Raccolta di brevi domande e brevi risposte in
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Raccolta di brevi domande e brevi risposte in
Avv. Maurizio Iorio Ambiente 1 1 Domande e risposte Indice (1) Etichetta sull' efficienza energetica degli apparecchi TV: si applica anche nel caso di monitor? E nel caso di apparecchi per la visualizzazione di semplici immagini (cd. " Photoframe")? Pag. 3 (2) Recast direttiva RAEE: quali sono i prodotti ai quali, con l'implementazione nazionale, si estenderà da subito l'applicazione della suddetta normativa? Pag. 3 1 NOTA : Ho cominciato a raccogliere , raggruppandole monograficamente , le ( sole ) domande brevi e le risposte “ secche “ che mi capita di dare ai miei clienti nel corso della pratica professionale , o agli associati di ANDEC - Confcommercio ( Associazione Nazionale dei Produttori e Importatori di Elettronica Civile , di cui sono Presidente ) nell’ ambito della laboriosa e continua attività consultiva fornita dall’ associazione . La presente raccolta fa parte di un gruppo di diversi elaborati tematici , tutti quanti consultabili scaricabili dal sito www.avvocatoiorio.it , che saranno continuamente aggiornati alla luce di una selezione dei nuovi quesiti posti e delle correlative risposte da me via via fornite . Naturalmente , proprio per la loro brevità ed estrema concisione , le risposte qui raccolte hanno carattere meramente indicativo e come tali devono essere considerate . Qualsiasi scelta ponderata deve essere subordinata ad un quesito preciso , specifico ed articolato e ad una risposta altrettanto specifica , ponderata e motivata . Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 Avv. Maurizio Iorio (3) RAEE e vendite a distanza da paese UE ad altro paese UE: quali obblighi in capo al produttore "estero". Pag. 4 (4) E’ possibile esporre in fattura i costi di smaltimento delle pile ? Alcuni nostri competitors addebitano ai clienti direttamente in fattura con voce specifica l'importo per lo smaltimento (come si faceva a suo tempo con il Cobat). Durante il periodo di caos, quando i consorzi non si mettevano d'accordo, era stato tolto questo addebito .In questo momento è possibile mettere nuovamente la voce in addebito ai clienti ? Pag. 5 (5) Quali delle seguenti indicazioni é necessario riportare sugli accessori che non contengono componentistica elettronica (es: occhiali 3D passivi TV) : Rohs , marchio CE , bidoncino barrato ? Pag. 5 (6) Normativa Ambientale a San Marino e Stato del Vaticano 1. Le Direttive RAEE, Energy Label e RoHS sono state recepite dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, nonostante entrambi non appartengano all’Unione Europea? Se sì, potrebbe dirmi quali sono gli atti di recepimento? 2. In caso contrario, potrebbe indicarmi quali sono le normative locali confrontabili, per finalità, alle direttive sopracitate? 3. Quali sono gli organi che hanno potere legislativo all’interno di questi due Stati? Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 2 Avv. Maurizio Iorio 4. Conosce i contatti delle persone cui è affidato il compito di vigilare sull’effettiva applicazione di tali leggi? Pag. 8 (7) Normativa RAEE e bidoncino barrato Desideriamo porgerle il quesito seguente: Quali sono le possibili sanzioni, cui la nostra azienda potrebbe andare incontro, nei tre casi di seguito specificati? 1) Apposizione del marchio col bidone barrato su un prodotto che non lo richiede. 2) Mancata apposizione del marchio col bidone barrato su un prodotto che lo richiede 3) Il simbolo RAEE del bidone barrato deve necessariamente includere anche la barra nera sottostante oppure questa può essere rimossa? ( mi sembra che questa barra nera fosse stata inizialmente inserita in sostituzione di un numero di identificazione dell’impresa, tuttavia non mi risulta che sia mai stato attribuito alcun numero successivamente (a parte quello del Registro AEE, che però è troppo lungo per essere immesso in così poco spazio). Pag. 10 (8) Normativa RAEE e cavi Mi confermate cortesemente se i cavi audio-video (tipo cavi antenna, cavi HDMI, cavi scart, cavi RCA, etc) necessitano di marcatura RAEE (bidone sbarrato con barra nera sotto) ? . A nostro avviso no ma abbiamo dei clienti che insistono per averlo sul packaging. I prodotti sono ROHS e RAEE ma non credo che la marcatura sia obbligatoria non essendo parte integrante dell’apparecchio al momento dello smaltimento . Pag. 11 Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 3 Avv. Maurizio Iorio 4 (9) Efficienza energetica - Ecolabel - Sanzioni Sul sito del governo riguardo al decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104 (G.U. 20 luglio 2012, n. 168) che attua la direttiva 2010/30/UE : si parla di prodotti ad “impatto diretto o indiretto significativo sul consumo durante il loro uso” ; il nostro dubbio è : esiste un valore di consumo minimo (Watt) ??? Pag. 12 (10) Etichetta sull' efficienza energetica degli apparecchi TV: si applica anche nel caso di monitor? E nel caso di apparecchi per la visualizzazione di semplici immagini (cd. " Photoframe")? Pag. 13 Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 Avv. Maurizio Iorio 5 Domande e risposte 1. Etichetta sull' efficienza energetica degli apparecchi TV: si applica anche nel caso di monitor? E nel caso di apparecchi per la visualizzazione di semplici immagini (cd. " Photoframe")? Risposta : L’ etichetta energetica sui televisori è disciplinata dal Regolamento 1062/2010 CE , emanato nel quadro dell’ attuazione della D. 2010/30/CE , ed è prevista , appunto , sui soli televisori . All’ art.2 del Regolamento 1062 viene però data una definizione convenzionale di “ televisore “ che comprende sia gli apparecchi televisivi veri e propri che il “ monitor televisivo “ : quest’ ultimo è definito quale prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, tra cui cinch , SCART, HDMI ma che non può elaborare o ricevere segnali di trasmissione . La cornice digitale non é finalizzata a visualizzare su uno schermo un segnale video e pertanto non rientra neppure nella macro categoria di “ monitor televisivo “ come sopra intesa . 2. Recast direttiva RAEE: quali sono i prodotti ai quali, con l'implementazione nazionale, si estenderà da subito l'applicazione della suddetta normativa? Risposta : Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 Avv. Maurizio Iorio Va premesso che la nuova Direttiva sarà probabilmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE all’ inizio giugno 2012 e l’ obbligo degli Stati membri di attuarla entrerà in vigore dopo circa 20 giorni ; ogni Stato membro dovrà quindi attuarla nel periodo di 18 mesi ( quindi , presumibilmente , la stessa sarà attuata nel nostro paese con una disposizione di legge che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 circa in poi , salvo ritardi ) . Per i primi 6 anni dall' entrata in vigore della direttiva non è previsto nessun cambiamento all' ambito dei prodotti coperti salvo l’ aggiunta da subito dei pannelli fotovoltaici , che vengono abbinati al gruppo degli apparecchi di consumo , delle apparecchiature facenti parti di impianti fissi di grandi dimensione che svolgono la loro funzione anche ove non siano elementi degli stessi , non essendo state progettate e installate precisamente in quanto elemento di detti impianti ( come ad esempio , oltre ai predetti moduli fotovoltaici , le attrezzature di illuminazione : cfr il Considerando n.8 ) , dei veicoli elettrici a due ruote non omologati ( dedotto da articolo 2.4 , lettera d ) . A parte ciò , rimangono le attuali dieci categorie, comprese le esclusioni già esistenti con l’ aggiunta di alcune ulteriori esclusioni tra cui le “ apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo , disponibili unicamente nell’ ambito dei rapporti tra imprese “ e le “ macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale “ . Dopo 6 anni , ferme comunque le predette esclusioni , il campo di applicazione della normativa RAEE si estenderà a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche ( AEE ) secondo il concetto di “ campo di applicazione aperto “ . Da notare che ciò potrà determinare , almeno in parte , l’ inefficacia delle circa quaranta decisioni assunte finora dal Comitato di Vigilanza e Controllo corca i prodotti ritenuti esclusi ( o meno ) dal novero dei RAEE ( as esempio i telecomandi non universali ) . Dopo 3 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva , la Commissione è incaricata di riesaminarne l’ ambito di applicazione . 3. RAEE e vendite a distanza da paese UE ad altro paese UE: quali obblighi in capo al produttore "estero". Risposta : Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 6 Avv. Maurizio Iorio Attualmente questo caso non è disciplinato ( manca sia un decreto ministeriale nazionale sia una disciplina ad hoc UE ) . Il testo della nuova Direttiva RAEE stabilisce che i produttori stabiliti in un altro Stato Membro che vendono a distanza in Italia direttamente ai consumatori finali sono tenuti ad iscriversi al Registro RAEE italiano , tramite un rappresentante ad hoc in Italia (4) E’ possibile esporre in fattura i costi di smaltimento delle pile ? Alcuni nostri competitors addebitano ai clienti direttamente in fattura con voce specifica l ‘ importo per lo smaltimento (come si faceva a suo tempo con il Cobat). Durante il periodo di caos, quando i consorzi non si mettevano d'accordo, era stato tolto questo addebito .In questo momento è possibile mettere nuovamente la voce in addebito ai clienti ? Risposta : Non e' prevista ad oggi una voce del genere per i costi di raccolta e trattamento delle pile , che sono a carico dei produttori sulla base del principio dell' internalizzazione del costo . (5) Quali delle seguenti indicazioni é necessario riportare sugli accessori che non contengono componentistica elettronica (es: occhiali 3D passivi TV) : Rohs , marchio CE , bidoncino barrato ? Risposta - Quanto alla normativa RoHS , non é attualmente previsto l' obbligo di riportare alcuna etichetta o segno distintivo che non sia meramente volontario ( le cose cambieranno quando sarà attuata in Italia la nuova direttiva RoHS , entrata in vigore il 17.06.2011 con obbligo di implementazione da parte di ogni Stato membro entro 18 mesi e con un periodo di transizione di 8 anni - talora di 3 o 6 anni - quanto all' estensione alle nuove apparecchiature incluse ) . Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 7 Avv. Maurizio Iorio - Quanto al marchio CE , gli apparecchi domestici che non contengono componentistica elettronica non rientrano , di massima , nello " scoping " di cui alla normativa LVD , EMC e RTTE , siano essi accessori o meno . Va naturalmente esaminato caso per caso . - Quanto infine al bidoncino barrato ( RAEE ) : come stabilito dal Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE con una decisione che risale al 16.02.2009 , devono essere marchiati i soli accessori che presumibilmente diventeranno rifiuti individualmente , in quanto non destinati ad essere utilizzati solo con riferimento ad un determinato apparecchio col quale sono venduti ( ad esempio : un telecomando universale , valido per una vasta serie di modelli di apparecchi TV ) ; se si tratta invece di accessori non " universali " essi non vanno marchiati ( basta la marchiatura del prodotto a cui sono " asserviti " e a cui si riferiscono ) . (6) Normativa Ambientale a San Marino e Stato del Vaticano 5. Le Direttive RAEE, Energy Label e RoHS sono state recepite dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, nonostante entrambi non appartengano all’Unione Europea? Se sì, potrebbe dirmi quali sono gli atti di recepimento? 6. In caso contrario, potrebbe indicarmi quali sono le normative locali confrontabili, per finalità, alle direttive sopracitate? 7. Quali sono gli organi che hanno potere legislativo all’interno di questi due Stati? 8. Conosce i contatti delle persone cui è affidato il compito di vigilare sull’effettiva applicazione di tali leggi? R. Punti 1 e 2 : Né San Marino né lo Stato del Vaticano fanno parte, come noto , dell’ Unione Europea San Marino ha in corso con la Unione Europea un Accordo di cooperazione e di unione doganale firmato il 16 .12.1991, in vigore dal 28-3- 2002 ed un Accordo Monetario firmato lo scorso 27 marzo 2012 a Bruxelles dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Antonella Mularoni, e dal Vice Presidente della Commissione Europea e Commissario per gli Affari Economici e Monetari, Olli Rehn. Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 8 Avv. Maurizio Iorio Nessuno dei due documenti si riferisce tuttavia alla normativa ambientale da lei citata . Pertanto , nessuna delle tre direttive da Lei citate è stata recepita in alcuno dei due stati . San Marino si è però recentemente data , col Decreto delegato 27 aprile 2012 n. 44 ( allegata ) una ( nuova ) disciplina globale sui rifiuti rifiuti prodotti in San Marino largamente ricalcata su quella europea e italiana con una differenza sostanziale quanto ai RAEE : la raccolta ed il trattamento avvengono ad opera della locale azienda di nettezza urbana ( AASS ) e " ... senza oneri aggiuntivi a carico dell' utenza interessata " ; In particolare, l’ articolo 33 prevede quanto segue : Art. 33 (Rifiuti elettrici ed elettronici) 1. Sono da considerarsi rifiuti elettrici ed elettronici (di seguito in breve RAEE) i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare i RAEE sono suddivisi in: a) RAEE domestico, originati da nuclei domestici; b) RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, assimilabili per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici in conformità a quanto previsto nel Regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a); c) RAEE professionali, prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi da quelli provenienti da nuclei domestici. 2. I rifiuti RAEE di cui al comma 1, lettera a) e b), inclusi quelli contenenti componenti pericolosi, sono gestiti dall’AASS la quale, in particolare, è tenuta al ritiro presso le utenze domestiche dei rifiuti medesimi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’utenza interessata secondo le modalità e limiti previsti nel Regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a). 3. I rifiuti RAEE di cui al comma 1, lettere c), seguono le procedure di corretto smaltimento o recupero previste dal presente Titolo; in particolare, i predetti rifiuti sono gestiti dall’AASS, in conformità a quanto previsto nel Regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a) previa stipula di apposita convenzione con gli operatori economici e secondo i tariffari approvati dall’AASS medesima oppure da impresa autorizzata sulle basi di accordi commerciali stipulati con gli operatori economici. Punto 3 : L’ organo legislativo di San Marino è il suo parlamento , definito “ Congresso di Stato “ ; il potere esecutivo è nelle mani dei due Capitani Reggenti . Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 9 Avv. Maurizio Iorio Punto 4 : Quanto a San Marino le autorità preposte agli adempimenti ambientali relativi ai RAEE sono , oltre alla citata AASS che si occupa delel attività operative , la Commissione per la Tutela Ambientale ( CTA ) e l’ Ufficio Prevenzione Ambiente . (7) Normativa RAEE e bidoncino barrato Desideriamo porgerle il quesito seguente: Quali sono le possibili sanzioni, cui la nostra azienda potrebbe andare incontro, nei tre casi di seguito specificati? 2) Apposizione del marchio col bidone barrato su un prodotto che non lo richiede. 2) Mancata apposizione del marchio col bidone barrato su un prodotto che lo richiede 3) Il simbolo RAEE del bidone barrato deve necessariamente includere anche la barra nera sottostante oppure questa può essere rimossa? ( mi sembra che questa barra nera fosse stata inizialmente inserita in sostituzione di un numero di identificazione dell’impresa, tuttavia non mi risulta che sia mai stato attribuito alcun numero successivamente (a parte quello del Registro AEE, che però è troppo lungo per essere immesso in così poco spazio). R. Quanto al punto (1) non mi consta alcuna sanzione , né mi sembrerebbe applicabile nel caso di specie ( il condizionale in questi casi è sempre d’ obbligo ) la disciplina sanzionatoria in materia di pubblicità ingannevole . Quanto al punto (2) , la sanzione è quella prevista all’ articolo 16 n.6 del D. Lgs. 151/2005 ( da Euro 200 a Euro 1000 per ogni apparecchiatura immessa sul mercato priva della prescritta marchiatura ) . Quanto infine al punto (3) confermo che la banda nera sottostante non deve essere necessariamente inserita , tant' é vero che la stessa non é neppure presente nel nuovo , corrispondente simbolo riportato all' allegato IX della D. 2012/19/UE ( la nuova direttiva RAEE ) . Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 10 Avv. Maurizio Iorio 11 (8) Normativa RAEE e cavi Mi confermate cortesemente se i cavi audio-video (tipo cavi antenna, cavi HDMI, cavi scart, cavi RCA, etc) necessitano di marcatura RAEE (bidone sbarrato con barra nera sotto) ? . A nostro avviso no ma abbiamo dei clienti che insistono per averlo sul packaging. I prodotti sono ROHS e RAEE ma non credo che la marcatura sia obbligatoria non essendo parte integrante dell’apparecchio al momento dello smaltimento. R. Come regola generale , i cavi audio , video costituiscono di per se AEE e devono essere marchiati quando consistono di " ....Modular cabling systems for voice, data and video applications fall under Category 3 : IT and telecommunication equipment.... ". Negli altri casi , i cavi sono RAEE solo se fanno parte ( all' interno o all' esterno ) - quando diventano rifiuti - di altre apparecchiature costituenti RAEE ; in tal caso non necessitano di apposita marchiatura . Ricordo a conferma quanto previsto in proposito dalle FQA della Commissione UE sulla normativa RAEE , alla pagina 13 . L' eventuale marcatura col bidoncino barrato di cavi nuovi , che non rientrano nella definizione di AEE sopra riportata , non mi risulta sia sanzionata in alcun modo né costituisca una forma di pubblicità ingannevole . Esempio di " Modular cabling system " e di " Modular cables " : Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 Avv. Maurizio Iorio 12 (9) Efficienza energetica - Ecolabel - Sanzioni Sul sito del governo riguardo al decreto legislativo 28 giugno 2012, n.104 (G.U. 20 luglio 2012, n. 168) che attua la direttiva 2010/30/UE : si parla di prodotti ad “impatto diretto o indiretto significativo sul consumo durante il loro uso” ; il nostro dubbio è : esiste un valore di consumo minimo (Watt) ??? Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 Avv. Maurizio Iorio R. I limiti di applicazione non sono contenuti nel Decreto legislativo 104/2012 né nella Direttiva 2010/30/CE bensì nei vari Regolamenti UE previsti per l' esecuzione della suddetta direttiva , che devono ritenersi necessariamente richiamati e , comunque , vincolanti ai fini dell' interpretazione ed applicazione della legge italiana di attuazione da Lei menzionata . Ad esempio : - quanto ai condizionatori , il Regolamento n. 626/2011 , all' Epigrafe , punto (5) recita come segue :" (5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate ai condizionatori d'aria di tipo aria/aria con potenza d'uscita di raffreddamento fino a 12 kW o con potenza d'uscita di riscaldamento, se dotati della sola funzione di riscaldamento" ; - quanto ai televisori ( Regolamento 1062/2011) , i limiti di applicazione sono desumibili dalla tabella riportata all' allegato II ( = Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e del consumo annuo di energia in modo acceso ) ; - quanto ai frigoriferi ( Regolamento 1060/2011) , i limiti sono desumibili dall' articolo 1 ( vedi ad es. comma 1 : " Il presente regolamento stabilisce specifiche per l’etichettatura e la fornitura di informazioni di prodotto aggiuntive per gli apparecchi di refrigerazione per uso domestico alimentati da rete elettrica e aventi un volume utile compreso tra 10 e 1 500 litri. " ) nonché dagli allegati al regolamento di attuazione citato . E così via . (10) Etichetta sull' efficienza energetica degli apparecchi TV: si applica anche nel caso di monitor? E nel caso di apparecchi per la visualizzazione di semplici immagini (cd. " Photoframe")? Risposta : L’ etichetta energetica sui televisori è disciplinata dal Regolamento 1062/2010 CE , emanato nel quadro dell’ attuazione della D. 2010/30/CE , ed è prevista , appunto , sui soli televisori . Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 13 Avv. Maurizio Iorio All’ art.2 del Regolamento 1062 viene però data una definizione convenzionale di “ televisore “ che comprende sia gli apparecchi televisivi veri e propri che il “ monitor televisivo “ : quest’ ultimo è definito quale prodotto progettato per visualizzare su uno schermo integrato un segnale video proveniente da fonti diverse che è collegato mediante percorsi standardizzati per segnali video, tra cui cinch , SCART, HDMI ma che non può elaborare o ricevere segnali di trasmissione . La cornice digitale non é finalizzata a visualizzare su uno schermo un segnale video e pertanto non rientra neppure nella macro categoria di “ monitor televisivo “ come sopra intesa . Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano E-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] Sito : www.avvocatoiorio.it Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383 Skype maurizio8651 Fax. +39 (0)293661351 14