International Public Sector Accounting Standards Board
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IPSASB Principio contabile internazionale (IPSAS) 24 Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo Febbraio 2015 Exposure Draft October 2011 Comments due: February 29, 2012 International Public Sector Accounting Standards Board Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 24 Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo TRADUZIONE A CURA DEL CNDCEC DAL TESTO ORIGINALE INGLESE PUBBLICATO DA IPSASB 1 Traduzione dall’inglese Eugenio Virguti Dottore Commercialista Supervisione della traduzione dall’inglese Mariarita Cafulli Ufficio traduzioni CNDCEC Elena Florimo Ufficio traduzioni CNDCEC Matteo Pozzoli Ricercatore CNDCEC Elisa Sartori Ricercatore IRDCEC Consiglieri CNDCEC Delegati Area Internazionale Giovanni Gerardo Parente Ugo Mario Pollice Il presente documento è stato pubblicato dall’International Federation of Accountants (IFAC). L’IFAC è un’organizzazione internazionale al servizio del pubblico interesse, la sua missione è quella di rafforzare la professione contabile in ogni parte del mondo e di contribuire allo sviluppo di economie internazionali forti mediante la definizione e la promozione di standard professionali di elevata qualità, favorendo la convergenza a livello internazionale su tali standard e contribuendo al dibattito sulle questioni di interesse pubblico nelle quali le competenze professionali sono maggiormente rilevanti. È possibile scaricare la pubblicazione in lingua inglese gratuitamente, esclusivamente per uso personale, sul sito dell’IPSASB www.ipsasb.org. International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, Consultation Papers, e altre pubblicazioni dell’IPSASB sono pubblicate dall’IFAC cui appartiene il copyright delle stesse. Il testo approvato di tutte le pubblicazioni dell’IFAC è quello pubblicato dall’IFAC nella versione originale inglese. IPSASB e IFAC declinano ogni responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze derivanti dall’uso e dall’applicazione della presente pubblicazione, siano esse causate da negligenza o altro. I loghi IPSASB, ‘International Public Sector Accounting Standards Board’, ‘IPSASB’, ‘International Public Sector Accounting Standards’ ‘IPSAS’, i loghi IFAC, ‘International Federation of Accountants’, e ‘IFAC’ sono marchi registrati dell’IFAC. Copyright © giugno 2013 dell’International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. È necessario il permesso di IFAC per riprodurre, custodire o trasmettere il presente documento, eccetto per quanto consentito dalla legge. A tal fine è possibile contattare: [email protected]. ISBN: 978-1-60815-151-6 743 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO International Federation of Accountants® 529 Fifth Avenue, 6th Floor New York, New York 10017 USA PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Il presente principio “Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo” dell’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) è stato pubblicato in lingua inglese dall’International Federation of Accountants (IFAC) all’interno dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements nel giugno 2013. È stato tradotto in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2014 e riprodotto con il permesso dell’IFAC. Il processo di traduzione dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è stato approvato dall’IFAC e la traduzione è stata svolta in conformità al “Policy Statement—Policy for Translating and Reproducing Standards Published by IFAC.” Il testo approvato dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è quello pubblicato dall’IFAC in lingua inglese. Testo in lingua inglese dell’IPSAS 24 “Presentation of Budget information in Financial Statements” © 2013 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. Testo in lingua italiana dell’IPSAS 24 “Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo” © 2014 International Federation of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati. Titolo originale IPSAS 24: Presentation of Budget information in Financial Statements - ISBN 978-1-60815-151-6 IPSAS 24 744 Storia dell’IPSAS La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IPSAS emessi fino al 15 gennaio 2012. L’IPSAS 24 Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo è stato pubblicato nel dicembre 2006. Da allora, l’IPSAS 24 è stato modificato dai seguenti IPSAS: Miglioramenti agli IPSAS 2011 (pubblicato a ottobre 2011) Tabella dei paragrafi modificati nell’IPSAS 24 Paragrafo modificato Tipo di modifica Modificato da Introduzione Eliminata Miglioramenti agli IPSAS ottobre 2011 745 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO IPSAS 24—PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Dicembre 2006 IPSAS 24—PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO SOMMARIO Paragrafo Finalità ................................................................................................... 1 Ambito di applicazione ................................................................................ 2–6 Definizioni ................................................................................................... 7–13 Bilanci di previsione approvati ............................................................ 8–10 Bilancio di previsione originario e finale ............................................. 11–12 Importi a consuntivo ............................................................................ 13 Presentazione di una comparazione tra gli importi preventivi e a consuntivo 14–38 Esposizione nel bilancio e informazioni integrative ............................ 21–24 Livello di aggregazione ....................................................................... 25–28 Cambiamenti tra i bilanci di previsione originario e finale .................. 29–30 Base comparabile ................................................................................. 31–36 Bilanci preventivi pluriennali .............................................................. 37–38 Informazioni nelle note sui criteri di rilevazione, sul periodo e sull'ambito di applicazione del bilancio preventivo .................................................... 39–46 Riconciliazione degli importi a consuntivo su una base comparabile con gli importi a consuntivo nel bilancio ......................................................................... 47–53 Data di entrata in vigore .............................................................................. Motivazioni per le conclusioni Esempi illustrativi IPSAS 24 746 54–55 Il Principio contabile internazionale per il settore pubblico 24 Presentazione delle informazioni contenute nel bilancio preventivo è illustrato nei paragrafi 155. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. L’IPSAS 24 dovrebbe essere letto nel contesto della sua Finalità, delle Motivazioni per le conclusioni e della Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico. L’IPSAS 3 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche. 747 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Finalità 1. Il presente Principio richiede una comparazione tra gli importi preventivi e gli importi a consuntivo, derivanti dall’attuazione del bilancio preventivo, da includere nel bilancio delle entità che sono tenute a pubblicare i propri bilanci preventivi approvati, o che hanno scelto di farlo, e per i quali esse devono rendere conto al pubblico. Il presente Principio richiede, inoltre, di fornire una spiegazione in merito agli scostamenti rilevanti tra importi preventivi e importi consuntivi. La conformità alle disposizioni del presente Principio garantisce che le entità del settore pubblico rispettino gli obblighi di rendicontazione e aumentino la trasparenza dei propri bilanci comprovando a) la conformità ai bilanci preventivi approvati di cui devono rendere conto al pubblico e b) il conseguimento del risultato economico indicato nel bilancio preventivo, qualora il(i) bilanci(i)o di previsione e i bilanci annuali siano redatti secondo gli stessi principi contabili. Ambito di applicazione 2. Un’entità che redige e presenta il bilancio in base al principio di competenza economica deve applicare il presente Principio. 3. Il presente Principio si applica alle entità del settore pubblico, diverse dalle imprese a controllo pubblico, che sono tenute a pubblicare i propri bilanci di previsione approvati, o che scelgono di farlo. 4. La Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico pubblicata dall’IPSASB stabilisce che le imprese a controllo pubblico (ICP) devono applicare gli IFRS pubblicati dallo IASB. La definizione di ICP è riportata nell’IPSAS 1 Presentazione del bilancio. 5. Il presente Principio non dispone che i bilanci preventivi approvati siano resi pubblici, né richiede che il bilancio fornisca informazioni sui bilanci di previsione approvati non pubblicati, o che faccia confronti con essi. 6. In alcuni casi, i bilanci preventivi approvati comprendono tutte le attività controllate da un’entità del settore pubblico. In altri casi, può essere richiesto di pubblicare bilanci preventivi distinti per alcune attività, gruppi di attività o entità incluse nel bilancio di un’amministrazione pubblica o di un’altra entità del settore pubblico. Ciò può verificarsi, per esempio, a) nel caso in cui il bilancio di un’amministrazione pubblica comprenda agenzie o programmi governativi che hanno autonomia operativa e preparano i propri bilanci preventivi, oppure b) se il bilancio di previsione viene preparato solo per il settore dell’amministrazione del settore pubblico. Il presente Principio si applica a tutte le entità che presentano il bilancio quando sono pubblicati i bilanci preventivi approvati, o alcune componenti di essi. IPSAS 24 748 Definizioni 7. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati: Principio di rilevazione contabile (Accounting basis) – Principio di rilevazione contabile per competenza economica o per cassa, secondo quanto definito negli IPSAS per il principio di competenza economica e nell'IPSAS per il principio di cassa. Bilancio di previsione annuale (Annual budget) - Un bilancio di previsione approvato della durata di un anno. Non include le stime e le previsioni pubblicate per esercizi diversi dall’esercizio considerato dal bilancio di previsione. Stanziamento (Appropriation) - Un'autorizzazione concessa da un organo legislativo per lo stanziamento di fondi per le finalità indicate dal legislatore o dall’autorità competente. Bilancio di previsione approvato (Approved budget) - L’autorizzazione di spesa derivante da norme, leggi di stanziamento, ordinanze governative e altre decisioni relative alle entrate o agli incassi previsti per il periodo di riferimento. Principio adottato per la redazione del bilancio di previsione (Budgetary basis) - Il principio di cassa, di competenza economica o altro, adottato per la redazione del bilancio di previsione approvato dall’organo competente; Base comparabile (Comparable basis) - Gli importi consuntivi presentati secondo lo stesso principio di rilevazione contabile, lo stesso criterio di classificazione, per le stesse entità e lo stesso periodo del bilancio preventivo approvato. Bilancio preventivo finale (Final budget) Il bilancio di previsione originario rettificato per riserve, riporti, trasferimenti (storni), stanziamenti, assegnazioni supplementari, e altre modifiche legislative, o di autorità similare, applicabili al periodo di riferimento. Bilancio preventivo pluriennale (Multi-year budget) - Un bilancio di previsione approvato di durata pluriennale. Non include le stime e le previsioni pubblicate per esercizi diversi dall’esercizio considerato dal bilancio di previsione. 749 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Bilancio di previsione originario (Original budget) - Il bilancio di previsione iniziale approvato per l’esercizio di riferimento. I termini definiti in altri IPSAS sono utilizzati nel presente Principio con lo stesso significato loro attribuito negli altri Principi, e sono riportati nel Glossario dei Termini pubblicato separatamente. Bilanci di previsione approvati 8. 9. 10. Un bilancio di previsione approvato, secondo la definizione del presente Principio, riflette le entrate o gli incassi che si prevede di ottenere nel periodo di riferimento del bilancio preventivo annuale o pluriennale, sulla base dei piani attuali e delle condizioni economiche previste nel corso di tale periodo, nonché le spese o gli investimenti approvati da un organo legislativo, sia esso il legislatore o un’altra autorità competente. Un bilancio di previsione approvato non è una stima o una proiezione basata su assunti in merito a eventi futuri, che non necessariamente si verificheranno, e sulle possibili azioni di intervento. Analogamente, un bilancio di previsione approvato differisce dall’informativa finanziaria prospettica, che può assumere la forma di previsione, proiezione o di una combinazione di entrambe; per esempio, una previsione annuale più una proiezione quinquennale. In alcuni ordinamenti giuridici, l’approvazione dei bilanci di previsione può avvenire attraverso il normale iter legislativo. In altri ordinamenti, l’approvazione può essere concessa senza promulgare la legge sul bilancio di previsione. Qualunque sia il processo di approvazione, la caratteristica determinante dei bilanci di previsione approvati è che l'autorizzazione a prelevare fondi dalla tesoreria dello Stato o di un ente analogo, per i fini concordati e identificati, è concessa da un organo legislativo superiore o da altra autorità competente. Il bilancio di previsione approvato stabilisce l’autorizzazione di spesa per le voci specificate. L’autorizzazione di spesa è generalmente considerata il limite legale entro cui un’entità deve operare. In alcuni ordinamenti giuridici, il bilancio di previsione approvato di cui l'entità è ritenuta responsabile può essere il bilancio di previsione originario, mentre in altri può essere il bilancio preventivo finale. Se un bilancio di previsione non è approvato prima dell’inizio del periodo di riferimento, il bilancio di previsione originario da applicare nell'esercizio di riferimento è il bilancio approvato per primo. Bilancio di previsione originario e finale 11. Il bilancio di previsione originario può comprendere importi residuali stanziati che per legge vengono automaticamente portati a nuovo dagli esercizi precedenti. Per esempio, in alcuni ordinamenti giuridici, i processi di redazione del bilancio di previsione dell’amministrazione pubblica contengono una disposizione di legge che richiede di portare automaticamente IPSAS 24 750 a nuovo gli stanziamenti al fine di coprire impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti. Gli impegni comprendono anche possibili passività future derivanti da un accordo contrattuale in essere. In alcuni ordinamenti giuridici, essi possono essere denominati obbligazioni o gravami e includono ordini di acquisto inevasi e contratti per cui non sono ancora state ricevute le merci o i servizi. 12. Possono essere necessari stanziamenti supplementari nel caso in cui il bilancio di previsione originario non abbia adeguatamente previsto i fabbisogni di spesa conseguenti, per esempio, a guerre o catastrofi naturali. Inoltre, nel periodo di riferimento possono verificarsi proventi più bassi rispetto a quelli previsti nel bilancio preventivo e possono rendersi necessari trasferimenti interni tra capitoli o voci di bilancio al fine di accogliere le modifiche nelle priorità di finanziamento verificatesi nel corso dell’esercizio fiscale. Di conseguenza, per garantire la disciplina fiscale, può essere necessario detrarre i fondi assegnati a un’entità o a un’attività dall’importo originariamente stanziato per l’esercizio di riferimento. Il bilancio preventivo finale include tutte tali variazioni o modifiche autorizzate. Importi a consuntivo 13. Il presente Principio usa il termine consuntivo o importo a consuntivo per descrivere gli importi risultanti dall’attuazione del bilancio di previsione. In alcuni ordinamenti giuridici, risultato del bilancio di previsione, attuazione del bilancio di previsione o altri termini analoghi possono essere impiegati con lo stesso significato di consuntivo o importo a consuntivo. Presentazione di una comparazione tra gli importi preventivi e a consuntivo 14. Secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21, un’entità deve presentare una comparazione tra gli importi preventivi, di cui deve rendere conto al pubblico e gli importi a consuntivo; tale comparazione andrà esposta in un prospetto distinto del bilancio o in una colonna aggiuntiva al bilancio presentato in conformità agli IPSAS. La comparazione tra importi preventivi e importi a consuntivo deve presentare separatamente, per ciascun livello di supervisione legislativa: a) gli importi indicati nel bilancio di previsione originario e in quello finale; b)gli importi a consuntivo secondo una base comparabile, e c) attraverso un’informativa nelle note al bilancio, una spiegazione degli scostamenti rilevanti tra il bilancio di previsione di cui l’entità deve rendere conto al pubblico e gli importi a consuntivo, a meno che tale spiegazione non sia inclusa in altri documenti pubblici 751 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO rilasciati unitamente al bilancio, e non vi sia un riferimento incrociato a tali documenti nelle note. 15. La presentazione nel bilancio degli importi indicati nel bilancio di previsione originario e finale e degli importi consuntivi, su base comparabile con il bilancio di previsione pubblicato, completerà il ciclo di rendicontazione, consentendo così agli utilizzatori del bilancio di scoprire se le risorse sono state ottenute e utilizzate in conformità al bilancio di previsione approvato. Per completezza, anche le differenze tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi, originari o finali (spesso indicate in contabilità come scostamenti), possono essere presentate nel bilancio. 16. Una spiegazione degli scostamenti rilevanti tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi aiuterà gli utilizzatori del bilancio a comprendere le ragioni delle discordanze rilevanti dal bilancio di previsione approvato di cui l'entità deve rendere conto al pubblico. 17. Un’entità può essere tenuta a pubblicare il bilancio di previsione originario, il bilancio preventivo finale o entrambi, o può scegliere di farlo. Nei casi in cui è previsto l’obbligo di pubblicazione del bilancio di previsione originario e finale, spesso l’autorità le leggi, i regolamenti o un’altra fonte competente indicano se è necessario fornire una spiegazione degli scostamenti rilevanti tra gli importi consuntivi e quelli preventivi originari o finali, conformemente al paragrafo 14 c). In assenza di tale indicazione, è possibile determinare le differenze rilevanti facendo riferimento, per esempio, a) agli scostamenti tra gli importi consuntivi e gli importi del bilancio preventivo originario per valutare i risultati rispetto al bilancio di previsione originario, o b) agli scostamenti tra gli importi consuntivi e gli importi del bilancio preventivo finale per valutare l’andamento rispetto al bilancio di previsione finale. 18. In molti casi, gli importi di bilancio preventivo finale e gli importi consuntivi coincideranno. Ciò in quanto, nel corso dell’esercizio di riferimento, l’attuazione del bilancio di previsione viene monitorata e il bilancio di previsione originario viene rivisto progressivamente per riflettere i cambiamenti delle condizioni, delle circostanze e le esperienze verificatesi in tale esercizio. Il paragrafo 29 del presente Principio richiede di spiegare i motivi dei cambiamenti tra i bilanci di previsione originario e finale. Tale informativa, unitamente alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 14, garantisce che le entità che pubblicano i propri bilanci di previsione approvati debbono rendere conto al pubblico del risultato conseguito rispetto al relativo bilancio di previsione approvato, nonché della conformità allo stesso. 19. La relazione sulla gestione, la verifica delle attività operative, o altri rapporti pubblici che commentano l'andamento e i risultati conseguiti dall'entità durante l'esercizio di riferimento, incluse le spiegazioni degli eventuali scostamenti rilevanti rispetto agli importi preventivi, sono spesso pubblicati unitamente al bilancio. In conformità al paragrafo 14 c) del presente Principio, IPSAS 24 752 le note al bilancio devono contenere una spiegazione degli scostamenti rilevanti tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi a meno che a) esse non siano incluse in altri rapporti o documenti pubblici emessi unitamente al bilancio, e b) le note al bilancio identifichino i rapporti o i documenti in cui trovare tale spiegazione. 20. Nel caso in cui i bilanci di previsione approvati siano pubblicati soltanto per alcune delle entità o attività inserite nel bilancio, le disposizioni di cui al paragrafo 14 si applicheranno solo alle entità o attività riportate nel bilancio di previsione approvato. Ciò implica che laddove, per esempio, un bilancio di previsione sia redatto solo per il settore delle amministrazioni pubbliche cui appartiene l’entità che redige il bilancio, l’informativa prescritta dal paragrafo 14 deve essere resa soltanto relativamente a tale settore. Esposizione nel bilancio e informazioni integrative 21. Un’entità deve presentare una comparazione tra gli importi preventivi e gli importi consuntivi in colonne aggiuntive del bilancio principale soltanto nel caso in cui il bilancio e il bilancio di previsione siano stati redatti secondo una base comparabile. 22. La comparazione tra importi preventivi e importi consuntivi può essere presentata in un prospetto di bilancio separato (denominato Prospetto di raffronto tra importi preventivi e consuntivi o altra intestazione analoga) incluso nell’informativa completa di bilancio secondo quanto indicato nell’IPSAS 1. In alternativa, qualora il bilancio e il bilancio di previsione siano stati redatti secondo una base comparabile – ovvero, applicando lo stesso criterio di contabilizzazione per la stessa entità e lo stesso esercizio di riferimento e adottando la stessa struttura di classificazione – è possibile aggiungere ulteriori colonne al bilancio principale presentato conformemente agli IPSAS. Tali colonne aggiuntive identificheranno gli importi preventivi originari e finali e, a scelta dell’entità, le differenze tra gli importi preventivi e quelli consuntivi. 23. Qualora il bilancio e il bilancio preventivo non siano redatti secondo una base comparabile, si presenta un Prospetto separato di raffronto tra importi preventivi e consuntivi . In tali casi, per evitare che i lettori interpretino in modo errato le informazioni finanziarie redatte secondo criteri diversi, sarebbe utile che nel bilancio fosse specificato che i principi di rilevazione contabile adottati per la redazione del bilancio di previsione differiscono da quelli adottati per la redazione del bilancio, e che il Prospetto di raffronto tra importi preventivi e consuntivi è stato redatto secondo i principi adottati per la redazione del bilancio di previsione. 24. Negli ordinamenti giuridici in cui i bilanci di previsione sono preparati basandosi sul principio di competenza economica e comprendono l’informativa di bilancio completa, è possibile inserire le colonne aggiuntive 753 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO del bilancio di previsione in tutti i prospetti del bilancio principale richiesto dagli IPSAS. In alcuni ordinamenti giuridici, i bilanci di previsione preparati in base al principio di competenza economica possono essere presentati ricorrendo soltanto ad alcuni prospetti del bilancio principale comprendenti l'informativa di bilancio completa specificata dagli IPSAS – per esempio, il bilancio di previsione può essere presentato come prospetto del risultato economico o come rendiconto finanziario, fornendo ulteriori informazioni nei prospetti di dettaglio. In tali casi, le colonne con il bilancio di previsione possono essere aggiunte nei prospetti del bilancio principale adottati anche per la presentazione del bilancio di previsione. Livello di aggregazione 25. I documenti del bilancio di previsione possono fornire molti dettagli su particolari attività, programmi o entità. Tali dettagli sono spesso aggregati in ampie categorie riportate sotto capitoli, classificazioni o intestazioni comuni del bilancio di previsione, per essere presentati al legislatore, o ad altro organo competente, e per l’approvazione. L’indicazione di dati preventivi e consuntivi coerenti con tali ampie categorie e capitoli o intestazioni del bilancio preventivo garantiranno che la comparazione sia effettuata al livello di vigilanza del legislatore, o di altro organo competente, specificato nei documenti del bilancio di previsione. 26. L’IPSAS 3, Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori, prevede che il bilancio fornisca informazioni che soddisfano una serie di caratteristiche qualitative, tali da essere: 27. a) significative per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori, e b) attendibili, in modo che il bilancio: i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; ii) rifletta la sostanza economica di operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la loro forma legale; iii) sia neutrale, ovverosia scevra da distorsioni preconcette; iv) sia prudente, e v) sia completo con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti. In alcuni casi, può essere necessario che l’informativa dettagliata, inclusa in un bilancio di previsione approvato, sia aggregata per essere presentata in bilancio in conformità alle disposizioni del presente Principio. Tale aggregazione può essere necessaria per evitare un sovraccarico di informazioni e per riflettere i pertinenti livelli di vigilanza da parte del legislatore o di un altro organo competente. La determinazione del livello di IPSAS 24 754 aggregazione implica un giudizio professionale. Tale giudizio sarà applicato nel contesto della finalità del presente Principio e delle caratteristiche qualitative dell’informativa finanziaria secondo quanto indicato nel precedente paragrafo 26 e nell’Appendice A all’IPSAS 1, che fornisce un riepilogo delle caratteristiche qualitative dell’informativa finanziaria. 28. Ulteriori informazioni relative al bilancio di previsione, incluse le informazioni sui risultati conseguiti dai servizi resi, possono essere presentate in documenti diversi dal bilancio. Si consiglia di inserire in bilancio rinvii a tali documenti, in particolare al fine di collegare i dati preventivi e consuntivi ai dati non finanziari del bilancio di previsione e ai risultati conseguiti dai servizi resi. Cambiamenti tra i bilanci di previsione originario e finale 29. 30. Un’entità deve spiegare se i cambiamenti tra il bilancio di previsione originario e il bilancio di previsione finale sono una conseguenza di riallocazioni nel bilancio di previsione o di altri fattori: a) nelle note al bilancio, o b) in una relazione emessa precedentemente, contemporaneamente o unitamente al bilancio e deve inserire nelle note un rinvio alla relazione . Il bilancio preventivo finale comprende tutti i cambiamenti approvati mediante interventi legislativi o interventi di altra autorità deputata alla revisione del bilancio di previsione originario. In linea con le disposizioni del presente Principio, un’entità del settore pubblico includerà nelle note al bilancio, o in una relazione separata emessa precedentemente, contemporaneamente o unitamente al bilancio, una spiegazione dei cambiamenti tra il bilancio di previsione originario e il bilancio di previsione finale. Tale spiegazione indicherà, per esempio, se i cambiamenti derivano da riallocazioni nell'ambito dei parametri del bilancio di previsione originario o sono una conseguenza di altri fattori, quali cambiamenti nei parametri generali del bilancio di previsione, inclusi i cambiamenti nella politica del governo. Queste informazioni sono spesso riportate nella relazione sulla gestione o in rapporti similari sulle attività operative pubblicate unitamente al bilancio ma di cui non costituiscono parte integrante. Esse possono anche essere inserite nelle relazioni sui risultati del bilancio di previsione pubblicate dalle amministrazioni pubbliche per relazionare sull'attuazione del bilancio di previsione. Se tali informazioni sono presentate in relazioni separate invece che nel bilancio, le note al bilancio conterranno dei rinvii alle relazioni stesse. 755 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Base comparabile 31. Tutte le comparazioni tra importi preventivi e importi consuntivi devono essere presentate secondo una base comparabile con il bilancio di previsione. 32. La comparazione tra importi preventivi e importi consuntivi sarà presentata basandosi sullo stesso principio di rilevazione contabile (principio di competenza economica, di cassa, o altro), sugli stessi criteri di classificazione, e per le stesse entità ed esercizi cui fa riferimento il bilancio di previsione approvato. Così facendo, si garantirà che le informazioni in bilancio relative alla conformità al bilancio di previsione siano basate sullo stesso criterio utilizzato per redigere il bilancio di previsione stesso. In alcuni casi, questo può significare la presentazione di una comparazione tra importi preventivi e importi consuntivi basata su un diverso criterio di rilevazione contabile, per un diverso gruppo di attività, e con una presentazione o un formato di classificazione diversi da quelli adottati per il bilancio. 33. Il bilancio consolida entità e attività controllate dall’entità. Come osservato al paragrafo 5, è possibile presentare e pubblicare bilanci di previsione separati per singole entità o particolari attività rientranti nel perimetro del bilancio consolidato. In tal caso, i bilanci di previsione separati possono essere ricompilati per essere presentati in bilancio in conformità alle disposizioni del presente Principio. L’eventuale ricompilazione non comporterà variazioni o revisioni ai bilanci di previsione approvati. Ciò in quanto il presente Principio richiede una comparazione tra gli importi consuntivi e gli importi del bilancio di previsione approvato. 34. Le entità possono adottare criteri di rilevazione contabile diversi per la preparazione del bilancio e dei bilanci di previsione approvati. Per esempio, un’amministrazione pubblica può adottare il principio di competenza economica per il bilancio e il principio di cassa per il bilancio di previsione. Inoltre, i bilanci di previsione possono riguardare soltanto i futuri impegni di spesa e le loro variazioni, o contenere informazioni su tali argomenti, mentre il bilancio presenterà attività, passività, attivo netto/patrimonio netto, entrate, uscite, altre variazioni nell’attivo netto/patrimonio netto e i flussi finanziari. Tuttavia, l’entità che redige il bilancio di previsione e l'entità che redige il bilancio spesso coincideranno. Analogamente, l’esercizio di riferimento del bilancio di previsione e il criterio di classificazione adottato per il bilancio di previsione spesso si rifletteranno nel bilancio. Questo garantirà che il sistema contabile riporti e rilevi le informazioni finanziarie facilitando la comparazione tra i dati indicati nel bilancio di previsione e i dati consuntivi ai fini gestionali e di rendicontazione, per esempio, per monitorare i progressi nell'attuazione del bilancio di previsione durante l’esercizio di riferimento e per fornire informazioni pertinenti e tempestive all’amministrazione pubblica, all’opinione pubblica e agli altri utilizzatori del bilancio. IPSAS 24 756 35. In alcuni ordinamenti giuridici, i bilanci di previsione possono essere preparati basandosi sul principio di competenza economica o sul principio di cassa in linea con un sistema di rendicontazione statistica che comprenda entità e attività diverse da quelle incluse nel bilancio. Per esempio, i bilanci di previsione preparati in conformità al sistema di rendicontazione statistica possono riguardare il settore delle amministrazioni pubbliche e comprendere soltanto le entità che, come attività principale, svolgono le funzioni primarie o non di mercato dell’amministrazione pubblica, mentre il bilancio rileva tutte le attività controllate dall’amministrazione pubblica, incluse anche le sue attività commerciali. L’IPSAS 22 Informativa di bilancio per il settore delle amministrazioni pubbliche specifica i requisiti informativi delle note al bilancio relativamente al settore pubblico di un’amministrazione pubblica che adotti il principio di competenza economica e decida di presentare tale informativa. In molti casi, l’informativa fornita in conformità all’IPSAS 22 comprenderà le stesse entità, attività e gli stessi criteri di classificazione adottati nei bilanci di previsione redatti in modo uniforme a quelli dell’amministrazione pubblica, come indicato nei modelli di rendicontazione statistica. In tali casi, l’informativa fornita in conformità all’IPSAS 22 sarà utile anche per la predisposizione dell'informativa richiesta dal presente Principio. 36. Nei modelli di rendicontazione statistica, il settore dell’amministrazione pubblica può comprendere anche il livello nazionale, regionale/provinciale e locale. In alcuni ordinamenti giuridici, l’amministrazione centrale può a) controllare i livelli di amministrazione regionali/provinciali e locali, b) consolidare tali livelli di amministrazione nel proprio bilancio e c) elaborare e disporre la pubblicazione di un bilancio di previsione approvato comprendente i tre livelli di amministrazione. In tali casi, le disposizioni di cui al presente Principio si applicheranno al bilancio delle entità amministrative centrali. Tuttavia, se un’amministrazione centrale non controlla i livelli di amministrazione regionali/provinciali o locali, il suo bilancio non potrà consolidarli. Verranno redatti invece bilanci separati per ciascun livello di amministrazione. Le disposizioni del presente Principio si applicano ai bilanci degli enti pubblici soltanto se sono pubblicati i bilanci di previsione, o sottosezioni di essi, approvati per le entità e per le attività che esse controllano. Bilanci preventivi pluriennali 37. Alcune amministrazioni pubbliche e altre entità approvano e pubblicano bilanci preventivi pluriennali, e non bilanci preventivi annuali separati. Per consuetudine, i bilanci preventivi pluriennali comprendono una serie di bilanci preventivi annuali o di obiettivi preventivi annuali. Il bilancio di previsione approvato per ciascun esercizio contemplato riflette l’applicazione delle politiche di bilancio associate al bilancio preventivo pluriennale per quel periodo. In alcuni casi, il bilancio preventivo pluriennale prevede una traslazione degli stanziamenti inutilizzati in ciascun anno. 757 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO 38. Le amministrazioni e le altre entità pubbliche con bilanci preventivi pluriennali possono adottare approcci diversi per determinare il proprio bilancio preventivo originario e finale, a seconda del modo in cui viene approvato il bilancio di previsione. Per esempio, un’amministrazione pubblica può approvare un bilancio di previsione biennale contenente due bilanci di previsione annuali approvati, nel qual caso, per ciascun esercizio, si potranno identificare un bilancio di previsione originario e un bilancio preventivo finale approvato. Se viene data l’autorizzazione a spendere nel secondo anno gli stanziamenti inutilizzati del primo anno del bilancio di previsione biennale , il bilancio di previsione originario per il secondo anno sarà incrementato di questi importi portati a nuovo. Nei rari casi in cui un’amministrazione pubblica approvi un bilancio preventivo biennale o pluriennale che non distingua espressamente gli importi preventivi per ciascun esercizio, può essere necessaria una valutazione che identifichi gli importi attribuibili a ciascun esercizio nella determinazione del bilancio di previsione annuale per le finalità del presente Principio. Per esempio, i bilanci di previsione originario e finale approvati per il primo anno di un biennio comprendono tutte le acquisizioni in conto capitale approvate per il biennio verificatesi nel primo anno, insieme all'importo delle voci relative ai proventi e alle spese ricorrenti attribuibili a tale anno. Gli importi non spesi relativi al primo esercizio verrebbero quindi inclusi nel bilancio di previsione originario del secondo esercizio, e tale bilancio di previsione formerebbe, insieme a ogni eventuale modifica, il bilancio preventivo finale per il secondo anno. Qualora si adottino bilanci preventivi pluriennali, si consiglia di fornire un’informativa supplementare nelle note in merito alla relazione tra gli importi preventivi e quelli consuntivi durante l’esercizio di riferimento del bilancio preventivo. Informazioni nelle note sui criteri di rilevazione, sul periodo e sull'ambito di applicazione del bilancio preventivo 39. Un’entità deve illustrare nelle note al bilancio i criteri di rilevazione e di classificazione adottati nel bilancio di previsione approvato. 40. Possono sussistere delle differenze tra il principio di rilevazione contabile (per cassa, per competenza economica o loro modifiche) adottato nella preparazione e presentazione del bilancio di previsione e quello adottato nel bilancio. Tali differenze possono presentarsi quando il sistema di rilevazione del bilancio e il sistema di rilevazione del bilancio di previsione rappresentano le informazioni da prospettive diverse: il bilancio di previsione può concentrarsi sui flussi finanziari, o sui flussi finanziari più alcuni impegni, mentre il bilancio rileva i flussi finanziari e gli stanziamenti. 41. I formati e gli schemi di classificazione adottati per la presentazione del bilancio di previsione approvato possono differire anche dai formati adottati per il bilancio. Un bilancio di previsione approvato può classificare le voci secondo lo stesso sistema adottato nel bilancio, per esempio, per natura IPSAS 24 758 economica (retribuzione di dipendenti, uso di merci o servizi, ecc.) o destinazione (sanità, istruzione, ecc.). In alternativa, il bilancio di previsione può classificare le voci in base a programmi specifici (per esempio, riduzione della povertà o controllo di malattie contagiose) o componenti di programmi legate a degli obiettivi di risultato (per esempio, conseguimento della laurea da parte di studenti partecipanti a programmi di istruzione terziaria od operazioni chirurgiche eseguite in regime di pronto soccorso), che differiscono dalle classificazioni adottate nel bilancio. Inoltre, è possibile approvare un bilancio di previsione ricorrente per attività operative continuative (per esempio, istruzione o sanità) separatamente da un bilancio di previsione degli impegni in conto capitale (per esempio, infrastrutture o edifici). 42. L’IPSAS 1 richiede alle entità di presentare, nelle note al bilancio, informazioni sul criterio di redazione del bilancio e sui principi contabili rilevanti adottati. Le informazioni in merito ai principi e ai criteri di classificazione adottati per la preparazione e la presentazione dei bilanci di previsione approvati aiuteranno gli utilizzatori a comprendere meglio la relazione tra il bilancio di previsione e le informazioni contabili presentate in bilancio. 43. Un'entità deve indicare nelle note al bilancio il periodo di riferimento del bilancio di previsione approvato. 44. Il bilancio è presentato con cadenza almeno annuale. Le entità possono approvare bilanci di previsione annuali o pluriennali. Le informazioni sul periodo contemplato dal bilancio di previsione approvato, se diverso dall'esercizio di riferimento adottato per il bilancio, aiuteranno gli utilizzatori del bilancio a comprendere meglio la relazione tra i dati preventivi e il bilancio e il raffronto di quest’ultimo con il bilancio preventivo. L’indicazione del periodo contemplato dal bilancio di previsione approvato, persino laddove coincida con il periodo contemplato dal bilancio, assumerà un utile ruolo di conferma, soprattutto negli ordinamenti giuridici in cui vengono redatti anche bilanci di previsione, bilanci e rendiconti intermedi. 45. Un'entità deve indicare nelle note al bilancio le entità incluse nel bilancio di previsione approvato. 46. Gli IPSAS richiedono alle entità di preparare e presentare bilanci che consolidino tutte le risorse controllate dall’entità. A livello di settore pubblico, i bilanci preparati in conformità agli IPSAS includeranno anche le entità e le ICP controllate dall’amministrazione pubblica che dipendono dal bilancio di previsione. Tuttavia, come osservato nel paragrafo 35, i bilanci di previsione approvati preparati in conformità ai modelli di rendicontazione statistica possono non comprendere le attività operative dell’amministrazione pubblica svolte a scopo di lucro o a condizioni di mercato. In linea con le disposizioni del paragrafo 31, gli importi preventivi e gli importi consuntivi saranno 759 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO presentati secondo una base comparabile. L’indicazione in merito alle entità ricomprese nel bilancio di previsione consentirà agli utilizzatori di identificare la misura in cui le attività dell'entità sono soggette a un bilancio di previsione approvato, e in che modo l'entità per cui è stato redatto il bilancio di previsione differisce dall’entità considerata nel bilancio. Riconciliazione degli importi a consuntivo su una base comparabile con gli importi a consuntivo nel bilancio 47. Gli importi a consuntivo presentati secondo una base comparabile con il bilancio di previsione in conformità a quanto indicato dal paragrafo 31, qualora il bilancio e il bilancio di previsione non siano redatti secondo una base comparabile, devono essere riconciliati con i seguenti importi a consuntivo presentati nel bilancio, indicando separatamente tutte le differenze rispetto ai criteri, al periodo di riferimento e alle entità: a) se il bilancio di previsione è redatto in base al principio di competenza economica, i proventi totali, i costi totali e i flussi finanziari netti delle attività operative, delle attività di investimento e di finanziamento, o b) se il bilancio di previsione è redatto in base a un principio diverso da quello di competenza economica, i flussi finanziari netti delle attività operative, delle attività di investimento e di finanziamento. La riconciliazione dovrà essere esposta nel prospetto di raffronto tra importi preventivi e consuntivi, oppure nelle note al bilancio. 48. Può essere utile classificare, come indicato di seguito, le differenze tra gli importi consuntivi identificati secondo una base comparabile e gli importi consuntivi rilevati nel bilancio: a)differenze nei criteri adottati, che si presentano quando il bilancio di previsione approvato è redatto applicando un principio diverso da quello di rilevazione contabile adottato nel bilancio. Per esempio, nel caso in cui il bilancio di previsione sia redatto applicando il principio di cassa, o il principio di cassa modificato, e il bilancio applicando il principio di competenza economica; b) differenze nei periodi di riferimento, che si presentano quando il periodo contemplato nel bilancio di previsione differisce dall’esercizio di riferimento del bilancio, e c)differenze nelle entità, che si presentano quando il bilancio di previsione omette programmi o entità che fanno parte dell’entità per cui è redatto il bilancio. IPSAS 24 760 Possono anche sussistere delle differenze nei formati e negli schemi di classificazione adottati per la presentazione del bilancio e del bilancio di previsione. 49. La riconciliazione richiesta dal paragrafo 47 del presente Principio consentirà all’entità di adempiere meglio ai propri obblighi di rendicontazione, identificando i motivi principali delle differenze tra gli importi consuntivi predisposti secondo lo stesso principio adottato per il bilancio di previsione e gli importi rilevati nel bilancio. Il presente Principio non vieta la riconciliazione, con gli equivalenti importi nel bilancio, dei principali totali o subtotali, o delle classi di voci, presentati nel raffronto tra gli importi preventivi e quelli consuntivi. 50. Per alcune entità che adottano lo stesso criterio contabile per la preparazione sia dei documenti preventivi, sia del bilancio, sarà richiesta solo l’identificazione delle differenze tra gli importi consuntivi del bilancio di previsione e i corrispondenti importi del bilancio. Ciò si verifica quando il bilancio di previsione a) è preparato per lo stesso esercizio, b) comprende le stesse entità e c) adotta lo stesso formato di presentazione del bilancio. In tali casi, la riconciliazione non è richiesta. Per altre entità che adottano uno stesso criterio contabile per il bilancio di previsione e per il bilancio, possono esservi delle differenze nel formato di presentazione, nell’entità che redige il bilancio o nell’esercizio di riferimento; per esempio, il bilancio di previsione approvato può adottare un formato di classificazione o presentazione diverso da quello del bilancio, può includere solo le attività non commerciali dell'entità o può essere un bilancio preventivo pluriennale. La riconciliazione si rende necessaria quando sussistono differenze nella presentazione, nel periodo di riferimento o nelle entità tra il bilancio di previsione e il bilancio redatti secondo lo stesso principio di rilevazione contabile. 51. Per le entità che utilizzano il principio di cassa (o un principio di cassa modificato o un principio di competenza economica modificato) per la presentazione del bilancio di previsione approvato e il principio di competenza economica per il bilancio, i totali principali esposti nel prospetto di raffronto tra importi preventivi e consuntivi saranno riconciliati con i flussi finanziari netti delle attività operative, di investimento e di finanziamento, come indicato nel rendiconto finanziario redatto in conformità all’IPSAS 2 Rendiconto finanziario. 52. In linea con le disposizioni del presente Principio, non è richiesta l’indicazione di informazioni comparative rispetto all'esercizio precedente. 53. Il presente Principio stabilisce che nel bilancio delle entità che pubblicano i propri bilanci di previsione approvati sia inclusa una comparazione tra gli importi preventivi e gli importi consuntivi. Non richiede una comparazione tra gli importi consuntivi dell’esercizio precedente e il bilancio di previsione 761 IPSAS 24 SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO corrispondente, né richiede che la spiegazione degli scostamenti tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi dell’esercizio precedente sia illustrata nel bilancio dell’esercizio corrente. Data di entrata in vigore 54. Un’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. Si consiglia una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2009, tale fatto deve essere indicato. 55. Quando, ai fini del reporting economico-finanziario, un'entità adotta il principio di competenza economica come definito dagli IPSAS successivamente alla data di entrata in vigore, il presente Principio si applica ai bilanci annuali dell’entità relativi agli esercizi che hanno inizio dalla data di adozione o da data successiva. IPSAS 24 762 Motivazioni per le conclusioni Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all’IPSAS 24, ma non ne costituiscono parte integrante. Ambito di applicazione del principio BC1. Il Programma di Convergenza con gli IFRS dell’IPSASB è un elemento importante dell’agenda dell’IPSASB. La politica dell’IPSASB mira a far convergere gli IPSAS redatti secondo il principio di competenza economica con gli IFRS pubblicati dallo IASB, laddove se ne riscontri l'appropriatezza per le entità del settore pubblico. BC2. In molti ordinamenti giuridici, il legislatore o un’altra autorità richiede alle entità del settore pubblico, siano esse un’amministrazione pubblica o una particolare entità pubblica, di pubblicare i bilanci di previsione approvati di cui esse sono ritenute responsabili. Tale informativa è richiesta ai fini della trasparenza delle attività dell’amministrazione pubblica. In alcuni casi, un’amministrazione pubblica o un’entità pubblica non soggetta a tale normativa o ad altra autorità può scegliere volontariamente di pubblicare il proprio bilancio di previsione approvato. Il presente Principio si applica alle amministrazioni pubbliche e alle entità pubbliche che pubblicano i bilanci di previsione approvati di cui esse sono ritenute responsabili. BC3. Il bilancio di previsione approvato riflette le caratteristiche finanziarie dei piani dell’amministrazione pubblica o di un’altra entità per l’esercizio successivo e, relativamente alle attività finanziate dal bilancio di previsione dell’amministrazione pubblica, rappresenta l’autorizzazione a spendere i fondi. La rendicontazione dei risultati dell’attuazione del bilancio di previsione a fronte di tali piani finanziari migliorerà la trasparenza del bilancio ed è un elemento importante ai fini dell’adempimento dell'obbligo di rendicontazione per le entità che sono tenute a pubblicare i bilanci di previsione, o che scelgono di farlo. L’inserimento in bilancio della comparazione tra importi preventivi e consuntivi fornirà informazioni finanziarie che serviranno agli utilizzatori del bilancio per stabilire se le risorse sono state reperite secondo i piani e se sono state utilizzate in conformità ai bilanci di previsione approvati dal legislatore o da altro organo competente. Il presente Principio usa il termine importo consuntivo per descrivere gli importi risultanti dall’attuazione del bilancio di previsione. In altri ordinamenti giuridici, i termini risultato del bilancio di previsione, attuazione del bilancio di previsione o altri termini analoghi possono essere impiegati con lo stesso significato di importo consuntivo. BC4. Molte amministrazioni ed entità pubbliche che pubblicano i bilanci di previsione approvati riportano già, nei propri bilanci, il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Essi includono anche una spiegazione degli scostamenti rilevanti tra importi consuntivi e importi preventivi a) nelle note 763 IPSAS 24 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO al bilancio o b) nella relazione sulla gestione e in rapporti similari o c) nelle relazioni sul risultato del bilancio di previsione o in relazioni similari pubblicate unitamente al bilancio. Per tali amministrazioni ed entità pubbliche, le comparazioni tra gli importi preventivi e gli importi consuntivi sono generalmente effettuate al livello di vigilanza approvato dal legislatore o da altra autorità equivalente, e le spiegazioni degli scostamenti rilevanti sono illustrate nei casi in cui sono superati gli importi di spesa autorizzati. L’IPSASB ritiene che questa pratica sia corretta e ha pubblicato il presente Principio per consolidarla, richiedendo che essa venga adottata da tutte le entità che pubblicano i bilanci di previsione approvati. BC5. Il presente Principio non richiede alle entità di pubblicare i bilanci di previsione approvati né specifica le disposizioni sulla presentazione dei bilanci di previsione pubblicati. Ciò esula dall’ambito di applicazione del presente Principio. Tuttavia, l’IPSASB ha dichiarato che in futuro valuterà se elaborare un IPSAS che tratti tali argomenti. Necessità di un Principio contabile internazionale per il settore pubblico BC6. L’IPSAS 1 spiega che lo scopo del bilancio prevede l’indicazione di informazioni volta all’adempimento, da parte dell’entità, dell’obbligo a) di assumere la responsabilità in merito ad aspetti quali la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari, e b) di fornire informazioni utili per valutare l’andamento dell’entità con riferimento a costi del servizio, efficienza e risultati. Esso rileva altresì che l’informativa finanziaria può fornire agli utilizzatori del bilancio informazioni, per esempio, sulla conformità dell’entità al bilancio di previsione adottato nel rispetto delle disposizioni di legge. BC7. Prima della pubblicazione del presente Principio, l'IPSAS 1 consigliava, ma non richiedeva, che il bilancio includesse una comparazione tra gli importi preventivi e gli importi consuntivi laddove il bilancio e il bilancio di previsione fossero stati redatti secondo lo stesso criterio. In alcuni casi, tuttavia, un’entità può pubblicare un bilancio di previsione approvato redatto e presentato secondo un criterio diverso da quello adottato per il bilancio, e decidere di includere nel bilancio una comparazione tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi. L’IPSAS 1 non forniva indicazioni sui dettagli da indicare, né sulle modalità di presentazione in tali circostanze. L’IPSASB è del parere che gli IPSAS debbano trattare tali circostanze. BC8. Il presente Principio si applica nel caso in cui un’entità sia tenuta a pubblicare il bilancio di previsione approvato (o i bilanci di previsione approvati), o scelga di farlo. L’IPSASB è del parere che, in tali casi, l’intento e l’attività del legislatore o di altra autorità, oppure l’azione volontaria dell’entità stessa, siano chiari – si ritiene che l’entità debba rendere conto al pubblico dei propri risultati rispetto al bilancio di previsione e della conformità allo stesso. L’IPSASB ritiene, inoltre, che l’indicazione di informazioni in merito agli IPSAS 24 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 764 importi preventivi ed ivi sia un elemento necessario per adempiere agli obblighi di rendicontazione di tali entità, e che debbano essere raccolte in un principio IPSAS le disposizioni volte a garantire una corretta informativa nel bilancio. BC9. L’applicazione delle disposizioni del presente Principio inerenti all’indicazione di una comparazione tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi, laddove il bilancio e il bilancio di previsione siano redatti secondo lo stesso criterio, aiuterà l’entità ad adempiere meglio all’obbligo di rendere conto dei risultati conseguiti. L’applicazione delle disposizioni del presente Principio, laddove il bilancio di previsione e il bilancio siano preparati secondo criteri diversi, rafforzerà il ruolo del bilancio nell’adempimento degli obblighi di accountability, da parte dell’entità, rispetto alla conformità ai bilanci di previsione approvati. BC10. L’IPSASB ha considerato se richiedere o consigliare a tutte le entità del settore pubblico diverse dalle ICP di pubblicare i bilanci di previsione approvati e attenersi alle disposizioni del presente Principio. L’IPSASB ha osservato che lo scopo del presente Principio non era quello di specificare se i bilanci di previsione approvati dovessero essere pubblicati, e ha convenuto di non imporre, né di raccomandare altrimenti, tali requisiti alle entità finché non avesse ulteriormente considerato la propria posizione sull’elaborazione di obblighi di informativa relativa al bilancio di previsione. L’IPSASB ha inoltre osservato che alle entità del settore pubblico che scelgono di pubblicare i propri bilanci di previsione approvati non viene fatto divieto di applicare le disposizioni del presente Principio qualora decidano in tal senso. Comparazioni con il bilancio di previsione approvato BC11. Il presente Principio richiede che vengano indicati gli importi dei bilanci di previsione originario e finale e gli importi consuntivi, secondo una base comparabile con gli importi preventivi. Ciò favorisce il rispetto degli obblighi di rendicontazione di cui all’IPSAS 1. Gli utilizzatori del bilancio saranno in grado di identificare e determinare le differenze tra gli importi indicati nei bilanci di previsione originario e/o finale approvati e i corrispondenti importi consuntivi (spesso indicati in contabilità come "scostamenti") per ciascun livello di vigilanza del legislatore indicato. BC12. Il presente Principio richiede di inserire nelle note al bilancio una spiegazione delle differenze rilevanti (positive o negative) tra gli importi consuntivi e gli importi preventivi ove questa non sia inclusa in altri documenti pubblicati unitamente al bilancio. L’IPSASB ritiene che tale informativa migliori la trasparenza del bilancio e la rendicontazione delle entità che pubblicano i propri bilanci di previsione. La spiegazione di tali differenze può essere inserita nella relazione sulla gestione, nelle analisi delle attività operative, nelle relazioni sui risultati del bilancio di previsione o in relazioni similari pubblicate unitamente al bilancio. L’IPSASB ritiene che, qualora la 765 IPSAS 24 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO spiegazione sia inclusa in tali rapporti e le note al bilancio rinviino a tali rapporti, non è necessario ripetere la spiegazione nel bilancio. Pubblicazione dei bilanci di previsione originario e finale BC13. I bilanci di previsione sono preparati prima dell’esercizio di riferimento, e il verificarsi di catastrofi naturali e mutamenti delle condizioni politiche ed economiche può comportare la necessità di apportare, nel corso dell’esercizio di riferimento, delle revisioni al bilancio di previsione approvato inizialmente. In alcuni ordinamenti giuridici, l’autorizzazione a tali revisioni (entro determinati limiti) è delegata al Ministro delle Finanze o ad altre autorità similari. In altri ordinamenti giuridici, le revisioni devono essere approvate dal legislatore. Se tali revisioni sono autorizzate dall'autorità competente, esse comprendono il bilancio preventivo finale per l’esercizio di riferimento. L’IPSASB ritiene che la pubblicazione dei bilanci di previsione originario e finale sia necessaria per garantire che i lettori del bilancio siano consapevoli della natura e della portata dei cambiamenti apportati al bilancio di previsione originario, approvati nel corso dell’esercizio di riferimento. BC14. Le revisioni al bilancio di previsione originario possono essere il risultato di cambiamenti politici, tra cui quelli relativi alle priorità dell’amministrazione pubblica nel corso dell’esercizio di riferimento, o di condizioni economiche impreviste. L’IPSASB ritiene che, per rispettare gli obblighi di rendicontazione, è necessario spiegare i motivi che hanno spinto ad apportare cambiamenti tra i bilanci di previsione originario e finale durante l'esercizio di riferimento, e specificare se tali cambiamenti sono una conseguenza di riallocazioni nel bilancio di previsione o di altri fattori; ritiene inoltre che tale spiegazione fornirà spunti utili per l’analisi degli i finanziari dei cambiamenti nelle condizioni economiche e politiche. Tale spiegazione può essere inclusa nelle note al bilancio o in una relazione pubblicata precedentemente, contemporaneamente o unitamente al bilancio. Come già osservato in merito alla spiegazione degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione, l’IPSASB ritiene che, qualora in tali relazioni sia già compresa una spiegazione e le note al bilancio contengano un rinvio a tali relazioni, non sia necessario ripetere la spiegazione nel bilancio. Adozione del principio utilizzato per la redazione del bilancio di previsione e riconciliazione dei principi di rilevazione contabile BC15. Le entità possono adottare principi di rilevazione contabile diversi per la preparazione del bilancio e dei bilanci di previsione approvati. In particolare, alcune entità che per la preparazione del bilancio adottano il principio di competenza economica, redigono i propri bilanci di previsione secondo il principio di cassa. Le differenze tra i criteri adottati per la redazione del bilancio di previsione e il bilancio possono anche essere conseguenza delle differenze nei periodi di riferimento, nelle entità o nella classificazione. IPSAS 24 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 766 BC16. Il presente Principio stabilisce che le comparazioni tra gli importi preventivi e gli importi consuntivi siano presentate secondo uno stesso criterio (formato, terminologia, criterio per la redazione del bilancio e classificazione) e per le stesse entità e gli stessi esercizi del bilancio di previsione approvato. Ciò è necessario perché il bilancio possa dimostrare la misura in cui gli importi consuntivi sono stati utilizzati in linea con i bilanci di previsione legalmente autorizzati. Esso garantisce che le informazioni siano esposte su basi comparabili e che il bilancio dimostri la conformità al bilancio di previsione approvato. Di conseguenza, se sussistono differenze nei criteri, nei periodi di riferimento o nelle entità, sarà necessario rideterminare gli importi del bilancio al fine di renderli comparabili con il bilancio di previsione approvato. BC17. Per aiutare gli utilizzatori del bilancio ad identificare la relazione tra il bilancio di previsione e il bilancio, il presente Principio dispone che, qualora il bilancio e il bilancio di previsione non siano redatti su una base comparabile, gli importi consuntivi determinati in base al criterio del bilancio di previsione devono essere riconciliati con gli importi equivalenti specifici presentati nel bilancio, identificando separatamente qualsiasi differenza nei criteri, nei periodi di riferimento e nelle entità. Se il bilancio di previsione e il bilancio sono preparati secondo lo stesso criterio, la riconciliazione delle differenze non è necessaria. Presentazione delle informazioni preventive e consuntive BC18. Il presente Principio consente di presentare le informazioni relative ai dati preventivi ed ivi in un prospetto separato oppure, solo nel caso in cui il bilancio di previsione e il bilancio sono redatti su una base comparabile, in una colonna aggiuntiva del bilancio esistente. La flessibilità nel metodo di presentazione consente alle entità di presentare la comparazione in modo da soddisfare al meglio le esigenze degli utilizzatori del bilancio, mantenendo, al contempo, la visibilità derivante dall’inserimento nel bilancio. Il divieto di adottare, in fase di presentazione, l’approccio della colonna aggiuntiva nel caso in cui il bilancio e il bilancio di previsione sono redatti secondo criteri diversi, è necessario per garantire che la comparazione tra importi preventivi ed ivi sia presentata su base comparabile. Applicazione iniziale BC19. Il presente Principio è stato emesso dall’IPSASB nel dicembre 2006. La sua applicazione non è obbligatoria fino agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2009 o da data successiva. L’applicazione differita consente alle entità tempo sufficiente ad elaborare e, ove opportuno, allineare le proprie procedure di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio di previsione, i relativi periodi di riferimento e la copertura. Si consiglia un'applicazione anticipata del presente Principio. 767 IPSAS 24 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO BC20. L’IPSASB ha considerato se prevedere anche un’esenzione dall’applicazione del presente Principio per due anni a partire dalla prima adozione degli IPSAS, ma ha ritenuto che ciò non fosse necessario. Questo perché le entità valuterebbero i requisiti del presente Principio e li includerebbero nella decisione in merito alla tempistica relativa alla prima adozione degli IPSAS. Esenzione dall’obbligo di informativa sugli importi comparativi BC21. Il presente Principio non richiede che il bilancio dell’esercizio corrente comprenda un’informativa di raffronto tra gli importi consuntivi e preventivi di un esercizio precedente, né richiede che le relative spiegazioni degli scostamenti tra gli importi consuntivi e preventivi di tale esercizio precedente siano indicate nel bilancio dell’esercizio corrente. BC22. Il presente Principio si propone essenzialmente di favorire il rispetto, da parte dell'entità, dell'obbligo di render conto della propria conformità al bilancio di previsione approvato per l'esercizio di riferimento in corso. Molte informazioni esplicative richieste dal presente Principio possono essere riportate in altri documenti pubblicati unitamente al bilancio, ma che non ne fanno parte. L’IPSASB teme che la disposizione di indicare informazioni comparative abbia come risultato un eccesso di informazioni e un complesso groviglio di obblighi informativi, pregiudicando così gli interessi degli utilizzatori del bilancio. IPSAS 24 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 768 Esempi illustrativi Questi esempi sono allegati all’IPSAS 24, ma non ne costituiscono parte integrante. Prospetto di raffronto tra importi preventivi e consuntivi per l’Amministrazione pubblica XX con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX Bilancio di previsione redatto secondo il principio di cassa (classificazione delle uscite per destinazione) Nota: I principi di rilevazione contabile adottati per la redazione del bilancio e del bilancio di previsione differiscono. Il presente Prospetto di raffronto tra importi preventivi ed ivi è stato redatto sulla base del principio adottato per la redazione del bilancio di previsione. Importi previsti (in unità monetarie) Originari Finali Importi consuntivi su base comparabile Differenza: bilancio preventivo finale e consuntivi ENTRATE Imposte X X X X Agenzie internazionali X X X X Accordi di assistenza Altri contributi e aiuti X X X X Entrate: Finanziamenti X X X X Entrate: Dismissione di impianti e macchinari X X X X Attività di negoziazione X X X X Altre entrate X X X X Totale entrate X X X X Sanità (X) (X) (X) (X) Istruzione (X) (X) (X) (X) Ordine pubblico/sicurezza (X) (X) (X) (X) Assistenza sociale (X) (X) (X) (X) Difesa (X) (X) (X) (X) Agevolazioni per la casa e la comunità (X) (X) (X) (X) SPESE La colonna “Differenza…” non è obbligatoria. Comunque, è possibile includere una comparazione tra i bilanci di previsione originario e finale, chiaramente identificati come opportuno. 769 IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Importi previsti (in unità monetarie) Originari Finali Importi consuntivi su base comparabile Differenza: bilancio preventivo finale e consuntivi Tempo libero, cultura e religione (X) (X) (X) (X) Sviluppo economico (X) (X) (X) (X) Altro (X) (X) (X) (X) Totale uscite (X) (X) (X) (X) X X X X ENTRATE/(USCITE) NETTE IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI 770 Approccio della colonna aggiuntiva per il governo YY con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX Il bilancio di previsione annuale e il bilancio adottano entrambi il principio di competenza economica (L’esempio si limita al prospetto del risultato economico). Una presentazione analoga verrebbe adottata per gli altri prospetti di bilancio.) ivi 20XX-1 (in unità monetarie) X Bilancio Differenza: Bilancio preventiv bilancio preventiv o preventivo o finale originario originario e ivi 20XX 20XX 20XX consuntivi Proventi Imposte X X X X X Diritti, sanzioni amministrative e licenze X X X X X Proventi derivanti da operazioni di scambio Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche X X X X X X X X X Altri proventi X X X X X Totale proventi X X X X X Costi (X) Salari, stipendi, benefici per i dipendenti (X) (X) (X) (X) (X) Contributi e altri trasferimenti pubblici (X) (X) (X) (X) (X) Approvvigionamenti e beni di consumo utilizzati (X) (X) (X) (X) (X) Quota di ammortamento (X) (X) (X) (X) (X) Altri oneri (X) (X) (X) (X) (X) Oneri finanziari (X) (X) (X) (X) (X) Totale oneri (X) (X) (X) (X) X X X X X Quote di utili di società collegate La colonna “Differenza…” non è obbligatoria. Comunque, è possibile includere una comparazione, chiaramente identificata, tra i bilanci di previsione originario e finale, come opportuno. 771 IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO ivi 20XX-1 (in unità monetarie) X Bilancio Differenza: Bilancio preventiv bilancio preventiv o preventivo o finale originario originario e ivi 20XX 20XX 20XX consuntivi Avanzo/(disavanzo) dell’esercizio X X X X Di pertinenza di: X Proprietà della controllante X X X X X Partecipazioni di minoranza X X X X X X X X X Estratto delle note – per l’ Amministrazione pubblica X (L’Amministrazione pubblica X presenta il proprio bilancio di previsione approvato redatto secondo il principio di cassa e il bilancio redatto secondo il principio di competenza economica.) 1. Il bilancio di previsione redatto secondo il principio di cassa è approvato in base a una classificazione funzionale. Il bilancio di previsione approvato copre l’esercizio fiscale dal 1° gennaio 20XX al 31 dicembre 20XX e comprende tutte le entità nel settore della pubblica amministrazione. Il settore dell’amministrazione pubblica comprende tutte le entità identificate come dipartimenti nella nota xx (preparata in conformità all’IPSAS 6 Bilancio consolidato e separato.) 2. Il bilancio di previsione originario è stato approvato mediante intervento legislativo in data (inserire data); successivamente è stato approvato, con intervento legislativo in data (inserire data), uno stanziamento supplementare di XXX a favore delle zone colpite da catastrofe naturale quale conseguenza del terremoto verificatosi il (data) nel nord del paese. Le finalità e le strategie del bilancio di previsione originario e le successive revisioni sono illustrate più dettagliatamente nelle relazioni Analisi operativa e Risultati del bilancio di previsione pubblicate unitamente al bilancio. L’eccedenza del 15% della spesa a consuntivo destinata alla Sanità, rispetto al bilancio preventivo finale (del 25% rispetto al bilancio di previsione originario), è imputabile a un incremento delle spese dovuto all’intervento legislativo post-terremoto maggiore del livello di spesa approvato. Non sono state riscontrate altre differenze rilevanti tra il bilancio preventivo finale approvato e gli importi consuntivi. 3. 4. I principi di rilevazione contabile adottati per la redazione del bilancio e del bilancio di previsione differiscono. Il bilancio del settore pubblico redatto secondo il principio di competenza economica, utilizzando una classificazione basata sulla natura delle spese nel prospetto del risultato economico. Il IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI 772 bilancio prevede prospetti consolidati comprendenti tutte le entità controllate, tra cui le imprese a controllo pubblico, per l’esercizio fiscale compreso tra il 1° gennaio 20XX e il 31 dicembre 20XX. Il bilancio differisce dal bilancio di previsione che è stato approvato secondo il principio di cassa e considera soltanto il settore delle amministrazioni pubbliche, escludendo le imprese a controllo pubblico e alcune altre entità o attività pubbliche non di mercato. 5. Gli importi in bilancio sono stati riformulati dal principio di competenza economica a quello di cassa, e riclassificati in base a una classificazione funzionale per uniformarsi allo stesso criterio di rilevazione contabile adottato nel bilancio preventivo finale approvato. Inoltre, a motivo delle differenze nei periodi di riferimento legate allo stanziamento continuativo e delle differenze nelle entità contemplate (ICP), sono state apportate delle rettifiche agli importi rilevati in bilancio, al fine di esprimere gli importi consuntivi secondo una base comparabile con il bilancio preventivo finale approvato. Gli importi di tali rettifiche sono indicati nella tabella seguente. 6. Di seguito viene rappresentata una riconciliazione tra gli importi consuntivi secondo una base comparabile, in linea con quanto esposto nel Prospetto di raffronto tra importi preventivi ed ivi, e gli importi consuntivi indicati nel Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX. I documenti del bilancio e del bilancio di previsione sono redatti per lo stesso esercizio. Vi è una differenza per quanto riguarda le entità: il bilancio di previsione è preparato per il settore dell'amministrazione pubblica mentre il bilancio consolida tutte le entità controllate dal governo. Vi è anche una differenza relativa al criterio contabile: il bilancio di previsione è redatto secondo il principio di cassa mentre il bilancio è redatto secondo il principio di competenza economica. Attività operative Attività di finanziam ento Attività di investime nto Totale Importo consuntivo su base comparabile presentato nel prospetto di raffronto tra importi preventivi ed ivi X X X X Differenze di criteri contabili X X X X Differenze nei periodi di riferimento - - - - Differenze di entità X X X X Importi consuntivi nel X X X X 773 IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI SETTORE PUBBLICO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO rendiconto finanziario (Questa riconciliazione potrebbe essere inclusa nel Prospetto di raffronto tra importi preventivi ed ivi o nelle note.) IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI 774 PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Informativa nelle note consigliata: Bilancio di previsione biennale redatto secondo il principio di cassa - per l’Amministrazione pubblica B relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 20XX Anno del bilancio preventi vo biennale originari o Obietti vi bilancio prevent ivo del 1° anno Bilancio preventi vo rivisto del 1° anno Imposte X X X X X X X X X Accordi di assistenza X X X X X X X X X Proventi: Finanziamenti X X X X X X X X X Proventi: Dismissione di impianti e macchinari X X X X X X X X X Altre entrate X X X X X X X X X Totale entrate X X X X X X X X X (in unità monetarie) Importi Saldo consuntivi 1° disponibi anno su base le per il comparabile 2° anno Obietti vi bilanci o prevent ivo del 2° anno Differenza : importi previsti Bilancio rispetto agli preventi Importi importi vo consuntivi consuntivi rivisto del 2° anno nel periodo del 2° su base del bilancio anno comparabile preventivo ENTRATE Attività di negoziazione Questa colonna non è obbligatoria. Comunque, è possibile includere una comparazione, chiaramente identificata, tra i dati consuntivi e i bilanci di previsione originario e finale, come opportuno. 775 IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO Anno del bilancio preventi vo biennale originari o Obietti vi bilancio prevent ivo del 1° anno Bilancio preventi vo rivisto del 1° anno Sanità (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Istruzione (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Ordine pubblico e sicurezza (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Assistenza sociale (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Difesa (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Agevolazioni per la casa e la comunità (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Tempo libero, cultura e religione (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Sviluppo economico (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Altro (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) Totale spese (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X) X X X X X X X X X (in unità monetarie) Importi Saldo consuntivi 1° disponibi anno su base le per il comparabile 2° anno Obietti vi bilanci o prevent ivo del 2° anno Differenza : importi previsti Bilancio rispetto agli preventi Importi importi vo consuntivi consuntivi rivisto del 2° anno nel periodo del 2° su base del bilancio anno comparabile preventivo SPESE ENTRATE/(SPESE) NETTE IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI 776 PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL BILANCIO PREVENTIVO 777 IPSAS 24 ESEMPI ILLUSTRATIVI
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