CONTRATTO AFFITTO AZIENDA BLU HOTELS _1_

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CONTRATTO AFFITTO AZIENDA BLU HOTELS _1_
CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA
Con la presente scrittura privata, che resterà depositata agli
atti
del
Notaio
che
autenticherà
le
firme,
come
le
Parti
espressamente richiedono, autorizzandolo a rilasciarne copia a
chiunque ne faccia richiesta, tra le parti :
- FALLIMENTO N. 29/2012 R.G. Fall. Tribunale di Marsala, della
società "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A. " con sede in Mazara del
Vallo (TP), Via Salemi, Km 6,800, iscritta al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio di Trapani con il numero
di
iscrizione
e
partita
IVA
01895110813
e
numero
R.E.A.
131585, rappresentata dai Curatori fallimentari Avv. Michele
Milazzo,
nato
a
Marsala
il
19
gennaio
1958
(C.F.
MLZMHL58Al9E974V) ed Avv. Vincenzo Pantaleo, nato ad Erice il
16
novembre
1970
(C.F.
PNTVCN70Sl6
D423F),
entrambi
domiciliati per la carica presso la cancelleria fallimentare
del Tribunale di Marsala, i quali agiscono in esecuzione del
Provvedimento
di
Aggiudicazione
reso
dal
Giudice
Delegato
Dott. Pasquale Russolillo in data 25 ottobre 2013 ;
(qui di seguito denominato anche "Affittante") da una parte
e
la società "BLU HOTELS SPA", con sede a San Felice del Benaco
(BS),
via
Porto
3.000.000,00
Portese
interamente
n.
22,
capitale
versato,
sociale
società
ad
di
un
Euro
unico
azionista soggetta a direzione e coordinamento della società
"BLU
HOLDING
SRL",
iscritta
alla
Camera
di
Commercio
di
Brescia, registro imprese e codice fiscale numero 01396340901,
R.E.A.
numero
351363,
partita
IVA
numero
01906530983,
rappresentata dal Sig. Nicola Risatti, nato a Riva del Garda
il 24 maggio 1965, cod. fiscale RSTNCL65E24H330X, nella sua
veste
di
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione
ed
Amministratore Delegato, giusti i poteri conferitigli dallo
statuto
sociale
e
dalla
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione del 31 maggio 2012 che si allega al presente
atto
sub
"A";
(qui
e
di
seguito
denominata
anche
"Affittuaria") dall’altra
(la Affittante e la Affittuaria qui e di seguito denominate
collettivamente
le
"Parti"
ovvero,
quando
richiamate
singolarmente la "Parte")
PREMESSO
- che con sentenza n° 29/2012 R.G. Fall. del 18/20 dicembre
2012 il Tribunale di Marsala ha dichiarato il fallimento della
società "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A." con sede in Mazara del
Vallo (TP), Via Salemi, Km 6,800, iscritta al registro delle
imprese presso la Camera di Commercio di Trapani con il numero
di iscrizione e partita IVA 01895110813 e numero REA 131585,
nominando quale Giudice Delegato il Dott. Pasquale Russolillo
e Curatori i comparenti Avv. Michele Milazzo ed Avv. Vincenzo
Pantaleo;
- che l'Affittante, fallita "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A.", è
proprietaria del complesso sito in Mazara del Vallo peraltro
costituito dai rami alberghieri dell'azienda denominati "Hotel
Giardino di Costanza" e "Villa Fontanasalsa" (rami di azienda
di
proprietà
autorizzata
della
Società
all'esercizio
Mediterranea
spa),
dell'attività
regolarmente
commerciale
di
ospitalità alberghiera e di somministrazione al pubblico di
cibi e bevande all'interno della propria struttura turistico
alberghiera sita in
6,800
(Villa
Mazara del Vallo
Fontanasalsa)
e
km
(TP), Via Salemi,
7,100
(Hotel
Giardino
Km
di
Costanza), nonché dello stabilimento balneare sito in Contrada
Nicola Sottano di Mazara del Vallo, S.P. Torretta-Granitola,
denominato "Lido Costanza";
- che l'Affittante, fallita "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A.",
intende concedere temporaneamente in affitto l’Azienda di cui
è titolare, al fine di garantire la continuità dell’attività e
la conservazione del valore economico dei cespiti facenti capo
alla fallita ed acquisiti all’attivo del fallimento, durante
il
tempo
necessario
per
operare
la
vendita
del
complesso
aziendale e successivamente cedere la stessa;
- che l’Affittuaria, prendendo in affitto l’azienda predetta,
condivide espressamente il conseguimento degli obiettivi sopra
esposti
e
dichiara
patrimoniali,
nonché
professionali
dell’Azienda
di
idonei
e
possedere
quelli
ad
i
tecnici,
assicurare
conseguentemente
requisiti
si
la
economici
organizzativi
adeguata
dichiara
e
e
gestione
disponibile
a
condurre la predetta Azienda secondo i termini e le condizioni
di cui al presente contratto di affitto.
Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Premessa.
La premessa, in uno congiuntamente agli allegati, costituisce
parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto.
I Curatori Fallimentari Avv. Michele Milazzo ed Avv. Vincenzo
Pantaleo
concedono
a
titolo
di
affitto
alla
società
"BLU
HOTELS SPA" che, allo stesso titolo accetta, l’Azienda della
fallita
"SOCIETA'
organizzazione
dei
MEDITERRANEA
beni
S.p.A.",
materiali
ed
costituita
immateriali,
dall’
rapporti
contrattuali come meglio appresso specificati, avviamento e
quant’altro.
Detti
beni
-
indicati
nell'inventario
fallimentare
che
in
fotocopia al presente atto si allega sub. "B" e sub "B bis", e
nella
perizia
di
stima
redatta
dal
C.T.U.
Ing.
Massimo
Gìbbardo e depositata nella Es. Imm. n°100/10 R.G. Es. Trib.
Marsala, che in fotocopia al presente atto si allega sub "C" sono stati verificati dall'Affittuaria .
Le risultanze di tale verifica e le osservazioni in merito
allo stato dell'Azienda e dei beni
ad essa afferenti sono
indicati in un inventario redatto in data 27 novembre 2013,
che si allega al presente atto sub "D" sicchè le risultanze di
tale verifica faranno fede per quanto agli obblighi di cui al
presente contratto.
Più
in
particolare
l'oggetto
dell’affitto
di
Azienda
è
costituito da:
A)
IMMOBILI.
A.1-
L’intero complesso alberghiero sito nel Comune di Mazara
del Vallo, via Salemi Km 7,100 denominato "Hotel Giardino di
Costanza", costituito da un corpo di fabbrica di due piani
fuori
terra
ed
un
piano
seminterrato
della
superficie
complessiva di mq. 10.000 (diecimila) circa;
A.2-
altro corpo di fabbrica sito nel Comune di Mazara del
Vallo,
via
Salemi
Fontanasalsa"),
della
Km
6,800
denominato
superficie
Baglio
complessiva
di
("Villa
mq
8.000
(ottomila) circa.
Dette
unità
Fabbricati
immobiliari
del
Comune
di
risultano
Mazara
censite
del
Vallo
nel
al
Catasto
foglio
104,
particella: - 75 sub 11 (cat. D/2 , via Salemi Km 6,800 snc
piani Sl - T - l - 2 - RC Euro 351.052,50).
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio
1985 n. 52 (come modificato dall’articolo 19, comma 14 del D.L
78/2010 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1
comma 1 Legge n.122/2010), l’Affittante, intestataria degli
immobili oggetto del presente contratto, dichiara che lo stato
di
fatto
degli
immobili
di
cui
sopra
è
conforme
alle
risultanze dei dati catastali e delle planimetrie depositate
al Catasto Fabbricati; si allega al presente atto sub "E",
copia di dette schede catastali, debitamente firmate.
L’Affittuaria dichiara:
a
)
di
avere
ricevuto
dall'Affittante
le
informazioni
in
ordine alla certificazione energetica degli edifici concessi
in affitto con la relativa Azienda;
b
)
di
avere
ricevuto
dall'Affittante
la
relativa
documentazione in ordine alla certificazione energetica degli
edifici concessi in affitto con la relativa Azienda; a tal
fine l'Affittante consegna all'Affittuaria gli Attestati di
Certificazione Energetica redatti in data 28 marzo 2013 dal
dott.
Andrea
Giovanni
Gallo
iscritto
all'Ordine
degli
Architetti di Trapani con il n. 774 ed iscritto all'Albo della
Regione Sicilia dei Certificatori con il numero 909, che in
adempimento
degli
obblighi
di
legge
vengono
prodotti
all'Affittuaria ed al presente si allegano sotto le lettere "F
1", "F 2" , "F 3, "F 4", "F 5".
A.3-
Stabilimento balneare sito in Mazara del Vallo, Contrada
Nicola
Sottano,
S.P.
Torretta-Granitola,
denominato
"Lido
Costanza", meglio identificato nelle concessioni demaniali n.
160/2012 e n. 291/2012 rilasciate dall'Assessorato Territorio
ed Ambiente della Regione Siciliana, dotato delle necessarie
autorizzazioni
B)
-
amministrative.
AUTORIZZAZIONI.
Determinazione
Dirigenziale
n.
112/VII
rilasciata
dall'Azienda Provinciale Turismo di Trapani in data 1 aprile
2005 che ha classificato la struttura "Albergo cinque stelle
lusso";
-
Autorizzazione
rilasciata
dalla
AUSL
di
Trapani
-
Dipartimento di Prevenzione Prot. n. 466 del 10 marzo 2005 ad
utilizzare
i
Alberghiero
locali
a
seminterrati
ristorante,
piano
del
complesso
bar,
Turistico
degustazione
vino,
piscina coperta, beauty farm, uffici e servizi annessi;
- Subingresso numero di registrazione 081012551000904C090019
rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale regione Sicilia Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica
Distretto di
Mazara in data 16 giugno 2011;
- Autorizzazione n. 636 del giorno 1 luglio 2011 rilasciata
dalla
Città
di
Istituzionali
in
Mazara
data
1
del
luglio
Vallo
2011
1°
di
settore
Servizi
Subingresso
nella
attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
tipologia "A";
- Autorizzazione n. 637 del giorno 1 luglio 2011 rilasciata
dalla
Città
di
Istituzionali
in
Mazara
data
1
del
luglio
Vallo
2011
1°
di
settore
Servizi
Subingresso
nella
attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla
tipologia "C";
- Autorizzazione n. 17 rilasciata dal Comune di Mazara del
Vallo - 1°
2011
al
Settore Servizi Istituzionali in data 5 luglio
subingresso
per
la
somministrazione
di
alimenti
e
bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che
sono
ospitati
nella
struttura
ricettiva
in
occasione
di
manifestazioni e convegni autorizzati ed al subingresso per la
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico
e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle
persone alloggiate;
- Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani - pratica n. 5881
del 21 giugno 2011;
- Concessione Demaniale Marittima n. 422/06 del 22 giugno 2006
e Licenza di subingresso n. 328/07 del 22 giugno 2007 allo
scopo
di
mantenere
un
Centro
Diving
con
punto
ristoro
in
Località San Nicola Sottana del Comune di Mazara del Vallo,
rinnovata fino alla data del 31 dicembre 2015 dalla Regione
Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente in data 22 giugno
2012;
- Autorizzazione allo scarico in sub irrigazione dei reflui di
tipo
civile
provenienti
dal
complesso
edilizio
turistico
ricettivo Kempisky Hotel Giardino di Costanza rilasciata dalla
Città di Mazara del Vallo in data 12 aprile 2004, rinnovata
fino al 12 aprile 2016;
- Concessione Demaniale
Marittima
n. 233/06 del 15 maggio
2006 e licenza di subingresso n. 329 rep. n. 1476 del 2007 per
l'occupazione
mantenimento
stagionale
annuale
di
di
mq.
un'area
600
di
coperta
arenile
di
mq.
ed
il
41,84
in
località San Nicola Sottana rinnovata fino al 31 dicembre 2015
rilasciata dalla regione Siciliana Assessorato Territorio ed
Ambiente n. Registro 160, n. di repertorio 3580.
C)
MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE di cui all'inventario
sopra allegato sub "D".
D)
IMMOBILIZZAZIONI e BENI IMMATERIALI.
Diritti
d’uso
:
dei
marchi,
delle
insegne,
della
denominazione, dei segni distintivi e loghi, delle immagini e/
fotografie, dei video, del materiale promo-pubblicitario, dei
software e procedure e licenze d’uso, del database clienti,
acquisiti all’attivo fallimentare come da inventario allegato
sub "D" e fatte salve eventuali rivendiche da parte di terzi.
L'individuazione dei beni che compongono l'Azienda affittata è
tassativa
e
non
esemplificativa.
Conseguentemente
qualsiasi
bene, rapporto, attività, debito o passività che trovino causa
prima della data di stipula del presente contratto di affitto
di Azienda, anche in deroga agli artt. 2558, 2559
e 2560
c.c., che non siano espressamente previsti e/o identificati,
non
sono,
né
si
intenderanno,
compresi
nell'Azienda
e
resteranno a favore o a carico del Fallimento.
Articolo 3 - Diritto di Ispezione.
3.1-
Ai
sensi
dell'art.
104
bis
Legge
Fallimentare,
l'Affittuaria riconosce alla Curatela Fallimentare il diritto
di ispezionare l'Azienda affittata e si impegna a consentire
all’Ufficio Fallimentare di accedervi in qualsiasi momento,
anche a mezzo di delegati, al fine di verificare il rispetto
degli obblighi contrattuali o per altre ragioni inerenti allo
svolgimento
della
procedura
concorsuale,
ivi
comprese
le
visite da parte di terzi interessati all' acquisto.
Gli accessi dovranno essere effettuati con modalità tali da
consentire il regolare svolgimento dell'attività aziendale e
con
facoltà
dell'Affittuaria
di
far
presenziare
un
proprio
delegato.
3.2-
L'Affittuaria
Fallimentare
il
riconosce
diritto
di
altresì
ispezione
alla
Curatela
relativamente
alla
propria contabilità afferente l’azienda oggetto del presente
contratto, da esercitarsi senza limitazione anche tramite il
coadiutore contabile del fallimento.
3.3-
L'Affittante
si
impegna
a
prestare
i
consensi
ed
a
svolgere quanto necessario per la intestazione e volturazione
in capo all'Affittuaria delle licenze ed autorizzazioni.
Al
riguardo
l'Affittuaria
sin
d'ora
esonera
espressamente
l'Ufficio Fallimentare da ogni responsabilità per eventuali
ritardi
e/o
dinieghi
rinnovo
delle
da
parte
autorizzazioni
degli
e/o
per
enti
la
preposti
per
volturazione
il
delle
stesse.
Articolo 4 - Successione nei Contratti.
Le Parti convengono che la presente concessione a titolo di
affitto esclude categoricamente ogni e qualsiasi successione o
subingresso
della
Affittuaria
nelle
preesistenti
gestioni
dell’Azienda e/o nei contratti dalle stesse stipulati, fatto
salvo
di
quanto
espressamente
indicato
al
successivo
comma
4.1.
Richiamando
quando
indicato
al
precedente
articolo
2,
lettera C, le Parti ribadiscono che qualsiasi bene, rapporto,
attività e passività, credito o debito che trovino causa prima
della data di stipula del presente contratto di affitto di
Azienda o comunque di competenza del periodo antecedente tale
data - quale ne sia la natura e/o il genere-, anche in deroga
agli
artt.
2558,
espressamente
2559
previsti
e
e/o
2560
c.c.,
e
identificati,
che
non
non
sono,
siano
né
si
intenderanno, compresi nell'Azienda e resteranno a favore e/o
a carico del Fallimento.
Tale
esclusione
lavoro
è
altresì
estesa
ad
eventuali
rapporti
di
-anche in deroga alle disposizioni dell’art. 2112 c.c.
ed ai sensi dell’art. 104 bis Legge Fallimentare e dell’art.
47 Legge 29 dicembre 1980 n. 428-
in tema di successione dei
rapporti di lavoro e di solidarietà passiva tra concedente ed
affittuario
per
i
crediti
derivanti
da
rapporti
di
lavoro
subordinato, anche cessati.
4.1-
L'Affittuaria
contrattuale
l'esercizio
a
subentra
prestazione
dell'Azienda,
allo
nel
seguente
corrispettiva
stato
rapporto
stipulato
accertato
per
dall'Ufficio
Fallimentare ed il cui mantenimento è stato autorizzato dal
Giudice Delegato giusto provvedimento del 22 marzo 2013, e
precisamente nel contratto di locazione datato 2 gennaio 2006,
stipulato tra il locatore "GEA Società Agricola srl" con sede
in Mazara del Vallo via Salemi Km 6,800 e P.IVA 02209530811 e
la conduttrice "Società Mediterranea spa ", contratto che si
allega in fotocopia al presente sub "G" specificandosi che le
porzioni di particelle con il medesimo concesse in locazione
sono
attualmente
di
proprietà
della
società
"Sole
e
Terra
Società Agricola srl" con sede in Mazara del Vallo via Salemi
Km 6,800 ( P. IVA 02359220817).
Per
quanto
concerne
gli
ulteriori
rapporti
contrattuali
disdettati dalla Curatela, le parti fanno espresso rinvio alla
relazione depositata dai Curatori in data 6 marzo 2013 e al
pedissequo
provvedimento
del
Giudice
delegato
del
22
marzo
2013, che al presente atto vengono allegati sotto la lettera
"I".
4.2-
L'Affittuaria,
subentrando
nel
contratto
predetto,
dichiara di averne preso visione e di accettarlo in ogni sua
parte, liberando l'Affittante da ogni suo impegno derivante
dal medesimo, anche in ordine alla corresponsione del canone,
ad eccezione di quanto al punto seguente.
4.3-
La successione dell'Affittuaria nel predetto contratto
non
comprende
l'assunzione,
neanche
in
via
solidale,
dell'obbligo del pagamento dei debiti maturati in esecuzione
dello
stesso
prima
della
data
di
stipula
del
presente
contratto, debiti che rimangono di natura concorsuale e quindi
a carico esclusivo della procedura fallimentare.
L'Affittuaria
Fallimentare,
prende
a
seguito
altresì
atto
dell'istanza
che
la
depositata
Curatela
in
data
6
marzo 2013 e del successivo provvedimento autorizzativo del
G.D. del 22 marzo 2013, allegato in fotocopia sub "I", è stata
autorizzata a sciogliersi dai
comodato
salvo
meglio
in
ogni
specificati
caso
per
rapporti di locazione e
nella
le
predetta
locazioni
gli
istanza,
effetti
di
fatti
di
cui
all'art. 80 L.F.
Articolo 5 - Canone dell'Affitto.
5.1-
Il canone di affitto dell’Azienda è convenuto tra le
Parti
zero
globalmente
(Euro
in
Euro
260.000,00)
duecentosessantamila
annui,
oltre
IVA
e
come
centesimi
per
legge.
L’importo del canone è da imputare quanto al 60% (sessanta per
cento) agli immobili facenti parte dell’Azienda affittata e
quanto
al
40%
(quaranta
per
cento)
agli
altri
elementi
costitutivi dell’Azienda stessa.
5.2-
Il pagamento di ciascuna annualità del Canone avverrà
previa
emissione
dell’Affittante.
Affittuaria
e
Il
alla
consegna
Canone
di
dovrà
Affittante
regolare
essere
fattura
da
parte
corrisposto
dalla
anticipatamente,
a
mezzo
di
assegno circolare.
L’Affittante dichiara di aver già ricevuto dalla Affittuaria
due
assegni
circolari
dell’importo
complessivo
di
Euro
260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00) mediante due assegni
circolari non trasferibili della UniCredit, sede di Salò, uno
dell'importo
di
duecentocinquantamila/00)
Euro
distinto
250.000,00
dal
n.7316339744
(Euro
-
12
e
l'altro
dell'importo
di
Euro
10.000,00
(Euro
diecimila/00)
distinto dal n.7317294743 - 05, che saranno incassati in conto
anticipo
del
canone
di
affitto
della
prima
annualità.
La
Affittuaria si obbliga a pagare all’Affittante il saldo della
prima
annualità
entro
otto
giorni
dal
ricevimento
della
fattura.
Il
canone
delle
annualità
successiva
alla
prima
sarà
corrisposto anticipatamente dalla Affittuaria alla Affittante,
il
giorno
15
(quindici)
del
mese
di
dicembre
2014
(duemilaquattordici); si conviene una penale di Euro 100,00
(Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al detto
termine.
Articolo 6 - Durata del Contratto.
6.1-
La durata del presente contratto è pattuita in anni due,
con decorrenza dal primo dicembre 2013 (1 - XII - 2013) e
termine il trenta novembre duemilaquindici ( 30 - XI - 2015 ).
6.2-
L'Affittuaria
riconosce
espressamente
alla
Curatela
Fallimentare il diritto di dar corso alla procedura per la
vendita dell'intero complesso alberghiero e/o della Azienda
anche in pendenza del presente contratto.
6.3-
L’eventuale
aggiudicazione
del
complesso
alberghiero
determinerà lo scioglimento ipso iure, automatico ed immediato
del presente rapporto di affitto, con obbligo dell’affittuaria
di rilasciare il complesso alberghiero, sgombero da persone
e/o
cose
e
di
consentirne
l’immissione
in
possesso
all’aggiudicatario entro il termine del quindici (15) ottobre
di ciascun anno, salva diversa volontà dell’aggiudicatario.
In tal caso l’Affittuaria avrà diritto alla restituzione della
parte di canone versato relativo al periodo non goduto.
6.4-
Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 104 bis, comma
3, Legge Fallimentare, la Curatela Fallimentare ha diritto di
recedere
dal
presente
contratto,
sentito
il
Comitato
dei
creditori, salva corresponsione all'Affittuaria di un giusto
indennizzo secondo la vigente normativa.
6.5-
L'Azienda
disponibilità
2013,
con
concessa
della
tutti
in
affitto
Affittuaria
gli
obblighi
a
verrà
far
di
consegnata
data
legge,
dal
ivi
1
nella
dicembre
compresa
la
custodia della struttura alberghiera.
Articolo
7
-
Obbligazioni
dell'Affittuaria
e
Garanzie
prestate.
7.1-
L'Affittuaria
si
obbliga
ad
esercitare
e
gestire
l'
Azienda in conformità alla sua destinazione economica e con la
diligenza del buon padre di famiglia, ad usare e mantenere
l’Azienda in stato di efficienza e funzionalità, a garantirne
lo standard qualitativo, nonché a mantenere la stessa in buone
condizioni di riparazione e manutenzione ordinaria; si obbliga
altresì
ad
assicurare,
in
ogni
occasione,
che
vengano
riconosciuti e rispettati i diritti dell'Affittante su tutti i
componenti del compendio aziendale.
7.2-
All'Affittuaria è fatto obbligo di:
- assicurare in maniera congrua i beni dell'Azienda contro i
rischi di incendio, furto, perimento fortuito, responsabilità
civile
e
rischi
specifici
inerenti
l'attività
aziendale,
obbligandosi a stipulare tali polizze con vincolo a favore
della Curatela Fallimentare, nonché a trasmettere alla stessa
copia delle polizze sottoscritte entro e non oltre il termine
di giorni venti dal perfezionamento del presente contratto;
- effettuare tutte le manutenzioni ordinarie dei beni compresi
nell'Azienda a propria cura e spesa per le quali non avrà in
ogni caso diritto ad alcun rimborso da parte dell'Affittante,
essendosi
espressamente
tenuto
conto
di
ciò
nella
determinazione del canone di affitto;
- restituire, alla scadenza e/o alla data di cessazione del
contratto, i beni facenti parte dell’Azienda nello stato in
cui li riceverà, fatto salvo il deterioramento ed il consumo
che
risulterà
dall’utilizzo
dei
beni
in
conformità
del
Contratto. La Affittuaria non sarà tenuta a rispondere del
deperimento
e/o
deterioramento
dovuti
all’uso
conforme
al
Contratto.
Nell'ipotesi
in
cui
dovesse
rendersi
necessario
operare
interventi obbligatori per la messa in regola dei componenti
dell'Azienda affittata e/o di carattere straordinario tali da
impedire il regolare svolgimento dell'attività aziendale, in
conformità
con
le
leggi
e
le
disposizioni
applicabili,
convengono i sottoscritti che le Parti potranno liberamente
sciogliersi
dal
presente
contratto
senza
corresponsione
di
alcuna indennità o risarcimento danni da parte della Curatela
Fallimentare, fatta salva la restituzione di parte del canone
in proporzione al periodo di affitto goduto.
L'effettuazione
da
parte
dell'Affittuaria
di
interventi
di
messa in regola, non espressamente autorizzati, in nessun caso
determina crediti della stessa nei confronti dell’Affittante.
7.3-
All'Affittuaria inoltre è fatto divieto di:
- procedere a modifiche, addizioni, migliorie e trasformazioni
dei beni affittati senza il consenso scritto
della Curatela
Fallimentare;
- rimuovere gli impianti senza il consenso dell'Affittante,
concederli
oggetto
in
di
comodato
pegno
o
di
o
ad
altro
qualsiasi
titolo
altra
a
terzi
garanzia
o
farli
reale,
né
altrimenti disporne.
7.4-
Garanzie prestate. La Curatela Fallimentare da atto di
aver ricevuto dalla Affittuaria una cauzione dell’importo di
Euro
50.000,00
circolare
non
(Euro
cinquantamila/00)
trasferibile
del
Credito
mediante
Bergamasco,
assegno
sede
di
Salò, distinto dal n.4200297086 - 11 a garanzia del pagamento
del
canone
e
per
assicurare
il
rimborso
di
eventuali
danneggiamenti o differenze di valore (art. 2561 c.3); tale
cauzione
verrà
restituita
entro
venti
(20)
riconsegna dell struttura.
Articolo 8 - Divieto di subaffitto e di cessione.
giorni
dalla
8.1-
Sono
vietati
il
subaffitto,
anche
solo
parziale,
dell'Azienda e la cessione del presente contratto.
8.2-
L'Affittuaria non potrà cedere in tutto o in parte la
gestione
quanto
dell'Azienda
di
sentito
seguito
il
con
qualsiasi
specificato.
Comitato
Affittuaria,
sotto
dei
La
fatto
Curatela
Creditori,
specifica
forma,
potrà
salvo
Fallimentare,
attribuire
autorizzazione
da
alla
darsi
per
iscritto, la facoltà di sublocare o concedere in comodato, in
tutto o in parte, l’Azienda a società appartenenti al Gruppo
della
Affittuaria
che
garantiscano
standard
qualitativi
di
grado pari a quelli della Affittuaria, a tutela dell’immagine
dell’Azienda.
La
Affittuaria
comodato
riconosce
dell’Azienda
ed
accetta
secondo
il
che
ogni
precedente
subaffitto
comma
non
o
la
libera dalle proprie obbligazioni e dalla responsabilità di
cui al Contratto e che essa Affittuaria rimarrà pienamente
responsabile
nei
confronti
della
Affittante
per
tali
obbligazioni.
Articolo 9 - Debiti, crediti, contratti e rimanenze.
9.1prima
Tutti i crediti e debiti, attività e passività, sorti
della
data
di
consegna
dell’Azienda
e/o
che
trovino
causa prima di tale data o comunque di competenza del periodo
antecedente tale data - quale ne sia la natura e/o il genere,
anche
in
rimarranno
deroga
in
agli
capo
artt.
2558,
esclusivamente
2559
e
2560
all'Affittante,
c.c.
che
-
fin
d'ora solleva da qualsiasi obbligo o onere 1'Affittuaria.
9.2-
Saranno
Affittuaria
a
carico
solamente
le
della
spese
(e
saranno
inerenti
le
pagate
dalla)
forniture
delle
utenze, servizio smaltimento rifiuti, canoni RAI TV e SIAE,
tasse e/o tariffe locali inerenti la conduzione dell'Azienda e
necessarie all'esercizio delle attività, a partire dalla Data
di Consegna dell’Azienda e sino alla Data di Riconsegna per
scadenza
del
termine
contrattuale
e/o
per
anticipata
cessazione del contratto per qualsiasi causa occorsa, anche se
nelle more delle volture esse fossero notificate diversamente.
9.3 Nel caso in
proseguire
lo
cui non fosse possibile per l’Affittuaria
svolgimento
(anche
parziale)
dell’attività,
anche per il mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie
e/o delle volturazioni per causa non imputabile alla stessa,
ovvero ancora per l’impossibilità di stipulare nuovi contratti
di
fornitura
delle
utenze
relative
alla
struttura,
l’Affittuaria stessa avrà diritto di recedere dal contratto
senza alcun pregiudizio né danno, con l’immediata restituzione
di
tutti
gli
importi
versati
(i.e.
canone
di
affitto,
cauzione).
9.4-
Non vengono trasferite rimanenze all'Affittuaria.
Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa.
In caso di inadempimento dell'Affittuaria per una qualsiasi
delle
obbligazioni
assunte
con
il
presente
contratto,
l'Affittante invierà all'Affittuaria, con raccomandata A.R.,
una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente il termine di
venti
giorni
assegnato
dall'Affittante
per
sanare
1'inadempimento, il presente contratto si intenderà risolto.
In
caso
di
comunque
risoluzione
fatto
a
salvo
norma
il
del
presente
diritto
articolo
dell'Affittante
è
al
risarcimento di tutti i danni subiti.
Articolo
11
-
Termine
dell'affitto
e
restituzione
dell'Azienda.
11.1- Il presente
(
a
)
alla
contratto di affitto termina:
scadenza
del
termine
di
durata
come
sopra
determinato all'art. 6;
( b ) in caso di trasferimento della proprietà del complesso
alberghiero a terzi da parte della Curatela Fallimentare;
( c ) in ogni altro caso previsto nel presente contratto o
dalla Legge .
11.2- In
ogni
presente
contratto,
convenuto
al
Fallimentare
trovava
alla
caso
di
punto
la
6.3,
l'Azienda
data
di
scioglimento
Affittuaria,
dovrà
nelle
risoluzione
nel
restituire
medesime
consegna,
e/o
fatte
termine
alla
condizioni
salve
le
del
sopra
Curatela
in
cui
si
previsioni
indicate all’art. 7.2-.
11.3- Durante
il
termine
per
la
riconsegna
il
contratto
conserverà efficacia e, salva autorizzazione dell'Affittante,
l'Affittuaria non potrà interrompere l'attività aziendale.
11.4- Nel caso di mancata restituzione dell'Azienda entro il
termine sopra indicato, maturerà a carico dell'Affittuaria una
penale di ammontare pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00)
per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior
danno.
11.5- Al momento della restituzione dell'Azienda, avvenga essa
al
termine
dell'affitto
o
antecedentemente
(per
qualsiasi
causa), resta inteso che:
(
a
)
le
migliorie,
siano
esse
autorizzate
o
meno
dall'Affittante, rimarranno acquisite all'Azienda, senza che
l'Affittuaria
possa
vantare
alcun
diritto
a
compenso
o
indennizzo;
( b ) tutti i crediti e debiti sorti durante l'affitto - quale
ne
sia
la
natura
esclusivamente
e/o
il
genere
all'Affittuaria,
che
-
rimarranno
fin
d'ora
in
solleva
capo
da
qualsiasi obbligo o onere l’Affittante;
( c) le rimanenze sorte nel corso del periodo di efficacia del
contratto rimarranno di proprietà dell'Affittuaria.
11.6- In caso di inadempimento da parte dell'Affittante ad una
delle
obbligazioni
previste
nel
presente
contratto,
l'Affittuaria, fermo restando il diritto alla risoluzione, non
potrà pretendere il risarcimento del danno. Di tale rinunzia
si
è
tenuto
espressamente
conto
nella
determinazione
del
canone.
Articolo 12 - Ammortamento cespiti.
Le Parti danno atto sin d’ora che il Canone è comprensivo del
valore di deperimento dei beni aziendali dovuto all’uso degli
stessi
in
conformità
al
Contratto.
Pertanto,
con
espresso
riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre
1986 n. 917 e
successive modifiche ed integrazioni, ed
in
deroga convenzionale all’art. 2561 del C.C., si riconosce la
deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei cespiti
facenti parte dell’Azienda in capo alla Affittante.
Articolo 13 - Vendita dell'Azienda.
13.1- La
Curatela
Fallimentare
può
procedere
alla
vendita
dell'Azienda in pendenza del contratto di affitto.
13.2- Allo scopo di agevolare la vendita, l'Affittuaria dovrà
consentire
visite
agli
interessati,
accompagnati
dall'Affittante o da persone dalla stessa delegate.
Articolo 14 - Logo Blu.
Le Parti concordano sin d’ora che il logo/marchio "BLU" ed il
logo/marchio "ONDE" su rettangolo irregolare o in qualsiasi
altra forma geometrica che sarà utilizzato per identificare il
Complesso Alberghiero come riconducibile al gruppo Blu Hotels,
potrà essere utilizzato soltanto nel periodo di validità del
Contratto. Al termine del Contratto o in qualunque caso di
cessazione
"BLU"
ed
struttura,
anticipata
"ONDE"
dello
dovrà
stesso,
essere
attrezzatura,
qualsiasi
rimosso
impianto,
da
logo/marchio
ogni
oggetto,
materiale
promo-
pubblicitario, corrispondenza, etc. a cura della Affittuaria.
Articolo 15 - Elezione di Domicilio - Comunicazioni.
15.1- Per tutti gli effetti, così come per l’esecuzione del
presente Contratto, la Affittuaria e la Affittante eleggono
domicilio presso le rispettive sedi legali.
15.2- Tutte le comunicazioni formali previste e/o da inoltrare
secondo
quanto
stabilito
nel
presente
Contratto
dovranno
avvenire per iscritto e si riterranno debitamente recapitate:
- se spedite a mezzo posta raccomandata o corriere, attestata
da una ricevuta di ritorno debitamente firmata;
- se trasmesse a mezzo e.mail certificata, quando la Parte che
avrà
effettuato
la
trasmissione
otterrà
un
rapporto
di
trasmissione affermativo.
15.3- Eventuali
inoltrate
agli
comunicazioni
indirizzi
informali
e-mail
potranno
comunicati
in
essere
futuro,
per
iscritto, da una Parte all’altra.
Articolo 16 - Modifiche.
Qualunque
modifica
e/o
integrazione
al
presente
Contratto
dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto tra le Parti
con le medesime forme di pubblicità previste per gli stessi.
Articolo 17 - Annunci.
Salvo quanto previsto inderogabilmente da qualsiasi legge e/o
regolamentazione
emanata
da
un’Autorità
Governativa
e/o
Regolamentare e/o di Borsa con giurisdizione sulla Affittante
e/o sulla Affittuaria, nessuna pubblicità, nessun comunicato
e/o annuncio riguardante l’esecuzione del presente Contratto,
di qualsiasi clausola in esso contenuta e/o di transazioni in
esso contemplate, potranno essere resi noti a terzi senza il
previo
consenso
Affittuaria,
ed
sia
approvazione
per
quanto
della
attiene
Affittante
alla
forma
e
della
che
al
contenuto.
Articolo 18 - Tutela della Privacy - D.L. n. 196-2003.
I dati personali forniti dalla Affittuaria alla Affittante e
dalla Affittante alla Affittuaria sono tutelati dal D.L. n.
196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e,
pertanto,
saranno
utilizzati
esclusivamente
per
l’integrale
esecuzione del presente Contratto.
Le
Parti
si
comunicazioni
autorizzano
richieste
reciprocamente
dalla
legge,
a
incluse
rendere
quelle
le
alle
competenti Autorità Pubbliche.
Articolo 19 - Spese.
19.1- Le spese del presente atto e successive e consequenziali
sono a carico esclusivo dell'Affittuaria, ivi comprese quelle
relative
alla
registrazione,
al
rinnovo
delle
concessioni
demaniali attinenti al Lido Costanza.
19.2- Ai fini della registrazione del presente atto le Parti
chiedono la registrazione a tassa fissa ex art 40 DPR 131/86,
essendo il corrispettivo assoggettato ad IVA ex art. 3 comma 2
n.1 DPR 633/72 e dichiarano che non ricorrono le condizioni ex
art.
35
248/2006.
comma
IO
quater
DL.
223/2006
convertito
in
legge
Articolo 20 Per
quanto
Legge applicabile - Foro competente.
non
previsto
nel
presente
contratto,
si
fa
riferimento alle norme di legge. Le Parti convengono che per
ogni controversia inerente o correlata al presente contratto
(incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative
a
invalidità,
inefficacia,
esecuzione,
risoluzione
interpretazione dello stesso) è esclusivamente competente il
Tribunale di Marsala.
F.to Michele Milazzo
F.to Vincenzo Pantaleo
F.to Risatti Nicola
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti
dichiarano espressamente di approvare gli artt. 1 - 2 - 3 - 4
- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 -18
- 19 - 20
F.to Michele Milazzo
F.to Vincenzo Pantaleo
F.to Risatti Nicola
Repertorio N.34.450
Raccolta N.12.675
AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto dr. Sergio Bandini, notaio in Pantelleria,
iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e
Marsala,
certifico
che le sottoscrizioni in calce ed a margine della scrittura
che precede sono state apposte in mia presenza in data odierna
alle ore diciotto e trenta, previa lettura da me loro datane,
dai signori:
- Avv. Michele Milazzo, nato a Marsala il 19 gennaio 1958
(Codice Fiscale MLZMHL58Al9E974V) ed
- Avv. Vincenzo Pantaleo, nato ad Erice il 16 novembre 1970
(Codice Fiscale PNTVCN70Sl6 D423F),
entrambi
domiciliati
per
la
carica
presso
la
cancelleria
fallimentare del Tribunale di Marsala,
quali Curatori Fallimentari del:
- FALLIMENTO N.29/2012 R.G. Fall. Tribunale di Marsala, della
- "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A. " con sede in Mazara del Vallo
(TP), Via Salemi, Km 6,800, iscritta al registro delle imprese
presso la Camera di Commercio di Trapani con il numero di
iscrizione e partita IVA 01895110813 e numero R.E.A. 131585,
i
quali
agiscono
Aggiudicazione
reso
in
dal
esecuzione
del
Giudice
Delegato
Russolillo del
2013 in data 25 ottobre 2013;
Provvedimento
Dott.
di
Pasquale
e
- Sig. Nicola Risatti, nato a Riva del Garda il 24 maggio
1965,
codice fiscale RSTNCL65E24H330X,
nella
sua
qualità
di
Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione ed Amministratore Delegato, giusti i poteri
conferitigli
dallo
statuto
sociale
e
dalla
delibera
del
Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2012 alla scrittura
stessa allegata sotto la lettera "A", della società:
- "BLU HOTELS SPA", con sede a San Felice del Benaco (BS), via
Porto Portese n. 22, capitale sociale di Euro 3.000.000,00
interamente versato, società ad un unico azionista soggetta a
direzione
e
coordinamento
della
società
“BLU
HOLDING
SRL”,
iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, registro imprese
e
codice
fiscale
numero
01396340901,
R.E.A.
numero
351363,
partita IVA numero 01906530983;
delle cui identità personali e qualità io notaio sono certo.
In Mazara del Vallo, nel mio studio secondario sito in Corso
Umberto
I°
n.90,
primo
duemilatredici.
F.to notaio Sergio Bandini
Vi è sigillo
piano
oggi
ventinove
novembre