CONTRATTO AFFITTO AZIENDA BLU HOTELS _1_
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CONTRATTO AFFITTO AZIENDA BLU HOTELS _1_
CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA Con la presente scrittura privata, che resterà depositata agli atti del Notaio che autenticherà le firme, come le Parti espressamente richiedono, autorizzandolo a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta, tra le parti : - FALLIMENTO N. 29/2012 R.G. Fall. Tribunale di Marsala, della società "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A. " con sede in Mazara del Vallo (TP), Via Salemi, Km 6,800, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Trapani con il numero di iscrizione e partita IVA 01895110813 e numero R.E.A. 131585, rappresentata dai Curatori fallimentari Avv. Michele Milazzo, nato a Marsala il 19 gennaio 1958 (C.F. MLZMHL58Al9E974V) ed Avv. Vincenzo Pantaleo, nato ad Erice il 16 novembre 1970 (C.F. PNTVCN70Sl6 D423F), entrambi domiciliati per la carica presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Marsala, i quali agiscono in esecuzione del Provvedimento di Aggiudicazione reso dal Giudice Delegato Dott. Pasquale Russolillo in data 25 ottobre 2013 ; (qui di seguito denominato anche "Affittante") da una parte e la società "BLU HOTELS SPA", con sede a San Felice del Benaco (BS), via Porto 3.000.000,00 Portese interamente n. 22, capitale versato, sociale società ad di un Euro unico azionista soggetta a direzione e coordinamento della società "BLU HOLDING SRL", iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, registro imprese e codice fiscale numero 01396340901, R.E.A. numero 351363, partita IVA numero 01906530983, rappresentata dal Sig. Nicola Risatti, nato a Riva del Garda il 24 maggio 1965, cod. fiscale RSTNCL65E24H330X, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, giusti i poteri conferitigli dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2012 che si allega al presente atto sub "A"; (qui e di seguito denominata anche "Affittuaria") dall’altra (la Affittante e la Affittuaria qui e di seguito denominate collettivamente le "Parti" ovvero, quando richiamate singolarmente la "Parte") PREMESSO - che con sentenza n° 29/2012 R.G. Fall. del 18/20 dicembre 2012 il Tribunale di Marsala ha dichiarato il fallimento della società "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A." con sede in Mazara del Vallo (TP), Via Salemi, Km 6,800, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Trapani con il numero di iscrizione e partita IVA 01895110813 e numero REA 131585, nominando quale Giudice Delegato il Dott. Pasquale Russolillo e Curatori i comparenti Avv. Michele Milazzo ed Avv. Vincenzo Pantaleo; - che l'Affittante, fallita "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A.", è proprietaria del complesso sito in Mazara del Vallo peraltro costituito dai rami alberghieri dell'azienda denominati "Hotel Giardino di Costanza" e "Villa Fontanasalsa" (rami di azienda di proprietà autorizzata della Società all'esercizio Mediterranea spa), dell'attività regolarmente commerciale di ospitalità alberghiera e di somministrazione al pubblico di cibi e bevande all'interno della propria struttura turistico alberghiera sita in 6,800 (Villa Mazara del Vallo Fontanasalsa) e km (TP), Via Salemi, 7,100 (Hotel Giardino Km di Costanza), nonché dello stabilimento balneare sito in Contrada Nicola Sottano di Mazara del Vallo, S.P. Torretta-Granitola, denominato "Lido Costanza"; - che l'Affittante, fallita "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A.", intende concedere temporaneamente in affitto l’Azienda di cui è titolare, al fine di garantire la continuità dell’attività e la conservazione del valore economico dei cespiti facenti capo alla fallita ed acquisiti all’attivo del fallimento, durante il tempo necessario per operare la vendita del complesso aziendale e successivamente cedere la stessa; - che l’Affittuaria, prendendo in affitto l’azienda predetta, condivide espressamente il conseguimento degli obiettivi sopra esposti e dichiara patrimoniali, nonché professionali dell’Azienda di idonei e possedere quelli ad i tecnici, assicurare conseguentemente requisiti si la economici organizzativi adeguata dichiara e e gestione disponibile a condurre la predetta Azienda secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto di affitto. Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 - Premessa. La premessa, in uno congiuntamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura. Articolo 2 - Oggetto del Contratto. I Curatori Fallimentari Avv. Michele Milazzo ed Avv. Vincenzo Pantaleo concedono a titolo di affitto alla società "BLU HOTELS SPA" che, allo stesso titolo accetta, l’Azienda della fallita "SOCIETA' organizzazione dei MEDITERRANEA beni S.p.A.", materiali ed costituita immateriali, dall’ rapporti contrattuali come meglio appresso specificati, avviamento e quant’altro. Detti beni - indicati nell'inventario fallimentare che in fotocopia al presente atto si allega sub. "B" e sub "B bis", e nella perizia di stima redatta dal C.T.U. Ing. Massimo Gìbbardo e depositata nella Es. Imm. n°100/10 R.G. Es. Trib. Marsala, che in fotocopia al presente atto si allega sub "C" sono stati verificati dall'Affittuaria . Le risultanze di tale verifica e le osservazioni in merito allo stato dell'Azienda e dei beni ad essa afferenti sono indicati in un inventario redatto in data 27 novembre 2013, che si allega al presente atto sub "D" sicchè le risultanze di tale verifica faranno fede per quanto agli obblighi di cui al presente contratto. Più in particolare l'oggetto dell’affitto di Azienda è costituito da: A) IMMOBILI. A.1- L’intero complesso alberghiero sito nel Comune di Mazara del Vallo, via Salemi Km 7,100 denominato "Hotel Giardino di Costanza", costituito da un corpo di fabbrica di due piani fuori terra ed un piano seminterrato della superficie complessiva di mq. 10.000 (diecimila) circa; A.2- altro corpo di fabbrica sito nel Comune di Mazara del Vallo, via Salemi Fontanasalsa"), della Km 6,800 denominato superficie Baglio complessiva di ("Villa mq 8.000 (ottomila) circa. Dette unità Fabbricati immobiliari del Comune di risultano Mazara censite del Vallo nel al Catasto foglio 104, particella: - 75 sub 11 (cat. D/2 , via Salemi Km 6,800 snc piani Sl - T - l - 2 - RC Euro 351.052,50). Ai sensi dell’articolo 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 (come modificato dall’articolo 19, comma 14 del D.L 78/2010 convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1 Legge n.122/2010), l’Affittante, intestataria degli immobili oggetto del presente contratto, dichiara che lo stato di fatto degli immobili di cui sopra è conforme alle risultanze dei dati catastali e delle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati; si allega al presente atto sub "E", copia di dette schede catastali, debitamente firmate. L’Affittuaria dichiara: a ) di avere ricevuto dall'Affittante le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici concessi in affitto con la relativa Azienda; b ) di avere ricevuto dall'Affittante la relativa documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici concessi in affitto con la relativa Azienda; a tal fine l'Affittante consegna all'Affittuaria gli Attestati di Certificazione Energetica redatti in data 28 marzo 2013 dal dott. Andrea Giovanni Gallo iscritto all'Ordine degli Architetti di Trapani con il n. 774 ed iscritto all'Albo della Regione Sicilia dei Certificatori con il numero 909, che in adempimento degli obblighi di legge vengono prodotti all'Affittuaria ed al presente si allegano sotto le lettere "F 1", "F 2" , "F 3, "F 4", "F 5". A.3- Stabilimento balneare sito in Mazara del Vallo, Contrada Nicola Sottano, S.P. Torretta-Granitola, denominato "Lido Costanza", meglio identificato nelle concessioni demaniali n. 160/2012 e n. 291/2012 rilasciate dall'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, dotato delle necessarie autorizzazioni B) - amministrative. AUTORIZZAZIONI. Determinazione Dirigenziale n. 112/VII rilasciata dall'Azienda Provinciale Turismo di Trapani in data 1 aprile 2005 che ha classificato la struttura "Albergo cinque stelle lusso"; - Autorizzazione rilasciata dalla AUSL di Trapani - Dipartimento di Prevenzione Prot. n. 466 del 10 marzo 2005 ad utilizzare i Alberghiero locali a seminterrati ristorante, piano del complesso bar, Turistico degustazione vino, piscina coperta, beauty farm, uffici e servizi annessi; - Subingresso numero di registrazione 081012551000904C090019 rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale regione Sicilia Area Dipartimentale di Igiene e Sanità Pubblica Distretto di Mazara in data 16 giugno 2011; - Autorizzazione n. 636 del giorno 1 luglio 2011 rilasciata dalla Città di Istituzionali in Mazara data 1 del luglio Vallo 2011 1° di settore Servizi Subingresso nella attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla tipologia "A"; - Autorizzazione n. 637 del giorno 1 luglio 2011 rilasciata dalla Città di Istituzionali in Mazara data 1 del luglio Vallo 2011 1° di settore Servizi Subingresso nella attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla tipologia "C"; - Autorizzazione n. 17 rilasciata dal Comune di Mazara del Vallo - 1° 2011 al Settore Servizi Istituzionali in data 5 luglio subingresso per la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni autorizzati ed al subingresso per la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate; - Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani - pratica n. 5881 del 21 giugno 2011; - Concessione Demaniale Marittima n. 422/06 del 22 giugno 2006 e Licenza di subingresso n. 328/07 del 22 giugno 2007 allo scopo di mantenere un Centro Diving con punto ristoro in Località San Nicola Sottana del Comune di Mazara del Vallo, rinnovata fino alla data del 31 dicembre 2015 dalla Regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente in data 22 giugno 2012; - Autorizzazione allo scarico in sub irrigazione dei reflui di tipo civile provenienti dal complesso edilizio turistico ricettivo Kempisky Hotel Giardino di Costanza rilasciata dalla Città di Mazara del Vallo in data 12 aprile 2004, rinnovata fino al 12 aprile 2016; - Concessione Demaniale Marittima n. 233/06 del 15 maggio 2006 e licenza di subingresso n. 329 rep. n. 1476 del 2007 per l'occupazione mantenimento stagionale annuale di di mq. un'area 600 di coperta arenile di mq. ed il 41,84 in località San Nicola Sottana rinnovata fino al 31 dicembre 2015 rilasciata dalla regione Siciliana Assessorato Territorio ed Ambiente n. Registro 160, n. di repertorio 3580. C) MOBILI MACCHINARI ED ATTREZZATURE di cui all'inventario sopra allegato sub "D". D) IMMOBILIZZAZIONI e BENI IMMATERIALI. Diritti d’uso : dei marchi, delle insegne, della denominazione, dei segni distintivi e loghi, delle immagini e/ fotografie, dei video, del materiale promo-pubblicitario, dei software e procedure e licenze d’uso, del database clienti, acquisiti all’attivo fallimentare come da inventario allegato sub "D" e fatte salve eventuali rivendiche da parte di terzi. L'individuazione dei beni che compongono l'Azienda affittata è tassativa e non esemplificativa. Conseguentemente qualsiasi bene, rapporto, attività, debito o passività che trovino causa prima della data di stipula del presente contratto di affitto di Azienda, anche in deroga agli artt. 2558, 2559 e 2560 c.c., che non siano espressamente previsti e/o identificati, non sono, né si intenderanno, compresi nell'Azienda e resteranno a favore o a carico del Fallimento. Articolo 3 - Diritto di Ispezione. 3.1- Ai sensi dell'art. 104 bis Legge Fallimentare, l'Affittuaria riconosce alla Curatela Fallimentare il diritto di ispezionare l'Azienda affittata e si impegna a consentire all’Ufficio Fallimentare di accedervi in qualsiasi momento, anche a mezzo di delegati, al fine di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali o per altre ragioni inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, ivi comprese le visite da parte di terzi interessati all' acquisto. Gli accessi dovranno essere effettuati con modalità tali da consentire il regolare svolgimento dell'attività aziendale e con facoltà dell'Affittuaria di far presenziare un proprio delegato. 3.2- L'Affittuaria Fallimentare il riconosce diritto di altresì ispezione alla Curatela relativamente alla propria contabilità afferente l’azienda oggetto del presente contratto, da esercitarsi senza limitazione anche tramite il coadiutore contabile del fallimento. 3.3- L'Affittante si impegna a prestare i consensi ed a svolgere quanto necessario per la intestazione e volturazione in capo all'Affittuaria delle licenze ed autorizzazioni. Al riguardo l'Affittuaria sin d'ora esonera espressamente l'Ufficio Fallimentare da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o dinieghi rinnovo delle da parte autorizzazioni degli e/o per enti la preposti per volturazione il delle stesse. Articolo 4 - Successione nei Contratti. Le Parti convengono che la presente concessione a titolo di affitto esclude categoricamente ogni e qualsiasi successione o subingresso della Affittuaria nelle preesistenti gestioni dell’Azienda e/o nei contratti dalle stesse stipulati, fatto salvo di quanto espressamente indicato al successivo comma 4.1. Richiamando quando indicato al precedente articolo 2, lettera C, le Parti ribadiscono che qualsiasi bene, rapporto, attività e passività, credito o debito che trovino causa prima della data di stipula del presente contratto di affitto di Azienda o comunque di competenza del periodo antecedente tale data - quale ne sia la natura e/o il genere-, anche in deroga agli artt. 2558, espressamente 2559 previsti e e/o 2560 c.c., e identificati, che non non sono, siano né si intenderanno, compresi nell'Azienda e resteranno a favore e/o a carico del Fallimento. Tale esclusione lavoro è altresì estesa ad eventuali rapporti di -anche in deroga alle disposizioni dell’art. 2112 c.c. ed ai sensi dell’art. 104 bis Legge Fallimentare e dell’art. 47 Legge 29 dicembre 1980 n. 428- in tema di successione dei rapporti di lavoro e di solidarietà passiva tra concedente ed affittuario per i crediti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, anche cessati. 4.1- L'Affittuaria contrattuale l'esercizio a subentra prestazione dell'Azienda, allo nel seguente corrispettiva stato rapporto stipulato accertato per dall'Ufficio Fallimentare ed il cui mantenimento è stato autorizzato dal Giudice Delegato giusto provvedimento del 22 marzo 2013, e precisamente nel contratto di locazione datato 2 gennaio 2006, stipulato tra il locatore "GEA Società Agricola srl" con sede in Mazara del Vallo via Salemi Km 6,800 e P.IVA 02209530811 e la conduttrice "Società Mediterranea spa ", contratto che si allega in fotocopia al presente sub "G" specificandosi che le porzioni di particelle con il medesimo concesse in locazione sono attualmente di proprietà della società "Sole e Terra Società Agricola srl" con sede in Mazara del Vallo via Salemi Km 6,800 ( P. IVA 02359220817). Per quanto concerne gli ulteriori rapporti contrattuali disdettati dalla Curatela, le parti fanno espresso rinvio alla relazione depositata dai Curatori in data 6 marzo 2013 e al pedissequo provvedimento del Giudice delegato del 22 marzo 2013, che al presente atto vengono allegati sotto la lettera "I". 4.2- L'Affittuaria, subentrando nel contratto predetto, dichiara di averne preso visione e di accettarlo in ogni sua parte, liberando l'Affittante da ogni suo impegno derivante dal medesimo, anche in ordine alla corresponsione del canone, ad eccezione di quanto al punto seguente. 4.3- La successione dell'Affittuaria nel predetto contratto non comprende l'assunzione, neanche in via solidale, dell'obbligo del pagamento dei debiti maturati in esecuzione dello stesso prima della data di stipula del presente contratto, debiti che rimangono di natura concorsuale e quindi a carico esclusivo della procedura fallimentare. L'Affittuaria Fallimentare, prende a seguito altresì atto dell'istanza che la depositata Curatela in data 6 marzo 2013 e del successivo provvedimento autorizzativo del G.D. del 22 marzo 2013, allegato in fotocopia sub "I", è stata autorizzata a sciogliersi dai comodato salvo meglio in ogni specificati caso per rapporti di locazione e nella le predetta locazioni gli istanza, effetti di fatti di cui all'art. 80 L.F. Articolo 5 - Canone dell'Affitto. 5.1- Il canone di affitto dell’Azienda è convenuto tra le Parti zero globalmente (Euro in Euro 260.000,00) duecentosessantamila annui, oltre IVA e come centesimi per legge. L’importo del canone è da imputare quanto al 60% (sessanta per cento) agli immobili facenti parte dell’Azienda affittata e quanto al 40% (quaranta per cento) agli altri elementi costitutivi dell’Azienda stessa. 5.2- Il pagamento di ciascuna annualità del Canone avverrà previa emissione dell’Affittante. Affittuaria e Il alla consegna Canone di dovrà Affittante regolare essere fattura da parte corrisposto dalla anticipatamente, a mezzo di assegno circolare. L’Affittante dichiara di aver già ricevuto dalla Affittuaria due assegni circolari dell’importo complessivo di Euro 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00) mediante due assegni circolari non trasferibili della UniCredit, sede di Salò, uno dell'importo di duecentocinquantamila/00) Euro distinto 250.000,00 dal n.7316339744 (Euro - 12 e l'altro dell'importo di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) distinto dal n.7317294743 - 05, che saranno incassati in conto anticipo del canone di affitto della prima annualità. La Affittuaria si obbliga a pagare all’Affittante il saldo della prima annualità entro otto giorni dal ricevimento della fattura. Il canone delle annualità successiva alla prima sarà corrisposto anticipatamente dalla Affittuaria alla Affittante, il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre 2014 (duemilaquattordici); si conviene una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al detto termine. Articolo 6 - Durata del Contratto. 6.1- La durata del presente contratto è pattuita in anni due, con decorrenza dal primo dicembre 2013 (1 - XII - 2013) e termine il trenta novembre duemilaquindici ( 30 - XI - 2015 ). 6.2- L'Affittuaria riconosce espressamente alla Curatela Fallimentare il diritto di dar corso alla procedura per la vendita dell'intero complesso alberghiero e/o della Azienda anche in pendenza del presente contratto. 6.3- L’eventuale aggiudicazione del complesso alberghiero determinerà lo scioglimento ipso iure, automatico ed immediato del presente rapporto di affitto, con obbligo dell’affittuaria di rilasciare il complesso alberghiero, sgombero da persone e/o cose e di consentirne l’immissione in possesso all’aggiudicatario entro il termine del quindici (15) ottobre di ciascun anno, salva diversa volontà dell’aggiudicatario. In tal caso l’Affittuaria avrà diritto alla restituzione della parte di canone versato relativo al periodo non goduto. 6.4- Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 104 bis, comma 3, Legge Fallimentare, la Curatela Fallimentare ha diritto di recedere dal presente contratto, sentito il Comitato dei creditori, salva corresponsione all'Affittuaria di un giusto indennizzo secondo la vigente normativa. 6.5- L'Azienda disponibilità 2013, con concessa della tutti in affitto Affittuaria gli obblighi a verrà far di consegnata data legge, dal ivi 1 nella dicembre compresa la custodia della struttura alberghiera. Articolo 7 - Obbligazioni dell'Affittuaria e Garanzie prestate. 7.1- L'Affittuaria si obbliga ad esercitare e gestire l' Azienda in conformità alla sua destinazione economica e con la diligenza del buon padre di famiglia, ad usare e mantenere l’Azienda in stato di efficienza e funzionalità, a garantirne lo standard qualitativo, nonché a mantenere la stessa in buone condizioni di riparazione e manutenzione ordinaria; si obbliga altresì ad assicurare, in ogni occasione, che vengano riconosciuti e rispettati i diritti dell'Affittante su tutti i componenti del compendio aziendale. 7.2- All'Affittuaria è fatto obbligo di: - assicurare in maniera congrua i beni dell'Azienda contro i rischi di incendio, furto, perimento fortuito, responsabilità civile e rischi specifici inerenti l'attività aziendale, obbligandosi a stipulare tali polizze con vincolo a favore della Curatela Fallimentare, nonché a trasmettere alla stessa copia delle polizze sottoscritte entro e non oltre il termine di giorni venti dal perfezionamento del presente contratto; - effettuare tutte le manutenzioni ordinarie dei beni compresi nell'Azienda a propria cura e spesa per le quali non avrà in ogni caso diritto ad alcun rimborso da parte dell'Affittante, essendosi espressamente tenuto conto di ciò nella determinazione del canone di affitto; - restituire, alla scadenza e/o alla data di cessazione del contratto, i beni facenti parte dell’Azienda nello stato in cui li riceverà, fatto salvo il deterioramento ed il consumo che risulterà dall’utilizzo dei beni in conformità del Contratto. La Affittuaria non sarà tenuta a rispondere del deperimento e/o deterioramento dovuti all’uso conforme al Contratto. Nell'ipotesi in cui dovesse rendersi necessario operare interventi obbligatori per la messa in regola dei componenti dell'Azienda affittata e/o di carattere straordinario tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività aziendale, in conformità con le leggi e le disposizioni applicabili, convengono i sottoscritti che le Parti potranno liberamente sciogliersi dal presente contratto senza corresponsione di alcuna indennità o risarcimento danni da parte della Curatela Fallimentare, fatta salva la restituzione di parte del canone in proporzione al periodo di affitto goduto. L'effettuazione da parte dell'Affittuaria di interventi di messa in regola, non espressamente autorizzati, in nessun caso determina crediti della stessa nei confronti dell’Affittante. 7.3- All'Affittuaria inoltre è fatto divieto di: - procedere a modifiche, addizioni, migliorie e trasformazioni dei beni affittati senza il consenso scritto della Curatela Fallimentare; - rimuovere gli impianti senza il consenso dell'Affittante, concederli oggetto in di comodato pegno o di o ad altro qualsiasi titolo altra a terzi garanzia o farli reale, né altrimenti disporne. 7.4- Garanzie prestate. La Curatela Fallimentare da atto di aver ricevuto dalla Affittuaria una cauzione dell’importo di Euro 50.000,00 circolare non (Euro cinquantamila/00) trasferibile del Credito mediante Bergamasco, assegno sede di Salò, distinto dal n.4200297086 - 11 a garanzia del pagamento del canone e per assicurare il rimborso di eventuali danneggiamenti o differenze di valore (art. 2561 c.3); tale cauzione verrà restituita entro venti (20) riconsegna dell struttura. Articolo 8 - Divieto di subaffitto e di cessione. giorni dalla 8.1- Sono vietati il subaffitto, anche solo parziale, dell'Azienda e la cessione del presente contratto. 8.2- L'Affittuaria non potrà cedere in tutto o in parte la gestione quanto dell'Azienda di sentito seguito il con qualsiasi specificato. Comitato Affittuaria, sotto dei La fatto Curatela Creditori, specifica forma, potrà salvo Fallimentare, attribuire autorizzazione da alla darsi per iscritto, la facoltà di sublocare o concedere in comodato, in tutto o in parte, l’Azienda a società appartenenti al Gruppo della Affittuaria che garantiscano standard qualitativi di grado pari a quelli della Affittuaria, a tutela dell’immagine dell’Azienda. La Affittuaria comodato riconosce dell’Azienda ed accetta secondo il che ogni precedente subaffitto comma non o la libera dalle proprie obbligazioni e dalla responsabilità di cui al Contratto e che essa Affittuaria rimarrà pienamente responsabile nei confronti della Affittante per tali obbligazioni. Articolo 9 - Debiti, crediti, contratti e rimanenze. 9.1prima Tutti i crediti e debiti, attività e passività, sorti della data di consegna dell’Azienda e/o che trovino causa prima di tale data o comunque di competenza del periodo antecedente tale data - quale ne sia la natura e/o il genere, anche in rimarranno deroga in agli capo artt. 2558, esclusivamente 2559 e 2560 all'Affittante, c.c. che - fin d'ora solleva da qualsiasi obbligo o onere 1'Affittuaria. 9.2- Saranno Affittuaria a carico solamente le della spese (e saranno inerenti le pagate dalla) forniture delle utenze, servizio smaltimento rifiuti, canoni RAI TV e SIAE, tasse e/o tariffe locali inerenti la conduzione dell'Azienda e necessarie all'esercizio delle attività, a partire dalla Data di Consegna dell’Azienda e sino alla Data di Riconsegna per scadenza del termine contrattuale e/o per anticipata cessazione del contratto per qualsiasi causa occorsa, anche se nelle more delle volture esse fossero notificate diversamente. 9.3 Nel caso in proseguire lo cui non fosse possibile per l’Affittuaria svolgimento (anche parziale) dell’attività, anche per il mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie e/o delle volturazioni per causa non imputabile alla stessa, ovvero ancora per l’impossibilità di stipulare nuovi contratti di fornitura delle utenze relative alla struttura, l’Affittuaria stessa avrà diritto di recedere dal contratto senza alcun pregiudizio né danno, con l’immediata restituzione di tutti gli importi versati (i.e. canone di affitto, cauzione). 9.4- Non vengono trasferite rimanenze all'Affittuaria. Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa. In caso di inadempimento dell'Affittuaria per una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Affittante invierà all'Affittuaria, con raccomandata A.R., una diffida ad adempiere. Decorso inutilmente il termine di venti giorni assegnato dall'Affittante per sanare 1'inadempimento, il presente contratto si intenderà risolto. In caso di comunque risoluzione fatto a salvo norma il del presente diritto articolo dell'Affittante è al risarcimento di tutti i danni subiti. Articolo 11 - Termine dell'affitto e restituzione dell'Azienda. 11.1- Il presente ( a ) alla contratto di affitto termina: scadenza del termine di durata come sopra determinato all'art. 6; ( b ) in caso di trasferimento della proprietà del complesso alberghiero a terzi da parte della Curatela Fallimentare; ( c ) in ogni altro caso previsto nel presente contratto o dalla Legge . 11.2- In ogni presente contratto, convenuto al Fallimentare trovava alla caso di punto la 6.3, l'Azienda data di scioglimento Affittuaria, dovrà nelle risoluzione nel restituire medesime consegna, e/o fatte termine alla condizioni salve le del sopra Curatela in cui si previsioni indicate all’art. 7.2-. 11.3- Durante il termine per la riconsegna il contratto conserverà efficacia e, salva autorizzazione dell'Affittante, l'Affittuaria non potrà interrompere l'attività aziendale. 11.4- Nel caso di mancata restituzione dell'Azienda entro il termine sopra indicato, maturerà a carico dell'Affittuaria una penale di ammontare pari a Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. 11.5- Al momento della restituzione dell'Azienda, avvenga essa al termine dell'affitto o antecedentemente (per qualsiasi causa), resta inteso che: ( a ) le migliorie, siano esse autorizzate o meno dall'Affittante, rimarranno acquisite all'Azienda, senza che l'Affittuaria possa vantare alcun diritto a compenso o indennizzo; ( b ) tutti i crediti e debiti sorti durante l'affitto - quale ne sia la natura esclusivamente e/o il genere all'Affittuaria, che - rimarranno fin d'ora in solleva capo da qualsiasi obbligo o onere l’Affittante; ( c) le rimanenze sorte nel corso del periodo di efficacia del contratto rimarranno di proprietà dell'Affittuaria. 11.6- In caso di inadempimento da parte dell'Affittante ad una delle obbligazioni previste nel presente contratto, l'Affittuaria, fermo restando il diritto alla risoluzione, non potrà pretendere il risarcimento del danno. Di tale rinunzia si è tenuto espressamente conto nella determinazione del canone. Articolo 12 - Ammortamento cespiti. Le Parti danno atto sin d’ora che il Canone è comprensivo del valore di deperimento dei beni aziendali dovuto all’uso degli stessi in conformità al Contratto. Pertanto, con espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, ed in deroga convenzionale all’art. 2561 del C.C., si riconosce la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dei cespiti facenti parte dell’Azienda in capo alla Affittante. Articolo 13 - Vendita dell'Azienda. 13.1- La Curatela Fallimentare può procedere alla vendita dell'Azienda in pendenza del contratto di affitto. 13.2- Allo scopo di agevolare la vendita, l'Affittuaria dovrà consentire visite agli interessati, accompagnati dall'Affittante o da persone dalla stessa delegate. Articolo 14 - Logo Blu. Le Parti concordano sin d’ora che il logo/marchio "BLU" ed il logo/marchio "ONDE" su rettangolo irregolare o in qualsiasi altra forma geometrica che sarà utilizzato per identificare il Complesso Alberghiero come riconducibile al gruppo Blu Hotels, potrà essere utilizzato soltanto nel periodo di validità del Contratto. Al termine del Contratto o in qualunque caso di cessazione "BLU" ed struttura, anticipata "ONDE" dello dovrà stesso, essere attrezzatura, qualsiasi rimosso impianto, da logo/marchio ogni oggetto, materiale promo- pubblicitario, corrispondenza, etc. a cura della Affittuaria. Articolo 15 - Elezione di Domicilio - Comunicazioni. 15.1- Per tutti gli effetti, così come per l’esecuzione del presente Contratto, la Affittuaria e la Affittante eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. 15.2- Tutte le comunicazioni formali previste e/o da inoltrare secondo quanto stabilito nel presente Contratto dovranno avvenire per iscritto e si riterranno debitamente recapitate: - se spedite a mezzo posta raccomandata o corriere, attestata da una ricevuta di ritorno debitamente firmata; - se trasmesse a mezzo e.mail certificata, quando la Parte che avrà effettuato la trasmissione otterrà un rapporto di trasmissione affermativo. 15.3- Eventuali inoltrate agli comunicazioni indirizzi informali e-mail potranno comunicati in essere futuro, per iscritto, da una Parte all’altra. Articolo 16 - Modifiche. Qualunque modifica e/o integrazione al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto tra le Parti con le medesime forme di pubblicità previste per gli stessi. Articolo 17 - Annunci. Salvo quanto previsto inderogabilmente da qualsiasi legge e/o regolamentazione emanata da un’Autorità Governativa e/o Regolamentare e/o di Borsa con giurisdizione sulla Affittante e/o sulla Affittuaria, nessuna pubblicità, nessun comunicato e/o annuncio riguardante l’esecuzione del presente Contratto, di qualsiasi clausola in esso contenuta e/o di transazioni in esso contemplate, potranno essere resi noti a terzi senza il previo consenso Affittuaria, ed sia approvazione per quanto della attiene Affittante alla forma e della che al contenuto. Articolo 18 - Tutela della Privacy - D.L. n. 196-2003. I dati personali forniti dalla Affittuaria alla Affittante e dalla Affittante alla Affittuaria sono tutelati dal D.L. n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, pertanto, saranno utilizzati esclusivamente per l’integrale esecuzione del presente Contratto. Le Parti si comunicazioni autorizzano richieste reciprocamente dalla legge, a incluse rendere quelle le alle competenti Autorità Pubbliche. Articolo 19 - Spese. 19.1- Le spese del presente atto e successive e consequenziali sono a carico esclusivo dell'Affittuaria, ivi comprese quelle relative alla registrazione, al rinnovo delle concessioni demaniali attinenti al Lido Costanza. 19.2- Ai fini della registrazione del presente atto le Parti chiedono la registrazione a tassa fissa ex art 40 DPR 131/86, essendo il corrispettivo assoggettato ad IVA ex art. 3 comma 2 n.1 DPR 633/72 e dichiarano che non ricorrono le condizioni ex art. 35 248/2006. comma IO quater DL. 223/2006 convertito in legge Articolo 20 Per quanto Legge applicabile - Foro competente. non previsto nel presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge. Le Parti convengono che per ogni controversia inerente o correlata al presente contratto (incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle relative a invalidità, inefficacia, esecuzione, risoluzione interpretazione dello stesso) è esclusivamente competente il Tribunale di Marsala. F.to Michele Milazzo F.to Vincenzo Pantaleo F.to Risatti Nicola Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli artt. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 -17 -18 - 19 - 20 F.to Michele Milazzo F.to Vincenzo Pantaleo F.to Risatti Nicola Repertorio N.34.450 Raccolta N.12.675 AUTENTICA DI FIRME REPUBBLICA ITALIANA Io sottoscritto dr. Sergio Bandini, notaio in Pantelleria, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala, certifico che le sottoscrizioni in calce ed a margine della scrittura che precede sono state apposte in mia presenza in data odierna alle ore diciotto e trenta, previa lettura da me loro datane, dai signori: - Avv. Michele Milazzo, nato a Marsala il 19 gennaio 1958 (Codice Fiscale MLZMHL58Al9E974V) ed - Avv. Vincenzo Pantaleo, nato ad Erice il 16 novembre 1970 (Codice Fiscale PNTVCN70Sl6 D423F), entrambi domiciliati per la carica presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Marsala, quali Curatori Fallimentari del: - FALLIMENTO N.29/2012 R.G. Fall. Tribunale di Marsala, della - "SOCIETA' MEDITERRANEA S.p.A. " con sede in Mazara del Vallo (TP), Via Salemi, Km 6,800, iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Trapani con il numero di iscrizione e partita IVA 01895110813 e numero R.E.A. 131585, i quali agiscono Aggiudicazione reso in dal esecuzione del Giudice Delegato Russolillo del 2013 in data 25 ottobre 2013; Provvedimento Dott. di Pasquale e - Sig. Nicola Risatti, nato a Riva del Garda il 24 maggio 1965, codice fiscale RSTNCL65E24H330X, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato, giusti i poteri conferitigli dallo statuto sociale e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2012 alla scrittura stessa allegata sotto la lettera "A", della società: - "BLU HOTELS SPA", con sede a San Felice del Benaco (BS), via Porto Portese n. 22, capitale sociale di Euro 3.000.000,00 interamente versato, società ad un unico azionista soggetta a direzione e coordinamento della società “BLU HOLDING SRL”, iscritta alla Camera di Commercio di Brescia, registro imprese e codice fiscale numero 01396340901, R.E.A. numero 351363, partita IVA numero 01906530983; delle cui identità personali e qualità io notaio sono certo. In Mazara del Vallo, nel mio studio secondario sito in Corso Umberto I° n.90, primo duemilatredici. F.to notaio Sergio Bandini Vi è sigillo piano oggi ventinove novembre