N.RF230 Anno 2012 OGGETTO Come noto, l`art

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N.RF230 Anno 2012 OGGETTO Come noto, l`art
Anno 2012
N.RF230
www.redazionefiscale.it
La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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OGGETTO
IMU: REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO
RIFERIMENTI
DLGS. N. 23/2011; ART. 13 DLGS. N. 472/97; DLGS. N. 471/97; DM 30/11/2012 ;
ISTRUZIONI DICHIARAZIONE IMU
21/11/2012
Sintesi: ai fini dell’IMU opera lo stesso regime sanzionatorio previsto in tema di Ici.
In particolare, in caso di:
- omessa dichiarazione: si applica la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, con minimo di €. 51;
- dichiarazione infedele: la sanzione va dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
In entrambi i casi, la sanzione è ridotta a 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,
il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione.
E’, inoltre, applicabile una sanzione da €.51 a €.258:
- se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta;
- per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata o
incompleta/infedele compilazione.
Lo strumento del ravvedimento è sempre attivabile, eccetto nel caso di violazione consistente nella
mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.
Come noto, l’art. 9 del DLgs 23/2011 demanda alle norme previste per l’ICI la disciplina del
regime sanzionatorio della nuova IMU.
Pertanto, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni:
Omessa dichiarazione Dichiarazione infedele Omissioni o errori che non incidono sull’ammontare dell’imposta Omesso o tardivo versamento
Errore in F24 o nel bollettino postale dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di €. 51
dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta
da euro €. 51 ad €.258 se l’omissione o l’errore attengono ad elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta. La stessa sanzione si applica per le violazioni relative: ‐ la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ‐ la mancata restituzione dei questionari nei 60 gg dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele
pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta in “acconto” o a “saldo”, alle rispettive scadenze (art. 13, DLgs 471/97)
da €.103 a €.516 se il modello F24 o il bollettino utilizzati per il versamento dell’imposta non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata (art. 15,DLgs 471/97)
L’irrogazione delle suddette sanzioni in misura “ordinaria” può essere evitata laddove il
contribuente regolarizzi la violazione mediante ravvedimento (art. 13,DLgs 472/97).
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CIRCOLARE DEL
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VIOLAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE
DICHIARAZIONE OMESSA
Qualora la dichiarazione IMU:
 viene inoltrata agli uffici competenti con un ritardo superiore ai 90 giorni dal termine
ordinario per la presentazione.
 non viene presentata
è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento.
SANZIONE: la violazione è punita con la sanzione:
 dal 100% e il 200% del tributo dovuto
 con un minimo di €. 51 (art. 14, DLgs 504/92)
E’ considerata “tardiva” la dichiarazione IMU presentata entro 90 giorni dal termine ordinario.
In tal caso, il contribuente può sanare la violazione mediante il ravvedimento operoso.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento si perfeziona:
 versando, entro 90 giorni dalla scadenza, una sanzione ridotta (+ interessi) pari:
Imposte non dovute Imposte dovute a €.5,10 (1/10 di €.51) se le imposte non sono dovute al 10% dell’imposta eventualmente non versata e quindi dovuta con un minimo di €. 5,10  presentando, entro lo stesso termine, la dichiarazione al Comune interessato (allegando
copia del versamento e indicando che si tratta di un ravvedimento per tardiva presentazione)
Nota: al riguardo, si attendono, tuttavia, gli opportuni chiarimenti ministeriali
VIOLAZIONE DICHIARAZIONE OMESSA SANZIONE
dal 100 al 200% dell’imposta dovuta con un minimo di €. 51 RAVVEDIMENTO Non ammesso Termine: Entro 90 gg dalla scadenza della dichiarazione DICHIARAZIONE TARDIVA Sanzione ridotta: - pari a €.5,10 (1/10 di €.51) se non è dovuta imposta - pari al 10% se è dovuta imposta Istruzioni dichiarazione IMU: “la sanzione è ridotta (… )
c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
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DICHIARAZIONE TARDIVA
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DICHIARAZIONE INFEDELE
È "infedele" la dichiarazione che, ancorché presentata nei termini, riporti dati non
corrispondenti a quelli reali che incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo.
Pertanto, le sanzioni applicabili sono differenziate a seconda che gli errori in dichiarazione:
Rilevano ai fin della determinazione del tributo Non rilevano ai fin della determinazione del tributo sanzione tra il 50% ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14 c.2 DLgs 504/92) sanzione fissa compresa tra € 51 e €. 258 (art. 14 c. 3 DLgs 504/92) Dichiarazione rettificativa: così come per i redditi, anche per l'ICI (e dunque per l'IMU) il
ravvedimento si perfeziona con la presentazione di una dichiarazione rettificativa (CM 184/98).
VIOLAZIONE SANZIONE dal 50% al 100% della maggiore imposta Omissioni /errori che incidono
dovuta DICHIARAZIONE sulla determinazione del tributo INFEDELE Omissioni /errori che non incidono
da € 51 a € 258 sulla determinazione del tributo DICHIARAZIONE INFEDELE: RAVVEDIMENTO VIOLAZIONE
SANZIONE RIDOTTA TERMINI RAVVEDIMENTO
Omissioni /errori che incidono sulla determinazione del tributo 6,25% (1/8 del 50%) calcolata sulla Entro 1 anno dall’omissione o maggior imposta dovuta errore, presentando Omissioni /errori che non incidono dichiarazione rettificativa €. 6 (1/8 di € 51) sulla determinazione del tributo Istruzioni dichiarazione IMU: “la sanzione è ridotta (… ) b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero,
quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore”
DEFINIZIONE AGEVOLATA
Con la definizione agevolata:
 applicabile anche ai tributi locali (CM 3/2012/DF), e quindi anche all’IMU
 le sanzioni per l’omessa/infedele dichiarazione sono ridotte ad 1/3 se risultano versate
entro il termine per ricorrere in commissione tributaria (artt. 16 e 17 DLgs 472/97).
Nota: l'abbattimento a 1/3 si applica alle violazioni commesse dal 6/12/2011; per accertamenti ICI per
periodi antecedenti al 06/12/2011, va applicato l'abbattimento più favorevole di1/4.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO
E’ possibile sanare le suddette violazioni versando rispettivamente:
 la sanzione ridotta pari al 6,25% (1/8 del 50%) calcolata sulla maggior imposta
effettivamente dovuta + interessi al 2,5% calcolati a giorni (1,5% fino al 31/12/2011).
 la sanzione ridotta pari ad €. 6 (1/8 di € 51) se l’errore commesso nella dichiarazione
IMU non ha inciso sulla determinazione dell’imposta (art. 14 c. 3 DLgs 504/92)
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VIOLAZIONI RIFERITE AI VERSAMENTI
OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO
Le violazioni relative gli obblighi di versamento dei tributi comportano (art. 13, DLgs 471/97):
 in generale: una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato
 per i versamenti con ritardo < 15gg: una sanzione ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di
ritardo (pari al 2% giornaliero)
Nota: per effetto dell’art. 16 del DLgs 473/97 il ravvedimento è, dunque, applicabile ai tributi locali e
quindi anche all’IMU
0,2% per ogni giorno di ritardo “RAVVEDIMENTO SPRINT” 3% (1/10 del 30%) “Ravvedimento breve” 3,75% (1/8 del 30%) “ravvedimento lungo” per i versamenti tardivi effettuati nei 14 gg successivi la scadenza: - le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%); - in caso di ravvedimento, tali sanzioni sono ridotte ad 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo. se il pagamento dell’imposta dovuta viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza. NB: riguardo il saldo IMU in scadenza il prossimo 17/12/2012, il “ravvedimento breve” dovrà essere eseguito entro il 16/01/2013. se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione oppure entro un anno dall’omissione o dall’errore RIEPILOGO VERSAMENTI IMU RATA RAVVEDIMENTO Sprint: dal 19/06 al 02/07/2012 Acconto 2012 (scad. 18/06/2012) Breve: dal 03/07 al 18/07/2012 Lungo: dal 19/07/2012 al 18/06/2013 Seconda rata 2012 Sprint: dal 18/09 al 01/10/2012 (scad. 17/09/2012) Breve: dal 02/10 al 17/10/2012 Lungo: dal 18/10/2012 al 17/09/2013 Ravv. sprint: dal 18/12 al 31/12/2012 Saldo 2012 (scad. 17/12/2012) Ravv. breve: dal 01/01/2013 al 16/01/2013 Ravv. lungo: dal 17/01/2013 al 17/12/2013 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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MISURA DELLA SANZIONE RIDOTTA
Con riferimento all’IMU, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per
l’anno in corso (2012), si applicano le seguenti sanzioni ridotte:
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RAVVEDIMENTO PARZIALE: il ravvedimento può essere anche parziale, fermi restando i termini di
versamento; a tal fine, “è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla
frazione del debito d’imposta versato tardivamente” (RM 67/2011).
In tal caso:
 non si può beneficiare per l’intero della sanzione ridotta (1/10 del minimo) qualora si esegua un primo
versamento entro 30 gg dalla violazione ed i restanti in momenti successivi
 non si può beneficiare del ravvedimento se, tra un versamento e l’altro, sopraggiunge un controllo
fiscale; il ravvedimento risulterà valido solo per la parte sanata prima dell'avvio della verifica.
INTERESSI MORATORI
Sulle somme non versate relative all’imposta
 si applicano gli interessi di mora nella misura annuale stabilita da ciascun Comune.
TASSO INTERESSE LEGALE: si rammenta che:
- a decorrere dall’01/01/2012 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo
- con DM entro il prossimo 15/12/2012, il tasso legale potrebbe essere modificato dal 01/01/2013.
In tale evenienza gli interessi andranno calcolati sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi.
RAVVEDIMENTO IMU - VERSAMENTO CON F24
Riguardo all’IMU, il pagamento della somma dovuta in casi di ravvedimento
 deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello F24.
Codici tributo: l’Agenzia ha precisato che (RM 35/2012):
 le sanzioni e gli interessi “sono versati unitamente all’imposta dovuta” in ragione
della quota spettante al Comune e allo Stato
 occorre barrare la casella “RAVV”.
In pratica:
 sul modello F24, sanzioni e interessi non vanno evidenziati separatamente bensì si sommano in un
unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede.
 non vanno inoltre adottati i codici tributo 3923 e 3924 (utilizzabili solo in sede di accertamento).
Istruzioni dichiarazione IMU: “il comune, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può
stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della L. 449/97”.
ERRORE DI CALCOLO DELL’IMPOSTA
Un negozio (categoria C/1) è posseduto al 100% per l’ intero anno da un solo proprietario:
Esempio
RENDITA TIPOLOGIA RENDITA CATASTALE RIV. (5%) NEGOZIO 1.400 1.470 COEFF. VALORE CATASTALE ALIQ. IMU ANNUALE 55 80.850 0,76% €.176,40 Si avrà quanto segue:
€ 1.470 x 55 = € 80.850 (base imponibile)
€ 80.850 x 0,76% = € 614,46 (IMU annua)
IMU da versare per la 1° rata nel 2012 = 614,46 : 2 = 307,23 euro (di cui 153,61 euro da
destinare allo Stato e 153,62 euro da destinare al Comune).
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Misura massima: non possono eccedere il tasso degli interessi legali + 3%
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Il versamento doveva essere effettuato con il modello F24 utilizzando i codici tributo 3918
per la quota comunale e 3919 per la quota erariale.
Si supponga che il proprietario abbia determinato la base imponibile applicando il
moltiplicatore 40 anziché quello corretto pari a 55.
Relativamente al 1° acconto, contribuente ha versato €. 223,44 (111,72 euro di quota
statale e 111,72 euro di quota comunale) anziché €. 307,23 (di cui 153,61 euro da destinare
allo Stato e 153,62 euro da destinare al Comune).
Il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando l’importo dovuto €.
84,00 (€. 42,00 di quota statale e €. 42,00 di quota comunale) + sanzioni e interessi, entro il
24/11/2012 (si considera l'arrotondamento).
Pertanto si ottiene il seguente ravvedimento:
 maggiore IMU da versare: €. 42,00
 Sanzione: €.1,58, identica per Stato e Comune (€. 42 × 3,75%)
 Interessi: €. 0,46, identici per Stato e Comune (€. 42 × 2,5% × 160/365)
Si incorporano nell'imposta L 3 7 8
L 3 7 8
X
X
X
X
1
1
3918
3919
2012
2012
44 06
44 06
MINOR ACCONTO E CODICE SBAGLIATO
Un contribuente dimora in un appartamento (categoria catastale A/2), ma non vi risiede.
Lo stesso ha determinato l’IMU dovuta per il 1° acconto 2012 considerandola come
abitazione principale invece che “seconda casa”.
Considerando i seguenti dati:
Esempio
RENDITA TIPOLOGIA RENDITA CATASTALE RIV. (5%) ABITAZIONE (A2) 700 735 COEFF. VALORE CATASTALE 160 117.600 il contribuente ha versato:
- €. 135, determinati nel modo seguente: €.117.600 x 0,4% (aliq. ridotta)= €.470,40; quindi,
l’IMU complessivamente dovuta per il 2012 sarebbe pari a €. 270,40 (al netto della
detrazione per l’abitazione principale pari a 200 euro).
- anziché €.447, determinati nel modo seguente: €.117.600 x 0,76% (aliq. ordinaria)=
€.893,76; l’IMU dovuta per l’acconto 2012 è pari a €. 447 (di cui 223,50 euro per la quota
comunale e 223,50 euro per la quota statale).
In data 24/1/2012 il contribuente decide di effettuare il ravvedimento operoso versando:
 l’IMU dovuta: €. 312 (di cui €.223,50 di quota statale e €. 88,50 di quota comunale in
quanto 135 euro sono già stati versati)
 Sanzione: €.8,38 (€. 223,50 × 3,75%) per Stato e €.3,32 (€. 88,50 × 3,75%) per Comune
 Interessi: €.2,45 (€.223,50× 2,5%×160/365) per Stato e €.0,97 (€.88,50×2,5%×160/365)
per Comune
Versamento da Ravvedimento: €.234,33 (€. 223,50 + €.8,38 + €.2,45) per Stato e €.
92,79 (€.88,50 + €.3,32 + €.0,97) per Comune
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Versamento: €. 44,06 (€. 42 + €.1,58 + €. 0,48) sia per Stato che Comune.
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L 3 7 8
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X
X
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Nota: va correggetto anche l'F24 del versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo
errato (3912 al posto di quello corretto 3918). Come detto, ciò è possibile presentando all’ufficio delle
Entrate e al Comune un’istanza di correzione del modello F24 (CM 5/2002).
DOCUMENTI DI VERSAMENTO INCOMPLETI
In tal caso, il contribuente può presentare all’ ufficio locale delle Entrate apposita istanza per
la correzione degli errori (CM 5/02). In particolare, tali uffici possono:
 correggere il periodo di riferimento
 correggere i codici tributo
 ripartire tra più tributi l’importo a debito/credito indicato con un solo codice tributo.
Nota: gli uffici possono correggere errori che non incidono sul pagamento del debito complessivo.
CODICE TRIBUTO ERRATO
Laddove il contribuente abbia correttamente versato l’IMU ma si accorgono che nell’F24 è
stato erroneamente indicato un codice tributo o codice Comune errati, questi può chiedere la
correzione del modello al fine di consentire la corretta imputazione delle somme agli enti.
Omesso F24 “a zero”: si applica la sanzione di €.154 ridotta ad €. 51 se il ritardo non è superiore a
5 giorni lavorativi (art. 19 c. 4 DLgs 241/97)
MANCATA ESIBIZIONE/TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
La mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento
è punita con la sanzione fissa da €. 51 a €. 258 (art. 14 c. 3 DLgs 504/92).
Identica sanzione è, inoltre, applicabile nel caso di:

mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta

mancata compilazione ovvero compilazione incompleta o infedele dei questionari
ricevuti dagli organi di controllo.
Ravvedimento operoso: che per tale violazione non è applicabile.
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E’ punito con la sanzione pecuniaria da €. 103 ad €. 516 (art. 15, DLgs 471/97) il contribuente
che compila il modello di versamento omettendo gli elementi necessari per:
 l’identificazione del soggetto che li esegue
 l’imputazione della somma versata