Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042
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Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] Tribunale di Messina Sezione Lavoro Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza de art. 151 c.p.c. RICORRENTE: Prof. SINDONI Andrea Mario, nato a Messina l’08.12.1961 e residente in Valdina (ME) Via Torre n. 9, Codice fiscale : SND NRM 61T08 F158N, rappresento e difeso dall’Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32 - PEC: [email protected]) ed elettivamente domiciliato in Messina Via Cesareo n. 29 presso lo Studio dell’Avv. Salvatore Ponz de Leon, in virtù di mandato in foglio separato in calce al presente atto; CONTRO RESISTENTI: persona del Ministro pro-tempore n persona del Dirigente rappresentante pro tempore; 2) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Dirigente rappresentante pro tempore; 3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65; E NEI CONFRONTI tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione utilizzazione Scuola secondaria di II grado, predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina – Ambito Territoriale di Messina; PREMESSA 1) Che il ricorrente è un docente (assunto con contratto a tempo indeterminato) di Scuola secondaria di II grado, titolare di classe di concorso A049 (Matematica e Fisica), titolare nell’anno 1 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] scolastico 2015-2016 presso l’Istituto Manzoni” di Mistretta, mentre - per il corrente a.s. 2016/2017 - è stato trasferito all’interno dell’Ambito 016 della Provincia di Messina; 2) Che, in data 27.08.2016, l’istante ha presentato domanda di utilizzazione/assegnazione provvisoria per la scuola secondaria di II grado (a.s. 2016/2017), indicando nella Sezione N denominata “preferenze” sedi della provincia di Messina (Doc.1); 3) Che, a seguito della pubblicazione delle sedi di utilizzazioni / assegnazione provvisoria relative alla scuola secondaria di II grado, avvenuta in data 29.09.2016, il ricorrente è venuto a conoscenza di essere stato assegnato alla classe di concorso A020 – ovvero meccanica presso l’ITI " Copernico " di Barcellona P.G., nonché l’ ITI "Verona -Trento" di Messina; 4) Che, tuttavia, in sede di compilazione della suindicata domanda, il ricorrente – oltre alla classe Sezione L denominata “ulteriori classi di concorso per cui si chiede l’assegnazione provvisoria oltre alla classe di concorso o posto di cui è titolare” ha indicato nel seguente ordine di priorità le classi qui di seguito riportate: A047; A048; A038; A020; A015 (per le ultime due classi il docente è privo di abilitazione) 5) Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che il ricorrente è stato soddisfatto, ma senza tener conto dell’ordine di priorità indicato in domanda: lo stesso, infatti, è stato assegnato alla classe A020 che era la quarta nell’ordine scelto, dopo quella di titolarità; 6) A ciò si aggiunga che, nella classe di concorso A047 (matematica) – prima in ordine di preferenza (!!!) - e negli stessi distretti scelti dal Sindoni (e precisamente distretto 037; distretto 038, distretto 028 e distretto 029), sono stati assegnati docenti provenienti da assegnazione interprovinciale: è il caso di IMPALA’ Giusi, BRUNI Mario, RANDO Alessandra e TIRRO’ Angela; 7) Ed ancora, nella medesima classe di concorso A047 e distretti (distretto 037 e distretto 038), risulta anche un docente e precisamente il Prof. BARRILE Fabio che, seppur proveniente da 2 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 di titolarità A049 (riportata nella prima pagina della domanda – situazione di ruolo) - nella Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] assegnazione provinciale (come il ricorrente), è titolare di classe di concorso A059 per la scuola secondaria di I grado; 8) Che, in data 30.09.2016, il ricorrente ha presentato reclamo (Doc.2) chiedendo all’Amministrazione un riesame del caso, senza ottenere esito alcuno; 9) Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ne deriva che: a) L’amministrazione non ha rispettato l’ordine di priorità delle “ulteriori” classe di concorso indicati dal ricorrente dopo quella di titolarità; Sul punto si ribadisce che la classe A020 è la quarta classe dal Sindoni scelta dopo A047, A048 ed A038. Al contrario, la P.A. doveva procedere correttamente ed a norma di legge (art. 5 comma 1 del (!!). b) In ogni caso, nella classe di concorso A047 (dopo quella di titolarità e scelta dal ricorrente come prima classe !!), risultano docenti che sono stati assegnati in uno dei distretti indicati dal Sindoni nella sezione N come “preferenze” (cfr. doc.1) e precisamente: 1) Impalà Giusi, Bruni Mario, Rando Alessandra e Tirrò Angela, tutti provenienti da assegnazioni interprovinciale; 2) Barrile Fabio che, sebbene proveniente da assegnazione provinciale (come il Sindoni), è titolare di classe di concorso A059 per la scuola secondaria di I grado. (Si allega estratto elenco movimenti docenti – Doc.3) Secondo l’art. 9 comma 4 del citato CCNI “le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa riportate nell’allegato 3”. Dall’esame del suddetto allegato 3 si evince che le assegnazioni interprovinciali sono posizionate successivamente rispetto a quelle provinciali e precisamente al n. 37 quella provinciale ed al n. 43 quella interprovinciale. 3 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 CCN integrativo) “sulla base delle preferenze espresse dagli interessati”, cosa che non ha fatto Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] Ed ancora, secondo l’art. 7 comma 9 del suindicato C.C.N.I, “l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi”. In definitiva, è evidente che l’amministrazione erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia abbia assegnato al Prof. Sindoni una classe di concorso (A020) ed una sede (Barcellona P.G. e Messina) non rispondente a quella allo stesso spettante in virtù di quanto previsto e contemplato dal C.C.N.I. in vigore. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990) Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, il mancato rispetto di ogni elementare infatti, è stata gestita in assenza totale di contraddittorio e di motivazione. GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la giurisdizione della controversia in questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro. Sul punto l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La posizione giuridica del ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida posizione di “diritto soggettivo”, poiché concerne la sua richiesta di essere correttamente inserito nelle graduatorie delle utilizzazioni ed assegnazioni provinciali dei docenti di scuola secondaria di II grado. 4 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 norma in materia di trasparenza. L’intera procedura di utilizzazione / assegnazione à in questione, Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] FUMUS BONI IURIS Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, è evidente la sussistenza di gravi e palesi errori materiali commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e/o gestione dei movimenti di utilizzazione / assegnazione in questione. PERICULUM IN MORA Come già sopra esposto, nel caso di specie è palesemente ravvisabile l’illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall’amministrazione convenuta, che rivela l’esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata e che vede leso il diritto soggettivo dell’attuale ricorrente all’assegnazione della classe di concorso A047 nei distretti indicati in domanda rispetto a quella assegnatale d’ufficio. giudizio ordinario di cognizione, espone il ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile. Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l’istruttoria e la definizione di un giudizio di merito pregiudicherebbero in assoluto l’effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell’istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione. Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti costituzionalmente assicurati e tutelati. Tutto ciò premesso, il ricorrente, CHIEDE Che l’Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l’art. 700 c.p.c. ritenuta allo stato al sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio: 5 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 Sussiste, dunque, nella fattispecie il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per l’a.s. 2016-2017, all’assegnazione provvisoria provinciale – scuola secondaria di II grado, alla classe di concorso A047 (Matematica) nei distretti dallo stesso indicati in domanda; 2) Conseguentemente, ordinare l’immediata revoca della graduatoria definitiva di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciale – scuola secondaria di II grado (Provincia di Messina – anno scolastico 2016/2017), predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (Ambito Territoriale di Messina) e, per l’effetto, disporre la rettifica della medesima graduatoria, previa attribuzione, in favore del ricorrente della classe di concorso (A047) e delle sedi-distretti così come richiesti e comunque, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento del ricorrente Secondaria di II grado per la Provincia di Messina (a.s. 2016/2017); 3) Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri vigenti (D.M. 55/14), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine renda la dichiarazione di legge, oltre accessori. Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (Doc.4). In via istruttoria: si producono i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 4. Pace del Mela, lì 14 Novembre 2016 Avv. Maria Chiara Isgrò 6 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 all’interno della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria provinciale - scuola Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.) Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procure in calce al presente ricorso, PREMESSO - Che il presente ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’inserimento corretto e legittimo nella graduatoria definitiva di assegnazione / utilizzazione Scuola secondaria di II grado predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina – Ambito Territoriale di Messina. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione / utilizzazione Scuola secondaria di II grado predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina – Ambito Territoriale di Messina per la classe di concorso A047 della scuola secondaria di I° grado, che sarebbero scavalcati dall’odierno ricorrente; RILEVATO CHE - la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati; - l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[…] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato […]”; 7 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 - Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] - la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente; - già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.; - il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; - anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[…] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria […]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R). - - che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12 ******** Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato CHIEDE 8 MIUR all’indirizzo Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 (…) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536 e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected] All’Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U ed esattamente: a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi a opera del MIUR stesso; b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all’Avvocatura distrettuale dello Stato. Pace del Mela – Messina 14 Novembre 2016 9 Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358 Avv. Maria Chiara Isgrò