Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Via Nazionale n. 195 – 98042

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Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
Tribunale di Messina Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 700 c.p.c. con istanza de art. 151 c.p.c.
RICORRENTE: Prof. SINDONI Andrea Mario, nato a Messina l’08.12.1961 e residente in
Valdina (ME) Via Torre n. 9, Codice fiscale : SND NRM 61T08 F158N, rappresento e difeso
dall’Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32 - PEC:
[email protected]) ed elettivamente domiciliato in Messina Via Cesareo n. 29
presso lo Studio dell’Avv. Salvatore Ponz de Leon, in virtù di mandato in foglio separato in calce
al presente atto;
CONTRO
RESISTENTI:
persona del Ministro pro-tempore n persona del Dirigente rappresentante pro tempore;
2) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Dirigente
rappresentante pro tempore;
3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65;
E NEI CONFRONTI
tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione utilizzazione Scuola secondaria
di II grado, predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina – Ambito
Territoriale di Messina;
PREMESSA
1) Che il ricorrente è un docente (assunto con contratto a tempo indeterminato) di Scuola secondaria
di II grado, titolare di classe di concorso A049 (Matematica e Fisica), titolare nell’anno
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1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
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scolastico 2015-2016 presso l’Istituto Manzoni” di Mistretta, mentre - per il corrente a.s.
2016/2017 - è stato trasferito all’interno dell’Ambito 016 della Provincia di Messina;
2) Che, in data 27.08.2016, l’istante ha presentato domanda di utilizzazione/assegnazione
provvisoria per la scuola secondaria di II grado (a.s. 2016/2017), indicando nella Sezione N
denominata “preferenze” sedi della provincia di Messina (Doc.1);
3) Che, a seguito della pubblicazione delle sedi di utilizzazioni / assegnazione provvisoria relative
alla scuola secondaria di II grado, avvenuta in data 29.09.2016, il ricorrente è venuto a
conoscenza di essere stato assegnato alla classe di concorso A020 – ovvero meccanica presso
l’ITI " Copernico " di Barcellona P.G., nonché l’ ITI "Verona -Trento" di Messina;
4) Che, tuttavia, in sede di compilazione della suindicata domanda, il ricorrente – oltre alla classe
Sezione L denominata “ulteriori classi di concorso per cui si chiede l’assegnazione provvisoria
oltre alla classe di concorso o posto di cui è titolare” ha indicato nel seguente ordine di
priorità le classi qui di seguito riportate:
A047; A048; A038; A020; A015 (per le ultime due classi il docente è privo di abilitazione)
5) Alla luce di quanto sopra esposto, ne deriva che il ricorrente è stato soddisfatto, ma senza tener
conto dell’ordine di priorità indicato in domanda: lo stesso, infatti, è stato assegnato alla classe
A020 che era la quarta nell’ordine scelto, dopo quella di titolarità;
6) A ciò si aggiunga che, nella classe di concorso A047 (matematica) – prima in ordine di preferenza
(!!!) - e negli stessi distretti scelti dal Sindoni (e precisamente distretto 037; distretto 038,
distretto 028 e distretto 029), sono stati assegnati docenti provenienti da assegnazione
interprovinciale: è il caso di IMPALA’ Giusi, BRUNI Mario, RANDO Alessandra e TIRRO’
Angela;
7) Ed ancora, nella medesima classe di concorso A047 e distretti (distretto 037 e distretto 038),
risulta anche un docente e precisamente il Prof. BARRILE Fabio che, seppur proveniente da
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di titolarità A049 (riportata nella prima pagina della domanda – situazione di ruolo) - nella
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assegnazione provinciale (come il ricorrente), è titolare di classe di concorso A059 per la scuola
secondaria di I grado;
8) Che, in data 30.09.2016, il ricorrente ha presentato reclamo (Doc.2) chiedendo
all’Amministrazione un riesame del caso, senza ottenere esito alcuno;
9) Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, ne deriva che:
a) L’amministrazione non ha rispettato l’ordine di priorità delle “ulteriori” classe di concorso
indicati dal ricorrente dopo quella di titolarità;
Sul punto si ribadisce che la classe A020 è la quarta classe dal Sindoni scelta dopo A047, A048
ed A038.
Al contrario, la P.A. doveva procedere correttamente ed a norma di legge (art. 5 comma 1 del
(!!).
b) In ogni caso, nella classe di concorso A047 (dopo quella di titolarità e scelta dal ricorrente come
prima classe !!), risultano docenti che sono stati assegnati in uno dei distretti indicati dal Sindoni
nella sezione N come “preferenze” (cfr. doc.1) e precisamente:
1) Impalà Giusi, Bruni Mario, Rando Alessandra e Tirrò Angela, tutti provenienti da
assegnazioni interprovinciale;
2) Barrile Fabio che, sebbene proveniente da assegnazione provinciale (come il Sindoni), è
titolare di classe di concorso A059 per la scuola secondaria di I grado. (Si allega estratto
elenco movimenti docenti – Doc.3)
Secondo l’art. 9 comma 4 del citato CCNI “le operazioni di mobilità verranno disposte secondo
la sequenza operativa riportate nell’allegato 3”.
Dall’esame del suddetto allegato 3 si evince che le assegnazioni interprovinciali sono posizionate
successivamente rispetto a quelle provinciali e precisamente al n. 37 quella provinciale ed al n. 43
quella interprovinciale.
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CCN integrativo) “sulla base delle preferenze espresse dagli interessati”, cosa che non ha fatto
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Ed ancora, secondo l’art. 7 comma 9 del suindicato C.C.N.I, “l’assegnazione provvisoria
nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra
gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi”.
In definitiva, è evidente che l’amministrazione erroneamente ed in evidente e macroscopica
violazione della normativa in materia abbia assegnato al Prof. Sindoni una classe di concorso
(A020) ed una sede (Barcellona P.G. e Messina) non rispondente a quella allo stesso spettante in
virtù di quanto previsto e contemplato dal C.C.N.I. in vigore.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990)
Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni
di legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, il mancato rispetto di ogni elementare
infatti, è stata gestita in assenza totale di contraddittorio e di motivazione.
GIURISDIZIONE ORDINARIA DEL LAVORO
In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che la giurisdizione della controversia in
questione sia da individuarsi in capo al Giudice Ordinario in funzione di Giudice Unico del
Lavoro.
Sul punto l’art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo
svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale,
alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La posizione giuridica del ricorrente, in altre parole, corrisponde ad una valida posizione di
“diritto soggettivo”, poiché concerne la sua richiesta di essere correttamente inserito nelle
graduatorie delle utilizzazioni ed assegnazioni provinciali dei docenti di scuola secondaria di II
grado.
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norma in materia di trasparenza. L’intera procedura di utilizzazione / assegnazione à in questione,
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FUMUS BONI IURIS
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, è evidente la sussistenza di gravi e palesi errori
materiali commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e/o gestione dei
movimenti di utilizzazione / assegnazione in questione.
PERICULUM IN MORA
Come già sopra esposto, nel caso di specie è palesemente ravvisabile l’illegittimo, quanto
arbitrario, comportamento posto in essere dall’amministrazione convenuta, che rivela l’esistenza
di un pregiudizio imminente ed irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata e
che vede leso il diritto soggettivo dell’attuale ricorrente all’assegnazione della classe di concorso
A047 nei distretti indicati in domanda rispetto a quella assegnatale d’ufficio.
giudizio ordinario di cognizione, espone il ricorrente ad un pregiudizio grave ed irreparabile.
Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l’istruttoria e la definizione di un giudizio di
merito pregiudicherebbero in assoluto l’effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che
intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto dell’istante, nonché la legittima aspettativa ad
una effettività della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.
Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti
costituzionalmente assicurati e tutelati.
Tutto ciò premesso, il ricorrente,
CHIEDE
Che l’Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l’art. 700 c.p.c.
ritenuta allo stato al sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia, ai sensi
degli artt. 700 e 669 quater c.p.c., convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al
contraddittorio:
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Sussiste, dunque, nella fattispecie il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un
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1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per l’a.s. 2016-2017, all’assegnazione
provvisoria provinciale – scuola secondaria di II grado, alla classe di concorso A047
(Matematica) nei distretti dallo stesso indicati in domanda;
2) Conseguentemente, ordinare l’immediata revoca della graduatoria definitiva di utilizzazioni
ed assegnazioni provvisorie provinciale – scuola secondaria di II grado (Provincia di Messina
– anno scolastico 2016/2017), predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Messina (Ambito Territoriale di Messina) e, per l’effetto, disporre la rettifica della medesima
graduatoria, previa attribuzione, in favore del ricorrente della classe di concorso (A047) e
delle sedi-distretti così come richiesti e comunque, condannare le amministrazioni convenute
ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento del ricorrente
Secondaria di II grado per la Provincia di Messina (a.s. 2016/2017);
3) Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri vigenti
(D.M. 55/14), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine renda la
dichiarazione di legge, oltre accessori.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per
richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento
illegittimo delle Amministrazioni.
Dichiarazione fiscale: Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara
che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore
indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega
(Doc.4).
In via istruttoria: si producono i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n. 4.
Pace del Mela, lì 14 Novembre 2016
Avv. Maria Chiara Isgrò
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all’interno della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria provinciale - scuola
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ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)
Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente giusta procure in calce al
presente ricorso,
PREMESSO
-
Che il presente ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto di parte ricorrente
all’inserimento corretto e legittimo nella graduatoria definitiva di assegnazione / utilizzazione
Scuola secondaria di II grado predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Messina – Ambito Territoriale di Messina.
Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere
notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti i docenti inseriti nella
graduatoria definitiva di assegnazione / utilizzazione Scuola secondaria di II grado
predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina – Ambito Territoriale di
Messina per la classe di concorso A047 della scuola secondaria di I° grado, che sarebbero
scavalcati dall’odierno ricorrente;
RILEVATO CHE
-
la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari
sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;
-
l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in
dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta
Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[…] Non pare possa
ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto
in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia
o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato […]”;
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-
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-
la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
-
già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di
autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o
telefax, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;
-
il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici
proclami prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito
internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
-
anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella
in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che
“[…] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso
ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa
dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e
dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero
convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria […]” (Testualmente Tribunale di Genova,
Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del
M.I.U.R).
-
- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice
Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda,
all’uopo,
il
sito
del
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12
********
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato
CHIEDE
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MIUR
all’indirizzo
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(…) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte
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All’Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità,
autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 151
c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U ed esattamente:
a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante pubblicazione del
testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi a opera del MIUR stesso;
b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del
pedissequo decreto all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Pace del Mela – Messina 14 Novembre 2016
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