Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Tribunale di Messina Sezione

Transcript

Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò Tribunale di Messina Sezione
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
Tribunale di Messina
Sezione Lavoro
Ricorso ex art 700 cpc e contestuale istanza ex art 151 cpc.
Per la Prof.ssa ABBRIANO Caterina, nata a Milazzo (ME) il 22.10.1978 ed ivi residente in via S.
Marina n. 265, codice fiscale: BBR CRN 78R62 F206X rappresenta e difesa dall’Avv. Maria Chiara
Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - fax: 090.938.52.32 - PEC: [email protected])
ed elettivamente domiciliata in Messina Via Cesareo n. 29 presso lo Studio dell’Avv. Salvatore Ponz
de Leon, in virtù di mandato in foglio separato in calce al presente atto;
CONTRO
RESISTENTI:
1) MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
2) AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Dirigente
rappresentante pro tempore;
3) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, tutti domiciliati ex lege, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina con sede in Via dei Mille Is. 221 n. 65;
E NEI CONFRONTI
di tutti i controinteressati coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l’anno scolastico
2016/2017 nonché di tutti i docenti appartenenti alla classe di concorso A043 della scuola secondaria
di primo grado e/o di tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità indetta con il CCNL ed
O.M. 241 /2016.
PREMESSA
1) La ricorrente è docente (con contratto a tempo indeterminato) di scuola secondaria di primo grado,
titolare di classe di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica) assunta nell’anno scolastico
2014-2015 per effetto dello scorrimento della graduatoria ad esaurimento con servizio presso l’I.C.
G. Leva di Travedona Monate (VA);
1
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
persona del Ministro pro-tempore n persona del Dirigente rappresentante pro tempore;
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
2) Con domanda di trasferimento interprovinciale (Doc.1), la professoressa Abbriano ha partecipato
alla procedura di mobilità (indetta con ordinanza ministeriale n. 241/2016) collocandosi nella fase
B1, esprimendo, in ossequio alle disposizioni normative, le preferenze sulla scelta della sede di
trasferimento e, nel contempo, indicando gli ambiti con precedenza al trasferimento presso la
Provincia di Messina, i titoli posseduti, il relativo punteggio nonché il servizio dalla stessa prestato;
3) Nello specifico, in domanda la docente - con punteggio pari a 37 punti – ha espresso come prima
preferenza l’ambito 0015 della Regione Sicilia ed, a seguire, gli ambiti 0016 – 0014 e 0013 della
Provincia di Messina;
4) L’amministrazione scolastica, di contro, in esito alle operazioni disposte da un algoritmo
“impazzito”, ha negato alla ricorrente, partecipante alla fase B1) della procedura di mobilità, il
chiesto trasferimento, assegnando alla stessa una nuova sede e precisamente l’Istituto all’Istituto
“Giovanni XXIII” di Trabia (PA), Sicilia Ambito 0022;
ex art. 135 del CCNL del 29.11.2007 (Doc.2) senza ottenere esito alcuno;
6) Nelle more, la prof.ssa Abbriano ha avuto l’assegnazione provvisoria presso la Scuola Secondaria
di Vulcano, giusto stralcio graduatoria assegnazione provvisoria provinciale per l’a.s. 2016-2017
(Doc.3);
7) Nella fase di attribuzione delle sedi definitive pubblicati dall’Usp Messina in data 4.8.016 (si allega
estratto stralcio della graduatoria Doc.4) e precisamente nell’ambito di Messina 0015 (indicato in
domanda quale prima preferenza!!!) risultano assegnati docenti collocati in una fase
cronologicamente successiva rispetto a quella della ricorrente e cioè fasi C e D e precisamente:
a) Del Nevo Lia, assegnata all’ambito 15 nella fase “trasferimento interprovinciale assunti entro il
2015/2016” – CL. CONC. A043 (fase D) – beneficiaria Legge 104/92 art. 21;
b) Alessi Giovanna, assegnata all’ambito 16 nella fase “assegnazione ambito nazionale –fase C” –
CL. CONC. A043;
8) Sotto il profilo normativo, la sequenza dei movimenti, è puntualmente scandita dall’Allegato 1 al
CCNI sulla mobilità, denominato “ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO”.
2
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
5) Successivamente la Abbriano ha presentato istanza per l’espletamento del tentativo di conciliazione,
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
9) Nello fattispecie, secondo la normativa legislativa scolastica, il movimento dei docenti della fase B1
precede i movimenti delle fasi C e D.
10) Invero, l’art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016, nel regolamentare le operazioni di mobilità della fase
C, relativa a “gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da
GAE” , chiaramente prevede che i trasferimenti del personale in questione avvengano “nel limite
dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti…..dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”; e
stessa cosa è prevista per i trasferimenti di fase D, relativa a “gli assunti nell’a.s. 15/16 da fasi
Zero ed A del piano assunzionale 15/16, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16
provenienti dalle Graduatorie di concorso”, sempre possibili solo “nel limite dei posti vacanti e
disponibili in ciascun ambito…..dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”.
In definitiva, le disposizioni contrattuali non fanno altro che attuare quanto già previsto dalla legge
107/2015.
mobilita' territoriale e professionale ….rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno
scolastico 2014/2015”, per l'anno scolastico 2016/2017, recita: “Tale personale partecipa, a
domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo
triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e
disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di
cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti
di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di
assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno
scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su
tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.
Alla luce della normativa sopra citata e tenuto conto dell’avverbio “successivamente”, i movimenti
dei docenti neo immessi in ruolo, nell’ambito del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015,
dovrebbero svolgersi solo dopo le operazioni di mobilità territoriale riguardanti i docenti già assunti
a tempo indeterminato, entro l'a.s. 2014/2015.
3
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
Difatti, l’art. 1, comma 108, della predetta legge nel preannunciare un “piano straordinario di
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
E’ di palmare evidenza, quindi, che - nel disciplinare le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017
– occorre dare precedenza ai docenti di cui alla fase B1 dei movimenti, rispetto a quelli trattati nelle
fasi successive.
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA (L. 241/1990)
Ai richiamati “errori” e/o provvedimenti posti in essere dal Miur in violazione delle disposizioni di
legge e di contratto, si aggiunge, come se non bastasse, il mancato rispetto di ogni elementare norma
in materia di trasparenza, imparzialità e buon andamento.
Non vi è dubbio che si sia verificata una manifesta violazione delle disposizioni di legge sopra citate,
che imponevano di rispettare la sequenza delle operazioni ivi prevista.
L’intera procedura di attribuzione delle sede definitive è stata gestita in assenza totale di
contraddittorio e/o di motivazione, con la conseguenza che la docente si è ritrovata a subire un
trasferimento fortemente penalizzante.
A titolo esemplificato, nel caso de quo, docenti appartenenti ad una fase successiva (D e C) rispetto
a quella della ricorrente (B1) hanno trovato collocamento nell’ambito siciliano (0015) richiesto dalla
stessa, mentre, la Prof.ssa Abbriano si è vista assegnare illegittimamente una sede lontana (Palermo
–Ambito 0022): quest’ultimo ambito, nell’ordine delle “preferenze territoriali” indicate nella
domanda di mobilità, è collocato al 7° posto.
Nello specifico, trattasi di docenti senza alcuna precedenza e che, in ogni caso, non avrebbero potuto
neppure astrattamente concorrere con la ricorrente nei movimenti verso gli ambiti da quest’ultima
richiesti, e ciò per la semplice ragione che stiamo parlando di docenti la cui posizione andava trattata
nella fase D e C delle operazioni, successive a quella della sig.ra Abbriano (fase B1).
Beneficiaria della precedenza ai sensi dall’art. 13 del CCNI, risulta essere la docente Del Nevo Lia
(appartenente alla Fase D): detta precedenza, tuttavia, non incide sulla sua posizione, tenuto conto
che l’Allegato 1 al CCNI dell’8 aprile 2016, tassativamente, limita le precedenze nei movimenti
nell’ambito di ogni singola fase.
Sotto tale profilo, ne deriva che la docente Del Nevo aveva ed ha diritto di precedenza solo ed
esclusivamente nell’ambito della propria fase di appartenenza ovvero nella fase D.
4
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
*****
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
FUMUS BONI IURIS
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, è evidente la sussistenza di gravi e palesi errori
materiali commessi dalle Amministrazioni convenute nella elaborazione e/o gestione dei movimenti
di assegnazione in questione.
PERICULUM IN MORA
Come già sopra esposto, nel caso di specie è palesemente ravvisabile l’illegittimo, quanto arbitrario,
comportamento posto in essere dall’amministrazione convenuta, che rivela l’esistenza di un
pregiudizio imminente ed irreparabile in una situazione meritevole di tutela immediata.
Le conseguenze dell’illegittimo trasferimento della docente - che si trova assegnata, per il triennio
2016/2017-2017/2018-2018/2019, all’Istituto “Giovanni XXIII” di Trabia (PA) sono assolutamente
Si consideri, inoltre, che la docente è madre di un figlio di solo 2 anni.
Sussiste, dunque, il periculum in mora poiché la durata anche fisiologica di un giudizio ordinario di
cognizione (stante l’assegnazione presso l’Istituto Comprensivo di Palermo) espone la ricorrente
all’attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale e familiare, oltre
che a quella di relazione.
Va, altresì, evidenziato che i tempi occorrenti per l’istruttoria e la definizione di un giudizio di merito
pregiudicherebbero in assoluto l’effettività della tutela. Ed invero, una sentenza che intervenisse con
ritardo pregiudicherebbe il diritto dell’istante, nonché la legittima aspettativa ad una effettività della
tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione.
Non va, infine, trascurata la necessità di garantire, con urgenza, la effettività di diritti
costituzionalmente assicurati e tutelati.
Tutto ciò premesso, il ricorrente,
CHIEDE
5
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
gravi e giustificano la richiesta di tutela cautelare.
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
Che l’Ill.mo Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro, visto l’art. 700 c.p.c. ritenuta
allo stato al sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, voglia, ai sensi degli artt. 700
e 669 quater c.p.c., convocate le parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nella mobilità interprovinciale
per l’a.s. 2016/2017, all’Ambito Territoriale 0015 Sicilia - Messina, ovvero, in via gradata, ad altro
Ambito della Provincia di Messina spettante, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda
(Sicilia ambito 0016, Sicilia Ambito 0014 e Sicilia Ambito 0013), nel rispetto delle disposizioni che
impongono di eseguire i movimenti relativi ai docenti della fase B1, di cui all’art. 6 del CCNI sulla
mobilità, prioritariamente rispetto a quelli di fase C e fase D, oltre che nel rispetto - per ciascuna
delle fasi - del principio dello scorrimento della graduatoria;
2) Conseguentemente, stante l’illegittimità del trasferimento all’Ambito 0022 Sicilia – Palermo, per
tutti i provvedimenti più idonei a tutelare le situazioni giuridiche lese dall’operato
dell’Amministrazione Scolastica;
3) Con vittoria delle spese e dei compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri vigenti (D.M.
55/14), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine renda la dichiarazione di legge,
oltre accessori.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere
il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle
Amministrazioni.
Dichiarazione fiscale: Il sottoscritto avvocato dichiara che il valore della presente controversia di
lavoro è indeterminato e che il contributo unificato ammonta ad Euro 259,oo.
In via istruttoria: si producono i documenti indicati in premessa dal n. 1 al n.4.
Pace del Mela, lì 27 Dicembre 2016
Avv. Maria Chiara Isgrò
6
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
tutte le ragioni esposte in premessa, sospenderne immediatamente gli effetti, ordinando l’adozione
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)
Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procure in calce al
presente ricorso,
PREMESSO
-
Che il presente ricorso ha per oggetto l’accertamento del diritto di parte ricorrente
all’inserimento corretto e legittimo negli elenchi delle mobilità per tutto il territorio nazionale,
nel rispetto del giusto punteggio nonché dell’ordine di preferenze espresso nella domanda di
-
Che i soggetti controinteressati non sono soltanto quelli già sopra indicati (docenti della
provincia di Messina), poiché la rielaborazione della graduatoria, stante gli evidenti errori
commessi potrebbe coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti;
-
- Ai fini dell’integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra dovrebbe essere
notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente
inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati
RILEVATO CHE
-
la notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari
sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;
- l’efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio
e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del
Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[…] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un
onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione
costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto
del ricorso viene pubblicato […]”;
7
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
trasferimento interprovinciale;
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di
autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai
sensi dell’art. 151 c.p.c.;
- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale
forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami
prevista dall’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo
di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in
esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[…]
l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (…)
applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti
individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa
nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale
per la Liguria […]” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).
- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo
nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all’uopo, il sito del
MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12
********
Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato
CHIEDE
All’Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina di voler, valutata l'opportunità,
autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabiliti dalla legge, ai sensi dell'art. 151
c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U ed esattamente:
8
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;
Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò
Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Tel. e Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536
e-mail: [email protected] -- PEC: [email protected]
a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante pubblicazione del
testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, da eseguirsi a opera del MIUR stesso;
b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del
pedissequo decreto all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
Pace del Mela – Messina 27 Settembre 2016
9
Firmato Da: ISGRÒ MARIA CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 78ef18d9dd1b7e30307969810c9a2358
Avv. Maria Chiara Isgrò