CORTE DI GIUSTIZIA UE 22 novembre 2012

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CORTE DI GIUSTIZIA UE 22 novembre 2012
CORTE DI GIUSTIZIA UE 22 novembre 2012
(Terza Sezione)
«Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Articolo 22, paragrafo 2 Responsabilità dei vettori in materia di bagagli - Limitazioni di
responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei
bagagli - Bagaglio comune a diversi passeggeri - Registrazione da parte di
solo di uno di essi»
Nella causa C-410/11,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi
dell'articolo 267 TFUE proposta dalla Audiencia Provincial de Barcelona
(Spagna), con decisione del 15 giugno 2011, pervenuta in cancelleria il 1°
agosto 2011, nel procedimento
Pedro Espada Sánchez,
Alejandra Oviedo Gonzáles,
Lucía Espada Oviedo,
Pedro Espada Oviedo
contro
Iberia Líneas Aéreas de España SA,
LA CORTE
composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, facente funzione di presidente
della Terza Sezione, dai sigg. K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský e D.
Sváby (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 23 maggio
2012,
considerate le osservazioni presentate:
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- per P. Espada Sánchez e a., da C. Chulio Purroy e D. Miró García,
abogados;
- per l'Iberia Líneas Aéreas de España SA, da J. Fillat Boneta e M. Fillat
Torné, abogados;
- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
- per la Commissione europea, da S. Pardo Quintillán e K. Simonsson, in
qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di
giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione
dell'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28
maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e
approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5
aprile 2001, (GU L 194, pag. 38; in prosieguo: la «Convenzione di
Montreal»).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig.
Espada Sánchez, la sig.ra Oviedo Gonzáles ed i loro due figli minorenni,
Lucía e Pedro, e la compagnia aerea Iberia, Líneas Aéreas de España SA
(in prosieguo: l'«Iberia»), avente ad oggetto il danno derivante dalla perdita
di bagagli consegnati in occasione di un trasporto aereo effettuato da tale
compagnia.
Contesto normativo
La Convenzione di Montreal:
3. Al terzo comma del preambolo della Convenzione di Montreal, le parti
di tale convenzione riconoscono «l'importanza di tutelare gli interessi degli
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utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di garantire un equo
risarcimento secondo il principio di riparazione».
4. A tenore del quinto comma di detto preambolo:
«(...) l'azione collettiva degli Stati intesa all'ulteriore armonizzazione e
codificazione di alcune norme che regolano il trasporto aereo
internazionale per mezzo di una nuova convenzione rappresent[a] il mezzo
più idoneo a realizzare il giusto equilibrio degli interessi».
5. L'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione di Montreal, intitolato
«Passeggeri e bagagli», recita:
«Il vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni
bagaglio consegnato».
6. L'articolo 17 di tale convenzione, intitolato «Morte o lesione dei
passeggeri - danni ai bagagli», così dispone ai suoi paragrafi 2 e 4:
«2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o
deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che
ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a
bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale
il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità
del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente
dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli
non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile
qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o
incaricati.
(...)
4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine
"bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati».
7. L'articolo 22 di detta convenzione, il quale fissa le «limitazioni di
responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci», nella sua versione
applicabile alla controversia principale, dispone al suo paragrafo 2:
«Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di
distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000
diritti speciali di prelievo [DSP] per passeggero, salvo dichiarazione
speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero
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al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di
un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al
risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli
non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla
consegna a destinazione».
La normativa dell'Unione
8. La Convenzione di Montreal è entrata in vigore, per quanto riguarda la
Comunità, il 28 giugno 2004.
9. Secondo il considerando 1 della decisione 2001/539:
«È opportuno che i vettori aerei della Comunità europea operino secondo
regole uniformi e precise in materia di responsabilità per danno e che
queste regole siano identiche a quelle applicabili ai vettori di paesi terzi».
10. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9
ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al
trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU L 285, pag. 1), come
modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 maggio 2002 (GU L 140, pag. 2; in prosieguo: il
«regolamento n. 2027/97»), così dispone:
«Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della Convenzione
di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro
bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. (...)».
11. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2027/97 ha il seguente
tenore letterale:
«La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai
passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della
Convenzione di Montreal».
12. Secondo il considerando 12 del regolamento n. 889/2002, «(...) limiti di
responsabilità uniformi per la perdita, il danno o la distruzione del bagaglio
e per il danno occasionato da ritardo che si applicheranno a tutti i voli
effettuati da vettori comunitari garantiranno norme semplici e chiare per i
passeggeri e per le compagnie aeree e consentiranno ai passeggeri di
stabilire quando occorre un'assicurazione supplementare».
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Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13. Il sig. Espada Sánchez, la sig.ra Oviedo Gonzáles ed i loro due figli
minorenni si sono imbarcati il 1° agosto 2008, su un volo della compagnia
Iberia diretto da Barcellona (Spagna) a Parigi (Francia). I bagagli di questa
famiglia di quattro persone erano distribuiti in due valige. Queste ultime
sono state smarrite e non sono più state ritrovate.
14. Di conseguenza, i quattro passeggeri chiedono all'Iberia, ai sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, il risarcimento
di un danno quantificato in EUR 4.400, pari a 4.000 diritti speciali di
prelievo (in prosieguo: i «DSP»), vale a dire 1.000 DSP per ciascun
passeggero.
15. Con sentenza del 18 marzo 2010, lo Juzgado Mercantil n. 2 de
Barcelona ha parzialmente accolto la loro domanda ed ha condannato
l'Iberia a versare la somma di EUR 600 maggiorata degli interessi legali.
16. Adita in appello, l'Audiencia Provincial de Barcelona nutre dubbi
sull'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di
Montreal. A tal riguardo, essa rileva che non è escluso che tale
disposizione, letta alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3, di detta
convenzione, imponga che solo il passeggero che ha ottenuto lo scontrino
identificativo menzionato da quest'ultima disposizione ha diritto ad un
risarcimento in caso di perdita del bagaglio.
17. Pertanto, l'Audiencia Provincial de Barcelona ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il limite di 1.000 [DSP] per passeggero stabilito all'articolo 22,
paragrafo 2, della [Convenzione di Montreal], in riferimento alla
responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o deterioramento
del bagaglio, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della
medesima convenzione, debba essere interpretato come limite massimo per
ciascuno dei passeggeri, nel caso in cui essi viaggino insieme e consegnino
il bagaglio collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il numero di
bagagli consegnati sia inferiore a quello dei viaggiatori effettivi.
2) O se, invece, detto limite al risarcimento previsto dalla citata
disposizione debba essere interpretato nel senso che per ciascun bagaglio
consegnato possa esservi un unico passeggero legittimato a chiedere il
risarcimento e, conseguentemente, possa essere applicato il limite massimo
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fissato per un solo passeggero, anche nel caso in cui sia accertato che il
bagaglio smarrito e identificato con un unico scontrino corrisponde a più di
un passeggero».
Sulle questioni pregiudiziali
18. Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede in sostanza se l'articolo 22, paragrafo 2, della
Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo
3, di quest'ultima, debba essere interpretato nel senso che il diritto al
risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita
del bagaglio siano applicabili anche nei confronti del passeggero che
chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome
di un altro passeggero.
19. In via preliminare, si deve rammentare che l'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento n. 2027/97 dispone che la responsabilità di un vettore aereo
comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle
pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal.
20. Poiché le disposizioni di tale convenzione costituiscono, a partire
dall'entrata in vigore di quest'ultima, parte integrante dell'ordinamento
giuridico dell'Unione, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale
sulla sua interpretazione nel rispetto delle regole interpretative del diritto
internazionale generale che si impongono all'Unione (v., in tal senso,
sentenze del 25 febbraio 2010, Brita, C-386/08, Racc. pag. I-1289, punti
39-42, e del 6 maggio 2010, Walz, C-63/09, Racc. pag. I-4239, punti 20 e
22, nonché la giurisprudenza ivi citata).
21. A tale riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, sebbene
non vincolante per l'Unione né per tutti gli Stati membri, la Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati, del 23 maggio 1969, rispecchia le norme del
diritto internazionale consuetudinario che, in quanto tali, vincolano le
istituzioni dell'Unione e fanno parte del suo ordinamento giuridico
(sentenza Brita, cit., punto 42).
22. Orbene, l'articolo 31 di tale convenzione precisa che un Trattato deve
essere interpretato in buona fede, secondo il senso comune da attribuire ai
suoi termini nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo
(sentenze del 15 luglio 2010, Hengartner e Gasser, C-70/09, Racc. pag. I7233, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, nonché Walz, cit., punto 23 e
giurisprudenza ivi citata).
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23. Dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal risulta
sostanzialmente che il vettore è responsabile, segnatamente del danno
derivante dalla perdita di bagagli. L'articolo 22, paragrafo 2, della stessa
convenzione dispone, in particolare, che, «[n]el trasporto di bagagli, la
responsabilità del vettore in caso di (...) perdita (...) è limitata alla somma di
1.000 [DSP] per passeggero».
24. Discende dalle disposizioni menzionate al punto precedente che, da un
lato, è il danno derivante dalla perdita del bagaglio che comporta la
chiamata in causa della responsabilità del vettore aereo e che, dall'altro, è il
passeggero che ha diritto al risarcimento del danno subito, nei limiti ivi
fissati.
25. Inoltre, emerge dall'articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di
Montreal che il vettore aereo è responsabile dei danni legati alla perdita
dell'insieme dei bagagli appartenenti ai passeggeri, tanto di quelli
consegnati quanto di quelli non consegnati. Tale constatazione è altresì
confermata dall'impiego, senza ulteriori precisazioni, all'articolo 22,
paragrafo, 2, della Convenzione di Montreal, del termine «bagagli»,
definito all'articolo 17, paragrafo 4, della stessa convenzione, come diretto
ad indicare, salvo diversa disposizione, «sia i bagagli consegnati che quelli
non consegnati».
26. Tale interpretazione non può essere rimessa in discussione dall'articolo
3, paragrafo 3, della Convenzione di Montreal ai sensi del quale «[i]l
vettore rilascia al passeggero uno scontrino identificativo per ogni bagaglio
consegnato». Contrariamente a quanto sostengono l'Iberia e la
Commissione europea, tale disposizione si limita, come giustamente fa
valere il governo tedesco, ad imporre al vettore aereo un obbligo di
identificazione dei bagagli consegnati e non può consentire di dedurre che
il diritto al risarcimento in caso di perdita di bagagli e la limitazione ad
esso relativa, menzionati all'articolo 22, paragrafo 2, di detta convenzione
valga unicamente a vantaggio dei passeggeri che hanno consegnato uno o
più bagagli.
27. Infatti, le pertinenti disposizioni della Convenzione di Montreal, lette
congiuntamente, devono essere interpretate nel senso che il vettore aereo
deve essere considerato responsabile del risarcimento di un passeggero, in
caso di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero
imbarcato sullo stesso volo, qualora in tale bagaglio perduto si trovino gli
oggetti di tale primo passeggero la cui perdita costituisce il danno da esso
subito. Di conseguenza, la Convenzione di Montreal riconosce un diritto
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individuale al risarcimento non solo al passeggero che ha consegnato
individualmente il proprio bagaglio, ma anche a quello i cui oggetti si
trovavano nel bagaglio consegnato da un altro passeggero imbarcato sullo
stesso volo, in caso di perdita di tali oggetti, secondo le modalità fissate alla
prima frase dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale convenzione e nei limiti
stabiliti all'articolo 22, paragrafo 2, di quest'ultima.
28. Tale conclusione è peraltro confermata dagli obiettivi che hanno
condotto all'adozione della Convenzione di Montreal.
29. Si deve a questo proposito ricordare che il terzo comma del preambolo
della Convenzione di Montreal riconosce «l'importanza di tutelare
l'interesse degli utenti del trasporto aereo internazionale e la necessità di
garantire un equo risarcimento secondo il principio di riparazione».
Orbene, tali due obiettivi sarebbero necessariamente rimessi in discussione
se il passeggero i cui oggetti si trovano nel bagaglio consegnato da un altro
passeggero imbarcato sullo stesso volo non potesse ottenere, a titolo
personale, alcun risarcimento del danno da esso subito in caso di perdita di
questi ultimi.
30. Inoltre, tenuto conto di tali obiettivi, le parti di tale convenzione hanno
deciso di prevedere un regime di responsabilità rigorosa il quale implica
tuttavia che sia preservato il «giusto equilibrio degli interessi», in
particolare per quanto riguarda gli interessi dei vettori aerei e quelli dei
passeggeri (v. sentenza Walz, cit., punti 31 e 33). Al fine di preservare un
siffatto equilibrio, la Convenzione di Montreal prevede, in talune ipotesi in particolare a tenore dell'articolo 22, paragrafo 2, di quest'ultima, in caso
di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli - di limitare
l'obbligazione per responsabilità gravante sui vettori aerei. La limitazione
del risarcimento che ne deriva va applicata «per passeggero» (v. sentenza
Walz, cit., punto 34).
31. Orbene, ciò non si verificherebbe se gli oggetti di un passeggero che si
trovano nel bagaglio di un altro passeggero e consegnato da quest'ultimo
dovessero essere esclusi dal diritto al risarcimento previsto da detta
convenzione, per il fatto che il bagaglio in questione non è stato consegnato
da tale passeggero.
32. Peraltro, non si può validamente sostenere che il riconoscimento del
diritto al risarcimento previsto all'articolo 22, paragrafo 2, della
Convenzione di Montreal al passeggero i cui oggetti si trovavano nel
bagaglio consegnato da un altro passeggero pregiudicherebbe il giusto
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equilibrio degli interessi, in quanto comporterebbe per i vettori aerei un
onere di riparazione molto gravoso, difficilmente identificabile e
calcolabile, idoneo a compromettere, se non a paralizzare, la loro attività
economica, e sarebbe così contrario a tale convenzione.
33. A tal riguardo, occorre anzitutto rilevare che un siffatto riconoscimento
non osta affatto alla possibilità, per i vettori aerei, di identificare e di
calcolare chiaramente, per ciascun passeggero, l'onere di risarcimento a cui
essi possono essere assoggettati.
34. Non si può poi considerare che tale onere potenziale può
compromettere o paralizzare l'attività economica di detti vettori. Infatti, va
sottolineato che le limitazioni di responsabilità menzionate al punto 29
della presente sentenza avvantaggiano i vettori aerei e che, per quanto
riguarda i bagagli, il limite previsto costituisce, in applicazione dell'articolo
22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, un massimale di
risarcimento che non può quindi essere acquisito di diritto e in via
forfettaria da ciascun passeggero in caso di perdita dei suoi bagagli.
Peraltro, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, di tale convenzione, il
vettore non è responsabile qualora e nei limiti in cui il danno risulti dalla
natura o dal vizio intrinseco dei bagagli.
35. Occorre infine ricordare che, ai fini del risarcimento previsto all'articolo
22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, spetta ai passeggeri
interessati, sotto il controllo del giudice nazionale, dimostrare a sufficienza
di diritto il contenuto dei bagagli smarriti nonché il fatto che il bagaglio
consegnato a nome di un altro passeggero conteneva effettivamente gli
oggetti di un altro passeggero imbarcato sullo stesso volo. A tal riguardo, il
giudice nazionale può tener conto del fatto che detti passeggeri sono
membri di una medesima famiglia, hanno acquistato i biglietti insieme o
ancora si sono registrati nello stesso momento.
36. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate
che l'articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal, in combinato
disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, di quest'ultima, deve essere
interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di
responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili
anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di
perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a
condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti
del primo passeggero.
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37. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta
quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per
presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune
norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28
maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e
approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5
aprile 2001, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, di tale
convenzione, deve essere interpretato nel senso che il diritto al risarcimento
e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio
sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il
risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro
passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse
effettivamente gli oggetti del primo passeggero.
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