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Programma Integrato di Intervento Cascina Boffalora Integrazione Gennaio 2013 Schema di Convenzione O G G E T T O Programma integrato di intervento Cascina Boffalora - Segrate – Milano (MI) C O M M I T T E N T E Vegagest Immobiliare S.G.R. S.p.a. – Fondo ASTER Avv. Mauro Pisapia SCHEMA CONVENZIONE URBANISTICA tra il COMUNE DI SEGRATE e la VEGAGEST IMMOBILIARE SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO - SOCIETA’ PER AZIONI per la modificazione del Programma Integrato di Intervento di cui alla Convenzione 27.07.2005 per atto Notaio Luigi Cecala rep. n. 21307, racc. n. 5618 - con ricognizione degli impegni ivi assunti tra le parti - e finalizzato al recupero e alla riorganizzazione funzionale delle aree comprese tra Via Di Vittorio e la Strada Provinciale “Cassanese” – ambito denominato “Cascina Boffalora”. REPUBBLICA ITALIANA Oggi, addì [●] in Segrate, presso la sede Comunale di Via [●] innanzi a me dr [●] Notaio in [●] iscritto al Collegio Notarile [●], senza l’assistenza dei testimoni per avervi i richiedenti, che hanno i requisiti di legge, come mi dichiarano, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziato (in alternativa, formula di rito per presenza dei testimoni), SONO PRESENTI - il dott. RIGAMONTI MAURIZIO, nato a Carate Brianza (MI) il 7 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Segrate, dirigente, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Territorio e Lavori Pubblici del Comune di Segrate, Codice Fiscale e Partita IVA 01703890150, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 dello Statuto Comunale, a quanto infra abilitato in forza della delibera di [●], esecutiva ai sensi di legge, d’ora innanzi, per brevità, il “Comune”, da una parte, - il sig. [●], nato a [●], il [●] domiciliato per la carica presso [●] in qualità di 1 [●] - giusta procura ricevuta da [●] in data [●], a tanto autorizzato in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del [●], che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera “[●]” -, della Società VEGAGEST IMMOBILIARE RISPARMIO - SOCIETA’ SOCIETA’ PER DI AZIONI, GESTIONE in forma DEL abbreviata “VEGAGEST SGR S.P.A.”, con sede in Milano (MI), Largo Donegani n. 2, angolo Via Moscova n. 3, capitale sociale di euro 10.000.000,00, versato per euro 9.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro Imprese di Milano 07150111008, iscrizione al R.E.A. n. 1854177, nonché iscritta al numero 168 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U. dell’Intermediazione Finanziaria), soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società VEGAGEST SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO – SOCIETA’ PER AZIONI in forma abbreviata “VEGAGEST SGR S.P.A.” con sede in Milano (MI) (codice fiscale 016553630564), la quale interviene nel presente atto in qualità di società di gestione e, quindi, in nome e per conto del fondo comune di investimento immobiliare chiuso denominato “Aster”, riservato ad investitori qualificati, d’ora innanzi, per brevità, “Vegagestimmobiliare” o il “Soggetto Attuatore”, dall’altra parte. Il medesimo interviene al presente atto, altresì, quale mandatario e procuratore speciale, in forza di procura del [●], allegata al presente atto, in nome e per conto di "Immobiliare Oasi nel Parco s.r.l." (già denominata “MIC.FI S.R.L.”), con sede in Milano Via Filippo Turati n. 29, capitale sociale 2 di euro 1.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235720963, iscrizione al R.E.A. n. 1945517 Dovendo nel prosieguo richiamare entrambi gli intervenuti, essi saranno indicati come “le Parti”. Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. PREMESSO - che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 28/07/2001 il Comune, in adempimento ai disposti della L.R. n. 9/99 ha, approvato il “Documento di Inquadramento” delle politiche urbanistiche comunali; - che in data 2 aprile 2004, con prog. n. 16383, alcuni soggetti, e segnatamente: Antea s.p.a., (“Antea”) in qualità, all’epoca, di proprietaria in Segrate dell’area sita in località “Cascina Boffalora” catastalmente distinta ai mapp. 24, 25, 27 del Fg. 5, mapp. 426, 824, 836 del Fg. 11, mapp. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 51, 55, 56 del Fg. 12 avente una superficie catastale complessiva di mq 263.277 circa; i signori Leo Cosimo, Leo Francesca, Civita Angela, nonché Leo Gabriele e Leo Daniele (“Signori Leo” e “Signora Civita”) sopra rappresentati, in qualità, all’epoca, di proprietari in Segrate dell’area sita in località “Cascina Boffalora”, catastalmente distinta al mapp. 18 del Fg. 12, avente una superficie catastale complessiva di mq 6.660; (insieme anche gli “Originari Proprietari”) avevano presentato al Comune 3 una Proposta di Programma Integrato di Intervento (“Proposta di P.I.I.”) in variante al P.R.G. vigente redatta ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, così come modificata dalla Legge regionale 23 febbraio 2004 n. 3, volta alla riqualificazione del “margine urbano” nord orientale del territorio comunale, prevedendo al contempo l’insediamento di un complesso multifunzionale (residenza, ricettivo e commerciale), il riassetto viabilistico della zona, il potenziamento delle attrezzature infrastrutturali, nonché l’implementazione della dotazione di verde attrezzato e l’interramento di un tratto dell’elettrodotto esistente; - che nessuna delle aree ricomprese nella Proposta di P.I.I. possedeva al momento della relativa presentazione destinazione agricola, vale a dire che nessuna delle suddette aree risultava azzonata nel P.R.G. allora vigente come “Zona E – Zone Agricole”; - che nel perimetro della Proposta di P.I.I. era inclusa un’area di proprietà del Comune, catastalmente distinta ai mapp. 22 e 23 del Fg. 12 avente una superficie catastale di mq 5.360 acquisito con atto Notaio Luigi Prinetti di Milano, in data 7 luglio 1987 registrato a Milano il 15/7/1987 n. 35954 serie II atti privati; - che in virtù dell’approvazione della variante urbanistica di cui alla delibera C.C. n. 11 del 22/01/2004 pubblicata sul BURL SI n. 11 del 10/03/2004 le aree sopra descritte dal punto di vista urbanistico risultavano comprese all’interno di un più vasto comparto urbanistico azzonato nel vigente P.R.G. come “Zona CM – Espansione Mista” la cui attuazione è subordinata a fase di pianificazione attuativa di cui al P.E. 29 così come disciplinato all’art. 19 bis delle N.T.A. del P.R.G. vigente; 4 - che per il comparto di cui al P.E. 29 l’art. 19 bis delle N.T.A. ammetteva l’insediamento di un agglomerato urbano a destinazione mista residenziale, terziario-direzionale e commerciale; - che sul comparto di cui al P.E. 29 non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica (zona 4) o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano all’attuazione della previsione di P.R.G. o che subordino detta attuazione ad autorizzazioni di altre autorità; - che la Proposta di P.I.I., per contenuti e caratteristiche, ricadeva nella fattispecie di cui al sesto comma dell’art. 8 della L.R. 9/1999; - che il Comune, tramite i propri organi rappresentativi, per contenuti e caratteristiche, giudicava la Proposta di P.I.I. coerente con i principi e gli obiettivi prefissi dalla Legge Regionale n. 9/1999 ed aderente alle linee programmatiche dell’Amministrazione; - che la Proposta di P.I.I., per contenuti e caratteristiche, comportava variante urbanistica al P.R.G. vigente, non rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 2, punto 2, della L.R. n. 23/1997 e adeguamento del “Documento di Inquadramento” delle politiche urbanistiche comunali prima richiamato; - che, a seguito di istruttoria, il Comune, a norma dell’art. 9 della L.R. 9/1999, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 4/2004, adottava il P.I.I. con delibera C.C. n. 62 del 21.06.2004; - che, eseguiti tutti gli adempimenti di legge a conclusione del relativo iter istruttorio la Proposta di P.I.I. veniva approvata definitivamente con delibera C.C. n. 145 del 20.12.2004, assumendo efficacia con pubblicazione sul BURL n. 7 del 16.02.2005; - che, di conseguenza, le aree comprese nel perimetro assoggettato a P.I.I. 5 possiedono la seguente destinazione urbanistica: “Area P.I.I.-Ambito ‘Cascina Boffalora’”; - che coerentemente alle finalità ed allo spirito insito nella L.R. n. 9/1999, il P.I.I. “Cascina Boffalora”, nel rispetto degli interessi reciproci di Comune e Originari Proprietari, con un unico atto di programmazione e senza esborso alcuno per la Pubblica Amministrazione, si prefiggeva di raggiungere gli obiettivi di seguito sinteticamente descritti: • ridefinizione e valorizzazione del margine urbano lungo la Via di Vittorio attraverso la progettazione di un nuovo “bordo urbano” a ponte tra gli insediamenti esistenti e l'adiacente P.L.I.S. in territorio del Comune di Pioltello; • immissione sul mercato immobiliare di quota significativa di edilizia residenziale a calmieramento degli attuali costi di accesso alla residenza di proprietà; • immissione sul mercato immobiliare di quota significativa di edilizia residenziale di alta qualità a prezzo convenzionato destinata a fasce protette della popolazione residente; • realizzazione di un nuovo complesso scolastico polivalente (scuola elementare e media), di una nuova scuola materna e asilo nido e altri servizi; • interramento di una linea elettrica ad alta tensione ricadente sul territorio comunale; - che il comparto oggetto del P.I.I. in variante al P.R.G. vigente non è interessato né da vincoli ex Legge 1497/1939 e 431/85, Testo Unico 490/1999, ora D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, né da vincoli idrogeologici ex R.D. 1326/1923, né da vincoli di altra natura; 6 PREMESSO INOLTRE - che con atto Notaio Luigi Cecala 27 luglio 2005 rep. n. 21307, racc. n. 5618 (reg. a Milano 3 il 01/08/2005 al n. 10606 Serie 1T e tr.tto il 02/08/2005 ai nn. 121797/63262, 121798/63263 e 121799/63264), è stata stipulata tra gli Originari Proprietari e il Comune la convenzione urbanistica accessiva al P.I.I. approvato, avente durata di sette anni (“Prima Convenzione; - che alcuni degli impegni assunti in sede di Prima Convenzione sono stati adempiuti dalle Parti nel corso del periodo di durata della convenzione stessa, tra cui la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione e la cessione delle aree individuate a standard; - che, in particolare, in forza della Prima Convenzione: (a) il Comune, ai sensi dell’art. 3, ha retrocesso in favore di Antea i fondi di sua proprietà rientranti nel perimetro del P.I.I., catastalmente distinti ai mapp. 22 e 23 del Fg. 12; (b) gli Originari Proprietari, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, hanno ceduto gratuitamente al Comune la proprietà di aree per complessivi mq 34.811 destinate alla realizzazione di interventi di urbanizzazione primaria, nonché la proprietà di aree per complessivi mq 108.543 destinate alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione secondaria (di cui mq 75.823 per aree a verde comunale, mq 15.250 per parcheggi pubblici di superficie); (c) gli Originari Proprietari, ai sensi dell’art. 6, hanno asservito ad uso pubblico altre aree di loro proprietà per una superficie di complessivi mq 20.108; - che, successivamente, con riferimento alle aree oggetto della Prima 7 Convenzione, sono intervenuti medio tempore alcuni atti di trasferimento delle stesse, e segnatamente: atto autenticato dal notaio Carlo Lampugnani di Cernusco sul Naviglio in data 11/04/2006 rep, n. 43351/13134 (reg.to a Gorgonzola il 02/05/2006 al n. 1519 Serie 1T e tr.tto il 04/05/2006 ai nn. 67780/34701) con il quale i Signori Leo e la Signora Civita hanno provveduto ad alienare il mappale 18 del foglio 12 ad Antea escluse le aree già cedute al Comune in forza della Prima Convenzione; atto ricevuto dallo stesso notaio Lampugnani in data 09/05/2006 rep. n. 43454/13222 (reg.to a Gorgonzola il 19/05/2006 al n. 1780 Serie 1T e tr.tto con nota in data 20/05/2006 ai nn. 77199/39735, nota successivamente rettificata con nota tr.tta il 19/12/2008 ai nn. 198689/130352) ) – successivamente integrato con atto [●] - con i quali Antea ha alienato a Vegagest Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, ora Vegagestimmobiliare, e, per suo tramite, al fondo “Aster”, tra l’altro i mapp. 24, 25, 27 del Fg. 5, i mapp. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 31, 51, 55, 56 del Fg. 12, nonché il mapp. 18 del Fg. 12 sopra ricordato, in precedenza acquisito dalla stessa Antea dai signori Leo e dalla signora Civita, ed i mapp. 22 e 23 del Fg. 12, retrocessi in sede di Prima Convenzione dal Comune ad Antea; - che con nota 6 giugno 2006 prot.n. 28711 Antea ha comunicato al Comune che l’intero compendio immobiliare afferente al P.I.I. “Cascina Boffalora”, ed i relativi obblighi convenzionali, sono stati trasferiti a Vegagestimmobiliare; - che, in applicazione e in adempimento dell’art. 4, comma 4, della Prima 8 Convenzione (in forza del quale il trasferimento dei titoli di proprietà conseguenti alla cessione operata in favore del Comune ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della convenzione medesima, necessita di successivo perfezionamento mediante atto di identificazione catastale delle aree cedute) con atto Notaio Giuseppina Santangelo di Milano del 26 ottobre 2011, rep. n. 1395, racc. n. 762 (“Atto di Identificazione Catastale”), il Comune e Vegagestimmobiliare - quest’ultima in qualità di nuovo operatore subentrato a tutti gli effetti ad Antea nell’esecuzione e nella titolarità della Prima Convenzione - hanno effettuato la puntuale identificazione catastale degli immobili ceduti al Comune in sede convenzionale; - che in particolare, con l’Atto di Identificazione Catastale si dava innanzitutto atto che: (i) occorrerà che Vegagestimmobiliare e Antea effettuino una rettifica dell’atto di cessione Notaio Lampugnani 09/05/2006 rep. n. 43454/13222 sopra ricordato, dovendovi ricomprendere nella cessione medesima pure il mappale 23 del foglio 12 (per mero errore rimasto escluso) che sarà poi appositamente identificato catastalmente ai fini della formalizzazione della cessione al Comune così come stabilito nella Prima Convenzione; (ii) occorrerà un ulteriore negozio accertativo con il quale Antea e il Comune provvederanno ad individuare (e conseguentemente volturare) i nuovi mappali di proprietà del Comune che distinguono le aree già identificate con i mappali 426, 824 (oggi mappali 1151, 1152 e 1153) e 836 (oggi mappali 1154, 1155, 1156, 1157 e 1158) nonché il sedime di acque (oggi mappale 1150) del foglio 11; - che i suddetti impegni previsti nell’Atto di Identificazione Catastale hanno trovato successivamente esecuzione; in particolare: (a) per quanto concerne 9 l’impegno di cui sopra sub (i), esso è stato eseguito con atto Notaio Giuseppina Santangelo di Milano del 6 marzo 2012, rep. N. 1471, racc. n. 798 sottoscritto da Vegagestimmobiliare e da Immobiliare San Camillo s.r.l., quest’ultima in qualità di avente causa di Antea; (b) per quanto concerne l’impegno di cui sopra sub (ii), esso è stato eseguito con atto Notaio Giuseppina Santangelo di Milano del 6 marzo 2012, rep. N. 1472, racc. n. 799; - che, inoltre, in forza dell’Atto di Identificazione Catastale e dei successivi atti notarili del 6 marzo 2012, sono stati identificati ed attribuiti i seguenti immobili: al Comune: (A) per urbanizzazioni primarie: 1) foglio 5, mappale 284, superficie mq. 210, mappale originario 27 parte; 2) foglio 5, mappale 286, superficie mq. 2.940, mappale originario 27 parte; 3) foglio 11, mappale 1152, superficie mq. 175, mappale originario 824 parte; 4) foglio 11, mappale 1155, superficie mq. 670, mappale originario 836 parte; 5) foglio 11, mappale 1157, superficie mq. 120, mappale originario 836 parte; 6) foglio 12, mappale 90, superficie mq. 644, mappale originario 23 parte; 7) foglio 12, mappale 301, superficie mq. 1.050, mappale originario 1 parte; 8) foglio 12, mappale 299, superficie mq. 545, mappale originario 1 parte; 9) foglio 12, mappale 257, superficie mq. 540, stralcio acque; 10 10) foglio 12, mappale 264, superficie mq. 11, stralcio acque; 11) foglio 12, mappale 306, superficie mq. 71, mappale originario 2 parte; 12) foglio 12, mappale 307, superficie mq. 2, mappale originario 2 parte; 13) foglio 12, mappale 340, superficie mq. 15.350, mappali originari 3 parte 4 parte - 15 parte - 81 parte (già 16 parte); 14) foglio 12, mappale 268, superficie mq. 61, stralcio acque; 15) foglio 12, mappale 291, superficie mq. 60, stralcio strade; 16) foglio 12, mappale 271, superficie mq. 38, stralcio acque; 17) foglio 12, mappale 405, superficie mq. 469, mappale originario 17 parte; 18) foglio 12, mappale 380, superficie mq. 310, mappale originario 81 parte (già 16 parte); 19) foglio 12, mappale 275, superficie mq. 44, stralcio acque; 20) foglio 12, mappale 313, superficie mq. 4.550, mappali originari 26 parte 27 parte - 70 parte (già 31 parte e 18 parte); 21) foglio 12, mappale 410, superficie mq. 1.820, mappale originario 17 parte; 22) foglio 12, mappale 392, superficie mq. 1.390, mappale originario 24 parte; 23) foglio 12, mappale 280, superficie mq. 94, stralcio acque; 24) foglio 12, mappale 413, superficie mq. 204, mappale originario 19 parte; 25) foglio 12, mappale 295, superficie mq. 265, stralcio strade; 26) foglio 12, mappale 279, superficie mq. 254, stralcio acque; 27) foglio 12, mappale 285, superficie mq. 117, stralcio acque; 28) foglio 12, mappale 329, superficie mq. 25, mappale originario 55 parte; 29) foglio 12, mappale 397, superficie mq. 825, mappale originario 78 parte (già 56 parte); 30) foglio 12, mappale 332, superficie mq. 41, mappale originario 22 parte; 11 31) foglio 12, mappale 282, superficie mq. 51, stralcio acque; 32) foglio 12, mappale 297, superficie mq. 60, stralcio strade; 33) foglio 12, mappale 416, superficie mq. 1.270, mappale originario 19 parte; 34) foglio 12, mappale 401, superficie mq. 540, mappale originario 25 parte; per una superficie catastale totale di mq 34.816 (precisandosi che la superficie catastale totale prevista nella Prima Convenzione è di mq 34.811) (B) per urbanizzazioni secondarie: 1) foglio 5, mappale 283, superficie mq. 760, mappale originario 27 parte; 2) foglio 5, mappale 289, superficie mq. 3.701, mappali originari 27 parte e 25 parte; 3) foglio 5, mappale 280, superficie mq. 73, stralcio acque; 4) foglio 5, mappale 281, superficie mq. 1.000, stralcio acque; 5) foglio 5, mappale 292, superficie mq. 4.460, mappali originari 27 parte e 25 parte; 6) foglio 5, mappale 285, superficie mq. 2.730, mappale originario 27 parte; 7) foglio 5, mappale 295, superficie mq. 425, mappale originario 27 parte; 8) foglio 5, mappale 24, superficie mq. 380; 9) foglio 11, mappale 1151, superficie mq. 575, mappale originario 824 parte; 10) foglio 11, mappale 1153, superficie mq. 570, mappale originario 824 parte; 11) foglio 11, mappale 1154, superficie mq. 630, mappale originario 836 parte; 12) foglio 11, mappale 1156, superficie mq. 405, mappale originario 836 parte; 12 13) foglio 11, mappale 1158, superficie mq. 285, mappale originario 836 parte; 14) foglio 11, mappale 1150, superficie mq. 16, stralcio acque; 15) foglio 11, mappale 426, superficie mq. 10; 16) foglio 12, mappale 87, superficie mq. 43, mappale originario 23 parte; 17) foglio 12, mappale 89, superficie mq. 480, mappale originario 23 parte; 18) foglio 12, mappale 302, superficie mq. 15, mappale originario 1 parte; 19) foglio 12, mappale 263, superficie mq. 130, stralcio acque; 20) foglio 12, mappale 303, superficie mq. 4.600, mappale originario 1 parte; 21) foglio 12, mappale 300, superficie mq. 1.555, mappale originario 1 parte; 22) foglio 12, mappale 311, superficie mq. 352, mappale originario 2 parte; 23) foglio 12, mappale 262, superficie mq. 4, stralcio acque; 24) foglio 12, mappale 339, superficie mq. 771, mappali originari 3 parte e 4 parte; 25) foglio 12, mappale 343, superficie mq. 10.380, mappali originari 3 parte e 4 parte; 26) foglio 12, mappale 354, superficie mq. 6.970, mappale originario 4 parte; 27) foglio 12, mappale 267, superficie mq. 900, stralcio acque; 28) foglio 12, mappale 335, superficie mq. 330, mappale originario 8 parte; 29) foglio 12, mappale 357, superficie mq. 3.250, mappali originari 4 parte e 81 parte (già 16 parte); 30) foglio 12, mappale 385, superficie mq. 725, mappale originario 81 parte 13 (già 16 parte); 31) foglio 12, mappale 379, superficie mq. 2.850, mappale originario 81 parte (già 16 parte); 32) foglio 12, mappale 274, superficie mq. 320, stralcio acque; 33) foglio 12, mappale 388, superficie mq. 1.100, mappale originario 81 parte (già 16 parte); 34) foglio 12, mappale 272, superficie mq. 100, stralcio acque; 35) foglio 12, mappale 407, superficie mq. 6.090, mappale originario 17 parte; 36) foglio 12, mappale 314, superficie mq. 840, mappale originario 26 parte; 37) foglio 12, mappale 312, superficie mq. 960, mappale originario 26 parte; 38) foglio 12, mappale 276, superficie mq. 70, stralcio acque; 39) foglio 12, mappale 381, superficie mq. 965, mappale originario 81 parte (già 16 parte); 40) foglio 12, mappale 269, superficie mq. 550, stralcio acque; 41) foglio 12, mappale 293, superficie mq. 332, stralcio strade; 42) foglio 12, mappale 294, superficie mq. 360, stralcio strade; 43) foglio 12, mappale 270, superficie mq. 367, stralcio acque; 44) foglio 12, mappale 389, superficie mq. 830, mappale originario 24 parte; 45) foglio 12, mappale 403, superficie mq. 95, mappale originario 17 parte; 46) foglio 12, mappale 404, superficie mq. 675, mappale originario 17 parte; 47) foglio 12, mappale 390, superficie mq. 5.432, mappale originario 24 parte; 48) foglio 12, mappale 281, superficie mq. 250, stralcio acque; 49) foglio 12, mappale 296, superficie mq. 340, stralcio strade; 50) foglio 12, mappale 414, superficie mq. 1.000, mappale originario 19 parte; 51) foglio 12, mappale 287, superficie mq. 700, stralcio acque; 14 52) foglio 12, mappale 298, superficie mq. 270, stralcio strade; 53) foglio 12, mappale 417, superficie mq. 5.490, mappale originario 19 parte; 54) foglio 12, mappale 288, superficie mq. 130, stralcio acque; 55) foglio 12, mappale 402, superficie mq. 3.350, mappale originario 25 parte; 56) foglio 12, mappale 284, superficie mq. 90, stralcio acque; 57) foglio 12, mappale 331, superficie mq. 3.514, mappale originario 22 parte; 58) foglio 12, mappale 399, superficie mq. 1.520, mappale originario 78 parte (già 56 parte); 59) foglio 12, mappale 323, superficie mq. 6.000, mappale originario 70 parte (già 31 parte e 18 parte); per una superficie catastale totale di mq 91.115 (precisandosi che la superficie catastale totale prevista nella Prima Convenzione è di mq 91.073); (C) per standard qualitativo 1) foglio 12, mappale 347, superficie mq 16.802, mappali originari 3 parte – 4 parte – 81 parte (già 16 parte); 2) foglio 12, mappale 334, superficie mq 670, mappale originario 51 parte; per una superficie catastale totale di mq 17.472 (precisandosi che la superficie catastale è coerente con quanto previsto nella Prima Convenzione) a Vegagestimmobiliare (A) per aree edificabili • foglio 5, mappali 287, 290, 293; • foglio 12, mappali 304, 258, 309, 259, 336, 342,353, 344, 355, 348, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 49, 50, 86, 88, 333, 289, 367, 366, 373, 362, 387, 273, 408, 378, 391, 406, 277, 315, 80, 394, 412, 283, 415, 400, 328, 396, 398, 286, 319, 79 e 382; 15 • foglio 12, mappali 71, 72, 74, 75, 76 e 77 (Lotto 1 – già lotto 3D/3E – già ultimato); • foglio 12, mappali 82, 83, 84 e 85 (Lotto 2 – già Lotto 1E – in corso di costruzione); (B) per asservimento ad uso pubblico per urbanizzazioni primarie: • foglio 12, mappali 265, 308, 266, 337, 341, 351, 345, 365, 376, 363, 386, 377, 393, 409, 395, 411, 316, 318, 290 e 292, per una superficie complessiva di mq 3.057; (C) per asservimento ad uso pubblico per urbanizzazioni secondarie: (C1) verde pubblico: • foglio 5, mappali 288, 291, 282 e 294 • foglio 12, mappali 305, 260, 310, 261, 338, 352, 356, 383, 278, 317, 327 e 384, per una superficie complessiva di mq 15.039; (C2) piazze pubbliche: • foglio 12, mappale 73 (Lotto 1 – già Lotto 3d/3E – già ultimato) • foglio 12, mappale 326; per una superficie complessiva di mq 2.285; - che, in forza dell’Atto di Identificazione Catastale, si è conseguito quanto segue: o la sistemazione delle aree rientranti nel P.I.I. “Cascina Boffalora” di cui alla Prima Convenzione; o il definitivo accertamento delle aree di proprietà rispettivamente del Comune e di Vegagestimmobiliare oggetto della Prima Convenzione; - che nel corso della durata della Prima Convenzione sono state eseguite le 16 seguenti opere di urbanizzazione: permesso di costruire 11 gennaio 2006 n. 28/05 (”PdC 28/05”) (e relativa proroga 15 gennaio 2009) relativo a opere di urbanizzazione primaria e sottoservizi, che, per la parte ad oggi già realizzata, possono così sintetizzarsi: (i) opere di viabilità di interesse comunale e provinciale; (ii) opere di formazione di sottoservizi tecnologici; permesso di costruire 21 aprile 2010 n. 13/10, quale variante al PdC 28/05, per opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri – viabilità interna al P.I.I. “Cascina Boffalora” per l’accesso dalla Via Di Vittorio al passo carraio del Lotto 1 (oggetto di PdC n. 21/06 e successive varianti – n. 2 edifici in regime di edilizia convenzionata) e relativi sottoservizi tecnologici; permesso di costruire 3 ottobre 2011 n. 8/11, quale variante al PdC 28/05 per opere di urbanizzazione a scomputo oneri 2° stralcio – viabilità interna al P.I.I. “Cascina Boffalora” per l’accesso dalla Via Vespucci al Lotto 2, e relativi sottoservizi tecnologici, parcheggi e opere complementari; - che, inoltre, sono stati realizzati manufatti con destinazione sia residenziale libera, per mq 8.600 di SLP circa, sia residenziale convenzionata, per mq 12.863 di SLP circa, ed in particolare Lotto 1 (ex lotto 3d/3e, attuato) con Permesso di Costruire n. 21/06 del 10.11.2006, Permesso di Costruire in variante n. 42/09 del 09.02.2010, Richiesta di Agibilità prot. n. 16827 del 22.04.2010; Lotto 2 (ex lotto 1e/1, in corso di realizzazione) con Permesso di Costruire n. 27/06 del 27.03.2007, Permesso di Costruire in variante n. 02/08 del 29.02.2008, Permesso di Costruire in variante n. 37/10 del 25.02.2011; 17 Lotto 1bis (in corso di realizzazione) con Permesso di Costruire n. 35/08 del 20.11.2008 prorogato con Autorizzazione del Dirigente della Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici prot. n. 44767 del 18.11.2011 e prorogato con Autorizzazione del Dirigente della Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici prot. n. 16161 del 23.04.2012; - che i singoli appartamenti privati realizzati sul Lotto 1, già integralmente completato anche con riferimento alle connesse opere di urbanizzazione, sono già stati venduti a singoli condomini dal Soggetto Attuatore; - che l’area sulla quale sono contemplate le edificazioni private di cui al Lotto 2 (tuttora in corso di realizzazione) è stata alienata dal Soggetto Attuatore alla Immobiliare Oasi nel Parco s.r.l. (già denominata “MIC.FI S.R.L.”), la quale, essendo il lotto di competenza tuttora in corso di realizzazione sicché l’oggetto di compravendita ha riguardato una quota parte dell’area da sviluppare, ha rilasciato specifico mandato a Vegagest per la definizione e sottoscrizione della presente convenzione. - che, nelle more dell’esecuzione dei lavori contemplati dalla Prima Convenzione, è sorto un contenzioso tra il Comune e Vegagestimmobiliare in relazione ai manufatti già realizzati a destinazione residenziale libera e convenzionata ed alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per standard qualitativo accessive ai suddetti manufatti; - che tale contenzioso è stato risolto in sede transattiva con atto del 25 febbraio 2011, nell’ambito del quale le Parti prevedevano, per un verso, l’impegno di Vegagestimmobiliare a presentare una proposta di rivisitazione della Prima Convenzione, “che tenga conto, anche ai fini del raggiungimento dell’interesse pubblico, delle mutate esigenze urbanistico-edilizie nel frattempo intervenute 18 anche sotto il profilo di una possibile diversa ripartizione della SLP edificabile – la cui consistenza complessiva sarà in ogni caso immutata – tra le diverse destinazioni d’uso previste dalla (Prima) Convenzione”, e, per altro verso, l’impegno del Comune “a dare avvio alle procedure amministrative utili e necessarie all’istruttoria delle pratiche, fatte salve le competenze degli organi collegiali di cui al Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; - che in ragione anche della crisi economica che negli ultimi anni ha investito tutti i paesi a livello mondiale, colpendo in termini particolarmente gravi il settore edilizio-immobiliare, lo sviluppo delle edificazioni contemplate nella Prima Convenzione ha subito enormi rallentamenti, con la conseguente impossibilità di completare le opere, anche di interesse generale, entro il termine di scadenza della Prima Convenzione; - che, successivamente all’approvazione del P.I.I. “Cascina Boffalora” e alla sottoscrizione della Prima Convenzione, pure le esigenze urbanistiche del territorio interessato sono mutate, sicché Vegagestimmobiliare e il Comune ritengono concordemente necessario rinnovare le previsioni già contenute nella Prima Convenzione, apportando alcune diverse declinazioni alle destinazioni urbanistiche ivi stabilite pur mantenendo lo stesso mix funzionale, la stessa capacità edificatoria complessiva e gli stessi impegni da parte dell’operatore alla cessione di aree per standard – tra l’altro allo stato già pressoché integralmente ottemperati in forza della Prima Convenzione e dell’Atto di Identificazione Catastale - ed alla realizzazione di opere di interesse pubblico (pure esse in parte già eseguite), sicché in definitiva la nuova disciplina attuativa è in linea con le previsioni urbanistiche vigenti non determinandone una variante quanto una loro diversa declinazione; 19 - che con deliberazione C.C. 15 luglio 2011 il Comune ha adottato il Piano di Governo del Territorio (“PGT”), le cui disposizioni fanno salvi gli strumenti attuativi già in corso di esecuzione, tra cui pure il P.I.I. “Cascina Boffalora”; - che il PGT è stato approvato con delibera C.C. n. 11 del 14 febbraio 2012 e pubblicato sul BURL serie Avvisi e concorsi n. 19 del 09 maggio 2012. - che in data 23/12/2011 Vegagestimmobiliare ha presentato la proposta di modifica del P.I.I., che si pone in linea con il precedente P.I.I., confermandone lo stesso mix funzionale - sia pur con una rimodulazione delle destinazioni funzionali originarie – e gli stessi impegni riguardanti le opere e gli oneri urbanizzativi, nonché le cessioni a standard; - che, inoltre, la proposta di modifica riduce la SLP di pertinenza del Soggetto Attuatore a soddisfacimento della richiesta di ridurre la densità edilizia manifestata dal Comune; - che, eseguiti tutti gli adempimenti di legge a conclusione del relativo iter istruttorio, la proposta di modifica del P.I.I. è stata, dapprima adottata con delibera [●], e poi definitivamente approvata con delibera [●], (“P.I.I. modificato “Cascina Boffalora” o anche solo “P.I.I. modificato”); - che il P.I.I. modificato è in linea con gli obiettivi del precedente P.I.I., così come sopra riepilogati, con una rivisitazione in termini riduttivi delle destinazioni ricettivo-commerciali, e in generale la riduzione delle potenzialità edificatorie di natura privata. Tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1. – Premesse e allegati 20 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale. Art. 2 – Oggetto e durata 2.1. La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare l’attuazione del P.I.I. modificato “Cascina Boffalora”, provvedendo altresì ad una ricognizione degli impegni assunti in favore del Comune con la Prima Convenzione e già soddisfatti all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, e ciò anche al fine di confermarne la rilevanza e l’efficacia nella presente sede nell’ambito del soddisfacimento delle dotazioni e degli oneri previsti dalle disposizioni vigenti. 2.2. Il Soggetto Attuatore si impegna nei confronti del Comune ad attuare il P.I.I. modificato realizzando costruzioni per una superficie lorda di pavimento (SLP) di mq 166.094, così ripartita: - mq 42.532 ad uso residenza con edilizia convenzionata, di cui mq 12.763 circa già realizzati/in corso di realizzazione in esecuzione della Prima Convenzione; - mq 121.062 ad uso residenza con edilizia libera, di cui mq 8.603 circa già realizzati/in corso di realizzazione in esecuzione della Prima Convenzione; - mq 2.000 ad uso commerciale e funzioni compatibili; - mq 500 ad uso ricettivo/alberghiero. Le Parti si danno reciprocamente atto che la superficie edificabile privata prevista nel P.I.I. modificato è inferiore di mq 10.000 di SLP rispetto a quanto contemplato nella Prima Convenzione. 2.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’attuazione del P.I.I. modificato e, quindi, l’esecuzione delle opere previste dallo stesso dovrà 21 avvenire in conformità alle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I. modificato, alle prescrizioni urbanistiche vigenti ed applicabili, alle norme di cui alla presente convenzione, nonché a tutte le previsioni e prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il P.I.I. modificato richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto così come da seguente elenco: Tav. A001 – Inquadramento urbanistico, PGT, PRG, PTCP adottato, PII vigente Tav. A002 - Inquadramento territoriale: sistemi e sub sistemi ambientali, viabilità, trasporti, servizi Urbani e Territoriali Tav. A003 - Estratto catastale con individuazione delle aree del P.I.I. Tav A004 - Planimetria stato di fatto, stato di attuazione e progetti in corso Tav A005 – Rilievo fotografico dello stato di fatto Tav M001 - Stato di attuazione - Rete acque bianche Tav M002 - Stato di attuazione - Rete acque nere Tav M003 - Stato di attuazione - Rete acqua potabile Tav M004 - Stato di attuazione - Rete teleriscaldamento Tav M005 - Stato di attuazione - Rete gas metano Tav E001- Stato di attuazione - Rete energia elettrica mt/bt Tav E002 - Stato di attuazione - Rete telefonia Tav E003 - Stato di attuazione - Rete fibra ottica – telecontrollo Tav E004 - Stato di attuazione - Rete illuminazione pubblica Tav A101 - Progetto plani volumetrico Tav A102 - Planimetria generale: Individuazione delle aree fondiarie, di cessione, asservimento, per urbanizzazioni primarie e secondarie, dati 22 quantitativi SLP e verifica standard Tav A103 - Aree in cessione: confronto con PII vigente Tav A104 - Planimetria generale: Calcolo analitico delle superfici in cessione, asservimento, urbanizzazioni Tav A105 - Sezioni ambientali dello stato di fatto e di progetto Tav A106 - Urbanizzazioni primarie – Via di Vittorio e viabilità interna al PII – planimetria generale e sezioni tipo Tav A107 - Urbanizzazioni primarie - SP103 Tav A108 - Urbanizzazioni primarie: Pozzo di captazione, planimetria, prospetti e sezioni Tav A109 - Urbanizzazioni primarie: Rete gas metano, cabina di regolazione Tav A110 - Progetto del verde- Planimetria generale funzionale Tav A111 - Progetto del verde Parco urbano centrale ‘Stanza dell’acqua’ Tav A112 - Progetto del verde Stanze del gioco Tav A113 - Progetto del verde Verde connettivo e verde di margine Tav A114 - Progetto del verde Verde interno ai parcheggi Tav A115 - Aree pubbliche/private: permute Tav A116 – Innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 MirazzanoVimodrone: passerelle pedonali - inquadramento Tav A117 - Innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 MirazzanoVimodrone: passerelle pedonali - pianta e prospetti Tav A118 – Unità di intervento e préverdissement Tav M101 - Urbanizzazioni primarie: Rete acque bianche Tav M102 - Urbanizzazioni primarie: Rete acque bianche – Sviluppo superfici di raccolta 23 Tav M103 - Urbanizzazioni primarie: Rete acque nere Tav M104 - Urbanizzazioni primarie: Rete acqua potabile Tav M105 - Urbanizzazioni primarie: Rete teleriscaldamento Tav M106 - Urbanizzazioni primarie: Rete gas metano Tav E101 - Stato di progetto Urbanizzazioni primarie: Rete elettrica mt/bt Tav E102 - Stato di progetto Urbanizzazioni primarie: Rete telefonia Tav E103 - Stato di progetto Urbanizzazioni primarie: Rete fibre ottiche Tav E104 - Stato di progetto Urbanizzazioni primarie: Rete telecontrollo Tav E105 - Stato di progetto Urbanizzazioni primarie: Rete pubblica illuminazione Tav E106 - Progetto del verde Schema impianto di illuminazione Tav A201 - Complesso Scolastico polifunzionale: planimetria generale Tav A202 - Centro Scolastico polifunzionale, asilo nido e scuola materna: piante piani terra ed interrato Tav A203 - Complesso Scolastico polifunzionale, asilo nido e scuola materna: sezione e prospetti Tav A204 - Complesso Scolastico polifunzionale, scuole elementare e media: piante piani terra ed interrato Tav A205 - Complesso Scolastico polifunzionale, scuole elementare e media: pianta piano primo Tav A206 – Complesso Scolastico polifunzionale, scuole elementare e media: prospetti Tav E201 - Progetto di modifica all'elettrodotto con interramento del tratto compreso tra il p. 39 e il p. 46 per consentire la realizzazione del Piano Integrato d'Intervento AEROFOTOGRAMMETRIA 24 Tav A301 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Corografia Tav A302 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Planimetria, stato di fatto Tav A303 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Planimetria di progetto Tav A304 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Planimetria di confronto Tav A305 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Planimetria di segnalamento Tav A306 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Sezioni tipiche e dettagli Tav A307 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Studio della visibilità Tav A308 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Studio della deflessione e della deviazione Tav A309 – Riqualifica innesto via Morandi con SP 103 Cassanese e SP 160 Mirazzano-Vimodrone: Planimetria schema rete illuminazione pubblica Doc. A001 - Relazione illustrativa Doc. A002 - Progetto del verde: relazione tecnica Doc. A003 - Complesso scolastico polifunzionale: relazione tecnica Doc.A004 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, standard equivalente: computo estimativo Doc. A004bis – Allegato 8.10 Computo Metrico Estimativo Plesso Scolastico Doc. A005 - Relazione economica e cronoprogramma 25 Doc. A006 - Schema di convenzione Doc. A007 - Norme tecniche di attuazione Doc. A008 - Relazione di impatto paesistico Doc. A009 - Valutazione previsionale di clima acustico Doc. M001 - Sottoservizi: relazione tecnica impianti meccanici Doc. E001 - Sottoservizi: relazione tecnica impianti elettrici E di cui si allegano al presente atto i seguenti elaborati: Tav. A003 – Estratto catastale con individuazione delle aree del P.I.I. Tav. A102 – Planimetria generale: Individuazione delle aree fondiarie, di cessione, asservimento, per urbanizzazioni primarie e secondarie, dati quantitativi SLP e verifica standard Tav A115 - Aree pubbliche/private: permute Doc. A004 – Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, standard equivalente: computo estimativo Doc. A004bis – Allegato 8.10 Computo Metrico Estimativo Plesso Scolastico 2.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in sede di progettazione esecutiva sono consentite variazioni delle soluzioni plani-volumetriche riportate negli elaborati di cui al punto 2.3., a condizione che le stesse non comportino alterazioni delle caratteristiche tipologiche di impostazione del P.I.I. modificato, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici; 2.5. La presente convenzione ha efficacia per il termine di dieci anni dalla data della sua sottoscrizione. Art. 3 – Ricognizione degli impegni ed obblighi già eseguiti in relazione agli artt. 3 e 4 della Prima Convenzione 26 3.1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione agli impegni ed obblighi a suo tempo assunti con la Prima Convenzione, da ritenersi confermati pure nella presente sede, ad oggi è già stato adempiuto quanto segue. A) Retrocessione di aree di proprietà del Comune Ai sensi dell’art. 3 della Prima Convenzione, è già intervenuta da parte del Comune in favore di Antea la retrocessione delle aree identificate con i mappali 22 e 23 del foglio 12, a suo tempo acquisite dal Comune nell’ambito di una procedura espropriativa avviata dall’Amministrazione che ne ha così acquisito la proprietà; la retrocessione delle suddette aree è stata operata ai sensi degli artt. 46 e 48 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 in ragione della mancata loro utilizzazione da parte del Comune; dette aree sono state valutate con perizia 17.06.2005 dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Milano, che ha attribuito un valore di retrocessione pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00), che Antea ha provveduto a corrispondere al Comune, come comprovato da copia della ricevuta di pagamento alla Tesoreria Comunale. B) Cessione di aree per urbanizzazione primaria e di aree a standard o per urbanizzazione secondaria Ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della Prima Convenzione, ed in applicazione dell’art. 28 della L. 1150/1942, è già intervenuta la cessione gratuita da parte del Soggetto Attuatore in favore del Comune, il quale ha già a sua volta accettato, della proprietà delle aree destinate alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione primaria, secondaria, standard e per standard qualitativo. In particolare, sono state cedute in favore del Comune: 27 - aree per una superficie pari a mq 34.811 destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al successivo art. 6 (dette aree sono indicate in colore giallo sulla TAV. A001; - aree per una superficie pari a mq 108.543 destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, standard e per standard qualitativo di cui ai successivi artt. 7 e 10 (dette aree sono indicate rispettivamente in colore verde e grigio sulla TAV. A001. Con l’Atto di Identificazione Catastale ed i successivi atti notarili del 6 marzo 2012, si è poi già perfezionato pure il titolo di proprietà in capo al Comune per le seguenti porzioni: - aree per urbanizzazioni primarie per una superficie complessiva pari a mq 34.816 (precisandosi che la superficie catastale totale prevista nella Prima Convenzione è di mq 34.811); - aree per urbanizzazioni secondarie e standard qualitativo per una superficie complessiva pari a mq 108.587 (precisandosi che la superficie catastale totale prevista nelle Prima Convenzione è di mq 108.543). 3.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli impegni già eseguiti di cui agli artt. 3 e 4 della Prima Convenzione vengono in questa sede richiamati, confermati e fatti oggetto di specifica ricognizione, assumendo conseguentemente valore a tutti gli effetti di legge, ivi compresi quelli afferenti al rispetto delle dotazioni previste dalle disposizioni normative vigenti per l’attuazione del P.I.I. modificato “Cascina Boffalora”. 3.3. Tutti gli oneri e le spese derivanti dalle cessioni di cui al presente articolo, lett. B), compresi quelli di frazionamento, identificazione catastale, di 28 registrazione, trascrizione e notarili sono già stati sostenuti dal Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore si impegna sin d’ora a sostenere gli oneri e le spese per frazionamento, identificazione catastale, di registrazione e notarili relativi alle residue porzioni di aree, oggetto di cessione, tuttora da identificare. 3.4. Poiché nell’ambito del P.I.I. modificato, anche in ragione della diversa declinazione delle destinazioni urbanistiche ricordata in premesse, è stata individuata una diversa collocazione sia di alcuni edifici privati sia di alcune opere di urbanizzazione primaria e secondaria, rispetto a quelle originariamente indicate nella Prima Convenzione, le Parti convengono che le aree già cedute al Comune in forza della Prima Convenzione e del successivo Atto di Identificazione Catastale - ove non più destinate, in base alla nuova progettazione qui allegata, ad opere di urbanizzazione e a standard, ma viceversa destinate alle edificazioni private - vengono permutate con altre aree al contrario originariamente destinate alle edificazioni private ed ora invece destinate ad opere di urbanizzazione e a standard. All’esito di tale operazione di permuta, che trova la sua esatta descrizione nella TAV. A115 qui allegata, le aree oggetto di cessione al Comune avranno in ogni caso una superficie complessiva identica o superiore a quella già prevista, per il medesimo titolo, nella Prima Convenzione, risultando in tal modo rispettate tutte le dotazioni dovute per legge. 3.5. In particolare, le aree per urbanizzazioni secondarie, standard e standard equivalente individuate nel P.I.I. modificato hanno una superficie di mq 120.406,44, superiore a quella individuata nell’Atto di Identificazione Catastale, così destinate: 29 - aree a verde comunale: mq 74.595,51 - aree a servizi collettivi: mq 23.145,50 - aree per parcheggi pubblici: mq 22.665,43 A tali aree per urbanizzazioni secondarie e standard si aggiungono le cessioni di cui al successivo art. 4. Art. 4 – Ulteriore cessione di aree 4.1. In aggiunta alle cessioni già previste nella Prima Convenzione e qui confermate e fatte oggetto di specifica ricognizione con le permute previste all’art. 3.4. che precede, il Soggetto Attuatore, sempre ai sensi dell’art. 28 della L. 1150/42 ed in esecuzione degli impegni sottesi al P.I.I. modificato, con la stipula del presente atto cede gratuitamente al Comune, che accetta, le aree che, in esecuzione della Prima Convenzione e del successivo Atto di Identificazione Catastale, erano state a suo tempo asservite all’uso pubblico, fatta salva la porzione di area destinata a piazza ubicata all’interno del Lotto 1, che rimane esclusivamente asservita all’uso pubblico. L’area oggetto di cessione in luogo di asservimento ha una superficie pari a circa mq 15.039 ed è destinata a verde pubblico, mentre la porzione di area destinata a piazza e rimasta sottoposta esclusivamente ad asservimento ha una superficie pari a circa mq 1.633 ed è individuata in tinta marrone nella TAV. A104. 4.2. Relativamente alle aree cedute di cui al precedente art. 4.1., destinate alla formazione di verde pubblico, il Soggetto Attuatore si impegna per sé e per i propri successori o aventi causa ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione secondaria come descritte al successivo art. 7. 4.3. Tutti gli oneri, spese e tasse derivanti dalle cessioni e dagli asservimenti di 30 cui al presente articolo, compresi quelli di frazionamento, identificazione catastale, di registrazione, trascrizione e notarili, sono a carico del Soggetto Attuatore che si impegna ad eseguire il frazionamento e l’identificazione catastale prima del collaudo delle opere di urbanizzazione. Art. 5 – Possesso e manutenzione delle aree 5.1. Con la stipula del presente atto le aree destinate all’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le aree destinate alla realizzazione delle opere per standard equivalente previste dal P.I.I. modificato, oggetto di cessione al Comune, sono messe a disposizione dallo stesso a favore del Soggetto Attuatore per l’esecuzione delle opere assunte a proprio carico e per le connesse esigenze di cantiere, fino al momento della completa esecuzione delle opere stesse. Le aree stesse e le opere che su di esse verranno realizzate, saranno consegnate al Comune successivamente al collaudo delle opere di urbanizzazione nei termini previsti dai successivi artt. 12 e 13. 5.2. Il Soggetto Attuatore si impegna per sé e per i propri successori o aventi causa a mantenere in perfetto stato di conservazione le aree e le opere di urbanizzazione realizzate sino all’epoca di consegna delle stesse al Comune. 5.3. Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a disposizione del Soggetto Attuatore, tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti responsabilità, anche per custodia e manutenzione nei riguardi di chiunque, rimarranno a carico del Soggetto Attuatore. Articolo 6 – Opere di urbanizzazione primaria 6.1. Il Soggetto Attuatore si impegna, nei confronti del Comune, a progettare ed eseguire a scomputo oneri sulle aree indicate ai precedenti articoli 3 e 4 le 31 opere di urbanizzazione primaria di seguito descritte, parte delle quali già realizzate all’atto di sottoscrizione del presente atto, in conformità al progetto e al computo di massima approvati con il P.I.I. modificato (Doc. A004 allegato, M001 e E001 Tav. A102, A106. A107. A108. A109, M101, M102, M103, M104, M105, M106, E101, E102, E103, E104, E105,): • Realizzazione dei lavori su Via di Vittorio per un importo di spesa preventivato di € 1.710.035,92 • Realizzazione di interventi puntuali sulla viabilità perimetrale per un importo di spesa preventivato di € 264.589,63 • Realizzazione della viabilità interna per un importo di spesa preventivato di € € 4.585.025,65 • Realizzazione di parcheggi in superficie per un importo di spesa preventivato di € € 1.730.675,68 • Realizzazione di vasca volano per un importo di spesa preventivato di € 641.073,49 • Realizzazione di cabine ENEL per un importo di spesa preventivato di € 1.627.078,97 • Realizzazione di cabina gas per un importo di spesa preventivato di € 14.776,97 • Contributi agli enti erogatori per un importo di spesa preventivato di € 2.009.254,69 per un totale di € € 12.582.510,99 6.2. Per quanto concerne la centrale di cogenerazione necessaria per garantire la fornitura di energia all’insediamento, di cui è già stata realizzata la rete distribituva, il Soggetto Attuatore si impegna ad affidare la realizzazione e 32 gestione della centrale medesima a un soggetto idoneo e qualificato, che sosterrà i relativi costi di attuazione e manutenzione. Articolo 7 – Opere di urbanizzazione secondaria 7.1. il Soggetto Attuatore si impegna, nei confronti del Comune, ad eseguire a scomputo oneri sulle aree indicate ai precedenti articoli 3 e 4 le opere di urbanizzazione secondaria di seguito descritte, in conformità al progetto e al computo di massima approvati con il P.I.I. modificato (Doc. A004 allegato, Doc. A002, Tav. A102, A110, A111, A112, A113, A114, A116, A117 e E106): • Realizzazione di parco urbano e giardini per un importo di spesa preventivato di €. 7.068.044,87 • Realizzazione di passerelle sull’intersezione tra le vie Morandi, Di Vittorio e Cassanese per un importo di spesa preventivato di € 1.509.403,84. • realizzazione di sala riunioni per un importo di spesa preventivato di € 118.111,07 per un totale di € 8.695.559,78 Art. 8 – Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria 8.1. Il soggetto Attuatore per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo si impegna a realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per l’edificazione delle volumetrie previste dal P.I.I. modificato, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal P.I.I. modificato stesso, in base alle procedure e alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche. Le caratteristiche di dette opere risultano indicate negli elaborati richiamati nei precedenti artt. 6 e 7, ed 33 in questa sede vengono così sinteticamente descritte: a) realizzazione di parcheggi di superficie b) viabilità, svincoli, rotonde c) fognature d) sotto-servizi e) illuminazione f) realizzazione giardini e strutture di arredo g) passerelle h) sala riunioni Le Parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti agli edifici già realizzati nell’ambito dei Lotti 1 bis e 2 sono già state in parte a loro volta realizzate. Tali opere di urbanizzazione sono individuate negli elaborati grafici seguenti: A004, M001, M002, M003, M004, M005, E001, E002, E003, E004 e sono così sinteticamente descritte - Parte di viabilità interna al quartiere (stralcio 1 e stralcio 2) - parte della viabilità su via di Vittorio - Reti dei sottoservizi per un totale di Euro [●] Le Parti si danno reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione primaria afferenti agli edifici già realizzati nell’ambito del Lotto 1 sono già state integralmente realizzate e si ritengono confermate allo stato di fatto. Le Parti si danno infine reciprocamente atto che le opere di urbanizzazione già realizzate all’atto della sottoscrizione della presente convenzione vengono comunque computate ai fini del rispetto delle dotazioni e degli oneri prescritti dalle disposizioni vigenti per l’attuazione del P.I.I. modificato Da ciò 34 consegue che, poiché per il Lotto 1 è già avvenuto il completo soddisfacimento delle obbligazioni previste nella Prima Convenzione, per il Lotto 1 medesimo non trovano applicazione le ulteriori obbligazioni previste nella presente convenzione, dovendosi quindi ritenere gli attuali condomini proprietari del Lotto 1 non interessati dagli impegni di cui alla presente convenzione. 8.2. Il progetto esecutivo di ogni opera indicata ai precedenti artt. 6 e 7, ove non già realizzata, sarà presentato al Comune contestualmente alla richiesta di atto abilitativo all’attività edilizia per l’attuazione del P.I.I. modificato afferente al lotto cui detta opera risulta funzionalmente riconducibile in base alle Unità di intervento di cui alla TAV. A118, secondo le indicazioni di massima del cronoprogramma del P.I.I. modificato (Doc. A005), fatte salve eventuali proroghe a termini di legge. Secondo quanto stabilito dalle NTA del P.I.I. modificato (di cui al Doc. A007), il permesso di costruire riguardante ciascuna opera di urbanizzazione dovrà riguardare l’intera opera urbanizzativa da realizzare, ovvero, se utilmente frazionabile, una porzione costituente una unità funzionale di intervento (eventualmente, ove possibile, coincidente con un isolato). Le indicazioni progettuali contenute nei progetti esecutivi nonché la spesa complessiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi indicata saranno accettate dall’Amministrazione comunale, previa verifica di congruità a cura dei competenti Uffici Comunali ovvero di Ente certificatore incaricato a cura e spese del Soggetto Attuatore, fermo restando che le Parti si danno reciprocamente atto che in funzione del “Computo metrico estimativo” delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al Doc. A004 del P.I.I. 35 modificato il costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria viene allo stato indicato in €. 21.278.070,77. 8.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero a seguito di verifica a consuntivo successiva al collaudo delle opere stesse, dovesse essere verificato che queste ultime ammontino ad un importo superiore a quello in questa sede stimato, vale a dire ad un importo superiore ad € 21.278.070,77, nessun onere dovrà essere imputato al Comune poiché la maggiore somma verrà integralmente sostenuta dal Soggetto Attuatore. 8.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora in fase di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero a seguito di verifica a consuntivo successiva al collaudo delle opere stesse, dovesse essere verificato che queste ultime ammontino ad un importo inferiore a quello complessivamente dovuto quale corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per l’edificazione delle volumetrie previste dal P.I.I. modificato, vale a dire ad un importo inferiore ad € 19.416.968,25, il Soggetto Attuatore dovrà versare al Comune, quale conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti, la differenza tra la minor somma impiegata per l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto dovuto per legge. Detto versamento verrà effettuato dal Soggetto Attuatore al momento del rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero a seguito del consuntivo finale. 8.5. Le Parti si danno reciprocamente atto che i valori espressi nella Relazione Economica derivano da computi dei costi delle opere così come espresso dal 36 documento A004. 8.6. In relazione a quanto disposto dalla normativa che disciplina i Programmi Integrati di Intervento, la quale richiede la compresenza e l’integrazione di diverse modalità di intervento e di una pluralità di destinazioni e funzioni ed incentiva il concorso e l'utilizzazione unitaria di risorse pubbliche e private nell'ambito territoriale considerato, al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione delle opere, nonché di quanto disposto dagli artt. 45 e 46 della LR 12/05, lo scomputo di cui ai precedenti artt. 6 e 7 potrà essere effettuato indifferentemente sia dai contributi di urbanizzazione primaria, sia da quelli di urbanizzazione secondaria. Art. 9 – Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria e Contributo sul Costo di Costruzione a carico del Soggetto Attuatore 9.1. Il Soggetto Attuatore in relazione al disposto del paragrafo 2, quinto comma, dell’art. 8 della Legge 06.08.1967 n. 765, delle leggi regionali in materia ed in funzione delle volumetrie previste dal P.I.I. modificato, fatto salvo quanto già corrisposto in relazione alle opere già realizzate [e computate infra alla voce (a)], si obbliga per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere a proprio carico gli oneri di urbanizzazione primaria risultanti dall’applicazione delle tariffe determinate dal Comune con delibera C.C. n. 30 del 22 aprile 2008, così come di seguito calcolati: Oneri di Urbanizzazione Primaria: - Residenza: (a) Edilizia libera e convenzionata in corso di realizzazione (con oneri già corrisposti) mq 21.467 x €/mq 63,00 = 37 € 1.352.421,00 (b) Edilizia libera con edifici in classe A da realizzare e beneficiante del bonus del 25% mq 112.459 x €/mq 87,00 - 25% = € 7.337.949,75 (c) Edilizia convenzionata con edifici di classe A da realizzare e beneficiante del bonus del 25% oltre a riduzione per edilizia convenzionata pari al 20% mq 29.668 x €/mq 87,00 – 25% - 20% = € 1.548.669,60 - Commercio mq 2.000 x €/mq 71,00 = € 142.000,00 - Ricettivo mq 500 x €/mq 37 = € 18.500,00 per un totale di € 10.339.540,35 Tali oneri sono calcolati facendo riferimento alle riduzioni previste per gli edifici in “Classe A” di risparmio energetico. L’importo degli oneri, così come provvisoriamente calcolato, sarà corrisposto dal Soggetto Attuatore, detratto quanto già corrisposto per le opere già realizzate, sotto forma di opere di urbanizzazione così come previsto al precedente art. 6. In base al disposto di cui all’art. 38 comma 7 bis della L.R. 12/2005, per i titoli edilizi rilasciati entro trentasei mesi dalla stipula della presente convenzione non si procederà all’aggiornamento dei relativi oneri. 9.2. Il Soggetto Attuatore in relazione al disposto del paragrafo 2, quinto comma, dell’art. 8 della Legge 06.08.1967 n. 765, delle leggi regionali in materia ed in funzione delle volumetrie previste dal P.I.I. modificato, fatto salvo quanto già corrisposto in relazione alle opere già realizzate [e computate infra alla voce (a)], si obbliga per sé, per i propri successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere a proprio carico gli oneri di urbanizzazione 38 secondaria risultanti dall’applicazione delle tariffe determinate dal Comune con delibera C.C. n. 30 del 22 aprile 2008, così come di seguito calcolati: Oneri di Urbanizzazione Secondaria: - Residenza: (a) Edilizia libera e convenzionata in corso di realizzazione (con oneri già corrisposti) mq 21.467 x €/mq 42,00 = € 901.614,00 (b) Edilizia libera con edifici in classe A da realizzare e beneficiante del bonus del 25% mq 112.459 x €/mq 78,00 - 25% = € 6.578.851,50 (c) Edilizia convenzionata con edifici di classe A da realizzare e beneficiante del bonus del 25% oltre a riduzione per edilizia convenzionata pari al 20% mq 29.668 x €/mq 87,00 – 25% - 20% = € 1.338.462,40 - Commercio mq 2.000 x €/mq 60,00 = € 120.000,00 - Ricettivo mq 500 x €/mq 57 = € 28.500,00 € 9.017.427,90 per un totale di Tali oneri sono calcolati facendo riferimento alle riduzioni previste per gli edifici in “Classe A” di risparmio energetico. In base al disposto di cui all’art. 38 comma 7 bis della L.R. 12/2005, per i titoli edilizi rilasciati entro trentasei mesi dalla stipula della presente convenzione non si procederà all’aggiornamento dei relativi oneri. 9.3. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'importo degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'edificazione delle volumetrie previste dal P.I.I. modificato è inferiore all'importo delle opere di urbanizzazione primaria e 39 secondaria a scomputo oneri di cui ai precedenti articoli 6 e 7, pertanto nulla è dovuto dal Soggetto Attuatore al momento del rilascio dei titoli abilitativi per l'edificazione delle suddette volumetrie. 9.4. Il Soggetto Attuatore si impegna a versare la quota dovuta per il costo di costruzione determinata secondo i criteri fissati nella relativa disposizione dirigenziale del Comune all'atto di presa efficacia dei titoli abilitativi relativi alle volumetrie di edilizia residenziale libera e di edilizia commerciale previste dal P.I.I. modificato. Articolo 10 – Standard equivalente e ulteriore contributo urbanizzativo 10.1. Ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ed al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alle leggi vigenti, le Parti danno atto che la dotazione di standards reperita dal P.I.I. modificato è la seguente: • aree destinate a standard reperite all’interno del PII: mq. 137.078,22 • standard espresso in termini di superficie equivalente ex art. 90 e 46 comma 1 lett. a) L.R. 12/05: mq 130.362,21 come da calcoli analitici riportati nella relazione illustrativa (A001) e nell’elaborato A102 costituenti il P.I.I. modificato ed allegato anche alla presente convenzione, la dotazione di aree standard del P.I.I. assomma a mq. 267.440,43. Detta dotazione è superiore a mq. 146.462,72 vale a dire alle dotazione minima prevista dal Piano dei Servizi. 10.2. Il Soggetto Attuatore, in accordo con il Comune, che accetta, si avvale della facoltà prevista dal PGT per soddisfare la dotazione minima di standard mediante standard equivalente, come previsto al precedente comma e, a tal fine, si impegna a realizzare le seguenti opere: 40 • a) interramento – tra l’altro già eseguito - di una tratta dell'elettrodotto attraversante il Comparto Boffalora come da progettazione di cui alla TAV. E201, per un valore complessivo di € 1.913.043,84; • b) complesso scolastico polivalente costituito da una scuola elementare e media e da una scuola materna e asilo nido come da progettazione e computo metrico estimativo di cui alle TAV. A201, A202, A203, A204, A205 e A206, e al Doc. A003 e A0004bis, per un valore complessivo di € 12.966.499,07; In particolare, le opere di cui al punto a) (interramento elettrodotto) sono già state attuate a seguito del rilascio del PdC 08/2011 del 3 ottobre 2011; l’opera di cui al punto b) (plesso scolastico) verrà realizzata dal Soggetto Attuatore. 10.3. In conformità a quanto previsto dal PGT, si dà atto che, in ragione del valore di monetizzazione dello standard, stabilito in euro 114,14/mq per le zone aventi destinazione residenziale in forza di deliberazione C.C. 30/2002, le opere sopra specificate corrispondono – stante il loro valore - a mq 129.110,97; tale superficie, assommata a quella – pari a mq 137.078,22– fatta oggetto di cessione o asservimento, secondo quanto stabilito dall’ articolo 3 della presente convenzione, soddisfano l'ammontare complessivo di mq 237.978,00 di dotazione a standard prevista dal P.I.I. previgente. 10.4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in funzione del “Computo metrico estimativo di massima” relativo alle opere di cui al presente articolo (Doc. A004 e da quanto indicato al punto 10 comma 2 del presente atto) il costo presunto delle opere per la realizzazione dello standard equivalente viene allo stato indicato in € 14.879.542,91, per opere da realizzarsi direttamente dal Soggetto Attuatore. 10.5. Il Soggetto Attuatore presenterà al Comune il permesso di costruire 41 relativo al complesso scolastico di cui al punto b) entro nove mesi dalla stipula della presente convenzione e si impegna a completarlo entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato. 10.6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora in fase di progettazione esecutiva delle opere di standard equivalente direttamente realizzate dal Soggetto Attuatore, dovesse essere verificato che le stesse ammontino ad un importo superiore a quello stimato nella presente sede., ovverosia ammontino ad un importo superiore a €14.879.542,91, nessun onere dovrà essere imputato al Comune poiché la maggior somma verrà integralmente corrisposta dal Soggetto Attuatore. 10.7. Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora in fase di progettazione esecutiva delle opere di standard equivalente direttamente realizzate dal Soggetto Attuatore, dovesse essere verificato che le stesse ammontino ad un importo inferiore a quello inizialmente stimato, ovverosia ammontino ad un importo inferiore a € 14.879.542,91, il Soggetto Attuatore dovrà versare al Comune, quale conguaglio della somma da corrispondere, la differenza tra la minor somma impiegata per l’esecuzione diretta delle opere di standard equivalente e quanto stabilito con la presente convenzione. Detto versamento verrà effettuato dal Soggetto Attuatore al momento del rilascio del permesso di costruire relativo alle opere di cui al presente articolo. 10.8. Le Parti si danno reciprocamente atto che i valori espressi nella Relazione Economica derivano da computi di massima dei costi delle opere come espresso nel Doc. A004 (Opere di urbanizzazione primaria e secondarie, standard equivalente: computo estimativo). 10.9. Il Soggetto Attuatore, in accordo con il Comune, che accetta, si 42 impegna a fornire a proprio carico quale ulteriore contributo urbanizzativo, e quindi non a scomputo degli oneri di urbanizzazione, quanto segue: • contributo per la risoluzione dell’intersezione fra la vecchia Cassanese e Via Morandi, per un ammontare di € 210.000,00, da versarsi da parte di Vegagestimmobiliare in favore del Comune successivamente all’approvazione del relativo progetto definitivo da parte del Comune medesimo e all’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici richiesti; le Parti concordano che qualora entro due anni dalla stipula della presente convenzione il finanziamento richiesto non dovesse essere ottenuto, l’opera, il cui costo è stimato in € 1.423.648,00, verrà realizzata a cura e spese dell’operatore, che si impegna a presentare la richiesta del relativo permesso di costruire entro tre mesi dalla scadenza sopracitata e a realizzare l’opera entro il periodo di validità del titolo abilitativo rilasciato, il tutto a condizione che, alla data di presentazione della suddetta richiesta del permesso di costruire, siano già state realizzate da parte del Comune le opere di prolungamento viario di viale Europa necessarie alla funzionalità dell’intervento di risoluzione dell’intersezione. Dal costo dell’opera in argomento verrà detratto l’importo dei finanziamenti pubblici eventualmente intervenuti successivamente alla scadenza sopra indicata, con conseguente restituzione dell’importo medesimo in favore dell’operatore. Le Parti si danno reciprocamente atto che il costo dell’opera è stato stimato con riferimento al progetto preliminare allegato al P.I.I. modificato di cui alle TAV. A301-309; qualora in fase di progettazione esecutiva delle opere aggiuntive direttamente realizzate dal Soggetto Attuatore, dovesse essere verificato che il costo delle stesse ammonti ad un importo superiore a quello 43 stimato nella presente sede, ovverosia ammonti ad un importo superiore a € 1.423.648,00, nessun onere dovrà essere imputato al Comune poiché la maggior somma verrà integralmente corrisposta dal Soggetto Attuatore. Qualora il Comune dovesse invece richiedere modifiche al progetto preliminare, il costo dell’opera non potrà superare comunque l’importo ad oggi stimato. Articolo 11 – Edilizia residenziale convenzionata 11.1. Il P.I.I. modificato prevede la realizzazione di mq 42.532 di SLP, per un volume pari a mc 127.596,00 di fabbricati in regime di edilizia residenziale convenzionata. Le modalità realizzative e le caratteristiche tipologiche dei fabbricati in regime di edilizia residenziale convenzionata in ogni caso saranno di livello qualitativo non inferiore a quello degli edifici realizzati in regime di edilizia convenzionata secondo parametri già definiti dalla Prima Convenzione 11.2. I fabbricati realizzati in regime di edilizia residenziale convenzionata saranno alienati ai soggetti aventi diritto, in possesso dei requisiti determinati con successiva deliberazione], fermo restando il prezzo di € 2.200,00 al mq così calcolato: 100% SLP alloggi, 50% superficie balconi, 33% superficie terrazzi, 50% superficie cantine, 8% superfici parti comuni, box con dimensioni minime di 2,5 x 5 € 25.000/cad, box doppi 40.000 €/cad. Tali prezzi verranno adeguati in misura pari al 100% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevati dall’ISTAT. Il canone annuo dell’eventuale locazione non potrà essere superiore al 5% del prezzo di cessione, come sopra determinato. Le parti si danno reciprocamente atto che una quota parte della suddetta SLP 44 destinata a edilizia residenziale convenzionata - quota parte pari a mq 12.762,76 - è stata già realizzata in esecuzione della Prima Convenzione ed è già stata alienata ai soggetti aventi diritto. 11.3. Negli atti di compravendita dei fabbricati e delle unità immobiliari ai medesimi pertinenti, realizzati in regime di edilizia residenziale convenzionata, è fatta menzione della relativa specifica destinazione, la quale vincola il Soggetto Attuatore e gli aventi causa del medesimo, per un periodo di venti anni a decorrere dalla stipulazione della presente convenzione. 11.4. Ogni pattuizione degli atti di compravendita contraria alle disposizioni che precedono è da considerarsi nulla. Articolo 12 – Adempimenti relativi all’esecuzione delle opere di urbanizzazione 12.1. Il Soggetto Attuatore dichiara di aver visionato i luoghi dell'intervento, di aver valutato le opere da eseguire e di ritenere i progetti relativi alle opere di urbanizzazione previste dal P.I.I. modificato realizzabili in ogni parte, escludendo ogni e qualsiasi ulteriore onere a carico dell'Amministrazione Comunale e tutte le corrispondenti responsabilità, per dare le opere finite a regola d'arte; pertanto dichiara che gli importi totali esposti nei computi metrici estimativi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e standard equivalente, allegati alla presente convenzione, sono congrui. 12.2. Il Soggetto Attuatore si impegna per sé, propri successori o aventi causa a realizzare le opere di urbanizzazione previste dal P.I.I. modificato in conformità ai progetti definitivi autorizzati dal Comune, impiegando materiali di prima qualità, idonee tecniche costruttive ed eseguendo le opere a perfetta regola d'arte. 45 12.3. Il Soggetto Attuatore si impegna per sé, propri successori o aventi causa a predisporre e depositare ed ottenere dai vari Enti competenti, gli atti amministrativi necessari per la corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.I. modificato, in particolare si impegna a svolgere tutti gli atti amministrativi necessari in materia di sicurezza delle opere strutturali e di esecuzione dei lavori previsti per legge. 12.4. Il Soggetto Attuatore si impegna per sé, propri successori o aventi causa, per quanto attiene all'esecuzione di opere ed impianti relativi ai servizi erogati da Aziende anche non comunali, a richiedere i necessari titoli abilitativi anche prescrittivi e ad eseguire le opere e gli impianti nel pieno rispetto delle prescrizioni medesime, ove le opere non vengano eseguite direttamente dalle Aziende erogatrici dei servizi. 12.5. Il Soggetto Attuatore, nell'eseguire, in attuazione del P.I.I. modificato, l’intervento di recupero edilizio del fabbricato rurale della cascina Boffalora, si impegna a realizzare (in conformità alle indicazioni planimetriche allegate al piano), ed in prossimità della sala riunioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8, locali idonei per l'insediamento di pubblici esercizi e attività di interesse locale quali un’edicola, una farmacia o un ufficio postale. Articolo 13 – Collaudo delle opere di urbanizzazione 13.1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione sarà controllata dal competente Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dal Comune e dalle altre Autorità eventualmente competenti per materia. 13.2. Il Comune si riserva la facoltà di controllare, in corso d'opera, mediante ispezioni a mezzo di propri tecnici, la regolare esecuzione dei lavori, di 46 accertare la rispondenza ai progetti e di effettuare tutte le misurazioni e le verifiche che riterrà necessarie. 13.3. Il Soggetto Attuatore per sé, propri successori o aventi causa, manleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi in ordine all'esecuzione dei lavori stessi. 13.4. Dell'ultimazione dei lavori di urbanizzazione verrà data comunicazione ai competenti uffici comunali. 13.5. L'esecuzione a regola d'arte delle opere di urbanizzazione dovrà essere attestata mediante collaudo in corso d'opera e finale effettuato da professionista incaricato dal Comune con spese a carico del Soggetto Attuatore. Il collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione dovrà avvenire non prima di novanta giorni ed entro centoventi giorni dalla comunicazione di fine lavori e contestuale richiesta di collaudo. Decorso tale termine senza che il collaudo sia stato compiuto, il Direttore dei Lavori potrà rilasciare attestazione di regolare esecuzione che terrà luogo del certificato di collaudo ad ogni conseguente effetto, anche ai fini dell’agibilità delle edificazioni private di cui al successivo art. 14.7. 13.6. Poiché alcune opere di urbanizzazione risultano essere già state realizzate in vigenza della Prima Convenzione come ricordato al precedente articolo 8 comma 1, il relativo onere deve essere tenuto in considerazione ai fini del computo complessivo degli oneri di urbanizzazione dovuti dal Soggetto Attuatore in relazione al P.I.I. modificato, come sopra indicato all’articolo 9. In ogni caso, pur essendo da conteggiare nell’ambito del computo complessivo degli oneri di urbanizzazione, l’importo relativo alle opere di urbanizzazione già realizzate deve essere detratto dall’ammontare 47 complessivo effettivamente dovuto, essendo già stato prima d’ora corrisposto dal Soggetto Attuatore. Per le opere di urbanizzazione già realizzate all’atto della stipula del presente atto potrà essere effettuato il collaudo di cui al punto 13.5. 13.8. Essendo fatta salva la facoltà del Comune di nominare un Collaudatore in corso d'opera con spese a carico del Soggetto Attuatore, il collaudo finale dovrà recepire le risultanze dei collaudi in corso d'opera, anche agli effetti dell'importo delle opere da collaudare. 13.9. La manutenzione delle parti pubbliche, sulle quali è prevista l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ad eccezione delle aree asservite, di cui all’art. 4 comma 2, resterà a carico del Soggetto Attuatore sino a quando non verrà effettuata la consegna delle opere al Comune, a seguito di collaudo favorevole; a quel punto sarà trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 13.10. La presa in consegna delle opere da parte del Comune a seguito di collaudo favorevole dovrà avvenire entro 15 giorni dal collaudo stesso ovvero dall’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Direttore dei Lavori. Qualora il Comune rifiuti o ritardi la presa in consegna delle opere, il Soggetto Attuatore, previa messa in mora del Comune a provvedere entro un termine di 15 giorni, riterrà consegnate le opere per ogni conseguente effetto. 13.11. Su istanza del Soggetto Attuatore, che se ne assumerà i maggiori costi, il collaudo potrà anche riguardare singoli e diversi lotti funzionali delle opere di urbanizzazione, in tal caso si procederà secondo quanto stabilito ai precedenti punti del presente articolo. Articolo 14 – Modalità e tempi di attuazione del P.I.I. modificato 48 14.1. Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, a dare attuazione al P.I.I. modificato e quindi a dare esecuzione alle opere previste dallo stesso, nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.I. modificato, nonché di tutte le previsioni e prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il P.I.I. modificato, così come elencati all’Art. 2 della presente convenzione. 14.2. Il Soggetto Attuatore si obbliga per sé e per i propri aventi causa, a qualsiasi titolo, a richiedere i necessari titoli abilitativi per l'esecuzione di opere edilizie previste dal P.I.I. modificato, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e come indicato di massima, nel cronoprogramma del P.I.I. stesso (tabella allegata alla Relazione Economica Doc. A005) ed a ultimarle nei tempi indicati nei rispettivi titoli e comunque nei limiti temporali della presente convenzione, salvo proroghe a termini di legge. 14.3. Le parti si danno reciprocamente atto che il P.I.I. modificato alla cui attuazione risulta relativa la presente convenzione, presenta le caratteristiche di cui all’art. 1, sesto comma, lett. c), L. 443/2001 e che quindi ai fini dell’attuazione dell’attività edilizia privata del P.I.I. modificato potrà essere fatto ricorso a dichiarazioni di inizio attività purché le stesse risultino conformi alle N.T.A. del P.I.I. modificato stesso. 14.4. Il Comune si obbliga, secondo quanto previsto dalla presente convenzione e come indicato di massima dal cronoprogramma del P.I.I modificato (tabella allegata alla Relazione Economica Doc. A005) a verificare e/o rilasciare i necessari titoli abilitativi per l'esecuzione delle opere edilizie previste dal P.I.I. modificato nel più breve tempo possibile, comunque nei termini di legge e nei limiti temporali previsti dal cronoprogramma del P.I.I. 49 modificato stesso. 14.5. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal P.I.I. modificato dovranno essere subordinate al rilascio di permesso di costruire esplicito da parte del Comune. Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro il termine previsto dal relativo atto abilitante all'attività o dell'eventuale proroga edilizia e, comunque, entro e non oltre i termini decadenziali del P.I.I. modificato 14.6. Richiamati gli impegni di cui al precedente art. 2 comma 4, è facoltà del Soggetto Attuatore, e/o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo, richiedere i titoli abilitativi necessari per dare attuazione ai comparti destinati alle edificazioni private in un unico contesto temporale o in contesti temporali separati, purché le opere vengano ultimate e rese abitabili e/o agibili nel termine di validità della presente convenzione o dell'eventuale proroga della stessa. 14.7. Le parti si danno reciprocamente atto che l'agibilità dei fabbricati previsti dal P.I.I. modificato è subordinata, in ogni caso, alla sola realizzazione delle opere di urbanizzazione specificamente afferenti agli stessi.; il certificato di agibilità, fatta comunque salva l’attestazione per silenzio assenso ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 380/2001, dovrà essere rilasciato una volta intervenuto il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione, ovvero, in mancanza del suddetto collaudo entro i termini stabiliti al precedente art. 13.5, a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione delle opere medesime da parte del Direttore dei Lavori di cui allo stesso art. 13.5 che precede. 14.8. Per quanto riguarda l'eventuale manomissione di suolo pubblico, il 50 Soggetto Attuatore si impegna per sé, e/o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a ripristinare in ogni loro parte tutte le aree pubbliche manomesse al fine della realizzazione dell'intervento in oggetto, a loro totale carico e senza nulla pretendere dal Comune, garantendo l'esecuzione delle opere a regola d'arte, salvo le opere che vengono eseguite direttamente da Aziende erogatrici dei pubblici servizi, per le quali la responsabilità compete direttamente a dette Aziende. 14.9. Qualora la misurazione strumentale dell’area di intervento dovesse indicare una minor superficie complessiva, le quantità relative allo standard non potranno essere ridotte e, in ogni caso, dovrà essere rispettato il disegno di urbanizzazione primaria e secondaria e di opere di completamento previsto dal programma. Pertanto, gli eventuali adeguamenti riguarderanno esclusivamente la superficie fondiaria e la superficie lorda di pavimento di competenza del Soggetto Attuatore. Articolo 15 – Garanzie fideiussorie 15.1. Il Soggetto Attuatore a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione al momento della sottoscrizione del presente atto presenta le seguenti garanzie finanziarie rilasciate da primari istituti bancari e/o assicurativi: [●] [●] [●] 15.2. Le garanzie di cui al primo punto del presente articolo, che tengono già conto della detrazione da riconoscersi con riguardo agli oneri già versati in relazione alle opere di urbanizzazione già realizzate all’atto della stipula della 51 presente convenzione, saranno quindi efficaci ai fini degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio dei titoli abilitanti all'attività edilizia. 15.3. A misura della progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione oggetto dell'obbligazione garantita, il Soggetto Attuatore potrà chiedere al Comune la graduale riduzione dell’importo delle fideiussioni di cui sopra, che il Comune si impegna ad assentire previa certificazione dell'Ufficio Tecnico comunale ovvero del Tecnico collaudatore in corso d'opera. Articolo 16 – Pertinenze Private e trasferimento degli obblighi convenzionali 16.1. Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, si richiama la TAV. A102 del P.I.I. modificato allegata, nella quale sono indicate le aree con destinazione fondiaria. 16.2. In caso di alienazione totale o parziale dell'area edificabile oggetto del programma, le obbligazioni assunte con la presente convenzione dal Soggetto Attuatore, in proprio ed in nome e per conto dei mandanti, in ordine al pagamento del contributo concessorio, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché in ordine alla prestazione delle relative garanzie, si intenderanno trasferite in capo al soggetto acquirente nei limiti della quota parte effettivamente acquisita, con l’impegno di individuazione di un soggetto unitario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione aventi caratteristiche di unitarietà.. 16.3. Qualora la cessione fosse effettuata prima dei rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia, quest’ultimo dovrà essere direttamente intestato al soggetto subentrante. Qualora la cessione fosse effettuata dopo il rilascio dei titolo abilitativo all'attività edilizia, 52 quest’ultimo dovrà essere tempestivamente volturato a favore del soggetto subentrante. Pertanto, gli obblighi concernenti i pagamenti, l'esecuzione delle opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al soggetto proprietario e al titolare del permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altro titolo abilitante all’attività edilizia, quest’ultimo come responsabile in via diretta, oppure quale subentrante per volturazione. Articolo 17 – Spese e tasse 17.1. Tutte le spese, imposte e tasse strettamente inerenti alla presente convenzione (con esclusione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, delle spese sostenute dal Comune per consulenze di varia natura e per altre attività meramente accessorie) sono a carico del Soggetto Attuatore e suoi eventuali successori o aventi causa, comprese quelle per una copia autentica e dodici copie semplici dell'atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Segrate, da consegnare al Comune entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto. Sono altresì a carico del Soggetto Attuatore, per la residua parte ad oggi non ancora effettuata, le spese relative al frazionamento delle aree oggetto di cessione in favore del Comune, effettuata già con la Prima Convenzione e fatta oggetto di specifica ricognizione con la presente convenzione, nonché le spese relative all’ulteriore identificazione catastale successiva a quella operata con l’Atto di Identificazione Catastale già intervenuto. Articolo 18 – Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 18.1. Ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380, il Soggetto Attuatore, dichiara e garantisce che i terreni oggetto del presente atto sono sottoposti alle prescrizioni urbanistiche risultanti dal 53 certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data [●], che in originale si allega al presente atto sotto la lett. “[●]”, e dichiarano che fino ad oggi non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici applicabili a tali terreni. Articolo 19 – Inadempimenti del Soggetto Attuatore 19.1. Nell’ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente convenzione, il Comune ha facoltà di costituire in mora il Soggetto Attuatore intimandogli, mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire motivate spiegazioni in ordine alle omissioni riscontrate e addebitate. 19.2. Il Soggetto Attuatore avrà l'onere di presentare deduzioni scritte nel termine fissato dal Comune, che non potrà comunque essere inferiore a 15 giorni dal ricevimento dell’intimazione. 19.3. In caso di mancata o insoddisfacente esecuzione delle obbligazioni il Soggetto Attuatore autorizza sin d'ora il Comune a disporre delle fidejussioni di cui al precedente articolo 15 nel modo più ampio. Articolo 20 –Foro competente 20.1. Ogni controversia sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, revoca, risoluzione, decadenza della presente convenzione e connessi e conseguenti rapporti obbligatori ed economici, è da intendersi rimessa alla competenza esclusiva del T.A.R. Lombardia – Milano, competente per territorio. Articolo 21 – Clausole finali 21.1. Adempiuti gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore e collaudate con esito positivo le opere di urbanizzazione, le garanzie fidejussorie saranno svincolate a favore del Soggetto Attuatore. 54 21.2. Le obbligazioni tutte di cui alla presente convenzione sono assunte dal Soggetto Attuatore per sé e per i propri successori e aventi causa a qualsiasi titolo. In caso di cessione a terzi a qualsiasi titolo, l’avente o gli aventi causa si sostituiranno ad ogni effetto al Soggetto Attuatore, assumendo tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione. 21.3. Ai sensi dell'Art. 28, quinto comma, L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari affinché le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. Articolo 22 – Clausola di rinvio 22.1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale vigenti. Articolo 23 – Norma Particolare 23.1. Con la stipula del presente atto, il Soggetto Attuatore si assume l’onere di contribuire nell’ordine del 20% delle eventuali spese che il Comune dovesse sostenere in caso di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi durante l’esecuzione delle opere previste dal P.I.I. modificato. Articolo 24 – Norma Fiscale 24.1. Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore dei beni in oggetto è di € [●] ([●]) e chiedono di avvalersi delle esenzioni fiscali previste dalla Legge n. 10/1977 in quanto trattasi di cessione gratuita posta in essere in esecuzione di convenzione disciplinata dalla medesima legge, nonché dalle disposizioni regionali applicabili. Letto, confermato e sottoscritto in Segrate ___________________ 55