Quaderno Settimanale
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qp quaderno professionale Quaderno Settimanale Circolare settimanale di aggiornamento e supporto professionale Numero 2 del 17 gennaio 2009 In questo numero: Flash stampa .............................................................................................................. 3 L’Agenzia interpreta ................................................................................................... 4 Il Giudice ha sentenziato ............................................................................................ 5 L’Approfondimento – 1 .............................................................................................. 6 Il Decreto “anti – crisi” ................................................................................................................................ 6 L’Approfondimento – 2 ............................................................................................ 18 Gli Studi di Settore approvati per il 2008 (UNICO 2009) .................................................................... 18 Le prossime scadenze............................................................................................... 30 Gruppo scientifico: Cerato Sandro - Costa Gianfranco – Ferla Fabio Ballabeni Marco - Trevisan Michele - Costa Francesco Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Flash stampa Accertamento bancario Decreto anti-crisi ITALIA OGGI 12.01.2009 L’accertamento bancario nei confronti di una società si può estendere ai conti correnti personali di soggetti ad essa legati (soci, amministratori, dipendenti) anche in presenza di “buone” presunzioni. L’Ufficio deve dimostrare che i conti correnti dei soggetti citati sono fittizi o che su di essi sono transitate somme riferibili alla società IL SOLE 24 ORE 13.01.2009 È prevista, per gli inviti al contraddittorio, la definizione agevolata anche delle imposte indirette (es. imposta di registro), non solo delle dirette e IRAP È prevista, per le Srl, l’abolizione del libro soci. L’efficacia dei trasferimenti di quote delle Srl non si avrà più con l’iscrizione nel libro soci, ma con il deposito dell’atto al Registro delle Imprese Ai contribuenti che aderiranno ai contraddittori sugli Studi di Settore spetta una “franchigia” per i futuri accertamenti, pari al 40% dei ricavi dichiarati, fino ad un massimo di 50 mila Euro Vedi approfondimento per notizie complete su questi flash e su rivalutazione, riscossione, acconti imposte e altri ITALIA OGGI 16.01.2009 IL SOLE 24 ORE 16.01.2009 Modifiche alla riscossione IL SOLE 24 ORE 15.01.2009 Con una direttiva di Equitalia è stato reso più agevole il pagamento delle somme iscritte a ruolo. È stata abolita la maxi-rata iniziale (comprendeva un quota capitale, interessi, aggi e spese) e alleggerito il peso dell’”indice Alfa” Dichiarazione annuale IVA IL SOLE 24 ORE 16.01.2009 Sono stati approvati e sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli IVA 2009. il modello sarà trasmesso esclusivamente in via telematica pagina 3 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 L’Agenzia interpreta Contratto di leasing e bilancio R.M. N. 11/E/2008 L’impresa che redige il bilancio senza adottare i principi contabili internazionali, ai fini fiscali, può iscrivere nell’attivo i beni in leasing e procedere all’ammortamento, qualora nel contratto sia prevista la clausola di trasferimento con effetto vincolante per entrambe le parti pagina 4 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Il Giudice ha sentenziato Notifica appello CASS. 15.12.2008 N. 29290 L’appello nel processo tributario potrà essere notificato anche al Procuratore costituito; questo può avvenire in un'unica copia anche se la procura interviene nelle cause di più contribuenti Imposte di registro e ipocatastali C.T.R. VENETO 30.01.2008 La proroga di 2 anni del termine di rettifica delle imposte di registro e ipocatastali non vale per le agevolazioni “prima casa” Istanza di condono C.T.P. MILANO N. 315/2008 L’istanza di condono presentata è una domanda irrevocabile e non può essere ritrattata, non è emendabile. In particolare, una volta presentata una dichiarazione integrativa semplice, non si può ripresentare un’altra domanda di sanatoria che dimezzi i maggiori imponibili esposti nella prima domanda Fatture false CASS. 12.01.2009 N. 626 La presenza di più fatture false, riferite alla stessa dichiarazione annuale, non giustifica più di una condanna in sede penale Fatto notorio e ricavi C.T.R. ROMA 18.12.2008 N. 440 Il contribuente, in presenza di fatti notori, non è tenuto a fornire una prova specifica sul calo del proprio volume d’affari e una giustificazione in ordine all’inapplicabilità degli Studi di Settore Ritenute a titolo di acconto IRPEF C.T.P. REGGIO EMILIA 13.12.2008 N. 9 Se il sostituto d’imposta ha omesso il versamento delle ritenute a titolo di acconto dell’Irpef, egli non è responsabile del debito, qualora lo stesso abbia dato prova della verifica che tale versamento sia avvenuto regolarmente (ad esempio con la copia del modello CUD o la certificazione di avvenuto versamento delle ritenute) CASS. 14.01.2009 N. 685 Un progetto sull’acquisto del ramo di un’impresa non è sufficiente a qualificare la vendita come cessione d’azienda. Sugli immobili alienati si deve pagare l’Iva, non l’imposta di registro Acquisto e cessione d’azienda pagina 5 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 L’Approfondimento – 1 Il Decreto “anti – crisi” IL DECRETO “ANTI – CRISI” Il D.L. 29.11.2008, n. 185, ha avuto la prima approvazione con modifiche da parte della Camera. I tempi per la conversione definitiva sono, a questo punto, molto stretti. Si ritiene, conseguentemente, che la versione approvata alla Camera risulterà essere quella definitiva. Di seguito vengono riportate le principali modifiche apportate dagli emendamenti approvati. IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA È stata confermata l’opportunità di usufruire della possibilità di spostare il pagamento dell’IVA secondo le regole dell’esigibilità differita relativamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA. Sono escluse dallo slittamento le cessioni e le prestazioni: verso consumatori finali; verso soggetti che applicano regimi speciali; verso soggetti che assolvono l’imposta secondo il meccanismo dell’inversione contabile. Nella versione approvata è stata eliminata la previsione di sperimentabilità del nuovo regime, divenendo così una opportunità a regime. Rimane comunque la previsione secondo la quale l'applicazione della regime dovrà attendere l'autorizzazione della comunità europea e l'approvazione dell'apposito decreto ministeriale attuativo. pagina 6 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 REVISIONE DEGLI STUDI DI SETTORE È stata confermata la possibilità di integrare gli Studi di Settore ad opera di un apposito decreto che potrà essere approvato anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli Studi di Settore. È stato, inoltre, previsto che, per rilevare gli effetti della crisi, i contribuenti possono compilare appositi questionari da restituire all'Amministrazione Finanziaria, la quale, successivamente, potrà prevedere delle attenuanti ai risultati attesi. RESTITUZIONE MINORE ACCONTO IRES E IRAP La regola, secondo cui il minore acconto del 3% versato dai soggetti IRES che doveva essere riversato entro dicembre 2008, ha visto un differimento all'interno del cosiddetto decreto mille proroghe. Infatti, l’apposito DPCM dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2009. In esso, verranno stabilite le modalità ed i termini per il versamento di quanto non corrisposto a suo tempo. DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP Viene esattamente confermata la deducibilità della quota parte del 10% dell’IRAP pagata nel periodo d'imposta. L'unica modifica apportata consiste nell'inserimento, nella rubrica dell'articolo sei, in riferimento all’IRPEF, confermando così che tale deducibilità non riguarda solamente i soggetti IRES ma anche le società di persone e le imprese individuali. RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI Viene confermato che la rivalutazione degli immobili è facoltativa. Le modifiche più importanti riguardano l'ammontare delle aliquote dell'imposta sostitutiva e la decorrenza delle riconoscimento fiscale dei nuovi valori. pagina 7 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Per quanto riguarda le nuove aliquote è prevista una riduzione in sede di conversione nelle seguenti misure: 7% per gli immobili ammortizzabili (in precedenza era il 10%); 4% per gli altri immobili (in precedenza era il 7%). Per quanto riguarda poi le il riconoscimento del maggior valore ai fini degli ammortamenti e della verifica del plafond delle manutenzioni, esso è slittato dal terzo al quinto esercizio successivo. Pertanto, i soggetti con esercizio solare, potranno calcolare gli ammortamenti sul nuovo valore a partire dal 2013. Il riconoscimento del nuovo valore ai fini della quantificazione della plusvalenza o della minusvalenze avrà uno slittamento dal quarto al sesto esercizio successivo. Sembra quasi il legislatore non sia molto interessato che il contribuente aderisca a questa rivalutazione visto lo spostamento nel tempo della rilevanza fiscale. RIALLINEAMENTO DA AGGREGAZIONI AZIENDALI Nella versione approvata dal ramo del Parlamento vengono confermate le disposizioni relative al riallineamento delle immobilizzazioni immateriali all'interno delle riorganizzazioni aziendali. Si ricorda, innanzitutto, che tale riallineamento può essere effettuato anche in modalità parziale e cioè solo su determinati cespiti. La disposizione prevede una deroga a quanto stabilito dal comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo Unico. Infatti, si tratta di una procedura di riallineamento speciale per alcune immobilizzazioni immateriali per le quali non sarebbe stato vantaggioso aderire al riconoscimento fiscale a causa del periodo di ammortamento molto lungo stabilito in 18 anni. Stiamo parlando dell'avviamento, dei marchi d'impresa e delle altre immobilizzazioni immateriali. Il decreto in esame ha previsto il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura unica del 16% (al posto delle misure variabili per scaglioni) e la deduzione dell'ammortamento in quote non superiori a 1/9 anziché 1/18. L'imputazione del costo originario poteva essere fatta sia a conto economico che a stato patrimoniale. pagina 8 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Versando l'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative all'anno in cui è avvenuta l'operazione straordinaria, si effettua l'opzione per il riallineamento. Il nuovo valore è riconosciuto a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui è versata l'imposta sostitutiva. La deduzione della quota di ammortamento pari a 1/9 del nuovo valore, però, viene fiscalmente riconosciuta solamente a partire dal periodo d'imposta successivo. Il riallineamento può essere effettuato anche per beni diversi da quelli indicati nel comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR. In questo caso, però, dovrà essere effettuato il pagamento delle imposte in misura ordinaria (27,5% per l’IRES e 3,9% per l’IRAP) e dovrà essere determinata in maniera separata rispetto all’imponibile ordinario. Se oggetto del riallineamento sono dei crediti, l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 20%. La nuova percentuale è stato oggetto di modifica emendale. SEMPLIFICAZIONE Sono state confermate le semplificazioni contenute nella versione originaria e cioè: soppressione dell'invio telematico dei corrispettivi; soppressione dell’autorizzazione preventiva per le compensazioni eccedenti Euro 10.000; soppressione dell'obbligo di memorizzare su supporto elettronico delle operazioni effettuate tramite distributori automatici. pagina 9 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 RAVVEDIMENTO OPEROSO Vengono confermate le disposizioni relative alla riduzione del costo delle sanzioni nel caso di ravvedimento operoso. Se ne sintetizzano le nuove misure: Violazione Omesso o insufficiente versamento Termine per ravvedersi 30 giorni Riduzione Riduzione precedente attuale 1/8 1/12 1/5 1/10 1/8 1/12 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è Altre violazioni stata commessa la violazione Un anno se non è prevista la dichiarazione Dichiarazione omessa 90 giorni DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO L'istituto della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio introdotta dal D.L. 185/2008 prevedeva la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo ed interessava solamente gli inviti relativi alle imposte dirette ed all'IVA. La versione emendata, invece, estende anche alle altre imposte indirette, quali imposta di registro, imposta sulle successioni, imposte ipotecarie e INVIM, la possibilità di definizione agevolata delle sanzioni. Per quanto riguarda la decorrenza delle disposizioni avremo: che per le imposte dirette e l’IVA il contribuente potrà beneficiare della riduzione per gli inviti al contraddittorio e messi dal 1 gennaio 2009; che per le altre imposte indirette la riduzione delle sanzioni sarà possibile per gli inviti al contraddittorio emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. pagina 10 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 DETRAZIONE 55% Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, gli emendamenti approvati dalla camera hanno visto modifiche molto importanti. Prima di tutto è stato previsto che le nuove disposizioni troveranno applicazione con riferimento alle spese sostenute nei periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2008. Per quanto concerne le spese sostenute a partire dal 2009 è stato previsto che: i soggetti dovranno presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità ed i termini contenuti in un apposito provvedimento. È stato quindi soppresso l'obbligo di presentare un'istanza preventiva che subordinava la fruizione dell'agevolazione; dovranno essere ridotti e semplificati gli adempimenti previsti dal D.M. 19 febbraio 2007 che attualmente sono richiesti ai contribuenti; non sarà più possibile scegliere in quante rate distribuire alla detrazione ma essa sarà obbligatoriamente ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Per quanto riguarda, quindi, le spese sostenute nel 2008, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti per tale periodo. NUOVI OBBLIGHI PER ENTI ASSOCIATIVI Prima di tutto va precisato che viene confermata la previsione che per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 148 del TUIR e dall'articolo 4 della normativa IVA, attinenti la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dalle associazioni e degli enti non commerciali, le stesse dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate determinati dati e notizie rilevanti secondo termini e modalità che saranno individuati in un apposito provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2009. pagina 11 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 L'emendamento approvato ha previsto l'esclusione dall'obbligo di invio telematico a favore: delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali di cui alla Legge 266/1991, art. 6, le quali non svolgono attività commerciali salvo quelle marginali individuate dal Decreto Ministeriale 25 maggio 1995; dalle pro loco che hanno optato per il regime agevolato previsto dalla Legge 398 del 1991; alle associazioni dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale. La riscrittura della norma effettuata dall'emendamento ripristina il riconoscimento delle agevolazioni fiscali anche favore delle società sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI. Per quanto riguarda la fornitura delle informazioni sopradescritte viene confermato che le stesse devono essere fornite sia dalle associazioni già costituite alla data del 29 novembre 2008, che dalle società sportive dilettantistiche istituite ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002. Alle associazioni ed altre organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali, salvo quelle marginali individuate dal Decreto 25 maggio 1995, rimangono applicabili le disposizioni già previste per le ONLUS dettate nel comma 8, dall'articolo 10, del Decreto Legislativo 460 del 1997. Con l'introduzione del nuovo comma 5-bis all'articolo 30, viene estesa anche alle ONLUS l'applicazione dell'imposta catastale nella misura fissa di € 168 relativamente alle volture inerenti gli immobili. PRELIEVO UNICO ERARIALE Con l'introduzione emendale dell'articolo 30-bis viene stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2009 il PREU dovuto sulle somme giocate mediante gli apparecchi da divertimento e dell'intrattenimento descritti nel comma 6, dell'articolo 110, del TULPS, dovrà essere calcolato applicando le aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate di seguito descritte: pagina 12 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Raccolta somme giocate PREU Fino alla concorrenza della raccolta 2008 12,60% Sull'incremento di raccolta rispetto al 2008: fino al 15% della raccolta 2008 11,60% Sull'incremento di raccolta rispetto al 2008: dal 15 al 40% della raccolta 2008 10,60% Sull'incremento di raccolta rispetto al 2008: dal 40 al 65% della raccolta 2008 9% Sull'incremento di raccolta rispetto al 2008: oltre il 65% della raccolta 2008 8% Il versamento periodico và determinato assumendo un'aliquota pari al 98% di quella massima prevista (primo scaglione). Non è più possibile ottenere, dall'Amministrazione dei Monopoli, l'autorizzazione a rateizzare le somme dovute in caso di temporanea situazione di difficoltà. COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA Viene confermata la previsione originaria che consente all'Amministrazione Finanziaria di effettuare maggiori controlli sull'effettiva esistenza e sul corretto utilizzo dei crediti compensati. In particolare viene previsto: l'ampliamento del termine entro il quale l'Ufficio potrà provvedere alla notifica dell'atto di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione che viene rideterminato nel 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'utilizzo; l'applicazione della medesima sanzione prevista per infedele dichiarazione è fissata nella misura minima del 100% e massima del 200% dei crediti inesistenti. ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE Il comma 4, dell'articolo 27 introduce la previsione secondo la quale i soggetti che aderiscono agli inviti al contraddittorio riferiti ad accertamenti basati sulle risultanze degli Studi di Settore relative al periodo d'imposta 2006 e seguenti non potranno essere assoggettati ad ulteriori accertamenti basati su presunzioni semplici qualora: pagina 13 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 i ricavi e compensi non dichiarati non siano superiore al 40% di quelli dichiarati e comunque nel limite assoluto di € 50.000; Come si può notare la regola descritta è la medesima prevista per il cosiddetto premio di congruità. Pertanto, essa sarà applicabile soltanto se nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli Studi di Settore relativi all'annualità interessata dall'invito non siano presenti irregolarità (dovute a omissioni, infedeltà, indicazione di cause di inapplicabilità o esclusioni inesistenti) che comportino l'incremento della sanzione per infedele dichiarazione del 10%. RIDUZIONE DELLE SANZIONI NELL'ACCERTAMENTO Il comma 4-bis introdotto nell'articolo 27 del D.L. 185/2008 prevede una ulteriore fattispecie di riduzione ad 1/8 delle sanzioni. Infatti, se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio, il contribuente ha la possibilità di vedersi ridotte le sanzioni ad 1/8 del minimo qualora rinunci ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione o a formulare istanza di accertamento con adesione. Dovrà, quindi, provvedere al pagamento dei tributi e delle sanzioni ridotte entro i termini per la proposizione del ricorso. ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER S.R.L. IN TRASPARENZA Anche per le S.r.l. che hanno optato per la trasparenza, sia dell'articolo 115 che dell'articolo 116, così come già previsto per le società di persone, viene estesa la disposizione contenuta nel comma 2, dell'articolo 4, del Decreto Legislativo 218/1997, secondo la quale l'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci con un unico atto di accertamento con adesione. pagina 14 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 ROTTAMAZIONE LICENZE COMMERCIALI L'articolo 19-ter introdotto in sede di conversione ha ripristinato l'indennizzo previsto dal Decreto Legislativo 207 del 1996 per gli operatori del settore commerciale turistico che cessano l'attività nei tre anni precedenti al pensionamento di vecchiaia relativamente al periodo 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2011. La conseguenza della reintroduzione della rottamazione delle licenze comporta la proroga fino al 2013 della maggiorazione dello 0,09% della contribuzione IVS commercianti. ABROGAZIONE LIBRO SOCI Con un emendamento è stata prevista l'abrogazione del n. 1), del comma 1, dell'articolo 2478 del Codice Civile, nel quale era previsto l'obbligo di tenuta del libro soci da parte delle S.r.l. A cascata ci sono state anche le seguenti ulteriori modifiche: articolo 2472, nel quale è stato previsto che, in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali, lo stesso abbia effetto, verso la società, nel momento del deposito dell'atto presso il Registro delle Imprese, e non più dall'iscrizione nel libro soci; articolo 2471, dove viene eliminato l'obbligo per gli amministratori, nella fattispecie dì espropriazione delle partecipazioni sociali, della loro annotazione sul libro soci; viene stabilito che i 30 giorni entro i quali gli amministratori devono depositare presso il Registro delle Imprese l'apposita dichiarazione stabilita nel caso di trasferimento dell'intera partecipazione appartenente ad un solo socio o nel caso di mutamento della persona del socio, decorrono dall'avvenuta variazione della compagine sociale e non più dall'iscrizione al libro soci; essendo divenuto il Registro delle Imprese l'unico elemento di riferimento, non sarà più da allegare al bilancio l'elenco soci. Per quanto riguarda la decorrenza della nuova disposizione è stabilito che acquisti valenza dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione. pagina 15 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Viene però previsto che gli amministratori delle S.r.l., entro 60 giorni sopra descritti, depositino presso il Registro delle Imprese un'apposita dichiarazione volta di integrare dati in possesso della Camera di Commercio con quelli del libro soci. Come già precisato si ribadisce che le nuove disposizioni interessano esclusivamente le società a responsabilità limitata ribattendo immutati gli obblighi per le altre società di capitali. CONSERVAZIONE ELETTRONICA DEI REGISTRI È stato introdotto il nuovo articolo 2215-bis del Codice Civile con il quale viene riconosciuta, anche fini civilistici, la predisposizione e la tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali tramite strumenti informatici, attribuendo agli stessi la medesima efficacia probatoria sancita dagli articoli 2709 le 2710 del codice stesso. TRASFERIMENTO QUOTA DI S.R.L. La previsione introdotta interessa dottori e ragionieri commercialisti abilitati alla trasmissione telematica degli atti di trasferimento di quote delle S.r.l. Infatti, costoro, dovranno effettuare anche il versamento dell'imposta di registro di bollo con modalità telematica. Un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ne determinerà le modalità operative. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Oltre alla conferma delle previsioni secondo le quali risulterà obbligatorio l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nelle domande di iscrizione al Registro delle Imprese, è stata altresì specificata la possibilità di sostituire le posta certificata con un indirizzo di posta elettronica che sia basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e quella della ricezione delle comunicazioni oltre alla integrità del contenuto delle stesse. pagina 16 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE Le modifiche apportate in sede di conversione riguardano esclusivamente i termini entro cui presentare le istanze, utilizzando il modello approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008, al sostituto d'imposta e precisamente: è stato differito dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per presentare la richiesta in base alle condizioni esistenti nel 2007 (relative al nucleo familiare e al reddito complessivo). È stato invece confermato nel 31 marzo 2009 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di bonus sulla base delle situazioni esistenti nel 2008. pagina 17 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 L’Approfondimento – 2 Gli Studi di Settore approvati per il 2008 (UNICO 2009) GLI STUDI DI SETTORE APPROVATI PER IL 2008 (UNICO 2009) Il D.L. 112/2008, meglio conosciuto come manovra estiva, aveva modificato l’art. 1 del D.P.R. 195/1999 introducendo un’importantissima novità in tema di approvazione ed applicazione degli Studi di Settore. La novità sta nell’aver anticipato i termini di approvazione degli Studi di Settore. Infatti, affinché gli Studi di Settore si rendano applicabili ad un determinato periodo d’imposta essi devono essere approvati entro il 30 settembre del periodo. Si ricorda che in precedenza il termine era il 31 marzo dell’anno successivo a quello di applicazione. Quindi affinché un determinato Studio di Settore sia applicabile al 2009, dovrà essere approvato entro il 30.09.2009. Il D.L. 112 ha previsto una deroga al principio generale di approvazione entro settembre per il solo periodo d’imposta 2008. Infatti, per tale annualità gli Studi di Settore dovevano essere approvati entro il 31 dicembre 2008. E così è stato. Infatti, ha visto la luce il D.M. 23.12.2008. Nel caso gli Studi non fossero approvati entro i nuovi termini, si rendono applicabili quelli del periodo d’imposta precedente. Per quanto riguarda gli adempimenti e l’accertamento, sarà invece necessario attendere le eventuali correzioni dello strumento presuntivo con riferimento alla rilevata situazione di crisi economica. Infatti, il D.L. 185/2008, la manovra anti crisi, ha previsto l’emanazione di uno specifico provvedimento in tal senso. Nel Supplemento straordinario alla G.U. n. 304 del 31.12.2008 sono pubblicati 4 Decreti Ministeriali, datati 23.12.2008 con i quali sono stati approvati: 28 Studi di Settore del comparto del commercio; 18 Studi di Settore del comparto delle manifatture; 6 Studi di Settore relativi ad attività professionali; 17 Studi di Settore del comparto dei servizi. In virtù del rispetto dei termini di approvazione descritti questi 69 studi si applicano a decorrere dal 2008. pagina 18 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 DECRETO ANTICRISI E STUDI DI SETTORE Il D.L. 185/2008, in tema di Studi di Settore, ha previsto che gli stessi possono essere integrati a mezzo di un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che potrà essere emanato anche successivamente alle date che abbiamo visto più sopra. Tale decreto terrà conto degli elementi che l'Amministrazione Finanziaria è in procinto di raccogliere tramite degli appositi questionari che dovranno essere restituiti telematicamente. L'elaborazione dei dati raccolti permetterà all'Amministrazione di prevedere alle rettifiche all'applicazione degli Studi e/o delle attenuanti in sede di accertamento. NOVITÀ E CONFERMA NEGLI STUDI DEL 2008 Anche per quest'anno l'applicazione degli Studi di Settore trova la soglia dei ricavi di riferimento ad € 5.164.569. Non sono state cioè applicate le previsioni dell'articolo 10 della Legge 146 del 1998 la quale aveva previsto un limite generale massimo di € 7 milioni e mezzo oltre alla possibilità di stabilire dei limiti specifici per ciascuno Studio. Quindi, anche per il 2008, con riferimento a tutti gli Studi di Settore in vigore, i contribuenti risulteranno esclusi dall'applicazione degli stessi nel caso abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a Euro 5.164.569. È lo stesso Decreto che al comma 5 dell'articolo 1 rimanda ad un ulteriore Decreto Ministeriale per la predisposizione di eventuali integrazione agli Studi di Settore in applicazione del Decreto anticrisi. Anche quest'anno lo Studio di Settore da utilizzare sarà quello che si riferisce all'attività prevalente esercitata. Come già accaduto l'anno scorso a tutti gli Studi di Settore oggetto di evoluzione è prevista l'applicazione anche degli indicatori di normalità economica che comportano una potenziale attribuzione di maggiori ricavi o compensi: sono gli indicatori introdotti dal comma 13 della Finanziaria del 2007, le cui soglie di coerenza sono individuate dalla nota tecnica e metodologica allegata ai decreti di approvazione. Non essendo, quindi, tutti gli Studi in soluzione di evoluzione, si renderanno applicabili i due indicatori di normalità economica contenuti rispettivamente nel comma 13 (circa i due terzi degli Studi in vigore) e nel comma 14 (circa un terzo degli Studi in vigore) della Finanziaria 2007. pagina 19 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Fra le novità più rilevanti si segnalano le seguenti: relativamente al commercio all'ingrosso di carburanti (Studio di Settore UM81U) i ricavi andranno aumentati delle uccise rimborsate nel corso del 2008; confermato il principio di complementarietà tra gli Studi relativi ai pubblici esercizi: in caso di esercizio dell'attività di bar (Studio UG37U), ristorante (Studio UG36U) e stabilimento balneare (Studio UG60U), si applica ai fini dell'accertamento lo Studio di Settore relativo all'attività prevalente senza alcuna limitazione qualora le attività secondarie rientrino in uno degli Studi sopra descritti; per le attività professionali l'applicazione degli Studi di Settore avviene senza le limitazioni connesse al monitoraggio, come era previsto nelle precedenti versioni; spostamento di Studio di Settore dal TD35U al UD47U per l'attività di “fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica” (codice attività 17.23.01); l'attività di “tatuaggio e piercing” di cui al codice attività 96.09.02 è stata ricompresa nello Studio di Settore UG33U (in precedenza doveva compilare lo studio SG99U). Ciò premesso vengono elencati gli Studi evoluti approvati con il Decreto 23 dicembre scorso e che avranno valenza già per il 2008. pagina 20 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 MANIFATTURE TD03U TD04A 01.64.01 10.61.10 10.61.20 10.61.30 10.61.40 08.11.00 08.12.00 08.99.09 31.09.30 31.09.40 31.09.50 31.09.90 32.99.40 33.19.04 95.24.01 95.24.02 16.10.00 16.21.00 16.24.00 33.19.01 14.13.20 Pulitura e cernita di semi e granaglie Molitura del frumento Molitura di altri cereali Lavorazione del riso Altre lavorazioni di semi e granaglie Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino Estrazione di pomice e di altri minerali nca Attività di supporto all’estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri minerali e prodotti di cava Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico Frantumazione di pietre e minerali vari fuori dalla cava Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l’edilizia Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero Fabbricazione di sedili per autoveicoli Fabbricazione di sedili per navi Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane Fabbricazione di sedili per aeromobili Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi Fabbricazione di mobili per cucina Fabbricazione di mobili per arredo domestico Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi Fabbricazione di poltrone e divani Fabbricazione di parti e accessori di mobili Finitura di mobili Fabbricazione di altri mobili (esclusi quelli per arredo esterno) Fabbricazione di casse funebri Riparazioni di altri prodotti in legno nca Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento Laboratori di tappezzeria Taglio e piallatura del legno Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno Fabbricazione di imballaggi in legno Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 25.12.10 25.12.20 01.62.01 24.33.01 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili Attività di maniscalchi Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 25.11.00 25.21.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 09.90.01 UD04B UD09A UD09A UD09B UD16U UD19U UD20U 23.70.10 23.70.20 23.70.30 16.22.00 16.23.10 16.23.20 16.29.19 16.29.20 29.32.01 30.11.01 30.20.01 30.30.01 31 .01.10 31.01.22 31.02.00 31 .09.10 31.09.20 pagina 21 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 14.20.00 47.71.40 14.11.00 Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda) Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l’imballaggio Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di molle Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di articoli di bulloneria Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l’arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica nca Fabbricazione di caldaie per riscaldamento centrale Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Riparazione e manutenzione di armi bianche Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale di acqua calda) Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni Confezione di articoli in pelliccia Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 23.12.00 23.19.10 23.19.20 23.19.90 33.19.03 25.40.00 25.62.00 25.73.12 25.73.20 26.60.01 27.51.00 27.52.00 27.90.01 28.11.11 Lavorazione e trasformazione del vetro piano Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) Riparazione di articoli in vetro Fabbricazione di armi e munizioni Lavori di meccanica generale Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte Fabbricazione di elettrodomestici Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 25.29.00 25.30.00 UD20U 25.50.00 25.61.00 25.71.00 25.72.00 25.73.11 25.91.00 25.92.00 25.93.10 25.93.20 25.93.30 25.94.00 25.99.19 25.99.20 25.99.30 25.99.99 28.21.21 32.99.13 33.11.02 33.11.04 33.11.05 33.11.09 33.20.04 33.20.05 UD21 U UD24U UD26U UD27U UD28U UD32U 43.32.01 32.50.50 28.11.20 pagina 22 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 28.12.00 28.13.00 28.14.00 28.15.10 28.15.20 28.21.10 28.21.29 28.22.01 28.22.02 28.22.09 28.24.00 28.25.00 28.29.10 28.29.20 28.29.30 28.29.91 28.29.92 28.29.99 28.30.10 28.30.90 28.41.00 UD32U Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche Fabbricazione di altre pompe e compressori Fabbricazione di altri rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori Fabbricazione di altre caldaie per riscaldamento Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di utensili portatili a motore Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (compresi parti e accessori) Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori) Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico Fabbricazione di macchine per la pulizia (comprese le lavastoviglie) per uso non domestico Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (compresi parti e 28.95.00 28.96.00 accessori ed escluse parti intercambiabili) Fabbricazione di altrele macchine utensili (compresi parti e accessori) nca Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori) Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori) Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori) Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (compresi parti e accessori) Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (compresi parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori) Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 28.99.10 28.99.20 28.99.99 30.30.02 30.40.00 32.50.14 33.11.01 33.11.03 33.12.10 33.12.20 33.12.30 (compresi partidie macchine accessori)per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori) Fabbricazione Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori) Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori) Fabbricazione di missili balistici Fabbricazione di veicoli militari da combattimento Fabbricazione di centrifughe per laboratori Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento 33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la distribuzione Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio Riparazione e manutenzione di estintori, compresa la ricarica 28.49.09 28.91.00 28.92.09 28.93.00 28.94.10 28.94.20 28.94.30 33.12.52 33.12.53 33.12.54 33.12.55 pagina 23 di 30 e Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 33.12.59 33.12.70 33.12.91 33.12.99 UD32U 33.13.04 33.14.01 UD33U UD35U UD38U UD47U 33.20.09 95.22.02 24.41.00 32.12.10 32.12.20 18.12.00 18.13.00 18.14.00 58.11.00 58.12.01 58.14.00 58.19.00 59.20.20 31.01.21 17.23.01 17.21 .00 17.23.09 17.29.00 Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale nca Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali nca (comprese le macchine utensili) Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali Riparazione di articoli per il giardinaggio Produzione di metalli preziosi e semilavorati Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale Altra stampa Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media Legatoria e servizi connessi Edizione di libri Pubblicazione di elenchi Edizione di riviste e periodici Altre attività editoriali Edizione di musica stampata Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata) Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone pagina 24 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 SERVIZI TG57U TG96U UG31 U UG33U UG34U UG36U UG37U UG50U UG51 U UG55U UG58U UG60U UG68U UG70U UG72A UG72B 86.22.03 86.22.04 86.22.06 86.22.09 86.90.11 86.90.12 86.90.41 45.20.91 45.20.99 52.21.60 45.20.10 45.20.20 45.20.30 45.20.40 45.40.30 96.02.02 96.09.02 96.02.01 56.10.11 56.10.20 56.10.42 56.10.30 56.10.41 56.30.00 43.31.00 43.33.00 43.34.00 43.39.01 43.39.09 43.99.01 90.03.02 96.03.00 55.20.10 55.30.00 93.29.20 49.41.00 49.42.00 81.21.00 81.22.02 81.29.99 49.32.10 49.32.20 49.31.00 49.39.09 43.21.01 43.21.02 43.21.03 Attività dei centri di radioterapia Attività dei centri di dialisi Centri di medicina estetica Altri studi medici specialistici e poliambulatori Laboratori radiografici Laboratori di analisi cliniche Attività degli ambulatori tricologici Lavaggio auto Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli Attività di traino e soccorso stradale Riparazioni meccaniche di autoveicoli Riparazione di carrozzerie di autoveicoli Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) Servizi degli istituti di bellezza Attività di tatuaggio e piercing Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere Ristorazione con somministrazione Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto Ristorazione ambulante Gelaterie e pasticcerie Gelaterie e pasticcerie ambulanti Bar e altri esercizi simili senza cucina Intonacatura e stuccatura Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici Attività di conservazione e restauro di opere d'arte Servizi di pompe funebri e attività connesse Villaggi turistici Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali Trasporto di merci su strada Servizi di trasloco Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali Altre attività di pulizia nca Trasporto con taxi Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (compresa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (compresa manutenzione e riparazione) Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 43.22.01 Installazione 43.22.02 43.22.03 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (compresa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (compresa manutenzione e riparazione) UG75U di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria pagina 25 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 43.22.04 43.22.05 43.29.01 43.29.02 43.29.09 43.32.02 Installazione di impianti di depurazione per piscine (compresa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di irrigazione per giardini (compresa manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione nca Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili pagina 26 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 PROFESSIONISTI TK29U UK01U UK08U UK16U UK20U UK56U 71.12.50 72.19.01 69.10.20 74.10.29 74.10.30 68.32.00 81.10.00 86.90.30 86.90.12 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia Attività degli studi notarili Altre attività dei disegnatori grafici Attività dei disegnatori tecnici Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi Servizi integrati di gestione agli edifici Attività svolta da psicologi Laboratori di analisi cliniche pagina 27 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 COMMERCIO TM47U TM81U 47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 46.71.00 UM06A 47.19.20 45.19.01 45.19.02 45.40.11 45.40.12 45.31.01 45.31.02 45.32.00 45.40.21 45.40.22 47.78.20 47.75.10 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di tende e tendine Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli, compresi quelli elettronici Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari Ricarica di bombole per attività subacquee Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 46.22.00 46.23.00 46.41.10 46.41.20 46.41.90 46.42.10 46.42.30 47.62.20 46.31.10 46.34.10 46.34.20 46.38.10 46.38.20 46.32.10 46.31.20 46.32.20 46.33.10 46.33.20 46.36.00 46.37.02 46.38.30 46.38.90 personale all'ingrosso di fiori e piante Commercio Commercio all'ingrosso di animali vivi Commercio all'ingrosso di tessuti Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 47.42.00 UM06A UM06B UM08U UM09A UM09B UM10U UM15B UM16U UM18A UM18B UM19U UM20U UM21A UM21B UM21C UM21D UM21 E 47.43.00 47.53.11 47.54.00 47.59.20 47.59.30 47.59.40 47.59.99 47.63.00 47.59.60 47.64.10 47.65.00 47.78.50 93.19.91 45.11.01 45. 11. 02 pagina 28 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 UM22A UM22B UM22C UM25A UM25B UM29U UM30U UM32U UM35U 46.39.10 46.39.20 46.43.10 46.43.20 46.47.30 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (CD, DVD e altri supporti) Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 46.52.01 46.52.02 46.44.10 46.44.20 46.44.40 46.47.10 46.49.30 46.49.40 46.69.11 47.59.10 47.59.91 47.11.50 47.78.31 47.78.32 47.78.33 47.78.34 47.78.35 47.78.36 domestico Commercio all’ingrosso di apparecchi e materiali telefonici Commercio all’ingrosso di nastri non registrati Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) Commercio all’ingrosso di imbarcazioni da diporto Commercio al dettaglio di mobili per la casa Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, comprese le gallerie d'arte Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori Commercio al dettaglio di bomboniere Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria, compresi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti Erboristerie 47.78.37 47.75.20 pagina 29 di 30 Quaderno Settimanale n. 2 del 17 gennaio 2009 Le prossime scadenze 28 gennaio 2009 REGOLARIZZAZIONE ACCONTO IVA Regolarizzazione delle omissioni e irregolarità relative al versamento dell’acconto IVA da versare entro il 29 dicembre 2008. Previsti gli interessi e la sanzione ridotta del 3,75%. Versamento telematico 31 gennaio 2009 INTRASTAT TRIMESTRALE Presentazione (consegna, spedizione con raccomandata, trasmissione telematica) degli elenchi INTRASTAT per i soggetti che hanno realizzato o presumono di realizzare nell’anno in corso cessioni intracomunitarie fra Euro 40.000 e Euro 250.000 INTRASTAT ANNUALE Presentazione (consegna, spedizione con raccomandata, trasmissione telematica) degli elenchi INTRASTAT per i soggetti che hanno realizzato nell’anno solare precedente cessioni intracomunitarie inferiori a Euro 40.000 e/o acquisti intracomunitari inferiori a Euro 180.000 IMBALLAGGI - IVA Emissione delle fatture relative a cessioni di imballaggi e/o recipienti effettuate nel 2008 e non restituiti secondo contratto pagina 30 di 30