regolamento comparto

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regolamento comparto
REGIONE LIGURIA
ASL 4 CHIAVARESE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ORARIO DI LAVORO
DEL PERSONALE DEL COMPARTO
Fonti
C.C.N.L. sottoscritto il 1° settembre 1995 , artt. 18 e 44;
C.C.N.L sottoscritto il 7aprile 1999 art. 26;
Decreto Legislativo 26 novembre 1999 , n. 532;
C.C.N.L. Integrativo del 7 aprile 1999 sottoscritto il 20 settembre 2001, art. 10;
C.C.N.L. sottoscritto il 10 aprile 2008 art. 5;
Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 e successive modificazioni (Decreto Legislativo
19.06.2004 n. 213;
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Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n.
133, art. 41;
Decreto Legislativo 150/2009, art. 34.
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina l’orario di lavoro del personale del comparto, in applicazione di
quanto previsto dalle disposizioni di legge e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Il rispetto dell’orario di lavoro costituisce obbligo contrattuale (art. 28 CCNL 1 settembre 1995
come modificato dall’art. 11 CCNL 19 aprile 2004), nonché specifico dovere del personale,
nell’ambito dei principi richiamati all’art. 2 del vigente codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni.
Art. 2 Obiettivi
Il presente Regolamento è redatto in funzione del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) introdurre modalità di organizzazione del lavoro che consentano una più corretta
programmazione delle attività in funzione dell'ottimizzazione dei servizi offerti in relazione alla
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, garantendo un’efficiente ed efficace gestione delle
presenze in servizio del personale, sulla base di standard di presenza individuati nelle diverse
Unità Assistenziali/Operative e Servizi;
b) omogeneizzare gli orari in ambito distrettuale e dipartimentale al fine di migliorarne i rapporti
funzionali ed accompagnare modelli innovativi di organizzazione del lavoro
c) assicurare il benessere psico-fisico del dipendente, non solo al fine del riconoscimento del
diritto del singolo, ma come “valore “ per l' organizzazione e la collettività, armonizzando i tempi
di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori;
d) offrire strumenti organizzativi ai Responsabili delle Strutture Aziendali per lo sviluppo delle
attività di gestione del personale assegnato, nel rispetto dei diritti e doveri contrattuali;
e) delineare le fasce di fruibilità delle prestazioni, tenendo conto del rispetto dei tempi di attesa
f) erogare servizi sanitari ed amministrativi anche nelle ore pomeridiane per le esigenze
dell’utenza;
g) migliorare i rapporti tra le strutture intra ed extra aziendali
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h) responsabilizzare tutti coloro che gestiscono personale, al rispetto degli obblighi contrattuali
in materia di orario di lavoro.
Art. 3 Definizioni
Orario di servizio: il periodo di tempo necessario, nelle 24 ore, per assicurare la funzionalità
della struttura e l’erogazione dei servizi all’utenza.
Orario di lavoro: il periodo di tempo durante il quale, in conformità all’orario d’obbligo
contrattuale (36 ore settimanali) e nell’ambito dell’orario di servizio, ciascun dipendente assicura
nelle fasce orarie, mattutine, pomeridiane e notturne la propria prestazione lavorativa.
Orario di apertura al pubblico: il periodo di tempo che, nell’ambito dell’orario di servizio,
costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell’utenza.
Debito orario giornaliero: l’orario definito per il giorno considerato. Il debito orario giornaliero
è definito, per il personale turnista, secondo la cadenza del turno di lavoro. Il debito orario
giornaliero è, per il personale diurnista operante su due turni (fascia mattutina e pomeridiana) o
su un unico turno (fascia mattutina eventualmente integrata con un rientro al lavoro nella fascia
pomeridiana) quello definito per il giorno considerato.
Periodo notturno: l'intervallo tra le ore 22.00 e le 06.00 del mattino;
Orario di lavoro straordinario: il periodo di tempo nel quale il dipendente è richiesto ed
autorizzato a prestare l'attività lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattuale;
Orario di lavoro straordinario in regime di pronta disponibilità: il periodo di tempo nel quale il
dipendente, su apposita chiamata, presta attività lavorativa, entro 30 minuti dalla chiamata, oltre
l'orario contrattuale, nell'ambito delle fasce orarie programmate nel turno di pronta
disponibilità.
Lavoro notturno: il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
Lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che svolga almeno tre ore di lavoro notturno per un
minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Tale limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a
tempo parziale.
Responsabile di afferenza: il Direttore di struttura, di Distretto od il Coordinatore di Unità
Assistenziale.
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Art. 4 Principi generali sull’orario di lavoro
La pianificazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle 36 ore settimanali, è funzionale alle
esigenze dell’utenza e persegue il miglioramento della qualità e della produttività dei servizi,
l’economicità gestionale e la migliore utilizzazione delle risorse umane.
L’orario di lavoro del personale del comparto è di 36 ore settimanali, fatte salve eventuali altre
disposizioni contrattuali.
L’articolazione dell’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico
previsto per la strutture Operative/Unità Assistenziali/Servizi di assegnazione del singolo
dipendente.
Nella articolazione dell’orario di lavoro devono essere tenuti presenti criteri di efficienza
nell’utilizzo delle risorse umane e di adeguatezza alle esigenze di funzionalità dei servizi.
Al fine di consentire il recupero psico-fisico dei dipendenti, l’orario di lavoro è pianificato in
modo da garantire un periodo di 11 ore di riposo consecutivo nelle 24 ore successive la fine del
turno e un riposo settimanale di 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro.
In caso di oggettive e documentate necessità, il riposo settimanale può essere posticipato non
oltre il 13° giorno dall’inizio della settimana o della turnazione.
L’orario di lavoro giornaliero, a qualunque titolo prestato, non può superare le 13 ore/die, fermo
restando quanto previsto art. 26 comma 3 lettera e) CCNL 1998/2001
La durata media dell’orario di lavoro settimanale non può superare le 48 ore rilevate in un periodo
di sei mesi. Nella durata media dell’orario di lavoro settimanale viene computato anche lo
svolgimento di orario straordinario, a qualunque titolo prestato, ivi compreso quello reso a seguito
di chiamata in pronta disponibilità e quello reso attraverso prestazioni aggiuntive, il supporto e la
collaborazione alla attività libero professionale intramuraria e la partecipazione ad iniziative di
aggiornamento previste nei piani di formazione aziendale.
L’Azienda, coerentemente con quanto disposto dall’art.28 del D.Lgvo 81/2008 e successive
modifiche e circolare ministeriale, ha già avviato la valutazione del rischio e di tutti i suoi fattori.
Art. 5 Tipologie di orario di lavoro
Sono individuate le seguenti tipologie di orario di lavoro:
- turno orario sulle 24 ore: è previsto per assicurare la presenza in servizio nell’arco delle 24
ore.
La rotazione su 5 giorni (pomeriggio, mattina, notte, smonto-notte e riposo), viene assunta
quale modello ordinario di articolazione della presenza nelle 24 ore a maggiore efficacia per
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conciliare le esigenze organizzative a quelle biologiche e personali dei dipendenti.
- turno orario sulle 12 ore: è previsto per assicurare la presenza in servizio nell’arco delle 12
ore diurne. Il personale inserito in tale orario di servizio alterna la presenza al lavoro su fascia
oraria mattutina e/o pomeridiana. Per percepire l’indennità di turno dovrà essere rispettata la
proporzione di almeno 40/60 nell’arco mensile.
Se articolato in turni, sia per la durata di 12 ore che per tutte le 24 ore, nelle strutture
di diagnosi e cura e nei servizi ospedalieri viene prevista una sovrapposizione fra personale
entrante e personale uscente della durata di quindici minuti, articolata in cinque minuti
prima e dieci minuti dopo l’inizio/fine del turno. Tale sovrapposizione viene considerata
normale orario di lavoro e non può dare origine ad orario aggiuntivo remunerabile come
lavoro straordinario o compensabile con appositi riposi. Detta sovrapposizione è consentita
esclusivamente al personale che presta assistenza agli utenti, per consentire il passaggio
delle consegne o per le operazioni preliminari all’inizio/fine del turno.
Qualora il dipendente, per indifferibili esigenze di servizio, previa autorizzazione del
coordinatore/responsabile della struttura di appartenenza, sia costretto a prolungare il proprio
orario di lavoro, tale prolungamento costituirà credito orario del dipendente che potrà essere
liquidato come straordinario o dare diritto ad apposito riposo compensativo. Se, in via
eccezionale, per ragioni di urgenza il prolungamento non potrà essere autorizzato
preventivamente dal coordinatore/responsabile della struttura, l’autorizzazione stessa deve
essere rilasciata non appena possibile e comunque entro la giornata lavorativa successiva.
Esclusivamente per il personale incaricato di funzioni di coordinamento è consentito, per ragioni
di servizio, il prolungamento dell’orario di lavoro fino a trenta minuti, in uscita, senza necessità di
alcuna autorizzazione. Tale prolungamento costituirà credito orario da recuperare
esclusivamente mediante compensazione di debito orario. Il prolungamento oltre i 30 minuti sarà
considerato lavoro straordinario da recuperare o da liquidare.
- orario ordinario: è previsto per assicurare la presenza in servizi ad attività diurne articolate
su 5 o 6 giorni settimanali che non necessitano di turnazione.
L’orario ordinario può essere articolato come segue:
Su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, prevalentemente di
tre ore ciascuno, intervallati da una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti. Nell'ambito della
struttura di appartenenza il Dirigente Responsabile potrà disporre, al fine di ampliare la
copertura dei servizi, giornate di rientro differenziate tra i diversi operatori, al fine di garantire
l’apertura nelle fasce pomeridiane.
Il Dirigente dovrà valutare adeguatamente l’articolazione degli orari, tenendo conto delle
esigenze organizzative e di servizio, con riferimento particolare al numero dei lavoratori
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necessario ad assicurare il buon andamento sia in funzione delle necessità dell'utenza che
dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro fra i lavoratori.
Su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con un solo rientro.
Solo nei servizi in cui occorra garantire l'attività per più di sei ore in orario antimeridiano e
qualora tale articolazione non determini incrementi di prestazioni straordinarie o di reperibilità.
Anche in questo caso la pausa non potrà essere inferiore ai 30 minuti.
Eventuali scostamenti rispetto a quanto sopra dovranno essere valutati nell'ambito dei
Dipartimenti di competenza, previo parere del dirigente responsabile al fine di omogeneizzare gli
orari nel contesto più ampio ed efficiente dell'erogazione dei servizi complessivo.
Su 5 giorni settimanali con due/tre rientri con copertura del servizio il sabato a turno tra i
lavoratori che non effettuano il rientro. Questa modalità è introdotta in tutti quei servizi in cui,
con le risorse disponibili, che mantengono comunque l'articolazione oraria su 5 giorni, si vuole
garantire l'erogazione del servizio anche il sabato mattino.
Su 5 giorni settimanali solo orario antimeridiano nei servizi in cui vi siano documentate
esigenze organizzative da parte del Dirigente Responsabile, verificate ed autorizzate dal
Direttore della struttura di riferimento.
In ogni caso, tale articolazione non deve determinare incrementi di prestazioni straordinarie o di
reperibilità.
Su 6 giorni settimanali dal lunedì al sabato.
L'inizio dell'attività è fissato di massima alle h. 08.00, eventuali anticipazioni sono previste nei
servizi in cui tale anticipazione è motivata da documentate esigenze di servizio da parte del
Dirigente Responsabile.
In ogni caso, tale articolazione non deve determinare incrementi di prestazioni straordinarie o di
reperibilità.
Nei servizi sanitari, ai fini della copertura della turnistica anche nei giorni festivi e prefestivi, su
programmazione del coordinatore, è prevista l’articolazione su 4/5/6 giorni settimanali lavorativi
con alternanza di mattine e pomeriggi.
- orario flessibile: è previsto per adeguare l’organizzazione del lavoro alle esigenze dell’Azienda
e/o dei lavoratori per:
a. Personale con ruoli di responsabilità o coordinamento, nonché operatori autorizzati: è
prevista la flessibilità nell’orario di entrata e/o uscita. Tale flessibilità è riferita alla
fascia oraria di lavoro e, di norma, consente di anticipare/posticipare l’ingresso/uscita
fino a 30 minuti. Per particolari esigenze, previa autorizzazione del Responsabile di
afferenza, la flessibilità può essere maggiore senza mai eccedere il 50% del debito
orario giornaliero.
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b. I dipendenti titolari di Posizione Organizzativa utilizzano la flessibilità necessaria per la
gestione del proprio tempo di lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
assegnati nel rispetto delle 36 ore settimanali. Dovranno comunque concordare con il
Dirigente Responsabile, l'articolazione oraria settimanale (5 o 6gg) e le fasce orarie di
presenza anche in relazione agli orari del personale coordinato. Le eventuali eccedenze
orarie maturate non possono essere monetizzate come lavoro straordinario ma solo
portate a “recupero”.
c. Per esigenze personali dei dipendenti, con particolare attenzione per i dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale, familiare ( esempio: dipendenti affetti da gravi
patologie o che debbano assistere familiari affetti da grave patologia ad esclusione delle
casistiche tutelate da altri istituti, dipendenti che debbano effettuare terapie
riabilitative, genitore unico con figlio frequentante la scuola per l'infanzia od il primo
anno di scuola primaria, dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della
Legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge quadro sul volontariato).
La flessibilità di orario è ammessa solo ove compatibile con le esigenze di servizio.
Per flessibilità si intende la possibilità di anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita rispetto alla
fascia oraria giornaliera di riferimento senza diminuzione del debito orario o formazione del
credito orario giornaliero.
La flessibilità non è consentita al personale turnista e al personale la cui attività, rivolta
all'utenza esterna, coincida con l'orario di apertura al pubblico.
Art. 6 Gestione dell’orario di lavoro e relative responsabilità
La definizione della articolazione di orario di lavoro compete:
a. al Coordinatore di Unità Assistenziale, per il personale del ruolo sanitario e per il personale
ausiliario del ruolo tecnico (ausiliari specializzati, OTA, OSS), che definisce l’articolazione
dell’orario
b. al Direttore/Responsabile amministrativo/tecnico/professionale della struttura di
assegnazione, per il personale del ruolo amministrativo e del restante personale del ruolo tecnico,
per i Dipartimenti territoriali ed ospedalieri;
c. al Responsabile/Direttore della struttura/Servizio di assegnazione, per il personale inserito
nei Servizi Centrali e per quanto non riconducibile ai casi previsti alle lettere A e B.
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Il Responsabile mette a conoscenza dei lavoratori la pianificazione della turnistica di norma
entro il gg. 20 del mese che precede quello di riferimento.
Ogni modifica alla turnistica prevista, richiesta dal dipendente, necessita della preventiva
autorizzazione scritta del Responsabile di afferenza.
Analogamente ogni modifica dovuta a esigenze organizzative/assistenziali deve essere
comunicata al dipendente secondo le modalità in uso presso le strutture.
Ogni definizione di articolazione dell’orario di lavoro deve essere trasmessa al competente
Ufficio Gestione Presenze-Assenze (SC Gestione Risorse Umane) e comunicata al singolo
dipendente a cura del Responsabile di afferenza.
In ogni Dipartimento/struttura sono definite l’articolazione dell’orario di lavoro e le modalità per
il passaggio, ad ogni fine/inizio turno, delle informazioni inerenti i processi di assistenza diretta
alla persona, secondo le indicazioni organizzativo/gestionali in atto.
Qualsiasi modifica nella articolazione dell’orario di lavoro già definita, dovrà essere formalizzata
con nota scritta seguendo il percorso di responsabilità sopra indicato.
Tutti coloro che hanno diretta responsabilità di gestione del personale per gli ambiti di rispettiva
responsabilità nelle funzioni, così come elencate alle lettere a, b e c, sono tenuti ad operare nel
rispetto delle norme vigenti in materia di orario di lavoro e delle disposizioni di cui al presente
regolamento e ad adoperarsi per un’efficace organizzazione delle attività del personale gestito.
Ogni Responsabile opera con criteri di economicità, efficacia e razionalità nell’impiego delle
risorse assegnate.
Ogni Responsabile pertanto risponde degli effetti che l’articolazione e la gestione dell’orario di
lavoro e la pianificazione delle presenze e delle assenze a vario titolo del personale produce nei
processi di lavoro e di assistenza ed è tenuto a fornire adeguate motivazioni per eventuali
disfunzioni occorse e rilevate alla Direzione di riferimento.
La corretta ed appropriata gestione delle risorse umane, riferita alla funzione di organizzazione,
gestione e controllo, costituisce specifico elemento di valutazione in sede di verifica periodica
e/o al termine dell’incarico attribuito.
Art. 7 Indennità di turno
Al personale dipendente che opera nei servizi con orario di lavoro articolato su tre turni o su due
turni compete la specifica indennità secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL.
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L’orario di lavoro è articolato su tre turni quando prevede la presenza in servizio a rotazione dei
dipendenti nelle fasce orarie mattutine, pomeridiane e notturne.
L’orario di lavoro è articolato su due turni quando prevede la presenza in servizio a rotazione dei
dipendenti nelle fasce orarie pomeridiane e mattutine.
Art. 8 Registrazione e rilevazione delle Presenze/Assenze
L’orario di lavoro è registrato mediante l’utilizzo del badge elettronico personale ed è rilevato
attraverso procedure informatizzate ed uniformi in tutto il territorio aziendale.
Il dipendente ha inoltre l'obbligo di custodire il proprio badge fra gli effetti personali e di
effettuare sempre personalmente la timbratura.
Il dipendente ha l’obbligo di effettuare sempre la timbratura (in entrata ed in uscita) presso un
terminale situato nel polo/presidio/struttura di effettuazione dell’attività lavorativa. In caso di
malfunzionamento di un terminale, il dipendente dovrà recarsi ad effettuare la timbratura nel
terminale più vicino dello stesso polo/presidio/struttura.
In caso di smarrimento del badge magnetico il dipendente deve contattare immediatamente il
Settore Gestione Presenze/Assenze dove si provvederà alla sostituzione. In tal caso è tenuto a
contribuire nella misura di € 10,00 corrispondente a parte del costo del badge.
In caso di ritrovamento di badge smarrito il dipendente è tenuto a riconsegnarlo
immediatamente.
Il rispetto dell'orario di lavoro e l'attestazione regolare della presenza in servizio, come pure
l'attestazione della pausa, sono precisi obblighi del dipendente.
I dipendenti sono tenuti a registrare personalmente l’entrata/uscita e le eventuali pause presso
la sede di assegnazione, o se diversa, per esigenze di servizio o di continuità assistenziale, è
autorizzata la rilevazione presso diversa sede.
La timbratura su terminali orologio in contrasto con quanto sopra, comporta la segnalazione di
anomalia che dovrà essere giustificata dal Responsabile della struttura di appartenenza del
dipendente.
Tutti gli schemi riepilogativi dell’orario di lavoro saranno trasmessi mensilmente al lavoratore
tramite il portale del dipendente (lo schema fa riferimento a 2 mesi antecedenti).
Tale prospetto riepilogativo ha valore formale di certificazione della presenza registrata e non
rileva ai fini di eventuale riconoscimento di orario straordinario, che deve risultare
espressamente autorizzato.
Ogni tipologia di attività prestata, Pronta Disponibilità, Prestazioni Aggiuntive, etc… è registrata
utilizzando l’apposito “tasto funzione” degli orologi marcatempo.
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Il dipendente può assentarsi dal luogo di lavoro solo previa autorizzazione del Responsabile di
afferenza. L’assenza temporanea per ragioni personali dal luogo di lavoro è registrata mediante
l’utilizzo del badge elettronico.
Nel caso di mancato utilizzo del badge, il dipendente indica in maniera tempestiva e comunque
entro 48 ore sotto la propria responsabilità l'orario di ingresso e/o uscita dal lavoro precisando il
motivo della mancata registrazione degli orari. Il Responsabile di afferenza valida gli orari di
ingresso e/o uscita indicati dal dipendente, affinché gli stessi siano poi inseriti nella procedura di
rilevazione delle presenze.
Comportamenti abituali di violazione dell'obbligo di attestare la presenza comporteranno, su
segnalazione del Direttore della SC Gestione Risorse Umane, l'obbligo per il Dirigente
Responsabile, di avviare il procedimento disciplinare per inosservanza delle direttive aziendali in
materia di rilevazione delle presenze.
Per comportamento abituale si intende, a prescindere dal numero mensile, di omesse attestazioni
ripetute nei diversi mesi.
La mancata attestazione motivata genericamente con malfunzionamento del terminale orologio o
del badge non sarà accolta in carenza di segnalazione contestuale al Settore Gestione
Presenze/Assenze e di provato malfunzionamento del terminale orologio o del badge.
Per i comportamenti in violazione del presente articolo, il dipendente incorre nelle sanzioni
previste dagli artt. 55 quater e 55-quinques introdotti al D.Lgs n. 165/2001 dal D.Lgs n. 150/
2009.
L'art. 55-quater, introducendo nuove fattispecie di licenziamento disciplinare, stabilisce che
” Si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di falsa attestazione della
presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre
modalità fraudolente”.
L'art. 55-quinquies dispone che ”Fermo restando quanto previsto dal codice penale, il lavoratore
dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in
servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevazione della presenza o con altre modalità
fraudolente .è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 ad euro 1.600”.
Art. 9 Lavoro straordinario
La prestazione lavorativa, qualora richiesta dall’Azienda, in orario eccedente il debito orario,
costituisce specifico obbligo contrattuale per il dipendente. La prestazione in orario
straordinario ha carattere di eccezionalità, risponde a oggettive esigenze di servizio ed avviene
di norma previa formale richiesta ed autorizzazione del Responsabile di afferenza.
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La prestazione di lavoro straordinario deve essere resa obbligatoriamente dal dipendente ad
eccezione di chi usufruisce dei permessi per Diritto allo studio (150 ore) o di quelli previsti dalla
Legge 104/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Particolare attenzione deve inoltre essere posta nei confronti di dipendenti con contratto parttime che possono essere comandati ad effettuare lavoro straordinario solo nei limiti
espressamente previsti dai Contratti Nazionali di Lavoro e dall’apposito regolamento aziendale sul
part time.
La richiesta di effettuazione di orario straordinario è formulata al personale utilizzando, di
norma, il criterio della rotazione e tenuto conto che ogni dipendente non può effettuare più di n°
180 ore/anno di orario straordinario elevabili, per non più del 5% del personale assegnato alla
struttura, fino al limite massimo di 250 ore/anno.
Le ore di lavoro straordinarie possono essere retribuite, nei limiti delle disponibilità del relativo
fondo contrattuale, ovvero compensate con riposi sostitutivi a domanda del dipendente e
compatibilmente con le esigenze di servizio. L’autorizzazione alla remunerazione od il recupero
avviene, di norma, entro il mese successivo alla effettuazione.
Il recupero delle ore eccedenti l’orario di lavoro previsto può avvenire a giornata/e,
compatibilmente con le esigenze di servizio. Lo stesso può inoltre essere fruito ad ore.
Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti
riposi/recuperi, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite, nel limite delle risorse che
finanziano il lavoro straordinario.
La retribuzione delle ore eccedenti le 180 ore annue (e nel limite massimo di 250 ore),
previamente autorizzate dal proprio dirigente/coordinatore, potrà avvenire con le modalità e
nei limiti appena descritti.
Le eventuali ore eccedenti il debito orario contrattualmente stabilito – e non liquidate - possono
essere recuperate – compatibilmente con le esigenze di servizio - entro l’ultima domenica di luglio
dell’anno successivo, in coerenza al principio della flessibilità oraria.
La remunerazione di ore di lavoro straordinario, a qualunque titolo effettuate, non è consentita ai
dipendenti titolari di incarico di posizione organizzativa.
Per la remunerazione dello straordinario si rimanda alle modalità di calcolo previste dal vigente
CCNL.
Lo straordinario effettuato nelle chiamate in Pronta Disponibilità viene di norma retribuito salvo
diversa richiesta del dipendente.
Non saranno, in ogni caso, accolte richieste generiche e/o cumulative di liquidazione straordinario
per mesi precedenti ormai gestionalmente chiusi o relative ad anni precedenti.
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L'eccedenza oraria - debitamente autorizzata - sarà riportata all'anno successivo (fino all’ultima
domenica di luglio) al fine di consentire al dipendente di attingere a tale monte ore per esigenze
di brevi permessi, non superiori alla metà dell'orario lavorativo, di cui all'art. 22 del C.C.N.L.
sottoscritto il 1° settembre 1995.
Art. 10 Debiti orari
Il dipendente che non abbia effettuato regolarmente l'orario contrattuale 36 h. per il personale
a tempo pieno od orari inferiori per il personale part-time , è tenuto a recuperare il debito di
norma entro il secondo mese successivo a quello in cui è stato maturato. Il recupero delle ore non
effettuate, deve avvenire concordando le modalità (giorni e orari) con il Dirigente sulla base delle
esigenze di Servizio.
L’assolvimento del debito orario è comunque verificato con cadenza mensile.
Le ore non recuperate come sopra indicato saranno detratte dallo stipendio nella mensilità
relativa al terzo mese, nel rispetto dei limiti economici previsti dalla normativa, ovvero con
devoluzione di quota del monte ferie residue
Poiché l'orario di lavoro contrattuale è un preciso obbligo del dipendente, i casi di
comportamento abituale, non giustificati con gravi problemi anche di natura temporanea,
comportano violazione disciplinare.
Art. 11 Ferie
Le ferie, finalizzate ad assicurare il recupero psico-fisico del dipendente, costituiscono un
diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili e devono essere fruite, a giornate intere od a mezze
giornate, di norma entro di 30 giugno nell’anno solare successivo a quello di maturazione.
La fruizione delle ferie, ivi comprese quelle relative agli anni precedenti, è pianificata
annualmente dal Responsabile di afferenza con criteri di equa distribuzione e rotazione, in modo
da garantire il recupero psico-fisico del personale e il regolare andamento della attività
istituzionale, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 30 settembre di ogni anno, è garantito a tutti i
dipendenti un periodo di ferie di almeno 15 gg continuativi.
Tale programmazione avviene di norma entro il mese di aprile di ogni anno.
Al di fuori del periodo dal 1/6 al 30/9, il dipendente può richiedere, con congruo anticipo, la
fruizione di altri periodi di ferie utilizzando l’apposito portale. Il responsabile di afferenza
procede all’autorizzazione/diniego prima della data di inizio del periodo di ferie richieste.
L’autorizzazione e l’eventuale diniego avvengono tramite portale.
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Qualora il dipendente richieda la fruizione delle ferie estive al di fuori del periodo 1/6 – 30/9, il
Responsabile di afferenza, procede alla assegnazione tenendo conto delle esigenze organizzative
e delle preferenze del dipendente stesso.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, si applica
quanto previsto dal comma 10 dell’ art. 19 del CCNL 1/9/1995 e disposizioni vigenti in materia.
Durante le ferie non è consentito lo svolgimento di attività di supporto e collaborazione alla
libera professione.
Le ferie non godute nell’anno di spettanza per motivate esigenze di carattere personale o per
indifferibili e documentate esigenze di servizio, sono fruite entro il primo semestre dell’anno
successivo, secondo una programmazione disposta dal Responsabile di afferenza, sentito il
dipendente interessato.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti che non abbiano potuto fruire delle
ferie prima della cessazione, NON si procede in alcun caso al pagamento sostitutivo delle stesse.
Il Responsabile di afferenza ha la facoltà di far fruire al personale dipendente le ferie durante il
periodo di preavviso, rinunciando implicitamente in tutto o in parte al periodi di preavviso.
In tutti i casi di recesso del dipendente senza rispetto dei termini di preavviso, ivi compresi
quelli intervenuti a seguito di periodi di aspettativa, eventuali residui ferie non sono
monetizzabili.
Nei casi di trasferimento del dipendente in altre Aziende o Enti, le eventuali ferie residue non
sono monetizzabili.
Ai dipendenti provenienti da altre Aziende tramite procedura di trasferimento non saranno
riconosciuti, di norma, i periodi di ferie maturati e non goduti presso l’Ente di provenienza.
Art. 12 Permessi Brevi
Il dipendente può assentarsi dal lavoro previo assenso del Responsabile di afferenza. Tali
assenze non possono superare la metà dell’orario di lavoro giornaliero e, comunque, non possono
eccedere le 36 ore annue.
Eventuali uscite anticipate dal lavoro, per lieve indisposizione, sono da ricondurre alla disciplina di
cui al presente articolo, ferma restando la disciplina sulla malattia.
La richiesta di fruire di un permesso breve è presentata in tempo utile (almeno entro il giorno
antecedente alla fruizione) per consentire l’adozione delle necessarie misure organizzative.
Eventuale diniego deve essere motivato e comunicato all’interessato. Il recupero delle ore non
lavorate, di norma, avviene non oltre il mese successivo e secondo modalità concordate con il
Responsabile di afferenza, utilizzando le eventuali ore in eccedenza accantonate.
Il mancato recupero, a conclusione d’anno, delle ore non effettuate per fruizione di permessi
brevi, comporta la violazione dell'obbligo contrattuale dell'assolvimento del debito d'orario. Tale
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violazione determina il recupero del trattamento economico corrisposto, fatta comunque salva
l'eventuale responsabilità disciplinare in merito al mancato recupero delle ore.
Art. 13 Permessi per motivi personali o familiari
Il dipendente a tempo indeterminato ha diritto a permessi retribuiti per i seguenti motivi:
a. 8 giorni/anno per partecipazione a concorsi, esami o per aggiornamento facoltativo attinente
alla attività di servizio;
b. 3 giorni per lutto, fruibili anche in maniera non continuativa entro 7 giorni dall’evento, a
seguito del decesso di coniuge, convivente, parenti entro il II grado ed affini entro il I primo
grado, comprensivi dei periodo festivi;
c. 15 giorni consecutivi per matrimonio, fruibili entro i 30 giorni dopo l’evento;
d. permessi per donazione sangue (limitatamente alla giornata della donazione)
e. permessi per donazione midollo osseo (limitatamente al periodo di ricovero o di prescrizione
medica)
f. n. 3 giorni/anno di permesso retribuito per motivi personali debitamente documentati, relativi
ai seguenti motivi e nel limite del debito orario giornaliero:
- effettuazione di visite mediche e/o prestazioni sanitarie di diagnostica strumentale;
- assistenza, in caso di ricovero ospedaliero o altri motivi di salute, al coniuge, ovvero al
convivente, a figli, genitori, fratelli, suoceri, nonni, generi e nuore;
- inserimento dei figli all’asilo nido o scuola materna, per il tempo necessario individuato dalla
struttura scolastica;
- testimonianza in tribunale per fatti non d’ufficio;
- nascita figli;
- altri motivi personali o eventi eccezionali, debitamente documentati, che dovranno essere
valutati, ai fini della concessione del beneficio, dal Responsabile di afferenza.
Le visite effettuate nell’ambito della sorveglianza sanitaria aziendale di cui al Decreto Legislativo
n. 81/2008 sono riconosciute a tutti gli effetti come orario di lavoro, senza oneri a carico del
dipendente.
La concessione dei permessi retribuiti è subordinata alla verifica di compatibilità dell’assenza con
le esigenze di servizio ed avviene sulla base di idonea documentazione prodotta mediante
autocertificazione o certificazione medica, laddove richiesta, nel limite del riconoscimento del
debito orario giornaliero. Eventuale diniego per esigenze di servizio sarà motivato e comunicato al
dipendente.
Per quanto concerne i permessi riconosciuti dalla normativa contrattuale a tutela della
maternità/paternità, diritto allo studio, tutela delle persone portatrici di gravi disabilità nonché
permessi per attività sindacale, si rinvia allo specifico regolamento in materia di assenze dal
servizio.
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Art. 14 Missioni
Il dipendente autorizzato alla missione per Convegni, Riunioni Assessorato/ Enti, Corsi di
Aggiornamento, non deve attestare la presenza nella Sede di Lavoro ma deve trasmettere al
Settore Gestione Presenze/Assenze l'autorizzazione alla missione, almeno il giorno prima della
partenza, ed, entro 5gg. dal rientro, trasmettere l'Attestato di presenza Convegni/Corsi di
aggiornamento.
Qualora gli attestati contengano l'indicazione degli orari e ne sia esplicitata nell'autorizzazione
l'obbligatorietà della partecipazione, l'orario effettuato sarà riconosciuto imputandolo
correttamente ad aggiornamento obbligatorio.
La presenza in servizio nella sede di lavoro sia in entrata che in uscita è attestata in tutti i casi
in cui la missione avviene nell'ambito dell'orario di lavoro, per lo svolgimento di attività ordinarie
svolte in sedi diverse e che presuppongono la partenza dalla sede di lavoro e il rientro nella
stessa.
L'orario di viaggio non può in ogni caso concorrere alla maturazione di plus orari ad eccezione
delle prestazioni di alcune categorie di personale (autisti) o personale che svolga attività nel
tempo viaggio (assistenza a pazienti trasportati).
Art. 15 Riposi e pause
Riposo settimanale: Il diritto al riposo settimanale è previsto dal CCNL che quantifica i riposi nel
numero di 52 all'anno.
Il riposo settimanale ha durata di 24 ore consecutive che si cumulano con le 11 ore di riposo
giornaliero. I riposi sono irrinunciabili e non sono monetizzabili.
Fino a definitiva disciplina della materia nell’ambito del CCNL, nel rispetto dei principi generali di
protezione, sicurezza e salute dei lavoratori, ed al fine di preservare la continuità assistenziale e
conseguente necessità organizzative legate alla turnistica di lavoro, si ritiene, con riferimento
alle brevi pause quando il debito orario giornaliero è superiore alle 6 ore, di applicare il combinato
disposto di cui all’art. 17 del D. Lgvo 66/2003 e art. 5 CCNL 10/11/2008 (“…..il riposo consecutivo
giornaliero, nella misura prevista dall’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, può essere oggetto di deroga, a
seguito di accordo definito con le modalità previste dall’art. 4 comma 4 CCNL 99, tenendo conto
delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente
periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la
concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata…).
Pausa pasto: il lavoratore ha diritto al recupero delle energie psico-fisiche ed all’eventuale
consumazione del pasto nell’arco della giornata lavorativa. L’accesso al servizio sostitutivo a
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mezzo di ticket restaurant deve essere effettuato fuori orario di servizio, nei giorni di effettiva
presenza ed in relazione alla particolare articolazione dell’orario di lavoro. E’ obbligo del
dipendente effettuare le timbrature relative alla pausa-pranzo. Qualora l’orario giornaliero
ecceda il limite delle 8 ore deve essere previsto un intervallo di almeno 30 minuti nella fascia
oraria dalle 12,00 alle 15,00: ove non vi sia timbratura della pausa si procede all’abbattimento di
60 minuti dopo le 8 ore si lavoro. Nel caso in cui la timbratura avvenga in misura inferiore ai
trenta minuti, la stessa viene ricondotta d’ufficio ai trenta minuti previsti.
E’ esente dalla pausa-pasto il personale turnista.
Il diritto alla fruizione del ticket restaurant si matura dopo un turno superiore alle 8 ore
continuative sull’arco diurno ovvero dopo un rientro significativo di almeno 90 minuti.
Riposo biologico: Il periodo di riposo riconosciuto per rischio radiologico, come da disposizioni
contrattuali, è legato alla particolare attività svolta da alcune figure professionali. Il periodo è
pari a 15 gg. di calendario (compresi riposi ed eventuali festività) e deve essere fruito
obbligatoriamente nell’anno di riferimento in un’unica soluzione. La ratio della norma infatti
prevede la necessità di un allontanamento del dipendente dall’esposizione al rischio stesso e
dunque l’obbligo di effettuare il riposo consecutivamente ed entro l’anno, pena la perdita del
beneficio. Per la fruizione del beneficio si rimanda alla lettura del regolamento aziendale in
materia di assenze.
Pausa per l'utilizzo di videoterminale: I lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di
videoterminale, in modo sistematico ed abituale, per almeno venti ore settimanali hanno diritto ad
una pausa o ad un cambiamento di attività.
Qualora i compiti assegnati al lavoratore non consentano il cambiamento di attività, i lavoratori
osserveranno una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale,
senza possibilità di cumulo all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
La pausa deve essere comunque effettuata nella sede di lavoro con le modalità dettate dal
Dirigente. Il tempo di pausa è considerato orario di lavoro.
I Dirigenti dovranno inoltre comunicare, al Medico Competente, al Servizio Prevenzione e
Protezione e alla SC Gestione Risorse Umane
l'elenco di quei lavoratori che svolgono
esclusivamente mansioni di videoterminalista e non possono effettuare cambiamenti di attività
nell'arco della giornata lavorativa.
Modalità e durata delle pause possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove
il Medico Competente ne evidenzi la necessità.
I lavoratori dovranno inoltre applicare correttamente i principi ergonomici ed effettuare i
semplici e brevi esercizi di rilassamento, stretching e rinforzo muscolare, raccomandati dal
Medico Competente in occasione della sorveglianza sanitaria.
Breve recupero psicofisico. Qualora l’orario di lavoro giornaliero sia di almeno sei ore, al
lavoratore viene riconosciuta una pausa la cui finalità precipua é quella di recuperare le energie
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psico – fisiche (pause fisiologiche e similari) ed attenuare un lavoro ripetitivo e monotono (art. 8
D.Lgs. n. 66/2003).
Il lavoratore può usufruire di un intervallo di durata non superiore a dieci minuti consecutivi (per
turno di lavoro) la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche dell’attività
lavorativa, dei processi produttivi e delle esigenze dei pazienti/utenti.
La pausa non può essere fruita all’inizio della giornata lavorativa, permettendo al lavoratore di
iniziare la prestazione dovuta dopo l’orario fissato, né alla fine, terminando anticipatamente la
giornata di lavoro, bensì deve consumarsi “tra l’inizio e la fine” della giornata suddetta.
La pausa può essere effettuata in orario di servizio purchè il dipendente non si allontani
fisicamente dal luogo di lavoro e rimanga all’interno delle mura aziendali.
Art. 16 Servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente e
dall’obbligo dello stesso di raggiungere la struttura, di norma, entro 30 minuti e comunque nel
minor tempo possibile dalla chiamata, fatte salve particolari situazioni individuate dalla Direzione
competente.
Detto servizio è limitato ai turni notturni e festivi, fatte salve particolari esigenze organizzative,
assistenziali o tecniche, specificatamente individuate dalla Direzione di riferimento, da
prevedere nel piano di pronta disponibilità di cui al punto successivo.
L’Azienda predispone il piano per la Pronta Disponibilità previa concertazione con RSU/OO.SS
per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili
professionali necessari per la erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal
piano stesso e dagli aspetti organizzativi delle strutture.
Il turno del servizio di pronta disponibilità è predisposto dal Responsabile di afferenza, con
cadenza mensile, di norma entro 10 giorni dalla fine del mese che precede quello di riferimento,
prevedendo di norma la non continuità tra pronta disponibilità e servizio attivo. Ogni modifica al
turno di servizio di pronta disponibilità è definita per iscritto.
Il turno del servizio di pronta disponibilità è tempestivamente diffuso agli operatori coinvolti ed
a coloro che hanno il compito di attivare il dipendente reperibile.
Di regola non potranno essere previsti più di 6 turni di pronta disponibilità/mese pro-capite.
A fronte dello svolgimento del servizio di pronta disponibilità è corrisposta una specifica
indennità, nella misura prevista dal CCNL, per ciascun turno della durata di 12 ore e con
maggiorazione del 10% per le frazioni di turno, che comunque non possono essere inferiori alle 4
ore.
L’inizio del turno di pronta disponibilità avviene fuori dell’orario ordinario di lavoro, debitamente
registrato. Ai fini del riconoscimento economico della relativa indennità non sono ammesse
sovrapposizioni tra orario ordinario e turno di pronta disponibilità.
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L'attività prestata a seguito di chiamata durante il servizio di pronta disponibilità, è retribuita
come lavoro straordinario, fatta salva l'eventuale espressa richiesta del dipendente di computare
nell'orario di lavoro ordinario, con riferimento a periodi di almeno un mese, le ore di tale attività.
Oltre ad i profili espressamente previsti dall’art. 7 del CCNL 2001, sulla base del c. 12 di tale
articolo, per eccezionali esigenze di funzionalità delle strutture è consentita la pronta
disponibilità al personale appartenente ad altri ruoli (personale tecnico categorie B e Bs e
personale sanitario appartenente alla categoria Ds) secondo quanto previsto nel piano annuale
delle pronte disponibilità.
Art. 17 Violazioni in materia di orario di lavoro
Le violazioni in materia di orario di lavoro, di cui alle disposizioni di legge, contratti collettivi ed
al presente regolamento, ivi comprese le attestazioni non veritiere di presenza in servizio,
costituiscono oggetto di valutazione nelle competenti sedi disciplinari.
Le inosservanze delle presenti norme regolamentari, in materia di programmazione, vigilanza e
controllo, dei Responsabili, costituiscono altresì oggetto di valutazione in sede di verifica
dell’incarico ricoperto.
Art. 18 Disposizioni finali
Il presente Regolamento sarà oggetto di monitoraggio al fine di verificarne la rispondenza alle
esigenze aziendali e alle modifiche organizzative contenute nell'Atto Aziendale e potrà essere
modificato ed integrato, previa Informazione alla RSU e alle OO.SS. ai sensi dell'art. 34 del
D.Lgs n. 150/2009.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disciplinato dalle Leggi e dai
Contratti.
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione e sostituisce,
nelle materie dal medesimo disciplinate, tutti gli accordi stipulati a livello decentrato.
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