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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 30 ottobre 2006 n. 11378 Pres. Corsaro, Est. Ferrari MGM Productions Group s.r.l. (Avv. B. Travertini) c/ Ministero delle comunicazioni (Avv. dello Stato) Atto amministrativo – Diritto d’accesso – Alla documentazione trasmessa al Ministero delle comunicazioni ex art. 25, co. 4, d.l.vo 259/2003 – Diniego - Illegittimità – Ragioni È illegittimo il diniego d’accesso alla documentazione trasmessa al Ministero delle comunicazioni ai sensi dell’art. 25, co. 4, d.l.vo 259/2003 (sulle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica) -nella specie trattasi della lista delle emittenti TV su scala nazionale e relative frequenze- ove espresso sulla base dell’erroneo rilievo che i dati richiesti non siano di dominio pubblico, posto che la documentazione de qua non rientra tra quella esclusa dall’esercizio del diritto d’accesso dall’art. 24 l. 241/90, né tanto meno dal d.m.296/96, adottato dal predetto ministero, al fine di individuare gli atti sottratti all’accesso, a tutela della sicurezza, della difesa nazionale e delle relazioni internazionali. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER Francesco Corsaro - Presidente Angelica Dell’Utri - Componente Giulia Ferrari - Componente - Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6637/06, proposto dalla MGM Productions Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Bruno Travertini presso il cui studio in Roma, via Germanico n. 96, è elettivamente domiciliata, contro il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, per l’annullamento del silenzio diniego reso dal Ministero delle comunicazioni in ordine all’istanza del 10 aprile 2006 di accesso alla lista delle emittenti TV su scala nazionale e relative frequenze, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Ministero delle comunicazioni di fornire l’accesso alla predetta documentazione. Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle comunicazioni; Visti i motivi aggiunti, notificati dalla ricorrente il 25 luglio 2006; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla camera di consiglio del 12 ottobre 2006 il magistrato dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: FATTO 1. Con ricorso notificato in data 8 giugno 2006, e depositato il successivo 7 luglio, la MGM Productions Group s.r.l. chiede l’annullamento del silenzio serbato dal Ministero delle comunicazioni in ordine all’istanza del 10 aprile 2006 di accesso alla lista delle emittenti TV su scala nazionale e relative frequenze. Espone, in fatto, di voler intraprendere iniziative commerciali nel settore delle comunicazioni, come previsto nel proprio oggetto sociale, e di aver, a tale fine, presentato al Ministero delle comunicazioni una prima richiesta, il 10 aprile 2006, di accesso alla lista delle emittenti TV su scala nazionale e relative frequenze e, a fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione, una seconda istanza il 20 aprile, questa volta all’Ispettorato Territoriale per la Toscana. Quest’ultima ha trasmesso per competenza la richiesta alla sede centrale di Roma, che anche in questo caso non ha risposto. La ricorrente ha avanzato una nuova richiesta il 17 maggio 2006, anche questa rimasta senza riscontro. Il silenzio serbato dall’Amministrazione è illegittimo perché viola l’obbligo di legge di provvedere sulle richieste di accesso ai documenti. 2. Con motivi aggiunti, notificati il 25 luglio 2006, la ricorrente ha impugnato il diniego espresso sulla propria istanza di accesso, medio tempore intervenuto. La tesi svolta è che illegittimamente il Ministero ha negato l’accesso sull’erroneo rilievo che gli atti richiesti non sono di dominio pubblico, atteso che gli stessi non sono compresi nell’elenco degli atti non accessibili ex art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 né l’Amministrazione ha individuato una fonte legale al divieto di rilascio degli stessi. 3. Si è costituito in giudizio il Ministero delle comunicazioni, che ha sostenuto l'infondatezza, nel merito, del ricorso. 4. Alla camera di consiglio del 12 ottobre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO 1. Come esposto in narrativa la ricorrente impugna, con l’atto introduttivo del giudizio, il silenzio serbato dal Ministero delle comunicazione sulla propria istanza di accesso alla lista delle emittenti TV su scala nazionale e relative frequenze, presentata il 10 aprile 2006. Rileva il Collegio che nelle more del giudizio è intervenuto il provvedimento espresso di diniego, puntualmente impugnato dalla ricorrente nella via dei motivi aggiunti. I motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio sono quindi divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. I motivi aggiunti sono invece fondati. Alla base del diniego sono posti tre ordini di ragioni, e cioè: a) i dati richiesti, in possesso della Direzione per i Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, sono di suo esclusivo utilizzo e non di dominio pubblico; b) gli elenchi contengono dati oggetto di riservatezza e non possono quindi essere diffusi; c) i canali di diffusione su cui operano le emittenti televisive nazionali e locali sono oggetto di operazioni di compravendita, con la conseguenza che il quadro è in continuo movimento. Nessuna di queste ragioni resiste ai rilievi mossi dalla ricorrente. Ed invero, la documentazione richiesta dalla soc. MGM Productions Group - che il Ministero possiede perché gli viene trasmessa dalle imprese interessate ai sensi dell’art. 25, quarto comma, D.L.vo 1 agosto 2003 n. 259 - non rientra tra quella esclusa dall’esercizio del diritto di accesso dall’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 né tanto meno dal D.M. 10 aprile 1996 n. 296, adottato dal Ministero delle comunicazioni al fine precipuo di individuare i soli atti sottratti dalla disciplina dettata dall’art. 22 L. n. 241 del 1990 per salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. Né costituisce un ostacolo al rilascio della documentazione richiesta la circostanza che questa potrebbe contenere dati riservati, perché relativi agli interessi commerciali di emittenti private. Per ovviare a ciò è infatti sufficiente adottare opportuni accorgimenti oscurando le parti riservate. E’, del resto, giurisprudenza consolidata del giudice amministrativo che il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza ogniqualvolta l' accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons.Stato, VI Sez., 16 febbraio 2005 n. 106), circostanza quest’ultima che non è stata messa in discussione dal Ministero, salvo evocare in giudizio eventuali controinteressati, purché facilmente conoscibili al momento della proposizione del ricorso, condizione che non si verifica nel caso in esame nel quale oggetto della richiesta è, tra l’altro, proprio l’individuazione delle emittenti private. Inoltre, non costituisce motivo ostativo la circostanza che i canali di diffusione su cui operano le emittenti televisive nazionali e locali sono oggetto di operazioni di compravendita, con la conseguenza che il quadro è in continuo movimento. Basterà, infatti, che il Ministero rilasci l’elenco con i dati allo stato in suo possesso, a nulla rilevando che medio tempore siano intervenute modifiche nello stato di fatto e che non siano ancora intervenuti gli opportuni aggiornamenti. Oggetto del diritto di accesso sono, infatti, documenti già formati, non essendo possibile richiedere all' Amministrazione notizie e informazioni che presuppongono un' attività di elaborazione dati (T.A.R. Lecce 12 giugno 2004 n. 3717). In altri termini, la ricorrente non può pretendere che il Ministero aggiorni la documentazione in suo possesso. Infine, non rileva la circostanza - peraltro dedotta dal Ministero per la prima volta nella memoria difensiva e non nell’atto impugnato come ulteriore ragione del diniego - che i dati richiesti non siano raggruppati in un elenco ma siano singoli documenti, essendo ben possibile, con gli opportuni accorgimenti a tutela della riservatezza, il rilascio di questi ultimi. Per le ragioni che precedono il ricorso deve pertanto in parte essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di consentire alla ricorrente, nel termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, di prendere visione ed estrarre copia della lista delle emittenti TV su scala nazionale e relative frequenze, in possesso dello stesso Ministero alla data del rilascio e salvo l’adozione di opportuni accorgimento a tutela della riservatezza dei terzi. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE TERZA TER definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla MGM Productions Group s.r.l., in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di rilasciare copia della documentazione richiesta nei modi e nei termini indicati nella parte motiva. Condanna il Ministero delle comunicazioni alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento). Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 12 ottobre 2006, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori: Francesco Corsaro - Presidente Giulia Ferrari - Componente - Estensore *** ***
Documenti analoghi
contro per l`annullamento
In conclusione, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto con
conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo...