Aspetti fondamentali della previdenza complementare
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
CORSO DI FORMAZIONE SULLA RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI Principali aspetti qualificanti della Riforma della previdenza complementare q q q D. Lgs. n. 252/2005: in vigore dal 1/1/2007 Novità introdotte dalla Legge finanziaria 2007: obbligo di finanziamento del Fondo Tesoreria da parte delle aziende con almeno 50 addetti Adeguamento delle FPC entro il 31/12/2006 al fine di ricevere nuove adesioni a decorrere dal 1/1/2007 Le sole FPC autorizzate dalla COVIP entro il 30/6/2007, potranno ricevere, A DECORRERE DA 1/7/2007, il versamento del TFR e dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro In assenza di autorizzazione l’aderente avrà diritto a trasferirsi ad altra FPC 3 Principali aspetti qualificanti della Riforma della previdenza complementare q q q q q q q q Equiparazione tra le Forme Pensionistiche Complementari (FPC) Libertà di scelta in merito alla destinazione del TFR: eliminazione riserva di competenza delle fonti istitutive Individuazione di modalità tacite di conferimento del TFR Portabilità “governata” dell’obbligazione contributiva del datore di lavoro Misure compensative per le imprese Nuovo regime per prestazioni, anticipazioni e riscatti Revisione della disciplina fiscale Riassetto della vigilanza e potenziamento della COVIP 4 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Ambito di applicazione Forme di previdenza complementare istituite per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio tutte le FPC iscritte all’Albo COVIP dovranno denominazione la locuzione “fondo pensione” 5 recare nella Aspetti fondamentali della previdenza complementare Destinatari - 1 a) Lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali di cui al d. lgs. n. 276/2003 b) Soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate c) Soggetti destinatari del d. lgs. n. 565/96 (persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari) anche se non iscritti alla gestione Mutualità Pensioni in seno all’INPS N.B.: per i destinatari di cui alle lettere a), b) e c) possono essere istituite esclusivamente forme in regime di contribuzione definita 6 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Destinatari - 2 d) Lavoratori autonomi e liberi professionisti e) Soggetti fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del T.U.I.R. 7 Aspetti fondamentali della previdenza complementare L’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI È LIBERA E VOLONTARIA, ANCHE NELLE IPOTESI DI CONFERIMENTO TACITO DEL TFR (silenzio lavoratore = manifestazione implicita di volontà) 8 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Le forme pensionistiche complementari INDIVIDUALI COLLETTIVE ü Adesione individuale ad un FPA ü FPN (soggetti giuridici di natura ü Contratti di assicurazione sulla vita associativa ovvero soggetti dotati con finalità previdenziale di personalità giuridica) ü FPP istituiti alla data del 15/11/92 ü FPA ad adesione collettiva ü FP istituiti o promossi dalle Regioni ü FP istituiti dagli Enti privatizzati FORMA PENSIONISTICA RESIDUALE PRESSO INPS L’ADESIONE AVVIENE SU BASE INDIVIDUALE 9 Aspetti fondamentali della previdenza complementare La Banca Depositaria Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore la banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal gestore del patrimonio del fondo se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo ed ai criteri stabiliti da un apposito D.M. Tesoro sui limiti agli investimenti 10 Aspetti fondamentali della previdenza complementare La gestione finanziaria q I SOGGETTI ABILITATI SONO: BANCHE S.I.M. – SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE con sede in Italia o in altro Paese aderente all’UE IMPRESE DI ASSICURAZIONE S.G.R. - SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO q I SOGGETTI ABILITATI: STIPULANO CON I FONDI PENSIONE CONVENZIONI PER LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE RACCOLTE 11 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Service amministrativo (“attore” eventuale) q LE FUNZIONI RIGUARDANO: Ø Ø Ø GESTIONE DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI E DELL’ANAGRAFICA SERVIZIO RACCOLTA CONTRIBUTI LA RENDICONTAZIONE CONTABILE 12 Aspetti fondamentali della previdenza complementare La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP) Le principali funzioni sono: a) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti b) approvazione statuti e regolamenti delle FPC c) tenuta dell’albo d) verifica delle linee di indirizzo della gestione finanziaria e) controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle FPC f) poteri ispettivi 13 Aspetti fondamentali della previdenza complementare 14 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Le fonti istitutive - 1 Le FPC possono essere istituite: a) Contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori […] N.B.: accordi aziendali perfezionati tra datori di lavoro e singoli lavoratori: q q b) EFFICACIA LIMITATA AI SOLI LAVORATORI FIRMATARI NON PRODUCONO EFFETTI AI FINI DEL CONFERIMENTO TACITO DEL TFR DEI LAVORATORI CHE NON LI ABBIANO SOTTOSCRITTI regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali 15 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Le fonti istitutive - 2 c) d) e) f) g) h) Accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti […] Le Regioni, anche attraverso il coinvolgimento della contrattazione collettiva Accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute Gli Enti privatizzati sia direttamente, tramite apposita delibera, sia sulla base di contratti collettivi e/o accordi tra lavoratori Società istitutrici dei FPA e delle forme pensionistiche individuali attuale mediante contratti di assicurazione sulla vita (banche, sim, sgr, imprese di assicurazione) […] 16 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 1 Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando à AMBITO DI APPLICAZIONE: - LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO 17 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 2 Ciascun lavoratore dovrà effettuare una scelta circa la destinazione del TFR maturando à OPZIONI DI SCELTA: q conservazione del regime codicistico del TFR à scelta da effettuare esplicitamente entro il 30/06/2007 ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione se successiva all’1/1/2007 (il lavoratore può sempre revocare successivamente tale scelta) 18 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 3 b) conferire il TFR maturando ad una FPC dallo stesso prescelta à scelta da effettuare esplicitamente entro il 30/06/2007 ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione se successiva all’1/1/2007 19 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 4 c) se il lavoratore, entro il 30/06/2007 ovvero, entro sei mesi dalla data di prima assunzione se successiva all’1/1/2007, non effettua esplicitamente una delle scelte indicate sub a) e b) à CONFERIMENTO TACITO DEL TFR 20 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 5 Conferimento tacito - 1 1. Il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando dei dipendenti alla FPC collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi che trovano applicazione per quell’azienda (nazionali, territoriali o aziendali) 21 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 6 Conferimento tacito - 2 2. Qualora sussistano più FPC collettive di riferimento (FPN, FP territoriali, FP aziendali), il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando dei dipendenti: Ø alla forma individuata con accordo aziendale Ø in difetto di accordo aziendale, alla forma cui risulti iscritto il maggior numero di lavoratori dell’azienda (per i lavoratori assunti al 31/12/2006, ai fini della determinazione di tale numero dovrà farsi riferimento alla data dell’1/1/2007; per quelli assunti successivamente all’1/1/2007, alla data di assunzione) 22 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 7 Conferimento tacito - 3 3. Qualora non sia possibile procedere nei termini indicati sub 1) e 2), il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando dei dipendenti alla FPC costituita presso l’INPS IL MECCANISMO SIN QUI ANALIZZATO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE I LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI A PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29/04/1993 E NON ISCRITTI A PREVIDENZA COMPLEMENTARE CON VERSAMENTO DI QUOTE DEL TFR 23 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lavoratore iscritto a previdenza obbligatoria dal 29.04.1993 à SINTESI Modalità di scelta esplicita LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993 Modalità di scelta tacita conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta -Entro il 30 giugno 2007 oppure - entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007 ESPRIME la volontà di: -Entro il 30 giugno 2007 oppure - entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007 NON ESPRIME alcuna volontà mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall’INPS ? In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili: ? Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili ? e ? forma pensionistica istituita presso l’INPS (*) Fonte: Ministero del Lavoro - COVIP 24 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 8 Disposizioni particolari per i lavoratori dipendenti iscritti a previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/04/1993 In via preliminare va effettuata la seguente distinzione: q già iscritti, al 1° gennaio 2007, ad una FPC in regime di contribuzione definita, con versamento di quote del TFR q non iscritti ad una FPC al 1° gennaio 2007 25 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 9 Lavoratori già iscritti ad una FPC Entro sei mesi dall’1/1/2007 o se successiva dalla data di nuova assunzione, potranno scegliere: a) conservazione del regime codicistico del TFR, limitatamente alla quota residua di TFR à scelta da effettuare esplicitamente (il lavoratore può sempre revocare successivamente tale scelta) 26 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 10 b) conferire esplicitamente la quota residua del TFR maturando alla FPC alla quale risultino avere già aderito 27 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 11 c) In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, anche la quota residua del TFR maturando sarà trasferita alla FPC alla quale risultino avere già aderito (CONFERIMENTO TACITO) 28 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 12 Lavoratori non iscritti ad una FPC Entro sei mesi dal 1/1/2007 o se successiva dalla data di nuova assunzione, potranno scegliere: a) conservazione del regime codicistico del TFR à scelta da effettuare esplicitamente (il lavoratore può sempre revocare successivamente tale scelta) 29 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 13 b) conferire esplicitamente il TFR maturando ad una FPC dallo stesso prescelta QUANTUM: i. quota prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al lavoratore ii. se gli accordi o i contratti sub i) non prevedono il versamento del TFR, la quota non potrà essere inferiore al 50% iii. in ogni caso, è ammissibile il versamento di una quota di TFR superiore ai limiti individuati sub i) o ii), pari anche al 100% 30 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 14 c) mancata espressione di volontà à CONFERIMENTO TACITO DELL’INTERO TFR MATURANDO, secondo le medesime modalità prescritte per i lavoratori dipendenti iscritti a previdenza obbligatoria dal 29/04/1993 e non iscritti a previdenza complementare 31 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lavoratore iscritto a previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993 e già iscritto al 1° gennaio 2007 a previdenza complementare à SINTESI Modalità di scelta esplicita LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 al 1° gennaio 2007 iscritto a forme pensionistiche complementari Modalità di scelta tacita - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce il datore di lavoro provvede a: (*) Fonte: Ministero del Lavoro - COVIP 32 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lavoratore iscritto a previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993 e non iscritto al 1° gennaio 2007 a previdenza complementare à SINTESI Modalità di scelta esplicita LAVORATORE DIPENDENTE iscritto, per la prima volta, alla previdenza obbligatoria prima del 29.4.1993 al 1° gennaio 2007 non iscritto a forme pensionistiche complementari - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di: nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’Inps se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50% conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare ? Modalità di scelta tacita (*) Fonte: Ministero del Lavoro - COVIP - entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà 33 In caso di più forme pensionisti che collettive applicabili: Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a: ? forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale Se non applicabili ? e ? forma pensionistica istituita presso l’INPS Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 15 IN OGNI CASO, ENTRO IL 1/06/2007 (OVVERO ENTRO 5 MESI DALL’ASSUNZIONE PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL 1/1/2007), I DATORI DI LAVORO DEVONO PROVVEDERE A FORNIRE, AI SOLI LAVORATORI CHE NON ABBIANO ANCORA MANIFESTATO ALCUNA VOLONTÀ, UN’INFORMATIVA SCRITTA ADEGUATA Contenuti à indicazione della FPC cui, dal 1/7/2007, sarà devoluto Il TFR maturando N.B.: PER I NUOVI ASSUNTI, SI POTREBBE VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DI INSERIRE LA PRIMA INFORMATIVA NEL COSIDDETTO “KIT” DI ASSUNZIONE 34 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare - 16 Il TFR conferito tacitamente sarà investito nel comparto garantito q Effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale entro un lasso di tempo predeterminato (scadenza convenzioni di gestione) ovvero al realizzarsi di eventi determinati (esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, premorienza dell’aderente, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3) q Politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR (la prassi sta evidenziando che molti comparti garantiti sono caratterizzati anche dalla previsione di un tasso di interesse garantito) 35 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando In via preliminare va effettuata la seguente distinzione: a) lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 b) lavoratori dipendenti del settore privato il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006 N.B.i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno già effettuato la scelta di aderire ad una FPC alla quale versano integralmente il TFR, non devono compilare alcun modulo 36 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Il lavoratore con rapporto di lavoro in essere al 31/12/06 manifesta la propria volontà attraverso la compilazione del modulo TFR1 Obblighi del datore di lavoro: q- messa a disposizione di ciascun lavoratore del modulo TFR1 q- conservazione del predetto modulo q- rilascio copia controfirmata per ricevuta 37 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 - 1 1) conferimento espresso del TFR ad una FPC à il datore di lavoro versa il TFR alla FPC prescelta dal lavoratore (unitamente agli altri contributi eventualmente previsti) a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007 (l’importo del TFR da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2120 c.c., in ragione del tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007 NON E’ DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO AL FONDO TESORERIA-INPS 38 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 - 2 2) scelta espressa per la conservazione del regime codicistico del TFR à il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR1 CONTRIBUTO = importo corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dall’1/1/07, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’art. 2120 c.c., in ragione del tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra l’1/1/07 e la data di versamento 39 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 - 3 3) lavoratore silente à conferimento tacito à il datore di lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla FPC tempo per tempo individuata sulla base dei criteri illustrati in precedenza NON E’ DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO AL FONDO TESORERIA-INPS 40 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 1 Presupposto operativo à ESCLUSIVAMENTE i lavoratori che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, non abbiano già espresso (in maniera tacita o esplicita) la propria volontà in ordine al conferimento del TFR, dovranno manifestare, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà: di conferire il TFR ad una FPC di conservare il regime codicistico del TFR N.B. il lavoratore manifesta la propria volontà attraverso la compilazione del modulo TFR2 Obblighi del datore di lavoro: messa a disposizione di ciascun lavoratore del modulo TFR2 conservazione del predetto modulo rilascio copia controfirmata per ricevuta 41 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 2 1) conferimento espresso del TFR ad una FPC à il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore, provvede al versamento del TFR alla FPC prescelta dal lavoratore (unitamente agli altri contributi eventualmente previsti) N.B. lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 à il versamento non potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è rivalutato secondo i criteri precedentemente illustrati IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO TESORERIA-INPS FINO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DEL TFR 42 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 3 2) scelta espressa per la conservazione del regime codicistico del TFR à il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, a decorrere dal mese successivo alla consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR2 CONTRIBUTO = importo corrispondente alla quota di TFR maturata a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’art. 2120 c.c., con applicazione, per il periodo successivo al 31/12 dell’anno precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo 43 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 4 3) lavoratore silente entro il termine di sei mesi dall’assunzione à conferimento tacito à il datore di lavoro, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR alla FPC tempo per tempo individuata sulla base dei criteri illustrati in precedenza IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AL FONDO TESORERIA-INPS FINO AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DEL TFR 44 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando NORMA TRANSITORIA Per i lavoratori che, successivamente al 31 dicembre 2006 e prima della data di pubblicazione del decreto sul Fondo Tesoreria-INPS, avessero già manifestato al datore di lavoro la propria volontà di conferire il TFR ad una FPC, è fatta salva la decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a condizione che tale scelta sia confermata mediante la compilazione del modulo TFR1 o TFR2 entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione 45 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 1 1. Funzione e caratteristiche 2. Ambito di applicazione e destinatari 3. Adempimenti del datore di lavoro 3.1 finanziamento 3.2 natura dei “contributi” 3.3 prestazioni e anticipazioni 3.4 obblighi di comunicazione 46 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 2 Funzione e caratteristiche 1. Dal 1/1/2007 è istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” 2. Garantisce l’erogazione del trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 c.c. e delle relative anticipazioni 3. Sistema tecnico-finanziario della ripartizione 4. Gestito dall’INPS per conto dello Stato 5. Apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato 47 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 3 Ambito di applicazione e destinatari Destinatari à i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico) che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del TFR, l’art. 2120 c.c. Criteri di computo del limite dimensionale: 1. lavoratori con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro), ivi inclusi quelli non destinatari delle disposizioni di cui all’art. 2120 c.c. 2. lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale à computati in base alla normativa di riferimento 3. lavoratore assente à escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui, in sua sostituzione, sia stato assunto un altro lavoratore N.B. AL FINE DEL COMPUTO, I DATORI DI LAVORO RILASCIANO ALL’INPS APPOSITA DICHIARAZIONE 48 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 4 Ambito di applicazione e destinatari Momento per accertamento del limite dimensionale: a) aziende in attività al 31/12/06 à limite dimensionale calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006 b) aziende che iniziano l’attività successivamente al 31/12/06 à limite dimensionale calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività 49 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 5 Adempimenti del datore di lavoro: il finanziamento Finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120 c.c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle FPC (la retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata, per ciascun lavoratore, secondo le disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo per il fondo di garanzia del TFR) N.B. l’obbligo contributivo non ricorre con riferimento: - ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi - ai lavoratori a domicilio - agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo - ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti terzi 50 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 6 Adempimenti del datore di lavoro: il finanziamento Ferme restando le specificità precedentemente illustrate, in linea generale il versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro mensilmente È fatto salvo il conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria 51 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 7 Adempimenti del datore di lavoro: natura dei “contributi” Articolo 1, comma 756, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) “al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva” (vd. altresì art. 1, comma 3, DM Fondo Tesoreria-INPS) 52 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 8 Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni “La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità …” (art. 1, comma 756, Legge 296/2006) 53 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 9 Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni Il Fondo Tesoreria-INPS eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 Le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello stesso mese 54 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 10 Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva ? qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo medesimo 55 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 11 Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni Le anticipazioni di cui all’art. 2120 c.c. sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore e sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 ? qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo dell’anticipazione per la quota parte di competenza del Fondo medesimo 56 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 12 Adempimenti del datore di lavoro I datori di lavoro integrano le denunce individuali e-mens (art. 44 D.L. n. 269/03 convertito dalla L. n. 326/03) con: a) l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano integralmente il TFR b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente dal lavoratore sulla base dei moduli TFR1 o TFR2 ovvero attraverso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del contributo destinato al finanziamento del Fondo Tesoreria-INPS nonché delle correlate prestazioni e anticipazioni 57 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare Il finanziamento delle FPC, oltre al conferimento del TFR, può essere attuato mediante: q versamento di contributi a carico del lavoratore q versamento di contributi a carico del datore di lavoro o committente N.B.: nel caso di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento delle FPC è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico 58 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare In linea generale, tutti i lavoratori sono liberi di determinare l’entità della contribuzione a proprio carico TUTTAVIA nelle FPC collettive, le MODALITÀ e la MISURA MINIMA della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali Per i lavoratori dipendenti il contributo da destinare alle FPC può essere stabilito: q in cifra fissa q in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR, ovvero con riferimento ad elementi particolari della retribuzione 59 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare Conferimento TFR (espresso/tacito) Adesione alla FPC 1. L’adesione non comporterà l’obbligo di destinare alla FPC di effettiva destinazione del TFR anche la contribuzione eventualmente prevista, negli accordi collettivi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore 2. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico ed abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, al contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà alla forma prescelta, nei limiti ed alle condizioni stabilite nei predetti accordi (specularmente nella fattispecie del trasferimento volontario del lavoratore aderente ad altra FPC) 60 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare Conferimento TFR (espresso/tacito) Adesione alla FPC 3. Il lavoratore, in aggiunta al TFR, sarà libero di destinare alla FPC prescelta in modo autonomo una parte della propria retribuzione, anche in assenza di accordi collettivi à in tal caso, avrà l’onere di comunicare al datore di lavoro l’entità del contributo e la FPC di destinazione 4. Il datore di lavoro può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla FPC alla quale il lavoratore ha già aderito 61 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza complementare SINTESI q Conferimento TFR (modalità esplicite/tacite) q Contribuzione non più obbligata ex lege à legittima adesione con solo conferimento TFR q Eliminato principio della bilateralità ex lege: Ø lavoratore libero di scegliere se e quanto contribuire Ø il datore di lavoro è obbligato a versare la contribuzione a suo carico se: ü il lavoratore destina alla FPC la contribuzione prevista a suo carico ü non sono previste limitazioni nei contratti o accordi collettivi, anche aziendali q Contribuzione volontaria del datore di lavoro (anche in assenza di contratti e accordi collettivi) 62 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 1 Requisiti: q maturazione requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza q almeno 5 anni di partecipazione alle FPC (si computano tutti i periodi di partecipazione per i quali non è stato esercitato il riscatto totale della posizione) 63 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 2 ü Ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo ü Ipotesi di cessazione attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi Facoltà dell’aderente di richiedere l’accesso alla prestazione pensionistica complementare con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza 64 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 3 Qualora l’aderente, alla data del pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza, abbia un’anzianità di iscrizione alle FPC di almeno un anno, potrà proseguire volontariamente la contribuzione alle FPC medesime Presupposto à facoltà espressamente prevista negli statuti e nei regolamenti delle FPC 65 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 4 Modalità di erogazione complementari: q rendita q capitale delle prestazioni pensionistiche Ø fino ad una max del 50% del montante finale accumulato Ø 100% in capitale se, convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale N.B.: nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate 66 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 5 Cedibilità , sequestrabilità e pignorabilità q Intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di accumulo presso le FPC o nel caso di trasferimento da una FPC ad un’altra q Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità , sequestrabilità e pignorabilità per le prestazioni nel regime pensionistico di base 67 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 6 Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata Quando In qualsiasi momento In Fattispecie % Caratteristiche 75% Stessi limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità previsti per le pensioni obbligatorie Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. qualsiasi momento 68 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 7 Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata Quando Dopo 8 anni di iscrizione Fattispecie % Acquisto o realizzazione di particolari interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli 69 75% Caratteristiche Le somme oggetto di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 8 Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata Quando Fattispecie % Ulteriori esigenze degli aderenti Dopo 8 anni di iscrizione In questo caso è sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, essendo irrilevanti le motivazioni della richiesta. Rientrano in tale ambito le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali 70 30% Caratteristiche Le somme oggetto di anticipazione non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 9 Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata L’aderente ha facoltà di reiterare la richiesta di anticipazione, in relazione al verificarsi di eventi diversi e successivi, senza limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l’altra. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alla forma pensionistica complementare a decorrere dall’iscrizione 71 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 10 Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata L’aderente alla forma pensionistica complementare può scegliere, in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57 Sulla somma eccedente il predetto limite è riconosciuto all’aderente un credito di imposta 72 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 11 Riscatti - 1 Riscatto parziale in misura pari al 50% della posizione individuale maturata: q cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi q ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, CIGO, CIGS 73 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 12 Riscatti - 2 Riscatto totale della posizione individuale maturata: q cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (facoltà non esercitabile nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni, in quanto in questa ipotesi l’aderente ha il diritto di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica complementare) q invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 74 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 13 Riscatti - 3 Riscatto totale della posizione individuale maturata per “cause diverse”: COVIP ha chiarito che rientrano in tale disposizione le causali di perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti e nei regolamenti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva (licenziamento, dimissioni, ecc…) 75 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 14 Riscatti - 4 Riscatto totale della posizione individuale maturata per premorienza dell’aderente rispetto alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare à esercitabile dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati (persone fisiche o giuridiche) In mancanza dei predetti soggetti: a) nelle FPC collettive la posizione resta acquisita al fondo b) nelle FPC individuali la posizione viene destinata a finalità sociali N.B.: distonia rispetto alla disciplina delle indennità in caso di morte di cui all’art. 2122 c.c. 76 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 15 Le altre opzioni a disposizione dell’aderente nell’ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione q Trasferimento della posizione individuale ad altra FPC alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa q Opzione di “default” à mantenimento della posizione individuale presso la FPC di appartenenza 77 Aspetti fondamentali della previdenza complementare Prestazioni pensionistiche complementari - 16 Prestazioni accessorie (facoltative) q Invalidità q Premorienza q Long term care 78 MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE A FRONTE DEL CONFERIMENTO DEL TFR AL FONDO TESORERIA-INPS E ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le misure di compensazione per le imprese a fronte del conferimento del TFR sia al Fondo Tesoreria-Inps che alla previdenza complementare q Dal 1° gennaio 2007: Ø Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (per le imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le imprese con meno di 50 addetti) dell'importo annuo di TFR conferito Ø Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR (0,20% della retribuzione ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI) L’INPS (CIRC. 24/01/07, N. 23) HA CHIARITO CHE I DATORI DI LAVORO CHE GIA’ CONFERISCONO PERCENTUALI DI TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE POSSONO, A DECORRERE DAL PERIODO GENNAIO 2007, RECUPERARE LA QUOTA DI ESONERO SPETTANTE, IN SEDE DI CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI MENSILMENTE DOVUTI PER I DIPENDENTI Dal 1° gennaio 2008: Ø Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo 0,28% dal 2014) per assegni familiari, maternità e disoccupazione 80 TFR AL FONDO TESORERIA-INPS: QUALI IMPRESE? Numero totale imprese 4.185.000 di cui: con più di 50 addetti 23.000 industria manifatturiera 12.200 costruzioni 1.300 commercio, alberghi, pubblici esercizi 3.300 trasporti e comunicazioni 1.800 attività immobiliari, informatica, ricerca, servizi alle imprese 3.000 altri settori 1.400 di cui: sistema Confindustria 16.900 81 DIPENDENTI OCCUPATI, MONTE SALARI, TFR <50 Imprese (unità) Occupati dipendenti (unità) Monte salari (milioni euro) Dipendenti attualmente iscritti ai FP unità in % totale 4162.000 5.637.222 126.960 228.359 4,1% 50 e oltre Totale Dati di base 23.000 4.185.000 5.335.457 10.972.679 149.040 276.000 1.479.998 1.708.357 27,7% 15,6% TFR attualmente versato ai FP milioni € in % totale 192 2,2% Fonte: elaborazioni Conflndustria su dati ISTAT e COVIP 82 1.242 12,1% 1.433 7,5% DIPENDENTI OCCUPATI, TFR, ONERI FINANZIARI, COMPENSAZIONI 50 e oltre < 50 Flussi TFR (milioni €) A FP (aggiuntivo rispetto a oggi) Azienda INPS 8.760 3.006 5.754 0 10.284 2.512 0 6.530 Totale 19.044 5.518 5.754 6.530 189 86 189 86 73 33 381 4,2% 160 93 528 Compensazioni 2007 per TFR a INPS riduzione 0,20% deduzione da imponbile IRES per TFR a FP riduzione 0,20% deduzione da imponibile IRES Totale In % TFR trasferito 87 60 147 4,9% Fonte: elaborazioni Confindustria su dati ISTAT e COVIP 83 4,4% DISCIPLINA FISCALE DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI AI SENSI DEL D. LGS. N. 252/05 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 LA LEGGE DELEGA: L. N. 243/04 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a: ……. c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; 2. (…) …… e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine: 1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, (….) (…) 85 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); (…) i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato,(…); superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all.art.7, comma 6, lett. a) del D. Lgs. n. 124/93 (…); rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica (…); 86 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 IL D.LGS. N. 252/2005 Art. 8 Finanziamento Art. 10 Misura compensative per le imprese Art. 11 Prestazioni Art. 12 Fondi pensione aperti Art. 13 Forme pensionistiche individuali Art. 14 Art. 16 Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo e portabilità Contributo di solidarietà Art. 17 Regime tributario delle forme pensionistiche complementari Art.21 Abrogazioni e modifiche Art.23 Entrata in vigore e norme transitorie 87 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 LA DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA ART. 23 D.LGS. 252/2005 Art. 23. 23 “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007” (…) PRO-RATA TEMPORIS: dal 1° gennaio 2007 si potranno avere dei casi in cui la prestazione finale potrà avere tre tipi di tassazione: una per i montanti delle prestazioni accumulati sino al 31 Dicembre 2000, una seconda per i montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 Dicembre 2006 e una terza per i montanti delle prestazioni accumulati dopo tale data 88 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 IL MODELLO FISCALE VIGENTE AL 31/12/06 NELLE FASI DELLA CONTRIBUZIONE, DELL’ACCUMULO E DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI FINO Al 31.12.2006 MODELLO : E.T.T. Fasi Contribuzione Accumulo Prestazioni PREVIDENZA OBBLIGATORIA ESENZIONE =========== TASSAZIONE (PROGRESSIVA IRPEF RENDITE ) PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESENZIONE IN % E IN VALORE ASSOLUTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% 89 TASSAZIONE PROGRESSIVA (RENDITE) SEPARATA (CAPITALE) Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 IL MODELLO FISCALE VIGENTE AL 31/12/06 NELLE FASI DELLA CONTRIBUZIONE, DELL’ACCUMULO E DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI FINO Al 31.12.2006 MODELLO : E.T.T. CONTRIBUZIONE DOPPIO LIMITE DEDUCIBILITA ASSOLUTO) ’ (PERCENTUALE E ACCUMULO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNUA PER COMPETENZA PRESTAZIONI RENDITA: TASSATA SOLO LA PARTE DEI CONTRIBUTI DEDOTTI (ESENTI I CONTRIBUTI NON DEDOTTI E I RENDIMENTI FINANZIARI) TASSAZIONE SEPARATA SUI CONTRIBUTI DEDOTTI CAPITALE PENSIONISTICO RISCATTI “ INVOLONTARI ” RISCATTI “ VOLONTARI ” TASSAZIONE SEPARATA SUI CONTRIBUTI DEDOTTI TASSAZIONE PROGRESSIVA SUI CONTRIBUTI DEDOTTI 90 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 IL MODELLO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007 NELLE TRE FASI (CONTRIBUZIONE, ACCUMULO, EROGAZIONE PRESTAZIONI) DAL 1.1.2007 MODELLO : E.T.T. Fasi Contribuzione Accumulo Prestazioni PREVIDENZA COMPLEMENTARE ESENZIONE TASSAZIONE TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO IN VALORE ASSOLUTO SENZA LIMITI PERCENTUALI IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% IMPOSTA SOSTITUTIVA : 9% 15% 23% 91 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 TASSAZIONE CONTRIBUZIONE - (CARATTERISTICHE) 1 LIMITE DEDUCIBILITA’ SOLO IN VALORE ASSOLUTO (AUMENTANO LE POSSIBILITA’ DI DEDUZIONE PER I REDDITI MEDI) 2 CONFERMA DELLA EQUIPARAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI PREVIDENZA C OMPLEMENTARE 3 NESSUN VINCOLO ALLO SMOBILIZZO DI TFR 4 NESSUN AUTOMATISMO TRA CONFERIMENTO DEL TFR E CONTRIBUIZIONE AL FONDO PENSIONE 5 AMPLIAMENTO GAMMA DI IPOTESI DI DEDUZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI (FONDIARI, CAPITALE, IMPRESA, LAVORO AUTONOMO, DIVERSI) 6 MAGGIORI DEDUZIONI PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE 7 FAMIGLIARI A CARICO 8 CREDITO DI IMPOSTA PER I VERSAMENTI DOVUTI A REINTEGRI DELLA POS IZIONE PREVIDENZIALE A SEGUITO DI EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI 92 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 QUADRO SINOTTICO Art. 8 – Finanziamento D. Lgs. n. 252/2005 Plafond di deducibilità I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5164,57 ; Dal 1 gennaio 2007 ai lavoratori di prima occupazione successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 93 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 QUADRO SINOTTICO - SEGUE Art. 8 – Finanziamento Plafond di deducibilità D. Lgs. n. 252/2005 Familiari fiscalmente a carico Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4 ( 5.164,57); I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 (contributo di solidarietà); Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. 94 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 QUADRO SINOTTICO - SEGUE Art. 8 – Finanziamento D. Lgs. n. 252/2005 Plafond di deducibilità L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi Contribuzione volontaria - La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età' pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare Reintegri della posizione – è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento dell’erogazione dell’anticipo proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 95 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 ART.10 TUIR Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle FPC istituite negli Stati membri UE e negli Stati aderenti all’Accordo sullo SEE che sono inclusi nella lista di cui al D.M. Finanze 4/9/1996 96 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 TASSAZIONE ACCUMULO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNUA PER COMPETENZA (11%) NELLA DELEGA FISCALE (L.80/2003): PUNTO 4: (…) “ REGIME FISCALE SOSTITUTIVO PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARIA: ….D) REGIME DIFFERENZIATO A FAVORE FISCALE PER IL RISPARMIO AFFIDATO AI FONDI PENSIONE E A CASSE DI PREVIDENZA PRIVATIZZATE “(…) 97 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 TASSAZIONE PRESTAZIONI Prestazioni pensionistiche, erogate sia in capitale che in rendita, sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta relativamente all’importo corrispondente ai redditi non ancora tassati (contributi dedotti e TFR). L’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ad una forma pensionistica complementare con un limite massimo di 6 punti. L’imposta sostitutiva potrà scendere fino ad un minimo del 9% nei casi in cui gli iscritti abbiano partecipato alla forma per almeno 36 anni. Per le prestazioni in rendita, comunque, si continua ad applicare la ritenuta del 12,50% sulle rivalutazioni annue. 98 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN RENDITA RENDITA - BASE IMPONIBILE – La quota di contributo che non ha ancora subito imposizione (contributi dedotti e TFR) RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15%, MINIMO 9% Rendimenti finanziari e contributi non dedotti Rivalutazione annuale della rendita ESENTE IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50% 99 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE CAPITALE PREVIDENZIALE - BASE IMPONIBILE – La quota di contributo che non ha ancora subito imposizione (contributi dedotti e TFR) RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15%, MINIMO 9% Rendimenti finanziari e contributi non dedotti 100 ESENTE Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI “INTERMEDIE” ANTICIPAZIONI E RISCATTI • SPESE SANITARIE “GRAVISSIME” • RISCATTO PARZIALE PER INOCCUPAZIONE MIN.12 MESI O MOBILITÀ O CIG • RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ PERMANENTE O INOCCUPAZIONE MAGGIORE DI 48 MESI MORTE DELL’ADERENTE • RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15%, RELATIVAMENTE ALL’IMPORTO CORRISPONDENTE AI REDDITI NON ANCORA TASSATI, CON L'ALIQUOTA RIDOTTA DI UNA QUOTA PARI A 0,30 PUNTI PERCENTUALI PER OGNI ANNO ECCEDENTE IL QUINDICESIMO ANNO DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI CON UN LIMITE MASSIMO DI RIDUZIONE DI 6 PUNTI PERCENTUALI 101 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 ANTICIPAZIONI E RISCATTI – SEGUE ANTICIPAZIONI : Ø PER ACQUISTO PRIMA CASA E PER RISTRUTTURAZIONE PER SE’ E PER I FIGLI Ø PER “ULTERIORI ESIGENZE” DEGLI ASSOCIATI RITENUTA FISCALE A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23 PER CENTO RISCATTI PER CAUSE DIVERSE RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23 PER CENTO (ART. 11, COMMA 5) 102 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 LAVORATORI ASSUNTI ANTECEDENTEMENTE AL 29 APRILE 1993 È concessa la facoltà di ottenere la liquidazione in capitale del 100% della prestazione maturata con l’applicazione del regime tributario vigente alla data del 31.12.2006 103 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA NON È MAI SOGGETTO AD IMPOSIZIONE purché avvenga a favore di una forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo n. 252/05 104 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 SINTESI Ø Equiparazione del regime fiscale delle prestazioni in capitale con la tassazione delle prestazioni in rendita Ø Abrogazione delle penalizzazione fiscale prevista per le prestazioni in capitale superiori ad un terzo del montante e per i riscatti cosiddetti volontari anticipati Ø Previsione di aliquote di imposta sostitutive diverse a seconda della “causa” della prestazione erogata (prestazione pensionistica, anticipazioni, riscatti) e in base al periodo di permanenza nella FPC Ø Il nuovo regime fiscale è migliorativo rispetto al trattamento fiscale delle previdenza obbligatoria Ø Eliminazione delle penalizzazioni per chi “esce dal sistema” Ø La contribuzione si deduce ad aliquota marginale e si tassa ad aliquota sostitutiva Ø Aumentate le possibilità di deduzione in presenza di redditi diversi da quelli di lavoro subordinato 105 Disciplina fiscale delle forme pensionistiche complementari – D. Lgs. 252/05 SINTESI Ø Semplificazione del sistema di tassazione delle prestazioni, sia pure limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati dal 1° gennaio 2007 Ø Lavoratori (TFR, fine periodo transitorio, 100% capitale) Ø Tassazione “agevolata” della quota di TFR erogata dal fondo pensione 106 LA COMPARAZIONE TRA LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI L’INDICATORE SINTETICO DEI COSTI GLI INDICI DI RENDIMENTO Le Spese gravanti sulle forme pensionistiche complementari Nel 2005, dalle analisi condotte per il monitoraggio dei costi dell’intero settore della previdenza complementare, è risultata una posizione di vantaggio dei fondi pensione negoziali: gli oneri complessivi di gestione in rapporto al patrimonio di fine esercizio si mantengono in media inferiori allo 0,5% Stabili sono risultati anche i costi complessivi medi dei fondi pensione aperti: tali costi sono stati pari all’1,2% annuo per un periodo di partecipazione di 35 anni I costi dei PIP risultano elevati rispetto a quelli delle altre FPC: 5,1% del patrimonio per 3 anni di partecipazione e si riducono al 2,3% su un periodo temporale di 35 anni 108 Le Spese gravanti sulle forme pensionistiche complementari Costi nella fase di accumulo La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc… Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente (mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell’investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale Costi nella fase di accumulo Tipologia di costo Importo e caratteristiche Spese di adesione *** €, da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione Spese da sostenere durante la fase di accumulo: Direttamente a carico dell’aderente *** €, prelevate dal primo versamento di ciascun anno Indirettamente a carico dell’aderente: - Garanzia ***% del patrimonio su base annua - Prudenza ***% del patrimonio su base annua - Bilanciato ***% del patrimonio su base annua - Dinamico ***% del patrimonio su base annua Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione) Anticipazione non previste Trasferimento *** € Riscatto *** € Riallocazione della posizione individuale *** € Riallocazione del flusso contributivo non previste N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni v. sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’. 109 Le Spese gravanti sulle forme pensionistiche complementari Costi nella fase di erogazione Dal momento del pensionamento, vengono imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione complementare I costi che gravano nella fase di erogazione dipendono dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui l’aderente accederà al pensionamento 110 L’indicatore sintetico dei costi L’indicatore sintetico dei costi - 1 L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) calcolato, secondo una metodologia comune a tutti gli operatori, è stato introdotto dalla COVIP per confrontare i costi applicati dalle diverse FPC o, all’interno di una stessa forma, i costi relativi alle diverse proposte di investimento L’ISC è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati dalla FPC; gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento L’ISC consente di avere un’idea del peso che i costi praticati dalla FPC hanno ogni anno sulla posizione individuale 111 L’indicatore sintetico dei costi L’indicatore sintetico dei costi - 2 Comparti Garanzia Prudenza Bilanciato Dinamico 2 anni *** *** *** *** Anni di permanenza 5 anni 10 anni *** *** *** *** *** *** *** *** 35 anni *** *** *** *** L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. Nota Informativa, sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’). ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa. 112 Incidenza dei costi a parità di risultati Nel valutare le implicazioni dei costi gravanti si tenga conto che differenze anche piccole del valore dell’indicatore sintetico dei costi possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si Consideri, ad esempio, che un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%. Confronto incidenza costi medi dei FPN (0.5%) e dei FPA (1.2%) VERSAMENTI TOTALI EFFETTUATI: 87,500.00 FPN FPA DIFFERENZA CAPITALE LORDO AL PENSIONAMENTO: 158,805.74 139,335.11 19,470.63 SPESE TOTALI: 15,871.71 35,342.34 -19,470.63 IPOTESI DEL CONFRONTO VERSAMNETO ANNUO: 2.500€ RENDIMENTO INVESTIMENTO ANNUO: 4% COSTI FPN: 0.5% COSTI FPA: 1.2% TASSAZIONE RENDIMENTI: 11% DURATA INVESTIMENTO: 35 ANNI per semplicità nella simulazione i costi gravano sulla posizione a fine anno 113 Incidenza dei costi sull’esercizio del diritto alla portabilità IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DA UNA FPC AD UN’ALTRA PUO’ ESSERE EFFETTUATO DECORSI DUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLA FPC à LA TABELLA SOTTOSTANTE DIMOSTRA L’INCIDENZA DEI COSTI SULL’EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO ALLA PORTABILITA’ Confronto incidenza costi medi dopo 2 anni: FPN, FPA e FIP Contributo annuo ricorrente costi medi % (3 anni) rendimento annuale Contributo netto Contributo netto 2 Risultato 1 anno Risultato finale 1 anno anno FPN 1,500 0.50 3.00% 1,492.50 1,537.28 3,022.09 3,112.75 FPA 1,500 1.90 3.00% 1,471.50 1,515.65 2,958.35 3,047.10 FIP 1,500 5.10 3.00% 1,423.50 1,466.21 2,814.93 2,899.38 114 Total Expenses Ratio (TER) Total Expenses Ratio (TER) Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali 2004 2005 2006 Oneri di gestione finanziaria *** *** *** - di cui per commissioni di gestione finanziaria *** *** *** - di cui per commissioni di incentivo *** *** *** - di cui per compensi banca depositaria *** *** *** Oneri di gestione amministrativa *** *** *** - di cui per spese generali ed amministrative *** *** *** - di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi *** *** *** - di cui per altri oneri amm.vi *** *** *** TOTALE GENERALE *** *** *** N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto. 115 Rendimenti storici Anche nel 2005, le forme pensionistiche complementari hanno beneficiato dell’andamento favorevole dei mercati finanziari, in particolare quelli azionari, conseguendo rendimenti positivi 116 Rendimenti storici Rendimenti storici (%) 2002 2003 2004 2005 2006 Rendimento medio annuo composto (%) Garanzia *** *** *** *** *** *** Prudenza *** *** *** *** *** *** Bilanciato *** *** *** *** *** *** Dinamico *** *** *** *** *** *** ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri 117