Aspetti fondamentali della previdenza complementare

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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
CORSO DI FORMAZIONE
SULLA RIFORMA DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DISCIPLINA DELLE
FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI
Principali aspetti qualificanti della Riforma della previdenza complementare
q
q
q
D. Lgs. n. 252/2005: in vigore dal 1/1/2007
Novità introdotte dalla Legge finanziaria 2007: obbligo di finanziamento
del Fondo Tesoreria da parte delle aziende con almeno 50 addetti
Adeguamento delle FPC entro il 31/12/2006 al fine di ricevere nuove
adesioni a decorrere dal 1/1/2007
Le sole FPC autorizzate dalla COVIP entro il 30/6/2007, potranno ricevere,
A DECORRERE DA 1/7/2007, il versamento del TFR e dei contributi del
lavoratore e del datore di lavoro
In assenza di autorizzazione l’aderente avrà diritto a trasferirsi ad
altra FPC
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Principali aspetti qualificanti della Riforma della previdenza complementare
q
q
q
q
q
q
q
q
Equiparazione tra le Forme Pensionistiche Complementari
(FPC)
Libertà di scelta in merito alla destinazione del TFR:
eliminazione riserva di competenza delle fonti istitutive
Individuazione di modalità tacite di conferimento del TFR
Portabilità “governata” dell’obbligazione contributiva del datore di
lavoro
Misure compensative per le imprese
Nuovo regime per prestazioni, anticipazioni e riscatti
Revisione della disciplina fiscale
Riassetto della vigilanza e potenziamento della COVIP
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Ambito di applicazione
Forme di previdenza complementare istituite per l’erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio
tutte le FPC iscritte all’Albo COVIP dovranno
denominazione la locuzione “fondo pensione”
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recare
nella
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Destinatari - 1
a) Lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, ivi compresi i
lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali di cui al d.
lgs. n. 276/2003
b) Soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori
dipendenti dalle cooperative interessate
c) Soggetti destinatari del d. lgs. n. 565/96 (persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità
familiari) anche se non iscritti alla gestione Mutualità Pensioni in
seno all’INPS
N.B.: per i destinatari di cui alle lettere a), b) e c) possono essere
istituite esclusivamente forme in regime di contribuzione definita
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Destinatari - 2
d) Lavoratori autonomi e liberi professionisti
e) Soggetti fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del T.U.I.R.
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
L’ADESIONE ALLE FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI È LIBERA E VOLONTARIA,
ANCHE NELLE IPOTESI DI CONFERIMENTO
TACITO DEL TFR
(silenzio lavoratore = manifestazione implicita di volontà)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Le forme pensionistiche complementari
INDIVIDUALI
COLLETTIVE
ü Adesione individuale ad un FPA
ü FPN (soggetti giuridici di natura
ü Contratti di assicurazione sulla vita
associativa ovvero soggetti dotati
con finalità previdenziale
di personalità giuridica)
ü FPP istituiti alla data del 15/11/92
ü FPA ad adesione collettiva
ü FP istituiti o promossi dalle Regioni
ü FP istituiti dagli Enti privatizzati
FORMA PENSIONISTICA RESIDUALE PRESSO INPS
L’ADESIONE AVVIENE SU BASE INDIVIDUALE
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
La Banca Depositaria
Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una
banca distinta dal gestore
la banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal gestore del
patrimonio del fondo se non siano contrarie alla legge, allo statuto del
fondo ed ai criteri stabiliti da un apposito D.M. Tesoro sui limiti agli
investimenti
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
La gestione finanziaria
q
I SOGGETTI ABILITATI SONO:
BANCHE
S.I.M. – SOCIETÀ DI
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
con sede in Italia o in altro
Paese aderente all’UE
IMPRESE DI
ASSICURAZIONE
S.G.R. - SOCIETA’ DI GESTIONE
DEL RISPARMIO
q
I SOGGETTI ABILITATI:
STIPULANO CON I FONDI PENSIONE
CONVENZIONI PER LA GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE
RACCOLTE
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Service amministrativo (“attore” eventuale)
q
LE FUNZIONI RIGUARDANO:
Ø
Ø
Ø
GESTIONE DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI E DELL’ANAGRAFICA
SERVIZIO RACCOLTA CONTRIBUTI
LA RENDICONTAZIONE CONTABILE
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
Le principali funzioni sono:
a) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, anche al fine di eliminare distorsioni che possano
arrecare pregiudizio agli aderenti
b) approvazione statuti e regolamenti delle FPC
c) tenuta dell’albo
d) verifica delle linee di indirizzo della gestione finanziaria
e) controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile
delle FPC
f) poteri ispettivi
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Le fonti istitutive - 1
Le FPC possono essere istituite:
a)
Contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per
questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli
stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori […]
N.B.: accordi aziendali perfezionati tra datori di lavoro e
singoli lavoratori:
q
q
b)
EFFICACIA LIMITATA AI SOLI LAVORATORI FIRMATARI
NON PRODUCONO EFFETTI AI FINI DEL CONFERIMENTO TACITO DEL
TFR DEI LAVORATORI CHE NON LI ABBIANO SOTTOSCRITTI
regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano
disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Le fonti istitutive - 2
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Accordi fra lavoratori autonomi o liberi professionisti […]
Le Regioni, anche attraverso il coinvolgimento della
contrattazione collettiva
Accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento
cooperativo legalmente riconosciute
Gli Enti privatizzati sia direttamente, tramite apposita delibera,
sia sulla base di contratti collettivi e/o accordi tra lavoratori
Società istitutrici dei FPA e delle forme pensionistiche individuali
attuale mediante contratti di assicurazione sulla vita (banche,
sim, sgr, imprese di assicurazione)
[…]
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 1
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione
del
TFR
maturando
à
AMBITO DI
APPLICAZIONE:
-
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 2
Ciascun lavoratore dovrà effettuare una scelta circa la
destinazione del TFR maturando à OPZIONI DI SCELTA:
q conservazione del regime codicistico del TFR à scelta da
effettuare esplicitamente entro il 30/06/2007 ovvero entro
sei mesi dalla data di prima assunzione se successiva
all’1/1/2007
(il
lavoratore
può
sempre
revocare
successivamente tale scelta)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 3
b) conferire il TFR maturando ad una FPC dallo stesso prescelta
à scelta da effettuare esplicitamente entro il 30/06/2007
ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione se
successiva all’1/1/2007
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 4
c) se il lavoratore, entro il 30/06/2007 ovvero, entro sei mesi dalla
data di prima assunzione se successiva all’1/1/2007, non effettua
esplicitamente una delle scelte indicate sub a) e b) à
CONFERIMENTO TACITO DEL TFR
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 5
Conferimento tacito - 1
1. Il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando dei dipendenti
alla FPC collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi che
trovano applicazione per quell’azienda (nazionali, territoriali o
aziendali)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 6
Conferimento tacito - 2
2. Qualora sussistano più FPC collettive di riferimento (FPN, FP
territoriali, FP aziendali), il datore di lavoro trasferirà il TFR
maturando dei dipendenti:
Ø alla forma individuata con accordo aziendale
Ø in difetto di accordo aziendale, alla forma cui risulti iscritto il
maggior numero di lavoratori dell’azienda (per i lavoratori
assunti al 31/12/2006, ai fini della determinazione di tale numero
dovrà farsi riferimento alla data dell’1/1/2007; per quelli assunti
successivamente all’1/1/2007, alla data di assunzione)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 7
Conferimento tacito - 3
3. Qualora non sia possibile procedere nei termini indicati sub 1) e
2), il datore di lavoro trasferirà il TFR maturando dei dipendenti
alla FPC costituita presso l’INPS
IL MECCANISMO SIN QUI ANALIZZATO RIGUARDA
ESCLUSIVAMENTE I LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI A
PREVIDENZA OBBLIGATORIA DAL 29/04/1993 E NON
ISCRITTI
A
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
CON
VERSAMENTO DI QUOTE DEL TFR
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lavoratore iscritto a previdenza obbligatoria dal 29.04.1993 à SINTESI
Modalità
di scelta
esplicita
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima volta,
alla previdenza
obbligatoria
dal 29.4.1993
Modalità
di scelta
tacita
conferire il TFR
maturando alla
forma di
previdenza
complementare da
lui scelta
-Entro il 30
giugno 2007
oppure
- entro 6 mesi
dalla data di
assunzione,
se successiva
al 1° gennaio
2007
ESPRIME la
volontà di:
-Entro il 30
giugno 2007
oppure
- entro 6 mesi
dalla data di
assunzione,
se successiva
al 1° gennaio
2007
NON
ESPRIME
alcuna volontà
mantenere il TFR
maturando presso il
datore di lavoro. In
tal caso, per i
lavoratori di aziende
con più di 50
dipendenti, l’intero
TFR è trasferito ad
apposito Fondo
gestito dall’INPS
?
In caso di più forme
pensionistiche collettive
applicabili:
?
Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando del
dipendente a:
forma pensionistica
collettiva prevista
dagli accordi o
contratti collettivi,
anche territoriali,
salvo diverso
accordo aziendale
quella con il maggior
numero di adesioni
di lavoratori
dell’azienda, salvo
diverso accordo
aziendale
Se non applicabili ? e ?
forma pensionistica
istituita presso l’INPS
(*) Fonte: Ministero del Lavoro - COVIP
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 8
Disposizioni particolari per i lavoratori dipendenti iscritti a
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/04/1993
In via preliminare va effettuata la seguente distinzione:
q già iscritti, al 1° gennaio 2007, ad una FPC in regime di
contribuzione definita, con versamento di quote del TFR
q non iscritti ad una FPC al 1° gennaio 2007
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 9
Lavoratori già iscritti ad una FPC
Entro sei mesi dall’1/1/2007 o se successiva dalla data di nuova
assunzione, potranno scegliere:
a) conservazione del regime codicistico del TFR, limitatamente
alla quota residua di TFR à scelta da effettuare
esplicitamente
(il
lavoratore
può
sempre
revocare
successivamente tale scelta)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 10
b) conferire esplicitamente la quota residua del TFR maturando
alla FPC alla quale risultino avere già aderito
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 11
c) In difetto di una manifestazione esplicita di volontà, anche la
quota residua del TFR maturando sarà trasferita alla FPC alla
quale risultino avere già aderito (CONFERIMENTO TACITO)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 12
Lavoratori non iscritti ad una FPC
Entro sei mesi dal 1/1/2007 o se successiva dalla data di nuova
assunzione, potranno scegliere:
a) conservazione del regime codicistico del TFR à scelta da
effettuare esplicitamente (il lavoratore può sempre revocare
successivamente tale scelta)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 13
b) conferire esplicitamente il TFR maturando ad una FPC dallo
stesso prescelta
QUANTUM:
i. quota prevista dagli accordi o contratti collettivi che si applicano al
lavoratore
ii. se gli accordi o i contratti sub i) non prevedono il versamento del
TFR, la quota non potrà essere inferiore al 50%
iii. in ogni caso, è ammissibile il versamento di una quota di TFR
superiore ai limiti individuati sub i) o ii), pari anche al 100%
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 14
c) mancata espressione di volontà à CONFERIMENTO TACITO
DELL’INTERO TFR MATURANDO, secondo le medesime
modalità prescritte per i lavoratori dipendenti iscritti a previdenza
obbligatoria dal 29/04/1993 e non iscritti a previdenza
complementare
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lavoratore iscritto a previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993 e già iscritto al 1° gennaio 2007 a
previdenza complementare à SINTESI
Modalità
di scelta
esplicita
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima
volta,
alla previdenza
obbligatoria
prima del
29.4.1993
al 1° gennaio
2007
iscritto
a forme
pensionistiche
complementari
Modalità
di scelta
tacita
- entro il 30
giugno 2007 o
- entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al
1° gennaio
2007,
ESPRIME la
volontà di:
- entro il 30
giugno 2007 o
- entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al
1° gennaio
2007,
NON
ESPRIME
alcuna volontà
mantenere il residuo
TFR maturando
presso il datore di
lavoro
In tal caso, per i
lavoratori di aziende
con più di 50
dipendenti, il TFR
residuo è trasferito
ad apposito Fondo,
gestito dall’INPS
conferire il residuo
TFR maturando alla
forma
complementare
collettiva alla quale
già aderisce
il datore di lavoro
provvede a:
(*) Fonte: Ministero del Lavoro - COVIP
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lavoratore iscritto a previdenza obbligatoria prima del 29.04.1993 e non iscritto al 1° gennaio 2007 a
previdenza complementare à SINTESI
Modalità
di scelta
esplicita
LAVORATORE
DIPENDENTE
iscritto,
per la prima
volta,
alla previdenza
obbligatoria
prima del
29.4.1993
al 1° gennaio
2007
non iscritto
a forme
pensionistiche
complementari
- entro il 30
giugno 2007 o
- entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al 1°
gennaio 2007,
ESPRIME la
volontà di:
nella misura
già fissata
dagli accordi
o contratti
collettivi
mantenere il TFR maturando
presso il datore di lavoro. In tal
caso, per i lavoratori di aziende
con più di 50 dipendenti, il TFR
residuo è trasferito ad apposito
Fondo, gestito dall’Inps
se gli accordi
o i contratti
collettivi non
prevedono il
versamento
del TFR, in
misura
non
inferiore
al
50%
conferire il TFR maturando ad
una forma pensionistica
complementare
?
Modalità
di scelta
tacita
(*) Fonte: Ministero del Lavoro - COVIP
- entro il 30
giugno 2007 o
- entro 6 mesi
dalla data di
nuova
assunzione se
successiva al 1°
gennaio 2007,
NON ESPRIME
alcuna volontà
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In caso di
più forme
pensionisti
che
collettive
applicabili:
Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando del
dipendente a:
?
forma pensionistica
collettiva prevista dagli
accordi o contratti collettivi,
anche territoriali, salvo
diverso accordo aziendale
quella con il maggior
numero di adesioni di
lavoratori dell’azienda,
salvo diverso accordo
aziendale
Se non applicabili ? e ?
forma pensionistica
istituita presso l’INPS
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 15
IN OGNI CASO, ENTRO IL 1/06/2007 (OVVERO ENTRO 5 MESI
DALL’ASSUNZIONE PER I LAVORATORI ASSUNTI DOPO IL
1/1/2007), I DATORI DI LAVORO DEVONO PROVVEDERE A
FORNIRE, AI SOLI LAVORATORI CHE NON ABBIANO ANCORA
MANIFESTATO ALCUNA VOLONTÀ, UN’INFORMATIVA SCRITTA
ADEGUATA
Contenuti à indicazione della FPC cui, dal 1/7/2007, sarà devoluto
Il TFR maturando
N.B.: PER I NUOVI ASSUNTI, SI POTREBBE VALUTARE
L’OPPORTUNITÀ DI INSERIRE LA PRIMA INFORMATIVA
NEL COSIDDETTO “KIT” DI ASSUNZIONE
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare - 16
Il TFR conferito tacitamente sarà investito nel comparto
garantito
q Effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della
restituzione integrale del capitale entro un lasso di tempo
predeterminato (scadenza convenzioni di gestione) ovvero al
realizzarsi di eventi determinati (esercizio del diritto alla prestazione
pensionistica complementare, premorienza dell’aderente, riscatto per
inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi, riscatto per
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di 1/3)
q Politica di investimento idonea a realizzare con elevata probabilità
rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR (la prassi sta
evidenziando che molti comparti garantiti sono caratterizzati anche
dalla previsione di un tasso di interesse garantito)
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
In via preliminare va effettuata la seguente distinzione:
a) lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un
rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006
b) lavoratori dipendenti del settore privato il cui rapporto di
lavoro sia iniziato in data successiva al 31 dicembre 2006
N.B.i lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2006, hanno già
effettuato la scelta di aderire ad una FPC alla quale versano
integralmente il TFR, non devono compilare alcun modulo
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Il lavoratore con rapporto di lavoro in essere al 31/12/06
manifesta la propria volontà attraverso la compilazione del
modulo TFR1
Obblighi del datore di lavoro:
q- messa a disposizione di ciascun lavoratore del modulo
TFR1
q- conservazione del predetto modulo
q- rilascio copia controfirmata per ricevuta
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 - 1
1) conferimento espresso del TFR ad una FPC à il datore
di lavoro versa il TFR alla FPC prescelta dal lavoratore
(unitamente agli altri contributi eventualmente previsti) a
decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo
compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007
(l’importo del TFR da versare relativamente alle mensilità
antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri
stabiliti dall’art. 2120 c.c., in ragione del tasso di incremento del
TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo
intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007
NON E’ DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO AL FONDO
TESORERIA-INPS
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 - 2
2) scelta espressa per la conservazione del regime codicistico
del TFR à il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50
addetti, è obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito presso la
Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, a decorrere dal mese successivo alla
consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR1
CONTRIBUTO = importo corrispondente alla quota di TFR maturata a
decorrere dall’1/1/07, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità
antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’art. 2120 c.c., in
ragione del tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006,
rapportato al periodo intercorrente tra l’1/1/07 e la data di versamento
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori con rapporto di lavoro in essere al 31/12/2006 - 3
3) lavoratore silente à conferimento tacito à il datore di
lavoro provvede al versamento del TFR maturando, a decorrere
dal 1° luglio 2007, alla FPC tempo per tempo individuata sulla
base dei criteri illustrati in precedenza
NON E’ DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO AL FONDO
TESORERIA-INPS
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 1
Presupposto operativo à ESCLUSIVAMENTE i lavoratori che, in relazione
a precedenti rapporti di lavoro, non abbiano già espresso (in maniera tacita o
esplicita) la propria volontà in ordine al conferimento del TFR, dovranno
manifestare, entro 6 mesi dalla data di assunzione, la volontà:
di conferire il TFR ad una FPC
di conservare il regime codicistico del TFR
N.B. il lavoratore manifesta la propria volontà attraverso la compilazione del modulo TFR2
Obblighi del datore di lavoro:
messa a disposizione di ciascun lavoratore del modulo TFR2
conservazione del predetto modulo
rilascio copia controfirmata per ricevuta
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 2
1) conferimento espresso del TFR ad una FPC à il datore di lavoro,
a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore,
provvede al versamento del TFR alla FPC prescelta dal lavoratore
(unitamente agli altri contributi eventualmente previsti)
N.B. lavoratori assunti nei primi sei mesi dell’anno 2007 à il versamento non
potrà avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso l’importo del TFR è
rivalutato secondo i criteri precedentemente illustrati
IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO AL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO AL FONDO TESORERIA-INPS FINO AL MOMENTO
DEL CONFERIMENTO DEL TFR
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 3
2) scelta espressa per la conservazione del regime codicistico del TFR à il
datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, è
obbligato al versamento del contributo al Fondo istituito presso la
Tesoreria dello Stato e gestito dall’INPS, a decorrere dal mese successivo
alla consegna, da parte del lavoratore, del modello TFR2
CONTRIBUTO = importo corrispondente alla quota di TFR maturata a
decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite
alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento, ai sensi dell’art.
2120 c.c., con applicazione, per il periodo successivo al 31/12 dell’anno
precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data,
rapportato alla durata del periodo medesimo
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia iniziato in data successiva al 31/12/2006 - 4
3) lavoratore silente entro il termine di sei mesi dall’assunzione à
conferimento tacito à il datore di lavoro, a decorrere dal mese
successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento del TFR
alla FPC tempo per tempo individuata sulla base dei criteri illustrati in
precedenza
IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO AL VERSAMENTO DEL
CONTRIBUTO AL FONDO TESORERIA-INPS FINO AL MOMENTO
DEL CONFERIMENTO DEL TFR
44
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la
destinazione del TFR maturando
NORMA TRANSITORIA
Per i lavoratori che, successivamente al 31 dicembre 2006 e
prima della data di pubblicazione del decreto sul Fondo
Tesoreria-INPS, avessero già manifestato al datore di lavoro la
propria volontà di conferire il TFR ad una FPC, è fatta salva la
decorrenza degli effetti dalla data della scelta già compiuta, a
condizione che tale scelta sia confermata mediante la
compilazione del modulo TFR1 o TFR2 entro 30 giorni dalla
predetta pubblicazione
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Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 1
1. Funzione e caratteristiche
2. Ambito di applicazione e destinatari
3. Adempimenti del datore di lavoro
3.1 finanziamento
3.2 natura dei “contributi”
3.3 prestazioni e anticipazioni
3.4 obblighi di comunicazione
46
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 2
Funzione e caratteristiche
1. Dal 1/1/2007 è istituito il “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”
2. Garantisce l’erogazione del trattamento di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 c.c. e delle relative anticipazioni
3. Sistema tecnico-finanziario della ripartizione
4. Gestito dall’INPS per conto dello Stato
5. Apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato
47
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 3
Ambito di applicazione e destinatari
Destinatari à i datori di lavoro del settore privato (esclusi i datori di lavoro domestico)
che abbiano alle dipendenze almeno 50 addetti, per i lavoratori per i quali trova
applicazione, ai fini del TFR, l’art. 2120 c.c.
Criteri di computo del limite dimensionale:
1. lavoratori con contratto di lavoro subordinato (a prescindere dalla tipologia del
rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro), ivi inclusi quelli non destinatari delle
disposizioni di cui all’art. 2120 c.c.
2. lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale à computati in base alla
normativa di riferimento
3. lavoratore assente à escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui, in
sua sostituzione, sia stato assunto un altro lavoratore
N.B. AL FINE DEL COMPUTO, I DATORI DI LAVORO RILASCIANO ALL’INPS
APPOSITA DICHIARAZIONE
48
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 4
Ambito di applicazione e destinatari
Momento per accertamento del limite dimensionale:
a) aziende in attività al 31/12/06 à limite dimensionale calcolato
prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza
nell’anno 2006
b) aziende che iniziano l’attività successivamente al 31/12/06 à
limite dimensionale calcolato prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività
49
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 5
Adempimenti del datore di lavoro: il finanziamento
Finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120 c.c. maturata da
ciascun lavoratore del settore privato (esclusi i lavoratori domestici) a decorrere
dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle FPC (la retribuzione da prendere a
riferimento ai fini del calcolo del contributo è determinata, per ciascun
lavoratore, secondo le disposizioni dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo per
il fondo di garanzia del TFR)
N.B. l’obbligo contributivo non ricorre con riferimento:
- ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore a 3 mesi
- ai lavoratori a domicilio
- agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo
- ai lavoratori per i quali i CCNL prevedono la corresponsione periodica delle
quote maturate di TFR ovvero l’accantonamento delle stesse presso soggetti
terzi
50
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 6
Adempimenti del datore di lavoro: il finanziamento
Ferme restando le specificità precedentemente illustrate, in linea
generale il versamento del contributo deve essere effettuato dai
datori di lavoro mensilmente
È fatto salvo il conguaglio a fine anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro, con le modalità e i termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria
51
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 7
Adempimenti del datore di lavoro: natura dei “contributi”
Articolo 1, comma 756, Legge 296/2006 (Finanziaria 2007)
“al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in
materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali
obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione
contributiva” (vd. altresì art. 1, comma 3, DM Fondo Tesoreria-INPS)
52
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 8
Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni
“La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni al lavoratore viene
effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al
proprio datore di lavoro, secondo le modalità …” (art. 1, comma 756,
Legge 296/2006)
53
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 9
Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni
Il Fondo Tesoreria-INPS eroga le prestazioni secondo le modalità
previste dall’art. 2120 c.c., in riferimento alla quota maturata a decorrere
dal 1° gennaio 2007
Le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota
parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi
prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di
erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull’ammontare
dei contributi dovuti complessivamente agli Enti previdenziali nello
stesso mese
54
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 10
Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni
L’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non
può, in ogni caso, eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo e
agli Enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva
?
qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare
immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve
provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione dell’importo delle
prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo medesimo
55
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 11
Adempimenti del datore di lavoro: prestazioni
Le anticipazioni di cui all’art. 2120 c.c. sono calcolate sull’intero valore
del TFR maturato dal lavoratore e sono erogate dal datore di lavoro nei
limiti della capienza dell’importo maturato in virtù degli accantonamenti
effettuati fino al 31 dicembre 2006
?
qualora l’importo dell’anticipazione non trovi capienza su quanto
maturato presso il datore di lavoro, quest’ultimo è tenuto a comunicare
immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il Fondo deve
provvedere, entro trenta giorni, all’erogazione
dell’importo
dell’anticipazione per la quota parte di competenza del Fondo
medesimo
56
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Il Fondo Tesoreria per l’erogazione del TFR gestito dall’INPS - 12
Adempimenti del datore di lavoro
I datori di lavoro integrano le denunce individuali e-mens (art.
44 D.L. n. 269/03 convertito dalla L. n. 326/03) con:
a) l’indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno
aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale
versano integralmente il TFR
b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente
dal lavoratore sulla base dei moduli TFR1 o TFR2 ovvero
attraverso modalità tacite, e con l’indicazione degli importi del
contributo destinato al finanziamento del Fondo Tesoreria-INPS
nonché delle correlate prestazioni e anticipazioni
57
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare
Il finanziamento delle FPC, oltre al conferimento del TFR, può
essere attuato mediante:
q versamento di contributi a carico del lavoratore
q versamento di contributi a carico del datore di lavoro o
committente
N.B.: nel caso di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento
delle FPC è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
sono a carico
58
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare
In linea generale, tutti i lavoratori sono liberi di determinare l’entità
della contribuzione a proprio carico
TUTTAVIA
nelle FPC collettive, le MODALITÀ e la MISURA MINIMA della
contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono
essere fissate dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali
Per i lavoratori dipendenti il contributo da destinare alle FPC può
essere stabilito:
q in cifra fissa
q in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR,
ovvero con riferimento ad elementi particolari della retribuzione
59
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare
Conferimento TFR
(espresso/tacito)
Adesione
alla FPC
1. L’adesione non comporterà l’obbligo di destinare alla FPC di effettiva
destinazione del TFR anche la contribuzione eventualmente prevista,
negli accordi collettivi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore
2. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo
carico ed abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, al
contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà alla forma
prescelta, nei limiti ed alle condizioni stabilite nei predetti accordi
(specularmente nella fattispecie del trasferimento volontario del
lavoratore aderente ad altra FPC)
60
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare
Conferimento TFR
(espresso/tacito)
Adesione
alla FPC
3. Il lavoratore, in aggiunta al TFR, sarà libero di destinare alla FPC
prescelta in modo autonomo una parte della propria retribuzione,
anche in assenza di accordi collettivi à in tal caso, avrà l’onere di
comunicare al datore di lavoro l’entità del contributo e la FPC di
destinazione
4. Il datore di lavoro può a sua volta decidere, pur in assenza di
accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla FPC alla quale il
lavoratore ha già aderito
61
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Lo “smobilizzo” del TFR e il finanziamento della previdenza
complementare
SINTESI
q Conferimento TFR (modalità esplicite/tacite)
q Contribuzione non più obbligata ex lege à legittima
adesione con solo conferimento TFR
q Eliminato principio della bilateralità ex lege:
Ø lavoratore libero di scegliere se e quanto contribuire
Ø il datore di lavoro è obbligato a versare la contribuzione a suo
carico se:
ü il lavoratore destina alla FPC la contribuzione prevista a suo carico
ü non sono previste limitazioni nei contratti o accordi collettivi, anche
aziendali
q Contribuzione volontaria del datore di lavoro (anche in
assenza di contratti e accordi collettivi)
62
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 1
Requisiti:
q maturazione requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel
regime obbligatorio di appartenenza
q almeno 5 anni di partecipazione alle FPC (si computano tutti i
periodi di partecipazione per i quali non è stato esercitato il riscatto
totale della posizione)
63
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 2
ü Ipotesi di invalidità permanente che comporti la riduzione della
capacità di lavoro a meno di un terzo
ü Ipotesi di cessazione attività lavorativa che comporti
inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
Facoltà dell’aderente di richiedere l’accesso alla prestazione
pensionistica complementare con un anticipo massimo di 5 anni
rispetto ai requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza
64
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 3
Qualora l’aderente, alla data del pensionamento nel regime
obbligatorio di appartenenza, abbia un’anzianità di iscrizione alle
FPC di almeno un anno, potrà proseguire volontariamente la
contribuzione alle FPC medesime
Presupposto à facoltà espressamente prevista negli statuti e nei
regolamenti delle FPC
65
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 4
Modalità di erogazione
complementari:
q rendita
q capitale
delle
prestazioni
pensionistiche
Ø fino ad una max del 50% del montante finale accumulato
Ø 100% in capitale se, convertendo il 70% del montante finale in
rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno
sociale
N.B.: nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate
66
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 5
Cedibilità , sequestrabilità e pignorabilità
q Intangibilità delle posizioni individuali durante la fase di
accumulo presso le FPC o nel caso di trasferimento da una FPC ad
un’altra
q Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono
sottoposte agli stessi limiti di cedibilità , sequestrabilità e
pignorabilità per le prestazioni nel regime pensionistico di base
67
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 6
Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire
un’anticipazione della posizione individuale maturata
Quando
In
qualsiasi
momento
In
Fattispecie
%
Caratteristiche
75%
Stessi limiti di
cedibilità,
pignorabilità e
sequestrabilità
previsti per le
pensioni
obbligatorie
Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a
sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
qualsiasi
momento
68
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 7
Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire
un’anticipazione della posizione individuale maturata
Quando
Dopo 8
anni di
iscrizione
Fattispecie
%
Acquisto o realizzazione di particolari interventi di
ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i
figli
69
75%
Caratteristiche
Le
somme
oggetto
di
anticipazione
non
sono
assoggettate ad
alcun vincolo di
cedibilità,
sequestrabilità
e pignorabilità
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 8
Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire
un’anticipazione della posizione individuale maturata
Quando
Fattispecie
%
Ulteriori esigenze degli aderenti
Dopo 8
anni di
iscrizione
In questo caso è sufficiente la richiesta dell’iscritto e il
decorso del periodo minimo previsto, essendo irrilevanti le
motivazioni della richiesta.
Rientrano in tale ambito le anticipazioni fruibili durante i
periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la
formazione continua e quelle connesse alla fruizione dei
congedi parentali
70
30%
Caratteristiche
Le
somme
oggetto
di
anticipazione
non
sono
assoggettate
ad
alcun
vincolo
di
cedibilità,
sequestrabilità
e pignorabilità
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 9
Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire
un’anticipazione della posizione individuale maturata
L’aderente ha facoltà di reiterare la richiesta di anticipazione, in
relazione al verificarsi di eventi diversi e successivi, senza
limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l’altra.
In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non
possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle
plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alla forma
pensionistica complementare a decorrere dall’iscrizione
71
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 10
Anticipazioni: l’aderente ad una FPC può conseguire
un’anticipazione della posizione individuale maturata
L’aderente alla forma pensionistica complementare può scegliere,
in qualsiasi momento, di reintegrare le anticipazioni, anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di euro 5.164,57
Sulla somma eccedente il predetto limite è riconosciuto all’aderente
un credito di imposta
72
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 11
Riscatti - 1
Riscatto parziale in misura pari al 50% della posizione individuale
maturata:
q cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a
48 mesi
q ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità,
CIGO, CIGS
73
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 12
Riscatti - 2
Riscatto totale della posizione individuale maturata:
q cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione
per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (facoltà non
esercitabile nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni, in quanto in questa ipotesi l’aderente ha il
diritto di accedere anticipatamente alla prestazione pensionistica
complementare)
q invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di 1/3
74
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 13
Riscatti - 3
Riscatto totale della posizione individuale maturata per “cause
diverse”:
COVIP ha chiarito che rientrano in tale disposizione le causali di
perdita dei requisiti di partecipazione sin qui ammesse negli statuti
e nei regolamenti, anche sulla base delle previsioni della
contrattazione collettiva (licenziamento, dimissioni, ecc…)
75
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 14
Riscatti - 4
Riscatto totale della posizione individuale maturata per
premorienza dell’aderente rispetto alla maturazione del diritto alla
prestazione pensionistica complementare à esercitabile dagli
eredi ovvero dai diversi beneficiari designati (persone fisiche o
giuridiche)
In mancanza dei predetti soggetti:
a) nelle FPC collettive la posizione resta acquisita al fondo
b) nelle FPC individuali la posizione viene destinata a finalità sociali
N.B.: distonia rispetto alla disciplina delle indennità in caso di
morte di cui all’art. 2122 c.c.
76
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 15
Le altre opzioni a disposizione dell’aderente nell’ipotesi di
perdita dei requisiti di partecipazione
q Trasferimento della posizione individuale ad altra FPC alla quale
il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività lavorativa
q Opzione di “default” à mantenimento della posizione individuale
presso la FPC di appartenenza
77
Aspetti fondamentali della previdenza complementare
Prestazioni pensionistiche complementari - 16
Prestazioni accessorie (facoltative)
q Invalidità
q Premorienza
q Long term care
78
MISURE DI COMPENSAZIONE PER LE
IMPRESE A FRONTE DEL CONFERIMENTO
DEL TFR AL FONDO TESORERIA-INPS
E ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le misure di compensazione per le imprese a fronte del
conferimento del TFR sia al Fondo Tesoreria-Inps che alla
previdenza complementare
q Dal 1° gennaio 2007:
Ø Deducibilità fiscale dal reddito di impresa di un importo pari al 4% (per le
imprese con più di 50 addetti) e al 6% (per le imprese con meno di 50
addetti) dell'importo annuo di TFR conferito
Ø Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR (0,20%
della retribuzione ovvero 0,40% per i dirigenti ex INPDAI)
L’INPS (CIRC. 24/01/07, N. 23) HA CHIARITO CHE I DATORI DI LAVORO CHE GIA’
CONFERISCONO PERCENTUALI DI TFR A PREVIDENZA COMPLEMENTARE POSSONO, A
DECORRERE DAL PERIODO GENNAIO 2007, RECUPERARE LA QUOTA DI ESONERO
SPETTANTE, IN SEDE DI CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI MENSILMENTE DOVUTI PER I
DIPENDENTI
Dal 1° gennaio 2008:
Ø Riduzione degli oneri sociali (da 0,19% della retribuzione per il 2008 fino allo
0,28% dal 2014) per assegni familiari, maternità e disoccupazione
80
TFR AL FONDO TESORERIA-INPS: QUALI IMPRESE?
Numero totale imprese
4.185.000
di cui: con più di 50 addetti
23.000
industria manifatturiera
12.200
costruzioni
1.300
commercio, alberghi, pubblici esercizi
3.300
trasporti e comunicazioni
1.800
attività immobiliari, informatica,
ricerca, servizi alle imprese
3.000
altri settori
1.400
di cui: sistema Confindustria
16.900
81
DIPENDENTI OCCUPATI, MONTE SALARI, TFR
<50
Imprese (unità)
Occupati dipendenti (unità)
Monte salari (milioni euro)
Dipendenti attualmente iscritti ai FP
unità
in % totale
4162.000
5.637.222
126.960
228.359
4,1%
50 e oltre
Totale
Dati di base
23.000 4.185.000
5.335.457 10.972.679
149.040 276.000
1.479.998 1.708.357
27,7%
15,6%
TFR attualmente versato ai FP
milioni €
in % totale
192
2,2%
Fonte: elaborazioni Conflndustria su dati ISTAT e COVIP
82
1.242
12,1%
1.433
7,5%
DIPENDENTI OCCUPATI, TFR, ONERI FINANZIARI,
COMPENSAZIONI
50 e oltre
< 50
Flussi TFR (milioni €)
A FP (aggiuntivo rispetto a oggi)
Azienda
INPS
8.760
3.006
5.754
0
10.284
2.512
0
6.530
Totale
19.044
5.518
5.754
6.530
189
86
189
86
73
33
381
4,2%
160
93
528
Compensazioni 2007
per TFR a INPS
riduzione 0,20%
deduzione da imponbile IRES
per TFR a FP
riduzione 0,20%
deduzione da imponibile IRES
Totale
In % TFR trasferito
87
60
147
4,9%
Fonte: elaborazioni Confindustria su dati ISTAT e COVIP
83
4,4%
DISCIPLINA FISCALE
DELLE FORME PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI AI SENSI
DEL D. LGS. N. 252/05
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
LA LEGGE DELEGA: L. N. 243/04
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
…….
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
2. (…)
……
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle
forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di
nuova occupazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del
trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, (….)
(…)
85
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro
da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero
alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
(…)
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori
dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della
contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite
la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile
e l'applicazione di quello più favorevole all'interessato,(…); superare il
condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all.art.7, comma 6, lett. a) del
D. Lgs. n. 124/93 (…); rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità
pensionistica (…);
86
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
IL D.LGS. N. 252/2005
Art. 8
Finanziamento
Art. 10
Misura compensative per le imprese
Art. 11
Prestazioni
Art. 12
Fondi pensione aperti
Art. 13
Forme pensionistiche individuali
Art. 14
Art. 16
Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei
requisiti di partecipazione al fondo e portabilità
Contributo di solidarietà
Art. 17
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
Art.21
Abrogazioni e modifiche
Art.23
Entrata in vigore e norme transitorie
87
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
LA DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA
ART. 23 D.LGS. 252/2005
Art. 23.
23 “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007” (…)
PRO-RATA TEMPORIS:
dal 1° gennaio 2007 si potranno avere dei casi in cui la prestazione finale potrà avere
tre tipi di tassazione: una per i montanti delle prestazioni accumulati sino al 31
Dicembre 2000, una seconda per i montanti delle prestazioni accumulati fino al 31
Dicembre 2006 e una terza per i montanti delle prestazioni accumulati dopo tale
data
88
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
IL MODELLO FISCALE VIGENTE AL 31/12/06 NELLE FASI DELLA
CONTRIBUZIONE, DELL’ACCUMULO E DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
FINO Al 31.12.2006
MODELLO :
E.T.T.
Fasi
Contribuzione
Accumulo
Prestazioni
PREVIDENZA
OBBLIGATORIA
ESENZIONE
===========
TASSAZIONE
(PROGRESSIVA IRPEF
RENDITE )
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
ESENZIONE
IN % E IN VALORE
ASSOLUTO
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
11%
89
TASSAZIONE
PROGRESSIVA (RENDITE)
SEPARATA (CAPITALE)
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
IL MODELLO FISCALE VIGENTE AL 31/12/06 NELLE FASI DELLA
CONTRIBUZIONE, DELL’ACCUMULO E DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
FINO Al 31.12.2006
MODELLO :
E.T.T.
CONTRIBUZIONE
DOPPIO LIMITE DEDUCIBILITA
ASSOLUTO)
’
(PERCENTUALE E
ACCUMULO
IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNUA PER COMPETENZA
PRESTAZIONI
RENDITA: TASSATA SOLO LA PARTE DEI CONTRIBUTI
DEDOTTI (ESENTI I CONTRIBUTI NON DEDOTTI E I
RENDIMENTI FINANZIARI)
TASSAZIONE SEPARATA SUI CONTRIBUTI DEDOTTI
CAPITALE
PENSIONISTICO
RISCATTI
“ INVOLONTARI ”
RISCATTI
“ VOLONTARI ”
TASSAZIONE SEPARATA SUI CONTRIBUTI DEDOTTI
TASSAZIONE PROGRESSIVA SUI CONTRIBUTI
DEDOTTI
90
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
IL MODELLO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007 NELLE TRE FASI
(CONTRIBUZIONE, ACCUMULO, EROGAZIONE PRESTAZIONI)
DAL 1.1.2007
MODELLO :
E.T.T.
Fasi
Contribuzione
Accumulo
Prestazioni
PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
ESENZIONE
TASSAZIONE
TASSAZIONE
SOSTITUTIVA
DEDUCIBILITA’ DAL REDDITO IN
VALORE ASSOLUTO
SENZA LIMITI PERCENTUALI
IMPOSTA
SOSTITUTIVA
11%
IMPOSTA
SOSTITUTIVA :
9%
15%
23%
91
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TASSAZIONE CONTRIBUZIONE - (CARATTERISTICHE)
1
LIMITE DEDUCIBILITA’ SOLO IN VALORE ASSOLUTO (AUMENTANO LE POSSIBILITA’ DI DEDUZIONE PER I REDDITI
MEDI)
2
CONFERMA DELLA EQUIPARAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI PREVIDENZA C OMPLEMENTARE
3
NESSUN VINCOLO ALLO SMOBILIZZO DI TFR
4
NESSUN AUTOMATISMO TRA CONFERIMENTO DEL TFR E CONTRIBUIZIONE AL FONDO PENSIONE
5
AMPLIAMENTO GAMMA DI IPOTESI DI DEDUZIONE DI ULTERIORI CONTRIBUZIONI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI
(FONDIARI, CAPITALE, IMPRESA, LAVORO AUTONOMO, DIVERSI)
6
MAGGIORI DEDUZIONI PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE
7
FAMIGLIARI A CARICO
8
CREDITO DI IMPOSTA PER I VERSAMENTI DOVUTI A REINTEGRI DELLA POS IZIONE PREVIDENZIALE A SEGUITO DI
EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI
92
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QUADRO SINOTTICO
Art. 8 – Finanziamento
D. Lgs. n. 252/2005
Plafond di deducibilità
I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia
volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche
aziendali, alle forme di previdenza complementare sono
deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo
per un importo non superiore ad € 5164,57 ;
Dal 1 gennaio 2007 ai lavoratori di prima occupazione
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre
dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57
euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro
e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un
importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
93
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QUADRO SINOTTICO - SEGUE
Art. 8 – Finanziamento
Plafond di deducibilità
D. Lgs. n. 252/2005
Familiari fiscalmente a carico
Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette
persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non
dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo
complessivamente stabilito nel comma 4 ( 5.164,57);
I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle
medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16
(contributo di solidarietà);
Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene
conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato
TUIR.
94
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QUADRO SINOTTICO - SEGUE
Art. 8 – Finanziamento
D. Lgs. n. 252/2005
Plafond di deducibilità
L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo
conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo
della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della
retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo
autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi
Contribuzione volontaria - La contribuzione alle forme
pensionistiche complementari può proseguire volontariamente
oltre il raggiungimento dell'età' pensionabile prevista dal regime
obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla
data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di
contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare
Reintegri della posizione – è riconosciuto un credito d’imposta
pari all’imposta pagata al momento dell’erogazione dell’anticipo
proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
95
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
ART.10 TUIR
Alle medesime condizioni ed entro gli stessi
limiti sono deducibili i contributi versati
alle FPC istituite negli Stati membri UE e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo SEE che sono
inclusi nella lista di cui al D.M. Finanze 4/9/1996
96
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complementari – D. Lgs. 252/05
TASSAZIONE ACCUMULO
IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNUA PER COMPETENZA (11%)
NELLA DELEGA FISCALE (L.80/2003):
PUNTO 4:
(…) “ REGIME FISCALE SOSTITUTIVO PER I REDDITI DI NATURA
FINANZIARIA:
….D) REGIME DIFFERENZIATO A FAVORE FISCALE PER IL RISPARMIO
AFFIDATO AI FONDI PENSIONE E A CASSE DI PREVIDENZA
PRIVATIZZATE “(…)
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TASSAZIONE PRESTAZIONI
Prestazioni pensionistiche, erogate sia in capitale che in rendita, sono soggette
ad una ritenuta a titolo d’imposta relativamente all’importo corrispondente ai
redditi non ancora tassati (contributi dedotti e TFR).
L’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per
ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ad una forma
pensionistica complementare con un limite massimo di 6 punti.
L’imposta sostitutiva potrà scendere fino ad un minimo del 9% nei casi in cui
gli iscritti abbiano partecipato alla forma per almeno 36 anni.
Per le prestazioni in rendita, comunque, si continua ad applicare la ritenuta del
12,50% sulle rivalutazioni annue.
98
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complementari – D. Lgs. 252/05
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN RENDITA
RENDITA - BASE IMPONIBILE – La quota di contributo che non ha
ancora subito imposizione (contributi dedotti e TFR)
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15%, MINIMO 9%
Rendimenti finanziari e contributi non dedotti
Rivalutazione annuale della rendita
ESENTE
IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 12,50%
99
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complementari – D. Lgs. 252/05
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE IN CAPITALE
CAPITALE PREVIDENZIALE - BASE IMPONIBILE – La quota di
contributo che non ha ancora subito imposizione (contributi dedotti e TFR)
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15%, MINIMO 9%
Rendimenti finanziari e contributi non dedotti
100
ESENTE
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LA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI “INTERMEDIE”
ANTICIPAZIONI E RISCATTI
•
SPESE SANITARIE “GRAVISSIME”
•
RISCATTO PARZIALE PER INOCCUPAZIONE MIN.12 MESI O MOBILITÀ O CIG
•
RISCATTO TOTALE PER INVALIDITÀ PERMANENTE O INOCCUPAZIONE
MAGGIORE DI 48 MESI
MORTE DELL’ADERENTE
•
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 15%, RELATIVAMENTE
ALL’IMPORTO CORRISPONDENTE AI REDDITI NON ANCORA TASSATI,
CON L'ALIQUOTA RIDOTTA DI UNA QUOTA PARI A 0,30 PUNTI
PERCENTUALI PER OGNI ANNO ECCEDENTE IL QUINDICESIMO ANNO
DI PARTECIPAZIONE A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
CON UN LIMITE MASSIMO DI RIDUZIONE DI 6 PUNTI PERCENTUALI
101
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
ANTICIPAZIONI E RISCATTI – SEGUE
ANTICIPAZIONI :
Ø PER ACQUISTO PRIMA CASA E PER RISTRUTTURAZIONE PER SE’ E
PER I FIGLI
Ø PER “ULTERIORI ESIGENZE” DEGLI ASSOCIATI
RITENUTA FISCALE A TITOLO DI
IMPOSTA DEL 23 PER CENTO
RISCATTI PER CAUSE DIVERSE
RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA DEL 23
PER CENTO (ART. 11, COMMA 5)
102
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
LAVORATORI ASSUNTI ANTECEDENTEMENTE AL 29 APRILE 1993
È concessa la facoltà di ottenere la liquidazione in capitale del 100% della
prestazione maturata con l’applicazione del regime tributario vigente alla data
del 31.12.2006
103
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
IL TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE PENSIONISTICA
NON È MAI SOGGETTO AD IMPOSIZIONE purché avvenga a favore di una
forma pensionistica complementare disciplinata dal decreto legislativo n.
252/05
104
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
SINTESI
Ø Equiparazione del regime fiscale delle prestazioni in capitale con la tassazione delle
prestazioni in rendita
Ø Abrogazione delle penalizzazione fiscale prevista per le prestazioni in capitale superiori
ad un terzo del montante e per i riscatti cosiddetti volontari anticipati
Ø Previsione di aliquote di imposta sostitutive diverse a seconda della “causa” della
prestazione erogata (prestazione pensionistica, anticipazioni, riscatti) e in base al
periodo di permanenza nella FPC
Ø Il nuovo regime fiscale è migliorativo rispetto al trattamento fiscale delle previdenza
obbligatoria
Ø Eliminazione delle penalizzazioni per chi “esce dal sistema”
Ø La contribuzione si deduce ad aliquota marginale e si tassa ad aliquota sostitutiva
Ø Aumentate le possibilità di deduzione in presenza di redditi diversi da quelli di lavoro
subordinato
105
Disciplina fiscale delle forme pensionistiche
complementari – D. Lgs. 252/05
SINTESI
Ø Semplificazione del sistema di tassazione delle prestazioni, sia pure limitatamente ai
montanti delle prestazioni accumulati dal 1° gennaio 2007
Ø Lavoratori (TFR, fine periodo transitorio, 100% capitale)
Ø Tassazione “agevolata” della quota di TFR erogata dal fondo pensione
106
LA COMPARAZIONE TRA LE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
L’INDICATORE SINTETICO DEI COSTI
GLI INDICI DI RENDIMENTO
Le Spese gravanti sulle forme pensionistiche complementari
Nel 2005, dalle analisi condotte per il monitoraggio dei costi dell’intero settore della
previdenza complementare, è risultata una posizione di vantaggio dei fondi pensione
negoziali: gli oneri complessivi di gestione in rapporto al patrimonio di fine esercizio si
mantengono in media inferiori allo 0,5%
Stabili sono risultati anche i costi complessivi medi dei fondi pensione aperti: tali costi
sono stati pari all’1,2% annuo per un periodo di partecipazione di 35 anni
I costi dei PIP risultano elevati rispetto a quelli delle altre FPC: 5,1% del patrimonio per 3
anni di partecipazione e si riducono al 2,3% su un periodo temporale di 35 anni
108
Le Spese gravanti sulle forme pensionistiche complementari
Costi nella fase di accumulo
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per
remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc…
Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente (mediante trattenute dai versamenti), altri sono
invece prelevati dal patrimonio investito
La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell’investimento, riducendo i rendimenti o,
eventualmente, aumentando le perdite
In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della tua posizione individuale
Costi nella fase di accumulo
Tipologia di costo
Importo e caratteristiche
Spese di adesione
*** €, da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’aderente
*** €, prelevate dal primo versamento di ciascun anno
Indirettamente a carico dell’aderente:
- Garanzia
***% del patrimonio su base annua
- Prudenza
***% del patrimonio su base annua
- Bilanciato
***% del patrimonio su base annua
- Dinamico
***% del patrimonio su base annua
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento
dell’operazione)
Anticipazione
non previste
Trasferimento
*** €
Riscatto
*** €
Riallocazione della posizione individuale
*** €
Riallocazione del flusso contributivo
non previste
N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli iscritti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in
relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il
risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze,
positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono
ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni v. sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica
complementare’.
109
Le Spese gravanti sulle forme pensionistiche complementari
Costi nella fase di erogazione
Dal momento del pensionamento, vengono imputati i costi previsti per
l’erogazione della pensione complementare
I costi che gravano nella fase di erogazione dipendono dalla convenzione
assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui l’aderente accederà
al pensionamento
110
L’indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi - 1
L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) calcolato, secondo una metodologia comune a tutti gli
operatori, è stato introdotto dalla COVIP per confrontare i costi applicati dalle diverse FPC o,
all’interno di una stessa forma, i costi relativi alle diverse proposte di investimento
L’ISC è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento
contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%
Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati dalla FPC; gran parte dei costi
considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati
Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo, le spese
e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non
prevedibili a priori
Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato
unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo
dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di
pensionamento
L’ISC consente di avere un’idea del peso che i costi praticati dalla FPC hanno ogni anno sulla
posizione individuale
111
L’indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi - 2
Comparti
Garanzia
Prudenza
Bilanciato
Dinamico
2 anni
***
***
***
***
Anni di permanenza
5 anni
10 anni
***
***
***
***
***
***
***
***
35 anni
***
***
***
***
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata,
stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di
rendimento annuo del 4% (v. Nota Informativa, sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’).
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi
previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
112
Incidenza dei costi a parità di risultati
Nel valutare le implicazioni dei costi gravanti si tenga conto che differenze anche piccole
del valore dell’indicatore sintetico dei costi possono portare nel tempo a scostamenti
anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si Consideri, ad esempio, che un
valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni,
una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la
corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Confronto incidenza costi medi dei FPN (0.5%) e dei FPA (1.2%)
VERSAMENTI TOTALI EFFETTUATI:
87,500.00
FPN
FPA
DIFFERENZA
CAPITALE LORDO AL PENSIONAMENTO:
158,805.74
139,335.11
19,470.63
SPESE TOTALI:
15,871.71
35,342.34
-19,470.63
IPOTESI DEL CONFRONTO
VERSAMNETO ANNUO: 2.500€
RENDIMENTO INVESTIMENTO ANNUO: 4%
COSTI FPN: 0.5%
COSTI FPA: 1.2%
TASSAZIONE RENDIMENTI: 11%
DURATA INVESTIMENTO: 35 ANNI
per semplicità nella simulazione i costi gravano sulla posizione a fine anno
113
Incidenza dei costi sull’esercizio del diritto alla portabilità
IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DA UNA FPC AD UN’ALTRA PUO’ ESSERE
EFFETTUATO DECORSI DUE ANNI DI PARTECIPAZIONE ALLA FPC à LA TABELLA
SOTTOSTANTE DIMOSTRA L’INCIDENZA DEI COSTI SULL’EFFETTIVITA’ DEL
DIRITTO ALLA PORTABILITA’
Confronto incidenza costi medi dopo 2 anni: FPN, FPA e FIP
Contributo annuo
ricorrente
costi medi %
(3 anni)
rendimento
annuale
Contributo netto
Contributo netto 2
Risultato 1 anno
Risultato finale
1 anno
anno
FPN
1,500
0.50
3.00%
1,492.50
1,537.28
3,022.09
3,112.75
FPA
1,500
1.90
3.00%
1,471.50
1,515.65
2,958.35
3,047.10
FIP
1,500
5.10
3.00%
1,423.50
1,466.21
2,814.93
2,899.38
114
Total Expenses Ratio (TER)
Total Expenses Ratio (TER)
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno
considerato in percentuale del patrimonio di fine anno
Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti
in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli
oneri di negoziazione e degli oneri fiscali
2004
2005
2006
Oneri di gestione finanziaria
***
***
***
- di cui per commissioni di gestione finanziaria
***
***
***
- di cui per commissioni di incentivo
***
***
***
- di cui per compensi banca depositaria
***
***
***
Oneri di gestione amministrativa
***
***
***
- di cui per spese generali ed amministrative
***
***
***
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi
***
***
***
- di cui per altri oneri amm.vi
***
***
***
TOTALE GENERALE
***
***
***
N.B.: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei
costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.
115
Rendimenti storici
Anche nel 2005, le forme pensionistiche complementari hanno beneficiato
dell’andamento favorevole dei mercati finanziari, in particolare quelli azionari,
conseguendo rendimenti positivi
116
Rendimenti storici
Rendimenti storici (%)
2002
2003
2004
2005
2006
Rendimento
medio annuo
composto (%)
Garanzia
***
***
***
***
***
***
Prudenza
***
***
***
***
***
***
Bilanciato
***
***
***
***
***
***
Dinamico
***
***
***
***
***
***
ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri
117