L`efficacia temporanea delle trascrizioni delle domande

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L`efficacia temporanea delle trascrizioni delle domande
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MASSIMILIANA BATTAGLIESE
L’efficacia temporanea delle trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei
sequestri conservativi, introdotta dai nuovi artt. 2668 bis e 2668 ter c.c.
SOMMARIO: I. La disciplina e gli effetti. - 2. Il regime transitorio. – 3. La funzione delle trascrizioni
delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri conservativi. – 4. I diversi effetti della
mancata rinnovazione del pignoramento in ragione della natura costitutiva o dichiarativa della
trascrizione. - 5. La perdita di efficacia delle trascrizioni e le cancellazioni.
1. La disciplina e gli effetti
Le norme inserite nel codice civile dall’art. 62 della legge 18 giugno 2009 n. 69, recante
“disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile”, estendono alle domande giudiziali, al pignoramento e al sequestro conservativo un
principio, quello della delimitazione temporale della durata della trascrizione, che il codice
conosceva solo con riferimento alla iscrizione dell’ipoteca.
L’effetto cui la trascrizione è deputata, e che prima era illimitato, salve le ipotesi di cancellazione,
cessa se la trascrizione stessa non è rinnovata prima della scadenza del termine ventennale.
Decorso detto termine senza che sia avvenuta la prescritta rinnovazione, le domande giudiziali
perdono l’effetto conservativo degli effetti del giudicato ed il connesso effetto prenotativo, con la
conseguenza che le sentenze, di accoglimento delle ragioni introdotte con la domanda trascritta, non
sono opponibili ai terzi che nel frattempo, anche dopo la trascrizione non rinnovata, hanno
acquistato diritti sulla cosa; il pignoramento non può condurre al raggiungimento dello scopo suo
proprio, che è l’espropriazione forzata mediante la vendita dell’autorità statuale per il
soddisfacimento dei diritti patrimoniali dei creditori; il sequestro conservativo cessa perché viene
meno un elemento di perfezionamento del vincolo cautelare che è costituito proprio con la sua
trascrizione.
L’art. 2669 bis c.c. disciplina compiutamente le modalità della rinnovazione che deve avvenire
mediante la redazione della nota in doppio originale conforme alla nota precedente, con la espressa
dichiarazione, diretta al conservatore, che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
La norma ricalca esattamente le indicazioni già dettate dal legislatore in tema di rinnovazione
dell’ipoteca negli articoli 2840 e 2841 c.c., prevedendo gli obblighi di restituzione di uno degli
originali della nota, di certificazione e di custodia che fanno capo al conservatore a norma dell’art.
2664 c.c.
Analogamente si estende la disciplina prevista per l’ipoteca in caso di successione nella titolarità del
bene, prevedendo che la rinnovazione si effettua anche nei confronti degli eredi e degli aventi causa
che risultino al tempo della rinnovazione ed in questo caso la nota deve contenere tutte le
indicazioni prescritte nell’art. 2659 c.c.
L’art. 2668 ter c.c. si riferisce al pignoramento e al sequestro conservativo, soggetti a trascrizione in
virtù non solo della norma sostanziale di cui all’art. 2693 c.c. ma anche per espresse disposizioni
contenute nel codice di rito (artt. 555 e 679 c.p.c.).
Il regime dell’efficacia temporanea è recepito integralmente dalla disciplina dettata per le domande
giudiziali nell’art. 2668 bis c.c. ma la funzione che svolge la trascrizione per queste ultime, non è la
stessa di quella che svolge la trascrizione del pignoramento e del sequestro conservativo.
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Invero, sebbene il dato accomunante è la connessione con un processo, di cui la domanda giudiziale
ed il pignoramento segnano l’inizio, e il sequestro conservativo ne presuppone la pendenza, la
trascrizione delle domande giudiziali ha una funzione di mera pubblicità e non costituisce una
condizione di procedibilità dell’azione, dunque, non incide sulla proseguibilità del processo,
svolgendo solo gli effetti tipici della natura dichiarativa della trascrizione in ragione della quale la
mancata rinnovazione impedisce che la sentenza dispieghi i suoi effetti nei confronti dei terzi che
abbiano eseguito iscrizioni o trascrizioni sul bene; in detti casi, la trascrizione della domanda perde
il suo effetto prenotativo ed opera pienamente il disposto dell’art. 2652 c.c.
Per questo il giudice non avrebbe un onere di verifica dell’avvenuta rinnovazione della trascrizione
della domanda giudiziale, poiché questa non condiziona lo svolgimento del processo (salvo che per
le domande relative ai giudizi di divisione, in cui il mancato rinnovo della trascrizione può far
caducare gli effetti della stabilità della vendita forzata per effetto della reviviscenza delle facoltà dei
terzi che hanno iscritto o trascritto diritti sulla cosa comune come previsto nell’art. 1113 c.c., (1).
Invece, la trascrizione del sequestro conservativo ha funzione costitutiva della misura cautelare e,
analogamente a quanto accade per il mancato rinnovo delle ipoteche, il decorso ventennale incide
direttamente sul vincolo determinando l’inefficacia del vincolo stesso.
Tuttavia il giudice avrà l’onere di verificare la persistente efficacia per effetto del rinnovo solo in
pendenza del giudizio di cognizione e prima della pronuncia della sentenza di condanna. Infatti,
secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza di condanna esecutiva determina la conversione
ipso iure del sequestro conservativo in pignoramento; la produzione della sentenza di condanna
esecutiva presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, l’annotazione della stessa nei termini
prescritti dall’art. 156 disp. att. c.pc., costituiscono, invero, adempimenti successivi alla suddetta
condanna ed il loro mancato compimento può determinare l’estinzione (2).
La trascrizione del sequestro esaurisce, dunque, i suoi effetti nel momento in cui tale misura
cautelare si converte in atto di esecuzione.
Dalla data di conversione del sequestro in pignoramento la trascrizione soggetta a rinnovazione sarà
quella relativa al pignoramento e consiste nella trascrizione del sequestro recante la annotazione.
Se il giudizio di primo grado si conclude con rigetto, non viene in rilievo la disciplina dell’ambito
operativo del sequestro conservativo poiché, stante il disposto dell’art. 669 novies c.p.c.,
quest’ultimo diviene inefficace.
Per quanto concerne il pignoramento, le conseguenze della mancata rinnovazione dipendono dalla
collocazione concettuale della trascrizione a seconda, cioè, che si teorizzi la sua natura dichiarativa
o costitutiva (v. infra par. 4).
La rinnovazione, per la conservazione degli effetti del pignoramento, di cui agli articoli 2913 e ss.
c.c., è necessaria fino all’emanazione del decreto di trasferimento, poiché quest’ultimo contiene
l’ordine di cancellazione di tutti i gravami pregiudizievoli (ipoteche e pignoramenti sul bene), con
la conseguenza che non è necessario provvedervi se il termine ventennale scada prima della
conclusione della procedura esecutiva ma successivamente all’emanazione del decreto di
trasferimento.
In ogni caso il termine ventennale è considerato avente natura decadenziale, al pari dell’iscrizione
ipotecaria, e non è soggetto a sospensioni o interruzioni (3).
2. Il regime transitorio
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L’art. 58 della legge 18 giugno 2009 n. 69, contiene una disposizione transitoria, secondo cui le
trascrizioni delle domande giudiziali, del pignoramento e del sequestro conservativo sugli immobili,
eseguite venti anni prima dell’entrata in vigore della legge stessa (il 4 luglio 2009) o in un momento
ancora anteriore, possono essere rinnovate entro dodici mesi dall’entrata in vigore della stessa
legge.
In sostanza il legislatore ha contemplato una forma di tutela dei diritti quesiti da parte dei soggetti
che avevano potuto contare sulla certezza delle posizioni processuali e sostanziali in virtù del
precedente regime, in cui non vi era alcun limite temporale per far valere i propri diritti sugli
immobili nelle more di un processo di cognizione o di esecuzione.
La salvezza dei diritti quesiti è in linea con l’orientamento della Consulta secondo cui il legislatore
può, facendo uso di discrezionalità temperata da ragionevolezza (valutazione comparativa degli
interessi sostanziali e della posizione processuale delle parti) disporre nel senso tanto della
retroattività delle nuove disposizioni (sent. 1 luglio 1986 n. 199), quanto nel senso della ultrattività
di quelle abrogate (sent. 29 marzo 1991 n.136) ma con il limite dell’osservanza dei principi
costituzionali sul diritto di difesa, dovendo assicurarsi la tutela delle ragionevoli aspettative dei
litiganti, nel passaggio da una normativa più permissiva ad altra più rigorosa.
3. La funzione delle trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi
Le norme di cui agli articoli 2668 bis e 2668 ter del codice civile, costituiscono una significativa
innovazione della disciplina dettata in tema di opponibilità degli atti cui si ispira in generale il
regime delle trascrizioni, improntato sul principio prior in tempore potior in iure, la cui operatività
non era soggetta ad alcuna preclusione temporale.
Invero la trascrizione ha la funzione di pubblicità dichiarativa ed il suo naturale effetto è quello di
rendere opponibile l’atto trascritto per primo in virtù del principio della priorità temporale, secondo
cui l’atto trascritto prevale sugli atti trascritti o iscritti successivamente, anche si tratta di atti di data
anteriore; il principio della priorità temporale regna nel sistema della generale trascrivibilità di
qualsiasi atto negoziale o provvedimento giudiziale (artt. 2645 e 2651 c.c.) che in relazione a beni
immobili o diritti immobiliari producano taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643
c.c. (4).
Con riferimento agli stessi diritti, del pari devono essere trascritte le domande giudiziali qualora i
relativi atti dispositivi sono a loro volta soggetti a trascrizione (art. 2652 c.c.).
La ragione della previsione normativa con riferimento alle domande giudiziali deve essere ravvisata
in un effetto ulteriore e funzionale, perché la trascrizione di tali domande è diretta a garantire la
utile conclusione del processo cui accede.
Invero, le domande giudiziali hanno effetto conservativo del giudicato (l’effetto conservativo della
trascrizione della domanda giudiziale determina la retroattività degli effetti della decisione alla data
della trascrizione della domanda giudiziale: Cass. 17 maggio 1982 n. 3058), nel senso che le
sentenze di accoglimento, che sono pur esse soggette a trascrizione, non sono opponibili ai terzi
che, medio tempore, abbiano acquistato diritti sul bene controverso, se non era stata anteriormente
trascritta la domanda introduttiva del giudizio che ha condotto alla sentenza medesima (art. 2652, 2°
comma c.c.).
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Analogo carattere funzionale rivestono le trascrizioni del pignoramento e del sequestro conservativo
previste dall’art. 2963 c.c., ed infatti si tratta di trascrizioni di atti ugualmente connessi ad un
processo: il pignoramento costituisce il primo atto che segna l’inizio della procedura esecutiva; la
domanda giudiziale introduce il giudizio di cognizione ed il sequestro conservativo presuppone la
pendenza di un giudizio di cognizione e cessa, nel senso che diviene inefficace, se lo stesso giudizio
non venga iniziato o si estingua (5).
Si deve ritenere che in ragione di tali similitudini funzionali erano e sono previste le ipotesi di
cancellazione della formalità di trascrizione solo per le domande giudiziali, per il pignoramento e
per il sequestro conservativo; ipotesi dipendenti pur sempre da fatti esterni e devoluti alla volontà
delle parti o ai provvedimenti del giudice (art. 2668 c.c. e artt. 632, 497, 679 c.p.c.).
Con il sopravvenuto regime di contenimento dell’efficacia di dette formalità si è verificato uno
scollamento della dipendenza dell’effetto ostativo della trascrizione dalla volontà delle parti o dal
provvedimento del giudice, in guisa che deve essere esaminato il rapporto di questo nuovo regime
con l’immutata previsione del regime delle cancellazioni (v. infra par. 5).
Deve essere osservato che il legislatore ha ricalcato nella nuova disciplina il principio dell’efficacia
temporanea che già il codice conosceva in materia ipotecaria.
Infatti, l’art. 2847 c.c. limita l’efficacia dell’iscrizione ipotecaria alla durata di venti anni se essa
non è rinnovata, ed il successivo art. 2850 c.c. reca le indicazioni sulla modalità della rinnovazione
secondo una disciplina perfettamente ricalcata dall’art. 2668 bis c.c., estensibile per effetto dell’art.
2668 ter c.c., al pignoramento e al sequestro conservativo.
L’iscrizione ipotecaria ha una finalità ben precisa, che è quella di assicurare il diritto di sequela in
capo al creditore garantito dal vincolo reale con l’effetto di rendere opponibile, ai terzi acquirenti di
diritti sul bene ipotecato, il vincolo per tutta la sua efficacia, nonché di garantire la soddisfazione
del credito, in sede di esecuzione forzata, con preferenza rispetto agli atri creditori, chirografari o
privilegiati con grado successivo.
In tale ambito operativo è agevole osservare che la formalità è connessa all’obbligazione e che,
dunque, la disciplina dell’art. 2848 c.c. agisce nel senso che la mancata rinnovazione incide in via
diretta sulla iscrizione di natura costitutiva, estinguendo l’ipoteca (art. 2878 n. 2 c.c.) ma non il
titolo ipotecario ed il diritto garantito, in guisa che la garanzia può essere ricostruita, consentendo
sempre al creditore di procedere a nuova iscrizione.
In tal caso si verifica una duplice conseguenza: per un verso, l’ipoteca prende grado dalla data della
nuova iscrizione, quindi restano preferiti gli ipotecari precedenti; per altro verso, la garanzia reale
diviene inopponibile ai terzi, che dopo la scadenza dell’efficacia dell’ipoteca non rinnovata, hanno
acquistato diritti in base ad un atto trascritto anteriormente alla nuova iscrizione ipotecaria (il terzo
avente causa dal debitore e creditori che nel frattempo hanno iscritto).
Invece, con riferimento alle domande giudiziali, la mancata rinnovazione della trascrizione
determina un’inefficacia definitiva della sola formalità; con riferimento al sequestro, l’inefficacia
incide sull’esistenza della cautela atteso il carattere costitutivo della trascrizione: ne consegue che
per il pignoramento la mancata rinnovazione della formalità di trascrizione potrà comportare
l’inefficacia dello stesso pignoramento, fino a condurre all’estinzione della procedura esecutiva,
ovvero determinerà la mera quiescenza dell’esecuzione, a seconda che si sostenga, rispettivamente,
il carattere costitutivo o dichiarativo della relativa trascrizione (v. infra par. 4).
Infine, deve rilevarsi che la nuova disciplina risponde senz’altro alla stessa ratio dell’istituto della
rinnovazione ipotecaria, che è quella di garantire la certezza della circolazione dei diritti
immobiliari limitando in un arco temporale ben definito le ricerche sui registri immobiliari cui sono
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tenuti i soggetti in ragione degli atti dispositivi che si devono compiere (circa la finalità del
legislatore di agevolare la consultazione dei registri immobiliari configurando un sistema in cui
risulti possibile la individuazione di gravami non remoti nel tempo (6).
L’entrata in vigore di una limitazione analoga, per il periodo di venti anni, anche per il
pignoramento e il sequestro conservativo, nonché per le domande giudiziali, cristallizza la certezza
dei diritti immobiliari allineando definitivamente l’ambito delle ricerche relative ai gravami a
quanto è dettato nell’art. 567 c.p.c. con riferimento allo stesso tempo cui si devono riferire gli
accertamenti della documentazione ipocatastale (7).
4. I diversi effetti della mancata rinnovazione del pignoramento in ragione della natura
costitutiva o dichiarativa della trascrizione.
Deve essere osservato che ancora non è certa la funzione della trascrizione del pignoramento,
prevista nell’art. 555 del codice di rito, sul piano sostanziale, nel senso che, sebbene risulti chiaro
dalla norma indicata che essa costituisce un requisito essenziale del procedimento esecutivo (in
giurisprudenza si parla di condizione di procedibilità dell’esecuzione: Cass. 16 maggio 2008 n.
12429, negli stessi termini Cendon, (8), non è invece altrettanto chiaro se la funzione di rendere
opponibili gli atti dispositivi aventi ad oggetto il bene pignorato, secondo la disciplina contenuta
negli artt. 2913 e ss. c.c., è connessa alla trascrizione del pignoramento ovvero se i detti effetti si
spiegano dalla notificazione del pignoramento.
Ciò in quanto le norme sostanziali che disciplinano gli effetti del pignoramento, di cui agli articoli
2913 e ss. c.c., si limitano a svolgere un mero richiamo al pignoramento tout court senz’altra
precisazione, con la conseguenza che resta aperta all’interprete la individuazione della natura
costitutiva o meramente dichiarativa del pignoramento.
La questione poteva rivelarsi priva di significativi riflessi pratici sul piano processuale, tanto che la
giurisprudenza ha potuto pronunciarsi ravvisando nella trascrizione del pignoramento un requisito
indispensabile per il perfezionarsi del pignoramento a prescindere dalla natura o dalla funzione
dichiarativa o costitutiva della trascrizione stessa (Cass. 16 maggio 2008 n. 12429).
Infatti le statuizioni della giurisprudenza, pur quando appaiono ricollegare gli effetti sostanziali
dell’inopponibilità degli atti dispositivi del bene pignorato alla trascrizione del pignoramento, non
prendono posizione sulla individuazione della natura costitutiva o dichiarativa di essa trascrizione
(Cass. 6 agosto 1996 n. 7214; Cass. 19 maggio 2009 n. 38099; Cass. 6 maggio 2008 n. 35854; Cass.
25 giugno 1977 n. 2733).
Una sola pronuncia ha espressamente escluso che la trascrizione del pignoramento possa
rappresentare un elemento costitutivo, distinguendo in due momenti autonomi la fattispecie
perfezionativa del pignoramento: detta pronuncia (Cass. 27 marzo 1965 n. 525) ha ricollegato alla
notifica dello stesso il perfezionamento nei confronti del debitore ed il decorso di tutti gli effetti
processuali, mentre ha collegato solo al momento della trascrizione gli effetti sostanziali del vincolo
del pignoramento nei confronti dei terzi.
Orbene, la qualificazione della natura della trascrizione del pignoramento se appariva libera da
significative conseguenze sul piano pratico, è divenuta, oramai, irrinunciabile alla luce delle
innovazioni disposte nell’art. 2668 ter c.c., poiché è proprio la qualificazione della funzione,
dichiarativa o costitutiva del pignoramento, che produce una diversità di effetti, anche sostanziali,
derivanti dalla mancata rinnovazione della trascrizione stessa.
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Così, se la trascrizione del pignoramento ha mera natura dichiarativa deve necessariamente
affermarsi che la mancata rinnovazione non comporta la perdita di efficacia del pignoramento
inteso come atto esecutivo.
Le ipotesi di inefficacia di esso sono, infatti, disciplinate nel codice di rito per i casi in cui sono
decorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita, ai sensi dell’art. 497
c.p.c.; ovvero quando sono inutilmente decorsi i termini per il deposito della documentazione
ipocatastale prevista nell’art. 567 c.p.c.., e pare innegabile che le conseguenze meramente
processuali dell’inefficacia del pignoramento sono connesse all’atto del pignoramento in se
considerato, a prescindere dalla sua trascrizione.
Ciò, del resto, risulta chiaro nella disposizione di cui all’art. 497 c.p.c. che indica la perdita di
efficacia, per il mancato rispetto del termine “dal suo compimento”, indicazione che
necessariamente si riferisce alla sola notifica del pignoramento non solo per il chiaro tenore letterale
che emerge in tal senso ma anche in ragione della significativa circostanza secondo cui la
trascrizione è atto esclusivo dell’ufficiale giudiziario (Cass. 14 maggio 1991 n. 5375), con la
conseguenza che sarebbe aberrante immaginare la sanzione dell’inefficacia disposta per il mancato
adempimento del creditore, qual’è l’istanza di assegnazione o di vendita, ma connessa
all’adempimento posto a carico di un soggetto diverso da quello sanzionato.
Se, dunque, si propende nel senso di una funzione solo dichiarativa della trascrizione, come
dovrebbe desumersi dalle considerazioni che precedono, l’inefficacia di essa trascrizione dovrebbe
essere scissa dal pignoramento che conserva la sua efficacia processuale, con la conseguenza che la
procedura resterebbe in uno stato di quiescenza ed il giudice dell’esecuzione non può disporre la
vendita sino a quando non sia resa la rinnovazione.
In questo caso, tuttavia, si può anche ritenere che il giudice possa ordinare la rinnovazione e far
conseguire alla mancata ottemperanza dell’ordine dello stesso giudice le conseguenze dell’inattività
delle parti di cui agli artt. 630 e ss. c.p.c..
Se invece si ritiene che la trascrizione del pignoramento abbia efficacia costitutiva, la conseguenza
della mancata rinnovazione non può non essere la caducazione dello stesso pignoramento inteso
come primo atto esecutivo.
In questo caso, infatti, il pignoramento sarebbe mancante, per sopravvenuta carenza, di un elemento
che lo perfeziona; la perdita di efficacia processuale comporta necessariamente le stesse
conseguenze di cui all’art. 562 c.p.c., e darà luogo all’estinzione dell’esecuzione.
5. La perdita di efficacia delle trascrizioni e le cancellazioni
La distinzione tra mancata rinnovazione e cancellazione è stata elaborata in dottrina in tema di
perenzione dell’iscrizione ipotecaria, in cui si osserva che mentre la mancata rinnovazione
determina l’inefficacia della trascrizione ma non della formalità, che permane esistente pur priva di
effetti, la cancellazione, invece, preclude la possibilità di una nuova iscrizione.
Se non è stata rinnovata l’iscrizione ipotecaria, decorso il ventennio, è sempre possibile procedere a
nuova iscrizione ai sensi dell’art. 2881 c.c. nelle ipotesi in cui il titolo sussista non essendo stato
cancellato (Cass. 16 febbraio 1994 n. 1505; in dottrina Cicero (9)).
Tuttavia, detta distinzione discende dalla disciplina propria dell’ipoteca in cui sono ravvisabili
ipotesi di reviviscenza del titolo che legittimano una distinzione netta tra cancellazione e mancata
rinnovazione; analoghe condizioni, invece, non possono riscontrarsi nei casi di perenzione della
trascrizione degli atti presi in esame dagli artt. 2668 bis e 2668 ter c.c. (la giurisprudenza, peraltro,
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ritiene non suscettibile di applicazione analogica l’art. 2881 c.c.: Cass. 15 novembre 2004 n. 21585;
Cass. 20 dicembre 2002 n. 18156).
Con riferimento alle domande giudiziali si è osservato che la previsione della durata temporanea,
per il ventennio, introdotta dal legislatore, si è rivelata quanto mai opportuna (10), non potendosi
escludere una durata ultraventennale del processo e nemmeno che le parti non provvedano alla
cancellazione o che il giudice non la disponga ai sensi dell’art. 2668 c.c., può accadere che la
formalità non cancellata continui apparentemente a gravare sull’immobile in mancanza della sua
definitiva eliminazione, mediante la cancellazione che determina la giuridica inesistenza della
trascrizione.
Tuttavia il decorso del termine ventennale determina la definitiva inefficacia della operatività del
regime derivante dagli effetti della pubblicità della trascrizione.
Con riferimento al pignoramento e al sequestro conservativo, non si rivela la necessità della
cancellazione poiché, al verificarsi dell’inefficacia conseguente alla mancata rinnovazione, non è
impedita la circolazione dei beni e gli atti dispositivi sullo stesso compiuti sono sempre opponibili
per effetto dell’inefficacia della trascrizione che consegue ad un fatto esterno, rilevabile ipso iure
(nel senso che la previsione della durata limitata delle trascrizioni in esame abbia la funzione di
escludere l’onere della parte a provvedere alla cancellazione (11).
La scadenza del ventennio rappresenta esclusivamente una causa di inefficacia della pubblicità della
domanda giudiziale e del pignoramento e non di cancellazione automatica della formalità che,
seppure inefficace, continua a permanere (12), con la conseguenza che per aversi la cancellazione
della trascrizione si dovrà ottenere un provvedimento del giudice, ex artt. 2668 c.c. e 562 c.p.c.
Nel caso in cui non si sia provveduto a rinnovare la trascrizione della domanda giudiziale è
possibile procedere ad una trascrizione anche dopo la scadenza del termine ma con effetti ex nunc
(13), mentre nel caso di mancato rinnovo del pignoramento non è certo se, nell’ipotesi di possibile
nuova trascrizione dello stesso pignoramento, in data successiva alla scadenza, detta trascrizione
successiva, avente sempre efficacia ex nunc, possa attribuire il diritto di proseguire l’originaria
procedura esecutiva ovvero debba necessariamente iniziarsi una nuova esecuzione con un nuovo
pignoramento (14).
BIBLIOGRAFIA: (1) Soldi in Bucci-Soldi, Le nuove riforme del processo civile 2009. Commento
alla legge 18 giugno 2009 n. 69, 204; (2) Soldi, cit., 209; (3) Soldi, cit,. 208; (4) Bianca C. M.,
diritto civile, 3, p.586 ss.; (5) Soldi, cit., 200; (6) Soldi, cit,. 205; (7) Soldi, cit., 207; (8) Cendon,
Comm. al cod. civ. artt. 2643-2696, Milano, 2008, “Addenda di aggiornamento”, 6; (9) Cicero, sub
art. 2847 in Comm. Schlesinger, Milano, 2008, 196; (10) Soldi, cit. 205; (11) Rizzieri, Introduzione
nel codice civile degli articoli 2668 bis e 2668 ter, in Studium iuris, 2009, 743 ss.; (12) Cendon,
cit., 2 e 6; (13) Cendon, cit., 2; (14) Cendon, cit., 6