Untitled - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria 2017

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Untitled - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria 2017
In Diritto24
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SCHEMI E TABELLE
Rappresentazioni grafiche dei principali istituti
del codice di procedura penale
Atti
Casi di connessione di procedimenti (art. 12).............................................................. Competenza (artt. 4-16 e 21-32).................................................................................... Casi di rimessione del processo (art. 45)...................................................................... Notificazioni (artt. 148-171)........................................................................................... Notificazioni. Luoghi e modalità (artt. 148-171)........................................................... Nullità delle notificazioni (art. 171)............................................................................... Nullità degli atti (artt. 177-185)..................................................................................... Nullità speciali previste dal codice di procedura penale (artt. 177 ss.)....................... pag.
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Prove
Mezzi di prova (artt. 187 ss.).......................................................................................... Divieti di acquisizione in materia di prove e di utilizzazione (art. 191)..................... Incompatibilità con l’ufficio di testimone (art. 197)..................................................... Persone che assumono l’ufficio di testimone «assistito» e «garantito» (art. 197-bis).... Sequestri probatorio, preventivo e conservativo (art. 253).......................................... Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266-271)............................... pag.
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Misure cautelari
Condizioni di applicabilità delle misure cautelari (artt. 273 e 274)............................. Criteri di scelta della misura cautelare personale (artt. 275 e 284)............................. Misure cautelari personali coercitive (artt. 281-286).................................................... Misure cautelari personali interdittive (artt. 288-290).................................................. Procedimento applicativo misure cautelari personali (art. 291).................................. Cause di estinzione delle misure cautelari personali (art. 299)................................... Termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303).................................... Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309)............... pag.
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Procedimenti speciali
Giudizio abbreviato (artt. 438-443)............................................................................... pag. Applicazione della pena su richiesta delle parti [c.d. patteggiamento] (artt. 444-448) pag. 49
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Indagini preliminari e udienza preliminare
Notizie di reato (artt. 330-347)...................................................................................... Casi di procedimenti collegati (art. 371)....................................................................... Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)................................................................. Investigazioni difensive (artt. 391bis-391decies).......................................................... Casi di incidente probatorio (art. 392).......................................................................... Incidente probatorio (artt. 393-404)............................................................................. Modi di esercizio dell’azione penale (art. 405)............................................................ Termini di durata delle indagini preliminari (art. 405)................................................ Proroga dei termini di durata delle indagini preliminari (artt. 406-407).................... Richiesta di archiviazione nei confronti di persone note (artt. 408-411).................... Avviso all’indagato e al difensore della conclusione delle indagini preliminari
(art. 415-bis).................................................................................................................... .
Richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416-433)................................................................ Contenuto fascicolo per il dibattimento (art. 431)....................................................... Giudizio direttissimo [davanti al tribunale o alla corte d’assise] (artt. 449-452)......... Giudizio immediato a richiesta del p.m. (artt. 453-458).............................................. Procedimento per decreto (artt. 459-464).................................................................... pag. pag. pag. 52
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Giudizio
Giudizio nei procedimenti davanti al tribunale o alla corte d’assise (artt. 465 ss.).... Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)............................................................. Atti introduttivi (artt. 484-495)....................................................................................... Istruzione dibattimentale (artt. 496-515)....................................................................... Atti inseriti successivamente nel fascicolo per il dibattimento (art. 515).................... Discussione finale (artt. 523 e 524)............................................................................... Deliberazione della sentenza (artt. 525-548)................................................................ pag.
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Impugnazioni
Termini per l’impugnazione della sentenza e loro decorrenza (art. 585)................... Casi di inamissibilità dell’impugnazione (art. 591)....................................................... pag. pag. 64
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Procedimento davanti al [pretore] tribunale in composizione monocratica
Casi di appello (art. 593)............................................................................................... Casi di ricorso per cassazione (art. 606)....................................................................... Competenze del giudice dell’esecuzione (artt. 667-676)............................................. pag. pag. pag. 67
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SCHEMI E TABELLE
Rappresentazioni grafiche dei principali istituti del codice di procedura penale
CASI DI CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI
(Art. 12 c.p.p.)
procedimenti per reati commessi tra più persone in concorso
(art. 110 c.p.)
CONNESSIONE
SOGGETTIVA
(lett. a)
procedimenti per reati commessi tra più persone
in cooperazione colposa
(art. 113 c.p.)
procedimenti per reati in concorso formale
(art. 81, primo comma, c.p.)
CONNESSIONE
OGGETTIVA
(lett. b)
procedimenti per reati in continuazione
(art. 81, secondo comma, c.p.)
CONNESSIONE
TELEOLOGICA
(lett. c)
procedimenti per reati commessi
per eseguirne o occultarne altri
SCHEMI E TABELLE
SCHEMI E TABELL
procedimenti per reati in cui l’evento sia stato determinato
da più persone con condotte indipendenti
2
COMPETENZA
Artt. 4-16 e 21-32
COMPETENZA
(Artt. 4-16 e 21-32 c.p.p.)
PER
MATERIA
(regole per la
determinazione
artt. 5-6 c.p.p.)
l’incompetenza è rilevabile d’ufficio
in ogni stato e grado del processo
(art. 21, comma 1, c.p.p.)
a meno che
non sia determinata dalla
connessione, nel quale caso si applica
l’art. 21, comma 3, c.p.p.
il reato non appartenga alla cognizione
di un giudice di competenza inferiore,
nel qual caso l’incompetenza deve
essere rilevata o eccepita, a pena di
decadenza, entro il termine stabilito
dall’art. 491, comma 1, c.p.p.
(art. 23, comma 2, c.p.p.)
p.m. e g.i.p. «distrettuali» per i reati
di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
(v. art. 328, comma 1-bis, c.p.p.)
c.d.
FUNZIONALE
PER
TERRITORIO
(regole per la
determinazione
artt. 8-11-bis c.p.p.)
PER
CONNESSIONE
(regole per la
determinazione
artt. 12-16 c.p.p.)
collegio per i reati ministeriali:
art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1
Reati ministeriali 1
determina
la nullità assoluta
e insanabile,
ex artt. 178, lett. a),
e 179, comma 1, c.p.p.,
dell’atto adottato
dal giudice funzionalmente
incompetente
l’incompetenza deve essere rilevata o eccepita,
a pena di decadenza, prima della conclusione
dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine
previsto dall’art. 491, comma 1, c.p.p.
(art. 21, commi 2 e 3, c.p.p.)
INCOMPETENZA DICHIARATA DAL G.I.P.
nel corso delle indagini preliminari
dopo l’esercizio dell’azione penale
con ordinanza
con sentenza
con effetti limitati al provvedimento richiesto
(art. 22, commi 1 e 2, c.p.p.)
trasmissione degli atti al p.m. presso il
giudice competente ed eventuale conflitto
(art. 22, comma 3, c.p.p.)
CASI DI RIMESSIONE DEL PROCESSO
l’incolumità
pubblica
l’incolumità
pubblica
Art. 45
determinano
motivi
di
determinano
legittimo
motivi di
sospetto
legittimo
sospetto
SCHEMI E TABELLE
3
Art. 45
(segue)
CASI DI RIMESSIONE DEL PROCESSO
DECISIONI
SULLARICHIESTA
RICHIESTA
DECISIONI SULLA
ADOTTABILI
CORTEDI
DICASSAZIONE
CASSAZIONE
ADOTTABILIDALLA
DALLA CORTE
4
Artt. 148-171
Artt.
5 148-171
Artt. 148-171
NOTIFICAZIONI
NOTIFICAZIONI
NOTIFICAZIONI
570
570
Artt. 148-171
NOTIFICAZIONI
570
NOTIFICAZIONI
NOTIFICAZIONI
(Artt.
148-171 c.p.p.)
NOTIFICAZIONI
(Artt.
148-171 c.p.p.)
(Artt. 148-171 c.p.p.)
possono essere
possono essere
disposte
disposte
possono essere
richieste
richieste
disposte
dal giudice
[1]
dalgiudice
giudice
(artt.dal
148-150
c.p.p.) [1]
[1]
(artt.
148-150
(artt.
148-150c.p.p.)
c.p.p.)
richieste
dal p.m.
[2]
dal
p.m.
(art.dal
151p.m.
c.p.p.) [2]
(art.151
151c.p.p.)
c.p.p.)[2]
(art.
dalle parti private
dalle
parti
private
dalle
parti
private
(art.
152
c.p.p.)
c.p.p.)
(art.(art.
152152
c.p.p.)
dalla polizia penitenziaria in caso
dall’ufficiale
dalla
poliziapenitenziaria
penitenziaria in
polizia
in caso
caso
di urgenza
nei
procedimenti
dall’ufficiale giudiziario [3] [3] dalla
dall’ufficiale giudiziario [3]
dall’ufficiale
[3]
di urgenza nei procedimenti
dall’ufficiale giudiziario
dall’ufficiale giudiziario [3] [3]
dall’ufficiale
[3]
giudiziario
di urgenza
procedimenti
dall’ufficiale
dall’ufficiale
con
detenuti nei
ed in
quelli davanti
mediante giudiziario
consegna
mediante giudiziario
consegna
giudiziario [3]
[3]
con detenuti ed in quelli davanti
mediante consegna
mediante consegna
giudiziario
mediante
consegna
mediante consegna
con detenuti
ed indelquelli
davanti
mediante
consegna
mediante
consegna
dell’atto
dell’atto
alaltribunale
riesame
dell’atto
dell’atto
tribunaledel
riesame
mediante
consegna
dell’atto
dell’atto
dell’atto
dell’atto
al
tribunale
del riesame
(art. 148,
comma
1, c.p.p.)
(art.151,
151,
comma
1, c.p.p.
(art.
148,
2,
(art. 148,
comma
1, c.p.p.)
(art.
comma
1, c.p.p.
) )
(art.
148,comma
comma
2, c.p.p.)
c.p.p.)
152 c.p.p.)
(art. (art.
152dell’atto
c.p.p.)
(art.anche
148,
comma
1, c.p.p.)
(art.col
151,
comma
1, posta
c.p.p.
)
(art. 148, comma 2, c.p.p.)
anche
col mezzo
della
posta
anche
colmezzo
mezzo
della
posta
col mezzo
della
posta
anche
della
(art. 152 c.p.p.)
anche col
della
posta
anche(art.
col
mezzo
della posta
(art.mezzo
170 170
c.p.p.)
(art.
170
c.p.p.)
(art.
c.p.p.)
170
c.p.p.)
(art. 170 c.p.p.)
(art. 170 c.p.p.)
dalla cancelleria mediante consegna
dalla cancelleria
mediante
consegna
di copia dell’atto
all’interessato
dalla
cancelleria
mediante
consegna
di copia
all’interessato
(art.dell’atto
148, comma
4, c.p.p.)
di o,
copia
dell’atto
all’interessato
(art.
comma
4, c.p.p.)
se 148,
urgenti,
a persone
diverse
148, comma
4, c.p.p.)
o, dall’imputato,
se(art.
urgenti,
a apersone
diverse
mezzo
del
telefono
o, se urgenti,oadel
amezzo
persone
telegrafo
dall’imputato,
deldiverse
telefono
(art.
149 c.p.p.)
dall’imputato,
a mezzo
del telefono
o del
telegrafo
oo
con
forme
particolari
del149
telegrafo
(art.
c.p.p.)
(art.
c.p.p.)
(art.
149150
c.p.p.)
o con
forme
particolari
o con
forme
particolari
(art.
150 c.p.p.)
dalla
neinei
solisoli
casicasi
dalla polizia
poliziagiudiziaria
giudiziaria
di
di
oo
provvedimenti
dalla
giudiziaria
nei soli casi
di atti
attipolizia
diindagine
indagine
provvedimenti
polizia
giudiziaria
diche
attilala
distessa
indagine
o provvedimenti
che
stessa
polizia
giudiziaria
è delegata a compiere o è tenuta
la stessa
polizia giudiziaria
èche
delegata
a compiere
o è tenuta
ad eseguire
è delegata aadcompiere
o è tenuta
eseguire
(art. 151, comma
1, c.p.p.)
mediante
lettera
mediante
lettera
raccomandata
mediante
lettera
raccomandata
con raccomandata
avviso
di
con avviso di
ricevimento
con
avviso di
ricevimento
(art. 152 c.p.p.)
ricevimento
(art.
152 c.p.p.)
(art. 152 c.p.p.)
adcomma
eseguire
(art. 151,
1, c.p.p.)
(art. 151, comma 1, c.p.p.)
dalla segreteria
dallaconsegna
segreteria
mediante
di
copiamediante
dell’atto
all’interessato
dalla segreteria
consegna di
(art.mediante
151,
comma
2, c.p.p.) di
consegna
copia
dell’atto
all’interessato
copia
dell’atto
all’interessato
(art. 151,
comma
2, c.p.p.)
(art. 151, comma 2, c.p.p.)
(art. 150 c.p.p.)
[1] La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice
verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta
[1] La lettura
dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice
menzione nel verbale (art. 148, comma 5, c.p.p.).
[1] La
lettura deiagli
provvedimenti
alle presenza
persone presenti
e gli leavvisi
che sonopurché
dati dal
giudice
verbalmente
interessati in loro
sostituiscono
notificazioni,
ne sia
fatta
[2] La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico
verbalmente
agli
interessati
in loro
presenza
sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta
menzione
nelverbalmente
verbale
(art.
comma
c.p.p.).
ministero
agli148,
interessati
in 5,
loro
presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne
verbale
(art.
148,alle
comma
c.p.p.).
[2] menzione
La lettura
dei
provvedimenti
persone
presenti
e gli avvisi che sono dati dal pubblico
sia fattanel
menzione
nel
verbale
(art.
151, 5,
comma
3, c.p.p.).
[2] La
lettura
dei
provvedimenti
alle
persone
presenti
gli avvisi che
dati dalpurché
pubblico
ministero
verbalmente
agli
interessati
in
loro
presenzaesostituiscono
le sono
notificazioni,
ne
[3] O da chi ne esercita le funzioni.
ministero
verbalmente
agli interessati
in loro
presenza
sostituiscono le notificazioni, purché ne
sia fatta menzione
nel verbale
(art. 151,
comma
3, c.p.p.).
siada
fatta
nelle verbale
(art. 151, comma 3, c.p.p.).
[3] O
chimenzione
ne esercita
funzioni.
[3] O da chi ne esercita le funzioni.
SCHEMI E TABELLE
ESEGUITE
ESEGUITE
ESEGUITE
571
Artt. 148-171
NOTIFICAZIONI- LUOGHI
- LUOGHIE MODALITà
E MODALITÀ
NOTIFICAZIONI
Artt. 148-171
6
NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITÀ
(Artt. 148-171 c.p.p.)
ALL’IMPUTATO
DETENUTO
O
INTERNATO
(art. 156 c.p.p.)
nel luogo di detenzione
mediante consegna alla
persona di copia [1]
(art. 156, comma 1, c p.p.)
.
in caso di rifiuto della
ricezione o di
legittima assenza,
mediante consegna di copia
al direttore dell’istituto
penitenziario, o a chi ne fa
le veci, il quale informa
immediatamente l’interessato
NON
DETENUTO
(art. 157 c.p.p.)
mediante consegna di copia
alla persona
(art. 157, comma 1, c.p.p.)
se non è possibile,
nella casa di abitazione o nel luogo
in cui l’imputato esercita abitualmente
l’attività lavorativa, mediante consegna
a una persona che conviva anche
temporaneamente o, in mancanza, al
portiere o a chi ne fa le veci
IN
SERVIZIO
MILITARE
(art. 158 c.p.p.)
nel luogo in cui risiede per
ragioni di servizio mediante
consegna alla persona
se la consegna non è
possibile, presso l’ufficio
del comandante il quale
informa immediatamente
l’interessato
(art. 157, comma 1, c.p.p.) [2]
(art. 156, comma 2, c.p.p.)
se non sono conosciuti i luoghi suddetti, nel luogo dove l’imputato ha temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una persona che conviva anche
temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci
(art. 157, comma 2, c.p.p.)
se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia,
si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2
(art. 157, comma 7, c.p.p.)
se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione l’atto è depositato
nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa
(art. 157, comma 8, c.p.p.) [2]
le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96,
mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede
di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche
le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis
(art. 157, comma 8-bis, c.p.p.)
(continua)
(continua)
Artt. 148-171
7(segue)
NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITÀ
NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITà
572
Artt. 148-171
(segue)
ALL’IMPUTATO
CHE ABBIA DICHIARATO
O ELETTO DOMICILIO
O IL CUI DOMICILIO SIA
STATO DETERMINATO
ex art. 161, comma 2, c.p.p.
LATITANTE
O
EVA SO
DI CUI È STATA
DICHIARATA
L’IRREPERIBILITÀ
(art. 165 c.p.p.)
(art. 159 c.p.p.)
mediante consegna
di copia
dell’atto al difensore
mediante consegna di copia
dell’atto al difensore
(art. 161 c.p.p.)
nel domicilio eletto,
dichiarato o determinato
[4]
se la notificazione a tale domicilio diviene impossibile o se la dichiarazione o l’elezione di domicilio
mancano o sono insufficienti o inidonee, mediante consegna al difensore di copia dell’atto
ALL’IMPUTATO
INTERDETTO
O
INFERMO DI MENTE
(art. 166 c.p.p.)
[5]
(art. 169 c.p.p.)
raccomandata con avviso
di ricevimento [6]
se entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di
domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, mediante consegna al difensore
[1] Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell’art. 157
c.p.p.
[2] Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione
decorrono dal ricevimento della raccomandata.
[3] Avviso del deposito è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto
deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento
della raccomandata.
[4] Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni dell’art. 157 c.p.p.
[5] Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore. Se, in seguito
ad accertamenti sulla capacità dell’imputato (art. 70 c.p.p.), risulta che lo stato mentale del medesimo è tale da impedirne
la cosciente partecipazione al procedimento (art. 71, comma 1, c.p.p.), le notificazioni si eseguono a norma degli
articoli precedenti e presso il curatore speciale (art. 166 c.p.p.).
[6] La raccomandata deve contenere l’indicazione dell’autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato
commesso nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.
(continua)
SCHEMI E TABELLE
CHE RISIEDE O DIMORA
ALL’ESTERO
O CHE SI È TRASFERITO
ALL’ESTERO
SUCCESSIVA MENTE
AL DECRETO DI
IRREPERIBILITÀ
ex art. 159 c.p.p.
Artt. 148-171
(segue)
NOTIFICAZIONI
NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITà
Artt. 148-171
8
ALLA PERSONA OFFESA
ALLA PARTE CIVILE
AL RESPONSABILE CIVILE
ALLA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA
PER LA PENA PECUNIARIA
(artt. 154 e 155 c.p.p.)
AD ALTRI SOGGETTI
(art. 167 c.p.p.)
SCHEMI E TABELL
573
(segue)
9Art. 171
NULLITÀDELLE
DELLENOTIFICAZIONI
NOTIFICAZIONI
NULLITÀ
4
Art. 57
171
se l’atto è notificato in modo
incompleto, fuori dei casi
nei quali la legge consente
la notificazione per estratto
(art. 171, comma 1 , lett. a), c.p.p.)
[1]
se sono violate le disposizioni
circa la persona a cui deve
essere consegnata la copia
(art. 171, comma 1, lett. d), c.p.p.)
se vi è incertezza assoluta
sull’autorità o sulla parte
privata richiedente
ovvero sul destinatario
se nella relazione
della copia notificata
manca la sottoscrizione
di chi l’ha eseguita
(art. 171, comma 1, lett. b), c.p.p.)
(art. 171, comma 1, lett. b),
c c.p.p.)
se non è dato l’avvertimento nei
casi previsti dall’art. 161, commi
1, 2 e 3 e la notificazione è stata
eseguita mediante consegna
al difensore
se è stata omessa
l’affissione o non è stata
data la comunicazione
prevista dall’art. 157,
comma 3
(art. 171, comma 1, lett. e), c.p.p.)
(art. 171, comma 1, lett. f), c.p.p.)
se sull’originale dell’atto notificato
manca la sottoscrizione della persona
indicata nell’art. 157, comma 3
se non sono state osservate le modalità prescritte
dal giudice nel decreto previsto dall’art. 150 e l’atto
non è giunto a conoscenza del destinatario
(art. 171, comma 1, lett. g), c.p.p.)
(art. 171, comma 1, lett. h), c.p.p.)
[1] Sono notificati per estratto, tra gli altri: la sentenza con cui la Corte di cassazione decide sui
conflitti di competenza e di giurisdizione (art. 32, comma 2, c.p.p.); l’ordinanza con cui la Corte
di cassazione decide sulla rimessione del processo (art. 48, comma 2, c.p.p.); gli avvisi e le
convocazioni delle persone diverse dall’imputato, nei casi di urgenza e mediante telegramma,
quando non è possibile procedere a mezzo del telefono (art. 149, comma 5, c.p.p.); l’ordinanza
con cui il giudice decide sul differimento dell’incidente probatorio (art. 397, comma 4, c.p.p.);
il verbale di dibattimento in cui sono inserite le nuove contestazioni del pubblico ministero
all’imputato contumace o assente (art. 520, comma 1, c.p.p.); la sentenza di primo grado,
unitamente all’avviso di deposito, all’imputato contumace (art. 548, comma 3, c.p.p.); la sentenza
alle parti private diverse dall’imputato, in caso di mancata comparizione delle stesse (art. 23,
comma 2, att. c.p.p.).
SCHEMI E TABELLE
NULLITÀ DELLE NOTIFICAZIONI
(Art. 171 c.p.p.)
Artt. 177-186
575
NULLITà
NULLITÀDEGLI
DEGLIATTI
ATTI
10
Artt. 177-186
NULLITÀ DEGLI ATTI
(Artt. 177-186 c.p.p.)
NULLITÀ DI ORDINE GENERALE (art. 178 c.p.p.)
NULLITÀ ASSOLUTE [1]
(art. 179 c.p.p.)
NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO [2]
(art. 180 c.p.p.)
inosservanza delle disposizioni
concernenti
inosservanza delle disposizioni
concernenti
la
capacità
del
giudice
il numero
dei giudici
necessario
per
costituire
i collegi
l’iniziativa
del p.m.
nell’esercizio
dell’azione
penale
nullità derivanti dalla
l’omessa
citazione
dell’imputato
l’assenza
del difensore
dell’imputato
nei casi in cui ne
è obbligatoria
la presenza
la
partecipazione
del p.m. al
procedimento
l’intervento,
l’assistenza e la
rappresentanza
delle altre parti
private
l’intervento,
l’assistenza e la
rappresentanza
dell’imputato
la
la
citazione
citazione
in giudizio in giudizio
della
del
persona
querelante
offesa dal
reato
NULLITÀ SPECIALI [3]
ASSOLUTE [4]
RELATIVE (art. 181 c.p.p.)
[1] Sono insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
[2] Per la rilevabilità, deducibilità e sanabilità delle nullità a regime intermedio e relative, v.
artt. 180-184 c.p.p.
[3] Si tratta delle nullità previste da specifiche disposizioni di legge, diverse dalle nullità di
ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p.
[4] Le nullità speciali sono «assolute» solo se definite tali dalle norme che le prevedono (art.
179, comma 2, c.p.p.)
NULLITà SPECIALI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE
Artt. 177 ss.
NULLITÀ SPECIALI PREVISTE
DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE
(Artt. 177 ss. c.p.p.)
NULLITÀ
RIFERIMENTO
• della citazione del responsabile civile per omissione o erronea
(art. 83,
indicazione di qualche elemento essenziale, che non lo ponga in
comma 5, c.p.p.)
condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o
nel giudizio, o per nullità della notificazione
(art. 103,
• dell’ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore per omesso avviso al Consiglio dell’ordine forense del luogo
comma 3, c.p.p.)
• dell’interrogatorio o dell’esame dell’imputato, cittadino apparte(art. 109,
nente ad una minoranza linguistica riconosciuta, se non svolto, a
sua richiesta, nella madrelingua e degli atti del procedimento a
comma 3, c.p.p.)
costui indirizzati successivamente alla sua richiesta, se non tradotti in tale lingua
(art. 125, comma 3, c.p.p.)
• di sentenze od ordinanze per omessa motivazione
• degli atti introduttivi dell’udienza camerale e dell’udienza mede(art. 127,
sima
comma 5, c.p.p.)
• del verbale se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o
(art. 142 c.p.p.)
se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto
• della prestazione dell’ufficio di interprete per incapacità o in(art. 144,
compatibilità
comma 1, c.p.p.)
(art. 171 c.p.p.)
• delle notificazioni
• della testimonianza dei prossimi congiunti dell’imputato in caso
(art. 199,
di mancato avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre
comma 2, c.p.p.)
• della ricognizione di persona in caso di mancato avviso o mancata menzione del verbale dell’invito rivolto a chi la deve eseguire
(art. 213,
circa la descrizione della persona da riconoscere o del fatto che
comma 3, c.p.p.)
sia stato in precedenza chiamato ad effettuare un riconoscimento
• della ricognizione in casi di mancata menzione, nel verbale, del(art. 214,
le modalità con cui la medesima è stata effettuata
comma 3, c.p.p.)
(art. 215,
• della ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al
reato
comma 3, c.p.p.)
• della ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere og(art. 216,
getto di percezione sensoriale
comma 2, c.p.p.)
• della prestazione dell’ufficio di perito per incapacità o incompa(art. 222,
tibilità dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali
comma 1, c.p.p.)
• dell’ordinanza che dispone l'esecuzione coattiva della perizia per
la quale è necessario il compimento di atti idonei ad incidere sulla
libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del
(art. 224-bis,
cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del procomma 2, c.p.p.)
filo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge
• della perizia che richiede il compimento di atti idonei ad incide(art. 224-bis,
re sulla libertà personale ai sensi dell’art. 224-bis se la persona
comma 7, c.p.p.)
sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato
• dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali per man(art. 274, comma 1,
cata espressa indicazione delle specifiche ed inderogabili esigenlett. a) c.p.p.)
ze attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede
(continua)
SCHEMI E TABELLE
11
Artt. 177 ss.
(segue)
NULLITà SPECIALI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE
NULLITÀ
RIFERIMENTO
• dell’ordinanza applicativa di misure cautelari per violazione
delle disposizioni in ordine al suo contenuto
• delle operazioni di cui all’art. 224-bis in caso di richiesta da parte del p.m. di prelievo coattivo di campioni biologici su persone
viventi
• di interrogatorio, ispezione o confronto del p.m., quando no
specifichi i motivi della deroga e le modalità dell’avviso, nei casi di assoluta urgenza e di pericolo che il ritardo possa pregiudicare l’assunzione o l’assicurazione delle fonti di prova
(art. 292,
comma 2, c.p.p.)
• degli atti successivi in mancanza di notificazione da parte del
pubblico ministero alla persona sottoposta alle indagini della
comunicazione della nomina del difensore d’ufficio
• della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta dall’avviso
previsto dall’art. 415-bis nonché dall’invito a presentarsi per
rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375.3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad
interrogatorio entro il termine di cui all’art. 415-bis, comma 3
(art. 369-bis,
comma 1, c.p.p.)
• degli atti introduttivi
• di sentenze di non luogo a procedere quando manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se
manca la sottoscrizione del giudice
• del decreto che dispone il giudizio se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di
misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge, nonché l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia
• dell’udienza dibattimentale in caso di mancata pubblicità
• degli atti preliminari all’esame dei testimoni, in caso di mancata osservanza
• della sentenza per difetto di contestazione
• della discussione nell’udienza dibattimentale nel caso in cui
l’imputato o il suo difensore, ove lo chiedano, non abbiano la
parola per ultimi
(art. 359-bis,
comma 3, c.p.p.)
(art. 364,
comma 6, c.p.p.)
(art. 416,
comma 1, c.p.p.)
(art. 419, comma 7, c.p.p.)
(art. 426,
comma 3, c.p.p.)
(art. 429,
comma 2, c.p.p.)
(art. 471, comma 1, c.p.p.)
(art. 497,
comma 3, c.p.p.)
(art. 522, comma 1, c.p.p.)
(art. 523,
comma 5, c.p.p.)
• della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi
giudici che hanno partecipato al dibattimento
(art. 525,
comma 1, c.p.p.)
• di sentenze di proscioglimento o di condanna quando manca o
è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero
se manca la sottoscrizione del giudice
(art. 546,
comma 3, c.p.p.)
• del decreto di citazione diretta a giudizio
• del decreto di citazione nel giudizio di appello se l’imputato non
è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente
l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà
giudicato in contumacia
• dei provvedimenti del PM nella fase esecutiva in caso di mancata notificazione quando sia per essi esplicitamente prevista la
notificazione al difensore
• del decreto del presidente della corte di appello per la decisione sulla richiesta di estradizione in caso di mancato rispetto del
termine di dieci giorni per la notificazione
(art. 552, comma 1, c.p.p.)
(art. 601,
comma 6, c.p.p.)
(art. 655,
comma 5, c.p.p.)
(art. 704,
comma 1, c.p.p.)
12
579
13
MEZZIDIDIPROVA
PROVA
MEZZI
Artt.187
187ss.ss.
Artt.
MEZZI DI PROVA
(Artt. 187 ss. c.p.p.)
TESTIMONIANZA [1]
ESAME DELLE PARTI [2]
(artt. 194-207 e 498 ss. c.p.p.)
(artt. 208-210 e 503 c.p.p.)
CONFRONTI
RICOGNIZIONI [3]
(artt. 211 e 212 c.p.p)
(artt. 213-217 c.p.p.)
ESPERIMENTI
GIUDIZIALI
PERIZIA [4]
(artt. 220-233 e 508 c.p.p.)
DOCUMENTI
ISPEZIONI
(artt. 234-243 c.p.p.)
(artt. 244-246 c.p.p.)
PERQUISIZIONI [5]
SEQUESTRI (*) [6]
(artt. 247-252 c.p.p)
(artt. 253-263 c.p.p.)
INTERCETTAZIONI
di CONVERSAZIONI
o COMUNICAZIONI (**)
PROVE
NON DISCIPLINATE
DALLA LEGGE
(artt. 266-271 c.p.p.)
(art. 189 c.p.p.)
[1] Sulle sommarie informazioni delle persone che possono riferire circostanze utili alle
indagini, v. artt. 351 e 362 c.p.p.
[2] Sull’interrogatorio dell’indagato o dell’imputato e di persona imputata in un procedimento
connesso, v. artt. 294, 299, 350, 363, 374, 388, 391, 421 e 422 c.p.p.
[3] Sull’individuazione di persone o di cose, v. art. 361 c.p.p.
[4] Sulla consulenza tecnica del p.m., v. artt. 359 e 360 c.p.p.
[5] Sulle perquisizioni della polizia giudiziaria, v. art. 352 c.p.p.
[6] Sui sequestri della polizia giudiziaria, v. artt. 353-355 c.p.p.
(*) V. 2° schema successivo.
(**) V. 3° schema successivo.
SCHEMI
TABELLE
SCHEMI
EE
TABELL
(artt. 218 e 219 c.p.p.)
14
DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE
Art. 191
DIVIETI DI ACQUISIZIONE
IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE
(Art. 191 c.p.p.)
DIVIETO
• di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o
dell’indagato
• di dichiarazioni indizianti contra se e contra alios
RIFERIMENTO
(art. 62 c.p.p.)
(artt. 63 e 391-bis,
comma 9, c.p.p.)
• di dichiarazioni ottenute con metodi e tecniche idonei a
influire sulla libertà di determinazione o alterare la
capacità di ricordare e valutare i fatti
• di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona
interrogata in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 3, lett. a) e b), dell’art. 64 3-bis e, nel caso
che le dichiarazioni siano rese su fatti che concernono
la responsabilità di altri, inutilizzabilità nei loro confronti
in mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3-bis
dell’art. 64 c.p.p.
• di sequestro, presso i difensori, gli investigatori privati
e i consulenti tecnici, di carte relative all’oggetto della difesa
che non costituiscano corpo del reato
• di intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni
dei difensori, degli investigatori privati, dei consulenti
tecnici e dei loro ausiliari
• di controllo e di sequestro della corrispondenza tra imputato
e difensore che non costituisca corpo del reato
(art. 64, comma 2, c.p.p.)
(art. 64, comma 3-bis, c.p.p.)
(art. 103, comma 2, c.p.p.)
(art. 103, comma 5, c.p.p.)
(art. 103, comma 6, c.p.p.)
• delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio non
documentato con mezzi di riproduzione fonografica o
audiovisiva della persona che si trovi, a qualsiasi titolo,
in stato di detenzione
(art. 141-bis)
• di dichiarazioni ottenute con metodi o tecniche idonei a
influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare
la capacità di ricordare e valutare i fatti, neppure con il
consenso della persona interessata
(art. 188 c.p.p.)
• di prove non disciplinate dalla legge se non idonea ad
assicurare l’accertamento dei fatti o se pregiudicano la
libertà morale della persona
(art. 189 c.p.p.)
• delle dichiarazioni del testimone concernenti la moralità
dell’imputato, voci correnti tra il pubblico, apprezzamenti
personali scindibili dalla deposizione sui fatti
• in materia di testimonianza indiretta
• di assunzione delle testimonianze per incompatibilità
con l’ufficio di testimone
(art. 194, commi 1 e 3, c.p.p.)
(art. 195 c.p.p.)
(art. 197 c.p.p.)
(continua)
15
(segue)
DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE
DIVIETO
Art. 191
RIFERIMENTO
• di utilizzazione, nel procedimento di revisione della
sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o
amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti
e delle sentenze, delle dichiarazioni rese da persone
imputate o giudicate in un procedimento connesso o per
reato collegato che assumono l’ufficio di testimone contro
la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico
(art. 197-bis, comma 5, c.p.p.)
• di acquisizione e utilizzazione, anche indiretta, delle
notizie coperte dal segreto di Stato in caso di opposizione
del medesimo, confermata con atto motivato dal
Presidente del Consiglio dei ministri
• di acquisire e utilizzare notizie rese da “informatori” se
non esaminati come testimoni
(art. 202, comma 5, c.p.p.)
(art. 203 c.p.p.)
• di perizie volte a stabilire l’abitualità, la professionalità
nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche
indipendenti da cause patologiche
(art. 220, comma 2, c.p.p.)
• di disporre operazioni che contrastano con espressi
(art. 224-bis, comma 4, c.p.p.)
• delle notizie chieste dal perito all’imputato, alla persona
offesa o ad altre persone se non in stretta relazione
all’oggetto della perizia
(art. 228, comma 3, c.p.p.)
• di acquisire documenti che contengono informazioni
sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si
tratta nel processo o sulla moralità in genere delle parti,
dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti
(art. 234, comma 3, c.p.p.)
• delle dichiarazioni rese in altri procedimenti dalle
persone indicate nell’articolo 210 a meno che i
difensori degli imputati nei cui confronti si intendono
utilizzare abbiano partecipato alla loro assunzione
(art. 238, comma 2-bis, c.p.p.)
• della utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni
rese in altri procedimenti a meno che l’imputato vi
consenta; in difetto solo per le contestazioni a norma
degli articoli 500 e 503
• di acquisire o utilizzare documenti anonimi
• di sequestro di corrispondenza che non abbia relazione
con il reato
(art. 238, comma 4, c.p.p.)
(art. 240 c.p.p.)
(art. 254, comma 3, c.p.p.)
• delle intercettazioni telefoniche acquisite con decreto
d’urgenza del PM non convalidato dal giudice nel
termine stabilito
(art. 267, comma 2, c.p.p.)
(continua)
SCHEMI E TABELLE
divieti posti dalla legge o che possono mettere in
pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona
o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica,
possono provocare sofferenze di non lieve entità
Art. 191
(segue)
16
DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE
DIVIETO
RIFERIMENTO
• in materia di utilizzazione in procedimenti diversi dei
risultati delle intercettazioni salvo risultino
indispensabili per l’accertamento di reati per i quali sia
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza
(art. 270 c.p.p.)
• di utilizzazione di comunicazioni di servizio di
appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza,
acquisite tramite intercettazioni
(art. 270-bis, commi 3, 5 e 7)
• di utilizzazione dei risultati di intercettazioni eseguite
fuori dei casi consentiti dalla legge o se non siano state
osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 2681, 3
c.p.p., o ppure relative alle persone indicate nell’art.
2001 c.p.p., quando abbiano ad oggetto i fatti conosciuti
per ragione del loro ministero, ufficio o professione
salvo le stesse persone abbiano già deposto o li abbiano
comunque divulgati
(art. 271, commi 1 e 2, c.p.p.)
• degli atti compiuti prima della concessione
dell’autorizzazione a procedere in materia di fermo,
misure cautelari personali, perquisizioni personale e
domiciliare, ispezione personale, ricognizione,
individuazione, confronto, intercettazione di
conversazioni o comunicazioni, interrogatorio a meno
che l’interessato vi consenta
(art. 343, commi 2, 3 e 4, c.p.p.)
• delle notizie ed indicazioni ottenute dalla persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini sul luogo o
nella immediatezza del fatto rese senza l’assistenza del
difensore o delle dichiarazioni spontanee che, nel
dibattimento, possono essere utilizzate solo ai sensi
dell’art. 5033 c.p.p.
• di utilizzazione delle informazioni acquisite in violazione
degli artt. 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5
(art. 350, commi 6 e 7, c.p.p .)
(art. 359-bis, comma 3, c.p.p.)
• degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal PM
nella sussistenza della possibilità di differimento
dell’assunzione dei medesimi con espressa riserva in tal
senso formulata dall’indagato
(art. 360, commi 4 e 5, c.p.p.)
• di utilizzazione delle dichiarazioni ricevute e delle
informazioni assunte dal difensore in violazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 391-bis c.p.p.
(art. 391-bis, comma 6, c.p.p.)
• delle prove assunte nell’incidente probatorio
concernenti fatti o persone diverse da quelle i cui
difensori partecipano al medesimo
(art. 401, comma 6, c.p.p.)
• delle prove assunte nell’incidente probatorio nei
confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente
alla assunzione della prova da indizi di colpevolezza
sempre che il difensore non abbia partecipato
all’assunzione o che i suddetti indizi siano emersi solo
dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile
(art. 403, comma 1-bis, c.p.p.)
(continua)
17
(segue)
DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE
DIVIETO
Art. 191
RIFERIMENTO
• degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del
termine per le indagini preliminari in caso di
provvedimento negativo del giudice sulla richiesta di
proroga avanzata dal PM
(art. 406, comma 8, c.p.p.)
• degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del
termine delle indagini preliminari stabilito dalla legge o
prorogato dal giudice quando il PM non abbia esercitato
l’azione penale o richiesto l’archiviazione
(art. 407, comma 3, c.p.p.)
• delle dichiarazioni rilasciate dall’indagato,
dell’interrogatorio del medesimo e dei nuovi atti di
indagine disposti dal PM se non compiuti entro il
termine di trenta giorni dalla presentazione della
richiesta salvo proroghe del giudice
(art. 415-bis, commi 4 e 5,
c.p.p.)
• delle dichiarazioni rilasciate al PM, alla polizia
giudiziaria o al difensore dalla persona ammessa ai
sensi dell’art. 507 o indicata nella richiesta di incidente
probatorio o ai sensi dell’art. 4222 ovvero nella lista
prevista dall’art. 468 a meno che la testimonianza non
sia ammessa o non abbia luogo e comunque dopo la
deposizione testimoniale
(art. 430-bis c.p.p.)
• di utilizzazione nei confronti delle altri parti delle
(art. 500, comma 3, c.p.p.)
• delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione
nell’esame testimoniale valutabili dal giudice solo per
stabilire la credibilità della persona esaminata
(art. 500, comma 5, c.p.p.)
• di utilizzazione nei confronti di altri senza il loro consenso
(salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500,
comma 4) delle dichiarazioni rese al pubblico ministero,
o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero
o al giudice nel corso delle indagini preliminari
o nell’udienza preliminare rese dall’imputato assente
o che si sia rifiutato di sottoporsi all’esame
(art. 513, comma 1, c.p.p.)
• delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione
nell’esame delle parti valutabili dal giudice solo per
stabilire la credibilità della persona esaminata
(art. 503, comma 4, c.p.p.)
• delle prove diverse da quelle legittimamente acquisite
nel dibattimento quando il giudice debba deliberare in
esito al medesimo
• degli atti richiesti allo Stato estero quando il medesimo
abbia posto condizioni alla loro utilizzabilità
(art. 526, comma 1, c.p.p.)
(art. 729, comma 1-ter, c.p.p.)
SCHEMI E TABELLE
dichiarazioni rese ad altra parte se il teste rifiuta di
sottoporsi all’esame o al controesame di una di esse
Art. 197
INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI TESTIMONE
18
INCOMPATIBILITÀ CON L’UFFICIO DI TESTIMONE
(Art. 197 c.p.p.)
Sono incompatibili con l’ufficio di testimone:
A)
i coimputati o coindagati concorrenti nel reato, in procedimento riunito
o separato, finché il procedimento a loro carico non sia definito con sentenza
irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di patteggiamento
i coimputati o coindagati in procedimento connesso ex art. 12, lett. c),
c.p.p. (cd. connessione teleologica), finché il procedimento a loro carico non
sia definito con sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di
patteggiamento, a meno che, preavvertiti ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p.,
rendano dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità
i coimputati o coindagati in procedimento collegato ex art. 371, comma 2,
lett. b), c.p.p. (cd. connessione teleologica), finché il procedimento a loro
carico non sia definito con sentenza irrevocabile di condanna, di
proscioglimento o di patteggiamento, a meno che, preavvertiti ex art. 64,
comma 3, lett. c), c.p.p., rendano dichiarazioni su fatti concernenti
l’altrui responsabilità
C)
il responsabile civile
la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione
di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario
D)
il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva
coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle
informazioni assunte ai sensi dell’art. 391-ter c.p.p.
SCHEMI E TABELL
B)
PERSONE CHE ASSUMONO L'UFFICIO DI TESTIMONE «ASSISTITO» E «GARANTITO»
Art. 197bis
PERSONE CHE ASSUMONO L’UFFICIO DI TESTIMONE
«ASSISTITO» E «GARANTITO»
(Art. 197-bis c.p.p.)
le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, lett. a) e c), c.p.p.
nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,
di proscioglimento o di patteggiamento
le persone imputate in un procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b),
c.p.p. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna,
di proscioglimento o di patteggiamento
le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, lett. c), c.p.p. che,
ritualmente preavvertite ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. abbiano reso
dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità
le persone imputate in un procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b),
c.p.p. che, ritualmente preavvertite ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. abbiano
reso dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità
SCHEMI E TABELL
SCHEMI E TABELLE
19
Art.253
253
Art.
SEQUESTRI
SEQUESTRIPROBATORIO,
PROBATORIO,PREVENTIVO
PREVENTIVOE ECONSERVATIVO
CONSERVATIVO
20
584
SEQUESTRI PROBATORIO, PREVENTIVO E CONSERVAT IVO
(Artt. 253 [316 e 321] c.p.p.)
SEQUESTRI
PROBATORIO
[1]
del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per
l’accertamento dei fatti (art. 253, comma 1, c.p.p.)
PREVENTIVO
1) di una cosa pertinente al reato, la cui libera disponibilità può
aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la
commissione di altri reati (art. 321, comma 1, c.p.p.);
2) delle cose di cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.)
CONSERVAT IVO
dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a
lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento,
se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano:
1) le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle
spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario
dello Stato (art. 316, comma 1, c.p.p.)
2) le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art.
316, comma 2, c.p.p.)
POSSONO PROCEDERE AL
la a.g. con decreto
(art. 253, comma 1, c.p.p.)
SEQUESTRO
PROBATORIO
(in ogni fase
del procedimento)
la p.g. delegata dal p.m.
(art. 253, comma 3,
e 370 c.p.p.)
la p.g. di iniziativa
(nei casi previsti
dall’art. 354, comma 2, c.p.p.)
SEQUESTRO
PREVENTIVO
(in ogni fase
del procedimento)
il giudice su richiesta del p.m.
(art. 321, comma 1, c.p.p.)
SEQUESTRO
CONSERVATIVO
(solo se è stata esercitata
l’azione penale)
il p.m. o l’ufficiale di p.g.
nei casi di urgenza
il p.m. convalida il
sequestro se ne ricorrono
i presupposti
(art. 355 c.p.p.)
il p.m. richiede la
convalida e l’emissione
del decreto al giudice
(art. 321,
comma 3-bis, c.p.p.)
il giudice su richiesta del p.m. (art. 316, comma 1, c.p.p.)
o
della parte civile (art. 316, comma 2, c.p.p.)
(continua)
(continua)
SEQUESTRI PROBATORIO, PREVENTIVO E CONSERVATIVO
21 (segue)
(segue)
SEQUESTRO
PROBATORIO
della a.g. e della
p.g. delegata
della p.g. di
iniziativa
1) l’indagato
2) l’imputato
3) il suo difensore
4) la persona alla
quale le cose sono
state sequestrate
5) la persona che
avrebbe diritto alla
loro restituzione
1) la persona nei
cui confronti
vengono svolte le
indagini
2) il suo difensore
3) la persona alla
quale le cose sono
state sequestrate
5) la persona che
avrebbe diritto alla
loro restituzione
possono proporre
richiesta di riesame
del decreto
di sequestro,
anche nel merito,
ex art. 324 c.p.p.
(art. 257,
comma 1, c.p.p.)
possono proporre
richiesta di riesame
del decreto
di convalida,
anche nel merito,
ex art. 324 c.p.p.
(art. 355,
comma 3, c.p.p.)
SEQUESTRO
PREVENTIVO
1) l’indagato
2) l’imputato
3) il suo difensore
4) la persona alla
quale le cose sono
state sequestrate
5) la persona che
avrebbe diritto alla
loro restituzione
possono proporre
richiesta di riesame
del decreto
di sequestro,
anche nel merito,
ex art. 324 c.p.p.
(art. 322 c.p.p.)
Art. 253
Art. 253
SEQUESTRO
CONSERVATIVO
chiunque
vi abbia interesse
possono proporre
richiesta di riesame
dell’ordinanza
di sequestro,
anche nel merito,
ex art. 324 c.p.p.
(art. 318 c.p.p.)
[1] Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba
disporre il sequestro probatorio richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta, con il suo
parere, al giudice per le indagini preliminari (art. 368 c.p.p.)
SCHEMI E TABELL
SEQUESTRI PROBATORIO, PREVENTIVO E CONSERVATIVO
SCHEMI E TABELLE
585
Artt.266-271
266-271
Artt.
INTERCETTAZIONIDIDICONVERSAZIONI
CONVERSAZIONIO OCOMUNICAZIONI
COMUNICAZIONI
INTERCETTAZIONI
586
22
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI [1]
(Artt. 266-271 c.p.p.)
SVILUPPO DELLE OPERAZIONI [2]
RICHIESTA DEL P.M. (art. 267, comma 1, c.p.p.)
DECRETO AUTORIZZATIVO DEL GIP (art. 267, comma 1, c.p.p.)
gravi indizi di reato
assoluta indispensabilità
dell’intercettazione ai fini
della prosecuzione delle indagini
se
sussistono
[3]
DECRETO DI INTERCETTAZIONE DEL P.M.
[4]
(art. 267, comma 3, c.p.p.)
indicante
e
modalità
durata (massimo 15 giorni)
delle operazioni
[5]
ANNOTAZIONE IN APPOSITO REGISTRO RISERVATO (art. 267, comma 5, c.p.p.)
dei decreti di autorizzazione
dei decreti di intercettazione
ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (art. 268 c.p.p.)
registrazione
delle comunicazioni intercettate
(art. 268, comma 1, c.p.p.)
redazione dei verbali delle operazioni
con trascrizione - anche sommaria del contenuto delle comunicazioni
(art. 268, commi 1 e 2, c.p.p.)
TRASMISSIONE IMMEDIATA AL P.M. (art. 268, comma 4, c.p.p.)
delle registrazioni suddette
dei verbali suddetti
(continua)
(continua)
587
23
(segue)
(segue)
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Artt. 266-271
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Artt. 266-271
CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI (art. 268, comma 4, c.p.p.)
entro 5 giorni
DEPOSITO in segreteria
delle registrazioni suddette
[6]
dei verbali suddetti
dei decreti
di autorizzazione
di intercettazione
per il tempo fissato dal p.m. [7]
AVVISO IMMEDIATO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI SUINDICATI
AI DIFENSORI DELLE PARTI (art. 268, comma 6, c.p.p.)
FACOLTÀ DEI DIFENSORI DI
ASCOLTARE
le registrazioni
PRENDERE COGNIZIONE dei flussi
di comunicazioni informatiche o telematiche
ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DEPOSITO
LE PARTI CHIEDONO L’ACQUISIZIONE (art. 268, comma 6, c.p.p.)
di conversazioni
di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche
IL GIUDICE FISSA L’UDIENZA PER
ACQUISIRE
le conversazioni e i flussi suddetti,
purché non manifestamente irrilevanti
STRALCIARE
registrazioni
verbali
di cui è vietata l’utilizzazione
(art. 271 c.p.p.)
[8]
(continua)
(continua)
SCHEMI
E TABELL
SCHEMI
E TABELLE
ESAMINARE
gli atti
Artt. 266-271
Artt. 266-271
(segue)
(segue)
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
588
24
ALL’ESITO DELL’ACQUISIZIONE IL GIUDICE DISPONE (art. 268, comma 7, c.p.p.)
[9] [10]
LA TRASCRIZIONE
integrale delle registrazioni
ovvero
La STAMPA
in forma intellegibile delle
informazioni contenute nei flussi
di comunicazioni informatiche
o telematiche
DEPOSITATA LA TRASCRIZIONE
I DIFENSORI POSSONO (art. 268, comma 8 , c.p.p.)
estrarre copia
delle trascrizioni
fare eseguire la trasposizione
della registrazione su nastro magnetico
richiedere copia, su idoneo supporto, dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche o richiedere copia della stampa di dette comunicazioni
[1] L e intercettazioni possono essere: – telefoniche (art. 266, comma 1, c.p.p.); – di altre forme di telecomuni-
[1] Le
intercettazioni
possono
essere:
– telefoniche
comma
1, –c.p.p.);
– di altre
forme di
cazione
(art. 266, comma
1, c.p.p.);
– tra
presenti (art.(art.
266, 266,
comma
2, c.p.p.);
informatiche
o telematiche
telecomunicazione
(art. 266-bis c.p.p.). (art. 266, comma 1 , c.p.p.); – tra presenti (art. 266, comma 2, c.p.p.);
o telematiche
(art.organizzata
266-bis c.p.p.).
relazione ai delitti
di criminalità
sono previste deroghe all’art. 267 c.p.p. dall’art. 13, l. 12
[2] –Ininformatiche
luglio
1991, n.ai203
(v. Criminalità
organizzata
1). Detta
disposizione
si applicaall’art.
altresì:267 c.p.p. dall’art.
[2] In
relazione
delitti
di criminalità
organizzata
sono
previste deroghe
procedimenti
pern.
i delitti
di cui
all’art. 270-ter
c.p. e di cui
13,
- nl.ei 12
luglio 1991,
203 (v.
Criminalità
organizzata
1).all’art. 4072 , lett. a), n. 4, c.p.p.: v. art. 31, Terrorismo
[3] I reati
per 2;
i quali è ammissibile l’intercettazione sono previsti dall’art. 266, comma 1, c.p.p.
procedimenti
per iv.delitti
previsti
dal libro
titolo XII, capo III, sezione I del codice penale (artt.
[4]Perneii casi
di urgenza,
art. 267,
comma
2, II,
c.p.p.
600 - 604), nonché dall’art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75 (G.U. n. 55 del 4 marzo 1958), Abolizione della
[5] Alle quali il p.m. procede, di regola, avvalendosi di ufficiali di polizia giudiziaria: v. art. 267,
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui: v. art. 9, l.
comma 4, c.p.p.
11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.
[6][3] IlI reati
giudice
può autorizzare il p.m. a ritardare il deposito non oltre la chiusura delle indagini
per i quali è ammissibile l’intercettazione sono previsti dall’art. 266, comma 1, c.p.p.
preliminari: v. art. 268, comma 5, c.p.p.
[4] Per i casi di urgenza, v. art. 267, comma 2, c.p.p.
[7][5] Salvo
che ilil p.m.
giudice
non riconosca
necessariadiuna
proroga.
Alle quali
procede,
di regola, avvalendosi
ufficiali
di polizia giudiziaria: v. art. 267, comma 4,
[8] Allo
c.p.p.stralcio il giudice può procedere anche d’ufficio e comunque il p.m. e i difensori hanno
di parteciparvi:
v.ilart.
commail deposito
6, c.p.p.non oltre la chiusura delle indagini preliminari: v.
Il giudice
può autorizzare
p.m.268,
a ritardare
[6] diritto
art. la
268,
comma 5, c.p.p.
[9] Per
trascrizione
si osservano forme, modi e garanzie previsti per l’espletamento delle perizie
Salvo
che221
il giudice
non riconosca
necessaria
proroga. fissando l’udienza per il conferimento
[7] (v.
artt.
ss. c.p.p.,
nominando
un una
trascrittore,
Allo stralcio ilegiudice
puòun
procedere
e comunque
il p.m. e i difensori hanno diritto di par[8] dell’incarico
fissando
termineanche
per ild’ufficio
deposito
della trascrizione).
teciparvi:
v. art. 268,
comma su
6, c.p.p.
[10] La
trascrizione
è disposta
richiesta di parte dal g.i.p. o dal giudice del dibattimento e, una
Per laeseguita,
trascrizione
si osservanoe forme,
modi
e garanzie
per l’espletamento
delle perizie(v.
(v. art.
artt. 268,
221
[9] volta
trascrizioni
stampe
sono
inseriteprevisti
nel fascicolo
per il dibattimento
ss. c.p.p.,7,nominando
comma
c.p.p.) un trascrittore, fissando l’udienza per il conferimento dell’incarico e fissando un terper il delle
deposito
della trascrizione).
N.B. mine
La durata
intercettazioni
può essere prorogata dal giudice: v. art. 267, commi 3 e 5,
trascrizione
su richiesta di parte dal g.i.p. o dal giudice del dibattimento e, una volta esegui[10] Lea 268,
commaè disposta
4, c.p.p.
ta, trascrizioni e stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (v. art. 268, comma 7, c.p.p.).
N.B. La durata delle intercettazioni può essere prorogata dal giudice: v. art. 267, commi 3 e 5, e 268, comma 4,
c.p.p.
25
589
CONDIZIONI DI APPLICABILITà DELLE MISURE CAUTELARI
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI
Artt. 273 e 274
Artt. 273 e 274
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
DELLE MISURE CAUTELARI (*)
(Artt. 273 e 274 c.p.p.)
deve procedersi per DELITTI per i quali la legge stabilisce la pena
dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni
(artt. 280, comma 1, e 287 c.p.p. [1] [2] )
devono sussistere GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
a carico dell’indagato o dell’imputato
(art. 273, comma 1, c.p.p.)
fuga o pericolo di fuga
(art. 274, lett. b), c.p.p.)
pericolo di reiterazione di reati
(art. 274, lett. c), c.p.p.)
non devono sussistere cause di giustificazione, di non punibilità,
di estinzione del reato o di estinzione della pena
che si ritiene possa essere irrogata
(art. 273, comma 2, c.p.p.)
[1] La custodia cautelare in carcere, invece, può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati,
per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (art.
280, comma 2, c.p.p.), a meno che detta misura non sia applicata per l’ipotesi di trasgressione
di cui a ll’art. 276 c.p.p. (art. 280, comma 3, c.p.p.).
[2] Le misure coercitive, nel caso in cui vi sia stato arresto in flagranza per uno dei delitti indicati
nell’art. 381, comma 2, c.p.p. sono disposte anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280
c.p.p. (art. 391, comma 5, c.p.p.).
(*) V. anche schema seguente.
SCHEMI E TABELLE
deve sussistere
almeno una delle
ESIGENZE CAUTELARI
di cui all’art. 274 c.p.p.
e in particolare
pericolo per l’aquisizione o la
genuinità della prova
(art. 274, lett. a), c.p.p.)
Artt. 275 e 284
26
CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA CAUTELARE PERSONALE
CRITERI DI SCELTA
DELLA MISURA CAUTELARE PERSONALE [1] (*)
(Artt. 275 e 284 c.p.p.)
CRITERI DI SCELTA DEL GIUDICE
RIFERIMENTO
• ADEGUATEZZA: specifica idoneità della misura in relazione alla natura
e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto
(ar t. 275,
comma 1, c.p .p.)
• PROPORZIONALITÀ della misura all’entità del fatto e alla sanzione
che si ritiene possa essere irrogata
(ar t. 275,
comma 2, c.p .p.)
• Divieto di disporre la custodia cautelare (carcere; luogo di cura; arresti
domiciliari) se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere
concessa la sospensione condizionale della pena
(ar t. 275,
comma 2- bis, primo
periodo, c.p.p.)
• Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene
che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata da eseguire non
sarà superiore a tre anni [2]
(art. 275, comma 2-bis,
secondo periodo, c.p.p.)
• Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, a meno che le altre
misure non siano inadeguate
(ar t. 275, comma 3,
primo periodo, c.p.)
• Obbligo di applicare la custodia cautelare in carcere quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575,
600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies,
salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari, nonché previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater
e 609-octies del c.p., salvo che ricorrano le circostanze attenuanti
dagli stessi contemplate [3]
(ar t. 275,
comma 3, secondo
periodo, c.p.p.)
• Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano
esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano
donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei
convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente
impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che
ha superato l’età di settanta anni
(ar t. 275,
comma 4, c.p.p.)
• Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi
sia affetto da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria ovvero
da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue
condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione
e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione
in carcere [4]
(ar t. 275,
comma 4-bis, c.p.p.)
• Divieto di concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato
per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale
si procede (art. 284, comma 5-bis, c.p.p.)
art. 284,
comma 5-bis, c.p.p.)
[1] Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una
struttura autorizzata, e l’interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell’imputato (art. 89,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
[2] Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis c.p.,
nonché all'art. 4-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza
di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’art. 284, comma 1, c.p.p.
[3] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, nella parte in cui
prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 609-octies (C. cost.
23 luglio 2013, n. 232), 630 c.p. (C. cost. 3 luglio 2013, n. 213), 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i
delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. (C. cost. 18 aprile 2012, n. 110), 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (C.,
cost. 22 luglio 2011, n. 231), 575 c.p. (C. cost. 12 maggio 2011, n. 164), 600-bis, primo comma, 609-bis e
609-quater c.p. (C. cost. 21 luglio 2010, n. 265) ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (C. cost. 29
marzo 2013, n. 57), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti
che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in
relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
[4] V., peraltro, art. 275, commi 4-quater e 4-quinquies.
(*) V. anche schema precedente.
MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE
27
Artt. 281-286
MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE
(Artt. 281-286 c.p.p.)
CUSTODIA CAUTELARE
•
IN CARCERE (art. 285 c.p.p.)
•
IN LUOGO DI CURA (art. 286 c.p.p.)
•
ARRESTI DOMICILIARI (art. 284 c.p.p.)
•
DIVIETO DI ESPATRIO (art. 281 c.p.p.)
•
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA
(art. 282 c.p.p.)
•
ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE
(art. 282-bis c.p.p.)
•
DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI
DALLA PERSONA OFFESA (art. 282-ter c.p.p.)
•
DIVIETO DI DIMORA (art. 283, comma 1, c.p.p.)
•
OBBLIGO DI DIMORA (art. 283, comma 2, c.p.p.)
SCHEMI E TABELLE
MISURE NON CUSTODIALI
Artt. 288-290
Artt. 288-290
MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE
MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE
592
28
MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE
(Artt. 288-290 c.p.p.)
SOSPENSIONE
dall’ESERCIZIO
della POTESTÀ
dei genitori
(art. 288 c.p.p.)
SOSPENSIONE
dall’ESERCIZIO
di un
PUBBLICO UFFICIO
o SERVIZIO
(art. 289 c.p.p.)
DIVIETO
TEMPORANEO
di
ESERCITARE
DETERMINATE
ATTIVITÀ
PROFESSIONALI
o
IMPRENDITORIALI
(art. 290 c.p.p.)
29
PROCEDIMENTO APPLICATIVO MISURE CAUTELARI PERSONALI
Art. 291
PROCEDIMENTO APPLICAT IVO
PR
ENTO APPLI
CAT IVO
MOCEDIM
ISURE CAUTELARI
PERSON
ALI
MISURE CAUTELARI
P
ERSON
ALI
(Art. 291 c.p.p.)
(Art. 291 c.p.p.)
POSSIBILI SVILUPPI
POSSIBILI SVILUPPI
IL GIUDICE [1]
IL GIUDICE [1]
l’indagato o l’imputato, ovvero il suo
difensore,
può proporre
richiesta
l’indagato
o l’imputato,
ovvero
il suo
di riesame,
anche
nel merito,
ex art.
difensore,
può
proporre
richiesta
c.p.p.,anche
a meno
non si
di309
riesame,
nelche
merito,
extratti
art. di
misuraainterdittiva
quale
309 c.p.p.,
meno che contro
non si la
tratti
di
può essere
proposto
sololaappello
misura
interdittiva
contro
quale ex
art. 310 c.p.p.
[4]
può essere proposto
solo appello
ex
art. 310 c.p.p. [4]
accoglie la richiesta del p.m.
accoglie
richiesta
del p.m.
ed la
emette
ordinanza
ed emette ordinanza
applicativa
della misura [2]
[3]
applicativarichiesta
della misura
[2]
richiesta [3]
respinge
la richiesta
respinge
del p.m.
la richiesta
del p.m.
l’indagato o l’imputato, ovvero il suo
difensore,
può proporre
richiesta
l’indagato
o l’imputato,
ovvero
il suo
di riesame,può
anche
nel merito,
ex art.
difensore,
proporre
richiesta
c.p.p.,anche
a meno
non siextratti
di309
riesame,
nelche
merito,
art. di
quale
309 misura
c.p.p., ainterdittiva
meno checontro
non silatratti
di
può essere
proposto
sololaappello
misura
interdittiva
contro
quale ex
art. 310 c.p.p.
[4]
può essere proposto
solo appello
ex
art. 310 c.p.p. [4]
E
E
il p.m.
il p.m.
può proporre
può proporre
il p.m. appello
il p.m. appello
art. 310appello
c.p.p. [5]
art. 310 appello
c.p.p. [5]
puòex
proporre
puòexproporre
ex art. 310 c.p.p. [5]
ex art. 310 c.p.p. [5]
[1] Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono
condizioni
e sussisteincompetenza
l’urgenza di soddisfare
unacausa,
delle esigenze
cautelari
dall’art.
[1] Se le
riconosce
la propria
per qualsiasi
il giudice,
quandopreviste
ne ricorrono
274, dispone
la misura
richiesta
con lo stesso
provvedimento
con il previste
quale dichiara
le condizioni
e sussiste
l’urgenza
di soddisfare
una delle
esigenze cautelari
dall’art.la
propria
incompetenza.
Si applicano
caso provvedimento
le disposizioni dell’art.
(art.dichiara
291, comma
274,
dispone
la misura richiesta
con in
lotal
stesso
con il 27
quale
la
2, c.p.p.).
propria
incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art. 27 (art. 291, comma
Secondo
l’art.
27
c.p.p.,
le
misure
cautelari
disposte
dal
giudice
che,
contestualmente
o
2, c.p.p.).
successivamente,
si dichiara
incompetente
per qualsiasi
causa, cessano
di avere effetto ose,
Secondo
l’art. 27 c.p.p.,
le misure
cautelari disposte
dal giudice
che, contestualmente
entro venti giorni
dall’ordinanza
di trasmissione
degli
atti,cessano
il giudice
competente
non
successivamente,
si dichiara
incompetente
per qualsiasi
causa,
di avere
effetto se,
provvede
a norma
degli artt. 292,
e 321 c.p.p.
entro
venti giorni
dall’ordinanza
di 317
trasmissione
degli atti, il giudice competente non
[2]
Il contenuto
di detta
analiticamente
provvede
a norma
degliordinanza
artt. 292, è317
e 321 c.p.p. indicato nell’art. 292 c.p.p.
Gli adempimenti
sono
indicati nell’art.indicato
293 c.p.p.
[2] [3]
Il contenuto
di dettaesecutivi
ordinanza
è analiticamente
nell’art. 292 c.p.p.
o l’imputato,
difensore,
può proporre
direttamente ricorso per cassazione
[3] [4]
GliL’indagato
adempimenti
esecutiviovvero
sono ilindicati
nell’art.
293 c.p.p.
per violazione
di leggeovvero
controil le
ordinanze
cheproporre
dispongono
una misura
coercitiva.
La propo[4] L’indagato
o l’imputato,
difensore,
può
direttamente
ricorso
per cassazione
del ricorso
inammissibile
richiesta
di riesame
(art. 311,
comma La
2, propoc.p.p.).
persizione
violazione
di leggerende
contro
le ordinanzelache
dispongono
una misura
coercitiva.
[5]
L’esecuzione
della
decisione
con la laquale
il tribunale,
accogliendo
l’appello
del p.m.,
sizione
del ricorso
rende
inammissibile
richiesta
di riesame
(art. 311, comma
2, c.p.p.).
dispone unadella
misura
cautelare
è sospesa
a che la decisione
non sia
divenutadel
definitiva
[5] L’esecuzione
decisione
con
la qualefino
il tribunale,
accogliendo
l’appello
p.m.,
(art. 310,
3, c.p.p.);èinsospesa
tal caso,
l’ordinanza
che dispone
coercitiva
non
dispone
unacomma
misura cautelare
fino
a che la decisione
nonlasiamisura
divenuta
definitiva
è
suscettibile
di
riesame
(art.
309,
comma
1,
c.p.p.).
(art. 310, comma 3, c.p.p.); in tal caso, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva non
è suscettibile di riesame (art. 309, comma 1, c.p.p.).
SCHEMI E TABELLE
accoglie la richiesta del p.m.
accoglie
richiesta
del p.m.
edlaemette
ordinanza
ed emette ordinanza
applicativa
della misura [2]
[3]
[2]
applicativarichiesta
della misura
richiesta [3]
Art. 299
299
Art.
CAUSE
CAUSEDIDIESTINZIONE
ESTINZIONEDELLE
DELLEMISURE
MISURECAUTELARI
CAUTELARIPERSONALI
PERSONALI
CAUSE DI ESTINZIONE
DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI [1]
(Art. 299 c.p.p.)
CAUSE DI ESTINZIONE
RIFERIMENTO
•
REVOCA
(art. 299,
comma 1, c.p.p.)
•
DECRETO di ARCHIVIAZIONE
(art. 300,
comma 1, c.p.p.)
•
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
(art. 300,
comma 1, c.p.p.)
•
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO
(art. 300,
comma 1, c.p.p.)
•
SENTENZA di CONDANNA a pena dichiarata
estinta o sospesa condizionalmente
(art. 300,
comma 3, c.p.p.)
•
SENTENZA di CONDANNA a pena uguale o non
superiore alla custodia cautelare subita
(art. 300,
comma 4, c.p.p.)
•
SCADENZA del TERMINE delle misure disposte per
esigenze probatorie
(art. 301,
comma 1, c.p.p.)
•
OMESSO INTERROGATORIO della persona in stato
di custodia cautelare
(art. 302 c.p.p.)
•
DECORSO DEL TEMPO DI DURATA MASSIMA
(artt. 303 e 308 c.p.p.)
•
OMESSA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL
TRIBUNALE DEL RIESAME entro il quinto giorno
dalla ricezione dell’avviso da parte dell’autorità
giudiziaria procedente
(art. 309,
commi 5 e 10, c.p.p.)
•
DECORSO DEL TERMINE prescritto senza che
intervenga la decisione sulla richiesta di riesame
(art. 309,
commi 9 e 10, c.p.p.)
[1] Sulle conseguenze della estinzione, v. art. 306 c.p.p.
30
594
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
31
Art. 303
TERMINI DI DURATA MASSIMA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I) (II) (III) (IV)
(Art. 303 c.p.p.)
art. 303, co. 1, lett . b) art. 303, co. 1, lett. b-bis) art. 303, co. 1 , lett. c)
Dalla data di emissione
del provvedimento che
dispone il giudizio, o dalla
sopravvenuta esecuzione
della custodia, alla pronuncia
della sentenza di condanna
di primo grado
Dalla data di emissione
dell’ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio
abbreviato, o dalla
sopravvenuta esecuzione
della custodia, alla
pronuncia della sentenza
di condanna ex art. 442
c.p.p.
Dalla pronuncia della
sentenza di condanna di
primo grado, o dalla
sopravvenuta esecuzione
della custodia, alla
pronuncia della sentenza
di condanna in grado
d’appello
PENA
EDITTALE
TERMINI
PENA
EDITTALE
TERMINI
PENA
EDITTALE
PENA
TERMINI
IRROGATA
Pena della
reclusione
non superiore
nel massimo
a 6 anni
Pena della
reclusione
superiore nel
massimo a 6
anni (con
esclusione dei
delitti ex art.
407, comma
2 , lett. a),
c.p.p.)
[1]
Pena della
reclusione
non superiore
nel massimo
a 6 anni
Pena della
reclusione
superiore
nel massimo
a 6 anni ma
non superiore
nel massimo
a 20 anni
[1] [4]
3 mesi
6 mesi [2]
Pena della
1 anno [3]
reclusione
superiore nel
massimo a 6
anni per i
delitti previsti
dall’art. 407,
lett. a), c.p.p.
Pena della
1 anno [4]
reclusione
non inferiore
nel massimo
a 20 anni o
ergastolo
[1] Proroga massima di 45 giorni
ex art. 305 c.p.p.
[2] Proroga massima di 3 mesi
ex art. 305 c.p.p.
[3] Proroga massima di 6 mesi
ex art. 305 c.p.p.
[4] Proroga massima di 6 mesi
ex art. 305 c.p.p.
Pena della
reclusione
superiore nel
massimo a
20 anni o
ergastolo
6 mesi
1 anno [2][4]
Pena della
reclusione
non superiore
nel massimo
a 6 anni
Pena della
reclusione
superiore
nel massimo
a 20 anni
salvo quanto
previsto nel
numero 1
Pena della
1 anno
e [3] [4] reclusione
superiore nel
6 mesi
massimo a
20 anni o
ergastolo
TERMINI
[1]
Pena della
reclusione
non superiore
a 3 anni
9 mesi [1]
8 mesi [1]
Pena della
reclusione
superiore a
3 anni ma
non superiore
a 10 anni
1 anno [2]
1 anno [3]
Pena della
reclusione
superiore a
10 anni o
ergastolo
1 anno
e
6 mesi [3]
4 mesi
[1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art.
comma 1, c.p.p.
305, comma 1, c.p.p.
comma 1, c.p.p.
[2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art.
comma 1, c.p.p.
305, comma 1, c.p.p.
comma 1, c.p.p.
[3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art.
comma 1, c.p.p.
305, comma 1, c.p.p.
comma 1, c.p.p.
[4] Il termine è aumentabile,
per i reati di cui
all’art. 407, comma 2,
lett. a), c.p.p., fino a
6 mesi; l’aumento, però,
va imputato ai termini
indicati nel n. 3-bis)
dell’art. 303, comma 1,
lett. b), c.p.p.
(continua)
SCHEMI E TABELLE
art. 303, co. 1, lett. a)
Dall’inizio dell’esecuzione della
custodia cautelare (art. 297)
alla data di emissione del
provvedimento che dispone il
giudizio o della ordinanza con
cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato ai sensi dell’art. 438
c.p.p. ovvero alla pronuncia della
sentenza di applicazione della
pena su richiesta delle parti
Art. 303
(segue)
art. 303, comma 1, lett. d)
art. 303,
comma 2
art. 303,
comma 3
Dalla pronuncia
della sentenza di
condanna in
grado di appello,
o dalla sopravvenuta esecuzione
della custodia alla
pronuncia della
sentenza irrevocabile di condanna,
salve le ipotesi di
cui alla lett. b)
numero 3-bis
Termini che si
applicano se vi è
stata condanna
in primo e in
secondo grado
(anche a pene
diverse) o se
l’impugnazione è
stata proposta
esclusivamente
dal p.m.
Termini di durata
massima della
custodia
cautelare in caso
di regressione o
rinvio ad altro
giudice
Termini di
durata massima
della custodia
cautelare in caso
di ripristino
dopo evasione
TERMINI
TERMINI
TERMINI
TERMINI
9 mesi
2 anni
1 anno
4 anni
1 anno
e 6 mesi
6 anni
(I)
32
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE
Stessi termini
previsti dall’art.
303, comma 1,
relativamente a
ciascuno stato e
grado del
procedimento
art. 303, comma 4
Termini di
durata
complessiva
della custodia
cautelare
considerate
anche le
proroghe
previste dall’art.
305 (IV)
PENA
EDITTALE
Pena della
Stessi termini
reclusione non
previsti dall’art.
superiore nel
303, comma 1,
relativamente a massimo a 6 anni
ciascuno stato e
Pena della
grado del
reclusione
procedimento,
superiore
nel
ma la durata
massimo
a6
complessiva
anni
ma
non
(considerate ansuperiore nel
che le proroghe
massimo a 20
ex art. 305) non
anni
può superare i
termini di cui
Pena della
all’art. 303,
reclusione
comma 4
superiore nel
(tenendo conto
massimo a 20
anche della
anni o ergastolo
custodia subita
prima
dell’evasione)
TERMINI
2 anni
4 anni
6 anni
Qualora la custodia cautelare in carcere sia stata disposta per esigenze probatorie di cui all’art.
274, comma 1, lett. a), la durata non può superare i 30 giorni, salva la proroga dei termini per
non più di due volte ed entro il limite complessivo di 90 giorni (art. 301). Questa regola non
vale per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) , nn. 1-6 e per quelli che richiedono
indagini complesse o all’estero: in tali casi i termini per la custodia cautelare in carcere per
esigenze probatorie sono quelli previsti dall’art. 303.
(II) I termini previsti dall’art. 303, comma 1, sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie
la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo
giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione
o di ricusazione. Si vedano, altresì, l’art. 1, commi 4 e 5, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con
mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652.
(III) A norma dell’art. 23, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati
minorenni, i termini previsti dall’art. 303 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori
degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni 16.
(IV) I termini di durata massima di cui all’art. 303, comma 4, possono essere superati nell’ipotesi di
sospensione di cui all’art. 304. Resta comunque fermo il limite di cui all’art. 304, comma 6 c.p.p.
RIESAME
RIESAMEDELLE
DELLEORDINANZE
ORDINANZECHE
CHEDISPONGONO
DISPONGONO UNA
UNA MISURA COERCITIVA
COERCITIVA
Art.309
309
Art.
RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO
UNA MISURA COERCITIVA
(Art. 309 c.p.p.)
L’IMPUTATO o L’INDAGATO
IL DIFENSORE
dell’imputato o indagato
entro 10 giorni [1] dall’esecuzione
o notificazione dell’ordinanza
(art. 309, comma 1, c.p.p.)
entro 10 giorni [1] dalla notificazione
dell’avviso di deposito dell’ordinanza
(art. 309, comma 3, c.p.p.)
possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell’ordinanza [2],
enunciandone i motivi e presentandola nella cancelleria del tribunale [3] o spedendola
alla stessa con le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p. (art. 309, comma 4, c.p.p.)
la cancelleria dà immediato avviso dell’avvenuta presentazione
all’autorità giudiziaria procedente (art. 309, comma 5, c.p.p.)
l’autorità giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla ricezione
dell’avviso o comunque non oltre il 5° giorno [4]
trasmette al tribunale
gli atti presentati a norma dell’art. 291,
comma 1, c.p.p. con la richiesta
di applicazione della misura coercitiva
tutti gli elementi sopravvenuti
a favore dell’imputato o indagato
il tribunale, ricevuti gli atti [5] fissa
l’udienza di discussione
comunicato
al p.m. [6]
l’avviso della data fissata per l’udienza è
all’indagato
o imputato
notificato
al suo
difensore
almeno 3 giorni liberi prima dell’udienza [7]
(continua)
(continua)
SCHEMI
SCHEMIEETABELL
TABELLE
33
597
Art. 309
Art. 309
RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA
RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA
598
34
(segue)
(segue)
All’udienza il p.m. [8], il difensore e l’interessato [9]
sono sentiti se compaiono
(art. 127, comma 3, c.p.p.)
Il tribunale in composizione collegiale entro 10
giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità
giudiziaria [10] procedente decide sulla richiesta [11]
dichiarandola
inammissibile
e condannando
al pagamento
delle spese processuali
accogliendola
e annullando
l’ordinanza
accogliendola
e riformando
l’ordinanza
respingendola
e confermando
l’ordinanza
[1] Il termine è previsto a pena di inammissibilità (v. art. 99 att. c.p.p.).
Per l’imputato o indagato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma
dell’art. 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale
momento quando l’imputato o indagato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del
provvedimento (art. 309, comma 2, c.p.p.). Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si
computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’art.
104, comma 3 (art. 309, comma 3-bis, c.p.p.).
[2] Salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero (art. 309,
comma 1, c.p.p.).
[3] Si tratta del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata
della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso
l’ordinanza (art. 309, comma 7, c.p.p).
[4] Se gli atti non sono fatti pervenire nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta
di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva
perde efficacia (art. 309, comma 10, c.p.p.).
[5] Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore
di esaminarli e di estrarne copia (art. 309, comma 8, c.p.p.).
[6] Si tratta del p.m. presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, di quello che ha richiesto
l’applicazione della misura (art. 309, comma 8, c.p.p.).
[7] L’inosservanza di detto termine determina nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c),
c.p.p. dell’udienza e dell’ordinanza emessa dal tribunale che è quindi annullabile.
[8] Il p.m. che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del p.m.
presso il tribunale indicato dal comma 7 (art. 309, comma 8-bis, c.p.p.).
[9] Se l’interessato è detenuto in luogo posto nell’ambito della circoscrizione del tribunale può
chiedere di essere «tradotto» all’udienza e, in tal caso, la mancata traduzione determina la nullità
assoluta e insanabile a norma dell’art. 179 c.p.p. dell’udienza camerale e della successiva
pronuncia del tribunale. Se, invece, è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del
tribunale può chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza competente per quel
luogo (art. 127, comma 3, c.p.p. ). In tal caso deve essere sentito prima del giorno dell’udienza
a pena di nullità della stessa e della pronuncia assunta all’esito. L’udienza è rinviata se sussiste
un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito
personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice (art. 127, comma 4, c.p.p.).
[10] Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza
che dispone la misura coercitiva perde efficacia (art. 309, comma 10, c.p.p.).
[11] Il tribunale decide anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza (art.
309, comma 9, c.p.p.).
NOTIZIE
NOTIZIEDIDIREATO
REATO
35601
Artt.
Artt. 330-347
330-347
NOTIZIE DI REATO
(Artt. 330-347 c.p.p.)
IL P.M.
LA POLIZIA GIUDIZIARIA
possono acquisire notizie di reato
di propria iniziativa
e in tal caso
possono ricevere le notizie di reato
provenienti da
DENUNCIA
da parte di pubblici
ufficiali e incaricati
di un pubblico servizio
(art. 331 c.p.p.)
QUERELA
(art. 336 c.p.p.)
[1]
DENUNCIA
da parte di privati
(art. 333 c.p.p.)
REFERTO
(art. 334 c.p.p.)
ISTANZA
di procedimento
(art. 341 c.p.p.) [1]
RICHIESTA
di procedimento
(art. 342 c.p.p.) [1]
[1] Si tratta di condizioni di procedibilità.
SCHEMI E TABELLE
SCHEMI
TABELL
ne dà comunicazione
al p.m. ex art. 347 c.p.p.
Art. 3712
CASI DI PROCEDIMENTI COLLEGATI
36
CASI
PROCEDIMENTI
COLLEGATI
CASI
DI DI
PROCEDIMENTI
COLLEGATI
(Art.
c.p.p)
(Art. 371
37122c.p.p.)
procedimenti connessi
(lett. a)
procedimenti per reati commessi in occasione di altri
(cd. collegamento occasionale)
(lett. b)
procedimenti per reati commessi per conseguire o assicurare il profitto,
il prodotto, il prezzo o l’impunità di altri reati
(cd. collegamento consequenziale)
(lett. b)
procedimenti per reati commessi da più persone in danno
reciproco le une delle altre
(cd. collegamento reciproco)
(lett. b)
procedimenti in cui la prova di un reato o di una sua circostanza influisce
sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza
(cd. collegamento probatorio)
(lett. b)
procedimenti in cui la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte
(lett. c)
ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
Artt. 379-391
ARRESTO IN
IN FLAGRANZA
FLAGRANZA E
ARRESTO
E FERMO
FERMO
(Artt.
379-391
c.p.p.)
(Artt. 379-391 c.p.p.)
SVILUPPI
SVILUPPI
DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
dare immediata notizia al p.m. del luogo in cui l’arresto o il fermo sono stati eseguiti
dare
notizia
alal p.m.
l’arresto oo ilil fermo
fermosono
sonostati
statieseguiti
eseguiti
(art.
386,
comma
1, c.p.p.)
dareimmediata
immediata
notizia
P.M. del
del luogo
luogo in cui l’arresto
dare
immediata
al P.M. del luogo in cui l’arresto o il fermo sono stati eseguiti
(art.
1, c.p.p.)
(art.386,
386,comma
co. 1, notizia
c.p.p.)
(art.
386, co. 1,
consegnare
allac.p.p.)
persona una comunicazione scritta, se del caso tradotta, con cui la si
consegnare
alladiritto
persona
comunicazione
scritta,
del caso
con cui laalsi
informa del
di una
nominare
un difensore
di sefiducia,
di tradotta,
essere ammesso
informa
dela diritto
di nominare
un previsti
difensore
fiducia,
di essere
ammessoinal
patrocinio
spese dello
Stato nei casi
dalladilegge,
di ottenere
informazioni
merito all’accusa,
ed alla
di atti
fondamentali,
di informazioni
avvalersi dellain
patrocinio
a spese all’interprete
dello Stato nei
casitraduzione
previsti dalla
legge,
di ottenere
facoltàall’accusa,
di non rispondere,
di accedere
agli atti suidiquali
si fonda l’arresto
o il fermo,della
di
merito
all’interprete
ed alla traduzione
atti fondamentali,
di avvalersi
informare
le autorità
consolari
e di dare
familiari;
di accedere
facoltà
di non
rispondere,
di accedere
agliavviso
atti suiaiquali
si fonda
l’arresto all’assistenza
o il fermo, di
medica dileurgenza,
essere condotto
giudiziaria
per laall’assistenza
convalida
informare
autorità di
consolari
e di daredavanti
avvisoall’autorità
ai familiari;
di accedere
entro novantasei
oredidall’avvenuto
arresto
o fermo,
di comparire
dinanziper
al giudice
per
medica
di urgenza,
essere condotto
davanti
all’autorità
giudiziaria
la convalida
rendere
l’interrogatorio,
di proporre
ricorso
per cassazione
contro
l’ordinanza
entro
novantasei
ore dall’avvenuto
arresto
o fermo,
di comparire
dinanzi
al giudiceche
per
decide sulla
convalida dell’arresto
o delricorso
fermo (art.
comma contro
1, c.p.p.)l’ordinanza che
rendere
l’interrogatorio,
di proporre
per 386,
cassazione
decide sulla convalida dell’arresto o del fermo (art. 386, comma 1, c.p.p.)
informare immediatamente il difensore, di fiducia o d’ufficio (art. 386, comma 2, c.p.p.)
informare immediatamente il difensore, di fiducia o d’ufficio (art. 386, comma 2, c.p.p.)
porre la persona a disposizione del p.m. (art. 386, commi 3 e 4, c.p.p.)
porre la persona a disposizione del p.m. (art. 386, commi 3 e 4, c.p.p.)
trasmettere il verbale al p.m. (art. 386, commi 3 e 6, c.p.p.)
trasmettere il verbale al p.m. (art. 386, commi 3 e 6, c.p.p.)
dare avviso ai familiari se la persona vi consente (art. 387 c.p.p.)
dare avviso ai familiari se la persona vi consente (art. 387 c.p.p.)
liberare la persona nei casi di cui all’art. 389 c.p.p.
liberare la persona nei casi di cui all’art. 389 c.p.p.
DOVERI DEL P.M.
DOVERI DEL P.M.
liberare immediatamente la persona nei casi di cui agli artt. 389 c.p.p. e 121 att. c.p.p.
liberare
immediatamente
la personaonei
di la
cuiconvalida
agli artt. al
389
c.p.p.
e 121 att. c.p.p.
richiedere
entro 48 ore dall’arresto
dal casi
fermo
g.i.p.
competente
in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1, c.p.p.) [1]
richiedere entro 48 ore dall’arresto o dal fermo la convalida al g.i.p. competente
in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1, c.p.p.) [1]
(continua)
SCHEMI E TABELLE
37
603379-391
Artt.
(segue)
(segue)
ARRESTOININFLAGRANZA
FLAGRANZAE EFERMO
FERMO
ARRESTO
603
ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO
(segue)
DOVERI DEL G.I.P.
Artt. 379-391
38
Artt. 379-391
DOVERI
DEL G.I.P.
trasmettere, se non ritiene di comparire,
al giudice,
per l’udienza di convalida,
le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano
(art.
390, comma
3-bis,
c.p.p.)
trasmettere,
se non
ritiene
di comparire, al giudice, per l’udienza di convalida,
le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano
(art. l’udienza
390, comma
3-bis, c.p.p.)
fissare
di convalida
al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida (art. 390, comma 2, c.p.p.)
fissare l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta
di convalida
(art.390,
390, comma
comma 22, ec.p.p.)
dare
i relativi
avvisi (artt.
148 ss. c.p.p.)
dare i relativi avvisi (artt. 390, comma 2 e 148 ss. c.p.p.)
tenere l’udienza (art. 391, commi 1-3, c.p.p.)
tenere l’udienza (art. 391, commi 1-3, c.p.p.)
adottare i provvedimenti all’esito dell’udienza (art. 391, commi 4-7, c.p.p.)
adottareche
i provvedimenti
dell’udienza (art.
391, commi
4-7, c.p.p.)
ordinanza
decide sulla all’esito
convalida
ordinanza
che decide
sulla richiesta
di
misura
coercitiva
(art.
391,
comma
4,
c.p.p.)
ordinanza che decide sulla (1)
richiesta
ordinanza che decide sulla convalida
rigettando
larigettando
richiesta
la richiesta
del
p.m.
del p.m.
del p.m.
[2]
non accogliendola
e non
quindi
disponendo
accogliendola
l’immediata
liberazione
e quindi disponendo
l’immediata
liberazione
dell’arrestato
odell’arrestato
del fermato
o del
fermato
(art. 391,
comma
6, c.p.p.)
(art. 391, comma 6, c.p.p.)
l’arrestato
il p.m.
o ill’arrestato
fermato
p.m.
può ilproporre
o il fermato
possono proporre
può proporre
ricorso
possono proporre
ricorso
ricorso
ricorso
per cassazione
per cassazione
perper
cassazione
cassazione
il p.m. può proporre
il p.m. può proporre
appello
appello
ex art. 310 c.p.p.[4][4]
ex art. 310 c.p.p.
emettendo
misura
coercitiva
emettendo
amisura
normacoercitiva
dell’art. 291
a norma(art.
dell’art.
391, 291
[3]
(art. 5,391,
comma
c.p.p.)
[3]
comma 5, c.p.p.)
l’indagato
o ill’indagato
suo difensore
o il suo difensore
possono proporre
possono proporre
richiesta di riesame
richiesta di riesame
ex art. 309 c.p.p.
ex art. 309 c.p.p.
p.m.può
puòproporre
proporreappello
appello
ilil p.m.
ex art.
art.310
310c.p.p.
c.p.p.sesela lamisura
misura
ex
dispostaè èmeno
menograve
grave
disposta
quellarichiesta
richiesta[4] [4]
didiquella
SCHEMI E TABELL
accogliendo
laaccogliendo
richiesta
[2]
richiesta
dellap.m.
di misura coercitiva (1)
SCHEMI E TABELL
(art. 391, comma 4, c.p.p.)
L’arresto
fermodiviene
divieneinefficace
inefficace se
se ilil pubblico
pubblico ministero
deldel
[1] [1]
L’arresto
o oil ilfermo
ministeronon
nonosserva
osservaleleprescrizioni
prescrizioni
comma
1 (art.390,
390,comma
comma3,3,c.p.p.).
c.p.p.).
comma
1 (art.
L’arresto
fermocessa
cessadidiavere
avere efficacia
efficacia se l’ordinanza
o o
[2] [2]
L’arresto
o oil ilfermo
l’ordinanza didi convalida
convalidanon
nonè èpronunciata
pronunciata
depositata
nelle
quarantottoore
oresuccessive
successive al
al momento
momento in
è stato
posto
depositata
nelle
quarantotto
incui
cuil’arrestato
l’arrestatoooil ilfermato
fermato
è stato
posto
a disposizione
delgiudice
giudice(art.
(art.391,
391, comma
comma 7,
7, c.p.p.).
c.p.p.).
a disposizione
del
Quando
l’arresto
statoeseguito
eseguitoper
peruno
uno dei
dei delitti
delitti indicati
l’applicazione
[3] [3]
Quando
l’arresto
è èstato
indicatinell’art.
nell’art.381,
381,comma
comma2,2,
l’applicazione
della
misura
è
disposta
anche
al
di
fuori
dei
limiti
5, 5,
c.p.p.).
della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti
previsti dall’art.
dall’art.280
280(art.
(art.391,
391,comma
comma
c.p.p.).
[4]
L’esecuzione
della
decisione
con
la
quale
il
tribunale,
accogliendo
l’appello
del
p.m.,
dispone
[4] L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del p.m.,
dispone
una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (art. 310),
una
misura
fino a che
decisione
non sia
divenuta
(art.di310),
comma
3, cautelare
c.p.p.) ; in ètalsospesa
caso, l’ordinanza
cheladispone
la misura
coercitiva
nondefinitiva
è suscettibile
comma
3, (art.
c.p.p.)
; in
tal caso,
l’ordinanza che dispone la misura coercitiva non è suscettibile di
riesame
309,
comma
1, c.p.p.).
riesame (art. 309, comma 1, c.p.p.).
39
investigazioni difensive
Artt. 391bis-391decies
investigazioni difensive
(Artt. 391-bis-391-decies c.p.p.)
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITà CONSENTITE PER RICERCARE ED INDIVIDUARE
ELEMENTI DI PROVA A FAVORE DELLA PERSONA ASSISTITA (1)
Colloquio non documentato con la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini
dell’attività investigativa (art. 391-bis, comma 1, c.p.p.)
Ricezione di dichiarazione scritta dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai
fini dell’attività investigativa (artt. 391-bis, comma 2 e 391-ter, commi 1 e 2, c.p.p.) (2)
Assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (artt. 391-bis, comma 2 e 391-ter, comma 3, c.p.p.) (2)
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391-quater c.p.p.) (3)
Accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere
alla loro descrizione o per eseguire rilievi (art. 391-sexies c.p.p.) (4)
Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere
alla loro descrizione o per eseguire rilievi (art. 391-septies c.p.p.) (4) (5)
Intervento del consulente tecnico alle ispezioni ed esame delle cose sequestrate od oggetto delle ispezioni (art. 233, comma 1-bis, c.p.p.) (6)
(1) L’attività investigativa del difensore può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (art. 327-bis, comma 2, c.p.p.); può essere svolta anche
prima dell’instaurazione di un procedimento penale, ma in tal caso sono esclusi tutti gli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria (art. 391-nonies c.p.p.).
(2) La persona ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; in tal
caso il difensore può chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona (art. 391-bis, comma 11, c.p.p.) o chiedere al pubblico ministero di procedere,
ex art. 362 c.p.p., all’audizione della persona (art. 391-bis, comma 10, c.p.p.).
(3) In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione il difensore può presentare richieste scritte al
pubblico ministero (art. 367 c.p.p.) e, in particolare, può chiedere che si disponga il sequestro della documentazione (art. 368 c.p.p.).
(4) Qualora si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili si applica la disposizione di cui all’art. 391-decies,
comma 3, c.p.p.
(5) Se non vi è il consenso della persona che ha la disponibilità del luogo, l’accesso è consentito solo se autorizzato dal giudice. Nei luoghi di abitazione e loro pertinenze l’accesso è consentito solo se sia necessario per
accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.
(6) L’intervento deve essere autorizzato dal giudice o, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero.
SCHEMI E TABELLE
Esame delle cose sequestrate (art. 366, comma 1, c.p.p.)
Art. 392
Art. 392
Art. 392
Art. 392
CASI DI INCIDENTE PROBATO RIO
604
DI INCIDENTE
CASI DI INCASI
CIDE
TE PPROBATORIO
(* )
CASI DI INN
CIDENTE
PROBATORIO
ROBATO RIO
C(Ar
ASI DIt.IN39
CIDENTE
PROB.p.)
ATO RIO
2 c.p
604
40
604
CASI
NTTEEPPROBATORIO
ROBATORIO
CASIDI
DIIN
INCIDE
CIDEESAM
N
(* )(* )
(1)
E .p.)
(Ar
t
.
39
2
c.p
(Art. 392 c.p.p.)
dell’indagato o imputato
su fatti concernenti
la respESAM
onsabiliEtà
di
(1)altri
ESAM
E(1)
di persona indagata
o imputata in un
procedimento connesso
ellll’i’in
nda
dagato
pu
tato
ddeO
gatoooim
im
pu
tato
CONF
dirson
person
inda
gata RONT
di pe
a ina da
gata
su
fatti
ccori
enep.
tintim.
tra pe
rson
e ch
inoalco
troeigato
ncidente su
prob
ato
o eoernrn
al
fatti
onc
nc
imtata
putata
diaere
o imopu
di re
toatco
llellgato
re
sp
nsab
ilità di altri
hanno reso dichiarazion
disp
scooor
danti
lalai re
nsab
ilità di altri
di pe
dagata
dirso
pena
rsoinna
indagata
TESTIMONIANZA
o imp
tatautata
in unin un
o iump
procedimento con(2)
nesso
di persona indagata
o imputata di reato collegato
CONFRONTO
RONT
Oprobatorio o al p.m.
tra persone che inCONF
altro inc
idente
tra persone hch
e
i
n
al
tro
ente
ato
o al
. reti
anno reso diicnc
hiaid
raz
ian
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ipr
di,ob
scpe
or
qu
rdanti
erileome
ntip.cm
onc
procedimento connesso
TESTIMONIANZA
TESTIMONIANZA
di p(2)
ersona minore
degli (2)
anni 16
hanno reso dichiaraz
i
on
i
di
sc
or
d
anti
e specifici, vi è fondato motivo
nei procedimenti per i delitti
di ritenere che la persona
quando vi è fondato motivo
di pagli
ersonarticoli
a minore
di cui
600, 600-bis,
quan
peosta
r eleme
nca,
reti
sido
a e, sp
a vnitiolceonz
di ritenere che la persona
ddeiglpi ean
nin16
600-ter,
600-quinquies,
rso
a minore 601,
e
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rta
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om
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non potrà essere esaminata
quando, per elementi concreti nei procedimenti per i delitti
602,d609-bis,
egli anni609-ter,
16
lar
ao
persona
o evni to
è fo
ndr ato
otiivtào
nel dqu
ibaan
ttidm
pe
infemrm
e spdei criifteicne
i, rdvei cdèheefnon
da
to motivodi cui agli articoli 600, 600-bis,
n609-quater,
ei procedim609-quinquies,
enti per i delitti
sia esposta a violenza,
di ritenere che la persona
oi rditieane
ltra
uti
litàla affi
nc
hé
o an
altro
gr
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efoind
mpato
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me
nivtoo
600-ter, 600-quinquies, 601,
d
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qu
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o
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i
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o
t
minaccia, offerta o promessa
non potrà essere esaminata
9-oc
tiesarticoli
del cod600,
ice p600-bis,
enale,
di60
cui
agli
602, 609-bis, 609-ter,
non
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1e, nto
) armità
sia esp
ioga
lenza,
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perarson
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i ddeenapo
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l dnm
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pe
i)nfe
anc
he al609-quinquies,
d600-quinquies,
i fuori delle ipo
tesi
600-ter,
601,
609-quater,
oi iade
nga
l fpr
anc
lso
mina
cc
a,ltrap
oo
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nata
od
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lità io
affi
hé essa
altro egr
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dime
nto
p602,
re
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sl te
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609-ter,
60
9
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n, ar
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nel dibatt(co
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nfearm
non
nga
, rleitt.
)) ità
biste) si
609-quater,
anche
al di (co
fuormm
i 609-quinquies,
dealle1-ipo
ponga
il faaffi
lsonché
o doi ade
ltra
utilità
o altro grave impedimento
pre
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1 penale,
60
9-voc
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(c
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b))
non deponga
(comma 1, lett. a))
(coal
mm
1SPERIM
-or
bisi) delleENT
anche
diaEfu
ipoO
tesi
PERIZ
IA
o deponga il falso
DIZIALE
previste dGIU
al co
mma 1
(comma 1, lett. b))
ESPERIMENTO
PERIZIA
(co
mma 1-bis)
GIUDIZIALE
se, qualora fosse disposta nel
se, nel caso delle indagini
ESPERIM
ENTO
se la prova rigu
arda
dibattimento,
ne potrebbe
se, qualora fosse
disposta nel
pre
nPERIZ
ar
villIA
on
DIZIALE
se, nliemi
l ca
soi,de
eè iragi
ndagi
nie
una
proevrso
na
,ard
unaaGIU
cosa
determinare
una sospensione
s
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gu
dibattimento,
ne potrebbe di ripre
tenliemi
renar
chi,ev, i pe
r inon
ferm
è ragi
e ità
cusa
i stato
unao puenrsoluo
na,go
unila co
superiore
a 60 giorni
ovvero medntal
determinare
una sospensione
l fatto
i riteeneso
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chav
e,ve
penu
r ita
nfearm
ità ,
è so
tto
o un luogo
il cgge
ui stato
se,
fosse
nel
superiore
a 60disposta
giorni ovvero
nequalora
comporti
l’esecuzione
di
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, nel caso delle indagini
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rigu
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dibattimento,
nel’esecuzione
potrebbe
accertamenti
prelievi
su di di par
lpre
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gron
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cipnare
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me nte
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mi
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i, ncvosc
isièa iiragi
irso
ficazi
accertamenti
o prelievi
su
ev
i,tab
uanamopndeon
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uenilae cosa
determinare
una sospensione
persona
vivente
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persona
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1, lett.
(3)
o(cuom
n lm
uoago
il cuif))
stato
al,pr
ocmm
edime
to
superiore
a 60
giorni
ovvero
l’articolo
224-bis
(comma
2)dal3n,ta
c.p.p.)
ntale70
soco
pr
av
veanu
al fatto, (comma 1, lett. f)) (3)
l’articolo 224-bis (comma 2) me(art.
(art. 70, comma 3, c.p.p.)
è soggetto
ne comporti
l’esecuzione di
l’indagato non sia in grado
a modificazione
accertamenti o prelievi su
di partecipqu
are
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ietinte
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ticoco
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RICOGN
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persona vivente
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l
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i
b
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me
toomm
(coamm
a 1,g))
lett. g))
di rinviare l’atto al dibattime
n
tonm
(c
1, lett.
(c
om
a
1
,
lett.
f))
(3)
l’articolo 224-bis (comma 2)
(art. 70, comma 3, c.p.p.)
(1) Il(1)
difensore
puòpuò
chiedere
che
incidenteprobatorio
probatorio
all’esame
di persona
indagata
o imputata
Il difensore
chiedere
chesisiproceda
proceda con
con incidente
all’esame
di persona
indagata
o imputata
stesso
procedimento,
procedimentoqu
connesso
ooper
reato
collegato,
di
riferire
circostanze
nellonello
stesso
procedimento,
ininprocedimento
connesso
in ge
grado
dinon
riferire
circostanze
utili
andoesercitato
par
tiper
co
lreato
arifacoltà
racollegato,
gion
i in
digrado
ur
nza
conse
ntoutili
no
ai
fini
dell’attività
investigativa
difensiva,
che
abbia
la
di
non
rispondere
o
di
non
rendere
la
RICOGN
IZI
ONE
ai fini dell’attività investigativa difensiva,
che abbia esercitato
la facoltà di non rispondere o di non rendere
la
lett.d)d)
di (art.
rinv391-bis
iare l11’a11c.p.p.).
tto
al dibattimento (comma 1, lett. g))
c.p.p.
dichiarazione
di cui
all’art.
391-bis3, 3,lett.
,,c.p.p.
(art.
391-bis
c.p.p.).
dichiarazione
di cui
all’art.
391-bis
Il difensore
può
chiedere
chesisiproceda
proceda con
con incidente
probatorio
all’assunzione
delladella
testimonianza,
anche anche
(2) Ilal(2)
difensore
può
chiedere
che
incidente
probatorio
all’assunzione
testimonianza,
a) e b)
di fuori delle ipotesi previste dall’art. 3921,1, lett.
, di persona, in grado di riferire circostanze utili ai fini
lett. a) e b)
al(1)diIldell’attività
fuori
delleinvestigativa
ipotesi
previste
, dila persona,
grado
didiriferire
difensore
può
chiedere
chedall’art.
si proceda
con
incidente
probatorio
all’esame
persona
indagata
outili
imputata
difensiva,
che 392
abbia
esercitato
facoltà diinnon
rispondere
o dicircostanze
non
rendere
la ai fini
3, lett.
d) abbia
11 lareato
dell’attività
investigativa
difensiva,
che
esercitato
facoltà
di noninrispondere
o di non
rendereutili
la
nello
stesso procedimento,
in391-bis
procedimento
connesso
o per
collegato,
grado di riferire
circostanze
c.p.p.
(art.
391-bis
c.p.p.).
dichiarazione
di cui all’art.
3, lett. d)
11
c.p.p.
(art.
391-bis
c.p.p.).
dichiarazione
di cui
all’art.tecnici
391-bis
ai
fini (3)
dell’attività
investigativa
difensiva,
chedel
abbia
esercitato
lae 360
facoltà
di 116
none rispondere
o di
la
Sugli accertamenti
non ripetibili
p.m.,
v. artt. 359
c.p.p.,
117 att. c.p.p.;
su non
quellirendere
del
3,
lett.
d)
11
3
e
3-bis
(3) Sugli
accertamenti
tecnici
non c.p.p.
ripetibili
del(art.
p.m.,
v. artt. 359
e 360 c.p.p., 116 e 117 att. c.p.p.; su quelli del
difensore,
v. cui
art. 391-decies
, c.p.p.
391-bis
c.p.p.).
dichiarazione
di
all’art.
391-bis
3 e 3-bis
difensore,
v. anche
art.può
391-decies
c.p.p.
(2) Il (*)
difensore
chiedere
si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza, anche
V.
schemache
seguente.
1, lett. a) e b)
al(*)
di V.
fuori
delle
ipotesi
previste
dall’art.
392
,
di
persona,
in grado di riferire circostanze utili ai fini
anche schema seguente.
dell’attività investigativa difensiva, che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la
3, lett. d)
11
c.p.p. (art. 391-bis c.p.p.).
dichiarazione di cui all’art. 391-bis
(3) Sugli accertamenti tecnici non ripetibili del p.m., v. artt. 359 e 360 c.p.p., 116 e 117 att. c.p.p.; su quelli del
3 e 3-bis
difensore, v. art. 391-decies
c.p.p.
(*) V. anche schema seguente.
INCIDENTE
INCIDENTEPROBATORIO
PROBATORIO
41
605
•
Artt. 393-404
393-404
Artt.
INCIDENTE PROBATORIO (*)
(Artt. 393-404 c.p.p.)
FASI IN CUI È AMMESSO
• nelle indagini preliminari (artt. 392, commi 1 e 2, e 551 c.p.p.)
• nell’udienza preliminare (C. cost. 10 marzo 1994, n. 77)
• nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 c.p.p.)
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (art. 395 c.p.p.)
NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA (art. 395 c.p.p.)
EVENTUALI DEDUZIONI
entro due giorni dalla notificazione della richiesta (art. 396 c.p.p.)
EVENTUALE RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DA PARTE DEL P.M.
entro due giorni dalla notificazione della richiesta
di incidente probatorio (art. 397 c.p.p.)
DICHIARA
INAMMISSIBILE
la richiesta
(artt. 393, comma 3,
e 398,
comma 1, c.p.p.)
IL GIUDICE
ACCOGLIE la richiesta
(art. 398 c.p.p.)
UDIENZA DI ASSUNZIONE
(art. 401 c.p.p.)
(*) V. anche schema precedente.
RIGETTA
la richiesta
se non fondata
(art. 398,
comma 1, c.p.p.)
SCHEMI
SCHEMI E
E TABELL
TABELLE
DEPOSITO DELLA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE (art. 395 c.p.p.)
Art.
Art.405
405
42
606
MODI
MODIDIDIESERCIZIO
ESERCIZIODELL’AZIONE
DELL’AZIONEPENALE
PENALE
MODI DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE (*)
(Art. 405 c.p.p.)
PROCEDIMENTO ORDINARIO
per i reati di competenza
del tribunale in
composizione collegiale
e della Corte d’assise
richiesta di rinvio a giudizio
(artt. 416 e 417 c.p.p.) [1]
per i reati di competenza
del tribunale in
composizione monocratica
decreto di citazione a giudizio
(art. 552 c.p.p.)
PROCEDIMENTI SPECIALI
richiesta di patteggiamento (art. 447 c.p.p.) nel corso
delle indagini preliminari [2]
richiesta di giudizio immediato del p.m. (artt. 453 e 454 c.p.p.)
richiesta di decreto di condanna (art. 459 c.p.p.)
[3]
presentazione al giudizio direttissimo (artt. 449 e 450 c.p.p.)
[4]
[1] Sull’ordinanza di formulazione dell’imputazione in caso di rigetto della richiesta di
archiviazione, v. art. 409, comma 5, c.p.p.
[2] Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 556 c.p.p.
[3] Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 557 c.p.p.
[4] Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 559 c.p.p.
N.B. La richiesta di giudizio abbreviato (v. artt. 438-443, 452, comma 2, 458 e 461, comma 3,
c.p.p.) non è modo di esercizio dell’azione penale nel procedimento davanti al tribunale in
composizione collegiale a e alla Corte d’assise. Per il procedimento davanti al tribunale in
composizione monocratica, v. art. 556 c.p.p.
Per le contestazioni suppletive, v. artt. 423, 517 e 518 c.p.p.
(*) V. anche schema seguente.
43 607
TERMINI
DI DI
DURATA
DELLE
TERMINI
DURATA
DELLEINDAGINI
INDAGINIPRELIMINARI
PRELIMINARI
Art.405
405
Art.
TERMINI DI DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (*)
(Art. 405 c.p.p.)
IL P.M. deve
ESERCITARE
L’AZIONE PENALE
o
(salvo quanto previsto dall’art. 415-bis c.p.p.)
RICHIEDERE
L’ARCHIVIAZIONE
i seguenti termini decorrenti dall’iscrizione
del nome della persona alla quale il reato è attribuito
nel registro delle notizie di reato [art. 335 c.p.p.]
(art. 405, comma 2, c.p.p.)
6 mesi
(*) V. anche schema precedente.
1 anno
(per i delitti indicati
nell’art. 407,
comma 2, lett. a) , c.p.p.)
SCHEMI
TABELL
SCHEMI
EE
TABELLE
entro
Artt.406
406ee407
407
Artt.
44
608
PROROGA
PRELIMINARI
PROROGA DEI
DEI TERMINI
TERMINI DI
DI DURATA
DURATA DELLE
DELLE INDAGINI
INDAGINI PRELIMINARI
PROROGA DEI TERMINI DI DURATA
DELLE INDAGINI PRELIMINARI
(Artt. 406 e 407 c.p.p.)
Prima della scadenza del termine di cui all’art. 405 c.p.p. il p.m. può richiedere
la PROROGA per giusta causa (art. 406, comma 1, c.p.p.)
il g.i.p. cura la notificazione della richiesta di proroga (art. 406, comma 3, c.p.p.)
all’indagato
[1]
alla persona offesa dal reato che
nella notizia di reato, o successivamente
alla sua presentazione, abbia
dichiarato di volere esserne informata
essi hanno facoltà di presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione
poi
il g.i.p.
entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie
autorizza la proroga
(art. 406, comma 4, c.p.p.)
oppure
[2]
qualora ritenga che
non si debba concedere la proroga
fissa UDIENZA CAMERALE
(art. 406, comma 5, c.p.p.) [3]
respinge
la richiesta
oppure
autorizza
la proroga
(art. 406, comma 6, c.p.p)
e, se il termine per le indagini
è scaduto, fissa un termine
non superiore a 10 giorni perché il p.m.
eserciti
l’azione penale
o
richieda
l’archiviazione
(art. 406, comma 7, c.p.p.)
[1] L a notificazione non è prevista se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e
nell’art. 4072 a), n. 7, c.p.p. (art. 406, comma 5-bis, c.p.p.).
[2] Per le ulteriori proroghe, v. art. 406, comma 2°, c.p.p., fermo restando il termine di durata massima di cui
all’art. 407 c.p.p.
[3] Se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e nell’art. 4072 a), nn. 4 e 7-bis, c.p.p.,
il giudice respinge la richiesta de plano.
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE NOTE
45
Artt. 408-411
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
NEI CONFRONTI DI PERSONE NOTE
(Artt. 408-411 c.p.p., [125 att. c.p.p.]) [1]
SVILUPPI POSSIBILI
(per il caso in cui non vi sia opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.) [2]
Il giudice può emanare
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 409, comma 1, e 411 c.p.p.)
eventuale riapertura
delle indagini (art. 414 c.p.p.)
non impugnabile
oppure
se non accoglie la richiesta
FISSA UDIENZA CAMERALE
L’udienza può concludersi con
ORDINANZA
compimento
ulteriori indagini con
fissazione di un termine
(art.409, comma 4, c.p.p.)
ORDINE
formulazione imputazione
(artt. 409, comma 5,
e 411 c.p.p.)
all’esito delle ulteriori
indagini il p.m. può
reiterare la
richiesta di
approvazione
(artt. 408 ss.
c.p.p.)
esercitare
l’azione
penale
(art. 405
c.p.p.)
il p.m. formula
l’imputazione
il g.i.p. fissa
l’udienza preliminare
(art. 128 att. c.p.p.)
per i reati per i quali
si deve procedere
con citazione
diretta a giudizio
il p.m. formula
l’imputazione
con l’emissione
del decreto di
citazione a giudizio
[1] Per il caso di reato commesso da persone ignote, v. art. 415 c.p.p.
[2] Per il reato di opposizione, v. art. 410 c.p.p.
ORDINANZA
di
archiviazione (artt. 409,
comma 6, e 411 c.p.p.)
eventuale
ricorso per
cassazione
per nullità
ex art. 127,
comma 5,
c.p.p.
(art. 409,
comma 6,
c.p.p.)
eventuale
riapertura
delle
indagini
(art. 414
c.p.p.)
SCHEMI E TABELLE
(artt. 409, comma 2 e 3, e 411 c.p.p.)
ALL'INDAGATO
E ALE DIFENSORE
DELLEINDAGINI
INDAGINIPRELIMINARI
PRELIMINARI
Art.
Art.415bis
415bis AVVISOAVVISO
ALL’INDAGATO
AL DIFENSOREDELLA
DELLACONCLUSIONE
CONCLUSIONE DELLE
61046
AVVISO ALL’INDAGATO E AL DIFENSORE
DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
(Art. 415-bis c.p.p.)
Il pubblico ministero
deve far notificare all’indagato e al difensore
avviso di conclusione delle indagini preliminari [1] [2]
l’indagato (o il difensore) può
entro 20 giorni dalla notificazione
presentare
memorie
produrre
documenti
depositare la
chiedere al
documentazione
pubblico
relativa ad
ministero il
investigazioni
compimento di
difensive
atti di indagine
presentarsi per
rilasciare
dichiarazioni [3]
se li dispone, il pubblico ministero
deve compierli entro 30 giorni dalla
presentazione della richiesta [3] [4]
chiedere di
essere
sottoposto ad
interrogatorio
il pubblico ministero
deve procedervi
notificando invito a
presentarsi ex art.
375, comma 3,
c.p.p. [3]
[1] Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’art. 405, anche se prorogato, sempre
che non debba formulare la richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411.
[2] L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di
legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la
documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico
ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e estrarne copia.
[3] Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine
del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine
stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal
giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione.
[4] Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, per una sola volta e per
non più di sessanta giorni.
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
47
Artt. 416-433
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
(Artt. 416-433 c.p.p.)
SVILUPPI [1]
FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE
(artt. 418 e 419 c.p.p.)
Udienza
preliminare
Rinuncia dell’imputato all’udienza preliminare
(artt. 419, comma 5
e 453, comma 3, c.p.p.)
SVOLGIMENTO
decreto di giudizio immediato
(art. 419, comma 6, c.p.p.)
costituzione delle parti (artt.
420 - 420-quinquies c.p.p.)
eventuale ammissione di atti
e documenti
(art. 421, comma 3, c.p.p.)
CHIUSURA
DELLA DISCUSSIONE
decreto che
sentenza
ordinanza di tra- ordinanza di tradispone il
dichiarativa di
smissione degli smissione degli
giudizio
incompetenza
atti al p.m. se il atti al p.m. per
(art. 424, comma (art. 22, comma fatto risulta dil’emissione del
1, e 429 c.p.p.)
3, c.p.p.)
verso da quello decreto di citadescritto nella ri- zione a giudizio
non
revocabile
chiesta di rinvio
(art. 33-sexies
impugnabile
(art. 434 ss.
a giudizio o nelc.p.p.)
c.p.p.)
l’imputazione
modificata in
formazione e traudienza ai sensi
trasmissione del
smissione del fascidell’art. 423
fascicolo del p.m.
colo per il dibatti(art. 433 c.p.p.)
mento (artt. 431 e
432 c.p.p.)
sentenza di non luogo
a procedere (artt. 424,
comma 1, e 425 c.p.p.) (2)
impugnabile
(art. 428
c.p.p.)
NON CHIUSURA
DELLA DISCUSSIONE
ordinanza per l’integrazione
delle indagini
(art. 421-bis c.p.p.) [3]
attività di integrazione
probatoria del giudice
(art. 422 c.p.p.) [3]
[1] Nel procedimento possono innestarsi le richieste di giudizio abbreviato (art. 438, comma 2, c.p.p.) e di patteggiamento (artt. 446 e 448, comma 1, c.p.p.).
[2] La sentenza è impugnabile ex art. 428 e revocabile ex artt. 434 ss. c.p.p..
[3] Gli sviluppi successivi sono previsti, rispettivamente, dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p..
SCHEMI E TABELLE
discussione
(art. 421 c.p.p.)
Art.431
431
Art.
CONTENUTO
FASCICOLO PER
PER ILIL DIBATTIMENTO
DIBATTIMENTO
CONTENUTO FASCICOLO
61248
CONTENUTO FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1]
(Art. 431 c.p.p.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ATTI RELATIVI ALLA PROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE [2]
ATTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE CIVILE [3]
VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA[4]
VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI DAL P.M.[5] E DAL DIFENSORE
VERBALI ATTI ASSUNTI NELL’INCIDENTE PROBATORIO (artt. 392 ss. c.p.p.)
VERBALI ASSUNTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE E
VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI ASSUNTI CON LE MEDESIME MODALITÀ
(artt. 727 ss. c.p.p.)
VERBALI DI ATTI ASSUNTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE AI QUALI I DIFENSORI SONO STATI POSTI IN GRADO DI ASSISTERE ED
ESERCITARE LE FACOLTÀ LORO CONSENTITE DALLA LEGGE ITALIANA
CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (artt. 685 ss. c.p.p.)
CORPO DI REATO (art. 253 c.p.p.) E COSE PERTINENTI AL REATO (art. 259 c.p.p.)
DOCUMENTAZIONE ESISTENTE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE
DEGLI ENTI PUBBLICI E PRESSO GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E SENTENZE
IRREVOCABILI AI FINI DEL GIUDIZIO SULLA PERSONALITÀ DELL’IMPUTATO
O DELLA PERSONA OFFESA, OVVERO, AL FINE DI VALUTARE LA CREDIBILITÀ
DI UN TESTIMONE (art. 236 c.p.p.)
ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NONCHÉ
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE DIFENSIVA, SE VI
È CONSENSO DELLE PARTI
[1] Per le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, v. art. 491, comma
2, c.p.p.; per l’inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento nella fase dibattimentale,
v. schema «Atti inseriti successivamente nel fascicolo per il dibattimento».
[2] Sono: la querela (art. 336 c.p.p.); l’istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.); la richiesta di
procedimento (art. 342 c.p.p.); l’autorizzazione a procedere (art. 343 c.p.p.); i verbali delle
querele e delle istanze di procedimento presentate oralmente, redatti dalla polizia giudiziaria
(art. 357, comma 2, lett. a), c.p.p.) o dal p.m. (art. 373, comma 1 , lett. a), c.p.p.).
[3] Sono: la dichiarazione di costituzione della parte civile (art. 78 c.p.p.); la richiesta di citazione
del responsabile civile e il relativo decreto (art. 83 c.p.p.); la dichiarazione di costituzione del
responsabile civile (art. 84 c.p.p.); la dichiarazione di intervento volontario del responsabile
civile (art. 85 c.p.p.).
[4] V. per es.: – verbali relativi a pedinamenti o ad appostamenti; – verbali dei rilievi fotografici,
dattiloscopici o antropometrici attinenti all’aspetto esteriore della persona (art. 349, comma 2 ,
c.p.p.); – verbali delle perquisizioni personali o reali (art. 352, comma 1 e artt. 208, 209 c.p.p. e
225 coord. c.p.p.); – verbali delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni
di cui all’art. 268, comma 1 , c.p.p.; – verbali degli atti di ispezione; – documentazione descrittiva
o riproduttiva dello stato di luoghi o di cose (qualora la medesima situazione di fatto non possa
più riprodursi nello stesso modo); – verbali dell’attività di acquisizione di plichi sigillati o altrimenti
chiusi (art. 353, comma 1, c.p.p.) e di corrispondenza; – verbali degli accertamenti, rilievi e sequestri
di cui all’art. 354, commi 2 e 3, c.p.p.; – verbali degli arresti in flagranza e dei fermi di indiziati
di delitto; – verbali degli atti di sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato; – verbali
di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 3-bis, c.p.p.
[5] V. per es.: – accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360 c.p.p.; – autopsia (art. 360 c.p.p.
e art. 116 att. c.p.p.); – ipotesi in cui l’accertamento tecnico determini modificazioni delle cose,
dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile (art. 117 att. c.p.p.).
49 613
GIUDIZIO
ABBREVIATO
GIUDIZIO ABBREVIATO
Artt. 438-443
Artt. 438-443
GIUDIZIO ABBREVIATO
(Artt. 438-443 c.p.p.)
L’imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato
PER I REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE D’ASSISE O DEL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
• nell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli
articoli 421 e 422 c.p.p. (art. 438, commi 1 e 2, c.p.p.)
• entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del decreto di giudizio
immediato (art. 458, comma 1, c.p.p.).
• nel giudizio direttissimo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art.
452, comma 2, c.p.p.)
• con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 464, comma 1, c.p.p.)
PER I REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN
COMPOSIZIONE MONOCRATICA
• nel giudizio direttissimo subito dopo l’udienza di convalida (art. 558, comma 8, c.p.p.)
• con atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 557, commi 1 e 2, c.p.p.)
MODALITÀ DELLA RICHIESTA
da parte dell’imputato senza condizioni
il giudice dispone il giudizio abbreviato
(art. 438, comma 4 , c.p.p.) (1)
da parte dell’imputato subordinata ad
integrazione probatoria
(art. 438, comma 5, c.p.p.)
il giudice ammette il giudizio abbreviato
se l’integrazione probatoria è necessaria
ai fini della decisione e compatibile con
le finalità di economia del procedimento (1)
il pubblico ministero può chiedere
l’ammissione di prova contraria
nel giudizio il giudice può disporre
l’assunzione di elementi necessari per
la decisione
(art. 441, comma 5 , c.p.p.)
(1) S empre che la richiesta non sia inammissibile perché presentata oltre i termini di legge o da soggetto
non legittimato.
SCHEMI E TABELLE
• quando è prevista l’udienza preliminare sino a che non siano formulate le
conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. (art. 556, comma 1, c.p.p., che
richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto)
TABELL
• in caso di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, nei casi in cui essa è
prevista, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 555, comma 2, c.p.p.)
Artt.Artt.
444-448
444-448
61450
APPLICAZIONE
DELLA
PENA
SUSURICHIESTA
APPLICAZIONE
DELLA
PENA
RICHIESTADELLE
DELLEPARTI
PARTI(C.D.
(C.D.PATTEGGIAMENTO)
PATTEGGIAMENTO)
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
(c.d. PATTEGGIAMENTO)
(Artt. 444- 448 c.p.p.)
PROCEDIMENTO SPECIALE
• è necessario il consenso del p.m. (art. 444 c.p.p.)
• è necessario il consenso del p.m. (art. 444 c.p.p.)
• p•uòpuò
essere
richiesta
di una
una pena
pena pecuniaria,
pecuniaria,
essere
richiestal’applicazione
l’applicazionedidiuna
una sanzione
sanzione sostitutiva,
sostitutiva, oo di
diminuita
fino
a un
terzo,
questa, tenuto
tenutoconto
contodelle
delle
diminuita
fino
a un
terzo,ovvero
ovverodidiuna
unapena
penadetentiva,
detentiva, quando
quando questa,
circostanze,
e diminuita
cinque
di reclusione
o di arresto,
circostanze,
e diminuitafino
finoaaun
unterzo,
terzo, non
non supera
supera due
annianni
di reclusione
o di arresto,
soli
solio ocongiunti
congiunti
a pena pecuniaria (art. 444, comma 1, c.p.p.)
a pena pecuniaria (art. 444, comma 1°, c.p.p.)
• detta disposizione, qualora la pena superi due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria,
non può
si applica
nei procedimenti
perrichiesta
i delitti di
all’art. 51, condizionale
commi 3-bis della
e 3-quater,
• la parte
subordinare
l’efficacia della
allacui
sospensione
pena
i procedimenti
per i3°,delitti
di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo,
(art. 444, comma
c.p.p.)
secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente
alla
produzione
o commercio
materiale
pornografico, 600-quinquies,
giudice, sedinon
deve essere
pronunciata di
sentenza
di proscioglimento
a norma dell’art.primo
129,
• il condotta
comma,
nonché
609-ter,
609-quater
e 609-octies
delqualificazione
codice penale,
nonchédel
in fatto,
quelli
sulla base
degli609-bis,
atti, dopo
aver valutato
la correttezza
della
giuridica
contro
coloro
che
siano
stati
dichiarati
delinquenti
abituali,
professionali
e
per
tendenza
o
della applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e dopo aver
recidivi
ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, c.p. (art. 444, comma 1-bis, c.p.p.)
valutato altresì la congruità della pena indicata dalle parti, dispone con sentenza l’applicazione
• la parte
della2°,
richiesta
della può
penasubordinare
indicata (art.l’efficacia
444, comma
c.p.p.) alla sospensione condizionale della pena (art.
444, comma 3, c.p.p.)
• il•giudice,
se non
essere
sentenza didelle
proscioglimento
a norma
dell’art.
129,
la sentenza
nondeve
comporta
la pronunciata
condanna al pagamento
spese processuali
(art. 445,
comma
sulla
degli
dopo aver
valutato
la correttezza
qualificazione
giuridica
1°,base
c.p.p.):
maatti,
l’imputato
deve
essere condannato
al della
pagamento
delle spese
relativedel
al fatto,
suo
della
applicazionedurante
e dellalacomparazione
delle le
circostanze
partiprocesssuali
e dopo aver
mantenimento
custodia cautelare,
quali non prospettate
rientrano fradalle
le spese
valutato
congruitàindella
pena
dallesalvo
parti,che
dispone
con ritenga
sentenza
e dellealtresì
spese la
processuali
favore
dellaindicata
parte civile,
il giudice
di l’applicazione
disporre, per
della
pena indicata
444, comma 2, totale
c.p.p.)o parziale (art. 444, comma 2°, c.p.p.)
giustificati
motivi,(art.
la compensazione
• la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 445, comma
c.p.p) quando
la penal’applicazione
irrogata nondisuperi
i due annie di
soliaoeccezione
congiunti
• la1,sentenza
non comporta
pene accessorie
di pena
misuredetentiva
di sicurezza,
a pena
deve240,
essere
condannato
pagamento
delle
spese relative
della pecuniaria;
confisca nei ma
casi l’imputato
previsti dall’art.
comma
2°, c.p.p. al
(art.
445, comma
1°, c.p.p.)
al suo mantenimento durante la custodia cautelare, le quali non rientrano fra le spese processali,
e dellenon
spese
processuali
in favore
della
parte civile, salvo
il giudice
ritenga di
• la sentenza
ha efficacia
nei giudizi
civili
o amministrativi,
ancheche
quando
è pronunciata
disporre,
giustificati
motivi, la compensazione
totale
parziale (art. 444, comma 2, c.p.p.)
1°, oc.p.p.)
dopo laper
chiusura
del dibattimento
(art. 445, comma
• la sentenza quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti
a•pena
pecuniaria non
di certificati
pene accessorie
e di misure
di sicurezza,
il patteggiamento
noncomporta
comportal’applicazione
la menzione nei
del casellario
giudiziale
spediti a
ad richiesta
eccezione
della confisca
240n.c.p.
comma 1, c.p.p.)
dell’interessato
exnei
art. casi
689, previsti
comma dall’art.
2°, lett. a),
5, e(art.
lett. 445,
b), c.p.p.
• la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili o ammi• all’emissione
sentenza
conseguedopo
l’estinzione
del reato
e di ogni effetto
penale,
se
nistrativi,
anche della
quando
è pronunciata
la chiusura
del dibattimento
(art. 445,
comma
l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro cinque
1, c.p.p.)
anni, quando la sentenza concerne un delitto, o entro due anni, quando la sentenza concerne
• il patteggiamento
non comporta la menzione nei certificati del casellario giudiziale spediti a
una contravvenzione
richiesta
dell’interessato(art. 445, comma 2°, c.p.p.)
• o•velasia
stata irrogata
una pena
detentivadella
nonpena
superiore
a due inanni,
solinon
o congiunti
a pena
sentenza
che dispone
l’applicazione
patteggiata,
quanto
è una sentenza
pecuniaria,
all’emissione
dellal’effetto
sentenza
l’estinzione
del condizionale
reato e di ogni
di condanna,
non comporta
dellaconsegue
revoca della
sospensione
della effetto
pena
penale,
se l’imputatoconcessa
non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro
precedentemente
cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, o entro due anni, quando la sentenza
concerne una contravvenzione (art. 445, comma 2, c.p.p.)
• la sentenza non è appellabile dall’imputato, ma solo ricorribile per cassazione
• la sentenza che dispone l’applicazione della pena patteggiata, non comporta l’effetto della
revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa
• la sentenza non è appellabile dall’imputato, ma solo ricorribile per cassazione e suscettibile
di revisione
(continua)
(continua)
615
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (C.D. PATTEGGIAMENTO)
51
(segue)
(segue)
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (C.D. PATTEGGIAMENTO)
Artt. 444-448
Artt. 444-448
LA RICHIESTA PUÒ
• costituire modo di esercizio dell’azione penale (art. 447 c.p.p.) se presentata nel corso
delle indagini preliminari
• innestarsi
• nell’udienza preliminare (artt. 446 e 448 c.p.p.)
• nel giudizio direttissimo sino alla dichiarazione di apertura del
dibattimento (art. 446 c.p.p.)
• nel giudizio a citazione diretta sino alla dichiarazione d’apertura del dibattimento (artt. 555, comma 2 e 556, comma 2, c.p.p.)
• nel procedimento per decreto (artt. 461, comma 3, 464, comma 1, e 557,
• entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato (artt.
446, comma 1 e 458 c.p.p.)
• essere rinnovata prima dell’apertura del dibattimento se il pubblico ministero non
aveva prestato consenso o il giudice per le indagini preliminari l’aveva rigettata (art.
448, comma 1, c.p.p.)
SCHEMI E TABELLE
comma 1, c.p.p.)
Artt.
449-452
Artt. 449-452
GIUDIZIO
CORTE D’ASSISE]
D’ASSISE]
GIUDIZIODIRETTISSIMO
DIRETTISSIMO[DAVANTI
[DAVANTIAL
ALTRIBUNALE
TRIBUNALE OO ALLA
ALLA CORTE
61652
GIUDIZIO DIRETTISSIMO [DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O ALLA CORTE D’ASSISE]
(Artt. 449-452 c.p.p.) [1]
Il P.M. può presentare
per il giudizio
direttissimo
l’arrestato in flagranza
anche per la convalida
dell’arresto
(art. 449, comma 1, c.p.p.)
Il P.M. deve presentare per il giudizio direttissimo
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini
l’arrestato in flagranza
il cui arresto sia stato
convalidato, purché non
siano decorsi 30 giorni
dall’arresto
(art. 449, comma 4, c.p.p.)
l’indagato che ha
reso confessione in
interrogatorio, purché
non siano decorsi 30 giorni
dall’iscrizione nel registro
delle notizie di reato
(art. 449, comma 5, c.p.p.)
L’IMPUTATO può evitare il giudizio direttissimo richiedendo il
giudizio abbreviato
(artt. 451, comma 5,
e 452, comma 2, c.p.p.)
patteggiamento
(artt. 451, comma 5, 446 e 448 c.p.p.)
IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise)
non procede
al giudizio direttissimo ma restituisce gli atti al p.m. se
l’arresto non è convalidato
a meno che imputato e p.m.
vi consentano
(artt. 449, comma 2, c.p.p.)
è stato promosso fuori
dei casi previsti
(art. 452, comma 1, c.p.p.;
art. 223 coord. c.p.p.) [2]
[1] Per il procedimento davanti al tribunale monocratico, v. art. 558 c.p.p.
[2] A norma dell’art. 12-bis, l. 7 agosto 1992, n. 356 (Mafia 4), per i reati concernenti le armi e gli
esplosivi, il p.m. procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e
558 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini.
GIUDIZIO
M.
GIUDIZIOIMMEDIATO
IMMEDIATOAARICHIESTA
RICHIESTADEL
DELP.P.M.
53
617
Artt. 453-458
453-458
Artt.
GIUDIZIO IMMEDIATO A RICHIESTA DEL P.M.
(Artt. 453-458 c.p.p.)
IL P.M. lo richiede
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini se
la prova dei fatti
appare evidente
(art. 453, comma 1, c.p.p.
la richiesta è inoltrata
entro 90 giorni
dall’iscrizione
della notizia di reato
nel registro previsto
dall’art. 335 c.p.p.
(art. 454, comma 1, c.p.p.)
l’indagato
è stato interrogato sui fatti
(art. 453, comma 1, c.p.p.)
oppure
l’invito a presentarsi ex art. 375
c.p.p. è rimasto senza effetto
(art. 453, comma 1, c.p.p.)
IL GIUDICE può
rigettare
la richiesta
(art. 455 c.p.p.) [2]
emettere il decreto
di giudizio immediato
(artt. 455 e 456 c.p.p.)
dichiarare la propria
incompetenza
con sentenza
ex art. 22, comma 3, c.p.p.
L’IMPUTATO, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato,
può chiedere
il giudizio
abbreviato
(art. 458 c.p.p.)
il patteggiamento
(artt. 456, comma 2,
446 e 448 c.p.p.)
[1] In tal caso la richiesta è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309,
ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame (art. 4531-ter,
c.p.p.).
[2] Nei casi di cui all’articolo 4531-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza
(art. 4541-bis, c.p.p.).
SCHEMI
SCHEMIEETABELL
TABELLE
la richiesta è inoltrata anche fuori dai termini sopra detti e comunque
entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione
al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare
(art. 453, comma 1-bis, c.p.p.) [1]
54
618
PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTOPER
PERDECRETO
DECRETO
Artt.
Artt. 459-464
459-464
PROCEDIMENTO PER DECRETO
(Artt. 459-464 c.p.p.)
RICHIESTA DI DECRETO DI CONDANNA (art. 459 c.p.p.)
CONDIZIONI DELLA RICHIESTA
• presentazione della richiesta entro 6 mesi dalla iscrizione del reato nel registro
ex art. 335 c.p.p. (art. 459, comma 1, c.p.p.)
• reato procedibile d’ufficio o a querela se in essa non è contenuta specifica opposizione al decreto penale (art. 459, comma 1 , c.p.p.)
• necessità di applicare solo la pena pecuniaria (anche se in sostituzione di pena
detentiva) (art. 459, comma 1, c.p.p.)
• non necessità di applicare una misura di sicurezza (art. 459, comma 5, c.p.p.)
POSSIBILI SVILUPPI
IL GIUDICE
pronuncia
sentenza
di proscioglimento
ex art. 129 c.p.p.
(art. 459,
comma 3, c.p. p .)
il
decreto di condanna
diviene esecutivo
(artt. 460, comma 5,
e 461, comma 5, c.p.p.)
emette
il decreto
(art. 460 c.p.p.)
viene
proposta
opposizione
(art. 461 c.p.p.)
non accoglie
la richiesta
(art. 459,
comma 3, c.p. p.)
il decreto
di condanna viene
revocato (art. 460,
comma 4, c.p.p.)
se l’imputato
risulta irreperibile
o non è possibile
la notificazione
nel domicilio
dichiarato a norma
dell’art. 16 c.p.p.
(continua)
619
55
(segue)
(segue)
PROCEDIMENTO PER DECRETO
PROCEDIMENTO PER DECRETO
Artt. 459-464
Artt. 459-464
CON L’OPPOSIZIONE
(art. 461, comma 3, c.p.p.)
si può richiedere
il giudizio abbreviato
(art. 461, comma 3, c.p.p.)
si può richiedere
il patteggiamento
(art. 461, comma 1, c.p.p.)
si può richiedere
l’ammissione
all’oblazione
(art. 141 att. c.p.p.)
[3]
[1]
il giudice emette decreto
a norma dell’art. 456,
commi 1, 3 e 5, c.p.p.
(art. 464, comma 1, c.p.p.) [2]
il giudice fissa con decreto l’udienza
(art. 464, comma 1, c.p.p.)
[3]
se non vi è
consenso
del p.m.
(art. 464, comma 1, c.p.p.)
[3]
se vi è
consenso
del p.m.
[2]
il giudice
emette sentenza
di patteggiamento
il giudice
decide
sulla domanda
(art. 464, comma 2, c.p.p.)
se la
accoglie
emette
sentenza
dichiarativa
dell’estinzione del
reato
per oblazione
(artt. 162 e 162-bis c.p.)
si può
non chiedere nulla
il giudice
emette decreto
di giudizio immediato
se la
respinge
i possibili
sviluppi
sono indicati
nell’art. 464,
comma 1,
c.p.p.
il giudice emette decreto
di giudizio immediato
(art. 464, comma 1, c.p.p.)
[2]
[1] Nel caso di decreto penale di condanna per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in
composizione monocratica, con l’opposizione si può richiedere al giudice di emettere il decreto di
citazione a giudizio (v. art. 557, comma 1, c.p.p.).
[2] Il giudice emette, invece, decreto di citazione a giudizio nel caso di decreto penale di condanna per
reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (v. art. 557, comma 1, c.p.p.).
[3] V., altresì, art. 557 c.p.p. per il caso di decreto penale di condanna per reati attribuiti alla cognizione
del tribunale in composizione monocratica (v. art. 557, comma 1, c.p.p.).
SCHEMI
E TABELLE
SCHEMI
E TABELL
si può richiedere
il giudizio immediato
Artt.
Artt. 465
465 ss.
ss.
GIUDIZIO
NEINEI
PROCEDIMENTI
DAVANTI
AL AL
TRIBUNALE
O ALLA
CORTE
D'ASSISE
GIUDIZIO
PROCEDIMENTI
DAVANTI
TRIBUNALE
O ALLA
CORTE
D’ASSISE
GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O ALLA CORTE D’ASSISE (*)
(Artt. 465 ss. c.p.p.)
FASI SALIENTI
ATTI PRELIMINARI
AL
DIBATTIMENTO
(artt. 465-469 c.p.p.)
ATTI INTRODUTTIVI
AL
DIBATTIMENTO
(artt. 484-495 c.p.p.)
ISTRUZIONE
DIBATTIMENTALE
(artt. 496-515 c.p.p.)
DISCUSSIONE
FINALE
(artt. 523 e 524 c.p.p.)
DELIBERAZIONE
DELLA SENTENZA
(artt. 525-528 c.p.p.)
PUBBLICAZIONE, REDAZIONE,
DEPOSITO DELLA SENTENZA
(artt. 544-548 c.p.p.)
(*) V. anche i 5 schemi seguenti.
56620
ATTI
ATTIPRELIMINARI
PRELIMINARIALALDIBATTIMENTO
DIBATTIMENTO
57
621
Artt.
Artt.465-469
465-469
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO
(Artt. 465-469 c.p.p.)
LE PARTI E I LORO DIFENSORI POSSONO
richiedere
l’assunzione
di prove
non rinviabili
(art. 467 c.p.p.)
(art. 466 c.p.p.)
depositare
la lista
di testimoni,
periti
e consulenti
tecnici [1]
da esaminare
(art. 468,
comma 1,
c.p.p.)
chiedere
la citazione
a prova
contraria
di testimoni,
periti e
consulenti
tecnici [1]
(art. 468, comma
4, c.p.p.)
chiedere
l’acquisizione
di verbali
di prove di altro
procedimento
penale
(art. 468,
comma 4-bis,
c.p.p.)
anticipare o differire l’udienza
IL PRESIDENTE PUÒ
(art. 465 c.p.p.)
IL PRESIDENTE
dispone,
a richiesta
di parte,
l’assunzione
di prove
non rinviabili
e le assume
(art. 46/c.p.p.)
autorizza
la citazione
di testimoni,
periti
e consulenti
tecnici [1]
indicati
nella lista
(art. 468,
comma 2, c.p.p.)
IL GIUDICE
(tribunale in composizione
collegiale o corte d’assise)
[1] Persone indicate nell’art. 210 c.p.p.
esclude
esclude
le
le
testimonianze testimonianze
vietate
manifestamente
(art. 468,
sovrabbondanti
comma 2,
c.p.p.)
(art. 468,
comma 2, c.p.p.)
dispone d’ufficio
la citazione
del perito nominato
nell’incidente
probatorio,
a norma
dell’art. 392,
comma 2
(art. 468,
comma 5, c.p.p.)
pronuncia sentenza
di non doversi procedere
nei casi di cui all’art. 469 c.p.p.
SCHEMI E TABELLE
SCHEMI E TABELL
prendere
visione
ed estrarre copia
del fascicolo
per il
dibattimento
58
622
ATTI
ATTIINTRODUTTIVI
INTRODUTTIVI
Artt.484-495
484-495
Artt.
ATTI INTRODUTTIVI
(Artt. 484-495 c.p.p.)
controlla e accerta la regolare
costituzione delle parti
(art. 484 c.p.p.)
IL PRESIDENTE
IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise)
dispone l’eventuale
rinnovazione
della citazione
(art. 484, comma 2-bis,
c.p.p.)
dispone,
sussistendone
i requisiti,
che si proceda
a porte chiuse
(art. 473 c.p.p.)
dichiara
l’eventuale
contumacia
dell’imputato
(art. 484, comma
2-bis, c.p.p.)
la competenza
per territorio
o
per connessione
(artt. 21,
commi 2 e 3,
e 23 c.p.p.)
le
nullità
relative
(art. 181,
commi 2 e 3,
c.p.p.)
l’intervento
degli enti
e delle
associazioni
rappresentative
di interessi
lesi dal reato
(art. 91 c.p.p.)
il contenuto
del fascicolo
la riunione
per
dei giudizi
il dibattimento
(artt. 431 e 491, (art. 17 c.p.p.)
comma 4,
c.p.p.)
la
costituzione
di
parte civile
(artt. 80
e 81 c.p.p.)
la citazione
o l’intervento
del
responsabile
civile
(artt. 86
e 87 c.p.p.)
decide
le questioni
preliminari
concernenti
(art. 491 c.p.p.)
la citazione
o l’intervento
della persona
civilmente obbligata
per la pena
pecuniaria
(art. 89,
comma 2, c.p.p.)
la separazione
dei giudizi
(art. 18 c.p.p.)
(continua)
(continua)
Artt. 484-495
IL
PRESIDENTE
dichiara aperto il dibattimento
(art. 492, comma 1, c.p.p.)
L’AUSILIARIO
DEL GIUDICE
dà lettura dell’imputazione
(art. 492, comma 2, c.p.p.)
IL
PUBBLICO MINISTERO
indica i fatti che intende provare
e chiede l’ammissione delle prove
(art. 493, comma 1, c.p.p.)
I DIFENSORI
DELLE PARTI
indicano i fatti che intendono
provare e chiedono
l’ammissione delle prove
(art. 493, comma 1, c.p.p.)
L’IMPUTATO
può rendere
dichiarazioni spontanee
(art. 494 c.p.p.)
IL GIUDICE
(tribunale o corte d’assise)
decide in ordine alle prove
da ammettere
(art. 495 c.p.p.)
SCHEMI E TABELLE
ATTI INTRODUTTIVI
59
(segue)
Artt.
Artt.496-515
496-515
ISTRUZIONE
ISTRUZIONEDIBATTIMENTALE
DIBATTIMENTALE
60
624
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE
(Artt. 496-515 c.p.p.)
ASSUNZIONE
delle prove richieste dal p.m.
(art. 496, comma 1, c.p.p.) [1]
ASSUNZIONE
delle prove richieste da altre parti
(art. 496, comma 1, c.p.p.) [1]
EVENTUALE ASSUNZIONE
di NUOVI MEZZI DI PROVA
anche d’ufficio
(art. 507 c.p.p.)
EVENTUALI LETTURE DI ATTI
E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE
(artt. 511-515 c.p.p.)
[1] Ex art. 496, comma 2, c.p.p., le parti sono libere di concordare un diverso ordine di assunzione
delle prove.
61
625
ATTI
ATTIINSERITI
INSERITISUCCESSIVAMENTE
SUCCESSIVAMENTENEL
NELFASCICOLO
FASCICOLOPER
PERILILDIBATTIMENTO
DIBATTIMENTO
Art.
Art.515
515
ATTI INSERITI SUCCESSIVAMENTE
NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1]
(Art. 515 c.p.p.)
• verbali degli atti compiuti, nei casi previsti dall’art. 392, nella fase degli atti
preliminari al dibattimento (art. 467 c.p.p.)
• verbale dell’udienza dibattimentale (art. 515 c.p.p.)
• documenti ammessi a norma dell’art. 495 (art. 515 c.p.p.)
• verbali delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione nell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti, delle parti private (art. 500, commi 4 e 5; art. 501,
comma 1; art. 503, comma 5, c.p.p.; v., altresì, art. 391-decies, comma 1, c.p.p.)
[1] Per gli atti raccolti nel fascicolo del dibattimento a seguito dell’emissione di decreto di rinvio
a giudizio, v. schema relativo all’art. 431 c.p.p.
[2] Sono:
• i verbali indicati dall’art. 511 c.p.p.;
• per la lettura dei verbali di prove di altri procedimenti, v. artt. 511-bis e 238 c.p.p.;
– in ordine alle modalità di acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento, v. art.
468, comma 4-bis, c.p.p.;
– per i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, nel caso in cui sia stata ammessa
l’acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti, v. art. 495, comma 1, c.p.p.;
• per la lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal p.m. o dal giudice nel corso dell’udienza
preliminare quando ne è divenuta impossibile la ripetizione, v. art. 512 c.p.p.;
• per la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero, v. art. 512-bis
c.p.p.;
• per la lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato al p.m., alla polizia giudiziaria su delega del
p.m. o dal giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, v. artt. 513
e 514 c.p.p.
SCHEMI E TABELLE
SCHEMI E TABELL
• verbali degli atti di cui è stata data lettura (art. 515 c.p.p.) [2]
Artt.
Artt.523
523ee524
524
DISCUSSIONE
DISCUSSIONEFINALE
FINALE
DISCUSSIONE FINALE
(Artt. 523 e 524 c.p.p.)
NELL’ORDINE
CONCLUDONO
(art. 523, comma 1°, c.p.p.)
pubblico ministero
difensore della parte civile
difensore del responsabile civile
difensore della persona civilmente obbligata
per la pena pecuniaria
difensore dell’imputato
EVENTUALI REPLICHE
(art. 523, comma 4°, c.p.p.)
EVENTUALE INTERRUZIONE
per l’assunzione di nuove prove
(art. 523, comma 6°, c.p.p.)
CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO
(art. 524 c.p.p.)
62
626
DELIBERAZIONE
DELLA
DELIBERAZIONE
DELLASENTENZA
SENTENZA
63627
Artt.
Artt.525-548
525-548
DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA
(Artt. 525-548 c.p.p.)
La sentenza può essere
di
non doversi procedere
(artt. 529 e 531 c.p.p.)
di
assoluzione
(art. 530 c.p.p.)
di
condanna
(artt. 533-537 c.p.p.)
di
incompetenza
(art. 23 c.p.p.)
REDAZIONE
e
PUBBLICAZIONE
del dispositivo
e motivazione contestuale
(artt. 544, comma 1, e 545 c.p p.)
.
REDAZIONE
e
PUBBLICAZIONE
del solo dispositivo
(artt. 544, comma 1,
e 545, comma 1, c.p.p.)
REDAZIONE
della motivazione
entro 15 giorni
dalla pronuncia
(art. 544, comma 2,
c.p.p.)
DEPOSITO
della sentenza
(art. 548 c.p.p.)
entro il diverso termine
fissato, non superiore
a 90 giorni
dalla pronuncia
(art. 544, comma 3,
c.p.p.) (1)
DEPOSITO
della sentenza
(art. 548 c.p.p.)
(1) Per la redazione della sentenza di condanna dell’imputato per i delitti di cui all’art. 407, comma 2°, lett.
a), c.p.p., v. artt. 533, comma 3-bis e 544, comma 3-bis, c.p.p.
SCHEMI E TABELLE
ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE
Art.
Art. 585
585
64
628
TERMINI
TERMINIPER
PERL'IMPUGNAZIONE
L’IMPUGNAZIONEDELLA
DELLASENTENZA
SENTENZAEELORO
LORO DECORRENZA
DECORRENZA
TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
E LORO DECORRENZA (*)
(Art. 585 c.p.p.)
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
PRONUNCIATA ALL’ESITO DELL’UDIENZA PRELIMINARE
(artt. 424, 425 e 428 c.p.p.)
Se pronunciata
e letta
immediatamente
all’esito dell’udienza
preliminare
(art. 424, commi 1 e 2,
c.p.p.)
15 giorni
dalla lettura del
provvedimento in
udienza, qualora ne sia
redatta anche la
motivazione
[art. 585, commi 1, lett. a)
e 2, lett. b) , c.p.p.
Se depositata entro il 30
giorno da quello della
pronuncia
(art. 424, comma 4, c.p.p.)
15 giorni
dalla scadenza del
termine stabilito dalla
legge
[art. 585, commi 1, lett. a)
e 2, lett. c), c.p.p.]
Se depositata oltre il 30
giorno da quello
della pronuncia,
cioè fuori termine [1]
15 giorni
dalla comunicazione al
p.m. e dalla notificazione
alle parti private e ai loro
difensori dell’avviso
dell’avvenuto deposito
[art. 585, commi 1, lett. a)
e 2, lett. a) , c.p.p.]
(*) Per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la Corte d’appello rispetto ai
provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte
d’appello, il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione
o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (art. 585, comma
2, lett. d), c.p.p.).
[1] Il g.i.p. non ha la facoltà, accordata al solo giudice del dibattimento dall’art. 544, comma 3, c.p.p.,
di indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno
da quello della pronuncia (Cass. pen., sez. V, 28 aprile 1995, Chiurazzi e altri).
TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI
IN SEGUITO A PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
(art. 585 c.p.p.)
15 giorni
dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento
emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio
[art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a)]
(continua)
629
65
(segue)
(segue)
TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA
Art. 585
TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA
Art. 585
SENTENZA EMESSA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
(artt. 442 e 443 c.p.p.)
O IN SEGUITO A DIBATTIMENTO
Se pronunciata
e letta
immediatamente
all’esito del
giudizio
Se depositata
entro il 15
giorno da
quello
della pronuncia
(art. 544,
comma 1, c .p.p.)
(art. 544,
comma 2, c .p.p.)
15 giorni
30 giorni
dalla lettura
del
provvedimento
in udienza
[art. 585,
commi 1, lett. a)
e 2, lett. b), c.p.p.]
Se depositata
entro il termine
stabilito dal
giudice, non
eccedente i 90
giorni
Se depositata
fuori
dal termine
previsto
dalla legge
Se depositata
fuori
dal termine
stabilito
dal giudice
45 giorni
30 giorni
45 giorni
dalla scadenza
del termine
stabilito
dalla legge
per il deposito
dalla scadenza
del termine
stabilito
dal giudice
per il deposito
[art. 585,
commi 1 , lett. b)
e 2 , lett. c), c.p.p.]
[art. 585,
commi 1, lett. c)
e 2, lett. c), c.p.p.]
dal giorno
in cui è stata
eseguita
la notificazione
o la
comunicazione
dell’avviso
dell’avvenuto
deposito
dal giorno
in cui è stata
eseguita
la notificazione
o la
comunicazione
dell’avviso
dell’avvenuto
deposito
[art. 585,
commi 1, lett. b)
e 2, lett. c);
art. 548,
comma 2, c.p.p.]
[art. 585,
commi 1, lett. c)
e 2, lett. c), c.p.p.]
(art. 544,
comma 3, c .p.p.)
SCHEMI
E TABELL
SCHEMI
E TABELLE
(artt. 529 ss. c.p.p.)
591 52
AArt.
rtt. 449-4
CASI
DI INAMMISSIBILITà
GIUDIZ
IODIR
ETTISSIMO
[DAVANTI A
Ldell’impugnazione
TRIBUNAL
E OALLACORTE D’A
SSISE]
CASI DI INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE
(Art. 591 c.p.p.)
quando è proposta da chi non è legittimato
(art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.)
quando è proposta da chi non ha interesse
(art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.)
quando il provvedimento non è impugnabile
(art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.)
quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 581 in merito
alla sussistenza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti
(art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.)
quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 582 con riguardo
alla presentazione dell’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.)
quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 583
in relazione alle modalità di spedizione dell’atto di impugnazione
(art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.)
quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 585
in materia di termini per l’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.)
quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 586 in tema
di impugnazione di ordinanze emesse in dibattimento
(art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.)
quando vi è rinuncia all’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.)
CASI (ULTERIORI) DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE
(art. 606, comma 3, c.p.p.)
se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge
se è proposto per motivi manifestamente infondati
fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2,
per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello
66
616
CASI
CASIDIDIAPPELLO
APPELLO
67 593
Art.
Art. 593
630
CASI DI APPELLO
(Art. 593 c.p.p.)
L’IMPUTATO
può appellare [1]
SENTENZE APPELLABILI
[2]
le sentenze di proscioglimento
soltanto nelle ipotesi
di cui all’articolo 603, comma 2,
se la nuova prova è decisiva
(art. 593, comma 1, c.p.p.) [2]
SENTENZE INAPPELLABILI
le sentenze di condanna
per le quali è stata applicata
la sola pena dell’ammenda
(art. 593, comma 3, c.p.p.)
[3]
le sentenze di proscioglimento
fuori della ipotesi
sopra indicata
la sentenza di applicazione
della pena su richiesta
delle parti
(art. 448, comma 2, c.p.p.)
(continua)
(continua)
SCHEMI E TABELLE
le sentenze di condanna
(art. 593, comma 1, c.p.p.)
631
CASI DI APPELLO
Art. 593
(segue)
(segue)
CASI DI APPELLO
Art. 593
68
SCHEMI E TABELL
[1] La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso
per cassazione (art. 569, comma 1, c.p.p.).
[2] Il giudice d’appello può annullare (art. 604 c.p.p.), confermare o riformare la sentenza appellata
(art. 605 c.p.p.).
Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie
e quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per
una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici,
salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più
grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado (art. 597, comma
3, c.p.p.). In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati
concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è
corrispondentemente diminuita (art. 597, comma 4, c.p.p.). Con la sentenza possono essere
applicate anche d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere
altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 del codice
penale (art. 597, comma 5, c.p.p.).
[3] Il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni,
può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili (art. 606,
comma 2, c.p.p.). L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di
proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Può, inoltre,
ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (art. 607
c.p.p.).
(continua)
(continua)
Art. 593
CASI DI APPELLO
632
CASI DI APPELLO
69
Art. 593
(segue)
IL PUBBLICO MINISTERO
può appellare [4]
SENTENZE APPELLABILI
SENTENZE INAPPELLABILI
le sentenze di condanna
relative a reati per i quali
è stata applicata la sola
pena dell’ammenda
(art. 593, comma 3, c.p.p.)
le sentenze rese in giudizio
abbreviato a meno che non abbiano
modificato il titolo di reato
(art. 443, comma 3, c.p.p.)
[7]
le sentenze di proscioglimento
pronunciate in giudizio abbreviato
(art. 443, comma 1, c.p.p.)
le sentenze di non luogo
a procedere
(art. 428 c.p.p.)
la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti
a meno che non sia stata
pronunciata perché si è ritenuto
ingiustificato il dissenso del p.m.
(art. 448 c.p.p.)
(continua)
(continua)
SCHEMI E TABELLE
le sentenze di condanna
(art. 593, comma 1, c.p.p.) [5]
le sentenze di proscioglimento
(art. 593, comma 1, c.p.p. a seguito
di Corte cost. n. 26 del 2007
che ha dichiarato la parziale
illegittimità dell’art. 1,
l. 20 febbraio 2006, n. 46) [6]
633
Art. 593
CASI DI APPELLO
CASI DI APPELLO
Art. 593
70
(segue)
(segue)
[4] La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso
per cassazione (art. 569, comma 1, c.p.p.).
[5] Il giudice d’appello può annullare (art. 604 c.p.p.), confermare o riformare la sentenza appellata
(art. 605 c.p.p.). Quando appellante è il pubblico ministero, se l’appello riguarda una sentenza
di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al
fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena,
revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento importo o consentito dalla legge (art. 597, comma 2, lett. a), c.p.p.). Se, invece, conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi
determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza (art. 597, comma 2, lett. c),
c.p.p.). Con la sentenza possono essere applicate anche d’ufficio la sospensione condizionale
della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più
circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione
a norma dell’art. 69 del codice penale (art. 597, comma 5, c.p.p.).
[7] Il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni,
può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili (art. 606,
comma 2, c.p.p.).
Il procuratore generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione contro ogni
sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Il
procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni
sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal
tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro
ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal
giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Il procuratore generale, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale e il procuratore della Repubblica presso la pretura possono anche
ricorrere nei casi pr evisti dall’art. 569 e da altre disposizioni di legge (art. 608 c.p.p.) .
SCHEMI E TABELLE
[6] Quando appellante è il pubblico ministero, se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata (art. 597,
comma 2, lett. b), c.p.p.). Se, invece, conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di
sicurezza (art. 597, comma 2, lett. c), c.p.p.).
casi di[DAVANTI
ricorsoALper
cassazione
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
TRIBUNALE
O ALLA CORTE D’ASSISE]
1
Art. 606
616
CASI DI RICORSO PER CASSAZIONE
(Art. 6061 c.p.p.)
esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge
a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita
ai pubblici poteri (art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.)
cd. eccesso di potere
inosservanza
o
erronea applicazione della legge penale
o
di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione
della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.)
cd. violazione di legge penale
inosservanza delle norme processuali stabilite a pena
di «nullità»,
di «inutilizzabilità»
di «inammissibilità»
o di «decadenza»
(art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.)
mancata assunzione di una «prova decisiva», quando la parte
ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale
limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2
(art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.)
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, quando il vizio risulta dal testo
del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo
specificamente indicati nei motivi di gravame
(art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.)
cd. vizio di motivazione
SCHEMI E TABELLE
71
Artt. 449-452
72
634
COMPETENZE
COMPETENZEDEL
DELGIUDICE
GIUDICEDELL’ESECUZIONE
DELL’ESECUZIONE
Artt. 667-676
667-676
Artt.
Artt. 667-676
COMPETENZE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
634
COMPETENZE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
COMPETENZE(Artt.
DEL GIUDICE
DELL’ESECUZIONE
667-676 c.p.p.)
(Artt. 667-676 c.p.p.)
COMPETENZE
COMPETENZE
RIFERIMENTO
RIFERIMENTO
• per
il caso
didiincertezza
casodi
dierrore
erroresulla
sullapersona
persona
• per
il caso
incertezzasull’identità
sull’identità o
o per
per ilil caso
arrestata
per
evasamentre
mentrescontava
scontavauna
una
667
c.p.p.
arrestata
peresecuzione
esecuzionedi
di pena
pena o
o perché evasa
art.art.
667
c.p.p.
condanna
condanna
• per il caso di persona condannata in luogo di un’altra per errore di
• per
il caso di persona condannata in luogo di un’altra per errore di
art. 668 c.p.p.
nome
art. 668 c.p.p.
nome
art. 669,
• per il caso in cui una persona sia stata, per lo stesso fatto, condannata
• per
il volte
caso in
cui
una persona
sia stata, per lo stesso fatto, condannata commi art.
più
con
sentenze
irrevocabili
1-6, 669,
c.p.p.
più volte con sentenze irrevocabili
commi
1-6, c.p.p.
art. 669,
• per il caso in cui una persona per lo stesso fatto, sia stata più volte
prosciolta
concui
sentenze
irrevocabili
7, 669,
c.p.p.
• per
il caso in
una persona
per lo stesso fatto, sia stata più volte commaart.
prosciolta
con
irrevocabili
art. 669,
comma
7, c.p.p.
• per il caso
in sentenze
cui una persona,
per lo stesso fatto, sia stata condannata
e prosciolta con sentenze irrevocabili
commi 8 e 9, c.p.p.
art. 669,
• per il caso in cui una persona, per lo stesso fatto, sia stata condannata
• per il caso in cui il giudice dell’esecuzione accerti che il provvedimento
art. 6708c.p.p.
e prosciolta
sentenze
commi
e 9, c.p.p.
da eseguirecon
manca
o non irrevocabili
è divenuto esecutivo
• per
l’applicazione
di concorso
formale e continuazione
reati in caso
il caso
in cui il giudice
dell’esecuzione
accerti che il di
provvedimento
• per
670
c.p.p.
più sentenze
o decreti
irrevocabili
pronunciati in procedimenti
art.art.
671
c.p.p.
dadieseguire
manca
o nonpenali
è divenuto
esecutivo
distinti contro la stessa persona
• per l’applicazione di concorso formale e continuazione di reati in caso
• per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto
art. 672 c.p.p.
di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti
art. 671 c.p.p.
• per il contro
caso di la
abrogazione
o dichiarazione di illegittimità costituzionale
distinti
stessa persona
art. 673 c.p.p.
della norma incriminatrice
• per
l’applicazione
dell’amnistia
dell’indulto della pena
672
c.p.p.
• per
la revoca della
sospensioneocondizionale
art.art.
674
c.p.p.
• per
il
caso
di
abrogazione
o
dichiarazione
di
illegittimità
costituzionale
• per la revoca della grazia
art.art.
674
c.p.p.
673
c.p.p.
della norma incriminatrice
• per la revoca dell’amnistia o dell’indulto condizionati
art. 674 c.p.p.
• per
la revoca
della
sospensione
condizionale
della pena
art. 674 c.p.p.
• per
la revoca
della
non menzione
della condanna
nel casellario
art.
674 c.p.p.
giudiziale
• per la revoca della grazia
art. 674 c.p.p.
• per il caso in cui l’accertata falsità di un atto o documento non sia stata
art. 675 c.p.p.
dichiarata
neldell’amnistia
dispositivo della
sentenza condizionati
• per
la revoca
o dell’indulto
art. 674 c.p.p.
•
per
il
caso
di
estinzione
del
reato
dopo
la
condanna
art.
676 c.p.p.
• per la revoca della non menzione della condanna nel casellario
art. 674 c.p.p.
• per il caso di estinzione della pena quando la stessa non consegue alla
giudiziale
art. 676 c.p.p.
liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale
• per il caso in cui l’accertata falsità di un atto o documento non sia stata
art. 675 c.p.p.
• per il caso di cessazione degli effetti del sequestro conservativo su beni
dichiarata
dispositivo
della sentenza
immobili,nel
quando
l’interessato
propone incidente di esecuzione se il art. 317, comma 4,
p.m.
non di
ha estinzione
provvedutodel
a eseguire
la cancellazione
• per
il caso
reato dopo
la condannadella trascrizione
art.c.p.p.
676 c.p.p.
del sequestro
• per il caso di estinzione della pena quando la stessa non consegue alla artt. 263, comma 6,
art. 676 c.p.p.
• in ordine alla
restituzioneo delle
cose sequestrate
liberazione
condizionale
all’affidamento
in prova al servizio sociale e 676 c.p.p.; Spese
• per il caso di cessazione degli effetti del sequestro conservativo su beni di giustizia 1, artt.
e 154 4,
art.152,
317,153
comma
immobili, quando l’interessato propone incidente di esecuzione se il 151,
p.m. non ha provveduto a eseguire la cancellazione della trascrizione
c.p.p.
art. 676 c.p.p.
del
• insequestro
ordine alle pene accessorie
artt. 263, comma 6,
art. 676 c.p.p.
• •in in
ordine
alla
delle cose sequestrate
ordine
allarestituzione
confisca
e 676 c.p.p.; Spese
di giustizia
1,1artt.
• sulle questioni concernenti le spese processuali
Spese
di giustizia
151, 152, 153 e 154
• in ordine alle pene accessorie
art. 676 c.p.p.
• in ordine alla confisca
art. 676 c.p.p.
• sulle questioni concernenti le spese processuali
Spese di giustizia 1