Untitled - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria 2017
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In Diritto24 www.diritto24.com SCHEMI E TABELLE Rappresentazioni grafiche dei principali istituti del codice di procedura penale Atti Casi di connessione di procedimenti (art. 12).............................................................. Competenza (artt. 4-16 e 21-32).................................................................................... Casi di rimessione del processo (art. 45)...................................................................... Notificazioni (artt. 148-171)........................................................................................... Notificazioni. Luoghi e modalità (artt. 148-171)........................................................... Nullità delle notificazioni (art. 171)............................................................................... Nullità degli atti (artt. 177-185)..................................................................................... Nullità speciali previste dal codice di procedura penale (artt. 177 ss.)....................... pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 1 2 3 5 6 9 10 11 Prove Mezzi di prova (artt. 187 ss.).......................................................................................... Divieti di acquisizione in materia di prove e di utilizzazione (art. 191)..................... Incompatibilità con l’ufficio di testimone (art. 197)..................................................... Persone che assumono l’ufficio di testimone «assistito» e «garantito» (art. 197-bis).... Sequestri probatorio, preventivo e conservativo (art. 253).......................................... Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266-271)............................... pag. pag. pag. pag. pag. pag. 13 14 18 19 20 22 Misure cautelari Condizioni di applicabilità delle misure cautelari (artt. 273 e 274)............................. Criteri di scelta della misura cautelare personale (artt. 275 e 284)............................. Misure cautelari personali coercitive (artt. 281-286).................................................... Misure cautelari personali interdittive (artt. 288-290).................................................. Procedimento applicativo misure cautelari personali (art. 291).................................. Cause di estinzione delle misure cautelari personali (art. 299)................................... Termini di durata massima della custodia cautelare (art. 303).................................... Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309)............... pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 25 26 27 28 29 30 31 33 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 pag. pag. pag. 46 47 48 Procedimenti speciali Giudizio abbreviato (artt. 438-443)............................................................................... pag. Applicazione della pena su richiesta delle parti [c.d. patteggiamento] (artt. 444-448) pag. 49 50 Indagini preliminari e udienza preliminare Notizie di reato (artt. 330-347)...................................................................................... Casi di procedimenti collegati (art. 371)....................................................................... Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)................................................................. Investigazioni difensive (artt. 391bis-391decies).......................................................... Casi di incidente probatorio (art. 392).......................................................................... Incidente probatorio (artt. 393-404)............................................................................. Modi di esercizio dell’azione penale (art. 405)............................................................ Termini di durata delle indagini preliminari (art. 405)................................................ Proroga dei termini di durata delle indagini preliminari (artt. 406-407).................... Richiesta di archiviazione nei confronti di persone note (artt. 408-411).................... Avviso all’indagato e al difensore della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis).................................................................................................................... . Richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416-433)................................................................ Contenuto fascicolo per il dibattimento (art. 431)....................................................... Giudizio direttissimo [davanti al tribunale o alla corte d’assise] (artt. 449-452)......... Giudizio immediato a richiesta del p.m. (artt. 453-458).............................................. Procedimento per decreto (artt. 459-464).................................................................... pag. pag. pag. 52 53 54 Giudizio Giudizio nei procedimenti davanti al tribunale o alla corte d’assise (artt. 465 ss.).... Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)............................................................. Atti introduttivi (artt. 484-495)....................................................................................... Istruzione dibattimentale (artt. 496-515)....................................................................... Atti inseriti successivamente nel fascicolo per il dibattimento (art. 515).................... Discussione finale (artt. 523 e 524)............................................................................... Deliberazione della sentenza (artt. 525-548)................................................................ pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 56 57 58 60 61 62 63 Impugnazioni Termini per l’impugnazione della sentenza e loro decorrenza (art. 585)................... Casi di inamissibilità dell’impugnazione (art. 591)....................................................... pag. pag. 64 66 Procedimento davanti al [pretore] tribunale in composizione monocratica Casi di appello (art. 593)............................................................................................... Casi di ricorso per cassazione (art. 606)....................................................................... Competenze del giudice dell’esecuzione (artt. 667-676)............................................. pag. pag. pag. 67 71 72 SCHEMI E TABELLE Rappresentazioni grafiche dei principali istituti del codice di procedura penale CASI DI CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI (Art. 12 c.p.p.) procedimenti per reati commessi tra più persone in concorso (art. 110 c.p.) CONNESSIONE SOGGETTIVA (lett. a) procedimenti per reati commessi tra più persone in cooperazione colposa (art. 113 c.p.) procedimenti per reati in concorso formale (art. 81, primo comma, c.p.) CONNESSIONE OGGETTIVA (lett. b) procedimenti per reati in continuazione (art. 81, secondo comma, c.p.) CONNESSIONE TELEOLOGICA (lett. c) procedimenti per reati commessi per eseguirne o occultarne altri SCHEMI E TABELLE SCHEMI E TABELL procedimenti per reati in cui l’evento sia stato determinato da più persone con condotte indipendenti 2 COMPETENZA Artt. 4-16 e 21-32 COMPETENZA (Artt. 4-16 e 21-32 c.p.p.) PER MATERIA (regole per la determinazione artt. 5-6 c.p.p.) l’incompetenza è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (art. 21, comma 1, c.p.p.) a meno che non sia determinata dalla connessione, nel quale caso si applica l’art. 21, comma 3, c.p.p. il reato non appartenga alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, nel qual caso l’incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’art. 491, comma 1, c.p.p. (art. 23, comma 2, c.p.p.) p.m. e g.i.p. «distrettuali» per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (v. art. 328, comma 1-bis, c.p.p.) c.d. FUNZIONALE PER TERRITORIO (regole per la determinazione artt. 8-11-bis c.p.p.) PER CONNESSIONE (regole per la determinazione artt. 12-16 c.p.p.) collegio per i reati ministeriali: art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 Reati ministeriali 1 determina la nullità assoluta e insanabile, ex artt. 178, lett. a), e 179, comma 1, c.p.p., dell’atto adottato dal giudice funzionalmente incompetente l’incompetenza deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1, c.p.p. (art. 21, commi 2 e 3, c.p.p.) INCOMPETENZA DICHIARATA DAL G.I.P. nel corso delle indagini preliminari dopo l’esercizio dell’azione penale con ordinanza con sentenza con effetti limitati al provvedimento richiesto (art. 22, commi 1 e 2, c.p.p.) trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente ed eventuale conflitto (art. 22, comma 3, c.p.p.) CASI DI RIMESSIONE DEL PROCESSO l’incolumità pubblica l’incolumità pubblica Art. 45 determinano motivi di determinano legittimo motivi di sospetto legittimo sospetto SCHEMI E TABELLE 3 Art. 45 (segue) CASI DI RIMESSIONE DEL PROCESSO DECISIONI SULLARICHIESTA RICHIESTA DECISIONI SULLA ADOTTABILI CORTEDI DICASSAZIONE CASSAZIONE ADOTTABILIDALLA DALLA CORTE 4 Artt. 148-171 Artt. 5 148-171 Artt. 148-171 NOTIFICAZIONI NOTIFICAZIONI NOTIFICAZIONI 570 570 Artt. 148-171 NOTIFICAZIONI 570 NOTIFICAZIONI NOTIFICAZIONI (Artt. 148-171 c.p.p.) NOTIFICAZIONI (Artt. 148-171 c.p.p.) (Artt. 148-171 c.p.p.) possono essere possono essere disposte disposte possono essere richieste richieste disposte dal giudice [1] dalgiudice giudice (artt.dal 148-150 c.p.p.) [1] [1] (artt. 148-150 (artt. 148-150c.p.p.) c.p.p.) richieste dal p.m. [2] dal p.m. (art.dal 151p.m. c.p.p.) [2] (art.151 151c.p.p.) c.p.p.)[2] (art. dalle parti private dalle parti private dalle parti private (art. 152 c.p.p.) c.p.p.) (art.(art. 152152 c.p.p.) dalla polizia penitenziaria in caso dall’ufficiale dalla poliziapenitenziaria penitenziaria in polizia in caso caso di urgenza nei procedimenti dall’ufficiale giudiziario [3] [3] dalla dall’ufficiale giudiziario [3] dall’ufficiale [3] di urgenza nei procedimenti dall’ufficiale giudiziario dall’ufficiale giudiziario [3] [3] dall’ufficiale [3] giudiziario di urgenza procedimenti dall’ufficiale dall’ufficiale con detenuti nei ed in quelli davanti mediante giudiziario consegna mediante giudiziario consegna giudiziario [3] [3] con detenuti ed in quelli davanti mediante consegna mediante consegna giudiziario mediante consegna mediante consegna con detenuti ed indelquelli davanti mediante consegna mediante consegna dell’atto dell’atto alaltribunale riesame dell’atto dell’atto tribunaledel riesame mediante consegna dell’atto dell’atto dell’atto dell’atto al tribunale del riesame (art. 148, comma 1, c.p.p.) (art.151, 151, comma 1, c.p.p. (art. 148, 2, (art. 148, comma 1, c.p.p.) (art. comma 1, c.p.p. ) ) (art. 148,comma comma 2, c.p.p.) c.p.p.) 152 c.p.p.) (art. (art. 152dell’atto c.p.p.) (art.anche 148, comma 1, c.p.p.) (art.col 151, comma 1, posta c.p.p. ) (art. 148, comma 2, c.p.p.) anche col mezzo della posta anche colmezzo mezzo della posta col mezzo della posta anche della (art. 152 c.p.p.) anche col della posta anche(art. col mezzo della posta (art.mezzo 170 170 c.p.p.) (art. 170 c.p.p.) (art. c.p.p.) 170 c.p.p.) (art. 170 c.p.p.) (art. 170 c.p.p.) dalla cancelleria mediante consegna dalla cancelleria mediante consegna di copia dell’atto all’interessato dalla cancelleria mediante consegna di copia all’interessato (art.dell’atto 148, comma 4, c.p.p.) di o, copia dell’atto all’interessato (art. comma 4, c.p.p.) se 148, urgenti, a persone diverse 148, comma 4, c.p.p.) o, dall’imputato, se(art. urgenti, a apersone diverse mezzo del telefono o, se urgenti,oadel amezzo persone telegrafo dall’imputato, deldiverse telefono (art. 149 c.p.p.) dall’imputato, a mezzo del telefono o del telegrafo oo con forme particolari del149 telegrafo (art. c.p.p.) (art. c.p.p.) (art. 149150 c.p.p.) o con forme particolari o con forme particolari (art. 150 c.p.p.) dalla neinei solisoli casicasi dalla polizia poliziagiudiziaria giudiziaria di di oo provvedimenti dalla giudiziaria nei soli casi di atti attipolizia diindagine indagine provvedimenti polizia giudiziaria diche attilala distessa indagine o provvedimenti che stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta la stessa polizia giudiziaria èche delegata a compiere o è tenuta ad eseguire è delegata aadcompiere o è tenuta eseguire (art. 151, comma 1, c.p.p.) mediante lettera mediante lettera raccomandata mediante lettera raccomandata con raccomandata avviso di con avviso di ricevimento con avviso di ricevimento (art. 152 c.p.p.) ricevimento (art. 152 c.p.p.) (art. 152 c.p.p.) adcomma eseguire (art. 151, 1, c.p.p.) (art. 151, comma 1, c.p.p.) dalla segreteria dallaconsegna segreteria mediante di copiamediante dell’atto all’interessato dalla segreteria consegna di (art.mediante 151, comma 2, c.p.p.) di consegna copia dell’atto all’interessato copia dell’atto all’interessato (art. 151, comma 2, c.p.p.) (art. 151, comma 2, c.p.p.) (art. 150 c.p.p.) [1] La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta [1] La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice menzione nel verbale (art. 148, comma 5, c.p.p.). [1] La lettura deiagli provvedimenti alle presenza persone presenti e gli leavvisi che sonopurché dati dal giudice verbalmente interessati in loro sostituiscono notificazioni, ne sia fatta [2] La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nelverbalmente verbale (art. comma c.p.p.). ministero agli148, interessati in 5, loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne verbale (art. 148,alle comma c.p.p.). [2] menzione La lettura dei provvedimenti persone presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico sia fattanel menzione nel verbale (art. 151, 5, comma 3, c.p.p.). [2] La lettura dei provvedimenti alle persone presenti gli avvisi che dati dalpurché pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenzaesostituiscono le sono notificazioni, ne [3] O da chi ne esercita le funzioni. ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale (art. 151, comma 3, c.p.p.). siada fatta nelle verbale (art. 151, comma 3, c.p.p.). [3] O chimenzione ne esercita funzioni. [3] O da chi ne esercita le funzioni. SCHEMI E TABELLE ESEGUITE ESEGUITE ESEGUITE 571 Artt. 148-171 NOTIFICAZIONI- LUOGHI - LUOGHIE MODALITà E MODALITÀ NOTIFICAZIONI Artt. 148-171 6 NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITÀ (Artt. 148-171 c.p.p.) ALL’IMPUTATO DETENUTO O INTERNATO (art. 156 c.p.p.) nel luogo di detenzione mediante consegna alla persona di copia [1] (art. 156, comma 1, c p.p.) . in caso di rifiuto della ricezione o di legittima assenza, mediante consegna di copia al direttore dell’istituto penitenziario, o a chi ne fa le veci, il quale informa immediatamente l’interessato NON DETENUTO (art. 157 c.p.p.) mediante consegna di copia alla persona (art. 157, comma 1, c.p.p.) se non è possibile, nella casa di abitazione o nel luogo in cui l’imputato esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci IN SERVIZIO MILITARE (art. 158 c.p.p.) nel luogo in cui risiede per ragioni di servizio mediante consegna alla persona se la consegna non è possibile, presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato (art. 157, comma 1, c.p.p.) [2] (art. 156, comma 2, c.p.p.) se non sono conosciuti i luoghi suddetti, nel luogo dove l’imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci (art. 157, comma 2, c.p.p.) se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 (art. 157, comma 7, c.p.p.) se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione l’atto è depositato nella casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa (art. 157, comma 8, c.p.p.) [2] le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell’articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all’autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall’articolo 148, comma 2-bis (art. 157, comma 8-bis, c.p.p.) (continua) (continua) Artt. 148-171 7(segue) NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITÀ NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITà 572 Artt. 148-171 (segue) ALL’IMPUTATO CHE ABBIA DICHIARATO O ELETTO DOMICILIO O IL CUI DOMICILIO SIA STATO DETERMINATO ex art. 161, comma 2, c.p.p. LATITANTE O EVA SO DI CUI È STATA DICHIARATA L’IRREPERIBILITÀ (art. 165 c.p.p.) (art. 159 c.p.p.) mediante consegna di copia dell’atto al difensore mediante consegna di copia dell’atto al difensore (art. 161 c.p.p.) nel domicilio eletto, dichiarato o determinato [4] se la notificazione a tale domicilio diviene impossibile o se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, mediante consegna al difensore di copia dell’atto ALL’IMPUTATO INTERDETTO O INFERMO DI MENTE (art. 166 c.p.p.) [5] (art. 169 c.p.p.) raccomandata con avviso di ricevimento [6] se entro 30 giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, mediante consegna al difensore [1] Le notificazioni all’imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell’art. 157 c.p.p. [2] Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l’originale dell’atto notificato e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. [3] Avviso del deposito è affisso alla porta della casa di abitazione dell’imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L’ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. [4] Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157 c.p.p. [5] Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore. Se, in seguito ad accertamenti sulla capacità dell’imputato (art. 70 c.p.p.), risulta che lo stato mentale del medesimo è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento (art. 71, comma 1, c.p.p.), le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale (art. 166 c.p.p.). [6] La raccomandata deve contenere l’indicazione dell’autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. (continua) SCHEMI E TABELLE CHE RISIEDE O DIMORA ALL’ESTERO O CHE SI È TRASFERITO ALL’ESTERO SUCCESSIVA MENTE AL DECRETO DI IRREPERIBILITÀ ex art. 159 c.p.p. Artt. 148-171 (segue) NOTIFICAZIONI NOTIFICAZIONI - LUOGHI E MODALITà Artt. 148-171 8 ALLA PERSONA OFFESA ALLA PARTE CIVILE AL RESPONSABILE CIVILE ALLA PERSONA CIVILMENTE OBBLIGATA PER LA PENA PECUNIARIA (artt. 154 e 155 c.p.p.) AD ALTRI SOGGETTI (art. 167 c.p.p.) SCHEMI E TABELL 573 (segue) 9Art. 171 NULLITÀDELLE DELLENOTIFICAZIONI NOTIFICAZIONI NULLITÀ 4 Art. 57 171 se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto (art. 171, comma 1 , lett. a), c.p.p.) [1] se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia (art. 171, comma 1, lett. d), c.p.p.) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l’ha eseguita (art. 171, comma 1, lett. b), c.p.p.) (art. 171, comma 1, lett. b), c c.p.p.) se non è dato l’avvertimento nei casi previsti dall’art. 161, commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore se è stata omessa l’affissione o non è stata data la comunicazione prevista dall’art. 157, comma 3 (art. 171, comma 1, lett. e), c.p.p.) (art. 171, comma 1, lett. f), c.p.p.) se sull’originale dell’atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell’art. 157, comma 3 se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall’art. 150 e l’atto non è giunto a conoscenza del destinatario (art. 171, comma 1, lett. g), c.p.p.) (art. 171, comma 1, lett. h), c.p.p.) [1] Sono notificati per estratto, tra gli altri: la sentenza con cui la Corte di cassazione decide sui conflitti di competenza e di giurisdizione (art. 32, comma 2, c.p.p.); l’ordinanza con cui la Corte di cassazione decide sulla rimessione del processo (art. 48, comma 2, c.p.p.); gli avvisi e le convocazioni delle persone diverse dall’imputato, nei casi di urgenza e mediante telegramma, quando non è possibile procedere a mezzo del telefono (art. 149, comma 5, c.p.p.); l’ordinanza con cui il giudice decide sul differimento dell’incidente probatorio (art. 397, comma 4, c.p.p.); il verbale di dibattimento in cui sono inserite le nuove contestazioni del pubblico ministero all’imputato contumace o assente (art. 520, comma 1, c.p.p.); la sentenza di primo grado, unitamente all’avviso di deposito, all’imputato contumace (art. 548, comma 3, c.p.p.); la sentenza alle parti private diverse dall’imputato, in caso di mancata comparizione delle stesse (art. 23, comma 2, att. c.p.p.). SCHEMI E TABELLE NULLITÀ DELLE NOTIFICAZIONI (Art. 171 c.p.p.) Artt. 177-186 575 NULLITà NULLITÀDEGLI DEGLIATTI ATTI 10 Artt. 177-186 NULLITÀ DEGLI ATTI (Artt. 177-186 c.p.p.) NULLITÀ DI ORDINE GENERALE (art. 178 c.p.p.) NULLITÀ ASSOLUTE [1] (art. 179 c.p.p.) NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO [2] (art. 180 c.p.p.) inosservanza delle disposizioni concernenti inosservanza delle disposizioni concernenti la capacità del giudice il numero dei giudici necessario per costituire i collegi l’iniziativa del p.m. nell’esercizio dell’azione penale nullità derivanti dalla l’omessa citazione dell’imputato l’assenza del difensore dell’imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza la partecipazione del p.m. al procedimento l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza delle altre parti private l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato la la citazione citazione in giudizio in giudizio della del persona querelante offesa dal reato NULLITÀ SPECIALI [3] ASSOLUTE [4] RELATIVE (art. 181 c.p.p.) [1] Sono insanabili e rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. [2] Per la rilevabilità, deducibilità e sanabilità delle nullità a regime intermedio e relative, v. artt. 180-184 c.p.p. [3] Si tratta delle nullità previste da specifiche disposizioni di legge, diverse dalle nullità di ordine generale di cui all’art. 178 c.p.p. [4] Le nullità speciali sono «assolute» solo se definite tali dalle norme che le prevedono (art. 179, comma 2, c.p.p.) NULLITà SPECIALI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE Artt. 177 ss. NULLITÀ SPECIALI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE (Artt. 177 ss. c.p.p.) NULLITÀ RIFERIMENTO • della citazione del responsabile civile per omissione o erronea (art. 83, indicazione di qualche elemento essenziale, che non lo ponga in comma 5, c.p.p.) condizione di esercitare i suoi diritti nell’udienza preliminare o nel giudizio, o per nullità della notificazione (art. 103, • dell’ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore per omesso avviso al Consiglio dell’ordine forense del luogo comma 3, c.p.p.) • dell’interrogatorio o dell’esame dell’imputato, cittadino apparte(art. 109, nente ad una minoranza linguistica riconosciuta, se non svolto, a sua richiesta, nella madrelingua e degli atti del procedimento a comma 3, c.p.p.) costui indirizzati successivamente alla sua richiesta, se non tradotti in tale lingua (art. 125, comma 3, c.p.p.) • di sentenze od ordinanze per omessa motivazione • degli atti introduttivi dell’udienza camerale e dell’udienza mede(art. 127, sima comma 5, c.p.p.) • del verbale se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o (art. 142 c.p.p.) se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto • della prestazione dell’ufficio di interprete per incapacità o in(art. 144, compatibilità comma 1, c.p.p.) (art. 171 c.p.p.) • delle notificazioni • della testimonianza dei prossimi congiunti dell’imputato in caso (art. 199, di mancato avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre comma 2, c.p.p.) • della ricognizione di persona in caso di mancato avviso o mancata menzione del verbale dell’invito rivolto a chi la deve eseguire (art. 213, circa la descrizione della persona da riconoscere o del fatto che comma 3, c.p.p.) sia stato in precedenza chiamato ad effettuare un riconoscimento • della ricognizione in casi di mancata menzione, nel verbale, del(art. 214, le modalità con cui la medesima è stata effettuata comma 3, c.p.p.) (art. 215, • della ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato comma 3, c.p.p.) • della ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere og(art. 216, getto di percezione sensoriale comma 2, c.p.p.) • della prestazione dell’ufficio di perito per incapacità o incompa(art. 222, tibilità dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali comma 1, c.p.p.) • dell’ordinanza che dispone l'esecuzione coattiva della perizia per la quale è necessario il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del (art. 224-bis, cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del procomma 2, c.p.p.) filo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all'esame del perito, quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge • della perizia che richiede il compimento di atti idonei ad incide(art. 224-bis, re sulla libertà personale ai sensi dell’art. 224-bis se la persona comma 7, c.p.p.) sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato • dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali per man(art. 274, comma 1, cata espressa indicazione delle specifiche ed inderogabili esigenlett. a) c.p.p.) ze attinenti alle indagini relative ai fatti per cui si procede (continua) SCHEMI E TABELLE 11 Artt. 177 ss. (segue) NULLITà SPECIALI PREVISTE DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE NULLITÀ RIFERIMENTO • dell’ordinanza applicativa di misure cautelari per violazione delle disposizioni in ordine al suo contenuto • delle operazioni di cui all’art. 224-bis in caso di richiesta da parte del p.m. di prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi • di interrogatorio, ispezione o confronto del p.m., quando no specifichi i motivi della deroga e le modalità dell’avviso, nei casi di assoluta urgenza e di pericolo che il ritardo possa pregiudicare l’assunzione o l’assicurazione delle fonti di prova (art. 292, comma 2, c.p.p.) • degli atti successivi in mancanza di notificazione da parte del pubblico ministero alla persona sottoposta alle indagini della comunicazione della nomina del difensore d’ufficio • della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta dall’avviso previsto dall’art. 415-bis nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’art. 375.3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all’art. 415-bis, comma 3 (art. 369-bis, comma 1, c.p.p.) • degli atti introduttivi • di sentenze di non luogo a procedere quando manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice • del decreto che dispone il giudizio se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge, nonché l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia • dell’udienza dibattimentale in caso di mancata pubblicità • degli atti preliminari all’esame dei testimoni, in caso di mancata osservanza • della sentenza per difetto di contestazione • della discussione nell’udienza dibattimentale nel caso in cui l’imputato o il suo difensore, ove lo chiedano, non abbiano la parola per ultimi (art. 359-bis, comma 3, c.p.p.) (art. 364, comma 6, c.p.p.) (art. 416, comma 1, c.p.p.) (art. 419, comma 7, c.p.p.) (art. 426, comma 3, c.p.p.) (art. 429, comma 2, c.p.p.) (art. 471, comma 1, c.p.p.) (art. 497, comma 3, c.p.p.) (art. 522, comma 1, c.p.p.) (art. 523, comma 5, c.p.p.) • della sentenza se alla deliberazione non concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento (art. 525, comma 1, c.p.p.) • di sentenze di proscioglimento o di condanna quando manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice (art. 546, comma 3, c.p.p.) • del decreto di citazione diretta a giudizio • del decreto di citazione nel giudizio di appello se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia • dei provvedimenti del PM nella fase esecutiva in caso di mancata notificazione quando sia per essi esplicitamente prevista la notificazione al difensore • del decreto del presidente della corte di appello per la decisione sulla richiesta di estradizione in caso di mancato rispetto del termine di dieci giorni per la notificazione (art. 552, comma 1, c.p.p.) (art. 601, comma 6, c.p.p.) (art. 655, comma 5, c.p.p.) (art. 704, comma 1, c.p.p.) 12 579 13 MEZZIDIDIPROVA PROVA MEZZI Artt.187 187ss.ss. Artt. MEZZI DI PROVA (Artt. 187 ss. c.p.p.) TESTIMONIANZA [1] ESAME DELLE PARTI [2] (artt. 194-207 e 498 ss. c.p.p.) (artt. 208-210 e 503 c.p.p.) CONFRONTI RICOGNIZIONI [3] (artt. 211 e 212 c.p.p) (artt. 213-217 c.p.p.) ESPERIMENTI GIUDIZIALI PERIZIA [4] (artt. 220-233 e 508 c.p.p.) DOCUMENTI ISPEZIONI (artt. 234-243 c.p.p.) (artt. 244-246 c.p.p.) PERQUISIZIONI [5] SEQUESTRI (*) [6] (artt. 247-252 c.p.p) (artt. 253-263 c.p.p.) INTERCETTAZIONI di CONVERSAZIONI o COMUNICAZIONI (**) PROVE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE (artt. 266-271 c.p.p.) (art. 189 c.p.p.) [1] Sulle sommarie informazioni delle persone che possono riferire circostanze utili alle indagini, v. artt. 351 e 362 c.p.p. [2] Sull’interrogatorio dell’indagato o dell’imputato e di persona imputata in un procedimento connesso, v. artt. 294, 299, 350, 363, 374, 388, 391, 421 e 422 c.p.p. [3] Sull’individuazione di persone o di cose, v. art. 361 c.p.p. [4] Sulla consulenza tecnica del p.m., v. artt. 359 e 360 c.p.p. [5] Sulle perquisizioni della polizia giudiziaria, v. art. 352 c.p.p. [6] Sui sequestri della polizia giudiziaria, v. artt. 353-355 c.p.p. (*) V. 2° schema successivo. (**) V. 3° schema successivo. SCHEMI TABELLE SCHEMI EE TABELL (artt. 218 e 219 c.p.p.) 14 DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE Art. 191 DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE (Art. 191 c.p.p.) DIVIETO • di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato o dell’indagato • di dichiarazioni indizianti contra se e contra alios RIFERIMENTO (art. 62 c.p.p.) (artt. 63 e 391-bis, comma 9, c.p.p.) • di dichiarazioni ottenute con metodi e tecniche idonei a influire sulla libertà di determinazione o alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti • di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona interrogata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lett. a) e b), dell’art. 64 3-bis e, nel caso che le dichiarazioni siano rese su fatti che concernono la responsabilità di altri, inutilizzabilità nei loro confronti in mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3-bis dell’art. 64 c.p.p. • di sequestro, presso i difensori, gli investigatori privati e i consulenti tecnici, di carte relative all’oggetto della difesa che non costituiscano corpo del reato • di intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati, dei consulenti tecnici e dei loro ausiliari • di controllo e di sequestro della corrispondenza tra imputato e difensore che non costituisca corpo del reato (art. 64, comma 2, c.p.p.) (art. 64, comma 3-bis, c.p.p.) (art. 103, comma 2, c.p.p.) (art. 103, comma 5, c.p.p.) (art. 103, comma 6, c.p.p.) • delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio non documentato con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione (art. 141-bis) • di dichiarazioni ottenute con metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti, neppure con il consenso della persona interessata (art. 188 c.p.p.) • di prove non disciplinate dalla legge se non idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti o se pregiudicano la libertà morale della persona (art. 189 c.p.p.) • delle dichiarazioni del testimone concernenti la moralità dell’imputato, voci correnti tra il pubblico, apprezzamenti personali scindibili dalla deposizione sui fatti • in materia di testimonianza indiretta • di assunzione delle testimonianze per incompatibilità con l’ufficio di testimone (art. 194, commi 1 e 3, c.p.p.) (art. 195 c.p.p.) (art. 197 c.p.p.) (continua) 15 (segue) DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE DIVIETO Art. 191 RIFERIMENTO • di utilizzazione, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze, delle dichiarazioni rese da persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l’ufficio di testimone contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico (art. 197-bis, comma 5, c.p.p.) • di acquisizione e utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato in caso di opposizione del medesimo, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri • di acquisire e utilizzare notizie rese da “informatori” se non esaminati come testimoni (art. 202, comma 5, c.p.p.) (art. 203 c.p.p.) • di perizie volte a stabilire l’abitualità, la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche (art. 220, comma 2, c.p.p.) • di disporre operazioni che contrastano con espressi (art. 224-bis, comma 4, c.p.p.) • delle notizie chieste dal perito all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone se non in stretta relazione all’oggetto della perizia (art. 228, comma 3, c.p.p.) • di acquisire documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in genere delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti (art. 234, comma 3, c.p.p.) • delle dichiarazioni rese in altri procedimenti dalle persone indicate nell’articolo 210 a meno che i difensori degli imputati nei cui confronti si intendono utilizzare abbiano partecipato alla loro assunzione (art. 238, comma 2-bis, c.p.p.) • della utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni rese in altri procedimenti a meno che l’imputato vi consenta; in difetto solo per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503 • di acquisire o utilizzare documenti anonimi • di sequestro di corrispondenza che non abbia relazione con il reato (art. 238, comma 4, c.p.p.) (art. 240 c.p.p.) (art. 254, comma 3, c.p.p.) • delle intercettazioni telefoniche acquisite con decreto d’urgenza del PM non convalidato dal giudice nel termine stabilito (art. 267, comma 2, c.p.p.) (continua) SCHEMI E TABELLE divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità Art. 191 (segue) 16 DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE DIVIETO RIFERIMENTO • in materia di utilizzazione in procedimenti diversi dei risultati delle intercettazioni salvo risultino indispensabili per l’accertamento di reati per i quali sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 270 c.p.p.) • di utilizzazione di comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, acquisite tramite intercettazioni (art. 270-bis, commi 3, 5 e 7) • di utilizzazione dei risultati di intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o se non siano state osservate le disposizioni di cui agli artt. 267 e 2681, 3 c.p.p., o ppure relative alle persone indicate nell’art. 2001 c.p.p., quando abbiano ad oggetto i fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione salvo le stesse persone abbiano già deposto o li abbiano comunque divulgati (art. 271, commi 1 e 2, c.p.p.) • degli atti compiuti prima della concessione dell’autorizzazione a procedere in materia di fermo, misure cautelari personali, perquisizioni personale e domiciliare, ispezione personale, ricognizione, individuazione, confronto, intercettazione di conversazioni o comunicazioni, interrogatorio a meno che l’interessato vi consenta (art. 343, commi 2, 3 e 4, c.p.p.) • delle notizie ed indicazioni ottenute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini sul luogo o nella immediatezza del fatto rese senza l’assistenza del difensore o delle dichiarazioni spontanee che, nel dibattimento, possono essere utilizzate solo ai sensi dell’art. 5033 c.p.p. • di utilizzazione delle informazioni acquisite in violazione degli artt. 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5 (art. 350, commi 6 e 7, c.p.p .) (art. 359-bis, comma 3, c.p.p.) • degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal PM nella sussistenza della possibilità di differimento dell’assunzione dei medesimi con espressa riserva in tal senso formulata dall’indagato (art. 360, commi 4 e 5, c.p.p.) • di utilizzazione delle dichiarazioni ricevute e delle informazioni assunte dal difensore in violazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 391-bis c.p.p. (art. 391-bis, comma 6, c.p.p.) • delle prove assunte nell’incidente probatorio concernenti fatti o persone diverse da quelle i cui difensori partecipano al medesimo (art. 401, comma 6, c.p.p.) • delle prove assunte nell’incidente probatorio nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente alla assunzione della prova da indizi di colpevolezza sempre che il difensore non abbia partecipato all’assunzione o che i suddetti indizi siano emersi solo dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile (art. 403, comma 1-bis, c.p.p.) (continua) 17 (segue) DIVIETI DI ACQUISIZIONE IN MATERIA DI PROVE E DI UTILIZZAZIONE DIVIETO Art. 191 RIFERIMENTO • degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari in caso di provvedimento negativo del giudice sulla richiesta di proroga avanzata dal PM (art. 406, comma 8, c.p.p.) • degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice quando il PM non abbia esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione (art. 407, comma 3, c.p.p.) • delle dichiarazioni rilasciate dall’indagato, dell’interrogatorio del medesimo e dei nuovi atti di indagine disposti dal PM se non compiuti entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta salvo proroghe del giudice (art. 415-bis, commi 4 e 5, c.p.p.) • delle dichiarazioni rilasciate al PM, alla polizia giudiziaria o al difensore dalla persona ammessa ai sensi dell’art. 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’art. 4222 ovvero nella lista prevista dall’art. 468 a meno che la testimonianza non sia ammessa o non abbia luogo e comunque dopo la deposizione testimoniale (art. 430-bis c.p.p.) • di utilizzazione nei confronti delle altri parti delle (art. 500, comma 3, c.p.p.) • delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione nell’esame testimoniale valutabili dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 500, comma 5, c.p.p.) • di utilizzazione nei confronti di altri senza il loro consenso (salvo che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 500, comma 4) delle dichiarazioni rese al pubblico ministero, o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare rese dall’imputato assente o che si sia rifiutato di sottoporsi all’esame (art. 513, comma 1, c.p.p.) • delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione nell’esame delle parti valutabili dal giudice solo per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 503, comma 4, c.p.p.) • delle prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento quando il giudice debba deliberare in esito al medesimo • degli atti richiesti allo Stato estero quando il medesimo abbia posto condizioni alla loro utilizzabilità (art. 526, comma 1, c.p.p.) (art. 729, comma 1-ter, c.p.p.) SCHEMI E TABELLE dichiarazioni rese ad altra parte se il teste rifiuta di sottoporsi all’esame o al controesame di una di esse Art. 197 INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO DI TESTIMONE 18 INCOMPATIBILITÀ CON L’UFFICIO DI TESTIMONE (Art. 197 c.p.p.) Sono incompatibili con l’ufficio di testimone: A) i coimputati o coindagati concorrenti nel reato, in procedimento riunito o separato, finché il procedimento a loro carico non sia definito con sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di patteggiamento i coimputati o coindagati in procedimento connesso ex art. 12, lett. c), c.p.p. (cd. connessione teleologica), finché il procedimento a loro carico non sia definito con sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di patteggiamento, a meno che, preavvertiti ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., rendano dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità i coimputati o coindagati in procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. (cd. connessione teleologica), finché il procedimento a loro carico non sia definito con sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di patteggiamento, a meno che, preavvertiti ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., rendano dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità C) il responsabile civile la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario D) il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell’art. 391-ter c.p.p. SCHEMI E TABELL B) PERSONE CHE ASSUMONO L'UFFICIO DI TESTIMONE «ASSISTITO» E «GARANTITO» Art. 197bis PERSONE CHE ASSUMONO L’UFFICIO DI TESTIMONE «ASSISTITO» E «GARANTITO» (Art. 197-bis c.p.p.) le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, lett. a) e c), c.p.p. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di patteggiamento le persone imputate in un procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, di proscioglimento o di patteggiamento le persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, lett. c), c.p.p. che, ritualmente preavvertite ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. abbiano reso dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità le persone imputate in un procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p. che, ritualmente preavvertite ex art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. abbiano reso dichiarazioni su fatti concernenti l’altrui responsabilità SCHEMI E TABELL SCHEMI E TABELLE 19 Art.253 253 Art. SEQUESTRI SEQUESTRIPROBATORIO, PROBATORIO,PREVENTIVO PREVENTIVOE ECONSERVATIVO CONSERVATIVO 20 584 SEQUESTRI PROBATORIO, PREVENTIVO E CONSERVAT IVO (Artt. 253 [316 e 321] c.p.p.) SEQUESTRI PROBATORIO [1] del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 253, comma 1, c.p.p.) PREVENTIVO 1) di una cosa pertinente al reato, la cui libera disponibilità può aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati (art. 321, comma 1, c.p.p.); 2) delle cose di cui è consentita la confisca (art. 321, comma 2, c.p.p.) CONSERVAT IVO dei beni mobili o immobili dell’imputato o delle somme o cose a lui dovute nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano: 1) le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato (art. 316, comma 1, c.p.p.) 2) le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 316, comma 2, c.p.p.) POSSONO PROCEDERE AL la a.g. con decreto (art. 253, comma 1, c.p.p.) SEQUESTRO PROBATORIO (in ogni fase del procedimento) la p.g. delegata dal p.m. (art. 253, comma 3, e 370 c.p.p.) la p.g. di iniziativa (nei casi previsti dall’art. 354, comma 2, c.p.p.) SEQUESTRO PREVENTIVO (in ogni fase del procedimento) il giudice su richiesta del p.m. (art. 321, comma 1, c.p.p.) SEQUESTRO CONSERVATIVO (solo se è stata esercitata l’azione penale) il p.m. o l’ufficiale di p.g. nei casi di urgenza il p.m. convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti (art. 355 c.p.p.) il p.m. richiede la convalida e l’emissione del decreto al giudice (art. 321, comma 3-bis, c.p.p.) il giudice su richiesta del p.m. (art. 316, comma 1, c.p.p.) o della parte civile (art. 316, comma 2, c.p.p.) (continua) (continua) SEQUESTRI PROBATORIO, PREVENTIVO E CONSERVATIVO 21 (segue) (segue) SEQUESTRO PROBATORIO della a.g. e della p.g. delegata della p.g. di iniziativa 1) l’indagato 2) l’imputato 3) il suo difensore 4) la persona alla quale le cose sono state sequestrate 5) la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione 1) la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini 2) il suo difensore 3) la persona alla quale le cose sono state sequestrate 5) la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro, anche nel merito, ex art. 324 c.p.p. (art. 257, comma 1, c.p.p.) possono proporre richiesta di riesame del decreto di convalida, anche nel merito, ex art. 324 c.p.p. (art. 355, comma 3, c.p.p.) SEQUESTRO PREVENTIVO 1) l’indagato 2) l’imputato 3) il suo difensore 4) la persona alla quale le cose sono state sequestrate 5) la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame del decreto di sequestro, anche nel merito, ex art. 324 c.p.p. (art. 322 c.p.p.) Art. 253 Art. 253 SEQUESTRO CONSERVATIVO chiunque vi abbia interesse possono proporre richiesta di riesame dell’ordinanza di sequestro, anche nel merito, ex art. 324 c.p.p. (art. 318 c.p.p.) [1] Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro probatorio richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta, con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari (art. 368 c.p.p.) SCHEMI E TABELL SEQUESTRI PROBATORIO, PREVENTIVO E CONSERVATIVO SCHEMI E TABELLE 585 Artt.266-271 266-271 Artt. INTERCETTAZIONIDIDICONVERSAZIONI CONVERSAZIONIO OCOMUNICAZIONI COMUNICAZIONI INTERCETTAZIONI 586 22 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI [1] (Artt. 266-271 c.p.p.) SVILUPPO DELLE OPERAZIONI [2] RICHIESTA DEL P.M. (art. 267, comma 1, c.p.p.) DECRETO AUTORIZZATIVO DEL GIP (art. 267, comma 1, c.p.p.) gravi indizi di reato assoluta indispensabilità dell’intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini se sussistono [3] DECRETO DI INTERCETTAZIONE DEL P.M. [4] (art. 267, comma 3, c.p.p.) indicante e modalità durata (massimo 15 giorni) delle operazioni [5] ANNOTAZIONE IN APPOSITO REGISTRO RISERVATO (art. 267, comma 5, c.p.p.) dei decreti di autorizzazione dei decreti di intercettazione ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI (art. 268 c.p.p.) registrazione delle comunicazioni intercettate (art. 268, comma 1, c.p.p.) redazione dei verbali delle operazioni con trascrizione - anche sommaria del contenuto delle comunicazioni (art. 268, commi 1 e 2, c.p.p.) TRASMISSIONE IMMEDIATA AL P.M. (art. 268, comma 4, c.p.p.) delle registrazioni suddette dei verbali suddetti (continua) (continua) 587 23 (segue) (segue) INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI Artt. 266-271 INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI Artt. 266-271 CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI (art. 268, comma 4, c.p.p.) entro 5 giorni DEPOSITO in segreteria delle registrazioni suddette [6] dei verbali suddetti dei decreti di autorizzazione di intercettazione per il tempo fissato dal p.m. [7] AVVISO IMMEDIATO DEL DEPOSITO DEGLI ATTI SUINDICATI AI DIFENSORI DELLE PARTI (art. 268, comma 6, c.p.p.) FACOLTÀ DEI DIFENSORI DI ASCOLTARE le registrazioni PRENDERE COGNIZIONE dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI DEPOSITO LE PARTI CHIEDONO L’ACQUISIZIONE (art. 268, comma 6, c.p.p.) di conversazioni di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche IL GIUDICE FISSA L’UDIENZA PER ACQUISIRE le conversazioni e i flussi suddetti, purché non manifestamente irrilevanti STRALCIARE registrazioni verbali di cui è vietata l’utilizzazione (art. 271 c.p.p.) [8] (continua) (continua) SCHEMI E TABELL SCHEMI E TABELLE ESAMINARE gli atti Artt. 266-271 Artt. 266-271 (segue) (segue) INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI 588 24 ALL’ESITO DELL’ACQUISIZIONE IL GIUDICE DISPONE (art. 268, comma 7, c.p.p.) [9] [10] LA TRASCRIZIONE integrale delle registrazioni ovvero La STAMPA in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche DEPOSITATA LA TRASCRIZIONE I DIFENSORI POSSONO (art. 268, comma 8 , c.p.p.) estrarre copia delle trascrizioni fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico richiedere copia, su idoneo supporto, dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o richiedere copia della stampa di dette comunicazioni [1] L e intercettazioni possono essere: – telefoniche (art. 266, comma 1, c.p.p.); – di altre forme di telecomuni- [1] Le intercettazioni possono essere: – telefoniche comma 1, –c.p.p.); – di altre forme di cazione (art. 266, comma 1, c.p.p.); – tra presenti (art.(art. 266, 266, comma 2, c.p.p.); informatiche o telematiche telecomunicazione (art. 266-bis c.p.p.). (art. 266, comma 1 , c.p.p.); – tra presenti (art. 266, comma 2, c.p.p.); o telematiche (art.organizzata 266-bis c.p.p.). relazione ai delitti di criminalità sono previste deroghe all’art. 267 c.p.p. dall’art. 13, l. 12 [2] –Ininformatiche luglio 1991, n.ai203 (v. Criminalità organizzata 1). Detta disposizione si applicaall’art. altresì:267 c.p.p. dall’art. [2] In relazione delitti di criminalità organizzata sono previste deroghe procedimenti pern. i delitti di cui all’art. 270-ter c.p. e di cui 13, - nl.ei 12 luglio 1991, 203 (v. Criminalità organizzata 1).all’art. 4072 , lett. a), n. 4, c.p.p.: v. art. 31, Terrorismo [3] I reati per 2; i quali è ammissibile l’intercettazione sono previsti dall’art. 266, comma 1, c.p.p. procedimenti per iv.delitti previsti dal libro titolo XII, capo III, sezione I del codice penale (artt. [4]Perneii casi di urgenza, art. 267, comma 2, II, c.p.p. 600 - 604), nonché dall’art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75 (G.U. n. 55 del 4 marzo 1958), Abolizione della [5] Alle quali il p.m. procede, di regola, avvalendosi di ufficiali di polizia giudiziaria: v. art. 267, regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui: v. art. 9, l. comma 4, c.p.p. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone. [6][3] IlI reati giudice può autorizzare il p.m. a ritardare il deposito non oltre la chiusura delle indagini per i quali è ammissibile l’intercettazione sono previsti dall’art. 266, comma 1, c.p.p. preliminari: v. art. 268, comma 5, c.p.p. [4] Per i casi di urgenza, v. art. 267, comma 2, c.p.p. [7][5] Salvo che ilil p.m. giudice non riconosca necessariadiuna proroga. Alle quali procede, di regola, avvalendosi ufficiali di polizia giudiziaria: v. art. 267, comma 4, [8] Allo c.p.p.stralcio il giudice può procedere anche d’ufficio e comunque il p.m. e i difensori hanno di parteciparvi: v.ilart. commail deposito 6, c.p.p.non oltre la chiusura delle indagini preliminari: v. Il giudice può autorizzare p.m.268, a ritardare [6] diritto art. la 268, comma 5, c.p.p. [9] Per trascrizione si osservano forme, modi e garanzie previsti per l’espletamento delle perizie Salvo che221 il giudice non riconosca necessaria proroga. fissando l’udienza per il conferimento [7] (v. artt. ss. c.p.p., nominando un una trascrittore, Allo stralcio ilegiudice puòun procedere e comunque il p.m. e i difensori hanno diritto di par[8] dell’incarico fissando termineanche per ild’ufficio deposito della trascrizione). teciparvi: v. art. 268, comma su 6, c.p.p. [10] La trascrizione è disposta richiesta di parte dal g.i.p. o dal giudice del dibattimento e, una Per laeseguita, trascrizione si osservanoe forme, modi e garanzie per l’espletamento delle perizie(v. (v. art. artt. 268, 221 [9] volta trascrizioni stampe sono inseriteprevisti nel fascicolo per il dibattimento ss. c.p.p.,7,nominando comma c.p.p.) un trascrittore, fissando l’udienza per il conferimento dell’incarico e fissando un terper il delle deposito della trascrizione). N.B. mine La durata intercettazioni può essere prorogata dal giudice: v. art. 267, commi 3 e 5, trascrizione su richiesta di parte dal g.i.p. o dal giudice del dibattimento e, una volta esegui[10] Lea 268, commaè disposta 4, c.p.p. ta, trascrizioni e stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (v. art. 268, comma 7, c.p.p.). N.B. La durata delle intercettazioni può essere prorogata dal giudice: v. art. 267, commi 3 e 5, e 268, comma 4, c.p.p. 25 589 CONDIZIONI DI APPLICABILITà DELLE MISURE CAUTELARI CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI Artt. 273 e 274 Artt. 273 e 274 CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE MISURE CAUTELARI (*) (Artt. 273 e 274 c.p.p.) deve procedersi per DELITTI per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni (artt. 280, comma 1, e 287 c.p.p. [1] [2] ) devono sussistere GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA a carico dell’indagato o dell’imputato (art. 273, comma 1, c.p.p.) fuga o pericolo di fuga (art. 274, lett. b), c.p.p.) pericolo di reiterazione di reati (art. 274, lett. c), c.p.p.) non devono sussistere cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata (art. 273, comma 2, c.p.p.) [1] La custodia cautelare in carcere, invece, può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (art. 280, comma 2, c.p.p.), a meno che detta misura non sia applicata per l’ipotesi di trasgressione di cui a ll’art. 276 c.p.p. (art. 280, comma 3, c.p.p.). [2] Le misure coercitive, nel caso in cui vi sia stato arresto in flagranza per uno dei delitti indicati nell’art. 381, comma 2, c.p.p. sono disposte anche al di fuori dei limiti previsti dall’art. 280 c.p.p. (art. 391, comma 5, c.p.p.). (*) V. anche schema seguente. SCHEMI E TABELLE deve sussistere almeno una delle ESIGENZE CAUTELARI di cui all’art. 274 c.p.p. e in particolare pericolo per l’aquisizione o la genuinità della prova (art. 274, lett. a), c.p.p.) Artt. 275 e 284 26 CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA CAUTELARE PERSONALE CRITERI DI SCELTA DELLA MISURA CAUTELARE PERSONALE [1] (*) (Artt. 275 e 284 c.p.p.) CRITERI DI SCELTA DEL GIUDICE RIFERIMENTO • ADEGUATEZZA: specifica idoneità della misura in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto (ar t. 275, comma 1, c.p .p.) • PROPORZIONALITÀ della misura all’entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata (ar t. 275, comma 2, c.p .p.) • Divieto di disporre la custodia cautelare (carcere; luogo di cura; arresti domiciliari) se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena (ar t. 275, comma 2- bis, primo periodo, c.p.p.) • Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata da eseguire non sarà superiore a tre anni [2] (art. 275, comma 2-bis, secondo periodo, c.p.p.) • Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, a meno che le altre misure non siano inadeguate (ar t. 275, comma 3, primo periodo, c.p.) • Obbligo di applicare la custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, e 600-quinquies, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, nonché previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del c.p., salvo che ricorrano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate [3] (ar t. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p.) • Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni (ar t. 275, comma 4, c.p.p.) • Divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia affetto da AIDS conclamata, da grave deficienza immunitaria ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere [4] (ar t. 275, comma 4-bis, c.p.p.) • Divieto di concedere gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede (art. 284, comma 5-bis, c.p.p.) art. 284, comma 5-bis, c.p.p.) [1] Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura autorizzata, e l’interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell’imputato (art. 89, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). [2] Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis c.p., nonché all'art. 4-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’art. 284, comma 1, c.p.p. [3] Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, nella parte in cui prevede che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 609-octies (C. cost. 23 luglio 2013, n. 232), 630 c.p. (C. cost. 3 luglio 2013, n. 213), 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p. (C. cost. 18 aprile 2012, n. 110), 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (C., cost. 22 luglio 2011, n. 231), 575 c.p. (C. cost. 12 maggio 2011, n. 164), 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater c.p. (C. cost. 21 luglio 2010, n. 265) ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (C. cost. 29 marzo 2013, n. 57), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. [4] V., peraltro, art. 275, commi 4-quater e 4-quinquies. (*) V. anche schema precedente. MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE 27 Artt. 281-286 MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE (Artt. 281-286 c.p.p.) CUSTODIA CAUTELARE • IN CARCERE (art. 285 c.p.p.) • IN LUOGO DI CURA (art. 286 c.p.p.) • ARRESTI DOMICILIARI (art. 284 c.p.p.) • DIVIETO DI ESPATRIO (art. 281 c.p.p.) • OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA (art. 282 c.p.p.) • ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (art. 282-bis c.p.p.) • DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (art. 282-ter c.p.p.) • DIVIETO DI DIMORA (art. 283, comma 1, c.p.p.) • OBBLIGO DI DIMORA (art. 283, comma 2, c.p.p.) SCHEMI E TABELLE MISURE NON CUSTODIALI Artt. 288-290 Artt. 288-290 MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE 592 28 MISURE CAUTELARI PERSONALI INTERDITTIVE (Artt. 288-290 c.p.p.) SOSPENSIONE dall’ESERCIZIO della POTESTÀ dei genitori (art. 288 c.p.p.) SOSPENSIONE dall’ESERCIZIO di un PUBBLICO UFFICIO o SERVIZIO (art. 289 c.p.p.) DIVIETO TEMPORANEO di ESERCITARE DETERMINATE ATTIVITÀ PROFESSIONALI o IMPRENDITORIALI (art. 290 c.p.p.) 29 PROCEDIMENTO APPLICATIVO MISURE CAUTELARI PERSONALI Art. 291 PROCEDIMENTO APPLICAT IVO PR ENTO APPLI CAT IVO MOCEDIM ISURE CAUTELARI PERSON ALI MISURE CAUTELARI P ERSON ALI (Art. 291 c.p.p.) (Art. 291 c.p.p.) POSSIBILI SVILUPPI POSSIBILI SVILUPPI IL GIUDICE [1] IL GIUDICE [1] l’indagato o l’imputato, ovvero il suo difensore, può proporre richiesta l’indagato o l’imputato, ovvero il suo di riesame, anche nel merito, ex art. difensore, può proporre richiesta c.p.p.,anche a meno non si di309 riesame, nelche merito, extratti art. di misuraainterdittiva quale 309 c.p.p., meno che contro non si la tratti di può essere proposto sololaappello misura interdittiva contro quale ex art. 310 c.p.p. [4] può essere proposto solo appello ex art. 310 c.p.p. [4] accoglie la richiesta del p.m. accoglie richiesta del p.m. ed la emette ordinanza ed emette ordinanza applicativa della misura [2] [3] applicativarichiesta della misura [2] richiesta [3] respinge la richiesta respinge del p.m. la richiesta del p.m. l’indagato o l’imputato, ovvero il suo difensore, può proporre richiesta l’indagato o l’imputato, ovvero il suo di riesame,può anche nel merito, ex art. difensore, proporre richiesta c.p.p.,anche a meno non siextratti di309 riesame, nelche merito, art. di quale 309 misura c.p.p., ainterdittiva meno checontro non silatratti di può essere proposto sololaappello misura interdittiva contro quale ex art. 310 c.p.p. [4] può essere proposto solo appello ex art. 310 c.p.p. [4] E E il p.m. il p.m. può proporre può proporre il p.m. appello il p.m. appello art. 310appello c.p.p. [5] art. 310 appello c.p.p. [5] puòex proporre puòexproporre ex art. 310 c.p.p. [5] ex art. 310 c.p.p. [5] [1] Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono condizioni e sussisteincompetenza l’urgenza di soddisfare unacausa, delle esigenze cautelari dall’art. [1] Se le riconosce la propria per qualsiasi il giudice, quandopreviste ne ricorrono 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il previste quale dichiara le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare una delle esigenze cautelari dall’art.la propria incompetenza. Si applicano caso provvedimento le disposizioni dell’art. (art.dichiara 291, comma 274, dispone la misura richiesta con in lotal stesso con il 27 quale la 2, c.p.p.). propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art. 27 (art. 291, comma Secondo l’art. 27 c.p.p., le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o 2, c.p.p.). successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, cessano di avere effetto ose, Secondo l’art. 27 c.p.p., le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente entro venti giorni dall’ordinanza di trasmissione degli atti,cessano il giudice competente non successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa, di avere effetto se, provvede a norma degli artt. 292, e 321 c.p.p. entro venti giorni dall’ordinanza di 317 trasmissione degli atti, il giudice competente non [2] Il contenuto di detta analiticamente provvede a norma degliordinanza artt. 292, è317 e 321 c.p.p. indicato nell’art. 292 c.p.p. Gli adempimenti sono indicati nell’art.indicato 293 c.p.p. [2] [3] Il contenuto di dettaesecutivi ordinanza è analiticamente nell’art. 292 c.p.p. o l’imputato, difensore, può proporre direttamente ricorso per cassazione [3] [4] GliL’indagato adempimenti esecutiviovvero sono ilindicati nell’art. 293 c.p.p. per violazione di leggeovvero controil le ordinanze cheproporre dispongono una misura coercitiva. La propo[4] L’indagato o l’imputato, difensore, può direttamente ricorso per cassazione del ricorso inammissibile richiesta di riesame (art. 311, comma La 2, propoc.p.p.). persizione violazione di leggerende contro le ordinanzelache dispongono una misura coercitiva. [5] L’esecuzione della decisione con la laquale il tribunale, accogliendo l’appello del p.m., sizione del ricorso rende inammissibile richiesta di riesame (art. 311, comma 2, c.p.p.). dispone unadella misura cautelare è sospesa a che la decisione non sia divenutadel definitiva [5] L’esecuzione decisione con la qualefino il tribunale, accogliendo l’appello p.m., (art. 310, 3, c.p.p.);èinsospesa tal caso, l’ordinanza che dispone coercitiva non dispone unacomma misura cautelare fino a che la decisione nonlasiamisura divenuta definitiva è suscettibile di riesame (art. 309, comma 1, c.p.p.). (art. 310, comma 3, c.p.p.); in tal caso, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva non è suscettibile di riesame (art. 309, comma 1, c.p.p.). SCHEMI E TABELLE accoglie la richiesta del p.m. accoglie richiesta del p.m. edlaemette ordinanza ed emette ordinanza applicativa della misura [2] [3] [2] applicativarichiesta della misura richiesta [3] Art. 299 299 Art. CAUSE CAUSEDIDIESTINZIONE ESTINZIONEDELLE DELLEMISURE MISURECAUTELARI CAUTELARIPERSONALI PERSONALI CAUSE DI ESTINZIONE DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI [1] (Art. 299 c.p.p.) CAUSE DI ESTINZIONE RIFERIMENTO • REVOCA (art. 299, comma 1, c.p.p.) • DECRETO di ARCHIVIAZIONE (art. 300, comma 1, c.p.p.) • SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (art. 300, comma 1, c.p.p.) • SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO (art. 300, comma 1, c.p.p.) • SENTENZA di CONDANNA a pena dichiarata estinta o sospesa condizionalmente (art. 300, comma 3, c.p.p.) • SENTENZA di CONDANNA a pena uguale o non superiore alla custodia cautelare subita (art. 300, comma 4, c.p.p.) • SCADENZA del TERMINE delle misure disposte per esigenze probatorie (art. 301, comma 1, c.p.p.) • OMESSO INTERROGATORIO della persona in stato di custodia cautelare (art. 302 c.p.p.) • DECORSO DEL TEMPO DI DURATA MASSIMA (artt. 303 e 308 c.p.p.) • OMESSA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE DEL RIESAME entro il quinto giorno dalla ricezione dell’avviso da parte dell’autorità giudiziaria procedente (art. 309, commi 5 e 10, c.p.p.) • DECORSO DEL TERMINE prescritto senza che intervenga la decisione sulla richiesta di riesame (art. 309, commi 9 e 10, c.p.p.) [1] Sulle conseguenze della estinzione, v. art. 306 c.p.p. 30 594 TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE 31 Art. 303 TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I) (II) (III) (IV) (Art. 303 c.p.p.) art. 303, co. 1, lett . b) art. 303, co. 1, lett. b-bis) art. 303, co. 1 , lett. c) Dalla data di emissione del provvedimento che dispone il giudizio, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado Dalla data di emissione dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna ex art. 442 c.p.p. Dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna in grado d’appello PENA EDITTALE TERMINI PENA EDITTALE TERMINI PENA EDITTALE PENA TERMINI IRROGATA Pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni Pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni (con esclusione dei delitti ex art. 407, comma 2 , lett. a), c.p.p.) [1] Pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni Pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni ma non superiore nel massimo a 20 anni [1] [4] 3 mesi 6 mesi [2] Pena della 1 anno [3] reclusione superiore nel massimo a 6 anni per i delitti previsti dall’art. 407, lett. a), c.p.p. Pena della 1 anno [4] reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni o ergastolo [1] Proroga massima di 45 giorni ex art. 305 c.p.p. [2] Proroga massima di 3 mesi ex art. 305 c.p.p. [3] Proroga massima di 6 mesi ex art. 305 c.p.p. [4] Proroga massima di 6 mesi ex art. 305 c.p.p. Pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni o ergastolo 6 mesi 1 anno [2][4] Pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni Pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni salvo quanto previsto nel numero 1 Pena della 1 anno e [3] [4] reclusione superiore nel 6 mesi massimo a 20 anni o ergastolo TERMINI [1] Pena della reclusione non superiore a 3 anni 9 mesi [1] 8 mesi [1] Pena della reclusione superiore a 3 anni ma non superiore a 10 anni 1 anno [2] 1 anno [3] Pena della reclusione superiore a 10 anni o ergastolo 1 anno e 6 mesi [3] 4 mesi [1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art. comma 1, c.p.p. 305, comma 1, c.p.p. comma 1, c.p.p. [2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art. comma 1, c.p.p. 305, comma 1, c.p.p. comma 1, c.p.p. [3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art. comma 1, c.p.p. 305, comma 1, c.p.p. comma 1, c.p.p. [4] Il termine è aumentabile, per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., fino a 6 mesi; l’aumento, però, va imputato ai termini indicati nel n. 3-bis) dell’art. 303, comma 1, lett. b), c.p.p. (continua) SCHEMI E TABELLE art. 303, co. 1, lett. a) Dall’inizio dell’esecuzione della custodia cautelare (art. 297) alla data di emissione del provvedimento che dispone il giudizio o della ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438 c.p.p. ovvero alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti Art. 303 (segue) art. 303, comma 1, lett. d) art. 303, comma 2 art. 303, comma 3 Dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lett. b) numero 3-bis Termini che si applicano se vi è stata condanna in primo e in secondo grado (anche a pene diverse) o se l’impugnazione è stata proposta esclusivamente dal p.m. Termini di durata massima della custodia cautelare in caso di regressione o rinvio ad altro giudice Termini di durata massima della custodia cautelare in caso di ripristino dopo evasione TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI 9 mesi 2 anni 1 anno 4 anni 1 anno e 6 mesi 6 anni (I) 32 TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE Stessi termini previsti dall’art. 303, comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento art. 303, comma 4 Termini di durata complessiva della custodia cautelare considerate anche le proroghe previste dall’art. 305 (IV) PENA EDITTALE Pena della Stessi termini reclusione non previsti dall’art. superiore nel 303, comma 1, relativamente a massimo a 6 anni ciascuno stato e Pena della grado del reclusione procedimento, superiore nel ma la durata massimo a6 complessiva anni ma non (considerate ansuperiore nel che le proroghe massimo a 20 ex art. 305) non anni può superare i termini di cui Pena della all’art. 303, reclusione comma 4 superiore nel (tenendo conto massimo a 20 anche della anni o ergastolo custodia subita prima dell’evasione) TERMINI 2 anni 4 anni 6 anni Qualora la custodia cautelare in carcere sia stata disposta per esigenze probatorie di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), la durata non può superare i 30 giorni, salva la proroga dei termini per non più di due volte ed entro il limite complessivo di 90 giorni (art. 301). Questa regola non vale per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) , nn. 1-6 e per quelli che richiedono indagini complesse o all’estero: in tali casi i termini per la custodia cautelare in carcere per esigenze probatorie sono quelli previsti dall’art. 303. (II) I termini previsti dall’art. 303, comma 1, sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. Si vedano, altresì, l’art. 1, commi 4 e 5, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652. (III) A norma dell’art. 23, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, i termini previsti dall’art. 303 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni 16. (IV) I termini di durata massima di cui all’art. 303, comma 4, possono essere superati nell’ipotesi di sospensione di cui all’art. 304. Resta comunque fermo il limite di cui all’art. 304, comma 6 c.p.p. RIESAME RIESAMEDELLE DELLEORDINANZE ORDINANZECHE CHEDISPONGONO DISPONGONO UNA UNA MISURA COERCITIVA COERCITIVA Art.309 309 Art. RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA (Art. 309 c.p.p.) L’IMPUTATO o L’INDAGATO IL DIFENSORE dell’imputato o indagato entro 10 giorni [1] dall’esecuzione o notificazione dell’ordinanza (art. 309, comma 1, c.p.p.) entro 10 giorni [1] dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza (art. 309, comma 3, c.p.p.) possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, dell’ordinanza [2], enunciandone i motivi e presentandola nella cancelleria del tribunale [3] o spedendola alla stessa con le forme previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p. (art. 309, comma 4, c.p.p.) la cancelleria dà immediato avviso dell’avvenuta presentazione all’autorità giudiziaria procedente (art. 309, comma 5, c.p.p.) l’autorità giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla ricezione dell’avviso o comunque non oltre il 5° giorno [4] trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, c.p.p. con la richiesta di applicazione della misura coercitiva tutti gli elementi sopravvenuti a favore dell’imputato o indagato il tribunale, ricevuti gli atti [5] fissa l’udienza di discussione comunicato al p.m. [6] l’avviso della data fissata per l’udienza è all’indagato o imputato notificato al suo difensore almeno 3 giorni liberi prima dell’udienza [7] (continua) (continua) SCHEMI SCHEMIEETABELL TABELLE 33 597 Art. 309 Art. 309 RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA RIESAME DELLE ORDINANZE CHE DISPONGONO UNA MISURA COERCITIVA 598 34 (segue) (segue) All’udienza il p.m. [8], il difensore e l’interessato [9] sono sentiti se compaiono (art. 127, comma 3, c.p.p.) Il tribunale in composizione collegiale entro 10 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall’autorità giudiziaria [10] procedente decide sulla richiesta [11] dichiarandola inammissibile e condannando al pagamento delle spese processuali accogliendola e annullando l’ordinanza accogliendola e riformando l’ordinanza respingendola e confermando l’ordinanza [1] Il termine è previsto a pena di inammissibilità (v. art. 99 att. c.p.p.). Per l’imputato o indagato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’art. 165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato o indagato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento (art. 309, comma 2, c.p.p.). Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’art. 104, comma 3 (art. 309, comma 3-bis, c.p.p.). [2] Salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero (art. 309, comma 1, c.p.p.). [3] Si tratta del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (art. 309, comma 7, c.p.p). [4] Se gli atti non sono fatti pervenire nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (art. 309, comma 10, c.p.p.). [5] Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia (art. 309, comma 8, c.p.p.). [6] Si tratta del p.m. presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, di quello che ha richiesto l’applicazione della misura (art. 309, comma 8, c.p.p.). [7] L’inosservanza di detto termine determina nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. dell’udienza e dell’ordinanza emessa dal tribunale che è quindi annullabile. [8] Il p.m. che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del p.m. presso il tribunale indicato dal comma 7 (art. 309, comma 8-bis, c.p.p.). [9] Se l’interessato è detenuto in luogo posto nell’ambito della circoscrizione del tribunale può chiedere di essere «tradotto» all’udienza e, in tal caso, la mancata traduzione determina la nullità assoluta e insanabile a norma dell’art. 179 c.p.p. dell’udienza camerale e della successiva pronuncia del tribunale. Se, invece, è detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale può chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza competente per quel luogo (art. 127, comma 3, c.p.p. ). In tal caso deve essere sentito prima del giorno dell’udienza a pena di nullità della stessa e della pronuncia assunta all’esito. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice (art. 127, comma 4, c.p.p.). [10] Se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia (art. 309, comma 10, c.p.p.). [11] Il tribunale decide anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza (art. 309, comma 9, c.p.p.). NOTIZIE NOTIZIEDIDIREATO REATO 35601 Artt. Artt. 330-347 330-347 NOTIZIE DI REATO (Artt. 330-347 c.p.p.) IL P.M. LA POLIZIA GIUDIZIARIA possono acquisire notizie di reato di propria iniziativa e in tal caso possono ricevere le notizie di reato provenienti da DENUNCIA da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (art. 331 c.p.p.) QUERELA (art. 336 c.p.p.) [1] DENUNCIA da parte di privati (art. 333 c.p.p.) REFERTO (art. 334 c.p.p.) ISTANZA di procedimento (art. 341 c.p.p.) [1] RICHIESTA di procedimento (art. 342 c.p.p.) [1] [1] Si tratta di condizioni di procedibilità. SCHEMI E TABELLE SCHEMI TABELL ne dà comunicazione al p.m. ex art. 347 c.p.p. Art. 3712 CASI DI PROCEDIMENTI COLLEGATI 36 CASI PROCEDIMENTI COLLEGATI CASI DI DI PROCEDIMENTI COLLEGATI (Art. c.p.p) (Art. 371 37122c.p.p.) procedimenti connessi (lett. a) procedimenti per reati commessi in occasione di altri (cd. collegamento occasionale) (lett. b) procedimenti per reati commessi per conseguire o assicurare il profitto, il prodotto, il prezzo o l’impunità di altri reati (cd. collegamento consequenziale) (lett. b) procedimenti per reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre (cd. collegamento reciproco) (lett. b) procedimenti in cui la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra circostanza (cd. collegamento probatorio) (lett. b) procedimenti in cui la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte (lett. c) ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO Artt. 379-391 ARRESTO IN IN FLAGRANZA FLAGRANZA E ARRESTO E FERMO FERMO (Artt. 379-391 c.p.p.) (Artt. 379-391 c.p.p.) SVILUPPI SVILUPPI DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA DOVERI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA dare immediata notizia al p.m. del luogo in cui l’arresto o il fermo sono stati eseguiti dare notizia alal p.m. l’arresto oo ilil fermo fermosono sonostati statieseguiti eseguiti (art. 386, comma 1, c.p.p.) dareimmediata immediata notizia P.M. del del luogo luogo in cui l’arresto dare immediata al P.M. del luogo in cui l’arresto o il fermo sono stati eseguiti (art. 1, c.p.p.) (art.386, 386,comma co. 1, notizia c.p.p.) (art. 386, co. 1, consegnare allac.p.p.) persona una comunicazione scritta, se del caso tradotta, con cui la si consegnare alladiritto persona comunicazione scritta, del caso con cui laalsi informa del di una nominare un difensore di sefiducia, di tradotta, essere ammesso informa dela diritto di nominare un previsti difensore fiducia, di essere ammessoinal patrocinio spese dello Stato nei casi dalladilegge, di ottenere informazioni merito all’accusa, ed alla di atti fondamentali, di informazioni avvalersi dellain patrocinio a spese all’interprete dello Stato nei casitraduzione previsti dalla legge, di ottenere facoltàall’accusa, di non rispondere, di accedere agli atti suidiquali si fonda l’arresto o il fermo,della di merito all’interprete ed alla traduzione atti fondamentali, di avvalersi informare le autorità consolari e di dare familiari; di accedere facoltà di non rispondere, di accedere agliavviso atti suiaiquali si fonda l’arresto all’assistenza o il fermo, di medica dileurgenza, essere condotto giudiziaria per laall’assistenza convalida informare autorità di consolari e di daredavanti avvisoall’autorità ai familiari; di accedere entro novantasei oredidall’avvenuto arresto o fermo, di comparire dinanziper al giudice per medica di urgenza, essere condotto davanti all’autorità giudiziaria la convalida rendere l’interrogatorio, di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo, di comparire dinanzi al giudiceche per decide sulla convalida dell’arresto o delricorso fermo (art. comma contro 1, c.p.p.)l’ordinanza che rendere l’interrogatorio, di proporre per 386, cassazione decide sulla convalida dell’arresto o del fermo (art. 386, comma 1, c.p.p.) informare immediatamente il difensore, di fiducia o d’ufficio (art. 386, comma 2, c.p.p.) informare immediatamente il difensore, di fiducia o d’ufficio (art. 386, comma 2, c.p.p.) porre la persona a disposizione del p.m. (art. 386, commi 3 e 4, c.p.p.) porre la persona a disposizione del p.m. (art. 386, commi 3 e 4, c.p.p.) trasmettere il verbale al p.m. (art. 386, commi 3 e 6, c.p.p.) trasmettere il verbale al p.m. (art. 386, commi 3 e 6, c.p.p.) dare avviso ai familiari se la persona vi consente (art. 387 c.p.p.) dare avviso ai familiari se la persona vi consente (art. 387 c.p.p.) liberare la persona nei casi di cui all’art. 389 c.p.p. liberare la persona nei casi di cui all’art. 389 c.p.p. DOVERI DEL P.M. DOVERI DEL P.M. liberare immediatamente la persona nei casi di cui agli artt. 389 c.p.p. e 121 att. c.p.p. liberare immediatamente la personaonei di la cuiconvalida agli artt. al 389 c.p.p. e 121 att. c.p.p. richiedere entro 48 ore dall’arresto dal casi fermo g.i.p. competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1, c.p.p.) [1] richiedere entro 48 ore dall’arresto o dal fermo la convalida al g.i.p. competente in relazione al luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (art. 390, comma 1, c.p.p.) [1] (continua) SCHEMI E TABELLE 37 603379-391 Artt. (segue) (segue) ARRESTOININFLAGRANZA FLAGRANZAE EFERMO FERMO ARRESTO 603 ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO (segue) DOVERI DEL G.I.P. Artt. 379-391 38 Artt. 379-391 DOVERI DEL G.I.P. trasmettere, se non ritiene di comparire, al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (art. 390, comma 3-bis, c.p.p.) trasmettere, se non ritiene di comparire, al giudice, per l’udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (art. l’udienza 390, comma 3-bis, c.p.p.) fissare di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida (art. 390, comma 2, c.p.p.) fissare l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive alla richiesta di convalida (art.390, 390, comma comma 22, ec.p.p.) dare i relativi avvisi (artt. 148 ss. c.p.p.) dare i relativi avvisi (artt. 390, comma 2 e 148 ss. c.p.p.) tenere l’udienza (art. 391, commi 1-3, c.p.p.) tenere l’udienza (art. 391, commi 1-3, c.p.p.) adottare i provvedimenti all’esito dell’udienza (art. 391, commi 4-7, c.p.p.) adottareche i provvedimenti dell’udienza (art. 391, commi 4-7, c.p.p.) ordinanza decide sulla all’esito convalida ordinanza che decide sulla richiesta di misura coercitiva (art. 391, comma 4, c.p.p.) ordinanza che decide sulla (1) richiesta ordinanza che decide sulla convalida rigettando larigettando richiesta la richiesta del p.m. del p.m. del p.m. [2] non accogliendola e non quindi disponendo accogliendola l’immediata liberazione e quindi disponendo l’immediata liberazione dell’arrestato odell’arrestato del fermato o del fermato (art. 391, comma 6, c.p.p.) (art. 391, comma 6, c.p.p.) l’arrestato il p.m. o ill’arrestato fermato p.m. può ilproporre o il fermato possono proporre può proporre ricorso possono proporre ricorso ricorso ricorso per cassazione per cassazione perper cassazione cassazione il p.m. può proporre il p.m. può proporre appello appello ex art. 310 c.p.p.[4][4] ex art. 310 c.p.p. emettendo misura coercitiva emettendo amisura normacoercitiva dell’art. 291 a norma(art. dell’art. 391, 291 [3] (art. 5,391, comma c.p.p.) [3] comma 5, c.p.p.) l’indagato o ill’indagato suo difensore o il suo difensore possono proporre possono proporre richiesta di riesame richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. ex art. 309 c.p.p. p.m.può puòproporre proporreappello appello ilil p.m. ex art. art.310 310c.p.p. c.p.p.sesela lamisura misura ex dispostaè èmeno menograve grave disposta quellarichiesta richiesta[4] [4] didiquella SCHEMI E TABELL accogliendo laaccogliendo richiesta [2] richiesta dellap.m. di misura coercitiva (1) SCHEMI E TABELL (art. 391, comma 4, c.p.p.) L’arresto fermodiviene divieneinefficace inefficace se se ilil pubblico pubblico ministero deldel [1] [1] L’arresto o oil ilfermo ministeronon nonosserva osservaleleprescrizioni prescrizioni comma 1 (art.390, 390,comma comma3,3,c.p.p.). c.p.p.). comma 1 (art. L’arresto fermocessa cessadidiavere avere efficacia efficacia se l’ordinanza o o [2] [2] L’arresto o oil ilfermo l’ordinanza didi convalida convalidanon nonè èpronunciata pronunciata depositata nelle quarantottoore oresuccessive successive al al momento momento in è stato posto depositata nelle quarantotto incui cuil’arrestato l’arrestatoooil ilfermato fermato è stato posto a disposizione delgiudice giudice(art. (art.391, 391, comma comma 7, 7, c.p.p.). c.p.p.). a disposizione del Quando l’arresto statoeseguito eseguitoper peruno uno dei dei delitti delitti indicati l’applicazione [3] [3] Quando l’arresto è èstato indicatinell’art. nell’art.381, 381,comma comma2,2, l’applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti 5, 5, c.p.p.). della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti previsti dall’art. dall’art.280 280(art. (art.391, 391,comma comma c.p.p.). [4] L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del p.m., dispone [4] L’esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l’appello del p.m., dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (art. 310), una misura fino a che decisione non sia divenuta (art.di310), comma 3, cautelare c.p.p.) ; in ètalsospesa caso, l’ordinanza cheladispone la misura coercitiva nondefinitiva è suscettibile comma 3, (art. c.p.p.) ; in tal caso, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva non è suscettibile di riesame 309, comma 1, c.p.p.). riesame (art. 309, comma 1, c.p.p.). 39 investigazioni difensive Artt. 391bis-391decies investigazioni difensive (Artt. 391-bis-391-decies c.p.p.) TIPOLOGIA DELLE ATTIVITà CONSENTITE PER RICERCARE ED INDIVIDUARE ELEMENTI DI PROVA A FAVORE DELLA PERSONA ASSISTITA (1) Colloquio non documentato con la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (art. 391-bis, comma 1, c.p.p.) Ricezione di dichiarazione scritta dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (artt. 391-bis, comma 2 e 391-ter, commi 1 e 2, c.p.p.) (2) Assunzione di informazioni dalla persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa (artt. 391-bis, comma 2 e 391-ter, comma 3, c.p.p.) (2) Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391-quater c.p.p.) (3) Accesso ai luoghi pubblici o aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi (art. 391-sexies c.p.p.) (4) Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico per prenderne visione, per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi (art. 391-septies c.p.p.) (4) (5) Intervento del consulente tecnico alle ispezioni ed esame delle cose sequestrate od oggetto delle ispezioni (art. 233, comma 1-bis, c.p.p.) (6) (1) L’attività investigativa del difensore può essere svolta in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione (art. 327-bis, comma 2, c.p.p.); può essere svolta anche prima dell’instaurazione di un procedimento penale, ma in tal caso sono esclusi tutti gli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria (art. 391-nonies c.p.p.). (2) La persona ha il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione; in tal caso il difensore può chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona (art. 391-bis, comma 11, c.p.p.) o chiedere al pubblico ministero di procedere, ex art. 362 c.p.p., all’audizione della persona (art. 391-bis, comma 10, c.p.p.). (3) In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione il difensore può presentare richieste scritte al pubblico ministero (art. 367 c.p.p.) e, in particolare, può chiedere che si disponga il sequestro della documentazione (art. 368 c.p.p.). (4) Qualora si tratti di accertamenti tecnici non ripetibili si applica la disposizione di cui all’art. 391-decies, comma 3, c.p.p. (5) Se non vi è il consenso della persona che ha la disponibilità del luogo, l’accesso è consentito solo se autorizzato dal giudice. Nei luoghi di abitazione e loro pertinenze l’accesso è consentito solo se sia necessario per accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato. (6) L’intervento deve essere autorizzato dal giudice o, nella fase delle indagini preliminari, dal pubblico ministero. SCHEMI E TABELLE Esame delle cose sequestrate (art. 366, comma 1, c.p.p.) Art. 392 Art. 392 Art. 392 Art. 392 CASI DI INCIDENTE PROBATO RIO 604 DI INCIDENTE CASI DI INCASI CIDE TE PPROBATORIO (* ) CASI DI INN CIDENTE PROBATORIO ROBATO RIO C(Ar ASI DIt.IN39 CIDENTE PROB.p.) ATO RIO 2 c.p 604 40 604 CASI NTTEEPPROBATORIO ROBATORIO CASIDI DIIN INCIDE CIDEESAM N (* )(* ) (1) E .p.) (Ar t . 39 2 c.p (Art. 392 c.p.p.) dell’indagato o imputato su fatti concernenti la respESAM onsabiliEtà di (1)altri ESAM E(1) di persona indagata o imputata in un procedimento connesso ellll’i’in nda dagato pu tato ddeO gatoooim im pu tato CONF dirson person inda gata RONT di pe a ina da gata su fatti ccori enep. tintim. tra pe rson e ch inoalco troeigato ncidente su prob ato o eoernrn al fatti onc nc imtata putata diaere o imopu di re toatco llellgato re sp nsab ilità di altri hanno reso dichiarazion disp scooor danti lalai re nsab ilità di altri di pe dagata dirso pena rsoinna indagata TESTIMONIANZA o imp tatautata in unin un o iump procedimento con(2) nesso di persona indagata o imputata di reato collegato CONFRONTO RONT Oprobatorio o al p.m. tra persone che inCONF altro inc idente tra persone hch e i n al tro ente ato o al . reti anno reso diicnc hiaid raz ian ondo ipr di,ob scpe or qu rdanti erileome ntip.cm onc procedimento connesso TESTIMONIANZA TESTIMONIANZA di p(2) ersona minore degli (2) anni 16 hanno reso dichiaraz i on i di sc or d anti e specifici, vi è fondato motivo nei procedimenti per i delitti di ritenere che la persona quando vi è fondato motivo di pagli ersonarticoli a minore di cui 600, 600-bis, quan peosta r eleme nca, reti sido a e, sp a vnitiolceonz di ritenere che la persona ddeiglpi ean nin16 600-ter, 600-quinquies, rso a minore 601, e s p e c i f i c i, v i è f on da t o mo ti v o m i na cc i a, o ffe rta o pr om e ssa non potrà essere esaminata quando, per elementi concreti nei procedimenti per i delitti 602,d609-bis, egli anni609-ter, 16 lar ao persona o evni to è fo ndr ato otiivtào nel dqu ibaan ttidm pe infemrm e spdei criifteicne i, rdvei cdèheefnon da to motivodi cui agli articoli 600, 600-bis, n609-quater, ei procedim609-quinquies, enti per i delitti sia esposta a violenza, di ritenere che la persona oi rditieane ltra uti litàla affi nc hé o an altro gr av efoind mpato edim me nivtoo 600-ter, 600-quinquies, 601, d r e c h e p e rso na qu d o v i è o t minaccia, offerta o promessa non potrà essere esaminata 9-oc tiesarticoli del cod600, ice p600-bis, enale, di60 cui agli 602, 609-bis, 609-ter, non ma 1e, nto ) armità sia esp ioga lenza, di ne ri(co te re llaett. perarson dosta i ddeenapo arvon l dnm ieba tticmhe pe i)nfe anc he al609-quinquies, d600-quinquies, i fuori delle ipo tesi 600-ter, 601, 609-quater, oi iade nga l fpr anc lso mina cc a,ltrap oo ffe rta om non o potrà sse esaemi nata od uti lità io affi hé essa altro egr avreeimp dime nto p602, re vi609-bis, sl te dial co mm a, 1 609-ter, 60 9 oc t i e s de c od ce p e na l e (com lett. dmi addee1po n, ar o b)) nel dibatt(co imm enma to 1pe nfearm non nga , rleitt. )) ità biste) si 609-quater, anche al di (co fuormm i 609-quinquies, dealle1-ipo ponga il faaffi lsonché o doi ade ltra utilità o altro grave impedimento pre iste col mm 1 penale, 60 9-voc tiedsalde codaice (c om m a 1 , lett. b)) non deponga (comma 1, lett. a)) (coal mm 1SPERIM -or bisi) delleENT anche diaEfu ipoO tesi PERIZ IA o deponga il falso DIZIALE previste dGIU al co mma 1 (comma 1, lett. b)) ESPERIMENTO PERIZIA (co mma 1-bis) GIUDIZIALE se, qualora fosse disposta nel se, nel caso delle indagini ESPERIM ENTO se la prova rigu arda dibattimento, ne potrebbe se, qualora fosse disposta nel pre nPERIZ ar villIA on DIZIALE se, nliemi l ca soi,de eè iragi ndagi nie una proevrso na ,ard unaaGIU cosa determinare una sospensione s e l a p a ri gu dibattimento, ne potrebbe di ripre tenliemi renar chi,ev, i pe r inon ferm è ragi e ità cusa i stato unao puenrsoluo na,go unila co superiore a 60 giorni ovvero medntal determinare una sospensione l fatto i riteeneso repr chav e,ve penu r ita nfearm ità , è so tto o un luogo il cgge ui stato se, fosse nel superiore a 60disposta giorni ovvero nequalora comporti l’esecuzione di m ntal e so pr av ve nu ta a l fatto , lse ’iend agato no n si a i n gr ado , nel caso delle indagini mo divtto faicazi on ea seèalaso pgge ro rigu ard ne comportio dibattimento, nel’esecuzione potrebbe accertamenti prelievi su di di par lpre ’indte gron ado cipnare ennte me nte liagato mi arno i, ncvosc isièa iiragi irso ficazi accertamenti o prelievi su ev i,tab uanamopndeon naon uenilae cosa determinare una sospensione persona vivente previsti dald i par te ci p are c osc i e nte m e n te al pr oc d i me n to d i ri te n e re ch e , pe r i n fe rm i tà n on ev i tab il e persona vivente previsti 1, lett. (3) o(cuom n lm uoago il cuif)) stato al,pr ocmm edime to superiore a 60 giorni ovvero l’articolo 224-bis (comma 2)dal3n,ta c.p.p.) ntale70 soco pr av veanu al fatto, (comma 1, lett. f)) (3) l’articolo 224-bis (comma 2) me(art. (art. 70, comma 3, c.p.p.) è soggetto ne comporti l’esecuzione di l’indagato non sia in grado a modificazione accertamenti o prelievi su di partecipqu are osc ietinte nrategi ancdo do par ticoco leari raon gion dige urnge nnza nco on consentono qu an par lm ari i dii ur zaev on non itab ilnse e ntono RICOGN IZI ONE persona vivente previstiIZI dalRICOGN ONE al prd oc e d i me n to i r i nv i are l ’a t to a l d i b atti me toomm (coamm a 1,g)) lett. g)) di rinviare l’atto al dibattime n tonm (c 1, lett. (c om a 1 , lett. f)) (3) l’articolo 224-bis (comma 2) (art. 70, comma 3, c.p.p.) (1) Il(1) difensore puòpuò chiedere che incidenteprobatorio probatorio all’esame di persona indagata o imputata Il difensore chiedere chesisiproceda proceda con con incidente all’esame di persona indagata o imputata stesso procedimento, procedimentoqu connesso ooper reato collegato, di riferire circostanze nellonello stesso procedimento, ininprocedimento connesso in ge grado dinon riferire circostanze utili andoesercitato par tiper co lreato arifacoltà racollegato, gion i in digrado ur nza conse ntoutili no ai fini dell’attività investigativa difensiva, che abbia la di non rispondere o di non rendere la RICOGN IZI ONE ai fini dell’attività investigativa difensiva, che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la lett.d)d) di (art. rinv391-bis iare l11’a11c.p.p.). tto al dibattimento (comma 1, lett. g)) c.p.p. dichiarazione di cui all’art. 391-bis3, 3,lett. ,,c.p.p. (art. 391-bis c.p.p.). dichiarazione di cui all’art. 391-bis Il difensore può chiedere chesisiproceda proceda con con incidente probatorio all’assunzione delladella testimonianza, anche anche (2) Ilal(2) difensore può chiedere che incidente probatorio all’assunzione testimonianza, a) e b) di fuori delle ipotesi previste dall’art. 3921,1, lett. , di persona, in grado di riferire circostanze utili ai fini lett. a) e b) al(1)diIldell’attività fuori delleinvestigativa ipotesi previste , dila persona, grado didiriferire difensore può chiedere chedall’art. si proceda con incidente probatorio all’esame persona indagata outili imputata difensiva, che 392 abbia esercitato facoltà diinnon rispondere o dicircostanze non rendere la ai fini 3, lett. d) abbia 11 lareato dell’attività investigativa difensiva, che esercitato facoltà di noninrispondere o di non rendereutili la nello stesso procedimento, in391-bis procedimento connesso o per collegato, grado di riferire circostanze c.p.p. (art. 391-bis c.p.p.). dichiarazione di cui all’art. 3, lett. d) 11 c.p.p. (art. 391-bis c.p.p.). dichiarazione di cui all’art.tecnici 391-bis ai fini (3) dell’attività investigativa difensiva, chedel abbia esercitato lae 360 facoltà di 116 none rispondere o di la Sugli accertamenti non ripetibili p.m., v. artt. 359 c.p.p., 117 att. c.p.p.; su non quellirendere del 3, lett. d) 11 3 e 3-bis (3) Sugli accertamenti tecnici non c.p.p. ripetibili del(art. p.m., v. artt. 359 e 360 c.p.p., 116 e 117 att. c.p.p.; su quelli del difensore, v. cui art. 391-decies , c.p.p. 391-bis c.p.p.). dichiarazione di all’art. 391-bis 3 e 3-bis difensore, v. anche art.può 391-decies c.p.p. (2) Il (*) difensore chiedere si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza, anche V. schemache seguente. 1, lett. a) e b) al(*) di V. fuori delle ipotesi previste dall’art. 392 , di persona, in grado di riferire circostanze utili ai fini anche schema seguente. dell’attività investigativa difensiva, che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la 3, lett. d) 11 c.p.p. (art. 391-bis c.p.p.). dichiarazione di cui all’art. 391-bis (3) Sugli accertamenti tecnici non ripetibili del p.m., v. artt. 359 e 360 c.p.p., 116 e 117 att. c.p.p.; su quelli del 3 e 3-bis difensore, v. art. 391-decies c.p.p. (*) V. anche schema seguente. INCIDENTE INCIDENTEPROBATORIO PROBATORIO 41 605 • Artt. 393-404 393-404 Artt. INCIDENTE PROBATORIO (*) (Artt. 393-404 c.p.p.) FASI IN CUI È AMMESSO • nelle indagini preliminari (artt. 392, commi 1 e 2, e 551 c.p.p.) • nell’udienza preliminare (C. cost. 10 marzo 1994, n. 77) • nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 c.p.p.) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (art. 395 c.p.p.) NOTIFICAZIONE DELLA RICHIESTA (art. 395 c.p.p.) EVENTUALI DEDUZIONI entro due giorni dalla notificazione della richiesta (art. 396 c.p.p.) EVENTUALE RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DA PARTE DEL P.M. entro due giorni dalla notificazione della richiesta di incidente probatorio (art. 397 c.p.p.) DICHIARA INAMMISSIBILE la richiesta (artt. 393, comma 3, e 398, comma 1, c.p.p.) IL GIUDICE ACCOGLIE la richiesta (art. 398 c.p.p.) UDIENZA DI ASSUNZIONE (art. 401 c.p.p.) (*) V. anche schema precedente. RIGETTA la richiesta se non fondata (art. 398, comma 1, c.p.p.) SCHEMI SCHEMI E E TABELL TABELLE DEPOSITO DELLA PROVA DELLA NOTIFICAZIONE (art. 395 c.p.p.) Art. Art.405 405 42 606 MODI MODIDIDIESERCIZIO ESERCIZIODELL’AZIONE DELL’AZIONEPENALE PENALE MODI DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE (*) (Art. 405 c.p.p.) PROCEDIMENTO ORDINARIO per i reati di competenza del tribunale in composizione collegiale e della Corte d’assise richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 e 417 c.p.p.) [1] per i reati di competenza del tribunale in composizione monocratica decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.) PROCEDIMENTI SPECIALI richiesta di patteggiamento (art. 447 c.p.p.) nel corso delle indagini preliminari [2] richiesta di giudizio immediato del p.m. (artt. 453 e 454 c.p.p.) richiesta di decreto di condanna (art. 459 c.p.p.) [3] presentazione al giudizio direttissimo (artt. 449 e 450 c.p.p.) [4] [1] Sull’ordinanza di formulazione dell’imputazione in caso di rigetto della richiesta di archiviazione, v. art. 409, comma 5, c.p.p. [2] Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 556 c.p.p. [3] Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 557 c.p.p. [4] Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 559 c.p.p. N.B. La richiesta di giudizio abbreviato (v. artt. 438-443, 452, comma 2, 458 e 461, comma 3, c.p.p.) non è modo di esercizio dell’azione penale nel procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale a e alla Corte d’assise. Per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, v. art. 556 c.p.p. Per le contestazioni suppletive, v. artt. 423, 517 e 518 c.p.p. (*) V. anche schema seguente. 43 607 TERMINI DI DI DURATA DELLE TERMINI DURATA DELLEINDAGINI INDAGINIPRELIMINARI PRELIMINARI Art.405 405 Art. TERMINI DI DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (*) (Art. 405 c.p.p.) IL P.M. deve ESERCITARE L’AZIONE PENALE o (salvo quanto previsto dall’art. 415-bis c.p.p.) RICHIEDERE L’ARCHIVIAZIONE i seguenti termini decorrenti dall’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato [art. 335 c.p.p.] (art. 405, comma 2, c.p.p.) 6 mesi (*) V. anche schema precedente. 1 anno (per i delitti indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a) , c.p.p.) SCHEMI TABELL SCHEMI EE TABELLE entro Artt.406 406ee407 407 Artt. 44 608 PROROGA PRELIMINARI PROROGA DEI DEI TERMINI TERMINI DI DI DURATA DURATA DELLE DELLE INDAGINI INDAGINI PRELIMINARI PROROGA DEI TERMINI DI DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (Artt. 406 e 407 c.p.p.) Prima della scadenza del termine di cui all’art. 405 c.p.p. il p.m. può richiedere la PROROGA per giusta causa (art. 406, comma 1, c.p.p.) il g.i.p. cura la notificazione della richiesta di proroga (art. 406, comma 3, c.p.p.) all’indagato [1] alla persona offesa dal reato che nella notizia di reato, o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata essi hanno facoltà di presentare memorie entro 5 giorni dalla notificazione poi il g.i.p. entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie autorizza la proroga (art. 406, comma 4, c.p.p.) oppure [2] qualora ritenga che non si debba concedere la proroga fissa UDIENZA CAMERALE (art. 406, comma 5, c.p.p.) [3] respinge la richiesta oppure autorizza la proroga (art. 406, comma 6, c.p.p) e, se il termine per le indagini è scaduto, fissa un termine non superiore a 10 giorni perché il p.m. eserciti l’azione penale o richieda l’archiviazione (art. 406, comma 7, c.p.p.) [1] L a notificazione non è prevista se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e nell’art. 4072 a), n. 7, c.p.p. (art. 406, comma 5-bis, c.p.p.). [2] Per le ulteriori proroghe, v. art. 406, comma 2°, c.p.p., fermo restando il termine di durata massima di cui all’art. 407 c.p.p. [3] Se si procede per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e nell’art. 4072 a), nn. 4 e 7-bis, c.p.p., il giudice respinge la richiesta de plano. RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE NOTE 45 Artt. 408-411 RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI PERSONE NOTE (Artt. 408-411 c.p.p., [125 att. c.p.p.]) [1] SVILUPPI POSSIBILI (per il caso in cui non vi sia opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.) [2] Il giudice può emanare DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (artt. 409, comma 1, e 411 c.p.p.) eventuale riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) non impugnabile oppure se non accoglie la richiesta FISSA UDIENZA CAMERALE L’udienza può concludersi con ORDINANZA compimento ulteriori indagini con fissazione di un termine (art.409, comma 4, c.p.p.) ORDINE formulazione imputazione (artt. 409, comma 5, e 411 c.p.p.) all’esito delle ulteriori indagini il p.m. può reiterare la richiesta di approvazione (artt. 408 ss. c.p.p.) esercitare l’azione penale (art. 405 c.p.p.) il p.m. formula l’imputazione il g.i.p. fissa l’udienza preliminare (art. 128 att. c.p.p.) per i reati per i quali si deve procedere con citazione diretta a giudizio il p.m. formula l’imputazione con l’emissione del decreto di citazione a giudizio [1] Per il caso di reato commesso da persone ignote, v. art. 415 c.p.p. [2] Per il reato di opposizione, v. art. 410 c.p.p. ORDINANZA di archiviazione (artt. 409, comma 6, e 411 c.p.p.) eventuale ricorso per cassazione per nullità ex art. 127, comma 5, c.p.p. (art. 409, comma 6, c.p.p.) eventuale riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) SCHEMI E TABELLE (artt. 409, comma 2 e 3, e 411 c.p.p.) ALL'INDAGATO E ALE DIFENSORE DELLEINDAGINI INDAGINIPRELIMINARI PRELIMINARI Art. Art.415bis 415bis AVVISOAVVISO ALL’INDAGATO AL DIFENSOREDELLA DELLACONCLUSIONE CONCLUSIONE DELLE 61046 AVVISO ALL’INDAGATO E AL DIFENSORE DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI (Art. 415-bis c.p.p.) Il pubblico ministero deve far notificare all’indagato e al difensore avviso di conclusione delle indagini preliminari [1] [2] l’indagato (o il difensore) può entro 20 giorni dalla notificazione presentare memorie produrre documenti depositare la chiedere al documentazione pubblico relativa ad ministero il investigazioni compimento di difensive atti di indagine presentarsi per rilasciare dichiarazioni [3] se li dispone, il pubblico ministero deve compierli entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta [3] [4] chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi notificando invito a presentarsi ex art. 375, comma 3, c.p.p. [3] [1] Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’art. 405, anche se prorogato, sempre che non debba formulare la richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411. [2] L’avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e estrarne copia. [3] Le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, l’interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l’esercizio dell’azione penale o per la richiesta di archiviazione. [4] Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, per una sola volta e per non più di sessanta giorni. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO 47 Artt. 416-433 RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO (Artt. 416-433 c.p.p.) SVILUPPI [1] FISSAZIONE UDIENZA PRELIMINARE (artt. 418 e 419 c.p.p.) Udienza preliminare Rinuncia dell’imputato all’udienza preliminare (artt. 419, comma 5 e 453, comma 3, c.p.p.) SVOLGIMENTO decreto di giudizio immediato (art. 419, comma 6, c.p.p.) costituzione delle parti (artt. 420 - 420-quinquies c.p.p.) eventuale ammissione di atti e documenti (art. 421, comma 3, c.p.p.) CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE decreto che sentenza ordinanza di tra- ordinanza di tradispone il dichiarativa di smissione degli smissione degli giudizio incompetenza atti al p.m. se il atti al p.m. per (art. 424, comma (art. 22, comma fatto risulta dil’emissione del 1, e 429 c.p.p.) 3, c.p.p.) verso da quello decreto di citadescritto nella ri- zione a giudizio non revocabile chiesta di rinvio (art. 33-sexies impugnabile (art. 434 ss. a giudizio o nelc.p.p.) c.p.p.) l’imputazione modificata in formazione e traudienza ai sensi trasmissione del smissione del fascidell’art. 423 fascicolo del p.m. colo per il dibatti(art. 433 c.p.p.) mento (artt. 431 e 432 c.p.p.) sentenza di non luogo a procedere (artt. 424, comma 1, e 425 c.p.p.) (2) impugnabile (art. 428 c.p.p.) NON CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE ordinanza per l’integrazione delle indagini (art. 421-bis c.p.p.) [3] attività di integrazione probatoria del giudice (art. 422 c.p.p.) [3] [1] Nel procedimento possono innestarsi le richieste di giudizio abbreviato (art. 438, comma 2, c.p.p.) e di patteggiamento (artt. 446 e 448, comma 1, c.p.p.). [2] La sentenza è impugnabile ex art. 428 e revocabile ex artt. 434 ss. c.p.p.. [3] Gli sviluppi successivi sono previsti, rispettivamente, dagli artt. 421-bis e 422 c.p.p.. SCHEMI E TABELLE discussione (art. 421 c.p.p.) Art.431 431 Art. CONTENUTO FASCICOLO PER PER ILIL DIBATTIMENTO DIBATTIMENTO CONTENUTO FASCICOLO 61248 CONTENUTO FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1] (Art. 431 c.p.p.) • • • • • • • • • • • ATTI RELATIVI ALLA PROCEDIBILITÀ DELL’AZIONE PENALE [2] ATTI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DELL’AZIONE CIVILE [3] VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA[4] VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI COMPIUTI DAL P.M.[5] E DAL DIFENSORE VERBALI ATTI ASSUNTI NELL’INCIDENTE PROBATORIO (artt. 392 ss. c.p.p.) VERBALI ASSUNTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE E VERBALI DEGLI ATTI NON RIPETIBILI ASSUNTI CON LE MEDESIME MODALITÀ (artt. 727 ss. c.p.p.) VERBALI DI ATTI ASSUNTI ALL’ESTERO A SEGUITO DI ROGATORIA INTERNAZIONALE AI QUALI I DIFENSORI SONO STATI POSTI IN GRADO DI ASSISTERE ED ESERCITARE LE FACOLTÀ LORO CONSENTITE DALLA LEGGE ITALIANA CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (artt. 685 ss. c.p.p.) CORPO DI REATO (art. 253 c.p.p.) E COSE PERTINENTI AL REATO (art. 259 c.p.p.) DOCUMENTAZIONE ESISTENTE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE DEGLI ENTI PUBBLICI E PRESSO GLI UFFICI DI SORVEGLIANZA E SENTENZE IRREVOCABILI AI FINI DEL GIUDIZIO SULLA PERSONALITÀ DELL’IMPUTATO O DELLA PERSONA OFFESA, OVVERO, AL FINE DI VALUTARE LA CREDIBILITÀ DI UN TESTIMONE (art. 236 c.p.p.) ATTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO NONCHÉ DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE DIFENSIVA, SE VI È CONSENSO DELLE PARTI [1] Per le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, v. art. 491, comma 2, c.p.p.; per l’inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento nella fase dibattimentale, v. schema «Atti inseriti successivamente nel fascicolo per il dibattimento». [2] Sono: la querela (art. 336 c.p.p.); l’istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.); la richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.); l’autorizzazione a procedere (art. 343 c.p.p.); i verbali delle querele e delle istanze di procedimento presentate oralmente, redatti dalla polizia giudiziaria (art. 357, comma 2, lett. a), c.p.p.) o dal p.m. (art. 373, comma 1 , lett. a), c.p.p.). [3] Sono: la dichiarazione di costituzione della parte civile (art. 78 c.p.p.); la richiesta di citazione del responsabile civile e il relativo decreto (art. 83 c.p.p.); la dichiarazione di costituzione del responsabile civile (art. 84 c.p.p.); la dichiarazione di intervento volontario del responsabile civile (art. 85 c.p.p.). [4] V. per es.: – verbali relativi a pedinamenti o ad appostamenti; – verbali dei rilievi fotografici, dattiloscopici o antropometrici attinenti all’aspetto esteriore della persona (art. 349, comma 2 , c.p.p.); – verbali delle perquisizioni personali o reali (art. 352, comma 1 e artt. 208, 209 c.p.p. e 225 coord. c.p.p.); – verbali delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni di cui all’art. 268, comma 1 , c.p.p.; – verbali degli atti di ispezione; – documentazione descrittiva o riproduttiva dello stato di luoghi o di cose (qualora la medesima situazione di fatto non possa più riprodursi nello stesso modo); – verbali dell’attività di acquisizione di plichi sigillati o altrimenti chiusi (art. 353, comma 1, c.p.p.) e di corrispondenza; – verbali degli accertamenti, rilievi e sequestri di cui all’art. 354, commi 2 e 3, c.p.p.; – verbali degli arresti in flagranza e dei fermi di indiziati di delitto; – verbali degli atti di sequestro del corpo di reato e delle cose pertinenti al reato; – verbali di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 3-bis, c.p.p. [5] V. per es.: – accertamenti tecnici non ripetibili di cui all’art. 360 c.p.p.; – autopsia (art. 360 c.p.p. e art. 116 att. c.p.p.); – ipotesi in cui l’accertamento tecnico determini modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l’atto non ripetibile (art. 117 att. c.p.p.). 49 613 GIUDIZIO ABBREVIATO GIUDIZIO ABBREVIATO Artt. 438-443 Artt. 438-443 GIUDIZIO ABBREVIATO (Artt. 438-443 c.p.p.) L’imputato può presentare richiesta di giudizio abbreviato PER I REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE D’ASSISE O DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE • nell’udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 c.p.p. (art. 438, commi 1 e 2, c.p.p.) • entro quindici giorni, a pena di decadenza, dalla notifica del decreto di giudizio immediato (art. 458, comma 1, c.p.p.). • nel giudizio direttissimo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 452, comma 2, c.p.p.) • con l’atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 464, comma 1, c.p.p.) PER I REATI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA • nel giudizio direttissimo subito dopo l’udienza di convalida (art. 558, comma 8, c.p.p.) • con atto di opposizione al decreto penale di condanna (art. 557, commi 1 e 2, c.p.p.) MODALITÀ DELLA RICHIESTA da parte dell’imputato senza condizioni il giudice dispone il giudizio abbreviato (art. 438, comma 4 , c.p.p.) (1) da parte dell’imputato subordinata ad integrazione probatoria (art. 438, comma 5, c.p.p.) il giudice ammette il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria è necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia del procedimento (1) il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria nel giudizio il giudice può disporre l’assunzione di elementi necessari per la decisione (art. 441, comma 5 , c.p.p.) (1) S empre che la richiesta non sia inammissibile perché presentata oltre i termini di legge o da soggetto non legittimato. SCHEMI E TABELLE • quando è prevista l’udienza preliminare sino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p. (art. 556, comma 1, c.p.p., che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto) TABELL • in caso di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero, nei casi in cui essa è prevista, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 555, comma 2, c.p.p.) Artt.Artt. 444-448 444-448 61450 APPLICAZIONE DELLA PENA SUSURICHIESTA APPLICAZIONE DELLA PENA RICHIESTADELLE DELLEPARTI PARTI(C.D. (C.D.PATTEGGIAMENTO) PATTEGGIAMENTO) APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (c.d. PATTEGGIAMENTO) (Artt. 444- 448 c.p.p.) PROCEDIMENTO SPECIALE • è necessario il consenso del p.m. (art. 444 c.p.p.) • è necessario il consenso del p.m. (art. 444 c.p.p.) • p•uòpuò essere richiesta di una una pena pena pecuniaria, pecuniaria, essere richiestal’applicazione l’applicazionedidiuna una sanzione sanzione sostitutiva, sostitutiva, oo di diminuita fino a un terzo, questa, tenuto tenutoconto contodelle delle diminuita fino a un terzo,ovvero ovverodidiuna unapena penadetentiva, detentiva, quando quando questa, circostanze, e diminuita cinque di reclusione o di arresto, circostanze, e diminuitafino finoaaun unterzo, terzo, non non supera supera due annianni di reclusione o di arresto, soli solio ocongiunti congiunti a pena pecuniaria (art. 444, comma 1, c.p.p.) a pena pecuniaria (art. 444, comma 1°, c.p.p.) • detta disposizione, qualora la pena superi due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, non può si applica nei procedimenti perrichiesta i delitti di all’art. 51, condizionale commi 3-bis della e 3-quater, • la parte subordinare l’efficacia della allacui sospensione pena i procedimenti per i3°,delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-ter, primo, (art. 444, comma c.p.p.) secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla produzione o commercio materiale pornografico, 600-quinquies, giudice, sedinon deve essere pronunciata di sentenza di proscioglimento a norma dell’art.primo 129, • il condotta comma, nonché 609-ter, 609-quater e 609-octies delqualificazione codice penale, nonchédel in fatto, quelli sulla base degli609-bis, atti, dopo aver valutato la correttezza della giuridica contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza o della applicazione e della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e dopo aver recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, c.p. (art. 444, comma 1-bis, c.p.p.) valutato altresì la congruità della pena indicata dalle parti, dispone con sentenza l’applicazione • la parte della2°, richiesta della può penasubordinare indicata (art.l’efficacia 444, comma c.p.p.) alla sospensione condizionale della pena (art. 444, comma 3, c.p.p.) • il•giudice, se non essere sentenza didelle proscioglimento a norma dell’art. 129, la sentenza nondeve comporta la pronunciata condanna al pagamento spese processuali (art. 445, comma sulla degli dopo aver valutato la correttezza qualificazione giuridica 1°,base c.p.p.): maatti, l’imputato deve essere condannato al della pagamento delle spese relativedel al fatto, suo della applicazionedurante e dellalacomparazione delle le circostanze partiprocesssuali e dopo aver mantenimento custodia cautelare, quali non prospettate rientrano fradalle le spese valutato congruitàindella pena dallesalvo parti,che dispone con ritenga sentenza e dellealtresì spese la processuali favore dellaindicata parte civile, il giudice di l’applicazione disporre, per della pena indicata 444, comma 2, totale c.p.p.)o parziale (art. 444, comma 2°, c.p.p.) giustificati motivi,(art. la compensazione • la sentenza non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 445, comma c.p.p) quando la penal’applicazione irrogata nondisuperi i due annie di soliaoeccezione congiunti • la1,sentenza non comporta pene accessorie di pena misuredetentiva di sicurezza, a pena deve240, essere condannato pagamento delle spese relative della pecuniaria; confisca nei ma casi l’imputato previsti dall’art. comma 2°, c.p.p. al (art. 445, comma 1°, c.p.p.) al suo mantenimento durante la custodia cautelare, le quali non rientrano fra le spese processali, e dellenon spese processuali in favore della parte civile, salvo il giudice ritenga di • la sentenza ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ancheche quando è pronunciata disporre, giustificati motivi, la compensazione totale parziale (art. 444, comma 2, c.p.p.) 1°, oc.p.p.) dopo laper chiusura del dibattimento (art. 445, comma • la sentenza quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a•pena pecuniaria non di certificati pene accessorie e di misure di sicurezza, il patteggiamento noncomporta comportal’applicazione la menzione nei del casellario giudiziale spediti a ad richiesta eccezione della confisca 240n.c.p. comma 1, c.p.p.) dell’interessato exnei art. casi 689, previsti comma dall’art. 2°, lett. a), 5, e(art. lett. 445, b), c.p.p. • la sentenza prevista dall’art. 444, comma 2, c.p.p. non ha efficacia nei giudizi civili o ammi• all’emissione sentenza conseguedopo l’estinzione del reato e di ogni effetto penale, se nistrativi, anche della quando è pronunciata la chiusura del dibattimento (art. 445, comma l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro cinque 1, c.p.p.) anni, quando la sentenza concerne un delitto, o entro due anni, quando la sentenza concerne • il patteggiamento non comporta la menzione nei certificati del casellario giudiziale spediti a una contravvenzione richiesta dell’interessato(art. 445, comma 2°, c.p.p.) • o•velasia stata irrogata una pena detentivadella nonpena superiore a due inanni, solinon o congiunti a pena sentenza che dispone l’applicazione patteggiata, quanto è una sentenza pecuniaria, all’emissione dellal’effetto sentenza l’estinzione del condizionale reato e di ogni di condanna, non comporta dellaconsegue revoca della sospensione della effetto pena penale, se l’imputatoconcessa non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro precedentemente cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, o entro due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione (art. 445, comma 2, c.p.p.) • la sentenza non è appellabile dall’imputato, ma solo ricorribile per cassazione • la sentenza che dispone l’applicazione della pena patteggiata, non comporta l’effetto della revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa • la sentenza non è appellabile dall’imputato, ma solo ricorribile per cassazione e suscettibile di revisione (continua) (continua) 615 APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (C.D. PATTEGGIAMENTO) 51 (segue) (segue) APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (C.D. PATTEGGIAMENTO) Artt. 444-448 Artt. 444-448 LA RICHIESTA PUÒ • costituire modo di esercizio dell’azione penale (art. 447 c.p.p.) se presentata nel corso delle indagini preliminari • innestarsi • nell’udienza preliminare (artt. 446 e 448 c.p.p.) • nel giudizio direttissimo sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 446 c.p.p.) • nel giudizio a citazione diretta sino alla dichiarazione d’apertura del dibattimento (artt. 555, comma 2 e 556, comma 2, c.p.p.) • nel procedimento per decreto (artt. 461, comma 3, 464, comma 1, e 557, • entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato (artt. 446, comma 1 e 458 c.p.p.) • essere rinnovata prima dell’apertura del dibattimento se il pubblico ministero non aveva prestato consenso o il giudice per le indagini preliminari l’aveva rigettata (art. 448, comma 1, c.p.p.) SCHEMI E TABELLE comma 1, c.p.p.) Artt. 449-452 Artt. 449-452 GIUDIZIO CORTE D’ASSISE] D’ASSISE] GIUDIZIODIRETTISSIMO DIRETTISSIMO[DAVANTI [DAVANTIAL ALTRIBUNALE TRIBUNALE OO ALLA ALLA CORTE 61652 GIUDIZIO DIRETTISSIMO [DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O ALLA CORTE D’ASSISE] (Artt. 449-452 c.p.p.) [1] Il P.M. può presentare per il giudizio direttissimo l’arrestato in flagranza anche per la convalida dell’arresto (art. 449, comma 1, c.p.p.) Il P.M. deve presentare per il giudizio direttissimo salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini l’arrestato in flagranza il cui arresto sia stato convalidato, purché non siano decorsi 30 giorni dall’arresto (art. 449, comma 4, c.p.p.) l’indagato che ha reso confessione in interrogatorio, purché non siano decorsi 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 449, comma 5, c.p.p.) L’IMPUTATO può evitare il giudizio direttissimo richiedendo il giudizio abbreviato (artt. 451, comma 5, e 452, comma 2, c.p.p.) patteggiamento (artt. 451, comma 5, 446 e 448 c.p.p.) IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise) non procede al giudizio direttissimo ma restituisce gli atti al p.m. se l’arresto non è convalidato a meno che imputato e p.m. vi consentano (artt. 449, comma 2, c.p.p.) è stato promosso fuori dei casi previsti (art. 452, comma 1, c.p.p.; art. 223 coord. c.p.p.) [2] [1] Per il procedimento davanti al tribunale monocratico, v. art. 558 c.p.p. [2] A norma dell’art. 12-bis, l. 7 agosto 1992, n. 356 (Mafia 4), per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il p.m. procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 558 c.p.p., salvo che siano necessarie speciali indagini. GIUDIZIO M. GIUDIZIOIMMEDIATO IMMEDIATOAARICHIESTA RICHIESTADEL DELP.P.M. 53 617 Artt. 453-458 453-458 Artt. GIUDIZIO IMMEDIATO A RICHIESTA DEL P.M. (Artt. 453-458 c.p.p.) IL P.M. lo richiede salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini se la prova dei fatti appare evidente (art. 453, comma 1, c.p.p. la richiesta è inoltrata entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p. (art. 454, comma 1, c.p.p.) l’indagato è stato interrogato sui fatti (art. 453, comma 1, c.p.p.) oppure l’invito a presentarsi ex art. 375 c.p.p. è rimasto senza effetto (art. 453, comma 1, c.p.p.) IL GIUDICE può rigettare la richiesta (art. 455 c.p.p.) [2] emettere il decreto di giudizio immediato (artt. 455 e 456 c.p.p.) dichiarare la propria incompetenza con sentenza ex art. 22, comma 3, c.p.p. L’IMPUTATO, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, può chiedere il giudizio abbreviato (art. 458 c.p.p.) il patteggiamento (artt. 456, comma 2, 446 e 448 c.p.p.) [1] In tal caso la richiesta è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame (art. 4531-ter, c.p.p.). [2] Nei casi di cui all’articolo 4531-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 4541-bis, c.p.p.). SCHEMI SCHEMIEETABELL TABELLE la richiesta è inoltrata anche fuori dai termini sopra detti e comunque entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare (art. 453, comma 1-bis, c.p.p.) [1] 54 618 PROCEDIMENTO PROCEDIMENTOPER PERDECRETO DECRETO Artt. Artt. 459-464 459-464 PROCEDIMENTO PER DECRETO (Artt. 459-464 c.p.p.) RICHIESTA DI DECRETO DI CONDANNA (art. 459 c.p.p.) CONDIZIONI DELLA RICHIESTA • presentazione della richiesta entro 6 mesi dalla iscrizione del reato nel registro ex art. 335 c.p.p. (art. 459, comma 1, c.p.p.) • reato procedibile d’ufficio o a querela se in essa non è contenuta specifica opposizione al decreto penale (art. 459, comma 1 , c.p.p.) • necessità di applicare solo la pena pecuniaria (anche se in sostituzione di pena detentiva) (art. 459, comma 1, c.p.p.) • non necessità di applicare una misura di sicurezza (art. 459, comma 5, c.p.p.) POSSIBILI SVILUPPI IL GIUDICE pronuncia sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (art. 459, comma 3, c.p. p .) il decreto di condanna diviene esecutivo (artt. 460, comma 5, e 461, comma 5, c.p.p.) emette il decreto (art. 460 c.p.p.) viene proposta opposizione (art. 461 c.p.p.) non accoglie la richiesta (art. 459, comma 3, c.p. p.) il decreto di condanna viene revocato (art. 460, comma 4, c.p.p.) se l’imputato risulta irreperibile o non è possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 16 c.p.p. (continua) 619 55 (segue) (segue) PROCEDIMENTO PER DECRETO PROCEDIMENTO PER DECRETO Artt. 459-464 Artt. 459-464 CON L’OPPOSIZIONE (art. 461, comma 3, c.p.p.) si può richiedere il giudizio abbreviato (art. 461, comma 3, c.p.p.) si può richiedere il patteggiamento (art. 461, comma 1, c.p.p.) si può richiedere l’ammissione all’oblazione (art. 141 att. c.p.p.) [3] [1] il giudice emette decreto a norma dell’art. 456, commi 1, 3 e 5, c.p.p. (art. 464, comma 1, c.p.p.) [2] il giudice fissa con decreto l’udienza (art. 464, comma 1, c.p.p.) [3] se non vi è consenso del p.m. (art. 464, comma 1, c.p.p.) [3] se vi è consenso del p.m. [2] il giudice emette sentenza di patteggiamento il giudice decide sulla domanda (art. 464, comma 2, c.p.p.) se la accoglie emette sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per oblazione (artt. 162 e 162-bis c.p.) si può non chiedere nulla il giudice emette decreto di giudizio immediato se la respinge i possibili sviluppi sono indicati nell’art. 464, comma 1, c.p.p. il giudice emette decreto di giudizio immediato (art. 464, comma 1, c.p.p.) [2] [1] Nel caso di decreto penale di condanna per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica, con l’opposizione si può richiedere al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio (v. art. 557, comma 1, c.p.p.). [2] Il giudice emette, invece, decreto di citazione a giudizio nel caso di decreto penale di condanna per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (v. art. 557, comma 1, c.p.p.). [3] V., altresì, art. 557 c.p.p. per il caso di decreto penale di condanna per reati attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione monocratica (v. art. 557, comma 1, c.p.p.). SCHEMI E TABELLE SCHEMI E TABELL si può richiedere il giudizio immediato Artt. Artt. 465 465 ss. ss. GIUDIZIO NEINEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL AL TRIBUNALE O ALLA CORTE D'ASSISE GIUDIZIO PROCEDIMENTI DAVANTI TRIBUNALE O ALLA CORTE D’ASSISE GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O ALLA CORTE D’ASSISE (*) (Artt. 465 ss. c.p.p.) FASI SALIENTI ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO (artt. 465-469 c.p.p.) ATTI INTRODUTTIVI AL DIBATTIMENTO (artt. 484-495 c.p.p.) ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE (artt. 496-515 c.p.p.) DISCUSSIONE FINALE (artt. 523 e 524 c.p.p.) DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA (artt. 525-528 c.p.p.) PUBBLICAZIONE, REDAZIONE, DEPOSITO DELLA SENTENZA (artt. 544-548 c.p.p.) (*) V. anche i 5 schemi seguenti. 56620 ATTI ATTIPRELIMINARI PRELIMINARIALALDIBATTIMENTO DIBATTIMENTO 57 621 Artt. Artt.465-469 465-469 ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO (Artt. 465-469 c.p.p.) LE PARTI E I LORO DIFENSORI POSSONO richiedere l’assunzione di prove non rinviabili (art. 467 c.p.p.) (art. 466 c.p.p.) depositare la lista di testimoni, periti e consulenti tecnici [1] da esaminare (art. 468, comma 1, c.p.p.) chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici [1] (art. 468, comma 4, c.p.p.) chiedere l’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale (art. 468, comma 4-bis, c.p.p.) anticipare o differire l’udienza IL PRESIDENTE PUÒ (art. 465 c.p.p.) IL PRESIDENTE dispone, a richiesta di parte, l’assunzione di prove non rinviabili e le assume (art. 46/c.p.p.) autorizza la citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici [1] indicati nella lista (art. 468, comma 2, c.p.p.) IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise) [1] Persone indicate nell’art. 210 c.p.p. esclude esclude le le testimonianze testimonianze vietate manifestamente (art. 468, sovrabbondanti comma 2, c.p.p.) (art. 468, comma 2, c.p.p.) dispone d’ufficio la citazione del perito nominato nell’incidente probatorio, a norma dell’art. 392, comma 2 (art. 468, comma 5, c.p.p.) pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi di cui all’art. 469 c.p.p. SCHEMI E TABELLE SCHEMI E TABELL prendere visione ed estrarre copia del fascicolo per il dibattimento 58 622 ATTI ATTIINTRODUTTIVI INTRODUTTIVI Artt.484-495 484-495 Artt. ATTI INTRODUTTIVI (Artt. 484-495 c.p.p.) controlla e accerta la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.p.) IL PRESIDENTE IL GIUDICE (tribunale in composizione collegiale o corte d’assise) dispone l’eventuale rinnovazione della citazione (art. 484, comma 2-bis, c.p.p.) dispone, sussistendone i requisiti, che si proceda a porte chiuse (art. 473 c.p.p.) dichiara l’eventuale contumacia dell’imputato (art. 484, comma 2-bis, c.p.p.) la competenza per territorio o per connessione (artt. 21, commi 2 e 3, e 23 c.p.p.) le nullità relative (art. 181, commi 2 e 3, c.p.p.) l’intervento degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.) il contenuto del fascicolo la riunione per dei giudizi il dibattimento (artt. 431 e 491, (art. 17 c.p.p.) comma 4, c.p.p.) la costituzione di parte civile (artt. 80 e 81 c.p.p.) la citazione o l’intervento del responsabile civile (artt. 86 e 87 c.p.p.) decide le questioni preliminari concernenti (art. 491 c.p.p.) la citazione o l’intervento della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 89, comma 2, c.p.p.) la separazione dei giudizi (art. 18 c.p.p.) (continua) (continua) Artt. 484-495 IL PRESIDENTE dichiara aperto il dibattimento (art. 492, comma 1, c.p.p.) L’AUSILIARIO DEL GIUDICE dà lettura dell’imputazione (art. 492, comma 2, c.p.p.) IL PUBBLICO MINISTERO indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle prove (art. 493, comma 1, c.p.p.) I DIFENSORI DELLE PARTI indicano i fatti che intendono provare e chiedono l’ammissione delle prove (art. 493, comma 1, c.p.p.) L’IMPUTATO può rendere dichiarazioni spontanee (art. 494 c.p.p.) IL GIUDICE (tribunale o corte d’assise) decide in ordine alle prove da ammettere (art. 495 c.p.p.) SCHEMI E TABELLE ATTI INTRODUTTIVI 59 (segue) Artt. Artt.496-515 496-515 ISTRUZIONE ISTRUZIONEDIBATTIMENTALE DIBATTIMENTALE 60 624 ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE (Artt. 496-515 c.p.p.) ASSUNZIONE delle prove richieste dal p.m. (art. 496, comma 1, c.p.p.) [1] ASSUNZIONE delle prove richieste da altre parti (art. 496, comma 1, c.p.p.) [1] EVENTUALE ASSUNZIONE di NUOVI MEZZI DI PROVA anche d’ufficio (art. 507 c.p.p.) EVENTUALI LETTURE DI ATTI E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE (artt. 511-515 c.p.p.) [1] Ex art. 496, comma 2, c.p.p., le parti sono libere di concordare un diverso ordine di assunzione delle prove. 61 625 ATTI ATTIINSERITI INSERITISUCCESSIVAMENTE SUCCESSIVAMENTENEL NELFASCICOLO FASCICOLOPER PERILILDIBATTIMENTO DIBATTIMENTO Art. Art.515 515 ATTI INSERITI SUCCESSIVAMENTE NEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO [1] (Art. 515 c.p.p.) • verbali degli atti compiuti, nei casi previsti dall’art. 392, nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 c.p.p.) • verbale dell’udienza dibattimentale (art. 515 c.p.p.) • documenti ammessi a norma dell’art. 495 (art. 515 c.p.p.) • verbali delle dichiarazioni utilizzate per la contestazione nell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti, delle parti private (art. 500, commi 4 e 5; art. 501, comma 1; art. 503, comma 5, c.p.p.; v., altresì, art. 391-decies, comma 1, c.p.p.) [1] Per gli atti raccolti nel fascicolo del dibattimento a seguito dell’emissione di decreto di rinvio a giudizio, v. schema relativo all’art. 431 c.p.p. [2] Sono: • i verbali indicati dall’art. 511 c.p.p.; • per la lettura dei verbali di prove di altri procedimenti, v. artt. 511-bis e 238 c.p.p.; – in ordine alle modalità di acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento, v. art. 468, comma 4-bis, c.p.p.; – per i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, nel caso in cui sia stata ammessa l’acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti, v. art. 495, comma 1, c.p.p.; • per la lettura di atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal p.m. o dal giudice nel corso dell’udienza preliminare quando ne è divenuta impossibile la ripetizione, v. art. 512 c.p.p.; • per la lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all’estero, v. art. 512-bis c.p.p.; • per la lettura delle dichiarazioni rese dall’imputato al p.m., alla polizia giudiziaria su delega del p.m. o dal giudice, nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, v. artt. 513 e 514 c.p.p. SCHEMI E TABELLE SCHEMI E TABELL • verbali degli atti di cui è stata data lettura (art. 515 c.p.p.) [2] Artt. Artt.523 523ee524 524 DISCUSSIONE DISCUSSIONEFINALE FINALE DISCUSSIONE FINALE (Artt. 523 e 524 c.p.p.) NELL’ORDINE CONCLUDONO (art. 523, comma 1°, c.p.p.) pubblico ministero difensore della parte civile difensore del responsabile civile difensore della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria difensore dell’imputato EVENTUALI REPLICHE (art. 523, comma 4°, c.p.p.) EVENTUALE INTERRUZIONE per l’assunzione di nuove prove (art. 523, comma 6°, c.p.p.) CHIUSURA DEL DIBATTIMENTO (art. 524 c.p.p.) 62 626 DELIBERAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLASENTENZA SENTENZA 63627 Artt. Artt.525-548 525-548 DELIBERAZIONE DELLA SENTENZA (Artt. 525-548 c.p.p.) La sentenza può essere di non doversi procedere (artt. 529 e 531 c.p.p.) di assoluzione (art. 530 c.p.p.) di condanna (artt. 533-537 c.p.p.) di incompetenza (art. 23 c.p.p.) REDAZIONE e PUBBLICAZIONE del dispositivo e motivazione contestuale (artt. 544, comma 1, e 545 c.p p.) . REDAZIONE e PUBBLICAZIONE del solo dispositivo (artt. 544, comma 1, e 545, comma 1, c.p.p.) REDAZIONE della motivazione entro 15 giorni dalla pronuncia (art. 544, comma 2, c.p.p.) DEPOSITO della sentenza (art. 548 c.p.p.) entro il diverso termine fissato, non superiore a 90 giorni dalla pronuncia (art. 544, comma 3, c.p.p.) (1) DEPOSITO della sentenza (art. 548 c.p.p.) (1) Per la redazione della sentenza di condanna dell’imputato per i delitti di cui all’art. 407, comma 2°, lett. a), c.p.p., v. artt. 533, comma 3-bis e 544, comma 3-bis, c.p.p. SCHEMI E TABELLE ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE Art. Art. 585 585 64 628 TERMINI TERMINIPER PERL'IMPUGNAZIONE L’IMPUGNAZIONEDELLA DELLASENTENZA SENTENZAEELORO LORO DECORRENZA DECORRENZA TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA (*) (Art. 585 c.p.p.) SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PRONUNCIATA ALL’ESITO DELL’UDIENZA PRELIMINARE (artt. 424, 425 e 428 c.p.p.) Se pronunciata e letta immediatamente all’esito dell’udienza preliminare (art. 424, commi 1 e 2, c.p.p.) 15 giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, qualora ne sia redatta anche la motivazione [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. b) , c.p.p. Se depositata entro il 30 giorno da quello della pronuncia (art. 424, comma 4, c.p.p.) 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. c), c.p.p.] Se depositata oltre il 30 giorno da quello della pronuncia, cioè fuori termine [1] 15 giorni dalla comunicazione al p.m. e dalla notificazione alle parti private e ai loro difensori dell’avviso dell’avvenuto deposito [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a) , c.p.p.] (*) Per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la Corte d’appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d’appello, il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. d), c.p.p.). [1] Il g.i.p. non ha la facoltà, accordata al solo giudice del dibattimento dall’art. 544, comma 3, c.p.p., di indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (Cass. pen., sez. V, 28 aprile 1995, Chiurazzi e altri). TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI IN SEGUITO A PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO (art. 585 c.p.p.) 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a)] (continua) 629 65 (segue) (segue) TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA Art. 585 TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA Art. 585 SENTENZA EMESSA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO (artt. 442 e 443 c.p.p.) O IN SEGUITO A DIBATTIMENTO Se pronunciata e letta immediatamente all’esito del giudizio Se depositata entro il 15 giorno da quello della pronuncia (art. 544, comma 1, c .p.p.) (art. 544, comma 2, c .p.p.) 15 giorni 30 giorni dalla lettura del provvedimento in udienza [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. b), c.p.p.] Se depositata entro il termine stabilito dal giudice, non eccedente i 90 giorni Se depositata fuori dal termine previsto dalla legge Se depositata fuori dal termine stabilito dal giudice 45 giorni 30 giorni 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito [art. 585, commi 1 , lett. b) e 2 , lett. c), c.p.p.] [art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. c), c.p.p.] dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso dell’avvenuto deposito [art. 585, commi 1, lett. b) e 2, lett. c); art. 548, comma 2, c.p.p.] [art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. c), c.p.p.] (art. 544, comma 3, c .p.p.) SCHEMI E TABELL SCHEMI E TABELLE (artt. 529 ss. c.p.p.) 591 52 AArt. rtt. 449-4 CASI DI INAMMISSIBILITà GIUDIZ IODIR ETTISSIMO [DAVANTI A Ldell’impugnazione TRIBUNAL E OALLACORTE D’A SSISE] CASI DI INAMMISSIBILITÀ DELL’IMPUGNAZIONE (Art. 591 c.p.p.) quando è proposta da chi non è legittimato (art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.) quando è proposta da chi non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.) quando il provvedimento non è impugnabile (art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.) quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 581 in merito alla sussistenza nell’atto di impugnazione dei requisiti prescritti (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.) quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 582 con riguardo alla presentazione dell’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.) quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 583 in relazione alle modalità di spedizione dell’atto di impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.) quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 585 in materia di termini per l’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.) quando non sono osservate le disposizioni dell’articolo 586 in tema di impugnazione di ordinanze emesse in dibattimento (art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.) quando vi è rinuncia all’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.) CASI (ULTERIORI) DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE (art. 606, comma 3, c.p.p.) se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge se è proposto per motivi manifestamente infondati fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello 66 616 CASI CASIDIDIAPPELLO APPELLO 67 593 Art. Art. 593 630 CASI DI APPELLO (Art. 593 c.p.p.) L’IMPUTATO può appellare [1] SENTENZE APPELLABILI [2] le sentenze di proscioglimento soltanto nelle ipotesi di cui all’articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva (art. 593, comma 1, c.p.p.) [2] SENTENZE INAPPELLABILI le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.) [3] le sentenze di proscioglimento fuori della ipotesi sopra indicata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2, c.p.p.) (continua) (continua) SCHEMI E TABELLE le sentenze di condanna (art. 593, comma 1, c.p.p.) 631 CASI DI APPELLO Art. 593 (segue) (segue) CASI DI APPELLO Art. 593 68 SCHEMI E TABELL [1] La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione (art. 569, comma 1, c.p.p.). [2] Il giudice d’appello può annullare (art. 604 c.p.p.), confermare o riformare la sentenza appellata (art. 605 c.p.p.). Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie e quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado (art. 597, comma 3, c.p.p.). In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita (art. 597, comma 4, c.p.p.). Con la sentenza possono essere applicate anche d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 del codice penale (art. 597, comma 5, c.p.p.). [3] Il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili (art. 606, comma 2, c.p.p.). L’imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali (art. 607 c.p.p.). (continua) (continua) Art. 593 CASI DI APPELLO 632 CASI DI APPELLO 69 Art. 593 (segue) IL PUBBLICO MINISTERO può appellare [4] SENTENZE APPELLABILI SENTENZE INAPPELLABILI le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.) le sentenze rese in giudizio abbreviato a meno che non abbiano modificato il titolo di reato (art. 443, comma 3, c.p.p.) [7] le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio abbreviato (art. 443, comma 1, c.p.p.) le sentenze di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.) la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a meno che non sia stata pronunciata perché si è ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m. (art. 448 c.p.p.) (continua) (continua) SCHEMI E TABELLE le sentenze di condanna (art. 593, comma 1, c.p.p.) [5] le sentenze di proscioglimento (art. 593, comma 1, c.p.p. a seguito di Corte cost. n. 26 del 2007 che ha dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 46) [6] 633 Art. 593 CASI DI APPELLO CASI DI APPELLO Art. 593 70 (segue) (segue) [4] La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione (art. 569, comma 1, c.p.p.). [5] Il giudice d’appello può annullare (art. 604 c.p.p.), confermare o riformare la sentenza appellata (art. 605 c.p.p.). Quando appellante è il pubblico ministero, se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento importo o consentito dalla legge (art. 597, comma 2, lett. a), c.p.p.). Se, invece, conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza (art. 597, comma 2, lett. c), c.p.p.). Con la sentenza possono essere applicate anche d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’art. 69 del codice penale (art. 597, comma 5, c.p.p.). [7] Il ricorso per cassazione, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili (art. 606, comma 2, c.p.p.). Il procuratore generale presso la corte d’appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale. Il procuratore della Repubblica presso la pretura può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore della Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere nei casi pr evisti dall’art. 569 e da altre disposizioni di legge (art. 608 c.p.p.) . SCHEMI E TABELLE [6] Quando appellante è il pubblico ministero, se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lett. a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata (art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p.). Se, invece, conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza (art. 597, comma 2, lett. c), c.p.p.). casi di[DAVANTI ricorsoALper cassazione GIUDIZIO DIRETTISSIMO TRIBUNALE O ALLA CORTE D’ASSISE] 1 Art. 606 616 CASI DI RICORSO PER CASSAZIONE (Art. 6061 c.p.p.) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri (art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.) cd. eccesso di potere inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.) cd. violazione di legge penale inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di «nullità», di «inutilizzabilità» di «inammissibilità» o di «decadenza» (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) mancata assunzione di una «prova decisiva», quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell’istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall’articolo 495, comma 2 (art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) cd. vizio di motivazione SCHEMI E TABELLE 71 Artt. 449-452 72 634 COMPETENZE COMPETENZEDEL DELGIUDICE GIUDICEDELL’ESECUZIONE DELL’ESECUZIONE Artt. 667-676 667-676 Artt. Artt. 667-676 COMPETENZE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 634 COMPETENZE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE COMPETENZE(Artt. DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE 667-676 c.p.p.) (Artt. 667-676 c.p.p.) COMPETENZE COMPETENZE RIFERIMENTO RIFERIMENTO • per il caso didiincertezza casodi dierrore erroresulla sullapersona persona • per il caso incertezzasull’identità sull’identità o o per per ilil caso arrestata per evasamentre mentrescontava scontavauna una 667 c.p.p. arrestata peresecuzione esecuzionedi di pena pena o o perché evasa art.art. 667 c.p.p. condanna condanna • per il caso di persona condannata in luogo di un’altra per errore di • per il caso di persona condannata in luogo di un’altra per errore di art. 668 c.p.p. nome art. 668 c.p.p. nome art. 669, • per il caso in cui una persona sia stata, per lo stesso fatto, condannata • per il volte caso in cui una persona sia stata, per lo stesso fatto, condannata commi art. più con sentenze irrevocabili 1-6, 669, c.p.p. più volte con sentenze irrevocabili commi 1-6, c.p.p. art. 669, • per il caso in cui una persona per lo stesso fatto, sia stata più volte prosciolta concui sentenze irrevocabili 7, 669, c.p.p. • per il caso in una persona per lo stesso fatto, sia stata più volte commaart. prosciolta con irrevocabili art. 669, comma 7, c.p.p. • per il caso in sentenze cui una persona, per lo stesso fatto, sia stata condannata e prosciolta con sentenze irrevocabili commi 8 e 9, c.p.p. art. 669, • per il caso in cui una persona, per lo stesso fatto, sia stata condannata • per il caso in cui il giudice dell’esecuzione accerti che il provvedimento art. 6708c.p.p. e prosciolta sentenze commi e 9, c.p.p. da eseguirecon manca o non irrevocabili è divenuto esecutivo • per l’applicazione di concorso formale e continuazione reati in caso il caso in cui il giudice dell’esecuzione accerti che il di provvedimento • per 670 c.p.p. più sentenze o decreti irrevocabili pronunciati in procedimenti art.art. 671 c.p.p. dadieseguire manca o nonpenali è divenuto esecutivo distinti contro la stessa persona • per l’applicazione di concorso formale e continuazione di reati in caso • per l’applicazione dell’amnistia o dell’indulto art. 672 c.p.p. di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti art. 671 c.p.p. • per il contro caso di la abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale distinti stessa persona art. 673 c.p.p. della norma incriminatrice • per l’applicazione dell’amnistia dell’indulto della pena 672 c.p.p. • per la revoca della sospensioneocondizionale art.art. 674 c.p.p. • per il caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale • per la revoca della grazia art.art. 674 c.p.p. 673 c.p.p. della norma incriminatrice • per la revoca dell’amnistia o dell’indulto condizionati art. 674 c.p.p. • per la revoca della sospensione condizionale della pena art. 674 c.p.p. • per la revoca della non menzione della condanna nel casellario art. 674 c.p.p. giudiziale • per la revoca della grazia art. 674 c.p.p. • per il caso in cui l’accertata falsità di un atto o documento non sia stata art. 675 c.p.p. dichiarata neldell’amnistia dispositivo della sentenza condizionati • per la revoca o dell’indulto art. 674 c.p.p. • per il caso di estinzione del reato dopo la condanna art. 676 c.p.p. • per la revoca della non menzione della condanna nel casellario art. 674 c.p.p. • per il caso di estinzione della pena quando la stessa non consegue alla giudiziale art. 676 c.p.p. liberazione condizionale o all’affidamento in prova al servizio sociale • per il caso in cui l’accertata falsità di un atto o documento non sia stata art. 675 c.p.p. • per il caso di cessazione degli effetti del sequestro conservativo su beni dichiarata dispositivo della sentenza immobili,nel quando l’interessato propone incidente di esecuzione se il art. 317, comma 4, p.m. non di ha estinzione provvedutodel a eseguire la cancellazione • per il caso reato dopo la condannadella trascrizione art.c.p.p. 676 c.p.p. del sequestro • per il caso di estinzione della pena quando la stessa non consegue alla artt. 263, comma 6, art. 676 c.p.p. • in ordine alla restituzioneo delle cose sequestrate liberazione condizionale all’affidamento in prova al servizio sociale e 676 c.p.p.; Spese • per il caso di cessazione degli effetti del sequestro conservativo su beni di giustizia 1, artt. e 154 4, art.152, 317,153 comma immobili, quando l’interessato propone incidente di esecuzione se il 151, p.m. non ha provveduto a eseguire la cancellazione della trascrizione c.p.p. art. 676 c.p.p. del • insequestro ordine alle pene accessorie artt. 263, comma 6, art. 676 c.p.p. • •in in ordine alla delle cose sequestrate ordine allarestituzione confisca e 676 c.p.p.; Spese di giustizia 1,1artt. • sulle questioni concernenti le spese processuali Spese di giustizia 151, 152, 153 e 154 • in ordine alle pene accessorie art. 676 c.p.p. • in ordine alla confisca art. 676 c.p.p. • sulle questioni concernenti le spese processuali Spese di giustizia 1