Francesca CICIONI - Università di Tor Vergata

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Francesca CICIONI - Università di Tor Vergata
Francesca Cicioni
ISTITUZIONI E GIUSTIZIA CASTELLANA: GLI STATUTI
DI NEMI, ROCCA PRIORA, COLONNA, GENZANO, ARICCIA
TRA CINQUECENTO E SEICENTO
Nel clima di rinnovato interesse degli storici per la legislazione statutaria,
valorizzata nell’ultimo trentennio per il suo vasto potenziale informativo,
l’area degli odierni Castelli Romani appare ancora poco studiata, malgrado
le iniziative promosse dall’Istituto Storico Italiano già nei primi decenni del
XX secolo per la pubblicazione degli Statuti della Provincia Romana 1. Infatti,
dei dieci statuti castellani giunti sino a noi, sono stati finora pubblicati solo
quelli di Frascati 2 e Rocca Priora 3; sono scarsi, per di più, gli studi informati
alle più aggiornate metodologie storiografiche. La ragione di tale disattenzione potrebbe essere ascritta alla tarda datazione di questi testi, tutti risalenti, nell’ultima – e unica – tradizione manoscritta, al giro di anni compreso tra
1514 e 1615, motivo forse discriminante ed esclusorio rispetto al gran numero di statuti d’età medioevale pervenutici.
La lettura comparativa che qui si propone si limiterà ai quattro statuti castellani inediti di Nemi, Colonna, Genzano e Ariccia, corroborata da quello – edito
– di Rocca Priora; solo un avvio dunque. La necessaria e auspicabile integrazione con altre fonti documentarie coeve potrebbe consentire in futuro d’illuminare più in profondità gli aspetti di una realtà variegata, ma nel contempo caratterizzata da forti tratti di omogeneità in ambito giuridico, sociale ed economico.
Questi statuti, non sempre pervenuti in originale, sono in alcuni casi trascrizioni e volgarizzamenti aggiornati di testi più antichi, a volte invece elaborazioni cinque-seicentesche in latino, affiancate da una redazione in volgare, come testimoniano le copie semplici degli statuti di Ariccia e Genzano,
tratte da qualche notaio forse ad uso privato.
1
Statuti della Provincia Romana, a cura di F. Tomassetti, V. Federici e P. Egidi, Roma,
Istituto Storico Italiano per l’età moderna e contemporanea, I, 1910 (Fonti per la Storia d’Italia, 48) e II, 1930 (Fonti per la Storia d’Italia, 69); per un primo orientamento sulla legislazione statutaria dei Castelli Romani vedi R. LEFEVRE, Le comunità dei “Castelli Romani” e i loro
statuti (secoli XVI-XVII), «Studi Romani», XXVI, 1978, 7, pp. 161-177.
2
A. ILARI, Frascati tra Medioevo e Rinascimento con gli statuti esemplati nel 1515 e altri
documenti, Roma, 1965.
3
Lo statuto di Rocca Priora del 1547, a cura di R. Lefevre, Roma, 1982.
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Lo statuto di Nemi, per esempio, il più antico fra i cinque considerati, è
pervenuto in un unico esemplare, copia autentica del 31 agosto 1514. Nell’explicit dello statuto il notaio incaricato di redigerlo, Bernardino di Giovanni Belli dei Paganelli di Idro “vicario et offitiale del decto castello”, dichiara
di averlo estratto dal “suo originale” che era in due libri, uno latino, l’altro
volgare “per essere el suo originale diructo et caduco” 4.
Lo statuto di Rocca Priora 5, secondo in ordine cronologico, è un originale
redatto in volgare, datato 17 agosto 1547, che recenti ricerche d’archivio
hanno riportato alla luce tra le carte del Fondo Borghese dell’Archivio Segreto Vaticano 6.
Lo statuto di Colonna invece, non datato – ma che per motivi interni dovrebbe ascriversi alla prima metà del Cinquecento 7 –, sembrerebbe qualificarsi, nel
retoricissimo prologus ab origine mundi, come una compilazione ex novo 8.
Lo statuto di Genzano, redatto nel 1565, è giunto a noi in un unico esemplare, una copia semplice, in volgare, del XVII secolo, tratta da un originale
ora deperito 9.
Lo statuto di Ariccia, infine, è il più recente: è datato 1610-1615 ed è tradito in diversi esemplari 10, tra i quali si è presa in considerazione una copia
semplice della metà del XVII secolo, redatta in volgare, conservata presso la
Biblioteca del Senato.
Notevole è la difformità tra gli statuti presi in esame, talché è impossibile
stabilire delle tipologie ricorrenti, dei modelli comuni, anche nel caso di appartenenza al dominato della medesima famiglia baronale 11.
Statutii del castello de Nemo, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Chigiano, I, 1, 17, c. 13v b.
Statutum communitatis, universitatis et hominum castri Roche Prioris, Archivio Segreto
Vaticano, Fondo Borghese, Serie IV, 301.
6
Cfr. R. LEFEVRE, Ritrovato lo Statuto di Rocca Priora del 1547, «Castelli Romani», 1977,
7, pp. 75-78.
7
A. ILARI, Frascati, cit., p. 135 propone l’anno 1506; L. BERTONI, Floridi, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, 48, Roma, 1997, pp. 338-339, propone l’anno 1510; ma vedi
anche F. PETRUCCI, Colonna, Camillo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 27, Roma, 1982,
pp. 279-280, che sposta la redazione dello statuto in epoca imprecisata, più tardi del 1506.
8
Statuta castri Columnae, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 9878, c. 2v: “[…] animadvertens illustrissimus dominus Camillus Columna, quod amenissimum castrum Columne sine statutis regitur, iussit ea fierii et missi scribere mandavit, exposcentibus atque supplicantibus
officialibus et hominibus dicti castri Columne, qui multum propterea commendandis existunt”.
9
Statuta oppidi Cynthiani, Albanensis diocesis, Archivio di Stato di Roma, Statuti 28.
10
Consignatio Statutorum terrae Ariciae et promissio de illa observanda inter illustrissimum et eccellentissimum dominum principem Sabellum et Communitatem dictae terrae Aricciae, Biblioteca Corsiniana, Ms. Cors. 1316 34 a 16; Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, Biblioteca del Senato, Statuti Mss. 595; [Delli Statuti della terra della Riccia], Biblioteca Apostolica Vaticana, R.G. Storia, IV, 7505.
11
Agli inizi del XVI secolo le comunità castellane sono quasi tutte raggruppate sotto la dominazione delle due importanti famiglie dei Colonna (a Nemi, Frascati, Colonna) e dei Savelli
4
5
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È noto che la ripartizione dello statuto in libri (articolati in capitoli individuati da rubriche), realizzata secondo un più moderno criterio di razionalizzazione normativa a partire già dalla seconda metà del XII secolo, corrispondeva a una distribuzione del materiale normativo in quattro o cinque sezioni
riguardanti il diritto pubblico, la giustizia civile, la giustizia penale, le materie di interesse pubblico e, in ultimo, la casistica relativa ai risarcimenti dei
danni (i cosiddetti damna data).
Gli statuti di Nemi e Genzano, rispettivamente composti di 80 e 85 capitoli, non sono divisi per materie e quindi aderiscono ancora a un modello statutario arcaico, connotato dall’indivisione del materiale normativo e dall’accumulo alluvionale delle norme.
Al contrario, lo statuto di Rocca Priora, precedente quello di Genzano di
soli otto anni, è diviso in quattro libri introdotti da una prolusione; gli statuti
di Colonna e di Ariccia sono divisi in tre libri e presentano, a differenza delle
altre compilazioni statutarie considerate, un tenore molto accurato, attento
nei contenuti ai modelli e agli spunti provenienti dall’elaborazione giuridica
coeva.
La compilazione degli statuti in questione è affidata al notaio del castello
– che nella maggior parte dei casi esaminati è anche vicario del signore –,
ma con la partecipazione di una rappresentanza della comunità nelle persone
dei massari, in qualità di garanti della ricezione delle consuetudini locali. Solo nel caso di Colonna la compilazione dello statuto si configura come atto
unilaterale che procede dal signore 12, diretto a una comunità che sembra essere esclusa dall’iter formativo della compilazione normativa 13. Segnalo che
lo statuto di Nemi, approvato da Marco Antonio Colonna, è redatto dal notaio e vicario pro tempore Bernardino di Giovanni Belli dei Paganelli di Idro,
il medesimo che l’anno successivo esemplò, sempre su richiesta di Marco
Antonio Colonna, e sempre in qualità di vicario pro tempore, gli statuti frascatani.
Degno quindi di nota appare, per l’epoca e la zona, il contesto eminentemente signorile da cui gli statuti castellani scaturiscono 14: essi sono, in qual(a Rocca Priora, Castel Gandolfo, Albano e Ariccia); cfr. R. LEFEVRE, Le comunità dei “Castelli Romani”, cit., p. 165.
12
In calce a ogni libro segue infatti la sottoscrizione autografa di Camillo Colonna: “Placet et ita mandamus observari, Camillus Columna”.
13
Statuta castri Columnae, c. 2v.
14
Negli anni dell’esilio avignonese, infatti, la proprietà baronale si era accresciuta molto
a danno di quella ecclesiastica, soprattutto nelle province di Campagna e Marittima, cfr. A.M.
GIRELLI, Il problema della feudalità nel Lazio tra XVII e XVIII secolo, in La rifeudalizzazione
nei secoli dell’età moderna: mito o problema storiografico?, Atti della 3ª giornata di studi
(28 settembre 1984) dell’Università di Verona, «Studi storici Luigi Simeoni», XXXVI, Verona,
1986, pp. 109-131.
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che modo, concordati tra il signore e la comunità ma sono sottoposti alla sola
approvazione del signore. In seguito una clausola della bolla di Sisto V Ad
Romanum pontificem decet del 1589 ribadì ancora una volta la riserva papale
dell’approvazione degli statuti. Tuttavia, almeno per il caso dello statuto di
Ariccia, l’unico pubblicato successivamente alla bolla sistina, questa norma
sembra rimanere lettera morta.
Ciò che emerge da un primo esame, e che trova conferma in alcune sezioni degli statuti dedicate principalmente alle esigenze peculiari delle comunità, è che la diversità strutturale del corpo statutario è in relazione diretta con
la grandezza e il grado di sviluppo della comunità.
Nel caso di Nemi è ancora sufficiente il vecchio statuto, nuovamente
esemplato – a detta del redattore – perché ormai inutilizzabile 15; si può ipotizzare che anche lo statuto di Genzano abbia mantenuto inalterati i caratteri
originali, salvo alcuni lievi aggiornamenti cui si fa cenno nel prologo 16. La
dimensione ridotta e la mancanza di sistematicità degli statuti di Nemi e
Genzano non sono dunque sintomo d’arretratezza: il testo è funzionale alla
situazione politico-economica delle comunità, e si mostra sufficiente a regolamentarne la vita. Infatti entrambe le comunità, di modeste dimensioni e
collocate l’una di fronte all’altra sul lago di Nemi, vivono nel medesimo
contesto ambientale, cui corrisponde un simile sviluppo economico.
Ma quando la crescita sociale ed economica di una comunità spinge verso
una modificazione o aggiornamento delle norme statutarie, si verifica un aumento del materiale tale da imporre un ordinamento per materie, come nel
caso degli statuti di Rocca Priora e Ariccia.
Lo statuto di Rocca Priora riflette al suo interno l’immagine di una comunità in espansione, che a partire dal Quattrocento registra un incremento demico ed economico non trascurabile 17. Ad esempio il capitolo XVIII del libro
degli Extraordinaria (sotto il quale venivano raggruppate le materie eteroge15
Lo statuto di Nemi è copia tratta “da parola in parola” dagli antichi statuti che certamente, all’epoca della redazione cinquecentesca, erano ormai illeggibili se il notaio si limita a trascrivere la sola rubrica del capitolo 80, annotando: “non sono nello orriginale”. Nel 1514 non
avvenne quindi una revisione dello statuto, ma furono recuperati dalla distruzione operata dall’usura del tempo i vecchi statuti nemorensi, scritti in volgare romanesco; dialetto questo non
appartenente al notaio, che anzi era originario di Idro. Per la datazione dello statuto e altre notizie si rimanda a R. RICCI, Gli statuti del castello di Nemi, «Rivista italiana di Scienze giuridiche», XII, 1891, pp. 54-59.
16
Statuta oppidi Cynthiani, c. 1r: “[…] Essendo d’ordine nostro revisti e redatti a[lcuni]
luoghi [e] dove rihan tenute bisogno riform[are] l’ordini e statuti che si contengono in questo
volume, di certa nostra scienza li confermiamo […]”.
17
G. TOMASSETTI, Sale e focatico del Comune di Roma nel Medioevo, «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XX, 1897, pp. 313-368; cfr. G. TOMASSETTI, La Campagna Romana antica, medioevale e moderna, nuova edizione aggiornata a cura di L. Chiumenti e F.
Bilancia, Firenze, 1979, IV, p. 535.
Istituzioni e giustizia castellana 45
nee quovis titulo di interesse pubblico), accanto a norme per la costruzione,
l’agibilità e la pulizia delle strade pubbliche prevede l’elezione di due huomini viali preposti alla manutenzione delle stesse 18, così come a Roma agli
inizi del Quattrocento era stata ripristinata da Martino V la magistratura municipale dei magistri aedificiorum et stratarum Almae Urbis 19. Si tratta di un
caso isolato rispetto agli altri statuti esaminati, dove le disposizioni in materia si limitano a indicare l’obbligo per il cittadino di mantenere pulito lo spazio antistante la propria abitazione nel giorno del sabato 20.
La normazione statutaria offre una ricca messe di dati, di spunti, di suggerimenti per le ricerche sulla storia economica, giuridica, sociale delle comunità che la adottarono, ma in questa sede verranno analizzati in particolare l’ordinamento civile e giudiziario.
Dai testi statutari si ricava la presenza attiva e operante all’interno delle
comunità di un piccolo nucleo di individui che svolgono funzioni di tipo
pubblico.
Presente ovunque la figura del vicario, eletto e rappresentante dell’autorità
del signore presso la comunità, svolge principalmente funzione giudiziaria 21 ed
18
Statutum … castri Roche Prioris [Extraordinaria], XXVIII, De via aptanda et mensura
hadibenda a vialibus. “Statuimo et ordinamo, che li massari debbiano et possano eleger dui
discreti huomini viali li quali habino piena autorità in tutte vie publiche, dar la via secondo il
bisogno de via che havesse a passar strame sia larga una canna et mezza de mesura et tutte altre strade cioè vicinali se debbiano dar de una canna larghe, et fatto che serrà commandamento per li viali et datollo termine ad acconciarla et moderarla, qualunque contrafacesse et non
obedisse de acconciar dette vie sia punito in solli diece per ogni volta et debbia pur acconciare
et moderare dette vie. Ancora, tutti vicini havessero fratte canto le vie le debbiano tagliare et
levar et alargar le vie, et se debbia far bannire per lo vicario che infra termine de quindici dì se
debbiano acconciar et moderare, et chi contrafacesse sia punito in solli diece”.
19
Per la storia di questa magistratura romana si veda F. BARTOLONI, Documenti inediti dei
“Magistri aedificiorum Urbis” (Secoli XIII-XIV), «Archivio della R. Deputazione romana di storia patria», LX, 1937, pp. 191-230, ora in ID., Scritti, a cura di V. De Donato e A. Pratesi, Centro
italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1995, pp. 41-80 e da ultima C. CARBONETTI, Documentazione inedita riguardante i magistri edificiorum Urbis e l’attività della loro curia nei
secoli XIII e XIV, «Archivio della Società romana di storia patria», 113, 1990, pp. 169-188 e
EAD., La curia dei magistri edificiorum Urbis nei secoli XIII e XIV e la sua documentazione, in
Roma nei secoli XIII e XIV. Cinque saggi, a cura di E. Hubert, Roma, Viella, 1993, pp. 1-42. Per
un’epoca più vicina a quella qui trattata si veda M.G. PASTURA RUGGIERO, La Reverenda Camera
Apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVIII), Roma, 1987, pp. 100-118.
20
Nello statuto di Colonna però, a c. 22v, si trova notizia della presenza di una categoria di
ufficiali comunali detti vialii o periti; riporto qui di seguito il testo integrale del capitolo: Statuta castri Columne, II, Maleficiorum, De pena fodentis torale, Rubrica 68, “Statuimus quod
siquis foderit torale iuxta viam publicam vel vicinalem vel carrariam devastando in totum vel
in partem, condemnetur pena ducatorum duorum et damnum et expensas emendet damnum
passo iudicio vialium communis seu peritorum”.
21
Le funzioni del vicario sono chiaramente descritte negli Statuti dell’antica e nobil terra
dell’Ariccia, I, 1, Circa l’oficio del vicario, essequtore, e balio. “Primieramente statuimo et ordi-
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è garante dell’osservanza degli statuti 22. Al termine dell’operato è tassativamente sottoposto a sindacato. A Rocca Priora la carica dura, significativamente, sei
mesi 23, onde evitare che una tale concentrazione di potere possa accrescere l’autorità dell’investito che, in qualità di notaio, è anche esecutore degli atti civili.
In genere il vicario non riceve stipendio, ma percepisce delle entrate per il rilascio degli atti giudiziari e la stipula degli atti fra privati: spesso infatti è presente
negli statuti una tavola o un capitolo circa il pagamento di tali atti. Solo ad Ariccia il vicario riceve un salario e un’abitazione cui provvede la comunità 24.
Al vicario quale rappresentante del signore si contrappone la magistratura
dei massari, a Colonna detti anche decurioni o anziani priori. Il numero dei
massari è variabile da quattro a sei, e l’incarico è generalmente annuale. I
massari rappresentano la comunità, tuttavia a Genzano la scelta dei componenti della magistratura è fortemente condizionata dal controllo signorile: tre
massari su sei sono di nomina baronale, gli altri sono proposti dai massari
uscenti 25. A Rocca Priora vengono nominati dal vicario e dai quattro massari
uscenti, ma sono confermati dal signore 26. Solo ad Ariccia la scelta dei massari ricade esclusivamente all’interno del Consiglio (d’altra parte, solo ad
Ariccia è presente un Consiglio con funzione deliberativa) 27.
Ai massari spetta l’amministrazione corrente della comunità: essi possono arbitrare cause civili e intervenire nelle contese relative ai danni dati. A
Rocca Priora, dove ad essi è dato maggior potere, in assenza del vicario ne
esercitano l’autorità con facoltà di comminare pene pecuniarie 28. A Colonna partecipano all’amministrazione della giustizia civile: uno di loro è tenuto “omnibus diebus dominicis” ad assistere il vicario in giudizio, in qualità di garante degli statuti e delle tabulae e di supervisore sul corretto an-
niamo che il vicario da eleggersi di tempo in tempo da noi sia et esser debba giudice ordinario di
detta terra nelle cause civili, criminali, danni dati, et in tutti gl’altri casi concernenti la giurisdizione e con le nostre patenti nell’atto dell’admissione debba giurare in mano dei massari pro
tempore l’osservanza degl’inserti statuti senz’alcuna passione, amicizzia, odio o vero prezzo”.
22
Statuta oppidi Cynthiani, I, Del giuramento del vicario. “In prima statuimo et ordiniamo
che ’l vicario il gli sarrà deputato dall’illustrissimo signore al regimento del castello di Genzano sia obligato et tenuto, innanziché cominci ad esercitare dett’officio, giurare d’osservar l’infrascritti statuti, remota ogn’amicitia, parentela, ira, odio, preghiera, et guadagno sotto la pena
dell’arbitrio di sua signoria illustrissima”.
23
Statutum … castri Roche Prioris, Civili, VII, De iuramento vicarii et sua electione.
24
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, I, 1: “[…] Il qual vicario per il suo salario
habbia giuli trentasette e mezzo il mese e l’habitazione per il tempo che vi starà”.
25
Tra i massari è designato dal signore anche un camerlengo, vedi Statuta oppidi Cynthiani, v, Dell’elettione delli massari.
26
Statutum … castri Roche Prioris, Civili, I, De electione massariorum.
27
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, I, 3, De i massari, loro elezzione et ufizzio e
de guardiani e stimatori.
28
Statutum … castri Roche Prioris, Civili, II, De potestate massariorum.
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damento delle procedure, al fine di contrastare eventuali abusi di potere 29.
È loro affidata anche la riscossione delle imposte comunitarie e delle gabelle con l’obbligo, a Rocca Priora e ad Ariccia, di registrare le operazioni finanziarie condotte durante lo svolgimento delle loro funzioni; ad Ariccia, in
particolare, i massari hanno l’incarico di esigere dazi e imposizioni, tanto camerali quanto comunitarie 30, di stabilire i prezzi “delle robbe venali pertinenti la grascia”, e di illustrare a fine operato il bilancio comunitario indicando
tutte le entrate e le uscite 31.
Un corpo di guardiani è poi presente in tutte le comunità 32: essi hanno il
compito di vigilare sulla comunità e sul territorio ad essa pertinente e di sovraintendere ai risarcimenti per i danni dati. Nominati dai massari in numero
variabile e coordinati da un capoguardiano, sono coadiuvati – a Rocca Priora, Colonna e Ariccia – dagli extimatores o appretiatores dei danni arrecati
alle cose. A Rocca Priora sono menzionati anche dei “guardiani delle porte”,
sottoposti agli ordini del mandatario, che svolgono funzione di corpo di
guardia per la difesa della comunità 33.
29
Statuta Castri Columne, II, Maleficiorum, 100, De officio massariorum et eorum electione.
“[…] statuimus quod massarii castri Columne qui pro tempore erunt teneantur sicque exequi debeant ut singulis quibusque diebus dominicis, in quibus post prandium per vicarium ius reditur,
adesse debeat unus ex ipsis massaris et assistere vicario, dignitate officii servata, et commone facere vicarium circa observantiam statutorum et tabularum; et si contigerit vicarum aliquas extorsiones facere, minime patiantur, significando vicario talia esse prohibita astantis qui si monitus
non destiterit et se in finibus sui officii continuerit, coram illustrissimo domino vel illustrissima
domina eius consorte proponant causas et iustas eorum querelas quam benigne exaudientur […]”.
30
Il progetto ecclesiastico di un livellamento fiscale da applicare in tutte le terre dello Stato
pontificio diede l’avvio a una serie di interventi che percorsero tutto il Cinquecento: venne infine promulgata il 15 agosto 1593 la bolla Pro commissa, che introduceva presso le comunità
l’obbligo di compilare una tabella in cui fossero illustrati il bilancio consuntivo e preventivo
della comunità al fine di consentire un’esatta ripartizione delle imposte e il cui controllo venne
affidato a una commissione speciale detta del “Buon Governo”, istituita con la bolla De bono
regimine il 30 ottobre 1593, cfr. L’archivio della Congregazione del Buon Governo (15921847), inventario a cura di E. Lodolini, Roma, 1956. Queste riforme, che avrebbero dovuto
colpire tutte le comunità, non vennero mai recepite nei luoghi baronali. Lo statuto di Ariccia,
successivo alla promulgazione della bolla, è l’unico a menzionare i pesi camerali e l’obbligo di
tenere dei registri di bilancio. Troviamo inoltre un eccezionale riferimento alla riscossione dei
pesi camerali nei tre bandi di Giuliano Cesarini signore di Genzano, emanati negli anni 158384, accorpati allo statuto del 1565: in essi si fa riferimento alla difficoltà d’esazione presso la
comunità dei pesi camerali che comporta il ricorso alla chiusura delle porte del castello per evitare la fuga dei debitori insolventi. Il terzo bando in particolare specifica che le porte devono
essere serrate dai massari almeno tre volte “nelle quali tre volte entrino almeno otto dì”!
31
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, I, 3, De i massari, loro elezzione et ufizzio e
de guardiani e stimatori.
32
Cfr. Statutii del castello de Nemo, III; Statuta castri Columnae, III, Damnorum datorum, 6;
Statutum … castri Roche Prioris, Maleficia, XXXVIII, Damna data, VII; Statuta oppidi Cynthiani,
IX, XLVIII, LXXII; Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, III, 1 e 18.
33
Statutum … castri Roche Prioris, Extraordinaria, XXV.
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A Nemi, invece, il servizio di vigilanza sulla comunità e sul territorio ad
essa pertinente è affidato a due conestabili, eletti dai vecchi massari: essi si
occupano del reclutamento delle forze militari del comune e delle guardie per
la difesa della comunità e hanno, inoltre, la facoltà di imporre delle multe 34.
A Rocca Priora, Colonna e Ariccia è presente un mandatario, sorta di ufficiale giudiziario cui è affidata l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, la consegna a domicilio degli atti di citazione e l’esazione delle penali.
Questa magistratura in due casi (Colonna e Ariccia) è di nomina baronale; a
Rocca Priora, invece, è elettiva e comporta la percezione di uno stipendio.
L’elezione è di competenza dei massari.
Ariccia è l’unica comunità provvista di un Consiglio con funzione deliberativa: l’accesso alla carica di consigliere è consentito ai maggiori di vent’anni non forestieri e ai forestieri residenti da almeno vent’anni in possesso
di beni immobili del valore non inferiore ai 200 scudi, nella proporzione di
un elemento per fuoco 35. A Rocca Priora è presente invece un consiglio ridotto, composto di 12 uomini scelti dai massari e dai 4 massari uscenti, che si
presenta come un organo puramente consultivo che si va ad affiancare alla
magistratura dei massari nell’amministrazione della comunità 36.
A dispetto delle particolarità locali, è evidente come la struttura di governo delle comunità castellane sia imperniata esclusivamente su un equilibrio
tra signore e comunità; non viene fatta alcuna menzione di rappresentanti del
governo centrale pontificio, e la cosa non sorprende dal momento che siamo
in presenza di comunità mediate subiectae. All’interno del proprio feudo è il
signore che amministra la giustizia e la fiscalità 37.
Inutili i tentativi della curia di sottrarre queste prerogative ai baroni: oggetto specifico della bolla di Sisto V Ad Romanum pontificem decet del 1589
era la riserva alla Camera Apostolica di tutti i beni provenienti dalle condan-
Statutii del castello de Nemo, III e VIII.
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, I, 2.
36
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, ibid., Del modo d’elegger le persone del
Consiglio; ulteriori informazioni riguardo alle funzioni svolte da questa magistratura sono
contenute nel capitolo 26, Circa il condurre il grano a Roma.
37
A tal proposito, così descrive il particolare stato giuridico di questi luoghi Giovan Battista De Luca nel suo celebre trattato Il dottor volgare, ovvero compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale, Firenze, 1839 (1ª ediz. Roma, 1673), I, I, cap. XXXIV, p.
182, Dei Feudi: “[i baroni romani possiedono la prerogativa] di poter mettere gabelle e collette ai vassalli senza che né egli, ne questi siano soggetti alle gabelle generali del principato, e
di poter rimettere banditi propri; di avere ragioni private nel proprio dominio in alcune cose,
come anco l’introdurre sale, ed altri vittuali, senza essere soggetti alla privativa, alla quale sono soggetti gli altri popoli: ed inoltre l’avere le ragioni del fisco con i propri vassalli con simili regalie; poiché di loro natura spettano al principe sovrano, e non ai baroni e signori sudditi.
Però spettano anche a questi […]”.
34
35
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ne: ma gli statuti mostrano chiaramente che il signore, titolare dell’amministrazione della giustizia in materia civile e penale, generalmente svolta attraverso suoi rappresentanti o personalmente nei casi d’alta giustizia, ne percepisce i proventi (consistenti in pene pecuniarie e confische).
Infatti, salva la vigilanza esercitata dalla Sacra Consulta, la giurisdizione
feudale non subisce forti interventi da parte dell’autorità centrale: rispetto alle altre località immediate subiectae, le località baronali sono più libere di
muoversi. Per questo motivo ancora nel 1746 Benedetto XIV imporrà ai baroni di non pronunciare sentenze senza prima avere ascoltato il parere di una
commissione di giuristi da loro stessi nominati. Ancora nel XIX secolo, tuttavia, la situazione si mostra immutata: si denuncia nuovamente la natura improvvisata dei tribunali baronali 38.
In alcuni degli statuti esaminati si dispone che le cause civili ordinarie,
quando non possano essere risolte tramite l’intervento e la mediazione di
consanguinei e amici delle parti in lite, e dunque per via d’arbitrato, vengano
affidate ai massari 39; qualora questo primo intervento si dimostri insufficiente, le parti hanno l’obbligo di adire in giudizio presso la corte del vicario.
In materia penale si distingue nettamente tra alta e bassa giustizia: i crimina atrociora – omicidio, tradimento, furto, adulterio et altri exorbitanti
delitti 40 – ricadono ovunque nella competenza esclusiva del signore il quale,
in quanto titolare della districtio, esercita una plena potestas puniendi, ivi
compreso lo ius sanguinis. Strumento importante nell’esercizio di queste facoltà è l’arbitrium: lo statuto sancisce la certezza del diritto nel tempo, ma
l’arbitrium, nella piena legittimità riconosciutagli dagli statuti, lascia aperto
il discorso alla variabilità, consentendo la flessibilità del sistema giudiziario
anche di fronte a quei casi non contemplati dalle norme e che potrebbero
condizionare, limitandola, la funzione repressiva esercitata dal signore 41.
Al processo di tipo accusatorio, in cui il querelante-attore deve provare la
38
L. LONDEI, La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime, «Archivi per
la storia», IV, 1-2, gennaio-dicembre 1991, pp. 13-29.
39
Cfr. per esempio Statutii del castello de Nemo, 48, Che li massari iurati tractano pace
infra li discordanti; Statuta Oppidi Cynthiani, VII, Che li massari possano terminar liti, qui
con specifico riferimento a questioni vertenti sui danni dati.
40
Statutum … castri Roche Prioris, Maleficia, XXXVII: De penis maleficiorum graviorum
arbitrio puniendorum. “Statuimo et ordinamo che, non obstanti li prenominati statuti et capituli, volemo videlicet nelli bomicidii, adulterii et furti et altri exorbitanti delitti siano in arbitrio delli illustrissimi signori nostri patroni”.
41
Cfr. M. MECCARELLI, Statuti, “potestas statuendi” e “arbitrium”: la tipicità cittadina nel
sistema giuridico medievale, «Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel secolo XIV», atti
del Convegno di studio svoltosi in occasione della dodicesima edizione del «Premio internazionale Ascoli Piceno», Ascoli Piceno 8-9 maggio 1998, a cura di E. Menestò, Spoleto, 1999,
pp. 89-124.
50 Francesca Cicioni
fondatezza della sua accusa, si affianca anche quello inquisitorio per quei
reati aventi particolare rilevanza all’interno della comunità 42, secondo quanto
previsto nel diritto pubblico romano 43.
Anche il sistema delle prove – distinte in circostanziali, testimoniali e confessioni – è mutuato dal diritto pubblico romano 44. Nella procedura accusatoria l’infondatezza dell’accusa determina una sanzione: a Colonna “accusator,
si accusaverit, sciat se teneri pena senatus consulti Turpilliani [sic] et tallionis
si suam accusationem non probaverit” 45, e così anche ad Ariccia, chi produce
falsi testimoni o rende falsa testimonianza è punito “di simil supplicio” 46. Gli
statuti insistono molto sulla confessione e favoriscono la pratica promettendo
una pena più mite: ad Ariccia infatti, “a chi confesserà il delitto nella prima risposta, se li rimetta la quarta parte della pena” 47.
La prassi giudiziaria a Nemi costituisce un caso a parte: nello statuto è ben
individuabile il sostrato giuridico bassomedievale, e accanto al processo di tipo accusatorio sussiste ancora la vecchia prassi della pace privata fra le parti;
la comunità tenta di ricomporre i dissidi al proprio interno, evitando così il ricorso all’autorità 48. Per portare un esempio, il reato di violenza carnale ai danni delle donne è punito con una pena pecuniaria afflittiva – stabilita in relazione allo stato sociale della donna violata e aggiunta successivamente alla sua
dote –, quale risarcimento per la parte offesa, seguita dal matrimonio riparatore, quando possibile 49. Questa soluzione – che trova la sua ragion d’essere nel
A Colonna infatti il processo inquisitorio è previsto solo per alcuni reati, cfr. Statuta castri Columnae, II, Maleficiorum, 3: nello statuto di Ariccia invece si demanda la scelta circa la
procedura da adottare al vicario del luogo, cfr. Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, II,
1 e 2; ma vedi anche Statutum … castri Roche Prioris, Maleficia, XXIX, De modo et forma
procedendi super maleficiis. Per quanto riguarda invece le disposizioni pontificie in materia di
procedure cfr. Costituzioni Egidiane dell’anno MCCCLVII, a cura di P. Sella, Milano, 1912 (Corpus statutorum Italicorum 1), pp. 138-141, liber quartus, I: De modo procedendis super maleficiis e II, In quibus casibus possit per inquisitione ex officio procedi.
43
M. MANDRELLI, Giurisdizione e procedure, «Gli statuti delle città: l’esempio di Ascoli nel
secolo XIV», cit., pp. 73-86.
44
Ibid., p. 76.
45
Statuta castri Columnae, II, Maleficiorum, 4, De accusationibus et qui ad accusandum
admiccantur.
46
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, II, 16, Circa testimonii falsi.
47
Statuti dell’antica e nobil terra dell’Ariccia, II, 29, Circa a i benefizzii che s’ammettono
ne i delitti; ma cfr. anche Statutum … castri Roche Prioris, Maleficia, XXXIII, De mitigatione
penarum in maleficiis.
48
Cfr. anche Statutii del castello de Nemo, LX, Che la persona iniurata da l’altra non possa fare vendecta se non contra al principale, dove si stabilisce che la vendetta privata colpisca solo il diretto responsabile; l’esercizio della vendetta privata infatti è un altro sistema per
eludere l’intervento dell’autorità che, non potendo eliminare questa prassi, si limita a regolamentarla.
49
Statutii del castello de Nemo, XXI, De quelli che fanno violentia contro de le donne.
42
Istituzioni e giustizia castellana 51
consolidato complesso di consuetudini locali – si configura nell’ambito di una
giustizia privata in cui le parti pervengono a una composizione extragiudiziaria del dissidio attraverso il versamento di un’ammenda, escludendo così
qualsiasi intervento della pubblica autorità. Non realizzandosi queste condizioni, oltre al risarcimento per la donna offesa il reo pagherà una multa al signore del luogo; “et se epso malfactore non potesse pacare dicta pena” continua il dettato dello statuto “debia essere ponito de tagliarli una mano et debiaselli cocere un occhio ad arbitrio del decto signore […] et se ipso adulteratore
de donne de bona fama fugesse, che perda tucte le robe” 50.
Il ricorso a una giustizia privata è un fenomeno da porre in relazione con i
frequenti abusi giudiziari perpetrati dall’autorità a danno della comunità, e lo
statuto di Nemi è molto eloquente a tal riguardo: il capitolo LVI è significativamente intitolato Che la corte non debia procedere ad pigliare pena alcuna
dove non è corructione 51; l’abuso si cela dietro la parvenza della legalità, la
comunità reagisce ricomponendo al proprio interno i dissidi.
Nello statuto di Genzano, sprovvisto di norme circa i maleficia, il redattore integra – coerentemente con quanto anticipato nel prologo 52 – con il ricorso a prestiti dalle costituzioni pontificie, trascrivendo in una sezione a parte,
rifuse disordinatamente, alcune costituzioni del IV libro delle Costituzioni
Egidiane 53. Una situazione anomala rispetto agli altri statuti esaminati 54, ma
coerente con il carattere del nuovo Stato ecclesiastico, volto all’attuazione di
un centralismo politico e amministrativo realizzato in primo luogo attraverso
un’omogeneizzazione legislativa nei vari territori, tramite lo svuotamento
Statutii del castello de Nemo, ibid.
Forte del proprio ruolo, a Rocca Priora il vicario si spinge anche oltre: Statutum … castri
Roche Prioris, XIV: De iniuria non fienda per officialem mulieribus. “Statuimo et ordinamo, se
alcuno vicario per il tempo che exercitarà lo suo officio nel detto castello overo alcuno delli sui
famegli pigliasse per forza o per bona voglia alcuna femina de qualunque conditione si sia, et
essa carnalmente conoscesse, sia tenuto a pena de ducati cinquanta et sia de fatto privato del
officio, excetto se usasse con donna maritata quo casu etiam legali pena puniatur […]”.
52
Statuta oppidi Cynthiani, a c. 1v, “[…] dove nelli delitti non vi è provisto di pene si proceda alle pene delle sacre constitutioni et, in difetto di esse, della ragion commune, non ostante
qualsivoglia cosa in contrario […]”.
53
In particolare, nell’ordine in cui sono state trascritte nello statuto: la costituzione IX, XXV,
XXXIV, XXXIII, XXXIX, XLII, LV, XXXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII del IV libro.
54
Negli altri statuti infatti, dotati di un apparato di norme regolanti il diritto criminale, i richiami ad altre fonti di diritto sono circoscritti a casi particolari: nello statuto di Colonna per
esempio per il reato di furto si rimanda a quanto previsto dal diritto romano: Statuta castri Columnae, II, Maleficiorum, 26, De furibus. “Quoniam satis abunde per divorum principum constitutiones contra fures est provisum, superfluum esset per statuta aliud attentare […]”, a ribadire il carattere di fonte di diritto particolare dello statuto; nel successivo 28, De disrobatoribus
stratarum, si fa riferimento alle disposizioni del diritto comune e delle pontificales Extravagantes constitutiones.
50
51
52 Francesca Cicioni
delle autonomie produttrici di diritto come feudi e città, e l’estensione della
validità delle Constitutiones Aegidianae a tutto il territorio 55. Si consolida
così una gerarchia normativa: costituzioni pontificie, statuti approvati dal
pontefice e, solo nei casi non contemplati dalla legislazione ufficiale, bandi
ed editti pubblicati localmente.
Le pene comminate in genere sono di natura pecuniaria: vengono applicate
con lo scopo di colpire quei comportamenti che l’ordinamento considera antigiuridici e perturbatori della pax publica, e che sono lesivi del principio d’autorità incarnato dal signore del luogo. Nei reati contro le persone e le cose oltre al risarcimento spettante tradizionalmente al leso si affianca una multa rivendicata dal fiscus signorile, che si configura come un compenso dovuto al
signore per l’esercizio esclusivo della pubblica potestà punitiva. Il signore
inoltre può comminare la confisca dei beni per i reati gravi – quali lesa maestà e tradimento, e la contumacia del reo citato cui segue spesso la messa al
bando –, con il conseguente incameramento di una parte di quei beni 56.
Il principio di legalità della pena coesiste negli statuti con quello della
discrezionalità nell’applicazione, che rimanda all’arbitrium signorile: possono essere distinti infatti i crimini in cui la pena è certa (crimina ordinaria) da
quelli in cui la scelta della pena è demandata alla discrezionalità del giudice
(detti appunto crimina extraordinaria).
Il carattere di certe pene è evidentemente diffamatorio 57: a Genzano il ruf-
Cfr. Costituzioni Egidiane, cit., 26, De diversis iuribus et constitutionibus que debent in
observantiam prevalere. “Ad tollendam omnem exceptionis et dubitationis materiam, statuimus quod […] prius servetur constitutiones papales locales inserte et registrate in presenti volumine, secundo constitutiones nostre in eodem inserte volumine, tercio constituciones bone
memorie domini Bertramni episcopi Sabinensis […], quarto laudabiles et antique consuetudines provincie, que tamen non sint a iure prohibite, nec dictis constitutionibus adversantes,
quinto iura canonica et ultimo iura civilia observetur”; 27, De robore constitutionum presentis
et copia ipsarum recipienda per terras. “[…] et ut ipse constitutiones omnibus sint patentes et
note […] volumus et districtius precimus quod omnes et singuli rectores et thesaurari dictarum provinciarum et in omnibus et singulis universitatibus, communitatibus, magnarum et minorum terrarum dictorum locorum […] integraliter publicari et exponi faciant in vulgari et in
libris statutorum suorum scribi et inseri faciant et in ipsis continue permansuras […]”.
56
Cfr. anche G.B. DE LUCA, Il dottor volgare, cit., I, II, Dei Regali, VII, p. 251, parlando della
giurisdizione penale nei luoghi baronali: “[…] Intorno poi al fisco penale sopra le confiscazioni o
pene da applicarsi al fisco, due sono le ispezioni: una sopra le pene e multe borsali particolari o accidentali di certa somma, e l’altra circa la confiscazione generale di tutti i beni, ne quali per annichilazione del delinquente il fisco succeda come un certo erede che da’ giuristi si dice anomalo”.
57
Nel periodo basso medievale prevalgono le pene esemplari, il cui carattere espressivo si
manifesta nella pubblicità dell’esecuzione: si infittiscono le sanzioni di tipo infamante e ignominioso e le pene che riguardano la perdita assoluta o temporanea dei diritti connessi allo stato personale (per insolvenza del reo) espresse non solo nella pena di morte ma anche nella sematio corporis (mutilazione); cfr. G. DIURNI, Pena criminale (dir. intermedio), in Enciclopedia
del diritto, XXXII, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 752-770.
55
Istituzioni e giustizia castellana 53
fiano è pubblicamente frustato e diffamato dal banditore 58 e a Nemi chi commette violenza sulle donne è esposto alle pubbliche offese 59. Ma alcune pene
lasciano i segni permanenti della condanna: sono quelle mutilative, come l’avulsione di un occhio, il taglio della lingua o della mano. A Nemi il tradimento contro il signore è punito col “mectere et chiovare [il traditore] inter dui tavole et debiase secare per mezo, et esso secato se debia trascinare al mondezaro o sterquellino et socto la immunditia se debia sepellire e, se donna, se debia bruciare in el decto mondezaro” 60. Altre sono invece di natura correttiva e
volte alla riabilitazione, anche spirituale, del reo: il capitolo 21 dello statuto di
Colonna è significativamente intitolato De pessimis sodomitis: la sodomia
con lesioni “in membris pudibundis” è punita con il rogo, ma il reato di sodomia senza lesioni è punito con la detenzione per un anno a pane e acqua “ad
penitentiam peragendam”. A Rocca Priora invece il reato di bestemmia prevede la possibilità di un’assoluzione qualora il colpevole sia disposto a un atto
di pubblica penitenza, consistente nello stare “una domenica alla porta della
chiesa in genocchioni, con la coregia al collo, scalzo, senza beretta, con una
candela accesa in mano, dal principio della messa fino al fine” 61.
Il pentimento e la penitenza sono concetti mutuati dal diritto canonico e
recepiti nella legislazione civile, ma l’elemento interiore della cogitatio e il
concetto di peccato rimangono ben distinti dal delitto, senza influire sull’irrogazione della pena 62: “statuta enim non sicuti iura animum sed factum consumatum et perfectum puniunt” 63.
Così per il redattore dello statuto di Colonna, il crimine presso gli uomini
è anche peccato di fronte a Dio – e non sono rare le occasioni in cui lo sorprendiamo ad ammonire la comunità con frasi memorabili, ricorrendo in alcuni casi a citazioni di precetti ed episodi neotestamentari –, ma la volontà
rimane pur sempre a fondamento dell’imputabilità penale.
Tutte le comunità dispongono di luoghi deputati alla detenzione, ma nessuno statuto specifica se si tratti di carceri signorili o di luoghi di custodia
pubblici. Ma se non è possibile definirne la natura, tuttavia ne deduciamo le
funzioni; dagli statuti infatti apprendiamo che le carceri accoglievano debito-
Statuta oppidi Cynthiani, Delli ruffiani, LXXXV.
Statutii del castello de Nemo, XXI, De quelli che fanno violentia contro de le donne. “[…]
et qualunca li opra offendere non sia tenuto ad pena alcuna de qualunca offesa li facesse”.
60
Statutii del castello de Nemo, XXX, De chi facesse tradimento contra del Signore.
61
Statutum … castri Roche Prioris, Maleficia, I, De pena blasfemantium Deum.
62
Cfr. A. MARONGIU, Delitti (dir. intermedio), in Enciclopedia del diritto, XII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 8-16.
63
Statuta castri Columnae, II, Maleficiorum, 17, De raptu mulierum, nuptarum, viduarum,
virginum et monialium. Cfr. anche Corpus Iuris Civilis, 49, 19, 18, Cogitationis poenam nemo
patitur.
58
59
54 Francesca Cicioni
ri insolventi, rissosi 64 e contumaci. In tutti questi casi la carcerazione si configura come una soluzione temporanea, rivolta non alla riabilitazione del reo,
bensì a punire e a impegnare personalmente quest’ultimo a pagare o a scontare la pena impostagli.
Gli statuti analizzati ci restituiscono una realtà locale fortemente condizionata, ancora a cavallo fra XVI e XVII secolo, da un forte regime signorile:
le comunità appaiono come piccole monadi organizzate al proprio interno in
una struttura giuridica bipolare che esautora qualsiasi intervento statale.
Queste tarde redazioni statutarie – espressione di un particolarismo giuridico ancora fortemente radicato nei domini ecclesiastici – offrono perciò anche un punto d’osservazione privilegiato e al contempo alternativo per lo
studio di quella fase di rafforzamento e centralizzazione dello Stato ecclesiastico, che si realizzò anche attraverso il controllo e l’avvilimento delle autonomie locali di cui gli statuti sono espressione.
Statuta oppidi Cynthiani, Di far dar le sigurtà da quelli che vengono a rissa, LXXXII:
“Item statuimo, et ordiniamo che se alcuno farrà rissa con un altro et sarrà stato esaminato et
vorrà dare idonea pregiaria di pagar la pena, fosse obligato, se il delitto sarrà di qualità, che
sia tenuto pagare pena pecuniaria, il vicario non possa renunciare detta sigurtà, et anco non
possa carcerare detti rissanti, ma poi, pigliata detta sigurtà, proceda contro di loro secondo
sarrà di raggione, et se il delitto doverrà esser punito di pena corporale, sia messo in carcere
sotto buona custodia ad arbitrio di sua signoria illustrissima”.
64