Diapositive Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici e Laser
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Diapositive Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici e Laser
Prevenzione dei rischi da Apparecchi Radiologici e LASER dott. Domenico Acchiappati ([email protected]) Direttore Struttura Complessa di Fisica Sanitaria AUSL Modena Radiazioni ionizzanti macchine radiogene Tubo RX ad Anodo Fisso Spettro di Emissione Le radiazioni elettromagnetiche onde radio onde radar microonde raggi infrarossi luce visibile raggi ultravioletti radiazioni non ionizzanti (NIR) raggi X e gamma radiazioni ionizzanti (RI) Capacità di penetrazione La capacità di penetrazione all’interno della materia dipende dall’energia, dal tipo di radiazione emessa e dalla composizione e dallo spessore del materiale attraversato. Modalità di Irraggiamento Irradiazione esterna Contaminazione Irraggiamento esterno Rx Radiazione di Fuga Fascio primario Radiazione Diffusa Valutazione della componente diffusa Distanza (cm.) 70 kV 90 kV 120 kV 50 0,4% 0,6% 0,8% 100 0,07% 0,2% 0,2% Fattori che agiscono sul livello di esposizione esterna 1 Distanza 2 Schermature 3 Tempo Distanza dalla sorgente la dose da radiazioni ricevuta da un individuo è inversamente proporzionale al quadrato della distanza dell'individuo dalla sorgente. Schermature Tutti i materiali attenuano l'intensità del fascio di radiazioni assorbendone una parte. Ogni schermo riduce sempre nella stessa misura l'intensità delle radiazioni, qualunque sia la sua distanza dalla sorgente di radiazioni. Equivalente in Piombo Materiale Ferro Calcestruzzo Mattoni Densità (g/cm 3) 7.9 2.2 1.9 Spessore Pb (mm) Spessore Equivalente di materiale (mm) 50 kV 100 kV 150 kV 1 5 6 11 2 - - - 1 71 71 85 2 - - 160 1 100 100 110 2 - - 200 Variazione del fattore di attenuazione Spessore In mm Pb 0.1 0.25 0.5 50 97 99.7 100 60 89 97 99.6 kV di picco 75 80 82 81 95 94.8 99 98.7 100 78 93.9 97.8 120 57 83.9 95.5 Peso dei Camici Modello Caratteristiche Peso stimato (Kg) Taglia 0.25 /0.25 0.35 /0.25 0.50 /0.25 MS 2.4 3.0 4.1 ML 2.8 3.9 5.2 MS 4.8 - - CARDIOLOGI A Avvolgente con il raddoppio della protezione anteriore ML 5.2 - - CORPETTO + KILT Avvolgente con il raddoppio della protezione anteriore MS 2.5+2.7 3.5+4.0 - ML 2.7+3.0 3.8+4.5 - CHIRURGIA Protezione solo anteriore Grado di attenuazione I DPI esaminati hanno evidenziato, a parità di spessore piombo equivalente dichiarato, caratteristiche di attenuazione e pesi significativamente diversi tra loro. Queste differenze prescindono dall’adozione o meno del Piombo quale elemento schermante. Campione A B C D E Fb Fv Materiale Pb Sb Pb Pb Sn + W Sb Pb + Sb Il Tempo di Esposizione La dose di esposizione è direttamente proporzionale al tempo. Comma 3 Art. 180 D.Lgs. 81/08 “La Protezione dei lavoratori dalle radiazioni Ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n°230, e sue successive modificazioni.” D.P.R. 185/64 Radioprotezione del lavoratore D. Lgs. 230/95 Radioprotezione del Lavoratore e del Paziente D.Lgs. 230/95 + D.Lgs. 187/2000 Radioprotezione del Paziente D.Lgs. 241/2000 Radioprotezione del Lavoratore Attori della Radioprotezione del Lavoratore Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti Esperto Qualificato Medico addetto alla sorveglianza Lavoratore Obblighi di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti Articolo 22 - Comunicazione preventiva di pratiche chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima, Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) I Datori di Lavoro prima dell’inizio dell’attività debbono acquisire da un Esperto Qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. La relazione costituisce il documento di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94 per gli aspetti concernenti il rischio da radiazioni ionizzanti. Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) provvedere affinché gli ambienti in cui sussiste il rischio da RX vengano individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l’accesso sia regolamentato. provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati: • Non Esposti, • Esposti di Categoria A o B Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio e curare che siano consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione in relazione ai rischi cui sono esposti Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici; delle norme di protezione; delle conseguenze derivanti dalla mancata osservazione delle prescrizioni; delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne, usino i mezzi di cui sopra ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro. fornire ai lavoratori i risultati relativi alla sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente Obblighi dei Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti (art. 61) Per gli obblighi di cui sopra, escluso quelli relativi al comportamento degli operatori, i Datori di Lavoro i Dirigenti ed i Preposti devono avvalersi degli Esperti Qualificati e per gli aspetti medici dei Medici Autorizzati e Competenti L’Esperto Qualificato in Radioprotezione Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (art. 79) L’esperto qualificato nell’esercizio dell’attività per conto del datore di lavoro deve effettuare: • le valutazioni di radioprotezione di cui all’art. 61 • l’esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione ed in particolare l’esame preventivo e rilascio benestare sui progetti di nuove istallazioni e di modifiche rilevanti dal punto di vista protezionistico. Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (art. 79) Effettuare: • prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati; • verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misura e dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; • la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; • la valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti. Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (art. 79) La valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere eseguita mediante apparecchi di misura individuale nonchè in base ai risultati della sorveglianza ambientale mentre quelli derivanti da esposizione interna deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici. La valutazione della dose per i lavoratori non di categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (art. 79) L’Esperto Qualificato comunica per iscritto almeno ogni sei mesi al medico autorizzato le valutazioni delle dosi ricevute dai lavoratori di Categoria A mentre almeno annualmente al medico addetto alla sorveglianza medica quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizione accidentale o di emergenza la comunicazione deve essere immediata. Attribuzioni dell’ dell’Esperto Qualificato (art. 80) Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la collaborazione tra esperto qualificato e servizio di prevenzione e protezione. L’esperto qualificato è chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui all’art. 11 del D.L. 626/94. Obblighi del lavoratore Obblighi dei Lavoratori (art. 68) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza. usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione, i mezzi di sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di lavoro Obblighi dei Lavoratori (art. 68) segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonché le eventuali condizioni di pericolo cui vengono a conoscenza non rimuovere ne modificare i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione. Obblighi dei Lavoratori (art. 68) Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv durante il periodo della gravidanza. Limiti di Dose Limiti per le persone del pubblico, individui della popolazione, lavoratori non esposti Limiti per i lavoratori Classificati Esposti Sorgenti di irradiazione esterna Fonte Equivalente di Dose Efficace pro capite (mSv/anno) Raggi cosmici 0.35 Radiazione terrestre 0.56 Fondo naturale 0.91 Case e altri edifici 0.05 Prodotti di consumo 0.02 Ricadute da test nucleari 0.02 Sorgenti varie < 0.09 Radiologia diagnostica 0.8 Totale 1.80 Limiti di Dose Persone del Pubblico e Lavoratori non esposti Dose efficace: 1 mSv/anno Dose equivalente cristallino: pelle: 15 mSv/anno 50 mSv/anno Limiti di Dose Lavoratori Esposti = persone sottoposte ad una esposizione che può comportare dosi superiori ai limiti fissati per le persone del pubblico Limite di dose = Rischio massimo accettabile La I.C.R.P. ha proposto come rischio lavorativo massimo accettabile, da radiazioni ionizzanti, uno pari a quello che si ritrova in professioni considerate sicure (rischio annuale di morte inferiore a 10-4 ) Secondo l’ICRP si può ipotizzare che irradiando un milione di persone con 10 mSv sono attesi circa 100 casi di tumore. Limite di dose Lavoratori classificati Esposti Dose efficace : 20 mSv/anno Dose Equivalente Cristallino: 150 mSv/anno Pelle e agli arti: 500 mSv/anno Classificazione dei Lavoratori Esposti di Categoria A Dose efficace Dose equivalente cristallino, pelle e estr.: > 6 mSv/anno > 3/10 dei limiti Esposti di Categoria B 1 mSv/anno < Dose efficace < 6mSv/anno Classificazione delle Aree Zona Controllata possibile esp. superiore ai 6 mSv /anno Zona Sorvegliata possibile esp. compresa tra 1 e 6 mSv/anno RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI DLgs.81/2008 entrato in vigore: 15 maggio 2008 Principali eccezioni: - le disposizioni del Titolo VIII - Capo V (radiazioni ottiche artificiali) che sono entrate in vigore il 26 aprile 2010 - le disposizioni del Titolo VIII - Capo IV (campi elettromagnetici) che doveva entrare in vigore il 30 aprile 2012 Titolo VIII – Capo I Disposizioni generali art.180 - Definizioni e campo di applicazione art.181 - Valutazione dei rischi Titolo VIII – Capo I Disposizioni generali art.181 - Valutazione dei rischi Titolo VIII – Capo V Art. 214. Definizioni … e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; … Titolo VIII – Capo V Art. 216 Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi Nell’ambito della VdR di cui all’art.181, il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. 1. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della IEC (x laser,) e le raccomandazioni della CIE e del CEN (x rad.incoerenti). Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il DdL adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva ex art.6 o, in subordine, linee In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, guida nazionali o internazionali scientificamente fondate . se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto. Titolo VIII – Capo V Art. 216 Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi 2. Il Datore di Lavoro, in occasione della Valutazione dei Rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. Titolo VIII – Capo V Art. 217 Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi 2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’art. 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse é limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile. 3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio. Titolo VIII – Capo V “particolarmente sensibili” donne in gravidanza; minorenni; albini e individui di fototipo 1 (x UV); i portatori di malattie del collagene (x UV); i soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti; i soggetti affetti da alterazioni dell’iride e della pupilla; i soggetti portatori di drusen (x luce blu); lavoratori con lesioni cutanee maligne o pre-maligne, (x UV); lavoratori con patologie cutanee fotoindotte o foto aggravate, (x UV e IR); lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus (x UV); soggetti epilettici per esposizioni a luce VIS di tipo intermittente (15÷25 flash/s). Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica, in particolare se esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm, i lavoratori che hanno subito un impianto IOL (Intra Ocular Lens; “cristallino artificiale”). ROA Che fare? ROA - Che fare? • Censimento e ricognizione delle sorgenti presenti nell’ambiente di lavoro (dati dei produttori, delle fonti autorevoli…) • verifica delle modalità espositive • giustificazione o calcolo o misura • confronto con i Valore Limite di Esposizione • Azioni conseguenti (piano di intervento, segnaletica, informazione e formazione, sorveglianza sanitaria) Giustificazione Tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella categoria 0 “Esente” secondo lo standard UNI EN 12198 o CEI EN 62471:2009 sono giustificabili. (es.: illuminazione standard di uso domestico o d’ufficio, monitor, display, fotocopiatrici, lampade e cartelli di segnalazione e sorgenti analoghe nelle corrette condizioni di impiego); Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione più approfondita. Giustificazione Tutte le apparecchiature che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 (attenzione: non 1M e 2M ne le apparecchiature di classe 1 o 2 che contengono sorgenti di classe superiore) secondo lo standard IEC 60825-1 sono giustificabili. Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione più approfondita. Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio UV Sorgente Possibilità di sovraesposiz. Descrizione del pericolo Lampade germicide per sterilizzazione e disinfezione Elevata Gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per sterilizzare aree di lavoro e locali in ospedali, industrie alimentari e laboratori Lampade per fotoindurimento di polimeri, fotoincisione, “curing” Media Le sorgenti UV sono usualmente posizionate all’interno di apparecchiature, ma l’eventuale radiazione che può uscire attraverso delle aperture o fessure è in grado di superare i limiti in poche decine di secondi Lampade o sistemi LED per fototerapia Elevata La radiazione UV utilizzata per le terapie in dermatologia e la “luce blu” utilizzata per la fototerapia dell’ittero neonatale supera, nel caso del paziente, i limiti di esposizione. Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio UV/VIS Sorgente Lampade Scialitiche da Sala Operatoria Lampade abbronzanti Lampade classificate 1, 2 o 3 ai sensi della norma CEI EN 62471:2009 Possibilità di sovraesposiz. Descrizione del pericolo Bassa (Elevata se visione diretta) Per talune lampade i valori limite di esposizione per luce blu possono essere superati in 30 minuti in condizioni di visione diretta della sorgente Media – Elevata Le sorgenti utilizzate in ambito estetico per l’abbronzatura possono emettere sia UVA che UVB, i cui contributi relativi variano a seconda della loro tipologia. Queste sorgenti superano i limiti di esposizione nell’ordine dei minuti. Bassa-MediaElevata sec. classificazione Inclusi sistemi LED Situazioni in cui approfondire la valutazione del rischio IR / LASER Sorgente Possibilità di sovraesposiz. Descrizione del pericolo Riscaldatori radiativi a lampade Medio - Bassa Emissioni di radiazioni infrarosse potenzialmente superiori ai valori limite Apparecchiature con sorgenti IPL (Intense Pulsed Light) per uso medico o estetico Elevata – Molto elevata Emissioni di radiazioni ottiche potenzialmente molto superiori ai valori limite anche per pochi secondi per i Laser se 1M, 2M, 3R, 3B e 4 nella nuova classificazione; 3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione Calcolo Se le sorgenti non sono “giustificabili” la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (Art. 216 …..(omissis)……. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai o di dati di letteratura o riferiti a situazioni espositive analoghe. fabbricanti delle attrezzature ……..(omissis)…….) Obblighi dei fabbricanti ROA non coerenti Le attrezzature che emettono ROA, devono essere corredate di informazioni sulle emissioni in conformità a specifiche norme tecniche che fanno riferimento a: - la Direttiva europea 2006/42/CE (“nuova direttiva macchine”) recepita con DLgs. n°17 del 06/03/2010; - la Direttiva 2007/47/CE (“dispositivi medici”) e la direttiva 98/79/CE (“dispositivi medici diagnostici in vitro”) recepita con DLgs.332/00; - la Direttiva CEI EN 62471:2009 per le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED; - la Direttiva CEI EN 60335-2-27 del 2005 con le integrazioni di cui alle Direttive CEI EN 60335-2-27/A1 e CEI EN 60335-2-27/A2 del 2009 insieme alla CEI – EN 60335-1 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare – sicurezza – parte generale” del 2008 per i lettini abbronzanti e le lampade UV per uso estetico. Obblighi dei fabbricanti ROA non coerenti Il DLgs. n°17 del 06/03/2010 obbliga il Costruttore a riportare nel Manuale di istruzioni le informazioni in merito ai rischi da ROA per gli operatori e/o delle persone esposte. In assenza di specifiche di prodotto le macchine devono essere classificate, secondo quanto stabilito dalla UNI EN 12198:2009, in funzione del livello di emissione in 3 categorie (0, 1 e 2). Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2 il fabbricante deve marcare la macchina con: - il segnale di sicurezza, - la categoria - la norma di riferimento. Obblighi dei fabbricanti ROA non coerenti Le lampade sono classificate in 4 classi di rischio secondo lo standard CEI EN 62471:2009 Obblighi dei fabbricanti Radiazioni LASER l fabbricante deve apporre una o più targhette su ogni apparecchio laser. Al simbolo che riporta il pittogramma del laser deve essere associata, tranne che per la classe 1, una ulteriore targhetta che riporta: - gli avvertimenti relativi all’utilizzo in sicurezza; - la classe del laser, - la potenza max della radiazione laser emessa, - le lunghezze d'onda emesse, - la durata dell'impulso (se il caso); - la norma usata per la classificazione; - se la radiazione emessa è nell’invisibile questo deve essere indicato nella targhetta. Quando la protezione degli occhi risulta indispensabile, anche solo per alcune operazioni, il costruttore è tenuto a fornire tutte le indicazioni necessarie per la scelta del DPI oculare Classificazione LASER Tipo di Laser Pericolo Principali caratteristiche e requisiti di sicurezza Classe 1 Nessuno Nessuna prescrizione; il laser è innocuo in condizioni normali di esercizio Il LEA di questa classe è uguale a quello della classe 1M Classe 1M Classe 2 Classe 2M Classe 3R Classe 3B Classe 4 Basso Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 302,5 nm e 4000 nm, sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili. Possono essere pericolosi se vengono utilizzate ottiche di osservazione (microscopi, binoculari, ecc..) Basso Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 400 nm e 700 nm. Il LEA di questa classe è uguale a quello della classe 2M Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell’occhio. Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Basso Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 400 nm e 700 nm. Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell’occhio. Possono essere pericolosi se vengono utilizzate ottiche di osservazione (microscopi, binoculari, ecc..) Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Medio Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 302,5 nm e 106 nm.. La visione diretta del fascio è sconsigliata in ogni caso. Il rischio è comunque inferiore a quello del laser di classe 3B Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l’uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale addetto. Previsto il supporto del TSL Medio Sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio. Le riflessioni diffuse sono normalmente sicure. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l’uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale addetto. Utilizzare solo in zona confinata e sorvegliata Evitare le esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti per l’accesso alla zona laser Previsto il supporto del TSL Alto Sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio e sono anche in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero costituire un pericolo d’incendio. Il loro uso richiede estrema cautela. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l’uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale addetto. Utilizzare solo in zona confinata e sorvegliata Evitare le esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti per l’accesso alla zona laser. Previsto il supporto del TSL Classificazione LASER Tipo di Laser Pericolo Principali caratteristiche e requisiti di sicurezza Classe 1 Nessuno DESCRIZIONE: Laser intrinsecamente sicuri o sicuri per il loro progetto tecnico. L’EMP non è mai superata PRESCRIZIONI: Utilizzo senza prescrizioni Classe 2 Classe 3A Classe 3B Classe 4 Basso DESCRIZIONE: Sono compresi in questa classe i laser ad emissione continua e nel visibile, con potenza ≤ 1 mW. Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell’occhio. Sono possibili danni in caso di esposizione prolungata. PRESCRIZIONI: Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Basso DESCRIZIONE: Raggio laser pericoloso se osservato tramite strumenti ottici (microscopi, binoculari, ecc..). Questi laser possono emettere radiazioni sia nel campo del visibile che in quello invisibile. PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Formare in modo specifico il personale addetto. Medio DESCRIZIONE: La visione diretta del fascio o tramite riflessione speculare è sempre pericolosa ma in certe circostanze può essere visto tramite riflessione diffusa. Questi laser possono emettere radiazioni sia nel campo del visibile che in quello invisibile. PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi e la pelle. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Impedire le emissioni non volute. Formare in modo specifico il personale addetto. Prescritti connettore di blocco, comando a chiave, attenuatore di fascio, indicatore di emissione. Alto DESCRIZIONE: Sono i laser più pericolosi, hanno una potenza tale da causare seri danni agli occhi e alla pelle anche se il fascio è diffuso. Possono costituire un potenziale rischio di incendio, causare fuoruscita di materiale tossico e costituiscono pericolo di elettrocuzione a causa delle tensioni di alimentazione molto elevate. PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi e la pelle. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Impedire le emissioni non volute. Formare in modo specifico il personale addetto. Prescritti connettore di blocco, comando a chiave, attenuatore di fascio, indicatore di emissione. Calcolo? In alcuni casi l’analisi preliminare della situazione lavorativa e delle caratteristiche della sorgente permettono di evitare l’esecuzione delle misure. In questo caso si dovrà riportare nel Documento di Valutazione dei rischi queste condizioni: • Il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare; • La possibilità di riflessioni della radiazione sulle superfici presenti nell’ambiente; • I dati spettrali della/e sorgente/i e le modalità di emissione; • La distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo e il suo tempo di permanenza. Calcolo? Nelle Indicazioni Operative vengono riportati alcuni esempi di sorgenti ROA per cui non è necessario procedere a calcoli o misure Saldatrici ad Arco. E’ infatti noto che con qualsiasi corrente e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per l’addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi (Il Calcolo può essere necessario nel caso in cui vi sia la necessità di operatori di supporto a chi effettua la saldatura o di altri operatori nelle vicinanze). Lampade o sistemi di lampade, classificate secondo lo standard CEI EN 62471:2009, dove i dati di classificazioni consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione. Valutazioni senza misure Per le ROA non coerenti emesse da macchine Se il produttore oltre alla Classificazione, secondo la UNI EN 12198-2009, fornisce l’irradianza o la radianza basta confrontare tali valori con i corrispondenti limiti; Nel caso in cui venga fornita la sola classificazione e questa sia di Categoria 1 è possibile utilizzare per il confronto con i limiti, in modo cautelativo, il valore superiore fissato per la classificazione. Per le Sorgenti classificate di Categoria 2 è inevitabile l’esecuzione di misure strumentali Valutazioni senza misure Nel caso di lampade o sistemi di lampade Partendo dalla Classificazione, secondo CEI EN 62471:2009, fornita dal Costruttore confrontando i tempi di esposizione per gli occhi, in caso di visione diretta, con i tempi massimi indicati nella norma oppure i valori di emissione della classe con i valori limite fissati dal legislatore. Per le lampade classificate di Categoria 3 è inevitabile l’esecuzione di misure strumentali Valutazioni senza misure Attenzione perché la Classificazione delle lampade: • si riferisce all’uso normale del prodotto e quindi non si applica alla manutenzione o all’assistenza; • si riferisce al singolo prodotto e non tiene conto di esposizioni cumulative; • non tiene conto dell’eventuale attenuazione supplementare dovuta all’apparecchio illuminante Esperto in Sicurezza LASER In presenza di Radiazioni Ottiche Coerenti (Solo LASER di Classe 3B e 4) è necessario l’intervento dell’Esperto in Sicurezza LASER a cui sono affidati compiti precisi in materia di Valutazione dei Rischi In campo sanitario il Datore di Lavoro dovrà avvalersi dell’Addetto alla Sicurezza Laser (ASL): “persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare e controllare i rischi causati dai LASER e ha la responsabilità di supervisione sul controllo di questi rischi” (CEI 76-6 Sicurezza degli apparecchi laser – Parte 8: Guida all’uso degli apparecchi laser in medicina) Esperto in Sicurezza LASER Valutare i rischi dell’installazione e dei sistemi laser: – classificare le sorgenti, – determinare la zona nominale di rischio oculare (ZNRO) e la zona laser controllata (ZLC) – delimitare la zona controllata con segnaletica apposita • Individuare i DPI adeguati • Informare il responsabile sui problemi della sicurezza • Effettuare i test di accettazione e i controlli periodici • Partecipare all’attività di informazione/formazione e addestramento degli addetti al laser • Definire le procedure operative e di sicurezza laser • Verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate • Analizzare gli infortuni e gli incidenti inerenti i laser • Collaborare col SPP Esperto in Sicurezza LASER DNRO: Distanza Nominale di Rischio Oculare ovvero la distanza dall’apertura di emissione per la quale l’irradianza (W/m2) o l’esposizione energetica (J/m2) del fascio è uguale all’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea. ZNRO: Zona Nominale di Rischio Oculare ovvero la zona entro la quale l’esposizione supera quella massima permessa per la cornea (entro questa Zona è necessario utilizzare i Dispositivi di Protezione). ZLC: zona in cui la presenza e l’attività di persone sono regolate da procedure specifiche di controllo e sorveglianza per la protezione dai rischi. DISTANZA NOMINALE DI RISCHIO OCULARE In cui: • EMP = esposizione massima permessa • a = diametro del fascio emergente • Po = potenza totale radiante • Φ = divergenza del fascio Questi dati devono essere forniti dal Costruttore ZONA LASER CONTROLLATA La ZLC va delimitata con cartelli opportuni: • cartello giallo di avviso di pericolo laser • cartello di delimitazione di ZLC • cartello di indicazione di classe del laser • cartello prescrizione occhiali (se previsti) oppure con un unico cartello che raccolga tutte le informazioni: che includa eventualmente informazioni specifiche sul laser in oggetto, quali lunghezza d’onda e potenza massima emessa. • Indicatore di avvertimento luminoso LASER IN MEDICINA RISCHI (CEI 76-6) In presenza di Radiazione LASER è necessario considerare, in sede di Valutazione, non solo i Rischi Diretti (che variano in funzione della modalità di emissione e di uso) ma anche quelli correlati: elettrico: folgorazione (CEI EN 60601.1) incendio: derivante dall’intersezione del fascio laser con sistemi infiammabili e/o combustibili. chimico: presenza gas pericolosi (cloro, fluoro, acido cloridrico e fluoridrico, ecc) impiegati per funzionamento laser o prodotti durante il suo uso biologico: presenza di vapori e/o fumi nocivi conseguenti alla vaporizzazione del target Un esempio di Relazione di Valutazione Sorgenti prese in esame Non coerenti 1. Corpi illuminanti per esterni e per interni 2. Monitor PC, Display, Fotocopiatrici 3. Videoproiettori 4. LED indicatori 5. Cappe Biologiche Sterili 6. Lampade a fessura 7. Apparecchi per Fototerapia 8. Riscaldatori Radianti per neonati 9. Lampade Scialitiche 10. Lampade da Visita 11. Lampade Frontali 12. Fonte Luminosa (luce alogena per illuminazione attraverso guida luminosa del campo operatorio) 13. Diafanoscopi Sorgenti prese in esame Coerenti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stampanti Laser, Lettori CD e DVD Lettori ottici LASER Scanner per Immagini (CR) Riproduttori LASER per Bioimmagini Polarimetri a scansione LASER LASER Chirurgici Oftalmici LASER Chirurgici Fotocoagulatori LASER LASER per Terapia Campi Elettromagnetici le disposizioni del Titolo VIII - Capo IV (campi elettromagnetici) dovevano entrare in vigore il 30 aprile 2012 ma hanno subito una ulteriore proroga di 18 mesi. Campi Elettromagnetici E’ necessario procedere alla Valutazione dei Rischi relativamente ai Campi Elettromagnetici • Censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di lavoro. • Individuazione delle situazioni “giustificabili” (condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute) • Provvedere alla valutazione per le ”sorgenti” non giustificabili • Procedere alla “Zonizzazione” Campi Elettromagnetici Sono condizioni espositive giustificabili quelle riportate di seguito ed elaborate a partire dalla norma CENELEC EN 50499. In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso. condizioni espositive giustificabili Tipo di attrezzatura / situazione Note Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi ovvero richiedere all’ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz - 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE Non sono comprese le attività di manutenzione Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard armonizzati per la protezione dai CEM Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: •EN 50360: telefoni cellulari; •EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio; •EN 50366: elettrodomestici; •EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza; •EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili; •EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili; •EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare; •EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare) Apparati luminosi (lampade) Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate secondo le indicazioni del costruttore. Non sono comprese le attività di manutenzione. Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e manutenzione che l’attrezzatura sia dichiarata conforme al pertinente standard di prodotto Escluso specifiche lampade attivate da RF Computer e attrezzature informatiche Attrezzature da ufficio I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni Cellulari e cordless Radio rice-trasmittenti Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW condizioni espositive giustificabili Tipo di attrezzatura / situazione Note Basi per telefoni DECT e reti Wlan Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico Apparati di comunicazione non wireless e reti Utensili elettrici manuali e portatili es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili. Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il riscaldamento a induzione e dielettrico) es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a caldo) Carica batterie Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN 603352-29) Attrezzature elettriche per il giardinaggio Apparecchiature audio e video alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza Stufe elettriche per gli ambienti esclusi i riscaldatori a microonde condizioni espositive giustificabili Tipo di attrezzatura / situazione Note Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente. Per esposizioni al campo magnetico sono conformi: •Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤100 A; •Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità di corrente di fase ≤100 A; •Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori ecc...); •Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio. Per esposizioni al campo elettrico sono conformi: •Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio •Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o linee aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni. Strumentazione e apparecchi di misura e controllo Elettrodomestici Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, ecc...Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione. Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, limitatamente all’uso pubblico Trasmettitori a batteria Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico Antenne di stazioni base Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori possono essere più vicini all’antenna rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per l’esposizione del pubblico Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi elettromagnetiche o di corrente Apparati oggetto di valutazione Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui: • Stimolatori magnetici transcranici • Apparati per magnetoterapia • Tomografi RM • Diatermia ad onde corte o cortissime • Elettrobisturi Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW) Soggetti con Controindicazioni all’esposizione • Portatori di pace-makers o altre protesi e dispositivi dotati di circuiti elettronici • Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo statico, schegge metalliche in generale nel caso di esposizione a RF e microonde) • Portatori di protesi interne • Donne in gravidanza • Infarto recente del miocardio • Portatrici di dispositivi intrauterini • Soggetti operati di cataratta (solo per campo magnetico statico) Zonizzazione Grazie per l’attenzione