Diapositive Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici e Laser

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Diapositive Prevenzione dei rischi da apparecchi radiologici e Laser
Prevenzione dei rischi da
Apparecchi Radiologici e
LASER
dott. Domenico Acchiappati
([email protected])
Direttore
Struttura Complessa di Fisica Sanitaria
AUSL Modena
Radiazioni ionizzanti
macchine radiogene
Tubo RX ad Anodo Fisso
Spettro di Emissione
Le radiazioni
elettromagnetiche
onde radio
onde radar
microonde
raggi infrarossi
luce visibile
raggi ultravioletti
radiazioni non ionizzanti (NIR)
raggi X e gamma
radiazioni ionizzanti (RI)
Capacità di penetrazione
La capacità di penetrazione all’interno della materia
dipende dall’energia, dal tipo di radiazione emessa e dalla
composizione e dallo spessore del materiale attraversato.
Modalità di Irraggiamento
Irradiazione esterna
Contaminazione
Irraggiamento esterno
Rx
Radiazione
di Fuga
Fascio primario
Radiazione
Diffusa
Valutazione della
componente diffusa
Distanza (cm.)
70 kV
90 kV
120 kV
50
0,4%
0,6%
0,8%
100
0,07%
0,2%
0,2%
Fattori che agiscono sul livello
di esposizione esterna
1
Distanza
2
Schermature
3
Tempo
Distanza dalla sorgente
la dose da radiazioni ricevuta da
un individuo è inversamente
proporzionale al quadrato della
distanza dell'individuo dalla
sorgente.
Schermature
Tutti i materiali attenuano
l'intensità del fascio di
radiazioni assorbendone
una parte.
Ogni schermo riduce sempre nella stessa misura
l'intensità delle radiazioni, qualunque sia la sua
distanza dalla sorgente di radiazioni.
Equivalente in Piombo
Materiale
Ferro
Calcestruzzo
Mattoni
Densità
(g/cm 3)
7.9
2.2
1.9
Spessore
Pb (mm)
Spessore Equivalente di
materiale (mm)
50 kV
100 kV
150 kV
1
5
6
11
2
-
-
-
1
71
71
85
2
-
-
160
1
100
100
110
2
-
-
200
Variazione del fattore di
attenuazione
Spessore
In mm Pb
0.1
0.25
0.5
50
97
99.7
100
60
89
97
99.6
kV di picco
75
80
82
81
95
94.8
99
98.7
100
78
93.9
97.8
120
57
83.9
95.5
Peso dei Camici
Modello
Caratteristiche
Peso stimato (Kg)
Taglia
0.25 /0.25
0.35 /0.25
0.50 /0.25
MS
2.4
3.0
4.1
ML
2.8
3.9
5.2
MS
4.8
-
-
CARDIOLOGI
A
Avvolgente con il
raddoppio della
protezione
anteriore
ML
5.2
-
-
CORPETTO
+
KILT
Avvolgente con il
raddoppio della
protezione
anteriore
MS
2.5+2.7
3.5+4.0
-
ML
2.7+3.0
3.8+4.5
-
CHIRURGIA
Protezione solo
anteriore
Grado di attenuazione
I DPI esaminati hanno evidenziato, a parità di spessore piombo equivalente
dichiarato, caratteristiche di attenuazione e pesi significativamente diversi tra loro.
Queste differenze prescindono dall’adozione o meno del Piombo quale elemento
schermante.
Campione
A
B
C
D
E
Fb
Fv
Materiale
Pb
Sb
Pb
Pb
Sn + W
Sb
Pb + Sb
Il Tempo di Esposizione
La dose di
esposizione è
direttamente
proporzionale al
tempo.
Comma 3 Art. 180 D.Lgs. 81/08
“La Protezione dei lavoratori dalle radiazioni
Ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto
Legislativo 17 marzo 1995, n°230, e sue
successive modificazioni.”
D.P.R. 185/64
Radioprotezione del
lavoratore
D. Lgs. 230/95
Radioprotezione del
Lavoratore e
del Paziente
D.Lgs. 230/95 +
D.Lgs. 187/2000
Radioprotezione del
Paziente
D.Lgs. 241/2000
Radioprotezione
del Lavoratore
Attori della Radioprotezione del Lavoratore
Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
Esperto Qualificato
Medico addetto alla sorveglianza
Lavoratore
Obblighi di
Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
Articolo 22 - Comunicazione
preventiva di pratiche
chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione
di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione,
trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, agli organi del Servizio sanitario
nazionale, e, ove di loro competenza, all’Ispettorato provinciale del
lavoro, al Comandante di porto e all’Ufficio di sanità marittima,
Obblighi dei Datori di Lavoro,
Dirigenti e Preposti (art. 61)
I Datori di Lavoro prima dell’inizio dell’attività debbono
acquisire da un Esperto Qualificato una relazione scritta
contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione
inerenti alle attività stesse.
La relazione costituisce il documento
di cui all’art. 4 comma 2 del D.Lgs.
626/94 per gli aspetti concernenti il
rischio da radiazioni ionizzanti.
Obblighi dei Datori di Lavoro,
Dirigenti e Preposti (art. 61)
provvedere affinché gli ambienti in cui sussiste il rischio
da RX vengano individuati, delimitati, segnalati,
classificati in zone e che l’accesso sia regolamentato.
provvedere affinché i lavoratori interessati
siano classificati:
• Non Esposti,
• Esposti di Categoria A o B
Obblighi dei Datori di Lavoro,
Dirigenti e Preposti (art. 61)
predisporre norme interne di protezione e sicurezza
adeguate al rischio e curare che siano consultabile nei
luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone
controllate
fornire ai lavoratori, ove
necessari, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica
e di protezione in
relazione ai rischi cui sono
esposti
Obblighi dei Datori di Lavoro,
Dirigenti e Preposti (art. 61)
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici;
delle norme di protezione; delle conseguenze
derivanti dalla mancata osservazione delle
prescrizioni; delle modalità di esecuzione del
lavoro e delle norme interne
Obblighi dei Datori di Lavoro,
Dirigenti e Preposti (art. 61)
provvedere affinché i singoli lavoratori osservino
le norme interne, usino i mezzi di cui sopra ed
osservino le modalità di esecuzione del lavoro.
fornire ai lavoratori i
risultati relativi alla
sorveglianza
dosimetrica che lo
riguardano
direttamente
Obblighi dei Datori di Lavoro,
Dirigenti e Preposti (art. 61)
Per gli obblighi di cui sopra, escluso
quelli relativi al comportamento degli
operatori, i Datori di Lavoro i
Dirigenti ed i Preposti devono
avvalersi degli Esperti Qualificati e per
gli aspetti medici dei Medici
Autorizzati e Competenti
L’Esperto Qualificato in Radioprotezione
Attribuzioni dell’Esperto
Qualificato (art. 79)
L’esperto qualificato nell’esercizio dell’attività per
conto del datore di lavoro deve effettuare:
• le valutazioni di radioprotezione di cui all’art. 61
• l’esame e la verifica delle attrezzature, dei
dispositivi e degli strumenti di protezione ed in
particolare l’esame preventivo e rilascio benestare
sui progetti di nuove istallazioni e di modifiche
rilevanti dal punto di vista protezionistico.
Attribuzioni dell’Esperto
Qualificato (art. 79)
Effettuare:
• prima verifica degli impianti nuovi o ristrutturati;
• verifica periodica delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti di misura e
dell’efficacia dei dispositivi e delle tecniche di
radioprotezione;
• la sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle
zone controllate e sorvegliate;
• la valutazione delle dosi e delle introduzioni di
radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti.
Attribuzioni dell’Esperto
Qualificato (art. 79)
La valutazione della dose individuale per i lavoratori di
categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere
eseguita mediante apparecchi di misura individuale nonchè
in base ai risultati della sorveglianza ambientale mentre quelli
derivanti da esposizione interna deve essere eseguita in
base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
La valutazione della dose per i lavoratori non di categoria A
può essere eseguita sulla scorta dei risultati della
sorveglianza fisica
Attribuzioni dell’Esperto
Qualificato (art. 79)
L’Esperto Qualificato comunica per iscritto almeno
ogni sei mesi al medico autorizzato le valutazioni delle
dosi ricevute dai lavoratori di Categoria A mentre
almeno annualmente al medico addetto alla
sorveglianza medica quelle relative agli altri lavoratori
esposti.
In caso di esposizione accidentale o di
emergenza la comunicazione deve essere immediata.
Attribuzioni dell’
dell’Esperto
Qualificato (art. 80)
Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la
collaborazione tra esperto qualificato e servizio di
prevenzione e protezione. L’esperto qualificato è
chiamato a partecipare alle riunioni periodiche di cui
all’art. 11 del D.L. 626/94.
Obblighi del lavoratore
Obblighi dei Lavoratori
(art. 68)
osservare le disposizioni impartite dal datore di
lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione
individuale e collettiva e della sicurezza.
usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica forniti dal datore di lavoro
Obblighi dei Lavoratori
(art. 68)
segnalare immediatamente le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi
di sicurezza, di protezione e di
sorveglianza dosimetrica, nonché le
eventuali condizioni di pericolo cui
vengono a conoscenza
non rimuovere ne modificare i
dispositivi, e gli altri mezzi di
sicurezza, di segnalazione, di
protezione e di misurazione.
Obblighi dei Lavoratori
(art. 68)
Le donne gestanti non possono svolgere attività in zone
classificate o, comunque, ad attività che potrebbero
esporre il nascituro ad una dose che ecceda 1 mSv
durante il periodo della gravidanza.
Limiti di Dose
Limiti per le persone del pubblico, individui della
popolazione, lavoratori non esposti
Limiti per i lavoratori Classificati Esposti
Sorgenti di irradiazione
esterna
Fonte
Equivalente di Dose Efficace
pro capite (mSv/anno)
Raggi cosmici
0.35
Radiazione terrestre
0.56
Fondo naturale
0.91
Case e altri edifici
0.05
Prodotti di consumo
0.02
Ricadute da test nucleari
0.02
Sorgenti varie
< 0.09
Radiologia diagnostica
0.8
Totale
1.80
Limiti di Dose
Persone del Pubblico e Lavoratori non esposti
Dose efficace:
1 mSv/anno
Dose equivalente
cristallino:
pelle:
15 mSv/anno
50 mSv/anno
Limiti di Dose
Lavoratori Esposti
=
persone sottoposte ad una esposizione che può
comportare dosi superiori ai limiti fissati per le
persone del pubblico
Limite di dose
=
Rischio massimo accettabile
La I.C.R.P. ha proposto come rischio lavorativo massimo
accettabile, da radiazioni ionizzanti, uno pari a quello
che si ritrova in professioni considerate sicure
(rischio annuale di morte inferiore a 10-4 )
Secondo l’ICRP si può ipotizzare che irradiando un
milione di persone con 10 mSv sono attesi circa 100
casi di tumore.
Limite di dose
Lavoratori classificati Esposti
Dose efficace :
20 mSv/anno
Dose Equivalente
Cristallino:
150 mSv/anno
Pelle e agli arti:
500 mSv/anno
Classificazione dei Lavoratori
Esposti di Categoria A
Dose efficace
Dose equivalente
cristallino, pelle e estr.:
> 6 mSv/anno
> 3/10 dei limiti
Esposti di Categoria B
1 mSv/anno < Dose efficace < 6mSv/anno
Classificazione delle Aree
Zona Controllata
possibile esp. superiore ai 6 mSv /anno
Zona Sorvegliata
possibile esp. compresa tra 1 e 6 mSv/anno
RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI
DLgs.81/2008
entrato in vigore: 15 maggio 2008
Principali eccezioni:
- le disposizioni del Titolo VIII - Capo V (radiazioni
ottiche artificiali) che sono entrate in vigore il 26
aprile 2010
- le disposizioni del Titolo VIII - Capo IV (campi
elettromagnetici) che doveva entrare in vigore il 30
aprile 2012
Titolo VIII – Capo I
Disposizioni generali
art.180 - Definizioni e campo di applicazione
art.181 - Valutazione dei rischi
Titolo VIII – Capo I
Disposizioni generali
art.181 - Valutazione dei rischi
Titolo VIII – Capo V
Art. 214.
Definizioni
…
e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle
radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti
sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il
rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro
tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;
…
Titolo VIII – Capo V
Art. 216
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
Nell’ambito della VdR di cui all’art.181, il
Datore di Lavoro valuta e, quando necessario,
misura e/o calcola i livelli delle radiazioni
ottiche a cui possono essere esposti i
lavoratori.
1.
La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della
IEC (x laser,) e le raccomandazioni della CIE e del CEN (x rad.incoerenti). Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle
suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione
europea, il DdL adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva ex art.6 o, in subordine, linee
In tutti i casi di
esposizione, la valutazione tiene conto dei dati
indicati dai fabbricanti delle attrezzature,
guida
nazionali
o
internazionali
scientificamente
fondate
.
se contemplate
da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
Titolo VIII – Capo V
Art. 216
Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
2. Il Datore di Lavoro, in occasione della Valutazione dei Rischi, presta
particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a
sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti
a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni
ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle
pertinenti direttive comunitarie.
Titolo VIII – Capo V
Art. 217
Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’art. 216, i luoghi
di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a
livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di
esposizione devono essere indicati con un’apposita
segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso
alle stesse é limitato, laddove ciò sia tecnicamente
possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente
articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
Titolo VIII – Capo V
“particolarmente sensibili”
donne in gravidanza;
minorenni;
albini e individui di fototipo 1 (x UV);
i portatori di malattie del collagene (x UV);
i soggetti in trattamento cronico o ciclico con farmaci fotosensibilizzanti;
i soggetti affetti da alterazioni dell’iride e della pupilla;
i soggetti portatori di drusen (x luce blu);
lavoratori con lesioni cutanee maligne o pre-maligne, (x UV);
lavoratori con patologie cutanee fotoindotte o foto aggravate, (x UV e IR);
lavoratori affetti da xeroderma pigmentosus (x UV);
soggetti epilettici per esposizioni a luce VIS di tipo intermittente (15÷25 flash/s).
Ai fini della sorveglianza sanitaria devono essere cautelativamente considerati
particolarmente sensibili al danno retinico di natura fotochimica, in particolare se
esposti a radiazioni tra 300 nm e 550 nm, i lavoratori che hanno subito un impianto
IOL (Intra Ocular Lens; “cristallino artificiale”).
ROA
Che fare?
ROA - Che fare?
• Censimento e ricognizione delle sorgenti presenti
nell’ambiente di lavoro (dati dei produttori, delle fonti
autorevoli…)
• verifica delle modalità espositive
• giustificazione o calcolo o misura
• confronto con i Valore Limite di Esposizione
• Azioni conseguenti (piano di intervento, segnaletica,
informazione e formazione, sorveglianza sanitaria)
Giustificazione
Tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non
coerente classificate nella categoria 0 “Esente” secondo lo
standard UNI EN 12198 o CEI EN 62471:2009 sono
giustificabili.
(es.:
illuminazione
standard
di
uso
domestico o d’ufficio, monitor, display, fotocopiatrici,
lampade e cartelli di segnalazione e sorgenti analoghe
nelle corrette condizioni di impiego);
Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione più
approfondita.
Giustificazione
Tutte le apparecchiature che emettono radiazione laser
classificate nelle classi 1 e 2 (attenzione: non 1M e 2M ne le
apparecchiature di classe 1 o 2 che contengono sorgenti di
classe superiore) secondo lo standard IEC 60825-1 sono
giustificabili.
Per le altre sorgenti occorrerà effettuare una valutazione più
approfondita.
Situazioni in cui approfondire la
valutazione del rischio
UV
Sorgente
Possibilità di
sovraesposiz.
Descrizione del pericolo
Lampade
germicide per
sterilizzazione e
disinfezione
Elevata
Gli UVC emessi dalle lampade sono utilizzati per
sterilizzare aree di lavoro e locali in ospedali,
industrie alimentari e laboratori
Lampade per
fotoindurimento di
polimeri,
fotoincisione,
“curing”
Media
Le sorgenti UV sono usualmente posizionate
all’interno di apparecchiature, ma l’eventuale
radiazione che può uscire attraverso delle aperture o
fessure è in grado di superare i limiti in poche decine
di secondi
Lampade o sistemi
LED per fototerapia
Elevata
La radiazione UV utilizzata per le terapie in
dermatologia e la “luce blu” utilizzata per la
fototerapia dell’ittero neonatale supera, nel caso del
paziente, i limiti di esposizione.
Situazioni in cui approfondire la
valutazione del rischio
UV/VIS
Sorgente
Lampade Scialitiche da
Sala Operatoria
Lampade abbronzanti
Lampade classificate 1, 2 o
3 ai sensi della norma
CEI EN 62471:2009
Possibilità di
sovraesposiz.
Descrizione del pericolo
Bassa (Elevata
se visione
diretta)
Per talune lampade i valori limite di
esposizione per luce blu possono essere
superati in 30 minuti in condizioni di visione
diretta della sorgente
Media –
Elevata
Le sorgenti utilizzate in ambito estetico per
l’abbronzatura possono emettere sia UVA che
UVB, i cui contributi relativi variano a seconda
della loro tipologia. Queste sorgenti superano i
limiti di esposizione nell’ordine dei minuti.
Bassa-MediaElevata sec.
classificazione
Inclusi sistemi LED
Situazioni in cui approfondire la
valutazione del rischio
IR / LASER
Sorgente
Possibilità di
sovraesposiz.
Descrizione del pericolo
Riscaldatori radiativi a
lampade
Medio - Bassa
Emissioni
di
radiazioni
infrarosse
potenzialmente superiori ai valori limite
Apparecchiature con
sorgenti IPL (Intense
Pulsed Light) per uso
medico o estetico
Elevata –
Molto elevata
Emissioni di radiazioni ottiche potenzialmente
molto superiori ai valori limite anche per pochi
secondi
per i Laser se 1M, 2M, 3R, 3B e 4 nella nuova classificazione;
3A, 3B e 4 nella vecchia classificazione
Calcolo
Se le sorgenti non sono “giustificabili” la valutazione senza
misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso
di dati tecnici forniti dal fabbricante (Art. 216 …..(omissis)……. In
tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai
o di dati di
letteratura o riferiti a situazioni espositive analoghe.
fabbricanti delle attrezzature ……..(omissis)…….)
Obblighi dei fabbricanti
ROA non coerenti
Le attrezzature che emettono ROA, devono essere corredate di
informazioni sulle emissioni in conformità a specifiche norme tecniche che
fanno riferimento a:
- la Direttiva europea 2006/42/CE (“nuova direttiva macchine”) recepita
con DLgs. n°17 del 06/03/2010;
- la Direttiva 2007/47/CE (“dispositivi medici”) e la direttiva 98/79/CE
(“dispositivi medici diagnostici in vitro”) recepita con DLgs.332/00;
- la Direttiva CEI EN 62471:2009 per le lampade e i sistemi di lampade,
anche a LED;
- la Direttiva CEI EN 60335-2-27 del 2005 con le integrazioni di cui alle
Direttive CEI EN 60335-2-27/A1 e CEI EN 60335-2-27/A2 del 2009
insieme alla CEI – EN 60335-1 “Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso
domestico e similare – sicurezza – parte generale” del 2008 per i lettini
abbronzanti e le lampade UV per uso estetico.
Obblighi dei fabbricanti
ROA non coerenti
Il DLgs. n°17 del 06/03/2010 obbliga il Costruttore a riportare nel
Manuale di istruzioni le informazioni in merito ai rischi da ROA per gli
operatori e/o delle persone esposte.
In assenza di specifiche di prodotto le macchine devono essere
classificate, secondo quanto stabilito dalla UNI EN 12198:2009, in
funzione del livello di emissione in 3 categorie (0, 1 e 2).
Se la categoria di emissione di radiazioni è 1 o 2 il fabbricante deve
marcare la macchina con:
- il segnale di sicurezza,
- la categoria
- la norma di riferimento.
Obblighi dei fabbricanti
ROA non coerenti
Le lampade sono classificate in 4 classi di rischio
secondo lo standard CEI EN 62471:2009
Obblighi dei fabbricanti
Radiazioni LASER
l fabbricante deve apporre una o più targhette su ogni apparecchio
laser. Al simbolo che riporta il pittogramma del laser deve essere
associata, tranne che per la classe 1, una ulteriore targhetta che
riporta:
- gli avvertimenti relativi all’utilizzo in sicurezza;
- la classe del laser,
- la potenza max della radiazione laser emessa,
- le lunghezze d'onda emesse,
- la durata dell'impulso (se il caso);
- la norma usata per la classificazione;
- se la radiazione emessa è nell’invisibile questo deve essere
indicato nella targhetta.
Quando la protezione degli occhi risulta indispensabile, anche solo per
alcune operazioni, il costruttore è tenuto a fornire tutte le indicazioni
necessarie per la scelta del DPI oculare
Classificazione LASER
Tipo di Laser
Pericolo
Principali caratteristiche e requisiti di sicurezza
Classe 1
Nessuno
Nessuna prescrizione; il laser è innocuo in condizioni normali di esercizio
Il LEA di questa classe è uguale a quello della classe 1M
Classe 1M
Classe 2
Classe 2M
Classe 3R
Classe 3B
Classe 4
Basso
Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 302,5 nm e 4000 nm, sono sicuri nelle condizioni di funzionamento
ragionevolmente prevedibili.
Possono essere pericolosi se vengono utilizzate ottiche di osservazione (microscopi, binoculari, ecc..)
Basso
Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 400 nm e 700 nm.
Il LEA di questa classe è uguale a quello della classe 2M
Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell’occhio.
Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone.
Basso
Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 400 nm e 700 nm.
Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione dell’occhio.
Possono essere pericolosi se vengono utilizzate ottiche di osservazione (microscopi, binoculari, ecc..)
Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone.
Medio
Emettono radiazione nell’intervallo di lunghezza d’onda tra 302,5 nm e 106 nm..
La visione diretta del fascio è sconsigliata in ogni caso. Il rischio è comunque inferiore a quello del laser di classe 3B
Non osservare direttamente il raggio laser. Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l’uso alle sole persone autorizzate
Formare in modo specifico il personale addetto.
Previsto il supporto del TSL
Medio
Sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio. Le riflessioni diffuse sono normalmente sicure.
Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l’uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale
addetto. Utilizzare solo in zona confinata e sorvegliata Evitare le esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti
per l’accesso alla zona laser
Previsto il supporto del TSL
Alto
Sono normalmente pericolosi in caso di visione diretta del fascio e sono anche in grado di produrre riflessioni diffuse
pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero costituire un pericolo d’incendio. Il loro uso richiede estrema
cautela.
Non dirigere il raggio verso le persone. Consentire l’uso alle sole persone autorizzate Formare in modo specifico il personale
addetto. Utilizzare solo in zona confinata e sorvegliata Evitare le esposizioni indebite e adottare i necessari provvedimenti
per l’accesso alla zona laser.
Previsto il supporto del TSL
Classificazione LASER
Tipo di Laser
Pericolo
Principali caratteristiche e requisiti di sicurezza
Classe 1
Nessuno
DESCRIZIONE: Laser intrinsecamente sicuri o sicuri per il loro progetto tecnico. L’EMP non è mai superata
PRESCRIZIONI: Utilizzo senza prescrizioni
Classe 2
Classe 3A
Classe 3B
Classe 4
Basso
DESCRIZIONE: Sono compresi in questa classe i laser ad emissione continua e nel visibile, con potenza ≤ 1 mW.
Normalmente le reazioni di difesa naturali compreso il riflesso palpebrale (0,25 s) sono sufficienti per la protezione
dell’occhio. Sono possibili danni in caso di esposizione prolungata.
PRESCRIZIONI: Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile.
Basso
DESCRIZIONE: Raggio laser pericoloso se osservato tramite strumenti ottici (microscopi, binoculari, ecc..). Questi
laser possono emettere radiazioni sia nel campo del visibile che in quello invisibile.
PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi. Non direzionare il fascio verso gli occhi.
Interrompere il fascio al temine del suo percorso utile. Formare in modo specifico il personale addetto.
Medio
DESCRIZIONE: La visione diretta del fascio o tramite riflessione speculare è sempre pericolosa ma in certe
circostanze può essere visto tramite riflessione diffusa. Questi laser possono emettere radiazioni sia nel campo del
visibile che in quello invisibile.
PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi e la pelle. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al
temine del suo percorso utile. Impedire le emissioni non volute. Formare in modo specifico il personale addetto.
Prescritti connettore di blocco, comando a chiave, attenuatore di fascio, indicatore di emissione.
Alto
DESCRIZIONE: Sono i laser più pericolosi, hanno una potenza tale da causare seri danni agli occhi e alla pelle
anche se il fascio è diffuso. Possono costituire un potenziale rischio di incendio, causare fuoruscita di materiale
tossico e costituiscono pericolo di elettrocuzione a causa delle tensioni di alimentazione molto elevate.
PRESCRIZIONI: Proteggere gli occhi e la pelle. Non direzionare il fascio verso gli occhi. Interrompere il fascio al
temine del suo percorso utile. Impedire le emissioni non volute. Formare in modo specifico il personale addetto.
Prescritti connettore di blocco, comando a chiave, attenuatore di fascio, indicatore di emissione.
Calcolo?
In alcuni casi l’analisi preliminare della situazione lavorativa e
delle caratteristiche della sorgente permettono di evitare
l’esecuzione delle misure.
In questo caso si dovrà riportare nel Documento di
Valutazione dei rischi queste condizioni:
• Il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare;
• La possibilità di riflessioni della radiazione sulle superfici presenti
nell’ambiente;
• I dati spettrali della/e sorgente/i e le modalità di emissione;
• La distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo e il
suo tempo di permanenza.
Calcolo?
Nelle Indicazioni Operative vengono riportati alcuni esempi
di sorgenti ROA per cui non è necessario procedere a
calcoli o misure
Saldatrici ad Arco. E’ infatti noto che con qualsiasi corrente
e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una
sovraesposizione per l’addetto risultano dell’ordine delle
decine di secondi (Il Calcolo può essere necessario nel caso
in cui vi sia la necessità di operatori di supporto a chi effettua
la saldatura o di altri operatori nelle vicinanze).
Lampade o sistemi di lampade, classificate secondo lo
standard CEI EN 62471:2009, dove i dati di classificazioni
consentono una ragionevole valutazione dei livelli di
esposizione.
Valutazioni senza misure
Per le ROA non coerenti emesse da macchine
Se il produttore oltre alla Classificazione, secondo la UNI EN
12198-2009, fornisce l’irradianza o la radianza basta
confrontare tali valori con i corrispondenti limiti;
Nel caso in cui venga fornita la sola classificazione e questa
sia di Categoria 1 è possibile utilizzare per il confronto con i
limiti, in modo cautelativo, il valore superiore fissato per la
classificazione.
Per le Sorgenti classificate di Categoria 2 è inevitabile
l’esecuzione di misure strumentali
Valutazioni senza misure
Nel caso di lampade o sistemi di lampade
Partendo dalla Classificazione, secondo CEI EN
62471:2009, fornita dal Costruttore confrontando i tempi
di esposizione per gli occhi, in caso di visione diretta, con
i tempi massimi indicati nella norma oppure i valori di
emissione della classe con i valori limite fissati dal
legislatore.
Per le lampade classificate di Categoria 3 è inevitabile
l’esecuzione di misure strumentali
Valutazioni senza misure
Attenzione perché la Classificazione delle lampade:
• si riferisce all’uso normale del prodotto e quindi non si
applica alla manutenzione o all’assistenza;
• si riferisce al singolo prodotto e non tiene conto di
esposizioni cumulative;
• non tiene conto dell’eventuale attenuazione supplementare
dovuta all’apparecchio illuminante
Esperto in Sicurezza LASER
In presenza di Radiazioni Ottiche Coerenti (Solo LASER di
Classe 3B e 4) è necessario l’intervento dell’Esperto in
Sicurezza LASER a cui sono affidati compiti precisi in
materia di Valutazione dei Rischi
In campo sanitario il Datore di Lavoro dovrà avvalersi
dell’Addetto alla Sicurezza Laser (ASL):
“persona che possiede le conoscenze necessarie per valutare
e controllare i rischi causati dai LASER e ha la responsabilità
di supervisione sul controllo di questi rischi” (CEI 76-6 Sicurezza
degli apparecchi laser – Parte 8: Guida all’uso degli apparecchi laser in
medicina)
Esperto in Sicurezza LASER
Valutare i rischi dell’installazione e dei sistemi laser:
– classificare le sorgenti,
– determinare la zona nominale di rischio oculare (ZNRO)
e la zona laser controllata (ZLC)
– delimitare la zona controllata con segnaletica apposita
• Individuare i DPI adeguati
• Informare il responsabile sui problemi della sicurezza
• Effettuare i test di accettazione e i controlli periodici
• Partecipare all’attività di informazione/formazione e
addestramento degli addetti al laser
• Definire le procedure operative e di sicurezza laser
• Verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e
protezione adottate
• Analizzare gli infortuni e gli incidenti inerenti i laser
• Collaborare col SPP
Esperto in Sicurezza LASER
DNRO: Distanza Nominale di Rischio Oculare ovvero la distanza
dall’apertura di emissione per la quale l’irradianza (W/m2) o l’esposizione
energetica (J/m2) del fascio è uguale all’esposizione massima permessa
(EMP) per la cornea.
ZNRO: Zona Nominale di Rischio Oculare ovvero la zona entro la quale
l’esposizione supera quella massima permessa per la cornea (entro
questa Zona è necessario utilizzare i Dispositivi di Protezione).
ZLC: zona in cui la presenza e l’attività di persone sono regolate da
procedure specifiche di controllo e sorveglianza per la protezione dai
rischi.
DISTANZA NOMINALE DI RISCHIO
OCULARE
In cui:
• EMP = esposizione massima permessa
• a = diametro del fascio emergente
• Po = potenza totale radiante
• Φ = divergenza del fascio
Questi dati devono essere forniti dal Costruttore
ZONA LASER CONTROLLATA
La ZLC va delimitata con cartelli opportuni:
• cartello giallo di avviso di pericolo laser
• cartello di delimitazione di ZLC
• cartello di indicazione di classe del laser
• cartello prescrizione occhiali (se previsti)
oppure con un unico cartello che raccolga tutte le informazioni:
che includa eventualmente informazioni
specifiche sul laser in oggetto, quali lunghezza
d’onda e potenza massima emessa.
• Indicatore di avvertimento luminoso
LASER IN MEDICINA
RISCHI (CEI 76-6)
In presenza di Radiazione LASER è necessario considerare, in
sede di Valutazione, non solo i Rischi Diretti (che variano
in funzione della modalità di emissione e di uso) ma anche
quelli correlati:
elettrico: folgorazione (CEI EN 60601.1)
incendio: derivante dall’intersezione del fascio laser con
sistemi infiammabili e/o combustibili.
chimico: presenza gas pericolosi (cloro, fluoro, acido cloridrico
e fluoridrico, ecc) impiegati per funzionamento laser o
prodotti durante il suo uso
biologico: presenza di vapori e/o fumi nocivi conseguenti alla
vaporizzazione del target
Un esempio di Relazione di
Valutazione
Sorgenti prese in esame
Non coerenti
1. Corpi illuminanti per esterni e per interni
2. Monitor PC, Display, Fotocopiatrici
3. Videoproiettori
4. LED indicatori
5. Cappe Biologiche Sterili
6. Lampade a fessura
7. Apparecchi per Fototerapia
8. Riscaldatori Radianti per neonati
9. Lampade Scialitiche
10. Lampade da Visita
11. Lampade Frontali
12. Fonte Luminosa (luce alogena per illuminazione
attraverso guida luminosa del campo operatorio)
13. Diafanoscopi
Sorgenti prese in esame
Coerenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Stampanti Laser, Lettori CD e DVD
Lettori ottici
LASER Scanner per Immagini (CR)
Riproduttori LASER per Bioimmagini
Polarimetri a scansione LASER
LASER Chirurgici Oftalmici
LASER Chirurgici
Fotocoagulatori LASER
LASER per Terapia
Campi Elettromagnetici
le disposizioni del Titolo VIII - Capo IV (campi
elettromagnetici) dovevano entrare in vigore il 30
aprile 2012 ma hanno subito una ulteriore
proroga di 18 mesi.
Campi Elettromagnetici
E’ necessario procedere alla Valutazione dei Rischi
relativamente ai Campi Elettromagnetici
• Censimento iniziale di sorgenti ed apparati presenti nel luogo di
lavoro.
• Individuazione delle situazioni “giustificabili” (condizione
espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la
salute)
• Provvedere alla valutazione per le ”sorgenti” non giustificabili
• Procedere alla “Zonizzazione”
Campi Elettromagnetici
Sono condizioni espositive giustificabili quelle riportate di
seguito ed elaborate a partire dalla norma
CENELEC EN 50499.
In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente
dal numero di attrezzature di lavoro in uso.
condizioni espositive giustificabili
Tipo di attrezzatura / situazione
Note
Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di sorgenti CEM
autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della
popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre
attività svolte a ridosso o sulle sorgenti
Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di
autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti
attuativi ovvero richiedere all’ente gestore una
dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale
in materia
Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite dalla
norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 MHz - 300 GHz e
potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se
non marcate CE
Non sono comprese le attività di manutenzione
Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard
armonizzati per la protezione dai CEM
Lista soggetta a frequenti aggiornamenti:
•EN 50360: telefoni cellulari;
•EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;
•EN 50366: elettrodomestici;
•EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;
•EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per sistemi di telecomunicazione
senza fili;
•EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti
di telecomunicazione senza fili;
•EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso domestico e similare;
•EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso domestico e similare)
Apparati luminosi (lampade)
Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate
secondo le indicazioni del costruttore.
Non sono comprese le attività di manutenzione.
Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso
e manutenzione che l’attrezzatura sia dichiarata
conforme al pertinente standard di prodotto
Escluso specifiche lampade attivate da RF
Computer e attrezzature informatiche
Attrezzature da ufficio
I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori
valutazioni
Cellulari e cordless
Radio rice-trasmittenti
Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW
condizioni espositive giustificabili
Tipo di attrezzatura / situazione
Note
Basi per telefoni DECT e reti Wlan
Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Apparati di comunicazione non wireless e reti
Utensili elettrici manuali e portatili
es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1
inerenti la sicurezza degli utensili a motore
trasportabili.
Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il
riscaldamento a induzione e dielettrico)
es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per
colla a caldo)
Carica batterie
Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage,
piccole industrie e aziende agricole (EN 603352-29)
Attrezzature elettriche per il giardinaggio
Apparecchiature audio e video
alcuni particolari modelli che fanno uso di
trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV
necessitano di ulteriori valutazioni
Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a
radiofrequenza
Stufe elettriche per gli ambienti
esclusi i riscaldatori a microonde
condizioni espositive giustificabili
Tipo di attrezzatura / situazione
Note
Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei luoghi di lavoro:
campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente.
Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:
•Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase ≤100 A;
•Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità di corrente di fase ≤100 A;
•Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i
conduttori, interruttori, trasformatori ecc...);
•Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio.
Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:
•Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio
•Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100 kV, o linee aerea fino a 125 kV,
sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.
Strumentazione e apparecchi di misura e controllo
Elettrodomestici
Sono inclusi in questa tabella anche le
apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio
(lavatrici), forni a microonde ecc... usate in ristoranti,
negozi, ecc...Necessitano invece di ulteriori
valutazioni i forni di cottura ad induzione.
Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless
es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili,
limitatamente all’uso pubblico
Trasmettitori a batteria
Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Antenne di stazioni base
Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i
lavoratori possono essere più vicini all’antenna
rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per
l’esposizione del pubblico
Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi
elettromagnetiche o di corrente
Apparati oggetto di
valutazione
Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni
elettromagnetiche o di corrente tra cui:
• Stimolatori magnetici transcranici
• Apparati per magnetoterapia
• Tomografi RM
• Diatermia ad onde corte o cortissime
• Elettrobisturi
Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con
potenza media emessa elevata (>100 mW)
Soggetti con Controindicazioni
all’esposizione
• Portatori di pace-makers o altre protesi e dispositivi dotati di
circuiti elettronici
• Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari
o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo
statico, schegge metalliche in generale nel caso di
esposizione a RF e microonde)
• Portatori di protesi interne
• Donne in gravidanza
• Infarto recente del miocardio
• Portatrici di dispositivi intrauterini
• Soggetti operati di cataratta (solo per campo magnetico
statico)
Zonizzazione
Grazie per l’attenzione