La normativa Enpaia
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La normativa Enpaia
Poste Italiane SPA - sped. in abb. post. - Dl. 353/203 (convertito in Legge 27/02 2004, n. 46) art. 1 - comma1/DCB - Roma PREVIDENZA AGRICOLA mensile ENPAIA n° 9-10-11-12 anno 2006 La normativa Enpaia SOMMARIO La normativa Enpaia e dintorni di Pietro Massini....................... 1 Informazioni per le aziende ........................................................... 2 Informazioni per gli iscritti ............................................................ 5 Statuto ............................................................................................ 9 Regolamento .................................................................................. 19 Norme interne di contabilità e di amministrazione ....................... 21 Regime sanzionatorio .................................................................... 45 Regolamento per il trattamento di fine rapporto ........................... 47 Fondo di previdenza ...................................................................... 51 Infortuni sul lavoro ........................................................................ 57 Regolamento assicurazione infortuni e malattie professionali ...... 60 Gestione Speciale I consorzi di Bonifica ............................................................... 74 Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali .............................................................. 75 Gestioni Separate Regolamento della Cassa dei Periti Agrari ............................. 83 Riscatto contributivo ............................................................... 91 Regolamento della Cassa degli Agrotecnici ........................... 93 Concessione mutui ......................................................................... 101 Carta Enpaia ................................................................................... 103 Legislazione Legge istitutiva dell'Enpaia............................................................................. 108 Legge 29 novembre 1962, n. 1655 Equiparazione del Fondo T.F.R. Enpaia alle forme pensionistiche complementari.............................................................................................. 112 Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509................................................... 113 214 Il T.F.R. rimane all’Enpaia FONDAZIONE ENPAIA Presidente Augusto Bocchini Direttore Generale Gabriele Mori Vice Presidente Pietro Massini Direttore Responsabile Pietro Massini Legge istitutiva enti del 103 ............................................................................ 116 Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 T.F.R. ................................................................................................................. 121 Legge 29 maggio 1982, n. 297 Normativa infortuni ........................................................................................ Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Decreto Legge n. 536/1987 conv. con modificazioni in Legge n. 48/1988 ... Forme pensionistiche complementari ........................................................... Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 Legge delega sulla previdenza ....................................................................... Legge 23 agosto 2004, n. 243 Disciplina delle forme pensionistiche complementari ................................ Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 Legge di Orientamento del settore agricolo ................................................. Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Il T.F.R. rimane all’Enpaia di Gabriele Mori ....................................... 127 139 140 165 178 201 214 di Pietro Massini La normativa Enpaia e dintorni D opo un quinquennio, la rivista Previdenza Agricola torna a pubblicare la raccolta com pleta di leggi e regolamenti che governano la vita della Fondazione e sono alla base del rapporto dell’Enpaia con la platea dei nostri utenti. La scelta di pubblicare la documen tazione completa nasce da un dovere di trasparenza sulle norme che regolano l’Enpaia. In tal modo tutti gli iscritti vengono messi nella condizione di conoscere nei dettagli tutte le infor mazioni che garantiscono il rapporto con la Fondazione. La trasparenza che perseguiamo, consi ste nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno con criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza. Ciò consente ai cittadini-utenti di veder garantiti i propri diritti nei confronti dell’amministrazione nonché di aver diritto ad una informazione qualificata, certa e fon data sulle norme. In questi anni, abbiamo accresciuto i livelli di responsabilità e fiducia fra amministrazione ed iscrit ti attraverso un rapporto sempre meno burocratico, più veloce ed efficace, ricercando tempi certi con l’utenza. Questo cambiamento si basa più sulla responsabilità diretta del soggetto preposto a livello amministrativo, sulla maggiore “tracciabilità” dei percorsi, sulla gestione più trasparente dei processi. E le conseguenze positive si avvertono sia sul piano della produzione ed erogazio ne dei servizi sia nell’evoluzione stessa del rapporto tra Fondazione e cittadini. Noi vogliamo non soltanto gestire i servizi, erogare le prestazioni ma puntiamo al soddisfacimento dei bisogni del l’iscritto ovvero a ridurre la distanza tra la qualità attesa e la qualità percepita. La conoscenza del le leggi e dei regolamenti che regolano diritti e doveri nonché la comunicazione pubblica e diretta degli stessi è, in questa logica, fondamentale. Ecco la ragione per cui pubblichiamo nuovamente lo “Speciale Enpaia” come strumento di lavoro per le imprese, per i datori di lavoro, per gli impiega ti, tecnici e dirigenti agricoli alle prese con gli adempimenti previdenziali previsti dalla Legge ed attribuiti alla Fondazione. Per accrescere la qualità del rapporto non basta la conoscenza ma serve anche rispondere con efficacia alla crescente domanda di cittadinanza elettronica, cioè il modo in cui, nell’era del digitale, essere cittadino si colloca nel rapporto con la pubblica amministrazione. Il rapporto tra PA e cittadini sarà sempre più pervaso dalla possibilità di usufruire di applica zioni e servizi telematici veloci, accessibili da qualsiasi piattaforma di comunicazione, fruibili a distanza in modalità “senza fili” e caratterizzati da un’alta capacità interattiva. Queste ragioni ci hanno imposto, in tempi rapidi, sistemi informativi capaci di dare servizi “on line” che consen tono risparmio di tempo, certezza del dato, rapidità di invio delle denunce ed iscrizioni, prenota zione e pagamenti “on line” con vantaggi sul versante dei costi, della qualità e della trasparenza. La Fondazione Enpaia, ha quasi 70 anni ma non li dimostra. È oggi l’unico Ente agricolo rimasto nel panorama previdenziale: resiste perché svolge con efficienza i suoi compiti istituzionali senza rotture con il passato ma soprattutto ha come platea l’èlite dell’agricoltura, le imprese che “fanno Pil”, le aziende strutturate ed organizzate che competono nel mercato globale con ottimi risultati. L’Enpaia vuole essere l’ente che le difende e che svolge una funzione anche di buon “tutoraggio”. Questo Quaderno speciale, aumentando informazione, permette trasparenza ed accresce legalità: tratti distintivi di un Ente piccolo, in quantità, ma, grande, in qualità ed efficienza. PREVIDENZA AGRICOLA 1 Informazioni Informazioni per le aziende Tutte le aziende inquadrate nel settore agrico lo e quelle che comunque rientrano nella tipo logia prevista dall’art. 3 della legge 29/11/1962 n. 1655, hanno l’obbligo di iscrivere all’Enpaia gli impiegati, i quadri e i dirigenti. A tal fine vanno osservati i seguenti adempi- menti. Apertura della posizione aziendale L’azienda che non abbia già una posizione as sicurativa Enpaia deve compilare e spedire il modello AP/01, allegando copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, copia dello statuto o dell’atto costitutivo e copia del documento d’identità del legale rappresentan te dell’azienda. In sede di apertura della posizione aziendale, verranno forniti dall’Enpaia un codice utente ed un codice pin, per effettuare la denuncia mensile on-line. Conferimento delega Se l’azienda incarica un consulente (associa zioni di categoria o studi di consulenza) per le comunicazioni all’Enpaia, sia in caso di nuova che di vecchia iscrizione, l’azienda è tenuta a compilare e a spedire il modello DELEGA/01 con copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’azienda. A sua volta, il consulente dovrà registrarsi sul sito www.enpaia.it nelle denunce on line alla voce “accesso consulente” per avere dal l’Enpaia un proprio codice (codice multiazien dale) per sostituirsi alle aziende gestite. Iscrizione del dipendente Le denunce di assunzione devono essere effet tuate entro e non oltre 15 giorni dalla data di assunzione, utilizzando il mo dello ISCR/01. Denuncia mensile telematica Le retribuzioni mensili devono essere denunciate all’Enpaia entro il 25 del mese successivo a quello cui si riferi sce la denuncia. Variazioni Il modello VAR/01 deve essere utiliz zato per le variazioni riguardanti: la ragione sociale, il legale rappresen tante e i dati anagrafici e di residenza del dipendente. Red Jackie, 1964 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 2 Sospensioni Per le denunce di sospensione del rap porto di lavoro deve essere utilizzato il modello SOSP/01. Per la malattia e la Cassa Integrazione devono essere PREVIDENZA AGRICOLA PRONTUARIO ENPAIA trasmessi i relativi certificati o provvedimenti amministrativi. al T.u.r. più 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti. Pagamento dei contributi Anche il pagamento dei contributi deve essere effettuato entro il 25 del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono, median te bollettini di c/c postale, inviati dall’Enpaia all’inizio dell’anno o comunque al momento del perfezionamento della posizione assicu rativa. Il pagamento può essere effettuato an che tramite bonifico bancario presso la Ban ca Popolare di Sondrio – Sede di Roma c/c 000036000X17 ABI 05696 CAB 03211 BBAN Y oppure tramite bollettino M.Av. da stampa re direttamente al momento della denuncia. Aliquote contributive Le aliquote contributive attualmente in vigo re, pari all’11% per gli impiegati e i quadri (di cui il 2% a carico del dipendente) e al 12% per i dirigenti (di cui il 2,50% a carico del dipen dente), sono così articolate: Fondo di Previdenza: 4% della retribuzione lorda mensile (di cui 1,50% a carico del di pendente); Assicurazione infortuni professionali ed ex tra professionali: 1% della retribuzione lorda mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del lavoratore; Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto: 6% della retribuzione lorda mensile, a totale carico del datore di lavoro. Da tale contributo obbli gatorio sono esenti i Consorzi di Bonifica. Sul totale dei contributi dovuti va calcolata l’addizionale del 4% a totale carico del datore di lavoro, come previsto dal penultimo comma dell’art. 2 della legge n. 1655/62. Per le aziende che applicano il Ccnl per i qua dri e gli impiegati agricoli, si rammenta che viene anche addebitata la quota fissa mensile di 1,72 euro per dipendente a titolo di assi stenza contrattuale. Viene altresì addebitata, per tutte le aziende e i dipendenti iscritti, la quota individuale men sile di 0,65 euro a titolo di abbonamento al no tiziario “P.A. – Previdenza Agricola”. Regolarità contributiva L’attestazione di regolarità contributiva, che finora è stata necessaria nei casi di aggiudica zione di appalti, è ora indispensabile anche per poter accedere a finanziamenti comunitari. In particolare, per le imprese agricole è previ sto dall’articolo 1-bis comma 2 della legge 12 luglio 2006 n. 228, ai fini dell’accesso a finan ziamenti comunitari, l’obbligo della certifica zione di regolarità contributiva relativamente alle prestazioni lavorative a decorrere dal 1° gennaio 2006. Sistema sanzionatorio In base alla delibera consiliare n. 20/03, la di sciplina prevista è la seguente: 1. in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (T.u.r.) maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi complessiva mente dovuti; 2. in caso di omessa o ritardata denuncia con tributiva il datore di lavoro è tenuto al pa gamento di una sanzione civile pari al 30% annuo, fino ad un massimo del 60% dei contri buti dovuti. Qualora la denuncia sia effettuata spontaneamente, entro 12 mesi dalla scadenza del pagamento, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione d’anno, pari PREVIDENZA AGRICOLA Notifiche d’ufficio Per le aziende che non inviano tempestiva mente le denunce mensili vengono emesse dall’Enpaia notifiche d’ufficio con l’applicazio ne delle sanzioni previste. La notifica viene effettuata sulla base dell’ul timo aggiornamento del rapporto di lavoro e, comunque, con riferimento ai minimi contrat tuali vigenti. Eventuali contestazioni alle notifiche devono essere supportate dall’invio della denuncia e della relativa documentazione attestante la trasmissione nei termini. 3 PRONTUARIO ENPAIA Note di rettifica Laddove siano riscontrati errori o carenze nel la trasmissione e/o ricezione dei dati, perver ranno alle aziende interessate le note di retti fica, sulle denunce prese in carico dall’Enpaia, con eventuali sanzioni. Invio estratti conto individuali ai dipen denti Agli iscritti, ogni anno entro il mese di luglio, vengono inviati sia l’estratto conto del Trat tamento di Fine Rapporto (Tfr) che del conto individuale del Fondo di Previdenza, dai quali risultano gli accantonamenti maturati fino al 31 dicembre dell’anno precedente. Copia del l’estratto conto del Tfr viene inviato anche al datore di lavoro. Ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica viene inviato nello stesso periodo solo l’estratto conto del conto individuale del Fondo di Pre videnza. Denuncia di infortunio In caso di infortunio, si deve dare comunica zione all’Enpaia entro 20 giorni (compreso il giorno dell’infortunio) tramite il modulo PREV/05 se si tratta di infortunio professio nale o in itinere e tramite il modulo PREV/37 se si tratta di infortunio extraprofessionale, di incidente stradale, di infortunio causato da terzi. In caso di morte per infortunio la denuncia al l’Enpaia deve essere inviata entro e non oltre 24 ore tramite telegramma. Cessazione e liquidazione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro deve essere immediatamente denunciata dall’azienda che successivamente dovrà trasmettere il mo dello PREV/01 compilato in ogni sua parte e firmato anche dal dipendente. Si ritiene opportuno sottolineare che per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica non deve essere trasmesso il suddetto modello PREV/01, in quanto nella contribuzione ob bligatoria versata dai consorzi non è com presa l’aliquota relativa al Trattamento di 4 Fine Rapporto (Tfr). La liquidazione verrà effettuata dall’Enpaia entro 60 giorni dall’arrivo della documenta zione completa. Il calcolo della prestazione viene elaborato applicando il divisore pari al 13,50 sulla re tribuzione utile. Dalla contribuzione totale si sottrae lo 0,50% (contributo addizionale dello 0,50% al Fondo Pensioni Lavoratori Dipen denti gestito dall’Inps) trattenuto al momento della liquidazione. Sul montante annuo così calcolato viene applicata la rivalutazione di legge. Contestualmente alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, il dipen dente che non abbia compiuto il 65° anno di età dovrà inviare una lettera di richiesta di li quidazione del conto individuale del Fondo di Previdenza, che verrà liquidato trascorsi 180 giorni dalla suddetta cessazione. Servizi agli iscritti Oltre ad aver diritto alle prestazioni istituzio nali, si evidenzia che l’iscritto, in presenza dei requisiti regolamentari, ha la possibilità di chiedere all’Enpaia: • Anticipazione sul Tfr • Mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della 1a e 2a casa • Carta di Credito Enpaia per finanziamento sino a 10.000 euro Chiusura posizione aziendale La chiusura della posizione aziendale deve essere comunicata all’Enpaia attraverso il mo dello CHP/01. Se l’assenza di personale impie gatizio è puramente temporanea, il modello non deve essere inviato. Tutte le regole sopra indicate valgono an che per le Agenzie di Somministrazione, nel caso in cui abbiano del personale impiegato presso aziende del settore agricolo (D.Lgs. 276/2003). Viceversa, le stesse regole non riguardano i casi di assunzione con contratto di collabora zione in cui non esista vincolo di subordina zione. PREVIDENZA AGRICOLA Informazioni Informazioni per gli iscritti Trattamento di fine rapporto (Tfr) Alla cessazione del rap porto di lavoro, l’Enpaia in sostituzione del datore di lavoro corrisponde di rettamente all’assicurato il Tfr accantonato a suo nome ai sensi della legge 297/82. Il calcolo della prestazione viene elaborato applican do il divisore pari al 13,50 sulla retribuzione utile. Dalla contribuzione totale si sottrae lo 0,50% (con tributo addizionale dello 0,50% al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ge stito dall’Inps) trattenuto al momento della liquida Jean-Michel Basquiat, 1984 circa zione. Sul montante an The Andy Warhol Museum, Pittsburgh nuo così calcolato viene ne obbligatoria versata dai Consorzi non applicata la rivalutazione di legge. A seguito della cessazione del rapporto di è compresa l’aliquota relativa al Tratta lavoro anche il dipendente dovrà sotto mento di Fine Rapporto (Tfr). scrivere il modello PREV/01 compilato in Fondo di previdenza L’aliquota contributiva è pari al 4% (di ogni sua parte dal datore di lavoro. La liquidazione verrà effettuata dal cui l’1,50% a carico del dipendente). l’Enpaia entro 60 giorni dall’arrivo della Di tale aliquota: • 1% è destinato alla corresponsione di documentazione completa. Si ritiene opportuno sottolineare che per prestazioni economiche per la copertura i dipendenti dei Consorzi di Bonifica non del rischio di morte e di invalidità perma deve essere compilato il suddetto model- nente totale ed assoluta. lo PREV/01, in quanto nella contribuzio In caso di morte, che non sia conseguenza PREVIDENZA AGRICOLA 5 PRONTUARIO ENPAIA diretta ed esclusiva di infortunio, è corri sposto ai superstiti un assegno pari a 20 mensilità di retribuzione, incrementato in caso di presenza di figli minori. In caso di invalidità permanente totale ed assoluta, è corrisposta una indennità pari a 25 mensilità di retribuzione. • 3% è destinato alla formazione del conto individuale del singolo assicurato. Il suddetto conto individuale è corrispo sto sulla base dei contributi versati dalla data di iscrizione e degli interessi compo sti al tasso annuo del 4%; se più favorevo le, viene corrisposto l’importo costituito dall’85% della media annua dell’ultimo triennio di contribuzione moltiplicato per gli anni di effettiva contribuzione. Il dipendente dovrà inviare una lettera di richiesta di liquidazione del conto indivi duale del Fondo di Previdenza, che verrà liquidato trascorsi 180 giorni dalla cessa zione del rapporto di lavoro. Il dipenden te che ha compiuto 65° anni di età non è tenuto all’invio della predetta lettera. L’assicurato, se in possesso di determina ti requisiti previsti dal regolamento, può chiedere che la liquidazione del proprio conto individuale avvenga, anziché in ca pitale, sotto forma di pensione. Invio estratti conto individuali ai dipendenti Agli iscritti, ogni anno entro il mese di luglio, vengono inviati sia l’estratto conto del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) che del conto individuale del Fondo di Previdenza, dai quali risultano gli accan tonamenti maturati fino al 31 dicembre dell’anno precedente. Copia dell’estratto conto del Tfr viene inviato anche al dato re di lavoro. Ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica viene inviato nello stesso periodo solo l’estratto conto del conto individuale del Fondo di Previdenza. Assicurazione infortuni L’aliquota contributiva è pari all’1% della retribuzione lorda mensile (2% per i diri genti) ed è ripartita per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico del la voratore. Con tale assicurazione viene garantita al l’iscritto la più completa copertura assi curativa contro ogni specie di infortunio, sia esso professionale, extraprofessionale e “in itinere”. Le prestazioni sono in mas sima parte erogate “in capitale”; per i casi più gravi è previsto in aggiunta anche un vitalizio proporzionato al grado di inva lidità. Identica copertura viene assicurata contro le malattie professionali. In caso di infortunio, l’iscritto deve darne comunicazione al datore di lavoro entro 5 giorni (compreso il giorno dell’infortu nio). Servizi agli iscritti Oltre ad aver diritto alle predette presta zioni istituzionali, si evidenzia che l’iscrit to, in presenza dei requisiti regolamentari, ha la possibilità di chiedere all’Enpaia: • Anticipazione sul Tfr • Mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della 1a e 2a casa • Carta di Credito Enpaia per finanzia mento sino a 10.000 euro con credito rinnovabile Per qualsiasi informazione sono a disposizione i numeri verdi 800.010270 – 800.313231 – 800.242621 – 800.242624 e l’Ufficio Contributi, Settore Inquadra mento e Gestione Aziende ai numeri 06/5458259 – 06/5458257 – 06/5458392. 6 PREVIDENZA AGRICOLA ENPAIA OGGI Aziende iscritte all’Enpaia per regione e per numero di impiegati iscritti (Situazione al 18/07/2006) Aziende per numero di impiegati iscritti all’Enpaia Regioni 3-19 Abruzzo 118 44 9 0 171 Basilicata 60 26 4 0 90 Calabria 132 82 15 0 229 Campania 203 89 13 1 306 Emilia Romagna 483 274 56 7 820 Friuli Venezia Giulia 163 60 6 0 229 Lazio 311 153 12 1 477 Liguria 83 28 1 0 112 Lombardia 608 212 29 0 849 Marche 182 66 5 1 254 15 16 1 1 33 Piemonte 361 128 9 1 499 Puglia 369 127 8 2 506 117 64 19 3 203 Sicilia 307 140 12 2 461 Toscana 648 274 18 1 941 Trentino Alto Adige 107 126 18 0 251 Umbria 185 65 6 0 256 11 7 4 0 22 Veneto 543 215 36 2 796 Totale 5.006 2.196 281 22 7.505 Molise Sardegna Valle d’Aosta 20-99 oltre 100 Totale aziende 1-2 Fonte: Enpaia La platea delle aziende iscritte all’Enpaia L’analisi delle aziende iscritte alla Fondazione Enpaia suddivise per regione e per impiegati iscrit ti mostra, in prima fascia, la Toscana seguita dalla Lombardia (oltre 600 aziende con fino a due im piegati) mentre in seconda fascia con 274 aziende aventi fino a 19 impiegati sono le regioni EmiliaRomagna e la Toscana, con la Lombardia a quota 212. Nel Meridione, nella stessa fascia, si collocano con oltre 100 aziende Puglia e Sicilia; interessan PREVIDENZA AGRICOLA te è anche la posizione del Lazio con 153 imprese agricole aventi fino a 19 impiegati. Per la fascia fino a 99 impiegati, la regione Emilia-Romagna ha ben 56 ditte agricole, seguita da Lombardia (29), Sar degna (19), Toscana e Trentino Alto Adige (18). Le aziende con oltre 100 impiegati iscritti al l’Enpaia sono 7 in Emilia-Romagna: dato che segnala un sistema agroalimentare strutturato ed organizzato. 7 ENPAIA OGGI Aziende iscritte all’Enpaia per regione, impiegati/dirigenti ed operai (Situazione al 18/07/2006) Regioni Abruzzo Aziende Impiegati/dirigenti (Enpaia) Operai Tototale dipendenti 171 699 4.490 5.189 Basilicata 90 370 3.454 3.824 Calabria 229 1.201 14.054 15.255 Campania 306 1.318 11.627 12.945 Emilia Romagna 820 6.155 33.950 40.105 Friuli Venezia Giulia 229 828 3.759 4.587 Lazio 477 1.811 6.966 8.777 Liguria 112 259 949 1.208 Lombardia 849 3.081 9.796 12.877 Marche 254 1.042 4.670 5.712 Molise 33 239 944 1.183 Piemonte 499 1.690 6.248 7.938 Puglia 506 1.730 15.483 17.213 Sardegna 203 1.841 51.047 52.888 Sicilia 461 2.018 15.194 17.212 Toscana 941 3.041 18.281 21.322 Trentino Alto Adige 251 1.556 7.841 9.397 Umbria 256 778 5.806 6.584 22 284 2.680 2.964 Veneto 796 3.834 14.647 18.481 Totale 7.505 33.775 231.886 265.661 Valle d’Aosta Fonte: Enpaia L’Emilia-Romagna ha un’agricoltura di qualità In totale, le imprese agricole iscritte alla Fon dazione sono suddivise tra Toscana (12,5%), Lombardia (11,2%), Emilia Romagna (11%) e Veneto (10,6%) mentre il restante 54,7% si suddivide tra le restanti regioni italiane. L’Emilia-Romagna con 6.155 impiegati/diri genti è la regione con il massimo degli iscritti all’Enpaia: il doppio del Veneto (3.834), della 8 Lombardia (3.081), della Toscana (3.041) ed il triplo della Sicilia (2.018). Il Centro Studi Enpaia ha analizzato il dato occupazionale riguardante gli operai utilizzati dalle aziende iscritte all’Enpaia: al primo posto spicca la Sardegna (51.047), seguita dall’Emi lia-Romagna (33.950), dalla Toscana (18.281) e dalla Puglia (15.483). PREVIDENZA AGRICOLA Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 novembre 1997 e approvato con Decreto interministeriale del 25 marzo 1998 Statuto TITOLO I: CARATTERI E FINALITÀ Articolo 1 - Natura, definizione e sede 1. L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli - E.N.P.A.I.A. - disci plinato dalla legge 29 novembre 1962 n. 1655, è trasformato in fondazione, senza scopo di lucro, con personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e dell’arti colo 1 comma 33, lettera “a” n. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537. 2. L’Ente assume la denominazione di Fondazione “Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura” abbreviato in Fondazione E.N.P.A.I.A., ha sede in Roma, viale Beethoven 48, e svolge la sua attività sull’intero territorio nazionale. Articolo 2 - Finalità 1. L’Ente, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962 n. 1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di gestire, secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni, le seguenti forme di previdenza a favore dei soggetti indicati al primo comma dell’articolo 3: a) assicurazione contro gli infortuni professiona- li ed extra-professionali; b) trattamento di previdenza; c) accantonamento del trattamento di fine rap- porto. 2. L’Ente provvede alla gestione del fondo di ac- cantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali secondo la disciplina della convenzione di diritto privato stipulata il 9 giu- gno 1971 tra l’E.N.P.A.I.A. da una parte, e l’As- sociazione nazionale delle bonifiche, delle irriga- zioni e dei miglioramenti fondiari (A.N.B.I.) ed il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irri- gazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.) dall’altra ed approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° aprile 1971 n. 3763. 3. L’E.N.P.A.I.A. provvede altresì, ai sensi del- l’art. 7 del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, alla corresponsione della pensione di invalidità, vec- Liquorice Marilyn, 1962 chiaia e superstiti - mediante specifiche gestioni Collezione privata PREVIDENZA AGRICOLA 9 STATUTO separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari - nei confronti dei periti agrari e degli agrotecnici, che svolgono attività autonoma di libera pro fessione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente. 4. L’Ente, sulla base dei relativi regolamenti approvati dal Consiglio d’amministrazione, concede ai soggetti di cui all’art. 3 prestiti e mutui agevolati garantiti da ipoteca di primo grado per l’ac quisto di beni immobili. 5. L’Ente gestisce le prestazioni previste dal regolamento del Fondo per il trattamento di previ denza e di quiescenza del personale dell’Ente ai sensi della normativa vigente. 6. a) L’Ente può gestire, per i soggetti di cui al 1° comma dell’articolo 3, nell’ambito del trat tamento di previdenza, forme pensionistiche complementari secondo le norme definite nelle rispettive contrattazioni collettive nazionali e secondo quanto previsto nel decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni. b) L’Ente inoltre può gestire per altre categorie di soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché dell’agroalimentare, forme di assistenza e di previdenza integra tiva, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni, istituendo gestioni autonome con contabilità separate. Articolo 3 - Soggetti beneficiari delle prestazioni 1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 29 novembre 1962 n. 1655 e successive modificazioni ed integra zioni nonché dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l’Ente gestisce le forme di previdenza obbligatoria di cui al primo comma del precedente articolo nei confronti dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine, con qualunque rapporto assunti, anche se in prova, che prestano opera retribuita alle dipendenze: a) degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle società, dei consorzi e degli enti che esercitano attività agricola o attività comunque connesse e dei proprietari dei fondi affittati; b) degli istituti, degli enti e delle associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola ai quali non siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304; c) dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi di irrigazione; d) dei consorzi di bonifica, limitatamente alla assicurazione contro gli infortuni professionali ed extra-professionali ed al trattamento di previdenza di cui al comma 1, lettere “a” e “b” dell’arti colo 2; e) delle aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti con mansioni di dirigenti; f) degli enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende agricole dagli enti stessi esercitate. 2. Possono altresì essere iscritti alle forme volontarie di cui al comma 6 lettera “b” dell’articolo 2 altri soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché dell’agroali mentare. Articolo 4 - Diritti e obblighi 1. I beneficiari usufruiscono, alle condizioni e con le modalità indicate dai relativi regolamenti, delle prestazioni indicate all’articolo 2. 2. La contribuzione al finanziamento dell’Ente avviene nelle forme e nei modi previsti dal Rego lamento di attuazione. 10 PREVIDENZA AGRICOLA STATUTO TITOLO II: ORGANI DELL’ENTE Articolo 5 - Organi Sono Organi dell’Ente: a) il Presidente ed il Vicepresidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci; d) per ciascuna Gestione Separata, il Comitato Amministratore Articolo 6 - Il Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 2. Il Presidente: a) ha la legale rappresentanza dell’Ente; b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio d’Amministrazione; d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; e) riferisce annualmente al Consiglio d’Amministrazione in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo sull’andamento tecnico-amministrativo delle gestioni dell’Ente; f) firma gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l’Ente; g) può disporre, in caso di necessità, provvedimenti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica del Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile; h) convoca e presiede i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate. 3. Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì, tra i suoi membri, un Vicepresidente che sosti- tuisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. In caso di man- canza o di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. Al Vicepresidente il Presidente può delegare proprie funzioni. Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto dai seguenti membri: a) sette rappresentanti degli impiegati assicurati, di cui tre in rappresentanza dei dipendenti dei consorzi di bonifica; b) un rappresentante dei dirigenti assicurati; c) sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui due in rappresentanza dei consorzi di bonifica; d) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 2. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dalle associazioni sindacali di cate- goria rispettivamente più rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività della Fondazione. 3. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione su proposta del Pre- sidente. Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell’Ente. PREVIDENZA AGRICOLA 11 STATUTO 2. In particolare spetta al Consiglio d’Amministrazione: a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell’Ente; b) deliberare l’assunzione del Direttore Generale dell’Ente nonché il relativo trattamento nor- mativo ed economico; c) deliberare le modifiche allo Statuto ed al regolamento di attuazione; d) deliberare i regolamenti delle forme di previdenza gestite dall’Ente e le relative modifiche; e) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’art. 26, deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell’Ente e delle Gestioni Separate e non oltre il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’Ente e delle Gestioni Separate nonché, non oltre il 30 novembre, le eventuali note di variazione; f) deliberare il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti in conformità agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva; g) deliberare l’organigramma dell’Ente su proposta del Direttore Generale; h) determinare gli emolumenti, gli assegni, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e per i componenti degli Organi dell’Ente; i) deliberare i criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo-contabile dell’Ente; j) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento stabilendone i piani annuali e plu- riennali; k) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e di legati a favore dell’Ente; l) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali; m) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni di cui all’articolo 2 comma 1; n) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico delle Gestioni di cui all’articolo 2 comma 1 che deve essere redatto con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qualvolta si renda ne- cessario in relazione all’andamento economico-finanziario delle stesse; o) deliberare, per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale dell’Ente al fine di consenti- re a quest’ultimo un migliore conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la costituzione o la partecipazione a società nonché l’adesione ad enti, organismi ed associazioni che operino nel perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente; può, inoltre, in- centivare lo studio e lo sviluppo della previdenza in agricoltura anche mediante un proprio periodico; p) stabilire il tasso di interesse da applicare per i prestiti ed i mutui di cui all’articolo 2 comma 4; q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta preventivamente formulata da un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio dei Sindaci; r) nominare il Direttore Responsabile del periodico; s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi, decreti e regolamen- ti nonché deliberare su ogni altro oggetto inerente al conseguimento degli scopi statutari. 3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni consiliari, no- minarne i componenti, determinandone le materie di competenza ed i relativi compensi; le com- missioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni. 4. Le deliberazioni di cui alle lettere “c”, “d” ed “m” sono sottoposte all’approvazione del Ministe- ro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell’arti- colo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. 5. Le deliberazioni di cui alle lettere “e”, “i”, “j” ed “n” sono trasmesse entro 10 giorni al Ministero 12 PREVIDENZA AGRICOLA STATUTO del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509. Articolo 9 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi, e, comunque, tutte le vol te che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso. 2. Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l’indicazione del luogo della riunione, del gior no, dell’ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a tre giorni. 3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità, prevale quello del Presidente. 5. Le deliberazioni previste alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “i”, “m” ed “o”, dell’articolo 8, comma 2, sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Articolo 10 - Il Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei Sindaci è composto dai seguenti membri: a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Mi nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale; b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro; c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza degli impiegati agricoli ed un mem bro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei datori di lavoro; i componenti del Collegio della presente lettera c), sono designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività della Fondazione; d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza di ciascuna delle Gestioni Separate di cui all’art. 2, comma 3, rispettivamente designati dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Pe riti Agrari e dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici. 2. Per i componenti del Collegio, oltre a quanto previsto al successivo articolo 12, valgono le cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile. 3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confer mati. 4. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute negli arti coli 2403 e seguenti del codice civile. Articolo 11 - Adunanze del Comitato Amministratore e funzioni 1. Il Comitato Amministratore delle singole gestioni separate è composto: a) dal Presidente dell’Ente, che lo presiede; b) dal Vicepresidente dell’Ente; c) dal rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in seno al Consiglio di Amministrazione; d) da sei rappresentanti eletti dalla categoria; e) dal Direttore Generale, con voto consultivo. Il Comitato Amministratore è convocato almeno quattro volte all’anno o quando il Presidente ne PREVIDENZA AGRICOLA 13 STATUTO ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata da almeno quattro membri. 2. Il Comitato Amministratore ha le seguenti funzioni: a) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’articolo 26, predispone i bilanci annuali della Gestione Separata, entro il 31 ottobre quello preventivo ed entro il 31 maggio quello consun tivo, corredati da una propria relazione; predispone altresì, i bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla Gestione Separata, subordi natamente a verifiche tecnico-attuariali di compatibilità con l’equilibrio della Gestione stessa, affidate a professionista nominato dal Presidente; c) delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità al disposto di cui al Decreto Legi slativo 10 febbraio 1996, n. 103; d) vigila sull’affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne l’equilibrio; e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) delibera in materia di gestione patrimoniale indicando gli impieghi patrimoniali di propria competenza che verranno poi ricompresi nei piani annuali di investimento e disinvestimento adottati dall’Ente; g) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affi dato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente; nonché delibera su ogni altro oggetto inerente gli interessi della Gestione Separata. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente comma sono sottoposti all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509. Articolo 12 - Modalità e tempi di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci 1. Sei mesi prima della scadenza degli Organi, il Presidente chiede al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo. 2. Ricevuta la comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Presidente invita le associazioni di cui al comma 1 a designare i membri di propria competenza nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta. Ove il termine di cui al comma precedente trascorra inutilmente, il Presidente, in applicazione dell’articolo 25 comma 1 del codice civile, chiede al Ministero vigilante di provvedere direttamente alla indicazione di quei membri dell’as sociazione che non abbia provveduto alla designazione. 3. Nel caso in cui debba essere sostituito prima dello scadere del mandato un membro degli organi a designazione rappresentativa, il Presidente chiede una nuova nomina alla stessa orga nizzazione che lo aveva espresso. 4. Il Presidente dell’Ente verifica che per i soggetti designati sussistano i requisiti di cui all’arti colo 13 per l’esercizio dell’attività istituzionale. Il Presidente del Collegio sindacale procede ad analoga verifica nei confronti dei sindaci di cui alla lettera c) dell’articolo 10. 5. Il Presidente, dopo le verifiche di cui al comma precedente, nomina i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio sindacale. La nomina dei componenti di tutti gli organi decorre dalla data del primo insediamento. 6. I nuovi organi sono convocati per l’insediamento dal Presidente uscente nei quindici giorni 14 PREVIDENZA AGRICOLA STATUTO successivi agli adempimenti di cui al comma precedente se gli organi sono già scaduti, ovvero alla scadenza degli organi stessi. Articolo 13 - Composizione dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate I Comitati Amministratori delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici sono com posti secondo le disposizioni dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione. Articolo 14 - Convocazione dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate La convocazione di ciascun Comitato Amministratore è fatta dal Presidente mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’indica- zione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di otto giorni può essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle sedute di ciascun Comitato Amministratore è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni componente di ciascun Comitato Amministratore ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale la parte cui acce- de il voto del Presidente. Articolo 15 - Rappresentanti elettivi dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate 1. I sei rappresentanti della categoria in seno al proprio Comitato Amministratore saranno eletti secondo la procedura che verrà adottata rispettivamente dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici. 2. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto i sei rappresentanti in ciascun Co mitato sono designati dai rispettivi Consigli dei Collegi Nazionali dei Periti Agrari e degli Agrotecnici. Articolo 16 - Requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale 1. Gli amministratori, nell’espletamento delle proprie funzioni, devono comportarsi secondo re gole di correttezza e di diligenza e non agire, per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi con l’Ente. 2. I membri degli Organi dell’Ente debbono aver maturato adeguata esperienza nel settore previ denziale, cooperativo, sindacale del comparto agricolo in generale ovvero nei settori comunque interessati all’attività svolta dalla Fondazione. 3. Sono considerate cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche: a) aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente modi ficate e integrate; b) aver riportato condanne definitive alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267; c) l’essere interessato da provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cau se di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni. PREVIDENZA AGRICOLA 15 STATUTO Articolo 17 - Il Direttore Generale 1. Il Direttore Generale: a) coordina l’organizzazione dei servizi; b) propone l’organigramma dell’Ente ed è a capo del personale che assegna ai vari servizi; c) cura l’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; d) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente; e) attua le disposizioni di legge e le delibere degli organi dell’Ente; f) nell’ambito del contratto di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai Regolamenti di cui all’articolo 2 del presente Statuto, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. 2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Ammini- strazione e delle Commissioni di cui all’articolo 8 e a quelle dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate. Articolo 18 - Verbali 1. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal funzionario del l’Ente cui è affidato l’incarico di svolgere le mansioni di Segretario dell’organo collegiale con delibera del Consiglio di Amministrazione. 2. I verbali del Collegio dei Sindaci sono firmati dal Presidente, dai Sindaci e dal Segretario. 3. I verbali dei Comitati amministratori sono firmati dal Presidente e dal funzionario dell’Ente scelto dai Comitati Amministratori per svolgere le mansioni di Segretario dell’organo collegiale. TITOLO III: GESTIONE FINANZIARIA Articolo 19 - Patrimonio 1. Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell’E.N.P.A.I.A. prima della trasformazione nonché dai crediti e dai debiti di cui lo stesso risul- tava titolare. 2. I beni patrimoniali, con l’indicazione del loro valore, anche ai fini del calcolo dell’even- tuale riserva legale di cui all’articolo 1, comma 4 lettera “c” del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, sono descritti nell’elenco che si allega al presente Statuto. 3. Le quote del patrimonio corrispondenti all’importo delle riserve tecniche del Fondo di ac- cantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali e di ulteriori gestioni costituite su base convenzionale restano destinate agli scopi dei rispettivi Fondi quali risultano dalle rispettive fonti pattizie. 4. Il patrimonio dell’Ente si incrementa per effetto di: a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie; b) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi; c) somme introitate per lasciti, per donazioni, per elargizioni ed in genere per atti di liberalità. Articolo 20 - Autonomia patrimoniale delle diverse Gestioni 1. La valutazione dell’andamento economico dell’Ente deve essere effettuata distintamente per le diverse Gestioni. Qualora in una Gestione si dovessero riscontrare situazioni di squilibrio, i provvedimenti necessari al ripianamento del deficit devono essere individuati tenendo conto esclusivamente della situazione della Gestione interessata senza, pertanto, considerare le even tuali possibilità di copertura offerte dalla situazione economica dell’Enpaia nel suo complesso. 16 PREVIDENZA AGRICOLA STATUTO Articolo 21 - Spese delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici 1. Gravano su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici le spese di accertamento e di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni, relative alla rispet tiva gestione nella misura comunemente ed annualmente determinata dal Consiglio di Ammi nistrazione della Fondazione e dal Comitato Amministratore di ciascuna Gestione Separata ai sensi del successivo art. 26. 2. Gravano altresì su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, le rispettive spese di funzionamento, di imputazione sia diretta che indiretta, da quantificare in sede di bilancio consuntivo. Articolo 22 - Entrate ed esercizio finanziario 1. Costituiscono entrate dell’Ente: a) i contributi ed i proventi delle sanzioni; b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi; c) ogni altra eventuale entrata finanziaria. 2. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Articolo 23 - Riserva legale 1. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni obbligatorie, è prevista una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Qualora, nella vita della Fondazione, l’ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante opportuni accantonamenti non oltre l’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata l’insufficienza. Ferme restando le riserve tecniche accertate al momento della trasformazione dell’Ente in Fondazione, nella fase di prima applicazione, si provvede all’eventuale adeguamento mediante accantonamenti pari almeno ad una annualità per ogni biennio. Articolo 24 - Fondo rischi 1. Per le forme di previdenza gestite dall’Ente che non importino l’accantonamento di riserve tecniche è costituito un “fondo rischi”. 2. La misura degli accantonamenti per il fondo di cui al precedente comma è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto consuntivo. Articolo 25 - Investimenti 1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità possono essere impiegate nei seguenti modi: a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario; c) nell’acquisto di immobili; d) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado per i quali il Consiglio d’Am- ministrazione stabilisce le modalità e le condizioni di erogazione; e) in depositi bancari; f) in altri modi individuati dal Consiglio d’Amministrazione che, tenendo conto dei fini istitu- zionali dell’Ente, coniughino l’esigenza di una buona redditività degli impieghi con quella della sicurezza degli investimenti. PREVIDENZA AGRICOLA 17 STATUTO Articolo 26 -Linee programmatiche Il Consiglio di Amministrazione e i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate si riunisco- no in seduta congiunta due volte all’anno per: a) esaminare le linee programmatiche annualmente presentate dal Presidente della Fondazione; b) proporre gli indirizzi per la formazione dei piani di ripartizione dei costi diretti ed indiretti nonché gli indirizzi di investimento e disinvestimento connessi all’attività amministrativa delle singole Gestioni. TITOLO IV: TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO Articolo 27 - Diritto di accesso 1. Ai beneficiari ed alle ditte contribuenti direttamente interessati, è garantita - secondo criteri analoghi a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 - la possibilità di accedere ai verbali degli organi collegiali ed agli altri documenti in possesso dell’Ente, nel rispetto, comunque, dei principi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo per altro agli interes sati la visione e l’estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Il Consiglio approverà un apposito regolamento disciplinante il diritto in questione. Articolo 28 - Diritto di informazione 1. L’Ente dovrà attuare accorgimenti volti a fornire ai beneficiari ed alle ditte contribuenti, tutte le informazioni utili, adottando, inoltre, ogni possibile semplificazione nelle procedure di eroga- zione delle prestazioni. 2. L’Ente, in particolare: a) cura la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti i regolamenti che disciplinano l’eroga- zione delle forme previdenziali, assicurative e finanziarie erogate; b) informa tempestivamente i beneficiari e le ditte contribuenti, sia mediante il proprio periodi- co che con altri idonei strumenti, sulle variazioni delle condizioni per l’accesso alle prestazioni; c) costituisce un apposito ufficio per curare le relazioni con i beneficiari e le ditte contribuenti ed in particolare per fornire loro informazioni al fine di agevolarli nell’esercizio dei diritti e nel- l’adempimento degli obblighi. Articolo 29 - Diritto di partecipazione 1. Per tutelare il diritto alla corretta erogazione delle prestazioni e per favorire la collaborazione con l’Ente, i beneficiari e le ditte contribuenti possono produrre memorie e documenti, prospet tare osservazioni, formulare suggerimenti per migliorare i servizi resi dall’Ente. L’Ente prenderà adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni. TITOLO V: NORME TRANSITORIE Articolo 30 - Prima costituzione degli organi della Fondazione 1. La procedura per l’integrazione e la costituzione degli organi di cui, rispettivamente, agli arti coli 10 e 11 dello Statuto, viene attivata nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell’av venuta approvazione dello Statuto da parte dei Ministeri vigilanti. 2. Dalla data di approvazione della deliberazione fondativa e fino all’insediamento dei nuovi Organi, la Fondazione E.N.P.A.I.A. continuerà ad essere gestita dagli organi in carica i quali con tinueranno a svolgere, nella pienezza dei poteri, le proprie funzioni onde assicurare la continuità delle attività dell’Ente. 18 PREVIDENZA AGRICOLA Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 1995 e con Decreto interministeriale del 2 gennaio 1996 Regolamento Articolo 1 - Tempi e modi di iscrizione 1. L’assunzione dei dipendenti indicati all’arti colo 3 comma 1 dello Statuto deve essere de nunciata dai datori di lavoro all’Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione utilizzando gli appositi moduli. Se la denuncia è presentata senza utilizzare i moduli predispo sti, o, comunque, è incompleta, l’Ente invita la Ditta a regolarizzarla. Se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dal ricevimento del- The Last Supper, 1986 - Collezione Credito Valtellinese, Sondrio PREVIDENZA AGRICOLA 19 REGOLAMENTO l’invito dell’Ente, alla Ditta non sarà imputato alcun ritardo. 2. Le variazioni di qualifica o degli elementi costitutivi della retribuzione di ciascun dipen dente debbono essere denunciate all’Ente nei trenta giorni successivi al mese in cui sono in tervenute. Articolo 2 - Contributi 1. I contributi dovuti all’Ente sono determinati nella seguente misura: a) il contributo per il fondo di previdenza è stabilito nella misura del 4 per cento della re tribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l’1,50 per cento a carico dei dipendenti. Dell’intero contributo per il fondo di previdenza, l’aliquota 1 per cento è destinata alla copertura dei rischi di morte e di invalidi tà permanente totale ed assoluta e l’aliquota 3 per cento all’incremento dei conti individuali dei singoli assicurati. Per la sola applicazione dell’articolo 17, comma 2 del decreto del Pre sidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazio ni, il contributo dovuto dal lavoratore nel conto individuale di previdenza è individuato nell’1 per cento; b) il contributo per il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto è stabilito nella misura del 6,50 per cento della retribuzione ed è posto a totale carico dei datori di lavoro. Gli stessi potranno direttamente trattenere la quota di cui all’articolo 3, comma 16, della legge 29 maggio 1982 n. 297 in quan to dovuta per il lavoratore stesso; c) il contributo per l’assicura Big Torn Campbell’s Soup Can (Pepper zione contro gli pot), 1962 infortuni è sta The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 20 bilito nella misura del 2 per cento per i dirigen ti e dell’1 per cento per gli impiegati dell’agri coltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti e degli impiegati assicurati. 2. Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Ente una addiziona le nella misura del 4 per cento sull’importo dei contributi stessi. Articolo 3 - Riscossione dei contributi 1. I datori di lavoro sono tenuti a versare all’En te i contributi previsti all’articolo 2 sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori d’opera. 2. A partire dal 1º gennaio 1996 i contributi do vuti saranno versati mensilmente. Il versamen to dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono1. A seguito della determinazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 settembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2003 vige il sistema di denuncia e versamento dei contributi entro il giorno 25 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. La denuncia deve essse re effettuata per via telematica. 1 Articolo 4 - Rinvio Il contributo dovuto da ciascun Consorzio ade rente alla Convenzione di cui all’articolo 2, comma 2 dello Statuto, è regolato nella percen tuale, nelle modalità di calcolo e di riscossione e in ogni altro aspetto connesso, dalla Conven zione stessa. Articolo 5 Riscossione di contributi di assistenza contrattuale e sindacale Sulla base di apposita convenzione, l’ENPAIA può effettuare un servizio di riscossione del contributo di assistenza contrattuale e sinda- cale a favore delle Organizzazioni sindacali che rappresentano categorie di lavoratori assicura- ti all’Ente e di datori di lavoro. PREVIDENZA AGRICOLA Approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/97 nella seduta del 17 luglio 1997 e modificata con delibera n. 6 del 6 febbraio 2003 Norme interne di contabilità e amministrazione TITOLO I: IL SISTEMA CONTABILE CAPO PRIMO - IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI CONTABILI Articolo 1 - Norme generali 1. Il sistema di rilevazione contabile è composto da un insieme di scritture elementari e complesse che tendono a determinare, classificare e rappresentare i dati relativi alle operazioni gestionali com piute e da compiere in modo da evidenziare la situazione economica e le condizioni amministrative della Fondazione. 2. Le scritture rappresentano fonti indispensabili d’informazioni affinché gli organi della Fondazio ne, a cui compete la direzione strategica, possano rilevare se la gestione, propria della funzione dire zionale, si stia svolgendo secondo gli obiettivi formulati in sede di programmazione e pianificazione strategica. Articolo 2 - Il sistema contabile 1. Le scritture contabili collegate e coordinate tra di loro costituiscono il sistema contabile che con sente di rilevare, nel duplice aspetto numerario ed economico, i fatti di gestione allo scopo di deter minarne il risultato economico ed il patrimonio della Fondazione. 2. Il sistema è anche strutturato in modo da consentire l’evidenziazione delle fonti di entrata e degli impieghi delle risorse finanziarie con il controllo degli stanziamenti rilevati nel bilancio di previsione. Articolo 3 - Libri ed altre scritture contabili 1. L’Ente deve tenere i seguenti libri e scritture contabili: a) il libro giornale, nel quale vengono annotate in ordine cronologico e giorno per giorno le operazioni di gestione della Fondazione. Esse devono essere registrate entro il ter mine massimo di 60 giorni dalla loro manifestazione. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un Pubblico Ufficiale. b) i conti di mastro, necessari per la tenuta di un’ordinata contabilità, sono predisposti sulla base del piano dei conti scelto dalla Fondazione. Su di essi vengono classificati, in gruppi omogenei predeterminati, i valori rappresentanti gli stessi fatti di gestione cronologicamente rilevati nel libro giornale. c) il libro degli inventari, nel quale vengono annotati tutti gli elementi che costituiscono il patrimonio della Fondazio Princess Caroline of Monaco, 1983 ne esistente in un determinato istante. Esso pertanto con- The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA 21 CONTABILITÀ sente di conoscere in un determinato momento la composizione del patrimonio della Fondazione sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Deve essere redatto all’inizio del primo esercizio e aggiornato successivamente ogni anno. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un Pubblico Ufficiale. d) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove vengono annotate le delibere delle adunanze degli amministratori. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un Pubblico Ufficiale. e) il libro matricola e il libro paga: sono tenuti e redatti in conformità alle disposizioni della legislazio ne sul lavoro. Nel libro matricola sono iscritti, nell’ordine cronologico di loro assunzione in servizio e prima dell’ammissione al lavoro, tutti i lavoratori subordinati. Esso deve indicare, per ciascun dipen dente il numero d’ordine d’iscrizione, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e gli altri dati di valenza previdenziale e fiscale previsti dalla Legge. Il libro paga deve indicare per ogni dipendente, il cognome, il nome ed il numero di matricola, il nu mero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione delle ore di lavoro straordinario, la retribuzione effettivamente corrisposta in danaro o sotto altra forma. Ogni pagina dei libri obbligatori deve essere numerata in ordine progressivo prima che gli stessi sia no sottoposti a vidimazione da parte dell’INAIL. f) il registro degli infortuni: vengono annotati tutti gli eventi infortunistici che coinvolgono il per sonale dipendente dell’Ente. Lo scopo è di dare notizie che possano essere utili per la necessaria prevenzione degli incidenti sul lavoro. Ogni sede di lavoro deve essere dotata di un registro degli infortuni. Esso deve essere vidimato dalla Autorità Sanitaria competente per territorio. g) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e dalle altre disposizioni di legge. Tali registri devono essere vidimati dagli Uffici fiscali preposti al controllo. h) Altre scritture contabili ausiliari e non obbligatorie quali: • il partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna voce di entrata; • il partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascuna voce di uscita; • il partitario dei creditori e debitori, contenente, per voce e per esercizio di provenienza, la consi stenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare; • il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi. La Fondazione, nel caso di utilizzo integrale del sistema di contabilità economica, ha facoltà di non avvalersi delle scritture contabili ausiliarie di cui alla lettera h). Articolo 4 - Modalità di tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili 1. Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se ne cessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 2. Le scritture contabili della Fondazione possono essere tenute anche con l’ausilio di supporti informatici. CAPO SECONDO - LA STRUTTURA CONTABILE Articolo 5 - Il piano dei conti 1. La contabilità generale della Fondazione trova fondamento, sul piano operativo, nel piano dei conti che è costituito da: a) un elenco dei conti che tra loro collegati, formano la struttura contabile e servono come guida nella 22 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ rilevazione dei fatti di gestione; b) norme che regolano il funzionamento di tali conti. 2. La struttura del piano dei conti è articolata in funzione della redazione del bilancio d’esercizio, del bilancio di previsione, del controllo di gestione e delle altre esigenze amministrative ed informative; l’eventuale aggiornamento avviene a cura della Divisione Amministrazione Generale. Articolo 6 - Le rilevazioni in contabilità generale 1. La contabilità generale è il procedimento di rilevazione che, nel rispetto di vincoli imposti dalla legge e utilizzando regole e mezzi tecnici adeguati, consente di registrare le operazioni gestionali della Fondazione. 2. La contabilità generale rende possibile la trasformazione dei dati di natura finanziaria ed economi ca in informazioni utili e necessarie per un controllo sia interno alla Fondazione che esterno. 3. La tenuta della contabilità generale è compito della Divisione Amministrazione Generale. Articolo 7 - Le rilevazioni in contabilità analitica 1. Le rilevazioni contabili sono articolate anche su un sistema di contabilità analitica. Tale strumento contabile permette di raffrontare costi o spese e ricavi o proventi effettivamente sostenuti o realizzati con quelli preventivati nel bilancio di previsione ed inoltre di fornire alla Direzione della Fondazione tutti quei dati informativi indispensabili per consentire la costante verifica che la gestione sia effica ce, efficiente e secondo gli obiettivi programmati. 2. La contabilità analitica, in particolare, dovrà specificare: a) la quota dei costi o spese imputabile a ciascuna delle attività espletate o dei servizi prestati dalla Fondazione; b) la quota dei costi o spese imputabile a ciascuna centro di costo della Fondazione; c) la quota dei costi o spese generali comuni della Fondazione. Articolo 8 - Norme fondamentali di rilevazione contabile 1. Le operazioni gestionali devono essere rilevate contabilmente e attribuite all’esercizio al quale esse si riferiscono e non a quello in cui viene rilevata la manifestazione numeraria (incasso o pa gamento). 2. Il principio che informa la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di reddito è quello della competenza economica. 3. La classificazione dei componenti negativi e positivi di reddito avviene in contabilità generale per natura ed in contabilità analitica per destinazione. TITOLO II: INVENTARIO DEI BENI CAPO PRIMO - CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI Articolo 9 - Norme generali 1. Al termine di ogni esercizio deve redigersi un inventario da cui risultino le attività e le passività della Fondazione. 2. L’inventario si chiude con il Bilancio di Esercizio e deve essere redatto in ossequio al disposto dell’art. 2217 del c.c.. 3. Nello Stato Patrimoniale i beni della Fondazione sono classificati in immobilizzazioni immateria li, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie costituendo nel loro insieme le attività immobilizzate. Essi sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei suc cessivi articoli. 4. Le immobilizzazioni materiali, ai soli fini dell’inventario, vengono classificate in beni immobili e beni mobili. PREVIDENZA AGRICOLA 23 CONTABILITÀ 5. Le variazioni inventariali dell’anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro 30 giorni dalla variazioni stessa, alla Divisione Amministrazione Generale per le conseguenti annotazioni nelle proprie scritture. Articolo 10 - Inventario dei beni immobili La gestione degli inventari dei beni immobili deve avvenire attraverso la predisposizione di schede inventariali nelle quali devono essere evidenziate: a) la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed ag- giornati; c) le servitù i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il costo di acquisto e le eventuali successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie, le eventuali rivalutazioni operate con l’indicazione degli anni di riferimento; e) gli eventuali redditi e l’indicazione delle generalità dei locatari e degli estremi del contratto di locazione. 2. Le schede inventariali devono essere redatte, tenute ed aggiornate a cura della Divisione Patrimo nio Immobiliare. Articolo 11 - Consegnatari dei beni immobili e beni mobili registrati 1. I beni immobili sono dati in consegna alla Divisione Patrimonio Immobiliare nella persona del suo Dirigente ovvero a più persone diverse, nominate con provvedimento del Direttore Generale. 2. Le persone di cui al punto precedente sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare alla Fondazione dalla loro azione od omissione e ne risponde in base alle norme del codice civile e penale. 3. La consegna si effettua con verbale redatto in contraddittorio fra il consegnante e il consegnatario, con l’assistenza di un funzionario della Divisione Amministrazione Generale designato dalla Direzio ne Generale. 4. Gli automezzi sono affidati in consegna alla Divisione Amministrazione Generale nella persona del suo Dirigente ovvero a più persone diverse nominate con provvedimento del Direttore Generale che ne devono controllare l’uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Dirigente responsabile che dispone il servizio; b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di apposite note in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia; c) il consegnatario delle autovetture provvede, mensilmente, alla compilazione di un prospetto che riepiloga sia le spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, che quelle di manutenzione e riparazione trasmettendolo alla Divisione Amministrazione Generale. Articolo 12 - Inventari dei beni mobili 1. La gestione degli inventari dei beni mobili avviene attraverso la redazione di apposite schede in- ventariali nelle quali devono essere evidenziate: a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b) il luogo o l’ufficio in cui si trovano; c) la quantità o il numero; d) la classificazione secondo lo stato d’uso; e) il costo di acquisto ed il valore contabile; f) il titolo di appartenenza (proprietà, uso, leasing, ecc.). 2. Le schede inventariali devono essere redatte e tenute a cura della Divisione Amministrazione Ge- nerale. 3. Si può non provvedere all’inventariazione per le seguenti tipologie di beni mobili: 24 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ a) il cui valore unitario sia inferiore a € 516,00; b) beni di consumo. Articolo 13 - Consegnatari dei beni mobili 1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna ai responsabili degli Uffici, nei quali i beni stessi si trovano collocati e utilizzati, con apposita nota con trofirmata. In caso di cambiamento del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei beni. 2. Le variazioni nei beni mobili intervenute nell’anno sono comunicate entro 30 giorni, a cura dei consegnatari, alla Divisione Amministrazione Generale. Articolo 14 - Carico e scarico dei beni mobili 1. I beni mobili sono inventariati sulla base della documentazione di acquisto e consegnati secondo la procedura prevista dall’art. 13. 2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Presidente della Fondazione sulla base di motivata proposta del Direttore Generale. Il provvedimento deve indicare l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dei consegnatari al fine dell’aggiornamento della nota di cui all’art. 13. Articolo 15 - Materiali di consumo 1. La Divisione Amministrazione Generale e Finanza provvede alla tenuta di idonea contabilità a quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti elettronici e similari nonché altri materiali di consumo e che comunque a fine esercizio non danno origine a rimanenze tali da essere rilevate nella Situazione Patrimoniale. 2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle note di consegna dei fornitori. 3. Lo scarico per il fabbisogno dei singoli Servizi e Uffici viene effettuato a mezzo richiesta dei Diri genti delle aree funzionali. Articolo 16 - I valori mobiliari 1. I valori mobiliari costituenti immobilizzazioni finanziarie sono caratterizzati dal fatto di partecipa re durevolmente all’economia gestionale, nel senso di non esaurire la loro utilità economica nell’eser cizio in cui essi sono acquisiti. 2. I valori mobiliari sono rappresentati da strumenti finanziari (partecipazioni, titoli, ecc.) destinati ad essere detenuti durevolmente in patrimonio; quando non sono ritenuti tali, essi vanno iscritti nei conti dell’attivo circolante. 3. La gestione degli inventari dei valori mobiliari avviene mediante la tenuta di apposite schede che devono essere redatte dalla Divisione Amministrazione Generale. Per ogni categoria di valori mo biliari deve essere indicata la natura dei titoli, il taglio, il valore nominale, l’emissione, l’eventuale epoca di rimborso, i diritti cui danno origine ed in generale tutte quelle informazioni idonee per una più ampia individuazione delle caratteristiche e della loro custodia. TITOLO III: GESTIONE DI CASSA E BANCHE CAPO PRIMO - SERVIZIO DI CASSA Articolo 17 - Servizio di cassa principale 1. Il servizio di cassa della Fondazione è svolto in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed è affidato ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione. PREVIDENZA AGRICOLA 25 CONTABILITÀ 2. Il servizio è aggiudicato in relazione alle risultanze di una ricerca di mercato ed alle particolari condizioni bancarie con aggiornamento delle relative variazioni, confermate dal Dirigente della Divi sione Amministrazione Generale e Finanza. 3. Per l’espletamento di particolari servizi, la Fondazione può avvalersi dei conti correnti postali e degli istituti bancari che prestano servizi similari, previa autorizzazione del Consiglio di Amministra zione della Fondazione. 4. Per l’impiego di temporanee eccedenze di liquidità la Fondazione può avvalersi di altri istituti bancari. Articolo 18 - Riscossione 1. La riscossione avviene sulla base di ordinativi di incasso predisposti dalla Divisione Amministra zione Generale e trasmessi all’Istituto Cassiere mediante appositi elenchi, numerati progressivamen te contenenti l’indicazione dei totali progressivi dell’esercizio. 2. Le reversali di incasso possono riguardare: a) accreditamento diretto; b) rimessa diretta da effettuare presso gli sportelli bancari; c) versamento di assegni bancari e circolari e similari; d) versamento a mezzo conti correnti postali. 3. L’Istituto Cassiere responsabile del servizio di cassa principale provvede settimanalmente alla tra smissione alla Divisione Amministrazione Generale degli elenchi degli incassi amministrativi, avve nuti per le successive registrazioni contabili. 4. L’elenco deve contenere l’esatta indicazione dell’importo incassato, del soggetto debitore. 5. I dati inseriti nelle quietanze di riscossione saranno indicati su modelli concordati, anche nei conte nuti, con la Fondazione. La modulistica potrà essere fornita dalla Fondazione ovvero il Cassiere potrà provvedere direttamente senza però richiedere alcun rimborso delle spese di provvista sostenute. 6. Il controllo sugli accrediti e comunque sul riscosso è svolto dalla Divisione Amministrazione Ge nerale. 7. Per la riscossione delle entrate, il controllo della corrispondenza del documento attestante il ver samento pervenuto con la posizione del debitore avverrà nei termini fissati nelle varie procedure o giornalmente anche con sistemi automatizzati da parte delle Divisioni competenti. 8. Tutte le entrate della Fondazione possono confluire su conti correnti aperti presso l’Istituto Cassiere alle condizioni o entro i limiti stabiliti dalla convenzione di cui all’articolo 17. 9. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all’Istituto Cassiere entro i sette giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto accredito e, comunque, entro la data di chiusura di ciascun esercizio, tutte le giacenze nei singoli conti correnti postali devono essere tra sferite al detto Istituto. 10. Il Cassiere principale non può ricusare l’esazione di somme che vengono versate a favore della Fondazione pur mancando la prevista documentazione emessa dal Responsabile Ammini strativo interessato; tuttavia deve richiedere la regolazione contabile a cui il competente Servizio Amministrativo deve ottemperare entro una settimana lavorativa dalla comunicazione dell’av venuto incasso. Articolo 19 - Pagamento 1. Il pagamento avviene a cura dell’Istituto Cassiere, Responsabile del Servizio di Cassa, sulla base dell’elenco dei mandati di pagamento trasmessi dalla Fondazione tramite la Divisione Amministra zione Generale e Finanza. 2. Il pagamento può avvenire mediante: a) disposizione bancaria (bonifico); 26 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ b) assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile all’ordine del creditore; c) disposizione postale; d) rimessa diretta. 3. La Divisione Generale Amministrazione e Finanza disporrà i pagamenti tramite ordinativi all’Isti tuto Cassiere, conformemente alle indicazioni dei Dirigenti di Divisione, nei limiti delle preventivate autorizzazioni di spesa secondo le procedure previste dal Titolo V. 4. Gli oneri bancari e le commissioni relative a particolari modalità di pagamento o aventi carattere d’urgenza e autorizzate dal responsabile dei servizi amministrativi, restano a carico del creditore. Articolo 20 - Servizio di cassa interna 1. Per soddisfare le esigenze di denaro contante può essere istituita una piccola cassa a dotazione fissa. Le piccole spese sostenibili non potranno superare ciascuna gli importi prefissati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Potranno comunque essere erogati anticipi per missioni reintegrabili con successivo apposito mandato. 3. Per cassa a dotazione fissa si intende una cassa, la quale, tra contanti e giustificativi di spesa, contiene in ogni momento un ammontare pari alla dotazione fissata con delibera del Consiglio di Amministrazione. 4. È, inoltre, stabilito un limite minimo, (livello di reintegro), al cui raggiungimento avverrà il reinte gro autorizzato dal responsabile del competente servizio amministrativo, fino alla dotazione massi ma. Il Cassiere responsabile della cassa interna sarà tenuto alla verifica ed alla quadratura giornaliera della stessa. Il servizio di cassa interna è affidato ad una unità del Servizio Ragioneria nominata dal Direttore Generale su segnalazione del Dirigente responsabile della Divisione Amministrazione Ge nerale e Finanza, compatibilmente con le altre mansioni svolte. 5. Tutti i movimenti di cassa saranno annotati in contabilità con cadenza giornaliera. Le copie origi nali dei mandati di pagamento con i giustificativi di spesa saranno archiviati in Ragioneria. 6. Con la firma dell’attestato di pagamento il cassiere assume la responsabilità relativa all’operazione di cassa effettuata. 7. Il cassiere è soggetto al controllo del Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e Finanza. Articolo 21 - Notifica delle persone autorizzate alla firma 1. Il Direttore Generale comunicherà all’Istituto Cassiere le generalità di: • Funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione; • Funzionari della Fondazione e componenti il Collegio dei Sindaci che potranno effettuare verifiche di cassa. 2. Con la stessa comunicazione saranno: • depositate le relative firme; • indicati i limiti dei poteri conferiti. Articolo 22 - Verifiche di cassa 1. Il Collegio dei Sindaci, il Dirigente della Divisione Amministrazione Generale, direttamente o tra mite suoi preposti espressamente delegati, effettueranno verifiche di cassa sui valori e sulle scrittu razioni contabili ed extracontabili effettuate sulla scorta dei dati forniti rispettivamente dall’Istituto Cassiere e dal Cassiere interno. 2. Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, almeno una volta ogni trimestre, e comunque in caso di cambiamento dei Cassieri. PREVIDENZA AGRICOLA 27 CONTABILITÀ CAPO SECONDO - SERVIZIO FINANZIARIO Articolo 23 - Gestione del Servizio Finanziario 1. Verrà istituito un Servizio Finanziario alle dirette dipendenze della Direzione Generale. 2. Le funzioni principali saranno: • stima dei movimenti monetari a breve periodo (3/4 mesi); • stima dei fabbisogni e delle coperture necessarie di breve periodo (6/12 mesi) in funzione del Piano (Bilancio) di previsione finanziario approvato dagli Organi della Fondazione. Ciò allo scopo di: a) assicurare l’equilibrato utilizzo dei fondi esistenti; b) assegnare le priorità nell’utilizzo dei fondi esistenti. • La gestione dei saldi bancari e degli altri movimenti finanziari; • il controllo delle operazioni bancarie. 3. Obiettivi del Servizio Finanziario pertanto saranno quelli di fornire alla Direzione Generale le linee guida utili per una migliore e più razionale proposizione degli investimenti. 4. Per quanto sopra le Divisioni Generali concerteranno con la Direzione Generale le scadenze ope- rative dei fabbisogni fornendo al Servizio Finanziario le opportune informazioni in materia di Spesa e di Entrata onde permettere la copertura del fabbisogno. 5. Il Servizio Finanziario provvederà su disposizione del Direttore Generale a: • negoziare le condizioni dei servizi offerti dagli istituti di credito (tassi, spese accessorie, commis- sioni, valute); • comparare le alternative disponibili valutando le tendenze del mercato; • raggiungere gli obiettivi operando con rapidità e completezza nell’ottenimento della manifestazione documentale dei flussi monetari, velocizzando la manipolazione dei documenti stessi e approfonden- do i controlli sulle operazioni bancarie con elevato grado di certezza. Quanto sopra per far trovare riscontro con movimenti definitivi alle movimentazioni provvisorie, effettuate con operazioni extra- contabili, utili per preventivare i saldi di periodo attraverso le opportune proiezioni per data valuta ovvero per simulare operazioni in base al loro grado di convenienza. 6. Il Servizio Finanziario sarà collegato informaticamente alla contabilità generale della Fondazione in modo da usufruire in tempo reale delle informazioni ed imputazioni contabili di carattere finan- ziario quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) scadenzari attivi e passivi, accrediti per incassi vari (versamenti periodici degli iscritti, mutui, rimborsi, fitti attivi, ecc.); b) addebiti per pagamenti vari (prestazioni d’istituto, fornitori, stipendi, contributi, canoni, premi di assicurazione, acquisto titoli, ecc.). 7. Gli investimenti finanziari saranno suggeriti alla Direzione Generale tenendo conto della durata dell’immobilizzo, del periodo di ritorno del capitale investito, dell’impatto sulla struttura finanziaria, dell’assorbimento di risorse, nonché dello studio delle possibili alternative onde massimizzare la resa di ogni investimento proposto. 8. La Direzione Generale dovrà valutare, sulla scorta delle indicazioni e dei criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Commissione Investimenti e Gestioni Mobiliari, le offerte di investimento supportata dal Servizio Finanziario, rapportandosi alle banche ed alle altre primarie istituzioni finanziarie presenti sul mercato. 9. La Direzione Generale sottoporrà al Presidente, con specifica comunicazione, le varie proposte di investimento illustrate secondo criteri di economicità. 10. Il Presidente decide, con proprio atto, l’investimento da effettuare e reputandolo opportuno in- terpella, anche per le vie brevi, i membri della Commissione predetta. La Direzione Generale, attraverso la Divisione Amministrazione Generale, dovrà dare immediata attuazione alla decisione del Presidente. 28 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ 11. Di ogni investimento sarà data adeguata informazione nella prima riunione del Consiglio di Am ministrazione. TITOLO IV: IL BILANCIO D’ESERCIZIO CAPO PRIMO - PRINCIPI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Articolo 24 - Generalità 1. Il Bilancio d’Esercizio è il documento contabile che ha lo scopo di rappresentare il risultato conse guito nell’esercizio ed esporre la struttura e l’ammontare del patrimonio della Fondazione alla fine del periodo considerato. Articolo 25 - Approvazione del Bilancio 1. Al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, tale data è stata portata al 30 giugno di ogni anno a seguito della modifica dello sta tuto avvenuta con delibera del C.d.A. del 27-XI-1997 e approvata con Decreto Interministeriale del 25-3-98, così come previsto dallo Statuto della Fondazione. 2. La Direzione Generale predispone la bozza di Bilancio che metterà a disposizione del Presidente almeno 45 giorni prima della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione. 3. Il Presidente provvederà ad effettuare i rilievi, le osservazioni e le eventuali modifiche e ad elabo rare la Relazione sulla Gestione 4. La bozza di Bilancio, così completata, dovrà altresì essere messa a disposizione degli Organi di controllo almeno 30 giorni prima della approvazione e consegnata ai Consiglieri almeno 15 giorni prima. Articolo 26 - Gli elementi del Bilancio d’Esercizio 1. Il Bilancio d’Esercizio, redatto in conformità delle disposizioni del Codice Civile e dei principi con tabili di larga accettazione, è composto dai seguenti documenti: • Stato Patrimoniale • Conto Economico • Nota Integrativa 2. I documenti di cui al comma precedente, devono essere corredati da una Relazione sulla Gestione, predisposta dal Presidente, che riferisca sulla situazione e sull’andamento della gestione della Fon dazione, sia sotto l’aspetto dei risultati raggiunti che quella programmatica. 3. Dovranno inoltre essere allegati: • la Relazione del Collegio dei Sindaci; • la Relazione di Certificazione dei Revisori contabili di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 509/94; • il Rendiconto Finanziario ed il Prospetto riclassificato dei Flussi di Cassa di cui agli articoli 47 e 48 del Capo 4° del presente Titolo; • altri documenti utili e necessari a fornire tutte quelle informazioni per una migliore intelligibilità del bilancio. Articolo 27 - Principi generali 1. Il Bilancio di Esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423 bis c. c. e, qualora non codificati, si dovrà fare riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Na zionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o da altri ritenuti di larga accettazione. Articolo 28 - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza 1. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situa zione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d’esercizio. PREVIDENZA AGRICOLA 29 CONTABILITÀ 2. Il principio di chiarezza sostanzialmente si realizza quando vengono rispettati gli schemi di Bilan cio, non vengono raggruppate le voci e si evitano i compensi di partite. 3. Il principio di verità e correttezza si può ritenere soddisfatto quando il Bilancio comprende tutti gli elementi che compongono il patrimonio e le relative valutazioni siano fatte nel rispetto della legge e secondo buon senso. 4. È fatto obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti. Articolo 29 - Principio della prudenza 1. La valutazione delle voci del Bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 2. Alla formazione del risultato di esercizio devono pertanto concorrere le sole operazioni economi che realizzate e concluse; non devono concorrere operazioni economiche solo attese. 3. Devono essere iscritti in Bilancio tutti i componenti negativi compresi quelli presunti o probabili, anche se non definitivamente sostenuti, secondo valutazioni ragionevolmente fondate. 4. La valutazione delle voci deve essere fatta nel rispetto dei criteri valutativi di un’azienda in funzio namento; in caso contrario si dovrà ricorrere ad altri criteri ossia a quelli di liquidazione, per i quali occorre considerare le attività in base al presunto valore di realizzo e le passività in base al presunto valore di estinzione. Articolo 30 - Principio di competenza economica 1. Gli effetti delle operazioni e degli eventi di gestione devono essere attribuiti all’esercizio al quale competono economicamente e non a quello in cui si concretizzano i connessi pagamenti ed incassi. Dai principi contabili si ricavano le seguenti indicazioni: • le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, mobili ed immobili, sono normalmente di competenza dell’esercizio in cui è stato fornito il servizio o è avvenuto lo scambio. Tale momento è, di regola, e in via convenzionale, individuato per i beni mobili in quello di spedizione, per i beni immobili in quello della stipula del contratto, per le prestazioni di servizio in quello in cui il servizio è concluso; • i costi devono essere correlati ai proventi e, cioè, ai proventi di competenza di un esercizio vanno contrapposti i corrispondenti costi, siano essi certi o presunti; • i costi non correlabili a proventi (o che siano divenuti tali per il venir meno della loro utilità futura) sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano. Articolo 31 - Principio della valutazione separata delle voci 1. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente. 2. Non si possono effettuare compensazioni tra perdite presunte relative a taluni elementi patrimo niali, di cui è obbligatoria l’iscrizione, ed utili sperati ad altre poste patrimoniali la cui imputazione non è consentita. Articolo 32 - Principio della costanza dei criteri di valutazione e della confrontabilità 1. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro salvo deroghe consen tite in casi eccezionali; in tal caso si ha l’obbligo di fornire la motivazione nella Nota Integrativa e di indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 2. Le voci del Bilancio di Esercizio devono essere comparate con quelle corrispondenti del Bilancio del precedente esercizio. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente de vono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa. 30 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ Articolo 33 - Principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica 1. Le operazioni devono essere rappresentate privilegiando la sostanza economica sulla forma giu ridica. 2. Tale principio nel privilegiare la sostanza sulla forma e nel dare la prevalenza al momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione consente il rispetto del principio fonda mentale del «quadro fedele». Articolo 34 - I criteri di valutazione del Bilancio 1. Nella redazione del Bilancio devono essere rispettate le regole previste dall’art. 2426 c.c.; in man canza occorre far riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Com mercialisti e dei Ragionieri o da altri ritenuti di larga accettazione, pena la sanzione di invalidità dell’intero documento. 2. Il sistema delle valutazioni di cui al predetto art. 2426 c. c. è fondato sul costo storico ad eccezione dei crediti per i quali è statuito il criterio del presumibile valore di realizzo. Ulteriori principi generali, relativamente alle valutazioni, sono: • il divieto di effettuare rivalutazioni economiche; • il divieto, di effettuare rivalutazioni monetarie; • l’obbligo di determinare e di iscrivere separatamente in bilancio minusvalenze da valutazione. Articolo 35 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni materiali 1. Le immobilizzazioni materiali quali gli immobili, i beni mobili di qualsiasi natura e genere, le at trezzature, gli automezzi, debbono essere iscritti in Bilancio in base al costo d’acquisto. 2. La determinazione del costo di acquisto deve essere effettuata sulla base della documentazione rilasciata dal cedente il bene ovvero dal fornitore dei beni stessi. 3. Il costo di acquisto non può includere gli oneri finanziari direttamente riferibili all’acquisto che andranno imputati come oneri dell’esercizio, mentre deve includere i costi accessori da individuarsi in quelli direttamente riferibili al bene acquistato. 4. Il valore determinato in base al criterio del costo deve essere modificato ogni qualvolta, a seguito del verificarsi di eventi eccezionali, esso non è più idoneo a fornire una rappresentazione di Bilancio veritiera e corretta. 5. Il costo delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni eser cizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento devono essere motivati nella Nota Integrativa. Articolo 36 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni immateriali 1. Le immobilizzazioni immateriali quali i costi ad utilizzazione pluriennale e i beni immateriali de vono essere iscritti in Bilancio in base al costo di acquisto la cui utilità sia agevolmente determinabile e correlabile. 2. La determinazione del periodo di ammortamento è stabilita in funzione della loro residua possi bilità di utilizzazione economica. Articolo 37 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie 1. Le partecipazioni in imprese collegate e controllate devono essere iscritte in bilancio in base al costo di acquisizione. Esso può essere modificato solo nel caso in cui aumenti la par tecipazione a seguito di acquisizione a titolo oneroso di nuove azioni o quote ovvero quando la partecipazione si svaluti in conseguenza del verificarsi di perdite durature nell’impresa partecipata. 2. Nel caso di partecipazioni in società controllate o collegate l’iscrizione in bilancio potrà avve PREVIDENZA AGRICOLA 31 CONTABILITÀ nire in base al criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato. 3. Per gli altri titoli, la valutazione deve essere effettuata al costo di acquisizione che deve essere mantenuta anche se superiore a quella desumibile dal mercato, a meno che non si rilevino per dite durature di valore, nel quale caso il valore del costo deve essere adeguatamente svalutato. Tale svalutazione non può, però, essere mantenuta se negli esercizi successivi ne vengono meno i motivi. 4. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore al 20% (10% se quotate in Borsa) si pre sumono immobilizzazioni, salvo espressa motivazione dell’organo direttivo. Articolo 38 - Principi di valutazione dei crediti 1. I crediti, immobilizzati o disponibili, devono essere valutati secondo il presunto valore di realizza zione. 2. I crediti pecuniari certi nell’esistenza e nell’importo, di esito sicuro ed a breve scadenza, saranno valutati al valore nominale (depositi e c/c bancari e postali). 3. I crediti sono inesigibili quando, esperite tutte le azioni di recupero, anche legali, sono ritenuti tali. I crediti di dubbia esazione devono essere svalutati in modo tale da poter determinare l’importo stimabile che si ritiene di poter incassare alla normale scadenza. 4. I crediti ritenuti completamente inesigibili dovranno essere integralmente svalutati e gli Ammini stratori dovranno precisarne le motivazioni nella Nota Integrativa. I crediti d’importo inferiore ad € 516,00, per i quali l’azione amministrativa di recupero non ha dato risultati e ove si riveli antieconomico ogni ulteriore tentativo, possono essere considerati inesigibili sentito il parere della Commissione Consiliare di Controllo degli Obiettivi di Bilancio e delle Attività Operative. 5. La Commissione Consiliare di Controllo degli Obiettivi di Bilancio delle Attività Operative è incari cata di pronunciarsi in merito alla valutazione dei crediti e dei relativi gradi di esigibilità. Articolo 39 - Principi di valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1. I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (vedere art. 16 del Titolo II, capo 1°), sono iscritte al costo di acquisto calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 c.c., ovvero al valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi di cui al numero 9) dell’art. 2426 c. c. CAPO SECONDO - IL CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO Articolo 40 - I documenti fondamentali del Bilancio 1. Il Bilancio d’Esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Articolo 41 - Stato Patrimoniale 1. Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità dello schema previsto dall’art. 2424 c.c., secondo la struttura prevista dall’art. 2423 ter. 2. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa deve annotarsi la sua appartenenza anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto. 3. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamen te distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, indicando separatamente ciascun tipo di garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate. Devono risultare gli altri conti d’ordine e cioè i conti accesi ai rischi, ai beni di terzi presso la Fondazione, ed ai beni della Fon dazione presso terzi. 32 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ Articolo 42 - Conto Economico 1. Il Conto Economico dovrà essere redatto in conformità all’art. 2425 del c. c. secondo la struttura prevista dall’art. 2423 ter del c.c.. 2. I costi devono essere classificati nel Conto Economico per natura e cioè secondo la loro caratteri stica oggettiva. 3. Le voci contenute nello schema possono essere ulteriormente adattate in conformità alle esigenze dell’attività della Fondazione. Articolo 43 - Nota Integrativa 1. La Nota Integrativa dovrà essere redatta in conformità dell’art. 2427 del c. c. Essa è un documento contabile che assolve ad una funzione esplicativa, descrittiva ed informativa dei dati contenuti nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ed è parte integrante del Bilancio d’Esercizio. Essa ha quale fine il conseguimento della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle risultanze gestionali dell’esercizio. CAPO TERZO - GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO Articolo 44 - Relazione sulla Gestione 1. La Relazione sulla Gestione è un documento, redatto dal Presidente dell’Ente, in conformità a quanto previsto dall’art. 2428 del c. c. e dai corretti principi contabili. Essa provvede ad evidenziare le seguenti informazioni: • l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori ove la Fondazione ha operato; • il commento dei dati che attengono le uscite (costi), le entrate (proventi) e gli investimenti e per questi ultimi quelli programmati, per poter esprimere giudizi anche sulle prospettive della gestione finanziaria, la dinamica del fabbisogno finanziario e gli eventuali scostamenti dai valori program mati, l’evoluzione prevedibile della gestione in funzione dei programmi predisposti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare l’incremento o il decremento del numero degli iscritti, l’incremento o decremento delle future entrate correnti, l’incremento o decremento delle spese per prestazioni istituzionali, l’andamento del rapporto tra pensionati ed iscritti; • i rapporti economici intercorsi con le imprese controllate o collegate ed in particolare l’econo micità della gestione delle stesse, vista soprattutto in relazione con quelle che sono le prospettive future; • i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, intesi essi quali fatti che tendono a influen zare e/o a modificare la situazione della Fondazione e l’andamento della sua gestione. Articolo 45 - Relazione del Collegio dei Sindaci 1. La Relazione del Collegio dei Sindaci deve essere redatta in conformità dell’art. 2429 del c.c.. Tale norma prevede tra l’altro che il Collegio dei Sindaci deve riferire sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga previsto dall’art 2423 e 2423 bis del c.c.. 2. I Sindaci nella Relazione devono attestare che le valutazioni sono fatte in conformità della legge e che la gestione si è svolta con il criterio di economicità. Articolo 46 - Relazione di Certificazione 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 al bilancio deve essere allegata una Relazione di Certificazione redatta ai sensi dell’art. 4 del DPR 31 marzo 1975 n. 136. PREVIDENZA AGRICOLA 33 CONTABILITÀ CAPO QUARTO - GLI ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO E LA SUA PUBBLICITÀ Articolo 47 - Il Rendiconto Finanziario 1. Il Rendiconto Finanziario è composto dal: a) Prospetto delle Fonti e degli Impieghi nel quale vengono evidenziate le Entrate e le Uscite finan- ziarie originate dalle operazioni di competenza raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell’esercizio; b) Prospetto del Cash-Flow nel quale vengono evidenziate le Entrate e le Uscite di cassa originate da tutte le operazioni, raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell’esercizio; c) Consuntivo Finanziario; Articolo 48 - I prospetti riclassificati del Bilancio 1. A corredo dei documenti del Bilancio d’Esercizio e nel rispetto delle disposizioni provenienti dal Ministero del Tesoro, si dovrà redigere anche lo schema di Bilancio riclassificato, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico corredato da un prospetto di rilevazione dei flussi di cassa e delle liquidità. 2. Esso ha lo scopo di permettere l’elaborazione di conti consolidati del settore previdenziale e per un’analisi di tipo statistico. Il tutto dovrà essere compilato secondo lo schema appositamente predi sposto dagli Organi Ministeriali. Articolo 49 - Pubblicità 1. Il Bilancio di Previsione, nonché le note di variazione, ed il Bilancio di Esercizio devono essere inviati entro 20 giorni dalla loro approvazione ai seguenti Organi Vigilanti: a) Ministero del Tesoro, Reparto Ragioneria; b) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; c) Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti. 2. Il Ministero del Tesoro e quello del Lavoro e della Previdenza Sociale potranno formulare motivati rilievi rinviando i documenti ad un nuovo esame da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 509/94. TITOLO V: LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO CAPO PRIMO - IL BILANCIO DI PREVISIONE Articolo 50 - Principi generali 1. La gestione finanziaria della Fondazione si svolge nel rispetto delle linee guida fissate dal Bilancio di Previsione che deve essere approvato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il 31 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento, salvo diverso termine previsto da norma di legge o da disposizione statutaria. 2. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 3. Il Bilancio di Previsione è costituito: • dal Preventivo Finanziario; • dai Flussi Finanziari Previsionali articolati nel: a) Prospetto delle Fonti e degli Impieghi Previsti; b) Prospetto del Cash-Flow Previsto; • dal Preventivo Economico; • dal Piano degli Investimenti. 4. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti nel Bilancio di Previsione previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti ed alle concrete capacità operative della Fondazione nel periodo di riferimento. I dati devono essere forniti come previsione di spesa ripartita su base trimestrale. 34 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ 5. Il Bilancio di Previsione costituisce il documento programmatico ed autorizzativo di spesa per le aree funzionali, nei limiti da esso previsti. 6. Per i Consorzi di Bonifica, ai sensi della convenzione in atto,verrà redatto apposito Bilancio di Previsione che successivamente costituirà parte integrante del Bilancio di Previsione, generale, della Fondazione. 7. Per le Gestioni Separate si seguirà la normativa prevista dallo Statuto e dai regolamenti relativi alle Gestioni stesse. 8. Il Bilancio di Previsione deve essere accompagnato: a) dalla relazione del Presidente della Fondazione in cui devono essere chiaramente indicati gli obiet- tivi dell’azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono state quantificate le previsioni di bilancio, i motivi delle variazioni proposte alle previsioni dell’anno in corso, nonché i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; b) dalla relazione del Collegio dei Sindaci nella quale devono essere contenute le valutazioni riguardo alla attendibilità delle entrate e delle spese previste; c) da un organigramma del personale, che deve comprendere la consistenza numerica delle unità in servizio; d) da tutte le altre informazioni ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del Bilancio con specifico riferimento agli obiettivi programmati. 9. Il Bilancio di Previsione, con i relativi allegati, è trasmesso, entro 20 giorni dalla delibera di appro- vazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai Ministeri Vigilanti. 10. Qualora il Bilancio di Previsione non sia approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento, si procede mediante la gestione provvisoria del bilancio, come deliberato dal Consiglio di Ammini- strazione, fino ad intervenuta approvazione, limitatamente ad un dodicesimo per ciascun mese della spesa complessivamente prevista, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. Articolo 51 - Criteri di formazione del Bilancio di Previsione 1. Ai fini della redazione del Bilancio di Previsione la struttura organizzativa della Fondazione viene rappresentata in aree funzionali: • Organi Collegiali; • Direzione Generale; • Gestioni Speciali - Consorzi di Bonifica; • Gestioni Separate; • Divisioni Generali previste dalla struttura organizzativa della Fondazione. 2. Tutte le aree funzionali in cui è suddivisa la struttura operativa della Fondazione sono preposte alla predisposizione del Bilancio di Previsione e alla formulazione dei piani previsionali delle spese inerenti le loro aree. 3. Il piano di previsione delle entrate è predisposto dalla Direzione Generale di concerto con tutte le altre Divisioni interessate. 4. Tutte le aree funzionali sono preposte alla formulazione dei piani previsionali delle spese inerenti le loro aree. 5. Il Direttore Generale indice una riunione preliminare alla quale partecipano i Dirigenti delle Divisio ni. In tale riunione verranno fissati i criteri e le regole alle quali attenersi per la redazione del Bilancio di Previsione, ovviamente in funzione dei criteri generali guida fissati dal Consiglio di Amministrazione. 6. I Dirigenti responsabili delle Divisioni dovranno redigere il proprio piano previsionale di spesa di concerto con i responsabili dell’Attività da loro dipendenti in relazione alla tipologia dei costi che sa ranno localizzati nei singoli uffici e secondo una nomenclatura contabile predisposta dalla Divisione Amministrazione Generale. PREVIDENZA AGRICOLA 35 CONTABILITÀ 7. I piani di spesa delle singole Attività, specificati e dettagliati, dovranno essere trasmessi al Di rigente della Divisione di appartenenza, il quale, dopo le dovute e necessarie considerazioni ed eventuali modifiche ed integrazioni, provvederà all’aggregazione dei dati secondo uno schema preordinato al fine di consentire un’ottimale conservazione e circolazione delle informazioni e dei dati presentati. 8. Analogamente le aree della Direzione e degli Organi Collegiali provvederanno, con identica proce dura, a redigere il piano previsionale delle spese. 9. Per l’area delle Gestioni Speciali - Consorzi di Bonifica - e per quella delle Gestioni Separate, il Bi lancio di Previsione è costituito dal solo Preventivo Economico costruito tenendo conto dei Proventi e Costi direttamente riferibili, nonché di quote di costi generali imputabili alla specifica gestione opportunamente calcolati secondo metodologie e criteri fissati nelle relative convenzioni. 10. In una successiva riunione tra la Direzione Generale ed i Dirigenti delle Divisioni nel corso della quale verranno discussi ed eventualmente modificati e integrati i singoli piani previsionali i quali, nella loro stesura definitiva, dovranno essere aggregati e strutturati secondo lo schema generale del Bilancio di Previsione. Esso, con tutti i suoi allegati, dovrà essere trasmesso, a cura della Direzione Generale, al Presidente al fine di esercitare le funzioni previste dallo Statuto e riferire al Consiglio di Amministrazione per le relative delibere. 11. Il Dirigente della Divisione Amministrazione Generale assume la funzione di coordinamento di tutta la complessa fase di messa a punto del Bilancio di Previsione provvedendo ad impartire istru zioni sulla tipologia dei conti, sui loro contenuti, sulle aggregazioni contabili e sulla stesura provviso ria del documento che dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale. 12. La Direzione Generale, di concerto con le altre Divisioni, predispone una prima bozza del piano programmatico della Fondazione. In questa fase devono essere risolte tutte le problematiche emerse nella formazione dei piani divisionali. 13. Il piano formalizzato è presentato dalla Direzione Generale al Presidente. Il Presidente potrà recepirlo o rinviarlo alla Direzione Generale per ulteriori modificazioni ed integrazioni per poi sotto porlo alla delibera del Consiglio di Amministrazione. 14. Il Bilancio di Previsione deve essere il prodotto globale dell’Ente predisposto, per la parte di propria competenza, da tutti i livelli organizzativi ed assemblato poi, con le opportune verifiche ed integrazioni, a livello direzionale. 15. Il Bilancio di Previsione, una volta approvato nella sua veste definitiva dal Consiglio di Ammini strazione, diventa il piano esecutivo e programmatico per l’esercizio di riferimento. Articolo 52 - Il Bilancio di Previsione: strumento autorizzativo e programmatico 1. Il Bilancio di Previsione deve contenere la scomposizione delle voci del Bilancio nelle diverse com ponenti per aree funzionali, che ricalcano in pratica i modelli predisposti per ciascuna area, modi ficati secondo le indicazioni emerse in sede di analisi generale. Esso viene rimesso dalla Direzione Generale alle aree medesime. Questa scomposizione nelle diverse aree di competenza rappresenterà il programma di spesa per l’esercizio successivo. 2. Il Bilancio di Previsione rappresenta il pilastro su cui poggia l’articolazione del sistema di controllo. Esso ha preliminarmente la funzione di autorizzare le spese nei limiti degli stanziamenti approvati e di verificare la realizzazione delle entrate previste. 3. La predisposizione del Bilancio di Previsione, come evidenziato, parte da una previsione settoriale (aree funzionali) delle spese successivamente approvata e resa definitiva dalla stesura del piano pre visionale stesso. 4. Tale piano particolareggiato (il Bilancio di Previsione) non è altro che il successivo obiettivo mini mo dell’area specifica della Fondazione, nei cui limiti, certamente non tassativi, salvo eccezioni, deve iscriversi l’attività dell’area. 36 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ 5. I Dirigenti delle specifiche aree, a piano approvato, sono già autorizzati ad istruire l’esercizio della spesa che dovrà essere attuata secondo le modalità di cui al Titolo VII. Ad ogni emissione di richiesta di fornitura o prestazione e quindi al successivo ordine, il dirigente responsabile della Divisione del centro di spesa deve verificare la inclusione tra le previsioni di spesa di quella che si è in procinto di effettuare alla firma dell’ordine. 6. Per il superamento di limiti prefissati dal Bilancio di Previsione, nell’ambito di ciascuna voce ana litica di spesa, deve però essere accertata la particolare motivazione che non ha consentito un’esatta previsione e, per gli importi eccedenti il limite previsto, l’autorizzazione della spesa deve essere deli berata dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia nel caso in cui il superamento è contenuto nei limiti di € 12.911,42 l’autorizzazione viene concessa dalla Direzione Generale; per importi superiori e fino a € 25.822,84 l’autorizzazione viene concessa dal Presidente su proposta del Direttore Generale. 7. Nei casi in cui il superamento dell’analitica voce di spesa è dettato da indifferibilità, eccezionalità ed urgenza della spesa stessa, l’autorizzazione viene concessa dal Presidente, su proposta della Dire zione Generale, anche per importi superiori a €25.822,84. Naturalmente le autorizzazioni dovranno essere comunque ratificate nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione. CAPO SECONDO - IL SISTEMA DI CONTROLLO Articolo 53 - Principi generali 1. La configurazione del sistema di controllo si articola sul: a) Bilancio di previsione; b) Sistema di rilevazione contabile ed extra-contabile; c) Sistema di rendicontazione, in interazione fra di loro, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’intero processo. 2. La natura dei controlli è di tipo: a) previsionale, attraverso la predisposizione del Bilancio di previsione; b) concomitante, attraverso le procedure di spesa ed un definito sistema di rilevazione; c) successivo, attraverso opportune rendicontazioni che consentano il controllo susseguente tra il bilancio consuntivo e previsionale; d) gestionale, secondo le modalità di cui all’art. 54. 3. Il controllo finanziario ha lo scopo di contenere le uscite nell’ambito delle previsioni dei loro stan- ziamenti e secondo le previsioni di entrata. 4. Il controllo di gestione è preordinato a verificare che le risorse disponibili vengano acquisite ed impiegate in modo efficiente nella realizzazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Ammini- strazione della Fondazione. 5. La rilevazione dei dati contabili e statistici avviene a cura della Divisione Amministrazione Gene- rale sulla base degli strumenti, delle procedure e della modulistica adottati, che assicurano la rileva- zione dei fatti gestionali in relazione agli schemi dei conti ed ai programmi di attività. Articolo 54 - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione 1. L’Ufficio Controllo di Gestione, che opera alle dirette dipendenze della Direzione Generale, ha il compito di esercitare, in prima istanza, il controllo attraverso ispezioni da effettuarsi periodicamen te, con lo scopo di accertare la corrispondenza dei fatti gestionali con le loro previsioni ed il rispetto delle procedure. Allo scopo, ogni Responsabile dell’area funzionale deve predisporre un’analisi degli ordini emessi per confrontarli con le previsioni precedentemente effettuate, compilando un apposito prospetto dove, insieme alle spese effettuate, sono evidenziate le previsioni riportate nel Bilancio di Previsione per voce analitica. 2. Con cadenza almeno trimestrale, gli stessi Responsabili devono predisporre un’analisi, accom pagnata se necessario, dalle note informative recanti tutte le motivazioni relative agli scostamenti PREVIDENZA AGRICOLA 37 CONTABILITÀ rispetto al Bilancio di Previsione. 3. La nota esplicativa deve inoltre comprendere le previsioni relative all’evoluzione della situazione fino alla fine dell’anno, includendo le motivazioni degli scostamenti rispetto alla previsione, in modo da consentire eventuali azioni correttive. Copia dell’analisi degli ordini emessi e della nota esplicativa deve essere rimessa anche alla Divisione Amministrazione Generale oltre che all’Ufficio Controllo di Gestione. 4. L’Ufficio Controllo di Gestione almeno trimestralmente, o comunque ogni qualvolta lo richiederà il Direttore Generale, rimetterà alla Direzione Generale un rapporto nel quale dovrà evidenziare l’an damento della spesa aggregata in relazione alle previsioni e la situazione debitoria e creditoria della Fondazione allo scopo di predisporre una relazione dettagliata. 5. L’Ufficio Controllo di Gestione dovrà anche perseguire le seguenti finalità: • assicurare il monitoraggio delle attività attraverso la continua verifica dei livelli di efficacia raggiun ti dalla gestione; • costituire uno strumento della Direzione Generale di coordinamento tra le diverse aree funzionali; • rappresentare per ognuna di esse un riferimento operativo con cui confrontarsi nel corso della gestione; • segnalare l’insorgenza di criticità in specifiche aree funzionali; • offrire strumenti più idonei per la valutazione di possibili alternative. 6. L’attività di rendicontazione per la verifica dell’attività svolta dalla Fondazione si attua anche at traverso la predisposizione, almeno ogni semestre, a cura della Divisione Amministrazione Generale e di concerto con l’Ufficio Controllo di Gestione, di relazioni che consentano, sulla base di informa zioni di sintesi, il controllo delle varie attività. Tali relazioni dovranno evidenziare gli elementi atti a consentire una valutazione dei programmi attuati in termini di economicità, efficienza ed efficacia; le stesse relazioni, inoltre, dovranno fornire informazioni riguardo alle variazioni verificatesi nelle immobilizzazioni intervenute nel periodo di riferimento. 7. Le relazioni stesse dovranno altresì fornire elementi di valutazione in ordine ai contratti più signi ficativi stipulati dai servizi interessati. Esse, infine, possono esprimere rilievi e proposte tendenti al conseguimento di una migliore economicità, efficienza ed efficacia della gestione. Articolo 55 - Attività di controllo 1. Ai controlli sono preposti: a) Il Collegio dei Sindaci, b) I revisori contabili di cui all’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 509/94, c) Gli Organi vigilanti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 509/94. 2. I soggetti di cui al punto precedente esercitano compiti e funzioni nel rispetto delle norme previste dallo Statuto della Fondazione, di quelle del Codice Civile e delle altre Leggi, norme e disposizioni vigenti in materia. TITOLO VI: LE RESPONSABILITÀ CAPO PRIMO - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELL’ENTE Articolo 56 - Disposizioni generali 1. Gli Organi dell’Ente devono adempiere ai doveri inerenti al loro incarico imposti dallo Statuto e dai relativi Regolamenti e dalla Legge in generale con la diligenza del mandatario. CAPO SECONDO - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI Articolo 57 - Responsabilità del Direttore Generale 1. Il Direttore Generale è responsabile per tutti quei compiti previsti dallo Statuto e per quegli atti delegati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o dal Consiglio stesso. In 38 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ particolare è responsabile per tutte quelle attività volte al conseguimento dei risultati e degli obiettivi della Fondazione con criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Il Direttore Generale, qualora venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad esso sottoposti di fatti dannosi per la Fondazione, deve darne comuni cazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci. Articolo 58 - Responsabilità dei Dirigenti 1. I Dirigenti della Fondazione sono responsabili delle attività di programmazione, di gestione e con trollo dell’attività svolta dagli uffici cui sono stati preposti. 2. I Dirigenti della Fondazione, qualora vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rap porto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsa bilità devono darne comunicazione al Direttore Generale che provvederà agli opportuni adempi menti consequenziali. Articolo 59 - Norma generale 1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le vigenti norme del Codice Civile. TITOLO VII: ATTIVITÀ CONTRATTUALE CAPO PRIMO - TIPOLOGIE CONTRATTUALI Articolo 60 - Disposizioni generali 1. L’attività contrattuale di cui al presente Titolo concerne gli accordi conclusi dalla Fondazione per il trasferimento di beni e servizi. 2. L’attività contrattuale è svolta con l’osservanza della normativa privatistica considerato che la Fondazione, con il D. Lgs. 509/94, ha acquistato personalità giuridica di diritto privato e piena au tonomia gestionale e organizzativa per il raggiungimento delle finalità di natura pubblica dell’attività istituzionale. Articolo 61 - Organi competenti 1. L’attività contrattuale della Fondazione è esercitata dagli Organi competenti in base allo Statuto della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile della divisione interessata, nell’ambito dei limiti di competenza, per materia e per valore, deliberati dal Consiglio di Ammini strazione. Articolo 62 - Oggetto 1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti relativi a: a) beni mobili e immobili; b) prestazioni di servizi; c) appalti; d) locazioni attive e passive; e) leasing e comodato. 2. Per gli altri contratti non specificamente disciplinati dal presente regolamento si rendono applica bili le norme vigenti in materia. Articolo 63 - Le negoziazioni contrattuali rilevanti 1. Per i contratti che comportano un onere complessivo superiore a € 100.000,00 al netto dell’IVA, dovrà essere sentita la Commissione consiliare competente per materia, la scelta dei contraenti av verrà attraverso una ricerca di mercato. 2. Il Dirigente della Divisione del centro di spesa competente per materia, su mandato e direttive PREVIDENZA AGRICOLA 39 CONTABILITÀ del Direttore Generale, procederà all’invio, ai fornitori così individuati, di una lettera di invito con accluso uno schema in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto con l’invito a restituirlo nel giorno stabilito, completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento del prez zo base ove questo sia stato determinato. 3. L’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori, è effettuata, su mandato e direttive del Direttore Generale, dalla Commissione formata dal Dirigente della Divisione competente per la spe sa, dal responsabile del centro di spesa e dal Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e Finanza. 4. Entro cinque giorni lavorativi successivi al termine stabilito per la presentazione delle offerte, la Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte, redigendo apposito verbale, nel quale andrà indicato il fornitore prescelto, dandone quindi comunicazione al Direttore Generale. 5. Per i contratti che comportano un onere complessivo inferiore a € 100.000,00 e superiore a € 35.000,00 al netto dell’Iva, con esclusione di quelli aventi per oggetto prestazioni professionali, la Fondazione, per la scelta dei contraenti, dovrà procedere mediante una ricerca di mercato. 6. Il Dirigente della Divisione del centro di spesa competente per materia, su mandato e direttive del Direttore Generale, procederà all’invio, ad almeno tre soggetti ritenuti idonei, di una lettera di invito con accluso uno schema in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto con l’in vito a restituirlo nel giorno stabilito, completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base ove questo sia stato determinato. 7. La scelta dei soggetti ritenuti idonei avverrà o fra quelli iscritti nella lista dei fornitori della Fonda zione, approvata dalla Commissione consiliare competente per materia o, nel caso in cui non siano presenti sulla lista, fornitori accreditati per il materiale o servizio richiesto, attraverso una ricerca effettuata dal Dirigente della Divisione competente per la spesa su mandato e direttive del Direttore Generale. L’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori avverrà secondo quanto stabilito nei comma 3 e 4 del presente articolo. 8. Con riferimento agli oneri di cui ai punti precedenti, il valore della fornitura o della prestazione del servizio non può essere frazionato se non per motivi inerenti la natura stessa della fornitura o della prestazione (somministrazione). 9. L’ordine di acquisto e il contratto saranno sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale della Fondazione nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite, ai sensi dell’art. 61. Articolo 64 - Esecuzione di acquisti di beni da immobilizzare 1. Le prestazioni e le forniture di beni da immobilizzare devono essere controllate, nella loro esecu zione e consegna, da un responsabile tecnico e amministrativo in base alle rispettive competenze, i quali possono essere coadiuvati da tecnici al fine di collaudare e verificare la corretta esecuzione dell’ordine di acquisto. 2. Del collaudo dovrà essere predisposto un verbale dal quale risulti il personale presente e si eviden zi la verifica effettuata in conformità all’ordine di acquisto. 3. Il verbale di collaudo deve essere sottoposto al Direttore Generale per l’autorizzazione di liquida zione o per permettere di porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto svolgi mento dell’ordine oppure per fornire i motivi idonei ad una rescissione dell’ordine stesso. Articolo 65 - Le negoziazioni per importi limitati 1. Vengono considerate negoziazioni per importi limitati quelle di valore inferiore a € 35.000,00 al netto dell’Iva, con l’esclusione di quelle aventi per oggetto prestazioni professionali. 2. La procedura è disciplinata come appresso e si articola nei seguenti punti essenziali di riferi mento: 40 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ a) l’Attività che avverte l’esigenza di un materiale o di una prestazione di servizi predispone una richiesta di approvvigionamento specificando tutti i caratteri del materiale e della previsione neces saria, tale richiesta va sottoscritta nell’ambito dei limiti di competenza deliberati dal Consiglio di Amministrazione; b) la richiesta perviene al Dirigente della Divisione competente per la spesa che verifica la classifica zione secondo i criteri interni di costo e controlla la disponibilità nel Bilancio di Previsione; c) il responsabile del centro di spesa competente, di concerto con il proprio Dirigente, procede alla individuazione del fornitore fra quelli indicati nella Lista fornitori, con riferimento: • ad almeno tre listini depositati; • e/o al listino prefissato in apposita convenzione; • e/o richiedendo tre offerte ai fornitori presenti nella Lista; d) l’inclusione e l’esclusione dalla Lista fornitori è autorizzata dal Direttore Generale su indicazione del dirigente competente per la spesa; e) all’arrivo della merce o ricevimento della prestazione o servizio richiesto, chi ha effettuato la richiesta di acquisto e comunque chi ha ricevuto il bene, la prestazione o il servizio, deve ve rificarne la completezza e correttezza rispetto all’ordine. Nel caso di non conformità all’ordine la Divisione competente per l’acquisto, pone in essere tutte quelle azioni che ritiene necessarie al fine di assicurare la corretta esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni di servizio, in riferimento alla corretta esecuzione dell’ordine e, in mancanza di questo, la rescissione del contratto; f) l’Attività divisionale competente per la spesa invia la documentazione relativa alla Divisione Am ministrazione Generale e Finanza la quale, verificatane la regolarità e conformità rispetto alla fattura, predispone la documentazione prevista per il pagamento. CAPO SECONDO - CONTRATTI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Articolo 66 - Princìpi generali 1. La Fondazione si può avvalere di prestazioni professionali sia a carattere continuativo che sal tuario. Non sono considerate nel presente capo le prestazioni connesse a forniture di beni e servizi disciplinate in altri articoli del Capo 1° del presente Titolo. Articolo 67 - Soggetti destinatari dell’incarico 1. Gli incarichi di consulenza e prestazioni professionali possono essere conferiti a società, a persone fisiche e/o associazioni professionali. Articolo 68 - Tipologia di consulenze 1. Le tipologie previste dal seguente regolamento sono: a) consulenze generali: considerate tali quelle di assistenza di tipo generale su aspetti organizzativi, funzionali, gestionali, fornite dai soggetti di cui dell’articolo precedente; b) prestazioni professionali: considerate tali quelle relative ad attività specialistiche particolari quali quelle amministrative, fiscali, legali, notarili, sanitarie formative, perizie, direzione lavori, ecc.. Articolo 69 - Modalità di conferimento dell’incarico 1. Le tipologie di consulenze di cui all’art. 68 debbono essere previste nel Bilancio di Previsione. 2. Il Dirigente della Divisione interessata richiede per iscritto al Dirigente del centro di spesa com petente, le consulenze di cui al precedente comma, il quale verificata la corrispondenza con lo stan ziamento previsto nel Bilancio di Previsione, istruisce la pratica e la rimette alla Direzione Generale. La Direzione Generale sceglie i soggetti ritenuti idonei ad effettuare la prestazione e li propone al Presidente della Fondazione, il quale potrà conferire o rifiutare l’incarico. PREVIDENZA AGRICOLA 41 CONTABILITÀ 3. Copia del provvedimento di affidamento dell’incarico deve essere trasmessa alla Divisione Ammi nistrazione Generale per gli adempimenti consequenziali. 4. Qualora le consulenze professionali e le prestazioni non siano state previste nel Bilancio di Pre visione, il responsabile della Divisione dell’Attività interessata dovrà farne richiesta per iscritto alla Direzione Generale che, dopo averla esaminata e formulati i dovuti rilievi, la presenterà al Consiglio di Amministrazione per la delibera di approvazione ed eventuale conferimento dell’incarico. Articolo 70 - Contenuto della lettera di incarico 1. La lettera di incarico da sottoporre alla firma del Presidente della Fondazione deve contenere: a) le generalità, compresi codice fiscale e partita I. V. A. delle parti contraenti; b) l’oggetto dell’incarico; c) la durata; d) il compenso pattuito; e) le modalità di adempimento e pagamento. Articolo 71 - Incarichi speciali Per eventuali tipologie di incarichi speciali, connessi a situazioni di urgenza, quali pareri e proposte, non previsti nel Bilancio di Previsione, il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale, nei limiti di specifiche deleghe di autorizzazione di spesa, possono conferire e formalizzare gli incarichi, informando il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile. CAPO TERZO - CONTRATTI PARTICOLARI Articolo 72 - Leasing 1. Il ricorso al contratto di leasing per beni di consumo è consentito quando è dimostrata la conve nienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto. 2. Il Dirigente responsabile del centro di spesa dovrà dimostrare tali circostanze con relazione appo sitamente sottoscritta. 3. Il ricorso al leasing dovrà essere autorizzato dal Presidente e dal Direttore Generale della Fonda zione nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite, ai sensi dell’articolo 61. Articolo 73 - Factoring 1. Il contratto di factoring è quel tipo di contratto in cui un’impresa specializzata (factor) si impegna, contro il pagamento di una commissione, a gestire per conto della Fondazione, l’amministrazione di tutti o di parte di crediti da questa vantati verso soggetti esterni. 2. La Fondazione potrà far ricorso al contratto di factoring solo quando si tratta di crediti di dubbia, difficile o di onerosa esazione e comunque quando ne è dimostrata la convenienza economica rispet to alle tradizionali tipologie di contratto. 3. Il Dirigente responsabile della Divisione interessata dovrà dimostrare tali circostanze con relazio ne appositamente sottoscritta. 4. Il ricorso al factoring dovrà essere autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Articolo 74 - Comodato 1. Il comodato è consentito nei casi in cui il bene materiale oggetto del contratto venga ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari della Fondazione. 2. Il Dirigente responsabile della Divisione interessata dovrà dimostrare tali circostanze con relazio ne appositamente sottoscritta. 42 PREVIDENZA AGRICOLA CONTABILITÀ Articolo 75 - Acquisto di immobili 1. Per i contratti di acquisto di beni immobiliari e/o loro pertinenze, in deroga a quanto stabilito dall’art. 63 e dall’art. 65, si provvede ai sensi dei commi che seguono. 2. Nel rispetto dei criteri di investimento fissati nel Bilancio di Previsione ed in conformità alle esigenze della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri e le caratteristiche di mas sima per l’acquisto dei beni immobili. 3. Il Dirigente della Divisione Gestione Patrimonio Immobiliare, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, provvede a ricercare sul mercato gli immobili e a raccoglierne la documentazione necessaria per individuarne le caratteristiche tecnico-giuridiche. 4. Istruite e completate le pratiche di cui al punto precedente, queste sono sottoposte al Direttore Generale, il quale formula una relazione da presentare al Presidente e alla Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare. 5. La Commissione, dopo aver esaminato la relazione del Direttore Generale e le proposte di ven dita ivi illustrate, ed aver accertato la conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione, incarica, eventualmente, uno o più esperti, di effettuare una perizia tecnica per il parere di con gruità. 6. La Commissione, individuati gli immobili aventi le caratteristiche indicate dal Consiglio di Am ministrazione e stilato un accordo di massima con la parte venditrice, ne propone l’acquisto allo stesso Consiglio di Amministrazione. 7. Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte della Commissione, potrà deliberarne l’acquisto inserendo, in tal caso, nella stessa delibera le principali clausole contrattuali. Articolo 76 - Cessione di immobili 1. Per i contratti di vendita di beni immobiliari e/o loro pertinenze, nel rispetto dei piani program matici della Fondazione e di efficienza ed economicità della gestione, il Consiglio di Amministra zione fissa i criteri e le modalità di vendita. 2. Sulla base di tali criteri il Direttore Generale individua, avvalendosi della Divisione Gestione Patrimonio Immobiliare, gli immobili da destinare, eventualmente, al mercato per la vendita. 3. La Divisione Generale Gestione Patrimonio Immobiliare formalizza le istruttorie relative agli atti degli immobili individuati e ne propone anche il valore di vendita (a corpo) dopo aver valutato i prezzi di immobili simili per età, qualità, importanza e zona. 4. Le istruttorie si concludono con un parere motivato che deve essere sottoposto al Direttore Generale il quale, dopo averne valutato i contenuti formula una propria relazione che trasmette al Presidente a alla Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare. 5. La Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare, esamina la relazione del Direttore Generale e formula della indicazioni per il Consiglio di Amministrazione, che, nel caso di incertezza sul prez zo, potranno essere suffragate da una perizia tecnica. 6. Il Consiglio di Amministrazione sceglierà gli immobili da destinare alla vendita, fissandone i criteri di massima e dettandone le modalità e le principali clausole contrattuali. 7. La Direzione Generale avvalendosi della Divisione Generale Gestione Patrimonio Immobiliare, nel rispetto delle volontà del Consiglio di Amministrazione, ricerca sul mercato, anche attraverso mezzi di comunicazione e/o intermediari, i possibili acquirenti per l’immobile/i. 8. Il Direttore Generale, completata la ricerca di cui al punto precedente, presenterà al Consiglio di Amministrazione, per le eventuali deliberazioni, una relazione contenente le proposte di cessione. 9. Il Consiglio di Amministrazione esaminate le varie proposte, gli esiti della trattativa, le offerte pervenute dai vari offerenti nonché le principali clausole contrattuali sceglie l’acquirente ed auto rizza il Presidente alla stipula. PREVIDENZA AGRICOLA 43 CONTABILITÀ Articolo 77 - Locazioni di immobili 1. Per le locazioni di immobili il Direttore Generale, dovrà sottoporre un’apposita relazione alla Com missione Consiliare Gestione Patrimonio Immobiliare al fine di richiedere un parere di congruità in merito alla determinazione del canone da applicare per i nuovi contratti, tenendo conto degli ele menti assunti sul mercato locativo di zona e ad eventuali proposte acquisite. 2. In assenza di proposte di locazione, il Direttore Generale dovrà attivare la procedura di eventuale pubblicizzazione. La pubblicizzazione potrà avvenire o tramite le normali inserzioni pubblicitarie o ricorrendo ad una primaria agenzia immobiliare locale da individuarsi secondo le direttive della Commissione Consiliare Gestione Patrimonio Immobiliare. Articolo 78 - La transazione 1. La Fondazione, per porre fine alle controversie già cominciate o a quelle che possono sorgere, può ri correre all’istituto della transazione così come previsto dagli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile. 2. Per importi la cui differenza transatta è inferiore a euro 5.164,56, il Dirigente della Divisione in teressata dovrà procedere a istruire la pratica e sottoporla al Direttore Generale il quale, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni ed eventualmente sentito anche il parere di un legale di fiducia della Fondazione, può autorizzare il ricorso alla transazione. Ricevuta l’autorizzazione del Direttore Generale e completato il contratto in tutte le sue parti, esso viene sottoposto a stipula del Presidente. 3. Per importi la cui differenza transatta è superiore a euro 5.164,56 il Dirigente della Divisione in teressata dovrà procedere a istruire la pratica e sottoporla al Direttore Generale il quale, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni ed eventualmente sentito anche il parere di un legale di fiducia della Fondazione, sottoporrà la pratica alla delibera del Consiglio di Amministrazione per l’eventuale autorizzazione alla transazione. Ricevuta l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e completato il contratto in tutte le sue parti, esso viene sottoposto a stipula da parte del Presidente. TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 79 - Disposizioni transitorie e finali 1. Le presenti Norme Interne di Contabilità e Amministrazione saranno rese operative nel momento in cui la Fondazione avrà completato il processo di riorganizzazione secondo una programmazione che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, le cui fasi principali sono le seguenti: – revisione dell’attuale organigramma anche con le necessarie implementazioni; – attuazione delle necessarie attività formative del personale; – revisione e modificazione del sistema informatico; – realizzazione delle procedure organizzative; – attuazione del sistema contabile-amministrativo secondo le linee guida del presente regolamento. 2. Nelle more del completamento delle fasi riorganizzative, il Consiglio di Amministrazione potrà de liberare l’attuazione di quelle parti delle Norme Interne che riterrà già utili ed applicabili per il buon funzionamento della Fondazione. 3. Fino alla data fissata dal Consiglio di Amministrazione per la completa e piena applicazione delle presenti Norme Interne, l’amministrazione del patrimonio e la tenuta della contabilità della Fonda zione continuano ad essere gestite secondo la normativa attualmente applicata all’Ente. 4. Le cifre indicate negli artt. 12-38-52-63-65-78 possono essere aggiornate con motivata delibera zione del Consiglio di Amministrazione. 5. Per quanto non previsto dalle disposizioni delle presenti Norme Interne e dallo Statuto della Fon dazione, si applicano le norme del Codice Civile e quanto previsto dai principi contabili nazionali, e ove carenti, insufficienti o mancanti, quelli internazionali. 44 PREVIDENZA AGRICOLA Regime sanzionatorio La Fondazione, avvalendosi della potestà di autoregolamentazione conferitale dall’artico lo 4, comma 6-bis, della legge 140/97, con la delibera n. 20 del 18 luglio 2003, come mo dificata dalla successiva delibera n. 5 del 16 aprile 2004, ha introdotto un nuovo sistema sanzionatorio che tiene conto della specificità del settore agricolo. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta del 18 luglio 2003) (omissis) DELIBERA 1) di determinare gli interessi di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi dovuti dai datori di lavoro nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al mo mento del pagamento con la maggiorazione di 6 punti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito nella leg ge 29 luglio 1996 n. 402; 2) di modificare l’attuale sistema sanzionato rio, contenuto nelle delibere consiliari n. 51 del 28 ottobre 1997 e n. 38 dell’8 ottobre 1998, fissando la seguente disciplina: a) in caso di omissione contributiva (quando, cioè, l’ammontare dei contributi non pagati o pagati in ritardo è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie), il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di ri ferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti; la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non pagati alla scadenza presta bilita. Superato il tetto massimo delle sanzioni civi li senza che si sia provveduto al pagamento del dovuto, sul debito contributivo matura no gli interessi di mora di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46; Marlon, 1966 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA b) in caso di evasione contributiva (quando, cioè, il mancato versamento dei contributi è connesso a denunce e/o registrazioni obbliga 45 REGIME SANZIONATORIO torie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di occultare rap porti di lavoro o retribuzioni), il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari al 30% annuo, fino al tetto massimo del 60% dei contributi dovuti. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamen te prima di contestazioni o richieste da parte della Fondazione, e comunque en tro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, semprechè il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla denun cia, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti. Superato il tetto massimo delle sanzioni civili, sia nella prima che nella seconda fattispecie, senza che si sia provveduto al pagamento del dovuto, sul debito con tributivo maturano gli interessi di mora di cui all’articolo 14 del citato D.Lgs. 46/99; Mona Lisa, 1979 circa The Andy Warhol Museum, Pittsburgh c) in caso di ritardata denuncia del rapporto di lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative sulla sussistenza dell’obbligo contributivo (ad esempio, relativamente all’inquadramento previdenziale dell’azienda o relativamente alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato), semprechè il pagamento dei contributi avvenga entro il termine fissato dalla Fondazione, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo del 40% dei contributi dovuti; d) nei casi di ritardato versamento dei contri buti a causa di situazioni, debitamente docu mentate, di incertezze interpretative parti colarmente rilevanti, di fatto doloso di terzo, di crisi aziendale, di procedure concorsuali e di tardivo finanziamento pubblico di enti non aventi fini di lucro, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione 46 d’anno, pari al tasso più elevato fra quello di rivalutazione annua del TFR e quello di rivalu tazione annua del Fondo di Previdenza.(1) (1) Testo della lett. d) così modificato dalla delibera n. 5 del 16/4/04. TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento (determinato sulla base di provvedimento della Banca Centrale Europea) Misure vigenti dal 9/6/03 alla data di stampa del presente numero di “P.A.” Dal 9/6/03 al 5/12/05 Dal 6/12/05 al 7/3/06 Dal 8/3/06 al 14/6/06 Dal 15/6/06 al 8/8/06 Dal 9/8/06 al 10/10/06 Dal 11/10/2006 tasso pari al 2% tasso pari al 2,25% tasso pari al 2,50% tasso pari al 2,75% tasso pari al 3% tasso pari al 3,25% PREVIDENZA AGRICOLA Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera fondativa del 23 giugno 1995 modificata con delibera del 7 novembre 1996, approvata con Decreto interministeriale del 23 aprile 1997 Regolamento per il trattamento di fine rapporto Articolo 1 - Fondo per il trattamento di fine rapporto L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura, in caso di cessazio ne del rapporto di impiego, corrisponde, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamen to, il trattamento di fine rapporto che è dovuto secondo la vigente disciplina, agli iscritti al Fondo di cui all’art. 2, punto 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1655. Nei successivi articoli, l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltu ra è denominato per brevità «Ente». Articolo 2 - Computo del trattamento di fine rapporto L’Ente, sulla base della retribuzione annua contributiva, denunciata ai sensi dell’art. 6 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, provvede a fine anno a conteggiare e ad accreditare a nome di ciascuno iscritto 1/13,5 dell’anzidetta retribuzione, depurata di quanto corrisposto a titolo occasionale. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Le somme accreditate a nome di ciascun iscritto - con esclusione della quota maturata nell’anno e di quanto eventualmente corrisposto, ai sensi del successivo art. 5, a titolo di anticipazione - sono incrementate, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro ri spetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una del le cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione sala riale, deve essere computato nella retri buzione di cui al primo comma l’equiva lente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale Birth of Venus, 1482 svolgimento del rapporto di lavoro. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA 47 T.F.R. L’importo di cui all’accantonamento in parola è ridotto inoltre dell’importo corrispondente alla con tribuzione aggiuntiva, dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e detratto, ai sensi dell’ul timo comma dell’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dal contributo dovuto all’Ente. Articolo 3 - Trattamento di fine rapporto All’atto della cessazione del rapporto di impiego, l’Ente corrisponde agli iscritti al Fondo, a titolo di trattamento di fine rapporto, l’importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione al nomina tivo di ciascuno, ai sensi dell’articolo precedente. In caso di cessazione del rapporto di impiego per causa di morte, l’anzidetto importo è corrisposto gli aventi diritto di cui all’art. 2122 c.c.. Nel caso in cui la Ditta si estingue per effetto di provvedimenti di legge o di altro atto di autorità che non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun di pendente al 31 dicembre dell’anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento. Nel predetto computo sono considerati i saldi dei dipendenti in servizio alla data di cessazione del rapporto assicurativo con la Ditta. Dall’importo determinato ai sensi del comma precedente va detratto quanto corrisposto a titolo di anticipazione al dipendente della Ditta interessata che non sia stato già saldato nella elaborazione di cui all’art. 6. Articolo 4 - Facoltà di retrodatazione dell’iscrizione al Fondo Nei casi in cui, per giustificato motivo, la data di iscrizione al Fondo risulti posteriore a quella della effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, la Ditta ha facoltà di richiedere al Consiglio di Ammi nistrazione dell’Ente, per il personale impiegatizio dipendente, che la decorrenza della iscrizione al Fondo abbia esattamente a coincidere con la data dalla quale ha avuto effettivamente inizio il rap porto. L’accoglimento della richiesta cui al comma precedente, subordinato alla presentazione di tutti gli atti e documenti ritenuti necessari per l’istruttoria della richiesta stessa, comporta per la Ditta l’ob bligo di versare all’Ente un importo pari a quello spettante al dipendente per trattamento di fine rapporto, al momento dell’accoglimento della richiesta, per il periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del rapporto e quella di iscrizione al Fondo. L’importo dovuto in applicazione di quanto stabilito con il presente articolo deve essere versato dalla Ditta in unica soluzione ovvero, a richiesta, in forma rateale. La richiesta per il pagamento rateale deve essere inoltrata dalla Ditta al Consiglio di Amministrazio ne che stabilisce i termini e le modalità di pagamento nonché la misura degli interessi da addebitare in aggiunta all’importo dovuto. In caso di versamento rateale dell’importo di cui trattasi, qualora intervenga la cessazione del rap porto di impiego dell’iscritto cui la rateazione si riferisce, l’importo residuo deve essere versato in unica soluzione non oltre trenta giorni dalla data della cessazione stessa. Articolo 5 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto L’Ente corrisponde agli iscritti che ne facciano espressa richiesta l’anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui al precedente articolo 3, alle condizioni e nei limiti appresso elencati. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso la stessa Ditta, può chiedere, in costan za di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo di cui al preceden te comma e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. 48 PREVIDENZA AGRICOLA T.F.R. Le richieste possono essere accolte in ordine di priorità per: a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strut- ture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile; c) estinzione, anche parziale, del mutuo eventualmente contratto con la Fondazione al fine dell’ac- quisto o della costruzione della prima casa di abitazione. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e dal lavoratore con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, quale dipendente di una stessa Ditta. Agli anzidetti fini gli interessati dovranno inviare all’Ente, unitamente alla domanda di anticipazione accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui innanzi, una dichiarazione della Ditta attestante il numero dei dipendenti in servizio, il numero dei dipenden- ti con almeno otto anni di anzianità nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria. In caso di necessità, per l’individuazione del beneficiario della prestazione si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande. In caso di concorrenza tra anticipazione e prestito l’importo complessivamente erogato non può su- perare il 70% del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto. Il Fondo non può essere chiamato a corrispondere l’anticipazione in favore dei dipendenti dei tipi di aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni nonché delle aziende inadempienti. Articolo 5-bis - Anticipazione: trattamento di miglior favore I dipendenti delle Ditte che non raggiungono i limiti del 10% e del 4% di cui all’articolo precedente, semprechè le ditte stesse siano in regola con il versamento dei contributi dovuti fino al momento della domanda, possono ugualmente fruire delle anticipazioni inoltrando apposita richiesta all’Ente. Tali domande verranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e nei limiti delle disponibilità fissate di anno in anno con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, entro il tetto massimo del 50% delle somme complessivamente corrisposte, a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto, nell’anno precedente. Articolo 6 - Estratti conto Sulla base delle retribuzioni denunciate, l’Ente provvede ad aggiornare i conti individuali degli iscrit ti, riportanti quanto spettante a ciascuno di essi a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre dell’anno precedente. L’Ente provvede quindi ad inviare a tutti gli iscritti nonché alle Ditte contribuenti i relativi estratti conto intendendosi così assolti gli incombenti di cui al combinato disposto degli artt. 2, penultimo comma della legge 297/1982 e 4 del D.L. 352/1978. Ogni contestazione riguardante detti estratti conto deve essere effettuata entro il termine di trenta giorni dall’invio degli stessi. Articolo 7 - Denuncia di cessazione del rapporto di impiego La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata a cura della Ditta mediante esplicita denuncia da trasmettere all’Ente non oltre 15 giorni dalla data di cessazione stessa. La denuncia deve contenere le seguenti notizie: a) data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego; b) qualifica del dipendente e mansioni svolte in concreto; c) luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo del dipendente. L’Ente ha facoltà di richiedere alle Ditte od al dipendente od agli aventi diritto notizie e certificazioni ritenute necessarie. PREVIDENZA AGRICOLA 49 T.F.R. L’Ente non risponde delle conseguenze connesse a ritardi nella trasmissione della denuncia e dei documenti richiesti come pure ad inosservanza di leggi. Articolo 8 - Ricorsi Avverso i provvedimenti dell’Ente concernenti l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione. Il termine per ricorrere, ai sensi del precedente comma, è di giorni 90 dalla data di comunicazione del provvedimento adottato dall’Ente; la seguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso. Articolo 9 - Entrate e bilancio tecnico Sono entrate del Fondo: a) i contributi destinati ad alimentarlo; b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni esercizio finanziario determinati in rapporto alla gia- cenza media annuale del Fondo ad un tasso di interesse pari a quello medio realizzato nel medesimo esercizio dall’investimento dei beni patrimoniali; c) le somme incassate per sanzioni civili e proventi vari di pertinenza. Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico del Fondo; tuttavia è in facoltà del Consiglio di Ammi- nistrazione dell’Ente disporre la compilazione in via anticipata, su motivata proposta formulata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto. Qualora le risultanze del bilancio tecnico richiedano variazioni della quota contributiva, il Consiglio di Amministrazione adotta le conseguenti determinazioni e richiede al Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale la successiva approvazione nei modi e termini di legge. Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali Nei confronti di coloro che, alla data del 1º giugno 1982, risultavano già iscritti al Fondo, la pre- stazione del Fondo stesso che sarebbe spettata agli iscritti all’atto dell’entrata in vigore della legge 297/1982 è calcolata secondo la disciplina regolamentare vigente fino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui al precedente art. 2. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2. Ai fini del «recupero» dell’indennità di contingenza, relativa al periodo 1º febbraio 1977 - 31 maggio 1982, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’art. 6 della legge 297/1982. Si applica altresì il terzultimo comma del citato art. 5 della legge 297/1982. Articolo 11 - Aumenti retributivi Ai fini della determinazione della prestazione spettante agli iscritti alla data del 1º giugno 1982, gli aumenti retributivi che non siano automatico effetto di una norma contrattuale collettiva entrano a far parte della retribuzione quiescibile solo a condizione che il rapporto di lavoro cessi dopo che sia interamente trascorso un biennio dalla data della denuncia degli aumenti stessi. In caso contrario non si terrà conto di detti aumenti ed i contributi relativi alle quote di retribu zione rimaste escluse dal computo della prestazione in argomento verranno rimborsati alle Ditte contribuenti. Articolo 12 - Entrata in vigore Il presente regolamento è inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi del l’art. 8 dello Statuto dell’Ente approvato con D.P.R. n. 1002 del 28 luglio 1967 e modificato con D.P.R. n. 1025 del 1º luglio 1981. Gli effetti del presente regolamento hanno decorrenza dal 1º giugno 1982. 50 PREVIDENZA AGRICOLA Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 23 giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 settembre 1995, approvato con Decreto interministeriale del 19 novembre 1996 Fondo di previdenza Articolo 1 - Campo di applicazione In attuazione dello Statuto dell’Ente Naziona le di Previdenza e di Assistenza per gli Impie gati dell’Agricoltura e dei Contratti Collettivi vigenti, il presente Regolamento disciplina il trattamento di previdenza spettante ai diri genti e agli impiegati, tecnici e amministrativi, di imprese e industrie agricole, di Consorzi di Miglioramento Fondiario, di Consorzi di Boni fica, e, comunque, di Enti e di imprese in genere che svolgono la loro attività nel settore della produzione agricola, nonché agli impiegati, tecnici e amministrativi, di imprese esercen ti concessioni di tabacco e imprese esercenti frantoi di olive. Liza Minnelli, 1979 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA Articolo 2 - Trattamento di previdenza Il trattamento di previdenza, di cui al presen te regolamento, assicura la corresponsione di prestazioni economiche al verificarsi dei se guenti eventi: a) morte che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio; b) invalidità permanente totale ed assoluta che non sia conseguenza diretta ed esclusiva di in fortunio; c) raggiungimento del 65° anno di età. Articolo 3 - Assegno di morte Nel caso di morte dell’iscritto è corrisposto ai superstiti un assegno pari a 20 mensilità di re tribuzione. Per mensilità di retribuzione si intende un do dicesimo della retribuzione annua che, nei do dici mesi precedenti l’evento, è stata denuncia ta all’Ente ed è stata presa a base per il calcolo del contributo. Nel caso in cui la morte dell’iscritto si verifichi prima che sia trascorso un anno dalla data di iscrizione, l’assegno di morte è determinato in rapporto alla retribuzione annua che per il pe riodo di iscrizione è stata denunciata all’Ente ed è stata presa a base per il calcolo del con tributo. Qualora la morte si verifichi in periodo di in terruzione del servizio, sempreché ricorrano le condizioni previste dall’art. 5, comma 2, numero 2, l’assegno di morte è determinato in rapporto alla retribuzione annua che nei dodici mesi precedenti la interruzione dell’attività di servizio è stata denunciata all’Ente ed è stata presa a base per il calcolo del contributo. 51 FONDO DI PREVIDENZA Non spetta ai superstiti l’assegno per il caso di morte, qualora l’indennità per invalidità permanente, prevista dal successivo art. 4, sia stata o già liquidata o già corrisposta all’iscrit to. L’ammontare dell’assegno di morte è cor risposto ai superstiti dell’iscritto, osservando le norme di cui all’art. 2122 del Codice Civile. Qualora tra i superstiti figurino figli minori, che vivevano a carico dell’iscritto al momento della sua morte, la quota parte dell’assegno ad essi spettante è integrata da una maggiorazio ne pari a: - tre mensilità e mezzo di retribuzione per cia scun figlio che non abbia compiuto il 14º anno di età; - due mensilità di retribuzione per ciascun fi glio che abbia compiuto il 14º anno di età e non abbia compiuto il 21º anno di età. La maggiorazione, pari a due mensilità di re tribuzione, è altresì corrisposta senza limiti di età per ciascun figlio permanentemente inabile al lavoro. È considerato inabile permanente al lavoro il figlio la cui attitudine alle normali occupazioni sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno del 50%. Articolo 4 - Indennità per invalidità permanente totale ed assoluta Nel caso in cui l’iscritto venga colpito da in validità permanente totale ed assoluta è cor risposta una indennità pari a 25 mensilità di retribuzione. È considerata invalidità permanente totale ed assoluta, indennizzabile ai sensi del presente regolamento, la perdita completa e per tutta la vita, di ogni attitudine al lavoro e tale da ren dere indispensabile un’assistenza personale continuativa. Si ritiene indispensabile l’assistenza personale continuativa allorché l’iscritto si trovi nella impossibilità di soddisfare senza assistenza alle comuni esigenze della sua vita organica e di relazione, se non con grave nocumento per sé o per gli altri. Nel caso di morte dell’iscritto, al quale sia stata 52 già liquidata, ma non corrisposta, l’indennità per invalidità permanente totale ed assoluta, la ripartizione dell’indennità stessa è effettuata fra i superstiti secondo le norme della succes sione legittima. Articolo 5 - Condizioni Il diritto alle prestazioni stabilite dal presente regolamento per i casi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, è riconosciuto al verificarsi di tali eventi, sempreché: a) abbia avuto effettivo inizio il rapporto di im piego ed il datore di lavoro abbia già provvedu to alla denuncia all’Ente dell’instaurazione del rapporto stesso, secondo le modalità in vigore; b) l’iscritto sia in attività di servizio con diritto alla retribuzione; c) l’iscritto non abbia superato il 65º anno di età. Le prestazioni, spettanti al verificarsi della morte dell’iscritto o nel caso in cui il medesimo venga colpito da invalidità permanente tota le ed assoluta, spettano anche se uno dei due eventi si verifichi: 1) nei trenta giorni successivi alla cessazione dell’iscrizione all’Ente, sempreché in tale pe riodo non sia stata svolta attività lavorativa alle dipendenze di terzi o in proprio; 2) nel periodo di astensione dal servizio in conseguenza di malattia o di infortunio con templato dai Contratti Collettivi di lavoro o dai Regolamenti Organici per gli Enti non vincola ti da contrattazione collettiva. Nel caso in cui la morte o l’invalidità perma nente totale ed assoluta siano conseguenza di azione suicida, il diritto alle prestazioni è rico nosciuto, sempreché la iscrizione all’Ente sia intervenuta un anno prima del verificarsi del l’evento. Articolo 6 - Liquidazione del conto individuale. Opzioni per la pensione 1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è cor risposto all’iscritto l’ammontare del conto in dividuale determinato secondo il calcolo a lui più favorevole tra: PREVIDENZA AGRICOLA FONDO DI PREVIDENZA a) quello costituito dal contributo versato per tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscri zione al Fondo e dagli interessi composti al tas so annuo del 4%; b) quello determinato moltiplicando per il numero degli anni di effettiva contribuzione l’85% della media annua risultante dall’ultimo triennio di contribuzione al Fondo. Qualora alla formazione del periodo complessivo di contribuzione concorrano periodi connessi a rapporti di impiego a tempo pieno e a rapporti a tempo parziale, relativamente a questi ultimi periodi la prestazione è determinata esclusiva mente secondo il criterio di cui alla lettera a) del presente comma. 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale è corri sposto: a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di impiego ed abbia conseguito il trattamento pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria o in forme sostitutive e semprechè non instauri un nuovo rapporto di lavoro; b) all’iscritto colpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di ces sazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con con seguente diritto alla reiscrizione all’Ente; d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto. 3) Gli iscritti che abbiano raggiunto il 65° anno di età o quelli di cui alla lettera a) del comma 2, possono optare per la liquidazione della pre stazione sotto forma di pensione. L’importo annuo iniziale della pensione è determinato dal prodotto fra l’importo del conto individuale di pertinenza dei singoli iscritti e i coefficienti di cui alla “tabella A”allegata al presente rego lamento di cui fa parte integrante. Tale facol tà è riconosciuta anche agli iscritti di cui alla lettera b) del comma 2 che possono vantare almeno cinque anni di contribuzione al fondo. L’importo annuo iniziale della pensione in tale fattispecie è determinato dal prodotto fra l’im porto del conto individuale di pertinenza dei PREVIDENZA AGRICOLA singoli iscritti e i coefficienti di cui alla “tabella B”allegata al presente regolamento. L’opzione deve essere esercitata entro tre mesi dalla ma turazione del diritto a percepire il conto indi viduale o, per quanto riguarda la fattispecie di cui alla lettera b) del comma 2, dal riconosci mento dell’invalidità. 4) L’ammontare annuo della pensione spettan te è corrisposto in 6 rate bimestrali posticipate di pari importo a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rap porto di lavoro o al compimento del sessanta cinquesimo anno di età. 5) A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, le pensioni in godimento sono rivalutate, con de liberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, in relazione al rendimento netto del patrimonio del Fondo e tenendo conto del tasso di interesse adottato in sede di determi nazione dei coefficienti di trasformazione di cui alle tabelle “A” e “B”allegate al presente re golamento. 6) La pensione di cui innanzi è reversibile ai soggetti e nelle percentuali della pensione di retta sotto indicati: - coniuge, 60 per cento; - figli a carico secondo la disciplina dell’assi curazione generale obbligatori, 20% per cia scun figlio se ha diritto anche il coniuge; 40% se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente né inferiore al 60% né superiore al 100% della pensione diretta che sarebbe spettata. 7) L’iscritto che si trovi nella situazione di cui alla lettera c) del comma 2, che abbia matu rato presso il Fondo un’anzianità contributi va complessivamente non inferiore a cinque anni, ha la facoltà di differire la liquidazione del conto individuale al compimento del 65° anno di età ovvero alla data di maturazione del trattamento pensionistico di vecchiaia conse guito nell’assicurazione generale obbligatoria o forme sostitutive. L’importo del conto indi viduale è rivalutato con decorrenza 1° luglio di 53 FONDO DI PREVIDENZA ciascun anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in sede di appro vazione del bilancio consuntivo, in relazione al rendimento netto del patrimonio del Fon do. Al momento della liquidazione del conto individuale di cui trattasi, l’interessato potrà esercitare tutte le facoltà inerenti alla presta zione dovutagli, ivi compresa l’opzione di cui al comma 3. 8) Nel caso di liquidazione ai superstiti, la ri partizione dell’ammontare del conto individua le è effettuata secondo il disposto dell’articolo 2122 del codice civile; la ripartizione è invece effettuata secondo le norme della successione legittima, quando la morte dell’iscritto si ve rifica dopo che l’Ente ha già provveduto alla liquidazione, ma non alla materiale correspon sione del conto individuale. Articolo 7 - Entrate e bilancio tecnico Sono entrate del Fondo: a) i contributi destinati ad alimentarlo, secon do la misura stabilita dalla legge 29 novembre 1962, n. 1665; b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni esercizio finanziario, determinati in rappor to alla giacenza media annuale del Fondo ad un tasso di interesse pari a quello medio netto realizzato nel medesimo esercizio dall’investi mento dei beni patrimoniali; c) le somme incassate per sanzioni civili e pro venti vari di pertinenza. Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico del Fondo; tuttavia è in facoltà del Consiglio di Amministrazione dell’Ente disporne la compi lazione in via anticipata, su motivata proposta formulata dal Direttore Generale, ai sensi del l’art. 10 del vecchio Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, sulla base delle risultanze del predetto bilancio, a pro muovere i provvedimenti necessari a mantenere inalterato l’equilibrio finanziario del Fondo, ferma restando l’aliquota contributiva vigente. Articolo 8 - Responsabilità civile Se la morte o l’invalidità permanente totale ed 54 assoluta siano imputabili a colpa altrui, l’Ente, secondo l’art. 1916 del Codice Civile, può eser citare il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili, per le somme corri sposte per le indennità di cui ai precedenti ar ticoli 3 e 4. Articolo 9 - Prescrizione L’azione per conseguire le indennità previste, per il caso di morte e d’invalidità permanente totale ed assoluta, dai precedenti articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno dalla data in cui tali eventi si sono verificati. Articolo 10 - Procedimento per la liquidazione dell’assegno di morte In caso di morte dell’iscritto, la domanda per ottenere l’assegno previsto dall’articolo 3 deve essere inoltrata all’Ente a cura degli aventi causa - con lettera raccomandata - entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento mortale. La domanda deve indicare: 1) generalità dell’impiegato deceduto; 2) impresa od ente presso cui prestava servi zio; 3) giorno, ora e luogo in cui è avvenuto il de cesso; 4) circostanze in cui si è verificata la morte; 5) cause della morte, attestate da certificato medico. Articolo 11 - Procedimento per ottenere la liquidazione dell’indennità per invalidità permanente totale ed assoluta La domanda per ottenere l’indennità stabilita dall’art. 4, a pena di decadenza da ogni diritto, deve essere inoltrata all’Ente, a mezzo lettera raccomandata, entro e non oltre il 30º giorno dalla data in cui l’iscritto è stato colpito da in validità permanente totale ed assoluta. La domanda deve essere corredata da un cer tificato medico in cui siano dettagliatamente indicate le cause e le infermità che hanno de terminato l’invalidità permanente totale ed assoluta. PREVIDENZA AGRICOLA FONDO DI PREVIDENZA Articolo 12 - Procedimento per la liquidazione del trattamento previdenziale 1) L’ammontare del conto individuale di cui al precedente art. 6, è liquidato direttamente dall’Ente nei casi di compimento del 65° anno di età, di morte e di invalidità permanente totale e assoluta. 2) Negli altri casi, l’iscritto per ottenere la li quidazione del conto individuale, deve inoltra re domanda all’Ente e deve dichiarare le con dizioni sussistenti in merito al conseguimento della pensione di vecchiaia e le condizioni ine renti la situazione lavorativa. 3) L’importo di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato trascorso il termine di opzione di cui all’art. 6, comma 3, quello di cui al precedente comma 2, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. 4) La facoltà di differimento prevista dall’art. 6, comma 7 deve essere esercitata entro 9 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed è irrevocabile. In assenza di domanda o di esercizio della facoltà suddetta, trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di impiego, l’Ente procede direttamente alla li quidazione e successiva erogazione del conto individuale. Articolo 13 - Accertamenti L’Ente ha facoltà di richiedere gli atti ed i do cumenti comprovanti il diritto dell’iscritto o degli aventi causa a conseguire le prestazioni previste dal presente regolamento e può di sporre ogni accertamento che ritiene utile di eseguire o di far eseguire da pubbliche auto rità. L’opposizione dell’iscritto o degli aventi causa agli accertamenti disposti dall’Ente od il rifiuto a produrre i documenti richiesti determina no la perdita di ogni diritto alle prestazioni. Articolo 14 Procedimento amministrativo Ricevuta la documentazione ed eseguiti, ove del caso, gli accertamenti di cui ha facoltà, PREVIDENZA AGRICOLA l’Ente comunica all’iscritto od agli aventi dirit to le proprie determinazioni. Avverso le determinazioni dell’Ente, l’iscritto o gli aventi causa hanno facoltà di proporre motivato ricorso al Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera racco mandata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione delle determinazioni stesse. Entro il termine di trenta giorni dal ricevi mento della comunicazione della decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere chiesta la costituzione del Collegio arbitrale di cui al seguente art. 15. Trascorsi i termini innanzi stabiliti senza che sia stata prodotta opposizione, le decisioni adottate divengono definitive. Articolo 15 - Costituzione del Collegio Arbitrale Esaurito il procedimento amministrativo di cui all’art. 14, la controversia è demandata, con scrittura privata, al giudizio inoppugna bile di un Collegio Arbitrale, composto di tre esperti, medici e legali, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comu ne accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Roma. Ciascuna delle parti remunera l’esperto da essa designato; il compenso del terzo arbitro è posto a carico della parte soccombente. Il Collegio Arbitrale ha la sua sede in Roma, decide a maggioranza sulle controversie de mandategli ed il suo pronunciato è inoppu gnabile dalle parti, anche se uno degli esperti rifiutasse di firmarlo. Articolo 16 - Norme transitorie e finali Il presente regolamento entra in vigore dal 1º gennaio 1972 (le modificazioni apportate agli articoli 6, 7 e 12 trovano applicazione a decor rere dal 2 marzo 1978). Per tutto ciò che non è regolato espressamen te dal presente regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge. 55 FONDO DI PREVIDENZA Tabella A - Coefficienti per la determinazione dell’importo annuo iniziale della pensione di vecchiaia (tasso d’interesse 4%) Età 57 60 63 Coefficienti 0.060262 0.064183 0.069103 Età 58 61 64 Coefficienti 0.061471 0.065702 0.071008 Età 59 62 65 Coefficienti 0.062778 0.067339 0.073076 N.B. - L’importo annuo iniziale della pensione si ottiene moltiplicando il conto individuale per il coefficiente corrispondente all’età del pensionando. Per le età non intere espresse in anni e mesi (considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni e tra scurando invece la frazione inferiore a 15 giorni) il coefficiente si ricava incrementando quello relativo all’età compiuta di tanti dodicesimi della differenza tra i due coefficienti relativi alle età intere tra le quali si colloca quella del pensionando quanti sono i mesi da considerare. Tabella B - Coefficienti per la determinazione dell’importo annuo iniziale della pensione di invalidità (tasso d’interesse 4%) Età 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Coefficienti 0.044024 0.044190 0.044364 0.044547 0.044742 0.044948 0.045167 0.045399 0.045644 0.045904 0.046180 0.046473 0.046783 0.047111 0.047457 Età 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Coefficienti 0.047823 0.048209 0.048619 0.049052 0.049510 0.049992 0.050501 0.051040 0.051611 0.052214 0.052851 0.053521 0.054231 0.054981 0.055776 Età 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Coefficienti 0.056619 0.057511 0.058460 0.059467 0.060545 0.061702 0.062937 0.064272 0.065714 0.067277 0.068951 0.070757 0.072703 0.074796 0.077052 0.079505 N.B. - L’importo annuo iniziale della pensione si ottiene moltiplicando il conto individuale per il coefficiente corrispondente all’età del pensionando. Per le età non intere espresse in anni e mesi (considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni e tra scurando invece la frazione inferiore a 15 giorni) il coefficiente si ricava incrementando quello relativo all’età compiuta di tanti dodicesimi della differenza tra i due coefficienti relativi alle età intere tra le quali si colloca quella del pensionando quanti sono i mesi da considerare. 56 PREVIDENZA AGRICOLA Infortuni sul lavoro Il seguente prontuario vuole essere una risposta esauriente alle numerose richieste di chiarimenti, da parte delle aziende e degli assicurati, in relazione alla denuncia, alla prosecuzione ed alla chiusura di un evento infortunistico. Denuncia dell’infortunio In caso di un evento infortunistico, la comunicazione deve arrivare alla Fondazione entro venti giorni, compreso il giorno dell’infortunio. Superato tale termine, l’indennizzo dell’indennità gior naliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro e dell’indennità di ricovero partirà dal giorno della denuncia dell’evento stesso. Il termine di denuncia è lo stesso sia per gli infortuni professio nali o in itinere sia per gli infortuni extraprofessionali. In caso di infortunio professionale o in itinere, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’even to stesso, entro quarantotto ore, all’autorità di pubblica sicurezza. La denuncia deve essere redatta sul modello PREV/05. Alla Fondazione deve essere prodotta una copia di tale modello e l’attestazione dell’avvenuta trasmissione all’autorità. Nel caso di infortuni determinati da incidente stradale in itinere o extraprofessionale e da eventi extralavorativi, l’assicurato deve compilare il modello PREV/37. Si sottolinea la necessità che la denun cia contenga tutte le informazioni espressamente richieste e che la de scrizione della dinamica dell’infortu nio sia esaustiva, tanto da permettere la correlazione tra l’evento e il trauma prodottosi. In caso di infortunio in itinere, deve essere compilato e sottoscritto dal l’assicurato e dal datore di lavoro il modello QUEST/IT. Ladies and Gentlemen, 1975 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA Richiesta di riconoscimento di malattia professionale La richiesta di riconoscimento di ma lattia professionale deve essere pro dotta mediante l’utilizzo del modello MAL/PROF. Il modello è composto da due distinte sezioni che devono essere compilate e sottoscritte dall’assi curato e dal medico che ha seguito l’evoluzione della patologia oggetto di richiesta di riconoscimento. Il datore di lavoro deve produrre una relazione dalla quale risultino le mansioni di fatto svolte dall’assicu- 57 INFORTUNI rato nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento e fornire, a richiesta della Fondazio ne, il documento di valutazione dei rischi nonché copia degli esiti delle valutazioni mediche ai sensi del D.Lgs. n. 626 e successivi aggiornamenti. Denuncia di decesso per infortunio La denuncia deve essere prodotta entro ventiquattro ore dall’infortunio dal datore di lavoro o dagli eredi dell’assicurato. Se la morte, conseguenza dell’infortunio, si verifica in un momento successi vo, il termine di denuncia rimane il medesimo. Documentazione medica La denuncia di infortunio deve essere corredata da un certificato medico, possibilmente di pronto soccorso, che contenga la diagnosi e la prognosi. Qualora in sede di visita di pronto soccorso siano stati effettuati accertamenti diagnostici (radiografie, ecografie, risonanze), gli esiti degli stessi de vono essere prodotti alla Fondazione. Si rammenta che la documentazione medica deve essere trasmessa in originale o in copia conforme all’originale. Si fa presente l’opportunità che l’assicurato che ha subito un infortunio professionale o è rimasto coinvolto in un incidente stradale in itinere e che si avvalga delle prestazioni di pronto soccorso, dichiari di non essere soggetto alla tutela assicurativa dell’INAIL bensì a quella dell’ENPAIA. Un’eventuale certificazione della prosecuzione dell’infortunio deve attestare chiaramente la totale inabilità al lavoro dell’assicurato, in quanto, l’art. 8 del vigente regolamento delle prestazioni pre vede l’erogazione dell’indennità giornaliera esclusivamente per l’assenza dal servizio determinata da inabilità assoluta. Eventuali consulenze specialistiche ed ulteriori accertamenti diagnostici devono parimenti essere inviati. Tutta la documentazione medica agli atti è, comunque, oggetto di valutazione da parte della consu lenza medico-legale della Fondazione. La determinazione medico-legale tiene conto dell’età e dell’attività lavorativa svolta dall’assicurato, della natura e dell’evoluzione delle lesioni nonché di tutti gli elementi documentali noti. In relazione all’attività lavorativa, sarebbe opportuno che, in fase di denuncia dell’evento, il datore di lavoro indicasse le effettive mansioni svolte dall’assicurato in azienda in modo da fornire un importante elemento di valutazione alla consulenza medico-legale della Fondazione. Qualora la consulenza medico-legale della Fondazione lo ritenga necessario, sono disposti accerta menti diretti nei confronti degli assicurati durante il periodo di assenza dal lavoro. Il diniego o l’ingiustificato ritardo a sottoporsi agli accertamenti comporta la perdita al diritto alle prestazioni. Esito dell’infortunio In assenza di un certificato medico di esito dell’infortunio, espressamente previsto dall’art. 18 del Regolamento delle prestazioni, prodotto entro il trentesimo giorno dal conseguimento della gua rigione clinica o dal termine del periodo di cura, l’infortunio verrà considerato chiuso allo scadere dell’ultima prognosi rilasciata. Determinazione dell’invalidità permanente assoluta o parziale In caso di postumi, l’assicurato deve trasmettere, entro i termini summenzionati, un certificato medico che attesti chiaramente le limitazioni funzionali. Si ricorda che in caso di infortunio extralavorativo la valutazione e l’eventuale indennizzo dei po- 58 PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI stumi è esclusivamente in relazione alla riduzione della capacità lavorativa generica. In caso di infortunio professionale o di incidente stradale in itinere, viene valutato anche il danno biologico. Gli accertamenti medico-legali sono effettuati da consulenti medico-legali dell’INAIL che operano in regime di convenzione ENPAIA-INAIL. Richiesta di revisione per aggravamento dell’invalidità permanente assoluta o parziale In caso di aggravamento dell’invalidità permanente parziale precedentemente riconosciuta dalla consulenza medico-legale della Fondazione, l’assicurato deve produrre una relazione medica dalla quale risultino le cause dell’aggravamento ed il nuovo grado di invalidità. Il vigente Regolamento delle prestazioni prevede la possibilità di richiedere tre revisioni entro il periodo massimo di sei anni dalla comunicazione delle prime determinazioni della consulenza me dico-legale della Fondazione. La prima revisione non può essere richiesta prima di un anno dalla data dell’infortunio e almeno sei mesi dopo la comunicazione summenzionata. Le successive revisioni non possono essere richie ste prima di un anno dalla precedente. Per gli infortuni, non ancora prescritti, avvenuti prima dell’entrata in vigore del vigente Regola mento, la richiesta di revisione può essere ammessa per cinque volte entro il periodo massimo di dieci anni dalla comunicazione delle prime determinazioni della consulenza medico-legale della Fondazione. Le revisioni non possono essere richieste prima di un anno dalla precedente. Liquidazione delle prestazioni La liquidazione delle prestazioni avviene, in osservanza a quanto previsto dal vigente Regolamento delle prestazioni, al completamento dell’istruzione della pratica di infortunio. La liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è subordinata alla rice zione del modello PREV/50, compilato e sottoscritto dall’assicurato e dal datore di lavoro. Si sottolinea l’opportunità di inserire le coordinate bancarie del beneficiario onde permettere una più celere e sicura liquidazione della prestazione. La liquidazione dell’indennità di ricovero è effettuata, a fronte della presentazione della cartella clinica, direttamente all’assicurato. La liquidazione del contributo per indispensabili cure fisioterapiche resesi necessarie in conse guenza di un infortunio professionale o di un incidente stradale in itinere, è effettuata, a fronte della presentazione della prescrizione medica e dell’originale o degli originali delle fatture, diretta mente all’assicurato. La liquidazione dell’indennità per invalidità permanente assoluta o parziale avviene dopo la resti tuzione dell’atto di quietanza trasmesso all’assicurato in conseguenza delle determinazioni della consulenza medico-legale della Fondazione. La liquidazione dell’indennità per il caso di morte da infortunio avviene nei confronti del beneficia rio dopo la restituzione dell’atto di quietanza e dell’eventuale provvedimento del giudice tutelare in caso di beneficiari minori. Si rammenta che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è efficace in presen za di un rapporto di lavoro denunciato dal datore di lavoro alla Fondazione e termina, per quanto riguarda l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e l’indennità di ricovero, con la cessazione dell’attività lavorativa. La modulistica predisposta dalla Fondazione è presente sul sito Internet, www.enpaia.it. PREVIDENZA AGRICOLA 59 Regolamento approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 14 giugno 2000 ed in vigore dal 1° luglio 2001 Regolamento assicurazione infortuni infortuni e malattie professionali Hélène Rochas, 1975 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh Articolo 1 - Campo di applicazione L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria, ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, in favore dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati dell’agricoltura nonché degli altri soggetti previ sti dalla detta legge, è disciplinata dal presente regolamento. Articolo 2 - Eventi protetti L’assicurazione comprende tutti i casi di infor tunio sul lavoro avvenuti in occasione della pre stazione dell’attività lavorativa che determina l’obbligo dell’iscrizione all’Ente. L’assicurazione è estesa, nei limiti indicati dal presente regolamento, agli infortuni che colpi scono l’assicurato al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma, purché non si verifichino 60 nella prestazione di diversa attività di lavoro au tonomo o subordinato o, comunque, di altra at tività professionale. L’assicurazione comprende altresì le malattie professionali contratte nello svolgimento ed a causa delle lavorazioni espletate nell’esercizio dell’attività lavorativa che determina l’obbligo dell’iscrizione all’Ente, che siano comprese nella tabella B allegata al presente regolamento ovvero risultino, comunque, causate dallo svolgimento delle predette. Le prestazioni per malattie professionali sono dovute anche quando l’assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni che le hanno causate a condizione che ricorra il detto nesso di causalità. All’assicurazione prevista nel secondo comma possono essere iscritti, a domanda, anche la voratori autonomi e subordinati non rientranti nella previsione di cui all’art. 1 purché operan ti nel settore dell’agricoltura e nei limiti e con le modalità stabiliti con apposito regolamento approvato dal Ministro del lavoro e della pre videnza sociale ai sensi del D. Lgs. 509/94, art. 3, comma 2. Articolo 3 - Nozione d’infortunio Ai fini del presente regolamento è considerato infortunio sul lavoro l’evento prodotto da causa violenta, determinante lesioni obiettivamente accertabili dalle quali consegua invalidità tem poranea o permanente ovvero la morte. È considerato infortunio ricompreso nell’as sicurazione di cui al secondo comma dell’art. 2 l’evento che sia diretta ed esclusiva conse guenza di causa imprevista, esterna e violenta determinante le conseguenze di cui al comma precedente. PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI Articolo 4 - Eventi esclusi dalla protezione assicurativa Sono esclusi dalla protezione assicurativa gli infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture dei tendini che non siano diretta conseguenza delle lavorazioni effettuate e, in ogni caso, gli infortuni: a) imputabili ad interventi di qualsiasi natura che l’assicurato pratichi direttamente o faccia praticare da altri su se stesso, anche se incruen ti e se relativi alla normale cura della persona, salve le conseguenze di operazioni chirurgiche, cure e accertamenti medici resi necessari da in fortunio indennizzabile; b) conseguenti ad azione suicida; c) imputabili ad infermità mentali; d) derivanti da delitti tentati o compiuti dagli assicurati, da stato di ubriachezza, da assunzio ne di sostanze stupefacenti o allucinogeni non a scopo terapeutico, ovvero da ogni altro com portamento doloso dell’assicurato o anche gra vemente colposo quando si tratti degli infortuni previsti al secondo comma dell’art. 2; e) imputabili a partecipazione a risse, salvo il caso di accertata legittima difesa; f) derivanti da uso di mezzi subacquei e aerei non attinente all’attività professionale dell’assi curato, da pratica di speleologia e di sport agoni stici non aventi carattere meramente ricreativo e, in ogni caso, dalla pratica dei seguenti sport: salto dal trampolino con gli sci, bob, rugby, foot ball americano, pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiacciai, immersione con autorespira tore e paracadutismo o altre attività sportive o ricreative che presentino un analogo grado di pericolosità; g) determinati da rischi di guerra, insurrezioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche e movimenti tellu rici, inondazioni, mareggiate, valanghe e slavine e da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radia zioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazioni radioattive. Articolo 5 - Durata dell’assicurazione Ferma l’applicazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, dell’art. 2116 c.c., l’assicurazione contro gli infortuni di cui al secondo comma dell’art. 2, ha efficacia a condi PREVIDENZA AGRICOLA zione che abbia già avuto luogo la prescritta co municazione, da parte del datore di lavoro, ai fini dell’iscrizione presso l’Ente. L’assicurazione termina con la cessazione del rapporto di impiego. Articolo 6 - Diritto alle prestazioni L’assicurato ha diritto alle prestazioni se l’even to si verifica in pendenza del rapporto di lavoro anche se detto rapporto è sospeso quando l’as sicurato, per norma di legge, di regolamento o per clausola di contratto collettivo abbia diritto a conservare il posto di lavoro con accredito dei contributi figurativi. Articolo 7 - Prestazioni L’assicurazione dà diritto alle seguenti presta zioni: a) indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea; b) indennità per invalidità permanente assoluta o parziale; c) indennità per il caso di morte; d) in caso di infortunio sul lavoro, un contributo per l’applicazione di apparecchi protesici, e per indispensabili cure fisioterapiche nella misura stabilita annualmente dalla Commissione, di cui al successivo art.23; e) indennità di ricovero. Con la stessa procedura può anche essere previ sto che l’Ente assuma a proprio carico le spese per l’applicazione delle protesi e per il ricorso a cure fisioterapiche in base ad apposita conven zione con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Articolo 8 - Indennità giornaliera L’indennità giornaliera di cui alla lettera a) del l’art. 7 è erogata nel caso in cui l’assenza dal servizio per invalidità assoluta temporanea si protragga per oltre tre giorni dall’infortunio e a decorrere dal quarto giorno di assenza. L’indennità spetta, per ciascun giorno lavorativo di assenza, nelle misure seguenti: • 80% della retribuzione giornaliera, determina ta in ragione di un ventiseiesimo della retribu zione del mese in cui si è verificato l’evento, con l’esclusione degli emolumenti corrisposti a titolo di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle men- 61 INFORTUNI silità aggiuntive nonchè di ogni aumento automatico derivante dall’applicazione della contrat tazione collettiva per il periodo che intercorre tra il quarto ed il novantesimo giorno di assenza dal lavoro; • 100% della retribuzione, di cui alla preceden te lettera a), per il periodo che intercorre tra il novantunesimo giorno di assenza dal lavoro e la data di cessazione del diritto alla conservazione del posto, a norma di legge, regolamento o con tratto collettivo ovvero, nel caso in cui il diritto alla conservazione del posto non risulti discipli nato, per un periodo massimo di 24 mesi; • 80% della retribuzione giornaliera, di cui alla precedente lettera a), ma con l’ulteriore esclu sione degli aumenti automatici innanzi precisati, dalla data di cessazione del diritto alla conser vazione del posto fino alla data della guarigione clinica accertata ai fini del riconoscimento del l’invalidità permanente. Se il lavoratore colpito da infortunio è stato as sunto con contratto di impiego cui sia stato ap posto termine o condizione risolutiva, il diritto a fruire dell’indennità giornaliera per invalidità assoluta temporanea si estende fino alla data della guarigione clinica anche se questa si veri fichi dopo la cessazione del rapporto di impie go. In tal caso, l’indennità spettante dalla data di cessazione del rapporto di impiego fino alla guarigione clinica, è calcolata ai sensi della pre cedente lettera c). La retribuzione da prendere a base del calcolo di cui al comma precedente è quella risultante al l’Ente alla data dell’infortunio o comunque quel la in relazione alla quale vengono determinati i contributi dovuti. L’indennità giornaliera è liquidata in unica o più soluzioni a domanda da produrre entro il termine di 30 giorni dalla data dell’infortunio e subordinatamente alla presentazione di idonea documentazione. Qualora l’infortunio comporti la necessità di ri covero ospedaliero, indipendentemente dai trat tamenti di cui sopra, viene erogata all’assicurato, per un periodo massimo di 60 giorni, una inden nità giornaliera in cifra fissa, il cui ammontare sarà stabilito annualmente dalla Commissione di cui al successivo art. 23. 62 Articolo 9 - Invalidità permanente assoluta o parziale Agli effetti del presente regolamento è conside rata invalidità permanente assoluta quella che tolga completamente e per tutta la vita l’attitu dine al lavoro. È considerata invalidità permanente parziale quella che diminuisca, soltanto in parte e per tutta la vita, l’attitudine al lavoro. Il grado minimo indennizzabile è fissato per gli infortuni nella misura del 5% e per le malattie professionali nella misura del 16%. Il grado di invalidità permanente è determinato per gli infortuni in base all’allegata tabella A. Se l’invalidità permanente da infortunio sul la voro è aggravata da difetti fisici, mutilazioni preesistenti all’infortunio, il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causato da infortunio deve essere rapportato non all’attitu dine al lavoro normale ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti invalidità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesisten te ed il numeratore la differenza tra questa ed il grado di attitudine residuato dopo l’infortunio. Se l’assicurato, già colpito da infortunio o da più infortuni ritenuti assistibili dall’Ente e dai quali è derivata un’invalidità permanente non inden nizzata in quanto di grado inferiore al 5 per cen to, è colpito da altro successivo infortunio dal quale derivi un’invalidità permanente allo stesso organo o sistema funzionale leso dal precedente o dai precedenti infortuni, si tiene conto dell’in validità permanente derivante dai diversi infor tuni e, qualora il grado percentuale complessivo risulti non inferiore al 5 per cento, viene liquida ta la corrispondente indennità. In caso di perdita di più arti od organi di più parti di essi, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro è determinato, di volta in volta, tenendo conto di quanto in conseguenza dell’infortunio e per effetto delle singole lesioni, risulti ridotta l’attitudine al lavoro. Articolo 10 - Indennità per invalidità permanente L’indennità per invalidità permanente prevista alla lettera b) dell’art. 7), calcolata sulla base della retribuzione annuale di cui all’art. 14 e PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI proporzionalmente ridotta in rapporto al grado dell’invalidità determinato a norma dell’art. 9 è stabilita in base ai seguenti massimali: - quattro volte la retribuzione annuale, se il gra do di invalidità è compreso tra il 5% ed il 15%; - sei volte la retribuzione annuale, se il grado dell’invalidità è compreso tra il 16% e il 30%; - otto volte la retribuzione annuale, se il grado dell’invalidità è compreso tra il 31% e il 60%; - dieci volte la retribuzione annuale, se il grado dell’invalidità è compreso tra il 61% e l’80%; - dodici volte la retribuzione annuale, se il grado dell’invalidità è compreso tra l’81% ed il 100%. Per coloro i quali hanno la qualifica di dirigente e come tali sono stati denunciati all’Ente ai fini dell’imposizione del contributo previsto al punto 3 dell’art. 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1655, l’indennità per invalidità permanente non può essere inferiore a dieci volte la retribuzione annuale. Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale l’indennità, come sopra determi nata, è aumentata del 20%. Le indennità sono, altresì, incrementate, in rela zione all’età dell’assicurato al momento dell’in fortunio, delle percentuali fissate al successivo articolo 12. Nel caso di infortunio e di malattia professio nale le indennità come sopra determinate sono ulteriormente incrementate, a titolo di inden nizzo del danno biologico, di un vitalizio annuo, erogato in rate bimestrali a decorrere dalla data dell’invalidità medesima, in misura determinata tenendo conto dell’età dell’assicurato e in rela zione alle fasce di invalidità indicate nel primo comma (v. tabelle C e D allegate). Il valore del punto è determinato periodicamen te dalla Commissione di cui al successivo art.23. Per le invalidità di grado inferiore o pari al 30%, l’indennizzo verrà erogato sotto forma di capitale. Articolo 11 - Indennità per il caso di morte L’indennità prevista alla lettera c) dell’art. 7, per il caso di morte dell’assicurato in conseguenza dell’infortunio, è pari a dieci volte la retribuzione annuale, incrementata, in relazione all’età com piuta dall’assicurato all’atto del decesso, della PREVIDENZA AGRICOLA percentuale di cui al successivo art. 12. L’indennità, calcolata sulla base della retribu zione annuale determinata ai sensi dell’art. 14, è corrisposta ai superstiti secondo le norme indi cate all’art. 13. L’indennità è dovuta semprechè la morte si ve rifichi entro due anni dalla data dell’infortunio o dalla manifestazione della malattia professio- nale. Nel caso di morte per infortunio professionale, l’indennità è ulteriormente incrementata del 20%. Articolo 12 - Percentuali di incremento delle indennità Le indennità di cui agli articoli 10 e 11 per inva lidità permanente superiore al 30% e per il caso di morte, sono incrementate, in funzione dell’età dell’assicurato, delle seguenti percentuali: • fino al compimento del 30° anno di età del 40%; • dal 31° anno fino al compimento del 35° anno di età del 30%; • dal 36° anno fino al compimento del 40° anno di età del 25%; • dal 41° anno fino al compimento del 45° anno di età del 20%; • dal 46° anno fino al compimento del 50° anno di età del 15%. Articolo 13 - Aventi diritto all’indennità per il caso di morte L’indennità prevista alla lettera c) dell’art. 7 per il caso di morte è devoluta secondo le norme se guenti: a) se il defunto lascia figli legittimi o legittimati, adottivi, affiliati naturali riconosciuti ed affidati – viventi a carico – di età inferiore a 21 anni, op pure di qualsiasi età se permanentemente inabili a proficuo lavoro, l’indennità è fra essi ripartita in parti uguali; b) se il defunto non lascia figli o equiparati nelle condizioni di cui alla lettera a), ma genitori, le gittimi o naturali od adottivi – viventi a carico – l’indennità è fra essi ripartita in parti uguali; c) se il defunto non lascia figli o equiparati, né genitori o equiparati, nelle condizioni indicate alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle – viventi a carico minori di anni 21, oppure di qualsiasi età 63 INFORTUNI se permanentemente inabili a proficuo lavoro, l’indennità è fra essi ripartita in parti uguali; d) qualora sia sopravvivente il coniuge, anche se separato legalmente, purché non gli sia addebi tabile in tutto o in parte la separazione ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151 esso ha dirit to: 1) al 40% dell’indennità se concorre con i figli o equiparati di cui alla lettera a), mentre il restante 60% è assegnato ai discendenti; 2) al 50% dell’indennità, se concorre con i ge nitori o equiparati di cui alla lettera b), mentre l’altra metà è assegnata agli ascendenti; 3) al 60% dell’indennità, se concorre con i fratel li o sorelle di cui alla lettera c), mentre il restante 40% è assegnato ai collaterali; 4) qualora non esistano né figli, né genitori, né fratelli o sorelle né persone equiparate nelle con dizioni indicate alle lettere a), b) e c) l’indennità è per intero devoluta al coniuge superstite. Per le persone di cui alla lettera a), regolarmen te iscritte ad Università od Istituti Universitari, Conservatori di musica ed Accademie di Belle Arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e che non hanno già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente ele vato fino al compimento degli studi superiori od universitari e comunque non oltre il 26’ anno di età, sempreché risulti per essi la condizione della vivenza a carico dell’assicurato al momento della sua morte. Una quota dell’indennità spettante o che sa rebbe spettata al coniuge superstite può essere attribuita dal giudice al coniuge od ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata senten za di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74. Articolo 14 - Retribuzione da considerare per il calcolo delle indennità Per retribuzione annuale agli effetti di quanto disposto dagli artt. 10 e 11 del presente regola mento s’intende la retribuzione dei dodici mesi precedenti il mese in cui si è verificato l’evento e risultante all’Ente o in ogni modo rilevante ai fini contributivi, ai sensi della legge 29 novem bre 1962, n. 1655. 64 Articolo15 - Obblighi dell’assicurato L’assicurato è tenuto a dare notizia dell’infortu nio al datore di lavoro non oltre cinque giorni dall’evento fornendo tutte le notizie e la docu mentazione necessarie che consentano al datore di lavoro di effettuare la denuncia di cui al se condo comma dell’art. 16. In caso di ingiustificato ritardo nell’adempimen to l’assicurato perde il diritto alle prestazioni an teriormente maturate. L’assicurato, pena la perdita del diritto alle pre stazioni contemplate dal presente regolamento, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti di sposti dall’Ente. La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore dì lavoro entro il termine di quindici giorni dalla sua manifesta zione a pena di decadenza dal diritto all’inden nizzo per il tempo antecedente la denuncia. La denuncia deve essere corredata da un certificato medico che deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’assicurato e del luogo ove que sti si trovi eventualmente ricoverato, una detta gliata relazione sulla sintomatologia accusata. Articolo 16 - Denuncia dell’infortunio e della malattia professionale La denuncia dell’infortunio, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente e corredata da un certificato medico in originale, deve essere in viata all’Ente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dal datore di lavoro entro quindici giorni da quello in cui lo stesso ne ha avuto notizia. La denuncia deve indicare le generalità dell’in fortunato; l’impresa o l’ente presso cui presta servizio; il giorno, l’ora ed il luogo in cui si è verificato l’infortunio; le cause e le circostanze dell’infortunio; le generalità e il domicilio delle persone presenti all’infortunio e degli eventuali responsabili; se l’infortunio è stato denunciato ad altro ente. Il certificato medico deve attesta re la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le circostanze denunciate, la pro gnosi e le eventuali alterazioni preesistenti. In caso di infortunio professionale il datore di lavoro dovrà, altresì, trasmettere copia autentica della denuncia di infortunio inoltrata all’autorità giudiziaria competente. PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI Ove in conseguenza dell’infortunio si rendano necessari il ricovero ospedaliero od accerta menti diagnostici od esami di laboratorio o cure medico-chirurgiche ambulatoriali o terapie fisi che, deve essere comunicato all’Ente il luogo di cura nel quale è stato effettuato il ricovero o l’ambulatorio cui sono state richieste le altre prestazioni. Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia delle malattie professionali nello stesso termine di cui al primo comma, corredandola del certifi cato medico in originale e di una relazione nella quale, sotto la propria personale responsabilità, risultino le mansioni di fatto esplicate dal lavo ratore negli ultimi cinque anni. Il mancato rispetto dei termini di denuncia, comporta, per il datore di lavoro la perdita del diritto al rimborso delle retribuzioni pagate al l’infortunato nei giorni precedenti a quello in cui è stata effettuata la denuncia. Articolo 17 - Denuncia dell’infortunio mortale Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo, entro ventiquattro ore dall’infortunio, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 13; la denuncia può essere effettuata anche dal datore di lavoro o dal medico. Se la morte, conseguenza dell’in fortunio, si verifica in un momento successivo la denuncia della morte deve essere parimenti ef fettuata per telegrafo, entro ventiquattro ore dal decesso dell’assicurato, a cura dei soggetti prima indicati. Se la denuncia di morte, conseguenza di infortu nio non è effettuata nei termini indicati ai com mi precedenti e i soggetti tenuti ad effettuarla provano tuttavia di non avervi potuto provve dere, la denuncia produce effetti, ai fini della corresponsione degli indennizzi ai termini del presente regolamento, purché sia effettuata en tro il terzo giorno successivo a quello dell’avve nuta cognizione dell’evento stesso e sempreché l’evento abbia dato luogo ad apertura di inchie sta da parte dell’Autorità Giudiziaria su rapporto delle Autorità di Pubblica Sicurezza e l’Ente sia posto in grado di svolgere tutti gli accertamenti necessari per acquisire la prova certa che l’even PREVIDENZA AGRICOLA to mortale sia conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio. In ogni caso i soggetti di cui all’art. 13 sono te nuti a fornire, a proprie spese tutti gli attestati e le prove richieste nonché ad ottenere, su ri chiesta dell’Ente, dalle autorità competenti il permesso di ispezione, autopsia ed esumazione della salma. L’eventuale ingiustificata opposizione a quanto l’Ente disponesse per ottenere le prove od ac certare fatti e circostanze relativi all’infortunio, come pure l’impiego di mezzi e documenti frau dolenti, determinano la perdita di ogni diritto alle indennità. I soggetti di cui all’art. 13 sono altresì tenuti a presentare all’Ente gli atti ed i documenti ne cessari per l’attribuzione e la ripartizione del l’indennità, in relazione a quanto disposto dal precedente art. 13. Articolo 18 - Proseguimento dell’invalidità temporanea al lavoro e della necessità di cure Nel caso in cui, alla scadenza del periodo pro gnosticato nel certificato medico inviato con la prima denuncia, perduri lo stato di invalidità temporanea assoluta al lavoro o la necessità di cure, l’assicurato è tenuto a trasmettere all’En te a mezzo lettera raccomandata, entro cinque giorni dalla scadenza medesima, un nuovo cer tificato medico in originale dal quale risultino tutti gli elementi che giustificano la prosecuzio ne dell’invalidità al lavoro o della necessità delle cure e la loro ulteriore presumibile durata. L’assicurato, dovrà analogamente provvedere a quanto previsto al precedente comma durante l’intero periodo di invalidità temporanea assolu ta o di cura. Articolo 19 - Esito dell’infortunio L’infortunato è tenuto a trasmettere all’Ente, en tro il 30° giorno dal conseguimento della guari gione clinica o dal termine del periodo di cura, un certificato medico in originale di esito dell’in fortunio. Articolo 20 - Decisioni dell’Ente Entro 180 giorni dalla ricezione della documen tazione di cui ai precedenti artt. 16, 17, 18 e 19, 65 INFORTUNI l’Ente, comunica all’assicurato o agli aventi dirit to le proprie decisioni in merito alle prestazioni richieste. In caso di contestazione si applica il procedi mento di cui al successivo art. 22. Articolo 21 - Accertamento dell’invalidità permanente ai fini dell’indennizzo Qualora dalla certificazione definitiva emergano elementi che lasciano prevedere conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente regolamento, l’Ente procede agli accer tamenti che ritiene necessari e comunica all’as sicurato le proprie decisioni circa la esistenza o meno del diritto all’indennità di cui all’art. 7 lettera b) nonché l’eventuale ammontare della indennità medesima. Qualora lo stato delle lesioni non consenta la determinazione del grado dell’invalidità perma nente, l’accertamento di cui al precedente com ma può essere rinviato fino ad un anno. Articolo 22 - Ricorso amministrativo L’assicurato, che non ritenga di accettare le de cisioni dell’Ente ha facoltà di inoltrare ricorso all’Ente stesso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della relativa comuni cazione, precisando i motivi della mancata ac cettazione. Ove la mancata accettazione riguardi l’esistenza od il grado dell’invalidità permanente, l’assicu rato deve allegare alla domanda un certificato medico nel quale siano precisati il grado per centuale dell’invalidità permanente che ritiene debba essergli riconosciuto e tutti gli elementi atti a comprovarlo, nonché la relativa documen tazione. L’Ente, dopo eventuali ulteriori accertamenti, sottopone gli atti alla Commissione di cui al successivo art. 23 per la relativa decisione che deve essere adottata entro 180 giorni dalla ri cezione della comunicazione della mancata ac cettazione. L’assicurato entro e non oltre 60 giorni dal ri cevimento della comunicazione della decisio ne adottata dalla Commissione, o comunque decorso inutilmente il termine di cui al prece dente comma, ha facoltà di chiedere la costitu 66 zione del Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 26. Articolo 23 - Commissione per l’assicurazione contro gli infortuni È istituita la Commissione per l’assicurazione contro gli infortuni che esamina e delibera sui ricorsi e sulle istanze in materia di infortuni e di malattie professionali, ed esprime pareri su ogni altra questione prevista dal presente Regolamen to o ad essa sottoposta dal Direttore Generale. La Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è composta dal Presidente dell’Ente, che la convoca e la presiede, da cinque Consiglieri di amministra zione, di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro, due in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché dal Direttore Generale. La Commissione elabora e vara, altresì, programmi di iniziative atti ad informare i lavoratori del comparto agricolo al fine di prevenire i rischi connessi allo svolgimento dell’attività operativa. Alle sedute della Commissione partecipa il Pre sidente del Collegio dei Sindaci. Articolo 24 - Aggravamento dell’invalidità permanente In caso di aggravamento dell’invalidità perma nente, l’assicurato ha facoltà di chiedere la revi sione della misura dell’invalidità stessa, sempre che l’aggravamento sia conseguenza diretta ed esclusiva dell’infortunio già riconosciuto. La richiesta di revisione è ammessa per non più di tre volte entro il periodo massimo di sei anni dalla data di comunicazione di cui all’ar ticolo 21. La prima revisione può aver luogo dopo che sia no trascorsi almeno un anno dalla data dell’in fortunio e almeno sei mesi da quella della comu nicazione di cui al comma precedente. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta prima di un anno dalla precedente. La domanda di revisione deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata corredata da una relazione medica dalla quale risultino le cause dell’aggravamento ed il nuovo grado di invaliPREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI dità permanente. Ove l’Ente respinga in tutto od in parte la do manda di revisione l’assicurato che non accetti la decisione può avvalersi della procedura di cui all’art 22. In caso di accoglimento della domanda di re visione, l’indennità, spettante per il nuovo grado di invalidità viene riliquidata sulla base dei massimali di cui al precedente art. 10, de terminati con riferimento alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della do manda di revisione stessa, qualora l’assicura to al momento della domanda risulti ancora iscritto all’Ente. Nel caso contrario, l’indennità di cui al precedente comma, viene riliquidata aggiornando il vecchio massimale in relazione al nuovo grado di invalidità e maggiorandolo dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT intervenuto tra la data di comuni cazione della precedente decisione dell’Ente e quella in cui è stata inoltrata la domanda di revisione. Articolo 25 - Revisione su iniziativa dell’Ente La revisione del grado di invalidità può essere disposta dall’Ente alle condizioni e nei termini di cui all’art. precedente. Articolo 26 - Collegio Arbitrale Il Collegio Arbitrale è composto di tre esperti, due dei quali nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo di comune accordo, o, in man canza, dal Presidente del Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui l’assicurato è residente. Ciascuna delle parti è tenuta a provvedere al l’onorario dell’esperto da essa designato, il compenso del terzo arbitro è, in ogni caso, po sto a carico dell’Ente. Articolo 27 - Azione di surrogazione L’Ente ha facoltà di esercitare l’azione di surro gazione nei diritti dell’assicurato nei confron ti del terzo responsabile fino alla concorrenza dell’onere sostenuto. PREVIDENZA AGRICOLA Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 e 11 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Articolo 28 - Prescrizione L’azione per conseguire le prestazioni previste dal presente Regolamento si prescrive nel ter mine di tre anni dalla data dell’infortunio o da quella di manifestazione della malattia profes sionale indennizzabile. In caso di morte dell’assicurato la prescrizione non decorre anteriormente al decesso quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante esame autoptico. Il termine di prescrizione è interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso in troduttivo del giudizio presso la cancelleria del giudice adito e a condizione che il ricorso con in calce il decreto di fissazione dell’udienza di discussione sia notificato nel termine di legge. Articolo 29 - Osservanza dei termini Ai fini dell’osservanza dei termini previsti dal presente regolamento per quanto concerne le denunce, le comunicazioni, l’invio di documen ti nonchè l’inoltro di eventuali ricorsi s’intende per data di effettuazione degli adempimenti medesimi quella risultante dal timbro dell’Uf ficio postale di spedizione. Qualora i documenti di cui al primo comma siano consegnati direttamente, s’intende per data di adempimento quella apposta sui docu menti stessi dagli Uffici dell’Ente all’atto della consegna. Articolo 30 - Applicabilità di altre disposizioni legislative e regolamentari Alle malattie professionali, salvo le disposizio ni speciali espressamente previste nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compati bili, le norme dettate per gli infortuni. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le disposizioni del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. 67 INFORTUNI Tabella A Assicurazione contro gli infortuni VALUTAZIONI DEL GRUPPO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE DESCRIZIONE S D A) CAPO, COLLO E TRONCO 1 - Cecità completa bilaterale 2 - Perdita di un occhio senza possibilità di protesi estetica 3 - Perdita di un occhio con possibilità di protesi estetica (altre menomazioni della facoltà visiva; vedasi relativa tabella) 4 - Sordità completa bilaterale 5 - Sordità completa monolaterale 6 - Perdita di tutto il naso 7 - Grave stenosi nasale bilaterale 8 - Grave stenosi nasale monolaterale 9 - Perdita dell’olfatto 10 - Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria senza possibilità di applicazione di protesi efficace 11 - Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria con possibilità di applicazione di protesi efficace 12 - Perdita del gusto 13 - Grave alterazione della favella 14 - Breccia cranica di circa 10 cm2 15 - Frattura cranica senza postumi neurologici 16 - Gravissima deformazione del viso 17 - Scotennamento completo o quasi 18 - Perdita di ambedue i padiglioni auricolari 100 40 35 60 20 30 18 8 5 30 20 5 50 25 5 30 20 15 B) ARTI SUPERIORI 68 1 - Perdita di entrambe le mani 2 - Perdita dell’arto superiore 80 100 85 3 - Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 65 75 DESCRIZIONE S D 19 - Perdita di un padiglione auricolare 8 20 - Frattura di clavicola: zero a) con callo deforme 10 20 b) con pseudoartrosi 6 c) esiti ben consolidati e senza limitazioni dei movimenti del braccio zero 21 - Lussazione sterno-claveare 3 5 22 - Lussazione acromio-claveare 3 5 23 - Frattura dello sterno con callo deforme e dolente 6 24 - Frattura di una costa con callo deforme e dolente o con pseudoartrosi 4 25 - Fratture costali multiple non bene consolidate, per ogni costa 2 26 - Frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale: a) cervicale 10 b) dorsale 7 a c) lombare e 12 dorsale 12 27 - Fratture del bacino con callo deforme e dolente 8 28 - Frattura coccigea con callo deforme e dolente 5 29 - Perdita della milza 20 30 - Perdita di un rene 30 31 - Perdita di due testicoli: a) prima della pubertà 60 b) dopo la pubertà fino a 40 anni 40 c) dopo i 40 anni fino a 60 anni 25 d) dopo i 60 anni 10 32 - Perdita di un testicolo 5 33 - Perdita dell’utero in età giovanile 25 4 - Perdita della mano o dell’avambraccio non oltre il limite fra terzo medio e terzo superiore 5 - Perdita di tutte le dita di una mano 60 70 65 70 PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI DESCRIZIONE S 6 - Perdita del pollice, indice, medio e anulare 45 7 - Perdita del pollice, medio, anulare e mignolo 45 8 - Perdita dell’indice, medio, anulare e mignolo 45 9 - Perdita del pollice, indice e medio 40 10 - Perdita del pollice, medio e anulare 40 11 - Perdita del pollice, anulare e mignolo 40 12 - Perdita dell’indice, medio e anulare 30 13 - Perdita dell’indice, anulare e mignolo 30 14 - Perdita del medio, anulare e mignolo 28 15 - Perdita del pollice e indice 28 16 - Perdita dell’indice e medio 20 17 - Perdita del medio e anulare 20 18 - Perdita dell’anulare e mignolo 16 19 - Perdita di entrambi i pollici 70 20 - Perdita del pollice e di tutto o parte del 1° metacarpo 30 21 - Perdita del pollice 25 22 - Perdita dell’indice 16 23 - Perdita del medio 12 24 - Perdita dell’anulare 8 25 - Perdita del mignolo 12 26 - Perdita delle ultime falangi del dito: a) indice 11 b) medio 8 c) anulare 6 d) mignolo 8 27 - Perdita della falange ungueale del dito: a) pollice 12 b) indice 6 c) medio 5 d) anulare 3 e) mignolo 5 28 - Anchilosi dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole: PREVIDENZA AGRICOLA D 55 55 50 45 45 45 35 35 30 30 25 25 20 35 30 20 12 8 12 14 8 6 8 16 7 DESCRIZIONE a) quando coesista immobilità della scapola b) con normale mobilità della scapola 29 - Anchilosi dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in supinazione b) in pronazione c) in semipronazione d) con movimenti di pronosupinazione liberi 30 - Anchilosi dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 31 - Anchilosi dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°: a) in supinazione b) in pronazione c) in semipronazione d) con movimenti di pronosupinazione liberi 32 - Anchilosi della articolazione radiocranica in estensione rettilinea: a) in supinazione b) in pronazione c) in semipronazione d) con movimenti di pronosupinazione liberi 33 - Pseudoartrosi lassa dell’omero con necessità di apparecchio 34 - Pseudoartrosi serrata dell’omero 35 - Pseudoartrosi lassa di ulna e radio con necessità di apparecchio 36 - Pseudoartrosi serrata di ulna e radio 37 - Frattura di Colles consolidata con angolatura e movimenti articolari ridotti di un terzo 38 - Paralisi del nervo mediano 39 - Paralisi del nervo radiale 40 - Paralisi del nervo ulnare 41 - Lussazione abituale di spalla 42 - Lussazione recidivante S D 40 50 30 40 50 40 35 55 45 40 30 35 50 55 40 30 25 45 35 30 20 35 30 22 18 35 24 22 15 18 35 20 40 25 35 40 20 25 10 40 40 25 20 10 15 45 45 30 25 15 69 INFORTUNI DESCRIZIONE S D S 65 50 12 - Perdita dell’alluce 13 - Pseudoartrosi del femore con necessità di apparecchio 14 - Anchiloso coxo-femorale con arto in posizione sfavorevole per la deambulazione 15 - Frattura del femore consolidata con accorciamento di 6 cm 16 - Frattura del femore consolidata con accorciamento di 4 cm 17 - Pseudoartrosi della gamba con necessità di apparecchio 18 - Anchilosi in estensione completa o quasi del ginocchio 35 19 - Anchilosi tibio tarsica ad angolo retto C) ARTI INFERIORI 1 - Perdita di entrambe le gambe al terzo superiore 2 - Perdita di entrambi i piedi 3 - Perdita della coscia all’articolazione coxo-femorale 4 - Perdita della coscia al di sopra della sua metà 5 - Perdita della coscia al di sotto della sua metà ovvero perdita di tutta la gamba 6 - Perdita della gamba al di sopra del terzo inferiore 7 - Perdita di un piede 8 - Perdita del piede a livello della medio-tarsica 9 - Perdita di tutte le dita e dei condili metatarsiali 10 - Perdita dell’alluce e corrispondente metarso 11 - Perdita dell’alluce e di almeno due dita vicine DESCRIZIONE 100 100 80 70 70 16 50 45 25 15 40 35 15 40 22 - Paralisi dello S.P.E. (Sciatico Popliteo Esterno) 16 11 20 20 - Frattura del calcagno mal consolidata 21 - Paralisi del grande sciatico 25 D 25 In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilito per l’arto superiore destro si intendono applicate sull’arto sinistro o del sinistro sul destro. Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva 70 Indennizzo dell’occhio con Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore acutezza visiva maggiore (occhio peggiore) (occhio migliore) Visus perduto Visus residuo 1/10 9/10 1% 2% 2/10 8/10 3% 6% 3/10 7/10 6% 12% 4/10 6/10 10% 19% 5/10 5/10 14% 26% 6/10 4/10 18% 34% 7/10 3/10 23% 42% 8/10 2/10 27% 50% 9/10 1/10 31% 58% 10/10 0 35% 65% PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI Tabella B Assicurazione contro le malattie professionali MALATTIE LAVORAZIONI 1 Malattie causate dai composti dell’antimonio con le loro conseguenze dirette 2 Malattie causate dai composti dell’arsenico con le loro conseguenze dirette 3 Malattie causate dal fosforo e composti con le loro conseguenze dirette 4 Malattie causate dai composti del mercurio con le loro conseguenze dirette 5 Malattie causate dai composti del rame con le loro conseguenze dirette 6 Malattie causate dai composti organici dello stagno con le loro conseguenze dirette 7 Malattie causate da acido cianidrico e cianuro con le loro conseguenze dirette 8 Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto e dell’ammoniaca 9 Malattie causate dal solfuro di carbonio con le loro conseguenze dirette 10 Malattie causate da polisolfuri di bario, di calcio, di sodio con le loro conseguenze dirette 11 Malattie causate da derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi con le loro conseguenze dirette 12 Malattie causate dai derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli con le loro conseguenze dirette 13 Malattie causate dagli oli minerali con le loro conse guenze dirette 14 Malattie causate dai derivati dell’acido carbamminico e tiocarbammico con le loro conseguenze dirette 15 Malattie causate dai derivati degli acidi fenossicarbo selici con le loro conseguenze dirette 16 Malattie causate dai derivati dell’acido ftalico e della ftalimide con le loro conseguenze dirette 17 Malattie causate dai derivati azinici con le loro conseguenze dirette 18 Malattie causate dai derivati del fenatrene con le loro conseguenze dirette 19 Malattie causate dai derivati del dipiridile con le loro conseguenze dirette 20 Malattie causate dai derivati clorurati dell’acido benzoico con le loro conseguenze dirette 21 Malattie causate dai derivati dell’anilina con le loro conseguenze dirette 22 Malattie causate dai derivati degli arisolfoni con le loro conseguenze dirette 23 Malattie causate dai derivati della chinossilina con le loro conseguenze dirette 24 Malattie causate dai derivati cumarinici con le loro conseguenze dirette Lavorazioni che espongono all’azione dei composti di anti monio impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei composti di arse nico impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione del fosforo e compo sti impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del mercurio impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del rame impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei composti organi ci dello stagno impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido cianidrico e dei cianuri Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido nitrico, de gli ossidi diazoto e dell’ammoniaca impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione di solfure di carbo nio usato in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei polisolfuri di ba rio, di calcio, di sodio impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati clorurati e bromurati degli idrocarburi impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del ben zolo, dei fenoli, dei cresoli impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione degli olii minerali impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’aci do carbammico e tiocarbammico impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati degli aci di fenossi carboselici impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’aci do ftalico e della ftalimide impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati azinici impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del fena trene impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del dipi rilide impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati clorurati dell’acido benzoico impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’ani lina impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati degli ari solfoni impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione della chinossilina impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati cumari nici impiegati in agricoltura PREVIDENZA AGRICOLA Periodo massimo di indennizzabilità della cessazione della lavorazione 3 anni 3 anni 6 anni 4 anni 3 anni 3 anni 18 mesi 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 6 mesi neoplasia 30 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 71 INFORTUNI MALATTIE LAVORAZIONI 25 Malattie causate dai derivati della formamidina con le loro conseguenze dirette 26 Malattie causate dai derivati alogenati degli acidi alifa tici con le loro conseguenze dirette 27 Malattie causate dai nitroderivati degli idrocarburi aromatici con le loro conseguenze dirette 28 Malattie causate dai derivati dell’uracite e dell’urea con le loro conseguenze dirette 29 Malattie causate da polveri di zolfo 36 Anchilostamiasi con le sue conseguenze dirette Lavorazioni che espongono all’azione della formamidina impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati alogena ti degli acidialifatici impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei nitroderivati de gli idrocarburi aromatici impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’ura cile e dell’urea impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione delle polveri di zolfo impiegate in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione del piretro e roteno ne impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione del solfato di tallio impiegato in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del tria zolo impiegati in agricoltura Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del ben zoimidazolo impiegati in agricoltura Lavorazioni nelle quali si impiegano macchine agricole e motoseghe portatili Lavorazioni nelle quali si impiegano macchine agricole motoseghe portatili Lavorazioni in terreni irrigui ed argillosi 37 Leptospirosi Lavorazioni in ambienti acquitrinosi 38 Brucellosi Allevamento di animali 39 Broncopneumopatie da inalazione di allicati o di calca re, con le loro conseguenze dirette 40 Broncopneumopatie causate da agenti e sostanze non comprese in altre voci – derivati dermici ed escrementi di animali – polveri di cereali – polveri di fieno – miceti 41 Dermatiti causate da contatto con agenti e sostanze non previste in altre voci – derivati dermici ed escrementi di animali – polveri di cereali – polveri di fieno – miceti 42 Malattie causate da radiazioni ionizzanti utilizzate nelle lavorazioni agricole 43 Malattie causate da radiazioni ultraviolette ed infrarosse Lavorazioni che espongono all’inalazione di allicati o di calcare Lavorazioni che espongono alle inalazioni degli agenti e sostanze di fianco indicate 30 Malattie causate da piretro e rotenone con le loro con seguenze dirette 31 Malattie causate da solfati di tallio con le loro conse guenze dirette 32 Malattie causate dai derivati del triazolo con le loro conseguenze dirette 33 Malattie causate dai derivati dei benzoimidazolo con le loro conseguenze dirette 34 Malattie osteoarticolari ed angioneuroti in agricoltura che cau sate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro 35 Impoacusia e sordità da rumori 72 Periodo massimo di indennizzabilità della cessazione della lavorazione 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 3 anni 6 anni 4 anni 3 anni 1 anni 3 anni 20 anni 3 anni asma bronchiale 18 mesi Lavorazioni che espongono all’azione di sostanze ed agenti a fianco indicate 3 anni Lavorazioni che espongono all’azione delle radiazioni ionizzanti utilizzate nelle lavorazioni agricole Lavorazioni che espongono all’azione di radiazioni ultraviolette ed infrarosse 30 anni 6 anni in caso di neoplasia 30 anni PREVIDENZA AGRICOLA INFORTUNI Tab. C - Valor capitale dell’indennizzo per danno biologico dovuto, per ogni punto di invalidità, in corrispondenza alla classe di età ed alla fascia di invalidità (numeri indici) Classi di età % invalidità 5-15 16-30 31-60 61-80 81-100 <31 100,00 150,00 280,00 350,00 420,00 31-35 100,00 150,00 260,00 325,00 390,00 36-40 100,00 150,00 250,00 312,50 375,00 41-45 100,00 150,00 240,00 300,00 360,00 46-50 100,00 150,00 230,00 287,50 345,00 >50 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 Nota: In sede di prima applicazione l’indice 100 corrisponde ad un importo di € 537,12. Tab. D - Coefficienti di trasformazione del valor capitale in assegno vitalizio Età 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Divisore 39,14944 38,75270 38,35089 37,94351 37,53044 37,11159 36,68669 36,25603 35,82019 35,37887 34,93193 34,47992 34,02222 33,55821 33,08773 32,60970 32,12387 31,63008 31,12870 30,61991 30,10415 29,58200 29,05301 28,51742 27,97628 27,42979 26,87826 Coefficiente 0,02554 0,02580 0,02608 0,02635 0,02665 0,02695 0,02726 0,02758 0,02792 0,02827 0,02863 0,02900 0,02939 0,02980 0,03022 0,03067 0,03113 0,03162 0,03212 0,03266 0,03322 0,03380 0,03442 0,03507 0,03574 0,03646 0,03720 Età 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Divisore 26,32209 25,76116 25,19679 24,63034 24,06066 23,48703 22,90849 22,32558 21,73980 21,15319 20,56542 19,97727 19,38900 18,80118 18,21481 17,63004 17,04664 16,46508 15,88596 15,31010 14,73840 14,17148 13,60889 13,04936 12,49486 11,94551 Coefficiente 0,03799 0,03882 0,03969 0,04060 0,04156 0,04258 0,04365 0,04479 0,04600 0,04727 0,04863 0,05006 0,05158 0,05319 0,05490 0,05672 0,05866 0,06073 0,06295 0,06532 0,06785 0,07056 0,07348 0,07663 0,08003 0,08371 Note: - L’importo del vitalizio annuo si ottiene moltiplicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della prestazione per il valore capitale desunto dalla Tabella C. - Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione relativi alle età im mediatamente superiore e inferiore a quella dell’assicurato ed il numero dei mesi (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni va computata come mese intero, quella inferiore a 15 giorni trascurata). PREVIDENZA AGRICOLA 73 GESTIONE SPECIALE I Consorzi di Bonifica La Fondazione ENPAIA gestisce il Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei di pendenti consorziali, costituito a seguito della convenzione di diritto privato stipulata il 9 giugno 1971 tra l’ENPAIA, l’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Migliora menti Fondiari) e lo SNEBI (Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, Irrigazione e di Migliora mento Fondiario), con durata di 50 anni. I Consorzi aderenti al “Fondo” in base alla convenzione sopra citata, sono obbligati, a versare al l’ENPAIA le somme occorrenti per la corresponsione dei Trattamenti di quiescenza spettanti a tutti quei dipendenti consorziali il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione nazionale per le Bonifiche siano essi dirigenti, impiegati od operai. I Consorzi iscritti a questa gestione sono 155 e versano alla Gestione Speciale un contributo dell’8,94% per il Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza. Le prestazioni erogate dalla Fondazione ai Consorzi di Bonifica riguardano: • il trattamento di fine rapporto (TFR); • le anticipazioni sul TFR, stabilite dal CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica; • il trattamento di pensione in alternativa al TFR, nei casi previsti dal CCNL; • l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte; • l’integrazione del TFR maturato, nell’ipotesi di morte del dipendente che avvenga prima del de cimo anno di servizio, tale da garantire agli aventi diritto la corresponsione di dieci mensilità di retribuzione. Inoltre i dipendenti dei Consorzi di Bonifica possono chiedere tramite gli stessi: • Mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della 1° e 2° casa • Carta di Credito Enpaia per finanziamento sino a 10.000 euro con credito rinnovabile. Alla scadenza della convenzione il Fondo garantirà: • l’intero capitale di copertura delle pensioni per il personale pensionato già a carico del Fondo; • la riserva degli attivi che non dovrà essere superiore al 50%, né inferiore al 10% del coacervo del Trattamento di fine rapporto spettante complessivamente a tutti gli iscritti. Anche per la Gestione Speciale, come per quella Ordinaria, una nuova procedura informatica, dalla fine del 2004, ha reso possibile una connessione on line tra la Fondazione Enpaia e i singoli Consor zi, con l’obiettivo di offrire un servizio moderno ed efficiente. La telematizzazione ha riguardato tutta la gestione: dal l’iscrizione alla denuncia fino alla visualizzazione del l’estratto conto, nonché il conteggio della liquidazione del Trattamento di quiescenza e delle pensioni, abbattendo al minimo i costi del tradizionale invio del cartaceo. La procedura e la gestione on line hanno dato un imme diato e positivo risultato con una informatizzazione totale delle denunce raggiungendo pienamente gli obiet tivi e, nello stesso tempo, sono oggetto di progressive implementazioni e perfezionamenti come, per esempio, il bollettino M.Av. on line quale mezzo di pagamento per l’immediata riconciliazione degli incassi alle relati Eighteen Multi-colored Marilyns ve denunce. Collezione privata, Milano 74 PREVIDENZA AGRICOLA Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza quiescenza dei dipendenti consorziali L’anno millenovecentosettantuno addì nove del mese di giugno, in Roma, via di S. Teresa n. 23, presso la sede dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglio ramenti Fondiari, tra: 1) l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assi stenza per gli Impiegati dell’Agricoltura - di seguito denominato ENPAIA - rappresentato dal suo Presidente On. Dott. Umberto Righet ti, autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 1971, ap provata con decreto del Ministro del Lavoro del 1o aprile 1971, n. 3763; 2) l’Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari - di seguito denominata ANBI - in persona del suo Vicepresidente Co. Dott. Livio Gaetani; 3) il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario di seguito denominato SNEBI - in persona del suo Segretario Nazionale Avv. Guido Lotti, la prima per se stessa ed entrambi anche in rap presentanza dei sottoelencati Consorzi (segue l’elenco dei Consorzi con esatta denominazio ne, con nome e qualifica delle persone auto rizzate alla stipulazione della convenzione, nonché con gli estremi della deliberazione di autorizzazione del Consiglio dei Delegati). Premesso: A - che i suelencati Consorzi stipulanti hanno pienamente condiviso l’esigenza, rappresenta ta dall’ANBI e dallo SNEBI, di porre in essere un meccanismo idoneo a consentire l’adem pimento degli obblighi loro incombenti per i trattamenti di quiescenza - indennità di anziaPREVIDENZA AGRICOLA Dorothy Lichtenstein, 1976, 1975 The Andy Warhol Foundation for the Visual nità e/o pensione - di tutto il personale fisso dipendente, allo scopo di poter sempre dispor re delle somme occorrenti per la corresponsio ne di tali trattamenti, evitando squilibri anche sensibili nei propri bilanci, soprattutto nel l’ipotesi di contemporanee o ravvicinate ces sazioni di rapporti di lavoro; B - che, sulla base di approfonditi studi effet tuati è apparsa opportuna e conveniente, per il raggiungimento dei fini predetti, l’adozione di un sistema mutualistico consistente nella assunzione, da parte di tutti indistintamente i consorzi stipulanti, dell’obbligo di versare un contributo ragguagliato all’importo globale delle retribuzioni annue del personale fisso di pendente e destinato ad alimentare un fondo comune, del quale saranno via via prelevate le somme necessarie per la corresponsione dei 75 CONSORZI DI BONIFICA trattamenti di quiescenza previsti dalla legge e dai contratti collettivi e facenti carico ai con sorzi stipulanti; C - che il suddetto Fondo comune, stante la sua particolare fisionomia e la complessità dei problemi inerenti, dovrebbe essere gestito da apposito organismo; la cui creazione non è ap parsa né opportuna né conveniente; D - che d’altra parte l’ENPAIA, in vista delle finalità perseguite dall’iniziativa di cui trattasi e degli interessi sociali in gioco, si è dichiarato disposto ad amministrare il predetto Fondo, prestando il servizio relativo alla riscossione dei contributi ed all’erogazione delle prestazio ni a favori dei Consorzi, mediante la formazio ne di una gestione previdenziale costituita da un «Fondo di accantonamento del trattamen to di quiescenza dei dipendenti consorziali» - di seguito denominato Fondo - con separata evidenza contabile nel bilancio dell’Ente; E - che l’ENPAIA offre le massime garanzie di funzionalità e di oculata amministrazione, per cui i Consorzi stipulanti hanno ritenuto piena mente soddisfacente la soluzione di affidare all’ENPAIA stesso la gestione del Fondo; F - che, da un apposito studio attuariale effet tuato sulla base dei dati relativi alla consisten za numerica dei dipendenti consorziali, alla loro età, alla rispettiva anzianità, alla retri buzione annua, quali risultavano all’ENPAIA alla data del 31 dicembre 1967 e tenuto conto della disciplina collettiva e legislativa allora vi gente, è risultato che il contributo sopra citato può essere individuato nella misura del 14%, comprensivo di tutte le spese generali di fun zionamento del Fondo. Tutto ciò premesso si stipula quanto segue: Articolo 1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. Articolo 2 I Consorzi stipulanti si obbligano, ciascuno singolarmente verso l’ENPAIA e ciascuno re ciprocamente nei confronti di tutti gli altri, 76 a versare all’ENPAIA per il Fondo, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, le somme occorrenti per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza spettanti ai dipen denti consorziali fissi con rapporto di ruolo o a tempo indeterminato o a termine, e più pre cisamente a tutti i dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970. Articolo 3 Le somme di cui all’art. 2 saranno versate al l’ENPAIA, sotto forma di contribuzione, nella misura fissata dall’art. 4 e con le modalità in dicate negli articoli successivi. L’ENPAIA metterà tempestivamente a dispo sizione dei singoli Consorzi gli importi occor renti per la corresponsione, ai dipendenti di cui al predetto art.2 o ai loro aventi diritto, dei trattamenti di quiescenza agli stessi spettanti in virtù della disciplina legislativa e collettiva in vigore al momento della cessazione dei re lativi rapporti di lavoro, esclusa l’applicazione degli eventuali più favorevoli criteri di deter minazione dei trattamenti di quiescenza previ sti da disposizioni regolamentari o da contratti individuali. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario l’ENPAIA accrediterà al Fondo - in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo mede simo - un tasso di interesse pari a quello me dio netto realizzato nel precedente esercizio dall’investimento dei beni patrimoniali. I movimenti relativi alle operazioni di cui so pra saranno tenuti dall’ENPAIA in evidenza separata nelle proprie scritture contabili e nei propri bilanci. (N.B. - Il terzo comma dell’art. 3 è sta to così aggiornato dal C.d.A. dell’Ente in data 1/12/1981: «Alla chiusura di ogni esercizio finanziario l’ENPAIA accrediterà al Fondo - in rapporto alla giacenza media annuale del Fondo medesimo - un tasso di interesse pari a quello medio netto realizzato nel- PREVIDENZA AGRICOLA CONSORZI DI BONIFICA l’esercizio dall’investimento dei beni patrimoniali»). Articolo 4 Il contributo dovuto da ciascun Consorzio è fissato nella misura del 14% dell’ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte, per l’anno solare di competenza, a tutto il personale al quale si applica la presente convenzione. L’ammontare della retribuzione lorda è deter minato da tutti quegli elementi che costitui scono, ai sensi di legge e dei contratti collet tivi, la base per il computo del trattamento di quiescenza. Il contributo del 14% è dovuto sull’intero ammontare della retribuzione come sopra determinata, anche nei casi di riduzione e di sospensione della stessa per i quali i contratti collettivi contemplino la rilevanza dei corri spondenti periodi ai fini della anzianità di ser vizio. (N.B. - L’aliquota precisata dall’art. 4, a decorrere dal mese di gennaio 2001, è stabilita nella media generale dell’8,94% in attuazione di quanto deliberato dal C.d.A. dell’Ente in data 17 novembre 1999). Articolo 5 Il contributo dovrà essere versato in rate men sili, scadenti il giorno 15 del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce. Con la rata relativa al mese di dicembre e con quella rela tiva al mese di giugno dovrà essere altresì ver sato il contributo afferente, rispettivamente, alla tredicesima e alla quattordicesima mensi lità. Con la rata relativa al mese di febbraio e con quella relativa al mese di settembre dovrà essere altresì versato il conguaglio dei con tributi dovuti sulla eventuale maggiore quota percentuale di adeguamento ISTAT maturata a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio e dal 1° luglio. Nell’ipotesi di cessazioni dei rapporti di lavoro che intervengano durante l’anno, dovrà inoltre essere versato, insieme con il contributo rela PREVIDENZA AGRICOLA tivo al mese in cui si verifica la cessazione del rapporto, quello afferente ai ratei di 13a e 14a mensilità ovvero ai relativi conguagli spettanti al dipendente in relazione ai mesi di servizio prestato nell’anno solare, nonché all’indennità sostitutiva del preavviso qualora il corrispon dente periodo abbia rilevanza ai fini dell’an zianità di servizio. Nell’ipotesi di variazione degli importi delle retribuzioni per effetto della stipulazione di nuovi contratti collettivi, il contributo dovuto sulla quota di aumento mensile delle retribu zioni derivante dall’applicazione del nuovo contratto sarà versato con la rata relativa al mese successivo a quello in cui, in virtù della deliberazione del Consiglio dei Delegati appli cativa del contratto collettivo stesso, il Consor zio avrà iniziato a corrispondere ai dipendenti le nuove retribuzioni. Nella stessa ipotesi di cui al precedente com ma, qualora vengano corrisposte dai Consorzi ai propri dipendenti somme a titolo di arretrati in relazione al periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo e la data di emanazione del relativo provvedimento applicativo da parte del Consi glio dei Delegati, il Consorzio può domandare, con richiesta motivata, diretta al Comitato di cui all’art. 17, la rateazione dell’importo del contributo dovuto sui predetti arretrati, senza corresponsione di interessi. La rateazione può essere accordata dal Comitato per una durata massima di 18 mesi. Nel caso di mora rispetto ai termini fissati nei precedenti commi sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto, aumentato di punti 4,50. Il versamento dei contributi dovrà essere accompagnato da un prospetto contenen te l’elenco nominativo dei dipendenti e delle retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi nel mese di competenza, determinate ai sensi del 2° comma dell’art. 4. (N.B.- Il primo periodo del primo com ma dell’art. 5 è stato così aggiornato dal 77 CONSORZI DI BONIFICA C.d.A. dell’Ente: «Il contributo dovrà essere versato in rate mensili, scadenti il giorno 25 del mese successivo a quello cui il contributo si riferisce». Il quinto comma dello stesso art. 5 è sta to così aggiornato dal C.d.A. dell’Ente in data 1/12/81: «Nel caso di mora rispetto ai termini fissati nei precedenti commi sono dovuti gli interessi nella misura percentuale prevista dall’articolo 13 del Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella Leg ge 26 settembre 1981, n. 537»). Articolo 6 Entro il 31 marzo 1971 e con riferimento alle posizioni in atto all’1/01/1971 i Consorzi do vranno trasmettere all’ENPAIA un elenco con tenente - per ciascuno dei dipendenti interes sati - nome, cognome, data e luogo di nascita, data di assunzione, qualifica e categoria di ap partenenza, retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, anzianità effettiva e convenzionale ai fini degli aumenti periodici, anzianità effettiva e convenzionale ai fini del trattamento di quiescenza. Ogni variazione relativa all’elenco di cui al comma precedente dovrà essere comunicato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la medesima avrà avuto luogo. Articolo 7 L’inadempimento dell’obbligo di cui al 2o com ma dell’art. 6 comporta, a carico del trasgres sore, l’applicazione di una pena pecuniaria pari al 25% dei contributi che non risultino tempestivamente versati in conseguenza del l’inadempimento medesimo. L’importo relativo dovrà essere pagato in un unica soluzione unitamente a tutti gli arretrati dovuti, fermo restando l’onere degli interessi di mora. Articolo 8 L’ENPAIA si obbliga: 1) a versare ai Consorzi le somme occorrenti 78 per la corresponsione dei trattamenti di quie scenza - indennità di anzianità e/o pensione - dovuti dai Consorzi medesimi per le cessa zioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dall’1/01/1971, ai sensi della disciplina le gislativa e collettiva che risulterà in concreto applicabile al personale dipendente indicato nell’art.2; 2) a versare ai Consorzi, al termine della pre sente convenzione, gli importi specificati dal l’art. 15. Sulla base della vigente disciplina, pertanto, l’obbligo dell’ENPAIA di cui al n. 1 si concreta: a) nel versamento ai Consorzi - entro 3 mesi dalla comunicazione dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i primi tre versamenti ed entro e non oltre il 15o giorno precedente a quello delle singole sca denze mensili per quanto riguarda i versamen ti successivi - dell’importo pari all’ammontare dell’assegno mensile di pensione dovuto dal Consorzio al dipendente o ai suoi aventi diritto nella misura, coi limiti e con le modalità pre scritti dal corrispondente contratto collettivo nazionale di categoria; b) nel versamento ai Consorzi - entro tre mesi dalla comunicazione dell’avvenuta cessazio ne del rapporto di lavoro - dell’importo pari all’ammontare dell’indennità di anzianità - oltreché, in caso di morte, dell’indennità di preavviso dovuto dal Consorzio al dipendente o ai suoi aventi diritto nella misura, coi limiti e con le modalità prescritti dal corrisponden te contratto collettivo nazionale di categoria, tanto nell’ipotesi in cui non spetti il trattamen to di pensione, quanto nella ipotesi in cui vi sia stato opzione totale o parziale per l’indennità di anzianità; c) nel versamento ai Consorzi, entro il termine di cui alla precedente lettera b) - nell’ipotesi di morte del dipendente che avvenga prima del compimento del decimo anno di servizio - di una integrazione della indennità di anzianità maturata, tale da garantire agli aventi diritto la corresponsione di dieci mensilità di retri- PREVIDENZA AGRICOLA CONSORZI DI BONIFICA buzione, salvo che per disciplina collettiva agli stessi non competa un trattamento di maggior favore, già rientrante in quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Articolo 9 Gli obblighi dell’ENPAIA di cui all’art. 8 non sussistono relativamente ai trattamenti di quiescenza dovuti dai Consorzi a dipendenti che all’atto della cessazione del rapporto non risultano all’ENPAIA per non essere stati inse riti negli elenchi di cui all’art. 6. Articolo 10 Ai fini del computo delle somme dovute dal l’ENPAIA ai Consorzi ai sensi dell’art. 8 si pre scinde: 1) dagli aumenti retributivi intervenuti nel biennio precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro e non costituisce automati co effetto della disciplina collettiva, eccezione fatta per le promozioni disposte per la coper tura di posti di ruolo; 2) dalle anzianità convenzionali riconosciute discrezionalmente dai Consorzi in data suc cessiva al 31/12/1970, salvo che i Consorzi, en tro due mesi dal relativo provvedimento, non ne diano comunicazione all’ENPAIA e dichia rino contestualmente di impegnarsi a versare, in tre rate quadrimestrali, le somme risultanti dall’applicazione del contributo, nella misura vigente alla data della predetta comunicazio ne, sull’importo complessivo della retribuzio ne dovuta nell’anno in cui si effettua il rico noscimento, moltiplicato per il numero degli anni di anzianità riconosciuti. La norma di cui al numero 2) non trova ap plicazione nella ipotesi del riconoscimento di anzianità convenzionale per servizio prestato presso altro Consorzio aderente alla presente convenzione, sempreché, ai sensi e per gli ef fetti dell’art. 71 - 2o comma - del contratto col lettivo nazionale 7 agosto 1969, dell’art. 14 - 2o e 3o comma - del contratto collettivo nazionale 28 luglio 1970 e dell’art. 13 - 2o e 3o comma del contratto collettivo nazionale 20 novembre PREVIDENZA AGRICOLA 1970, su richiesta del dipendente, siano accre ditate dall’ENPAIA al Consorzio subentrante le somme dovute al dipendente stesso per il trattamento di quiescenza maturato presso il Consorzio di origine. Articolo 11 In caso di ritardo nell’adempimento degli ob blighi di cui all’art. 8 l’ENPAIA dovrà corri spondere al Consorzio gli interessi legali. Articolo 12 Per tutti i Consorzi stipulanti che, ai sensi dell’articolo 3 lett. c) della legge 29 novembre 1962, n. 1655, siano tenuti ai versamenti al l’ENPAIA dei contributi per l’accantonamento dell’indennità di anzianità, il relativo obbligo si intende adempiuto con il versamento del contributo di cui all’art. 4 della presente con venzione. Entro il 31 agosto 1971 l’ENPAIA accrediterà ai suddetti Consorzi le somme versate a titolo di accantonamento dell’indennità di anziani tà fino a tale data, maggiorate degli interessi annualmente accreditati secondo le norme in atto presso l’ENPAIA stesso. Articolo 13 I Consorzi di bonifica, di bonifica montana, di miglioramento fondiario, irrigui, montani di prevenzione, di scolo, idraulici, di utilizza zione idrica, per la utilizzazione delle acque demaniali, per la regolazione dei laghi, di ri composizione fondiaria, associati allo SNEBI e/o all’ANBI, che non figurano tra i soggetti firmatari della presente convenzione, potran no aderirvi entro cinque anni dall’1/01/1971 alle condizioni di seguito indicate: a) pagamento, entro due mesi dalla comu nicazione prescritta dall’art. 6, dell’importo risultante dell’applicazione del contributo, nella misura vigente alla data di adesione, al l’ammontare rispettivo delle retribuzioni lorde corrisposte, a tutti i dipendenti indicati al pre cedente articolo 2 ed in servizio al 1° gennaio 1971 o successivamente assunti, per il periodo 79 CONSORZI DI BONIFICA intercorrente tra l’1/01/1971 o la successiva data di assunzione e quella di adesione alla convenzione stessa, o a quella anteriore nel l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro nel frattempo intervenuta; b) pagamento, unitamente alle somme indi cate alla precedente lettera a), degli interessi nella misura indicata all’art. 5, calcolati sulle somme che in caso di adesione originaria sa rebbero state dovute alle scadenze di cui allo stesso art. 5; c) rimborso, da parte dell’ENPAIA, entro il termine di cui alla precedente lett. a), delle somme che eventualmente il Consorzio ab bia corrisposto a titolo di pensione e/o di in dennità di anzianità nella misura, coi limiti e con le modalità prescritti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di categoria in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavo ro intervenuti dal 1° gennaio 1971 alla data di adesione alla presente convenzione, mag giorate degli interessi nella misura indicata al precedente art. 11. (N.B. - Il primo comma dell’art. 13 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell’En te in data 19/12/1984: «Il termine utile per l’adesione alla convenzione-rego lamento relativa al “Fondo di accanto namento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali” è prorogato fino al 31 dicembre 1985. Le domande all’uopo presentate saranno istruite a cura della Direzione Generale e saranno trasmesse per l’esame al Comitato Amministratore»). Articolo 14 L’aliquota contributiva del 14%, di cui all’art. 4, resterà immutata fino al 31 dicembre 1971. Nel corso dell’anno 1971 verrà predisposto un bilancio tecnico del Fondo allo scopo di verifi care, anche in relazione alle innovazioni intro dotte nella disciplina dei trattamenti di quie scenza del personale consorziale dalla legge 24 maggio 1970 n. 336, la congruità della misura dell’aliquota del 14%. 80 Qualora i risultati del predetto bilancio tec nico imponessero una revisione dell’aliquota, il Comitato di cui al successivo art. 17 ne de terminerà la misura in conformità ai risultati del bilancio tecnico, con arrotondamento per eccesso delle frazioni pari o superiori a 0,05 e per difetto delle frazioni inferiori a 0,05 e con decorrenza dal 1o gennaio 1972. A successive revisioni si farà luogo a seguito dei risultati del bilancio tecnico, da redigersi ogni tre anni salvo che il Comitato di cui all’art. 17 ne disponga la redazione anticipata qualora intervengano modifiche della disciplina legi slativa o della contrattazione collettiva. I bilanci tecnici saranno redatti da un attuario di chiara fama nominato dal Comitato di cui all’art. 17. I bilanci tecnici di cui ai precedenti commi che hanno valore vincolante per le parti - vanno redatti sulla base di ipotesi demografiche, economiche e finanziarie formulate tenendo conto delle seguenti direttive: • frequenze di eliminazione: da desumere dal l’osservazione dei fenomeni in seno alla collet tività dei dipendenti dai Consorzi ovvero, per quanto riguarda la morte e l’invalidità, ove la scarsità dei dati disponibili non consenta di pervenire a risultati significativi, da esperienze esterne che si prestino, con gli opportuni adat tamenti, a rappresentare l’andamento delle eliminazioni per le due cause suddette; • linee delle retribuzioni: ricavate dai valo ri imponibili ai fini della contribuzione al Fondo; • distribuzione per età e anzianità dei dipen denti dai Consorzi aderenti: riferita alla data di elaborazione del bilancio tecnico; • previsione delle future assunzioni: effettua ta sulla base delle assunzioni registrate nei tre anni precedenti la data del bilancio tecnico; • tasso tecnico di capitalizzazione: 5%. La gestione del Fondo è basata sul sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione atte nuata; in essa la riserva degli attivi non dovrà essere superiore al 50%, né inferiore al 10% da raggiungersi entro cinque anni in sede di priPREVIDENZA AGRICOLA CONSORZI DI BONIFICA ma attuazione, del coacervo delle indennità di anzianità spettanti complessivamente a tutti gli iscritti negli elenchi di cui all’art.6 alla data del bilancio tecnico. La riserva necessaria per l’erogazione delle pensioni dovrà essere accantonata al 100%. I bilanci tecnici vanno corredati da una rela zione nella quale devono essere motivatamen te indicati gli elementi che costituiscono il fon damento dei risultati conseguiti. Articolo 15 La presente convenzione ha la durata di 50 anni e, qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza, si intende tacita mente rinnovata di decennio in decennio, ri manendo esclusa la possibilità di recesso an ticipato. La disdetta non ha efficacia se non è data ai sensi dell’articolo 16 dall’ANBI e dallo SNEBI in nome e per conto di tutti i Consorzi che alle scadenze sopra fissate risultano aderenti. In caso di mancato rinnovo della presente con venzione, entro sei mesi dalla scadenza del ter mine di cui al primo comma l’ENPAIA provve derà alla ripartizione del patrimonio netto del Fondo tra i Consorzi aderenti. La ripartizione sarà effettuata versando a cia scun Consorzio, per il rispettivo personale pen sionato già a carico del Fondo, l’intero capitale di copertura delle pensioni.Le residue dispo nibilità del Fondo saranno ripartite in propor zione agli impegni di ciascun Consorzio per le indennità di anzianità maturate fino alla data della scadenza della convenzione da tutto il per sonale in servizio indicato al precedente art. 2. Articolo 16 Ogni determinazione concernente lo svolgi mento dei rapporti derivanti dalla presen te convenzione sarà adottata, da una parte, dall’ENPAIA e, dall’altra, dall’ANBI e dallo SNEBI in nome e per conto di tutti i Consorzi stipulanti e aderenti e con effetto immediata mente impegnativo, per i medesimi, in virtù del potere di rappresentanza che a tal fine PREVIDENZA AGRICOLA con stipulazione del presente atto e con le ade sioni successive - viene irrevocabilmente e nel l’interesse reciproco da tutti indistintamente i Consorzi suddetti attribuito congiuntamente all’ANBI ed allo SNEBI. Articolo 17 Per la gestione del Fondo viene istituito un Co mitato di cui fanno parte: a) il Presidente dell’ENPAIA, il quale presiede e convoca il Comitato; b) tre Consiglieri di Amministrazione del l’ENPAIA, di cui uno nella persona del rappre sentante del Ministero del Lavoro e della Pre videnza Sociale e gli altri due nominati dallo stesso Consiglio; c) il Direttore Generale dell’ENPAIA; d) un funzionario della Direzione Generale della bonifica, in rappresentanza del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e da quest’ulti mo designato; e) tre rappresentanti dei dipendenti consor ziali designati dalle Organizzazioni Sindacali rappresentate nel Consiglio di Amministrazio ne dell’ENPAIA; f) due rappresentanti dell’ANBI dalla medesi ma designati; g) due rappresentanti dello SNEBI dal mede simo designati; h) nove membri in rappresentanza dei Con sorzi stipulanti o aderenti alla presente con venzione, designati dall’ANBI. In conformità alle designazioni di cui alle lette re da d) ad h) il Consiglio di Amministrazione dell’ENPAIA provvede alle relative nomine. I componenti il Comitato durano in carica per lo stesso periodo di tempo della durata in ca rica del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alle nomine e possono essere ri confermati. Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri che a qualunque titolo cessano dalla carica prima della scadenza, rimangono in ca rica fino a quando sarebbero rimasti in carica i membri sostituiti. (N.B. - Dopo il terzo comma dell’art. 17 81 CONSORZI DI BONIFICA il C.d.A. dell’Ente ha inserito in data 14/12/1974 il seguente comma: «I com ponenti del Comitato eletti in rappre sentanza dei Consorzi ai sensi della pre cedente lettera h) decadono dalla carica qualora perdano la qualità di rappre sentanti dei Consorzi stessi»). Articolo 18 Il Comitato di cui all’art. 17 dà le direttive di ordine generale per il migliore svolgimento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione cooperando affinché i correlativi obblighi ven gano esattamente e tempestivamente adem piuti. In particolare spetta al Comitato: 1) formulare proposte per eventuali modifiche alla presente convenzione, da sottoporre al l’approvazione dell’ENPAIA, dell’ANBI e dello SNEBI come previsto dal precedente art. 16; 2) redigere, non oltre il 31 maggio di ciascun anno, il conto consuntivo del Fondo, accompa gnato da una dettagliata relazione sull’anda mento tecnico ed amministrativo del Fondo; 3) redigere, non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo del Fondo; 4) deliberare gli elementi costitutivi ed i criteri per la determinazione di tutte le spese generali per il funzionamento del Fondo; 5) formulare proposte ed esprimere pareri per l’amministrazione e la gestione del Fondo; 6) esaminare e decidere sulle domande di ra teazione di cui al 4o comma dell’art. 5; 7) esaminare e decidere gli eventuali reclami interposti dai Consorzi aderenti; 8) deliberare la redazione del bilancio tecnico al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14 e procedere alla nomina dell’attuario da affidare l’incarico dell’elaborazione del bilancio mede simo ai sensi dello stesso art. 14; 9) esaminare il bilancio tecnico e determinare, ai sensi dell’art. 14, la misura del contributo di cui all’art. 4. Il Comitato ha facoltà di richiedere ai Consorzi aderenti tutte quelle notizie e dati che ritenga necessari. 82 Articolo 19 Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi e, comunque, tutte le volte che il Presidente lo riten ga opportuno, ovvero su richiesta di un terzo dei suoi componenti. La convocazione del Comitato è fatta dal Presi dente mediante avviso scritto diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunio ne e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di cinque giorni può essere ridotto a tre giorni. Per la validità delle sedute del Comitato è neces saria la presenza della maggioranza dei compo nenti. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale la parte cui accede il voto del Presidente. Alle sedute del Comitato assiste un membro del Collegio dei Sindaci dell’ENPAIA. (N.B. - Il quarto comma dell’art. 19 è stato così aggiornato dal C.d.A. dell’Ente in data 19/07/1983: «Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria, in prima con vocazione, la maggioranza dei componen ti; in seconda convocazione, che può essere stabilita ad una ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta è valida quando sia presente al meno un terzo dei componenti il Comi tato»). Articolo 20 Tutte le disposizioni di cui ai precedenti arti coli relative ai Consorzi trovano applicazione altresì nei confronti dell’ANBI stipulante an che per sé stessa. Articolo 21 La presente convenzione ha decorrenza dall’1/01/1971 e spiega la sua efficacia dal gior no successivo a quello della sua approvazione da parte del Ministero del Lavoro. PREVIDENZA AGRICOLA GESTIONI SEPARATE Regolamento approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 29 luglio 2004 Regolamento della Cassa dei Periti Agrari TITOLO I: DEI SOGGETTI – DEI CONTRIBUTI – DELLE SANZIONI CAPO PRIMO - DEI SOGGETTI Articolo 1 - Iscritti alla Gestione 1. Gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordina to, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs 103/96 alla Ge stione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura – nel seguito denominato Fondazione. 2. I periti agrari che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono pa rimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato. 3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e sia versato il contributo soggettivo ed integrativo minimo alla Gestione. Articolo 2 - Modalità di iscrizione alla Gestione 1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda in carta libera, nella quale si attesti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) situazione di famiglia; d) codice fiscale; e) data e numero di iscrizione all’albo profes- sionale. 2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’esercizio della attività professionale. 3. In caso di mancata iscrizione, entro 30 gior- ni dalla comunicazione dell’Ufficio IVA, la Gestione iscrive d’ufficio i periti agrari iscritti all’Albo ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA. CAPO SECONDO - DEI CONTRIBUTI Articolo 3 - Contributo soggettivo obbligatorio 1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Gestione separata PREVIDENZA AGRICOLA Orange Marilyn, 1962 Collezione privata 83 PERITI AGRARI è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini del l’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifi cazioni ed integrazioni. 2. Gli iscritti che proseguono l’attività anche dopo il collocamento in pensione possono, a doman da, proseguire nel versamento dei contributi soggettivi, che daranno origine a supplementi di pensione ai sensi del successivo art.22. 3. Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non può essere superiore al massi male previsto all’art.2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni ed è annualmente ed automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT. 4. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 310,00. A coloro che si iscrivono per la prima volta alla Gestione è riconosciuta, per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi, la facoltà di versare un contributo minimo, se il reddito imponibile non supera € 3.100,00, pari al 50% del minimale di cui sopra. Il minimale trova applicazione anche per gli iscritti pensionati di cui al precedente comma 2. Articolo 4 - Contributo integrativo 1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il red dito imponibile dell’attività autonoma di libera professione e devono versarne alla Gestione il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. 2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla forma zione del reddito imponibile. 3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4 è in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 62,00 su base annua. 4. Il contributo integrativo del 2% non è dovuto per le prestazioni professionali che danno origine a fatturazione tra professionisti iscritti alla Gestione. 5. Gli iscritti che proseguono l’attività anche dopo il collocamento in pensione, sono tenuti al versamento del contributo integrativo in relazione ai redditi professionali conseguiti. Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all’anno stesso, il contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stes sa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni, fermo restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero ammontare del reddito effettivamente conseguito. Articolo 6 - Variabilità dei contributi Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 3, comma 4, il contributo aggiuntivo non quiescibile di cui all’art. 4, comma 3, possono essere variati con delibera del Comitato Amministratore, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2, dello Statuto della Fondazione. 84 PREVIDENZA AGRICOLA PERITI AGRARI Articolo 7 - Versamento dei contributi 1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere così versati: a) Acconto: entro il 30 novembre di ogni anno nella misura del 50% dell’importo calcolato sul reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se l’iscritto prevede di conseguire un reddito professionale netto inferiore a quello dell’anno pre cedente, l’acconto sul contributo soggettivo può essere calcolato – sempre nella misura del 50% - sul minor reddito previsto. In ogni caso, l’importo dell’acconto non può essere inferiore al 50% del contributo soggettivo minimo (€ 155,00). Nel caso in cui, essendo stato versato un acconto calcolato sul minor reddito previsto e non sul reddito dell’anno precedente al momento della determinazione del saldo risulti che l’acconto pagato è inferiore al 50% del contributo soggettivo dovuto sul reddito prodotto, sulla differenza saranno applicati gli interessi di mora previsti dal Regolamento per il periodo di ritardo. b) Saldo: entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito. 2. Qualora all’atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme supe riori al contributo dovuto, l’iscritto può chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell’eccedenza stessa; in alternativa può chiedere di considerarla quale acconto per i versamenti futuri o a com pensazione con eventuali altri importi dovuti. L’eccedenza è restituita con la maggiorazione del l’interesse pari al tasso legale. In caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l’eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale. 3. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto: entro il 30 novembre per gli importi evidenziati sulle fatture emesse fino a tale data; entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte reddituali per gli importi relativi al periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo integrativo minimo quando dovuto. 4. Il contributo di maternità deve essere versato contestualmente all’acconto. Articolo 8 - Prescrizione dei contributi 1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni. 2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la pre scrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo art. 11. Articolo 9 - Restituzione dei contributi 1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi moti vo dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono chiedere la restituzione dei contributi versati. 2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito all’art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14, comma 2. 3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data del compimento dell’età pensionabile. 4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione per mancanza dei requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna. CAPO TERZO - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI Articolo 10 - Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi In caso di ritardo di versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso PREVIDENZA AGRICOLA 85 PERITI AGRARI legale, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’interesse di mora di cui al comma precedente, viene elevato al tasso massimo previ sto dalla legge. Articolo 11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione 1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare del reddito professiona- le netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. La comunicazione deve essere effettuata, con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore, anche se le dichia- razioni fiscali non sono state presentate o sono negative. 2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell’IVA. 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiara- zione dei redditi. 4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta le se- guenti sanzioni: a) nel primo caso (ritardo), pari al 10% del contributo dovuto, con un massimale di € 52,00; b) nel secondo caso (omissione), pari al 50% del contributo dovuto, con un massimale di € 258,00; c) nel terzo caso (infedele comunicazione), pari al 100% del contributo evaso. 5. Si intende ritardata la comunicazione trasmessa entro il novantesimo giorno dal termine fissa- to per la presentazione di cui al comma 1. 6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge. 7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’IRPEF e dell’IVA. 8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del caso al competente Consiglio provinciale del Collegio. 9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli della Gestione. 10. Il Collegio dell’Ordine deve comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all’Albo professionale. 11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto o dagli eredi la documentazione atta a compro- vare la corrispondenza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA. TITOLO II: DELLE PRESTAZIONI CAPO PRIMO - DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Articolo 12 - Prestazioni previdenziali 1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1 le seguenti prestazioni: a) Pensione di vecchiaia; b) Pensione di invalidità; c) Pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità; 86 PREVIDENZA AGRICOLA PERITI AGRARI d) Indennità di maternità. 2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate secondo le modalità stabilite dal Comitato Amministratore. Quando l’importo delle pensioni è inferiore a quello dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995, su richiesta dell’iscritto si procede alla restituzione dei contributi versati, ai sensi dell’art. 9. 3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza in tegrativa: previdenziale, sanitaria, assicurativa, o altri tipi di prestazione a favore degli iscritti, finanziandole anche con parte del contributo integrativo, tramite l’adozione di specifici atti deli berativi da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3, D. Lgs. 509/94, anche con riferimento all’art. 2 dello Statuto della Fondazione. 4. Il Comitato Amministratore della Gestione può, inoltre, concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e successive integra zioni e modificazioni. CAPO SECONDO - DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA Articolo 13 - Pensione di vecchiaia. 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva. 2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni. Articolo 14 - Determinazione della pensione annua di vecchiaia. 1. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei con tributi per il coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A. 2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della legge 335/95, (*) ferma restando la possibilità di modificare tale criterio in ragione degli effettivi risultati della gestione, con delibera del Comitato Amministratore, nel rispetto delle procedure indicate dal D. Lgs. 509/94. 3. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo. 4. L’aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo. (*) L’articolo 1 comma 9 delle legge 335/95 così recita: “il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, apposi tamente calcolata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante con tributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi”. Articolo 15 - Decorrenza della pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi soggiacciono alla prescrizione quinquennale. PREVIDENZA AGRICOLA 87 PERITI AGRARI Articolo 16 Invio estratti conto A partire dal secondo anno dal l’entrata in vigore del presente Regolamento, ad ogni iscritto è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le con tribuzioni effettuate ed il mon tante contributivo. CAPO TERZO - DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ Articolo 17 - Pensione di invalidità 1. L’iscritto ha diritto alla pen sione di invalidità a qualsiasi età, quando: a) sia riconosciuto totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l’attività professiona le; Autoritratto, 1986 b) risultino versate in suo favore The Andy Warhol Museum, Pittsburgh almeno 5 annualità di contribu zione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione; c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale. 2. La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cancellazione dall’Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione. 3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. 4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico della Gestione. Articolo 18 - Calcolo della pensione di invalidità L’importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all’art. 14. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato al momento del pensionamento, secondo l’allegata tabella A. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno. CAPO QUARTO - DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI Articolo 19 - Pensione di reversibilità o indiretta Le pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS. Articolo 20 - Restituzione dei contributi a favore dei superstiti Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso 88 PREVIDENZA AGRICOLA PERITI AGRARI di morte dell’assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9. CAPO QUINTO - DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ Articolo 21 - Indennità di maternità 1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379. 2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo di € 10,33 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le modalità previsti dall’articolo 7. 3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Ammi nistratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990. CAPO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE Articolo 22 - Supplemento di pensione I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazio ne del supplemento. Articolo 23 - Adeguamento annuale Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l’assicurazione gene rale obbligatoria dell’INPS. Articolo 24 - Contribuzione volontaria 1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi. 2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevoca- bilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi: a) contributo soggettivo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria; b) contributo soggettivo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria; c) contributo soggettivo di cui all’art. 3 ultimo comma. 3. È dovuto comunque un contributo integrativo pari al minimale di cui al comma 3 art. 4. 4. Non è dovuto il contributo di maternità previsto all’art. 21. Articolo 25 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è cumulabile con redditi di lavoro dipen dente o autonomo e con altre forme pensionistiche obbligatorie. Articolo 26 - Riscatto del periodo di attività professionale precedente all’entrata in vigore della presente legge L’iscritto che matura cinque anni di iscrizione alla Gestione e che, negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento, abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui all’art. 1, del D.Lgs. 103/96, ha facoltà di riscat PREVIDENZA AGRICOLA 89 PERITI AGRARI tare il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito Regolamen to da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Articolo 27 - Ricorsi Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comitato Amministratore medesimo. Articolo 28 - Norme transitorie 1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professionali percepiti nell’anno 1996 e 1997 devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal Comitato amministratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione. 2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima iscrizione alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Ammini stratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della gestione stessa. 3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11, per il primo anno di avvio della ge stione, il Comitato Amministratore ha la facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i versamenti o le comunicazioni tardive od omesse. 4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio di rivalutazione dei conti indi viduali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante dall’affettivo andamento finanziario della gestione, confluiscono in un apposito fondo di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore. Tabella “A” COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONI Tasso di sconto = 1.5% 90 Età 57 Coefficienti (%) 4,720 Età Coefficienti (%) 69 7,232 58 4,860 70 7,563 59 5,006 71 7,924 60 5,163 72 8,319 61 5,334 73 8,750 62 5,514 74 9,227 63 5,706 75 9,751 64 5,911 76 10,335 65 6,136 77 10,983 66 6,379 78 11,701 67 6,640 79 12,499 68 6,927 80 13,378 PREVIDENZA AGRICOLA PERITI AGRARI Art. 26 del Regolamento della Gestione Separata Periti Agrari approvato in data 2 febbraio 2005 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Riscatto contributivo 1. * Gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari, che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità iscrittivi, hanno la facoltà di riscatta re i periodi di iscrizione all’Albo Professionale an tecedenti il 1° gennaio 1996, nel limite massimo degli anni di iscrizione all’Albo Professionale. 2. * La richiesta di riscatto, a pena di decaden za, deve essere avanzata entro cinque anni dalla maturazione del primo quinquennio di iscrizione alla Gestione Separata. 3. Non ha rilevanza alcuna che nello stesso perio do di riscatto il professionista sia stato iscritto ad altra forma di previdenza. 4. Per ogni anno di cui si chiede il riscatto è dovu to alla Gestione l’importo che risulta dall’applica zione dell’aliquota di contribuzione in vigore al momento della domanda al reddito professiona le netto relativo all’anno medesimo. L’importo di cui sopra non può comunque essere inferiore alla misura minima o maggiore della misura massima del contributo soggettivo riportati nella tabella A. I versamenti contributivi dovranno essere riva lutati, ad onere dell’iscritto, così come previsto dall’art. 1, co. 9, della legge 335/95. 5. L’importo del riscatto può essere versato in unica soluzione alla scadenza di versamento più vicina alla domanda di riscatto. Ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di dieci anni e comunque non superiore agli anni mancanti al compimento del sessantacinquesimo anno di età; le rate hanno scadenze coincidenti con quelle dei versamenti in acconto e a saldo dei contributi ordinari. Sono a carico degli iscritti gli interessi di differimento previsti dall’art. 3, com ma 4 del D.L. 318 del 1996 convertito con la legge PREVIDENZA AGRICOLA 402 del 29-07-1996, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Il mancato versamento di una rata, non ricon ducibile agli eventi di cui ai successivi punti 7 e 8, comporta l’interruzione del piano di riscatto ed il riconoscimento del beneficio derivante dai soli versamenti effettuati; l’eventuale ripresa del l’operazione di riscatto può avvenire dietro pre sentazione di una nuova domanda. 7. Qualora l’iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata deceda prima di avere com pletato il versamento di tutte le rate, i di lui su perstiti possono: a) versare in unica soluzione il debito residuo; b) interrompere il riscatto ed ottenere il ricono scimento del beneficio derivante dai versamenti eseguiti; L’opzione prescelta va comunicata, tramite rac comandata con avviso di ricevimento, al Comita to Amministratore della Gestione entro sessanta Silver Liz, 1963 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 91 PERITI AGRARI giorni dal decesso dell’iscritto; trascorso tale pe riodo senza che gli interessati abbiano provvedu to, viene considerata valida, d’ufficio, l’opzione di cui alla lettera b) del punto 7. 8. Le opzioni di cui alle lettere a) e b) del punto 7 sono concesse anche all’iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata e che consegua la pensione di invalidità o cessi dall’obbligo di con tribuire prima di aver completato il versamento di tutte le rate; per la relativa comunicazione da parte dell’iscritto, valgono, in quanto applicabili, le regole di cui al punto 7. 9. Gli iscritti che al momento della domanda sono già pensionati della Gestione, non possono usufruire della facoltà di rateizzare il riscatto. 10. I periodi riscattati sono validi ai fini del com puto dell’anzianità contributiva che dà titolo al trattamento pensionistico. 11. L’iscritto che intenda riscattare è tenuto ad allegare alla domanda, da indirizzare al Comita to Amministratore della Gestione tramite racco mandata con avviso di ricevimento, una dichia razione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale attesti: - che negli anni di cui chiede il riscatto è stato iscritto all’Albo Professionale ed ha esercitato l’attività libero-professionale prevista dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; - il reddito netto prodotto in ciascuno degli anni di cui chiede il riscatto. Ove successivamente venga accertato che la dichiarazione di cui sopra non risponde, in tutto o in parte, a verità, la Gestione provvede all’annullamento dell’operazione di riscatto, alla restituzione delle somme allo scopo ver sate, previa decurtazione del 10 per cento ed al recupero delle eventuali quote di pensione conseguentemente erogate, maggiorate degli interessi legali. * È stata sottoposta all’approvazione dei Ministeri Vigilanti la delibera n. 1 del 6 settembre 2006 del Comitato Ammini stratore, che dispone di modificare il Re golamento del Riscatto agli articoli 1 e 2 per permettere agli iscritti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizio ne alla Gestione di poter far richiesta di riscatto dei periodi di iscrizione all’albo professionale antecedenti al 1996 in qual siasi momento (eliminando quindi il limi te dei cinque anni) con la condizione che la domanda stessa non possa essere pre sentata per più di una volta nel periodo di iscrizione alla Gestione. L’ultima cena, 1986 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 92 PREVIDENZA AGRICOLA GESTIONI SEPARATE Regolamento approvato con Decreto interministeriale del 25 marzo 1998 Regolamento della Cassa degli Agrotecnici TITOLO I: DEI SOGGETTI - DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI CAPO PRIMO - DEI SOGGETTI Articolo 1 - Iscritti alla Gestione 1. Gli iscritti all’albo degli Agrotecnici che esercitano attività autonome di libera professione senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49 comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 di cembre 1986, n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione. 2. Gli Agrotecnici che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono parimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato. 3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professio nale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e sia versato alla Gestione il contributo soggettivo ed integrativo minimo previsto. Gli iscritti alla Gestione che abbiano dovuto o debbano interrompere l’attività profes sionale, per gravi e comprovati motivi non dipendenti dalla loro volontà, per un periodo superio re ad almeno sei mesi nel corso dell’anno solare, possono richie dere per iscritto di corrispondere per quell’anno la metà del contri buto minimo. Articolo 2 - Modalità di iscrizione alla Gestione 1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestio- ne, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare in carta libera apposita domanda corredata della seguente documentazione: a) certificato di nascita; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; PREVIDENZA AGRICOLA Marisa Berenson, 1984 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 93 AGROTECNICI d) codice fiscale; e) certificato di iscrizione all’Albo. In luogo dei documenti di cui ai punti precedenti potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione vigente. 2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di invio dell’esercizio della attività professionale. CAPO SECONDO - DEI CONTRIBUTI Articolo 3 - Contributo soggettivo obbligatorio 1. L’aliquota del contributo soggettivo è determinata dal Comitato Amministratore in relazione alle necessità della Gestione e, in fase di prima applicazione, in misura non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante dalla rela tiva dichiarazione dei redditi, nonché dalla eventuale successiva definizione ai fini dell’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell’esercizio della professione. 3. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall’art. 2, co. 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT. 4. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l’importo del contributo minimo soggettivo dovuto dagli iscritti che, nella fase di avviamento della Gestione, è comun que pari a € 258,00. 5. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore a 35 anni, al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di avere compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quella di effettiva iscrizione ed il quarantesimo. Articolo 4 - Contributo integrativo 1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di libera professione devono versarne alla Gestione il relati vo ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia seguito il debitore. 2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla for mazione del reddito imponibile. 3. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l’importo del contributo minimo integrativo dovuto dagli iscritti che, nella fase di avviamento della Gestione, è comun que pari a € 52,00. 4. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore a 35 anni al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di aver compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo. 94 PREVIDENZA AGRICOLA AGROTECNICI Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all’anno stesso, il contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stessa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni, fermo restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero ammontare del reddito effet tivamente conseguito. Articolo 6 - Variabilità dei contributi 1. Il contributo soggettivo di cui all’art. 3, comma 1 e comma 4, e quello integrativo minimo di cui all’art. 4, possono essere variati con delibera del Comitato Amministratore. Articolo 7 - Versamento dei contributi 1. Il contributo di cui all’art. 3 deve essere versato secondo le modalità fissate dal Comitato Amministratore in due rate: • La prima, a titolo di acconto, entro il 30 novembre, nella misura corrispondente al 60% del l’importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente, e comunque non inferiore al 60% del contributo minimo, nonché nella misura corrispondente al 100% dell’importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti; • la seconda, a saldo, entro il 30 giugno dell’anno successivo. 2. Qualora all’atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto, è data facoltà all’iscritto di versare a saldo un importo contri butivo rapportato non al reddito prodotto nell’anno di riferimento bensì al maggior reddito dell’anno precedente. 3. Nel caso il soggetto interessato non intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente, è tenuto a chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell’eccedenza stessa ovvero di considerarla quale acconto per i versamenti futuri; in caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l’eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale. 4. In ogni caso la compensazione dei versamenti non si applica al contributo integrativo. 5. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto entro il 30 novembre di ciascun anno per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell’anno conside rato e alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo per gli importi relativi al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo minimo quando dovuto. 6. Il contributo di maternità di cui al successivo art. 21 è versato dall’iscritto in una unica solu zione al 30 giugno di ciascun anno. 7. Il versamento dei contributi complessivamente dovuti dovrà essere effettuato in una unica soluzione alle scadenze prefissate, ferma restando l’obbligatorietà della indicazione delle di verse voci di imputazione. Articolo 8 - Prescrizione dei contributi 1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni. 2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la pre scrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo art. 11. PREVIDENZA AGRICOLA 95 AGROTECNICI Articolo 9 - Restituzione dei contributi 1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono richiedere la restituzione dei contributi versati. 2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito dall’art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, salvo quanto diversa mente previsto dall’art. 14, comma 3, del presente Regolamento. 3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data del compimento dell’età pensionabile. 4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione per mancanza di requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna. CAPO TERZO - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI Articolo 10 - Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi 1. In caso di ritardo nel versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso legale, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso. 2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’interesse di mora di cui al comma precedente viene elevato al 30% annuo per l’intero periodo di ritardo. Articolo 11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nel caso di omessa, ritardata, o infedele comunicazione 1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data pre scritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. La comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presen tate o sono negative. 2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti defi nitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’lRPEF per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell’lVA. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al 10% del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50% del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100% del contributo evaso. 5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1. 6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5 la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge. 7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un reddito e di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’lRPEF e dell’lVA. 8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del caso al competente Consiglio del Collegio provinciale degli Agrotecnici. 96 PREVIDENZA AGRICOLA AGROTECNICI 9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predi sposti dalla Gestione. 10.I Collegi locali degli Agrotecnici devono comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all’Albo professionale. 11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto la documentazione atta a comprovare la cor rispondenza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA. TITOLO II: DELLE PRESTAZIONI CAPO PRIMO - DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI Articolo 12 - Prestazioni previdenziali 1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1 le seguenti pre- stazioni: a) pensione di vecchiaia; b) pensione d’invalidità; c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità; d) indennità di maternità. 2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate con cadenza bimestrale. 3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza, an che sanitaria ed altre forme di prestazione a favore degli iscritti idoneamente finanziate anche tenuto conto delI’art. 2 dello Statuto della Fondazione, tramite l’adozione di specifici atti deli berativi da sottoporsi all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3, D. Lgs. 509/94. 4. Il Comitato Amministratore della Gestione può inoltre concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e succes sive modifiche. CAPO SECONDO - DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA Articolo 13 - Pensione di vecchiaia 1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva. 2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni. Articolo 14 - Determinazione della pensione annua di vecchiaia 1. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A. 2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della legge 335/95. 3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì modificare il criterio di cui al comma precedente in ragione degli effettivi risultati della gestione, secondo le procedure di cui al D. Lgs. 509/94. 4. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo. 5. L’aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo. PREVIDENZA AGRICOLA 97 AGROTECNICI Articolo 15 - Decorrenza della pensione di vecchiaia 1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. 2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale. Articolo 16 - Invio estratto conto annuale A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ad ogni Iscritto è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il montante contributivo. CAPO TERZO - DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ Articolo 17 - Pensione di invalidità 1. L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando: a) sia riconosciuto totalmente o permanentemente inabile ad esercitare l’attività professiona- le; b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di contribuzione di cui tre nel quin- quennio precedente la domanda di pensione; c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale. 2. La pensione è revocata quando venga a cessare una delle condizioni di cui al comma prece dente. 3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscrit to, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. 4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite mediche predisposte dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della condizione di invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico della Gestione. Articolo 18 - Calcolo della pensione di invalidità 1. L’importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all’art. 14. Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato al momento del pensionamento, secondo l’allegata tabella A. 2. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno. CAPO QUARTO - DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI Articolo 19 - Pensione di reversibilità od indiretta Le pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS. Articolo 20 - Restituzione dei contributi in favore dei superstiti Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9. CAPO QUINTO - DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ Articolo 21 - Indennità di maternità 1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini 98 PREVIDENZA AGRICOLA AGROTECNICI e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379. 2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un con tributo annuo di € 18,00 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le modalità previsti dall’art. 7. 3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Am ministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata Legge n. 379 del 1990. CAPO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE Articolo 22 - Supplemento di pensione I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazione del supplemento. Articolo 23 - Adeguamento annuale Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l’assicurazione ge nerale obbligatoria dell’lNPS. Articolo 24 - Contribuzione volontaria 1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi. 2. A tale fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevocabilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi: a) contributo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria; b) contributo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria; c) contributo minimo obbligatorio. Articolo 25 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo Ai fini della cumulabilità della pensione da vecchiaia di cui al presente Regolamento con redditi da lavoro autonomo o dipendente, si applicano i principi generali della disciplina di settore ed in particolare quelli vigenti in materia nell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall’lNPS. Articolo 26 - Riscatto del periodo di attività professionale precedente all’entrata in vigore della presente legge 1. L’iscritto che negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai re quisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 103/96, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore, in esi to alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito regolamento da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. 2. L’iscritto può integrare con versamento volontario entrambe le contribuzioni ridotte, di PREVIDENZA AGRICOLA 99 AGROTECNICI cui agli articoli 3 e 4, all’importo dei minimi pro-tempore vigenti. 3. Gli importi di cui ai precedenti commi sono accreditati al conto individuale dell’iscritto con riferimento ai periodi in cui i relativi pagamenti sono effettuati. Articolo 27 - Ricorsi Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comi tato medesimo. Articolo 28 - Norma transitoria 1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professiona li percepiti nell’anno 1996,1997 e 1998 devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal Comitato Amministratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione. 2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima iscrizione alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Ammini stratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della Gestione stessa. 3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11 per il primo anno di avvio della Gestione il Comitato Amministratore ha facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i versamenti o le comunicazione tardive od omesse. 4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio di rivalutazione dei conti indi viduali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante dall’effettivo andamento finanziario della Gestione, confluiscono in un apposito fon do di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore. Tabella “A” COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONI Tasso di sconto = 1,5% 100 Età Coefficiente (%) Età Coefficiente (%) 57 4,720 69 7,232 58 4,860 70 7,563 59 5,006 71 7,924 60 5,163 72 8,319 61 5,334 73 8,750 62 5,514 74 9,227 63 5,706 75 9,751 64 5,911 76 10,335 65 6,136 77 10,983 66 6,379 78 11,701 67 6,640 79 12,499 68 6,927 80 13,378 PREVIDENZA AGRICOLA Concessione mutui Soggetti richiedenti I dipendenti dei datori di lavoro indicati nel l’art. 3 della legge 29 novembre 1962 n. 1655 e i dipendenti iscritti in regime volontario non chè gli altri iscritti ai sensi dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 3, comma 2 dello Statuto, sono ammessi a fruire, nell’ambito delle somme stanziate nel bilancio di previsione, alle con dizioni e secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata con istituto bancario, di finanziamenti per: 1) l’acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione non di lusso, per uso proprio o della propria famiglia; 2) l’acquisto o la costruzione della seconda casa di abitazione ovvero per la ristrutturazio ne della prima casa di abitazione. La concessione dei mutui ai periti agrari ed agli agrotecnici è subordinata al rilascio, da parte della Gestione presso la quale sono iscritti, di Dollar Sign, 1981 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA 101 MUTUI una dichiarazione nella quale viene conferma ta al momento della domanda la regolarità del rapporto assicurativo e della posizione contri butiva del soggetto. Modalità di concessione dei mutui Per accedere ai mutui fondiari ed edilizi, gli iscritti devono presentare all’Enpaia, su modu li appositamente predisposti, domanda corre data dalla documentazione indicata nei moduli stessi. Ricevuta la domanda di ammissione al finan ziamento da parte degli iscritti, la Fondazione E.N.P.A.I.A. valuterà i requisiti soggettivi al fine dell’ammissione al tipo di mutuo dando tempestiva comunicazione al mutuatario e alla Banca specificando l’importo, il tasso e lo scopo del finanziamento. La Banca darà incarico alla dipendenza scel ta dal richiedente di procedere all’istruttoria della pratica. Importo finanziabile 1. mutui 1^ casa: sino a raggiungere l’80% del costo-valore dell’alloggio, fino ad un tetto massimo di euro 103.200,00; 2. mutui 2^ casa: importo massimo del 50% del valore attribuito all’immobile offerto in ga ranzia, con un massimo di euro 129.000,00. Garanzie • Ipoteca di primo grado. • Assicurazione incendio con vincolo a favo re della Banca (compagnia d’assicurazione a scelta del mutuatario e di gradimento della banca). Durata 1. il rimborso avverrà in rate semestrali, posti cipate, costanti, comprensive di capitale e di interesse (ammortamento francese) ogni 30 aprile e 31 ottobre; 2. la durata, a scelta del mutuatario, può essere di 10 anni (20 semestralità) o 20 anni (40 semestralità). 102 Tassi di interesse (alla data 11/10/2006) 1. fissi 10 ANNI mutui 1a casa: mutui 2a casa: 2,25 % 2,925 % semestrale semestrale 20 ANNI mutui 1a casa: mutui 2a casa : 2,50 % 3,125 % semestrale semestrale 2. variabili 10 ANNI mutui 1a casa: mutui 2a casa: 2* % 2,325*% semestrale semestrale * i tassi di cui sopra variano dopo 2 anni dalla stipula sulla base dell’EURIBOR 6 mesi + 1,00%. 20 ANNI mutui 1a casa : 2,0* % semestrale mutui 2a casa : 2,325*% semestrale * i tassi di cui sopra variano dopo 2 anni dalla stipula sulla base dell’EURIBOR 6 mesi + 1,50%. Spese di istruttoria e di perizia € 129,11 per operazione. Dette spese verranno trattenute in sede di erogazione del finanzia mento. Le spese notarili e di perizia restano a carico della parte mutuataria (il Notaio rogan te sarà scelto dalla parte mutuataria). Oneri fiscali Il finanziamento è assoggettato all’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 601 dello 0,25% sull’importo mutuato. Gli oneri fiscali sono a carico della parte mutuataria e saranno trattenuti in sede di erogazione del finanziamento. Estinzione anticipata È possibile contro versamento di una commis sione dell’1%, conteggiata sul debito residuo alla data di effettuazione ed esclusivamente dopo 18 mesi. PREVIDENZA AGRICOLA Carta Enpaia Convenzione tra la BANCA POPOLARE DI SONDRIO - con sede sociale e dire zione generale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale e Partita IVA 00053810149, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, di seguito denominata “Banca” e la Fondazione ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - con Sede in Roma, Viale Beethoven n. 48, di seguito denominata “Fondazione”. Premesso • che la Fondazione intende offrire ai propri iscritti una carta di credito del tipo “co-branded” denominata “Carta Enpaia” (di se guito semplicemente anche indicata come “carta”) con plafond minimo di 1.300 euro e massimo di 10.000 euro, utilizzabile per i tradizionali pagamenti presso i punti di vendita nazionali ed Neil Sedaka, 1979 esteri, con modalità di rimborso rateale, secondo l’iter di istrut The Andy Warhol Museum, Pittsburgh toria previsto nell’allegato 2, che è parte integrante della presen te Convenzione; • che la Banca s’impegna a emettere agli iscritti, a proprio insindacabile giudizio, siano i medesimi correntisti o no della Banca, una carta di credito del tipo “co-branded”, collegata al circuito VISA, tramite CartaSi S.p.A. in qualità di licenziataria principale del citato marchio; • che la Banca, per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto del presente accordo, si av varrà di CartaSi S.p.a., società di servizi con la quale la Banca opera comunemente e che la proprietà della carta è della società stessa; • che le spese effettuate dai singoli titolari saranno regolate direttamente con addebito automatico in conto corrente presso la banca indicata dagli stessi; si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Articolo 2 La Fondazione e la Banca collaboreranno fra di loro in ogni attività, connessa con l’iniziativa, che dovesse in prosieguo di tempo rilevarsi utile al fine del perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione. La Banca potrà, autonomamente, mettere in atto iniziative tese a offrire, ai titolari della carta, opportunità di natura commerciale, finanziaria, assicurativa, connesse con gli scopi della Fon dazione stessa. Articolo 3 Le carte, personalizzate con la dicitura “Carta Enpaia”, sono riservate ai dipendenti della Fondazio ne, ai dipendenti dei datori di lavoro indicati nell’art. 3 della legge 29 Novembre 1962, n. 1655 e ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica aderenti alla Gestione Speciale del “Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali” o obbligatoriamente iscritti alla Fondazione per il fondo di previdenza. PREVIDENZA AGRICOLA 103 CARTA ENPAIA Articolo 4 Le carte, la cui validità è di tre anni rinnovabili per singola posizione, riporteranno i loghi abbinati della Fondazione, della Banca e di CartaSi. Articolo 5 Il plafond di ogni carta non potrà essere superiore alla percentuale, indicata nell’allegato uno, del ma turato a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della richiesta. Per i dirigenti e gli impiegati dipendenti dai Consorzi di Bonifica non aderenti alla Gestione Speciale del “Fondo di accantonamen to del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali”, obbligatoriamente iscritti alla Fonda zione per il Fondo di previdenza, il plafond di ogni carta non potrà essere superiore alla percentuale, indicata nell’allegato uno, della somma accantonata in tale fondo di previdenza. L’ammontare del plafond non potrà comunque essere superiore a 10.000 euro. Articolo 6 La richiesta della carta può essere effettuata dagli iscritti e dai dipendenti Enpaia: - assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano compiuto almeno due anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego valido ai fini del trattamento di quiescenza; - che non abbiano in atto una indisponibilità del quinto dello stipendio (solo per i dipendenti della Fondazione Enpaia); - che abbiano regolarmente rimborsato le rate degli eventuali prestiti in corso o estinti; - dipendenti in servizio presso aziende in regola con il versamento dei contributi dovuti al momento della richiesta; - titolari di un conto corrente bancario. Articolo 7 Le domande per l’emissione della carta dovranno essere inoltrate alla Direzione Generale della Fon dazione tramite apposito modulo di richiesta predisposto congiuntamente dalla Banca e dalla Fon dazione e contenente tutte le informazioni e le autorizzazioni necessarie, nonché al trattamento e alla comunicazione dei dati anche ai sensi della legge 675/96. Con la domanda l’iscritto dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale autorizza la Fondazione a trattenere, dalla liquidazione del trattamento di fine rapporto (da liquidare in modo totale e/o a titolo di anticipo) dovutagli dalla Fondazione medesima, l’importo dell’eventuale debito residuo esistente al momento della risoluzione del rapporto di impiego. I dipendenti dei Consorzi iscritti alla Gestione Speciale del “Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali” dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del Con sorzio da cui dipendono, con la quale questo autorizza la Fondazione a trattenere dal trattamento di fine rapporto (da liquidare in modo totale e/o a titolo di anticipo) o dalla pensione diretta o di reversibilità (nella misura massima per ogni rateo di pensione pari a un quinto dello stesso) spettante al richiedente e ai suoi eredi (da liquidare a favore del Consorzio stesso), l’importo dell’eventuale debito esistente al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, previo rilascio, da parte del dipendente al Consorzio, della dichiarazione con la quale autorizza il Consorzio stesso a trattenere gli importi in parola. I dirigenti e gli impiegati dipendenti dai Consorzi di Bonifica, obbligatoriamente iscritti alla Fonda zione per il Fondo di previdenza, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale autorizzano la Fondazione a trattenere, dalla liquidazione del Fondo di previdenza, l’importo dell’eventuale residuo debito esistente al momento della cessazione dell’iscrizione al Fondo. Le dichiarazioni di cui al comma tre dovranno essere nuovamente prodotte se il dipendente dovesse cambiare Consorzio. Articolo 8 La Fondazione convalida le domande pervenute nel rispetto dei parametri stabiliti nei precedenti articoli 5 e 6. 104 PREVIDENZA AGRICOLA CARTA ENPAIA Articolo 9 Le condizioni economiche sono indicate nell’allegato uno, che è parte integrante della presente Con venzione. Eventuali variazioni e/o modifiche saranno effettuate d’iniziativa da parte della Banca se trattasi di costi e/o commissioni stabiliti da CartaSi S.p.a. o da Visa International, mentre saranno concordate con la Fondazione se trattasi di spese e/o commissioni di pertinenza della Banca. In ogni caso sarà data comunicazione di tali modifiche sia al titolare sia alla Fondazione, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza. Articolo 10 In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di richieste, a qualsiasi titolo, di liquidazioni totali o parziali di trattamento di fine rapporto ovvero del fondo di previdenza, la Fondazione verifica, tra mite una procedura elettronica messa a disposizione dalla Banca, se il richiedente è titolare di “Carta Enpaia” e, se del caso, si impegna a comunicarlo, tramite fax o con modalità elettroniche, alla Banca. La Banca, previe opportune verifiche riguardo al richiedente, si riserva la facoltà di estinguere o bloccare la carta e di trasmettere alla Fondazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello della comunicazione della Fondazione, la situazione debitoria ossia l’importo del residuo debito comprensivo di interessi e spese. La Fondazione si impegna a bonificare alla Banca, prioritariamente rispetto ai suoi crediti nei con fronti del richiedente, l’importo del debito: - trattenuto dall’ammontare del trattamento di fine rapporto spettante al beneficiario dell’operazione; - ovvero, trattenuto dalle mensilità della pensione diretta o di reversibilità; - ovvero, trattenuto parte dalla quota capitale e parte dalla pensione diretta o di reversibilità. Articolo 11 La Banca, fatte salve le proprie verifiche, è disponibile: - a estinguere anticipatamente, con tempi e modalità da concordare tra la Banca e la Fondazione, i prestiti in essere con conseguente trasferimento del residuo debito sulla carta; - accreditare, una tantum e solo all’emissione della carta, sul conto corrente dell’iscritto o del di pendente della Fondazione la somma indicata nel modulo di richiesta e accollare il relativo piano di rimborso alla carta di credito secondo le modalità di rateazione prescelte. Articolo 12 La Fondazione si impegna a detenere presso la Banca giacenze almeno pari all’ammontare dei finanzia menti concessi corrispondente al totale degli utilizzi delle carte rilasciate agli iscritti. Tale importo do vrà essere adeguato dalla Fondazione, con cadenza mensile, a seguito della segnalazione della Banca. Articolo 13 In relazione all’impegno della Fondazione a detenere le giacenze presso la Banca, queste ultime saranno convertite in prestiti obbligazionari emessi dalla Banca stessa al raggiungimento di una giacenza pari a quattro milioni di euro. I prestiti obbligazionari presenteranno le caratteristiche generali concordate tra la Banca e la Fondazione. Articolo 14 La Banca, tramite CartaSi, provvederà a tutto quanto necessario per la produzione delle carte e tutte le attività connesse, compresa la consegna delle carte e del PIN (Personal Identification Number) di rettamente al domicilio del titolare con spedizioni separate nel rispetto dei criteri di sicurezza. Articolo 15 La Banca, a proprio insindacabile giudizio e con le modalità previste dall’art. 10, si riserva la facoltà di modificare il plafond concesso sulla carta anche fino alla sua totale estinzione, dandone preventiva mente comunicazione al titolare e alla Fondazione. PREVIDENZA AGRICOLA 105 CARTA ENPAIA Articolo 16 Il foro competente è il Tribunale di Roma. Qualsiasi controversia sull’applicazione, interpreta zione ed esecuzione della Convenzione sarà sottoposta all’esame di un collegio arbitrale compo sto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presiden te, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. La procedura, ivi compreso il termine per la resa del lodo, si svolgerà senza vincoli di forma e sarà determinata dagli Arbitri stessi. Gli Arbitri potranno decidere secondo equità. Sede dell’Arbitrato sarà Roma, negli uffici della Fondazione in Viale Beethoven n. 48. Articolo 17 La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2007 e, alla scadenza, si intenderà rinnovata di due anni in due anni salvo che, prima della scadenza, una delle parti intenda darne disdetta, che dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza stessa. Nel caso di disdetta i rapporti in essere con i titolari di carte andranno normalmente ad estinzione sino alla scadenza delle rispettive carte, salvo che la Fondazione non intenda proce- dere all’estinzione. Roma, ENPAIA BANCA POPOLARE DI SONDRIO Ai sensi degli articoli 1341-1342 cc, dichiariamo di aver letto e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: artt. 4 e 5 (funzionalità della carta); art. 9 (condizioni e mo- difica); art.16 (clausola arbitrale); art. 17 (durata della convenzione). Roma, ENPAIA ALLEGATO 1 - CONDIZIONI ECONOMICHE Costi previsti per il possesso e l’utilizzo della carta (di pertinenza di CartaSi): A) Cambio applicato sulle operazioni in valuta: tasso di cambio applicato dai sistemi internazio- nali Visa/MasterCard maggiorato di una commissione massima del 2%, parzialmente retrocessa agli stessi in conformità ai rispettivi regolamenti operativi. B) Commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche: non previste. C) Commissioni su operazioni di anticipo contante: per prelievi effettuati presso la Banca emit- tente: 2,5% dell’importo prelevato – commissione massima: euro 206,58 – commissione mini- ma: euro 0,52. Per prelievi presso altre Banche: 4% con un minimo di euro 0,52 per operazioni effettuate in euro e un minimo di euro 5,16 per le restanti operazioni. D) Tariffazione servizi d’emergenza: Carta di rimpiazzo: euro 10,33 in Italia e all’estero; cash advance d’emergenza: euro 10,33 in Italia e all’estero. E) Estratti conto: frequenza invio: mensile (nel caso in cui venga registrata almeno un’operazio- ne di addebito al Titolare), spese di emissione ed invio: euro 1,03. F) Giorni di valuta per addebito estratto conto su conto corrente bancario: valuta pari all’ultimo giorno del mese di emissione dell’estratto conto. G) Altre commissioni: maggiorazione massima di euro 0,77 per ogni operazione di acquisto car- burante. Per ogni altra voce non evidenziata, fa fede il Regolamento Generale per l’emissione delle carte di credito previsto da CartaSi e consegnato a ogni richiedente di carta. Costi e spese di pertinenza di Banca Popolare di Sondrio: Quota annuale: euro 20. Spese per l’estinzione anticipata dei prestiti in essere e il trasferimento di somme sul c/c del 106 PREVIDENZA AGRICOLA CARTA ENPAIA richiedente: - Euro 25 per singola operazione (estinzione anticipata dei prestiti oppure trasferimento di som- me sul c/c del richiedente), euro 30 totali per operazioni congiunte. Tasso nominale annuo applicato sulle dilazioni di pagamento: - Tasso fisso: 5,50% Spread: - La differenza tra il tasso applicato sulle dilazioni di pagamento concesse ai titolari della carta e il tasso applicato sui depositi della Fondazione relativi alla provvista è pari al 3,50%. Tasso nominale annuo applicato sui depositi della Fondazione relativi alla provvista: - Sarà aperto un conto corrente senza spese, remunerato al tasso nominale annuo del 2% lordo (tasso applicato sulle dilazioni di pagamento meno lo spread) e senza spese per operazione. Al raggiungimento di un deposito pari a euro 100.000 la somma sarà utilizzata per effettuare operazioni di Pronti Contro Termine (PCT) al tasso nominale annuo del 2% lordo, con scadenza mensile o bimestrale o trimestrale. Al raggiungimento di euro 1.000.000 di PCT, l’importo sarà convertito in un prestito obbligazionario emesso dalla Banca al tasso nominale annuo del 2% lordo e secondo le caratteristiche generali concordate tra la Banca e la Fondazione. Plafond della carta: - Massimo 70% del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto ovvero del Fondo di accan- tonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali ovvero del Fondo di previ- denza. Tali condizioni potranno essere riviste periodicamente, di concerto fra le parti mediante scambio reciproco di corrispondenza senza che ciò comporti modifiche alla convenzione di riferimento, in relazione alle condizioni di mercato e dei risultati dell’iniziativa. ALLEGATO 2 - ISTRUTTORIA PER LA GESTIONE DELLA CARTA “CARTA ENPAIA”: 1. Sarà cura dei singoli richiedenti inoltrare alla Fondazione domanda di emissione di “Carta Enpaia” utilizzando l’apposito Modulo di Richiesta reperibile: a. nella rivista mensile “Previdenza Agricola”; b. dal sito Internet della Fondazione (http://www.enpaia.it); c. direttamente dalla Fondazione. 2. I richiedenti compilano il Modulo di richiesta e lo inviano alla Fondazione. 3. A ricezione del suddetto Modulo, la Fondazione convalida la richiesta verificando l’esistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione. 4. La Fondazione inserisce, in una procedura predisposta dalla Banca, i dati della richiesta per proprie esigenze statistiche, di controllo e per trasmetterli alla Banca. 5. La Fondazione provvede a inviare alla Banca i Moduli di richiesta approvati. 6. A ricezione del Modulo la Banca effettua i controlli di merito necessari. 7. In caso di esito positivo, la Banca invia, con apposito plico, il Modulo di Contratto di emissio ne della carta al richiedente. 8. Il richiedente fa convalidare le coordinate di addebito e la propria firma dalla propria banca e restituisce il modulo di contratto alla Banca Popolare di Sondrio tramite busta preaffrancata inclusa nel plico inviato. 9.Verificata la correttezza formale del contratto, la Banca inoltra la richiesta a CartaSi di emet tere la carta. 10. Nel caso di richiesta di estinzione anticipata di prestiti in essere con la Fondazione ovvero il tra sferimento di somme sul c/c dell’iscritto, la Banca, prima dell’invio della carta, provvede a imputare il debito residuo comprensivo di quota capitale, interessi e spese, ovvero l’importo richiesto a decurta zione del plafond della carta stessa (secondo quanto previsto dall’art. 11). PREVIDENZA AGRICOLA 107 Legge n. 1655 del 29 novembre 1962 Legge istitutiva dell’Enpaia Articolo 1 La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denomina zione di Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (E.N.P.A.I.A.). (1) L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del la- voro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana. (1) Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 il Consiglio di Ammini strazione ha deliberato in data 23 giugno 1995 la sua trasformazione nella Fonda zione denominata “ Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura”, ente senza scopo di lucro, munito di personalità giuridica di diritto privato. Articolo 2 I contributi dovuti all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura sono determinati nelle seguenti misure: 1°) il contributo per l’assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiagati dell’agricoltura; (2) 2°) il contributo per il fondo di previdenza è sta bilito nella misura del 4 per cento della retribu zione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori di lavoro e l’1,50 per cento a carico dei dirigenti e degli impiegati dell’agricoltura. Dell’intero contributo per il fondo di previden za, l’aliquota 1 per cento è destinata alla coper tura dei rischi di morte e di invalidità perma nente totale ed assoluta e l’aliquota 3 per cento all’incremento dei conti individuali dei singoli assicurati; 3°) il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vi genti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell’ 1 per cento per gli impiegati dell’agricoltura. Tale contributo è ripartito per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti e degli impiegati assicurati. Lana Turner, 1985 4°) il contributo per il fondo di accantonamento The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 108 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ISTITUTIVA dell’indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell’8 per cento della retribuzione ed è posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro. (3) Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all’Ente un addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull’importo dei contri buti medesimi. Le misure dei contributi dovuti all’E.N.P.A.I.A. ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni (Comma così sostituito dall’articolo 4 comma 6 della legge n. 638/1983). (2) A seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale (legge 833/78) l’E.N.P.A.I.A. ha perso la gestione dell’assicurazione contro le malattie. (3) A decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo per il Fondo di Accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto (questa la nuova denominazione in base alla legge 297/82) è pari al 6,50%. Esso è addebitato nella misura del 6% detraendo la quota dello 0,50% che viene accreditata alle aziende in quanto da queste dovuta in via aggiuntiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS. L’im porto corrispondente al predetto 0,50% viene portato in detrazione dall’ammon tare del Trattamento di Fine Rapporto spettante a ciascun dipendente (art. 3 della legge 297/82). Articolo 3 I contributi di cui all’articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed im piegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o tirocinio: a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura. b) gli istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola, ai quali non siano appli cabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947 n. 1304. c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione. d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all’assicurazione contro le malattie e al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità. e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine; f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da esse esercitate. L’assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata dai datori di lavoro all’Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti medesimi. La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata delle mansioni dallo stesso applicate e l’indicazione della retribuzione spettantegli. Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati, come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all’Ente entro un mese dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate. PREVIDENZA AGRICOLA 109 LEGGE ISTITUTIVA Articolo 4 I datori di lavoro sono tenuti a versare all’Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori dell’opera. La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti medesimi. I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in relazione a minore durata del rapporto di impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell’Ente.(4) Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all’Ente nei termini di quanto stabiliti, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente periodo di assicurazione. Su motivata richiesta del datore di lavoro il Consiglio di amministrazione dell’Ente può, in via ecce zionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate. In caso di ritardato versamento dei contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all’Ente, a ti tolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50 per cento e del 10 per cento dei contributi omessi secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente in relazione alla durata del ritardo. (5) Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare l’inadempienza contributiva spontaneamen te, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell’Ente, l’importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo. Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell’Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da parte dell’Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo, il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è ridotta al 50 per cento di quella dovuta. L’azione per riscuotere i contributi dovuti all’Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento. (4) A decorrere dal 1° gennaio 2003, in base alla determinazione adottata dal Con siglio di Amministrazione in data 13 settembre 2002, è stato introdotto un nuovo sistema di accertamento e riscossione con cadenza mensile, per cui le retribuzioni devono essere denunciate ed i relativi contributi devono essere versati entro il gior no 25 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. (5) Il ritardo nel versamento dei contributi è sanzionato secondo la disciplina adot tata dal Consiglio di Amministrazione, in virtù della potestà di autoregolamen tazione conferita in materia sanzionatoria dall’art. 4, comma 6 – bis, della legge 140/97, con la delibera n. 20 del 18 luglio 2003, come modificata dalla successiva delibera n. 5 del 16 aprile 2004. Articolo 5 Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell’articolo 3, abbia omesso di denunciare all’Ente l’assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere all’Ente: (6) 1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l’assicurazione contro le malattie, per l’assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva uguale all’ammontare dei contributi medesimi. 110 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ISTITUTIVA 2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente i conti individuali e per il fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità, con decorrenza dal- la data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi. Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito: a) con l’ammenda di £. 5.000 a £. 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incom- pleta denuncia di assunzione; b) con l’ammenda da £. 10.000 a £. 40.000 per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dei con- tributi destinati all’incremento dei conti individuali; c) con l’ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità. Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio del primo grado, può presentare domanda di oblazione all’Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, mini- mo e massimo, dell’ammenda stessa. Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche i contributi non pagati, l’Ente può, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell’articolo 4. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono. (6) Il ritardo nella denuncia di assunzione o nella denuncia di variazione è sanzio nato secondo la disciplina contenuta nella menzionata delibera n. 20 del 18 luglio 2003. Articolo 6 Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei con tributi di cui all’articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari. In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle mansioni ed all’anzianità di servizio dei prestatori d’opera interessati. Articolo 7 L’Ente corrisponde all’assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza affe rente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al veri ficarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei contributi dovuti. In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d’impiego mentre il datore di lavoro risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l’Ente liquida all’assicurato, o ai suoi aventi causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell’indennità di anziani tà, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore di lavoro. Articolo 8 A modifica dell’articolo 2 della legge 4 agosto 1955 n. 692, l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati in agricoltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso PREVIDENZA AGRICOLA 111 LEGGE ISTITUTIVA articolo e provvede all’assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure dall’ Ente medesimo. Articolo 9 La vigilanza per l’applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e l’assistenza sociale dell’Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell’Ispettorato del lavoro. Si applicano all’Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nonché tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che non risultano in contrasto od incompatibili con la presente legge: a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescen za, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell’agricoltura e rispettiva mente dei Consorzi di bonifica; b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all’assistenza di malattia, e contratti collettivi nazionali 20 dicembre1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previ denza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive. L’Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485 e successive modificazioni. Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Articolo 10 Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all’entrata in vigore della pre sente legge, nelle stesse misure previste dall’articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali inter venuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti. Articolo 11 La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblica zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 Equiparazione del fondo T.F.R. Enpaia alle forme pensionistiche complementari Articolo 4, comma 3 “La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del tratta mento di fine rapporto, prevista dall’articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legisla tivo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbliga torio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge 26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell’Ente nazio nale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura”. 112 PREVIDENZA AGRICOLA Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repub- blica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Articolo 1 - Enti privatizzati 1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1deg. gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascu no di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. 2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la perso nalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corri spondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciu te a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono con sentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. 4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamen to, che debbono essere approvati ai sensi dell’art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti; b) determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell’associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata; c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Ferme restando le ri serve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio. PREVIDENZA AGRICOLA 113 ENTI DEL 509 Articolo 2 - Gestione 1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta. 2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale. 3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 sono sottoposti a revisione con tabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia le, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al rista bilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell’associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previden za sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquida tore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente stesso, così come previsto dallo statuto. Articolo 3 - Vigilanza 1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente com petenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1. Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni. 2. Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbli gatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collet tiva nazionale. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli inve stimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazio ne per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per 114 PREVIDENZA AGRICOLA ENTI DEL 509 i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo. 4. All’atto della trasformazione in associazione o fondazione dell’ente privatizzato, continuerà ad operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti. 5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento. Articolo 4 - Albo 1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell’albo sono iscritte di diritto le as sociazioni e le fondazioni di cui all’art. 1, comma 1. 2. Entro un anno dall’avvenuta trasformazione prevista dall’art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti, tra quelli di cui all’allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell’assicurazione ge nerale obbligatoria, possono optare per l’iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza. Articolo 5 - Personale 1. Entro tre mesi dall’avvenuta trasformazione prevista dall’art. 1, il personale degli enti di cui al l’elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi cazioni. 2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le contro versie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasfor mazione dell’ente. Elenco A ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE. Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali (Cassa Forense). Cassa di previdenza tra dottori commercialisti (CNPADC). Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri. Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa). Cassa nazionale del notariato. Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPR). Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO). Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL). Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF). Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV). Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA). Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime. Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI). Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI). PREVIDENZA AGRICOLA 115 Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 Legge istitutiva enti del 103 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo: 1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 2, com ma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi. 2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, apparte nenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libe ro-professionale, ancorché contempo raneamente svolgano attività di lavoro dipendente. Elvis I and II, 1964 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 116 2. Prestazioni. Sistema di calcolo 1. Ai soggetti di cui all’art. 1 è attribui to il diritto ai trattamenti pensionistici per l’invalidità, la vecchiaia e i super stiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto. 2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si appli ca, indipendentemente dalla forma gePREVIDENZA AGRICOLA ENTI DEL 103 storia prescelta ai sensi dell’art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste dal regolamento di cui all’art. 6, comma 4. 3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all’art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Forme gestorie 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponen ziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deli berare con la maggioranza dei componenti dell’organo statutario competente, ove previsto, alternativamente: a) la partecipazione all’ente pluricategoriale di cui all’art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all’art. 1; b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto priva to di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la mag gioranza dei due terzi dei componenti dell’organo statutario competente; c) l’inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analo gia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all’elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata; d) l’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d). 4. Ente pluricategoriale 1. Con la delibera adottata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), l’ente esponenziale desi gna un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2. 2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), e dell’art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l’ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla categoria. 3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse conte stualmente, per l’approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della PREVIDENZA AGRICOLA 117 ENTI DEL 103 previdenza sociale, che provvede, d’intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell’approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell’ente in base ai princìpi e criteri di cui all’art. 6. 4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l’approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, comma 2, in ordine all’inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata. 5. Ente gestore di categoria 1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), è accompa gnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all’art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l’approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d’intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. 2. A seguito dell’approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del rela tivo piano finanziario ed attuariale, l’ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell’ente gestore in base ai princìpi e criteri di cui all’art. 6. 3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza so ciale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente: a) per la partecipazione all’ente gestore pluricategoriale, di cui all’art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all’art. 4, comma 2. La deli bera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all’art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all’ente di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) per l’inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 1, lettera d). 4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti 1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi di cui all’art. 16 del codice civile: a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all’art. 1; b) i criteri di composizione dell’organo di amministrazione dell’ente; nel caso dell’ente di cui all’art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all’ente gestore superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di ciascuno degli enti esponenziali; c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all’ente gestore, con arrotonda- 118 PREVIDENZA AGRICOLA ENTI DEL 103 menti all’unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell’ente di cui all’art. 4 il predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata. 2. Nel caso dell’ente pluricategoriale di cui all’art. 4, lo statuto deve inoltre contenere: a) l’adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle pre- stazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie; b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell’organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell’equilibrio di cui alla lettera a). 3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all’ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all’art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale. 4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca: a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione; b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un’aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all’atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all’art. 4, di un’ali- quota di solidarietà; c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale. 5. L’atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell’art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell’ente esponenziale. A seguito dell’approvazione dello statuto e del regolamento l’ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previden- za sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui al- l’art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche di- sposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si appli- cano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell’art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza. 7. Modalità per l’inclusione in altra forma obbligatoria 1. La delibera adottata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso all’inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei compo nenti, dall’organo competente per le modifiche statutarie dell’ente previdenziale destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all’art. 4, comma 2, deve prevedere: PREVIDENZA AGRICOLA 119 ENTI DEL 103 a) il riassetto organizzativo dell’ente, anche al fine di consentire un’adeguata rappresentan- za nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa; b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa. 2. La delibera adottata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assen so di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l’approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d’intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento. Nell’ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 5, comma 3. 3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo dell’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti 1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l’attività libero-pro fessionale di cui all’art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui all’art. 3 l’elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della condizione professionale. 2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui all’art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell’utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite. 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali de gli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamen te dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura. 9. Norme transitorie e finali 1. In attesa dell’espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell’ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all’ente esponenziale che provvedono immediata mente all’attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli. 2. Il contributo per l’anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dal l’ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a base dell’acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell’ente; il versamento a saldo per il 1996 è dovuto al 31 maggio 1997. 3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all’art. 4, comma 4, e all’art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995. 120 PREVIDENZA AGRICOLA Legge 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica T.F.R. Articolo 1 - Modifiche di disposizioni del codice civile L’articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è pro porzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in di pendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno, per una delle cause di cui all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integra zione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso co stituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Ai fini della applicazione del tasso di rivaluta zione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o supe riori a quindici giorni si computano come mese intero. Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di ces sazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente en tro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per Valentino, 1974 cento del numero totale dei dipendenti. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA 121 LEGGE T.F.R. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di: a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strut- ture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima. Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione». L’articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2121 - (Computo dell’indennità di mancato preavviso). - L’indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavo- ro». L’articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine rappor- to nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari. I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o inte- grativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super- stiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma. I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente». Articolo 2 - Fondo di garanzia È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il tratta mento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. 122 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE T.F.R. Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contesta zione del curatore fallimentare. Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presenta ta trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento do vuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente legge. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicura zione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pen sioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso. Al fine di assicurare il pareg gio della gestione, l’aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo. Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall’articolo 4, primo comma, del decreto-leg ge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l’indi cazione dei dati necessari all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all’accantonamento effettuato nell’anno precedente ed all’accantonamento complessi vo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. Articolo 3 - Norme in materia pensionistica A decorrere dall’anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli im- porti delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all’articolo 19 della legge PREVIDENZA AGRICOLA 123 LEGGE T.F.R. 30 aprile 1969, n. 153, ed all’articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dal l’articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell’indi ce del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria. Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio del l’indice relativo al periodo compreso tra l’ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell’indice relativo al periodo compreso tra l’undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l’aumento. Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente. Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel secondo comma. Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche la variazione interve nuta con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le ali quote contributive delle relative gestioni previdenziali. Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pen sionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antece denti la decorrenza della pensione. A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell’anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corri spondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria. Per l’anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribu zioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa. La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione. La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del 124 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE T.F.R. comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell’anno solare da cui decorre la pensione. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all’articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disci plina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del Fondo predetto d’importo superiore al trattamento minimo. Qualora il numero delle settimane di contribuzione utile per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell’ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall’applicazione del presente ar ticolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi com presi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribu zione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile. I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l’importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è cor rispondentemente ridotto. Articolo 4 - Disposizioni finali Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2120 del codice civile. Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla re tribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro. La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente. Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Il fondo di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifica zioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso. Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi dirit to, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza PREVIDENZA AGRICOLA 125 LEGGE T.F.R. sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modifi- cazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di in- dennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei con- tratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto. Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richia- mo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 1 della presente legge. Articolo 5 - Disposizioni transitorie L’indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all’atto dell’entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all’articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’articolo 2120 del codice civile. A parziale deroga del secondo e terzo comma dell’articolo 2120 del codice civile, gli aumenti del l’indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze: 25 punti a partire dal 1° gennaio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983; ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984; ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985; ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985; i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all’anno 1986, gli aumenti dell’inden nità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato. Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge fruiscono dell’indennità di an zianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espres se in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l’indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all’importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5. Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del tratta mento previsto dall’articolo 1 della presente legge. Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navi gante con le qualifiche di «sottufficiale» e di «comune». È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell’articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l’adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al de creto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251. Per l’anno 1982 l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impie gati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all’indice del mese di maggio. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 126 PREVIDENZA AGRICOLA Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 Normativa infortuni IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 18 di- cembre 1999; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell’11 e del 22 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL) Articolo 1 - Ambito di applicazione delle gestioni 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e succes sive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell’ambito della gestione industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le se guenti quattro gestioni separate: a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; del l’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie; b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni; c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi an che finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie; d) altre attività, per le attività non rientranti Alexander the Great, 1982 fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA 127 LEGGE INFORTUNI quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’arti colo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88. 2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui al l’articolo 1 del testo unico. Articolo 2 - Classificazione dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro indicati all’articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni indivi duate all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modifi cazioni e integrazioni. 2. Per i settori non ricadenti nell’ambito dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e suc cessive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall’INAIL. 3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di ammini strazione dell’INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell’articolo 45 del testo unico. 4. I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che com portino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell’articolo 12 del testo unico. Articolo 3 - Tariffe dei premi 1. Fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all’articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, distinte tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e inte grazioni, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio. 2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse. 3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l’onere finan ziario di cui al secondo comma dell’articolo 39 del testo unico. 4. In considerazione della peculiarità dell’attività espletata, sono introdotte, in via sperimen tale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell’INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicu rezza e salute sul lavoro. 5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000. Fino all’adozione dei provvedimenti dell’INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approva zione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all’articolo 44 del testo unico e successive mo dificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato prov visoriamente nella misura del 95 per cento dell’importo cosi’ determinato. Limitatamente all’anno 2000 i termini stabiliti dall’articolo 28, quarto comma, e dall’articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazio ne delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli. 128 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE INFORTUNI 6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previ denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco nomica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali è ridotta al 130 per mille. 7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 4 - Assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, appartenenti all’area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e ri sarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all’articolo 116, comma 3, del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti. 2. I premi versati anteriormente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legisla tivo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno 1999 e fino all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della deter minazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malat tie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato. 3. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Articolo 5 - Assicurazione dei lavoratori parasubordinati 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi cazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’articolo 1 del testo unico o, per l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. 4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabi PREVIDENZA AGRICOLA 129 LEGGE INFORTUNI le all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda qualora l’attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta. 5. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Articolo 6 - Assicurazione degli sportivi professionisti 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’ob bligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatisti che. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di ammini strazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo. 2. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Articolo 7 - Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari 1. Le tariffe di cui all’articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 2. In caso di insussistenza dell’ultima condizione indicata nell’articolo 2, comma 6-bis, del de creto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell’INAIL, di un premio inte grativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, a copertura delle prestazioni dovute dall’Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da ema narsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Articolo 8 - Retribuzioni di ragguaglio 1. All’articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: “Nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, comma 3.”. CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI Articolo 9 - Rettifica per errore 1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’istituto assicuratore possono essere rettificate dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, 130 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE INFORTUNI erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, l’istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato. 2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell’istituto assicu ratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purchè non riconducibi le a dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del provvedimento originario. 3. L’errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godi mento al momento in cui l’errore stesso è stato rilevato. 4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della norma tiva precedente possono chiedere all’istituto assicuratore il riesame del provvedimento. 6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere pre sentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate. 7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accogli mento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di annullamento o di riduzione della stessa. Articolo 10 - Malattie professionali 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una com missione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi ca, dell’Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto italiano di medi cina sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le norne di funzionamento della commissione stessa. 2. Per l’espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di istituti ed enti di ricerca. 3. Alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luo go, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. 4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco delle malattie di cui all’articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle del le malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell’elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so PREVIDENZA AGRICOLA 131 LEGGE INFORTUNI ciale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denun cia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore competente per territorio. 5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 di cembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di prote zione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Articolo 11 - Rivalutazione delle rendite 1. Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata an nualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di ope rai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20. 2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico. Articolo 12 - Infortunio in itinere 1. All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate du rante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmen te rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allu cinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.”. Articolo 13 - Danno biologico 1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determi nazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il 132 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE INFORTUNI danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico le gale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato. 2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professio nali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’inden nizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono va lutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-re lazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa rife rimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell’articolo 91 del testo unico; b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ul teriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltipli cata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74 del testo unico. 3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professiona le, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità perma nente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’in dennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formu lando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggra vamento. L’importo della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. 5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione comples siva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispon dente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato. PREVIDENZA AGRICOLA 133 LEGGE INFORTUNI 6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia profes sionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata. 7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’inte grità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrispo sto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento della soppressione della rendita. 8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’in dennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevi mento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato. 9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che l’istituto assicuratore abbia corrispo sto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte. 10. Per l’applicazione dell’articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quo ta di rendita di cui al comma 2, lettera b). 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile. 12. All’onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3. CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE Articolo 14 - Norme in materia di procedure e speditezza dell’azione amministrativa 1. Al fine di garantire maggiore speditezza all’azione amministrativa, il consiglio di ammini strazione dell’INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedu rali della disciplina dell’assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 134 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE INFORTUNI di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di la voro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all’INAIL. ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione ammini strativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico e successive modi ficazioni e integrazioni. CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI Articolo 15 - Natura e funzione del Casellario centrale infortuni 1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previden za sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dal l’INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell’or gano di governo del Casellario, di cui all’articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa su separato capitolo nell’ambito del bilancio dell’Istituto. 2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professio nali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell’articolo 17, in seguito denominati utenti. Articolo 16 - Compiti del Casellario 1. Il Casellario svolge i seguenti compiti: a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d’infortunio professiona- le e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo; b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati; c) favorire l’integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonchè con quelle a carattere previdenziale. 2. Può, altresi’, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbli- che e private di studi e ricerche. Articolo 17 - Utenti del Casellario 1. Sono autorizzati all’accesso alle informazioni contenute nella banca dati: a) gli istituti che esercitano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Articolo 18 - Obblighi e diritti degli utenti 1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d’invalidità derivanti da infortunio professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri casi d’invalidità o di morte, comunque accertati nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. PREVIDENZA AGRICOLA 135 LEGGE INFORTUNI 2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d’infortunio professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità per manente o morte, nonchè dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull’esistenza di precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo. 3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei ter mini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 22. 4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario. 5. Per consentire l’adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l’obbligo di cui al comma 1 relativo agli enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla cir colazione di automezzi decorre a partire dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22. Articolo 19 - Organi del Casellario 1. Gli organi del Casellario sono: a) comitato di gestione; b) presidente; c) il dirigente responsabile del casellario. 2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di pre- sidente; b) un rappresentante dell’INAIL; c) un rappresentante dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); d) un rappresentante dell’utenza pubblica diverso dall’INAIL; e) un rappresentante dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agri- coltura (ENPAIA); f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.); g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall’INAIL; h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, desi- gnati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della pre- videnza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti. 3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamen- te costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti: a) stabilisce le modalità per l’acquisizione e la gestione dei dati; b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio; c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22; d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta; e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i neces- sari provvedimenti; f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell’INAIL. 4. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale del Casellario; 136 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE INFORTUNI b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato nella prima riunione utile. 5. Il dirigente responsabile del Casellario: a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del comitato; b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi; c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti; d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente; e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato; f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell’INAIL, in ordine al- l’acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell’ambito del bilancio dell’INAIL. Articolo 20 - Sanzioni 1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazio ne. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 21 - Contributi 1. Le spese per le modifiche strutturali, l’aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in genere del Casellario sono anticipate dall’INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di cui all’articolo 17. 2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettiva mente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla responsabilità civile auto, incassati nell’anno di riferimento. Articolo 22 - Regolamento di esecuzione 1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonchè le modalità di individuazione dei respon sabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro no vanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo. CAPO V - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE Articolo 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro 1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell’INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di: a) programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e ar - tigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) progetti per favorire l’applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, PREVIDENZA AGRICOLA 137 LEGGE INFORTUNI n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione. 2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco nomica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire. 3. Nell’ambito dei poteri programmatori, l’INAIL determina: a) i criteri di priorità per l’ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all’ambito lavorati- vo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico; b) le modalità per la formulazione dei progetti; c) i termini di presentazione dei progetti; d) l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla normativa in ma- teria di sicurezza e di igiene sul lavoro. 4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. Il consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme regolamentari di cui al comma 3, provvede all’approvazione dei singoli progetti. Articolo 24 - Progetti formativi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche 1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, d’intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchè, in tutto o in parte, dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all’evasione contributiva nel limite di 150 miliardi complessivi. 2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione del l’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto previsto dall’articolo 23, comma 3. CAPO VI - PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA Articolo 25 - Denuncia degli infortuni sul lavoro 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi. 2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del con siglio di amministrazione dell’INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Articolo 26 - Verifiche ispettive per l’evasione e l’elusione assicurativa 1. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infor tuni o malattia professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi 138 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE INFORTUNI circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell’ambito di piani di attività concordati con I’INPS. Articolo 27 - Banca dati 1. L’INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l’INPS e con l’Anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi pro fessionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortu nistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonchè informazioni sulle cause e circostanze dell’evento lesivo, al fine di valutarne l’incidenza economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanzia rio che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà generale. 2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria mag giormente rappresentative del settore. Articolo 28 - Rideterminazione dei contributi 1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la speci ficità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto, per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori auto nomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento. 2. Per gli anni 2001 e 2002, l’incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell’incremento è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consi glio di amministrazione dell’INAIL. 3. Con effetto dall’anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incre mentate del 12,5 per cento. 4. A decorrere dall’anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere deter minata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari dell’INAIL destinata a riduzione dell’incremento dei contributi del settore agricolo previsto dal presente articolo.Coe Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modifi modificazion cazioni in Legge 29 febbraio 1988, n. 48 Art. 6 – (Omissis) comma 25 – In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1665, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impie gati dell’agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali. (Omissis) PREVIDENZA AGRICOLA 139 Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 . Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 Forme pensionistiche complementari IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Re- pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Alexander the Great, 1982 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh 140 2. Destinatari 1. Forme pensionistiche complementari posso no essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pub blici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima catego ria, comparto o raggruppamento, anche territo rialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che se condo il criterio dell’appartenenza alla medesi ma impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; b) per raggruppamenti sia di lavoratori autono mi sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche uni tamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperaPREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE tive interessate (2); b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto (3). 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita (4); b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promos si da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresen tative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (5); b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni na zionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (6); c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale (7). 1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le dispo sizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari (7-bis). 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale di pendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche comple mentari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile, distinti dai sog- getti promotori dell’iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile; in tale caso il pro- cedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società PREVIDENZA AGRICOLA 141 PREVIDENZA COMPLEMENTARE o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile. 3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del proce- dimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal rice- vimento dell’istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di pre- sentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione (8). Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli- ca, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti (9); d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro (10). 4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa: a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e conta- bili separate da quelle della società o dell’ente; c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a cer- tificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16. 7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non ab- bia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso (11). 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei 142 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive (12). 2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la compo sizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo. 3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali 1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statu- taria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi ade- renti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestio- ne di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma co- munque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso (13). 1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti ge- stori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei con- tributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere orga- nizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente (14). 1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mer- cato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis (15). 2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (16). 2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della PREVIDENZA AGRICOLA 143 PREVIDENZA COMPLEMENTARE commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni (17). 3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’art. 6-bis del presente D.Lgs. (18). 4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipo logia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzio ni previste nei precedenti commi (19). 4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi indivi duati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso (20): a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di indi viduazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali posso no essere modificate le linee di indirizzo medesime; b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patri monio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione; c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo (21). 4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peral tro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costitui scono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari (22). 144 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicu rare la piena comparabilità delle diverse convenzioni (23). 4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo (24). 4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse (25). 5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di com petenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superio re al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento (25/a). 6-bis. Banca depositaria 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministe riale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983 (26). 6-ter. Convenzioni 1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis, non ché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i com petenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici grup pi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consen tire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte (27). PREVIDENZA AGRICOLA 145 PREVIDENZA COMPLEMENTARE 7. Prestazioni 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi. 2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensio- nabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (28). 3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza. All’atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell’anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facol- tà di cui all’art. 10, comma 1, lettera a). 4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumula- ti per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documen- tato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui al- l’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale (29). 5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al princi- pio della capitalizzazione, nell’ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all’art. 2, comma 2. 6. Le fonti costitutive possono prevedere: a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica comple- mentare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’importo maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (30); b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma. 8. Finanziamento 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi. 1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni sal- 146 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE tuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette ope razioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo (31). 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è de finito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori (32). Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, deter minano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR. 3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collet tiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. 4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazio ne del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo. 5. Gli enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contri buti da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizza to secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente (33). 9. Fondi pensione aperti 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, non ché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed inte grazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2. 2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legisla tivo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1, ovvero si determinino le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la fa coltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva (34). 3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamen to, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti (35). PREVIDENZA AGRICOLA 147 PREVIDENZA COMPLEMENTARE 9-bis. Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui al l’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. 2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1. 3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere suc cessivamente variato. 4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, preve dendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni. 5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile. 6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (36). 9-ter. Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita 1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. 2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato. 3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui all’articolo 16, prima della loro applicazione (37). 10. Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione (38) 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter (39); c) il riscatto della posizione individuale (40). 1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche in- 148 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE dividuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4 dell’articolo 7 (41). 2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività (42). 3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere ef fettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione (43). 3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell’offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi (44). 3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vec chiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione (45). 3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli arti coli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi (46). 3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasfe rimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto (47). 11. Vicende del fondo pensione 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contri buzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’art. 10. 2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su propo sta della commissione di cui all’art. 16, un commissario straordinario che procede allo sciogli mento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all’art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previden za sociale. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione di cui all’art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e PREVIDENZA AGRICOLA 149 PREVIDENZA COMPLEMENTARE seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all’art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo. 12. Contributo di solidarietà 1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di apparte nenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, de stinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo. 1-bis. All’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: «Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare» (48). 13. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni 1. [In deroga al comma 4 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accan tonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari](49). 2. [I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determi nazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all’articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementa ri di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo erogato (50)] (51). 3(52). 4(53). 5. [Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4] (54). 6. [Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantona mento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l’articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare com plessivamente maturato] (55). 150 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 7(56). 8(57). 9. [Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, com ma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle im poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le pre stazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accan tonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l’ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni (58)] (59). 10. [Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque sog getti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 dell’articolo 16 del medesimo testo unico (60)] (61). 11. [Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conver sione in rendita del montante dei contributi versati, l’imposta di cui all’articolo 1 della tariffa di cui all’allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento] (62). 12. [Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216] (63). 13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale (64). 14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 l’ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (65). 14. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita 1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da PREVIDENZA AGRICOLA 151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credi to d’imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d’investimento col lettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l’aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risul tato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo (66). 2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’in tero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favo re della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, com plementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di parte cipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo (67). 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repub blica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 (67/a). 4 I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva. 5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si appli cano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (68). 6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’àmbito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. 7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascu na di esse (69). 152 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 14-bis. Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter 1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle im poste sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun pe riodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta succes sivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. [Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7 dell’articolo 14] (70). 2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto matura to in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio del l’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza (71). 2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14 (72). 14-ter. Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili 1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di va lutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione ab bia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento. 2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta deri vante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2. 3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7 (73). 14-quater. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzio ne definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14. 2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si ap plicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo 14, commi da 5 a 7 (74). 2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati (75). PREVIDENZA AGRICOLA 153 PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano costi tuite nell’àmbito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o dall’ente nell’àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito (76) (77). 15. Responsabilità degli organi del fondo 1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile. 2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’art. 5, commi 1 e 3, si applica l’art. 2407 del codice civile. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all’art. 16, sono sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’inca- rico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all’art. 16; b) forniscono alla predetta commissione informazioni false; c) violano le disposizioni dell’art. 6, commi 4 e 5; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onora- bilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative (78). 4. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 16. Vigilanza sui fondi pensione 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigi lanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2. 2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza com plementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico. 3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indi scussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedu ra di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commis sione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei princìpi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta (79). 4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti 154 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (80). Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della program mazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle singole disposizioni (81). Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (82). Al personale in posizione di coman do o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo (83). [Le deliberazioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle di rette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del citato decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal rice vimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni] (84). [Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengo no esecutive] (85). La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. 5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti pre visti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. [I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai prin cìpi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione] (86). [L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento] (87). Tale regolamento detta altresì norme per l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissio ne attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali (88). 5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione per assolvere i compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della commissione (89). 17. Compiti della commissione di vigilanza 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, PREVIDENZA AGRICOLA 155 PREVIDENZA COMPLEMENTARE n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamen- to di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’in- terno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all’articolo 16. 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commis- sione di cui all’articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare: a) tiene l’albo di cui all’articolo 4; b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati (90); c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell’articolo 4; d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell’articolo 6; e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’artico- lo 6 nonché alla lettera e) del presente comma; g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro red- ditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secon- do i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione; h) valuta l’attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’elabo- razione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità (91); i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche me- diante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga ne- cessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche propo- ste di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro; n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali. 3. Per l’esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le mo- dalità e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. 4. La commissione può altresì: a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l’ordine del giorno. 5. Nell’esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni ri- 156 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE chieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla commissione tutte le irregola rità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilan za sui soggetti gestori di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo. 7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previ denza sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie even tuali osservazioni (92). 18. Norme finali 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l’art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate (93). 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa con la commissione di cui all’art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti. 3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all’interno: a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa; b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione cre- ditizia e assicurativa (94). Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’art. 17, dall’organismo di vigilanza com- petente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima (95). 4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all’adeguamento alle disposizioni dell’art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 5. 5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascu- na imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del PREVIDENZA AGRICOLA 157 PREVIDENZA COMPLEMENTARE decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’art. 16, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previden za sociale di cui all’art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni speciali dell’albo di cui all’art. 4, comma 6. 6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell’al bo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L’attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previden za sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizio ne nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione (96). 7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all’art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente comma non si applica altresì l’art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posi zioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell’articolo 13 (97). 8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e, per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecni co-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall’applicazio ne delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l’iscrizione di nuovi soggetti in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell’aliquota contribu tiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico allargato (98). 8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministe ro del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione della disciplina di cui al comma medesimo ed entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a correda re detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dello squilibrio finanziario di cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie 158 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l’equilibrio finanziario della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all’art. 16, accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza delle predette condizioni, per l’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma (99). 8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data (100). 8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionisti co obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento (101) (101/a) (25/cost). 9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costi tuito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell’art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. 18-bis. Sanzioni penali e amministrative 1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state desti nate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni. 3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comu nicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile. 4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all’articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. 5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta varia zione della condizione di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono pu niti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni (102). 5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione PREVIDENZA AGRICOLA 159 PREVIDENZA COMPLEMENTARE delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Mi nistro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (103) (104). 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz zetta Ufficiale della Repubblica italiana. -----------------------Note (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 22 luglio 1996, n. 152; Circ. 22 agosto 1996, n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 29 gennaio 1997, n. 22; Circ. 24 marzo 1997, n. 73; Circ. 17 aprile 1997, n. 95; Circ. 22 settembre 1997, n. 195; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 9 ottobre 1998, n. 213; - Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 marzo 1996, n. 40451; - Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 17 giugno 2002, n. 192/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 197/ E; Ris. 19 giugno 2002, n. 198/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 199/E; Ris. 22 luglio 2002, n. 243/E; Ris. 11 settembre 2002, n. 295/E; Ris. 12 febbraio 2003, n. 33/E; - Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E. (2) Lettera aggiunta dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335. (3) Lettera aggiunta dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (4) Lettera così sostituita dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335. (5) Lettera così modificata dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335. (6) Lettera aggiunta dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335. (7) Lettera aggiunta dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (7-bis) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 35 della L. 23 agosto 2004, n. 243, in vigore dal 6 ottobre 2004. (8) Periodo così sostituito dall’art. 59, comma 41, L. 27 dicembre 1997, n. 449. (9) Per l’interpretazione autentica della disposizione contenuta nella lett. c), vedi l’art. 2, D.L. 19 maggio 1997, n. 129. Vedi, anche, l’art. 4, D.M. 14 gennaio 1997, n. 211 e il D.M. 20 giugno 2003. (10) Vedi, anche, l’art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 335. (11) Comma prima modificato dall’art. 6, L. 8 agosto 1995, n. 335 e poi così sostituito dall’art. 74, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l’art. 2, D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. (12) Comma così modificato dall’art. 74, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.P.C.M. 2 maggio 2003 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201) si è provveduto all’individuazione dei soggetti competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pen sione dei dipendenti pubblici ai sensi di quanto disposto dal presente comma. (13) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997. (14) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono stati stabiliti con Provv. Isvap 14 novembre 1997. 160 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (15) Comma aggiunto dall’art. 58, comma 8, L. 17 maggio 1999, n. 144. (16) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997. (17) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997. (18) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997. (19) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997. (20) Le istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei Fondi pensione sono state adottate con Del. Covip 9 dicembre 1999. (21) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n. 703. (22) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n. 703. (23) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n. 703. (24) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n. 703. (25) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sostitui scono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamente il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5, lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fon di di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n. 703. PREVIDENZA AGRICOLA 161 PREVIDENZA COMPLEMENTARE (25/a) Con Del. Covip 4 dicembre 2003 si è provveduto all’emanazione del regolamento sulle pro cedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui al presente articolo. (26) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 8 agosto 1995, n. 335. (27) Articolo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (28) Periodo aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (29) Comma così sostituito dall’art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144. (30) Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (31) Comma aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e, successivamente, così modificato dall’art. 78, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388. (32) I primi due periodi così sostituiscono l’originario primo periodo per effetto dell’art. 8, L. 8 ago sto 1995, n. 335. (33) Vedi, anche, l’art. 71, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144. (34) Comma così modificato dall’art. 9, L. 8 agosto 1995, n. 335. (35) Comma così modificato dall’art. 59, comma 41, L. 27 dicembre 1997, n. 449. (36) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (37) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (38) Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (39) Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (40) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). (41) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (42) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (43) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (44) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successivamente così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (45) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successivamente così modificato dall’art. 58, comma 8, L. 17 maggio 1999, n. 144. (46) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (47) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (48) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). (49) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (50) Vedi, anche, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579. (51) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (52) Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all’art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (53) Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (54) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (55) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (56) Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell’art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (57) Aggiunge il comma 7-bis all’art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (58) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l’art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato della relativa legge di conversione. (59) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (60) L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. (61) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (62) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (63) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. 162 PREVIDENZA AGRICOLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (64) Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (65) Articolo così sostituito dall’art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335. Vedi, anche, l’art. 71, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144. (66) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13 dello stesso decreto e dal comma 5 dell’art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. (67) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nel- l’art. 13 dello stesso decreto. (67/a) Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (68) Per le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione vedi il D.M. 30 no vembre 1999. (69) Articolo così sostituito, prima dall’art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20), poi dall’art. 12, L. 8 agosto 1995, n. 335 ed infine dall’art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4 del suddetto art. 5. (70) Periodo soppresso dall’art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13 dello stesso decreto. (71) Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 6. (72) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13 dello stesso decreto. (73) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 7. (74) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nel l’art. 13 dello stesso decreto. (75) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 1-bis dell’art. 8, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall’art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 168 del 2001. (76) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nel l’art. 13 dello stesso decreto. (77) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 8. (78) Con Del.Covip 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278) la Commissione di vigi lanza sui fondi pensione ha approvato la procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente comma. (79) Per l’integrazione della commissione di vigilanza vedi, anche, l’art. 9, comma 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. Con D.M. 15 aprile 1998 sono state stabilite le modalità per il finanziamento della com missione di vigilanza. (80) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (81) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (82) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (83) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (84) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (85) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (86) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. PREVIDENZA AGRICOLA 163 PREVIDENZA COMPLEMENTARE (87) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (88) Articolo così sostituito dall’art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 335. (89) Comma aggiunto dall’art. 59, comma 42, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così modificato dal- l’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (90) Lettera così modificata dall’art. 59, comma 43, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con Del.Covip 4 di- cembre 2003 è stato emanato il regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti. (91) Con Del. Covip 10 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 1° marzo 1999, n. 49) sono state emanate le disposi- zioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. (92) Articolo così sostituito dall’art. 14, L. 8 agosto 1995, n. 335. (93) Comma così modificato, prima dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gen- naio 1994, n. 20) e poi dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (94) Lettera così modificata dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (95) Comma così modificato dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (96) Comma aggiunto dall’art. 59, comma 40, L. 27 dicembre 1997, n. 449. (97) Comma così modificato dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (98) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). Vedi, anche, il D.M. 23 giugno 1994. Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 1-bis dell’art. 9, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. (99) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). L’ultimo comma del citato art. 5 ha, inoltre, così disposto: «3. L’istanza di cui all’art. 18, comma 8 -ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Vedi, anche, il D.M. 23 giugno 1994. (100) Comma aggiunto dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. Sull’applicabilità delle disposizioni con- tenute nel presente comma vedi il comma 3-bis dell’art. 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. (101) Comma aggiunto dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (101/a) Con Del. Covip 4 dicembre 2003 è stato emanato il regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione di cui al presente articolo. (25/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 289 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi- tuzionale dell’art. 18, comma 8-quinquies, nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 8- quinquies nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Cost.; ha dichiarato la manifesta infondatezza dello stesso art. 18, comma 8-quinquies in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Cost. nonché in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost. (102) Articolo aggiunto dall’art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 335. (103) Comma aggiunto dall’art. 58, comma 8, L. 17 marzo 1999, n. 144. (104) Con Del. Covip 1 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278) la Commissione di vi- gilanza sui fondi pensione ha approvato la procedura di applicazione delle sanzioni di cui al pre- sente articolo. 164 PREVIDENZA AGRICOLA Legge 23 agosto 2004, n. 243. “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria” pubblicata nella G.U. n. 222 del 21 settembre 2004 Legge delega sulla previdenza Articolo 1 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a: a) liberalizzare l’età pensionabile; b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro; c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. 2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle The Last Supper, 1986 (particolare) The Andy Warhol Museum, Pittsburgh PREVIDENZA AGRICOLA 165 LEGGE DELEGA norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princípi e criteri direttivi: a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni; b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il pro seguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente se condo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino all’età di sessantacinque anni; c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddi ti da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età; d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento; e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pen sionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occu pazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine: 1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complemen tare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantona mento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993; 2) l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica al l’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall’assunzione; 3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica pre scelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2); 4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all’interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma col- 166 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE DELEGA lettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferi sca volontariamente da una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto; 5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile; 6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali desti nare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute; 8) l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribu zione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l’eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti; 9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto; 10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti com parabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto; 11) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibili tà, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base; f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza ob bligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno dall’inizio dell’erogazione; g) prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’impo nibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello; h) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della pre videnza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite: 1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive gene rali in materia; 2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparen za delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi compre se quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibil mente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari; 3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della perso nalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e del le convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo PREVIDENZA AGRICOLA 167 LEGGE DELEGA 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle for me pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche ren dendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il sogget to tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello che eroga le prestazioni; l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendicon to annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosí come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei titoli in portafoglio; m) realizzare misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo ad essi connessi; n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previ denziali predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamen te assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio a carico della finanza pubblica; o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigen te, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età pensionabile; p) applicare i princípi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le orga nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’ap parato amministrativo pubblico; q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pen sionabile, uguali trattamenti pensionistici; r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro 168 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE DELEGA a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disa bilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità; s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità; t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previ denza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme; u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle va riazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i tratta menti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale ad detto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente lettera; v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legisla tivi. 3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contribu tiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta nor mativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. 4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della pre stazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. 6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pen sionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103: a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed au PREVIDENZA AGRICOLA 169 LEGGE DELEGA tonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni; b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento: 1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni; 2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7; c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno suc cessivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre del l’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5. Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le dispo sizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi nistero dell’economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’in cremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle mo difiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall’applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma. 8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente. 9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari 170 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE DELEGA o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquida zione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. 10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicura zione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive peculiarità ed esi genze dei settori di attività; b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le fi nalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma. 11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensiona mento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi: a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 7; b) armonizzare ai princípi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, com ma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività; c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività usuranti; d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva; e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le fi nalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma. 12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della PREVIDENZA AGRICOLA 171 LEGGE DELEGA legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conse guenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. 13. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensio namento. 14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deter minazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: “i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di ri nuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il pe riodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa”. 15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavo ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentiva zione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavo ro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 17. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. 18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’inden nità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28. 19. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorre re dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del nume ro di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci previsti dalle disposizioni di cui al comma 18. 172 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE DELEGA 20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi. 21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunera- zione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di profes- sionalità tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso”. 22. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideter- minata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 23. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito de- nominato “Casellario”, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti: a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’inva- lidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero; c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavora- tori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. 24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse. 25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24. 26. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligato- rie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di: PREVIDENZA AGRICOLA 173 LEGGE DELEGA a) emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o pre senta domanda di pensionamento. 27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare assol vimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi: a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari; c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) del l’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continua tivi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princípi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresí nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza. 28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preli minare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale. 29. Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al rela tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comuni cazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori. 31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presen te legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di pre videnza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali. 32. Il Governo si attiene ai princípi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con rife rimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: “tendenzialmente” a: “altro beneficiario,”. 174 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE DELEGA 33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o mag giori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’ar ticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanzia ri di ogni singola gestione. 35. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive mo dificazioni, è inserito il seguente: “1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari”. 36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle mede sime condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996. 37. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera b), è aggiunto il seguente periodo: “l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale de ducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti;”. 38. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo de creto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successi vamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996. 39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzio ne del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. 40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone. 41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanzia ria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria. 42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedi menti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a deter minare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11. PREVIDENZA AGRICOLA 175 LEGGE DELEGA 44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sinda cali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni. 45. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformar si alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei princípi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto del l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessa ri elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 46. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del termine per l’espressione del parere. 47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del me desimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutil mente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princípi e dei criteri diret tivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso ricomprese. 50. Nel rispetto dei princípi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferi mento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività amministrati va e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i su perstiti e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell’ambito del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizza- 176 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE DELEGA zioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o mag giori oneri per la finanza pubblica. 51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espres sione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato anche in mancanza del parere. 52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Gover no può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall’at tuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è su bordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. 55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune catego rie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensio ni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza. TABELLA A (Articolo 1, commi 6 e 7) Età anagrafica Anno Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all’Inps 2008 60 61 2009 60 61 2010 61 62 2011 61 62 2012 61 62 2013 61 62 PREVIDENZA AGRICOLA 177 Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005 Supplemento Ordinario n. 200 Disciplina delle forme pensionistiche complementari IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pub blica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria; Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche com plementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub blica; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo mia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Guns, 1982 Collezione privata 178 Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementa- ri del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. 2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria. 3. Ai fini del presente decreto s’intendono per: a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettiva mente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto; b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno otte nuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto; c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi dell’articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»; d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto; e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub blica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’artico lo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. Articolo 2 - Destinatari 1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo: a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla me- desima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorial- mente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per terri- torio; c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative inte- ressate; d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche comple- mentari in regime di contribuzione definita; b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Articolo 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari 1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli sogget ti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della ca tegoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associa zioni di rilievo almeno regionale; c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali; d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia; e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute; PREVIDENZA AGRICOLA 179 LEGGE 252 f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale; g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b); h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12; i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali. 2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere isti- tuite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in man- canza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni. 3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipa- zione, garantendo la libertà di adesione individuale. Articolo 4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio 1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costi tuiti altresì nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile. 3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è su bordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedi mento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politi che sociali determina: a) i requisiti formali di costituzione, nonchè gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali; b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica com plementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti; 180 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale. 4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approva zioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. 5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compa tibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non ab bia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive. Articolo 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e responsabilità 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche com plementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contri buzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al crite rio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. 2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il respon sabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensioni stica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli ammini stratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano. 3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonchè nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti. 4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono co munque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti PREVIDENZA AGRICOLA 181 LEGGE 252 membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al bien nio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonchè con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichia- razione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9. 5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori. 6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazio- ne e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli or- gani di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate. 7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensio- nistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile. 8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile. 9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono esse- re sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19; b) forniscono alla COVIP informazioni false; c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onora- bilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative. 10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che: a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato; b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro; c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabi- lità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrati- va del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro. 11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’arti- colo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 182 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 Articolo 6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali 1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima atti- vità, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonchè di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso. 2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conser- vare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente. 3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. 4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affi- dandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni. 5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7. 6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrat- tuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non ap- partengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. PREVIDENZA AGRICOLA 183 LEGGE 252 7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipo logia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo. 8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla CO VIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso: a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di in dividuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pen sione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patri monio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione; c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo. 9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costitui scono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari. 10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti conven zionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conse guiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni. 11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’econo mia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati: a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese e allo sviluppo locale; b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari; c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo. 12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse. 184 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, nè investire le disponibilità di competenza: a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superio re al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza dominante sulla società emittente; b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura comples siva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento; c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorchè l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche comple mentari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni perio diche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali. Articolo 7 - Banca depositaria 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Mi nistro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11. 3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione. Articolo 8 - Finanziamento 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il ver samento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finan ziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribu zione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’arti colo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari PREVIDENZA AGRICOLA 185 LEGGE 252 della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contri buti previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente. 3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determina zione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto. 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevola zioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versa mento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. 5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessiva mente stabilito nel comma 4. 6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo: a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qua lora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturan do presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta; b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non espri ma alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti: 1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale; 2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda; 3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS; 186 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: 1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione defini ta, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se suc cessiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito; 2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pen sionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto pre visto alla lettera b). 8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scaden za dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre. 9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di con ferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR. 10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavo ratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi. 11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizio ne che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizio ne delle prestazioni pensionistiche. 12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trime strale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima. PREVIDENZA AGRICOLA 187 LEGGE 252 13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento al l’interno della forma pensionistica medesima, nonchè le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione individuale a una o più linee. Articolo 9 - Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l’INPS 1. Presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica com plementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’arti colo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto. 2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pari teticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3. 3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta. Articolo 10 - Misure compensative per le imprese 1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento. 2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’ar ticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le impre se a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Mi nistri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista. 4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del la voro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferi to, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203. 5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la nor mativa comunitaria in materia. Articolo 11 - Prestazioni 1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle presta zioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. 188 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montan te finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. 4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorati va che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensio nistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. 5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media. 6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad im posta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad im posta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai sog getti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. 7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad im posta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizio ni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’impor to erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento; PREVIDENZA AGRICOLA 189 LEGGE 252 d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni. 8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tem po per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del l’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è rico nosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. 9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensioni stiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. 10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le antici pazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’ar ticolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. Articolo 12 - Fondi pensione aperti 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzio ne di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contri buzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonchè le quote del TFR. 2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base indivi duale, anche su base collettiva. 3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamen to, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori. 4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto. Articolo 13 - Forme pensionistiche individuali 1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamen- to, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante: a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12; b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi ope- ranti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi. 2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui al l’articolo 2. 190 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonchè le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni gene rali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionisti che di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c). 4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere suc cessivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto. 5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vi gente nel regime obbligatorio di base. Articolo 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità 1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonchè al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo. 2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono: a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in re lazione alla nuova attività; b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che com porti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell’articolo 11. 3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della matu razione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscat tata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche comple mentari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione. 4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione PREVIDENZA AGRICOLA 191 LEGGE 252 a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6. 5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si ap plica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6. 6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’ade rente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali. 7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislati vo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensioristica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso. Articolo 15 - Vicende del fondo pensione 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contri buzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14. 2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. 3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla CO VIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, in dividuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare pre ventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione. 5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguen ti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusi vamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP. Articolo 16 - Contributo di solidarietà 1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di apparte nenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, 192 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dal l’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. 2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1: a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garan zia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee del l’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS. Articolo 17 - Regime tributario delle forme pensionistiche complementari 1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. 2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecni co-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonchè dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della ge stione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gesti te, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla PREVIDENZA AGRICOLA 193 LEGGE 252 forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11 per cento di tale importo. 3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d’im posta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonchè la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo 26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva. 5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nel l’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in ri duzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. 6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità sepa rata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è au mentata all’1,50 per cento. 7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costi tuite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati. 8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione. Articolo 18 - Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigi lanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti 194 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico. 3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di ricono sciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui al l’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del per sonale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta. 4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddit torio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonchè circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con vertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento eco nomico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massi mo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una inden nità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento. 5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla CO VIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollet tino della COVIP. Articolo 19 - Compiti della COVIP 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’ar ticolo 20, commi 1, 3 e 8, nonchè i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni comple mentari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società PREVIDENZA AGRICOLA 195 LEGGE 252 o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP. 2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito: a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1; b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ri correnza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pen sione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonchè delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedi menti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensioni stiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative delibere; c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13 dell’articolo 6; d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pen sionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti; e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonchè alla lettera d); f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonchè per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronolo gicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonchè ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimo nio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscrit ti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile; g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche com plementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di of ferta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla rac colta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento 196 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonchè per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonchè, in gene rale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonchè sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse; h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complemen tari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali; i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pen sionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari; l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali; n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche del l’Ispettorato del lavoro. 3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche, nonchè ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensioni- stiche complementari. 4. La COVIP può altresì: a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari; b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche comple- mentari, fissandone l’ordine del giorno. 5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’eserci- zio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato. 6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favo- rire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo. 7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle poli- tiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. PREVIDENZA AGRICOLA 197 LEGGE 252 Articolo 20 - Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configu rate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate. 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo se condo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’albo di cui all’articolo 19, comma 1. 3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. 5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbli gatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-fi nanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, posso no deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Mini stero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonchè documentazione idonea a dimostra re il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle presta zioni, nonchè al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 198 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE 252 9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adot tate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non inten dendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile. Articolo 21 - Abrogazioni e modifiche 1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente: «d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente: «e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 di- cembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;». 3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni: a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10; b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17; c) l’articolo 20; d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52. 4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L’ammontare del TFR annual- mente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’artico- lo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 5. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comple- mentari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252». 6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. 8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Articolo 22 - Disposizioni finanziarie 1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vi gilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro. 2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Articolo 23 - Entrata in vigore e norme transitorie 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle dispo sizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo. 2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in pos PREVIDENZA AGRICOLA 199 LEGGE 252 sesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al pe riodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso al predetto Fondo di garanzia. 3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal pre sente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007: a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del pre sente decreto legislativo; b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono: 1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’indivi duazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi; 2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno prov veduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. 5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigo re del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi ver sati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico. 6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, com ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. 7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscrit ti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421: a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le dispo sizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8; b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicenbre 2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tribu tario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del regime di cui all’articolo 11. 8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si appli cano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008. 200 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 Legge di Orientamento del settore agricolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub- blica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del- l’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, della sanità, dell’ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie; E m a n a il seguente decreto legislativo: CAPO I - SOGGETTI E ATTIVITÀ Articolo 1 - Imprenditore agricolo 1. L’articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere ve getale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal mede simo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conser vazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi median te l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi com prese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di impren- Aretha Franklin, 1986 circa The Andy Warhol Museum, Pittsburgh ditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgi- PREVIDENZA AGRICOLA 201 LEGGE ORIENTAMENTO mento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Articolo 2 - Iscrizione al registro delle imprese 1. L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti at tività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile. Articolo 3 - Attività agrituristiche 1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorchè svolte all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, cul turali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonchè la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la me scita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell’ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. 2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale. 3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui al l’articolo 9, lettera a) ed all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè di cui all’articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche. Articolo 4 - Esercizio dell’attività di vendita 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposi zioni vigenti in materia di igiene e sanità. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscri zione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specifica zione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. 4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende eser citare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. 6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle fun zioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delit ti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente 202 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le dispo sizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998. 8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998. CAPO II - CONTRATTI AGRARI, INTEGRITÀ AZIENDALE E DISTRETTI Articolo 5 - Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203 1. Dopo l’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente: “Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore che, alla scadenza prevista dall’articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell’articolo 22 o alla diversa scadenza pat tuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi al sensi del terzo comma dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell’articolo 45 della presente legge. 2. L’obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l’affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell’articolo 5. 3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comuni cazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. 4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, que st’ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.”. Articolo 6 - Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili 1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modi ficazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. 2. L’ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto me diante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell’ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l’indi sponibilità è posta. 3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizio ni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all’arti colo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest’ultimo caso l’autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale. PREVIDENZA AGRICOLA 203 LEGGE ORIENTAMENTO 4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all’articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Articolo 7 - Prelazione di più confinanti 1. Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonchè il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Articolo 8 - Conservazione dell’integrità dell’azienda agricola 1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani. Articolo 9 - Soci di società di persone 1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare. Articolo 10 - Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale 1. All’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di im prenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed al meno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da im prenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di pre lazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all’organo di amministrazione della società entro quindici giorni.”. 2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Articolo 11 - Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di 204 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni. 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non pos sono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto. 3. Non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’at tività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamen to di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. 4. All’articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: “trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni”; b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: “Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente com- ma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.”. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto. Articolo 12 - Operazioni fondiarie dell’ISMEA 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all’ISMEA e destinati alle operazioni fondiarie previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All’ISMEA non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e inte grazioni. Articolo 13 - Distretti rurali e agroalimentari di qualità 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omo genea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali. 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipen denza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè da una o più produzioni certi ficate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Le regioni provvedono all’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari. CAPO III - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Articolo 14 - Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi del l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. 2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici. PREVIDENZA AGRICOLA 205 LEGGE ORIENTAMENTO 3. Al fine di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura, possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell’eserci zio dell’attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimo nio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Articolo 15 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni 1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli. 2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agri coltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in forma associata. CAPO IV - RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE Articolo 16 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli 1. Il regime di aiuti istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell’ottica della sicurezza ali- mentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese: a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell’articolo 26 del pre- sente decreto; c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b). Articolo 17 - Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli 1. Il rispetto del criterio fissato dall’articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato van taggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell’Unione europea e dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assi curato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell’adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante l’utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti con feriti da parte dei produttori associati. 2. Le amministrazioni competenti in relazione all’attuazione dell’intervento individuano i termini e le modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del con tributo erogato. 206 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO 3. Al fine di consentire l’effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai sogget ti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina, l’impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c) dell’allegato C alla circolare del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si intende a tutti gli effetti assolto purchè esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo inizialmente previsto. Articolo 18 - Promozione dei processi di tracciabilità 1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar tigianato ed il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produ zione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri: a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera; b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione; c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di trac- ciabilità. 2. Le amministrazioni competenti, al fini dell’accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall’ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento. Articolo 19 - Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare 1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bi lancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare, ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all’istitu zione dell’Autorità europea per gli alimenti ed all’individuazione del punto di contatto nazionale con detta Autorità. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle politiche agricole e forestali. 3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell’Autorità europea per gli alimenti. Articolo 20 - Istituti della concertazione 1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare isti tuito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati dal Consiglio medesimo. 2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e fo restali sono definite con decreto del Ministro. PREVIDENZA AGRICOLA 207 LEGGE ORIENTAMENTO Articolo 21 - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità 1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell’ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonchè le tradizioni rurali di ela borazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a deno minazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del rego lamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: a) la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l’adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 2 del mede simo decreto legislativo n. 22 del 1997; b) l’adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997. Articolo 22 - Sorveglianza rinforzata 1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti, i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale. 2. I Servizi fitosanitari regionali, nell’ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell’effettuazione dei controlli sugli organismi geneticamente modificati. 3. Le modalità per l’espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di inter venti e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanità e dell’ambiente e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle province. Articolo 23 - Prodotti di montagna 1. Le denominazioni “montagna”, “prodotto di montagna” e simili possono essere utilizzati per i pro dotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell’articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consi glio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99. Articolo 24 - Indicatori di tempo e temperatura 1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Sta to e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per promuovere l’indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroali mentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all’interno ed all’esterno degli imballaggi preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità. 208 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO Articolo 25 - Organizzazioni interprofessionali 1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modifi cazioni: a) al comma 1, all’alinea, le parole: “qualsiasi organismo che” sono sostituite dalle seguenti: “un’asso ciazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”; b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli”; c) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre con tributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell’imposizione dei contributi e delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l’85% degli associati interessati al prodotto. 2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodot to, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali. 2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di migliora mento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi sono in tali casi adottati all’unanimità degli associati interessati al prodotto. 2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’in dustria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per: a) l’individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1; b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali; c) la nomina degli amministratori; d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2, semprechè l’organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.”. Articolo 26 - Organizzazioni di produttori 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di: a) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; b) concentrare l’offerta e commercializzare la produzione degli associati; c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità. 2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capi- tale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi; b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) consorzi con attività esterne di cui all’articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie. PREVIDENZA AGRICOLA 209 LEGGE ORIENTAMENTO 3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti: a) prevedano l’obbligo per i soci almeno di: 1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall’or- ganizzazione; 2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività delle organizzazioni, ad una sola di esse; 3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’organizzazione; 4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali; 5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi; b) contengano disposizioni concernenti: 1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate; 2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni; 3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione. 4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi’, rispondere ai criteri pre- visti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall’articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confeziona- mento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi’ una gestione commer- ciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali. 5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il control- lo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento. 6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigi- lanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300. 7. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di pro- duttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla le- gislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all’imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione. Articolo 27 - Requisiti delle organizzazioni di produttori 1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero mini mo di produttori aderenti come determinati in relazione aciascun settore produttivo nell’allegato 1 ed un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di pro duzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per cento detta percentuale, nei seguenti casi: a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell’obiettivo 1 ai sensi della nor mativa comunitaria; 210 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO b) qualora l’organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria; c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa. 2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell’allegato 1 se l’organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Nel caso in cui l’organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D. 3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1. 4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su richiesta della regione competente al riconoscimento. Articolo 28 - Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimen tato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che debbono prevedere: a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione com merciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione otte nuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente; b) misure destinate a promuovere l’utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell’ambien te, nonchè le risorse umane e tecniche necessarie per l’accertamento dell’osservanza della normativa fitosanitaria vigente; c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalità. Articolo 29 - Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate 1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. Articolo 30 - Adeguamento delle borse merci 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive mo dificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica. 2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni tele matiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l’ac cesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane. 4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferi mento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazio ne, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonchè di pubblicazione nel PREVIDENZA AGRICOLA 211 LEGGE ORIENTAMENTO bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici. Articolo 31 - Programmazione negoziata 1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura. 2. Nell’ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione econo mica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1. CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 32 - Procedure di finanziamento della ricerca 1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, nell’attesa dell’adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l’ordinaria prosecuzione del l’attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonchè dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno. Articolo 33 - Disposizioni per gli organismi pagatori 1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati. 2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea ga ranzia da parte dei beneficiari. 3. Il Comitato preposto all’esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l’organo di gestione per l’esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale, amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna sono attuate dal presidente dell’AGEA. 4. Il consiglio di amministrazione dell’AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del re golamento del personale che si rendono necessarie per l’attuazione del citato comma 3, prevedendo in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite. 5. La dotazione finanziaria dell’organismo pagatore dell’AGEA è determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e forestali. Articolo 34 - Garanzie 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del Ministro dell’industria, del commer cio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l’ambito di applicazione della garanzia diretta e della 212 PREVIDENZA AGRICOLA LEGGE ORIENTAMENTO cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle dispo sizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della Commissione CE 2000/C 71/07. Articolo 35 - Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province au tonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Articolo 36 - Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l’anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l’articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l’articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l’articolo 8, lire 56 milioni per l’articolo 9, lire 7,824 miliardi per l’articolo 10, si provvede: a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) per l’anno 2003 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Allegato 1 (art. 27, comma 1) Settore A B C D E F G H I J K L M PREVIDENZA AGRICOLA Apistico Avicunicolo Cerealicolo-oleaginoso Florovivaistico Olivicolo Pataticolo Sementiero Sughericolo Tabacchicolo Vitivinicolo Zootecnico L1 - Produzioni bovine L2 - Produzioni ovicaprine L3 - Produzioni suine L4 - Produzioni lattiero-casearie Altri settori Numero di produttori 50 50 100 50 50 100 100 200 100 100 100 100 100 100 100 50 213 di Gabriele Mori Il TFR rimane all’ENPAIA Queste ultime due pagine della rivista sono dedicate a tutti i nostri lavoratori iscritti e alle no- stre aziende per fare chiarezza sull’utilizzo del TFR passato e futuro. Tante le telefonate, le e-mail, le lettere che giungono alla nostra sede; forti le preoccupazioni per possibili modifiche dell’attuale normativa; costante la richiesta che l’ENPAIA rimanga l’ENTE GESTORE di questa quota di Salario Differito. Diciamo con molta fermezza che le preoccupazioni sorte non hanno ragione di essere. L’ENPAIA continuerà anche per il futuro a gestire per conto dei propri iscritti il Fondo del TFR, il Fondo di Previdenza Integrativa ed il Fondo Infortuni e Malattie Professionali. Le Aziende, pertanto, continueranno, come sempre, ad inviare le denunce mensili delle retribu- zioni e versare i relativi contributi. L’indicazione normativa della permanenza dell’ENPAIA ci viene ricordato dal parere pro veri- tate espresso da due autorevoli studiosi di previdenza che di seguito pubblichiamo. 1. La disciplina, vigente ed in itinere, in materia di Trattamento di Fine Rapporto Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 che disciplina le forme pensionistiche com plementari è oggetto di revisione da parte del Disegno di Legge Finanziaria con il recepi mento dell’accordo con le parti sociali che prevede di: - anticipare al 1° gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge 252/2005; - destinare al Fondo istituito presso l’Inps il 100% del TFR dovuto dalle imprese con più di 50 dipendenti e non affluito alla previdenza integrativa. Alla luce di nuovi elementi, la disciplina in ordine al conferimento del TFR assume una veste parzialmente diversa rispetto all’impostazione del vigente d.lgs. 252. In particolare: - in caso di conferimento espresso, l’intero importo del TFR maturando finanzierà la forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore. - in caso di mancata manifestazione di volontà nel termine prescritto, l’intera quota del tir andrà a finanziare la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collet- tivi o in caso di più forme pensionistiche collettive, quella che vanta un maggior numero di adesioni o, ancora, in mancanza di forme pensionistiche collettive, la forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps. - in caso di dissenso espresso al conferimento del TFR ad una forma pensionistica comple- mentare, occorre distinguere il caso delle imprese con meno di 50 dipendenti da quelle con più di 50 dipendenti. Solo le prime potranno mantenere il TFR in azienda, mentre quelle con più di 50 dipendenti dovranno versare all’istituendo “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Trattamenti di Fine Rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.” l’integrale quota del TFR maturando dal 1° gennaio 2007. Tale complessa struttura induce a chiedersi se detto regime, una volta che en- 214 PREVIDENZA AGRICOLA T.F.R. ENPAIA trerà in vigore, sia estensibile anche a quelle realtà particolari in cui il TFR segue una disciplina speciale. Emblematico è il caso dell’ENPAIA. 2. La disciplina del TFR dovuto agli addetti ed impiegati agricoli Nell’ambito del rapporto di lavoro degli addetti ed impiegati agricoli, la disciplina del trat tamento di fine rapporto è soggetta ad una normativa speciale. In particolare, è prevista la gestione obbligatoria del TFR da parte dell’ENPAIA a cui le aziende versano, ai sensi dell’art. 2, comma 1), n. 4 della legge 1655/1962 il Contributo del Trattamento di Fine Rapporto come definito dalla L. 297/1987 che, a sua volta, ha modifi cato l’art. 2120 c.c. Tale contributo, per gli iscritti all’ENPAIA, a decorrere dal 1° gennaio 1983, è pari al 6,50%. Esso è addebitato nella misura del 6%, detraendo la quota dello 0,50% che viene accredi tata alle aziende in quanto da queste dovuta in via aggiuntiva al fondo pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’Inps. Come è noto, l’ENPAIA liquida agli iscritti il TFR calcolando il 6,91% della retribuzione più la rivalutazione annua. La Legge Finanziaria nulla innova rispetto alla funzione dell’ENPAIA e pertan to rimane invariato l’obbligo dell’accantonamento del TFR all’Ente stesso. IL Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto istituito all’interno dell’ENPAIA trova, inol tre, specifica disciplina nel Regolamento del CdA dell’Ente con delibera del 23 giugno 1995, modificata con delibera del 7 novembre 1996, approvata con decreto interministeriale del 23 aprile 1997. 3. Il rapporto tra la normativa speciale riguardante l’ENPAIA e le nuove norme sul TFR A. La L. 1655/1962 pone l’obbligo in capo ai datori di lavoro agricoli di versare la con tribuzione indicata al Fondo di accantonamento del TFR. Tale disposizione si pone in un rapporto antinomico rispetto alle norme di cui al d.lgs. 252/2005 che, invece, prevede, in caso di adesione ad una forma pensionistica complementare, l’obbligo del conferimento del TFR alla forma stessa. La via per la soluzione di tale antinomia era stata prospettata nella legge delega 243/2004 che, all’art. 1, comma 2, lett. e), numero 1, ultimo periodo stabiliva espressamente che il conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare potesse avvenire “anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato d.lgs. 124 del 1993”. Sulla base di tale norma, dunque, sarebbe stato sicuramente possibile distrarre le quote di TFR dal Fondo di accantonamento per destinarle alla previdenza complementare ove, in sede di attuazione, si fossero adottate formule che avessero dato espressamente seguito alla normativa di delega. Sennonché, nel d.lgs. 252/2005 non vi sono norme che diano direttamente sviluppo a quanto affermato nella legge delega né tantomeno ricorrono disposizioni che espressamen te derogano alla normativa speciale. Ciò tanto più colpisce in quanto l’introduzione di questa innovazione avrebbe richiesto una PREVIDENZA AGRICOLA 215 T.F.R. ENPAIA normativa transitoria di regolamentazione del passaggio da un regime all’altro. Posto quanto sopra è conseguente ritenere che l’antinomia sia del tutto decaduta non es sendo stata recepita la norma relativa del decreto legislativo 252. A conferma di tale impostazione, sembra peraltro porsi l’art. 4, comma 3, d.lgs. 173/1998, ai sensi del quale “La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall’art. 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento di Trattamento di Fine Rapporto di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occor rente, dei regolamenti dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura”. L’articolo effettua una sostanziale equiparazione del versamento del contributo destinato al suddetto Fondo di accantonamento dell’Enpaia con il versamento del contributo ad una forma pensionistica complementare. Questa norma mostra che il legislatore aveva presente che nel caso degli addetti ed impie gati agricoli il TFR deve essere obbligatoriamente destinato al Fondo di accantonamento dell’Enpaia, in alternativa alla destinazione ad una forma di previdenza complementare, senza fornire al riguardo alcun correttivo e anzi favorendo il mantenimento di tale assetto attraverso il riconoscimento della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali sui contri buti versati da tali lavoratori alle forme pensionistiche complementari in assenza della de voluzione del TFR alle predette forme. B. In considerazione delle novità previste dal Disegno di Legge Finanziaria e dall’accordo stipulato tra le Parti sociali, è da verificare se, a far data dal 1° gennaio 2007, le imprese agricole siano tenute a versare il TFR dei propri ad detti ed impiegati al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del setto re privato dei Trattamenti di Fine Rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”. Al riguardo, si ritiene che non possano che essere richiamate le valutazioni già espresse nel punto precedente. Nel caso in esame, la normativa del TFR è una normativa speciale, non espressamente derogata da altre disposizioni successive, che dunque in considerazione del proprio carattere di specialità sono da ritenersi prevalenti. Peraltro, la formulazione del comma 3 dell’art. 84 del Disegno di Legge Finanziaria è chia ramente tarata sul modello “tipico” di disciplina del TFR previsto dall’art. 2120 c.c., mo dello in cui l’obbligo della liquidazione grava sul datore di lavoro. Ciò emerge dall’ultima parte della citata disposizione in cui è stabilito che “la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previden ziali e al predetto Fondo (….)”. Tale previsione non è certamente compatibile con il caso in esame che si caratterizza pro prio per il fatto che la liquidazione del TFR, così come delle relative anticipazione, sono effettuate dall’ENPAIA, che provvede per espressa disposizione legislativa alla gestione ob bligatoria dello stesso. Prof. Avv. Angelo Pandolfo 216 Avv. Silvia Lucantoni PREVIDENZA AGRICOLA IN COPERTINA EDITORE FONDAZIONE ENPAIA Direzione, redazione e amministrazione: Viale Beethoven, 48- 00144 Roma Tel 065458210 - Fax 065458233 www.enpaia.it [email protected] PROGETTO GRAFICO, IMPAGINAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE: Tipografia Litografia Spoletina Viale Marconi 115 - Spoleto Autorizzazione Tribunale di Roma n. 2169 - 26 maggio 1951 Abbonamento annuo € 7,75 Versamento ccp 156000 Intestato a: FONDAZIONE ENPAIA Viale Beethoven, 48- 00144 Roma Associato all’USPI Unione Stampa Periodica Italiana Tiratura: 60.000 copie Chiuso in tipografia il 30 ottobre 2006 In copertina: Andy Warhol, Camouflage, 1986 "Pentiti e non peccare più!" (Repent and Sin No More!), opera di Andy Warhol del 1986 che dà il titolo alla mostra al Chiostro del Bramante, dal 29 settembre 2006 al 7 gennaio 2007. Curata da Gianni Mercurio e realizzata in collaborazione con The Warhol Museum di Pittsburgh, la mostra è composta da circa 80 opere su tela, fotografie e video per approfondire un aspetto poco conosciuto dell'arte di Warhol: il suo legame con la spiritualità e la religione. Si propone anche di ridefinire la complessità umana dell'artista, il quale affronta con il suo lavoro il difficile rapporto che lega vita e morte. Warhol, due anni prima della sua morte avvenuta nel febbraio del 1987, inizia a lavorare a quello che è forse la più complessa opera della sua vita, The Last Supper; una rivisitazione in chiave pop, o un confronto in chiave postmoderna del capolavoro di Leonardo, ma soprattutto il risultato finale di un percorso intimo che ha le sue radici in un legame lontano con la spiritualità e la religione che l'artista ebbe a partire dall'infanzia. L'origine rutena della famiglia Warhola, costretta ad emigrare dalla Slovacchia in America, ha molta influenza sulla formazione religiosa cattolico-greca (uniate), che la madre in particolare, gli impartì. Si scopre allora un Warhol praticante, che si reca a messa spesso, non solo la domenica, e che ben conosce l'infinita varietà di immagini bizantine e gli arredi delle chiese. In Warhol è sempre in azione un processo di decontestualizzazione storica. Il mito pop del nostro tempo non è mostrato nel suo contesto, lo sfondo viene abolito, la figura è scontornata non solo dal contesto visivo, ma soprattutto dal suo tempo storico. Con questa operazione avviene così la costruzione del mito, che per definizione si costituisce sempre al di là della linea del tempo. Ecco quindi i ritratti di personaggi famosi che, per impedire la corruzione del tempo, trucca ed imbelletta trattandoli esattamente come fiori che non devono appassire mai. Il colore è sempre brillante e vivace come nella scuola bizantina e in quella russa, certo in Warhol si perde la rigida simbologia associata all'uso ortodosso dei diversi colori. La mostra presenta la serie di dipinti con le figure "iconiche" dei suoi primi quadri che lo hanno reso celebre, Marilyn, Marlon Brando, Jackie Kennedy rappresentata nel giorno dei funerali del presidente assassinato, Liz Taylor (che si diceva all'epoca avesse un tumore senza speranza); in alcune opere i ritratti di Marilyn e Jackie appaiono su uno sfondo d'oro perché il fondo oro nelle icone bizantine è simbolo di eternità. Anche la scelta di Warhol di proporre una sua interpretazione di alcuni capolavori dell'arte classica, tra cui la Madonna Sistina e l'Annunciazione di Raffaello, la Primavera del Botticelli o San Giorgio e il Drago di Paolo Uccello, rivela una particolare attenzione verso i temi religiosi, ma soprattutto a quanto c'è di immortale nelle opere d'arte dei grandi maestri. (Giovanna Mellano)