La normativa Enpaia

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La normativa Enpaia
Poste Italiane SPA - sped. in abb. post. - Dl. 353/203 (convertito in Legge 27/02 2004, n. 46) art. 1 - comma1/DCB - Roma
PREVIDENZA AGRICOLA
mensile ENPAIA n° 9-10-11-12 anno 2006
La normativa Enpaia
SOMMARIO
La normativa Enpaia e dintorni di Pietro Massini.......................
1
Informazioni per le aziende ...........................................................
2
Informazioni per gli iscritti ............................................................
5
Statuto ............................................................................................
9
Regolamento .................................................................................. 19
Norme interne di contabilità e di amministrazione ....................... 21
Regime sanzionatorio .................................................................... 45
Regolamento per il trattamento di fine rapporto ........................... 47
Fondo di previdenza ...................................................................... 51
Infortuni sul lavoro ........................................................................ 57
Regolamento assicurazione infortuni e malattie professionali ...... 60
Gestione Speciale
I consorzi di Bonifica ............................................................... 74
Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei
dipendenti consorziali .............................................................. 75
Gestioni Separate
Regolamento della Cassa dei Periti Agrari ............................. 83
Riscatto contributivo ............................................................... 91
Regolamento della Cassa degli Agrotecnici ........................... 93
Concessione mutui ......................................................................... 101
Carta Enpaia ................................................................................... 103
Legislazione
Legge istitutiva dell'Enpaia............................................................................. 108
Legge 29 novembre 1962, n. 1655
Equiparazione del Fondo T.F.R. Enpaia alle forme pensionistiche
complementari.............................................................................................. 112
Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509................................................... 113
214
Il T.F.R.
rimane all’Enpaia
FONDAZIONE ENPAIA
Presidente
Augusto Bocchini
Direttore Generale
Gabriele Mori
Vice Presidente
Pietro Massini
Direttore Responsabile
Pietro Massini
Legge istitutiva enti del 103 ............................................................................ 116
Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
T.F.R. ................................................................................................................. 121
Legge 29 maggio 1982, n. 297
Normativa infortuni ........................................................................................
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
Decreto Legge n. 536/1987 conv. con modificazioni in Legge n. 48/1988 ...
Forme pensionistiche complementari ...........................................................
Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124
Legge delega sulla previdenza .......................................................................
Legge 23 agosto 2004, n. 243
Disciplina delle forme pensionistiche complementari ................................
Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Legge di Orientamento del settore agricolo .................................................
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
Il T.F.R. rimane all’Enpaia di Gabriele Mori .......................................
127
139
140
165
178
201
214
di Pietro Massini
La normativa Enpaia
e dintorni
D
opo un quinquennio, la rivista Previdenza Agricola torna a pubblicare la raccolta com­
pleta di leggi e regolamenti che governano la vita della Fondazione e sono alla base del
rapporto dell’Enpaia con la platea dei nostri utenti. La scelta di pubblicare la documen­
tazione completa nasce da un dovere di trasparenza sulle norme che regolano l’Enpaia.
In tal modo tutti gli iscritti vengono messi nella condizione di conoscere nei dettagli tutte le infor­
mazioni che garantiscono il rapporto con la Fondazione. La trasparenza che perseguiamo, consi­
ste nell’assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’interno del sistema
amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno con criteri di economicità, di efficacia,
di pubblicità e di trasparenza. Ciò consente ai cittadini-utenti di veder garantiti i propri diritti nei
confronti dell’amministrazione nonché di aver diritto ad una informazione qualificata, certa e fon­
data sulle norme.
In questi anni, abbiamo accresciuto i livelli di responsabilità e fiducia fra amministrazione ed iscrit­
ti attraverso un rapporto sempre meno burocratico, più veloce ed efficace, ricercando tempi certi
con l’utenza. Questo cambiamento si basa più sulla responsabilità diretta del soggetto preposto a
livello amministrativo, sulla maggiore “tracciabilità” dei percorsi, sulla gestione più trasparente
dei processi. E le conseguenze positive si avvertono sia sul piano della produzione ed erogazio­
ne dei servizi sia nell’evoluzione stessa del rapporto tra Fondazione e cittadini. Noi vogliamo non
soltanto gestire i servizi, erogare le prestazioni ma puntiamo al soddisfacimento dei bisogni del­
l’iscritto ovvero a ridurre la distanza tra la qualità attesa e la qualità percepita. La conoscenza del­
le leggi e dei regolamenti che regolano diritti e doveri nonché la comunicazione pubblica e diretta
degli stessi è, in questa logica, fondamentale. Ecco la ragione per cui pubblichiamo nuovamente lo
“Speciale Enpaia” come strumento di lavoro per le imprese, per i datori di lavoro, per gli impiega­
ti, tecnici e dirigenti agricoli alle prese con gli adempimenti previdenziali previsti dalla Legge ed
attribuiti alla Fondazione. Per accrescere la qualità del rapporto non basta la conoscenza ma serve
anche rispondere con efficacia alla crescente domanda di cittadinanza elettronica, cioè il modo in
cui, nell’era del digitale, essere cittadino si colloca nel rapporto con la pubblica amministrazione.
Il rapporto tra PA e cittadini sarà sempre più pervaso dalla possibilità di usufruire di applica­
zioni e servizi telematici veloci, accessibili da qualsiasi piattaforma di comunicazione, fruibili a
distanza in modalità “senza fili” e caratterizzati da un’alta capacità interattiva. Queste ragioni ci
hanno imposto, in tempi rapidi, sistemi informativi capaci di dare servizi “on line” che consen­
tono risparmio di tempo, certezza del dato, rapidità di invio delle denunce ed iscrizioni, prenota­
zione e pagamenti “on line” con vantaggi sul versante dei costi, della qualità e della trasparenza.
La Fondazione Enpaia, ha quasi 70 anni ma non li dimostra. È oggi l’unico Ente agricolo rimasto
nel panorama previdenziale: resiste perché svolge con efficienza i suoi compiti istituzionali senza
rotture con il passato ma soprattutto ha come platea l’èlite dell’agricoltura, le imprese che “fanno
Pil”, le aziende strutturate ed organizzate che competono nel mercato globale con ottimi risultati.
L’Enpaia vuole essere l’ente che le difende e che svolge una funzione anche di buon “tutoraggio”.
Questo Quaderno speciale, aumentando informazione, permette trasparenza ed accresce legalità:
„ tratti distintivi di un Ente piccolo, in quantità, ma, grande, in qualità ed efficienza.
PREVIDENZA AGRICOLA
1
Informazioni
Informazioni per le aziende
Tutte le aziende inquadrate nel settore agrico­
lo e quelle che comunque rientrano nella tipo­
logia prevista dall’art. 3 della legge 29/11/1962
n. 1655, hanno l’obbligo di iscrivere all’Enpaia gli impiegati, i quadri e i dirigenti.
A tal fine vanno osservati i seguenti adempi-
menti.
Apertura della posizione aziendale
L’azienda che non abbia già una posizione as­
sicurativa Enpaia deve compilare e spedire il
modello AP/01, allegando copia del certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, copia
dello statuto o dell’atto costitutivo e copia del
documento d’identità del legale rappresentan­
te dell’azienda.
In sede di apertura della posizione aziendale,
verranno forniti dall’Enpaia un codice utente
ed un codice pin, per effettuare la denuncia
mensile on-line.
Conferimento delega
Se l’azienda incarica un consulente (associa­
zioni di categoria o studi di consulenza) per le
comunicazioni all’Enpaia, sia in caso di nuova
che di vecchia iscrizione, l’azienda è tenuta a
compilare e a spedire il modello DELEGA/01
con copia del documento d’identità del legale
rappresentante dell’azienda.
A sua volta, il consulente dovrà registrarsi
sul sito www.enpaia.it nelle denunce on line
alla voce “accesso consulente” per avere dal­
l’Enpaia un proprio codice (codice multiazien­
dale) per sostituirsi alle aziende gestite.
Iscrizione del dipendente
Le denunce di assunzione devono essere effet­
tuate entro e non oltre 15 giorni dalla
data di assunzione, utilizzando il mo­
dello ISCR/01.
Denuncia mensile telematica
Le retribuzioni mensili devono essere
denunciate all’Enpaia entro il 25 del
mese successivo a quello cui si riferi­
sce la denuncia.
Variazioni
Il modello VAR/01 deve essere utiliz­
zato per le variazioni riguardanti: la
ragione sociale, il legale rappresen­
tante e i dati anagrafici e di residenza
del dipendente.
Red Jackie, 1964
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
2
Sospensioni
Per le denunce di sospensione del rap­
porto di lavoro deve essere utilizzato
il modello SOSP/01. Per la malattia e
la Cassa Integrazione devono essere
PREVIDENZA AGRICOLA
PRONTUARIO ENPAIA
trasmessi i relativi certificati o provvedimenti
amministrativi.
al T.u.r. più 5,5 punti, fino ad un massimo del
40% dei contributi dovuti.
Pagamento dei contributi
Anche il pagamento dei contributi deve essere effettuato entro il 25 del mese successivo a
quello cui i contributi si riferiscono, median­
te bollettini di c/c postale, inviati dall’Enpaia
all’inizio dell’anno o comunque al momento
del perfezionamento della posizione assicu­
rativa. Il pagamento può essere effettuato an­
che tramite bonifico bancario presso la Ban­
ca Popolare di Sondrio – Sede di Roma c/c
000036000X17 ABI 05696 CAB 03211 BBAN
Y oppure tramite bollettino M.Av. da stampa­
re direttamente al momento della denuncia.
Aliquote contributive
Le aliquote contributive attualmente in vigo­
re, pari all’11% per gli impiegati e i quadri (di
cui il 2% a carico del dipendente) e al 12% per
i dirigenti (di cui il 2,50% a carico del dipen­
dente), sono così articolate:
Fondo di Previdenza: 4% della retribuzione
lorda mensile (di cui 1,50% a carico del di­
pendente);
Assicurazione infortuni professionali ed ex­
tra professionali: 1% della retribuzione lorda
mensile (2% per i dirigenti) ed è ripartita per
metà a carico del datore di lavoro e per metà a
carico del lavoratore;
Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto: 6%
della retribuzione lorda mensile, a totale carico
del datore di lavoro. Da tale contributo obbli­
gatorio sono esenti i Consorzi di Bonifica.
Sul totale dei contributi dovuti va calcolata
l’addizionale del 4% a totale carico del datore
di lavoro, come previsto dal penultimo comma
dell’art. 2 della legge n. 1655/62.
Per le aziende che applicano il Ccnl per i qua­
dri e gli impiegati agricoli, si rammenta che
viene anche addebitata la quota fissa mensile
di 1,72 euro per dipendente a titolo di assi­
stenza contrattuale.
Viene altresì addebitata, per tutte le aziende e
i dipendenti iscritti, la quota individuale men­
sile di 0,65 euro a titolo di abbonamento al no­
tiziario “P.A. – Previdenza Agricola”.
Regolarità contributiva
L’attestazione di regolarità contributiva, che
finora è stata necessaria nei casi di aggiudica­
zione di appalti, è ora indispensabile anche per
poter accedere a finanziamenti comunitari.
In particolare, per le imprese agricole è previ­
sto dall’articolo 1-bis comma 2 della legge 12
luglio 2006 n. 228, ai fini dell’accesso a finan­
ziamenti comunitari, l’obbligo della certifica­
zione di regolarità contributiva relativamente
alle prestazioni lavorative a decorrere dal 1°
gennaio 2006.
Sistema sanzionatorio
In base alla delibera consiliare n. 20/03, la di­
sciplina prevista è la seguente:
1. in caso di omesso o ritardato versamento
dei contributi il datore di lavoro è tenuto al
pagamento di una sanzione civile, in ragione
d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
(T.u.r.) maggiorato di 5,5 punti fino ad un
massimo del 40% dei contributi complessiva­
mente dovuti;
2. in caso di omessa o ritardata denuncia con­
tributiva il datore di lavoro è tenuto al pa­
gamento di una sanzione civile pari al 30%
annuo, fino ad un massimo del 60% dei contri­
buti dovuti. Qualora la denuncia sia effettuata
spontaneamente, entro 12 mesi dalla scadenza
del pagamento, il datore di lavoro è soggetto
ad una sanzione civile, in ragione d’anno, pari
PREVIDENZA AGRICOLA
Notifiche d’ufficio
Per le aziende che non inviano tempestiva­
mente le denunce mensili vengono emesse
dall’Enpaia notifiche d’ufficio con l’applicazio­
ne delle sanzioni previste.
La notifica viene effettuata sulla base dell’ul­
timo aggiornamento del rapporto di lavoro e,
comunque, con riferimento ai minimi contrat­
tuali vigenti.
Eventuali contestazioni alle notifiche devono
essere supportate dall’invio della denuncia e
della relativa documentazione attestante la
trasmissione nei termini.
3
PRONTUARIO ENPAIA
Note di rettifica
Laddove siano riscontrati errori o carenze nel­
la trasmissione e/o ricezione dei dati, perver­
ranno alle aziende interessate le note di retti­
fica, sulle denunce prese in carico dall’Enpaia,
con eventuali sanzioni.
Invio estratti conto individuali ai dipen­
denti
Agli iscritti, ogni anno entro il mese di luglio,
vengono inviati sia l’estratto conto del Trat­
tamento di Fine Rapporto (Tfr) che del conto
individuale del Fondo di Previdenza, dai quali
risultano gli accantonamenti maturati fino al
31 dicembre dell’anno precedente. Copia del­
l’estratto conto del Tfr viene inviato anche al
datore di lavoro.
Ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica viene inviato nello stesso periodo solo l’estratto
conto del conto individuale del Fondo di Pre­
videnza.
Denuncia di infortunio
In caso di infortunio, si deve dare comunica­
zione all’Enpaia entro 20 giorni (compreso
il giorno dell’infortunio) tramite il modulo
PREV/05 se si tratta di infortunio professio­
nale o in itinere e tramite il modulo PREV/37
se si tratta di infortunio extraprofessionale,
di incidente stradale, di infortunio causato da
terzi.
In caso di morte per infortunio la denuncia al­
l’Enpaia deve essere inviata entro e non oltre
24 ore tramite telegramma.
Cessazione e liquidazione del rapporto
di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere immediatamente denunciata dall’azienda
che successivamente dovrà trasmettere il mo­
dello PREV/01 compilato in ogni sua parte e
firmato anche dal dipendente.
Si ritiene opportuno sottolineare che per
i dipendenti dei Consorzi di Bonifica non
deve essere trasmesso il suddetto modello
PREV/01, in quanto nella contribuzione ob­
bligatoria versata dai consorzi non è com­
presa l’aliquota relativa al Trattamento di
4
Fine Rapporto (Tfr).
La liquidazione verrà effettuata dall’Enpaia
entro 60 giorni dall’arrivo della documenta­
zione completa.
Il calcolo della prestazione viene elaborato
applicando il divisore pari al 13,50 sulla re­
tribuzione utile. Dalla contribuzione totale si
sottrae lo 0,50% (contributo addizionale dello
0,50% al Fondo Pensioni Lavoratori Dipen­
denti gestito dall’Inps) trattenuto al momento
della liquidazione. Sul montante annuo così
calcolato viene applicata la rivalutazione di
legge.
Contestualmente alla comunicazione della
cessazione del rapporto di lavoro, il dipen­
dente che non abbia compiuto il 65° anno di
età dovrà inviare una lettera di richiesta di li­
quidazione del conto individuale del Fondo di
Previdenza, che verrà liquidato trascorsi 180
giorni dalla suddetta cessazione.
Servizi agli iscritti
Oltre ad aver diritto alle prestazioni istituzio­
nali, si evidenzia che l’iscritto, in presenza dei
requisiti regolamentari, ha la possibilità di
chiedere all’Enpaia:
• Anticipazione sul Tfr
• Mutui per l’acquisto e la ristrutturazione
della 1a e 2a casa
• Carta di Credito Enpaia per finanziamento
sino a 10.000 euro
Chiusura posizione aziendale
La chiusura della posizione aziendale deve
essere comunicata all’Enpaia attraverso il mo­
dello CHP/01. Se l’assenza di personale impie­
gatizio è puramente temporanea, il modello
non deve essere inviato.
Tutte le regole sopra indicate valgono an­
che per le Agenzie di Somministrazione, nel
caso in cui abbiano del personale impiegato
presso aziende del settore agricolo (D.Lgs.
276/2003).
Viceversa, le stesse regole non riguardano i
casi di assunzione con contratto di collabora­
zione in cui non esista vincolo di subordina­
zione.
„ PREVIDENZA AGRICOLA
Informazioni
Informazioni per gli iscritti
Trattamento di fine
rapporto (Tfr)
Alla cessazione del rap­
porto di lavoro, l’Enpaia
in sostituzione del datore
di lavoro corrisponde di­
rettamente all’assicurato
il Tfr accantonato a suo
nome ai sensi della legge
297/82.
Il calcolo della prestazione
viene elaborato applican­
do il divisore pari al 13,50
sulla retribuzione utile.
Dalla contribuzione totale
si sottrae lo 0,50% (con­
tributo addizionale dello
0,50% al Fondo Pensioni
Lavoratori Dipendenti ge­
stito dall’Inps) trattenuto
al momento della liquida­ Jean-Michel Basquiat, 1984 circa
zione. Sul montante an­ The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
nuo così calcolato viene
ne obbligatoria versata dai Consorzi non
applicata la rivalutazione di legge.
A seguito della cessazione del rapporto di è compresa l’aliquota relativa al Tratta­
lavoro anche il dipendente dovrà sotto­ mento di Fine Rapporto (Tfr).
scrivere il modello PREV/01 compilato in Fondo di previdenza
L’aliquota contributiva è pari al 4% (di
ogni sua parte dal datore di lavoro.
La liquidazione verrà effettuata dal­ cui l’1,50% a carico del dipendente).
l’Enpaia entro 60 giorni dall’arrivo della Di tale aliquota:
• 1% è destinato alla corresponsione di
documentazione completa.
Si ritiene opportuno sottolineare che per prestazioni economiche per la copertura
i dipendenti dei Consorzi di Bonifica non del rischio di morte e di invalidità perma­
deve essere compilato il suddetto model- nente totale ed assoluta.
lo PREV/01, in quanto nella contribuzio­ In caso di morte, che non sia conseguenza
PREVIDENZA AGRICOLA
5
PRONTUARIO ENPAIA
diretta ed esclusiva di infortunio, è corri­
sposto ai superstiti un assegno pari a 20
mensilità di retribuzione, incrementato
in caso di presenza di figli minori.
In caso di invalidità permanente totale ed
assoluta, è corrisposta una indennità pari
a 25 mensilità di retribuzione.
• 3% è destinato alla formazione del conto individuale del singolo assicurato.
Il suddetto conto individuale è corrispo­
sto sulla base dei contributi versati dalla
data di iscrizione e degli interessi compo­
sti al tasso annuo del 4%; se più favorevo­
le, viene corrisposto l’importo costituito
dall’85% della media annua dell’ultimo
triennio di contribuzione moltiplicato per
gli anni di effettiva contribuzione.
Il dipendente dovrà inviare una lettera di
richiesta di liquidazione del conto indivi­
duale del Fondo di Previdenza, che verrà
liquidato trascorsi 180 giorni dalla cessa­
zione del rapporto di lavoro. Il dipenden­
te che ha compiuto 65° anni di età non è
tenuto all’invio della predetta lettera.
L’assicurato, se in possesso di determina­
ti requisiti previsti dal regolamento, può
chiedere che la liquidazione del proprio
conto individuale avvenga, anziché in ca­
pitale, sotto forma di pensione.
Invio estratti conto individuali ai
dipendenti
Agli iscritti, ogni anno entro il mese di
luglio, vengono inviati sia l’estratto conto
del Trattamento di Fine Rapporto (Tfr)
che del conto individuale del Fondo di
Previdenza, dai quali risultano gli accan­
tonamenti maturati fino al 31 dicembre
dell’anno precedente. Copia dell’estratto
conto del Tfr viene inviato anche al dato­
re di lavoro.
Ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica
viene inviato nello stesso periodo solo
l’estratto conto del conto individuale del
Fondo di Previdenza.
Assicurazione infortuni
L’aliquota contributiva è pari all’1% della
retribuzione lorda mensile (2% per i diri­
genti) ed è ripartita per metà a carico del
datore di lavoro e per metà a carico del la­
voratore.
Con tale assicurazione viene garantita al­
l’iscritto la più completa copertura assi­
curativa contro ogni specie di infortunio,
sia esso professionale, extraprofessionale
e “in itinere”. Le prestazioni sono in mas­
sima parte erogate “in capitale”; per i casi
più gravi è previsto in aggiunta anche un
vitalizio proporzionato al grado di inva­
lidità.
Identica copertura viene assicurata contro
le malattie professionali.
In caso di infortunio, l’iscritto deve darne
comunicazione al datore di lavoro entro
5 giorni (compreso il giorno dell’infortu­
nio).
Servizi agli iscritti
Oltre ad aver diritto alle predette presta­
zioni istituzionali, si evidenzia che l’iscrit­
to, in presenza dei requisiti regolamentari,
ha la possibilità di chiedere all’Enpaia:
• Anticipazione sul Tfr
• Mutui per l’acquisto e la ristrutturazione
della 1a e 2a casa
• Carta di Credito Enpaia per finanzia­
mento sino a 10.000 euro con credito
rinnovabile
Per qualsiasi informazione sono a disposizione i numeri verdi 800.010270 –
800.313231 – 800.242621 – 800.242624 e l’Ufficio Contributi, Settore Inquadra­
mento e Gestione Aziende ai numeri 06/5458259 – 06/5458257 – 06/5458392.
6
PREVIDENZA AGRICOLA
ENPAIA OGGI
Aziende iscritte all’Enpaia per regione e per numero di impiegati iscritti
(Situazione al 18/07/2006)
Aziende per numero di impiegati iscritti all’Enpaia
Regioni
3-19
Abruzzo
118
44
9
0
171
Basilicata
60
26
4
0
90
Calabria
132
82
15
0
229
Campania
203
89
13
1
306
Emilia Romagna
483
274
56
7
820
Friuli Venezia Giulia
163
60
6
0
229
Lazio
311
153
12
1
477
Liguria
83
28
1
0
112
Lombardia
608
212
29
0
849
Marche
182
66
5
1
254
15
16
1
1
33
Piemonte
361
128
9
1
499
Puglia
369
127
8
2
506
117
64
19
3
203
Sicilia
307
140
12
2
461
Toscana
648
274
18
1
941
Trentino Alto Adige
107
126
18
0
251
Umbria
185
65
6
0
256
11
7
4
0
22
Veneto
543
215
36
2
796
Totale
5.006
2.196
281
22
7.505
Molise
Sardegna
Valle d’Aosta
20-99
oltre 100
Totale
aziende
1-2
Fonte: Enpaia
La platea delle aziende iscritte all’Enpaia
L’analisi delle aziende iscritte alla Fondazione
Enpaia suddivise per regione e per impiegati iscrit­
ti mostra, in prima fascia, la Toscana seguita dalla
Lombardia (oltre 600 aziende con fino a due im­
piegati) mentre in seconda fascia con 274 aziende
aventi fino a 19 impiegati sono le regioni EmiliaRomagna e la Toscana, con la Lombardia a quota
212. Nel Meridione, nella stessa fascia, si collocano
con oltre 100 aziende Puglia e Sicilia; interessan­
PREVIDENZA AGRICOLA
te è anche la posizione del Lazio con 153 imprese
agricole aventi fino a 19 impiegati. Per la fascia fino
a 99 impiegati, la regione Emilia-Romagna ha ben
56 ditte agricole, seguita da Lombardia (29), Sar­
degna (19), Toscana e Trentino Alto Adige (18).
Le aziende con oltre 100 impiegati iscritti al­
l’Enpaia sono 7 in Emilia-Romagna: dato che
segnala un sistema agroalimentare strutturato
ed organizzato.
„
7
ENPAIA OGGI
Aziende iscritte all’Enpaia per regione, impiegati/dirigenti ed operai
(Situazione al 18/07/2006)
Regioni Abruzzo
Aziende Impiegati/dirigenti (Enpaia) Operai Tototale dipendenti 171
699
4.490
5.189 Basilicata
90
370
3.454
3.824 Calabria
229
1.201
14.054
15.255 Campania
306
1.318
11.627
12.945 Emilia Romagna
820
6.155
33.950
40.105 Friuli Venezia Giulia
229
828
3.759
4.587 Lazio
477
1.811
6.966
8.777 Liguria
112
259
949
1.208 Lombardia
849
3.081
9.796
12.877 Marche
254
1.042
4.670
5.712 Molise
33
239
944
1.183 Piemonte
499
1.690
6.248
7.938 Puglia
506
1.730
15.483
17.213 Sardegna
203
1.841
51.047
52.888 Sicilia
461
2.018
15.194
17.212 Toscana
941
3.041
18.281
21.322 Trentino Alto Adige
251
1.556
7.841
9.397 Umbria
256
778
5.806
6.584 22
284
2.680
2.964 Veneto
796
3.834
14.647
18.481 Totale 7.505 33.775 231.886 265.661 Valle d’Aosta
Fonte: Enpaia
L’Emilia-Romagna ha un’agricoltura di qualità
In totale, le imprese agricole iscritte alla Fon­
dazione sono suddivise tra Toscana (12,5%),
Lombardia (11,2%), Emilia Romagna (11%)
e Veneto (10,6%) mentre il restante 54,7% si
suddivide tra le restanti regioni italiane.
L’Emilia-Romagna con 6.155 impiegati/diri­
genti è la regione con il massimo degli iscritti
all’Enpaia: il doppio del Veneto (3.834), della
8
Lombardia (3.081), della Toscana (3.041) ed il
triplo della Sicilia (2.018).
Il Centro Studi Enpaia ha analizzato il dato
occupazionale riguardante gli operai utilizzati
dalle aziende iscritte all’Enpaia: al primo posto
spicca la Sardegna (51.047), seguita dall’Emi­
lia-Romagna (33.950), dalla Toscana (18.281)
„
e dalla Puglia (15.483).
PREVIDENZA AGRICOLA
Adottato dal Consiglio di
Amministrazione nella
seduta del 27 novembre
1997 e approvato con
Decreto interministeriale
del 25 marzo 1998
Statuto
TITOLO I: CARATTERI E FINALITÀ
Articolo 1 - Natura, definizione e sede
1. L’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati agricoli - E.N.P.A.I.A. - disci­
plinato dalla legge 29 novembre 1962 n. 1655, è trasformato in fondazione, senza scopo di lucro,
con personalità di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 e dell’arti­
colo 1 comma 33, lettera “a” n. 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
2. L’Ente assume la denominazione di Fondazione “Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti
e per gli Impiegati in Agricoltura” abbreviato in Fondazione E.N.P.A.I.A., ha sede in Roma, viale
Beethoven 48, e svolge la sua attività sull’intero territorio nazionale.
Articolo 2 - Finalità
1. L’Ente, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 novembre 1962 n. 1655 e successive modificazioni ed integrazioni, ha lo scopo di gestire, secondo le norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione e dei singoli Regolamenti delle gestioni, le seguenti forme di previdenza a favore dei soggetti indicati al primo comma dell’articolo 3:
a) assicurazione contro gli infortuni professiona-
li ed extra-professionali;
b) trattamento di previdenza;
c) accantonamento del trattamento di fine rap-
porto.
2. L’Ente provvede alla gestione del fondo di ac-
cantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali secondo la disciplina della convenzione di diritto privato stipulata il 9 giu-
gno 1971 tra l’E.N.P.A.I.A. da una parte, e l’As-
sociazione nazionale delle bonifiche, delle irriga-
zioni e dei miglioramenti fondiari (A.N.B.I.) ed il Sindacato nazionale degli enti di bonifica, di irri-
gazione e di miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.) dall’altra ed approvata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° aprile 1971 n. 3763.
3. L’E.N.P.A.I.A. provvede altresì, ai sensi del-
l’art. 7 del D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103, alla corresponsione della pensione di invalidità, vec-
Liquorice Marilyn, 1962
chiaia e superstiti - mediante specifiche gestioni Collezione privata
PREVIDENZA AGRICOLA
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STATUTO
separate e nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalle disposizioni regolamentari
- nei confronti dei periti agrari e degli agrotecnici, che svolgono attività autonoma di libera pro­
fessione, ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.
4. L’Ente, sulla base dei relativi regolamenti approvati dal Consiglio d’amministrazione, concede
ai soggetti di cui all’art. 3 prestiti e mutui agevolati garantiti da ipoteca di primo grado per l’ac­
quisto di beni immobili.
5. L’Ente gestisce le prestazioni previste dal regolamento del Fondo per il trattamento di previ­
denza e di quiescenza del personale dell’Ente ai sensi della normativa vigente.
6. a) L’Ente può gestire, per i soggetti di cui al 1° comma dell’articolo 3, nell’ambito del trat­
tamento di previdenza, forme pensionistiche complementari secondo le norme definite nelle
rispettive contrattazioni collettive nazionali e secondo quanto previsto nel decreto legislativo 21
aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni.
b) L’Ente inoltre può gestire per altre categorie di soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e
delle attività connesse nonché dell’agroalimentare, forme di assistenza e di previdenza integra­
tiva, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni, istituendo
gestioni autonome con contabilità separate.
Articolo 3 - Soggetti beneficiari delle prestazioni
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 29 novembre 1962 n. 1655 e successive modificazioni ed integra­
zioni nonché dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, l’Ente gestisce
le forme di previdenza obbligatoria di cui al primo comma del precedente articolo nei confronti
dei dirigenti e degli impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine, con qualunque
rapporto assunti, anche se in prova, che prestano opera retribuita alle dipendenze:
a) degli imprenditori, siano essi singoli o associati, delle società, dei consorzi e degli enti che
esercitano attività agricola o attività comunque connesse e dei proprietari dei fondi affittati;
b) degli istituti, degli enti e delle associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in
qualsiasi modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola ai quali non
siano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo dello Stato 31
ottobre 1947 n. 1304;
c) dei consorzi di miglioramento fondiario e dei consorzi di irrigazione;
d) dei consorzi di bonifica, limitatamente alla assicurazione contro gli infortuni professionali ed
extra-professionali ed al trattamento di previdenza di cui al comma 1, lettere “a” e “b” dell’arti­
colo 2;
e) delle aziende esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive, con esclusione dei dipendenti
con mansioni di dirigenti;
f) degli enti di diritto pubblico, limitatamente ai dipendenti addetti alle imprese o alle aziende
agricole dagli enti stessi esercitate.
2. Possono altresì essere iscritti alle forme volontarie di cui al comma 6 lettera “b” dell’articolo
2 altri soggetti operanti nel settore dell’agricoltura e delle attività connesse nonché dell’agroali­
mentare.
Articolo 4 - Diritti e obblighi
1. I beneficiari usufruiscono, alle condizioni e con le modalità indicate dai relativi regolamenti,
delle prestazioni indicate all’articolo 2.
2. La contribuzione al finanziamento dell’Ente avviene nelle forme e nei modi previsti dal Rego­
lamento di attuazione.
10
PREVIDENZA AGRICOLA
STATUTO
TITOLO II: ORGANI DELL’ENTE
Articolo 5 - Organi
Sono Organi dell’Ente:
a) il Presidente ed il Vicepresidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci;
d) per ciascuna Gestione Separata, il Comitato Amministratore
Articolo 6 - Il Presidente
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio d’Amministrazione nel suo ambito, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. 2. Il Presidente:
a) ha la legale rappresentanza dell’Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio d’Amministrazione;
d) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
e) riferisce annualmente al Consiglio d’Amministrazione in sede di bilancio preventivo e di conto consuntivo sull’andamento tecnico-amministrativo delle gestioni dell’Ente;
f) firma gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l’Ente;
g) può disporre, in caso di necessità, provvedimenti urgenti ed indifferibili, salvo ratifica del Consiglio d’Amministrazione nella prima seduta utile;
h) convoca e presiede i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge altresì, tra i suoi membri, un Vicepresidente che sosti-
tuisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. In caso di man-
canza o di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età. Al Vicepresidente il Presidente può delegare proprie funzioni.
Articolo 7 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto dai seguenti membri:
a) sette rappresentanti degli impiegati assicurati, di cui tre in rappresentanza dei dipendenti dei consorzi di bonifica;
b) un rappresentante dei dirigenti assicurati;
c) sei rappresentanti dei datori di lavoro, di cui due in rappresentanza dei consorzi di bonifica;
d) un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. I rappresentanti di cui alle lettere a), b) e c) sono designati dalle associazioni sindacali di cate-
goria rispettivamente più rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale avuto riguardo alle attività della Fondazione.
3. I consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione su proposta del Pre-
sidente.
Articolo 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell’Ente e fissa le direttive di
ordine generale per il conseguimento dei fini dell’Ente.
PREVIDENZA AGRICOLA
11
STATUTO
2. In particolare spetta al Consiglio d’Amministrazione:
a) eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell’Ente;
b) deliberare l’assunzione del Direttore Generale dell’Ente nonché il relativo trattamento nor-
mativo ed economico;
c) deliberare le modifiche allo Statuto ed al regolamento di attuazione;
d) deliberare i regolamenti delle forme di previdenza gestite dall’Ente e le relative modifiche;
e) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’art. 26, deliberare, non oltre il 30 giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell’Ente e delle Gestioni Separate e non oltre il 30 novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell’Ente e delle Gestioni Separate nonché, non oltre il 30 novembre, le eventuali note di variazione;
f) deliberare il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti in conformità agli accordi raggiunti in sede di contrattazione collettiva;
g) deliberare l’organigramma dell’Ente su proposta del Direttore Generale;
h) determinare gli emolumenti, gli assegni, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e per i componenti degli Organi dell’Ente;
i) deliberare i criteri direttivi generali per l’assetto amministrativo-contabile dell’Ente;
j) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento stabilendone i piani annuali e plu-
riennali;
k) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e di legati a favore dell’Ente;
l) scegliere i soggetti, iscritti al registro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, cui affidare la revisione contabile indipendente e la certificazione dei rendiconti annuali;
m) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni di cui all’articolo 2 comma 1;
n) deliberare l’approvazione del bilancio tecnico delle Gestioni di cui all’articolo 2 comma 1 che deve essere redatto con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qualvolta si renda ne-
cessario in relazione all’andamento economico-finanziario delle stesse;
o) deliberare, per migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale dell’Ente al fine di consenti-
re a quest’ultimo un migliore conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la costituzione o la partecipazione a società nonché l’adesione ad enti, organismi ed associazioni che operino nel perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell’Ente; può, inoltre, in-
centivare lo studio e lo sviluppo della previdenza in agricoltura anche mediante un proprio periodico;
p) stabilire il tasso di interesse da applicare per i prestiti ed i mutui di cui all’articolo 2 comma 4;
q) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta preventivamente formulata da un terzo dei consiglieri ovvero dal Collegio dei Sindaci;
r) nominare il Direttore Responsabile del periodico;
s) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi, decreti e regolamen-
ti nonché deliberare su ogni altro oggetto inerente al conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni consiliari, no-
minarne i componenti, determinandone le materie di competenza ed i relativi compensi; le com-
missioni possono avvalersi della consulenza di esperti esterni.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere “c”, “d” ed “m” sono sottoposte all’approvazione del Ministe-
ro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
5. Le deliberazioni di cui alle lettere “e”, “i”, “j” ed “n” sono trasmesse entro 10 giorni al Ministero 12
PREVIDENZA AGRICOLA
STATUTO
del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
Articolo 9 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma ogni due mesi, e, comunque, tutte le vol­
te che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio sindacale o di un terzo
dei componenti del Consiglio stesso.
2. Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto inviato almeno otto giorni
prima di quello fissato per la seduta e contenente l’indicazione del luogo della riunione, del gior­
no, dell’ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a
tre giorni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, e, in caso di parità, prevale
quello del Presidente.
5. Le deliberazioni previste alle lettere “a”, “b”, “c”, “d”, “i”, “m” ed “o”, dell’articolo 8, comma 2,
sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Articolo 10 - Il Collegio dei Sindaci
1. Il Collegio dei Sindaci è composto dai seguenti membri:
a) un membro effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente in rappresentanza del Mi­
nistero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del Tesoro;
c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza degli impiegati agricoli ed un mem­
bro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei datori di lavoro; i componenti del Collegio
della presente lettera c), sono designati dalle rispettive associazioni sindacali di categoria più
rappresentative a base nazionale individuate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
avuto riguardo alle attività della Fondazione;
d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza di ciascuna delle Gestioni Separate
di cui all’art. 2, comma 3, rispettivamente designati dal Consiglio del Collegio Nazionale dei Pe­
riti Agrari e dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici.
2. Per i componenti del Collegio, oltre a quanto previsto al successivo articolo 12, valgono le
cause di ineleggibilità di cui all’articolo 2399 del codice civile.
3. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confer­
mati.
4. Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute negli arti­
coli 2403 e seguenti del codice civile.
Articolo 11 - Adunanze del Comitato Amministratore e funzioni
1. Il Comitato Amministratore delle singole gestioni separate è composto:
a) dal Presidente dell’Ente, che lo presiede;
b) dal Vicepresidente dell’Ente;
c) dal rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in seno al Consiglio di Amministrazione;
d) da sei rappresentanti eletti dalla categoria;
e) dal Direttore Generale, con voto consultivo.
Il Comitato Amministratore è convocato almeno quattro volte all’anno o quando il Presidente ne PREVIDENZA AGRICOLA
13
STATUTO
ravvisi la necessità; in seduta straordinaria, entro 15 giorni dalla data della richiesta motivata da
almeno quattro membri.
2. Il Comitato Amministratore ha le seguenti funzioni:
a) con riguardo alle linee programmatiche di cui all’articolo 26, predispone i bilanci annuali della Gestione Separata, entro il 31 ottobre quello preventivo ed entro il 31 maggio quello consun­
tivo, corredati da una propria relazione; predispone altresì, i bilanci tecnici relativi alla gestione
stessa;
b) delibera le modifiche al Regolamento di previdenza riferito alla Gestione Separata, subordi­
natamente a verifiche tecnico-attuariali di compatibilità con l’equilibrio della Gestione stessa,
affidate a professionista nominato dal Presidente;
c) delibera in materia di contributi e prestazioni in conformità al disposto di cui al Decreto Legi­
slativo 10 febbraio 1996, n. 103;
d) vigila sull’affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull’andamento
della gestione, adottando i provvedimenti necessari per assicurarne l’equilibrio;
e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
f) delibera in materia di gestione patrimoniale indicando gli impieghi patrimoniali di propria
competenza che verranno poi ricompresi nei piani annuali di investimento e disinvestimento
adottati dall’Ente;
g) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affi­
dato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente; nonché delibera su ogni altro oggetto inerente
gli interessi della Gestione Separata.
I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del presente comma sono sottoposti all’approvazione
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro in
conformità al disposto di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509.
Articolo 12 - Modalità e tempi di nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio dei Sindaci
1. Sei mesi prima della scadenza degli Organi, il Presidente chiede al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l’individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale legittimate a designare i membri di ciascun organo.
2. Ricevuta la comunicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Presidente
invita le associazioni di cui al comma 1 a designare i membri di propria competenza nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento di tale richiesta. Ove il termine di cui al comma precedente
trascorra inutilmente, il Presidente, in applicazione dell’articolo 25 comma 1 del codice civile,
chiede al Ministero vigilante di provvedere direttamente alla indicazione di quei membri dell’as­
sociazione che non abbia provveduto alla designazione.
3. Nel caso in cui debba essere sostituito prima dello scadere del mandato un membro degli
organi a designazione rappresentativa, il Presidente chiede una nuova nomina alla stessa orga­
nizzazione che lo aveva espresso.
4. Il Presidente dell’Ente verifica che per i soggetti designati sussistano i requisiti di cui all’arti­
colo 13 per l’esercizio dell’attività istituzionale. Il Presidente del Collegio sindacale procede ad
analoga verifica nei confronti dei sindaci di cui alla lettera c) dell’articolo 10.
5. Il Presidente, dopo le verifiche di cui al comma precedente, nomina i componenti del nuovo
Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio sindacale. La nomina dei componenti di tutti
gli organi decorre dalla data del primo insediamento.
6. I nuovi organi sono convocati per l’insediamento dal Presidente uscente nei quindici giorni
14
PREVIDENZA AGRICOLA
STATUTO
successivi agli adempimenti di cui al comma precedente se gli organi sono già scaduti, ovvero
alla scadenza degli organi stessi.
Articolo 13 - Composizione dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate
I Comitati Amministratori delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici sono com­
posti secondo le disposizioni dell’art. 11 dello Statuto della Fondazione.
Articolo 14 - Convocazione dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate
La convocazione di ciascun Comitato Amministratore è fatta dal Presidente mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’indica-
zione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonché degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza il termine di otto giorni può essere ridotto a tre giorni.
Per la validità delle sedute di ciascun Comitato Amministratore è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Ogni componente di ciascun Comitato Amministratore ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale la parte cui acce-
de il voto del Presidente.
Articolo 15 - Rappresentanti elettivi dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate
1. I sei rappresentanti della categoria in seno al proprio Comitato Amministratore saranno eletti
secondo la procedura che verrà adottata rispettivamente dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari
e dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici.
2. Nella fase di prima applicazione del presente Statuto i sei rappresentanti in ciascun Co­
mitato sono designati dai rispettivi Consigli dei Collegi Nazionali dei Periti Agrari e degli
Agrotecnici.
Articolo 16 - Requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale
1. Gli amministratori, nell’espletamento delle proprie funzioni, devono comportarsi secondo re­
gole di correttezza e di diligenza e non agire, per conto proprio o di terzi, in conflitto di interessi
con l’Ente.
2. I membri degli Organi dell’Ente debbono aver maturato adeguata esperienza nel settore previ­
denziale, cooperativo, sindacale del comparto agricolo in generale ovvero nei settori comunque
interessati all’attività svolta dalla Fondazione.
3. Sono considerate cause di ineleggibilità o di decadenza dalle cariche:
a) aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o
contro l’economia pubblica o contro la Pubblica Amministrazione o per delitti non colposi per
i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni
ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27
dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 così come successivamente modi­
ficate e integrate;
b) aver riportato condanne definitive alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del
libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
c) l’essere interessato da provvedimenti considerati dall’articolo 2382 del codice civile come cau­
se di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni.
PREVIDENZA AGRICOLA
15
STATUTO
Articolo 17 - Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale:
a) coordina l’organizzazione dei servizi;
b) propone l’organigramma dell’Ente ed è a capo del personale che assegna ai vari servizi;
c) cura l’attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi;
d) propone al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti ritenuti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Ente;
e) attua le disposizioni di legge e le delibere degli organi dell’Ente;
f) nell’ambito del contratto di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, esercita tutte le attribuzioni conferitegli dallo Statuto, dai Regolamenti di cui all’articolo 2 del presente Statuto, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Ammini-
strazione e delle Commissioni di cui all’articolo 8 e a quelle dei Comitati Amministratori delle Gestioni Separate.
Articolo 18 - Verbali
1. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal funzionario del­
l’Ente cui è affidato l’incarico di svolgere le mansioni di Segretario dell’organo collegiale con
delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. I verbali del Collegio dei Sindaci sono firmati dal Presidente, dai Sindaci e dal Segretario.
3. I verbali dei Comitati amministratori sono firmati dal Presidente e dal funzionario dell’Ente
scelto dai Comitati Amministratori per svolgere le mansioni di Segretario dell’organo collegiale.
TITOLO III: GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 19 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Ente è costituito dai beni mobili e immobili e dai valori di proprietà dell’E.N.P.A.I.A. prima della trasformazione nonché dai crediti e dai debiti di cui lo stesso risul-
tava titolare.
2. I beni patrimoniali, con l’indicazione del loro valore, anche ai fini del calcolo dell’even-
tuale riserva legale di cui all’articolo 1, comma 4 lettera “c” del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, sono descritti nell’elenco che si allega al presente Statuto.
3. Le quote del patrimonio corrispondenti all’importo delle riserve tecniche del Fondo di ac-
cantonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali e di ulteriori gestioni costituite su base convenzionale restano destinate agli scopi dei rispettivi Fondi quali risultano dalle rispettive fonti pattizie.
4. Il patrimonio dell’Ente si incrementa per effetto di:
a) tutti gli accantonamenti a riserva di qualunque specie;
b) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi;
c) somme introitate per lasciti, per donazioni, per elargizioni ed in genere per atti di liberalità.
Articolo 20 - Autonomia patrimoniale delle diverse Gestioni
1. La valutazione dell’andamento economico dell’Ente deve essere effettuata distintamente per
le diverse Gestioni. Qualora in una Gestione si dovessero riscontrare situazioni di squilibrio, i
provvedimenti necessari al ripianamento del deficit devono essere individuati tenendo conto
esclusivamente della situazione della Gestione interessata senza, pertanto, considerare le even­
tuali possibilità di copertura offerte dalla situazione economica dell’Enpaia nel suo complesso.
16
PREVIDENZA AGRICOLA
STATUTO
Articolo 21 - Spese delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici
1. Gravano su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici le spese di
accertamento e di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni, relative alla rispet­
tiva gestione nella misura comunemente ed annualmente determinata dal Consiglio di Ammi­
nistrazione della Fondazione e dal Comitato Amministratore di ciascuna Gestione Separata ai
sensi del successivo art. 26.
2. Gravano altresì su ciascuna delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, le
rispettive spese di funzionamento, di imputazione sia diretta che indiretta, da quantificare in
sede di bilancio consuntivo.
Articolo 22 - Entrate ed esercizio finanziario
1. Costituiscono entrate dell’Ente:
a) i contributi ed i proventi delle sanzioni;
b) gli interessi e le rendite del patrimonio e dei fondi; c) ogni altra eventuale entrata finanziaria.
2. L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 23 - Riserva legale
1. Al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni obbligatorie, è prevista una
riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere.
Qualora, nella vita della Fondazione, l’ammontare della riserva legale risulti inferiore alla misura indicata, si provvederà al suo adeguamento mediante opportuni accantonamenti non oltre
l’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata l’insufficienza. Ferme restando le
riserve tecniche accertate al momento della trasformazione dell’Ente in Fondazione, nella fase
di prima applicazione, si provvede all’eventuale adeguamento mediante accantonamenti pari
almeno ad una annualità per ogni biennio.
Articolo 24 - Fondo rischi
1. Per le forme di previdenza gestite dall’Ente che non importino l’accantonamento di riserve
tecniche è costituito un “fondo rischi”.
2. La misura degli accantonamenti per il fondo di cui al precedente comma è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di conto consuntivo.
Articolo 25 - Investimenti
1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità possono essere impiegate nei seguenti modi:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;
c) nell’acquisto di immobili;
d) in mutui su beni immobili garantiti da ipoteca di primo grado per i quali il Consiglio d’Am-
ministrazione stabilisce le modalità e le condizioni di erogazione;
e) in depositi bancari;
f) in altri modi individuati dal Consiglio d’Amministrazione che, tenendo conto dei fini istitu-
zionali dell’Ente, coniughino l’esigenza di una buona redditività degli impieghi con quella della sicurezza degli investimenti.
PREVIDENZA AGRICOLA
17
STATUTO
Articolo 26 -Linee programmatiche
Il Consiglio di Amministrazione e i Comitati Amministratori delle Gestioni Separate si riunisco-
no in seduta congiunta due volte all’anno per:
a) esaminare le linee programmatiche annualmente presentate dal Presidente della Fondazione;
b) proporre gli indirizzi per la formazione dei piani di ripartizione dei costi diretti ed indiretti nonché gli indirizzi di investimento e disinvestimento connessi all’attività amministrativa delle singole Gestioni.
TITOLO IV: TRASPARENZA E DIRITTO DI ACCESSO
Articolo 27 - Diritto di accesso
1. Ai beneficiari ed alle ditte contribuenti direttamente interessati, è garantita - secondo criteri
analoghi a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 - la possibilità di accedere ai verbali
degli organi collegiali ed agli altri documenti in possesso dell’Ente, nel rispetto, comunque, dei
principi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo per altro agli interes­
sati la visione e l’estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici. Il Consiglio approverà un apposito regolamento disciplinante
il diritto in questione.
Articolo 28 - Diritto di informazione
1. L’Ente dovrà attuare accorgimenti volti a fornire ai beneficiari ed alle ditte contribuenti, tutte le informazioni utili, adottando, inoltre, ogni possibile semplificazione nelle procedure di eroga-
zione delle prestazioni.
2. L’Ente, in particolare:
a) cura la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti i regolamenti che disciplinano l’eroga-
zione delle forme previdenziali, assicurative e finanziarie erogate;
b) informa tempestivamente i beneficiari e le ditte contribuenti, sia mediante il proprio periodi-
co che con altri idonei strumenti, sulle variazioni delle condizioni per l’accesso alle prestazioni;
c) costituisce un apposito ufficio per curare le relazioni con i beneficiari e le ditte contribuenti ed in particolare per fornire loro informazioni al fine di agevolarli nell’esercizio dei diritti e nel-
l’adempimento degli obblighi.
Articolo 29 - Diritto di partecipazione
1. Per tutelare il diritto alla corretta erogazione delle prestazioni e per favorire la collaborazione
con l’Ente, i beneficiari e le ditte contribuenti possono produrre memorie e documenti, prospet­
tare osservazioni, formulare suggerimenti per migliorare i servizi resi dall’Ente. L’Ente prenderà
adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni.
TITOLO V: NORME TRANSITORIE
Articolo 30 - Prima costituzione degli organi della Fondazione
1. La procedura per l’integrazione e la costituzione degli organi di cui, rispettivamente, agli arti­
coli 10 e 11 dello Statuto, viene attivata nei quindici giorni successivi alla comunicazione dell’av­
venuta approvazione dello Statuto da parte dei Ministeri vigilanti.
2. Dalla data di approvazione della deliberazione fondativa e fino all’insediamento dei nuovi
Organi, la Fondazione E.N.P.A.I.A. continuerà ad essere gestita dagli organi in carica i quali con­
tinueranno a svolgere, nella pienezza dei poteri, le proprie funzioni onde assicurare la continuità
delle attività dell’Ente.
„ 18
PREVIDENZA AGRICOLA
Regolamento
approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data
23 giugno 1995 e con
Decreto interministeriale del 2 gennaio 1996
Regolamento
Articolo 1 - Tempi e modi di iscrizione
1. L’assunzione dei dipendenti indicati all’arti­
colo 3 comma 1 dello Statuto deve essere de­
nunciata dai datori di lavoro all’Ente entro il
quindicesimo giorno dalla data di assunzione
utilizzando gli appositi moduli. Se la denuncia
è presentata senza utilizzare i moduli predispo­
sti, o, comunque, è incompleta, l’Ente invita la
Ditta a regolarizzarla. Se la regolarizzazione
avviene entro trenta giorni dal ricevimento del-
The Last Supper, 1986 - Collezione Credito Valtellinese, Sondrio
PREVIDENZA AGRICOLA
19
REGOLAMENTO
l’invito dell’Ente, alla Ditta non sarà imputato
alcun ritardo.
2. Le variazioni di qualifica o degli elementi
costitutivi della retribuzione di ciascun dipen­
dente debbono essere denunciate all’Ente nei
trenta giorni successivi al mese in cui sono in­
tervenute.
Articolo 2 - Contributi
1. I contributi dovuti all’Ente sono determinati
nella seguente misura:
a) il contributo per il fondo di previdenza è
stabilito nella misura del 4 per cento della re­
tribuzione, di cui il 2,50 per cento a carico dei
datori di lavoro e l’1,50 per cento a carico dei
dipendenti. Dell’intero contributo per il fondo
di previdenza, l’aliquota 1 per cento è destinata
alla copertura dei rischi di morte e di invalidi­
tà permanente totale ed assoluta e l’aliquota 3
per cento all’incremento dei conti individuali
dei singoli assicurati. Per la sola applicazione
dell’articolo 17, comma 2 del decreto del Pre­
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986
n. 917 e successive modificazioni ed integrazio­
ni, il contributo dovuto dal lavoratore nel conto
individuale di previdenza è individuato nell’1
per cento;
b) il contributo per il fondo di accantonamento
del trattamento di fine rapporto è stabilito nella
misura del 6,50 per cento della retribuzione ed
è posto a totale carico dei datori di lavoro. Gli
stessi potranno
direttamente
trattenere la
quota di cui
all’articolo 3,
comma
16,
della legge 29
maggio 1982
n. 297 in quan­
to dovuta per
il
lavoratore
stesso;
c) il contributo
per l’assicura­
Big Torn Campbell’s Soup Can (Pepper
zione contro gli
pot), 1962
infortuni è sta­
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
20
bilito nella misura del 2 per cento per i dirigen­
ti e dell’1 per cento per gli impiegati dell’agri­
coltura. Tale contributo è ripartito per metà a
carico dei datori di lavoro e per metà a carico
dei dirigenti e degli impiegati assicurati.
2. Per le spese di accertamento e di riscossione
dei contributi predetti, i datori di lavoro sono
tenuti a corrispondere all’Ente una addiziona­
le nella misura del 4 per cento sull’importo dei
contributi stessi.
Articolo 3 - Riscossione dei contributi
1. I datori di lavoro sono tenuti a versare all’En­
te i contributi previsti all’articolo 2 sia per la
parte a loro carico, sia per la parte a carico dei
dipendenti prestatori d’opera.
2. A partire dal 1º gennaio 1996 i contributi do­
vuti saranno versati mensilmente. Il versamen­
to dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del
mese successivo a quello cui i contributi stessi
si riferiscono1.
A seguito della determinazione adottata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 13 settembre 2002, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 vige il sistema di denuncia e
versamento dei contributi entro il giorno 25
del mese successivo a quello cui i contributi
stessi si riferiscono. La denuncia deve essse­
re effettuata per via telematica.
1
Articolo 4 - Rinvio
Il contributo dovuto da ciascun Consorzio ade­
rente alla Convenzione di cui all’articolo 2,
comma 2 dello Statuto, è regolato nella percen­
tuale, nelle modalità di calcolo e di riscossione
e in ogni altro aspetto connesso, dalla Conven­
zione stessa.
Articolo 5
Riscossione di contributi di assistenza contrattuale e sindacale
Sulla base di apposita convenzione, l’ENPAIA può effettuare un servizio di riscossione del contributo di assistenza contrattuale e sinda-
cale a favore delle Organizzazioni sindacali che rappresentano categorie di lavoratori assicura-
ti all’Ente e di datori di lavoro.
„
PREVIDENZA AGRICOLA
Approvate con
delibera del Consiglio
di Amministrazione
n. 31/97 nella seduta
del 17 luglio 1997
e modificata con
delibera n. 6
del 6 febbraio 2003
Norme
interne di contabilità
e amministrazione
TITOLO I: IL SISTEMA CONTABILE
CAPO PRIMO - IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI CONTABILI
Articolo 1 - Norme generali
1. Il sistema di rilevazione contabile è composto da un insieme di scritture elementari e complesse
che tendono a determinare, classificare e rappresentare i dati relativi alle operazioni gestionali com­
piute e da compiere in modo da evidenziare la situazione economica e le condizioni amministrative
della Fondazione.
2. Le scritture rappresentano fonti indispensabili d’informazioni affinché gli organi della Fondazio­
ne, a cui compete la direzione strategica, possano rilevare se la gestione, propria della funzione dire­
zionale, si stia svolgendo secondo gli obiettivi formulati in sede di programmazione e pianificazione
strategica.
Articolo 2 - Il sistema contabile
1. Le scritture contabili collegate e coordinate tra di loro costituiscono il sistema contabile che con­
sente di rilevare, nel duplice aspetto numerario ed economico, i fatti di gestione allo scopo di deter­
minarne il risultato economico ed il patrimonio della Fondazione.
2. Il sistema è anche strutturato in modo da consentire l’evidenziazione delle fonti di entrata e
degli impieghi delle risorse finanziarie con il controllo degli stanziamenti rilevati nel bilancio di
previsione.
Articolo 3 - Libri ed altre scritture contabili
1. L’Ente deve tenere i seguenti libri e scritture contabili:
a) il libro giornale, nel quale vengono annotate in ordine
cronologico e giorno per giorno le operazioni di gestione
della Fondazione. Esse devono essere registrate entro il ter­
mine massimo di 60 giorni dalla loro manifestazione. Tale
libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da un
Pubblico Ufficiale.
b) i conti di mastro, necessari per la tenuta di un’ordinata
contabilità, sono predisposti sulla base del piano dei conti
scelto dalla Fondazione. Su di essi vengono classificati, in
gruppi omogenei predeterminati, i valori rappresentanti gli
stessi fatti di gestione cronologicamente rilevati nel libro
giornale.
c) il libro degli inventari, nel quale vengono annotati tutti
gli elementi che costituiscono il patrimonio della Fondazio­
Princess Caroline of Monaco, 1983
ne esistente in un determinato istante. Esso pertanto con- The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
21
CONTABILITÀ
sente di conoscere in un determinato momento la composizione del patrimonio della Fondazione sia
da un punto di vista qualitativo che quantitativo. Deve essere redatto all’inizio del primo esercizio e
aggiornato successivamente ogni anno. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere bollato da
un Pubblico Ufficiale.
d) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove vengono annotate
le delibere delle adunanze degli amministratori. Tale libro, prima di essere posto in uso deve essere
bollato da un Pubblico Ufficiale.
e) il libro matricola e il libro paga: sono tenuti e redatti in conformità alle disposizioni della legislazio­
ne sul lavoro. Nel libro matricola sono iscritti, nell’ordine cronologico di loro assunzione in servizio e
prima dell’ammissione al lavoro, tutti i lavoratori subordinati. Esso deve indicare, per ciascun dipen­
dente il numero d’ordine d’iscrizione, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita, la data di
ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e gli
altri dati di valenza previdenziale e fiscale previsti dalla Legge.
Il libro paga deve indicare per ogni dipendente, il cognome, il nome ed il numero di matricola, il nu­
mero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione delle ore di lavoro straordinario,
la retribuzione effettivamente corrisposta in danaro o sotto altra forma.
Ogni pagina dei libri obbligatori deve essere numerata in ordine progressivo prima che gli stessi sia­
no sottoposti a vidimazione da parte dell’INAIL.
f) il registro degli infortuni: vengono annotati tutti gli eventi infortunistici che coinvolgono il per­
sonale dipendente dell’Ente. Lo scopo è di dare notizie che possano essere utili per la necessaria
prevenzione degli incidenti sul lavoro. Ogni sede di lavoro deve essere dotata di un registro degli
infortuni. Esso deve essere vidimato dalla Autorità Sanitaria competente per territorio.
g) i registri obbligatori previsti dalla normativa fiscale e dalle altre disposizioni di legge. Tali registri
devono essere vidimati dagli Uffici fiscali preposti al controllo.
h) Altre scritture contabili ausiliari e non obbligatorie quali:
• il partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le
somme accertate quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascuna voce di entrata;
• il partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme
impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascuna voce di uscita;
• il partitario dei creditori e debitori, contenente, per voce e per esercizio di provenienza, la consi­
stenza dei residui all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere
o da pagare;
• il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi.
La Fondazione, nel caso di utilizzo integrale del sistema di contabilità economica, ha facoltà di non
avvalersi delle scritture contabili ausiliarie di cui alla lettera h).
Articolo 4 - Modalità di tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili
1. Tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza
spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se ne­
cessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
2. Le scritture contabili della Fondazione possono essere tenute anche con l’ausilio di supporti
informatici.
CAPO SECONDO - LA STRUTTURA CONTABILE
Articolo 5 - Il piano dei conti
1. La contabilità generale della Fondazione trova fondamento, sul piano operativo, nel piano dei conti
che è costituito da:
a) un elenco dei conti che tra loro collegati, formano la struttura contabile e servono come guida nella
22
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
rilevazione dei fatti di gestione;
b) norme che regolano il funzionamento di tali conti. 2. La struttura del piano dei conti è articolata in funzione della redazione del bilancio d’esercizio, del
bilancio di previsione, del controllo di gestione e delle altre esigenze amministrative ed informative;
l’eventuale aggiornamento avviene a cura della Divisione Amministrazione Generale.
Articolo 6 - Le rilevazioni in contabilità generale
1. La contabilità generale è il procedimento di rilevazione che, nel rispetto di vincoli imposti dalla
legge e utilizzando regole e mezzi tecnici adeguati, consente di registrare le operazioni gestionali
della Fondazione.
2. La contabilità generale rende possibile la trasformazione dei dati di natura finanziaria ed economi­
ca in informazioni utili e necessarie per un controllo sia interno alla Fondazione che esterno.
3. La tenuta della contabilità generale è compito della Divisione Amministrazione Generale.
Articolo 7 - Le rilevazioni in contabilità analitica
1. Le rilevazioni contabili sono articolate anche su un sistema di contabilità analitica. Tale strumento
contabile permette di raffrontare costi o spese e ricavi o proventi effettivamente sostenuti o realizzati
con quelli preventivati nel bilancio di previsione ed inoltre di fornire alla Direzione della Fondazione
tutti quei dati informativi indispensabili per consentire la costante verifica che la gestione sia effica­
ce, efficiente e secondo gli obiettivi programmati.
2. La contabilità analitica, in particolare, dovrà specificare:
a) la quota dei costi o spese imputabile a ciascuna delle attività espletate o dei servizi prestati dalla Fondazione;
b) la quota dei costi o spese imputabile a ciascuna centro di costo della Fondazione;
c) la quota dei costi o spese generali comuni della Fondazione. Articolo 8 - Norme fondamentali di rilevazione contabile
1. Le operazioni gestionali devono essere rilevate contabilmente e attribuite all’esercizio al quale
esse si riferiscono e non a quello in cui viene rilevata la manifestazione numeraria (incasso o pa­
gamento).
2. Il principio che informa la rilevazione e la rappresentazione dei componenti positivi e negativi di
reddito è quello della competenza economica.
3. La classificazione dei componenti negativi e positivi di reddito avviene in contabilità generale per
natura ed in contabilità analitica per destinazione.
TITOLO II: INVENTARIO DEI BENI
CAPO PRIMO - CLASSIFICAZIONE ED INVENTARIAZIONE DEI BENI
Articolo 9 - Norme generali
1. Al termine di ogni esercizio deve redigersi un inventario da cui risultino le attività e le passività
della Fondazione.
2. L’inventario si chiude con il Bilancio di Esercizio e deve essere redatto in ossequio al disposto
dell’art. 2217 del c.c..
3. Nello Stato Patrimoniale i beni della Fondazione sono classificati in immobilizzazioni immateria­
li, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie costituendo nel loro insieme le attività
immobilizzate. Essi sono descritti in separati inventari in conformità alle norme contenute nei suc­
cessivi articoli.
4. Le immobilizzazioni materiali, ai soli fini dell’inventario, vengono classificate in beni immobili e
beni mobili.
PREVIDENZA AGRICOLA
23
CONTABILITÀ
5. Le variazioni inventariali dell’anno sono comunicate dagli agenti responsabili, entro 30 giorni
dalla variazioni stessa, alla Divisione Amministrazione Generale per le conseguenti annotazioni nelle
proprie scritture.
Articolo 10 - Inventario dei beni immobili
La gestione degli inventari dei beni immobili deve avvenire attraverso la predisposizione di schede inventariali nelle quali devono essere evidenziate:
a) la denominazione, l’ubicazione e l’uso cui sono destinati;
b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali completi ed ag-
giornati;
c) le servitù i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
d) il costo di acquisto e le eventuali successive variazioni anche per manutenzioni straordinarie, le eventuali rivalutazioni operate con l’indicazione degli anni di riferimento;
e) gli eventuali redditi e l’indicazione delle generalità dei locatari e degli estremi del contratto di locazione. 2. Le schede inventariali devono essere redatte, tenute ed aggiornate a cura della Divisione Patrimo­
nio Immobiliare.
Articolo 11 - Consegnatari dei beni immobili e beni mobili registrati
1. I beni immobili sono dati in consegna alla Divisione Patrimonio Immobiliare nella persona del suo
Dirigente ovvero a più persone diverse, nominate con provvedimento del Direttore Generale.
2. Le persone di cui al punto precedente sono responsabili di qualsiasi danno che possa derivare alla
Fondazione dalla loro azione od omissione e ne risponde in base alle norme del codice civile e penale.
3. La consegna si effettua con verbale redatto in contraddittorio fra il consegnante e il consegnatario,
con l’assistenza di un funzionario della Divisione Amministrazione Generale designato dalla Direzio­
ne Generale.
4. Gli automezzi sono affidati in consegna alla Divisione Amministrazione Generale nella persona del
suo Dirigente ovvero a più persone diverse nominate con provvedimento del Direttore Generale che
ne devono controllare l’uso accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal Dirigente responsabile che dispone il servizio;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato mediante rilascio di apposite note
in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia;
c) il consegnatario delle autovetture provvede, mensilmente, alla compilazione di un prospetto che
riepiloga sia le spese per il consumo del carburante e dei lubrificanti, che quelle di manutenzione e
riparazione trasmettendolo alla Divisione Amministrazione Generale.
Articolo 12 - Inventari dei beni mobili
1. La gestione degli inventari dei beni mobili avviene attraverso la redazione di apposite schede in-
ventariali nelle quali devono essere evidenziate:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;
b) il luogo o l’ufficio in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione secondo lo stato d’uso;
e) il costo di acquisto ed il valore contabile;
f) il titolo di appartenenza (proprietà, uso, leasing, ecc.). 2. Le schede inventariali devono essere redatte e tenute a cura della Divisione Amministrazione Ge-
nerale. 3. Si può non provvedere all’inventariazione per le seguenti tipologie di beni mobili:
24
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
a) il cui valore unitario sia inferiore a € 516,00;
b) beni di consumo.
Articolo 13 - Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna ai
responsabili degli Uffici, nei quali i beni stessi si trovano collocati e utilizzati, con apposita nota con­
trofirmata.
In caso di cambiamento del consegnatario la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei
beni.
2. Le variazioni nei beni mobili intervenute nell’anno sono comunicate entro 30 giorni, a cura dei
consegnatari, alla Divisione Amministrazione Generale.
Articolo 14 - Carico e scarico dei beni mobili
1. I beni mobili sono inventariati sulla base della documentazione di acquisto e consegnati secondo
la procedura prevista dall’art. 13.
2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per perdita, cessione od altri motivi è disposta
con provvedimento del Presidente della Fondazione sulla base di motivata proposta del Direttore
Generale. Il provvedimento deve indicare l’eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni
a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza dei consegnatari al fine dell’aggiornamento della
nota di cui all’art. 13.
Articolo 15 - Materiali di consumo
1. La Divisione Amministrazione Generale e Finanza provvede alla tenuta di idonea contabilità a
quantità e specie per gli oggetti di cancelleria, stampati, supporti elettronici e similari nonché altri
materiali di consumo e che comunque a fine esercizio non danno origine a rimanenze tali da essere
rilevate nella Situazione Patrimoniale.
2. Il carico di detto materiale avviene sulla base delle note di consegna dei fornitori.
3. Lo scarico per il fabbisogno dei singoli Servizi e Uffici viene effettuato a mezzo richiesta dei Diri­
genti delle aree funzionali.
Articolo 16 - I valori mobiliari
1. I valori mobiliari costituenti immobilizzazioni finanziarie sono caratterizzati dal fatto di partecipa­
re durevolmente all’economia gestionale, nel senso di non esaurire la loro utilità economica nell’eser­
cizio in cui essi sono acquisiti.
2. I valori mobiliari sono rappresentati da strumenti finanziari (partecipazioni, titoli, ecc.) destinati
ad essere detenuti durevolmente in patrimonio; quando non sono ritenuti tali, essi vanno iscritti nei
conti dell’attivo circolante.
3. La gestione degli inventari dei valori mobiliari avviene mediante la tenuta di apposite schede che
devono essere redatte dalla Divisione Amministrazione Generale. Per ogni categoria di valori mo­
biliari deve essere indicata la natura dei titoli, il taglio, il valore nominale, l’emissione, l’eventuale
epoca di rimborso, i diritti cui danno origine ed in generale tutte quelle informazioni idonee per una
più ampia individuazione delle caratteristiche e della loro custodia.
TITOLO III: GESTIONE DI CASSA E BANCHE
CAPO PRIMO - SERVIZIO DI CASSA
Articolo 17 - Servizio di cassa principale
1. Il servizio di cassa della Fondazione è svolto in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed è affidato
ad un Istituto di Credito in base ad apposita convenzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
PREVIDENZA AGRICOLA
25
CONTABILITÀ
2. Il servizio è aggiudicato in relazione alle risultanze di una ricerca di mercato ed alle particolari
condizioni bancarie con aggiornamento delle relative variazioni, confermate dal Dirigente della Divi­
sione Amministrazione Generale e Finanza.
3. Per l’espletamento di particolari servizi, la Fondazione può avvalersi dei conti correnti postali e
degli istituti bancari che prestano servizi similari, previa autorizzazione del Consiglio di Amministra­
zione della Fondazione.
4. Per l’impiego di temporanee eccedenze di liquidità la Fondazione può avvalersi di altri istituti
bancari.
Articolo 18 - Riscossione
1. La riscossione avviene sulla base di ordinativi di incasso predisposti dalla Divisione Amministra­
zione Generale e trasmessi all’Istituto Cassiere mediante appositi elenchi, numerati progressivamen­
te contenenti l’indicazione dei totali progressivi dell’esercizio.
2. Le reversali di incasso possono riguardare:
a) accreditamento diretto;
b) rimessa diretta da effettuare presso gli sportelli bancari;
c) versamento di assegni bancari e circolari e similari;
d) versamento a mezzo conti correnti postali. 3. L’Istituto Cassiere responsabile del servizio di cassa principale provvede settimanalmente alla tra­
smissione alla Divisione Amministrazione Generale degli elenchi degli incassi amministrativi, avve­
nuti per le successive registrazioni contabili.
4. L’elenco deve contenere l’esatta indicazione dell’importo incassato, del soggetto debitore.
5. I dati inseriti nelle quietanze di riscossione saranno indicati su modelli concordati, anche nei conte­
nuti, con la Fondazione. La modulistica potrà essere fornita dalla Fondazione ovvero il Cassiere potrà
provvedere direttamente senza però richiedere alcun rimborso delle spese di provvista sostenute.
6. Il controllo sugli accrediti e comunque sul riscosso è svolto dalla Divisione Amministrazione Ge­
nerale.
7. Per la riscossione delle entrate, il controllo della corrispondenza del documento attestante il ver­
samento pervenuto con la posizione del debitore avverrà nei termini fissati nelle varie procedure o
giornalmente anche con sistemi automatizzati da parte delle Divisioni competenti.
8. Tutte le entrate della Fondazione possono confluire su conti correnti aperti presso l’Istituto Cassiere alle condizioni o entro i limiti stabiliti dalla convenzione di cui all’articolo 17.
9. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all’Istituto Cassiere
entro i sette giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto accredito e, comunque, entro la data
di chiusura di ciascun esercizio, tutte le giacenze nei singoli conti correnti postali devono essere tra­
sferite al detto Istituto.
10. Il Cassiere principale non può ricusare l’esazione di somme che vengono versate a favore
della Fondazione pur mancando la prevista documentazione emessa dal Responsabile Ammini­
strativo interessato; tuttavia deve richiedere la regolazione contabile a cui il competente Servizio
Amministrativo deve ottemperare entro una settimana lavorativa dalla comunicazione dell’av­
venuto incasso.
Articolo 19 - Pagamento
1. Il pagamento avviene a cura dell’Istituto Cassiere, Responsabile del Servizio di Cassa, sulla base
dell’elenco dei mandati di pagamento trasmessi dalla Fondazione tramite la Divisione Amministra­
zione Generale e Finanza.
2. Il pagamento può avvenire mediante:
a) disposizione bancaria (bonifico);
26
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
b) assegno circolare o vaglia cambiario non trasferibile all’ordine del creditore;
c) disposizione postale;
d) rimessa diretta. 3. La Divisione Generale Amministrazione e Finanza disporrà i pagamenti tramite ordinativi all’Isti­
tuto Cassiere, conformemente alle indicazioni dei Dirigenti di Divisione, nei limiti delle preventivate
autorizzazioni di spesa secondo le procedure previste dal Titolo V.
4. Gli oneri bancari e le commissioni relative a particolari modalità di pagamento o aventi carattere
d’urgenza e autorizzate dal responsabile dei servizi amministrativi, restano a carico del creditore.
Articolo 20 - Servizio di cassa interna
1. Per soddisfare le esigenze di denaro contante può essere istituita una piccola cassa a dotazione
fissa. Le piccole spese sostenibili non potranno superare ciascuna gli importi prefissati dal Consiglio
di Amministrazione.
2. Potranno comunque essere erogati anticipi per missioni reintegrabili con successivo apposito
mandato.
3. Per cassa a dotazione fissa si intende una cassa, la quale, tra contanti e giustificativi di spesa,
contiene in ogni momento un ammontare pari alla dotazione fissata con delibera del Consiglio di
Amministrazione.
4. È, inoltre, stabilito un limite minimo, (livello di reintegro), al cui raggiungimento avverrà il reinte­
gro autorizzato dal responsabile del competente servizio amministrativo, fino alla dotazione massi­
ma. Il Cassiere responsabile della cassa interna sarà tenuto alla verifica ed alla quadratura giornaliera
della stessa. Il servizio di cassa interna è affidato ad una unità del Servizio Ragioneria nominata dal
Direttore Generale su segnalazione del Dirigente responsabile della Divisione Amministrazione Ge­
nerale e Finanza, compatibilmente con le altre mansioni svolte.
5. Tutti i movimenti di cassa saranno annotati in contabilità con cadenza giornaliera. Le copie origi­
nali dei mandati di pagamento con i giustificativi di spesa saranno archiviati in Ragioneria.
6. Con la firma dell’attestato di pagamento il cassiere assume la responsabilità relativa all’operazione
di cassa effettuata.
7. Il cassiere è soggetto al controllo del Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e
Finanza.
Articolo 21 - Notifica delle persone autorizzate alla firma
1. Il Direttore Generale comunicherà all’Istituto Cassiere le generalità di:
• Funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi di incasso ed i rispettivi
elenchi di trasmissione;
• Funzionari della Fondazione e componenti il Collegio dei Sindaci che potranno effettuare verifiche
di cassa.
2. Con la stessa comunicazione saranno:
• depositate le relative firme;
• indicati i limiti dei poteri conferiti.
Articolo 22 - Verifiche di cassa
1. Il Collegio dei Sindaci, il Dirigente della Divisione Amministrazione Generale, direttamente o tra­
mite suoi preposti espressamente delegati, effettueranno verifiche di cassa sui valori e sulle scrittu­
razioni contabili ed extracontabili effettuate sulla scorta dei dati forniti rispettivamente dall’Istituto
Cassiere e dal Cassiere interno.
2. Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, almeno una volta ogni trimestre, e
comunque in caso di cambiamento dei Cassieri.
PREVIDENZA AGRICOLA
27
CONTABILITÀ
CAPO SECONDO - SERVIZIO FINANZIARIO
Articolo 23 - Gestione del Servizio Finanziario
1. Verrà istituito un Servizio Finanziario alle dirette dipendenze della Direzione Generale. 2. Le funzioni principali saranno:
• stima dei movimenti monetari a breve periodo (3/4 mesi);
• stima dei fabbisogni e delle coperture necessarie di breve periodo (6/12 mesi) in funzione del Piano (Bilancio) di previsione finanziario approvato dagli Organi della Fondazione. Ciò allo scopo di:
a) assicurare l’equilibrato utilizzo dei fondi esistenti;
b) assegnare le priorità nell’utilizzo dei fondi esistenti. • La gestione dei saldi bancari e degli altri movimenti finanziari;
• il controllo delle operazioni bancarie. 3. Obiettivi del Servizio Finanziario pertanto saranno quelli di fornire alla Direzione Generale le linee guida utili per una migliore e più razionale proposizione degli investimenti. 4. Per quanto sopra le Divisioni Generali concerteranno con la Direzione Generale le scadenze ope-
rative dei fabbisogni fornendo al Servizio Finanziario le opportune informazioni in materia di Spesa e di Entrata onde permettere la copertura del fabbisogno. 5. Il Servizio Finanziario provvederà su disposizione del Direttore Generale a:
• negoziare le condizioni dei servizi offerti dagli istituti di credito (tassi, spese accessorie, commis-
sioni, valute);
• comparare le alternative disponibili valutando le tendenze del mercato;
• raggiungere gli obiettivi operando con rapidità e completezza nell’ottenimento della manifestazione documentale dei flussi monetari, velocizzando la manipolazione dei documenti stessi e approfonden-
do i controlli sulle operazioni bancarie con elevato grado di certezza. Quanto sopra per far trovare riscontro con movimenti definitivi alle movimentazioni provvisorie, effettuate con operazioni extra-
contabili, utili per preventivare i saldi di periodo attraverso le opportune proiezioni per data valuta ovvero per simulare operazioni in base al loro grado di convenienza. 6. Il Servizio Finanziario sarà collegato informaticamente alla contabilità generale della Fondazione in modo da usufruire in tempo reale delle informazioni ed imputazioni contabili di carattere finan-
ziario quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) scadenzari attivi e passivi, accrediti per incassi vari (versamenti periodici degli iscritti, mutui, rimborsi, fitti attivi, ecc.);
b) addebiti per pagamenti vari (prestazioni d’istituto, fornitori, stipendi, contributi, canoni, premi di assicurazione, acquisto titoli, ecc.). 7. Gli investimenti finanziari saranno suggeriti alla Direzione Generale tenendo conto della durata dell’immobilizzo, del periodo di ritorno del capitale investito, dell’impatto sulla struttura finanziaria, dell’assorbimento di risorse, nonché dello studio delle possibili alternative onde massimizzare la resa di ogni investimento proposto. 8. La Direzione Generale dovrà valutare, sulla scorta delle indicazioni e dei criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Commissione Investimenti e Gestioni Mobiliari, le offerte di investimento supportata dal Servizio Finanziario, rapportandosi alle banche ed alle altre primarie istituzioni finanziarie presenti sul mercato. 9. La Direzione Generale sottoporrà al Presidente, con specifica comunicazione, le varie proposte di investimento illustrate secondo criteri di economicità. 10. Il Presidente decide, con proprio atto, l’investimento da effettuare e reputandolo opportuno in-
terpella, anche per le vie brevi, i membri della Commissione predetta. La Direzione Generale, attraverso la Divisione Amministrazione Generale, dovrà dare immediata attuazione alla decisione del Presidente. 28
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
11. Di ogni investimento sarà data adeguata informazione nella prima riunione del Consiglio di Am­
ministrazione.
TITOLO IV: IL BILANCIO D’ESERCIZIO
CAPO PRIMO - PRINCIPI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Articolo 24 - Generalità
1. Il Bilancio d’Esercizio è il documento contabile che ha lo scopo di rappresentare il risultato conse­
guito nell’esercizio ed esporre la struttura e l’ammontare del patrimonio della Fondazione alla fine
del periodo considerato.
Articolo 25 - Approvazione del Bilancio
1. Al Consiglio di Amministrazione compete l’approvazione del Bilancio d’Esercizio, entro il 30 aprile
di ogni anno, tale data è stata portata al 30 giugno di ogni anno a seguito della modifica dello sta­
tuto avvenuta con delibera del C.d.A. del 27-XI-1997 e approvata con Decreto Interministeriale del
25-3-98, così come previsto dallo Statuto della Fondazione.
2. La Direzione Generale predispone la bozza di Bilancio che metterà a disposizione del Presidente
almeno 45 giorni prima della delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente provvederà ad effettuare i rilievi, le osservazioni e le eventuali modifiche e ad elabo­
rare la Relazione sulla Gestione
4. La bozza di Bilancio, così completata, dovrà altresì essere messa a disposizione degli Organi di
controllo almeno 30 giorni prima della approvazione e consegnata ai Consiglieri almeno 15 giorni
prima.
Articolo 26 - Gli elementi del Bilancio d’Esercizio
1. Il Bilancio d’Esercizio, redatto in conformità delle disposizioni del Codice Civile e dei principi con­
tabili di larga accettazione, è composto dai seguenti documenti:
• Stato Patrimoniale
• Conto Economico
• Nota Integrativa
2. I documenti di cui al comma precedente, devono essere corredati da una Relazione sulla Gestione,
predisposta dal Presidente, che riferisca sulla situazione e sull’andamento della gestione della Fon­
dazione, sia sotto l’aspetto dei risultati raggiunti che quella programmatica.
3. Dovranno inoltre essere allegati:
• la Relazione del Collegio dei Sindaci;
• la Relazione di Certificazione dei Revisori contabili di cui all’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 509/94;
• il Rendiconto Finanziario ed il Prospetto riclassificato dei Flussi di Cassa di cui agli articoli 47 e 48
del Capo 4° del presente Titolo;
• altri documenti utili e necessari a fornire tutte quelle informazioni per una migliore intelligibilità
del bilancio.
Articolo 27 - Principi generali
1. Il Bilancio di Esercizio deve essere redatto nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423 bis
c. c. e, qualora non codificati, si dovrà fare riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Na­
zionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri o da altri ritenuti di larga accettazione.
Articolo 28 - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza
1. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situa­
zione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d’esercizio.
PREVIDENZA AGRICOLA
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CONTABILITÀ
2. Il principio di chiarezza sostanzialmente si realizza quando vengono rispettati gli schemi di Bilan­
cio, non vengono raggruppate le voci e si evitano i compensi di partite.
3. Il principio di verità e correttezza si può ritenere soddisfatto quando il Bilancio comprende tutti gli
elementi che compongono il patrimonio e le relative valutazioni siano fatte nel rispetto della legge e
secondo buon senso.
4. È fatto obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera
e corretta se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti.
Articolo 29 - Principio della prudenza
1. La valutazione delle voci del Bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività.
2. Alla formazione del risultato di esercizio devono pertanto concorrere le sole operazioni economi­
che realizzate e concluse; non devono concorrere operazioni economiche solo attese.
3. Devono essere iscritti in Bilancio tutti i componenti negativi compresi quelli presunti o probabili,
anche se non definitivamente sostenuti, secondo valutazioni ragionevolmente fondate.
4. La valutazione delle voci deve essere fatta nel rispetto dei criteri valutativi di un’azienda in funzio­
namento; in caso contrario si dovrà ricorrere ad altri criteri ossia a quelli di liquidazione, per i quali
occorre considerare le attività in base al presunto valore di realizzo e le passività in base al presunto
valore di estinzione.
Articolo 30 - Principio di competenza economica
1. Gli effetti delle operazioni e degli eventi di gestione devono essere attribuiti all’esercizio al quale
competono economicamente e non a quello in cui si concretizzano i connessi pagamenti ed incassi.
Dai principi contabili si ricavano le seguenti indicazioni:
• le prestazioni di servizi e le cessioni di beni, mobili ed immobili, sono normalmente di competenza
dell’esercizio in cui è stato fornito il servizio o è avvenuto lo scambio. Tale momento è, di regola, e in
via convenzionale, individuato per i beni mobili in quello di spedizione, per i beni immobili in quello
della stipula del contratto, per le prestazioni di servizio in quello in cui il servizio è concluso;
• i costi devono essere correlati ai proventi e, cioè, ai proventi di competenza di un esercizio vanno
contrapposti i corrispondenti costi, siano essi certi o presunti;
• i costi non correlabili a proventi (o che siano divenuti tali per il venir meno della loro utilità futura)
sono di competenza dell’esercizio in cui si manifestano.
Articolo 31 - Principio della valutazione separata delle voci
1. Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
2. Non si possono effettuare compensazioni tra perdite presunte relative a taluni elementi patrimo­
niali, di cui è obbligatoria l’iscrizione, ed utili sperati ad altre poste patrimoniali la cui imputazione
non è consentita.
Articolo 32 - Principio della costanza dei criteri di valutazione e della confrontabilità
1. I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro salvo deroghe consen­
tite in casi eccezionali; in tal caso si ha l’obbligo di fornire la motivazione nella Nota Integrativa e di
indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico.
2. Le voci del Bilancio di Esercizio devono essere comparate con quelle corrispondenti del Bilancio
del precedente esercizio. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente de­
vono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere
segnalati e commentati nella Nota Integrativa.
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CONTABILITÀ
Articolo 33 - Principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica
1. Le operazioni devono essere rappresentate privilegiando la sostanza economica sulla forma giu­
ridica.
2. Tale principio nel privilegiare la sostanza sulla forma e nel dare la prevalenza al momento del
regolamento delle operazioni su quello della contrattazione consente il rispetto del principio fonda­
mentale del «quadro fedele».
Articolo 34 - I criteri di valutazione del Bilancio
1. Nella redazione del Bilancio devono essere rispettate le regole previste dall’art. 2426 c.c.; in man­
canza occorre far riferimento ai principi contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Com­
mercialisti e dei Ragionieri o da altri ritenuti di larga accettazione, pena la sanzione di invalidità
dell’intero documento.
2. Il sistema delle valutazioni di cui al predetto art. 2426 c. c. è fondato sul costo storico ad eccezione dei crediti per i quali è statuito il criterio del presumibile valore di realizzo. Ulteriori principi generali, relativamente alle valutazioni, sono:
• il divieto di effettuare rivalutazioni economiche;
• il divieto, di effettuare rivalutazioni monetarie;
• l’obbligo di determinare e di iscrivere separatamente in bilancio minusvalenze da valutazione.
Articolo 35 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni materiali
1. Le immobilizzazioni materiali quali gli immobili, i beni mobili di qualsiasi natura e genere, le at­
trezzature, gli automezzi, debbono essere iscritti in Bilancio in base al costo d’acquisto.
2. La determinazione del costo di acquisto deve essere effettuata sulla base della documentazione
rilasciata dal cedente il bene ovvero dal fornitore dei beni stessi.
3. Il costo di acquisto non può includere gli oneri finanziari direttamente riferibili all’acquisto che
andranno imputati come oneri dell’esercizio, mentre deve includere i costi accessori da individuarsi
in quelli direttamente riferibili al bene acquistato.
4. Il valore determinato in base al criterio del costo deve essere modificato ogni qualvolta, a seguito
del verificarsi di eventi eccezionali, esso non è più idoneo a fornire una rappresentazione di Bilancio
veritiera e corretta.
5. Il costo delle immobilizzazioni materiali deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni eser­
cizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento devono essere motivati nella Nota Integrativa.
Articolo 36 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni immateriali
1. Le immobilizzazioni immateriali quali i costi ad utilizzazione pluriennale e i beni immateriali de­
vono essere iscritti in Bilancio in base al costo di acquisto la cui utilità sia agevolmente determinabile
e correlabile.
2. La determinazione del periodo di ammortamento è stabilita in funzione della loro residua possi­
bilità di utilizzazione economica.
Articolo 37 - Principi di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie
1. Le partecipazioni in imprese collegate e controllate devono essere iscritte in bilancio in
base al costo di acquisizione. Esso può essere modificato solo nel caso in cui aumenti la par­
tecipazione a seguito di acquisizione a titolo oneroso di nuove azioni o quote ovvero quando
la partecipazione si svaluti in conseguenza del verificarsi di perdite durature nell’impresa
partecipata.
2. Nel caso di partecipazioni in società controllate o collegate l’iscrizione in bilancio potrà avve­
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CONTABILITÀ
nire in base al criterio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.
3. Per gli altri titoli, la valutazione deve essere effettuata al costo di acquisizione che deve essere
mantenuta anche se superiore a quella desumibile dal mercato, a meno che non si rilevino per­
dite durature di valore, nel quale caso il valore del costo deve essere adeguatamente svalutato.
Tale svalutazione non può, però, essere mantenuta se negli esercizi successivi ne vengono meno
i motivi.
4. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore al 20% (10% se quotate in Borsa) si pre­
sumono immobilizzazioni, salvo espressa motivazione dell’organo direttivo.
Articolo 38 - Principi di valutazione dei crediti
1. I crediti, immobilizzati o disponibili, devono essere valutati secondo il presunto valore di realizza­
zione.
2. I crediti pecuniari certi nell’esistenza e nell’importo, di esito sicuro ed a breve scadenza, saranno
valutati al valore nominale (depositi e c/c bancari e postali).
3. I crediti sono inesigibili quando, esperite tutte le azioni di recupero, anche legali, sono ritenuti
tali. I crediti di dubbia esazione devono essere svalutati in modo tale da poter determinare l’importo
stimabile che si ritiene di poter incassare alla normale scadenza.
4. I crediti ritenuti completamente inesigibili dovranno essere integralmente svalutati e gli Ammini­
stratori dovranno precisarne le motivazioni nella Nota Integrativa.
I crediti d’importo inferiore ad € 516,00, per i quali l’azione amministrativa di recupero non ha dato
risultati e ove si riveli antieconomico ogni ulteriore tentativo, possono essere considerati inesigibili
sentito il parere della Commissione Consiliare di Controllo degli Obiettivi di Bilancio e delle Attività
Operative.
5. La Commissione Consiliare di Controllo degli Obiettivi di Bilancio delle Attività Operative è incari­
cata di pronunciarsi in merito alla valutazione dei crediti e dei relativi gradi di esigibilità.
Articolo 39 - Principi di valutazione delle attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1. I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (vedere art. 16 del Titolo II,
capo 1°), sono iscritte al costo di acquisto calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 c.c., ovvero al
valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere
mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi di cui al numero 9) dell’art. 2426
c. c.
CAPO SECONDO - IL CONTENUTO DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Articolo 40 - I documenti fondamentali del Bilancio
1. Il Bilancio d’Esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.
Articolo 41 - Stato Patrimoniale
1. Lo Stato Patrimoniale deve essere redatto in conformità dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.,
secondo la struttura prevista dall’art. 2423 ter.
2. Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota Integrativa
deve annotarsi la sua appartenenza anche a voci diverse da quelle nella quale è iscritto.
3. In calce allo Stato Patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamen­
te distinguendosi tra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali, indicando separatamente
ciascun tipo di garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate. Devono risultare gli altri
conti d’ordine e cioè i conti accesi ai rischi, ai beni di terzi presso la Fondazione, ed ai beni della Fon­
dazione presso terzi.
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Articolo 42 - Conto Economico
1. Il Conto Economico dovrà essere redatto in conformità all’art. 2425 del c. c. secondo la struttura
prevista dall’art. 2423 ter del c.c..
2. I costi devono essere classificati nel Conto Economico per natura e cioè secondo la loro caratteri­
stica oggettiva.
3. Le voci contenute nello schema possono essere ulteriormente adattate in conformità alle esigenze
dell’attività della Fondazione.
Articolo 43 - Nota Integrativa
1. La Nota Integrativa dovrà essere redatta in conformità dell’art. 2427 del c. c. Essa è un documento
contabile che assolve ad una funzione esplicativa, descrittiva ed informativa dei dati contenuti nello
Stato Patrimoniale e nel Conto Economico ed è parte integrante del Bilancio d’Esercizio. Essa ha quale fine il conseguimento della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta della Situazione
Patrimoniale e finanziaria della Fondazione e delle risultanze gestionali dell’esercizio.
CAPO TERZO - GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO
Articolo 44 - Relazione sulla Gestione
1. La Relazione sulla Gestione è un documento, redatto dal Presidente dell’Ente, in conformità a
quanto previsto dall’art. 2428 del c. c. e dai corretti principi contabili. Essa provvede ad evidenziare
le seguenti informazioni:
• l’andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori ove la Fondazione ha operato;
• il commento dei dati che attengono le uscite (costi), le entrate (proventi) e gli investimenti e per
questi ultimi quelli programmati, per poter esprimere giudizi anche sulle prospettive della gestione
finanziaria, la dinamica del fabbisogno finanziario e gli eventuali scostamenti dai valori program­
mati, l’evoluzione prevedibile della gestione in funzione dei programmi predisposti dal Consiglio di
Amministrazione, in particolare l’incremento o il decremento del numero degli iscritti, l’incremento
o decremento delle future entrate correnti, l’incremento o decremento delle spese per prestazioni
istituzionali, l’andamento del rapporto tra pensionati ed iscritti;
• i rapporti economici intercorsi con le imprese controllate o collegate ed in particolare l’econo­
micità della gestione delle stesse, vista soprattutto in relazione con quelle che sono le prospettive
future;
• i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, intesi essi quali fatti che tendono a influen­
zare e/o a modificare la situazione della Fondazione e l’andamento della sua gestione.
Articolo 45 - Relazione del Collegio dei Sindaci
1. La Relazione del Collegio dei Sindaci deve essere redatta in conformità dell’art. 2429 del c.c..
Tale norma prevede tra l’altro che il Collegio dei Sindaci deve riferire sui risultati dell’esercizio
sociale e sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine al Bilancio ed
alla sua approvazione, con particolare riferimento all’esercizio della deroga previsto dall’art 2423
e 2423 bis del c.c..
2. I Sindaci nella Relazione devono attestare che le valutazioni sono fatte in conformità della legge e
che la gestione si è svolta con il criterio di economicità.
Articolo 46 - Relazione di Certificazione
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 al bilancio
deve essere allegata una Relazione di Certificazione redatta ai sensi dell’art. 4 del DPR 31 marzo
1975 n. 136.
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CAPO QUARTO - GLI ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO E LA SUA PUBBLICITÀ
Articolo 47 - Il Rendiconto Finanziario
1. Il Rendiconto Finanziario è composto dal:
a) Prospetto delle Fonti e degli Impieghi nel quale vengono evidenziate le Entrate e le Uscite finan-
ziarie originate dalle operazioni di competenza raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell’esercizio; b) Prospetto del Cash-Flow nel quale vengono evidenziate le Entrate e le Uscite di cassa originate da tutte le operazioni, raffrontate con i corrispondenti flussi previsionali dell’esercizio; c) Consuntivo Finanziario;
Articolo 48 - I prospetti riclassificati del Bilancio
1. A corredo dei documenti del Bilancio d’Esercizio e nel rispetto delle disposizioni provenienti dal
Ministero del Tesoro, si dovrà redigere anche lo schema di Bilancio riclassificato, composto dallo
Stato Patrimoniale e dal Conto Economico corredato da un prospetto di rilevazione dei flussi di cassa
e delle liquidità.
2. Esso ha lo scopo di permettere l’elaborazione di conti consolidati del settore previdenziale e per
un’analisi di tipo statistico. Il tutto dovrà essere compilato secondo lo schema appositamente predi­
sposto dagli Organi Ministeriali.
Articolo 49 - Pubblicità
1. Il Bilancio di Previsione, nonché le note di variazione, ed il Bilancio di Esercizio devono essere inviati entro 20 giorni dalla loro approvazione ai seguenti Organi Vigilanti:
a) Ministero del Tesoro, Reparto Ragioneria;
b) Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
c) Corte dei Conti, Sezione Controllo Enti. 2. Il Ministero del Tesoro e quello del Lavoro e della Previdenza Sociale potranno formulare motivati rilievi rinviando i documenti ad un nuovo esame da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 509/94. TITOLO V: LA PROGRAMMAZIONE E IL CONTROLLO
CAPO PRIMO - IL BILANCIO DI PREVISIONE
Articolo 50 - Principi generali
1. La gestione finanziaria della Fondazione si svolge nel rispetto delle linee guida fissate dal Bilancio
di Previsione che deve essere approvato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre il
31 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento, salvo diverso termine previsto da norma
di legge o da disposizione statutaria.
2. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il Bilancio di Previsione è costituito:
• dal Preventivo Finanziario;
• dai Flussi Finanziari Previsionali articolati nel:
a) Prospetto delle Fonti e degli Impieghi Previsti;
b) Prospetto del Cash-Flow Previsto;
• dal Preventivo Economico;
• dal Piano degli Investimenti.
4. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti nel Bilancio di Previsione previo accertamento
della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti
ed alle concrete capacità operative della Fondazione nel periodo di riferimento. I dati devono essere
forniti come previsione di spesa ripartita su base trimestrale.
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5. Il Bilancio di Previsione costituisce il documento programmatico ed autorizzativo di spesa per le aree funzionali, nei limiti da esso previsti. 6. Per i Consorzi di Bonifica, ai sensi della convenzione in atto,verrà redatto apposito Bilancio di Previsione che successivamente costituirà parte integrante del Bilancio di Previsione, generale, della Fondazione. 7. Per le Gestioni Separate si seguirà la normativa prevista dallo Statuto e dai regolamenti relativi alle Gestioni stesse. 8. Il Bilancio di Previsione deve essere accompagnato:
a) dalla relazione del Presidente della Fondazione in cui devono essere chiaramente indicati gli obiet-
tivi dell’azione da svolgere ed i criteri in base ai quali sono state quantificate le previsioni di bilancio, i motivi delle variazioni proposte alle previsioni dell’anno in corso, nonché i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti;
b) dalla relazione del Collegio dei Sindaci nella quale devono essere contenute le valutazioni riguardo alla attendibilità delle entrate e delle spese previste;
c) da un organigramma del personale, che deve comprendere la consistenza numerica delle unità in servizio;
d) da tutte le altre informazioni ed eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle poste del Bilancio con specifico riferimento agli obiettivi programmati. 9. Il Bilancio di Previsione, con i relativi allegati, è trasmesso, entro 20 giorni dalla delibera di appro-
vazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai Ministeri Vigilanti. 10. Qualora il Bilancio di Previsione non sia approvato prima dell’inizio dell’esercizio di riferimento, si procede mediante la gestione provvisoria del bilancio, come deliberato dal Consiglio di Ammini-
strazione, fino ad intervenuta approvazione, limitatamente ad un dodicesimo per ciascun mese della spesa complessivamente prevista, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. Articolo 51 - Criteri di formazione del Bilancio di Previsione
1. Ai fini della redazione del Bilancio di Previsione la struttura organizzativa della Fondazione viene
rappresentata in aree funzionali:
• Organi Collegiali;
• Direzione Generale;
• Gestioni Speciali - Consorzi di Bonifica;
• Gestioni Separate;
• Divisioni Generali previste dalla struttura organizzativa della Fondazione.
2. Tutte le aree funzionali in cui è suddivisa la struttura operativa della Fondazione sono preposte
alla predisposizione del Bilancio di Previsione e alla formulazione dei piani previsionali delle spese
inerenti le loro aree.
3. Il piano di previsione delle entrate è predisposto dalla Direzione Generale di concerto con tutte le
altre Divisioni interessate.
4. Tutte le aree funzionali sono preposte alla formulazione dei piani previsionali delle spese inerenti
le loro aree.
5. Il Direttore Generale indice una riunione preliminare alla quale partecipano i Dirigenti delle Divisio­
ni. In tale riunione verranno fissati i criteri e le regole alle quali attenersi per la redazione del Bilancio di
Previsione, ovviamente in funzione dei criteri generali guida fissati dal Consiglio di Amministrazione.
6. I Dirigenti responsabili delle Divisioni dovranno redigere il proprio piano previsionale di spesa di
concerto con i responsabili dell’Attività da loro dipendenti in relazione alla tipologia dei costi che sa­
ranno localizzati nei singoli uffici e secondo una nomenclatura contabile predisposta dalla Divisione
Amministrazione Generale.
PREVIDENZA AGRICOLA
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CONTABILITÀ
7. I piani di spesa delle singole Attività, specificati e dettagliati, dovranno essere trasmessi al Di­
rigente della Divisione di appartenenza, il quale, dopo le dovute e necessarie considerazioni ed
eventuali modifiche ed integrazioni, provvederà all’aggregazione dei dati secondo uno schema
preordinato al fine di consentire un’ottimale conservazione e circolazione delle informazioni e dei
dati presentati.
8. Analogamente le aree della Direzione e degli Organi Collegiali provvederanno, con identica proce­
dura, a redigere il piano previsionale delle spese.
9. Per l’area delle Gestioni Speciali - Consorzi di Bonifica - e per quella delle Gestioni Separate, il Bi­
lancio di Previsione è costituito dal solo Preventivo Economico costruito tenendo conto dei Proventi
e Costi direttamente riferibili, nonché di quote di costi generali imputabili alla specifica gestione
opportunamente calcolati secondo metodologie e criteri fissati nelle relative convenzioni.
10. In una successiva riunione tra la Direzione Generale ed i Dirigenti delle Divisioni nel corso della
quale verranno discussi ed eventualmente modificati e integrati i singoli piani previsionali i quali,
nella loro stesura definitiva, dovranno essere aggregati e strutturati secondo lo schema generale del
Bilancio di Previsione. Esso, con tutti i suoi allegati, dovrà essere trasmesso, a cura della Direzione
Generale, al Presidente al fine di esercitare le funzioni previste dallo Statuto e riferire al Consiglio di
Amministrazione per le relative delibere.
11. Il Dirigente della Divisione Amministrazione Generale assume la funzione di coordinamento di
tutta la complessa fase di messa a punto del Bilancio di Previsione provvedendo ad impartire istru­
zioni sulla tipologia dei conti, sui loro contenuti, sulle aggregazioni contabili e sulla stesura provviso­
ria del documento che dovrà essere trasmesso alla Direzione Generale.
12. La Direzione Generale, di concerto con le altre Divisioni, predispone una prima bozza del piano
programmatico della Fondazione. In questa fase devono essere risolte tutte le problematiche emerse
nella formazione dei piani divisionali.
13. Il piano formalizzato è presentato dalla Direzione Generale al Presidente. Il Presidente potrà
recepirlo o rinviarlo alla Direzione Generale per ulteriori modificazioni ed integrazioni per poi sotto­
porlo alla delibera del Consiglio di Amministrazione.
14. Il Bilancio di Previsione deve essere il prodotto globale dell’Ente predisposto, per la parte di
propria competenza, da tutti i livelli organizzativi ed assemblato poi, con le opportune verifiche ed
integrazioni, a livello direzionale.
15. Il Bilancio di Previsione, una volta approvato nella sua veste definitiva dal Consiglio di Ammini­
strazione, diventa il piano esecutivo e programmatico per l’esercizio di riferimento.
Articolo 52 - Il Bilancio di Previsione: strumento autorizzativo e programmatico
1. Il Bilancio di Previsione deve contenere la scomposizione delle voci del Bilancio nelle diverse com­
ponenti per aree funzionali, che ricalcano in pratica i modelli predisposti per ciascuna area, modi­
ficati secondo le indicazioni emerse in sede di analisi generale. Esso viene rimesso dalla Direzione
Generale alle aree medesime. Questa scomposizione nelle diverse aree di competenza rappresenterà
il programma di spesa per l’esercizio successivo.
2. Il Bilancio di Previsione rappresenta il pilastro su cui poggia l’articolazione del sistema di controllo. Esso ha preliminarmente la funzione di autorizzare le spese nei limiti degli stanziamenti approvati
e di verificare la realizzazione delle entrate previste.
3. La predisposizione del Bilancio di Previsione, come evidenziato, parte da una previsione settoriale
(aree funzionali) delle spese successivamente approvata e resa definitiva dalla stesura del piano pre­
visionale stesso.
4. Tale piano particolareggiato (il Bilancio di Previsione) non è altro che il successivo obiettivo mini­
mo dell’area specifica della Fondazione, nei cui limiti, certamente non tassativi, salvo eccezioni, deve
iscriversi l’attività dell’area.
36
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
5. I Dirigenti delle specifiche aree, a piano approvato, sono già autorizzati ad istruire l’esercizio della
spesa che dovrà essere attuata secondo le modalità di cui al Titolo VII. Ad ogni emissione di richiesta
di fornitura o prestazione e quindi al successivo ordine, il dirigente responsabile della Divisione del
centro di spesa deve verificare la inclusione tra le previsioni di spesa di quella che si è in procinto di
effettuare alla firma dell’ordine.
6. Per il superamento di limiti prefissati dal Bilancio di Previsione, nell’ambito di ciascuna voce ana­
litica di spesa, deve però essere accertata la particolare motivazione che non ha consentito un’esatta
previsione e, per gli importi eccedenti il limite previsto, l’autorizzazione della spesa deve essere deli­
berata dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia nel caso in cui il superamento è contenuto nei limiti
di € 12.911,42 l’autorizzazione viene concessa dalla Direzione Generale; per importi superiori e fino a
€ 25.822,84 l’autorizzazione viene concessa dal Presidente su proposta del Direttore Generale.
7. Nei casi in cui il superamento dell’analitica voce di spesa è dettato da indifferibilità, eccezionalità
ed urgenza della spesa stessa, l’autorizzazione viene concessa dal Presidente, su proposta della Dire­
zione Generale, anche per importi superiori a €25.822,84. Naturalmente le autorizzazioni dovranno
essere comunque ratificate nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.
CAPO SECONDO - IL SISTEMA DI CONTROLLO
Articolo 53 - Principi generali
1. La configurazione del sistema di controllo si articola sul: a) Bilancio di previsione;
b) Sistema di rilevazione contabile ed extra-contabile;
c) Sistema di rendicontazione, in interazione fra di loro, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’intero processo. 2. La natura dei controlli è di tipo: a) previsionale, attraverso la predisposizione del Bilancio di previsione; b) concomitante, attraverso le procedure di spesa ed un definito sistema di rilevazione; c) successivo, attraverso opportune rendicontazioni che consentano il controllo susseguente tra il bilancio consuntivo e previsionale; d) gestionale, secondo le modalità di cui all’art. 54. 3. Il controllo finanziario ha lo scopo di contenere le uscite nell’ambito delle previsioni dei loro stan-
ziamenti e secondo le previsioni di entrata. 4. Il controllo di gestione è preordinato a verificare che le risorse disponibili vengano acquisite ed impiegate in modo efficiente nella realizzazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione. 5. La rilevazione dei dati contabili e statistici avviene a cura della Divisione Amministrazione Gene-
rale sulla base degli strumenti, delle procedure e della modulistica adottati, che assicurano la rileva-
zione dei fatti gestionali in relazione agli schemi dei conti ed ai programmi di attività. Articolo 54 - Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione
1. L’Ufficio Controllo di Gestione, che opera alle dirette dipendenze della Direzione Generale, ha il
compito di esercitare, in prima istanza, il controllo attraverso ispezioni da effettuarsi periodicamen­
te, con lo scopo di accertare la corrispondenza dei fatti gestionali con le loro previsioni ed il rispetto
delle procedure. Allo scopo, ogni Responsabile dell’area funzionale deve predisporre un’analisi degli
ordini emessi per confrontarli con le previsioni precedentemente effettuate, compilando un apposito
prospetto dove, insieme alle spese effettuate, sono evidenziate le previsioni riportate nel Bilancio di
Previsione per voce analitica.
2. Con cadenza almeno trimestrale, gli stessi Responsabili devono predisporre un’analisi, accom­
pagnata se necessario, dalle note informative recanti tutte le motivazioni relative agli scostamenti
PREVIDENZA AGRICOLA
37
CONTABILITÀ
rispetto al Bilancio di Previsione.
3. La nota esplicativa deve inoltre comprendere le previsioni relative all’evoluzione della situazione
fino alla fine dell’anno, includendo le motivazioni degli scostamenti rispetto alla previsione, in modo
da consentire eventuali azioni correttive. Copia dell’analisi degli ordini emessi e della nota esplicativa
deve essere rimessa anche alla Divisione Amministrazione Generale oltre che all’Ufficio Controllo di
Gestione.
4. L’Ufficio Controllo di Gestione almeno trimestralmente, o comunque ogni qualvolta lo richiederà
il Direttore Generale, rimetterà alla Direzione Generale un rapporto nel quale dovrà evidenziare l’an­
damento della spesa aggregata in relazione alle previsioni e la situazione debitoria e creditoria della
Fondazione allo scopo di predisporre una relazione dettagliata.
5. L’Ufficio Controllo di Gestione dovrà anche perseguire le seguenti finalità:
• assicurare il monitoraggio delle attività attraverso la continua verifica dei livelli di efficacia raggiun­
ti dalla gestione;
• costituire uno strumento della Direzione Generale di coordinamento tra le diverse aree funzionali;
• rappresentare per ognuna di esse un riferimento operativo con cui confrontarsi nel corso della
gestione;
• segnalare l’insorgenza di criticità in specifiche aree funzionali;
• offrire strumenti più idonei per la valutazione di possibili alternative.
6. L’attività di rendicontazione per la verifica dell’attività svolta dalla Fondazione si attua anche at­
traverso la predisposizione, almeno ogni semestre, a cura della Divisione Amministrazione Generale
e di concerto con l’Ufficio Controllo di Gestione, di relazioni che consentano, sulla base di informa­
zioni di sintesi, il controllo delle varie attività. Tali relazioni dovranno evidenziare gli elementi atti a
consentire una valutazione dei programmi attuati in termini di economicità, efficienza ed efficacia;
le stesse relazioni, inoltre, dovranno fornire informazioni riguardo alle variazioni verificatesi nelle
immobilizzazioni intervenute nel periodo di riferimento.
7. Le relazioni stesse dovranno altresì fornire elementi di valutazione in ordine ai contratti più signi­
ficativi stipulati dai servizi interessati. Esse, infine, possono esprimere rilievi e proposte tendenti al
conseguimento di una migliore economicità, efficienza ed efficacia della gestione.
Articolo 55 - Attività di controllo
1. Ai controlli sono preposti:
a) Il Collegio dei Sindaci,
b) I revisori contabili di cui all’art. 2, comma 3 del D. Lgs. 509/94,
c) Gli Organi vigilanti di cui all’art. 3 del D. Lgs. 509/94. 2. I soggetti di cui al punto precedente esercitano compiti e funzioni nel rispetto delle norme previste
dallo Statuto della Fondazione, di quelle del Codice Civile e delle altre Leggi, norme e disposizioni
vigenti in materia.
TITOLO VI: LE RESPONSABILITÀ
CAPO PRIMO - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DELL’ENTE
Articolo 56 - Disposizioni generali
1. Gli Organi dell’Ente devono adempiere ai doveri inerenti al loro incarico imposti dallo Statuto e dai
relativi Regolamenti e dalla Legge in generale con la diligenza del mandatario.
CAPO SECONDO - RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE GENERALE E DEI DIRIGENTI
Articolo 57 - Responsabilità del Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è responsabile per tutti quei compiti previsti dallo Statuto e per quegli atti
delegati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o dal Consiglio stesso. In
38
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
particolare è responsabile per tutte quelle attività volte al conseguimento dei risultati e degli obiettivi
della Fondazione con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Direttore Generale, qualora venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui siano
tenuti i titolari degli uffici ad esso sottoposti di fatti dannosi per la Fondazione, deve darne comuni­
cazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci.
Articolo 58 - Responsabilità dei Dirigenti
1. I Dirigenti della Fondazione sono responsabili delle attività di programmazione, di gestione e con­
trollo dell’attività svolta dagli uffici cui sono stati preposti.
2. I Dirigenti della Fondazione, qualora vengano a conoscenza direttamente o a seguito di rap­
porto cui siano tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsa­
bilità devono darne comunicazione al Direttore Generale che provvederà agli opportuni adempi­
menti consequenziali.
Articolo 59 - Norma generale
1. Per tutto quanto non previsto nel presente capo si applicano le vigenti norme del Codice Civile.
TITOLO VII: ATTIVITÀ CONTRATTUALE
CAPO PRIMO - TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Articolo 60 - Disposizioni generali
1. L’attività contrattuale di cui al presente Titolo concerne gli accordi conclusi dalla Fondazione per
il trasferimento di beni e servizi.
2. L’attività contrattuale è svolta con l’osservanza della normativa privatistica considerato che la
Fondazione, con il D. Lgs. 509/94, ha acquistato personalità giuridica di diritto privato e piena au­
tonomia gestionale e organizzativa per il raggiungimento delle finalità di natura pubblica dell’attività
istituzionale.
Articolo 61 - Organi competenti
1. L’attività contrattuale della Fondazione è esercitata dagli Organi competenti in base allo Statuto
della Fondazione, dal Direttore Generale e dal Dirigente Responsabile della divisione interessata,
nell’ambito dei limiti di competenza, per materia e per valore, deliberati dal Consiglio di Ammini­
strazione.
Articolo 62 - Oggetto
1. Le norme del presente regolamento si applicano ai contratti relativi a:
a) beni mobili e immobili;
b) prestazioni di servizi;
c) appalti;
d) locazioni attive e passive;
e) leasing e comodato. 2. Per gli altri contratti non specificamente disciplinati dal presente regolamento si rendono applica­
bili le norme vigenti in materia.
Articolo 63 - Le negoziazioni contrattuali rilevanti
1. Per i contratti che comportano un onere complessivo superiore a € 100.000,00 al netto dell’IVA,
dovrà essere sentita la Commissione consiliare competente per materia, la scelta dei contraenti av­
verrà attraverso una ricerca di mercato.
2. Il Dirigente della Divisione del centro di spesa competente per materia, su mandato e direttive
PREVIDENZA AGRICOLA
39
CONTABILITÀ
del Direttore Generale, procederà all’invio, ai fornitori così individuati, di una lettera di invito con
accluso uno schema in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto con l’invito a
restituirlo nel giorno stabilito, completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento del prez­
zo base ove questo sia stato determinato.
3. L’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori, è effettuata, su mandato e direttive del
Direttore Generale, dalla Commissione formata dal Dirigente della Divisione competente per la spe­
sa, dal responsabile del centro di spesa e dal Dirigente della Divisione Amministrazione Generale e
Finanza.
4. Entro cinque giorni lavorativi successivi al termine stabilito per la presentazione delle offerte, la
Commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e le offerte, redigendo
apposito verbale, nel quale andrà indicato il fornitore prescelto, dandone quindi comunicazione al
Direttore Generale.
5. Per i contratti che comportano un onere complessivo inferiore a € 100.000,00 e superiore a
€ 35.000,00 al netto dell’Iva, con esclusione di quelli aventi per oggetto prestazioni professionali, la
Fondazione, per la scelta dei contraenti, dovrà procedere mediante una ricerca di mercato.
6. Il Dirigente della Divisione del centro di spesa competente per materia, su mandato e direttive del
Direttore Generale, procederà all’invio, ad almeno tre soggetti ritenuti idonei, di una lettera di invito
con accluso uno schema in cui sono descritti l’oggetto e le condizioni generali del contratto con l’in­
vito a restituirlo nel giorno stabilito, completato con l’indicazione del prezzo o del miglioramento del
prezzo base ove questo sia stato determinato.
7. La scelta dei soggetti ritenuti idonei avverrà o fra quelli iscritti nella lista dei fornitori della Fonda­
zione, approvata dalla Commissione consiliare competente per materia o, nel caso in cui non siano
presenti sulla lista, fornitori accreditati per il materiale o servizio richiesto, attraverso una ricerca
effettuata dal Dirigente della Divisione competente per la spesa su mandato e direttive del Direttore
Generale. L’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori avverrà secondo quanto stabilito
nei comma 3 e 4 del presente articolo.
8. Con riferimento agli oneri di cui ai punti precedenti, il valore della fornitura o della prestazione del
servizio non può essere frazionato se non per motivi inerenti la natura stessa della fornitura o della
prestazione (somministrazione).
9. L’ordine di acquisto e il contratto saranno sottoscritti dal Presidente e dal Direttore Generale della Fondazione nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite, ai sensi dell’art. 61.
Articolo 64 - Esecuzione di acquisti di beni da immobilizzare
1. Le prestazioni e le forniture di beni da immobilizzare devono essere controllate, nella loro esecu­
zione e consegna, da un responsabile tecnico e amministrativo in base alle rispettive competenze,
i quali possono essere coadiuvati da tecnici al fine di collaudare e verificare la corretta esecuzione
dell’ordine di acquisto.
2. Del collaudo dovrà essere predisposto un verbale dal quale risulti il personale presente e si eviden­
zi la verifica effettuata in conformità all’ordine di acquisto.
3. Il verbale di collaudo deve essere sottoposto al Direttore Generale per l’autorizzazione di liquida­
zione o per permettere di porre in essere tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto svolgi­
mento dell’ordine oppure per fornire i motivi idonei ad una rescissione dell’ordine stesso.
Articolo 65 - Le negoziazioni per importi limitati
1. Vengono considerate negoziazioni per importi limitati quelle di valore inferiore a € 35.000,00 al
netto dell’Iva, con l’esclusione di quelle aventi per oggetto prestazioni professionali.
2. La procedura è disciplinata come appresso e si articola nei seguenti punti essenziali di riferi­
mento:
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PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
a) l’Attività che avverte l’esigenza di un materiale o di una prestazione di servizi predispone una
richiesta di approvvigionamento specificando tutti i caratteri del materiale e della previsione neces­
saria, tale richiesta va sottoscritta nell’ambito dei limiti di competenza deliberati dal Consiglio di
Amministrazione;
b) la richiesta perviene al Dirigente della Divisione competente per la spesa che verifica la classifica­
zione secondo i criteri interni di costo e controlla la disponibilità nel Bilancio di Previsione;
c) il responsabile del centro di spesa competente, di concerto con il proprio Dirigente, procede alla
individuazione del fornitore fra quelli indicati nella Lista fornitori, con riferimento:
• ad almeno tre listini depositati;
• e/o al listino prefissato in apposita convenzione;
• e/o richiedendo tre offerte ai fornitori presenti nella Lista;
d) l’inclusione e l’esclusione dalla Lista fornitori è autorizzata dal Direttore Generale su indicazione
del dirigente competente per la spesa;
e) all’arrivo della merce o ricevimento della prestazione o servizio richiesto, chi ha effettuato
la richiesta di acquisto e comunque chi ha ricevuto il bene, la prestazione o il servizio, deve ve­
rificarne la completezza e correttezza rispetto all’ordine. Nel caso di non conformità all’ordine
la Divisione competente per l’acquisto, pone in essere tutte quelle azioni che ritiene necessarie
al fine di assicurare la corretta esecuzione della fornitura e/o delle prestazioni di servizio, in
riferimento alla corretta esecuzione dell’ordine e, in mancanza di questo, la rescissione del
contratto;
f) l’Attività divisionale competente per la spesa invia la documentazione relativa alla Divisione Am­
ministrazione Generale e Finanza la quale, verificatane la regolarità e conformità rispetto alla fattura,
predispone la documentazione prevista per il pagamento.
CAPO SECONDO - CONTRATTI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Articolo 66 - Princìpi generali
1. La Fondazione si può avvalere di prestazioni professionali sia a carattere continuativo che sal­
tuario. Non sono considerate nel presente capo le prestazioni connesse a forniture di beni e servizi
disciplinate in altri articoli del Capo 1° del presente Titolo.
Articolo 67 - Soggetti destinatari dell’incarico
1. Gli incarichi di consulenza e prestazioni professionali possono essere conferiti a società, a persone
fisiche e/o associazioni professionali.
Articolo 68 - Tipologia di consulenze
1. Le tipologie previste dal seguente regolamento sono:
a) consulenze generali: considerate tali quelle di assistenza di tipo generale su aspetti organizzativi, funzionali, gestionali, fornite dai soggetti di cui dell’articolo precedente; b) prestazioni professionali: considerate tali quelle relative ad attività specialistiche particolari quali quelle amministrative, fiscali, legali, notarili, sanitarie formative, perizie, direzione lavori, ecc..
Articolo 69 - Modalità di conferimento dell’incarico
1. Le tipologie di consulenze di cui all’art. 68 debbono essere previste nel Bilancio di Previsione.
2. Il Dirigente della Divisione interessata richiede per iscritto al Dirigente del centro di spesa com­
petente, le consulenze di cui al precedente comma, il quale verificata la corrispondenza con lo stan­
ziamento previsto nel Bilancio di Previsione, istruisce la pratica e la rimette alla Direzione Generale.
La Direzione Generale sceglie i soggetti ritenuti idonei ad effettuare la prestazione e li propone al
Presidente della Fondazione, il quale potrà conferire o rifiutare l’incarico.
PREVIDENZA AGRICOLA
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CONTABILITÀ
3. Copia del provvedimento di affidamento dell’incarico deve essere trasmessa alla Divisione Ammi­
nistrazione Generale per gli adempimenti consequenziali.
4. Qualora le consulenze professionali e le prestazioni non siano state previste nel Bilancio di Pre­
visione, il responsabile della Divisione dell’Attività interessata dovrà farne richiesta per iscritto alla
Direzione Generale che, dopo averla esaminata e formulati i dovuti rilievi, la presenterà al Consiglio
di Amministrazione per la delibera di approvazione ed eventuale conferimento dell’incarico.
Articolo 70 - Contenuto della lettera di incarico
1. La lettera di incarico da sottoporre alla firma del Presidente della Fondazione deve contenere:
a) le generalità, compresi codice fiscale e partita I. V. A. delle parti contraenti;
b) l’oggetto dell’incarico;
c) la durata;
d) il compenso pattuito;
e) le modalità di adempimento e pagamento. Articolo 71 - Incarichi speciali
Per eventuali tipologie di incarichi speciali, connessi a situazioni di urgenza, quali pareri e proposte,
non previsti nel Bilancio di Previsione, il Presidente della Fondazione e il Direttore Generale, nei
limiti di specifiche deleghe di autorizzazione di spesa, possono conferire e formalizzare gli incarichi,
informando il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione utile.
CAPO TERZO - CONTRATTI PARTICOLARI
Articolo 72 - Leasing
1. Il ricorso al contratto di leasing per beni di consumo è consentito quando è dimostrata la conve­
nienza economica rispetto alle tradizionali tipologie di contratto.
2. Il Dirigente responsabile del centro di spesa dovrà dimostrare tali circostanze con relazione appo­
sitamente sottoscritta.
3. Il ricorso al leasing dovrà essere autorizzato dal Presidente e dal Direttore Generale della Fonda­
zione nei limiti delle deleghe a ciascuno attribuite, ai sensi dell’articolo 61.
Articolo 73 - Factoring
1. Il contratto di factoring è quel tipo di contratto in cui un’impresa specializzata (factor) si impegna,
contro il pagamento di una commissione, a gestire per conto della Fondazione, l’amministrazione di
tutti o di parte di crediti da questa vantati verso soggetti esterni.
2. La Fondazione potrà far ricorso al contratto di factoring solo quando si tratta di crediti di dubbia,
difficile o di onerosa esazione e comunque quando ne è dimostrata la convenienza economica rispet­
to alle tradizionali tipologie di contratto.
3. Il Dirigente responsabile della Divisione interessata dovrà dimostrare tali circostanze con relazio­
ne appositamente sottoscritta.
4. Il ricorso al factoring dovrà essere autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
Articolo 74 - Comodato
1. Il comodato è consentito nei casi in cui il bene materiale oggetto del contratto venga ritenuto utile
per il raggiungimento dei fini statutari della Fondazione.
2. Il Dirigente responsabile della Divisione interessata dovrà dimostrare tali circostanze con relazio­
ne appositamente sottoscritta.
42
PREVIDENZA AGRICOLA
CONTABILITÀ
Articolo 75 - Acquisto di immobili
1. Per i contratti di acquisto di beni immobiliari e/o loro pertinenze, in deroga a quanto stabilito
dall’art. 63 e dall’art. 65, si provvede ai sensi dei commi che seguono.
2. Nel rispetto dei criteri di investimento fissati nel Bilancio di Previsione ed in conformità alle
esigenze della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione fissa i criteri e le caratteristiche di mas­
sima per l’acquisto dei beni immobili.
3. Il Dirigente della Divisione Gestione Patrimonio Immobiliare, nel rispetto di quanto stabilito
dal Consiglio di Amministrazione, provvede a ricercare sul mercato gli immobili e a raccoglierne la
documentazione necessaria per individuarne le caratteristiche tecnico-giuridiche.
4. Istruite e completate le pratiche di cui al punto precedente, queste sono sottoposte al Direttore
Generale, il quale formula una relazione da presentare al Presidente e alla Commissione Gestione
Patrimonio Immobiliare.
5. La Commissione, dopo aver esaminato la relazione del Direttore Generale e le proposte di ven­
dita ivi illustrate, ed aver accertato la conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione,
incarica, eventualmente, uno o più esperti, di effettuare una perizia tecnica per il parere di con­
gruità.
6. La Commissione, individuati gli immobili aventi le caratteristiche indicate dal Consiglio di Am­
ministrazione e stilato un accordo di massima con la parte venditrice, ne propone l’acquisto allo
stesso Consiglio di Amministrazione.
7. Il Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte della Commissione, potrà deliberarne
l’acquisto inserendo, in tal caso, nella stessa delibera le principali clausole contrattuali.
Articolo 76 - Cessione di immobili
1. Per i contratti di vendita di beni immobiliari e/o loro pertinenze, nel rispetto dei piani program­
matici della Fondazione e di efficienza ed economicità della gestione, il Consiglio di Amministra­
zione fissa i criteri e le modalità di vendita.
2. Sulla base di tali criteri il Direttore Generale individua, avvalendosi della Divisione Gestione
Patrimonio Immobiliare, gli immobili da destinare, eventualmente, al mercato per la vendita.
3. La Divisione Generale Gestione Patrimonio Immobiliare formalizza le istruttorie relative agli
atti degli immobili individuati e ne propone anche il valore di vendita (a corpo) dopo aver valutato
i prezzi di immobili simili per età, qualità, importanza e zona.
4. Le istruttorie si concludono con un parere motivato che deve essere sottoposto al Direttore
Generale il quale, dopo averne valutato i contenuti formula una propria relazione che trasmette al
Presidente a alla Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare.
5. La Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare, esamina la relazione del Direttore Generale
e formula della indicazioni per il Consiglio di Amministrazione, che, nel caso di incertezza sul prez­
zo, potranno essere suffragate da una perizia tecnica.
6. Il Consiglio di Amministrazione sceglierà gli immobili da destinare alla vendita, fissandone i
criteri di massima e dettandone le modalità e le principali clausole contrattuali.
7. La Direzione Generale avvalendosi della Divisione Generale Gestione Patrimonio Immobiliare,
nel rispetto delle volontà del Consiglio di Amministrazione, ricerca sul mercato, anche attraverso
mezzi di comunicazione e/o intermediari, i possibili acquirenti per l’immobile/i.
8. Il Direttore Generale, completata la ricerca di cui al punto precedente, presenterà al Consiglio di
Amministrazione, per le eventuali deliberazioni, una relazione contenente le proposte di cessione.
9. Il Consiglio di Amministrazione esaminate le varie proposte, gli esiti della trattativa, le offerte
pervenute dai vari offerenti nonché le principali clausole contrattuali sceglie l’acquirente ed auto­
rizza il Presidente alla stipula.
PREVIDENZA AGRICOLA
43
CONTABILITÀ
Articolo 77 - Locazioni di immobili
1. Per le locazioni di immobili il Direttore Generale, dovrà sottoporre un’apposita relazione alla Com­
missione Consiliare Gestione Patrimonio Immobiliare al fine di richiedere un parere di congruità in
merito alla determinazione del canone da applicare per i nuovi contratti, tenendo conto degli ele­
menti assunti sul mercato locativo di zona e ad eventuali proposte acquisite.
2. In assenza di proposte di locazione, il Direttore Generale dovrà attivare la procedura di eventuale
pubblicizzazione. La pubblicizzazione potrà avvenire o tramite le normali inserzioni pubblicitarie
o ricorrendo ad una primaria agenzia immobiliare locale da individuarsi secondo le direttive della
Commissione Consiliare Gestione Patrimonio Immobiliare.
Articolo 78 - La transazione
1. La Fondazione, per porre fine alle controversie già cominciate o a quelle che possono sorgere, può ri­
correre all’istituto della transazione così come previsto dagli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile.
2. Per importi la cui differenza transatta è inferiore a euro 5.164,56, il Dirigente della Divisione in­
teressata dovrà procedere a istruire la pratica e sottoporla al Direttore Generale il quale, dopo aver
effettuato le necessarie valutazioni ed eventualmente sentito anche il parere di un legale di fiducia
della Fondazione, può autorizzare il ricorso alla transazione.
Ricevuta l’autorizzazione del Direttore Generale e completato il contratto in tutte le sue parti, esso
viene sottoposto a stipula del Presidente.
3. Per importi la cui differenza transatta è superiore a euro 5.164,56 il Dirigente della Divisione in­
teressata dovrà procedere a istruire la pratica e sottoporla al Direttore Generale il quale, dopo aver
effettuato le necessarie valutazioni ed eventualmente sentito anche il parere di un legale di fiducia
della Fondazione, sottoporrà la pratica alla delibera del Consiglio di Amministrazione per l’eventuale
autorizzazione alla transazione.
Ricevuta l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e completato il contratto in tutte le sue
parti, esso viene sottoposto a stipula da parte del Presidente.
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 79 - Disposizioni transitorie e finali
1. Le presenti Norme Interne di Contabilità e Amministrazione saranno rese operative nel momento
in cui la Fondazione avrà completato il processo di riorganizzazione secondo una programmazione
che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, le cui fasi principali sono le seguenti:
– revisione dell’attuale organigramma anche con le necessarie implementazioni;
– attuazione delle necessarie attività formative del personale;
– revisione e modificazione del sistema informatico;
– realizzazione delle procedure organizzative;
– attuazione del sistema contabile-amministrativo secondo le linee guida del presente regolamento.
2. Nelle more del completamento delle fasi riorganizzative, il Consiglio di Amministrazione potrà de­
liberare l’attuazione di quelle parti delle Norme Interne che riterrà già utili ed applicabili per il buon
funzionamento della Fondazione.
3. Fino alla data fissata dal Consiglio di Amministrazione per la completa e piena applicazione delle
presenti Norme Interne, l’amministrazione del patrimonio e la tenuta della contabilità della Fonda­
zione continuano ad essere gestite secondo la normativa attualmente applicata all’Ente.
4. Le cifre indicate negli artt. 12-38-52-63-65-78 possono essere aggiornate con motivata delibera­
zione del Consiglio di Amministrazione.
5. Per quanto non previsto dalle disposizioni delle presenti Norme Interne e dallo Statuto della Fon­
dazione, si applicano le norme del Codice Civile e quanto previsto dai principi contabili nazionali, e
ove carenti, insufficienti o mancanti, quelli internazionali.
„ 44
PREVIDENZA AGRICOLA
Regime
sanzionatorio
La Fondazione, avvalendosi della potestà di
autoregolamentazione conferitale dall’artico­
lo 4, comma 6-bis, della legge 140/97, con la
delibera n. 20 del 18 luglio 2003, come mo­
dificata dalla successiva delibera n. 5 del 16
aprile 2004, ha introdotto un nuovo sistema
sanzionatorio che tiene conto della specificità
del settore agricolo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 18 luglio 2003)
(omissis)
DELIBERA
1) di determinare gli interessi di differimento e
di dilazione per la regolarizzazione rateale dei
debiti per contributi dovuti dai datori di lavoro
nella misura, in ragione d’anno, pari al tasso
ufficiale di riferimento (TUR) vigente al mo­
mento del pagamento con la maggiorazione di
6 punti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
D.L. 14 giugno 1996 n. 318 convertito nella leg­
ge 29 luglio 1996 n. 402;
2) di modificare l’attuale sistema sanzionato­
rio, contenuto nelle delibere consiliari n. 51
del 28 ottobre 1997 e n. 38 dell’8 ottobre 1998,
fissando la seguente disciplina:
a) in caso di omissione contributiva (quando,
cioè, l’ammontare dei contributi non pagati o
pagati in ritardo è rilevabile dalle denunce e/o
registrazioni obbligatorie), il datore di lavoro
è tenuto al pagamento di una sanzione civile,
in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di ri­
ferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti; la
sanzione non può superare il 40% dell’importo
dei contributi non pagati alla scadenza presta­
bilita.
Superato il tetto massimo delle sanzioni civi­
li senza che si sia provveduto al pagamento
del dovuto, sul debito contributivo matura­
no gli interessi di mora di cui all’articolo 14
del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46;
Marlon, 1966
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
b) in caso di evasione contributiva (quando,
cioè, il mancato versamento dei contributi è
connesso a denunce e/o registrazioni obbliga­
45
REGIME SANZIONATORIO
torie omesse o non conformi al vero, con
l’intenzione specifica di occultare rap­
porti di lavoro o retribuzioni), il datore
di lavoro è tenuto al pagamento di una
sanzione civile pari al 30% annuo, fino
al tetto massimo del 60% dei contributi
dovuti.
Qualora la denuncia della situazione
debitoria sia effettuata spontaneamen­
te prima di contestazioni o richieste da
parte della Fondazione, e comunque en­
tro dodici mesi dal termine stabilito per
il pagamento, semprechè il pagamento
avvenga entro trenta giorni dalla denun­
cia, il datore di lavoro è soggetto ad una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari
al TUR maggiorato di 5,5 punti.
Superato il tetto massimo delle sanzioni
civili, sia nella prima che nella seconda
fattispecie, senza che si sia provveduto
al pagamento del dovuto, sul debito con­
tributivo maturano gli interessi di mora
di cui all’articolo 14 del citato D.Lgs.
46/99;
Mona Lisa, 1979 circa
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
c) in caso di ritardata denuncia del rapporto di
lavoro o di elementi di esso a causa di incertezze interpretative sulla sussistenza dell’obbligo contributivo (ad esempio, relativamente
all’inquadramento previdenziale dell’azienda
o relativamente alla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato), semprechè il
pagamento dei contributi avvenga entro il termine fissato dalla Fondazione, si applica una
sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR
maggiorato di 5,5 punti, fino ad un massimo
del 40% dei contributi dovuti;
d) nei casi di ritardato versamento dei contri­
buti a causa di situazioni, debitamente docu­
mentate, di incertezze interpretative parti­
colarmente rilevanti, di fatto doloso di terzo,
di crisi aziendale, di procedure concorsuali e
di tardivo finanziamento pubblico di enti non
aventi fini di lucro, il datore di lavoro è tenuto
al pagamento di una sanzione civile, in ragione
46
d’anno, pari al tasso più elevato fra quello di
rivalutazione annua del TFR e quello di rivalu­
tazione annua del Fondo di Previdenza.(1) „ (1) Testo della lett. d) così modificato dalla
delibera n. 5 del 16/4/04.
TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento
(determinato sulla base di provvedimento della
Banca Centrale Europea)
Misure vigenti dal 9/6/03 alla data di
stampa del presente numero di “P.A.”
Dal 9/6/03 al 5/12/05
Dal 6/12/05 al 7/3/06
Dal 8/3/06 al 14/6/06
Dal 15/6/06 al 8/8/06
Dal 9/8/06 al 10/10/06
Dal 11/10/2006
tasso pari al 2%
tasso pari al 2,25%
tasso pari al 2,50%
tasso pari al 2,75%
tasso pari al 3%
tasso pari al 3,25%
PREVIDENZA AGRICOLA
Regolamento adottato dal
Consiglio di Amministrazione
con la delibera fondativa del
23 giugno 1995 modificata
con delibera
del 7 novembre 1996,
approvata con
Decreto interministeriale
del 23 aprile 1997
Regolamento per
il trattamento
di fine rapporto
Articolo 1 - Fondo per il trattamento di fine rapporto
L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltura, in caso di cessazio­
ne del rapporto di impiego, corrisponde, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamen­
to, il trattamento di fine rapporto che è dovuto secondo la vigente disciplina, agli iscritti al Fondo di
cui all’art. 2, punto 4 della legge 29 novembre 1962, n. 1655.
Nei successivi articoli, l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per gli Impiegati dell’Agricoltu­
ra è denominato per brevità «Ente».
Articolo 2 - Computo del trattamento di fine rapporto
L’Ente, sulla base della retribuzione annua contributiva, denunciata ai sensi dell’art. 6 della legge
29 novembre 1962, n. 1655, provvede a fine anno a conteggiare e ad accreditare a nome di ciascuno
iscritto 1/13,5 dell’anzidetta retribuzione, depurata di quanto corrisposto a titolo occasionale.
La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Le somme accreditate a nome di ciascun iscritto - con esclusione della quota maturata nell’anno e
di quanto eventualmente corrisposto, ai sensi del successivo art. 5, a titolo di anticipazione - sono
incrementate, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito
dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno,
l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro ri­
spetto a quello di dicembre dell’anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni si computano come
mese intero.
In caso di sospensione della prestazione
di lavoro nel corso dell’anno per una del­
le cause di cui all’art. 2110 c.c., nonché in
caso di sospensione totale o parziale per
la quale sia prevista l’integrazione sala­
riale, deve essere computato nella retri­
buzione di cui al primo comma l’equiva­
lente della retribuzione cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto in caso di normale
Birth of Venus, 1482
svolgimento del rapporto di lavoro.
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
47
T.F.R.
L’importo di cui all’accantonamento in parola è ridotto inoltre dell’importo corrispondente alla con­
tribuzione aggiuntiva, dovuta al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e detratto, ai sensi dell’ul­
timo comma dell’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, dal contributo dovuto all’Ente.
Articolo 3 - Trattamento di fine rapporto
All’atto della cessazione del rapporto di impiego, l’Ente corrisponde agli iscritti al Fondo, a titolo di
trattamento di fine rapporto, l’importo che risulta accantonato per il periodo di iscrizione al nomina­
tivo di ciascuno, ai sensi dell’articolo precedente.
In caso di cessazione del rapporto di impiego per causa di morte, l’anzidetto importo è corrisposto gli
aventi diritto di cui all’art. 2122 c.c..
Nel caso in cui la Ditta si estingue per effetto di provvedimenti di legge o di altro atto di autorità che
non comporti acquisizione del diritto al trattamento di fine rapporto, oppure sia assoggettato ad un
diverso inquadramento previdenziale, viene restituita la somma dei saldi accantonati per ciascun di­
pendente al 31 dicembre dell’anno precedente alla cessazione del rapporto assicurativo, maggiorata
del tasso di rivalutazione risultante alla data del pagamento. Nel predetto computo sono considerati
i saldi dei dipendenti in servizio alla data di cessazione del rapporto assicurativo con la Ditta.
Dall’importo determinato ai sensi del comma precedente va detratto quanto corrisposto a titolo di
anticipazione al dipendente della Ditta interessata che non sia stato già saldato nella elaborazione di
cui all’art. 6.
Articolo 4 - Facoltà di retrodatazione dell’iscrizione al Fondo
Nei casi in cui, per giustificato motivo, la data di iscrizione al Fondo risulti posteriore a quella della
effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, la Ditta ha facoltà di richiedere al Consiglio di Ammi­
nistrazione dell’Ente, per il personale impiegatizio dipendente, che la decorrenza della iscrizione al
Fondo abbia esattamente a coincidere con la data dalla quale ha avuto effettivamente inizio il rap­
porto.
L’accoglimento della richiesta cui al comma precedente, subordinato alla presentazione di tutti gli
atti e documenti ritenuti necessari per l’istruttoria della richiesta stessa, comporta per la Ditta l’ob­
bligo di versare all’Ente un importo pari a quello spettante al dipendente per trattamento di fine
rapporto, al momento dell’accoglimento della richiesta, per il periodo di tempo intercorrente tra la
data di inizio del rapporto e quella di iscrizione al Fondo.
L’importo dovuto in applicazione di quanto stabilito con il presente articolo deve essere versato dalla
Ditta in unica soluzione ovvero, a richiesta, in forma rateale.
La richiesta per il pagamento rateale deve essere inoltrata dalla Ditta al Consiglio di Amministrazio­
ne che stabilisce i termini e le modalità di pagamento nonché la misura degli interessi da addebitare
in aggiunta all’importo dovuto.
In caso di versamento rateale dell’importo di cui trattasi, qualora intervenga la cessazione del rap­
porto di impiego dell’iscritto cui la rateazione si riferisce, l’importo residuo deve essere versato in
unica soluzione non oltre trenta giorni dalla data della cessazione stessa.
Articolo 5 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto
L’Ente corrisponde agli iscritti che ne facciano espressa richiesta l’anticipazione sul trattamento di
fine rapporto di cui al precedente articolo 3, alle condizioni e nei limiti appresso elencati.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso la stessa Ditta, può chiedere, in costan­
za di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo di cui al preceden­
te comma e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
48
PREVIDENZA AGRICOLA
T.F.R.
Le richieste possono essere accolte in ordine di priorità per:
a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strut-
ture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
c) estinzione, anche parziale, del mutuo eventualmente contratto con la Fondazione al fine dell’ac-
quisto o della costruzione della prima casa di abitazione.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e dal lavoratore con almeno 8 anni di iscrizione al Fondo, quale dipendente di una stessa Ditta.
Agli anzidetti fini gli interessati dovranno inviare all’Ente, unitamente alla domanda di anticipazione accompagnata da idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui innanzi, una dichiarazione della Ditta attestante il numero dei dipendenti in servizio, il numero dei dipenden-
ti con almeno otto anni di anzianità nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
In caso di necessità, per l’individuazione del beneficiario della prestazione si terrà conto dell’ordine cronologico delle domande.
In caso di concorrenza tra anticipazione e prestito l’importo complessivamente erogato non può su-
perare il 70% del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto.
Il Fondo non può essere chiamato a corrispondere l’anticipazione in favore dei dipendenti dei tipi di aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni nonché delle aziende inadempienti.
Articolo 5-bis - Anticipazione: trattamento di miglior favore
I dipendenti delle Ditte che non raggiungono i limiti del 10% e del 4% di cui all’articolo precedente,
semprechè le ditte stesse siano in regola con il versamento dei contributi dovuti fino al momento della domanda, possono ugualmente fruire delle anticipazioni inoltrando apposita richiesta all’Ente.
Tali domande verranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste e nei limiti
delle disponibilità fissate di anno in anno con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione, entro il tetto massimo del 50% delle somme complessivamente corrisposte, a titolo
di anticipazione del trattamento di fine rapporto, nell’anno precedente.
Articolo 6 - Estratti conto
Sulla base delle retribuzioni denunciate, l’Ente provvede ad aggiornare i conti individuali degli iscrit­
ti, riportanti quanto spettante a ciascuno di essi a titolo di trattamento di fine rapporto al 31 dicembre
dell’anno precedente.
L’Ente provvede quindi ad inviare a tutti gli iscritti nonché alle Ditte contribuenti i relativi estratti­
conto intendendosi così assolti gli incombenti di cui al combinato disposto degli artt. 2, penultimo
comma della legge 297/1982 e 4 del D.L. 352/1978.
Ogni contestazione riguardante detti estratti conto deve essere effettuata entro il termine di trenta
giorni dall’invio degli stessi.
Articolo 7 - Denuncia di cessazione del rapporto di impiego
La cessazione del rapporto di impiego deve essere comunicata a cura della Ditta mediante esplicita denuncia da trasmettere all’Ente non oltre 15 giorni dalla data di cessazione stessa.
La denuncia deve contenere le seguenti notizie:
a) data di inizio e di cessazione del rapporto di impiego;
b) qualifica del dipendente e mansioni svolte in concreto;
c) luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo del dipendente.
L’Ente ha facoltà di richiedere alle Ditte od al dipendente od agli aventi diritto notizie e certificazioni ritenute necessarie.
PREVIDENZA AGRICOLA
49
T.F.R.
L’Ente non risponde delle conseguenze connesse a ritardi nella trasmissione della denuncia e dei
documenti richiesti come pure ad inosservanza di leggi.
Articolo 8 - Ricorsi
Avverso i provvedimenti dell’Ente concernenti l’attuazione delle disposizioni contenute nel presente
regolamento, è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione.
Il termine per ricorrere, ai sensi del precedente comma, è di giorni 90 dalla data di comunicazione
del provvedimento adottato dall’Ente; la seguente decisione deve essere pronunciata dal Consiglio di
Amministrazione entro 120 giorni dalla presentazione del ricorso.
Articolo 9 - Entrate e bilancio tecnico
Sono entrate del Fondo:
a) i contributi destinati ad alimentarlo;
b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni esercizio finanziario determinati in rapporto alla gia-
cenza media annuale del Fondo ad un tasso di interesse pari a quello medio realizzato nel medesimo esercizio dall’investimento dei beni patrimoniali;
c) le somme incassate per sanzioni civili e proventi vari di pertinenza.
Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico del Fondo; tuttavia è in facoltà del Consiglio di Ammi-
nistrazione dell’Ente disporre la compilazione in via anticipata, su motivata proposta formulata dal Direttore Generale, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto.
Qualora le risultanze del bilancio tecnico richiedano variazioni della quota contributiva, il Consiglio di Amministrazione adotta le conseguenti determinazioni e richiede al Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale la successiva approvazione nei modi e termini di legge.
Articolo 10 - Disposizioni transitorie e finali
Nei confronti di coloro che, alla data del 1º giugno 1982, risultavano già iscritti al Fondo, la pre-
stazione del Fondo stesso che sarebbe spettata agli iscritti all’atto dell’entrata in vigore della legge 297/1982 è calcolata secondo la disciplina regolamentare vigente fino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui al precedente art. 2.
Si applicano al riguardo le disposizioni di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 2.
Ai fini del «recupero» dell’indennità di contingenza, relativa al periodo 1º febbraio 1977 - 31 maggio 1982, si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell’art. 6 della legge 297/1982.
Si applica altresì il terzultimo comma del citato art. 5 della legge 297/1982.
Articolo 11 - Aumenti retributivi
Ai fini della determinazione della prestazione spettante agli iscritti alla data del 1º giugno 1982, gli
aumenti retributivi che non siano automatico effetto di una norma contrattuale collettiva entrano a
far parte della retribuzione quiescibile solo a condizione che il rapporto di lavoro cessi dopo che sia
interamente trascorso un biennio dalla data della denuncia degli aumenti stessi.
In caso contrario non si terrà conto di detti aumenti ed i contributi relativi alle quote di retribu­
zione rimaste escluse dal computo della prestazione in argomento verranno rimborsati alle Ditte
contribuenti.
Articolo 12 - Entrata in vigore
Il presente regolamento è inviato al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai sensi del­
l’art. 8 dello Statuto dell’Ente approvato con D.P.R. n. 1002 del 28 luglio 1967 e modificato con D.P.R.
n. 1025 del 1º luglio 1981.
Gli effetti del presente regolamento hanno decorrenza dal 1º giugno 1982.
„
50
PREVIDENZA AGRICOLA
Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 23 giugno 1995 e modificato con la delibera del 21 settembre
1995, approvato con
Decreto interministeriale del
19 novembre 1996
Fondo
di previdenza
Articolo 1 - Campo di applicazione
In attuazione dello Statuto dell’Ente Naziona­
le di Previdenza e di Assistenza per gli Impie­
gati dell’Agricoltura e dei Contratti Collettivi
vigenti, il presente Regolamento disciplina il
trattamento di previdenza spettante ai diri­
genti e agli impiegati, tecnici e amministrativi,
di imprese e industrie agricole, di Consorzi di
Miglioramento Fondiario, di Consorzi di Boni­
fica, e, comunque, di Enti e di imprese in genere che svolgono la loro attività nel settore della
produzione agricola, nonché agli impiegati,
tecnici e amministrativi, di imprese esercen­
ti concessioni di tabacco e imprese esercenti
frantoi di olive.
Liza Minnelli, 1979
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
Articolo 2 - Trattamento di previdenza
Il trattamento di previdenza, di cui al presen­
te regolamento, assicura la corresponsione di
prestazioni economiche al verificarsi dei se­
guenti eventi:
a) morte che non sia conseguenza diretta ed
esclusiva di infortunio;
b) invalidità permanente totale ed assoluta che
non sia conseguenza diretta ed esclusiva di in­
fortunio;
c) raggiungimento del 65° anno di età.
Articolo 3 - Assegno di morte
Nel caso di morte dell’iscritto è corrisposto ai
superstiti un assegno pari a 20 mensilità di re­
tribuzione.
Per mensilità di retribuzione si intende un do­
dicesimo della retribuzione annua che, nei do­
dici mesi precedenti l’evento, è stata denuncia­
ta all’Ente ed è stata presa a base per il calcolo
del contributo.
Nel caso in cui la morte dell’iscritto si verifichi
prima che sia trascorso un anno dalla data di
iscrizione, l’assegno di morte è determinato in
rapporto alla retribuzione annua che per il pe­
riodo di iscrizione è stata denunciata all’Ente
ed è stata presa a base per il calcolo del con­
tributo.
Qualora la morte si verifichi in periodo di in­
terruzione del servizio, sempreché ricorrano
le condizioni previste dall’art. 5, comma 2,
numero 2, l’assegno di morte è determinato in
rapporto alla retribuzione annua che nei dodici
mesi precedenti la interruzione dell’attività di
servizio è stata denunciata all’Ente ed è stata
presa a base per il calcolo del contributo.
51
FONDO DI PREVIDENZA
Non spetta ai superstiti l’assegno per il caso
di morte, qualora l’indennità per invalidità
permanente, prevista dal successivo art. 4, sia
stata o già liquidata o già corrisposta all’iscrit­
to. L’ammontare dell’assegno di morte è cor­
risposto ai superstiti dell’iscritto, osservando
le norme di cui all’art. 2122 del Codice Civile.
Qualora tra i superstiti figurino figli minori,
che vivevano a carico dell’iscritto al momento
della sua morte, la quota parte dell’assegno ad
essi spettante è integrata da una maggiorazio­
ne pari a:
- tre mensilità e mezzo di retribuzione per cia­
scun figlio che non abbia compiuto il 14º anno
di età;
- due mensilità di retribuzione per ciascun fi­
glio che abbia compiuto il 14º anno di età e non
abbia compiuto il 21º anno di età.
La maggiorazione, pari a due mensilità di re­
tribuzione, è altresì corrisposta senza limiti di
età per ciascun figlio permanentemente inabile
al lavoro.
È considerato inabile permanente al lavoro il
figlio la cui attitudine alle normali occupazioni
sia ridotta in modo permanente, per infermità
o difetto fisico o mentale, a meno del 50%.
Articolo 4 - Indennità per invalidità
permanente totale ed assoluta
Nel caso in cui l’iscritto venga colpito da in­
validità permanente totale ed assoluta è cor­
risposta una indennità pari a 25 mensilità di
retribuzione.
È considerata invalidità permanente totale ed
assoluta, indennizzabile ai sensi del presente
regolamento, la perdita completa e per tutta la
vita, di ogni attitudine al lavoro e tale da ren­
dere indispensabile un’assistenza personale
continuativa.
Si ritiene indispensabile l’assistenza personale continuativa allorché l’iscritto si trovi nella
impossibilità di soddisfare senza assistenza
alle comuni esigenze della sua vita organica e
di relazione, se non con grave nocumento per
sé o per gli altri.
Nel caso di morte dell’iscritto, al quale sia stata
52
già liquidata, ma non corrisposta, l’indennità
per invalidità permanente totale ed assoluta,
la ripartizione dell’indennità stessa è effettuata
fra i superstiti secondo le norme della succes­
sione legittima.
Articolo 5 - Condizioni
Il diritto alle prestazioni stabilite dal presente
regolamento per i casi di morte e di invalidità
permanente totale ed assoluta, è riconosciuto
al verificarsi di tali eventi, sempreché:
a) abbia avuto effettivo inizio il rapporto di im­
piego ed il datore di lavoro abbia già provvedu­
to alla denuncia all’Ente dell’instaurazione del
rapporto stesso, secondo le modalità in vigore;
b) l’iscritto sia in attività di servizio con diritto
alla retribuzione;
c) l’iscritto non abbia superato il 65º anno di
età.
Le prestazioni, spettanti al verificarsi della
morte dell’iscritto o nel caso in cui il medesimo
venga colpito da invalidità permanente tota­
le ed assoluta, spettano anche se uno dei due
eventi si verifichi:
1) nei trenta giorni successivi alla cessazione
dell’iscrizione all’Ente, sempreché in tale pe­
riodo non sia stata svolta attività lavorativa alle
dipendenze di terzi o in proprio;
2) nel periodo di astensione dal servizio in
conseguenza di malattia o di infortunio con­
templato dai Contratti Collettivi di lavoro o dai
Regolamenti Organici per gli Enti non vincola­
ti da contrattazione collettiva.
Nel caso in cui la morte o l’invalidità perma­
nente totale ed assoluta siano conseguenza di
azione suicida, il diritto alle prestazioni è rico­
nosciuto, sempreché la iscrizione all’Ente sia
intervenuta un anno prima del verificarsi del­
l’evento.
Articolo 6 - Liquidazione del conto
individuale. Opzioni per la pensione
1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è cor­
risposto all’iscritto l’ammontare del conto in­
dividuale determinato secondo il calcolo a lui
più favorevole tra:
PREVIDENZA AGRICOLA
FONDO DI PREVIDENZA
a) quello costituito dal contributo versato per
tale fine a partire dalla data dell’iniziale iscri­
zione al Fondo e dagli interessi composti al tas­
so annuo del 4%;
b) quello determinato moltiplicando per il
numero degli anni di effettiva contribuzione
l’85% della media annua risultante dall’ultimo
triennio di contribuzione al Fondo. Qualora
alla formazione del periodo complessivo di
contribuzione concorrano periodi connessi a
rapporti di impiego a tempo pieno e a rapporti
a tempo parziale, relativamente a questi ultimi
periodi la prestazione è determinata esclusiva­
mente secondo il criterio di cui alla lettera a)
del presente comma.
2) Prima del raggiungimento del 65° anno di
età l’ammontare del conto individuale è corri­
sposto:
a) all’iscritto che abbia cessato il rapporto di
impiego ed abbia conseguito il trattamento
pensionistico di vecchiaia nell’assicurazione
generale obbligatoria o in forme sostitutive e
semprechè non instauri un nuovo rapporto di
lavoro;
b) all’iscritto colpito da invalidità permanente
totale ed assoluta;
c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di ces­
sazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i
quali non ne abbia instaurato un altro con con­
seguente diritto alla reiscrizione all’Ente;
d) ai superstiti in caso di morte dell’iscritto.
3) Gli iscritti che abbiano raggiunto il 65° anno
di età o quelli di cui alla lettera a) del comma
2, possono optare per la liquidazione della pre­
stazione sotto forma di pensione. L’importo
annuo iniziale della pensione è determinato
dal prodotto fra l’importo del conto individuale
di pertinenza dei singoli iscritti e i coefficienti
di cui alla “tabella A”allegata al presente rego­
lamento di cui fa parte integrante. Tale facol­
tà è riconosciuta anche agli iscritti di cui alla
lettera b) del comma 2 che possono vantare
almeno cinque anni di contribuzione al fondo.
L’importo annuo iniziale della pensione in tale
fattispecie è determinato dal prodotto fra l’im­
porto del conto individuale di pertinenza dei
PREVIDENZA AGRICOLA
singoli iscritti e i coefficienti di cui alla “tabella
B”allegata al presente regolamento. L’opzione
deve essere esercitata entro tre mesi dalla ma­
turazione del diritto a percepire il conto indi­
viduale o, per quanto riguarda la fattispecie di
cui alla lettera b) del comma 2, dal riconosci­
mento dell’invalidità.
4) L’ammontare annuo della pensione spettan­
te è corrisposto in 6 rate bimestrali posticipate
di pari importo a partire dal primo giorno del
mese successivo alla data di cessazione del rap­
porto di lavoro o al compimento del sessanta­
cinquesimo anno di età.
5) A decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, le
pensioni in godimento sono rivalutate, con de­
liberazione del Consiglio di Amministrazione
adottata in sede di approvazione del bilancio
consuntivo, in relazione al rendimento netto
del patrimonio del Fondo e tenendo conto del
tasso di interesse adottato in sede di determi­
nazione dei coefficienti di trasformazione di
cui alle tabelle “A” e “B”allegate al presente re­
golamento.
6) La pensione di cui innanzi è reversibile ai
soggetti e nelle percentuali della pensione di­
retta sotto indicati:
- coniuge, 60 per cento;
- figli a carico secondo la disciplina dell’assi­
curazione generale obbligatori, 20% per cia­
scun figlio se ha diritto anche il coniuge; 40%
se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La
pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente né inferiore al 60% né
superiore al 100% della pensione diretta che
sarebbe spettata.
7) L’iscritto che si trovi nella situazione di cui
alla lettera c) del comma 2, che abbia matu­
rato presso il Fondo un’anzianità contributi­
va complessivamente non inferiore a cinque
anni, ha la facoltà di differire la liquidazione
del conto individuale al compimento del 65°
anno di età ovvero alla data di maturazione del
trattamento pensionistico di vecchiaia conse­
guito nell’assicurazione generale obbligatoria
o forme sostitutive. L’importo del conto indi­
viduale è rivalutato con decorrenza 1° luglio di
53
FONDO DI PREVIDENZA
ciascun anno, con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione adottata in sede di appro­
vazione del bilancio consuntivo, in relazione
al rendimento netto del patrimonio del Fon­
do. Al momento della liquidazione del conto
individuale di cui trattasi, l’interessato potrà
esercitare tutte le facoltà inerenti alla presta­
zione dovutagli, ivi compresa l’opzione di cui
al comma 3.
8) Nel caso di liquidazione ai superstiti, la ri­
partizione dell’ammontare del conto individua­
le è effettuata secondo il disposto dell’articolo
2122 del codice civile; la ripartizione è invece
effettuata secondo le norme della successione
legittima, quando la morte dell’iscritto si ve­
rifica dopo che l’Ente ha già provveduto alla
liquidazione, ma non alla materiale correspon­
sione del conto individuale.
Articolo 7 - Entrate e bilancio tecnico
Sono entrate del Fondo:
a) i contributi destinati ad alimentarlo, secon­
do la misura stabilita dalla legge 29 novembre
1962, n. 1665;
b) gli interessi, accreditati alla chiusura di ogni
esercizio finanziario, determinati in rappor­
to alla giacenza media annuale del Fondo ad
un tasso di interesse pari a quello medio netto
realizzato nel medesimo esercizio dall’investi­
mento dei beni patrimoniali;
c) le somme incassate per sanzioni civili e pro­
venti vari di pertinenza.
Ogni tre anni è compilato il bilancio tecnico
del Fondo; tuttavia è in facoltà del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente disporne la compi­
lazione in via anticipata, su motivata proposta
formulata dal Direttore Generale, ai sensi del­
l’art. 10 del vecchio Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, sulla
base delle risultanze del predetto bilancio, a pro­
muovere i provvedimenti necessari a mantenere
inalterato l’equilibrio finanziario del Fondo, ferma restando l’aliquota contributiva vigente.
Articolo 8 - Responsabilità civile
Se la morte o l’invalidità permanente totale ed
54
assoluta siano imputabili a colpa altrui, l’Ente,
secondo l’art. 1916 del Codice Civile, può eser­
citare il diritto di regresso, contro le persone
civilmente responsabili, per le somme corri­
sposte per le indennità di cui ai precedenti ar­
ticoli 3 e 4.
Articolo 9 - Prescrizione
L’azione per conseguire le indennità previste,
per il caso di morte e d’invalidità permanente
totale ed assoluta, dai precedenti articoli 3 e 4
si prescrive nel termine di un anno dalla data
in cui tali eventi si sono verificati.
Articolo 10 - Procedimento per la
liquidazione dell’assegno di morte
In caso di morte dell’iscritto, la domanda per
ottenere l’assegno previsto dall’articolo 3 deve
essere inoltrata all’Ente a cura degli aventi
causa - con lettera raccomandata - entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento mortale.
La domanda deve indicare:
1) generalità dell’impiegato deceduto;
2) impresa od ente presso cui prestava servi­
zio;
3) giorno, ora e luogo in cui è avvenuto il de­
cesso;
4) circostanze in cui si è verificata la morte;
5) cause della morte, attestate da certificato
medico.
Articolo 11 - Procedimento per
ottenere la liquidazione dell’indennità
per invalidità permanente totale ed
assoluta
La domanda per ottenere l’indennità stabilita
dall’art. 4, a pena di decadenza da ogni diritto,
deve essere inoltrata all’Ente, a mezzo lettera
raccomandata, entro e non oltre il 30º giorno
dalla data in cui l’iscritto è stato colpito da in­
validità permanente totale ed assoluta.
La domanda deve essere corredata da un cer­
tificato medico in cui siano dettagliatamente
indicate le cause e le infermità che hanno de­
terminato l’invalidità permanente totale ed
assoluta.
PREVIDENZA AGRICOLA
FONDO DI PREVIDENZA
Articolo 12 - Procedimento per
la liquidazione del trattamento
previdenziale
1) L’ammontare del conto individuale di cui
al precedente art. 6, è liquidato direttamente
dall’Ente nei casi di compimento del 65° anno
di età, di morte e di invalidità permanente totale e assoluta.
2) Negli altri casi, l’iscritto per ottenere la li­
quidazione del conto individuale, deve inoltra­
re domanda all’Ente e deve dichiarare le con­
dizioni sussistenti in merito al conseguimento
della pensione di vecchiaia e le condizioni ine­
renti la situazione lavorativa.
3) L’importo di cui al comma 1 del presente
articolo viene erogato trascorso il termine di
opzione di cui all’art. 6, comma 3, quello di
cui al precedente comma 2, entro 3 mesi dalla
presentazione della domanda.
4) La facoltà di differimento prevista dall’art.
6, comma 7 deve essere esercitata entro 9 mesi
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro
ed è irrevocabile. In assenza di domanda o di
esercizio della facoltà suddetta, trascorso un
anno dalla data di cessazione del rapporto di
impiego, l’Ente procede direttamente alla li­
quidazione e successiva erogazione del conto
individuale.
Articolo 13 - Accertamenti
L’Ente ha facoltà di richiedere gli atti ed i do­
cumenti comprovanti il diritto dell’iscritto o
degli aventi causa a conseguire le prestazioni
previste dal presente regolamento e può di­
sporre ogni accertamento che ritiene utile di
eseguire o di far eseguire da pubbliche auto­
rità.
L’opposizione dell’iscritto o degli aventi causa
agli accertamenti disposti dall’Ente od il rifiuto a produrre i documenti richiesti determina­
no la perdita di ogni diritto alle prestazioni.
Articolo 14
Procedimento amministrativo
Ricevuta la documentazione ed eseguiti, ove
del caso, gli accertamenti di cui ha facoltà,
PREVIDENZA AGRICOLA
l’Ente comunica all’iscritto od agli aventi dirit­
to le proprie determinazioni.
Avverso le determinazioni dell’Ente,
l’iscritto o gli aventi causa hanno facoltà
di proporre motivato ricorso al Consiglio
di Amministrazione, a mezzo lettera racco­
mandata, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione delle determinazioni
stesse.
Entro il termine di trenta giorni dal ricevi­
mento della comunicazione della decisione
del Consiglio di Amministrazione, può essere
chiesta la costituzione del Collegio arbitrale di
cui al seguente art. 15.
Trascorsi i termini innanzi stabiliti senza che
sia stata prodotta opposizione, le decisioni
adottate divengono definitive.
Articolo 15 - Costituzione del Collegio
Arbitrale
Esaurito il procedimento amministrativo di
cui all’art. 14, la controversia è demandata,
con scrittura privata, al giudizio inoppugna­
bile di un Collegio Arbitrale, composto di tre
esperti, medici e legali, due dei quali nominati
uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comu­
ne accordo o, in mancanza, dal Presidente del
Tribunale di Roma.
Ciascuna delle parti remunera l’esperto da
essa designato; il compenso del terzo arbitro è
posto a carico della parte soccombente.
Il Collegio Arbitrale ha la sua sede in Roma,
decide a maggioranza sulle controversie de­
mandategli ed il suo pronunciato è inoppu­
gnabile dalle parti, anche se uno degli esperti
rifiutasse di firmarlo.
Articolo 16 - Norme transitorie e finali
Il presente regolamento entra in vigore dal 1º
gennaio 1972 (le modificazioni apportate agli
articoli 6, 7 e 12 trovano applicazione a decor­
rere dal 2 marzo 1978).
Per tutto ciò che non è regolato espressamen­
te dal presente regolamento, si osservano, in
quanto applicabili, le vigenti disposizioni di
legge.
55
FONDO DI PREVIDENZA
Tabella A - Coefficienti per la determinazione dell’importo annuo iniziale della
pensione di vecchiaia
(tasso d’interesse 4%)
Età
57
60
63
Coefficienti
0.060262
0.064183
0.069103
Età
58
61
64
Coefficienti
0.061471
0.065702
0.071008
Età
59
62
65
Coefficienti
0.062778
0.067339
0.073076
N.B. - L’importo annuo iniziale della pensione si ottiene moltiplicando il conto individuale per
il coefficiente corrispondente all’età del pensionando. Per le età non intere espresse in anni e
mesi (considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni e tra­
scurando invece la frazione inferiore a 15 giorni) il coefficiente si ricava incrementando quello
relativo all’età compiuta di tanti dodicesimi della differenza tra i due coefficienti relativi alle
età intere tra le quali si colloca quella del pensionando quanti sono i mesi da considerare.
Tabella B - Coefficienti per la determinazione dell’importo annuo iniziale della
pensione di invalidità
(tasso d’interesse 4%)
Età
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Coefficienti
0.044024
0.044190
0.044364
0.044547
0.044742
0.044948
0.045167
0.045399
0.045644
0.045904
0.046180
0.046473
0.046783
0.047111
0.047457
Età
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Coefficienti
0.047823
0.048209
0.048619
0.049052
0.049510
0.049992
0.050501
0.051040
0.051611
0.052214
0.052851
0.053521
0.054231
0.054981
0.055776
Età
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Coefficienti
0.056619
0.057511
0.058460
0.059467
0.060545
0.061702
0.062937
0.064272
0.065714
0.067277
0.068951
0.070757
0.072703
0.074796
0.077052
0.079505
N.B. - L’importo annuo iniziale della pensione si ottiene moltiplicando il conto individuale per
il coefficiente corrispondente all’età del pensionando. Per le età non intere espresse in anni e
mesi (considerando come mese intero la frazione dello stesso pari o superiore a 15 giorni e tra­
scurando invece la frazione inferiore a 15 giorni) il coefficiente si ricava incrementando quello
relativo all’età compiuta di tanti dodicesimi della differenza tra i due coefficienti relativi alle
età intere tra le quali si colloca quella del pensionando quanti sono i mesi da considerare. „
56
PREVIDENZA AGRICOLA
Infortuni sul lavoro
Il seguente prontuario vuole essere una risposta esauriente alle numerose richieste
di chiarimenti, da parte delle aziende e degli assicurati, in relazione alla denuncia,
alla prosecuzione ed alla chiusura di un evento infortunistico.
Denuncia dell’infortunio
In caso di un evento infortunistico, la comunicazione deve arrivare alla Fondazione entro venti
giorni, compreso il giorno dell’infortunio. Superato tale termine, l’indennizzo dell’indennità gior­
naliera per inabilità temporanea assoluta al lavoro e dell’indennità di ricovero partirà dal giorno
della denuncia dell’evento stesso. Il termine di denuncia è lo stesso sia per gli infortuni professio­
nali o in itinere sia per gli infortuni extraprofessionali.
In caso di infortunio professionale o in itinere, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare l’even­
to stesso, entro quarantotto ore, all’autorità di pubblica sicurezza.
La denuncia deve essere redatta sul modello PREV/05. Alla Fondazione deve essere prodotta una
copia di tale modello e l’attestazione dell’avvenuta trasmissione all’autorità.
Nel caso di infortuni determinati da incidente stradale in itinere o extraprofessionale e da eventi extralavorativi, l’assicurato deve
compilare il modello PREV/37. Si
sottolinea la necessità che la denun­
cia contenga tutte le informazioni
espressamente richieste e che la de­
scrizione della dinamica dell’infortu­
nio sia esaustiva, tanto da permettere
la correlazione tra l’evento e il trauma
prodottosi.
In caso di infortunio in itinere, deve
essere compilato e sottoscritto dal­
l’assicurato e dal datore di lavoro il
modello QUEST/IT.
Ladies and Gentlemen, 1975
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
Richiesta di riconoscimento di
malattia professionale
La richiesta di riconoscimento di ma­
lattia professionale deve essere pro­
dotta mediante l’utilizzo del modello
MAL/PROF. Il modello è composto
da due distinte sezioni che devono essere compilate e sottoscritte dall’assi­
curato e dal medico che ha seguito
l’evoluzione della patologia oggetto
di richiesta di riconoscimento.
Il datore di lavoro deve produrre
una relazione dalla quale risultino le
mansioni di fatto svolte dall’assicu-
57
INFORTUNI
rato nei cinque anni precedenti la richiesta di riconoscimento e fornire, a richiesta della Fondazio­
ne, il documento di valutazione dei rischi nonché copia degli esiti delle valutazioni mediche ai sensi
del D.Lgs. n. 626 e successivi aggiornamenti.
Denuncia di decesso per infortunio
La denuncia deve essere prodotta entro ventiquattro ore dall’infortunio dal datore di lavoro o dagli
eredi dell’assicurato. Se la morte, conseguenza dell’infortunio, si verifica in un momento successi­
vo, il termine di denuncia rimane il medesimo.
Documentazione medica
La denuncia di infortunio deve essere corredata da un certificato medico, possibilmente di pronto
soccorso, che contenga la diagnosi e la prognosi. Qualora in sede di visita di pronto soccorso siano
stati effettuati accertamenti diagnostici (radiografie, ecografie, risonanze), gli esiti degli stessi de­
vono essere prodotti alla Fondazione.
Si rammenta che la documentazione medica deve essere trasmessa in originale o in copia conforme
all’originale.
Si fa presente l’opportunità che l’assicurato che ha subito un infortunio professionale o è rimasto
coinvolto in un incidente stradale in itinere e che si avvalga delle prestazioni di pronto soccorso,
dichiari di non essere soggetto alla tutela assicurativa dell’INAIL bensì a quella dell’ENPAIA.
Un’eventuale certificazione della prosecuzione dell’infortunio deve attestare chiaramente la totale
inabilità al lavoro dell’assicurato, in quanto, l’art. 8 del vigente regolamento delle prestazioni pre­
vede l’erogazione dell’indennità giornaliera esclusivamente per l’assenza dal servizio determinata
da inabilità assoluta.
Eventuali consulenze specialistiche ed ulteriori accertamenti diagnostici devono parimenti essere
inviati.
Tutta la documentazione medica agli atti è, comunque, oggetto di valutazione da parte della consu­
lenza medico-legale della Fondazione.
La determinazione medico-legale tiene conto dell’età e dell’attività lavorativa svolta dall’assicurato,
della natura e dell’evoluzione delle lesioni nonché di tutti gli elementi documentali noti.
In relazione all’attività lavorativa, sarebbe opportuno che, in fase di denuncia dell’evento, il datore
di lavoro indicasse le effettive mansioni svolte dall’assicurato in azienda in modo da fornire un
importante elemento di valutazione alla consulenza medico-legale della Fondazione.
Qualora la consulenza medico-legale della Fondazione lo ritenga necessario, sono disposti accerta­
menti diretti nei confronti degli assicurati durante il periodo di assenza dal lavoro.
Il diniego o l’ingiustificato ritardo a sottoporsi agli accertamenti comporta la perdita al diritto alle
prestazioni.
Esito dell’infortunio
In assenza di un certificato medico di esito dell’infortunio, espressamente previsto dall’art. 18 del
Regolamento delle prestazioni, prodotto entro il trentesimo giorno dal conseguimento della gua­
rigione clinica o dal termine del periodo di cura, l’infortunio verrà considerato chiuso allo scadere
dell’ultima prognosi rilasciata.
Determinazione dell’invalidità permanente assoluta o parziale
In caso di postumi, l’assicurato deve trasmettere, entro i termini summenzionati, un certificato
medico che attesti chiaramente le limitazioni funzionali.
Si ricorda che in caso di infortunio extralavorativo la valutazione e l’eventuale indennizzo dei po-
58
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
stumi è esclusivamente in relazione alla riduzione della capacità lavorativa generica. In caso di infortunio professionale o di incidente stradale in itinere, viene valutato anche il danno biologico.
Gli accertamenti medico-legali sono effettuati da consulenti medico-legali dell’INAIL che operano in regime di convenzione ENPAIA-INAIL.
Richiesta di revisione per aggravamento dell’invalidità permanente assoluta o parziale
In caso di aggravamento dell’invalidità permanente parziale precedentemente riconosciuta dalla
consulenza medico-legale della Fondazione, l’assicurato deve produrre una relazione medica dalla
quale risultino le cause dell’aggravamento ed il nuovo grado di invalidità.
Il vigente Regolamento delle prestazioni prevede la possibilità di richiedere tre revisioni entro il
periodo massimo di sei anni dalla comunicazione delle prime determinazioni della consulenza me­
dico-legale della Fondazione.
La prima revisione non può essere richiesta prima di un anno dalla data dell’infortunio e almeno
sei mesi dopo la comunicazione summenzionata. Le successive revisioni non possono essere richie­
ste prima di un anno dalla precedente.
Per gli infortuni, non ancora prescritti, avvenuti prima dell’entrata in vigore del vigente Regola­
mento, la richiesta di revisione può essere ammessa per cinque volte entro il periodo massimo di
dieci anni dalla comunicazione delle prime determinazioni della consulenza medico-legale della
Fondazione. Le revisioni non possono essere richieste prima di un anno dalla precedente.
Liquidazione delle prestazioni
La liquidazione delle prestazioni avviene, in osservanza a quanto previsto dal vigente Regolamento
delle prestazioni, al completamento dell’istruzione della pratica di infortunio.
La liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è subordinata alla rice­
zione del modello PREV/50, compilato e sottoscritto dall’assicurato e dal datore di lavoro.
Si sottolinea l’opportunità di inserire le coordinate bancarie del beneficiario onde permettere una
più celere e sicura liquidazione della prestazione.
La liquidazione dell’indennità di ricovero è effettuata, a fronte della presentazione della cartella
clinica, direttamente all’assicurato.
La liquidazione del contributo per indispensabili cure fisioterapiche resesi necessarie in conse­
guenza di un infortunio professionale o di un incidente stradale in itinere, è effettuata, a fronte
della presentazione della prescrizione medica e dell’originale o degli originali delle fatture, diretta­
mente all’assicurato.
La liquidazione dell’indennità per invalidità permanente assoluta o parziale avviene dopo la resti­
tuzione dell’atto di quietanza trasmesso all’assicurato in conseguenza delle determinazioni della
consulenza medico-legale della Fondazione.
La liquidazione dell’indennità per il caso di morte da infortunio avviene nei confronti del beneficia­
rio dopo la restituzione dell’atto di quietanza e dell’eventuale provvedimento del giudice tutelare
in caso di beneficiari minori.
Si rammenta che l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è efficace in presen­
za di un rapporto di lavoro denunciato dal datore di lavoro alla Fondazione e termina, per quanto
riguarda l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e l’indennità di ricovero, con la
cessazione dell’attività lavorativa.
La modulistica predisposta dalla Fondazione è presente sul sito Internet, www.enpaia.it.
PREVIDENZA AGRICOLA
„ 59
Regolamento
approvato dal Ministero
del Lavoro e della
Previdenza Sociale in data
14 giugno 2000
ed in vigore
dal 1° luglio 2001
Regolamento
assicurazione infortuni
infortuni e malattie professionali
Hélène Rochas, 1975
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
Articolo 1 - Campo di applicazione
L’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria,
ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, in
favore dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati
dell’agricoltura nonché degli altri soggetti previ­
sti dalla detta legge, è disciplinata dal presente
regolamento.
Articolo 2 - Eventi protetti
L’assicurazione comprende tutti i casi di infor­
tunio sul lavoro avvenuti in occasione della pre­
stazione dell’attività lavorativa che determina
l’obbligo dell’iscrizione all’Ente.
L’assicurazione è estesa, nei limiti indicati dal
presente regolamento, agli infortuni che colpi­
scono l’assicurato al di fuori delle ipotesi di cui
al precedente comma, purché non si verifichino
60
nella prestazione di diversa attività di lavoro au­
tonomo o subordinato o, comunque, di altra at­
tività professionale.
L’assicurazione comprende altresì le malattie
professionali contratte nello svolgimento ed a
causa delle lavorazioni espletate nell’esercizio
dell’attività lavorativa che determina l’obbligo
dell’iscrizione all’Ente, che siano comprese nella
tabella B allegata al presente regolamento ovvero
risultino, comunque, causate dallo svolgimento
delle predette.
Le prestazioni per malattie professionali sono
dovute anche quando l’assicurato abbia cessato
di prestare la sua opera nelle lavorazioni che le
hanno causate a condizione che ricorra il detto
nesso di causalità.
All’assicurazione prevista nel secondo comma
possono essere iscritti, a domanda, anche la­
voratori autonomi e subordinati non rientranti
nella previsione di cui all’art. 1 purché operan­
ti nel settore dell’agricoltura e nei limiti e con
le modalità stabiliti con apposito regolamento
approvato dal Ministro del lavoro e della pre­
videnza sociale ai sensi del D. Lgs. 509/94,
art. 3, comma 2.
Articolo 3 - Nozione d’infortunio
Ai fini del presente regolamento è considerato
infortunio sul lavoro l’evento prodotto da causa
violenta, determinante lesioni obiettivamente
accertabili dalle quali consegua invalidità tem­
poranea o permanente ovvero la morte.
È considerato infortunio ricompreso nell’as­
sicurazione di cui al secondo comma dell’art.
2 l’evento che sia diretta ed esclusiva conse­
guenza di causa imprevista, esterna e violenta
determinante le conseguenze di cui al comma
precedente.
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
Articolo 4 - Eventi esclusi dalla
protezione assicurativa
Sono esclusi dalla protezione assicurativa gli
infarti, le ernie di qualsiasi tipo e le rotture
dei tendini che non siano diretta conseguenza
delle lavorazioni effettuate e, in ogni caso, gli
infortuni:
a) imputabili ad interventi di qualsiasi natura
che l’assicurato pratichi direttamente o faccia
praticare da altri su se stesso, anche se incruen­
ti e se relativi alla normale cura della persona,
salve le conseguenze di operazioni chirurgiche,
cure e accertamenti medici resi necessari da in­
fortunio indennizzabile;
b) conseguenti ad azione suicida;
c) imputabili ad infermità mentali;
d) derivanti da delitti tentati o compiuti dagli
assicurati, da stato di ubriachezza, da assunzio­
ne di sostanze stupefacenti o allucinogeni non
a scopo terapeutico, ovvero da ogni altro com­
portamento doloso dell’assicurato o anche gra­
vemente colposo quando si tratti degli infortuni
previsti al secondo comma dell’art. 2;
e) imputabili a partecipazione a risse, salvo il
caso di accertata legittima difesa;
f) derivanti da uso di mezzi subacquei e aerei
non attinente all’attività professionale dell’assi­
curato, da pratica di speleologia e di sport agoni­
stici non aventi carattere meramente ricreativo
e, in ogni caso, dalla pratica dei seguenti sport:
salto dal trampolino con gli sci, bob, rugby, foot­
ball americano, pugilato, atletica pesante, lotta
in tutte le sue forme, alpinismo con scalata di
rocce o ghiacciai, immersione con autorespira­
tore e paracadutismo o altre attività sportive o
ricreative che presentino un analogo grado di
pericolosità;
g) determinati da rischi di guerra, insurrezioni,
alluvioni, eruzioni vulcaniche e movimenti tellu­
rici, inondazioni, mareggiate, valanghe e slavine
e da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, radia­
zioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche, contaminazioni radioattive.
Articolo 5 - Durata dell’assicurazione
Ferma l’applicazione, ai sensi dell’art. 7 della
legge 29 novembre 1962, n. 1655, dell’art. 2116
c.c., l’assicurazione contro gli infortuni di cui al
secondo comma dell’art. 2, ha efficacia a condi­
PREVIDENZA AGRICOLA
zione che abbia già avuto luogo la prescritta co­
municazione, da parte del datore di lavoro, ai fini
dell’iscrizione presso l’Ente.
L’assicurazione termina con la cessazione del
rapporto di impiego.
Articolo 6 - Diritto alle prestazioni
L’assicurato ha diritto alle prestazioni se l’even­
to si verifica in pendenza del rapporto di lavoro
anche se detto rapporto è sospeso quando l’as­
sicurato, per norma di legge, di regolamento o
per clausola di contratto collettivo abbia diritto
a conservare il posto di lavoro con accredito dei
contributi figurativi.
Articolo 7 - Prestazioni
L’assicurazione dà diritto alle seguenti presta­
zioni:
a) indennità giornaliera per invalidità assoluta
temporanea;
b) indennità per invalidità permanente assoluta
o parziale;
c) indennità per il caso di morte;
d) in caso di infortunio sul lavoro, un contributo
per l’applicazione di apparecchi protesici, e per
indispensabili cure fisioterapiche nella misura
stabilita annualmente dalla Commissione, di cui
al successivo art.23;
e) indennità di ricovero.
Con la stessa procedura può anche essere previ­
sto che l’Ente assuma a proprio carico le spese
per l’applicazione delle protesi e per il ricorso a
cure fisioterapiche in base ad apposita conven­
zione con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro.
Articolo 8 - Indennità giornaliera
L’indennità giornaliera di cui alla lettera a) del­
l’art. 7 è erogata nel caso in cui l’assenza dal
servizio per invalidità assoluta temporanea si
protragga per oltre tre giorni dall’infortunio e a
decorrere dal quarto giorno di assenza.
L’indennità spetta, per ciascun giorno lavorativo
di assenza, nelle misure seguenti:
• 80% della retribuzione giornaliera, determina­
ta in ragione di un ventiseiesimo della retribu­
zione del mese in cui si è verificato l’evento, con
l’esclusione degli emolumenti corrisposti a titolo
di straordinario e l’aggiunta dei ratei delle men-
61
INFORTUNI
silità aggiuntive nonchè di ogni aumento automatico derivante dall’applicazione della contrat­
tazione collettiva per il periodo che intercorre
tra il quarto ed il novantesimo giorno di assenza
dal lavoro;
• 100% della retribuzione, di cui alla preceden­
te lettera a), per il periodo che intercorre tra il
novantunesimo giorno di assenza dal lavoro e la
data di cessazione del diritto alla conservazione
del posto, a norma di legge, regolamento o con­
tratto collettivo ovvero, nel caso in cui il diritto
alla conservazione del posto non risulti discipli­
nato, per un periodo massimo di 24 mesi;
• 80% della retribuzione giornaliera, di cui alla
precedente lettera a), ma con l’ulteriore esclu­
sione degli aumenti automatici innanzi precisati,
dalla data di cessazione del diritto alla conser­
vazione del posto fino alla data della guarigione
clinica accertata ai fini del riconoscimento del­
l’invalidità permanente.
Se il lavoratore colpito da infortunio è stato as­
sunto con contratto di impiego cui sia stato ap­
posto termine o condizione risolutiva, il diritto
a fruire dell’indennità giornaliera per invalidità
assoluta temporanea si estende fino alla data
della guarigione clinica anche se questa si veri­
fichi dopo la cessazione del rapporto di impie­
go. In tal caso, l’indennità spettante dalla data
di cessazione del rapporto di impiego fino alla
guarigione clinica, è calcolata ai sensi della pre­
cedente lettera c).
La retribuzione da prendere a base del calcolo di
cui al comma precedente è quella risultante al­
l’Ente alla data dell’infortunio o comunque quel­
la in relazione alla quale vengono determinati i
contributi dovuti.
L’indennità giornaliera è liquidata in unica o
più soluzioni a domanda da produrre entro il
termine di 30 giorni dalla data dell’infortunio e
subordinatamente alla presentazione di idonea
documentazione.
Qualora l’infortunio comporti la necessità di ri­
covero ospedaliero, indipendentemente dai trat­
tamenti di cui sopra, viene erogata all’assicurato,
per un periodo massimo di 60 giorni, una inden­
nità giornaliera in cifra fissa, il cui ammontare
sarà stabilito annualmente dalla Commissione
di cui al successivo art. 23.
62
Articolo 9 - Invalidità permanente
assoluta o parziale
Agli effetti del presente regolamento è conside­
rata invalidità permanente assoluta quella che
tolga completamente e per tutta la vita l’attitu­
dine al lavoro.
È considerata invalidità permanente parziale
quella che diminuisca, soltanto in parte e per
tutta la vita, l’attitudine al lavoro.
Il grado minimo indennizzabile è fissato per gli
infortuni nella misura del 5% e per le malattie
professionali nella misura del 16%.
Il grado di invalidità permanente è determinato
per gli infortuni in base all’allegata tabella A.
Se l’invalidità permanente da infortunio sul la­
voro è aggravata da difetti fisici, mutilazioni
preesistenti all’infortunio, il grado di riduzione
permanente dell’attitudine al lavoro causato da
infortunio deve essere rapportato non all’attitu­
dine al lavoro normale ma a quella ridotta per
effetto delle preesistenti invalidità. Il rapporto è
espresso da una frazione in cui il denominatore
indica il grado di attitudine al lavoro preesisten­
te ed il numeratore la differenza tra questa ed il
grado di attitudine residuato dopo l’infortunio.
Se l’assicurato, già colpito da infortunio o da più
infortuni ritenuti assistibili dall’Ente e dai quali
è derivata un’invalidità permanente non inden­
nizzata in quanto di grado inferiore al 5 per cen­
to, è colpito da altro successivo infortunio dal
quale derivi un’invalidità permanente allo stesso
organo o sistema funzionale leso dal precedente
o dai precedenti infortuni, si tiene conto dell’in­
validità permanente derivante dai diversi infor­
tuni e, qualora il grado percentuale complessivo
risulti non inferiore al 5 per cento, viene liquida­
ta la corrispondente indennità.
In caso di perdita di più arti od organi di più parti di essi, il grado di riduzione dell’attitudine al
lavoro è determinato, di volta in volta, tenendo
conto di quanto in conseguenza dell’infortunio
e per effetto delle singole lesioni, risulti ridotta
l’attitudine al lavoro.
Articolo 10 - Indennità per invalidità
permanente
L’indennità per invalidità permanente prevista
alla lettera b) dell’art. 7), calcolata sulla base
della retribuzione annuale di cui all’art. 14 e
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
proporzionalmente ridotta in rapporto al grado
dell’invalidità determinato a norma dell’art. 9 è
stabilita in base ai seguenti massimali:
- quattro volte la retribuzione annuale, se il gra­
do di invalidità è compreso tra il 5% ed il 15%;
- sei volte la retribuzione annuale, se il grado
dell’invalidità è compreso tra il 16% e il 30%;
- otto volte la retribuzione annuale, se il grado
dell’invalidità è compreso tra il 31% e il 60%;
- dieci volte la retribuzione annuale, se il grado
dell’invalidità è compreso tra il 61% e l’80%;
- dodici volte la retribuzione annuale, se il grado
dell’invalidità è compreso tra l’81% ed il 100%.
Per coloro i quali hanno la qualifica di dirigente
e come tali sono stati denunciati all’Ente ai fini
dell’imposizione del contributo previsto al punto 3 dell’art. 2 della legge 29 novembre 1962, n.
1655, l’indennità per invalidità permanente non
può essere inferiore a dieci volte la retribuzione
annuale.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia
professionale l’indennità, come sopra determi­
nata, è aumentata del 20%.
Le indennità sono, altresì, incrementate, in rela­
zione all’età dell’assicurato al momento dell’in­
fortunio, delle percentuali fissate al successivo
articolo 12.
Nel caso di infortunio e di malattia professio­
nale le indennità come sopra determinate sono
ulteriormente incrementate, a titolo di inden­
nizzo del danno biologico, di un vitalizio annuo,
erogato in rate bimestrali a decorrere dalla data
dell’invalidità medesima, in misura determinata
tenendo conto dell’età dell’assicurato e in rela­
zione alle fasce di invalidità indicate nel primo
comma (v. tabelle C e D allegate).
Il valore del punto è determinato periodicamen­
te dalla Commissione di cui al successivo art.23.
Per le invalidità di grado inferiore o pari al
30%, l’indennizzo verrà erogato sotto forma di
capitale.
Articolo 11 - Indennità per il caso di
morte
L’indennità prevista alla lettera c) dell’art. 7, per
il caso di morte dell’assicurato in conseguenza
dell’infortunio, è pari a dieci volte la retribuzione
annuale, incrementata, in relazione all’età com­
piuta dall’assicurato all’atto del decesso, della
PREVIDENZA AGRICOLA
percentuale di cui al successivo art. 12.
L’indennità, calcolata sulla base della retribu­
zione annuale determinata ai sensi dell’art. 14, è
corrisposta ai superstiti secondo le norme indi­
cate all’art. 13.
L’indennità è dovuta semprechè la morte si ve­
rifichi entro due anni dalla data dell’infortunio
o dalla manifestazione della malattia professio-
nale.
Nel caso di morte per infortunio professionale, l’indennità è ulteriormente incrementata del 20%.
Articolo 12 - Percentuali di incremento
delle indennità
Le indennità di cui agli articoli 10 e 11 per inva­
lidità permanente superiore al 30% e per il caso
di morte, sono incrementate, in funzione dell’età
dell’assicurato, delle seguenti percentuali:
• fino al compimento del 30° anno di età del
40%;
• dal 31° anno fino al compimento del 35° anno
di età del 30%;
• dal 36° anno fino al compimento del 40° anno
di età del 25%;
• dal 41° anno fino al compimento del 45° anno
di età del 20%;
• dal 46° anno fino al compimento del 50° anno
di età del 15%.
Articolo 13 - Aventi diritto all’indennità
per il caso di morte
L’indennità prevista alla lettera c) dell’art. 7 per
il caso di morte è devoluta secondo le norme se­
guenti:
a) se il defunto lascia figli legittimi o legittimati,
adottivi, affiliati naturali riconosciuti ed affidati
– viventi a carico – di età inferiore a 21 anni, op­
pure di qualsiasi età se permanentemente inabili
a proficuo lavoro, l’indennità è fra essi ripartita
in parti uguali;
b) se il defunto non lascia figli o equiparati nelle
condizioni di cui alla lettera a), ma genitori, le­
gittimi o naturali od adottivi – viventi a carico
– l’indennità è fra essi ripartita in parti uguali;
c) se il defunto non lascia figli o equiparati, né
genitori o equiparati, nelle condizioni indicate
alle lettere a) e b), ma fratelli o sorelle – viventi a
carico minori di anni 21, oppure di qualsiasi età
63
INFORTUNI
se permanentemente inabili a proficuo lavoro,
l’indennità è fra essi ripartita in parti uguali;
d) qualora sia sopravvivente il coniuge, anche se
separato legalmente, purché non gli sia addebi­
tabile in tutto o in parte la separazione ai sensi
della legge 19 maggio 1975, n. 151 esso ha dirit­
to:
1) al 40% dell’indennità se concorre con i figli o
equiparati di cui alla lettera a), mentre il restante
60% è assegnato ai discendenti;
2) al 50% dell’indennità, se concorre con i ge­
nitori o equiparati di cui alla lettera b), mentre
l’altra metà è assegnata agli ascendenti;
3) al 60% dell’indennità, se concorre con i fratel­
li o sorelle di cui alla lettera c), mentre il restante
40% è assegnato ai collaterali;
4) qualora non esistano né figli, né genitori, né
fratelli o sorelle né persone equiparate nelle con­
dizioni indicate alle lettere a), b) e c) l’indennità
è per intero devoluta al coniuge superstite.
Per le persone di cui alla lettera a), regolarmen­
te iscritte ad Università od Istituti Universitari,
Conservatori di musica ed Accademie di Belle
Arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e che
non hanno già conseguito una laurea o diploma
equivalente, il limite di età è ulteriormente ele­
vato fino al compimento degli studi superiori od
universitari e comunque non oltre il 26’ anno di
età, sempreché risulti per essi la condizione della
vivenza a carico dell’assicurato al momento della
sua morte.
Una quota dell’indennità spettante o che sa­
rebbe spettata al coniuge superstite può essere
attribuita dal giudice al coniuge od ai coniugi
rispetto ai quali sia stata pronunciata senten­
za di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9 della
legge 1/12/1970, n. 898, così come modificato
dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
Articolo 14 - Retribuzione da considerare
per il calcolo delle indennità
Per retribuzione annuale agli effetti di quanto
disposto dagli artt. 10 e 11 del presente regola­
mento s’intende la retribuzione dei dodici mesi
precedenti il mese in cui si è verificato l’evento
e risultante all’Ente o in ogni modo rilevante ai
fini contributivi, ai sensi della legge 29 novem­
bre 1962, n. 1655.
64
Articolo15 - Obblighi dell’assicurato
L’assicurato è tenuto a dare notizia dell’infortu­
nio al datore di lavoro non oltre cinque giorni
dall’evento fornendo tutte le notizie e la docu­
mentazione necessarie che consentano al datore
di lavoro di effettuare la denuncia di cui al se­
condo comma dell’art. 16.
In caso di ingiustificato ritardo nell’adempimen­
to l’assicurato perde il diritto alle prestazioni an­
teriormente maturate.
L’assicurato, pena la perdita del diritto alle pre­
stazioni contemplate dal presente regolamento,
deve sottoporsi agli eventuali accertamenti di­
sposti dall’Ente.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta dall’assicurato al datore dì lavoro entro
il termine di quindici giorni dalla sua manifesta­
zione a pena di decadenza dal diritto all’inden­
nizzo per il tempo antecedente la denuncia. La
denuncia deve essere corredata da un certificato
medico che deve contenere, oltre l’indicazione
del domicilio dell’assicurato e del luogo ove que­
sti si trovi eventualmente ricoverato, una detta­
gliata relazione sulla sintomatologia accusata.
Articolo 16 - Denuncia dell’infortunio e
della malattia professionale
La denuncia dell’infortunio, redatta su apposito
modulo predisposto dall’Ente e corredata da un
certificato medico in originale, deve essere in­
viata all’Ente, a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, dal datore di lavoro entro
quindici giorni da quello in cui lo stesso ne ha
avuto notizia.
La denuncia deve indicare le generalità dell’in­
fortunato; l’impresa o l’ente presso cui presta
servizio; il giorno, l’ora ed il luogo in cui si è
verificato l’infortunio; le cause e le circostanze
dell’infortunio; le generalità e il domicilio delle
persone presenti all’infortunio e degli eventuali
responsabili; se l’infortunio è stato denunciato
ad altro ente. Il certificato medico deve attesta­
re la natura e la sede delle lesioni, il rapporto
con le cause e le circostanze denunciate, la pro­
gnosi e le eventuali alterazioni preesistenti.
In caso di infortunio professionale il datore di
lavoro dovrà, altresì, trasmettere copia autentica
della denuncia di infortunio inoltrata all’autorità
giudiziaria competente.
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
Ove in conseguenza dell’infortunio si rendano
necessari il ricovero ospedaliero od accerta­
menti diagnostici od esami di laboratorio o cure
medico-chirurgiche ambulatoriali o terapie fisi­
che, deve essere comunicato all’Ente il luogo
di cura nel quale è stato effettuato il ricovero
o l’ambulatorio cui sono state richieste le altre
prestazioni.
Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia
delle malattie professionali nello stesso termine
di cui al primo comma, corredandola del certifi­
cato medico in originale e di una relazione nella
quale, sotto la propria personale responsabilità,
risultino le mansioni di fatto esplicate dal lavo­
ratore negli ultimi cinque anni.
Il mancato rispetto dei termini di denuncia,
comporta, per il datore di lavoro la perdita del
diritto al rimborso delle retribuzioni pagate al­
l’infortunato nei giorni precedenti a quello in cui
è stata effettuata la denuncia.
Articolo 17 - Denuncia dell’infortunio
mortale
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la
morte o per il quale sia previsto il pericolo di
morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo,
entro ventiquattro ore dall’infortunio, a cura dei
soggetti di cui al precedente art. 13; la denuncia
può essere effettuata anche dal datore di lavoro
o dal medico. Se la morte, conseguenza dell’in­
fortunio, si verifica in un momento successivo la
denuncia della morte deve essere parimenti ef­
fettuata per telegrafo, entro ventiquattro ore dal
decesso dell’assicurato, a cura dei soggetti prima
indicati.
Se la denuncia di morte, conseguenza di infortu­
nio non è effettuata nei termini indicati ai com­
mi precedenti e i soggetti tenuti ad effettuarla
provano tuttavia di non avervi potuto provve­
dere, la denuncia produce effetti, ai fini della
corresponsione degli indennizzi ai termini del
presente regolamento, purché sia effettuata en­
tro il terzo giorno successivo a quello dell’avve­
nuta cognizione dell’evento stesso e sempreché
l’evento abbia dato luogo ad apertura di inchie­
sta da parte dell’Autorità Giudiziaria su rapporto
delle Autorità di Pubblica Sicurezza e l’Ente sia
posto in grado di svolgere tutti gli accertamenti
necessari per acquisire la prova certa che l’even­
PREVIDENZA AGRICOLA
to mortale sia conseguenza diretta ed esclusiva
dell’infortunio.
In ogni caso i soggetti di cui all’art. 13 sono te­
nuti a fornire, a proprie spese tutti gli attestati
e le prove richieste nonché ad ottenere, su ri­
chiesta dell’Ente, dalle autorità competenti il
permesso di ispezione, autopsia ed esumazione
della salma.
L’eventuale ingiustificata opposizione a quanto
l’Ente disponesse per ottenere le prove od ac­
certare fatti e circostanze relativi all’infortunio,
come pure l’impiego di mezzi e documenti frau­
dolenti, determinano la perdita di ogni diritto
alle indennità.
I soggetti di cui all’art. 13 sono altresì tenuti a
presentare all’Ente gli atti ed i documenti ne­
cessari per l’attribuzione e la ripartizione del­
l’indennità, in relazione a quanto disposto dal
precedente art. 13.
Articolo 18 - Proseguimento
dell’invalidità temporanea al lavoro e
della necessità di cure
Nel caso in cui, alla scadenza del periodo pro­
gnosticato nel certificato medico inviato con la
prima denuncia, perduri lo stato di invalidità
temporanea assoluta al lavoro o la necessità di
cure, l’assicurato è tenuto a trasmettere all’En­
te a mezzo lettera raccomandata, entro cinque
giorni dalla scadenza medesima, un nuovo cer­
tificato medico in originale dal quale risultino
tutti gli elementi che giustificano la prosecuzio­
ne dell’invalidità al lavoro o della necessità delle
cure e la loro ulteriore presumibile durata.
L’assicurato, dovrà analogamente provvedere a
quanto previsto al precedente comma durante
l’intero periodo di invalidità temporanea assolu­
ta o di cura.
Articolo 19 - Esito dell’infortunio
L’infortunato è tenuto a trasmettere all’Ente, en­
tro il 30° giorno dal conseguimento della guari­
gione clinica o dal termine del periodo di cura,
un certificato medico in originale di esito dell’in­
fortunio.
Articolo 20 - Decisioni dell’Ente
Entro 180 giorni dalla ricezione della documen­
tazione di cui ai precedenti artt. 16, 17, 18 e 19,
65
INFORTUNI
l’Ente, comunica all’assicurato o agli aventi dirit­
to le proprie decisioni in merito alle prestazioni
richieste.
In caso di contestazione si applica il procedi­
mento di cui al successivo art. 22.
Articolo 21 - Accertamento dell’invalidità
permanente ai fini dell’indennizzo
Qualora dalla certificazione definitiva emergano
elementi che lasciano prevedere conseguenze di
carattere permanente indennizzabili ai sensi del
presente regolamento, l’Ente procede agli accer­
tamenti che ritiene necessari e comunica all’as­
sicurato le proprie decisioni circa la esistenza
o meno del diritto all’indennità di cui all’art. 7
lettera b) nonché l’eventuale ammontare della
indennità medesima.
Qualora lo stato delle lesioni non consenta la
determinazione del grado dell’invalidità perma­
nente, l’accertamento di cui al precedente com­
ma può essere rinviato fino ad un anno.
Articolo 22 - Ricorso amministrativo
L’assicurato, che non ritenga di accettare le de­
cisioni dell’Ente ha facoltà di inoltrare ricorso
all’Ente stesso, con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, da inviarsi entro e non oltre
60 giorni dal ricevimento della relativa comuni­
cazione, precisando i motivi della mancata ac­
cettazione.
Ove la mancata accettazione riguardi l’esistenza
od il grado dell’invalidità permanente, l’assicu­
rato deve allegare alla domanda un certificato
medico nel quale siano precisati il grado per­
centuale dell’invalidità permanente che ritiene
debba essergli riconosciuto e tutti gli elementi
atti a comprovarlo, nonché la relativa documen­
tazione.
L’Ente, dopo eventuali ulteriori accertamenti,
sottopone gli atti alla Commissione di cui al
successivo art. 23 per la relativa decisione che
deve essere adottata entro 180 giorni dalla ri­
cezione della comunicazione della mancata ac­
cettazione.
L’assicurato entro e non oltre 60 giorni dal ri­
cevimento della comunicazione della decisio­
ne adottata dalla Commissione, o comunque
decorso inutilmente il termine di cui al prece­
dente comma, ha facoltà di chiedere la costitu­
66
zione del Collegio Arbitrale di cui al successivo
articolo 26.
Articolo 23 - Commissione per
l’assicurazione contro gli infortuni
È istituita la Commissione per l’assicurazione
contro gli infortuni che esamina e delibera sui
ricorsi e sulle istanze in materia di infortuni e di
malattie professionali, ed esprime pareri su ogni
altra questione prevista dal presente Regolamen­
to o ad essa sottoposta dal Direttore Generale.
La Commissione, nominata con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione, è composta
dal Presidente dell’Ente, che la convoca e la
presiede, da cinque Consiglieri di amministra­
zione, di cui due in rappresentanza dei datori di
lavoro, due in rappresentanza dei lavoratori ed
uno in rappresentanza del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, nonché dal Direttore
Generale.
La Commissione elabora e vara, altresì, programmi di iniziative atti ad informare i lavoratori del
comparto agricolo al fine di prevenire i rischi
connessi allo svolgimento dell’attività operativa.
Alle sedute della Commissione partecipa il Pre­
sidente del Collegio dei Sindaci.
Articolo 24 - Aggravamento
dell’invalidità permanente
In caso di aggravamento dell’invalidità perma­
nente, l’assicurato ha facoltà di chiedere la revi­
sione della misura dell’invalidità stessa, sempre
che l’aggravamento sia conseguenza diretta ed
esclusiva dell’infortunio già riconosciuto.
La richiesta di revisione è ammessa per non
più di tre volte entro il periodo massimo di sei
anni dalla data di comunicazione di cui all’ar­
ticolo 21.
La prima revisione può aver luogo dopo che sia­
no trascorsi almeno un anno dalla data dell’in­
fortunio e almeno sei mesi da quella della comu­
nicazione di cui al comma precedente.
Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta prima di un anno dalla
precedente.
La domanda di revisione deve essere inoltrata
mediante lettera raccomandata corredata da una
relazione medica dalla quale risultino le cause
dell’aggravamento ed il nuovo grado di invaliPREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
dità permanente.
Ove l’Ente respinga in tutto od in parte la do­
manda di revisione l’assicurato che non accetti
la decisione può avvalersi della procedura di
cui all’art 22.
In caso di accoglimento della domanda di re­
visione, l’indennità, spettante per il nuovo
grado di invalidità viene riliquidata sulla base
dei massimali di cui al precedente art. 10, de­
terminati con riferimento alla retribuzione
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi
immediatamente precedenti la data della do­
manda di revisione stessa, qualora l’assicura­
to al momento della domanda risulti ancora
iscritto all’Ente. Nel caso contrario, l’indennità
di cui al precedente comma, viene riliquidata
aggiornando il vecchio massimale in relazione
al nuovo grado di invalidità e maggiorandolo
dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall’ISTAT intervenuto tra la data di comuni­
cazione della precedente decisione dell’Ente
e quella in cui è stata inoltrata la domanda di
revisione.
Articolo 25 - Revisione su iniziativa
dell’Ente
La revisione del grado di invalidità può essere
disposta dall’Ente alle condizioni e nei termini
di cui all’art. precedente.
Articolo 26 - Collegio Arbitrale
Il Collegio Arbitrale è composto di tre esperti,
due dei quali nominati uno da ciascuna delle
parti, ed il terzo di comune accordo, o, in man­
canza, dal Presidente del Tribunale che ha sede
nel capoluogo del distretto di Corte di Appello
in cui l’assicurato è residente.
Ciascuna delle parti è tenuta a provvedere al­
l’onorario dell’esperto da essa designato, il
compenso del terzo arbitro è, in ogni caso, po­
sto a carico dell’Ente.
Articolo 27 - Azione di surrogazione
L’Ente ha facoltà di esercitare l’azione di surro­
gazione nei diritti dell’assicurato nei confron­
ti del terzo responsabile fino alla concorrenza
dell’onere sostenuto.
PREVIDENZA AGRICOLA
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10
e 11 del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124.
Articolo 28 - Prescrizione
L’azione per conseguire le prestazioni previste
dal presente Regolamento si prescrive nel ter­
mine di tre anni dalla data dell’infortunio o da
quella di manifestazione della malattia profes­
sionale indennizzabile.
In caso di morte dell’assicurato la prescrizione
non decorre anteriormente al decesso quando
la malattia professionale non sia accertabile se
non mediante esame autoptico.
Il termine di prescrizione è interrotto a far
tempo dalla data del deposito del ricorso in­
troduttivo del giudizio presso la cancelleria del
giudice adito e a condizione che il ricorso con
in calce il decreto di fissazione dell’udienza di
discussione sia notificato nel termine di legge.
Articolo 29 - Osservanza dei termini
Ai fini dell’osservanza dei termini previsti dal
presente regolamento per quanto concerne le
denunce, le comunicazioni, l’invio di documen­
ti nonchè l’inoltro di eventuali ricorsi s’intende
per data di effettuazione degli adempimenti
medesimi quella risultante dal timbro dell’Uf­
ficio postale di spedizione.
Qualora i documenti di cui al primo comma
siano consegnati direttamente, s’intende per
data di adempimento quella apposta sui docu­
menti stessi dagli Uffici dell’Ente all’atto della
consegna.
Articolo 30 - Applicabilità di altre
disposizioni legislative e regolamentari
Alle malattie professionali, salvo le disposizio­
ni speciali espressamente previste nel presente
Regolamento, si applicano, in quanto compati­
bili, le norme dettate per gli infortuni.
Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente Regolamento si osservano, in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e, per
quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le disposizioni del T.U.
approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
67
INFORTUNI
Tabella A
Assicurazione contro gli infortuni
VALUTAZIONI DEL GRUPPO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
DESCRIZIONE
S
D
A) CAPO, COLLO E TRONCO
1 - Cecità completa bilaterale
2 - Perdita di un occhio senza
possibilità di protesi estetica
3 - Perdita di un occhio con
possibilità di protesi estetica
(altre menomazioni della
facoltà visiva; vedasi relativa
tabella)
4 - Sordità completa bilaterale
5 - Sordità completa monolaterale
6 - Perdita di tutto il naso
7 - Grave stenosi nasale bilaterale
8 - Grave stenosi nasale
monolaterale
9 - Perdita dell’olfatto
10 - Perdita di molti denti in
modo che risulti gravemente
compromessa la funzionalità
masticatoria senza possibilità di
applicazione di protesi efficace
11 - Perdita di molti denti in
modo che risulti gravemente
compromessa la funzionalità
masticatoria con possibilità di
applicazione di protesi efficace
12 - Perdita del gusto
13 - Grave alterazione della favella
14 - Breccia cranica di circa 10 cm2
15 - Frattura cranica senza postumi
neurologici
16 - Gravissima deformazione del
viso
17 - Scotennamento completo o
quasi
18 - Perdita di ambedue i padiglioni
auricolari
100
40
35
60
20
30
18
8
5
30
20
5
50
25
5
30
20
15
B) ARTI SUPERIORI
68
1 - Perdita di entrambe le mani
2 - Perdita dell’arto superiore
80
100
85
3 - Perdita del braccio al terzo
medio o totale dell’avambraccio
65
75
DESCRIZIONE
S
D
19 - Perdita di un padiglione
auricolare
8
20 - Frattura di clavicola:
zero
a) con callo deforme
10
20
b) con pseudoartrosi
6
c) esiti ben consolidati e senza
limitazioni dei movimenti del
braccio
zero
21 - Lussazione sterno-claveare
3
5
22 - Lussazione acromio-claveare
3
5
23 - Frattura dello sterno con callo
deforme e dolente
6
24 - Frattura di una costa con
callo deforme e dolente o con
pseudoartrosi
4
25 - Fratture costali multiple non
bene consolidate, per ogni costa
2
26 - Frattura con schiacciamento di
un corpo vertebrale:
a) cervicale
10
b) dorsale
7
a
c) lombare e 12 dorsale
12
27 - Fratture del bacino con callo
deforme e dolente
8
28 - Frattura coccigea con callo
deforme e dolente
5
29 - Perdita della milza
20
30 - Perdita di un rene
30
31 - Perdita di due testicoli:
a) prima della pubertà
60
b) dopo la pubertà fino a 40
anni
40
c) dopo i 40 anni fino a 60 anni
25
d) dopo i 60 anni
10
32 - Perdita di un testicolo
5
33 - Perdita dell’utero in età
giovanile
25
4 - Perdita della mano o
dell’avambraccio non oltre il
limite fra terzo medio e terzo
superiore
5 - Perdita di tutte le dita di una
mano
60
70
65
70
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
DESCRIZIONE
S
6 - Perdita del pollice, indice,
medio e anulare
45
7 - Perdita del pollice, medio,
anulare e mignolo
45
8 - Perdita dell’indice, medio,
anulare e mignolo
45
9 - Perdita del pollice, indice e
medio
40
10 - Perdita del pollice, medio e
anulare
40
11 - Perdita del pollice, anulare e
mignolo
40
12 - Perdita dell’indice, medio e
anulare
30
13 - Perdita dell’indice, anulare e
mignolo
30
14 - Perdita del medio, anulare e
mignolo
28
15 - Perdita del pollice e indice
28
16 - Perdita dell’indice e medio
20
17 - Perdita del medio e anulare
20
18 - Perdita dell’anulare e mignolo 16
19 - Perdita di entrambi i pollici
70
20 - Perdita del pollice e di tutto o
parte del 1° metacarpo
30
21 - Perdita del pollice
25
22 - Perdita dell’indice
16
23 - Perdita del medio
12
24 - Perdita dell’anulare
8
25 - Perdita del mignolo
12
26 - Perdita delle ultime falangi del
dito:
a) indice
11
b) medio
8
c) anulare
6
d) mignolo
8
27 - Perdita della falange ungueale
del dito:
a) pollice
12
b) indice
6
c) medio
5
d) anulare
3
e) mignolo
5
28 - Anchilosi dell’articolazione
scapolo-omerale con arto in
posizione favorevole:
PREVIDENZA AGRICOLA
D
55
55
50
45
45
45
35
35
30
30
25
25
20
35
30
20
12
8
12
14
8
6
8
16
7
DESCRIZIONE
a) quando coesista immobilità
della scapola
b) con normale mobilità della
scapola
29 - Anchilosi dell’articolazione del
gomito in estensione completa
o quasi:
a) in supinazione
b) in pronazione
c) in semipronazione
d) con movimenti di
pronosupinazione liberi
30 - Anchilosi dell’articolazione del
gomito in flessione massima o
quasi
31 - Anchilosi dell’articolazione del
gomito con angolazione tra
110° e 75°:
a) in supinazione
b) in pronazione
c) in semipronazione
d) con movimenti di
pronosupinazione liberi
32 - Anchilosi della articolazione
radiocranica in estensione
rettilinea:
a) in supinazione
b) in pronazione
c) in semipronazione
d) con movimenti di
pronosupinazione liberi
33 - Pseudoartrosi lassa dell’omero
con necessità di apparecchio
34 - Pseudoartrosi serrata dell’omero
35 - Pseudoartrosi lassa di ulna
e radio con necessità di
apparecchio
36 - Pseudoartrosi serrata di ulna
e radio
37 - Frattura di Colles consolidata
con angolatura e movimenti
articolari ridotti di un terzo
38 - Paralisi del nervo mediano
39 - Paralisi del nervo radiale
40 - Paralisi del nervo ulnare
41 - Lussazione abituale di spalla
42 - Lussazione recidivante
S
D
40
50
30
40
50
40
35
55
45
40
30
35
50
55
40
30
25
45
35
30
20
35
30
22
18
35
24
22
15
18
35
20
40
25
35
40
20
25
10
40
40
25
20
10
15
45
45
30
25
15
69
INFORTUNI
DESCRIZIONE
S
D
S
65
50
12 - Perdita dell’alluce
13 - Pseudoartrosi del femore con
necessità di apparecchio
14 - Anchiloso coxo-femorale con
arto in posizione sfavorevole
per la deambulazione
15 - Frattura del femore consolidata
con accorciamento di 6 cm
16 - Frattura del femore consolidata
con accorciamento di 4 cm
17 - Pseudoartrosi della gamba con
necessità di apparecchio
18 - Anchilosi in estensione
completa o quasi del ginocchio
35
19 - Anchilosi tibio tarsica ad
angolo retto
C) ARTI INFERIORI
1 - Perdita di entrambe le gambe
al terzo superiore
2 - Perdita di entrambi i piedi
3 - Perdita della coscia
all’articolazione coxo-femorale
4 - Perdita della coscia al di sopra
della sua metà
5 - Perdita della coscia al di sotto
della sua metà ovvero perdita
di tutta la gamba
6 - Perdita della gamba al di
sopra del terzo inferiore
7 - Perdita di un piede
8 - Perdita del piede a livello della
medio-tarsica
9 - Perdita di tutte le dita e dei
condili metatarsiali
10 - Perdita dell’alluce e
corrispondente metarso
11 - Perdita dell’alluce e di almeno
due dita vicine
DESCRIZIONE
100
100
80
70
70
16
50
45
25
15
40
35
15
40
22 - Paralisi dello S.P.E. (Sciatico
Popliteo Esterno)
16
11
20
20 - Frattura del calcagno mal
consolidata
21 - Paralisi del grande sciatico
25
D
25
In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilito per l’arto superiore destro si
intendono applicate sull’arto sinistro o del sinistro sul destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
70
Indennizzo dell’occhio con Indennizzo dell’occhio con
acutezza visiva minore
acutezza visiva maggiore
(occhio peggiore)
(occhio migliore)
Visus
perduto
Visus
residuo
1/10
9/10
1%
2%
2/10
8/10
3%
6%
3/10
7/10
6%
12%
4/10
6/10
10%
19%
5/10
5/10
14%
26%
6/10
4/10
18%
34%
7/10
3/10
23%
42%
8/10
2/10
27%
50%
9/10
1/10
31%
58%
10/10
0
35%
65%
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
Tabella B
Assicurazione contro le malattie professionali
MALATTIE
LAVORAZIONI
1 Malattie causate dai composti dell’antimonio con le
loro conseguenze dirette
2 Malattie causate dai composti dell’arsenico con le loro
conseguenze dirette
3 Malattie causate dal fosforo e composti con le loro conseguenze dirette
4 Malattie causate dai composti del mercurio con le loro
conseguenze dirette
5 Malattie causate dai composti del rame con le loro conseguenze dirette
6 Malattie causate dai composti organici dello stagno
con le loro conseguenze dirette
7 Malattie causate da acido cianidrico e cianuro con le
loro conseguenze dirette
8 Malattie causate da acido nitrico, ossidi di azoto e dell’ammoniaca
9 Malattie causate dal solfuro di carbonio con le loro
conseguenze dirette
10 Malattie causate da polisolfuri di bario, di calcio, di sodio con le loro conseguenze dirette
11 Malattie causate da derivati clorurati e bromurati degli
idrocarburi con le loro conseguenze dirette
12 Malattie causate dai derivati del benzolo, dei fenoli, dei
cresoli con le loro conseguenze dirette
13 Malattie causate dagli oli minerali con le loro conse­
guenze dirette
14 Malattie causate dai derivati dell’acido carbamminico e
tiocarbammico con le loro conseguenze dirette
15 Malattie causate dai derivati degli acidi fenossicarbo­
selici con le loro conseguenze dirette
16 Malattie causate dai derivati dell’acido ftalico e della
ftalimide con le loro conseguenze dirette
17 Malattie causate dai derivati azinici con le loro conseguenze dirette
18 Malattie causate dai derivati del fenatrene con le loro
conseguenze dirette
19 Malattie causate dai derivati del dipiridile con le loro
conseguenze dirette
20 Malattie causate dai derivati clorurati dell’acido benzoico con le loro conseguenze dirette
21 Malattie causate dai derivati dell’anilina con le loro
conseguenze dirette
22 Malattie causate dai derivati degli arisolfoni con le loro
conseguenze dirette
23 Malattie causate dai derivati della chinossilina con le
loro conseguenze dirette
24 Malattie causate dai derivati cumarinici con le loro
conseguenze dirette
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti di anti­
monio impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti di arse­
nico impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione del fosforo e compo­
sti impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del
mercurio impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti del
rame impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei composti organi­
ci dello stagno impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido cianidrico
e dei cianuri
Lavorazioni che espongono all’azione dell’acido nitrico, de­
gli ossidi diazoto e dell’ammoniaca impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione di solfure di carbo­
nio usato in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei polisolfuri di ba­
rio, di calcio, di sodio impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati clorurati
e bromurati degli idrocarburi impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del ben­
zolo, dei fenoli, dei cresoli impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione degli olii minerali
impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’aci­
do carbammico e tiocarbammico impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati degli aci­
di fenossi carboselici impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’aci­
do ftalico e della ftalimide impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati azinici
impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del fena­
trene impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del dipi­
rilide impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati clorurati
dell’acido benzoico impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’ani­
lina impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati degli ari­
solfoni impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione della chinossilina
impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati cumari­
nici impiegati in agricoltura
PREVIDENZA AGRICOLA
Periodo
massimo di
indennizzabilità
della cessazione
della lavorazione
3 anni
3 anni
6 anni
4 anni
3 anni
3 anni
18 mesi
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
6 mesi
neoplasia 30 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
71
INFORTUNI
MALATTIE
LAVORAZIONI
25 Malattie causate dai derivati della formamidina con le
loro conseguenze dirette
26 Malattie causate dai derivati alogenati degli acidi alifa­
tici con le loro conseguenze dirette
27 Malattie causate dai nitroderivati degli idrocarburi
aromatici con le loro conseguenze dirette
28 Malattie causate dai derivati dell’uracite e dell’urea con
le loro conseguenze dirette
29 Malattie causate da polveri di zolfo
36 Anchilostamiasi con le sue conseguenze dirette
Lavorazioni che espongono all’azione della formamidina
impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati alogena­
ti degli acidialifatici impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei nitroderivati de­
gli idrocarburi aromatici impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati dell’ura­
cile e dell’urea impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione delle polveri di zolfo
impiegate in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione del piretro e roteno­
ne impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione del solfato di tallio
impiegato in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del tria­
zolo impiegati in agricoltura
Lavorazioni che espongono all’azione dei derivati del ben­
zoimidazolo impiegati in agricoltura
Lavorazioni nelle quali si impiegano macchine agricole e
motoseghe portatili
Lavorazioni nelle quali si impiegano macchine agricole
motoseghe portatili
Lavorazioni in terreni irrigui ed argillosi
37 Leptospirosi
Lavorazioni in ambienti acquitrinosi
38 Brucellosi
Allevamento di animali
39 Broncopneumopatie da inalazione di allicati o di calca­
re, con le loro conseguenze dirette
40 Broncopneumopatie causate da agenti e sostanze non
comprese in altre voci
– derivati dermici ed escrementi di animali
– polveri di cereali
– polveri di fieno
– miceti
41 Dermatiti causate da contatto con agenti e sostanze
non previste in altre voci
– derivati dermici ed escrementi di animali
– polveri di cereali
– polveri di fieno
– miceti
42 Malattie causate da radiazioni ionizzanti utilizzate
nelle lavorazioni agricole
43 Malattie causate da radiazioni ultraviolette
ed infrarosse
Lavorazioni che espongono all’inalazione di allicati o di
calcare
Lavorazioni che espongono alle inalazioni degli agenti e
sostanze di fianco indicate
30 Malattie causate da piretro e rotenone con le loro con­
seguenze dirette
31 Malattie causate da solfati di tallio con le loro conse­
guenze dirette
32 Malattie causate dai derivati del triazolo con le loro
conseguenze dirette
33 Malattie causate dai derivati dei benzoimidazolo con le
loro conseguenze dirette
34 Malattie osteoarticolari ed angioneuroti in agricoltura che cau­
sate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro
35 Impoacusia e sordità da rumori
72
Periodo
massimo di
indennizzabilità
della cessazione
della lavorazione
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
3 anni
6 anni
4 anni
3 anni
1 anni
3 anni
20 anni
3 anni
asma
bronchiale
18 mesi
Lavorazioni che espongono all’azione di sostanze ed
agenti a fianco indicate
3 anni
Lavorazioni che espongono all’azione delle radiazioni
ionizzanti utilizzate nelle lavorazioni agricole
Lavorazioni che espongono all’azione di radiazioni
ultraviolette ed infrarosse
30 anni
6 anni in
caso di
neoplasia
30 anni
PREVIDENZA AGRICOLA
INFORTUNI
Tab. C - Valor capitale dell’indennizzo per danno biologico dovuto, per ogni punto di
invalidità, in corrispondenza alla classe di età ed alla fascia di invalidità (numeri indici)
Classi di età
% invalidità
5-15
16-30
31-60
61-80
81-100
<31
100,00
150,00
280,00
350,00
420,00
31-35
100,00
150,00
260,00
325,00
390,00
36-40
100,00
150,00
250,00
312,50
375,00
41-45
100,00
150,00
240,00
300,00
360,00
46-50
100,00
150,00
230,00
287,50
345,00
>50
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Nota: In sede di prima applicazione l’indice 100 corrisponde ad un importo di € 537,12.
Tab. D - Coefficienti di trasformazione del valor capitale in assegno vitalizio
Età
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Divisore
39,14944
38,75270
38,35089
37,94351
37,53044
37,11159
36,68669
36,25603
35,82019
35,37887
34,93193
34,47992
34,02222
33,55821
33,08773
32,60970
32,12387
31,63008
31,12870
30,61991
30,10415
29,58200
29,05301
28,51742
27,97628
27,42979
26,87826
Coefficiente
0,02554
0,02580
0,02608
0,02635
0,02665
0,02695
0,02726
0,02758
0,02792
0,02827
0,02863
0,02900
0,02939
0,02980
0,03022
0,03067
0,03113
0,03162
0,03212
0,03266
0,03322
0,03380
0,03442
0,03507
0,03574
0,03646
0,03720
Età
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Divisore
26,32209
25,76116
25,19679
24,63034
24,06066
23,48703
22,90849
22,32558
21,73980
21,15319
20,56542
19,97727
19,38900
18,80118
18,21481
17,63004
17,04664
16,46508
15,88596
15,31010
14,73840
14,17148
13,60889
13,04936
12,49486
11,94551
Coefficiente
0,03799
0,03882
0,03969
0,04060
0,04156
0,04258
0,04365
0,04479
0,04600
0,04727
0,04863
0,05006
0,05158
0,05319
0,05490
0,05672
0,05866
0,06073
0,06295
0,06532
0,06785
0,07056
0,07348
0,07663
0,08003
0,08371
Note:
- L’importo del vitalizio annuo si ottiene moltiplicando il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla
data di decorrenza della prestazione per il valore capitale desunto dalla Tabella C.
- Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con
un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione relativi alle età im­
mediatamente superiore e inferiore a quella dell’assicurato ed il numero dei mesi (la frazione di mese pari o superiore a 15
giorni va computata come mese intero, quella inferiore a 15 giorni trascurata).
„ PREVIDENZA AGRICOLA
73
GESTIONE SPECIALE
I Consorzi di Bonifica
La Fondazione ENPAIA gestisce il Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza dei di­
pendenti consorziali, costituito a seguito della convenzione di diritto privato stipulata il 9 giugno
1971 tra l’ENPAIA, l’ANBI (Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Migliora­
menti Fondiari) e lo SNEBI (Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica, Irrigazione e di Migliora­
mento Fondiario), con durata di 50 anni.
I Consorzi aderenti al “Fondo” in base alla convenzione sopra citata, sono obbligati, a versare al­
l’ENPAIA le somme occorrenti per la corresponsione dei Trattamenti di quiescenza spettanti a tutti
quei dipendenti consorziali il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione nazionale per
le Bonifiche siano essi dirigenti, impiegati od operai.
I Consorzi iscritti a questa gestione sono 155 e versano alla Gestione Speciale un contributo dell’8,94%
per il Fondo di accantonamento del trattamento di quiescenza.
Le prestazioni erogate dalla Fondazione ai Consorzi di Bonifica riguardano:
• il trattamento di fine rapporto (TFR);
• le anticipazioni sul TFR, stabilite dal CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica;
• il trattamento di pensione in alternativa al TFR, nei casi previsti dal CCNL;
• l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte;
• l’integrazione del TFR maturato, nell’ipotesi di morte del dipendente che avvenga prima del de­
cimo anno di servizio, tale da garantire agli aventi diritto la corresponsione di dieci mensilità di
retribuzione.
Inoltre i dipendenti dei Consorzi di Bonifica possono chiedere tramite gli stessi:
• Mutui per l’acquisto e la ristrutturazione della 1° e 2° casa
• Carta di Credito Enpaia per finanziamento sino a 10.000 euro con credito rinnovabile.
Alla scadenza della convenzione il Fondo garantirà:
• l’intero capitale di copertura delle pensioni per il personale pensionato già a carico del Fondo;
• la riserva degli attivi che non dovrà essere superiore al 50%, né inferiore al 10% del coacervo del
Trattamento di fine rapporto spettante complessivamente a tutti gli iscritti.
Anche per la Gestione Speciale, come per quella Ordinaria, una nuova procedura informatica, dalla
fine del 2004, ha reso possibile una connessione on line tra la Fondazione Enpaia e i singoli Consor­
zi, con l’obiettivo di offrire un servizio moderno ed efficiente.
La telematizzazione ha riguardato tutta la gestione: dal­
l’iscrizione alla denuncia fino alla visualizzazione del­
l’estratto conto, nonché il conteggio della liquidazione del
Trattamento di quiescenza e delle pensioni, abbattendo al
minimo i costi del tradizionale invio del cartaceo.
La procedura e la gestione on line hanno dato un imme­
diato e positivo risultato con una informatizzazione totale delle denunce raggiungendo pienamente gli obiet­
tivi e, nello stesso tempo, sono oggetto di progressive
implementazioni e perfezionamenti come, per esempio,
il bollettino M.Av. on line quale mezzo di pagamento
per l’immediata riconciliazione degli incassi alle relati­
Eighteen Multi-colored Marilyns
„ ve denunce.
Collezione privata, Milano
74
PREVIDENZA AGRICOLA
Fondo di accantonamento
del trattamento di quiescenza
quiescenza dei dipendenti consorziali
L’anno millenovecentosettantuno addì nove
del mese di giugno, in Roma, via di S. Teresa n.
23, presso la sede dell’Associazione Nazionale
delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglio­
ramenti Fondiari, tra:
1) l’Ente Nazionale di Previdenza e di Assi­
stenza per gli Impiegati dell’Agricoltura - di
seguito denominato ENPAIA - rappresentato
dal suo Presidente On. Dott. Umberto Righet­
ti, autorizzato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione del 25 gennaio 1971, ap­
provata con decreto del Ministro del Lavoro
del 1o aprile 1971, n. 3763;
2) l’Associazione Nazionale delle Bonifiche,
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari
- di seguito denominata ANBI - in persona del
suo Vicepresidente Co. Dott. Livio Gaetani;
3) il Sindacato Nazionale degli Enti di Bonifica,
di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario di seguito denominato SNEBI - in persona del
suo Segretario Nazionale Avv. Guido Lotti, la
prima per se stessa ed entrambi anche in rap­
presentanza dei sottoelencati Consorzi (segue
l’elenco dei Consorzi con esatta denominazio­
ne, con nome e qualifica delle persone auto­
rizzate alla stipulazione della convenzione,
nonché con gli estremi della deliberazione di
autorizzazione del Consiglio dei Delegati).
Premesso:
A - che i suelencati Consorzi stipulanti hanno
pienamente condiviso l’esigenza, rappresenta­
ta dall’ANBI e dallo SNEBI, di porre in essere
un meccanismo idoneo a consentire l’adem­
pimento degli obblighi loro incombenti per i
trattamenti di quiescenza - indennità di anziaPREVIDENZA AGRICOLA
Dorothy Lichtenstein, 1976, 1975
The Andy Warhol Foundation for the Visual
nità e/o pensione - di tutto il personale fisso
dipendente, allo scopo di poter sempre dispor­
re delle somme occorrenti per la corresponsio­
ne di tali trattamenti, evitando squilibri anche
sensibili nei propri bilanci, soprattutto nel­
l’ipotesi di contemporanee o ravvicinate ces­
sazioni di rapporti di lavoro;
B - che, sulla base di approfonditi studi effet­
tuati è apparsa opportuna e conveniente, per
il raggiungimento dei fini predetti, l’adozione
di un sistema mutualistico consistente nella
assunzione, da parte di tutti indistintamente i
consorzi stipulanti, dell’obbligo di versare un
contributo ragguagliato all’importo globale
delle retribuzioni annue del personale fisso di­
pendente e destinato ad alimentare un fondo
comune, del quale saranno via via prelevate le
somme necessarie per la corresponsione dei
75
CONSORZI DI BONIFICA
trattamenti di quiescenza previsti dalla legge
e dai contratti collettivi e facenti carico ai con­
sorzi stipulanti;
C - che il suddetto Fondo comune, stante la
sua particolare fisionomia e la complessità dei
problemi inerenti, dovrebbe essere gestito da
apposito organismo; la cui creazione non è ap­
parsa né opportuna né conveniente;
D - che d’altra parte l’ENPAIA, in vista delle
finalità perseguite dall’iniziativa di cui trattasi
e degli interessi sociali in gioco, si è dichiarato
disposto ad amministrare il predetto Fondo,
prestando il servizio relativo alla riscossione
dei contributi ed all’erogazione delle prestazio­
ni a favori dei Consorzi, mediante la formazio­
ne di una gestione previdenziale costituita da
un «Fondo di accantonamento del trattamen­
to di quiescenza dei dipendenti consorziali»
- di seguito denominato Fondo - con separata
evidenza contabile nel bilancio dell’Ente;
E - che l’ENPAIA offre le massime garanzie di
funzionalità e di oculata amministrazione, per
cui i Consorzi stipulanti hanno ritenuto piena­
mente soddisfacente la soluzione di affidare
all’ENPAIA stesso la gestione del Fondo;
F - che, da un apposito studio attuariale effet­
tuato sulla base dei dati relativi alla consisten­
za numerica dei dipendenti consorziali, alla
loro età, alla rispettiva anzianità, alla retri­
buzione annua, quali risultavano all’ENPAIA
alla data del 31 dicembre 1967 e tenuto conto
della disciplina collettiva e legislativa allora vi­
gente, è risultato che il contributo sopra citato
può essere individuato nella misura del 14%,
comprensivo di tutte le spese generali di fun­
zionamento del Fondo. Tutto ciò premesso si
stipula quanto segue:
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante ed
essenziale del presente atto.
Articolo 2
I Consorzi stipulanti si obbligano, ciascuno
singolarmente verso l’ENPAIA e ciascuno re­
ciprocamente nei confronti di tutti gli altri,
76
a versare all’ENPAIA per il Fondo, secondo
quanto stabilito dalla presente convenzione,
le somme occorrenti per la corresponsione dei
trattamenti di quiescenza spettanti ai dipen­
denti consorziali fissi con rapporto di ruolo o
a tempo indeterminato o a termine, e più pre­
cisamente a tutti i dipendenti rientranti nella
sfera di applicazione dei contratti collettivi
nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20
novembre 1970.
Articolo 3
Le somme di cui all’art. 2 saranno versate al­
l’ENPAIA, sotto forma di contribuzione, nella
misura fissata dall’art. 4 e con le modalità in­
dicate negli articoli successivi.
L’ENPAIA metterà tempestivamente a dispo­
sizione dei singoli Consorzi gli importi occor­
renti per la corresponsione, ai dipendenti di
cui al predetto art.2 o ai loro aventi diritto, dei
trattamenti di quiescenza agli stessi spettanti
in virtù della disciplina legislativa e collettiva
in vigore al momento della cessazione dei re­
lativi rapporti di lavoro, esclusa l’applicazione
degli eventuali più favorevoli criteri di deter­
minazione dei trattamenti di quiescenza previ­
sti da disposizioni regolamentari o da contratti
individuali.
Alla chiusura di ogni esercizio finanziario
l’ENPAIA accrediterà al Fondo - in rapporto
alla giacenza media annuale del Fondo mede­
simo - un tasso di interesse pari a quello me­
dio netto realizzato nel precedente esercizio
dall’investimento dei beni patrimoniali.
I movimenti relativi alle operazioni di cui so­
pra saranno tenuti dall’ENPAIA in evidenza
separata nelle proprie scritture contabili e nei
propri bilanci.
(N.B. - Il terzo comma dell’art. 3 è sta­
to così aggiornato dal C.d.A. dell’Ente
in data 1/12/1981: «Alla chiusura di
ogni esercizio finanziario l’ENPAIA
accrediterà al Fondo - in rapporto alla
giacenza media annuale del Fondo
medesimo - un tasso di interesse pari
a quello medio netto realizzato nel-
PREVIDENZA AGRICOLA
CONSORZI DI BONIFICA
l’esercizio dall’investimento dei beni
patrimoniali»).
Articolo 4
Il contributo dovuto da ciascun Consorzio è
fissato nella misura del 14% dell’ammontare
delle retribuzioni lorde corrisposte, per l’anno
solare di competenza, a tutto il personale al
quale si applica la presente convenzione.
L’ammontare della retribuzione lorda è deter­
minato da tutti quegli elementi che costitui­
scono, ai sensi di legge e dei contratti collet­
tivi, la base per il computo del trattamento di
quiescenza.
Il contributo del 14% è dovuto sull’intero
ammontare della retribuzione come sopra
determinata, anche nei casi di riduzione e di
sospensione della stessa per i quali i contratti
collettivi contemplino la rilevanza dei corri­
spondenti periodi ai fini della anzianità di ser­
vizio.
(N.B. - L’aliquota precisata dall’art. 4, a
decorrere dal mese di gennaio 2001, è
stabilita nella media generale dell’8,94%
in attuazione di quanto deliberato dal
C.d.A. dell’Ente in data 17 novembre
1999).
Articolo 5
Il contributo dovrà essere versato in rate men­
sili, scadenti il giorno 15 del mese successivo a
quello cui il contributo si riferisce. Con la rata
relativa al mese di dicembre e con quella rela­
tiva al mese di giugno dovrà essere altresì ver­
sato il contributo afferente, rispettivamente,
alla tredicesima e alla quattordicesima mensi­
lità. Con la rata relativa al mese di febbraio e
con quella relativa al mese di settembre dovrà
essere altresì versato il conguaglio dei con­
tributi dovuti sulla eventuale maggiore quota
percentuale di adeguamento ISTAT maturata
a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio e
dal 1° luglio.
Nell’ipotesi di cessazioni dei rapporti di lavoro
che intervengano durante l’anno, dovrà inoltre
essere versato, insieme con il contributo rela­
PREVIDENZA AGRICOLA
tivo al mese in cui si verifica la cessazione del
rapporto, quello afferente ai ratei di 13a e 14a
mensilità ovvero ai relativi conguagli spettanti
al dipendente in relazione ai mesi di servizio
prestato nell’anno solare, nonché all’indennità
sostitutiva del preavviso qualora il corrispon­
dente periodo abbia rilevanza ai fini dell’an­
zianità di servizio.
Nell’ipotesi di variazione degli importi delle
retribuzioni per effetto della stipulazione di
nuovi contratti collettivi, il contributo dovuto
sulla quota di aumento mensile delle retribu­
zioni derivante dall’applicazione del nuovo
contratto sarà versato con la rata relativa al
mese successivo a quello in cui, in virtù della
deliberazione del Consiglio dei Delegati appli­
cativa del contratto collettivo stesso, il Consor­
zio avrà iniziato a corrispondere ai dipendenti
le nuove retribuzioni.
Nella stessa ipotesi di cui al precedente com­
ma, qualora vengano corrisposte dai Consorzi
ai propri dipendenti somme a titolo di arretrati
in relazione al periodo di tempo intercorso tra
la data di entrata in vigore del nuovo contratto
collettivo e la data di emanazione del relativo
provvedimento applicativo da parte del Consi­
glio dei Delegati, il Consorzio può domandare,
con richiesta motivata, diretta al Comitato di
cui all’art. 17, la rateazione dell’importo del
contributo dovuto sui predetti arretrati, senza
corresponsione di interessi. La rateazione può
essere accordata dal Comitato per una durata
massima di 18 mesi.
Nel caso di mora rispetto ai termini fissati nei
precedenti commi sono dovuti gli interessi
nella misura pari al tasso ufficiale di sconto,
aumentato di punti 4,50.
Il versamento dei contributi dovrà essere
accompagnato da un prospetto contenen­
te l’elenco nominativo dei dipendenti e delle
retribuzioni corrisposte a ciascuno di essi nel
mese di competenza, determinate ai sensi del
2° comma dell’art. 4.
(N.B.- Il primo periodo del primo com­
ma dell’art. 5 è stato così aggiornato dal
77
CONSORZI DI BONIFICA
C.d.A. dell’Ente: «Il contributo dovrà
essere versato in rate mensili, scadenti
il giorno 25 del mese successivo a quello
cui il contributo si riferisce».
Il quinto comma dello stesso art. 5 è sta­
to così aggiornato dal C.d.A. dell’Ente in
data 1/12/81: «Nel caso di mora rispetto
ai termini fissati nei precedenti commi
sono dovuti gli interessi nella misura
percentuale prevista dall’articolo 13 del
Decreto Legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito con modificazioni nella Leg­
ge 26 settembre 1981, n. 537»).
Articolo 6
Entro il 31 marzo 1971 e con riferimento alle
posizioni in atto all’1/01/1971 i Consorzi do­
vranno trasmettere all’ENPAIA un elenco con­
tenente - per ciascuno dei dipendenti interes­
sati - nome, cognome, data e luogo di nascita,
data di assunzione, qualifica e categoria di ap­
partenenza, retribuzione mensile distinta nei
suoi elementi costitutivi, anzianità effettiva e
convenzionale ai fini degli aumenti periodici,
anzianità effettiva e convenzionale ai fini del
trattamento di quiescenza.
Ogni variazione relativa all’elenco di cui al
comma precedente dovrà essere comunicato
entro il giorno 15 del mese successivo a quello
in cui la medesima avrà avuto luogo.
Articolo 7
L’inadempimento dell’obbligo di cui al 2o com­
ma dell’art. 6 comporta, a carico del trasgres­
sore, l’applicazione di una pena pecuniaria
pari al 25% dei contributi che non risultino
tempestivamente versati in conseguenza del­
l’inadempimento medesimo.
L’importo relativo dovrà essere pagato in un
unica soluzione unitamente a tutti gli arretrati
dovuti, fermo restando l’onere degli interessi
di mora.
Articolo 8
L’ENPAIA si obbliga:
1) a versare ai Consorzi le somme occorrenti
78
per la corresponsione dei trattamenti di quie­
scenza - indennità di anzianità e/o pensione
- dovuti dai Consorzi medesimi per le cessa­
zioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dall’1/01/1971, ai sensi della disciplina le­
gislativa e collettiva che risulterà in concreto
applicabile al personale dipendente indicato
nell’art.2;
2) a versare ai Consorzi, al termine della pre­
sente convenzione, gli importi specificati dal­
l’art. 15.
Sulla base della vigente disciplina, pertanto,
l’obbligo dell’ENPAIA di cui al n. 1 si concreta:
a) nel versamento ai Consorzi - entro 3 mesi
dalla comunicazione dell’avvenuta cessazione
del rapporto di lavoro per quanto riguarda i
primi tre versamenti ed entro e non oltre il 15o
giorno precedente a quello delle singole sca­
denze mensili per quanto riguarda i versamen­
ti successivi - dell’importo pari all’ammontare
dell’assegno mensile di pensione dovuto dal
Consorzio al dipendente o ai suoi aventi diritto
nella misura, coi limiti e con le modalità pre­
scritti dal corrispondente contratto collettivo
nazionale di categoria;
b) nel versamento ai Consorzi - entro tre mesi
dalla comunicazione dell’avvenuta cessazio­
ne del rapporto di lavoro - dell’importo pari
all’ammontare dell’indennità di anzianità
- oltreché, in caso di morte, dell’indennità di
preavviso dovuto dal Consorzio al dipendente
o ai suoi aventi diritto nella misura, coi limiti
e con le modalità prescritti dal corrisponden­
te contratto collettivo nazionale di categoria,
tanto nell’ipotesi in cui non spetti il trattamen­
to di pensione, quanto nella ipotesi in cui vi sia
stato opzione totale o parziale per l’indennità
di anzianità;
c) nel versamento ai Consorzi, entro il termine
di cui alla precedente lettera b) - nell’ipotesi di
morte del dipendente che avvenga prima del
compimento del decimo anno di servizio - di
una integrazione della indennità di anzianità
maturata, tale da garantire agli aventi diritto
la corresponsione di dieci mensilità di retri-
PREVIDENZA AGRICOLA
CONSORZI DI BONIFICA
buzione, salvo che per disciplina collettiva agli
stessi non competa un trattamento di maggior
favore, già rientrante in quanto previsto alle
precedenti lettere a) e b).
Articolo 9
Gli obblighi dell’ENPAIA di cui all’art. 8 non
sussistono relativamente ai trattamenti di
quiescenza dovuti dai Consorzi a dipendenti
che all’atto della cessazione del rapporto non
risultano all’ENPAIA per non essere stati inse­
riti negli elenchi di cui all’art. 6.
Articolo 10
Ai fini del computo delle somme dovute dal­
l’ENPAIA ai Consorzi ai sensi dell’art. 8 si pre­
scinde:
1) dagli aumenti retributivi intervenuti nel
biennio precedente alla data di risoluzione del
rapporto di lavoro e non costituisce automati­
co effetto della disciplina collettiva, eccezione
fatta per le promozioni disposte per la coper­
tura di posti di ruolo;
2) dalle anzianità convenzionali riconosciute
discrezionalmente dai Consorzi in data suc­
cessiva al 31/12/1970, salvo che i Consorzi, en­
tro due mesi dal relativo provvedimento, non
ne diano comunicazione all’ENPAIA e dichia­
rino contestualmente di impegnarsi a versare,
in tre rate quadrimestrali, le somme risultanti
dall’applicazione del contributo, nella misura
vigente alla data della predetta comunicazio­
ne, sull’importo complessivo della retribuzio­
ne dovuta nell’anno in cui si effettua il rico­
noscimento, moltiplicato per il numero degli
anni di anzianità riconosciuti.
La norma di cui al numero 2) non trova ap­
plicazione nella ipotesi del riconoscimento di
anzianità convenzionale per servizio prestato
presso altro Consorzio aderente alla presente
convenzione, sempreché, ai sensi e per gli ef­
fetti dell’art. 71 - 2o comma - del contratto col­
lettivo nazionale 7 agosto 1969, dell’art. 14 - 2o
e 3o comma - del contratto collettivo nazionale
28 luglio 1970 e dell’art. 13 - 2o e 3o comma del contratto collettivo nazionale 20 novembre
PREVIDENZA AGRICOLA
1970, su richiesta del dipendente, siano accre­
ditate dall’ENPAIA al Consorzio subentrante
le somme dovute al dipendente stesso per il
trattamento di quiescenza maturato presso il
Consorzio di origine.
Articolo 11
In caso di ritardo nell’adempimento degli ob­
blighi di cui all’art. 8 l’ENPAIA dovrà corri­
spondere al Consorzio gli interessi legali.
Articolo 12
Per tutti i Consorzi stipulanti che, ai sensi
dell’articolo 3 lett. c) della legge 29 novembre
1962, n. 1655, siano tenuti ai versamenti al­
l’ENPAIA dei contributi per l’accantonamento
dell’indennità di anzianità, il relativo obbligo
si intende adempiuto con il versamento del
contributo di cui all’art. 4 della presente con­
venzione.
Entro il 31 agosto 1971 l’ENPAIA accrediterà
ai suddetti Consorzi le somme versate a titolo
di accantonamento dell’indennità di anziani­
tà fino a tale data, maggiorate degli interessi
annualmente accreditati secondo le norme in
atto presso l’ENPAIA stesso.
Articolo 13
I Consorzi di bonifica, di bonifica montana,
di miglioramento fondiario, irrigui, montani
di prevenzione, di scolo, idraulici, di utilizza­
zione idrica, per la utilizzazione delle acque
demaniali, per la regolazione dei laghi, di ri­
composizione fondiaria, associati allo SNEBI
e/o all’ANBI, che non figurano tra i soggetti
firmatari della presente convenzione, potran­
no aderirvi entro cinque anni dall’1/01/1971
alle condizioni di seguito indicate:
a) pagamento, entro due mesi dalla comu­
nicazione prescritta dall’art. 6, dell’importo
risultante dell’applicazione del contributo,
nella misura vigente alla data di adesione, al­
l’ammontare rispettivo delle retribuzioni lorde
corrisposte, a tutti i dipendenti indicati al pre­
cedente articolo 2 ed in servizio al 1° gennaio
1971 o successivamente assunti, per il periodo
79
CONSORZI DI BONIFICA
intercorrente tra l’1/01/1971 o la successiva
data di assunzione e quella di adesione alla
convenzione stessa, o a quella anteriore nel­
l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro
nel frattempo intervenuta;
b) pagamento, unitamente alle somme indi­
cate alla precedente lettera a), degli interessi
nella misura indicata all’art. 5, calcolati sulle
somme che in caso di adesione originaria sa­
rebbero state dovute alle scadenze di cui allo
stesso art. 5;
c) rimborso, da parte dell’ENPAIA, entro il
termine di cui alla precedente lett. a), delle
somme che eventualmente il Consorzio ab­
bia corrisposto a titolo di pensione e/o di in­
dennità di anzianità nella misura, coi limiti
e con le modalità prescritti dalla legge e dai
contratti collettivi nazionali di categoria in
tutti i casi di cessazione del rapporto di lavo­
ro intervenuti dal 1° gennaio 1971 alla data
di adesione alla presente convenzione, mag­
giorate degli interessi nella misura indicata
al precedente art. 11.
(N.B. - Il primo comma dell’art. 13 è
stato così aggiornato dal C.d.A. dell’En­
te in data 19/12/1984: «Il termine utile
per l’adesione alla convenzione-rego­
lamento relativa al “Fondo di accanto­
namento del trattamento di quiescenza
dei dipendenti consorziali” è prorogato
fino al 31 dicembre 1985. Le domande
all’uopo presentate saranno istruite a
cura della Direzione Generale e saranno trasmesse per l’esame al Comitato
Amministratore»).
Articolo 14
L’aliquota contributiva del 14%, di cui all’art.
4, resterà immutata fino al 31 dicembre 1971.
Nel corso dell’anno 1971 verrà predisposto un
bilancio tecnico del Fondo allo scopo di verifi­
care, anche in relazione alle innovazioni intro­
dotte nella disciplina dei trattamenti di quie­
scenza del personale consorziale dalla legge 24
maggio 1970 n. 336, la congruità della misura
dell’aliquota del 14%.
80
Qualora i risultati del predetto bilancio tec­
nico imponessero una revisione dell’aliquota,
il Comitato di cui al successivo art. 17 ne de­
terminerà la misura in conformità ai risultati
del bilancio tecnico, con arrotondamento per
eccesso delle frazioni pari o superiori a 0,05 e
per difetto delle frazioni inferiori a 0,05 e con
decorrenza dal 1o gennaio 1972.
A successive revisioni si farà luogo a seguito
dei risultati del bilancio tecnico, da redigersi
ogni tre anni salvo che il Comitato di cui all’art.
17 ne disponga la redazione anticipata qualora
intervengano modifiche della disciplina legi­
slativa o della contrattazione collettiva.
I bilanci tecnici saranno redatti da un attuario
di chiara fama nominato dal Comitato di cui
all’art. 17.
I bilanci tecnici di cui ai precedenti commi che hanno valore vincolante per le parti - vanno redatti sulla base di ipotesi demografiche,
economiche e finanziarie formulate tenendo
conto delle seguenti direttive:
• frequenze di eliminazione: da desumere dal­
l’osservazione dei fenomeni in seno alla collet­
tività dei dipendenti dai Consorzi ovvero, per
quanto riguarda la morte e l’invalidità, ove la
scarsità dei dati disponibili non consenta di
pervenire a risultati significativi, da esperienze
esterne che si prestino, con gli opportuni adat­
tamenti, a rappresentare l’andamento delle
eliminazioni per le due cause suddette;
• linee delle retribuzioni: ricavate dai valo­
ri imponibili ai fini della contribuzione al
Fondo;
• distribuzione per età e anzianità dei dipen­
denti dai Consorzi aderenti: riferita alla data
di elaborazione del bilancio tecnico;
• previsione delle future assunzioni: effettua­
ta sulla base delle assunzioni registrate nei tre
anni precedenti la data del bilancio tecnico;
• tasso tecnico di capitalizzazione: 5%.
La gestione del Fondo è basata sul sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione atte­
nuata; in essa la riserva degli attivi non dovrà
essere superiore al 50%, né inferiore al 10% da
raggiungersi entro cinque anni in sede di priPREVIDENZA AGRICOLA
CONSORZI DI BONIFICA
ma attuazione, del coacervo delle indennità di
anzianità spettanti complessivamente a tutti
gli iscritti negli elenchi di cui all’art.6 alla data
del bilancio tecnico.
La riserva necessaria per l’erogazione delle
pensioni dovrà essere accantonata al 100%.
I bilanci tecnici vanno corredati da una rela­
zione nella quale devono essere motivatamen­
te indicati gli elementi che costituiscono il fon­
damento dei risultati conseguiti.
Articolo 15
La presente convenzione ha la durata di 50
anni e, qualora non venga data disdetta sei
mesi prima della scadenza, si intende tacita­
mente rinnovata di decennio in decennio, ri­
manendo esclusa la possibilità di recesso an­
ticipato.
La disdetta non ha efficacia se non è data ai
sensi dell’articolo 16 dall’ANBI e dallo SNEBI
in nome e per conto di tutti i Consorzi che alle
scadenze sopra fissate risultano aderenti.
In caso di mancato rinnovo della presente con­
venzione, entro sei mesi dalla scadenza del ter­
mine di cui al primo comma l’ENPAIA provve­
derà alla ripartizione del patrimonio netto del
Fondo tra i Consorzi aderenti.
La ripartizione sarà effettuata versando a cia­
scun Consorzio, per il rispettivo personale pen­
sionato già a carico del Fondo, l’intero capitale
di copertura delle pensioni.Le residue dispo­
nibilità del Fondo saranno ripartite in propor­
zione agli impegni di ciascun Consorzio per le
indennità di anzianità maturate fino alla data
della scadenza della convenzione da tutto il per­
sonale in servizio indicato al precedente art. 2.
Articolo 16
Ogni determinazione concernente lo svolgi­
mento dei rapporti derivanti dalla presen­
te convenzione sarà adottata, da una parte,
dall’ENPAIA e, dall’altra, dall’ANBI e dallo
SNEBI in nome e per conto di tutti i Consorzi
stipulanti e aderenti e con effetto immediata­
mente impegnativo, per i medesimi, in virtù
del potere di rappresentanza che a tal fine PREVIDENZA AGRICOLA
con stipulazione del presente atto e con le ade­
sioni successive - viene irrevocabilmente e nel­
l’interesse reciproco da tutti indistintamente i
Consorzi suddetti attribuito congiuntamente
all’ANBI ed allo SNEBI.
Articolo 17
Per la gestione del Fondo viene istituito un Co­
mitato di cui fanno parte:
a) il Presidente dell’ENPAIA, il quale presiede
e convoca il Comitato;
b) tre Consiglieri di Amministrazione del­
l’ENPAIA, di cui uno nella persona del rappre­
sentante del Ministero del Lavoro e della Pre­
videnza Sociale e gli altri due nominati dallo
stesso Consiglio;
c) il Direttore Generale dell’ENPAIA;
d) un funzionario della Direzione Generale
della bonifica, in rappresentanza del Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste e da quest’ulti­
mo designato;
e) tre rappresentanti dei dipendenti consor­
ziali designati dalle Organizzazioni Sindacali
rappresentate nel Consiglio di Amministrazio­
ne dell’ENPAIA;
f) due rappresentanti dell’ANBI dalla medesi­
ma designati;
g) due rappresentanti dello SNEBI dal mede­
simo designati;
h) nove membri in rappresentanza dei Con­
sorzi stipulanti o aderenti alla presente con­
venzione, designati dall’ANBI.
In conformità alle designazioni di cui alle lette­
re da d) ad h) il Consiglio di Amministrazione
dell’ENPAIA provvede alle relative nomine.
I componenti il Comitato durano in carica per
lo stesso periodo di tempo della durata in ca­
rica del Consiglio di Amministrazione che ha
provveduto alle nomine e possono essere ri­
confermati.
Coloro che sono nominati in sostituzione dei
membri che a qualunque titolo cessano dalla
carica prima della scadenza, rimangono in ca­
rica fino a quando sarebbero rimasti in carica i
membri sostituiti.
(N.B. - Dopo il terzo comma dell’art. 17
81
CONSORZI DI BONIFICA
il C.d.A. dell’Ente ha inserito in data
14/12/1974 il seguente comma: «I com­
ponenti del Comitato eletti in rappre­
sentanza dei Consorzi ai sensi della pre­
cedente lettera h) decadono dalla carica
qualora perdano la qualità di rappre­
sentanti dei Consorzi stessi»).
Articolo 18
Il Comitato di cui all’art. 17 dà le direttive di
ordine generale per il migliore svolgimento dei
rapporti derivanti dalla presente convenzione
cooperando affinché i correlativi obblighi ven­
gano esattamente e tempestivamente adem­
piuti.
In particolare spetta al Comitato:
1) formulare proposte per eventuali modifiche
alla presente convenzione, da sottoporre al­
l’approvazione dell’ENPAIA, dell’ANBI e dello
SNEBI come previsto dal precedente art. 16;
2) redigere, non oltre il 31 maggio di ciascun
anno, il conto consuntivo del Fondo, accompa­
gnato da una dettagliata relazione sull’anda­
mento tecnico ed amministrativo del Fondo;
3) redigere, non oltre il 31 ottobre di ciascun
anno, il bilancio preventivo del Fondo;
4) deliberare gli elementi costitutivi ed i criteri
per la determinazione di tutte le spese generali
per il funzionamento del Fondo;
5) formulare proposte ed esprimere pareri per
l’amministrazione e la gestione del Fondo;
6) esaminare e decidere sulle domande di ra­
teazione di cui al 4o comma dell’art. 5;
7) esaminare e decidere gli eventuali reclami
interposti dai Consorzi aderenti;
8) deliberare la redazione del bilancio tecnico
al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 14 e
procedere alla nomina dell’attuario da affidare
l’incarico dell’elaborazione del bilancio mede­
simo ai sensi dello stesso art. 14;
9) esaminare il bilancio tecnico e determinare,
ai sensi dell’art. 14, la misura del contributo di
cui all’art. 4.
Il Comitato ha facoltà di richiedere ai Consorzi
aderenti tutte quelle notizie e dati che ritenga
necessari.
82
Articolo 19
Il Comitato si riunisce di regola ogni tre mesi e,
comunque, tutte le volte che il Presidente lo riten­
ga opportuno, ovvero su richiesta di un terzo dei
suoi componenti.
La convocazione del Comitato è fatta dal Presi­
dente mediante avviso scritto diramato almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunio­
ne e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed
ora della riunione stessa, nonché degli argomenti
da trattare.
In caso di urgenza il termine di cinque giorni può
essere ridotto a tre giorni.
Per la validità delle sedute del Comitato è neces­
saria la presenza della maggioranza dei compo­
nenti.
Ogni componente del Comitato ha diritto ad un
voto.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di
voti. In caso di parità, prevale la parte cui accede il
voto del Presidente.
Alle sedute del Comitato assiste un membro del
Collegio dei Sindaci dell’ENPAIA.
(N.B. - Il quarto comma dell’art. 19 è stato
così aggiornato dal C.d.A. dell’Ente in data
19/07/1983: «Per la validità delle sedute
del Comitato è necessaria, in prima con­
vocazione, la maggioranza dei componen­
ti; in seconda convocazione, che può essere stabilita ad una ora di distanza dalla
prima e nello stesso invito di questa, la
seduta è valida quando sia presente al­
meno un terzo dei componenti il Comi­
tato»).
Articolo 20
Tutte le disposizioni di cui ai precedenti arti­
coli relative ai Consorzi trovano applicazione
altresì nei confronti dell’ANBI stipulante an­
che per sé stessa.
Articolo 21
La presente convenzione ha decorrenza
dall’1/01/1971 e spiega la sua efficacia dal gior­
no successivo a quello della sua approvazione
da parte del Ministero del Lavoro.
„ PREVIDENZA AGRICOLA
GESTIONI SEPARATE
Regolamento approvato dal
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali il 29 luglio 2004
Regolamento della
Cassa dei Periti Agrari
TITOLO I: DEI SOGGETTI – DEI CONTRIBUTI – DELLE SANZIONI
CAPO PRIMO - DEI SOGGETTI
Articolo 1 - Iscritti alla Gestione
1. Gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari che esercitano attività autonoma di libera professione senza
vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordina­
to, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 49,
comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n° 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs 103/96 alla Ge­
stione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura
– nel seguito denominato Fondazione.
2. I periti agrari che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono pa­
rimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base
della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché
sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e sia versato il contributo soggettivo ed integrativo minimo alla
Gestione.
Articolo 2 - Modalità di iscrizione alla Gestione
1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare apposita domanda in carta libera, nella quale si attesti:
a) data e luogo di nascita;
b) residenza;
c) situazione di famiglia;
d) codice fiscale;
e) data e numero di iscrizione all’albo profes-
sionale.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’esercizio della attività professionale.
3. In caso di mancata iscrizione, entro 30 gior-
ni dalla comunicazione dell’Ufficio IVA, la Gestione iscrive d’ufficio i periti agrari iscritti all’Albo ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA.
CAPO SECONDO - DEI CONTRIBUTI
Articolo 3 - Contributo soggettivo obbligatorio
1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo
a carico di ogni iscritto alla Gestione separata
PREVIDENZA AGRICOLA
Orange Marilyn, 1962
Collezione privata
83
PERITI AGRARI
è pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante
dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalle eventuali successive definizioni ai fini del­
l’IRPEF secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifi­
cazioni ed integrazioni.
2. Gli iscritti che proseguono l’attività anche dopo il collocamento in pensione possono, a doman­
da, proseguire nel versamento dei contributi soggettivi, che daranno origine a supplementi di
pensione ai sensi del successivo art.22.
3. Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non può essere superiore al massi­
male previsto all’art.2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed
integrazioni ed è annualmente ed automaticamente rivalutato, in base alla variazione annua
corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come
calcolato dall’ISTAT.
4. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 310,00. A coloro che si iscrivono per la prima
volta alla Gestione è riconosciuta, per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi, la facoltà di
versare un contributo minimo, se il reddito imponibile non supera € 3.100,00, pari al 50% del
minimale di cui sopra. Il minimale trova applicazione anche per gli iscritti pensionati di cui al
precedente comma 2.
Articolo 4 - Contributo integrativo
1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui
all’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il red­
dito imponibile dell’attività autonoma di libera professione e devono versarne alla Gestione
il relativo ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il
debitore.
2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla forma­
zione del reddito imponibile.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4 è in ogni caso dovuto un contributo minimo di
€ 62,00 su base annua.
4. Il contributo integrativo del 2% non è dovuto per le prestazioni professionali che danno origine
a fatturazione tra professionisti iscritti alla Gestione.
5. Gli iscritti che proseguono l’attività anche dopo il collocamento in pensione, sono tenuti al
versamento del contributo integrativo in relazione ai redditi professionali conseguiti.
Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi
Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all’anno stesso, il
contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo
quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stes­
sa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiore a quindici giorni,
fermo restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero ammontare del reddito effettivamente
conseguito.
Articolo 6 - Variabilità dei contributi
Il contributo di cui all’art. 3, comma 1, il contributo minimo soggettivo di cui all’art. 3, comma
4, il contributo aggiuntivo non quiescibile di cui all’art. 4, comma 3, possono essere variati con
delibera del Comitato Amministratore, secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 2, dello
Statuto della Fondazione.
84
PREVIDENZA AGRICOLA
PERITI AGRARI
Articolo 7 - Versamento dei contributi
1. I contributi di cui all’art. 3 devono essere così versati:
a) Acconto: entro il 30 novembre di ogni anno nella misura del 50% dell’importo calcolato sul
reddito professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se
l’iscritto prevede di conseguire un reddito professionale netto inferiore a quello dell’anno pre­
cedente, l’acconto sul contributo soggettivo può essere calcolato – sempre nella misura del 50%
- sul minor reddito previsto. In ogni caso, l’importo dell’acconto non può essere inferiore al 50%
del contributo soggettivo minimo (€ 155,00). Nel caso in cui, essendo stato versato un acconto
calcolato sul minor reddito previsto e non sul reddito dell’anno precedente al momento della
determinazione del saldo risulti che l’acconto pagato è inferiore al 50% del contributo soggettivo
dovuto sul reddito prodotto, sulla differenza saranno applicati gli interessi di mora previsti dal
Regolamento per il periodo di ritardo.
b) Saldo: entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito.
2. Qualora all’atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme supe­
riori al contributo dovuto, l’iscritto può chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell’eccedenza
stessa; in alternativa può chiedere di considerarla quale acconto per i versamenti futuri o a com­
pensazione con eventuali altri importi dovuti. L’eccedenza è restituita con la maggiorazione del­
l’interesse pari al tasso legale. In caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l’eccedenza
contributiva resta consolidata nel conto individuale.
3. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto: entro il 30 novembre per gli
importi evidenziati sulle fatture emesse fino a tale data; entro 30 giorni dalla data di scadenza
per il pagamento delle imposte reddituali per gli importi relativi al periodo dal 1° dicembre al 31
dicembre ovvero per il saldo del contributo integrativo minimo quando dovuto.
4. Il contributo di maternità deve essere versato contestualmente all’acconto.
Articolo 8 - Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con
il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la pre­
scrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui
al successivo art. 11.
Articolo 9 - Restituzione dei contributi
1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi moti­
vo dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono
chiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati
secondo il criterio stabilito all’art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, fermo restando quanto
previsto al successivo articolo 14, comma 2.
3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque anni
dalla data del compimento dell’età pensionabile.
4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione per mancanza dei requisiti prescritti, si
procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna.
CAPO TERZO - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Articolo 10 - Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi
In caso di ritardo di versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso
PREVIDENZA AGRICOLA
85
PERITI AGRARI
legale, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso. In caso di ritardo superiore a 60
giorni, l’interesse di mora di cui al comma precedente, viene elevato al tasso massimo previ­
sto dalla legge.
Articolo 11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nei
casi di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare del reddito professiona-
le netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento. La comunicazione deve essere effettuata, con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore, anche se le dichia-
razioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell’IVA.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiara-
zione dei redditi.
4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta le se-
guenti sanzioni:
a) nel primo caso (ritardo), pari al 10% del contributo dovuto, con un massimale di € 52,00;
b) nel secondo caso (omissione), pari al 50% del contributo dovuto, con un massimale di € 258,00;
c) nel terzo caso (infedele comunicazione), pari al 100% del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione trasmessa entro il novantesimo giorno dal termine fissa-
to per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’IRPEF e dell’IVA.
8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del caso al competente Consiglio provinciale del Collegio.
9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli della Gestione.
10. Il Collegio dell’Ordine deve comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all’Albo professionale.
11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto o dagli eredi la documentazione atta a compro-
vare la corrispondenza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA.
TITOLO II: DELLE PRESTAZIONI
CAPO PRIMO - DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Articolo 12 - Prestazioni previdenziali
1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1 le seguenti prestazioni:
a) Pensione di vecchiaia;
b) Pensione di invalidità;
c) Pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
86
PREVIDENZA AGRICOLA
PERITI AGRARI
d) Indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate secondo le modalità stabilite dal Comitato
Amministratore. Quando l’importo delle pensioni è inferiore a quello dell’assegno sociale di cui
all’art. 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995, su richiesta dell’iscritto si procede alla restituzione
dei contributi versati, ai sensi dell’art. 9.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza in­
tegrativa: previdenziale, sanitaria, assicurativa, o altri tipi di prestazione a favore degli iscritti,
finanziandole anche con parte del contributo integrativo, tramite l’adozione di specifici atti deli­
berativi da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3, D. Lgs. 509/94, anche
con riferimento all’art. 2 dello Statuto della Fondazione.
4. Il Comitato Amministratore della Gestione può, inoltre, concorrere alla realizzazione di forme
pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e successive integra­
zioni e modificazioni.
CAPO SECONDO - DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
Articolo 13 - Pensione di vecchiaia.
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque anni
di contribuzione effettiva.
2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza di
versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.
Articolo 14 - Determinazione della pensione annua di vecchiaia.
1. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei con­
tributi per il coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della legge 335/95, (*) ferma
restando la possibilità di modificare tale criterio in ragione degli effettivi risultati della gestione, con delibera del Comitato Amministratore, nel rispetto delle procedure indicate dal D. Lgs.
509/94.
3. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno di competenza, è effettuata in
sede di bilancio consuntivo.
4. L’aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo.
(*) L’articolo 1 comma 9 delle legge 335/95 così recita: “il tasso annuo di capitalizzazione è
dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, apposi­
tamente calcolata dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL
operate dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante con­
tributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione
e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi”.
Articolo 15 - Decorrenza della pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
PREVIDENZA AGRICOLA
87
PERITI AGRARI
Articolo 16
Invio estratti conto
A partire dal secondo anno dal­
l’entrata in vigore del presente
Regolamento, ad ogni iscritto è
inviato, con cadenza annuale, un
estratto conto che indichi le con­
tribuzioni effettuate ed il mon­
tante contributivo.
CAPO TERZO - DELLA
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Articolo 17 - Pensione di
invalidità
1. L’iscritto ha diritto alla pen­
sione di invalidità a qualsiasi
età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente
e permanentemente inabile ad
esercitare l’attività professiona­
le;
Autoritratto, 1986
b) risultino versate in suo favore
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
almeno 5 annualità di contribu­
zione di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale.
2. La corresponsione della pensione di invalidità è subordinata alla cancellazione dall’Albo
professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite
mediche predisposte dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della condizione di
invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico della Gestione.
Articolo 18 - Calcolo della pensione di invalidità
L’importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all’art. 14. Il
coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato al momento
del pensionamento, secondo l’allegata tabella A.
In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente
relativo al 57° anno.
CAPO QUARTO - DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Articolo 19 - Pensione di reversibilità o indiretta
Le pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di
cui alle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS.
Articolo 20 - Restituzione dei contributi a favore dei superstiti
Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso
88
PREVIDENZA AGRICOLA
PERITI AGRARI
di morte dell’assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità
di cui al precedente articolo 9.
CAPO QUINTO - DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Articolo 21 - Indennità di maternità
1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e
modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo
annuo di € 10,33 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le modalità
previsti dall’articolo 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Ammi­
nistratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379
del 1990.
CAPO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 22 - Supplemento di pensione
I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad
un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano
trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima liquidazio­
ne del supplemento.
Articolo 23 - Adeguamento annuale
Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l’assicurazione gene­
rale obbligatoria dell’INPS.
Articolo 24 - Contribuzione volontaria
1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi.
2. A tal fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevoca-
bilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi:
a) contributo soggettivo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
b) contributo soggettivo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria;
c) contributo soggettivo di cui all’art. 3 ultimo comma.
3. È dovuto comunque un contributo integrativo pari al minimale di cui al comma 3 art. 4.
4. Non è dovuto il contributo di maternità previsto all’art. 21.
Articolo 25 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi da lavoro
dipendente e con quelli da lavoro autonomo
La pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento è cumulabile con redditi di lavoro dipen­
dente o autonomo e con altre forme pensionistiche obbligatorie.
Articolo 26 - Riscatto del periodo di attività professionale precedente all’entrata in
vigore della presente legge
L’iscritto che matura cinque anni di iscrizione alla Gestione e che, negli anni precedenti alla data
di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento, abbia esercitato attività di
lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui all’art. 1, del D.Lgs. 103/96, ha facoltà di riscat­
PREVIDENZA AGRICOLA
89
PERITI AGRARI
tare il periodo di esercizio di tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato
Amministratore in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito Regolamen­
to da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
30 giugno 1994, n. 509.
Articolo 27 - Ricorsi
Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono
proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comitato
Amministratore medesimo.
Articolo 28 - Norme transitorie
1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professionali
percepiti nell’anno 1996 e 1997 devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal Comitato
amministratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima
iscrizione alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Ammini­
stratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della gestione stessa.
3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11, per il primo anno di avvio della ge­
stione, il Comitato Amministratore ha la facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i
versamenti o le comunicazioni tardive od omesse.
4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio di rivalutazione dei conti indi­
viduali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi
risultante dall’affettivo andamento finanziario della gestione, confluiscono in un apposito fondo
di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore.
„ Tabella “A”
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONI
Tasso di sconto = 1.5%
90
Età
57
Coefficienti (%)
4,720
Età
Coefficienti (%)
69
7,232
58
4,860
70
7,563
59
5,006
71
7,924
60
5,163
72
8,319
61
5,334
73
8,750
62
5,514
74
9,227
63
5,706
75
9,751
64
5,911
76
10,335
65
6,136
77
10,983
66
6,379
78
11,701
67
6,640
79
12,499
68
6,927
80
13,378
PREVIDENZA AGRICOLA
PERITI AGRARI
Art. 26 del Regolamento
della Gestione Separata
Periti Agrari
approvato in data
2 febbraio 2005 dal
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
Riscatto
contributivo
1. * Gli iscritti alla Gestione Separata dei Periti
Agrari, che hanno maturato almeno cinque anni
di anzianità iscrittivi, hanno la facoltà di riscatta­
re i periodi di iscrizione all’Albo Professionale an­
tecedenti il 1° gennaio 1996, nel limite massimo
degli anni di iscrizione all’Albo Professionale.
2. * La richiesta di riscatto, a pena di decaden­
za, deve essere avanzata entro cinque anni dalla
maturazione del primo quinquennio di iscrizione
alla Gestione Separata.
3. Non ha rilevanza alcuna che nello stesso perio­
do di riscatto il professionista sia stato iscritto ad
altra forma di previdenza.
4. Per ogni anno di cui si chiede il riscatto è dovu­
to alla Gestione l’importo che risulta dall’applica­
zione dell’aliquota di contribuzione in vigore al
momento della domanda al reddito professiona­
le netto relativo all’anno medesimo. L’importo di
cui sopra non può comunque essere inferiore alla
misura minima o maggiore della misura massima
del contributo soggettivo riportati nella tabella A.
I versamenti contributivi dovranno essere riva­
lutati, ad onere dell’iscritto, così come previsto
dall’art. 1, co. 9, della legge 335/95.
5. L’importo del riscatto può essere versato in
unica soluzione alla scadenza di versamento più
vicina alla domanda di riscatto. Ovvero secondo
un piano di rateizzazione della durata massima
di dieci anni e comunque non superiore agli anni
mancanti al compimento del sessantacinquesimo
anno di età; le rate hanno scadenze coincidenti
con quelle dei versamenti in acconto e a saldo dei
contributi ordinari. Sono a carico degli iscritti gli
interessi di differimento previsti dall’art. 3, com­
ma 4 del D.L. 318 del 1996 convertito con la legge
PREVIDENZA AGRICOLA
402 del 29-07-1996, e successive modificazioni e
integrazioni.
6. Il mancato versamento di una rata, non ricon­
ducibile agli eventi di cui ai successivi punti 7 e
8, comporta l’interruzione del piano di riscatto
ed il riconoscimento del beneficio derivante dai
soli versamenti effettuati; l’eventuale ripresa del­
l’operazione di riscatto può avvenire dietro pre­
sentazione di una nuova domanda.
7. Qualora l’iscritto che abbia chiesto il riscatto
in forma rateizzata deceda prima di avere com­
pletato il versamento di tutte le rate, i di lui su­
perstiti possono:
a) versare in unica soluzione il debito residuo;
b) interrompere il riscatto ed ottenere il ricono­
scimento del beneficio derivante dai versamenti
eseguiti;
L’opzione prescelta va comunicata, tramite rac­
comandata con avviso di ricevimento, al Comita­
to Amministratore della Gestione entro sessanta
Silver Liz, 1963
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
91
PERITI AGRARI
giorni dal decesso dell’iscritto; trascorso tale pe­
riodo senza che gli interessati abbiano provvedu­
to, viene considerata valida, d’ufficio, l’opzione di
cui alla lettera b) del punto 7.
8. Le opzioni di cui alle lettere a) e b) del punto 7
sono concesse anche all’iscritto che abbia chiesto
il riscatto in forma rateizzata e che consegua la
pensione di invalidità o cessi dall’obbligo di con­
tribuire prima di aver completato il versamento
di tutte le rate; per la relativa comunicazione da
parte dell’iscritto, valgono, in quanto applicabili,
le regole di cui al punto 7.
9. Gli iscritti che al momento della domanda
sono già pensionati della Gestione, non possono
usufruire della facoltà di rateizzare il riscatto.
10. I periodi riscattati sono validi ai fini del com­
puto dell’anzianità contributiva che dà titolo al
trattamento pensionistico.
11. L’iscritto che intenda riscattare è tenuto ad
allegare alla domanda, da indirizzare al Comita­
to Amministratore della Gestione tramite racco­
mandata con avviso di ricevimento, una dichia­
razione sostitutiva dell’atto di notorietà nella
quale attesti:
- che negli anni di cui chiede il riscatto è stato
iscritto all’Albo Professionale ed ha esercitato
l’attività libero-professionale prevista dall’art.
1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103;
- il reddito netto prodotto in ciascuno degli anni
di cui chiede il riscatto.
Ove successivamente venga accertato che la
dichiarazione di cui sopra non risponde, in
tutto o in parte, a verità, la Gestione provvede
all’annullamento dell’operazione di riscatto,
alla restituzione delle somme allo scopo ver­
sate, previa decurtazione del 10 per cento ed
al recupero delle eventuali quote di pensione
conseguentemente erogate, maggiorate degli
interessi legali.
* È stata sottoposta all’approvazione dei
Ministeri Vigilanti la delibera n. 1 del 6
settembre 2006 del Comitato Ammini­
stratore, che dispone di modificare il Re­
golamento del Riscatto agli articoli 1 e 2
per permettere agli iscritti che abbiano
maturato almeno cinque anni di iscrizio­
ne alla Gestione di poter far richiesta di
riscatto dei periodi di iscrizione all’albo
professionale antecedenti al 1996 in qual­
siasi momento (eliminando quindi il limi­
te dei cinque anni) con la condizione che
la domanda stessa non possa essere pre­
sentata per più di una volta nel periodo
„ di iscrizione alla Gestione.
L’ultima cena, 1986
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
92
PREVIDENZA AGRICOLA
GESTIONI SEPARATE
Regolamento
approvato con Decreto
interministeriale del 25 marzo 1998
Regolamento della
Cassa degli Agrotecnici
TITOLO I: DEI SOGGETTI - DEI CONTRIBUTI - DELLE SANZIONI
CAPO PRIMO - DEI SOGGETTI
Articolo 1 - Iscritti alla Gestione
1. Gli iscritti all’albo degli Agrotecnici che esercitano attività autonome di libera professione
senza vincolo di subordinazione, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro
subordinato, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all’art. 49 comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 di­
cembre 1986, n. 917, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall’art. 1 del
D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per
gli Impiegati in Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione.
2. Gli Agrotecnici che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono
parimenti obbligati all’iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla
base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.
3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professio­
nale, purché sia mantenuta l’iscrizione all’Albo e sia versato alla Gestione il contributo
soggettivo ed integrativo minimo
previsto. Gli iscritti alla Gestione
che abbiano dovuto o debbano
interrompere l’attività profes­
sionale, per gravi e comprovati
motivi non dipendenti dalla loro
volontà, per un periodo superio­
re ad almeno sei mesi nel corso
dell’anno solare, possono richie­
dere per iscritto di corrispondere
per quell’anno la metà del contri­
buto minimo.
Articolo 2 - Modalità di iscrizione alla Gestione
1. Ai fini dell’iscrizione alla Gestio-
ne, i soggetti di cui all’art. 1 sono tenuti a presentare in carta libera apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza;
c) stato di famiglia;
PREVIDENZA AGRICOLA
Marisa Berenson, 1984
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
93
AGROTECNICI
d) codice fiscale;
e) certificato di iscrizione all’Albo.
In luogo dei documenti di cui ai punti precedenti potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva ai sensi della legislazione vigente.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di
invio dell’esercizio della attività professionale.
CAPO SECONDO - DEI CONTRIBUTI
Articolo 3 - Contributo soggettivo obbligatorio
1. L’aliquota del contributo soggettivo è determinata dal Comitato Amministratore in relazione
alle necessità della Gestione e, in fase di prima applicazione, in misura non inferiore al 10%
del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell’anno e risultante dalla rela­
tiva dichiarazione dei redditi, nonché dalla eventuale successiva definizione ai fini dell’IRPEF
secondo il disposto dell’art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai pensionati che proseguono
nell’esercizio della professione.
3. Il reddito di cui al comma 1 sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al
massimale previsto dall’art. 2, co. 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed
è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall’ISTAT.
4. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l’importo del contributo
minimo soggettivo dovuto dagli iscritti che, nella fase di avviamento della Gestione, è comun­
que pari a € 258,00.
5. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto,
se di età inferiore a 35 anni, al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il
primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono
alla Gestione prima di avere compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa
fra quella di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.
Articolo 4 - Contributo integrativo
1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al­
l’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito
imponibile dell’attività autonoma di libera professione devono versarne alla Gestione il relati­
vo ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia seguito il debitore.
2. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla for­
mazione del reddito imponibile.
3. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l’importo del contributo
minimo integrativo dovuto dagli iscritti che, nella fase di avviamento della Gestione, è comun­
que pari a € 52,00.
4. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l’attività professionale per la prima volta hanno diritto,
se di età inferiore a 35 anni al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il
primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono
alla Gestione prima di aver compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra
quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.
94
PREVIDENZA AGRICOLA
AGROTECNICI
Articolo 5 - Frazionabilità dei contributi
Per ogni anno solare, in cui l’iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all’anno stesso, il
contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo
quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione
stessa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici
giorni, fermo restando l’obbligo di versare i contributi sull’intero ammontare del reddito effet­
tivamente conseguito.
Articolo 6 - Variabilità dei contributi
1. Il contributo soggettivo di cui all’art. 3, comma 1 e comma 4, e quello integrativo minimo di
cui all’art. 4, possono essere variati con delibera del Comitato Amministratore.
Articolo 7 - Versamento dei contributi
1. Il contributo di cui all’art. 3 deve essere versato secondo le modalità fissate dal Comitato
Amministratore in due rate:
• La prima, a titolo di acconto, entro il 30 novembre, nella misura corrispondente al 60% del­
l’importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei
redditi relativa all’anno precedente, e comunque non inferiore al 60% del contributo minimo,
nonché nella misura corrispondente al 100% dell’importo del contributo dovuto per i redditi
definitivamente accertati per gli anni precedenti;
• la seconda, a saldo, entro il 30 giugno dell’anno successivo.
2. Qualora all’atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme
superiori al contributo dovuto, è data facoltà all’iscritto di versare a saldo un importo contri­
butivo rapportato non al reddito prodotto nell’anno di riferimento bensì al maggior reddito
dell’anno precedente.
3. Nel caso il soggetto interessato non intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente,
è tenuto a chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell’eccedenza stessa ovvero di considerarla
quale acconto per i versamenti futuri; in caso di mancata richiesta entro il termine predetto,
l’eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale.
4. In ogni caso la compensazione dei versamenti non si applica al contributo integrativo.
5. Il contributo integrativo di cui all’art. 4 è versato dall’iscritto entro il 30 novembre di ciascun
anno per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell’anno conside­
rato e alla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo per gli importi relativi al periodo dal 1°
ottobre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo minimo quando dovuto.
6. Il contributo di maternità di cui al successivo art. 21 è versato dall’iscritto in una unica solu­
zione al 30 giugno di ciascun anno.
7. Il versamento dei contributi complessivamente dovuti dovrà essere effettuato in una unica
soluzione alle scadenze prefissate, ferma restando l’obbligatorietà della indicazione delle di­
verse voci di imputazione.
Articolo 8 - Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con
il decorso di cinque anni.
2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la pre­
scrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui
al successivo art. 11.
PREVIDENZA AGRICOLA
95
AGROTECNICI
Articolo 9 - Restituzione dei contributi
1. Coloro che, al compimento dell’età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi
motivo dall’iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione
possono richiedere la restituzione dei contributi versati.
2. Le somme rimborsabili sono pari all’ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati
secondo il criterio stabilito dall’art. 1, comma 9, della legge 335 del 1995, salvo quanto diversa­
mente previsto dall’art. 14, comma 3, del presente Regolamento.
3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque
anni dalla data del compimento dell’età pensionabile.
4. In caso di annullamento dell’iscrizione alla Gestione per mancanza di requisiti prescritti, si
procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna.
CAPO TERZO - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI
Articolo 10 - Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi
1. In caso di ritardo nel versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al tasso
legale, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso.
2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l’interesse di mora di cui al comma precedente viene
elevato al 30% annuo per l’intero periodo di ritardo.
Articolo 11 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nel
caso di omessa, ritardata, o infedele comunicazione
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data pre­
scritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l’ammontare del reddito
professionale netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
La comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presen­
tate o sono negative.
2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti defi­
nitivi nel corso dell’anno di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile IRPEF
definito, l’imponibile complessivo ai fini dell’lRPEF per l’anno di riferimento e il volume di
affari ai fini dell’lVA.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di decesso dell’iscritto, sono posti a carico
degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della
dichiarazione dei redditi.
4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la
sanzione nel primo caso pari al 10% del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50% del
contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100% del contributo evaso.
5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata
entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5 la comunicazione si intende omessa a tutti
gli effetti di legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l’indicazione di un reddito e di un
volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell’lRPEF e dell’lVA.
8. L’omissione e l’infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi
novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del
caso al competente Consiglio del Collegio provinciale degli Agrotecnici.
96
PREVIDENZA AGRICOLA
AGROTECNICI
9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predi­
sposti dalla Gestione.
10.I Collegi locali degli Agrotecnici devono comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno
di ciascun anno, le intervenute variazioni all’Albo professionale.
11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall’iscritto la documentazione atta a comprovare la cor­
rispondenza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi
di affari ai fini IVA.
TITOLO II: DELLE PRESTAZIONI
CAPO PRIMO - DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Articolo 12 - Prestazioni previdenziali
1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all’art. 1 le seguenti pre-
stazioni:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione d’invalidità;
c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
d) indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate con cadenza bimestrale.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza, an­
che sanitaria ed altre forme di prestazione a favore degli iscritti idoneamente finanziate anche
tenuto conto delI’art. 2 dello Statuto della Fondazione, tramite l’adozione di specifici atti deli­
berativi da sottoporsi all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell’art. 3,
D. Lgs. 509/94.
4. Il Comitato Amministratore della Gestione può inoltre concorrere alla realizzazione di
forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e succes­
sive modifiche.
CAPO SECONDO - DELLE PENSIONI DI VECCHIAIA
Articolo 13 - Pensione di vecchiaia
1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno
di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno cinque
anni di contribuzione effettiva.
2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza
di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.
Articolo 14 - Determinazione della pensione annua di vecchiaia
1. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione dell’allegata tabella A.
2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall’art. 1, comma 9, della legge 335/95.
3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì modificare il criterio di cui al comma
precedente in ragione degli effettivi risultati della gestione, secondo le procedure di cui al
D. Lgs. 509/94.
4. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell’anno di competenza, è effettuata in
sede di bilancio consuntivo.
5. L’aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo.
PREVIDENZA AGRICOLA
97
AGROTECNICI
Articolo 15 - Decorrenza della pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell’iscritto avente diritto, con decorrenza
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.
Articolo 16 - Invio estratto conto annuale
A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, ad ogni Iscritto
è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate ed il
montante contributivo.
CAPO TERZO - DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
Articolo 17 - Pensione di invalidità
1. L’iscritto ha diritto alla pensione di invalidità a qualsiasi età, quando:
a) sia riconosciuto totalmente o permanentemente inabile ad esercitare l’attività professiona-
le;
b) risultino versate in suo favore almeno cinque annualità di contribuzione di cui tre nel quin-
quennio precedente la domanda di pensione;
c) sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale. 2. La pensione è revocata quando venga a cessare una delle condizioni di cui al comma prece­
dente.
3. La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscrit­
to, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.
4. Il pensionato di invalidità deve sottoporsi, pena la sospensione della pensione, alle visite
mediche predisposte dalla Gestione allo scopo di accertare la permanenza della condizione di
invalidità. L’onere di tale accertamento è a carico della Gestione.
Articolo 18 - Calcolo della pensione di invalidità
1. L’importo della pensione di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all’art. 14. Il
coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età posseduta dall’assicurato al momento del
pensionamento, secondo l’allegata tabella A.
2. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente
relativo al 57° anno.
CAPO QUARTO - DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI
Articolo 19 - Pensione di reversibilità od indiretta
Le pensioni di cui agli art. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di cui
alle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria INPS.
Articolo 20 - Restituzione dei contributi in favore dei superstiti
Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso
di morte dell’assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità
di cui al precedente articolo 9.
CAPO QUINTO - DELLA INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Articolo 21 - Indennità di maternità
1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini
98
PREVIDENZA AGRICOLA
AGROTECNICI
e modalità previsti dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379.
2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un con­
tributo annuo di € 18,00 a carico di ogni iscritto alla gestione da versare secondo i tempi e le
modalità previsti dall’art. 7.
3. Al fine di assicurare l’equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Am­
ministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata Legge
n. 379 del 1990.
CAPO SESTO - DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 22 - Supplemento di pensione
I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto
ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando
siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall’ultima
liquidazione del supplemento.
Articolo 23 - Adeguamento annuale
Per l’adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l’assicurazione ge­
nerale obbligatoria dell’lNPS.
Articolo 24 - Contribuzione volontaria
1. L’iscritto da almeno cinque anni alla Gestione separata di cui all’art. 1, qualora cessi l’attività
lavorativa autonoma che ha dato luogo all’obbligo dell’iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel
versamento volontario dei contributi.
2. A tale fine l’iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevocabilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi:
a) contributo versato nell’ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
b) contributo medio versato nell’ultimo triennio di iscrizione obbligatoria;
c) contributo minimo obbligatorio.
Articolo 25 - Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi
da lavoro dipendente e con quelli da lavoro autonomo
Ai fini della cumulabilità della pensione da vecchiaia di cui al presente Regolamento con
redditi da lavoro autonomo o dipendente, si applicano i principi generali della disciplina di
settore ed in particolare quelli vigenti in materia nell’assicurazione generale obbligatoria
per invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall’lNPS.
Articolo 26 - Riscatto del periodo di attività professionale
precedente all’entrata in vigore della presente legge
1. L’iscritto che negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute
nel presente Regolamento abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai re­
quisiti di cui all’art. 1 del D.Lgs. 103/96, ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di
tale attività sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore, in esi­
to alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito regolamento da sottoporre
all’approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno
1994, n. 509.
2. L’iscritto può integrare con versamento volontario entrambe le contribuzioni ridotte, di
PREVIDENZA AGRICOLA
99
AGROTECNICI
cui agli articoli 3 e 4, all’importo dei minimi pro-tempore vigenti.
3. Gli importi di cui ai precedenti commi sono accreditati al conto individuale dell’iscritto con
riferimento ai periodi in cui i relativi pagamenti sono effettuati.
Articolo 27 - Ricorsi
Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono
proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comi­
tato medesimo.
Articolo 28 - Norma transitoria
1. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professiona­
li percepiti nell’anno 1996,1997 e 1998 devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal
Comitato Amministratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione.
2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima
iscrizione alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Ammini­
stratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della Gestione stessa.
3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11 per il primo anno di avvio della
Gestione il Comitato Amministratore ha facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per
i versamenti o le comunicazione tardive od omesse.
4. Le eventuali eccedenze risultanti dall’applicazione del criterio di rivalutazione dei conti indi­
viduali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi
risultante dall’effettivo andamento finanziario della Gestione, confluiscono in un apposito fon­
do di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore.
„ Tabella “A”
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONI
Tasso di sconto = 1,5%
100
Età
Coefficiente (%)
Età
Coefficiente (%)
57
4,720
69
7,232
58
4,860
70
7,563
59
5,006
71
7,924
60
5,163
72
8,319
61
5,334
73
8,750
62
5,514
74
9,227
63
5,706
75
9,751
64
5,911
76
10,335
65
6,136
77
10,983
66
6,379
78
11,701
67
6,640
79
12,499
68
6,927
80
13,378
PREVIDENZA AGRICOLA
Concessione
mutui
Soggetti richiedenti
I dipendenti dei datori di lavoro indicati nel­
l’art. 3 della legge 29 novembre 1962 n. 1655 e
i dipendenti iscritti in regime volontario non­
chè gli altri iscritti ai sensi dell’art. 2, comma
3 e dell’art. 3, comma 2 dello Statuto, sono
ammessi a fruire, nell’ambito delle somme
stanziate nel bilancio di previsione, alle con­
dizioni e secondo le modalità stabilite nella
convenzione stipulata con istituto bancario,
di finanziamenti per:
1) l’acquisto o la costruzione della prima casa
di abitazione non di lusso, per uso proprio o
della propria famiglia;
2) l’acquisto o la costruzione della seconda
casa di abitazione ovvero per la ristrutturazio­
ne della prima casa di abitazione.
La concessione dei mutui ai periti agrari ed agli
agrotecnici è subordinata al rilascio, da parte
della Gestione presso la quale sono iscritti, di
Dollar Sign, 1981
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
101
MUTUI
una dichiarazione nella quale viene conferma­
ta al momento della domanda la regolarità del
rapporto assicurativo e della posizione contri­
butiva del soggetto.
Modalità di concessione dei mutui
Per accedere ai mutui fondiari ed edilizi, gli
iscritti devono presentare all’Enpaia, su modu­
li appositamente predisposti, domanda corre­
data dalla documentazione indicata nei moduli
stessi.
Ricevuta la domanda di ammissione al finan­
ziamento da parte degli iscritti, la Fondazione
E.N.P.A.I.A. valuterà i requisiti soggettivi al
fine dell’ammissione al tipo di mutuo dando
tempestiva comunicazione al mutuatario e
alla Banca specificando l’importo, il tasso e lo
scopo del finanziamento.
La Banca darà incarico alla dipendenza scel­
ta dal richiedente di procedere all’istruttoria
della pratica.
Importo finanziabile
1. mutui 1^ casa: sino a raggiungere l’80%
del costo-valore dell’alloggio, fino ad un tetto
massimo di euro 103.200,00;
2. mutui 2^ casa: importo massimo del 50%
del valore attribuito all’immobile offerto in ga­
ranzia, con un massimo di euro 129.000,00.
Garanzie
• Ipoteca di primo grado.
• Assicurazione incendio con vincolo a favo­
re della Banca (compagnia d’assicurazione
a scelta del mutuatario e di gradimento della
banca).
Durata
1. il rimborso avverrà in rate semestrali, posti­
cipate, costanti, comprensive di capitale e di
interesse (ammortamento francese) ogni 30
aprile e 31 ottobre;
2. la durata, a scelta del mutuatario, può essere di 10 anni (20 semestralità) o 20 anni (40
semestralità).
102
Tassi di interesse
(alla data 11/10/2006)
1. fissi
10 ANNI
mutui 1a casa:
mutui 2a casa:
2,25 %
2,925 %
semestrale
semestrale
20 ANNI
mutui 1a casa:
mutui 2a casa :
2,50 %
3,125 %
semestrale
semestrale
2. variabili
10 ANNI
mutui 1a casa:
mutui 2a casa:
2*
%
2,325*%
semestrale
semestrale
* i tassi di cui sopra variano dopo 2 anni dalla stipula
sulla base dell’EURIBOR 6 mesi + 1,00%.
20 ANNI
mutui 1a casa :
2,0* %
semestrale
mutui 2a casa :
2,325*%
semestrale
* i tassi di cui sopra variano dopo 2 anni dalla stipula
sulla base dell’EURIBOR 6 mesi + 1,50%.
Spese di istruttoria e di perizia
€ 129,11 per operazione. Dette spese verranno
trattenute in sede di erogazione del finanzia­
mento. Le spese notarili e di perizia restano a
carico della parte mutuataria (il Notaio rogan­
te sarà scelto dalla parte mutuataria).
Oneri fiscali
Il finanziamento è assoggettato all’imposta
sostitutiva di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 601
dello 0,25% sull’importo mutuato. Gli oneri
fiscali sono a carico della parte mutuataria e
saranno trattenuti in sede di erogazione del
finanziamento.
Estinzione anticipata
È possibile contro versamento di una commis­
sione dell’1%, conteggiata sul debito residuo
alla data di effettuazione ed esclusivamente
dopo 18 mesi.
„ PREVIDENZA AGRICOLA
Carta Enpaia
Convenzione tra
la BANCA POPOLARE DI SONDRIO - con sede sociale e dire­
zione generale in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, codice fiscale
e Partita IVA 00053810149, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi, di seguito denominata “Banca”
e
la Fondazione ENPAIA - Ente Nazionale di Previdenza per gli
Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - con Sede in Roma,
Viale Beethoven n. 48, di seguito denominata “Fondazione”.
Premesso
• che la Fondazione intende offrire ai propri iscritti una carta di
credito del tipo “co-branded” denominata “Carta Enpaia” (di se­
guito semplicemente anche indicata come “carta”) con plafond
minimo di 1.300 euro e massimo di 10.000 euro, utilizzabile per
i tradizionali pagamenti presso i punti di vendita nazionali ed
Neil Sedaka, 1979
esteri, con modalità di rimborso rateale, secondo l’iter di istrut­
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
toria previsto nell’allegato 2, che è parte integrante della presen­
te Convenzione;
• che la Banca s’impegna a emettere agli iscritti, a proprio insindacabile giudizio, siano i medesimi
correntisti o no della Banca, una carta di credito del tipo “co-branded”, collegata al circuito VISA,
tramite CartaSi S.p.A. in qualità di licenziataria principale del citato marchio;
• che la Banca, per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto del presente accordo, si av­
varrà di CartaSi S.p.a., società di servizi con la quale la Banca opera comunemente e che la proprietà
della carta è della società stessa;
• che le spese effettuate dai singoli titolari saranno regolate direttamente con addebito automatico in
conto corrente presso la banca indicata dagli stessi;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
La Fondazione e la Banca collaboreranno fra di loro in ogni attività, connessa con l’iniziativa, che
dovesse in prosieguo di tempo rilevarsi utile al fine del perseguimento degli obiettivi della presente
Convenzione. La Banca potrà, autonomamente, mettere in atto iniziative tese a offrire, ai titolari della
carta, opportunità di natura commerciale, finanziaria, assicurativa, connesse con gli scopi della Fon­
dazione stessa.
Articolo 3
Le carte, personalizzate con la dicitura “Carta Enpaia”, sono riservate ai dipendenti della Fondazio­
ne, ai dipendenti dei datori di lavoro indicati nell’art. 3 della legge 29 Novembre 1962, n. 1655 e ai
dipendenti dei Consorzi di Bonifica aderenti alla Gestione Speciale del “Fondo di accantonamento del
trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali” o obbligatoriamente iscritti alla Fondazione per
il fondo di previdenza.
PREVIDENZA AGRICOLA
103
CARTA ENPAIA
Articolo 4
Le carte, la cui validità è di tre anni rinnovabili per singola posizione, riporteranno i loghi abbinati
della Fondazione, della Banca e di CartaSi.
Articolo 5
Il plafond di ogni carta non potrà essere superiore alla percentuale, indicata nell’allegato uno, del ma­
turato a titolo di trattamento di fine rapporto al momento della richiesta. Per i dirigenti e gli impiegati
dipendenti dai Consorzi di Bonifica non aderenti alla Gestione Speciale del “Fondo di accantonamen­
to del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali”, obbligatoriamente iscritti alla Fonda­
zione per il Fondo di previdenza, il plafond di ogni carta non potrà essere superiore alla percentuale,
indicata nell’allegato uno, della somma accantonata in tale fondo di previdenza.
L’ammontare del plafond non potrà comunque essere superiore a 10.000 euro.
Articolo 6
La richiesta della carta può essere effettuata dagli iscritti e dai dipendenti Enpaia:
- assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano compiuto almeno due anni di servizio
effettivo nel rapporto di impiego valido ai fini del trattamento di quiescenza;
- che non abbiano in atto una indisponibilità del quinto dello stipendio (solo per i dipendenti della
Fondazione Enpaia);
- che abbiano regolarmente rimborsato le rate degli eventuali prestiti in corso o estinti;
- dipendenti in servizio presso aziende in regola con il versamento dei contributi dovuti al momento
della richiesta;
- titolari di un conto corrente bancario.
Articolo 7
Le domande per l’emissione della carta dovranno essere inoltrate alla Direzione Generale della Fon­
dazione tramite apposito modulo di richiesta predisposto congiuntamente dalla Banca e dalla Fon­
dazione e contenente tutte le informazioni e le autorizzazioni necessarie, nonché al trattamento e alla
comunicazione dei dati anche ai sensi della legge 675/96.
Con la domanda l’iscritto dovrà rilasciare una dichiarazione con la quale autorizza la Fondazione a
trattenere, dalla liquidazione del trattamento di fine rapporto (da liquidare in modo totale e/o a titolo
di anticipo) dovutagli dalla Fondazione medesima, l’importo dell’eventuale debito residuo esistente al
momento della risoluzione del rapporto di impiego.
I dipendenti dei Consorzi iscritti alla Gestione Speciale del “Fondo di accantonamento del trattamento
di quiescenza dei dipendenti consorziali” dovranno allegare alla domanda una dichiarazione del Con­
sorzio da cui dipendono, con la quale questo autorizza la Fondazione a trattenere dal trattamento di fine
rapporto (da liquidare in modo totale e/o a titolo di anticipo) o dalla pensione diretta o di reversibilità
(nella misura massima per ogni rateo di pensione pari a un quinto dello stesso) spettante al richiedente
e ai suoi eredi (da liquidare a favore del Consorzio stesso), l’importo dell’eventuale debito esistente al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro, previo rilascio, da parte del dipendente al Consorzio,
della dichiarazione con la quale autorizza il Consorzio stesso a trattenere gli importi in parola.
I dirigenti e gli impiegati dipendenti dai Consorzi di Bonifica, obbligatoriamente iscritti alla Fonda­
zione per il Fondo di previdenza, sono tenuti a rilasciare una dichiarazione con la quale autorizzano la
Fondazione a trattenere, dalla liquidazione del Fondo di previdenza, l’importo dell’eventuale residuo
debito esistente al momento della cessazione dell’iscrizione al Fondo.
Le dichiarazioni di cui al comma tre dovranno essere nuovamente prodotte se il dipendente dovesse
cambiare Consorzio.
Articolo 8
La Fondazione convalida le domande pervenute nel rispetto dei parametri stabiliti nei precedenti
articoli 5 e 6.
104
PREVIDENZA AGRICOLA
CARTA ENPAIA
Articolo 9
Le condizioni economiche sono indicate nell’allegato uno, che è parte integrante della presente Con­
venzione. Eventuali variazioni e/o modifiche saranno effettuate d’iniziativa da parte della Banca se
trattasi di costi e/o commissioni stabiliti da CartaSi S.p.a. o da Visa International, mentre saranno
concordate con la Fondazione se trattasi di spese e/o commissioni di pertinenza della Banca. In ogni
caso sarà data comunicazione di tali modifiche sia al titolare sia alla Fondazione, nel rispetto della
normativa in materia di trasparenza.
Articolo 10
In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di richieste, a qualsiasi titolo, di liquidazioni totali o
parziali di trattamento di fine rapporto ovvero del fondo di previdenza, la Fondazione verifica, tra­
mite una procedura elettronica messa a disposizione dalla Banca, se il richiedente è titolare di “Carta
Enpaia” e, se del caso, si impegna a comunicarlo, tramite fax o con modalità elettroniche, alla Banca.
La Banca, previe opportune verifiche riguardo al richiedente, si riserva la facoltà di estinguere o bloccare la carta e di trasmettere alla Fondazione, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la
fine del mese successivo a quello della comunicazione della Fondazione, la situazione debitoria ossia
l’importo del residuo debito comprensivo di interessi e spese.
La Fondazione si impegna a bonificare alla Banca, prioritariamente rispetto ai suoi crediti nei con­
fronti del richiedente, l’importo del debito:
- trattenuto dall’ammontare del trattamento di fine rapporto spettante al beneficiario dell’operazione;
- ovvero, trattenuto dalle mensilità della pensione diretta o di reversibilità;
- ovvero, trattenuto parte dalla quota capitale e parte dalla pensione diretta o di reversibilità.
Articolo 11
La Banca, fatte salve le proprie verifiche, è disponibile:
- a estinguere anticipatamente, con tempi e modalità da concordare tra la Banca e la Fondazione, i
prestiti in essere con conseguente trasferimento del residuo debito sulla carta;
- accreditare, una tantum e solo all’emissione della carta, sul conto corrente dell’iscritto o del di­
pendente della Fondazione la somma indicata nel modulo di richiesta e accollare il relativo piano di
rimborso alla carta di credito secondo le modalità di rateazione prescelte.
Articolo 12
La Fondazione si impegna a detenere presso la Banca giacenze almeno pari all’ammontare dei finanzia­
menti concessi corrispondente al totale degli utilizzi delle carte rilasciate agli iscritti. Tale importo do­
vrà essere adeguato dalla Fondazione, con cadenza mensile, a seguito della segnalazione della Banca.
Articolo 13
In relazione all’impegno della Fondazione a detenere le giacenze presso la Banca, queste ultime saranno convertite in prestiti obbligazionari emessi dalla Banca stessa al raggiungimento di una giacenza
pari a quattro milioni di euro. I prestiti obbligazionari presenteranno le caratteristiche generali concordate tra la Banca e la Fondazione.
Articolo 14
La Banca, tramite CartaSi, provvederà a tutto quanto necessario per la produzione delle carte e tutte
le attività connesse, compresa la consegna delle carte e del PIN (Personal Identification Number) di­
rettamente al domicilio del titolare con spedizioni separate nel rispetto dei criteri di sicurezza.
Articolo 15
La Banca, a proprio insindacabile giudizio e con le modalità previste dall’art. 10, si riserva la facoltà
di modificare il plafond concesso sulla carta anche fino alla sua totale estinzione, dandone preventiva­
mente comunicazione al titolare e alla Fondazione.
PREVIDENZA AGRICOLA
105
CARTA ENPAIA
Articolo 16
Il foro competente è il Tribunale di Roma. Qualsiasi controversia sull’applicazione, interpreta­
zione ed esecuzione della Convenzione sarà sottoposta all’esame di un collegio arbitrale compo­
sto da tre Arbitri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presiden­
te, dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. La procedura,
ivi compreso il termine per la resa del lodo, si svolgerà senza vincoli di forma e sarà determinata
dagli Arbitri stessi. Gli Arbitri potranno decidere secondo equità.
Sede dell’Arbitrato sarà Roma, negli uffici della Fondazione in Viale Beethoven n. 48.
Articolo 17
La presente convenzione avrà durata sino al 31/12/2007 e, alla scadenza, si intenderà rinnovata di due anni in due anni salvo che, prima della scadenza, una delle parti intenda darne disdetta, che dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza stessa. Nel caso di disdetta i rapporti in essere con i titolari di carte andranno normalmente ad estinzione sino alla scadenza delle rispettive carte, salvo che la Fondazione non intenda proce-
dere all’estinzione.
Roma,
ENPAIA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Ai sensi degli articoli 1341-1342 cc, dichiariamo di aver letto e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli: artt. 4 e 5 (funzionalità della carta); art. 9 (condizioni e mo-
difica); art.16 (clausola arbitrale); art. 17 (durata della convenzione).
Roma,
ENPAIA
ALLEGATO 1 - CONDIZIONI ECONOMICHE
Costi previsti per il possesso e l’utilizzo della carta (di pertinenza di CartaSi):
A) Cambio applicato sulle operazioni in valuta: tasso di cambio applicato dai sistemi internazio-
nali Visa/MasterCard maggiorato di una commissione massima del 2%, parzialmente retrocessa agli stessi in conformità ai rispettivi regolamenti operativi.
B) Commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche: non previste.
C) Commissioni su operazioni di anticipo contante: per prelievi effettuati presso la Banca emit-
tente: 2,5% dell’importo prelevato – commissione massima: euro 206,58 – commissione mini-
ma: euro 0,52. Per prelievi presso altre Banche: 4% con un minimo di euro 0,52 per operazioni effettuate in euro e un minimo di euro 5,16 per le restanti operazioni.
D) Tariffazione servizi d’emergenza: Carta di rimpiazzo: euro 10,33 in Italia e all’estero; cash advance d’emergenza: euro 10,33 in Italia e all’estero.
E) Estratti conto: frequenza invio: mensile (nel caso in cui venga registrata almeno un’operazio-
ne di addebito al Titolare), spese di emissione ed invio: euro 1,03.
F) Giorni di valuta per addebito estratto conto su conto corrente bancario: valuta pari all’ultimo giorno del mese di emissione dell’estratto conto.
G) Altre commissioni: maggiorazione massima di euro 0,77 per ogni operazione di acquisto car-
burante. Per ogni altra voce non evidenziata, fa fede il Regolamento Generale per l’emissione delle carte di credito previsto da CartaSi e consegnato a ogni richiedente di carta.
Costi e spese di pertinenza di Banca Popolare di Sondrio:
Quota annuale: euro 20.
Spese per l’estinzione anticipata dei prestiti in essere e il trasferimento di somme sul c/c del 106
PREVIDENZA AGRICOLA
CARTA ENPAIA
richiedente:
- Euro 25 per singola operazione (estinzione anticipata dei prestiti oppure trasferimento di som-
me sul c/c del richiedente), euro 30 totali per operazioni congiunte.
Tasso nominale annuo applicato sulle dilazioni di pagamento:
- Tasso fisso: 5,50%
Spread:
- La differenza tra il tasso applicato sulle dilazioni di pagamento concesse ai titolari della carta e il tasso applicato sui depositi della Fondazione relativi alla provvista è pari al 3,50%.
Tasso nominale annuo applicato sui depositi della Fondazione relativi alla provvista:
- Sarà aperto un conto corrente senza spese, remunerato al tasso nominale annuo del 2% lordo (tasso applicato sulle dilazioni di pagamento meno lo spread) e senza spese per operazione. Al raggiungimento di un deposito pari a euro 100.000 la somma sarà utilizzata per effettuare operazioni di Pronti Contro Termine (PCT) al tasso nominale annuo del 2% lordo, con scadenza mensile o bimestrale o trimestrale. Al raggiungimento di euro 1.000.000 di PCT, l’importo sarà convertito in un prestito obbligazionario emesso dalla Banca al tasso nominale annuo del 2% lordo e secondo le caratteristiche generali concordate tra la Banca e la Fondazione. Plafond della carta:
- Massimo 70% del maturato a titolo di trattamento di fine rapporto ovvero del Fondo di accan-
tonamento del trattamento di quiescenza dei dipendenti consorziali ovvero del Fondo di previ-
denza.
Tali condizioni potranno essere riviste periodicamente, di concerto fra le parti mediante scambio reciproco di corrispondenza senza che ciò comporti modifiche alla convenzione di riferimento, in relazione alle condizioni di mercato e dei risultati dell’iniziativa.
ALLEGATO 2 - ISTRUTTORIA PER LA GESTIONE DELLA CARTA “CARTA ENPAIA”:
1. Sarà cura dei singoli richiedenti inoltrare alla Fondazione domanda di emissione di “Carta
Enpaia” utilizzando l’apposito Modulo di Richiesta reperibile:
a. nella rivista mensile “Previdenza Agricola”;
b. dal sito Internet della Fondazione (http://www.enpaia.it);
c. direttamente dalla Fondazione.
2. I richiedenti compilano il Modulo di richiesta e lo inviano alla Fondazione.
3. A ricezione del suddetto Modulo, la Fondazione convalida la richiesta verificando l’esistenza
dei requisiti previsti dalla Convenzione.
4. La Fondazione inserisce, in una procedura predisposta dalla Banca, i dati della richiesta per
proprie esigenze statistiche, di controllo e per trasmetterli alla Banca.
5. La Fondazione provvede a inviare alla Banca i Moduli di richiesta approvati.
6. A ricezione del Modulo la Banca effettua i controlli di merito necessari.
7. In caso di esito positivo, la Banca invia, con apposito plico, il Modulo di Contratto di emissio­
ne della carta al richiedente.
8. Il richiedente fa convalidare le coordinate di addebito e la propria firma dalla propria banca
e restituisce il modulo di contratto alla Banca Popolare di Sondrio tramite busta preaffrancata
inclusa nel plico inviato.
9.Verificata la correttezza formale del contratto, la Banca inoltra la richiesta a CartaSi di emet­
tere la carta.
10. Nel caso di richiesta di estinzione anticipata di prestiti in essere con la Fondazione ovvero il tra­
sferimento di somme sul c/c dell’iscritto, la Banca, prima dell’invio della carta, provvede a imputare il
debito residuo comprensivo di quota capitale, interessi e spese, ovvero l’importo richiesto a decurta­
„ zione del plafond della carta stessa (secondo quanto previsto dall’art. 11).
PREVIDENZA AGRICOLA
107
Legge n. 1655 del
29 novembre 1962
Legge istitutiva
dell’Enpaia
Articolo 1
La Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, giuridicamente riconosciuta
con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485, che ne ha pure approvato lo Statuto, assume la denomina­
zione di Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (E.N.P.A.I.A.).
(1)
L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del la-
voro e della previdenza sociale, ha sede in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica Italiana.
(1) Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 il Consiglio di Ammini­
strazione ha deliberato in data 23 giugno 1995 la sua trasformazione nella Fonda­
zione denominata “ Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati
in Agricoltura”, ente senza scopo di lucro, munito di personalità giuridica di diritto
privato.
Articolo 2
I contributi dovuti all’ Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell’agricoltura
sono determinati nelle seguenti misure:
1°) il contributo per l’assicurazione contro le malattie è stabilito nella misura del 4,50 per cento
della retribuzione, di cui il 4 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,50 per cento a carico dei
dirigenti e degli impiagati dell’agricoltura; (2)
2°) il contributo per il fondo di previdenza è sta­
bilito nella misura del 4 per cento della retribu­
zione, di cui il 2,50 per cento a carico dei datori
di lavoro e l’1,50 per cento a carico dei dirigenti
e degli impiegati dell’agricoltura.
Dell’intero contributo per il fondo di previden­
za, l’aliquota 1 per cento è destinata alla coper­
tura dei rischi di morte e di invalidità perma­
nente totale ed assoluta e l’aliquota 3 per cento
all’incremento dei conti individuali dei singoli
assicurati;
3°) il contributo per l’assicurazione contro gli
infortuni è stabilito sulla retribuzione nelle vi­
genti misure del 2 per cento per i dirigenti e dell’
1 per cento per gli impiegati dell’agricoltura.
Tale contributo è ripartito per metà a carico dei
datori di lavoro e per metà a carico dei dirigenti
e degli impiegati assicurati.
Lana Turner, 1985
4°) il contributo per il fondo di accantonamento
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
108
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ISTITUTIVA
dell’indennità di anzianità è stabilito nella vigente misura dell’8 per cento della retribuzione ed è
posto ad esclusivo carico dei datori di lavoro. (3)
Per le spese di accertamento e di riscossione dei contributi predetti, i datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere all’Ente un addizionale nella vigente misura del 4 per cento sull’importo dei contri­
buti medesimi.
Le misure dei contributi dovuti all’E.N.P.A.I.A. ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono
aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni (Comma così sostituito
dall’articolo 4 comma 6 della legge n. 638/1983).
(2) A seguito dell’istituzione del servizio sanitario nazionale (legge 833/78)
l’E.N.P.A.I.A. ha perso la gestione dell’assicurazione contro le malattie.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo per il Fondo di Accantonamento
del Trattamento di Fine Rapporto (questa la nuova denominazione in base alla
legge 297/82) è pari al 6,50%. Esso è addebitato nella misura del 6% detraendo la
quota dello 0,50% che viene accreditata alle aziende in quanto da queste dovuta in
via aggiuntiva al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall’INPS. L’im­
porto corrispondente al predetto 0,50% viene portato in detrazione dall’ammon­
tare del Trattamento di Fine Rapporto spettante a ciascun dipendente (art. 3 della
legge 297/82).
Articolo 3
I contributi di cui all’articolo 2 sono dovuti, con le limitazioni e le esclusioni previste nel presente
articolo, dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti con mansioni di dirigenti ed im­
piegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o
tirocinio:
a) gli imprenditori, siano essi singoli o associati, o società, Consorzi ed Enti che esercitano attività
agricola o attività connesse, i proprietari di fondi affittati e, in tutti i casi, i datori di lavoro ai quali
siano applicabili le norme sugli assegni familiari in agricoltura.
b) gli istituti, gli Enti e le Associazioni che hanno il fine di attuare o di promuovere in qualsiasi
modo la difesa, il miglioramento e l’incremento della produzione agricola, ai quali non siano appli­
cabili le disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
ottobre 1947 n. 1304.
c) i Consorzi di miglioramento fondiario e i Consorzi di irrigazione.
d) i Consorzi di bonifica, con esclusione dei contributi afferenti all’assicurazione contro le malattie
e al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità.
e) le aziende esercenti concessioni di tabacco e i frantoi di olive per i soli dipendenti con mansioni
di impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e d’ordine;
f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da esse esercitate.
L’assunzione di dipendenti con le mansioni indicate nel precedente comma deve essere denunciata
dai datori di lavoro all’Ente entro il quindicesimo giorno dalla data di assunzione dei dipendenti
medesimi.
La denuncia deve contenere le generalità complete del dipendente, la descrizione particolareggiata
delle mansioni dallo stesso applicate e l’indicazione della retribuzione spettantegli.
Le variazioni, che volta a volta intervengano nelle mansioni esplicate dai dipendenti impiegati,
come pure nelle retribuzioni, debbono essere denunciate all’Ente entro un mese dalla data in cui le
variazioni stesse si sono verificate.
PREVIDENZA AGRICOLA
109
LEGGE ISTITUTIVA
Articolo 4
I datori di lavoro sono tenuti a versare all’Ente i contributi stabiliti dalla presente legge sia per la
parte a loro carico, sia per la parte a carico dei dipendenti prestatori dell’opera.
La parte di contributo a carico dei dipendenti è trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione
corrisposta ai dipendenti medesimi.
I contributi sono dovuti anticipatamente per ciascun anno solare, o per un periodo più breve in
relazione a minore durata del rapporto di impiego dei dipendenti, e debbono essere versati entro
venti giorni dalla data della richiesta dei contributi medesimi da parte dell’Ente.(4)
Ai fini della regolazione dei contributi, i datori di lavoro debbono comunicare all’Ente nei termini
di quanto stabiliti, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante il precedente
periodo di assicurazione.
Su motivata richiesta del datore di lavoro il Consiglio di amministrazione dell’Ente può, in via ecce­
zionale, consentire il versamento dei contributi in rate periodiche anticipate.
In caso di ritardato versamento dei contributi dovuti e non versati, è tenuto a pagare all’Ente, a ti­
tolo di sanzione civile, una somma aggiuntiva compresa entro i limiti minimo e massimo dello 0,50
per cento e del 10 per cento dei contributi omessi secondo il criterio di graduazione da stabilirsi da
parte del Consiglio di amministrazione dell’Ente in relazione alla durata del ritardo. (5)
Qualora il datore di lavoro moroso provveda a sanare l’inadempienza contributiva spontaneamen­
te, ovvero entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione di eventuale avviso da parte dell’Ente,
l’importo delle sanzioni di cui al precedente comma è ridotto ad un terzo.
Nel caso in cui sia intervenuta diffida da parte dell’Ispettorato del lavoro o diffida stragiudiziale da
parte dell’Ente per il pagamento di quanto dovuto ai sensi del primo comma del presente articolo,
il datore di lavoro inadempiente provveda al versamento
dei contributi arretrati entro il termine indicato nella diffida medesima, la somma aggiuntiva è
ridotta al 50 per cento di quella dovuta.
L’azione per riscuotere i contributi dovuti all’Ente dai datori di lavoro si prescrive nel termine di
cinque anni dall’ultimo giorno dell’anno solare entro il quale se ne doveva eseguire il versamento.
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2003, in base alla determinazione adottata dal Con­
siglio di Amministrazione in data 13 settembre 2002, è stato introdotto un nuovo
sistema di accertamento e riscossione con cadenza mensile, per cui le retribuzioni
devono essere denunciate ed i relativi contributi devono essere versati entro il gior­
no 25 del mese successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono.
(5) Il ritardo nel versamento dei contributi è sanzionato secondo la disciplina adot­
tata dal Consiglio di Amministrazione, in virtù della potestà di autoregolamen­
tazione conferita in materia sanzionatoria dall’art. 4, comma 6 – bis, della legge
140/97, con la delibera n. 20 del 18 luglio 2003, come modificata dalla successiva
delibera n. 5 del 16 aprile 2004.
Articolo 5
Il datore di lavoro il quale, contravvenendo al disposto dell’articolo 3, abbia omesso di denunciare
all’Ente l’assunzione di dipendenti o le variazioni intervenute nelle mansioni e nelle retribuzioni dei
dipendenti stessi, o vi abbia provveduto in modo inesatto od incompleto, è tenuto a corrispondere
all’Ente: (6)
1) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per l’assicurazione contro le malattie, per
l’assicurazione contro gli infortuni e per la parte del fondo di previdenza afferente ai rischi di morte
e di invalidità permanente totale ed assoluta, nonché una somma aggiuntiva uguale all’ammontare
dei contributi medesimi.
110
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ISTITUTIVA
2) i contributi dovuti e non versati, in tutto o in parte, per la parte del fondo di previdenza afferente i conti individuali e per il fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità, con decorrenza dal-
la data di assunzione dei dipendenti impiegati, nonché una somma aggiuntiva pari al 50 per cento dei contributi medesimi.
Inoltre, per le inadempienze di cui al precedente comma, il datore di lavoro è punito:
a) con l’ammenda di £. 5.000 a £. 20.000 per ogni dipendente cui si riferisce la mancata o incom-
pleta denuncia di assunzione;
b) con l’ammenda da £. 10.000 a £. 40.000 per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dei con-
tributi destinati all’incremento dei conti individuali;
c) con l’ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 per l’omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti al fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità.
Nelle contravvenzioni alle norme del presente articolo, il contravventore, prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio del primo grado, può presentare domanda di oblazione all’Ente, il quale, con delibera del Consiglio di amministrazione, determina la somma da pagarsi entro i limiti, mini-
mo e massimo, dell’ammenda stessa.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi anche i contributi non pagati, l’Ente può, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ridurre la somma aggiuntiva, di cui al comma sesto dell’articolo 4.
I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti a beneficio delle forme assistenziali e previdenziali, cui le violazioni si riferiscono.
(6) Il ritardo nella denuncia di assunzione o nella denuncia di variazione è sanzio­
nato secondo la disciplina contenuta nella menzionata delibera n. 20 del 18 luglio
2003.
Articolo 6
Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei con­
tributi di cui all’articolo 2, si applicano le disposizioni vigenti per il calcolo dei contributi dovuti per
gli assegni familiari.
In ogni caso, i contributi dovuti ai sensi della presente legge non possono essere calcolati su una
retribuzione inferiore a quella minima stabilita dai contratti integrativi provinciali, in relazione alle
mansioni ed all’anzianità di servizio dei prestatori d’opera interessati.
Articolo 7
L’Ente corrisponde all’assicurato o ai suoi aventi causa le prestazioni dell’assicurazione contro le
malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, come pure la parte del fondo di previdenza affe­
rente ai rischi di morte e di invalidità permanente totale ed assoluta anche nei casi in cui, al veri­
ficarsi degli eventi tutelati, il datore di lavoro risulti moroso in tutto o in parte nel versamento dei
contributi dovuti.
In particolare, qualora intervenga la risoluzione del rapporto d’impiego mentre il datore di lavoro
risulti moroso nel versamento dei contributi dovuti, l’Ente liquida all’assicurato, o ai suoi aventi
causa, gli importi accantonati alla data di risoluzione del rapporto medesimo, rispettivamente nel
conto individuale del fondo di previdenza e nel fondo di accantonamento dell’indennità di anziani­
tà, maggiorati degli importi dei contributi dovuti e non ancora versati per gli stessi titoli dal datore
di lavoro.
Articolo 8
A modifica dell’articolo 2 della legge 4 agosto 1955 n. 692, l’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per gli impiegati in agricoltura è compreso fra gli Enti di cui al numero 2 dello stesso
PREVIDENZA AGRICOLA
111
LEGGE ISTITUTIVA
articolo e provvede all’assistenza di malattia a favore dei pensionati che prima del pensionamento
risultavano assistiti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali oppure
dall’ Ente medesimo.
Articolo 9
La vigilanza per l’applicazione della presente legge e delle altre norme riguardanti la previdenza e
l’assistenza sociale dell’Ente, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo
dell’Ispettorato del lavoro.
Si applicano all’Ente tutte le disposizioni di legge vigenti per la Cassa nazionale di assistenza per gli
impiegati agricoli e forestali, nonché tutte le norme contenute nei sottoelencati contratti collettivi
nazionali che regolano i trattamenti previdenziali ed assistenziali gestiti dalla Cassa medesima, che
non risultano in contrasto od incompatibili con la presente legge:
a) contratti collettivi nazionali 31 luglio 1938 e 1° gennaio 1942, relativi al trattamento di quiescen­
za, previdenza ed assistenza dei dirigenti, dei tecnici e degli impiegati dell’agricoltura e rispettiva­
mente dei Consorzi di bonifica;
b) contratti collettivi nazionali 22 giugno 1938 e 16 dicembre 1938 relativi all’assistenza di malattia,
e contratti collettivi nazionali 20 dicembre1938 e 7 gennaio 1940 relativi al trattamento di previ­
denza degli impiegati dipendenti da imprese esercenti concessioni di tabacco e frantoi di olive.
L’Ente è disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1485 e successive
modificazioni.
Le modifiche al predetto statuto sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 10
Gli adempimenti agli obblighi contributivi effettuati anteriormente all’entrata in vigore della pre­
sente legge, nelle stesse misure previste dall’articolo 2, in applicazione degli accordi sindacali inter­
venuti in materia, sono considerati validi a tutti gli effetti.
Articolo 11
La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblica­
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
„ Decreto Legislativo
30 aprile 1998, n. 173
Equiparazione del fondo
T.F.R. Enpaia alle forme
pensionistiche complementari
Articolo 4, comma 3
“La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del tratta­
mento di fine rapporto, prevista dall’articolo 13, comma 2, secondo periodo, del decreto legisla­
tivo 21 aprile 1993, n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento del contributo obbliga­
torio o volontario al Fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto di cui alla legge
26 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occorrente, dei regolamenti dell’Ente nazio­
nale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura”.
„ 112
PREVIDENZA AGRICOLA
Attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, in
materia di trasformazione
in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
Decreto Legislativo
30 giugno 1994, n. 509
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repub-
blica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 - Enti privatizzati
1. Gli enti di cui all’elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal
1deg. gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascu­
no di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che
non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.
2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la perso­
nalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le
disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corri­
spondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni
connesse sono esenti da imposte e tasse.
3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciu­
te a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti,
ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono con­
sentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la
fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamen­
to, che debbono essere approvati ai sensi dell’art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:
a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i
vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti;
b) determinazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività istituzionale, con particolare riferimento
all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili
dell’associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca
un dato caratterizzante l’attività professionale della categoria interessata;
c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni,
in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. Ferme restando le ri­
serve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all’eventuale adeguamento
di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità
per ogni biennio.
PREVIDENZA AGRICOLA
113
ENTI DEL 509
Articolo 2 - Gestione
1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto
dei princìpi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in
relazione alla natura pubblica dell’attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità
almeno triennale.
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 sono sottoposti a revisione con­
tabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al
registro di cui all’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche
dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza socia­
le, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario
straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al rista­
bilimento dell’equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle
associazioni e delle fondazioni.
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina
del commissario, ed accertata l’impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio
finanziario dell’associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previden­
za sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquida­
tore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in
quanto applicabili.
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di
gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell’associazione o della fondazione, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all’art. 3, comma 1, nomina
un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente e, entro
sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell’ente
stesso, così come previsto dallo statuto.
Articolo 3 - Vigilanza
1. La vigilanza sulle associazioni o fondazioni di cui all’art. 1 è esercitata dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente com­
petenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell’art. 1, comma 1. Nei collegi dei
sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette Amministrazioni.
2. Nell’esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai
singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell’assicurazione generale obbli­
gatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collet­
tiva nazionale.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1,
può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al
bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli inve­
stimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi
generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con i
Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazio­
ne per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per
114
PREVIDENZA AGRICOLA
ENTI DEL 509
i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di
ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo
diventa esecutivo.
4. All’atto della trasformazione in associazione o fondazione dell’ente privatizzato, continuerà ad
operare la disciplina della contribuzione previdenziale prevista in materia dai singoli ordinamenti.
5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per
assicurare la legalità e l’efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
Articolo 4 - Albo
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale l’albo delle associazioni e delle
fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza. Nell’albo sono iscritte di diritto le as­
sociazioni e le fondazioni di cui all’art. 1, comma 1.
2. Entro un anno dall’avvenuta trasformazione prevista dall’art. 1, i lavoratori già iscritti agli istituti,
tra quelli di cui all’allegato A, gestori di forme assicurative in regime sostitutivo dell’assicurazione ge­
nerale obbligatoria, possono optare per l’iscrizione a detta assicurazione, con facoltà di trasferimento
della posizione assicurativa maturata presso gli istituti di provenienza.
Articolo 5 - Personale
1. Entro tre mesi dall’avvenuta trasformazione prevista dall’art. 1, il personale degli enti di cui al­
l’elenco A può optare per la permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi­
cazioni.
2. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale delle associazioni e
fondazioni si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
3. Continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le contro­
versie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data di trasfor­
mazione dell’ente.
Elenco A
ENTI GESTORI DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE DA TRASFORMARE IN PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.
Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali (Cassa Forense).
Cassa di previdenza tra dottori commercialisti (CNPADC).
Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (Inarcassa). Cassa nazionale del notariato.
Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali (CNPR).
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (ENASARCO).
Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL).
Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV).
Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agricoltura (ENPAIA).
Fondo di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e agenzie marittime.
Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI).
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
„
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).
PREVIDENZA AGRICOLA
115
Decreto Legislativo
10 febbraio 1996,
n. 103
Legge istitutiva
enti del 103
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
1. Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti
1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 2, com­
ma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela
previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione
senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio è condizionato all’iscrizione
in appositi albi o elenchi.
2. Le norme di cui al presente decreto
si applicano anche ai soggetti, apparte­
nenti alle categorie professionali di cui
al comma 1, che esercitano attività libe­
ro-professionale, ancorché contempo­
raneamente svolgano attività di lavoro
dipendente.
Elvis I and II, 1964
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
116
2. Prestazioni. Sistema di calcolo
1. Ai soggetti di cui all’art. 1 è attribui­
to il diritto ai trattamenti pensionistici
per l’invalidità, la vecchiaia e i super­
stiti, ai sensi ed in conformità alle norme del presente decreto.
2. Ai fini della determinazione delle
prestazioni di cui al comma 1 si appli­
ca, indipendentemente dalla forma gePREVIDENZA AGRICOLA
ENTI DEL 103
storia prescelta ai sensi dell’art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema
di calcolo contributivo, previsto dall’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di
finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalità attuative previste
dal regolamento di cui all’art. 6, comma 4.
3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei
soggetti di cui all’art. 1 ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Forme gestorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponen­
ziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deli­
berare con la maggioranza dei componenti dell’organo statutario competente, ove previsto,
alternativamente:
a) la partecipazione all’ente pluricategoriale di cui all’art. 4, avente configurazione di diritto
privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui
convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all’art. 1;
b) la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto priva­
to di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero
di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la mag­
gioranza dei due terzi dei componenti dell’organo statutario competente;
c) l’inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme
di previdenza obbligatorie già esistenti per altra categoria professionale similare, per analo­
gia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all’elenco allegato
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di
persona giuridica privata;
d) l’inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all’art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle
categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).
4. Ente pluricategoriale
1. Con la delibera adottata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), l’ente esponenziale desi­
gna un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del
comitato fondatore di cui al comma 2.
2. Il comitato fondatore è insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro
dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed è composto dai delegati designati ai
sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera a), e dell’art.
7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l’ente è destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni,
un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo
i parametri della composizione anagrafica e della capacità reddituale media degli iscritti alla
categoria.
3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a),
e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse conte­
stualmente, per l’approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della
PREVIDENZA AGRICOLA
117
ENTI DEL 103
previdenza sociale, che provvede, d’intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal
ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito
dell’approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale,
il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell’ente in base ai princìpi e criteri
di cui all’art. 6.
4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga
l’approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall’art. 3, comma 2, in
ordine all’inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.
5. Ente gestore di categoria
1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), è accompa­
gnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all’art. 4, comma 2. La
delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l’approvazione, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d’intesa con il Ministero del
tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
2. A seguito dell’approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del rela­
tivo piano finanziario ed attuariale, l’ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento
dell’ente gestore in base ai princìpi e criteri di cui all’art. 6.
3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza so­
ciale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del
diniego, alternativamente:
a) per la partecipazione all’ente gestore pluricategoriale, di cui all’art. 4. In tale ipotesi la
delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all’art. 4, comma 2. La deli­
bera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all’art. 3, che
abbiano optato per la partecipazione all’ente di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), nonché al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) per l’inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 1, lettera
d).
4. In caso di mancata adozione della delibera di cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle
categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Atto istitutivo, statuto e regolamento degli enti
1. Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura di fondazione. Lo statuto deve contenere,
oltre agli elementi di cui all’art. 16 del codice civile:
a) la determinazione delle modalità di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all’art. 1;
b) i criteri di composizione dell’organo di amministrazione dell’ente; nel caso dell’ente di cui
all’art. 4 deve essere prevista la nomina di un componente per ogni categoria professionale
interessata incrementato, per le categorie i cui iscritti all’ente gestore superino il numero di
10.000, di un ulteriore componente per ogni 5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo
di quattro componenti, nonché le modalità di designazione di detti componenti da parte di
ciascuno degli enti esponenziali;
c) la costituzione di un organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri
elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti all’ente gestore, con arrotonda-
118
PREVIDENZA AGRICOLA
ENTI DEL 103
menti all’unità intera per ogni frazione inferiore a mille. Nel caso dell’ente di cui all’art. 4 il
predetto rapporto è riferito ad ogni singola categoria professionale interessata.
2. Nel caso dell’ente pluricategoriale di cui all’art. 4, lo statuto deve inoltre contenere:
a) l’adozione di un sistema di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle pre-
stazioni relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali manovre di riequilibrio interessanti singole categorie;
b) la costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate, con funzioni di impulso nei confronti dell’organo di amministrazione e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell’equilibrio di cui alla lettera a).
3. I componenti degli organi di cui al comma 1, lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti all’ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all’art. 1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
4. Allo statuto deve essere allegato un regolamento che definisca:
a) le modalità di identificazione dei soggetti tenuti alla obbligatoria iscrizione;
b) la misura dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, secondo un’aliquota non inferiore, in fase di prima applicazione, a quella vigente all’atto di entrata in vigore del presente decreto per la gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con la fissazione, in caso di ente di cui all’art. 4, di un’ali-
quota di solidarietà;
c) la fissazione di una misura minima del contributo annuale.
5. L’atto istitutivo degli enti di cui agli articoli 4 e 5 è adottato con atto pubblico ai sensi dell’art. 14 del codice civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore e dell’ente esponenziale. A seguito dell’approvazione dello statuto e del regolamento l’ente consegue la personalità giuridica per effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previden-
za sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
6. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui al-
l’art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ulteriori elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo. Con le stesse modalità sono emanate specifiche di-
sposizioni in materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
7. Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative forme di previdenza obbligatorie si appli-
cano, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell’art. 1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
7. Modalità per l’inclusione in altra forma obbligatoria
1. La delibera adottata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), deve essere accompagnata
dalla delibera di assenso all’inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei compo­
nenti, dall’organo competente per le modifiche statutarie dell’ente previdenziale destinato
ad includere la nuova categoria professionale. La delibera di assenso, corredata da un piano
finanziario ed attuariale avente i contenuti di cui all’art. 4, comma 2, deve prevedere:
PREVIDENZA AGRICOLA
119
ENTI DEL 103
a) il riassetto organizzativo dell’ente, anche al fine di consentire un’adeguata rappresentan-
za nei propri organi statutari della categoria professionale inclusa;
b) la previsione di una specifica gestione separata per la categoria professionale inclusa.
2. La delibera adottata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), e la relativa delibera di assen­
so di cui al comma 1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l’approvazione, al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d’intesa con il Ministero del tesoro, entro
trenta giorni dal ricevimento. Nell’ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 5, comma 3.
3. In caso di mancata adozione della delibera ai sensi del comma 2, i soggetti appartenenti
alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell’art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
8. Obblighi di comunicazione: contribuzione a carico degli iscritti
1. Gli enti cui è affidata la tenuta degli albi e degli elenchi degli esercenti l’attività libero-pro­
fessionale di cui all’art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti forme gestorie di cui
all’art. 3 l’elenco dei nominativi degli iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi
della condizione professionale.
2. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma 1, che si trovano nella condizione di cui
all’art. 1, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale
secondo le modalità rispettivamente previste per esse e ad effettuare i relativi adempimenti
contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell’utenza, nelle misure e alle
scadenze stabilite.
3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali de­
gli iscritti è fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed è riscosso direttamen­
te dall’iscritto medesimo all’atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo
sulla fattura.
9. Norme transitorie e finali
1. In attesa dell’espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari previsti
dagli articoli 4 e 5 e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell’ente sono affidate,
rispettivamente, al comitato fondatore e all’ente esponenziale che provvedono immediata­
mente all’attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli.
2. Il contributo per l’anno 1996 è versato agli enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalità di
prima applicazione che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore e dal­
l’ente esponenziale; la rata di acconto è comunque definita nella misura del 6 per cento del
reddito presumibile assunto a base dell’acconto di imposta al novembre 1996, ed è versata
entro il 30 novembre 1996 su apposito conto dell’ente; il versamento a saldo per il 1996 è
dovuto al 31 maggio 1997.
3. Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 1, lettera d), e 2,
all’art. 4, comma 4, e all’art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell’art. 2, comma 32, della legge
8 agosto 1995, n. 335, sono definite le conseguenti modalità di integrazione dell’assetto
organizzativo e funzionale della gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della citata
legge n. 335 del 1995.
„ 120
PREVIDENZA AGRICOLA
Legge 29 maggio 1982,
n. 297.
Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in
materia pensionistica
T.F.R.
Articolo 1 - Modifiche di disposizioni del codice civile
L’articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto
di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale
trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non
superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è pro­
porzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente,
comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in di­
pendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto è corrisposto
a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno, per una delle cause di cui
all’articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integra­
zione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della
retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto
di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno,
è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso co­
stituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre
dell’anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivaluta­
zione di cui al comma precedente per frazioni
di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello
risultante nel mese di cessazione del rapporto
di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o supe­
riori a quindici giorni si computano come mese
intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul
trattamento cui avrebbe diritto nel caso di ces­
sazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente en­
tro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per Valentino, 1974
cento del numero totale dei dipendenti.
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
121
LEGGE T.F.R.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strut-
ture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione».
L’articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2121 - (Computo dell’indennità di mancato preavviso). - L’indennità di cui all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavo-
ro».
L’articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine rappor-
to nonché all’indennità di cui all’articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o inte-
grativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i super-
stiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente».
Articolo 2 - Fondo di garanzia
È istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il tratta­
mento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del
medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile,
spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell’articolo 97 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo
99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del
trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme
eventualmente corrisposte.
122
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE T.F.R.
Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all’articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto
di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale contesta­
zione del curatore fallimentare.
Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presenta­
ta trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all’articolo 209 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il
credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento do­
vuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il
pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione
forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano
risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue
il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto
di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all’entrata in
vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal
Fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato. Il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore o
ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli
2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell’assicura­
zione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di
lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.
153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le
stesse disposizioni vigenti per l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pen­
sioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo
essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso. Al fine di assicurare il pareg­
gio della gestione, l’aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo
del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall’articolo 4, primo comma, del decreto-leg­
ge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l’indi­
cazione dei dati necessari all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei
dati relativi all’accantonamento effettuato nell’anno precedente ed all’accantonamento complessi­
vo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo,
terzo e quarto dell’articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Articolo 3 - Norme in materia pensionistica
A decorrere dall’anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli im-
porti delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all’articolo 19 della legge PREVIDENZA AGRICOLA
123
LEGGE T.F.R.
30 aprile 1969, n. 153, ed all’articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni
ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dal­
l’articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall’articolo 14-septies del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono
aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell’indi­
ce del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori
dell’industria.
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio del­
l’indice relativo al periodo compreso tra l’ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell’indice
relativo al periodo compreso tra l’undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto
l’aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all’articolo 10 della legge
3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene
moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei
punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati
nel secondo comma.
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da
assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L’adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è
effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche la variazione interve­
nuta con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell’articolo 1 della legge
29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell’indennità integrativa speciale di cui
alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla
base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma
del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le ali­
quote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pen­
sionabile per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in
costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antece­
denti la decorrenza della pensione.
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media
dell’anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione media di ciascun anno solare
si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corri­
spondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria
per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o
volontaria.
Per l’anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribu­
zioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente
nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo del costo della
vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria, tra
l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del
124
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE T.F.R.
comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima
settimanale pensionabile in vigore nell’anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all’articolo 19
della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo
pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disci­
plina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del Fondo predetto d’importo
superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utile per la determinazione della retribuzione
annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media
settimanale nell’ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica
delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall’applicazione del presente ar­
ticolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi com­
presi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal
periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribu­
zione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella
misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l’importo della contribuzione aggiuntiva di
cui al comma precedente dall’ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa
al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto
sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo
dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è cor­
rispondentemente ridotto.
Articolo 4 - Disposizioni finali
Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato
dall’articolo 2120 del codice civile.
Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla re­
tribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende
dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
dell’articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali
siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate
e da qualsiasi fonte disciplinate.
Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse
da quelle delle indennità di cui al comma precedente.
Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modifica­
zioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.
Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi dirit­
to, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione
delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
PREVIDENZA AGRICOLA
125
LEGGE T.F.R.
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di in-
dennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei con-
tratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richia-
mo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 1 della presente legge. Articolo 5 - Disposizioni transitorie
L’indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del
rapporto all’atto dell’entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente
sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all’articolo 2120 del codice
civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell’articolo 2120 del codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma dell’articolo 2120 del codice civile, gli aumenti del­
l’indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio
1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure
e scadenze:
25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;
i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all’anno 1986, gli aumenti dell’inden­
nità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e
fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in
aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.
Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti
dei lavoratori che all’atto dell’entrata in vigore della presente legge fruiscono dell’indennità di an­
zianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espres­
se in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l’indennità di anzianità sono commisurate
proporzionalmente all’importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del tratta­
mento previsto dall’articolo 1 della presente legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navi­
gante con le qualifiche di «sottufficiale» e di «comune».
È riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell’articolo 23 del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli
accantonamenti e per l’adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al de­
creto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.
Per l’anno 1982 l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impie­
gati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all’indice del mese di maggio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
„ Ufficiale.
126
PREVIDENZA AGRICOLA
Decreto Legislativo
23 febbraio 2000, n. 38
Normativa infortuni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 55, comma 1, e 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 18 di-
cembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell’11 e del 22 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)
Articolo 1 - Ambito di applicazione delle gestioni
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica30 giugno 1965, n. 1124, e succes­
sive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato “testo unico”, nell’ambito della gestione
industria di cui al titolo I del medesimo testo
unico, sono individuate, ai fini tariffari, le se­
guenti quattro gestioni separate:
a) industria, per le attività: manifatturiere,
estrattive, impiantistiche; di produzione e
distribuzione dell’energia, gas ed acqua; del­
l’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della
pesca; dello spettacolo; per le relative attività
ausiliarie;
b) artigianato, per le attività di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche
ed integrazioni;
c) terziario, per le attività: commerciali, ivi
comprese quelle turistiche; di produzione,
intermediazione e prestazione dei servizi an­
che finanziari; per le attività professionali ed
artistiche: per le relative attività ausiliarie;
d) altre attività, per le attività non rientranti Alexander the Great, 1982
fra quelle di cui alle lettere a), b) e c), fra le The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
127
LEGGE INFORTUNI
quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’arti­
colo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui al­
l’articolo 1 del testo unico.
Articolo 2 - Classificazione dei datori di lavoro
1. I datori di lavoro indicati all’articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni indivi­
duate all’articolo 1 ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modifi­
cazioni e integrazioni.
2. Per i settori non ricadenti nell’ambito dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e suc­
cessive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la
classificazione è disposta dall’INAIL.
3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al consiglio di ammini­
strazione dell’INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell’articolo 45 del
testo unico.
4. I datori di lavoro devono denunciare all’INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che com­
portino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell’articolo 12
del testo unico.
Articolo 3 - Tariffe dei premi
1. Fermo restando l’equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna
delle gestioni di cui all’articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, distinte tariffe dei premi
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità
di applicazione, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale e dell’attuazione delle
norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e inte­
grazioni, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio
successivo alla data di entrata in vigore delle stesse.
3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella
misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l’onere finan­
ziario di cui al secondo comma dell’articolo 39 del testo unico.
4. In considerazione della peculiarità dell’attività espletata, sono introdotte, in via sperimen­
tale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del consiglio di amministrazione dell’INAIL, speciali forme e livelli tariffari che,
assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilità nella scelta
degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicu­
rezza e salute sul lavoro.
5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Fino all’adozione dei provvedimenti dell’INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approva­
zione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all’articolo 44 del testo unico e successive mo­
dificazioni, è calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, è versato prov­
visoriamente nella misura del 95 per cento dell’importo cosi’ determinato. Limitatamente all’anno
2000 i termini stabiliti dall’articolo 28, quarto comma, e dall’articolo 44, secondo comma, del testo
unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazio­
ne delle tariffe fisserà, nelle relative modalità di applicazione, i criteri per eventuali conguagli.
128
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE INFORTUNI
6. Ferma restando la possibilità di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previ­
denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco­
nomica, su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, la misura massima dei tassi
medi nazionali è ridotta al 130 per mille.
7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura è autorizzata per gli anni
2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera o),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi,
nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa è autorizzata subordinatamente all’adozione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4 - Assicurazione dei lavoratori dell’area dirigenziale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando
quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, sono soggetti all’obbligo assicurativo contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9
del testo unico, appartenenti all’area dirigenziale anche qualora vigano previsioni, contrattuali
o di legge, di tutela con polizze privatistiche. La retribuzione valevole ai fini contributivi e ri­
sarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all’articolo 116, comma 3,
del testo unico. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di
amministrazione dell’INAIL, vengono individuati i riferimenti tariffari per la classificazione
delle lavorazioni svolte dai suddetti dipendenti.
2. I premi versati anteriormente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legisla­
tivo conservano la loro efficacia anche ai fini delle relative prestazioni. Per l’anno 1999 e fino
all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la retribuzione valevole ai fini della deter­
minazione del premio è quella indicata nel comma 1. Nel caso di infortuni sul lavoro o malat­
tie professionali che comportino l’obbligo per l’INAIL di corrispondere prestazioni per periodi
antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo rapporto
assicurativo decorre dalla data dell’evento indennizzato.
3. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data
di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce
di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Articolo 5 - Assicurazione dei lavoratori parasubordinati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono soggetti
all’obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati all’articolo 49, comma 2, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi­
cazioni e integrazioni, qualora svolgano le attività previste dall’articolo 1 del testo unico o, per
l’esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da
essi personalmente condotti.
2. Ai fini dell’assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di
lavoro previsti dal testo unico.
3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi
a carico del committente.
4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente
percepiti, salvo quanto stabilito dall’articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabi­
PREVIDENZA AGRICOLA
129
LEGGE INFORTUNI
le all’attività svolta dal lavoratore è quello dell’azienda qualora l’attività stessa sia inserita nel
ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell’attività effettivamente svolta.
5. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data
di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce
di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Articolo 6 - Assicurazione degli sportivi professionisti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’ob­
bligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’articolo 9 del testo
unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatisti­
che. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di ammini­
strazione dell’INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della
determinazione del premio assicurativo.
2. Ferma restando la decorrenza dell’obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data
di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce
di cui all’articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
Articolo 7 - Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari
1. Le tariffe di cui all’articolo 3 si applicano anche per le attività svolte dai lavoratori italiani
operanti nei Paesi extracomunitari, di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
2. In caso di insussistenza dell’ultima condizione indicata nell’articolo 2, comma 6-bis, del de­
creto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.
160, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento, nei confronti dell’INAIL, di un premio inte­
grativo, da applicarsi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge,
a copertura delle prestazioni dovute dall’Istituto stesso ai sensi del testo unico. La misura del
premio integrativo è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da ema­
narsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera
del consiglio di amministrazione dell’INAIL. I premi versati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo restano acquisiti e conservano la loro efficacia anche
ai fini delle relative prestazioni.
Articolo 8 - Retribuzioni di ragguaglio
1. All’articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: “Nei casi in cui i
prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia
accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle
rendite di cui all’articolo 116, comma 3.”.
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI
Articolo 9 - Rettifica per errore
1. Le prestazioni a qualunque titolo erogate dall’istituto assicuratore possono essere rettificate
dallo stesso Istituto in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione,
130
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE INFORTUNI
erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Salvo i casi di dolo o colpa grave dell’interessato
accertati giudizialmente, l’istituto assicuratore può esercitare la facoltà di rettifica entro dieci
anni dalla data di comunicazione dell’originario provvedimento errato.
2. In caso di mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell’istituto assicu­
ratore successivamente al riconoscimento delle prestazioni, l’errore, purchè non riconducibi­
le a dolo o colpa grave dell’interessato accertati giudizialmente, assume rilevanza ai fini della
rettifica solo se accertato con i criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all’atto del
provvedimento originario.
3. L’errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godi­
mento al momento in cui l’errore stesso è stato rilevato.
4. È abrogato il primo periodo del comma 5 dell’articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della norma­
tiva precedente possono chiedere all’istituto assicuratore il riesame del provvedimento.
6. Nei casi prescritti o definiti con sentenza passata in giudicato, la domanda deve essere pre­
sentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. In caso di accoglimento la riattribuzione della prestazione decorre dal primo
giorno del mese successivo alla domanda e non dà diritto alla restituzione di somme arretrate.
7. Nei casi non prescritti o non definiti con sentenza passata in giudicato, per la presentazione
della domanda si applica, se più favorevole, il termine di cui al comma 6. In caso di accogli­
mento della domanda, la riattribuzione della prestazione avverrà con decorrenza dalla data di
annullamento o di riduzione della stessa.
Articolo 10 - Malattie professionali
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è costituita una com­
missione scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica dell’elenco delle malattie di cui
all’articolo 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, composta da non più di
quindici componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del
Ministero della sanità, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi­
ca, dell’Istituto superiore della sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell’Istituto italiano di medi­
cina sociale, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell’INAIL, dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè delle Aziende sanitarie locali (ASL) su
designazione dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano. Con il medesimo decreto vengono stabilite la composizione e le
norne di funzionamento della commissione stessa.
2. Per l’espletamento della sua attività la commissione si può avvalere della collaborazione di
istituti ed enti di ricerca.
3. Alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico, si fa luo­
go, su proposta della commissione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
4. Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle
tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale, l’elenco delle
malattie di cui all’articolo 139 del testo unico conterrà anche liste di malattie di probabile e di
possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle del­
le malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli aggiornamenti dell’elenco
sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so­
PREVIDENZA AGRICOLA
131
LEGGE INFORTUNI
ciale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denun­
cia di cui all’articolo 139, comma 2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni,
è effettuata, oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell’istituto assicuratore
competente per territorio.
5. Ai fini del presente articolo, è istituito, presso la banca dati INAIL, il registro nazionale delle
malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate. Al registro possono accedere, in ragione
della specificità di ruolo e competenza e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 di­
cembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre la commissione di cui al
comma 1, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le direzioni provinciali del lavoro e gli
altri soggetti pubblici cui, per legge o regolamento, sono attribuiti compiti in materia di prote­
zione della salute e di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Articolo 11 - Rivalutazione delle rendite
1. Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di
riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’INAIL ai mutilati e agli invalidi
del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata an­
nualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro della
sanità, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione
dell’INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di ope­
rai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra
determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima
non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del
medesimo articolo 20.
2. I principi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori
dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico.
Articolo 12 - Infortunio in itinere
1. All’articolo 2 e all’articolo 210 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque,
non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate du­
rante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti
di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza
maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmen­
te rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati
dall’abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allu­
cinogeni; l’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della
prescritta abilitazione di guida.”.
Articolo 13 - Danno biologico
1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determi­
nazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della
tutela dell’assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il
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PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE INFORTUNI
danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico le­
gale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura
indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professio­
nali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al comma 3, l’INAIL nell’ambito del sistema d’indennizzo e sostegno sociale, in luogo
della prestazione di cui all’articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l’inden­
nizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica di cui al comma 1 sono va­
lutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-re­
lazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore
al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata
nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l’applicazione di tale tabella si fa rife­
rimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto
dell’articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ul­
teriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado
della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella
dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione
da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla
categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltipli­
cata per il coefficiente di cui alla “tabella dei coefficienti”. La corrispondente quota di rendita,
rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all’articolo 74
del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono
approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio
di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Entro dieci anni dalla data dell’infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professiona­
le, qualora le condizioni dell’assicurato, dichiarato guarito senza postumi d’invalidità perma­
nente o con postumi che non raggiungono il minimo per l’indennizzabilità in capitale o per l’in­
dennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell’infortunio o della malattia
professionale in misura da raggiungere l’indennizzabilità in capitale o in rendita, l’assicurato
stesso può chiedere all’istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formu­
lando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggra­
vamento. L’importo della rendita è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in capitale
già corrisposto. La revisione dell’indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione
sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche,
per la silicosi e l’asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento,
ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui
sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina
delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione comples­
siva dei postumi ed alla liquidazione di un’unica rendita o dell’indennizzo in capitale corrispon­
dente al grado complessivo della menomazione dell’integrità psicofisica. L’importo della nuova
rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell’importo dell’eventuale indennizzo in
capitale già corrisposto e non recuperato.
PREVIDENZA AGRICOLA
133
LEGGE INFORTUNI
6. Il grado di menomazione dell’integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia
professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da
fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima
della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati
in rendita, deve essere rapportato non all’integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta
per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il
denominatore indica il grado d’integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza
tra questa ed il grado d’integrità psicofisica residuato dopo l’infortunio o la malattia profes­
sionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi
o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3
l’assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il
grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale
viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l’assicurato continuerà a
percepire l’eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali
verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83,
137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell’inte­
grità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado
di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrispo­
sto l’indennizzo in capitale calcolato con riferimento all’età dell’assicurato al momento della
soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione
dell’integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell’in­
dennizzo in capitale, l’istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura
provvisoria, dandone comunicazione all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevi­
mento del certificato medico constatante la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, con
riserva di procedere a liquidazione definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla
data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l’indennizzo definitivo non
può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell’assicurato, avvenuta prima che l’istituto assicuratore abbia corrispo­
sto l’indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la
data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l’applicazione dell’articolo 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quo­
ta di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico,
in quanto compatibile.
12. All’onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340
miliardi annui, si fa fronte con un’addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura
e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 3.
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Articolo 14 - Norme in materia di procedure e speditezza dell’azione amministrativa
1. Al fine di garantire maggiore speditezza all’azione amministrativa, il consiglio di ammini­
strazione dell’INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedu­
rali della disciplina dell’assicurazione conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
134
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE INFORTUNI
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
presente disposizione non si applica ai procedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di la­
voro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all’INAIL. ferme restando
le disposizioni di cui all’articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori
assunti o cessati dal servizio contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro o alla
sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione ammini­
strativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta
sanzione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 197 del testo unico e successive modi­
ficazioni e integrazioni.
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINAMENTO DEI COMPITI E DELLA GESTIONE DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI
Articolo 15 - Natura e funzione del Casellario centrale infortuni
1. Il Casellario centrale infortuni, di seguito denominato Casellario, svolge con autonomia
gestionale una funzione pubblica, sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previden­
za sociale, avvalendosi della struttura e delle risorse organizzative poste a disposizione dal­
l’INAIL, il quale provvede alle relative necessità, determinate secondo le indicazioni dell’or­
gano di governo del Casellario, di cui all’articolo 19, comma 2, mediante previsione di spesa
su separato capitolo nell’ambito del bilancio dell’Istituto.
2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professio­
nali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell’articolo
17, in seguito denominati utenti.
Articolo 16 - Compiti del Casellario
1. Il Casellario svolge i seguenti compiti:
a) archiviare, conservare, comunicare agli utenti dati, relativi a casi d’infortunio professiona-
le e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità permanente o morte, anche a prescindere da uno specifico evento lesivo;
b) elaborare i dati, mediante procedure informatiche, che consentano l’ottimizzazione della loro utilizzazione anche in forma aggregata da parte dei soggetti autorizzati;
c) favorire l’integrazione ed il raccordo della propria banca dati con altre analoghe a livello nazionale e sovranazionale, nonchè con quelle a carattere previdenziale.
2. Può, altresi’, fornire dati in forma aggregata per indagini conoscitive alle istituzioni pubbli-
che e private di studi e ricerche.
Articolo 17 - Utenti del Casellario
1. Sono autorizzati all’accesso alle informazioni contenute nella banca dati:
a) gli istituti che esercitano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;
b) gli enti che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, l’assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione conto i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi, soggetti al controllo dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
Articolo 18 - Obblighi e diritti degli utenti
1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Casellario i casi d’invalidità derivanti da infortunio
professionale e non o da malattia professionale, il relativo grado ed eventuali variazioni o altri
casi d’invalidità o di morte, comunque accertati nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
PREVIDENZA AGRICOLA
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LEGGE INFORTUNI
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno diritto ad acquisire i dati relativi a casi d’infortunio
professionale e non professionale e di malattia professionale, i quali importino invalidità per­
manente o morte, nonchè dati in forma aggregata per indagini conoscitive sull’esistenza di
precedenti, anche indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
3. Le comunicazioni relative agli eventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere effettuate nei ter­
mini e con le modalità indicati nel regolamento di esecuzione, di cui all’articolo 22.
4. Gli utenti rispondono in proprio, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modifiche e integrazioni, della utilizzazione dei dati acquisiti dal Casellario.
5. Per consentire l’adeguamento delle strutture organizzative ed informative, l’obbligo di cui
al comma 1 relativo agli enti che esercitano l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla cir­
colazione di automezzi decorre a partire dall’anno successivo alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22.
Articolo 19 - Organi del Casellario
1. Gli organi del Casellario sono:
a) comitato di gestione;
b) presidente;
c) il dirigente responsabile del casellario.
2. Il comitato di gestione, di seguito denominato comitato, è composto da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di pre-
sidente;
b) un rappresentante dell’INAIL;
c) un rappresentante dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA);
d) un rappresentante dell’utenza pubblica diverso dall’INAIL;
e) un rappresentante dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell’agri-
coltura (ENPAIA);
f) un rappresentante delle imprese di assicurazione designato dall’Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.);
g) il dirigente responsabile del Casellario, designato dall’INAIL;
h) due esperti, uno in materia di assicurazione e uno in materia di discipline statistiche, desi-
gnati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Su delibera del comitato di gestione approvata con decreto del Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale può essere variata la composizione del comitato medesimo in funzione delle esigenze emergenti.
3. I membri, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. Il comitato è validamen-
te costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. Il comitato svolge i seguenti compiti:
a) stabilisce le modalità per l’acquisizione e la gestione dei dati;
b) determina le linee generali e i criteri di massima per la gestione del servizio;
c) delibera il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 22;
d) determina i contributi dovuti dagli utenti, in base alla spesa effettivamente sostenuta;
e) sovrintende in genere al funzionamento ed alla gestione del Casellario, adottando i neces-
sari provvedimenti;
f) delibera, annualmente, il bilancio di previsione e il conto consuntivo della gestione e lo sottopone al consiglio di amministrazione dell’INAIL.
4. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale del Casellario;
136
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE INFORTUNI
b) assume i provvedimenti di carattere indilazionabile, sottoponendoli a ratifica del comitato
nella prima riunione utile.
5. Il dirigente responsabile del Casellario:
a) cura l’esecuzione delle deliberazioni del comitato;
b) dirige i servizi e, sulla base delle deliberazioni del comitato, organizza il funzionamento di essi;
c) segnala al comitato i casi di inadempienza da parte degli utenti;
d) firma gli atti di gestione in conformità alla disciplina di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli altri la cui firma sia a lui delegata dal presidente;
e) esercita in genere tutte le attribuzioni a lui demandate dal comitato;
f) svolge una funzione di collegamento con le strutture competenti dell’INAIL, in ordine al-
l’acquisizione e gestione delle risorse ed alla regolazione dei flussi finanziari nell’ambito del bilancio dell’INAIL.
Articolo 20 - Sanzioni
1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, comporta l’applicazione di una
sanzione amministrativa di L. 50.000, maggiorata del 10 per cento in ogni caso di reiterazio­
ne. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 197 del testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 21 - Contributi
1. Le spese per le modifiche strutturali, l’aggiornamento delle tecnologie, il funzionamento in
genere del Casellario sono anticipate dall’INAIL e, successivamente, ripartite tra gli utenti di
cui all’articolo 17.
2. Il contributo viene determinato, annualmente, dal comitato, in base alla spesa effettiva­
mente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi e contributi di
assicurazione, ivi compresi, nel limite del 10 per cento i premi di assicurazione relativi alla
responsabilità civile auto, incassati nell’anno di riferimento.
Articolo 22 - Regolamento di esecuzione
1. Le norme di esecuzione del presente capo, nonchè le modalità di individuazione dei respon­
sabili del trattamento dei dati ed il sistema di sicurezza degli accessi nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, sono disciplinati con regolamento, adottato dal comitato entro no­
vanta giorni dal suo insediamento ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con le norme di cui al presente capo.
CAPO V - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE
Articolo 23 - Programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro
1. È istituito, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, in seno alla contabilità generale dell’INAIL, apposita evidenza finalizzata, nel limite consentito dalla normativa comunitaria, ad interventi di sostegno di:
a) programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza e igiene del lavoro delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e ar -
tigianale, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) progetti per favorire l’applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, PREVIDENZA AGRICOLA
137
LEGGE INFORTUNI
n. 626, e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici,
multimediali, grafico visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a
costo di produzione.
2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco­
nomica, sono determinate, in misura percentuale, sulla base delle risultanze del bilancio, le risorse
economiche da conferire nei limiti di complessivi 600 miliardi di lire.
3. Nell’ambito dei poteri programmatori, l’INAIL determina:
a) i criteri di priorità per l’ammissione dei progetti, avendo particolare riguardo all’ambito lavorati-
vo in cui risulta più accentuato il fenomeno infortunistico;
b) le modalità per la formulazione dei progetti;
c) i termini di presentazione dei progetti;
d) l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al comma 1 con particolare riguardo ai programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alla normativa in ma-
teria di sicurezza e di igiene sul lavoro.
4. La determinazione di cui al comma 3 è sottoposta all’approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
5. Il consiglio di amministrazione dell’INAIL, sulla base dei principi e dei criteri definiti dalle norme
regolamentari di cui al comma 3, provvede all’approvazione dei singoli progetti.
Articolo 24 - Progetti formativi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche
1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, d’intesa con le regioni, in raccordo con quanto stabilito in materia dalla legge 12
marzo 1999, n. 68, indirizzi programmatici finalizzati alla promozione e al finanziamento
dei progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchè, in
tutto o in parte, dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e
medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o
che assumono invalidi del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai maggiori
flussi finanziari derivanti dai piani di lotta all’evasione contributiva nel limite di 150 miliardi
complessivi.
2. Sulla base degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione del­
l’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti in analogia a quanto
previsto dall’articolo 23, comma 3.
CAPO VI - PRIMI INTERVENTI DI RIORDINO DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI IN AGRICOLTURA
Articolo 25 - Denuncia degli infortuni sul lavoro
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’obbligo di denuncia
degli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 238 e 239 del testo unico è posto a carico del datore di
lavoro, per gli operai agricoli a tempo determinato, e a carico del titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato, per i lavoratori agricoli autonomi.
2. Le modalità operative per la denuncia di cui al comma 1 sono stabilite con delibera del con­
siglio di amministrazione dell’INAIL da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Articolo 26 - Verifiche ispettive per l’evasione e l’elusione assicurativa
1. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria per la liquidazione delle prestazioni per infor­
tuni o malattia professionale, l’INAIL provvede ad effettuare adeguati controlli ispettivi
138
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE INFORTUNI
circa la regolarità assicurativa delle aziende di riferimento, nell’ambito di piani di attività
concordati con I’INPS.
Articolo 27 - Banca dati
1. L’INAIL provvede a realizzare, in raccordo con l’INPS e con l’Anagrafe delle aziende
agricole di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per
quanto riguarda le informazioni sulle aziende assicurate, una banca dati per i rischi pro­
fessionali in agricoltura in modo da rilevare informazioni su specifici andamenti infortu­
nistici, distintamente per diverse realtà produttive e per diverse zone territoriali, nonchè
informazioni sulle cause e circostanze dell’evento lesivo, al fine di valutarne l’incidenza
economica per settore, e in modo da formulare ipotesi di condizioni di equilibrio finanzia­
rio che tengano conto del rapporto di equilibrio fra solidarietà di categoria e solidarietà
generale.
2. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere le organizzazioni sindacali di categoria mag­
giormente rappresentative del settore.
Articolo 28 - Rideterminazione dei contributi
1. Ai fini del riequilibrio e del risanamento della gestione agricoltura, compatibilmente con la speci­
ficità del settore, fermo restando quanto disposto dagli articoli 257 e 262 del testo unico, è previsto,
per gli anni 2001-2005, un incremento dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori auto­
nomi agricoli nella misura massima complessiva del 50 per cento.
2. Per gli anni 2001 e 2002, l’incremento dei contributi di cui al comma 1 è fissato nella misura del 12,5 per cento per ciascun anno; per gli anni successivi, la misura dell’incremento
è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consi­
glio di amministrazione dell’INAIL.
3. Con effetto dall’anno 2001 le aliquote contributive per i lavoratori agricoli dipendenti sono incre­
mentate del 12,5 per cento.
4. A decorrere dall’anno 2001, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di con­
certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere deter­
minata la quota parte dei proventi derivanti dalla dismissione dei beni e dei diritti immobiliari
dell’INAIL destinata a riduzione dell’incremento dei contributi del settore agricolo previsto
dal presente articolo.Coe
„ Decreto Legge 30 dicembre 1987, n. 536
convertito con modifi
modificazion
cazioni
in Legge 29 febbraio 1988, n. 48
Art. 6 – (Omissis) comma 25 – In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e
dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1665, e successive modificazioni e
integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della predetta
legge sono assicurati in via esclusiva all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impie­
gati dell’agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali. (Omissis)
„ PREVIDENZA AGRICOLA
139
Decreto Legislativo
21 aprile 1993, n. 124 .
Disciplina delle
forme pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3,
comma 1, lettera v),
della Legge
23 ottobre 1992, n. 421
Forme pensionistiche
complementari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 1993; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Re-
pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli
di copertura previdenziale.
Alexander the Great, 1982
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
140
2. Destinatari
1. Forme pensionistiche complementari posso­
no essere istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pub­
blici, identificati per ciascuna forma secondo il
criterio di appartenenza alla medesima catego­
ria, comparto o raggruppamento, anche territo­
rialmente delimitato, e distinti eventualmente
anche per categorie contrattuali, oltre che se­
condo il criterio dell’appartenenza alla medesi­
ma impresa, ente, gruppo di imprese o diversa
organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autono­
mi sia di liberi professionisti, anche organizzati
per aree professionali e per territorio;
b-bis) per raggruppamenti di soci lavoratori di
cooperative di produzione e lavoro, anche uni­
tamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperaPREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
tive interessate (2);
b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto (3). 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b-bis) e b-ter), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita (4);
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Salvo quanto previsto dall’art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono
le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promos­
si da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, anche interaziendali per gli
appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresen­
tative della categoria membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (5);
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
c-bis) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni na­
zionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute (6);
c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da
loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale (7).
1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le dispo­
sizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari (7-bis).
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale di­
pendente di cui all’art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche comple­
mentari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza,
mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell’art. 4 di
appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di «fondo pensione», la quale non
può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà
di adesione individuale.
4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell’art. 36 del codice civile, distinti dai sog-
getti promotori dell’iniziativa; b) come soggetti dotati di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del codice civile; in tale caso il pro-
cedimento per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2. I fondi pensione possono essere costituiti altresì nell’ambito del patrimonio di una singola società PREVIDENZA AGRICOLA
141
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito del patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile.
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all’articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l’esito del proce-
dimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal rice-
vimento dell’istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di pre-
sentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione (8). Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: a) le modalità di presentazione dell’istanza, gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell’autorizzazione; b) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti (9); d) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro (10).
4. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 12 del codice civile ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l’autorizzazione non può essere concessa: a) se, in caso di società, questa non abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni; b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali, amministrative e conta-
bili separate da quelle della società o dell’ente; c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non siano sottoposti a controllo contabile e a cer-
tificazione del bilancio da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la commissione di cui all’art. 16.
7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non ab-
bia iniziato la propria attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso (11). 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato
da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della
partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. I componenti dei
primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei
142
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle
fonti costitutive (12).
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la compo­
sizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e
raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell’ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell’art. 4, comma 2, è istituito un organismo di
sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante: a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statu-
taria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi ade-
renti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento; c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei princìpi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l’attività di gestio-
ne di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e); e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma co-
munque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso (13).
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti ge-
stori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei con-
tributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere orga-
nizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente (14). 1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato, di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà essere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati nel comma 1-bis (15).
2. Alle prestazioni di cui all’articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all’art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 (16).
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all’articolo 16. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della PREVIDENZA AGRICOLA
143
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per
numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche
e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni
di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media.
I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a
quindici anni (17).
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per
invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative.
Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’art. 6-bis del presente D.Lgs. (18).
4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipo­
logia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzio­
ni previste nei precedenti commi (19).
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi indivi­
duati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia
di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non appartengono ad identici
gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire
il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio
offerte. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla
COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi
e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le
convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso (20):
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di indi­
viduazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quinquies e le modalità con le quali posso­
no essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,
contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrate in possesso del proprio patri­
monio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del
fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo (21).
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peral­
tro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costitui­
scono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e
non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia
da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono
essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato
a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 delle disposizioni approvate con regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se
non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi
compresi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari (22).
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PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all’articolo 16, assunta previo parere
dell’autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la
comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicu­
rare la piena comparabilità delle diverse convenzioni (23).
4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro
del tesoro, sentita la commissione di cui all’articolo 16, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e
medie imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di
cui al presente articolo (24).
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore
dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse (25).
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di com­
petenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superio­
re al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto
emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né, comunque,
azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza
dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente
o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti
di controllo ai sensi dell’art. 27, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura complessiva
superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in
misura complessiva superiore al trenta per cento (25/a).
6-bis. Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all’articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall’articolo 3
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo,
se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministe­
riale di cui all’articolo 6, comma 4-quinquies.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77
del 1983 (26).
6-ter. Convenzioni
1. Per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis, non­
ché per la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi amministrativi, i com­
petenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia
di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non appartengono ad identici grup­
pi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo.
Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consen­
tire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di
servizio offerte (27).
PREVIDENZA AGRICOLA
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
7. Prestazioni
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi. 2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), si considera età pensio-
nabile il compimento dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (28).
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un’età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza. All’atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell’anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facol-
tà di cui all’art. 10, comma 1, lettera a).
4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anticipazione dei contributi accumula-
ti per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documen-
tato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui al-
l’articolo 10, comma 1, lettera c). Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale (29). 5. L’entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all’atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al princi-
pio della capitalizzazione, nell’ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all’art. 2, comma 2. 6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica comple-
mentare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell’importo maturato, salvo che l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui, all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (30); b) l’adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell’equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma. 8. Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo
grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all’art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le
previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi.
1-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni sal-
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
tuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l’azienda emittente
la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale al fondo pensione dell’importo
corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o
altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette ope­
razioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato
con il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione complementare medesimo (31).
2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in
percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche
su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è
definito in percentuale del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo
al periodo d’imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è de­
finito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori (32).
Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono
prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell’accantonamento annuale al TFR,
determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora
prevedano l’utilizzazione di quota dell’accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, deter­
minano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collet­
tiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR,
posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a
carico del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica complementare di cui siano destinatari dipendenti
della pubblica amministrazione, i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazio­
ne del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto e in conformità
ai princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all’art. 6, comma 1, lettera c), sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contri­
buti da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizza­
to secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente (33).
9. Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 1, non­
ché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed inte­
grazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono
istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto
dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2.
2. Detti fondi sono aperti all’adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legisla­
tivo per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all’art. 3, comma 1, ovvero si
determinino le condizioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera b); ove non sussistano o non operino
diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la fa­
coltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale
collettiva (34).
3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamen­
to, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all’articolo 16, d’intesa con le rispettive
Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti (35).
PREVIDENZA AGRICOLA
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
9-bis. Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante l’adesione ai fondi pensione di cui al­
l’articolo 9. L’adesione avviene, su base individuale, anche in assenza di specifiche previsioni delle
fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L’ammontare del contributo, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere suc­
cessivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, preve­
dendo che le prestazioni di vecchiaia siano consentite al compimento dell’età pensionabile stabilita
nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione alla forma
e che quelle di anzianità siano consentite, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, nel concorso
del requisito di partecipazione di almeno quindici anni e di un’età di non più di dieci anni inferiore
a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per i
soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile il compimento
dell’età prevista dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso
consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la prosecuzione volontaria della partecipazione alla
forma pensionistica non oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale secondo il valore attuale può
essere chiesta per un importo non superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che
l’importo annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare inferiore al
50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335
(36).
9-ter. Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita
1. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui all’articolo 9-bis, comma 4, secondo le
modalità ivi previste, e consentano le facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L’adesione
avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L’ammontare dei premi, definito anche in misura fissa all’atto della conclusione del contratto, può
essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1 devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla commissione di cui all’articolo 16, prima della loro applicazione (37).
10. Permanenza nel fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e
cessazione dei requisiti di partecipazione (38)
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto
del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di
esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter (39);
c) il riscatto della posizione individuale (40).
1-bis. Il riscatto anche parziale della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche in-
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PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
dividuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle ipotesi previste dal comma 4
dell’articolo 7 (41).
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all’art. 9 o a una delle forme pensionistiche individuali di
cui agli articoli 9-bis e 9-ter possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella
indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova
attività (42).
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione o delle forme pensionistiche individuali di cui agli
articoli 9-bis e 9-ter, conseguenti all’esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere ef­
fettuati entro il termine di sei mesi dall’esercizio dell’opzione (43).
3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni
di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto
stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali
di cui agli articoli 9-bis e 9-ter non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si
intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a
tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all’articolo 16 emanerà norme
per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni
nell’offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi (44).
3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vec­
chiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge
ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell’iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti o
di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo la posizione resta acquisita al fondo pensione
(45).
3-quater. In caso di morte dell’iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli arti­
coli 9-bis e 9-ter prima dell’accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi
(46).
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di trasfe­
rimento dell’intera posizione individuale dell’iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli
articoli 3 e 9, o presso forme pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter, non
prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto (47).
11. Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contri­
buzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che
fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di
cui all’art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell’attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione
ai sensi dell’art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su propo­
sta della commissione di cui all’art. 16, un commissario straordinario che procede allo sciogli­
mento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla
commissione di cui all’art. 16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previden­
za sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla commissione di cui all’art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili
devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla
salvaguardia dell’equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e
della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 57 e
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze
esclusivamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui all’art. 16,
i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all’art. 4,
comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all’art. 16,
nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
12. Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di apparte­
nenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è
confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991,
n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme
a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, de­
stinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all’art. 1 del presente
decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all’art. 9-bis del citato
decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le
finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo.
1-bis. All’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: «Fino
alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare» (48).
13. Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni
1. [In deroga al comma 4 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con de­
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accan­
tonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari](49).
2. [I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle
quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun
dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determi­
nazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le
fonti istitutive di cui all’articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementa­
ri di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo erogato (50)] (51).
3(52).
4(53).
5. [Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai
commi 2, 3 e 4] (54).
6. [Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni
ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantona­
mento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che
concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla
copertura di perdite dell’esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l’articolo
44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare com­
plessivamente maturato] (55).
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PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
7(56).
8(57).
9. [Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10, com­
ma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque
soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle im­
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le pre­
stazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’aliquota determinata
con i criteri di cui al comma 1 dell’articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni
ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accan­
tonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l’ammontare della
riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata
alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del
citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni (58)] (59).
10. [Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque sog­
getti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 dell’articolo 16 del medesimo
testo unico (60)] (61).
11. [Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conver­
sione in rendita del montante dei contributi versati, l’imposta di cui all’articolo 1 della tariffa di cui
all’allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta
nella misura dello 0,1 per cento] (62).
12. [Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), non sono
soggette all’imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216] (63).
13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono
altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un
fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale (64).
14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all’articolo 16
l’ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico
dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali
elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale (65).
14. Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definita
1. I fondi pensione in regime di contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto
al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad
altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti
dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo
del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque
non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da
PREVIDENZA AGRICOLA
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
con l’aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credi­
to d’imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d’investimento col­
lettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato
della gestione con l’aliquota del 5 per cento. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risul­
tato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della gestione ed
è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio e alla
fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso
di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume
il patrimonio alla data di cessazione del fondo (66).
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è
computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi, per l’in­
tero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione
del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo
periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favo­
re della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all’atto dello
scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia
agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, com­
plementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma
di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato
netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di parte­
cipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta
corrispondente all’11 per cento di tale importo (67).
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d’imposta. Non si
applicano la ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repub­
blica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali,
nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal comma 3-bis
dell’articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77 (67/a).
4 I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva. 5. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si appli­
cano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (68).
6. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata entro un mese dall’approvazione
del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o rendiconto non è stato approvato nel termine
stabilito, la dichiarazione è presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è
prevista l’approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata entro sei mesi
dalla fine del periodo d’imposta. Nel caso di fondi costituiti nell’àmbito del patrimonio di società
ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della
società o dell’ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione
sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascu­
na di esse (69).
152
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
14-bis. Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei
contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter
1. I fondi pensione in regime di prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle im­
poste sui redditi nella misura dell’11 per cento applicata sul risultato netto maturato in ciascun pe­
riodo d’imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di
costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso
alla prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio
dell’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta succes­
sivi, per l’intero importo che trova in essi capienza. [Si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 7
dell’articolo 14] (70).
2. Per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter, le imprese di assicurazione applicano una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto matura­
to in ciascun periodo d’imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore attuale della rendita
in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso alla
prestazione, diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio del­
l’anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d’imposta successivi,
per l’intero importo che trova in essi capienza (71).
2-bis. Per i fondi pensione e per i contratti di assicurazione di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dei commi da 5 a 7 dell’articolo 14 (72).
14-ter. Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili
1. Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 6, i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio
riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di va­
lutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti
dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione ab­
bia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all’1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell’11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta deri­
vante dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell’articolo 14, commi 1 e 2.
3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi da 3 a 7 (73).
14-quater. Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Alle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di contribuzio­
ne definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario
della capitalizzazione, si applicano le disposizioni dell’articolo 14.
2. Alle forme indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, si ap­
plicano le disposizioni dell’articolo 14-bis, comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell’articolo
14, commi da 5 a 7 (74).
2-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, in regime di prestazioni
definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite
in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati (75).
PREVIDENZA AGRICOLA
153
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 18, comma 1, siano costi­
tuite nell’àmbito del patrimonio di società o enti, l’imposta sostitutiva è corrisposta dalla società o
dall’ente nell’àmbito del cui patrimonio il fondo è costituito (76) (77).
15. Responsabilità degli organi del fondo
1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all’art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile. 2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all’art. 5, commi 1 e 3, si applica l’art. 2407 del codice civile. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all’art. 16, sono sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’inca-
rico i componenti degli organi collegiali e i responsabili del fondo pensione che: a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della commissione di cui all’art. 16; b) forniscono alla predetta commissione informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’art. 6, commi 4 e 5; d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onora-
bilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative (78). 4. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 11 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 16. Vigilanza sui fondi pensione
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigi­
lanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui
al comma 2.
2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e
trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza com­
plementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indi­
scussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedu­
ra di cui all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri
è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri
della commissione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commis­
sione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all’articolo 1, quinto
comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito
regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei princìpi
di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione
delle risorse umane di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza;
essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta (79).
4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
154
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all’attività istruttoria e
cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie
ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili, in ordine
alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trattamento giuridico ed economico del
personale, all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei
bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo
1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216 (80). Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della program­
mazione economica e sono esecutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto
non vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in un unico contesto, sulle
singole disposizioni (81). Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva
e operativa della COVIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico
complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il
personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (82). Al personale in posizione di coman­
do o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di
ruolo (83). [Le deliberazioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle di­
rette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che
devono osservare i princìpi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del citato decreto­
legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne
verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal rice­
vimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni] (84). [Trascorso il termine
di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengo­
no esecutive] (85). La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare
la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti pre­
visti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. [I requisiti di accesso e
le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai prin­
cìpi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali
della commissione] (86). [L’ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del
personale sono stabiliti dal predetto regolamento] (87). Tale regolamento detta altresì norme per
l’adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede,
per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il
direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua
nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissio­
ne attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali (88).
5-bis. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla
commissione per assolvere i compiti di cui all’articolo 17 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel
bollettino della commissione (89).
17. Compiti della commissione di vigilanza
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all’articolo 18,
commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
PREVIDENZA AGRICOLA
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamen-
to di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’in-
terno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell’albo di cui all’articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all’articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commis-
sione di cui all’articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare: a) tiene l’albo di cui all’articolo 4; b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati (90); c) svolge l’attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell’articolo 4;
d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell’articolo 6; e) definisce, d’intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori; f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all’artico-
lo 6 nonché alla lettera e) del presente comma;
g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro red-
ditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secon-
do i criteri previsti dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione; h) valuta l’attuazione dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l’elabo-
razione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l’andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità (91); i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche me-
diante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti che ritenga ne-
cessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche propo-
ste di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell’Ispettorato del lavoro; n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali. 3. Per l’esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le mo-
dalità e nei termini da essa stessa stabiliti: a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti; b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi. 4. La commissione può altresì: a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l’ordine del giorno. 5. Nell’esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni ri-
156
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
chieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione
nell’esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle
pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto
salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli
esperti addetti alla commissione nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio.
Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla commissione tutte le irregola­
rità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilan­
za sui soggetti gestori di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine
di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previ­
denza sociale una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli
indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie even­
tuali osservazioni (92).
18. Norme finali
1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l’art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1 luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell’art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate (93). 2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell’art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d’intesa con la commissione di cui all’art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti. 3. Non sono tenute all’adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all’interno: a) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione cre-
ditizia e assicurativa (94). Alle forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall’art. 17, dall’organismo di vigilanza com-
petente in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita la forma pensionistica medesima (95). 4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all’adeguamento alle disposizioni dell’art. 5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 100.000 per ciascu-
na imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del PREVIDENZA AGRICOLA
157
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma 1 devono inviare alla commissione di cui all’art. 16,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previden­
za sociale di cui all’art. 4, comma 3, una apposita comunicazione, secondo le modalità che saranno
indicate dal medesimo decreto. I soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in
sezioni speciali dell’albo di cui all’art. 4, comma 6.
6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell’al­
bo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L’attività di vigilanza di stabilità sulle forme
pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all’articolo 16 secondo piani di
attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse
categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in
attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previden­
za sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti
non concernenti la modificazione dell’area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizio­
ne nelle sezioni speciali dell’albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano
l’articolo 17, comma 2, lettera b), o comunque altre procedure di autorizzazione (96).
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo alle forme
di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari delle relative
gestioni le fonti istitutive di cui all’art. 3 possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del
finanziamento per gli iscritti che alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle
fonti istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari di cui al presente
comma non si applica altresì l’art. 13, commi 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni
di legge vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Al trasferimento, a
favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posi­
zioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite
da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, si applica
il comma 13 dell’articolo 13 (97).
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni ivi stabilite e,
per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecni­
co-finanziario della ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall’applicazio­
ne delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2, è consentita, per un periodo
di otto anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 6, l’iscrizione di nuovi soggetti
in deroga alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza
di cui all’art. 16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento della
predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare, alla variazione dell’aliquota contribu­
tiva necessaria al riequilibrio della gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore
pubblico allargato (98).
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma 8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministe­
ro del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione della disciplina di cui al comma medesimo
ed entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto previsto al comma 8-bis provvedono a correda­
re detta istanza della documentazione idonea a dimostrare l’esistenza dello squilibrio finanziario di
cui al predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie
158
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ad assicurare, alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l’equilibrio finanziario della gestione.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere della commissione di cui all’art. 16,
accerta, nei termini e secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza
delle predette condizioni, per l’applicazione delle disposizioni di cui al citato comma (99).
8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo transitorio di cui al
comma 8-bis continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data
(100).
8-quinquies. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche
di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionisti­
co obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento (101) (101/a) (25/cost).
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costi­
tuito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo
comma dell’art. 14 della predetta legge. I dipendenti previsti dall’art. 74, commi primo e secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il
diritto di opzione entro i termini di cui all’art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le
precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di
provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio
delle facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati
criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate
a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
18-bis. Sanzioni penali e amministrative
1. Chiunque esercita l’attività di cui all’articolo 4 senza l’autorizzazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci milioni
a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state desti­
nate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona
estranea al reato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di
controllo di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione
di cui all’articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre
anni.
3. Il rendiconto e il prospetto di cui all’articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comu­
nicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile.
4. I componenti degli organi di cui all’articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine
prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all’articolo 17,
sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire
trenta milioni.
5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta varia­
zione della condizione di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono pu­
niti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni (102).
5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di
cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione
PREVIDENZA AGRICOLA
159
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
delle relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione e al Mi­
nistro del lavoro e della previdenza sociale. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni (103) (104).
19. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz­
zetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-----------------------Note
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1993, n. 97, S.O. (1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni: - I.N.P.S. (Istituto Nazionale Previdenza Sociale): Circ. 22 luglio 1996, n. 152; Circ. 22 agosto 1996,
n. 171; Circ. 7 settembre 1996, n. 177; Circ. 28 gennaio 1997, n. 20; Circ. 29 gennaio 1997, n. 22; Circ.
24 marzo 1997, n. 73; Circ. 17 aprile 1997, n. 95; Circ. 22 settembre 1997, n. 195; Circ. 24 dicembre
1997, n. 263; Circ. 9 ottobre 1998, n. 213;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 30 marzo 1996, n. 40451;
- Ministero dell’economia e delle finanze: Ris. 17 giugno 2002, n. 192/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 197/
E; Ris. 19 giugno 2002, n. 198/E; Ris. 19 giugno 2002, n. 199/E; Ris. 22 luglio 2002, n. 243/E; Ris.
11 settembre 2002, n. 295/E; Ris. 12 febbraio 2003, n. 33/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 4 giugno
1998, n. 141/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E.
(2) Lettera aggiunta dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(3) Lettera aggiunta dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(5) Lettera così modificata dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(6) Lettera aggiunta dall’art. 4, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(7) Lettera aggiunta dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. (7-bis) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 35 della L. 23 agosto 2004, n. 243, in vigore dal 6 ottobre 2004.
(8) Periodo così sostituito dall’art. 59, comma 41, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(9) Per l’interpretazione autentica della disposizione contenuta nella lett. c), vedi l’art. 2, D.L. 19
maggio 1997, n. 129. Vedi, anche, l’art. 4, D.M. 14 gennaio 1997, n. 211 e il D.M. 20 giugno 2003.
(10) Vedi, anche, l’art. 5, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(11) Comma prima modificato dall’art. 6, L. 8 agosto 1995, n. 335 e poi così sostituito dall’art. 74,
comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l’art. 2, D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239.
(12) Comma così modificato dall’art. 74, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Con D.P.C.M.
2 maggio 2003 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201) si è provveduto all’individuazione dei soggetti
competenti a designare, per la parte datoriale, i componenti dei primi organi collegiali dei fondi pen­
sione dei dipendenti pubblici ai sensi di quanto disposto dal presente comma.
(13) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so­
stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi
pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997.
(14) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so­
stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi
pensione, sono stati stabiliti con Provv. Isvap 14 novembre 1997.
160
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(15) Comma aggiunto dall’art. 58, comma 8, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(16) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so­
stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi
pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997.
(17) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so­
stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi
pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997.
(18) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so­
stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi
pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997.
(19) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così so­
stituiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. I requisiti
patrimoniali minimi per le imprese di assicurazione che intendono stipulare convenzioni con i fondi
pensione, sono stati stabiliti con Provv.Isvap 14 novembre 1997.
(20) Le istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei Fondi pensione sono state
adottate con Del. Covip 9 dicembre 1999.
(21) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti­
tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen­
te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5,
lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse
dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996,
n. 703.
(22) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti­
tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen­
te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5,
lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse
dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996,
n. 703.
(23) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti­
tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen­
te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5,
lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse
dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996,
n. 703.
(24) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sosti­
tuiscono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamen­
te il comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5,
lett. c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse
dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996,
n. 703.
(25) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2, 2-bis, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies così sostitui­
scono gli originari commi 1, 2, 3 e 4 per effetto dell’art. 3, L. 8 agosto 1995, n. 335. Successivamente il
comma 4-bis è stato così modificato dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 74, comma 5, lett.
c), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per le norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fon­
di di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi vedi il D.M. 21 novembre 1996, n. 703.
PREVIDENZA AGRICOLA
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(25/a) Con Del. Covip 4 dicembre 2003 si è provveduto all’emanazione del regolamento sulle pro­
cedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione negoziali e alle convenzioni di cui al
presente articolo.
(26) Articolo aggiunto dall’art. 7, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(27) Articolo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(28) Periodo aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(29) Comma così sostituito dall’art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(30) Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(31) Comma aggiunto dall’art. 17, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e, successivamente, così modificato
dall’art. 78, comma 14, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
(32) I primi due periodi così sostituiscono l’originario primo periodo per effetto dell’art. 8, L. 8 ago­
sto 1995, n. 335.
(33) Vedi, anche, l’art. 71, comma 4, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(34) Comma così modificato dall’art. 9, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(35) Comma così modificato dall’art. 59, comma 41, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
(36) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(37) Articolo aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(38) Rubrica così sostituita dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(39) Lettera così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(40) Comma così modificato dall’art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994,
n. 20).
(41) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(42) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(43) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(44) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successivamente così modificato dall’art.
3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(45) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successivamente così modificato dall’art.
58, comma 8, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(46) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(47) Comma aggiunto dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(48) Comma aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n.
20).
(49) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(50) Vedi, anche, il D.Lgs. 14 dicembre 1995, n. 579.
(51) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(52) Sostituisce la lettera a) del comma 2 e aggiunge il comma 8-bis all’art. 48, D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
(53) Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell’art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(54) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(55) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(56) Aggiunge la lettera h-bis) al comma 1 dell’art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(57) Aggiunge il comma 7-bis all’art. 48, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(58) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l’art. 1,
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato della relativa legge di conversione.
(59) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(60) L’ultimo periodo è stato così sostituito dall’art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
(61) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(62) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(63) Comma abrogato dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
162
PREVIDENZA AGRICOLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(64) Comma così sostituito dall’art. 3, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(65) Articolo così sostituito dall’art. 11, L. 8 agosto 1995, n. 335. Vedi, anche, l’art. 71, comma 4, L. 17
maggio 1999, n. 144.
(66) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata
nell’art. 13 dello stesso decreto e dal comma 5 dell’art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
(67) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nel-
l’art. 13 dello stesso decreto. (67/a) Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 12, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. (68) Per le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione vedi il D.M. 30 no­
vembre 1999.
(69) Articolo così sostituito, prima dall’art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio
1994, n. 20), poi dall’art. 12, L. 8 agosto 1995, n. 335 ed infine dall’art. 5, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n.
47, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 4 del suddetto
art. 5.
(70) Periodo soppresso dall’art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art.
13 dello stesso decreto.
(71) Articolo aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto.
Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 6.
(72) Comma aggiunto dall’art. 4, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13
dello stesso decreto.
(73) Articolo aggiunto dall’art. 7, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto.
Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 7.
(74) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nel­
l’art. 13 dello stesso decreto.
(75) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell’art. 13
dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 1-bis dell’art. 8, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto
dall’art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 168 del 2001.
(76) Comma così modificato dall’art. 5, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nel­
l’art. 13 dello stesso decreto.
(77) Articolo aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come corretto con avviso pubblicato
nella Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, con la decorrenza indicata nell’art. 9 dello stesso decreto.
Vedi, anche, il comma 2 del suddetto art. 8.
(78) Con Del.Covip 1° ottobre 2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278) la Commissione di vigi­
lanza sui fondi pensione ha approvato la procedura di applicazione delle sanzioni di cui al presente
comma.
(79) Per l’integrazione della commissione di vigilanza vedi, anche, l’art. 9, comma 5, D.L. 1° ottobre
1996, n. 510. Con D.M. 15 aprile 1998 sono state stabilite le modalità per il finanziamento della com­
missione di vigilanza.
(80) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(81) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(82) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(83) Periodo aggiunto dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(84) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(85) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(86) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
PREVIDENZA AGRICOLA
163
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(87) Periodo soppresso dall’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144.
(88) Articolo così sostituito dall’art. 13, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(89) Comma aggiunto dall’art. 59, comma 42, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi così modificato dal-
l’art. 71, L. 17 maggio 1999, n. 144. (90) Lettera così modificata dall’art. 59, comma 43, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Con Del.Covip 4 di-
cembre 2003 è stato emanato il regolamento sulle procedure relative alle modifiche dei regolamenti dei fondi pensione aperti. (91) Con Del. Covip 10 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 1° marzo 1999, n. 49) sono state emanate le disposi-
zioni in materia di trasparenza dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. (92) Articolo così sostituito dall’art. 14, L. 8 agosto 1995, n. 335.
(93) Comma così modificato, prima dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gen-
naio 1994, n. 20) e poi dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (94) Lettera così modificata dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (95) Comma così modificato dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (96) Comma aggiunto dall’art. 59, comma 40, L. 27 dicembre 1997, n. 449. (97) Comma così modificato dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (98) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). Vedi, anche, il D.M. 23 giugno 1994. Sull’applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 1-bis dell’art. 9, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. (99) Comma aggiunto dall’art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1993, n. 585 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20). L’ultimo comma del citato art. 5 ha, inoltre, così disposto: «3. L’istanza di cui all’art. 18, comma 8 -ter, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dal comma 2, è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». Vedi, anche, il D.M. 23 giugno 1994. (100) Comma aggiunto dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. Sull’applicabilità delle disposizioni con-
tenute nel presente comma vedi il comma 3-bis dell’art. 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, aggiunto dall’art. 2, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. (101) Comma aggiunto dall’art. 15, L. 8 agosto 1995, n. 335. (101/a) Con Del. Covip 4 dicembre 2003 è stato emanato il regolamento sulle procedure relative alle modifiche degli statuti dei fondi pensione di cui al presente articolo. (25/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-9 luglio 1999, n. 289 (Gazz. Uff. 14 luglio 1999, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 18, comma 8-quinquies, nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 12-27 luglio 2001, n. 319 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 8-
quinquies nel testo introdotto dall’art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sollevata in riferimento agli artt. 3, 38, 39 e 41 della Cost.; ha dichiarato la manifesta infondatezza dello stesso art. 18, comma 8-quinquies in riferimento agli artt. 3, 39 e 41 della Cost. nonché in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost. (102) Articolo aggiunto dall’art. 16, L. 8 agosto 1995, n. 335. (103) Comma aggiunto dall’art. 58, comma 8, L. 17 marzo 1999, n. 144. (104) Con Del. Covip 1 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 278) la Commissione di vi-
gilanza sui fondi pensione ha approvato la procedura di applicazione delle sanzioni di cui al pre-
„
sente articolo.
164
PREVIDENZA AGRICOLA
Legge 23 agosto 2004, n. 243.
“Norme in materia pensionistica
e deleghe al Governo nel
settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria”
pubblicata nella G.U. n. 222 del 21 settembre 2004 Legge delega
sulla previdenza
Articolo 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l’età pensionabile;
b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell’esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle The Last Supper, 1986 (particolare)
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
PREVIDENZA AGRICOLA
165
LEGGE DELEGA
norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali
concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni;
b) liberalizzare l’età pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per il pro­
seguimento dell’attività lavorativa qualora il lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione
di vecchiaia, con l’applicazione degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni
di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici, e facendo comunque
salva la facoltà per il lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente se­
condo il sistema contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività lavorativa fino
all’età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddi­
ti da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età;
d) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di decorrenza della pensione
o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare l’entità dei flussi di finanziamento alle forme pen­
sionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale incentivazione di nuova occu­
pazione con carattere di stabilità, prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia,
le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complemen­
tare per i quali è ammessa l’adesione, nonché sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche a
cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di
trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantona­
mento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui
al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l’individuazione di modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica al­
l’uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 e al comma 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, nonché ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell’articolo 3, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà di non aderire
ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facoltà di scelta in favore
di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo
decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi
dall’assunzione;
3) la possibilità che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro da
destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca alla forma pensionistica pre­
scelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba
essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l’eliminazione degli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all’interno del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in ordine in
particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza e portabilità, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l’attuazione di quanto necessario al fine di favorire le adesioni in forma col-
166
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE DELEGA
lettiva ai fondi pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente che si trasferi­
sca volontariamente da una forma pensionistica all’altra del diritto al trasferimento del contributo
del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque
anni dal raggiungimento del limite dell’età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell’incarico
di responsabile dei fondi pensione nonché l’incentivazione dell’attività di eventuali organismi di
sorveglianza previsti nell’ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali desti­
nare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute;
8) l’attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla contribu­
zione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione
dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri
iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l’eventuale danno derivante
dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2),
all’assenza di oneri per le imprese, attraverso l’individuazione delle necessarie compensazioni in
termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente
riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo
di garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee d’investimento tali da garantire rendimenti com­
parabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l’assoggettamento delle prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibili­
tà, sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza ob­
bligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo dell’importo al massimo entro un anno
dall’inizio dell’erogazione;
g) prevedere l’elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall’impo­
nibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema di vigilanza sull’intero settore della pre­
videnza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche collettive e individuali
previste dall’ordinamento, e semplificare le procedure amministrative tramite:
1) l’esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’attività di alta vigilanza
mediante l’adozione, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive gene­
rali in materia;
2) l’attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze
attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparen­
za delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi compre­
se quelle di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di
vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, compatibil­
mente con le disposizioni per la sollecitazione del pubblico risparmio, al fine di tutelare l’adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esercizio, di riconoscimento della perso­
nalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e del­
le convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti
quale il silenzio assenso e di escludere l’applicazione di procedure di approvazione preventiva per
modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo
PREVIDENZA AGRICOLA
167
LEGGE DELEGA
18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai lavoratori dipendenti e ai
soggetti titolari delle piccole e medie imprese, la deducibilità fiscale della contribuzione alle for­
me pensionistiche complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti in valore
assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l’applicazione di quello più favorevole
all’interessato, anche con la previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli
contributivi dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell’esercizio della facoltà
di cui all’articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche ren­
dendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità pensionistica; individuare il sogget­
to tenuto ad applicare la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita
in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendicon­
to annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all’iscritto, se ed in quale misura siano
presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie
derivanti dalle contribuzioni degli iscritti cosí come nell’esercizio dei diritti legati alla proprietà dei
titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all’emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea
con quelle previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall’economia
sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro autonomo
ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previ­
denziali predispongano, all’interno del bilancio, poste contabili riferite alle attività rispettivamen­
te assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri
finanziari e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi di riequilibrio
a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigen­
te, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto
il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno
quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione,
almeno cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto
pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale
facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età
pensionabile;
p) applicare i princípi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni
relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie
armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le orga­
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le
regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori
e dell’interesse pubblico connesso all’organizzazione del lavoro e all’esigenza di efficienza dell’ap­
parato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti
di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, nel
calcolo della pensione, al fine di ottenere, a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pen­
sionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro
168
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE DELEGA
a tempo parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni di disa­
bilità riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per
i soggetti che assistono familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i
requisiti per l’accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità, per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l’obbligo contributivo nei confronti di tale gestione, l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previ­
denza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico
delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore di cui al secondo periodo, un contributo
di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame, fino all’anno 2007, nella misura stabilita dall’articolo 38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni successivi, in base alle va­
riazioni integrali del costo della vita. All’importo di cui al primo periodo concorrono anche i tratta­
menti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle
regioni a statuto speciale, delle province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle
imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale ad­
detto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento
di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non può comunque risultare inferiore, al
netto dello stesso contributo, all’importo di cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legisla­
tivi.
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contribu­
tiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini
del diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione
nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta nor­
mativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data di
conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell’ammontare della pre­
stazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica
in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3,
indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l’incidenza
della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l’elevazione dell’età media di accesso al pen­
sionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed au­
PREVIDENZA AGRICOLA
169
LEGGE DELEGA
tonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive
si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni,
al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2013, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7.
Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di
anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
b) per i lavoratori la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il requisito
anagrafico di cui all’articolo 1, comma 20, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a
60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva pari
ad almeno quaranta anni;
2) con una anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella Tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore a 65
anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il secondo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno suc­
cessivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo.
I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni per gli uomini
e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti,
qualora risultino in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre del­
l’anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell’anno successivo; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento
dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di conseguimento dei requisiti medesimi.
Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da 3 a 5.
Per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, si applicano le dispo­
sizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla Tabella A allegata alla
presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per i lavoratori dipendenti che per
gli autonomi. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mi­
nistero dell’economia e delle finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell’in­
cremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente comma, qualora sulla base di
specifica verifica, da effettuarsi nel corso dell’anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle mo­
difiche dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi superiori
alle previsioni e di entità tale da garantire effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli
previsti dall’applicazione congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla
data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad
essere disciplinato dalla normativa speciale vigente.
9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto
all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari
170
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE DELEGA
o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquida­
zione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare
l’estensione dell’obiettivo dell’elevazione dell’età media di accesso al pensionamento anche ai re­
gimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicura­
zione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e
sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all’alinea, delle obiettive peculiarità ed esi­
genze dei settori di attività;
b) prevedere l’introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività usuranti;
c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le fi­
nalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7,
soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull’elevazione dell’età media di accesso al pensiona­
mento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente,
sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del
sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo
dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla
base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni
di cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princípi ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all’articolo 2,
commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli altri regimi e le gestioni pensionistiche
per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all’articolo 78, com­
ma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze
dei rispettivi settori di attività;
c) prevedere l’introduzione di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
d) confermare in ogni caso l’accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che
risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età
compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici
liquidati con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le fi­
nalità finanziarie di cui all’alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del
contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all’articolo 59, commi 6 e 7, della
PREVIDENZA AGRICOLA
171
LEGGE DELEGA
legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l’accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare
all’accredito contributivo relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vec­
chiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conse­
guenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da
parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta
facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di
lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta
facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
13. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato
la facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza
utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà, sulla base dell’anzianità contributiva maturata alla data della medesima
scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensio­
namento.
14. All’articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presi­
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di deter­
minazione dei redditi da lavoro dipendente, è aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
“i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di ri­
nuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il pe­
riodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i
requisiti minimi secondo la vigente normativa”.
15. Le modalità di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavo­
ro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentiva­
zione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l’impatto sulla sostenibilità finanziaria del
sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua
una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavo­
ro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
17. L’articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e
che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’inden­
nità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli
accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a decorre­
re dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del nume­
ro di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di
pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefíci previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
172
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE DELEGA
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: “Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l’intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunera-
zione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l’istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di profes-
sionalità tecniche esterne per lo studio e l’approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso”.
22. Al fine del rispetto dell’invarianza di spesa, conseguentemente all’incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21, è rideter-
minata la remunerazione in atto erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell’articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l’INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito de-
nominato “Casellario”, per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’inva-
lidità, la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino comunque l’esclusione o l’esonero;
c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavora-
tori di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligato-
rie, secondo modalità di consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
PREVIDENZA AGRICOLA
173
LEGGE DELEGA
a) emettere l’estratto conto contributivo annuale previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell’assicurato che, avendone maturato
il diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione dei diritti acquisiti o pre­
senta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al
comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell’occupazione e di verificare il regolare assol­
vimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di
rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui al comma 24,
relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione ICD-CM (Classificazione internazionale delle malattie - Modificazione clinica) del­
l’Organizzazione mondiale della sanità, trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino
uno stato di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti pensionistici od assegni continua­
tivi al medesimo titolo, secondo le modalità di cui al comma 24 e i princípi di cui all’articolo 20
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono altresí nel Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388,
per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a
quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preli­
minare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora
i dati in proprio possesso anche per favorirne l’utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle amministrazioni e degli enti autorizzati a fini
di programmazione, nonché per adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l’istituzione del Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l’anno 2004. Al rela­
tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar­
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24
dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito
all’individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi
e parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comuni­
cazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e
dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei
dati e l’aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presen­
te legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di pre­
videnza e assistenza obbligatoria, perseguendo l’obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia
dell’attività ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai princípi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20,
nonché a quelli indicati nell’articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con rife­
rimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: “tendenzialmente” a: “altro beneficiario,”.
174
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE DELEGA
33. Dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o mag­
giori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell’ar­
ticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere, nell’ambito delle prestazioni a
favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanzia­
ri di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive mo­
dificazioni, è inserito il seguente:
“1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, possono, con l’obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo
le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari”.
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali similari di nuova
istituzione che dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle mede­
sime condizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera
b), è aggiunto il seguente periodo: “l’aliquota contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale de­
ducibilità fiscale del contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di
opzione degli iscritti;”.
38. L’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso
che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli
stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo de­
creto legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successi­
vamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società
di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere
in conto entrata del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo
attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue
strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società
indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzio­
ne del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i
quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province
autonome, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni
fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i
vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanzia­
ria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore di provvedi­
menti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a deter­
minare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati,
nonché a definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11.
PREVIDENZA AGRICOLA
175
LEGGE DELEGA
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso
contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sinda­
cali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme restando le
norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o
per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame delle Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all’espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformar­
si alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all’osservanza dei princípi e dei criteri
direttivi recati dalla presente legge, nonché con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto del­
l’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessa­
ri elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono
espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari di cui ai commi
44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega, o
successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato
di venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo periodo, la proroga del
termine per l’espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del me­
desimo comma 44, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva
competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutil­
mente il termine ivi previsto per l’espressione dei pareri parlamentari, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princípi e dei criteri diret­
tivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48. Nel
caso in cui sia stato già emanato il testo unico di cui ai commi da 50 a 53, le disposizioni correttive e
integrative andranno formulate con riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in
esso ricomprese.
50. Nel rispetto dei princípi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferi­
mento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme
introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
previdenziale che, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione
delle aliquote contributive, sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente
norme vigenti relative alla contribuzione, all’erogazione delle prestazioni, all’attività amministrati­
va e finanziaria degli enti preposti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i su­
perstiti e all’erogazione degli assegni sociali. Il Governo è altresì delegato ad adottare, nell’ambito
del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione delle norme previdenziali
per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a
quelli prevalentemente adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità, anche con
riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando la rappresentanza delle organizza-
176
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE DELEGA
zioni professionali e sindacali nella gestione della previdenza, anche ristrutturandone l’assetto e
provvedendo alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l’accertamento della manodopera
impiegata con criteri oggettivi. Dall’emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o mag­
giori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espres­
sione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega. Le Commissioni esprimono
il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato
anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Gover­
no può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princípi e dei criteri direttivi di
cui al comma 50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti,
fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui al­
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dall’at­
tuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di vecchiaia
per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate è su­
bordinato al compimento dell’età indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune catego­
rie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di
un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’articolo 3,
comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensio­
ni prevista dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo
trattamento percepito dai pensionati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento
pensionistico di propria pertinenza.
„ TABELLA A
(Articolo 1, commi 6 e 7)
Età anagrafica
Anno
Lavoratori dipendenti
pubblici e privati
Lavoratori autonomi
iscritti all’Inps
2008
60
61
2009
60
61
2010
61
62
2011
61
62
2012
61
62
2013
61
62
PREVIDENZA AGRICOLA
177
Decreto Legislativo
5 dicembre 2005, n. 252
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005 Supplemento Ordinario n. 200
Disciplina delle forme
pensionistiche complementari
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, commi 1, lettera c), 2, lettere e), h), i), l) e v), 44, 45 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pub­
blica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli
enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche com­
plementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio
2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub­
blica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre
2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo­
mia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Guns, 1982
Collezione privata
178
Articolo 1 - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementa-
ri del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.
3. Ai fini del presente decreto s’intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3,
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE 252
comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte
della COVIP, e di cui all’articolo 20, iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire collettiva­
mente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all’articolo 13, che hanno otte­
nuto l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del
trattamento di fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ai sensi
dell’articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repub­
blica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell’artico­
lo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l’indicazione di
«fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
Articolo 2 - Destinatari
1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla me-
desima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorial-
mente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per terri-
torio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative inte-
ressate;
d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche comple-
mentari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. Articolo 3 - Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli sogget­
ti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche interaziendali per gli appartenenti
alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della ca­
tegoria, membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associa­
zioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con
legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
PREVIDENZA AGRICOLA
179
LEGGE 252
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;
i) i soggetti di cui all’articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere isti-
tuite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in man-
canza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di partecipa-
zione, garantendo la libertà di adesione individuale.
Articolo 4 - Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all’esercizio
1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai
soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica
consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali
fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi
adempimenti.
2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i), possono essere costi­
tuiti altresì nell’ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita
deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell’ambito della medesima
società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L’esercizio dell’attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è su­
bordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale trasmette al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedi­
mento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento
da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla
data di ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla
data di ricevimento dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità
di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il
rilascio dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politi­
che sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonchè gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell’atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con
gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l’esercizio dell’attività, con particolare riferimento all’onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica com­
plementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in
funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
180
PREVIDENZA AGRICOLA
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c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approva­
zioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È
sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o
che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione costituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori
subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del
comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compa­
tibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non ab­
bia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima
prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.
Articolo 5 - Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e
responsabilità
1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche com­
plementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il criterio della partecipazione
paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contri­
buzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al crite­
rio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei
primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei
rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle
fonti costitutive.
2. Il consiglio di amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il respon­
sabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e per il quale non
sussistano le cause di incompatibilità e di decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo
4, comma 3, lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo
autonomo e indipendente, riportando direttamente all’organo amministrativo della forma pensioni­
stica complementare relativamente ai risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile della forma pensionistica può
essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad uno degli ammini­
stratori della forma pensionistica. Per le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di
responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a un
dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato,
di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le
società da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nell’esclusivo
interesse degli aderenti, nonchè nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei
regolamenti e nei contratti; sulla base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e
notizie sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime informazioni
vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In
particolare vigila sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui
si articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone pratiche ai fini di garantire
la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le medesime forme prevedono co­
munque l’istituzione di un organismo di sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di
decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti
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181
LEGGE 252
membri sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al bien­
nio. La partecipazione all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore
o di componente di altri organi sociali, nonchè con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita dichia-
razione sottoscritta. L’accertamento del mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di sorveglianza è integrato da un rappresentante, designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L’organismo di sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che l’amministrazio-
ne e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli or-
gani di amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità riscontrate.
7. Nei confronti dei componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensio-
nistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l’articolo 2407 del codice civile.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono esse-
re sospesi dall’incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati decaduti dall’incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile della forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell’articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onora-
bilità nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative.
10. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabi-
lità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrati-
va del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’arti-
colo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 12. Ai commissari nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo. 182
PREVIDENZA AGRICOLA
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Articolo 6 - Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima atti-
vità, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonchè di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conser-
vare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite, affi-
dandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP. L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica l’articolo 7.
6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrat-
tuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non ap-
partengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
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7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipo­
logia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni
previste nel presente articolo.
8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla CO­
VIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e
modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le
convenzioni possono essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di in­
dividuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pen­
sione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili
al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso,
contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patri­
monio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del
fondo all’atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro
in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel
caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costitui­
scono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti
e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, nè formare oggetto di esecuzione
sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè
possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è
legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per
l’accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti conven­
zionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conse­
guiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse
convenzioni.
11. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell’econo­
mia e delle finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e
medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di
cui al presente articolo.
12. I fondi pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei
dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.
184
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LEGGE 252
13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, nè investire le disponibilità di
competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superio­
re al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto
emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, nè comunque,
azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un’influenza
dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente
o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di
controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura comples­
siva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in
misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i
lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti
finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorchè l’impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese
appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque
e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento
all’articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 14. Le forme pensionistiche comple­
mentari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni perio­
diche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio
dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali.
Articolo 7 - Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che
presenti i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo,
se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Mi­
nistro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del
1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle
irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Articolo 8 - Finanziamento
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il ver­
samento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il
conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finan­
ziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei
soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di soggetti
fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei
confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della contribu­
zione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all’arti­
colo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità
e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono
essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori
determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle
forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari
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LEGGE 252
della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito
d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d’imposta precedente;
per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale
della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contri­
buti previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF relativo al periodo d’imposta precedente.
3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica
amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determina­
zione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in
base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono
deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore
ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevola­
zioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene
conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105,
comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione,
compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica
complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versa­
mento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto
o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la
deduzione per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessiva­
mente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto
e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è
consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito
complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di
25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione
alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l’intero
importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qua­
lora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturan­
do presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore
può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non espri­
ma alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva
prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo
aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all’articolo 1,
comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal
datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito,
salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori
dell’azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce
il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS;
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c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione defini­
ta, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se suc­
cessiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo,
anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale
gli stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pen­
sionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere
il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli
accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR,
nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma
pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto pre­
visto alla lettera b).
8. Prima dell’avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al
lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scaden­
za dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora
manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative
alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza
del semestre.
9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di con­
ferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tali
da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa
statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L’adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito
del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il
lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica
prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore
di lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in
assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavo­
ratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore
intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo
del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti
contratti o accordi.
11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre
il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizio­
ne che l’aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a
favore delle forme di previdenza complementare. È fatta salva la facoltà del soggetto che decida di
proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizio­
ne delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando
il centro servizi o l’azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trime­
strale alla forma pensionistica complementare dell’importo corrispondente agli abbuoni accantonati
a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri
vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il
soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso
la forma pensionistica complementare medesima.
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13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base
alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento al­
l’interno della forma pensionistica medesima, nonchè le modalità attraverso le quali può trasferire
l’intera posizione individuale a una o più linee.
Articolo 9 - Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare
residuale presso l’INPS
1. Presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica com­
plementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23
agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’arti­
colo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme
del presente decreto.
2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata
la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, secondo un criterio di pari­
teticità. I membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano
in carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3.
3. La posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo può
essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del termine di cui all’articolo 14, comma 6,
ad altra forma pensionistica dallo stesso prescelta.
Articolo 10 - Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con meno di 50 addetti
tale importo è elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto dall’ar­
ticolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari, ferma restando l’applicazione del contributo previsto ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le impre­
se a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, istituito dall’articolo
8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel
medesimo comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai Mi­
nistri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze con l’Associazione bancaria
italiana, fermo restando, in ogni caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle
forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del la­
voro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferi­
to, nei limiti e secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203.
5. Le misure di cui al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità con la nor­
mativa comunitaria in materia.
Articolo 11 - Prestazioni
1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle presta­
zioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
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3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono
essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montan­
te finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono
detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel
caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia
inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto
1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorati­
va che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, le prestazioni pensio­
nistiche siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto
ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso
di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati
del montante residuo o, in alternativa, l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al
montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i
rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il
loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad im­
posta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad im­
posta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR, e successive
modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque
erogate è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di
prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma
pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale
ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai sog­
getti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della
posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad im­
posta, è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota
pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della
prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizio­
ni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla
normativa stabilita ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull’impor­
to erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta
del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze
degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una
ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
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d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75
per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tem­
po per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo
momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del­
l’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57
euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è rico­
nosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
9. Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle
prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensioni­
stiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale
della posizione individuale.
10. Ferma restando l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche
complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le antici­
pazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall’ar­
ticolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 aprile 1935, n. 1155, e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e
le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun
vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Articolo 12 - Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzio­
ne di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle
adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contri­
buzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonchè le quote del TFR.
2. Ai sensi dell’articolo 3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base indivi­
duale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamen­
to, prestazioni e trattamento tributario, l’autorizzazione alla costituzione e all’esercizio è rilasciata,
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
promotori.
4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla
stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui
al presente decreto.
Articolo 13 - Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando l’applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamen-
to, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all’articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi ope-
ranti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L’adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui al­
l’articolo 2.
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3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto
in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini
temporali di cui all’articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il
trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi
e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonchè le modalità
di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione
individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni gene­
rali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro
applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e
separato con gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme pensionisti­
che di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole d’investimento di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L’ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere suc­
cessivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell’accantonamento
annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vi­
gente nel regime obbligatorio di base.
Articolo 14 - Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei
requisiti di partecipazione e portabilità
1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di
esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali
e della contribuzione, nonchè al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti
e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in re­
lazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore
a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure
di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che com­
porti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà
non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4
dell’articolo 11.
3. In caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della matu­
razione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscat­
tata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o
giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche comple­
mentari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita
al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste
ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione
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a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul
medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si ap­
plica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11,
comma 6.
6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’ade­
rente ha facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli
statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non
possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità
dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all’atto dell’adesione o del
trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente
più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla
portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale,
il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando
e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a
condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislati­
vo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da
un fondo pensione o da una forma pensioristica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle
facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla
data di esercizio stesso.
Articolo 15 - Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contri­
buzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che
fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro
che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla CO­
VIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull’equilibrio del fondo medesimo, in­
dividuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare pre­
ventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio
del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell’amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguen­
ti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusi­
vamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.
Articolo 16 - Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di apparte­
nenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
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e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore,
sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di
accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare
di cui all’articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dal­
l’articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) è finanziato, attraverso l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di garan­
zia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione delle prestazioni temporanee del­
l’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro
sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80;
b) è destinato al finanziamento della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto
1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale
fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.
Articolo 17 - Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11
per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta.
2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla
data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del
patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime
di contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecni­
co-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad
altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche, nonchè dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad
imposta e il valore del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di
organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete
un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta concorre a formare il risultato della ge­
stione ed è detratto dall’imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio
e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel
caso di fondi avviati o cessati in corso d’anno, in luogo del patrimonio all’inizio dell’anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell’anno si assume
il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d’imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in
parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gesti­
te, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il
relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso
in cui all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo
stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza,
complementare o individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la forma di
previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto
maturato nei periodi d’imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla
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LEGGE 252
forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11
per cento di tale importo.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d’im­
posta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari
e postali, nonchè la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell’articolo
26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata
applicata la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell’imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20,
comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno
solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nel­
l’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno. Il risultato negativo è computato in ri­
duzione del risultato dei periodi d’imposta successivi, per l’intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per
cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità sepa­
rata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili
per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai
sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è au­
mentata all’1,50 per cento.
7. Le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni
definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costi­
tuite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori
di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell’ambito del cui
patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del
capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione relativa all’imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e
negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell’ambito
del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei
redditi propri della società o dell’ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche
individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
Articolo 18 - Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigi­
lanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo
in materia di previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
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e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela
degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La
COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di ricono­
sciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa
moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui
all’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati
una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui al­
l’articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. È previsto un apposito ruolo del per­
sonale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi
sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla
legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all’attività istruttoria
e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie
ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento, nei limiti delle
risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell’attività, del contraddit­
torio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e
alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore
generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento
giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle carriere, nonchè circa la disciplina
delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi
del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con­
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla
verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove
nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento eco­
nomico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei
limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massi­
mo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una inden­
nità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di
provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita
il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l’efficacia del suo funzionamento e
riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla CO­
VIP per assolvere i compiti di cui all’articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollet­
tino della COVIP.
Articolo 19 - Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all’ar­
ticolo 20, commi 1, 3 e 8, nonchè i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni comple­
mentari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società
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LEGGE 252
o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all’interno di
enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle
rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita,
anche mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le
forme pensionistiche complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità
e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all’albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ri­
correnza dei requisiti di cui al comma 3 dell’articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente
decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa
emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pen­
sione all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonchè
delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo
anche l’utilizzo del silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedi­
menti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e
regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensioni­
stiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi
dei commi 11 e 13 dell’articolo 6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pen­
sionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui
devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la
gestione delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonchè alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditività, nonchè per la determinazione della consistenza patrimoniale
delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di
regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale
le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la
tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronolo­
gicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonchè ogni altra
operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimo­
nio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti
in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscrit­
ti e il rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono
considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all’articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme
pensionistiche complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari e
garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche com­
plementari, avendo anche riguardo all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina,
tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di of­
ferta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione
di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla rac­
colta delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento
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PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE 252
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche al fine di eliminare
distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti,
i regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai potenziali
aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonchè per le comunicazioni periodiche da
inoltrare agli aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonchè, in gene­
rale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti, nonchè sulle modalità
di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complemen­
tari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche
agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti
sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pen­
sionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione dei
documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte
di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche
in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute
a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche del­
l’Ispettorato del lavoro.
3. Per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonchè ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensioni-
stiche complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sè gli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione delle forme pensionistiche comple-
mentari, fissandone l’ordine del giorno.
5. Nell’esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell’eserci-
zio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell’esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d’ufficio e hanno l’obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla vigilanza sui gestori soggetti di cui all’articolo 6 e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favo-
rire lo scambio di informazioni e di accrescere l’efficacia dell’azione di controllo.
7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull’attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle poli-
tiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni. PREVIDENZA AGRICOLA
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LEGGE 252
Articolo 20 - Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli
articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configu­
rate ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore
di lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo se­
condo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune
delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data
di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le operazioni necessarie per l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti
da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione speciale dell’albo di cui
all’articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso
a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni
si applicano, agli effetti dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui
all’articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L’attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo
piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle
diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del
28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare
una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
6. L’accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al
comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbli­
gatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento.
7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-fi­
nanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio
finanziario derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, posso­
no deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi
contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.
8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Mini­
stero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonchè documentazione idonea a dimostra­
re il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale
un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle presta­
zioni, nonchè al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l’equilibrio
finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente decreto. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle
predette condizioni.
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PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE 252
9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adot­
tate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non inten­
dendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Articolo 21 - Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:
«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell’articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
2. La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, è sostituita dalla seguente:
«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 di-
cembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’articolo 8 del medesimo decreto;».
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 17;
c) l’articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell’articolo 52.
4. Il comma 3 dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L’ammontare del TFR annual-
mente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall’artico-
lo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
5. All’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comple-
mentari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
6. Sono abrogati altresì l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Articolo 22 - Disposizioni finanziarie
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vi­
gilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese
a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata,
per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere al 2005,
si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all’articolo 13, comma 1, del decreto­
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Articolo 23 - Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle dispo­
sizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31
dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione
del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle
forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in pos­
PREVIDENZA AGRICOLA
199
LEGGE 252
sesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al pe­
riodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le
modalità esplicite di cui all’articolo 8, comma 7, e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni
previste al predetto articolo 10, con esclusione dell’accesso al predetto Fondo di garanzia.
3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal pre­
sente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei
contenuti del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del pre­
sente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta
data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all’articolo 13, comma 3, con l’indivi­
duazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori
e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno prov­
veduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche
tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche
con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.
5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigo­
re del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi ver­
sati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio
2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del
TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non
hanno provveduto a tale data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell’articolo
20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all’attività di riliquidazione
prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.
6. Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera p), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, com­
ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la
previgente normativa.
7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscrit­
ti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le dispo­
sizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicenbre 2007 si applica il regime tributario
vigente alla predetta data;
c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tribu­
tario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del
regime di cui all’articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si appli­
cano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.
„ 200
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
Decreto Legislativo
18 maggio 2001, n. 228
“Orientamento e
modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell’articolo
7 della legge 5 marzo 2001,
n. 57” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del
15 giugno 2001
Legge di Orientamento
del settore agricolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 24 aprile 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repub-
blica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del-
l’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero, della sanità, dell’ambiente, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: CAPO I - SOGGETTI E ATTIVITÀ
Articolo 1 - Imprenditore agricolo
1. L’articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente:
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere ve­
getale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal mede­
simo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conser­
vazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione
che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,
nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi median­
te l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi com­
prese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge”.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di impren-
Aretha Franklin, 1986 circa
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh
ditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgi-
PREVIDENZA AGRICOLA
201
LEGGE ORIENTAMENTO
mento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi
diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Articolo 2 - Iscrizione al registro delle imprese
1. L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti at­
tività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del
codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha
l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile.
Articolo 3 - Attività agrituristiche
1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorchè svolte
all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, l’organizzazione di attività ricreative, cul­
turali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore
fruizione e conoscenza del territorio, nonchè la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la me­
scita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell’ospitalità agrituristica si
intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della
vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all’articolo 230-bis del codice
civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui al­
l’articolo 9, lettera a) ed all’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonchè di cui all’articolo
24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all’utilizzo di opere provvisionali per
l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
Articolo 4 - Esercizio dell’attività di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della
Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposi­
zioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscri­
zione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specifica­
zione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi
compreso il commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in
locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende eser­
citare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la
comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art.
28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo
sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società
di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle fun­
zioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delit­
ti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente
202
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in
giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le dispo­
sizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo
4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive
aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero
a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
CAPO II - CONTRATTI AGRARI, INTEGRITÀ AZIENDALE E DISTRETTI Articolo 5 - Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203
1. Dopo l’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è inserito il seguente:
“Art. 4-bis (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). - 1. Il locatore che, alla scadenza prevista
dall’articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell’articolo 22 o alla diversa scadenza pat­
tuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte
ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della
scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi
al sensi del terzo comma dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo
comma dell’articolo 45 della presente legge.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende
rinnovare l’affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del
conduttore ai sensi dell’articolo 5.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comuni­
cazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal
locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il
fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i
termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, que­
st’ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di
un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell’esercizio del diritto di prelazione
si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore
con il terzo.”.
Articolo 6 - Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili
1. Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11
febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e successive modi­
ficazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi
natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi
compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.
2. L’ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto me­
diante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso
che vadano perdute nell’ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio
indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l’indi­
sponibilità è posta.
3. Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizio­
ni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all’arti­
colo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest’ultimo caso l’autorità competente non può emettere
parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche
dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.
PREVIDENZA AGRICOLA
203
LEGGE ORIENTAMENTO
4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o
del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare
procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di
cui all’articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma
dell’articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Articolo 7 - Prelazione di più confinanti
1. Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all’articolo 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all’articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza
come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale
di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di
essi nonchè il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’articolo
8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
Articolo 8 - Conservazione dell’integrità dell’azienda agricola
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere
dal 1° gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani.
Articolo 9 - Soci di società di persone
1. Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano
i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone
fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale
e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche
l’apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.
Articolo 10 - Attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale
1. All’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola, ed inoltre:
a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di im­
prenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed al­
meno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;
c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da im­
prenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata
anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di pre­
lazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso
in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte,
le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il
socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione
all’organo di amministrazione della società entro quindici giorni.”.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 11 - Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice
1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di
204
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni.
2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non pos­
sono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto.
3. Non incorre nella decadenza dei benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai
commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso
a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’at­
tività di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 del
presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione
conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamen­
to di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
4. All’articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: “trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici anni”;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
“Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente com-
ma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti.”.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in
data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 12 - Operazioni fondiarie dell’ISMEA
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie derivanti
dalla gestione finanziaria di cui al titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante interventi degli
enti di sviluppo nella formazione della proprietà coltivatrice, sono trasferiti all’ISMEA e destinati alle
operazioni fondiarie previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. All’ISMEA
non si applicano le disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e inte­
grazioni.
Articolo 13 - Distretti rurali e agroalimentari di qualità
1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all’articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omo­
genea derivante dall’integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonchè dalla produzione di
beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.
2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipen­
denza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonchè da una o più produzioni certi­
ficate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche.
3. Le regioni provvedono all’individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.
CAPO III - RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Articolo 14 - Contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi del­
l’articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli imprenditori agricoli anche su
richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale,
per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle
tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo dell’imprenditoria
agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di
qualità, anche tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
PREVIDENZA AGRICOLA
205
LEGGE ORIENTAMENTO
3. Al fine di assicurare un’adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della
provenienza della materia prima e della peculiarità delle produzioni di cui al commi 1 e 2, le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agricoltura,
possono concludere contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino nell’eserci­
zio dell’attività di impresa ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimo­
nio culturale e del paesaggio agrario e forestale.
Articolo 15 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del
territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell’assetto
idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio,
le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che
possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all’agri­
coltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di
opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti,
possono stipulare contratti d’appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore
a 50 milioni di lire nel caso di imprenditori singoli, e 300 milioni di lire nel caso di imprenditori in
forma associata.
CAPO IV - RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
Articolo 16 - Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli
1. Il regime di aiuti istituito dall’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell’ottica della sicurezza ali-
mentare e della tracciabilità degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese:
a) le società cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell’articolo 26 del pre-
sente decreto;
c) le società di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle società di cui alle lettere a) e b). Articolo 17 - Trasferimento di adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli
1. Il rispetto del criterio fissato dall’articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1257/99 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativamente alla garanzia del trasferimento di un adeguato van­
taggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell’Unione europea e
dello Stato membro, ove non diversamente stabilito dai piani di sviluppo rurale di cui al regolamento
(CE) n. 1257/99 e dai programmi operativi regionali di cui al regolamento (CE) n. 1260/99, è assi­
curato con la dimostrazione, da parte delle imprese agroalimentari, dell’adempimento degli obblighi
derivanti dai contratti stipulati, anche nel rispetto di accordi interprofessionali, con i produttori
interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di
imprese cooperative e loro consorzi il rispetto del suddetto criterio è assicurato almeno mediante
l’utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e di commercializzazione, dei prodotti con­
feriti da parte dei produttori associati.
2. Le amministrazioni competenti in relazione all’attuazione dell’intervento individuano i termini e le
modalità che consentono di soddisfare il criterio di cui al comma 1. Il rispetto di tale criterio costituisce
vincolo per la erogazione del sostegno agli investimenti, anche in relazione alla restituzione del con­
tributo erogato.
206
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
3. Al fine di consentire l’effettivo trasferimento del vantaggio economico ai produttori da parte
delle imprese beneficiarie delle provvidenze di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 252, anche ai sogget­
ti che subiscono gli effetti negativi derivanti dall’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina,
l’impegno a non cedere o alienare assunto relativamente agli investimenti di cui alla lettera c)
dell’allegato C alla circolare del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1° ottobre 1991, n. 265, si
intende a tutti gli effetti assolto purchè esso sia stato rispettato per almeno un terzo del periodo
inizialmente previsto.
Articolo 18 - Promozione dei processi di tracciabilità
1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar­
tigianato ed il Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produ­
zione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli
animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento
o di un mangime in base ai seguenti criteri:
a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;
b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;
c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di trac-
ciabilità.
2. Le amministrazioni competenti, al fini dell’accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o
mangimistica ai contributi previsti dall’ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che
assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell’atto di indirizzo e coordinamento.
Articolo 19 - Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare
1. È istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bi­
lancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la sicurezza alimentare. La Commissione attua
il coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza alimentare,
ferme restando le competenze delle amministrazioni medesime, e studia i problemi connessi all’istitu­
zione dell’Autorità europea per gli alimenti ed all’individuazione del punto di contatto nazionale con
detta Autorità.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta di otto membri, designati, uno ciascuno, dai Ministri
delegati per la funzione pubblica e per le politiche comunitarie e, due per ciascuno, dai Ministri della
sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle politiche agricole e forestali.
3. A conclusione dei propri lavori la Commissione di cui al comma 1 redige una relazione, anche con
riguardo ad eventuali proposte operative in materia di coordinamento delle competenze in materia di
sicurezza alimentare e di individuazione del punto di contatto nazionale dell’Autorità europea per gli
alimenti.
Articolo 20 - Istituti della concertazione
1. Nella definizione delle politiche agroalimentari il Governo si avvale del Tavolo agroalimentare isti­
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è convocato con cadenza almeno trimestrale.
Al Tavolo agroalimentare partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli
utenti di cui all’articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti designati
dal Consiglio medesimo.
2. Le modalità delle ulteriori attività di concertazione presso il Ministero delle politiche agricole e fo­
restali sono definite con decreto del Ministro.
PREVIDENZA AGRICOLA
207
LEGGE ORIENTAMENTO
Articolo 21 - Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare
qualità e tipicità
1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo
Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell’ambito delle rispettive competenze:
a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonchè le tradizioni rurali di ela­
borazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a deno­
minazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a
indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell’agricoltura biologica ai sensi del rego­
lamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:
a) la definizione dei criteri per l’individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti
di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e
l’adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 2 del mede­
simo decreto legislativo n. 22 del 1997;
b) l’adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e l’individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del
1997, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.
Articolo 22 - Sorveglianza rinforzata
1. I vegetali, le sementi, i prodotti antiparassitari di uso agricolo e i prodotti assimilati, i fertilizzanti,
i composti e i materiali di sostegno, che sono composti in tutto o in parte di organismi geneticamente
modificati, sono soggetti ad uno specifico monitoraggio territoriale.
2. I Servizi fitosanitari regionali, nell’ambito delle attività ispettive previste dalle vigenti normative
fitosanitarie sui vegetali e prodotti vegetali, collaborano con le strutture incaricate dell’effettuazione
dei controlli sugli organismi geneticamente modificati.
3. Le modalità per l’espletamento del monitoraggio, anche al fine di assicurare omogeneità di inter­
venti e raccordo operativo con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole e
forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri della sanità e dell’ambiente e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, senza oneri aggiuntivi a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni
e delle province.
Articolo 23 - Prodotti di montagna
1. Le denominazioni “montagna”, “prodotto di montagna” e simili possono essere utilizzati per i pro­
dotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come
definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell’articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consi­
glio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
Articolo 24 - Indicatori di tempo e temperatura
1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri
delle politiche agricole e forestali e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Sta­
to e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i criteri per promuovere l’indicazione in etichetta delle modalità di conservazione dei prodotti agroali­
mentari in relazione al tempo ed alla temperatura da riportare all’interno ed all’esterno degli imballaggi
preconfezionati di prodotti agroalimentari freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità.
208
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
Articolo 25 - Organizzazioni interprofessionali
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono apportate le seguenti modifi­
cazioni:
a) al comma 1, all’alinea, le parole: “qualsiasi organismo che” sono sostituite dalle seguenti: “un’asso­
ciazione costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”;
b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) raggruppi organizzazioni nazionali di rappresentanza delle attività economiche connesse con la
produzione, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli”;
c) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
“2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali, imporre con­
tributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle
disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine dell’imposizione dei contributi e
delle regole predette le delibere devono essere adottate con il voto favorevole di almeno l’85% degli
associati interessati al prodotto.
2-bis. Il riconoscimento può essere concesso ad una sola organizzazione interprofessionale per prodot­
to, che può articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
2-ter. Gli accordi conclusi in seno ad una organizzazione interprofessionale non possono comportare
restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale
e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di migliora­
mento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli
accordi sono in tali casi adottati all’unanimità degli associati interessati al prodotto.
2-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’in­
dustria, del commercio e dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
a) l’individuazione delle organizzazioni nazionali di cui alla lettera b) del comma 1;
b) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni interprofessionali;
c) la nomina degli amministratori;
d) la definizione delle condizioni per estendere anche alle imprese non aderenti le regole approvate ai
sensi del comma 2, semprechè l’organizzazione interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75
per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale.”.
Articolo 26 - Organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l’adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l’offerta e commercializzare la produzione degli associati;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l’igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità.
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capi-
tale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attività esterne di cui all’articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
PREVIDENZA AGRICOLA
209
LEGGE ORIENTAMENTO
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto, le organizzazioni di produttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l’obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall’or-
ganizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell’attività delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall’organizzazione;
4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell’organizzazione e l’assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell’organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi’, rispondere ai criteri pre-
visti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall’articolo 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confeziona-
mento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi’ una gestione commer-
ciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalità istituzionali.
5. Le regioni determinano, con propri provvedimenti, senza oneri aggiuntivi, le modalità per il control-
lo e per la vigilanza delle organizzazioni di produttori al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento e per la revoca del relativo provvedimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigi-
lanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo le associazioni di pro-
duttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla le-
gislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all’imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.
Articolo 27 - Requisiti delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero mini­
mo di produttori aderenti come determinati in relazione aciascun settore produttivo nell’allegato 1 ed
un volume minimo di produzione commercializzabile determinato nel 5 per cento del volume di pro­
duzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti ed il volume, espresso,
per ciascun settore o prodotto, in quantità o in valore, sono aggiornati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del 50
per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell’obiettivo 1 ai sensi della nor­
mativa comunitaria;
210
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
b) qualora l’organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.
2. Le regioni possono, inoltre, derogare al numero minimo di produttori indicato nell’allegato 1 se
l’organizzazione di produttori commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione della
regione di riferimento. Nel caso in cui l’organizzazione di produttori chieda il riconoscimento per i vini
di qualità prodotti in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30 per cento del totale
del volume di produzione ed il 30 per cento dei produttori della zona classificata V.Q.P.R.D.
3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al comma 1.
4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da soci le cui aziende sono ubicate in più
regioni, è competente al riconoscimento la regione nel cui territorio è stato realizzato il maggior valore
della produzione commercializzata. I relativi accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate su
richiesta della regione competente al riconoscimento.
Articolo 28 - Programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro forme
associate
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimen­
tato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attività che
debbono prevedere:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione com­
merciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i
consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualità e di tracciabilità
dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione otte­
nuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente;
b) misure destinate a promuovere l’utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell’ambien­
te, nonchè le risorse umane e tecniche necessarie per l’accertamento dell’osservanza della normativa
fitosanitaria vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al
perseguimento delle proprie finalità.
Articolo 29 - Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate
1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle
organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle
attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Articolo 30 - Adeguamento delle borse merci
1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive mo­
dificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni tele­
matiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo
sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l’ac­
cesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2, il Ministro delle attività produttive
emana un regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane.
4. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferi­
mento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazio­
ne, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonchè di pubblicazione nel
PREVIDENZA AGRICOLA
211
LEGGE ORIENTAMENTO
bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913,
n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli,
agroindustriali, ittici e tipici.
Articolo 31 - Programmazione negoziata
1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel documento di programmazione
economica e finanziaria sono definiti, per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire
attraverso gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura.
2. Nell’ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge finanziaria ai sensi della legge 30 giugno
1998, n. 208, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione econo­
mica (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1.
CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE Articolo 32 - Procedure di finanziamento della ricerca
1. Per gli enti del settore di ricerca in agricoltura di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454,
nell’attesa dell’adozione del relativo decreto ed allo scopo di assicurare l’ordinaria prosecuzione del­
l’attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad erogare acconti sulla base
delle previsioni contenute nel decreto di riparto, nonchè dei contributi assegnati come competenza nel
precedente anno.
Articolo 33 - Disposizioni per gli organismi pagatori
1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 15
giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di
organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a
carico del bilancio comunitario o nazionale, finchè i fatti non siano definitivamente accertati.
2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea ga­
ranzia da parte dei beneficiari.
3. Il Comitato preposto all’esercizio delle funzioni di organismo pagatore dell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), di cui al comma 4 dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 165 del 1999,
come sostituito dall’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 188 del 2000, è l’organo di
gestione per l’esercizio delle funzioni medesime ed opera in regime di autonomia gestionale, negoziale,
amministrativa e contabile e con proprie dotazioni finanziarie e di personale, sulla base di direttive del
Ministro delle politiche agricole e forestali. Le determinazioni del Comitato aventi rilevanza esterna
sono attuate dal presidente dell’AGEA.
4. Il consiglio di amministrazione dell’AGEA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentito il Comitato di cui al comma 3, sottopone ai Ministri competenti le
modifiche alle disposizioni dello statuto, del regolamento di amministrazione e contabilità e del re­
golamento del personale che si rendono necessarie per l’attuazione del citato comma 3, prevedendo
in particolare le idonee forme di rappresentanza del Comitato per lo svolgimento delle funzioni ad
esso attribuite.
5. La dotazione finanziaria dell’organismo pagatore dell’AGEA è determinata annualmente in sede
di approvazione del bilancio preventivo sulla base di direttive del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Articolo 34 - Garanzie
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del Ministro dell’industria, del commer­
cio e dell’artigianato 31 maggio 1999, n. 248, l’ambito di applicazione della garanzia diretta e della
212
PREVIDENZA AGRICOLA
LEGGE ORIENTAMENTO
cogaranzia di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 del medesimo decreto, è esteso ai settori agricolo,
agroalimentare e della pesca. La garanzia diretta e la cogaranzia sono concesse nel rispetto delle dispo­
sizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato sotto forma di garanzia di cui alla comunicazione della
Commissione CE 2000/C 71/07.
Articolo 35 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province au­
tonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme
di attuazione.
Articolo 36 - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l’anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l’articolo 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l’articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l’articolo 8, lire 56 milioni per l’articolo 9, lire 7,824 miliardi per l’articolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l’anno 2003 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa recata - ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, „
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegato 1
(art. 27, comma 1)
Settore
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
PREVIDENZA AGRICOLA
Apistico
Avicunicolo
Cerealicolo-oleaginoso
Florovivaistico
Olivicolo
Pataticolo
Sementiero
Sughericolo
Tabacchicolo
Vitivinicolo
Zootecnico
L1 - Produzioni bovine
L2 - Produzioni ovicaprine
L3 - Produzioni suine
L4 - Produzioni lattiero-casearie
Altri settori
Numero di
produttori
50
50
100
50
50
100
100
200
100
100
100
100
100
100
100
50
213
di Gabriele Mori
Il TFR rimane all’ENPAIA
Queste ultime due pagine della rivista sono dedicate a tutti i nostri lavoratori iscritti e alle no-
stre aziende per fare chiarezza sull’utilizzo del TFR passato e futuro.
Tante le telefonate, le e-mail, le lettere che giungono alla nostra sede; forti le preoccupazioni per possibili modifiche dell’attuale normativa; costante la richiesta che l’ENPAIA rimanga l’ENTE GESTORE di questa quota di Salario Differito.
Diciamo con molta fermezza che le preoccupazioni sorte non hanno ragione di essere.
L’ENPAIA continuerà anche per il futuro a gestire per conto dei propri iscritti il Fondo del TFR, il Fondo di Previdenza Integrativa ed il Fondo Infortuni e Malattie Professionali.
Le Aziende, pertanto, continueranno, come sempre, ad inviare le denunce mensili delle retribu-
zioni e versare i relativi contributi. L’indicazione normativa della permanenza dell’ENPAIA ci viene ricordato dal parere pro veri-
tate espresso da due autorevoli studiosi di previdenza che di seguito pubblichiamo.
1. La disciplina, vigente ed in itinere, in materia di Trattamento di Fine Rapporto
Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 che disciplina le forme pensionistiche com­
plementari è oggetto di revisione da parte del Disegno di Legge Finanziaria con il recepi­
mento dell’accordo con le parti sociali che prevede di:
- anticipare al 1° gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge 252/2005;
- destinare al Fondo istituito presso l’Inps il 100% del TFR dovuto dalle imprese con più di 50 dipendenti e non affluito alla previdenza integrativa. Alla luce di nuovi elementi, la disciplina in ordine al conferimento del TFR assume una veste parzialmente diversa rispetto all’impostazione del vigente d.lgs. 252.
In particolare:
- in caso di conferimento espresso, l’intero importo del TFR maturando finanzierà la forma di previdenza complementare prescelta dal lavoratore.
- in caso di mancata manifestazione di volontà nel termine prescritto, l’intera quota del tir andrà a finanziare la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collet-
tivi o in caso di più forme pensionistiche collettive, quella che vanta un maggior numero di adesioni o, ancora, in mancanza di forme pensionistiche collettive, la forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps.
- in caso di dissenso espresso al conferimento del TFR ad una forma pensionistica comple-
mentare, occorre distinguere il caso delle imprese con meno di 50 dipendenti da quelle con più di 50 dipendenti.
Solo le prime potranno mantenere il TFR in azienda, mentre quelle con più di 50 dipendenti dovranno versare all’istituendo “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei Trattamenti di Fine Rapporto di cui all’articolo 2120 c.c.” l’integrale quota del TFR maturando dal 1° gennaio 2007.
Tale complessa struttura induce a chiedersi se detto regime, una volta che en-
214
PREVIDENZA AGRICOLA
T.F.R. ENPAIA
trerà in vigore, sia estensibile anche a quelle realtà particolari in cui il TFR
segue una disciplina speciale. Emblematico è il caso dell’ENPAIA.
2. La disciplina del TFR dovuto agli addetti ed impiegati agricoli
Nell’ambito del rapporto di lavoro degli addetti ed impiegati agricoli, la disciplina del trat­
tamento di fine rapporto è soggetta ad una normativa speciale.
In particolare, è prevista la gestione obbligatoria del TFR da parte dell’ENPAIA a cui le
aziende versano, ai sensi dell’art. 2, comma 1), n. 4 della legge 1655/1962 il Contributo del
Trattamento di Fine Rapporto come definito dalla L. 297/1987 che, a sua volta, ha modifi­
cato l’art. 2120 c.c.
Tale contributo, per gli iscritti all’ENPAIA, a decorrere dal 1° gennaio 1983, è pari al 6,50%.
Esso è addebitato nella misura del 6%, detraendo la quota dello 0,50% che viene accredi­
tata alle aziende in quanto da queste dovuta in via aggiuntiva al fondo pensioni Lavoratori
Dipendenti gestito dall’Inps. Come è noto, l’ENPAIA liquida agli iscritti il TFR calcolando il
6,91% della retribuzione più la rivalutazione annua.
La Legge Finanziaria nulla innova rispetto alla funzione dell’ENPAIA e pertan­
to rimane invariato l’obbligo dell’accantonamento del TFR all’Ente stesso.
IL Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto istituito all’interno dell’ENPAIA trova, inol­
tre, specifica disciplina nel Regolamento del CdA dell’Ente con delibera del 23 giugno 1995,
modificata con delibera del 7 novembre 1996, approvata con decreto interministeriale del
23 aprile 1997.
3. Il rapporto tra la normativa speciale riguardante l’ENPAIA e le nuove norme sul TFR
A. La L. 1655/1962 pone l’obbligo in capo ai datori di lavoro agricoli di versare la con­
tribuzione indicata al Fondo di accantonamento del TFR. Tale disposizione si pone in un
rapporto antinomico rispetto alle norme di cui al d.lgs. 252/2005 che, invece, prevede, in
caso di adesione ad una forma pensionistica complementare, l’obbligo del conferimento del
TFR alla forma stessa.
La via per la soluzione di tale antinomia era stata prospettata nella legge delega 243/2004
che, all’art. 1, comma 2, lett. e), numero 1, ultimo periodo stabiliva espressamente che il
conferimento del TFR alle forme di previdenza complementare potesse avvenire “anche in
deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l’accantonamento del Trattamento di
Fine Rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al d.lgs. 30 giugno
1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato d.lgs. 124 del
1993”.
Sulla base di tale norma, dunque, sarebbe stato sicuramente possibile distrarre le quote di
TFR dal Fondo di accantonamento per destinarle alla previdenza complementare ove, in
sede di attuazione, si fossero adottate formule che avessero dato espressamente seguito alla
normativa di delega.
Sennonché, nel d.lgs. 252/2005 non vi sono norme che diano direttamente sviluppo a
quanto affermato nella legge delega né tantomeno ricorrono disposizioni che espressamen­
te derogano alla normativa speciale.
Ciò tanto più colpisce in quanto l’introduzione di questa innovazione avrebbe richiesto una
PREVIDENZA AGRICOLA
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T.F.R. ENPAIA
normativa transitoria di regolamentazione del passaggio da un regime all’altro.
Posto quanto sopra è conseguente ritenere che l’antinomia sia del tutto decaduta non es­
sendo stata recepita la norma relativa del decreto legislativo 252.
A conferma di tale impostazione, sembra peraltro porsi l’art. 4, comma 3, d.lgs. 173/1998, ai
sensi del quale “La condizione della destinazione alle forme pensionistiche complementari
di quote del trattamento di fine rapporto, prevista dall’art. 13, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124, si intende soddisfatta nei casi di versamento
del contributo obbligatorio o volontario al Fondo di accantonamento di Trattamento di
Fine Rapporto di cui alla legge 29 novembre 1962, n. 1655, con adeguamento, ove occor­
rente, dei regolamenti dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati
in agricoltura”.
L’articolo effettua una sostanziale equiparazione del versamento del contributo destinato
al suddetto Fondo di accantonamento dell’Enpaia con il versamento del contributo ad una
forma pensionistica complementare.
Questa norma mostra che il legislatore aveva presente che nel caso degli addetti ed impie­
gati agricoli il TFR deve essere obbligatoriamente destinato al Fondo di accantonamento
dell’Enpaia, in alternativa alla destinazione ad una forma di previdenza complementare,
senza fornire al riguardo alcun correttivo e anzi favorendo il mantenimento di tale assetto
attraverso il riconoscimento della possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali sui contri­
buti versati da tali lavoratori alle forme pensionistiche complementari in assenza della de­
voluzione del TFR alle predette forme.
B. In considerazione delle novità previste dal Disegno di Legge Finanziaria e
dall’accordo stipulato tra le Parti sociali, è da verificare se, a far data dal 1°
gennaio 2007, le imprese agricole siano tenute a versare il TFR dei propri ad­
detti ed impiegati al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del setto­
re privato dei Trattamenti di Fine Rapporto di cui all’art. 2120 c.c.”.
Al riguardo, si ritiene che non possano che essere richiamate le valutazioni già espresse nel
punto precedente. Nel caso in esame, la normativa del TFR è una normativa speciale, non
espressamente derogata da altre disposizioni successive, che dunque in considerazione del
proprio carattere di specialità sono da ritenersi prevalenti.
Peraltro, la formulazione del comma 3 dell’art. 84 del Disegno di Legge Finanziaria è chia­
ramente tarata sul modello “tipico” di disciplina del TFR previsto dall’art. 2120 c.c., mo­
dello in cui l’obbligo della liquidazione grava sul datore di lavoro. Ciò emerge dall’ultima
parte della citata disposizione in cui è stabilito che “la liquidazione del trattamento di fine
rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore
di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti al Fondo di
cui al comma 2 in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previden­
ziali e al predetto Fondo (….)”.
Tale previsione non è certamente compatibile con il caso in esame che si caratterizza pro­
prio per il fatto che la liquidazione del TFR, così come delle relative anticipazione, sono
effettuate dall’ENPAIA, che provvede per espressa disposizione legislativa alla gestione ob­
bligatoria dello stesso.
Prof. Avv. Angelo Pandolfo
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Avv. Silvia Lucantoni
PREVIDENZA AGRICOLA
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Chiuso in tipografia il 30 ottobre 2006
In copertina: Andy Warhol, Camouflage, 1986
"Pentiti e non peccare più!" (Repent and Sin No More!), opera di Andy Warhol del 1986 che dà il titolo alla mostra al Chiostro del Bramante,
dal 29 settembre 2006 al 7 gennaio 2007. Curata da Gianni Mercurio e realizzata in collaborazione con The Warhol Museum di Pittsburgh, la
mostra è composta da circa 80 opere su tela, fotografie e video per approfondire un aspetto poco conosciuto dell'arte di Warhol: il suo legame con la spiritualità e la religione. Si propone anche di ridefinire la complessità umana dell'artista, il quale affronta con il suo lavoro il difficile rapporto che lega vita e morte.
Warhol, due anni prima della sua morte avvenuta nel febbraio del 1987, inizia a lavorare a quello che è forse la più complessa opera della sua
vita, The Last Supper; una rivisitazione in chiave pop, o un confronto in chiave postmoderna del capolavoro di Leonardo, ma soprattutto il risultato finale di un percorso intimo che ha le sue radici in un legame lontano con la spiritualità e la religione che l'artista ebbe a partire dall'infanzia.
L'origine rutena della famiglia Warhola, costretta ad emigrare dalla Slovacchia in America, ha molta influenza sulla formazione religiosa cattolico-greca (uniate), che la madre in particolare, gli impartì. Si scopre allora un Warhol praticante, che si reca a messa spesso, non solo la domenica, e che ben conosce l'infinita varietà di immagini bizantine e gli arredi delle chiese.
In Warhol è sempre in azione un processo di decontestualizzazione storica. Il mito pop del nostro tempo non è mostrato nel suo contesto, lo
sfondo viene abolito, la figura è scontornata non solo dal contesto visivo, ma soprattutto dal suo tempo storico. Con questa operazione avviene
così la costruzione del mito, che per definizione si costituisce sempre al di là della linea del tempo. Ecco quindi i ritratti di personaggi famosi
che, per impedire la corruzione del tempo, trucca ed imbelletta trattandoli esattamente come fiori che non devono appassire mai.
Il colore è sempre brillante e vivace come nella scuola bizantina e in quella russa, certo in Warhol si perde la rigida simbologia associata all'uso ortodosso dei diversi colori.
La mostra presenta la serie di dipinti con le figure "iconiche" dei suoi primi quadri che lo hanno reso celebre, Marilyn, Marlon Brando, Jackie
Kennedy rappresentata nel giorno dei funerali del presidente assassinato, Liz Taylor (che si diceva all'epoca avesse un tumore senza speranza); in alcune opere i ritratti di Marilyn e Jackie appaiono su uno sfondo d'oro perché il fondo oro nelle icone bizantine è simbolo di eternità.
Anche la scelta di Warhol di proporre una sua interpretazione di alcuni capolavori dell'arte classica, tra cui la Madonna Sistina e
l'Annunciazione di Raffaello, la Primavera del Botticelli o San Giorgio e il Drago di Paolo Uccello, rivela una particolare attenzione verso i
temi religiosi, ma soprattutto a quanto c'è di immortale nelle opere d'arte dei grandi maestri.
(Giovanna Mellano)