doci0237 - domande e le risposte sul patentino dei frigoristi
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Le Domande e le Risposte sul Patentino dei Frigoristi 15 marzo 2013 A seguito delle numerose domande inerenti al Patentino dei Frigoristi, giunte in redazione nei giorni scorsi, riportiamo le FAQ (domande e risposte) pubblicate dal Ministero dell’Ambiente sul portale www.fgas.it CASI SPECIFICI Obblighi per il personale e le imprese installatrici di pompe di calore che NON operano sul circuito frigorifero Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 43/2012 il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; · Per l’operatore delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, nonché dei sistemi di protezione antincendio, contenenti F-Gas è previsto l’obbligo di avvalersi di persone e imprese certificate per le operazioni di installazione, manutenzione o riparazione e recupero; · Le persone e le imprese che svolgono le suddette attività hanno l’obbligo di certificarsi ed iscriversi al Registro delle Persone e delle Imprese certificate; · L’installazione comprende anche l’assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura che contiene o destinata a contenere gas fluorurati refrigeranti, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato. Tutto ciò premesso, le persone e le imprese che installano pompe di calore senza intervenire sul circuito frigorifero hanno l’obbligo di certificarsi ed iscriversi al Registro in oggetto. Obblighi di certificazione per imprese individuali Per quanto riguarda le imprese individuali, se il titolare dell’impresa è anche la persona che svolge le attività per le quali è richiesta la certificazione, sia l’impresa che la persona dovranno certificarsi. Infatti i due certificati vengono rilasciati a fronte del possesso di requisiti distinti: per le persone il certificato viene rilasciato a fronte del superamento di un esame teorico e pratico volto alla verifica del possesso di capacità e conoscenze, mentre per le imprese, il certificato viene rilasciato se quest’ultima impiega personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto, e se dispone di strumenti e procedure adeguate. Nel caso di ditte individuali chi deve iscriversi al Registro ? Nel caso di ditte individuali nelle quali la persona esercita da sola un’attività commerciale, dunque gestisce un’attività o un’impresa, che svolgono attività per le quali è obbligatoria l’iscrizione al Registro, devono iscriversi sia la ditta sia il titolare che svolgerà l’attività. Gli installatori di impianti di climatizzazione fissi quali obblighi hanno ? Le persone e le imprese che installano impianti di climatizzazione a prescindere dal quantitativo di FGAS contenuto nell’impianto , devono essere in possesso di un certificato ai sensi dell’articolo 9 comma 1 e 5 del DPR n. 43/2012. Inoltre i soggetti sono tenuti all’obbligo di iscrizione al Registro delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012. CERTIFICATO Il certificato rilasciato in Italia a persone o imprese è valido anche negli altri stati membri ? L’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 842/2006 stabilisce che “Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati negli altri Stati membri e si astengono dal limitare la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento per motivi connessi al rilascio dei certificati in un altro Stato membro”. Quindi se la persona o l’impresa ottengono il certificato o l’attestato in Italia, potranno utilizzarlo anche in altri stati membri. Le modalità con le quali far valere in altro stato membro l’attestato ottenuto in Italia devono però essere richieste all’autorità dell’altro stato membro. Per fare un esempio: il riconoscimento in Italia di un certificato / attestato rilasciato da altro stato membro è subordinato alla trasmissione al Registro Nazionale del certificato ottenuto e di una sua traduzione giurata. Quindi è necessario che l’impresa o la persona interessate comprendano come procedere per far riconoscere il certificato rilasciato in Italia negli altri stati membri. Quali imprese devono ottenere il certificato ? Dopo l’iscrizione al Registro devono ottenere il certificato rilasciato dagli organismi di certificazione, le imprese che svolgono le seguenti attività : a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; Le imprese possono prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del certificato . Per ottenere il certificato l’impresa deve soddisfare i seguenti requisiti –> deve impiegare personale certificato, ai sensi dell’Art. 9 comma 1 del DPR, per le attività che richiedono una certificazione in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto. A tal fine l’impresa dovrà indicare i nominativi e il numero di certificato del suddetto personale; –> deve dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2. Che differenza c’è tra il “certificato provvisorio” e il “certificato” ? Il certificato provvisorio viene rilasciato dalla Camera di commercio sulla base di una autocertificazione del possesso dei requisiti e consente alla persona e all’impresa di svolgere l’attività sino al conseguimento del certificato, che deve avvenire entro 6 mesi dal rilascio del provvisorio. Il certificato viene rilasciato da un Organismo di certificazione, alle persone, a seguito di superamento di una prova teorica e pratica, ed ha durata di 10 anni alle imprese, a seguito di una verifica sul possesso dei requisiti, ed ha durata di 5 anni. Quali persone, dopo essersi iscritte, devono ottenere il certificato ? Dopo essersi iscritte al registro le persone che svolgono l’attività sotto indicata devono ottenere un certificato: a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; Il certificato viene rilasciato da un organismo di certificazione a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE). Il certificato ha una durata di dieci anni. Come fanno le persone a richiedere la certificazione ? I candidati devono fare apposita domanda all’Organismo di certificazione. Tale domanda deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome, indirizzo e altre informazioni richieste per identificare il candidato. I candidati devono inoltre fornire a supporto della domanda: a) Copia di un documento di identificazione valida; b) Due foto tessera; c) Documentazione dell’esperienza acquisita L’Organismo di certificazione deve fornire un certificato a tutte le persone che hanno superato positivamente la prova teorica e la prova pratica. Il certificato può essere rilasciato solo alle persone che si sono iscritte al Registro telematico. Il certificato avrà forma di tesserino che sarà rilasciato con lettera firmata e autorizzata dal Rappresentante legale dell’Organismo di certificazione E’ possibile ottenere il certificato senza essere iscritti al Registro ? L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo 9. Le persone potranno comunque svolgere gli esami teorici e pratici necessari ma potranno ricevere il certificato solo una volta effettuata l’iscrizione. Quante persone certificate devono essere impiegate in una impresa ? Il numero di persone che devono essere certificate presso ogni impresa è definito dallo schema di accreditamento predisposto dall’organismo di accreditamento ed approvato dal Ministero dell’Ambiente. Lo schema al momento vigente prevede che le imprese che svolgono attività di a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; devono dimostrare che impiegano personale certificato in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto. In particolare per ogni 200.000 euro di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, ci si deve aspettare che l’impresa abbia una persona certificata. Quanto dura il certificato di un’impresa ? La certificazione delle imprese ha una durata di 5 anni. Nell’arco dei cinque anni di validità l’organismo di certificazione dovrà effettuare due verifiche ispettive presso l’impresa mentre le restanti verifiche sono esclusivamente documentali e possono essere svolte presso l’Organismo. A seguito delle verifiche l’Organismo comunica al registro l’esito delle verifiche ispettive (mantenimento o meno della certificazione). L’impresa deve informare l’Organismo di ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’impresa. Cosa devono fare le persone e le imprese che hanno ottenuto un certificato in un altro Stato membro ? Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro, devono ottenere il riconoscimento del certificato rilasciato da un organismo di certificazione di altro stato membro. A questo fine trasmettono via telematica copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro. ISCRIZIONE L’iscrizione al Registro telematico delle persone e delle imprese è obbligatoria ? L’iscrizione al Registro è obbligatoria per i soggetti individuati dalla legge ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati. Persone ed imprese non possono quindi ottenere il certificato o l’attestato se non sono iscritte al Registro Quando deve essere effettuata l’iscrizione ? Persone ed imprese già in attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività deve preventivamente iscriversi al Registro. Da quando decorre la scadenza di 60 giorni per l’iscrizione ? I 60 giorni per l’iscrizione al Registro decorrono dall’avvenuta istituzione del Registro stesso, che viene comunicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Quali persone devono iscriversi al Registro ? Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: 1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; 2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; 3) installazione; 4) manutenzione o riparazione; c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE. Quali soggetti hanno diritto a deroghe all’obbligo di certificazione ? Alcuni soggetti possono comunicare al registro di fruire di possedere i requisiti per una deroga all’obbligo di certificazione. 1. E’ prevista una deroga di 2 anni dall’obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra a condizione che le attività • Siano svolte nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame • siano svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività. 2. E’ prevista una deroga di 1 anno dall’obbligo di certificazione le persone che svolgono attività a. Su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra: b. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; c. recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; a condizione che le attività • Siano svolte nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche in vista dell’esame • siano svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività. 3. Hanno diritto a 1 anno di deroga dall’obbligo di attestazione le persone che svolgono attività a. recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore; a condizione che le persone • Siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l’attività pertinente, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata. Come vengono richieste le deroghe ? Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe previste dall’articolo 12 del DPR 43/2012 . L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea. Quali imprese devono iscriversi al registro ? Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore. Quali soggetti hanno diritto all’esenzione dall’obbligo di certificazione ? Non sono soggette ad obbligo di certificazione: a) le persone che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di installazione o manutenzione e controllo svolte su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra), qualificato o approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente; b) le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all’articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative all’attività. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle condizione per l’esenzione. L’istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio dell’esenzione. ATTESTATO Quali persone, dopo essersi iscritte, devono ottenere un’attestazione ? Dopo essersi iscritte le persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE devono ottenere un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) Come fa la persona ad ottenere l’attestato ? L’attestato viene rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso di formazione organizzato da un Organismo di attestazione certificato nel quale siano impartite le competenze e le conoscenze minime sul funzionamento degli impianti di condizionamento d’aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, sull’impatto sull’ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale e sul recupero ecocompatibile dei gas fluorurati ad effetto serra. Il corso di formazione comprende un modulo teorico e un modulo pratico durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. Le competenze e le conoscenze minime previste sono elencate nell’allegato al Regolamento 307/2008, disponibile nell’area Normativa del sito www.fgas.it. L’elenco degli organismi di attestazione certificati è disponibile nell’area pubblica del sito www.fgas.it. Quanto dura un attestato ? L’attestato rilasciato da un Organismo di attestazione non ha scadenza. Quali differenze ci sono tra attestato e certificato ? L’attestato viene rilasciato unicamente alle persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE. Per lo svolgimento di questa attività le persone devono quindi iscriversi al registro ma non sono tenute ad ottenere un certificato. Il certificato viene rilasciato a persone ed imprese che svolgono attività diverse quali : a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori; c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione; d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono; Quindi attestato e certificato sono destinati a soggetti diversi per svolgere attività diverse. L’impresa deve ottenere un attestato ? No, l’impresa che svolge attività di recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE, non deve ottenere alcun attestato o certificato, ma deve iscriversi al Registro. SOGGETTI COMPETENTI Qual è la Camera di commercio competente ? La Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica. Nel caso di pratica di riconoscimento di certificato estero, la Camera di commercio competente è quella nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attività . DEFINIZIONI Cosa si intende per operatore ? Il regolamento sugli F-gas stabilisce che l’operatore dell’impianto o dell’estintore è responsabile del rispetto degli obblighi normativi. L’operatore è definito come “una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti”. In base a questa definizione, il proprietario dell’impianto contenente gas fluorurati non è automaticamente l’operatore dell’impianto. L’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi: libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi; controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni. Nella maggior parte dei casi, l’operatore di un impianto di protezione antincendio è una persona giuridica (di norma una società ) che ha il compito di impartire istruzioni ai dipendenti riguardo al funzionamento tecnico ordinario dell’impianto. Lo stesso vale per gli estintori contenenti gas fluorurati che sono tipicamente usati in specifici settori di applicazione industriali. Tenuto conto della complessità dell’installazione e dell’importanza del corretto funzionamento dell’impianto, per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione si ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell’operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.