Produzione e consumo della carne di vitello in Europa

Transcript

Produzione e consumo della carne di vitello in Europa
Anno 21° - n. 39-44
29 ottobre 2004
SOMMARIO
!
Periodico di informazione
dell’Associazione Nazionale
Industria e Commercio
Carni e Bestiame
!
!
!
Pubblicazione registrata
presso il Tribunale di Roma
al numero 261/83 del
3 settembre 1983
!
!
!
Direttore Responsabile:
Gian Franco Masala
Direzione / Redazione:
00187 Roma
Piazza di Spagna 35
tel. 06 69190640
fax 06 69925101
e-mail:
[email protected]
web:
www.assocarni.it
!
!
!
!
!
Parzialmente accolte le richieste di Assocarni sul bonus qualità della PAC:
tra 45 e 50 euro a capo per vitelloni in filiera – Discussioni in corso sulla
formulazione del testo
Chiarimento
del
Ministero
dell’Agricoltura
sull’indicazione
della
denominazione vitello in etichetta senza disciplinare facoltativo
Obbligo indicazione origine dei prodotti alimentari: la Commissione UE
interviene ufficialmente contro la legge sull’origine e sulla definizione di
vitello
Intervento della filiera bovina nazionale presso Alemanno e la
Commissione UE a difesa della definizione italiana di vitello contro
l’iniziativa olandese
Gruppo esperti carni bovine - Discussioni sull’etichettatura: sul vitello la
commissione propone la definizione italiana
Linee guida tracciabilità e gestione non conformità: avviato il confronto
con il Ministero della Salute e la Grande Distribuzione
Presentazione a Roma del rapporto sulla zootecnia italiana: intervento di
Assocarni in rappresentanza dell’industria della carne
MERCOSUR: definitivamente tramontata la definizione dell’accordo entro il
mese di ottobre
Risultati del Consiglio Agricoltura del 18 ottobre
Consiglio dei Ministri UE: nuova ponderazione dei voti
L’INEA presenta il rapporto sull’agricoltura e sollecita la riorganizzazione
del Ministero delle Politiche agricole
Assocarni difende il settore della carne dai consueti attacchi strumentali
nella trasmissione di RAI Uno “Occhio alla Spesa”
SETTORE BOVINO
!
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 15 OTTOBRE 2004
!
ANAGRAFE BOVINA: CORREZIONE DELLE ANOMALIE PER LO SCARICO DEGLI ANIMALI
MACELLATI
!
PREZZI SETTIMANALI CARCASSE BOVINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI
SETTORE SUINO
!
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 19 OTTOBRE 2004
!
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 4° TRIMESTRE 2004
SETTORE POLLAME
!
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 19 OTTOBRE 2004
!
ETICHETTATURA VOLONTARIA PER LE CARNI DI POLLAME
!
PERCENTUALI DI ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 4° TRIMESTRE 2004
SETTORE EQUINO
!
NUOVO INTERVENTO DI ASSOCARNI CONTRO LE PROPOSTE LEGISLATIVE
FINALIZZATE A VIETARE LE MACELLAZIONI EQUINE IN ITALIA
POLITICA AGRICOLA COMUNE
!
NESSUN PERIODO TRANSITORIO PER IL PREMIO ALLA MACELLAZIONE DEI BOVINI
!
RIFORMA PAC: CIRCOLARE APPLICATIVA DELL’AGEA
!
PAC ZOOTECNIA – CIRCOLARE PER LA CAMPAGNA 2003: IN PAGAMENTO I 40 MILIONI
DI EURO PER I CONTENZIOSI 2000/2002 PIÙ VOLTE SOLLECITATI DA ASSOCARNI
!
CHIESTO AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE UN CHIARIMENTO
SULL’INDICAZIONE DI VITELLO IN ETICHETTA SENZA DISCIPLINARE
!
SPOSTAMENTO TERMINI DOMANDE PAC BOVINI MASCHI E VACCHE NUTRICI
Segue
Segue SOMMARIO
NOTIZIE SANITARIE
!
BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO: NUOVA INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA OLANDESE
!
RISULTATI COMITATO PERMAMENTE CATENA ALIMENTARE E SANITA’ ANIMALE DEL 19 E 20 OTTOBRE 2004
!
RISULTATI COMITATO PERMAMENTE CATENA ALIMENTARE E SANITA’ ANIMALE DELL’11 E 12 OTTOBRE 2004
!
BOZZA DI LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SALUTE SU RINTRACCIABILITA’: PRIMO CONFRONTO TRA LE PARTI
!
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULL’AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI: DIVIETO DI
COMPRESENZA, RICONOSCIMENTO COMUNITARIO E CAPACITA’ LIMITATA
!
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE RICHIESTE DI ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ITALIANI ALL’ESPORTAZIONE DI
CARNI BOVINE DISOSSATE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA
!
EXPORT VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: RIUNIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE SUI FUTURI CERTIFICATI
!
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA: VISITA ISPETTIVA DAL 13 OTTOBRE
AL 17 NOVEMBRE 2004
!
IL GOVERNO ITALIANO SOLLECITA L’ARABIA SAUDITA ALLA RIAPERTURA DELLE IMPORTAZIONI DI CARNI BOVINE
DALL’ITALIA
!
BLUE TONGUE: FIRMATA L’ORDINANZA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO NON VACCINATI – IN
APPLICAZIONE SOLO DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE
!
BLUE TONGUE NEL SUD DELLA SPAGNA: DIVIETO DI SPEDIZIONE DI RUMINANTI VIVI VERSO ALTRI STATI MEMBRI
!
NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA,
TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE (BETA)-AGONISTE
!
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA: CHIARIMENTI
!
CONTAMINAZIONE DA CADMIO: OBBLIGO DI DISTRUZIONE FEGATI EQUINI DI ANIMALI POLACCHI DI QUALSIASI ETA’:
CONTROLLI A CAMPIONE PER GLI ALTRI NUOVI PAESI MEMBRI
!
AFTA EPIZOOTICA IN BRASILE: LA RUSSIA MANTIENE IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI CARNI BOVINE BRASILIANE
!
ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL GIAPPONE: MODIFICA DELL’ELENCO DEI “PAESI INDENNI”
!
POSSIBILE RIAPERTURA DEL MERCATO GIAPPONESE ALLE CARNI BOVINE USA: ASSOCARNI CHIEDE L’INTERVENTO
DELLA COMMISSIONE UE PER LA RIAPERTURA ALLE CARNI EUROPEE
!
RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA: IL MINISTERO DELLA SALUTE INVITA LE REGIONI AD ADOTTARE PIANI DI
ERADICAZIONE DELLA MALATTIA
!
BSE: ELIMINATE TUTTE LE RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI PORTOGHESI
!
ESTESO FINO AL 31 MARZO 2004 IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI CANI DI RATITI DAL SUDAFRICA
!
AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
NOTIZIE REGIONALI
!
REGIONE EMILIA ROMAGNA: PROCEDURE PER DISOSSO E TOELETTATURA PROSCIUTTI CRUDI CON DIFETTI DI
STAGIONATURA
NOTIZIE COMMERCIALI
!
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2002 SUI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI
COMMERCIALI: ILLEGITTIMA RICHIESTA DI RINUNCIA DEGLI INTERESSI MORATORI
!
ROMANIA: IL MERCATO DEI TERRENI DESTA L’INTERESSE DEGLI INVESTITORI STRANIERI
!
BULGARIA: IL PAESE HA BISOGNO DI IMPORTARE CARNE
!
SERBIA E MONTENEGRO: ALL’ASTA DUE IMPRESE AGRICOLE ED UNA AZIENDA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA
CARNE
GIURISPRUDENZA
!
SECONDO LA CASSAZIONE E’ REATO CONSERVARE MALE LE DERRATE ALIMENTARI
AREA SINDACALE E LAVORO
!
CCNL 14 LUGLIO 2003 PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI: TERZA TRANCHE AUMENTI
RETRIBUTIVI
!
PRENOTAZIONE COPIE DEL CCNL DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE
!
CCNL 14 LUGLIO 2003 PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE – RACCOLTA DEI VERSAMENTI PER IL FINANZIAMENTO
DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DI SETTORE
!
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
2
I caratteri di colore diverso indicano la possibilità di richiamare direttamente il testo cliccandovi sopra
PARZIALMENTE ACCOLTE LE RICHIESTE DI ASSOCARNI SUL BONUS QUALITA’ DELLA PAC: TRA
40 E 50 EURO A CAPO PER VITELLONI IN FILIERA – DISCUSSIONI IN CORSO SULLA
FORMULAZIONE DEL TESTO
Come a suo tempo anticipato, Assocarni era intervenuta presso il Ministero delle Politiche Agricole per
contestare la scelta, contenuta nel decreto 5 agosto 2004 recante “Disposizioni per l’attuazione della riforma
della PAC”, di assegnare la totalità del pagamento supplementare (pari per la zootecnia al 7% della componente settoriale carni) esclusivamente “a vacche nutrici, come definite dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice attitudine e/o bovini
allevati secondo metodi estensivi”.
Scelta ritenuta incomprensibile da parte di Assocarni in quanto escludeva dal bonus qualità proprio gli
animali da ingrasso che costituiscono l’unica reale produzione di carne di qualità nel nostro Paese. Tale
impostazione è stata quindi rivista nel corso delle successive riunioni del Comitato Paritetico incaricato della
gestione di tale premio, che ha approvato il testo definitivo del “Decreto relativo all’attuazione degli articoli 8 e
9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004” (disponibile sul sito Assocarni). Rispetto alle formulazioni iniziali, è
stata aggiunta quale destinataria del bonus qualità la seguente tipologia di animali:
“d) per ciascun capo bovino macellato in età inferiore ai 26 mesi ed etichettato, ai sensi del reg.to (CE)
1760/2000, da un’organizzazione autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la permanenza nell’allevamento per almeno 7 mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta
della denominazione dell’azienda di allevamento del bovino”.
Importante che non siano stati fissati plafond separati tra vacche nutrici e vitelloni. In tal modo, considerando che il plafond globale del bonus zootecnia è pari a circa 30 milioni di euro, che gli animali delle categorie vacche nutrici dovrebbero essere circa 200-250.000 e che i vitelloni rientranti nell’ultima categoria potrebbero arrivare (sulla base delle envelope degli scorsi anni) a circa 500.000 capi, l’importo unitario per vitellone
dovrebbe oscillare tra 40 e 50 euro.
Pur condividendo la finalità, Assocarni ha comunque contestato la formulazione sopra riportata in quanto
sembrava voler assegnare il premio qualità solo ai bovini per i quali era possibile dimostrare che la carne
ottenuta fosse realmente etichettata al punto vendita, condizione questa improponibile da un punto di vista
pratico. Per tale motivo, Assocarni è nuovamente intervenuta con la lettera di seguito riportata per chiedere
una modifica del testo in questione.
“”Oggetto: Attuazione articolo 69 del regolamento CE 1782/2003 – Pagamento premi supplementari
La scrivente Associazione desidera richiamare la Sua attenzione sull'attuazione dell'articolo 69 del reg.to 1782/2003,
che disciplina i pagamenti supplementari; pagamenti, questi, di particolare importanza in un regime di premi disaccoppiati la cui finalità dovrebbe essere quella di incentivare realmente le produzioni di qualità nazionali.
Per quanto riguarda le carni bovine, le indicazioni previste per tali pagamenti nel decreto del Ministero Politiche
Agricole 5 agosto 2004 non rispondevano alle reali esigenze del settore, limitando tale “bonus qualità” alle sole
vacche nutrici e tralasciando invece i vitelloni da ingrasso in filiera che costituiscono la parte centrale della carne
bovina di qualità del nostro Paese. Le discussioni successive nell’ambito del Comitato Paritetico hanno consentito di
correggere tali gravi carenze mediante l'introduzione, tra i destinatari di tali premi, della seguente tipologia di
animali:
“d) per ciascun capo bovino macellato in età inferiore ai 26 mesi ed etichettato, ai sensi del reg.to (CE) 1760/2000,
da un’organizzazione autorizzata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la permanenza nell’allevamento
per almeno 7 mesi prima della macellazione e la indicazione in etichetta della denominazione dell’azienda di allevamento del bovino”.
Va tuttavia considerato che la sopra riportata formulazione rischia di vanificare completamente l'importante risultato raggiunto in quanto del tutto inapplicabile dal punto di vista operativo. Infatti, l’adesione dell’allevatore e
del singolo capo ad un disciplinare di etichettatura non comporta automaticamente che la carne derivante da tale
animale venga etichettata con le informazioni del disciplinare in fase di vendita. La scelta di etichettare o meno la
carne venduta con le informazioni previste dal disciplinare viene assunta unicamente dal punto vendita e su tale
decisione non può influire in alcun modo nessuna fase a monte della catena (allevatore o macello). All’interno di
alcuni canali di commercializzazione (es. catering), inoltre, questo tipo di etichettatura nella fase finale al consumatore non è proprio prevista. Anche da un punto di vista dei controlli risulta irrealizzabile, sia da parte delle autorità
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
3
pubbliche che degli organismi terzi di controllo, verificare se la carne derivante da un capo aderente ad un determinato disciplinare sia stata o meno etichettata in fase di vendita.
Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede quindi che la sopra citata definizione venga eliminata riprendendo
invece quanto già riportato all’art. 29 del D.M. 27/11/2001 che alla lettera c) prevede: “produttori appartenenti ad
Organizzazioni che operino sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del regolamento CE n. 1760/2000 da almeno
5 mesi antecedenti il giorno della presentazione della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui
alle lettere b) e c) dell’articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000, relativamente a tecniche di allevamento, metodo di
ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razza o tipo genetico”.
Nel ringraziarLa per la consueta attenzione ed auspicando un Suo urgente intervento, si inviano distinti saluti. ””
Il testo in discussione è stato quindi rivisto da ultimo nell’ambito dell’incontro degli Assessori
all’Agricoltura avvenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole in data 26 ottobre, che ha ripreso – con
alcune modifiche solo formali – quanto richiesto da Assocarni.
CHIARIMENTO DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA SULL’INDICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE
VITELLO IN ETICHETTA SENZA DISCIPLINARE FACOLTATIVO
Più volte in passato, Assocarni aveva chiesto al Ministero delle Politiche Agricole di chiarire che
l’indicazione “vitello” poteva essere posta in etichetta senza dover disporre di un disciplinare di etichettatura
facoltativo ai sensi del reg.to 1760/2000.
Tale chiarimento si era reso necessario a seguito del comportamento di alcune autorità di controllo periferiche che non condividevano l’interpretazione fornita da Assocarni secondo cui l’indicazione di vitello o
bovino adulto sull’etichetta non costituiva un’informazione facoltativa bensì una specifica merceologica del
prodotto rientrante nella denominazione di vendita prevista dal D.Lgs. 109/92.
Tale interpretazione è stata ora confermata con la nota n. 23902 del 28 ottobre 2004 disponibile sul sito
Assocarni, in cui il Ministero ha confermato quanto segue:
- il D.Lgs. 109/92 prevede l’obbligo di indicazione sull’etichetta di tutti i prodotti alimentari della denominazione di vendita prevista per ogni prodotto dalla normativa comunitaria o, in mancanza di questa, delle
norme nazionali;
- la normativa nazionale che disciplina la vendita di carni fresche (Legge 171/64) prevede, tra l’altro,
l’indicazione della specie e della categoria degli animali da cui le carni medesime provengono (per la specie bovina: vitello e bovino adulto);
- la legge 204/2004 impone l’obbligo di individuare le carni poste in vendita come “vitello” nel caso di animali
macellati prima dell’ottavo mese di vita, la cui carcassa non superi il peso di 185 Kg e come “bovino adulto”
in tutti gli altri casi. Per tali motivazioni queste due menzioni “non costituiscono informazioni facoltative così
come previste dal regolamento CE n. 1760/2000 in quanto rientranti nella classificazione merceologica del
prodotto carne così come previsto dal D.Lgs. 109/92. Per tali motivi non è necessario disporre di un disciplinare facoltativo autorizzato per apporre in etichetta tali denominazioni.
Per quanto riguarda invece l’apposizione in etichetta delle eventuali categorie dei bovini adulti previste
dal regolamento (CE) n. 1208/81 (classificazione carcasse bovini adulti), è necessario disporre di tale disciplinare.
OBBLIGO INDICAZIONE ORIGINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI: LA COMMISSIONE UE INTERVIENE
UFFICIALMENTE CONTRO LA LEGGE SULL’ORIGINE E SULLA DEFINIZIONE DI VITELLO
Come più volte ricordato, in corso di conversione del decreto legge 157/2004 il Parlamento ha inserito,
oltre ad una nuova definizione merceologica di vitello, disposizioni in merito all'obbligo di indicazione in
etichetta dell'origine per tutti i prodotti alimentari.
Come noto relativamente all'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti alimentari, la Legge 204/2004
di conversione del sopra richiamato decreto non ha comportato tuttavia alcun obbligo immediato per gli
operatori del settore, essendo necessario attendere l'emanazione di decreti attuativi da emanarsi entro un
termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
In tale contesto Federalimentare, in nome e per conto di tutte le Associazioni aderenti ivi compresa Assocarni, ha presentato il 30 luglio u.s. un esposto alla Commissione europea al fine di attivare una procedura
d’infrazione comunitaria nei confronti del nostro Paese per le norme sull'etichettatura di origine dei prodotti
alimentari (articolo 1bis del decreto).
Il 12 ottobre Federalimentare, accompagnata da un rappresentante dell’industria olandese e danese, ha
incontrato il dott. Fabio Gencarelli, Capo Unità controllo dell’applicazione della legislazione agricola, infrazio-
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
4
ni e denunce, per conoscere le intenzioni della Commissione europea sul provvedimento italiano sopra
richiamato. Il dirigente della Commissione europea, concordando con la scrivente sulla palese violazione del
diritto comunitario dell’articolo 1 bis sull’indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti alimentari, ha informato i presenti che, in assenza di rimozione della norma sopra richiamata, la Commissione avrebbe inviato
entro due settimane una lettera di pre-infrazione al Governo italiano.
Il 27 ottobre la Commissione ha trasmesso a Federalimentare una nota di risposta che ricalca, nei contenuti, le contestazioni mosse ufficialmente al nostro Paese.
La Commissione, constatato il difetto di notifica imposta dalla dir. 98/34/CE, rileva che l’obbligo generalizzato di indicazione in etichetta dell’origine dei prodotti è in contrasto con l’articolo 28 del Trattato relativo alla
libera circolazione delle merci. Rileva inoltre che le disposizioni inerenti la definizione di “vitello”, la data di
scadenza del latte fresco, la passata di pomodoro devono essere corrette con l’aggiunta di una clausola di
mutuo riconoscimento.
In particolare per quanto riguarda la definizione di vitello, la Commissione precisa che in mancanza di
un’armonizzazione comunitaria sui criteri cui deve soddisfare un animale per essere commercializzato come
vitello, può essere applicata solo alla produzione nazionale, pena la violazione dell’articolo 28 del Trattato.
Pertanto dovrebbe essere aggiunta una clausola di chiaro mutuo riconoscimento, che si ispiri alla comunicazione interpretativa della Commissione del 4/11/2003 (C-265/2) e che risponda ai requisiti formulati dalla
Corte, in particolare nella sentenza del 5/2/2004 (Commissione contro Francia, causa C-24/00).
Per finire, la Commissione - preso atto delle indicazioni offerte dal Ministero delle Attività Produttive e
dell’intenzione manifestata dalle Autorità italiane di diffondere un comunicato che precisi il carattere non
operativo della suddetta legge – evidenzia che la diffusione di un comunicato non è sufficiente a risolvere il
problema dell’incompatibilità della legge italiana con il diritto comunitario (si tratta della Circolare 169 del
MAP che conferma quanto sin dall’inizio sostenuto da Assocarni in merito alla attuale insussistenza
dell’obbligo per le aziende di indicare in etichetta l’origine delle materie prime dei prodotti alimentari ai sensi
dell’articolo 1 bis della Legge 3 agosto 2004 n. 204).
L’evoluzione del contenzioso proseguirà quindi diversamente a seconda della risposta che la nostra
Amministrazione intenderà dare su cui informeremo tempestivamente le ditte associate.
INTERVENTO DELLA FILIERA BOVINA NAZIONALE PRESSO ALEMANNO E LA COMMISSIONE UE A
DIFESA DELLA DEFINIZIONE ITALIANA DI VITELLO CONTRO L’INIZIATIVA OLANDESE
La filiera bovina italiana è intervenuta presso il Ministro Alemanno e presso la Commissione UE a difesa
della definizione italiana di vitello introdotta con la Legge 204/2004 chiedendo che tale definizione non solo
non venga modificata ma venga presa a modello per la definizione comunitaria che la Commissione intende
adottare per uniformare tale categoria nei diversi Paesi della UE.
Si riporta di seguito il testo della nota inviata al Ministro e delle argomentazioni trasmesse anche alla
Commissione UE.
“” COLDIRETTI – CONFAGRICOLTURA – CIA – ASSOCARNI – ASSALZOO ANCALEGACOOP –
CONFCOOPERATIVE – CIM – UNICEB
Oggetto: definizione della categoria “vitello”.
Preg.mo Sig. Ministro,
come noto, è in atto a livello comunitario un’intensa discussione per introdurre una definizione univoca di vitello valida
per tutti gli Stati membri. Nell’ambito di tale discussione è indispensabile che l’Italia - avendo adottato una definizione
nazionale di tale categoria con Legge 3 agosto 2004, n. 204 - ottenga che tale definizione venga estesa all’intero territorio della Unione Europea.
Occorre pertanto contrastare con decisione il tentativo in atto da parte di alcuni Stati membri (Olanda in primis) volto ad
introdurre una definizione comunitaria diversa da quella adottata dal nostro Paese e soprattutto penalizzante, non solo
per i produttori italiani di vitello, ma anche per i nostri consumatori.
E’ inoltre indispensabile che l’Italia difenda con forza la definizione adottata a livello nazionale contro le richieste di
parziale rettifica che la Commissione ha fatto pervenire in questi giorni nell’ambito della più generale contestazione della
sopra richiamata Legge 3 agosto 2004, n. 204.
Si forniscono di seguito una serie di argomentazioni che la delegazione italiana potrà utilizzare per le finalità sopra
richiamate:
Il 13 settembre u.s. la Commissione Europea ha organizzato un incontro sulla definizione armonizzata di vitello a livello comunitario a cui hanno partecipato tutte le Organizzazioni europee più rappresentative della filiera bovina. Nei giorni
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
5
successivi, la Commissione ha diffuso un resoconto dettagliato di tale incontro sui cui contenuti le scriventi Organizzazioni dell’ intera filiera italiana concordano pienamente.
Tuttavia, poiché alcune organizzazioni di altri Stati membri hanno espresso pareri ed interpretazioni non coincidenti
con le regole vigenti a livello comunitario e con la realtà della produzione di vitello in Europa, le scriventi Organizzazioni
ritengono utile ribadire alcuni concetti fondamentali sull’argomento in oggetto.
Produzione e consumo della carne di vitello in Europa
La produzione di carne di vitello in Europa è concentrata nei seguenti Paesi (dati in migliaia di tonnellate): Italia
(147,2), Francia (243,2), Germania (40,3), Belgio (50,4) e Olanda (186,5).
Nei primi quatto Paesi si hanno consumi di carne di vitello, mentre in Olanda tale produzione è destinata quasi esclusivamente all’esportazione verso i mercati dei Paesi sopra menzionati.
Nell’anno 2003, a fronte di una produzione olandese di ton. 186.530, sono state esportate ton. 184.736. Il consumo
interno è pertanto dello 0,92%. In Olanda, infatti, non si consuma tradizionalmente tale prodotto. Anche in altri paesi,
quali ad esempio il Regno Unito (si veda la lettera delle Organizzazioni professionali del Regno Unito, Spagna, Danimarca, Portogallo e Olanda inviata alla Commissione in data 1° ottobre 2004) il consumo e la produzione di carne di “vitello”
è da sempre quasi inesistente.
Caratteristiche della produzione di vitello in Europa e rapporto tra vitello “bianco” e “rosè”
Il 97% dei vitelli prodotti in Europa sono vitelli “bianchi”. Si tratta cioè di animali, di età variabile tra i sei e gli otto mesi,
le cui carni presentano caratteristiche distintive derivanti da un’alimentazione basata esclusivamente su prodotti a base di
latte, con l’eccezione di un minimo contenuto in fibra reso necessario dalle vigenti norme in materia di benessere animale
in allevamento.
La tipologia dell’animale rosé, che da un punto di vista quantitativo è a livello europeo irrisoria e non è derivata da specifiche esigenze del consumatore bensì da una serie di forzature introdotte dalla politica agricola comune. In particolare, i
limiti di densità introdotti negli ultimi venti anni nell’OCM carni bovine ed il premio riconosciuto ai bovini maschi di età
superiore ai 9 mesi ha reso conveniente per alcuni produttori, soprattutto olandesi, prolungare la permanenza in stalla
degli animali oltre tale età, modificandone in maniera sostanziale la dieta (non più basata sui prodotti lattei).
L’ottenimento di tali premi, ha portato ad una riduzione notevole dei costi di produzione rispetto a quelli previsti per il
vitello a carne bianca con la conseguenza di falsare le regole della concorrenza. Per tali motivi, sul mercato dei Paesi
consumatori di carne di vitello è comparsa la carne rosé, dalle caratteristiche organolettiche diverse, caratterizzata da un
prezzo all’ingrosso significativamente inferiore e destinata unicamente a quei canali di commercializzazione (catering
mense, ospedali e ristoranti) in cui il consumatore è in grado di valutare meno consapevolmente le caratteristiche del
prodotto. La carne dell’animale rosé ha infatti trovato pochissimo spazio nel canale della distribuzione moderna o tradizionale che pone il consumatore maggiormente in condizione di valutare il prodotto acquistato.
Obbligo di classificazione come “bovini adulti”per gli animali di peso vivo superiore ai 300 Kg
Come chiaramente ribadito dai rappresentanti della Commissione sia nell’ambito del gruppo consultivo che nel successivo verbale, tutti i bovini, senza alcuna eccezione, di più di 300 Kg di peso vivo (e quindi di più di 185 Kg di peso
carcassa) devono essere obbligatoriamente classificati come “bovini adulti” ai sensi del regolamento (CE) n. 1208/81.
Con grande sorpresa abbiamo appreso da dichiarazioni effettuate nel corso dell’incontro e successivamente riprese in
note ufficiali inviate alla Commissione, che in alcuni Paesi tale obbligo regolamentare viene disatteso adottando pratiche
e classificazioni commerciali non conformi.
Ciò spiega perché la totalità delle carcasse di vitello provenienti dall’Olanda ed introdotte sul mercato italiano, anche se
provengono da animali di peso superiore ai 300 Kg, sono costantemente sprovviste di tale classificazione, in aperta
violazione del sopramenzionato regolamento comunitario.
Su tale dichiarata disapplicazione di una norma comunitaria vigente, si richiede un urgente intervento della Commissione.
Parametri da considerare nella definizione comunitaria di vitello
Pur condividendo il principio secondo cui il limite di età ad otto mesi è un parametro molto efficace per una corretta
definizione del vitello, le scriventi Organizzazioni ritengono indispensabile che al parametro età venga associato un peso
limite carcassa pari a 185 Kg. Solo il limite di peso carcassa unitamente al limite dell’età garantisce, infatti, che non
vengano macellati come “vitelli” bovini adulti di peso ben superiore ai 300 kg. Tale necessità deriva, inoltre, dal fatto che
l’età dell’animale non è controllabile in fase di vendita soprattutto considerando che la maggior parte degli scambi tra
Stati membri riguarda tagli anatomici di carne di vitello (selle, busti, lombate ecc) e non carcasse intere. Pertanto, le
autorità di controllo e gli stessi consumatori avrebbero difficoltà oggettive a risalire, partendo dal punto vendita, all’età
dell’animale. Il peso della carcassa è invece un parametro più facilmente verificabile in qualsiasi fase anche sulla base
delle informazioni obbligatoriamente riportate sui documenti di scorta.
Posizione su doppia categoria
Alla luce delle motivazioni sopra richiamate, le scriventi Organizzazioni ribadiscono la necessità che venga introdotta
un’unica definizione di vitello a livello comunitario che comprenda esclusivamente animali della specie bovina di non più
di otto mesi di età e di peso carcassa non superiore a 185 Kg. Da parte delle scriventi non esiste alcuna obiezione sul
fatto che gli animali rosè di età compresa tra gli 8 ed i 12 mesi vengano classificati in un’apposita categoria distinta da
quelle attualmente esistenti purché la denominazione assegnata a tale categoria non faccia alcun riferimento diretto o
indiretto al termine vitello. Ciò appare indispensabile per evitare distorsioni di concorrenza a danno dei produttori che
affrontano costi ben maggiori per la produzione del vitello così come sopra definito e soprattutto per evitare di carpire la
buona fede del consumatore inducendolo in errore sulle caratteristiche del prodotto consumato.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
6
….Omissis””
Nella riunione del “Gruppo esperti carni bovine” tenutosi a Bruxelles il 29 ottobre, l’intervento della filiera
italiana ha avuto un primo risultato nei confronti della Commissione UE che ha proposto la definizione di
vitello italiana come base per quella comunitaria (vedasi articolo seguente).
GRUPPO ESPERTI CARNI BOVINE: DISCUSSIONI SULL’ETICHETTATURA. SUL VITELLO LA
COMMISSIONE PROPONE LA DEFINIZIONE ITALIANA
Il Gruppo esperti carni bovine, nella riunione che si è tenuta il 29 ottobre a Bruxelles, ha discusso i seguenti punti previsti all’ordine del giorno.
Introduzione della categoria « vitello » ai fini dell’etichettatura: La Commissione europea, dopo aver
effettuato una ricognizione della legislazione comunitaria esistente sul vitello (norme su: classificazione dei
bovini, benessere dei vitelli, statistiche comunitarie relative ai bovini, premio alla macellazione, promozione e
commercializzazione della carne bovina di qualità) ha presentato la seguente proposta:
I disciplinari e le menzioni che figurano in etichetta che si riferiscono alla categoria vitello devono
prendere in considerazione le norme esistenti e non possono essere con esse in contrasto. In particolare, il limite di 300 kg di peso vivo per un vitello non può essere oltrepassato. Tenuto conto
della correlazione stabilita tra il peso carcassa di 185 kg ed il peso vivo di 300 kg, un riferimento al
limite di 185 kg peso carcassa è accettabile.
Tenuto conto della regolamentazione comunitaria esistente e dei differenti pareri espressi dagli
esperti di categoria e dei governi questi convergono verso un limite di età di 8 mesi per la categoria vitello.
Di fatto la Commissione europea ha quindi proposto una definizione di vitello coincidente con quella italiana
prevista dalla Legge 204/2004. Sulla proposta della Commissione, non ancora sottoposta al voto del Comitato, si sono pronunciate le delegazioni dei diversi Paesi membri di cui riportiamo uno stralcio, limitatamente a
quei Paesi che hanno un interesse specifico sul vitello.
L’Italia, avendo già adottato un provvedimento in linea con la Commissione, si è pronunciata favorevolmente
circa la proposta comunitaria. La Spagna ha manifestato la propria contrarietà al progetto di provvedimento
comunitario in quanto non rispetterebbe le tradizioni locali spagnole, secondo le quali vengono considerati
vitelli anche animali di 14 mesi. L’Olanda anch’essa ha rigettato la proposta della Commissione e anzi ha
rilevato l’incompetenza di quest’ultima in una materia sulla quale dovrebbe essere il Consiglio ad intervenire.
La Francia si è trovata d’accordo con la proposta comunitaria. La Germania è d’accordo sul limite di età ma
non sul limite di peso. La Danimarca ha concordato con la posizione olandese e comunque ha evidenziato
che il limite di età dovrebbe essere di 10 mesi anziché 8. Il Belgio pur avendo espresso riserve sul peso, si è
trovato d’accordo sull’età.
Per quanto riguarda il presunto difetto di competenza sollevato dalla delegazione olandese, la Commissione
europea ha risposto che il Consiglio ha già dato mandato alla Commissione su questa materia. Ha ribadito
che il fatto che alcuni Paesi comunitari abbiano disciplinato la materia impone alla Commissione di legiferare
per colmare un vuoto normativo. Sui parametri scelti, il rappresentante della Commissione ha dichiarato che i
margini di manovra sono molto stretti in quanto dettati dalla normativa comunitaria sulla classificazione delle
carcasse dei bovini adulti che, come noto, impone la classificazione dei bovini adulti a partire dai 300 kg
peso vivo, che nella sostanza equivalgono ad animali la cui carcassa supera i 185 kg peso morto.
Semplificazione dell’etichettatura dei ritagli delle rifilature (trimming): forniamo di seguito la proposta
della Commissione.
Ai sensi dell’articolo 14 del regolamento 1760/2000 le carni macinate godono del livello massimo
di semplificazione. Pertanto secondo la Commissione ad un livello tecnico non è possibile ipotizzare
una semplificazione maggiore per le carni ottenute da ritagli di rifilatura. La Commissione ha quindi proposto di prevedere per l’etichettatura dei ritagli delle rifilature:
- un numero o un codice di riferimento che assicuri un collegamento tra la carne e l’animale o
gruppo di animali da cui sono ottenute;
- il nome del paese di produzione dei ritagli delle rifilature e il numero di autorizzazione dello stabilimento nel quale sono state ottenute (luogo di produzione: paese + numero di autorizzazione
dello stabilimento);
- i nomi dei paesi di nascita e allevamento degli animali quando questi sono differenti dal paese di
produzione dei ritagli delle rifilature (con una formulazione del genere: origine +lista dei paesi di
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
7
nascita e di allevamento degli animali);
- il nome del paese di macellazione degli animali da cui la carne è ottenuta (luogo di macellazione:
paese)
Queste disposizioni si applicherebbero senza pregiudizio della regolamentazione comunitaria esistente, con particolare riferimento alla normativa sanitaria applicabile alle carni macinate. Infatti,
la direttiva 94/65/CE sulla produzione di carni macinate esclude i ritagli delle rifilature dalla produzione di carni macinate.
Attraverso il codice di riferimento, il sistema di registrazione dello stabilimento di produzione dovrebbe in ogni momento permettere di avere accesso alle informazioni precise sulla composizione
esatta dei gruppi costituiti. Per di più potrebbe essere utile ricordare che i ritagli delle rifilature così
etichettate non potrebbe essere presentate al consumatore finale.
Sebbene la Commissione non abbia accettato la richiesta di Assocarni e di alcune associazioni europee di
escludere completamente dal campo di applicazione del regolamento il trimming (vista la sua esclusiva
destinazione alla produzione di prodotti a base di carne non disciplinati dal regolamento), è stata comunque
introdotta una notevole semplificazione rispetto alle regole attualmente previste.
Etichettatura delle carni ottenute da porzionatura (secondo sezionamento): di seguito la proposta della
Commissione.
Per le carni ottenute dal secondo sezionamento, il livello di semplificazione che è possibile considerare ad un livello tecnico è volto a consentire l’assemblaggio delle carni provenienti da differenti
stabilimenti purché la regola della unicità dell’origine degli animali sia rispettata (i paesi di nascita,
allevamento e macellazione devono essere gli stessi per tutti gli animali di un gruppo determinato)
Parallelamente, tenuto conto del fatto che le organizzazioni di difesa dei consumatori hanno indicato che i numeri degli stabilimenti erano di poco interesse per il consumatore, si potrebbe consentire agli stabilimenti di porzionatura di indicare solo il nome del paese di porzionatura ed il numero di bollo sanitario (numero dello stabilimento nel quale le porzioni sono state prodotte).
Sarebbe tuttavia necessario definire in modo molto preciso e preventivamente il concetto di porzionatura. Ad esempio potrebbe equivalere all’operazione che consiste nel ritagliare uno o più muscoli interi a fette, arrosto, cubetti o altre porzioni individuali destinate al consumatore.
Le esigenze di registrazione e garanzia di tracciabilità sarebbero mantenuti. In particolare, attraverso il codice di riferimento, il sistema di registrazione dello stabilimento di porzionatura dovrebbe in ogni momento consentire di avere accesso alle informazioni precise sulla composizione esatta dei gruppi costituiti.
L’etichettatura potrebbe allora essere realizzata indicando:
- un numero o codice di riferimento che garantisca la relazione tra la carne e l’animale o il gruppo
di animali da cui è ottenuta.
- I nomi del paese di nascita, del o dei paesi di allevamento e del paese di macellazione degli animali (luogo di nascita – luogo (luoghi) di allevamento – luogo di macellazione o origine:paese)
- Il numero del paese di produzione dei pezzi delle porzioni di carni (fette, arrosto, cubetti e altre
porzioni individuali destinate al consumatore) e il numero di autorizzazione dello stabilimento nel
quale sono state ottenute (luogo dove è avvenuta la porzionatura: paese + numero di autorizzazione).
Si tratta in sostanza di una semplificazione che consentirà di eliminare, rispetto alle regole oggi vigenti,
l’indicazione dall’etichetta del numero identificativo dei macelli di provenienza ed eventualmente dei laboratori di sezionamento a monte con l’esclusione dell’ultimo che ha effettuato la porzionatura. Sarà quindi possibile fare un lotto di porzionatura con carni provenienti da macelli e laboratori di sezionamento diversi, cosa
questa oggi non consentita.
Etichettatura delle carni vendute non preimballate nei negozi al dettaglio
Ad un livello tecnico, è possibile prendere in esame gli stessi principi previsti per il porzionato.
Quelli che sono prodotti infatti allo stadio del secondo sezionamento e allo stadio della vendita al
consumatore finale non preimballati sono generalmente gli stessi tagli. Tuttavia le modalità di etichettatura sarebbero comunque differenti per le carni vendute non preimballate in quanto l’articolo
11 del regolamento 1760/2000 del Consiglio e del Parlamento europeo prevede per la carne venduta non preimballata che l’informazione possa essere trasmessa sotto forma scritta e visibile al
consumatore direttamente sul luogo di vendita.
Il cartello utilizzato dovrebbe indicare:
- un numero o codice di riferimento che assicuri la relazione tra la carne e l’animale o il gruppo di
animali da cui è ottenuta.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
8
- I nomi dei paesi di nascita, del o dei paesi di allevamento e del paese di macellazione degli animali (luogo di nascita – luogo (luoghi) di allevamento – luogo di macellazione o origine: paese)
Le carni le cui caratteristiche fossero differenti riguardo ai paesi di nascita, di allevamento o di macellazione degli animali dovrebbero essere chiaramente separate le une dalle altre sia nel momento delle operazioni di sezionamento e di preparazione sia durante la fase di vendita.
Il consumatore dovrebbe poter facilmente distinguere le carni di origini differenti grazie alle informazioni scritte che gli sono trasmesse.
Il sistema di registrazione dello stabilimento dovrebbe in ogni momento consentire di avere accesso alle informazioni precise presenti sull’etichetta della carne ricevuta (conservazione delle etichette).
Si pone inoltre il problema relativo alla necessità di semplificare ulteriormente questa fase. Sarebbe opportuno consentire in questi punti vendita di vendere simultaneamente carni tagliate in giorni
differenti. Infatti, in generale, la costituzione di gruppi è piuttosto difficile in quanto a questo stadio la vendita si effettua in funzione delle richieste dei clienti ed il ritmo con il quale vengono smaltiti i diversi pezzi di uno stesso animale sono estremamente variabili. In particolare dei pezzi tagliati in giorni differenti e provenienti da animali differenti ma della stessa origine potrebbero trovarsi in vendita simultaneamente, senza costituire un gruppo ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento della Commissione CE 1825/2000 (secondo il quale la dimensione del gruppo è
determinata dal numero di carcasse o di quarti sezionati nello stesso tempo, i quali costituiscono
una partita per il laboratorio di sezionamento. La dimensione del gruppo non può in ogni caso
superare la produzione di un giorno). E’ necessario prevedere una ulteriore semplificazione per
questi punti vendita?
Su una eccessiva semplificazione per tali situazioni, Assocarni si è detta sin dall’inizio in disaccordo in quanto creerebbe distorsioni di concorrenza tra i diversi canali di vendita favorendo la vendita di prodotti sfusi con
indicazioni molto più semplificate rispetto a quelle pre-confezionate.
LINEE GUIDA TRACCIABILITÀ E GESTIONE NON CONFORMITÀ: AVVIATO IL CONFRONTO CON IL
MINISTERO DELLA SALUTE E LA GRANDE DISTRIBUZIONE
Il 1° gennaio 2005 entreranno in vigore le disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 relativo ai principi ed ai requisiti generali della legislazione alimentare; primo atto normativo che ridisegnerà l’intero quadro
giuridico comunitario in materia di sicurezza alimentare dopo gli impegni assunti dalla Commissione europea
con la pubblicazione del Libro bianco sulla sicurezza alimentare del 2000.
A tale primo regolamento quadro hanno fatto quindi seguito una serie di regolamenti pubblicati nel corso
del 2004 e comunemente indicati quale “pacchetto igiene” [regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei
prodotti alimentari, regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per gli
alimenti di origine animale, regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per
l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ed infine il
regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali].
L’insieme di questi regolamenti sostituirà, dal 1° gennaio 2006, le disposizioni comunitarie attualmente
vigenti in materia di igiene delle produzioni e commercializzazione degli alimenti ed i relativi controlli.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolare gli articoli 18 e 19 introdurranno due importanti novità a
carico degli operatori (almeno per alcuni settori, essendo le disposizioni da questi previste già applicabili ad
alcune produzioni quali le carni bovine), ovvero: la rintracciabilità obbligatoria (articolo 18) per tutti gli alimenti
ed i mangimi in tutte le fasi della loro produzione, trasformazione e commercializzazione e l’obbligo (articolo
19), in caso di rischio di sicurezza di prodotti già fuoriusciti dalla loro sfera di controllo diretto di:
1) attivare immediatamente le procedure per il ritiro del prodotto;
2) informare le autorità (sanitarie) competenti;
3) qualora il prodotto possa avere raggiunto i consumatori, dare loro informazione efficace e accurata, con
precisazione del motivo del ritiro;
4) se necessario (“quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della
salute”) provvedere al richiamo dei prodotti già forniti ai consumatori.
Per quanto riguarda la rintracciabilità, l’obbligo a carico di tutti gli operatori è dunque quello di essere in
grado di individuare i propri fornitori di materie prime, vale a dire: chi abbia fornito cosa, nonché quello di
essere in grado di individuare gli operatori economici a cui hanno consegnato i propri prodotti, vale a dire: chi
ha ricevuto quali prodotti.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
9
Il regolamento non prescrive agli operatori l’adozione di specifici mezzi (es. criteri di archiviazione delle
fatture commerciali, strumenti elettronici, codici a barre, etc.); gli strumenti di raccolta e custodia delle predette informazioni sono pertanto rimessi alle responsabili scelte organizzative degli operatori.
L’obbligo viene invece espresso in termini di risultato: i soggetti obbligati, a prescindere dalle procedure
adottate, devono essere in grado di fornire alle autorità competenti (autorità sanitarie e di controllo), su
richiesta di queste ultime, le informazioni essenziali in merito ai loro approvvigionamenti ed alle loro vendite:
nominativo e recapito del fornitore/cliente; natura del bene ricevuto/ceduto.
Per maggiori dettagli riguardo la rintracciabilità si rimanda alla lettura delle linee guida sulla rintracciabilità redatte da Federalimentare (Circolare informativa Assocarni n. 243 del 17/12/2003).
Con riferimento al secondo obbligo sopra ricordato, ovvero il ritiro/richiamo dei prodotti in caso di rischio
di sicurezza di prodotti già fuoriusciti dalla sfera di controllo diretto degli operatori, Assocarni in collaborazione con Federalimentare e le altre Associazioni a questa aderenti, ha redatto un ulteriore documento ” linee
guida sulla sicurezza dei prodotti e la gestione delle non conformità” per chiarire agli operatori gli obblighi
derivanti dall’articolo 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 e le rispettive modalità di adempimento.
In considerazione della necessità di una lettura quanto più possibile omogenea tra organi di controllo e
gli attori delle differenti filiere produttive riguardo gli obblighi che discenderanno dall’entrata in vigore di tali
disposizioni, Assocarni, unitamente a Federalimentare, ha da tempo avviato un confronto con il Ministero
della Salute sulle modalità pratiche di concreta applicazione dei suddetti doveri.
Al riguardo il Ministero della Salute ha redatto una prima bozza di linee guida (sulle quali Assocarni e tutte le Associazioni aderenti a Federalimentare hanno già espresso le loro riserve) che saranno oggetto di
approfondita discussione nel corso di una riunione in programma per il 5 ottobre p.v. e sui cui esiti forniremo
un dettagliato resoconto con un’apposita circolare informativa.
Allo stesso tempo, in ragione delle sempre più pressanti richieste da parte della Grande Distribuzione
Organizzata anche in termini di adeguamento a standard avanzati di informazione logistica da parte dei
propri fornitori (richieste in alcuni casi perentorie ed anticipate rispetto alla data di applicazione delle nuove
disposizioni) – con pretese che vengono erroneamente ricondotte alle disposizioni del Regolamento (CE) n.
178/2002 – Federalimentare di concerto con le Associazioni aderenti ha attivato un confronto con la FAIDFederdistribuzione la cui posizione sulla rintracciabilità, sino a oggi, è stata peraltro in linea con quella di
Federalimentare, per un costruttivo raffronto tra i differenti attori della filiera.
PRESENTAZIONE A ROMA DEL RAPPORTO SULLA ZOOTECNIA ITALIANA: INTERVENTO DI
ASSOCARNI IN RAPPRESENTANZA DELL’INDUSTRIA DELLA CARNE
Il 26 ottobre si è tenuta a Roma, presso il Ministero delle Politiche Agricole, alla presenza del Ministro Alemanno e delle principali organizzazioni della filiera bovina italiana, la presentazione del rapporto 2004
AIA/ISMEA sulla zootecnia bovina italiana. Un momento di incontro di particolare importanza per i settori
carne e latte in cui si è potuto fare il punto sullo “stato di salute” di queste due importanti filiere italiane ed
avviare finalmente un dialogo concreto tra i diversi attori delle due filiere sul futuro del settore. Sono infatti
intervenuti i Presidenti della Coldiretti Paolo Bedoni e della Cia Giuseppe Politi; il Vicepresidente della Confcooperative Maurizio Ottolini, il Presidente dell’Anca Legacoop Sergio Nasi, il Direttore generale dell'Assolatte Adriano Hribal e il Direttore generale dell'Assocarni Luigi Scordamaglia ed il Presidente dell’Assocarni
Luigi Cremonini.
Il Presidente dell'Associazione italiana allevatori (AIA) Nino Andena. nel suo intervento introduttivo, ha
sottolineato la necessità di affrontare insieme la “grave situazione del comparto” caratterizzata da un netto
calo dei redditi, delle aziende e del numero dei capi e di mettere a punto una strategia complessiva di rilancio
del settore: "c'è qualche cosa nel sistema Italia che non funziona", ha detto Andena. "Occorre - ha aggiunto smuovere una situazione talmente statica che ci preoccupa. La zootecnia è un patrimonio dell'economia
italiana, ma - ha sottolineato - lo dobbiamo mantenere".
Un giro d’affari al consumo di quasi 40 miliardi di euro, per un fatturato alla produzione che per entrambe
le componenti, agricola e industriale, ha superato l’anno scorso la cifra di 26 miliardi; quasi 150 mila aziende
zootecniche, oltre 4 mila imprese di trasformazione, più di 40 mila macellerie specializzate: sono questi i
numeri della zootecnia bovina italiana da latte e da carne evidenziati nell’incontro. Dai due rapporti, i cui
principali contenuti sono stati illustrati da Daniele Rama, Direttore dell’Osservatorio Latte, e Claudio Federici,
ricercatore dell'Ismea, emerge che nel 2003 e' proseguito il processo di ristrutturazione in atto da diversi
anni, che ha portato il numero delle aziende da latte in Italia a circa 57mila, meno di un terzo delle imprese
attive quindici anni fa. le aziende da carne erano indicate dal censimento del 2000 in numero di 90 mila, ma
si vanno riducendo anche più rapidamente di quelle da latte. La continua crescita della dimensione media
aziendale ha comunque compensato la riduzione degli allevamenti, lasciando sostanzialmente invariata la
produzione di latte. Dalle stesse aziende esce anche una parte sempre più rilevante di capi destinati al
circuito delle carni bovine. negli ultimi anni, si e' assistito a un progressivo ridimensionamento del numero di
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
10
capi, con riduzioni in otto anni del 10% per le vacche da latte e addirittura del 35% per quelle da carne,
mentre il numero dei capi adulti maschi presenti negli allevamenti italiani si e' quasi dimezzato.
Il primo punto per uscire dalla crisi che sta attraversando la zootecnia italiana e' la promozione del prodotto italiano, perché la corsa al ribasso dei costi di produzione troverà sempre un nuovo paese in cui sono
inferiori e rischia quindi di non finire mai. lo ha detto il Vicepresidente della Confcooperative Maurizio Ottolini.
Sergio Nasi, Presidente dell'Anca Legacoop, ha parlato tra l'altro del fatto che l'internazionalizzazione della
grande distribuzione "va in una direzione sola: le catene di distribuzione straniere si stabiliscono qui, ma noi
non andiamo all'estero. non credo sarà un fatto privo di conseguenze". secondo Nasi per questo settore
come per gli altri, il principale problema non e' solo quello "della rivitalizzazione del mercato interno, pure
importante", ma anche una maggiore proiezione all'estero.
Per il Presidente della Cia Giuseppe Politi, si corre il rischio che le "ottime analisi, ottime proposte" che
emergono in queste occasioni si trasformino in un rito che non si concretizza mai. e' invece urgente "che si
concerti rapidamente un intervento del Governo e delle Regioni con le organizzazioni di rappresentanza del
settore per assicurare un futuro agli allevatori". la Cia - ha aggiunto Politi - "propone di avviare al più presto
un momento di confronto tra organizzazioni economiche dei produttori, sistema allevatoriale e organizzazioni
professionali per la costruzione di uno strumento unitario di 'governance' del settore". infine, il Presidente
della Coldiretti Paolo Bedoni ha invitato tutti i rappresentanti della filiera "ad avere il coraggio di andare a
guardare dentro le questioni, fino in fondo": tutti i soggetti, nel senso più largo del termine, "consumatori
compresi, non per moda ma per interesse strategico", "devono sedersi intorno ad un tavolo, che vorrei chiamare tavolo di concertazione e non interprofessione. Tra le affermazioni di Bedoni, contestate da Assocarni
quella secondo cui anche nella filiera carne i prezzi dalla produzione al consumo aumenterebbero ingiustificatamente del 300%. Appare strano, secondo Assocarni, che il Presidente della principale organizzazione
agricola italiana, non conosca le trasformazioni che partono da un animale vivo di 700 kg per arrivare ad una
carcassa di 400 kg ed ai diversi tagli anatomici del bovino che giustificano, con i costi di lavorazione e gli
scarti, l’aumento del valore per kilogrammo di prodotto finito. Tra l’altro, come sottolineato da Assocarni, i
prezzi al dettaglio della carne bovina sono rimasti negli ultimi 20 anni i più stabili del comparto alimentare.
La posizione dell’industria italiana delle carni è stata illustrata in quella sede da ASSOCARNI, il cui
intervento, incentrato sui punti di maggiore attualità del settore, è pubblicato sul sito dell’Associazione.
Sintetico l’intervento finale del Ministro Alemanno che ha innanzitutto difeso la scelta di disaccoppiamento totale nell’implementazione della riforma PAC nel nostro paese, tranquillizzando chi ritiene che ciò possa
portare ad un abbandono della produzione. Il Ministro ha infatti affermato che verranno introdotti sistemi
(contributo etico alla riserva nazionale per chi abbandona, ecocondizionabilità elevata) tale da disincentivare
l’abbandono della produzione. Tra gli altri punti trattati dal Ministro quello della blue tongue; al riguardo è
stato annunciata l’approvazione di un decreto per la copertura dei danni diretti (vaccinazione ecc) ed indiretti
(divieto di movimentazione) subiti dagli allevatori, con una copertura complessiva di 18,7 milioni di euro.
Sempre sulla blue tongue Alemanno ha annunciato che, d’accordo con Sirchia, verrà rivisto da subito
l’obbligo della vaccinazione dei bovini. Il Ministro ha continuato annunciando il completamento del sistema
assicurativo, con contributo pubblico, che verrà messo a disposizione degli allevatori per lo smaltimento delle
carcasse degli animali morti in stalla. Ha inoltre annunciato di voler adottare come sistema quello di creare
tavoli di concertazione delle diverse componenti delle filiere da cui ottenere indicazioni condivise sulle future
scelte politiche in agricoltura.
MERCOSUR: DEFINITIVAMENTE TRAMONTATA LA DEFINIZIONE DELL’ACCORDO ENTRO IL MESE
DI OTTOBRE
Il 20 ottobre si è tenuto a Lisbona un incontro tra i Commissari europei Fischler e Lamy ed i 4 Ministri del
commercio estero dei Paesi del Mercosur che, come già preventivato nelle settimane precedenti (già all’inizio
di ottobre era emerso che le ultime offerte presentate erano chiaramente deludenti per entrambi le parti), non
ha portato ad alcun avanzamento delle trattative ed ha fatto quindi slittare definitivamente la data del 31
ottobre come possibile scadenza per la conclusione dell’accordo.
Le discussioni tecniche sono ora previste per un incontro che dovrà svolgersi entro la fine di quest’anno
e successivamente in una riunione interministeriale prevista nel primo trimestre del 2005, nella quale la
Comunità sarà rappresentata dai nuovi Commissari Fischer Boel e Mandelson.
In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo l’incontro di Lisbona si afferma che entrambi le parti hanno
individuato una serie di aree nelle quali potrebbero esercitare una maggiore flessibilità in modo da raggiungere la reciproca soddisfazione delle richieste.
Nell'ultima offerta formulata il 30 settembre scorso ai Paesi sudamericani (v. ns circolare 218 del
30.9.04), la Comunità Europea aveva modificato la proposta precedente solo in parte per quanto riguarda i
volumi dei prodotti, ma aveva invece posto delle condizioni indispensabili per il buon esito del negoziato
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
11
(anche in risposta ad analoghe posizioni del Mercosur) che consistono nella previa definizione di un accordo
sul vino e gli spiriti e nel riconoscimento di IGP e DOP comunitarie.
Per quanto riguarda l'accesso al mercato dei prodotti agricoli sensibili, contrariamente ad alcune notizie
circolate nello scorso mese di settembre, non c’erano state modifiche dei volumi globali già previsti; tuttavia,
pur mantenendo la formula del "pacchetto unico" che prevedeva che l'offerta comunitaria per ogni singolo
prodotto dovesse essere considerata la somma dei volumi offerti in ambito "accordo Mercosur" ed "accordo
WTO", la Commissione in alcuni casi aveva spostato parte del quantitativo negoziabile nel WTO nella quota
offerta immediatamente con l’accordo Mercosur. Secondo questo nuovo schema, per ogni punto percentuale
di aumento dei contingenti tariffari in ambito WTO, la seconda parte dei volumi dì prodotti promessi al Mercosur verrebbe ridotta del 5%: in pratica, se nel Doha Round venisse deciso un aumento del 20% o più di un
contingente, la quota spettante al Mercosur per la seconda fase verrebbe azzerata.
L'attuale offerta comunitaria è la seguente:
Prodotto
Carne bovina Hilton Beef
Carne suina
Carne pollame
Proposta settembre 2004
Mercosur
WTO
Proposta maggio 2004
Dazio
60.000 tonn
40.000 tonn
6.000 tonn
5.000 tonn
45.000 tonn
30.000 tonn
Mercosur
10%
WTO
50.000 tonn
50.000 tonn
125 €/tonn
6.000 tonn
5.000 tonn
49,7 €/tonn
37.500 tonn
37.500 tonn
Da notare che nell'offerta delle 60.000 tonnellate di carne bovina Hilton Beef la Comunità, su richiesta
dell'Italia, ha compreso una quota di 10.000 tonnellate da destinare alla produzione di bresaola. Altri prodotti
agricoli compresi nell'offerta:
Prodotto
Proposta settembre 2004
Mercosur
WTO
Dazio
Bioetanolo (zucchero di canna)
600.000 tonn
400.000 tonn
5-10 €/hl
Granturco
400.000 tonn
300.000 tonn
24,5 €/tonn
Grano di bassa qualità
120.000 tonn
80.000 tonn
6 €/tonn
Riso
20.000 tonn
20.000 tonn
29 €/tonn
Aglio
6.000 tonn
4.000 tonn
10.000 tonn
10.000 tonn
Formaggi
4,8%
401 €/tonn
Burro
2.000 tonn
2.000 tonn
434 €/tonn
Latte/creme in polvere
6.500 tonn
6.500 tonn
641 €/tonn
La Commissione ha infine individuato i contingenti che dovrebbero essere introdotti gradualmente ed in
tappe uguali in un arco di tempo di 10 anni; con la stessa modalità verrebbero attuate le relative riduzioni dei
dazi.
RISULTATI DEL CONSIGLIO AGRICOLTURA DEL 18 OTTOBRE
Si è concluso il 18 ottobre a Lussemburgo l’ultimo Consiglio Agricoltura e Pesca prima
dell’avvicendamento della Commissione uscente con il nuovo esecutivo che, se otterrà il voto favorevole del
Parlamento, si insedierà il 1° novembre prossimo. Il Commissario Fischler è stato salutato dai Ministri dei 25
paesi membri con un pranzo organizzato in suo onore nel castello del Primo Ministro lussemburghese.
Dopo una sessione dedicata all’ortofrutta il Commissario Fischler ha poi informato il Consiglio
sull’andamento dei negoziati internazionali sulle questioni commerciali. Partendo dal negoziato più importante, quello in corso all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nell’ambito dell’Agenda per lo Sviluppo di Doha. Fishler ha sottolineato come, dopo il raggiungimento lo scorso luglio dell’accordo quadro sulle
modalities, si apre adesso a Ginevra una fase fondamentale, in cui tutti i paesi del WTO dovranno presentare
le vere e proprie offerte sulla riduzione quantitativa delle tariffe. Il Commissario si è detto comunque soddisfatto per l’accordo di luglio, che salvaguarda la nuova PAC (così come delineata dalla riforma del giugno
2003) da obblighi di riduzione del sostegno. Sull’andamento delle trattative con il Mercosur per un accordo
bilaterale è stato invece piuttosto pessimista, soprattutto per quanto riguarda il conseguimento dell’obiettivo
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
12
stabilito inizialmente di giungere ad un accordo entro la fine del mese di ottobre (vedere anche articolo
precedente). Si è parlato poi di banane e riso. Per la normativa d’importazione sul riso (per la quale il Consiglio aveva chiesto l’apertura di negoziati), il Commissario ha ricordato come Stati Uniti e Thailandia non
abbiano preso parte agli ultimi incontri.
Tra gli altri punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha discusso i seguenti argomenti:
Legislazione USA sul bioterrorismo
La Delegazione italiana ha richiamato l'attenzione del Consiglio e della Commissione europea sulla recente
legge americana, entrata in vigore il 12 dicembre 2003, e sui suoi effetti sulle esportazioni europee di prodotti
agricoli. La legge impone vari obblighi alle aziende esportatrici, come quello di iscriversi alla Food and Drug
Administration e di avere un corrispondente negli USA, il che crea non poche difficoltà soprattutto alle piccole
e medie aziende. Inoltre non sono previste deroghe per i prodotti di qualità riconosciuta a livello europeo. Il
Ministro italiano ha chiesto di effettuare uno studio di impatto di tali misure.
Il Commissario Byrne, pur riconoscendo il diritto degli USA di proteggersi contro il bioterrorismo, ha sottolineato l'importanza del principio di proporzionalità, ed ha ricordato che essi avevano accettato un periodo
transitorio che scadrà nel novembre 2004.
Dal canto suo il Commissario Fischler, in attesa della scadenza di tale periodo transitorio, ha invitato gli Stati
membri a intensificare le comunicazioni con le aziende interessate, in modo che la Commissione possa farsi
un'idea chiara dei problemi esistenti in modo da poter intraprendere, se del caso, le necessarie contromisure.
Coesistenza degli organismi geneticamente modificati (OGM)
Le delegazioni danese ed italiana, sostenute da Grecia, Austria, Germania, Polonia, Slovenia, Paesi Bassi,
Repubblica Ceca, Lettonia, Lussemburgo, Cipro, Spagna, Belgio ed Ungheria, hanno chiesto delle regole
comunitarie armonizzate e vincolanti per la coesistenza delle colture OGM e delle altre colture, e la costituzione di una "task force" per coordinare la raccolta e diffusione delle informazioni a livello comunitario, ed
identificare le necessità esistenti nel campo della ricerca scientifica sulla coesistenza. Inoltre, esse hanno
sottolineato l'esigenza di stabilire delle soglie di OGM nelle sementi per la loro etichettatura. Infine, hanno
affermato che la decisione della Commissione di includere 17 varietà di mais OGM nel catalogo comune
delle varietà avrebbe dovuto essere presa solo dopo la pubblicazione della relazione della Commissione
sull'esperienza degli Stati membri nell'applicazione delle regole sulla coesistenza.
Il Commissario Fischler si è detto in favore di regole nazionali sulla coesistenza, come già fatto dal governo
danese, per tener conto delle singole situazioni nazionali e regionali. Quanto alla "task force", si è detto
favorevole alla creazione di reti informatiche (network) per lo scambio di informazioni tra Stati membri. Degli
orientamenti sulla coesistenza sono già stati pubblicati dalla Commissione nel luglio 2003 (GU L 189 del
29.7.2003, pag. 36).
Il Commissario Byrne dal canto suo ha ricordato il suo sostegno di lunga data per la tecnologia OGM per
quanto riguarda in particolare le utilizzazioni scientifiche.
BSE
Il Commissario Byrne ha presentato una comunicazione scritta sulla situazione per quanto riguarda la BSE e
i cinque anni di misure adottate per combattere questa epizoozia. L'elenco delle norme approvate comprende almeno 70 provvedimenti, e va dalle norme sulle TSE, al divieto di farine animali, ai materiali a rischio
ecc. Come conseguenza di queste misure, il numero di casi si è drasticamente ridotto nell'UE (- 35% nel
2003). L'apparente aumento dei casi nel 2004 nei nuovi Stati membri è dovuto ad un monitoraggio più efficiente. Il Commissario ha poi illustrato le modifiche che potrebbero essere apportate alla legislazione sulla
BSE (ad esempio, eliminazione del divieto dell'uso di farina di pesce nei mangimi per i ruminanti, aumento
dell'età per i test obbligatori, modifiche della lista dei materiali a rischio, eliminazione nel 2005 del divieto
delle esportazioni dal Regno Unito, a determinate condizioni, possibili alternative alla macellazione delle
coorti ecc.).
Blue tongue
La delegazione spagnola ha informato il Consiglio e la Commissione della scoperta di focolai di "blue tongue"
(un virus trasmesso ai ruminanti dagli insetti e non contagiosa per l'uomo) nel sud del paese, e del piano
messo in atto dal governo per lottare contro questa epizoozia, con trasmissione di informazione anche ai
paesi vicini (Portogallo). Un altro focolaio è stato scoperto a 40 km dal primo. Il ministro ha precisato che è
stata creata un'area di protezione intorno alla zona per isolare gli animali infetti e circoscrivere i focolai.
Anche i paesi terzi (Marocco) sono coinvolti nell'azione di monitoraggio. Di questo problema, secondo il
Ministro, dovrebbe discutere il Comitato permanente per la catena alimentare.
Nella sua replica il Commissario Byrne ha ringraziato la Spagna per la rapidità della sua reazione e che sia il
governo che la Commissione hanno preso delle misure immediate che dovranno essere riesaminate questa
settimana dal Comitato citato. Ha sottolineato l'uso positivo dei programmi comunitari cofinanziati e ha ricor-
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
13
dato i recenti casi di questa epizoozia in Grecia, Italia, Francia (Corsica) e Spagna. La Presidenza olandese
ha annunciato la sua intenzione di organizzare in dicembre una conferenza sulle principali epizoozie.
CONSIGLIO DEI MINISTRI UE: NUOVA PONDERAZIONE DEI VOTI
A partire dal 1° Novembre prossimo, verrà modificato il calcolo della maggioranza qualificata e la ponderazione dei voti in seno al Consiglio dei Ministri dell'UE.
La maggioranza sarà raggiunta se rappresenterà il 62% della popolazione europea, cioè circa 284,3 milioni di abitanti su 458,6 milioni, quindi 232 voti rispetto al totale di 321. I voti a disposizione per i singoli paesi
sono attribuiti come segue:
•
•
•
•
•
•
•
•
29 voti: Italia, Germania, Francia, Inghilterra
27 voti: Spagna, Polonia
13 voti: Paesi Bassi
12 voti: Belgio, Grecia, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca
10 voti: Austria, Svezia
7 voti: Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia
4 voti: Cipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia
3 voti: Malta
La popolazione maggiore si ha in Germania (82,5 milioni), seguita da Francia (61,6), Inghilterra (59,6),
Italia (57,8), Spagna (42,3) e Polonia (38,1). I più piccoli sono invece Cipro (730,4 mila), Lussemburgo (451,6
mila) e Malta (399,9 mila). L'Italia contesta però il sistema di calcolo della popolazione europea, basato sul
numero di cittadini residenti nel paese, e chiede invece che si faccia riferimento alla nazionalità indipendentemente dal paese di residenza.
L’INEA PRESENTA IL RAPPORTO SULL'AGRICOLTURA E SOLLECITA LA RIORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Il Ministro delle Politiche Agricole Gianni Alemanno ha espresso vivo apprezzamento per il rapporto sullo
stato dell'agricoltura italiana presentato quest'anno dall’INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria), condividendone pienamente l’analisi e ritenendolo fortemente agganciato all'attualità ed all'effettivo dibattito in
corso a livello politico, economico e sociale.
Intervenendo durante la presentazione del rapporto, Alemanno ha ricordato come il 2004 rappresenterà
la chiusura di un ciclo della politica agricola italiana prima dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2005, sia
nuova PAC che della direttiva comunitaria sulla tracciabilità, ed in previsione dell’attuazione delle deleghe
previste dalla legge di orientamento.
Il ministro ha poi parlato del nuovo quadro istituzionale, con la riforma della Costituzione, della riforma
del MIPAF e della finanziaria. Su richiesta del Presidente dell’INEA, che sollecitava una rapida riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole, con meno compiti di gestione e più di coordinamento ed con “una
organizzazione interna coerente con gli obiettivi che si vogliono perseguire", Alemanno ha precisato che la
riforma in corso di attuazione non porterà ad un Ministero dell’Alimentazione, perché su questo non si è
trovata una condivisione all'interno del Governo, ma tuttavia ci saranno modifiche sostanziali che prevedono
fondamentalmente una strutturazione per filiere. Previste Direzioni particolari per la realtà industriale e commerciale ed un dipartimento per le politiche di sviluppo.
ASSOCARNI DIFENDE IL SETTORE DELLA CARNE DAI CONSUETI ATTACCHI STRUMENTALI NELLA
TRASMISSIONE DI RAI UNO “OCCHIO ALLA SPESA”
Giovedì 14 ottobre alle ore 13.00 è andata in onda su RAI Uno la trasmissione “Occhio alla Spesa” dedicata alla carne bovina. Essendo stati preavvisati che il programma avrebbe avuto i soliti contenuti di attacco
demagogico nei confronti della filiera bovina, il Segretario Generale di Assocarni ha chiesto ed ottenuto di
partecipare alla trasmissione in questione per sostenere le ragioni degli operatori del nostro settore soprattutto relativamente a prezzi e sostanze anabolizzanti.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
14
SETTORE BOVINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE BOVINO DEL 15 OTTOBRE 2004
Il Comitato di gestione delle carni bovine, nella riunione che si è svolta a Bruxelles il 15 ottobre, ha votato
i seguenti provvedimenti in corso di pubblicazione in GUCE:
1) Restituzioni all’esportazione: nessuna variazione
2) Contingente di importazione di carne bovina essiccata dalla Svizzera
Benché già approvato nel precedente Comitato del 17 settembre, il regolamento è stato di nuovo votato
per confermare alcune piccole modifiche “tecniche” che riguardano le caratteristiche della carne oggetto
del contingente (valore pH e peso del prodotto finito). Pertanto la definizione della carne essiccata e disossata diventa la seguente: “tagli di carne ottenuti da cosce di bovini di almeno 18 mesi, privi di grasso
intramuscolare visibile (dal 3 al 7%), con valore pH delle carni fresche compreso tra 5,4 e 6,0; salati, stagionati, pressati, essiccati esclusivamente all’aria fresca e secca e che sviluppano muffe nobili (fioritura
di funghi microscopici). Il peso del prodotto finito è compreso tra il 41% ed il 53% della materia prima della salagione”.
Ricordiamo che il nuovo accordo con la Svizzera, prevede - dal 1° gennaio 2005 - un contingente pluriennale (gennaio-dicembre di ogni anno) di importazione a dazio azzerato di 1.200 tonnellate annuali di
carne bovina secca disossata del codice NC ex 0210 2090 originaria della Svizzera ed abroga il regolamento 2424/99. L’importazione del quantitativo disponibile annualmente continuerà ad essere effettuata
tramite titolo di importazione rilasciato dietro presentazione al Ministero delle Attività Produttive di un certificato di origine rilasciato dall’Ufficio Federale di Veterinaria svizzero.
3) Contingente di importazione di bovini vivi dalla Svizzera
Il Comitato ha votato un’ulteriore modifica della bozza di regolamento (specificatamente in merito
all’accettabilità della copia autenticata della fattura in luogo dell’originale da produrre per lo svincolo della
cauzione relativa al titolo di importazione) che dispone l’apertura di un contingente di importazione a
dazio azzerato di 4.600 bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera (codici NC
0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 e 0102 90 79). In
seguito all’allargamento della Comunità, nello scorso mese di agosto la Commissione aveva consultato il
Consiglio in merito al provvedimento in questione che - se adottato - rimarrebbe comunque in vigore solo
fino al 30 giugno 2005 per essere successivamente integrato nell’ambito dell’accordo UE/Svizzera a partire dal 1° luglio prossimo. Ricordiamo che il regolamento potrà essere adottato solo dopo la pubblicazione del relativo regolamento da parte del Consiglio.
4) Contingente tariffario di importazione “Baby Beef” per il 2005
Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2005 sono stati confermati, con gli stessi quantitativi del 2004, i
seguenti contingenti tariffari di animali vivi e carni fresche di cui ai codici 0102 9051, 9059, 9071 e 9079 /
0201 1000 e 2020 / 0201 2030 e 0201 2050, importabili nella Comunità con dazi specifico e ad valorem
fissati al 20% (quantitativi espressi in tonnellate peso carcassa)
Croazia: 9.400, Bosnia-Erzegovina: 1.500, Macedonia: 1.650, Serbia/Montenegro (e Kosovo): 9.975
5) Modifica del regolamento CE n. 1420/2004 che fissa le percentuali di assegnazione del contingente GATT carne congelata
A seguito di un errore amministrativo delle Autorità maltesi ed inglesi, il Comitato ha dovuto rideterminare le esatte percentuali di assegnazione per il contingente GATT carne congelata (reg. CE 1203/2004).
In base ai nuovi conteggi le percentuali di assegnazione passano da 14,95821% a 14,96825%.
In pratica, con tale modifica, l’Italia riceverà un ulteriore quantitativo pari a complessive 4,8 tonnellate, da
ridistribuire a favore di tutti gli operatori che già hanno partecipato alla ripartizione del contingente in
questione. Le aziende interessate a richiedere i nuovi minimi quantitativi - pari a kg. 17,7 per domanda dovranno presentare apposita richiesta al Ministero Attività Produttive.
6) Modifica misure transitorie PAC per Germania, Danimarca e Svezia
Il Comitato ha votato una modifica, non sostanziale, del regolamento che ha introdotto una fase di transizione per il premio speciale bovino maschio pagato al momento della macellazione, che riguarda esclusivamente Gemania, Danimarca e Svezia (vedasi circolare Assocarni n 219 del 1 ottobre u.s.). La modifica si è resa necessaria per chiarire che il periodo transitorio sino al 31 marzo 2005 introdotto faceva riferimento solo alla macellazione e non all’esportazione.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
15
ANAGRAFE BOVINA: CORREZIONE DELLE ANOMALIE PER LO SCARICO DEGLI ANIMALI
MACELLATI
Il Ministero della Salute ha diramato in data 7 ottobre u.s. la nota prot. DGVA.VIII/30478/P.I.5.i/8, relativa
alla correzione delle anomalie da parte della Banca Dati Nazionale, richiesta ufficialmente da alcune Regioni,
a seguito delle numerose macellazioni di capi che non trovano riscontro in Anagrafe.
Nell’ottica di un miglioramento della qualità della banca dati nazionale, sia per facilitare l’attività di riscontro delle domande di premio zootecnico, sia per garantire una corretta tracciabilità degli animali, il CSN ha
messo in atto un provvedimento straordinario di correzione automatica di tutte le anomalie determinate dalla
diversa registrazione in anagrafe della matricola di uno stesso animale.
L’attività di correzione da parte del CSN è stata formalmente richiesta da 9 Regioni: Piemonte, Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Puglia, Lazio, Abruzzo, Sicilia e le province autonome di Trento e
Bolzano ed è stata già attuata dal CSN, fatta eccezione per Sicilia ed Abruzzo, ancora in fase di elaborazione.
CONTINGENTE DI IMPORTAZIONE DI BOVINI DA INGRASSO - REG.TO 1202/2004: PERCENTUALE DI
ASSEGNAZIONE SECONDA TRANCHE
Nella GUUE L 325 del 28.10.2004 è stato pubblicato il regolamento 1859/2004 del 27 ottobre 2004 che
fissa al 100% la percentuale di accoglimento delle domande di diritti di importazione di bovini da ingrasso
presentate per la seconda tranche prevista dal regolamento CE 1202/2004.
In tutta la Comunità sono stati assegnati in questo trimestre solo 29.570 capi contro i 42.250 disponibili,
pertanto per la terza tranche (a valere sul periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2005) si potranno presentare
domande per un quantitativo di 71.820 capi. Le domande potranno essere presentate dal 1° al 10 gennaio
prossimo.
PREZZI SETTIMANALI CARCASSE BOVINE NEI DIVERSI STATI MEMBRI
Riportiamo di seguito i prezzi delle carcasse bovine registrati nei diversi Stati membri della UE relativi alla settimana n° 43 (dal 18 al 24 ottobre 2004).
Ricordiamo che ulteriori approfondimenti di tali dati sono disponibili sul sito ASSOCARNI, cliccando su
“Prezzi mercato Stati membri” (menu a sinistra).
Euro/100 kg
BE
Vitelloni R3
CZ
207,160 224,720
DK
DE
EE
288,561 276,260
GR
ES
372,240 263,300
FR
IE
LV
LT
280,000 244,700 301,680
133,271
132,921
147,676
Tori R3
223,101
168,215 235,430
208,000 175,400
Manzi R3
179,731
272,021 255,440
307,000 233,950
IT
CY
Vacche O3
177,840 143,855
187,174 201,790 120,862 150,810 137,200
262,000 179,340 196,140
117,597
Giovenche R3
221,000 180,493
273,366 251,680
322,000 236,650 352,070
120,777
LU
Vitelloni R3
HU
279,300 241,411
Tori R3
Manzi R3
294,000
Vacche O3
205,900 175,370
Giovenche R3
296,700
MT
376,130 294,280
NL
AT
PL
PT
322,368 248,130 281,580 193,958 281,100
SI
SK
FI
SE
UK
256,426 213,141 289,016 217,938 247,670
94,448
EU
269,165
259,490 203,733
251,434 173,164
189,004
217,077
273,030
241,792 195,171
221,128 258,712
267,623
203,030 180,480 158,846 148,400
247,170 173,448
123,674 139,805 171,623 179,433
211,569
238,704 151,601 232,463 212,437 257,296
275,774
Fonte: elaborazione Assocarni su dati della Commissione UE
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
16
SETTORE SUINO
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 19.10.2004
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 19 ottobre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate.
2) Modifica dei regolamenti CE n. 1432/94 e n. 1458/2003: al fine di semplificare la gestione dei contingenti d’importazione il comitato ha votato una modifica dei regolamenti che disciplinano le importazioni a
dazio agevolato di carni suine dai paesi terzi al fine di consentire alle Autorità degli stati membri una trattazione dei dati in via informatica.
Nel corso del Comitato è stato distribuito a tutte le delegazioni un questionario, da restituire compilato al
prossimo incontro, con il quale la Commissione ha chiesto agli Stati membri di voler accertare i prezzi orientativi di mercato attualmente riscontrabili nelle proprie nazioni per consentire una valutazione della situazione
anche per una futura eventuale riapertura dell’ammasso privato suino.
Le delegazioni hanno poi avuto uno scambio di vista sui metodi di classificazione delle carcasse suine a
Cipro, in Polonia ed in Repubblica Ceca.
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 4° TRIMESTRE 2004
Le percentuali di accettazione delle domande presentate entro il 7 settembre 2004 (periodo dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2004) per i contingenti di importazione di carni suine di cui ai regolamenti 1432/94 (Gatt
oleaginose), 1898/97 (Accordi di Associazione) e 1458/03 (Gatt dazio agevolato) sono state fissate al
100% per tutti i gruppi. Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 10 dicembre a valere sul trimestre
1° gennaio – 31 marzo 2005.
SETTORE POLLAME
DECISIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEL 19 OTTOBRE 2004
Il Comitato di gestione, nella riunione che si è tenuta il 19 ottobre a Bruxelles, ha votato i seguenti provvedimenti che verranno adottati con regolamenti in corso di pubblicazione:
1) Restituzioni all’esportazione: invariate.
2) Prezzi rappresentativi in vigore dal 20.10.04: (gli importi aggiornati sono riportati nella tabella sul sito
Assocarni);
PRODOTTO
Polli congelati 65% (NC 0207 12 90)
Polli disossati congelati
(NC 0207 14 10)
PAESE
BRASILE
ARGENTINA
BRASILE
TAILANDIA
ARGENTINA
CILE
Petti di pollo congelati
(NC 0207 14 50)
Tacchini congelati disossati
(NC 0207 27 10)
Preparazioni non cotte, di galli
e di galline (NC 1602 32 11)
PREZZO RAPPRESENTATIVO
82,0
79,5
143,4
186,8
178,7
261,1
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
kg
kg
kg
kg
kg
kg
RELATIVA CAUZIONE
11
12
58
37
41
12
134,1 €/100 kg
25
ARGENTINA
258,5 €/100 kg
12
BRASILE
CILE
274,1 €/100 kg
7
BRASILE
161,5 €/100 kg
44
189,4 €/100 kg
30
TAILANDIA
ARGENTINA
178,7 €/100 kg
35
(*) l’importo viene applicato come cauzione se il prezzo CIF è superiore al prezzo rappresentativo; in
deve essere considerato come dazio addizionale.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
€/100
(*)
kg
kg
kg
kg
kg
kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg
€/100 kg ______
caso contrario, lo stesso
17
ETICHETTATURA VOLONTARIA PER LE CARNI DI POLLAME
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI, Serie generale
n. 241 del 13 ottobre 2004) il Decreto Ministeriale 29 luglio 2004 relativo alle modalità di applicazione di un
sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.
Il decreto in parola viene a sostituire il Decreto Ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 recante norme per
l’applicazione di alcuni disposizioni comunitarie concernenti l’uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame.
Gli operatori che vorranno adottare tale sistema di etichettatura volontaria dovranno dotarsi di un disciplinare approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
In particolare le informazioni che potranno essere riportate in etichetta riguardano:
1) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e il lotto di
produzione in allevamento;
2) il Paese dell’impresa di produzione dei pulcini o incubatoio;
3) il Paese e allevamento di ingrasso;
4) il Paese e macello in cui è avvenuta la macellazione;
5) il laboratorio di sezionamento;
6) l’alimentazione;
7) la forma di allevamento;
8) la razza o il tipo genetico;
9) l’età dell’animale macellato e il periodo di ingrasso;
10) la data di macellazione;
11) eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Con l’entrata in vigore del nuovo decreto, i macelli avicoli già autorizzati dalle regioni ai sensi del DM
10/09/1999, n. 465 possono continuare ad operare, ma devono uniformarsi alle nuove disposizioni entro sei
mesi. Anche gli operatori che, al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto, producono carni di pollame con certificazioni volontarie di prodotto garantite da un organismo di certificazione è concesso un periodo
di sei mesi per adeguare il proprio sistema a quanto previsto dal nuovo decreto.
Le carni di pollame etichettate in un altro Stato membro della UE, conformemente ad un disciplinare approvato dall’autorità competente di quel Paese, possono circolare liberamente nel territorio italiano a
condizione che nell’etichetta originaria siano assicurate le informazioni sull'origine e provenienza delle
carni e che nell’etichetta stessa non siano aggiunte ulteriori informazioni.
Le carni di pollame originarie e provenienti da Paesi terzi, per poter essere immesse in circolazione sul
territorio nazionale, devono essere etichettate conformemente alla legislazione del paese di provenienza,
riconosciuta equivalente a quella comunitaria, a condizione che nell’etichetta siano assicurate le
informazioni relative al produttore, all’origine e provenienza delle carni (paese di allevamento e ingrasso e
paese e macello in cui è avvenuta la macellazione).
PERCENTUALI D’ASSEGNAZIONE CONTINGENTI 4° TRIMESTRE 2004
Riportiamo di seguito le percentuali di accettazione per i contingenti di importazione di carni di pollame
relativamente alle domande presentate entro il 7 settembre 2004 (periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre
2004).
Gatt oleaginose
- gruppo 1:
- gruppo 2:
- gruppo 3:
- gruppo 4:
- gruppo 5:
- reg.to 1431/94
1,45 %
1,98 %
1,52 %
2,24 %
7,38 %
Accordi GATT - reg.to 1251/96
- gruppo P1:
100,00 %
- gruppo P2:
100,00 %
- gruppo P3:
2,12 %
- gruppo P4:
6,02 %
Accordo Israele – reg.to 2497/96
- gruppo I 1:
100,00 %
- gruppo I 2:
100,00 %
Le prossime domande si presenteranno dal 1° al 10 dicembre a valere sul trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2005.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
18
SETTORE EQUINO
NUOVO INTERVENTO DI ASSOCARNI CONTRO LE PROPOSTE LEGISLATIVE FINALIZZATE A
VIETARE LE MACELLAZIONI EQUINE IN ITALIA
Facendo seguito a quanto riportato con Circolare informativa Assocarni n. 168 del 22 luglio u.s., si informa che in ragione delle ulteriori discussioni in corso alla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati
su una serie di proposte legislative finalizzate a vietare in Italia le macellazioni equine, Assocarni ha nuovamente contattato il Presidente della stessa Commissione, al quale ha inviato la lettera di seguito riportata,
per chiedere l’emanazione di un parere sfavorevole nei confronti delle proposte di legge, in corso di esame.
Tra le sue argomentazioni Assocarni ha sottolineato l’assoluta illegittimità di un’eventuale norma in tal
senso , sia rispetto alle disposizioni comunitarie esistenti, sia in ragione dell’impossibilità di vietare le importazioni di tali carni da altri Paesi e la conseguente penalizzazione degli operatori del settore e dei consumatori italiani.
Di seguito il testo della lettera inviata:
“” Oggetto: proposta di Legge C. 2806 – progetto concorrente C. 4378
Stimato Presidente,
in relazione al progetto di Legge in discussione presso la XIII Commissione della Camera dei Deputati C.
2806 - recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio equino - e con specifico riguardo
alla proposta concorrente C. 4378, la scrivente desidera richiamare la Sua cortese attenzione sulla gravità di
quanto indicato in quest’ultima con riferimento particolare all’articolo 1, comma 2.
Nel progetto di legge n. 4378 viene infatti avanzata l’ipotesi del divieto di macellazione degli equini, nonché la vendita ed il consumo delle carni equine, sul territorio italiano.
Tale proposta lascia trasparire innanzitutto la scarsa sensibilità del proponente nei confronti delle tradizioni zootecniche ed alimentari nazionali, atteso il caratteristico consumo di carni equine in diverse zone del
nostro Paese, nonché la loro utilizzazione in alcuni prodotti tipici che rappresentano elementi caratterizzanti
la cultura di specifici territori italiani.
Inoltre, come Associazione nazionale dell’Industria e del Commercio delle carni, non possiamo non evidenziare l’assoluta insostenibilità di tale proposta, sia con riferimento alle regole del Mercato unico comunitario che, più in generale, con le regole che disciplinano il commercio internazionale alle quali - come Stato
membro dell’Unione europea ed aderente all’Organizzazione Mondiale del Commercio - non possiamo in
ogni caso sottrarci.
Vietare la macellazione degli equini sul territorio italiano avrebbe dunque come unico effetto quello di vedere sostituite sul mercato nazionale le carni equine prodotte in Italia con carni equine provenienti da altri
Stati membri o da Paesi terzi, non potendo in alcun modo vietare la commercializzazione sul nostro territorio
di tali carni.
Tale divieto non avrebbe pertanto altro effetto se non quello di porre l’Industria italiana in una situazione
di svantaggio competitivo nei confronti degli operatori di altri paesi e costringere gli operatori commerciali ed i
consumatori nazionali ad approvvigionarsi di tali carni sui mercati esteri con minori garanzie di controllo e
sicurezza per il consumatore.
A ciò si aggiungano le pesanti ricadute sia per il settore agricolo-zootecnico che per quello industriale ed il relativo indotto - con conseguenti danni economici e sociali difficili da valutare.
In considerazione di quanto sopra si chiede di stralciare la proposta concorrente C. 4378 dalla proposta
di Legge C. 2806.
…..Omissis””
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
19
POLITICA AGRICOLA COMUNE
RIFORMA DELLA PAC : NESSUN PERIODO TRANSITORIO PER IL PREMIO ALLA MACELLAZIONE
DEI BOVINI
Come noto la riforma della PAC adottata nel giugno 2003 non entrerà in vigore nello stesso momento in
tutti gli Stati membri. In alcuni di essi come l’Italia si applicherà a partire dal 1° gennaio 2005 e per altri invece si applicherà a partire dal 1° gennaio 2006.
Tenuto conto dei cambiamenti radicali che scaturiranno da questa riforma (in particolare disaccoppiamento degli aiuti), gli Stati membri che hanno deciso di attuarla a partire dal 1° gennaio 2005, e che hanno
scelto l’opzione del disaccoppiamento totale per il premio alla macellazione dei bovini (si tratta di Germania,
Danimarca, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Regno Unito e Svezia), temono un afflusso di animali da macello
sul mercato prima del 31 dicembre 2004, al fine di beneficiare del premio alla macellazione che sarà eliminato a far data dal 1° gennaio 2005. Tali Stati membri, per evitare che il mercato sia perturbato, hanno chiesto
alla Commissione europea di introdurre alcune misure transitorie che consentano ai bovini macellati in un
periodo determinato, dopo il 1° gennaio 2005 di poter beneficiare del premio alla macellazione. La Commissione europea, dopo aver esaminato la questione, ha deciso di non dare seguito all’istanza presentata dai
Paesi sopra richiamati. Si potrebbe avere pertanto un concentrazione di animali sui mercati dei Paesi interessati nelle ultime settimane del 2004.
Diversamente, per quegli Stati membri (Germania, Danimarca e Svezia) nei quali il premio speciale bovino maschio è pagato al momento della macellazione, la Commissione europea, durante il Comitato dei
pagamenti diretti svoltosi a Bruxelles il 30 settembre u.s., ha previsto la possibilità di erogare il premio sino al
31 marzo 2005.
RIFORMA PAC: CIRCOLARE APPLICATIVA DELL’AGEA
Facciamo seguito alla nostra informativa n. 194 del 30 agosto scorso per comunicare che l’AGEA ha diramato la Circolare applicativa protocollo ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, con la quale vengono impartite
le disposizioni di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di
pagamento unico (relativamente ai regolamenti (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e della Commissione n.
795/2004 e n. 796/2004). La circolare, disponibile sul sito ASSOCARNI, è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale italiana n. 240 del 12 ottobre.
PAC ZOOTECNIA - CIRCOLARE PER LA CAMPAGNA 2003: IN PAGAMENTO I 40 MILIONI DI EURO
PER I CONTENZIOSI 2000/2002 PIU’ VOLTE SOLLECITATI DA ASSOCARNI
Informiamo che l’Agea, con Circolare n°33 del 5 ottobre 2004 ha integrato la Circolare Agea n°39 del 1°
agosto 2003 relativa alle istruzioni applicative generali campagna 2003 settore bovini .
In particolare la nota prevede che “l’Agea comunicherà, utilizzando modalità informatizzate e telematiche, il
provvedimento definitivo a saldo e relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento
nei confronti dei mandanti. L’Agea informerà i richiedenti l’aiuto che non hanno conferito mandato al CAA
mediante comunicazione al domicilio del richiedente”.
Le suddette comunicazioni saranno inviate dall’Amministrazione a partire dal giorno successivo al termine
ultimo stabilito per i pagamenti fissato dalla regolamentazione comunitaria per la Campagna 2003, comunque entro il 28 febbraio 2005”.
Sono inoltre stati firmati da AGEA decreti di pagamento per circa 40 milioni di Euro per pagamenti legati ai
premi zootecnici delle campagne 2000/2002 oggetto di contenzioso e per i quali è stato completato l’incrocio
con la banca dati. Si tratta di una decisione di particolare rilievo che Assocarni aveva più volte sollecitato
anche attraverso il ricorso ad iniziative legali.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
20
SPOSTAMENTO TERMINI DOMANDE PAC BOVINI MASCHI E VACCHE NUTRICI
E’ alla firma del Ministro delle Politiche Agricole il decreto per lo spostamento dei termini di presentazione delle domande di premio bovino maschio (dal 30 novembre al 30 dicembre 2004) e vacche nutrici (dal 15
ottobre al 15 novembre 2004).
NOTIZIE SANITARIE
BENESSERE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO: NUOVA INIZIATIVA DI COMPROMESSO DELLA
PRESIDENZA OLANDESE
Come noto nel 2003 la Commissione europea ha presentato al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura e al
Parlamento europeo (per quest’ultimo si tratta di un mero parere) un progetto di regolamento sulla protezione
degli animali durante il trasporto. Ricordiamo che durante la Presidenza irlandese (gennaio/giugno 2004) vi
era stato un tentativo di adozione, poi fallito grazie anche alle iniziativa di Assocarni ed al voto contrario della
delegazione italiana (vedasi circolare Assocarni n° 92 del 27 aprile 2004) e che uno degli ultimi testi di
compromesso prevedeva, per quanto riguarda la durata del trasporto, una sequenza di viaggio/riposo per
tutti gli animali (eccetto i suini) di 9-2-9-12-9-2-9-24.
Recentemente, l’attuale Presidenza olandese (luglio/dicembre 2004) ha deciso di riesaminare il progetto
di regolamento sopra richiamato. Infatti, successivamente ai numerosi contatti bilaterali con alcune delegazioni nazionali (Regno Unito, Germania, Francia, Italia che sembrerebbe avere assunto una posizione più
morbida) avvenuti durante la conferenza regionale dell’OIE tenutasi a Avila (in Spagna) il 1° ottobre u.s., la
Presidenza olandese ha deciso di iscrivere all’ordine del giorno della riunione dei Capi dei servizi veterinari
europei, tenutasi dal 5 all’8 ottobre 2004 a Noordwijck, il dossier del benessere animale.
Nel corso di tale riunione la Presidenza olandese ha esaminato con gli Stati membri ed i Servizi della
Commissione europea un documento di lavoro con un nuovo compromesso sulla proposta di regolamento
relativo al benessere degli animali nel corso del trasporto.
La nuova proposta che avrebbe accolto il parere favorevole di tutte le delegazioni tranne quella danese e
belga si baserebbe su innanzitutto su un consolidamento delle attuali disposizioni della Direttiva 91/628/CEE
per quanto riguarda i tempi di trasporto e le densità di carico. Rimarrebbe quindi invariata l’attuale situazione
su questi due importantissimi punti. Allo stesso tempo, venendo tali disposizioni ad essere contenute in un
regolamento (direttamente applicabile in tutti gli Stati membri) e non più in una direttiva (da recepire in ciascun Stato membro, con recepimenti nazionali non sempre omogenei tra i differenti paesi) vi sarebbe un
rafforzamento dell'applicazione e dei controlli da parte degli Stati membri e si eviterebbe la distorsione di
concorrenza tra gli operatori comunitari dovuta all’applicazione non omogenea delle disposizioni di tali disposizioni.
Ulteriori punti del compromesso riguardano nuove disposizioni volte a rafforzare i controlli, le sanzioni e
la cooperazione amministrativa tra Stati membri.
Il nuovo regolamento, secondo l’attuale versione della proposta, dovrebbe entrare in vigore 24 mesi dopo
la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale comunitaria anche se alcune disposizioni in particolare entreranno in vigore in una data successiva. Ad esempio, l’obbligo di formazione e certificazione per i trasportatori
ed i custodi (non l’obbligo di autorizzazione, già previsto) e l’obbligo di strumentazione di controllo e registrazione della temperatura sui mezzi di trasporto per i viaggi superiori alle 8 ore (36 mesi dopo la pubblicazione
del regolamento), l’obbligo di un sistema di navigazione satellitare (30 mesi dopo la pubblicazione del regolamento).
La nuova proposta verrà quindi discussa nel corso dei prossimi giorni ai differenti livelli con i seguenti
appuntamenti: il 29 ottobre 2004 in una nuova riunione dei Direttori dei Servizi Veterinari dell’Unione europea; il 10 novembre 2004 (se c'è accordo nei primi due appuntamenti) al Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER); infine il 22 novembre (se c'è accordo nei primi due appuntamenti ed al COREPER) vi
potrebbe essere la presentazione al Consiglio dei ministri dell’Agricoltura per dibattito e voto.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
21
RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SANITA’ ANIMALE DEL 19 e 20
OTTOBRE 2004
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale, riunitosi a Bruxelles il 19 e 20 ottobre 2004, ha dato il proprio parere favorevole su una serie di proposte della Commissione tra le quali si
ricordano :
1) una proposta di modifica della decisione 2003/828/CE per quanto riguarda le misure contro la blue
tongue in Spagna. Si ricorda che il 14 ottobre u.s. la Commissione aveva adottato la decisione
2004/697/CE relativa al divieto di spedizione da alcune parti del territorio del sud della Spagna di animali
vivi delle specie sensibili alla blue tongue (ovini, bovini ed altri ruminanti) e del loro materiale genetico
(sperma, ovuli, embrioni). La modifica introdotta dalla nuova decisione approvata è volta ad estendere le
zone sottoposte a misure di restrizione ai seguenti territori: Provincia di Cadice : tutte le comarca; Provincia di Malaga: tutte le comarca; Provincia di Siviglia: tutte le comarca ad eccezione di Cazalla de la
Sierra; Provincia di Huelva : le comarca di la Palma del Condado, Ayamonte e Cartata; Provincia di Cordova: le comarca di Lucena, Montilla e Posada;
2) una proposta di modifica della decisione 2001/881/CE relativa ai posti di ispezione frontaliera riconosciuti. La modifica non interessa la lista dei posti di ispezione riconosciuti, ma la verifica, da parte dei
singoli Stati membri e della Commissione europea (Ufficio Alimenti e Veterinaria, della loro conformità ai
requisiti richiesti dalla normativa comunitaria. La frequenza dei controlli sarà stabilita sulla base di
un’analisi del rischio che includa i flussi commerciali, i risultati dei precedenti controlli, ecc.
3) una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano) per quanto riguarda l’approvazione di metodi alternativi per il trattamento
dei sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3. Per quanto riguarda i sottoprodotti di categoria 1 si tratta dei seguenti metodi: idrolisi alcalina, biogas per idrolisi ad alta pressione, produzione di biodiesel. Per quanto
riguarda i materiali di categoria 2 e 3 i metodi sono: idrolisi alcalina, biogas per idrolisi ad alta pressione,
produzione di biodiesel, idrolisi ad alta temperatura ed alta pressione, pirolisi e gassificazione. Nel caso
della produzione di biodiesel, i materiali di categoria 1 devono provenire da animali di età inferiore a 24
mesi o da animali sottoposti a test rapido con esito favorevole.
4) una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda la trasformazione di
sottoprodotti ottenuti da pesci.
5) una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda l’utilizzazione del
latte, dei prodotti a base di latte e di prodotti derivati, classificati come materiali di categoria 3.
Inoltre, la Commissione ha presentato agli Stati membri due progetti di modifica del regolamento (CE) n.
999/2001 (regole sanitarie per BSE e scrapie) non sottoposti a votazione.
La prima proposta concerne gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 e più esattamente la
sorveglianza sugli ovini ed i caprini, con il fine di stabilire una procedura di controllo da parte dei laboratori
nazionali di riferimento sui casi “atipici” di encefalopatie spongiformi ovi-caprine.
La seconda proposta riguarda l’allegato IV ed è volta alla reintroduzione della possibilità di utilizzazione
delle farine di pesce nell’alimentazione dei ruminanti. Numerosi Stati membri, tra cui l’Italia, si sono però
mostrati contrari alla proposta, ritenendo prematuri i tempi per tale riapertura soprattutto in ragione di problemi legati al controllo dei mangimi.
Nel corso di un gruppo di lavoro tra esperti degli Stati membri è stata inoltre discussa la questione relativa all’esportazione verso paesi terzi di carni bovine di animali di età superiore a 12 mesi contenenti ossa
della colonna vertebrale. I Servizi della Commissione hanno riconosciuto la scarsa chiarezza legislativa al
riguardo. Il regolamento 999/2001 vieta infatti l’esportazione di materiale a rischio specifico - e quindi anche
di colonna vertebrale - verso paesi terzi, mentre permette gli scambi intracomunitari e le importazioni di carni
bovine di animali di età superiore ai 12 mesi con colonna. La Commissione, però, pur riconoscendo che il
testo del regolamento risulta al riguardo poco chiaro, ha evidenziato una certa perplessità circa l’opportunità
di esportare verso paesi terzi carni di bovini di più di 12 mesi con colonna vertebrale e tale perplessità è stata
sostenuta da gran parte dei rappresentanti nazionali. Non è pertanto da escludere che i Servizi della Commissione possano a breve presentare un progetto di modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 con lo scopo
di rendere esplicito il divieto di esportazione dall’Unione europea verso paesi terzi di carni bovine di animali
di età superiore a 12 mesi con colonna vertebrale.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
22
RISULTATI COMITATO PERMANENTE CATENA ALIMENTARE E SANITA’ ANIMALE DELL’11 E 12
OTTOBRE 2004
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale, riunitosi a Bruxelles l’11 e 12 ottobre 2004, ha dato il proprio parere favorevole su una serie di proposte della Commissione tra le quali si
ricordano :
1) una proposta di modifica della decisione 2004/614/CE relativa alle misure di protezione contro
l’influenza aviaria in Sud Africa (si veda Circolare Assocarni n. 224 del 13/10/2004). La modifica è volta ad estendere fino al 31 marzo 2005 le attuali misure di restrizione;
2) una proposta di decisione concernente la lista dei programmi di eradicazione e sorveglianza delle
malattie animali, così come delle zoonosi, per i quali è previsto un contributo finanziario da parte
dell’Unione Europea.
Per quanto riguarda le malattie animali i programmi che verranno sovvenzionati riguardano: la malattia di
Aujeszky, la blue tongue, la brucellosi, la tubercolosi, la leucosi, la peste suina classica, la malattia vescicolare del suino, ecc. Il contributo finananziario comunitario ammonterà a 55.085.000 Euro. Nel caso
delle zoonosi il contributo sarà pari a 2.280.000 Euro.
3) una proposta di decisione che modifica la lista dei programmi di eradicazione e di sorveglianza nei
confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) per i quali è previsto un contributo finanziario da parte dell’Unione Europea.
Il contributo comunitario sarà pari a (in Euro): a) Programma di sorveglianza: 82.155.000; 2) eradicazione della BSE: 15.945.000; eradicazione della scrapie: 32.775.000.
Prossimamente (in novembre), la Commissione sottoporrà al Comitato un progetto di decisione volto
all’approvazione dei programmi di eradicazione e sorveglianza per le EST, in particolare per quanto riguarda il contributo finanziario comunitario all’acquisto dei kit per i test rapidi (nel 2004 la partecipazione
finanziaria comunitaria è stata pari a 8 Euro per kit). Si ricorda che in Italia tutti i costi per i test rapidi sono coperti dallo Stato.
4) una proposta di decisione di modifica della decisione 2004/666/CE per quanto concerne la reintroduzione della vaccinazione contro l’influenza aviaria in alcuni parti del territorio italiano. Su tale punto il Ministero della Salute italiano ha diramato nella giornata odierna, ai fini dell’immediata applicazione
sul territorio italiano delle nuove disposizioni, la nota prot. DGVA.VIII/31363/P-I.8.d/108 disponibile sul sito Assocarni.
5) una proposta di decisione di modifica della decisione 93/52/CEE per quanto concerne la dichiarazione
di alcune parti del territorio italiano quali ufficialmente indenni da: a) brucellosi ovina: Firenze, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni; b) tubercolosi: Como, Prato; c)
brucellosi bovina: Perugia, Terni; d) leucosi bovina: Pavia, Massa-Carrara, Perugia, Terni.
6) una proposta di decisione che modifica gli allegati all’Accordo bilaterale UE/Canada per quanto riguarda le misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e loro prodotti.
7) una proposta di decisione relativa alla certificazione sanitaria per l’importazione di sperma bovino e
suino proveniente dal Canada.
BOZZA DI LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SALUTE SU RINTRACCIABILITÀ: PRIMO CONFRONTO
TRA LE PARTI
Il 5 ottobre si è tenuta presso il Ministero della Salute una riunione per un primo confronto tra le differenti
parti sulla bozza di linee guida per l’applicazione delle misure di cui agli articoli 18-19 del regolamento (CE)
n. 178/2002 preparata dal Ministero della Salute.
Per quanti interessati, il testo della bozza di linee guida presentata dal Ministero della Salute è disponibile presso la Segreteria Assocarni. Nel sottolineare che tale testo rappresenta unicamente una prima stesura
(e non ha pertanto al momento alcun carattere di ufficialità) delle linee guida ministeriali e che i suoi contenuti
saranno oggetto di profonda revisione nei prossimi giorni, si ricorda brevemente che l’ambito di discussione
riguarda gli obblighi che discenderanno per gli operatori e le autorità di controllo dal momento dell’entrata in
vigore, il 1 gennaio 2005, delle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002 relativo ai principi ed ai
requisiti generali della legislazione alimentare.
Il regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolare gli articoli 18 e 19 introdurranno difatti due importanti
novità a carico degli operatori, ovvero: la rintracciabilità obbligatoria (articolo 18) per tutti gli alimenti ed i
mangimi in tutte le fasi della loro produzione, trasformazione e commercializzazione e l’obbligo (articolo 19),
in caso di rischio di sicurezza di prodotti già fuoriusciti dalla loro sfera di controllo diretto di:
1) attivare immediatamente le procedure per il ritiro del prodotto;
2) informare le autorità (sanitarie) competenti;
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
23
3) qualora il prodotto possa avere raggiunto i consumatori, dare loro informazione efficace e accurata,
con precisazione del motivo del ritiro;
4) se necessario (“quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della
salute”) provvedere al richiamo dei prodotti già forniti ai consumatori.
Ritornando al tema in discussione, Assocarni aveva anticipato nella giornata di venerdì 29 settembre u.s.
con lettera al Direttore generale Marabelli la propria posizione, evidenziando la necessità di una sostanziale
revisione dei contenuti del documento in coerenza con quelli del regolamento (CE) n. 178/2002, evitando
quindi di fornire con tali linee guida indicazioni non contenute nel regolamento e da questo non richieste.
Nel corso della riunione odierna tale necessità di revisione è stata ribadita al Ministero della Salute da
Federalimentare e da tutte le Associazioni a questa aderenti ed ha trovato il parere concorde della quasi
totalità dei presenti (Confederazioni agricole, rappresentanti delle distribuzione ecc.) con un riscontro positivo
da parte dello stesso Ministero della Salute.
Il Direttore Generale, dr. Romano Marabelli, ha infatti tenuto a sottolineare in apertura di riunione la volontà dello stesso Ministero di non creare sovrastrutture nazionali con indicazioni e richieste che vanno al di
là delle disposizioni del regolamento 178/2002 e dichiarando quindi la volontà a recepire le osservazioni
mosse. Unico scopo del Ministero è, sempre nelle parole del dr. Marabelli, quello di fornire una chiave di
lettura quanto più possibile omogenea riguardo gli obblighi che discenderanno dall’entrata in vigore di tali
disposizioni al fine di armonizzare l’interpretazione a livello nazionale.
Il Ministero della Salute, quindi, recependo le istanze di revisione avanzate, si è reso disponibile ad istituire un gruppo di lavoro con i rappresentanti dei differenti anelli della filiera (produzione primaria, trasformazione, commercio, grande distribuzione organizzata, ecc.) al fine di giungere in tempi brevi alla stesura di un
documento definitivo concordato.
In particolare tale documento nelle intenzioni di tutte le parti dovrà individuare prioritariamente gli obblighi
cogenti per gli operatori derivanti dalle disposizioni del regolamento, un’eventuale indicazione agli operatori
che se ne volessero dotare riguardo sistemi avanzati di tracciabilità volontaria ed, infine, indicazioni per gli
organi di controllo.
La volontà mostrata da tutte le parti è stata quella di giungere quanto prima alla stesura finale del documento, in tal senso è stato costituito un gruppo di lavoro (di cui Assocarni farà parte con Federalimentare)
per la redazione di tale documento. A conclusione dei lavori vi sarà quindi un nuovo confronto tra le parti.
Una volta concordato, il documento dovrebbe essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, prima
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SULL’AUTORIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI:
DIVIETO DI COMPRESENZA, RICONOSCIMENTO COMUNITARIO E CAPACITA’ LIMITATA
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA/IX/29992/P-I.8.d.i del 4 ottobre 2004, ha
chiarito che le Regioni non possono riconoscere, all’interno di un medesimo stabilimento, attività autorizzate
con riconoscimento comunitario ed attività a capacità limitata.
Tale chiarimento si è reso necessario a seguito del riscontro in alcune Regioni di stabilimenti ai quali erano stati contemporaneamente assegnati il bollo CE, per una parte dello stabilimento, ed il riconoscimento
regionale (capacità limitata) per un’altra parte del medesimo stabilimento.
Come precisato nella nota ministeriale in parola rimane ovviamente la possibilità - nel rispetto dei requisiti richiesti - di contemporanea presenza all’interno di un medesimo stabilimento di riconoscimenti per tipologie differenti di attività. Ovvero, un’unica unità strutturale può essere riconosciuta CE anche per più tipologie
di attività (ad esempio, macello carni fresche e macello carni di pollame).
PRESENTAZIONE DELLE NUOVE RICHIESTE DI ABILITAZIONE DEGLI STABILIMENTI ITALIANI
ALL’ESPORTAZIONE DI CARNI BOVINE DISOSSATE VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA
L’inserimento nella lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare carni bovine verso la Russia è stato fino ad ora limitato ai soli stabilimenti che effettuano il processo completo di lavorazione (macello con annesso
laboratorio di sezionamento).
Allo stesso tempo, dalle trattative in corso per la definizione dei nuovi certificati sanitari per l’esportazione
verso la Federazione russa – certificati che dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2005 – è emersa la
nuova possibilità, così come da sempre richiesto da Assocarni, di poter autorizzare all’esportazione non solo
stabilimenti che effettuano il completo processo produttivo (macello con sezionamento annesso), ma anche
stabilimenti di macellazione, laboratori di sezionamento e depositi frigorifero autonomi.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
24
Tale nuova possibilità si basa anche sul fatto che con l’entrata in vigore dei nuovi certificati verrà consentita anche la triangolazione delle carni bovine da esportare nelle Federazione russa fino ad ora impossibile.
Al riguardo si ricorda che il Ministero della Salute aveva chiesto, con la nota prot.
DGVA/IX/27773/8.I..i.6.a.s del 29 settembre 2004, di ricevere i nominativi degli stabilimenti italiani interessati
ad essere inseriti, previa visita ispettiva da parte delle autorità della Federazione russa, nella lista degli
stabilimenti autorizzati ad esportare carni bovine verso tale Paese e che lo stesso Ministero, con nota prot.
DGVA/IX/31803/P del 19/10/2204, aveva successivamente fissato al 30 ottobre 2004 il termine per il ricevimento delle richieste di cui sopra.
EXPORT VERSO LA FEDERAZIONE RUSSA: RIUNIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE SUI FUTURI
CERTIFICATI
Il 28 ottobre ha partecipato ad un incontro, tenutosi presso il Ministero della Salute, che ha visto la partecipazione delle Organizzazioni del settore e dei Servizi veterinari delle principali regioni nel corso del quale
sono stati discussi alcuni aspetti operativi connessi ai nuovi certificati che dovranno scortare i prodotti di
origine animale esportati verso la Russia dalla UE a partire dal 1° gennaio 2005.
Come noto (si veda Circolare Assocarni n. 197 del 02/09/), uno dei punti del Memorandum di intesa concordato tra l’Unione Europea e la Federazione Russa il 2 settembre u.s., stabiliva quattordici nuovi certificati
veterinari (disponibili sul nostro sito) per animali vivi e prodotti di origine animale (carni bovine, carni suine,
carni di pollame, prodotti a base di carne, ecc.) da esportare dall'Unione Europea verso la Federazione
Russa.
I nuovi certificati, entrati formalmente in vigore il 1° ottobre 2004, diverranno obbligatori a partire dal 1
gennaio 2005 e fino a tale data gli attuali certificati sanitari concordati a livello bilaterale per l'esportazione di
animali e prodotti di origine animale potranno continuare ad essere utilizzati. L'esportazione di prodotti non
coperti dai 14 nuovi certificati continuerà utilizzando gli attuali modelli di certificato concordati bilateralmente
tra i singoli Stati membri e la Federazione Russa.
Tra le principali novità pretese dai Servizi veterinari russi sui nuovi certificati, l’obbligo che tali certificati
vengano redatti su carta filigranata o riportino in ogni caso un ologramma inamovibile.
Il Ministero della Salute ha chiarito che dovrà essere il Poligrafico a stampare tali prodotti che potranno
poi essere distribuiti, a seconda della quantità richiesta, alle differenti regioni e quindi ASL. Da un’analisi dei
pro e contro è emerso che probabilmente lo strumento più efficace da utilizzare potrà essere un adesivo
riportante un ologramma irriproducibile (probabilmente stella della Repubblica) da apporre a cura del veterinario ufficiale italiano che firma il certificato. Assocarni ha evidenziato l’assoluta necessità che tale materiale
sia in ogni caso disponibile presso le Asl delle aziende interessate ad esportare sin dal 1° gennaio p.v., data
a partire dalla quale i vecchi certificati non potranno più essere utilizzati.
Nel corso della discussione sono stati affrontati e dibattuti anche altri aspetti quali il perdurante ingiustificato obbligo di sottoscrizione dei certificati per l’export di carni da parte del veterinario russo presente in
Italia, le difficoltà legate alla sottoscrizione di alcuni certificati che fanno espresso riferimento alla conformità
alla normativa russa, la necessità di apportare alcune modifiche a vecchi certificati (pelli, carni equine ecc.)
non compresi tra quelli armonizzati a livello comunitario. Nel corso della riunione è stato anche chiesto al
Ministero di inviare al più presto ai Servizi veterinari russi la richiesta di una nuova ispezione per il riconoscimento degli impianti italiani interessati ad esportare verso la Federazione e ancora non in possesso del
riconoscimento.
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO GLI STATI UNITI D’AMERICA: VISITA
ISPETTIVA DAL 13 OTTOBRE AL 17 NOVEMBRE 2004
S’informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA/IX/30249/P del 6 ottobre 2004, ha
comunicato che la prossima visita ispettiva delle autorità statunitensi presso alcuni stabilimenti autorizzati ad
esportare verso gli Stati Uniti d’America avrà luogo dal 13 ottobre al 17 novembre 2004.
IL GOVERNO ITALIANO SOLLECITA L’ARABIA SAUDITA ALLA RIAPERTURA DELLE IMPORTAZIONI
DI CARNI BOVINE DALL’ITALIA
S‘informa che a seguito delle richieste avanzate in più occasioni da Assocarni, il Sottosegretario
all’Agricoltura, on.le Scarpa Bonazza, ha affrontato direttamente, nel corso di un incontro tenutosi il 29 settembre scorso con il Ministro dell’Agricoltura dell’Arabia Saudita, sig. Balghunaim, la necessità di arrivare
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
25
quanto prima alla rimozione dell’attuale divieto di esportazione di carni bovine dall’Italia verso il Paese arabo.
Tale divieto, di fatti, introdotto all’inizio della crisi BSE, risulta oggigiorno ingiustificato tenuto conto dell’alto
livello di protezione offerto dalle misure di controllo ed eradicazione della malattia adottate nel nostro Paese.
Sempre su richiesta Assocarni, all’azione del Sottosegretario Scarpa Bonazza si è aggiunta quella del
Ministro Sirchia che ha predisposto una lettera al riguardo per il suo omologo in Arabia Saudita.
Quanto sopra rappresenta ovviamente un passo rilevante per la riapertura di tale importante mercato ed
Assocarni non mancherà di continuare la propria azione in tal senso; azione che è ovviamente rivolta anche
alla riapertura delle esportazioni verso i numerosi altri Paesi che continuano a mantenere ingiustificati divieti
nei confronti delle carni bovine prodotte in Italia.
BLUE TONGUE: FIRMATA L’ORDINANZA PER LA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI DA MACELLO
NON VACCINATI - IN APPLICAZIONE SOLO DOPO LA SUA PUBBLICAZIONE
Facendo seguito a quanto da ultimo comunicato con Circolare informativa Assocarni n. 226 del
14/10/2004, s’informa che il ministro dell’Agricoltura Alemanno ha firmato l’ordinanza - già firmata dal ministro della Salute - volta a permettere la movimentazione degli animali da macello non vaccinati all’interno di
tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione per blue tongue, ancorché provenienti da comuni con infezione in atto.
In tal modo viene, di fatto, completamente liberalizzata, senza alcun vincolo di provenienza o di vaccinazione la movimentazione degli animali diretti al macello tra tutte le regioni sottoposte a misure di restrizione
per la blue tongue.
Si ricorda che fino ad ora la possibilità di movimentazione degli animali non vaccinati è stata ristretta ai
soli animali provenienti da zone di sorveglianza (Ordinanza interministeriale 10 giugno 2004) il che limitava
ovviamente di molto la reale possibilità di movimentazione.
Per quanto riguarda lo spostamento degli animali verso regioni libere da blue tongue rimarranno in vigore
le attuali disposizioni.
Nello specifico, la nuova ordinanza subordina la possibilità di spostamento degli animali da macello al rispetto delle seguenti condizioni: a) sia dato adeguato preavviso al Servizio veterinario di destinazione almeno 48 ore prima dell’invio della partita; b) sia stata effettuata per gli ovi-caprini una visita clinica da parte del
veterinario ufficiale prima del carico con esito favorevole; c) gli animali siano spostati nelle ore diurne e siano
macellati nello stesso giorno di arrivo; d) qualora non sia possibile rispettare limiti orari, in deroga al punto c),
i singoli animali ed i mezzi adibiti al trasporto devono essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi; e) gli
animali siano inviati all’impianto di macellazione di destino sotto vincolo sanitario; f) l’arrivo a destino della
partita deve essere verificato da parte del veterinario ufficiale della ASL di arrivo e l’avvenuta macellazione
annotata in calce sul documento di accompagnamento (modello 4) della partita stessa e successivamente
trasmesso ai Servizi Veterinari della ASL di origine.
Ad ogni modo, prima che la nuova ordinanza divenga effettivamente applicabile bisognerà attendere la
sua registrazione presso la Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sarà nostra cura aggiornare al riguardo le ditte associate.
BLUE TONGUE NEL SUD DELLA SPAGNA: DIVIETO DI SPEDIZIONE DI RUMINANTI VIVI VERSO
ALTRI STATI MEMBRI
A seguito del rilevamento di circolazione del virus della blue nella parte peninsulare del territorio spagnolo (fino ad ora la blue tongue aveva interessato in Spagna unicamente le isole Baleari), la Commissione
europea ha adottato il 14 ottobre u.s. una decisione volta a vietare la spedizione di ruminanti (bovini, ovini e
caprini, comprese le specie selvatiche e loro materiale genetico) da alcune province del Sud della Spagna.
Le province interessate sono le seguenti: Cadice, Malaga, Siviglia e parte delle province di Huelva (i comuni di La Palma del Condado e Ayamonte), Cordoba (comuni di Lucena, Montilla e Posada) e Granada
(comuni di Alhama de Granada e Loja).
La situazione, valutata nel corso della riunione del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la
Sanità Animale del 19 ottobre u.s., ha portato ad un’estensione delle misure di restrizione ai seguenti territori: Provincia di Cadice : tutte le comarca; Provincia di Malaga: tutte le comarca; Provincia di Siviglia: tutte le
comarca ad eccezione di Cazalla de la Sierra; Provincia di Huelva : le comarca di la Palma del Condado,
Ayamonte e Cartata; Provincia di Cordova: le comarca di Lucena, Montilla e Posada.
Infine, il 25 ottobre u.s., le autorità spagnole hanno segnalato un nuovo focolaio di blue tongue nella Provincia di Caceres, Regione Estremadura (Sud Ovest della Spagna).
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
26
In ragione di tale ulteriore focolaio le Autorità spagnole hanno disposto, a titolo precauzionale ed in aggiunta alle misure già disposte a livello comunitario, il divieto di movimentazione degli animali delle specie sensibili (ovini, caprini, bovini ed altri ruminanti) da tutta la Regione di Estremadura.
La Commissione europea dovrebbe pertanto a breve adottare una nuova decisione volta ad estendere le
zone del territorio spagnolo sottoposte a restrizione.
NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIVIETO DI UTILIZZAZIONE DI TALUNE SOSTANZE AD AZIONE
ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE (BETA)-AGONISTE
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI, Serie generale n. 245 del
18.10.2004) il Provvedimento 14 ottobre 2004 della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli
Alimenti che recepisce nell’ordinamento nazionale le indicazioni della Direttiva 2003/74/CE (GU L 262 del
14/10/2003) con la quale vengono ad essere aggiornate alcune delle disposizioni contenute nella Direttiva
96/22/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle
sostanze beta agoniste nelle produzioni di animali, a suo tempo recepita nell’ordinamento nazionale con il
Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 336 (Circolare informativa Assocarni n. 196 del 14/10/2003).
In sintesi, la direttiva comunitaria sopra ricordata [Direttiva 2003/74/CE] conferma i divieti di utilizzo a
scopo di promozione della crescita degli animali destinati alla produzione di alimenti attualmente in vigore per
i seguenti ormoni: 17 beta estradiolo, testosterone, progesterone, zeranolo, trenbolone e zeranolo.
Ma, mentre il divieto per il 17 beta estradiolo diviene permanente, il divieto per gli altri cinque ormoni (testosterone, progesterone, zeranolo, trenbolone e zeranolo) verrà mantenuto in via provvisoria, in attesa di
una definitiva valutazione di tali sostanze da parte dell’Unione Europea.
Si ricorda che in deroga al divieto di utilizzazione di tali ormoni negli animali destinati alla produzione di
alimenti, l’attuale normativa ne consente l’uso a scopo terapeutico o zootecnico nel rispetto di determinate
condizioni.
Tali deroghe sono mantenute nella nuova direttiva e nel provvedimento italiano, ma per quanto riguarda
il 17 beta estradiolo, il suo utilizzo sarà limitato – sempre e solo per scopi terapeutici - al solo trattamento
della macerazione fetale o mummificazione fetale per gli animali della specie bovina ed al trattamento della
piometra dei bovini, mentre nel caso di utilizzo del 17 beta estradiolo a scopi zootecnici, questo rimarrà
autorizzato unicamente per l’induzione dell’estro in bovini, ovini, caprini ed equini e solo fino al 14 ottobre
2006.
Il provvedimento di recepimento dispone inoltre che, nel caso animali destinati alla produzione di alimenti
siano stati trattati con 17 beta estradiolo prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento [Provvedimento 14 ottobre 2004], l’immissione in commercio delle loro carni sarà consentita a condizione che possa essere certificato che il trattamento sia stato effettuato prima dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento, che
tale trattamento sia stato registrato nel registro aziendale (registro di somministrazione dei medicinali per
trattamenti terapeutici e zootecnici – D.lgs. 336/94) e che siano stati rispettati gli altri requisiti richiesti dalla
normativa vigente.
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL CANADA: CHIARIMENTI
Facendo seguito a quanto riportato con la Circolare informativa Assocarni n. 206 del 16 settembre u.s., si
informa che il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGVA-III/28727/P-I.4.c.b/12 del 23 settembre u.s.
(trasmessa il 27 settembre), ha fornito - su richiesta Assocarni - alcuni chiarimenti in merito a quanto dallo
stesso comunicato con nota prot. DGVA-III/27830/P-I-4.c.b/12 del 14 settembre 2004.
In particolare con la nuova nota ministeriale viene chiarito che la preventiva registrazione/approvazione
dell’etichetta, da parte delle autorità canadesi, è richiesta per tutti i prodotti a base di carne (non solo i
prodotti cotti) e quindi anche per i prosciutti crudi stagionati.
La procedura per la registrazione delle etichette è riportata all’allegato 4 della nota ministeriale prot.
DGVA-III/27830/P-I-4.c.b/12 del 14/09/2004 ed è consultabile al seguente indirizzo internet:
http://www.inspection.gc.ca/english/anima/meavia/mmopmmhv/table7e.shtml
Da una verifica effettuata, il modulo di richiesta di autorizzazione che viene indicato dalle autorità canadesi (modello AGR 1419) non risulta disponibile sul loro sito internet.
Abbiamo già provveduto a segnalare tale inconveniente alle autorità canadesi ed a richiedere copia di tale modulo. Le ditte interessate possono rivolgersi alla Segreteria Assocarni per maggiori dettagli.
Si ricorda infine che, secondo quanto comunicato dal Ministero della Salute, al momento attuale le possibilità di esportazione sarebbero limitate ai soli prosciutto di Parma e prosciutto di San Daniele.
La possibilità di esportazione di altri prosciutti crudi stagionati o altri prodotti a base di carne con periodo
di stagionatura superiore a 400 giorni, nonché dei prodotti cotti (70°C per 30 minuti) è subordinata alla defini-
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
27
zione della certificazione sanitaria per la quale è ancora in corso la trattativa con le autorità sanitarie canadesi.
CONTAMINAZIONE DA CADMIO: OBBLIGO DISTRUZIONE FEGATI EQUINI DI ANIMALI POLACCHI DI
QUALSIASI ETA’. CONTROLLI A CAMPIONE PER GLI ALTRI NUOVI PAESI MEMBRI
Il Ministero della Salute ha emanato in data odierna la nota n. DGVA/IX/31422/9/6 (disponibile sul sito
Assocarni) che prevede l’obbligo di distruzione per tutti i fegati equini di animali provenienti dalla Polonia
anche se di età inferiore ai due anni. La decisione ha fatto seguito ai numerosi riscontri di contaminazione da
cadmio di tali prodotti ed al fatto che tali misure sono state concordate con le autorità polacche che già le
applicano da tempo sul loro territorio.
In aggiunta, il Ministero della Salute ha chiesto all’UVAC di predisporre campionamenti a sondaggio e
non discriminatori per la ricerca del cadmio nel tessuto muscolare di equini provenienti dalla Polonia nonché
su fegati e/o tessuto muscolare di equini provenienti da altri Paesi di nuova adesione. Ricordiamo che la
distruzione dei fegati equini provenienti invece da animali di età superiori ai due anni è già in vigore per tutti i
Paesi della Comunità.
AFTA EPIZOOTICA IN BRASILE: LA RUSSIA MANTIENE IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI CARNI
BOVINE BRASILIANE
Le autorità russe hanno deciso di mantenere il divieto totale di importazione di carni bovine brasiliane
nonostante le garanzie offerte dalle autorità brasiliane sulle misure di lotta adottate ed il fatto che i focolai
sono localizzati in una zona comunque non autorizzata ad esportare carni bovine verso la Federazione
russa.
La motivazione dichiarata dalle autorità russe sarebbe il tipo di virus responsabile degli attuali focolai in
Brasile ed il fatto che nuovi focolai si sono registrati negli scorsi giorni.
L’Unione Europea per contro sulla scorta delle informazioni ricevute da parte delle autorità brasiliane
(presentate nel corso dell’ultima riunione del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità
Animale) non ritiene assolutamente necessario adottare alcuna misura di restrizione all’importazione dal
Brasile.
ESPORTAZIONE PRODOTTI A BASE DI CARNE VERSO IL GIAPPONE: MODIFICA DELL’ELENCO DEI
“PAESI INDENNI”
Il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA-III/31308/P-I.2.a/2 del 14 ottobre 2004, ha diramato
l’elenco aggiornato dalle Autorità giapponesi dei territori dalle stesse considerati indenni da alcune malattie
animale ai fini dell’esportazione di carni e prodotti a base di carne verso il Giappone.
Si ricorda che gli stabilimenti abilitati all’esportazione verso il Giappone sono obbligati ad approvvigionarsi di animali e carni fresche per la produzione di prodotti a base di carne destinati all’esportazione verso tale
paese terzo unicamente da paesi compresi in tale lista.
POSSIBILE RIAPERTURA DEL MERCATO GIAPPONESE ALLE CARNI BOVINE USA: ASSOCARNI
CHIEDE L’INTERVENTO DELLA COMMISSIONE UE PER LA RIAPERTURA ALLE CARNI EUROPEE
Il 23 ottobre u.s., le Autorità degli Stati Uniti d’America e del Giappone hanno raggiunto un accordo di
massima per la riapertura del mercato giapponese alle carni bovine statunitensi.
Si ricorda che il Giappone aveva chiuso completamente le importazioni di carni bovine dagli USA lo scorso
dicembre, quando fu confermato il primo caso di BSE in tale Paese e, fino ad ora, ogni tentativo di riapertura
del mercato giapponese da parte delle autorità statunitensi si era bloccato di fronte alla inflessibilità giapponese che chiedeva l’esecuzione di test per BSE su tutti i bovini macellati (misura attualmente applicata in
Giappone) come unico possibile punto di partenza per un’eventuale riapertura.
La situazione si è però venuta a modificare ora che le autorità giapponesi hanno deciso di rivedere a breve la propria politica riguardo i test BSE, con l’intenzione di eliminare l’insensato obbligo di esecuzione dei
test sui bovini di tutte le età.
L’accordo quadro Giappone-USA, pone quindi la base per una possibile riapertura subordinata in ogni caso alla revoca delle misure di restrizione adottate dal Giappone e limitata secondo quanto concordato alle
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
28
sole carni di animali di età inferiore ai 20 mesi ad esclusione comunque dei materiali a rischio specifico di
animali di tutte le età.
Questo prima riapertura, la cui effettiva applicazione dovrebbe avvenire alla fine dell’anno corrente, rappresenterà nell’intenzione delle due parti una prima tappa ed una revisione, in vista di un ulteriore alleggerimento delle restrizioni, sarà effettuata a luglio 2005.
Assocarni è intervenuta presso la Commissione UE chiedendo un intervento sulle Autorità giapponesi per
ottenere la riapertura anche verso le carni bovine europee in grado di offrire in materia di BSE garanzie
anche superiori a quelle statunitensi.
RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA: IL MINISTERO DELLA SALUTE INVITA LE REGIONI AD
ADOTTARE PIANI DI ERADICAZIONE DELLA MALATTIA
Si informa che il Ministero della Salute, con nota prot. DGVA.VIII/28926/P-I-8.d/368 del 24 settembre
u.s., ha invitato le Regioni italiane che ancora non si sono dotate di un piano di eradicazione per la rinotracheite infettiva bovina, a prendere in considerazione la necessità di intraprendere tale iniziativa.
Si ricorda che al momento attuale, di tutto il territorio italiano, solo la Provincia di Bolzano risulta essere
riconosciuta quale ufficialmente indenne da tale malattia (decisione 2000/502/CE). A livello comunitario lo
status di ufficialmente indenne è invece riconosciuto ai seguenti Stati membri: Danimarca; Austria; Finlandia
e Svezia.
Diverse Regioni italiane (Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, provincia di Trento) hanno
già adottato piani di eradicazione della malattia anche se in alcuni casi unicamente volontari (Piemonte e
Lombardia).
BSE: ELIMINATE TUTTE LE RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI PORTOGHESI
Gli Stati membri dell’UE hanno accettato la proposta del Commissario Byrne (Dg Salute e tutela dei consumatori) di togliere l’embargo nei confronti del Portogallo, ponendo così termine a tutte le restrizioni alle
esportazioni di bovini e di prodotti animali.
Tale misura era stata adottata nel novembre 1998 a causa dell’elevato numero di casi di BSE registrati in
Portogallo, associato ad una inadeguata gestione della malattia.
La liberalizzazione delle importazioni di carni bovine si giustifica ora con il miglioramento dell’efficacia
delle misure adottate dal Portogallo per la gestione del rischio e la conseguente diminuzione del tasso di
incidenza della BSE.
ESTESO FINO AL 31 MARZO 2004 IL DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI CARNI DI RATITI DAL SUD
AFRICA
Il Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale ha votato a favore di una decisione
volta a prorogare fino al 31 marzo 2005 le misure di restrizione all’importazione nell’Unione Europea di ratiti
(struzzi, emù, ecc.) loro uova, carni e prodotti provenienti dal Sud Africa.
Si ricorda che il divieto (Circolare informativa Assocarni n. 192 de 25/08/2004), inizialmente stabilito fino
al 1° gennaio 2005, venne introdotto lo scorso mese di agosto a seguito della conferma di focolai di influenza
aviaria in tale Paese con decisione 2004/614/CE .
AGGIORNAMENTO ELENCHI STABILIMENTI AUTORIZZATI AD ESPORTARE NELLA CE
Il Ministero della Salute ha comunicato le seguenti modifiche agli elenchi di stabilimenti di Paesi terzi autorizzati ad esportare nella CE:
Prot. DGVA-III/28740/P del 23 settembre 2004- F.7.c/3
Argentina: carne di selvaggina uccisa a caccia
Cile: carne fresca
Nuova Zelanda: carne di selvaggina uccisa a caccia
Tailandia: prodotti a base di carne di pollame
Sudafrica: prodotti a base di carne di pollame
Svizzera: prodotti a base di carne e prodotti a base di carne di pollame
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
29
Prot. DGVA-III/29930/P del 4 ottobre 2004 - F.7.c/3
Argentina: carne fresca di pollame, carne macinata e preparazioni di carne, carne di coniglio e selvaggina
d’allevamento, involucri
Cile: carne fresca di pollame
Nuova Zelanda: carne fresca, carne di coniglio e selvaggina d’allevamento ed involucri
Prot. DGVA-III/31399/P del 14 ottobre 2004 - F.7.c/3
Argentina: carne fresca
Romania: carne fresca, prodotti a base di carne, prodotti a base di carne di pollame, involucri
Prot. DGVA-III/32545/P del 26 ottobre 2004 - F.7.c/3
Argentina: carne fresca di pollame
Australia: carne fresca, carne macinata e preparazioni di carne, carne di selvaggina uccisa a caccia, prodotti
a base di carne di selvaggina cacciata
Brasile: prodotti a base di carne
Svizzera: involucri
Thailandia: carne fresca di pollame, prodotti a base di carne di pollame
NOTIZIE REGIONALI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA: PROCEDURE PER DISOSSO E TOELETTATURA PROSCIUTTI CRUDI
CON DIFETTI DI STAGIONATURA
Si informa che la Regione Emilia-Romagna ha diramato - con Circolare 31 agosto 2004, n. 16 - nuove istruzioni operative per il disosso e la toelettatura dei prosciutti crudi con difetti di stagionatura.
La circolare in parola che abroga e sostituisce le indicazioni a suo tempo fornite dalla stessa Regione
con la circolare n. 16 del 2 marzo 1973, prevede in particolare che:
1) considerato che una percentuale minima di prosciutti con difetti di stagionatura è evento costante in tutti i
prosciuttifici, tali stabilimenti devono inserire nel proprio piano di autocontrollo una procedura specifica
per l’individuazione e la gestione di tali difetti;
2) i prosciutti con difetti tali da pregiudicarne la possibilità di destinazione al consumo umano devono essere segregati, privati della bollatura sanitaria ed inviati ad un impianti di trattamento autorizzati ai sensi del
regolamento (CE) n. 1774/2002 (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano). Il
produttore deve tenere registrazione dei prosciutti inviati agli impianti di trattamento autorizzati ai sensi
del regolamento (CE) n. 1774/2002;
3) per i prodotti che al controllo organolettico hanno invece evidenziato problemi limitati, potrà essere
prevista la destinazione al disosso ed alla successiva toelettatura per individuare la reale entità del difetto rilevato e definire la possibile destinazione del prodotto. Tali prodotti devono essere chiaramente segregati, identificati mediante appositi cartelli (riportanti l’indicazione della loro destinazione) per essere
successivamente avviati alla toelettatura. La toelettatura può avvenire sia negli stabilimenti di produzione
che in stabilimenti di disosso esterni;
4) Per la toelettatura bisogna garantire separazione temporale dalle normali operazioni di disosso, prevedendo una sanificazione approfondita per ambienti, macchinari, attrezzature e strumenti utilizzati al termine delle operazioni;
5) In caso di invio dei prosciutti ad uno stabilimento esterno per la toelettatura, lo spostamento dovrà avvenire sotto controllo sanitario, i prosciutti dovranno essere scortati oltre che dal documento commerciale
anche da un’attestazione aggiuntiva di tracciabilità firmata dal veterinario ufficiale.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura della Circolare della Regione Emilia-Romagna 31 agosto
2004, n. 16 disponibile sul sito Assocarni.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
30
NOTIZIE COMMERCIALI
APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2002 SUI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE
TRANSAZIONI COMMERCIALI: ILLEGITTIMA RICHIESTA DI RINUNCIA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sono stati segnalati ad Assocarni casi di aziende della distribuzione che hanno richiesto ad imprese associate la rinuncia agli interessi moratori. A tal fine è utile ritornare sull’argomento, precisando quanto segue:
- in base al combinato disposto degli articoli 3 e 4 del DLGS 231/02 il creditore ha diritto alla corresponsione
degli interessi moratori che decorrono automaticamente, senza bisogno di costituzione in mora. Pertanto
non è consentito stabilire in contratto che gli interessi di mora non siano dovuti. L’art. 7 del citato DLGS
prevede, tra l’altro, che è nullo l’accordo sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente
iniquo in danno del creditore, quale sicuramente è la rinuncia preventiva agli interessi pattuita in contratto.
Va peraltro tenuto presente che secondo una parte della dottrina, è ritenuto possibile che il creditore con
atto scritto unilaterale, può rinunciare, soltanto dopo il pagamento del credito, alla liquidazione degli interessi di mora e al risarcimento dei costi per il recupero dei crediti non pagati;
- gli interessi di mora si prescrivono in cinque anni ex art. 2948 n. 4 Cod. Civ. Inoltre è nullo il patto con cui si
stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l’esercizio del
diritto (ex art. 2965 Cod. Civ.). In tale fattispecie potrebbe ricadere la richiesta, avanzata da un’azienda
della distribuzione al fornitore, di accettare il termine di decadenza di un anno per la richiesta di interessi di
mora.
Ricordiamo infine che in base a recenti disposizioni fiscali (art. 109, comma 7, DLGS 12.12.03 n. 344)
viene stabilito il principio di cassa: “gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio
in cui sono percepiti o corrisposti”. Tale norma che parrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data dell’8 agosto 2002, consente che siano ritenuti validi sia i comportamenti tenuti dai soggetti (creditori e debitori) che hanno adottato, con riferimento agli interessi di mora, il principio
della competenza (in applicazione della normativa allora vigente) sia i comportamenti tenuti dai soggetti che,
invece, hanno adottato il principio di cassa. Pertanto, anche dal punto di vista fiscale, la richiesta avanzata
da un’azienda distributrice appare del tutto ingiustificata.
In conformità a tali considerazioni riteniamo che le aziende fornitrici/creditrici, a buon diritto, debbano rifiutarsi di sottoscrivere accordi illegittimi che prevedano o la rinuncia agli interessi moratori o stabiliscano un
termine di decadenza breve per richiedere detti interessi.
ROMANIA: IL MERCATO DEI TERRENI DESTA L'INTERESSE DEGLI INVESTITORI STRANIERI
Diverse ditte a capitale straniero registrate in Romania hanno acquistato ultimamente cospicue superfici
di terreno, soprattutto agricolo, in tutte le regioni, dopo che negli anni precedenti questo mercato era stato
invaso da investitori italiani interessati principalmente alla zona ovest del Paese. Si tratta di un dinamismo
senza precedenti che si estende ora a tutta la Romania e che evidenzia un notevole aumento di interesse da
parte degli investitori della Comunità Europea.
Il 2003 ha rivelato una massiccia presenza sul mercato degli investitori italiani, i quali hanno comprato
grandi superfici nella zona ovest. Attualmente, circa l'80% dei terreni agricoli venduti (soprattutto nella regione Timis) vengono acquistati da ditte a capitale straniero. Gli Italiani comprano le terre dai proprietari al
prezzo di 350-600 euro all'ettaro e poi le rivendono a prezzi che vanno da 1.500 ai 2.000 euro per un ettaro.
Un'interessante tendenza è che gli Italiani vendono i terreni agricoli sempre ad altri connazionali.
La legislazione non permette ai cittadini stranieri di comprare terreni, ma il divieto non si applica nel caso
delle società con capitale straniero registrate in Romania, essendo esse persone giuridiche romene.
BULGARIA: IL PAESE HA BISOGNO DI IMPORTARE CARNE
Il Ministro dell'Agricultura bulgaro Dikme ha recentemente dichiarato che al momento la produzione interna di carne della Bulgaria non può soddisfare la richiesta del settore della lavorazione. Il Ministero ha una
politica chiara che prevede la stabilizzazione del settore entro il 2007: in tre anni la Bulgaria dovrebbe essere
in grado di soddisfare i propri bisogni di carne di manzo.
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
31
Ogni anno il Ministero mette a disposizione dei fondi per l'acquisto di animali da carne. Il Ministro ha detto che secondo un accordo con l'Unione Europea è previsto un sussidio per le pecore e le vacche, il cui
numero attualmente ammonta a 1.998.527.
SERBIA E MONTENEGRO: ALL’ASTA DUE IMPRESE AGRICOLE ED UNA AZIENDA PER LA
TRASFORMAZIONE DELLA CARNE
L’Agenzia per le Privatizzazioni della Serbia terrà un’asta pubblica a Novi Sad il prossimo 15 novembre per
vendere le quote di maggioranza di tre aziende a partecipazione statale. L’Agenzia serba ha fatto presente
che finora la notizia della privatizzazione dell’azienda agricola Sloboda di Novi Kozarci ha attratto vari compratori potenziali, a differenza di quanto accaduto per la Kindja (impresa agricola) e per la Mesna Industria
(trasformazioni della carne), entrambe in Kikindia.
La Sloboda verrà messa in vendita ad un prezzo iniziale di 7,4 milioni di Dinari serbi (circa 97.200 Euro) ed
il nuovo acquirente dovrà garantire investimenti futuri per 3,1 CSD (40.700 Euro). La vendita della Kindja
vedrà un prezzo di partenza di 980 mila Euro e successive garanzie richieste per altri 960.000 Euro.
Mesna Industria, proposta a 1 milione e 57 mila Euro lo scorso ottobre, verrà presentata a 725 mila Euro,
con investimenti ulteriori da assicurare per 247 mila Euro.
Ulteriori informazioni e dettagli verranno forniti a quanti eventualmente interessati.
GIURISPRUDENZA
SECONDO LA CASSAZIONE E’ REATO CONSERVARE MALE LE DERRATE ALIMENTARI
La conservazione in modo non igienico degli alimenti è un reato di pericolo. L’articolo 5, lettera b), della
legge 283/1962, che vieta di detenere per la vendita sostanze alimentari “in cattivo stato di conservazione”,
non si riferisce alle sostanze alimentari già viziate o alterate, ma a quelle mal conservate e cioè mantenute in
stato di non buona conservazione sotto il profilo igienico sanitario, per cui vi è pericolo della loro contaminazione e alterazione.
Trattandosi di reato di pericolo presunto, scatta anche con la semplice detenzione delle sostanze alimentari in condizioni igieniche precarie: è sufficiente l’inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie intese a
garantire la buona conservazione del prodotto, non occorrendo l’accertamento sulla commestibilità
dell’alimento, né il verificarsi di un danno per la salute del consumatore, né tanto meno una compravendita
del prodotto (così ha deciso la sezione III della Cassazione penale con sentenza n° 35084 del 26 agosto
2004).
AREA SINDACALE E LAVORO
CCNL 14 LUGLIO 2003 PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI – TERZA
TRANCHE AUMENTI RETRIBUTIVI
Ricordiamo alle ditte associate che così come previsto dall’Accordo di rinnovo 14 luglio 2003 del CCNL
industria alimentare, dal 1° novembre p.v. le aziende sono tenute ad erogare la terza tranche di aumenti
retributivi previsti dal citato accordo.
PRENOTAZIONE COPIE DEL CCNL DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
Facendo seguito alla ns. circolare n. 60 del 15 marzo u.s. ricordiamo alle sole ditte associate che applicano CCNL per l'industria alimentare, che l'art. 13 del CCNL stesso come modificato dall'Accordo di rinnovo
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
32
14 luglio 2003, prevede che le aziende distribuiscano gratuitamente una copia del Ccnl a tutti i lavoratori.
Pertanto invitiamo le aziende che ancora non avessero provveduto, ad ordinare, mediante l'accluso modulo
(da inviare al Consorzio Edizioni Domani, Casa Editrice del Sindacato), il numero di copie loro occorrenti (il
prezzo per singola copia è di Euro 14,50, IVA e spese di spedizione incluse). Per le modalità di pagamento
vedasi quanto indicato nel citato modulo di prenotazione.
CCNL 14 LUGLIO 2003 PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE: RACCOLTA DEI VERSAMENTI PER IL
FINANZIAMENTO DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE DI SETTORE
Ricordiamo alle aziende associate che applicano il Contratto collettivo nazionale dell’Industria alimentare
che in occasione del rinnovo del Ccnl 14 luglio 2003 le Parti stipulanti hanno prorogato l’impegno (assunto
nel rinnovo del CCNL del 1999) concernente il finanziamento dell’Osservatorio Nazionale di Settore tramite
la costituzione di due specifiche sezioni concernenti rispettivamente la materia della formazione e
dell’ambiente e sicurezza alimentare.
Al riguardo, cogliamo l’occasione per ricordare, così come già accaduto per il quadriennio 2000-2003, di
voler provvedere entro il 31.12.2004 al versamento della prima annualità destinata al finanziamento delle
attività di studio, ricerca ed analisi dell’Osservatorio Nazionale di Settore, previste dall’art. 1 del CCNL di
settore. L’importo da versare, è stato aumentato – nell’ambito e nei limiti desumibili dalla documentazione
allegata – da € 2,58 ad € 7,50 annue, da computarsi per ogni dipendente in forza con contratto a tempo
indeterminato al 31.12.2003.
Nel confermare che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato da computare è quello rilevato al 31
dicembre 2003, riportiamo di seguito le coordinate bancarie relative allo specifico c/c bancario intestato a
Federalimentare “Osservatorio”, sul quale le aziende dovranno versare le somme di cui trattasi, con le indicazioni richieste:
Banca di Credito Cooperativo di Roma
C/C n° 9175/17, ABI: 08327, CAB: 03210, CIN: O
Agenzia n° 15, Viale Civiltà del Lavoro, 79 – 00144 Roma,
intestato a Federalimentare “Osservatorio”
Indicare come causale: “Versamento per Osservatorio”- Anno 2004
Indicare la ragione sociale dell’azienda
AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Si segnalano, per opportuna conoscenza e documentazione, alcuni argomenti di interesse in materia di
lavoro e previdenza.
NORMATIVA
Riforma sistema previdenziale – D.M. 6.10.2004 recante incentivi al posticipo al posticipo del pensionamento di anzianità
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235, del 6 ottobre 2004, il decreto del Ministero del Lavoro di attuazione
dell’art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004 n. 243, recante incentivi al posticipo al posticipo del
pensionamento di anzianità (cd. superbonus)
Rivalutazione del TFR – Coefficiente di settembre 2004
A norma dell’articolo 2120, commi 4 e 5, c.c. (legge 297/1982), il tasso al mese di settembre 2004 per la rivalutazione
dei trattamenti di fine rapporto accantonati al 31 dicembre 2003 (al netto di anticipazioni corrisposte e di imposta
sostitutiva sulla rivalutazione 2003) è stato fissato dall’Istat nella misura pari a 2,233374 per cento.
Il predetto coefficiente è utilizzato per:
- determinare il costo della rivalutazione al mese di settembre 2004 del Fondo per il Tfr al 31 dicembre 2003, da
imputare nella contabilità industriale;
- rivalutare il Tfr al 31.12.2003 da corrispondere ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nel periodo 15 settembre 2004-14 ottobre 2004.
Riforma del sistema pensionistico
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 222, del 21 settembre 2004, la legge 23 agosto 2004, n. 243 (che entrerà in
vigore il 6 ottobre 2004), contenente "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria" (cd. Riforma del sistema pensionistico)
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
33
ENASARCO – Mutui anche per i pensionati
L’Enasarco ha comunicato (www.enasarco.it) la modifica del proprio regolamento dei mutui con la quale viene estesa
la concessione anche ai pensionati della Fondazione
CIRCOLARI
Contratti di formazione e lavoro – Periodo transitorio dei benefici contributivi – Istruzioni Inps
In relazione all’art. 14 del decreto correttivo del Dlgs 276/2003, che prevede un regime transitorio per i vecchi contratti di formazione e lavoro autorizzati fino al 23 ottobre 2003 ed instaurati entro il 31 ottobre 2004, l’Inps, con
messaggio del 6 ottobre 2004 n. 31319, precisa che le agevolazioni contributive previste, entro il limite massimo di
16.000 unità, potranno essere fruite per le assunzioni già effettuate solo dopo aver presentato, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore del decreto correttivo, apposita domanda all’Inps (oppure entro 30 giorni dal giorno
dell’assunzione ancora da effettuare); il beneficio spetterà solo dopo avere acquisito l’autorizzazione dell’Istituto
previdenziale.
Fino al momento dell’intervenuta autorizzazione la contribuzione per i Cfl in questione dovrà essere assolta in misura
totale.
Credito d’imposta nuovi assunti: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il CIPE, nella ripartizione delle risorse per il riequilibrio economico e sociale “Fondo aree sottosviluppate”, assegna la
copertura finanziaria per il contributo aggiuntivo al bonus assunzioni riservato alle aziende del Sud, per l’anno 2006;
l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 4 ottobre 2004 n. 127 (reperibile all’indirizzo: www.agenziaentrate.it) chiarisce i termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta maturati.
Cassa integrazione guadagni straordinaria - Nuovi modelli per la domanda
Il Ministero del Lavoro ha approvato il nuovo modello unificato CIGS/SOLID-1 per tutte le domande di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di ricorso ai contratti di solidarietà. Tale modello, che sostituisce gli attuali modelli CIGS-2
e Solid2001 che potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2004, è obbligatorio dal 1° gennaio 2005. Infatti le
domande presentate o inviate successivamente al 31 dicembre 2004, e predisposte sui vecchi modelli, non saranno
acquisite dall’ufficio competente, determinando una interruzione dei termini del procedimento. (MinLavoro, circolare
8 ottobre 2004 n. 38)
Chiarimenti del Ministero del Lavoro sul nuovo contratto di apprendistato disciplinato dagli artt. 47 e seguenti del Dlgs
276/2003
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 40 del 14 ottobre 2004, ha fornito primi chiarimenti applicativi sul nuovo
contratto di apprendistato. In sintesi: un rigoroso stop per le tipologie “diritto-dovere di istruzione” e “professionalizzante” in attesa della normativa regionale; e un sostanziale via libera – previa convenzione regionale – per il modello
che consente “l’acquisizione di un diploma di alta formazione”.
Degno di nota il passaggio della circolare ministeriale in base al quale, una volta introdotta la regolamentazione
regionale, la disciplina dell’apprendistato resta comunque soggetta, laddove compatibile, alle disposizioni contenute
nella legge 25/55, con conseguente possibilità di determinare la retribuzione mediante il procedimento di percentualizzazione ex art. 13, co. 1 della suddetta legge (fermo restando il divieto di cottimo).
Tentativo obbligatorio di conciliazione: procedura informatizzata e modulistica
Argomento – Prima dei ricorrere alla via giudiziale le parti del rapporto di lavoro devono richiedere un tentativo di
conciliazione che può essere di tipo sindacale, secondo le procedure previste dai relativi Ccnl, oppure amministrativo
(artt. 410 e 411 c.p.c.). Per quest’ultimo tipo di conciliazione (amministrativo) presso le direzioni provinciali del
lavoro sono istituite delle commissioni abilitate a decidere sul procedimento di conciliazione.
La procedura di conciliazione consta di diverse fasi e cioè:
• richiesta delle parti
• convocazione da parte della commissione entro 10 giorni;
• raggiungimento (o meno) di un accordo formalizzato dalla redazione di un verbale che deve essere depositato nella
cancelleria del tribunale competente.
Il predetto procedimento deve chiudersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Anche la conciliazione espletata in sede sindacale comporta il deposito del verbale presso la direzione provinciale del
lavoro (art. 411, comma 3, c.p.c.). Infine, nel caso di ricorso contro l’applicazione di una sanzione disciplinare, il
lavoratore può attivare, in alternativa alla via giudiziale, la procedura conciliativa presso la Direzione provinciale del
lavoro; in questo caso il termine per iniziare la procedura amministrativa è di 20 giorni dall’applicazione della sanzione.
Novità – Il Ministero del Lavoro, con circolare 3 agosto 2004 n. 33, ha portato a termine la fase di progettazione per la
realizzazione della gestione automatizzata dei tentativi obbligatori di conciliazione nel settore pubblico e privato,
realizzando un prototipo che dovrà essere sperimentato da parte di lacune direzioni provinciali del lavoro le quali,
nella fase di conciliazione, dovranno seguire le procedure standard e utilizzare la specifica modulistica predisposta. E’
stata quindi approvata una specifica modulistica relativa sia ai lavoratori privati che a quelli pubblici nonché quella
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
34
che concerne la risoluzione delle controversie in caso di sanzioni disciplinari.
La modulistica, che dovrà essere utilizzata da tutte le Direzioni provinciali del lavoro, sarà gestita in forma automatizzata, tranne quella relativa all’avvio della procedura, che invece rimarrà cartacea.
GIURISPRUDENZA
Individuazione della retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto
L’individuazione della retribuzione annua ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr) deve operarsi, ai
sensi del secondo comma dell’articolo 2120 del codice civile, con riferimento alla normativa legale o contrattuale in
vigore al momento degli accantonamenti (Cass. Sez. Lav., 9 luglio 2004 n. 12780)
Licenziamento illegittimo – Invito del datore di lavoro a riprendere il lavoro – Revoca del licenziamento
In tema di licenziamento illegittimo, per configurare la revoca del licenziamento, non è sufficiente l’invito del datore
a riprendere il lavoro, ma occorre che il medesimo dichiari di considerare il rapporto come mai risolto de iure, con il
conseguente diritto alle mensilità maturate nelle more, restando così eliminate tutte le conseguenze pregiudizievoli
derivanti dal recesso (Cass. Sez. Lav., 12 luglio 2004 n. 12867)
Orario di lavoro – Esclusione dei viaggiatori o piazzisti dalle limitazioni
I dipendenti che esercitano le mansioni di piazzisti – a cui sono paragonati i commessi viaggiatori – non sono sottomessi
alla disciplina dell’orario di lavoro, in quanto non viene consentito al datore di lavoro di svolgere un controllo e una
direzione costanti sulla loro scelta dei tempi e delle priorità sulle incombenze da adempiere (Cass. Sez. Lav., 13 luglio
2004 n. 12913)
Licenziamento disciplinare – Procedura
Il termine di cinque giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi dell’art. 7,
c. 5, Legge 300/70, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, è funzionale soltanto ad esigenze di tutela
dell’incolpato, mentre deve escludersi, in difetto di qualsiasi dato testuale, che la previsione di tale spazio temporale
sia stata ispirata anche dall’intento di consentire al datore di lavoro un’effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento; ne consegue che il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine suddetto allorché il lavoratore abbia esercitato pienamente il
proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore le proprie giustificazioni (Cass. Sez. Lav., 19 luglio 2004 n. 13395)
Contributi sindacali e trattenuta sulla busta paga
La richiesta del lavoratore di far effettuare al proprio datore di lavoro la trattenuta sulla propria busta paga e il
successivo versamento all’associazione sindacale di appartenenza dei contributi trattenuti è giuridicamente qualificabile come cessione di credito e non come delegazione di pagamento.
Pertanto, anche in assenza di una disciplina contrattuale collettiva vincolante, costituisce comportamento antisindacale il rifiuto, opposto dal datore di lavoro alla richiesta del lavoratore, di trattenere le quote associative dalla retribuzione periodica e accreditarle al sindacato di appartenenza (Cass. Sez. Lav., 26 luglio 2004, n. 14032)
Licenziamento disciplinare anche per gravissimi reati estranei al rapporto lavorativo
Il licenziamento intimato per fatti che, pur essendo estranei al rapporto lavorativo, abbiano nondimeno leso sensibilmente il vincolo fiduciario costituito con il datore di lavoro, si configura comunque come licenziamento disciplinare e
deve, pertanto, essere erogato con le modalità previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (Cass. Sez. Lav., 21
luglio 2004 n. 13526)
Malattia e fasce orarie di reperibilità
Il giustificato motivo di cui all’art. 5, comma 14, del Dl 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre
1983 n. 638, che consente al lavoratore di assentarsi dal proprio domicilio anche durante le fasce orarie di reperibilità
non può essere inteso come qualsiasi motivo di convenienza o di opportunità, ma deve consistere in una improvvisa e
cogente situazione di necessità che abbia reso indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio
domicilio durante le fasce di reperibilità (Cass. Sez. Lav., 2 agosto 2004 n. 14735)
Sciopero – Adesione del lavoratore a sciopero per fini non contrattuali consistenti nell’opposizione all’invio di un
contingente militare dello Stato italiano all’estero
Lo sciopero per fini non contrattuali consistenti nel contrasto e nell’opposizione all’invio di un contingente limitare
dello Stato italiano sul territorio di altri popoli è legittimo e lecito sul piano non solo penale, ma anche civile, e
conseguentemente atti o comportamenti del datore di lavoro diretti a contrastare l’iniziativa del sindacato che tale
sciopero abbia proclamato, quale la valutazione come assenza ingiustificata dal lavoro della partecipazione dei dipendenti allo sciopero con conseguente possibile idoneità di tale condotta ad essere sanzionata disciplinarmente, possono
costituire condotta antisindacale assoggettabile, nel concorso degli altri prescritti requisiti, al procedimento di repressione di cui all’articolo 28 della legge 300/1970 (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza impugnata
immune da vizi denunciati nella parte in cui aveva dichiarato pienamente legittimo lo sciopero promosso contro
l’intervento dello Stato italiano nella regione del Kossovo nel 1990)(Cass. Sez. Lav., 21 agosto 2004 n. 16515)
Contratto di lavoro a tempo parziale – Mancanza del requisito della forma scritta – Nullità assoluta del contratto
Il contratto di lavoro a tempo parziale stipulato verbalmente è affetto da nullità assoluta, poiché la forma scritta
costituisce un requisito stabilito ad substantiam e la carenza di una norma che disciplini gli effetti della violazione
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 - 2004
35
dell’obbligo di stipulare il contratto per iscritto non consente l’applicazione analogica della normativa sul contratto di
lavoro a tempo determinato né la sostituzione dell’orario a tempo parziale con quella dei contratti collettivi in tema
di orario normale (Cass. Sez. Lav.24 agosto 2004 n. 16755)
Soci di cooperative e diritto al trattamento di fine rapporto
In tema di rapporto tra società cooperativa di lavoro e soci lavoratori è valido il riconoscimento ai soci lavoratori,
effettuato in via negoziale da parte della società, del diritto a trattamenti tipici del rapporto di lavoro subordinato,
pur non spettanti ai sensi di legge, quale, nel regime antecedente l’entrata in vigore della legge n. 196/1997 (che ha
esteso ai crediti dei soci delle cooperative le disposizioni dell’art. 2, legge 29 maggio 1982 n. 297, volte a garantire
l’effettivo pagamento del trattamento di fine rapporto e la retribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro,
attraverso la istituzione di un apposito fondo di garanzia), il trattamento di fine rapporto. (Cass. Sez. Lav., 6 luglio
2004 n. 12350)
Regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi
Ai fini dell’individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilità
reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla
configurazione che di esso danno le parti nell’attualità del suo svolgimento (dipendendo da ciò l’esistenza, o meno,
della effettiva situazione psicologica di metus del lavoratore) e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto in astratto regolare il rapporto ove questo fosse sorto con le modalità e la disciplina che il
giudice, con un giudizio, necessariamente ex post, riconosce applicabili nella specie, con effetto retroattivo per il
lavoratore.
Ai fini dell’individuazione della retribuzione annua utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto deve tenersi
conto, ai sensi dell’art. 2120 c.c., di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale, e quindi del controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate (Cass. Sez. Lav., 22 giugno 2004 n.
11644)
Rapporto di agenzia – Attività di riscossione dei crediti – Applicazione AEC Industria del 19.12.1979e – Diritto alla
provvigione separata – Derogabilità in sede individuale – Insussistenza
Per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1980 l’accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979 prevede
espressamente l’obbligo, non derogabile dal contratto individuale, di stabilire una provvigione separata per gli affari
per i quali sussista per l’agente il compito di riscuotere in modo continuativo per il preponente, e la medesima regola,
inderogabile in sede individuale, opera anche per gli accordi modificativi del contratto originario (nella fattispecie
l’art. 6, comma 3, dell’Accordo economico collettivo Industria del 19.12.1979 prevedeva per il conferimento
dell’incarico, requisiti tra i quali sono ricompresi il conferimento espresso per iscritto dell’incarico di riscuotere, la
continuità dell’attività di riscossione e, infine, la non pertinenza delle riscossioni agli “insoluti”) (Cass. Sez. Lav., 7
giugno 2004 n. 10774)
ASSOCARNI NOTIZIE N. 39/44 – 2004
36