DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
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DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi CAPITOLO7 L’APPARENZANELDIRITTO 1.Apparenzaetrasparenza……………………………………………………………………….pag.268 2.Rilevanzadell’apparenzadalpuntodivistacivilistico……………………………..pag.270 3.Analisigiurisprudenzialedelfenomenodell’apparenza…………………………..pag.274 CAPITOLO8 ILRECESSO 1.Gliattidieserciziodelpotereacontenutonegativo………………………………pag.287 2.Ladisciplinadelrecesso………………………………………………………………………pag.293 3.Lagiurisprudenzainmateriadirecesso……………………………………………….pag.296 3.1.Recessoeabusodeldiritto:Cassazionen.20106/2009……………………..pag.296 3.2.Ilrecessopergravimotividalcontrattodilocazione:Cassazionen.26892 del2014………………………………………………………………………………………………...pag.301 3.3.Ilrecessodelconsumatore:Cassazionen.6481/2010………………………pag.305 3.4.Ilrecessoneicontrattidiintermediazionefinanziaria:Cassazionen.2065 del2012………………………………………………………………………………………………..pag.309 267 CAPITOLO7 L’APPARENZANELDIRITTO 1.Apparenzaetrasparenza. Iltemacheaffronteremoinquestocapitoloèquellodell’apparenza. Ilsuddettotemaverràaffrontatopartendodaunaltrotema,edesso collegato,ossiaquellodellatrasparenza. Innanzitutto,occorresottolinearechesiamonell’ambitodisituazioni di carattere concettuale. Apparenza significa un concetto, l’utilizzazione di un profilo con cui valutare determinate situazioni. Bisogna, nella sostanza, effettuare un giudizio per dire che siamo in presenza di una situazione, rispetto alla quale può legittimamente parlarsidiapparenza. Analoga impostazione, sotto il profilo concettuale e argomentativo, valeinordineaiproblemirelativiallatrasparenza. Apparenzaetrasparenzasonoduesituazioniche,inunacertamisura, potrebbero anche coincidere, però, i riferimenti sono diversi. Infatti, siparladiquestedueipotesiinmomentidiversiedistinti. Inparticolare,siparladitrasparenza,peresempio,rispettoall’attività Latrasparenza della Pubblica Amministrazione, la quale sia regolata sotto certi particolari profili, dai quali traspare, nella sostanza, un certo comportamentocherisultaregolatoinmanieradettagliataeprecisa. La Pubblica Amministrazione svolge un’attività in regime di trasparenza. Siparladitrasparenza,anche,nelsettorefiscale:l’attivitàfiscaledeve corrispondere a schemi organizzativi, sotto il profilo normativo e, quindi,deveesseretrasparente. In un settore più vicino al nostro, si può parlare di trasparenza, per esempio, con riferimento all’attività che è realizzata dalle banche, 268 nell’ambito della cosiddetta trasparenza bancaria. L’attività bancaria deve svilupparsi sulla base di un riferimento specifico, particolare, normativo e, quindi, è necessaria un’adesione del comportamento rispettoaciòcheèprevistoperlegge. Si può, poi, parlare di trasparenza anche nell’ambito del settore relativo alle cosiddette condizioni generali di contratto. Come abbiamo già avuto modo di dire in altra parte del corso, esiste una normativaancheinquestospecificosettore. Il profilo di trasparenza nell’esercizio di una certa attività tende a raggiungere l’obbiettivo della cosiddetta accessibilità totale all’organizzazione e all’attività di certi specifici soggetti ed in certi particolari settori (Pubblica Amministrazione; attività bancaria; attivitàimprenditoriale). L’accessibilitàtotaletendearaggiungereunacorrispondenzaperfetta fra ciò che è stato, per così dire, riferito sotto il profilo della trasparenza e la realizzazione, volta per volta, dell’attività che i suddettisoggettipongonoinessere.Inaltreparole,talisoggettisono tenutiarispettareidatinormativichecaratterizzanolaloroattività. Dall’altra parte, i privati, che sono in contatto con questi soggetti, sannoinanticipoquellechesonoleattivitàchesarannosvolte. Quanto finora detto significa, innanzitutto, l’esaltazione del profilo normativoperchélatrasparenzadicerteattivitàrisultasullabasedi una serie di dati normativi. Ciò comporta, quindi, una sovrapposizionedellanorma,rispettoalcompimentodell’attività. Naturalmente, la trasparenza costituisce, anche, il termine di riferimento per il controllo dell’attività che detti soggetti possono realizzare. Controllo che avviene, in primo luogo, in sede amministrativae,poi,sispostainsedegiudiziaria. 269 Dopoaverfattoquestepremessedicaratteregenerale,vediamo,ora, comesiponelatrasparenzarispettoall’attivitàcontrattuale. Trasparenzae attività contrattuale Nella parte introduttiva del corso abbiamo fatto riferimento al concetto di procedimento che, come detto, potrebbe portare a valutarelosvolgimentodell’attivitàcontrattualenontantoenonsolo in riferimento allo schema normativo, ma facendo riferimento alla sequenzadegliattichevengonorealizzati. Questogenerediprofiloèciòchecaratterizzalasequenza.Quandosi parla di condizioni generali di contratto, ad esempio, il termine contrattorisulta,nellasostanza,svuotatonelsuocontenuto. Ciò vale per tutte le ipotesi in cui si pone il problema della trasparenza.Essaèunmododiesprimereunavalutazione,inordine allaqualesitrattadicontrollarelarealizzazionedispecificheattività poste in essere da una pluralità di soggetti. A questa pluralità di soggetti fa riferimento la necessità di realizzare un’attività di carattereprocedimentaleregolatainunacertamaniera. Naturalmente, la trasparenza è un giudizio, è una valutazione; non è dettochesidebbaavereilriferimentoesclusivoaldatonormativo. Cerchiamo, quindi, di chiarire il collegamento che esiste tra trasparenza e apparenza. Evidentemente, vi è una somiglianza fra i dueprofili:essedeterminanounavalutazionedelprocedimentoedel comportamento giuridico non nel senso del celamento delle situazione, ma ciò che risulta è ciò che, in termini di apparenza o di trasparenza,simanifestaall’esterno. 2.Rilevanzadell’apparenzadalpuntodivistacivilistico. Dopo aver introdotto il concetto di trasparenza, passiamo ad analizzare,piùnellospecifico,ilconcettodiapparenza. 270 L’apparenza è ciò che appare e, quindi, è ciò che è. Pertanto, apparenzaedessenzacoincidono:ciòcheèappareall’esterno. Ilconcettodi apparenza Quando, però, utilizziamo il concetto di apparenza facciamo una valutazione che implica la perfetta adesione fra ciò che è e ciò che appare?Ciòcheappareèsempreciòcheè? Noi non facciamo un’operazione di questo tipo. Quando parliamo di apparenza, sotto il profilo giuridico, non si vuole tanto ricercare la coincidenzafraciòcheappareeciòcheè,macisiponedalpuntodi vistadellavalutazioneedell’attivitàcheèpostainesseredauncerto soggetto,ilqualeappareinuncertomodo,manonèciòcheappare. Nella sostanza, a livello giuridico, quando si utilizza il concetto di apparenzasihaunadiscrepanzafraciòcheappareeciòcheè. Qui si fa una valutazione in termini tecnici e giuridici; e si fa una valutazione in termini differenziati, rispetto a quello che dovrebbe dirsi,valutandolecosedaunpuntodivista,percosìdire,filosofico. Pertanto, l’apparenza, da un punto di vista giuridico, è qualcosa di diversorispettoaciòchecaratterizzailfenomenodell’apparenza,da unpuntodivistadiprincipiofilosofico. L’apparenzainsensogiuridicoè,quindi,ciòcheappareesternamente erispettoalqualenonsihaunasostanzarealedelfenomeno. A parte le considerazione che devono essere ancora fatte, possiamo iniziareavalutarechetipodirilevanzavieneattribuitaall’apparenza, daunpuntodivistacivilistico. Nelcodicecivilecisonosoloduenormecheconsideranoilfenomeno dell’apparenza. La prima norma è quella contenuta nell’ambito dell’articolo 534 c.c. che, in materia di petizione di eredità, al secondo comma stabilisce: Articolo534/2c.c. Eredeapparente “Sonosalviidirittiacquistati,pereffettodiconvenzioniatitolooneroso 271 con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buonafede”. Ciò significa che si fa un’utilizzazione del termine “apparente”, con riferimentoallaqualitàdierede,percui,l’eredeapparenteècoluiche manifesta all’esterno la sua ipotetica qualità e pone in essere un’attività specifica di disposizione del patrimonio ereditario, senza avernelatitolaritàperché,appunto,eredeapparente. Pertanto, si pone il problema di valutare tale atto di disposizione posto in essere dall’erede apparente. Secondo quanto previsto dalla normaincommento,inquesticasi,ilterzoacquistasehacontrattato inbuonafede. In questo caso, quindi, l’apparenza rileva come causa del perfezionamento degli effetti di una situazione giuridica se, oltre ad essa, si ha un comportamento in buona fede del terzo che valuta la situazioneperciòcheappare. L’altra ipotesi di rilevanza del fenomeno dell’apparenza nel codice civile è quella contenuta all’articolo 1189 c.c. – “Pagamento al Articolo1189c.c. Creditore apparente creditore apparente” – secondo cui: “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,èliberatoseprovadiesserestatoinbuonafede”.Alsecondo comma si aggiunge: “Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizionedell’indebito”. Questa disposizione caratterizza la disciplina dello svolgimento del rapportoobbligatorioinforzadelqualeunsoggetto–debitore–paga al creditore apparente, ossia a colui che appare come creditore ma nonloè.Inquestocaso,siritienecheildebitorechepaga,inbuona fede,alcreditoreapparenteèliberato. 272 Quelle sopra descritte sono le uniche due disposizioni normative in cui si fa menzione del fenomeno dell’apparenza. Sembra, quindi, che tale fenomeno acquisti rilevanza solo come ipotesi eccezionali di rilevanzadell’apparenza. Oggi,però,nonèpiùcosì.Ciòchecaratterizzaladisciplinadelledue ipotesi sopra menzionate lascia, comunque, aperto il problema della rilevanza generale del fenomeno dell’apparenza. Tali ipotesi si giustificano, probabilmente, in chiave storica, fin dall’epoca romanistica; oggi le cose sono cambiate ed il fenomeno dell’apparenzahadellepotenzialitàdisvilupposuperiori,rispettoalla valutazioneeffettuataalivellocodicistico. Ciò è dimostrato, anche, livello dottrinale dove, a partire dall’ottocento, si è avuta una maggiore attenzione per eventuali Larilevanzaattuale delfenomeno dell’apparenza situazionidituteladell’apparenza. Atalproposito,èpossibilerichiamarel’articolo2644c.c.chepone,in terminigenerali,deiproblemiditutelasostanzialedell’apparenza. Comeènoto,l’articolo2644c.c.–“Effettidellatrascrizione”-prevede chegliattisoggettiatrascrizione“nonhannoeffettoriguardoaiterzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base adunattotrascrittooiscrittoanteriormenteallatrascrizionedegliatti medesimi”. Al secondo comma si aggiunge: “Seguita la trascrizione, nonpuòavereeffettocontrocoluichehatrascrittoalcunatrascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquistorisalgaadataanteriore”. Il meccanismo richiamato dall’articolo in commento attribuisce rilevanza,aifinidell’acquisto,almomentodellatrascrizione. Tale meccanismo, nella sostanza, non è altro che un esempio di rilevanzagiuridicadelfenomenodell’apparenza:l’apparenzalegaleè ciò che risulta dalla trascrizione, dalla quale scaturisce l’effetto 273 acquisitivo, la sequenza acquisitiva. Non prevale la compravendita, ma prevale la trascrizione. Pertanto, nel suddetto meccanismo prevale l’apparenza legale, è l’immagine di ciò che viene realizzato che prevale. Prevale il diritto, rispetto alla sostanza di ciò che si è realizzato. L’altro elemento che, però, deve sussistere per poter attribuire rilevanza generale al fenomeno dell’apparenza è quello della buona Apparenzae buonafede fede.Pertanto,l’apparenzaproducedeglieffetti,qualorailterzosiain buonafede.Ènecessario,quindi,undeterminatocomportamentodel terzocheagiscenell’ignoranza,rispettoallasituazionereale. Detto questo, si ritiene però che il fenomeno dell’apparenza non debba essere sopravvalutato. A tal proposito, bisogna considerare la rilevanza della buona fede, per cui, nella sostanza, l’apparenza è soltanto una parte del fenomeno della buona fede. La caratteristica fondamentale del fenomeno dell’apparenza è la buona fede di chi agisce. L’apparenza è l’apertura al concetto di buona fede che, a sua volta,sicaratterizzaattraversoilfenomenodell’apparenza. Vièunostrettocollegamentofraledueipotesi:l’apparenzarilevaseè lacausadelcomportamentoinbuonafededelsoggettocheagisce;èil comportamentodibuonafedeche,daaltropuntodivista,cipermette diqualificareilfenomenointerminidiapparenza. 3.Analisigiurisprudenzialedelfenomenodell’apparenza. Al di là della menzione dell’apparenza come fenomeno generale, è opportuno spostare l’attenzione sulla valutazione giurisprudenziale delfenomenomedesimo. Per comprendere meglio i contorni di operatività del fenomeno dell’apparenzadeldirittoinambitocivilistico,quindi,proporremodi 274 seguitol’analisiditresentenzecheconcernotrediversequestionidi rilevanzadelfenomenosuddetto. La prima sentenza che analizziamo è la sentenza della Corte di Cassazione,n.7473,del25marzo2013. Cass.,n. 7473/2013 La vicenda si svolge a Serravalle Pistoiese. Un soggetto agisce in giudizio, producendo due contratti preliminari di compravendita immobiliare aventi ad oggetto dei terreni, che lui pretende di poter acquistareinforzadeimedesimipreliminari. La società proprietaria dei terreni si oppone, in quanto colui che aveva contrattato con l’attore per la stipula dei preliminari era soggetto, in realtà, del tutto privo di ogni potere di rappresentanza, rispetto alla società stessa. Per questo, quindi, la società non si riteneva, in alcun modo, impegnata con i suddetti contratti preliminari. Il Tribunale di Pistoia e la Corte d’appello di Firenze accolgono la domanda dell’attore. I giudici di merito giungono a tale conclusione, nonperchéneghinoche,effettivamente,ilpretesorappresentante,in realtà,nonrappresentavanessuno–alivellofattualesidimostrache ilrappresentanteeraprivodiqualsiasipoteredirappresentanza–ma perché essi ritengono di poter applicare il principio generale dell’apparenza,atuteladellabuonafededelpromissarioacquirente. Siccomequest’ultimoera,inbuonafede,convintochequestosoggetto rappresentasse effettivamente la società, è giusto che la sua condizionedibuonafedevengatutelata,consentendoglidiacquistare laproprietàdell’immobile. La società ricorre per Cassazione. Essa propone tutta una serie di motivi,siaprocessualichesostanziali,però,perquelcheciinteressa, possiamo concentrare l’esame, esclusivamente, sul quinto motivo di 275 ricorso che è quello che viene accolto e che comporta la cassazione totaledellasentenzad’appello. Con il quinto motivo, la società ricorrente fa leva sulla specifica situazionedellamancanteprocuracheilrappresentantenonavevae sulla impossibilità di sostituire la medesima procura in via di apparenza. Come dicevamo sopra, tale motivo viene accolto. Vediamo, quindi, perchésigiungeaquestaconclusione. Secondo la Cassazione, l’apparenza, a differenza di come è stata impostatadaigiudicidimerito,nonè,dipersé,unaregoladiunitaria, uniformeedigeneraleapplicazione,maèunaregolacheemerge,in manieradiversa,neidiversicasi.Ciò,valesianelleipotesinormative dell’erede apparente o del creditore apparente, sia nelle ipotesi elaborate a livello giurisprudenziale (condominio apparente; rappresentanteapparente). In particolare, l’ipotesi del rappresentante apparente non un’ipotesi generica, ma necessita, per la sua applicazione, di una valutazione casopercaso. Il tipo di apparenza che ci interessa, quella del rappresentante apparente, assume rilievo, secondo la Cassazione, solo in alcuni particolaricircostanze. Innanzitutto, si distingue, ai fini della rappresentanza, fra la cosiddettaapparenzapuraelacosiddettaapparenzacolposa. L’apparenza pura è la mera difformità fra la situazione che appare e quellacheèalivellooggettivo.Unsoggettoinbuonafede,quindi,può essere convinto che le cose sono in un certo modo quando, invece, stannoinmanieradiversa. Nelcasodelrappresentanteapparente,l’apparenzapura,perlaCorte, nonrilevamaiperché,intalcaso,siapplicanoleregoledegliarticolo 276 1398 e 1399 del c.c., ossia le regole relative alla figura del falsus procurator, secondo cui il falso rappresentato non è vincolato da quantostipulatodalfalsorappresentante. L’apparenzacolposa,invece,sihaquandononsolovièunadifformità fraquantoappareeciòcheèrealmente,maquandoviunasituazione, per cui, è lo stesso falso rappresentato ad avere, per dolo o per negligenza, contribuito a creare l’apparenza. Tale ipotesi assume rilevanzanelleipotesidirappresentanteapparente,rispettoallequali diventa decisivo valutare se il falso rappresentato fosse, in qualche modo,colpevoleperavercontribuitoaporreinesserelasituazionedi apparenzadicuiilterzosilamenta. Nel caso di specie, innanzitutto, non è ben provato se davvero la società avesse delle colpe nell’aver contribuito a far si che il falso rappresentanteapparissecometale. Soprattutto,equestoèilpuntochelaCassazioneritienedecisivo,non siponepropriounproblemadiapparenzacolposa,sesiamodifronte ad un errore inescusabile del terzo. Nel caso di specie, si rinviene l’errore inescusabile del terzo che, quindi, prevale ed esclude un’eventuale, e comunque non provata, colpevolezza del falso rappresentato. Nellospecifico,sidicechel’erroreinescusabilesipotrebbeaverenel caso in cui il terzo non adopera la normale prudenza negli affari e nelle ipotesi in cui il medesimo terzo, pur potendo, non ha fatto uso deglistrumentilegalidipubblicitàdellesituazionidirappresentanza. Nel caso di specie, trovandoci in una situazione di contratto preliminaredivenditadiunbeneimmobile,operano,conunasortadi duplicerelatio,gliarticoli1350,1351e1392delcodicecivile. L’articolo1350c.c.,comeènoto,prevedelaformascritta,traglialtri, anche per i contratti di vendita immobiliare; l’articolo 1351 c.c. 277 prevede, a sua volta, la forma del contratto preliminare che deve esserestabilita,perrelationem,rispettoaldefinitivo;infine,l’articolo 1392 c.c. prevede che anche la forma della procura debba essere determinata,perrelationem,rispettoall’attodacompiere. Siccome, nel caso di specie, pur trattandosi di compravendita immobiliare,nonesistevaalcunaprocurainformascritta,ilfattoche unsoggettosiapprestiastipulareunpreliminare,inmancanzaditale procura scritta del preteso rappresentante, lo pone in quella situazione di errore inescusabile che esclude, categoricamente, l’eventualeapparenzacolposa. Pertanto, l’apparenza, non essendo un principio di uniforme e generaleapplicazione,machesiapplicainmanierediversaaseconda deicasieche,inmateriadirappresentanza,presupponeungradodi colpevolezzanelfalsorappresentato,quiilproblemavienerisoltoin radice, eliminando il problema dell’apparenza. Sarà, quindi, l’acquirente a dover imputare a se stesso il suo errore, consistente nell’aver contrattato con un soggetto di procura scritta in campo immobiliare. La caratteristica del caso in esame, sulla quale porre l’attenzione, consistenelfattochecitroviamodifronteaduegiudizidimeritoche Apparenzae attivitàdi interpretazione ritengonodidoverattribuirerilevanzaalfenomenodell’apparenzae adungiudiziodilegittimitàchepercorreunastradadiversa. Si tratta di una scelta perché non esiste nessuna ragione per poter direcheunadelleduevalutazionisiamiglioredell’altra:osidecidedi attribuire rilevanza all’ottica legale, oppure si decide di attribuire rilevanza alla situazione concreta, in forza della quale, un qualche cosa appare all’esterno, dando luogo alla tutela della situazione specifica. 278 Già questa prima sentenza, ci permette di dire che il fenomeno dell’apparenza consiste, nella sua sostanza, nel modo di porsi della cosiddettaattivitàdiinterpretazionedelfenomenogiuridico. L’interpretazione, come abbiamo già avuto modo di dire, può sostanziarsi nella prevalenza del dato normativo – e, quindi, si esclude l’ammissibilità di un fenomeno che si realizza sulla base dell’apparenza – oppure come recupero di ciò che viene posto in essereconriguardoalleipotesichesisonorealizzatesottoilprofilo dell’apparenza. La seconda sentenza che proponiamo è la sentenza della Corte di Cassazione,n.14028,del4giugno2013. Cass.,n. 14028/2013 Inquestocasoabbiamotresoggetti:unasocietà–Marchettis.r.l.–un soggetto–BrunduFranceschino–edunterzosoggetto–Serra. Questoterzosoggetto(rappresentantedimacchineeapparecchiature utensili) metteva in contatto, come mediatore, la Marchetti e il Brundu. A seguito di ciò, la Marchetti forniva al Brundu una certa quantitàdiapparecchiatureemacchinariperunvaloredi119milioni dilire. Ad un certo punto, la Marchetti, ritenendo di non essere stata integralmentepagata,ottenevaundecretoingiuntivoperunvaloredi 20 milioni di lire. Essa, in particolare, affermava che, come abbiamo detto, il valore della fornitura era di 119 milioni di lire; il Brundu avevacorrispostounaseriediaccontiperunimportocomplessivodi 99milionidilire,quindi,mancavanodapagare20milionidilire,peri qualilasocietàottenevailsuddettodecretoingiuntivo. Ildebitore(Brundu)siopponevaaldecretoingiuntivoesostenevadi aver pagato quei 20 milioni di lire con un assegno bancario consegnato al Serra che avrebbe, anche, dichiarato di ricevere tali sommepercontodellaMarchetti. 279 Quest’ultima ribatteva sostenendo di non aver mai ricevuto tale assegnoeaggiungevacheilSerra,inquantosemplicemediatoreche avevamessoincontattoledueparti,nonavevaipoteriperriscuotere lesommeinnomeepercontodellacreditrice. Il Tribunale di Roma accoglie l’opposizione del Brundu e revoca il decretoingiuntivo. La Corte d’appello conferma la decisione di primo grado. In particolare, essa ha ritenuto di dover fare applicazione della disposizione di cui all’articolo 1189 c.c. che, come abbiamo visto, in riferimentoalpagamentonellemanidelcreditoreapparente,ritiene che il debitore “che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere statoinbuonafede”. Pertanto, in virtù di tale norma, se il debitore paga nelle mani del creditoreapparenteèliberatoseprovadiesserestatoinbuonafede. Buona fede che, in questa ipotesi, consiste nell’incolpevole convinzione del debitore che chi riceve il pagamento sia il vero creditore,ocomunquesiaildestinatariodelpagamento. Rispetto all’articolo 1189 c.c., in passato, la giurisprudenza limitava l’efficacia liberatoria alle sole ipotesi di pagamento effettuato nelle mani del creditore apparente, escludendo, invece, l’operatività della norma in riferimento al pagamento effettuato nelle mani del rappresentanteapparente. Oggi tale orientamento è stato abbandonato. L’efficacia liberatoria è stata riferita, anche, alle ipotesi di pagamento effettuato nelle mani delrappresentanteapparente.Ciòperchélanormastabilisce,inmodo generico, che l’effetto liberatorio si ha quando il debitore esegue il pagamento “a chi appare legittimato a riceverlo” senza fare nessun riferimentospecificoalcreditore. 280 Il suddetto effetto liberatorio, per quanto riguarda il pagamento al rappresentanteapparente,sirealizzaquandosussisteunrapportodi occasionalità necessaria che determina nel debitore un ragionevole affidamentorispettoaipoteridelrappresentantemedesimo. PerlaCorted’appello,quindi,nelcasodispecieildebitore(Brundu) era consapevole del fatto che il suo creditore era la Marchetti, dalla quale aveva acquistato i macchinari, però, riteneva, anche, che il Serra,inqualitàdirappresentantedellaMarchetti,fosselegittimatoa ricevereilpagamento. ControtaledecisionelaMarchettiproponericorsoperCassazione. Essasostieneche,nelcasodispecie,nonfossepossibileapplicarela fattispeciedelcreditoreapparentedicuiall’articolo1189c.c.perché era evidente che il debitore fosse a conoscenza del fatto che l’unico effettivo creditore fosse la Marchetti. Per la società ricorrente, nella sostanza, non vi è spazio per l’applicazione dei principi dell’apparenza. Inoltre, nel caso in esame, la regole del creditore apparente non potevaessere,comunque,applicataperchéilcreditoreeraunasocietà dicapitaliche,cometale,èsoggettaaspecifichedisposizioniintema di pubblicità degli organi di rappresentanza. Ciò, quindi, avrebbe escluso,quindi,l’operativitàdelprincipiodell’apparenza. Ilricorsovienerigettato. La Cassazione, infatti, ritiene che il giudice di secondo grado abbia correttamente applicato la disposizione di cui all’articolo 1189 c.c., alla luce anche dell’orientamento giurisprudenziale più recente che, comeabbiamodetto,estendel’effettoliberatorioanchealleipotesidi pagamentoeseguitoalrappresentanteapparente. Rispetto alla suddetta norma, la Cassazione sottolinea che il pagamento effettuato nelle mani del rappresentante apparente, al 281 paridiquellofattoalcreditoreapparente,liberaildebitoredibuona fede che provi di aver confidato incolpevolmente nella situazione apparente. Inaltritermini,l’effettoliberatoriodell’articolo1189c.c.sihaquando il debitore è convinto che lo stato di fatto rispecchia la realtà giuridica. Vi è, perciò, la necessità di compiere, caso per caso, un’indagine sulla buona fede e sulla ragionevolezza dell’affidamento deldebitore. Pertanto, la Cassazione ritiene che la Corte d’appello abbia giustamente desunto la sussistenza della buona fede e del legittimo affidamentodeldebitoresullabasediunaseriedicircostanzefattuali. Innanzitutto,frailBrunduelaMarchettinoneranointercorsiaccordi specificiperquantoriguardalemodalitàdipagamentodelcredito. In secondo luogo, il fatto che il Serra fosse stato incaricato del montaggiodeimacchinariacquistatirendevaplausibilelacircostanza cheilBrunduavesseritenutochelostessofosselegittimato,anche,a ricevereilpagamento. Siè,poi,attribuitarilevanzaall’attivitàsvoltadalSerradurantetutto ilrapportofralostessoBrunduelaMarchetti. E si è, anche, attribuita rilevanza ad una testimonianza resa nel giudizio di merito, in cui il testimone definiva il Serra come noto rappresentante della zona ed aggiungeva di aver accompagnato il Brundu a Roma per l’incontro con la società venditrice ed il mediatore: durante tale incontro, per quanto riguarda la domanda relativa al prezzo dei macchinari, i dirigenti della società avevano rispostochelaquestionedovevaesserevistaconilSerra. Pertanto, la Corte d’appello ha effettuato una valutazione completa dei fatti di causa e, per questo, il ricorso deve essere rigettato, 282 altrimenti si avrebbe una nuova e diversa valutazione dei fatti che, comepiùvoltericordato,èestraneaalgiudiziodilegittimità. La terza sentenza che proponiamo, in ordine al fenomeno dell’apparenza, è quella della Corte di Cassazione, n. 23448, del 4 Cass.,n. 23448/2014 novembredel2014. La sentenza si riferisca ad una fattispecie, purtroppo, abbastanza frequente nelle situazioni pratiche. Abbiamo, infatti, un subagente assicurativo, il quale vende, ad alcuni suoi compaesani, dei prodotti finanziari, nello specifico, polizze assicurative sulla vita particolarmente allettanti. Si fa versare, quindi, i premi che gli assicurati intendono pagare, però, tali somme di denaro non pervengono mai alla compagnia assicurativa. Il soggetto, dopo qualche tempo, scompare e le persone che avevano pagato i premi, quando chiedono di riscattare le polizze, si ritrovano con nulla in mano.Hanno,insostanza,compratodeifoglidicartachenonhanno nessunriferimentoallacompagniaassicurativa. In conseguenza di ciò, una serie di persone chiamano in causa, personalmente, il subagente, l’agenzia territoriale per la quale esso lavoravae,anche,lacompagniaassicurativa. Il Tribunale e la Corte d’appello di Bologna condannano, al risarcimento dei danni subiti da questi soggetti, solo il subagente. Condannacheèdeltuttoinutileperchéilsubagenteècontumace,fin dall’inizio della vicenda processuale. I giudici di merito considerano, invece, sia l’agenzia che la compagnia assicurativa esenti da ogni responsabilità, in quanto le modalità truffaldine dell’azione erano operaprivata,personaleespecificadelsubagente.Inpiù,taleattività truffaldina era stata posta in essere in modo tale da eludere i controlloche,sial’agenziachelacompagnia,avevanopredisposto. 283 Il gruppo di soggetti che vittime della truffa ricorre per Cassazione perché,chiaramente,lacondannaalsubagente,neiterminisuddetti,è deltuttoinutile. Il ricorso fa leva su due riferimenti: l’articolo 2049 c.c. – che, in materiadiresponsabilitàextracontrattuale,sancisceilprincipiodella responsabilitàdeipadroniedeicommittenti,rispettoall’operatodei lorosottoposti1–esiinvocailprincipiodell’apparenza.Inparticolare, per quanto riguarda il principio generale dell’apparenza, i ricorrenti ritengonoche,quantomenonelcontestopaesanoincuisièsvoltala vicenda, il subagente si poneva e appariva come rappresentante dell’agenzia territoriale e della compagnia assicurativa, sia quando vendevalepolizzeverechequandovendeva,inmanieratruffaldina,le polizzefalse. LaCortediCassazioneaccoglieparzialmenteilricorsoesiritieneche la responsabilità dell’agenzi e della compagnia assicurativa possa, anche,sussistere. Innanzitutto,vienerichiamatal’interpretazionedell’articolo2049c.c. ed,inparticolare,sirichiamaunorientamentoconsolidatochefaleva sultermine“padrone”utilizzatodall’articolo.Siritiene,infatti,chela norma non faccia riferimento solamente al contratto di lavoro subordinato (che, certamente, nel caso in esame, non c’era), ma che facciariferimentoachiunquesiavvale,aqualunquetitologiuridicoe nongiuridico,dell’operatoaltrui.Daunaltropuntodivista,lanorma di cui all’articolo 2049 c.c. costituisce un’ipotesi di responsabilità, almenoinparte,oggettiva.Nonè,infatti,necessariodimostrarecheil padrone abbia espressamente richiesto, al sottoposto, di compiere l’atto illecito; è sufficiente che tale atto illecito sia stato posto in 1 L’articolo 2049 c.c. – “Responsabilità dei padroni e dei committenti” – stabilisce: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’eserciziodelleincombenzeacuisonoadibiti”. 284 essere dal sottoposto, in occasione dello svolgimento delle sue mansioni.Inaltreparole,chisiavvaledell’operaaltruie,quindi,trae profitto da essa deve, anche, assumersi il rischio d’impresa, in riferimento alle eventuali scorrettezze che il sottoposto ponga in essere. In secondo luogo, come abbiamo detto, viene anche richiamato il profilodell’apparenza,inquantotaleprincipioèquellocheserveafar rientrare, nella responsabilità dell’agenzia, anche quelle attività del subagentecheeranodeltuttoestraneeallesuemansioni. Pertanto,ancheseinriferimentoallavenditadipolizzefalsenonera possibile richiamare integralmente il disposto dell’articolo 2049 c.c., si ritiene che, però, anche in questo caso sia possibile un richiamo all’apparenza, intesa come apparenza colposa. Non basta la mera difformitàtrarealtàeapparenza,masiritieneche,nelcasodispecie, l’agenziaabbiaunprofilodicolpevolezza. La Cassazione, infatti, contrariamente da quanto detto dai giudici di merito, ritiene che i controlli effettuati sull’operato del subagente erano, o potevano essere, inadeguati e, per questo, si rinvia la causa adunnuovogiudice. Inadeguatezza poteva essere, in particolare, riferita ad una cattiva gestione dei poteri di controllo. Ciò era ipotizzabile perché, a livello locale, vi era una sorta di immedesimazione fra il subagente e l’agenziaassicurativacheera,inqualchemodo,agevolataanchedalla particolarità del mercato finanziario dove le caratteristiche dei prodotti venduti non sono facilmente individuabili e percepibili da tutti.Intalemercato,infatti,nonesistelapossibilitàdisostenereche, siccome era stato fatto un contratto in modi diversi rispetto all’attivitàcomune,ciòpotevaesserefacilmentepercepito. 285 Si aggiunge, anche, che un mercato che ha queste caratteristiche di elevata complessità tecnica e di notoria frequenza di utilizzo del cosiddetto marketing aggressivo fa si che ci si debba aspettare, da partedell’agenzia,uncontrollopiùspecificoedintenso. In conclusione, i controlli inadeguati fanno sì che si possa parlare di apparenzacolposaeche,quindi,siapossibileallargareulteriormente la riferibilità all’agenzia delle condotte realizzate, illecitamente, dal subagente. I suddetti presupposti, invece, non ricorrono per quanto riguarda la compagnia assicurativa perché anche qui operano i medesimi meccanismiargomentativi,però,siritienechelacompagnianazionale non ha lo stesso obbligo di controllo dell’attività del subagente che nonèunsottopostodirettodellasuddettocompagnia. Rispettoallesentenzedimerito,almenoparzialmente,ilricorsoviene accoltoe,quindi,almenounsoggettosolvibile(l’agenziaterritoriale) vieneritenutoresponsabile. 286 CAPITOLO8 ILRECESSO 1.Gliattidieserciziodelpotereacontenutonegativo. Ilnuovoargomentocheandremoatrattareèquellodelrecesso. Prima di soffermarsi sulla disciplina del recesso, è opportuno proporre una breve riflessione sulla categoria degli atti a contenuto negativoall’internodellaqualesiinserisce,appunto,ilrecesso. Negli atti di esercizio del potere a contenuto negativo il titolare non esercitailpropriopotereinsensopositivoma,appunto,negativo.In altreparole,intaliipotesinonsihannoeffettidicarattereacquisitivo, Ilconcettodiatti dieserciziodel poterea contenuto negativo cioè non si ha alcuna acquisizione nel patrimonio del soggetto che poneinesserel’atto. Alivellogiuridico,gliattidieserciziodelpotereacontenutonegativo hanno, per così dire, lo scopo di rafforzare la manifestazione dei poteri di libertà del soggetto: libertà quando si acquista e libertà quandosiintendemanifestareunattoconcuinonsirealizzanoeffetti acquisitivi. È una considerazione, quindi, che ricade all’interno del concettodilibertàchesirealizzainsensopienosiasesiacquistache se si impedisce la configurazione di una situazione di carattere acquisitivo. Dopo aver individuato la collocazione degli atti di esercizio a contenuto negativo bisogna scendere nel dettaglio andando ad esaminarelevarieipotesidiatti,oltreallarinunzia,cherientranoin talecategoria. Laprimaipotesicheprendiamoinconsiderazioneèlarinunzia.Essa, Rinunzia innanzitutto, presuppone la titolarità di una situazione giuridica soggettiva,cioèdiunasituazionechearricchiscelasferadipossibilità riferibiliaduncertosoggetto.Ildirittosoggettivo,quindi,puòessere 287 esercitato nel suo contenuto oppure il titolare può dismetterlo: per esempio, nel caso di rinuncia al diritto di proprietà, il proprietario può decidere di dismettere tale diritto che, nel periodo in cui non vieneacquisitodaunaltrosoggetto,risultacosavacanterispettoalla quale si potrà avere un’appropriazione esercitata da colui che ne prendepossesso. Insensotecnico,quindi,larinunziaèl’eventualitàincui,nell’ambito della titolarità di un diritto soggettivo, si ha una manifestazione di volontàpercuiiltitolarediqueldirittorinunzia,abbandona,dismette latitolaritàdellamedesimasituazione. Per quanto riguarda i diritti reali, l’articolo 2643, n.5, c.c. stabilisce che devono essere trascritti “gli atti fra vivi di rinunzia ai diritti menzionatineinumeriprecedenti”. Pertanto, gli atti di rinunzia in materia immobiliare devono essere trascritti,contuttelenoteconseguenzechenederivano. Nell’ambitodeidirittidicredito,l’articolo1236c.c.–“Dichiarazionedi remissione del debito” – stabilisce: “La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore,salvochequestidichiariinuncongruoterminedinonvolerne profittare”. Larinunziaall’eserciziodeldirittodicreditoèsottoposta,quindi,ad unavalutazionedicarattereparticolareperchélasceltadelcreditore è rimessa nelle mani del debitore che può accettare la rinunzia, oppure dichiarare di non volerne profittare. Pertanto, non si ha una pienaeliberaammissibilitàdellarinunziaaldirittodicreditoperché, nell’ambito di queste ipotesi, prevale una situazione in cui potrebbe dirsichesiabbiaunaccordo,un’intesafracreditoreedebitore. 288 Atalproposito,comeènoto,l’articolo1321c.c.definisceilcontratto come l’accordo, fra due o più parti, per “costituire, regolare o estinguere”unrapportogiuridicopatrimoniale. Lasecondaipotesicheprendiamoinconsiderazioneèlarevoca–per Revoca esempio, revoca del testamento; revoca della proposta; revoca del contratto – la quale consiste nella manifestazione di una volontà negoziale in contrasto con l’atto rispetto al quale viene esercitata la revoca stessa. Nella sostanza, colui che ha posto in essere un atto giuridico manifesta un potere nel senso di farne venir meno l’esistenza. La revoca, quindi, come atto unilaterale, cioè posto in essere da una sola persona. Pertanto, nelle ipotesi di atti bilaterali o plurilaterali si può avere revoca se essa viene posta in essere contestualmentedatutteleparti. Innanzitutto, per quanto riguarda la possibilità di revoca di atti unilaterali, acquista rilevanza l’ipotesi della revoca della proposta e dell’accettazione. A tal proposito, l’articolo 1328 c.c. – “Revoca della proposta e dell’accettazione”–cosìrecita:“Lapropostapuòessererevocatafinché il contratto non sia concluso”. Quindi, si ha, innanzitutto, il riconoscimento dell’esercizio di un potere a favore del proponente che può revocare la proposta, purché non abbia ricevuto preventivamentel’accettazione. Lostessodiscorsovaleancheperlarevocadell’accettazione. Ilsuccessivoarticolo1329c.c.prendeinconsiderazioneleipotesidi proposte irrevocabili: “Se il proponente si è obbligato a mantenere fermalapropostaperuncertotempo,larevocaèsenzaeffetto”. Infine, l’articolo 1335 c.c. completa il meccanismo sopra descritto, facendoriferimentoallacosiddettapresunzionediconoscenza. 289 Vièaltrodaaggiungere.Inparticolare,ilriferimentoèall’articolo800 c.c. che, nelle ipotesi di revocazione delle donazioni, stabilisce: “La donazionepuòessererevocataperingratitudineopersopravvenienza deifigli”. In questo caso, se si considera l’immagine della donazione, così per come emerge dal codice civile, la donazione viene considerato come un contratto. Ciò significa che, a livello normativo, la donazione non figura come atto unilaterale, ma figura come contratto. Al di là dei dubbi che possono emergere in merito a questa ricostruzione dell’istitutodelladonazione,ciòcheciinteressa,inquestasede,èche, per quanto riguarda la donazione, si parla di revoca, in riferimento all’atto unilaterale posto in essere dal soggetto che ha inteso effettuareladonazione. Visono,poi,altreipotesidirevoca.L’articolo1411c.c.,inmateriadi contratto a favore del terzo, stabilisce: “E' valida la stipulazione a favorediunterzo,qualoralostipulanteviabbiainteresse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente pereffettodellastipulazione. Questaperòpuòessererevocataomodificatadallostipulante,finchéil terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerneprofittare. Incasodirevocadellastipulazioneodirifiutodelterzodiprofittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”. Ed,ancora,l’articolo1722c.c.,inmateriadimandato,prevede,frale varieipotesidiestinzionedelmandatomedesimo,“larevocadaparte delmandante”.Pertanto,ipoteridacuiscaturisceilmandatopossono darluogoadunpoteredirevocadelmandante.Ancheinquestocaso, 290 per esprimere l’esercizio dei poteri del mandante, si utilizza il concettodirevoca. In questi casi, la sostanza del rapporto, indipendentemente dallo schemadicaratterecontrattuale,sicaratterizzainterminiunilaterali. Altro riferimento, tra gli atti di esercizio del potere a contenuto Disdetta negativo, è alla disdetta (per esempio disdetta del contratto di locazione). Essa pone un termine alla durata dello svolgimento del rapporto;sitrattadiunattoacontenutonegativonelsensochenonsi acquista ulteriormente, ma si dismette la possibilità di esercitare un particolarepotere. Inparticolare,l’articolo1596c.c.–“Finedellalocazioneperlospirare del termine” – così recita: “La locazione per un tempo determinato dalleparticessaconlospiraredeltermine,senzachesianecessariala disdetta. Lalocazione senza determinazioneditempononcessa,seprimadella scadenza stabilita a norma dell'articolo 1574 una delle parti non comunicaall'altradisdettaneltermine[fissatodallenormecorporative o,inmancanza,inquello]determinatodallepartiodagliusi”. Pertanto, la disdetta è un atto di esercizio del potere a contenuto negativo, con il quale un rapporto cessa di svolgersi, a seguito dell’eserciziodelpotere(negativo)didisdetta. Inaltritermini,ladisdettaèunmodoperfarterminarelesituazioni contrattualiatempoindeterminato. Altra ipotesi, da prendere in considerazione in tale sede, è la Risoluzione risoluzione come ipotesi di scioglimento del vincolo contrattuale. Nell’ambito della disciplina del contratto è prevista, innanzitutto, la possibilità di risoluzione per inadempimento quando una delle parti nonadempie. 291 Inoltre, si può procedere alla risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione quando, successivamente alla stipulazione del vincolo contrattuale, viene menolapossibilitàdirealizzarneglieffetti. Tale ipotesi di impossibilità sopravvenuta si distingue dall’impossibilitàoriginariadellaprestazione:quest’ultima,infatti,dà luogo,nonarisoluzione,maanullitàdelcontrattoperché,inquesto caso,èimpensabilelasussistenzadelvincolocontrattuale. Quale differenza sussiste fra nullità, annullabilità e risoluzione? La risoluzione costituisce la possibilità, per le parti, di porre un limite alla durata del contratto, quando una certa prestazione non è adempiuta, oppure in caso di eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta. Nullitàeannullabilitàoperano,invece,perragionisuperiori. Il potere risolutivo è un atto di esercizio del potere a contenuto negativochesirealizza,nonperragionisuperiori,maperlavolontà stessadellepartidelcontratto. Infine,tragliattidieserciziodelpotereacontenutonegativo,sideve Rescissione far riferimento anche alla rescissione. In particolare, l’articolo 1447 c.c. – “Contrattoconclusoinstatodipericolo” – prevede: “Ilcontratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità,notaallacontroparte,disalvareséoaltridalpericoloattuale diundannograveallapersona,puòessererescissosulladomandadella partechesièobbligata”. Dopo questa carrellata dei diversi atti di esercizio del potere a contenuto negativo, veniamo, di seguito, a considerare la disciplina specificadelrecesso. 292 2.Ladisciplinadelrecesso. Per quanto riguarda la disciplina del recesso, occorre, innanzitutto, sottolineare che, in passato, la dottrina concedeva al recesso una minore considerazione perché, probabilmente, non vi era un’attenzioneparticolarerispettoaquestofenomeno. Oggi, le cose sono diverse. Attualmente, infatti, sono maggiori le ipotesidiconsiderazionediipotesidirecesso. Nelcodicecivile,inprimoluogo,ilrecessoèpresoinconsiderazione Articolo1373c.c. dall’articolo 1373 c.c. che, all’interno della disciplina degli effetti del contratto, al primo comma prevede: “Seaunadellepartièattribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finchéilcontrattononabbiaavutounprincipiodiesecuzione”. Pertanto, secondo quanto stabilito dalla norma in commento, si attribuisce la possibilità, ad una delle parti, di avere, in un secondo momento, una volontà contraria all’insorgenza del vincolo contrattuale. Nell’intervallo di tempo che intercorre fra la stipulazione e l’esecuzione del contratto, ad una delle parti o ad entrambe, è concessalafacoltàdirecederedalcontrattomedesimo. Alsecondocommadell’articolo1373c.c.siaggiunge:“Neicontrattia esecuzione continuata o periodica , tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni giàeseguiteoincorsodiesecuzione”. Pertanto,inordineaduncontrattoconcluso,manonancoraefficacia, il recesso può realizzarsi, laddove sia previsto nell’ambito del contratto medesimo, nell’intervallo di tempo che intercorre fra il perfezionamentodelcontrattoel’iniziodellasituazionediefficacia. 293 Oppure,neicontrattoadesecuzionecontinuataoperiodica,ilrecesso può realizzarsi anche successivamente, purché la manifestazione di volontàcontrariaallaprosecuzionedelrapportocontrattuale. Negliarticoli1385e1386c.c.sitrovanoaltreconsiderazioni. Alsecondocommadell’articolo1385c.c.–“Caparraconfirmatoria”– sistabilisce:“Selapartechehadatolacaparraèinadempiente,l’altra Articolo1385/2 c.c. può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigereildoppiodellacaparra”. Ancora,all’articolo1386c.c.–“Caparrapenitenziale”–siprevede:“Se nelcontrattoèstipulatoildirittodirecessoperunaoperentrambele Articolo1386 c.c. parti,lacaparrahalasolafunzionedicorrispettivodelrecesso”. Le norme sopra menzionate ci danno, quindi, un primo inquadramentodell’ipotesidirecesso. Vi sono, però, altri casi. In primo luogo, l’articolo 1660 c.c., che in Articolo1660c.c. riferimento ai contratti di appalto, stabilisce: “Se per l'esecuzione dell'operaaregolad'arteènecessarioapportarevariazionialprogetto elepartinonsiaccordanospettaalgiudicedideterminarelevariazioni daintrodurreelecorrelativevariazionidelprezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondolecircostanze,un'equaindennità. Selevariazionisonodinotevoleentità,ilcommittentepuòrecederedal contrattoedètenutoacorrispondereunequoindennizzo”. Inquestocaso,siattribuisceall’appaltatoreilpoteredirecedereefar venire meno la situazione che scaturisce dall’appalto quando tale situazionenonrisultapiùconformealsuointeresse. Ancora, in materia di contratto di agenzia, l’articolo 1750 c.c. – Articolo1750c.c. “Durata del contratto o recesso” – al secondo comma prevede: “Se il 294 contrattodiagenziaèatempoindeterminato,ciascunadellepartipuò recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un terminestabilito”. Leggiamo, ora, l’articolo 1627 c.c. che, come vedremo, pone il problemadiidentificazionedelsignificatodaattribuirealrecesso. Articolo1627 c.c. L’articoloincommentocosìrecita:“Nelcasodimortedell'affittuario,il locatoreeglieredidell'affittuariopossono,entrotremesidallamorte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte conpreavvisodiseimesi. Sel'affittohaperoggettounfondorustico,ladisdettahaeffettoperla finedell'annoagrarioincorsoallascadenzadelterminedipreavviso”. Nella norma si utilizzano, contestualmente, i termini recesso e disdetta. Il recesso, nella sostanza, costituisce il significato dell’operazione realizzata dalla parte, la quale recede mediante disdetta. Nelparagrafoprecedente,nell’elencazionedeidiversiattidiesercizio del potere a contenuto negativo, abbiamo individuato in maniera distintaledueipotesidelrecessoedelladisdetta. Rapportofra recesso,disdettae revoca Nella norma in commento si fa una valutazione diversa. Tale contestualità nell’utilizzazione dei termini disdetta e recesso, però, poneunproblemasostanziale. Nella sostanza, recesso, disdetta, revoca sono tutti atti che appartengono allo stesso genus, sono atti di esercizio del potere a contenutonegativo.Pertanto,invirtùdiquestaidentitàdiriferimento generale, è difficile distinguere, in maniera netta, precisa e costante, fralediverseipotesi.Sonooperazioniche,inunacertamisura,sono assimilabili. Il recesso, come potere di scioglimento del vincolo contrattuale, è riconosciuto ampiamente, anche, nell’ambito della disciplina dei Ilrecessodel consumatore 295 contratti dei consumatori (articoli 52, e seguenti, del Codice del Consumo),dovesiattribuisceilpoteredirecederealconsumatoreil quale può, attraverso l’esercizio di tale potere, allontanarsi dal contratto. Per concludere il discorso sulla disciplina del recesso, bisogna domandarsi perché, diversamente da quanto avviene nel Codice del consumo, nell’ambito del codice civile si dice poco in riferimento al recessomedesimo. Tutto ciò è, probabilmente, il frutto di una non ancora piena consapevolezzadelgiurista,inriferimentoall’importanzadellafasedi esercizio del potere a contenuto negativo. Si prevede il dato, non attribuendo piena rilevanza alla diversità dei termini impiegati e, come riflesso di questa mancanza di consapevolezza, si ha una disciplinacherisultainsufficiente. 3.Lagiurisprudenzainmateriadirecesso. Dopo aver inquadrato il fenomeno nell’ambito degli atti di esercizio del potere a contenuto negativo e aver visto quella che è la sua disciplina, passiamo ad analizzare alcuni significativi casi giurisprudenziali. 3.1.Recessoeabusodeldiritto:Cassazionen.20106/2009. La prima sentenza che analizziamo in materia di recesso è, come vedremo,moltosignificati.Essa,infatti,coinvolgediversequestioni:il recesso, la buona fede e l’abuso del diritto. Noi la proponiamo per quantoconcernel’istitutodelrecesso,macidàimportantiindicazioni anchesullabuonafedeesull’abusodeldirittochesarannooggettodi specificaanalisineicapitolisuccessivi. 296 La sentenza è quella della Cassazione, n. 20106, del 18 settembre 2009. La vicenda nasce quando, tra il 1992 e il 1996, alcuni Cass.,n. 20106/09 concessionari della famosa casa automobilistica Renault furono revocati dal loro incarico perché la Renault esercitò la facoltà di recesso ad nutum prevista espressamente dall’articolo 12 del contrattodiconcessionedivenditaintercorrentefraleparti. Gli ex concessionari considerano tale comportamento della casa automobilistica abusivo e agiscono in giudizio per far dichiarare l’illegittimità del recesso per abuso del diritto e la conseguente condannadellaRenaultalrisarcimentodeidannisubitiaseguitodel suddettocomportamento. La Renault si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma rigettano la domanda. In particolare, la Corte d’appello ritiene che il fatto che il recesso ad nutum, in favore della Renault, fosse espressamente previsto dal contratto di concessione di vendita, escludeva l’abuso del diritto e rendevasuperfluoqualsiasitipodicontrollosulcomportamentodella casaautomobilistica. IconcessionariricorronoperCassazionecontestandolaricostruzione del giudice di secondo grado, soprattutto per quanto riguarda l’esclusionedelcomportamentoabusivodellaRenault. Ilricorsovieneritenutofondato. LaCortediCassazione,inprimoluogo,affermacheiprincipidibuona fede e correttezza costituiscono principi generali del diritto dei contratti.Inmateriacontrattuale,nellasostanza,ilprincipiodibuona fede–intesocomereciprocalealtàdicondotta–deveaccompagnare ogni fase del rapporto contrattuale: dalla formazione all’esecuzione delcontratto. 297 Dopo aver fatto riferimento alla buona fede come principio generale inmateriacontrattuale(exarticolo1375c.c.),laCassazioneaggiunge che l’obbligo di buona fede e correttezza contrattuale ha, ad oggi, acquisito anche valenza costituzionale, in quanto collegato al dovere disolidarietàdicuiall’articolo2dellaCostituzione.Perilgiudice,tale principio costituisce, in sostanza, una specificazione del dovere di solidarietàdell’articolo2Costituzione. Perquestomotivo,lepartidelcontratto(o,ingenerale,delrapporto obbligatorio)hannoildoverediagireinmodotaledapreservaregli interessidell’altraparte. Pertanto, il fatto che il contratto attribuisca ad una delle parti un potere,nonècondizionesufficienteperstabilireillegittimoesercizio del potere stesso. Nel caso di specie, quindi, il fatto che la Renault fossetitolarediunpoteredirecessoadnutumnonesclude,apriori,il suoillegittimoesercizio. A questo punto, secondo il giudice, il criterio per valutare un’eventualeviolazionedell’obbligodibuonafedeèquellodell’abuso deldiritto. Come abbiamo già detto, l’abuso del diritto sarà oggetto di approfondimento in uno dei prossimi capitoli. Quello che possiamo dire,findaora,èche,perlaCassazione,sihaabusodeldirittoquando ilconcretoeserciziodiundirittovienerealizzatoattraversomodalità censurabili. Dice testualmente la Corte: l’abuso del diritto è “l’utilizzazionealteratadelloschemadeldiritto”. Come vedremo, nel nostro ordinamento, non esiste una specifica normainmateriadiabusodeldiritto.QuandofuintrodottoilCodice Civile del 1942, le esigenze di certezza del diritto e il rischio di attribuire un eccessivo potere discrezionale al giudice, impedirono 298 l’introduzione, all’interno del codice, di una norma specifica sull’abusodeldiritto.2 Secondo la Cassazione, però, oggi il contesto storico, culturale e giuridico è cambiato rispetto al momento di entrata in vigore del CodiceCivileel’abusodeldirittohaacquistatonuovarilevanza. A tal proposito, nella sentenza, vengono fatti una serie di esempi di applicazionegiurisprudenzialedelconcettodiabusodeldiritto.Esso, in particolare, ha acquisito rilievo in materia societaria, nell’ambito deirapportibancari,inmateriacontrattualee,soprattutto,inambito tributario. Pertanto, ad avviso del giudice di legittimità, il principio dell’abuso deldirittoèunodeicriteriattraversoiqualicontrollareedesaminare i rapporti contrattuali e gli atti di autonomia privata. Quando la finalità perseguita con una certa condotta di esercizio del rapporto contrattualenonèquellaconsentitadall’ordinamentosihaabusodel diritto. Sullabasediquestepremessedicaratteregenerale,ilgiudice,quindi, passaavalutarel’argomentazionesostenutadallaCorted’appello. Secondolasentenzadimerito,comeabbiamogiàdetto,ilgiudicenon ha nessuna possibilità di controllo sull’atto di autonomia privata; il fatto che, nel caso di specie, il recesso adnutum della Renault fosse previsto dal contratto esclude qualsiasi sindacato su tale atto. Nella sostanza, per la Corte d’appello, nel libero gioco del mercato, la Renault è libera di modificare il proprio assetto di vendita e di farlo revocandol’incaricoaqueiconcessionari. Per la Cassazione, innanzitutto, non è sostenibile che il giudice non possacontrollareunattodiautonomiaprivata.Inbaseaquantodetto 2L’unicoriferimentoallaclausolageneraledell’abusodeldirittosihaall’articolo833c.c.perquanto attieneagliattiemulativiinmateriadidirittodiproprietà. 299 prima, infatti, il giudice è chiamato, in caso di conflitto fra le parti, a valutare e controllare l’atto di autonomia privata, secondo le regole dellabuonafedeecorrettezzaeconriferimentoall’abusodeldiritto. In altri termini, secondo la Corte di Cassazione, il giudice del merito avrebbe dovuto valutare la clausola contrattuale che prevedeva il recesso ad nutum e verificare se tale potere fosse stato esercitato legittimamente dalla Renault, o se, viceversa, vi era stato un comportamentoabusivo. In questo contesto, quindi, le valutazioni sulla libertà del mercato e sulla libertà di scelta dell’imprenditore divengono irrilevanti perché, nel caso di specie, l’esercizio del potere di recesso deve rispettare i canoni di lealtà e correttezza per evitare che tale potere sconfini nell’arbitrio. Da qui la rilevanza dell’abuso del diritto che, come tale, impone una valutazione dell’atto di autonomia privata improntata a criteri di proporzionalità. Quest’ultima, in particolare, avrebbe comportato la necessità di una certa procedimentalizzazione dell’esercizio del dirittodirecesso,peresempio,attraversolosvolgimentoditrattative o la predisposizione di adeguati indennizzi per i concessionari revocatidalloroincarico. Nellasostanza,quindi,lacortedimeritoavrebbedovutoverificarese, nel caso controverso, il recesso ad nutum era stato esercitato con modalitàeperfinalitàdiverserispettoaquelleprevistedalcontratto. Perquesteragioni,laCortediCassazionecassalasentenzaimpugnata erinvialacausaadaltrogiudicechedovràvalutaresiilrecessodelle Renaultintegrigliestremidell’abusodeldiritto. 300 3.2. Il recesso per gravi motivi dal contratto di locazione: Cassazionen.26892/2014. Passiamo,adesso,adanalizzarelasentenzadellaCortediCassazione, n.26892,del9novembre2014chehaadoggettouncasodirecesso Cass.,n. 26892/14 di un ente pubblico da un contratto di locazione di un immobile urbanoutilizzatocomesedediunascuola. Lavicendainizianel1993quandoilComunediOrtadiAtella(località in provincia di Caserta) stipula un contratto di locazione di un immobilechedestinaasedediunascuola.Ilcontrattoaduratadisei anni e, alla prima scadenza (nel 1999), esso viene rinnovato tacitamenteperaltriseianni. Pochi mesi dopo il rinnovo, il comune manifesta alle locatrici (proprietarie dell’immobile) il proprio intento di recedere dal contratto di locazione ex articolo 27 della legge 392 del 1978 – “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” – il quale, all’ultimo comma,prevedeche,indipendentementedalleprevisionicontrattuali, “ilconduttore,qualoraricorranogravimotivi,puòrecedereinqualsiasi momentodalcontrattodilocazioneconpreavvisodialmenoseimesida comunicarsiconletteraraccomandata”. In particolare, il comune adduce, quale grave motivo di recesso, la circostanzache,nelfrattempo,eranoterminatiilavoridicostruzione diunnuovocomplessoscolasticodiproprietàdelcomunemedesimo e,quindi,lalocazionediquell’immobilenonerapiùnecessariaperché la sede della scuola veniva trasferita in questo nuovo complesso immobiliare. Le proprietarie dell’immobile agiscono in giudizio, sostenendo l’illegittimità del recesso e chiedendo il pagamento dei canoni di locazionefinoallascadenzadelcontratto. 301 IlTribunalenonaccoglieladomandadellelocatricieritieneilrecesso legittimoperché,secondoilgiudicediprimogrado,lacostruzionedi unnuovocomplessoimmobiliareintegraigravimotividirecessodi cuiall’articolo27. La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e ritiene tale recessoillegittimoe,quindi,condannailcomunealpagamentoditutti icanonidovutifinoallascadenzadelcontrattodilocazione. LaCorted’appello,inparticolare,faunavalutazionedeifattidicausa diversa rispetto al Tribunale e considera che la costruzione di un nuovo immobile non possa essere considerata grave motivo di recesso. Ilgiudicedisecondogradosottolinea,anche,che,conunadeliberadel Consiglio comunale del 1998, era stato indetto un pubblico incanto per la realizzazione di quel nuovo complesso immobiliare. Con una successiva delibera del 1999, poi, il comune aveva stipulato un contratto di appalto per la costruzione del nuovo complesso scolastico. Pertanto, per la Corte d’appello, è evidente che l’impedimento alla prosecuzione del rapporto di locazione è stato determinato dal un fatto(lacostruzionediunimmobilediproprietàdelcomune)dipeso dallavolontàdelcomuneebennotoallostesso.Fattoche,sullabase anche delle delibere del Consiglio comunale suddette, poteva essere previstodalcomuneinunmomentoantecedenterispettoalmomento incuilavolontàdirecedereèstatacomunicataallelocatrici. Invirtùdiciò,laCorted’appelloescludechelafattispeciedirecesso in questione rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 della legge392/78. Rispettoallasuddettanorma,infatti,laCassazione,inpassato,hagià avuti modo di chiarire che, in riferimento alle locazioni di immobili 302 urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, i gravi motivi di recesso devono sostanziarsi in fatti involontari, imprevedibili, sopravvenuti e tali da rendere la prosecuzione del contratto di locazione particolarmente gravosa, sotto il profilo economico, per il conduttore. Controtalesentenza,ilcomuneproponericorsoperCassazione. Il comune sostiene che il fatto di aver ultimato la costruzione di un immobile, di proprietà del comune stesso, in cui svolgere l’attività scolastica e la conseguente eliminazione della spesa relativa al pagamentodeicanonidilocazionecostituisce,dipersé,gravemotivo direcesso. Si aggiunge, anche, che la scelta di utilizzare un bene di proprietà come sede dell’attività scolastica è il frutto di una valutazione ponderata di interessi diversi, per cui, non siamo dinanzi ad una libera scelta dell’ente pubblico, ma ad un grave motivo di recesso, costituitodaunfattoinvolontario,imprevedibileesopravvenuto. Tale ricostruzione non viene accolta dalla Cassazione che, quindi, rigettailricorsoeconfermaquantosostenutodalgiudicedisecondo grado. Vediamo,quindi,cosadicenellospecificolaCortediCassazione. Innanzitutto, si ricorda che l’istituto del recesso del conduttore per gravimotivisiapplicaancheaicontrattidilocazionechehannocome conduttorientipubblici. La posizione dell’ente locale, pur considerando le peculiari attività che esso deve svolgere soprattutto se si tratta di un comune che svolgeunaseriedifunzionipubblichediimportanzaprimaria,infatti, si colloca, in questo caso, comunque nell’ambito di un rapporto privatistico.L’ente,nellasostanza,utilizzaunostrumentoprivatistico – contratto di locazione – e, quindi, le funzioni pubbliche che esso 303 esercita non possono giustificare un diverso apprezzamento della legittimità(oillegittimità)delrecesso. Pertanto, anche per gli enti pubblici, valgono le stesse regole e gli stessiprincipichesonogiàstatiindividuatidallagiurisprudenza,per quanto attiene alle ipotesi di recesso dal contratto di locazione per gravimotivi. A tal proposito, la Cassazione ribadisce che i gravi motivi di recesso del conduttore, ex articolo 27 della legge 392/78, devono essere costituiti da fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti rispetto allastipuladelcontrattodilocazione. Al contrario, tali gravi motivi non possono sostanziarsi in una valutazione soggettiva di opportunità del conduttore, altrimenti si avrebbeunrecessoadnutum. Nella sostanza, i gravi motivi devono essere determinati da fatti estraneiallavolontàdelconduttore. Rispettoaciò,laCassazionefa,poi,un’importanteprecisazione.Essa distingue fra le situazioni che il conduttore adduce come motivo di recesso – comportamento questo che è necessariamente volontaristico: il conduttore vuole che quella situazione costituisca motivo di recesso – e i fatti che hanno determinato tale situazione e chedevonoessereestraneiallavolontàdelconduttore. Fattaquestapremessagenerale,laCassazioneritieneche,nelcasoin esame, i fatti che hanno determinato la situazione, adotta a grave motivodirecesso,nonsonoestraneiallavolontàdelconduttore. La decisione di costruire un immobile da adibire a scuola è, sicuramente, il frutto di una scelta libera e volontaria del comune. Ancheilfattodiaffidareunappaltoperlacostruzionedell’immobilee la determinazione dei tempi di realizzazione dell’opera sono libere sceltedelcomune. 304 Laliberasceltadelcomune,quindi,escludelalegittimitàdelrecesso pergravimotivi.Gravimotivichenonpossonoessererinvenuti,come prospettatodalcomunericorrente,nelsolofattichelacostruzionedi un immobile avrebbe garantito una diminuzione della spesa, relativamentealpagamentodeicanonidilocazione. Infine,laCortediCassazionesottolineachenelricorsononerastato neppure dimostrato in alcun modo che la scelta del comune fosse stata determinata da fatti estranei sopravvenuti rispetto alla stipulazionedelcontrattodilocazione. Elemento che, per esempio, sarebbe stato dimostrato se si fosse creata una situazione per cui il numero degli iscritti a scuola era aumentato e, quindi, l’edificio locato non era più sufficiente; oppure, peresempio,dimostrandocheunadiversalocalizzazionedellascuola avrebbegarantitounamigliorefunzionalità. In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e ritiene tale recesso illegittimo perché non integrante i gravi motivi di cui all’articolo27,ultimocomma,dellalegge392del1978. 3.3.Ilrecessodelconsumatore:Cassazionen.6481/2010. LasentenzacheanalizzeremoinquestocapitoloèquelladellaCorte diCassazione,n.6481,del17marzo2010. Cass.,n. 6481/2010 In questo caso, se vogliamo, siamo di fronte ad una vicenda minore, rispetto ad altre che abbiamo visto, però la sentenza è, comunque, indicativa di un contesto, quello dei contratti dei consumatori, che è tipicamentecaratterizzatodalrecesso. LavicendasisvolgeinSardegnadoveunacertasignorasièiscrittaad uncorsodimodellismosartoriale. 305 Lasocietàchegestisceilcorso,dopounanno,decideditrasferirela sededelcorsostessodaOristanoaCagliari.Aquelpunto,lasignora non è più interessata a frequentare il corso perché le diventa scomodopermotivilogicistici,essendoleidiOristano. Lasignora,quindi,siritiradalcorsoerichiededipoternonpagarele quote successive. In senso tecnico, la signora, in virtù dello spostamento di sede, vuole esercitare il diritto di recesso dal contrattochelalegaallasocietà. Quest’ultima, però, ritiene che sia, comunque, dovuto il pagamento dell’interasommadiiscrizione,siainriferimentoall’annosvoltoche in riferimento a quello ancora da svolgere. La società, in particolare, falevasudueclausoledelcontrattochelasignoraavevasottoscritto, quasi sicuramente, senza leggerne, come è normale nei contratti dei consumatori,ilcontenutointegrale. Le condizioni generali del contratto predisposto dalla società organizzatrice prevedevano, fra le altre cose, che l’allievo che si iscrivealcorsorinunciasseadognifacoltàdirecessoeaccettasseche la società poteva modificare le modalità di svolgimento del corso a propriopiacimento. Difronteaquestotipodicontratto,lasocietàritienediaveredirittoal pagamentodellasommaresiduae,perquesto,agisceingiudizio. Il Tribunale di Oristano non si pronuncia perché c’era un problema processuale (l’atto di citazione parrebbe nullo) e, quindi, non entra nelmerito. La Corte d’appello ritiene valida la citazione, entra nel merito ed accoglie la domanda della società. Pertanto, viste le condizioni generalidicontratto,condannalasignoraapagarelacifrarimanente. Contro tale decisione, la signora ricorre per Cassazione e fa riferimento ad una disciplina che, all’epoca dei fatti, era contenuta 306 negliarticoli1469bis,eseguenti,delcodicecivileecheoggisitrova, immutata, negli articoli 33, e seguenti, del Codice del Consumo. Si tratta,nellospecifico,delladisciplinadelleclausoleabusive. Anche in questo caso, quindi, si fa riferimento al, più volte citato, concetto di abuso del diritto e sul quale torneremo nei capitoli successivi. Nel caso in esame, la ricorrente ritiene che l’esercizio di un potere libero, in questo caso il potere negoziale, se esercitato con certe modalità può essere considerato una forma di abuso. In particolare, secondo la ricorrente, le clausole contrattuali suddette sarebbero abusive, ai sensi della disciplina suddetta, e, quindi, inefficaci e non vincolanti. Il ricorso viene accolto con una sentenza che risulta abbastanza sempliceelineare. In primo luogo, si fa riferimento al contenuto dell’articolo 1469 bis c.c., il quale, al primo comma, conteneva una clausola generale, secondo cui devono considerarsi abusive quelle clausole che determinano “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivantidalcontratto”. Nella sostanza, ai sensi del primo comma dell’articolo in commento, non si dice che cos’è abusivo, lo si lascia alla valutazione. Di per sé, qualsiasi contratto contiene un qualche squilibrio fra le diverse posizioni contrattuali, però, quando tale squilibrio diventa significativopuòfarscattareunavalutazioneinterminidiabusività. Siparlapoi,nellanormadisquilibrio“deidirittiedegliobblighi”,ossia del cosiddetto squilibrio normativo, senza alcun riferimento ad un’eventuale sproporzione economica perché ciò significherebbe la finedell’autonomiaprivatadelleparti. 307 Daquestopuntodivista,laprimadelledueclausoledelcontrattoin questione, quella per cui il consumatore rinuncia ad ogni facoltà di ritirarsidalcorso,determina,secondolaCassazione,unsignificativo squilibrio, in quanto non esiste una clausola analoga a carico del professionista. Perquantoriguardal’altraclausola,ildiscorsoèancorapiùsemplice perché,l’ipotesiincuiunaparte–quellaprofessionale–siriservail potere di modificare i contenuti del rapporto contrattuale (cd. ius variandi)èespressamenteinseritanelterzocommadell’articolo1469 bisc.c.(oggiarticolo33delCodicedelConsumo). In tale comma, infatti, vengono elencate una serie di clausole, con le quali si esemplifica il concetto di “significativo squilibrio” di cui al primocomma. Rimane aperta la possibilità di considerare abusive anche clausole non inserite nell’elenco, però, per una serie di clausole il discorso è più agevole perché, in questi casi, l’abusività si presume. Salva, comunque, un’eventuale prova contraria che deriverebbe dalla sussistenza di una trattativa individuale che fa sì che la parte abbia accettato,consapevolmente,taleclausolaabusiva. Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, entrambe le clausole contestate sono abusive perché, entrambe, escludono la facoltà di recesso del consumatore. In ragione di ciò, tolta l’efficacia di tali clausolenederivalapienalegittimitàdelrecessodellasignoracheha, anche,dirittoanonpagareleulterioriquotedelcorso. In questo caso, probabilmente, è il caso di specie che giustifica tale soluzione.Evidentemente,igiudicinonselasonosentitadiarrivare alpuntodiconsideraregiustificatoilpagamentodelleulterioriquote del corso. La logica della visione del contratto dava luogo alla 308 sovrapposizione di una volontà specifica di una parte, rispetto alla posizionedell’altra. 3.4. Il recesso nei contratti di intermediazione finanziaria: Cassazionen.2065/2012. Prendiamo, ora, in esame un’ipotesi particolare relativa al potere di recesso dell’investitore da un contratto di intermediazione finanziaria. L’ipotesisuddettaverràaffrontataanalizzandolasentenzadellaCorte diCassazione,n.2065,del14febbraio2012. Unsoggettostipula,nel2001,conlaBancaFideuramdeicontrattidi acquistodiBondCirioperunvaloredicirca56milionidilire. Nel 2005, a seguito del crac Cirio, l’investitore agisce presso il TribunalediMilanoperfardichiararelanullitàdeisuddetticontratti, chiedeva,anche,larestituzionedelcapitaleinvestitoeilrisarcimento deidannisubiti. In particolare, l’investitore riteneva che tali contratti rientrassero nell’ambito delle cosiddette ipotesi di offerta di strumenti finanziari fuorisede.3 L’investitore, quindi, sostiene la nullità di tali contratti, invocando il mancato rispetto della forma scritta e la violazione degli obblighi di informazionedapartedellabanca,masoprattutto,perquelchequici interessa, ritiene che, essendo tali contratti ipotesi di offerta fuori 3L’offertadistrumentifinanziarifuorisedeconsistenellapromozioneonelcollocamentodistrumenti finanziarialpubblicoinunluogodiversodallasedelegaledichipresta,collocaopromuoveilservizio. Diversamente da quanto avviene nella negoziazione di strumenti finanziari, la suddetta ipotesi è caratterizzatadalfattocheèl’emittentecheoffrealpubblicodeterminatistrumentifinanziari;nonè, viceversa,l’investitorechesirivolgeall’intermediarioperl’acquisto. 309 sede, si dovesse applicare quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’articolo30delTUF(D.Lgs.58/98). L’articolo30TUFdisciplinal’offertadistrumentifinanziarifuorisede e,alcomma6,stabiliscechel’efficaciadelcontrattodicollocamentoe gestionedistrumentifinanziarifuorisedeèsospesapersettegiorni; entro tale data, l’investitore può comunicare il proprio recesso dal contratto. Al comma 7 dell’articolo 30 TUF si aggiunge che l’omessa indicazionedellafacoltàdirecessodeterminalanullitàdelcontratto. Perl’investitore,quindi,nonavendolabancacomunicatotalefacoltà di recesso da esercitarsi entro sette giorni, i contratti in questione devonoessereconsideratinulli. IlTribunaleaccoglieladomandadell’attoreecondannalabancaalla restituzionedelcapitaleinvestito. La Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e rigetta la domandadell’investitore. In particolare, la Corte d’appello, ritiene che i contratti in questione non sono qualificabili come ipotesi di offerta si strumenti finanziari fuorisede,macomecontrattidinegoziazionedistrumentifinanziari, posti in essere tramite la sottoscrizione, da parte dell’investitore e della banca, di appositi contratti quadro che contengono i caratteri delmandato. In virtù di ciò, quindi, esclude l’applicabilità dell’articolo 30 TUF e dellaconseguentefacoltàdirecesso. Contro tale sentenza, l’investitore propone ricorso per Cassazione e ribadisce che ai contratti in questione debba essere applicato il contenuto del sesto e del settimo comma dell’articolo 30 TUF. Nello specifico, ritiene che, in virtù di un’interpretazione sistematica della suddetta disposizione, alla espressione “contratti e servizi di collocamento” debba essere attribuito un significato atecnico che 310 consentirebbe l’applicazione dell’articolo 30 TUF anche al caso di specie. LaCortediCassazionerigettailricorso. Per quanto riguarda l’applicazione, al caso in esame, delle disposizionidicuiaicommi6e7dell’articolo30TUF,laCassazione, ritienedidovercondividerequantoaffermatodallaCorted’appelloin ordine all’esclusione dell’applicazione della norma ai contratti in questione. Tali contratti, infatti, dovrebbe essere qualificati come negozi attuativi di un contratto quadro, sottoscritto dalla banca e dall’investitore, e in base al quale la banca ha assunto l’incarico di ricevere ordini dall’investitore, relativamente all’acquisto di specifici strumentifinanziari. Pertanto, nel caso di specie, non è configurabile quel servizio di collocamento di strumenti finanziari fuori sede preso in considerazionedall’articolo30delTUF.Taleserviziodicollocamento fuori sede è, infatti, caratterizzato da un accordo fra l’offerente e l’intermediario; accordo finalizzato all’offerta, ad un pubblico indeterminato,distrumentifinanziariemessiacondizioniditempoe prezzopredeterminate. Nel caso controverso, invece, quei contratto sarebbero dei normali contrattidinegoziazionedistrumentifinanziari,fruttodiunaccordo frabancaeinvestitore,acondizioninonpredeterminate. A ciò, si deve aggiungere che l’articolo 30/6 e 7 TUF circoscrive l’esercizio del diritto di recesso alle sole ipotesi di contratti di collocamentofuorisede. PerlaCassazione,comunque,siraggiungonolemedesimeconclusioni ancheconsiderandolaratiodelledisposizioniincommento.Inprimo luogo, la scelta del legislatore del 1998 non è una novità, ma è stata precedutadaunaseriediinterventinormativiche,neglianni,sisono 311 succeduti nella disciplina dell’offerta di strumenti finanziari fuori sede. Perquellocheciinteressainquestasede,èevidentecheillegislatore abbia, con l’introduzione del diritto di recesso a favore dell’investitore,volutooffrireunamaggioretutelaaqueisoggettiche decidonodiacquistareprodottifinanziarifuorisede.Ciò,perchénella normalenegoziazionedistrumentifinanziari,l’investitore,chesireca da una banca (o da altro intermediario) per investire una parte dei propririsparminell’acquistodistrumentifinanziari,hamaturatouna certaconvinzione,unacertadeterminazione.Alcontrario,chisubisce l’iniziativa dell’offerente, probabilmente, non ha maturato la stessa convinzioneecertezza. Pertanto,lasospensionedell’efficaciadelcontrattopersettegiornie lapossibilità,perl’investitore,diesercitare,indettoarcotemporale,il recesso che risulta, quindi, funzionale ad una maggiore tutela dell’investitore perché consente un riequilibrio delle posizioni contrattuali. Tale interpretazione dell’articolo 30/6 e 7 TUF è, per il giudice di legittimità,confortataanchedaaltridueelementi.Daunlato,ilfatto che l’articolo 30/2 TUF esclude configurabilità offerta fuori sede, qualora l’investitore sia un cliente professionale che, come tale, non incorrenelrischiodiassumereiniziativepococonvinteomeditate. Dall’altro lato, riconoscere il diritto di recesso anche nelle ipotesi di negoziazione di strumenti finanziari significherebbe consentire all’investitore di beneficiare di un diritto di recesso senza, però, le esigenzeditutelacollegatealcollocamentofuorisede.El’investitore potrebbe sfruttare tale facoltà per differire il termine di decorrenza del negozio e valutare la possibilità di effettuare acquisti diversi, maggiormenteconvenientisulpianoeconomico. 312 Nelcasodispecie,quindi,ilfattochel’acquistodeititolisiaavvenuto, nonperiniziativadell’offerente,masullabasediunaccordofrabanca ed investitore ed il fatto, ulteriore, che i contratti non rientrano nel collocamento di strumenti finanziari fuori sede, esclude l’operatività delrecessoel’applicazionedell’articolo30TUF. Pertuttequesteragioni,laCassazioneescludel’applicazionearticolo 30 TUF al caso di specie e, quindi, rigetta il ricorso, confermando la sentenzadisecondogrado. 313