DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
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DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO5–LASIMULAZIONE) 3.1.Lasimulazionerelativa……………………………………………………………………….pag.216 3.2.Lasimulazioneparzialeelasimulazionesoggettiva……………………………..pag.218 4.Glieffettidellasimulazioneneiconfrontideiterzi…………………………………..pag.220 5.Laprovadellasimulazione…………………………………………………………………….pag.223 6.Giurisprudenzainmateriadisimulazione………………………………………………pag.225 6.1.Simulazioneefiducia:analisidellasentenzadellaCortediCassazionen.10791 del2015……………………………………………………………………………………………………pag.225 6.2. La simulazione parziale: Cassazione n. 3234/2015 e Cassazione Sez. Unite n. 18123/2015……………………………………………………………………………………………..pag.230 6.3. L’interposizionefittiziadipersona:analisidellasentenzadelleSez.Unitedella CortediCassazionen.11523del2015……………………………………………………….pag.239 6.4. Prova della simulazione: analisi della sentenza della Cassazione n. 15845 del 2015…………………………………………………………………………………………………………pag.242 6.5.Rilevanzadellasimulazioneneiconfrontideiterzi:CortediCassazionen.2154 del2015……………………………………………………………………………………………………pag.245 CAPITOLO6 ILNEGOZIOINDIRETTO 1.Contrattoeautonomiaprivata……………………………………………………………….pag.250 2.Lecaratteristichedelnegozioindiretto…………………………………………………..pag.253 3.Giurisprudenzainmateriadinegozioindiretto……………………………………….pag.255 215 (Continua:CAPITOLO5–LASIMULAZIONE) 3.1.Lasimulazionerelativa. Riprendiamoilcontenutodelsecondocommadell’articolo1414c.c.,il qualecosìstabilisce:“Selepartihannovolutoconcludereuncontratto Articolo1414/2 c.c. diversodaquelloapparente,haeffettotraesseilcontrattodissimulato, purchénesussistanoirequisitidisostanzaediforma”. Rispettoalcontenutodiquestadisposizione,occorresottolineareche, nell’ipotesi della simulazione relativa, perché fra le parti possa produrre effetti il negozio dissimulato è necessario che sussistano i requisitidiformaedisostanzadelmedesimonegoziodissimulato. Tale indicazione normativa, come abbiamo già accennato nel paragrafo precedente, dà luogo a delle difficoltà in ordine Requisitidiformae disostanza all’individuazionedelriferimentochedevesussistereperchépossano aversieffetti,fraleparti,corrispondentialcontrattodissimulato. Una prima possibilità di valutazione può essere riferita all’esistenza dei requisiti di forma e di sostanza del contratto simulato. In altri termini,secondounaprimaimpostazione,perpoterrealizzarequanto previsto dall’articolo 1414/2 c.c., è necessario che sussistano i requisitidiformaedisostanzadelcontrattosimulato. Secondo un’altra impostazione, i requisiti di sostanza e di forma dovrebberoessereriferitialcontrattodissimulato. Pertanto, due sono le possibilità: o si valuta quello che è stato manifestato all’esterno e che è stato posto in essere nell’esercizio di un’attivitàinlineadifatto,oppuresivalutanoirequisitidiformaedi sostanzaconriferimentoalcontrattodissimulato. Si tratta di un’alternativa rispetto alla quale non è facile dare una risposta univoca per le evidenti difficoltà di valutazione che emergonodallaletteradell’articolo1414/2codicecivile. 216 A ciò si deve aggiungere che, se si dovessero riferire i requisiti di forma e di sostanza al contratto dissimulato, si avrebbe l’ulteriore conseguenza della circoscrizione della simulazione relativa. È, chiaramente, difficile che le parti, nel momento in cui pongono in essere una simulazione relativa, rendano evidenti i requisiti del contratto dissimulato. Ciò sussiste all’interno dell’accordo intercorso fraleparti,maèbendifficilecheciòvengamanifestatoall’esterno. In particolare, il problema riguarda i requisiti di forma. Infatti, se si richiedecheirequisitidiformaedisostanzadebbanoessereriferiti al contratto dissimulato, laddove fossimo in presenza di un negozio perlacuivaliditàènecessariol’attopubblico,dovremmoritenereche taleformapubblicasidebbaattuareancheeinprimoluogoalnegozio dissimulato, con ciò contraddicendo a quella che la struttura tipica dellasimulazionerelativa.Èovviocheseguendoquestaimpostazione si restringerebbero le possibilità, per le parti, di dar luogo alla simulazionerelativa. L’unicasoluzionepraticabile,quindi,èlaseguente. Per quanto riguarda i requisiti di sostanza, essi, in senso pratico, devonoessereriferitiallasostanzagiuridicadiciòcheèstatovoluto Requisitidi sostanza realmente.Pertanto,inquestalogica,irequisitidisostanzanonsono altrocheirequisitidiliceità,ossialanoncontrarietàdellasituazione contrattuale, che è stata realizzata dalle parti, rispetto ai valori essenzialidelsistemagiuridico. Per quanto riguarda i requisiti di forma, invece, essi, per poter attribuire un senso pratico e compiuto a ciò che risulta dal secondo Requisitidiforma commadell’articolo1414c.c.,devonoesserepresentinell’ambitodel contrattosimulato.Nellasostanza,irequisitidiformadevonoessere individuati nell’ambito del negozio simulato, il quale deve essere redatto in maniera conforme a ciò che è previsto per la validità del 217 negozio dissimulato. Per esempio, se si ha una vendita (contratto simulato) che nasconde una donazione (contratto dissimulato), la vendita deve essere fatta per atto pubblico alla presenza di due testimoni. 3.2.Lasimulazioneparzialeelasimulazionesoggettiva. Altra ipotesi particolare di realizzazione del fenomeno simulatorio è lacosiddettasimulazioneparziale. Simulazione parziale Quando si parla di simulazione parziale, si fa riferimento a quelle ipotesi in cui si è simulato, non l’intero negozio, ma soltanto un aspetto,unmomentodiquellarealtànegozialecherisultadichiarata. Lasimulazioneparzialesiha,inparticolare,quandovienedichiarato un valore, riferito a certe operazioni contrattuali, che però non è corrispondente al prezzo sostanziale, ma ne costituisce solo una porzione. Comevedremoancheattraversol’analisidiunasentenza,nell’ambito dellacompravenditaimmobiliarioggi,masoprattuttoinpassato,era frequente che, per ragioni fiscali, venisse dichiarato un prezzo che, però, non corrispondeva a ciò che veniva realmente pagato per l’acquistodelbeneimmobilecompravenduto. Inquesticasi,quindi,sihauncontrattodichiaratodicuièvolutoun effetto – per esempio, l’effetto traslativo e quello relativo al pagamentodelprezzo–mailprezzoindicatononèquellocheviene realmentecorrisposto. Probabilmente, nelle ipotesi suddette, non è totalmente esatto utilizzareilterminesimulazioneparziale,soprattutto,sesiconsidera che la caratteristica di queste ipotesi è quella di valutare, in modo complessivo,lasituazioneeconomica.Eccoperchésarebbe,forse,più 218 giusto anche in questi casi rientrare nell’ambito della simulazione relativa:anchenellasimulazioneparziale,nellasostanza,sistipulaun negozio dissimulato che è diverso da quello apparentemente dichiarato. Altra ipotesi particolare di simulazione relativa, è la simulazione soggettiva. Simulazione soggettiva In quest’ipotesi viene configurato come una delle parti del contratto un soggetto che non è la reale controparte che, viceversa, è un altro soggetto. Si ricade, quindi, nell’ambito di quella che viene definita interposizione fittizia di persona che si distingue dall’interposizione realedipersonachesihaquandoagisceinviasostitutiva. L’interposizione reale di persona si ha quando un soggetto si sostituisceadunaltronellosvolgimentodelleattivitàcontrattuali.Gli effetti del contratto, però, sono destinati a ricadere in via finale all’interno della sfera, non del soggetto che opera in qualità di sostituto,maall’internodellasferagiuridicadelsoggettosostituito. È necessario un momento di legittimazione che si realizza o attraversolarappresentanza,oppureattraversoilmandato. L’ipotesidell’interposizionefittiziadipersonache,comedetto,ricade nell’ambito della figura della cosiddetta simulazione relativa, non si ha una semplice sostituzione, ma si ha un soggetto che agisce sulla base di un accordo che lega tre soggetti: l’interponente, il terzo e l’interposto. Pertanto, l’operazione contrattuale che viene realizzata conquestogeneredimeccanismoprodurràeffettivincolantisoloper l’interponente ed il terzo. L’attività realizzata dall’interposto non corrisponde,quindi,adunobbligoperchéallabasedell’operazionevi è un accordo in forma simulatoria che, come tale, non è dotato di legittimazionegiuridica. 219 Inaltreparole,inunasituazionedisimulazionesoggettiva,l’accordo simulatoriochesisostanziainuncomportamentoinlineadifattofasi che gli effetti siano destinati a ricadere, esclusivamente, all’interno della sfera giuridica dell’interponente e del terzo e a non toccare la sferagiuridicadell’interposto. 4.Glieffettidellasimulazioneneiconfrontideiterzi. Dopo aver inquadrato il fenomeno simulatorio in termini generali, soffermiamoci sul contenuto degli articoli 1415 – 1417 del codice civile. Innanzitutto,prendiamol’articolo1415c.c.–“Effettidellasimulazione rispettoaiterzi”. Leggiamo, innanzitutto, il secondo comma dell’articolo 1415 c.c., il quale così statuisce: “I terzi possono far valere la simulazione in Articolo1415/2 c.c. confrontodelleparti,quandoessapregiudicailorodiritti”. Ciòsignificache,altroèlalogicadelladisciplinaperquantoattieneai rapportifraleparti,altroèlalogicadelladisciplinaquandovengono toccatiinteressiditerzi. Lasimulazione,evidentemente,alteralarealtàdeifenomeni,dàluogo adun’immaginedicarattereparticolare,percui,lavalutazionediciò caratterizza tale ipotesi deve, necessariamente, prendere in considerazione anche la posizione dei terzi che hanno, a seguito dell’operazione simulatoria, l’interesse a mantenere intatta la loro sferaeconomicaegiuridica. Il primo comma dell’articolo 1415 c.c., invece, dice: “La simulazione nonpuòessereoppostanédalleparticontraenti,nédagliaventicausa Articolo1415/1 c.c. odaicreditoridelsimulatoalienante,aiterzicheinbuonafedehanno 220 acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizionedelladomandadisimulazione”. Inprimoluogo,ènecessariaunaletturacombinatadell’articolo1415, comma 1, c.c. e dell’articolo 2652, n. 4. c.c. che, come abbiamo già detto, stabilisce la trascrizione della domanda giudiziale di accertamentodellasimulazione. Insecondoluogo,occorresottolinearecheilcontenutodellanormain commento non è altro che il frutto di una valutazione corrente e normaledelfenomenosimulatorio.Ciòperché,aseguitodiquantoè stato realizzato in forma simulatoria, può essersi realizzato, nel frattempo,untrasferimentodeidirittidalsimulatoacquirenteadun terzo. È, quindi, nell’ambito di questa ipotesi che si colloca quanto dettodalprimocommadell’articolo1415delcodicecivile. In particolare, secondo la suddetta norma, si fa salvo l’acquisto del terzoseessoèstatorealizzatosecondobuonafede. Acquistodelterzo ebuonafede La buona fede non è altro che ciò che caratterizza la disciplina, in senso generale, del compimento dell’attività giuridica, la quale, in passato,eraconsiderataconriguardo,piùchealtro,allasituazioniche sieranorealizzate.Viceversa,oggi,prevalelalogicadellatuteladella buona fede che fa si che, in certe ipotesi, si abbia una valutazione complessivadelfenomenotraslativachefaprevalerel’immaginedella cosiddetta fattispecie normativa. Nello specifico, si ha fattispecie normativaquandolacatenadeglieffettiprevede,precedentemente,la realizzazione di una pluralità di fatti che, combinati nella loro complessità, costituiscono l’antecedente da cui scatta l’effetto giuridicodell’acquisto. Secondoquestalogica,quindi,nonèdettochecisiailtrasferimentoin senso pieno perché è necessario e sufficiente che colui che pone in essere il trasferimento realizzi uno di quei fatti originari che unito 221 insiemeadunaltrofatto–labuonafede–dannoluogoallafattispecie complessadacuiscaturiscel’effettogiuridico. Vi è da aggiungere un’ulteriore considerazione. In questa ipotesi, infatti,abbiamounasituazionechesisostanzianell’acquistodaparte Rinunziabilità dell’acquistoda partedelterzo del terzo, il quale, a seguito di tutto quello che abbiamo sopra descritto,vienetutelatonellalogicadell’ordinamentodelloStato. Rispetto al meccanismo sopra descritto, occorre chiedersi se il terzo possa rinunciare all’effetto traslativo, oppure se esso deve, necessariamente,realizzarsi. Si ritiene che tale acquisto, tutelato sulla base del valore superiore dell’ordinamento dello Stato, sia comunque rinunziabile. Anche in questocaso,infatti,deveprevalereunalogicadicaratteresostanziale: certo,daunpuntodivistaformale,l’acquistosarebbeperfetto,però, non è detto che tale acquisto, fondato sulla logica dello Stato, debba imporsi sulla volontà del singolo che non ritiene di aderire alla suddetta impostazione e che vuole, viceversa, far prevalere la logica sostanziale. L’articolo1416c.c.–“Rapporticonicreditori”–offreunavalutazione specifica della questione generale della rilevanza del fenomeno Articolo1416 c.c. simulatorioneiconfrontideiterzi. Essocosìrecita:“Lasimulazionenonpuòessereoppostadaicontraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto attidiesecuzionesuibenichefuronooggettodelcontrattosimulato. Icreditoridelsimulatoalienantepossonofarvalerelasimulazioneche pregiudica i loro diritti e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulatoacquirente,sonopreferitiaquesti,seillorocreditoèanteriore all’attosimulato”. Pertanto,comesievincedellaletteradellanormaincommento,anche inquestocasoprevalelalogicadellabuonafedeelalogicadiciòche 222 si realizzato, secondo la catena di atti posti in essere dai diversi soggetticoinvolti. 5.Laprovadellasimulazione. Nell’analisi della disciplina codicistica del fenomeno simulatorio, rimane da considerare il contenuto dell’articolo 1417 c.c. – “Prova dellasimulazione”. Uno degli elementi più problematici della valutazione del fenomeno simulatorio è, senz’altro, costituito dal momento della prova della simulazione,ossiadelladimostrazionedellarealesostanzadiciòche le parti hanno, effettivamente, posto in essere nel momento in cui hannoapparentementedichiarato,manifestatoall’esternoilcontratto simulato. Lo strumento che, normalmente, rende possibile l’accertamento del fenomenosimulatorioècostituitodallacontrodichiarazione,laquale priva di reale valenza giuridica ciò che è stato apparentemente dichiaratoall’esterno. Il problema si pone nei casi in cui non sussista una controdichiarazione, oppure nei casi in cui, colui che deve dare la prova della simulazione, non ha, materialmente, la controdichiarazionemedesima. Ladisciplinadell’articolo1417c.c.vale,appunto,nelleipotesiincui, pervarieragioni,manchilacontrodichiarazione. Esso così statuisce: “La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da Articolo1417 c.c. terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato,ancheseèpropostadalleparti”. 223 Innanzitutto, occorre sottolineare che l’articolo 1417 c.c. parla espressamente di prova per testimoni, in realtà, però, il problema dellaprovadellasimulazioneriguardatuttiglistrumentidiprovache sono previsti nell’ambito del codice civile (testimoni, presunzioni, giuramento, confessione). Rispetto a ciò, quindi, la norma in commentononapparecompleta. Secondo tale norma, in primo luogo, i creditori ed i terzi non incontranolimitidicaratteregiuridico,dalpuntodivistadiciòcheè necessarioperaversilaprovapertestimonidellasimulazione. Viceversa,lepartipossonoutilizzarelaprovapertestimoni,soltanto, seintendonofarvalerel’illiceitàdelcontrattodissimulato. Lanormaincommento,quindi,appareparticolarmenteproblematica. Essa, tra l’altro, pone anche la necessità di far riferimento a quanto previsto dagli articoli 2721, e seguenti, del c.c., in cui si disciplina la prova testimoniale. Come vedremo in seguito, molto spesso nella giurisprudenza si fa una valutazione combinata e complessa dell’articolo1417c.c.edegliarticoli2721,eseguenti,codicecivile. La valutazione combinata delle norme suddette finisce, quindi, per smentire la visione restrittiva proposta dall’articolo 1417 del codice civile. La rigida combinazione fra l’articolo 1417 e gli articoli 2721, e seguenti,delc.c.potrebbeesseresuperataconsiderandoilfenomeno simulatorio come comportamento fattuale perché, eliminando il carattere contrattuale, verrebbe meno anche la necessità di richiamarelenormeinmateriadiprovanelcontratto. Rispetto alla testimonianza, occorre anche sottolineare che, in linea generale, essa può essere anche non vera e, quindi, la sua valenza poneulterioriproblematiche. 224 Un’ultima considerazione deve essere fatta in ordine alla prescrizione, si ritiene che essa valga in riferimento ai diritti che Simulazionee prescrizione scaturisconodalcontrattodissimulato. 6.Giurisprudenzainmateriadisimulazione. Dopoaveranalizzatoilfenomenosimulatorionellesuecaratteristiche specifiche e con riferimento alla disciplina prevista all’interno del codice civile, vedremo, nei successivi paragrafi alcune delle più importanti e recenti sentenze in materia di simulazione, le quali affrontanoalcunedelleproblematicheprecedentementeconsiderate. 6.1. Simulazione e fiducia: analisi della sentenza della Corte di Cassazionen.10791del2014. Iniziamodaunavicendaassolutamentepeculiarechemetteràinluce ladifferenziazionefrafenomenosimulatorioefenomenofiduciario. A tal proposito, proponiamo la lettura della sentenza della Corte di Cass.n.10791/2014 Cassazione,n.10791,del16maggio2014. La vicenda fattuale si svolge in un contesto, abbastanza, particolare perché riguarda una serie di situazioni non chiarissime che si svolgonoinLibianelperiodopost-colonialeeche,quindi,hannocome protagonistitresoggettiitalianichepossedevanosignificativiterreni edimmobilinelPaesestraniero. In particolare, si stipula un atto con cui una parte (Signora Arcidiacono) cede un terreno ad un altro soggetto. Da quanto si capisce dallo svolgersi dei fatti, il problema è che il soggetto che vorrebbe acquistare il terreno (Giulio Hassan) ha, però, una serie di 225 difficoltàacomparireeglipersonalmenteinatto,inquanto,all’epoca deifatti,talesoggettoeraminorenne,erainItaliaperstudio(nonera, quindi, fisicamente in Libia) ed era ebreo. Per tutte queste ragioni, egliritienepiùconvenientecheilbenevengaintestatoadunsoggetto ulteriore (Zappoli) che, nella sua ricostruzione dei fatti, dovrebbe essereilmeroprestanomechegarantisceunacquistopiùsicuro. Dopo lo svolgimento della suddetta operazione, Hassan stipula un contratto di affitto, per cui dà in gestione l’azienda – costituita sul terrenocheegliritienesuo–adunulterioresoggetto(Ricotti)che,in quantoimprenditoreagrario,gestiscel’aziendainterritoriolibico. Tuttalavicendadescrittasisvolgenelpassato,successivamente,tutta l’operazione viene travolta negli anni settanta quando il governo GheddaficonfiscatuttiibeniitalianiinLibia. Siarrivaadunasituazione,incuituttiiprotagonistidellavicendasi trovano a trasferirsi in Italia. Nel nostro Paese, in base a normative speciali poste a tutela di chi ha perso i propri beni all’estero per le suddettevicende,chiedonoalgovernoitalianodegliindennizzi. La cosa particolare è che, per il terreno in questione, l’indennizzo viene chiesto da tutti e tre i soggetti: l’originaria venditrice; l’intestatario;l’acquirentereale. Pertanto, il problema di come si sono svolti i fatti assume una sua rilevanza. Tutti e tre i soggetti, come abbiamo detto, si rivolgono alla Pubblica Amministrazione per cercare di ottenere l’indennizzo, sostenendo il propriotitolodiproprietàsulbene.Naturalmente,nessunodeitreha titoli paragonabili a quello che useremmo in una vicenda analoga svoltasiinItaliaperchénessunodeitrepuòpiùaccedereadeventuali archiviocatastilibici.Laricostruzionedellavicendaè,quindi,basata tuttasuprovetestimoniali. 226 Venendo a sintetizzare la vicenda, il Ministero, avendo questa pluralità di richieste, blocca tutto e non rimborsa nessuno dei tre soggettirichiedenti. Dopo vari anni, il più accanito dei soggetti coinvolti, cioè l’imprenditore che aveva in affitto il terreno (Ricotti) agisce, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria, per ottenere, per se stesso, il rimborso di quanto da lui perduto (i beni e le attrezzature con cui conduceva l’azienda agricola) e, in nome e per conto di Hassan, anche il rimborso per quanto attiene all’indennizzo per la proprietàdelterreno. Deglialtrisoggettisiperdono,momentaneamente,letracce. Per sostenere la sua tesi, l’attore produce una serie di dichiarazioni giuratedialtrepersonedell’ambientecoinvolto,iqualiattestanochei fattisisonosvoltinellamanieraindicatadalRicotti. Il Tribunale e la Corte d’appello di Roma rigettano la domanda, in quantoritengonocheessanonsarebbesuscettibilediaccoglimentoin nessuno dei due modi alternativi di ricostruzione della vicenda. In particolare,sifannodueipotesi.Inprimoluogo,sesivuoleallegarela presenzadiunnegoziofiduciario,ossiadiunpattofiduciario,percui, lo Zappoli comprava il terreno e si impegnava fiduciariamente a ritrasferirloadHassan,allora,pervantarelaproprietà,occorrerebbe il successivo atto di ritrasferimento in forma scritta che qui non c’è stato. Pertanto, in questo caso le ricostruzioni giurate dei terzi non avrebberoalcunrilievo. Se, invece, volessimo parlare di un negozio simulato, per cui, l’acquirenteera,findall’inizio,Hassanesicreavaunameraapparenza fittizia di intestazione allo Zappoli, occorrerebbe, secondo quanto stabilito dall’articolo 1417 c.c., la controdichiarazione. Anche in questocaso,quindi,leprovetestimonialinonavrebberoalcunrilievo. 227 Aquestopunto,l’imprenditorericorreperCassazione. Perquelchequiciinteressa,ilricorrente,innanzitutto,falevasututta un’interpretazionedellanormativaspecialechestabilival’indennizzo per i beni perduti nei territori già soggetti a sovranità italiana (non sololaLibia,maanchealtreexcolonie,esoprattuttoleprovinceperse inIstriaeDalmaziaconlasecondaguerramondiale).Sitrattadiuna serie di normative dalle quali si ricaverebbe la possibilità, per i soggetticherichiedonol’indennizzo,dipoterpresentare,comeprova deilorodiritti,dichiarazionigiurate,insurrogazionediciòche,incasi normali,dovrebbeessereundocumentoscritto. La Cassazione, però, rigetta la suddetta impostazione, in quanto ritienechetalinormevalganosoloinsedeamministrativa,ossianella fase in cui il soggetto richiedente si rivolge al ministero competente per farsi riconoscere l’indennizzo. Al contrario, in sede processuale tali normative non valgono perché, in tale sede, prevarrebbero comunque principi ed, in particolare, prevarrebbe il principio dell’onere della prova che impedisce ad un soggetto di surrogare la provascrittaconunadichiarazionegiurata. Nell’altromotivodiimpugnazione,ilricorrentevalorizzavaunadelle dichiarazioni giurate prodotte. Essa veniva, nello specifico, valorizzata, non tanto come elemento di prova estrinseco, ma come profilo sostanziale della vicenda. Secondo il ricorrente, infatti, una delle dichiarazioni giurate – che riconoscono la reale proprietà del terrenoincapoadHassan–proverrebbedalmedesimoZappoli,cioè dal soggetto intestatario, fiduciario o fittizio, del bene. Quindi, colui che aveva chiesto in origine per se l’indennizzo, parrebbe che, successivamente, si sia convinto a appoggiare la posizione dell’altra parte, tanto da rilasciare una sua dichiarazione giurata, con cui riconosceeffettivamentecheilveroproprietarioèHassan. 228 Il problema, però, è che questo motivo di ricorso – che sarebbe teoricamentefavorevoleall’attore–vieneformulatoparticolarmente male sul piano tecnico perché in esso si trova una formula che mescola tutto, parlando di “simulazione per interposizione reale”. Si mischiano due cose diverse: la simulazione, come abbiamo detto, è interposizionefittizia;mentrel’interposizionerealesarebberiferibile allafiducia. Per questa cattiva formulazione del motivo di ricorso, il motivo medesimovienerigettatodallaCassazioneperchéigiudicinonsono ingradodicapireaqualericostruzionesistaalludendo.Addirittura, nel ricorso non viene neppure riportato il contenuto di questa dichiarazione dello Zappoli e, quindi, il giudice di Cassazione non è neppure in grado di capire cosa realmente il soggetto avrebbe dichiarato. Come abbiamo più volte detto, il ricorso per Cassazione deveessereautosufficiente;nonsipuòchiederealgiudicediandarea controllarealtriatti,oaltrifattidellefasiprecedentidelprocesso. Pertanto,secondolaCassazione,effettivamente,inlineageneraletale dichiarazione dello Zappoli potrebbe valere come controdichiarazione utile a provare la simulazione, però, nel caso di specie, non riportando il contenuto della dichiarazione e avendolo spiegato in maniera erronea, non si capisce ciò che lo Zappoli intendevadichiarare. In mancanza di una corretta ricostruzione dei fatti, la dichiarazione dello Zappoli può, infatti, essere interpretata in tre diversi modi: o come controdichiarazione tesa a provare la simulazione; o come elemento di un negozio fiduciario intercorrente fra le parti; oppure comesuccessivarinunziatraslativa. Per questa ragione, quindi, anche questo motivo di impugnazione è rigettato. 229 6.2.Lasimulazioneparziale:Cassazionen.3234/15eCassazione Sez.Unite,n.18123/15. Inmateriadisimulazioneparziale,innanzitutto,proponiamol’analisi Cass.n.3234/2015 della sentenza della Corte di Cassazione, n. 3234, del 18 febbraio 2015. La vicenda riguarda una fattispecie assai frequente nella contrattazione immobiliare: la fattispecie è quella della simulazione parziale del prezzo, con cui le parti, per far risultare un prezzo più basso di quello effettivamente pagato, indicano nel contratto un prezzo inferiore a quello reale e la restante parte viene, sostanzialmente,pagataanero.1 Nel caso specifico, con una scrittura privata del novembre del 1990, un soggetto prometteva di acquistare una villa di proprietà di una società per azioni. Quindi, le parti (il promittente venditore e il promissarioacquirente)stipulanouncontrattopreliminareadeffetti anticipati,incuiilpromittentevenditore,primadellastipulazionedel definitivo, si impegnava a consegnare il bene al promissario acquirenteche,asuavolta,siobbligavaapagareilprezzodivendita. Il promittente venditore, però, non adempie al suo obbligo di consegna della villa e, quindi, il promissario acquirente agisce in giudizio, chiedendo l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di 1 Il fenomeno della simulazione parziale del prezzo di vendita era, in passato, molto frequente nell’ambito della compravendita immobiliare. Oggi, grazie alla normativa antiriciclaggio e grazie al fattoche,dal2005,leimpostesuitrasferimentiimmobiliarisicalcolano,nonsulprezzo,masuivalori catastali,unodeimotiviprincipalidisimulazionedelprezzo–ovveropagaremenoimposte–èvenuto meno. 230 contrarreexarticolo2932c.c.,ilrisarcimentodeidannielariduzione delprezzodivendita. La S.p.A. si costituiva in giudizio, eccependo la simulazione parziale delprezzodivenditache,inrealtà,eradi286milionidilire,anziché 190milionidilirecome,invece,eraindicatonell’atto. Invirtùdiciò,laS.p.A.chiedevalarisoluzionedelsuddettocontratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente che aveva pagato i 90 milioni di lire indicati nel preliminare e, per la restanteparte(i96milionidiliredapagareanero),avevaemessoun assegnobancarioche,poi,erastatoprotestato. Quindi, da un lato, il promissario acquirente agiva per vedersi trasferire (exarticolo 2932 c.c.) la proprietà della villa, asserendo di non essere tenuto a versare somme ulteriori, rispetto a quanto indicatonelcontrattopreliminare. Dall’altro lato, la società venditrice chiedeva la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente, il quale non aveva pagato la somma dovuta, essendo il prezzo di vendita, indicato nel contratto preliminare, simulato. E quell’assegno protestato, emesso dal promissario acquirente per pagarelesommeanero,costituiva,secondoilpromittentevenditore, laprovadellasimulazioneparziale. Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano la domanda dell’attoreeaccoglievanolaricostruzionedellasocietàvenditrice,per cui, dichiaravano la simulazione del contratto preliminare, relativamentealprezzodivenditaelarisoluzionedelcontrattostesso perl’inadempimentodell’attore–inadempimentocheconsistevanel mancatopagamentodellasommadi96milionidilire,inaggiuntaai 190milionidilireindicatinell’atto. 231 Inparticolare,ilTribunalerinvenivanell’assegnodi96milionidilire, emesso dal promissario acquirente, la prova della simulazione parzialedelprezzodivendita. La Corte d’appello, invece, confermava la decisione di primo grado, però,ritenevachel’assegnoinquestionenonpotevaessereutilizzato come prova della simulazione parziale del prezzo perché il promissario acquirente aveva, nel corso del giudizio di primo grado, la firma presente sull’assegno medesimo e il promittente venditore non aveva presentato l’istanza di verificazione della scrittura disconosciuta(articolo216c.p.c.). Nonostante ciò, la Corte d’appello ritiene che la prova della simulazione parziale del prezzo di vendita fosse desumibile da altri elementied,inparticolare,daunatestimonianza,resanelgiudiziodi primo grado, dalla quale emergeva che il prezzo pattuito fra le parti era,effettivamente,di286milionidilire.Pertanto,lasommaindicata nel contratto preliminare non corrispondeva al vero prezzo di vendita: si dovevano aggiungere a tale somma i 96 milioni di lire da pagareanero. EntrambelepartiricorronoperCassazione. In particolare, il promissario acquirente contesta il fatto che, contrariamente a quanto fatto dalla Corte d’appello, la prova della simulazione, ex articolo 1417 c.c., non può essere desunta da testimonianzeopresunzione,madeveesserefornitaconattoscritto. Pertanto,aldilàdellealtreargomentazionipresentatedairicorrenti edaventinaturatecnico-processualeesullequali,inquestasede,non ci soffermeremo, il punto centrale della controversia è quello di stabilire se la simulazione parziale del prezzo di un contratto preliminare di vendita di un immobile possa essere provata per testimoni. 232 Inmateriadiprovadellasimulazione,comeabbiamogiàavutomodo di dire, l’articolo 1417 c.c. prevede che il terzo e i creditori possano provare la simulazione senza nessuna limitazione, perciò, anche per testimoni. Le parti, invece, possono provare la simulazione per testimoni solo qualora la prova sia diretta a far valere l’illiceità del contrattodissimulato;intuttiglialtricasi,perleparti,operailregime generaledicuiagliarticoli2722–2724delcodicecivile. Per quanto riguarda, nello specifico, l’ipotesi della simulazione parziale del prezzo di vendita nella compravendita immobiliare, la giurisprudenzadilegittimità,apartiredaunasentenzadelleSezioni Unitedel2007,èorientatanelritenerechelasimulazioneparzialedel prezzo di vendita nella contrattazione immobiliare, per quanto concerne la prova per testimoni, soggiace alle limitazioni previste dall’articolo2722c.c.perchélaprovaha,inquesticasi,adoggettoun elementoessenzialedelcontrattochedeverisultareperiscritto. Per la Cassazione questo principio non è stato rispettato dalla Corte d’appellocheharitenutodiprovarelasimulazionesullascortadella suddettatestimonianza. Tral’altro,lasocietàvenditrice,nelsuoricorsoperCassazione,aveva sostenuto che l’assegno, diversamente da quanto detto dalla Corte d’appello, poteva comunque essere utilizzato in giudizio, ex articolo 2724c.c.,perchéprincipiodiprovascritta. Tale argomentazione è stata, però, disattesa dalla Cassazione perché essa presuppone, dà per scontato il fatto che l’assegno sia stato emessodall’attore.Talefatto,però,nonèstatoaccertatodaigiudicidi merito. In altri termini, la questione relativa all’accertamento della provenienza dell’assegno costituisce questione di merito che non formareoggettodelgiudiziodilegittimità. 233 In conclusione, la sentenza della Corte d’appello viene cassata ed il ricorsodelpromissarioacquirentevieneritenutofondato,inquantila provadellasimulazioneparzialedelprezzodivenditanonpuòessere datapertestimoni. La seconda sentenza, che di seguito analizzeremo, in materia di simulazione parziale è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cass.,Sez.Un.,n. 18123/2015 Cassazione,n.18123,del17settembre2015. Lafattispecieriguardalamateriadellelocazioniefacapoallaprassi, abbastanzadiffusanelpassatomaanchenelpresente,delcosiddetto doppio contratto. Il riferimento è alla situazioni in cui le parti di un contratto di locazione stipulano due contratti locativi: uno, in cui è previsto un canone molto basso, che viene registrato e, quindi, conosciuto dal fisco; un altro contratto, conosciuto solo dalle parti e nascostoalfisco,incuisiprevedeilcanonerealedilocazione. La manovra, come detto piuttosto presente nella prassi, serve per nascondere al fisco una parte importante dei redditi di locazione, evitandotuttaunaseriedicarichidicaratteretributario. Chiaramente,taleoperazioneproseguebene,finquandononcisono conflitti; nel momento in cui si creano dei conflitti fra le parti, l’aver basato il rapporto su questa situazione ambigua, può creare delle difficoltà.Questoèciòcheaccadenelcasodispecie. Nellospecifico,l’inquilinorimaneindietroconilpagamentodialcune mensilità,ilproprietariodell’immobile,quindi,attivalaproceduradi sfratto. A questo punto, però, l’inquilino ribatte che lui, in realtà, non è inadempiente perché, se guardiamo al contratto registrato, lui ha pagatodipiù. 234 Il locatore, ovviamente, insiste per la piena efficacia del contratto reale, sconosciuto al fisco, e che ha effetti solo fra le parti. Esso fa, anche, presente che, quando questo contratto venne stipulato nel 2003, non era ancora in vigore la legge finanziaria del 2005 che ha previstolanullitàdellelocazioninonregistrate. IlTribunalediRoma–sezionediOstiaelaCorted’appellodiRomasi schierano a favore dell’inquilino, invocando, non tanto la legge finanziaria del 2005, ma invocando una norma precedente, ovvero l’articolo13dellalegge431del1998cheregola,interminigenerali,le locazionidiimmobiliurbaniadusoabitativo. In particolare, l’articolo 13 della legge 431/98 fissa la cosiddetta regola dell’invarianza, in base alla quale, una volta pattuito, nel contratto di locazione, un canone questo non può essere modificato nel corso del rapporto, se non attraverso dei meccanismi di adeguamentopredeterminatinellafaseinizialedicontrattazione.Per esempio, si può scrivere nel contratto iniziale che il canone fissato verràadeguatoautomaticamenteagliindiciISTAT.Alcontrario,nonè possibile porre in essere patti modificativi successivi che, se realizzati,sononulli. Secondoigiudicidimerito,quindi,l’operazionefattadinascosto,che haprevistouncanonepiùaltodiquelloregistrato,rappresenterebbe unpattomodificativo,proibitodall’articolo13dellaleggedel1998,e quindinullo. Controquestaricostruzioneche,comevedremo,èabbastanzafragile, il locatore propone ricorso per Cassazione, facendo presente che la fattispecie non presenta una situazione di modifica rispetto ad un precedente contratto, ma rappresenta un caso di simulazione. I due atti – quello con il canone basso fittizio e quello con il canone alto reale – non sono uno modificativo dell’altro in successione 235 cronologica, ma sono contemporanei: sono uno la realtà e l’altro l’apparenzadiun’operazionecontrattualechesièsvoltainununico momento. In altri termini, siamo al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 13 per come esso era stato inteso da un’importante sentenza della Cassazione del 2003 (n. 16089/03), la quale, interpretando in maniera creativa l’articolo in commento, aveva ritenutodiconsiderarloapplicabilesoloaicasideipattimodificativie nonanchealleoperazionidicaratteresimulatorio.Nellospecifico,la Cassazionenel2003haritenutodiinterpretare,nonostantelalettera della norma, l’articolo 13 in senso limitativo perché ha ritenuto prevalenteilrispettodelprincipiogeneraledinoninterferenzafragli adempimentifiscalielavaliditàdeicontratti,percui,l’averregistrato fiscalmenteuncanonepiùbassonondovrebbeincideresullavalidità civilisticadelrapporto. Nel 2014, con l’Ordinanza n. 37, la Corte di Cassazione ritiene di rimettere l’esame del problema alle Sezioni Unite, in quanto si richiede espressamente, alle Sezioni Unite, di voler riconsiderare il precedentedel2003. L’Ordinanzadiremissionerisultaparticolarmenteinteressate.Inessa sifalevasudueprincipi:ilconcettodicausaconcretaeilconcettodi abusodeldiritto.2 Si dice, infatti, che bisogna rivedere quest’idea, per cui, l’ipotesi del doppiocontrattononè,nellasostanza,colpitadall’articolo13,perché, nelcasoincuilacausainconcretodell’operazionecontrattualedelle 2L’abuso del diritto, sul quale ritorneremo nei prossimi capitoli, è una considerazione in ordine alla qualesicaratterizzaunatteggiamentoinsedeinterpretativa:èunachiavediletturadelsignificatoche èpropriodideterminatesituazionidicaratteresoggettivo.Nellasostanza,sihaabusodeldirittonel momento in cui appare, come forma di apparente esercizio della situazione soggettiva, qualcosa che finisce per essere considerato, in sede interpretativa, al di fuori dello schema di legittimità che è racchiuso all’interno della categoria del diritto soggettivo. È un discorso complesso che, come detto, verràripresoinmanierapiùapprofonditainaltrapartedelcorso. 236 parti sia solo ed esclusivamente di natura fiscale, allora questa operazione, astrattamente lecita, diverrebbe, in concreto, abusiva. In altri termini, secondo l’Ordinanza, il concetto di abuso del diritto dovrebbeconsentirediporrenelnullal’interaoperazionelocatizia. ArriviamocosìalladecisionedelleSezioniUnite. Innanzitutto,lasentenzaammetteche,inquestocaso,laricostruzione più corretta della vicenda non è nei termini di un patto di modifica successiva,madisimulazione. LeSezioniUnite,però,ritengonodicorreggerelaterminologiacheil ricorso faceva propria. Il ricorso, seguendo la terminologia classica, parladinegoziosimulatoedinegoziodissimulato. Secondo le Sezioni Unite, invece, la simulazione deve essere vista in modo diverso. In particolare, il fenomeno simulatorio deve essere visto in maniera unitaria, come procedimento unico che si articola, innanzitutto, nell’accordo simulatorio che si attuerebbe, poi, in un unico momento contrattuale – che, secondo la sentenza, sarebbe quelloregistrato–e,invece,l’altromomento(chenellaterminologia classicaèilnegoziodissimulato)nonèmomentocontrattuale,maèla mera controdichiarazione che, come tale, potrebbe avere, indifferentemente, avere struttura unilaterale o bilaterale e che ha, soltanto, natura probatoria di dichiarazione di scienza che integra il contratto,spiegandolaveritàdeifatti. Questapremessaha,anche,delleconseguenzeapplicativeperché,se l’atto con il canone più alto non è un vero e proprio contratto, ma è una mera controdichiarazione, allora rispetto a tale atto non si può fare un problema di nullità per mancata registrazione. Di conseguenza, con questo ragionamento, la sentenza si libera di tutta la problematica inerente alla finanziaria del 2005 e alla sua applicabilitàadun’operazionedel2003. 237 La controdichiarazione, infatti, può essere considerata irrilevante semplicemente, interpretando, alla luce del criterio dell’abuso del diritto,quest’ipotesicomeuncasoincuiilnormalemeccanismodella simulazionesarebbevietatoperchélacausaconcretadell’operazione sarebbemeramenteelusivaedantifiscale. Chiaramente,suquestoesitoincideancheilfattochesiamonel2015 e, quindi, nel frattempo, da quasi dieci anni, i contratti di locazione nonregistratisononullie,quindi,quelprincipiodinoninterferenza frafiscoecontrattosièindebolito. Nel caso di specie, comunque, non si applicano le norme nuove del 2005. Si esce, infatti, dalla materia contrattuale e si applica un altro ragionamento–basatosullacausaconcretaesull’abusodeldiritto– che rende inefficace l’atto non registrato, in quanto (non contratto) controdichiarazionecuisineganoeffettiperchédicarattereabusivo. L’esito finale è, quindi, la prevalenza processuale del soggetto conduttore che potrà, facendo riferimento solo al canone fittizio, potràrichiederelarestituzionedellesommeulterioriversate. La sentenza delle Sezioni Unite in commento suscita qualche perplessità.Siamodifronteadunacomplicazionedelragionamento, difronteallaqualerisultaanchedifficileesprimereunavalutazione. L’attoinizialedel2003potrebbeancheessereconsideratointermini dicontrodichiarazione,però,siamodifronteadunenormegiuocodi parole perché, se si considera che l’atto iniziale è quello che costituisce il reale incontro di volontà delle parti, il diverso atto registrato a livello fiscale non costituisce altro che una diversa rappresentazionedellarealtàeffettivadellarelazionefraleparti. Nonèaltrocheunmodoperraggiungeredeivantaggialivellofiscale. Laricostruzionedelfenomenodapartedellasentenzaè,insostanza, mistificanteperchétendeanasconderelaverarealtàdelfenomeno. 238 6.3. L’interposizione fittizia di persone: analisi della sentenza delleSezioniUnitedellaCortediCassazione,n.11523del2013. Vediamo, adesso, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,n.11523,del14maggio2013. Cass.,Sez.Unite,n. 11523/2013 Anche questa è una fattispecie abbastanza interessante sul profilo dellevicendefattuali. Il protagonista è Mohamed Altajir un noto e molto danaroso uomo d’affari degli Emirati Arabi Uniti, il quale, in seguito ad una certa operazionechehapostoinessere,ritienediessereproprietariodiun complessoimmobiliaredilussochesitrovaaRoma. In particolare, esso sostiene che si è verifica la seguente vicenda. Il complessoimmobiliaresuddettoerastatovenduto,daglieredidiPaul Getty(famosopetroliereamericano),adunasocietàdelLichtenstein. Però,Altajirsostienecheafornirelasommanecessariaperl’acquisto dell’immobileèstatolui,inbaseadunaccordoconilrappresentante italianodellasocietàdelLichtenstein.Quindi,insostanza,secondola suaricostruzione,Altajirpagava,l’immobilesiintestavafittiziamente alla società del Lichtenstein, però, autentico proprietario, avendo pagato,dovevaessereconsideratolostessoAltajir. Il problema è che, successivamente, il rappresentante italiano della societàdelLichtensteinsicomportainmanieradiversa,inquantola societàsiritiene,nonintestatariafittiziadell’immobile,ma,sullabase del contratto formale, piena ed unica proprietaria. Tant’è che il complesso immobiliare in questione viene trasformato dalla società 239 in un albergo di lusso che viene fatto gestire da un’altra società che, guardacaso,facapoalmedesimosoggettorappresentante. Inconseguenzadiciò,Altajirreagisceechiamaingiudiziolasocietà del Lichtenstein per far accertare che la proprietà in questione era meramente fittizia e che l’unico proprietario era lui. Viene chiamato in giudizio, anche, il soggetto italiano, il quale si sarebbe reso inadempienteallesueobbligazionidimandatario. Noinonsappiamocomelavicendavaafinirealivellodifattoperché laquestionegiuridicacheemergeèpiùtecnica. SiailTribunalechelaCorted’appellodiRomabloccanolavicenda,a livello processuale, perché si fa presente che non sono rispettate le regoledelcosiddettolitisconsorzionecessario. Secondol’eccezionesollevatadalladifesadellasocietà,infatti,l’attore avrebbedovutochiamareincausaanchel’ulteriorepartedell’iniziale rapportosimulato,cioèglierediGetty. Questa operazione, in concreto, probabilmente era difficilissima perché,quasisicuramente,tuttiglierediGettysonobenschermatie nonfacilidatrovarepertutelareiloropatrimoni.Tant’èchel’attore non fa la semplice integrazione del contradditorio che gli avrebbe permesso di andare avanti nel processo, ma l’intera questione si fonda sul fatto che, fino in Cassazione, Altajir sostiene di non essere tenutoachiamareincausaanchequestiulteriorisoggetti. Laquestioneèrimessaall’esamedelleSezioniUniteperché,sulpunto, esistevano, in effetti, due corposi orientamenti giurisprudenziali che siindirizzavanoinsensoradicalmenteopposto. Secondounprimoorientamento,piùdogmatico,vistochenellecause di simulazione si deve accertare l’inesistenza giuridica di un certo rapporto, è necessario coinvolgere sempre tutte le parti del preteso rapporto. 240 Secondo l’altro orientamento, per così dire più pratico, si deve valutare l’inopportunità e, quindi, non obbligatorietà di chiamare in causa,inuncasodisimulazioneperinterposizionefittiziadipersona, anche la parte venditrice, quando tutte le obbligazioni, nei suoi confronti, sono già state adempiute, si è già perfezionato l’effetto traslativoe,quindi,perquestaparte,èdeltuttoirrilevanteaccertare chi sia – fra il finto acquirente ed il reale acquirente – il vero proprietario. Pertanto, secondo questo secondo orientamento, avrebbe,nelcasodispecie,ragionel’attoreperchéglierediGettyche sonogiàstatipagatinondovrebberoesserechiamatiincausa. LeSezioniUnitedevono,quindi,sceglierefraleduesuddetteopzioni. Esse scelgono, esplicitamente, il secondo orientamento. Essi sostengono,inparticolare,chelescelteinterpretativedevonoessere relative,funzionaliaiconcretiinteressiingioco,nonlegateavincolidi caratteredogmatico.Pertanto,inquestocaso,l’interesseingiocoedi maggior rilevanza, anche dal punto di vista dell’articolo 111 della Costituzione, è quello della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giudiziaria. Ciò, quindi, dovrebbe spingere il giudiceasceglierequelleregoleprocessualicheconsentonodievitare allungamenti, o appesantimenti delle attività processuali quando questenonhannoun’utilitàconcreta. Nelcasodispecie,glierediGettynonhannopiùinteresseasaperechi è l’attuale proprietario di quel complesso immobiliare e, quindi, sarebbeinutileappesantireilprocesso,chiamandoincausaulteriori soggetti. Tutto ciò produce l’effetto che la causa viene rimessa al giudice di rinvioe,finalmente,entranelmerito. Rispettoaquestasentenza,occorreprecisareche,ingenerale,nonè detto che quella proposta dalle Sezioni Unite per la risoluzione del 241 caso,sialachiavediletturadefinitiva,validaeammissibilepertutte le ipotesi che possono presentarsi dal punto di vista dell’attività traslativa. In certi casi, infatti, si potrebbe avere la necessità di considerare, nei confronti della posizione del venditore, chi sia l’acquirente. Nel caso di specie, è, probabilmente, giusto far prevalere la lettura praticadelleSezioniUnite. 6.4. Prova della simulazione: analisi della sentenza della Cassazionen.15845del2015. Proponiamo, a questo punto, una decisione recentissima che ha un certorilievoperquantoattieneallaprovadellasimulazione. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, n. 15845, del 28 Cass.,n.15845/2015 luglio2015. LavicendasisvolgeinPuglianell’ambitodiunasocietàperazioniche ha un discreto rilievo locale. I due soci, che sono anche tra loro cognati, stipulano, ad un certo punto, un accordo che implica la cessione delle azioni da uno all’altro. In seguito, però, il cedente sostienechel’operazioneeradicaratterefittizioe,quindi,finalizzata ad una più ampia operazione societaria. Pertanto, nella sostanza, le azionieranoancorasueperché,soltantofittiziamente,cedutealsocio ecognato. Quest’ultimo si oppone e, quindi, inizia la lite che verte, essenzialmente, su profili di fatto consistenti nel verificare se l’operazioneinquestionestatarealeofittizia. La questione risulta particolarmente complessa tant’è che i diversi gradidigiudizio,comevedremo,dannoesitidifferenti. 242 Il Tribunale di Bari rigetta la domanda di simulazione e, quindi, ritienenondimostratoilcaratterefittiziodell’operazione. Al contrario, la Corte d’appello di Bari accoglie la domanda di simulazione e ritiene che ci siano prove sufficienti per considerare l’operazionedicessionefittiziaesolosimulata. Per la Corte d’appello di Bari la prova decisiva del caso è rappresentata da un’intervista che il soggetto cessionario (il convenuto)avrebberilasciatoadungiornalista,nellaquale,parlando di diverse questioni, avrebbe anche fatto chiaramente presente che, anche all’indomani della cessione, restava dominante, nell’ambito societario, il finto cedente. In sostanza, il cessionario, attraverso questedichiarazioni,avrebberesopaleseche,inrealtà,ilcedentenon eratale. La prova della simulazione viene fatta discendere, quindi, da questa provadicaratterepresuntivo. Su questo punto, si impernia il ricorso per Cassazione del soggetto originariamenteconvenutocheavevavintoinprimogradoeche,poi, avevapersoinappello. Il ricorrente, in sede di ricorso per Cassazione, fa valere quell’orientamento, fino ad oggi assolutamente maggioritario, che collega,inmanierastrettaequasiimprescindibile,l’articolo1417c.c. e l’articolo 2722 c.c., dando luogo a quell’esito, sopra detto, per cui, nelle cause fra le parti che non abbiano ad oggetto profili di illiceità del dissimulato, la prova della simulazione deve essere fornita esclusivamentedallacontrodichiarazionescrittadellepartistesse. LasentenzadellaCortediCassazioneèinteressanteperchéilgiudice relatore ritiene di dare ragione all’originario attore, cioè di ritenere validaeammissibile,comeprovadellasimulazione,l’intervista. 243 In particolare, è significativo l’accoglimento di un’impostazione, finora solo dottrinale, che tende a rimettere in discussione il rigido collegamentofragliarticoli1417e2722delcodicecivile. In questa decisione, la Cassazione non se la sente, in realtà, di smontare totalmente il vecchio orientamento, però, l’esito finale lo mettecomunqueincrisi. Nello specifico, il vincolo dell’articolo 2722 c.c. viene superato richiamando un’altra norma del Libro VI del codice, ossia l’articolo 2724 c.c., in cui si fa riferimento alla figura, un po’ misteriosa, del principio di prova per iscritto. Secondo tale norma, quando la legge vieta il ricorso a prove diverse dallo scritto, il divieto può essere superato, in certi casi tassativi, fra i quali vi è, appunto, quello del principiodiprovaperiscritto. Secondo la Cassazione, nel caso di specie, l’intervista costituisce principio di prova per iscritto, in quanto pubblicata dal giornalista sullacartastampata. Per giustificare questo ragionamento un po’ forte vengono fatti due riferimenti interpretativi. Un primo riferimento riguarda un precedentedel1968,inmateriadiprincipiodiprovaperiscrittodella simulazione, nel quale si era detto che il principio di prova, avendo una funzione meramente dichiarativa (nel senso della dichiarazione di scienza), si riteneva ammissibile, come principio di prova per iscritto,unascritturafattadaunminorenne.Nellasentenzadel1968 si inserirono, per rafforzare l’argomentazione, altri due riferimenti richiamati dalla sentenza del 2015. Si dice, infatti, che allo stesso modo potrebbe essere considerato principio di prova per iscritto ancheunascritturazionenonsottoscritta,ounascritturasottoscritta daunterzoautorizzato. 244 Ilpassaggiodecisivodellasentenzaincommentoè,poi,quelloincui si sostiene che “occorre procedere ad un’interpretazione evolutiva dell’articolo 2724 c.c.”. Interpretazione che, quindi, tenga conto dell’evoluzione della società. A tal proposito, il giudice usa delle espressioni interessanti. Si dice che “la sempre più veloce interconnessione dei rapporti interpersonali ha reso le relazioni giuridichepiùliquide”,conlaconseguenzacheladocumentazionedei rapportinonpiùquellarigidadelcodice,masisvolgeancheinaltre forme. La sentenza è un esempio significativo dell’attuale tendenza che va verso il superamento del rigido collegamento fra articolo 1417 e articolo2722delcodicecivile. Occorre, infine, ribadire quanto detto sopra, ovvero che il superamento dell’orientamento maggioritario in materia di prova della simulazione, può essere superato, piuttosto che con il ragionamentocontortodellaCassazione,considerando(comefattoin questo corso) la simulazione, non come fenomeno contrattuale, ma come comportamento in linea di fatto. Ciò farebbe venir meno il necessariocollegamentofraarticolo1417c.c.elenormeinmateriadi provadelcontratto. 6.5.Rilevanzadellasimulazioneneiconfrontideiterzi:Cortedi Cassazionen.2154del2015. L’ultima pronuncia che consideriamo in materia di simulazione concerne la questione della rilevanza del fenomeno simulatorio rispettoaiterzi. A tal proposito, proponiamo l’analisi della sentenza della Corte di Cass.,n.2154/2015 Cassazione,n.2154,del5febbraio2015. 245 Inquestocaso,duesocietà–laCFFelaCP–cheoperanonesettore della vendita di prodotti cosmetici, stipulano un contratto di affitto d’azienda della durata di un anno, in base al quale, appunto, la CP affittalapropriaaziendaallaCFF. In virtù di ciò e dopo l’avvio della procedura di fallimento della CP, tutta una serie di altre società che fornivano prodotti cosmetici alla medesimaCPecheeranocreditricidellastessasocietàpervaloredi circa 530 milioni di lire, agiscono in giudizio, sostenendo che quel contrattodiaffittod’aziendaerasimulatoed,inrealtà,nascondevaun contratto di cessione d’azienda che, come tale, pregiudicava le loro ragionicreditorie. Insubordine,talisocietàchiedevanoancheche,unavoltaaccertatala naturasimulatadelcontrattod’affittoelasussistenzadiuncontratto (dissimulato) di cessione d’azienda, fosse stabilita, ex articolo 2560 c.c., la responsabilità solidale della cessionaria per i debiti aziendali dellasocietàcedente. Inbaseall’articolo2560c.c.,incasodicessioned’azienda,l’alienante non è liberato dai debiti aziendali anteriori al trasferimento, se non risultacheicreditorihannodatoilloroconsenso.Peridebitisuddetti risponde,inviasolidale,anchel’acquirente. Pertanto, l’operazione simulatoria serviva proprio a questo: la CP, gravatadamoltidebitiepoifallita,stipulavaconlaCFFunapparente contratto di affitto d’azienda per evitare il meccanismo della responsabilità per debiti, operante in caso di cessione d’azienda ex articolo2560delcodicecivile.Nellasostanza,laCPvolevaspogliarsi dei propri beni, prima del fallimento, senza, però, incorrere nella responsabilitàperidebitiaziendalipreesistentiallacessione. 246 LaCFFsicostituisceingiudizioesostienecheicontrattidifornitura in esame si erano risolti per colpa delle società fornitrici e, quindi, chiedeilrisarcimentodeidanni. Il Tribunale di Milano accertava la natura simulata del contratto d’affitto d’azienda e l’esistenza del contratto dissimulato di cessione d’azienda e, di conseguenza, dichiarava la responsabilità solidale dell’acquirenteCFF. La CFF proponeva appello. La Corte d’appello di Milano accoglieva l’appelloedichiaravaildifettodilegittimazioneadagiredellesocietà fornitrici,rispettoalladomandadiaccertamentodellasimulazione. In particolare, per la Corte d’appello, la legittimazione ad agire, in materia di simulazione, deve essere valutata in virtù di quanto stabilitodall’articolo1415,comma2,codicecivile,secondocuii“terzi possonofarvalerelasimulazionequandoessapregiudicailorodiritti”. Per i giudici di secondo grado, le società fornitrici, non essendo titolaridiunpreesistentedirittoneiconfrontidellaCFF,maessendo titolari di un diritto di credito verso la CP, non avevano la legittimazioneadagireinordineall’accertamentodellasimulazione. Le società fornitrici ricorrono per Cassazione, contestando la ricostruzione del giudice di secondo grado, secondo cui esse non avevano la legittimazione ad agire, in quanto non vantano un diritto dicreditopreesistenteneiconfrontidellaCFF. VediamocomehadecisolaCortediCassazione. La prima questione è quella della sussistenza, o meno, della legittimazioneadagireincapoallesocietàfornitriciricorrenti. La Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affermato che l’articolo1415,comma2,c.c.nonpermetteaqualunqueterzodiagire per far valere la simulazione del contratto: non vi è un interesse indistintoegeneralizzatodiqualunqueterzo. 247 Invirtùdell’articolo1415/2c.c.,lalegittimazioneadagiredelterzoè indissolubilmente connessa alla sussistenza, in capo al terzo, di un dirittopregiudicatodall’operazionesimulatoria. Pertanto,nontutticolorochesono,inqualchemodo,legatialleparti delcontrattosimulatopossonofarvalerelasimulazione,mailpotere di azione è concesso soltanto a quei terzi che si trovano in una posizione giuridica che risulta essere pregiudicata dall’operazione simulatoria. Quindi, se il diritto del terzo non è pregiudicato dall’atto simulato, il terzononpuòagireingiudizioperfardichiararelasimulazione. Nella sostanza, secondo la Cassazione, l’articolo 1415/2 c.c. è norma di carattere processuale che consente, in via eccezionale, la legittimazione ad agire anche a quei soggetti che, essendo estranei all’accordo intercorso fra le parti, sono normalmente privi di tale legittimazione. Tale eccezionale legittimazione ad agire è, però, concessa solo se il terzo ha subito un pregiudizio dall’accordo simulatointercorsofraleparti. Insecondoluogo,bisognaverificareselalegittimazioneadagiredel terzo presupponga la preesistenza del diritto del terzo che risulta pregiudicatodallasimulazione. Per la Corte d’appello, come abbiamo detto, le società fornitrici non eranotitolaridiundirittodicredito,pregiudicatodallasimulazione, neiconfrontodellaCFF,maesseeranotitolaridiundirittodicredito neiconfrontidellaCP. PerlaCassazione,innanzitutto,vadettochel’articolo1415/2c.c.non fa alcun riferimento alla preesistenza del diritto del terzo rispetto al contrattosimulato. GiàinpassatolaCortediCassazione(sentenzan.1127/87)haavuto modo di affermare che il terzo creditore è legittimato a far valere la 248 simulazione di un atto pregiudizievole, posto in essere dal suo debitore, anche se il credito non è precedente, rispetto all’atto simulato.Ciòcheèimportante,fondamentaleècheilterzo(creditore) sia titolare di un diritto che viene escluso, limitato, ridotto, pregiudicatodelcontrattosimulato. Non vi è dubbio che, nel caso di specie, le società fornitrici della CP, per effetto della simulazione del contratto di cessione d’azienda, subiscono un pregiudizio al loro diritto di credito, consistente nella diminuzionedellalorogaranziapatrimoniale.Perquestaragione,per la Cassazione, tali società hanno certamente interesse a far valere la simulazione per far si che venga dichiarata l’inopponibilità, nei loro confronti, del contratto simulato e l’operatività del contratto dissimulato,cioèdelcontrattodicessioned’aziendaconconseguente responsabilitàsolidaledell’acquirenteperidebitiaziendali. In conclusione, la sentenza di secondo grado viene cassata e la questione è rimessa al giudice di rinvio che è chiamato, risolto il problema della legittimazione ad agire, a verificare la sussistenza dell’operazionesimulatoria. 249 CAPITOLO6 ILNEGOZIOINDIRETTO 1.Contrattoeautonomiaprivata. Inquestocapitolocioccuperemodellasituazionechescaturiscedalla stipulazionediuncosiddettocontratto(onegozio)indiretto. Per introdurre, in maniera più opportuna, l’argomento è necessario fare alcune considerazioni per quanto riguarda il profilo di valutazione,insedegiuridica,dellacosiddettaautonomiaprivata. Comeabbiamodetto,esiste,nell’ambitodelnostroordinamento,una norma, l’articolo 1322 c.c., il quale parla della situazione tipica di autonomiaprivatanellamateriacontrattuale. Nello specifico, tale norma ammette, al primo comma, che le parti Articolo1322/1c.c. “possono liberamente determinare il contenuto del contratto”. Quindi, le parti hanno la possibilità di definire la sostanza della pattuizione, sullabasediunaliberascelta. In questo senso, quindi, il contratto è una manifestazione di libertà deiprivati. Nell’ambito di questa valutazione sotto il profilo della libertà, si prevede che il contenuto del contratto sia quello che le parti hanno voluto. Al primo comma dell’articolo 1322 c.c. si aggiunge qualcos’altro. Si ammette una libertà di determinazione del contenuto del contratto “nei limiti imposti dalla legge”. Questa ulteriore specificazione, costituisce un riflesso della composizione del settore giuridico, con riguardoanormecheprovengonodalloStato(odaaltrientidotatidi poterelegislativo). Nelcapitolointroduttivoabbiamofattoalcuneconsiderazioni,sottoil profilodirealtàdelfenomenogiuridico,esièdettochelostessoper 250 essere capito nella sua sostanza, presuppone, non un’unicità di riferimento con riguardo allo Stato, al soggetto dotato di poteri in sede pubblicistica, ma, per poter ragionare in maniera più completa sullamateriadeldiritto,èpiùgiustorifarsialconcettodellapluralità degli ordinamenti giuridici. Pertanto, non è esclusivamente la legge fonte del diritto, non è esclusivamente lo Stato fonte di una valutazione di un riflesso in sede giuridica. La pluralità degli ordinamenti giuridici consente una visione più completa della pluralitàdegliaspettiattraversoiqualisicaratterizzalavalutazione dellesituazionigiuridiche. C’è un collegamento fra il concetto di pluralità degli ordinamenti giuridicieilcontenutodelprimocommadell’articolo1322c.c.? Articolo1322/1c.c.e pluralitàdegli ordinamentigiuridici Siritienecheesistauncollegamentofraidueaspetti,nelsensoche,la possibilità di stipulare un contratto con un contenuto determinato dalla volontà dei soggetti, qualora si faccia riferimento esclusivo al rapporto che lega le parti, non è necessario fare riferimento a normativedicaratterestatuale.Inaltritermini,quantolepartihanno espressocomecontenutodelcontrattoèdipersevincolanteperchéè lalorovalutazione,èilloroordinamentoprivato. Quando scatta, allora, il contenuto dell’articolo 1322/1 c.c.? Il contenuto dell’articolo in commento scatta nel momento in cui le partisirivolgonoalloStatoperchéesaminilasituazionecontrattuale ed, eventualmente, ne scaturisca una valutazione in termini di illegittimità. In questo senso, quindi, l’articolo 1322/1 c.c. risulta incompleto, in quanto, come norma dello Stato, prende in considerazione esclusivamenteilprofilodivalutazioneinsedestatuale. Al secondo comma dell’articolo 1322 c.c. si aggiunge: “Le parti possonoancheconcluderecontrattichenonappartengonoaitipiaventi Articolo1322/2 c.c. 251 una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoliditutelasecondol’ordinamentogiuridico”. Talenormacaratterizza,inmanieraancorapiùsignificativa,ilprofilo dellalibertàcontrattuale. Nell’ambitodiquestalogicachecaratterizza,certamente,lalogicadel codice civile, ma si estende a tutto l’ordinamento giuridico, i diversi contratti specifici costituiscono un momento con cui si manifesta l’autonomiaprivata. Nella norma in commento si aggiunge, anche, che i contratti tipici – disciplinati esplicitamente dall’ordinamento giuridico – non Contrattitipicie contrattiatipici costituisconol’unicomodellodiriferimentoperlepartichepossono anchestipularecosiddetticontrattiatipici,ossiascheminegozialinon previsti,oregolatidall’ordinamentodelloStato. Il contratto atipico è, quindi, un momento di manifestazione del potere privato dei soggetti che, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possono anche andare al di là degli schemi negoziali previsti. Naturalmente, tale profilo di caratterizzazione dell’articolo 1322 c.c. ponedeiproblemi:nelmomentoincuisistipulauncontrattoatipico, per la disciplina contrattuale dei rapporti che discendono dalla stipulazione del contratto bisognerà fare riferimento, in prima linea, all’accordo dei privati, successivamente, porsi nella logica del controllo delle scelte fatte in sede di libertà contrattuale, ma ciò acquistarilevanzanelmomentoincuilepartisirivolgonoalloStato peravereunaspecificavalutazione. Pertanto,nelcontestodell’autonomiaprivata,ilgiudiceintervienenel momento in cui gli viene chiesto dai privati, altrimenti, nell’ambito dellasferapropriadeiprivatistessi,l’accordoèvincolante. 252 2.Lecaratteristichedelnegozioindiretto. Tutto quanto abbiamo detto, nel paragrafo precedente, in ordine all’autonomia privata serve per introdurre il discorso del negozio (o contratto)indiretto. Prima di soffermarsi sulle caratteristiche del negozio indiretto, cerchiamodiindividuareleipotesiproblematichechepossonoessere ilfruttodelcosiddettogiuococontrattuale. Il riferimento è alla stipulazione dei contratti misti, complessi e collegati. Ilcontrattomistosihaquandolepartistipulano,incontestualità,un Contrattomisto accordocontrattualecheaderisce,inparte,adunoschemalegaleed, inparte,adunulterioreschemalegale.Èunacombinazionedidiversi riferimenti contrattuali. In questo caso, l’esercizio dell’autonomia contrattuale si sostanzia in una combinazione di diversi schemi contrattuali. Il contratto complesso si ha quando non si ha il riferimento semplicemente a due schemi contrattuali, ma ad una pluralità di Contratto complesso determinazioninormativechecaratterizzanol’attivitàdeisoggetti. Infine, si possono avere i cosiddetti contratti collegati. Facciamo un Contratticollegati esempio:unsoggettoèproprietariodiunterreno;vendetaleterreno adunaltrosoggetto,ilquale,incontestualità,conferisce,acuichegli ha venduto il bene, l’appalto per la realizzazione di un edificio. In questocasoabbiamouncontrattodicompravenditaeuncontrattodi appalto:ilcollegamentodiquestedueipotesièchelastipulazionedel contrattodicompravenditaèlapremessasucuisiinnestailcontratto diappalto.Ilcollegamento,lavisioneunitariadell’operazioneconsiste nel fatto che la caducazione di uno dei due rapporti fa venir meno anchel’altro. 253 Nell’ambito di queste ipotesi si colloca la situazione del negozio indiretto. Il negozio indiretto costituisce una modalità di svolgimento dell’autonomia privata, la quale non è detto che sia destinata a perseguire gli effetti specifici dello schema negoziale scelto, ma può, con il compimento di quello specifico schema negoziale, costituire il presuppostoperilraggiungimentodiunafinalitàdiversa. L’esempio tipico di contratto indiretto è la cosiddetta il ipotesi della vendita nummo uno (sottoprezzo), nella quale si indica un prezzo, Venditanummo uno comecorrispettivodiun’attivitàtraslativa,prezzocheperòèirrisorio rispettoalvaloredelbenevenduto. Nella sostanza, in questi casi si sceglie lo schema negoziale della compravendita quando, invece, visto il prezzo irrisorio pattuito, le caratteristiche dell’operazione contrattuale sono quelle della donazione. Secondo una certa valutazione, la vendita nummo uno costituisce un’ipotesi di negozio indiretto perché, nella sostanza economica, quella veste formale del negozio con riferimento alla vendita non caratterizza pienamente la situazione di quanto si è realizzato fra le parti. Ciò che si è realizzato fra le parti, infatti, anche se assume la veste del contratto di compravendita, a molto di più dello schema delladonazione. Unaltrocasodinegozioindirettopotrebbeesserequellodellesocietà di comodo: Tizio è proprietario di una quantità enorme di beni immobili,hadeiproblemiconicreditorie,quindi,immettelamassa deibeniimmobilidisuaproprietàall’internodiunasocietàcheviene quindiistituita,nontantoperlosvolgimentodiun’attivitàdigestione imprenditoriale, ma per proteggere le proprietà immobiliari di un certosoggetto. 254 Perquantoriguardailnegozioindiretto,essovatenutodistintodalla simulazione. Negozioindiretto esimulazione Simulazione e contratto indiretto sono due ipotesi diverse. La simulazione mette in atto un’apparenza ed è un’attività in linea di fatto. Il negozio indiretto, invece, è una vera e propria situazione contrattuale,sonofenomenivolutidaisoggetti. Infine, occorre considerare il collegamento fra negozio indiretto e contratto in frode alla legge. A tal proposito, l’articolo 1344 c.c. – Negozioindiretto econtrattoin frodeallalegge “Contrattoinfrodeallalegge” – secondo cui: “Sireputaaltresìillecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazionediunanormaimperativa”. L’ipotesidelcontrattoinfrodeallaleggepotrebbeessereilmodoper colpire il negozio indiretto, nelle ipotesi in cui la finalità del negozio ha come unico obbiettivo quello di eludere l’applicazione di una normaimperativa. 3.Giurisprudenzainmateriadinegozioindiretto. Leprimeduesentenzecheanalizzeremoriguardanoipotesidinegozi indiretticheentranoincontattoconildivietodeipatticommissoridi cuiall’articolo2744delcodicecivile. LaprimasentenzaèquelladellaCassazione,n.1625,del28gennaio 2015. Cass.,n. 1625/2015 Nelcasodispecie,abbiamounasocietàdileasing(UnicreditLeasing) che stipula con un'altra società (Morettoni S.p.A.) un cosiddetto contrattodisaleandleaseback.3 3Ilcontrattodisaleandleasebackèunavariantedelcontrattodileasingeconsisteinunapluralitàdi atti, fra loro collegati, idonei a soddisfare un’esigenza di finanziamento. In particolare, abbiamo un 255 La Morettoni si trovava in una situazione finanziaria difficile (aveva una serie di debiti con enti tributari ed istituti di credito) e, per monetizzare, vende un proprio bene immobile alla società di leasing che concede, alla Morettoni, il detto bene in leasing perché questa possacontinuareagoderne. LaMorettoni,però,nonriesceasuperarelacrisifinanziariefallisce. A questo punto, la società di leasing chiede al Tribunale di Perugia (che aveva dichiarato il fallimento)di essere ammessa allo stato passivodelfallimentoperquantoattienealpagamentodeicanonidi leasingscaduti. Il Tribunale respinge l’opposizione allo stato passivo perché ritiene che quel contratto di sale and lease back sia stato concluso in violazionedeldivietodeipatticommissoridicuiall’articolo2744del codicecivile.4 Inparticolare,ilTribunalericavavalanullitàdelcontrattosullabase diunaseriediindici,daiqualipresumevache,inrealtà,l’operazione era stata posta in essere in violazione del divieto del patto commissorio. Innanzitutto, si faceva riferimento alla situazione di insolvenza della Morettoni, situazione che risultava dai bilanci societari;poi,ilvaloredell’immobilevendutoerasuperiore(peroltre il30%)rispettoalprezzopagatodallasocietàdileasing;ed,infine,si considera il fatto che il corrispettivo ottenuto dalla vendita del bene era stato utilizzato dalla Morettoni (non per fini industriali come richiesto dallo schema del contratto di sale and lease back) per complessodiatticoncui,chidesideraottenereunfinanziamento,vendeunbene(sale)alfinanziatore, ilquale,successivamente,concedealproprietariooriginarioilmedesimobeneinleasing,inmodotale cheilsoggettopossaottenereilfinanziamento,continuando,inforzadelcontrattodileasing,agodere delbene. 4L’articolo 2744 c.c. – “Divieto del patto commissorio” – così recita: “E’ nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipotecaodelpegno”. 256 estinguere una serie di debiti ed, in particolare, per estinguere il debito che essa aveva con la Banca di Roma, istituto di credito che facevapartedellostessogrupposocietariodellasocietàdileasing. LasocietàdileasingproponericorsoperCassazionecontroildecreto dirigettodelTribunalediPerugia. Inparticolare,perquantoriguardailcontrattodisaleandleaseback, essa, innanzitutto, sostiene che esso è un contratto d’impresa implicitamentericonosciutonelnostroordinamento. La ricorrente contesta, poi, il fatto che il Tribunale abbia desunto l’illiceità del contratto in questione sulla base di indici individuati utilizzandostimeeconsulenzetecnichedelfallimento. Si aggiunge, anche, (e vedremo che questo sarà l’elemento determinanteaifinidelladecisionedellaCassazione)cheilcontratto di sale and lease back in questione contiene il cosiddetto patto marciano 5 che garantisce la legittimità dell’intera operazione contrattuale perché, in virtù di tale patto, il creditore, in caso di inadempimento, deve dedurre dalle somme dovute per i canoni di leasingnonancorapagatiilvalorepercepitograzieallariallocazione dell’immobile. LaCassazioneritienetalericostruzionefondata. Perquantoriguarda,interminigenerali,ilcontrattodisaleandlease back,laCortediCassazioneha,giàdatempo,chiaritocheloschema negoziale è quello di un contratto d’impresa dotato di una propria autonomiastrutturaleefunzionale.Edotatodielementipeculiariche 5Il patto marciano è quella convenzione, in base alla quale il creditore, dopo l’inadempimento del debitore, acquista la proprietà del bene in garanzia con l’obbligo, però, di versare la differenza fra l’importo del proprio credito ed il valore effettivo del bene. In altri termini il patto marciano (o clausola marciana) è, per così dire, una correzione del patto commissorio tesa ad impedire che il creditorepossa,incasodiinadempimento,appropriarsidiunvaloresuperiorerispettoall’ammontare delsuocredito. 257 non integrano una fattispecie in contrasto con il divieto dei patti commissoridicuiall’articolo2744delcodicecivile. Naturalmente, se ciò vale in linea generale, nulla vieta che la causa concretadelnegoziopossaesserepiegataalraggiungimentodelfine illecitovietatodall’articolo2744codicecivile. Laverificadellacausaconcretadelnegozio,consistentenelverificare se lo schema negoziale del contratto di sale and lease back sia stato utilizzato, in concreto, per eludere il divieto dei patti commissori, spetta,secondolaCassazione,algiudicedimeritoperchésitrattadi valutare nel merito le clausole negoziali presenti nell’accordo; valutazione di merito che, come abbiamo già più volte detto, è estraneaalgiudicedilegittimità. Pertanto, per la suddetta ragione, la Cassazione ritiene di non poter accogliere quella parte dell’argomentazione della ricorrente, con la qualevengonocontestatiiragionamentidimeritofattidalTribunale. Con tale argomentazione, infatti, la ricorrente si limita a richiedere una diversa lettura dei fatti di causa, non praticabile in sede di giudiziodilegittimità. L’elemento decisivo che fa si che la Corte di Cassazione accolga il ricorso è, come già anticipato, la presenza, nel contratto, della cosiddettaclausolamarciana. Sullaclausolamarciana,laCassazionehagiàavutomododidirechela presenzadellastessaescludel’illiceitàdelnegozio.Invirtùdelpatto marciano,infatti,almomentodell’inadempimento,sideveprocedere allastimadelbenedatoingaranziaedilcreditoreètenutoapagare l’importoeventualmenteeccedenterispettoalvaloredelsuocredito. Il patto marciano è, quindi, strumento idoneo ad escludere l’illiceità del contratto di sale and lease back. Con esso si attribuisce 258 “ragionevolezza commerciale” all’operazione contrattuale; ragionevolezzacheoperaneiconfrontidientrambeleparti. Pertanto, in virtù del patto marciano, al momento dell’inadempimento,sideveprocedereallastimadelbene:seilvalore dellostessoèequiparabileall’importodelcreditononcisarànessun problema; se, viceversa, il valore del bene sarà superiore rispetto all’importo del credito inadempiuto si dovrà procedere alla quantificazione della differenza e il creditore dovrà pagare tale importoaggiuntivoaldebitore. Inquestomodo,siescludeilpericolocheildebitorepossasubireuna lesionedaltrasferimentodiunbenecomegaranziadelsuodebito.Si escludel’abusochestadietroalpattocommissorio. È,quindi,necessario,findalmomentodiconclusionedelcontrattodi sale and lease back, che si prevedano meccanismi (oggettivi, procedimentalizzati) che permettano di verificare, in caso di inadempimento,lacongruenzatrailvaloredelbenevendutoel’entità delcredito. In concreto, perché la clausola marciana possa raggiungere l’effetto legalizzante del contratto di sale and lease back è necessario che venga predisposto un procedimento che garantisca che, al momento dell’inadempimento, si proceda alla stima del bene. Stima che dovrà essereeffettuatainmodooggettivo,dapartedisoggettiterzi,inmodo taledagarantireunavalutazioneimparziale. PerlaCassazione,quindi,vistocheildecretodelTribunalediPerugia impugnatoconsiderasomesolomarginalelapresenzadellaclausola marciana nel contratto di sale and lease back, senza verificare il contenutodellastessaesenzaaccertarnel’operatività,siriscontranel suddetto decreto un vizio di motivazione che determina 259 l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato. Sempreconriferimentoaldivietodeipatticommissori,siprocederà, Cass.,n.5440/2015 ora,all’analisidellasentenzadellaCortediCassazione,n.5440,del18 marzodel2015. La vicenda inizia nel 1997, quando ICCRI6accordava alla società per azioni Edilizia Borghese un finanziamento di sette miliardi di lire, a condizione che la Tirrenia Assicurazioni S.p.A – società controllante della Edilizia Borghese – conferisse, a garanzia del credito derivante dal finanziamento suddetto, all’istituto di credito un mandato per la venditadititolidiStatodellaTirrenia. L’interaoperazionenegozialesiconcretizzaconunascritturaprivata con cui la Tirrenia conferiva all’istituto di credito mandato per la vendita di titoli di Stato, nella misura necessaria per il soddisfare il credito nei confronti dell’Edilizia Borghese. In particolare, nella scritturasispecificavachel’istitutopotevaesercitareidirittirelativi al mandato, in caso di mancato pagamento del debito da parte dell’EdiliziaBorghese. LaTirrenia,nelfrattempo,sivieneatrovareinunasituazionecritica (viene anche posta in liquidazione) e, probabilmente, a interesse a recuperareilvaloredeititolioggettodelmandato.Perquestaragione, quindi,agiscepressoilTribunalediRoma,chiedendolarestituzione deititolidiStatoillegittimamentealienato,oilrisarcimentodeidanni derivantidallaperditaditalititoli. 6La ICCRI (Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane) fu fondato negli anni ’20 ed al suo interno confluirono tutte le Casse di Risparmio italiane. Negli anni ottanta, con la privatizzazione dell’attività creditizia delle casse di risparmio, ICCRI diventa società per azioni e la sua proprietà si concentranellemanidellaCassadiRisparmiodiTorino.Nel1999,lequotedimaggioranzadellaICCRI sono state cedute alla Banca Popolare di Lodi. L’Istituto, poi, con operazioni successive è divenuta BancaEurosistemi. 260 L’istitutodicreditosicostituisceingiudizio,chiedendoilrigettodella domanda. Il Tribunale accoglie la domanda della Tirrenia e condanna l’istituto alla pagamento delle somme corrispondenti al valore dei titoli venduti. L’istituto propone appello e la Corte d’appello di Roma ribalta la sentenza di primo grado e ricostruisce l’ipotesi nella forma del cd. mandato irrevocabile che si ha quando, ex articolo 1723/2 c.c., il mandato è conferito, oltre che nell’interesse del mandante, anche nell’interessedelmandatario.Interessechedeveavereoriginedaun rapporto obbligatorio preesistente o contemporaneo alla stipula del mandatoeche,nelcasodispecie,èrappresentatodalfinanziamento dispostoinfavoredell’EdiliziaBorghese. Contro tale decisione, la Tirrenia propone ricorso per Cassazione, sostenendo che l’operazione negoziale, intercorsa fra le parti, dovrebbe essere considerata nulla perché si ricadrebbe nell’ambito del divieto del patto commissorio stabilito dall’articolo 2744 del codicecivile. Pertanto, secondo la società ricorrente, quel mandato per la vendita di titoli di Stato, conferito all’istituto di credito come garanzia per il debitodell’EdiliziaBorghese,dovevaessereconsideratonulloperché, nella sostanza, costituiva un patto commissorio vietato, in quanto l’istituto, in pratica, poteva, in caso di inadempimento della società debitrice,trattenereilricavatodellavenditadeititolicomeristorodel suocredito. LaCassazioneritienetalericostruzioneinfondatae,quindi,conferma l’impostazionedellaCorted’appello. Nellospecifico,perlaCassazione,nonèpossibilesostenerelanullità del contratto di mandato per violazione del divieto dei patti 261 successoriperchél’operazionenegozialeerastrutturatainmodotale chel’istitutodicreditopotesse,incasodiinadempimento,trattenere solociòcheeranecessarioperilsoddisfacimentodelcredito.Mentre, la parte di ricavo eccedente dovrà, secondo le regole del mandato, essererestituitaalmandante. Ilriferimentoè,ancheinquestocaso,almodellodelpattomarciano. Pertanto, non si ricade nell’ambito di un patto commissorio vietato, masemmail’operazionenegozialepostainesserefralepartirientra nell’ambitodelcosiddettopattomarcianolecito. Per questa ragione (e per altre ragioni legate ad argomentazioni tecnico-processualichenonciinteressainquestasede),laCassazione rigettailricorso. L’ultima sentenza che analizziamo in materia di negozio indiretto ci permetterà di riflette in ordine al rapporto fra contratto indiretto e contrattoinfrodeallalegge. Si tratta della sentenza della Corte di Cassazione, n. 5201, del 17 marzo2015. Cass.,n. 5201/2015 La causa, in questo caso, viene promossa da un soggetto (Lorenzo Marazzi) che, in quanto affittuario coltivatore diretto di un fondo rustico, ritiene che i proprietari del fondo avevano, con una complessa operazione negoziale fatta di contratti indiretti fra loro collegati,aggiratoildirittodiprelazioneagrariachel’affittuarioaveva sulfondo. A tal proposito, l’articolo 8 della legge 590/65 (modificata da una successiva legge del 1971) prevede che, in caso di vendita del fondo rustico,l’affittuariocoltivatoredirettihadirittodiprelazione,purché coltiviilfondodaalmenodueanni. 262 Nello specifico, i proprietari del fondo rustico avevano ottenuto due mutuibancariagaranziadeiqualierastataistituitaipotecasulfondo rusticoinquestione.Subitodopo,avevanosottoscrittounaumentodi capitalesocialedellasocietàdicuieranotitolari;aumentodicapitale che era stato effettuato attraverso il conferimento nella società di alcunifondi,tracuiancheilfondorusticosuddetto.Successivamente, avevanocedutotutteleloroquotesocietarieadun’altrasocietà. Invirtùdiciò,l’affittuariocoltivatoredirettoagivaingiudizioperché ritenevachetuttalacomplessaoperazionenegozialesopradescritta fosse stata posta in essere allo scopo di aggirare il suo diritto di prelazione. IlTribunalerigettavaladomandaetaledecisionevenivaconfermata anchedallaCorted’appello. Per i giudici di merito, nonostante i dubbi e le perplessità in ordine alla serie di contratti posti in essere dai proprietari del fondo, deve prevalere,comunque,ilprincipio(sancitodallaCassazione),secondo cui il diritto di prelazione dell’affittuario coltivatore diretto non sussiste nel caso di conferimento dei fondo in una società di capitali perché, in tal caso, non si ha quel trasferimento a titolo oneroso richiestodallaleggedel1965. Tale principio è applicabile, per il Tribunale e la Corte d’appello, ancheallesocietàdipersone. Perigiudicidimerito,inoltre,tuttiicontrattistipulatidaiproprietari del fondo sono, comunque, tutti liberamente voluti e pienamente legittimi. Controtaledecisione,ilMarazziricorreperCassazione. In particolare, in sede di ricorso per Cassazione, il Marazzi sostiene cheigiudicidimeritononhannopresoinadeguataconsiderazioneil collegamentonegozialeesistentefraidiversicontrattipostiinessere; 263 contratti tutti finalizzati all’elusione di una norma imperativa, ossia l’articolo 8 della legge 590/65 che prevede il diritto di prelazione agraria. Insecondoluogo,perilricorrente,nelcasodispecie,nonèpossibile richiamare quella giurisprudenza che esclude il diritto di prelazione incasodiconferimentodelbeneall’internodiunasocietà.Ciòperché i proprietari del fondo avevano ceduto le loro quote societarie solo dopounmesedall’aumentodicapitalesociale,perciò,sial’aumentodi capitale che la cessione delle quote sono tutti tasselli si un procedimento indiretto che ha come unico obbiettivo quello di ottenereilmedesimorisultatodellavenditadelfondo,aggirandoperò l’operativitàdeldirittodiprelazioneagraria. Nellasostanza,perilricorrente,l’interaoperazionenegozialepostain esseredaiproprietaridelfondorusticodeveessereinquadratacome uninsiemedicontratticollegatiinfrodeallalegge. Chiede,poi,chevengaaccertatal’esistenzadelsuodirittodiriscatto sulfondochecostituisceilrimedio,previstodallalegge,percomporre il conflitto di interessi fra proprietario e titolare del diritto di prelazione. L’argomentazionepropostadalricorrentevieneritenutafondatadalla Cassazione. Essa,inprimoluogo,perinquadrarelaquestioneribadiscecheesiste unanettadifferenzafranegozioindirettoesimulazionerelativa. Nella simulazione, infatti, le parti vogliono porre in essere un atto reale che, però, viene nascosto dal contratto simulato, diverso da quellorealmentevolutoesoltantoapparente. Nel negozio indiretto, invece, le parti, per la realizzazione di una specifica finalità, pongono in essere una serie di atto tutti reali e voluti. 264 Detto questo, la Cassazione aggiunge che l’istituto del negozio indiretto non è di per se vietato. Il divieto, o meglio l’invalidità del negozio indiretto scatta quando, attraverso il negozio, le parti pongono in essere una serie di atti leciti, voluti e validi che, però, hanno come obbiettivo il raggiungimento di un risultato finale in frodeallalegge. Perquantoconcerneilcontrattoinfrodeallalegge,lagiurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il giudice di merito è tenuto a verificare se il singolo contratto persegue una finalità vietata dalla legge.Ed,anche,averificareseuncontratto,astrattamentelecito,sia stato,inconcreto,postoinessereperraggiungereunfinalitàillecita. Pertanto, un’indagine obbiettiva sulla funzione del negozio deve necessariamente considerare gli interessi che le parti intendono realizzareconquelnegozio.Sedataleindagine,risultaunafunzione contrariaanormeimperative,quelcontrattononpuòesseretutelato dall’ordinamento. Nelcasodispecie,quindi,igiudicidimeritononhannosbagliatonel ritenerecheidiversicontrattieranotuttiverienonsimulati. Essi, però, avevano comunque l’obbligo di verificare se, in questo caso, attraverso l’utilizzo di strumenti contrattuali leciti, non si volesse, in realtà, raggiungere un obbiettivo illecito, ossia impedire all’affittuario del fondo rustico l’esercizio del diritto di prelazione previstodallaleggedel1965. Rispetto a ciò, le sentenze di merito sono apparse totalmente silenziose, si è omessa ogni indagine tesa a verificare se quel procedimento negoziale indiretto fosse destinato ad aggirare l’operativitàdeldirittodiprelazioneagraria. Inaltreparole,nellasentenzaimpugnata(edinquellaprecedentedel Tribunale) i diversi contratti sono stati considerati in modo 265 individuale quando, invece, la stessa cadenza temporale degli stessi presupponeva,quantomeno,uncollegamentonegoziale. Lasentenza,quindi,deveesserecassataerinviataadunaltrogiudice che dovrà valutare se, effettivamente, tale complesso di contratti sia statopostoinesserepereluderel’operativitàdeldirittodiprelazione agraria. 266