Nr. 22 novembre - deinternational
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Nr. 22 novembre - deinternational
Camera di Commercio Italo-Germanica Deutsch-Italienische Handelskammer newsletter numero 22 NORME E TRIBUTI Camera di Commercio Italo–Germanica novembre 2006 Diritto del lavoro: TFR, Previdenza complementare e fondo INPS In data 19 ottobre 2006, governo, sindacati e Confindustria hanno raggiunto un accordo sulle modalità di destinazione del TFR dei lavoratori e sulla riforma della previdenza integrativa. Tale accordo determinerà la modifica dell'attuale testo della Finanziaria 2007 sui seguenti punti: • • • viene anticipata al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza integrativa. Da questa data scatteranno i sei mesi di tempo di silenzio assenso durante i quali i lavoratori dovranno decidere la destinazione del TFR. Devono essere ancora chiarite le modalità con cui il datore di lavoro dovrà dare le informazioni sulle diverse scelte disponibili al lavoratore, in attuazione del d.lgs. n. 252/2005; in ogni caso le scelte del lavoratore saranno due: i lavoratori potranno decidere di lasciare in azienda il TFR o di destinarlo ai fondi di previdenza complementare secondo le regole del d.lgs. n. 252/2005. Il TFR maturando di chi non farà alcuna scelta, sarà destinato a un fondo di previdenza complementare; il nuovo fondo presso l'Inps previsto dalla finanziaria 2007 sarà alimentato dal TFR maturando dei lavoratori che hanno optato per tenerlo in azienda, per un periodo transitorio da definire. Le aziende obbligate al versamento saranno quelle con almeno 50 dipendenti, mentre le aziende con meno di 50 dipendenti non avranno alcun obbligo di versare quote di TFR all'Inps. Avv. Iris Holzapfel, LL.M. [email protected] Public Procurement: Sul risarcimento del danno per illegittima esclusione da una procedura di gara e sui criteri di quantificazione del danno stesso Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6059) si è recentemente pronunciato sul dibattuto tema della quantificazione del danno per responsabilità della pubblica amministrazione in casi di annullamento dell''aggiudicazione. I giudici hanno chiarito che in tal caso il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Viceversa nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa. Inoltre, il predetto risarcimento può essere ulteriormente ridotto del 50% allorché l’affidamento ingenerato dalla stazione appaltante nella regolarità della documentazione amministrativa presentata non sia assoluto, e quindi l’evento dannoso avrebbe potuto essere evitato ove il concorrente avesse prestato la ordinaria diligenza nella predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara. Avv. RA Wolf Michael Kühne [email protected] 1 Diritto fallimentare: Il tribunale competente a dichiarare il fallimento Ai sensi del primo comma dell’art. 9 della legge fallimentare, non modificato dalla riforma, il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa. Il novellato secondo comma dello stesso art. 9 dispone che, ai fini della determinazione della competenza, non assume rilievo il trasferimento della sede intervenuto nell’anno precedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Con tale previsione il legislatore ha voluto evitare che, in prossimità della presentazione della domanda di fallimento, si possa unilateralmente incidere sulla competenza territoriale del tribunale. Di particolare rilievo, infine, anche l’ultimo comma dell’art. 9 di nuova introduzione che prevede che il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se il trasferimento è avvenuto dopo che sia stato depositato il ricorso per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore da parte del debitore o dei creditori o della richiesta da parte del Pubblico Ministero. Avv. Gretel Malmsheimer [email protected] Avv. Fabio Quojani [email protected] Diritto e pratica immobiliare: Mediatori immobiliari – iscrizione all’albo dei mediatori come condizione per il diritto alla provvigione – Cassazione sez. III, n. 19066/2006 Ai sensi dell’art. 6, legge 3 febbraio 1989, n. 39, il mediatore immobiliare non ha diritto alla provvigione, se non risulta iscritto al ruolo agenti di affari in mediazione, ai sensi dell’art. 2 della stessa legge. Recentemente la Cassazione ha affermato l’applicabilità di tale disposizione anche alla “mediazione atipica”, caratterizzata da un incarico di una parte a svolgere una attività intesa alla ricerca di un soggetto interessato alla conclusione di uno specifico affare. Secondo la Cassazione la disposizione è conforme con quanto previsto all’art. 2231 Codice Civile, per cui se l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. Né sarebbe ravvisabile un contrasto con l’art. 41 della Costituzione sulla libertà dell’iniziativa economica privata, in quanto l’ultimo comma dell’art. 41 prevede la legge determini i controlli opportuni perché l’attività economica venga indirizzata e coordinata a fini sociali. l Avv. Katri Gelati [email protected] Diritto tributario: Decreto Legge 4 luglio 2006 - obbligo di registrazione dei contratti di locazione / leasing di beni immobili Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ha mutato radicalmente il regime delle imposte indirette degli immobili, stabilendo l’obbligo di registrare i contratti di locazione immobiliare in essere alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto). La registrazione dei contratti di locazione / leasing dovrà essere effettuata (salvo proroghe) entro e non oltre il 30 novembre 2006. L’obbligo della registrazione (nella quale può essere manifestata l'opzione per il regime IVA) è posto genericamente a carico delle "parti", senza specificare se esso ricada sul locatore o sul locatario. In ogni caso, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’ IVA sui canoni di locazione / leasing, resta dovuta l'imposta di registro, pari all'1% (annuo) dei canoni (il nuovo regime fiscale deroga infatti al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro). L'art. 8 della legge del 27 luglio 1998, n. 392 (in materia di locazione di immobili abitativi), applicabile anche agli immobili non abitativi, dispone che il carico fiscale dell'imposta di registro sia suddiviso in parti uguali tra locatore e locatario (50% e 50%). Tuttavia, la suddetta disposizione non ha rilevanza ai fini fiscali, dovendo l'imposta essere versata da una delle due parti, che dovrà provvedere all'intero versamento. L'obbligazione fiscale ricade perciò su entrambe le parti, che sono solidalmente responsabili per l’assolvimento dell’imposta di registro. Dr. Marco de Ruvo [email protected] D.ssa Silvia Giacchetti [email protected] Diritto bancario: Anatocismo bancario Grande interesse e rilevanza giuridica hanno suscitato le recenti sentenze della Corte di Cassazione in tema di anatocismo bancario, che hanno rivoluzionato il quadro della disciplina previgenti. Ai sensi della quasi totalità dei contratti di mutuo sottoscritti in passato, le banche avevano il diritto di capitalizzare gli interessi passivi a carico dei mutuatari su base trimestrale, in tal modo aumentando la base di calcolo degli interessi successivi. Analogo e speculare diritto, peraltro, non era previsto a favore dei clienti, per il saldo attivo delle somme depositate sui conti correnti. La Cassazione ha stabilito che tale clausola (“anatocismo”) è nulla, per contrarietà all’articolo 1283 c.c., secondo cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Tale nullità rende automatico l’accoglimento della domanda giudiziale di rimborso delle somme indebitamente percepite dagli istituti bancari negli anni trascorsi in base a tale clausola. Di recente, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo anche il meccanismo anatocistico su base annuale. Avv. Stefano Padovani [email protected] Avv. Mario Giambo [email protected] Diritto processuale civile: Importanti aspetti processuali in tema di compravendita internazionale di merci - lingua del contratto e foro competente Con sentenza 19 U 120/05 la Corte d’Appello di Hamm (Germania) ha fornito chiarimenti in tema di vendita internazionale, delineando principi validi anche per quelle effettuate tra Italia e Germania. In primo luogo è stata stabilita l’inefficacia delle clausole contrattuali redatte in una lingua diversa da quella principale del contratto e delle trattative. Qualora, dunque, le parti di un contratto, nella stipula di quest’ultimo e nelle trattative ad esso afferenti, abbiano tra di loro comunicato in lingua italiana, un’eventuale clausola redatta in una lingua differente deve ritenersi inefficace. È stato inoltre affermato che l’interpretazione relativa al luogo dell’adempimento e, conseguentemente, al foro competente in materia di compravendita internazionale, deve essere effettuata esclusivamente ai sensi dell’art. 5 n. 1b) del Reg.CE n. 44/2001. Da ciò deriva che, in una vendita internazionale con consegna della merce presso il domicilio del compratore, quest’ultimo individua il luogo d’esecuzione del contratto ed il foro competente per le controversie a quello relative. Tale competenza speciale può essere derogata unicamente attraverso una clausola di giurisdizione contenuta nel contratto stesso. RA Mark Rohde [email protected] Energia ed ambiente: Commissione UE - esenzioni per piombo, cadmio e cromo La Commissione UE ha adottato tre decisioni che stabiliscono alcune esenzioni al divieto generale (imposto dalla direttiva 2002/95/Ce) di impiego delle sostanze pericolose piombo, cadmio e cromo, nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le esenzioni sono concesse per adeguare la normativa al progresso tecnico. Le esenzioni hanno una duplice ragione: da un lato, l’uso di tali sostanze risulta, per alcuni prodotti, a tutt’oggi inevitabile; dall’altro, invece, il ricorso a sostanze alternative darebbe effetti negativi su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori che, comparati, risulterebbero superiori ai benefici della sostituzione. La decisione 2006/690/Ce consente l'utilizzo del piombo nel vetro cristallo usato a scopi decorativi nelle apparecchiature; la decisione 2006/691/Ce permette invece l'uso del piombo e del cadmio in determinati prodotti, tra i quali: vetri delle lampade, inchiostri, schermi al plasma, fibre ottiche; la decisione 2006/692/Ce consente invece l' impiego del cromo esavalente in alcuni rivestimenti. Avv. RA Dr. Ulrike Christine Walter [email protected] 3 Diritto societario: “Outsourcing”- appalto o trasferimento di azienda? Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sent. n. 21287 del 2 ottobre 2006, ha affermato che con il termine “outsourcing” si devono intendere tutte quelle situazioni in cui un imprenditore, pur continuando ad usufruirne, affidi ad un operatore esterno segmenti accessori dell’attività produttiva o dei servizi che siano diversi dal core business aziendale. In virtù della libertà di iniziativa economica, infatti, la scelta delle tipologie contrattuali attraverso cui attuare l’esternalizzazione di un segmento aziendale, compete al solo imprenditore. La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che il contratto di appalto con cui un’impresa cede ad un imprenditore esterno, il compimento di opere o servizi aziendali, in cambio di un corrispettivo in denaro, pur realizzando esternalizzazione di una parte dell’attività aziendale, non costituisce un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.. Al contrario, perché ricorra trasferimento di ramo di azienda, il segmento di azienda ceduto deve essere dotato di preesistente autonomia e deve mantenere le proprie caratteristiche di autonomia e funzionalità anche a trasferimento avvenuto. Avv. RA Enrico Fadani [email protected] Diritto commerciale: L’esclusiva nel contratto di agenzia Ai sensi dell’art. 1743 Codice Civile il diritto di esclusiva determina, per il preponente il divieto di “valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”, mentre per l’agente il divieto “di assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”. L’esclusiva è un elemento naturale del contratto di agenzia ma non già essenziale, e pertanto può essere derogato dalle parti. La deroga può essere unilaterale o bilaterale, potendo concernere il diritto del solo preponente o del solo agente, ovvero di entrambi. Di norma l’esclusiva si identifica con una zona geografica, ma non è escluso che possa essere limitata ad un certo genere di clientela (es. rivenditori, dettaglianti). A questo proposito si evidenzia che, sebbene la tipologia di clientela rappresenti uno degli elementi in base ai quali è possibile individuare l’ambito di esclusiva (“zona”) di ciascun agente, cionondimeno l’adozione di un tale criterio può essere fonte di equivoci e fraintendimenti nel caso in cui non vengano precisati con sufficiente chiarezza i nominativi dei clienti attribuiti (ovvero esclusi) e/o i requisiti e le caratteristiche di appartenenza del cliente ad una piuttosto che ad un’altra categoria. Avv. Stefania Radoccia [email protected] La Camera di Commercio Italo-Germanica declina ogni responsabilità per quanto riguarda il contenuto e le informazioni fornite negli articoli pubblicati all’interno del presente newsletter. 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