Nr. 22 novembre - deinternational

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Nr. 22 novembre - deinternational
Camera di Commercio
Italo-Germanica
Deutsch-Italienische
Handelskammer
newsletter
numero 22
NORME E TRIBUTI
Camera di Commercio Italo–Germanica
novembre 2006
Diritto del lavoro: TFR, Previdenza complementare e fondo INPS
In data 19 ottobre 2006, governo, sindacati e Confindustria hanno raggiunto un accordo sulle
modalità di destinazione del TFR dei lavoratori e sulla riforma della previdenza integrativa.
Tale accordo determinerà la modifica dell'attuale testo della Finanziaria 2007 sui seguenti punti:
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viene anticipata al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore della riforma della previdenza
integrativa. Da questa data scatteranno i sei mesi di tempo di silenzio assenso durante i
quali i lavoratori dovranno decidere la destinazione del TFR. Devono essere ancora
chiarite le modalità con cui il datore di lavoro dovrà dare le informazioni sulle diverse
scelte disponibili al lavoratore, in attuazione del d.lgs. n. 252/2005;
in ogni caso le scelte del lavoratore saranno due: i lavoratori potranno decidere di
lasciare in azienda il TFR o di destinarlo ai fondi di previdenza complementare secondo
le regole del d.lgs. n. 252/2005. Il TFR maturando di chi non farà alcuna scelta, sarà
destinato a un fondo di previdenza complementare;
il nuovo fondo presso l'Inps previsto dalla finanziaria 2007 sarà alimentato dal TFR
maturando dei lavoratori che hanno optato per tenerlo in azienda, per un periodo
transitorio da definire. Le aziende obbligate al versamento saranno quelle con almeno 50
dipendenti, mentre le aziende con meno di 50 dipendenti non avranno alcun obbligo di
versare quote di TFR all'Inps.
Avv. Iris Holzapfel, LL.M.
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Public Procurement: Sul risarcimento del danno per illegittima esclusione da una
procedura di gara e sui criteri di quantificazione del danno stesso
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6059) si è recentemente
pronunciato sul dibattuto tema della quantificazione del danno per responsabilità della pubblica
amministrazione in casi di annullamento dell''aggiudicazione. I giudici hanno chiarito che in tal
caso il lucro cessante deve essere risarcito riconoscendo la spettanza nella sua interezza
dell’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver
potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi.
Viceversa nel caso in cui tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa
possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi
lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con la
conseguenza che il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5%
dell’offerta dell’impresa.
Inoltre, il predetto risarcimento può essere ulteriormente ridotto del 50% allorché l’affidamento
ingenerato dalla stazione appaltante nella regolarità della documentazione amministrativa
presentata non sia assoluto, e quindi l’evento dannoso avrebbe potuto essere evitato ove il
concorrente avesse prestato la ordinaria diligenza nella predisposizione della documentazione
necessaria per la partecipazione alla gara.
Avv. RA Wolf Michael Kühne
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Diritto fallimentare: Il tribunale competente a dichiarare il fallimento
Ai sensi del primo comma dell’art. 9 della legge fallimentare, non modificato dalla riforma, il
fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale
dell’impresa.
Il novellato secondo comma dello stesso art. 9 dispone che, ai fini della determinazione della
competenza, non assume rilievo il trasferimento della sede intervenuto nell’anno precedente
all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Con tale previsione il legislatore ha
voluto evitare che, in prossimità della presentazione della domanda di fallimento, si possa
unilateralmente incidere sulla competenza territoriale del tribunale.
Di particolare rilievo, infine, anche l’ultimo comma dell’art. 9 di nuova introduzione che prevede
che il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della
giurisdizione italiana se il trasferimento è avvenuto dopo che sia stato depositato il ricorso per la
dichiarazione di fallimento dell’imprenditore da parte del debitore o dei creditori o della richiesta
da parte del Pubblico Ministero.
Avv. Gretel Malmsheimer
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Avv. Fabio Quojani
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Diritto e pratica immobiliare: Mediatori immobiliari – iscrizione all’albo dei
mediatori come condizione per il diritto alla provvigione – Cassazione sez. III, n.
19066/2006
Ai sensi dell’art. 6, legge 3 febbraio 1989, n. 39, il mediatore immobiliare non ha diritto alla
provvigione, se non risulta iscritto al ruolo agenti di affari in mediazione, ai sensi dell’art. 2 della
stessa legge. Recentemente la Cassazione ha affermato l’applicabilità di tale disposizione anche
alla “mediazione atipica”, caratterizzata da un incarico di una parte a svolgere una attività intesa
alla ricerca di un soggetto interessato alla conclusione di uno specifico affare.
Secondo la Cassazione la disposizione è conforme con quanto previsto all’art. 2231 Codice
Civile, per cui se l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo, la
prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
Né sarebbe ravvisabile un contrasto con l’art. 41 della Costituzione sulla libertà dell’iniziativa
economica privata, in quanto l’ultimo comma dell’art. 41 prevede la legge determini i controlli
opportuni perché l’attività economica venga indirizzata e coordinata a fini sociali.
l
Avv. Katri Gelati
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Diritto tributario: Decreto Legge 4 luglio 2006 - obbligo di registrazione dei
contratti di locazione / leasing di beni immobili
Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, ha mutato radicalmente il regime delle imposte indirette
degli immobili, stabilendo l’obbligo di registrare i contratti di locazione immobiliare in essere alla
data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto).
La registrazione dei contratti di locazione / leasing dovrà essere effettuata (salvo proroghe) entro
e non oltre il 30 novembre 2006.
L’obbligo della registrazione (nella quale può essere manifestata l'opzione per il regime IVA) è
posto genericamente a carico delle "parti", senza specificare se esso ricada sul locatore o sul
locatario. In ogni caso, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’ IVA
sui canoni di locazione / leasing, resta dovuta l'imposta di registro, pari all'1% (annuo) dei canoni
(il nuovo regime fiscale deroga infatti al principio di alternatività tra IVA e imposta di registro).
L'art. 8 della legge del 27 luglio 1998, n. 392 (in materia di locazione di immobili abitativi),
applicabile anche agli immobili non abitativi, dispone che il carico fiscale dell'imposta di registro
sia suddiviso in parti uguali tra locatore e locatario (50% e 50%). Tuttavia, la suddetta
disposizione non ha rilevanza ai fini fiscali, dovendo l'imposta essere versata da una delle due
parti, che dovrà provvedere all'intero versamento. L'obbligazione fiscale ricade perciò su
entrambe le parti, che sono solidalmente responsabili per l’assolvimento dell’imposta di registro.
Dr. Marco de Ruvo
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D.ssa Silvia Giacchetti
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Diritto bancario: Anatocismo bancario
Grande interesse e rilevanza giuridica hanno suscitato le recenti sentenze della Corte di
Cassazione in tema di anatocismo bancario, che hanno rivoluzionato il quadro della disciplina
previgenti.
Ai sensi della quasi totalità dei contratti di mutuo sottoscritti in passato, le banche avevano il diritto
di capitalizzare gli interessi passivi a carico dei mutuatari su base trimestrale, in tal modo
aumentando la base di calcolo degli interessi successivi. Analogo e speculare diritto, peraltro, non
era previsto a favore dei clienti, per il saldo attivo delle somme depositate sui conti correnti.
La Cassazione ha stabilito che tale clausola (“anatocismo”) è nulla, per contrarietà all’articolo
1283 c.c., secondo cui “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della
domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si
tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Tale nullità rende automatico l’accoglimento della
domanda giudiziale di rimborso delle somme indebitamente percepite dagli istituti bancari negli
anni trascorsi in base a tale clausola.
Di recente, la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo anche il meccanismo anatocistico su
base annuale.
Avv. Stefano Padovani
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Avv. Mario Giambo
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Diritto processuale civile: Importanti aspetti processuali in tema di compravendita
internazionale di merci - lingua del contratto e foro competente
Con sentenza 19 U 120/05 la Corte d’Appello di Hamm (Germania) ha fornito chiarimenti in tema
di vendita internazionale, delineando principi validi anche per quelle effettuate tra Italia e
Germania. In primo luogo è stata stabilita l’inefficacia delle clausole contrattuali redatte in una
lingua diversa da quella principale del contratto e delle trattative.
Qualora, dunque, le parti di un contratto, nella stipula di quest’ultimo e nelle trattative ad esso
afferenti, abbiano tra di loro comunicato in lingua italiana, un’eventuale clausola redatta in una
lingua differente deve ritenersi inefficace.
È stato inoltre affermato che l’interpretazione relativa al luogo dell’adempimento e,
conseguentemente, al foro competente in materia di compravendita internazionale, deve essere
effettuata esclusivamente ai sensi dell’art. 5 n. 1b) del Reg.CE n. 44/2001. Da ciò deriva che, in
una vendita internazionale con consegna della merce presso il domicilio del compratore,
quest’ultimo individua il luogo d’esecuzione del contratto ed il foro competente per le controversie
a quello relative. Tale competenza speciale può essere derogata unicamente attraverso una
clausola di giurisdizione contenuta nel contratto stesso.
RA Mark Rohde
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Energia ed ambiente: Commissione UE - esenzioni per piombo, cadmio e cromo
La Commissione UE ha adottato tre decisioni che stabiliscono alcune esenzioni al divieto generale
(imposto dalla direttiva 2002/95/Ce) di impiego delle sostanze pericolose piombo, cadmio e
cromo, nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le esenzioni sono
concesse per adeguare la normativa al progresso tecnico.
Le esenzioni hanno una duplice ragione: da un lato, l’uso di tali sostanze risulta, per alcuni
prodotti, a tutt’oggi inevitabile; dall’altro, invece, il ricorso a sostanze alternative darebbe effetti
negativi su ambiente, salute e sicurezza dei consumatori che, comparati, risulterebbero superiori
ai benefici della sostituzione.
La decisione 2006/690/Ce consente l'utilizzo del piombo nel vetro cristallo usato a scopi decorativi
nelle apparecchiature; la decisione 2006/691/Ce permette invece l'uso del piombo e del cadmio in
determinati prodotti, tra i quali: vetri delle lampade, inchiostri, schermi al plasma, fibre ottiche; la
decisione 2006/692/Ce consente invece l' impiego del cromo esavalente in alcuni rivestimenti.
Avv. RA Dr. Ulrike Christine Walter
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Diritto societario: “Outsourcing”- appalto o trasferimento di azienda?
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, sent. n. 21287 del 2 ottobre 2006, ha
affermato che con il termine “outsourcing” si devono intendere tutte quelle situazioni in cui un
imprenditore, pur continuando ad usufruirne, affidi ad un operatore esterno segmenti accessori
dell’attività produttiva o dei servizi che siano diversi dal core business aziendale. In virtù della
libertà di iniziativa economica, infatti, la scelta delle tipologie contrattuali attraverso cui attuare
l’esternalizzazione di un segmento aziendale, compete al solo imprenditore.
La Suprema Corte ha, tuttavia, precisato che il contratto di appalto con cui un’impresa cede ad un
imprenditore esterno, il compimento di opere o servizi aziendali, in cambio di un corrispettivo in
denaro, pur realizzando esternalizzazione di una parte dell’attività aziendale, non costituisce un
trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c.. Al contrario, perché ricorra trasferimento di ramo di
azienda, il segmento di azienda ceduto deve essere dotato di preesistente autonomia e deve
mantenere le proprie caratteristiche di autonomia e funzionalità anche a trasferimento avvenuto.
Avv. RA Enrico Fadani
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Diritto commerciale: L’esclusiva nel contratto di agenzia
Ai sensi dell’art. 1743 Codice Civile il diritto di esclusiva determina, per il preponente il divieto di
“valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività”,
mentre per l’agente il divieto “di assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso
ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro”.
L’esclusiva è un elemento naturale del contratto di agenzia ma non già essenziale, e pertanto può
essere derogato dalle parti. La deroga può essere unilaterale o bilaterale, potendo concernere il
diritto del solo preponente o del solo agente, ovvero di entrambi.
Di norma l’esclusiva si identifica con una zona geografica, ma non è escluso che possa essere
limitata ad un certo genere di clientela (es. rivenditori, dettaglianti). A questo proposito si evidenzia
che, sebbene la tipologia di clientela rappresenti uno degli elementi in base ai quali è possibile
individuare l’ambito di esclusiva (“zona”) di ciascun agente, cionondimeno l’adozione di un tale
criterio può essere fonte di equivoci e fraintendimenti nel caso in cui non vengano precisati con
sufficiente chiarezza i nominativi dei clienti attribuiti (ovvero esclusi) e/o i requisiti e le
caratteristiche di appartenenza del cliente ad una piuttosto che ad un’altra categoria.
Avv. Stefania Radoccia
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