Distributori di carburante
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Distributori di carburante
14. Distributori di Carburante Titolo abilitante – art. 1 del D.Lgs del 11 febbraio 1998 n. 32 a norma dell’art. 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59 e della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 355/2002 così modificata dalla Delibera di Consiglio Regionale del 5 febbraio 2009 n. 208 L’esercizio di impianti di distribuzione carburanti è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte del Comune a seguito di presentazione di domanda allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Insieme all’autorizzazione il Comune rilascia le concessioni edilizie necessarie. Trasferimento della titolarità - art. 1 del D.Lgs del 11 febbraio 1998 n. 32 a norma dell’art. 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59 e della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 355/2002 così modificata dalla Delibera di Consiglio Regionale del 5 febbraio 2009 n. 208 In caso di trasferimento della titolarità di un impianto deve esserne data comunicazione al Comune, alla Regione e all’Ufficio Tecnico Erariale entro 15 giorni. Gestione degli impianti - art. 1 del D. Lgs del 11 febbraio 1998 n. 32 a norma dell’art. 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59 e della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 355/2002 così modificata dalla Delibera di Consiglio Regionale del 5 febbraio 2009 n. 208 La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, denominati “gestori” aventi per oggetto la cessione gratuita di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione. Vendita di prodotti alimentari e non alimentari Titolo abilitante – art. 2bis del D.L. 29 ottobre 1999 n. 383 convertito con modificazioni dalla L. 28 dicembre 1999 n. 496 – artt. 7, 25, 26 D.L. 31 marzo 1998 n. 114 e allegato 9 Decreto Ministeriale 4 agosto 1988 modificato dall’art. 1 del D.M. 17 settembre 1996 n. 561 - art. 71 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 I titolari di autorizzazione, a seguito di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l’impianto possono vendere i prodotti annoverati nella tabella speciale seguente: TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI • Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto. 1 • Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego. • Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi. • Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare. • Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. • Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria). • Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi. • Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti. • Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili. • Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). • Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).. Dotazione negli impianti self-Service Pre – Payment – art. 2 D.L. 06 luglio 2011 n. 9 convertito nella L. 15 luglio 2011 n. 111 Tutti gli impianti di distribuzione di carburanti devono dotarsi di self-service pre-payment. La possibilità di erogazione in self-service pre-payment durante l’apertura dell’impianto non è soggetta a vincoli, fermo restando l’obbligo di presenza del gestore o dei suoi dipendenti. Somministrazione di alimenti e bevande e vendita di quotidiani e periodici e tabacchi - art. 17 D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27 Negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito: - l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 26 luglio 2003 n. 14; - l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto; - l’esercizio della rivendita di tabacchi (con una superficie minima di 500 mq).; - la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. Il titolare deve essere in possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari i quali devono essere venduti in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie. Esposizione dei prezzi dei prodotti petroliferi – caratteristiche dei caratteri e ordine di esposizione – art. 15 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “ Codice del Consumo “, art. 2 D.Lgs. 3 marzo 1998 n. 114 e art. 2 D.M. dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2013 2 Il titolare o gestore di impianti di distribuzione carburanti deve esporre i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione. I prezzi esposti e pubblicizzati devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. Gli stessi devono essere esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale. L’altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli deve essere determinata in modo da garantire la visibilità in condizioni di sicurezza, assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo incompatibilità derivante da altre disposizioni. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o , per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l’indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità Esposizione dei prezzi con modalità rifornimento non servito – art. 2 D.M. 17 gennaio 2013 in relazione all’art. 15 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “ Codice del Consumo “ e art. 2 D.Lgs. 3 marzo 1998 n. 114 Quando negli impianti di distribuzione carburanti è presente e attivava la modalità non servito, i prezzi devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l’ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl, metano. Nei casi in cui la modalità non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalità con servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti gpl e metano possono essere esposti su cartelloni separati, a condizione che siano collocati in modo da mantenere l’ordine di esposizione di cui sopra. Quando nell’impianto sono presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l’obbligo di esposizione dei prezzi nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico. Esposizione dei prezzi con modalità servizio – art. 2 D.M. dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2013 in relazione all’art. 15 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “ Codice del Consumo “ e art. 2 D. Lgs. 3 marzo 1998 n. 114 Quando negli impianti di distribuzione dei carburanti è presente e attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo l’ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl, metano ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato è direttamente indicato nella cartellonistica, specificando la modalità di erogazione. Cartelli dei prezzi dei prodotti petroliferi conformi alle norme del codice della strada – art. 2 D.M. dello Sviluppo Economico in relazione all’art. 15 D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “ Codice del Consumo “- art. 2 D. 3 Lgs. 3 marzo 1998 n. 114 e art. 23 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e art. 52 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, visibili dalla carreggiata devono essere conformi ai requisiti sanciti dal Codice della Strada. Esposizione dei prezzi all’interno delle aree di rifornimento – art.3 D.M. Sviluppo Economico 17 gennaio 2013 in relazione all’art. 15 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “ Codice del Consumo “ e art. 2 D. Lgs. 3 marzo 1998 n. 114 All’interno delle aree di rifornimento i prezzi praticati devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sottoforma di sconti, secondo l’ordine dall’alto verso il basso: gasolio, benzina, gpl, metano. Il prezzo dei prodotti gpl e metano possono essere esposti su cartelloni separati, a condizione che siano collocati in modo da mantenere l’ordine di esposizione di cui sopra . I prezzi devono essere esposti in euro per litroo, per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l’indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico. All’interno delle aree di rifornimento deve essere attuata la separazione dei prezzi relativi alla modalità di rifornimento non servito e con servizio. Inoltre in prossimità degli erogatori, deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità di erogazione con servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalità di erogazione non servito. Esposizione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali – art. 4 D.M. dello Sviluppo Economico 17 gennaio 2013 in relazione all’art. 15 D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 “ Codice del Consumo “ e art. 2 D.Lgs. 3 marzo 1998 n. 114. Qualora siano presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalità con servizio, che in modalità non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all’interno delle aree di rifornimento . I prezzi possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati, il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi devono essere conformi al dettato dell’art. 23 D.Lgs. 30 marzo 1992 n. 285 “ Codice della Strada “ e all’art. 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. L’altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli deve essere determinata in modo da garantire la visibilità in condizioni di sicurezza e assicurando una dimensione minima di almeno 12 centimetri. I prezzi devono essere esposti senza indicazioni sotto forma di sconti, in euro per litro, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l’indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico. Qualora siano presenti differenti modalità di rifornimento, il prezzo 4 della modalità con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, riportandoli su supporti o cartelli separati tra loro. Orari giornalieri di apertura – art. 2 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 L’orario di apertura minimo,con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è di cinquantadue ore, dal lunedì alla domenica. Ciascun gestore, nel rispetto di tale orario, può modulare liberamente il proprio orario di apertura, rispettando i seguenti criteri: - apertura assistita dell’impianto nei giorni dal lunedì al sabato non festivi nelle seguenti fasce orarie, fatta salva l’eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale di cui all’articolo 3: - mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.00 – pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - l’apertura non può essere effettuata prima delle ore 05.00 e la chiusura non dopo le ore 22.00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno. Il gestore ha l’obbligo di comunicare al Comune gli orari le giornate di apertura prescelti ed ogni successiva modifica. Il Comune, per comprovate esigenze, può modificare gli orari e le giornate di apertura entro tre mesi dall’ultima comunicazione. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni gli impianti privati ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi. Chiusura infrasettimanale – art. 3 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 Il gestore ha facoltà di osservare mezza giornata di chiusura infrasettimanale, indifferentemente a sua discrezionalità, in un giorno dal lunedì al sabato, sia in fascia oraria pomeridiana che antimeridiana, previa comunicazione al Comune. I gestori, indipendentemente dalla scelta effettuata, se l’impianto è incluso nel turno domenicale è tenuto a garantire l’apertura dell’impianto nel pomeriggio del sabato che precede l’apertura domenicale medesima anche in modalità self-service pre-pagamento. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni gli impianti privati ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi. Suddivisione in turni degli impianti – art. 4 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 Gli impianti distribuzione carburante sono suddivisi in 8 distinti turni A,B,C,D,E,F,G,H, definiti e disciplinati da atto separato. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni gli impianti privati ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi. Disciplina delle aperture domenica e festive – art. 5 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 Nelle giornate domenicali e festive gli impianti osservano di norma la chiusura dell’attività. Entro il 30 novembre di ogni anno il Dirigente competente sentite le organizzazioni di categoria dei gestori predispone apposito atto con il quale stabilisce il calendario delle aperture obbligatorie. Nelle domeniche e negli altri giorni festivi il servizio può essere 5 garantito: - con la presenza del gestore per tutto o per parte dell’orario giornaliero; - in modalità self service pre-pagamento senza la presenza del gestore. Gli impianti che effettuano l’apertura domenicale con gestore possono sospendere l’attività nell’intera giornata del lunedì e se questo è festivo nel primo giorno feriale successivo. Qualora il gestore decide di sospendere l’attività a seguito di apertura per turnazione domenicale, le ore domenicali effettuate non si computano nell’orario settimanale. Il gestore a seguito di richiesta può escludere dalla turnazione domenicale e festiva gli impianti poste in aree prive di traffico significativo. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni gli impianti privati ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi Disciplina delle ferie – art. 6 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 Entro il 31 marzo di ogni anno le organizzazioni di categoria dei gestori previa intesa dei titolari delle autorizzazioni propongono il calendario delle chiusure per ferie per l’anno successivo sulla base della turnazione per le aperture domenicali e festive. Entro il 30 aprile di ogni il Dirigente competente provvede a redigere il calendario definitivo. Il gestore per effettuare le ferie in un periodo diverso da quello calendarizzato deve presentare domanda 30 giorni prima delle decorrenza prevista al Dirigente Comunale competente il quale può autorizzare il nuovo periodo a condizione che sia assicurata nello stesso lasso di tempo l’apertura minime del 20% degli impianti. Il periodo di ferie non può essere superiore a 2 settimane consecutive per ogni anno solare e in ogni caso deve garantire la turnazione obbligatoria anche in modalità self service pre-pagamento. Con le stesse modalità è consentita la fruizione delle festività soppresse. L’eventuale rinuncia all’effettuazione delle ferie già programmate può essere modificata mediante apposita comunicazione da presentare al Dirigente competente del Comune almeno 5 giorni prima dell’inizio del periodo sempre nel rispetto dei vincoli sopraesposti. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni gli impianti privati ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi Disposizioni per impianti di metano e di gas di petrolio liquefatto – ar. 7 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva anche se collocati all’interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti. Il periodo di ferie annuali deve essere preceduto da domanda inviata al Comune 30 giorni prima della decorrenza prevista fino ad un massimo di 2 settimane compatibilmente con l’esigenza di assicurare la presenza sul territorio dei livelli minimi di servizio. Con le stesse modalità è consentita la fruizione delle festività soppresse. Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni gli impianti privati ad uso esclusivo delle imprese produttive e di servizi 6 Cartelli indicatori dell’attività – art. 8 Ordinanza Sindacale 20 dicembre 2012 n. 91 Il gestore ha l’obbligo di esporre in modo visibile all’utenza apposito cartello indicante l’orario di apertura e di chiusura dell’impianto, delle turnazione di apertura domenicale e festiva e di quelle connesse alla chiusura infrasettimanale. L’informazione relativa al periodo di ferie deve essere comunicata all’utenza almeno 5 giorni prima. Turnazione e calendario delle aperture domenicali e festive dell’anno 2014 – Determinazione n. 3199 del 9 dicembre 2013 TURNO A Ditta Bandiera Indirizzo 1) ENI SPA AGIP VIALE BOLOGNA, 76 2) KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Q8 VIALE ROMA, 130 3) ENI SPA AGIP VIALE II GIUGNO, 4 4) MAESTRI SPA TOTAL VIALE APPENNINO, 545 5) ZANNONI SERVIZI SRL AGIP VIA RAVEGNANA, 474 6) BILLI ANNA MARIA ESSO VIA CASTEL LATINO, 5 TURNO B TURNO C 7 Ditta Bandiera Indirizzo 1) LAMBRUSCHI ROMANO SNC TAMOIL VIALE BOLOGNA, 82 2) ZANNONI SERVIZI SRL AGIP VIA DON POLLINI, 15 3) PETROL FUEL SPA Q8 VIALE RISORGIMENTO, 56 4) TOTALERG SPA ERG VIALE ROMA, 79 5) MAIOLANI PIER LUIGI E C. SAS OIL ONE VIA PUNTA DI FERRO, 4/D 6) ESSO ITALIANA SRL ESSO VIA RAVEGNANA, 252/A Ditta Bandiera Indirizzo 1) TOTALERG SPA ERG VIALE BOLOGNA, 162 2) ENI SPA AGIP VIA CAMPO DI MARTE, 39 3) ENI SPA AGIP VIA RAVEGNANA, 412 4) CELLI GIULIANO SRL SHELL VIA DECIO RAGGI, 404 5) ZANNONI SERVIZI SRL AGIP VIA PIAVE, 1 6) ESSO ITALIANA SRL ESSO VIALE ROMA, 284 TURNO D TURNO E Ditta Bandiera Indirizzo 1) ENI SPA AGIP VIALE BOLOGNA, 58 2) ENI SPA AGIP VIALE ROMA, 29 3) SHELL ITALIA SPA MONTESHELL VIA RAVEGNANA, 300 4) API SPA API VIALE DELL'APPENNINO, 130 5) ZANNONI SERVIZI SRL AGIP VIA CERVESE, 174 6) BEYFIN SPA BEYFIN VIA DEL PARTIGIANO, 12 7) A.C.I. AGIP VIA BALZELLA, 48 TURNO F 8 Ditta Bandiera Indirizzo 1) ZANNONI SERVIZI SRL SHELL VIALE BOLOGNA, 302/A 2) API SPA API VIA RAVEGNANA, 470/A 3) ENI SPA AGIP VIALE ROMA, 128 4) SCELF SRL API VIA COSTANZO II, 17 5) TOTALERG SPA ERG VIA FIRENZE, 160 6) ZETA GAS SPA SHELL VIA CERVESE, 259/A Ditta Bandiera Indirizzo 1) CAPRI Soc. COOP. A RL IP 2) SHELL ITALIA SPA SHELL VIA CIRCONVALLAZIONE NORD-EST, 3 VIALE ROMA, 152 3) ESSO ITALIANA SRL ESSO VIALE APPENNINO N. 60 4) GAUDENZI SRL ROBGAS VIA RAVEGNANA, 546/C 5) PETROL FUEL SPA Q8 VIALE ITALIA, 105 6) MAESTRI SPA IP VIA ZANGHERI, 16 Ditta Bandiera Indirizzo 1) API SPA API VIA FIRENZE, 56 2) ZANNONI SERVIZI SRL AGIP VIALE ROMA, 400/B 3) PETROL FUEL SPA Q8 VIA GORDINI, 1/H 4) SCELF SRL API VIA MATTEI, 4 5) SCELF SRL API LARGO SANTA CHIARA, 2 6) ZANNONI SERVIZI SRL AGIP VIA ISONZO, 104 TURNO G TURNO H CALENDARIO APERTURE DOMENICALI E FESTIVE 9 anno 2014 TURNO A 26 gennaio – 23 marzo – 1 maggio – 15 giugno – 10 agosto – 28 settembre – 16 novembre – 26 dicembre TURNO B 2 febbraio – 30 marzo – 4 maggio – 22 giugno – 15 agosto – 5 ottobre – 23 novembre – 28 dicembre TURNO C 9 febbraio – 6 aprile – 11 maggio – 29 giugno – 17 agosto – 12 ottobre – 30 novembre TURNO D 1 gennaio – 16 febbraio – 13 aprile – 18 maggio – 6 luglio – 24 agosto – 19 ottobre – 7 dicembre TURNO E 5 gennaio – 23 febbraio – 20 aprile – 25 maggio – 13 luglio – 31 agosto – 26 ottobre – 8 dicembre TURNO F 6 gennaio – 2 marzo – 21 aprile – 1 giugno – 20 luglio – 7 settembre – 1 novembre – 14 dicembre TURNO G 12 gennaio – 9 marzo – 25 aprile – 2 giugno – 27 luglio – 14 settembre – 2 novembre – 21 dicembre TURNO H 19 gennaio – 16 marzo – 27 aprile – 8 giugno – 3 agosto – 21 settembre – 9 novembre – 25 dicembre Disciplina comunale della turnazione degli impianti in caso di sciopero – Disposizione del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Sviluppo Economico Prot. n. 0098017/2012 Qualora la Prefettura di Forlì-Cesena, preveda un’abbondante adesione ad uno sciopero proclamato chiede al Sindaco di ordinare l’applicazione della turnazione volta a garantire il servizio al diritto alla mobilità. In particolare il Sindaco adotterà apposita ordinanza, da notificarsi agli interessati secondo i termini di legge, in cui sia disposto un elenco di sette impianti, cioè lo stesso numero di impianti aperti nei giorni festivi, che garantiscono i cosiddetti servizi minimi, così come previsti, indicati e descritti dalle apposite norme di settore, stabilendo che tale elenco coincida con quello dei 10 distributori facenti parte della 4 ° ( quarta ) turnazione successiva alla data in cui ha inizio il periodo di sciopero. In ogni altra situazione di sciopero successiva, indipendentemente dalla sua distanza temporale, saranno adottate apposite ordinanze, da notificarsi agli interessati secondo i termini di legge, che stabiliranno, di volta in volta, che i distributori aperti siano quelli compresi nell’elenco delle turnazioni via via successive alla prima, così come determinata nel precedente paragrafo. 11