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Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Swiss Federal Institute of Intellectual Property Stauffacherstrasse 65/59 g · CH-3003 Berna Telefono +41 (0)31 377 77 77 · Fax +41 (0)31 377 77 78 · www.ipi.ch ® pat. pend. +pat+ Guida alla proprietà intellettuale Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Contact Center Stauffacherstrasse 65/59 g CH-3003 Berna I diritti di proprietà industriale e il diritto d’autore in breve mod.dép. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Swiss Federal Institute of Intellectual Property Premessa Care lettrici, cari lettori, nel corso degli ultimi anni la protezione di brevetti, marchi, design e diritti d’autore ha assunto una nuova importanza a livello di economia pubblica e di politica econo mica, anche e soprattutto grazie agli sviluppi nel settore tecnologico e in campo sociale. I brevetti sono uno strumento efficace, a volte decisivo, per le imprese innovative. Marchi e design, dal canto loro, da sempre rivestono agli occhi di tutti gli operatori economici un ruolo fon damentale nei processi di identificazione, orientamento e delimitazione. La proprietà intellettuale è oggi un tema di estrema attualità, mai prima d’ora, infatti, un mezzo di comunicazione aveva stimolato il dibattito sul diritto d’autore quanto Internet, basti pensare ai famigerati file MP3. Lo scopo principale del diritto della proprietà intellettuale è di garantire le migliori condizioni di protezione possibili a chi dà prova di spirito in novativo e creatività. In realtà tutti noi siamo confrontati con questioni relative alla proprietà intellettuale quotidianamente (spesso senza ren dercene conto). I diritti di protezione formano un sistema complesso di cui vale la pena avere qualche nozione. Con questa breve guida intendiamo trasmettere sinteticamente i prin cipi fondamentali dei singoli diritti di protezione. Se queste poche pagine riusciranno nell’intento di fornirvi un quadro generale e magari di dileguare qualche idea scorretta, la guida avrà raggiunto il suo scopo. Roland Grossenbacher Direttore dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Proprietà intellettuale Pagina 06 Pagina 12 Pagina 14 I diritti di protezione in un colpo d’occhio Pagina 18 Il design Una legge afferrabile per una materia afferrabile Pagina 21 Il brevetto Pagina 24 Pagina 29 Pagina 34 Ricerche sui marchi, ricerche tecnologiche e ricerche sui brevetti I registri dell’IPI: una preziosa fonte di informazioni Il marchio Tutto sul famoso simbolo ® ™ mod.dép +pat+ ® © pat. pend. Proteggere le idee brillanti Il diritto d’autore I diritti degli artisti Contatto Indice I diritti di chi dà prova di spirito innovativo e creatività 05 Garantire un futuro alle idee creative! Chi ha un’idea brillante, si impegna per svilupparla e riesce a concretiz zarla deve poter proteggere la propria attività innovativa. 06 Per loro natura i beni intellettuali e le opere creative sono facilmente riproducibili e possono essere utilizzati abusivamente senza grandi dif ficoltà. È compito del diritto della proprietà intellettuale garantire una protezione efficace. Un diritto di protezione per ogni esigenza I prodotti e i servizi presentano tratti particolari per i quali esistono diritti di protezione diversi: l’invenzione di un prodotto o di un procedimento può essere protetta con un brevetto; la forma che caratterizza il pro dotto può essere protetta come design; il nome con cui un prodotto si profila e si distingue sul mercato può essere iscritto nel registro svizzero dei marchi; infine software, testi, opere musicali e immagini sono pro tetti dal diritto d’autore. I diritti di proprietà industriale Si prenda ad esempio la Victorinox di Inbach: nel portafoglio IP di questa impresa troviamo numerose invenzioni, marchi e design protetti in Svizzera e all’estero. Il modello «Cyber Tool», ad esempio, è protetto da un considerevole numero di diritti di proprietà industriale: I nomi Victorinox e Cyber Tool sono registrati come marchi in numerosi paesi. Troverete maggiori informazioni sulla protezione dei marchi da pagina 14. Il Cyber Tool è un condensato di invenzioni che l’impresa ha fatto brevettare o per cui ha inoltrato domande di brevetto in numerosi paesi. Per citarne solo alcune: il sistema di chiave a tubo, la tenaglia e il cavatappi con cacciavite avvitabile. Troverete maggiori infor mazioni sui brevetti da pagina 24. Anche il design del Cyber Tool è protetto a livello internazionale. Troverete maggiori informazioni sulla protezione dei design da pagina 21. mod.dép +pat+ Proprietà intellettuale Proprietà intellettuale Proprietà intellettuale 07 proteggere i titolari dal rischio che terzi, di norma concorrenti, traggano vantaggi economici da un bene protetto. Chiunque cerchi di produrre, utilizzare, vendere, mettere in circolazione (anche sotto forma di dono!) e pubblicizzare prodotti o servizi protetti infrange la legge. Il titolare di un diritto di protezione può venderlo, concederne a terzi l’uso esclusivo o non esclusivo (attraverso contratti di licen za), costituirlo in pegno o trasmetterlo ai propri eredi come qualsiasi altro bene. informare gli imprenditori, i ricercatori, chi è attivo nell’ambito della ricerca e dello sviluppo e chi svolge un’attività creativa. Quando per un prodotto o un servizio viene rilasciato un titolo di protezione, «in contropartita» vengono pubblicati tutti i dati relativi e gli appositi registri diventano una preziosa fonte di informazioni aggiornate e accessibili a tutti, utili anche per ulteriori ricerche. contribuire al successo del lancio di nuovi prodotti o servizi e alla costruzione di un’immagine positiva. Ciò assume un’importanza particolare se si pensa che per lanciare nuovi prodotti sul mercato vengono spesso investite somme da capogiro. Strategie di protezione Per proteggere al meglio i propri prodotti e servizi le imprese devono stabilire innanzitutto una strategia di protezione. A questo fine ogni azienda deve porsi alcune domande fondamentali: Desidero adottare una strategia difensiva oppure offensiva? Pre ferisco tenere segreto il know how della mia azienda oppure bre vettare il mio prodotto (rendendo così l’invenzione accessibile al pubblico)? È veramente necessaria una protezione? Esiste un rischio reale di abuso del bene immateriale in questione? Cosa voglio proteggere? L’invenzione, il marchio o il design? Magari le tre cose contemporaneamente? E come? Mi conviene registrare la particolare forma di una bottiglia come design oppure come marchio tridimensionale? Per quali prodotti o servizi voglio registrare un determinato marchio? Quali sono i paesi a cui voglio estendere la protezione? Questa decisione può dipendere da numerosi fattori tra cui i canali di distri buzione, la disponibilità di rappresentanti in loco e la volontà di far valere il proprio diritto in un determinato paese. Una strategia di protezione efficace presuppone innanzitutto una cono scenza assodata dei diversi diritti di proprietà intellettuale. Nella mag gioranza dei casi vale dunque la pena rivolgersi ad uno specialista (rappresentante in materia di marchi o di brevetti). Attenzione! Mentre per il diritto d’autore la protezione è una conseguenza auto matica della creazione, gli altri diritti di protezione vanno richiesti esplicitamente e prorogati regolarmente. Le richieste devono inoltre soddisfare determinate condizioni e disposizioni formali (per infor mazioni più dettagliate si vedano i capitoli successivi). «Chi prima arriva, meglio alloggia.» In linea di principio la legge pro tegge chi per primo registra il proprio marchio, deposita la propria invenzione o il proprio design. Proprietà intellettuale Proprietà intellettuale 08 Diritti di protezione: cosa sono e in cosa consiste la loro forza Il diritto della proprietà intellettuale comprende i diritti di proprietà in dustriale (brevetti, marchi e design) e il diritto d’autore. Comunemente tali diritti sono definiti come proprietà intellettuale. Le loro principali funzioni sono: 09 In caso di contestazione spetta al giudice decidere se un diritto di protezione esiste o meno. Nel diritto dei marchi e dei brevetti esiste tuttavia una procedura di opposizione. Nell’ambito dei marchi il tito lare del marchio anteriore ha il diritto di avviare una procedura di opposizione entro tre mesi dalla data di pubblicazione. Quanto ai brevetti, un terzo può, in alcuni casi particolari inerenti essenzial mente alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, opporsi entro nove mesi dal rilascio del brevetto. I limiti dei diritti di protezione I diritti di protezione rilasciati sono soggetti alle seguenti restrizioni. Hanno una durata di vita limitata nel tempo La durata massima di una protezione non può essere superata. I diritti scaduti, ossia che sono stati cancellati dopo aver raggiunto il termine di durata massima o che sono stati revocati, sono nuova mente disponibili. L’eccezione che conferma la regola è il marchio, che in Svizzera può essere prorogato illimitatamente. Sono limitati territorialmente (principio di territorialità) Un marchio svizzero è valido esclusivamente in Svizzera. Per esten dere la protezione ad altri paesi è necessario registrare il marchio in ciascuno di essi. Sostanzialmente nei paesi in cui un determinato bene immateriale non è protetto, chiunque può servirsene libera mente. In linea di massima anche le cosiddette registrazioni regionali o internazionali offrono una protezione limitata al territorio nazionale e autonoma. Vietano esclusivamente lo sfruttamento industriale (commerciale) di un’invenzione o di una creazione Ciò significa, ad esempio, che un oggetto brevettato può essere uti lizzato per condurre una nuova ricerca o per uso privato senza che il titolare abbia dato il suo esplicito accordo. Per ciascun diritto van no osservate regole specifiche per definire il campo d’applicazione della protezione. I marchi, ad esempio, non godono di una protezione generale ma sono protetti secondo le classi di prodotti e servizi internazionali. Laddove il diritto dei beni immateriali raggiunge i propri limiti, i produt tori possono contare sulla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) per proteggersi dai contraffattori. Secondo la LCSI, infatti, la riproduzione di particolari riconoscibili e inconfondibili di un prodotto da parte di eventuali concorrenti può essere vietata qualora tale attività possa dare adito a confusione. Attenzione: l’iscrizione in banche dati o registri privati è facoltativa! Nell’ambito della proprietà intellettuale esistono oggi alcune ditte private che offrono ai titolari di diritti di protezione la possibilità di iscriverli in cosiddetti registri di informazione, indici dei marchi com merciali, o banche dati consultabili su Internet. Secondo la legge sviz zera è determinante solo ed esclusivamente l’iscrizione in uno degli appositi registri tenuti dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. L’iscrizione in banche dati e registri privati non ha alcun valore giuridico; non vi è dunque alcun obbligo di sostenere tali spese supplementari. Proprietà intellettuale Proprietà intellettuale 10 I diversi termini (per quel che riguarda i pagamenti, le comunicazioni, la durata massima, ecc.) cominciano a decorrere dalla data del de posito della prima domanda. Lo stesso vale per il cosiddetto termine di priorità entro il quale il depositante può depositare un marchio, un’invenzione o un design anche all’estero senza rischiare di essere preceduto da terzi o, rispettivamente, che ne venga contestata la novità. 11 12 I registri dell’IPI: una preziosa fonte di informazioni I registri riservati ai titoli di protezione sono enormi banche dati che contengono un numero incredibile di informazioni. Secondo una valutazione approssimativa gli oltre 60 milioni di brevetti registrati a livello mondiale racchiudono più dell’80% del sapere mondiale in campo tec nologico. All’interno di un’azienda, i dati raccolti in queste banche dati possono aiutare i responsabili dei settori ricerca e sviluppo, consulenza giuridica o marketing a prendere decisioni più oculate: Una ricerca sui marchi o sui brevetti aiuta a stabilire se è stato violato il diritto di un determinato marchio rispettivamente di un brevetto già esistenti. In Svizzera questo tipo di ricerca non viene eseguito automaticamente durante la fase di esame (neppure se è stata chiesta una ricerca facoltativa sullo stato della tecnica). Una ricerca mirata (ad esempio sullo stato della tecnica o sui marchi esistenti in un determinato ambito) può essere di grande aiuto nelle fasi di ricerca, sviluppo e creazione, contribuendo al contempo a prevenire inutili perdite di tempo ed eventuali doppioni. Potete trovare maggiori informazioni sulle possibilità offerte da una ricerca e indirizzi di offerenti sul nostro sito www.ipi.ch. Consultate le banche dati gratuite per farvi una prima idea L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale mette a disposizione due banche dati gratuite online per permettere anche ai non addetti ai lavori di eseguire una prima, semplice, ricerca nei diversi registri. Ricerche Ricerche Ricerche sui marchi, ricerche tecnologiche e ricerche sui brevetti 13 Su www.swissreg.ch troverete informazioni relative ai titoli di pro tezione concessi in Svizzera. www.espacenet.ch mette a disposizione più di 60 milioni di docu menti di brevetto. Attenzione: swissreg ed esp@cenet sono stati sviluppati come pro grammi di sensibilizzazione, non come sistemi di ricerca professionale. Le ricerche su esp@cenet e swissreg non sostituiscono quindi la ricer ca di un esperto e non garantiscono gli stessi risultati di una ricerca esaustiva. I diversi tipi di ricerca sono infine efficaci strumenti per il monitorag gio e per la valutazione della concorrenza in un determinato settore, nonché per l’individuazione delle nuove tendenze. +pat+ 14 Altri termini di uso corrente Marchio di servizio, marchio di commercio, marchio di fabbrica, marchio di prodotto, «trademark». Perché proteggere un marchio? Il marchio è il segno distintivo per eccellenza di qualsiasi prodotto o servizio. Ciò ne determina l’immenso valore e spiega perché spesso lo sviluppo e il mantenimento di un solo marchio richiedano grossi inve stimenti in termini di tempo e denaro. Qual è l’utilità concreta del diritto al marchio? Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è riven dicato e di disporne (ad esempio tramite contratti di licenza). Il titolare del marchio può vietare a terzi l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi uguali o dello stesso genere. Cos’è un marchio? In linea di principio per legge possono essere marchi tutti i segni che permettono di distinguere determinati prodotti e servizi da quelli della concorrenza. Si distinguono diversi tipi e forme di marchio. ® Forme di marchi Un marchio può essere costituito da parole (ad es. Victorinox), da una combinazione di lettere o di cifre (ad es. AAB e 501), da un’immagine (ad es. il logo delle FFS), da forme tridimensionali (ad es. la forma del cioccolato Toblerone), da uno slogan (ad es. «I gatti comprerebbero Whiskas») o da una combinazione di questi elementi. Anche i segni acu stici (ad es. il jingle cantato della Ricola) si possono proteggere come marchi. Tipi di marchi Marchi individuali: comprendono i marchi di una singola impresa che intende distinguere i propri prodotti o servizi (ad es. Coca Cola). Marchi collettivi: indicano i prodotti o servizi di un’unione di aziende per sottolineare l’appartenenza a questa unione (ad es. l’insegna delle farmacie). Marchi di garanzia: consentono di assegnare determinate caratte ristiche (ad esempio caratteristiche di qualità) ai prodotti o ai servizi cui sono stati assegnati (ad es. IP Suisse o SEV). Cosa non è possibile proteggere? In linea di massima vale il principio che i beni di dominio pubblico non possono essere monopolizzati. Sono ad esempio considerati di dominio pubblico i segni semplici come le singole lettere e cifre, le abbreviazioni di senso compiuto e di carattere descrittivo (ad es. 4x4, GTI), nonché le figure geometriche semplici. Buono a sapersi! In linea di principio le ditte (ossia le ragioni sociali ) iscritte nel Registro di commercio svizzero non sono protette come marchi (per una ricerca delle ditte consultare il sito www.zefix.ch). Un’eventuale iscrizione nel registro dei marchi dipende dalla strategia di mercato perseguita. Un marchio deve essere utilizzato entro cinque anni dalla sua registrazione. Il marchio Il marchio Il marchio 15 16 Sono esclusi dalla protezione i singoli colori ad eccezione di quelli che si sono imposti per il loro carattere distintivo (ad es. il lillà per la ciocco lata Milka, si veda anche la voce «Marchi imposti» nel riquadro dedicato ai casi particolari). Durata di validità della registrazione La registrazione è valida durante dieci anni a contare dalla data del deposito e prorogabile di volta in volta per periodi di dieci anni. Protezione in Svizzera La protezione di un determinato marchio va richiesta espressamente inoltrando la domanda di registrazione debitamente completata, corre data della lista dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendi cato e di una riproduzione del marchio stesso all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna. Gli appositi moduli possono essere scaricati da Internet (www.ipi.ch) oppure richiesti allo 031 377 77 77. Le domande di registrazione possono essere inoltrate anche per via elettronica alla pagina https://e-trademark.ige.ch. Una volta registrati i marchi sono pubblicati su www.swissreg.ch. Come verificare se un determinato marchio viola il diritto di protezione di un marchio già registrato? Siccome durante la procedura di registrazione l’Istituto non svolge questo tipo di verifica, è consigliabile eseguire una ricerca preliminare nell’appo sito registro. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.ipi.ch. Protezione all’estero Per la registrazione internazionale di un marchio esistono le possibilità elencate di seguito: Registrazione internazionale: il Sistema di Madrid Con l’estensione territoriale della protezione su territorio svizzero secon do l’Accordo di Madrid o il Protocollo di Madrid, la protezione del mar chio può essere estesa ad altri paesi o organizzazioni aderenti al Sistema di Madrid. La domanda di registrazione internazionale può essere inol trata direttamente presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Registrazione regionale: il marchio comunitario Presso l’Ufficio d’armonizzazione nel mercato interno (l’UAMI), che ha sede ad Alicante (Spagna), è possibili richiedere mediante una proce dura unica un marchio comunitario che conferisce al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti gli stati membri dell’Unione europea. La protezione per la Comunità europea può essere richiesta anche tramite un’estensione della protezione secondo il Sistema di Madrid. Condizioni della protezione In linea di principio, ai sensi della legge, può essere registrato come marchio qualsiasi segno riproducibile graficamente atto a distinguere i prodotti o i servizi di un’azienda da quelli di un’altra azienda. Ciò è in primo luogo misurato in base all’impressione generale suscitata dal marchio considerato. Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni descrittivi che contengono indicazioni sulla natura, la qualità, il tipo o il luogo di produzione, lo scopo o il prezzo del prodotto (il termine «orange» non può essere registrato come marchio per delle arance o della frutta ma può essere registrato come marchio per un’azienda di telecomunicazioni). Sono inoltre esclusi dalla protezione i segni che violano l’ordine pubblico e i buoni costumi. Un marchio deve rispettare i costumi, la morale, la religione e la cultura di tutti i cittadini, anche delle minoranze, e non deve ostacolare in alcun modo le relazioni diplomatiche e internazionali. Sono infine esclusi dalla protezione i segni che inducono in errore (segnatamente riguardo alla provenienza, alla qualità o alla natura di un determinato prodotto; si veda anche la rubrica «Indicazioni di provenienza» a pagina 20). Il marchio Il marchio Gli stemmi pubblici nazionali ed esteri possono essere registrati come marchi unicamente per istituzioni pubbliche (Confederazione, Cantone, ecc.) a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di queste istituzioni. 17 I diritti di protezione I diritti di protezione in un colpo d’occhio Cosa si protegge? Protezione dei marchi Protezione dei brevetti Protezione del design Diritto d’autore** I segni registrati, dall’abuso da parte di terzi Le invenzioni, definite come soluzioni tecniche in ambito tecnico La forma, l’aspetto esteriore degli oggetti Le opere (compresi i programmi per computer) Con il rilascio del brevetto Con l’iscrizione del design nell’apposito registro Al momento della creazione Quando entra in vigore Con la registrazione del il diritto di protezione? marchio nell’apposito registro Requisiti minimi Il segno • non viola un diritto precedente • ha carattere distintivo • non è descrittivo • rispetta l’ordine pubblico e i buoni costumi È brevettabile ogni invenzione • nuova • utilizzabile industrialmente • frutto di un’attività inventiva • che sia stata sufficientemente esposta Un design può essere protetto se • è nuovo • nell’effetto generale suscitato si distingue sostanzialmente dai design esistenti • rispetta l’ordine pubblico e i buoni costumi È protetta dal diritto d’autore qualsiasi creazione dell’ingegno letteraria o artistica che presenti un carattere originale Cosa non è possibile proteggere? • i segni semplici e banali • le abbreviazioni • le designazioni generiche • gli stemmi pubblici • ecc. • le razze animali e le varietà vegetali • i metodi per il trattamento chirurgico e terapeutico e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale • le invenzioni che violino l’ordine pubblico e i buoni costumi • alcune invenzioni biotecnologiche • i design le cui caratt. risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto • le idee e i concetti • idesign che violano il diritto federale (Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici) o trattati internazionali • i contenuti (le idee e i concetti) • le leggi e gli atti ufficiali • le decisioni delle autorità • i mezzi di pagamento • i fascicoli di brevetti Casi particolari Uso strettamente privato Uso personale, ricerca e insegnamento Uso personale Uso personale, citazioni, copie di sicurezza, resoconti d’attualità Campo della protezione Definito dal segno e dalla lista Definito nelle domande di dei prodotti e dei servizi brevetto («rivendicazioni») Definito tramite una raffigurazione Definito dall’opera concreta Durata della protezione 10 anni (prorogabile illimitatamente) 20 anni al massimo 5 anni (prorogabile 4 volte per 5 anni) 25 anni al massimo Fino a 70 anni dalla morte dell’autore (50 anni per i progr. per computer) Simboli e termini di uso corrente ® = per i marchi registrati, ™ = T rademark L’utilizzo di questi simboli è facoltativo, un loro uso abusivo è passabile di pena +pat+; pat. pend. (è stata depositata una domanda di brevetto) L’utilizzo di questi indicazioni è facoltativo, un loro uso abusivo è passabile di pena mod. dép. L’utilizzo di questi simboli è facoltativo, un suo uso abusivo è passabile di pena ©, «Copyright», «Tutti diritti riservati», o altre indicazioni simili Utilizzo facoltativo Tasse di deposito (CH)* CHF 550.– (deposito) CHF 200.– (deposito), CHF 500.– (ricerca Deposito elettronico: CHF 350.– facoltativa), CHF 500.– (esame) CHF 200.– (emolumento di base), inclusa nessuna la pubblicazione di una raffigurazione Proroga (CH)* CHF 550.– (per 10 anni) CHF 100.– annui per il 5o e il 6o, CHF 200.– annui per il 7o e l’8o, CHF 310.– annui dal 9o anno CHF 200.– (per 5 anni) nessuna Particolarità In Svizzera non viene verificata la violazione di marchi precedenti (ricerca di marchi raccomandata) In Svizzera i criteri della novità e dell’attività inventiva non vengono esaminati (è consigliata una ricerca sui brevetti) La pubblicazione può essere differita di 30 mesi. In Svizzera il criterio della novità non viene esaminato. Le società di gestione collettiva: Suisa, Suissimage, Pro Litteris, SSA, Swissperform 18 * Escl. le eventuali spese in caso di ricorso ad un esperto in materia. **La Legge federale sul diritto d’autore regola inoltre i diritti di protezione affini degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione. Stato luglio 2008: con riserva di modifiche. Per i dati aggiornati consultare il sito www.ipi.ch. 20 Marchi imposti: possono essere protetti come marchi i segni descrittivi, se hanno raggiunto una notorietà generale sul mercato individualiz zando i prodotti o servizi di una determinata azienda. Si parla allora di un marchio «imposto» sul mercato (ad es. Valser per l’acqua minerale). Segni liberi: i marchi che con il passare degli anni sono diventati delle designazioni generiche per i prodotti rivendicati (ad esempio il «gioco dell’oca»). I marchi famosi come Ferrari, Coca-Cola o Cartier sono protetti dal rischio d’abuso da parte di terzi anche per prodotti e servizi per cui non sono stati registrati. Nomi di dominio: anche i nomi di dominio possono essere registrati come marchi secondo le disposizioni in vigore. Dell’assegnazione dei nomi di dominio con estensione .ch o .li e della loro registrazione si oc cupa SWITCH (www.switch.ch). Le indicazioni di provenienza distinguono tra loro diversi prodotti o servizi, non in relazione al produttore, bensì rispetto ad una determinata provenienza geografica. Si distingue tra indicazioni di provenienza dirette (ad es. il cioccolato svizzero), indirette (ad es. Guglielmo Tell) e qualificate (ad es. «Ginevra» per l’orologeria). DOC (Denominazione di Origine Controllata): le denominazioni d’origine protette o controllate (DOC, ad es. Merlot del Ticino) e le indicazioni geo grafiche protette (IGP, ad es. carne secca grigionese) sono registrate nell’apposito Registro dell’Ufficio federale dell’agricoltura ma possono essere registrate come parti di un marchio solo a determinate condi zioni. Il design Altri termini di uso corrente Disegni e modelli, modello depositato, modelli industriali, modello orna mentale, industrial design. Perché proteggere un design? Il design stimola i sensi, suscita emozioni, conferisce prestigio e facilita il processo d’identificazione. Il design è ormai diventato un fattore di mer cato determinante e le contraffazioni in questo ambito non si contano. Qual è l’utilità concreta del diritto di design? Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in par ticolare la produzione, l’immagazzinamento, l’offerta, la messa in com mercio, l’importazione, l’esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. Cos’è un design? La legge protegge come design le creazioni di prodotti o parti di prodotti caratterizzati in particolare dalla disposizione di linee, superfici, contor ni o colori oppure dal materiale utilizzato. La legge protegge, insomma, esclusivamente la forma esterna. Il design è essenziale per i prodotti di consumo più semplici come una posata o uno spazzolino da denti. An che il design industriale riveste notevole importanza per prodotti più complessi, quali locomotive o interi impianti di produzione. Spesso il mod.dép. Il design Il marchio Casi particolari 21 22 Cosa non è possibile proteggere? La protezione del design è esclusa se le caratteristiche del design risul tano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto (ad es. la filet tatura di una vite), il design viola il diritto federale (ad es. la legge per la protezione degli stemmi pubblici) o trattati internazionali, o se è contra rio all’ordine pubblico o ai buoni costumi. La protezione non si estende ai modi di produzione (ad es. di un capo di abbigliamento), alle funzioni tecniche e al carattere d’utilità (ad es. un digramma di flusso/organi gramma) dell’oggetto prodotto in base al design; questi elementi pos sono essere eventualmente protetti con un brevetto d’invenzione. Durata della protezione Un determinato design può essere protetto per un periodo massimo di 25 anni (5 periodi di 5 anni l’uno) a contare dalla data del deposito. Protezione in Svizzera Per il deposito di un design in Svizzera è necessario riempire l’apposito modulo e inoltrarlo all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna allegando una o più raffigurazioni riproducibili. I moduli possono essere scaricati dal sito Internet www.ipi.ch o richiesti telefonicamente allo 031 377 77 77. All’indirizzo [email protected] è inoltre possibile depositare i design per via elettronica. Dopo l’iscrizione il design protetto viene pub blicato su www.swissreg.ch. Condizioni della protezione Una creazione può essere protetta come design se il design è nuovo, ossia se prima della data di deposito non è stato reso accessibile al pubblico un design identico e se è originale, ossia se si distingue da altre creazioni esistenti in virtù di caratteristiche rilevanti. In caso di contenzioso spetta al giudice definire esattamente queste due condizioni. Protezione all’estero In linea di principio per il deposito all’estero è possibile procedere in due modi: Deposito nel paese interessato Va notato che la legislazione, le procedure di deposito, d’esame e di attribuzione cambiano di paese in paese. Deposito in diversi paesi con un’unica domanda I depositi internazionali validi per gli stati contraenti all’Accordo dell’Aia possono essere effettuati direttamente presso l’Organizzazione Mon diale della Proprietà Intellettuale (OMPI). Segnaliamo che la Svizzera fa parte dell’accordo. È inoltre possibile proteggere un design in tutto il territorio dell’UE con un’unica domanda di registrazione presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI, Alicante, Spagna). Il design Il design d esign si nasconde tuttavia nel dettaglio: nel quadrante di un orologio, nella fantasia di una stoffa o in un elemento di una carrozzeria. 23 Protezione delle topografie Altri termini: microchip, IC, circuiti integrati, semiconduttori. La legge permette ai produttori di topografie di vietarne l’uso a terzi. È una topo grafia ai sensi della legge qualsiasi struttura tridimensionale come risulta dal collegamento degli strati di cui è costituito un prodotto a semicondut tore. Ad essere protetta è quindi soltanto la forma esterna e non la fun zione elettronica del prodotto a semiconduttore. Per ulteriori informazio ni sulla legge sulle topografie consultate il sito dell’Istituto (www.ipi.ch). Buono a sapersi! I depositanti che non desiderano rendere immediatamente pubblico il proprio design possono avvalersi del diritto al differimento della pubblicazione. Il differimento può durare fino ad un massimo di 30 mesi dalla data di deposito o di priorità. La protezione non dipende dalle dimensioni, ciò significa che un modello in scala gode della stessa protezione dell’originale. Per questo motivo sulle raffigurazioni non vanno indicate le dimensioni. 24 Altri termini di uso corrente Brevetto d’invenzione, brevetto tecnico. Perché proteggere un’invenzione? Il brevetto rappresenta una ricompensa e un incentivo per la ricerca e lo sviluppo in ogni ambito della tecnica. Stimola all’innovazione e contri buisce alla costruzione e alla diffusione del sapere. Testimonia della forza innovativa di un’impresa e può essere impiegato in modo proficuo su un mercato duramente conteso. Qual è l’utilità concreta del brevetto? Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare ad altri di usare un’invenzione a scopi commerciali (produzione, vendita, messa in circo lazione). Il titolare è inoltre libero di trasferire ad altri questo diritto sia tramite la vendita del brevetto, sia tramite contratti di licenza. Cos’è un’invenzione? Secondo la legge l’invenzione risolve un problema tecnico per mezzo della tecnica. Invenzioni escluse dal brevetto Non sono brevettabili idee, concetti, scoperte, teorie scientifiche e metodi matematici, regole di gioco, sistemi per la lotteria, metodi di insegnamento e piani di lavoro, procedure della diagnostica, terapia e chirurgia, che vengono applicate al corpo umano o di animali, varietà vegetali, razze animali e processi essenzialmente biologici per l’otteni mento di animali e di piante. Sono poi escluse dai brevetti le invenzioni la cui utilizzazione è contraria all’ordine pubblico e ai buoni costumi (ad es. determinate invenzioni biotecnologiche). Il brevetto Il brevetto Il brevetto 25 Le creazioni di forme, che per definizione non rappresentano soluzioni tecniche, possono eventualmente essere protette come design o ap partengono alla sfera del diritto d’autore. Non sono inoltre brevettabili i programmi per computer «in quanto tali», che sono protetti dal diritto d’autore, mentre possono essere brevettabili le eventuali invenzioni correlate a tali programmi (ad es. i comandi elettronici). Condizioni di protezione +pat+ Per essere brevettabile un’invenzione deve rispondere a tre criteri: Essere nuova, ossia non deve appartenere allo stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico in qualsiasi forma, ovunque nel mondo, prima della data di deposito della domanda. Essere utilizzabile industrialmente, realizzabile e riproducibile. Testimoniare di un’attività inventiva. Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica non costituisce un’invenzione brevettabile. La scoperta di soluzioni semplici, di proprietà inattese di determinati prodotti nonché il superamento di un pregiudizio («tanto così non funziona» ) stanno a indicare che questo criterio è stato soddisfatto. 26 Un’invenzione è realmente nuova e originale? Poiché in Svizzera i criteri della novità e dell’originalità non sono verifi cati durante l’esame vi consigliamo di fare qualche ricerca preliminare. Se avete presentato all’Istituto una domanda per il rilascio di un brevetto d’invenzione, avete la possibilità di accertare la novità e l’attività inven tiva dell’invenzione con una ricerca relativa alla domanda di brevetto svizzero. Ulteriori informazioni si possono trovare su www.ipi.ch. Protezione in Svizzera La protezione di una determinata invenzione va richiesta espressamen te, di preferenza tramite un modulo scaricabile dal sito www.ipi.ch o ottenibile chiamando lo 031 377 77 77. La domanda di brevetto deve in cludere una descrizione dell’invenzione, una o più rivendicazioni e i di segni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni. Gli atti tecnici vanno redatti in tedesco, francese o italiano e inoltrati all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna. La domanda di brevetto è pubblicata su www.swissreg.ch 18 mesi dopo il deposito, il brevetto una volta rilasciato. Il brevetto Il brevetto Durata del brevetto Il brevetto dura al massimo 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto: a contare dal quinto anno dalla domanda, il brevetto è prorogabile di anno in anno. 27 Protezione all’estero Per depositare una domanda di brevetto all’estero è possibile proce dere in tre modi: Deposito nel paese interessato Va notato che la legislazione, le formalità di deposito, le procedure d’esame e di concessione sono diversi di paese in paese. Domanda di brevetto europeo Il brevetto europeo può essere richiesto direttamente presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco. Le aziende con sede in Svizzera o nel Liechtenstein possono inoltrare le proprie domande anche all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Questa procedura offre il grande vantaggio che con un’unica domanda è possibile ottenere un brevetto valido in più di 30 stati, inclusa la Svizzera. Buono a sapersi! Prima la domanda e poi le parole! Un’invenzione che sia stata, in qualsiasi modo, resa pubblica prima del deposito della domanda non è più brevettabile. Chiunque sarebbe libero di sviluppare la vostra invenzione. Il brevetto permette al suo titolare di proteggere la propria invenzione dall’uso illecito da parte di terzi. Se e in quali circostanze un’invenzione possa essere utilizzata non è tuttavia definito dalla legge sui brevetti, bensì da altre leggi come la legge sugli agenti terapeutici o la legge sulla medicina della procreazione. Per poter sfruttare a scopo commerciale un’in- venzione brevettata, è in molti casi necessaria un’autorizzazione allo sfruttamento o alla commercializzazione. Poiché in genere i tempi per ottenere questo tipo di benestare sono piuttosto lunghi, nel caso di medicinali e prodotti fitosanitari la protezione può essere prorogata per un periodo massimo di cinque anni per mezzo di un certificato protettivo complementare. Il brevetto costituisce una garanzia per gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dello sviluppo. Poiché «in cambio» del rilascio di un brevetto l’invenzione protetta viene pubblicata, i brevetti permettono inoltre di avere una visione d’insieme degli sviluppi tecnici Il costo di un brevetto dipende dalla procedura di domanda scelta e dal numero di paesi per cui viene richiesta la protezione. La traduzione dei documenti di brevetto è di per sé onerosa, anche se a livello internazio nale, segnatamente per il brevetto comunitario (Accordo di Londra), sono state trovate soluzioni per contenere i costi. Il diritto d’autore Altro termine di uso corrente Copyright Che cosa viene protetto con il diritto d’autore? Il diritto d’autore protegge le opere d’arte o di letteratura. Poiché si tratta di proteggere la forma e non il contenuto, l’oggetto della prote zione è l’opera concreta in cui trova espressione un’idea, non l’idea o il concetto stessi. Una trattazione sulla teoria della relatività di Einstein può ad esempio essere oggetto di protezione, mentre non può esserlo la teoria in sé. In cosa consiste la protezione? Il diritto d’autore conferisce al titolare il diritto esclusivo di decidere se, quando e come la sua opera possa essere utilizzata. Egli ha in partico lare il diritto esclusivo di: riprodurre l’opera mediante un procedimento qualsiasi (allestimento di esemplari), in forma identica o modificata (esempio: scaricare file audio MP3 da Internet). offrire al pubblico, alienare o mettere altrimenti in circolazione esemplari dell’opera. garantendo così un alto grado di trasparenza. Pertanto il brevetto stimola la ricerca e il progresso tecnico. Conformemente all’articolo 332 CO, le invenzioni che il lavoratore ha fatto o alle quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa, in linea di principio, appartengono al datore di lavoro. Per la Svizzera e il Liechtenstein valgono, in materia di brevetti, le disposizioni legislative unificate. Questo significa che i due paesi insieme rappresentano un unico territorio di protezione. Il diritto d’autore Il brevetto 28 Domanda internazionale L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) che ha sede a Ginevra, propone una procedura di deposito centralizzata fon data sul Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT). Questa procedura permette il deposito di un’invenzione nei 138 stati contraenti tramite un’unica domanda. Per la Svizzera e il Liechtenstein rivolgersi all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. 29 Per tutelarsi dagli utilizzi abusivi i titolari possono introdurre misure tecniche (ad esempio i blocchi della riproduzione) o informazioni sulla gestione dei diritti, protetti dal diritto d’autore. Cos’è un’opera? Sono opere ai sensi della legge le creazioni che presentano un carat tere originale. Sono in particolare opere: le opere letterarie di ogni genere, dal romanzo alla trattazione scien tifica, all’articolo di giornale, all’opuscolo pubblicitario; le opere musicali e altre opere acustiche; Condizioni di protezione Un’opera è protetta dal diritto d’autore a condizione che si tratti di un’opera letteraria o artistica, si tratti di una creazione dell’ingegno e mostri un carattere individuale (vale a dire una certa originalità). Il diritto d’autore non dipende dunque in alcun modo dal tempo e dal denaro investiti nella creazione di un’opera. Nella fattispecie spetta tuttavia ai tribunali ordinari stabilire con effetto vincolante se le condizioni di protezione sono rispettate. le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica nonché le opere delle arti applicate (oggetti dotati di valore d’uso), per cui il deposito come design non esclude il diritto d’autore; le opere di contenuto scientifico o tecnico quali disegni, piani, carte o opere plastiche; le opere architettoniche; le opere fotografiche, cinematografiche e le altre opere visive o audio visive; le opere coreografiche e le pantomime. Il diritto d’autore Il diritto d’autore 30 rendere accessibile l’opera pubblicandola su una rete di comunica zione come Internet, in modo da consentire al pubblico di visualizzarla ad esempio su uno schermo, stamparla o scaricarla. recitare, rappresentare o eseguire l’opera, direttamente o mediante un procedimento qualsiasi, come pure farla vedere o udire altrove. diffondere l’opera per radio, televisione o procedimenti analoghi. ritrasmettere l’opera diffusa, con impianti tecnici il cui responsabile non è l’organismo di diffusione d’origine (ad esempio la televisione via cavo). decidere se, quando e in qual modo l’opera possa essere modificata e utilizzata per la creazione di un’altra opera (opera di seconda mano, ne sono un esempio le traduzioni). 31 Protezione dei software Anche i programmi per computer sono inclusi fra le opere protette dal diritto d’autore. Sono invece ad esempio esclusi i procedimenti meccano grafici e i sistemi di contabilità, i linguaggi di programmazione o i principi di soluzione, come gli algoritmi, che costituiscono la base di un software. Opere non protette Non sono protetti dal diritto d’autore le idee, le prestazioni, i concetti e le istruzioni, anche qualora siano originali. Non sono inoltre protetti le leggi, le ordinanze e gli altri atti ufficiali, le decisioni, i verbali e i rap porti delle autorità o delle amministrazioni pubbliche, i mezzi di paga mento, i fascicoli di brevetti e le domande di brevetto pubblicate. Buono a sapersi! È permesso utilizzare un’opera pubblicata per uso privato (ossia nella cerchia stretta di parenti e amici, a fini didattici nelle aule scolastiche, o la riproduzione per informazione interna o documentazione in un’impresa). In determinati casi il titolare ha tuttavia diritto a un compenso. In presenza di utilizzazioni di massa (ad esempio la vendita di cassette vergini, il noleggio di videocassette, il fotocopiare) i diritti al compenso sono esercitati collettivamente dalle società di gestione autorizzate (si veda la sezione Contatto). 32 Entrata in vigore della protezione La protezione del diritto d’autore entra in vigore automaticamente al momento della creazione. Di conseguenza non necessita di formalità, né risulta necessario un deposito. L’Istituto non dispone di alcun registro in questo ambito. I diritti di protezione affini Regolano i diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio e audiovisivi nonché degli organismi di diffusione. Pur costituendo un gruppo a se stante di diritti, i diritti di protezione affini seguono princi palmente il sistema del diritto d’autore. La protezione si estingue 50 anni dopo l’esecuzione della prestazione da parte dell’artista interprete, rispettivamente l’allestimento dei supporti audio o audiovisivi, o la dif fusione dell’emissione. affini soltanto in Svizzera. Per garantire la protezione a livello internazio nale, sono stati tuttavia stipulati degli accordi internazionali (ad esempio le Convenzioni di Berna e di Roma). Per sapere se in quanto svizzeri si è protetti anche in altri paesi, è necessario verificare se il paese in questione e la Svizzera hanno aderito allo stesso accordo. Società di gestione collettiva Le società di gestione collettiva prevedono lo sfruttamento collettivo dei diritti dei titolari; in particolare in quegli ambiti di utilizzazioni di massa in cui non è possibile uno sfruttamento individuale (ad esempio la loca zione di videocassette o DVD). Le società di gestione collettiva sotto stanno alla sorveglianza federale dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale e della Commissione arbitrale federale. Il diritto d’autore Il diritto d’autore Durata della protezione In Svizzera la protezione del diritto d’autore viene cancellata dopo 70 anni (rispettivamente 50 per i programmi per computer) dalla morte dell’autore. 33 SUISA, per le opere musicali non teatrali, www.suisa.ch SUISSIMAGE, per le opere audiovisive, www.suissimage.ch PROLITTERIS, per la letteratura, la fotografia e le arti figurative, www.prolitteris.ch SSA – Société Suisse des Auteurs, per le opere drammatiche, drammatico-musicali e audiovisive, www.ssa.ch SWISSPERFORM, per la tutela dei diritti di protezione affini, www.swissperform.ch La protezione è internazionale? In linea di massima ogni sistema giuridico è sempre nazionale. Il diritto svizzero, di conseguenza, protegge diritti d’autore e diritti di protezione Chi desidera utilizzare un determinato software su più computer deve acquistare il numero necessario di licenze. Pur non essendo necessari in Svizzera, i contrassegni «Copyright», «tutti i diritti riservati» o «©» sono comunque un’indicazione utile e possono fungere, in determinati casi, da «avvertimento». In linea di principio è considerato autore chi è nominato nell’opera o al momento della sua pubblicazione Il diritto d’autore protegge anche le opere di seconda mano, ad esempio le traduzioni, le versioni cinematografiche e gli arrangiamenti musicali (versioni cover). Va notato che i diritti dell’opera originale restano intatti. Pertanto anche l’utilizzo dell’opera di seconda mano presuppone il consenso del titolare dei diritti dell’opera originale. È lecito riprodurre in modo bidimensionale delle opere situate in luoghi pubblici (in quanto privato posso ad esempio fotografare una determinata statua). In linea di principio sono lecite le citazioni tratte da opere pubblicate, nella misura in cui servano da dimostrazione. La citazione deve essere indicata in quanto tale e la fonte segnalata chiaramente. Contatto Contatto 34 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale ha sede a Berna ed è l’autorità competente per tutto quanto riguarda la proprietà intellettuale in Svizzera. L’Istituto è il punto di riferimento per tutti i diritti di proprietà intellettuale in Svizzera (per i brevetti svolge questa funzione anche per il Liechtenstein) e, a seconda della procedura, anche per le domande internazionali. L’IPI esamina le domande nazionali, rilascia diritti di pro tezione e gestisce i relativi registri. Per informazioni relative al diritto della proprietà intellettuale: Istituto Federale della Proprietà Intellettuale Stauffacherstrasse 65 / 59 g CH-3003 Berna Telefono+41 (0)31 377 77 77 Fax +41 (0)31 377 77 78 E-mail [email protected] Per informazioni online: www.ipi.ch Tra le altre informazioni sul nostro sito troverete: un elenco dei rappresentanti in materia di marchi e dei mandatari per brevetti in Svizzera; le coordinate di altri organismi, in particolare dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) e dell’Ufficio dell’armonizzazione nel mercato interno (UAMI). Desidero ricevere gratuitamente informazioni più dettagliate in merito ai seguenti settori della proprietà intellettuale: Protezione dei marchi Protezione dei brevetti Protezione dei design Diritto d’autore Ricerche sui marchi ip-search Ricerche tecnologiche e sui brevetti ip-search Formazione Nome, cognome Ditta Via, no. CAP, luogo Paese Impressum «Guida alla proprietà intellettuale» © 2003 Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), Stauffacherstrasse 65 / 59 g, CH-3003 Berna. 4a edizione, luglio 2008. Redazione e traduzione: IPI. Il layout è stato ripreso per gentile concessione della Jean Frey AG, BILANZ, di Zurigo. Si ringrazia la Victorinox di Ibach che ci ha autorizzato ad illustrare i diritti di protezione industriale tramite il modello «Cyber Tool». La «Guida alla proprietà intellettuale» è pubblicata in italiano, francese, tedesco e inglese. È ottenibile gratuitamente e può essere scaricata in formato PDF dal sito www.ipi.ch. Telefono Fax E-mail
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