TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
261274-03/06/2015-P-aoorm AW. FABIO ROSSI Via Orto Limoni, n. 7/H - CATANIA (95125) Tel./Fax"095/4-32849 ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEDEiDI ROMA Proc. n.6214/14 R.G. * DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 CÒD. PROC. AMM. CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO /per Paola BRULLO, nata /a Ragusa il 07/10/1980, C.F.BRLPLA80R47H163E, rappresentata e difesa da se medesima (c.f. brlpla80r47h 163e, / fax 0932/798275, PEC [email protected]/legalmail.it) nonché, anche disgiuntamente, dall'aw. Eabio Rossi del Foro di Catania (c.f. rssfmr71106c35 lz, /fax 095/432849, PEC [email protected]), ed elettivamente domiciliata a Roma iry via Nomentana n.76 presso lo studio deil'aw. Marco Selva^_ . contro Ministero^ delFìstruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia. * PREMESSA Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti la sig.ra Paola Brullo ha chiesto l'annullamento della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami, per docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 e di tutti gli atti connessi, nella parte in cui non le è stato valutato quale titolo abilitante all'insegnamento il "Diploma magistrale socio-psico pedagogico" dalla stessa_conseguito a Modica in data 17/07/1999, con voto 81/100 (anno d'iscrizione 1994/95, durata quinquennale); con conseguente ammanco di punti pari a 3.75 e conseguente declassamento in graduatoria (come meglio specificato in ricorso). Già nei precedenti atti difensivi si è fatto ampio richiamo dei numerosi dati normativi e connesse pronunzie giurisprudenziali (anche di rango comunitario) univocamente nel senso della rivendicata efficacia abilitante del diploma magistrale di cui trattasi. Oggi v'è da aggiungere che lo stesso Ministero dell'Istruzione, in occasione della pubblicazione del DM. n.353/14 relativo all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto del personale docente, " Visto il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013", ha preso atto del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02. consentendo, in ragione di ciò, l'inserimento dei titolari del titolo medesimo in seconda fascia, riservata, per l'appunto, ai docenti abilitati (art. 2 comma 1 lett. b punto 7). Non solo. Nomino e costituisco mio difensore e procuratore per il presente giudizio e per tutti gli ulteriori gradi e/o fasi o giudizi connessi, conferendo i più ampi poteri e facoltà di legge - compresi quelli di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, pagare, riscuotere e quietanzare, proporre domande riconvenzionali, chiamate in causa di terzi, ricorsi incidentali o per motivi aggiunti - l'aw. Fabio Rossi del Foro di Catania ed eleggo domicilio a Roma in Via Nomentana n.76 presso lo studio dell'Aw. Marco Selvaggi. "fèSl (\ovtiouGA, tooo. Il Consiglio di Stato, dopo essersi pronunziato in sede consultiva (Sez.II) con il parere n.3813/13 (già commentato in ricorso), è ancora più recentemente ritornato in argomento con la sentenza n.1973/15. Sez. VI. ove è stato ancora una volta ribadito il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/02. Ebbene. Nonostante la chiarezza, a favore della ricorrente, del quadro normativo e giurisprudenziale già al momento della presentazione dell'impugnativa, non si è ritenuto di dover disturbare il Collegio con una contestuale istanza cautelare, in quanto, pur con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio richiesto, la docente Brullo non avrebbe, comunque, raggiunto, seppur per poco, la posizione utile (202) per la proclamazione quale vincitrice del concorso. E' avvenuto, tuttavia, che, come meglio si spiegherà nell'apposito paragrafo sul periculum in mora, per effetto di un vistoso scorrimento di graduatoria, frutto di varie rinunzie, la ricorrente, con il punteggio rivendicato in giudizio, si troverebbe adesso nel novero dei vincitori e, quindi, tra coloro che, a breve, verranno assunti a tempo indeterminato. Da ciò l'odierna istanza cautelare, per la rettifica del punteggio. Quanto al fumus boni iuris, invece, non si può che riportare, a seguire, quanto già dedotto nei precedenti atti impugnatori, con le superiori, stringate, precisazioni riguardo agli ulteriori dati giurisprudenziali e amministrativi sopravvenuti nel senso della fondatezza delle istanze di parte ricorrente. •k SUL FUMUS BONI IURIS * "MOTIVI ARBITRARIO DISCONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA CONSEGUITO NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI ENTRO L'ANNO 2002 E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ' DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO AL RIGUARDO SPETTANTE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE R.D. 1054/23 (ART.53); L. 30 LUGLIO 1991 N.239 (ART.l); D.LGS 16 APRILE 1994 N.297 (ARTT. 191 COMMA 3 ULT. CPV, 194 COMMA 1, 197 E 334); L.341/90 (ART.3); DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 10/3/1997 (ART 2 COMMA 1); CIRCOLARE DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N.434 DEL 15/7/1997; D.P.R. N. 323 DEL 23/7/1998 (ART. 15 COMMA 7); CIRCOLARE MIUR N.31 DEL 18/03/2003; CCNI SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA STATALE DEL 29/02/2012 (ART.3 COMMA 1, NOTA 1) - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA CONTRADDITTORIETÀ' INTERNA E TRA PHP ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA, DELLA PALESE INIQUITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGÙ ARTT.3, 51 E 97 COST. La sig.ra Paola Brullo ha avanzato domanda di partecipazione, che si allega in atti, al concorso docenti indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella Regione Sicilia per la classe di concorso AA00 - scuola dell'infanzia, nonché per la classe di concorso EE00 - scuola primaria. 2 Ciò in virtù del possesso, quale valido titolo d'accesso, del "Diploma magistrale socio-psico pedagogico" conseguito a Modica in data 17/07/1999. con voto 81/100 (anno d'iscrizione 1994/95, durata quinquennale). Il bando di concorso, all'art 2 comma 2. prevede, infatti, che: "Sono altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997... b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998". L'odierna ricorrente ha, quindi, affrontato con successo tutte le prove concorsuali: in primis la prova di preselezione; quindi la prova scritta, superata con voti 33/40; infine, quella orale, in cui ha riportato 40/40 (ciò in maniera identica, sia per scuola dell'infanzia che primaria). Quindi, in data 26/2/2014, con decreto del Direttore Generale, veniva approvata e pubblicata sul sito dell'USR Sicilia la graduatoria generale definitiva di merito del concorso di scuola dell'infanzia per cui è causa successivamente riapprovata e ripubblicata, senza modifica di punteggio per ciò che attiene alla ricorrente, in data 5/3/2014 (con la puntualizzazione che: "il presente decreto annulla e sostituisce il precedente pubblicato con nota prot. n. 4214 del 26/02/2014") - in cui la signora Brullo si collocava alla posizione 955 con un punteggio totale di 76.50. In data 16.04.2014, con decreto del Direttore Generale, veniva, poi, approvata e pubblicata sul sito dell'USR Sicilia la graduatoria generale definitiva di merito del concorso di scuola primaria per cui è causa, in cui la signora Brullo si collocava alla posizione 569 con l'identico punteggio totale di 7.6.50 La suddetta collocazione deteriore, in entrambe le suddette graduatorie concorsuali di merito, è. tuttavia, il frutto dell'omesso riconoscimento del diploma magistrale posseduto dalla ricorrente quale titolo abilitante e della conseguente mancata attribuzione alla stessa di 3.75 punti (atteso il voto di conseguimento del diploma medesimo pari 81/100), spettanti, ai sensi della lettera A. 1.2 della Tabella di valutazione, a tutti i titoli con riconosciuto valore abilitante. La suddetta attribuzione di punteggio avrebbe, difatti, fatto guadagnare alla ricorrente ben 520 posizioni (!) in graduatoria scuola dell'infanzia, e ben 325 posizioni (!) in graduatoria scuola primaria; quindi, al di là del profilo morale (comunque, sussistente) alla giusta collocazione in graduatoria, avrebbe reso ben più concrete le chances di futura assunzione per scorrimento di graduatoria (ai sensi dell'art.400 comma 1 7D.Lgs.297/94). Invero, il D.D.G. 82/12. art 2 comma 2 leti, b. e il relativo allegato 4. contenente la "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", lettera A. 1.2. pur considerando il diploma magistrale conseguito entro il 2002 quale valido titolo di accesso al concorso, hanno, tuttavia, contraddittoriamente, escluso, per lo stesso, l'attribuzione del preinsto punteggio spettante per i titoli aventi efficacia abilitante. Ciò si pone, tuttavia, in palese e inspiegabile contrasto con quanto specificamente previsto dalla risalente normativa di settore. 3 Al riguardo, già il R.D. 1054/23. all'art.53. prevedeva che "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari''. Molto più recentemente, l'art. 1 L. 30 luglio 1991 n.239. ha categoricamente affermato che: "E personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali". Così pure il "Testo Unico sulla scuola", approvato con D.lgs 16 aprile 1994 n.297 (come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 352), all'art. 194 ("Esami finali nella scuola magistrale"), comma 1. dispone che: "Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne". Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 197 comma 1 del medesimo "Testo Unico": "Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare e nel successivo art. 334 "Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali". Né la suddetta disciplina ha subito un colpo di spugna a seguito della riforma del sistema di formazione degli insegnanti. Difatti, nel disciplinare il passaggio dal sistema di formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare (oggi scuola dell'infanzia e primaria) mediante istituto magistrale a quello. già prefigurato dalla L.341/90 (è soltanto con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 5 comma 3 che viene attribuito valore di abilitazione all'insegnamento alla Laurea in Scienze della Formazione Primaria, corso), mediante corso di laurea in Scienze della formazione primaria, si è. in via transitoria e del tutto ragionevolmente, espressamente salvaguardato il suddetto valore abilitante dei diplomi magistrali già conseguiti o in corso di conseguimento. In particolare, l'art.3 L.341/90. dopo aver affermato, al comma 2. che: "Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare", al successivo comma 8 puntualizza che: "Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio". Nelle more interveniva il già citato D.Lgs. 297/94 che, all'art. 191 comma 3 ult. cpv.. ha ribadito che: "Fino all'attuazione dell'articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna". La prevista disciplina transitoria veniva, infine, introdotta con il previsto Decreto Interministeriale del 10/3/1997. che, "ritenuta la necessita di * 4 procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato articolo 3, comma 8, della legge 341", all'art 2 comma 1 ha espressamente previsto che: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale". R decreto in questione veniva diramato con la Circolare del Ministro dell'Istruzione n.434 del 15/7/1997 che, altrettanto chiaramente, ha ribadito che: "L'allegato decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 ... fissa il momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999. In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovinamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno ScoUistico 1997/98". Non solo. A chiarire definitivamente la perdurante portata abilitante dei titoli in questione interveniva il D.P.R. n. 323 del 23/ 7/1998 che, all'art. 15 comma 7. così recita: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento". E', poi, tornata in argomento la circolare MIUR n.31 del 18 marzo 2003. ove, ancora una volta, si ribadisce che: "Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli Istituti magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola elementare". Ma, ancora più recentemente, in data 29 febbraio 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola statale, ove, all'art 3 comma 1 che richiama la Nota 1 si afferma che: «Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997». Trattasi di disposizione pressoché coeva all'impugnato bando di concorso (poi, pedissequamente ripresa dai successivi CCNI del 2013 e del 2014), che, come tale, rivela il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti della medesima amministrazione (riferibile anche agli ulteriori atti MIUR sopra citati). 5 Non possono esservi, quindi, dubbi di sorta circa l'illegittimità della mancata considerazione del diploma magistrale posseduto dall'odierna ricorrente quale titolo di abilitazione all'insegnamento in quanto conseguito entro l'anno 2001/02 - e, conseguentemente, della mancata attribuzione del punteggio previsto per tutti gli altri titoli abilitanti dalla lettera A. 1.2 della Tabella di valutazione allegata al bando di concorso. Si aggiunga che l'esposta normativa è stata recentemente ricostruita, in maniera quanto mai puntuale ed efficace, dal Consiglio di Stato. Sezione E. che, in seno al parere n.3813/13 reso sull'affare 4929/2021. ha ancora una volta ribadito l'efficacia abilitante del titolo di cui si discute: "Illegittimo è ... il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale ... La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola. magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla H fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002". Il suddetto parere su ricorso straordinario è stato, poi, recepito dal medesimo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Sez.VI. in seno a ripetuti, recenti, provvedimenti cautelari: "Rilevato che è controverso il valore legale abilitante connesso al possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 ai fini della partecipazione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, quali previsti dall'art. 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e cui "possono accedere gli insegnanti abilitati"; Vista la decisione assunta da questo Consiglio in fattispecie simile e secondo la quale il titolo magistrale qui dibattuto deve considerarsi abilitante (Sez. E, 5 giugno 2013, n. 3813/2013 - affare n. 4929/2012); .... accoglie la domanda cautelare"... (ex multis, ordinanza cautelare n.1147/2014. su ricorso 1290/2014 r.g.ì. Del resto, che il diploma magistrale sia "in sé abilitante" lo aveva già chiarito persino la Corte Costituzionale, in un obiter dictum in- seno alla sentenza la n.466/1997 e altre analoghe pronunzie giurisprudenziali si sono nel tempo registrate. A mero titolo esemplificativo, si confronti l'ordinanza cautelare n.89/13 TAR Piemonte, resa in seno al procedimento n.91/201'3 R.G. relativo a 6 concorso per insegnante di scuola materna indetto il 6 dicembre 2012 dal Comune di Torino. In tale giudizio, ove era stato richiesto "l'accertamento delle situazioni tutte di diritto e/o interesse legittimo del valore abilitante del diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002", il citato Consesso amministrativo ha avuto occasione di precisare che: "la clausola dell'avviso di selezione di cui alla lett. A, pt. 2, lett. b) s'appalesa immediatamente discriminatoria, laddove subordina l'ammissione alla selezione dei candidati in possesso del diploma triennale o quinquennale di Scuola Magistrale ovvero al diploma quadriennale o quinquennale di Istituto Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 anche all'ulteriore possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia conseguita a seguito del superamento di concorso ordinario o di concorso riservato e, conseguentemente, prevede di collocare in graduatoria in ordine di punteggio i candidati che ne siano privi in coda ai candidati abilitati o laureati e, comunque, ad ammetterli nella graduatoria solo in caso di mancato completamento della stessa con i candidati abilitati". Analogamente, il TAR Catania, con l'allegata ordinanza cautelare n.270/08 (su ric. 1959/07), ha imposto la piena valutazione, in seno alle graduatorie ad esaurimento del personale docente (analoghe a quella concorsuale di cui trattasi), del titolo di abilitazione consistente nel diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, con attribuzione del relativo punteggio previsto in tabella. Ma c'è di più! Persino la Commissione Europea, in data 31 gennaio 2014. in risposta ad una nota inviata dal MIUR alla stessa Commissione Europea in data 21 agosto 2013, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità magistrale, al fine di poter insegnare negli stati dell'Unione europea (nel caso specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica piena all'insegnamento «fully qualified to teach in Italy», mentre il concorso a cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola statale «the competition was Just a recruitment procedure to get a permanent position in State schools». Appare, dunque, definitivamente provato che la mancata attribuzione di punteggio, nella graduatoria concorsuale per cui è causa, relativamente al valore abilitante del diploma magistrale conseguito dalla ricorrente entro l'anno 2002, si pone in aperta violazione di tutte le sopra calendate disposizioni normative. oltre ad appalesare marcati profili di eccesso di potere, per difetto assoluto di motivazione sul punto controverso (in ulteriore violazione dell'art.3 L.241/90), illogicità manifesta, palese iniquità e contraddittorietà interna degli atti impugnati (riguardo all'ammissione al concorso per l'insegnamento dei candidati che hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2002 e, tuttavia, la mancata valutazione dello stesso quale titolo abilitante) e tra più atti della medesima pubblica amministrazione (secondo quanto sopra già rimarcato in relazione ai numerosi atti MIUR attestanti la portata abilitante del titolo in questione). L'effetto finale è, poi, quello di un'eclatante disparità di trattamento - in violazione dei supremi principi di cui agli art.3, 51 e 97 Cosi. - tra candidati in possesso di titoli egualmente abilitanti per legge e, come tali, aventi diritto 1 alla medesima attribuzione di punteggio (ai sensi della più volte richiamata lett. A.1.2). Né, infine, per prevenire pretestuose controdeduzioni, potrebbe affermarsi che la mancata attribuzione di punteggio ai diplomi magistrali abilitanti potrebbe giustificarsi in considerazione della minore portata formativa rispetto alle abilitazioni conseguite mediante corsi di livello universitario. Difatti, al di là della improprietà di un confronto tra titoli conseguiti in differenti contesti ordinamentali (e proprio per tale ragione oggetto di disciplina transitoria), deve rilevarsi che alla lettera A.1.3 della citata tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso, è prevista, per l'appunto, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 1.5 per le abilitazioni conseguite mediante laurea in Scienze della Formazione primaria. Ciò che, anzi, prova ulteriormente la logicità di un'attribuzione del punteggio base, di cui alla precedente lettera A. 1.2. (che, tuttavia, illegittimamente non menziona, come detto, i diplomi magistrali conseguiti entro il 2002) per il solo valore abilitante del titolo, a prescindere dal relativo canale di conseguimento (oggetto, invece, di premialità specifica in seno alla citata lett.A.1.3).". •kXXX I motivi di ricorso sopra riportati sono stati, poi, estesi, anche alle successive graduatorie del concorso della scuola primaria, pubblicate daU'USR Sicilia nelle date 3/6/2014, 7/7/2014, 8/8/2014 e 21/8/2014 e della scuola dell'infanzia, pubblicate dall'USR Sicilia nelle date 28/5/2014, 23/6/2014, 3/7/2014, 31/7/2014 e 21/8/2014, impugnate con ricorsi per motivi aggiunti in seno al presente procedimento. * SUL PER1CULUM IN MORA Come già ampiamente esposto con il ricorso introduttivo e i successivi ricorsi per motivi aggiunti, la candidata Brullo, con l'attribuzione dei 3,75 punti spettanti, balzerebbe dalla posizione n.569 (con punti 76,50) alla posizione n.253 (con punti 80,25) della graduatoria del concorso. per la scuola primaria. Ebbene. Come provato dagli allegati prospetti forniti dall'Amministrazione scolastica a seguito di specifica istanza d'accesso avanzata dalla ricorrente, ben 86 dei docenti che precedevano la ricorrente in graduatoria hanno rinunziato alla nomina (in gran parte perché già nominati su posto di sostegno). Cosicché la posizione effettiva che oggi, a seguito del suddetto scorrimento, andrebbe ad occupare la ricorrente, con il punteggio richiesto in giudizio, è la n.167: a fronte delle 202 assunzioni complessive che, come da bando, saranno a completate entro luglio 2015. E', quindi, evidente che solo un urgente ordine di rettifica della graduatorie impugnate, e in particolare di quella di scuola primaria, consentirebbe alla ricorrente di non essere ingiustamente pretermessa in occasione delle imminenti operazioni di assunzione a tempo indeterminato, con conseguente perdita del posto di lavoro per il quale la stessa, con grande impegno, ha sostenuto le prove concorsuali. * SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO 8 Attese le esigenze cautelari, come sopra ampiamente esposte, e, in particolare, 1' imminenza delle operazioni di completamento delle previste 202 immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso, risulta necessario pervenire alla Camera di Consiglio ai fini della trattazione a contraddittorio integro. Ciò onde evitare rinvii d'udienza che potrebbero vanificare le aspettative di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente. Al riguardo, si evidenzia 1' elevatissimo numero dei controinteressati (520 per la graduatoria di scuola dell'infanzia e 325 per la scuola primaria), individuati in tutti i candidati che verrebbero scavalcati nelle graduatorie in questione dalla ricorrente in conseguenza dell'attribuzione del punteggio richiesto. Conseguentemente, nell'odierna fattispecie, la modalità più rapida e, allo stesso tempo, più efficace appare quella della pubblicazione del testo integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Peraltro, sulla base di positivo vaglio sul piano dell'efficacia, tale modalità di integrazione del contraddittorio è stata ripetutamente concessa da codesto TAR (si confrontino, ex multis, le allegate ordinanze n.1843/15. n. 4339/15 e n. 2600/15). Si chiede, quindi, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 41 comma 4 C.P.A., alla notifica del ricorso n.8050/14 e dei successivi motivi aggiunti nei confronti di tutti i controinteressati, individuati in tutti i candidati che verrebbero scavalcati nelle graduatorie in questione dalla ricorrente in conseguenza dell'attribuzione del punteggio richiesto, secondo le seguenti modalità: pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione. dell'Università e della Ricerca http: //www.miur.it. nell'apposita sezione "pubblici proclamf, del testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti unitamente al seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto del Presidente del Tar Lazio - Sede di Roma del , n. al fine della piena ed effettiva conoscenza legale del ricorso a tutti i controinteressati". Per quanto ampiamente esposto, SI CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nelle modalità sopra specificate, disporre, in via cautelare, la sospensione degli atti impugnati e la conseguente rettifica, in via d'urgenza, delle impugnate graduatorie concorsuali mediante l'aggiunta di punti 3,75 alla ricorrente. Catania, 12/5/2015 Avv. Paola Brullo 9 RELATA DI NOTIFICA lo sottoscritto avv. Fabio Rossi, con studio in Catania Via Orto Limoni n.7/h, ai sensi della Legge 21/1/1994 n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di Catania il 27/9/2011, previa iscrizione ai nn. 628, 629 e 630 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di Paola BRULLO la sovraestesa domanda cautelare ex art.55 c.p.a. e contestuale istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio relativamente al proc. TAR Lazio n.6214/14 R.G. a: - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia - Commissione esaminatrice del concorso indetto con DDG n.82 del 24 settembre 2012 - scuola dell'infanzia Regione Sicilia - Commissione esaminatrice del concorso indetto con DDG n.82 del 24 settembre 2012 - scuola primaria Regione Sicilia, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma, in via dei Portoghesi, 12 (C.A.P. 00186) ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76597720584-9 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale; - Giuseppina CARPINTIERI, residente ad Ispica (RG) in via Mazzini n.54 (CAP 97014) ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76597720591-7 spedita dall'Ufficio Pitale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale. - Maria VALENZA, residente ad Alimena (PA), in via Aldo Moro n.29 (CAP 90020), ivi trasmettendone la copia per mezzo del /servizio postale con raccomandata a.r. nr. 76597720592-8 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data corrispondente a quella del timbro postale^. Postaraccomandata NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI AR Posteitaliane € 7:70 tfitVy ; Giudiziari - "" 00186- ai sensi della legge 21/1/94, n. 53 Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Catania del 27/09/2011 17^74 .95125 CATANIA 27 (CT) AW. FABIO ROSSI 1 «1.05.2015 13.1-s t.- r;1.LO. 5TATO Via Orto Limoni, 7 - Pai. H 95125 Catania ! 19MR6.2015 j ì ROSVA N,... <òm .. del Registro Cronologico Firmaceli'Avvocato notificante AVVERTENZE Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno. La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di quattordici anni, o in mancanza al portiere. Uvasì£2c> ^<S=>Voy CjO^CoR^ Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni. L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso. v^\M^ù.or e&vce&apr -..cmi, scolpìco - ÒFRcxo UY b\Qs -GomiS5\ C>D<b ^9,/X.2~ &SGAC>IOe Sv.CXLU\ - ,GcftX^S3..DQGSl| li .Paffi.kft ojO AJUOCfKQgA DeiLO .iftr... il (..QQÌ..8..G ) ÉQKl^rr.. TIPOGRAFIA LEONE j.r.l.. Cetonia • Tel. 095 387020 J