TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Transcript

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
261274-03/06/2015-P-aoorm
AW. FABIO ROSSI
Via Orto Limoni, n. 7/H - CATANIA (95125)
Tel./Fax"095/4-32849
ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
SEDEiDI ROMA
Proc. n.6214/14 R.G.
*
DOMANDA CAUTELARE
EX ART. 55 CÒD. PROC. AMM.
CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
/per
Paola
BRULLO,
nata /a
Ragusa
il
07/10/1980,
C.F.BRLPLA80R47H163E, rappresentata e difesa da se medesima
(c.f.
brlpla80r47h 163e, /
fax
0932/798275,
PEC
[email protected]/legalmail.it)
nonché,
anche
disgiuntamente, dall'aw. Eabio Rossi del Foro di Catania (c.f.
rssfmr71106c35 lz,
/fax
095/432849,
PEC
[email protected]),
ed
elettivamente
domiciliata a Roma iry via Nomentana n.76 presso lo studio
deil'aw. Marco Selva^_ .
contro
Ministero^ delFìstruzione, dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per il Personale Scolastico - Ufficio
Scolastico per la Regione Sicilia.
*
PREMESSA
Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti la sig.ra
Paola Brullo ha chiesto l'annullamento della graduatoria finale del
concorso per titoli ed esami, per docenti di scuola dell'infanzia e di
scuola primaria, indetto con Decreto del Direttore Generale per il
personale scolastico n.82 del 24 settembre 2012 e di tutti gli atti
connessi, nella parte in cui non le è stato valutato quale titolo
abilitante all'insegnamento il "Diploma magistrale socio-psico
pedagogico" dalla stessa_conseguito a Modica in data 17/07/1999,
con
voto
81/100
(anno
d'iscrizione
1994/95,
durata
quinquennale); con conseguente ammanco di punti pari a 3.75 e
conseguente declassamento in graduatoria (come meglio
specificato in ricorso).
Già nei precedenti atti difensivi si è fatto ampio richiamo dei
numerosi dati normativi e connesse pronunzie giurisprudenziali
(anche di rango comunitario) univocamente nel senso della
rivendicata efficacia abilitante del diploma magistrale di cui
trattasi.
Oggi v'è da aggiungere che lo stesso Ministero dell'Istruzione, in
occasione della pubblicazione del DM. n.353/14 relativo
all'aggiornamento delle graduatorie d'istituto del personale
docente, " Visto il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013", ha
preso atto del valore abilitante del diploma magistrale conseguito
entro l'a.s. 2001/02. consentendo, in ragione di ciò, l'inserimento
dei titolari del titolo medesimo in seconda fascia, riservata, per
l'appunto, ai docenti abilitati (art. 2 comma 1 lett. b punto 7).
Non solo.
Nomino e costituisco mio
difensore e procuratore
per il presente giudizio e
per tutti gli ulteriori gradi
e/o
fasi
o
giudizi
connessi, conferendo i
più ampi poteri e facoltà
di legge - compresi quelli
di conciliare, transigere,
rinunciare
agli
atti,
accettare
rinunce,
pagare, riscuotere
e
quietanzare,
proporre
domande riconvenzionali,
chiamate in causa di
terzi, ricorsi incidentali o
per motivi aggiunti - l'aw.
Fabio Rossi del Foro di
Catania
ed
eleggo
domicilio a Roma in Via
Nomentana n.76 presso
lo studio dell'Aw. Marco
Selvaggi.
"fèSl (\ovtiouGA,
tooo.
Il Consiglio di Stato, dopo essersi pronunziato in sede consultiva (Sez.II)
con il parere n.3813/13 (già commentato in ricorso), è ancora più
recentemente ritornato in argomento con la sentenza n.1973/15. Sez. VI.
ove è stato ancora una volta ribadito il valore abilitante dei diplomi
magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/02.
Ebbene.
Nonostante la chiarezza, a favore della ricorrente, del quadro normativo e
giurisprudenziale già al momento della presentazione dell'impugnativa, non
si è ritenuto di dover disturbare il Collegio con una contestuale istanza
cautelare, in quanto, pur con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio richiesto,
la docente Brullo non avrebbe, comunque, raggiunto, seppur per poco, la
posizione utile (202) per la proclamazione quale vincitrice del concorso.
E' avvenuto, tuttavia, che, come meglio si spiegherà nell'apposito
paragrafo sul periculum in mora, per effetto di un vistoso scorrimento di
graduatoria, frutto di varie rinunzie, la ricorrente, con il punteggio
rivendicato in giudizio, si troverebbe adesso nel novero dei vincitori e,
quindi, tra coloro che, a breve, verranno assunti a tempo indeterminato. Da
ciò l'odierna istanza cautelare, per la rettifica del punteggio.
Quanto al fumus boni iuris, invece, non si può che riportare, a seguire,
quanto già dedotto nei precedenti atti impugnatori, con le superiori,
stringate, precisazioni riguardo agli ulteriori dati giurisprudenziali e
amministrativi sopravvenuti nel senso della fondatezza delle istanze di parte
ricorrente.
•k
SUL FUMUS BONI IURIS
*
"MOTIVI
ARBITRARIO DISCONOSCIMENTO DEL VALORE ABILITANTE DEL
DIPLOMA CONSEGUITO NEGLI ISTITUTI MAGISTRALI ENTRO L'ANNO
2002
E
CONSEGUENTE
ILLEGITTIMITÀ'
DELLA
MANCATA
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO AL RIGUARDO SPETTANTE: VIOLAZIONE
E FALSA APPLICAZIONE R.D. 1054/23 (ART.53); L. 30 LUGLIO 1991
N.239 (ART.l); D.LGS 16 APRILE 1994 N.297 (ARTT. 191 COMMA 3
ULT. CPV, 194 COMMA 1, 197 E 334); L.341/90 (ART.3); DECRETO
INTERMINISTERIALE DEL 10/3/1997 (ART 2 COMMA 1); CIRCOLARE
DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N.434 DEL 15/7/1997; D.P.R. N. 323
DEL 23/7/1998 (ART. 15 COMMA 7); CIRCOLARE MIUR N.31 DEL
18/03/2003; CCNI SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
STATALE DEL 29/02/2012 (ART.3 COMMA 1, NOTA 1) - DIFETTO DI
MOTIVAZIONE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLA
CONTRADDITTORIETÀ' INTERNA E TRA PHP ATTI DELLA MEDESIMA
AMMINISTRAZIONE, DELL'ILLOGICITÀ MANIFESTA, DELLA PALESE
INIQUITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEGÙ
ARTT.3, 51 E 97 COST.
La sig.ra Paola Brullo ha avanzato domanda di partecipazione, che si
allega in atti, al concorso docenti indetto con Decreto del Direttore Generale
per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, nella Regione Sicilia
per la classe di concorso AA00 - scuola dell'infanzia, nonché per la classe di
concorso EE00 - scuola primaria.
2
Ciò in virtù del possesso, quale valido titolo d'accesso, del "Diploma
magistrale socio-psico pedagogico" conseguito a Modica in data 17/07/1999.
con voto 81/100 (anno d'iscrizione 1994/95, durata quinquennale).
Il bando di concorso, all'art 2 comma 2. prevede, infatti, che: "Sono
altresì ammessi a partecipare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto
interministeriale 10 marzo 1997... b) per i posti della scuola dell'infanzia, i
candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno
scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o
quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno
scolastico 1997-1998".
L'odierna ricorrente ha, quindi, affrontato con successo tutte le prove
concorsuali: in primis la prova di preselezione; quindi la prova scritta,
superata con voti 33/40; infine, quella orale, in cui ha riportato 40/40 (ciò in
maniera identica, sia per scuola dell'infanzia che primaria).
Quindi, in data 26/2/2014, con decreto del Direttore Generale, veniva
approvata e pubblicata sul sito dell'USR Sicilia la graduatoria generale
definitiva di merito del concorso di scuola dell'infanzia per cui è causa successivamente riapprovata e ripubblicata, senza modifica di punteggio per
ciò che attiene alla ricorrente, in data 5/3/2014 (con la puntualizzazione che:
"il presente decreto annulla e sostituisce il precedente pubblicato con nota
prot. n. 4214 del 26/02/2014") - in cui la signora Brullo si collocava alla
posizione 955 con un punteggio totale di 76.50.
In data 16.04.2014, con decreto del Direttore Generale, veniva, poi,
approvata e pubblicata sul sito dell'USR Sicilia la graduatoria generale
definitiva di merito del concorso di scuola primaria per cui è causa, in cui la
signora Brullo si collocava alla posizione 569 con l'identico punteggio totale di
7.6.50
La suddetta collocazione deteriore, in entrambe le suddette graduatorie
concorsuali di merito, è. tuttavia, il frutto dell'omesso riconoscimento del
diploma magistrale posseduto dalla ricorrente quale titolo abilitante e della
conseguente mancata attribuzione alla stessa di 3.75 punti (atteso il voto di
conseguimento del diploma medesimo pari 81/100), spettanti, ai sensi della
lettera A. 1.2 della Tabella di valutazione, a tutti i titoli con riconosciuto valore
abilitante.
La suddetta attribuzione di punteggio avrebbe, difatti, fatto guadagnare
alla ricorrente ben 520 posizioni (!) in graduatoria scuola dell'infanzia, e ben
325 posizioni (!) in graduatoria scuola primaria; quindi, al di là del profilo
morale (comunque, sussistente) alla giusta collocazione in graduatoria,
avrebbe reso ben più concrete le chances di futura assunzione per scorrimento
di graduatoria (ai sensi dell'art.400 comma 1 7D.Lgs.297/94).
Invero, il D.D.G. 82/12. art 2 comma 2 leti, b. e il relativo allegato 4.
contenente la "Tabella di ripartizione
del punteggio dei titoli valutabili nei
concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado", lettera A. 1.2. pur considerando il diploma
magistrale conseguito entro il 2002 quale valido titolo di accesso al concorso,
hanno, tuttavia, contraddittoriamente, escluso, per lo stesso, l'attribuzione del
preinsto punteggio spettante per i titoli aventi efficacia abilitante.
Ciò si pone, tuttavia, in palese e inspiegabile contrasto con quanto
specificamente previsto dalla risalente normativa di settore.
3
Al riguardo, già il R.D. 1054/23. all'art.53. prevedeva che
"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle
scuole elementari''.
Molto più recentemente, l'art. 1 L. 30 luglio 1991 n.239. ha
categoricamente affermato che: "E personale insegnante delle scuole materne
deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di
studio rilasciato dagli istituti magistrali".
Così pure il "Testo Unico sulla scuola", approvato con D.lgs 16 aprile
1994 n.297 (come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 352), all'art. 194 ("Esami finali
nella scuola magistrale"), comma 1. dispone che: "Al termine del corso di studi
della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne".
Lo stesso concetto trova conferma nell'art. 197 comma 1 del medesimo
"Testo Unico": "Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione
dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita,
rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella
scuola elementare e nel successivo art. 334 "Il personale docente deve
essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento
conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità
magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali".
Né la suddetta disciplina ha subito un colpo di spugna a seguito della
riforma del sistema di formazione degli insegnanti.
Difatti, nel disciplinare il passaggio dal sistema di formazione degli
insegnanti di scuola materna ed elementare (oggi scuola dell'infanzia e
primaria) mediante istituto magistrale a quello. già prefigurato dalla L.341/90
(è soltanto con la Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 5 comma 3 che viene
attribuito valore di abilitazione all'insegnamento alla Laurea in Scienze della
Formazione Primaria, corso), mediante corso di laurea in Scienze della
formazione primaria, si è. in via transitoria e del tutto ragionevolmente,
espressamente salvaguardato il suddetto valore abilitante dei diplomi
magistrali già conseguiti o in corso di conseguimento.
In particolare, l'art.3 L.341/90. dopo aver affermato, al comma 2. che:
"Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla
formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare", al successivo comma 8
puntualizza che: "Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le
modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con
riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in
servizio".
Nelle more interveniva il già citato D.Lgs. 297/94 che, all'art. 191
comma 3 ult. cpv.. ha ribadito che: "Fino all'attuazione dell'articolo 3 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti
didattici universitari, l'istituto magistrale conserva, quale fine precipuo,
quello di preparare i docenti della scuola elementare; la scuola
magistrale, quello di preparare i docenti della scuola materna".
La prevista disciplina transitoria veniva, infine, introdotta con il previsto
Decreto Interministeriale del 10/3/1997. che, "ritenuta la necessita di
*
4
procedere contestualmente alla determinazione dei tempi e delle modalità per
il graduale passaggio al nuovo ordinamento previsto dal citato articolo 3,
comma 8, della legge 341", all'art 2 comma 1 ha espressamente previsto che:
"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali
sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998,
o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via
permanente l'attuale valore legale".
R decreto in questione veniva diramato con la Circolare del Ministro
dell'Istruzione n.434 del 15/7/1997 che, altrettanto chiaramente, ha ribadito
che: "L'allegato decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 ... fissa il
momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico
1998-1999. In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno
sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono
più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di
Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere rinnovate,
sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art.
3 del citato D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già
esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi
quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo
che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi
sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo
ovinamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino
all'anno ScoUistico 1997/98".
Non solo.
A chiarire definitivamente la perdurante portata abilitante dei titoli in
questione interveniva il D.P.R. n. 323 del 23/ 7/1998 che, all'art. 15 comma 7.
così recita: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei
corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico
1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e
abilitante all'insegnamento".
E', poi, tornata in argomento la circolare MIUR n.31 del 18 marzo 2003.
ove, ancora una volta, si ribadisce che: "Resta salvo altresì il valore
abilitante del diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 a
conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali
per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli Istituti
magistrali per l'insegnamento nelle scuole magistrali e nella scuola
elementare".
Ma, ancora più recentemente, in data 29 febbraio 2012 il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola
statale, ove, all'art 3 comma 1 che richiama la Nota 1 si afferma che:
«Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola
elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi
quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale,
entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10
marzo 1997». Trattasi di disposizione pressoché coeva all'impugnato bando
di concorso (poi, pedissequamente ripresa dai successivi CCNI del 2013 e del
2014), che, come tale, rivela il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà
tra più atti della medesima amministrazione (riferibile anche agli ulteriori atti
MIUR sopra citati).
5
Non possono esservi, quindi, dubbi di sorta circa l'illegittimità
della mancata considerazione del diploma magistrale posseduto
dall'odierna ricorrente quale titolo di abilitazione all'insegnamento in quanto conseguito entro l'anno 2001/02 - e, conseguentemente,
della mancata attribuzione del punteggio previsto per tutti gli altri
titoli abilitanti dalla lettera A. 1.2 della Tabella di valutazione
allegata al bando di concorso.
Si aggiunga che l'esposta normativa è stata recentemente ricostruita, in
maniera quanto mai puntuale ed efficace, dal Consiglio di Stato. Sezione E.
che, in seno al parere n.3813/13 reso sull'affare 4929/2021. ha ancora una
volta ribadito l'efficacia abilitante del titolo di cui si discute:
"Illegittimo è ... il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai
docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d.
abilitazione magistrale ... La disposizione è affetta da evidente eccesso di
potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango
secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli
istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima
dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio
attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali
sperimentali di scuola. magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei
corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la
scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6
maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile
1994, n. 297.
Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del
d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione
al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto
questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011,
nella parte in cui esclude dalla H fascia delle graduatorie di circolo e di istituto
gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro
l'anno scolastico 2001-2002".
Il suddetto parere su ricorso straordinario è stato, poi, recepito dal
medesimo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Sez.VI. in seno a ripetuti,
recenti, provvedimenti cautelari:
"Rilevato che è controverso il valore legale abilitante connesso al
possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002
ai fini della partecipazione ai corsi di specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità, quali previsti dall'art. 13 del D.M.
10 settembre 2010, n. 249 e cui "possono accedere gli insegnanti abilitati";
Vista la decisione assunta da questo Consiglio in fattispecie simile e
secondo la quale il titolo magistrale qui dibattuto deve considerarsi
abilitante (Sez. E, 5 giugno 2013, n. 3813/2013 - affare n. 4929/2012);
.... accoglie la domanda cautelare"... (ex multis, ordinanza cautelare
n.1147/2014. su ricorso 1290/2014 r.g.ì.
Del resto, che il diploma magistrale sia "in sé abilitante" lo aveva già
chiarito persino la Corte Costituzionale, in un obiter dictum in- seno alla
sentenza la n.466/1997 e altre analoghe pronunzie giurisprudenziali si sono
nel tempo registrate.
A mero titolo esemplificativo, si confronti l'ordinanza cautelare n.89/13
TAR Piemonte, resa in seno al procedimento n.91/201'3 R.G. relativo a
6
concorso per insegnante di scuola materna indetto il 6 dicembre 2012 dal
Comune di Torino. In tale giudizio, ove era stato richiesto "l'accertamento delle
situazioni tutte di diritto e/o interesse legittimo del valore abilitante del
diploma di Scuola Magistrale e di quello di Istituto Magistrale conseguiti entro
l'a.s. 2001/2002", il citato Consesso amministrativo ha avuto occasione di
precisare che: "la clausola dell'avviso di selezione di cui alla lett. A, pt. 2, lett.
b) s'appalesa immediatamente
discriminatoria, laddove
subordina
l'ammissione alla selezione dei candidati in possesso del diploma triennale o
quinquennale di Scuola Magistrale ovvero al diploma quadriennale o
quinquennale di Istituto Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 anche
all'ulteriore possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola
dell'infanzia conseguita a seguito del superamento di concorso ordinario o di
concorso riservato e, conseguentemente, prevede di collocare in graduatoria in
ordine di punteggio i candidati che ne siano privi in coda ai candidati abilitati
o laureati e, comunque, ad ammetterli nella graduatoria solo in caso di
mancato completamento della stessa con i candidati abilitati".
Analogamente, il TAR Catania, con l'allegata ordinanza cautelare
n.270/08 (su ric. 1959/07), ha imposto la piena valutazione, in seno alle
graduatorie ad esaurimento del personale docente (analoghe a quella
concorsuale di cui trattasi), del titolo di abilitazione consistente nel diploma
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, con attribuzione del relativo
punteggio previsto in tabella.
Ma c'è di più!
Persino la Commissione Europea, in data 31 gennaio 2014. in risposta
ad una nota inviata dal MIUR alla stessa Commissione Europea in data 21
agosto 2013, si è pronunciata sulla petizione avanzata da un docente italiano
in merito alla conformità alla direttiva 2005/36 del diploma di maturità
magistrale, al fine di poter insegnare negli stati dell'Unione europea (nel caso
specifico Gran Bretagna). La Commissione, dopo aver analizzato la
legislazione italiana, ha chiarito che il diploma magistrale costituisce qualifica
piena all'insegnamento «fully qualified to teach in Italy», mentre il concorso a
cattedre rappresenta soltanto una procedura di reclutamento nella scuola
statale «the competition was Just a recruitment procedure to get a permanent
position in State schools».
Appare, dunque, definitivamente provato che la mancata attribuzione di
punteggio, nella graduatoria concorsuale per cui è causa, relativamente al
valore abilitante del diploma magistrale conseguito dalla ricorrente entro
l'anno 2002, si pone in aperta violazione di tutte le sopra calendate
disposizioni normative. oltre ad appalesare marcati profili di eccesso di
potere, per difetto assoluto di motivazione sul punto controverso (in
ulteriore violazione dell'art.3 L.241/90), illogicità manifesta, palese
iniquità e contraddittorietà interna degli atti impugnati (riguardo
all'ammissione al concorso per l'insegnamento dei candidati che hanno
conseguito il diploma magistrale entro il 2002 e, tuttavia, la mancata
valutazione dello stesso quale titolo abilitante) e tra più atti della
medesima pubblica amministrazione (secondo quanto sopra già rimarcato
in relazione ai numerosi atti MIUR attestanti la portata abilitante del titolo in
questione).
L'effetto finale è, poi, quello di un'eclatante disparità di trattamento - in
violazione dei supremi principi di cui agli art.3, 51 e 97 Cosi. - tra candidati
in possesso di titoli egualmente abilitanti per legge e, come tali, aventi diritto
1
alla medesima attribuzione di punteggio (ai sensi della più volte richiamata
lett. A.1.2).
Né, infine, per prevenire pretestuose controdeduzioni, potrebbe
affermarsi che la mancata attribuzione di punteggio ai diplomi magistrali
abilitanti potrebbe giustificarsi in considerazione della minore portata
formativa rispetto alle abilitazioni conseguite mediante corsi di livello
universitario. Difatti, al di là della improprietà di un confronto tra titoli
conseguiti in differenti contesti ordinamentali (e proprio per tale ragione
oggetto di disciplina transitoria), deve rilevarsi che alla lettera A.1.3 della
citata tabella di valutazione titoli allegata al bando di concorso, è prevista, per
l'appunto, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 1.5 per le abilitazioni
conseguite mediante laurea in Scienze della Formazione primaria. Ciò che,
anzi, prova ulteriormente la logicità di un'attribuzione del punteggio base, di
cui alla precedente lettera A. 1.2. (che, tuttavia, illegittimamente non menziona,
come detto, i diplomi magistrali conseguiti entro il 2002) per il solo valore
abilitante del titolo, a prescindere dal relativo canale di conseguimento
(oggetto, invece, di premialità specifica in seno alla citata lett.A.1.3).".
•kXXX
I motivi di ricorso sopra riportati sono stati, poi, estesi, anche alle
successive graduatorie del concorso della scuola primaria, pubblicate
daU'USR Sicilia nelle date 3/6/2014, 7/7/2014, 8/8/2014 e
21/8/2014 e della scuola dell'infanzia, pubblicate dall'USR Sicilia nelle
date 28/5/2014, 23/6/2014, 3/7/2014, 31/7/2014 e 21/8/2014,
impugnate con ricorsi per motivi aggiunti in seno al presente
procedimento.
*
SUL PER1CULUM IN MORA
Come già ampiamente esposto con il ricorso introduttivo e i successivi
ricorsi per motivi aggiunti, la candidata Brullo, con l'attribuzione dei 3,75
punti spettanti, balzerebbe dalla posizione n.569 (con punti 76,50) alla
posizione n.253 (con punti 80,25) della graduatoria del concorso. per la
scuola primaria.
Ebbene.
Come provato dagli allegati prospetti forniti dall'Amministrazione
scolastica a seguito di specifica istanza d'accesso avanzata dalla ricorrente,
ben 86 dei docenti che precedevano la ricorrente in graduatoria hanno
rinunziato alla nomina (in gran parte perché già nominati su posto di
sostegno). Cosicché la posizione effettiva che oggi, a seguito del suddetto
scorrimento, andrebbe ad occupare la ricorrente, con il punteggio richiesto
in giudizio, è la n.167: a fronte delle 202 assunzioni complessive che, come
da bando, saranno a completate entro luglio 2015.
E', quindi, evidente che solo un urgente ordine di rettifica della
graduatorie impugnate, e in particolare di quella di scuola primaria,
consentirebbe alla ricorrente di non essere ingiustamente pretermessa in
occasione delle imminenti operazioni di assunzione a tempo indeterminato,
con conseguente perdita del posto di lavoro per il quale la stessa, con grande
impegno, ha sostenuto le prove concorsuali.
*
SULL'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
8
Attese le esigenze cautelari, come sopra ampiamente esposte, e, in
particolare, 1' imminenza delle operazioni di completamento delle previste
202 immissioni in ruolo dalle graduatorie del concorso, risulta necessario
pervenire alla Camera di Consiglio ai fini della trattazione a contraddittorio
integro.
Ciò onde evitare rinvii d'udienza che potrebbero vanificare le
aspettative di assunzione a tempo indeterminato della ricorrente.
Al riguardo, si evidenzia 1' elevatissimo numero dei controinteressati
(520 per la graduatoria di scuola dell'infanzia e 325 per la scuola
primaria), individuati in tutti i candidati che verrebbero scavalcati nelle
graduatorie in questione dalla ricorrente in conseguenza dell'attribuzione del
punteggio richiesto.
Conseguentemente, nell'odierna fattispecie, la modalità più rapida e,
allo stesso tempo, più efficace appare quella della pubblicazione del testo
integrale del ricorso e dei successivi motivi aggiunti sul sito internet del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Peraltro, sulla base di positivo vaglio sul piano dell'efficacia,
tale
modalità di integrazione del contraddittorio è stata ripetutamente concessa
da codesto TAR (si confrontino, ex multis, le allegate ordinanze n.1843/15.
n. 4339/15 e n. 2600/15).
Si chiede, quindi, l'autorizzazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
41 comma 4 C.P.A., alla notifica del ricorso n.8050/14 e dei successivi
motivi aggiunti nei confronti di tutti i controinteressati, individuati in tutti i
candidati che verrebbero scavalcati nelle graduatorie in questione dalla
ricorrente in conseguenza dell'attribuzione del punteggio richiesto, secondo
le seguenti modalità:
pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione. dell'Università e
della Ricerca http: //www.miur.it. nell'apposita sezione "pubblici proclamf,
del testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti
unitamente al seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in
esecuzione del decreto del Presidente del Tar Lazio - Sede di Roma del
,
n.
al fine della piena ed effettiva conoscenza legale del ricorso a tutti i
controinteressati".
Per quanto ampiamente esposto,
SI CHIEDE
che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, previa autorizzazione all'integrazione
del contraddittorio nelle modalità sopra specificate, disporre, in via
cautelare, la sospensione degli atti impugnati e la conseguente rettifica, in
via d'urgenza, delle impugnate graduatorie concorsuali mediante l'aggiunta
di punti 3,75 alla ricorrente.
Catania, 12/5/2015
Avv. Paola Brullo
9
RELATA DI NOTIFICA
lo sottoscritto avv. Fabio Rossi, con studio in Catania Via Orto Limoni n.7/h, ai sensi della
Legge 21/1/1994 n. 53 ed in virtù dell'autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Ordine di
Catania il 27/9/2011, previa iscrizione ai nn. 628, 629 e 630 del mio registro cronologico,
ho notificato per conto di Paola BRULLO la sovraestesa domanda cautelare ex art.55
c.p.a. e contestuale istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio
relativamente al proc. TAR Lazio n.6214/14 R.G. a:
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il
Personale Scolastico - Ufficio Scolastico per la Regione Sicilia - Commissione
esaminatrice del concorso indetto con DDG n.82 del 24 settembre 2012 - scuola
dell'infanzia Regione Sicilia - Commissione esaminatrice del concorso indetto con
DDG n.82 del 24 settembre 2012 - scuola primaria Regione Sicilia, domiciliati ex lege
presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma, in via dei Portoghesi, 12 (C.A.P. 00186)
ivi trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr.
76597720584-9 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data
corrispondente a quella del timbro postale;
- Giuseppina CARPINTIERI, residente ad Ispica (RG) in via Mazzini n.54 (CAP 97014) ivi
trasmettendone la copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. nr.
76597720591-7 spedita dall'Ufficio Pitale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data
corrispondente a quella del timbro postale.
- Maria VALENZA, residente ad Alimena (PA), in via Aldo Moro n.29 (CAP 90020), ivi
trasmettendone la copia per mezzo del /servizio postale con raccomandata a.r. nr.
76597720592-8 spedita dall'Ufficio Postale di Catania 27 (via Rodi 7/9) in data
corrispondente a quella del timbro postale^.
Postaraccomandata
NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI
AR
Posteitaliane
€ 7:70 tfitVy
; Giudiziari -
""
00186-
ai sensi della legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Catania del 27/09/2011
17^74 .95125 CATANIA 27 (CT)
AW. FABIO ROSSI
1
«1.05.2015 13.1-s
t.- r;1.LO. 5TATO
Via Orto Limoni, 7 - Pai. H
95125 Catania
!
19MR6.2015
j
ì
ROSVA
N,...
<òm
.. del Registro Cronologico
Firmaceli'Avvocato notificante
AVVERTENZE
Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per
l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione
del piego e della ricevuta di ritorno.
La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi
è assente può essere consegnata ad uno della famiglia o a
persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché
trattasi di persona sana di mente e di età maggiore di
quattordici anni, o in mancanza al portiere.
Uvasì£2c>
^<S=>Voy
CjO^CoR^
Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato
per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante
raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il
piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione
del destinatario per 10 giorni.
L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in
caso di consegna del piego stesso.
v^\M^ù.or
e&vce&apr -..cmi,
scolpìco - ÒFRcxo
UY b\Qs
-GomiS5\
C>D<b ^9,/X.2~
&SGAC>IOe Sv.CXLU\ -
,GcftX^S3..DQGSl| li .Paffi.kft
ojO AJUOCfKQgA
DeiLO
.iftr...
il
(..QQÌ..8..G )
ÉQKl^rr..
TIPOGRAFIA LEONE j.r.l.. Cetonia • Tel. 095 387020
J