Regolamento UNASP-ENPALS
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Regolamento UNASP-ENPALS
ISTRUZIONI E REGOLAMENTO Per gli operatori culturali non profit La convenzione firmata dall’ Enpals con l’Unasp Acli in merito all’attività amatoriale di spettacolo, apre nuovissime possibilità di agire in regola per gli operatori delle associazioni che svolgono attività non a scopo di lucro, esonerandoli dall’obbligo del certificato d’agibilità Enpals. Anche gli ispettori Siae addetti al controllo Enpals sono obbligati al rispetto della convenzione. L’operatore culturale non profit che vorrà agire nello spettacolo sotto la tutela delle associazioni di promozione sociale ACLI (Unasp/Acli) dovrà rispettare i seguenti adempimenti: 1. DIVENTARE SOCIO: Dovrà associarsi ad un’associazione di base (circolo) affiliata all’Unasp Acli, firmando una richiesta specifica di adesione dove si dichiara testualmente di accettarne Statuto e Regolamenti e impegnarsi ad operare senza alcun compenso, salvo il recupero delle spese vive sostenute, documentate analiticamente e con i relativi documenti fiscali. 2. NULLA OSTA DI AGIBILITA’ DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI: Permane l’obbligo di essere associati ad una Struttura di base Unasp Acli munita di Nulla Osta di Agibilità rilasciato dal Ministero per i Beni Culturali per gruppi, compagnie e associazioni dilettantistiche, al fine di vedersi riconosciuto l’esonero da ogni adempimento non solo previdenziale (Enpals) ma anche assistenziale, assicurativo e fiscale riguardante i “lavoratori dello spettacolo”. 3. CONTRATTI E RICEVUTE: E’ indispensabile utilizzare la modulistica seguente prevista dalle rispettive Presidenze nazionali: a) Modulo riguardante la proposta di convenzione per collaborazione artistica non profit (che sostituisce eventuali contratti di prestazione artistica, tassativamente vietati al fine di evitare l’eventuale errata supposizione che si tratti di prestazioni lavorative). b) Modulo riguardante la ricevuta provvisoria firmata dal socio stesso in nome e per conto della propria associazione (circolo), da rilasciare all’ente organizzatore, all’atto dell’incasso del finanziamento concordato. (Il Presidente dell’associazione stessa invierà successivamente all’ente organizzatore la ricevuta definitiva a sua firma o, a richiesta, la fattura. In questo caso il socio deve farsi dare anche l’IVA: 10% per gli spettacoli teatrali, 20% negli altri casi). Se la ricevuta raggiunge o supera la somma di € 77,47 occorre apporre una marca da bollo da € 1,29. 4. FATTURE: Normalmente un’associazione non profit rilascia semplici ricevute ai sensi dell’art. 4 della legge sull’IVA. Gli enti organizzatori non profit (associazioni, centri sociali, onlus, parrocchie, festival di partito, pro loco, comuni, fondazioni bancarie etc.) possono mettere a bilancio tali ricevute senza problemi. Se l’ente organizzatore è un imprenditore o una ditta chiederà invece la fattura. Il circolo può, all’occorrenza aprire una speciale partita IVA forfetaria, riservata esclusivamente alle associazioni non profit, ai sensi della legge 398/91 e, quindi, a richiesta, è in grado anche di rilasciare regolare fattura, senza stravolgere la propria natura di ente non profit. 5. RIMBORSI SPESE: Entro il 5 di ogni mese è d’obbligo presentare al Presidente della propria associazione di base le convenzioni concordate e le ricevute emesse, unitamente a ogni domanda di rimborso spese, debitamente firmata, compilata analiticamente e corredata da ricevute fiscali o fatture intestate direttamente a ogni dilettante che inoltra richiesta di rimborso, e che siano riconducibili direttamente ad ogni singola iniziativa artistico-sociale effettuata, escludendo tassativamente, ai fini della documentazione, gli scontrini fiscali e, comunque, ogni documento privo di riferimenti certi intestati inequivocabilmente al dilettante in questione. Per quanto riguarda le spese di viaggio valgono le tabelle ACI, che determinano un costo chilometrico forfetario, comprensivo di benzina, olio, gomme, manutenzione e ammortamento, proporzionato alla vettura utilizzata. E’ quindi indispensabile fornire al proprio Presidente locale tutti i dati identificativi della vettura utilizzata (marca, modello, targa, cavalli fiscali, tipo di carburante, percorrenza media annuale in Km). Il costo del viaggio è sempre individuale, il percorso si calcola dalla propria residenza personale alla sede dell’esibizione e ritorno. 6. GRUPPI, ORCHESTRE, COMPAGNIE: Nel caso di gruppi o compagnie artistiche soltanto le convenzioni e le ricevute sono collettive. Le domande di rimborso spese sono sempre individuali e, quindi, personali. Il direttore artistico della compagnia o del gruppo, dovrà farsi delegare dal proprio Presidente, a rappresentarlo nei rapporti con gli enti organizzatori. Sarà poi suo il compito di relazionarsi mensilmente con il proprio Presidente, consegnandogli le convenzioni concordate e le ricevute emesse di cui sopra, unitamente alle domande individuali di rimborso spese di ciascun componente del gruppo o della compagnia. 7. NOME DELLO SPETTACOLO: Sempre nel caso di gruppi, orchestre o compagnie artistiche i cui membri sono soci del circolo, il nome, ad esempio dell’orchestra, non ha nessun valore ai fini fiscali e previdenziali né tanto meno ai fini dell’obbligo o meno dell’agibilità. Esso rappresenta esclusivamente il nome di uno spettacolo, (e non il nome di una presunta ditta) costruito all’interno stesso dell’associazione. Tale nome può essere pubblicizzato sui manifesti come normalmente accade per gli spettacoli teatrali. 8. SPETTACOLI ORGANIZZATI DA CIRCOLI DIVERSI: E’ consentito all’occorrenza anche allestire spettacoli con gruppi, orchestre, compagnie di circoli diversi. Anche in questo caso sarà sempre il direttore artistico a rapportarsi con l’ente organizzatore pur in nome e per conto del proprio Presidente. Quest’ultimo, se il denaro incassato sarà soltanto il rimborso delle spese, potrà rimborsare direttamente anche il socio di un altro circolo. Se invece, oltre alle spese, riceverà un contributo liberale alle attività istituzionali, dividerà tale contributo con l’altro circolo, facendosi rilasciare una semplice ricevuta (il rapporto economico tra due associazioni non profit non prevede il rilascio di fatture). In questo caso però ogni operazione potrà essere effettuata soltanto con l’autorizzazione del Presidente Provinciale. 9. COMPENSO PER L’ARTISTA: Se nell’ambito dello spettacolo viene utilizzato un artista che, oltre al rimborso spese, percepisce un compenso, scattano obbligatoriamente tutti gli adempimenti relativi ai lavoratori dello spettacolo, a partire dall’obbligo del certificato d’agibilità Enpals. 10. DILETTANTI: Il dilettante non è colui che fa già un altro lavoro, il dilettante è colui che non percepisce alcun compenso. Egli però può, a richiesta, percepire il rimborso delle spese sostenute, purchè elencate voce per voce a piè di lista corredate dai relativi documenti fiscali di cui al punto 5. Il rimborso spese forfetario, potendo nascondere un compenso mascherato, ex lege è gravato di tasse e contributi. Il dilettante non è necessariamente un mediocre artista. Occorre distinguere tra “professione” e “professionalità” . Ci sono professionisti (o mestieranti) che sono artisti mediocri e ci sono dilettanti che, volendo dedicarsi per scelta ad attività artistiche non richieste dal mercato, sono pur tuttavia artisti eccezionali. Attenzione! Quando l’artista percepisce un compenso perde automaticamente la qualifica di dilettante ai fini della presente convenzione che, pertanto, non potrà essere applicata. Sarà quindi obbligo del Presidente dell’Associazione inquadrare tale artista come lavoratore dello spettacolo rispettando tutti i relativi adempimenti contributivi. A tale riguardo, deve essere prestato un controllo rigoroso quando l’artista è una persona disoccupata. 11. LAVORATORE DELLO SPETTACOLO E DILETTANTE: Vi sono musicisti professionisti che si mantengono facendo il “liscio” o comunque musica richiesta dal mercato e, nei giorni liberi, fanno jazz o musica classica senza percepire compensi. Lo spartiacque è sempre il compenso. Se, occasionalmente, il lavoratore dello spettacolo, iscritto quindi all’Enpals, svolge attività artistica senza percepire compensi, solitamente per motivazioni speciali di carattere culturale, non profit o per beneficenza, può agire in tal caso come dilettante e far parte di gruppi, orchestre o compagnie dilettantistiche. 12. CONCORRENZA SLEALE: Il dilettante, ovviamente, per le ragioni su esposte, costa molto meno del lavoratore dello spettacolo. Occorre quindi una regola per evitare che scatti la concorrenza sleale a danno del lavoratore, ovvero dell’artista che vorrebbe vivere del proprio lavoro. Non solo tale concorrenza potrebbe mettere in seria difficoltà il lavoratore dello spettacolo e la sua famiglia ma, parimenti, impedirebbe ai giovani artisti di aspirare un giorno a diventare a loro volta lavoratori dello spettacolo. Le Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e nel rispetto della Costituzione, tutelano istituzionalmente in primis i lavoratori. Non possono consentire quindi l’insorgere della concorrenza sleale. L’Unasp Acli, ai sensi anche degli artt. 21 e 33 della Costituzione italiana, tutela la libertà di espressione e la libertà artistica, purchè non entrino in contrasto con gli artt. 1 e 4 che tutelano il diritto al lavoro. In conseguenza di ciò ogni singolo socio della struttura di base, sia che agisca individualmente, sia che agisca all’interno di un gruppo artistico, POTRA’ AGIRE come dilettante, PURCHE’ GRATUITAMENTE, IN TUTTE LE INIZIATIVE NON LUCRATIVE (circoli, associazioni, centri sociali, parrocchie, pro-loco, feste di partito etc.) Inoltre, allo scopo di promuovere la rieducazione del pubblico alla MUSICA E ALLO SPETTACOLO DAL VIVO DI QUALITA’, le Associazioni intendono intervenire, attraverso iniziative programmate, anche all’interno di pubblici esercizi e discoteche. Sarà perciò consentito, ai gruppi artistici associati, di portare il proprio messaggio culturale anche NELLE DISCOTECHE, NEI PUBS, NEI RISTORANTI, NEI PIANO-BAR E, COMUNQUE IN TUTTI I LUOGHI GESTITI DA IMPRENDITORI A SCOPO DI LUCRO, ANCORCHE’ GRATUITAMENTE E PREVIA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE MOTIVATA DEL PRESIDENTE PROVINCIALE; in ogni caso però con un limite massimo di 10 SPETTACOLI ALL’ANNO. Chi non rispetta tali limiti perde il diritto a rimanere socio. Il Presidente Provinciale sarà tenuto a conservare la registrazione delle suddette autorizzazioni e quant’altro connesso. Provvederà successivamente, ogni mese, a trasmettere copia di tale documentazione alla Presidenza Nazionale della propria Associazione e, contestualmente, alla competente direzione nazionale ENPALS. 13. I CONTROLLI INTERNI L’attività artistico-culturale non profit nei pubblici esercizi o, comunque, nei locali gestiti da imprenditori a scopo di lucro potrebbe dare adito a proteste da parte dei lavoratori dello spettacolo e dei relativi sindacati. Al fine quindi di evitare esibizioni non sufficientemente motivate sul piano artistico-culturale, ideale e sociale, nonché di mantenere la situazione sotto controllo, i soci che ambiscono a portare il loro messaggio culturale anche all’interno di discoteche, pubs, ristoranti, piano-bar etc. dovranno rispettare i seguenti adempimenti: 1. dovranno chiedere l’autorizzazione, anche tramite fax, almeno 8 giorni prima, al Presidente Provinciale motivando adeguatamente la propria intenzione. Se il Presidente provinciale non è ancora stato nominato dovranno inviare il fax alla Presidenza regionale o, in mancanza, alla Presidenza nazionale. In assenza di adeguate motivazioni gli organi dirigenti potrebbero anche vietare, tramite fax, l’esibizione programmata. 2. In ogni caso, partendo dall’accertato presupposto che il rilascio di una fattura (ai sensi della L.398/91) è motivatamente richiesto solo dai pubblici esercizi e NON dagli organizzatori non profit, ogni gruppo artistico potrà richiedere al Presidente del proprio sodalizio locale l’emissione di non più di 10 fatture ogni anno, corrispondenti ai 10 spettacoli annuali nei pubblici esercizi di cui al precedente punto 12. Ogni fattura dovrà contenere esplicitamente, oltre al nome del gruppo artistico, i nominativi di ogni singolo socio facente parte del gruppo artistico in questione. Ad evitare eventuali elusioni o piccole astuzie il Presidente del sodalizio è responsabile di questo primo controllo e ne risponderà direttamente. 3. I gruppi artistici devono essere formalizzati e dichiarati. Deve essere nominato un direttore artistico e logistico per ogni gruppo che risponderà in primis di eventuali irregolarità. E’ assolutamente ed ovviamente vietato, ai singoli componenti di ogni gruppo, evidentemente allo scopo di aggirare fraudolentemente il regolamento, fatturare a turno a proprio nome la prestazione effettuata, in modo da moltiplicare le possibilità di fatturazione annuale. 4. Non può essere riconosciuto come dilettante il musicista che non fa musica dal vivo e che si esibisce avvalendosi anche di supporti preregistrati. 14. PROBLEMI D’INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE Gli Organi di controllo sul territorio potrebbero interpretare la convenzione con l’ENPALS in maniera restrittiva creando problemi di applicazione e di contestazione. In tali casi una commissione paritetica nazionale tra Enpals e l’Unasp Acli provvederà, qualora opportunamente interpellata e documentata per iscritto, a dirimere ogni eventuale controversia. 15. RAPPORTO CON LA SIAE: La Siae tutela in proprio il diritto d’autore ma ha ricevuto l’incarico pubblico come organo di controllo in nome e per conto di Enpals, Inps, Inail e Ministero delle Finanze. I controlli incrociati, l’informatica, i codici fiscali, la firma dei bollettini Siae etc. rendono impossibile qualsiasi irregolarità. a) La Siae come Pubblico Ufficiale: la SIAE, in conseguenza degli incarichi ricevuti, si presenta sempre come Pubblico Ufficiale. Il Governo però, ad evitare eventuali e locali abusi di potere, limitatamente agli incarichi pubblici delegati, ha stabilito con apposita circolare del Ministero delle Finanze, limiti e poteri della SIAE. Nella sostanza la SIAE può fare ogni controllo nel corso del quale però non può interrompere lo spettacolo, non può elevare contravvenzioni, non può sequestrare strumenti o attrezzature. La Siae può solo redigere un verbale, dopo di che Enpals, Inps, Inail e fisco decideranno autonomamente se e come intervenire. Ciò vale anche per i controlli sul certificato d’agibilità Enpals. In merito, in vero, ex lege, il primo controllo lo deve fare l’ente organizzatore; se non lo fa all’organizzatore viene comminata una multa di € 26 al giorno per ogni artista, anche se dopo risulta che gli artisti erano in regola. E’ quindi indispensabile che gli artisti forniscano all’organizzatore, prima dell’esibizione, la documentazione che comprova l’esonero dal certificato d’agibilità Enpals. Diventa quindi ineludibile la prassi di firmare e di far firmare la convenzione (sostitutiva di contratto) di cui al punto 2). b) La Siae a tutela del Diritto d’Autore: il diritto d’autore è un diritto privato d’interesse pubblico tutelato dalla SIAE; chi vuole usare le opere tutelate dalla Siae deve richiedere speciale autorizzazione e deve obbligatoriamente compilare la documentazione riguardante le opere eseguite. La compilazione della documentazione è affidata all’artista che ne diventa responsabile. Le falsificazioni e le omissioni vengono perseguite. 15. ASSISTENZA DELLA SEDE PROVINCIALE: Le Acli sul territorio forniscono ogni informazione e assistenza in merito a quanto riportato e non. E’ quindi indispensabile e conveniente instaurare con gli organi dirigenti provinciali un rapporto continuo di reciproca collaborazione, fermo restando l’obbligo di armonizzare la propria politica artistico-culturale con gli organi dirigenti specifici di settore a tutti i livelli. Roma___________________ Il Presidente Nazionale Unasp Acli Cristian Carrara ATTENZIONE! Usare tassativamente la modulistica di seguito allegata: 1. Proposta di convenzione (sostitutiva di contratto) 2. Ricevuta provvisoria (firmata dal socio/direttore artistico) 3. Ricevuta definitiva (firmata dal Presidente/legale rappresentante) 4. Fattura (ex L.398/91) “ “ “ “ “ 5. Domanda di ammissione a socio (per i nuovi soci)
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