Criminalità organizzata e gioco lecito e illecito_Relazione annuale
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Criminalità organizzata e gioco lecito e illecito_Relazione annuale
Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito (Magistrato delegato Cons. Francesco Paolo Giordano) Stato delle problematiche e analisi Nelle precedenti relazioni, emergeva uno spaccato particolarmente interessante, giacché le tre più importanti strutture criminali, la Camorra, la ‘Ndrangheta e Cosa nostra hanno da sempre avuto una propensione verso il controllo del gioco d’azzardo e dei videopoker. Per Cosa nostra, basti citare l’inchiesta della D.D.A. di Palermo che ha portato all’arresto del boss Salvatore LO PICCOLO, dove emerge come tra gli affari milionari della cosca vi fosse il controllo del Toto nero, e del Lotto clandestino 49. Per la Camorra, occorre citare la provincia di Salerno, Napoli e la Piana del Sele come zone dove agguerrite cosche si contendono il controllo del gioco di azzardo. Nella città di Salerno, come ha registrato un’indagine del 2006, agisce il clan PANELLA– D’AGOSTINO, i cui interessi mafiosi non sono rivolti solo verso gli stupefacenti, l’usura, le estorsioni, i delitti contro la pubblica amministrazione e i reati contro la persona ma anche verso la gestione del gioco d’azzardo. Anche a Napoli, un gruppo autonomo controlla il gioco d’azzardo nel quartiere San Paolo, gestendo il noleggio dei videopoker. La ‘Ndrangheta appare interessata al settore, al riguardo la D.I.A. fin dal 2003 ha dimostrato che in Piemonte operano numerose ‘ndrine, per lo più espressione delle famiglie del c.d. “mandamento jonico”, che gestiscono il gioco d’azzardo, oltre ad altri vasti traffici di sostanze stupefacenti, di armi, l’usura, le estorsioni, e lo sfruttamento della prostituzione di donne extracomunitarie. Nel mercato criminale del gioco d’azzardo, specialmente nelle bische clandestine soprattutto nelle zona di Rimini e di Riccione, ma anche nello stesso capoluogo regionale e nelle province di Forlì e Ravenna, sono presenti organizzazioni di origine calabrese. Anche la criminalità pugliese cerca altre fonti di guadagno nel gioco d’azzardo, come per il racket delle estorsioni e dell’usura, anche il gioco d’azzardo, costituisce una fonte importante di finanziamento dell’organizzazione criminale, l’attività è gestita tramite il controllo dei noleggi di apparecchiature elettroniche opportunamente truccate. Sul fronte dei Casinò, è noto che nel nostro Paese operano attualmente 4 strutture pubbliche 50, Sanremo, Venezia, Saint Vincent e Campione d’Italia, costantemente oggetto di attenzione da parte delle Forze di polizia. Basterebbe citare il famoso “Blitz di San Martino” del giorno 11.11.1983, allorché tutte e quattro le strutture vennero perquisite al culmine di un’indagine concernente la 49 F. VIVIANO, Appalti, pizzo e uomini da uccidere, l’archivio segreto dell’ultimo boss, in La Repubblica, 27.12.2007, pag. 8. 50 A queste strutture altre se ne aggiungeranno, infatti la Camera dei Deputati, nella seduta del 23.7.2008, a margine della discussione sulla conversione in legge del decreto legge 25.6.2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha approvato l’ordine del giorno che «impegna il Governo a prevedere un provvedimento legislativo atto ad autorizzare la riapertura della casa da gioco di Taormina e a valutare l'opportunità di aprirne altre nelle maggiori regioni del sud». Va rammentato che la casa da gioco a Taormina operò dal 1963 al 1965. _________________________________________________________________________________ 257 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ scalata della società di gestione del Casino di Sanremo da parte di due cordate contrapposte nelle quali si erano infiltrati personaggi legati alla criminalità organizzata. Quello di Saint-Vincent è gestito, dal 1° luglio 1994, dalla Gestione Straordinaria istituita in applicazione dell’art. 1 l.reg. n. 88 del 1993. Il Comitato di Gestione è composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta e sulla loro attività vigila il Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta. Trimestralmente viene presentata alla Giunta Regionale un rendiconto economico-finanziario accompagnato da una relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate. Il bilancio annuale di esercizio è presentato all'approvazione del Consiglio Regionale. I rapporti tra la Gestione e la Regione sono delineati da uno statuto ad hoc. Con l. reg. 30 novembre 2001, n. 36, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, per concludere la straordinarietà della gestione, ha costituito una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata al 99% dalla stessa Regione, ritenendo tale scelta operativa la più opportuna per una gestione corretta, trasparente ed economicamente efficace del Casinò, nel pieno perseguimento dell'esclusivo interesse pubblico. La presenza del Casinò della Vallée di Saint-Vincent faceva ritenere credibile, anche se non espressamente provato, secondo le risultanze di numerose audizioni della Commissione Parlamentare Antimafia nella XIV Legislatura, che vi fosse un forte interesse della criminalità organizzata ad utilizzare la Casa da gioco quale strumento di riciclaggio di capitali illeciti e fruire della presenza di un fitto sottobosco di “cambisti” e “prestasoldi”, quale fonte di approvvigionamento di altre risorse economiche. Un importante riscontro è stato acquisito, nel 2006, attraverso l’operazione della D.D.A. di Palermo denominata proprio “SAINT VINCENT”. Per il Casinò di Venezia, un fronte nuovo di probabili attività illecite, è costituito dalla presenza di cittadini cinesi. Costoro, nel 2003, hanno rappresentato il 18% della clientela del Casinò Municipale, concentrando la loro attenzione sui tradizionali giochi che esplicano con una buona disponibilità di danaro contante. Per il Casinò di Sanremo, come del resto per gli altri Casinò, va rilevato che intorno ad esso prosperano varie attività, che devono necessariamente essere oggetto di controllo preventivo da parte delle Forze dell’ordine, impegnate, in particolare, ad assicurare la regolarità del gioco e a svolgere un’azione di filtro delle presenze, infatti pregiudicati si recano nella sala da gioco anche con false identità. Da recente sono stati aperti alcuni siti denominati “casino on line”, inaugurati per Venezia e Sanremo, per cui il server del Casinò è collegato con quelli delle varie carte di credito. E’ proprio grazie a questi controlli preventivi che si scongiura una massiccia opera di infiltrazione della criminalità organizzata. La legislazione in materia di gioco lecito ruota attorno ai reati di cui agli artt. 718-723 c.p., che puniscono l’esercizio del gioco d’azzardo, oltre al disposto di cui agli artt. 86 (sulla necessità di licenza per la produzione, importazione, distribuzione ed installazione delle apparecchiature automatiche, slot machine) e 110 T.U.L.P.S. (sulle predette apparecchiature), quest’ultimo più volte oggetto di interventi legislativi. Da ultimo, è intervenuto l’art. 1 comma 282 della legge finanziaria 2008, l. 24.12.2007, n. 244, che ha modificato il comma 6 del predetto art. 110, inserendo, a decorrere dal 1.1.2008, la necessità che le apparecchiature siano dotate di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei _________________________________________________________________________________ 258 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ Monopoli di Stato. Inoltre, è stata definita in modo diverso la nozione di “gioco”, nel senso che, «insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco». Infine, ora è anche prevista la possibilità, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, della verifica dei singoli apparecchi. Precedentemente, era stato modificato dagli artt. 85 e 86 l. 27.12.2006, n. 296, legge finanziaria del 2007. L’art. 110 citato prevedeva una contravvenzione oggi depenalizzata in forza dell’art. 1, comma 543 l. n. 266 del 2005, legge finanziaria del 2006, che per il disposto di cui all’art. 1, comma 547, stessa legge, per le violazioni realizzate prima della legge di depenalizzazione si applica la normativa all’epoca in vigore. Vi sono, inoltre, altre leggi speciali che regolano le scommesse al Totocalcio, al Lotto, la l. 2.8.1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto e all’Enalotto, oltre alla normativa su “Gratta e vinci”, Totip, Tris, Big show, Big Rece, Big Match, Totogol, ed infine la l. 13.5.1999, n. 133, disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, la l. 13.12.1989, n. 401, interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, e la l. 25.8.1991, n. 287, sull’aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi. V’è ancora una pletora di disposizioni della normativa secondaria. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. III, 7.5.2007, n. 17262, I.E.S. ed altro, in Dir. Pen. e proc., 2007, 1143), per la configurabilità del reato di gioco d’azzardo, commesso per mezzo di un congegno elettronico, non “è sufficiente che l’apparecchio abbia le caratteristiche previste dal quinto comma dell’art. 110 T.U.L.P.S., ossia che sia predisposto per il gioco d’azzardo, essendo necessario accertare, oltre all’aleatorietà della vincita, anche la sussistenza della finalità di lucro, secondo il chiaro tenore letterario dell’art. 721 c.p.”. Tale finalità ricorre quando si consegue dal gioco un guadagno apprezzabile ed economicamente valutabile per sé o per altri (Cass., Sez. III, 7.7.2000, Sinigaglia, e Cass., Sez. III, 19.9.2000, Di Lello, in Dir. Pen. e proc., 2000, 1595), e secondo la più recente giurisprudenza, la tenuità della posta in gioco esclude la finalità di lucro, perché serve solo a vivacizzare il gioco e finalizzarlo ad un maggior divertimento (Cass., Sez., III, 24.10.2002, Coviello, Rv. 223203). La normativa, oggetto di molteplici interventi, ammette l’utilizzo degli apparecchi descritti ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del T.U.L.P.S, vale a dire da un lato, gli apparecchi previsti dal 6° comma, per i quali è stata prevista la connessione e gestione a mezzo rete telematica, le cui modalità sono state stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12.3.2004, n. 86, e dall’altro lato, gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor, quelli basati sulla sola abilità fisica che non distribuiscono premi, per i quali la durata delle partite può variare e il costo della singola partita può superare i 50 centesimi di euro. La rete telematica è stata istituita col d.p.r. 26.10.1972, n. 640, poi modificato dall’art. 14 bis, comma 4, l. 24.11.2003 n. 326, secondo cui “Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica si_________________________________________________________________________________ 259 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma”. E’ stata data in concessione la gestione della rete con apposite convenzioni che prevedono il passaggio della proprietà della rete allo Stato, allo scadere della concessione. Tuttavia, la rete telematica non è ancora operativa al cento per cento. V’è poi la possibilità, stante a un decreto del 2003, del gioco del “bingo interconnesso”, da attuare con sistemi telematici corrispondenti a quelli già operativi per la gestione degli apparecchi elettronici da divertimento ed intrattenimento. La normativa vigente vieta il gioco del “bingo” in sale dedicate all’esercizio di altri giochi e comunque collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi, biliardini e apparecchi similari. Con la legge finanziaria del 2006, l. 23.12.2005, n. 266, è stato introdotta una disposizione nel testo unico, l’art. 66, che autorizza un nuovo tipo di slot in cui si abbassa il tempo minimo di gioco, da 7 a 4 secondi (prima era da sette a tredici secondi), si aumenta il costo della partita da 50 centesimi a 1 euro, e si alza la vincita massima, da 50 a 100 euro. Prima la macchina elargiva vincite sulla base di cicli di settemila euro, vale a dire ogni settemila euro incassati, venivano erogate casualmente vincite per un totale di 5.250 euro. Ora si è passati a cicli prima di 14.000, poi di 28.000 euro, il che vuol dire che le vincite sono distribuite non più su 14 mila partite ma su 140.000 51. Le vincite non possono risultare inferiori al 75% delle somme giocate. Le infiltrazioni criminali nel settore appaiono esposte a notevoli rischi, sia per quanto riguarda l’assetto societario delle concessionarie, sia per quanto riguarda la possibilità che a soggetti incensurati, titolari di concessioni o di licenze per singole sale giochi, si affianchino soci occulti inseriti organicamente nella criminalità organizzata, la quale tramite prestanomi insospettabili potrebbe utilizzare il circuito legale sia per scopi di riciclaggio, mediante false vincite di copertura di movimenti di denaro, sia per consentire alla propria rete territoriale di scommettitori, prestatori di denaro e quant’altro, di disporre di un numero enorme di agenzie di scommesse, che pertanto potrebbero contribuire a consolidare il fenomeno della “legalizzazione dell’economia criminale” 52. Le più importanti indagini, nel periodo di riferimento, si sono incentrate innanzitutto sulla gestione degli apparecchi elettronici da intrattenimento, dove possono essere conseguiti rilevanti introiti economici con limitati rischi giudiziari. Altro settore di infiltrazione è stato segnalato nelle corse ippiche, sia presso i punti SNAI, sia presso gli ippodromi, dove l’alterazione delle modalità di partecipazione e dei risultati e il controllo illecito avviene essenzialmente attraverso gli accordi tra addetti ai lavori, minacce ai drivers e con il dopaggio di cavalli. Per quanto riguarda i casinò, va osservato che emergono illeciti per lo più riferi51 L. CORVI, Da Potenza a Venezia, procure al lavoro «Le vincite? C' è chi le manovra», in Il Corriere della Sera, 4.5.2008, pag. 9, dove però erroneamente si attribuisce la modifica alla legge finanziaria del 2007 anziché a quella del 2006. 52 U. SANTINO, Crimine transnazionale e capitalismo globale, in "AltrEuropa", n. 7, aprile-giugno 1997, 38. _________________________________________________________________________________ 260 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ bili alla clonazione di carte di credito, alle truffe, ad altri reati che riguardano, tra l’altro, la spendita di banconote contraffatte, e si deve sottolineare il ricorso a prestiti usurari, da parte dei giocatori, per far fronte alle perdite economiche subite. Le scommesse clandestine e le Sale Bingo continuano a rappresentare fattori di interesse per la criminalità organizzata, sia per quanto riguarda le infiltrazioni nelle società di gestione delle Sale Bingo, che si prestano costituzionalmente ad essere un facile veicolo di infiltrazioni malavitose e di riciclaggio, sia per quanto riguarda le società concessionarie della gestione della Rete telematica, dove si è assistito ad un duplice fenomeno, da un lato l’aggiudicazione a prezzi non economici di talune concessioni, e dall’altro lato al proliferare dei punti di scommessa, i c.d. “corner”, alcuni dei quali chiaramente inseriti in una rete territoriale dominata dalla presenza di un circuito criminale. Non è affatto trascurabile, poi, la manipolazione dei sistemi di collegamento in rete degli apparecchi da gioco con l’A.A.M.S., mediante la sostituzione delle schede originali con altre false che alterano le percentuali di rischio della vincita. Nell’ambito delle scommesse clandestine per via telematica attraverso i cosiddetti “internet point”, si conferma un notevole interesse, su tutto il territorio nazionale, per questa forma di scommessa esercitata per mezzo di bookmakers stranieri. Queste nuove modalità di inserimento della criminalità organizzata nel gioco, si coniugano con le tradizionali forme di intervento, attraverso l’imposizione del noleggio di apparecchi di videogiochi, la gestione di bische clandestine e la pretesa di esigere le relative quote di utili, la presenza di un’organizzazione per scommesse illegali, nel c.d. Toto e Lotto nero o clandestino. Tutto ciò fa del “gioco” un settore molto appetibile dalle organizzazioni criminali, e perciò tanto la magistratura antimafia quanto le Forze di polizia centrali e interprovinciali e gli organi specializzati di polizia giudiziaria non possono sottovalutare tali fenomeni, che si prestano fra l’altro a mimetizzarsi facilmente. Nella legislazione sul gioco e le scommesse c’è da registrare un’ulteriore problematica, insorta dinanzi alla giurisdizione amministrativa. La normativa statale vigente in materia di scommesse e concorsi prognostici, di cui agli artt. 88 T.U.L.P.S. e 4 l. 410 del 1989, era stata disapplicata dal TAR Abruzzo 53, in sede di annullamento del provvedimento del Questore di Lecce di diniego dell’autorizzazione alla gestione dell’attività di intermediazione nel settore delle scommesse per conto di società estera, sentenza che si uniformava ad una precedente decisione dello stesso TAR 54, in quanto la normativa nazionale vigente in materia di scommesse e di concorsi pronostici (art. 88 r.d. n. 773 del 1931 ed art. 4 l. 410 del 1989) posta a base dell’impugnato diniego, poiché realizzava un regime di monopolio in favore dello Stato, non poteva avere applicazione in quanto incompatibile con i principi comunitari della libertà di stabilimento (art. 43 Trattato U.E.) e della libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione europea (art. 49). Il giudice amministrativo di primo grado giungeva alla conclusione secondo cui tale normativa era in contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 15, e 41 Cost. In particolare, il giudice di primo grado opinava che dagli artt. 88 T.U.L.P.S. modificato dalla l. 23.12.2000 n. 388, e 4 l. 13.12.1989 n. 410, fosse stato istituito un regime di monopolio a favore dello Stato italiano, incompatibile con i richiamati principi. La sentenza riprendeva alcune delle argomen53 54 TAR Abruzzo, Sez. L’Aquila, 29.6/20.10.2005, n. 867, Pellegrino A. c. Ministero Interno. TAR Abruzzo, Sez. L’Aquila , 25.5./30.7.2005, n. 661, Calafiore D. c. Ministero Interno. _________________________________________________________________________________ 261 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ tazioni svolte nella sentenza della Corte di Giustizia in C-243/01 “Gambelli”. Per la verità detta ultima sentenza aveva ritenuto che le disposizioni del Trattato CE relative alla libera prestazione dei servizi non ostassero a una normativa nazionale, come quella italiana, che riserva a determinati enti il diritto di esercitare scommesse sugli eventi sportivi, ove tale normativa sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale tendenti a limitare gli effetti nocivi di tali attività e ove le restrizioni da essa imposte non siano sproporzionate rispetto a tali obiettivi. Il Consiglio di Stato 55 ha ribaltato la decisione del TAR, affermando che la disciplina interna in materia di gestione e intermediazione nell’ambito delle scommesse e dei concorsi prognostici, che attribuisce allo Stato un penetrante potere sulla materia, attraverso la previsione di un sistema concessorio e autorizzatorio, non vìola i principi del diritto comunitario e in particolare il diritto di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi all’interno dell’U.E. Le norme interne risultano compatibili con il trattato U.E., in quanto trovano giustificazione in esigenze di ordine e di sicurezza pubblica di cui agli articoli 46 e 55 del trattato medesimo. Nella citata normativa non si ravvisa – secondo il Consiglio di Stato – alcun carattere discriminatorio, poiché il sistema di accesso alle concessioni non distingue tra società italiane e società estere interessate alla gara per le concessioni e alle relative procedure a evidenza pubblica possono partecipare anche le società di capitali. Si tratta, indubbiamente, di un principio che appare idoneo a porre un argine ai rischi di infiltrazione mafiosa cui il settore dell’intermediazione nei giochi e nelle scommesse è sicuramente esposto. Non va, infine, trascurato che la Corte di cassazione 56 ha stabilito che l’attività svolta da una società britannica doveva ritenersi assoggettabile alla disciplina sanzionatoria di cui al già richiamato art. 4 l. n. 401 del 1989. D’altra parte, già con sentenza delle Sezioni unite 57, era stato affermato che la normativa italiana in materia di gestione delle sommesse e dei concorsi pronostici, anche se caratterizzata da innegabile espansione dell’offerta, persegue finalità di controllo per motivi di ordine pubblico che, come tali, possono giustificare le restrizioni che essa pone ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Con la conseguenza che “il reato di cui all'art. 4, comma 4 bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica o telematica di scommesse o per favorite tali condotte) può concorrere con quello previsto dal comma quarto ter dello stesso art. 4 (raccolta e prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse attuate per via telefonica o telematica senza la specifica autorizzazione prescritta in relazione al mezzo adottato), in quanto essi hanno diversa materialità e diverso oggetto giuridico, tutelando il primo l'interesse pubblico al controllo sulla gestione delle scommesse e la connessa protezione dell'ordine pubblico, il secondo la sicurezza delle telecomunicazioni 58”. Altra questione venuta all’attenzione tanto dell’Autorità della concorrenza quanto del giudice amministrativo, è quella della proroga, senza gara ad 55 Cons. Satto, VI, 14.7/9.10.2006, n. 5959, Ministero Interno c. Pellegrino A. Cass., Sez. III, 30.9.2003, n. 42187, P.M. in proc. Gaiti, Rv. 226322. 57 Cass., Sez. U., 26.4.2004, n. 23271, Corsi, Rv. 227727, in Cass. pen., 2004, 3105, con nota di A. Natalini. 58 Cass., Sez. U., 26.4.2004, n. 23271, Corsi, cit. 56 _________________________________________________________________________________ 262 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ evidenza pubblica, nel Novembre del 2004, della concessione alla SISAL, la società di gestione del Superenalotto 59 Nella Relazione della Commissione di indagine presieduta dal sottosegretario all'Economia Alfiero Grandi e dal generale della Guardia di Finanza Castore Palmerini, i cui lavori sono stati espletati nel 2007, si riporta l’analisi secondo la quale il progetto di collegare in rete tutti gli apparecchi da intrattenimento, che doveva essere realizzato compiutamente già a partire dall'ottobre del 2004, presenta ancora ritardi ed inefficienze, in parte dovuti alla Telecom che non ha offerto un numero congruo (e forse non poteva neanche farlo) di linee per garantire una copertura in tutte le sale, ma in qualche caso alla “cattiva volontà di qualche concessionario scorretto che, svolgendo contemporaneamente la funzione di controllore e di controllato, non aveva alcun interesse a collegare quantitativamente e percentualmente in modo rilevante queste macchine alla rete”. Una delle modalità individuate dalla Relazione per l’evasione delle imposte erariali, è quella proveniente dai dati forniti dagli stessi Monopoli, secondo cui esisterebbe un numero esorbitante di apparecchi collocati in magazzino, circa 40.000, che, in realtà, potrebbero essere in esercizio, senza connessione alla rete telematica e, quindi, sfuggendo alla riscossione del c.d. P.R.E.U. (Prelievo erariale unico). Al riguardo, la stampa 60 ha dato notizia di un’importante inchiesta condotta dalla G.d.F. Nucleo Frodi telematiche all’esito della quale la Procura Generale presso la Corte dei Conti del Lazio ha citato in giudizio per danno erariale da mancata riscossione di tributi tre funzionari dell’Agenzia autonoma dei Monopoli di Stato, e dieci aziende concessionarie, fra cui l’ATLANTIS WORLD, la COGETECH, la SNAI, la LOTTOMATICA, la HBG, la CIRSA, la CODERE, LA SISAL, la EMATICA, la GAMENER. La questione degli importi dell’imposta evasa per il mancato collegamento telematico, ha fatto sì che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di stato e le concessionarie abbiano rivisto le penali delle convenzioni, abbassandole sensibilmente, infatti da 50 euro per ogni ora di mancato collegamento alla rete, si è passati ad una cifra minore, anche perché il nuovo software dovrebbe bloccare le slot in caso di difetti nella trasmissione dati 61. "Per il 2006, secondo dati dei Monopoli” - si legge nel rapporto della commissione d'indagine -, “a fronte di un volume di affari pari a 15,4 miliardi di euro vi è stato un gettito fiscale di 2,72 miliardi con circa 200 mila apparecchi attivati". Secondo le stime della Finanza, invece, la raccolta di gioco reale ammonterebbe a 43,5 miliardi con i due terzi di macchinette (circa 40 mila) non collegate in rete. E dall'inchiesta emerge anche un particolare curioso: la legge prevede che gli apparecchi non collegati alla rete siano chiusi in un magazzino, la cui ubicazione dev’essere comunicata all’Amministrazione. La legislazione antiriciclaggio prevede che i gestori delle Case da gioco esercitino gli obblighi di adeguata verifica nei confronti della clientela, in base al disposto di cui all’art. 10 della Direttiva 2005/60/CE, per i soggetti pubblici gli obblighi si considerano assolti attraverso la registrazione, identificazione e verifica dell’identità dei clienti. Il decreto legislativo di attuazione, n. 231 del 2007, 59 Su cui v. C. GATTI, Giochi, quei sospetti sui Monopoli, in Il Sole 24 ore, 2.4.2008, pag. 15. L. DI MARCO, Slot da 88 miliardi, in L’Espresso, 31.1.2008, pag. 79. 61 Ne dà notizia ancora L. CORVI, Da Potenza a Venezia, procure al lavoro «Le vincite? C' è chi le manovra», in Il Corriere della Sera, 4.5.2008, pag. 9. 60 _________________________________________________________________________________ 263 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ all’art. 24, stabilisce un ulteriore onere, a decorrere dal 30.4.2008, le Case da gioco devono adottare modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Tuttavia, per l’attuazione di tale obbligo, l’art. 39 del predetto decreto legislativo prevede l’emanazione di apposito regolamento, mediante decreto a cura del Ministero dell’Economia di concerto con il Ministero degli Interni, sentite le organizzazioni di categoria, regolamento non ancora emanato 62. In alternativa alle modalità di registrazione, può essere istituito l'archivio unico informatico. La legislazione citata presenta una vistosa lacuna da addebitare alla stessa Direttiva europea, infatti nel decreto attuativo della Terza Direttiva Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231 del 2007), non è incluso nel regime di adeguata identificazione, registrazione e segnalazione, il settore delle “sale scommesse”, sganciate da qualsiasi soglia-limite, e perciò esse potrebbero essere particolarmente idonee ad attività di riciclaggio di denaro illecito. Tale settore appare particolarmente fertile per iniziative di riciclaggio, se si considera anche che, dopo il bando del Dicembre 2006 da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, i punti di accettazione delle scommesse ippiche sono passati da 1.500 a 14.000. Inoltre, il settore sembra offrire soluzione economiche ai riciclatori, abbattendo le spese dal 30% al 3%, pari al costo della tassazione sul volume giocato, oltre alla garanzia di anonimato delle giocate 63. Da ultimo, va citato uno studio 64 molto approfondito che illustra i risvolti criminologici della diffusione del gioco legale e illegale, secondo cui, prendendo le mosse da una disamina delle caratteristiche cliniche ed epidemiologiche del gioco d'azzardo patologico, sussistono ben precisi riflessi criminologici e psicopatologico-forensi nel settore, anche alla luce di casi clinici e di pronunce giurisprudenziali, e vi sono, in particolare effetti criminogenetici dell'ampliamento delle opportunità di gioco anche legale, per cui si può dire che il gioco ha un effetto trainante – sia pure a livello patologico – del crimine. Indagini più rilevanti in materia. Va segnalata anzitutto l’indagine condotta dalla D.D.A. di Palermo nel Gennaio 2008, epoca in cui sono stati eseguiti due fermi a carico di Ottavio MAGNIS, di 37 anni, e Calogero PILLITTERI 65, di 38, entrambi accusati di estorsione in danno di due imprenditori palermitani, i soci FORELLO Lorenzo e FORELLO Giuseppe, che gestivano a Moncalieri in provincia di Torino, la Sala Bingo più grande d'Europa. Si è risaliti a questo episodio attraverso l’analisi della messaggistica inerente a Salvatore LO PICCOLO. Si legge nel provvedimento dei magistrati palermitani che “il titolare della sala Bingo era un palermitano diventato ‘padrone di mezza Italia’, e dall’altro, alcuni amici dello stesso scrivente, trapiantati da 30 anni a Torino, intrattenevano ottimi rapporti con i calabresi ‘controllori’ della zona (anno il comparato in tutti i sensi con i calabresi) i quali 62 E. FISICARO, Verifiche a metà per le case da gioco, in Il Sole 24 ore, 30.4.2008, pag. 7. Al riguardo è significativo l’articolo di C. GATTI, Scommesse, il gioco delle lobby, in Il Sole 24 ore, 16.1.2008, pag. 15. 64 C.A. COLOMBO e I. BETSOS MERZAGORA, Tentare nuoce: il gioco d'azzardo in criminologia e psicopatologia forense, in Riv. it. medicina legale 2002, 6, 1361. 65 Si tratta del proc. pen. n. 15024/2007 R.G.N.R. della D.D.A. di Palermo, dove sono stati contestati i delitti di cui agli artt. 56, 629 c.p. e 7 l. 203/1991. 63 _________________________________________________________________________________ 264 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ ultimi, pertanto, non si sarebbero opposti a cedere l’affare ai siciliani”. Altra importante indagine, sempre a Palermo è stata quella denominata OLD BRIDGE, del Gennaio 2008, che ha messo in luce i collegamenti fra Cosa nostra e le famiglie americane, e in particolare l’attività illecita di Maurizio DI FEDE, e la gestione in Italia dei videopoker, e in America delle scommesse sportive. In due punti scommesse, controllati da DI FEDE, a Palermo, che operavano grazie a licenze della società BETTING 2000, società riconducibile nell’orbita di un’importante famiglia della Camorra napoletana, guidata da Renato GRASSO, 66 sin dagli inizi degli anni ’90, in qualità di affiliato al clan camorristico “GRIMALDI” operante nel quartiere Soccavo di Napoli, poi confluito nel cartello denominato “NUOVA MAFIA FLEGREA”. Il GRASSO sviluppava rapporti con IOVINE Mario alias Rifinì, a cui era stato affidato il controllo delle attività illecite svolte nel settore dei videopocker e del noleggio dei videogiochi, nell’ambito del clan dei Casalesi. Altro personaggio emerso nella rete dei rapporti di GRASSO, è il profilo di PADOVANI Antonio, elemento contiguo alla criminalità catanese. La D.N.A. ha svolto un’azione di coordinamento fra varie D.D.A., nonché la procura Generale della Repubblica di Catania. Al riguardo quest’ultima è titolare di attività investigativa e processuale nei confronti di un imprenditore del settore dei supermercati, in esito a precedente avocazione, sono emersi profili di intermediazione soggettiva e significativi interessi di tale imprenditore anche nel settore del gioco di azzardo, attraverso una società gestita dal nipote dell’imprenditore stesso ed aggiudicataria di concessioni da parte dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per la gestione di ventotto negozi di gioco e novantatre punti di gioco per la somma di 11.827.067,00 euro, (con la partecipazione associata – ed illegittima – di trentasei aziende partners, tra le quali una operante a Lecce). A suo tempo, la D.N.A., unitamente alle D.D.A. di Roma, Palermo, Catania e Milano, aveva analizzato il Rapporto di analisi presentato congiuntamente il 23.5.2005 dalla D.I.A. e dallo S.C.I.C.O. su Sale Bingo, concessioni da parte dell’Amministrazione dei Monopoli nella rete telematica, sulle attività di un noto soggetto. Si tenne, al riguardo, una riunione di coordinamento nel Giugno del 2005, cui è seguita l’apertura di indagini quantomeno presso la D.D.A. di Roma. Anche la D.D.A. di Napoli sta svolgendo attività di indagine nel settore, unitamente a quella di Roma. Infine, la Procura di Lecce ha avuto in carico un proc. pen. per falsità e truffa in relazione al gioco d’azzardo, per reati che, sebbene non riconducibili formalmente all’art. 51 comma 3 bis c.p.p., evidenziavano tuttavia profili di collegamento soggettivo con personaggi siciliani contigui alla criminalità organizzata. Tra le più importanti operazioni, condotte dalla Guardia di Finanza va segnalata innanzitutto quella realizzata nel mese di Novembre 2007 dal Nucleo di Polizia Tributaria e dal G.I.C.O. di Palermo, a seguito di articolate indagini economico - patrimoniali eseguite ex art. 2 bis l. n. 575 del 1965, è stato a sequestro di prevenzione un bene immobile, ad il soggetto sottoposto ad accertamenti, già condannato per associazione di tipo mafioso, risulta inserito in Cosa nostra, quale partecipe alle attività delittuose della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù ed in particolare, in quelle connesse alla gestione del gioco clandestino e d’azzardo. 66 Su cui più ampiamente cfr. C. GATTI, Scommesse la partita delle cosche, in Il Sole 24 ore, 1.4.2008, pag. 1. _________________________________________________________________________________ 265 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ Nel mese di novembre 2007 il Nucleo di Polizia Tributaria e dal G.I.C.O. di Lecce, nell’ambito di un’operazione a contrasto delle truffe ai danni dello Stato, ha concluso accertamenti nei confronti di una società esercente l’attività di gestione del gioco, delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco, amministrata da un soggetto collegato al clan malavitoso salentino ''DE LORENZIS'' di Recale (LE). La società in questione è risultata, altresì, in rapporti di affari con analoga società ubicata in territorio catanese che si era aggiudicata, in uno ad altri partners, la gara pubblica ai Monopoli di Stato atti e documenti falsi. Nel mese di Dicembre 2007 il Nucleo di Polizia Tributaria e il G.I.C.O. di Catania, nell’ambito dell’operazione "Tutti - Devoti - Tutti", ha scoperto un’associazione a delinquere di stampo mafioso, riconducile al clan “SANTAPAOLA”, operante tra Catania, Frosinone, Pavia, Avellino. In particolare, sono stati acquisiti circostanziati elementi circa il diretto interessamento di personaggi di spicco della menzionata famiglia mafiosa nella gestione e controllo dei festeggiamenti religiosi in onore di S. Agata, patrona della città di Catania, al fine di aumentare il potere intimidatorio nei confronti della collettività facendo presa su religiosità e devozione dei cittadini. La criminalità organizzata è risultata interessata ad aspetti prettamente economici ricollegabili ad iniziative non religiose di contorno ai festeggiamenti, sia lecite, come ad esempio bancarelle, fuochi d'artificio etc., sia illecite, come ad esempio scommesse. Nel mese di Aprile 2008 il Nucleo di Polizia Tributaria e il G.I.C.O. di Palermo ha condotto indagini sul conto di un soggetto già destinatario, unitamente ad altri ritenuti contigui alla famiglia mafiosa di S. Maria di Gesù, di misura cautelare in carcere per violazione all’art. 416 bis c.p. emessa da G.I.P. Palermo. Sono state esperite attività di indagine economico - finanziarie che hanno consentito di appurare che il medesimo aveva fittiziamente intestato ad altri soggetti numerosi beni, individuati in 123 immobili, 9 società e quote relative ad imprese operanti nel settore della ristorazione e sale da gioco. Per quanto riguarda la Polizia di Stato, è a dirsi anzitutto che è stato istituito sin dal 2002 il Nucleo centrale della polizia dei giochi e delle scommesse che fa parte del Servizio centrale operativo della Direzione centrale anticrimine e coordina altri 26 nuclei interprovinciali. Questi, a loro volta, sono istituiti all'interno delle Sezioni criminalità organizzata delle squadre mobili distrettuali. Non va trascurato, data la crescente importanza del settore, che anche in tutte le altre questure sono presenti per ogni Squadra mobile almeno due operatori specializzati. Il 27 settembre 2007, a Milano e nelle province di Lecco, Pavia e Catania, nell’ambito dell’operazione “OLD GAMES”, gli investigatori del Nucleo della Polizia dei Giochi e delle Scommesse di quelle Squadre Mobili hanno eseguito 28 dei 34 provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti indagati, il primo dei quali era ZANTI Domenico, oltre ad altri 33 soggetti, per rispondere, a diverso titolo, di associazione per delinquere finalizzata all’esercizio clandestino di scommesse e concorsi e di altri gravi delitti. L’operazione segna l’epilogo di complesse indagini, avviate nel 2005, che hanno consentito di individuare un gruppo criminale, strettamente collegato alla cosca catanese dei “CURSOTI”, dedita alle scommesse clandestine sui concorsi ippici presso numerosi punti SNAI cittadini e presso l’ippodromo cittadino di San Siro. Gli indagati erano anche attivi nel controllo del gioco d’azzardo praticato all’interno di bische, create dagli stessi sodali, in circoli privati e bar. Il provento _________________________________________________________________________________ 266 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ delle attività delittuose consumate ammonterebbe ad una somma di circa 1.000.000 di euro. Il 23 ottobre 2007, a Palermo, la Squadra Mobile e la D.I.A. hanno sequestrato le quote della società “LAS VEGAS BINGO s.r.l.”, sala giochi sita nel rione di Villa Tasca, ritenuta una delle più grandi in Europa, fittiziamente intestata ad una famiglia di noti imprenditori palermitani, ma nella reale disponibilità di MARCIANÒ Vincenzo, MANNINO Alessandro e INZERILLO Rosario, già tratti in arresto nel corso della nota operazione “Gotha” (20 giugno 2006). Allo stesso modo è stato dimostrato come la società “LAS VEGAS Bar s.a.s”, sita all’interno della sala giochi fosse nella disponibilità dell’indiziato mafioso GRECO Salvatore. Nel corso delle indagini, svolte con l’ausilio di intercettazioni telefoniche ed ambientali, le vicende afferenti la sala BINGO si sono intrecciate con ulteriori, complesse questioni relative alla fissazione di alleanze e di posizioni di leadership all’interno dell’organizzazione, connesse alla disputa tra i noti boss ROTOLO Antonino e LO PICCOLO Salvatore per il rientro in Italia degli “scappati” della seconda guerra di mafia. Il 14.5.2008, a Siracusa, nell’ambito dell’operazione “Game Over”, la Squadra Mobile ha eseguito 10 provvedimenti restrittivi, emessi dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti di soggetti, affiliati alla cosca “BOTTARO – ATTANASIO” ritenuti, a vario titolo, responsabili di associazione di tipo mafioso, estorsione ed altri gravi reati. Tra gli indagati figura VASQUES Pietro - titolare di alcune ditte di noleggio di macchinette videogiochi - il quale, a seguito di un accordo economico-criminale con il clan menzionato, era riuscito ad acquisire il monopolio della distribuzione di dette macchinette in tutto il territorio cittadino. In particolare, il VASQUES versava nelle casse del gruppo criminale una cospicua parte degli introiti mensili, corrispondente a 50/60 mila euro, in quanto era riuscito a manipolare i sistemi di collegamento in rete degli apparecchi da gioco con l’A.A.M.S., sostituendo le schede originali con altre acquistate all’estero ed alterando a proprio favore le percentuali di rischio della vincita. Nel medesimo contesto investigativo la Procura Distrettuale Antimafia ha disposto il sequestro preventivo del patrimonio aziendale e dei beni mobili ed immobili nella disponibilità del VASQUES, per un valore complessivo di circa 2.000.000 di euro. Il 6.5.2008, a Siena e Napoli, le rispettive Squadre Mobili hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria nei confronti di 2 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla spendita di banconote contraffatte, alla ricettazione, al furto, allo spaccio di sostanze stupefacenti ed alla commissione di truffe. Le attività investigative, avviate nell’agosto del 2007, hanno evidenziato l’operatività di un sodalizio, composto prevalentemente da allevatori e fantini, operante nella provincia senese, che realizzava truffe consistenti nella falsificazione della documentazione concernente cavalli da corsa, al fine di alterare i risultati di alcune competizioni sportive. Nel medesimo contesto investigativo, erano stati già tratti in arresto altri 4 soggetti organici al sodalizio malavitoso. Il 21.4.2008, a Torino, nell'ambito dell'operazione denominata “TT”, la Squadra Mobile ha eseguito 6 provvedimenti restrittivi, emessi dalla competente Autorità giudiziaria, nei confronti di altrettanti indagati, chiamati a rispondere, a titolo diverso, di associazione mafiosa ed estorsione. L’attività investigativa – coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Torino – segna la conclusione di complesse indagini, anche tecniche, che hanno consentito di far luce su una _________________________________________________________________________________ 267 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008 Parte I - § 12.- Le attività svolte in ordine alle «materie di interesse»: Infiltrazioni della criminalità org. nel gioco (anche) lecito. _____________________________________________________________________________________ ramificata organizzazione criminale di matrice calabrese che “taglieggiava” diverse sale da gioco illegali del capoluogo piemontese. In particolare, è stata accertata l’attività estorsiva perpetrata da soggetti legati al clan CREA che “obbligavano” i gestori di bische clandestine a versare “quote” in denaro per le esigenze degli appartenenti all’organizzazione criminale in stato di detenzione. Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari e sottoposti a sequestro preventivo 6 circoli privati utilizzati per la gestione del gioco d’azzardo; Il 23.4.2008, a Trapani e provincia, investigatori del Nucleo della Polizia dei Giochi e delle Scommesse della Squadra Mobile hanno dato esecuzione a 10 provvedimenti restrittivi (2 in carcere, 7 agli arresti domiciliari ed 1 con obbligo di firma), emessi dalla competente Autorità giudiziaria nei confronti di soggetti chiamati a rispondere, a titolo diverso, di associazione per delinquere, estorsione, sfruttamento della prostituzione, usura e di altri gravi reati. Le investigazioni hanno fatto luce su un’organizzazione criminale che, attraverso danneggiamenti ed intimidazioni, “obbligava” i gestori di alcuni locali pubblici di Castelvetrano (TP) ad installare all’interno dei propri esercizi commerciali apparecchiature per i videogiochi del genere vietato, pretendendo poi la metà dei guadagni realizzati. Il sodalizio criminoso, inoltre, si occupava anche della “gestione” della prostituzione sul territorio reclutando, per tali scopi, giovani donne, in prevalenza straniere. _________________________________________________________________________________ 268 D.N.A. – Relazione annuale – Dicembre 2008