Capitolato speciale gara assistenza infermieristica

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Capitolato speciale gara assistenza infermieristica
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DI
ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE
Art. 1 - OGGETTO e AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
Il presente appalto concerne l’affidamento ad un unico contraente di prestazioni/interventi di
assistenza infermieristica domiciliari, richiesti nell’ambito delle Cure Domiciliari della SdS, e
rivolti ai cittadini residenti o con domicilio sanitario nell’ambito territoriale della Società della
Salute della Valdinievole (di seguito denominata SdS) e quindi dei Comuni di Buggiano, Chiesina
Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme,
Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
Il servizio ha lo scopo di promuovere la salute, migliorare la qualità di vita e supportare
l’autonomia residua delle persone con malattie croniche o disabilità, assistite a domicilio,
fornendo cura ed assistenza ai non autosufficienti ed a coloro che si trovino in condizione di
fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, al fine di stabilizzare il quadro clinico, limitare il
declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana, anche nella fase terminale,
contribuendo ad evitare il ricovero inappropriato in ospedale o in altra struttura residenziale.
Caratteristica richiesta all’aggiudicatario è l’elevata flessibilità dell’organizzazione del lavoro,
dovendo adeguare l’offerta di prestazioni/interventi ad un fabbisogno di domanda non
quantificabile a priori. Inoltre, la necessità di offrire all’utente una risposta globale ai suoi bisogni
rende indispensabile il coordinato utilizzo delle risorse professionali coinvolte, chiamate ad agire
in modo integrato sul medesimo progetto di assistenza individuale.
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà decorrenza dal giorno successivo alla sua sottoscrizione tra la SdS VdN e
l’aggiudicatario del servizio.
Il contratto avrà durata triennale con possibilità di rinnovo per ulteriori anni DUE.
L’eventuale rinnovo, predisposto dalla SdS Vdn, è subordinato alla discrezionale valutazione della
SdS Vdn, sentito l’aggiudicatario del servizio.
E’ escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
ART.3 – IMPORTO e DIMENSIONAMENTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta per il periodo contrattuale triennale è pari ad Euro 1.695.000,00 iva
esclusa e deve prevedere l’effettuazione di un numero di accessi domiciliari di Unità Assistenziali
annuali non inferiori a 72.000.
ART.4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
L’assistenza infermieristica domiciliare è rivolta a persone di entrambi i sessi, senza limiti di età,
residenti o con domicilio sanitario nei Comuni del territorio della SdS, con ridotta autonomia per
motivi legati all’età o alla patologia, che non siano in grado di raggiungere i luoghi di cura a causa
di gravi deficit cognitivi, sensoriali, motori o che si trovino in condizioni abitative tali da rendere
impossibile o molto difficile lo spostamento ed il trasporto dal proprio domicilio.
In particolare, gli interventi richiesti nell’ambito delle cure domiciliari della SdS saranno rivolti
prioritariamente a cittadini non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, spesso con
patologie croniche o cronico - degenerative, con le seguenti indicative priorità:
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persone dimesse da struttura ospedaliera, in regime di dimissioni programmate;
persone con patologie oncologiche in fase avanzata e/o con patologie in fase terminale;
persone non autosufficienti affette da SLA conclamata;
persone riconosciute in condizioni di non autosufficienza (LR 66/2008);
persone riconosciute portatori di Handicap, in condizione di gravità e non deambulabili;
persone con disabilità complesse, con patologie croniche gravi e/o particolari condizioni a
rilevanza sociale, non suscettibili di miglioramenti riabilitativi;
persone affette da demenza e malattia di Alzheimer;
persone riconosciute invalide civili con percentuale di invalidità superiore ai 2/3, ai sensi
della L.18/80 o norma equivalente;
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persone inserite nei programmi A.D.I e A.D.P. (di cui all’allegato H e allegato G dell’ACN per
l’assistenza primaria dei MMG e ACN per la Pediatria LS);
persone in condizioni di “fragilità” con limitazioni funzionali, inserite in
programmi/percorsi di assistenza infermieristica attivati dalla SdS.
ART. 5 – PRESTAZIONI/INTERVENTI OGGETTO DEL SERVIZIO
I servizi infermieristici oggetto di gara si inseriscono, con le proprie specifiche professionali,
all’interno di percorsi di cura ed assistenziali più complessi, che prevedono interventi differenziati
in ragione della natura del bisogno e della presumibile durata dell’intervento. Questi saranno
caratterizzati attraverso l’individuazione di “prestazioni” o “pacchetti prestazionali/interventi”
riconducibili a tre diverse tipologie di accesso, alle quali sarà attribuito un differente codice colore
- identificativo: VERDE/GIALLO/ROSSO.
Questi codici saranno corrispondenti ad un diverso livello di complessità dell’assistenza, definito
sulla base delle competenze professionali e dell’impegno temporale richiesto.
Potranno essere richiesti sia interventi occasionali o a ciclo programmato che, ancorché ripetuti
nel tempo, costituiscono una risposta “prestazionale”, professionalmente qualificata, ad un
bisogno puntuale di tipo sanitario che, pur prevedendo una presa in carico globale della persona,
non presuppongono una valutazione multidimensionale (identificati di norma con codice colore
verde), sia interventi di cura più complessi (identificati di norma con codice colore giallo o rosso)
che prevedono la “presa in carico” dell’assistito, finalizzati a stabilizzare il quadro clinico, limitare
il declino funzionale, migliorare la qualità della vita quotidiana.
Per tutte le prestazioni/interventi richiesti è necessario che sia posta particolare attenzione alla
qualità del rapporto operatore-utente, che sia mirato all’ascolto, allo sviluppo delle autonomie
residue, al coinvolgimento nel piano di cura ed alla necessaria continuità assistenziale. Va inoltre
considerata la necessità e l’importanza di includere in ogni singolo accesso a domicilio dell’utente
anche attività educative di supporto all’autocura, rivolte anche ai potenziali care-givers.
Nella esecuzione a domicilio delle attività previste, la valorizzazione è commisurata alla diversa
tipologia di accesso (differenziata in base al differente codice colore assegnato) moltiplicata per il
numero degli accessi, omnicomprensivi, effettuati a domicilio dall’infermiere.
Il codice colore viene assegnato dalla struttura competente della SdS in relazione alle specifiche
prestazioni/interventi da attivare; queste prestazioni/interventi sono indicati e descritti per ogni
persona assistita nel Programma di Intervento -PI- o nel Piano Assistenziale Individuale -PAItrasmesso all’aggiudicatario.
Nel caso in cui si renda necessario adattare nel tempo quanto definito dal Programma di
Intervento o dal Piano Assistenziale Individuale all’emergere di nuovi bisogni, anche
eventualmente rilevati dall’aggiudicatario, questa circostanza dovrà essere tempestivamente
segnalata alla competente struttura della SdS per poter attivare i necessari interventi correttivi.
La struttura della SdS competente (di seguito indicata come “struttura competente della SdS”) per
il servizio oggetto della gara è la Unità Funzionale Integrazione Socio Sanitaria che esercita questa
funzione tramite i Coordinatori Infermieristici assegnati.
Per accesso omnicomprensivo si intende il complesso dei servizi resi dall’infermiere in
esecuzione di quanto assegnato, nell’arco temporale continuativo corrispondente al singolo
accesso al domicilio dell’utente.
Esso comprende:
• le attività sanitarie erogate a domicilio della persona assistita, secondo le indicazioni
fornite dalla competente struttura della SdS;
• il monitoraggio della prestazione quando richiesto;
• la compilazione e l’aggiornamento della documentazione sanitaria, anche informatizzata,
compreso tutto quanto necessario a garantire la continuità assistenziale;
• le eventuali ulteriori attività sanitarie occasionalmente richieste dalla singola
prestazione/intervento programmati che, nell’arco della stessa giornata, dovessero essere
necessari per il buon esito dell’intervento.
L’accesso omnicomprensivo comprende, inoltre, le seguenti prestazioni non sanitarie di supporto
al singolo accesso:
• trasporto di materiale biologico dal domicilio ai Punti Prelievo Aziendali;
• ritiro e consegna a domicilio della persona assistita di farmaci, nonché dei dispositivi
medici necessari al buon esito dell’intervento (presidi, ausili e quant’altro);
• gestione (raccolta, ritiro e conferimento) degli eventuali rifiuti sanitari a rischio infettivo
non assimilabili agli urbani, di cui all’art.2, comma 1 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003
prodotti a domicilio nel corso di attività di cure domiciliari. Gli operatori della ditta
aggiudicataria provvederanno quindi al conferimento dei rifiuti speciali nei Punti di
Raccolta aziendali;
• tempi e modalità di percorrenza per raggiungere il domicilio della persona assistita,
compreso l’uso di idoneo mezzo di trasporto e delle sue relative spese di utilizzo e gestione.
A tali prestazioni si aggiungono le seguenti attività di supporto generale, ricomprese nell’ accesso:
• incontri di coordinamento e verifica delle attività riguardanti il singolo utente, presso il suo
domicilio o presso altra sede individuata dalla SdS,
• rendicontazione della presenza a domicilio;
• partecipazione alla attività formativa inerente all’oggetto di gara, in particolare ove
predisposta e suggerita dalla competente struttura della SdS.
• quanto altro indicato ai successivi articoli.
Tali attività di supporto generale sono connesse ed accessorie all’espletamento del servizio oggetto
dell’appalto. Il relativo corrispettivo deve intendersi integralmente incluso nel prezzo unitario, IVA
esclusa, offerto in sede di gara.
Ciò premesso, si identificano di seguito tre tipologie di “accessi domiciliari”, diversificate in base
alla complessità ed al tempo di permanenza a domicilio.
Al fine di permettere una semplice quantificazione dei bisogni assistenziali stimati, garantendo
altresì la diversificazione per complessità sopra richiamata, si individua come elemento di
confronto tra le tre tipologie, una unità di misura “base”, definita “Unità Assistenziale” (“UA”).
Gli accessi in codice VERDE corrispondono ad una “Unità Assistenziale”, quelli in codice GIALLO
a due “Unità Assistenziali” e quelli in codice ROSSO a tre “Unità Assistenziali.
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Accesso VERDE, di durata presumibile non superiore a 20 minuti, corrispondente
ad una “Unità Assistenziale” (es: interventi occasionali e ciclico programmati,
somministrazione di terapie per via sottocutanea, intramuscolare, endovenosa etc.,
compreso addestramento all’autocura, medicazioni, cateterismo vescicale, clisma
evacuativo, etc.)
Accesso GIALLO, di durata presumibile non superiore a 40 minuti, corrispondente
a 2 “Unità Assistenziali” (es: medicazioni complesse, gestione PEG e SNG etc. con
educazione alla gestione, etc.)
Accesso ROSSO, di durata stimata oltre i 40 minuti, corrispondente a 3 “Unità
Assistenziali” (es: cure palliative di fine vita, visita congiunta con il MMG o altri
professionalità, predisposizione/rivalutazione PAI con somministrazione scale/test
valutativi, sedazione terminale in cure palliative di fine vita etc. )
Di seguito alcuni esempi di prestazioni/interventi richiesti a livello domiciliare:
Codice VERDE:
• esecuzione di indagini bioumorali routinarie: stick glicemici, tamponi per esami
colturali su lesioni difficili etc.;
• terapia iniettiva intramuscolare e/o sottocutanea, rilevazione parametri vitali:
• terapia endovenosa, somministrazione e sorveglianza;
• medicazioni: lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post chirurgiche, post
attiniche ecc. comprensive di stomie e drenaggi;
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cateterismo vescicale: comprende la sostituzione periodica, il cateterismo estemporaneo,
la rimozione del catetere; è comprensiva delle cure igieniche necessarie e dell’educazione
alla corretta gestione;
clisma evacuativo: comprende anche la rimozione di fecalomi o il solo svuotamento
manuale; possono essere richieste le cure igieniche necessarie ed è comprensiva
dell’educazione alla corretta gestione dell’alvo.
Codice GIALLO:
• medicazioni complesse: lesioni cutanee da pressione, vascolari, neoplastiche, post
chirurgiche, post attiniche ecc. comprensive di stomie e drenaggi;
• gestione della nutrizione artificiale enterale mediante SNG, PEG ecc, comprensiva di
posizionamento, sostituzione, monitoraggio, educazione alla corretta gestione;
• gestione cateterismo venoso periferico e centrale: comprensivo di sistema Port-a-cath e
simili, con educazione alla gestione anche del sito di inserzione;
• interventi di tipo valutativo e diagnostico: rilevazione test e somministrazione scale di
valutazione, esame obiettivo e rilevazione bisogni assistenziali, collaborazione per
definizione/variazione PAI, confronto con l’equipe in visite congiunte con MMG o con altre
professionalità.
Codice ROSSO:
• cure in situazioni critiche: gestione di eventi critici e situazioni di instabilità, anche in
fase terminale, sedazione di fine vita in collaborazione con altre figure professionali.
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L’elenco delle prestazioni/interventi è da considerarsi puramente esemplificativo, restando in
obbligo all’aggiudicatario l’assunzione di ogni altro intervento che dovesse rendersi necessario in
corso di contratto e ricompreso nelle funzioni proprie dell’assistenza infermieristica. L’attività avrà
luogo presso il domicilio dell’assistito, ma potranno essere richiesti interventi analoghi anche
all’interno di spazi individuati dalla SdS.
L’aggiudicatario dovrà garantire, nel limite del possibile, la continuità assistenziale dell’intervento
limitando il turn-over dell’infermiere sul singolo caso.
ART.6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L'aggiudicatario provvede all'erogazione a domicilio dell'utente delle prestazioni/interventi richiesti
dalla competente struttura U.F. Integrazione Socio Sanitaria della SdS della Valdinievole.
Il personale infermieristico reso disponibile dall’aggiudicatario è chiamato ad erogare le
prestazioni e gli interventi integrati secondo i Programmi di Intervento -PI- o Piani Assistenziali
Individuali -PAI- definiti per ogni singolo assistito dai servizi competenti della SdS.
È necessario che sia assicurato un costante monitoraggio dei “casi” seguiti, curandone
l’osservazione periodica e sistematica, anche al fine di rilevare l’insorgenza di nuovi bisogni sotto il
profilo fisico, emotivo e sociale. Ogni variazione dei PI/PAI che si rendesse necessaria, anche a
giudizio del personale infermieristico dell’aggiudicatario, dovrà essere tempestivamente
comunicata e sarà soggetta a verifica autorizzativa da parte della struttura competente della SdS
prima di poter essere inserita quale modica del PI/PAI precedentemente definito. Nell’esercizio
della piena autonomia e responsabilità professionale, gli infermieri dovranno assicurare
l'esecuzione delle attività previste raccordandosi strettamente con la competente struttura della
SdS ed il MMG/PLS quale responsabile sanitario dell'assistenza a domicilio.
La SdS, tramite il personale della competente struttura, si riserva di eseguire in qualsiasi
momento verifiche sulla corretta esecuzione delle attività oggetto di gara e dei PI /PAI assegnati,
con riferimento particolare alla loro qualità, efficienza ed efficacia.
Gli interventi di assistenza infermieristica dovranno essere garantiti nella fascia oraria dalle ore
7.00 alle ore 22.00, assicurando l'operatività per 365 giorni all'anno, festivi inclusi.
Potrà essere richiesto al soggetto aggiudicatario di effettuare interventi anche sulle 24 ore, in
orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 7,00, con corresponsione di un’indennità aggiuntiva del
20%. Tali interventi saranno di volta concordati con il Responsabile del servizio e preventivamente
autorizzati in maniera esplicita e motivata dalla competente struttura della SdS.
L’aggiudicatario attiverà l’intervento a seguito di apposita richiesta scritta inviata dalla
competente struttura della SdS, contenente le seguenti informazioni:
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nominativo utente e sede della prestazione;
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nominativo del MMG o PLS;
data di inizio della presa in carico/servizio;
Programma di Intervento –PI- o Piano Assistenziale Individuale –PAI- dove previsto;
tipologia di accesso/codice colore, con eventuale indicazione dell’orario della prestazione;
frequenza degli accessi (giornaliera, settimanale, mensile) da effettuare a domicilio;
durata presunta e termine della presa in carico/servizio.
Il servizio dovrà essere attivato, di norma, entro 3 ore dal ricevimento della richiesta, salvo quanto
diversamente stabilito nel PI/PAI. Per situazioni di particolare urgenza e per le dimissioni dai
presidi ospedalieri, debitamente segnalate, l’intervento dovrà essere immediatamente attivato. In
caso di urgenza la richiesta potrà essere inoltrata all’aggiudicatario anche verbalmente ed
integrata successivamente con la prevista comunicazione scritta, pur nel più breve tempo
possibile.
L’attività sanitaria dovrà essere formalmente registrata nella cartella clinica/infermieristica
presente a domicilio, fornita dalla SdS. Eventuali cambiamenti di rilievo a valenza sanitaria o
sociale intercorsi nella condizione dell’utente dovranno essere tempestivamente segnalati al
MMG/PLS ed al personale infermieristico della competente struttura della SdS per i necessari
interventi correttivi. Gli orari degli accessi domiciliari devono essere compatibili con le esigenze
degli utenti ed in sintonia con il PI/PAI: per rispondere alle esigenze operative dell’aggiudicatario
(ottimizzazione dei tempi di spostamento) sarà possibile variare l’orario dell’accesso concordato
previo assenso formale alla variazione da parte dell’utente interessato. Inoltre al fine di sviluppare
l’efficienza della prestazione effettuata l’aggiudicatario potrà prevedere un modello organizzativo
gestionale che preveda l’utilizzo di sedi accessorie dislocate sul territorio del Consorzio.
Il servizio attivato potrà terminare in qualsiasi momento su richiesta scritta da parte della SdS.
Nell’espletamento del servizio il personale infermieristico ha l’obbligo di utilizzare le Linee Guida
Regionali in materia di Buone Pratiche (a titolo esemplificativo si indicano le seguenti BP:
“Prevenzione delle Cadute”, “Utilizzo dei Cateteri Venosi Centrali - CVC”, “Prevenzione del rischio
nutrizionale”, “Prevenzione e trattamento delle Ulcere da Pressione - UdP”, “Misura e gestione del
dolore”), le procedure aziendali ed i protocolli operativi approvati reperibili sul sito aziendale della
UO Qualità e Gestione del Rischio Clinico dell’Azienda USL 3 di Pistoia, le Schede di Valutazione
Infermieristica in uso nel servizio (es: ASGO etc.). Il personale è altresì tenuto alla corretta
gestione della documentazione sanitaria presente a domicilio dell’utente preso in carico.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a registrare le prestazioni/interventi effettuate nelle modalità
concordate con la competente struttura della SdS, oltre a compilare la documentazione sanitaria
conservata a domicilio dell’assistito.
ART. 7 – SEDE, MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE
L’aggiudicatario dovrà attivare e mettere a disposizione della stazione appaltante, una apposita
Sede Operativa localizzata nell’ambito territoriale della SdS Vdn, che dovrà essere mantenuta per
tutta la durata del contratto, da rendere funzionante prima dell’inizio del servizio; questa dovrà
essere dotata delle attrezzature necessarie, anche informatiche, per la ricezione ed assegnazione
dei casi, nonché per la gestione e l’elaborazione della documentazione richiesta.
Dovrà essere assicurata la disponibilità di:
• linee telefoniche, dotate anche di segreteria, in numero sufficiente ed adeguatamente
organizzate per la ricezione delle richieste di attivazione;
• almeno 1 (una) linea telefonica riservata al fax, distinta dalle linee telefoniche di cui sopra;
• un servizio di posta elettronica (indirizzo e-mail);
• un servizio di telefonia mobile per il Coordinatore Tecnico (pronta reperibilità);
• ulteriori servizi di telefonia mobile per il personale addetto al servizio, attivi durante
l’espletamento delle attività per eventuali comunicazioni inerenti le persona assistite.
I numeri di telefono, i numeri di fax, l’indirizzo e-mail, i numeri di cellulare devono essere
comunicati alla stipula del contratto.
Il servizio deve consentire alla SdS di richiedere e ricevere informazioni sui servizi compresi nel
contratto e di inoltrare eventuali segnalazioni di disfunzioni o reclami tutti i giorni dell’anno.
L’aggiudicatario dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori da un
recapito all’altro degli utenti senza alcun aggravio di spesa per il committente, che non
riconoscerà alcun corrispettivo per le spese di viaggio relative a tutti gli accessi domiciliari ed ai
collegamenti con le sedi del servizio.
L’aggiudicatario dovrà garantire un numero adeguato di autovetture allo scopo di far fronte alle
necessità del servizio.
- Ai sensi dell’art. 6 della Legge 123/2007 e smi, nell’ambito dello svolgimento delle attività di
cui al presente appalto il personale occupato dal fornitore deve essere munito di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro, con etichetta riportante anche il logo della Società della Salute, che dovrà essere
esposto, e di indumenti idonei per le attività oggetto di gara, nonché adeguati alla situazione
climatica e meteorologica. Gli operatori dovranno indossare abiti adeguati ed ordinati e
riconoscibili. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attività.
Sono a carico dell’aggiudicatario il coordinamento dell’attività relativa ai percorsi nell’ambito
territoriale della SdS. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario la dotazione strumentale necessaria
per l’effettuazione delle prestazioni/interventi: ogni infermiere dovrà essere dotato di una borsa
infermieristica contenente sfigmomanometro adulto e pediatrico, fonendoscopio, termometro,
laccio emostatico, glucometro, etc.), e ogni altro presidio ed attrezzatura utile per assicurare
l’assistenza.
L’aggiudicatario dovrà verificare e provvedere affinché i propri operatori abbiano nell’espletamento
del servizio il necessario materiale strumentale e di consumo.
La SdS, , provvederà a fornire, previa richiesta, dei materiali di consumo e dei prodotti
farmaceutici necessari ad effettuare le prestazioni per i casi assegnati (es: siringhe, aghi, cerotto,
garze, bende, deflussore, etc.), anche al fine di garantire la qualità e l’omogeneità del servizio. La
competente struttura della SdS predisporrà e metterà a disposizione dell’aggiudicatario l’elenco
del materiale e dei presidi disponibili; essa concorderà inoltre con l’aggiudicatario le modalità di
ordine e di fornitura di quanto necessario.
Particolari necessità relative a farmaci, presidi medici chirurgici e/o dispositivi medici ad alto
costo (es: medicazioni avanzate) saranno oggetto di specifica prescrizione personalizzata a cura
della competente struttura della SdS, con possibilità di approvvigionamento diretto (da parte
della famiglia e/o dell’aggiudicatario) presso il Servizio Farmaceutico Territoriale di Zona.
La competente struttura della SdS si riserva la possibilità di effettuare verifiche e valutazioni
sull’utilizzo del materiale fornito.
ART. 8 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Per l’espletamento del servizio l’aggiudicatario mette a disposizione almeno il seguente personale,
regolarmente assunto:
• un coordinatore tecnico, responsabile del servizio, con funzioni di direzione e
coordinamento, in possesso di Laurea in Infermieristica (come di seguito specificato) e
Master Universitario di 1° livello in “Management sanitario per le funzioni di
coordinamento” (o titolo equipollente), con esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni
in tema di gestione del personale e di servizi assistenziali. Il curriculum formativo e
professionale dovrà essere corredato della documentazione utile a comprovare i suddetti
requisiti. Il coordinatore avrà un orario dedicato a tale attività non inferire alle 24 ore
settimanali.
• un numero di infermieri adeguato al carico assistenziale ed alla qualità del servizio e
comunque non inferiore alle 12 (dodici) unità.
L’aggiudicatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed
assicurativa nei confronti del personale, occupato nelle prestazioni oggetto dell’appalto,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L' aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare
nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto
collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane
anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L’aggiudicatario garantisce che il personale impiegato nell’espletamento del servizio sia adeguato
alle necessità ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal
servizio. A fronte di eventi straordinari e non previsti, lo stesso si dovrà impegnare a destinare
risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti. Al riguardo dovrà garantire per
tutta la durata del contratto la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un
compiuto e corretto espletamento del servizio. Pertanto dovranno essere previste le sostituzioni
per malattia, ferie, permessi, astensioni per maternità/puerperio, dimissioni e per ogni altra
assenza, anche temporanea, del personale utilizzato.
In caso di assenza improvvisa dell’operatore l’aggiudicatario è tenuto alla sostituzione immediata
con personale in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai titolari ed analoga esperienza nel
settore. L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire all’operatore supplente ogni informazione utile
relativa al servizio, dandone comunicazione all’utente ed alla competente struttura della SdS.
Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale,
con specifica indicazione della formazione e dell’esperienza professionale maturata nel settore
oggetto del presente appalto. Gli operatori che la ditta aggiudicataria individuerà dovranno
assicurare la rintracciabilità: a tale scopo dovranno essere forniti i rispettivi recapiti telefonici.
E’ fatto divieto per l’aggiudicatario ed il personale percepire alcuna somma di denaro né altro, a
qualunque titolo offerto dai cittadini, per il servizio disciplinato dal presente appalto.
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell’espletamento
delle attività, qualora disponibili, i lavoratori, alle dipendenze o collaboranti, degli attuali gestori
dei servizi, fermo il rispetto dei parametri previsti dalla normativa regionale per lo svolgimento del
servizio oggetto di gara.
ART. 9 - REQUISITI PROFESSIONALI
Le prestazioni/interventi di cui al presente capitolato di gara dovranno essere assicurate da
infermieri (preferibilmente di ambo i sessi) adeguatamente formati per il tipo di utenza e per le
specifiche funzioni da svolgere, oltre che motivati al lavoro territoriale. Per il personale non di
madrelingua italiana eventualmente coinvolto l'aggiudicatario dovrà assicurare un grado di
conoscenza della lingua italiana compatibile con lo svolgimento delle attività a domicilio
previste dal capitolato.
Per l’erogazione del servizio l’aggiudicatario si avvarrà di infermieri in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
•
Laurea in Infermieristica di cui al D.M. 02.04.2001 avente ad oggetto
"Determinazione delle classi dei corsi di laurea universitaria delle professioni
sanitarie", classe SNT1: "Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica";
oppure
•
Diploma Universitario di Infermiere di cui all'art. 6 comma 3, del D.Lgs. 502/92 e
successive modificazioni ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi, ai sensi del Decreto
Ministeriale della Sanità 27.07.2000 avente ad oggetto "Equipollenza di diplomi e
attestati al diploma universitari di Infermiere ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base";
Inoltre il personale infermieristico dovrà possedere:
• regolare iscrizione al competente Collegio Professionale;
• esperienza almeno biennale maturata nella qualifica in servizi similari, da documentarsi
nel curriculum vitae;
• buona conoscenza della lingua italiana e possesso di patente di guida (Cat. B);
• disponibilità e capacità di utilizzo del software indicato dalla SdS.
L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, l’elenco completo del
personale utilizzato per l’espletamento del servizio, ivi compreso il coordinatore tecnico del servizio
stesso, con l’indicazione della qualifica, della tipologia del rapporto di lavoro, del livello
contrattuale, del monte ore, dei requisiti professionali posseduti, del curriculum vitae e l’elenco
nominativo del personale impegnato in eventuali sostituzioni dei titolari. Ogni qual volta ci siano
delle variazioni o sostituzioni nel personale utilizzato, l’aggiudicatario dovrà garantire operatori
con i requisiti richiesti ed aggiornare l’elenco, impegnandosi a mantenere lo standard
prestazionale e qualitativo richiesto.
Data la particolare delicatezza del servizio concesso in appalto, l’aggiudicatario impiegherà
personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto in relazione a notizie sugli utenti
e sulle loro condizioni di salute psico-fisica di cui il personale stesso venga a conoscenza. Il
personale messo a disposizione è tenuto, inoltre, a rispettare le norme di educazione che
definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro, in particolare la
puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni/interventi richiesti e dovrà rendersi
disponibile a partecipare alle periodiche riunioni di servizio, convocate dalla competente struttura
della SdS, durante le quali, oltre alla verifica e discussione dei casi trattati, saranno uniformati i
protocolli assistenziali da adottare.
Gli operatori del soggetto aggiudicatario, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo
del committente e l’obbligo di fattiva collaborazione con quest’ultimo, prestano il loro lavoro senza
vincoli di subordinazione nei confronti del committente stesso. Questi si riserva il diritto di
chiedere all’aggiudicatario la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei al servizio per
comprovati motivi, da produrre in forma scritta. In tal caso l’aggiudicatario provvederà a quanto
richiesto entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione, senza che ciò possa costituire motivo
di maggior onere a carico della SdS.
ART. 10 - COORDINATORE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà nominare, prima dell’inizio del servizio il Coordinatore Tecnico.
Il Coordinatore tecnico, in possesso dei requisiti professionali sopra indicati, risponderà della
completa realizzazione del servizio affidato, dell’organizzazione del personale ed avrà il compito di
tenere il collegamento con i competenti livelli operativi della stazione appaltante, con i quali
concorderà incontri di verifica sull’andamento dei servizi, con cadenza almeno mensile.
Al Coordinatore Tecnico compete:
• il coordinamento degli aspetti tecnico –organizzativi ed operativi dei servizi, nonché il raccordo
con la competente struttura della SdS e con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti
assistenziali, per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di gara;
• la stesura dei piani di lavoro del personale impiegato, in coerenza con i PI/PAI, con gestione e
controllo quanti/qualitativo delle prestazioni/interventi erogati (programmazione settimanale
attività, sostituzioni, controllo presenze, verifica corretta esecuzione PI/PAI etc.);
• l’efficacia ed efficienza del servizio erogato negli ambiti sanitari e sociosanitari e la qualità
dell’integrazione con gli interventi di natura sociale;
• l’adempimento, nei confronti della SdS, della Regione e degli Enti preposti a funzioni di
indagine statistica, epidemiologica e sociale, dei debiti informativi relativi alle attività svolte;
• il raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione) della SdS, oltre ai
rapporti per qualsiasi occorrenza o necessità derivante dall’esecuzione del servizio;
• la comunicazione tempestiva alla competente struttura della SdS ed agli utenti di eventuali
variazioni nel servizio;
• la cura dei rapporti con gli operatori domiciliari, con particolare riguardo al personale
infermieristico dipendente della SdS, fungendo da tramite nella soluzione di problemi
organizzativi, tecnici e gestionali, compresa l’eventuale risoluzione dei conflitti, anche
attraverso visite concordate e/o periodiche a domicilio dell’utente;
• la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati
ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di
soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull’andamento
del servizio;
• la gestione di eventuali reclami/segnalazione di disservizi in merito al servizio prestato;
• il contatto costante con il D.E.C. nominato dallaSdS.
Il Coordinatore tecnico è tenuto a redigere una relazione trimestrale concernente l’andamento
della gestione del servizio con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad
eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio. Dovrà inoltre
presentare mensilmente un quadro riassuntivo delle presenze mensili e delle attività espletate,
secondo le modalità indicate dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito denominato
D.E.C.), avvalendosi del “software” indicato dalla SdS.
Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte della SdS circa
inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata e
dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all’aggiudicatario stesso. La SdS a sua
volta fornirà il nominativo del proprio D.E.C., a cui il Coordinatore tecnico dovrà rivolgersi
direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del contratto
stesso.
L’aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura della SdS il nominativo e
i relativi recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.
Il Coordinatore tecnico, o suo sostituto, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica tramite
cellulare, per 365 giorni all’anno, continuativamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
ART. 11 – FORMAZIONE
L’aggiudicatario si impegna a definire per il personale utilizzato nel servizio una adeguata
programmazione della formazione e dell’aggiornamento professionale, garantendone la
partecipazione. A tal fine, con cadenza annuale, presenta alla compente struttura della SdS una
relazione concernente le iniziative di formazione e aggiornamento sostenute dagli operatori
impegnati nei servizi oggetto del presente capitolato. Qualora la stazione appaltante organizzi
iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all’oggetto del presente appalto,
l’aggiudicatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in
orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.
ART. 12 COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La competente struttura della SdS mantiene funzioni di indirizzo e programmazione dell’attività
oggetto di appalto, nonché funzioni di controllo e verifica del servizio svolto.
La SdS avrà la funzione di:
• rilevare ed analizzare il bisogno;
• definire le modalità di ammissione degli aventi diritto;
• definire i criteri e la programmazione degli interventi;
• elaborare i Programmi di Intervento ed i Piani Assistenziali Individuali per ogni singolo
assistito, in rapporto al bisogno;
• indicare la durata della “presa in carico” dell’assistito, la frequenza degli accessi e la
tipologia/codice colore dei pacchetti prestazionali richiesti, le fasce orarie di intervento;
• autorizzare eventuali variazioni dei PI/PAI, la sospensione e la dimissione degli utenti
dal servizio;
• definire le linee guida, i protocolli operativi e le procedure assistenziali da adottare;
• verificare periodicamente la corretta attuazione dei PI/PAI, l’efficacia, efficienza, qualità
delle prestazioni/interventi erogati;
• convocare periodiche riunioni di verifica e discussione sulle prestazioni/interventi
affidati;
• definire gli strumenti informatici ed il software da utilizzare per alimentare i flussi
richiesti dalla SdS ed a livello regionale;
• definire le modalità ed il mantenimento dei rapporti con le famiglie degli utenti, con il
MMG/PLS;
• coordinare i rapporti fra i diversi servizi della Zona/SdS e con gli altri Enti comunque
interessati ai servizi oggetto del presente appalto.
ART. 13 – IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO DELLA SDS
All’aggiudicatario è richiesta l’alimentazione dei dati del sistema informativo attualmente in uso
dalla Società della Salute.
In particolare si richiedono per ciascuno accesso le seguenti informazioni:
a) Nominativo utente
b) Codice fiscale utente
c) Comune in cui si effettua l’intervento
d) Data intervento
e) Ora inizio intervento
f) Ora fine intervento
g) Durata intervento
h) Prestazioni/interventi effettuate
i) Codici degli operatori che hanno svolto le prestazioni/interventi.
L’implementazione dei dati dovrà essere effettuata autonomamente almeno settimanalmente
dall’aggiudicatario secondo uno delle seguenti modalità:
1. attraverso il sistema informativo in dotazione alla Società della Salute, che si impegna a
fornire all’aggiudicatario uno o più accessi al Sistema Informativo, attualmente ASTER
SINSS;
2. con applicativi diversi purchè in grado di interfacciarsi e dialogare con il sistema
informativo della SDS. In questo caso tutte le informazioni richieste dovranno essere
fornite con una struttura idonea all’importazione dei relativi dati nel sistema informativo
socio-sanitario usato dalla SDS. I costi relativi all’importazione e allo scambio dati tra
l’applicativo eventualmente in uso all’aggiudicatario e il sistema informativo dalla SdS
sono a carico dell’aggiudicatario.
Ogni difficoltà determinata dall’indisponibilità dell’aggiudicatario a garantire il corretto utilizzo
degli strumenti di registrazione degli interventi deve essere prontamente segnalata, anche al fine
di poterne tener conto nell’ambito dei controlli effettuati sull’esecuzione e sulla fatturazione degli
interventi stessi.
Il sistema deve funzionare senza oneri o dotazioni particolari a carico della SdS e/o dell’utente del
servizio e senza l’utilizzo di beni, strumenti e utenze telefoniche e/o di trasmissione dati che
debbano essere messi a disposizione dall’utente stesso o dalla stazione appaltante.
ART. 14 - VERIFICHE DI QUALITA’ NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La competente struttura della SdS ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità ed
uniformità degli interventi e sul personale impiegato per l’espletamento dello stesso; si riserva
inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà di richiedere all’aggiudicatario l’adeguamento del
servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all’ottimizzazione dello stesso o
della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte dell’aggiudicatario comporta l’applicazione delle
penali stabilite nel contratto, ove previste. Ai fini della verifica della qualità del servizio verranno
valutati criteri, indicatori e standard riportati nella tabella sottostante:
CRITERI
Trasparenza
Qualità della
prestazione
Personale
DESCRIZIONE
Disponibilità di una
documentazione
chiara e completa
Adesione alle
procedure protocolli
aziendali e della SdS
Erogazione della
prestazioni con
personale
professionalmente
formato
INDICATORE
% di pazienti con cartella
infermieristica completa secondo i
criteri definiti dalla competente
struttura della SdS
STANDARD
90%
% di procedure e di protocolli tecnicooperativi e professionali utilizzati (es.
gestione farmaci, cateteri, prevenzione
ICA, ecc..)
90%
% di procedure e buone pratiche per
la sicurezza del paziente implementate
(UdP, CVC, Mani Pulite, IR, ES, ecc..)
70%
% di operatori che hanno effettuato
corsi BLSD
100%
% di operatori che hanno effettuato
una formazione base sul rischio
clinico
50%
Efficacia
(conformità,
affidabilità,
compiutezza)
Orientamento
all’utente
Rispetto dei piani
assistenziali
individualizzati (PAI)
Soddisfazione degli
utenti
% PAI rispettati (corrispondenza tra
natura degli interventi previsti dal
piano di assistenza individuale e
interventi effettivamente erogati)
100%
% pazienti che dichiarano ottima o
buona l'assistenza ricevuta
65%
% di utenti soddisfatti della cortesia e
della disponibilità del personale
durante il servizio
(da rilevare previa indagine)
80%
ART. 15 - GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI
La SdS segnalerà mediante comunicazione, da inviare a mezzo fax o mail al Fornitore, le
disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio e delle
attività ad esso connesse. Nella predetta comunicazione di contestazione
dell'inadempimento, di competenza del DEC, dovranno essere necessariamente indicate
almeno le seguenti informazioni:
•
•
riferimento al PI o al PAI interessato dall'inadempimento,
ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha
condotto all'inadempimento contrattuale.
La ricezione da parte dell'Aggiudicatario della predetta comunicazione determina l'avvio del
procedimento di applicazione delle penali da parte della SdS, secondo le modalità stabilite
nel contratto, nonché l'avvio del procedimento di gestione dei reclami di cui oltre.
ART. 16 - GESTIONE DEI RECLAMI
Ricevuta la comunicazione del DEC di contestazione dell'inadempimento, l'Aggiudicatario, ai
soli fini della gestione dei reclami, è tenuto ad eliminare, entro UN giorno lavorativo dalla
ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio
alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "chiuso"), ferma restando in
ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dal contratto di fornitura per le
singole fattispecie.
Entro 3 (tre) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della comunicazione di
contestazione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare al DEC
della SdS la risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.
A seguito della comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il RUP, sulla base delle
indicazioni fornite dal DEC, previa valutazione delle giustificazioni addotte per i singoli e
specifici casi, applicherà le penali al fornitore, per quanto previsto in contratto, secondo il
seguente schema operativo:
•
•
A
B
C
D
E
F
G
qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia inferiore a 6 (sei)
non è prevista l'applicazione di alcuna penale, ad esclusione di quanto previsto al
punto successivo;
qualora il numero totale di reclami pervenuti in tre mesi solari sia uguale o superiore
a 6 (sei) relativi ad una o più tipologie di cui alla successiva tabella o vi siano almeno
3 (tre) reclami appartenenti alla stessa tipologia, potranno essere applicate le relative
penali secondo le modalità stabilite nel contratto.
TIPOLOGIA DI RECLAMO
Ritardo nell’attivazione del singolo servizio giornaliero
Assistenza inadeguata e comportamento non conforme
Mancata attivazione del singolo servizio giornaliero
Mancato inizio esecuzione del contratto
Disservizio della Sede Operativa
Disservizio del Coordinatore Tecnico
Altri disservizi
ART. 17 - PENALITA’
La SdS Vdn ha facoltà di applicare le penali di seguito indicate senza aver prima intimato o
costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore
rinuncia con la presentazione dell’offerta e con l’accettazione delle clausole del presente capitolato.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione
dell’inadempienza tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica fornito dall’aggiudicatario, o
tramite Fax.
L’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette
giorni dal ricevimento della contestazione; la SdS Vdn, valutate le osservazioni formulate
dall’aggiudicatario, decide in merito all’applicazione delle penali, procedendo alla formale
comunicazione dell’esito della procedura tramite raccomandata a/r.
Le contestazioni formalizzate dalla SdS Vdn, inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al
pagamento delle relative fatture.
La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall’aggiudicatario.
E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la
risoluzione del rapporto contrattuale.
La SdS Vdn si riserva la facoltà di procedere al prelievo di parte o di tutta la cauzione nel caso in
cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino
alla definizione della vertenza. Resta fermo quanto previsto all’art. 4 del DPR 207/2010 in termini
di DURC non regolare e quanto previsto all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010. Il Responsabile
del procedimento della SdS Vdn, attraverso le competenti strutture, provvederà a trattenere dai
relativi pagamenti, le somme di cui all’art. 4, comma 2 e la SdS provvederà al versamento delle
somme direttamente agli Enti interessati.
In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o
da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto, sono stabilite le penali
che seguono:
•
in caso di grave ritardo nella attivazione del singolo servizio giornaliero rispetto al
termine stabilito nel capitolato tecnico, la SdS applicherà al fornitore una penale pari
a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
•
in caso di assistenza inadeguata e comportamento non conforme rispetto a quanto
stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione
imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, la SdS applicherà al fornitore una
penale pari a € 500,00 (cinquecento/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
•
in caso di mancata attivazione del singolo servizio giornaliero la SdS applicherà al
fornitore una penale pari a € 1.000,00 (mille/OO), IVA esclusa, per ogni evento;
•
in caso di mancato inizio dell’esecuzione del contratto la SdS applicherà al fornitore
una penale pari a € 2.000,00 (duemila/OO), IVA esclusa per ogni giorno di ritardo;
•
per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o
dall’offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi
della SdS e la gestione dei rifiuti speciali, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, le
norme sulla protezione dei dati personali, una penalità paria € 1.000,00 (mille/00),
IVA esclusa, per ogni evento.
In conformità degli obblighi assunti dal fornitore con la sottoscrizione del contratto relativo
alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle
prescrizioni contrattuali, la SdS contraente ha inoltre la facoltà di:
A) applicare le seguenti ulteriori penali:
in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel capitolato tecnico per la
positiva chiusura di ciascun reclamo, l'Aggiudicatario sarà tenuto a
corrispondere alla SdS contraente una penale per ogni giorno lavorativo di
ritardo pari a € 100,00 (Euro cento/OO);
nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate anche tramite terzi incaricati,
•
•
emerga che il numero e la tipologia d'inadempimenti rilevati nell'arco
temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
uguale o superiore a n, 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui
all’articolo 16 del presente capitolato tecnico, ovvero
uguale o superiore a n, 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui
all’articolo 16 del presente capitolato tecnico.
L’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale pari ad € 1.000,00=
(Euro mille/OO), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
B) procedere alla risoluzione del contratto.
In ogni caso di inadempimento, non imputabile alla SdS ovvero causato da forza maggiore o
da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi allegati, sono
stabilite le penali che seguono:
•
in caso di ritardo rispetto al termine stabilito per l'attivazione e piena operatività della
Sede Operativa, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS una penale per
ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/OO), IVA esclusa;
•
nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione del
Coordinatore Tecnico del Servizio, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere alla SdS
una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/OO),
IVA esclusa.
Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per
ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo, deve
considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Aggiudicatario esegua le prestazioni contrattuali
in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente
capitolato, compreso quanto previsto all’art.14. In tal caso la SdS contraente applicherà al
fornitore le penali di cui ai precedenti articoli sino al momento in cui i servizi inizieranno
ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE
La SdS Vdn risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ., nei seguenti casi:
• per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn;
• per la mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della relativa richiesta da parte della SdS Vdn in caso di rinnovo o proroga del
contratto;
• qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state
eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010.
• qualora le Informazione Antimafia di cui all’art. 4 D.lgs. 6/09/2011, n. 159 abbiano dato
esito positivo.
Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:
• in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di
stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico
dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un
fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in
liquidazione;
• allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione
del contratto di appalto;
• allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale della ditta, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
• qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla
ditta nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi
richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
• la ditta ceda il contratto;
• la ditta subappalti una parte del servizio;
• l’aggiudicatario o qualsiasi operatore richieda o percepisca somme di denaro o altro a
qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio.
Si applicano gli artt. da 135 a 139 del codice degli appalti (risoluzione per reati accertati e per
gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).
In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento, in coordinamento
con il Direttore della Esecuzione del Contratto, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni,
motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata alla
Direzione della SdS Vdn che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in
essere.
Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme
del codice sopra citate, ai sensi dell’ art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere
entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto,
qualora:
• la ditta non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
• la ditta non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di
appalto;
• la ditta non impieghi personale e/o attrezzature e/o locali con i requisiti concordati;
• la ditta non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione della SdS Vdn di porre
rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta
esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
• la ditta si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e
delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
• la ditta si renda colpevole dell’utilizzo improprio del materiale fornito dalla SdS;
• la ditta o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo
offerto dai cittadini;
• la ditta sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili alla ditta medesima;
• la ditta rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni della SdS;
• la ditta non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato
in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
• si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che
abbiano dato luogo all’applicazione di sanzioni (in questo caso la SdS Vdn ha la piena facoltà
di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta aggiudicataria);
• si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto
quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale,
violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro;
• si verifichi la fattispecie di cui all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per
due volte consecutive);
• si verifichi quanto previsto all’art. 298, comma 2, del DPR 207/2011.
In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, la SdS Vdn si riserva la
facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione definitiva prestata dal
fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della
fornitura/servizio, ecc….
Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e 297 del DPR 207/2010, in caso di risoluzione
contrattuale, la SdS Vdn potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi
previste.
ART 19 - CAUSE DI RECESSO
La SdS Vdn può recedere dal contratto oltre che per il mancato superamento del periodo di prova,
previa dichiarazione da comunicare al fornitore del servizio, per motivi di interesse pubblico, che
saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.
In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese,
nessun indennizzo è dovuto al fornitore.
ART. 20 – SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
La ditta è tenuta al rispetto delle norme sul cambio appalto qualora previsto dal CCNL applicato,
in ogni caso la ditta si impegna ad assumere prioritariamente, il personale che eventualmente sia
cessato da precedenti affidamenti e che potrà essere segnalato dall’Azienda interessata con
specifica e motivata richiesta.
Fermo restando quanto sopra, il personale segnalato dalla stazione appaltante dovrà possedere
adeguata esperienza per l’esecuzione delle specifiche attività di cui trattasi e la ditta dovrà
motivare l’eventuale mancata assunzione.
ART. 21 - PERIODO DI PROVA
Per i primi sei mesi dall’avvio a regime dell’attività l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova
al fine di consentire alla SdS Vdn una valutazione ampia e complessiva delle
prestazioni/interventi erogati. L’aggiudicazione definitiva rimarrà pertanto subordinata alla
condizione sospensiva dell’esito positivo della prova. Trascorsi 6 (sei) mesi dall’inizio del contratto,
il periodo di prova si intenderà tacitamente superato se non sarà intervenuta alcuna
contestazione da parte della SdS.
Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, potrà
essere concesso, a discrezione della SdS Vdn, un ulteriore periodo di prova di mesi tre, al termine
del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l’operato svolto, la SdS Vdn procederà al
recesso unilaterale del contratto. In tale eventualità all’affidatario spetterà il solo corrispettivo per
la parte di servizio correttamente eseguita. La SdS Vdn si riserva la facoltà di affidare il servizio
alla Ditta che segue in graduatoria ove l’offerta sia rispondente alle esigenze della stazione
appaltante.
In caso di recesso del contratto per mancato superamento del periodo di prova l’affidatario è
tenuto ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.
Le penalità riguardanti i controlli sull’effettuazione, sulla regolarità del servizio e sulla risoluzione
del contratto, si applicano anche al periodo di prova.
ART. 22 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA
La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività
oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il
lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari
preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di
valutazione dei rischi.
Sempre in materia di sicurezza la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare gli adempimenti
conseguenti alla normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e gli eventuali
maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di
sicurezza, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto
ART. 23 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL’ IMPRESA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del
servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le
iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.
La SdS Vdn è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli
infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale della ditta aggiudicataria
nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.
L’aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, per fatto
proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto, con conseguente esonero della stessa SdS Vdn da qualsiasi eventuale responsabilità al
riguardo.
La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni tanto della ditta stessa quanto della SdS Vdn o di terzi, in virtù
dell’esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze
relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite
da parte dei terzi.
Qualora per cause di disservizio, dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino danni all’attività
della SdS Vdn, la ditta è tenuta al loro risarcimento.
In ogni caso, danni, rischi responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in
genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesimi ricollegabili, s’intendono assunti
dalla ditta che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed
espressamente la SdS Vdn.
La ditta, prima dell’inizio del servizio, dovrà stipulare un polizza assicurativa, a beneficio della
SdS Vdn per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile del
medesimo nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. In particolare detta
polizza dovrà tenere indenne la SdS Vdn, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i
terzi per qualsiasi danno che si possa arrecare alla SdS Vdn, ai suoi dipendenti e collaboratori,
nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio anche con riferimento
ai relativi prodotti e/o servizi, da trattamento dei dati personali, ecc.
Il massimale della polizza assicurativa ammontante ad Euro 1.500.000,00 si intende per ogni
evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla
cessazione delle attività del presente appalto e dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore a
qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di
mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901
c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli
artt. 1892 e1893 c.c.. La polizza non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico della SdS Vdn.
In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un’appendice alla stessa nella quale si
espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.
ART. 24 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore,
si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l’obbligo di
assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di
lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere a segnalare alla SdS Vdn la data effettiva dello sciopero
programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo. La SdS Vdn
concorderà con la Ditta aggiudicataria il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea
sindacale. La Ditta dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del suo Coordinatore
Tecnico o suo sostituto.
Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non
risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della SdS Vdn, quest’ultima provvederà allo svolgimento
dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare all’aggiudicatario
inadempiente il maggior onere sostenuto.
ART. 25 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
La ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L’illegittima sospensione del
servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del
contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e
le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
ART. 26 – TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati da parte della SdS Vdn avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del
principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge in modo da
assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato, fatta comunque salva la necessaria
pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.
Il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che
l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo
l’anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in
esecuzione di obblighi di legge.
L’aggiudicatario e il suo personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da
riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la SdS Vdn
metterà a disposizione dell’aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività di cui al presente
Capitolato, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e
consegnati all’aggiudicatario. Quest’ultimo si impegnerà a non effettuare un utilizzo ed un
trattamento dei suddetti dati ed informazioni per lo svolgimento di attività diverse da quelle
previste nel presente Capitolato.
Alla stessa SdS Vdn sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti
predisposti dall’aggiudicatario nell’ambito del servizio prestato e gli stessi ne potranno liberamente
usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc. L’aggiudicatario non potrà farne
uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione della SdS
Vdn.
Con l’affidamento del presente appalto, la SdS Vdn destinataria del servizio, in qualità di titolare
del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa
formalmente l’aggiudicatario., ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, quale “Responsabile
esterno del trattamento”. Conseguentemente l’aggiudicatario deve garantire il pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
All’aggiudicatario., quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto
elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:
designare per iscritto, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali “Incaricati del
trattamento” tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di
trattamento nell’ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli
incaricati la stessa deve individuare puntualmente l’ambito del trattamento consentito e
impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati
e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non
farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del presente appalto;
verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche
attraverso controlli periodici;
adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa nonchè quelle che
verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli
edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi
dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in
rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
consentire alla SdS Vdn i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni
di legge e delle presenti istruzioni impartite;
restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o
risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti
informazioni trattate per conto della SdS Vdn.
In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, la SdS Vdn ha facoltà di dichiarare
risolto il contratto, fermo restando che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che da ciò
dovessero derivare alla stessa SdS Vdn o a terzi.
ART. 27 - VARIAZIONI CONTRATTUALI
Durante l’esecuzione del contratto la SdS Vdn si riserva la facoltà di incrementare o ridurre il
servizio in oggetto per esigenze connesse all'attività istituzionale, anche oltre la percentuale del
20% (quinto d’obbligo). In caso di estensione del servizio come nel caso di riduzione dello stesso,
oltre il quinto, la ditta dovrà adeguare le risorse impiegate all'attività effettiva. Per quanto non
previsto e solo nella misura compatibile si applicano gli artt. 310 e 311 del dpr 207/2010.
ART. 28 – SUBAPPALTO
Il subappalto non è ammesso.
ART. 29 – RESPONSABILITÀ DELLA FASE DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E DELLA
ESECUZIONE CONTRATTUALE. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO e DIRETTORE
DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La SdS Vdn individua e nomina il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che cura lo
svolgimento del procedimento di individuazione del contraente e la stipula del contratto e
l’esecuzione dello stesso.
Il Responsabile del Procedimento cura tutte le fasi, ai sensi dell’art. 274 del DPR 207/2010, ed in
particolare vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle
prestazioni, relaziona sullo svolgimento del servizio, se del caso contesta alla ditta i disservizi,
applica le penali e propone alla direzione della SdS eventuali variazioni contrattuali nonché le
risoluzioni ai sensi del presente capitolato.
Lo stesso autorizza l’avvio dell’esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali,
le comunicazioni all’Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nel DPR
207/2010 e nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa
vigente.
Inoltre il RUP autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti previsti dal Codice e dal DPR
207/2010 l’esecuzione anticipata del contratto.
Inoltre la SdS Vdn nomina di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) al quale viene affidata
la responsabilità della gestione del contratto.
I rapporti tra il DEC ed il RUP sono disciplinati dal DPR 207/2010.
ART. 30 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
La cauzione definitiva è fissata nel 10% dell’importo del contratto, fatte salve le variazioni ai sensi
del comma 1 art. 113 D. Lgs. 163/06. Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con le
modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 con la prestazione di apposita garanzia
fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altri istituti o aziende
autorizzate.
Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si
riferisce e dovrà, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice
richiesta” prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta della SdS Vdn, ad effettuare il
versamento della somma richiesta entro quindici giorni anche in caso di opposizione del soggetto
aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
L’Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o
restituzione della cauzione da parte della SdS Vdn.
In particolare, la cauzione rilasciata, garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta
aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta
espressamente inteso che la SdS Vdn, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per
l’applicazione delle penali.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SdS Vdn.
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al
contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, alla SdS Vdn, del certificato di
verifica di conformità finale. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina
la revoca dell’affidamento e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio.
In caso di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito
cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del
ART. 31 – CESSIONE CONTRATTO E FUSIONE/CESSIONE D’AZIENDA
E’ vietata la cessione del contratto. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della
perfetta esecuzione dell'appalto.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente appaltante il diritto a risolvere il contratto,
come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo
comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con
essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le
preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell’atto di cessione o
fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla
fusione di Imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti
legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all’autorizzazione dell’Ente appaltante, ai
sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 32 - CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO IN CORSO DI CONTRATTO
Revisione corrispettivo: nel caso di contratti di durata pluriennale, l’aggiudicatario potrà
richiedere, trascorso il primo anno di vigenza del contratto, la revisione del corrispettivo nella
misura del 50% in base alla variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di impiegati ed operai, riferita all’anno precedente (fa fede la data di stipula del
contratto), in base all’art.3 del Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi delle aziende
sanitarie di cui alla Del. n. 50 del 13/02/2001 del Cons. Reg. Regione Toscana così come
modificato dalla deliberazione n. 38 del 14/04/2004 del Cons. Reg. Regione Toscana.
La richiesta di revisione del corrispettivo dovrà indicare la quantificazione e la dimostrazione dei
presupposti per l’adeguamento richiesto.
La stazione appaltante si riserva la verifica delle richieste con i mezzi e le modalità che riterrà
opportune, prima di decidere l’eventuale e le modalità di accoglimento della medesima.
In caso di accoglimento i corrispettivi rideterminati decorreranno dalla data di ricezione della
richiesta.
ART. 33 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa
presentazione mensile di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà
essere corredata da una specifica reportistica, finalizzata alla rilevazione degli accessi effettuati e
della soddisfazione dei bisogni ed alla corretta attuazione del PI/PAI, secondo le modalità richieste
dalla stazione appaltante.
La contabilità relativa all’esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dalla SdS Vdn secondo il
proprio ordinamento ai sensi dell’art. 307 del DPR 207/2010.
Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.
Trattandosi di prestazioni eseguite da Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del DLgs. 231/2002
e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni data ricevimento fattura.
Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà a richiedere
per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla
chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà
a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni
fornite.
La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui,
nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla
definizione della vertenza. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato
di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla
data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).
Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della
Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) ed inviate al
seguente indirizzo di PEC:
[email protected]
e dovranno necessariamente
contenere la
indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di
tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del
13/08/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti
correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a
mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa,con i mezzi di cui
alla legge citata, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi dovranno essere comunicati alla SdS
Vdn entro 7 giorni dalla loro accensione e, comunque entro 7 giorni dall’avvio del servizio.
E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le
prestazioni previste.
ART. 34 – SPESE DI CONTRATTO E REGISTRAZIONE
La Ditta aggiudicataria stipulerà con la SdS Vdn il contratto nella forma di scrittura privata. Le
spese di bollo sono a carico della ditta aggiudicataria; le spese per la registrazione, in caso d’uso,
sono a carico della parte richiedente.
ART. 35 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra il committente e la ditta aggiudicataria del servizio, così durante
l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o
giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede legale secondo la
vigente normativa.
Il foro competente è quello di Pistoia.