GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI - Dipartimento Politiche Europee

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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI - Dipartimento Politiche Europee
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(OR. EN)
2469ª Sessione del Consiglio
- GIUSTIZIA E AFFARI INTERNIBruxelles, 28/29 novembre 2002
Presidenti:
Sig.ra Lene ESPERSEN,
Ministro della giustizia,
Sig. Bertel HAARDER,
Ministro per i rifugiati e per gli immigrati e per
l'integrazione e Ministro senza portafoglio
(Ministro per gli affari europei)
del Regno di Danimarca
Internet: http://ue.eu.int/
E-mail: [email protected]
Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285. 95 48 – 32-2-285. 81 11
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SOMMARIO 1
PARTECIPANTI ............................................................................................................................... 5
PUNTI DISCUSSI
SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DI SIVIGLIA ................................................................................6
DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI
UNA DOMANDA DI ASILO (DUBLINO II) ..................................................................................................7
ACCORDI DI RIAMMISSIONE CON PAESI TERZI.....................................................................................8
ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI ED APOLIDI DELLA QUALIFICA
DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE .........................................................................................................................................8
NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO
NEGLI STATI MEMBRI...................................................................................................................................9
PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO ......................................................................10
PIANO DI RIMPATRIO IN AFGHANISTAN ...............................................................................................10
PAESI TERZI SICURI.....................................................................................................................................11
INTEGRAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLE
RELAZIONI DELL'UNIONE CON I PAESI TERZI .....................................................................................13
COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN
MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ
GENITORIALE ...............................................................................................................................................14
CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1996.........................................................................................................15
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E IN MATERIA DI
ESTRADIZIONE - ACCORDO TRA L'UE E GLI STATI UNITI.................................................................15
LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA................................................................................16
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE
SANZIONI PECUNIARIE ..............................................................................................................................17
NORME MINIME RELATIVE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI E ALLE
SANZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI
STUPEFACENTI .............................................................................................................................................18
1
Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto
pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette.
B I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio
http://ue.eu.int.
B Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono
contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet
del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa.
B
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LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO .............................................................18
VARIE..............................................................................................................................................................19
−
Progetto di accordo di cooperazione tra l'EUROPOL e gli Stati Uniti sullo scambio
di informazioni personali .......................................................................................................................19
−
Miglioramento delle azioni dell'EUROPOL contro il terrorismo ..........................................................19
PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI ....................................................................................................................... I
ASILO ................................................................................................................................................................. I
–
Miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione
(ILO) - Conclusioni del Consiglio ........................................................................................................... I
TERRORISMO................................................................................................................................................... II
–
Task force antiterrorismo ........................................................................................................................ II
–
Progetto di manuale di sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo
e di altri eventi di pari risonanza ............................................................................................................III
–
Meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e la sua attuazione a livello
nazionale nella lotta contro il terrorismo................................................................................................III
EUROPOL........................................................................................................................................................III
–
Convenzione europea .............................................................................................................................III
–
Relazioni in materia di protezione dei dati: Lettonia e Cipro ................................................................III
–
Numero dei vicedirettori dell'Europol....................................................................................................III
–
Rete europea di protezione delle personalità......................................................................................... IV
–
Operazioni congiunte nel settore doganale realizzate nel 2001 ............................................................ IV
DROGA ........................................................................................................................................................... IV
–
Classificazione generica dei gruppi specifici delle nuove droghe sintetiche Risoluzione del Consiglio ..................................................................................................................... IV
–
Documento relativo all'attuazione di un'azione contro le droghe sintetiche ......................................... VI
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..................................................................................................................... VII
–
Rapporto sulla criminalità organizzata nell'UE nel 2002..................................................................... VII
–
Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico............................................... VII
–
Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ........................................................................... VII
FRONTIERE ESTERNE ................................................................................................................................. VII
–
Trasmissione del Bollettino delle frodi a Stati Uniti, Canada e ai paesi candidati............................... VII
–
Trasmissione al Canada del Manuale dell'Unione europea dei documenti autentici
di identità, di viaggio e di soggiorno...................................................................................................VIII
VISTI..............................................................................................................................................................VIII
–
Cooperazione consolare – Conclusioni del Consiglio.........................................................................VIII
SCHENGEN ......................................................................................................................................................X
–
Bilancio per SISNET per l'esercizio 2003...............................................................................................X
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ALLARGAMENTO ............................................................................................................................................X
–
Relazione sulla Lituania (Valutazione collettiva) ...................................................................................X
RELAZIONI ESTERNE ................................................................................................................................... XI
–
Cuba – Partecipazione ai negoziati ACP-CE degli accordi di partenariato
economico (APE) .................................................................................................................................. XI
–
Marocco – Importazione di pomodori nella Comunità ......................................................................... XI
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PARTECIPANTI
I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati:
Per il Belgio:
Sig. Antoine DUQUESNE
Sig. Marc VERWILGHEN
Ministro dell’interno
Ministro della giustizia
Per la Danimarca:
Sig.ra Lene ESPERSEN
Sig. Bertel HAARDER
Ministro della giustizia
Ministro per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione nonché
Ministro senza portafoglio (Ministro degli affari europei)
Per la Germania:
Sig. Otto SCHILY
Sig.ra Brigitte ZYPRIES
Ministro federale dell'interno
Ministro della giustizia
Per la Grecia:
Sig. Philippos PETSALNIKOS
Sig. Evangelos MALESIOS
Ministro della giustizia
Sottosegretario all'ordine pubblico
Per la Spagna:
Sig. Ángel ACEBES PANIAGUA
Ministro dell'interno
Per la Francia:
Sig. Dominique PERBEN
Guardasigilli, Ministro della giustizia
Per l'Irlanda:
Sig. Michael Mc DOWELL
Ministro della giustizia
Per l'Italia:
Sig. Roberto CASTELLI
Sig. Giuseppe PISANU
Ministro della giustizia
Ministro dell'interno
Per il Lussemburgo:
Sig. Luc FRIEDEN
Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio
Per i Paesi Bassi:
Sig. Jan Piet Hein DONNER
Sig. Hilbrand NAWIJN
Ministro della giustizia
Ministro dell'immigrazione e dell'integrazione
Per l'Austria:
Sig. Gregor WOSCHNAGG
Ambasciatore, Rappresentante Permanente
Per il Portogallo:
Sig. Antonio FIGUEIREDO LOPES
Sig.ra Celeste CARDONA
Ministro dell'interno
Ministro della giustizia
Per la Finlandia:
Sig. Johannes KOSKINEN
Ministro della giustizia
Per la Svezia:
Sig. Thomas BODSTRÖM
Sig. Jan O. KARLSSON
Ministro della giustizia
Ministro della migrazione e immigrazione
Per il Regno Unito:
Lord Geoffrey FILKIN
Baronessa SCOTLAND of ASHTAL
Sottosegretario di Stato all'interno
Sottosegretario di Stato ("Parliamentary Secretary") presso
l'Ufficio del Lord Cancelliere
*
Per la Commissione:
Sig. Antonio VITORINO
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*
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Membro
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PUNTI DISCUSSI
SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DI SIVIGLIA
Il Consiglio ha tenuto uno scambio di opinioni sull'attuazione di tutti gli elementi delle conclusioni
del Consiglio europeo di Siviglia in materia di asilo e immigrazione, compreso il piano per la
gestione delle frontiere esterne e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri
umani.
La discussione si è basata su due relazioni della Presidenza (docc. 14707/02 e 14708/02) e una
presentazione orale del Commissario Vitorino sullo stato di avanzamento dei lavori sulle possibilità
e l'efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario ai fini del rimpatrio di
immigranti, della gestione delle frontiere esterne e di progetti in materia di asilo e migrazione in
paesi terzi.
Il Consiglio, pur sostenendo gli sforzi compiuti dal Commissario Vitorino in questa importante
materia ha rammentato che, in base alle conclusioni di Siviglia, la Commissione avrebbe dovuto
sottoporre una relazione scritta al Consiglio sulle misure finanziarie sopra menzionate alla fine
dell'ottobre 2002. Di conseguenza il Consiglio ha esortato la Commissione a sottoporre tale
relazione quanto prima.
In tale contesto, il Consiglio ha rammentato l'importanza di procedere nell'attuazione delle azioni da
intraprendere in conformità delle conclusioni di Siviglia, quali il programma d'azione in materia di
rimpatrio, progetti pilota volti al controllo delle frontiere esterne o una cooperazione intensificata
con paesi terzi.
Si rammenta che nella riunione del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, il
Consiglio europeo ha dichiarato di essere deciso ad accelerare l'attuazione, in tutti gli aspetti, del
programma adottato a Tampere ai fini della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha nel contempo sottolineato l'importanza per l'UE e gli
Stati membri di gestire i flussi migratori in cooperazione con i paesi di origine e di transito di detti
flussi.
Nelle conclusioni di Siviglia è stato definito concretamente il grado di priorità delle misure in tutti i
settori interessati dalla cooperazione in materia di asilo, immigrazione, lotta contro l'immigrazione
clandestina e controllo delle frontiere e sono stati fissati i termini concreti per la relativa attuazione.
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DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA
DOMANDA DI ASILO (DUBLINO II)
Facendo seguito ad un accordo di massima sul progetto di regolamento "Dublino II" che stabilisce i
criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, la Presidenza ha deciso di lanciare una procedura di approvazione tacita al fine di pervenire
ad un accordo politico sulla sua proposta di compromesso.
Il testo di compromesso della Presidenza verte principalmente sui limiti temporali ai fini
dell'identificazione dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda d'asilo in caso di
ingresso illegale. Qualora sia stabilito che un richiedente asilo ha varcato in modo irregolare la
frontiera di uno Stato membro, detto Stato membro sarà responsabile dell'esame della richiesta di
asilo per un periodo di dodici mesi successivi alla data dell'attraversamento della frontiera.
Trascorso tale periodo, la responsabilità dell'esame della domanda incomberà allo Stato membro nel
quale il richiedente asilo abbia soggiornato per almeno gli ultimi cinque mesi.
La proposta di regolamento, trasmessa dalla Commissione nel luglio 2001, mira ad inserire nel
quadro comunitario la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. La proposta intende colmare le
lacune e correggere le inadeguatezze individuate nella convenzione di Dublino; evitando inoltre
abusi in materia di procedure di asilo, assicura che i richiedenti asilo abbiano un effettivo accesso
alle procedure volte alla determinazione dello status di rifugiato.
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ACCORDI DI RIAMMISSIONE CON PAESI TERZI
Il Consiglio ha adottato nuovi mandati di negoziato relativi ad accordi di riammissione con Turchia,
Albania, Algeria e Cina.
Il Consiglio ha inoltre avuto uno scambio di opinioni sulla questione di ulteriori mandati di
negoziato. In tale contesto il Consiglio ha invitato la Presidenza e la Commissione a rammentare
alle Parti contraenti dell'accordo di Cotonou, in particolare Mali, Gambia, Ghana e Nigeria, che esse
sono vincolate dall'obbligo di riammissione previsto all'articolo 13, paragrafo 5 dell'accordo,
applicabile in conformità della decisione 1/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE.
Si rammenta che per quanto concerne gli accordi di riammissione attualmente in fase di
negoziazione, nel 2000 e nel 2001 il Consiglio ha adottato sei mandati di negoziato relativi ad
accordi di riammissione, rispettivamente, con Marocco, Russia, Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong e
Macao. Nel 2002 il Consiglio ha adottato un nuovo mandato di negoziato della Commissione con
l'Ucraina.
ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI ED APOLIDI DELLA QUALIFICA DI
RIFUGIATO
O
DI
PERSONA
ALTRIMENTI
BISOGNOSA
DI
PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un gran numero di articoli della proposta di
direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché
norme minime sul contenuto dello status di protezione.
Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di proseguire i lavori in vista
di pervenire ad un accordo politico in una prossima sessione de Consiglio.
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NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI
STATI MEMBRI
Il Consiglio, salvo conferma definitiva da parte di una delegazione, ha raggiunto un accordo sulla
proposta di direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati
membri, al fine di consentire al Consiglio l'adozione della direttiva in una prossima sessione.
Si rammenta che la direttiva stabilisce norme minime ritenute sufficienti ad assicurare che i
richiedenti asilo abbiano uno standard di vita dignitoso. La direttiva contempla tutti i cittadini di
paesi terzi e apolidi che presentano una domanda d'asilo alle frontiere o nel territorio di uno Stato
membro fino a quando non sono autorizzati a soggiornare nel territorio, nonché taluni familiari di
tali persone.
La direttiva contiene specifiche disposizioni in materia di residenza e libera circolazione, unità del
nucleo familiare, scolarizzazione e istruzione dei minori. Per quanto concerne in particolare le
questioni relative all'occupazione, gli Stati membri decidono le condizioni dell'accesso al mercato
del lavoro dei richiedenti.
In conformità delle disposizioni dei rispettivi protocolli sulle posizioni del Regno Unito, dell'Irlanda
e della Danimarca, il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di partecipare all'adozione della
proposta, mentre l'Irlanda e la Danimarca non lo hanno fatto, e non sono di conseguenza vincolate
dalle disposizioni della direttiva né all'applicazione della stessa.
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PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO
Il Consiglio ha adottato il programma d'azione in materia di rimpatrio, largamente ispirato al Libro
verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli
Stati membri e sulla comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale,
entrambi presentati dalla Commissione.
Il programma sul rimpatrio mira a definire una strategia comune a livello dell'Unione per tutte le
questioni attinenti al rimpatrio, attraverso l'identificazione di una serie di azioni e di misure da
adottare ed attuare in tale settore. In particolare il programma, il cui campo di applicazione è assai
ampio in quanto contempla il rimpatrio volontario nonché il rimpatrio coatto, è volto non soltanto a
rafforzare la cooperazione tra Stati membri, bensì anche a promuovere il ravvicinamento e
l'armonizzazione della loro legislazione. Le pertinenti azioni e misure sono elencate in un allegato
del programma, che stabilisce pure i termini ai fini dell'adozione e dell'attuazione delle stesse.
Si rammenta che, per quanto riguarda le politiche in materia di allontanamento e di rimpatrio, le
conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia hanno invitato ad adottare al più tardi entro la fine
dell'anno gli elementi su cui poggerà un programma di rimpatri sulla scorta del Libro verde della
Commissione (punto 30, 4° bullet).
PIANO DI RIMPATRIO IN AFGHANISTAN
Il Consiglio ha adottato il piano di rimpatrio in Afghanistan, che può essere considerato la prima
misura d'attuazione del programma di azione in materia di rimpatrio esso pure adottato dal
Consiglio nel corso della presente sessione (cfr. punto precedente). Il Consiglio ha inoltre preso
nota dell'impegno della Commissione di finanziare tale piano con 17 milioni di euro per il 2003.
Il Consiglio ha esortato ad attuare quanto più celermente possibile questo piano in consultazione
con le altre parti interessate, stabilendo appropriati contatti con le autorità afgane.
Si rammenta che il Consiglio europeo di Siviglia ha invitato ad adottare al più tardi entro la fine
dell'anno gli elementi su cui poggerà un programma di rimpatri tra cui le condizioni migliori per un
rapido rimpatrio in Afghanistan (punto 30, 4° bullet).
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PAESI TERZI SICURI
Il Consiglio ha adottato la seguente dichiarazione:
"1.
Il Consiglio europeo di Tampere ha deciso di creare nell'Unione uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia e di elaborare un regime europeo comune in materia di asilo. Esso ha
ribadito l'importanza che l'Unione e gli Stati membri riconoscano il rispetto assoluto del
diritto di chiedere asilo e ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo
comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra relativa
allo status di rifugiati in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga
esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.
Questo regime dovrebbe comportare norme comuni per una procedura di asilo equa ed
efficace.
2.
Sulla base delle conclusioni di Tampere, il Consiglio europeo di Laeken si è impegnato ad
adottare senza indugio una politica comune in materia di asilo e d'immigrazione che rispetti il
necessario equilibrio tra la protezione dei rifugiati, conformemente ai principi della
convenzione di Ginevra del 1951, la legittima aspirazione a una vita migliore e la capacità
d'accoglienza dell'Unione e dei suoi Stati membri.
3.
Il Consiglio europeo di Siviglia ha stabilito che le misure adottate a breve e medio termine per
la gestione comune dei flussi migratori devono rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato,
una politica d'integrazione degli immigranti che soggiornano legalmente e una politica di asilo
che rispetti le convenzioni internazionali, in primo luogo la convenzione di Ginevra del 1951
e, dall'altro, una lotta risoluta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.
A questo proposito occorre garantire ai rifugiati una protezione rapida ed efficace, facendo
intervenire meccanismi atti ad impedire gli abusi.
4.
La questione dei paesi terzi sicuri costituisce un importante problema nella procedura di asilo
negli Stati membri. Questi ultimi affrontano la questione in base alle loro normative nazionali
in maniera diversa, il che porta ad applicazioni divergenti di questo principio. Ciò costituisce
un ostacolo per il corretto funzionamento di una politica dell'UE in materia di asilo. Per
contrastare con successo lo shopping delle domande di asilo è necessario pertanto procedere
ad un'armonizzazione ed assicurare, a coloro che soltanto nell'Unione possono trovare
protezione, una procedura rapida ed efficace al riguardo.
5.
Oltre agli Stati membri, è soprattutto auspicabile includere gli Stati candidati all'adesione per i
quali il processo di adesione è già in atto. Tali paesi soddisfano i criteri di Copenaghen, che
garantiscono fra l'altro lo stato di diritto e la determinazione corretta ed adeguata delle
richieste d'asilo. Nel contesto dei negoziati di adesione, questi paesi si sono peraltro già
impegnati ad integrare l'acquis dell'Unione e pertanto a rispettare gli obblighi previsti dalla
convenzione di Ginevra e dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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Il Consiglio dichiara quanto segue:
1)
dato il livello di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo negli Stati che sono membri
dell’EFTA, il Consiglio conviene che tali Stati possono essere considerati paesi terzi sicuri;
2)
dato il livello di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo mostrato dagli Stati candidati
durante i negoziati di adesione, il Consiglio conviene che, per gli Stati membri che applicano
il principio dei paesi terzi sicuri dalla data della firma dei trattati di adesione da parte degli
Stati candidati, si può presumere che tali Stati siano paesi terzi sicuri.
Il Consiglio decide di dare priorità ai lavori sulla designazione dei paesi terzi sicuri nel contesto del
progetto di direttiva sulle procedure d’asilo al fine di accelerare una risoluzione su tale direttiva
nell’ambito del calendario previsto a Siviglia."
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INTEGRAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLE
RELAZIONI DELL'UNIONE CON I PAESI TERZI
Il Consiglio ha preso nota delle conclusioni sulla cooperazione intensificata con i paesi terzi per la
gestione dei flussi migratori adottata dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) nella
sessione del 18 novembre 2002 (cfr. doc. 14183/02 Presse 350).
Si rammenta che tali conclusioni sono state redatte a seguito delle conclusioni del Consiglio
europeo di Siviglia che hanno posto in risalto l'importanza di assicurare la cooperazione dei paesi di
origine e di transito in materia di immigrazione. Nelle stesse si sottolinea inoltre la necessità di
includere una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori e sulla riammissione obbligatoria
in caso di immigrazione clandestina in eventuali futuri accordi di cooperazione, di associazione o
simili che l'UE intenda concludere con paesi terzi.
In seguito alla valutazione delle relazioni con i paesi terzi, otto Stati (Albania, Cina, Repubblica
federale di Jugoslavia, Marocco, Russia, Tunisia, Ucraina e Turchia) sono stati selezionati in questa
prima fase in vista di sviluppare una cooperazione rafforzata sulla base di quella già esistente con
detti paesi. Sarà inoltre avviata una cooperazione con la Libia.
Le conclusioni contengono inoltre gli elementi che dovrebbe contenere la clausola di gestione
comune dei flussi migratori e della riammissione da includere in eventuali futuri accordi dell'UE
con paesi terzi.
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COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN
MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Il Consiglio è pervenuto ad un accordo sulla proposta di regolamento relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità genitoriale. Tale accordo rappresenta un importante passo avanti in materia di
competenza nei casi di sottrazione di minori.
Ai sensi del testo approvato dal Consiglio, in caso di trasferimento illegale o di sottrazione di
minore il giudice dello Stato membro d'origine mantiene la sua competenza fino a quando il minore
abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro.
Per quanto concerne il ritorno del minore, il testo approvato prevede che un giudice non può
rifiutare di disporre il ritorno del minore, se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità
di essere ascoltata. Inoltre, a meno che circostanze eccezionali lo rendano impossibile, il giudice
emette la sua decisione non oltre sei settimane dopo che è stato adito.
Si rammenta che la presente proposta fa parte dei lavori attualmente in corso presso la Comunità
europea volti a creare un autentico spazio giudiziario basato sul principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni giudiziarie. La proposta estende il principio del riconoscimento e dell'esecuzione del
regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 a tutte le decisioni in materia di responsabilità
genitoriale in base a norme comuni sulla competenza e la cooperazione rafforzata tra le autorità.
A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al
trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e
l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all'adozione del regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua
applicazione.
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CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1996
A seguito dell'accordo raggiunto sul punto precedente, il Consiglio ha confermato che vi era un
accordo politico in merito alla decisione che autorizza gli Stati membri a firmare nell'interesse della
Comunità europea la convenzione dell'Aia del 1996.
Tale convenzione, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione
e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori è stata
conclusa il 19 ottobre 1996 nell'ambito della conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato.
Gli Stati membri sono ampiamente concordi nel ritenere che la convenzione apporterebbe un valido
contributo alla tutela dei minori in situazioni che trascendono le frontiere della Comunità e che
pertanto essa integrerebbe utilmente le norme esistenti e future della Comunità in questo settore.
La presente decisione consentirà pertanto agli Stati membri di compiere senza ulteriore indugio i
necessari preparativi per la ratifica. Inoltre si possono prendere in considerazione intese volte ad
una firma congiunta, al fine di indicare al resto del mondo il valore che la Comunità annette alla
convenzione.
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E IN MATERIA DI
ESTRADIZIONE - ACCORDO TRA L'UE E GLI STATI UNITI
Il Consiglio ha preso conoscenza dell'andamento dei negoziati del progetto di accordo tra l'Unione
europea e gli Stati Uniti d'America relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e
all'estradizione e ha approvato la strategia che la Presidenza dovrà seguire nell'ulteriore condotta dei
negoziati con gli Stati Uniti d'America.
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LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA
Il Consiglio ha tenuto un dibattito approfondito sulla base di un compromesso globale della
Presidenza che è stato accolto in linea di massima favorevolmente, sulla decisione quadro del
Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia.
Il dibattito si è incentrato sulle disposizioni chiave che definiscono i reati connessi a comportamenti
razzisti e xenofobi. La preoccupazione principale espressa da diverse delegazioni è stata di
individuare un approccio equilibrato tra, da un lato, la portata della responsabilità penale e,
dall'altro, le norme costituzionali e i principi fondamentali connessi al rispetto della libertà di
associazione, della libertà di stampa e della libertà di espressione.
Alla luce del dibattito e in considerazione delle diverse riserve, la Presidenza ha proposto di
modificare il suo compromesso. In particolare ha deciso di ampliare la portata del testo e di
rammentare nello stesso che la decisione quadro rispetta l'articolo 6 del trattato e non pregiudica i
principi costituzionali e i valori degli Stati membri. Su tale base il Consiglio ha incaricato i suoi
organi competenti di esaminare il progetto di decisione quadro in vista di pervenire ad un accordo
politico in una delle prossime sessioni.
Si rammenta che la Commissione ha proposto nel novembre 2001 una decisione quadro sulla lotta
contro il razzismo e la xenofobia, intesa a sviluppare e rafforzare l'azione comune del Consiglio del
15 luglio 1996 concernente l'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia.
Essa riguarda la definizione del comportamento che deve essere passibile di sanzione, le sanzioni
applicabili a tale comportamento e le misure atte a garantire una cooperazione giudiziaria effettiva
tra gli Stati membri in relazione ai reati di stampo razzista e xenofobo.
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE
SANZIONI PECUNIARIE
Il Consiglio, sulla base di un testo di compromesso della Presidenza, ha tenuto un dibattito sulle
principali questioni in sospeso concernenti la decisione quadro relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.
Il Consiglio ha incentrato principalmente il dibattito sulla questione dell'applicazione o meno del
principio della doppia punibilità. In base a detto principio l'autorità di uno Stato membro
competente ad eseguire una decisione può opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di siffatta
decisione qualora si possa stabilire che il comportamento che ha condotto all'irrogazione della
sanzione pecuniaria non è stato commesso nello Stato che ha irrogato la sanzione e non è
considerato reato nello Stato richiesto di eseguire la sanzione.
Alla luce delle discussioni, il Consiglio ha incaricato i propri organi competenti di esaminare
ulteriormente la proposta sulla base del testo della Presidenza che è stato considerato dalla maggior
parte delle delegazioni quale valida base per pervenire ad un accordo in un prossimo futuro.
Ai fini della presente decisione quadro, per "sanzione pecuniaria" si intende l'obbligo di pagare:
−
una somma di denaro in seguito a condanna per un illecito imposta in una decisione;
−
il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte
civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale;
−
pagamenti in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla
decisione;
−
somme da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime,
imposti nella stessa decisione.
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IT
28.XI.2002
NORME MINIME RELATIVE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI E ALLE
SANZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI
Il Consiglio ha proseguito l'esame della proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la
fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in
materia di traffico illecito di stupefacenti.
Il Consiglio ha imperniato nuovamente l'esame sulla questione delle sanzioni (articolo 4 della
proposta) e ha rilevato che il testo di compromesso presentato dalla Presidenza, pur oggetto di
un'accoglienza largamente favorevole, non è stato accettato da un esiguo numero di delegazioni.
Si rammenta che la proposta è volta a punire la produzione illegittima, la fabbricazione, l'estrazione,
la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a
qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto,
l'importazione o l'esportazione di stupefacenti con pene massime di un minimo compreso tra 1
e 3 anni di reclusione. Un massimo di un minimo compreso tra 5 e 10 anni di reclusione è previsto
per la coltivazione di droga ai fini della produzione di stupefacenti, la detenzione o l'acquisto di
stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività sopra descritte nonché la fabbricazione, il
trasporto, la distribuzione di precursori in circostanze in cui questo reato implica grandi quantitativi
di stupefacenti o la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato
gravi danni alla salute di più persone.
LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO
Il Consiglio, fatta salva la soluzione dell'unica questione in sospeso, che concerne la possibilità per
uno Stato membro di limitare l'applicazione della decisione quadro a comportamenti che inducono
una distorsione di concorrenza, è pervenuto ad un ampio accordo sul testo del progetto di decisione
quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Il Consiglio ha dato pertanto istruzione alle sue istanze competenti di esaminare quanto prima la
questione in sospeso al fine di pervenire ad un approccio generale in merito al progetto di decisione
quadro in una delle prossime sessioni del Consiglio.
Si rammenta che l'obiettivo della presente decisione quadro è in particolare di assicurare che tanto
la corruzione attiva quanto quella passiva nel settore privato costituiscano un reato penale in tutti gli
Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere tenute responsabili di tali reati, e che
le condotte in questione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
14817/02 (Presse 375)
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IT
28.XI.2002
VARIE
−
Progetto di accordo di cooperazione tra l'EUROPOL e gli Stati Uniti sullo scambio di
informazioni personali
Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di proseguire l'esame del
progetto di accordo di cooperazione tra l'EUROPOL e gli Stati Uniti sullo scambio di
informazioni personali, al fine di pervenire ad un consenso in una prossima sessione del
Consiglio.
−
Miglioramento delle azioni dell'EUROPOL contro il terrorismo
Il Consiglio è stato informato dalla Commissione che la stessa trasmetterà una proposta
relativa al miglioramento delle azioni dell'EUROPOL contro il terrorismo. In tale conteso la
Commissione ha annunciato che 5 milioni di euro sarebbero stati stanziati per questa
iniziativa.
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28.XI.2002
PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
ASILO
Ingresso, transito e soggiorno illegali
Il Consiglio ha adottato una Direttiva volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali (doc. 11910/02) ed una Decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro
penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali
(doc. 11909/02).
Scopo della direttiva è definire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rendere pertanto
più efficace l'applicazione della decisione quadro al fine di reprimere tale reato.
La direttiva e la decisione quadro integrano altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione
clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini.
Miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO) Conclusioni del Consiglio
(doc. 14464/02)
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"1.
Nell'intento di introdurre gradualmente una gestione coordinata e integrata delle frontiere
esterne, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di
collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione entro il 2002. Il Consiglio
prende atto della relazione della Presidenza sulla creazione di una rete ILO, da cui risulta che
nella maggior parte dei paesi esaminati nella relazione è attualmente operante una siffatta rete.
Tuttavia il Consiglio constata anche che la rete deve essere ulteriormente rafforzata.
2.
La relazione della Presidenza conclude che i funzionari di collegamento degli Stati membri
svolgono i loro compiti con dedizione e competenza. Tuttavia nota anche che si può fare di
più per aumentare ulteriormente i vantaggi che gli Stati membri già traggono dal distacco di
funzionari di collegamento. È pertanto necessario attuare progressivamente iniziative che
portino al miglioramento della rete ILO.
3.
Il Consiglio, sulla scorta della relazione, sollecita l'adozione delle seguenti misure:
−
attuazione del progetto, guidato dal Belgio, relativo a una rete ILO nei Balcani
occidentali, da cui si potranno trarre preziose esperienze per promuovere il
miglioramento della rete ILO (inizio: dicembre 2002 - relazione conclusiva: fine
dicembre 2003);
−
gli Stati membri dovrebbero immediatamente dare istruzioni ai rispettivi funzionari di
collegamento affinché diffondano maggiormente le informazioni operative, nel debito
rispetto della legislazione nazionale;
14817/02 (Presse 375)
I
IT
28.XI.2002
−
gli Stati membri dovrebbero incoraggiare senza indugi un miglioramento della
cooperazione tra i loro funzionari di collegamento ed i servizi consolari degli altri Stati
membri;
−
dovrebbero essere organizzati seminari e gruppi di lavoro con la partecipazione degli
ILO per definire le migliori pratiche, tenendo una prima riunione in tempi brevi ed al
più tardi entro quattro mesi;
−
avvalendosi delle esperienze dei gruppi di lavoro e dei seminari degli ILO nonché delle
esperienze tratte nell'ambito, dell'attuazione del progetto, guidato dal Belgio, relativo a
una rete ILO nei Balcani occidentali e dei progetti, guidati dal Regno Unito, nei Balcani
occidentali, e facendo riferimento al lavoro svolto sui funzionari di collegamento
nell'ambito del titolo VI del TUE, si dovrebbero meglio precisare i diversi ruoli dei
funzionari di collegamento, funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione,
funzionari di collegamento presso gli aeroporti, consulenti in materia di documenti,
consulenti tecnici e servizi consolari, che si occupano tutti di questioni connesse con
l'immigrazione. Tenendo conto di tali esperienze e basandosi sulle migliori pratiche
definite nei seminari e nei gruppi di lavoro, si dovrebbe prendere in esame la redazione
di un manuale comune per gli ILO. Tale progetto dovrebbe essere completato entro un
anno.
4.
Il Consiglio sottolinea che è necessario che i funzionari di collegamento incaricati
dell'immigrazione operino come rete integrata ed invita gli Stati membri a prendere in
considerazione il distacco di un maggior numero di funzionari di collegamento incaricati
dell'immigrazione. I vantaggi risultanti dal distacco di un maggior numero di ILO dovrebbero
essere superiori ai costi del distacco. Il distacco di funzionari di collegamento incaricati
dell'immigrazione presenta chiaramente un buon rapporto costo/efficacia.
5.
Il Consiglio riesaminerà i miglioramenti della rete ILO entro il 2003, tenendo conto
dell'attuazione delle raccomandazioni formulate nelle presenti conclusioni.".
TERRORISMO
Task force antiterrorismo
Il Consiglio ha adottato le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione dell'Europol
indirizzate al Consiglio circa il futuro della task force antiterrorismo, istituita in seno all'Europol ai
sensi delle conclusioni del Consiglio GAI adottate il 20 settembre 2001, e delle conclusioni della
sessione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001.
Profili dei terroristi – Raccomandazione del Consiglio
Il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente l'elaborazione di profili dei terroristi. La
raccomandazione sottolinea, come elemento centrale della lotta rafforzata contro il terrorismo,
l'intensificazione della cooperazione tra le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro
il terrorismo e l'Europol.
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II
IT
28.XI.2002
Progetto di manuale di sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri
eventi di pari risonanza
Il Consiglio europeo ha approvato il manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di
polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza. La
funzione del manuale consiste nel fornire orientamenti e fungere da catalogo di idee per gli Stati
membri nel predisporre le misure di sicurezza in occasione degli eventi sudetti.
Il quadro di riferimento per il manuale è definito nelle conclusioni del Consiglio (Giustizia e Affari
interni) del 13 luglio 2001 (doc.10916/01) nonché nell'azione comune in materia di cooperazione
nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, adottata dal Consiglio il 26 maggio 1997.
Meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e la sua attuazione a livello nazionale nella
lotta contro il terrorismo
Il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi
giuridici e la sua attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo. Scopo di questa
iniziativa è migliorare la cooperazione e l'assistenza reciproca in materia di prevenzioni e di lotta
contro gli atti terroristici, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale
(doc. 8811/02).
EUROPOL
Convenzione europea
Il Consiglio ha adottato un atto che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione
Europol e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi
organi, dei suoi vicedirettori e agenti (doc. 13448/02).
La modifica della convenzione Europol mira a disciplinare la partecipazione di agenti dell'Europol
alle squadre investigative e le richieste con cui l'Europol chiede di avviare indagini penali.
Relazioni in materia di protezione dei dati: Lettonia e Cipro
Sulla base delle relazioni presentate dal Consiglio di amministrazione dell'Europol, il Consiglio ha
deciso che nulla osta a che il direttore dell'Europol avvii negoziati con la Lettonia e con Cipro
finalizzati alla conclusione di un accordo che comprenda la trasmissione di dati personali da parte
dell'Europol alla Lettonia e a Cipro.
Numero dei vicedirettori dell'Europol
Il Consiglio ha approvato la proposta della Presidenza di fissare – per il momento – a tre il numero
dei vicedirettori dell'Europol, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione riaffronterà a tempo
debito il problema della struttura della direzione dell'Europol, compresa la questione del numero di
vicedirettori dell'Europol.
14817/02 (Presse 375)
III
IT
28.XI.2002
Rete europea di protezione delle personalità
Il Consiglio ha adottato una decisione relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle
personalità. La rete è composta dei servizi di polizia nazionali e di altri servizi competenti in
materia di protezione delle personalità. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto.
Anche gli Stati candidati e l'Europol possono designare un punto di contatto ai fini della loro
partecipazione alla rete. (doc. 9555/02).
Operazioni congiunte nel settore doganale realizzate nel 2001
Il Consiglio ha adottato la relazione sulle operazioni congiunte nel settore doganale realizzate nel
2001 (doc. 8353/02), in particolare su due operazioni effettuate da Stati membri nel 2001:
•
L'operazione CAPRICORN, organizzata dai servizi doganali del Regno Unito, è un'operazione
congiunta nel settore doganale finalizzata all'individuazione del traffico di cocaina in
provenienza dai Caraibi e trasportata per via aerea allo scopo di introdurla nell'Unione europea.
L'operazione SINDBAD, organizzata dai servizi doganali francesi, è un'operazione
•
aeromarittima svoltasi nel Mediterraneo al fine di individuare trasporti illeciti di droga e merci
sensibili realizzati con imbarcazioni di piccola stazza.
Per queste operazioni si è fatto ricorso alla partecipazione di vari paesi terzi e organizzazioni
internazionali, come precisato nel resoconto riguardante le singole operazioni.
DROGA
Classificazione generica dei gruppi specifici delle nuove droghe sintetiche - Risoluzione del
Consiglio
(doc. 10683/4/02)
"Il Consiglio dell'Unione europea,
−
TENENDO PRESENTE l'invito della sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni
Unite del 1998 a istituire o rafforzare, entro l'anno 2003, la legislazione nazionale per dare
corso al piano d'azione contro la fabbricazione illecita, il traffico e l'abuso di stimolanti
anfetaminici,
−
RICORDA l'esito delle conferenze sul controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope
organizzate insieme dal Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici e il gruppo
Pompidou del Consiglio d'Europa del 1998 e nel 2002, in particolare l'invito rivolto ai governi
a esaminare la possibilità di applicare un meccanismo di classificazione d'emergenza e/o
meccanismi di classificazione analogica e/o generica a livello nazionale,
−
RICORDA le considerazioni sui cambiamenti della portata del controllo delle sostanze
durante la 42a sessione della commissione "stupefacenti" del 1999, in particolare
sull'eventuale modifica degli elenchi I e II della Convenzione delle Nazioni Unite sulle
sostanze psicotrope (Vienna 1971),
14817/02 (Presse 375)
IV
IT
28.XI.2002
−
RICORDA la comunicazione della Commissione del maggio 1997 sul controllo delle nuove
droghe sintetiche,
−
RICORDA la decisione del Consiglio del giugno 1997 sull'azione comune riguardante le
nuove droghe sintetiche il cui scopo è la rapida identificazione delle nuove droghe sintetiche e
l'opportuna reazione,
−
RICORDA l'esplicito riferimento della strategia dell'Unione europea sugli stupefacenti
(2000-2004) alla necessità di valutare ed eventualmente migliorare l'azione comune,
−
RICORDA il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga 2000-2004,
−
RICORDA la conferenza del novembre 2001 sull'individuazione, la comprensione e le
reazioni al problema degli stimolanti tipo anfetamine, organizzata congiuntamente dalla
Presidenza belga dell'Unione europea e dal programma delle Nazioni Unite per il controllo
internazionale delle droghe,
−
RICONOSCE che la classificazione delle singole nuove droghe sintetiche nel quadro dei
sistemi internazionali ad opera delle legislazioni nazionali può talvolta essere ritardata dalle
procedure formali prescritte,
−
CONSIDERANDO che la classificazione generica dei gruppi specifici delle droghe sintetiche
offre la possibilità di sottoporre a controllo immediato qualsiasi nuova droga sintetica della
stessa natura generica prima che possa essere progettata e fabbricata da trafficanti per uso non
medico,
−
RICONOSCE che la classificazione generica deve ancora essere completata con una
classificazione individuale delle droghe sintetiche che non appartengono a gruppi specifici;
una procedura per la classificazione d'emergenza e temporanea potrebbe essere una soluzione
al riguardo,
−
RICONOSCE le informazioni disponibili nella banca dati giuridica dell'Osservatorio europeo
delle droghe e delle tossicodipendenze, secondo cui vi sono alcune differenze nella
classificazione delle droghe sintetiche negli Stati membri dell'UE diverse dalle droghe
sintetiche incluse negli elenchi della Convenzione della Nazioni Unite sugli stupefacenti e le
sostanze psicotrope, nonché da quelle classificate con decisione dell'Unione europea al
termine dei lavori nel quadro dell'Azione comune,
−
RICONOSCE che solo pochi Stati membri hanno recepito nella legislazione nazionale la
classificazione generica dei gruppi specifici delle droghe sintetiche,
−
RITENENDO che la classificazione generica, se sarà fattibile, contribuirà ad accrescere la
convergenza delle politiche di controllo nazionali in materia di droghe sintetiche in tutta
l'Unione europea.
−
RITENENDO che un sistema di classificazione d'emergenza e temporanea, se sarà fattibile,
rafforzerà il controllo e migliorerà la collaborazione a livello forense e scientifico tra gli Stati
membri,
14817/02 (Presse 375)
V
IT
28.XI.2002
ACCOGLIE POSITIVAMENTE L'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA:
−
di avviare - a proseguimento della valutazione dell'Azione comune riguardante le nuove
droghe sintetiche e con la collaborazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle
tossicodipendenze, del Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici, del programma
delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe e dell'Organizzazione
mondiale della sanità e del Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa - una valutazione
tecnica della possibilità
a)
di definire un sistema di classificazione generica comprendente i gruppi specifici delle
droghe sintetiche,
b)
di creare un sistema di classificazione d'emergenza e temporanea,
nonché della possibilità di incorporare nelle legislazioni nazionali l'uno o l'altro sistema o entrambi - affinché, da un lato, siano agevolate le analisi e il coordinamento tra Stati
membri a questo proposito e, dall'altro, sia rispettato il diritto dei cittadini a conoscere in
anticipo le sostanze soggette a misure di controllo.
ESORTA GLI STATI MEMBRI
−
a collaborare attivamente e strettamente al riguardo con la Commissione per il processo di
raccolta delle informazioni necessarie su condizioni, esperienze e valutazione a livello nazionale,
comprese le informazioni di tipo costituzionale, legislativo, giudiziario, tecnico e pratico.".
Revisione intermedia del piano d'azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la
droga - Nota al Consiglio europeo
Il Consiglio ha approvato una nota al Consiglio europeo collegata alla revisione intermedia del
piano d'azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (doc. 12451/3/02). Sulla
scorta delle constatazioni riportate nella comunicazione della Commissione al riguardo e delle
indicazioni generali che gli Stati membri hanno fornito durante il primo anno del piano d’azione, il
Consiglio ritiene che le considerazioni oggetto della nota debbano orientare l’attuazione della
strategia e del piano d’azione dell'UE in materia di droga nei rimanenti due anni di validità.
Si rammenta che nel dicembre 1999 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’Unione
europea in materia di droga (2000-2004) che enuncia le linee guida e gli obiettivi generali. Il piano
d’azione dell’UE in materia di droga, che traspone la strategia in azioni concrete, è stato adottato
dal Consiglio europeo nel giugno 2000. Secondo il piano d’azione dell'UE in materia di droga, la
Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione intermedia dell'attuazione della strategia.
Documento relativo all'attuazione di un'azione contro le droghe sintetiche
Il Consiglio ha adottato un piano di attuazione in cui si delineano possibili azioni da avviare per
contrastare la produzione e la distribuzione di droghe sintetiche (doc. 12452/2/02). Il documento
propone iniziative contro la diversione illegale dei precursori chimici, che costituisce il presupposto
per la produzione di droghe sintetiche, contro la rete di distribuzione dal luogo di produzione ai
luoghi di vendita e lo spaccio. Il documento indica inoltre tra gli obiettivi l'espansione dell'azione e
delle iniziative alle regioni attorno all'Unione, in particolare i paesi candidati.
14817/02 (Presse 375)
VI
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28.XI.2002
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Rapporto sulla criminalità organizzata nell'UE nel 2002
Il consiglio ha preso atto di un rapporto riservato, a cura dell'Europol, sulla criminalità organizzata
nell'UE nel 2002.
Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico
Il Consiglio ha adottato una relazione di sintesi sul secondo ciclo di valutazioni reciproche riguardo
all'applicazione della legge e al suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico. Questo documento
rispecchia le conclusioni e le raccomandazioni contenute nelle prime cinque relazioni elaborate
relativamente ad Austria, Svezia, Lussemburgo, Belgio e Germania.
Il secondo ciclo ha avuto lo scopo primario di valutare l'applicazione e l'attuazione a livello nazionale
degli strumenti relativi all'applicazione della legge e al narcotraffico, della normativa e delle prassi che
ne derivano a livello nazionale nonché della cooperazione internazionale. In particolare, la valutazione
riguardava la cooperazione e il coordinamento tra le varie strutture preposte all'applicazione della legge
e le prassi operative da esse seguite. Globalmente la valutazione si incentrava sulla cooperazione
pratica quotidiana tra le varie unità sul piano sia nazionale che internazionale.
Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
Il Consiglio ha approvato
•
una raccomandazione della Commissione al Consiglio al fine di autorizzare la Commissione
ad avviare e condurre negoziati con la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
sulle condizioni e le modalità di adesione della Comunità europea;
•
una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare con la Conferenza
dell'Aia di diritto internazionale privato negoziati per una futura convenzione sulla legge
applicabile a taluni diritti in relazione ai titoli intermediari.
FRONTIERE ESTERNE
Trasmissione del Bollettino delle frodi a Stati Uniti, Canada e ai paesi candidati
Nell'ottica di intensificare la cooperazione con gli Stati Uniti, il Canada e i paesi candidati (Cipro,
Malta, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica
ceca e Slovenia), il Consiglio ha approvato la trasmissione del Bollettino delle frodi ai suddetti paesi.
Il Bollettino delle frodi è un servizio unificato di segnalazione e registrazione centralizzata degli
strumenti di accertamento manuali inteso a snellire le procedure di notifica agli Stati membri dei
casi in cui sono stati individuati documenti di viaggio falsi e falsificati. Lo scopo fondamentale del
Bollettino è informare la polizia di frontiera sull'utilizzazione fraudolenta dei documenti di viaggio
e quindi rendere più efficaci i controlli di frontiera.
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VII
IT
28.XI.2002
Trasmissione al Canada del Manuale dell'Unione europea dei documenti autentici di identità,
di viaggio e di soggiorno
Nell'ottica di intensificare la cooperazione con il Canada per migliorare la sicurezza delle frontiere,
elemento fondamentale nella lotta contro l'immigrazione clandestina e il terrorismo, il Consiglio ha
approvato la trasmissione del Manuale dell'Unione europea dei documenti autentici.
VISTI
Cooperazione consolare – Conclusioni del Consiglio
(doc. 14525/02)
Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
"Rammentando gli eventi dell’11 settembre 2001, che hanno reso necessario intensificare i controlli
connessi alla circolazione delle persone attraverso le frontiere esterne, sia a breve che a lungo termine,
Rammentando la sessione del Consiglio del 20 settembre 2001, in cui il Consiglio ha chiesto agli
Stati membri di dar prova del massimo rigore nella procedura di rilascio dei visti e a tal fine
rafforzare la cooperazione consolare locale,
Rammentando la riunione del Consiglio europeo a Laken del 14 e 15 dicembre 2001, in cui gli Stati
membri hanno convenuto che una gestione più efficace del controllo alle frontiere esterne
dell'Unione contribuirà alla lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e
la tratta degli esseri umani, e in cui il Consiglio europeo ha pertanto chiesto al Consiglio e agli Stati
membri di prendere disposizioni per l'attuazione di un sistema comune di identificazione dei visti,
Prendendo atto della riunione del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, in cui i
Capi di Stato e di governo hanno rammentato la necessità di istituire al più presto un sistema
comune d'identificazione dei dati dei visti, alla luce di uno studio di fattibilità che sarà presentato
nel marzo 2003 e sulla scorta degli orientamenti del Consiglio,
Prendendo atto che il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato orientamenti per la creazione di un
sistema comune di scambio di dati in materia di visti, che il risultato dello studio di fattibilità della
Commissione sulla base degli orientamenti è atteso per il marzo del 2003 e che successivamente
inizierà l'insieme dei lavori per l'effettiva creazione della base di dati,
Rammentando che l'Istruzione consolare comune istituisce il quadro della cooperazione consolare,
anche al fine dello scambio di informazioni sui richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di
documenti rubati, contraffatti o falsi, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da
visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettati di
tentata immigrazione illegale negli Stati che applicano appieno le disposizioni dell'acquis di Schengen,
Rammentando che, a tale fine, le missioni diplomatiche sono tenute a organizzare riunioni al livello
che ritengono opportuno e con una cadenza adeguata agli eventi,
14817/02 (Presse 375)
VIII
IT
28.XI.2002
Riconoscendo che lo scambio di informazioni nel quadro della cooperazione consolare costituisce
un prezioso strumento per l'individuazione, in una fase precoce, di persone connesse a minacce
terroristiche, terroristi e gruppi terroristici e per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di
esseri umani,
Ritenendo che attualmente occorra un'azione immediata per accrescere la cooperazione tra Stati
membri sulla questione dei visti in relazione alla sicurezza interna e alla lotta al terrorismo nonché
all'immigrazione clandestina,
Rammentando che il regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo
all'istituzione di un modello uniforme per i visti, prevede che, entro cinque anni dall'adozione delle
prescrizioni tecniche, sia applicata sull'autoadesivo una fotografia che risponda a elevati requisiti di
sicurezza,
Prendendo atto del piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri
umani nell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 28 febbraio 2002, secondo il quale si prenderà
in considerazione in particolare, l'inclusione nei visti non della sola fotografia del richiedente, bensì,
ove appropriato, anche dei dati biometrici dello stesso,
Prendendo atto della relazione sull'attuale e futuro livello di cooperazione tra i funzionari di
collegamento sull'immigrazione degli Stati membri nei paesi terzi,
il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni:
−
Il Consiglio ricorda l'importanza di un'efficace cooperazione consolare in relazione al rilascio
dei visti, anche riguardo all'attuazione di decisioni concernenti le procedure di consultazione;
a tale riguardo il Consiglio ricorda la responsabilità ultima delle autorità centrali degli Stati
membri per il buon funzionamento della cooperazione consolare a livello locale e invita il
Comitato dei Rappresentanti Permanenti a studiare i mezzi per rendere più efficace la
cooperazione consolare, mediante un più stretto controllo delle attività.
−
Il Consiglio sottolinea l'importanza della raccolta di dati, del ricorso alle basi di dati esistenti e
dello scambio di informazioni in relazione alle domande di visto, che potrebbero servire come
mezzi per identificare persone collegate a minacce terroristiche, terroristi, gruppi terroristici,
immigrazione clandestina e tratta di esseri umani.
−
La cooperazione e lo scambio di informazioni nel quadro della cooperazione consolare dovrà
pertanto essere intensificata e includere lo scambio di informazioni raccolte nel disbrigo delle
domande di visto e ritenute pertinenti nella lotta al terrorismo.
−
Tenendo conto delle scadenze previste per quanto riguarda la base di dati comune sui visti e la
necessità di adottare misure efficaci di lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e alla
tratta degli esseri umani, il Consiglio chiede che anteriormente all'aprile 2003 sia esaminata
l'efficacia della consultazione preventiva delle autorità centrali, prevista dalla convenzione di
Schengen, in particolare per quanto riguarda il numero di paesi terzi indicati nell'allegato 5
delle istruzioni consolari comuni.
14817/02 (Presse 375)
IX
IT
28.XI.2002
−
Il Consiglio esorta le missioni diplomatiche degli Stati membri nei paesi terzi, in cui si
presume operino organizzazioni implicate nel terrorismo internazionale o associate ad esso, a
scambiare periodicamente, e almeno una volta al mese, le informazioni ottenute in relazione
alle domande di visto.
−
Le informazioni sono scambiate nell'ambito delle norme nazionali in materia di protezione dei
dati e dei pertinenti strumenti giuridici internazionali.
−
Il Consiglio invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del regolamento del Consiglio
del 18 febbraio 2002 che istituisce un modello uniforme per i visti, affinché sia incorporata
quanto prima nell'autoadesivo del visto una fotografia, senza attendere il termine di cinque
anni previsto dal regolamento.
−
Il Consiglio invita gli organismi competenti dell'UE a esaminare la necessità di far progredire
i lavori sulla possibilità di inserire nei visti altri dati biometrici.
−
Il Consiglio invita inoltre gli Stati membri a esaminare la necessità di uno scambio di
informazioni tra i funzionari di collegamento sull'immigrazione nei paesi terzi e le ambasciate
degli Stati membri nell'ambito della cooperazione consolare.
−
Il Consiglio invita infine gli Stati membri a esaminare se la cooperazione consolare possa
essere utile nel contesto dell'attuazione del programma di azione UE in materia di rimpatrio.".
SCHENGEN
Bilancio per SISNET per l'esercizio 2003
Conformemente al regolamento finanziario relativo all’installazione e al funzionamento del
SISNET, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno
adottato il bilancio per SISNET per l'esercizio 2003. (doc. 13899/02).
ALLARGAMENTO
Relazione sulla Lituania (Valutazione collettiva)
Il Consiglio ha preso atto della relazione riveduta sulla Lituania in vista dell'allargamento.
14817/02 (Presse 375)
X
IT
28.XI.2002
RELAZIONI ESTERNE
Cuba – Partecipazione ai negoziati ACP-CE degli accordi di partenariato economico (APE)
In seguito ad una richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, datata 26 settembre 2002,
il Consiglio ha convenuto di inviare una risposta del Presidente dell'UE al suo interlocutore ACP
per informare quest'ultimo che l'UE può essere d'accordo sulla partecipazione di Cuba a tutte le fasi
ACP dei negoziati APE in qualità di osservatore informale e che tale status potrà essere
formalizzato una volta che Cuba avrà presentato domanda di adesione all'accordo di Cotonou.
Si rammenta che i negoziati degli accordi di partenariato economico sono stati avviati in data 27
settembre 2002 a Bruxelles, e che Cuba ha preso parte all'apertura ufficiale in qualità di ospite
speciale della Presidenza ACP. Si prevede che la prima fase dei negoziati con tutti i partner ACP
duri circa un anno, fino al settembre 2003, dopodiché i negoziati si articoleranno in colloqui
regionali. Il Consiglio ritornerà sulla questione in quel periodo.
Marocco – Importazione di pomodori nella Comunità
Il Consiglio ha approvato una decisione relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di
scambio di lettere per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco. La
decisione è intesa a prorogare, per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003, le concessioni
autonome e transitorie previste dal regolamento (CE) 2264/01 per il periodo compreso tra il
1º novembre 2001 e il 31 maggio 2002, cioè aumento dei contingenti tariffari di 4000 tonnellate per
il mese di novembre, di 2000 tonnellate per il mese di dicembre, di 7500 tonnellate per aprile e di
4581 tonnellate per maggio.
La decisione sulla proroga di queste intese è stata adottata in attesa della conclusione della trattativa
di rinegoziato globale dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione e per evitare eventuali
turbative sui mercati comunitari dei pomodori e permettere lo svolgimento delle esportazioni
tradizionali dal Marocco alla Comunità. La Comunità e il Marocco si riservano di annullare le
suddette intese qualora la rinegoziazione del regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra
la Comunità e il Marocco non fosse portata a termine entro il 31 dicembre 2002. Allorché tale
rinegoziato sarà stato concluso, il nuovo regime concernente gli scambi di prodotti agricoli
sostituirà le disposizioni contenute nello scambio di lettere.
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14817/02 (Presse 375)
XI
IT