GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI - Dipartimento Politiche Europee
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GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI - Dipartimento Politiche Europee
14817/02 (Presse 375) (OR. EN) 2469ª Sessione del Consiglio - GIUSTIZIA E AFFARI INTERNIBruxelles, 28/29 novembre 2002 Presidenti: Sig.ra Lene ESPERSEN, Ministro della giustizia, Sig. Bertel HAARDER, Ministro per i rifugiati e per gli immigrati e per l'integrazione e Ministro senza portafoglio (Ministro per gli affari europei) del Regno di Danimarca Internet: http://ue.eu.int/ E-mail: [email protected] Per ulteriori informazioni: tel. 32-2-285. 95 48 – 32-2-285. 81 11 14817/02 (Presse 375) 1 IT 28.XI.2002 SOMMARIO 1 PARTECIPANTI ............................................................................................................................... 5 PUNTI DISCUSSI SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DI SIVIGLIA ................................................................................6 DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO (DUBLINO II) ..................................................................................................7 ACCORDI DI RIAMMISSIONE CON PAESI TERZI.....................................................................................8 ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI ED APOLIDI DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE .........................................................................................................................................8 NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI...................................................................................................................................9 PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO ......................................................................10 PIANO DI RIMPATRIO IN AFGHANISTAN ...............................................................................................10 PAESI TERZI SICURI.....................................................................................................................................11 INTEGRAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLE RELAZIONI DELL'UNIONE CON I PAESI TERZI .....................................................................................13 COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE ...............................................................................................................................................14 CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1996.........................................................................................................15 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E IN MATERIA DI ESTRADIZIONE - ACCORDO TRA L'UE E GLI STATI UNITI.................................................................15 LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA................................................................................16 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE SANZIONI PECUNIARIE ..............................................................................................................................17 NORME MINIME RELATIVE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI E ALLE SANZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI .............................................................................................................................................18 1 Per le dichiarazioni, conclusioni o risoluzioni formalmente adottate dal Consiglio, il titolo del punto pertinente riporta un'apposita indicazione e il testo è ripreso tra virgolette. B I documenti di cui viene indicato il riferimento sono accessibili nel sito Internet del Consiglio http://ue.eu.int. B Gli atti adottati che comportano dichiarazioni a verbale del Consiglio accessibili al pubblico sono contraddistinti da un asterisco; dette dichiarazioni sono disponibili nel summenzionato sito Internet del Consiglio o possono essere ottenute presso il servizio stampa. B 14817/02 (Presse 375) 2 IT 28.XI.2002 LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO .............................................................18 VARIE..............................................................................................................................................................19 − Progetto di accordo di cooperazione tra l'EUROPOL e gli Stati Uniti sullo scambio di informazioni personali .......................................................................................................................19 − Miglioramento delle azioni dell'EUROPOL contro il terrorismo ..........................................................19 PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI ....................................................................................................................... I ASILO ................................................................................................................................................................. I – Miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO) - Conclusioni del Consiglio ........................................................................................................... I TERRORISMO................................................................................................................................................... II – Task force antiterrorismo ........................................................................................................................ II – Progetto di manuale di sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza ............................................................................................................III – Meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e la sua attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo................................................................................................III EUROPOL........................................................................................................................................................III – Convenzione europea .............................................................................................................................III – Relazioni in materia di protezione dei dati: Lettonia e Cipro ................................................................III – Numero dei vicedirettori dell'Europol....................................................................................................III – Rete europea di protezione delle personalità......................................................................................... IV – Operazioni congiunte nel settore doganale realizzate nel 2001 ............................................................ IV DROGA ........................................................................................................................................................... IV – Classificazione generica dei gruppi specifici delle nuove droghe sintetiche Risoluzione del Consiglio ..................................................................................................................... IV – Documento relativo all'attuazione di un'azione contro le droghe sintetiche ......................................... VI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..................................................................................................................... VII – Rapporto sulla criminalità organizzata nell'UE nel 2002..................................................................... VII – Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico............................................... VII – Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ........................................................................... VII FRONTIERE ESTERNE ................................................................................................................................. VII – Trasmissione del Bollettino delle frodi a Stati Uniti, Canada e ai paesi candidati............................... VII – Trasmissione al Canada del Manuale dell'Unione europea dei documenti autentici di identità, di viaggio e di soggiorno...................................................................................................VIII VISTI..............................................................................................................................................................VIII – Cooperazione consolare – Conclusioni del Consiglio.........................................................................VIII SCHENGEN ......................................................................................................................................................X – Bilancio per SISNET per l'esercizio 2003...............................................................................................X 14817/02 (Presse 375) 3 IT 28.XI.2002 ALLARGAMENTO ............................................................................................................................................X – Relazione sulla Lituania (Valutazione collettiva) ...................................................................................X RELAZIONI ESTERNE ................................................................................................................................... XI – Cuba – Partecipazione ai negoziati ACP-CE degli accordi di partenariato economico (APE) .................................................................................................................................. XI – Marocco – Importazione di pomodori nella Comunità ......................................................................... XI 14817/02 (Presse 375) 4 IT 28.XI.2002 PARTECIPANTI I Governi degli Stati membri e la Commissione europea erano così rappresentati: Per il Belgio: Sig. Antoine DUQUESNE Sig. Marc VERWILGHEN Ministro dell’interno Ministro della giustizia Per la Danimarca: Sig.ra Lene ESPERSEN Sig. Bertel HAARDER Ministro della giustizia Ministro per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione nonché Ministro senza portafoglio (Ministro degli affari europei) Per la Germania: Sig. Otto SCHILY Sig.ra Brigitte ZYPRIES Ministro federale dell'interno Ministro della giustizia Per la Grecia: Sig. Philippos PETSALNIKOS Sig. Evangelos MALESIOS Ministro della giustizia Sottosegretario all'ordine pubblico Per la Spagna: Sig. Ángel ACEBES PANIAGUA Ministro dell'interno Per la Francia: Sig. Dominique PERBEN Guardasigilli, Ministro della giustizia Per l'Irlanda: Sig. Michael Mc DOWELL Ministro della giustizia Per l'Italia: Sig. Roberto CASTELLI Sig. Giuseppe PISANU Ministro della giustizia Ministro dell'interno Per il Lussemburgo: Sig. Luc FRIEDEN Ministro della giustizia, Ministro del tesoro e del bilancio Per i Paesi Bassi: Sig. Jan Piet Hein DONNER Sig. Hilbrand NAWIJN Ministro della giustizia Ministro dell'immigrazione e dell'integrazione Per l'Austria: Sig. Gregor WOSCHNAGG Ambasciatore, Rappresentante Permanente Per il Portogallo: Sig. Antonio FIGUEIREDO LOPES Sig.ra Celeste CARDONA Ministro dell'interno Ministro della giustizia Per la Finlandia: Sig. Johannes KOSKINEN Ministro della giustizia Per la Svezia: Sig. Thomas BODSTRÖM Sig. Jan O. KARLSSON Ministro della giustizia Ministro della migrazione e immigrazione Per il Regno Unito: Lord Geoffrey FILKIN Baronessa SCOTLAND of ASHTAL Sottosegretario di Stato all'interno Sottosegretario di Stato ("Parliamentary Secretary") presso l'Ufficio del Lord Cancelliere * Per la Commissione: Sig. Antonio VITORINO 14817/02 (Presse 375) * * Membro 5 IT 28.XI.2002 PUNTI DISCUSSI SEGUITO DATO ALLE CONCLUSIONI DI SIVIGLIA Il Consiglio ha tenuto uno scambio di opinioni sull'attuazione di tutti gli elementi delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia in materia di asilo e immigrazione, compreso il piano per la gestione delle frontiere esterne e la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. La discussione si è basata su due relazioni della Presidenza (docc. 14707/02 e 14708/02) e una presentazione orale del Commissario Vitorino sullo stato di avanzamento dei lavori sulle possibilità e l'efficacia delle risorse finanziarie disponibili a livello comunitario ai fini del rimpatrio di immigranti, della gestione delle frontiere esterne e di progetti in materia di asilo e migrazione in paesi terzi. Il Consiglio, pur sostenendo gli sforzi compiuti dal Commissario Vitorino in questa importante materia ha rammentato che, in base alle conclusioni di Siviglia, la Commissione avrebbe dovuto sottoporre una relazione scritta al Consiglio sulle misure finanziarie sopra menzionate alla fine dell'ottobre 2002. Di conseguenza il Consiglio ha esortato la Commissione a sottoporre tale relazione quanto prima. In tale contesto, il Consiglio ha rammentato l'importanza di procedere nell'attuazione delle azioni da intraprendere in conformità delle conclusioni di Siviglia, quali il programma d'azione in materia di rimpatrio, progetti pilota volti al controllo delle frontiere esterne o una cooperazione intensificata con paesi terzi. Si rammenta che nella riunione del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, il Consiglio europeo ha dichiarato di essere deciso ad accelerare l'attuazione, in tutti gli aspetti, del programma adottato a Tampere ai fini della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea. Il Consiglio europeo ha nel contempo sottolineato l'importanza per l'UE e gli Stati membri di gestire i flussi migratori in cooperazione con i paesi di origine e di transito di detti flussi. Nelle conclusioni di Siviglia è stato definito concretamente il grado di priorità delle misure in tutti i settori interessati dalla cooperazione in materia di asilo, immigrazione, lotta contro l'immigrazione clandestina e controllo delle frontiere e sono stati fissati i termini concreti per la relativa attuazione. 14817/02 (Presse 375) 6 IT 28.XI.2002 DETERMINAZIONE DELLO STATO MEMBRO COMPETENTE PER L'ESAME DI UNA DOMANDA DI ASILO (DUBLINO II) Facendo seguito ad un accordo di massima sul progetto di regolamento "Dublino II" che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, la Presidenza ha deciso di lanciare una procedura di approvazione tacita al fine di pervenire ad un accordo politico sulla sua proposta di compromesso. Il testo di compromesso della Presidenza verte principalmente sui limiti temporali ai fini dell'identificazione dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda d'asilo in caso di ingresso illegale. Qualora sia stabilito che un richiedente asilo ha varcato in modo irregolare la frontiera di uno Stato membro, detto Stato membro sarà responsabile dell'esame della richiesta di asilo per un periodo di dodici mesi successivi alla data dell'attraversamento della frontiera. Trascorso tale periodo, la responsabilità dell'esame della domanda incomberà allo Stato membro nel quale il richiedente asilo abbia soggiornato per almeno gli ultimi cinque mesi. La proposta di regolamento, trasmessa dalla Commissione nel luglio 2001, mira ad inserire nel quadro comunitario la convenzione di Dublino del 15 giugno 1990. La proposta intende colmare le lacune e correggere le inadeguatezze individuate nella convenzione di Dublino; evitando inoltre abusi in materia di procedure di asilo, assicura che i richiedenti asilo abbiano un effettivo accesso alle procedure volte alla determinazione dello status di rifugiato. 14817/02 (Presse 375) 7 IT 28.XI.2002 ACCORDI DI RIAMMISSIONE CON PAESI TERZI Il Consiglio ha adottato nuovi mandati di negoziato relativi ad accordi di riammissione con Turchia, Albania, Algeria e Cina. Il Consiglio ha inoltre avuto uno scambio di opinioni sulla questione di ulteriori mandati di negoziato. In tale contesto il Consiglio ha invitato la Presidenza e la Commissione a rammentare alle Parti contraenti dell'accordo di Cotonou, in particolare Mali, Gambia, Ghana e Nigeria, che esse sono vincolate dall'obbligo di riammissione previsto all'articolo 13, paragrafo 5 dell'accordo, applicabile in conformità della decisione 1/2002 del Consiglio dei Ministri ACP-CE. Si rammenta che per quanto concerne gli accordi di riammissione attualmente in fase di negoziazione, nel 2000 e nel 2001 il Consiglio ha adottato sei mandati di negoziato relativi ad accordi di riammissione, rispettivamente, con Marocco, Russia, Pakistan, Sri Lanka, Hong Kong e Macao. Nel 2002 il Consiglio ha adottato un nuovo mandato di negoziato della Commissione con l'Ucraina. ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI ED APOLIDI DELLA QUALIFICA DI RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su un gran numero di articoli della proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione. Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di proseguire i lavori in vista di pervenire ad un accordo politico in una prossima sessione de Consiglio. 14817/02 (Presse 375) 8 IT 28.XI.2002 NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI Il Consiglio, salvo conferma definitiva da parte di una delegazione, ha raggiunto un accordo sulla proposta di direttiva recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, al fine di consentire al Consiglio l'adozione della direttiva in una prossima sessione. Si rammenta che la direttiva stabilisce norme minime ritenute sufficienti ad assicurare che i richiedenti asilo abbiano uno standard di vita dignitoso. La direttiva contempla tutti i cittadini di paesi terzi e apolidi che presentano una domanda d'asilo alle frontiere o nel territorio di uno Stato membro fino a quando non sono autorizzati a soggiornare nel territorio, nonché taluni familiari di tali persone. La direttiva contiene specifiche disposizioni in materia di residenza e libera circolazione, unità del nucleo familiare, scolarizzazione e istruzione dei minori. Per quanto concerne in particolare le questioni relative all'occupazione, gli Stati membri decidono le condizioni dell'accesso al mercato del lavoro dei richiedenti. In conformità delle disposizioni dei rispettivi protocolli sulle posizioni del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di partecipare all'adozione della proposta, mentre l'Irlanda e la Danimarca non lo hanno fatto, e non sono di conseguenza vincolate dalle disposizioni della direttiva né all'applicazione della stessa. 14817/02 (Presse 375) 9 IT 28.XI.2002 PROGRAMMA DI AZIONE IN MATERIA DI RIMPATRIO Il Consiglio ha adottato il programma d'azione in materia di rimpatrio, largamente ispirato al Libro verde su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati membri e sulla comunicazione su una politica comune in materia di immigrazione illegale, entrambi presentati dalla Commissione. Il programma sul rimpatrio mira a definire una strategia comune a livello dell'Unione per tutte le questioni attinenti al rimpatrio, attraverso l'identificazione di una serie di azioni e di misure da adottare ed attuare in tale settore. In particolare il programma, il cui campo di applicazione è assai ampio in quanto contempla il rimpatrio volontario nonché il rimpatrio coatto, è volto non soltanto a rafforzare la cooperazione tra Stati membri, bensì anche a promuovere il ravvicinamento e l'armonizzazione della loro legislazione. Le pertinenti azioni e misure sono elencate in un allegato del programma, che stabilisce pure i termini ai fini dell'adozione e dell'attuazione delle stesse. Si rammenta che, per quanto riguarda le politiche in materia di allontanamento e di rimpatrio, le conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia hanno invitato ad adottare al più tardi entro la fine dell'anno gli elementi su cui poggerà un programma di rimpatri sulla scorta del Libro verde della Commissione (punto 30, 4° bullet). PIANO DI RIMPATRIO IN AFGHANISTAN Il Consiglio ha adottato il piano di rimpatrio in Afghanistan, che può essere considerato la prima misura d'attuazione del programma di azione in materia di rimpatrio esso pure adottato dal Consiglio nel corso della presente sessione (cfr. punto precedente). Il Consiglio ha inoltre preso nota dell'impegno della Commissione di finanziare tale piano con 17 milioni di euro per il 2003. Il Consiglio ha esortato ad attuare quanto più celermente possibile questo piano in consultazione con le altre parti interessate, stabilendo appropriati contatti con le autorità afgane. Si rammenta che il Consiglio europeo di Siviglia ha invitato ad adottare al più tardi entro la fine dell'anno gli elementi su cui poggerà un programma di rimpatri tra cui le condizioni migliori per un rapido rimpatrio in Afghanistan (punto 30, 4° bullet). 14817/02 (Presse 375) 10 IT 28.XI.2002 PAESI TERZI SICURI Il Consiglio ha adottato la seguente dichiarazione: "1. Il Consiglio europeo di Tampere ha deciso di creare nell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e di elaborare un regime europeo comune in materia di asilo. Esso ha ribadito l'importanza che l'Unione e gli Stati membri riconoscano il rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo e ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull'applicazione della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement. Questo regime dovrebbe comportare norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace. 2. Sulla base delle conclusioni di Tampere, il Consiglio europeo di Laeken si è impegnato ad adottare senza indugio una politica comune in materia di asilo e d'immigrazione che rispetti il necessario equilibrio tra la protezione dei rifugiati, conformemente ai principi della convenzione di Ginevra del 1951, la legittima aspirazione a una vita migliore e la capacità d'accoglienza dell'Unione e dei suoi Stati membri. 3. Il Consiglio europeo di Siviglia ha stabilito che le misure adottate a breve e medio termine per la gestione comune dei flussi migratori devono rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, una politica d'integrazione degli immigranti che soggiornano legalmente e una politica di asilo che rispetti le convenzioni internazionali, in primo luogo la convenzione di Ginevra del 1951 e, dall'altro, una lotta risoluta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani. A questo proposito occorre garantire ai rifugiati una protezione rapida ed efficace, facendo intervenire meccanismi atti ad impedire gli abusi. 4. La questione dei paesi terzi sicuri costituisce un importante problema nella procedura di asilo negli Stati membri. Questi ultimi affrontano la questione in base alle loro normative nazionali in maniera diversa, il che porta ad applicazioni divergenti di questo principio. Ciò costituisce un ostacolo per il corretto funzionamento di una politica dell'UE in materia di asilo. Per contrastare con successo lo shopping delle domande di asilo è necessario pertanto procedere ad un'armonizzazione ed assicurare, a coloro che soltanto nell'Unione possono trovare protezione, una procedura rapida ed efficace al riguardo. 5. Oltre agli Stati membri, è soprattutto auspicabile includere gli Stati candidati all'adesione per i quali il processo di adesione è già in atto. Tali paesi soddisfano i criteri di Copenaghen, che garantiscono fra l'altro lo stato di diritto e la determinazione corretta ed adeguata delle richieste d'asilo. Nel contesto dei negoziati di adesione, questi paesi si sono peraltro già impegnati ad integrare l'acquis dell'Unione e pertanto a rispettare gli obblighi previsti dalla convenzione di Ginevra e dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo. 14817/02 (Presse 375) 11 IT 28.XI.2002 Il Consiglio dichiara quanto segue: 1) dato il livello di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo negli Stati che sono membri dell’EFTA, il Consiglio conviene che tali Stati possono essere considerati paesi terzi sicuri; 2) dato il livello di protezione dei rifugiati e dei richiedenti asilo mostrato dagli Stati candidati durante i negoziati di adesione, il Consiglio conviene che, per gli Stati membri che applicano il principio dei paesi terzi sicuri dalla data della firma dei trattati di adesione da parte degli Stati candidati, si può presumere che tali Stati siano paesi terzi sicuri. Il Consiglio decide di dare priorità ai lavori sulla designazione dei paesi terzi sicuri nel contesto del progetto di direttiva sulle procedure d’asilo al fine di accelerare una risoluzione su tale direttiva nell’ambito del calendario previsto a Siviglia." 14817/02 (Presse 375) 12 IT 28.XI.2002 INTEGRAZIONE DELLA POLITICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE NELLE RELAZIONI DELL'UNIONE CON I PAESI TERZI Il Consiglio ha preso nota delle conclusioni sulla cooperazione intensificata con i paesi terzi per la gestione dei flussi migratori adottata dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) nella sessione del 18 novembre 2002 (cfr. doc. 14183/02 Presse 350). Si rammenta che tali conclusioni sono state redatte a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia che hanno posto in risalto l'importanza di assicurare la cooperazione dei paesi di origine e di transito in materia di immigrazione. Nelle stesse si sottolinea inoltre la necessità di includere una clausola sulla gestione comune dei flussi migratori e sulla riammissione obbligatoria in caso di immigrazione clandestina in eventuali futuri accordi di cooperazione, di associazione o simili che l'UE intenda concludere con paesi terzi. In seguito alla valutazione delle relazioni con i paesi terzi, otto Stati (Albania, Cina, Repubblica federale di Jugoslavia, Marocco, Russia, Tunisia, Ucraina e Turchia) sono stati selezionati in questa prima fase in vista di sviluppare una cooperazione rafforzata sulla base di quella già esistente con detti paesi. Sarà inoltre avviata una cooperazione con la Libia. Le conclusioni contengono inoltre gli elementi che dovrebbe contenere la clausola di gestione comune dei flussi migratori e della riammissione da includere in eventuali futuri accordi dell'UE con paesi terzi. 14817/02 (Presse 375) 13 IT 28.XI.2002 COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE Il Consiglio è pervenuto ad un accordo sulla proposta di regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Tale accordo rappresenta un importante passo avanti in materia di competenza nei casi di sottrazione di minori. Ai sensi del testo approvato dal Consiglio, in caso di trasferimento illegale o di sottrazione di minore il giudice dello Stato membro d'origine mantiene la sua competenza fino a quando il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato membro. Per quanto concerne il ritorno del minore, il testo approvato prevede che un giudice non può rifiutare di disporre il ritorno del minore, se la persona che lo ha chiesto non ha avuto la possibilità di essere ascoltata. Inoltre, a meno che circostanze eccezionali lo rendano impossibile, il giudice emette la sua decisione non oltre sei settimane dopo che è stato adito. Si rammenta che la presente proposta fa parte dei lavori attualmente in corso presso la Comunità europea volti a creare un autentico spazio giudiziario basato sul principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. La proposta estende il principio del riconoscimento e dell'esecuzione del regolamento del Consiglio (CE) n. 1347/2000 a tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale in base a norme comuni sulla competenza e la cooperazione rafforzata tra le autorità. A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della proposta. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. 14817/02 (Presse 375) 14 IT 28.XI.2002 CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1996 A seguito dell'accordo raggiunto sul punto precedente, il Consiglio ha confermato che vi era un accordo politico in merito alla decisione che autorizza gli Stati membri a firmare nell'interesse della Comunità europea la convenzione dell'Aia del 1996. Tale convenzione, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori è stata conclusa il 19 ottobre 1996 nell'ambito della conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato. Gli Stati membri sono ampiamente concordi nel ritenere che la convenzione apporterebbe un valido contributo alla tutela dei minori in situazioni che trascendono le frontiere della Comunità e che pertanto essa integrerebbe utilmente le norme esistenti e future della Comunità in questo settore. La presente decisione consentirà pertanto agli Stati membri di compiere senza ulteriore indugio i necessari preparativi per la ratifica. Inoltre si possono prendere in considerazione intese volte ad una firma congiunta, al fine di indicare al resto del mondo il valore che la Comunità annette alla convenzione. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE E IN MATERIA DI ESTRADIZIONE - ACCORDO TRA L'UE E GLI STATI UNITI Il Consiglio ha preso conoscenza dell'andamento dei negoziati del progetto di accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e all'estradizione e ha approvato la strategia che la Presidenza dovrà seguire nell'ulteriore condotta dei negoziati con gli Stati Uniti d'America. 14817/02 (Presse 375) 15 IT 28.XI.2002 LOTTA CONTRO IL RAZZISMO E LA XENOFOBIA Il Consiglio ha tenuto un dibattito approfondito sulla base di un compromesso globale della Presidenza che è stato accolto in linea di massima favorevolmente, sulla decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia. Il dibattito si è incentrato sulle disposizioni chiave che definiscono i reati connessi a comportamenti razzisti e xenofobi. La preoccupazione principale espressa da diverse delegazioni è stata di individuare un approccio equilibrato tra, da un lato, la portata della responsabilità penale e, dall'altro, le norme costituzionali e i principi fondamentali connessi al rispetto della libertà di associazione, della libertà di stampa e della libertà di espressione. Alla luce del dibattito e in considerazione delle diverse riserve, la Presidenza ha proposto di modificare il suo compromesso. In particolare ha deciso di ampliare la portata del testo e di rammentare nello stesso che la decisione quadro rispetta l'articolo 6 del trattato e non pregiudica i principi costituzionali e i valori degli Stati membri. Su tale base il Consiglio ha incaricato i suoi organi competenti di esaminare il progetto di decisione quadro in vista di pervenire ad un accordo politico in una delle prossime sessioni. Si rammenta che la Commissione ha proposto nel novembre 2001 una decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, intesa a sviluppare e rafforzare l'azione comune del Consiglio del 15 luglio 1996 concernente l'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia. Essa riguarda la definizione del comportamento che deve essere passibile di sanzione, le sanzioni applicabili a tale comportamento e le misure atte a garantire una cooperazione giudiziaria effettiva tra gli Stati membri in relazione ai reati di stampo razzista e xenofobo. 14817/02 (Presse 375) 16 IT 28.XI.2002 APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE SANZIONI PECUNIARIE Il Consiglio, sulla base di un testo di compromesso della Presidenza, ha tenuto un dibattito sulle principali questioni in sospeso concernenti la decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Il Consiglio ha incentrato principalmente il dibattito sulla questione dell'applicazione o meno del principio della doppia punibilità. In base a detto principio l'autorità di uno Stato membro competente ad eseguire una decisione può opporsi al riconoscimento e all'esecuzione di siffatta decisione qualora si possa stabilire che il comportamento che ha condotto all'irrogazione della sanzione pecuniaria non è stato commesso nello Stato che ha irrogato la sanzione e non è considerato reato nello Stato richiesto di eseguire la sanzione. Alla luce delle discussioni, il Consiglio ha incaricato i propri organi competenti di esaminare ulteriormente la proposta sulla base del testo della Presidenza che è stato considerato dalla maggior parte delle delegazioni quale valida base per pervenire ad un accordo in un prossimo futuro. Ai fini della presente decisione quadro, per "sanzione pecuniaria" si intende l'obbligo di pagare: − una somma di denaro in seguito a condanna per un illecito imposta in una decisione; − il risarcimento delle vittime imposto nella stessa decisione, qualora la vittima non sia parte civile nel processo e l'autorità giudiziaria agisca nell'esercizio della sua competenza penale; − pagamenti in ordine alle spese dei procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione; − somme da versare a favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime, imposti nella stessa decisione. 14817/02 (Presse 375) 17 IT 28.XI.2002 NORME MINIME RELATIVE AGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI REATI E ALLE SANZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI TRAFFICO ILLECITO DI STUPEFACENTI Il Consiglio ha proseguito l'esame della proposta di decisione quadro del Consiglio riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti. Il Consiglio ha imperniato nuovamente l'esame sulla questione delle sanzioni (articolo 4 della proposta) e ha rilevato che il testo di compromesso presentato dalla Presidenza, pur oggetto di un'accoglienza largamente favorevole, non è stato accettato da un esiguo numero di delegazioni. Si rammenta che la proposta è volta a punire la produzione illegittima, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti con pene massime di un minimo compreso tra 1 e 3 anni di reclusione. Un massimo di un minimo compreso tra 5 e 10 anni di reclusione è previsto per la coltivazione di droga ai fini della produzione di stupefacenti, la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività sopra descritte nonché la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori in circostanze in cui questo reato implica grandi quantitativi di stupefacenti o la fornitura degli stupefacenti più dannosi per la salute, oppure ha determinato gravi danni alla salute di più persone. LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO Il Consiglio, fatta salva la soluzione dell'unica questione in sospeso, che concerne la possibilità per uno Stato membro di limitare l'applicazione della decisione quadro a comportamenti che inducono una distorsione di concorrenza, è pervenuto ad un ampio accordo sul testo del progetto di decisione quadro relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Il Consiglio ha dato pertanto istruzione alle sue istanze competenti di esaminare quanto prima la questione in sospeso al fine di pervenire ad un approccio generale in merito al progetto di decisione quadro in una delle prossime sessioni del Consiglio. Si rammenta che l'obiettivo della presente decisione quadro è in particolare di assicurare che tanto la corruzione attiva quanto quella passiva nel settore privato costituiscano un reato penale in tutti gli Stati membri, che anche le persone giuridiche possano essere tenute responsabili di tali reati, e che le condotte in questione siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 14817/02 (Presse 375) 18 IT 28.XI.2002 VARIE − Progetto di accordo di cooperazione tra l'EUROPOL e gli Stati Uniti sullo scambio di informazioni personali Il Consiglio ha incaricato il Comitato dei Rappresentanti Permanenti di proseguire l'esame del progetto di accordo di cooperazione tra l'EUROPOL e gli Stati Uniti sullo scambio di informazioni personali, al fine di pervenire ad un consenso in una prossima sessione del Consiglio. − Miglioramento delle azioni dell'EUROPOL contro il terrorismo Il Consiglio è stato informato dalla Commissione che la stessa trasmetterà una proposta relativa al miglioramento delle azioni dell'EUROPOL contro il terrorismo. In tale conteso la Commissione ha annunciato che 5 milioni di euro sarebbero stati stanziati per questa iniziativa. 14817/02 (Presse 375) 19 IT 28.XI.2002 PUNTI APPROVATI SENZA DISCUSSIONE GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI ASILO Ingresso, transito e soggiorno illegali Il Consiglio ha adottato una Direttiva volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (doc. 11910/02) ed una Decisione quadro relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (doc. 11909/02). Scopo della direttiva è definire il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e rendere pertanto più efficace l'applicazione della decisione quadro al fine di reprimere tale reato. La direttiva e la decisione quadro integrano altri strumenti adottati per combattere l'immigrazione clandestina, il lavoro illegale, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini. Miglioramento della rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (ILO) Conclusioni del Consiglio (doc. 14464/02) Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "1. Nell'intento di introdurre gradualmente una gestione coordinata e integrata delle frontiere esterne, il Consiglio europeo di Siviglia ha chiesto la creazione di una rete di funzionari di collegamento degli Stati membri incaricati dell'immigrazione entro il 2002. Il Consiglio prende atto della relazione della Presidenza sulla creazione di una rete ILO, da cui risulta che nella maggior parte dei paesi esaminati nella relazione è attualmente operante una siffatta rete. Tuttavia il Consiglio constata anche che la rete deve essere ulteriormente rafforzata. 2. La relazione della Presidenza conclude che i funzionari di collegamento degli Stati membri svolgono i loro compiti con dedizione e competenza. Tuttavia nota anche che si può fare di più per aumentare ulteriormente i vantaggi che gli Stati membri già traggono dal distacco di funzionari di collegamento. È pertanto necessario attuare progressivamente iniziative che portino al miglioramento della rete ILO. 3. Il Consiglio, sulla scorta della relazione, sollecita l'adozione delle seguenti misure: − attuazione del progetto, guidato dal Belgio, relativo a una rete ILO nei Balcani occidentali, da cui si potranno trarre preziose esperienze per promuovere il miglioramento della rete ILO (inizio: dicembre 2002 - relazione conclusiva: fine dicembre 2003); − gli Stati membri dovrebbero immediatamente dare istruzioni ai rispettivi funzionari di collegamento affinché diffondano maggiormente le informazioni operative, nel debito rispetto della legislazione nazionale; 14817/02 (Presse 375) I IT 28.XI.2002 − gli Stati membri dovrebbero incoraggiare senza indugi un miglioramento della cooperazione tra i loro funzionari di collegamento ed i servizi consolari degli altri Stati membri; − dovrebbero essere organizzati seminari e gruppi di lavoro con la partecipazione degli ILO per definire le migliori pratiche, tenendo una prima riunione in tempi brevi ed al più tardi entro quattro mesi; − avvalendosi delle esperienze dei gruppi di lavoro e dei seminari degli ILO nonché delle esperienze tratte nell'ambito, dell'attuazione del progetto, guidato dal Belgio, relativo a una rete ILO nei Balcani occidentali e dei progetti, guidati dal Regno Unito, nei Balcani occidentali, e facendo riferimento al lavoro svolto sui funzionari di collegamento nell'ambito del titolo VI del TUE, si dovrebbero meglio precisare i diversi ruoli dei funzionari di collegamento, funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, funzionari di collegamento presso gli aeroporti, consulenti in materia di documenti, consulenti tecnici e servizi consolari, che si occupano tutti di questioni connesse con l'immigrazione. Tenendo conto di tali esperienze e basandosi sulle migliori pratiche definite nei seminari e nei gruppi di lavoro, si dovrebbe prendere in esame la redazione di un manuale comune per gli ILO. Tale progetto dovrebbe essere completato entro un anno. 4. Il Consiglio sottolinea che è necessario che i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione operino come rete integrata ed invita gli Stati membri a prendere in considerazione il distacco di un maggior numero di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. I vantaggi risultanti dal distacco di un maggior numero di ILO dovrebbero essere superiori ai costi del distacco. Il distacco di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione presenta chiaramente un buon rapporto costo/efficacia. 5. Il Consiglio riesaminerà i miglioramenti della rete ILO entro il 2003, tenendo conto dell'attuazione delle raccomandazioni formulate nelle presenti conclusioni.". TERRORISMO Task force antiterrorismo Il Consiglio ha adottato le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione dell'Europol indirizzate al Consiglio circa il futuro della task force antiterrorismo, istituita in seno all'Europol ai sensi delle conclusioni del Consiglio GAI adottate il 20 settembre 2001, e delle conclusioni della sessione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001. Profili dei terroristi – Raccomandazione del Consiglio Il Consiglio ha adottato una raccomandazione concernente l'elaborazione di profili dei terroristi. La raccomandazione sottolinea, come elemento centrale della lotta rafforzata contro il terrorismo, l'intensificazione della cooperazione tra le autorità degli Stati membri responsabili della lotta contro il terrorismo e l'Europol. 14817/02 (Presse 375) II IT 28.XI.2002 Progetto di manuale di sicurezza in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza Il Consiglio europeo ha approvato il manuale di sicurezza ad uso delle autorità e dei servizi di polizia in occasione delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza. La funzione del manuale consiste nel fornire orientamenti e fungere da catalogo di idee per gli Stati membri nel predisporre le misure di sicurezza in occasione degli eventi sudetti. Il quadro di riferimento per il manuale è definito nelle conclusioni del Consiglio (Giustizia e Affari interni) del 13 luglio 2001 (doc.10916/01) nonché nell'azione comune in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, adottata dal Consiglio il 26 maggio 1997. Meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e la sua attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo Il Consiglio ha adottato una decisione che istituisce un meccanismo di valutazione dei sistemi giuridici e la sua attuazione a livello nazionale nella lotta contro il terrorismo. Scopo di questa iniziativa è migliorare la cooperazione e l'assistenza reciproca in materia di prevenzioni e di lotta contro gli atti terroristici, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (doc. 8811/02). EUROPOL Convenzione europea Il Consiglio ha adottato un atto che stabilisce un protocollo recante modifica della convenzione Europol e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (doc. 13448/02). La modifica della convenzione Europol mira a disciplinare la partecipazione di agenti dell'Europol alle squadre investigative e le richieste con cui l'Europol chiede di avviare indagini penali. Relazioni in materia di protezione dei dati: Lettonia e Cipro Sulla base delle relazioni presentate dal Consiglio di amministrazione dell'Europol, il Consiglio ha deciso che nulla osta a che il direttore dell'Europol avvii negoziati con la Lettonia e con Cipro finalizzati alla conclusione di un accordo che comprenda la trasmissione di dati personali da parte dell'Europol alla Lettonia e a Cipro. Numero dei vicedirettori dell'Europol Il Consiglio ha approvato la proposta della Presidenza di fissare – per il momento – a tre il numero dei vicedirettori dell'Europol, tenuto conto che il Consiglio di amministrazione riaffronterà a tempo debito il problema della struttura della direzione dell'Europol, compresa la questione del numero di vicedirettori dell'Europol. 14817/02 (Presse 375) III IT 28.XI.2002 Rete europea di protezione delle personalità Il Consiglio ha adottato una decisione relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità. La rete è composta dei servizi di polizia nazionali e di altri servizi competenti in materia di protezione delle personalità. Ogni Stato membro designa un unico punto di contatto. Anche gli Stati candidati e l'Europol possono designare un punto di contatto ai fini della loro partecipazione alla rete. (doc. 9555/02). Operazioni congiunte nel settore doganale realizzate nel 2001 Il Consiglio ha adottato la relazione sulle operazioni congiunte nel settore doganale realizzate nel 2001 (doc. 8353/02), in particolare su due operazioni effettuate da Stati membri nel 2001: • L'operazione CAPRICORN, organizzata dai servizi doganali del Regno Unito, è un'operazione congiunta nel settore doganale finalizzata all'individuazione del traffico di cocaina in provenienza dai Caraibi e trasportata per via aerea allo scopo di introdurla nell'Unione europea. L'operazione SINDBAD, organizzata dai servizi doganali francesi, è un'operazione • aeromarittima svoltasi nel Mediterraneo al fine di individuare trasporti illeciti di droga e merci sensibili realizzati con imbarcazioni di piccola stazza. Per queste operazioni si è fatto ricorso alla partecipazione di vari paesi terzi e organizzazioni internazionali, come precisato nel resoconto riguardante le singole operazioni. DROGA Classificazione generica dei gruppi specifici delle nuove droghe sintetiche - Risoluzione del Consiglio (doc. 10683/4/02) "Il Consiglio dell'Unione europea, − TENENDO PRESENTE l'invito della sessione speciale dell'assemblea generale delle Nazioni Unite del 1998 a istituire o rafforzare, entro l'anno 2003, la legislazione nazionale per dare corso al piano d'azione contro la fabbricazione illecita, il traffico e l'abuso di stimolanti anfetaminici, − RICORDA l'esito delle conferenze sul controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope organizzate insieme dal Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici e il gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa del 1998 e nel 2002, in particolare l'invito rivolto ai governi a esaminare la possibilità di applicare un meccanismo di classificazione d'emergenza e/o meccanismi di classificazione analogica e/o generica a livello nazionale, − RICORDA le considerazioni sui cambiamenti della portata del controllo delle sostanze durante la 42a sessione della commissione "stupefacenti" del 1999, in particolare sull'eventuale modifica degli elenchi I e II della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope (Vienna 1971), 14817/02 (Presse 375) IV IT 28.XI.2002 − RICORDA la comunicazione della Commissione del maggio 1997 sul controllo delle nuove droghe sintetiche, − RICORDA la decisione del Consiglio del giugno 1997 sull'azione comune riguardante le nuove droghe sintetiche il cui scopo è la rapida identificazione delle nuove droghe sintetiche e l'opportuna reazione, − RICORDA l'esplicito riferimento della strategia dell'Unione europea sugli stupefacenti (2000-2004) alla necessità di valutare ed eventualmente migliorare l'azione comune, − RICORDA il piano d'azione dell'Unione europea in materia di droga 2000-2004, − RICORDA la conferenza del novembre 2001 sull'individuazione, la comprensione e le reazioni al problema degli stimolanti tipo anfetamine, organizzata congiuntamente dalla Presidenza belga dell'Unione europea e dal programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe, − RICONOSCE che la classificazione delle singole nuove droghe sintetiche nel quadro dei sistemi internazionali ad opera delle legislazioni nazionali può talvolta essere ritardata dalle procedure formali prescritte, − CONSIDERANDO che la classificazione generica dei gruppi specifici delle droghe sintetiche offre la possibilità di sottoporre a controllo immediato qualsiasi nuova droga sintetica della stessa natura generica prima che possa essere progettata e fabbricata da trafficanti per uso non medico, − RICONOSCE che la classificazione generica deve ancora essere completata con una classificazione individuale delle droghe sintetiche che non appartengono a gruppi specifici; una procedura per la classificazione d'emergenza e temporanea potrebbe essere una soluzione al riguardo, − RICONOSCE le informazioni disponibili nella banca dati giuridica dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, secondo cui vi sono alcune differenze nella classificazione delle droghe sintetiche negli Stati membri dell'UE diverse dalle droghe sintetiche incluse negli elenchi della Convenzione della Nazioni Unite sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, nonché da quelle classificate con decisione dell'Unione europea al termine dei lavori nel quadro dell'Azione comune, − RICONOSCE che solo pochi Stati membri hanno recepito nella legislazione nazionale la classificazione generica dei gruppi specifici delle droghe sintetiche, − RITENENDO che la classificazione generica, se sarà fattibile, contribuirà ad accrescere la convergenza delle politiche di controllo nazionali in materia di droghe sintetiche in tutta l'Unione europea. − RITENENDO che un sistema di classificazione d'emergenza e temporanea, se sarà fattibile, rafforzerà il controllo e migliorerà la collaborazione a livello forense e scientifico tra gli Stati membri, 14817/02 (Presse 375) V IT 28.XI.2002 ACCOGLIE POSITIVAMENTE L'INIZIATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA: − di avviare - a proseguimento della valutazione dell'Azione comune riguardante le nuove droghe sintetiche e con la collaborazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, del Consiglio internazionale per il controllo dei narcotici, del programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe e dell'Organizzazione mondiale della sanità e del Gruppo Pompidou del Consiglio d'Europa - una valutazione tecnica della possibilità a) di definire un sistema di classificazione generica comprendente i gruppi specifici delle droghe sintetiche, b) di creare un sistema di classificazione d'emergenza e temporanea, nonché della possibilità di incorporare nelle legislazioni nazionali l'uno o l'altro sistema o entrambi - affinché, da un lato, siano agevolate le analisi e il coordinamento tra Stati membri a questo proposito e, dall'altro, sia rispettato il diritto dei cittadini a conoscere in anticipo le sostanze soggette a misure di controllo. ESORTA GLI STATI MEMBRI − a collaborare attivamente e strettamente al riguardo con la Commissione per il processo di raccolta delle informazioni necessarie su condizioni, esperienze e valutazione a livello nazionale, comprese le informazioni di tipo costituzionale, legislativo, giudiziario, tecnico e pratico.". Revisione intermedia del piano d'azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga - Nota al Consiglio europeo Il Consiglio ha approvato una nota al Consiglio europeo collegata alla revisione intermedia del piano d'azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (doc. 12451/3/02). Sulla scorta delle constatazioni riportate nella comunicazione della Commissione al riguardo e delle indicazioni generali che gli Stati membri hanno fornito durante il primo anno del piano d’azione, il Consiglio ritiene che le considerazioni oggetto della nota debbano orientare l’attuazione della strategia e del piano d’azione dell'UE in materia di droga nei rimanenti due anni di validità. Si rammenta che nel dicembre 1999 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’Unione europea in materia di droga (2000-2004) che enuncia le linee guida e gli obiettivi generali. Il piano d’azione dell’UE in materia di droga, che traspone la strategia in azioni concrete, è stato adottato dal Consiglio europeo nel giugno 2000. Secondo il piano d’azione dell'UE in materia di droga, la Commissione è tenuta ad effettuare una valutazione intermedia dell'attuazione della strategia. Documento relativo all'attuazione di un'azione contro le droghe sintetiche Il Consiglio ha adottato un piano di attuazione in cui si delineano possibili azioni da avviare per contrastare la produzione e la distribuzione di droghe sintetiche (doc. 12452/2/02). Il documento propone iniziative contro la diversione illegale dei precursori chimici, che costituisce il presupposto per la produzione di droghe sintetiche, contro la rete di distribuzione dal luogo di produzione ai luoghi di vendita e lo spaccio. Il documento indica inoltre tra gli obiettivi l'espansione dell'azione e delle iniziative alle regioni attorno all'Unione, in particolare i paesi candidati. 14817/02 (Presse 375) VI IT 28.XI.2002 CRIMINALITÀ ORGANIZZATA Rapporto sulla criminalità organizzata nell'UE nel 2002 Il consiglio ha preso atto di un rapporto riservato, a cura dell'Europol, sulla criminalità organizzata nell'UE nel 2002. Applicazione della legge e suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico Il Consiglio ha adottato una relazione di sintesi sul secondo ciclo di valutazioni reciproche riguardo all'applicazione della legge e al suo ruolo nella lotta contro il narcotraffico. Questo documento rispecchia le conclusioni e le raccomandazioni contenute nelle prime cinque relazioni elaborate relativamente ad Austria, Svezia, Lussemburgo, Belgio e Germania. Il secondo ciclo ha avuto lo scopo primario di valutare l'applicazione e l'attuazione a livello nazionale degli strumenti relativi all'applicazione della legge e al narcotraffico, della normativa e delle prassi che ne derivano a livello nazionale nonché della cooperazione internazionale. In particolare, la valutazione riguardava la cooperazione e il coordinamento tra le varie strutture preposte all'applicazione della legge e le prassi operative da esse seguite. Globalmente la valutazione si incentrava sulla cooperazione pratica quotidiana tra le varie unità sul piano sia nazionale che internazionale. Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato Il Consiglio ha approvato • una raccomandazione della Commissione al Consiglio al fine di autorizzare la Commissione ad avviare e condurre negoziati con la conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato sulle condizioni e le modalità di adesione della Comunità europea; • una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare con la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato negoziati per una futura convenzione sulla legge applicabile a taluni diritti in relazione ai titoli intermediari. FRONTIERE ESTERNE Trasmissione del Bollettino delle frodi a Stati Uniti, Canada e ai paesi candidati Nell'ottica di intensificare la cooperazione con gli Stati Uniti, il Canada e i paesi candidati (Cipro, Malta, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Lettonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca e Slovenia), il Consiglio ha approvato la trasmissione del Bollettino delle frodi ai suddetti paesi. Il Bollettino delle frodi è un servizio unificato di segnalazione e registrazione centralizzata degli strumenti di accertamento manuali inteso a snellire le procedure di notifica agli Stati membri dei casi in cui sono stati individuati documenti di viaggio falsi e falsificati. Lo scopo fondamentale del Bollettino è informare la polizia di frontiera sull'utilizzazione fraudolenta dei documenti di viaggio e quindi rendere più efficaci i controlli di frontiera. 14817/02 (Presse 375) VII IT 28.XI.2002 Trasmissione al Canada del Manuale dell'Unione europea dei documenti autentici di identità, di viaggio e di soggiorno Nell'ottica di intensificare la cooperazione con il Canada per migliorare la sicurezza delle frontiere, elemento fondamentale nella lotta contro l'immigrazione clandestina e il terrorismo, il Consiglio ha approvato la trasmissione del Manuale dell'Unione europea dei documenti autentici. VISTI Cooperazione consolare – Conclusioni del Consiglio (doc. 14525/02) Il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: "Rammentando gli eventi dell’11 settembre 2001, che hanno reso necessario intensificare i controlli connessi alla circolazione delle persone attraverso le frontiere esterne, sia a breve che a lungo termine, Rammentando la sessione del Consiglio del 20 settembre 2001, in cui il Consiglio ha chiesto agli Stati membri di dar prova del massimo rigore nella procedura di rilascio dei visti e a tal fine rafforzare la cooperazione consolare locale, Rammentando la riunione del Consiglio europeo a Laken del 14 e 15 dicembre 2001, in cui gli Stati membri hanno convenuto che una gestione più efficace del controllo alle frontiere esterne dell'Unione contribuirà alla lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani, e in cui il Consiglio europeo ha pertanto chiesto al Consiglio e agli Stati membri di prendere disposizioni per l'attuazione di un sistema comune di identificazione dei visti, Prendendo atto della riunione del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, in cui i Capi di Stato e di governo hanno rammentato la necessità di istituire al più presto un sistema comune d'identificazione dei dati dei visti, alla luce di uno studio di fattibilità che sarà presentato nel marzo 2003 e sulla scorta degli orientamenti del Consiglio, Prendendo atto che il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato orientamenti per la creazione di un sistema comune di scambio di dati in materia di visti, che il risultato dello studio di fattibilità della Commissione sulla base degli orientamenti è atteso per il marzo del 2003 e che successivamente inizierà l'insieme dei lavori per l'effettiva creazione della base di dati, Rammentando che l'Istruzione consolare comune istituisce il quadro della cooperazione consolare, anche al fine dello scambio di informazioni sui richiedenti ai quali è stato rifiutato il visto per uso di documenti rubati, contraffatti o falsi, per inosservanza ingiustificata del termine di uscita previsto da visti precedenti, perché rappresentano un rischio per la sicurezza e, in particolare, perché sospettati di tentata immigrazione illegale negli Stati che applicano appieno le disposizioni dell'acquis di Schengen, Rammentando che, a tale fine, le missioni diplomatiche sono tenute a organizzare riunioni al livello che ritengono opportuno e con una cadenza adeguata agli eventi, 14817/02 (Presse 375) VIII IT 28.XI.2002 Riconoscendo che lo scambio di informazioni nel quadro della cooperazione consolare costituisce un prezioso strumento per l'individuazione, in una fase precoce, di persone connesse a minacce terroristiche, terroristi e gruppi terroristici e per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani, Ritenendo che attualmente occorra un'azione immediata per accrescere la cooperazione tra Stati membri sulla questione dei visti in relazione alla sicurezza interna e alla lotta al terrorismo nonché all'immigrazione clandestina, Rammentando che il regolamento (CE) n. 334/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo all'istituzione di un modello uniforme per i visti, prevede che, entro cinque anni dall'adozione delle prescrizioni tecniche, sia applicata sull'autoadesivo una fotografia che risponda a elevati requisiti di sicurezza, Prendendo atto del piano globale per la lotta all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani nell'Unione europea, adottato dal Consiglio il 28 febbraio 2002, secondo il quale si prenderà in considerazione in particolare, l'inclusione nei visti non della sola fotografia del richiedente, bensì, ove appropriato, anche dei dati biometrici dello stesso, Prendendo atto della relazione sull'attuale e futuro livello di cooperazione tra i funzionari di collegamento sull'immigrazione degli Stati membri nei paesi terzi, il Consiglio ha adottato le seguenti conclusioni: − Il Consiglio ricorda l'importanza di un'efficace cooperazione consolare in relazione al rilascio dei visti, anche riguardo all'attuazione di decisioni concernenti le procedure di consultazione; a tale riguardo il Consiglio ricorda la responsabilità ultima delle autorità centrali degli Stati membri per il buon funzionamento della cooperazione consolare a livello locale e invita il Comitato dei Rappresentanti Permanenti a studiare i mezzi per rendere più efficace la cooperazione consolare, mediante un più stretto controllo delle attività. − Il Consiglio sottolinea l'importanza della raccolta di dati, del ricorso alle basi di dati esistenti e dello scambio di informazioni in relazione alle domande di visto, che potrebbero servire come mezzi per identificare persone collegate a minacce terroristiche, terroristi, gruppi terroristici, immigrazione clandestina e tratta di esseri umani. − La cooperazione e lo scambio di informazioni nel quadro della cooperazione consolare dovrà pertanto essere intensificata e includere lo scambio di informazioni raccolte nel disbrigo delle domande di visto e ritenute pertinenti nella lotta al terrorismo. − Tenendo conto delle scadenze previste per quanto riguarda la base di dati comune sui visti e la necessità di adottare misure efficaci di lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e alla tratta degli esseri umani, il Consiglio chiede che anteriormente all'aprile 2003 sia esaminata l'efficacia della consultazione preventiva delle autorità centrali, prevista dalla convenzione di Schengen, in particolare per quanto riguarda il numero di paesi terzi indicati nell'allegato 5 delle istruzioni consolari comuni. 14817/02 (Presse 375) IX IT 28.XI.2002 − Il Consiglio esorta le missioni diplomatiche degli Stati membri nei paesi terzi, in cui si presume operino organizzazioni implicate nel terrorismo internazionale o associate ad esso, a scambiare periodicamente, e almeno una volta al mese, le informazioni ottenute in relazione alle domande di visto. − Le informazioni sono scambiate nell'ambito delle norme nazionali in materia di protezione dei dati e dei pertinenti strumenti giuridici internazionali. − Il Consiglio invita gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del regolamento del Consiglio del 18 febbraio 2002 che istituisce un modello uniforme per i visti, affinché sia incorporata quanto prima nell'autoadesivo del visto una fotografia, senza attendere il termine di cinque anni previsto dal regolamento. − Il Consiglio invita gli organismi competenti dell'UE a esaminare la necessità di far progredire i lavori sulla possibilità di inserire nei visti altri dati biometrici. − Il Consiglio invita inoltre gli Stati membri a esaminare la necessità di uno scambio di informazioni tra i funzionari di collegamento sull'immigrazione nei paesi terzi e le ambasciate degli Stati membri nell'ambito della cooperazione consolare. − Il Consiglio invita infine gli Stati membri a esaminare se la cooperazione consolare possa essere utile nel contesto dell'attuazione del programma di azione UE in materia di rimpatrio.". SCHENGEN Bilancio per SISNET per l'esercizio 2003 Conformemente al regolamento finanziario relativo all’installazione e al funzionamento del SISNET, i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno adottato il bilancio per SISNET per l'esercizio 2003. (doc. 13899/02). ALLARGAMENTO Relazione sulla Lituania (Valutazione collettiva) Il Consiglio ha preso atto della relazione riveduta sulla Lituania in vista dell'allargamento. 14817/02 (Presse 375) X IT 28.XI.2002 RELAZIONI ESTERNE Cuba – Partecipazione ai negoziati ACP-CE degli accordi di partenariato economico (APE) In seguito ad una richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, datata 26 settembre 2002, il Consiglio ha convenuto di inviare una risposta del Presidente dell'UE al suo interlocutore ACP per informare quest'ultimo che l'UE può essere d'accordo sulla partecipazione di Cuba a tutte le fasi ACP dei negoziati APE in qualità di osservatore informale e che tale status potrà essere formalizzato una volta che Cuba avrà presentato domanda di adesione all'accordo di Cotonou. Si rammenta che i negoziati degli accordi di partenariato economico sono stati avviati in data 27 settembre 2002 a Bruxelles, e che Cuba ha preso parte all'apertura ufficiale in qualità di ospite speciale della Presidenza ACP. Si prevede che la prima fase dei negoziati con tutti i partner ACP duri circa un anno, fino al settembre 2003, dopodiché i negoziati si articoleranno in colloqui regionali. Il Consiglio ritornerà sulla questione in quel periodo. Marocco – Importazione di pomodori nella Comunità Il Consiglio ha approvato una decisione relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere per l'importazione nella Comunità di pomodori originari del Marocco. La decisione è intesa a prorogare, per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 maggio 2003, le concessioni autonome e transitorie previste dal regolamento (CE) 2264/01 per il periodo compreso tra il 1º novembre 2001 e il 31 maggio 2002, cioè aumento dei contingenti tariffari di 4000 tonnellate per il mese di novembre, di 2000 tonnellate per il mese di dicembre, di 7500 tonnellate per aprile e di 4581 tonnellate per maggio. La decisione sulla proroga di queste intese è stata adottata in attesa della conclusione della trattativa di rinegoziato globale dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione e per evitare eventuali turbative sui mercati comunitari dei pomodori e permettere lo svolgimento delle esportazioni tradizionali dal Marocco alla Comunità. La Comunità e il Marocco si riservano di annullare le suddette intese qualora la rinegoziazione del regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Comunità e il Marocco non fosse portata a termine entro il 31 dicembre 2002. Allorché tale rinegoziato sarà stato concluso, il nuovo regime concernente gli scambi di prodotti agricoli sostituirà le disposizioni contenute nello scambio di lettere. ____________________ 14817/02 (Presse 375) XI IT