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SCADENZARIO
Scadenzario Luglio 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ENERGIA
Energia elettrica – benefici per le imprese associate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SICUREZZA
Prontuario aziendale per la corretta applicazione delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campo di applicazione della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori . .
Gestione della sicurezza – Figure obbligatorie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adempimenti di tipo tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altri adempimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CATEGORIE
Note Aniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
LAVORO
Defiscalizzazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività . . . . . . . . . . . 18
La responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FISCALE
Novita’ fiscali in breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del forum I.O. del 24/05/2008
Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del MAP del 05/06/2008 . . .
Deduzione Irap per cuneo ed incremento occupazionale: chiarimenti . . . .
Esenzione ICI abitazione principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rivalutazione di terreni già rivalutati: il rimborso spetta solo
entro 48 mesi dal pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazioni fiscali: proroga dei termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESTERO
Certificato d’Origine . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolletta doganale: novità . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiarazioni Intrastat – invio telematico . . . . . . . .
Servizio di compilazione e presentazione degli Intrastat
Missione economica nei Paesi Nordici. . . . . . . . .
News di commercio estero. . . . . . . . . . . . . . .
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Apindustria
Vicenza
mensile
Anno XXXIII - n. 06
15 giugno 2008
CREDITO
Speciali finanziamenti - Ferie 2008 – saldo/acconto imposte. . . . .
Agevolazioni per la costituzione di nuove imprese . . . . . . . . . .
Legge Regionale 57/1999 - Agevolazioni all’imprenditoria giovanile
Legge Regionale 1/2000 - Agevolazioni all’imprenditoria femminile .
APIVENETO FIDI - Società cooperativa di garanzia collettiva fidi . . .
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Direttore
Responsabile
Sergio Terzo
Reg. Tribunale di VI
n.332 del 12.5.76
Pos. ROC n. 8868
del 28/08/2001
Stampa
CTO - Vicenza
CONVENZIONI
Convenzioni per gli Associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Questo periodico è
associato alla Unione
Stampa Periodica Italiana
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Il materiale pubblicato in questo notiziario è frutto della raccolta ed elaborazione di documentazione operate dalle varie aree nelle quali è
articolata l’attività di consulenza ed assistenza dell’Associazione. Quanto pubblicato, anche se curato con scrupolosa attenzione, riflette
l’opinione dell’Associazione e non impegna responsabilità di qualunque tipo da parte della stessa. Ogni Associato dovrà quindi considerare
le notizie pubblicate come fornite a titolo puramente indicativo e per finalità di ordinaria informazione e aggiornamento nelle materie trattate e
dovrà adeguarle alle rispettive realtà aziendali.
SCADENZE
Scadenzario Luglio 2008
Scadenza
Chi
Invio all’Agenzia delle Entrate
Datori di lavoro che delle dichiarazioni predisposte
(modelli 730 unitamente alle
prestano
l’assistenza fiscale buste chiuse contenenti il mod.
730-1)
giovedì
10/7/08
Come e dove
Note
A mezzo invio
telematico
Ulteriore proroga prevista con
Decreto-Legge n. 97 del 3/6/2008
Sostituti d’imposta
Scade il termine di presentazione
del mod. 770/2008
SEMPLIFICATO da parte del
sostituto d’imposta relativo
all’anno precedente.
A mezzo invio
telematico
Ulteriore proroga prevista con
Decreto-Legge n. 97 del 3/6/2008
Contribuenti I.V.A.
Scade il termine per l’emissione
delle fatture differite relative alle
cessioni di beni del mese
precedente effettuate con DDT
Annotazione nel
registro I.V.A. delle
vendite
Considerare le fatture nella
liquidazione periodica relativa al
mese di consegna o spedizione
dei beni
Datori di lavoro
Scade il termine per il versamento
dei contributi previdenziali ed
Con Modello F24
assistenziali calcolati sulle
retribuzioni del mese precedente
mercoledì
16/7/08
Committenti di
lavoro
parasubordinato
Scade il termine per il versamento
all’Inps del contributo alla
Gestione Separata dei lavoratori
parasubordinati (collaboratori
Con Modello F24
coordinati e continuativi,
lavoratori “a progetto”,
amministratori) e degli associati in
partecipazione
mercoledì
16/7/08
Datori di lavoro che
hanno occupato
mediamente
almeno 50
dipendenti nel
2006 (se già attive
al 31/12/06) o nel
primo anno di
attività (se
successivo)
Scade il termine per il versamento
al Fondo di Tesoreria Inps
corrispondente alla quota
mensile, integrale o parziale, di
Con Modello F24
TFR maturata nel mese
precedente e non destinata alle
forme pensionistiche
complementari
mercoledì
16/7/08
Fornitori di
esportatori abituali
Scade il termine per la
presentazione in via telematica dei
dati relativi alle dichiarazioni di
intento ricevute nel mese
precedente
Invio telematico
diretto (ENTRATEL o
Internet) o tramite un
intermediario
abilitato
Per approfondimenti vedi l’articolo
pubblicato sul notiziario
Apindustria n. 8/2005 (reperibile
anche tramite
www.apindustria.vi.it > fiscale >
approfondimenti > Contabilità ed
Iva).
mercoledì
16/7/08
Contribuenti I.V.A.
mensili
Scade il termine per determinare
la differenza a debito o a credito
relativa al mese precedente
Annotazione sul
registro I.V.A. delle
vendite o su quello
dei corrispettivi
Nonostante la semplificazione
operata dal DPR 435/01 si ritiene
opportuno annotare comunque le
liquidazioni nei registri.
mercoledì
16/7/08
Contribuenti I.V.A.
mensili
Scade il termine per il versamento
dell’I.V.A. risultante dalla
Mod. F24
liquidazione periodica del mese
precedente. Minimo euro 25,83.
giovedì
10/7/08
martedì
15/7/08
mercoledì
16/7/08
2
Cosa
Per le modalità di calcolo ed
esposizione del DM10, si veda alla
Sezione Sindacale del Notiziario
Apindustria n. 4 del 15/04/2007
Codice tributo mensili 6006; Per la
compensazione il mod. F24 va
presentato anche se con saldo a
zero.
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SCADENZE
Scadenza
mercoledì
16/7/08
Chi
Come e dove
Note
Versamento sul
Mod. F24 delle
somme dovute
comprensive degli
interessi legali e
della sanzione del
3,75%.
Cod. tributo sanzioni: 8904
(IVA); 8906 (ritenute); 8902
(addiz. Reg.le); 8926 (addiz.
Com.le); 8918 (Ires); 8907
(Irap); 8918 (Ires). Gli interessi
legali relativi al ravvedimento
vanno versati con specifici codici
tributo: 1991 (Interessi - IVA);
1994 (interessi - Add.le Reg.le);
1998 (interessi -Add.le Com.le);
1990,(interessi - IRES); 1989
(Interessi - IRPEF); 1992
(Interessi - Imposte sostitutive);
1993 (interessi IRAP). Si precisa
che gli interessi legali relativi al
ravvedimento di ritenute
continuano ad essere sommati
al codice tributo (RM. n.109/E
del 22/5/2007 - RM. n.368/E del
12/12/2007).
Con Modello F24
Codici tributo: 1001 retribuzioni,
1002 arretrati, 1004 assimilati
(compresi collaboratori), 1012
Tfr, 1038 provvigioni, 1040
lavoro autonomo. N.B. Dal
10/01/2008 indicare anche il
mese di riferimento “00MM”
(R.M. 395/E/2007).
Mod. F24.
Possibile la
compensazione
Codici tributo: 1025; 1030;
1031; 1032; 1243.
Datori di lavoro
Scade il termine per il
versamento delle rate di
addizionale regionale e
comunale all’Irpef (saldo e
acconto), trattenuta a seguito
del conguaglio di fine anno
Con Modello F24
codici: 3802 per l’addizionale
regionale; 3848 (che sostituisce
il 3816) per l’addizionale
comunale a saldo; 3847 (che
sostituisce il 3860) per
l’addizionale comunale in
acconto. Dal 2008 va indicato
anche il mese di riferimento
(00MM). Per l’addizionale
regionale va indicato anche il
codice regione e per quella
comunale il codice catastale del
comune (in luogo dei codici in
precedenza previsti dalla tabella
T1). Rif. R.M. n. 368/E/07 e
R.M. n. 395/E/07.
Soggetti iscritti al
Registro Imprese
C.C.I.A.A.
Scade il termine per il
versamento del diritto annuale
dovuto alla C.C.I.A.A. per la
sede e le unità locali, non
versato entro il 16/06/2008,
con la maggiorazione dello
0,4%.
Banca, posta o
concessionario con
il nuovo mod. F24.
Possibilità di
compensazione
con crediti
d’imposta. No
rateizzazione
Codice tributo 3850.
Contribuenti con
omessi
versamenti
mercoledì
16/7/08
Datori di lavoro e
committenti di
lavoro autonomo
mercoledì
16/7/08
Tutti i sostituti
d’imposta
mercoledì
16/7/08
mercoledì
16/7/08
Cosa
Scade il termine per la
regolarizzazione, con
applicazione degli interessi
legali e della sanzione ridotta al
3,75%, degli omessi o
insufficienti versamenti di
imposte e ritenute che
dovevano essere effettuati entro
il 16 giugno scorso.
Scade il termine per il
versamento delle ritenute Irpef
su compensi di lavoro
dipendente e autonomo
corrisposti nel mese precedente
Scade il termine per il
versamento delle ritenute alla
fonte su redditi di capitale
corrisposti nel mese precedente
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SCADENZE
Scadenza
Chi
Cosa
Come e dove
Note
Società di capitali
con approvazione
bilancio entro 180
giorni dalla
chiusura
dell’esercizio
Scade il termine per il versamento
delle imposte scaturenti dalla
dichiarazione UNICO 2008 senza
maggiorazione dello 0,40%. L’IVA
annuale non versata al 16.3 dovrà
essere versata entro oggi
maggiorata dello 0,40% per ogni
mese o frazione dal 16.3 al 16.7
Banca, posta o
concessionario con il
nuovo mod. F24.
Sono possibili sia la
compensazione che
la rateizzazione
Codici tributo: 2001 acconto Ires
prima rata; 3812 acconto Irap
prima rata; 2003 saldo Ires; 3800
saldo Irap; 6099 saldo IVA
annuale; 6494 IVA
da adeguamento agli Studi di
settore e 2118 relativa
maggiorazione del 3% se dovuta.
Società di capitali
con approvazione
del bilancio entro i
termini ordinari
Scade il termine per il versamento
delle imposte scaturenti dalla
dichiarazione UNICO 2008 con
maggiorazione dello 0,40%. L’IVA
annuale non versata al 16 marzo
dovrà essere versata entro oggi
con la maggiorazione dello
0,40% per ogni mese o frazione
dal 16.3 alla data di versamento.
Banca, posta o
concessionario con il
nuovo mod. F24.
Sono possibili sia la
compensazione che
la rateizzazione
Cod. tributo: 2001 acc. Ires prima
rata; 3812 acconto Irap prima
rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo
Irap; 6099 saldo IVA; 6494 IVA da
adeguamento agli Studi di settore
e 2118 relativa maggiorazione del
3% se dovuta.
Società di persone
e soggetti
equiparati
Scade il termine per il versamento
delle imposte scaturenti dalla
dichiarazione UNICO 2008 con
maggiorazione dello 0,40%. L’IVA
annuale non versata al 16 marzo
dovrà essere versata entro oggi
con la maggiorazione dello
0,40% per ogni mese o frazione
dal 16.3 alla data di versamento.
Banca, posta o
concessionario con il
mod. F24. Sono
possibili sia la
compensazione che
la rateizzazione
Codici tributo: 3812 acconto Irap
prima rata; 3800 saldo Irap; 6099
saldo IVA; 6494 IVA da
adeguamento agli Studi di settore
e 2118 relativa maggiorazione del
3% se dovuta.
mercoledì
16/7/08
Persone fisiche e
imprese individuali
Scade il termine per il versamento
delle imposte scaturenti dalla
dichiarazione UNICO 2008 con
maggiorazione dello 0,40%. L’IVA
annuale non versata al 16 marzo
dovrà essere versata entro oggi
con la maggiorazione dello
0,40% per ogni mese o frazione
dal 16.3 alla data di versamento.
mercoledì
16/7/08
Scade prima rata (30%)
dell’imposta sostitutiva (redditi ed
Imprese che
Irap) prevista dall’art. 1, co. 48,
optano per
della Legge. N. 244/2007
l’affrancamento
(Finanziaria 2008), per i soggetti
delle eccedenze del che optano per il riallineamento
quadro EC di Unico dei valori civili e fiscali delle poste
residue di quadro EC relative al
periodo d’imposta in corso al
31/12/2007 con maggiorazione
dell’0,40%.
mercoledì
16/7/08
Contribuenti
soggetti agli studi
di settore
Scade il termine per il versamento
IVA dovuta sui maggiori ricavi o
compensi per effetto
dell’adeguamento agli studi di
settore per l’anno 2007 e dell’
eventuale maggiorazione del 3%
in Unico 2008 con maggiorazione
dell’0,40%.
lunedì
21/7/08
Datori di lavoro che
Versamento dei contributi dovuti
hanno alle
al Previndapi (II trimestre 2008)
dipendenze
dirigenti
mercoledì
16/7/08
mercoledì
16/7/08
mercoledì
16/7/08
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Banca, posta o
concessionario con il
nuovo mod. F24.
Sono possibili sia la
compensazione che
la rateizzazione
IQ di Unico
F24
Con Modello F24
presso gli sportelli
bancari, postali e dei
concessionari della
riscossione
Codici tributo: 4033 acconto Irpef
prima rata; 3812 acconto Irap
prima rata; 4001 saldo Irpef;
3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA;
3801 addizionale regionale Irpef;
3817 add.le comunale Irpef; 6494
IVA
da adeguamento agli Studi di
settore e 4726 relativa
maggiorazione del 3% se dovuta.
Rif. D.M. 03/03/2008.
La seconda rata (40%) andrà
versata entro il 16/06/2009. La
terza (30%) entro il 16/06/2010.
Sulla seconda e terza rata sono
dovuti gli interessi del 2,5%
Codici tributo: 6494 iva da
adeguamento Studi di settore;
4726 maggiorazione del 3% per le
persone fisiche; 2118
maggiorazione del 3% per gli altri
soggetti diversi dalle persone
fisiche.
In banca a mezzo
mod. PREV/1
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APINDUSTRIA
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SCADENZE
Scadenza
lunedì
21/7/08
Chi
Fabbricanti e
laboratori abilitati
alle verifiche dei
registratori di
cassa
Cosa
Invio telematico dei dati relativi
alle verifiche periodiche del 2°
trimestre dell’anno in corso
Come e dove
Note
Modalità telematica
Provvedimento direttore Agenzia
Entrate del 16/05/2005
Intra cessioni mensile: realizzate
nell’anno precedente cessioni
intracomunitarie per un valore
superiore ad euro 250.000,00.
Intra acquisti mensile: realizzati
nell’anno precedente acquisti
intracomunitari per un valore
superiore ad euro 180.000,00.
Le aziende che utilizzano la
modalità telematica dell’invio
godono di 5 giorni di proroga.
lunedì
21/7/08
Aziende che
presentano i
modelli
INTRASTAT con
cadenza mensile
Scade il termine di
presentazione dei modelli
INTRASTAT mensili relativi al
mese di giugno
Consegna
all’Ufficio Doganale
di Vicenza o
spedizione con
Raccomandata
lunedì
21/7/08
Associati
APINDUSTRIA
Scade il termine per il
versamento all’API dei contributi
relativi alla quota associativa del
mese precedente
A mezzo bonifico,
assegno bancario
o conto corrente
postale
Titolari di
contratti di
locazione
Scade il termine per il
versamento dell’imposta di
registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente
con decorrenza 1.7.2008.
L’imposta è dovuta per la prima
annualità, per ciascuna delle
annualità successive, per le
proroghe di contratti
Modello F23 in
banca, posta o
concessionario
Causale: “RP”, cod. tributo:
115T (prima annualità); 112T
(annualità successive); 107T
(intero periodo locazione); 108T
(fondi rustici); 114T (proroghe
contratti scaduti). Cod. ufficio:
Uff. del Registro di deposito
dell’atto.
Sostituti
d’imposta
Scade il termine per l’invio del
modello 770 ordinario. Si
ricorda che è prevista
solamente la modalità di
presentazione telematica.
Presentazione
diretta o tramite
intermediario
abilitato
La scadenza è riportata
prudenzialmente in attesa di
conferme sull’estensione
della proroga a settembre,
disposta dal D.L. 97/2008
Datori di lavoro
che hanno alle
dipendenze
dirigenti
Versamento dei contributi dovuti
all’IDI
il versamento può
essere effettuato
utilizzando il
bollettino bancario
MAV inviato alle
aziende
dall’Istituto,
oppure con
bonifico (coord. c/c
bancario: INTESA
SANPAOLO Agenzia 31 Milano - ABI 03069
CAB 09527 CIN G
IBAN
IT40G0306909527
00 c/c n.
000012613135
intestato a
Fondazione Istituto
Dirigenti Italiani)
L’importo del contributo per
2008 è di Euro 300,00 (1/2 a
carico azienda, metà a carico
dirigente), frazionabile in
dodicesimi in caso di
assunzionein corso d’anno.
Datori di lavoro
Scade il termine per la
presentazione del modello
DM10/2, anche con versamento
parziale o totalmente insoluto
dei contributi dovuti
A mezzo di invio
telematico
Scadenza di fine mese,
prorogata al primo giorno
lavorativo successivo
mercoledì
30/7/08
giovedì
31/7/08
giovedì
31/7/08
giovedì
31/7/08
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APINDUSTRIA
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SCADENZE
Scadenza
Chi
giovedì
31/7/08
Datori di lavoro
Aziende che
presentano i
modelli INTRASTAT
cessioni con
cadenza trimestrale
giovedì
31/7/08
Cosa
Come e dove
Note
Scade il termine per la
All’ INPS, a mezzo
presentazione del modello Emens,
invio telematico
relativo al mese di giugno 2008
Scade il termine per la
presentazione dei modelli
INTRASTAT trimestrali relativi al II°
trimestre (aprile - maggio giugno)
Consegna all’Ufficio
Doganale di Vicenza
o spedizione con
Raccomandata
Intra delle cessioni trimestrale:
realizzate nell’anno precedente più
di 40.000,00 Euro fino a
250.000,00 Euro di cessioni
intracomunitarie. La scadenza
trimestrale del modello acquisti è
stata soppressa ed è confluita in
quella annuale. Le aziende che
utilizzano la modalità telematica
dell’invio godono di 5 giorni di
proroga.
I soggetti non tenuti
ad unificare.
giovedì
31/7/08
giovedì
31/7/08
giovedì
31/7/08
giovedì
31/7/08
Soggetti legittimati
al rimborso
infrannuale IVA
Scade il termine di presentazione
del modello di rimborso del
credito IVA maturato nel 2°
trimestre, sia per i soggetti con
liquidazione Iva mensile che
trimestrale, aventi diritto.
Soggetti legittimati
al rimborso
infrannuale IVA
Scade il termine per i soggetti,
sia con liquidazione Iva mensile
che trimestrale, aventi diritto, di
presentazione del modello per
l’utilizzo in compensazione ex
D.Lgs 241/97(F24) del credito
maturato nel 2° trimestre (DPR
126 16/04/2003).
Mediante apposito
modello ministeriale
da presentare
all’Agenzia delle
Entrate
Contribuenti I.V.A.
Rilevazione dei km complessivi
percorsi dal veicolo. L’importo va
annotato nella scheda carburanti
propria di ogni veicolo (I soggetti
che tengono la scheda carburanti
con cadenza trimestrale,
effettuano la rilevazione ogni fine
trimestre).
La registrazione della
scheda è
obbligatoria prima
dell’effettuazione
della liquidazione
periodica del mese
nel quale si esercita
la detrazione
dell’I.V.A.
Mediante apposito
modello ministeriale
da presentare
all’Agenzia delle
Entrate
Riguarda il solo credito maturato
nel trimestre, senza riporti da
periodi precedenti. Dal 2°
trimestre 2008 la presentazione
potrà essere esclusivamente
telematica (vedi articolo su
notiziario n. 04/2008).
Cod. tributo: 6037. Riguarda il
solo credito maturato nel
trimestre, senza riporti da periodi
precedenti.
Dal 2° trimestre 2008 la
presentazione potrà essere
esclusivamente telematica (vedi
articolo su notiziario n. 04/2008).
Le schede carburanti con I.V.A.
indetraibile possono non essere
registrate ai fini I.V.A. bensì
direttamente annotate a libro
giornale. Gli associati possono
scaricare gratuitamente dal
ns.sito, www.apindustria.vi.it >
fiscale > modulistica, un modello
di scheda carburante liberamente
utilizzabile.
Effettuazione delle operazioni di
conguaglio con addebito /
accredito in busta paga delle
risultanze derivanti da mod. 730
Scade il termine per effettuare il
Contribuenti non
titolari di partita IVA versamento rateale delle imposte
scaturenti da UNICO 2008
(persone fisiche)
giovedì
31/7/08
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Presentazione telematica
dichiarazione IVA 2008
Datori di lavoro e
committenti
giovedì
31/7/08
Presentazione diretta
La scadenza è riportata
o tramite
intermediario
prudenzialmente in attesa di
abilitato
conferme sull’estensione
della proroga a settembre,
disposta dal D.L. 97/2008
Soggetti tenuti alla
presentazione della
d.a.Iva autonoma
Modello F24 alla
banca, posta o
concessionario
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ENERGIA
Antonio Pasqualotto
Segreteria:
Tel. 0444.232214
Fax. 0444.232249
[email protected]
Energia elettrica – benefici per le
imprese associate
Ricordiamo a tutte le aziende che è ancora possibile aderire al “contratto quadro” per la fornitura
di energia elettrica che l’Associazione ha stipulato con il fornitore risultato più conveniente per
l’anno 2008.
Lo staff tecnico specializzato in materia energetica messo in campo dall’Associazione, è a
disposizione per valutare assieme alle imprese che lo richiedano, in maniera obiettiva, i vantaggi.
Da parte dell’Associazione e dei propri tecnici, viene assicurata la massima correttezza nella
valutazione, dal momento che l’unico obiettivo è e rimane quello di tutelare gli interessi delle
imprese Associate.
Per maggiori informazioni o per richiedere una valutazione è sufficiente contattare il servizio
energia dell’Associazione al n. 0444 232275
oppure inviare una mail all’indirizzo
[email protected].
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SICUREZZA
Alberto Baù
Segreteria:
Tel. 0444.232210
Fax. 0444.232249
[email protected]
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Prontuario aziendale per la corretta
applicazione delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro
(elaborato alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della
Sicurezza”)
Campo di applicazione della normativa a tutela della sicurezza
dei lavoratori
La normativa si applica a tutela di tutti i lavoratori subordinati o autonomi, che prestino - con o
senza retribuzione - la loro attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato.
Le regole di igiene e sicurezza vanno pertanto attuate non solo in presenza di lavoratori
subordinati, ma anche a favore di:
· soci lavoratori;
· associati in partecipazione;
· lavoratori a progetto e lavoratori in regime di collaborazione coordinata e continuativa (se
l’attività è svolta nei luoghi di lavoro del committente);
· lavoratori in contratto di somministrazione;
· lavoratori in distacco;
· componenti di impresa familiare (per quanto attiene al corretto utilizzo di apparecchiature e
dispositivi di protezione individuale)
· stagisti.
Gestione della sicurezza – Figure obbligatorie
1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi – RSPPR
Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un Responsabile della sicurezza. A tale riguardo
egli ha tre possibilità:
A) Nominare se stesso
Questo è possibile nelle aziende commerciali e di servizi fino a 200 addetti e nelle aziende
industriali o artigiane fino a 30 addetti.
In tal caso il datore di lavoro è tenuto a frequentare apposito corso di formazione avente una
durata compresa tra 16 e 48 ore, con obbligo di aggiornamento periodico.
Non è richiesto alcun titolo di studio particolare.
L’auto-nomina non va più comunicata all’Organo di vigilanza (come in passato), ma va riportata
nel documento di valutazione dei rischi.
B) Nominare un socio o un proprio dipendente
In questo caso egli deve valutare attentamente l’idoneità al ruolo dell’incaricato ed iscriverlo ad
apposito corso di formazione. La durata e i contenuti del corso per Responsabile della sicurezza
sono stati fissati con l’Accordo della Conferenza Stato e Regioni del 26 gennaio 2007. La
formazione si articola in tre Moduli: il Modulo A (modulo base) di 28 ore, il Modulo B (modulo
tecnico riferito ai rischi specifici) che ha una durata variabile a seconda della tipologia di attività
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(dalle 12 ore per le attività di commercio/servizi, alle 48 ore per le aziende manifatturiere, alle 60 per le aziende del settore
chimico/plastica/gomma) ed infine il Modulo C (tecniche di comunicazione, ergonomia dei posti di lavoro, sistemi di gestione
della qualità) di 24 ore. Ciascuno dei tre Moduli è soggetto a verifica di apprendimento e a rilascio di specifico attestato.
La formazione resa nel Modulo B (modulo tecnico) va aggiornata ogni cinque anni. L’aggiornamento consta di 40 o 60 ore (a
seconda della classe di rischio dell’azienda) da completare nei successivi 5 anni.
Il Responsabile deve disporre, quantomeno, del diploma di istruzione superiore secondaria (minimo, quindi, 5 anni di
formazione secondaria).
Anche in questo caso la comunicazione dell’avvenuta nomina del Responsabile non deve più essere inoltrata all’Organo di
vigilanza, ma va indicata nel documento di valutazione dei rischi.
C) Nominare un Responsabile del Servizio esterno (studi di consulenza, professionisti, ecc.)
In questo caso, i compiti del Responsabile vengono affidati a soggetti esterni che svolgono tale attività professionalmente.
La nomina “esterna” non è tuttavia possibile nelle Aziende industriali a rischio di incidente rilevante ed in quelle che contino
più di 200 lavoratori.
La delega delle attribuzioni di RSPP non comporta, automaticamente, anche la delega delle responsabilità penali ed
amministrative, che restano comunque in capo al datore di lavoro, salvo specifico atto notarile di “delega delle funzioni”.
2. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
In tutte le Aziende deve essere eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità per la sua
elezione o designazione variano a seconda del numero di lavoratori impiegati in Azienda e della presenza o meno delle
Rappresentanze sindacali.
In particolare:
· nelle Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno;
· nella Aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori stessi
nell’ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze egli è eletto dai lavoratori al proprio
interno.
In entrambe le ipotesi, qualora il RLS non venga eletto o designato, i compiti e le attribuzioni del RLS vengono esercitate
dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “territoriale” (o di “sito”, nel caso di grosse realtà produttive come
centri intermodali, porti, impianti siderurgici, ecc.), che viene individuato, formato e spesato dagli Organismi paritetici
(composti da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei Datori di lavoro), ove costituiti a livello territoriale, o, in
assenza di questi, da un apposito Fondo costituito presso l’INAIL con il contributo economico delle Aziende sprovviste di RLS
interno, che risultano allo scopo tenute al versamento di una quota economica annua pari al costo di due ore lavorative per
lavoratore impiegato.
Tali Organismi comunicano alle Aziende sprovviste di RLS interno il nominativo del Rappresentante a loro assegnato.
Si segnala il fatto che qualora un’Azienda impedisca l’accesso al Rappresentante territoriale della sicurezza, questi risulta
tenuto ad informare di ciò l’Organismo paritetico o, in alternativa, l’Organo di vigilanza.
Il numero minimo di RLS presenti in Azienda è di:
· uno per Aziende o unità produttive che contano fino a 200 lavoratori;
· tre per Aziende o unità produttive che contano da 201 a 1000 lavoratori;
· sei per Aziende con oltre 1000 lavoratori.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni ed ha il diritto/dovere di partecipare ad apposito corso
di formazione della durata minima di 32 ore. La sua formazione è soggetta ad aggiornamento periodico, quantificato dalla
legge in almeno 4 ore annue per Aziende che occupino dai 15 ai 50 lavoratori ed in 8 ore per Aziende con più di 50 lavoratori.
Si evidenzia il fatto che la legge prevede specifiche sanzioni per l’Azienda che – pur in presenza di RLS regolarmente eletto
dai lavoratori – non ne abbia assicurato la partecipazione al corso di formazione obbligatorio.
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Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge compiti di “portavoce” dei lavoratori per tutte le questioni legate alla
sicurezza: ha quindi il diritto di essere consultato preventivamente nella valutazioni dei rischi e nella successiva elaborazione
delle misure di prevenzione e protezione, nell’attività di prevenzione e lotta agli incendi e di primo soccorso, nonché
nell’attività svolta dal Medico competente, di partecipare alla riunione periodica per la sicurezza, e – nei casi estremi – di
segnalare agli Organi di vigilanza eventuali inottemperanze aziendali agli obblighi di sicurezza.
Il Datore di lavoro è tenuto a comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del proprio Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (interno o territoriale).
3. Addetti alle misure di prevenzione e lotta agli incendi
Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla nomina di un numero adeguato di addetti alla prevenzione e lotta agli
incendi.
La valutazione circa il numero di addetti da adibire a tale incarico è affidata dalla legge al datore di lavoro, che lo stabilirà in
base alle dimensioni ed alla tipologia della propria azienda.
Generalmente si ritiene che debbano essere quantomeno due persone, allo scopo di assicurare la presenza fissa di almeno
una persona in azienda.
Gli addetti alle misure antincendio hanno l’obbligo di partecipare ad appositi corsi di formazione, che hanno durata di 4 – 8 –
16 ore a seconda della tipologia del rischio di incendio presente in azienda (rispettivamente basso, medio, alto).
A titolo esemplificativo, le aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (quindi con obbligo di Certificato di Prevenzione
Incendi – CPI) vengono classificate come aziende a rischio di incendio medio e sono pertanto obbligate ad una formazione di
8 ore.
La formazione degli addetti alle misure di prevenzione e lotta agli incendi è soggetta ad aggiornamento periodico.
4. Addetti alle misure di primo soccorso
Il datore di lavoro deve nominare e formare, altresì, un numero adeguato di addetti alle misure di primo soccorso. Anche in
questo caso la valutazione sul numero di addetti da incaricare di tali compiti è competenza del datore di lavoro. Si suggerisce
tuttavia, come in precedenza, di nominare almeno due persone.
La formazione è obbligatoria ed è di 12 o di 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’azienda: gruppi B e C
formazione di 12 ore; gruppo A formazione di 16 ore.
La distinzione viene effettuata sulla base dell’indice di inabilità permanente previsto dall’INAIL per la tipologia produttiva cui
appartiene l’azienda (superiore o inferiore a 4) e sulla base del numero di lavoratori riconducibili a questo indice (superiore o
inferiore a 5).
Al fine della corretta classificazione delle aziende all’interno dei gruppi A, B e C, si suggerisce alle aziende di consultare il
proprio Medico Competente, cui spetta, tra i vari compiti, anche quello di assistere il datore di lavoro nella corretta ed efficace
organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale. La formazione degli addetti alle misure di primo soccorso è soggetta
ad aggiornamento triennale, almeno per la parte pratica: quindi 4 ore per Aziende dei gruppi B e C e 6 ore per Aziende del
gruppo A.
5. Medico Competente
La nomina del Medico competente è obbligatoria qualora in azienda esistano mansioni per le quali la legge preveda in modo
espresso l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Va detto, per inciso, che il Medico competente non può essere un medico generico, ma deve essere uno specialista in
Medicina del lavoro.
A titolo esemplificativo si possono considerare sottoposte a sorveglianza sanitaria le lavorazioni che comportino rumorosità,
le lavorazioni che comportino una esposizione non moderata ad agenti chimici, la frequente movimentazione manuale di
carichi pesanti, l’utilizzo del videoterminale per più di 20 ore/settimana, le lavorazioni che comportino esposizione a polveri di
legno duro, ecc.
In generale, i compiti che la legge affida al Medico competente sono quelli di provvedere alla effettuazione delle visite
preventive e periodiche sui dipendenti esposti a rischi specifici, la collaborazione con il Datore di lavoro nella effettuazione
della valutazione dei rischi ed il suo aggiornamento, la partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza e la
collaborazione con la direzione nella istituzione di un efficace servizio di primo soccorso aziendale.
Per quanto concerne invece, nello specifico, le visite preventive e periodiche, esse consentono al Datore di lavoro di
verificare, prima e durante l’adibizione alle mansioni, la idoneità del lavoratore alla esposizione al rischio; il giudizio che il
Medico competente esprimerà al termine delle visite potrà quindi essere di:
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·
·
·
·
idoneità
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
inidoneità temporanea
inidoneità permanente
Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria il Medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio
che viene – di norma - da lui custodita. Solamente per le Aziende con più di 15 lavoratori il luogo della custodia potrà essere
diversamente concordato dal Datore di lavoro e dallo stesso Medico competente.
Si noti che le visite mediche preventive e periodiche non possono essere effettuate:
· in fase preassuntiva (anche se l’entrata in vigore di tale divieto è stata prorogata al 1° gennaio 2009);
· per accertare stati di gravidanza;
· nei casi specifici previsti dalla legge.
Va tenuto presente che le visite mediche preventive e periodiche sono volte ad accertare, per alcune particolari mansioni
tassativamente descritte dalla legge (impiego di gas tossici, conduzione di veicoli stradali, settore aeronautico e marittimo,
guida di macchine di movimentazione terra e merci, ecc.) l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
La periodicità delle visite mediche periodiche, nonché l’obbligo di presenza del Medico competente in Azienda è fissato dalla
legge in almeno una volta l’anno. Periodicità diversa potrà essere stabilita dal Medico competente in esito alla valutazione
dei rischi o in casi stabiliti da normativa specifica.
Adempimenti di tipo tecnico
La Valutazione dei Rischi
La valutazione dei rischi costituisce il cuore di tutta la sicurezza in azienda.
Il Decreto 626/94, prima, e il Testo Unico della sicurezza, ora, la pongono infatti come obbligo centrale in tutta l’attività di
prevenzione degli infortuni.
Ogni datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti in azienda; al termine di tale valutazione egli deve individuare
le misure - previste per legge o suggerite dalla pratica e/o dall’esperienza - che risultino in grado di migliorare le condizioni di
sicurezza e di igiene della sua azienda; deve predisporre un Piano di sicurezza nel quale riporta per ciascun rischio
individuato e valutato cosa fare per eliminarlo o quantomeno ridurlo; deve fissare un calendario di attuazione dello stesso.
Tutto questo all’interno di un apposito documento, denominato Documento di valutazione dei rischi.
Le aziende fino a 10 lavoratori possono – una volta effettuata la valutazione dei rischi – autocertificare la stessa, senza dover
redigere il Documento di valutazione (si consiglia tuttavia alle aziende in questione di effettuare sempre una
autocertificazione “ragionata”, in grado cioè di dimostrare, tramite documentazione allegata, perizie, analisi, ecc., la
effettiva avvenuta valutazione di fronte all’Organo di vigilanza).
Quando saranno rese disponibili da parte del Ministero del Lavoro le cosiddette “procedure standardizzate di valutazione”
(entro e non oltre il 30 giugno 2012), queste Aziende non potranno più semplicemente autocertificare l’avvenuta valutazione
dei rischi, ma dovranno fare ricorso a queste procedure sia in fase di realizzazione della valutazione che di documentazione
della stessa.
Anche le Aziende con un numero di lavoratori compreso tra 11 e 50 potranno utilizzare queste procedure standardizzate per
effettuare la valutazione dei rischi, ma non potranno ovviamente autocertificarne l’avvenuta esecuzione, dovendo invece
redigere apposito Documento di valutazione dei rischi.
L’utilizzo delle procedure standardizzate è invece negata alle Aziende che, pur ricadendo in questa fascia dimensionale,
appartengono a categorie particolarmente a rischio (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende
operanti nel settore degli esplosivi, case di cura con più di 50 lavoratori, industrie estrattive con più di 50 lavoratori, aziende
del settore edile, aziende con attività che espongono i lavoratori a rischio chimico, biologico, esplosione, cancerogeno,
mutageno, ecc.).
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Va posta particolare attenzione al fatto che le “nuove” valutazioni dei rischi, come imposte dal Testo Unico della sicurezza,
dovranno contenere sia gli specifici approfondimenti richiesti dalle normative di settore succedutesi nel tempo e che oggi
sono in parte raggruppate, con alcune modifiche di carattere tecnico, all’interno dei Titoli che vanno dal II al XII del Testo
Unico o che da questo sono esplicitamente richiamate (citiamo, ad esempio, a questo riguardo, le valutazioni dei rischi
relative alla conformità dei luoghi di lavoro, al corretto utilizzo dei DPI, al lavoro svolto nei cantieri temporanei o mobili, al
lavoro svolto in quota, alla valutazione del rischio dovuto all’utilizzo di apparecchiature, al rischio elettrico, al rischio di
incendio, al corretto utilizzo della segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all’utilizzo di
videoterminali, alla presenza di sostanze pericolose, al rumore, alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, al rischio
esplosione, ecc.); ma esse dovranno anche contenere approfondimenti specifici sui rischi collegati al stress da lavoro, alla
presenza di lavoratrici in gravidanza, nonché ai rischi connessi alle differenze di genere, di età ed a quelli collegati alla
provenienza da altri Paesi.
La valutazione dei rischi deve avere data certa ed essere sottoposta ad aggiornamento costante, così da poter fornire
sempre “la fotografia odierna” della situazione di sicurezza dell’Azienda. Tuttavia la legge impone uno specifico obbligo di
aggiornamento nei particolari casi di:
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
- infortunio significativo
- risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità.
Le nuove valutazioni dei rischi devono anche individuare “le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. Il tutto, quindi, sul modello sempre più
evidente della creazione di un “manuale della qualità” riferito alla gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro.
Va sottolineato che l’aggiornamento della valutazione dei rischi secondo i criteri e le direttive imposte dal Testo
Unico, poc’anzi descritte, dovrà avvenire entro e non oltre la data del 29 luglio 2008.
Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori
Va notato preliminarmente che, mentre nel caso della informazione l’obiettivo è il trasferimento al lavoratore delle nozioni
legate alle regole generali di sicurezza che l’azienda si è data a fronte dei rischi tipici della propria attività, nel caso della
formazione l’obiettivo è la piena conoscenza da parte dell’operatore dei rischi legati alle mansioni al fine di ottenerne la
modificazione e la standardizzazione del comportamento secondo regole di sicurezza specifiche. Nel caso
dell’addestramento, infine, l’obiettivo è quello pratico e circoscritto del corretto utilizzo di attrezzature, macchine, impianti e
DPI.
Informazione: ciascun lavoratore deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi
all’attività dell’impresa in generale; inoltre egli deve essere portato a conoscenza dei nominativi del Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, degli addetti alle misure di primo soccorso, di quelli addetti alla lotta agli incendi ed alla
attuazione delle misure di emergenza, nonché delle relative procedure.
Formazione: ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata e sufficiente formazione relativa alle regole generali della
sicurezza, ai rischi collegati alle proprie mansioni ed alle relative misure di prevenzione e protezione da rispettare. La
formazione va resa al lavoratore in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro,
- del trasferimento o cambiamento di mansioni
-della introduzione di nuove tecnologie o di nuove sostanze o preparati pericolosi.
Si noti che i contenuti e la durata della formazione dei lavoratori formeranno oggetto di provvedimento obbligatorio, che ne
stabilirà anche le modalità di erogazione.
Anche la formazione alle mansioni andrà ripetuta ed aggiornata periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi.
Vale la pena sottolineare che la formazione va impartita e certificata, in particolar modo, ove le attrezzature utilizzate o le
mansioni svolte abbiano connotati particolari di rischio (ad es. per i saldatori, i carrellisti, gli operatori di macchine utensili, i
lavoratori esposti a rischi particolari come il rumore, gli agenti chimici, il rischio elettrico, ecc.).
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La formazione dei dipendenti è un obbligo sanzionato penalmente e deve essere impartita da personale particolarmente
qualificato, affinché possa risultare efficace e conforme ai requisiti di legge.
La riunione periodica
In ogni azienda o unità produttiva che supera il numero di 15 lavoratori i soggetti che gestiscono la sicurezza – Datore di
lavoro, Responsabile della sicurezza, Rappresentante dei lavoratori se nominato e Medico competente qualora obbligatorio
– si riuniscono almeno una volta l’anno per fare il punto sulla situazione della sicurezza in azienda. Gli argomenti che essi
devono affrontare nel quadro della riunione sono, in particolare:
· lo stato di attuazione del programma di sicurezza stilato con la valutazione dei rischi ed il suo eventuale aggiornamento (in
caso di nuovi impianti, nuove attrezzature, nuove assunzioni, ampliamenti aziendali, ecc.)
· la valutazione in ordine alla efficienza ed adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI, cioè calzature di
sicurezza, cuffie o tappi per il rumore, elmetti, guanti, ecc.);
· monitoraggio sui programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Dei contenuti della riunione deve essere redatto apposito verbale.
Altri adempimenti
Contratto di appalto o di prestazione d’opera
Nell’ipotesi di affidamento di lavori all’interno della propria Azienda, il Datore di lavoro committente ha l’obbligo di verificare
la idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del prestatore d’opera, sia acquisendo il suo certificato di iscrizione alla
CCIAA, che ricevendo da questi un’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del lavoro.
La valutazione della idoneità delle Aziende appaltatrici sotto il profilo della conformità alle norme prevenzionistiche è
estremamente importante, poiché la legge stabilisce la responsabilità in solido dell’Azienda committente per eventuali danni
subiti in ambito lavorativo da parte del dipendente della ditta appaltatrice o subappaltatrice, per i quali non vi sia stata
copertura da parte dell’INAIL.
Nel quadro di un contratto di appalto o di prestazione d’opera è fatto obbligo a tutti i Datori di lavoro coinvolti (committente,
appaltatore ed eventuale subappaltatore) di cooperare e di collaborare per ridurre e/o eliminare i “rischi interferenziali”
determinati dalla co-presenza di lavoratori sullo stesso luogo di lavoro, anche se con compiti, attrezzature ed organizzazioni
diverse.
Il committente, dopo essersi consultato con gli altri Datori di lavoro, deve redigere un apposito Documento di valutazione
(cosiddetto DUVRI – documento di valutazione dei rischi interferenziali), nel quale indicare le misure di protezione e di
prevenzione tese a scongiurare danni ai lavoratori coinvolti nelle aree di esecuzione dei lavori appaltati.
Tale documento deve essere allegato ad ogni contratto di appalto o di prestazione d’opera stipulato dopo la data del
25 agosto 2007.
Per i contratti stipulati precedentemente a questa data il DUVRI andrà allegato entro il 31 dicembre 2008.
Con le stesse scadenze dovranno inoltre essere inseriti e dettagliati, in apposita clausola del contratto, i cosiddetti “costi
della sicurezza”, quelli sostenuti, cioè, per la esecuzione in sicurezza dei lavori commissionati (formazione dei lavoratori,
fornitura DPI, perizie tecniche necessarie, ecc.). Il mancato inserimento nel contratto di questi dati comporterà
automaticamente la nullità del contratto stesso ai sensi dell’art. 1418 del Codice civile.
La sorveglianza degli ambienti di lavoro attraverso l’attività dei preposti
Da sempre uno degli aspetti più critici nell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolta dal
Datore di lavoro è stato quello legato alla difficoltà di operare una stretta e costante vigilanza sul rispetto delle regole di
sicurezza da parte dei dipendenti, in qualsiasi momento dell’attività lavorativa ed in qualsiasi area aziendale o
extra-aziendale.
Il Testo Unico fornisce, attraverso la definizione di “preposto” e delle relative attribuzioni, nonché attraverso la conferma
delle sanzioni penali a suo carico per omissioni nell’esercizio della sua attività, la possibile soluzione al problema.
Tra gli obblighi che la legge stabilisce in capo a questo soggetto vi è infatti quello generale di “sovrintendere e vigilare sulla
osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
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sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza di informare i superiori diretti”.
Risulta pertanto consigliabile ai Datori di lavoro fare un largo ed efficace uso di tale figura per la attuazione delle misure di
sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché essa potrà nel contempo fornire ai lavoratori un valido modello comportamentale da
imitare e alla direzione aziendale un “occhio” vigile e responsabile che ne assicuri il rispetto delle regole stabilite.
La competenza del preposto e la sua idoneità alla funzione viene assicurata con la partecipazione - prevista per legge - ad
apposito corso di formazione, che andrà periodicamente reso oggetto di aggiornamento.
Copertura assicurativa RCO
La copertura assicurativa di tipo RCO non costituisce obbligo per l’impresa, ma risulta senz’altro opportuna a fronte di
pretese risarcitorie che possono derivare all’azienda a vario titolo, a seguito di infortunio o malattia professionale ad un
dipendente.
Il consiglio che si rivolge alle aziende è pertanto quello di estendere le proprie coperture assicurative (normalmente di tipo
RCT – responsabilità civile per danni a terzi), anche a questa voce di copertura (la RCO), che garantisce l’azienda da spese
connesse a:
· risarcimento del danno a favore di dipendente che abbia riportato una lesione permanente a seguito di episodio
infortunistico o che abbia contratto una malattia professionale durante il rapporto di lavoro;
· risarcimento del danno biologico qualora l’infortunio abbia anche compromesso gravemente l’integrità psico-fisica della
persona infortunata (sfregio, deturpazione, ecc.);
· azione di regresso dell’INAIL per ripetizione delle spese mediche elargite a seguito di infortunio causato da violazione di
norme antinfortunistiche.
Apparato sanzionatorio e Sistema di gestione della sicurezza (SGS)
Il sistema sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un sistema complesso, prevedendo
sanzioni penali ed amministrative a carico dei soggetti incaricati della gestione della sicurezza, ma anche sanzioni pecuniarie
ed amministrative a carico delle società.
Per quanto concerne le responsabilità collegate alle azioni o alle omissioni dei soggetti responsabili della sicurezza, la legge
prevede pene a carico del:
- Datore di lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Lavoratore
- Medico competente
- Progettisti, fabbricanti, installatori di apparecchiature, macchine ed impianti.
Le sanzioni sono strutturate in fasce di gravità a seconda del tipo di violazione.
Nella maggior parte dei casi le sanzioni prevedono, alternativamente, l’arresto o l’ammenda. Considerando, a titolo di
esempio, la fascia sanzionatoria più grave, a cui appartiene la mancata o incompleta valutazione dei rischi, la legge prevede
la sanzione, a carico del Datore di lavoro, dell’arresto da 4 ad 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 Euro.
Nei casi di pena alternativa, come questo, conferma la sua applicabilità il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/94, che
consente – una volta adempiuto alla prescrizione dell’Organo di vigilanza – di sanare la situazione con il pagamento, in via
amministrativa, di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda prevista.
Esistono anche (rare) ipotesi in cui il reato è punito in via esclusiva con l’arresto o con l’ammenda: in questi casi non è
possibile ricorre al sistema sopra descritto. Va tuttavia considerato che, per il caso dell’arresto (come ad esempio nell’ipotesi
di mancata o incompleta valutazione dei rischi in aziende a rischio di incidente rilevante o che espongono i lavoratori a rischi
particolarmente gravi), è previsto un meccanismo procedurale che consente di convertire l’arresto in pena pecuniaria
(compresa tra 8.000 e 24.000 Euro), se al termine del dibattimento di primo grado il Datore di lavoro abbia eliminato le
conseguenze dannose del reato e da questo non sia dipeso il verificarsi di un infortunio.
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Procedura sanzionatoria innovativa rispetto alla “626” e mutuata dal sistema di responsabilità delle società per reati
finanziari, è quella che prevede la irrogazione automatica di una sanzione pecuniaria e di sanzioni amministrative interdittive
a carico dell’impresa in cui si sia verificato un infortunio con morte del lavoratore o il prodursi, a suo danno, di lesioni gravi o
gravissime.
Nel caso di omicidio colposo, individuato dall’art. 589 del Codice penale, la sanzione pecuniaria a carico della società è pari a
1000 quote fisse (quindi da 258.000 a 1.549.000 euro), se essa appartiene a quelle con rischio di incidente rilevante o
espone i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la propria attività (amianto, agenti cancerogeni, mutageni, biologici,
ecc.); negli altri casi è invece compresa tra 250 e 500 quote (sanzione quindi superiore ad almeno 64.500). In entrambi i
casi, qualora vi sia successiva condanna per omicidio colposo, vanno aggiunte le sanzioni amministrative interdittive che
comportano il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, la esclusione da contributi, agevolazioni, sgravi e, nei
casi più gravi, anche la sospensione dell’attività.
Nel caso di lesioni gravi o gravissime, punito dall’art. 590 del Codice penale, la sanzione pecuniaria non può superare le 250
quote e, nel caso di condanna penale si applicano le medesime sanzioni amministrative interdittive, ma per un periodo non
superiore a 6 mesi.
Si noti che la legge consente di esimersi dal pagamento di tali gravose sanzioni solamente se si dimostra che l’Azienda è
dotata di un Sistema di gestione della sicurezza interno (sul modello OHSAS 18.001: 2007 o Linee Guida UNI INAIL) , con
la presenza di una specifica “politica della sicurezza” aziendale e l’applicazione di procedure scritte per la valutazione del
rischio, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, le procedure di emergenza, ecc. nonchè un’azione di controllo
e verifica sulla efficienza ed efficacia delle misure adottate.
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Alberto Baù
Giancarlo Minchio
Alessandra Novello
Antonio Prando
Segreteria:
Tel. 0444.232210
Fax. 0444.232249
Note Aniem
[email protected]
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LAVORI PUBBLICI
AUTORITA’: AUDIZIONE SU CRITERI DI AGIUDICAZIONE
Il 28 maggio u.s. si è svolta un’audizione presso l’Autorità di Vigilanza sull’utilizzo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici.
L’Organismo di Vigilanza, nell’intento di elaborare indicazioni su tale metodo di aggiudicazione,
ha inviato le Associazioni di Categoria, l’Anci ed il Ministero delle Infrastrutture ad esprimere le
proprie valutazioni.
L’Aniem ha evidenziato anzitutto la preoccupante tendenza ad adottare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in luogo di quello del prezzo più basso sulla base di
accorpamenti o presunte complessità progettuali e realizzative che non sembrano supportate da
criteri oggettivi.
I rischi di una discrezionalità ampia, generica e non regolamentata potrebbero privare il mercato
di elementi di certezza ed oggettività assolutamente fondamentali. In questo senso l’Aniem ha
sottolineato la necessità che il ricorso al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia
limitato ai soli appalti che abbiano una reale complessità progettuale e che non fosse possibile
ammetterne il ricorso per l’affidamento di lavori caratterizzati da serialità e ripetitività.
In tale contesto l’Associazione ha invitato l’Autorità a sviluppare la sua azione istituzionale di
regolazione del mercato attraverso un’attività di costante monitoraggio delle tipologie e delle
procedure di affidamento svolte con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale attività
potrebbe essere direttamente esercitata dall’ Osservatorio e/o da specifiche Commissioni
partecipate anche dalle parti sociali.
L’Autorità, mostrando interesse per la proposta dell’Aniem, si è riservata di formulare le proprie
indicazioni anche sulla base delle valutazioni emerse nel corso dell’audizione.
EMENDAMENTO DEL GOVERNO: ULTERIORE PROROGA TEMPORALE PER LE MODIFICHE AL
CODICE CONTRATTI
Con un emendamento presentato alla Camera nei giorni scorsi il Governo ha manifestato la
volontà di prorogare per ulteriore anno la possibilità di apportare interventi correttivi al Codice
Contratti (Dlgs 163/2006).
L’intervento normativo (art 8 bis - All’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le
parole: «Entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre anni») è stato inserito nel
disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Legge Comunitaria) e
consentirebbe, qualora fosse approvato, di posticipare al 30 giugno 2009 lo spazio di intervento
del Governo di adottare misure correttive ed integrative al Codice che ha recepito le direttive
comunitarie, anche per rispondere alla procedura d’infrazione già aperta dalla Commissione della
Comunità Europea.
ATI: NON RILEVA IL REQUISITO DELLA QUALITA’ DELL’IMPRESA COOPTATA
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ha formulato un parere (n. 151 del 14 maggio u.s.)
in merito all’esclusione di un’ati disposta a seguito della presentazione di una cauzione
provvisoria ridotta in assenza del requisito di qualità in capo ad un’impresa cooptata.
L’Autorità, fornendo un’interpretazione complessiva dell’art. 95 del D.P.R. n.554/99, ha
sostenuto rilevanti unicamente i soggetti associanti ai fini della valutazione dei requisiti, anche per
il riconoscimento di eventuali benefici, come quello della riduzione della cauzione; il ruolo
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dell’impresa cooptata viene considerata dalla norma un di più che non può che accrescere la
potenzialità complessiva dell’ati, ma non incide sui requisiti necessari a concorrere.
Nel caso esaminato dall’Autorità, l’impresa mandataria e l’impresa mandante, entrambe in
possesso del requisito di qualità, potevano usufruire del beneficio della riduzione della cauzione
indipendentemente dal possesso o meno del requisito di qualità in capo all’impresa cooptata.
AUTORITA’: VIGILARE SULLA RINUNCIA DELLE ATTESTAZIONI
Con il Comunicato di seguito riportato, l’Autorità ha monitorato il fenomeno della
restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, precisando che la restituzione
dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo.
Pur riconoscendo il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, l’Organismo di Vigilanza
Sottolinea l’esigenza che le Soa procedano a verificare (anche dopo la restituzione dell’attestato)
tutti i requisiti che hanno consentito all’impresa di pervenire alla certificazione della propria
qualificazione.
Il Comunicato.
Nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell’ambito dei
procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa Autorità ha monitorato il fenomeno
della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell’impresa tesa a far venir meno l’oggetto della
verifica (l’attestazione). Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa Autorità con la determinazione n.
6/2006 ha precisato che «la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo
procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata
rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
così come sancito dall’art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo
all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e
18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei
confronti dell’impresa stessa». Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle
imprese, tuttavia, non si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate
dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato dalle SOA a
questa Autorità. Chiaramente la restituzione/rinuncia dell’attestazione da parte di un’impresa assume un
diverso rilievo allorché riguarda un’attestazione in corso di validità o un’attestazione per la quale e’ in
scadenza la verifica triennale.
Pur confermando il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che
potrebbero essere determinati dalla convinzione dell’impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette
attestazioni, si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare,
secondo le modalità indicate dall’art. 40, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti»
che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto
dall’art. 40, comma 9-ter del suddetto decreto, qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia
stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti. L’esito delle suddette verifiche, corredato dal
provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità al fine
dell’esercizio dei poteri di competenza.
GIURISPRUDENZA
CONSENTITO AVVALIMENTO INTERNO AL RAGGRUPPAMENTO
Il Tar Lazio (Roma Sez. I 22/5/2008, n. 4820) ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso
all’avvalimento per soggetti facenti parte di un raggruppamento ancora non costituito.
L’art. 49, comma 7, del Codice dei Contratti deve infatti essere inteso nel senso che è vietata la
partecipazione dell’avvalente e dell’avvalsa alla medesima gara allorché tali imprese siano in
concorrenza l’una con l’altra, non certo quando esse facciano capo a un medesimo centro
d’interessi.
Un’ulteriore sentenza (Tar Lazio Sez. I 12/5/2008, n. 3875) ha affermato che l’articolo 49,
comma 6, nel prevedere che il concorrente possa avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascun requisito o categoria, sancisce l’inammissibilità del “doppio avvalimento”.
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LAVORO
Ciro Galeone
Alberto Pederzolli
Segreteria:
Tel. 0444.232222
Fax 0444.960835
[email protected]
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Defiscalizzazione del lavoro
straordinario e dei premi di produttività
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 introduce, all’art. 2 (commi da 1 a 5), l’ormai
ampiamente pubblicizzata “defiscalizzazione”, ovvero la riduzione del prelievo fiscale, sul reddito
derivante da prestazioni di lavoro straordinario o da erogazioni effettuate per premiare la
produttività. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 ed è
entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Come ogni decreto legge, esso
dovrà essere convertito in legge ordinaria entro 60 giorni dalla pubblicazione.
La misura ha carattere sperimentale e quindi temporaneo (vale solo per il secondo semestre
2008); inoltre, si applica solo ad una fascia predeterminata di contribuenti, identificata sulla base
del reddito conseguito nel 2007.
La misura concorre con quella disposta, in applicazione della L. 247/07, da un Decreto
interministeriale ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede una riduzione
del prelievo fiscale sui soli importi ammessi alla “decontribuzione”, cioè quelli derivanti da accordi
collettivi di secondo livello (si veda, al riguardo, il Notiziario Apindustria n. 1 del 15 gennaio 2008).
Proprio con particolare riferimento a queste ultime erogazioni, il sistema che ne deriva è quindi
non solo complesso, ma soprattutto incompleto, perché manca, a tutt’oggi, una disciplina
attuativa della nuova decontribuzione introdotta dalla L. 247/07: in pratica, la disciplina che
agisce non sul versante del reddito dei lavoratori, ma sulla riduzione dei costi aziendali.
Meno pubblicizzata, ma comunque da non sottovalutare, è un’altra disposizione (non
sperimentale) prevista dal D.L. 93 (art. 2, comma 6): l’abolizione del regime di esenzione
contributiva e fiscale per le “erogazioni liberali”.
Nell’esposizione che segue illustreremo anzitutto le prescrizioni contenute nell’art. 2 del D.L.
93/08, per poi tentare una sintesi del quadro normativo complessivo.
1. Ambito di applicazione
1.1 Soggetti destinatari
La defiscalizzazione è applicabile esclusivamente ai lavoratori subordinati del settore privato,
indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, che abbiano percepito nel 2007 un
“reddito da lavoro dipendente” non superiore a 30.000 € (anche se conseguiti, per assurdo,
lavorando solo per pochissimi mesi con una retribuzione molto elevata: un “temporary manager”
potrebbe quindi vedersi riconoscere la defiscalizzazione, ad esempio su un premio).
1.2 Determinazione del reddito di riferimento
La norma non prevede alcuna incumulabilità e quindi si ritiene che possano aver diritto al
beneficio anche soggetti percettori di un reddito complessivo superiore a 30.000 €, purché la
componente “reddito da lavoro dipendente” non superi, appunto, la soglia prevista dalla norma.
Altro punto non chiarito è se la soglia debba intendersi al lordo o al netto degli eventuali oneri
deducibili: non sembra ci possano esser dubbi per gli oneri previsti dall’art. 51 del TUIR (tra i quali
figurano anche i contributi previdenziali obbligatori, per la quota a carico del dipendente), mentre
il riferimento normativo al solo “reddito di lavoro dipendente” esclude, a nostro avviso, che
possano considerarsi anche gli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR (ad es., le spese mediche, ma
anche i contributi versati alla previdenza complementari, anche se trattenuti direttamente dal
datore di lavoro). Mentre i primi, infatti, “non concorrono” a formare il reddito di lavoro
dipendente (art. 51, comma 2, TUIR), i secondi sono dedotti dal reddito complessivo, “se non
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo” (art. 10 TUIR,
comma 1). Sul punto, comunque, sarebbe sicuramente opportuno un chiarimento ministeriale.
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Altro aspetto da non sottovalutare è che la norma fa riferimento unicamente alla tipologia di reddito e non anche alla forma di
tassazione: pertanto, l’interpretazione letterale porterebbe a considerare utili al raggiungimento della soglia, tutti i redditi di
lavoro dipendente percepiti tra il 1° gennaio 2007 ed il 12 gennaio 2008 (principio di cassa allargato, art. 51 TUIR, comma
1), indipendentemente dal fatto che siano stati assoggettati a tassazione ordinaria o separata. In tale ipotesi, quindi,
bisognerebbe tener conto anche, ad esempio, degli arretrati di retribuzione percepiti nel 2007 ma relativi ad anni precedenti,
nonché dei trattamenti di fine rapporto e delle relative anticipazioni, posto che il “reddito da lavoro dipendente” è definito
dall’art. 49 TUIR come tutto ciò che deriva “da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica,
alle dipendenze e sotto la direzione di altri”. E’ prevedibile però che, data la “ratio” della norma (favorire la produttività, ma
anche diminuire la pressione fiscale sui redditi più bassi), prevalga un’interpretazione restrittiva, che escluda cioè dal
computo i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.
2. Oggetto dell’agevolazione
2.1 Somme “defiscalizzate”
La defiscalizzazione riguarda le somme erogate a titolo di:
1. compenso per lavoro straordinario;
2. compenso per lavoro supplementare o per applicazione di clausole elastiche, in relazione a contratti di lavoro part-time già
stipulati alla data di entrata in vigore del D.L. 93/08;
3. riconoscimento per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
Per quanto riguarda, sotto il profilo applicativo, il lavoro straordinario, la norma fa genericamente riferimento al “compenso”
e non specificamente alle quote orarie di retribuzione ed alla relativa maggiorazione. Se ne può dedurre la possibilità di
defiscalizzare, in linea di principio, anche gli emolumenti corrisposti a titolo di “straordinario forfetizzato”, cioè in cifra fissa
mensile, purché risulti un’effettiva prestazione aggiuntiva nel periodo considerato. A questo proposito, ricordiamo che la
registrazione puntuale delle ore di lavoro ordinario e straordinario è obbligatoria per tutti i lavoratori, fatta eccezione per i
dirigenti e per il personale che svolge funzioni “direttive”, riguardo ai quali viene normalmente registrata la mera presenza.
Per quanto riguarda, invece, i premi, va sottolineato che, aldilà della ridondante formulazione utilizzata, il dato saliente è la
possibilità di ricomprendervi anche erogazioni a carattere individuale, ovvero disposte unilateralmente dal datore di lavoro:
in pratica, il classico premio “ad personam”. In ciò la norma si differenzia profondamente, come vedremo più avanti, da
quelle (non ancora operative, però) che prevedono la decontribuzione/defiscalizzazione dei “premi di risultato”, con la
possibilità di una sovrapposizione delle due discipline.
2.2 Periodo di applicazione dell’agevolazione
Come già sottolineato, il regime introdotto è di carattere sperimentale e transitorio. Il periodo di tempo in cui si applica la
defiscalizzazione è quello compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008 (esteso, riteniamo, al 12 gennaio 2009, in
virtù del “principio di cassa allargato”).
La norma non chiarisce se vada osservato un “criterio di competenza”, ovvero “di cassa”, cioè se nel periodo indicato debba
avvenire la prestazione oggetto del compenso, ovvero il pagamento dello stesso. Un paio di esempi chiariscono meglio la
questione: gli straordinari effettuati nel corso del mese di giugno, anche se inseriti nella busta paga dello stesso mese (ma
ricordiamo che la Delibera del Consiglio di amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso
del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai
datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi
relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori), saranno presumibilmente pagati nei primi giorni
del mese di luglio; ugualmente, gli straordinari effettuati nel corso del mese di dicembre, potrebbero essere pagati oltre il 12
gennaio 2009.
Sotto il profilo pratico, la soluzione migliore è, probabilmente, quella che privilegia il momento in cui avviene l’erogazione e
non quello in cui avviene la prestazione, anche considerando che l’applicazione del criterio di competenza sarebbe
relativamente agevole riguardo ai compensi per lavoro straordinario o supplementare, ma sicuramente più incerta per le
erogazioni a carattere premiale. Anche su questo punto, il chiarimento ministeriale è necessario.
3. Misura dell’agevolazione
Il beneficio previsto della norma è costituito dall’assoggettamento a tassazione separata, quindi non in cumulo con il reddito
ordinario del periodo d’imposta, delle erogazioni di cui al punto 2. Tale tassazione è costituita da un’imposta sostitutiva sia
dell’Irpef, sia delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota fissa del 10%.
L’agevolazione è applicabile fino ad un importo massimo, cumulativo delle tre tipologie di erogazione, di 3.000 € lordi.
Eventuali erogazioni avvenute al di fuori del periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 12 gennaio 2009, sono ininfluenti:
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quindi, aver percepito anche parecchie migliaia di euro nei primi mesi del 2008 a titolo di straordinario o premi, non
pregiudica il diritto alla fiscalizzazione nel secondo semestre dell’anno su ulteriori, analoghi emolumenti.
Anche in questo caso, l’espressione “lordi” ripropone la questione inerente lo scomputo, o meno, dei contributi previdenziali
a carico del lavoratore e, per le stesse motivazioni esposte al punto 1.2, riteniamo che si prendere a riferimento un
imponibile fiscale di 3.000 €, già al netto dei contributi previdenziali: in definitiva, lordizzando le aliquote previdenziali del
9,19% ovvero del 9,49%, otteniamo
- 3.303,60 € di retribuzione lorda, per i lavoratori dipendenti di aziende fino a 15 addetti,
- 3.314,55 di retribuzione lorda, per i lavoratori dipendenti di aziende più grandi.
Naturalmente, il tetto deve intendersi riferito al lavoratore ed all’intero semestre, indipendentemente dal numero dei rapporti
di lavoro e, in caso di superamento del tetto, ad essere assoggettata a tassazione ordinaria sarà solo la quota eccedente. E’
altrettanto ovvio, inoltre, che trattandosi di “imposta sostitutiva dell’Irpef”, il prelievo che ne risulta non potrà godere delle
detrazioni previste per l’imposta ordinaria.
4. Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, in veste di sostituto d’imposta, dovrà applicare direttamente l’agevolazione, salvo espressa rinuncia
scritta dell’avente diritto.
Dato l’automatismo implicito (si applica se non c’è rinuncia), il sostituto d’imposta dovrà verificare il reddito dell’anno
precedente, considerando il punto 1 del Cud, ovvero la sommatoria degli stessi punti, nel caso di più Cud presentati dal
lavoratore in riferimento allo stesso periodo d’imposta. Riguardo ai neoassunti, riteniamo che il sostituto d’imposta possa
riconoscere la defiscalizzazione, non solo sulla base della presentazione del Cud riferito al 2007 o di idonea documentazione
sostitutiva (copia della dichiarazione dei redditi 2007, propria od eventualmente del soggetto a carico del quale si trovava il
lavoratore), ma anche di un’autocertificazione del lavoratore.
Si pone, invece, un problema riguardo alla valutazione di convenienza per il lavoratore, che dovrà infatti considerare:
- da un lato, il beneficio di una minore aliquota sull’importo defiscalizzabile, variabile anche in funzione del luogo di
residenza del lavoratore;
- dall’altro, la perdita delle detrazioni che spetterebbero sulla quella stessa parte di reddito, se fosse assoggettata a
tassazione ordinaria e che possono essere anche cospicue (ad es. in caso di carichi familiari rilevanti).
Tale valutazione, peraltro, se fatta all’inizio del periodo di vigenza dell’agevolazione, potrebbe anche essere sconfessata nel
prosieguo e quindi dovrà essere riconsiderata in sede di conguaglio di fine anno (o fine rapporto, se intervenuto nel corso del
semestre di agevolazione) nonché, riteniamo, in sede di dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2009).
5. Il rapporto con la normativa in materia di “premi a risultato”
5.1 La decontribuzione
Alla data in cui il presente Notiziario va in stampa, non vi è ancora traccia del decreto che dovrebbe disciplinare il
riconoscimento dello sgravio del 25% della quota a carico dei datori di lavoro e del 100% della quota a carico dei lavoratori,
sulle erogazioni correlate al risultato e stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello all’andamento economico ed
ai risultati dell’impresa, entro il limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. Ricordiamo che, in base
all’art. 1, comma 67, della L. 247/07, la decontribuzione non sarà più automatica, ma subordinata ad un’autorizzazione
amministrativa, che sarà rilasciata con le procedure e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro,
di concerto con il Ministro dell’Economia, nei limiti dello stanziamento previsto, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008-2010.
L’abrogazione della normativa precedente in materia di decontribuzione (L. 135/97) ha fatto venir meno anche l’obbligo di
depositare i nuovi accordi, entro 30 giorni dalla stipula, presso la Direzione provinciale del Lavoro e gli Enti previdenziali ed
assicurativi competenti.
Tuttavia, con la circolare prot. 15/IV/8179 del 19 maggio 2008, il Ministero del Lavoro invita le aziende a depositare
ugualmente gli accordi siglati nel 2008, sia per effettuare un monitoraggio degli accordi esistenti (utile, probabilmente, al
fine di distribuire le risorse disponibili per la decontribuzione), sia perché è rimasta comunque in vigore la disposizione di cui
all’art. 3, L. 402 del 29 luglio 1996, che impone il deposito degli accordi (sempre entro 30 giorni dalla stipula) che prevedano
la non incidenza dei premi sulle retribuzioni indirette e differite, ovvero la comprensività dell’incidenza nell’importo del
premio stesso.
5.2 La detassazione delle erogazioni di secondo livello
La stessa L. 247/07 ha previsto l’emanazione di un apposito decreto interministeriale, per ridurre l’imposizione fiscale sulle
somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione variabile, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per
l’anno 2008.
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Il decreto in questione è già stato firmato dai ministri del lavoro e dell’economia, ma come annunciato in premessa, è ancora
in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto prevede che, sugli importi ammessi a decontribuzione (vd. punto precedente), i lavoratori avranno una detrazione
d’imposta del 23%. La detrazione in questione verrà riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta al momento
dell’effettuazione delle ritenute d’acconto sulle somme erogate.
L’importo massimo ammissibile al beneficio sarà di 350 € pro-capite, pertanto sulle somme corrisposte a titolo di premio di
risultato o di rendimento eccedenti tale valore non verrà riconosciuta alcuna agevolazione fiscale. In pratica, l‘importo
massimo dello sconto ottenibile sarà pari a 80,50 € (23% di 350).
Per quanto riguarda le modalità del suo riconoscimento, la detrazione fiscale sarà riconosciuta dal sostituto d’imposta in
unica soluzione, in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto sulle somme erogate al dipendente. Tuttavia, qualora
l’erogazione del premio sia frazionata su più periodi di paga, il sostituto provvederà ad applicare la detrazione già con
l’erogazione della prima frazione di premio, fino a capienza dell’importo massimo ammissibile, rinviando eventualmente ai
periodi di paga successivi l’importo della stessa che non ha trovato capienza nella prima rata. Qualora il sostituto d’imposta
non avesse riconosciuto la detrazione in oggetto, il dipendente potrà sempre far valere il suo diritto attraverso la
compilazione del modello di dichiarazione dei redditi (Unico o 730).
Si pone dunque un duplice problema:
- di ammissibilità della detrazione, in subordine al riconoscimento dello sgravio contributivo;
- di compatibilità della detrazione, con la defiscalizzazione prevista dal D.L. 93/08 sopra esaminato.
5.3 Rapporto fra decontribuzione e detrazione del 23%
La detrazione d’imposta appena descritta viene riconosciuta dalla legge solo a condizione che il premio di risultato sia stato
ammesso al beneficio dello sgravio contributivo. Poiché le modalità di richiesta di ammissione (telematica, probabilmente)
alla decontribuzione richiederanno sicuramente un periodo di tempo tra la richiesta stessa e la risposta del Ministero (che
potrebbe anche essere parziale, ammettere cioè alla decontribuzione solo una frazione del premio), l’eventuale pagamento
del premio con annesso riconoscimento della detrazione potrebbe rivelarsi un “boomerang” sia per il sostituto, sia per il
sostituito. In caso di diniego, totale o parziale, della decontribuzione, il sostituto dovrebbe provvedere al recupero della
detrazione concessa, con comprensibili complicazioni qualora il rapporto sia cessato nel frattempo.
Il lavoratore, dal canto suo, si vedrebbe ripresa una detrazione fiscale in precedenza concessa, o in costanza di rapporto,
oppure in sede di dichiarazione dei redditi.
La soluzione ideale, quindi, sarebbe quella di procrastinare il pagamento del premio all’esito della richiesta di ammissione
alla decontribuzione.
5.4 Rapporto fra detrazione del 23% e defiscalizzazione ex D.L. 93/08
Anche in questo caso, l’incertezza regna sovrana. Gli importi che saranno erogati nel corso del periodo interessato dal D.L.
93/08 a titolo di premio di risultato rientrano sicuramente, pur non esaurendone il concetto, tra quelli riconosciuti “per
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati
all’andamento economico dell’impresa”. La questione riguarda, in particolare, premi previsti da accordi a risultato stipulati
fino al 31 dicembre 2007, per i quali è possibile (anzi, assolutamente auspicabile) venga riconosciuto il diritto alla
decontribuzione (evidentemente, in tempo utile per goderne già quest’anno).
Qualora ciò avvenga, tali premi:
- saranno assoggettati all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, nei limiti generali previsti dal D.L. 93/08 (tetto di
3.000 € per percipienti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 € nel 2007);
- rientrano, parimenti, nell’ambito di applicazione della detrazione d’imposta del 23%.
Ci si chiede, quindi, se le due agevolazioni debbano considerarsi concorrenti o, viceversa, alternative tra loro.
A nostro avviso, seguendo un criterio interpretativo letterale, sussistono i presupposti per ammettere la concorrenza di
entrambe le agevolazioni. Il decreto in corso di pubblicazione, infatti, nel prevedere la detrazione del 23%, la riconduce
genericamente alla “imposta lorda” dovuta e non all’Irpef. Tale riferimento consente di affermare che la detrazione è
riconosciuta, a prescindere dalla tipologia dell’imposta dovuta. Pertanto, il meccanismo applicativo dovrebbe essere il
seguente:
1. il sostituto, fatte le dovute verifiche, assoggetta l’importo del premio di risultato all’aliquota fissa del 10% ex art. 2 D.L.
93/08;
2. sull’importo così determinato applica la detrazione d’imposta del 23%, che in caso di premi relativamente bassi, potrebbe
evidentemente annullare del tutto il prelievo.
Es.: dato un premio ammesso a decontribuzione di 1.000 € lordi (sui quali, quindi, non c’è alcun prelievo contributivo in capo
al lavoratore), l’aliquota sostitutiva del 10% genera una “imposta lorda” di 100 €; la detrazione massima ammissibile è pari
a 80,5 € (23% di 350 €), pertanto il prelievo definitivo (“imposta netta”) dovrebbe essere di 19,5 €.
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6. Abrogazione delle “erogazioni liberali”
Infine, l’ultimo comma dell’art. 2 del D.L. 93/08 abroga la disposizione (art. 51, comma 2, lett. b del TUIR) che esentava
dall’imponibile previdenziale e fiscale le erogazioni, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di essi, effettuate in
occasione di festività o ricorrenze, ovvero a titolo di sussidio occasionale per rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente, comunque nel limite annuo di 258,23 €.
L’abrogazione, a differenza della defiscalizzazione, non ha carattere sperimentale, bensì definitivo.
Poiché si tratta di norma che incide su importi riferiti all’intero periodo d’imposta, ci si chiede se essa valga anche per le
erogazioni effettuate a tale titolo prima del 29 maggio 2007 (implicando così la necessità di doverle “riprendere”,
assoggettandole, al più tardi in sede di conguaglio di fine anno, all’intera contribuzione ed al prelievo fiscale). Appare
ragionevole ritenere che il nuovo regime si applichi solo alle erogazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto,
tuttavia anche su questo ennesimo dubbio, occorrerà un chiarimento ministeriale.
La responsabilità solidale negli appalti e nei
subappalti
Con un intervento sul filo di lana, dato che la relativa disciplina sarebbe entrata pienamente in vigore il 16 giugno corrente, il
nuovo Governo ha dato un taglio netto alla normativa sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore introdotta
dalla cd. Legge Bersani del 2006: il Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale),
all’art. 8, comma 3, stabilisce infatti l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art. 35 del D.L. 223/2006, convertito il
Legge 248/2006 nonché del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2008 n. 74 (pubblicato in G.U. il 16 aprile 2008).
Il taglio è netto ma non radicale, perché il provvedimento in parola non sopprime il comma 28 del medesimo articolo 35, il
quale sancisce un principio di sostanziale e incondizionata solidarietà tra l’appaltatore e il subappaltatore per gli obblighi di
natura previdenziale, assicurativa e fiscale (non retributiva, come vedremo meglio nel seguito) scaturenti dai rapporti di
lavoro dipendente instaurati da quest’ultimo soggetto.
La vicenda suggerisce opportunità di delineare un quadro il più completo possibile circa il regime di responsabilità solidale
che regola i contratti di appalto e subappalto, analizzando le singole disposizioni normative applicabili.
Due le avvertenze: le considerazioni che seguono prescindono del tutto dalla complessa problematica relativa alle condizioni
di liceità dell’appalto; in secondo luogo, l’abrogazione di quelle parti della Legge Bersani che esoneravano dalla
responsabilità solidale, a fronte di determinati controlli documentali circa la regolarità degli adempimenti, rende ancora più
urgente il tema delle clausole pattizie che possono regolare i rapporti di appalto e subappalto, stabilendo garanzie tese a
limitare i danni per colui che viene chiamato in causa, come coobbligato, dai creditori del soggetto inadempiente; su una
questione così “calda” ci riserviamo ulteriori interventi informativi e di approfondimento.
1 La responsabilità del committente
1.1 Codice civile, art. 1676
La disamina che ci siamo proposti non può che partire dalla norma generale contenuta nell’art. 1676 CC., secondo il quale
“Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio
possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito
che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.
La norma richiamata, presente nell’ordinamento fin dal varo del Regio Decreto 16.03.42, che approvava il testo del Codice
Civile, fu introdotta dal legislatore con lo scopo evidente di garantire gli ausiliari dell’appaltatore dai rischi di insolvenza di
quest’ultimo; essa prevede la possibilità di un’azione diretta nei confronti del committente, ad opera dei dipendenti
dell’appaltatore e quindi esclusivamente finalizzata al recupero dei crediti di lavoro; la giurisprudenza è concorde nel
qualificare come pienamente distinta ed autonoma l’azione contro il committente, rispetto a quella eventualmente
intrapresa contro l’appaltatore/datore di lavoro: è escluso il litisconsorzio necessario, ossia la necessità di citare in giudizio
entrambi i soggetti e l’iniziativa contro il committente non è preclusa dal fallimento dell’appaltatore; la domanda, proposta
anche in via extragiudiziale (ad esempio mediante il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 411 C.p.c) ha l’effetto di
rendere indisponibile il credito che l’appaltatore vanta dal committente; a sua volta il committente non può più pagare
l’appaltatore e, se lo fa, resta comunque obbligato nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore che hanno azionato la
pretesa.
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Gli elementi caratterizzanti della solidarietà prevista dal codice civile, rispetto alle norme speciali successive, possono quindi
essere individuati nei soggetti coinvolti, committente e appaltatore (il vincolo di solidarietà non si estende al subappaltatore),
nell’oggetto del regime di solidarietà, riferito ai crediti di lavoro (sono escluse le pretese degli enti previdenziali, assicurativi e
dell’amministrazione fiscale) e infine nel limite economico dell’obbligazione, costituito dal debito residuo del committente al
momento dell’instaurazione della controversia.
Per quanto concerne la figura del committente, è necessario precisare che la norma del codice non fa alcuna distinzione tra
privati cittadini e soggetti che operano professionalmente o in qualità di imprenditori; inoltre, è stata da tempo risolta
positivamente la questione circa l’applicabilità dell’art. 1676 agli appalti pubblici, stante la mancanza di una norma
sostanziale in senso contrario.
Giova infine ricordare che, sul piano oggettivo, la norma in commento trova applicazione in tutti i contratti di appalto, a
prescindere dalla circostanza che le prestazioni lavorative siano rese in uno specifico luogo e che questo possa coincidere
con la sede in cui opera il committente; il confronto con le disposizioni della Legge 1369 del 1960 renderà più chiara tale
caratteristica.
1.2 Legge 23.10.1960 n. 1369, artt. 3 e 4
È noto, e non solo ai giuristi, che la Legge 1369 del ’60 è stata per oltre 40 anni (nel bene e nel male) un fondamentale
pilastro del diritto del lavoro italiano. È altrettanto noto che la legge in commento, che ampliava e articolava il divieto di
intermediazione nelle prestazioni di lavoro già presente nell’art. 2127 CC., è stata definitivamente abrogata dal D.Lgs.
276/2003 (Riforma Biagi), che ha introdotto in sua vece il divieto di somministrazione abusiva.
L’utilità di riferire su una norma ormai espulsa dell’ordinamento consiste nell’individuare un percorso storico
sufficientemente univoco che, sul tema della responsabilità solidale negli appalti, tende costantemente ad inasprire le regole
del gioco.
L’art. 3 della legge stabiliva dunque che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, […] da eseguirsi nell’interno delle
aziende” fossero tenuti in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo
inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro
dipendenti. Gli imprenditori erano inoltre tenuti in solido con l’appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti,
all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza. A sua volta, l’art. 4 stabiliva che le
pretese dei dipendenti dell’appaltatore fossero esercitabili nei confronti dell’imprenditore committente durante l’esecuzione
dell’appalto e fino ad un anno dalla sua cessazione.
Caratteristica peculiare della disciplina menzionata era prima di tutto l’ambito di applicazione, limitato agli appalti da
eseguire all’interno delle aziende, ossia quegli appalti definiti “endoaziendali” o interni, che statisticamente presentano
maggiori problematiche di liceità. L’ambito di applicazione era altresì limitato, sul piano soggettivo, ai committenti con
qualifica di imprenditori, escludendo sia la committenza privata, sia quella professionale ma non esercitata in forma di
impresa. L’oggetto del vincolo solidale veniva viceversa esteso agli obblighi nei confronti degli enti di previdenza e
assistenza coinvolti nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e ai predetti lavoratori il committente
doveva garantire parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti diretti. Per quanto riguarda infine il
limite economico della solidarietà, la norma del 1960 non prevedeva alcun “tetto” di spesa; veniva però introdotto un temine
di decadenza per l’attivazione della domanda, fissato ad un anno dalla cessazione dell’appalto.
Il fatto che l’art. 5 delle medesima legge prevedesse alcune deroghe all’applicazione della responsabilità solidale (quali ad
es. gli appalti per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per l’installazione di impianti e macchinari, per lavori di
manutenzione straordinaria ecc.) ha garantito da un lato maggiore tranquillità all’impresa committente, dall’altro ha
prodotto un contenzioso giudiziale di mole enorme che tutti i commentatori ritenevano dovesse essere superato.
1.3 Decreto Legislativo 10.09.2003 n. 276, art. 29
L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) è senza dubbio la norma che riveste maggiore interesse per quanto concerne
la figura del committente. Il comma 2 dell’art. 29 recita testualmente: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti”.
Quella appena riportata è la versione attuale della norma, dato che l’art. 29 in commento ha subito due importanti
rivisitazioni:
- col D.Lgs. 251/2004 la responsabilità solidale del committente veniva estesa agli appalti di opere, rispetto al testo
originario che la limitava agli appalti di servizi; venivano inoltre introdotti i commi 3-bis e 3-ter; quest’ultimo, a fronte di una
qualificazione ambigua contenuta nel comma 2, stabilisce che il vincolo di solidarietà non trova applicazione qualora il
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committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale;
- con la Legge 296/2006 (art. 1, comma 911), la responsabilità solidale del committente veniva estesa a tutti i
subappaltatori e il termine di decadenza allungato a due anni, rispetto all’originario termine di un anno.
Riproponiamo allora una breve analisi degli elementi caratterizzanti contenuti nella norma vigente, partendo dall’ambito di
applicazione, che assume particolare rilevanza in quanto non più limitato, come per la Legge del 1960, agli appalti
“endoaziendali”: ciò significa che l’attuale disciplina è applicabile a tutti i rapporti di appalto e subappalto, a
prescindere dal luogo in cui le prestazioni lavorative vengono rese; la conseguenza evidente del nuovo assetto
normativo, è che tutti i rapporti di appalto sono portatori di rischi potenziali per i committente, che questi rischi aumentano in
misura direttamente proporzionale all’articolazione e all’allungamento della “filiera” dell’appalto e che i rischi diventano
certezze laddove il partner commerciale dell’azienda offra convenienze economiche palesemente incompatibili con il rispetto
dei diritti salariali e previdenziali dei lavoratori. Di stretta e crescente attualità, perché reso possibile proprio dal varo della
Riforma Biagi, è il fenomeno delle rivendicazioni da parte degli Enti previdenziali, che in fase ispettiva accollano al
committente le contribuzioni omesse o evase dall’appaltatore per i propri dipendenti.
Circa i soggetti coinvolti abbiamo in parte detto: il committente risulta debitore coobbligato sia nei confronti dell’appaltatore
che nei confronti di tutti i successivi subappaltatori; l’esclusione del committente che opera privatamente (il singolo cittadino
che appalta la ristrutturazione del proprio appartamento) è sicuramente frutto di una valutazione del legislatore circa il peso
crescente della responsabilità solidale, che non è limitata al corrispettivo dell’appalto. Sempre in riferimento ai soggetti, va
detto per inciso che l’art. 29 in parola non sembra applicabile alla committenza pubblica, atteso che l’intero D.Lgs.
276/2003 non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art. 1, comma 2).
Quanto all’oggetto del vincolo di solidarietà, la norma ricomprende i trattamenti retributivi dei lavoratori (di norma termine
lavoratore viene ricondotto ad un rapporto di natura subordinata) e i contributi previdenziali corrispondenti; è ancora
controverso se la solidarietà si estenda alle pretese degli enti assicurativi (Inail e Ipsema), mentre la soppressione della
norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 35, comma 34, D.L. 223/2006, ultimo periodo, consente di escludere
la responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali. Rispetto alla norma del 1960 è venuto meno
il principio di “parificazione” che imponeva trattamenti retributivi uguali tra i dipendenti del committente e quelli
dell’appaltatore.
Per quanto concerne, infine, il limite economico, anche in questo caso siamo di fronte ad una solidarietà “senza tetto”,
bilanciata in parte da un termine di decadenza, da ultimo portato a due anni dalla cessazione dell’appalto.
2 La responsabilità dell’appaltatore
2.1 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 35, comma 28
Come abbiamo detto in premessa, il recente intervento abrogativo ha risparmiato il comma 28 della norma, che riportiamo
testualmente: “L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”.
Lo spirito con cui il Governo entrante ha affrontato la questione è senza dubbio quello che tende ad una semplificazione
normativa e ad una sburocratizzazione dei rapporti economici: in effetti la norma della Legge Bersani aveva fin dall’inizio
sollevato forti dubbi di opportunità e di coerenza, finalizzata com’era a garantire esclusivamente i crediti degli enti e
congegnata in modo da rovesciare sulle imprese gli oneri di adempimenti documentali intollerabili.
È noto che in fase di conversione in legge era stato introdotto il comma 34, che subordinava l’applicazione della norma
all’emanazione di un Decreto Interministeriale che stabilisse con precisione la documentazione ritenuta idonea ad attestare il
rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi, ad esonerare quindi l’appaltatore dalla responsabilità solidale e il
committente dal rischio di sanzioni amministrative pesantissime. Il Decreto, richiesto a gran voce dalle associazioni di
categoria, doveva essere emesso entro i primi giorni di novembre 2006, è arrivato in realtà con 17 mesi di ritardo e prima
entrare a regime è stato oggetto di abrogazione. Ebbene, siamo certi che nessuno lo rimpiangerà e che non risulta di alcuna
utilità, in questa sede, ripercorrerne i contenuti.
Pur in presenza di provvedimento che necessita di conferma, maggiore interesse riteniamo rivesta l’esame delle nome di
legge abrogate, per le conseguenze che si determinano sulla disposizione sopravvissuta.
Va anzitutto rimarcata la cancellazione delle circostanze al ricorrere delle quali l’appaltatore risultava indenne dalla
responsabilità solidale (verifica documentale degli adempimenti) e del limite economico della solidarietà, commisurato al
corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore: ciò determina una coobbligazione priva di “tetto”, priva di un
termine decadenziale e perciò stesso incondizionata.
Ugualmente decadute sono le norme che consentivano all’appaltatore (e imponevano al committente) di sospendere i
pagamenti dei corrispettivi laddove non fossero accertati, per via documentale, l’assolvimento degli obblighi contributivi,
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assicurativi e fiscali da parte del subappaltatore: come già accennato sopra, il venir meno di tali prerogative, in capo al
committente e all’appaltatore, comporterà la necessità di affrontare tale problematica sul piano squisitamente contrattuale
(fidejussioni, garanzie personali, clausole risolutive espresse).
Di segno senza dubbio positivo invece, e senza alcuna riserva, la cancellazione della spropositata sanzione amministrativa
(da 5.000 a 200.000 euro) posta in capo al committente che avesse proceduto al pagamento dei corrispettivi senza
verificare il corretto adempimento degli obblighi da parte degli appaltatori e dei subappaltatori.
Con l’abrogazione del Decreto Ministeriale n. 74 del 25.02.2008 riteniamo infine sia stata travolta anche la disposizione
sospensiva contenuta nell’art. 5 del medesimo, che rinviava l’applicazione dell’intera normativa alle prestazioni di lavoro
rese una volta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 16 giugno 2008: in assenza di altre
disposizioni transitorie, la norma sulla responsabilità solidale dell’appaltatore si deve ritenere entrata in vigore il 3 giugno
corrente, giorno della pubblicazione in G.U. del Decreto legge abrogativo.
Tabella riepilogativa
Responsabilità solidale del committente
Fonte
Campo di
applicazione
Art. 1676 CC.
Appalti di opere e
servizi interni ed
esterni
Art. 29 D.Lgs. 276/2003
Appalti di opere e
servizi interni ed
esterni
Risponde nei
confronti di:
Risponde per:
Limiti
Decadenza
Appaltatore
Quanto dovuto
(retribuzioni) ai
dipendenti
dell’appaltatore
Il debito residuo
del committente
al momento
della domanda
No
(valgono i
termini di
prescrizione
ordinaria)
Appaltatori e
ulteriori
subappaltatori
Retribuzioni dei
dipendenti di
appaltatori e
subappaltatori +
contributi
previdenziali
No
Due anni
dalla
cessazione
dell’appalto
Limiti
Decadenza
No
No
(valgono i
termini di
prescrizione
ordinaria)
Responsabilità solidale dell’appaltatore
Fonte
Campo di
applicazione
Art. 35 , comma 28, D.L.
223/2006
Subappalti di
opere e servizi
interni ed esterni
Risponde nei
confronti di:
Risponde per:
Unicamente il
subappaltatore
I crediti degli enti
Previdenziali,
Assicurativi e del
Fisco (non le
retribuzioni)
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Paolo Filippi
Maria Chiara Ronzani
Francesco Zuech
Enrica Vetrugno
Segreteria:
Tel. 0444.232211
Fax 0444.960835
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Novita’ fiscali in breve
Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del forum I.O. del
24/05/2008
Si è appreso dalla stampa specializzata (1) che, in occasione del forum organizzato da Italia Oggi e
tenutosi in data 24/05/2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ad
alcune questioni di dubbia soluzione. Riportiamo, in estrema sintesi, il contenuto dei principali
chiarimenti emersi dal convegno.
Deducibilità del costo dei
veicoli dati in uso promiscuo
al dipendente
®
La misura del 90% prevista dall’articolo 164, lett. b-bis, del Tuir
si applica sul costo al lordo (e non al netto) del fringe benefit (2)
®
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le limitazioni previste
dall’articolo 164 del Tuir, assumono rilevanza anche ai fini della
deducibilità degli interessi sostenuti per un finanziamento
destinato all’acquisto dei veicoli a deducibilità limitata.
Determinazione della
plusvalenza su automezzi
riscattati dal leasing
®
Ai fini del calcolo della quota fiscalmente rilevante della
plusvalenza (o della minusvalenza da cessione) è stato
precisato che:
a)nel caso di vendita nello stesso anno del riscatto, la
plusvalenza assumerà rilevanza nella misura pari al rapporto tra
l’ammontare dei canoni dedotti e l’ammontare complessivo dei
canoni sostenuti;
b)nel caso di vendita in esercizi successivi, essendosi verificato
lo stanziamento di una quota di ammortamento, la predetta
plusvalenza dovrà essere determinata secondo le regole dettate
dallo stesso art. 164 del Tuir nel rapporto risultante dal totale
dell’ammortamento dedotto (fiscalmente) ed il totale
ammortizzato (civilisticamente).
Ravvedimento operoso
®
Il contribuente che presenta una dichiarazione integrativa a
debito, deve procedere anche all’integrazione degli acconti
d’imposta afferenti il periodo d’imposta successivo.
Applicazione della norma
sullo scorporo proporzionale
delle aree
®
Risulta confermata la tesi che, per il recupero dei minori oneri
dedotti nel 2006, risulta necessario presentare il modello
Unico2007 integrativo (3)
Finanziamenti destinati
all’acquisto di automezzi
___________________________
(1) Italia Oggi del 27/05/2007.
(2) Vedi ipotesi n° 1 su slide n° 28 contenuta a pagina 14 dell’inserto “Atti del convegno su la fiscalità delle
auto aziendali”, pubblicato sul notiziario n. Apindustria n. 4/2008. L’Agenzia propende, quindi, per una tesi
restrittiva basata su una lettura meramente letterale della norma, sconfessando, di fatto, l’interpretazione
logico-sistematica contenuta nella circolare n. 1/E del 19/01/2007 (emanata a chiarimento del trattamento
in vigore per il 2006) che portava, invece, alla conclusione che il 90% potesse essere applicato solamente
sui costi “non coperti” dal benefit o da addebito al dipendente. Sarà interessante vedere se la (discutibile)
risposta verrà concretamente ufficializzata in una circolare.
(3) Si veda la tesi sostenuta e l’esemplificazione fornita sul notiziario Apindustria n. 03/2008, pag.21.
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In relazione agli immobili patrimonio, gli interessi afferenti ai finanziamenti destinati al loro
acquisto non sono immediatamente deducibili anche se capitalizzati da un punto di vista
civilistico. Ciò in quanto la norma fariferimento alle disposizioni di cui all’art.110, co.1,
lett.b) del Tuir che si riferisce esclusivamente agli immobili strumentali. Ciò posto, gli
interessi in questione:
Interessi passivi su
immobili patrimonio
®
- per il periodo di imposta 2007 saranno componenti generalmente deducibili secondo il
rapporto previsto dall’art.96 del Tuir nella versione in vigore sino al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2007;
- per il periodo di imposta 2008 dovrà essere valutata la loro deducibilità secondo le nuove
disposizioni contenute nell’art.96 del Tuir effettuando dunque il confronto con il ROL;
in ogni caso, gli stessi saranno deducibili laddove venga rispettato quanto previsto dal
co.36 dell’art.1 della L. n.244/07 che prevede, con disposizione di carattere transitorio,“la
non rilevanza ai fini dell’art.96 ... degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da
ipoteca su immobili destinati alla locazione”.
Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del MAP del 05/06/2008
Riportiamo il seguente chiarimento di cui si è appreso dalla stampa specializzata (4), fornito dall’Agenzia delle Entrate, in
occasione del modulo di aggiornamento permanente (Map) del 05/06/2008.
Deducibilità ai fini IIDD dei
costi per le ricariche dei
cellulari
®
E’ stato precisato che anche le ricariche dei cellulari e le carte prepagate sono deducibili
dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa nella misura dell’80% (in vigore dal 2007),
fermo restando la necessaria connotazione del requisito dell’inerenza e della tracciabilità.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è necessario che la spesa sia documentata (ad
esempio, attraverso la ricevuta ottenibile dal bancomat dall’home banking ovvero, per le
carte prepagate, dal documento rilasciato dal rivenditore).
Deduzione Irap per cuneo ed incremento occupazionale: chiarimenti
Con Risoluzione n. 235 del 10 giugno 2008, n. 235 (5), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- nell’ipotesi di distacco del personale, competono al distaccatario le deduzioni relative al cuneo fiscale, secondo il
principio per cui le deduzioni “seguono il lavoratore” calcolate in base ai giorni di effettivo utilizzo del personale distaccato;
- ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, si può tenere conto anche dei lavoratori per i quali si intende fruire delle
deduzioni dalla base imponibile IRAP relative al c.d. cuneo fiscale;
- nel caso di trasformazione del contratto di lavoro di un apprendista in contratto a tempo indeterminato, il datore di
lavoro potrà beneficiare della deduzione per apprendisti per tutto il periodo in cui i lavoratori sono assunti con tale qualifica.
Per il restante periodo, si applicano le regole generali per i rapporti a tempo indeterminato.
Istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del quadro EC e
l’estromissione degli immobili strumentali
Con risoluzione n. 237/E del 10/06/2008 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, con F24, dell’imposta sostitutiva
relativa alle seguenti agevolazioni previste dalla Finanziaria 2008.
_______________________
(4) Si veda su “Il sole 24 ore” del 06/06/2008 l’articolo “Immobili, recupero a due vie” a cura di G.Cristofori e B. Santacroce.
(5) Disponibile sul sito Apindustria Vicenza all’indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > approfondimenti > contabilità bilancio e
IIDD > Irap: deduzione per cuneo fiscale ed incremento occupazionale
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Eliminazione del (solo) vincolo
disponibilità riserve (1%)
Affrancamento del quadro Ec con
eliminazione anche del vincolo di
disponibilità (12-14-16%)
Riallineamento di valori nel regime
del consolidato e della trasparenza
(6%)
Affrancamento maggiori valori
emersi in operazioni di fusione,
scissione e conferimento di azienda
®
Cod. “1122”, denominato “Imposta
sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di
disponibilità gravante sulle riserve in
®
sospensione
- Art. 1, comma 34, legge n.
244/2007”.
®
Cod. “1123”, denominato “Imposta
sostitutiva per il recupero a tassazione
dell’eccedenza dedotta ai sensi
dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del
Tuir
– Art. 1, comma 48, legge n.
244/2007”.
®
®
Cod. “1125”, denominato “Imposta
sostitutiva per il riallineamento delle
differenze tra valori civili e fiscali degli
elementi patrimoniali delle società
aderenti al consolidato nazionale, al
consolidato mondiale ed al regime di
trasparenza fiscale previsto,
rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e
115, comma 11, del Tuir
– Art. 1, comma 49, legge 244/2007”.
®
Versamento in unica soluzione
Versamento in tre rate annuali (30%;
40%; 30% + interessi 2,5% sulla 2^
e terza rata)
Rif. D.M.03/03/2008
Versamento in unica soluzione
®
Rif. D.M.18/03/2008
Cod. “1126”, denominato “Imposta
sostitutiva per il riconoscimento dei
maggiori valori attribuiti in bilancio alle
immobilizzazioni materiali ed immateriali a
seguito di operazioni di fusione, scissione
®
e conferimento di aziende effettuate ai
sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir
Versamento in tre rate annuali (30%;
40%; 30% + interessi 2,5% sulla 2^
e terza rata)
N.B. manca ancora il decreto
attuativo
– Art. 1, commi 46 e 47, legge
244/2007.
Estromissione immobili strumentali
imprese individuali
28
®
Cod. “1127”, denominato “Imposta
sostitutiva per l’estromissione degli
immobili strumentali dall’impresa
individuale
- Art. 1, comma 37, della legge
244/2007.
®
Versamento in tre rate (40%; 30%;
30% + interessi 3% sulla 2^ e terza
rata)
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FISCALE/LEGALE
Esenzione ICI abitazione principale
Il D.L. n. 93 del 27/05/2008 ha introdotto l’esonero totale dall’Ici per le abitazioni principali, diverse da quelle classificate
nelle categorie A1, A8 e A9. Come anticipato nei giorni scorsi sul sito dell’Associazione, la novità si applica già con effetto
dall’acconto 2008 (in scadenza il 16/06/2008). Per quanti avessero erroneamente provveduto al pagamento, il
Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanziarie, con Risoluzione n. 12/DPF del 05/06/2008, ha precisato
che il rimborso deve essere disposto direttamente dal comune. Il contribuente può comunque presentare istanza al Comune
interessato, entro 5 anni dal versamento. Nella citata risoluzione sono stati, inoltre, precisati i casi nei quali l’esonero trova
applicazione.
Abitazione
principale (*)
®
Pertinenze
®
Immobili Iacp (*)
Esente
®
Corrisponde, salvo prova contraria, alla residenza
del contribuente
Esente
®
Nei limiti però (numero e qualità) eventualmente
previsti dal regolamento comunale
®
Esente
®
Alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari e dagli enti di edilizia residenziale
pubblica
Immobili
cooperative
edilizie (*)
®
Esente
®
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari
Ex casa
coniugale
(*)
®
Esente
®
A condizione che il coniuge non assegnatario non
sia proprietario di altra abitazione nello stesso
comune dove si trova la casa coniugale
Immobili
assimilati con
regolamento
comunale
(vigente al
29/05/2008) (*)
Cittadini italiani
residenti
all’estero
®
Esente
®
L’esenzione opera indipendentemente che il
Comune abbia assimilato dette abitazioni solo ai
fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata.
Trattasi, ad esempio, del caso delle abitazioni
assegnate in uso gratuito ad un parente
®
Imponibile
®
Si applica detrazione ed eventuale aliquota
agevolata se l’immobile è a disposizione e non
locato. L’esenzione trova applicazione solo se il
regolamento vigente al 29/05/2008 prevede
l’assimilazione
(*) Escluse quelle classificate in categoria A1, A8 o A9, per le quali rimane dovuta l’Ici con l’applicazione della detrazione e
dell’eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune.
____________________
(6) www.apindustria.vi.it > fiscale > approfondimenti > Ici
(7) Analogo discorso vale per chi ha effettuato il pagamento, con F24, utilizzando il credito “parcheggiato” nel 730. Per il credito
“parcheggiato” e concretamente non utilizzato mediante presentazione del modello F24 in compensazione, non pare ravvisabile altra via
che quella della presentazione di una dichiarazione integrativa, al fine del recupero del minore credito rimborsato dal sostituto.
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FISCALE/LEGALE
Rivalutazione di terreni già rivalutati: il rimborso spetta solo entro 48 mesi dal
pagamento
Con riguardo alla rivalutazione in scadenza per il 30/06/2008 (art. 1, co.91, L. n. 244/2007) tramite la quale i soggetti Irpef
possono effettuare la rideterminazione del valore (di carico) dei terreni edificabili ed agricoli nonché delle partecipazioni non
quotate, posseduti al 01/01/2008 (e con riferimento al valore di tale data), con risoluzione 10 giugno 2008, n. 236,
l‘Agenzia delle Entrate, con riguardo ad un quesito posto da un contribuente che intendeva rideterminare, con una nuova
rivalutazione, il valore del terreno già rivalutato alla data del 01/01/2002 (con imposta versata nel dicembre 2002), ha
precisato che:
• non può essere chiesto il rimborso dell’imposta il cui termine di versamento è trascorso da più di 48 mesi (art. 38 del DPR
n. 602/73);
• non può compensare le somme già pagate.
La domanda di rimborso non può essere presentata ricorrendo al termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il
presupposto per la restituzione (articolo 21, D.L. n. 546/1992) poiché la nuova rivalutazione concessa dalla legge
Finanziaria 2008 non costituisce una proroga delle precedenti disposizioni, dal momento che il presupposto per poter
usufruire della nuova agevolazione, ossia il possesso dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, è diverso da quello
inizialmente previsto.
Accantonamenti da Tfm deducibili per competenza solo se la data è certa
Con risoluzione n. 211/E del 22 maggio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accantonamenti per il trattamento di
fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa solo se il diritto all’indennità risulta
da atto di data certa antecedente all’inizio del rapporto, ai sensi dell’art.17, co.1, lett.c) del Tuir. Diversamente, il relativo
costo risulta, secondo l’Agenzia, deducibile solamente nell’anno di effettiva erogazione (9).
_________________
(9) La posizione non è condivisa in modo univoco dalla dottrina.
Dichiarazioni fiscali: proroga dei termini
Con Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 pubblicato in G.U. n. 128/2008 viene confermato il differimento dei termini di
presentazione delle dichiarazioni mod. 730, 770, ed Unico 2008 in via telematica, annunciato con comunicato stampa del
Ministro dell’Economia e Finanze il 29/05/2008.
In particolare, la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di quest’anno interessa solo la modalità di
trasmissione telematica, pertanto, non è prevista nessuna proroga per le persone fisiche che presentano la dichiarazione
con modalità cartacea.
Il nuovo calendario di presentazione delle principali dichiarazioni risulterà il seguente:
ADEMPIMENTI FISCALI
modello UNICO Cartaceo
(1)
consegna in posta
TERMINE ORDINARIO
30 GIUGNO 2008
NOTE
—————
31 MARZO 2008
modello 770
SEMPLIFICATO
(prorogato al 30/4/2008
e successivamente al
31/5/2008)
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NUOVI TERMINI DI
PRESENTAZIONE
10 LUGLIO 2008
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ADEMPIMENTI FISCALI
modello 770 ORIDNARIO
dichiarazione IVA
– autonoma –
modello UNICO PF
trasmissione telematica
TERMINE ORDINARIO
NUOVI TERMINI DI
PRESENTAZIONE
31 LUGLIO 2008
31 LUGLIO 2008
31 LUGLIO 2008
31 LUGLIO 2008
31 LUGLIO 2008
30 SETTEMBRE 2008
NOTE
La scadenza è riportata prudenzialmente per
il 31 luglio, in attesa di conferme
sull’estensione delle proroga a settembre,
disposta dal D.L. n. 97/2008.
La scadenza è riportata prudenzialmente per
il 31 luglio, in attesa di conferme
sull’estensione delle proroga a settembre,
disposta dal D.L. n. 97/2008.
Per persone fisiche, non titolari di partita Iva,
che intendono avvalersi della modalità
telematica.
·Per le società di capitali, soggetti equiparati,
enti non commerciali, con periodo di imposta
coincidente con l’anno solare (1 gennaio - 31
dicembre 2007).
modello UNICO
SC / ENC trasmissione
telematica
31 LUGLIO 2008
30 SETTEMBRE 2008
·Per le società di capitali, soggetti equiparati,
enti non commerciali con periodo di imposta
non coincidente con l’anno solare, per i quali
il termine ordinario scade nell’arco temporale
tra il 1 maggio 2008 ed il 30 settembre
2008.
Particolare attenzione si dovrà porre in
presenza di operazioni straordinarie.
·Per le persone fisiche titolari di reddito di
impresa, di lavoro autonomo e di
partecipazione;
modello UNICO
PF / SP
trasmissione telematica
31 LUGLIO 2008
30 SETTEMBRE 2008
·Per le società di persone, associazione tra
artisti e professionisti, società semplici e
soggetti equiparati.
Particolare attenzione si dovrà porre in
presenza di operazioni straordinarie.
Si evidenzia che nessuna modifica è stata annunciata in merito alla scadenza dei versamenti a saldo ed in acconto delle
imposte (16 giugno e 16 luglio 2008) relativi alla dichiarazione dei redditi.
Si ricorda, infine, che la rimodulazione delle scadenze comporta il differimento dei termini connessi ad altri istituti come il
ravvedimento.
PROROGA DEL TERMINE PER L’OPZIONE IRAP
L’Agenzia dell’Entrate, con provvedimento n. 86175/2008 del 29 maggio 2008, ha prorogato i termini per la presentazione
telematica al 31 ottobre 2008 del modello di comunicazione dell’opzione per la determinazione della base imponibile Irap,
secondo le nuove regole previste per le società di capitali da parte delle imprese individuali e società di persone in contabilità
ordinaria.
_________________________
(1) Questa modalità è riservata alle sole persone fisiche che non possono presentare il modello 730.
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Martina Calzi
Elena Fassa
Giancarlo Marini
Alessandra Novello
Segreteria:
Tel. 0444.232259
Fax 0444.960835
[email protected]
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Certificato d’Origine
I certificati d’origine sono dei documenti, disciplinati dal Regolamento C.E.E. 2454/93 del
02.07.1993, che attestano l’origine NON PREFERENZIALE della merce e che normalmente
accompagnano i prodotti esportati in via definitiva verso alcuni paesi che necessitano di una
attestazione di origine di questo tipo.
Il certificato di origine non viene né chiesto né rilasciato per cessioni intracomunitarie.
Enti competenti al rilascio
Il certificato d’origine deve essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione
l’azienda esportatrice ha la sede legale o in quella circoscrizione nella quale il richiedente ha
un’unità operativa o una filiale principale risultante dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A..
In via eccezionale, il certificato può essere chiesto alla Camera di Commercio del luogo in cui si
trova l’esportatore con la merce da spedire all’estero ed i relativi documenti giustificativi
dell’origine; in questo caso occorre l’autorizzazione preventiva da parte della CCIAA
territorialmente competente.
Modulistica
Per ottenere il certificato d’origine bisogna presentare l’apposito modulo disponibile presso
l’Ufficio Commercio Estero della CCIAA.
I formulari, realizzati su carta autocopiante e provvisti di un numero di serie che viene annotato, al
momento del ritiro, su di un apposito registro, sono composti da:
· 1 originale su carta arabescata che costituirà il certificato d’origine vero e proprio,
· 2 copie su carta gialla, con menzione “copia” che possono essere vistate su richiesta oltre
all’originale,
· 1 copia gialla che viene trattenuta dall’Ufficio,
· 1 modulo su carta rosa, che è la richiesta di certificato.
Per il visto di ulteriori copie dell’originale, oltre alla seconda, sono disponibili appositi modelli su
fogli singoli gialli non numerati.
Eventuali formulari inutilizzati, o compilati erroneamente, dovranno essere restituiti alla Camera di
Commercio; in caso di distruzione accidentale dei formulari, dovrà essere presentata alla Camera
di commercio apposita dichiarazione di distruzione; mentre in caso di smarrimento o furto dei
formulari dovrà essere consegnata una copia della denuncia presentata alle competenti Autorità
di Polizia.
Compilazione dei moduli
I formulari, composti da originale, copie e domanda, devono essere compilati dal richiedente:
così viene definito lo speditore designato nel certificato di origine oppure altre persone, qualora
risulti dalla loro professione o dai documenti, che sono autorizzate dallo speditore a presentare la
domanda (caso delle triangolazioni commerciali, degli spedizionieri e degli intermediari).
I formulari devono essere compilati a macchina e in lingua italiana.
Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte; le eventuali
modifiche devono essere eseguite barrando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni
desiderate.
Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall’organismo
che rilascia il certificato.
Ogni articolo descritto sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero
d’ordine.
Immediatamente sotto l’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale.
Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore
aggiunta.
Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante della Ditta richiedente, sulla copia rosa di
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richiesta rilascio, in basso a destra e sul retro, sotto alla dichiarazione di origine.
Modulo originale
Si deve compilare soltanto la parte frontale, su carta arabescata, dalla casella 1 alla 7 come
descritto di seguito.
Casella 1: “speditore”
Va scritto il nome, cognome o ragione sociale e l'indirizzo completo dello speditore.
Per speditore si intende colui che redige la fattura di vendita delle merci e/o chi è responsabile
della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a
terzi.
Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella
casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura
“PER CONTO DI”, seguita dal nominativo di chi emette la fattura di vendita all’estero, la cui copia
dovrà essere allegata alla domanda, unitamente alla delega a richiedere il certificato.
Casella 2: “destinatario”
Va scritto il nome, cognome, ragione sociale, indirizzo completo dell’acquirente estero. Il nome
del Paese deve essere indicato per esteso perché le sigle non sono ammesse.
E’ possibile usare la dicitura “ALL’ORDINE”, seguita dal nome del Paese di destinazione. Qualora
la merce sia destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare
entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura “PER ULTERIORE RIESPORTAZIONE”.
Casella 3: “paese di origine”
Va scritto il Paese di origine della merce: per le merci di origine comunitaria si deve usare
esclusivamente la dicitura “COMUNITÀ EUROPEA” seguita, eventualmente, dal nome del Paese
membro.
Il certificato di origine può essere chiesto anche per le merci di origine non comunitaria, in questo
caso, nella casella 3 va indicato il Paese terzo.
In via eccezionale e qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile per una sola
spedizione indicare più Paesi di origine nella casella 3, avendo cura di precisare, nella successiva
casella 6 relativa alla descrizione della merce, il Paese di origine di ogni singolo articolo
menzionato.
Casella 4: “informazioni riguardanti il trasporto”
E’ consigliabile indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Nel caso che
la merce venga trasportata con mezzi diversi, si può scrivere la dicitura “TRASPORTI MISTI”.
Qualora il mezzo di trasporto usato non sia conosciuto al momento della richiesta del certificato,
può essere scritta la dicitura “DA STABILIRSI”.
Casella 5: “osservazioni”
Possono essere indicate informazioni utili per l’identificazione della spedizione come ad esempio:
il numero della licenza o del credito documentario, gli estremi della fattura, ecc..
Casella 6: “numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli: denominazione
delle merci”
Questa casella serve per l’identificazione delle merci per numero, marche, sigle, quantità e natura
dei colli, o altro, utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro
denominazione commerciale consueta.
E’ necessario che la descrizione delle merci sia chiara, tale da consentire la loro identificazione,
utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.
Le indicazioni generiche - quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” e simili - non
sono sufficienti.
Se la casella 6 non è sufficiente per la descrizione delle merci è possibile:
— designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall’indicazione “SECONDO
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FATTURA ALLEGATA” e presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al
certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà restituito unitamente al certificato di
origine e l’altro sarà conservato dalla Camera con la domanda;
— oppure proseguire l’enumerazione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di
origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo
aggiuntivo è necessario compilare sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato
(modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorre
compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordando di barrare lo spazio rimanente,
immediatamente sotto la descrizione dei prodotti.
Casella 7: “quantità”
Va indicata la quantità, netta o lorda, dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura
utilizzata (peso, volume, pezzi ecc.).
La prassi e le indicazioni verbali di Unioncamere, privilegiano la scelta del peso come strumento
per esprimere la quantità, anche quando l’unità di misura utilizzata ai fini commerciali è diversa
(litri per i liquidi, metri quadrati per le pelli, ecc.).
Spetta comunque all’azienda scegliere l’unità di misura più opportuna per esprimere il peso.
Normalmente si indicano il peso lordo e netto della merce oggetto della spedizione.
Casella 8: riservata alla Camera di Commercio
Modulo copia
Tali moduli, su carta gialla, hanno le stesse caselle dell’originale e vengono compilati
automaticamente, essendo i formulari su carta autocopiante. La ditta può richiedere, secondo le
proprie esigenze commerciali, una o più copie di ogni certificato.
Modulo domanda
Il modulo domanda, di colore rosa, va compilato dal richiedente secondo le modalità descritte di
seguito. Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine hanno valore di
dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità penali del
dichiarante in merito alla loro veridicità previste adl D.P.R. 445/2000 (1).
Caselle da 1 a 7 - parte frontale
Sono identiche a quelle dell’originale, vengono compilate automaticamente con il sistema
autocopiante.
Casella 8: richiesta
Riproduce la formula di richiesta del certificato, che comprende sia la dichiarazione sull’esattezza
e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda,
nonché l’impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta delle
Autorità ed organismi abilitati al rilascio dei certificati di origine.
Dopo la compilazione a ricalco delle caselle da 1 a 7, è consigliabile staccare il modulo rosa ed
apporre, nella casella 8, nome e cognome per esteso, qualifica, firma e timbro del richiedente,
per poter quindi procedere alla compilazione del retro.
Casella 9: richiedente diverso da speditore
Si utilizza unicamente se il richiedente non coincide con lo speditore e quindi si deve scrivere
nome, cognome o ragione sociale del richiedente. Il richiedente, in questo caso, deve essere in
possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del
certificato. E’ la casella nella quale normalmente viene apposto il timbro e la firma dello
spedizioniere doganale.
__________________
(1) Art. 76 DPR 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.
L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
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Retro del Modulo di domanda
Sul retro del modulo di domanda è stampata la dichiarazione sull’origine delle merci esportate,
che deve essere sottoscritta dal richiedente.
L’origine della merce viene determinata ai sensi del Reg. CEE 2913/92 art. 21 e 24. Il Reg. CEE
2454/93 stabilisce norme particolari per determinare l’origine di:
• art. 35 e seguenti e Allegato X: prodotti tessili della sezione XI della tariffa doganale,
• art. 41 e seguenti: pezzi di ricambio destinati a macchine o apparecchi precedentemente
spediti,
• Allegato XI: alcuni tipi di merce.
E’ quindi necessario compilare con la massima cura uno dei seguenti paragrafi.
Paragrafo 1
Se la merce è di origine interamente comunitaria, bisogna indicare il nome del fabbricante ed il
luogo di fabbricazione. Occorre indicare la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce
è stata effettivamente prodotta.
La ditta che spedisce merci prodotte da terzi deve indicare l’indirizzo del produttore e allegare
copia della fattura con la quale ha acquistato la merce dal produttore.
Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal
fabbricante, il richiedente deve farsi rilasciare dal venditore/commerciante una dichiarazione
attestante il Paese di origine della merce e, ove possibile, altra documentazione giustificativa
dell’origine come la bolla d’importazione, le fatture d’acquisto, ecc..
Paragrafo 2
Se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione
sufficiente a conferire l’origine comunitaria, deve essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa
che ha eseguito “l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata
in una impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto
nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” (art. 24 Reg.
CEE 2913/92); anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata
eseguita la trasformazione e non l’indirizzo della sede sociale dell’impresa.
Paragrafo 3
Se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorre allegare alla domanda i
documenti che giustificano l’origine delle merci:
— i certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio;
— le fatture, le dichiarazioni d’origine rilasciate da produttori nel quadro di accordi preferenziali, o
altri documenti giustificativi.
Tuttavia la Camera di Commercio addetta al rilascio, qualora lo ritenga necessario, può chiedere
la presentazione di ulteriore documentazione a conferma dell’origine delle merci.
Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine
Di norma sul certificato di origine non debbono essere riportate altre indicazioni che quelle
previste dal formulario stesso.
Qualora esigenze commerciali o bancarie o disposizioni delle Autorità del Paese importatore
esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste devono essere valutate singolarmente
dalle Camere di Commercio emittenti che a loro discrezione possono accettarle o rifiutarle.
Il rilascio del certificato è immediato.
Allegati
Fattura commerciale: per la richiesta e il rilascio del Certificato di Origine è necessario allegare la
fattura commerciale dalla quale deve essere in regola con i requisiti dell’art. 21 del D.P.R.
633/72. In particolare devono essere presenti i dati del cedente (comprensivo della partita IVA) e
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del cessionario; la natura la quantità e la qualità dei beni oggetto dell’esportazione, i corrispettivi, i
dati necessari per determinare la base imponibile, l’aliquota o gli estremi per l’esenzione IVA.
E’ importante che la fattura sia corretta altrimenti l’Ufficio competente della Camera può rifiutare
il rilascio del certificato di origine.
Si precisa che la fattura viene tenuta agli atti dalla Camera di Commercio, non viene allegata al
certificato di origine (salvo nel caso venga richiesto) e non viene in alcun modo inviata o
sottoposta al cliente.
Fattura pro forma: nel caso in cui al posto della fattura commerciale venga presentata una fattura
proforma, la Camera rilascia un Certificato di Origine pro forma, in tutto e per tutto identico
all’altro, con la sola aggiunta della indicazione PRO FORMA.
Prove dell’origine della merce
Qualora la merce non sia comunitaria o non sia stata prodotta direttamente dal fornitore indicato
nel retro del modulo di richiesta,copie degli allegati vengono tenute agli atti dalla Camera e non
vengono fornite ai destinatari della spedizione.
Certificato di origine a fronte di lettera di credito
E’ bene sottolineare che il rilascio di Certificato di origine a fronte di una lettera di credito può
creare delle difficoltà se le richieste del credito non sono facilmente eseguibili o accettabili dai
funzionari della Camera di Commercio. Un esempio è la richiesta di certificato di origine per una
transazione intracomunitaria.
Infatti qualsiasi richiesta derivante dal testo della lettera di credito che comporti menzioni o
dichiarazioni di varia natura, diversi dallo standard, dovranno essere valutate singolarmente
dall’ufficio emittente, che a discrezione può accettarle o rifiutarle: l’esito non è pertanto scontato.
Si consiglia quindi di fare degli emendamenti al testo del credito in fase di negoziazione.
Per informazioni sulla determinazione dell’origine della merce, il sig. Marini è disponibile presso
l’Ufficio Estero dell’Associazione.
Bolletta doganale: novità
Con Comunicazione del 10 aprile 2008, l’ Agenzia delle Dogane ha divulgato precisazioni in
merito a quanto disposto con Circolare n. 45/D del 18 dicembre 2006, in relazione alle nuove
modalità di compilazione del Documento Amministrativo Unico (DAU).
In particolare, sono state fornite indicazioni per la corretta compilazione della Casella 44 del DAU –
menzioni speciali/documenti presentati/certificati ed autorizzazioni – nella quale vanno inserite le
menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili, nonché i riferimenti
dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, gli esemplari di controlli T5, i
riferimenti al Cites, al dual use, alle licenze, ecc. per tutti i singoli prodotti oggetto dell’operazione
doganale.
Si tratta comunque di dati che devono essere inseriti a cura degli spedizionieri doganali, ma è
importante che l’impresa sappia che essi sono necessari per poter procedere all’operazione
doganale.
Al fine di semplificare la lettura delle bollette doganali da parte delle persone che lavorano nelle
aziende riportiamo sinteticamente alcune semplici regole per capirne il contenuto e valutare
eventuali errori.
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COME LEGGERE LE BOLLETTE DOGANALI
Le merci sia in esportazione che in importazione sono dichiarate in dogana utilizzando il D.A.U.
(Documento Amministrativo Unico). Esso si compone di otto fogli che, separatamente, sono
utilizzati per le operazioni di esportazione, di transito e di importazione.
La dichiarazione compilata per iscritto viene presentata alla dogana solo in presenza della
disponibilità fisica della merce, e diviene bolletta o documento doganale dopo essere stata
accettata e numerata.
ESPORTAZIONI : periodo antecedente il 1° luglio 2007
Fino a giugno 2007 l’esemplare 3 del D.A.U., (ad eccezione delle triangolazioni, esportazioni
congiunte, esportazioni a groupages ecc.), era il “documento doganale” di rilevanza esterna che
l’esportatore doveva acquisire agli atti quale prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale
comunitario.
La lettura di tale documento richiede un attento controllo dei seguenti elementi particolarmente
importanti:
· Riq. 22): il valore e la valuta (il cambio applicato è quello doganale);
· Riq. 31) e 33): la qualità della merce con riferimento anche alla voce doganale;
· Riq. 38) e 41): la quantità della merce espressa con il peso netto ed eventualmente una unità di
misura supplementare;
· Riq. 44): il codice N380, gli estremi della fattura di vendita;
· Nel retro dell’esemplare 3: le attestazioni di avvenuta esportazione che dimostrano l’uscita dal
confine doganale comunitario; di solito è il timbro della dogana di confine con la data.
ESPORTAZIONI: periodo successivo al 1° luglio 2007
Dal 1° luglio 2007, l’esemplare 3 del D.A.U. è stato sostituito,nella maggioranza delle operazioni,
dal documento di accompagnamento D.A.E..
Il DAU viene ancora usato, per un periodo transitorio, per le dichiarazioni domiciliate, le
esportazione abbinate a transito “T2”, e poche altre (1).
Nei casi in cui si usa il DAU, vale quanto annunciato per il regime ante 1 ° luglio 2007.
Vale la pena di osservare che l’esemplare 3 del D.A.U. era e rimane, nei casi previsti, il
“documento doganale” che l’esportatore acquisisce agli atti quale prova dell’avvenuta
esportazione, mentre il D.A.E. è un documento di accompagnamento di cui è previsto il rilascio in
due soli esemplari per fini interni doganali (dogana di emissione/dogana di uscita).
Con il DAE, non viene emessa nessuna copia per l’esportatore che non ha la possibilità di
documentare, se non indirettamente, né la data di effettuazione dell’operazione né la prova di
uscita della merce dal territorio doganale comunitario.
Contrariamente al D.A.U. inoltre, sul Documento di Accompagnamento non è possibile
controllare un elemento essenziale come la valuta e l’importo fatturato.
In mancanza di una copia del D.A.U., un utile riferimento al valore è possibile confrontando il
valore statistico (riportato sempre in EURO) con l’importo fatturato.
Operazioni di TRANSITO “T2”
Il Transito – T2 - normalmente è abbinato alle operazioni di esportazione ed è utilizzato quando le
merci, per raggiungere il luogo di uscita (ad esempio porto di Amsterdam) oppure un ufficio
doganale situato all’interno di un paese terzo (ad esempio Oslo) devono attraversare
rispettivamente il territorio o parte del territorio di un Paese terzo.
Le merci dal luogo di partenza sono scortate dal D.A.T. (Documento Accompagnatorio per il
Transito) e all’esportatore attualmente è consegnato l’esemplare “3” del D.A.U. per la lettura del
quale rimandiamo al primo commento.
___________________
(1) Si veda anche l'articolo sulla prova dell’avvenuta esportazione nel notiziario n. 4 del 15.04.08.
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IMPORTAZIONI
Dopo il 1° luglio 2007 non è cambiato nulla e pertanto all’importatore viene consegnato
l’esemplare “6” del D.A.U.
E’ bene controllare:
· Il valore e la valuta (riquadro 22),
· La qualità e la quantità della merce (riquadri 31,35,38 e 33) con riferimento alla voce doganale,
· Gli estremi della fattura di acquisto (Cod. N380 nel riquadro 44),
· Il “calcolo delle imposizioni” (riquadro 47) e cioè i diritti liquidati e riscossi dalla dogana.
Per quanto riguarda i diritti liquidati, in particolare dazio ed IVA, di seguito riportiamo brevemente
il sistema di calcolo del valore imponibile:
· Il dazio, codice A00, è riscosso nella percentuale prevista e il valore imponibile è calcolato
sommando al valore della merce la quota parte del costo del trasporto fino al confine comunitario
(ad esempio nel caso di merce resa EXW oppure FOB), oppure detraendo dal valore della merce la
quota parte del costo del trasporto comunitario e/o italiano (nel caso di merce resa a destino).
· Il costo del trasporto sommato o detratto dal valore di transazione è indicato nel riquadro 12.
· L’IVA, codice 405, oppure codice 406 se viene presentata la dichiarazione di intento, è riscossa
sul valore della merce, comprensivo del costo del trasporto fino al luogo di introduzione nel
territorio nazionale indicato nel documento di trasporto, e comprensivo dell’importo del dazio e
degli eventuali altri diritti doganali soggetti ad IVA.
Per maggiori dettagli è possibile contattare il sig. Marini – doganalista – presso l’Ufficio estero di
dell’Associazione.
Dichiarazioni Intrastat – invio telematico
Attualmente le dichiarazioni INTRASTAT, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni
intracomunitarie, possono essere presentate all’Ufficio delle Dogane competente per territorio ed
entro i termini di scadenza previsti, con i seguenti mezzi:
- presentazione a mano all’Ufficio INTRA della Dogana, in forma cartacea e in duplice esemplare,
del modello INTRA 1 o del modello INTRA 2, con allegato l’elenco delle operazioni effettuate,
oppure con allegato un dischetto contenente i dati delle operazioni stesse. Per ricevuta una
copia, munita del numero di protocollo, sarà restituita all’operatore;
- spedizione degli elenchi con la medesima procedura sopra specificata però in un unico
esemplare, a mezzo raccomandata, conservando la ricevuta quale prova dell’avvenuta regolare
presentazione;
- presentazione usufruendo del sistema telematico doganale (E.D.I.) avendo cura di stampare la
ricevuta di trasmissione con il numero di protocollo e l’esito positivo.
Con nota del 20 maggio 2008 l’Ufficio delle Dogane di Vicenza informa che in futuro questa
procedura, nel più ampio progetto di telematizzazione già oggi ampiamente diffuso nell’ambito
delle attività di competenza sia dell’Agenzia delle Dogane che dell’Agenzia delle Entrate,
potrebbe cambiare, con l’obbligatorietà dell’invio telematico delle dichiarazioni.
Anche se non ancora ufficialmente comunicato, la previsione di tale obbligo potrebbe riguardare
le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2009.
Siamo certi che l’eventuale avvio dal prossimo anno dell’obbligatorietà di utilizzo del sistema
telematico per la presentazione delle dichiarazioni INTRA, in particolare per quelle aziende che
attualmente presentano i modelli completamente in forma cartacea, sarà di notevole impatto
operativo ed organizzativo.
Ci saranno ovviamente minori problemi per quei soggetti che già oggi provvedono a creare e
trasferire su dischetto il flusso dei dati delle operazioni effettuate.
In particolare per presentare per via telematica le dichiarazioni INTRA è necessario:
- essere in possesso di un programma per la gestione delle dichiarazioni INTRASTAT mediante
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informatizzazione dei dati relativi ai documenti inseriti. Per tale prima operazione è possibile
usufruire del programma “INTRA WEB” (Software Intrastat: programma per la compilazione e il
controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni) fornito
gratuitamente e che è possibile scaricare dal sito dell’Agenzia delle Dogane
(www.agenziadogane.it).
- richiesta di adesione al servizio telematico doganale (E.D.I. – Electronic Data Interchange) da
trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Dogane.
Sarà cura dell’Associazione portare a conoscenza delle Aziende sia la conferma dell’avvio
dell’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni, sia eventuali particolari istruzioni che a tale
proposito verranno fornite.
Il signor Marini dell’Area Estero dell’Associazione è disponibile per fornire ulteriori chiarimenti
sulle modalità e la procedura da seguire.
Rimane naturalmente la possibilità di conferire apposita delega ad un terzo soggetto, autorizzato,
e in possesso di una propria “firma digitale”, ad assolvere a tutte le pratiche necessarie.
Servizio di compilazione e presentazione degli Intrastat
Centro API Servizi, grazie alla collaborazione con Giancarlo Marini, doganalista a Vicenza e
consulente dell’Associazione, offre il servizio di compilazione e presentazione dei Modelli
Intrastat alle aziende associate.
Per maggiori informazioni sulle modalità e sui costi, potete contattare direttamente l’Ufficio
Estero di Apindustria Vicenza (tel.0444.232259).
_______________________________________________________________
RESTITUIRE VIA FAX AL NUMERO 0444.960835 - UFFICIO ESTERO
Azienda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indirizzo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Referente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
chiede maggiori le informazioni circa le modalità per poter usufruire del servizio di:
Compilazione e presentazione dei modelli Intrastat.
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Missione economica nei Paesi Nordici
CONEXPORT PMI, il consorzio per la promozione delle esportazioni di APINDUSTRIA VICENZA, in
collaborazione con CONFAPI VENETO, sta studiando l’organizzazione di una missione economica
nei Paesi Nordici (indicativamente in Svezia, Finlandia, Danimarca), da realizzarsi indicativamente
a fine novembre-inizi dicembre 2008.
L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri d’affari bilaterali con operatori locali,
selezionati sulla base delle specifiche richieste delle aziende venete.
L’iniziativa, che gode di un contributo della Regione Veneto, è riservata al settore della
meccanica, meccatronica, innovazione, particolarmente nelle specializzazioni:
- macchinari ed attrezzature produttive, meccanica strumentale, macchine utensili, subfornitura
- tecnologie ambientali e della conservazione dell’ambiente, dell’energia e delle fonti rinnovabili
- nanotecnologie e biotecnologie
- macchinari elettromedicali, di analisi e per laboratori
- nautica da diporto
Qualora interessati a partecipare Vi preghiamo segnalarci i Vostri dati aziendali via e.mail
([email protected]) oppure via fax (0444.960835) per una prima indagine preliminare
entro mercoledì 25 giugno p.v.
azienda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
website: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
settore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
attività: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
obiettivi nei Paesi Nordici (vendita, acquisto, collaborazioni, J/V, sviluppo di progetti):
___________________________________________
persona di riferimento: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
telefono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
News di commercio estero
Birmania
Con Regolamento CE n. 385/2008, la Commissione CE ha previsto la proroga e l’inasprimento delle misure
restrittive (restrizioni all’importazione e all’acquisto, restrizioni all’esportazione, congelamento di fondi e
risorse economiche, restrizioni al finanziamento di alcune imprese) delle relazioni economiche a suo tempo
adottate contro la Birmania/Myanmar.
L’elenco delle merci e delle imprese soggette a restrizione è consultabile al sito http://eur-lex.europa.eu
Capitali Talibani
Con Regolamento CE n. 400/2008 del 5 maggio 2008, la Commissione CE ha ribadito le misure restrittive
nei confronti di determinate persone ed entita’ associate ai talibani afghani;
in particolare, è stato aggiornato l’ elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden,
nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse
finanziarie detenute all’ estero.
R.D. del Congo: restrizioni
Con una Posizione Comune il Consiglio UE ha rinnovato le misure restrittive nei confronti del Congo, già
sanzionato nel 2005: si tratta in particolare del divieto di fornitura di armi, munizioni, equipaggiamenti
militari, nonché’ qualsiasi tipo di assistenza tecnica connessa al settore degli armamenti.
Panama: dazio zero per le importazioni di alcuni prodotti e materie prime
Il governo panamense ha annunciato l’eliminazione dei dazi doganali per le importazioni di circa 93 prodotti
tra i quali: prodotti del regno animale, del regno vegetale, grassi e oli animale vegetali, alimentari, prodotti
delle industrie chimiche, gomma e lavori di gomma, metalli comuni e loro lavori, macchine ed apparecchi.
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CREDITO
Vittorio Rigotti
Francesca Costa
Barbara Rossi
Daniela Fumarola
Speciali finanziamenti
Ferie 2008 – saldo/acconto imposte
Informiamo le aziende interessate che in occasione delle prossime scadenze potranno essere
richiesti, tramite le banche convenzionate con APIVENETO FIDI, speciali finanziamenti per la
corresponsione ai dipendenti di somme a titolo di premio feriale e per saldo/acconto di imposte.
In particolare:
1) l’importo massimo del finanziamento per saldo acconto imposte è di Euro 150.000 (allegare
l’ultima dichiarazione dei redditi);
2) l’importo massimo concedibile per premio feriale e/o 14^ mensilità è di Euro 1.500 per
dipendente (allegare alla richiesta di garanzia una copia dell’ultimo modello DM 10 INPS);
3) il finanziamento può essere richiesto sia come apertura di credito semplice, con rate mensili a
decurtazione, sia come smobilizzo di effetti sbf e/o anticipi export una tantum;
4) la durata massima del prestito è di 6 mesi con rientro a rate costanti (piano di rimborso
flessibile eventualmente da pre-concordare);
5) prima dell’erogazione ogni precedente analogo finanziamento dovrà essere stato interamente
rimborsato e l’impresa deve risultare in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e
delle imposte;
6) APIVENETO FIDI esaminerà le richieste di garanzia pervenute alle sedi operative entro e non
oltre il 20/07/2008 .
Potranno accedere agli speciali finanziamenti anche imprese non socie di APIVENETO FIDI.
Per le modalità operative prendere contatto con l’Ufficio Garanzie della sede di Vicenza:
tel. 0444/232240 – fax 0444/232258 - e.mail: [email protected]
Referenti: Francesca Costa, Daniela Fumarola.
La documentazione per la richiesta di finanziamento è reperibile presso le sedi operative di
Apiveneto Fidi e sul sito internet all’indirizzo www.apivenetofidi.it nella sezione “modulistica”.
BANCHE CONVENZIONATE PER SPECIALI PLAFOND SU FINANZIAMENTI FERIE 2008 –
SALDO/ACCONTO IMPOSTE
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Antonveneta
Tasso Variabile: Euribor 3 mmmp/365 + spread 1,500 punti
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Banca Agricola
Mantovana
Banca
dell’Artigianato
e dell’Industria
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Tasso Variabile: Euribor 6m media 2 mesi trim. prec./360 + spread 2,500 punti
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Tasso Variabile: Euribor 3 o 6 m puntuale/365 + spread 2,150 punti
Segreteria
Tel. 0444.232240
Fax 0444.232258
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CREDITO
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Banche di
Credito
Cooperativo del
Veneto
Banca Popolare
dell’Emilia
Romagna
Banca Popolare
di Verona S.
Geminiano e S.
Prospero
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Tasso Variabile: Euribor 6 mmmp/365 + spread 1,350 punti
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Tasso Variabile: Euribor 3 mmmp/365 + spread 1,350 punti
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Tasso Variabile: Euribor 1 mmmp/365 + spread 1,500 punti
Forma tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Banca Popolare
di Vicenza
Tasso variabile: Euribor 3 m puntuale/365 (arr. al centesimo superiore) + spread
1,400 punti
Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Credito
Bergamasco
Unicredit Banca
Unicredit
Corporate
Banking
Tasso Variabile: Euribor 1 mmmp/365 + spread 2,000 punti
Forma tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Tasso Variabile: Euribor 1 mmmp/365 + spread 1,750 punti
Forma tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile
Veneto Banca
Tasso Fisso: 6,000 %
Spese istruttoria: € 100.00
Agevolazioni per la costituzione di
nuove imprese
Riportiamo di seguito una sintetica presentazione delle agevolazioni attivate dalla Regione del
Veneto, mirate a favorire imprese di nuova o recente costituzione, avviate da giovani imprenditori
di età inferiore ai 35 anni e/o da donne.
Le agevolazioni sono strutturate con la modalità “a sportello”, pertanto risultano sempre
accessibili, purché nei limiti della loro dotazione patrimoniale, ed intervengono con un contributo
a fondo perduto abbinato ad un finanziamento a tasso agevolato, operando su un preciso
progetto di investimento di valore compreso fra € 20.000 e € 100.000.
L’area Credito & Finanza dell’Associazione, rimane a disposizione per valutare, insieme agli
imprenditori, i nuovi progetti di investimento e formulare le richieste di agevolazione, che possono
rappresentare validi aiuti nell’impegnativo percorso di start-up delle nuove idee imprenditoriali.
(Per informazioni e contatti. Nord Est Finanza Srl Unipersonale; referente Rossi Barbara, tel.
0444/232224; e-mail: [email protected] )
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Legge Regionale 57/1999
Agevolazioni all’imprenditoria giovanile
Il fondo regionale per l’imprenditoria giovanile agevola la costituzione, da parte di giovani, di
nuove imprese individuali, società anche cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei
servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti.
Possono presentare domanda le imprese di piccole e medie dimensioni, nonché i loro consorzi,
costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione,
rispondenti ai requisiti di impresa giovanile e cioè:
- le imprese individuali in cui il titolare sia persona di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti;
- le società di persone e di capitali anche di tipo cooperativo i cui soci siano per almeno il 60%
persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto
per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti.
Il sistema agevolativo, concesso a fronte di un investimento compreso tra Euro 20.000 e Euro
100.000, è così strutturato:
- contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 15% del costo del progetto ammesso e
realizzato;
e
- finanziamento bancario agevolato (anche sottoforma di locazione finanziaria) di importo pari
all’85% del costo del progetto ammesso e realizzato, erogato con le seguenti modalità:
1. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso zero;
2. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso variabile indicizzato all’Euribor 3
o 6 mmp maggiorato di uno spread massimo di 1,5 punti percentuali.
Legge Regionale 1/2000
Agevolazioni all’imprenditoria femminile
Il fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile agevola investimenti produttivi delle piccole e
medie imprese a prevalente partecipazione femminile costituite dopo il 01/01/2006, ubicate nel
territorio regionale.
Possono presentare domanda le imprese di piccole e medi dimensioni, nonché i loro consorzi,
anche artigiane, purché rispondenti ai requisiti di prevalente partecipazione femminile e cioè:
- le imprese individuali in cui il titolare sia una donna italiana residente nel Veneto;
- le società di persone e di capitali anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di
amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne cittadine italiane residenti nel
Veneto e nelle quali il capitale sociale sia per almeno il 51% di proprietà di donne
L’agevolazione è concessa a fronte di un investimento minimo di Euro 20.000 e massimo di Euro
100.000 ed è così strutturata:
- contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 15% del costo del progetto ammesso e
realizzato;
e
- finanziamento bancario agevolato di importo pari all’85% del costo del progetto ammesso e
realizzato, erogato con le seguenti modalità:
1. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso zero;
2. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso variabile indicizzato all’Euribor 3
mmp maggiorato di uno spread massimo di 1,5 punti percentuali.
Le schede tecniche dei bandi sono reperibili tramite il sito dell’Associazione, all’indirizzo
www.apindustria.vi.it > Credito e Finanza > Bandi aperti
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CREDITO
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CREDITO
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APIVENETO FIDI
Società cooperativa di garanzia
collettiva fidi
Un solo click per accedere comodamente a tutte le informazioni
finanziarie utili all’Impresa
Dal gennaio 2008 è infatti operativo il nuovo sito internet di APIVENETO FIDI all’indirizzo
www.apivenetofidi.it dove sono reperibili i tassi e le condizioni aggiornate applicate dalle Banche
convenzionate.
Sul nuovo sito internet è inoltre disponibile gratuitamente una vasta Banca Dati contenente
informazioni in serie storica, aggiornate in tempo reale tra cui:
· Tassi Euribor 1 – 3 – 6 mesi
· Tassi globali medi legge sull’usura
· Tasso di riferimento BCE (Area Euro)
· Tasso Ufficiale di riferimento FED (USA)
Oltre ad approfondimenti tecnici sulle principali novità in campo finanziario e bancario e notizie,
aggiornate in tempo reale, su cambi e mercati borsistici.
Per informazioni o chiarimenti sono a disposizione le nostre sedi operative:
Vicenza:
email: [email protected]
Verona:
email: [email protected]
Rovigo:
email: [email protected]
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Convenzioni per gli Associati
Per ulteriori informazioni, l'ufficio Relazioni con gli Associati rimane a disposizione.
Tel. 0444.232210 - fax 0444.960835 - e-mail: [email protected] .
SETTORE
ALBERGHI
(VICENZA)
SOCIETA’
DESCRIZIONE - RIFERIMENTI
DA PORTO HOTEL
& RESIDENCE
Tariffe scontate per camere con colazione a buffet
compresa.
Tariffe scontate per camere con colazione a buffet
compresa, ed uso del garage.
GRUPPO LEONARDI, HOTEL DELLA MINERVA, HOTEL
MODIGLIONI, ALBERGO DEL SENATO, HOTEL
NAZIONALE, HOTEL S. CHIARA, HOTEL REGNO,
ALBERGO CESARI, HOTEL SAVOY, HOTEL FONTANA
Tariffe agevolate per gli associati Confapi
Tariffe scontate su tutti gli alberghi d’Italia appartenenti
alla omonima catena.
La convenzione permette di beneficiare di tariffe
preferenziali anche presso tutte le altre strutture “Sol
Melia Hotels & Resort” nel mondo
HOTEL EUROPA
ALBERGHI (ROMA)
JOLLY HOTELS
ALBERGHI (ROMA E
ALTRE LOCALITA')
ALBERGHI
(FIRENZE)
ALBERGHI
(GROSSETO)
RESIDENCE
RISTORANTI
BUONI PASTO
GRUPPO SOL
MELIA
GRUPPO SINA
HOTEL
GRUPPO
ATAHOTELS
GRAND HOTEL
BAGLIONI
BASTIANI GRAND
HOTEL
RESIDENCE
CASTELLI
RISTORANTE IL
GIARDINETTO
RISTORANTE "LE
MUSE" JOLLY
HOTEL TIEPOLO
DAY
RISTOSERVICE
BUONCHEF
Tariffe scontate per camere con colazione.
Tariffe scontate per camere con colazione a buffet
compresa.
Tariffe agevolate per gli associati Confapi
Tariffe agevolate per gli associati Confapi
24 appartamenti signorilmente arredati con angolo
cottura perfettamente attrezzato. TIPOLOGIA DI
APPARTAMENTO Monolocale, Bilocale, Trilocale
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10% sul menù alla carta.
A tutte le aziende associate al sistema Confapi uno
sconto del 6% sul valore del buono pasto.Iva esclusa.
DIRITTI D'AUTORE
SIAE
Accordo ponte con la Societa’Italiana degli Autori (SIAE)
,per l’utilizzo di tariffe agevolate ,riservate agli associati
Confapi che potranno sottoscrivere un abbonamento
annuale , semestrale ,trimestrale o mensile con una
riduzione pari al 15% sulle tariffe relative agli usi di
repertori musicali.
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SERVIZIO NAVETTA
DA E PER
L’AEROPORTO DI
VENEZIA
BRUSUTTI SRL
Posto auto scoperto, garantito anche in caso di
parcheggio completo per tutti gli associati Apindustria a
tariffe competitive.
RECUPERO
CREDITI
UGC BANCA
GRUPPO
UNICREDIT
Servizio di recupero crediti riservato alle Aziende
Associate caratterizzato da elevata e consolidata
professionalità nonchè da condizioni economiche di
favore: le spese fisse variano da un minimo di 25 ad un
massimo di 50 euro, mentre il compenso variabile è
calcolato unicamente sulla quota incassata del credito.
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CONVENZIONI
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APINDUSTRIA
CONVENZIONI
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SETTORE
SOCIETA’
RICOSTRUZIONE
PUNTO PRINTER
CARTUCCE STAMPA SNC
ANALISI
POTENZIALITA’ DEL
PERSONALE
PROFEXA
CONSULTING
TRADUZIONI ED
INTERPRETARIATO
COMUNICANDO &
GO SRL
ASSICURAZIONI
ANTHEA SPA
CARBURANTE
ENI SPA
TELEFONIA FISSA
ALBACOM
AUTONOLEGGIOA
BREVE TERMINE
HERTZ
DESCRIZIONE - RIFERIMENTI
La societa’ offre il servizio di rigenerazione per consumabili
di stampa con ritiro e consegna del materiale. Punto Printer
rigenera la maggior parte delle cartucce laser link jet
presenti sul mercato.
Risparmio dal 40% al 50%
L’obiettivo principale della società è quello di garantire alle
aziende un incremento della loro redditività e della qualità
delle relazioni interne attraverso l’ottimizzazione delle
Risorse Umane e dell’Organizzazione Aziendale. I servizi di
Profexa Consulting:
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- Analisi della produttività del personale interno
Servizi di traduzioni e interpretariato in tutte le lingue.
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estremamente vantaggiose una polizza per gli associati che
tutela il tenore di vita delle persone/ della famiglia ed il
patrimonio
dell’azienda.
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Dirigenti e Sindaci con AIG Europe per le società di capitali
associate ad API. Una polizza che tutela il patrimonio
personale di Amministratori, Sindaci e Dirigenti. Tutte
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Convenzione Patente protetta e difesa legale con Arag
Assicurazioni: a costi irrisori una polizza che indennizza
l’azienda a seguito di provvedimenti di ritiro patente ed offre
la copertura dei costi legali di difesa. Tutte informazioni su
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e Atradius Credit Insurance offrono una tariffa esclusiva
riservata agli associati. Inoltre Anthea Spa garantisce la
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Tutte
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CONFAPI ed ENI S.p.A. Divisione R. & M. propongono una
convenzione che permette di ottenere sconti ed
agevolazioni per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e
servizi.
MULTICARD, carta nazionale, ha validità in Italia sulle
Stazioni di Servizio a marchio AGIP e IP abilitate (5.000)
MULTICARD ROUTEX, carta internazionale, oltre ad essere
valida in Italia su tutte le 5000 stazioni abilitate, è
accettata in 30 Paesi europei su 13.000 impianti AGIP,
BP, ARAL, OMV e STATOIL che espongono il marchio
ROUTEX,
L’utilizzo delle MULTICARD sulle Stazioni a richiesta degli
aderenti potrà essere limitato all’acquisto di prodotti
specifici, definiti da 5 diversi codici.
Con riferimento al prezzo alla pompa praticato al momento
del rifornimento, agli associati CONFAPI che aderiranno al
servizio sia per il gasolio sia per le benzine verranno
riconosciuti i seguenti sconti: per rifornimenti con modalità
FAI DA TE: sconto diretto alla pompa, attualmente di €/lt
0,02065 su impianti di rete ordinaria e €/lt 0,02582 su
impianti di rete autostradale; per rifornimenti non FAI DA TE,
in funzione del numero di mezzi posseduti dal singolo
associato verranno applicati gli sconti in fattura sia per
Benzina che per gasolio.
Albacom offre alle aziende Confapi un servizio di fonia
fissa sulle seguenti direttrici:
urbano e distrettuale; nazionale interdistrettuale;
internazionale; verso cellulari
Non sono previsti canoni periodici e costi d’attivazione
La convenzione permette alle Aziende Associate e ai loro
dipendenti e familiari di noleggiare a tariffe particolarmente
vantaggiose le autovetture del parco auto Hertz. La
convenzione e’ valida in tutti i punti Hertz nazionali e
internazionali.
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SETTORE
SOCIETA’
AUTONOLEGGIOA
BREVE TERMINE
AUTO EXPRESS di
Diego Consonetti
TRASPORTO
AEREO
AEROPORTO
DI VERONA
TELEFONIA
MOBILE
TIM
TELEFONIA
MOBILE
VODAFONE
RICERCA E
SELEZIONE,
CONSULENZA
ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE
STUDIO ZANUSSO
DESCRIZIONE - RIFERIMENTI
Gli associati Apindustria potranno usufruire del servizio
di autonoleggio con conducente con uno sconto del
10% sul prezzo di listino.
Gli Associati Apindustria potranno usufruire dei servizi
aeroportuali Business Way, della sala VIP e di uno sconto
del 30% su tutte le aree parcheggio della Società
Aeroporto “Valerio Catullo”. Agli Associati verrà rilasciata
una carta di fidelizzazione del Sistema Aeroporti del Garda
denominata “FOR YOU”.
I servizi Business Way convenzionati sono:
Possibilità di accesso al servizio “Fast Track” (accesso di
sicurezza dedicato) nelle ore di attivazione dello stesso;
Possibilità di usufruire del servzio check-in dedicato
“Catullo BWAY” negli orari di attivazione dello stesso;
Possibilità di accedere al servizio di prenotazione via web
del parcheggio.
Possibiilità di accedere alla sala tecnologica-business
center denominata “Sala Infracom” ad una tariffa
scontata.
PRINCIPALI CONDIZIONI
La previsione di uno Sconto Confapi, che prevede il
riconoscimento, in maniera regressiva, di uno sconto sul
traffico mensile sviluppato dall’intero sistema Confapi,
attualmente del 16%, a cui si aggiunge un nuovo sconto
riservato all’Associato ed applicato progressivamente, in
base al volume di traffico sviluppato globalmente dalle
sue linee radiomobili.
L’Offerta Club è stata ampliata a decorrere da ottobre
2004: agli attuali piani telefonici Euro RAM e Mobile Desk
è affiancato Vodafone Light Business, rivolto alle più
piccole aziende associate che potranno accedere
all’offerta già a partire da solo due utenze telefoniche.
Per i piani tariffari Euro RAM e Mobile Desk verrà
applicato uno sconto bimestrale del 15% ed un ulteriore
sconto annuale del 15% in caso di superamento della
soglia media annuale di € 360 (IVA esclusa) per SIM.
Per il piano tariffario Vodafone Light Business (profilo con
e senza scatto) verrà riconosciuto su tutto il traffico voce
fatturato (nazionale, internazionale e in roaming ricevuto)
uno sconto bimestrale del 15% (senza la necessità di
raggiungere una determinata soglia).
Per i piani ricaricabili Azienda in Convenzione, verrà
riconosciuta annualmente una ricarica omaggio quale
sconto di Euro 100,00 (IVA inclusa) per ogni SIM in
Convenzione. L’erogazione della ricarica omaggio quale
sconto è subordinata all’acquisto di ricariche durante
l’anno per un importo di almeno € 360 (IVA inclusa) per
SIM.
Attività svolte: Ricerca & Selezione (Dirigenti, Quadri e
Impiegati), Consulenza e Formazione.
Modalità di approccio: Metodologico di tipo progettuale.
Ciò consente di fornire un servizio “su misura” del
committente.
Professionisti: Persone di elevata esperienza e
professionalità specifica nelle diverse aree aziendali,
personale accreditato Insights-MDI, network di
professionisti.
Target Società Clienti: Piccole Medie e Grandi
dell’Industria del Commercio e dei Servizi.
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CONVENZIONI
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SETTORE
SOCIETA’
DESCRIZIONE - RIFERIMENTI
Servizi convenzionati tramite
1) CARD IL MILIONE
park 1 (multipiano) e park 2 (scoperto)sconto 30%,
ingresso Sala Vip Save gratis, check in in Sala Vip gratis,
corsia di controllo ai raggi –x riservatagratis,utilizzo nuovo
business center Travelex sconto min. 10%, galleria
commerciale sconto min. 10%,
La card viene venduta con lo sconto del 30% rispetto il
costo al pubblico di € 250.
2) TESSERA SCONTO MARCO POLO PARK 1
AEROPORTO DI
TRASPORTO AEREO VENEZIA
park 1 (multipiano) sconto 20%, Costo card € 5
3) PIAZZOLA DI SOSTA MARCO POLO PARK 1
Possibilità di acquistare uno o più piazzole di sosta nel
park 1 (coperto multipiano) con lo sconto del 25% rispetto
il costo al pubblico di € 3.100.
4) SERVIZI SAVE
Spazi pubblicitari on-line sul sito dell’aeroporto
(www.veniceairport.it) con sconto del 50% sul listino, Sala
vip “Marco Polo” singolo accesso con sconto del 30%
rispetto il prezzo di listino di € 15
Confapi e AirOne hanno siglato una convenzione con
tariffe agevolate esclusive sull’acquisto di prodotti di
viaggio.
Tra queste il nuovo Air One Carnet che permette
l’acquisizione di biglietti con uno sconto sulla tariffa
COMPAGNIE AEREE AIR ONE
piena,dal 23% al 51% in funzione dei collegamenti
scelti.Inoltre l’accordo prevede ancora l’applicazione di un
ulteriore sconto del 5% sull’acquisto delle tre tipologie di
biglietti previste(Carnet Classic-Carnet Medium-Carnet
Mega)
La convenzione garantisce alle aziende associate un
VERIFICA
accurato della proprio posizione INAIL, verificando
SERVIZI AZIENDALI controllo
la
corretta
classificazione del grado di rischio con
CLASSIFICAZIONE
SRL
conseguente regolarizzazione della posizione ed eventuale
INAIL
diminuzione del premio.
La convenzione offre agli Associati Apindustria condizioni
economiche agevolate sui servizi di medicina del lavoro.Le
prestazioni di Salus srl riguarderanno:
• Protocollo di rischio-nomina di medico competente SERVIZI DI MEDICINA SALUS SRL
relazione annuale.
DEL LAVORO
• Visita medica periodica
• Accertamenti
sanitari
(spirometrie-audiometrie-screening oculistici)
SERVIZIO DI RITIRO
Con il presente accordo gli Associati Apindustria potranno
INSIEME SOC.
usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino sul
DI MATERIALE
COOP. SOCIALE
servizio di” Ritiro e smaltimento di materiale
INFORMATICO
SRL
informatico/elettronico”.
ELETTRONICO
Apindustria Vicenza ed Errebian Spa hanno stipulato un
accordo quadro per la fornitura di cancelleria e consumabili
a beneficio delle aziende associate basata su un processo di
acquisti tramite internet ( e- Procurement),utilizzando un
applicativo
B2B Plug&Play fornito agli associati a titolo gratuito, facile
MATERIALI
da usare e operativo 24 ore.La convenzione ha per oggetto
ERREBIAN SPA
D’UFFICIO
la fornitura in elusiva di oltre 5.000 prodotti a prezzi riservati
agli associati Apindustria Vicenza. Per maggiori
informazioni e per eventuali adesioni chiamare il Call Center
di Apindustria al numero: Tel. 0444.232210.
Oppure
inviare
una
e-mail
a:
[email protected]
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