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SCADENZARIO Scadenzario Luglio 2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ENERGIA Energia elettrica – benefici per le imprese associate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 SICUREZZA Prontuario aziendale per la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campo di applicazione della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori . . Gestione della sicurezza – Figure obbligatorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adempimenti di tipo tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altri adempimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8 8 11 13 CATEGORIE Note Aniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 LAVORO Defiscalizzazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività . . . . . . . . . . . 18 La responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 FISCALE Novita’ fiscali in breve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del forum I.O. del 24/05/2008 Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del MAP del 05/06/2008 . . . Deduzione Irap per cuneo ed incremento occupazionale: chiarimenti . . . . Esenzione ICI abitazione principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rivalutazione di terreni già rivalutati: il rimborso spetta solo entro 48 mesi dal pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dichiarazioni fiscali: proroga dei termini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTERO Certificato d’Origine . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolletta doganale: novità . . . . . . . . . . . . . . . Dichiarazioni Intrastat – invio telematico . . . . . . . . Servizio di compilazione e presentazione degli Intrastat Missione economica nei Paesi Nordici. . . . . . . . . News di commercio estero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 26 27 27 29 . . . . 30 . . . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 36 38 39 40 40 Apindustria Vicenza mensile Anno XXXIII - n. 06 15 giugno 2008 CREDITO Speciali finanziamenti - Ferie 2008 – saldo/acconto imposte. . . . . Agevolazioni per la costituzione di nuove imprese . . . . . . . . . . Legge Regionale 57/1999 - Agevolazioni all’imprenditoria giovanile Legge Regionale 1/2000 - Agevolazioni all’imprenditoria femminile . APIVENETO FIDI - Società cooperativa di garanzia collettiva fidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 42 43 43 44 Direttore Responsabile Sergio Terzo Reg. Tribunale di VI n.332 del 12.5.76 Pos. ROC n. 8868 del 28/08/2001 Stampa CTO - Vicenza CONVENZIONI Convenzioni per gli Associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Questo periodico è associato alla Unione Stampa Periodica Italiana . . . . . . . . . . . Il materiale pubblicato in questo notiziario è frutto della raccolta ed elaborazione di documentazione operate dalle varie aree nelle quali è articolata l’attività di consulenza ed assistenza dell’Associazione. Quanto pubblicato, anche se curato con scrupolosa attenzione, riflette l’opinione dell’Associazione e non impegna responsabilità di qualunque tipo da parte della stessa. Ogni Associato dovrà quindi considerare le notizie pubblicate come fornite a titolo puramente indicativo e per finalità di ordinaria informazione e aggiornamento nelle materie trattate e dovrà adeguarle alle rispettive realtà aziendali. SCADENZE Scadenzario Luglio 2008 Scadenza Chi Invio all’Agenzia delle Entrate Datori di lavoro che delle dichiarazioni predisposte (modelli 730 unitamente alle prestano l’assistenza fiscale buste chiuse contenenti il mod. 730-1) giovedì 10/7/08 Come e dove Note A mezzo invio telematico Ulteriore proroga prevista con Decreto-Legge n. 97 del 3/6/2008 Sostituti d’imposta Scade il termine di presentazione del mod. 770/2008 SEMPLIFICATO da parte del sostituto d’imposta relativo all’anno precedente. A mezzo invio telematico Ulteriore proroga prevista con Decreto-Legge n. 97 del 3/6/2008 Contribuenti I.V.A. Scade il termine per l’emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni del mese precedente effettuate con DDT Annotazione nel registro I.V.A. delle vendite Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di consegna o spedizione dei beni Datori di lavoro Scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed Con Modello F24 assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente mercoledì 16/7/08 Committenti di lavoro parasubordinato Scade il termine per il versamento all’Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori Con Modello F24 coordinati e continuativi, lavoratori “a progetto”, amministratori) e degli associati in partecipazione mercoledì 16/7/08 Datori di lavoro che hanno occupato mediamente almeno 50 dipendenti nel 2006 (se già attive al 31/12/06) o nel primo anno di attività (se successivo) Scade il termine per il versamento al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di Con Modello F24 TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari mercoledì 16/7/08 Fornitori di esportatori abituali Scade il termine per la presentazione in via telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente Invio telematico diretto (ENTRATEL o Internet) o tramite un intermediario abilitato Per approfondimenti vedi l’articolo pubblicato sul notiziario Apindustria n. 8/2005 (reperibile anche tramite www.apindustria.vi.it > fiscale > approfondimenti > Contabilità ed Iva). mercoledì 16/7/08 Contribuenti I.V.A. mensili Scade il termine per determinare la differenza a debito o a credito relativa al mese precedente Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01 si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri. mercoledì 16/7/08 Contribuenti I.V.A. mensili Scade il termine per il versamento dell’I.V.A. risultante dalla Mod. F24 liquidazione periodica del mese precedente. Minimo euro 25,83. giovedì 10/7/08 martedì 15/7/08 mercoledì 16/7/08 2 Cosa Per le modalità di calcolo ed esposizione del DM10, si veda alla Sezione Sindacale del Notiziario Apindustria n. 4 del 15/04/2007 Codice tributo mensili 6006; Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SCADENZE Scadenza mercoledì 16/7/08 Chi Come e dove Note Versamento sul Mod. F24 delle somme dovute comprensive degli interessi legali e della sanzione del 3,75%. Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993 (interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuano ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Con Modello F24 Codici tributo: 1001 retribuzioni, 1002 arretrati, 1004 assimilati (compresi collaboratori), 1012 Tfr, 1038 provvigioni, 1040 lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento “00MM” (R.M. 395/E/2007). Mod. F24. Possibile la compensazione Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1243. Datori di lavoro Scade il termine per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all’Irpef (saldo e acconto), trattenuta a seguito del conguaglio di fine anno Con Modello F24 codici: 3802 per l’addizionale regionale; 3848 (che sostituisce il 3816) per l’addizionale comunale a saldo; 3847 (che sostituisce il 3860) per l’addizionale comunale in acconto. Dal 2008 va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l’addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune (in luogo dei codici in precedenza previsti dalla tabella T1). Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07. Soggetti iscritti al Registro Imprese C.C.I.A.A. Scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A. per la sede e le unità locali, non versato entro il 16/06/2008, con la maggiorazione dello 0,4%. Banca, posta o concessionario con il nuovo mod. F24. Possibilità di compensazione con crediti d’imposta. No rateizzazione Codice tributo 3850. Contribuenti con omessi versamenti mercoledì 16/7/08 Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo mercoledì 16/7/08 Tutti i sostituti d’imposta mercoledì 16/7/08 mercoledì 16/7/08 Cosa Scade il termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 giugno scorso. Scade il termine per il versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 3 SCADENZE Scadenza Chi Cosa Come e dove Note Società di capitali con approvazione bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio Scade il termine per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione UNICO 2008 senza maggiorazione dello 0,40%. L’IVA annuale non versata al 16.3 dovrà essere versata entro oggi maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 al 16.7 Banca, posta o concessionario con il nuovo mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA annuale; 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 2118 relativa maggiorazione del 3% se dovuta. Società di capitali con approvazione del bilancio entro i termini ordinari Scade il termine per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione UNICO 2008 con maggiorazione dello 0,40%. L’IVA annuale non versata al 16 marzo dovrà essere versata entro oggi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento. Banca, posta o concessionario con il nuovo mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione Cod. tributo: 2001 acc. Ires prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 2003 saldo Ires; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA; 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 2118 relativa maggiorazione del 3% se dovuta. Società di persone e soggetti equiparati Scade il termine per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione UNICO 2008 con maggiorazione dello 0,40%. L’IVA annuale non versata al 16 marzo dovrà essere versata entro oggi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento. Banca, posta o concessionario con il mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione Codici tributo: 3812 acconto Irap prima rata; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA; 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 2118 relativa maggiorazione del 3% se dovuta. mercoledì 16/7/08 Persone fisiche e imprese individuali Scade il termine per il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione UNICO 2008 con maggiorazione dello 0,40%. L’IVA annuale non versata al 16 marzo dovrà essere versata entro oggi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 alla data di versamento. mercoledì 16/7/08 Scade prima rata (30%) dell’imposta sostitutiva (redditi ed Imprese che Irap) prevista dall’art. 1, co. 48, optano per della Legge. N. 244/2007 l’affrancamento (Finanziaria 2008), per i soggetti delle eccedenze del che optano per il riallineamento quadro EC di Unico dei valori civili e fiscali delle poste residue di quadro EC relative al periodo d’imposta in corso al 31/12/2007 con maggiorazione dell’0,40%. mercoledì 16/7/08 Contribuenti soggetti agli studi di settore Scade il termine per il versamento IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi per effetto dell’adeguamento agli studi di settore per l’anno 2007 e dell’ eventuale maggiorazione del 3% in Unico 2008 con maggiorazione dell’0,40%. lunedì 21/7/08 Datori di lavoro che Versamento dei contributi dovuti hanno alle al Previndapi (II trimestre 2008) dipendenze dirigenti mercoledì 16/7/08 mercoledì 16/7/08 mercoledì 16/7/08 4 Banca, posta o concessionario con il nuovo mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione IQ di Unico F24 Con Modello F24 presso gli sportelli bancari, postali e dei concessionari della riscossione Codici tributo: 4033 acconto Irpef prima rata; 3812 acconto Irap prima rata; 4001 saldo Irpef; 3800 saldo Irap; 6099 saldo IVA; 3801 addizionale regionale Irpef; 3817 add.le comunale Irpef; 6494 IVA da adeguamento agli Studi di settore e 4726 relativa maggiorazione del 3% se dovuta. Rif. D.M. 03/03/2008. La seconda rata (40%) andrà versata entro il 16/06/2009. La terza (30%) entro il 16/06/2010. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 2,5% Codici tributo: 6494 iva da adeguamento Studi di settore; 4726 maggiorazione del 3% per le persone fisiche; 2118 maggiorazione del 3% per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. In banca a mezzo mod. PREV/1 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SCADENZE Scadenza lunedì 21/7/08 Chi Fabbricanti e laboratori abilitati alle verifiche dei registratori di cassa Cosa Invio telematico dei dati relativi alle verifiche periodiche del 2° trimestre dell’anno in corso Come e dove Note Modalità telematica Provvedimento direttore Agenzia Entrate del 16/05/2005 Intra cessioni mensile: realizzate nell’anno precedente cessioni intracomunitarie per un valore superiore ad euro 250.000,00. Intra acquisti mensile: realizzati nell’anno precedente acquisti intracomunitari per un valore superiore ad euro 180.000,00. Le aziende che utilizzano la modalità telematica dell’invio godono di 5 giorni di proroga. lunedì 21/7/08 Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile Scade il termine di presentazione dei modelli INTRASTAT mensili relativi al mese di giugno Consegna all’Ufficio Doganale di Vicenza o spedizione con Raccomandata lunedì 21/7/08 Associati APINDUSTRIA Scade il termine per il versamento all’API dei contributi relativi alla quota associativa del mese precedente A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale Titolari di contratti di locazione Scade il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1.7.2008. L’imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti Modello F23 in banca, posta o concessionario Causale: “RP”, cod. tributo: 115T (prima annualità); 112T (annualità successive); 107T (intero periodo locazione); 108T (fondi rustici); 114T (proroghe contratti scaduti). Cod. ufficio: Uff. del Registro di deposito dell’atto. Sostituti d’imposta Scade il termine per l’invio del modello 770 ordinario. Si ricorda che è prevista solamente la modalità di presentazione telematica. Presentazione diretta o tramite intermediario abilitato La scadenza è riportata prudenzialmente in attesa di conferme sull’estensione della proroga a settembre, disposta dal D.L. 97/2008 Datori di lavoro che hanno alle dipendenze dirigenti Versamento dei contributi dovuti all’IDI il versamento può essere effettuato utilizzando il bollettino bancario MAV inviato alle aziende dall’Istituto, oppure con bonifico (coord. c/c bancario: INTESA SANPAOLO Agenzia 31 Milano - ABI 03069 CAB 09527 CIN G IBAN IT40G0306909527 00 c/c n. 000012613135 intestato a Fondazione Istituto Dirigenti Italiani) L’importo del contributo per 2008 è di Euro 300,00 (1/2 a carico azienda, metà a carico dirigente), frazionabile in dodicesimi in caso di assunzionein corso d’anno. Datori di lavoro Scade il termine per la presentazione del modello DM10/2, anche con versamento parziale o totalmente insoluto dei contributi dovuti A mezzo di invio telematico Scadenza di fine mese, prorogata al primo giorno lavorativo successivo mercoledì 30/7/08 giovedì 31/7/08 giovedì 31/7/08 giovedì 31/7/08 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 5 SCADENZE Scadenza Chi giovedì 31/7/08 Datori di lavoro Aziende che presentano i modelli INTRASTAT cessioni con cadenza trimestrale giovedì 31/7/08 Cosa Come e dove Note Scade il termine per la All’ INPS, a mezzo presentazione del modello Emens, invio telematico relativo al mese di giugno 2008 Scade il termine per la presentazione dei modelli INTRASTAT trimestrali relativi al II° trimestre (aprile - maggio giugno) Consegna all’Ufficio Doganale di Vicenza o spedizione con Raccomandata Intra delle cessioni trimestrale: realizzate nell’anno precedente più di 40.000,00 Euro fino a 250.000,00 Euro di cessioni intracomunitarie. La scadenza trimestrale del modello acquisti è stata soppressa ed è confluita in quella annuale. Le aziende che utilizzano la modalità telematica dell’invio godono di 5 giorni di proroga. I soggetti non tenuti ad unificare. giovedì 31/7/08 giovedì 31/7/08 giovedì 31/7/08 giovedì 31/7/08 Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA Scade il termine di presentazione del modello di rimborso del credito IVA maturato nel 2° trimestre, sia per i soggetti con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto. Soggetti legittimati al rimborso infrannuale IVA Scade il termine per i soggetti, sia con liquidazione Iva mensile che trimestrale, aventi diritto, di presentazione del modello per l’utilizzo in compensazione ex D.Lgs 241/97(F24) del credito maturato nel 2° trimestre (DPR 126 16/04/2003). Mediante apposito modello ministeriale da presentare all’Agenzia delle Entrate Contribuenti I.V.A. Rilevazione dei km complessivi percorsi dal veicolo. L’importo va annotato nella scheda carburanti propria di ogni veicolo (I soggetti che tengono la scheda carburanti con cadenza trimestrale, effettuano la rilevazione ogni fine trimestre). La registrazione della scheda è obbligatoria prima dell’effettuazione della liquidazione periodica del mese nel quale si esercita la detrazione dell’I.V.A. Mediante apposito modello ministeriale da presentare all’Agenzia delle Entrate Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Dal 2° trimestre 2008 la presentazione potrà essere esclusivamente telematica (vedi articolo su notiziario n. 04/2008). Cod. tributo: 6037. Riguarda il solo credito maturato nel trimestre, senza riporti da periodi precedenti. Dal 2° trimestre 2008 la presentazione potrà essere esclusivamente telematica (vedi articolo su notiziario n. 04/2008). Le schede carburanti con I.V.A. indetraibile possono non essere registrate ai fini I.V.A. bensì direttamente annotate a libro giornale. Gli associati possono scaricare gratuitamente dal ns.sito, www.apindustria.vi.it > fiscale > modulistica, un modello di scheda carburante liberamente utilizzabile. Effettuazione delle operazioni di conguaglio con addebito / accredito in busta paga delle risultanze derivanti da mod. 730 Scade il termine per effettuare il Contribuenti non titolari di partita IVA versamento rateale delle imposte scaturenti da UNICO 2008 (persone fisiche) giovedì 31/7/08 6 Presentazione telematica dichiarazione IVA 2008 Datori di lavoro e committenti giovedì 31/7/08 Presentazione diretta La scadenza è riportata o tramite intermediario prudenzialmente in attesa di abilitato conferme sull’estensione della proroga a settembre, disposta dal D.L. 97/2008 Soggetti tenuti alla presentazione della d.a.Iva autonoma Modello F24 alla banca, posta o concessionario 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A APINDUSTRIA ENERGIA Antonio Pasqualotto Segreteria: Tel. 0444.232214 Fax. 0444.232249 [email protected] Energia elettrica – benefici per le imprese associate Ricordiamo a tutte le aziende che è ancora possibile aderire al “contratto quadro” per la fornitura di energia elettrica che l’Associazione ha stipulato con il fornitore risultato più conveniente per l’anno 2008. Lo staff tecnico specializzato in materia energetica messo in campo dall’Associazione, è a disposizione per valutare assieme alle imprese che lo richiedano, in maniera obiettiva, i vantaggi. Da parte dell’Associazione e dei propri tecnici, viene assicurata la massima correttezza nella valutazione, dal momento che l’unico obiettivo è e rimane quello di tutelare gli interessi delle imprese Associate. Per maggiori informazioni o per richiedere una valutazione è sufficiente contattare il servizio energia dell’Associazione al n. 0444 232275 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected]. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 7 APINDUSTRIA SICUREZZA Alberto Baù Segreteria: Tel. 0444.232210 Fax. 0444.232249 [email protected] 8 Prontuario aziendale per la corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (elaborato alla luce delle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico della Sicurezza”) Campo di applicazione della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori La normativa si applica a tutela di tutti i lavoratori subordinati o autonomi, che prestino - con o senza retribuzione - la loro attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Le regole di igiene e sicurezza vanno pertanto attuate non solo in presenza di lavoratori subordinati, ma anche a favore di: · soci lavoratori; · associati in partecipazione; · lavoratori a progetto e lavoratori in regime di collaborazione coordinata e continuativa (se l’attività è svolta nei luoghi di lavoro del committente); · lavoratori in contratto di somministrazione; · lavoratori in distacco; · componenti di impresa familiare (per quanto attiene al corretto utilizzo di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale) · stagisti. Gestione della sicurezza – Figure obbligatorie 1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi – RSPPR Il datore di lavoro deve provvedere alla nomina di un Responsabile della sicurezza. A tale riguardo egli ha tre possibilità: A) Nominare se stesso Questo è possibile nelle aziende commerciali e di servizi fino a 200 addetti e nelle aziende industriali o artigiane fino a 30 addetti. In tal caso il datore di lavoro è tenuto a frequentare apposito corso di formazione avente una durata compresa tra 16 e 48 ore, con obbligo di aggiornamento periodico. Non è richiesto alcun titolo di studio particolare. L’auto-nomina non va più comunicata all’Organo di vigilanza (come in passato), ma va riportata nel documento di valutazione dei rischi. B) Nominare un socio o un proprio dipendente In questo caso egli deve valutare attentamente l’idoneità al ruolo dell’incaricato ed iscriverlo ad apposito corso di formazione. La durata e i contenuti del corso per Responsabile della sicurezza sono stati fissati con l’Accordo della Conferenza Stato e Regioni del 26 gennaio 2007. La formazione si articola in tre Moduli: il Modulo A (modulo base) di 28 ore, il Modulo B (modulo tecnico riferito ai rischi specifici) che ha una durata variabile a seconda della tipologia di attività 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SICUREZZA (dalle 12 ore per le attività di commercio/servizi, alle 48 ore per le aziende manifatturiere, alle 60 per le aziende del settore chimico/plastica/gomma) ed infine il Modulo C (tecniche di comunicazione, ergonomia dei posti di lavoro, sistemi di gestione della qualità) di 24 ore. Ciascuno dei tre Moduli è soggetto a verifica di apprendimento e a rilascio di specifico attestato. La formazione resa nel Modulo B (modulo tecnico) va aggiornata ogni cinque anni. L’aggiornamento consta di 40 o 60 ore (a seconda della classe di rischio dell’azienda) da completare nei successivi 5 anni. Il Responsabile deve disporre, quantomeno, del diploma di istruzione superiore secondaria (minimo, quindi, 5 anni di formazione secondaria). Anche in questo caso la comunicazione dell’avvenuta nomina del Responsabile non deve più essere inoltrata all’Organo di vigilanza, ma va indicata nel documento di valutazione dei rischi. C) Nominare un Responsabile del Servizio esterno (studi di consulenza, professionisti, ecc.) In questo caso, i compiti del Responsabile vengono affidati a soggetti esterni che svolgono tale attività professionalmente. La nomina “esterna” non è tuttavia possibile nelle Aziende industriali a rischio di incidente rilevante ed in quelle che contino più di 200 lavoratori. La delega delle attribuzioni di RSPP non comporta, automaticamente, anche la delega delle responsabilità penali ed amministrative, che restano comunque in capo al datore di lavoro, salvo specifico atto notarile di “delega delle funzioni”. 2. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS In tutte le Aziende deve essere eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità per la sua elezione o designazione variano a seconda del numero di lavoratori impiegati in Azienda e della presenza o meno delle Rappresentanze sindacali. In particolare: · nelle Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; · nella Aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori stessi nell’ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze egli è eletto dai lavoratori al proprio interno. In entrambe le ipotesi, qualora il RLS non venga eletto o designato, i compiti e le attribuzioni del RLS vengono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “territoriale” (o di “sito”, nel caso di grosse realtà produttive come centri intermodali, porti, impianti siderurgici, ecc.), che viene individuato, formato e spesato dagli Organismi paritetici (composti da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei Datori di lavoro), ove costituiti a livello territoriale, o, in assenza di questi, da un apposito Fondo costituito presso l’INAIL con il contributo economico delle Aziende sprovviste di RLS interno, che risultano allo scopo tenute al versamento di una quota economica annua pari al costo di due ore lavorative per lavoratore impiegato. Tali Organismi comunicano alle Aziende sprovviste di RLS interno il nominativo del Rappresentante a loro assegnato. Si segnala il fatto che qualora un’Azienda impedisca l’accesso al Rappresentante territoriale della sicurezza, questi risulta tenuto ad informare di ciò l’Organismo paritetico o, in alternativa, l’Organo di vigilanza. Il numero minimo di RLS presenti in Azienda è di: · uno per Aziende o unità produttive che contano fino a 200 lavoratori; · tre per Aziende o unità produttive che contano da 201 a 1000 lavoratori; · sei per Aziende con oltre 1000 lavoratori. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica tre anni ed ha il diritto/dovere di partecipare ad apposito corso di formazione della durata minima di 32 ore. La sua formazione è soggetta ad aggiornamento periodico, quantificato dalla legge in almeno 4 ore annue per Aziende che occupino dai 15 ai 50 lavoratori ed in 8 ore per Aziende con più di 50 lavoratori. Si evidenzia il fatto che la legge prevede specifiche sanzioni per l’Azienda che – pur in presenza di RLS regolarmente eletto dai lavoratori – non ne abbia assicurato la partecipazione al corso di formazione obbligatorio. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 9 SICUREZZA Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge compiti di “portavoce” dei lavoratori per tutte le questioni legate alla sicurezza: ha quindi il diritto di essere consultato preventivamente nella valutazioni dei rischi e nella successiva elaborazione delle misure di prevenzione e protezione, nell’attività di prevenzione e lotta agli incendi e di primo soccorso, nonché nell’attività svolta dal Medico competente, di partecipare alla riunione periodica per la sicurezza, e – nei casi estremi – di segnalare agli Organi di vigilanza eventuali inottemperanze aziendali agli obblighi di sicurezza. Il Datore di lavoro è tenuto a comunicare annualmente all’INAIL il nominativo del proprio Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (interno o territoriale). 3. Addetti alle misure di prevenzione e lotta agli incendi Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla nomina di un numero adeguato di addetti alla prevenzione e lotta agli incendi. La valutazione circa il numero di addetti da adibire a tale incarico è affidata dalla legge al datore di lavoro, che lo stabilirà in base alle dimensioni ed alla tipologia della propria azienda. Generalmente si ritiene che debbano essere quantomeno due persone, allo scopo di assicurare la presenza fissa di almeno una persona in azienda. Gli addetti alle misure antincendio hanno l’obbligo di partecipare ad appositi corsi di formazione, che hanno durata di 4 – 8 – 16 ore a seconda della tipologia del rischio di incendio presente in azienda (rispettivamente basso, medio, alto). A titolo esemplificativo, le aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (quindi con obbligo di Certificato di Prevenzione Incendi – CPI) vengono classificate come aziende a rischio di incendio medio e sono pertanto obbligate ad una formazione di 8 ore. La formazione degli addetti alle misure di prevenzione e lotta agli incendi è soggetta ad aggiornamento periodico. 4. Addetti alle misure di primo soccorso Il datore di lavoro deve nominare e formare, altresì, un numero adeguato di addetti alle misure di primo soccorso. Anche in questo caso la valutazione sul numero di addetti da incaricare di tali compiti è competenza del datore di lavoro. Si suggerisce tuttavia, come in precedenza, di nominare almeno due persone. La formazione è obbligatoria ed è di 12 o di 16 ore a seconda della classe di appartenenza dell’azienda: gruppi B e C formazione di 12 ore; gruppo A formazione di 16 ore. La distinzione viene effettuata sulla base dell’indice di inabilità permanente previsto dall’INAIL per la tipologia produttiva cui appartiene l’azienda (superiore o inferiore a 4) e sulla base del numero di lavoratori riconducibili a questo indice (superiore o inferiore a 5). Al fine della corretta classificazione delle aziende all’interno dei gruppi A, B e C, si suggerisce alle aziende di consultare il proprio Medico Competente, cui spetta, tra i vari compiti, anche quello di assistere il datore di lavoro nella corretta ed efficace organizzazione del servizio di primo soccorso aziendale. La formazione degli addetti alle misure di primo soccorso è soggetta ad aggiornamento triennale, almeno per la parte pratica: quindi 4 ore per Aziende dei gruppi B e C e 6 ore per Aziende del gruppo A. 5. Medico Competente La nomina del Medico competente è obbligatoria qualora in azienda esistano mansioni per le quali la legge preveda in modo espresso l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Va detto, per inciso, che il Medico competente non può essere un medico generico, ma deve essere uno specialista in Medicina del lavoro. A titolo esemplificativo si possono considerare sottoposte a sorveglianza sanitaria le lavorazioni che comportino rumorosità, le lavorazioni che comportino una esposizione non moderata ad agenti chimici, la frequente movimentazione manuale di carichi pesanti, l’utilizzo del videoterminale per più di 20 ore/settimana, le lavorazioni che comportino esposizione a polveri di legno duro, ecc. In generale, i compiti che la legge affida al Medico competente sono quelli di provvedere alla effettuazione delle visite preventive e periodiche sui dipendenti esposti a rischi specifici, la collaborazione con il Datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi ed il suo aggiornamento, la partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza e la collaborazione con la direzione nella istituzione di un efficace servizio di primo soccorso aziendale. Per quanto concerne invece, nello specifico, le visite preventive e periodiche, esse consentono al Datore di lavoro di verificare, prima e durante l’adibizione alle mansioni, la idoneità del lavoratore alla esposizione al rischio; il giudizio che il Medico competente esprimerà al termine delle visite potrà quindi essere di: 10 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SICUREZZA · · · · idoneità idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni inidoneità temporanea inidoneità permanente Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria il Medico competente istituisce una cartella sanitaria e di rischio che viene – di norma - da lui custodita. Solamente per le Aziende con più di 15 lavoratori il luogo della custodia potrà essere diversamente concordato dal Datore di lavoro e dallo stesso Medico competente. Si noti che le visite mediche preventive e periodiche non possono essere effettuate: · in fase preassuntiva (anche se l’entrata in vigore di tale divieto è stata prorogata al 1° gennaio 2009); · per accertare stati di gravidanza; · nei casi specifici previsti dalla legge. Va tenuto presente che le visite mediche preventive e periodiche sono volte ad accertare, per alcune particolari mansioni tassativamente descritte dalla legge (impiego di gas tossici, conduzione di veicoli stradali, settore aeronautico e marittimo, guida di macchine di movimentazione terra e merci, ecc.) l’assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. La periodicità delle visite mediche periodiche, nonché l’obbligo di presenza del Medico competente in Azienda è fissato dalla legge in almeno una volta l’anno. Periodicità diversa potrà essere stabilita dal Medico competente in esito alla valutazione dei rischi o in casi stabiliti da normativa specifica. Adempimenti di tipo tecnico La Valutazione dei Rischi La valutazione dei rischi costituisce il cuore di tutta la sicurezza in azienda. Il Decreto 626/94, prima, e il Testo Unico della sicurezza, ora, la pongono infatti come obbligo centrale in tutta l’attività di prevenzione degli infortuni. Ogni datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi presenti in azienda; al termine di tale valutazione egli deve individuare le misure - previste per legge o suggerite dalla pratica e/o dall’esperienza - che risultino in grado di migliorare le condizioni di sicurezza e di igiene della sua azienda; deve predisporre un Piano di sicurezza nel quale riporta per ciascun rischio individuato e valutato cosa fare per eliminarlo o quantomeno ridurlo; deve fissare un calendario di attuazione dello stesso. Tutto questo all’interno di un apposito documento, denominato Documento di valutazione dei rischi. Le aziende fino a 10 lavoratori possono – una volta effettuata la valutazione dei rischi – autocertificare la stessa, senza dover redigere il Documento di valutazione (si consiglia tuttavia alle aziende in questione di effettuare sempre una autocertificazione “ragionata”, in grado cioè di dimostrare, tramite documentazione allegata, perizie, analisi, ecc., la effettiva avvenuta valutazione di fronte all’Organo di vigilanza). Quando saranno rese disponibili da parte del Ministero del Lavoro le cosiddette “procedure standardizzate di valutazione” (entro e non oltre il 30 giugno 2012), queste Aziende non potranno più semplicemente autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovranno fare ricorso a queste procedure sia in fase di realizzazione della valutazione che di documentazione della stessa. Anche le Aziende con un numero di lavoratori compreso tra 11 e 50 potranno utilizzare queste procedure standardizzate per effettuare la valutazione dei rischi, ma non potranno ovviamente autocertificarne l’avvenuta esecuzione, dovendo invece redigere apposito Documento di valutazione dei rischi. L’utilizzo delle procedure standardizzate è invece negata alle Aziende che, pur ricadendo in questa fascia dimensionale, appartengono a categorie particolarmente a rischio (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende operanti nel settore degli esplosivi, case di cura con più di 50 lavoratori, industrie estrattive con più di 50 lavoratori, aziende del settore edile, aziende con attività che espongono i lavoratori a rischio chimico, biologico, esplosione, cancerogeno, mutageno, ecc.). 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 11 SICUREZZA Va posta particolare attenzione al fatto che le “nuove” valutazioni dei rischi, come imposte dal Testo Unico della sicurezza, dovranno contenere sia gli specifici approfondimenti richiesti dalle normative di settore succedutesi nel tempo e che oggi sono in parte raggruppate, con alcune modifiche di carattere tecnico, all’interno dei Titoli che vanno dal II al XII del Testo Unico o che da questo sono esplicitamente richiamate (citiamo, ad esempio, a questo riguardo, le valutazioni dei rischi relative alla conformità dei luoghi di lavoro, al corretto utilizzo dei DPI, al lavoro svolto nei cantieri temporanei o mobili, al lavoro svolto in quota, alla valutazione del rischio dovuto all’utilizzo di apparecchiature, al rischio elettrico, al rischio di incendio, al corretto utilizzo della segnaletica di sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi, all’utilizzo di videoterminali, alla presenza di sostanze pericolose, al rumore, alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni, al rischio esplosione, ecc.); ma esse dovranno anche contenere approfondimenti specifici sui rischi collegati al stress da lavoro, alla presenza di lavoratrici in gravidanza, nonché ai rischi connessi alle differenze di genere, di età ed a quelli collegati alla provenienza da altri Paesi. La valutazione dei rischi deve avere data certa ed essere sottoposta ad aggiornamento costante, così da poter fornire sempre “la fotografia odierna” della situazione di sicurezza dell’Azienda. Tuttavia la legge impone uno specifico obbligo di aggiornamento nei particolari casi di: - modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro - infortunio significativo - risultati della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità. Le nuove valutazioni dei rischi devono anche individuare “le procedure per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”. Il tutto, quindi, sul modello sempre più evidente della creazione di un “manuale della qualità” riferito alla gestione della sicurezza e dell’igiene del lavoro. Va sottolineato che l’aggiornamento della valutazione dei rischi secondo i criteri e le direttive imposte dal Testo Unico, poc’anzi descritte, dovrà avvenire entro e non oltre la data del 29 luglio 2008. Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori Va notato preliminarmente che, mentre nel caso della informazione l’obiettivo è il trasferimento al lavoratore delle nozioni legate alle regole generali di sicurezza che l’azienda si è data a fronte dei rischi tipici della propria attività, nel caso della formazione l’obiettivo è la piena conoscenza da parte dell’operatore dei rischi legati alle mansioni al fine di ottenerne la modificazione e la standardizzazione del comportamento secondo regole di sicurezza specifiche. Nel caso dell’addestramento, infine, l’obiettivo è quello pratico e circoscritto del corretto utilizzo di attrezzature, macchine, impianti e DPI. Informazione: ciascun lavoratore deve essere adeguatamente informato sui rischi per la salute e la sicurezza connessi all’attività dell’impresa in generale; inoltre egli deve essere portato a conoscenza dei nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti alle misure di primo soccorso, di quelli addetti alla lotta agli incendi ed alla attuazione delle misure di emergenza, nonché delle relative procedure. Formazione: ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata e sufficiente formazione relativa alle regole generali della sicurezza, ai rischi collegati alle proprie mansioni ed alle relative misure di prevenzione e protezione da rispettare. La formazione va resa al lavoratore in occasione: - della costituzione del rapporto di lavoro, - del trasferimento o cambiamento di mansioni -della introduzione di nuove tecnologie o di nuove sostanze o preparati pericolosi. Si noti che i contenuti e la durata della formazione dei lavoratori formeranno oggetto di provvedimento obbligatorio, che ne stabilirà anche le modalità di erogazione. Anche la formazione alle mansioni andrà ripetuta ed aggiornata periodicamente in relazione alla evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. Vale la pena sottolineare che la formazione va impartita e certificata, in particolar modo, ove le attrezzature utilizzate o le mansioni svolte abbiano connotati particolari di rischio (ad es. per i saldatori, i carrellisti, gli operatori di macchine utensili, i lavoratori esposti a rischi particolari come il rumore, gli agenti chimici, il rischio elettrico, ecc.). 12 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SICUREZZA La formazione dei dipendenti è un obbligo sanzionato penalmente e deve essere impartita da personale particolarmente qualificato, affinché possa risultare efficace e conforme ai requisiti di legge. La riunione periodica In ogni azienda o unità produttiva che supera il numero di 15 lavoratori i soggetti che gestiscono la sicurezza – Datore di lavoro, Responsabile della sicurezza, Rappresentante dei lavoratori se nominato e Medico competente qualora obbligatorio – si riuniscono almeno una volta l’anno per fare il punto sulla situazione della sicurezza in azienda. Gli argomenti che essi devono affrontare nel quadro della riunione sono, in particolare: · lo stato di attuazione del programma di sicurezza stilato con la valutazione dei rischi ed il suo eventuale aggiornamento (in caso di nuovi impianti, nuove attrezzature, nuove assunzioni, ampliamenti aziendali, ecc.) · la valutazione in ordine alla efficienza ed adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI, cioè calzature di sicurezza, cuffie o tappi per il rumore, elmetti, guanti, ecc.); · monitoraggio sui programmi di informazione e formazione dei lavoratori. Dei contenuti della riunione deve essere redatto apposito verbale. Altri adempimenti Contratto di appalto o di prestazione d’opera Nell’ipotesi di affidamento di lavori all’interno della propria Azienda, il Datore di lavoro committente ha l’obbligo di verificare la idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del prestatore d’opera, sia acquisendo il suo certificato di iscrizione alla CCIAA, che ricevendo da questi un’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del lavoro. La valutazione della idoneità delle Aziende appaltatrici sotto il profilo della conformità alle norme prevenzionistiche è estremamente importante, poiché la legge stabilisce la responsabilità in solido dell’Azienda committente per eventuali danni subiti in ambito lavorativo da parte del dipendente della ditta appaltatrice o subappaltatrice, per i quali non vi sia stata copertura da parte dell’INAIL. Nel quadro di un contratto di appalto o di prestazione d’opera è fatto obbligo a tutti i Datori di lavoro coinvolti (committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore) di cooperare e di collaborare per ridurre e/o eliminare i “rischi interferenziali” determinati dalla co-presenza di lavoratori sullo stesso luogo di lavoro, anche se con compiti, attrezzature ed organizzazioni diverse. Il committente, dopo essersi consultato con gli altri Datori di lavoro, deve redigere un apposito Documento di valutazione (cosiddetto DUVRI – documento di valutazione dei rischi interferenziali), nel quale indicare le misure di protezione e di prevenzione tese a scongiurare danni ai lavoratori coinvolti nelle aree di esecuzione dei lavori appaltati. Tale documento deve essere allegato ad ogni contratto di appalto o di prestazione d’opera stipulato dopo la data del 25 agosto 2007. Per i contratti stipulati precedentemente a questa data il DUVRI andrà allegato entro il 31 dicembre 2008. Con le stesse scadenze dovranno inoltre essere inseriti e dettagliati, in apposita clausola del contratto, i cosiddetti “costi della sicurezza”, quelli sostenuti, cioè, per la esecuzione in sicurezza dei lavori commissionati (formazione dei lavoratori, fornitura DPI, perizie tecniche necessarie, ecc.). Il mancato inserimento nel contratto di questi dati comporterà automaticamente la nullità del contratto stesso ai sensi dell’art. 1418 del Codice civile. La sorveglianza degli ambienti di lavoro attraverso l’attività dei preposti Da sempre uno degli aspetti più critici nell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolta dal Datore di lavoro è stato quello legato alla difficoltà di operare una stretta e costante vigilanza sul rispetto delle regole di sicurezza da parte dei dipendenti, in qualsiasi momento dell’attività lavorativa ed in qualsiasi area aziendale o extra-aziendale. Il Testo Unico fornisce, attraverso la definizione di “preposto” e delle relative attribuzioni, nonché attraverso la conferma delle sanzioni penali a suo carico per omissioni nell’esercizio della sua attività, la possibile soluzione al problema. Tra gli obblighi che la legge stabilisce in capo a questo soggetto vi è infatti quello generale di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 13 SICUREZZA sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza di informare i superiori diretti”. Risulta pertanto consigliabile ai Datori di lavoro fare un largo ed efficace uso di tale figura per la attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché essa potrà nel contempo fornire ai lavoratori un valido modello comportamentale da imitare e alla direzione aziendale un “occhio” vigile e responsabile che ne assicuri il rispetto delle regole stabilite. La competenza del preposto e la sua idoneità alla funzione viene assicurata con la partecipazione - prevista per legge - ad apposito corso di formazione, che andrà periodicamente reso oggetto di aggiornamento. Copertura assicurativa RCO La copertura assicurativa di tipo RCO non costituisce obbligo per l’impresa, ma risulta senz’altro opportuna a fronte di pretese risarcitorie che possono derivare all’azienda a vario titolo, a seguito di infortunio o malattia professionale ad un dipendente. Il consiglio che si rivolge alle aziende è pertanto quello di estendere le proprie coperture assicurative (normalmente di tipo RCT – responsabilità civile per danni a terzi), anche a questa voce di copertura (la RCO), che garantisce l’azienda da spese connesse a: · risarcimento del danno a favore di dipendente che abbia riportato una lesione permanente a seguito di episodio infortunistico o che abbia contratto una malattia professionale durante il rapporto di lavoro; · risarcimento del danno biologico qualora l’infortunio abbia anche compromesso gravemente l’integrità psico-fisica della persona infortunata (sfregio, deturpazione, ecc.); · azione di regresso dell’INAIL per ripetizione delle spese mediche elargite a seguito di infortunio causato da violazione di norme antinfortunistiche. Apparato sanzionatorio e Sistema di gestione della sicurezza (SGS) Il sistema sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è un sistema complesso, prevedendo sanzioni penali ed amministrative a carico dei soggetti incaricati della gestione della sicurezza, ma anche sanzioni pecuniarie ed amministrative a carico delle società. Per quanto concerne le responsabilità collegate alle azioni o alle omissioni dei soggetti responsabili della sicurezza, la legge prevede pene a carico del: - Datore di lavoro - Dirigente - Preposto - Lavoratore - Medico competente - Progettisti, fabbricanti, installatori di apparecchiature, macchine ed impianti. Le sanzioni sono strutturate in fasce di gravità a seconda del tipo di violazione. Nella maggior parte dei casi le sanzioni prevedono, alternativamente, l’arresto o l’ammenda. Considerando, a titolo di esempio, la fascia sanzionatoria più grave, a cui appartiene la mancata o incompleta valutazione dei rischi, la legge prevede la sanzione, a carico del Datore di lavoro, dell’arresto da 4 ad 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 Euro. Nei casi di pena alternativa, come questo, conferma la sua applicabilità il meccanismo previsto dal D.Lgs. 758/94, che consente – una volta adempiuto alla prescrizione dell’Organo di vigilanza – di sanare la situazione con il pagamento, in via amministrativa, di una somma pari ad un quarto del massimo dell’ammenda prevista. Esistono anche (rare) ipotesi in cui il reato è punito in via esclusiva con l’arresto o con l’ammenda: in questi casi non è possibile ricorre al sistema sopra descritto. Va tuttavia considerato che, per il caso dell’arresto (come ad esempio nell’ipotesi di mancata o incompleta valutazione dei rischi in aziende a rischio di incidente rilevante o che espongono i lavoratori a rischi particolarmente gravi), è previsto un meccanismo procedurale che consente di convertire l’arresto in pena pecuniaria (compresa tra 8.000 e 24.000 Euro), se al termine del dibattimento di primo grado il Datore di lavoro abbia eliminato le conseguenze dannose del reato e da questo non sia dipeso il verificarsi di un infortunio. 14 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SICUREZZA Procedura sanzionatoria innovativa rispetto alla “626” e mutuata dal sistema di responsabilità delle società per reati finanziari, è quella che prevede la irrogazione automatica di una sanzione pecuniaria e di sanzioni amministrative interdittive a carico dell’impresa in cui si sia verificato un infortunio con morte del lavoratore o il prodursi, a suo danno, di lesioni gravi o gravissime. Nel caso di omicidio colposo, individuato dall’art. 589 del Codice penale, la sanzione pecuniaria a carico della società è pari a 1000 quote fisse (quindi da 258.000 a 1.549.000 euro), se essa appartiene a quelle con rischio di incidente rilevante o espone i lavoratori a rischi particolarmente gravi per la propria attività (amianto, agenti cancerogeni, mutageni, biologici, ecc.); negli altri casi è invece compresa tra 250 e 500 quote (sanzione quindi superiore ad almeno 64.500). In entrambi i casi, qualora vi sia successiva condanna per omicidio colposo, vanno aggiunte le sanzioni amministrative interdittive che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, la esclusione da contributi, agevolazioni, sgravi e, nei casi più gravi, anche la sospensione dell’attività. Nel caso di lesioni gravi o gravissime, punito dall’art. 590 del Codice penale, la sanzione pecuniaria non può superare le 250 quote e, nel caso di condanna penale si applicano le medesime sanzioni amministrative interdittive, ma per un periodo non superiore a 6 mesi. Si noti che la legge consente di esimersi dal pagamento di tali gravose sanzioni solamente se si dimostra che l’Azienda è dotata di un Sistema di gestione della sicurezza interno (sul modello OHSAS 18.001: 2007 o Linee Guida UNI INAIL) , con la presenza di una specifica “politica della sicurezza” aziendale e l’applicazione di procedure scritte per la valutazione del rischio, la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, le procedure di emergenza, ecc. nonchè un’azione di controllo e verifica sulla efficienza ed efficacia delle misure adottate. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 15 APINDUSTRIA CATEGORIE Alberto Baù Giancarlo Minchio Alessandra Novello Antonio Prando Segreteria: Tel. 0444.232210 Fax. 0444.232249 Note Aniem [email protected] 16 LAVORI PUBBLICI AUTORITA’: AUDIZIONE SU CRITERI DI AGIUDICAZIONE Il 28 maggio u.s. si è svolta un’audizione presso l’Autorità di Vigilanza sull’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori pubblici. L’Organismo di Vigilanza, nell’intento di elaborare indicazioni su tale metodo di aggiudicazione, ha inviato le Associazioni di Categoria, l’Anci ed il Ministero delle Infrastrutture ad esprimere le proprie valutazioni. L’Aniem ha evidenziato anzitutto la preoccupante tendenza ad adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo di quello del prezzo più basso sulla base di accorpamenti o presunte complessità progettuali e realizzative che non sembrano supportate da criteri oggettivi. I rischi di una discrezionalità ampia, generica e non regolamentata potrebbero privare il mercato di elementi di certezza ed oggettività assolutamente fondamentali. In questo senso l’Aniem ha sottolineato la necessità che il ricorso al sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa sia limitato ai soli appalti che abbiano una reale complessità progettuale e che non fosse possibile ammetterne il ricorso per l’affidamento di lavori caratterizzati da serialità e ripetitività. In tale contesto l’Associazione ha invitato l’Autorità a sviluppare la sua azione istituzionale di regolazione del mercato attraverso un’attività di costante monitoraggio delle tipologie e delle procedure di affidamento svolte con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale attività potrebbe essere direttamente esercitata dall’ Osservatorio e/o da specifiche Commissioni partecipate anche dalle parti sociali. L’Autorità, mostrando interesse per la proposta dell’Aniem, si è riservata di formulare le proprie indicazioni anche sulla base delle valutazioni emerse nel corso dell’audizione. EMENDAMENTO DEL GOVERNO: ULTERIORE PROROGA TEMPORALE PER LE MODIFICHE AL CODICE CONTRATTI Con un emendamento presentato alla Camera nei giorni scorsi il Governo ha manifestato la volontà di prorogare per ulteriore anno la possibilità di apportare interventi correttivi al Codice Contratti (Dlgs 163/2006). L’intervento normativo (art 8 bis - All’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, le parole: «Entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro tre anni») è stato inserito nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Legge Comunitaria) e consentirebbe, qualora fosse approvato, di posticipare al 30 giugno 2009 lo spazio di intervento del Governo di adottare misure correttive ed integrative al Codice che ha recepito le direttive comunitarie, anche per rispondere alla procedura d’infrazione già aperta dalla Commissione della Comunità Europea. ATI: NON RILEVA IL REQUISITO DELLA QUALITA’ DELL’IMPRESA COOPTATA L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici ha formulato un parere (n. 151 del 14 maggio u.s.) in merito all’esclusione di un’ati disposta a seguito della presentazione di una cauzione provvisoria ridotta in assenza del requisito di qualità in capo ad un’impresa cooptata. L’Autorità, fornendo un’interpretazione complessiva dell’art. 95 del D.P.R. n.554/99, ha sostenuto rilevanti unicamente i soggetti associanti ai fini della valutazione dei requisiti, anche per il riconoscimento di eventuali benefici, come quello della riduzione della cauzione; il ruolo 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A dell’impresa cooptata viene considerata dalla norma un di più che non può che accrescere la potenzialità complessiva dell’ati, ma non incide sui requisiti necessari a concorrere. Nel caso esaminato dall’Autorità, l’impresa mandataria e l’impresa mandante, entrambe in possesso del requisito di qualità, potevano usufruire del beneficio della riduzione della cauzione indipendentemente dal possesso o meno del requisito di qualità in capo all’impresa cooptata. AUTORITA’: VIGILARE SULLA RINUNCIA DELLE ATTESTAZIONI Con il Comunicato di seguito riportato, l’Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, precisando che la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo. Pur riconoscendo il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, l’Organismo di Vigilanza Sottolinea l’esigenza che le Soa procedano a verificare (anche dopo la restituzione dell’attestato) tutti i requisiti che hanno consentito all’impresa di pervenire alla certificazione della propria qualificazione. Il Comunicato. Nell’esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e, in particolare, nell’ambito dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, questa Autorità ha monitorato il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte dell’impresa tesa a far venir meno l’oggetto della verifica (l’attestazione). Al fine di arginare il suddetto fenomeno, questa Autorità con la determinazione n. 6/2006 ha precisato che «la restituzione dell’attestazione non può determinare l’estinzione del relativo procedimento di controllo, in quanto lo stesso tende non solo ad accertare che l’attestazione sia stata rilasciata nel “pieno rispetto dei requisiti” indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, così come sancito dall’art. 14 del regolamento stesso, ma anche a stabilire se permangono in capo all’impresa i prescritti requisiti di carattere generale e speciale indicati nello stesso regolamento (articoli 17 e 18) e, quindi, a valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dell’impresa stessa». Il fenomeno della restituzione/rinuncia delle attestazioni da parte delle imprese, tuttavia, non si evidenzia solo in occasione dei procedimenti di controllo sulle attestazioni rilasciate dalle SOA, ma costituisce un comportamento ricorrente che periodicamente viene comunicato dalle SOA a questa Autorità. Chiaramente la restituzione/rinuncia dell’attestazione da parte di un’impresa assume un diverso rilievo allorché riguarda un’attestazione in corso di validità o un’attestazione per la quale e’ in scadenza la verifica triennale. Pur confermando il diritto dell’impresa alla restituzione/rinuncia, al fine di monitorare tali comportamenti che potrebbero essere determinati dalla convinzione dell’impresa di estinguere qualsiasi controllo sulle suddette attestazioni, si chiede a tutte le SOA autorizzate di procedere, comunque, dopo la restituzione, a verificare, secondo le modalità indicate dall’art. 40, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006 «tutti i requisiti» che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione in questione e di procedere, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 9-ter del suddetto decreto, qualora accertino che l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata in carenza dei requisiti prescritti. L’esito delle suddette verifiche, corredato dal provvedimento di revoca dell’attestazione, deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità al fine dell’esercizio dei poteri di competenza. GIURISPRUDENZA CONSENTITO AVVALIMENTO INTERNO AL RAGGRUPPAMENTO Il Tar Lazio (Roma Sez. I 22/5/2008, n. 4820) ha sostenuto l’ammissibilità del ricorso all’avvalimento per soggetti facenti parte di un raggruppamento ancora non costituito. L’art. 49, comma 7, del Codice dei Contratti deve infatti essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’avvalente e dell’avvalsa alla medesima gara allorché tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, non certo quando esse facciano capo a un medesimo centro d’interessi. Un’ulteriore sentenza (Tar Lazio Sez. I 12/5/2008, n. 3875) ha affermato che l’articolo 49, comma 6, nel prevedere che il concorrente possa avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria, sancisce l’inammissibilità del “doppio avvalimento”. APINDUSTRIA CATEGORIE 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 17 APINDUSTRIA LAVORO Ciro Galeone Alberto Pederzolli Segreteria: Tel. 0444.232222 Fax 0444.960835 [email protected] 18 Defiscalizzazione del lavoro straordinario e dei premi di produttività Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 introduce, all’art. 2 (commi da 1 a 5), l’ormai ampiamente pubblicizzata “defiscalizzazione”, ovvero la riduzione del prelievo fiscale, sul reddito derivante da prestazioni di lavoro straordinario o da erogazioni effettuate per premiare la produttività. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008 ed è entrato in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Come ogni decreto legge, esso dovrà essere convertito in legge ordinaria entro 60 giorni dalla pubblicazione. La misura ha carattere sperimentale e quindi temporaneo (vale solo per il secondo semestre 2008); inoltre, si applica solo ad una fascia predeterminata di contribuenti, identificata sulla base del reddito conseguito nel 2007. La misura concorre con quella disposta, in applicazione della L. 247/07, da un Decreto interministeriale ancora in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che prevede una riduzione del prelievo fiscale sui soli importi ammessi alla “decontribuzione”, cioè quelli derivanti da accordi collettivi di secondo livello (si veda, al riguardo, il Notiziario Apindustria n. 1 del 15 gennaio 2008). Proprio con particolare riferimento a queste ultime erogazioni, il sistema che ne deriva è quindi non solo complesso, ma soprattutto incompleto, perché manca, a tutt’oggi, una disciplina attuativa della nuova decontribuzione introdotta dalla L. 247/07: in pratica, la disciplina che agisce non sul versante del reddito dei lavoratori, ma sulla riduzione dei costi aziendali. Meno pubblicizzata, ma comunque da non sottovalutare, è un’altra disposizione (non sperimentale) prevista dal D.L. 93 (art. 2, comma 6): l’abolizione del regime di esenzione contributiva e fiscale per le “erogazioni liberali”. Nell’esposizione che segue illustreremo anzitutto le prescrizioni contenute nell’art. 2 del D.L. 93/08, per poi tentare una sintesi del quadro normativo complessivo. 1. Ambito di applicazione 1.1 Soggetti destinatari La defiscalizzazione è applicabile esclusivamente ai lavoratori subordinati del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro, che abbiano percepito nel 2007 un “reddito da lavoro dipendente” non superiore a 30.000 € (anche se conseguiti, per assurdo, lavorando solo per pochissimi mesi con una retribuzione molto elevata: un “temporary manager” potrebbe quindi vedersi riconoscere la defiscalizzazione, ad esempio su un premio). 1.2 Determinazione del reddito di riferimento La norma non prevede alcuna incumulabilità e quindi si ritiene che possano aver diritto al beneficio anche soggetti percettori di un reddito complessivo superiore a 30.000 €, purché la componente “reddito da lavoro dipendente” non superi, appunto, la soglia prevista dalla norma. Altro punto non chiarito è se la soglia debba intendersi al lordo o al netto degli eventuali oneri deducibili: non sembra ci possano esser dubbi per gli oneri previsti dall’art. 51 del TUIR (tra i quali figurano anche i contributi previdenziali obbligatori, per la quota a carico del dipendente), mentre il riferimento normativo al solo “reddito di lavoro dipendente” esclude, a nostro avviso, che possano considerarsi anche gli oneri previsti dall’art. 10 del TUIR (ad es., le spese mediche, ma anche i contributi versati alla previdenza complementari, anche se trattenuti direttamente dal datore di lavoro). Mentre i primi, infatti, “non concorrono” a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51, comma 2, TUIR), i secondi sono dedotti dal reddito complessivo, “se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo” (art. 10 TUIR, comma 1). Sul punto, comunque, sarebbe sicuramente opportuno un chiarimento ministeriale. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A LAVORO Altro aspetto da non sottovalutare è che la norma fa riferimento unicamente alla tipologia di reddito e non anche alla forma di tassazione: pertanto, l’interpretazione letterale porterebbe a considerare utili al raggiungimento della soglia, tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti tra il 1° gennaio 2007 ed il 12 gennaio 2008 (principio di cassa allargato, art. 51 TUIR, comma 1), indipendentemente dal fatto che siano stati assoggettati a tassazione ordinaria o separata. In tale ipotesi, quindi, bisognerebbe tener conto anche, ad esempio, degli arretrati di retribuzione percepiti nel 2007 ma relativi ad anni precedenti, nonché dei trattamenti di fine rapporto e delle relative anticipazioni, posto che il “reddito da lavoro dipendente” è definito dall’art. 49 TUIR come tutto ciò che deriva “da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”. E’ prevedibile però che, data la “ratio” della norma (favorire la produttività, ma anche diminuire la pressione fiscale sui redditi più bassi), prevalga un’interpretazione restrittiva, che escluda cioè dal computo i redditi da lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata. 2. Oggetto dell’agevolazione 2.1 Somme “defiscalizzate” La defiscalizzazione riguarda le somme erogate a titolo di: 1. compenso per lavoro straordinario; 2. compenso per lavoro supplementare o per applicazione di clausole elastiche, in relazione a contratti di lavoro part-time già stipulati alla data di entrata in vigore del D.L. 93/08; 3. riconoscimento per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Per quanto riguarda, sotto il profilo applicativo, il lavoro straordinario, la norma fa genericamente riferimento al “compenso” e non specificamente alle quote orarie di retribuzione ed alla relativa maggiorazione. Se ne può dedurre la possibilità di defiscalizzare, in linea di principio, anche gli emolumenti corrisposti a titolo di “straordinario forfetizzato”, cioè in cifra fissa mensile, purché risulti un’effettiva prestazione aggiuntiva nel periodo considerato. A questo proposito, ricordiamo che la registrazione puntuale delle ore di lavoro ordinario e straordinario è obbligatoria per tutti i lavoratori, fatta eccezione per i dirigenti e per il personale che svolge funzioni “direttive”, riguardo ai quali viene normalmente registrata la mera presenza. Per quanto riguarda, invece, i premi, va sottolineato che, aldilà della ridondante formulazione utilizzata, il dato saliente è la possibilità di ricomprendervi anche erogazioni a carattere individuale, ovvero disposte unilateralmente dal datore di lavoro: in pratica, il classico premio “ad personam”. In ciò la norma si differenzia profondamente, come vedremo più avanti, da quelle (non ancora operative, però) che prevedono la decontribuzione/defiscalizzazione dei “premi di risultato”, con la possibilità di una sovrapposizione delle due discipline. 2.2 Periodo di applicazione dell’agevolazione Come già sottolineato, il regime introdotto è di carattere sperimentale e transitorio. Il periodo di tempo in cui si applica la defiscalizzazione è quello compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 31 dicembre 2008 (esteso, riteniamo, al 12 gennaio 2009, in virtù del “principio di cassa allargato”). La norma non chiarisce se vada osservato un “criterio di competenza”, ovvero “di cassa”, cioè se nel periodo indicato debba avvenire la prestazione oggetto del compenso, ovvero il pagamento dello stesso. Un paio di esempi chiariscono meglio la questione: gli straordinari effettuati nel corso del mese di giugno, anche se inseriti nella busta paga dello stesso mese (ma ricordiamo che la Delibera del Consiglio di amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993 ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori), saranno presumibilmente pagati nei primi giorni del mese di luglio; ugualmente, gli straordinari effettuati nel corso del mese di dicembre, potrebbero essere pagati oltre il 12 gennaio 2009. Sotto il profilo pratico, la soluzione migliore è, probabilmente, quella che privilegia il momento in cui avviene l’erogazione e non quello in cui avviene la prestazione, anche considerando che l’applicazione del criterio di competenza sarebbe relativamente agevole riguardo ai compensi per lavoro straordinario o supplementare, ma sicuramente più incerta per le erogazioni a carattere premiale. Anche su questo punto, il chiarimento ministeriale è necessario. 3. Misura dell’agevolazione Il beneficio previsto della norma è costituito dall’assoggettamento a tassazione separata, quindi non in cumulo con il reddito ordinario del periodo d’imposta, delle erogazioni di cui al punto 2. Tale tassazione è costituita da un’imposta sostitutiva sia dell’Irpef, sia delle relative addizionali regionali e comunali, con aliquota fissa del 10%. L’agevolazione è applicabile fino ad un importo massimo, cumulativo delle tre tipologie di erogazione, di 3.000 € lordi. Eventuali erogazioni avvenute al di fuori del periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 12 gennaio 2009, sono ininfluenti: 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A LAVORO quindi, aver percepito anche parecchie migliaia di euro nei primi mesi del 2008 a titolo di straordinario o premi, non pregiudica il diritto alla fiscalizzazione nel secondo semestre dell’anno su ulteriori, analoghi emolumenti. Anche in questo caso, l’espressione “lordi” ripropone la questione inerente lo scomputo, o meno, dei contributi previdenziali a carico del lavoratore e, per le stesse motivazioni esposte al punto 1.2, riteniamo che si prendere a riferimento un imponibile fiscale di 3.000 €, già al netto dei contributi previdenziali: in definitiva, lordizzando le aliquote previdenziali del 9,19% ovvero del 9,49%, otteniamo - 3.303,60 € di retribuzione lorda, per i lavoratori dipendenti di aziende fino a 15 addetti, - 3.314,55 di retribuzione lorda, per i lavoratori dipendenti di aziende più grandi. Naturalmente, il tetto deve intendersi riferito al lavoratore ed all’intero semestre, indipendentemente dal numero dei rapporti di lavoro e, in caso di superamento del tetto, ad essere assoggettata a tassazione ordinaria sarà solo la quota eccedente. E’ altrettanto ovvio, inoltre, che trattandosi di “imposta sostitutiva dell’Irpef”, il prelievo che ne risulta non potrà godere delle detrazioni previste per l’imposta ordinaria. 4. Adempimenti del datore di lavoro Il datore di lavoro, in veste di sostituto d’imposta, dovrà applicare direttamente l’agevolazione, salvo espressa rinuncia scritta dell’avente diritto. Dato l’automatismo implicito (si applica se non c’è rinuncia), il sostituto d’imposta dovrà verificare il reddito dell’anno precedente, considerando il punto 1 del Cud, ovvero la sommatoria degli stessi punti, nel caso di più Cud presentati dal lavoratore in riferimento allo stesso periodo d’imposta. Riguardo ai neoassunti, riteniamo che il sostituto d’imposta possa riconoscere la defiscalizzazione, non solo sulla base della presentazione del Cud riferito al 2007 o di idonea documentazione sostitutiva (copia della dichiarazione dei redditi 2007, propria od eventualmente del soggetto a carico del quale si trovava il lavoratore), ma anche di un’autocertificazione del lavoratore. Si pone, invece, un problema riguardo alla valutazione di convenienza per il lavoratore, che dovrà infatti considerare: - da un lato, il beneficio di una minore aliquota sull’importo defiscalizzabile, variabile anche in funzione del luogo di residenza del lavoratore; - dall’altro, la perdita delle detrazioni che spetterebbero sulla quella stessa parte di reddito, se fosse assoggettata a tassazione ordinaria e che possono essere anche cospicue (ad es. in caso di carichi familiari rilevanti). Tale valutazione, peraltro, se fatta all’inizio del periodo di vigenza dell’agevolazione, potrebbe anche essere sconfessata nel prosieguo e quindi dovrà essere riconsiderata in sede di conguaglio di fine anno (o fine rapporto, se intervenuto nel corso del semestre di agevolazione) nonché, riteniamo, in sede di dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2009). 5. Il rapporto con la normativa in materia di “premi a risultato” 5.1 La decontribuzione Alla data in cui il presente Notiziario va in stampa, non vi è ancora traccia del decreto che dovrebbe disciplinare il riconoscimento dello sgravio del 25% della quota a carico dei datori di lavoro e del 100% della quota a carico dei lavoratori, sulle erogazioni correlate al risultato e stabilite dalla contrattazione collettiva di secondo livello all’andamento economico ed ai risultati dell’impresa, entro il limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore. Ricordiamo che, in base all’art. 1, comma 67, della L. 247/07, la decontribuzione non sarà più automatica, ma subordinata ad un’autorizzazione amministrativa, che sarà rilasciata con le procedure e secondo i criteri di priorità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, nei limiti dello stanziamento previsto, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. L’abrogazione della normativa precedente in materia di decontribuzione (L. 135/97) ha fatto venir meno anche l’obbligo di depositare i nuovi accordi, entro 30 giorni dalla stipula, presso la Direzione provinciale del Lavoro e gli Enti previdenziali ed assicurativi competenti. Tuttavia, con la circolare prot. 15/IV/8179 del 19 maggio 2008, il Ministero del Lavoro invita le aziende a depositare ugualmente gli accordi siglati nel 2008, sia per effettuare un monitoraggio degli accordi esistenti (utile, probabilmente, al fine di distribuire le risorse disponibili per la decontribuzione), sia perché è rimasta comunque in vigore la disposizione di cui all’art. 3, L. 402 del 29 luglio 1996, che impone il deposito degli accordi (sempre entro 30 giorni dalla stipula) che prevedano la non incidenza dei premi sulle retribuzioni indirette e differite, ovvero la comprensività dell’incidenza nell’importo del premio stesso. 5.2 La detassazione delle erogazioni di secondo livello La stessa L. 247/07 ha previsto l’emanazione di un apposito decreto interministeriale, per ridurre l’imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione variabile, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2008. 20 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A LAVORO Il decreto in questione è già stato firmato dai ministri del lavoro e dell’economia, ma come annunciato in premessa, è ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto prevede che, sugli importi ammessi a decontribuzione (vd. punto precedente), i lavoratori avranno una detrazione d’imposta del 23%. La detrazione in questione verrà riconosciuta direttamente dal sostituto d’imposta al momento dell’effettuazione delle ritenute d’acconto sulle somme erogate. L’importo massimo ammissibile al beneficio sarà di 350 € pro-capite, pertanto sulle somme corrisposte a titolo di premio di risultato o di rendimento eccedenti tale valore non verrà riconosciuta alcuna agevolazione fiscale. In pratica, l‘importo massimo dello sconto ottenibile sarà pari a 80,50 € (23% di 350). Per quanto riguarda le modalità del suo riconoscimento, la detrazione fiscale sarà riconosciuta dal sostituto d’imposta in unica soluzione, in sede di effettuazione delle ritenute d’acconto sulle somme erogate al dipendente. Tuttavia, qualora l’erogazione del premio sia frazionata su più periodi di paga, il sostituto provvederà ad applicare la detrazione già con l’erogazione della prima frazione di premio, fino a capienza dell’importo massimo ammissibile, rinviando eventualmente ai periodi di paga successivi l’importo della stessa che non ha trovato capienza nella prima rata. Qualora il sostituto d’imposta non avesse riconosciuto la detrazione in oggetto, il dipendente potrà sempre far valere il suo diritto attraverso la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi (Unico o 730). Si pone dunque un duplice problema: - di ammissibilità della detrazione, in subordine al riconoscimento dello sgravio contributivo; - di compatibilità della detrazione, con la defiscalizzazione prevista dal D.L. 93/08 sopra esaminato. 5.3 Rapporto fra decontribuzione e detrazione del 23% La detrazione d’imposta appena descritta viene riconosciuta dalla legge solo a condizione che il premio di risultato sia stato ammesso al beneficio dello sgravio contributivo. Poiché le modalità di richiesta di ammissione (telematica, probabilmente) alla decontribuzione richiederanno sicuramente un periodo di tempo tra la richiesta stessa e la risposta del Ministero (che potrebbe anche essere parziale, ammettere cioè alla decontribuzione solo una frazione del premio), l’eventuale pagamento del premio con annesso riconoscimento della detrazione potrebbe rivelarsi un “boomerang” sia per il sostituto, sia per il sostituito. In caso di diniego, totale o parziale, della decontribuzione, il sostituto dovrebbe provvedere al recupero della detrazione concessa, con comprensibili complicazioni qualora il rapporto sia cessato nel frattempo. Il lavoratore, dal canto suo, si vedrebbe ripresa una detrazione fiscale in precedenza concessa, o in costanza di rapporto, oppure in sede di dichiarazione dei redditi. La soluzione ideale, quindi, sarebbe quella di procrastinare il pagamento del premio all’esito della richiesta di ammissione alla decontribuzione. 5.4 Rapporto fra detrazione del 23% e defiscalizzazione ex D.L. 93/08 Anche in questo caso, l’incertezza regna sovrana. Gli importi che saranno erogati nel corso del periodo interessato dal D.L. 93/08 a titolo di premio di risultato rientrano sicuramente, pur non esaurendone il concetto, tra quelli riconosciuti “per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”. La questione riguarda, in particolare, premi previsti da accordi a risultato stipulati fino al 31 dicembre 2007, per i quali è possibile (anzi, assolutamente auspicabile) venga riconosciuto il diritto alla decontribuzione (evidentemente, in tempo utile per goderne già quest’anno). Qualora ciò avvenga, tali premi: - saranno assoggettati all’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, nei limiti generali previsti dal D.L. 93/08 (tetto di 3.000 € per percipienti con reddito di lavoro dipendente non superiore a 30.000 € nel 2007); - rientrano, parimenti, nell’ambito di applicazione della detrazione d’imposta del 23%. Ci si chiede, quindi, se le due agevolazioni debbano considerarsi concorrenti o, viceversa, alternative tra loro. A nostro avviso, seguendo un criterio interpretativo letterale, sussistono i presupposti per ammettere la concorrenza di entrambe le agevolazioni. Il decreto in corso di pubblicazione, infatti, nel prevedere la detrazione del 23%, la riconduce genericamente alla “imposta lorda” dovuta e non all’Irpef. Tale riferimento consente di affermare che la detrazione è riconosciuta, a prescindere dalla tipologia dell’imposta dovuta. Pertanto, il meccanismo applicativo dovrebbe essere il seguente: 1. il sostituto, fatte le dovute verifiche, assoggetta l’importo del premio di risultato all’aliquota fissa del 10% ex art. 2 D.L. 93/08; 2. sull’importo così determinato applica la detrazione d’imposta del 23%, che in caso di premi relativamente bassi, potrebbe evidentemente annullare del tutto il prelievo. Es.: dato un premio ammesso a decontribuzione di 1.000 € lordi (sui quali, quindi, non c’è alcun prelievo contributivo in capo al lavoratore), l’aliquota sostitutiva del 10% genera una “imposta lorda” di 100 €; la detrazione massima ammissibile è pari a 80,5 € (23% di 350 €), pertanto il prelievo definitivo (“imposta netta”) dovrebbe essere di 19,5 €. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 21 LAVORO 6. Abrogazione delle “erogazioni liberali” Infine, l’ultimo comma dell’art. 2 del D.L. 93/08 abroga la disposizione (art. 51, comma 2, lett. b del TUIR) che esentava dall’imponibile previdenziale e fiscale le erogazioni, a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di essi, effettuate in occasione di festività o ricorrenze, ovvero a titolo di sussidio occasionale per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, comunque nel limite annuo di 258,23 €. L’abrogazione, a differenza della defiscalizzazione, non ha carattere sperimentale, bensì definitivo. Poiché si tratta di norma che incide su importi riferiti all’intero periodo d’imposta, ci si chiede se essa valga anche per le erogazioni effettuate a tale titolo prima del 29 maggio 2007 (implicando così la necessità di doverle “riprendere”, assoggettandole, al più tardi in sede di conguaglio di fine anno, all’intera contribuzione ed al prelievo fiscale). Appare ragionevole ritenere che il nuovo regime si applichi solo alle erogazioni effettuate a partire dall’entrata in vigore del decreto, tuttavia anche su questo ennesimo dubbio, occorrerà un chiarimento ministeriale. La responsabilità solidale negli appalti e nei subappalti Con un intervento sul filo di lana, dato che la relativa disciplina sarebbe entrata pienamente in vigore il 16 giugno corrente, il nuovo Governo ha dato un taglio netto alla normativa sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore introdotta dalla cd. Legge Bersani del 2006: il Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 (pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale), all’art. 8, comma 3, stabilisce infatti l’abrogazione dei commi da 29 a 34 dell’art. 35 del D.L. 223/2006, convertito il Legge 248/2006 nonché del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2008 n. 74 (pubblicato in G.U. il 16 aprile 2008). Il taglio è netto ma non radicale, perché il provvedimento in parola non sopprime il comma 28 del medesimo articolo 35, il quale sancisce un principio di sostanziale e incondizionata solidarietà tra l’appaltatore e il subappaltatore per gli obblighi di natura previdenziale, assicurativa e fiscale (non retributiva, come vedremo meglio nel seguito) scaturenti dai rapporti di lavoro dipendente instaurati da quest’ultimo soggetto. La vicenda suggerisce opportunità di delineare un quadro il più completo possibile circa il regime di responsabilità solidale che regola i contratti di appalto e subappalto, analizzando le singole disposizioni normative applicabili. Due le avvertenze: le considerazioni che seguono prescindono del tutto dalla complessa problematica relativa alle condizioni di liceità dell’appalto; in secondo luogo, l’abrogazione di quelle parti della Legge Bersani che esoneravano dalla responsabilità solidale, a fronte di determinati controlli documentali circa la regolarità degli adempimenti, rende ancora più urgente il tema delle clausole pattizie che possono regolare i rapporti di appalto e subappalto, stabilendo garanzie tese a limitare i danni per colui che viene chiamato in causa, come coobbligato, dai creditori del soggetto inadempiente; su una questione così “calda” ci riserviamo ulteriori interventi informativi e di approfondimento. 1 La responsabilità del committente 1.1 Codice civile, art. 1676 La disamina che ci siamo proposti non può che partire dalla norma generale contenuta nell’art. 1676 CC., secondo il quale “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”. La norma richiamata, presente nell’ordinamento fin dal varo del Regio Decreto 16.03.42, che approvava il testo del Codice Civile, fu introdotta dal legislatore con lo scopo evidente di garantire gli ausiliari dell’appaltatore dai rischi di insolvenza di quest’ultimo; essa prevede la possibilità di un’azione diretta nei confronti del committente, ad opera dei dipendenti dell’appaltatore e quindi esclusivamente finalizzata al recupero dei crediti di lavoro; la giurisprudenza è concorde nel qualificare come pienamente distinta ed autonoma l’azione contro il committente, rispetto a quella eventualmente intrapresa contro l’appaltatore/datore di lavoro: è escluso il litisconsorzio necessario, ossia la necessità di citare in giudizio entrambi i soggetti e l’iniziativa contro il committente non è preclusa dal fallimento dell’appaltatore; la domanda, proposta anche in via extragiudiziale (ad esempio mediante il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 411 C.p.c) ha l’effetto di rendere indisponibile il credito che l’appaltatore vanta dal committente; a sua volta il committente non può più pagare l’appaltatore e, se lo fa, resta comunque obbligato nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore che hanno azionato la pretesa. 22 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A LAVORO Gli elementi caratterizzanti della solidarietà prevista dal codice civile, rispetto alle norme speciali successive, possono quindi essere individuati nei soggetti coinvolti, committente e appaltatore (il vincolo di solidarietà non si estende al subappaltatore), nell’oggetto del regime di solidarietà, riferito ai crediti di lavoro (sono escluse le pretese degli enti previdenziali, assicurativi e dell’amministrazione fiscale) e infine nel limite economico dell’obbligazione, costituito dal debito residuo del committente al momento dell’instaurazione della controversia. Per quanto concerne la figura del committente, è necessario precisare che la norma del codice non fa alcuna distinzione tra privati cittadini e soggetti che operano professionalmente o in qualità di imprenditori; inoltre, è stata da tempo risolta positivamente la questione circa l’applicabilità dell’art. 1676 agli appalti pubblici, stante la mancanza di una norma sostanziale in senso contrario. Giova infine ricordare che, sul piano oggettivo, la norma in commento trova applicazione in tutti i contratti di appalto, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni lavorative siano rese in uno specifico luogo e che questo possa coincidere con la sede in cui opera il committente; il confronto con le disposizioni della Legge 1369 del 1960 renderà più chiara tale caratteristica. 1.2 Legge 23.10.1960 n. 1369, artt. 3 e 4 È noto, e non solo ai giuristi, che la Legge 1369 del ’60 è stata per oltre 40 anni (nel bene e nel male) un fondamentale pilastro del diritto del lavoro italiano. È altrettanto noto che la legge in commento, che ampliava e articolava il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro già presente nell’art. 2127 CC., è stata definitivamente abrogata dal D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi), che ha introdotto in sua vece il divieto di somministrazione abusiva. L’utilità di riferire su una norma ormai espulsa dell’ordinamento consiste nell’individuare un percorso storico sufficientemente univoco che, sul tema della responsabilità solidale negli appalti, tende costantemente ad inasprire le regole del gioco. L’art. 3 della legge stabiliva dunque che “Gli imprenditori che appaltano opere o servizi, […] da eseguirsi nell’interno delle aziende” fossero tenuti in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo inderogabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori a quelli spettanti ai lavoratori da loro dipendenti. Gli imprenditori erano inoltre tenuti in solido con l’appaltatore, relativamente ai lavoratori da questi dipendenti, all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza. A sua volta, l’art. 4 stabiliva che le pretese dei dipendenti dell’appaltatore fossero esercitabili nei confronti dell’imprenditore committente durante l’esecuzione dell’appalto e fino ad un anno dalla sua cessazione. Caratteristica peculiare della disciplina menzionata era prima di tutto l’ambito di applicazione, limitato agli appalti da eseguire all’interno delle aziende, ossia quegli appalti definiti “endoaziendali” o interni, che statisticamente presentano maggiori problematiche di liceità. L’ambito di applicazione era altresì limitato, sul piano soggettivo, ai committenti con qualifica di imprenditori, escludendo sia la committenza privata, sia quella professionale ma non esercitata in forma di impresa. L’oggetto del vincolo solidale veniva viceversa esteso agli obblighi nei confronti degli enti di previdenza e assistenza coinvolti nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’appaltatore e ai predetti lavoratori il committente doveva garantire parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti diretti. Per quanto riguarda infine il limite economico della solidarietà, la norma del 1960 non prevedeva alcun “tetto” di spesa; veniva però introdotto un temine di decadenza per l’attivazione della domanda, fissato ad un anno dalla cessazione dell’appalto. Il fatto che l’art. 5 delle medesima legge prevedesse alcune deroghe all’applicazione della responsabilità solidale (quali ad es. gli appalti per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per l’installazione di impianti e macchinari, per lavori di manutenzione straordinaria ecc.) ha garantito da un lato maggiore tranquillità all’impresa committente, dall’altro ha prodotto un contenzioso giudiziale di mole enorme che tutti i commentatori ritenevano dovesse essere superato. 1.3 Decreto Legislativo 10.09.2003 n. 276, art. 29 L’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (Riforma Biagi) è senza dubbio la norma che riveste maggiore interesse per quanto concerne la figura del committente. Il comma 2 dell’art. 29 recita testualmente: “In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. Quella appena riportata è la versione attuale della norma, dato che l’art. 29 in commento ha subito due importanti rivisitazioni: - col D.Lgs. 251/2004 la responsabilità solidale del committente veniva estesa agli appalti di opere, rispetto al testo originario che la limitava agli appalti di servizi; venivano inoltre introdotti i commi 3-bis e 3-ter; quest’ultimo, a fronte di una qualificazione ambigua contenuta nel comma 2, stabilisce che il vincolo di solidarietà non trova applicazione qualora il 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 23 LAVORO committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale; - con la Legge 296/2006 (art. 1, comma 911), la responsabilità solidale del committente veniva estesa a tutti i subappaltatori e il termine di decadenza allungato a due anni, rispetto all’originario termine di un anno. Riproponiamo allora una breve analisi degli elementi caratterizzanti contenuti nella norma vigente, partendo dall’ambito di applicazione, che assume particolare rilevanza in quanto non più limitato, come per la Legge del 1960, agli appalti “endoaziendali”: ciò significa che l’attuale disciplina è applicabile a tutti i rapporti di appalto e subappalto, a prescindere dal luogo in cui le prestazioni lavorative vengono rese; la conseguenza evidente del nuovo assetto normativo, è che tutti i rapporti di appalto sono portatori di rischi potenziali per i committente, che questi rischi aumentano in misura direttamente proporzionale all’articolazione e all’allungamento della “filiera” dell’appalto e che i rischi diventano certezze laddove il partner commerciale dell’azienda offra convenienze economiche palesemente incompatibili con il rispetto dei diritti salariali e previdenziali dei lavoratori. Di stretta e crescente attualità, perché reso possibile proprio dal varo della Riforma Biagi, è il fenomeno delle rivendicazioni da parte degli Enti previdenziali, che in fase ispettiva accollano al committente le contribuzioni omesse o evase dall’appaltatore per i propri dipendenti. Circa i soggetti coinvolti abbiamo in parte detto: il committente risulta debitore coobbligato sia nei confronti dell’appaltatore che nei confronti di tutti i successivi subappaltatori; l’esclusione del committente che opera privatamente (il singolo cittadino che appalta la ristrutturazione del proprio appartamento) è sicuramente frutto di una valutazione del legislatore circa il peso crescente della responsabilità solidale, che non è limitata al corrispettivo dell’appalto. Sempre in riferimento ai soggetti, va detto per inciso che l’art. 29 in parola non sembra applicabile alla committenza pubblica, atteso che l’intero D.Lgs. 276/2003 non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale (art. 1, comma 2). Quanto all’oggetto del vincolo di solidarietà, la norma ricomprende i trattamenti retributivi dei lavoratori (di norma termine lavoratore viene ricondotto ad un rapporto di natura subordinata) e i contributi previdenziali corrispondenti; è ancora controverso se la solidarietà si estenda alle pretese degli enti assicurativi (Inail e Ipsema), mentre la soppressione della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 35, comma 34, D.L. 223/2006, ultimo periodo, consente di escludere la responsabilità solidale per l’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali. Rispetto alla norma del 1960 è venuto meno il principio di “parificazione” che imponeva trattamenti retributivi uguali tra i dipendenti del committente e quelli dell’appaltatore. Per quanto concerne, infine, il limite economico, anche in questo caso siamo di fronte ad una solidarietà “senza tetto”, bilanciata in parte da un termine di decadenza, da ultimo portato a due anni dalla cessazione dell’appalto. 2 La responsabilità dell’appaltatore 2.1 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248, art. 35, comma 28 Come abbiamo detto in premessa, il recente intervento abrogativo ha risparmiato il comma 28 della norma, che riportiamo testualmente: “L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”. Lo spirito con cui il Governo entrante ha affrontato la questione è senza dubbio quello che tende ad una semplificazione normativa e ad una sburocratizzazione dei rapporti economici: in effetti la norma della Legge Bersani aveva fin dall’inizio sollevato forti dubbi di opportunità e di coerenza, finalizzata com’era a garantire esclusivamente i crediti degli enti e congegnata in modo da rovesciare sulle imprese gli oneri di adempimenti documentali intollerabili. È noto che in fase di conversione in legge era stato introdotto il comma 34, che subordinava l’applicazione della norma all’emanazione di un Decreto Interministeriale che stabilisse con precisione la documentazione ritenuta idonea ad attestare il rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi, ad esonerare quindi l’appaltatore dalla responsabilità solidale e il committente dal rischio di sanzioni amministrative pesantissime. Il Decreto, richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria, doveva essere emesso entro i primi giorni di novembre 2006, è arrivato in realtà con 17 mesi di ritardo e prima entrare a regime è stato oggetto di abrogazione. Ebbene, siamo certi che nessuno lo rimpiangerà e che non risulta di alcuna utilità, in questa sede, ripercorrerne i contenuti. Pur in presenza di provvedimento che necessita di conferma, maggiore interesse riteniamo rivesta l’esame delle nome di legge abrogate, per le conseguenze che si determinano sulla disposizione sopravvissuta. Va anzitutto rimarcata la cancellazione delle circostanze al ricorrere delle quali l’appaltatore risultava indenne dalla responsabilità solidale (verifica documentale degli adempimenti) e del limite economico della solidarietà, commisurato al corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore: ciò determina una coobbligazione priva di “tetto”, priva di un termine decadenziale e perciò stesso incondizionata. Ugualmente decadute sono le norme che consentivano all’appaltatore (e imponevano al committente) di sospendere i pagamenti dei corrispettivi laddove non fossero accertati, per via documentale, l’assolvimento degli obblighi contributivi, 24 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A LAVORO assicurativi e fiscali da parte del subappaltatore: come già accennato sopra, il venir meno di tali prerogative, in capo al committente e all’appaltatore, comporterà la necessità di affrontare tale problematica sul piano squisitamente contrattuale (fidejussioni, garanzie personali, clausole risolutive espresse). Di segno senza dubbio positivo invece, e senza alcuna riserva, la cancellazione della spropositata sanzione amministrativa (da 5.000 a 200.000 euro) posta in capo al committente che avesse proceduto al pagamento dei corrispettivi senza verificare il corretto adempimento degli obblighi da parte degli appaltatori e dei subappaltatori. Con l’abrogazione del Decreto Ministeriale n. 74 del 25.02.2008 riteniamo infine sia stata travolta anche la disposizione sospensiva contenuta nell’art. 5 del medesimo, che rinviava l’applicazione dell’intera normativa alle prestazioni di lavoro rese una volta decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 16 giugno 2008: in assenza di altre disposizioni transitorie, la norma sulla responsabilità solidale dell’appaltatore si deve ritenere entrata in vigore il 3 giugno corrente, giorno della pubblicazione in G.U. del Decreto legge abrogativo. Tabella riepilogativa Responsabilità solidale del committente Fonte Campo di applicazione Art. 1676 CC. Appalti di opere e servizi interni ed esterni Art. 29 D.Lgs. 276/2003 Appalti di opere e servizi interni ed esterni Risponde nei confronti di: Risponde per: Limiti Decadenza Appaltatore Quanto dovuto (retribuzioni) ai dipendenti dell’appaltatore Il debito residuo del committente al momento della domanda No (valgono i termini di prescrizione ordinaria) Appaltatori e ulteriori subappaltatori Retribuzioni dei dipendenti di appaltatori e subappaltatori + contributi previdenziali No Due anni dalla cessazione dell’appalto Limiti Decadenza No No (valgono i termini di prescrizione ordinaria) Responsabilità solidale dell’appaltatore Fonte Campo di applicazione Art. 35 , comma 28, D.L. 223/2006 Subappalti di opere e servizi interni ed esterni Risponde nei confronti di: Risponde per: Unicamente il subappaltatore I crediti degli enti Previdenziali, Assicurativi e del Fisco (non le retribuzioni) 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 25 APINDUSTRIA FISCALE/LEGALE Paolo Filippi Maria Chiara Ronzani Francesco Zuech Enrica Vetrugno Segreteria: Tel. 0444.232211 Fax 0444.960835 26 Novita’ fiscali in breve Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del forum I.O. del 24/05/2008 Si è appreso dalla stampa specializzata (1) che, in occasione del forum organizzato da Italia Oggi e tenutosi in data 24/05/2008, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ad alcune questioni di dubbia soluzione. Riportiamo, in estrema sintesi, il contenuto dei principali chiarimenti emersi dal convegno. Deducibilità del costo dei veicoli dati in uso promiscuo al dipendente ® La misura del 90% prevista dall’articolo 164, lett. b-bis, del Tuir si applica sul costo al lordo (e non al netto) del fringe benefit (2) ® Secondo l’Agenzia delle Entrate, le limitazioni previste dall’articolo 164 del Tuir, assumono rilevanza anche ai fini della deducibilità degli interessi sostenuti per un finanziamento destinato all’acquisto dei veicoli a deducibilità limitata. Determinazione della plusvalenza su automezzi riscattati dal leasing ® Ai fini del calcolo della quota fiscalmente rilevante della plusvalenza (o della minusvalenza da cessione) è stato precisato che: a)nel caso di vendita nello stesso anno del riscatto, la plusvalenza assumerà rilevanza nella misura pari al rapporto tra l’ammontare dei canoni dedotti e l’ammontare complessivo dei canoni sostenuti; b)nel caso di vendita in esercizi successivi, essendosi verificato lo stanziamento di una quota di ammortamento, la predetta plusvalenza dovrà essere determinata secondo le regole dettate dallo stesso art. 164 del Tuir nel rapporto risultante dal totale dell’ammortamento dedotto (fiscalmente) ed il totale ammortizzato (civilisticamente). Ravvedimento operoso ® Il contribuente che presenta una dichiarazione integrativa a debito, deve procedere anche all’integrazione degli acconti d’imposta afferenti il periodo d’imposta successivo. Applicazione della norma sullo scorporo proporzionale delle aree ® Risulta confermata la tesi che, per il recupero dei minori oneri dedotti nel 2006, risulta necessario presentare il modello Unico2007 integrativo (3) Finanziamenti destinati all’acquisto di automezzi ___________________________ (1) Italia Oggi del 27/05/2007. (2) Vedi ipotesi n° 1 su slide n° 28 contenuta a pagina 14 dell’inserto “Atti del convegno su la fiscalità delle auto aziendali”, pubblicato sul notiziario n. Apindustria n. 4/2008. L’Agenzia propende, quindi, per una tesi restrittiva basata su una lettura meramente letterale della norma, sconfessando, di fatto, l’interpretazione logico-sistematica contenuta nella circolare n. 1/E del 19/01/2007 (emanata a chiarimento del trattamento in vigore per il 2006) che portava, invece, alla conclusione che il 90% potesse essere applicato solamente sui costi “non coperti” dal benefit o da addebito al dipendente. Sarà interessante vedere se la (discutibile) risposta verrà concretamente ufficializzata in una circolare. (3) Si veda la tesi sostenuta e l’esemplificazione fornita sul notiziario Apindustria n. 03/2008, pag.21. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A FISCALE/LEGALE In relazione agli immobili patrimonio, gli interessi afferenti ai finanziamenti destinati al loro acquisto non sono immediatamente deducibili anche se capitalizzati da un punto di vista civilistico. Ciò in quanto la norma fariferimento alle disposizioni di cui all’art.110, co.1, lett.b) del Tuir che si riferisce esclusivamente agli immobili strumentali. Ciò posto, gli interessi in questione: Interessi passivi su immobili patrimonio ® - per il periodo di imposta 2007 saranno componenti generalmente deducibili secondo il rapporto previsto dall’art.96 del Tuir nella versione in vigore sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007; - per il periodo di imposta 2008 dovrà essere valutata la loro deducibilità secondo le nuove disposizioni contenute nell’art.96 del Tuir effettuando dunque il confronto con il ROL; in ogni caso, gli stessi saranno deducibili laddove venga rispettato quanto previsto dal co.36 dell’art.1 della L. n.244/07 che prevede, con disposizione di carattere transitorio,“la non rilevanza ai fini dell’art.96 ... degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione”. Unico 2008: chiarimenti forniti in occasione del MAP del 05/06/2008 Riportiamo il seguente chiarimento di cui si è appreso dalla stampa specializzata (4), fornito dall’Agenzia delle Entrate, in occasione del modulo di aggiornamento permanente (Map) del 05/06/2008. Deducibilità ai fini IIDD dei costi per le ricariche dei cellulari ® E’ stato precisato che anche le ricariche dei cellulari e le carte prepagate sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa nella misura dell’80% (in vigore dal 2007), fermo restando la necessaria connotazione del requisito dell’inerenza e della tracciabilità. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è necessario che la spesa sia documentata (ad esempio, attraverso la ricevuta ottenibile dal bancomat dall’home banking ovvero, per le carte prepagate, dal documento rilasciato dal rivenditore). Deduzione Irap per cuneo ed incremento occupazionale: chiarimenti Con Risoluzione n. 235 del 10 giugno 2008, n. 235 (5), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: - nell’ipotesi di distacco del personale, competono al distaccatario le deduzioni relative al cuneo fiscale, secondo il principio per cui le deduzioni “seguono il lavoratore” calcolate in base ai giorni di effettivo utilizzo del personale distaccato; - ai fini del calcolo dell’incremento occupazionale, si può tenere conto anche dei lavoratori per i quali si intende fruire delle deduzioni dalla base imponibile IRAP relative al c.d. cuneo fiscale; - nel caso di trasformazione del contratto di lavoro di un apprendista in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà beneficiare della deduzione per apprendisti per tutto il periodo in cui i lavoratori sono assunti con tale qualifica. Per il restante periodo, si applicano le regole generali per i rapporti a tempo indeterminato. Istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento del quadro EC e l’estromissione degli immobili strumentali Con risoluzione n. 237/E del 10/06/2008 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, con F24, dell’imposta sostitutiva relativa alle seguenti agevolazioni previste dalla Finanziaria 2008. _______________________ (4) Si veda su “Il sole 24 ore” del 06/06/2008 l’articolo “Immobili, recupero a due vie” a cura di G.Cristofori e B. Santacroce. (5) Disponibile sul sito Apindustria Vicenza all’indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > approfondimenti > contabilità bilancio e IIDD > Irap: deduzione per cuneo fiscale ed incremento occupazionale 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A FISCALE/LEGALE Eliminazione del (solo) vincolo disponibilità riserve (1%) Affrancamento del quadro Ec con eliminazione anche del vincolo di disponibilità (12-14-16%) Riallineamento di valori nel regime del consolidato e della trasparenza (6%) Affrancamento maggiori valori emersi in operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda ® Cod. “1122”, denominato “Imposta sostitutiva per l’eliminazione del vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in ® sospensione - Art. 1, comma 34, legge n. 244/2007”. ® Cod. “1123”, denominato “Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007”. ® ® Cod. “1125”, denominato “Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11, del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007”. ® Versamento in unica soluzione Versamento in tre rate annuali (30%; 40%; 30% + interessi 2,5% sulla 2^ e terza rata) Rif. D.M.03/03/2008 Versamento in unica soluzione ® Rif. D.M.18/03/2008 Cod. “1126”, denominato “Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione ® e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir Versamento in tre rate annuali (30%; 40%; 30% + interessi 2,5% sulla 2^ e terza rata) N.B. manca ancora il decreto attuativo – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007. Estromissione immobili strumentali imprese individuali 28 ® Cod. “1127”, denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione degli immobili strumentali dall’impresa individuale - Art. 1, comma 37, della legge 244/2007. ® Versamento in tre rate (40%; 30%; 30% + interessi 3% sulla 2^ e terza rata) 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A FISCALE/LEGALE Esenzione ICI abitazione principale Il D.L. n. 93 del 27/05/2008 ha introdotto l’esonero totale dall’Ici per le abitazioni principali, diverse da quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9. Come anticipato nei giorni scorsi sul sito dell’Associazione, la novità si applica già con effetto dall’acconto 2008 (in scadenza il 16/06/2008). Per quanti avessero erroneamente provveduto al pagamento, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero delle Finanziarie, con Risoluzione n. 12/DPF del 05/06/2008, ha precisato che il rimborso deve essere disposto direttamente dal comune. Il contribuente può comunque presentare istanza al Comune interessato, entro 5 anni dal versamento. Nella citata risoluzione sono stati, inoltre, precisati i casi nei quali l’esonero trova applicazione. Abitazione principale (*) ® Pertinenze ® Immobili Iacp (*) Esente ® Corrisponde, salvo prova contraria, alla residenza del contribuente Esente ® Nei limiti però (numero e qualità) eventualmente previsti dal regolamento comunale ® Esente ® Alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica Immobili cooperative edilizie (*) ® Esente ® Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari Ex casa coniugale (*) ® Esente ® A condizione che il coniuge non assegnatario non sia proprietario di altra abitazione nello stesso comune dove si trova la casa coniugale Immobili assimilati con regolamento comunale (vigente al 29/05/2008) (*) Cittadini italiani residenti all’estero ® Esente ® L’esenzione opera indipendentemente che il Comune abbia assimilato dette abitazioni solo ai fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata. Trattasi, ad esempio, del caso delle abitazioni assegnate in uso gratuito ad un parente ® Imponibile ® Si applica detrazione ed eventuale aliquota agevolata se l’immobile è a disposizione e non locato. L’esenzione trova applicazione solo se il regolamento vigente al 29/05/2008 prevede l’assimilazione (*) Escluse quelle classificate in categoria A1, A8 o A9, per le quali rimane dovuta l’Ici con l’applicazione della detrazione e dell’eventuale aliquota ridotta deliberata dal Comune. ____________________ (6) www.apindustria.vi.it > fiscale > approfondimenti > Ici (7) Analogo discorso vale per chi ha effettuato il pagamento, con F24, utilizzando il credito “parcheggiato” nel 730. Per il credito “parcheggiato” e concretamente non utilizzato mediante presentazione del modello F24 in compensazione, non pare ravvisabile altra via che quella della presentazione di una dichiarazione integrativa, al fine del recupero del minore credito rimborsato dal sostituto. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 29 FISCALE/LEGALE Rivalutazione di terreni già rivalutati: il rimborso spetta solo entro 48 mesi dal pagamento Con riguardo alla rivalutazione in scadenza per il 30/06/2008 (art. 1, co.91, L. n. 244/2007) tramite la quale i soggetti Irpef possono effettuare la rideterminazione del valore (di carico) dei terreni edificabili ed agricoli nonché delle partecipazioni non quotate, posseduti al 01/01/2008 (e con riferimento al valore di tale data), con risoluzione 10 giugno 2008, n. 236, l‘Agenzia delle Entrate, con riguardo ad un quesito posto da un contribuente che intendeva rideterminare, con una nuova rivalutazione, il valore del terreno già rivalutato alla data del 01/01/2002 (con imposta versata nel dicembre 2002), ha precisato che: • non può essere chiesto il rimborso dell’imposta il cui termine di versamento è trascorso da più di 48 mesi (art. 38 del DPR n. 602/73); • non può compensare le somme già pagate. La domanda di rimborso non può essere presentata ricorrendo al termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (articolo 21, D.L. n. 546/1992) poiché la nuova rivalutazione concessa dalla legge Finanziaria 2008 non costituisce una proroga delle precedenti disposizioni, dal momento che il presupposto per poter usufruire della nuova agevolazione, ossia il possesso dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, è diverso da quello inizialmente previsto. Accantonamenti da Tfm deducibili per competenza solo se la data è certa Con risoluzione n. 211/E del 22 maggio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato degli amministratori sono deducibili per competenza dal reddito d’impresa solo se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa antecedente all’inizio del rapporto, ai sensi dell’art.17, co.1, lett.c) del Tuir. Diversamente, il relativo costo risulta, secondo l’Agenzia, deducibile solamente nell’anno di effettiva erogazione (9). _________________ (9) La posizione non è condivisa in modo univoco dalla dottrina. Dichiarazioni fiscali: proroga dei termini Con Decreto Legge 3 giugno 2008 n. 97 pubblicato in G.U. n. 128/2008 viene confermato il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni mod. 730, 770, ed Unico 2008 in via telematica, annunciato con comunicato stampa del Ministro dell’Economia e Finanze il 29/05/2008. In particolare, la proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di quest’anno interessa solo la modalità di trasmissione telematica, pertanto, non è prevista nessuna proroga per le persone fisiche che presentano la dichiarazione con modalità cartacea. Il nuovo calendario di presentazione delle principali dichiarazioni risulterà il seguente: ADEMPIMENTI FISCALI modello UNICO Cartaceo (1) consegna in posta TERMINE ORDINARIO 30 GIUGNO 2008 NOTE ————— 31 MARZO 2008 modello 770 SEMPLIFICATO (prorogato al 30/4/2008 e successivamente al 31/5/2008) 30 NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE 10 LUGLIO 2008 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A FISCALE/LEGALE ADEMPIMENTI FISCALI modello 770 ORIDNARIO dichiarazione IVA – autonoma – modello UNICO PF trasmissione telematica TERMINE ORDINARIO NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE 31 LUGLIO 2008 31 LUGLIO 2008 31 LUGLIO 2008 31 LUGLIO 2008 31 LUGLIO 2008 30 SETTEMBRE 2008 NOTE La scadenza è riportata prudenzialmente per il 31 luglio, in attesa di conferme sull’estensione delle proroga a settembre, disposta dal D.L. n. 97/2008. La scadenza è riportata prudenzialmente per il 31 luglio, in attesa di conferme sull’estensione delle proroga a settembre, disposta dal D.L. n. 97/2008. Per persone fisiche, non titolari di partita Iva, che intendono avvalersi della modalità telematica. ·Per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare (1 gennaio - 31 dicembre 2007). modello UNICO SC / ENC trasmissione telematica 31 LUGLIO 2008 30 SETTEMBRE 2008 ·Per le società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell’arco temporale tra il 1 maggio 2008 ed il 30 settembre 2008. Particolare attenzione si dovrà porre in presenza di operazioni straordinarie. ·Per le persone fisiche titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione; modello UNICO PF / SP trasmissione telematica 31 LUGLIO 2008 30 SETTEMBRE 2008 ·Per le società di persone, associazione tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati. Particolare attenzione si dovrà porre in presenza di operazioni straordinarie. Si evidenzia che nessuna modifica è stata annunciata in merito alla scadenza dei versamenti a saldo ed in acconto delle imposte (16 giugno e 16 luglio 2008) relativi alla dichiarazione dei redditi. Si ricorda, infine, che la rimodulazione delle scadenze comporta il differimento dei termini connessi ad altri istituti come il ravvedimento. PROROGA DEL TERMINE PER L’OPZIONE IRAP L’Agenzia dell’Entrate, con provvedimento n. 86175/2008 del 29 maggio 2008, ha prorogato i termini per la presentazione telematica al 31 ottobre 2008 del modello di comunicazione dell’opzione per la determinazione della base imponibile Irap, secondo le nuove regole previste per le società di capitali da parte delle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. _________________________ (1) Questa modalità è riservata alle sole persone fisiche che non possono presentare il modello 730. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 31 APINDUSTRIA ESTERO Martina Calzi Elena Fassa Giancarlo Marini Alessandra Novello Segreteria: Tel. 0444.232259 Fax 0444.960835 [email protected] 32 Certificato d’Origine I certificati d’origine sono dei documenti, disciplinati dal Regolamento C.E.E. 2454/93 del 02.07.1993, che attestano l’origine NON PREFERENZIALE della merce e che normalmente accompagnano i prodotti esportati in via definitiva verso alcuni paesi che necessitano di una attestazione di origine di questo tipo. Il certificato di origine non viene né chiesto né rilasciato per cessioni intracomunitarie. Enti competenti al rilascio Il certificato d’origine deve essere richiesto alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione l’azienda esportatrice ha la sede legale o in quella circoscrizione nella quale il richiedente ha un’unità operativa o una filiale principale risultante dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. In via eccezionale, il certificato può essere chiesto alla Camera di Commercio del luogo in cui si trova l’esportatore con la merce da spedire all’estero ed i relativi documenti giustificativi dell’origine; in questo caso occorre l’autorizzazione preventiva da parte della CCIAA territorialmente competente. Modulistica Per ottenere il certificato d’origine bisogna presentare l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio Commercio Estero della CCIAA. I formulari, realizzati su carta autocopiante e provvisti di un numero di serie che viene annotato, al momento del ritiro, su di un apposito registro, sono composti da: · 1 originale su carta arabescata che costituirà il certificato d’origine vero e proprio, · 2 copie su carta gialla, con menzione “copia” che possono essere vistate su richiesta oltre all’originale, · 1 copia gialla che viene trattenuta dall’Ufficio, · 1 modulo su carta rosa, che è la richiesta di certificato. Per il visto di ulteriori copie dell’originale, oltre alla seconda, sono disponibili appositi modelli su fogli singoli gialli non numerati. Eventuali formulari inutilizzati, o compilati erroneamente, dovranno essere restituiti alla Camera di Commercio; in caso di distruzione accidentale dei formulari, dovrà essere presentata alla Camera di commercio apposita dichiarazione di distruzione; mentre in caso di smarrimento o furto dei formulari dovrà essere consegnata una copia della denuncia presentata alle competenti Autorità di Polizia. Compilazione dei moduli I formulari, composti da originale, copie e domanda, devono essere compilati dal richiedente: così viene definito lo speditore designato nel certificato di origine oppure altre persone, qualora risulti dalla loro professione o dai documenti, che sono autorizzate dallo speditore a presentare la domanda (caso delle triangolazioni commerciali, degli spedizionieri e degli intermediari). I formulari devono essere compilati a macchina e in lingua italiana. Il certificato e la domanda non debbono essere corretti con abrasioni o soprascritte; le eventuali modifiche devono essere eseguite barrando le indicazioni errate e aggiungendo le indicazioni desiderate. Ogni modifica eseguita in tal modo deve essere approvata dal suo autore e vistata dall’organismo che rilascia il certificato. Ogni articolo descritto sulla domanda e sul certificato deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente sotto l’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Tutti gli spazi non utilizzati devono essere barrati onde rendere impossibile qualsiasi ulteriore aggiunta. Il modulo deve essere firmato dal legale rappresentante della Ditta richiedente, sulla copia rosa di 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A richiesta rilascio, in basso a destra e sul retro, sotto alla dichiarazione di origine. Modulo originale Si deve compilare soltanto la parte frontale, su carta arabescata, dalla casella 1 alla 7 come descritto di seguito. Casella 1: “speditore” Va scritto il nome, cognome o ragione sociale e l'indirizzo completo dello speditore. Per speditore si intende colui che redige la fattura di vendita delle merci e/o chi è responsabile della loro esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi. Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita, nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura “PER CONTO DI”, seguita dal nominativo di chi emette la fattura di vendita all’estero, la cui copia dovrà essere allegata alla domanda, unitamente alla delega a richiedere il certificato. Casella 2: “destinatario” Va scritto il nome, cognome, ragione sociale, indirizzo completo dell’acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso perché le sigle non sono ammesse. E’ possibile usare la dicitura “ALL’ORDINE”, seguita dal nome del Paese di destinazione. Qualora la merce sia destinata ad un paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura “PER ULTERIORE RIESPORTAZIONE”. Casella 3: “paese di origine” Va scritto il Paese di origine della merce: per le merci di origine comunitaria si deve usare esclusivamente la dicitura “COMUNITÀ EUROPEA” seguita, eventualmente, dal nome del Paese membro. Il certificato di origine può essere chiesto anche per le merci di origine non comunitaria, in questo caso, nella casella 3 va indicato il Paese terzo. In via eccezionale e qualora le esigenze commerciali lo richiedano, è possibile per una sola spedizione indicare più Paesi di origine nella casella 3, avendo cura di precisare, nella successiva casella 6 relativa alla descrizione della merce, il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato. Casella 4: “informazioni riguardanti il trasporto” E’ consigliabile indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Nel caso che la merce venga trasportata con mezzi diversi, si può scrivere la dicitura “TRASPORTI MISTI”. Qualora il mezzo di trasporto usato non sia conosciuto al momento della richiesta del certificato, può essere scritta la dicitura “DA STABILIRSI”. Casella 5: “osservazioni” Possono essere indicate informazioni utili per l’identificazione della spedizione come ad esempio: il numero della licenza o del credito documentario, gli estremi della fattura, ecc.. Casella 6: “numero d’ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli: denominazione delle merci” Questa casella serve per l’identificazione delle merci per numero, marche, sigle, quantità e natura dei colli, o altro, utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, che la loro denominazione commerciale consueta. E’ necessario che la descrizione delle merci sia chiara, tale da consentire la loro identificazione, utile anche per una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione. Le indicazioni generiche - quali “prodotti chimici”, “prodotti metallici”, “macchinari” e simili - non sono sufficienti. Se la casella 6 non è sufficiente per la descrizione delle merci è possibile: — designare le merci con una denominazione molto generica seguita dall’indicazione “SECONDO APINDUSTRIA ESTERO 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 33 APINDUSTRIA ESTERO 34 FATTURA ALLEGATA” e presentare alla Camera di Commercio, contemporaneamente al certificato, due esemplari della fattura: un esemplare verrà restituito unitamente al certificato di origine e l’altro sarà conservato dalla Camera con la domanda; — oppure proseguire l’enumerazione dei prodotti, utilizzando uno o più moduli di certificato di origine che verranno quindi considerati come facenti seguito al primo. Per ciascun modulo aggiuntivo è necessario compilare sia la domanda (modulo rosa) che le copie del certificato (modulo giallo) in tanti esemplari quanti sono stati fatti per il primo originale ed inoltre occorre compilare tutte le caselle di questi moduli aggiuntivi, ricordando di barrare lo spazio rimanente, immediatamente sotto la descrizione dei prodotti. Casella 7: “quantità” Va indicata la quantità, netta o lorda, dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi ecc.). La prassi e le indicazioni verbali di Unioncamere, privilegiano la scelta del peso come strumento per esprimere la quantità, anche quando l’unità di misura utilizzata ai fini commerciali è diversa (litri per i liquidi, metri quadrati per le pelli, ecc.). Spetta comunque all’azienda scegliere l’unità di misura più opportuna per esprimere il peso. Normalmente si indicano il peso lordo e netto della merce oggetto della spedizione. Casella 8: riservata alla Camera di Commercio Modulo copia Tali moduli, su carta gialla, hanno le stesse caselle dell’originale e vengono compilati automaticamente, essendo i formulari su carta autocopiante. La ditta può richiedere, secondo le proprie esigenze commerciali, una o più copie di ogni certificato. Modulo domanda Il modulo domanda, di colore rosa, va compilato dal richiedente secondo le modalità descritte di seguito. Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità penali del dichiarante in merito alla loro veridicità previste adl D.P.R. 445/2000 (1). Caselle da 1 a 7 - parte frontale Sono identiche a quelle dell’originale, vengono compilate automaticamente con il sistema autocopiante. Casella 8: richiesta Riproduce la formula di richiesta del certificato, che comprende sia la dichiarazione sull’esattezza e veridicità delle informazioni, notizie e documenti giustificativi che corredano la domanda, nonché l’impegno a presentare informazioni e giustificativi supplementari su richiesta delle Autorità ed organismi abilitati al rilascio dei certificati di origine. Dopo la compilazione a ricalco delle caselle da 1 a 7, è consigliabile staccare il modulo rosa ed apporre, nella casella 8, nome e cognome per esteso, qualifica, firma e timbro del richiedente, per poter quindi procedere alla compilazione del retro. Casella 9: richiedente diverso da speditore Si utilizza unicamente se il richiedente non coincide con lo speditore e quindi si deve scrivere nome, cognome o ragione sociale del richiedente. Il richiedente, in questo caso, deve essere in possesso di una delega, rilasciata su carta intestata dello speditore, da allegare alla domanda del certificato. E’ la casella nella quale normalmente viene apposto il timbro e la firma dello spedizioniere doganale. __________________ (1) Art. 76 DPR 445/2000: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A Retro del Modulo di domanda Sul retro del modulo di domanda è stampata la dichiarazione sull’origine delle merci esportate, che deve essere sottoscritta dal richiedente. L’origine della merce viene determinata ai sensi del Reg. CEE 2913/92 art. 21 e 24. Il Reg. CEE 2454/93 stabilisce norme particolari per determinare l’origine di: • art. 35 e seguenti e Allegato X: prodotti tessili della sezione XI della tariffa doganale, • art. 41 e seguenti: pezzi di ricambio destinati a macchine o apparecchi precedentemente spediti, • Allegato XI: alcuni tipi di merce. E’ quindi necessario compilare con la massima cura uno dei seguenti paragrafi. Paragrafo 1 Se la merce è di origine interamente comunitaria, bisogna indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione. Occorre indicare la località dove si trova lo stabilimento nel quale la merce è stata effettivamente prodotta. La ditta che spedisce merci prodotte da terzi deve indicare l’indirizzo del produttore e allegare copia della fattura con la quale ha acquistato la merce dal produttore. Nel caso in cui la merce sia stata acquistata da un commerciante e non direttamente dal fabbricante, il richiedente deve farsi rilasciare dal venditore/commerciante una dichiarazione attestante il Paese di origine della merce e, ove possibile, altra documentazione giustificativa dell’origine come la bolla d’importazione, le fatture d’acquisto, ecc.. Paragrafo 2 Se la merce non è interamente di origine comunitaria, ma ha subito una trasformazione sufficiente a conferire l’origine comunitaria, deve essere indicato il nome e l’indirizzo dell’impresa che ha eseguito “l’ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in una impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” (art. 24 Reg. CEE 2913/92); anche in questo caso dovrà essere indicata la località ove effettivamente è stata eseguita la trasformazione e non l’indirizzo della sede sociale dell’impresa. Paragrafo 3 Se la merce non è di origine comunitaria, ma di un Paese terzo, occorre allegare alla domanda i documenti che giustificano l’origine delle merci: — i certificati di origine rilasciati da altri organismi abilitati al rilascio; — le fatture, le dichiarazioni d’origine rilasciate da produttori nel quadro di accordi preferenziali, o altri documenti giustificativi. Tuttavia la Camera di Commercio addetta al rilascio, qualora lo ritenga necessario, può chiedere la presentazione di ulteriore documentazione a conferma dell’origine delle merci. Salvo eccezioni, non sono ammesse fotocopie dei documenti giustificativi dell’origine Di norma sul certificato di origine non debbono essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso. Qualora esigenze commerciali o bancarie o disposizioni delle Autorità del Paese importatore esigano menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste devono essere valutate singolarmente dalle Camere di Commercio emittenti che a loro discrezione possono accettarle o rifiutarle. Il rilascio del certificato è immediato. Allegati Fattura commerciale: per la richiesta e il rilascio del Certificato di Origine è necessario allegare la fattura commerciale dalla quale deve essere in regola con i requisiti dell’art. 21 del D.P.R. 633/72. In particolare devono essere presenti i dati del cedente (comprensivo della partita IVA) e APINDUSTRIA ESTERO 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 35 APINDUSTRIA ESTERO 36 del cessionario; la natura la quantità e la qualità dei beni oggetto dell’esportazione, i corrispettivi, i dati necessari per determinare la base imponibile, l’aliquota o gli estremi per l’esenzione IVA. E’ importante che la fattura sia corretta altrimenti l’Ufficio competente della Camera può rifiutare il rilascio del certificato di origine. Si precisa che la fattura viene tenuta agli atti dalla Camera di Commercio, non viene allegata al certificato di origine (salvo nel caso venga richiesto) e non viene in alcun modo inviata o sottoposta al cliente. Fattura pro forma: nel caso in cui al posto della fattura commerciale venga presentata una fattura proforma, la Camera rilascia un Certificato di Origine pro forma, in tutto e per tutto identico all’altro, con la sola aggiunta della indicazione PRO FORMA. Prove dell’origine della merce Qualora la merce non sia comunitaria o non sia stata prodotta direttamente dal fornitore indicato nel retro del modulo di richiesta,copie degli allegati vengono tenute agli atti dalla Camera e non vengono fornite ai destinatari della spedizione. Certificato di origine a fronte di lettera di credito E’ bene sottolineare che il rilascio di Certificato di origine a fronte di una lettera di credito può creare delle difficoltà se le richieste del credito non sono facilmente eseguibili o accettabili dai funzionari della Camera di Commercio. Un esempio è la richiesta di certificato di origine per una transazione intracomunitaria. Infatti qualsiasi richiesta derivante dal testo della lettera di credito che comporti menzioni o dichiarazioni di varia natura, diversi dallo standard, dovranno essere valutate singolarmente dall’ufficio emittente, che a discrezione può accettarle o rifiutarle: l’esito non è pertanto scontato. Si consiglia quindi di fare degli emendamenti al testo del credito in fase di negoziazione. Per informazioni sulla determinazione dell’origine della merce, il sig. Marini è disponibile presso l’Ufficio Estero dell’Associazione. Bolletta doganale: novità Con Comunicazione del 10 aprile 2008, l’ Agenzia delle Dogane ha divulgato precisazioni in merito a quanto disposto con Circolare n. 45/D del 18 dicembre 2006, in relazione alle nuove modalità di compilazione del Documento Amministrativo Unico (DAU). In particolare, sono state fornite indicazioni per la corretta compilazione della Casella 44 del DAU – menzioni speciali/documenti presentati/certificati ed autorizzazioni – nella quale vanno inserite le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili, nonché i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, gli esemplari di controlli T5, i riferimenti al Cites, al dual use, alle licenze, ecc. per tutti i singoli prodotti oggetto dell’operazione doganale. Si tratta comunque di dati che devono essere inseriti a cura degli spedizionieri doganali, ma è importante che l’impresa sappia che essi sono necessari per poter procedere all’operazione doganale. Al fine di semplificare la lettura delle bollette doganali da parte delle persone che lavorano nelle aziende riportiamo sinteticamente alcune semplici regole per capirne il contenuto e valutare eventuali errori. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A COME LEGGERE LE BOLLETTE DOGANALI Le merci sia in esportazione che in importazione sono dichiarate in dogana utilizzando il D.A.U. (Documento Amministrativo Unico). Esso si compone di otto fogli che, separatamente, sono utilizzati per le operazioni di esportazione, di transito e di importazione. La dichiarazione compilata per iscritto viene presentata alla dogana solo in presenza della disponibilità fisica della merce, e diviene bolletta o documento doganale dopo essere stata accettata e numerata. ESPORTAZIONI : periodo antecedente il 1° luglio 2007 Fino a giugno 2007 l’esemplare 3 del D.A.U., (ad eccezione delle triangolazioni, esportazioni congiunte, esportazioni a groupages ecc.), era il “documento doganale” di rilevanza esterna che l’esportatore doveva acquisire agli atti quale prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale comunitario. La lettura di tale documento richiede un attento controllo dei seguenti elementi particolarmente importanti: · Riq. 22): il valore e la valuta (il cambio applicato è quello doganale); · Riq. 31) e 33): la qualità della merce con riferimento anche alla voce doganale; · Riq. 38) e 41): la quantità della merce espressa con il peso netto ed eventualmente una unità di misura supplementare; · Riq. 44): il codice N380, gli estremi della fattura di vendita; · Nel retro dell’esemplare 3: le attestazioni di avvenuta esportazione che dimostrano l’uscita dal confine doganale comunitario; di solito è il timbro della dogana di confine con la data. ESPORTAZIONI: periodo successivo al 1° luglio 2007 Dal 1° luglio 2007, l’esemplare 3 del D.A.U. è stato sostituito,nella maggioranza delle operazioni, dal documento di accompagnamento D.A.E.. Il DAU viene ancora usato, per un periodo transitorio, per le dichiarazioni domiciliate, le esportazione abbinate a transito “T2”, e poche altre (1). Nei casi in cui si usa il DAU, vale quanto annunciato per il regime ante 1 ° luglio 2007. Vale la pena di osservare che l’esemplare 3 del D.A.U. era e rimane, nei casi previsti, il “documento doganale” che l’esportatore acquisisce agli atti quale prova dell’avvenuta esportazione, mentre il D.A.E. è un documento di accompagnamento di cui è previsto il rilascio in due soli esemplari per fini interni doganali (dogana di emissione/dogana di uscita). Con il DAE, non viene emessa nessuna copia per l’esportatore che non ha la possibilità di documentare, se non indirettamente, né la data di effettuazione dell’operazione né la prova di uscita della merce dal territorio doganale comunitario. Contrariamente al D.A.U. inoltre, sul Documento di Accompagnamento non è possibile controllare un elemento essenziale come la valuta e l’importo fatturato. In mancanza di una copia del D.A.U., un utile riferimento al valore è possibile confrontando il valore statistico (riportato sempre in EURO) con l’importo fatturato. Operazioni di TRANSITO “T2” Il Transito – T2 - normalmente è abbinato alle operazioni di esportazione ed è utilizzato quando le merci, per raggiungere il luogo di uscita (ad esempio porto di Amsterdam) oppure un ufficio doganale situato all’interno di un paese terzo (ad esempio Oslo) devono attraversare rispettivamente il territorio o parte del territorio di un Paese terzo. Le merci dal luogo di partenza sono scortate dal D.A.T. (Documento Accompagnatorio per il Transito) e all’esportatore attualmente è consegnato l’esemplare “3” del D.A.U. per la lettura del quale rimandiamo al primo commento. ___________________ (1) Si veda anche l'articolo sulla prova dell’avvenuta esportazione nel notiziario n. 4 del 15.04.08. APINDUSTRIA ESTERO 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 37 APINDUSTRIA ESTERO 38 IMPORTAZIONI Dopo il 1° luglio 2007 non è cambiato nulla e pertanto all’importatore viene consegnato l’esemplare “6” del D.A.U. E’ bene controllare: · Il valore e la valuta (riquadro 22), · La qualità e la quantità della merce (riquadri 31,35,38 e 33) con riferimento alla voce doganale, · Gli estremi della fattura di acquisto (Cod. N380 nel riquadro 44), · Il “calcolo delle imposizioni” (riquadro 47) e cioè i diritti liquidati e riscossi dalla dogana. Per quanto riguarda i diritti liquidati, in particolare dazio ed IVA, di seguito riportiamo brevemente il sistema di calcolo del valore imponibile: · Il dazio, codice A00, è riscosso nella percentuale prevista e il valore imponibile è calcolato sommando al valore della merce la quota parte del costo del trasporto fino al confine comunitario (ad esempio nel caso di merce resa EXW oppure FOB), oppure detraendo dal valore della merce la quota parte del costo del trasporto comunitario e/o italiano (nel caso di merce resa a destino). · Il costo del trasporto sommato o detratto dal valore di transazione è indicato nel riquadro 12. · L’IVA, codice 405, oppure codice 406 se viene presentata la dichiarazione di intento, è riscossa sul valore della merce, comprensivo del costo del trasporto fino al luogo di introduzione nel territorio nazionale indicato nel documento di trasporto, e comprensivo dell’importo del dazio e degli eventuali altri diritti doganali soggetti ad IVA. Per maggiori dettagli è possibile contattare il sig. Marini – doganalista – presso l’Ufficio estero di dell’Associazione. Dichiarazioni Intrastat – invio telematico Attualmente le dichiarazioni INTRASTAT, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni intracomunitarie, possono essere presentate all’Ufficio delle Dogane competente per territorio ed entro i termini di scadenza previsti, con i seguenti mezzi: - presentazione a mano all’Ufficio INTRA della Dogana, in forma cartacea e in duplice esemplare, del modello INTRA 1 o del modello INTRA 2, con allegato l’elenco delle operazioni effettuate, oppure con allegato un dischetto contenente i dati delle operazioni stesse. Per ricevuta una copia, munita del numero di protocollo, sarà restituita all’operatore; - spedizione degli elenchi con la medesima procedura sopra specificata però in un unico esemplare, a mezzo raccomandata, conservando la ricevuta quale prova dell’avvenuta regolare presentazione; - presentazione usufruendo del sistema telematico doganale (E.D.I.) avendo cura di stampare la ricevuta di trasmissione con il numero di protocollo e l’esito positivo. Con nota del 20 maggio 2008 l’Ufficio delle Dogane di Vicenza informa che in futuro questa procedura, nel più ampio progetto di telematizzazione già oggi ampiamente diffuso nell’ambito delle attività di competenza sia dell’Agenzia delle Dogane che dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe cambiare, con l’obbligatorietà dell’invio telematico delle dichiarazioni. Anche se non ancora ufficialmente comunicato, la previsione di tale obbligo potrebbe riguardare le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2009. Siamo certi che l’eventuale avvio dal prossimo anno dell’obbligatorietà di utilizzo del sistema telematico per la presentazione delle dichiarazioni INTRA, in particolare per quelle aziende che attualmente presentano i modelli completamente in forma cartacea, sarà di notevole impatto operativo ed organizzativo. Ci saranno ovviamente minori problemi per quei soggetti che già oggi provvedono a creare e trasferire su dischetto il flusso dei dati delle operazioni effettuate. In particolare per presentare per via telematica le dichiarazioni INTRA è necessario: - essere in possesso di un programma per la gestione delle dichiarazioni INTRASTAT mediante 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A informatizzazione dei dati relativi ai documenti inseriti. Per tale prima operazione è possibile usufruire del programma “INTRA WEB” (Software Intrastat: programma per la compilazione e il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni) fornito gratuitamente e che è possibile scaricare dal sito dell’Agenzia delle Dogane (www.agenziadogane.it). - richiesta di adesione al servizio telematico doganale (E.D.I. – Electronic Data Interchange) da trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Dogane. Sarà cura dell’Associazione portare a conoscenza delle Aziende sia la conferma dell’avvio dell’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni, sia eventuali particolari istruzioni che a tale proposito verranno fornite. Il signor Marini dell’Area Estero dell’Associazione è disponibile per fornire ulteriori chiarimenti sulle modalità e la procedura da seguire. Rimane naturalmente la possibilità di conferire apposita delega ad un terzo soggetto, autorizzato, e in possesso di una propria “firma digitale”, ad assolvere a tutte le pratiche necessarie. Servizio di compilazione e presentazione degli Intrastat Centro API Servizi, grazie alla collaborazione con Giancarlo Marini, doganalista a Vicenza e consulente dell’Associazione, offre il servizio di compilazione e presentazione dei Modelli Intrastat alle aziende associate. Per maggiori informazioni sulle modalità e sui costi, potete contattare direttamente l’Ufficio Estero di Apindustria Vicenza (tel.0444.232259). _______________________________________________________________ RESTITUIRE VIA FAX AL NUMERO 0444.960835 - UFFICIO ESTERO Azienda _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Indirizzo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Referente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ chiede maggiori le informazioni circa le modalità per poter usufruire del servizio di: Compilazione e presentazione dei modelli Intrastat. APINDUSTRIA ESTERO 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 39 APINDUSTRIA ESTERO 40 Missione economica nei Paesi Nordici CONEXPORT PMI, il consorzio per la promozione delle esportazioni di APINDUSTRIA VICENZA, in collaborazione con CONFAPI VENETO, sta studiando l’organizzazione di una missione economica nei Paesi Nordici (indicativamente in Svezia, Finlandia, Danimarca), da realizzarsi indicativamente a fine novembre-inizi dicembre 2008. L’iniziativa prevede l’organizzazione di incontri d’affari bilaterali con operatori locali, selezionati sulla base delle specifiche richieste delle aziende venete. L’iniziativa, che gode di un contributo della Regione Veneto, è riservata al settore della meccanica, meccatronica, innovazione, particolarmente nelle specializzazioni: - macchinari ed attrezzature produttive, meccanica strumentale, macchine utensili, subfornitura - tecnologie ambientali e della conservazione dell’ambiente, dell’energia e delle fonti rinnovabili - nanotecnologie e biotecnologie - macchinari elettromedicali, di analisi e per laboratori - nautica da diporto Qualora interessati a partecipare Vi preghiamo segnalarci i Vostri dati aziendali via e.mail ([email protected]) oppure via fax (0444.960835) per una prima indagine preliminare entro mercoledì 25 giugno p.v. azienda: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ website: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ settore: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ attività: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ obiettivi nei Paesi Nordici (vendita, acquisto, collaborazioni, J/V, sviluppo di progetti): ___________________________________________ persona di riferimento: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ telefono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ News di commercio estero Birmania Con Regolamento CE n. 385/2008, la Commissione CE ha previsto la proroga e l’inasprimento delle misure restrittive (restrizioni all’importazione e all’acquisto, restrizioni all’esportazione, congelamento di fondi e risorse economiche, restrizioni al finanziamento di alcune imprese) delle relazioni economiche a suo tempo adottate contro la Birmania/Myanmar. L’elenco delle merci e delle imprese soggette a restrizione è consultabile al sito http://eur-lex.europa.eu Capitali Talibani Con Regolamento CE n. 400/2008 del 5 maggio 2008, la Commissione CE ha ribadito le misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate ai talibani afghani; in particolare, è stato aggiornato l’ elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all’ estero. R.D. del Congo: restrizioni Con una Posizione Comune il Consiglio UE ha rinnovato le misure restrittive nei confronti del Congo, già sanzionato nel 2005: si tratta in particolare del divieto di fornitura di armi, munizioni, equipaggiamenti militari, nonché’ qualsiasi tipo di assistenza tecnica connessa al settore degli armamenti. Panama: dazio zero per le importazioni di alcuni prodotti e materie prime Il governo panamense ha annunciato l’eliminazione dei dazi doganali per le importazioni di circa 93 prodotti tra i quali: prodotti del regno animale, del regno vegetale, grassi e oli animale vegetali, alimentari, prodotti delle industrie chimiche, gomma e lavori di gomma, metalli comuni e loro lavori, macchine ed apparecchi. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A APINDUSTRIA CREDITO Vittorio Rigotti Francesca Costa Barbara Rossi Daniela Fumarola Speciali finanziamenti Ferie 2008 – saldo/acconto imposte Informiamo le aziende interessate che in occasione delle prossime scadenze potranno essere richiesti, tramite le banche convenzionate con APIVENETO FIDI, speciali finanziamenti per la corresponsione ai dipendenti di somme a titolo di premio feriale e per saldo/acconto di imposte. In particolare: 1) l’importo massimo del finanziamento per saldo acconto imposte è di Euro 150.000 (allegare l’ultima dichiarazione dei redditi); 2) l’importo massimo concedibile per premio feriale e/o 14^ mensilità è di Euro 1.500 per dipendente (allegare alla richiesta di garanzia una copia dell’ultimo modello DM 10 INPS); 3) il finanziamento può essere richiesto sia come apertura di credito semplice, con rate mensili a decurtazione, sia come smobilizzo di effetti sbf e/o anticipi export una tantum; 4) la durata massima del prestito è di 6 mesi con rientro a rate costanti (piano di rimborso flessibile eventualmente da pre-concordare); 5) prima dell’erogazione ogni precedente analogo finanziamento dovrà essere stato interamente rimborsato e l’impresa deve risultare in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte; 6) APIVENETO FIDI esaminerà le richieste di garanzia pervenute alle sedi operative entro e non oltre il 20/07/2008 . Potranno accedere agli speciali finanziamenti anche imprese non socie di APIVENETO FIDI. Per le modalità operative prendere contatto con l’Ufficio Garanzie della sede di Vicenza: tel. 0444/232240 – fax 0444/232258 - e.mail: [email protected] Referenti: Francesca Costa, Daniela Fumarola. La documentazione per la richiesta di finanziamento è reperibile presso le sedi operative di Apiveneto Fidi e sul sito internet all’indirizzo www.apivenetofidi.it nella sezione “modulistica”. BANCHE CONVENZIONATE PER SPECIALI PLAFOND SU FINANZIAMENTI FERIE 2008 – SALDO/ACCONTO IMPOSTE Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Antonveneta Tasso Variabile: Euribor 3 mmmp/365 + spread 1,500 punti Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Banca Agricola Mantovana Banca dell’Artigianato e dell’Industria 06/2008 Tasso Variabile: Euribor 6m media 2 mesi trim. prec./360 + spread 2,500 punti Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Tasso Variabile: Euribor 3 o 6 m puntuale/365 + spread 2,150 punti Segreteria Tel. 0444.232240 Fax 0444.232258 41 APINDUSTRIA CREDITO 42 Banche di Credito Cooperativo del Veneto Banca Popolare dell’Emilia Romagna Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Tasso Variabile: Euribor 6 mmmp/365 + spread 1,350 punti Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Tasso Variabile: Euribor 3 mmmp/365 + spread 1,350 punti Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Tasso Variabile: Euribor 1 mmmp/365 + spread 1,500 punti Forma tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Banca Popolare di Vicenza Tasso variabile: Euribor 3 m puntuale/365 (arr. al centesimo superiore) + spread 1,400 punti Forma Tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Credito Bergamasco Unicredit Banca Unicredit Corporate Banking Tasso Variabile: Euribor 1 mmmp/365 + spread 2,000 punti Forma tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Tasso Variabile: Euribor 1 mmmp/365 + spread 1,750 punti Forma tecnica: apertura di credito semplice con piano di rientro mensile Veneto Banca Tasso Fisso: 6,000 % Spese istruttoria: € 100.00 Agevolazioni per la costituzione di nuove imprese Riportiamo di seguito una sintetica presentazione delle agevolazioni attivate dalla Regione del Veneto, mirate a favorire imprese di nuova o recente costituzione, avviate da giovani imprenditori di età inferiore ai 35 anni e/o da donne. Le agevolazioni sono strutturate con la modalità “a sportello”, pertanto risultano sempre accessibili, purché nei limiti della loro dotazione patrimoniale, ed intervengono con un contributo a fondo perduto abbinato ad un finanziamento a tasso agevolato, operando su un preciso progetto di investimento di valore compreso fra € 20.000 e € 100.000. L’area Credito & Finanza dell’Associazione, rimane a disposizione per valutare, insieme agli imprenditori, i nuovi progetti di investimento e formulare le richieste di agevolazione, che possono rappresentare validi aiuti nell’impegnativo percorso di start-up delle nuove idee imprenditoriali. (Per informazioni e contatti. Nord Est Finanza Srl Unipersonale; referente Rossi Barbara, tel. 0444/232224; e-mail: [email protected] ) 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A Legge Regionale 57/1999 Agevolazioni all’imprenditoria giovanile Il fondo regionale per l’imprenditoria giovanile agevola la costituzione, da parte di giovani, di nuove imprese individuali, società anche cooperative nei settori produttivo, commerciale e dei servizi, che non si configurino come continuazione di imprese preesistenti. Possono presentare domanda le imprese di piccole e medie dimensioni, nonché i loro consorzi, costituite da non più di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di agevolazione, rispondenti ai requisiti di impresa giovanile e cioè: - le imprese individuali in cui il titolare sia persona di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti; - le società di persone e di capitali anche di tipo cooperativo i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuti. Il sistema agevolativo, concesso a fronte di un investimento compreso tra Euro 20.000 e Euro 100.000, è così strutturato: - contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 15% del costo del progetto ammesso e realizzato; e - finanziamento bancario agevolato (anche sottoforma di locazione finanziaria) di importo pari all’85% del costo del progetto ammesso e realizzato, erogato con le seguenti modalità: 1. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso zero; 2. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso variabile indicizzato all’Euribor 3 o 6 mmp maggiorato di uno spread massimo di 1,5 punti percentuali. Legge Regionale 1/2000 Agevolazioni all’imprenditoria femminile Il fondo di rotazione per l’imprenditoria femminile agevola investimenti produttivi delle piccole e medie imprese a prevalente partecipazione femminile costituite dopo il 01/01/2006, ubicate nel territorio regionale. Possono presentare domanda le imprese di piccole e medi dimensioni, nonché i loro consorzi, anche artigiane, purché rispondenti ai requisiti di prevalente partecipazione femminile e cioè: - le imprese individuali in cui il titolare sia una donna italiana residente nel Veneto; - le società di persone e di capitali anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da donne cittadine italiane residenti nel Veneto e nelle quali il capitale sociale sia per almeno il 51% di proprietà di donne L’agevolazione è concessa a fronte di un investimento minimo di Euro 20.000 e massimo di Euro 100.000 ed è così strutturata: - contributo in conto capitale (a fondo perduto) pari al 15% del costo del progetto ammesso e realizzato; e - finanziamento bancario agevolato di importo pari all’85% del costo del progetto ammesso e realizzato, erogato con le seguenti modalità: 1. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso zero; 2. quota pari al 42,5% del costo del progetto ammesso a tasso variabile indicizzato all’Euribor 3 mmp maggiorato di uno spread massimo di 1,5 punti percentuali. Le schede tecniche dei bandi sono reperibili tramite il sito dell’Associazione, all’indirizzo www.apindustria.vi.it > Credito e Finanza > Bandi aperti APINDUSTRIA CREDITO 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 43 APINDUSTRIA CREDITO 44 APIVENETO FIDI Società cooperativa di garanzia collettiva fidi Un solo click per accedere comodamente a tutte le informazioni finanziarie utili all’Impresa Dal gennaio 2008 è infatti operativo il nuovo sito internet di APIVENETO FIDI all’indirizzo www.apivenetofidi.it dove sono reperibili i tassi e le condizioni aggiornate applicate dalle Banche convenzionate. Sul nuovo sito internet è inoltre disponibile gratuitamente una vasta Banca Dati contenente informazioni in serie storica, aggiornate in tempo reale tra cui: · Tassi Euribor 1 – 3 – 6 mesi · Tassi globali medi legge sull’usura · Tasso di riferimento BCE (Area Euro) · Tasso Ufficiale di riferimento FED (USA) Oltre ad approfondimenti tecnici sulle principali novità in campo finanziario e bancario e notizie, aggiornate in tempo reale, su cambi e mercati borsistici. Per informazioni o chiarimenti sono a disposizione le nostre sedi operative: Vicenza: email: [email protected] Verona: email: [email protected] Rovigo: email: [email protected] 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A Convenzioni per gli Associati Per ulteriori informazioni, l'ufficio Relazioni con gli Associati rimane a disposizione. Tel. 0444.232210 - fax 0444.960835 - e-mail: [email protected] . SETTORE ALBERGHI (VICENZA) SOCIETA’ DESCRIZIONE - RIFERIMENTI DA PORTO HOTEL & RESIDENCE Tariffe scontate per camere con colazione a buffet compresa. Tariffe scontate per camere con colazione a buffet compresa, ed uso del garage. GRUPPO LEONARDI, HOTEL DELLA MINERVA, HOTEL MODIGLIONI, ALBERGO DEL SENATO, HOTEL NAZIONALE, HOTEL S. CHIARA, HOTEL REGNO, ALBERGO CESARI, HOTEL SAVOY, HOTEL FONTANA Tariffe agevolate per gli associati Confapi Tariffe scontate su tutti gli alberghi d’Italia appartenenti alla omonima catena. La convenzione permette di beneficiare di tariffe preferenziali anche presso tutte le altre strutture “Sol Melia Hotels & Resort” nel mondo HOTEL EUROPA ALBERGHI (ROMA) JOLLY HOTELS ALBERGHI (ROMA E ALTRE LOCALITA') ALBERGHI (FIRENZE) ALBERGHI (GROSSETO) RESIDENCE RISTORANTI BUONI PASTO GRUPPO SOL MELIA GRUPPO SINA HOTEL GRUPPO ATAHOTELS GRAND HOTEL BAGLIONI BASTIANI GRAND HOTEL RESIDENCE CASTELLI RISTORANTE IL GIARDINETTO RISTORANTE "LE MUSE" JOLLY HOTEL TIEPOLO DAY RISTOSERVICE BUONCHEF Tariffe scontate per camere con colazione. Tariffe scontate per camere con colazione a buffet compresa. Tariffe agevolate per gli associati Confapi Tariffe agevolate per gli associati Confapi 24 appartamenti signorilmente arredati con angolo cottura perfettamente attrezzato. TIPOLOGIA DI APPARTAMENTO Monolocale, Bilocale, Trilocale Menù a la carte riservato ai Soci API, sconto del 10% Condizioni preferenziali per i soci Apindustria, sconto del 10% sul menù alla carta. A tutte le aziende associate al sistema Confapi uno sconto del 6% sul valore del buono pasto.Iva esclusa. DIRITTI D'AUTORE SIAE Accordo ponte con la Societa’Italiana degli Autori (SIAE) ,per l’utilizzo di tariffe agevolate ,riservate agli associati Confapi che potranno sottoscrivere un abbonamento annuale , semestrale ,trimestrale o mensile con una riduzione pari al 15% sulle tariffe relative agli usi di repertori musicali. PARCHEGGIO CON SERVIZIO NAVETTA DA E PER L’AEROPORTO DI VENEZIA BRUSUTTI SRL Posto auto scoperto, garantito anche in caso di parcheggio completo per tutti gli associati Apindustria a tariffe competitive. RECUPERO CREDITI UGC BANCA GRUPPO UNICREDIT Servizio di recupero crediti riservato alle Aziende Associate caratterizzato da elevata e consolidata professionalità nonchè da condizioni economiche di favore: le spese fisse variano da un minimo di 25 ad un massimo di 50 euro, mentre il compenso variabile è calcolato unicamente sulla quota incassata del credito. 06/2008 APINDUSTRIA CONVENZIONI 45 APINDUSTRIA CONVENZIONI 46 SETTORE SOCIETA’ RICOSTRUZIONE PUNTO PRINTER CARTUCCE STAMPA SNC ANALISI POTENZIALITA’ DEL PERSONALE PROFEXA CONSULTING TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO COMUNICANDO & GO SRL ASSICURAZIONI ANTHEA SPA CARBURANTE ENI SPA TELEFONIA FISSA ALBACOM AUTONOLEGGIOA BREVE TERMINE HERTZ DESCRIZIONE - RIFERIMENTI La societa’ offre il servizio di rigenerazione per consumabili di stampa con ritiro e consegna del materiale. Punto Printer rigenera la maggior parte delle cartucce laser link jet presenti sul mercato. Risparmio dal 40% al 50% L’obiettivo principale della società è quello di garantire alle aziende un incremento della loro redditività e della qualità delle relazioni interne attraverso l’ottimizzazione delle Risorse Umane e dell’Organizzazione Aziendale. I servizi di Profexa Consulting: - Valutazione del personale interno - Analisi della produttività del personale interno Servizi di traduzioni e interpretariato in tutte le lingue. Convenzione Infortuni con AIG Europe: A condizioni estremamente vantaggiose una polizza per gli associati che tutela il tenore di vita delle persone/ della famiglia ed il patrimonio dell’azienda. Tutte informazioni su www.apindustria.vi.it Convenzione Responsabilità Civile di Amministratori, Dirigenti e Sindaci con AIG Europe per le società di capitali associate ad API. Una polizza che tutela il patrimonio personale di Amministratori, Sindaci e Dirigenti. Tutte informazioni su www.apindustria.vi.it Convenzione Patente protetta e difesa legale con Arag Assicurazioni: a costi irrisori una polizza che indennizza l’azienda a seguito di provvedimenti di ritiro patente ed offre la copertura dei costi legali di difesa. Tutte informazioni su www.apindustria.vi.it RCAuto in convenzione con Genialloyd: la polizza Rc Auto per tutti coloro che desiderano approfittare dei vantaggi economici delle assicurazioni via internet o telefono. Tutte informazioni su www.antheabroker.it Assicurazione del credito commerciale: Nord Est Finanza e Atradius Credit Insurance offrono una tariffa esclusiva riservata agli associati. Inoltre Anthea Spa garantisce la consulenza per la ricerca del prodotto assicurativo su misura per l'azienda. Tutte informazioni su www.apindustria.vi.it CONFAPI ed ENI S.p.A. Divisione R. & M. propongono una convenzione che permette di ottenere sconti ed agevolazioni per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e servizi. MULTICARD, carta nazionale, ha validità in Italia sulle Stazioni di Servizio a marchio AGIP e IP abilitate (5.000) MULTICARD ROUTEX, carta internazionale, oltre ad essere valida in Italia su tutte le 5000 stazioni abilitate, è accettata in 30 Paesi europei su 13.000 impianti AGIP, BP, ARAL, OMV e STATOIL che espongono il marchio ROUTEX, L’utilizzo delle MULTICARD sulle Stazioni a richiesta degli aderenti potrà essere limitato all’acquisto di prodotti specifici, definiti da 5 diversi codici. Con riferimento al prezzo alla pompa praticato al momento del rifornimento, agli associati CONFAPI che aderiranno al servizio sia per il gasolio sia per le benzine verranno riconosciuti i seguenti sconti: per rifornimenti con modalità FAI DA TE: sconto diretto alla pompa, attualmente di €/lt 0,02065 su impianti di rete ordinaria e €/lt 0,02582 su impianti di rete autostradale; per rifornimenti non FAI DA TE, in funzione del numero di mezzi posseduti dal singolo associato verranno applicati gli sconti in fattura sia per Benzina che per gasolio. Albacom offre alle aziende Confapi un servizio di fonia fissa sulle seguenti direttrici: urbano e distrettuale; nazionale interdistrettuale; internazionale; verso cellulari Non sono previsti canoni periodici e costi d’attivazione La convenzione permette alle Aziende Associate e ai loro dipendenti e familiari di noleggiare a tariffe particolarmente vantaggiose le autovetture del parco auto Hertz. La convenzione e’ valida in tutti i punti Hertz nazionali e internazionali. 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A SETTORE SOCIETA’ AUTONOLEGGIOA BREVE TERMINE AUTO EXPRESS di Diego Consonetti TRASPORTO AEREO AEROPORTO DI VERONA TELEFONIA MOBILE TIM TELEFONIA MOBILE VODAFONE RICERCA E SELEZIONE, CONSULENZA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE STUDIO ZANUSSO DESCRIZIONE - RIFERIMENTI Gli associati Apindustria potranno usufruire del servizio di autonoleggio con conducente con uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Gli Associati Apindustria potranno usufruire dei servizi aeroportuali Business Way, della sala VIP e di uno sconto del 30% su tutte le aree parcheggio della Società Aeroporto “Valerio Catullo”. Agli Associati verrà rilasciata una carta di fidelizzazione del Sistema Aeroporti del Garda denominata “FOR YOU”. I servizi Business Way convenzionati sono: Possibilità di accesso al servizio “Fast Track” (accesso di sicurezza dedicato) nelle ore di attivazione dello stesso; Possibilità di usufruire del servzio check-in dedicato “Catullo BWAY” negli orari di attivazione dello stesso; Possibilità di accedere al servizio di prenotazione via web del parcheggio. Possibiilità di accedere alla sala tecnologica-business center denominata “Sala Infracom” ad una tariffa scontata. PRINCIPALI CONDIZIONI La previsione di uno Sconto Confapi, che prevede il riconoscimento, in maniera regressiva, di uno sconto sul traffico mensile sviluppato dall’intero sistema Confapi, attualmente del 16%, a cui si aggiunge un nuovo sconto riservato all’Associato ed applicato progressivamente, in base al volume di traffico sviluppato globalmente dalle sue linee radiomobili. L’Offerta Club è stata ampliata a decorrere da ottobre 2004: agli attuali piani telefonici Euro RAM e Mobile Desk è affiancato Vodafone Light Business, rivolto alle più piccole aziende associate che potranno accedere all’offerta già a partire da solo due utenze telefoniche. Per i piani tariffari Euro RAM e Mobile Desk verrà applicato uno sconto bimestrale del 15% ed un ulteriore sconto annuale del 15% in caso di superamento della soglia media annuale di € 360 (IVA esclusa) per SIM. Per il piano tariffario Vodafone Light Business (profilo con e senza scatto) verrà riconosciuto su tutto il traffico voce fatturato (nazionale, internazionale e in roaming ricevuto) uno sconto bimestrale del 15% (senza la necessità di raggiungere una determinata soglia). Per i piani ricaricabili Azienda in Convenzione, verrà riconosciuta annualmente una ricarica omaggio quale sconto di Euro 100,00 (IVA inclusa) per ogni SIM in Convenzione. L’erogazione della ricarica omaggio quale sconto è subordinata all’acquisto di ricariche durante l’anno per un importo di almeno € 360 (IVA inclusa) per SIM. Attività svolte: Ricerca & Selezione (Dirigenti, Quadri e Impiegati), Consulenza e Formazione. Modalità di approccio: Metodologico di tipo progettuale. Ciò consente di fornire un servizio “su misura” del committente. Professionisti: Persone di elevata esperienza e professionalità specifica nelle diverse aree aziendali, personale accreditato Insights-MDI, network di professionisti. Target Società Clienti: Piccole Medie e Grandi dell’Industria del Commercio e dei Servizi. APINDUSTRIA CONVENZIONI 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A 47 APINDUSTRIA CONVENZIONI 48 SETTORE SOCIETA’ DESCRIZIONE - RIFERIMENTI Servizi convenzionati tramite 1) CARD IL MILIONE park 1 (multipiano) e park 2 (scoperto)sconto 30%, ingresso Sala Vip Save gratis, check in in Sala Vip gratis, corsia di controllo ai raggi –x riservatagratis,utilizzo nuovo business center Travelex sconto min. 10%, galleria commerciale sconto min. 10%, La card viene venduta con lo sconto del 30% rispetto il costo al pubblico di € 250. 2) TESSERA SCONTO MARCO POLO PARK 1 AEROPORTO DI TRASPORTO AEREO VENEZIA park 1 (multipiano) sconto 20%, Costo card € 5 3) PIAZZOLA DI SOSTA MARCO POLO PARK 1 Possibilità di acquistare uno o più piazzole di sosta nel park 1 (coperto multipiano) con lo sconto del 25% rispetto il costo al pubblico di € 3.100. 4) SERVIZI SAVE Spazi pubblicitari on-line sul sito dell’aeroporto (www.veniceairport.it) con sconto del 50% sul listino, Sala vip “Marco Polo” singolo accesso con sconto del 30% rispetto il prezzo di listino di € 15 Confapi e AirOne hanno siglato una convenzione con tariffe agevolate esclusive sull’acquisto di prodotti di viaggio. Tra queste il nuovo Air One Carnet che permette l’acquisizione di biglietti con uno sconto sulla tariffa COMPAGNIE AEREE AIR ONE piena,dal 23% al 51% in funzione dei collegamenti scelti.Inoltre l’accordo prevede ancora l’applicazione di un ulteriore sconto del 5% sull’acquisto delle tre tipologie di biglietti previste(Carnet Classic-Carnet Medium-Carnet Mega) La convenzione garantisce alle aziende associate un VERIFICA accurato della proprio posizione INAIL, verificando SERVIZI AZIENDALI controllo la corretta classificazione del grado di rischio con CLASSIFICAZIONE SRL conseguente regolarizzazione della posizione ed eventuale INAIL diminuzione del premio. La convenzione offre agli Associati Apindustria condizioni economiche agevolate sui servizi di medicina del lavoro.Le prestazioni di Salus srl riguarderanno: • Protocollo di rischio-nomina di medico competente SERVIZI DI MEDICINA SALUS SRL relazione annuale. DEL LAVORO • Visita medica periodica • Accertamenti sanitari (spirometrie-audiometrie-screening oculistici) SERVIZIO DI RITIRO Con il presente accordo gli Associati Apindustria potranno INSIEME SOC. usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo di listino sul DI MATERIALE COOP. SOCIALE servizio di” Ritiro e smaltimento di materiale INFORMATICO SRL informatico/elettronico”. ELETTRONICO Apindustria Vicenza ed Errebian Spa hanno stipulato un accordo quadro per la fornitura di cancelleria e consumabili a beneficio delle aziende associate basata su un processo di acquisti tramite internet ( e- Procurement),utilizzando un applicativo B2B Plug&Play fornito agli associati a titolo gratuito, facile MATERIALI da usare e operativo 24 ore.La convenzione ha per oggetto ERREBIAN SPA D’UFFICIO la fornitura in elusiva di oltre 5.000 prodotti a prezzi riservati agli associati Apindustria Vicenza. Per maggiori informazioni e per eventuali adesioni chiamare il Call Center di Apindustria al numero: Tel. 0444.232210. Oppure inviare una e-mail a: [email protected] 06/2008 APINDUSTRIA V I C E N Z A