Il Patto di stabilità per i piccoli comuni

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Il Patto di stabilità per i piccoli comuni
INTRODUZIONE A:
IL PATTO DI STABILITÀ
LA SPESA DI PERSONALE
L’APPLICAZIONE DELLA TARES
PER I COMUNI DI MINORE DIMENSIONE
FEBBRAIO 2013
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Il Patto di stabilità per gli enti fra 1.001 e 5.000 abitanti
di Riccardo Narducci
Sommario
1. Gli enti soggetti
2. Il saldo finanziario in termini di competenza mista
3. L’obiettivo strutturale
4. L’obiettivo specifico - la partecipazione alla manovra
4.1. Misure in termini di trasferimenti erariali
5. Le classi ed i parametri di virtuosità
5.1. Il regime di favore per gli enti più virtuosi
5.2. La rideterminazione dell’obiettivo specifico per gli enti non virtuosi
6. Patto di stabilità nazionale orizzontale
7. Il Patto di stabilità regionale - Le risorse per il 2013
1. Gli enti soggetti
Sono soggetti al Patto di stabilità le province ed i comuni con più di 5 mila abitanti, e, a decorrere
dall’esercizio 2013, anche i comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti (art. 31, c.
1, legge n. 183/2011); la popolazione di riferimento è determinata in base al criterio dell’art. 156
Tuel, calcolando la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati
Istat (per il 2013, quella al 31 dicembre 2011).
A decorrere dall’anno 2013 le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità
interno secondo le modalità definite dal Ministro dell’economia e delle finanze (che con nota del
19 novembre 2012 ha ricordato e sollecitato l’adempimento); a tal fine, le aziende speciali e le
istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle
notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. Sono escluse da tale assoggettamento le
aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e
farmacie.
Si evidenzia che le unioni di comuni ad ordinamento speciale di cui all’art. 16 del D.L. n. 138/2011,
come sostituito dal D.L. n. 95/2012, sono soggette al Patto a decorrere dall’anno 2014.
Gli enti locali istituiti a decorrere dall’anno 2009 sono soggetti alle regole del Patto di stabilità dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole di cui ai successivi paragrafi, le risultanze dell’anno successivo all’istituzione
medesima; gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui
applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze
dell’anno 2009 (art. 31, c. 23, legge n. 183/2011).
Gli enti locali commissariati ex art. 143 Tuel erano soggetti alle regole del Patto dall’anno
successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali ai sensi dell’art. 31, c.24, della legge n.
183/2011, soppresso dal comma 436 della legge n. 228/2012.
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Sono esclusi i comuni dimensionalmente più piccoli, oltre alle comunità montane ed alle unioni di
comuni di cui all’art. 32, Tuel.
2. Il saldo finanziario in termini di competenza mista
Il saldo finanziario è calcolato in termini di competenza mista, come definito dall’art. 31, c. 2 e
seguenti, della legge 12 novembre 2011, n. 183:
1) per la parte corrente (titoli I, II, III dell’entrata, e titolo I della spesa), dalla somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza fra accertamenti e impegni;
2) per la parte in conto capitale (limitatamente al titolo IV dell’entrata, e titolo II della spesa), dalla
differenza fra incassi e pagamenti (anche in conto residui), al netto delle entrate derivanti dalla
riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
I valori di riferimento sono quelli desunti dai certificati dei conti consuntivi.
Per le esclusioni dal computo del saldo finanziario di competenza mista rilevante ai fini del Patto si
veda la circolare 14 febbraio 2012 n.5.
3. L’obiettivo strutturale
Per ciascuno degli anni 2013 e successivi gli enti soggetti al Patto devono conseguire un saldo
finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato dal successivo
paragrafo, diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti ex art. 14, c. 2, D.L. n.
78/2010, e smi. (art. 31, c. 4, legge n. 183/2011).
In buona sostanza ogni ente deve conseguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore
della propria spesa corrente media registrata negli anni 2006-2008 per l’anno 2012, e registrata
negli anni 2007-2009 per gli anni dal 2013 al 2016 (cfr. commi 431 e seguenti, legge n. 228/2012),
corretta secondo quanto indicato nei paragrafi seguenti.
4. L’obiettivo specifico - la partecipazione alla manovra
Ciascun ente soggetto al Patto ha un obiettivo specifico da conseguire, individuato e determinato
in base alla propria situazione finanziaria.
L’art. 31, c. 2, della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 432 della legge n. 228/2012,
ha stabilito che gli enti devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un
saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore alla quota di cui alla successiva lett.
A (“valore di cui all’art. 31, c. 2”), diminuito dell’importo di cui alla successiva lett. B, ossia della
riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010, come convertito dalla
legge n. 122/2010, e smi.
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In buona sostanza l’obiettivo specifico è determinato dalla differenza fra A e B, con:
A: la quota calcolata rispetto alle spese correnti
I comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 5.000 abitanti Ai fini della determinazione dello
specifico obiettivo di saldo finanziario gli enti soggetti al Patto applicano alla media della spesa
corrente (importo degli impegni) registrata negli anni 2007-2009 per gli esercizi dal 2013 al 2016,
così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:
- anni 2013 e successivi: le percentuali sono pari al 12% per l’anno 2013 ed al 14,8% per gli anni
2014 - 2016.
I comuni con più di 5.000 abitanti applicano le seguenti percentuali:
- anni 2013 e successivi: le percentuali sono del 15,6% per l’anno 2013 e del 14,8% per gli anni
successivi.
Dette percentuali sono applicate fino all’adozione del decreto attuativo dell’art. 20, c. 2, del D.L. n.
98/2011, convertito in legge n. 111/2011 e smi., in materia di classi e parametri di virtuosità degli
enti di cui al successivo par. 5 (per il 2012 vedasi D.M. 5 giugno 2012, in G.U. 9 luglio 2012, n. 158).
B: la riduzione dei trasferimenti erariali
Per effetto di quanto disposto dai primi due commi dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
come convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto di quanto previsto dalla pronuncia 17 luglio
2012, n. 193, della Corte Costituzionale, i trasferimenti correnti dovuti ai comuni con popolazione
dal Ministero dell’interno sono ridotti di:
- 1.500 milioni per l’anno 2011;
- 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012, sino all’anno 2014.
4.1. Misure in termini di trasferimenti erariali
Per effetto dell’art. 16, c. 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n. 135/2012, e poi
modificato dalla legge n. 228/2012, il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo
(Fondo di solidarietà comunale dal 2013) ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione
siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 2.250 milioni di euro per l’anno 2013, 2.500 per il
2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, senza “recupero” sul Patto.
Va poi considerato che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo, ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna varieranno, ai
sensi dell’art. 13, c. 17, dello stesso decreto n. 201, in ragione delle differenze del gettito stimato
ad aliquota base dell’Imu. L’art. 9, c. 6-bis, del D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012, ha
precisato che a seguito della verifica del gettito Imu dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di
febbraio 2013, viene provveduto all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra
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lo Stato ed i comuni, nell’ambito delle dotazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei
trasferimenti erariali previsti a legislazione vigente.
5. Le classi ed i parametri di virtuosità
Per ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tra gli
enti di ciascun livello di governo, a decorrere dall’anno 2012 i predetti enti sono ripartiti (previa
adozione di apposito decreto ministeriale) ai sensi dell’art. 20, c. 2, D.L. n. 98/2010, conv. in legge
n. 111/2011, come modificato, da ultimo, dal comma 428 della legge n. 228/2012, in due classi,
sulla base della valutazione ponderata dei seguenti parametri di virtuosità:
a) a decorrere dall’anno 2014, prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi
e fabbisogni standard;
b) rispetto del patto di stabilità interno (già dal 2012);
c) a decorrere dall’anno 2014, incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in
relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte
anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio; la valutazione del predetto
parametro tiene conto del suo valore all’inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni
nel corso delle stesse;
d) autonomia finanziaria (già dal 2012);
e) equilibrio di parte corrente (già dal 2012);
f) a decorrere dall’anno 2014, tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli
enti locali;
g) a decorrere dall’anno 2014, rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione
all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
h) a decorrere dall’anno 2014, effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto
all’evasione fiscale;
i) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate (già dal 2012);
l) a decorrere dall’anno 2014, operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto
della normativa vigente.
5.1. Il regime di favore per gli enti più virtuosi
Gli enti che a seguito dell’applicazione dei parametri di cui al precedente parametro risultano
collocati nella classe più virtuosa conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un saldo
finanziario come definito nel par. 2, pari a zero, fermo restando l’obiettivo del comparto (art. 20, c.
3, D.L. n. 98/2011, come sostituito dal comma 429, legge n. 228/2012).
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5.2. La rideterminazione dell’obiettivo specifico per gli enti non virtuosi
L’art. 31, c. 6, della legge 11 novembre 2011, n. 183, stabilisce che le province ed i comuni con
popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al precedente par. 5.1. applicano le
percentuali di cui al par. 4 come rideterminate con apposito provvedimento ministeriale a seguito,
ossia in correlazione, alla definizione dei parametri e classi di virtuosità (per l’esercizio 2012 vedasi
D.M. 25 giugno 2012).
Le percentuali stabilite dal previsto provvedimento ministeriale non possono essere superiori:
- per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al 16,0 per cento per l’anno 2012 ed al
15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016;
- per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, al 13 per cento per l’anno
2013 ed al 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016.
6. Patto di stabilità nazionale orizzontale
L’art. 4-ter, c. 1-9, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, come convertito in legge n. 44/2012, ha istituito, a
decorrere dall’esercizio 2012, il Patto di stabilità nazionale orizzontale nell’ambito del quale gli enti
locali possono “scambiarsi” spazi di manovra rispetto agli obiettivi di Patto a ciascuno assegnati.
7. Il Patto di stabilità regionale - Le risorse per il 2013
Nell’anno 2013, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Sardegna, è attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro in misura pari all’83,33
per cento degli spazi finanziari, validi ai fini del Patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse
e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati
per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il contributo è
destinato dalle regioni alla riduzione del debito.
Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 possono essere modificati, ad invarianza di
contributo complessivo di 200 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle
province e di 600 milioni di euro per quelli ceduti ai comuni, mediante accordo da sancire entro il
30 aprile 2013 in Conferenza permanente Stato-Regioni (art. 1, commi 122-125, legge n.
228/2012).
La cessione di spazi finanziari e l’utilizzo degli stessi da parte dei comuni e delle province, avviene
ai sensi di quanto disposto dell’art. 1, c. 138, della legge n. 220/2010. Gli spazi finanziari ceduti da
ciascuna regione vengono ripartiti tra i comuni e le province, al fine di favorire i pagamenti dei
residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.
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Entro il termine perentorio del 31 maggio 2013, le regioni comunicano al Ministero dell’economia
e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per
la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
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Tabella 1 (art. 1, comma 122, legge n. 228/2012)
(dati in migliaia di euro)
Ripartizione incentivo
per spazi ceduti a
province
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale
4.417
4.040
8.102
14.705
10.486
19.832
4.060
20.838
4.301
2.070
11.722
10.914
20.580
42.877
10.246
3.556
7.254
200.000
Ripartizione
incentivo per
spazi ceduti a
comuni
13.251
12.119
24.307
44.117
31.457
59.495
12.180
62.515
12.904
6.209
35.167
32.741
61.739
128.630
30.739
10.669
21.761
600.000
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La spesa di personale dei comuni
di Luigi Cosco
Sommario
1. Elementi generali
2. Sintesi e riepilogo - C.d.c., Sez. aut., delibera n. 10/2012
3. Vincoli da rispettare
3.1. Assunzioni a tempo indeterminato
4. Assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile
4.1. Normativa di riferimento
4.2. Normativa generale in materia di vincoli assunzionali con riguardo:
4.3. Delibere della Corte dei conti:
4.4. Tipologie di contratto interessate dalla norma:
4.5. Eccezioni
5. La mobilità
5.1. La mobilità e i vincoli di spesa
1. Elementi generali
La spesa di personale degli enti locali non trova una sua compiuta definizione legislativa, ma è la
risultante di svariati interventi ed interpretazioni succedutesi nel tempo.
A titolo esemplificativo si indicano:
-
-
la circolare della RGS n. 8/2006 che, in relazione ai commi da 198 a 204 della legge
266/2005, individua alcune tipologie di spesa;
l’art. 1, comma 557-bis della legge n. 296/2006 per il quale rientrano nella spesa di
personale quelle sostenute per collaborazioni coordinate e continuative, somministrazione
lavoro, incarichi ex 110 Tuel, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza
estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente
denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente;
art. 76, comma 7 del D.L. n. 112/2008 che comprende nella spesa di personale anche quella
sostenuta da società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, o che svolgono funzioni
strumentali.
Le interpretazioni della Corte dei conti puntualizzano l’ambito di applicazione delle norme.
2. Sintesi e riepilogo - Corte dei conti, Sezione delle Autonomie - delibera n.
10/2012
Componenti spesa di personale:
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-
retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e
determinato;
-
spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro
flessibile o con convenzioni;
-
eventuali emolumenti a carico dell’amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili;
-
spese sostenute dall’ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14, CCNL
22.1.2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
-
spese per il personale previsto dall’art. 90 del Tuel;
-
compensi per incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, del Tuel;
-
spese per il personale con contratto di formazione e lavoro;
-
spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente (compresi i
consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni);
-
oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
-
spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di P.M., ed ai progetti di
miglioramento della circolazione stradale finanziate con proventi del codice della strada;
-
Irap;
-
oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
-
somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.
Altre componenti di spesa:
-
quella legata al ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico
(art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.);
-
quella per il compenso per il servizio “a scavalco” di segretari comunali nella sede priva di
titolare o con titolare assente o impedito, a carico del comune presso cui viene operato lo
scavalco ( Corte dei conti, sez. Veneto, parere n. 250/2011).
Non costituiscono spesa di personale:
-
la spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
-
la spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all’attività
elettorale con rimborso dal Ministero dell’interno;
-
spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
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-
spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate,
nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate;
-
oneri derivanti dai rinnovi contrattuali;
-
spese per il personale appartenente alle categorie protette;
-
spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è
previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici;
-
spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di
lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazioni al codice della strada;
-
incentivi per la progettazione;
-
incentivi per il recupero ICI;
-
diritti di rogito;
-
spese per l’assunzione di personale ex dipendente dei Monopoli di Stato;
-
maggiori conseguenti alle deroghe applicate a termini dell’art. 19, c. 8 della legge n. 448/2001.
Altre voci escluse dalla spesa di personale:
-
compensi per le operazioni di censimento nell’ambito delle somme erogate dall’Istat (Corte
conti Veneto n. 280/2012);
-
indennità di natura risarcitoria derivanti da una sentenza di condanna al reintegro del
dipendente nel posto di lavoro ed alla corresponsione delle retribuzioni dovute fino
all’effettivo reintegro (Corte dei conti, Sardegna, parere n. 91/2010).
-
incarichi per collaborazioni occasionali di cui all’articolo 61, c.2 del D.Lgs. n. 276/2003
(circolare Dip. F.P. n. 2/2008, p. 5) che si collocano nella spesa corrente come prestazioni di
servizi.
3. Vincoli da rispettare
3.1. Assunzioni a tempo indeterminato
A termini dell’articolo 31 della legge n. 183/2011, a decorrere dal 2013 sono soggetti al patto di
stabilità anche i comuni con popolazione da 1001 a 5000 abitanti.
Enti soggetti al patto di stabilità: (dal 2014 vi rientrano anche le Unioni di cui all’art. 16, D.L. n.
138/2011, c. 3)
a) riduzione complessiva della spesa di spesa di personale (art. 1, c. 557 L.F. 2007);
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b) divieto di superare il 50% della spesa di personale rispetto a quella corrente (art. 76, c. 7,
D.L. n. 112/2008). Si considera anche la spesa di personale delle società partecipate (in
proposito, Corte conti, Sez. Autonomie, delib. n. 14/2011);
c) possibilità di assumere, subordinatamente al possesso delle condizioni precedenti, nel
limite del 40% della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente (tale vincolo
riguarda il solo personale a tempo indeterminato).
Eccezioni:
-
-
l’onere per le assunzioni di personale per le funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50% (art. 76, c. 7, D.L. n.
112/2008);
in caso di incidenza della spesa di personale inferiore al 35% rispetto alla spesa corrente, in
deroga al limite del 40%, e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, è consentito il
turn over per l’esercizio delle funzioni di polizia locale. A queste assunzioni non si applica la
riduzione dell’onere al 50% di cui al punto precedente.
Enti non soggetti al patto di stabilità (Comuni fino a 1000 abitanti e Unioni di cui all’art. 14, D.L.
n. 78/2010):
a) divieto di superare l’ammontare di spesa sostenuta per il personale nell’anno 2008 (art. 1,
c. 262, legge n. 296/2006);
b) possibilità di assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute
nell’anno precedente a quello dell’assunzione;
c) rispetto del limite del 50% del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente (art. 76,
comma 7, del D.L. n. 112/2008).
Eccezioni:
Con riguardo alla precedente lett. b), è consentito sommare tutte le vacanze complessivamente
verificatesi dall’entrata in vigore della norma limitatrice non ancora coperte alla data di
riferimento, fermo restando il rispetto degli altri vincoli (Corte dei conti, SS.RR., n. 52/2010).
È inoltre consentito utilizzare i resti delle cessazioni degli anni precedenti ai fini delle assunzioni
(Corte dei conti, Sez. Toscana, delib. n. 176/2012).
Non si applica il vincolo del 40% dell’articolo 14, comma 9 del D.L. n. 78/2010 (Corte dei conti,
SS.RR., delib. n. 3/2011).
4. Assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile
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4.1. Normativa di riferimento
-
Articolo 9, comma 28, D.L. n. 78/2010
-
Articolo 1, comma 6-bis, D.L. n. 216/2011
4.2. Normativa generale in materia di vincoli assunzionali con riguardo:
-
rispetto del patto di stabilità interno, e riduzione della spesa del personale rispetto a quella
sostenuta nell’anno precedente per gli enti soggetti al patto;
-
contenimento della stessa nel limite di quella dell’anno 2008 per gli enti non soggetti al
patto;
rispetto del rapporto tra spesa del personale e corrente entro il 50%, per entrambe le
categorie.
-
4.3. Delibere della Corte dei conti:
-
Sezioni riunite n. 11/2012
Sezione Autonomie n. 12/2012
4.4. Tipologie di contratto interessate dalla norma:
a) assunzioni a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;
b) contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, nonché
a lavoro accessorio.
Per ciascuna tipologia di spesa (di cui alla lett. a o alla lett. b), non è possibile superare il 50% della
spesa sostenuta, per lo stesso titolo nel 2009, o in assenza, nel triennio 2007/2009.
In determinate circostanze, è possibile trasferire la quota di una tipologia di contratto sull’altra (da
a) a b), o viceversa), fermo restando il rispetto del valore complessivo del 50% su entrambe (Corte
conti SS.RR.11/2012).
La Corte ha ritenuto compresi nella normativa anche il conferimento di incarichi dirigenziali a
tempo determinato a termini del 110 Tuel (Sez. Autonomie 12/2012).
4.5. Eccezioni
A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite del 50%, per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica
e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
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Nel caso negli anni di riferimento l’ente non ha impegnato risorse per le tipologie di assunzioni
considerate, l’anno da prendere a riferimento è quello nel quale l’ente, con motivato
provvedimento, proceda ad effettuare le assunzioni per assoluta necessità di far fronte, in tal
modo, a un servizio essenziale; la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario
per gli anni successivi.
5. La mobilità
L’articolo 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 impone l’effettuazione della preventiva
procedura di mobilità prima di procedere a concorsi per la copertura di posti vacanti di organico.
5.1. La mobilità e i vincoli di spesa
1. Gli enti soggetti al patto di stabilità, possono assumere nel rispetto dell’ulteriore
condizione che il costo della nuova assunzione sia mantenuto entro il parametro del 40%
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente;
2. Gli enti non soggetti al patto di stabilità, possono assumere nel rispetto dell’ulteriore limite
delle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nell’anno precedente.
Il concetto di cessazione ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, impone di mantenere la
spesa in un livello di contenimento più ampio di quello locale.
Di conseguenza il trasferimento per mobilità da un ente soggetto a limitazione nelle assunzioni,
verso altro ente parimenti soggetto, non si considera come cessazione, ed in caso di scambio è
neutrale. Se non avviene lo scambio l’ente che cede può assumere nell’ambito esclusivo delle
possibilità e disponibilità concesse dalla legge.
Se l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali, mentre lo è
l’amministrazione ricevente, la mobilità per quest’ultima va considerata come assunzione.
Se la mobilità si manifesta verso ente non soggetto a limitazioni nelle assunzioni, in questo caso si
considera come cessazione.
In proposito si vedano le deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 53/2010 e 59/2010.
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Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares
di Riccardo Narducci
Sommario
1. Istituzione, decorrenza e criteri applicativi
1.1. Presupposto impositivo
1.2. Soggetti passivi
1.3. Superficie tassabile
1.4. La tariffa del tributo
1.4.1. Composizione e costi tariffati
1.4.2. Riduzioni tariffarie
1.4.3. Raccolta differenziata - recupero
1.4.4. Tariffa giornaliera
1.5. Istituzioni scolastiche
1.6. Il regolamento comunale
1.7. Dichiarazione del contribuente
1.8. Versamento
1.9. Il tributo provinciale ambientale
1.10. Sanzioni
2. Tributo per i servizi indivisibili
2.1. Ulteriore maggiorazione
2.2. Riduzione fondi e trasferimenti erariali
3. La tariffa corrispettiva per la quantità di rifiuti conferiti
1. Istituzione, decorrenza e criteri applicativi
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, disciplinato dall’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge n. 214/2011, e dalle disposizioni regolamentari di seguito indicate.
Dallo stesso termine sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia
di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci
degli enti comunali di assistenza, di cui alle precedenti sezioni.
1.1. Presupposto impositivo
Il tributo è dovuto (al comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo) da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
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Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva, e dei costi
relativi ai servizi indivisibili dei comuni.
Il presupposto è dunque l’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti,
se correlata, si ritiene in parte, alla possibilità di avvalersi del servizio di gestione dei medesimi.
1.2. Soggetti passivi
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al
precedente paragrafo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro
che usano in comune i locali o le aree stesse.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
1.3. Superficie tassabile
L’art. 14, c. 9, del D.L. n. 201/2011, come sostituito dal comma 387 della legge n. 228/2012,
stabilisce i criteri per l’individuazione della superficie tassabile:
- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte od iscrivibili al catasto urbano:
La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini della TARSU, o della TIA 1 o della TIA 2. Ai fini dell’attività di
accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80
per cento della superficie catastale.
Ciò almeno fino all’attuazione dell’allineamento, disposto dal nuovo comma 9-bis dell’art.14
citato, come introdotto dal comma 387 della legge n. 228/2012, tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della
superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale;
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- per le altre unità immobiliari:
la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
1.4. La tariffa del tributo
Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria (art. 14, c. 8, D.L. n. 201/2011).
Il consiglio comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità
competente.
1.4.1. Composizione e costi tariffati
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
1.4.2. Riduzioni tariffarie
Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del 30%, nel
caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno,
all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
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Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni; tali agevolazioni sono iscritte
in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai
proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%
cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello
stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una
situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o
all’ambiente, il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa.
1.4.3. Raccolta differenziata - recupero
Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche.
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati
che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
1.4.4. Tariffa giornaliera
Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i
comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa
giornaliera. L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a
183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi
con le modalità e nei termini previsti per la Tosap temporanea ovvero per l’IMU secondaria di cui
all’art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
1.5. Istituzioni scolastiche
L’art. 14, c. 14, del D.L. n. 201/2011, fa salva la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, di cui alla
precedente sez. I, alla quale si rinvia.
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Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
1.6. Il regolamento comunale
Con regolamento comunale adottato in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 del D.L. n.
201/2011, e dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Consiglio comunale provvede a determinare la
disciplina per l’applicazione del tributo, concernente, fra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
f) le riduzioni di cui al precedente par. 1.4.2;
g) circostanze attenuanti od esimenti per i trasgressori (vedasi successivo par. 1.10).
1.7. Dichiarazione del contribuente
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel
regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della
detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nella dichiarazione delle unità
immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il
numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Nel caso di
occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo
degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito
dal comune nel regolamento.
1.8. Versamento
Il versamento della Tares (sia come tributo che come tariffa corrispettiva di cui al par. 3) e della
maggiorazione per i servizi indivisibili di cui appresso è effettuato, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, con modello F24, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale; con
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uno o più decreti ministeriali sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche
forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento.
Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’art. 52 del citato D.Lgs. n. 446/1997, sono versati
esclusivamente al comune.
Il versamento della Tares nonché della maggiorazione per l’anno di riferimento è effettuato in
quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Per l’anno 2013:
- il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la
facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine;
- fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in
acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1
oppure di TIA 2;
- per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate è
determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate
dal comune nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata
successiva alla determinazione delle tariffe;
- il pagamento della maggiorazione è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per
metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente alla Tares, alla
scadenza delle prime tre rate. L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione
fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata.
I comuni, in deroga al citato art. 52, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione della
Tares (sia come tributo che per la tariffa) ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012,
svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione
della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Tale modalità gestoria deve peraltro essere svolta in modo
tale che gli importi siano comunque versati esclusivamente al comune.
1.9. Il tributo provinciale ambientale
L’art. 14, c. 28, del D.L. n. 201/2011, fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo, esclusa la
maggiorazione dovuta per i servizi indivisibili del comune, di cui al successivo par. 2.
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1.10. Sanzioni
Le sanzioni applicabili per le violazioni agli obblighi conseguenti all’applicazione del tributo sono
così stati stabiliti:
VIOLAZIONE
SANZIONE
30% importo non versato, in applicazione art. 13, D.Lgs. 471/1997
(art. 14, c. 39)
Omesso presentazione della denuncia, Dal 100 al 200% del tributo non versato, con importo minimo
anche di variazione
euro 50 (art. 14, c. 40), ridotto ad un terzo se c’è adesione del
contribuente all’avviso dell’accertamento (c. 43)
Denuncia infedele
Dal 50% al 100% del r tributo non versato (c. 41), con importo
minimo di euro 50, ridotto ad un terzo se c’è adesione del
contribuente all’avviso dell’accertamento (c. 43)
Mancata , incompleta od infedele
si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (c.
risposta ai questionari, entro 60 gg
42)
notifica
Omesso od insufficiente versamento
Il Comune ha facoltà di adottare apposite disposizioni regolamentari che individuino e definiscano
circostanze attenuanti od esimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
2. Tributo per i servizi indivisibili
Al fine di dare copertura ai costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, l’art. 14, c. 13, del D.L. n.
201/2011, dispone l’applicazione di una maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro
quadrato, alla tariffa di cui al precedente par. 1.4. Si evidenzia come per tale obbligazione risultino
sussistere gli elementi caratterizzanti l’imposta, e non tanto la tassa, per cui nel nuovo tributo
Tares permane comunque quella “infiltrazione d’imposta” che già caratterizzava la Tarsu per lo
spazzamento.
I comuni che optano per l’applicazione della tariffa, avente natura corrispettiva, di cui al par. 3 (in
luogo del tributo di cui al par. 1), applicano comunque il tributo diretto alla copertura dei costi
relativi ai servizi indivisibili. In tal caso, cioè, nel bilancio comunale confluirà il gettito del tributo
(dallo stesso ente riscosso - ma che risulta una partita di giro in favore dello Stato, vedasi
successivo par. 2.2) calcolato con tariffa pari a 0,30 euro per mq., eventualmente maggiorata
secondo quanto indicato nel paragrafo seguente.
Le agevolazioni previste per il tributo ed indicate nel precedente par. 1, sono applicate anche alla
maggiorazione di cui trattasi.
2.1. Ulteriore maggiorazione
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L’ente con deliberazione del consiglio comunale può modificare in aumento la maggiorazione
standard di cui sopra fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile
e della zona ove è ubicato.
2.2. Riduzione fondi e trasferimenti erariali
A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio (ora fondo di solidarietà
comunale), il fondo perequativo, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana
e della Regione Sardegna, sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui sopra; l’art. 14, c. 13-bis, del D.L. n. 201/2011 stabilisce che in caso
di incapienza ciascun comune è comunque tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
Emerge dunque che il gettito della maggiorazione, fino all’importo standard di euro 0,30, risulta di
competenza statale, mentre al Comune spetta soltanto quanto derivante dall’ulteriore
maggiorazione (netta) di euro 0,10 dallo stesso eventualmente deliberata.
3. La tariffa corrispettiva per la quantità di rifiuti conferiti
L’art. 14 del D.L. n. 201/2011, nel disporre la sostituzione, a decorrere dall’esercizio 2013, dei
previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, anche di natura non tributaria, di fatto
abroga sia la tariffa ex art. 49, D.Lgs. n. 22/1997, sia la tariffa di cui all’art. 238 del Codice
dell’ambiente.
È così stabilito (c. 29) che “i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento, prevedere l’applicazione
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo” (di cui al precedente par. 1).
La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, e
quindi è gravata da IVA secondo le aliquote tempo per tempo applicabili. È soltanto in questo caso
che il Comune non procede alla gestione del prelievo (tariffario), ma, tuttavia, anche in questo
caso è tenuto a provvedere all’applicazione e riscossione del tributo per i servizi indivisibili di cui al
precedente par. 2. Il comune che applica la tariffa corrispettiva resta comunque tenuto ad
applicare detto tributo, limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai
servizi indivisibili.
Il costo del servizio da coprire con la tariffa è determinato sulla base dei criteri stabiliti con il
metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.
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