COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA INFORMATIVA TASI
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA Settore Economico Finanziario Servizio Entrate INFORMATIVA TASI ANNO 2014 1 INFORMATIVA - TASI 2014 Tributo Servizi Indivisibili ( Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 e successive modificazioni ed integrazioni) SCADENZE DI VERSAMENTO - VERSAMENTO 1^ rata 16 giugno 2014; - VERSAMENTO 2^ rata 16 dicembre 2014; - versamento rata unica : 16 giugno 2014. 2 ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2014 (delibera di Consiglio Comunale nr. 83 del 23/12/2013, così come integrata dalla Delibera di Consiglio Comunale nr. 4 del 14/03/2014) ALIQUOTE a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) . - DESCRIZIONE Abitazione principale e relative pertinenze Immobili diversi dall’abitazione principale Are Fabbricabili Fabbricati rurali ad uso strumentale Abitazioni con unico abitante con ISEE fino a € 7.500, 00 - Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano per più di 6 mesi all’estero con ISEE fino a € 7.500,00 - Percentuale a carico di occupante diverso dal proprietario dell’immobile DETRAZIONI e/o AGEVOLAZIONI - Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - Detrazione per ogni figlio fiscalmente a carico ALIQUOTE 3,0/1000 0,5/1000 0,5/1000 1,0/1000 2,8/1000 2,8/1000 10% € 40,00 € 10,00 per un max di € 30,00 RIDUZIONI e/o ESENZIONI - Locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte ove il periodo di chiusura temporanea risultante da autorizzazione e da altra documentazione equipollente sia superiore a giorni 180 Abitazione principale e relative pertinenze, come definite dall’art. 38 del regolamento IUC qualora l’indicatore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo risulti inferiore o uguale a € 7.500,00, non cumulabile con le agevolazioni di cui alla lettera e) 25% 15% 3 CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili. SOGGETTI PASSIVI (art. 36 Regolamento I.U.C.) 1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 38. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. La percentuale può essere variata, nei limiti di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale. 4 LA DICHIARAZIONE TASI I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. DICHIARAZIONE TASI (art. 4 Regolamento IUC) Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. 5 CODICE COMUNE VERSAMENTO MODELLO F24 SAN FERDINANDO DI PUGLIA H839 CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24 DESCRIZIONE TRIBUTO CODICE TRIBUTO TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3960 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3961 6
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