TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ALL`ESTERO

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TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ALL`ESTERO
Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie
Ufficio Controllo e Verifiche sulla gestione del bilancio delle istituzioni scolastiche
Corso Ferrucci n. 3 – 10138 Torino TEL. 011/5163611
TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ALL’ESTERO
SINTESI NORMATIVA
FONTI NORMATIVE
Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 27.8.98
Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 02.4.99
Decreto legislativo 2.9.97 n. 314
Circolare Ministero del Tesoro n. 20 del 5.3.96
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13.3.03
Circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 6 del 22.2.2005
GENERALITA’
La materia del trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali in
territorio estero aveva trovato, a decorrere dal 16 settembre 1998, il suo quadro normativo
di riferimento nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica 27.8.98 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 202 del 31.8.98 che aveva
modificato la normativa precedentemente in vigore fissata dai DD.MM. 24.5.90, 29.1.96,
6.12.96.
La tabella A unita al suddetto decreto 27/8/98 prevedeva, ai fini del trattamento di
missione all’estero, la suddivisione del personale statale civile e militare, delle università e
della scuola in nove gruppi, nei quali lo stesso era stato inquadrato in relazione al ruolo ed
al livello in godimento.
Per quanto riguarda il personale della scuola e quello civile dello Stato, lo stesso
risultava inserito nei gruppi in questione come appresso:
A (Gruppo I)
Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministri, Personale della Magistratura Ordinaria: Primo Presidente della Corte di
cassazione ed equiparati.
B (Gruppo II)
Sottosegretari di Stato;
Personale della Magistratura Ordinaria: Procuratore generale e Presidente aggiunto della
Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Magistrato
di corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali
regionali amministrativi e avvocati procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di
Stato, Presidente della Corte dei Conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di
sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei
conti, Magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato
dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: ambasciatori e ministri plenipotenziari di I classe e personale dirigente
dello Stato equiparato;
Personale militare: tenente generale e gradi corrispondenti;
Personale docente delle università: Professori ordinari.
C (Gruppo III)
Personale della Magistratura Ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato
di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali
regionali amministrativi e avvocati procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del
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Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e qualifiche equiparate, da magistrato militare di
cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina, da avvocato dello
Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e
qualifiche equiparate;
Personale civile: da ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da
prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di Uffici
dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;
Personale delle università: Professori straordinari e professori associati confermati e non
confermati; personale con qualifica dirigenziale;
Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d’istituto con qualifica dirigenziale delle
scuole di ogni ordine e grado.
D (Gruppo IV)
Personale della Magistratura Ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e
qualifiche equiparate;
Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II
classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di
tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad
esaurimento ed equiparate;
Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti
universitari r.e.; personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona
alla settima;
Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado,
personale non docente a partire dalla settima qualifica.
E (Gruppo da V a IX)
Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;
Personale delle università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica
funzionale;
Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale.
F (Gruppi X e XI)
Restante personale civile, militare, delle università e della scuola di ogni ordine e grado.
I capi d’istituto di ruolo, in quanto titolari di incarico dirigenziale in relazione al contenuto
del D.L.vo 6/3/98 n° 59, saranno considerati nel gruppo C.
I direttori dei servizi generali ed amministrativi, in relazione al contenuto della nota prot. n.
533 del 15/7/2003 del MIUR e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri
1368/9/NAP del 20/5/2002, saranno considerati nel gruppo D.
Sempre con il citato decreto ministeriale 27/8/98, a decorrere dal 16.9.98, le diarie
nette per le missioni all’estero erano state fissate paese per paese direttamente in valuta
locale o in dollari USA come indicato sulla tabella B allegata al decreto e venivano riferite
ai gruppi di personale dello Stato come indicato sulla già citata tabella A annessa allo
stesso decreto.
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Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13.1.2003 ha sostituito dal
1.1.2003 la tabella B allegata al citato Decreto 27.8.98 integrata e modificata dai decreti
2.4.99, 30.8.99 e 1.3.2002, ora abrogati, con una nuova tabella B concernente le diarie
nette per le missioni all’estero in Euro riferite a ciascun Paese ed ai gruppi di personale
dello Stato e delle Università.
Resta invece in vigore quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/97:
• all’art. 3 – comma 5 – con cui è stato confermato che le indennità percepite per le
missioni all’estero concorrono a formare reddito per la parte eccedente € 77,47 al
giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
• all’art. 6 – comma 1 – dove nel modificare l’art. 12 della Legge 30.4.69 n. 153, viene
sancito che costituiscono redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui
all’art. 46 – comma 1- del T.U. delle imposte sui redditi n. 917/86 maturati nel periodo
di riferimento.
La lettura sistematica dei citati articoli del decreto legislativo 314/97evidenzia anche
per l’indennità di missione di cui trattasi, l’unificazione delle basi imponibili fiscali e
previdenziali.
Resta altresì in vigore quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 20
del 5.3.96, per quanto non modificato dall’art. 36 del decreto legislativo 15.12.97, n. 446,
che ha disposto, fra l’altro, l’abolizione del contributi per il servizio sanitario nazionale.
ACCOMPAGNATORI NEI VIAGGI D’ISTRUZIONE
La C.M. 623 prot. n. 944/B/1/A del 2.10.96 ha disposto che l’intera gestione delle
visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all’estero
rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di
autogoverno delle istituzioni scolastiche.
Ciò premesso, per quanto concerne il personale della scuola inviato in missione
all’estero quale accompagnatore degli alunni nell’ambito dei viaggi di istruzione effettuati
fuori dal territorio nazionale si ritiene che il conferimento dell’incarico di missione vada
disposto dal dirigente scolastico.
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE DIARIE
Va premesso che, come già detto in precedenza, gli importi della diaria all’estero
sono fissati al netto delle ritenute erariali e che l’art. 33 del D.L. 23.12.95 n. 41, convertito
nella legge 22.4.96 n. 85, prevede la tassazione dell’indennità di missione all’estero per la
parte eccedente le € 77,47 giornalieri con l’applicazione dell’aliquota riferita allo scaglione
più elevato del reddito percepito dall’interessato. Detta disposizione ha trovato, come
innanzi ricordato, conferma nell’art. 3 – comma 5 – del decreto legislativo n. 314/97.
Pertanto per la determinazione della diaria netta giornaliera da corrispondersi va
tenuto presente che:
a)
le indennità di missione all’estero, fino al limite di € 77,47, sono esenti da ritenute
previdenziali ed erariali;
b)
quando la misura dell’indennità supera il predetto importo occorre che, in sede di
liquidazione, l’indennità stessa venga, per la parte eccedente il limite di € 77,47,
riportata al lordo.
A tal fine, in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 71 del
23.11.74, è sufficiente moltiplicare la misura netta dell’eccedenza per i cosiddetti
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coefficienti di maggiorazione calcolati con il procedimento appresso indicato, in relazione
alla massima aliquota di imposta gravante sul trattamento economico fondamentale.
PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE CON
RIFERIMENTO ALL’ALIQUOTA DI IMPOSTA DEL 23% ED ALLE RITENUTE
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PARI AL 9,10% (rit. Pensione 8,75% + F.C. 0,35%)
100:23 = (100 – 9,10) : X
X = 23 x 90,9
100
X = 20,907
100
=Y
(100 – X)
100
=Y
(100 – 20,907)
Y = 1,264334 Coefficiente di maggiorazione
Detratta quindi la quota esente (€ 77,47) e ottenuto l’importo lordo, base imponibile
ai fini contributivi, sullo stesso va calcolata la ritenuta previdenziale dell’8,75% e la ritenuta
per il Fondo Credito nella misura dello 0,35%.
Le ritenute erariali vanno poi calcolate sull’importo al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali.
L’all. “N.1” unito alla presente riporta comunque i coefficienti di maggiorazione
calcolati secondo il procedimento sopra esposto in base alle ritenute previdenziali,
assistenziali ed erariali attualmente in vigore.
ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELLA DIARIA NETTA
Consideriamo una missione espletata da un docente cui si applicano l’aliquota IRPEF del
23%, la ritenuta a fini pensionistici dell’8,75% e quella per il Fondo Credito dello 0,35%
Diaria netta =
-
€ 147,72
Determinazione misura lorda per la parte eccedente
€ 77,47
€ 147,72 – 77,47
€ 70,25 x 1,264334 (coeff. magg.)
-
=
=
€
€
Diaria lorda
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70,25
88,82
€ 77,47 + 88,82
-
-
-
Ritenute previdenziali ed assistenziali:
9,10% di € 88,82
=
€
Ritenute erariali:
23% di € 80,74
(95,40 – 8,68)
=
=
€
166,29
-
€
26,65
8,08
€
18,57
Totale ritenute:
- ___________
-
€
==========
Come si evince da tale esemplificazione la diaria da attribuire al dipendente
(€ 139,64) differisce da quella di € 147,72 per le ritenute previdenziali ed assistenziali
(€ 8,08) che restano a carico del dipendente.
In merito alla corresponsione della diaria va precisato che la Corte dei Conti –
Sezione di controllo – con deliberazione n. 1385 del 10.11.83 ha ritenuto di “ravvisare
nell’intento del legislatore l’adozione della medesima disciplina per le situazioni analoghe
che si riscontano nelle missioni all’interno e all’estero”; pertanto ha ammesso l’estensione
agli incarichi di missione all’estero della norma di cui all’art. 2 della legge 26.7.78 n. 417.
Tale norma, com’è noto, consente al dipendente in missione, in alternativa
all’attribuzione della diaria intera, di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per
l’alloggio in albergo con riduzione di un terzo della diaria stessa.
A tale proposito si rappresenta quanto segue:
per il rimborso delle spese di albergo, sostenute per le missioni all’estero, dovrà
essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare
fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’albergo, così come espressamente richiesto
dalla norma di cui all’art. 2 della legge 26.7.78, n. 417.
In base alla predetta disposizione non trova possibilità di rimborso il pernottamento
in albergo di lusso. Inoltre !a 1ª categoria di albergo è riconosciuta solo al personale
con qualifica dirigenziale ed a quello appartenente alla nona qualifica funzionale e
qualifiche equiparate.
Qualora la fattura d’albergo non esponga con sufficiente chiarezza tutti i dati
necessari e, in particolare, non offra una sicura individuazione della categoria dell’albergo
utilizzato, gli interessati dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione
probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata presso il Paese estero
in cui la missione è stata espletata. In tali termini si è pronunciata la stessa Corte dei Conti
nella succitata deliberazione, precisando: “Le difficoltà di ordine meramente pratico,
relative all’individuazione di un criterio di raffronto tra il sistema delle categorie degli
alberghi in Italia e quello diverso eventualmente vigente all’estero …. Possono, d’altra
parte, essere superate con l’ausilio di eventuali intese con le singole Ambasciate
accreditate presso i singoli Paesi”.
Qualora l’indennità venga corrisposta ridotta di un terzo in quanto il dipendente ha
optato per il rimborso della spesa di albergo ai sensi dell’art. 2 della legge 26.7.78 n. 417,
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139,64
la quota non soggetta ad imposta va determinata riducendo l’importo di € 77,47 di 1/3, in
corrispondenza della riduzione apportata alla diaria.
La stessa riduzione di un terzo va applicata sul limite esente anche quando il
dipendente fruisce di alloggio gratuito. In tal caso, però, è da tener presente che non
sussiste corrispondenza con la riduzione da apportare alla diaria in quanto quest’ultima va
ridotta di 1/4 ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del R.D. 3.6.1926 n. 941. E ciò a
differenza di quanto avviene per le missioni all’interno per le quali l’art. 5 del D.P.R. 395/88
dispone nel caso di fruizione di alloggio gratuito la riduzione al 30% della diaria.
Va ancora precisato che, giusta quanto previsto dal 3° comma del citato art. 6 del
R.D. 941/1926, qualora il dipendente goda di trattamenti gratuiti la diaria estera va ridotta
di 3/4, mentre la riduzione da applicare al limite esente di € 77,47 è di 2/3.
Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione per tutto il personale, compreso
quello del comparto del pubblico impiego, il cui trattamento economico sia determinato
mediante contrattazione collettiva, atteso che la circolare del Ministero per la Funzione
Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989 dispone che la normativa di cui all'art. 5 del D.P.R.
n. 395 trova applicazione esclusivamente per le missioni effettuate nell'ambito del territorio
nazionale.
Più specificatamente la citata circolare n. 51 del 24.7.90 prevede che ai docenti
accompagnatori degli alunni, in occasione di gite scolastiche all'estero, nell'ipotesi in cui gli
stessi fruiscano del trattamento gratuito di "mezza pensione", non potendosi applicare l'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 23.8.1988, n. 395, che prevede il rimborso
di due pasti nei limiti giornalieri rideterminati dal I° gennaio 1996 in € 44,26 con Decreto
del Ministero del Tesoro 14.3.96, trattandosi, come già detto, di una norma applicabile solo
per i viaggi di servizio nel territorio nazionale, si deve applicare l'art. 6 del R.D. 3.6.1926, n.
941, equiparando la "mezza pensione" al trattamento gratuito e conseguentemente
riducendo la diaria spettante ad un quarto.
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA'
L'art. 2 del citato R.D. 3.6.1926 n. 941, fissa alcuni criteri per l'individuazione del
momento a partire dal quale decorrono, in relazione al conferimento di un incarico di
missione all'estero, le diarie estere ed eventualmente quelle previste per missioni
all'interno.
Detti criteri risultano diversi a seconda del mezzo di trasporto usato:
a)
Per i viaggi compiuti a mezzo ferrovia l'indennità per l'estero compete dal giorno in
cui si passa la frontiera fino a quello in cui si ripassa il confine per rientrare in Italia;
b)
Per i viaggi compiuti con mezzi di navigazione l'indennità per l'estero compete dallo
sbarco all'estero fino al giorno in cui ci si imbarca per il rientro;
c)
Circa i viaggi compiuti con il mezzo aereo se gli stessi sono svolti, nell'ambito
europeo, vale a dire con durata dì norma inferiore alle 24 ore, il trattamento è
circoscritto all'attribuzione della diaria estera.
Nell'ipotesi invece di viaggi intercontinentali, con possibilità quindi di soste intermedie
per raggiungere la sede della missione, sorge il problema dell'eventuale trattamento
da corrispondersi per il periodo di sosta. Ora, attesa la mancanza di una specifica
normativa in proposito, confortati dalla delibera n. 641 del 6.11.1975 della Corte dei
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Conti ~ Sezione di Contabilità, si ritiene di poter concludere nel senso che ove la
sosta sia determinata da valutazioni soggettive, senza che vi sia quindi una causa di
forza maggiore, debba trovare applicazione analogica l'art. 11 della legge n. 836/73
che nel caso in cui si faccia uso di posto letto, cuccetta o aereo esclude la
corresponsione al dipendente di alcuna diaria.
Nei casi invece di sosta derivante da "coincidenza" o causa di forza maggiore al
dipendente compete, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 3.6.26 n. 941, 1/4 della diaria
prevista per il Paese estero di destinazione, in quanto il vitto e l’alloggio sono di
regola a carico delle compagnie vettrici. Se la sosta si protrae per più giorni, la
diaria, sempre calcolata nella misura di 1/4, potrebbe essere rapportata a quella del
Paese in cui avviene la sosta.
RIDUZIONE DELL'INDENNITA'
L'art. 6 del R.D. 3.6.1926 n. 941 regolamenta i casi in cui si debba procedere
all'attribuzione dell'indennità di missione all'estero in misura ridotta e precisa che:
a)
l'indennità in questione è ridotta ad 1/4 nell'ipotesi che il dipendente sia ospite di
governi stranieri o comunque fruisca di trattamento gratuito;
b)
l'indennità di cui si tratta è invece ridotta di 1/4 nell’ipotesi che il personale fruisca di
solo alloggio gratuito;
c)
l'indennità in questione può ancora essere corrisposta con la riduzione di 1/3 nel
caso in cui il dipendente opti per il rimborso della spesa di albergo dietro
presentazione della relativa fattura. Tale opzione, come detto ìn precedenza,' è stata
ammessa dalla Corte dei Conti - Sezione di Contabilità che, con deliberazione n.
1385 del 10.11.1983 ha esteso alle missioni all'estero il disposto di cui all'art. 2 della
legge 26.7.78 n. 417 che appunto prevede per le missioni svolte in territorio
nazionale la possibilità del dipendente di optare per il rimborso della spesa d'albergo
con indennità ridotta di 1/3 in alternativa all'attribuzione dell'indennità di trasferta
intera.
RIMBORSI
La materia dei rimborsi spese per il personale inviato in missione all'estero è regolata
dall'art. 6 del R.D. 3.6.1926 n. 941 che prevede per il citato personale il rimborso delle
spese postali e telegrafiche ed anche di quelle relative al rilascio del passaporto.
Trova applicazione altresì alle missioni all'estero la normativa di cui agli artt. 12 13 - 14 della legge 836/1973 nella parte in cui ad esse si fa esplicito riferimento.
In base a tali disposizioni ai dipendenti statali in missione allo estero compete il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, piroscafo o aereo nei
limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso e per le classi di diritto spettanti.
L'uso del trasporto marittimo quando la destinazione può essere raggiunta in
ferrovia e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati da un capufficio con qualifica
non inferiore a quella di Dirigente.
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Per i viaggi in aereo è consentito il rimborso del biglietto di prima classe o classe
superiore alla prima al personale con qualifica di dirigente generale dello Stato o qualifiche
più elevate.
Al personale dirigente delle restanti qualifiche, nonchè al personale delle
qualifiche funzionali nona ed ottava. è riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della
classe immediatamente inferiore alla prima, identificabile, al momento, nella classe c.d.
"business".
Al personale dalla prima alla settima qualifica funzionale va rimborsato il biglietto
per la classe economica.
Resta inteso che il rimborso in parola è condizionato alla presentazione del
biglietto aereo, corredato dalla carta d’imbarco, che è l'unico titolo valido per giustificare il
relativo rimborso da parte dell'amministrazione.
E' altresì previsto, in relazione alla qualifica in godimento, il rimborso delle spese
per l'uso di posti letto, singolo, doppio o di cuccetta.
E' ancora prevista, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, la
corresponsione di un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto per i
viaggi per via terrestre o. marittima e del 5% del costo del biglietto per quelli effettuati per
via aerea.
Ed infine è fissato il criterio per la determinazione dei massimali d'assicurazione
in caso di morte o invalidità permanente per l'uso del mezzo di trasporto aereo.
Esempio di liquidazione di incarico di missione all’estero
Incarico di missione a Parigi affidato ad un dipendente con qualifica di Professore con
contratto a tempo indeterminato (ex Liv. VII)
Viaggio effettuato in treno.
Partenza
- giorno 12 ________ ore 2,00
Passaggio frontiera per il rientro
- giorno 14 ________ ore 13,00
Passaggio frontiera
giorno 12 ______
ore 4,30
Rientro in sede
giorno 14 ______
ore 23,00
L’incarico in questione comporta la liquidazione del solo trattamento di missione all’estero.
In particolare n. 3 diarie estere e cioè dal giorno 12 al giorno 14.
Trattamento di missione all’estero
Diarie spettanti n. 3
La qualifica di Professore con contratto a tempo indeterminato – ex Liv. VII è inserita alla
lettera D (gruppo IV) della tabella A allegata al D.M. 27.8.98, per il quale, in relazione alla
missione da effettuare a Parigi, è prevista dal decreto 13/1/2003 una diaria di EURO
147,72.
L’aliquota massima di imposta presa in considerazione è del 23%, con ritenute
previdenziali ed assistenziali del 9,10%.
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9
CALCOLO
-
-
-
-
-
-
n. 1 diaria netta
€ 147,72
n. 3 diarie nette
€ 147,72 x 3
= €
determinazione della misura lorda per la parte eccedente il limite esente di € 77,47
calcolo per n. 1 diaria
€ 147,72 - € 77,47
= €
70,25
€ 70,25 x 1,264334
= €
88,82
diaria lorda (€ 77,47+ € 88,82)
=
€ 166,29
n. 3 diarie lorde (€166,29x 3)
=
€ 498,87
IMPONIBILE
1 diaria :
3 diarie
:
€
€.
88,82
88,82
x
3 = € 266,46
ritenute previdenziali ed assistenziali
8,75% di € 266,46
= €
0,35% di € 266,46
= €
23,32
0,93
_________
€
-
-
443,16
24,25
ritenute erariali
23% di (€266,46– 24,25), ossia
23% di €. 242,21
=
€
55,71
totale ritenute (€ 55,71 + 24,25)
=
€
79,96
n. 3 diarie lorde – totale ritenute
€ 498,87
€ 79,96
=
=
totale diarie nette
€ 418,91
RIEPILOGO
A) n. 3 diarie nette
B) Spese di viaggio in ferrovia: costo del biglietto 1ª classe
C) Indennità supplementare 10% sul costo del biglietto di 1ª classe
€
€
€
418,91
139,44
13,94
_________
Totale delle somme da corrispondere (A + B + C)
€
572,29
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Riepilogo contributi e ritenute
(*) INPDAP 8,75%
(*) F.C. 0,35%
IRAP 8,50%
*** IRPEF 23%
Ritenute da versare
a carico
a carico amm.ne
dipendente
(calcolato sull’importo 8,75% € 23,32 24,20% € 64,48
di € 266,46)
(calcolato sull’importo 0,35% € 0,93
di € 266,46)
(calcolato sull’importo
8,50% € 22,65
di € 266,46)
23%
€ 55,71
Totale da
versare
€ 87,80**
€ 0,93**
€ 22,65
€ 55,71
(*) Da comunicare alla D.P.T. ai fini del conguaglio previdenziale
(**) Da versare nel caso in cui i fondi sui quali la missione viene pagata non siano già
stati depurati dei contributi previdenziali
(***) Da comunicare alla D.P.T. ai fini del conguaglio fiscale
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ALLEGATO N. 1
COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL’ESTERO PER
L’ANNO 2005
ALIQUOTA IRPEF
23%
33%
39%
39 + 4%
(A)
(B)
(A)
(B)
ritenute 9,10%
ritenute 10,10% per retribuzione annua lorda
superiore a € 38641,00
1,264334
1,428510
1,549211
=
=
1,539907
1,630178
Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,35 Fondo Credito
Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione + 0,35 Fondo Credito
missioniestero
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