TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ALL`ESTERO
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TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ALL`ESTERO
Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie Ufficio Controllo e Verifiche sulla gestione del bilancio delle istituzioni scolastiche Corso Ferrucci n. 3 – 10138 Torino TEL. 011/5163611 TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI ALL’ESTERO SINTESI NORMATIVA FONTI NORMATIVE Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 27.8.98 Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 02.4.99 Decreto legislativo 2.9.97 n. 314 Circolare Ministero del Tesoro n. 20 del 5.3.96 Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13.3.03 Circolare del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 6 del 22.2.2005 GENERALITA’ La materia del trattamento economico per le missioni dei dipendenti statali in territorio estero aveva trovato, a decorrere dal 16 settembre 1998, il suo quadro normativo di riferimento nel decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 27.8.98 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 202 del 31.8.98 che aveva modificato la normativa precedentemente in vigore fissata dai DD.MM. 24.5.90, 29.1.96, 6.12.96. La tabella A unita al suddetto decreto 27/8/98 prevedeva, ai fini del trattamento di missione all’estero, la suddivisione del personale statale civile e militare, delle università e della scuola in nove gruppi, nei quali lo stesso era stato inquadrato in relazione al ruolo ed al livello in godimento. Per quanto riguarda il personale della scuola e quello civile dello Stato, lo stesso risultava inserito nei gruppi in questione come appresso: A (Gruppo I) Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Personale della Magistratura Ordinaria: Primo Presidente della Corte di cassazione ed equiparati. B (Gruppo II) Sottosegretari di Stato; Personale della Magistratura Ordinaria: Procuratore generale e Presidente aggiunto della Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Magistrato di corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori; Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei Conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate; Personale civile: ambasciatori e ministri plenipotenziari di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato; Personale militare: tenente generale e gradi corrispondenti; Personale docente delle università: Professori ordinari. C (Gruppo III) Personale della Magistratura Ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate; Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del missioniestero 2 Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e qualifiche equiparate, da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina, da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate; Personale civile: da ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di Uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato; Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello; Personale delle università: Professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale; Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d’istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado. D (Gruppo IV) Personale della Magistratura Ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate; Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate; Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate; Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti; Personale delle università: ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e.; personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima; Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica. E (Gruppo da V a IX) Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale; Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti; Personale delle università: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale; Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale. F (Gruppi X e XI) Restante personale civile, militare, delle università e della scuola di ogni ordine e grado. I capi d’istituto di ruolo, in quanto titolari di incarico dirigenziale in relazione al contenuto del D.L.vo 6/3/98 n° 59, saranno considerati nel gruppo C. I direttori dei servizi generali ed amministrativi, in relazione al contenuto della nota prot. n. 533 del 15/7/2003 del MIUR e della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1368/9/NAP del 20/5/2002, saranno considerati nel gruppo D. Sempre con il citato decreto ministeriale 27/8/98, a decorrere dal 16.9.98, le diarie nette per le missioni all’estero erano state fissate paese per paese direttamente in valuta locale o in dollari USA come indicato sulla tabella B allegata al decreto e venivano riferite ai gruppi di personale dello Stato come indicato sulla già citata tabella A annessa allo stesso decreto. missioniestero 3 Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13.1.2003 ha sostituito dal 1.1.2003 la tabella B allegata al citato Decreto 27.8.98 integrata e modificata dai decreti 2.4.99, 30.8.99 e 1.3.2002, ora abrogati, con una nuova tabella B concernente le diarie nette per le missioni all’estero in Euro riferite a ciascun Paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università. Resta invece in vigore quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/97: • all’art. 3 – comma 5 – con cui è stato confermato che le indennità percepite per le missioni all’estero concorrono a formare reddito per la parte eccedente € 77,47 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto. • all’art. 6 – comma 1 – dove nel modificare l’art. 12 della Legge 30.4.69 n. 153, viene sancito che costituiscono redditi da lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art. 46 – comma 1- del T.U. delle imposte sui redditi n. 917/86 maturati nel periodo di riferimento. La lettura sistematica dei citati articoli del decreto legislativo 314/97evidenzia anche per l’indennità di missione di cui trattasi, l’unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali. Resta altresì in vigore quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Tesoro n. 20 del 5.3.96, per quanto non modificato dall’art. 36 del decreto legislativo 15.12.97, n. 446, che ha disposto, fra l’altro, l’abolizione del contributi per il servizio sanitario nazionale. ACCOMPAGNATORI NEI VIAGGI D’ISTRUZIONE La C.M. 623 prot. n. 944/B/1/A del 2.10.96 ha disposto che l’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all’estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche. Ciò premesso, per quanto concerne il personale della scuola inviato in missione all’estero quale accompagnatore degli alunni nell’ambito dei viaggi di istruzione effettuati fuori dal territorio nazionale si ritiene che il conferimento dell’incarico di missione vada disposto dal dirigente scolastico. PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE DIARIE Va premesso che, come già detto in precedenza, gli importi della diaria all’estero sono fissati al netto delle ritenute erariali e che l’art. 33 del D.L. 23.12.95 n. 41, convertito nella legge 22.4.96 n. 85, prevede la tassazione dell’indennità di missione all’estero per la parte eccedente le € 77,47 giornalieri con l’applicazione dell’aliquota riferita allo scaglione più elevato del reddito percepito dall’interessato. Detta disposizione ha trovato, come innanzi ricordato, conferma nell’art. 3 – comma 5 – del decreto legislativo n. 314/97. Pertanto per la determinazione della diaria netta giornaliera da corrispondersi va tenuto presente che: a) le indennità di missione all’estero, fino al limite di € 77,47, sono esenti da ritenute previdenziali ed erariali; b) quando la misura dell’indennità supera il predetto importo occorre che, in sede di liquidazione, l’indennità stessa venga, per la parte eccedente il limite di € 77,47, riportata al lordo. A tal fine, in base a quanto previsto dalla circolare del Ministero del Tesoro n. 71 del 23.11.74, è sufficiente moltiplicare la misura netta dell’eccedenza per i cosiddetti missioniestero 4 coefficienti di maggiorazione calcolati con il procedimento appresso indicato, in relazione alla massima aliquota di imposta gravante sul trattamento economico fondamentale. PROCEDIMENTO DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE CON RIFERIMENTO ALL’ALIQUOTA DI IMPOSTA DEL 23% ED ALLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PARI AL 9,10% (rit. Pensione 8,75% + F.C. 0,35%) 100:23 = (100 – 9,10) : X X = 23 x 90,9 100 X = 20,907 100 =Y (100 – X) 100 =Y (100 – 20,907) Y = 1,264334 Coefficiente di maggiorazione Detratta quindi la quota esente (€ 77,47) e ottenuto l’importo lordo, base imponibile ai fini contributivi, sullo stesso va calcolata la ritenuta previdenziale dell’8,75% e la ritenuta per il Fondo Credito nella misura dello 0,35%. Le ritenute erariali vanno poi calcolate sull’importo al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali. L’all. “N.1” unito alla presente riporta comunque i coefficienti di maggiorazione calcolati secondo il procedimento sopra esposto in base alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali attualmente in vigore. ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELLA DIARIA NETTA Consideriamo una missione espletata da un docente cui si applicano l’aliquota IRPEF del 23%, la ritenuta a fini pensionistici dell’8,75% e quella per il Fondo Credito dello 0,35% Diaria netta = - € 147,72 Determinazione misura lorda per la parte eccedente € 77,47 € 147,72 – 77,47 € 70,25 x 1,264334 (coeff. magg.) - = = € € Diaria lorda missioniestero 5 70,25 88,82 € 77,47 + 88,82 - - - Ritenute previdenziali ed assistenziali: 9,10% di € 88,82 = € Ritenute erariali: 23% di € 80,74 (95,40 – 8,68) = = € 166,29 - € 26,65 8,08 € 18,57 Totale ritenute: - ___________ - € ========== Come si evince da tale esemplificazione la diaria da attribuire al dipendente (€ 139,64) differisce da quella di € 147,72 per le ritenute previdenziali ed assistenziali (€ 8,08) che restano a carico del dipendente. In merito alla corresponsione della diaria va precisato che la Corte dei Conti – Sezione di controllo – con deliberazione n. 1385 del 10.11.83 ha ritenuto di “ravvisare nell’intento del legislatore l’adozione della medesima disciplina per le situazioni analoghe che si riscontano nelle missioni all’interno e all’estero”; pertanto ha ammesso l’estensione agli incarichi di missione all’estero della norma di cui all’art. 2 della legge 26.7.78 n. 417. Tale norma, com’è noto, consente al dipendente in missione, in alternativa all’attribuzione della diaria intera, di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per l’alloggio in albergo con riduzione di un terzo della diaria stessa. A tale proposito si rappresenta quanto segue: per il rimborso delle spese di albergo, sostenute per le missioni all’estero, dovrà essere presentata dagli interessati idonea documentazione, costituita dalla regolare fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall’albergo, così come espressamente richiesto dalla norma di cui all’art. 2 della legge 26.7.78, n. 417. In base alla predetta disposizione non trova possibilità di rimborso il pernottamento in albergo di lusso. Inoltre !a 1ª categoria di albergo è riconosciuta solo al personale con qualifica dirigenziale ed a quello appartenente alla nona qualifica funzionale e qualifiche equiparate. Qualora la fattura d’albergo non esponga con sufficiente chiarezza tutti i dati necessari e, in particolare, non offra una sicura individuazione della categoria dell’albergo utilizzato, gli interessati dovranno allegare alla documentazione una dichiarazione probatoria della Rappresentanza diplomatico-consolare accreditata presso il Paese estero in cui la missione è stata espletata. In tali termini si è pronunciata la stessa Corte dei Conti nella succitata deliberazione, precisando: “Le difficoltà di ordine meramente pratico, relative all’individuazione di un criterio di raffronto tra il sistema delle categorie degli alberghi in Italia e quello diverso eventualmente vigente all’estero …. Possono, d’altra parte, essere superate con l’ausilio di eventuali intese con le singole Ambasciate accreditate presso i singoli Paesi”. Qualora l’indennità venga corrisposta ridotta di un terzo in quanto il dipendente ha optato per il rimborso della spesa di albergo ai sensi dell’art. 2 della legge 26.7.78 n. 417, missioniestero 6 139,64 la quota non soggetta ad imposta va determinata riducendo l’importo di € 77,47 di 1/3, in corrispondenza della riduzione apportata alla diaria. La stessa riduzione di un terzo va applicata sul limite esente anche quando il dipendente fruisce di alloggio gratuito. In tal caso, però, è da tener presente che non sussiste corrispondenza con la riduzione da apportare alla diaria in quanto quest’ultima va ridotta di 1/4 ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 del R.D. 3.6.1926 n. 941. E ciò a differenza di quanto avviene per le missioni all’interno per le quali l’art. 5 del D.P.R. 395/88 dispone nel caso di fruizione di alloggio gratuito la riduzione al 30% della diaria. Va ancora precisato che, giusta quanto previsto dal 3° comma del citato art. 6 del R.D. 941/1926, qualora il dipendente goda di trattamenti gratuiti la diaria estera va ridotta di 3/4, mentre la riduzione da applicare al limite esente di € 77,47 è di 2/3. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione per tutto il personale, compreso quello del comparto del pubblico impiego, il cui trattamento economico sia determinato mediante contrattazione collettiva, atteso che la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n. 29632/8935 del 24.2.1989 dispone che la normativa di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 395 trova applicazione esclusivamente per le missioni effettuate nell'ambito del territorio nazionale. Più specificatamente la citata circolare n. 51 del 24.7.90 prevede che ai docenti accompagnatori degli alunni, in occasione di gite scolastiche all'estero, nell'ipotesi in cui gli stessi fruiscano del trattamento gratuito di "mezza pensione", non potendosi applicare l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23.8.1988, n. 395, che prevede il rimborso di due pasti nei limiti giornalieri rideterminati dal I° gennaio 1996 in € 44,26 con Decreto del Ministero del Tesoro 14.3.96, trattandosi, come già detto, di una norma applicabile solo per i viaggi di servizio nel territorio nazionale, si deve applicare l'art. 6 del R.D. 3.6.1926, n. 941, equiparando la "mezza pensione" al trattamento gratuito e conseguentemente riducendo la diaria spettante ad un quarto. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' L'art. 2 del citato R.D. 3.6.1926 n. 941, fissa alcuni criteri per l'individuazione del momento a partire dal quale decorrono, in relazione al conferimento di un incarico di missione all'estero, le diarie estere ed eventualmente quelle previste per missioni all'interno. Detti criteri risultano diversi a seconda del mezzo di trasporto usato: a) Per i viaggi compiuti a mezzo ferrovia l'indennità per l'estero compete dal giorno in cui si passa la frontiera fino a quello in cui si ripassa il confine per rientrare in Italia; b) Per i viaggi compiuti con mezzi di navigazione l'indennità per l'estero compete dallo sbarco all'estero fino al giorno in cui ci si imbarca per il rientro; c) Circa i viaggi compiuti con il mezzo aereo se gli stessi sono svolti, nell'ambito europeo, vale a dire con durata dì norma inferiore alle 24 ore, il trattamento è circoscritto all'attribuzione della diaria estera. Nell'ipotesi invece di viaggi intercontinentali, con possibilità quindi di soste intermedie per raggiungere la sede della missione, sorge il problema dell'eventuale trattamento da corrispondersi per il periodo di sosta. Ora, attesa la mancanza di una specifica normativa in proposito, confortati dalla delibera n. 641 del 6.11.1975 della Corte dei missioniestero 7 Conti ~ Sezione di Contabilità, si ritiene di poter concludere nel senso che ove la sosta sia determinata da valutazioni soggettive, senza che vi sia quindi una causa di forza maggiore, debba trovare applicazione analogica l'art. 11 della legge n. 836/73 che nel caso in cui si faccia uso di posto letto, cuccetta o aereo esclude la corresponsione al dipendente di alcuna diaria. Nei casi invece di sosta derivante da "coincidenza" o causa di forza maggiore al dipendente compete, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 3.6.26 n. 941, 1/4 della diaria prevista per il Paese estero di destinazione, in quanto il vitto e l’alloggio sono di regola a carico delle compagnie vettrici. Se la sosta si protrae per più giorni, la diaria, sempre calcolata nella misura di 1/4, potrebbe essere rapportata a quella del Paese in cui avviene la sosta. RIDUZIONE DELL'INDENNITA' L'art. 6 del R.D. 3.6.1926 n. 941 regolamenta i casi in cui si debba procedere all'attribuzione dell'indennità di missione all'estero in misura ridotta e precisa che: a) l'indennità in questione è ridotta ad 1/4 nell'ipotesi che il dipendente sia ospite di governi stranieri o comunque fruisca di trattamento gratuito; b) l'indennità di cui si tratta è invece ridotta di 1/4 nell’ipotesi che il personale fruisca di solo alloggio gratuito; c) l'indennità in questione può ancora essere corrisposta con la riduzione di 1/3 nel caso in cui il dipendente opti per il rimborso della spesa di albergo dietro presentazione della relativa fattura. Tale opzione, come detto ìn precedenza,' è stata ammessa dalla Corte dei Conti - Sezione di Contabilità che, con deliberazione n. 1385 del 10.11.1983 ha esteso alle missioni all'estero il disposto di cui all'art. 2 della legge 26.7.78 n. 417 che appunto prevede per le missioni svolte in territorio nazionale la possibilità del dipendente di optare per il rimborso della spesa d'albergo con indennità ridotta di 1/3 in alternativa all'attribuzione dell'indennità di trasferta intera. RIMBORSI La materia dei rimborsi spese per il personale inviato in missione all'estero è regolata dall'art. 6 del R.D. 3.6.1926 n. 941 che prevede per il citato personale il rimborso delle spese postali e telegrafiche ed anche di quelle relative al rilascio del passaporto. Trova applicazione altresì alle missioni all'estero la normativa di cui agli artt. 12 13 - 14 della legge 836/1973 nella parte in cui ad esse si fa esplicito riferimento. In base a tali disposizioni ai dipendenti statali in missione allo estero compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, piroscafo o aereo nei limiti del costo del biglietto a tariffa d'uso e per le classi di diritto spettanti. L'uso del trasporto marittimo quando la destinazione può essere raggiunta in ferrovia e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati da un capufficio con qualifica non inferiore a quella di Dirigente. missioniestero 8 Per i viaggi in aereo è consentito il rimborso del biglietto di prima classe o classe superiore alla prima al personale con qualifica di dirigente generale dello Stato o qualifiche più elevate. Al personale dirigente delle restanti qualifiche, nonchè al personale delle qualifiche funzionali nona ed ottava. è riconosciuto il rimborso del biglietto aereo della classe immediatamente inferiore alla prima, identificabile, al momento, nella classe c.d. "business". Al personale dalla prima alla settima qualifica funzionale va rimborsato il biglietto per la classe economica. Resta inteso che il rimborso in parola è condizionato alla presentazione del biglietto aereo, corredato dalla carta d’imbarco, che è l'unico titolo valido per giustificare il relativo rimborso da parte dell'amministrazione. E' altresì previsto, in relazione alla qualifica in godimento, il rimborso delle spese per l'uso di posti letto, singolo, doppio o di cuccetta. E' ancora prevista, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione di un'indennità supplementare pari al 10% del costo del biglietto per i viaggi per via terrestre o. marittima e del 5% del costo del biglietto per quelli effettuati per via aerea. Ed infine è fissato il criterio per la determinazione dei massimali d'assicurazione in caso di morte o invalidità permanente per l'uso del mezzo di trasporto aereo. Esempio di liquidazione di incarico di missione all’estero Incarico di missione a Parigi affidato ad un dipendente con qualifica di Professore con contratto a tempo indeterminato (ex Liv. VII) Viaggio effettuato in treno. Partenza - giorno 12 ________ ore 2,00 Passaggio frontiera per il rientro - giorno 14 ________ ore 13,00 Passaggio frontiera giorno 12 ______ ore 4,30 Rientro in sede giorno 14 ______ ore 23,00 L’incarico in questione comporta la liquidazione del solo trattamento di missione all’estero. In particolare n. 3 diarie estere e cioè dal giorno 12 al giorno 14. Trattamento di missione all’estero Diarie spettanti n. 3 La qualifica di Professore con contratto a tempo indeterminato – ex Liv. VII è inserita alla lettera D (gruppo IV) della tabella A allegata al D.M. 27.8.98, per il quale, in relazione alla missione da effettuare a Parigi, è prevista dal decreto 13/1/2003 una diaria di EURO 147,72. L’aliquota massima di imposta presa in considerazione è del 23%, con ritenute previdenziali ed assistenziali del 9,10%. missioniestero 9 CALCOLO - - - - - - n. 1 diaria netta € 147,72 n. 3 diarie nette € 147,72 x 3 = € determinazione della misura lorda per la parte eccedente il limite esente di € 77,47 calcolo per n. 1 diaria € 147,72 - € 77,47 = € 70,25 € 70,25 x 1,264334 = € 88,82 diaria lorda (€ 77,47+ € 88,82) = € 166,29 n. 3 diarie lorde (€166,29x 3) = € 498,87 IMPONIBILE 1 diaria : 3 diarie : € €. 88,82 88,82 x 3 = € 266,46 ritenute previdenziali ed assistenziali 8,75% di € 266,46 = € 0,35% di € 266,46 = € 23,32 0,93 _________ € - - 443,16 24,25 ritenute erariali 23% di (€266,46– 24,25), ossia 23% di €. 242,21 = € 55,71 totale ritenute (€ 55,71 + 24,25) = € 79,96 n. 3 diarie lorde – totale ritenute € 498,87 € 79,96 = = totale diarie nette € 418,91 RIEPILOGO A) n. 3 diarie nette B) Spese di viaggio in ferrovia: costo del biglietto 1ª classe C) Indennità supplementare 10% sul costo del biglietto di 1ª classe € € € 418,91 139,44 13,94 _________ Totale delle somme da corrispondere (A + B + C) € 572,29 missioniestero 10 Riepilogo contributi e ritenute (*) INPDAP 8,75% (*) F.C. 0,35% IRAP 8,50% *** IRPEF 23% Ritenute da versare a carico a carico amm.ne dipendente (calcolato sull’importo 8,75% € 23,32 24,20% € 64,48 di € 266,46) (calcolato sull’importo 0,35% € 0,93 di € 266,46) (calcolato sull’importo 8,50% € 22,65 di € 266,46) 23% € 55,71 Totale da versare € 87,80** € 0,93** € 22,65 € 55,71 (*) Da comunicare alla D.P.T. ai fini del conguaglio previdenziale (**) Da versare nel caso in cui i fondi sui quali la missione viene pagata non siano già stati depurati dei contributi previdenziali (***) Da comunicare alla D.P.T. ai fini del conguaglio fiscale missioniestero 11 ALLEGATO N. 1 COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE DI MISSIONE ALL’ESTERO PER L’ANNO 2005 ALIQUOTA IRPEF 23% 33% 39% 39 + 4% (A) (B) (A) (B) ritenute 9,10% ritenute 10,10% per retribuzione annua lorda superiore a € 38641,00 1,264334 1,428510 1,549211 = = 1,539907 1,630178 Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,35 Fondo Credito Ritenute a carico del dipendente: 9,75% rit. pensione + 0,35 Fondo Credito missioniestero 12