Statuto 2011

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Statuto 2011
STATUTO INARCASSA
VIGENTE FINO AL 2011
(v. nota 1)
Art. 1- Natura e Denominazione
La “INARCASSA - Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti
Liberi
Professionisti”,
più
brevemente INARCASSA, è un Ente
associativo senza scopo di lucro, che esplica
attività di interesse pubblico, con personalità
giuridica di diritto privato ai sensi degli
articoli 12, 14 e seguenti del Codice Civile e
secondo le disposizioni del Decreto
Legislativo 30 giugno 1994 n. 509.
Art. 2 - Sede
Inarcassa ha sede in Roma, in via Salaria, n.
229.
Art. 3 - Scopo
3.1 - Inarcassa, ai sensi dell’art. 38 della
Costituzione della Repubblica Italiana,
provvede ai compiti di previdenza ed
assistenza a favore degli iscritti e degli
ulteriori destinatari, individuati dalle norme
del presente Statuto; inoltre, compatibilmente
con le disponibilità di bilancio, svolge attività
integrative a favore degli stessi iscritti.
3.2 - Le attività previdenziali già stabilite
dalle leggi vigenti consistono nella
corresponsione delle seguenti prestazioni:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di anzianità;
c) pensioni di inabilità ed invalidità;
d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o
indirette;
e) rendite.
Ulteriori forme di attività previdenziali
possono essere individuate dal Comitato
Nazionale dei Delegati con delibera di
integrazione del presente Statuto, senza
pregiudizio delle forme di attività imposte
dalla legge.
3.3 - Le pensioni e le rendite corrisposte dad
Inarcassa sono cumulabili con altri trattamenti
pensionistici.
3.4 - Le attività assistenziali già stabilite dalle
leggi vigenti consistono nella corresponsione
della indennità di maternità.
Altre attività di assistenza possono essere:
a) la concessione di contributi per l’impianto
dello studio all’ingegnere o all’architetto
che si iscriva per la prima volta ad
INARCASSA prima del compimento del
35esimo anno di età, se versa in condizioni
di disagio economico;
b) la concessione di assegni di studio a favore
dei figli dell’iscritto attivo, pensionato o
deceduto;
c) la corresponsione di sussidi a favore
dell’iscritto attivo o pensionato, ovvero, in
mancanza, del coniuge o dei suoi parenti
entro il secondo grado, se versano in
condizioni di disagio economico e
risultano conviventi ed a suo carico;
d) la concessione di mutui all’iscritto per
l’acquisto,
la
costruzione
o
la
ristrutturazione dello studio o della casa da
adibire ad abitazione principale, anche
stipulando apposite convenzioni con
Istituti di Credito abilitati alla concessione
di prestiti a medio e lungo termine e
contribuendo parzialmente al pagamento
dei relativi interessi;
e) la prestazione, nei limiti consentiti dalla
legge, di forme di tutela sanitaria anche
mediante la stipulazione di polizze
assicurative a favore degli iscritti e dei
pensionati, con possibilità di estensione al
coniuge ed ai familiari a carico, il cui onere
verrà sostenuto compatibilmente con le
disponibilità di bilancio di cui al comma 1,
ovvero mediante specifica contribuzione
facoltativa a carico dei richiedenti;
f) le provvidenze a favore degli iscritti per
inabilità temporanea, nei limiti consentiti
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
dalla legge, con copertura economica per il
periodo di sussistenza delle condizioni
invalidanti, il cui onere verrà sostenuto
compatibilmente con le disponibilità di
bilancio di cui al comma 1, ovvero
mediante
specifica
contribuzione
facoltativa a carico dei richiedenti.
3.5 - Nell’ambito delle attività di cui al
comma 1, Inarcassa svolge, compatibilmente
con le disponibilità di bilancio e comunque
nel limite massimo dello 0,34% del gettito del
contributo integrativo risultante dall’ultimo
bilancio
consuntivo
approvato,
senza
pregiudizio delle attività previdenziali di cui
al comma 2, attività di promozione e sviluppo
dell'esercizio della libera professione dei
propri associati, con particolare riguardo ai
giovani iscritti, anche con l'offerta di
strumenti finanziari (quali ad esempio prestiti,
costituzione di fondi di garanzia ed altro) e
servizi. (v. nota 2).
3.6 - Ulteriori forme di attività di assistenza
possono essere individuate dal Comitato
Nazionale dei Delegati con delibera di
integrazione del presente Statuto.
Art. 4 - Attività integrative
Nell’ambito degli scopi di previdenza ed
assistenza
a
favore
degli
iscritti,
INARCASSA può anche promuovere e
gestire attività integrative, con l’osservanza
delle norme di settore ad esse relative,
utilizzando fondi speciali costituiti da
apposite contribuzioni, obbligatorie soltanto
per gli aderenti.
Art. 5 - Entrate - Patrimonio - Investimenti
5.1 - Le entrate di Inarcassa sono costituite:


dalle
contribuzioni
obbligatorie
soggettive ed integrative versate ai
sensi degli artt. 22 e 23 del presente
Statuto;
dagli interessi attivi e dalle rendite
patrimoniali;

da
altre
entrate
previste
da
disposizioni di legge o da altre fonti
normative.
5.2 - Il patrimonio di Inarcassa è costituito:


dai beni mobili ed immobili di
proprietà della Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri
ed
Architetti
Liberi
Professionisti;
da eventuali lasciti, elargizioni o
provvidenze, da qualsiasi parte
provengano.
5.3 - I fondi disponibili di Inarcassa possono
essere impiegati:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in
cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle
cartelle fondiarie, nell’ambito dell’Unione
Europea;
b) in depositi fruttiferi presso Istituti di
Credito di diritto pubblico o Istituti di Credito
a carattere nazionale o Casse di Risparmio,
nell’ambito dell’Unione Europea;
c) in immobili urbani o rustici, anche sotto
forma di pacchetti azionari rappresentativi di
essi;
d) in mutui ipotecari;
e) in quegli altri modi che potranno essere
deliberati dal Comitato Nazionale dei
Delegati, su proposta del Consiglio di
Amministrazione.
5.4 - Le delibere contenenti i criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio
nella scelta dei suddetti impieghi devono
essere trasmesse al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale ed a quello del
Tesoro per l’esercizio delle funzioni previste
dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 509/1994.
Art. 6 - Riserva legale
6.1 - La Riserva legale, di cui all’art. 1,
comma 4, lettera “c” del Decreto Legislativo
30 giugno 1994, n. 509, è costituita dal
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
patrimonio netto di Inarcassa e dovrà avere
misura non inferiore a cinque annualità delle
pensioni in essere. Qualora, durante la vita
dell’Ente, l’ammontare risulti inferiore alla
misura indicata, si provvederà al suo
adeguamento.
assenza di regime di reciprocità. I periodi di
lavoro all’estero che non danno origine a
pensione, non ricongiungibili in Italia,
possono essere riscattati. Forme e modalità di
riscatto sono determinate con apposito
regolamento.
6.2 - Detta riserva, nei limiti minimi di cui al
comma precedente, può essere costituita da
capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti
dallo Stato o da altre forme di investimento
che garantiscano una possibilità di rapida
trasformazione in capitale liquido.
7.4 - Gli iscritti ad INARCASSA che siano o
siano stati membri del Parlamento, dei
consigli regionali, o presidenti delle province
o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia
o con più di 50.000 abitanti, sono esonerati,
durante il periodo di carica, dal requisito della
continuità dell’esercizio professionale.
Art. 7 - Iscrizione ad Inarcassa
7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli
architetti che esercitano la libera professione
con carattere di continuità e ad essi
esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA
il requisito dell’esercizio professionale con
carattere di continuità ricorre, nei confronti
degli ingegneri e degli architetti che siano ad
un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ordinamento
professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza
obbligatorie in dipendenza di un rapporto di
lavoro subordinato o comunque altra attività
esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
Per la sussistenza del requisito della
continuità dell’esercizio professionale ed a
conferma del possesso di tutti i requisiti di cui
sopra, l’iscritto dovrà, con le modalità della
Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in
proposito ed in via preliminare una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. (v.
nota 3)
7.3 - Il requisito di cui al precedente punto
non può essere posseduto in presenza di
rapporto di lavoro subordinato all’estero, pur
se ininfluente ai fini previdenziali in Italia in
Essi possono supplire alle deficienze di
reddito rispetto a quello massimo conseguito
prima della carica, rivalutato a norma
dell’articolo 34 in misura pari al 75 per cento,
versando volontariamente il contributo di cui
all’articolo 22, rapportato al reddito stesso
nonché il contributo di cui all’articolo 23
rapportato ad un volume d’affari pari a
quindici volte il contributo soggettivo
complessivamente
versato.
Restano
comunque fermi i contributi minimi di cui
agli articoli 22 e 23.
7.5 - Sono esclusi dall’iscrizione ad
INARCASSA gli ingegneri e gli architetti
iscritti a forme di previdenza obbligatorie in
dipendenza di un rapporto di lavoro
subordinato o comunque di altra attività
esercitata.
7.6 - La Giunta Esecutiva di INARCASSA
può provvedere alla revisione degli iscritti
con riferimento ai requisiti di continuità
dell’esercizio
professionale
nell’ultimo
quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti
della anzianità di iscrizione i periodi per i
quali, entro il medesimo termine, detta
continuità non risulti dimostrata.
7.7 - Sono rimborsabili a richiesta i contributi
soggettivi relativi agli anni di iscrizione
dichiarati inefficaci.
Art. 8 - Modalità di iscrizione
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
8.1 - L’iscrizione ad INARCASSA avviene
con provvedimento della Giunta Esecutiva su
comunicazione di iscrivibilità dell’interessato,
da presentarsi al verificarsi delle condizioni di
cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 7, secondo
comma; essa ha effetto dalla data di inizio
dell’esercizio professionale con carattere di
continuità.
8.2 - In caso di comunicazione di iscrivibilità
effettuata oltre il termine di presentazione
della dichiarazione annuale di cui all’art. 36
relativa all’anno solare nel quale si sono
verificate le condizioni di iscrivibilità,
l’iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA,
oltre ai contributi evasi, una somma a titolo di
sanzione pari al 50 per cento degli stessi,
nonché gli interessi di mora nella stessa
misura prevista per le imposte dirette.
8.3 - In caso di mancata comunicazione di
iscrivibilità, l’iscrizione avviene d’ufficio e
l’iscritto è tenuto al pagamento, oltre ai
contributi evasi, di una sanzione pari al 100
per cento dei contributi stessi, nonché degli
interessi di mora nella stessa misura prevista
per
le
imposte
dirette.
Art. 9 - Organi di Inarcassa
Gli organi di Inarcassa sono:
a) il Presidente;
dal Consiglio di Amministrazione e dalla
Giunta Esecutiva.
10.2 - Egli delibera, in caso di urgenza e
nell'impossibilità di immediata riunione degli
Organi, anche sugli argomenti di competenza
del Consiglio di Amministrazione e della
Giunta Esecutiva, salvo ratifica dell'Organo
competente nella sua prima riunione, ad
eccezione di quelli indicati alle lettere a), b),
c), d), e) ed f) dell'art. 15, comma 7.
10.3 - E' coadiuvato nelle sue mansioni e
sostituito in caso di assenza o impedimento
dal Vice Presidente.
Art. 11 - Le Assemblee provinciali degli
iscritti
11.1 - Le Assemblee provinciali degli iscritti
sono costituite, nell'ambito delle singole
Provincie, da tutti gli ingegneri ed architetti
iscritti ad Inarcassa.
11.2 - Le Assemblee provinciali eleggono tra
gli iscritti ad Inarcassa, con votazione
espressa da almeno un quinto degli iscritti di
ogni categoria, secondo le modalità di
votazione stabilite con apposito Regolamento
deliberato dal Comitato Nazionale dei
Delegati, i componenti del Comitato
medesimo.
Art. 12 - Il Comitato Nazionale dei Delegati
b) le Assemblee provinciali degli iscritti;
c) il Comitato Nazionale dei Delegati;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) la Giunta Esecutiva;
f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 10 - Il Presidente
10.1 - Il Presidente presiede il Consiglio di
Amministrazione e la Giunta Esecutiva; ha la
rappresentanza legale di Inarcassa, al cui
funzionamento sovrintende esercitando tutte
le funzioni a lui demandate dal presente
Statuto, dalle altre fonti normative in materia,
12.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è
composto per ogni provincia da un numero di
ingegneri ed architetti proporzionale agli
iscritti di ogni categoria eletti dalle
Assemblee provinciali:
a) se gli iscritti non superano i 2.500 viene
eletto un Delegato;
b) se gli iscritti sono compresi tra 2.501 e
5.000 vengono eletti due Delegati;
c) se gli iscritti sono compresi tra 5.001 e
7.500 vengono eletti tre Delegati;
e così via ogni 2.500 iscritti.
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
12.2 - Il Comitato Nazionale dei Delegati è
convocato almeno due volte all'anno, o
quando sia richiesto da componenti che
rappresentino almeno un quarto degli iscritti,
dal Presidente di Inarcassa mediante avviso
contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e
del luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del
giorno contenente l'elenco delle materie da
trattare. In caso di inadempienza del
Presidente di Inarcassa la convocazione è
effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti.
12.3 - L’avviso deve essere spedito mediante
raccomandata od altro mezzo che certifichi
l’avvenuta spedizione almeno 15 giorni prima
di quello fissato per l’adunanza.
12.4 - L'adunanza è valida in prima
convocazione se interviene almeno la metà
dei Delegati, rappresentanti almeno i tre
quarti degli iscritti rappresentati ad Inarcassa.
In seconda convocazione, che dovrà tenersi il
giorno successivo, l'adunanza è valida con
qualsiasi numero degli intervenuti, purché sia
rappresentata almeno la metà degli iscritti
rappresentati ad Inarcassa.
12.5 - Per modificare o integrare il presente
Statuto è comunque necessaria la presenza di
almeno la metà dei Delegati, rappresentanti la
maggioranza
assoluta
degli
iscritti
rappresentati ad Inarcassa. Le deliberazioni
sono assunte con la maggioranza dei presenti,
secondo le modalità di cui al comma
successivo.
12.6 - Ciascun Delegato ha diritto in totale:
a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati
sono 300, o frazione di 300;
b) a due voti se il numero dei rappresentati è
compreso tra 301 e 700;
c) a tre voti se il numero dei rappresentati è
compreso tra 701 e 1.200;
d) a quattro voti se il numero dei rappresentati
è compreso tra 1.201 e 1.800;
e) a cinque voti se il numero dei rappresentati
è compreso tra 1.801 e 2.500.
Complessivamente ciascun Delegato non può
avere più di cinque voti.
Nel caso in cui il numero di iscritti sia
superiore a 2.500, per l’attribuzione dei voti
dei Delegati eletti si procede con lo stesso
criterio sopra riportato.
Nel caso di più Delegati eletti, ad ogni
Delegato compete un numero di voti pari al
totale dei voti attribuiti alla sua categoria in
ragione degli iscritti diviso per il numero
degli eletti; in caso di numero indivisibile per
unità intere i voti non divisi vengono attribuiti
al Delegato eletto con il maggior numero di
preferenze.
Il numero dei Delegati eleggibili, per ogni
provincia e per ogni categoria, ed il numero
dei voti a lui attribuiti viene fissato al
momento dell’indizione delle elezioni e
rimane invariato per tutta la durata del
mandato, indipendentemente dalle iscrizioni e
cancellazioni deliberate.
12.7 - Nel caso di cessazione della carica per
qualsiasi ragione nel corso dei primi quattro
anni dalla sua elezione il Delegato viene
sostituito ricorrendo ad elezione suppletiva
che il Consiglio di Amministrazione indice
entro 60 giorni dalla cessazione suddetta. Il
componente subentrato, al quale competono i
voti del Delegato sostituito, dura in carica
fino alla scadenza del Comitato di cui fa
parte.
Art. 13 - Attribuzioni del Comitato
Nazionale dei Delegati
13.1 - Il Comitato Nazionale dei Delegati ha
le seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve
uniformarsi l'amministrazione di Inarcassa;
b) deliberare sulle modificazioni
integrazioni allo Statuto;
e
le
c) determinare la misura degli emolumenti ai
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione, della Giunta Esecutiva e
del Collegio dei Revisori dei Conti;
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
d) deliberare in ordine ai regolamenti
riguardanti le attività di previdenza e
assistenza, alle loro modificazioni ed
integrazioni, e sulle variazioni della misura
delle contribuzioni;
e) eleggere il Consiglio di Amministrazione
ed i due revisori effettivi ed i due supplenti di
sua competenza;
f) approvare il bilancio preventivo, le
eventuali variazioni ed il conto consuntivo di
Inarcassa;
g) nominare, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, la società cui affidare la
revisione contabile e la certificazione di cui
all'art. 2, terzo comma del Decreto Legislativo
30 giugno 1994, n. 509;
h) deliberare, con decisione definitiva
motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri
vigilanti ai bilanci preventivi, ai conti
consuntivi ed in merito alle altre materie di
cui all'art. 3, comma 3, del Decreto
Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
i) esprimere parere su ogni altra materia
sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di
Amministrazione;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni previste
dal presente Statuto e da altre fonti normative
in materia;
m) deliberare la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti.
13.2 - Le delibere di cui alle lettere a) ed f)
vanno trasmesse ai Ministeri del Lavoro e
della Previdenza Sociale e del Tesoro per
l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3,
comma 3, del Decreto Legislativo n.
509/1994; le delibere di cui alla lettera b)
vanno trasmesse ai Ministeri stessi per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2
del medesimo articolo, mentre le delibere di
cui alla lettera d) sono rese esecutive con
l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo
12 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Art. 14 - Comitati ristretti
14.1 - In seno al Comitato Nazionale dei
Delegati possono essere formati dei Comitati
Ristretti per l'esame e la trattazione
preliminare degli argomenti di competenza
del Comitato stesso.
14.2 - Possono essere chiamati a far parte di
detti Comitati esperti esterni senza diritto di
voto.
Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione
15.1 - Il Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa è composto da undici membri eletti
a scrutinio segreto dal Comitato Nazionale dei
Delegati con le norme di cui all'articolo 12,
quarto e sesto comma del presente Statuto.
Almeno quattro membri sono ingegneri e
almeno quattro architetti.
15.2 - Il Consiglio di Amministrazione elegge
tra i suoi membri il Presidente ed il Vice
Presidente.
15.3 - Il Consiglio di Amministrazione si
riunisce in seduta ordinaria almeno sei volte
all'anno ed in seduta straordinaria quando il
Presidente lo ritenga necessario o quando lo
richiedano un terzo dei membri. In caso di
inadempienza del Presidente la convocazione
è effettuata dal Collegio dei Revisori dei
Conti.
15.4 - Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza di almeno sei membri.
15.5 - Le deliberazioni sono prese con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
15.6 - Il componente il Consiglio di
Amministrazione decaduto, dimissionario o
defunto è sostituito dal Comitato Nazionale
dei Delegati in una riunione che avrà luogo
entro 90 giorni, ovvero entro 30 giorni
dall'elezione suppletiva di cui al comma 12.7,
ove necessaria, fermo restando il disposto
dell'art. 15 comma 1.
15.7 - Il Consiglio di amministrazione ha le
seguenti attribuzioni:
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a) predisporre il bilancio preventivo, le
eventuali variazioni di bilancio, il conto
consuntivo e, a cadenza periodica non
superiore ai 3 anni, il bilancio tecnico;
le deliberazioni si adottano con il voto
favorevole della maggioranza dei votanti ed a
parità di voti prevale il voto del Presidente.
b) deliberare sull'assetto organizzativo di
Inarcassa;
16.4 - La Giunta Esecutiva:
c) deliberare l'impiego dei fondi secondo i
criteri generali dettati dal Comitato Nazionale
dei Delegati e con osservanza delle
disposizioni del presente Statuto;
d) deliberare su tutte le questioni che siano
portate al suo esame dal Presidente e che non
siano di competenza del Comitato Nazionale
dei Delegati o della Giunta Esecutiva;
e) fissare la misura delle indennità spettanti ai
componenti del Comitato Nazionale dei
Delegati;
f) nominare il Direttore Generale e i dirigenti
con contratto a tempo determinato;
g) svolgere l'attività di amministrazione di
Inarcassa, salvo che per le materie di
competenza della Giunta Esecutiva;
h) esercitare tutte le altre attribuzioni previste
dal presente Statuto e da altre fonti normative
in materia;
i) decidere in materia di ricorsi contro le
deliberazioni della Giunta Esecutiva.
15.8 - Il Consiglio di Amministrazione, nei
limiti di legge, può delegare talune
attribuzioni a propri componenti.
Art. 16 - La Giunta Esecutiva
16.1 - La Giunta Esecutiva si compone del
Presidente, del Vice Presidente e di tre
consiglieri designati dal Consiglio di
Amministrazione; tra i componenti, due
almeno sono ingegneri e due almeno
architetti.
16.2 - La Giunta si riunisce almeno una volta
al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga opportuno.
16.3 - Per la validità delle deliberazioni è
necessaria la presenza di almeno tre membri;
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal
Presidente sul funzionamento tecnico ed
amministrativo di Inarcassa;
c) delibera su tutti gli oggetti ad essa
specificatamente deferiti dal Consiglio di
Amministrazione;
d) provvede a richiesta degli interessati alla
liquidazione delle pensioni;
e) delibera in caso di urgenza anche sugli
argomenti di competenza del Consiglio di
Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio
stesso nella sua prima riunione, ad eccezione
di quelli indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed
f) dell'art. 15, comma 7;
f) adotta le iniziative atte a garantire il
costituirsi del rapporto associativo nei
confronti di chi sia obbligato a richiedere
l'iscrizione e non abbia presentato domanda;
g) esercita le altre funzioni demandate alla
Giunta dal presente Statuto e da altre fonti
normative in materia. Il compito di Segretario
del Consiglio di Amministrazione e della
Giunta Esecutiva è svolto da un funzionario di
Inarcassa, allo scopo nominato dal Consiglio
di Amministrazione. Ad esso compete la
verbalizzazione delle riunioni dei suddetti
organi.
16.5 - Contro le deliberazioni della Giunta
Esecutiva è ammesso il ricorso al Consiglio di
Amministrazione nel termine di 60 giorni
dalla data di ricezione della lettera
raccomandata con avviso di ricevimento
contenente la comunicazione della delibera.
Art. 17 - Collegio dei Revisori dei conti
17.1 - Le funzioni di Sindaco di Inarcassa
sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei
Conti costituito da:
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
a) un componente effettivo ed uno supplente
in rappresentanza del Ministero di Grazia e
Giustizia;
19.1 - La nomina a componenti degli Organi
di Inarcassa è subordinata al possesso dei
requisiti di onorabilità e professionalità.
b) un componente effettivo ed uno supplente
in rappresentanza del Ministero del Tesoro;
Essi sono considerati esistenti, attesa la
disciplina in materia deontologica esercitata
dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti
e la natura dell'attività professionale, in
presenza
dell'iscrizione
all'Albo
Professionale.
c) un componente effettivo ed uno supplente
in rappresentanza del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale;
d) due componenti effettivi e due supplenti
eletti dal Comitato Nazionale dei Delegati nel
proprio seno.
17.2 - Il Collegio dei Revisori elegge nel suo
seno il proprio Presidente.
19.2 - Sono cause di ineleggibilità o di
decadenza dalla carica di Presidente o di
componente del Comitato Nazionale dei
Delegati, del Consiglio di Amministrazione,
della Giunta Esecutiva o del Collegio dei
Revisori dei Conti di Inarcassa:
17.3 - I Revisori intervengono alle sedute del
Consiglio di Amministrazione, della Giunta
Esecutiva e del Comitato Nazionale dei
Delegati per chiedere e dare informazioni e
chiarimenti. La loro assenza non pregiudica la
validità delle adunanze e delle relative
deliberazioni.
a) avere subìto negli ultimi cinque anni, quale
conseguenza di un procedimento disciplinare
o penale, la sospensione dall'iscrizione
all'Albo Professionale;
17.4 - Il Collegio dei Revisori esercita le
funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e
seguenti del Codice Civile ed in particolare:
c) essere stato dichiarato responsabile verso
Inarcassa con sentenza definitiva e non aver
ancora estinto il debito.
a) riferisce e controlla la gestione e le scritture
contabili;
Art. 20 - Direttore Generale
b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
c) esamina i bilanci e le eventuali variazioni
riferendone al Comitato Nazionale dei
Delegati.
Art. 18 - Durata in carica degli organi di
Inarcassa
Il Presidente, i componenti del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio dei Revisori
dei Conti e del Comitato Nazionale dei
Delegati di Inarcassa durano in carica cinque
anni e possono essere rieletti. In ogni caso il
Presidente e il Vice Presidente, rimangono in
carica fino a quando dura il Consiglio di
Amministrazione che li ha eletti.
Art. 19 - Requisiti di onorabilità e
professionalità
b) avere subìto condanne definitive, ovvero
aver patteggiato la pena, per delitti non
colposi punibili con pena detentiva;
20.1 - Il Direttore Generale di Inarcassa,
scelto sulla base di criteri di comprovata
competenza dirigenziale, è assunto con
contratto a tempo determinato della durata
massima di cinque anni, rinnovabile.
20.2 - Per la sua nomina o rimozione è
necessario il voto favorevole dei due terzi dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
20.3 - Il Direttore Generale ha le seguenti
attribuzioni:
a) dirige, coadiuvato dagli altri dirigenti, il
funzionamento degli uffici di Inarcassa;
b) svolge funzioni di sovrintendenza e di
coordinamento;
c) è capo del personale, dispone circa la sua
destinazione ai vari servizi e propone al
8
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
Consiglio di Amministrazione provvedimenti
di promozione e di licenziamento;
d) esegue le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta Esecutiva;
L’aliquota di cui alla lettera a) è elevata al
14,5 per cento dal 2013 secondo la seguente
progressione:
1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2010;
e) esercita ogni altro potere attribuitogli in via
continuativa o volta per volta dal Consiglio di
Amministrazione e dalla Giunta Esecutiva.
20.4 - Il Direttore Generale assiste alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione e
della Giunta Esecutiva. Durante la trattazione
di argomenti che riguardino la sua persona,
egli si assenterà.
20.5 - Al Direttore Generale, nel caso di
conferimento di delega con rappresentanza da
parte del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 15, ottavo comma del presente
Statuto, compete il potere di firma, nei limiti
della delega.
Art. 21 - Regolamenti
I compiti di previdenza ed assistenza sono
descritti e disciplinati dal presente Statuto e
da appositi regolamenti, la cui approvazione e
la cui modificazione e/o integrazione sono
soggette alla procedura di cui all’articolo 3,
comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno
1994, n. 509. Per l’approvazione e per le
modifiche e/o integrazioni di tutti i
regolamenti previsti dal presente Statuto e
dalle altre fonti normative, vale quanto
previsto all’art.12, quinto comma.
Art. 22 - Contributo soggettivo
22.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio a
carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari,
salvo quanto disposto all'art. 33, primo
comma, alle seguenti percentuali del reddito
professionale netto prodotto nell'anno, quale
risulta dalla relativa dichiarazione ai fini
dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci
per cento;
b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre
per cento.
2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2011;
3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2012;
4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
Ad ogni iscritto ad Inarcassa a partire
dall’annualità 2010 la quota dello 0,5 per
cento di contributo soggettivo calcolata sul
reddito di cui alla lettera a) è destinata al
finanziamento delle attività assistenziali. Tale
contributo è improduttivo ai fini previdenziali.
(v. nota 4)
22.2 - Fatto salvo l’importo di cui alla
normativa previgente, è in ogni caso dovuto
un contributo minimo pari, per il 2010, a euro
1.400,00 di cui euro 60,00 saranno destinate
alle attività assistenziali.
Tale contributo aumenta a partire dall’anno
2010 come indicato nella seguente tabella:
Anno
2010
2011
2013
Contributo
minimo
1.400
1.600
1.800
di cui destinato
all’assistenza
60,00
65,00
70,00
Per l’anno 2012 ed a partire dal 2014 il
contributo minimo e la quota destinata
all’assistenza vengono rivalutati annualmente
in proporzione alle variazioni dell’indice
ISTAT di cui all’art. 35. (v. nota 5)
22.3 - Il contributo di cui al primo comma è
dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono
della pensione di vecchiaia, di invalidità,
ovvero della prestazione contributiva, ai sensi
dell’art. 40, erogate da Inarcassa e che
proseguono nell’esercizio della professione.
Per essi non si applica il secondo comma del
presente articolo.
9
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
22.4 - Gli ingegneri ed architetti che si
iscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto
i trentacinque anni di età hanno diritto ad una
riduzione nella contribuzione di cui al primo
comma per cinque anni solari dalla prima
iscrizione e comunque non oltre quello di
compimento del trentacinquesimo anno di
età; pertanto, il contributo di cui al primo
comma del presente articolo è ridotto alla
metà e il contributo minimo di cui al secondo
comma è ridotto a un terzo.
comma 5 del presente articolo che si applica
agli atti compiuti dal professionista singolo
esercente l’attività predominante indicata
nella ragione sociale della associazione o
Società di Professionisti. Le Società di
Ingegneria sono tenute ad applicare la
medesima maggiorazione percentuale su tutti
i corrispettivi rientranti nel volume di affari
I.V.A. relativi alle attività professionali ed a
versarne
il
relativo
ammontare
ad
INARCASSA.
Tale riduzione si applica anche in caso di
reiscrizione
durante
il
periodo
di
contribuzione agevolata.
23.3 – A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli
iscritti ad INARCASSA sono annualmente
tenuti a versare, per il titolo di cui al primo
comma, un importo minimo di euro 360,00.
La riduzione è applicata fino al reddito
inferiore od uguale al primo scaglione di
reddito usato per il calcolo pensionistico di
cui all’art 25.5. Sull’eccedenza non verrà
applicata la riduzione di cui sopra.
22.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai
fini dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo
comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.
Art. 23 - Contributo integrativo
23.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e
di architetto devono applicare, ai sensi
dell’art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e
successive modifiche ed integrazioni, una
maggiorazione percentuale su tutti i
corrispettivi rientranti nel volume annuale
d’affari ai fini dell’I.V.A. e versarne ad
INARCASSA
l’ammontare
indipendentemente dall’effettivo pagamento
che ne abbia eseguito il debitore. La
maggiorazione è ripetibile nei confronti di
quest’ultimo.
L’obbligo di versamento del contributo
integrativo persiste anche in caso di
applicazione di facilitazioni fiscali.
23.2 - Il contributo di cui al presente articolo
è dovuto anche dalle associazioni o Società di
Professionisti nella stessa percentuale del
volume di affari ai fini dell’I.V.A. di cui al
Per le annualità successive il contributo
integrativo minimo è rivalutato annualmente
in proporzione alle variazioni dell’indice
ISTAT di cui all’art. 35. (v. nota 6)
23.4 - Gli ingegneri ed architetti che si
iscrivono ad Inarcassa, per il periodo in cui
fruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 22,
comma 4, devono corrispondere il contributo
minimo di cui al comma precedente ridotto ad
un terzo, ferma restando l’integrale debenza
di tutto quanto addebitato alla committenza ai
sensi del precedente comma 1.
23.5 - Salvo quanto disposto dall’articolo 33,
comma 2, e dalla normativa previgente, a
decorrere dall’annualità 2010, il contributo
integrativo è pari al quattro per cento. (v. nota
7)
23.6 - Il contributo integrativo non è dovuto
per le prestazioni effettuate nei rapporti di
collaborazione tra ingegneri ed architetti
anche in quanto partecipanti ad associazioni o
società di professionisti. Il contributo
integrativo inoltre non è dovuto per le
prestazioni effettuate nei rapporti di
collaborazione tra società di ingegneria e tra
queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in
quanto partecipanti ad associazioni o società
di professionisti. Il contributo invece è dovuto
quando il destinatario della prestazione
10
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
professionale è l’ingegnere, l’architetto,
l’associazione o società di professionisti, o la
società di ingegneria quale committente
finale. Il contributo integrativo minimo non è
dovuto dagli iscritti che usufruiscono della
pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero
della prestazione contributiva, ai sensi
dell’art. 40, erogate da Inarcassa che
proseguono nell’esercizio della professione. Il
contributo integrativo non è assoggettabile
all’IRPEF e non concorre alla formazione del
reddito professionale.
Art. 24 - Frazionabilità dei contributi
I contributi minimi di cui agli articoli 22 e 23
sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di
effettiva
iscrizione
ad
INARCASSA
nell’anno solare secondo modalità stabilite dal
Consiglio
di
Amministrazione.
Art. 25 - Pensione di vecchiaia
25.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta su
domanda a coloro che abbiano compiuto
almeno sessantacinque anni di età, dopo
almeno trenta anni di iscrizione e
contribuzione ad INARCASSA.
La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione
e contribuzione, al due per cento della media
dei più elevati venti redditi annuali
professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto
ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni
relative ai venticinque anni solari anteriori
alla maturazione del diritto a pensione o alla
domanda di pensione presentata ai sensi del
secondo comma del presente articolo.
A decorrere dal 2010 l’importo della pensione
è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con il sistema di
calcolo retributivo, per tutte le
annualità con redditi professionali
dichiarati ai fini IRPEF eguali o
superiori, per il 2009, a seimila euro
ovvero a volumi d’affari dichiarati ai
fini IVA eguali o superiori, per il
2009, a diecimila euro, ambedue
annualmente rivalutati ai sensi dell’art.
35;
b) quota determinata con il sistema di
calcolo contributivo per tutte le
annualità con redditi professionali
dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il
2009, a seimila euro ovvero a volumi
d’affari dichiarati ai fini IVA inferiori,
per il 2009, a diecimila euro, ambedue
annualmente rivalutati ai sensi dell’art.
35. Gli anni per i quali si usufruisce di
contribuzione agevolata sono esclusi
dal calcolo contributivo.
La quota di pensione di cui alla precedente
lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e
contribuzione nel quale siano stati prodotti
redditi professionali e/o volumi d’affari eguali
o superiori a quelli sopra indicati, al due per
cento della media dei più elevati redditi
annuali professionali rivalutati, dichiarati
dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità
utili al calcolo della pensione, quali sotto
indicati.
Fatta salva la normativa previgente, dal 1°
gennaio 2010 la quota di pensione viene
calcolata prendendo a base la media dei più
elevati venti redditi professionali rivalutati
dichiarati dall’iscritto,
risultanti dalle
dichiarazioni relative ai venticinque anni
solari anteriori alla maturazione del diritto a
pensione.
Il numero di anni a reddito più elevato per il
calcolo della quota di pensione è di un anno
ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i
migliori venticinque degli ultimi trenta redditi
professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
La quota b) è calcolata con le modalità
previste dall’art. 40, comma 1.
Alle pensioni calcolate con applicazione
contestuale di quanto previsto alle lettere a) e
b) non si applica l’adeguamento al minimo.
Per le pensioni di inabilità, invalidità e
indirette il calcolo del trattamento viene
effettuato esclusivamente con il sistema
retributivo di cui alla lettera a). (v. nota 8).
11
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
25.2 - Su richiesta dell’interessato la
decorrenza della pensione è differita al primo
giorno del mese successivo a quello nel quale
è stata presentata la domanda, sempre che tale
decorrenza sia stata indicata contestualmente
alla presentazione della domanda stessa.
25.3 - Per il calcolo della media di cui sopra si
considera solo la parte di reddito
professionale soggetta al contributo di cui
all’articolo 22, primo comma, lettera a); i
redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo,
sono rivalutati a norma dell’art. 34 del
presente Statuto.
25.4 – Per le pensioni aventi decorrenza fino al
2009, la misura del trattamento non può essere
inferiore a otto volte il contributo soggettivo
minimo in vigore alla data dalla quale decorre la
pensione. (v. nota 9)
A partire dal 2010 la pensione minima di cui
al precedente comma è pari a quella del 2009
rivalutata in proporzione alle variazioni
dell’indice Istat.
A decorrere dal 2010 la pensione minima non
è dovuta per gli anni per i quali la pensione è
calcolata con il metodo di cui alla lettera b)
del precedente comma 1. In tal caso la
pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi
quanti gli anni di anzianità per i quali si
applica quanto previsto dalla lettera b) del
precedente comma 1
25.5 – Fatta salva la normativa previgente, se
la media dei redditi è superiore a euro
40.350,00, la percentuale del 2% di cui al
primo comma è ridotta come segue:
a) all’1,71 % per lo scaglione da euro
40.350,00 a euro 60.800,00;
b) all’1,43 % per lo scaglione di reddito da
euro 60.800,00 a euro 70.900,00;
c) all’1,14 % per lo scaglione da euro
70.900,00 a euro 80.850,00. (v. nota 10)
25.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza
della pensione, continuano l’esercizio della
professione hanno diritto alla corresponsione
di prestazioni supplementari, ogni ulteriori
cinque anni d’iscrizione e contribuzione. Tali
prestazioni supplementari, reversibili, saranno
calcolate con le modalità descritte nel relativo
regolamento. (v. nota 11)
Art. 26 - Pensione di anzianità
26.1 - A partire dal 1° luglio 2010, in
conformità alla legge 247/2007, la pensione di
anzianità è corrisposta a coloro che
sommando età, periodo di iscrizione e
contribuzione ad Inarcassa, raggiungano una
quota pari a 96 (novantasei).
A partire dal 1° gennaio 2011, in conformità
alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è
corrisposta a coloro che sommando età,
periodo di iscrizione e contribuzione ad
Inarcassa, raggiungano una quota pari a 97
(novantasette).
A partire dal 1° gennaio 2013, in conformità
alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è
corrisposta a coloro che sommando età,
periodo di iscrizione e contribuzione ad
Inarcassa, raggiungano una quota pari a 98
(novantantotto).
Per le annualità successive al 2013 il
Comitato Nazionale dei Delegati valutato
l'andamento della spesa pensionistica potrà
valutare ulteriori aggiustamenti. (v. nota 12).
26.2 - La corresponsione della pensione è
incompatibile con l’iscrizione all’Albo
professionale degli ingegneri e/o architetti
pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è
subordinata alla cancellazione dallo stesso.
26.3 - La pensione è determinata con
applicazione dei commi dal primo al quinto
dell’articolo 25. Per coloro che alla data
della decorrenza del pensionamento abbiano
un’età inferiore a 65 anni, l’importo del
12
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
trattamento pensionistico così determinato è
ridotto con l’applicazione dei seguenti
coefficienti:
Età di
pensionamento
58
59
60
61
62
63
64
Coefficiente
riduzione
17,3%
15,3%
13,1%
10,8%
8,4%
5,8%
3,0%
Gli iscritti, architetti ed ingegneri, che
all'entrata in vigore delle presenti norme
avranno compiuto cinquantacinque anni di età
ed avranno maturato una contribuzione ad
Inarcassa uguale o superiore a trent’anni
continueranno a poter andare in pensione di
anzianità a cinquantotto anni e con
trentacinque anni di contribuzione senza
alcuna decurtazione e/o riduzione. (v. nota 12)
26.4 - Verificandosi uno dei casi di
incompatibilità di cui al secondo comma, la
pensione di anzianità è revocata con effetto
dal
momento
in
cui
si
verifica
l’incompatibilità.
Art. 27- Pensione di inabilità
27.1 - La pensione di inabilità spetta
all’iscritto qualora concorrano le seguenti
condizioni:
a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della
professione sia esclusa, a causa di malattia od
infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in
modo
permanente
e
totale;
b) l’iscritto abbia compiuto almeno due anni
di effettiva iscrizione e contribuzione, anche
non continuativi. Si prescinde dall’anzianità
minima quando l’inabilità è causata da
infortunio.
27.2 - Per il calcolo della pensione si
applicano le disposizioni di cui all’art. 25 dai
commi 1 a 5. Gli anni ai quali va commisurata
la pensione sono aumentati di 10, sino ad un
massimo complessivo di 35, salvo che
l’iscritto disponga di altri redditi imponibili o
esenti
da
imposte,
in
misura
complessivamente superiore a 34,2 milioni
annui (n.d.r. euro 17.662,82); si considera a
tal fine la media del triennio precedente alla
domanda di pensione di inabilità.
All’iscritto già fruitore di trattamento
pensionistico a carico di altro istituto
previdenziale non si applica, in ogni caso,
l’aumento degli anni previsto in questo stesso
comma. (v. nota 13)
27.3 - Successivamente alla concessione della
pensione, quando il titolare fruisca del
beneficio di cui al comma precedente, questi
deve dimostrare l’entità dei propri redditi ogni
tre anni, con riferimento al triennio trascorso,
pena la perdita del beneficio stesso.
27.4 - La concessione della pensione è
subordinata alla cancellazione dall’Albo
professionale ed è revocata in caso di nuova
iscrizione.
27.5 - Entro i dieci anni dalla concessione
della pensione, la Cassa può in qualsiasi
momento assoggettare a revisione la
permanenza delle condizioni di inabilità.
27.6 - L’erogazione della pensione è sospesa
nei confronti del pensionato che non si presti
alla revisione.
Art. 28 - Pensione di invalidità
28.1 - La pensione di invalidità spetta
all’iscritto la cui capacità all’esercizio della
professione sia ridotta in modo continuativo
per infermità o difetto fisico o mentale,
sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un
terzo a condizione che l’iscritto abbia, in tale
circostanza, compiuto almeno cinque anni di
effettiva iscrizione e contribuzione, anche non
continuativi. Si prescinde dall’anzianità
minima quando l’invalidità è causata da
infortunio.
28.2 - Sussiste diritto a pensione anche
quando le infermità o difetti fisici o mentali
13
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
invalidanti
preesistano
al
rapporto
assicurativo, purché vi sia stato successivo
aggravamento o siano sopraggiunte nuove
infermità che abbiano provocato la riduzione
a meno di un terzo della capacità lavorativa.
28.3 - La misura della pensione è pari al 70%
della corrispondente pensione di inabilità.
28.4 - INARCASSA accerta ogni tre anni,
limitatamente alle pensioni che all’atto della
concessione non siano state dichiarate non
revisionabili, la persistenza dell’invalidità e,
tenuto
conto
anche
dell’esercizio
professionale eventualmente svolto dal
pensionato, conferma o revoca la concessione
della pensione.
28.5 - La concessione è definitiva quando
l'invalidità, dopo la concessione, è stata
confermata altre due volte.
28.6 - L'erogazione della pensione è sospesa
nei confronti del pensionato che non si presti
alla revisione.
28.7 - Il pensionato per invalidità che abbia
proseguito l'esercizio della professione e
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o
di anzianità può chiedere la liquidazione di
quest'ultima in sostituzione della pensione di
invalidità.
Art. 29 - Norme comuni alle pensioni di
inabilità e invalidità
29.1 - Le modalità per l'accertamento
dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite
con apposito Regolamento deliberato dal
Comitato Nazionale dei Delegati.
29.2 - In caso di infortunio le pensioni di
inabilità e invalidità sono concesse a
prescindere
da
qualsiasi
risarcimento
corrisposto da assicurazioni.
Art. 30 - Pensioni di reversibilità ed
indirette
previdenziale contributiva di cui all’art. 40
sono reversibili ai superstiti secondo le
disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l’aggiunta
per ogni figlio minorenne o maggiorenne
inabile a proficuo lavoro previste dal comma
2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte ai
figli minorenni e ai maggiorenni inabili a
proficuo lavoro.
30.2 - La misura della pensione è pari al
sessanta per cento della pensione diretta
percepita dal defunto o che sarebbe spettata al
medesimo. Il titolare della pensione ha diritto
ad un'aggiunta del venti per cento per ogni
altro superstite fino ad un massimo
complessivo pari al cento per cento della
pensione diretta.
30.3 - La pensione indiretta spetta, nei casi e
alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e
ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a
pensione, sempre che quest'ultimo abbia
maturato al momento del decesso almeno due
anni anche non consecutivi di effettiva
iscrizione e contribuzione ad Inarcassa. Si
prescinde dall'anzianità minima quando
l'evento è causato da infortunio. La pensione è
calcolata con le stesse modalità previste per la
pensione di vecchiaia, con riferimento
all'anzianità maturata a tal fine; la pensione
minima di cui all'articolo 25, comma 4, è
proporzionalmente ridotta in trentesimi in
base all'anzianità medesima, con un minimo
non inferiore a venti trentesimi. La pensione
indiretta spetta nelle percentuali di cui al
comma 2.
30.4 - Ai figli minori sono equiparati i figli
maggiorenni
studenti,
non
oltre
il
compimento del ventunesimo anno di età
nell’ipotesi di corsi di studio di scuola media
superiore, ovvero nell’ipotesi di corsi di
studio universitari, sino al compimento del
ventiseiesimo anno di età.
Art. 31- Pensionati di altro Ente
30.1 - Le pensioni di vecchiaia, di anzianità,
di inabilità, di invalidità e la prestazione
14
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
31.1 - La pensione di inabilità ed invalidità
spetta anche all’iscritto già fruitore di
trattamento pensionistico a carico di altro
istituto previdenziale, qualora concorrano le
seguenti
condizioni:
a) abbia compiuto almeno cinque anni di
effettiva iscrizione e contribuzione anche non
continuativi;
b)
l’evento
invalidante
sopraggiunga
successivamente alla iscrizione ad Inarcassa e
prima
del
compimento
del
sessantacinquesimo anno di età.
Per il calcolo di queste prestazioni si
applicano le disposizioni di cui all’art. 25, dai
commi 1 a 5 e di cui all’art. 27, comma 2. (v.
nota 14)
31.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti
dell’iscritto già fruitore di trattamento
pensionistico a carico di altro istituto, che
abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva
iscrizione e contribuzione anche non
continuativi. Detta prestazione, da erogarsi
nelle percentuali indicate all’art. 30, comma 2
viene calcolata con le modalità previste
all’art. 40, comma 1.
Art. 32 - Pagamento delle pensioni
Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di
eguale importo.
Consiglio di Amministrazione con effetto dal
1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può
eccedere il 5 per cento.
33.3 - I provvedimenti di cui ai commi
precedenti, resi esecutivi con l’emanazione
dei decreti previsti dall’articolo 12 della legge
3 gennaio 1981, n. 6, sono pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale.
33.4 - Per determinare le aliquote si tiene
conto delle risultanze dei bilanci consuntivi di
Inarcassa e di una verifica tecnica, da disporre
almeno ogni tre anni, sull'equilibrio della
gestione.
33.5 - Le percentuali di cui al presente
articolo devono essere aumentate quando la
misura delle entrate annue complessive non è
sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio
consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e
alla eventuale integrazione della riserva
legale.
33.6 - Le percentuali possono essere
diminuite quando le entrate complessive
superano del 10 per cento la somma delle
uscite e degli eventuali accantonamenti per la
riserva legale, oppure quando la riserva legale
ha raggiunto l'ammontare di sei annualità
delle pensioni erogate.
Art. 34 - Rivalutazione dei redditi
La tredicesima mensilità è pagata nel mese di
dicembre.
Art. 33 - Variabilità dei contributi
33.1 - La percentuale di cui all'articolo 22
primo comma, lettera a), può essere variata
ogni due anni con delibera del Comitato
Nazionale dei Delegati, su proposta del
Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
Essa non può eccedere il 15 per cento. La
prima variazione può avvenire nel 1996 con
effetto dal 1° gennaio 1997.
33.2 - La percentuale di cui all'articolo 23,
quinto
comma,
può
essere
variata
annualmente con delibera del Comitato
Nazionale dei Delegati su proposta del
Le entità dei redditi da assumere per il calcolo
delle medie di riferimento delle pensioni di
cui agli articoli da 25 a 28 sono rivalutate
secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui
all'articolo 35. A tal fine il Consiglio di
Amministrazione di Inarcassa redige entro il
31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati
pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica
(ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di
rivalutazione relativi ad ogni anno, e la
comunica al Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale ed al Ministro del Tesoro
per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3,
secondo comma del Decreto Legislativo n.
509/94. L'approvazione si intende data se non
viene negata entro i due mesi successivi alla
comunicazione.
15
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
Art. 35 - Rivalutazione delle pensioni e dei
contributi
35.1 - Con delibera del Consiglio di
Amministrazione, gli importi delle pensioni
erogate da Inarcassa sono aumentati in
proporzione alle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed
impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere
dal 1° gennaio successivo all'anno più recente
preso in considerazione per calcolare la
variazione medesima. (v. nota 15)
35.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa
decorrenza, sono adeguati nella stessa misura
i limiti di reddito per il calcolo della pensione
di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le
pensioni di invalidità ed inabilità, per la
determinazione del contributo soggettivo e i
limiti di reddito e di volume d’affari I.V.A.
previsti per le quote a) e b) dell’art. 25.1,
arrotondando i relativi importi ai 50 euro più
vicini; i contributi soggettivo ed integrativo
minimi, sono parimenti adeguati arrotondando
i relativi importi ai 5 euro più vicini. (v. nota
16)
Art. 36 - Comunicazioni obbligatorie ad
Inarcassa
36.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli
iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti
dovranno comunicare tramite Inarcassa online, sia direttamente che mediante
intermediari abilitati, il reddito professionale
dichiarato ai fini IRPEF e il volume d’affari
complessivo ai fini dell’I.V.A. relativi
all’anno precedente.
La comunicazione deve essere fatta anche se
le dichiarazioni fiscali non sono state
presentate o sono negative. Sono esonerati
dall'invio della predetta comunicazione
annuale i non iscritti ad Inarcassa privi di
partita IVA nell'anno in esame. Anche le
società di professionisti e le società di
ingegneria
devono
trasmettere
telematicamente tramite Inarcassa on-line
entro il termine di cui sopra il volume d’affari
complessivo, la quota parte derivante da
attività professionale assoggettabile a
contributo integrativo a favore di Inarcassa,
nonché la quota parte relativa alle prestazioni
di cui all’art. 23, sesto comma. (v. nota 17).
36.2 - Nella stessa comunicazione devono
essere dichiarati anche gli accertamenti
divenuti definitivi, nel corso dell'anno
precedente, degli imponibili IRPEF e dei
volumi d'affari I.V.A., qualora comportino
variazioni degli imponibili dichiarati.
36.3 - Relativamente al volume d'affari dei
partecipanti a società od associazioni di
professionisti, si applicano i criteri di cui
all'articolo 23, comma 2.
36.4 - Ai sensi dell'art. 16 della Legge
3.1.1981 n. 6, chi non ottemperi all'obbligo di
comunicazione di cui ai precedenti commi o
effettui una comunicazione infedele, è tenuto
a versare ad Inarcassa, oltre ai contributi
evasi, una somma pari al 40 per cento degli
stessi, nonché gli interessi di mora nella stessa
misura prevista per le imposte dirette, qualora
il versamento sia stato effettuato dopo il 31
gennaio
successivo
al
termine
di
presentazione della comunicazione stessa. La
sanzione di cui al presente comma non è
dovuta ove siano comminabili le sanzioni di
cui all’art.8. (v. nota 18)
36.5 - L'omissione, il ritardo oltre il termine
di cui al comma precedente e l'infedeltà della
comunicazione non seguita da rettifica entro il
termine medesimo costituiscono infrazione
disciplinare.
Gli
Ordini
professionali
competenti, su comunicazione di Inarcassa,
sono tenuti a dare corso alla relativa
procedura; la seconda infrazione comporta la
sospensione dall'Albo fino all'adempimento.
36.6 - Il ritardo nella trasmissione delle
comunicazioni di cui al primo comma
riguardo ai termini ivi previsti rispettivamente
per l’invio tramite lettera raccomandata
ovvero tramite INARCASSA ON-LINE,
comporta in ogni caso una sanzione,
cumulabile con quella prevista al quarto
comma del presente articolo e con quelle
previste dall’art.8, pari al 15 per cento del
16
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
contributo soggettivo minimo in vigore
nell’anno cui la dichiarazione si riferisce. Tale
sanzione è ridotta del 50% se la
comunicazione o la rettifica è effettuata entro
il termine di cui al quarto comma.
36.7 - Il Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa
delibera
le
modalità
per
l'applicazione del presente articolo e del
successivo articolo 37. (v. nota 17)
36.8 - Ai sensi dell’art. 16 della Legge 3
gennaio 1981, n. 6, Inarcassa ha diritto in ogni
momento di ottenere dai competenti Uffici
delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le
informazioni relative alle dichiarazioni e gli
accertamenti definitivi concernenti tutti gli
ingegneri e architetti, anche in quanto
partecipanti ad associazioni professionali o
soci di società di professionisti, nonché i
pensionati. Analoghe informazioni potranno
essere
ottenute
relativamente
alle
dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi
concernenti le società di professionisti e le
attività professionali delle società di
ingegneria.
36.9 - Se il diritto a pensione matura prima
della scadenza della dichiarazione annuale dei
redditi, chi richiede la pensione può dichiarare
provvisoriamente l'entità del reddito soggetto
ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con
l'obbligo di presentare una dichiarazione
integrativa nei termini, nelle forme e con gli
effetti previsti nel presente articolo.
Art. 37 - Pagamento dei contributi
37.1 - I contributi minimi di cui all'articolo
22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, sono
riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6
del presente articolo. (v. nota 19)
37.2 - Le eventuali eccedenze rispetto ai
contributi minimi sono versate per metà
contestualmente alla comunicazione annuale
di cui all'articolo 36, e per l'altra metà entro il
31 dicembre successivo. (v. nota 19)
37.3 - I pagamenti sono eseguiti a mezzo di
conto corrente postale, ovvero presso gli
Istituti di Credito incaricati dal Consiglio di
Amministrazione di Inarcassa. (v. nota 19)
37.4 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi
dovuti ai sensi dell’art. 22 e 23 del presente
Statuto comporta una maggiorazione pari al
15 per cento di quanto dovuto e l’obbligo del
pagamento degli interessi di mora, nella stessa
misura prevista per le imposte dirette. Tale
maggiorazione è ridotta ad un quarto se il
pagamento è effettuato entro i trenta giorni
successivi alla scadenza, e non è dovuta ove
siano comminabili le sanzioni di cui all’art. 8
o all’art. 36.4. (v. nota 20)
37.5 - Ai sensi dell’articolo 17 della legge 3
gennaio 1981, n. 6, nei casi di omessa,
ritardata o infedele comunicazione ad
Inarcassa, gli interessi di mora decorrono dal
1° gennaio dell’anno in cui doveva essere
eseguita la comunicazione.
37.6 - Ai sensi dell'art. 17 della legge
3.1.1981 n. 6, Inarcassa può provvedere alla
riscossione dei contributi insoluti e in genere
delle somme e degli interessi di cui al
presente articolo e all'articolo 36, a mezzo di
ruoli da essa compilati, resi esecutivi
dall'Intendenza di Finanza competente e da
porre in riscossione secondo le norme previste
per la riscossione delle imposte dirette. (v.
nota 19)
37.7 - Ai fini della riscossione Inarcassa può
in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli
imponibili legittimamente acquisita.
37.8 - Date e modalità di pagamento e di
riscossione possono essere modificate con
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione di Inarcassa.
Art. 38 - Prescrizione dei contributi
38.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad
Inarcassa e di ogni relativo accessorio, ivi
comprese le sanzioni per ritardi e
17
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
inadempimenti, si compie con il decorso di
cinque anni. (v. nota 21)
38.2 - La prescrizione per i contributi, gli
accessori, le sanzioni e la comunicazione di
cui all’art. 36 decorre dal momento in cui
nascono le rispettive obbligazioni.
Art. 39 - Controllo delle comunicazioni
39.1 - Inarcassa ha facoltà di esigere
dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione
indiretta, all'atto della domanda di pensione o
delle revisioni, la documentazione necessaria
a comprovare la corrispondenza tra le
comunicazioni inviatele e le dichiarazioni
annuali dei redditi e del volume d'affari
limitatamente agli ultimi dieci anni.
39.2 - Inarcassa può altresì inviare questionari
con richiesta di conoscere elementi rilevanti
quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In
caso di mancata risposta si applica il disposto
di cui all'articolo 36, comma 4, ed è sospesa la
corresponsione della pensione fino alla
comunicazione della risposta.
39.3 - Inarcassa ha facoltà di esigere dalle
società di professionisti e dalle società di
ingegneria la documentazione atta a
comprovare
la
correttezza
delle
comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36.
contributi soggettivi versati ai sensi dell’art.
22 capitalizzati con l’interesse composto del
5%, e al 95% dei contributi soggettivi versati
ai sensi dell’art.22.1 lettera a) tra il 1° gennaio
2002 ed il 31 dicembre 2003 rivalutati su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno ad
un tasso di capitalizzazione pari alla
variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo (PIL) nominale, con riferimento
al quinquennio precedente l’anno da
rivalutare. (v. nota 22)
Il trattamento della prestazione previdenziale
contributiva non dà luogo all’adeguamento
previsto dall’art. 25, comma 4.
40.2 - La prestazione previdenziale
contributiva è reversibile secondo le
disposizioni di cui all’art. 30 dello Statuto.
40.3 - Per il raggiungimento del periodo
minimo di iscrizione e contribuzione previsti
dal comma 1 sono utili anche i periodi
riscattati ai sensi dell’art. 45 e quelli
ricongiunti ai sensi della Legge 45/90; nel
calcolo della prestazione saranno ricompresi i
relativi contributi trasferiti e versati.
40.4 - Coloro che, dopo la data di decorrenza
della pensione, continuano l’esercizio della
professione hanno diritto alla corresponsione
di prestazioni supplementari come previsto
all’art. 25.6.
Art. 40
Art. 41- Base di reddito per il passato
40.1 - Coloro che, in possesso di almeno 5
anni, anche non continuativi, di iscrizione e
contribuzione ad Inarcassa, abbiano compiuto
almeno 65 anni di età senza aver maturato i
requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia
e non fruiscano di pensione di inabilità ed
invalidità hanno diritto, su richiesta, a
ricevere una prestazione previdenziale
contributiva reversibile calcolata con le
modalità previste dal regolamento per il
calcolo della prestazione supplementare di cui
all’art. 25.6 su un montante pari al 100%,
anziché al 95%, dei contributi soggettivi di
cui all’art. 22.1, lettera a), fermo restando che
i contributi utili per detta prestazione
corrispondono fino al 31 dicembre 2001 ai
Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli
anni anteriori al 1982, si assume quale
reddito, ai fini di cui all'articolo 25, comma 1,
e di cui alle altre norme che vi fanno
riferimento:
a) per gli anni per i quali non siano state
esercitate le facoltà di integrazione
contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art.
23, primo e secondo comma della legge
3.1.1981 n. 6, il decuplo del contributo
individuale versato dall'iscritto per ciascuno
degli anni da considerare in regime
obbligatorio;
18
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
b) per gli anni 1973 e precedenti per i quali
sia stata esercitata la suddetta facoltà, una
somma pari a lire sei milioni (n.d.r. euro
3.098,74).
Art. 42 - Norme transitorie
42.1 - Per coloro che siano iscritti ad
Inarcassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della
maturazione del diritto alla pensione di
anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo
esercizio
professionale.
L'entità
della
pensione è commisurata all'anzianità effettiva
di iscrizione e contribuzione.
42.2 - Gli iscritti ad Inarcassa, che risultino
tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano
il diritto alla pensione di vecchiaia con
l'anzianità minima di 20 anni.
42.3 - In caso di maturazione del diritto a
pensione in virtù dei requisiti di cui al comma
precedente, la pensione di vecchiaia è
commisurata agli anni di effettiva iscrizione e
contribuzione con le modalità di cui
all'articolo 25.
42.4 - I trattamenti previdenziali maturati ai
sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo
1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo
comma, della Legge 11 novembre 1971, n.
1046, non sono soggetti a rideterminazione in
dipendenza delle variazioni delle pensioni per
altro
titolo
percepite
ma
restano
definitivamente acquisiti nella misura già in
godimento.
42.7 - Dal 1° gennaio 2000 la pensione viene
calcolata prendendo a base la media dei più
elevati undici redditi professionali dichiarati
dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni
relative ai sedici anni solari anteriori alla
maturazione del diritto a pensione. Il periodo
di riferimento ed il numero di anni a reddito
più elevato per il calcolo della pensione sono
quindi aumentati per gli anni successivi di un
anno ogni anno, e ciò fino a raggiungere i
migliori venti su venticinque.
42.8 - Per coloro che, all’atto dell’entrata in
vigore dell’art. 25.6 sono già pensionati di
vecchiaia o, in possesso dei requisiti, hanno
già presentato domanda di pensione, fino al
completamento del biennio in corso continua
a trovare applicazione la normativa
precedente come di seguito specificata.
La prestazione supplementare reversibile è
pari alle percentuali di cui al primo ed al
quinto comma dell’articolo 25 riferite alla
media dei redditi professionali prodotti nei
due anni solari antecedenti la scadenza del
biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a
norma dell'articolo 34. In caso di
cancellazione si fa riferimento al periodo
maturato al momento della cancellazione
stessa, anche se inferiore a due anni. (v. nota
23 e Regolamento per il calcolo della
prestazione supplementare reversibile)
42.5 - I trattamenti previdenziali maturati ai
sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non
ancora in godimento saranno liquidati nella
misura e con le modalità stabilite da detta
legge.
42.9 - Coloro che, pur in costanza di
iscrizione,
al
compimento
del
sessantacinquesimo anno di età, non
maturassero i requisiti assicurativi necessari
per la pensione di vecchiaia, possono
chiedere, in alternativa alla prestazione
previdenziale, la restituzione dei contributi
riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio
2004, con le modalità previste dalla normativa
previgente.
42.6 - Le delibere e i regolamenti della Cassa
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
restano in vigore all'atto della trasformazione
nell'Associazione Inarcassa.
Ai superstiti di coloro che hanno esercitato
l'opzione relativa alla restituzione spetta la
pensione indiretta solo nel caso in cui possano
far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e
contribuzione.
19
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
L'opzione per la restituzione è irrevocabile e
deve essere esercitata al compimento del
sessantacinquesimo anno di età entro il
termine perentorio di tre anni dalla data di
approvazione della modifica statutaria da
parte dei Ministeri Vigilanti. (v. nota 24)
guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi
compreso il servizio civile sostitutivo.
45.4 - I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono
essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che
non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro
Ente previdenziale.
Art. 43 - Decorrenza delle rivalutazioni
43.1 - La rivalutazione ai sensi dell'articolo 34
è applicata anche ai trattamenti previdenziali
di cui al quarto e quinto comma del
precedente articolo 42.
43.2 - Le entità dei redditi e contributi di cui
agli articoli 25, comma 5, 27, comma 2, e 22,
primo e secondo comma, sono riferite all'anno
1995.
Art. 44 - Iscritti volontari
44.1 - Per coloro che si trovano iscritti nel
ruolo degli iscritti volontari ai sensi
dell'articolo 7 della Legge 11 novembre 1971,
n. 1046, il contributo è determinato in misura
pari al contributo obbligatorio minimo di cui
al comma 2 dell'articolo 22 maggiorato di una
somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui
al comma 3 dell'articolo 23.
44.2 - Agli effetti del calcolo delle pensioni si
assume quale reddito il decuplo del contributo
soggettivo minimo di cui al comma 2
dell'articolo 22.
Art. 45 - Riscatti
45.1 - Coloro che siano iscritti ad Inarcassa
dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli
effetti del calcolo della pensione gli anni di
anteriore effettivo esercizio professionale non
concomitanti con rapporto di lavoro
subordinato o con altre attività coperte da
forme di previdenza obbligatorie.
45.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di
ingegneria e di architettura è riscattabile.
45.3 - Sono analogamente riscattabili il
periodo di servizio militare, anche prestato in
45.5 - Contributi, modalità e termini per
l'applicazione del presente articolo sono
stabiliti da apposito regolamento.
Art. 46 - Trasparenza nei rapporti con gli
iscritti
Per assicurare la trasparenza nei rapporti con
gli iscritti:
a) il Presidente di Inarcassa, anche su richiesta
del Delegato, sentito il Consiglio di
Amministrazione, può indire, mediante lettera
o con altri mezzi idonei di comunicazione,
l'adunanza degli iscritti, anche separate per
singole zone territoriali, cui hanno facoltà di
partecipare anche i pensionati di Inarcassa
non iscritti. In dette adunanze il Presidente
riferisce sull'attività dell'Ente e può sottoporre
agli intervenuti, a fini consultivi, altri
argomenti o materie di interesse degli iscritti.
Per delega del Presidente, dette adunanze
possono essere presiedute dal Vice Presidente
o da un componente del Consiglio di
Amministrazione;
b) dopo l'approvazione del conto consuntivo il
riepilogo di questo, unitamente ad una
relazione sull'attività svolta, viene pubblicato
sul periodico Inarcassa di cui alla successiva
lettera c);
c) Il Consiglio di Amministrazione cura la
pubblicazione e la diffusione di un periodico
destinato agli iscritti e pensionati Inarcassa,
rivolto alla trattazione e divulgazione dei temi
connessi allo scopo dell’Associazione.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione
nomina il Direttore Responsabile ed il
Comitato di Redazione, stabilendone i relativi
emolumenti. In sede di bilancio preventivo
20
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
propone il piano editoriale ed identifica
eventuali altri destinatari della rivista;
d) il diritto degli iscritti di accedere a
documenti e notizie in possesso di Inarcassa è
definito con apposito regolamento approvato
dal Comitato Nazionale dei Delegati;
e) viene garantito, anche mediante periodiche
comunicazioni da parte di Inarcassa, il diritto
di ciascun interessato di ottenere tempestive
informazioni
sulla
propria
personale
posizione previdenziale e sull'avvio e lo
svolgimento
delle
procedure
inerenti
l'erogazione delle prestazioni;
f) il Consiglio di Amministrazione cura i
contatti che ritiene opportuni nell'interesse
dell'Associazione;
g) il Consiglio di Amministrazione può
attuare altre relazioni informative con gli
iscritti mediante pubblicazioni, studi, ricerche
e convegni, anche per il tramite degli
organismi rappresentativi delle categorie di
ingegneri e architetti liberi professionisti.
Art. 47 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si
applicano, se compatibili, le norme legislative
vigenti.
21
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
NOTE
1] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.296 del 20/12/1995.
2] Nota all’art. 3 (comma 5):
Il comma 5 dell'articolo 3 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 4 e 5
ottobre 2007 ed approvato con Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2008.
3] Nota all'art. 7 (comma 2):
Ai fini della conferma del possesso dei requisiti di iscrizione, la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio (ai sensi della L. 4/1/1968 n. 15) è sostituita dalla dichiarazione resa sotto la propria
responsabilità così come stabilito dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
4] Nota all'art. 22 (comma 1)
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
L'importo indicato per gli scaglioni in tale comma si riferisce all'anno 2008. Si riportano di seguito gli
scaglioni di reddito e le relative percentuali per gli anni successivi:
2009: 10% sul reddito fino a euro 83.450,00 (3% per il reddito eccedente)
2010: 11,5% sul reddito fino 84.050,00 (3% sul reddito eccedente)
2011: 12,5% sul reddito fino 85.400,00 (3% sul reddito eccedente)
e, per memoria, quelli relativi agli anni precedenti:
1996: 6% sul reddito fino a £. 120.400.000 (euro 62.181,41) (3% per il reddito eccedente)
1997: 6% sul reddito fino a £. 125.100.000 (euro 64.608,76) (3% per il reddito eccedente)
1998: 6% sul reddito fino a £. 127.200.000 (euro 65.693,32) (3% per il reddito eccedente)
1999: 10% sul reddito fino a £. 129.500.000 (euro 66.881,17) (3% per il reddito eccedente)
2000: 10% sul reddito fino a £. 131.600.000 (euro 67.965,73) (3% per il reddito eccedente)
2001: 10% sul reddito fino a euro 69.721,68 (3% per il reddito eccedente)
2002: 10% sul reddito fino a euro 71.600,00 (3% per il reddito eccedente)
2003: 10% sul reddito fino a euro 73.300,00 (3% per il reddito eccedente)
2004: 10% sul reddito fino a euro 75.150,00 (3% per il reddito eccedente)
2005: 10% sul reddito fino a euro 76.650,00 (3% per il reddito eccedente)
2006: 10% sul reddito fino a euro 77.950,00 (3% per il reddito eccedente)
2007: 10% sul reddito fino a euro 79.500,00 (3% per il reddito eccedente)
2008: 10% sul reddito fino a euro 80.850,00 (3% per il reddito eccedente)
5] Nota all'art. 22 (comma 2)
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
22
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
Il contributo minimo per l’anno 2011 è pari a euro 1.600,00.
Si riportano di seguito i contributi minimi per gli anni precedenti:
1996: £ 1.800.000 (euro 929,62)
1997: £ 1.870.000 (euro 965,77)
1998: £ 1.900.000 (euro 981,27)
1999: £ 1.930.000 (euro 996,76)
2000: £ 1.960.000 (euro 1.012,26)
2001: £. 2.010.000 (euro 1.038,08)
2002: euro 1.065,00
2003: euro 1.090,00
2004: euro 1.115,00
2005: euro 1.135,00
2006: euro 1.155,00
2007: euro 1.180,00
2008: euro 1.200,00
2009: euro 1.240,00
2010: euro 1.400,00
6] Nota all'art. 23 (comma 3)
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
Il contributo minimo per l’anno 2011 è pari a euro 365,00.
Si riportano di seguito i contributi minimi dovuti per gli anni precedenti:
1995: £ 513.000 (euro 264,94)
1996: £ 540.000 (euro 278,89)
1997: £ 561.000 (euro 289,73)
1998: £ 570.000 (euro 294,38)
1999: £ 579.000 (euro 299,03)
2000: £ 588.000 (euro 303,68)
2001: £. 603.000 (euro 311,42)
2002: euro 320,00
2003: euro 327,00
2004: euro 335,00
2005: euro 341,00
2006: euro 347,00
2007: euro 354,00
2008: euro 360,00
2009: euro 372,00
7] Nota all'art. 23 (comma 5)
23
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
Nell’adunanza del 25 e 26 marzo 2010 il Comitato Nazionale dei Delegati ha deliberato di dare effetto alla
modifica dell’art. 23, comma 5, con decorrenza 1° gennaio 2011.
8] Nota all'art. 25 (comma 1):
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
I limiti di reddito e di volume d’affari IVA per le quote a) e b) per l’anno 2011 sono rispettivamente pari a
euro 6.150,00 e a euro 10.250,00.
9] Nota all'art. 25 (comma 4):
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
La pensione minima per l’anno 2011 è pari a euro 10.149,00.
10] Nota all'art. 25 (comma 5):
Si riporta l’aggiornamento relativo agli scaglioni di reddito per l’anno 2011:
• 2% fino a euro 42.600,00
• 1,71% da euro 42.600,00 a euro 64.200,00
• 1,43% da euro 64.200,00 a euro 74.850,00
• 1,14% da euro 74.850,00 a euro 85.400,00
11] Nota all'art. 25 (comma 6):
Il comma 6 dell'articolo 25 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 2 luglio
2003 e approvato con Decreto Interministeriale del 12 agosto 2004.
12] Nota all'art. 26 (commi 1 e 3):
Commi modificati nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
13] Nota all'art. 27 (comma 2):
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24, 25 e 26 giugno e 22 luglio
2009 e approvato con Decreto interministeriale del 13 luglio 2010.
Si riportano di seguito i valori aggiornati dei limiti di reddito:








anno 1996 £ 36.000.000 (euro 18.592,44)
anno 1997 £ 37.400.000 (euro 19.315,48)
anno 1998 £ 38.000.000 (euro 19.625,36)
anno 1999 £ 38.700.000 (euro 19.986,88)
anno 2000 £ 39.300.000 (euro 20.296,75)
anno 2001 euro 20.813,21
anno 2002 euro 21.400,00
anno 2003 euro 21.900,00
24
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012








anno 2004 euro 22.450,00
anno 2005 euro 22.900,00
anno 2006 euro 23.300,00
anno 2007 euro 23.750,00
anno 2008 euro 24.150,00
anno 2009 euro 24.900,00
anno 2010 euro 25.050,00
anno 2011 euro 25.450,00
14] Nota all'art. 31 (comma 1)
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24, 25 e 26 giugno e 22 luglio
2009 e approvato con Decreto interministeriale del 13 luglio 2010.
15] Nota all'art. 35 (comma 1):
Di seguito sono riportate le tabelle degli indici ISTAT e dei coefficienti di rivalutazione dei redditi.
TABELLA INDICI ISTAT
Anno
Incremento
Anno
Incremento
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
+18,70%
+16,30%
+15,00%
+10,60%
+8,60%
+6,10%
+4,60%
+5,00%
+6,10%
+6,40%
+5,40%
+4,20%
+3,90%
+5,40%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
+3,90%
+1,70%
+1,80%
+1,60%
+2,60%
+2,70%
+2,40%
+2,50%
+2,00%
+1,70%
+2,00%
+1,70%
+3,20%
+0,70%
+1,60%
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI REDDITI AGLI EFFETTI
DEL CALCOLO DELLE PENSIONI APPLICAZIONE ANNO 2011
Anno di produzione del
reddito
1981 e preced.
1982
1983
1984
1985
1986
Incremento % dell’indice
2010 rispetto a quello
dell’anno di produzione
272,01
219,75
178,07
151,46
131,55
118,24
Coefficiente di
rivalutazione
3,7201
3,1975
2,7807
2,5146
2,3155
2,1824
25
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
108,61
98,76
86,44
75,72
65,13
56,66
50,34
44,65
37,30
32,15
29,90
27,60
25,62
22,48
19,29
16,45
13,66
11,44
9,58
7,43
5,62
2,31
1,55
0,00
2,0861
1,9876
1,8644
1,7572
1,6513
1,5666
1,5034
1,4465
1,3730
1,3215
1,2990
1,2760
1,2562
1,2248
1,1929
1,1645
1,1366
1,1144
1,0958
1,0743
1,0562
1,0231
1,0155
1,0000
16] Nota all'art. 35 (comma 2)
Comma modificato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25, 26, 27 giugno e 21, 22 luglio
2008 e approvato con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010.
17] Nota all'art. 36 (commi 1 e 7)
Commi modificati nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 25 e 26 marzo 2010 e approvato con
Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010.
18] Nota all'art. 36 (comma 4)
Il comma 4 dell'articolo 36, modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 22-23 marzo
1999 ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24/8/1999, prevede, per omessa o
ritardata comunicazione dei redditi professionali, l'applicazione di una sanzione pari al 40% dei contributi
evasi ed ha decorrenza per i redditi professionali prodotti a partire dal 1998. Resta ferma l'applicazione del
precedente regime sanzionatorio per le dichiarazioni relative agli anni precedenti.
19] Nota all'art. 37 (commi 1, 2, 3 e 6)
Ai sensi dell'art. 37, comma 8 dello Statuto, le date e le modalità di pagamento e di riscossione risultano
aggiornate come segue:
26
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012





i contributi minimi dovuti dagli iscritti ai sensi degli articoli 22 e 23 dello Statuto di Inarcassa ed il
contributo per indennità di maternità sono riscossi mediante sistema M.AV. bancario/postale alle
scadenze del 30 giugno e 30 settembre dell'anno di riferimento, a partire dall'anno 2000;
il contributo per indennità di maternità dovuto dai professionisti che fruiscono di trattamenti
pensionistici a carico di Inarcassa è riscosso mediante M.AV. bancario/postale alla scadenza unica
del 30 settembre dell'anno di riferimento a partire dall'anno 2002.
i conguagli contributivi dovuti dagli iscritti sono riscossi mediante sistema M.AV. bancario/postale
in unica soluzione con scadenza al 31 dicembre successivo alla data di scadenza della presentazione
della comunicazione di cui all'articolo 36 dello Statuto, a partire dai redditi prodotti nell'anno 1999;
il contributo integrativo dovuto dai professionisti iscritti all'Albo ma non ad Inarcassa è riscosso con
scadenza al 31 agosto. Inarcassa invierà congiuntamente il bollettino di conto corrente postale per il
versamento ed il modulo per la comunicazione del reddito professionale e del volume di affari IVA;
il contributo integrativo dovuto dalle società di ingegneria è riscosso con scadenza al 31 agosto
mediante bonifico bancario.
20] Nota all'art. 37 (comma 4)
La modifica relativa al comma 4, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 22-23
marzo 1999, ha effetto dal 24/8/1999, data di approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. Resta ferma l'applicazione del precedente regime sanzionatorio per le inadempienze
antecedenti.
21] Nota all'art. 38 (commi 1 e 2):
Il comma 1 e 2 dell'articolo 38 sono stati modificati dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 2
luglio 2003 e approvati con Decreto Interministeriale del 21 maggio 2004.
22] Nota all'art. 40
Articolo modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta dell’1 e 2 aprile 2004 ed approvato con
Decreto Interministeriale del 22 luglio 2005.
23] Nota all'art. 42 (comma 8)
Il comma 8 dell'articolo 42 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta del 2 luglio
2003 e approvato con Decreto Interministeriale del 12 agosto 2004.
24] Nota all'art. 42 (comma 9)
Il comma 9 dell’art. 42 è stato modificato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella seduta dell’1 e 2 aprile
2004 ed approvato con Decreto Interministeriale del 22 luglio 2005.
Esercizio dell’opzione di restituzione:
Ai sensi dell’art. 42.9 dello Statuto coloro che abbiano già compiuto e compiranno i sessantacinque anni di
età entro tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria (22 luglio 2008) possono chiedere, in
alternativa alla prestazione previdenziale di cui all’art. 40.1 dello Statuto, la restituzione dei contributi riferiti
ai periodi precedenti il 1° gennaio 2004 con le modalità previste dalla normativa previgente.
In caso di esercizio dell’opzione i contributi oggetto del rimborso sono, quindi, calcolati secondo le modalità
di seguito indicate:

contributi riferiti a periodi fino al 31 dicembre 2001: 100% dei contributi di cui all'articolo 22,
degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente, dei contributi trasferiti e di
27
Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012
quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché delle eventuali somme versate a titolo
di riscatto.
Sulle somme oggetto del rimborso è dovuto l'interesse composto del cinque per cento dal 1° gennaio
successivo ai relativi pagamenti.

contributi riferiti a periodi compresi fra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003: 95% di
quanto complessivamente versato per contributi soggettivi di cui all'articolo 22, primo comma lettera
a), degli eventuali contributi soggettivi previsti dalla legislazione precedente e dei contributi trasferiti
e di quelli versati ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 45, nonché delle eventuali somme versate a
titolo di riscatto.
Le somme oggetto del rimborso sono rivalutate su base composta al 31 dicembre di ciascun anno,
con esclusione delle somme versate nello stesso anno, ad un tasso di capitalizzazione pari alla
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare

contributi riferiti a periodi successivi al 1° gennaio 2004: non è prevista la restituzione dei
contributi.
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Statuto Inarcassa in vigore fino al 2011 e sostituito con la Riforma dal Nuovo Statuto e dal Regolamento Generale di Previdenza 2012