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INFORMATIVA N. 251 – 08 OTTOBRE 2014
IMPOSTE DIRETTE – IVA
IL TRATTAMENTO CIVILISTICO, FISCALE E
CONTABILE DI ACCONTI E CAPARRE
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Artt. 1385 e 1386, Codice civile
Principi contabili OIC nn. 12, 15 e 19
Art. 6, DPR n. 633/72
Artt. 6 e 109, TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2007, n. 197/E
Circolare Agenzia Entrate 29.5.2013, n. 18/E
Nella prassi commerciale è frequente, da parte dell’acquirente /
promissario acquirente, la corresponsione di somme a titolo di
caparra, aventi funzione risarcitoria, ovvero di acconti, che
rappresentano invece un anticipo sul prezzo della cessione /
prestazione.
Con la presente Informativa si esamina il trattamento civilistico,
fiscale e contabile degli acconti e delle caparre, alla luce
dell’interpretazione giurisprudenziale e dei chiarimenti forniti nel
corso del tempo dall’Agenzia delle Entrate.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
IF 08.10.2014 n. 251 - pagina 2 di 9
È piuttosto frequente che in sede di stipula di un contratto di compravendita / appalto le parti si
accordino per il versamento di acconti o caparre.
Le finalità perseguite dalle predette somme sono diverse; infatti, mentre nel primo caso (acconto) la
somma costituisce un anticipo del corrispettivo pattuito, nel secondo (caparra) l'importo versato
ha lo scopo di assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte o di consentire il recesso
unilaterale dal contratto.
La qualificazione della somma nell'una o nell'altra tipologia assume notevole rilevanza dato il
differente trattamento fiscale previsto.
ACCONTI
L'acconto rappresenta una somma di denaro corrisposta dall'acquirente a titolo di parziale
pagamento anticipato del prezzo pattuito.
TRATTAMENTO AI FINI IVA
Ai fini IVA, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 1.8.2007, n. 197/E,
l'acconto, rappresentando un parziale pagamento anticipato del prezzo, va assoggettato ad
imposta. Infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, a seguito del pagamento di una parte
del corrispettivo, “l'operazione si intende effettuata”, con conseguente obbligo, per il cedente /
prestatore, di emissione della fattura. Di conseguenza l'impresa che riceve un acconto
dall'acquirente / committente deve emettere fattura assoggettando ad IVA tale importo.
All’atto della riscossione del saldo, sarà emessa un’ulteriore fattura per l’importo corrispondente
al prezzo pattuito al netto di quanto già riscosso a titolo di acconto.
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza 21.2.2006, Causa n. C-419/02 ha precisato che i
pagamenti effettuati in acconto di forniture di beni o servizi genericamente elencati in un
documento modificabile dalle parti non devono essere assoggettati ad IVA.
Ai fini dell’assoggettamento ad IVA è infatti necessario che “la futura cessione o la futura
prestazione siano già conosciuti e dunque … che nel momento del versamento dell’acconto i
beni o i servizi siano specificamente individuati”.
TRATTAMENTO AI FINI II.DD.
Ai fini delle imposte dirette, secondo quanto disposto dall’art. 109, TUIR, i corrispettivi si
intendono conseguiti e le spese di acquisizione sostenute:
• per le cessioni:
− alla data di consegna / spedizione se aventi ad oggetto beni mobili;
− alla data di stipula del contratto se aventi ad oggetto beni immobili.
Qualora l’effetto traslativo della proprietà o di altro diritto reale si verifichi in un momento diverso
e successivo rispetto a quella di consegna / stipula del contratto, il corrispettivo è conseguito in
tale momento;
• per le prestazioni di servizi, alla data di ultimazione, ovvero, per quelle dipendenti da contratti
di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
maturazione dei corrispettivi.
L’acconto non assume alcuna rilevanza ai fini delle imposte dirette fino al momento di
imputazione dello stesso in conto prezzo, ossia all’atto in cui la cessione / prestazione è
considerata effettuata.
Infatti è soltanto in tale momento che lo stesso origina un ricavo tassabile per il venditore /
prestatore e un costo deducibile per l’acquirente / committente.
Pertanto, se in un momento antecedente a quello di conseguimento del corrispettivo / sostenimento
della spesa (prima della consegna del bene mobile, della stipula del contratto per l’immobile o
dell’ultimazione della prestazione) viene corrisposto un acconto, lo stesso non rileva ai fini delle
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imposte dirette né per il venditore / prestatore, né per l’acquirente / committente, ancorché in
relazione a tale somma sia stata emessa una fattura.
TRATTAMENTO CONTABILE
A seguito del ricevimento dell'acconto, il venditore / prestatore deve rilevare nella propria
contabilità un debito nei confronti del cliente, utilizzando la voce D.6 di Stato patrimoniale.
Analogamente l'acquirente rileverà un credito nei confronti del fornitore / prestatore, provvedendo
all'iscrizione dello stesso in una delle seguenti voci, a seconda del bene oggetto dell’acquisto:
Voce di Stato patrimoniale
Bene in relazione al quale è stato corrisposto l’acconto
B.I.6
immobilizzazione immateriale
B.II.5
immobilizzazione materiale
B.III.2.d
immobilizzazione finanziaria
C.I.5
rimanenze
Qualora l’acconto sia corrisposto in relazione ad una prestazione di servizi il committente
deve rilevare tale somma nella voce C.II.5 – “Crediti verso altri”.
Esempio 1
La Delta sas ha incassato dalla Ypsilon snc € 4.000 + IVA a titolo di acconto,
relativamente alla vendita di un macchinario per un importo complessivo pari a € 12.000
+ IVA.
In relazione a tale anticipo la Delta sas è tenuta all'emissione di una fattura.
Scritture contabili del venditore (Delta sas)
All’incasso dell’acconto la Delta sas emette la relativa fattura ed effettua le seguenti
registrazioni contabili:
Crediti v/clienti (C.II.1)
a
Diversi
4.880
Anticipi da clienti (D.6)
4.000
IVA a debito (D.12)
Banca c/c (C.IV.1)
a
880
Crediti v/clienti (C.II.1)
4.880
All’atto dell’emissione della fattura riferita alla cessione del bene (emessa per il prezzo
pattuito, al netto dell’acconto incassato), la rilevazione contabile è la seguente:
Diversi
a
Diversi
Crediti v/clienti (C.II.1)
9.760
Anticipi da clienti (D.6)
4.000
Ricavi c/vendite (A.1)
12.000
IVA a debito (D.12)
1.760
L’incasso di tale fattura sarà così rilevato:
Banca c/c (C.IV.1)
a
Crediti v/clienti (C.II.1)
9.760
Scritture contabili dell'acquirente (Ypsilon snc)
Per il pagamento dell'acconto la Ypsilon snc effettua le seguenti registrazioni contabili:
Diversi
a
Debiti v/fornitori (D.7)
4.880
Anticipi a fornitori (B.II.5)
4.000
IVA a credito (C.II.4-bis)
880
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Debiti v/fornitori (D.7)
a
Banca c/c (C.IV.1)
4.880
Al ricevimento della fattura riferita alla cessione del bene, la registrazione contabile è la
seguente:
Diversi
a
Diversi
Macchinari (B.II.2)
12.000
IVA a credito (C.II.4-bis)
1.760
Debiti v/fornitori (D.7)
9.760
Anticipi a fornitori (B.II.5)
4.000
Il pagamento di tale fattura sarà così rilevato:
Debiti v/fornitori (D.7)
a
Banca c/c (C.IV.1)
9.760
CAPARRA
Il Codice civile distingue 2 tipologie di caparra: la caparra confirmatoria e la caparra penitenziale.
Caparra confirmatoria
L'art. 1385, C.c. prevede che:
“Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una
somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la
caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed
esigere il doppio della caparra .
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del
contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
La caparra confirmatoria è dunque rappresentata da una somma di denaro (o, più raramente, da
una quantità di beni fungibili) versata all'atto della stipula del contratto, avente la finalità di
risarcire i danni da inadempimento. Infatti in caso di:
• adempimento del contratto da parte di colui che ha dato la caparra, la controparte ha
l'obbligo di restituire la stessa, salva la possibilità di considerare la somma già percepita quale
anticipo dell’obbligazione dovuta;
• inadempimento del contratto da parte del soggetto:
− che ha corrisposto la caparra, la controparte può recedere dal contratto trattenendo la
caparra;
− che ha ricevuto la caparra, la controparte può recedere dal contratto ed esigere il doppio
della caparra.
La parte adempiente può, in alternativa, utilizzare gli ordinari mezzi di tutela previsti in caso di
inadempimento, esigendo l'esecuzione o la risoluzione del contratto, salvo il diritto al
risarcimento del danno.
Caparra “eccessiva”
In merito all’ammontare della caparra, preme evidenziare che la Corte Costituzionale, chiamata a
valutare la legittimità costituzionale dell’art. 1385, comma 2, C.c., nella parte in cui non prevede un
potere del Giudice di ridurre la caparra nel caso di “manifesta sproporzione” della stessa o
ove sussistano giustificati motivi, con le ordinanze 21.10.2013, n. 248 e 26.3.2014, n. 77, ha
dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della citata norma.
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Tuttavia la stessa Corte ha evidenziato che la questione della “caparra eccessiva” va risolta
nell’ambito dell’art. 1418, C.c. (cause di nullità del contratto) per contrasto con l’art. 2 della
Costituzione (per l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà). Da ciò consegue che se la
clausola contrattuale viene considerata:
• totalmente nulla, la caparra va restituita alla parte che l’ha corrisposta;
• parzialmente nulla, è potere del Giudice ridurre la caparra nei limiti in cui la stessa risulta non
eccessiva.
Nella fattispecie esaminata dalla citata ordinanza n. 248, la caparra versata dal promissario
acquirente risultava pari a circa 1/3 del prezzo pattuito.
Caparra penitenziale
La caparra penitenziale è disciplinata dall'art. 1386, C.c., secondo il quale:
“Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la
sola funzione di corrispettivo del recesso.
In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha
ricevuta”.
Tale tipologia di caparra ha quindi la funzione di risarcire ad uno dei due contraenti i danni derivanti
dall'esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro. In particolare, se recede il soggetto:
• che ha corrisposto la caparra, la controparte trattiene la caparra;
• che ha ricevuto la caparra, la controparte ha diritto alla restituzione del doppio della stessa.
TRATTAMENTO AI FINI IVA
La caparra (confirmatoria o penitenziale), avendo funzione risarcitoria del danno in caso di
inadempimento ingiustificato ovvero di recesso di una delle parti e non costituendo dunque
corrispettivo dell'operazione, non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ex artt. 2 e 3, DPR
n. 633/72. Ciò è confermato:
• con riferimento alla caparra confirmatoria, dalla citata Risoluzione n. 197/E richiamata nella più
recente Circolare 29.5.2013, n. 18/E;
• con riferimento alla caparra penitenziale, da quanto precisato dall'Ispettorato Compartimentale
del Ministero delle Finanze in data 11.6.87.
Con particolare riguardo alla caparra confirmatoria, va evidenziato che questa assume rilevanza ai
fini IVA soltanto qualora, nel caso di adempimento del contratto, venga imputata in “conto
prezzo” e quindi si trasformi, di fatto, in una parte del corrispettivo della cessione / prestazione.
In tal caso il venditore / prestatore emetterà la fattura riferita all’intero prezzo pattuito.
La caparra non acquisisce rilevanza ai fini IVA, nemmeno successivamente, nel caso in cui:
• a seguito dell'adempimento le parti convengano per la restituzione della somma;
• a seguito dell'inadempimento del soggetto che l’ha corrisposta, la controparte esiga il doppio
della stessa ovvero dell'inadempimento del soggetto che l’ha ricevuta, la controparte trattenga
la stessa.
L’irrilevanza ai fini IVA della caparra, qualora la stessa sia trattenuta dal venditore / prestatore, è
stata confermata anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 18.7.2007, Causa n. C-277/05,
che ha esaminato il particolare caso di un albergo che aveva trattenuto la caparra a seguito
della disdetta della prenotazione di una stanza da parte di un cliente.
Con riferimento a tale ipotesi è stato affermato che “la ratio della caparra, nel settore alberghiero, …
è … diretta a costituire l’indizio della conclusione di un contratto, ad incitare le parti a dare
esecuzione al contratto stesso ed a costituire l’eventuale risarcimento forfetario.
Mentre, nell’ipotesi di un normale svolgimento del contratto, la caparra viene imputata sul prezzo
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dei servizi forniti dall’albergatore e quindi assoggettata ad IVA, il trattenimento della caparra … è
conseguenza … della disdetta da parte del cliente … e serve a risarcire l’albergatore a seguito di
tale disdetta. Tale risarcimento non costituisce il corrispettivo di una prestazione e non fa
parte della base imponibile IVA”.
Secondo la Corte UE “si deve ritenere che né il versamento, né il trattamento della caparra, né la
sua restituzione al doppio ricadano nell’ambito dell’art. 2, n. 1 della VI direttiva”, ossia nell’ambito
di applicazione dell’IVA.
Stante il diverso trattamento ai fini IVA delle somme anticipatamente corrisposte a seconda della
qualificazione delle stesse (caparra o acconto), è necessario che la corresponsione a titolo di
caparra risulti da una specifica volontà delle parti, ossia da un accordo formale.
Ciò è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 18/E, nella quale,
richiamando quanto già chiarito con la citata Risoluzione n. 197/E sulla base della giurisprudenza di
legittimità, è ribadito che:
“la dazione anticipata di una somma di denaro, effettuata al momento della conclusione del
contratto, costituisce caparra confirmatoria qualora risulti espressamente che le parti abbiano
inteso attribuire al versamento anticipato non solo la funzione di anticipazione della prestazione,
ma anche quello di rafforzamento e garanzia dell’esecuzione dell’obbligazione contrattuale”.
Secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 22.8.77, n. 3833 (richiamata
nella citata Circolare n. 18/E) e ribadito nelle sentenze 17.12.94, n. 10874 e 23.12.2005, n. 28697,
qualora sussista il dubbio circa l'effettiva intenzione delle parti, le somme versate
anteriormente alla formale stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive (ed in
particolare di un contratto di compravendita), “devono ritenersi corrisposte a titolo di anticipo (o
acconto) sulla prestazione dovuta in base all'obbligazione principale, e non già a titolo di caparra,
non potendosi ritenere che le parti si siano tacitamente assoggettate ad una «pena civile»,
ravvisabile nella funzione della caparra confirmatoria”.
In sostanza è necessaria la prova dell'asserita funzione di caparra confirmatoria di quanto versato,
da fornire attraverso un'adeguata esteriorizzazione dell'accordo tra le parti; in mancanza di tale
prova la somma va considerata corrisposta a titolo di acconto con conseguente assoggettamento
ad IVA. Per evitare contestazioni da parte dell'Ufficio è necessario che la qualificazione della
stessa quale caparra risulti da un atto scritto, come ad esempio dal contratto di compravendita.
In tal senso la sentenza della Corte di Cassazione 14.3.2014, n. 5982 nella quale, in assenza di
una specifica indicazione nel contratto preliminare di compravendita di un immobile, i Giudici
hanno riconosciuto la natura di acconto alla somma anticipatamente corrisposta, non ritendo
sufficiente che nella fattura fosse stato indicato che si trattava di “caparra confirmatoria”.
Come già nella Sentenza 22.01.2007, n. 1320, i Giudici hanno ribadito la necessità che detta
volontà delle parti debba risultare da elementi intriseci ed estrinseci del contratto di compravendita.
Esempio 2
La Alfa srl, impresa di costruzioni edili, stipula con il sig. Mario Rossi un contratto
preliminare per la vendita di un immobile, richiedendo allo stesso il versamento di una
somma pari a € 15.000 a titolo di caparra confirmatoria, così come previsto dal predetto
contratto.
Con riferimento alla somma riscossa dal sig. Mario Rossi la Alfa srl non è tenuta
all'emissione della fattura.
Va infine evidenziato che qualora le parti attribuiscano espressamente, alla somma corrisposta
anticipatamente, in aggiunta alla funzione di liquidazione anticipata del danno da
inadempimento, anche quella di anticipazione del corrispettivo, come specificato nella citata
Risoluzione n. 197/E, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria va assoggettata ad IVA al
momento del pagamento alla controparte (il caso esaminato dall’Agenzia riguardava un contratto
preliminare di compravendita di un immobile nel quale era previsto il versamento, da parte del
promissario acquirente, di una somma avente la duplice funzione di caparra confirmatoria e di
“acconto-prezzo”).
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TRATTAMENTO AI FINI II.DD.
Analogamente a quanto già specificato con riferimento all’acconto, la caparra non assume alcuna
rilevanza ai fini delle imposte dirette fino al momento in cui è imputata in conto prezzo.
Infatti è soltanto in tale momento che la stessa origina ricavi tassabili per il venditore / prestatore e
costi deducibili per l'acquirente / committente.
In caso di ritenzione della caparra da parte del venditore per inadempimento contrattuale della
controparte, la stessa costituisce componente positivo del reddito d'impresa; analogamente
costituisce componente positivo il 50% dell'importo ottenuto dall'acquirente per effetto
dell'inadempimento del venditore.
Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, TUIR, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi … a titolo
di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi … costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti”.
TRATTAMENTO CONTABILE
All'atto della corresponsione della caparra il venditore / prestatore deve rilevare nella propria
contabilità un debito nei confronti del cliente, utilizzando la voce D.6 di Stato patrimoniale.
Analogamente l'acquirente / committente rileverà un credito nei confronti del fornitore / prestatore,
utilizzando le medesime voci di Stato patrimoniale previste per il versamento di acconti,
differenziate a seconda del bene / servizio in relazione al quale la caparra è stata corrisposta (B.I.6,
B.II.5, B.III.2.d, C.I.5 e C.II.5).
Al momento della consegna / spedizione del bene, ovvero dell’ultimazione della prestazione, le parti
possono prevedere la restituzione della caparra all’acquirente / committente da parte del venditore /
prestatore, ovvero possono effettuare una “compensazione” delle somme.
In caso di inadempimento di una delle parti con conseguente acquisizione definitiva della caparra
ovvero di perdita della stessa, ai fini della contabilizzazione è necessario considerare quanto
precisato nel nuovo Principio contabile OIC n. 12.
In particolare, se è inadempiente la parte che ha dato la caparra (acquirente):
• per il venditore l'acquisizione a titolo definitivo della caparra costituisce:
− ricavo da iscrivere alla voce A.5 di Conto economico se lo stesso opera in mercati nei quali è
usuale il versamento di caparre alla stipula del contratto (definitivo o preliminare); è il caso
della concessionaria di autoveicoli o dell'impresa edile di costruzione e vendita di immobili;
− provento straordinario da iscrivere alla voce E.20 quando è connessa ad operazioni non di
routine (ad esempio, acquisto dell’immobile destinato a nuova sede dell'impresa);
• per l’acquirente la perdita della caparra va rilevata:
− alla voce B.14 se di natura ordinaria;
− alla voce E.21 se connessa ad operazioni non di routine.
Analogamente, nel caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra (venditore):
• per il venditore, la corresponsione all'acquirente del doppio della caparra va iscritta nella voce
B.14 o E.21, per la parte che costituisce sopravvenienza passiva;
• per l’acquirente, l’acquisizione del doppio della caparra va iscritta nella voce A.5 o E.20, per la
parte che costituisce sopravvenienza attiva.
Esempio 3
La Beta srl, impresa di costruzioni edili, stipula con la Gamma sas un contratto
preliminare per la vendita di un immobile del prezzo di € 250.000 + IVA, richiedendo
alla stessa il versamento di una somma pari a € 18.000 a titolo di caparra confirmatoria,
come previsto dal predetto contratto.
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Scritture contabili del venditore (Beta srl)
Per l'incasso della caparra la Beta srl effettua la seguente rilevazione contabile:
Banca c/c (C.IV.1)
a
Caparre da clienti (D.6)
18.000
1. Adempimento del contratto
Se le parti adempiono al contratto e la caparra è imputata in conto prezzo, la Beta srl
dovrà emettere la fattura riferita all’intero corrispettivo pattuito (€ 250.000) e rilevare:
Crediti v/clienti (C.II.1)
a
Diversi
305.000
Ricavi c/vendite (A.1)
250.000
IVA a debito (D.12)
a
Diversi
55.000
Crediti v/clienti (C.II.1)
Banca c/c (C.IV.1)
305.000
287.000
Caparre da clienti (D.6)
18.000
2. Inadempimento del contratto da parte dell'acquirente
Se la Gamma sas non adempie al contratto, la Beta srl può trattenere la caparra,
rilevando:
Caparre da clienti (D.6)
a
Sopravvenienza attiva (A.5)
18.000
3. Inadempimento del contratto da parte del venditore
Se la Beta srl non adempie al contratto, la Gamma sas ha diritto al doppio della
caparra. La Beta srl rileva:
a
Diversi
Banca c/c (C.IV.1)
36.000
Caparre da clienti (D.6)
18.000
Sopravvenienza passiva (B.14)
18.000
Scritture contabili dell'acquirente (Gamma sas)
All'atto della corresponsione della caparra la Gamma sas effettua la seguente
registrazione contabile:
Caparre a fornitori (B.II.5)
a
Banca (C.IV.1)
18.000
1. Adempimento del contratto
Se le parti adempiono al contratto e la caparra è imputata in conto prezzo, la Gamma
sas dovrà rilevare:
Diversi
a
Debiti v/fornitori (D.7)
Immobili (B.II.1)
250.000
IVA a credito (C.II.4-bis)
Debiti v/fornitori (D.7)
305.000
55.000
a
Diversi
Banca c/c (C.IV.1)
Caparre a fornitori (B.II.5)
300.000
287.000
18.000
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2. Inadempimento del contratto da parte dell'acquirente
Se la Gamma sas non adempie al contratto, la Beta srl può trattenere la caparra. La
Gamma sas rileva la perdita della caparra versata come segue:
Sopravvenienza passiva (E.21)
a
Caparre a fornitori (B.II.5)
18.000
3. Inadempimento del contratto da parte del venditore
Se la Beta srl non adempie al contratto, la Gamma sas ha diritto al doppio della
caparra. La Gamma sas rileva:
Banca c/c (C.IV.1)
a
Diversi
36.000
Caparre a fornitori (B.II.5)
18.000
Sopravvenienza attiva (E.20)
18.000
„
CONDOMINIO E FISCO - Adempimenti fiscali, contabili e privacy
Il testo illustra compiutamente la disciplina fiscale applicabile al condominio.
In particolare, dopo un primo inquadramento civilistico (istituzione del condominio, principali
novità della riforma, gestione della contabilità condominiale) l’analisi è incentrata sugli
aspetti fiscali, con particolare attenzione:
9 alla procedura di richiesta del codice fiscale all’Agenzia delle Entrate (necessario per
fruire delle agevolazioni per recupero edilizio, ai sensi della Circolare n. 11/2014);
9 agli obblighi del condominio quale sostituto di imposta (effettuazione delle ritenute,
certificazione dei compensi e Mod. 770);
9 al trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti dalle parti comuni (installazione di
impianti fotovoltaici, ripetitori, cartelloni pubblicitari, etc.);
9 agli adempimenti dichiarativi a carico dell’amministratore di condominio
(compilazione del quadro AC del Mod. UNICO PF).
Due specifiche sezioni sono inoltre dedicate alle agevolazioni fiscali spettanti per interventi
eseguiti sulle parti comuni, ovvero:
– la detrazione per recupero edilizio (36-50%);
– la detrazione per risparmio energetico (55-65%);
con particolare attenzione alla procedura da seguire per fruire del bonus in dichiarazione
dei redditi.
La trattazione si conclude con l’analisi degli adempimenti richiesti ai fini della privacy.
Cod. 06FX766 – € 29,00 (Iva inclusa)
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anche in formato eBook
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