risoluzioni 2005 - S.O.S. Infanzia
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risoluzioni 2005 - S.O.S. Infanzia
RISOLUZIONI 2005 (la data si riferisce alla seduta di delibera) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. VERISSIMO – CANALE 5 – 11 GENNAIO 2005 COMING SOON – RETE SOLE – 25 GENNAIO 2005 TUTTE LE MATTINE – CANALE 5 - 8 FEBBRAIO 2005 BUONA DOMENICA – CANALE 5 – 8 FEBBRAIO 2005 BLOB – RAI 3 – 8 FEBBRAIO 2005 LE RELAZIONI PERICOLOSE – RAI 2 – 8 FEBBRAIO 2005 LA CACCIA – RAI 1 – 8 FEBRAIO 2005 OSBOURNE – MTV – 22 FEBBRAIO 2005 STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 22 FEBBRAIO 2005 GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI – RETE 4 – 8 MARZO 2005 IL RISTORANTE – RAI 1 – 8 MARZO 2005 PUBBLICITA’ SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – TELENORD – 22 MARZO 2005 13. GRANDI DOMANI – ITALIA 1 – 5 APRILE 2005 14. LA VITA IN DIRETTA – RAI 1 – 19 APRILE 2005 15. AL POSTO TUO – RAI 2 – 19 APRILE 2005 16. AUSTIN POWERS – LA SPIA CHE CI PROVAVA – ITALIA 1 – 19 APRILE 2005 17. PROMOZIONE DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – RETE SOLE – 17 MAGGIO 2005 18. THE HUNTED – RAI 2 – 17 MAGGIO 2005 19. BOWLING POINTS – MTV – 14 GIUGNO 2005 20. I MORTI VIVENTI SONO TRA NOI – VIDEOBERGAMO – 14 GIUGNO 2005 21. TG5 – CANALE 5 – 14 GIUGNO 2005 22. DARK WATER – LA7 – 28 GIUGNO 2005 23. VIVERE E MORIRE A SAN FRANCISCO – RAI 2 – 12 LUGLIO 2005 24. JAROD IL CAMALEONTE – RAI 2 – 12 LUGLIO 2005 25. COMING SOON – CANALE 23 – 12 LUGLIO 2005 26. STUDIO APERTO (PROMO LUCIGNOLO) – ITALIA 1 – 12 LUGLIO 2005 27. LUCIGNOLO – ITALIA 1 – 20 SETTEMBRE 2005 28. DOSSIER STORIE – RAI 2 – 20 SETTEMBRE 2005 29. PUBBLICITA’ DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – VIP VIDEOPOINT – 20 SETTEMBRE 2005 30. SONIA E IL MAGICO TERNO – UMBRIA TV – 20 SETTEMBRE 2005 31. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 4 OTTOBRE 2005 32. PROMOZIONE DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – TELEMARE – 4 OTTOBRE 2005 33. REPLI KATE – ITALIA 1 – 4 OTTOBRE 2005 34. CARTOMANZIA – SARA E LE STELLE – RETE SOLE – 18 OTTOBRE 2005 35. CARTOMANZIA – SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – RETE SOLE – 3 NOVEMBRE 2005 36. CARTOMANZIA – SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – RETE CAPRI – 3 NOVEMBRE 2005 37. CARTOMANZIA – SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – TELEMONDO – 3 NOVEMBRE 2005 1 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 1/05 dell’11 gennaio 2005 per “Verissimo” del 19 ottobre 2004 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’11 gennaio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 345/04, riguardante il programma “Verissimo” in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 19 ottobre 2004 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 3 dicembre 2004, che peraltro contiene corrette ammissioni richiamandosi anche alla lettera sul tema “calendari erotici” inviata alle emittenti in data 12 ottobre 2004 prot. CTM/262 V, ravvisa nella trasmissione in fascia a protezione specifica di un servizio dedicato al calendario erotico di Ludmilla Radchenko violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riguardo al punto 3.1. prescrive, con riferimento al punto 6.2. del Codice e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, che Canale 5 dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 2 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 2/05 del 25 gennaio 2005 per “Coming Soon” su Rete Sole Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 gennaio 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 336/04 riguardante la trasmissione “Coming Soon” in onda su Rete Sole il 23 ottobre 2004 che comprendeva tra le 13.38 e le 13.48, e dunque in orario di “televisione per tutti”, promozioni dei film “Lei mi odia” e “Nathalie” entrambi vietati per la sala ai minori di 14 anni valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire a nome dell’emittente dallo Studio legale avv. Gaetano Massimo Sardo in data 23 dicembre 2004 non ritiene accoglibili le argomentazioni svolte in tale memoria dovendo confermare che oggetto di valutazione non è tanto il breve contenuto audiovisivo del trailer o promo, quanto l’oggetto della promozione, né può riconoscere utilità informativa a tutela dei minori in una pubblicità che oltre a tutto non fa cenno alcuno del divieto richiamandosi ai chiarimenti contenuti al riguardo nella delibera del 15 luglio 2004 oltre che alla L. 223/90 che all’art. 15 comma 13 inibisce la trasmissione anche parziale di film vietati ai minori di 14 anni nell’orario 7.00-22.30 mentre può ammettere la buona fede dell’emittente a riguardo della promozione del film “Lei mi odia”, il cui divieto è stato pronunciato solo due giorni prima della messa in onda della promozione, non può certo considerare parimenti scusabile la promozione di “Nathalie” vietato otto giorni prima e deve pertanto rilevare violazione della normativa a tutela dei minori l’emittente è tenuta a dare notizia chiara e adeguata della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2.) e dalla L. 112/04 art. 10 comma 4 entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 3 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 3/05 dell’8 febbraio 2005 per “Tutte le mattine” del 9 dicembre 2004 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 6/05, riguardante il programma “Tutte le mattine” in onda su Canale 5 il 9 dicembre 2004 con inizio alle ore 9.30 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 7 febbraio 2005 ritiene che la valenza negativa del servizio sulla pedofilia in famiglia, incluso nella puntata, prevalga oggettivamente sulla finalità positiva sostenuta dalla memoria citata, e ciò a causa dell’estrema crudezza di particolari riferiti dalla madre che sospetta protratti abusi sulla sua bambina ad opera del padre non ravvisa l’asserita portata di avvertenza cautelativa nello stacco pubblicitario che precede l’intervista considerata la collocazione in orario di “televisione per tutti” deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5 prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 4 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 4/05 dell’8 febbraio 2005 per “Buona Domenica” del 5 dicembre 2004 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 401/04, riguardante la puntata di “Buona domenica” in onda su Canale 5 nel pomeriggio del 5 dicembre 2004 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 19 gennaio 2005 rileva che l’accesa discussione nello studio animata da Platinette (tra le 17.13 e le 17.30) raggiunge quanto meno nella parte conclusiva livelli che la stessa memoria difensiva riconosce “eccessivi, tanto da non poter essere gestiti, nonostante i ripetuti richiami, dal conduttore”. dà atto dei tentativi di arginare la situazione pur rilevando che essa era oggettivamente connessa alla scelta dei partecipanti osserva che la pur doverosa presenza di programmazione alternativa su altre reti dello stesso gruppo non vale a giustificare una grave caduta di gusto in un programma tradizionalmente di grande ascolto familiare che occupa interamente anche la “fascia protetta” non può non pronunciare violazione del Codice con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1.augurandosi che il rinnovato impegno espresso dall’emittente abbia in avvenire risultati più adeguati di quelli sinora verificati prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 5 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 5/05 dell’8 febbraio 2005 per “Blob” del 6 gennaio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 305, riguardante la trasmissione “Blob” in onda su Rai 3 a partire dalle ore 19.59 del 6 gennaio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 7 gennaio pur dando atto, come già è accaduto nel corso di altri procedimenti delle caratteristiche della trasmissione in tale memoria fondatamente richiamate (programma cult - montaggio decontestualizzante – finalità di denuncia sarcastica) osserva che ciascun programma, e tanto più un programma come Blob, è per sé suscettibile di letture molto diverse soprattutto in ragione della diversità dei ricettori e che di ciò non può non tener conto responsabilmente chi idea e propone programmi tanto più se destinati alla diffusione in orario di “televisione per tutti” rileva che appunto in tale orario, e nel giorno dell’Epifania, con conseguente presumibile maggiore presenza dei minori, è stata diffusa una monografia che – all’insegna del titolo “Tette & Co“ – offriva una scelta di immagini non così “lievemente trasgressive” come si sostiene, ma tali da risultare quanto meno inidonee ai minori per essere certamente nocive al loro sviluppo e suscettibili di turbamento per gli stessi minori, e ciò indipendentemente dalle intenzioni degli autori non può pertanto non rilevare violazione del Codice (con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5, verificandosi la compresenza nel programma di aspetti di intrattenimento e di aspetti di informazione) prescrive che della presente risoluzione si dia adeguata e chiara notizia, secondo quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, in una edizione del TG2 in onda alle 20.30 entro i prossimi dieci giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 6 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 6/05 dell’8 febbraio 2005 per “Relazioni pericolose” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 409/04, riguardante il film “Relazioni pericolose” di Josèe Dayan (2003) in onda su Rai 2 in apertura di serata del 17 dicembre 2004 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 25 gennaio 2005-02-10 in via assolutamente preliminare affrontando le questioni pregiudiziali poste dalla Rai in quanto attinenti sia ai poteri del Comitato (eccezioni precludenti qualsiasi attività esterna diretta alle emittenti o di accertamento di violazioni nei confronti delle emittenti stesse), sia alla fase che ha aperto le procedure (che impedirebbe, se accolta, il valido proseguimento), si osserva, ai fini del loro integrale rigetto, quanto segue: - Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori , affidatario, come compito principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una risoluzione motivata, oltre che di applicare la misura (potere accessorio ed eventuale) di ingiunzione circoscritta a speciali casi. In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello stesso Codice) disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice impegna le imprese televisive - rientra nelle competenze di verifica ed accertamento del Comitato e, in conseguenza, può dare luogo ad una risoluzione motivata con adeguate forme di pubblicità-notizia secondo gli elementi di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice). La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro già richiamato dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n. 249), recependolo espressamente, riproducendo una procedura permanente di integrazione e modifica circondata da speciali garanzie ed operando una estensione dell’ambito di applicazione a tutte le emittenti televisive (art. 10, comma 1). Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua attività l’Autorità aveva già l’obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei servizi e dei prodotti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni pecuniarie per tutte disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (in precedenza interpretata per le sole violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei minori) e al comma 4 secondo periodo ha ribadito il potere di dare adeguata pubblicità degli atti sanzionatori, anche quelli del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori. La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l’unica misura repressiva del Comitato per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge) l’obbligo per la emittente sanzionata di darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. L’art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per quanto riguarda l’anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del Comitato contenute nel Codice di autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto forza generale ed obbligatoria per tutte le emittenti televisive (e non più solo per quelle firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili sanzionatori in senso largo, alle altre norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato potere della Commissione per i servizi dell’Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste violazioni. In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le norme del Codice ed il suo procedimento di formazione mediante autoregolamentazione, prevedendo in via stabile la procedura per eventuali integrazioni e modifiche attraverso un recepimento con “decreto del Ministro delle comunicazioni emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451” (art. 10, comma 1, L. n. 112 del 2004). Dall’anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato di accertare la violazione e quindi di determinare le “modalità con le quali ne debba essere data notizia” (Codice 6.2), ed anche il notiziario, anzi i notiziari al plurale, con l’ulteriore previsione (potenziatrice degli effetti) che questi notiziari devono essere ricompresi in ore di massimo o di buon ascolto (art 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo presenti le finalità suindicate e i destinatari naturali della pubblicità notizia (in particolare famiglie dei minori). Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato di attuazione del Codice di autoregolamentazione il riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004, alla verifica cui provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Infatti l’espressione “in collaborazione con il Comitato”, sta ad indicare un contributo partecipativo all’attività del Comitato tv minori come cooperazione, che si aggiunge ulteriormente all’attività del Comitato stesso. Devesi tenere presente che l’Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare sanzioni pecuniarie (che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed autorizzazioni, mentre il Comitato TV minori può solo adottare risoluzioni motivate di violazione, oltre ad ingiunzioni di comportamenti particolari, con necessaria efficacia verso l’esterno. Altrimenti non avrebbe senso prevedere ambedue le misure (risoluzione ed ingiunzione di comportamento) in capo al Comitato tv minori, accompagnato da un sistema di garanzia, se tutto si limitasse ad una platonica iniziativa di segnalazione, denuncia meramente servente e “propedeutica” a quella dell’organo dell’Autorità. Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da parte del Comitato tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte dal Comitato tv minori accanto a quelle dell’Autorità: L’asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a favore del Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) da contemporaneo recepimento integrale del Codice stesso in legge n. 112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di sanzioni inflitte dallo stesso Comitato tv minori (a chi se non alle emittenti televisive?), accompagnata da una conferma espressa di obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia nei notiziari della emittente autrice della violazione (art. 10, comma 4, secondo periodo); c) dal dichiarato e consapevole intento del legislatore delle legge 112/2004) di rafforzare (e non di amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei minori ( v. articoli 3; 4; comma 1 lett. b) e c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale radiotelevisivo (RAI) art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l’obbligo di prestazione ai sensi delle disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice richiamo al Codice autoregolamentazione tv minori). La contestazione poi in ordine alla genericità, sommarietà ed imprecisione delle comunicazioni di avvio del procedimento è manifestamente priva di qualsiasi fondamento in quanto dal testo delle note di avvio risultano in modo dettagliato gli elementi degli addebiti, in modo da consentire, anche in relazione alla identificata trasmissione televisiva e alla natura del procedimento avanti ad un organo basato su un codice di autotutela (recepito dalla legge n. 112 del 2004), la più ampia possibilità di deduzioni difensive. La Rai (partecipante nella composizione del Comitato) è stata messa in grado, autonomamente dalla partecipazione, come da espressa indicazione nelle note di contestazione, di avvalersi dell’accesso agli atti acquisiti). Infine la comunicazione di avvio di procedimento ha la finalità di assicurare il contraddittorio con l’emittente con individuazione della trasmissione e della contestazione, anche ai fini della istruttoria e della difesa della stessa emittente ritiene, il Comitato, di non dover tener conto, per evidenti ragione di comune serietà, di interrogativi, che si astiene dal qualificare, come quelli proposti dall’emittente e riconducibili all’opera di Choderlos de Laclos ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione (p. 2.2b; p. 2.4.) non nell’aver programmato “Relazioni pericolose”, ma nell’averlo fatto in prima serata senza una qualsiasi avvertenza, quanto meno del tipo che presso altre emittenti corrisponde al color giallo, inteso a preavvisare della scabrosità del soggetto e dei suoi sviluppi e quindi non consigliabile ai minori o non adeguato alla visione degli stessi prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 2 delle ore 20.30 delle 13 entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 7 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 7/05 dell’8 febbraio 2005 per “La Caccia” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 12/05, riguardante la prima puntata della fiction “La caccia” in onda su Rai 1 nella prima serata del 16 gennaio valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 7 febbraio dà atto che la previsione in astratto di scena iniziale in cui un rapinatore fa strage di una famiglia (madre incinta e bambino primogenito terrorizzato) e il padre superstite dà sfogo ad una furia disperata è per sé funzionale al seguito del racconto tutto centrato sul tema del farsi giustizia non può condividere tentativi di minimizzazione (forato dal proiettile il vestito non la carne della donna) e ritiene anzi che una maggior sobrietà non fosse impossibile conseguire nel corso della realizzazione di un programma autoprodotto, soprattutto se destinato ad essere programmato in una “televisione per tutti” deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 2.4., per la mancata adozione di una qualsiasi forma di preavviso alle famiglie, sulla presenza nella prima puntata di una sequenza inidonea ai bambini e ai ragazzi per la particolare crudezza della scena del bambino terrorizzato coinvolto duramente; e lo fa con rammarico, constatando come ancora non siano entrati pienamente nell’uso semplici accorgimenti che pure il Codice prevede e stabilisce (T. 2.2 lettera B; 2.4) prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 1 delle 13.30 entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04. all’art. 10 comma 4. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 8 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 8/05 del 22 febbraio 2005 per “Osbourne” del 5 gennaio 2005 su MTV Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 04/05, riguardante “Osbourne” in onda dalle 20.58 su MTV il 5 gennaio 2005, vigilia dell’Epifania valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV Italia srl in data 4 febbraio 2005 pur dando ancora atto del carattere grottescamente trasgressivo del programma non ritiene di poter condividere gli apprezzamenti al riguardo contenuti nella memoria suddetta esprime riserve sull’efficacia reale del “disclaimer” ingegnosamente adottato rileva che nella puntata considerata viene sottolineato il gioco adolescenziale del “calco del pene”, nel perdurante contesto diseducativo già segnalato, a proposito di precedenti puntate, con Risoluzione del 16 dicembre 2003 (puntate in onda il 1° e il 15 novembre 2003) e del 30 marzo 2004 (puntata in onda il 22 gennaio 2004) e perdurante nelle situazioni e nel linguaggio doppiato senza attenuazioni constata con rammarico che l’orario di programmazione, in un primo tempo lodevolmente spostato dalle 19.30 alle ore 22, non solo non è stato ulteriormente ritardato di mezz’ora come il Comitato aveva auspicato nella risoluzione del 30 marzo 2004, ma si è spostato alla prima serata confida che l’emittente vorrà riconsiderare ulteriormente la collocazione oraria deve per intanto rilevare violazione del Codice con particolare riferimento al punto 2.5. che vieta la diffusione in orario di “televisione per tutti” di spettacoli “che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori” prescrive che, secondo quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 9 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 9/05 del 22 febbraio 2005 per “Studio Aperto” del 30 gennaio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 febbraio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 20/05, riguardante l’edizione di “Studio Aperto” in onda alle ore 18.30 su Italia Uno il 30 gennaio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 18 febbraio 2005 ritiene che le argomentazioni in tale memoria sviluppate, se possono avere qualche consistenza nel richiamo ai sensi di colpa del giovane assassino di Novi Ligure, non valgano a contrastare una valutazione complessiva che porta a constatare ancora una volta come l’edizione delle 18.30 di Studio Aperto sembri prescindere dalla collocazione in “fascia protetta” e dalle cautele conseguentemente prescritte dal Codice deve confermare che l’ennesimo ritorno sul delitto di Cogne - ritorno “giustificato” dalla ricorrenza del terzo anniversario – riproponendo le foto del piccolo Samuele come “bambino senza futuro”, “che non crescerà mai e resterà per sempre su quel letto, tra quelle macchie di sangue” (e ancora: “ non c’è pace per lui, né c’è giustizia”; i suoi “occhi chiedono di non essere dimenticato”) non può non aver generato insicurezza e sgomento nei telespettatori più piccoli rileva che il ricorso a servizi a sfondo erotico difficilmente può essere considerato come mezzo quasi obbligato di alleggerimento rispetto alla pesantezza dei fatti del giorno non può non pronunciare violazione del Codice con particolare riferimento al punto 3.1. prescrive, secondo quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, che l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in una edizione di Studio Aperto in onda alle 18.30, entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: comitato. [email protected] 10 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 10/05 dell’8 marzo 2005 per il film “Giustizia a tutti i costi” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’8 marzo 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 35/05, riguardante il film “Giustizia a tutti i costi” in onda su Rete 4 l’8 febbraio 2005 con inizio alle ore 21.10 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 marzo 2005 da atto degli accorgimenti adottati dall’emittente per avvertire della inidoneità del film ai minori in forma rafforzata (in particolare, ripetuta scritta scorrevole) osserva peraltro che nel caso considerato la rappresentazione della violenza, per momenti di cruenta efferatezza, eccede in misura rilevante proprio il “modo assolutamente stereotipato e irrealistico” asserito in sede difensiva esclude la rilevanza del fatto che la sequenza più cruda vada in onda oltre le 22.30 in considerazione che il programma, per giunta a carattere fortemente unitario sia iniziato alle ore 21.10 c. rileva che la scelta per la programmazione in prima serata di un film come “Giustizia per tutti” caratterizzato da un così elevato tasso di violenza, tra l’altro non accompagnato da alcuna particolare qualità estetica, possa aver nuociuto a telespettatori bambini e ragazzi, configurando violazione del Codice di autoregolamentazione essendosi disattesa la primaria considerazione degli interessi dei minori che esso formalmente richiama. prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 4 delle ore 18.55, entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 11 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 11/05 dell’8 marzo 2005 per “Il Ristorante” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 marzo 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 2/05 riguardante la trasmissione de “Il Ristorante” in onda su Rai 1 il giorno 4 gennaio 2005 con inizio alle ore 21 c. valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive fatte pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 gennaio e 22 febbraio respinta, per le ragioni ampiamente illustrate nel quadro di precedenti procedimenti, la contestazione pregiudiziale su natura e poteri del Comitato premessa alla prima di dette memorie non può condividere, quanto alla seconda memoria difensiva: l’interpretazione restrittiva di turpiloquio; la giustificazione del gesto scurrile riproposto ripetutamente come citazione sarcastica dalla sig.ra Ripa di Meana; la teorizzazione del genere reality show che significativamente porta a sostenere essere una trasmissione come quella all’esame lo specchio di una vita normale in cui la gente comune si possa “pienamente ritrovare, identificare e immedesimare” deve rilevare il potenziale diseducativo per i minori della proposta, in prima serata sulla principale rete del Servizio pubblico anzi dell’intero sistema televisivo italiano, di un programma caratterizzato da protratta volgare rissosità, che appare riconducibile in parte alla scelta di partecipanti verosimilmente dettata dalla ricerca di una esagerata resa spettacolare, in parte all’inadeguato e tardivo intervento della conduttrice, che avrebbe potuto e dovuto fermare e sconfessare tempestivamente la deriva della trasmissione deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.5. prescrivendo all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 edizione delle 13.30 entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 12 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 12/05 del 22 marzo 2005 per promozione di servizi telefonici a valore aggiunto su Telenord Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 marzo 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 30/05, riguardante l’emittente genovese Telenord per promozione di servizi telefonici a valore aggiunto trasmessa il 4 dicembre 2004 in fascia protetta (h. 16.00 – 19.00) valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Telenord in data 4 marzo 2005 non ritiene accoglibili le argomentazioni sviluppate in tale memoria, non essendo pertinenti i richiami in essa contenuti, a) perché i richiamati decreti ministeriali riguardano i rapporti relativi ai servizi telefonici (concessionarie, gestori dei centri di servizi e fornitori di informazione, ambito delle convenzioni con le concessionarie dei servizi pubblici di comunicazione telefonica di qualsiasi genere) non l’attività –attraverso il mezzo televisivo- di promozione o comunque di pubblicità o di induzione ad avvalersi di detti servizi in orari di programmazione televisiva con specifica protezione per i minori; b) perché, in ogni caso, sono destinate a prevalere le specifiche previsioni di utilizzo promozionale o pubblicitario del mezzo televisivo contenute nel Codice di autoregolamentazione TV e Minori 29 novembre 2002 (punto 4.1 e per il terzo livello di protezione specifica il punto 4.4, recepito e rafforzato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, in particolare dall’art. 10, comma 1 e 2, in cui chiaramente si unifica il trattamento di protezione particolare per i minori nell’orario di trasmissione televisiva 16.00/19.00 oltre nei programmi direttamente rivolti ai minori; c) perché la violazione riguarda la pubblicità (nel senso ampio specificato) nella fascia di protezione specifica dei minori (16.00/19.00) di un servizio telefonico a valore aggiunto (con vantaggio ed utile economico per un soggetto gestore, fornitore, inserzionista-sponsorizzatore o venditore che sia), quale sia la materia di fornitura o di vendita, tanto più nella fattispecie che coinvolge un pericolo di induzione dei minori, ascoltatori presunti da soli non sopportati da presenza di adulto in quell’orario, ad avvalersi di un servizio oneroso al fine di successiva utilizzazione in un gioco di sorte, anch’esso oneroso per esborso immediato di danaro; d) perché la violazione non coinvolge minimamente la liceità dell’esercizio del servizio telefonico a valore aggiunto in base all’ambito della concessione telefonica; e) perché, sulla base delle precedenti considerazioni, non ha rilevanza l’individuazione dell’introitante né la addotta distinzione di fattispecie, ai fini dell’osservanza di quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, a tutela dei minori in ascolto nella fascia oraria (h. 16.00-19.00), in cui si presume manchi loro il supporto di un adulto ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare al punto 4.4 b), nella messa in onda – avvenuta su Telenord il 4 dicembre 2005 in orario di fascia protetta – di promozione di servizi telefonici a valore aggiunto riguardanti il gioco del lotto prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 13 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 13/05 del 5 aprile 2005 per “Grandi domani” del 28 febbraio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 aprile 2005, a conclusione del procedimento prot. n. 73/05, riguardante il telefilm della serie “Grandi domani” in onda su Italia 1 il 28 febbraio 2005 con inizio alle 21.00 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 aprile 2005 dà atto delle assicurazioni fornite in detta memoria a riguardo del controllo in avvenire su singole puntate anche di serie complessivamente ritenute non problematiche rileva peraltro che un programma di prima serata contrassegnato dal disco verde è risultato contenere esplicite situazioni di approccio sessuale tra adolescenti deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.2 lettera b) sottolineando l’esigenza fondamentale che una segnaletica rassicurante risulti del tutto affidabile avuto particolare riguardo alle attese delle famiglie prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nell’edizione di Studio Aperto delle ore 18.30, entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 14 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 14/05 del 19 aprile 2005 per “La vita in diretta” del 17 marzo Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta del 19 aprile 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 82/05 riguardante la trasmissione de “La vita in diretta” in onda su Rai 1 il giorno 17 marzo 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 18 aprile 2005 e corredata da pareri “pro veritate” dei professori Francesco Bruno e Vincenzo Mastronardi dell’Università di Roma “La Sapienza” considerata, in relazione all’orario di messa in onda, l’offerta complessiva di servizi nella puntata del 17 marzo a partire dalle 16.45, con riguardo ai temi delle madri assassine, dei flirts di calciatori e di aspetti delle corporeità come vissuti da Carmen Di Pietro e da lei esposti in presenza del suo bambino ritiene di limitare la contestazione ai servizi sulle madri assassine, a proposito dei quali, pur tenendo in conto le argomentazioni dell’emittente, deve confermare spirito e lettera del Codice di autoregolamentazione con particolare riguardo ai punti 2.1 e 3.1, 3.2 ricorda che per la “fascia protetta” (h. 16.00-19.00) si richiede, non solo almeno un’alternativa di programmazione specificamente destinata ai minori, da parte delle imprese plurirete, ma per tutte le emittenti e per tutte le reti “un controllo particolare”, presumendosi che in quella fascia manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto; ne risulta che, nella fascia protetta, la primazia degli interessi del minore (autorevolmente sancita anche in sentenze della Suprema Corte di Cassazione) è da considerarsi specificamente rafforzata, così che si determini, all’interno del palinsesto e dell’ampia area di televisione per tutti (h. 7.00-22.30) un’oasi ristretta ma sicura anche per i minori che pratichino lo zapping tra rete e rete rileva che il richiamo al diritto-dovere educativo della famiglia, contenuto nella memoria difensiva, non ha ragion d’essere quanto meno nell’orario in cui il Codice presume che la famiglia sia assente osserva che la ricerca delle possibili cause di comportamenti materni devianti sino all’uccisione dei figli, socialmente utile agli adulti ai fini della prevenzione soprattutto se fosse accompagnata da suggerimenti pratici in positivo, dà invece oggettivamente luogo ad una enfatizzazione del patologico, che si risolve, agli occhi dei bambini e dei ragazzi, in un fattore erosivo della sicurezza spontanea e fondamentale connaturata al rapporto con la madre ravvisa pertanto nella trattazione del tema delle madri assassine così come realizzata in fascia protetta all’interno della trasmissione “La vita in diretta”, violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1 prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 delle ore 13.30 entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio RossI c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 15 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 15/05 del 19 aprile 2005 per “Al posto tuo” del 18 gennaio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta del 19 aprile 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 13/05 riguardante la trasmissione de “Al posto tuo” in onda su Rai 2 il giorno 18 gennaio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 marzo 2005 considera le argomentazioni sviluppate in tale memoria insufficienti a giustificare la scelta di collocare proprio nella “fascia protetta” una trattazione come quella inclusa nella trasmissione citata precisamente dalle 15.45 alle 17.08, e dedicata al tema del travestitismo maschile esercitato per professione ricorda che per la “fascia protetta” (h. 16.00-19.00) il Codice di autoregolamentazione richiede, non solo almeno un’alternativa di programmazione specificamente destinata ai minori, da parte delle imprese plurirete, ma per tutte le emittenti e per tutte le reti “un controllo particolare”, presumendosi che in quella fascia manchi ai minori il supporto della presenza di un adulto; ne risulta che, nella fascia protetta, la primazia degli interessi del minore (autorevolmente sancita anche in sentenze della Suprema Corte di Cassazione) è da considerarsi specificamente rafforzata, così che si determini, all’interno del palinsesto e dell’ampia area di televisione per tutti (h. 7.00-22.30) un’oasi ristretta ma sicura anche per i minori che pratichino lo zapping tra rete e rete rileva che il richiamo al diritto-dovere educativo della famiglia, contenuto nella memoria difensiva, non ha ragion d’essere quanto meno nell’orario in cui il Codice presume che la famiglia sia assente ritiene che nel caso specifico l’intervento in trasmissione di una psicologa, in quanto centrato su un concetto statistico di normalità non abbia avuto rilevanza specifica sotto il profilo della tutela dei minori constata che, pur attraverso momenti assai diversi tra loro, la trattazione ha finito per offrire un quadro oggettivamente confuso su aspetti, come quelli attinenti all’identità sessuale, particolarmente delicati per i ragazzi esposti in materia a rischiose suggestioni e presumibilmente privi del sostegno di adulti, data la fascia oraria di programmazione ravvisa pertanto violazione del Codice con particolare riferimento al punti 2.5 e 3.1 prescrive all’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG2 edizione delle 13.00 o delle 20.30 entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 16 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 16/05 del 19 aprile 2005 per “Austin Powers - La spia che ci provava” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 aprile 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 74/05, riguardante la trasmissione del film “Austin Powers - La spia che ci provava” in onda su Italia 1 il 5 marzo 2005 dalle 14.39 alle 16.24 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 4 aprile 2005 ritiene che la comicità demenziale, fondatamente richiamata in detta memoria, non valga a legittimare la volgarità del linguaggio e delle situazioni che caratterizza marcatamente e insistentemente il film e che avrebbe dovuto farne escludere la collocazione in orario di “televisione per tutti” tale da debordare per oltre 20’ in fascia protetta, col rischio di nuocere a minori in ascolto senza sostegno di adulti non può non ravvisare nella avvenuta programmazione violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1 mentre prende atto dell’impegno dell’emittente ad una maggiore attenzione prescrive all’emittente stessa, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nell’edizione di Studio Aperto delle ore 18.30, entro i prossimi 10 giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 17 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 17/05 del 17 maggio 2005 per promozione di servizi telefonici su Rete Sole Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 maggio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 110/05, riguardante la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento (cartomanzia e gioco del lotto) trasmessa da Rete Sole nei giorni 2 e 3 aprile 2005 in “fascia protetta” (ore 16.00 – 19.00) valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall’emittente in data 12 maggio 2005 non ravvisa in tale memoria elementi tali da smentire o giustificare l’avvenuta trasmissione che obiettivamente costituisce violazione del punto 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione che vieta nella “fascia protetta” la pubblicità di “servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti” deve pertanto dichiarare l’avvenuta violazione prescrivendo all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.3 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 18 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 18/05 del 17 maggio 2005 per il film “The Hunted – La preda” su Rai 2 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 17 maggio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 131/05 riguardante il film “The Hunted – La preda” in onda su Rai 2 in apertura di serata del 21 aprile 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 maggio 2005 non può accogliere la tesi esposta in tale memoria e secondo la quale il nulla osta alla proiezione in pubblico ex legge 1962 legittimerebbe per sé anche – anzi, “a più forte e sicura ragione” – la trasmissione televisiva del film deve richiamare la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla delibera che in materia di programmazione di film e tv movie venne adottata fin dal 15 luglio 2003 rileva che alla luce del Codice di autoregolamentazione – che comunque costituisce normazione aggiuntiva e rafforzativa a tutela dei minori – la Rai nell’esercizio delle proprie scelte di programmazione avrebbe dovuto, nel caso del film “The Hunted – La preda”, non limitarsi alle misure di cui peraltro si dà atto, ma evitare la programmazione in prima serata rileva infatti che, pur dopo il “taglio” dichiarato dall’emittente, detto film si caratterizza, non solo per “la drammaticità di alcune scene” come si sostiene nell’annuncio, ma per ripetute immagini e situazioni di cruda, a volte analitica e raccapricciante durezza, tra le quali possono citarsi esemplificativamente l’addestramento all’uso del pugnale e il duello tra i due protagonisti deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.4 prescrivendo all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto, in conformità a quanto previsto dal codice al punto 6.2 e dalla L.112/04 all’art. 10 comma 4 rileva infine che gli elementi forniti dalla Rai non configurano pieno adempimento di quanto previsto dal codice al punto 2.2 lettera c) e pertanto chiede alla stessa Rai di predisporre al riguardo soluzioni più adeguate. Il Presidente Dott. Emilio Rossi c/o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative Viale America, 201- 00144 ROMA Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 e-mail: [email protected] 19 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 21 /05 del 14 giugno 2005 per “Bowling Points” su MTV Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 104/05 Bis, riguardante il programma “Bowling points” trasmesso su MTV il 20 marzo 2005 in fascia protetta, a partire dalle ore 17.18 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da MTV in data 17 maggio 2005 pur dando atto del tono scherzoso e paradossale del programma non ritiene accoglibili le argomentazioni sviluppate dalla memoria citata nel tentativo di giustificare una scelta di programmazione oggettivamente e decisamente inopportuna deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione, risultando che una trasmissione contenente situazioni di grave scabrosità, sottolineata del resto dal disclaimer di inidoneità ai più piccoli, è stata diffusa proprio nella fascia di massima protezione, con omissione del “controllo particolare” di cui al punto 3.1. del Codice prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 20 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 20/05 del 14 giugno 2005 per film “I morti viventi sono tra noi” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005 a chiusura del procedimento prot. n.133/05, riguardante la diffusione del film “I morti viventi sono tra noi” avvenuta su VideoBergamo a partire dalle ore 20.35 del 23 aprile 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Video-Bergamo in data 31 maggio 2005 dà atto all’emittente della pronta, franca ammissione e dei concreti provvedimenti da essa adottati e fatti conoscere documentatamente al Comitato non può peraltro non dichiarare l’avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 2.4. essendo stato trasmesso in orario di “televisione per tutti”, e per di più senza alcuna forma di avvertimento o di segnaletica simbolica, un film in cui l’horror si intreccia continuativamente a situazioni di sesso violento prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 21 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 19/05 del 14 giugno 2005 per “TG5” dell’8 maggio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005, a conclusione del procedimento prot. n. 146/05, riguardante il servizio incluso nel Tg 5 in onda l’8 maggio a partire dalle ore 13 e riguardante nuovi elementi di cronaca attinenti all’assassinio di Pier Paolo Pasolini valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 30 maggio 2005 chiarito che la contestazione non riguarda certamente la riproposta informativa del fatto, ma la scelta di diffondere all’interno della riproposta stessa un’immagine rapida sì, ma particolarmente cruenta, del corpo della vittima rileva che proprio la mancata inclusione di quell’immagine in altre edizioni, cui la memoria difensiva si richiama, conferma la gratuità della scelta riguardante invece l’edizione meridiana lamenta comunque che tale scelta neppure sia stata accompagnata dall’avviso prescritto dal Codice di autoregolamentazione (p. 2.3. terzo capoverso) quando ricorressero estremi di necessità, nel caso non riconoscibili deve pertanto dichiarare violazione del Codice in particolare riferimento al punto 2.3. prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un’edizione del TG 5 di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 22 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 19/05 del 14 giugno 2005 per “TG5” dell’8 maggio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005, a conclusione del procedimento prot. n. 146/05, riguardante il servizio incluso nel Tg 5 in onda l’8 maggio a partire dalle ore 13 e riguardante nuovi elementi di cronaca attinenti all’assassinio di Pier Paolo Pasolini valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 30 maggio 2005 chiarito che la contestazione non riguarda certamente la riproposta informativa del fatto, ma la scelta di diffondere all’interno della riproposta stessa un’immagine rapida sì, ma particolarmente cruenta, del corpo della vittima rileva che proprio la mancata inclusione di quell’immagine in altre edizioni, cui la memoria difensiva si richiama, conferma la gratuità della scelta riguardante invece l’edizione meridiana lamenta comunque che tale scelta neppure sia stata accompagnata dall’avviso prescritto dal Codice di autoregolamentazione (p. 2.3. terzo capoverso) quando ricorressero estremi di necessità, nel caso non riconoscibili deve pertanto dichiarare violazione del Codice in particolare riferimento al punto 2.3. prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un’edizione del TG 5 di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 23 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 23/05 del 12 luglio 2005 per TV movie “Vivere e morire a S. Francisco” su Rai 2 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 12 luglio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 190/05 riguardante la messa in onda del TV movie “Vivere e morire a S. Francisco” avvenuta su Rai 2 in apertura di serata del 4 giugno 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 8 luglio 2005 in via assolutamente preliminare con riguardo alle questioni pregiudiziali attinenti ai poteri di questo Comitato, ancora una volta riaffacciate dalla RAI nella memoria suddetta, ancora una volta si osserva al fine del loro integrale rigetto quanto segue: Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, affidatario, come compito principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una risoluzione motivata, oltre che di applicare la misura (potere accessorio ed eventuale) di ingiunzione circoscritta a speciali casi. In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello stesso Codice) disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice impegna le imprese televisive - rientra nelle competenze di verifica ed accertamento del Comitato e, in conseguenza, può dare luogo ad una risoluzione motivata con adeguate forme di pubblicità-notizia secondo gli elementi di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice). La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro già richiamato dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n. 249), recependolo espressamente, riproducendo una procedura permanente di integrazione e modifica circondata da speciali garanzie ed operando una estensione dell’ambito di applicazione a tutte le emittenti televisive (art. 10, comma 1). Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua attività l’Autorità aveva già l’obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei servizi e dei prodotti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni pecuniarie per tutte le disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (in precedenza interpretata per le sole violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei minori) e al comma 4 secondo periodo ha ribadito il potere di dare adeguata pubblicità degli atti sanzionatori, anche quelli del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori. La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l’unica misura repressiva del Comitato per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge) l’obbligo per la emittente sanzionata di darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. L’art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per quanto riguarda l’anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del Comitato contenute nel Codice di autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto forza generale ed obbligatoria per tutte le emittenti televisive (e non più solo per quelle firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili sanzionatori in senso largo, alle altre norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato potere della Commissione per i servizi dell’Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste violazioni. In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le norme del Codice ed il suo procedimento di formazione mediante autoregolamentazione, prevedendo in via stabile la procedura per eventuali integrazioni e modifiche attraverso un recepimento con “decreto del Ministro delle comunicazioni emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451” (art. 10, comma 1, L. n. 112 del 2004). Dall’anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato di accertare la violazione e quindi di determinare le “modalità con le quali ne debba essere data notizia” (Codice 6.2), ed anche il notiziario, anzi i notiziari al plurale, con l’ulteriore previsione (potenziatrice degli effetti) che questi notiziari devono essere ricompresi in ore di massimo o di buon ascolto (art 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo presenti le finalità suindicate e i destinatari naturali della pubblicità notizia (in particolare famiglie dei minori). Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato di attuazione del Codice di autoregolamentazione il riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004, alla verifica cui provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Infatti l’espressione “in collaborazione con il Comitato” sta ad indicare un contributo partecipativo all’attività del Comitato tv minori come cooperazione, che si aggiunge ulteriormente all’attività del Comitato stesso. Devesi tenere presente che l’Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare sanzioni pecuniarie (che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed autorizzazioni, mentre il Comitato TV minori può solo adottare risoluzioni motivate di violazione, oltre ad ingiunzioni di comportamenti particolari, con necessaria efficacia verso l’esterno. Altrimenti non avrebbe senso prevedere ambedue le misure (risoluzione ed ingiunzione di comportamento) in capo al Comitato tv minori, accompagnato da un sistema di garanzia, se tutto si limitasse ad una platonica iniziativa di segnalazione, denuncia meramente servente e “propedeutica” a quella dell’organo dell’Autorità. Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da parte del Comitato tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte dal Comitato tv minori accanto a quelle dell’Autorità. L’asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a favore del Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) dal contemporaneo recepimento integrale del Codice stesso in legge n. 112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di sanzioni inflitte dallo stesso Comitato tv minori (a chi se non alle emittenti televisive?), accompagnata da una conferma espressa di obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia nei notiziari della emittente autrice della violazione (art. 10, comma 4, secondo periodo); c) dal dichiarato e consapevole intento del legislatore delle legge 112/2004 di rafforzare (e non di amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei minori ( v. articoli 3; 4; comma 1 lett. b) e c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale radiotelevisivo (RAI) art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l’obbligo di prestazione ai sensi delle disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice richiamo al Codice autoregolamentazione tv minori). quanto infine al merito del procedimento prot. 190/05, dato atto che per un increscioso errore materiale la lettera di notifica conteneva un riferimento al punto 2.3. lettera c del Codice, in luogo del punto 2.2. lettera c richiamata la non rinunciabile primazia degli interessi dei minori anche nel bilanciamento con gli interessi degli adulti non può accogliere le argomentazioni della Concessionaria del servizio pubblico, in quanto comporterebbero l’insindacabilità delle scelte di programmazione (che proprio perché affidate alle emittenti generano invece in capo alle emittenti stesse corrispondenti responsabilità) e autorizzerebbero qualsiasi programmazione solo che fosse accompagnata da segnaletica rileva tra l’altro la almeno parziale reticenza della tradizionale formula di annuncio praticata dalla RAI, che definisce il TV movie “consigliabile ad un pubblico adulto”, e non “solo ad un pubblico adulto” e dunque non lo “sconsiglia” esplicitamente, come la memoria difensiva invece sostiene ritiene discutibile l’esistenza dell’alternativa a “fruizione familiare congiunta” su altra rete RAI che il Codice (p. 2.2. lettera c) prescrive, poiché la stessa sera Rai 3 ha programmato un film con farfalla rossa e RAI 1 una partita di calcio della nazionale, di attrattiva forte sì, ma non propriamente generalista constata che il TV movie “Vivere e morire a San Francisco”, che racconta le indagini per assicurare alla giustizia un serial killer specializzato nell’uccisione di novelli sposi, è contrassegnato da violenze cruente, talvolta raccapriccianti e ricorrenti, (una ricognizione ha portato a censire una ventina di situazioni culminanti in immagini macabre e in assassinî a mezzo coltello, freccia, annegamento) deve pertanto pronunciare violazione del Codice nella Premessa, nella “ratio” e ispiratrice e in particolare ai punti 2.2. lettera c e 2.4, prescrivendo all’emittente di non programmare eventuali repliche del TV movie in orario di “televisione per tutti” e di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10, comma 4, in un’edizione del TG2 in onda in orario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 24 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 24/05 del 12 luglio 2005 per il film “Jarod il camaleonte” su Rai 2 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 12 luglio 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 196/05 riguardante il film “Jarod il camaleonte” in onda su Rai 2 il 12 giugno 2005 con inizio alle ore 16.30 e dunque in “fascia protetta” valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 8 luglio 2005 in via assolutamente preliminare, con riguardo alle questioni pregiudiziali attinenti ai poteri di questo Comitato, ancora una volta riaffacciate dalla RAI nella memoria suddetta, ancora una volta si osserva al fine del loro integrale rigetto quanto segue: Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, affidatario, come compito principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una risoluzione motivata, oltre che di applicare la misura (potere accessorio ed eventuale) di ingiunzione circoscritta a speciali casi. In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello stesso Codice) disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice impegna le imprese televisive - rientra nelle competenze di verifica ed accertamento del Comitato e, in conseguenza, può dare luogo ad una risoluzione motivata con adeguate forme di pubblicità-notizia secondo gli elementi di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice). La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro già richiamato dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n. 249), recependolo espressamente, riproducendo una procedura permanente di integrazione e modifica circondata da speciali garanzie ed operando una estensione dell’ambito di applicazione a tutte le emittenti televisive (art. 10, comma 1). Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua attività l’Autorità aveva già l’obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei servizi e dei prodotti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni pecuniarie per tutte le disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (in precedenza interpretata per le sole violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei minori) e al comma 4 secondo periodo ha ribadito il potere di dare adeguata pubblicità degli atti sanzionatori, anche quelli del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori. La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l’unica misura repressiva del Comitato per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge) l’obbligo per la emittente sanzionata di darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. L’art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per quanto riguarda l’anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del Comitato contenute nel Codice di autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto forza generale ed obbligatoria per tutte le emittenti televisive (e non più solo per quelle firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili sanzionatori in senso largo, alle altre norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato potere della Commissione per i servizi dell’Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste violazioni. In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le norme del Codice ed il suo procedimento di formazione mediante autoregolamentazione, prevedendo in via stabile la procedura per eventuali integrazioni e modifiche attraverso un recepimento con “decreto del Ministro delle comunicazioni emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451” (art. 10, comma 1, L. n. 112 del 2004). Dall’anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato di accertare la violazione e quindi di determinare le “modalità con le quali ne debba essere data notizia” (Codice 6.2), ed anche il notiziario, anzi i notiziari al plurale, con l’ulteriore previsione (potenziatrice degli effetti) che questi notiziari devono essere ricompresi in ore di massimo o di buon ascolto (art 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo presenti le finalità suindicate e i destinatari naturali della pubblicità notizia (in particolare famiglie dei minori). Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato di attuazione del Codice di autoregolamentazione il riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004, alla verifica cui provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Infatti l’espressione “in collaborazione con il Comitato” sta ad indicare un contributo partecipativo all’attività del Comitato tv minori come cooperazione, che si aggiunge ulteriormente all’attività del Comitato stesso. Devesi tenere presente che l’Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare sanzioni pecuniarie (che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed autorizzazioni, mentre il Comitato TV minori può solo adottare risoluzioni motivate di violazione, oltre ad ingiunzioni di comportamenti particolari, con necessaria efficacia verso l’esterno. Altrimenti non avrebbe senso prevedere ambedue le misure (risoluzione ed ingiunzione di comportamento) in capo al Comitato tv minori, accompagnato da un sistema di garanzia, se tutto si limitasse ad una platonica iniziativa di segnalazione, denuncia meramente servente e “propedeutica” a quella dell’organo dell’Autorità. Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da parte del Comitato tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte dal Comitato tv minori accanto a quelle dell’Autorità. L’asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a favore del Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) dal contemporaneo recepimento integrale del Codice stesso in legge n. 112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di sanzioni inflitte dallo stesso Comitato tv minori (a chi se non alle emittenti televisive?), accompagnata da una conferma espressa di obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia nei notiziari della emittente autrice della violazione (art. 10, comma 4, secondo periodo); c) dal dichiarato e consapevole intento del legislatore delle legge 112/2004 di rafforzare (e non di amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei minori ( v. articoli 3; 4; comma 1 lett. b) e c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale radiotelevisivo (RAI) art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l’obbligo di prestazione ai sensi delle disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice richiamo al Codice autoregolamentazione tv minori). quanto poi al merito del procedimento prot. n. 196/05 ritiene si debba prescindere da valutazioni riguardanti la serie “Jarod” nel suo complesso e i valori che le sono o meno attribuibili, per concentrarsi sugli episodi “Il volo dell’angelo” e “Affari scabrosi” in onda il 12 giugno ravvisa in tali episodi, al di là delle argomentazioni difensive proposte, la presenza non marginale né trascurabile di aspetti non adatti all’orario di programmazione, come abusi e anomalie sessuali, violenza, pratiche suggestionanti ecc., aspetti che culminano emblematicamente e drammaticamente nella rivelazione “Era tuo padre che ti violentava” segnala in particolare il potenziale turbamento che torbidi riferimenti coinvolgenti il rapporto padre/figlio possono costituire per bambini e ragazzi in visione proprio nell’ora in cui il Codice presume manchi loro il sostegno di adulti deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1 per inadeguata attenzione nella selezione dei programmi destinati alla fascia protetta invita l’emittente al dovuto controllo affinché la “fascia protetta” sia al riparo da falle come quella riscontrata prescrive all’emittente – in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10, comma 4 – di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un’edizione del TG2 in ore di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 25 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 25/05 del 12 luglio 2005 per “Coming Soon” su Canale 23 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 luglio 2005 a chiusura del procedimento prot. n.197/05, riguardante “Coming soon” su Canale 23 il 12 giugno 2005 sia alle 17.55 sia alle ore 18.50 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Canale 23 e datata 29 giugno 2005 riscontrato che la rubrica nell’edizione delle ore 18.50 conteneva promozioni del film “Gas” vietato nelle sale ai minori di anni 18 e dei film “Alta tensione”, “My summer in love”, “Amatemi” e “Educazione sentimentale di Eugénie” tutti vietati nelle sale ai minori di anni 14 mentre nella precedente edizione delle ore 17.55 conteneva promozione del film “Amatemi”, come si è detto, vietato ai minori di anni 14 pur prendendo atto delle spiegazioni addotte nella citata memoria difensiva deve pronunciare violazione delle prescrizioni del Codice di autoregolamentazione così come chiarite nella delibera assunta da questo Comitato in data 15 luglio 2004 e trasmessa alla FRT in data 20 luglio 2004 prescrive all’emittente, in conformità a quanto disposto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un suo notiziario trasmesso in ora di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 26 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 26/05 del 12 luglio 2005 per promo di “Lucignolo” in Studio Aperto Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 luglio 2005, a conclusione dei procedimenti prot. n. 154/05, 162/05 e 186/05, riguardanti servizi e preannunci promozionali della rubrica tardoserale “Lucignolo” che sono stati inclusi nelle edizioni delle 18.30 di Studio Aperto, rispettivamente nei giorni 26 aprile, 17 maggio e 31 maggio valutata, con le indicazioni delle Sezioni Istruttorie N. 1 e N. 4 assegnatarie dei procedimenti, le memorie difensive fatte pervenire da Mediaset in data 13 giugno, 27 giugno e 8 luglio ha portato la propria attenzione sulla conformità o meno rispetto al Codice di autoregolamentazione della promozione effettuata a favore del breve ciclo primaverile di “Lucignolo” rubrica tardoserale e precisamente delle tre puntate aventi contenuti trasgressivi, spesso come tali presentati e valorizzati ha dunque considerato – scartando altri casi non pertinenti – l’attività promozionale, esplicata in fascia protetta, con riguardo a: 1) “Lucignolo” del 26 aprile (puntata dal titolo “Certe notti”, con servizi sul pornokaraoke, sulle corse motoristiche clandestine, sullo sballo procurato assumendo assenzio, su un nuovo “sport estremo”, su un personaggio espulso da “Il Grande Fratello” colto alla guida di un complesso musicale; 2) “Lucignolo” del 17 maggio (puntata dal titolo “Pornochic” con servizi su: “Università porno di Boston”; “Romeo e Giulietta” in paradossale versione sadomaso; “Porno d’autore”; “Set porno” “Sesso tra le rime”; “Pornocasting”; “Pornobeneficenza”; “Filosofia a luci rosse”); 3) “Lucignolo” del 31 maggio (puntata dedicata ai gay, con servizi come: “Roma, io gigolò dei gay”; “Roma, così si rimorchiano i gay”; “Milano, il bar delle lesbiche”). ha constatato che l’attività promozionale in onda nelle edizioni di Studio Aperto alle 18.30 è stata sistematica e insistita, articolata anche in più giorni precedenti e, ogni volta, nell’ultima giornata sviluppata attraverso: un titolo del sommario di copertina, poi un vero e proprio servizio, e ancora in un breve richiamo a chiusura di notiziario; e inoltre – con riferimento alle tesi difensive – che i contenuti erano non meramente informativi ma chiaramente esortativi (“Puntata da non perdere”; “Un viaggio attraverso i riti, le trasgressioni, le esperienze della notte così come la vivono i ragazzi”; “Una puntata davvero eccezionale”; “Appuntamento da non perdere, a luci rosse”; “Vi racconterà tutto sui gay, locali esclusivi, notti trasgressive; emozioni e amori, testimonianze forti. Ragazzo che si vende”; “Questo era solo un assaggio, puntata di Lucignolo da non perdere”) ritiene ancora che l’inclusione della promozione entro un Telegiornale, - anche se oggettivamente motivata, come sottolinea la memoria difensiva, dal fatto che “Lucignolo” è rubrica di testata - accresce per sé l’efficacia incentivante in coerenza con gli orientamenti più volte assunti a riguardo della diffusione di promo in orario di “televisione per tutti” e tanto più di “fascia protetta”, rileva che nei casi considerati si invogliano i minori, proprio nelle ore in cui il Codice ne presume la presenza davanti al teleschermo senza il sostegno di adulti, a programmi allettanti ma non adatti ai minori e motivatamente programmati fuori dell’orario di televisione per tutti, peraltro senza che si possa condividere la sicurezza, manifestata dall’emittente, che a quell’ora ne sia effettivamente esclusa la visione da parte dei minori dichiara che nei tre casi considerati è stato violato il Codice di autoregolamentazione nella sua stessa ratio ispiratrice e in particolare al punto 3.1. prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di Italia 1 in orario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 27 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n. 27/05 del 20 settembre 2005 per “Lucignolo” su Italia 1 il 3 luglio 2005 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 settembre 2005, a chiusura, del procedimento prot. n. 216/05, riguardante la puntata della trasmissione “Lucignolo” in onda su Italia 1 il 3 luglio 2005 a partire dalle ore 21 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset in data 19 settembre 2005 prende nota delle considerazioni proposte in tale memoria a riguardo del contenuto complessivo della puntata e dell’asserito “tono più allusivo e goliardico” della sequenza di interviste a giovani di entrambi i sessi sulle rispettive esperienze di estati calde non può peraltro non rilevare che proprio questa parte della puntata, consentanea piuttosto alla collocazione abituale del programma in tarda serata, appare inidonea, alla luce del Codice di autoregolamentazione, alla collocazione di prima serata cui il programma stesso è stato promosso nella serie estiva la programmazione in prima serata e dunque in orario di “televisione per tutti” doveva risultare tanto più impegnativa sotto questo profilo, in quanto la classificazione “giornalistica” della trasmissione usualmente non si accompagna ad avvertenze o segnaletiche cautelative deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5 in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione ai punti 6.2. e della L. 112/04 all’art. 10 comma 4, prescrive che della presente risoluzione l’emittente dia chiara e adeguata notizia entro i prossimi 10 giorni in un notiziario di Studio Aperto di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 28 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n. 28/05 del 20 settembre 2005 per “Dossier Storie” del 25 giugno 2005 su Rai 2 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 20 settembre 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 227/05 riguardante “Dossier Storie” in onda su Rai 2 intorno alle ore 23.30 e in particolare un servizio inteso a combattere il lavoro minorile valutata, con gli elementi forniti dal Corecom Friuli Venezia Giulia e con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 20 settembre 2005 con riferimento al punto 1 delle “Osservazioni in fatto e considerazioni di diritto” e alla conclusione della memoria citata, non può che rimettersi alla decisione che in materia vorrà assumere il TAR-Lazio presso il quale la concessionaria del servizio pubblico ha ritenuto proporre ricorso e per parte sua nel frattempo rigetta come infondate le tesi proposte dalla Rai e, in risposta all’invito conclusivo della memoria, riafferma con l’occasione le proprie competenze a termini del Codice di autoregolamentazione e della L.114\04 non può accogliere le eccezioni circa la “tardività” delle procedure, ricordando tra l’altro che il regolamento che il Comitato si è dato comprende con l’esplicita formula “di norma” termini ordinativi e non tassativi, suscettibili per prassi di scostamenti in relazione a molteplici variabili, tra cui, nel caso specifico, la coincidenza con il periodo delle ferie estive e la complessità della questione per contro riconosce volentieri la positiva valenza civile del servizio giornalistico presentato nella trasmissione di approfondimento del Tg2 tanto più si rammarica che nella fase finale di lavorazione della parte del programma dedicata all’irruzione degli agenti nel capannone di Manzano, non si siano applicati due accorgimenti semplici e di nessun pregiudizio per l’efficacia narrativa, atti per altro ad evitare – come prescritto dal Codice – l’identificazione del ragazzo coinvolto nell’operazione di Polizia e cioè: la soppressione dal parlato del nome proprio del piccolo cinese, nella trasmissione qualificato come undicenne, e l’adozione di un effetto di offuscamento del suo volto non può non rilevare violazione della privacy del minore e del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 1.2. lettera a raccomanda all’emittente di sensibilizzare alle esigenze di tutela dei minori il personale addetto alla ideazione e realizzazione dei programmi ai sensi del punto 6.2. del Codice e dell’art. 10 comma 4 della L. 112\04, prescrive che l’emittente dia adeguata e chiara notizia della presente Risoluzione entro i prossimi 10 giorni in una edizione del Tg2 di massimo o buono ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 29 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n. 30/05 del 20 settembre 2005 per promozione diurna di linea “hard” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 settembre 2005 a chiusura del procedimento prot. n.224/05, riguardante la messa in onda di promozione di linea hard accompagnata da immagini di insistito esplicito allettamento sessuale protrattasi su VIP – Videopoint dalle 8.15 alle 10 c. del 20 giugno scorso valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Vip-Videopoint datata 13 settembre 2005 ritiene che la motivazione addotta e consistente in una disfunzione tecnica non valga a cancellare la gravità del disservizio a danno dei minori in pieno orario di televisione per tutti e tanto meno la sua durata che, anche alla luce di quanto riferito nel rapporto della polizia Comunale, sottolinea il fatto che un servizio tanto delicato sia rimasto così a lungo privo di presidio e lasciato a se stesso, invigilato, e pertanto senza possibilità di più tempestivi interventi dichiara pertanto grave violazione del Codice di autoregolamentazione nel suo spirito e nella sua lettera (con particolare riferimento ai punti 4.1., 4.2. e 4.3.) si rimette all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cui la presente risoluzione viene regolarmente trasmessa, per la valutazione di eventuali più gravi profili prescrive inoltre all’emittente, ai sensi del Codice p. 6.2. e della L. 112/04 art. 10 comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni notizia chiara e adeguata della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 30 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 29/05 del 20 settembre 2005 per promozione linee telefoniche a valore aggiunto su Umbria TV Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 settembre 2005 a chiusura del procedimento prot. n.233/05, riguardante il debordamento nella fascia oraria a protezione specifica (h. 16-19) di una trasmissione di cartomanzia (“Sonia e il magico terno”) accompagnata da promozione di linee telefoniche a valore aggiunto, avvenuta su Umbria TV nel pomeriggio del 18 e del 19 luglio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Umbria TV e datata 15 settembre 2005 prende atto che in detta memoria si confermano sforamenti sino alle 16.02 il 18 luglio e sino alle 16.20 il 19 luglio e si addebitano entrambi ad “un guasto del timer di messa in onda del palinsesto” a sua volta determinato da sbalzi di energia non può tuttavia non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 4.4. lettera b) e prescrive all’emittente, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione entro i prossimi 10 giorni in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto confida che i provvedimenti che l’emittente assicura di aver adottato valgano ad evitare qualsiasi ripetizione degli inconvenienti lamentati. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 31 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n.31/05 del 4 ottobre 2005 per servizi “Studio Aperto” su Italia 1 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 ottobre 2005 a chiusura, dei procedimenti prot. n. 158/05 e n. 170/05, riguardanti servizi inclusi in “Studio Aperto”, edizione delle ore 18.30 rispettivamente del 12 maggio 2005 e del 19 maggio 2005 valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria di entrambi i procedimenti, le memorie difensive fatte pervenire da Mediaset, per il procedimento n. 158, in data 13 giugno 2005 e ancora in data 3 ottobre 2005 (a riscontro di ulteriore integrativa notificazione del 22 settembre) e, per il procedimento n. 170, in data 13 giugno 2005 non ravvisa nelle citate memorie elementi di consistente giustificazione del persistente caratterizzante rilievo che, proprio nell’edizione inclusa in piena fascia a protezione specifica, continua ad essere dato a temi e immagini erotiche (nell’edizione del 12 maggio: Eva 3000 – Calendario Arcuri – Topless sulla spiaggia) come pure a servizi di cronaca nera frequentemente coinvolgenti minori (nella medesima edizione: vicenda del “mostro del Circeo”, con rievocazione ad opera della superstite, padre bergamasco accusato di violenza al figlio di pochi mesi, ritorno sul delitto di Cogne, uccisione in diretta di un ladro ad opera di poliziotto USA, processo per pedofilia a Michael Jackson; nella edizione del 19 maggio 2005, ancora il delitto di Cogne). non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione in specie con riferimento al punto 3.1 che prescrive particolare controllo sui programmi in onda tra le 16 e le 19, sotto il profilo della tutela dei minori che in quell’orario si presumono davanti al televisore senza il sostegno degli adulti precisa che la notificazione integrativa del 22 settembre 2005 mirava solo ad assicurare, nell’unitaria valutazione di una edizione di Studio Aperto, il diritto al contraddittorio con riguardo a più completa contestazione prescrive che della presente risoluzione, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e della L. 112/04 al comma quarto dell’art. 10, Italia 1 dia chiara e adeguata notizia in notiziario di massimo o buon ascolto prende atto delle rinnovate assicurazioni di Mediaset, che fanno del resto seguito a quelle già emerse nell’audizione tenutasi il 9 marzo 2005, augurandosi che esse abbiano seguito positivo Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 32 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n. 32/05 del 4 ottobre 2005 per promozione servizi telefonici a valore aggiunto Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 ottobre 2005 a chiusura del procedimento prot. n.214/05, riguardante la la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto all’interno di programmi di cartomanzia, trasmessa da Telemare il 7 luglio 2005 dalle 16.15 alle 17.15 valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Telemare in data 30 settembre 2005 prende atto delle informazioni contenute nella memoria anzidetta, che peraltro non annullano l’avvenuta e protratta violazione di una precisa disposizione del Codice (punto 4.4. lettera b) che inibisce nella fascia oraria 16-19 la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, e ciò indipendentemente dalla sospensione, disposta dalla giustizia amministrativa, a riguardo di una delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni limitante le trasmissioni di cartomanzia prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al p. 6.3. e della L. 112/04 art. 10 comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 33 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n.33/05 del 4 ottobre 2005 per il film “Repli Kate” su Italia 1 Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 ottobre 2005 a chiusura, del procedimento prot. n. 247/05, riguardante la diffusione del film “Repli Kate” avvenuta su Italia 1 il 31 agosto 2005 con inizio alle 21 c. valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Mediaset, in data 30 settembre 2005 ritiene che il contesto del film, la sua appartenenza a quello che la memoria anzidetta definisce come “genere farsesco demenziale” tendente alla “dissacrazione del tema della clonizzazione”, non valgano ad annullare l’insistenza sul turpiloquio e su scurrili riferimenti alla sessualità e siano anzi suscettibili di effetti banalizzanti non certo educativi nei bambini, ragazzi, adolescenti ritiene che la collocazione in prima serata, pur accompagnata da intermittente segnale rosso, accentui questo rischio deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione nella Premessa, nella ratio ispiratrice e ai punti 2.4. e 2.5. prescrive, in conformità al punto 6.2 del Codice di autoregolamentazione e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, che l’emittente dia adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in notiziari di massimo o buon ascolto Il Presidente Dott: Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 34 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 34/05 del 18 ottobre 2005 per promozione servizi a valore aggiunto su Rete Sole Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 ottobre 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 232/05 riguardante la protrazione al di là delle ore 16, e dunque in “fascia protetta”, della promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a scopo di intrattenimento all’interno di trasmissioni di cartomanzia, nei giorni 7, 14 e 27 luglio 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire a nome dell’emittente l’11 ottobre 2005 rileva che la reiterazione del debordamento, nella sua oggettività, attesta quanto meno negligenza rispetto a quello che dovrebbe essere la gestione in tutto corretta di un servizio rivolto al pubblico non può quindi non dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 4.4 lettera b prescrive all’emittente, ai sensi del punto 6.2 del Codice di autoregolamentazione e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia di questa regolamentazione in un notiziario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 35 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 36/05 del 3 novembre 2005 per promozione servizio telefonico a valore aggiunto in “fascia protetta” Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 221/05 per la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto trasmessa da Rete Sole il 18 luglio 2005 per una decina di minuti oltre le ore 16 e dunque in “fascia protetta” valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall’emittente in data 11 ottobre 2005 non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento al punto 4.4. lettera b, che vieta di promuovere nella fascia 16-19 servizio telefonico a valore aggiunto a scopo di intrattenimento prescrive all’emittente, in conformità con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni, adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 36 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione n. 35/05 del 3 novembre 2005 per promozione servizio a valore aggiunto su Rete Capri Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 3 novembre 2005 a chiusura del procedimento prot. n. 242/05 riguardante la promozione di servizio telefonico a valore aggiunto in onda su Rete Capri il 23 agosto 2005 in fascia protetta valutate, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, le memorie e comunicazioni, fatte pervenire da Television Broadcasting System in data 19 settembre. 7 ottobre, 21 e 26 ottobre risultando comunque confermato che il 23 agosto tra le 16.01 e le 16.14 su Rete Capri è andata in onda col programma di cartomanzia “Rosalba e i tarocchi” promozione di servizio telefonico a valore aggiunto pur dando atto che la trasmissione appare interrotta intorno alle 16.14 con passaggio ad altro programma non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione che, al punto 4.4 lettera b, vieta la diffusione di promozione del genere a scopo di intrattenimento nella fascia protetta (h. 16-19) prescrive all’emittente, in conformità con quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative 37 Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione tv e minori Risoluzione 37/05 del 3 novembre 2005 per promozione servizio telefonico a valore aggiunto su Telemondo Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2005 a chiusura del procedimento prot. N. 258/05 per la promozione di servizio telefonico a valore aggiunto, trasmessa da Telemondo in fascia oraria a protezione specifica all’interno di un programma di cartomanzia, il giorno 6 settembre 2005 valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire dall’emittente in data 12 ottobre 2005 prende atto che il programma è stato ora spostato in diverso orario non può non rilevare l’avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione che, al punto 4.4. lettera b, vieta nella fascia oraria h. 16-19 la pubblicità di servizio telefonico a valore aggiunto a scopo di intrattenimento prescrive, in conformità di quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, che l’emittente dia, entro i prossimi dieci giorni, adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto. Il Presidente Dott. Emilio Rossi e-mail: [email protected] Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515 Viale America, 201- 00144 ROMA c//o Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative