risoluzioni 2005 - S.O.S. Infanzia

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risoluzioni 2005 - S.O.S. Infanzia
RISOLUZIONI 2005
(la data si riferisce alla seduta di delibera)
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VERISSIMO – CANALE 5 – 11 GENNAIO 2005
COMING SOON – RETE SOLE – 25 GENNAIO 2005
TUTTE LE MATTINE – CANALE 5 - 8 FEBBRAIO 2005
BUONA DOMENICA – CANALE 5 – 8 FEBBRAIO 2005
BLOB – RAI 3 – 8 FEBBRAIO 2005
LE RELAZIONI PERICOLOSE – RAI 2 – 8 FEBBRAIO 2005
LA CACCIA – RAI 1 – 8 FEBRAIO 2005
OSBOURNE – MTV – 22 FEBBRAIO 2005
STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 22 FEBBRAIO 2005
GIUSTIZIA A TUTTI I COSTI – RETE 4 – 8 MARZO 2005
IL RISTORANTE – RAI 1 – 8 MARZO 2005
PUBBLICITA’ SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – TELENORD – 22 MARZO 2005
13. GRANDI DOMANI – ITALIA 1 – 5 APRILE 2005
14. LA VITA IN DIRETTA – RAI 1 – 19 APRILE 2005
15. AL POSTO TUO – RAI 2 – 19 APRILE 2005
16. AUSTIN POWERS – LA SPIA CHE CI PROVAVA – ITALIA 1 – 19 APRILE 2005
17. PROMOZIONE DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – RETE SOLE – 17 MAGGIO 2005
18. THE HUNTED – RAI 2 – 17 MAGGIO 2005
19. BOWLING POINTS – MTV – 14 GIUGNO 2005
20. I MORTI VIVENTI SONO TRA NOI – VIDEOBERGAMO – 14 GIUGNO 2005
21. TG5 – CANALE 5 – 14 GIUGNO 2005
22. DARK WATER – LA7 – 28 GIUGNO 2005
23. VIVERE E MORIRE A SAN FRANCISCO – RAI 2 – 12 LUGLIO 2005
24. JAROD IL CAMALEONTE – RAI 2 – 12 LUGLIO 2005
25. COMING SOON – CANALE 23 – 12 LUGLIO 2005
26. STUDIO APERTO (PROMO LUCIGNOLO) – ITALIA 1 – 12 LUGLIO 2005
27. LUCIGNOLO – ITALIA 1 – 20 SETTEMBRE 2005
28. DOSSIER STORIE – RAI 2 – 20 SETTEMBRE 2005
29. PUBBLICITA’ DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – VIP VIDEOPOINT – 20 SETTEMBRE
2005
30. SONIA E IL MAGICO TERNO – UMBRIA TV – 20 SETTEMBRE 2005
31. STUDIO APERTO – ITALIA 1 – 4 OTTOBRE 2005
32. PROMOZIONE DI SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – TELEMARE – 4 OTTOBRE 2005
33. REPLI KATE – ITALIA 1 – 4 OTTOBRE 2005
34. CARTOMANZIA – SARA E LE STELLE – RETE SOLE – 18 OTTOBRE 2005
35. CARTOMANZIA – SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – RETE SOLE – 3 NOVEMBRE 2005
36. CARTOMANZIA – SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – RETE CAPRI – 3 NOVEMBRE 2005
37. CARTOMANZIA – SERVIZI TELEFONICI A VALORE AGGIUNTO – TELEMONDO – 3 NOVEMBRE 2005
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 1/05 dell’11 gennaio 2005
per “Verissimo” del 19 ottobre 2004
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’11 gennaio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 345/04, riguardante il programma “Verissimo” in onda su Canale 5 nel
pomeriggio del 19 ottobre 2004
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 3 dicembre 2004, che peraltro contiene corrette ammissioni
richiamandosi anche alla lettera sul tema “calendari erotici” inviata alle emittenti in data 12 ottobre 2004 prot.
CTM/262 V, ravvisa nella trasmissione in fascia a protezione specifica di un servizio dedicato al calendario erotico di
Ludmilla Radchenko violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riguardo al punto 3.1.
prescrive, con riferimento al punto 6.2. del Codice e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, che Canale 5 dia
chiara e adeguata notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato. [email protected]
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 2/05 del 25 gennaio 2005
per “Coming Soon” su Rete Sole
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 25 gennaio 2005
a chiusura del procedimento prot. N. 336/04 riguardante la trasmissione “Coming Soon” in onda su Rete Sole il
23 ottobre 2004 che comprendeva tra le 13.38 e le 13.48, e dunque in orario di “televisione per tutti”, promozioni dei
film “Lei mi odia” e “Nathalie” entrambi vietati per la sala ai minori di 14 anni
valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire a nome dell’emittente dallo Studio legale avv. Gaetano Massimo Sardo in data 23 dicembre 2004
non ritiene accoglibili le argomentazioni svolte in tale memoria dovendo confermare che oggetto di
valutazione non è tanto il breve contenuto audiovisivo del trailer o promo, quanto l’oggetto della promozione, né può
riconoscere utilità informativa a tutela dei minori in una pubblicità che oltre a tutto non fa cenno alcuno del divieto
richiamandosi ai chiarimenti contenuti al riguardo nella delibera del 15 luglio 2004 oltre che alla L. 223/90 che
all’art. 15 comma 13 inibisce la trasmissione anche parziale di film vietati ai minori di 14 anni nell’orario 7.00-22.30
mentre può ammettere la buona fede dell’emittente a riguardo della promozione del film “Lei mi odia”, il cui
divieto è stato pronunciato solo due giorni prima della messa in onda della promozione, non può certo considerare
parimenti scusabile la promozione di “Nathalie” vietato otto giorni prima e deve pertanto rilevare violazione della
normativa a tutela dei minori
l’emittente è tenuta a dare notizia chiara e adeguata della presente risoluzione nelle proprie trasmissioni, in
conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p.6.2.) e dalla L. 112/04 art. 10 comma 4 entro i
prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 3/05 dell’8 febbraio 2005
per “Tutte le mattine” del 9 dicembre 2004
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’8 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 6/05, riguardante il programma “Tutte le mattine” in onda su Canale 5 il 9
dicembre 2004 con inizio alle ore 9.30 c.
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 7 febbraio 2005
ritiene che la valenza negativa del servizio sulla pedofilia in famiglia, incluso nella puntata, prevalga
oggettivamente sulla finalità positiva sostenuta dalla memoria citata, e ciò a causa dell’estrema crudezza di particolari
riferiti dalla madre che sospetta protratti abusi sulla sua bambina ad opera del padre
non ravvisa l’asserita portata di avvertenza cautelativa nello stacco pubblicitario che precede l’intervista
considerata la collocazione in orario di “televisione per tutti” deve pertanto pronunciare violazione del Codice
di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L.
112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i prossimi 10 giorni.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 4/05 dell’8 febbraio 2005
per “Buona Domenica” del 5 dicembre 2004
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’8 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 401/04, riguardante la puntata di “Buona domenica” in onda su Canale 5
nel pomeriggio del 5 dicembre 2004
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 19 gennaio 2005
rileva che l’accesa discussione nello studio animata da Platinette (tra le 17.13 e le 17.30) raggiunge quanto
meno nella parte conclusiva livelli che la stessa memoria difensiva riconosce “eccessivi, tanto da non poter essere
gestiti, nonostante i ripetuti richiami, dal conduttore”.
dà atto dei tentativi di arginare la situazione pur rilevando che essa era oggettivamente connessa alla scelta dei
partecipanti
osserva che la pur doverosa presenza di programmazione alternativa su altre reti dello stesso gruppo non vale a
giustificare una grave caduta di gusto in un programma tradizionalmente di grande ascolto familiare che occupa
interamente anche la “fascia protetta”
non può non pronunciare violazione del Codice con particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1.augurandosi che il
rinnovato impegno espresso dall’emittente abbia in avvenire risultati più adeguati di quelli sinora verificati
prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG5 delle ore 13, entro i
prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 5/05 dell’8 febbraio 2005
per “Blob” del 6 gennaio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 305, riguardante la trasmissione “Blob” in onda su Rai 3 a partire dalle ore
19.59 del 6 gennaio 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 7 gennaio
pur dando atto, come già è accaduto nel corso di altri procedimenti delle caratteristiche della trasmissione in
tale memoria fondatamente richiamate (programma cult - montaggio decontestualizzante – finalità di denuncia
sarcastica)
osserva che ciascun programma, e tanto più un programma come Blob, è per sé suscettibile di letture molto
diverse soprattutto in ragione della diversità dei ricettori e che di ciò non può non tener conto responsabilmente chi idea
e propone programmi tanto più se destinati alla diffusione in orario di “televisione per tutti”
rileva che appunto in tale orario, e nel giorno dell’Epifania, con conseguente presumibile maggiore presenza
dei minori, è stata diffusa una monografia che – all’insegna del titolo “Tette & Co“ – offriva una scelta di immagini
non così “lievemente trasgressive” come si sostiene, ma tali da risultare quanto meno inidonee ai minori per essere
certamente nocive al loro sviluppo e suscettibili di turbamento per gli stessi minori, e ciò indipendentemente dalle
intenzioni degli autori
non può pertanto non rilevare violazione del Codice (con particolare riferimento ai punti 2.3 e 2.5,
verificandosi la compresenza nel programma di aspetti di intrattenimento e di aspetti di informazione)
prescrive che della presente risoluzione si dia adeguata e chiara notizia, secondo quanto previsto dal Codice di
autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, in una edizione del TG2 in onda alle 20.30
entro i prossimi dieci giorni.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 6/05 dell’8 febbraio 2005
per “Relazioni pericolose”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 409/04, riguardante il film “Relazioni pericolose” di Josèe Dayan (2003)
in onda su Rai 2 in apertura di serata del 17 dicembre 2004
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 25 gennaio 2005-02-10
in via assolutamente preliminare affrontando le questioni pregiudiziali poste dalla Rai in quanto attinenti sia ai
poteri del Comitato (eccezioni precludenti qualsiasi attività esterna diretta alle emittenti o di accertamento di violazioni
nei confronti delle emittenti stesse), sia alla fase che ha aperto le procedure (che impedirebbe, se accolta, il valido
proseguimento), si osserva, ai fini del loro integrale rigetto, quanto segue:
- Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori , affidatario, come compito
principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto delle norme vigenti a tutela dei
minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una risoluzione motivata, oltre che di applicare la misura
(potere accessorio ed eventuale) di ingiunzione circoscritta a speciali casi.
In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello stesso Codice)
disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice impegna le imprese televisive - rientra
nelle competenze di verifica ed accertamento del Comitato e, in conseguenza, può dare luogo ad una risoluzione
motivata con adeguate forme di pubblicità-notizia secondo gli elementi di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice).
La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro già richiamato
dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n. 249), recependolo espressamente,
riproducendo una procedura permanente di integrazione e modifica circondata da speciali garanzie ed operando una
estensione dell’ambito di applicazione a tutte le emittenti televisive (art. 10, comma 1).
Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua attività l’Autorità
aveva già l’obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei servizi e dei prodotti dell’Autorità per le
garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni pecuniarie per tutte disposizioni del Codice di autoregolamentazione
TV e minori (in precedenza interpretata per le sole violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei minori) e al
comma 4 secondo periodo ha ribadito il potere di dare adeguata pubblicità degli atti sanzionatori, anche quelli del
Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori.
La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l’unica misura repressiva del Comitato
per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge) l’obbligo per la emittente sanzionata di
darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.
L’art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per quanto riguarda
l’anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del Comitato contenute nel Codice di
autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto forza generale ed obbligatoria per tutte le emittenti televisive (e
non più solo per quelle firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili sanzionatori in senso largo, alle altre
norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato potere della Commissione per i servizi dell’Autorità
di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste violazioni.
In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione TV e minori
approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le norme del Codice ed il suo procedimento di
formazione mediante autoregolamentazione, prevedendo in via stabile la procedura per eventuali integrazioni e
modifiche attraverso un recepimento con “decreto del Ministro delle comunicazioni emanato ai sensi dell’art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n.451” (art. 10, comma 1, L. n. 112 del 2004).
Dall’anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di
autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato di accertare la violazione
e quindi di determinare le “modalità con le quali ne debba essere data notizia” (Codice 6.2), ed anche il notiziario, anzi i
notiziari al plurale, con l’ulteriore previsione (potenziatrice degli effetti) che questi notiziari devono essere ricompresi in
ore di massimo o di buon ascolto (art 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo presenti le
finalità suindicate e i destinatari naturali della pubblicità notizia (in particolare famiglie dei minori).
Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato di attuazione del Codice di autoregolamentazione il
riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004, alla verifica cui provvede la
Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con il
Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
dal medesimo Comitato. Infatti l’espressione “in collaborazione con il Comitato”, sta ad indicare un contributo
partecipativo all’attività del Comitato tv minori come cooperazione, che si aggiunge ulteriormente all’attività del
Comitato stesso.
Devesi tenere presente che l’Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare sanzioni pecuniarie
(che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed autorizzazioni, mentre il Comitato TV minori può
solo adottare risoluzioni motivate di violazione, oltre ad ingiunzioni di comportamenti particolari, con necessaria
efficacia verso l’esterno. Altrimenti non avrebbe senso prevedere ambedue le misure (risoluzione ed ingiunzione di
comportamento) in capo al Comitato tv minori, accompagnato da un sistema di garanzia, se tutto si limitasse ad una
platonica iniziativa di segnalazione, denuncia meramente servente e “propedeutica” a quella dell’organo dell’Autorità.
Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da parte del Comitato
tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte dal Comitato tv minori accanto a quelle
dell’Autorità:
L’asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a favore del
Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) da contemporaneo recepimento integrale del Codice stesso in legge n.
112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di sanzioni inflitte dallo stesso Comitato tv minori (a chi se non alle
emittenti televisive?), accompagnata da una conferma espressa di obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia nei
notiziari della emittente autrice della violazione (art. 10, comma 4, secondo periodo); c) dal dichiarato e consapevole
intento del legislatore delle legge 112/2004) di rafforzare (e non di amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei
minori ( v. articoli 3; 4; comma 1 lett. b) e c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale
radiotelevisivo (RAI) art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l’obbligo di prestazione ai sensi delle
disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice richiamo al Codice
autoregolamentazione tv minori).
La contestazione poi in ordine alla genericità, sommarietà ed imprecisione delle comunicazioni di avvio del
procedimento è manifestamente priva di qualsiasi fondamento in quanto dal testo delle note di avvio risultano in modo
dettagliato gli elementi degli addebiti, in modo da consentire, anche in relazione alla identificata trasmissione televisiva e
alla natura del procedimento avanti ad un organo basato su un codice di autotutela (recepito dalla legge n. 112 del 2004),
la più ampia possibilità di deduzioni difensive. La Rai (partecipante nella composizione del Comitato) è stata messa in
grado, autonomamente dalla partecipazione, come da espressa indicazione nelle note di contestazione, di avvalersi
dell’accesso agli atti acquisiti).
Infine la comunicazione di avvio di procedimento ha la finalità di assicurare il contraddittorio con l’emittente
con individuazione della trasmissione e della contestazione, anche ai fini della istruttoria e della difesa della stessa
emittente
ritiene, il Comitato, di non dover tener conto, per evidenti ragione di comune serietà, di interrogativi, che si
astiene dal qualificare, come quelli proposti dall’emittente e riconducibili all’opera di Choderlos de Laclos
ravvisa violazione del Codice di autoregolamentazione (p. 2.2b; p. 2.4.) non nell’aver programmato “Relazioni
pericolose”, ma nell’averlo fatto in prima serata senza una qualsiasi avvertenza, quanto meno del tipo che presso altre
emittenti corrisponde al color giallo, inteso a preavvisare della scabrosità del soggetto e dei suoi sviluppi e quindi non
consigliabile ai minori o non adeguato alla visione degli stessi
prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 2 delle ore 20.30
delle 13 entro i prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e all’art. 10 comma 4 della L.
112/04.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 7/05 dell’8 febbraio 2005
per “La Caccia”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 12/05, riguardante la prima puntata della fiction “La caccia” in onda su
Rai 1 nella prima serata del 16 gennaio
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 7 febbraio
dà atto che la previsione in astratto di scena iniziale in cui un rapinatore fa strage di una famiglia (madre
incinta e bambino primogenito terrorizzato) e il padre superstite dà sfogo ad una furia disperata è per sé funzionale al
seguito del racconto tutto centrato sul tema del farsi giustizia
non può condividere tentativi di minimizzazione (forato dal proiettile il vestito non la carne della donna) e
ritiene anzi che una maggior sobrietà non fosse impossibile conseguire nel corso della realizzazione di un programma
autoprodotto, soprattutto se destinato ad essere programmato in una “televisione per tutti”
deve rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento al punto 2.4., per la
mancata adozione di una qualsiasi forma di preavviso alle famiglie, sulla presenza nella prima puntata di una sequenza
inidonea ai bambini e ai ragazzi per la particolare crudezza della scena del bambino terrorizzato coinvolto duramente; e
lo fa con rammarico, constatando come ancora non siano entrati pienamente nell’uso semplici accorgimenti che pure il
Codice prevede e stabilisce (T. 2.2 lettera B; 2.4)
prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 1 delle 13.30 entro i
prossimi 10 giorni, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04. all’art. 10 comma 4.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 8/05 del 22 febbraio 2005
per “Osbourne” del 5 gennaio 2005 su MTV
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. N. 04/05, riguardante “Osbourne” in onda dalle 20.58 su MTV il 5 gennaio
2005, vigilia dell’Epifania
valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da MTV Italia srl in data 4 febbraio 2005
pur dando ancora atto del carattere grottescamente trasgressivo del programma non ritiene di poter condividere
gli apprezzamenti al riguardo contenuti nella memoria suddetta
esprime riserve sull’efficacia reale del “disclaimer” ingegnosamente adottato
rileva che nella puntata considerata viene sottolineato il gioco adolescenziale del “calco del pene”, nel
perdurante contesto diseducativo già segnalato, a proposito di precedenti puntate, con Risoluzione del 16 dicembre 2003
(puntate in onda il 1° e il 15 novembre 2003) e del 30 marzo 2004 (puntata in onda il 22 gennaio 2004) e perdurante
nelle situazioni e nel linguaggio doppiato senza attenuazioni
constata con rammarico che l’orario di programmazione, in un primo tempo lodevolmente spostato dalle 19.30
alle ore 22, non solo non è stato ulteriormente ritardato di mezz’ora come il Comitato aveva auspicato nella risoluzione
del 30 marzo 2004, ma si è spostato alla prima serata
confida che l’emittente vorrà riconsiderare ulteriormente la collocazione oraria
deve per intanto rilevare violazione del Codice con particolare riferimento al punto 2.5. che vieta la diffusione
in orario di “televisione per tutti” di spettacoli “che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo
sviluppo dei minori”
prescrive che, secondo quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4,
l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i
prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 9/05 del 22 febbraio 2005
per “Studio Aperto” del 30 gennaio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 febbraio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 20/05, riguardante l’edizione di “Studio Aperto” in onda alle ore 18.30 su
Italia Uno il 30 gennaio 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 18 febbraio 2005
ritiene che le argomentazioni in tale memoria sviluppate, se possono avere qualche consistenza nel richiamo ai
sensi di colpa del giovane assassino di Novi Ligure, non valgano a contrastare una valutazione complessiva che porta a
constatare ancora una volta come l’edizione delle 18.30 di Studio Aperto sembri prescindere dalla collocazione in
“fascia protetta” e dalle cautele conseguentemente prescritte dal Codice
deve confermare che l’ennesimo ritorno sul delitto di Cogne - ritorno “giustificato” dalla ricorrenza del terzo
anniversario – riproponendo le foto del piccolo Samuele come “bambino senza futuro”, “che non crescerà mai e resterà
per sempre su quel letto, tra quelle macchie di sangue” (e ancora: “ non c’è pace per lui, né c’è giustizia”; i suoi “occhi
chiedono di non essere dimenticato”) non può non aver generato insicurezza e sgomento nei telespettatori più piccoli
rileva che il ricorso a servizi a sfondo erotico difficilmente può essere considerato come mezzo quasi obbligato
di alleggerimento rispetto alla pesantezza dei fatti del giorno
non può non pronunciare violazione del Codice con particolare riferimento al punto 3.1.
prescrive, secondo quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, che
l’emittente dia chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in una edizione di Studio Aperto in onda alle 18.30,
entro i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
Ministero delle Comunicazioni – Viale America, 201-00144 ROMA
Tel. 06 5444 7513/4/5/6/7/9-fax 06 5444 7515
e-mail: comitato. [email protected]
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 10/05 dell’8 marzo 2005
per il film “Giustizia a tutti i costi”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito l’8 marzo 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 35/05, riguardante il film “Giustizia a tutti i costi” in onda su Rete 4 l’8
febbraio 2005 con inizio alle ore 21.10 c.
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 4 marzo 2005
da atto degli accorgimenti adottati dall’emittente per avvertire della inidoneità del film ai minori in forma
rafforzata (in particolare, ripetuta scritta scorrevole)
osserva peraltro che nel caso considerato la rappresentazione della violenza, per momenti di cruenta
efferatezza, eccede in misura rilevante proprio il “modo assolutamente stereotipato e irrealistico” asserito in sede
difensiva
esclude la rilevanza del fatto che la sequenza più cruda vada in onda oltre le 22.30 in considerazione che il
programma, per giunta a carattere fortemente unitario sia iniziato alle ore 21.10 c.
rileva che la scelta per la programmazione in prima serata di un film come “Giustizia per tutti” caratterizzato
da un così elevato tasso di violenza, tra l’altro non accompagnato da alcuna particolare qualità estetica, possa aver
nuociuto a telespettatori bambini e ragazzi, configurando violazione del Codice di autoregolamentazione essendosi
disattesa la primaria considerazione degli interessi dei minori che esso formalmente richiama.
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L.
112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG 4 delle ore 18.55, entro i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
c/o Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 11/05 dell’8 marzo 2005
per “Il Ristorante”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta dell’8 marzo 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 2/05 riguardante la trasmissione de “Il Ristorante” in onda su Rai 1 il
giorno 4 gennaio 2005 con inizio alle ore 21 c.
valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, le memorie difensive
fatte pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 gennaio e 22 febbraio
respinta, per le ragioni ampiamente illustrate nel quadro di precedenti procedimenti, la contestazione
pregiudiziale su natura e poteri del Comitato premessa alla prima di dette memorie
non può condividere, quanto alla seconda memoria difensiva: l’interpretazione restrittiva di turpiloquio; la
giustificazione del gesto scurrile riproposto ripetutamente come citazione sarcastica dalla sig.ra Ripa di Meana; la
teorizzazione del genere reality show che significativamente porta a sostenere essere una trasmissione come quella
all’esame lo specchio di una vita normale in cui la gente comune si possa “pienamente ritrovare, identificare e
immedesimare”
deve rilevare il potenziale diseducativo per i minori della proposta, in prima serata sulla principale rete del
Servizio pubblico anzi dell’intero sistema televisivo italiano, di un programma caratterizzato da protratta volgare
rissosità, che appare riconducibile in parte alla scelta di partecipanti verosimilmente dettata dalla ricerca di una
esagerata resa spettacolare, in parte all’inadeguato e tardivo intervento della conduttrice, che avrebbe potuto e dovuto
fermare e sconfessare tempestivamente la deriva della trasmissione
deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto
2.5. prescrivendo all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e dalla
L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 edizione delle 13.30
entro i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
c/o Ministero delle Comunicazioni
Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 12/05 del 22 marzo 2005
per promozione di servizi telefonici a valore aggiunto su Telenord
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 22 marzo 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 30/05, riguardante l’emittente genovese Telenord per promozione di servizi telefonici
a valore aggiunto trasmessa il 4 dicembre 2004 in fascia protetta (h. 16.00 – 19.00)
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta
pervenire da Telenord in data 4 marzo 2005
non ritiene accoglibili le argomentazioni sviluppate in tale memoria, non essendo pertinenti i richiami in essa contenuti,
a)
perché i richiamati decreti ministeriali riguardano i rapporti relativi ai servizi telefonici (concessionarie, gestori dei
centri di servizi e fornitori di informazione, ambito delle convenzioni con le concessionarie dei servizi pubblici di
comunicazione telefonica di qualsiasi genere) non l’attività –attraverso il mezzo televisivo- di promozione o
comunque di pubblicità o di induzione ad avvalersi di detti servizi in orari di programmazione televisiva con
specifica protezione per i minori;
b)
perché, in ogni caso, sono destinate a prevalere le specifiche previsioni di utilizzo promozionale o pubblicitario del
mezzo televisivo contenute nel Codice di autoregolamentazione TV e Minori 29 novembre 2002 (punto 4.1 e per il
terzo livello di protezione specifica il punto 4.4, recepito e rafforzato dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, in
particolare dall’art. 10, comma 1 e 2, in cui chiaramente si unifica il trattamento di protezione particolare per i
minori nell’orario di trasmissione televisiva 16.00/19.00 oltre nei programmi direttamente rivolti ai minori;
c)
perché la violazione riguarda la pubblicità (nel senso ampio specificato) nella fascia di protezione specifica dei
minori (16.00/19.00) di un servizio telefonico a valore aggiunto (con vantaggio ed utile economico per un soggetto
gestore, fornitore, inserzionista-sponsorizzatore o venditore che sia), quale sia la materia di fornitura o di vendita,
tanto più nella fattispecie che coinvolge un pericolo di induzione dei minori, ascoltatori presunti da soli non
sopportati da presenza di adulto in quell’orario, ad avvalersi di un servizio oneroso al fine di successiva
utilizzazione in un gioco di sorte, anch’esso oneroso per esborso immediato di danaro;
d)
perché la violazione non coinvolge minimamente la liceità dell’esercizio del servizio telefonico a valore aggiunto in
base all’ambito della concessione telefonica;
e)
perché, sulla base delle precedenti considerazioni, non ha rilevanza l’individuazione dell’introitante né la addotta
distinzione di fattispecie, ai fini dell’osservanza di quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione, a tutela dei
minori in ascolto nella fascia oraria (h. 16.00-19.00), in cui si presume manchi loro il supporto di un adulto
ravvisa pertanto violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento particolare al punto 4.4 b), nella messa in
onda – avvenuta su Telenord il 4 dicembre 2005 in orario di fascia protetta – di promozione di servizi telefonici a valore aggiunto
riguardanti il gioco del lotto
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla L. 112/04
all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i
prossimi dieci giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 13/05 del 5 aprile 2005
per “Grandi domani” del 28 febbraio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 5 aprile 2005, a conclusione del
procedimento prot. n. 73/05, riguardante il telefilm della serie “Grandi domani” in onda su Italia 1 il 28 febbraio 2005
con inizio alle 21.00 c.
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 4 aprile 2005
dà atto delle assicurazioni fornite in detta memoria a riguardo del controllo in avvenire su singole puntate
anche di serie complessivamente ritenute non problematiche
rileva peraltro che un programma di prima serata contrassegnato dal disco verde è risultato contenere esplicite
situazioni di approccio sessuale tra adolescenti
deve pertanto pronunciare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto
2.2 lettera b) sottolineando l’esigenza fondamentale che una segnaletica rassicurante risulti del tutto affidabile avuto
particolare riguardo alle attese delle famiglie
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L.
112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nell’edizione di Studio Aperto delle ore 18.30, entro
i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
c/o Ministero delle Comunicazioni
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 14/05 del 19 aprile 2005
per “La vita in diretta” del 17 marzo
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta del 19 aprile 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 82/05 riguardante la trasmissione de “La vita in diretta” in onda su Rai 1 il
giorno 17 marzo 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 18 aprile 2005 e corredata da pareri “pro veritate” dei professori
Francesco Bruno e Vincenzo Mastronardi dell’Università di Roma “La Sapienza”
considerata, in relazione all’orario di messa in onda, l’offerta complessiva di servizi nella puntata del 17 marzo
a partire dalle 16.45, con riguardo ai temi delle madri assassine, dei flirts di calciatori e di aspetti delle corporeità come
vissuti da Carmen Di Pietro e da lei esposti in presenza del suo bambino
ritiene di limitare la contestazione ai servizi sulle madri assassine, a proposito dei quali, pur tenendo in conto le
argomentazioni dell’emittente, deve confermare spirito e lettera del Codice di autoregolamentazione con particolare
riguardo ai punti 2.1 e 3.1, 3.2
ricorda che per la “fascia protetta” (h. 16.00-19.00) si richiede, non solo almeno un’alternativa di
programmazione specificamente destinata ai minori, da parte delle imprese plurirete, ma per tutte le emittenti e per tutte
le reti “un controllo particolare”, presumendosi che in quella fascia manchi ai minori il supporto della presenza di un
adulto; ne risulta che, nella fascia protetta, la primazia degli interessi del minore (autorevolmente sancita anche in
sentenze della Suprema Corte di Cassazione) è da considerarsi specificamente rafforzata, così che si determini,
all’interno del palinsesto e dell’ampia area di televisione per tutti (h. 7.00-22.30) un’oasi ristretta ma sicura anche per i
minori che pratichino lo zapping tra rete e rete
rileva che il richiamo al diritto-dovere educativo della famiglia, contenuto nella memoria difensiva, non ha
ragion d’essere quanto meno nell’orario in cui il Codice presume che la famiglia sia assente
osserva che la ricerca delle possibili cause di comportamenti materni devianti sino all’uccisione dei figli,
socialmente utile agli adulti ai fini della prevenzione soprattutto se fosse accompagnata da suggerimenti pratici in
positivo, dà invece oggettivamente luogo ad una enfatizzazione del patologico, che si risolve, agli occhi dei bambini e
dei ragazzi, in un fattore erosivo della sicurezza spontanea e fondamentale connaturata al rapporto con la madre
ravvisa pertanto nella trattazione del tema delle madri assassine così come realizzata in fascia protetta
all’interno della trasmissione “La vita in diretta”, violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare
riferimento ai punti 2.5 e 3.1
prescrive all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG1 delle ore 13.30
entro i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio RossI
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 15/05 del 19 aprile 2005
per “Al posto tuo” del 18 gennaio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, nella seduta del 19 aprile 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 13/05 riguardante la trasmissione de “Al posto tuo” in onda su Rai 2 il
giorno 18 gennaio 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 21 marzo 2005
considera le argomentazioni sviluppate in tale memoria insufficienti a giustificare la scelta di collocare proprio
nella “fascia protetta” una trattazione come quella inclusa nella trasmissione citata precisamente dalle 15.45 alle 17.08,
e dedicata al tema del travestitismo maschile esercitato per professione
ricorda che per la “fascia protetta” (h. 16.00-19.00) il Codice di autoregolamentazione richiede, non solo
almeno un’alternativa di programmazione specificamente destinata ai minori, da parte delle imprese plurirete, ma per
tutte le emittenti e per tutte le reti “un controllo particolare”, presumendosi che in quella fascia manchi ai minori il
supporto della presenza di un adulto; ne risulta che, nella fascia protetta, la primazia degli interessi del minore
(autorevolmente sancita anche in sentenze della Suprema Corte di Cassazione) è da considerarsi specificamente
rafforzata, così che si determini, all’interno del palinsesto e dell’ampia area di televisione per tutti (h. 7.00-22.30)
un’oasi ristretta ma sicura anche per i minori che pratichino lo zapping tra rete e rete
rileva che il richiamo al diritto-dovere educativo della famiglia, contenuto nella memoria difensiva, non ha
ragion d’essere quanto meno nell’orario in cui il Codice presume che la famiglia sia assente
ritiene che nel caso specifico l’intervento in trasmissione di una psicologa, in quanto centrato su un concetto
statistico di normalità non abbia avuto rilevanza specifica sotto il profilo della tutela dei minori
constata che, pur attraverso momenti assai diversi tra loro, la trattazione ha finito per offrire un quadro
oggettivamente confuso su aspetti, come quelli attinenti all’identità sessuale, particolarmente delicati per i ragazzi
esposti in materia a rischiose suggestioni e presumibilmente privi del sostegno di adulti, data la fascia oraria di
programmazione
ravvisa pertanto violazione del Codice con particolare riferimento al punti 2.5 e 3.1
prescrive all’emittente in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla
L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione nel TG2 edizione delle 13.00
o delle 20.30 entro i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
c/o Ministero delle Comunicazioni
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 16/05 del 19 aprile 2005
per “Austin Powers - La spia che ci provava”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 19 aprile 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 74/05, riguardante la trasmissione del film “Austin Powers - La spia che ci
provava” in onda su Italia 1 il 5 marzo 2005 dalle 14.39 alle 16.24
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 4 aprile 2005
ritiene che la comicità demenziale, fondatamente richiamata in detta memoria, non valga a legittimare la
volgarità del linguaggio e delle situazioni che caratterizza marcatamente e insistentemente il film e che avrebbe dovuto
farne escludere la collocazione in orario di “televisione per tutti” tale da debordare per oltre 20’ in fascia protetta, col
rischio di nuocere a minori in ascolto senza sostegno di adulti
non può non ravvisare nella avvenuta programmazione violazione del Codice di autoregolamentazione con
particolare riferimento ai punti 2.5 e 3.1
mentre prende atto dell’impegno dell’emittente ad una maggiore attenzione prescrive all’emittente stessa, in
conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare chiara e adeguata
notizia della presente risoluzione nell’edizione di Studio Aperto delle ore 18.30, entro i prossimi 10 giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
c/o Ministero delle Comunicazioni
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17
Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 17/05 del 17 maggio 2005
per promozione di servizi telefonici su Rete Sole
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 17 maggio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 110/05, riguardante la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a
carattere di intrattenimento (cartomanzia e gioco del lotto) trasmessa da Rete Sole nei giorni 2 e 3 aprile 2005 in “fascia
protetta” (ore 16.00 – 19.00)
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire dall’emittente in data 12 maggio 2005
non ravvisa in tale memoria elementi tali da smentire o giustificare l’avvenuta trasmissione che
obiettivamente costituisce violazione del punto 4.4 lettera b) del Codice di autoregolamentazione che vieta nella
“fascia protetta” la pubblicità di “servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come
definiti dalle leggi vigenti”
deve pertanto dichiarare l’avvenuta violazione prescrivendo all’emittente, in conformità a quanto previsto dal
Codice di autoregolamentazione al punto 6.3 e dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia
della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o buon ascolto entro i prossimi dieci giorni.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 18/05 del 17 maggio 2005
per il film “The Hunted – La preda” su Rai 2
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 17 maggio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 131/05 riguardante il film “The Hunted – La preda” in onda su Rai 2 in
apertura di serata del 21 aprile 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n.4, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 16 maggio 2005
non può accogliere la tesi esposta in tale memoria e secondo la quale il nulla osta alla proiezione in pubblico ex
legge 1962 legittimerebbe per sé anche – anzi, “a più forte e sicura ragione” – la trasmissione televisiva del film
deve richiamare la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alla delibera che in materia di
programmazione di film e tv movie venne adottata fin dal 15 luglio 2003
rileva che alla luce del Codice di autoregolamentazione – che comunque costituisce normazione aggiuntiva e
rafforzativa a tutela dei minori – la Rai nell’esercizio delle proprie scelte di programmazione avrebbe dovuto, nel caso
del film “The Hunted – La preda”, non limitarsi alle misure di cui peraltro si dà atto, ma evitare la programmazione in
prima serata
rileva infatti che, pur dopo il “taglio” dichiarato dall’emittente, detto film si caratterizza, non solo per “la
drammaticità di alcune scene” come si sostiene nell’annuncio, ma per ripetute immagini e situazioni di cruda, a volte
analitica e raccapricciante durezza, tra le quali possono citarsi esemplificativamente l’addestramento all’uso del pugnale
e il duello tra i due protagonisti
deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto
2.4 prescrivendo all’emittente di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di ottimo o
buon ascolto, in conformità a quanto previsto dal codice al punto 6.2 e dalla L.112/04 all’art. 10 comma 4
rileva infine che gli elementi forniti dalla Rai non configurano pieno adempimento di quanto previsto dal
codice al punto 2.2 lettera c) e pertanto chiede alla stessa Rai di predisporre al riguardo soluzioni più adeguate.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 21 /05 del 14 giugno 2005
per “Bowling Points” su MTV
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 104/05 Bis, riguardante il programma “Bowling points” trasmesso su
MTV il 20 marzo 2005 in fascia protetta, a partire dalle ore 17.18
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da MTV in data 17 maggio 2005
pur dando atto del tono scherzoso e paradossale del programma
non ritiene accoglibili le argomentazioni sviluppate dalla memoria citata nel tentativo di giustificare una scelta
di programmazione oggettivamente e decisamente inopportuna
deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione, risultando che una trasmissione
contenente situazioni di grave scabrosità, sottolineata del resto dal disclaimer di inidoneità ai più piccoli, è stata diffusa
proprio nella fascia di massima protezione, con omissione del “controllo particolare” di cui al punto 3.1. del Codice
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10
comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto entro i
prossimi dieci giorni.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 20/05 del 14 giugno 2005
per film “I morti viventi sono tra noi”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005
a chiusura del procedimento prot. n.133/05, riguardante la diffusione del film “I morti viventi sono tra noi”
avvenuta su VideoBergamo a partire dalle ore 20.35 del 23 aprile 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Video-Bergamo in data 31 maggio 2005
dà atto all’emittente della pronta, franca ammissione e dei concreti provvedimenti da essa adottati e fatti
conoscere documentatamente al Comitato
non può peraltro non dichiarare l’avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare
riferimento al punto 2.4. essendo stato trasmesso in orario di “televisione per tutti”, e per di più senza alcuna forma di
avvertimento o di segnaletica simbolica, un film in cui l’horror si intreccia continuativamente a situazioni di sesso
violento
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2 e dalla
L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di massimo o
buon ascolto entro i prossimi dieci giorni.
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Direzione Generale Gestione delle Risorse Strumentali ed Informative
21
Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 19/05 del 14 giugno 2005
per “TG5” dell’8 maggio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005,
a conclusione del procedimento prot. n. 146/05, riguardante il servizio incluso nel Tg 5 in onda l’8 maggio a
partire dalle ore 13 e riguardante nuovi elementi di cronaca attinenti all’assassinio di Pier Paolo Pasolini
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 30 maggio 2005
chiarito che la contestazione non riguarda certamente la riproposta informativa del fatto, ma la scelta di
diffondere all’interno della riproposta stessa un’immagine rapida sì, ma particolarmente cruenta, del corpo della vittima
rileva che proprio la mancata inclusione di quell’immagine in altre edizioni, cui la memoria difensiva si
richiama, conferma la gratuità della scelta riguardante invece l’edizione meridiana
lamenta comunque che tale scelta neppure sia stata accompagnata dall’avviso prescritto dal Codice di
autoregolamentazione (p. 2.3. terzo capoverso) quando ricorressero estremi di necessità, nel caso non riconoscibili
deve pertanto dichiarare violazione del Codice in particolare riferimento al punto 2.3.
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L.
112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un’edizione del TG 5 di massimo o buon ascolto.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
e-mail: [email protected]
Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515
Viale America, 201- 00144 ROMA
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 19/05 del 14 giugno 2005
per “TG5” dell’8 maggio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 14 giugno 2005,
a conclusione del procedimento prot. n. 146/05, riguardante il servizio incluso nel Tg 5 in onda l’8 maggio a
partire dalle ore 13 e riguardante nuovi elementi di cronaca attinenti all’assassinio di Pier Paolo Pasolini
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 30 maggio 2005
chiarito che la contestazione non riguarda certamente la riproposta informativa del fatto, ma la scelta di
diffondere all’interno della riproposta stessa un’immagine rapida sì, ma particolarmente cruenta, del corpo della vittima
rileva che proprio la mancata inclusione di quell’immagine in altre edizioni, cui la memoria difensiva si
richiama, conferma la gratuità della scelta riguardante invece l’edizione meridiana
lamenta comunque che tale scelta neppure sia stata accompagnata dall’avviso prescritto dal Codice di
autoregolamentazione (p. 2.3. terzo capoverso) quando ricorressero estremi di necessità, nel caso non riconoscibili
deve pertanto dichiarare violazione del Codice in particolare riferimento al punto 2.3.
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L.
112/04, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un’edizione del TG 5 di massimo o buon ascolto.
Il Presidente
Dott. Emilio Rossi
e-mail: [email protected]
Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 23/05 del 12 luglio 2005
per TV movie “Vivere e morire a S. Francisco” su Rai 2
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 12 luglio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 190/05 riguardante la messa in onda del TV movie “Vivere e morire a S.
Francisco” avvenuta su Rai 2 in apertura di serata del 4 giugno 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 8 luglio 2005
in via assolutamente preliminare con riguardo alle questioni pregiudiziali attinenti ai poteri di questo Comitato,
ancora una volta riaffacciate dalla RAI nella memoria suddetta, ancora una volta si osserva al fine del loro integrale
rigetto quanto segue:
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, affidatario, come
compito principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto
delle norme vigenti a tutela dei minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una
risoluzione motivata, oltre che di applicare la misura (potere accessorio ed eventuale) di
ingiunzione circoscritta a speciali casi.
In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello
stesso Codice) disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice
impegna le imprese televisive - rientra nelle competenze di verifica ed accertamento del
Comitato e, in conseguenza, può dare luogo ad una risoluzione motivata con adeguate forme di
pubblicità-notizia secondo gli elementi di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice).
La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro
già richiamato dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n.
249), recependolo espressamente, riproducendo una procedura permanente di integrazione e
modifica circondata da speciali garanzie ed operando una estensione dell’ambito di
applicazione a tutte le emittenti televisive (art. 10, comma 1).
Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua
attività l’Autorità aveva già l’obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei
servizi e dei prodotti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni
pecuniarie per tutte le disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (in
precedenza interpretata per le sole violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei
minori) e al comma 4 secondo periodo ha ribadito il potere di dare adeguata pubblicità degli
atti sanzionatori, anche quelli del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione
TV e minori.
La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l’unica misura repressiva
del Comitato per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge)
l’obbligo per la emittente sanzionata di darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di
massimo o di buon ascolto.
L’art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per
quanto riguarda l’anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del
Comitato contenute nel Codice di autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto
forza generale ed obbligatoria per tutte le emittenti televisive (e non più solo per quelle
firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili sanzionatori in senso largo, alle altre
norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato potere della Commissione
per i servizi dell’Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste violazioni.
In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le
norme del Codice ed il suo procedimento di formazione mediante autoregolamentazione,
prevedendo in via stabile la procedura per eventuali integrazioni e modifiche attraverso un
recepimento con “decreto del Ministro delle comunicazioni emanato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451” (art. 10, comma 1, L. n. 112 del 2004).
Dall’anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di
autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato
di accertare la violazione e quindi di determinare le “modalità con le quali ne debba essere data
notizia” (Codice 6.2), ed anche il notiziario, anzi i notiziari al plurale, con l’ulteriore previsione
(potenziatrice degli effetti) che questi notiziari devono essere ricompresi in ore di massimo o di
buon ascolto (art 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo
presenti le finalità suindicate e i destinatari naturali della pubblicità notizia (in particolare
famiglie dei minori).
Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato
di attuazione del Codice di
autoregolamentazione il riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 4, seconda parte, legge
n.112 del 2004, alla verifica cui provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità
per le garanzie nelle Comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del
Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. Infatti l’espressione “in collaborazione con il Comitato” sta ad indicare
un contributo partecipativo all’attività del Comitato tv minori come cooperazione, che si
aggiunge ulteriormente all’attività del Comitato stesso.
Devesi tenere presente che l’Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare
sanzioni pecuniarie (che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed
autorizzazioni, mentre il Comitato TV minori può solo adottare risoluzioni motivate di
violazione, oltre ad ingiunzioni di comportamenti particolari, con necessaria efficacia verso
l’esterno. Altrimenti non avrebbe senso prevedere ambedue le misure (risoluzione ed
ingiunzione di comportamento) in capo al Comitato tv minori, accompagnato da un sistema di
garanzia, se tutto si limitasse ad una platonica iniziativa di segnalazione, denuncia meramente
servente e “propedeutica” a quella dell’organo dell’Autorità.
Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da
parte del Comitato tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte
dal Comitato tv minori accanto a quelle dell’Autorità.
L’asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a
favore del Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) dal contemporaneo recepimento
integrale del Codice stesso in legge n. 112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di
sanzioni inflitte dallo stesso Comitato tv minori (a chi se non alle emittenti televisive?),
accompagnata da una conferma espressa di obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia
nei notiziari della emittente autrice della violazione (art. 10, comma 4, secondo periodo); c)
dal dichiarato e consapevole intento del legislatore delle legge 112/2004 di rafforzare (e non di
amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei minori ( v. articoli 3; 4; comma 1 lett. b) e
c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale radiotelevisivo (RAI)
art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l’obbligo di prestazione ai sensi delle
disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice
richiamo al Codice autoregolamentazione tv minori).
quanto infine al merito del procedimento prot. 190/05, dato atto che per un increscioso errore materiale la
lettera di notifica conteneva un riferimento al punto 2.3. lettera c del Codice, in luogo del punto 2.2. lettera c
richiamata la non rinunciabile primazia degli interessi dei minori anche nel bilanciamento con gli interessi
degli adulti
non può accogliere le argomentazioni della Concessionaria del servizio pubblico, in quanto comporterebbero
l’insindacabilità delle scelte di programmazione (che proprio perché affidate alle emittenti generano invece in capo alle
emittenti stesse corrispondenti responsabilità) e autorizzerebbero qualsiasi programmazione solo che fosse
accompagnata da segnaletica
rileva tra l’altro la almeno parziale reticenza della tradizionale formula di annuncio praticata dalla RAI, che
definisce il TV movie “consigliabile ad un pubblico adulto”, e non “solo ad un pubblico adulto” e dunque non lo
“sconsiglia” esplicitamente, come la memoria difensiva invece sostiene
ritiene discutibile l’esistenza dell’alternativa a “fruizione familiare congiunta” su altra rete RAI che il Codice
(p. 2.2. lettera c) prescrive, poiché la stessa sera Rai 3 ha programmato un film con farfalla rossa e RAI 1 una partita di
calcio della nazionale, di attrattiva forte sì, ma non propriamente generalista
constata che il TV movie “Vivere e morire a San Francisco”, che racconta le indagini per assicurare alla
giustizia un serial killer specializzato nell’uccisione di novelli sposi, è contrassegnato da violenze cruente, talvolta
raccapriccianti e ricorrenti, (una ricognizione ha portato a censire una ventina di situazioni culminanti in immagini
macabre e in assassinî a mezzo coltello, freccia, annegamento)
deve pertanto pronunciare violazione del Codice nella Premessa, nella “ratio” e ispiratrice e in particolare ai
punti 2.2. lettera c e 2.4, prescrivendo all’emittente di non programmare eventuali repliche del TV movie in orario di
“televisione per tutti” e di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione, in conformità a quanto previsto dal
Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10, comma 4, in un’edizione del TG2 in onda in orario di massimo o buon
ascolto.
Il Presidente
Dott: Emilio Rossi
e-mail: [email protected]
Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 24/05 del 12 luglio 2005
per il film “Jarod il camaleonte” su Rai 2
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 12 luglio 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 196/05 riguardante il film “Jarod il camaleonte” in onda su Rai 2 il 12 giugno 2005
con inizio alle ore 16.30 e dunque in “fascia protetta”
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria n. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta
pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in data 8 luglio 2005
in via assolutamente preliminare, con riguardo alle questioni pregiudiziali attinenti ai poteri di questo Comitato, ancora una
volta riaffacciate dalla RAI nella memoria suddetta, ancora una volta si osserva al fine del loro integrale rigetto quanto segue:
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, affidatario, come compito
principale, della attuazione e del controllo dello stesso Codice, che richiama il rispetto delle norme vigenti
a tutela dei minori, ha il potere di accertarne la violazione, adottando una risoluzione motivata, oltre che di
applicare la misura (potere accessorio ed eventuale) di ingiunzione circoscritta a speciali casi.
In sostanza qualsiasi violazione del Codice di autoregolamentazione e delle richiamate (nello stesso
Codice) disposizioni vigenti a tutela dei minori - alla cui scrupolosa osservanza il codice impegna le
imprese televisive - rientra nelle competenze di verifica ed accertamento del Comitato e, in conseguenza,
può dare luogo ad una risoluzione motivata con adeguate forme di pubblicità-notizia secondo gli elementi
di valutazione indicati dal Codice (6.2 codice).
La legge n. 112 del 2004 ha rafforzato il valore del Codice di autoregolamentazione (peraltro già
richiamato dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 6, prima parte, della legge 31 luglio 1997, n. 249),
recependolo espressamente, riproducendo una procedura permanente di integrazione e modifica
circondata da speciali garanzie ed operando una estensione dell’ambito di applicazione a tutte le emittenti
televisive (art. 10, comma 1).
Inoltre lo stesso art. 10, comma 4 primo periodo, ha esteso espressamente (in realtà nella sua attività
l’Autorità aveva già l’obbligo di tenerne conto) la competenza della Commissione dei servizi e dei
prodotti dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni ad irrogare sanzioni pecuniarie per tutte le
disposizioni del Codice di autoregolamentazione TV e minori (in precedenza interpretata per le sole
violazioni delle norme di legge in materia di tutela dei minori) e al comma 4 secondo periodo ha ribadito
il potere di dare adeguata pubblicità degli atti sanzionatori, anche quelli del Comitato di applicazione del
codice di autoregolamentazione TV e minori.
La risoluzione motivata prevista nella parte seconda, 6.2 del Codice è l’unica misura repressiva del
Comitato per la verificata violazione del Codice, sancendo (ora anche in base a legge) l’obbligo per la
emittente sanzionata di darne notizia nei notiziari (al plurale) diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.
L’art. 10, comma 4 della legge n. 112/2004 deve essere integrato e posto in relazione, (per quanto
riguarda l’anzidetto Comitato) con le previsioni delle competenze e dei poteri del Comitato contenute nel
Codice di autoregolamentazione. Questo Codice ha, ormai, assunto forza generale ed obbligatoria per tutte
le emittenti televisive (e non più solo per quelle firmatarie o aderenti) ed è stato parificato, per i profili
sanzionatori in senso largo, alle altre norme di legge in materia di tutela dei minori; di qui il confermato
potere della Commissione per i servizi dell’Autorità di irrogare sanzioni pecuniarie anche per queste
violazioni.
In sostanza non vi è stato un semplice recepimento statico del Codice di autoregolamentazione TV e
minori approvato il 29 novembre 2002, ma si è proceduto a riconoscere e recepire le norme del Codice ed
il suo procedimento di formazione mediante autoregolamentazione, prevedendo in via stabile la procedura
per eventuali integrazioni e modifiche attraverso un recepimento con “decreto del Ministro delle
comunicazioni emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n.451” (art. 10, comma 1, L. n. 112
del 2004).
Dall’anzidetto rafforzamento e dalla nuova forza (in base a legge n.112 del 2004) del Codice di
autoregolamentazione deriva che non può non essere rimasto immutato il potere del Comitato di accertare
la violazione e quindi di determinare le “modalità con le quali ne debba essere data notizia” (Codice 6.2),
ed anche il notiziario, anzi i notiziari al plurale, con l’ulteriore previsione (potenziatrice degli effetti) che
questi notiziari devono essere ricompresi in ore di massimo o di buon ascolto (art 10, comma 4, seconda
parte, legge n.112 del 2004), ovviamente tenendo presenti le finalità suindicate e i destinatari naturali
della pubblicità notizia (in particolare famiglie dei minori).
Né può ritenersi limitativo del potere del Comitato di attuazione del Codice di autoregolamentazione il
riferimento, contenuto nell’art. 10, comma 4, seconda parte, legge n.112 del 2004, alla verifica cui
provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, in
collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche
sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Infatti l’espressione “in collaborazione
con il Comitato” sta ad indicare un contributo partecipativo all’attività del Comitato tv minori come
cooperazione, che si aggiunge ulteriormente all’attività del Comitato stesso.
Devesi tenere presente che l’Autorità si differenzia nella verifica, per il potere di irrogare sanzioni
pecuniarie (che il Comitato tv minori non ha) e di intervento sulle concessioni ed autorizzazioni, mentre il
Comitato TV minori può solo adottare risoluzioni motivate di violazione, oltre ad ingiunzioni di
comportamenti particolari, con necessaria efficacia verso l’esterno. Altrimenti non avrebbe senso
prevedere ambedue le misure (risoluzione ed ingiunzione di comportamento) in capo al Comitato tv
minori, accompagnato da un sistema di garanzia, se tutto si limitasse ad una platonica iniziativa di
segnalazione, denuncia meramente servente e “propedeutica” a quella dell’organo dell’Autorità.
Del resto il citato art. 10, comma 4, primo periodo, prevede separatamente le segnalazioni da parte del
Comitato tv minori, e nel secondo periodo menziona espressamente le sanzioni inflitte dal Comitato tv
minori accanto a quelle dell’Autorità.
L’asserito intento abrogativo dei poteri esterni, attribuiti dal Codice di autoregolamentazione a favore del
Comitato tv minori, è pienamente smentito: a) dal contemporaneo recepimento integrale del Codice
stesso in legge n. 112/2004 (art. 10, comma 1); b) dalla previsione di sanzioni inflitte dallo stesso
Comitato tv minori (a chi se non alle emittenti televisive?), accompagnata da una conferma espressa di
obbligo di ulteriore pubblicità attraverso notizia nei notiziari della emittente autrice della violazione (art.
10, comma 4, secondo periodo); c) dal dichiarato e consapevole intento del legislatore delle legge
112/2004 di rafforzare (e non di amputare) il vigente sistema del Codice a tutela dei minori ( v. articoli 3;
4; comma 1 lett. b) e c); 10, commi 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 10 e per il servizio pubblico generale
radiotelevisivo (RAI) art. 17, comma 2 lett. c), h); art. 19, comma 1, per l’obbligo di prestazione ai sensi
delle disposizioni della legge 112/2004 e del contratto di servizio, 1, 3, e 6 contenente duplice richiamo
al Codice autoregolamentazione tv minori).
quanto poi al merito del procedimento prot. n. 196/05 ritiene si debba prescindere da valutazioni riguardanti la serie “Jarod”
nel suo complesso e i valori che le sono o meno attribuibili, per concentrarsi sugli episodi “Il volo dell’angelo” e “Affari scabrosi” in
onda il 12 giugno
ravvisa in tali episodi, al di là delle argomentazioni difensive proposte, la presenza non marginale né trascurabile di aspetti
non adatti all’orario di programmazione, come abusi e anomalie sessuali, violenza, pratiche suggestionanti ecc., aspetti che
culminano emblematicamente e drammaticamente nella rivelazione “Era tuo padre che ti violentava”
segnala in particolare il potenziale turbamento che torbidi riferimenti coinvolgenti il rapporto padre/figlio possono
costituire per bambini e ragazzi in visione proprio nell’ora in cui il Codice presume manchi loro il sostegno di adulti
deve pertanto dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al punto 3.1 per
inadeguata attenzione nella selezione dei programmi destinati alla fascia protetta
invita l’emittente al dovuto controllo affinché la “fascia protetta” sia al riparo da falle come quella riscontrata
prescrive all’emittente – in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10, comma 4 – di
dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un’edizione del TG2 in ore di massimo o buon ascolto.
Il Presidente
Dott: Emilio Rossi
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Tel. 06 5444 7513/4/6/7/9-fax 06 5444 7515
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 25/05 del 12 luglio 2005
per “Coming Soon” su Canale 23
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 luglio 2005
a chiusura del procedimento prot. n.197/05, riguardante “Coming soon” su Canale 23 il 12 giugno 2005 sia
alle 17.55 sia alle ore 18.50 c.
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Canale 23 e datata 29 giugno 2005
riscontrato che la rubrica nell’edizione delle ore 18.50 conteneva promozioni del film “Gas” vietato nelle sale
ai minori di anni 18 e dei film “Alta tensione”, “My summer in love”, “Amatemi” e “Educazione sentimentale di
Eugénie” tutti vietati nelle sale ai minori di anni 14 mentre nella precedente edizione delle ore 17.55 conteneva
promozione del film “Amatemi”, come si è detto, vietato ai minori di anni 14
pur prendendo atto delle spiegazioni addotte nella citata memoria difensiva
deve pronunciare violazione delle prescrizioni del Codice di autoregolamentazione così come chiarite nella
delibera assunta da questo Comitato in data 15 luglio 2004 e trasmessa alla FRT in data 20 luglio 2004
prescrive all’emittente, in conformità a quanto disposto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10
comma 4, di dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un suo notiziario trasmesso in ora di massimo o
buon ascolto.
Il Presidente
Dott: Emilio Rossi
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26
Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 26/05 del 12 luglio 2005
per promo di “Lucignolo” in Studio Aperto
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 12 luglio 2005,
a conclusione dei procedimenti prot. n. 154/05, 162/05 e 186/05, riguardanti servizi e preannunci promozionali della
rubrica tardoserale “Lucignolo” che sono stati inclusi nelle edizioni delle 18.30 di Studio Aperto, rispettivamente nei giorni 26 aprile,
17 maggio e 31 maggio
valutata, con le indicazioni delle Sezioni Istruttorie N. 1 e N. 4 assegnatarie dei procedimenti, le memorie difensive fatte
pervenire da Mediaset in data 13 giugno, 27 giugno e 8 luglio
ha portato la propria attenzione sulla conformità o meno rispetto al Codice di autoregolamentazione della promozione
effettuata a favore del breve ciclo primaverile di “Lucignolo” rubrica tardoserale e precisamente delle tre puntate aventi contenuti
trasgressivi, spesso come tali presentati e valorizzati
ha dunque considerato – scartando altri casi non pertinenti – l’attività promozionale, esplicata in fascia protetta, con
riguardo a: 1) “Lucignolo” del 26 aprile (puntata dal titolo “Certe notti”, con servizi sul pornokaraoke, sulle corse motoristiche
clandestine, sullo sballo procurato assumendo assenzio, su un nuovo “sport estremo”, su un personaggio espulso da “Il Grande
Fratello” colto alla guida di un complesso musicale; 2) “Lucignolo” del 17 maggio (puntata dal titolo “Pornochic” con servizi su:
“Università porno di Boston”; “Romeo e Giulietta” in paradossale versione sadomaso; “Porno d’autore”; “Set porno” “Sesso tra le
rime”; “Pornocasting”; “Pornobeneficenza”; “Filosofia a luci rosse”); 3) “Lucignolo” del 31 maggio (puntata dedicata ai gay, con
servizi come: “Roma, io gigolò dei gay”; “Roma, così si rimorchiano i gay”; “Milano, il bar delle lesbiche”).
ha constatato che l’attività promozionale in onda nelle edizioni di Studio Aperto alle 18.30 è stata sistematica e insistita,
articolata anche in più giorni precedenti e, ogni volta, nell’ultima giornata sviluppata attraverso: un titolo del sommario di copertina,
poi un vero e proprio servizio, e ancora in un breve richiamo a chiusura di notiziario; e inoltre – con riferimento alle tesi difensive –
che i contenuti erano non meramente informativi ma chiaramente esortativi (“Puntata da non perdere”; “Un viaggio attraverso i riti,
le trasgressioni, le esperienze della notte così come la vivono i ragazzi”; “Una puntata davvero eccezionale”; “Appuntamento da non
perdere, a luci rosse”; “Vi racconterà tutto sui gay, locali esclusivi, notti trasgressive; emozioni e amori, testimonianze forti. Ragazzo
che si vende”; “Questo era solo un assaggio, puntata di Lucignolo da non perdere”)
ritiene ancora che l’inclusione della promozione entro un Telegiornale, - anche se oggettivamente motivata, come
sottolinea la memoria difensiva, dal fatto che “Lucignolo” è rubrica di testata - accresce per sé l’efficacia incentivante
in coerenza con gli orientamenti più volte assunti a riguardo della diffusione di promo in orario di “televisione per tutti” e
tanto più di “fascia protetta”, rileva che nei casi considerati si invogliano i minori, proprio nelle ore in cui il Codice ne presume la
presenza davanti al teleschermo senza il sostegno di adulti, a programmi allettanti ma non adatti ai minori e motivatamente
programmati fuori dell’orario di televisione per tutti, peraltro senza che si possa condividere la sicurezza, manifestata dall’emittente,
che a quell’ora ne sia effettivamente esclusa la visione da parte dei minori
dichiara che nei tre casi considerati è stato violato il Codice di autoregolamentazione nella sua stessa ratio ispiratrice e in
particolare al punto 3.1.
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2. e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04, di
dare adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un notiziario di Italia 1 in orario di massimo o buon ascolto.
Il Presidente
Dott: Emilio Rossi
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27
Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n. 27/05 del 20 settembre 2005
per “Lucignolo” su Italia 1 il 3 luglio 2005
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 settembre 2005,
a chiusura, del procedimento prot. n. 216/05, riguardante la puntata della trasmissione “Lucignolo” in onda su
Italia 1 il 3 luglio 2005 a partire dalle ore 21 c.
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset in data 19 settembre 2005
prende nota delle considerazioni proposte in tale memoria a riguardo del contenuto complessivo della puntata e
dell’asserito “tono più allusivo e goliardico” della sequenza di interviste a giovani di entrambi i sessi sulle rispettive
esperienze di estati calde
non può peraltro non rilevare che proprio questa parte della puntata, consentanea piuttosto alla collocazione
abituale del programma in tarda serata, appare inidonea, alla luce del Codice di autoregolamentazione, alla collocazione
di prima serata cui il programma stesso è stato promosso nella serie estiva
la programmazione in prima serata e dunque in orario di “televisione per tutti” doveva risultare tanto più
impegnativa sotto questo profilo, in quanto la classificazione “giornalistica” della trasmissione usualmente non si
accompagna ad avvertenze o segnaletiche cautelative
deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento ai punti 2.3 e
2.5
in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione ai punti 6.2. e della L. 112/04 all’art. 10
comma 4, prescrive che della presente risoluzione l’emittente dia chiara e adeguata notizia entro i prossimi 10 giorni in
un notiziario di Studio Aperto di massimo o buon ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n. 28/05 del 20 settembre 2005
per “Dossier Storie” del 25 giugno 2005 su Rai 2
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, riunito il 20 settembre 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 227/05 riguardante “Dossier Storie” in onda su Rai 2 intorno alle ore
23.30 e in particolare un servizio inteso a combattere il lavoro minorile
valutata, con gli elementi forniti dal Corecom Friuli Venezia Giulia e con le indicazioni della Sezione
Istruttoria n. 2, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Rai Radiotelevisione Italiana in
data 20 settembre 2005
con riferimento al punto 1 delle “Osservazioni in fatto e considerazioni di diritto” e alla conclusione della
memoria citata, non può che rimettersi alla decisione che in materia vorrà assumere il TAR-Lazio presso il quale la
concessionaria del servizio pubblico ha ritenuto proporre ricorso e per parte sua nel frattempo rigetta come infondate le
tesi proposte dalla Rai e, in risposta all’invito conclusivo della memoria, riafferma con l’occasione le proprie
competenze a termini del Codice di autoregolamentazione e della L.114\04
non può accogliere le eccezioni circa la “tardività” delle procedure, ricordando tra l’altro che il regolamento
che il Comitato si è dato comprende con l’esplicita formula “di norma” termini ordinativi e non tassativi, suscettibili
per prassi di scostamenti in relazione a molteplici variabili, tra cui, nel caso specifico, la coincidenza con il periodo
delle ferie estive e la complessità della questione
per contro riconosce volentieri la positiva valenza civile del servizio giornalistico presentato nella trasmissione
di approfondimento del Tg2
tanto più si rammarica che nella fase finale di lavorazione della parte del programma dedicata all’irruzione
degli agenti nel capannone di Manzano, non si siano applicati due accorgimenti semplici e di nessun pregiudizio per
l’efficacia narrativa, atti per altro ad evitare – come prescritto dal Codice – l’identificazione del ragazzo coinvolto
nell’operazione di Polizia e cioè: la soppressione dal parlato del nome proprio del piccolo cinese, nella trasmissione
qualificato come undicenne, e l’adozione di un effetto di offuscamento del suo volto
non può non rilevare violazione della privacy del minore e del Codice di autoregolamentazione con particolare
riferimento al punto 1.2. lettera a
raccomanda all’emittente di sensibilizzare alle esigenze di tutela dei minori il personale addetto alla ideazione
e realizzazione dei programmi
ai sensi del punto 6.2. del Codice e dell’art. 10 comma 4 della L. 112\04, prescrive che l’emittente dia adeguata
e chiara notizia della presente Risoluzione entro i prossimi 10 giorni in una edizione del Tg2 di massimo o buono
ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n. 30/05 del 20 settembre 2005
per promozione diurna di linea “hard”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 settembre 2005
a chiusura del procedimento prot. n.224/05, riguardante la messa in onda di promozione di linea hard
accompagnata da immagini di insistito esplicito allettamento sessuale protrattasi su VIP – Videopoint dalle 8.15 alle 10
c. del 20 giugno scorso
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Vip-Videopoint datata 13 settembre 2005
ritiene che la motivazione addotta e consistente in una disfunzione tecnica non valga a cancellare la gravità del
disservizio a danno dei minori in pieno orario di televisione per tutti e tanto meno la sua durata che, anche alla luce di
quanto riferito nel rapporto della polizia Comunale, sottolinea il fatto che un servizio tanto delicato sia rimasto così a
lungo privo di presidio e lasciato a se stesso, invigilato, e pertanto senza possibilità di più tempestivi interventi
dichiara pertanto grave violazione del Codice di autoregolamentazione nel suo spirito e nella sua lettera (con
particolare riferimento ai punti 4.1., 4.2. e 4.3.)
si rimette all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cui la presente risoluzione viene regolarmente
trasmessa, per la valutazione di eventuali più gravi profili
prescrive inoltre all’emittente, ai sensi del Codice p. 6.2. e della L. 112/04 art. 10 comma 4, di dare entro i
prossimi 10 giorni notizia chiara e adeguata della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon
ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 29/05 del 20 settembre 2005
per promozione linee telefoniche a valore aggiunto su Umbria TV
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 20 settembre 2005
a chiusura del procedimento prot. n.233/05, riguardante il debordamento nella fascia oraria a protezione
specifica (h. 16-19) di una trasmissione di cartomanzia (“Sonia e il magico terno”) accompagnata da promozione di
linee telefoniche a valore aggiunto, avvenuta su Umbria TV nel pomeriggio del 18 e del 19 luglio 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Umbria TV e datata 15 settembre 2005
prende atto che in detta memoria si confermano sforamenti sino alle 16.02 il 18 luglio e sino alle 16.20 il 19
luglio e si addebitano entrambi ad “un guasto del timer di messa in onda del palinsesto” a sua volta determinato da
sbalzi di energia
non può tuttavia non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al
punto 4.4. lettera b) e prescrive all’emittente, ai sensi di quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art.
10 comma 4, di dare chiara e adeguata notizia della presente risoluzione entro i prossimi 10 giorni in un proprio
notiziario di massimo o buon ascolto
confida che i provvedimenti che l’emittente assicura di aver adottato valgano ad evitare qualsiasi ripetizione
degli inconvenienti lamentati.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n.31/05 del 4 ottobre 2005
per servizi “Studio Aperto” su Italia 1
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 ottobre 2005
a chiusura, dei procedimenti prot. n. 158/05 e n. 170/05, riguardanti servizi inclusi in “Studio Aperto”, edizione
delle ore 18.30 rispettivamente del 12 maggio 2005 e del 19 maggio 2005
valutate, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria di entrambi i procedimenti, le memorie
difensive fatte pervenire da Mediaset, per il procedimento n. 158, in data 13 giugno 2005 e ancora in data 3 ottobre
2005 (a riscontro di ulteriore integrativa notificazione del 22 settembre) e, per il procedimento n. 170, in data 13 giugno
2005
non ravvisa nelle citate memorie elementi di consistente giustificazione del persistente caratterizzante rilievo
che, proprio nell’edizione inclusa in piena fascia a protezione specifica, continua ad essere dato a temi e immagini
erotiche (nell’edizione del 12 maggio: Eva 3000 – Calendario Arcuri – Topless sulla spiaggia) come pure a servizi di
cronaca nera frequentemente coinvolgenti minori (nella medesima edizione: vicenda del “mostro del Circeo”, con
rievocazione ad opera della superstite, padre bergamasco accusato di violenza al figlio di pochi mesi, ritorno sul delitto
di Cogne, uccisione in diretta di un ladro ad opera di poliziotto USA, processo per pedofilia a Michael Jackson; nella
edizione del 19 maggio 2005, ancora il delitto di Cogne).
non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione in specie con riferimento al punto 3.1 che
prescrive particolare controllo sui programmi in onda tra le 16 e le 19, sotto il profilo della tutela dei minori che in
quell’orario si presumono davanti al televisore senza il sostegno degli adulti
precisa che la notificazione integrativa del 22 settembre 2005 mirava solo ad assicurare, nell’unitaria
valutazione di una edizione di Studio Aperto, il diritto al contraddittorio con riguardo a più completa contestazione
prescrive che della presente risoluzione, in conformità a quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e della L.
112/04 al comma quarto dell’art. 10, Italia 1 dia chiara e adeguata notizia in notiziario di massimo o buon ascolto
prende atto delle rinnovate assicurazioni di Mediaset, che fanno del resto seguito a quelle già emerse
nell’audizione tenutasi il 9 marzo 2005, augurandosi che esse abbiano seguito positivo
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n. 32/05 del 4 ottobre 2005
per promozione servizi telefonici a valore aggiunto
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 ottobre 2005
a chiusura del procedimento prot. n.214/05, riguardante la la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto
all’interno di programmi di cartomanzia, trasmessa da Telemare il 7 luglio 2005 dalle 16.15 alle 17.15
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Telemare in data 30 settembre 2005
prende atto delle informazioni contenute nella memoria anzidetta, che peraltro non annullano l’avvenuta e
protratta violazione di una precisa disposizione del Codice (punto 4.4. lettera b) che inibisce nella fascia oraria 16-19 la
promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento, e ciò indipendentemente dalla
sospensione, disposta dalla giustizia amministrativa, a riguardo di una delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni limitante le trasmissioni di cartomanzia
prescrive all’emittente, in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al p. 6.3. e della
L. 112/04 art. 10 comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in un
proprio notiziario di massimo o buon ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n.33/05 del 4 ottobre 2005
per il film “Repli Kate” su Italia 1
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 4 ottobre 2005
a chiusura, del procedimento prot. n. 247/05, riguardante la diffusione del film “Repli Kate” avvenuta su Italia
1 il 31 agosto 2005 con inizio alle 21 c.
valutata, con le indicazioni della Sezione Istruttoria N. 4 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire da Mediaset, in data 30 settembre 2005
ritiene che il contesto del film, la sua appartenenza a quello che la memoria anzidetta definisce come “genere
farsesco demenziale” tendente alla “dissacrazione del tema della clonizzazione”, non valgano ad annullare l’insistenza
sul turpiloquio e su scurrili riferimenti alla sessualità e siano anzi suscettibili di effetti banalizzanti non certo educativi
nei bambini, ragazzi, adolescenti
ritiene che la collocazione in prima serata, pur accompagnata da intermittente segnale rosso, accentui questo
rischio
deve pertanto rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione nella Premessa, nella ratio ispiratrice e ai
punti 2.4. e 2.5.
prescrive, in conformità al punto 6.2 del Codice di autoregolamentazione e all’art. 10 comma 4 della L. 112/04,
che l’emittente dia adeguata e chiara notizia della presente risoluzione in notiziari di massimo o buon ascolto
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34
Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 34/05 del 18 ottobre 2005
per promozione servizi a valore aggiunto su Rete Sole
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 18 ottobre 2005
a chiusura del procedimento prot. N. 232/05 riguardante la protrazione al di là delle ore 16, e dunque in “fascia
protetta”, della promozione di servizi telefonici a valore aggiunto a scopo di intrattenimento all’interno di trasmissioni
di cartomanzia, nei giorni 7, 14 e 27 luglio 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 1, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire a nome dell’emittente l’11 ottobre 2005
rileva che la reiterazione del debordamento, nella sua oggettività, attesta quanto meno negligenza rispetto a
quello che dovrebbe essere la gestione in tutto corretta di un servizio rivolto al pubblico
non può quindi non dichiarare violazione del Codice di autoregolamentazione con particolare riferimento al
punto 4.4 lettera b
prescrive all’emittente, ai sensi del punto 6.2 del Codice di autoregolamentazione e all’art. 10 comma 4 della
L. 112/04, di dare adeguata e chiara notizia di questa regolamentazione in un notiziario di massimo o buon ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 36/05 del 3 novembre 2005
per promozione servizio telefonico a valore aggiunto in “fascia protetta”
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2005
a chiusura del procedimento prot. N. 221/05 per la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto
trasmessa da Rete Sole il 18 luglio 2005 per una decina di minuti oltre le ore 16 e dunque in “fascia protetta”
valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire dall’emittente in data 11 ottobre 2005
non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione con riferimento al punto 4.4. lettera b, che
vieta di promuovere nella fascia 16-19 servizio telefonico a valore aggiunto a scopo di intrattenimento
prescrive all’emittente, in conformità con quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e
dalla L. 112/04 all’art. 10 comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni, adeguata e chiara notizia della presente
risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione n. 35/05 del 3 novembre 2005
per promozione servizio a valore aggiunto su Rete Capri
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, riunito il 3 novembre 2005
a chiusura del procedimento prot. n. 242/05 riguardante la promozione di servizio telefonico a valore aggiunto
in onda su Rete Capri il 23 agosto 2005 in fascia protetta
valutate, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 3 assegnataria del procedimento, le memorie e
comunicazioni, fatte pervenire da Television Broadcasting System in data 19 settembre. 7 ottobre, 21 e 26 ottobre
risultando comunque confermato che il 23 agosto tra le 16.01 e le 16.14 su Rete Capri è andata in onda col
programma di cartomanzia “Rosalba e i tarocchi” promozione di servizio telefonico a valore aggiunto
pur dando atto che la trasmissione appare interrotta intorno alle 16.14 con passaggio ad altro programma
non può non rilevare violazione del Codice di autoregolamentazione che, al punto 4.4 lettera b, vieta la
diffusione di promozione del genere a scopo di intrattenimento nella fascia protetta (h. 16-19)
prescrive all’emittente, in conformità con quanto previsto dal Codice al punto 6.2 e dalla L. 112/04 all’art. 10
comma 4, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia della presente risoluzione in un notiziario di
massimo o buon ascolto.
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Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione tv e minori
Risoluzione 37/05 del 3 novembre 2005
per promozione servizio telefonico a valore aggiunto su Telemondo
Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riunito il 3 novembre 2005
a chiusura del procedimento prot. N. 258/05 per la promozione di servizio telefonico a valore aggiunto,
trasmessa da Telemondo in fascia oraria a protezione specifica all’interno di un programma di cartomanzia, il giorno 6
settembre 2005
valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria N. 3, assegnataria del procedimento, la memoria difensiva
fatta pervenire dall’emittente in data 12 ottobre 2005
prende atto che il programma è stato ora spostato in diverso orario
non può non rilevare l’avvenuta violazione del Codice di autoregolamentazione che, al punto 4.4. lettera b,
vieta nella fascia oraria h. 16-19 la pubblicità di servizio telefonico a valore aggiunto a scopo di intrattenimento
prescrive, in conformità di quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione al punto 6.2. e dalla L. 112/04
all’art. 10 comma 4, che l’emittente dia, entro i prossimi dieci giorni, adeguata e chiara notizia della presente
risoluzione in un notiziario di massimo o buon ascolto.
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