segue Statuto dell`Olgiata
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segue Statuto dell`Olgiata
BOZZA STATUTO 1 CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA NUOVO STATUTO NUOVO SSTATUTO (3) CONSORZIO OLGIATA CONSORZIO OLGIATA TlTOLO I Costituzione - Partecipanti -Scopo - Sede Durata del Consorzio TlTOLO I Costituzione - Partecipanti -Scopo - Sede Durata del Consorzio TlTOLO I Costituzione - Partecipanti -Scopo - Sede Durata del Consorzio Articolo 1 Articolo 1 1.1 - E' costituito fra tutti i proprietari di immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” della tenuta OLGIATA, identificato nella planimetria allegata sub a) al presente Statuto, un Consorzio obbligatorio denominato “CONSORZIO OLGIATA”. 1.1 - E' costituito fra tutti i proprietari di immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” della tenuta OLGIATA, identificato nella planimetria allegata sub a) al presente Statuto, un Consorzio obbligatorio denominato “CONSORZIO OLGIATA”. Articolo 2 Articolo 2 2.1 - Partecipano al Consorzio tutti i proprietari di immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” e i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2.2 - I consorziati dovranno rispettare, per quanto attinenti al Consorzio, le norme stabilite nella “Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata” a rogito del Dr. Vincenzo Papi coad. Notaio Dr. Giorgio Albertazzi del 9.12.1968, rep. 46743, registrato a Roma il 23.12.1968 al n. 23313 - vol. 1709 - trascritto alla Conservatoria dei registri 2.1 - Partecipano al Consorzio tutti i proprietari di immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” e i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2.2 - I consorziati dovranno rispettare, per quanto attinenti al Consorzio, le norme già contenute nella “Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata” a rogito del Dr. Vincenzo Papi coad. Notaio Dr. Giorgio Albertazzi del 9.12.1968, rep. 46743, registrato a Roma il 23.12.1968 al n. 23313 - vol. 1709 - trascritto Art. 1 E' costituito fra tutti i proprietari di immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” della tenuta OLGIATA, identificato nella planimetria allegata sub a) al presente Statuto, un Consorzio obbligatorio denominato “CONSORZIO MANUTENZIONE E SERVIZI OLGIATA”. Art. 2 Partecipano al Consorzio tutti i proprietari di immobili ricadenti nel “Comprensorio privato” e i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. I consorziati dovranno rispettare, per quanto attinenti al Consorzio, le norme stabilite nella convenzione urbanistica, da stipularsi con il Comune di Roma, il cui schema, contenuto negli atti d'obbligo per Notaio Dr. Giorgio Albertazzi del 30 ottobre 1967 e del 5 agosto 1968, rispettivamente registrati il 31 ottobre 1967 al n. 1 BOZZA 17331 ed il 6 agosto 1968 al n. 14376, trascritti a Roma il 10 novembre 1967 n. d'ord. 91097 form. n. 58914 ed il 7 agosto 1968 n. d'ord. 73199 form. n. 48742, è stato approvato con delibera consiliare n. 3062 dell'8 novembre 1967 e con delibera della Giunta Comunale n. 6402 del 28 agosto 1968. immobiliari di Roma il 27.1.1969, form. n. 5853, visto prefettizio di esecutorietà dell’11.2.1969 div. II n. 1428, così come eventualmente prorogata o rinnovata, con ogni modifica ed integrazione conseguenti alla proroga o rinnovazione della stessa. alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma il 27.1.1969, form. n. 5853, visto prefettizio di esecutorietà dell’11.2.1969 - div. II n. 1428, così come eventualmente prorogata o rinnovata, con ogni integrazione e modifica, anche soggettiva, conseguenti alla proroga o rinnovazione della stessa e le norme stabilite neigli atti e documenti che al fine di garantire il mantenimento dello stato attuale del “Comprensorio Olgiata” sostituiranno l’indicata Convenzione. In particolare i consorziati assumono in solido con il Consorzio, ma nei limiti della propria quota, tutti gli obblighi del Consorzio stesso verso il Comune di Roma. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo in tutto od in parte dei loro immobili, i consorziati interessati sono tenuti ad includere nell'atto di trasferimento - con obbligo di trascrizione - il vincolo di partecipazione al Consorzio e a comunicare con lettera raccomandata con r.r. al Consorzio entro sette giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete generalità delle parti contraenti, il loro domicilio e gli estremi del relativo rogito, nonché ad inviare al Comune di Roma copia autentica della nota di trascrizione. Dalla data del trasferimento faranno carico al nuovo proprietario le relative spese consortili. 2.3 - In particolare i consorziati assumono in solido con il Consorzio, ma nei limiti della propria quota, tutti gli obblighi del Consorzio stesso verso il Comune di Roma. 2.4 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo in tutto od in parte dei loro immobili, i consorziati interessati sono tenuti ad includere nell'atto di trasferimento - con obbligo di trascrizione - il vincolo di partecipazione al Consorzio, obbligandosi quindi espressamente a far subentrare nei diritti, obblighi, patti e condizioni comunque derivanti dalla partecipazione al presente Consorzio ogni successivo acquirente od avente causa. 2 2.3 - In particolare i consorziati assumono in solido con il Consorzio, ma nei limiti della propria quota, tutti gli obblighi del Consorzio stesso verso il Comune di Roma. 2.4 - In caso di trasferimento a qualsiasi titolo in tutto od in parte dei loro immobili, i consorziati interessati sono tenuti ad includere nell'atto di trasferimento - con obbligo di trascrizione - il vincolo di partecipazione al Consorzio, BOZZA obbligandosi quindi espressamente a far subentrare nei diritti, obblighi, patti e condizioni comunque derivanti dalla partecipazione al presente Consorzio ogni successivo acquirente od avente causa. 2.5 - A tal fine, i consorziati si obbligano ad inserire negli atti di trasferimento dei propri immobili le seguenti clausole: - che le aree in oggetto sono sottoposte alla normativa contenuta nello statuto del “Consorzio Olgiata”, che l’acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte, come facente parte integrante del presente contratto; - che la parte acquirente prende atto ed accetta il regolamento emesso dalla Comissione Architettura e territorio, in coerenza con le Norme Tecniche Speciali, ai sensi dell'art. 21; - che la parte acquirente sarà obbligata in solido con la parte venditrice alla corresponsione di tutte le somme eventualmente ancora da questa dovute in favore del Consorzio relative al biennio antecedente la stipula dell'atto di trasferimento. 2.6 - In caso di violazione degli obblighi di cui sopra il soggetto inadempiente sarà soggetto a sanzioni. La parte acquirente sarà obbligata all’osservanza della normativa prevista dal presente Statuto e sarà tenuta alla corresponsione di tutti gli oneri consortili derivanti. 2.5 - A tal fine, i consorziati si obbligano ad inserire negli atti di trasferimento dei propri immobili le seguenti clausole: - che le aree in oggetto sono sottoposte alla normativa stabilita dallo Statuto del “Consorzio Olgiata” e dagli atti e documenti ivi allegati o richiamati, ivi comprese le Norme Tecniche Speciali, che l’acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte, come facente parte integrante del presente contratto; - che la parte acquirente sarà obbligata in solido con la parte venditrice alla corresponsione di tutte le somme eventualmente ancora da questa dovute in favore del Consorzio relative al biennio antecedente la stipula dell'atto di trasferimento.. 2.6 Attesa la rilevanza della statuizione precedente ai fini del corretto funzionamento del 3 BOZZA Consorzio, in caso di violazione degli indicati obblighi, il venditore inadempiente sarà responsabile nei confronti del Consorzio al risarcimento di tutti i danni patiti dal Consorzio. In ogni caso, l’acquirente sarà obbligato all’osservanza della normativa prevista dal presente Statuto e dagli atti ivi richiamati ed 2.7 - L’adesione dell’avente causa al Consorzio allegati, e tenuta alla corresponsione di tutti gli espressa al momento dell’acquisto, unitamente oneri consortili derivanti. alle complete generalità delle parti, il loro domicilio e gli estremi del relativo rogito, 2.7 - L’adesione dell’avente causa al Consorzio dovranno essere comunicate a cura e spese del espressa al momento dell’acquisto, unitamente consorziato dante causa al Consiglio di alle complete generalità delle parti, il loro Amministrazione a mezzo lettera raccomandata domicilio e gli estremi del relativo rogito, con avviso di ricevimento entro sette giorni dalla dovranno essere comunicate a cura e spese deli stipulazione del relativo atto di trasferimento. consorziatoi interessati, dante causa e avente Con le stesse modalità il consorziato dante causa causa, al Consiglio di Amministrazione a mezzo dovrà tempestivamente inviare al Comune di lettera raccomandata con avviso di ricevimento Roma copia autentica della nota di trascrizione. entro sette giorni dalla stipulazione del relativo atto di trasferimento. Con le stesse modalità ill consorziato dante causa e l’avente causa, dovrannoà tempestivamente inviare al Comune di Roma copia autentica della nota di trascrizione. Art. 3 Scopo del Consorzio è quello di curare la manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti e da realizzare nell'ambito del “Comprensorio privato” e dei suoi accessi nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio stesso. Articolo 3 Articolo 3 3.1 - Scopo del Consorzio è quello di salvaguardare le caratteristiche urbanistiche e ambientali della convenzione in essere con il Comune di Roma e valorizzare le proprietà iscritte nel comprensorio curando, in via esclusiva, tra l’altro la manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti e da realizzare 3.1 - Scopo del Consorzio è quello di curare la manutenzione e l'esercizio degli impianti esistenti e da realizzare nell'ambito del “Comprensorio privato” e dei suoi accessi, nonché gli altri compiti ritenuti atti a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio stesso. 4 BOZZA Per quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio degli impianti, si specifica che essi riguardano, in ottemperanza agli impegni previsti nel citato atto di convenzione da stipulare con il Comune di Roma: a) manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale, delle strade di lottizzazione e delle opere particolari per l'ingresso al Comprensorio nonché delle opere di fognatura, con relativo impianto di depurazione biologica, anche se realizzate al di fuori della detta rete stradale, principale e delle strade di lottizzazione; b) esercizio e manutenzione degli impianti di acqua potabile (con relativi impianti di antincendio) e di innaffiamento, della rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato e dell'impianto di illuminazione della rete stradale, secondo i termini delle convenzioni con l'A.C.E.A. previsto nella convenzione urbanistica; c) servizio di pulizia delle strade e degli spazi destinati ad uso comune. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, il Consorzio, previa messa in mora da parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al Comune stesso l'importo delle spese sostenute per la esecuzione in danno conseguente alla inadempienza. nell'ambito del “Comprensorio privato” e dei suoi accessi, e svolgendo ogni altro compito ritenuto idoneo a rendere più agevole e più confortevole la residenza nel comprensorio stesso. 3.2 - Per quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio degli impianti, si specifica che essi riguardano, in ottemperanza agli impegni previsti nell’atto di convenzione: 3.2.1 - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale, delle strade di lottizzazione e delle opere particolari per l'ingresso al “Comprensorio privato” nonché delle opere di fognatura, con relativo impianto di depurazione biologica, anche se realizzate al di fuori della detta rete stradale, principale e delle strade di lottizzazione; 3.2.2 - esercizio e manutenzione degli impianti di innaffiamento e dell’acqua potabile ( relativamente agli impianti antincendio), della rete di distribuzione dell'energia elettrica dell'impianto di illuminazione della rete stradale, secondo i termini delle convenzioni con l'A.C.E.A. previsto nella “Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata”; 3.2.3 - servizio di pulizia delle strade e degli spazi destinati ad uso comune. 3.22 – Il Consorzio potrà agire anche nei confronti dei singoli consorziati per il rispetto della Convenzione e delle regole del presente Statuto, nonché ai fini del perseguimento del suo scopo. 3.3 - Per quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio degli impianti, si specifica che essi riguardano, in ottemperanza agli impegni previsti nell’atto di convenzione e in quelli che risulteranno dal documento che al fine di garantire il mantenimento dello stato del “Comprensorio Olgiata” sostituirà o prorogherà la convenzione medesima: 3.32.1 - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale principale, delle strade di lottizzazione e delle opere particolari per l'ingresso al “Comprensorio privato” nonché delle opere di fognatura, con relativo impianto di depurazione biologica, anche se realizzate al di fuori della detta rete stradale, principale e delle strade di lottizzazione; 3.32.2 - esercizio e manutenzione degli impianti di innaffiamento e dell’acqua potabile ( relativamente agli impianti antincendio), della rete di distribuzione dell'energia elettrica dell'impianto di illuminazione della rete stradale, secondo i termini delle convenzioni con l'A.C.E.A. previsto nella “Convenzione di 3.3 - In caso di inadempimento agli obblighi di lottizzazione dell’Olgiata”; cui sopra, il Consorzio, previa messa in mora da 3.32.3 - servizio di pulizia delle strade e degli 5 BOZZA Per le opere ed impianti per i quali è prevista, a norma dalla citata convenzione, la consegna al Comune, i compiti di cui sopra saranno svolti dal Consorzio fino al giorno di tale consegna. parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al spazi destinati ad uso comune. Comune stesso l'importo delle spese sostenute per la esecuzione in danno conseguente alla inadempienza. 3.34 - In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, il Consorzio, previa messa in mora da parte del Comune, sarà tenuto a rifondere al Comune stesso l'importo delle spese sostenute per la esecuzione in danno conseguente alla inadempienza. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua durata. Per quanto riguarda i compiti nell'interesse della generalità dei Consorziati, si precisa che gli stessi attengono in particolare: d) vigilanza degli accessi al comprensorio; e) manutenzione, della recinzione del comprensorio privato: 3.4 - Per le opere ed impianti per i quali è prevista, a norma dalla citata convenzione, la f) gestione del Country Club; g) governo dei boschi del comprensorio, da consegna al Comune, i compiti di cui sopra mantenere a “macchia serena” limitatamente a saranno svolti dal Consorzio fino al giorno di quelli che l'Olgiata Romana S.p.A. ha destinato tale consegna. ad uso comune, della complessiva superficie di circa ettari 10.80.00 indicati nella planimetria allegato a) con colorazione gialla; 3.54 - Per le opere ed impianti per i quali è prevista, a norma dalla citata convenzione, la Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio consegna al Comune, i compiti di cui sopra svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua saranno svolti dal Consorzio fino all’eventuale durata. trasferimento definitivo del possesso e godimento al giorno di tale consegnadegli stessi 3.5 - Per quanto riguarda i compiti nell'interesse al Comune o ad altri Enti, coincidente con l’atto della generalità dei Consorziati, si precisa che gli formale della presa in consegna, .con modalità e 6 BOZZA termini di cui alla Convenzione indicata all’art. stessi attengono in particolare: 3.5.1 - alla vigilanza degli accessi al 2.2, ovvero con quelli che risulteranno dai comprensorio; documenti che al fine di garantire il h) sistematica disinfestazione dei boschi del 3.5.2 - alla manutenzione, della recinzione del mantenimento dello stato del “Comprensorio comprensorio, sia ad uso comune che di comprensorio privato; Olgiata” sostituirà o prorogherà la convenzione pertinenza e godimento privato; f medesima. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i suoi compiti per il tempo della sua i) manutenzione delle aree a verde privato durata. inedificabile limitatamente a quelle che la Olgiata Romana S.p.A, ha destinato ad uso 3.5 - Per quanto riguarda i compiti nell'interesse comune, della complessiva superficie di ettari della generalità dei Consorziati, si precisa che 7.50.00 circa indicate nella planimetria allegato gli stessi attengono in particolare: a) con colorazione verde; 3.5.1 - alla vigilanza degli accessi al 1) vigilanza diurna e notturna del comprensorio, comprensorio; sia agli effetti del traffico che a tutela delle 3.5.2 - alla manutenzione, della recinzione del proprietà e a difesa del buon uso delle cose comprensorio privato; f comuni; m) asporto delle immondizie: n) servizio di primo intervento in casi di emergenza quali, a mero titolo esemplificativo, incendi, eventi naturali, incidenti, ecc.. 3.5.3 - alla sistematica disinfestazione dei boschi del comprensorio, sia ad uso comune che di pertinenza e godimento privato; 3.5.4 - alla manutenzione delle aree a verde privato inedificabile di proprietà e di quelle ad 7 3.5.3 - alla sistematica disinfestazione dei boschi del comprensorio e delle aree, sia ad uso comune. Per le aree che di pertinenza e godimento privato, l’inerzia del proprietario legittima il Consorzio ad effettuare la disinfestazione, addebitandone il costo al proprietario, anche in via di rivalsa; 3.5.4 - alla manutenzione delle aree a verde privato inedificabile di proprietà e di quelle ad uso comune così come definite nella BOZZA uso comune così come definite nella Convenzione di lottizzazione, Convenzione di lottizzazione, nelle sue modificazioni e rinnovazioni. modificazioni e rinnovazioni. nelle sue 3.5.5 - alla vigilanza diurna e notturna del comprensorio, sia agli effetti del traffico che a tutela delle proprietà e a difesa del buon uso delle cose comuni; 3.5.6 - all’asporto delle immondizie; 3.5.7 - al servizio di primo intervento in casi di emergenza quali, a mero titolo esemplificativo, incendi, eventi naturali, incidenti, ecc.; 3.5.8 - ad qualsiasi aogni altra attività, senza fine di lucro, deliberata dall’assemblea, non avente fine di lucro, che -che nello specifico ambito dello scopo sopra stabilito - risulti funzionale al perseguimento utile al migliore e più ordinato funzionamento dello stesso nella migliore gestione del Consorzio. comprensorio. 3.5.5 - alla vigilanza diurna e notturna del comprensorio, sia agli effetti del traffico che a tutela delle proprietà e a difesa del buon uso delle cose comuni; 3.5.6 - all’asporto delle immondizie; 3.5.7 - al servizio di primo intervento in casi di emergenza quali, a mero titolo esemplificativo, incendi, eventi naturali, incidenti, ecc.; 3.5.8 - a qualsiasi altra attività deliberata dall’assemblea, non avente fine di lucro, che risulti utile al migliore e più ordinato funzionamento del comprensorio. 3.6 - Al fine di garantire un’edificazione regolamentata all’interno del comprensorio con conseguente miglior utilizzazione e valore economico degli immobili appartenenti ai consorziati, il consorzio si prefigge: 3.6.1 - di studiare gli strumenti urbanistici idonei . a garantire il mantenimento di uno sviluppo edilizio coordinato e compatibile con il contesto naturale e storico in cui si inserisce il Comprensorio Privato ; 3.6.2 - di progettare e realizzare impianti e strutture di interesse comune nell’ambito del Comprensorio Privato ; 3.6.3 - di predisporre un regolamento in accordo alle Norme Tecniche Speciali contenente prescrizioni e norme relative all'attività urbanistica ed edilizia; alla tutela dell’ambiente, 8 BOZZA del paesaggio e dei monumenti ed, infine, ad eventuali sanzioni per violazioni al regolamento medesimo. 3.7 - Il Consorzio, in via non prevalente e con l’esclusione delle attività non consentite sulla base della legislazione vigente, potrà compiere tutte le operazioni necessarie o utili al perseguimento del proprio oggetto consortile. A tal fine il Consorzio potrà, quindi, contrarre finanziamenti o mutui . Il Consorzio, previa deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, potrà acquisire aree e beni immobiliari e realizzare infrastrutture e manufatti all’interno dell’area del Comprensorio- come definita dalla Convenzione di lottizzazione del 9-12-1968- , acquisire partecipazioni in soggetti giuridici i cui scopi e le cui attività siano strumentali e limitate alle finalità del Consorzio. 3.8 - Al fine di dare piena realizzazione agli scopi consortili, i consorziati conferiscono specifico mandato al Consorzio, e per esso al Consiglio di Amministrazione, affinché, in nome e per conto dei consorziati medesimi ed in concorso con ogni altro eventuale avente diritto, concluda con il Comune di Roma e con ogni altra autorità o ente, pubblico o privato, qualsiasi convenzione, atto o contratto necessario o utile al raggiungimento dell’oggetto consortile principale. 3.9 - A titolo di esempio, in nome e per conto dei consorziati potrà: concludere convenzioni urbanistiche, assumendosi ogni obbligo e impegno nei confronti del Comune di Roma, ivi compresi gli 9 BOZZA I compiti di cui sopra saranno svolti dal Consorzio per il tempo della sua durata. Per la fidejussione rilasciata dal Consorzio a favore del Comune a garanzia degli obblighi assunti verso lo stesso, è previsto, in conformità a quanto stabilito nella citata convenzione, che il Consorzio è obbligato: 1) ad integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali; 2) a reintegrare la fidejussione medesima qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte, a seguito di inadempienze. obblighi relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione, alla compravendita di aree ed opere, alla presentazione di garanzie e quant’altro ritenuto idoneo alle finalità del Consorzio; - concludere contratti di appalto per opere e servizi per la realizzazione degli scopi del Consorzio, convenendone capitolati, corrispettivi, garanzie, clausole arbitrali, e comunque ogni patto e condizione senza eccezione alcuna; - provvedere ad ogni pratica amministrativa presso qualsiasi ente o organo pubblico o privato per richiesta di concessioni o autorizzazioni per l’esecuzione di opere inerenti l’oggetto principale del Consorzio; - rappresentare in ogni caso gli interessi comuni dei consorziati, sia nei confronti della pubblica amministrazione che di ogni ente pubblico e privato, potendo a tal fine intraprendere anche ogni azione giudiziaria o cautelare, nominando a tal fine anche avvocati o professionisti; - dare incarichi professionali per consulenze, progettazioni, pareri, ecc., comunque connessi alla realizzazione degli scopi consortili. 3.10 - A tal fine, i consorziati conferiscono al Consorzio, e per esso al Consiglio di Amministrazione, ogni occorrente e più ampia facoltà a riguardo, comprese quelle di procedere ad acquisti, cessioni, permute di porzioni o diritti immobiliari; fare le necessarie ed opportune dichiarazioni ed allegazioni ai sensi di legge ed in particolare ai sensi della vigente disciplina urbanistica e fiscale; compiere e sottoscrivere 10 BOZZA dichiarazioni di ogni specie, anche dirette ad uffici od organi della pubblica amministrazione; fare quant’altro del caso per il buon fine dell’incarico senza eccezioni. 3.11 - I compiti di cui sopra saranno svolti dal Consorzio per il tempo della sua durata. Art. 4 II Consorzio ha la sua sede in Roma, Via A.G. Bragaglia, 78. Ogni eventuale spostamento della sede dovrà essere formalmente notificato al Comune di Roma. Art. 5 3.12 - Per la fidejussione rilasciata dal Consorzio a favore del Comune a garanzia degli obblighi assunti verso lo stesso, è previsto, in conformità a quanto stabilito nella citata convenzione, che il Consorzio è obbligato: 3.12.1 - ad integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali; 3.12.2 - a reintegrare la fidejussione medesima qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte, a seguito di inadempienze. 3.6 - I compiti di cui sopra, come indicati nel presente Statuto e attuati negli atti degli organi consortili, saranno svolti dal Consorzio per il tempo della sua durata. 3.712 - Per la fidejussione rilasciata dal Consorzio a favore del Comune a garanzia degli obblighi assunti verso lo stesso, è previsto, in conformità a quanto stabilito nella citata convenzione, che il Consorzio è obbligato: 3.712.1 - ad integrare il valore della fideiussione nel caso in cui esso si appalesasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali; 3.712.2 - a reintegrare la fidejussione medesima qualora essa venisse utilizzata, in tutto od in parte, a seguito di inadempienze. Articolo 4 Articolo 4 4.1 - II Consorzio ha la sua sede in Roma, Via A. G. Bragaglia n. 2. Ogni eventuale spostamento della sede dovrà essere formalmente notificato al Comune di Roma. 4.1 - II Consorzio ha la sua sede in Roma, Via A. G. Bragaglia n. 2. Ogni eventuale spostamento della sede dovrà essere formalmente notificato al Comune di Roma. Articolo 5 Articolo 5 11 BOZZA La durata del Consorzio è sino al trentuno 5.1 - La durata del Consorzio è sino al trentuno dicembre duemilacinquanta e sarà prorogabile dicembre duemilacinquanta e sarà prorogabile con deliberazione dell'Assemblea. con deliberazione dell'Assemblea. 5.2 - Il consorziato non può in alcun modo recedere dal Consorzio. TITOLO II Ripartizione delle spese Art. 6 Ciascun consorziato ha l'obbligo di concorrere alle spese del Consorzio sulla base della caratura in milionesimi come sotto ripartita: A) Superfici fondiarie di complessivi Ha. 210.00.00 circa - 960.000 B) M.sa Clarìce Incisa della Rocchetta per Ha. 27.77.80 circa - 10.000 C) Olgiata Romana S.pA. per Golf e Club House per Ha. 88.00.00 circa - 10.000 D) Olgiata Romana S.p.A per Country Club 3.000 E) Olgiata Romana S.pA. per Riding Club 2.000 F) Olgiata Romana. S.pA. per le parti a verde in edificabile - 10.000 G) Collegi per Ha. 6.70.00 circa - 5.000 - 1.000.000 La caratura globale di cui al precedente punto A) viene frazionata a cura dell'Olgiata Romana S.pA. fra i suoi acquirenti con i criteri del buon padre di famiglia, avuto riguardo alla superficie alienata e alla relativa edificabilità. 5.1 - La durata del Consorzio è sino al trentuno e sarà dicembre duemilacinquantacento prorogabile con deliberazione dell'Assemblea. 5.2 - Il consorziato non può in alcun modo recedere dal Consorzio. TITOLO II Ripartizione delle spese TITOLO II Ripartizione delle spese Articolo 6 Articolo 6 6.1 - Ciascun consorziato ha l’obbligo di 6.1 - Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire a tutte le spese ed oneri del contribuire a tutte le spese ed oneri del Consorzio senza alcuna esclusione né eccezione Consorzio senza alcuna esclusione né eccezione . 6.2 - La ripartizione delle spese e oneri del Consorzio tra i consorziati è effettuata sulla base della caratura in milionesimi degli immobili, ove 12 . 6.2 - La ripartizione delle spese e oneri del Consorzio tra i Cconsorziati è effettuata sulla base dellea caraturae in milionesimi degli BOZZA TITOLO III Uso delle opere, impianti e servizi in manutenzione del Consorzio non diversamente stabilito nel presente Statuto. 6.3 - I criteri di adeguamento delle carature, ove ciò si renda necessario a seguito di interventi edilizi nel “Comprensorio privato”, devono essere deliberati dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione. 6.4 - Le spese per l'erogazione dell'acqua irrigua e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti relativi, come da convenzione repertorio n.46663/23514 stipulata il 27 Novembre 1968 da Comune di Roma, A.C.E.A.,Olgiata Romana SpA, Marchesa Clarice Della Gherardesca Incisa della Rocchetta Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata e Sogene richiamata alla lettera B art 6 della Convenzione di Lottizzazione dell ‘Olgiata, saranno ripartite annualmente tra i diversi consorziati utenti in base ai rispettivi consumi, rilevati da singoli contatori privati. 6.5 - Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i tempi, le modalità e l’importo degli acconti per il pagamento delle quote di competenza di ciascun consorziato-utente, e potrà sospendere l’erogazione dell’acqua irrigua nei confronti dei consorziati morosi. immobili, ove non diversamente stabilito nel presente Statuto come da attuale piano di ripartizione allegateo al presente Statuto [U1] , qualora ivi non diversamente previsto. 6.3 -– La modifica dei carati potrà avvenire secondo quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia di condominio.. 6.4 - Le spese per l'erogazione dell'acqua irrigua e per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti relativi, come da convenzione repertorio n.46663/23514 stipulata il 27 Novembre 1968 da Comune di Roma, A.C.E.A.,Olgiata Romana SpA, Marchesa Clarice Della Gherardesca Incisa della Rocchetta Consorzio Manutenzione e Servizi Olgiata e Sogene richiamata alla lettera B art 6 della Convenzione di Lottizzazione dell ‘Olgiata, saranno ripartite annualmente tra i diversi consorziati utenti in base ai rispettivi consumi, rilevati da singoli contatori privati. 6.5 -– In attuazione di quanto previsto al punto precedente, Il Coil Consiglio di Amministrazione dovrà stabiliscre i tempi, le modalità e l’importo degli acconti per il pagamento delle quote di competenza di ciascun consorziato-utente, e potrà sospendere l’erogazione dell’acqua irrigua nei confronti dei consorziati morosi. TITOLO III Uso delle opere, impianti e servizi in manutenzione del Consorzio TITOLO III Uso delle opere, impianti e servizi in manutenzione del Consorzio 13 BOZZA Art. 7 I consorziati risponderanno per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo del buon uso del diritto di transito, sia pedonale che con veicoli, sulle strade consorziali, in guisa da non arrecare danno alle stesse nonché rischi o molestie agli altri consorziati e rispettando i limiti di velocità e gli altri particolari vincoli o divieti che il Consorzio riterrà di stabilire. In particolare è fatto divieto: a) di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali od altro impedimento, le zone di transito, sia pedonale che carraio; b) di gettare sulle vie ed altri spazi di uso comune immondizie o rifiuti di qualsiasi genere; c) di aprire nuovi accessi alle singole proprietà od eseguire qualsiasi manomissione di manufatti pertinenti ai servizi consortili. La realizzazione degli accessi carrabili e pedonali, in sede di costruzione degli edifici e gli allacciamenti ai servizi consortili, ove non vi provveda l'Azienda o l'Ente competenti, saranno eseguiti dal Consorzio, nella ubicazione stabilita dalla Olgiata Romana S.p.A., previa anticipazione della spesa a carico dei consorziati. In casi particolari il consorzio potrà consentire, su richiesta motivata, la esecuzione diretta di tali lavori da parte dei consorziati, a loro spese riservandosene la relativa direzione. E' fatto obbligo a ciascun consorziato: a) di denunciare immediatamente al Consorzio gli eventuali danni da lui stesso, dai conviventi o dai suoi ospiti arrecati alle opere in Articolo 7 Articolo 7 7.1 - I consorziati risponderanno per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo del buon uso del diritto di transito, sia pedonale che con veicoli, sulle strade consorziali, in guisa da non arrecare danno alle stesse nonché rischi o molestie agli altri consorziati e rispettando i limiti di velocità e gli altri particolari vincoli o divieti che il Consorzio riterrà di stabilire. 7.2 - In particolare è fatto divieto: 7.2.1 - di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali od altro impedimento, le zone di transito, sia pedonale che carraio; 7.2.2 - di gettare sulle vie ed altri spazi di uso comune immondizie o rifiuti di qualsiasi genere; 7.2.3 - di aprire nuovi accessi alle singole proprietà od eseguire qualsiasi manomissione di manufatti pertinenti ai servizi consortili. 7.3 - La realizzazione degli accessi carrabili e pedonali, in sede di costruzione degli edifici e gli allacciamenti ai servizi consortili, ove non vi provveda l'Azienda o l'Ente competenti, saranno eseguiti dal Consorzio, previa anticipazione della spesa a carico dei consorziati. In casi particolari il Consorzio potrà consentire, su richiesta motivata, la esecuzione diretta di tali lavori da parte dei consorziati, a loro spese riservandosene la relativa direzione. 7.4 - E' fatto obbligo a ciascun consorziato: 7.4.1 - di denunciare immediatamente al Consorzio gli eventuali danni da lui stesso, dai conviventi o dai suoi ospiti arrecati alle opere in manutenzione al Consorzio. Alla riparazione 7.1 - I consorziati risponderanno per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo del buon uso del diritto di transito, sia pedonale che con veicoli, sulle strade consorziali, in guisa da non arrecare danno alle stesse nonché rischi o molestie agli altri consorziati e rispettando i limiti di velocità e gli altri particolari vincoli o divieti che il Consorzio riterrà di stabilire. 7.2 - In particolare è fatto divieto: 7.2.1 - di ingombrare, anche temporaneamente, con materiali od altro impedimento, le zone di transito, sia pedonale che carraio; 7.2.2 - di gettare sulle vie ed altri spazi di uso comune immondizie o rifiuti di qualsiasi genere; 7.2.3 - di aprire nuovi accessi alle singole proprietà od eseguire qualsiasi manomissione di manufatti pertinenti ai servizi consortili. 7.3 - La realizzazione degli accessi carrabili e pedonali, in sede di costruzione degli edifici e gli allacciamenti ai servizi consortili, ove non vi provveda l'Azienda o l'Ente competenti, saranno eseguiti dal Consorzio, previa anticipazione della spesa a carico dei consorziati. In casi particolari il Consorzio potrà consentire, su richiesta motivata, la esecuzione diretta di tali lavori da parte dei consorziati, a loro spese riservandosene la relativa direzione. 7.4 - E' fatto obbligo a ciascun consorziato: 7.4.1 - di denunciare immediatamente al Consorzio gli eventuali danni da lui stesso, dai conviventi o dai suoi ospiti arrecati alle opere in manutenzione al Consorzio. Alla riparazione 14 BOZZA manutenzione al Consorzio. Alla riparazione provvederà il Consorzio stesso a spese del consorziato; b) di segnalare con prontezza al Consorzio, per l'immediato intervento, l'eventuale insorgenza di guasti nelle opere ed impianti in manutenzione al Consorzio. provvederà il Consorzio stesso a spese del consorziato; 7.4.2 - di segnalare con prontezza al Consorzio, per l'immediato intervento, l'eventuale insorgenza di guasti nelle opere ed impianti in manutenzione al Consorzio. provvederà il Consorzio stesso a spese del consorziato; 7.4.2 - di segnalare con prontezza al Consorzio, per l'immediato intervento, l'eventuale insorgenza di guasti nelle opere ed impianti in manutenzione al Consorzio. Articolo 8 Articolo 8 II Consorzio prende atto che sui beni in manutenzione sono e saranno costituite dalla Olgiata Romana S.p.A.. in dipendenza della stipulanda convenzione urbanistica ed anche al di fuori della stessa, a favore del Comune di Roma o di Enti erogatori e gestori di servizi pubblici, vincoli e servitù per il miglior espletamento dei servizi di interesse comune ed accetta sin da ora tutti gli obblighi conseguenti, che gli fanno o potranno fargli carico. Tali obblighi saranno resi noti al Consorzio dalla Olgiata Romana a mano a mano che saranno posti in essere. 8.1 - II Consorzio prende atto che sui beni in manutenzione sono e saranno costituite dalla Olgiata Romana S.p.A.. in dipendenza della stipulanda convenzione urbanistica ed anche al di fuori della stessa, a favore del Comune di Roma o di Enti erogatori e gestori di servizi pubblici, vincoli e servitù per il miglior espletamento dei servizi di interesse comune ed accetta sin da ora tutti gli obblighi conseguenti, che gli fanno o potranno fargli carico. Tali obblighi saranno resi noti al Consorzio dalla Olgiata Romana a mano a mano che saranno posti in essere. 8.1 - II Consorzio prende atto che sui beni in manutenzione sono e saranno costituite dalla Olgiata Romana S.p.A.. in dipendenza della stipulanda convenzione urbanistica ed anche al di fuori della stessa, a favore del Comune di Roma o di Enti erogatori e gestori di servizi pubblici, vincoli e servitù per il miglior espletamento dei servizi di interesse comune ed accetta sin da ora tutti gli obblighi conseguenti, che gli fanno o potranno fargli carico. Tali obblighi saranno resi noti al Consorzio dalla Olgiata Romana a mano a mano che saranno posti in essere. TITOLO IV Assemblea dei consorziati - Convocazione Costituzione - Presidenza TITOLO IV Assemblea dei consorziati - Convocazione Costituzione - Presidenza TITOLO IV Assemblea dei consorziati - Convocazione Costituzione - Presidenza - Competenza Articolo 8 Articolo 8 Art. 8 Art. 9 L'Assemblea, regolarmente costituita, 8.1 - L'Assemblea, regolarmente costituita, 8.1 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le rappresenta la universalità dei consorziati e le rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del sue deliberazioni, prese in conformità del sue deliberazioni, prese in conformità del 15 BOZZA presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti. Agli effetti della partecipazione alle Assemblee i consorziati disporranno di un numero di voti pari ai milionesimi delle carature attribuite come all'art. 6. I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione). Art. 10 presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti. 8.2 - Agli effetti della partecipazione alle Assemblee i consorziati disporranno di un numero di voti pari ai milionesimi delle carature attribuite come all'art. 6. 8.3 - I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione). presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti. 8.2 - Agli effetti della partecipazione alle Assemblee i consorziati disporranno di un numero di voti pari ai milionesimi delle carature attribuite come all'art. 6. 8.3 - I voti complessivi di tutti i consorziati sono pertanto 1.000.000 (un milione). Articolo 9 Articolo 9 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, si 9.1 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, riunisce presso la sede del Consorzio. si riunisce presso la sede del Consorzio ovvero in altro luogo appositamente eletto nell'ambito del Comune di Roma. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata 10.2 - L'Assemblea ordinaria dovrà essere ogni anno entro il 30 (trenta) aprile per l'esame convocata ogni anno entro 120 giorni dalla del rendiconto al trentuno dicembre dell'esercizio chiusura dell'esercizio ovvero nel termine di 180 precedente e del preventivo dell'esercizio in giorni ricorrendone i presupposti di legge corso. L'Assemblea straordinaria è convocata, per le 9.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata, per deliberazioni di sua competenza, quando il le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione né ravvisi Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta e da l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta e da tanti consorziati, che rappresentino almeno tanti consorziati, che rappresentino almeno 250.000 (duecentocinquantamila) voti. La 250.000 (duecentocinquantamila) voti. La richiesta indicherà gli argomenti da. porre richiesta indicherà gli argomenti da porre all'ordine del giorno. all'ordine del giorno. Art. 11 Articolo 10 9.1 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, si riunisce presso la sede del Consorzio ovvero in altro luogo appositamente eletto nell'ambito del Comune di Roma. 910.2 - L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero nel termine di 180 giorni ricorrendone i presupposti di legge 9.3 - L'Assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità o ne sia fatta richiesta scritta e da tanti consorziati, che rappresentino almeno 10250.000 (duecentocinquantamila) voti. La richiesta indicherà gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Articolo 10 10.1 - L’assemblea è convocata dal Consiglio di 10.1 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione o con avviso da inviarsi almeno amministrazione o con avviso da inviarsi almeno dieci (10) giorni prima (compresi i festivi) della dieci (10) giorni prima (compresi i festivi) della 16 BOZZA L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché la data e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione: quest'ultima distanziata di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. Esso dovrà essere inviato con lettera raccomandata da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato almeno dieci (10) giorni prima (compresi i festivi) della data fissata per l'adunanza. Art. 12 data fissata per l'adunanza mediante lettera raccomandata, o mediante fax o sistemi telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo ricevimento dell’avviso di convocazione, nonché l’accertamento da parte del Consorzio dell’avvenuta ricezione e la conservazione presso il medesimo della relativa prova. 10.2 - Al fine dell’utilizzo della convocazione a mezzo fax o per via telematica, i consorziati ed i consiglieri eleggono domicilio per i rapporti con il Consorzio presso il numero di utenza fax o telematica comunicata per iscritto al Consorzio e per esso al Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui uno o più consorziati o consiglieri non abbiano comunicato alcuna utenza fax o telematica, ovvero abbiano revocato l’indicazione effettuata in precedenza, avranno diritto a ricevere la comunicazione mediante lettera raccomandata. data fissata per l'adunanza mediante lettera raccomandata, o mediante fax o sistemi telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo ricevimento dell’avviso di convocazione, nonché l’accertamento da parte del Consorzio dell’avvenuta ricezione e la conservazione presso il medesimo della relativa prova. 10.2 - Al fine dell’utilizzo della convocazione a mezzo fax o per via telematica, i consorziati ed i consiglieri eleggono domicilio per i rapporti con il Consorzio presso il numero di utenza fax o telematica comunicata per iscritto al Consorzio e per esso al Consiglio di Amministrazione; nel caso in cui uno o più consorziati o consiglieri non abbiano comunicato alcuna utenza fax o telematica, ovvero abbiano revocato l’indicazione effettuata in precedenza, avranno diritto a ricevere la comunicazione mediante lettera raccomandata presso il proprio domicilio. 10.3 - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo – purchè nel Comune di Roma -, la data e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione, quest’ultima distanziata di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. 10.3 - L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo – purchècomunque nel Comune di Roma -, la data e l'ora dell'adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione, quest’ultima distanziata di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima. Articolo 11 Articolo 11 L'assemblea è presieduta dal Presidente del 11.1 - L'assemblea è presieduta dal Presidente 11.1 - L'Aassemblea è presieduta dal Presidente Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua del Consiglio di Amministrazione o, in caso di del Consiglio di Amministrazione o, in caso di 17 BOZZA assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente nominerà un Segretario. In caso di assemblea straordinaria sarà chiamato a fungere da Segretario un pubblico Notaio. Art. 13 sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. 11.2 - Il Presidente nominerà un Segretario. 11.3 - In caso di assemblea straordinaria sarà chiamato a fungere da Segretario un pubblico Notaio. sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. 11.2 - Il Presidente nominerà un Segretario. 11.3 - In caso di assemblea straordinaria sarà chiamato a fungere da Segretario un pubblico Notaio. Articolo 12 Articolo 12 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio 12.1 - All’Assemblea ordinaria compete di: preventivo ed il rendiconto consuntivo di - nominare il Consiglio di Amministrazione gestione, e nomina gli amministratori. previa determinazione del numero dei Consiglieri e dell’eventuale compenso da destinare all’intero Consiglio; - nominare i membri della Commissione di Architettura e Territorio, previa determinazione del loro numero, tra i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione, determinando gli eventuali compensi; - nominare il Collegio Sindacale; - approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di gestione e la relativa ripartizione delle spese tra i consorziati; - esaminare tutti gli argomenti che il Consiglio di Amministrazione deciderà di sottoporle; - deliberare su ogni altra materia espressamente ad essa riservata dal presente Statuto. 18 12.1 - All’Assemblea ordinaria compete di: - approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di gestione e la relativa ripartizione delle spese tra i consorziati; - nominare il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Consiglieri e dell’eventuale compenso da destinare all’intero Consiglio; - deliberare, su proposta dei Consorziati rappresentanti almeno il 10% delle carature totali, la revoca del singolo amministratore o dell’intero Consiglio di Amministrazione in qualunque tempo, salvo il diritto di ciascun amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa; - nominare il Collegio Sindacale; - esaminare tutti gli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o dai Consorziati rappresentanti almeno il 10% delle carature totali; - deliberare su ogni altra materia funzionale al perseguimento dello scopo del Consorzio al fine di espressamente ad essa riservata dal presente Statuto. BOZZA , garantire l’attuazione della Convenzione e degli atti o documenti che al fine di garantire il mantenimento dello stato attuale del “Comprensorio Olgiata” sostituiranno o prorogheranno la convenzione medesima, nell’osservanza dei principi urbanistici e ambientali ivi stabiliti e nel rispetto di uno sviluppo edilizio coordinato e compatibile con il contesto naturale e storico in cui si inserisce il Comprensorio Privato. L'Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti non riservati all'Assemblea ordinaria, ed in particolare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto. 12.2 - All’Assemblea straordinaria compete di: - decidere eventuali modifiche al presente statuto; approvare eventuali variazioni alla Convenzione di lottizzazione. -approvare la partecipazione a soggetti giuridici -approvare il regolamento di cui al punto 5 art. 21 del presente statuto - approvare l’acquisizione di aree e beni immobiliari -approvare la realizzazione di nuove infrastrutture e manufatti. 19 12.2 - All'Assemblea straordinaria compete di: - deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto e relativi allegati; - esaminare e ratificare le modificazioni, integrazioni, rinnovazioni della Convenzione di cui all’art. 2.2. e dei documenti integrativi o sostitutivi della stessa, già approvati in Consiglio di Amministrazione; - deliberare sulle questioni che nell’ambito del perseguimento dello scopo del Consorzio, comportino modifiche all’organizzazione delle attività volte all’esercizio degli impianti, alla realizzazione delle opere manutentive e all’erogazione dei servizi consortili, mediante la costituzione o la partecipazione in forme organizzative esterne, purché con limitazione di responsabilità e finalizzate alla razionalizzazione delle risorse gestionali ed economiche; - esaminare e deliberare sull’accettazione di contributi, liberalità, elargizioni, donazioni, legati, lasciti anche ereditari, regolandone le modalità per l’acquisizione della titolarità di BOZZA L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 500.000 (cinquecentomila) voti ed in seconda convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno 250.000 (duecentocinquantamila) voti. Le deliberazioni saranno assunte a maggioranza di voti degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti consorziati totalizzanti almeno 750.000 (settecentocinquantamila) voti mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di tanti consorziati, che rappresentino almeno 333.000 (trecentotrentatremila) voti. Le delibere saranno assunte a maggioranza di voti degli intervenuti. Art. 14 qualsivoglia diritto in capo al Consorzio; - deliberare su tutti gli argomenti non riservati 12.3 - L'Assemblea ordinaria in prima all'Assemblea ordinaria e al Consiglio di convocazione è validamente costituita con Amministrazione.; l'intervento di tanti consorziati, di persona o per delega, che rappresentino almeno 500.000 (cinquecentomila) voti ed in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera 12.3 L'Assemblea ordinaria in prima qualunque sia la parte di voti rappresentati dai convocazione è validamente costituita con consorziati partecipanti, di persona o per delega. l'intervento di tanti consorziati, di persona o per delega, che rappresentino almeno 500.000 13.4 - L'Assemblea straordinaria, in prima (cinquecentomila) voti ed in seconda convocazione, è validamente costituita con convocazione l’Assemblea ordinaria delibera l'intervento di tanti consorziati, di persona o per qualunque sia la parte di voti rappresentati dai delega, totalizzanti almeno 750.000 consorziati partecipanti, di persona o per delega. (settecentocinquantamila) voti mentre in seconda convocazione è necessaria la presenza di tanti 132.44 - L'Assemblea straordinaria, in prima consorziati, di persona o per delega, che convocazione, è validamente costituita con rappresentino almeno 375.000 l'intervento di tanti consorziati, di persona o per (trecentosettantacinquemila) voti. Le delibere delega, totalizzanti almeno 750.000 saranno assunte a maggioranza di voti degli (settecentocinquantamila) voti mentre in intervenuti. seconda convocazione è necessaria la presenza di tanti consorziati, di persona o per delega, che rappresentino almeno 333.000 (trecentotrentatremila) voti. Le delibere saranno assunte a maggioranza di voti degli intervenuti. Articolo 13 20 Articolo 13 BOZZA Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito libro verbali e ciascun verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. 13.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito libro verbali e ciascun verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. 13.1 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito libro verbali e ciascun verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Articolo 14 Articolo 14 Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nella Assemblea con semplice delega scritta in calce alla lettera di invito. Nessun partecipante all'Assemblea può ricevere più di 20 (venti) deleghe. 14.1 - Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nella Assemblea con semplice delega scritta in calce alla lettera di invito. 14.2 - Nessun partecipante all'Assemblea può ricevere più di 20 (venti) deleghe. 14.1 - Ogni consorziato potrà farsi rappresentare nella Assemblea con semplice delega scritta in calce alla lettera di invito. 14.2 - Nessun partecipante all'Assemblea può ricevere più di 120 (ventidieci) deleghe. TITOLO V Amministrazione del Consorzio TITOLO V Amministrazione del Consorzio TITOLO V Amministrazione del Consorzio Articolo 15 Articolo 15 15.1 - II Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a dieci membri, scelti tra i consorziati o residenti, , che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. 15.1 - II Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a dieci membri, scelti tra i consorziati o residenti, , che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutiva. Art. 15 Art. 16 II Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da sei a dieci membri che durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili. Sino a quando la Società Generale Immobiliare Sogerie quale avente causa della Olgiata Romana disporrà di almeno 250.000 (duecentocinquantamila) voti essa designerà la metà dei Consiglieri tra i quali sarà nominato il Presidente e quando disporrà di meno di 250.000 (duecentocinquantamila) ma di almeno 100.000 (centomila) voti designerà un terzo dei Consiglieri ». 15.2 Se un componente del Consiglio Direttivo resta assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decade automaticamente dalla carica, con presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione e sostituzione secondo le regole di cui alla disposizione 21 BOZZA seguente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare 15.2 - Se nel corso dell'esercizio vengono a uno o più Amministratori, gli altri provvedono a mancare uno o più Amministratori, gli altri sostituirli per cooptazione. provvedono a sostituirli per cooptazione. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Se viene menò la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla convocazione della assemblea per la nomina dei mancanti. II Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente. 15.32 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri 15.3 - Gli Amministratori così nominati restano provvedono a sostituirli per cooptazione. in carica fino alla successiva Assemblea. 15.4 - Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla convocazione della Assemblea per la nomina dei mancanti. 15.5 - II Consiglio di Amministrazione elegge tra 15.43 - Gli Amministratori così nominati restano i suoi membri un Presidente e un Vice in carica fino alla successiva Assemblea. Presidente, e provvede a ripartire l’eventuale 15.54 - Se viene meno la maggioranza degli compenso determinato dall’Assemblea tra i Amministratori, quelli rimasti in carica propri membri. provvedono alla convocazione della Assemblea per la nomina dei mancanti. 15.65 - II Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, e provvede a ripartire l’eventuale compenso determinato dall’Assemblea tra i propri membri. 15.7 II Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri, determinando la durata ed i limiti della delega e l'eventuale compenso, nei limiti approvati dall’Assemblea. 15.8 I componenti del Consiglio di Amministrazione amministrano il Consorzio 22 BOZZA secondo le regole del mandato con rappresentanza, con la responsabilità prevista dalle norme del Codice Civile per l’amministratore di condominio. Art. 17 La firma e la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente. Il loro domicilio legale è presso la sede del Consorzio. Ogni sostituzione del Presidente e del Vice Presidente dovrà essere formalmente notificata al Comune di Roma. Il Presidente e il Vice Presidente nella loro qualità di rappresentanti legali del Consorzio potranno essere convenuti in giudizio per qualunque azione concernente le opere, i manufatti, gli impianti ed i servizi di cui il Consorzio ha la manutenzione e l'esercizio e a loro saranno notificati i provvedimenti dell'Autorità amministrativa, che si riferiscono ai beni e alle attività anzidette. Articolo 16 Articolo 16 16.1 - La firma e la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente. 16.2 - Il loro domicilio legale è presso la sede del Consorzio. 16.3 - Ogni sostituzione del Presidente e del Vice Presidente dovrà essere formalmente notificata al Comune di Roma. 16.4 - Il Presidente e il Vice Presidente nella loro qualità di rappresentanti legali del Consorzio potranno essere convenuti in giudizio per qualunque azione concernente le opere, i 16.1 - La firma e la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio, spettano disgiuntamente al Presidente e al Vice Presidente. 16.2 - Il loro domicilio legale è presso la sede del Consorzio. 16.3 - Ogni sostituzione del Presidente e del Vice Presidente dovrà essere formalmente notificata al Comune di Roma. 16.4 - Il Presidente e il Vice Presidente nella loro qualità di rappresentanti legali del Consorzio potranno essere convenuti in giudizio per qualunque azione concernente le opere, i 23 BOZZA Art. 18 II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio si riunisce presso la sede consortile od altrove e sarà validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 19 II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, salvo per quanto di competenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, il Consiglio assume progressivamente in consegna dalla Olgiata Romana, ai fini degli obblighi manutentivi o di esercizio, le opere e gli impianti in correlazione con la loro graduale esecuzione, accertandone la buona esecuzione e funzionalità ed il buono stato di consegna. manufatti, gli impianti ed i servizi di cui il Consorzio ha la manutenzione e l'esercizio e a loro saranno notificati i provvedimenti dell'Autorità amministrativa, che si riferiscono ai beni e alle attività anzidette. manufatti, gli impianti ed i servizi di cui il Consorzio ha la manutenzione e l'esercizio e a loro saranno notificati i provvedimenti dell'Autorità amministrativa, che si riferiscono ai beni e alle attività anzidette. Articolo 17 Articolo 17 17.1 - II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. 17.2 - Il Consiglio si riunisce presso la sede consortile od altrove e sarà validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. 17.3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 17.1 - II Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. 17.2 - Il Consiglio si riunisce presso la sede consortile od altrove e sarà validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri. 17.3 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 18 Articolo 18 18.1 - II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, salvo per quanto di competenza esclusiva dell'Assemblea. II Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri ed anche ad estranei al Consiglio stesso, determinando la durata ed i limiti della delega e l'eventuale compenso. 18.1 - II Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, salvo per quanto di competenza esclusiva dell'Assemblea. II Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri ed anche ad estranei al Consiglio stesso, determinando la durata ed i limiti della delega e l'eventuale compenso. 18.2 In particolare, tra i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione per la gestione 24 BOZZA Il Consiglio ha facoltà di stipulare contratti di appalto, contratti di finanziamento, mutui, convenzioni con pubbliche amministrazioni o privati. II Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri ed anche ad estranei al Consiglio stesso, determinando la durata ed i limiti della delega e l'eventuale compenso. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emanare e di volta in volta integrare, secondo le esigenze, un Regolamento Disciplinare Interno, contenente norme di comportamento volte alla protezione dei beni di uso comune ed alla tutela della convivenza nell'ambito del Comprensorio. II Regolamento prevedrà altresì gli strumenti idonei per assicurare l'osservanza di tali norme e l'eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle stesse. Il Regolamento e le sue integrazioni avranno efficacia immediata nei confronti di tutti i Consorziati e loro aventi causa, salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria, la modifica o la soppressione di specifiche norme. La soppressione di una norma non avrà effetto sui provvedimenti adottati e le sanzioni imposte dal Consiglio sotto l'impero della stessa. 18.2 - Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emanare e di volta in volta integrare, secondo le esigenze, un Regolamento Disciplinare Interno, contenente norme di comportamento volte alla protezione dei beni di uso comune ed alla tutela della convivenza nell'ambito del Comprensorio. II Regolamento prevedrà altresì gli strumenti idonei per assicurare l'osservanza di tali norme e l'eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle stesse. 18.3 - Il Regolamento e le sue integrazioni avranno efficacia immediata nei confronti di tutti i Consorziati e loro aventi causa, salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria, la modifica o la soppressione di specifiche norme. La soppressione di una norma non avrà effetto sui provvedimenti adottati e le sanzioni imposte dal Consiglio sotto l'impero della stessa. 25 del Consorzio di cui al punto precedente, nei limiti dello scopo del Consorzio e del controllo assembleare esercitato periodicamente mediante approvazione dei rendiconti di spesa, vanno annoverati, a mero titolo esemplificativo, quelli di: a) stipulare contratti di appalto, di lavoro, di prestazione d’opera, di finanziamento, di mutuo funzionali al perseguimento degli scopi consortili; b) di porre in essere tutte le attività per la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio degli impianti, delle opere e dei servizi di interesse comune nell’ambito del Comprensorio Privato; c) di stipulare cConvenzioni con la Pubblica Amministrazione, sia locale, che statale, nonché con privati, ivi compresio quelli di integrare e rinnovare dette Convenzioni, tra cui quella in essere con il Comune di Roma ed esercitare gli impianti e le strutture di interesse comune nel Comprensorio Privato, realizzati o da realizzarsi nell’ambito degli obblighi previsti dalla Convenzione di cui alla disposizione 2.2. del presente Statuto e degli atti e documenti che al fine di garantire il mantenimento dello stato attuale del “Comprensorio Olgiata” rinnoveranno, sostituiranno o prorogheranno l’indicata Convenzione; d) di emanare e, di volta in volta, integrare, secondo le esigenze, un Regolamento Disciplinare Interno, contenente norme di comportamento volte alla protezione dei beni di uso comune ed alla tutela della convivenza BOZZA nell'ambito del Comprensorio; Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emanare e di volta in volta integrare, secondo le esigenze, un Regolamento Disciplinare Interno, contenente norme di comportamento volte alla protezione dei beni di uso comune ed alla tutela della convivenza nell'ambito del Comprensorio. II Regolamento prevedrà altresì gli strumenti idonei per assicurare l'osservanza di tali norme e l'eventuale imposizione di sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto delle stesse. 18.3 - Il Regolamento e le sue integrazioni avranno efficacia immediata nei confronti di tutti i Consorziati e loro aventi causa, salva la facoltà dell'Assemblea di deliberare, con le maggioranze previste per l'Assemblea ordinaria, la modifica o la soppressione di specifiche norme. La soppressione di una norma non avrà effetto sui provvedimenti adottati e le sanzioni imposte dal Consiglio sotto l'impero della stessa. 18.4 Il Consorzio terrà le scritture contabili previste dall’art. 2478 del Codice Civile. TITOLO VI Preventivo e rendiconto annuale Versamento contributi ed anticipi Art. 20 Gli esercizi consortili si chiudono al trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla redazione del rendiconto consuntivo della gestione annuale ed alla formazione del preventivo per l'esercizio TITOLO VI Bilancio preventivo e bilancio consuntivo Versamento contributi ed anticipi TITOLO VI Bilancio preventivo e bilancio consuntivo Versamento contributi ed anticipi Articolo 19 Articolo 19 19.1 - Gli esercizi consortili si chiudono al trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla redazione del bilancio consuntivo, redatto secondo le norme previste dall’articolo 2423 e 19.1 - Gli esercizi consortili si chiudono al trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio procede alla redazione del bilancio consuntivo, redatto secondo le norme previste dall’articolo 2423 e 26 BOZZA successivo e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei consorziati. II rendiconto ed il preventivo saranno redatti specificando per ciascun settore di intervento del Consorzio i fattori analitici di spesa indicati nello allegato b) al presente Statuto. Il rendiconto ed il preventivo sono accompagnati: a) dall'inventario delle opere in consegna al Consorzio con indicazione delle opere assunte in consegna durante l'esercizio e del loro stato manutentivo. b) da una relazione del Consiglio illustrante le voci di spesa e le opere di cui la Olgiata Romana ha prevista la consegna nel successivo esercizio. Fino a quando non sarà approvato il rendiconto consuntivo di gestione il Consiglio esigerà dai Consorziati congrui acconti trimestrali per contributi alle spese sulla base del preventivo in precedenza approvato. Dopo la approvazione del rendiconto consuntivo per l'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso verranno operati i conguagli sia per l'anno precedente che per l'anticipo dei contributi per l'anno in corso. Ogni consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per pretese od eccezioni di qualsiasi genere da parte dei consorziati, che potranno farla valere soltanto se in regola con i pagamenti, A titolo di penale per il ritardato pagamento delle somme dovute, il consorziato inadempiente sarà segg. del C.C., della gestione annuale ed alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei consorziati. 19.2 - II bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo saranno redatti specificando per ciascun settore di intervento del Consorzio i fattori analitici di spesa indicati nello allegato b) al presente Statuto. segg. del C.C., della gestione annuale ed alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei consorziati. 19.2 - II bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo saranno redatti specificando per ciascun settore di intervento del Consorzio i fattori analitici di spesa indicati nello allegato bd) al presente Statuto. 19.3 - Fino a quando non sarà approvato il bilancio consuntivo di gestione il Consiglio esigerà dai consorziati congrui acconti trimestrali per contributi alle spese sulla base del bilancio preventivo in precedenza approvato. Dopo la approvazione del bilancio consuntivo per l'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso verranno operati i conguagli sia per l'anno precedente che per l'anticipo dei contributi per l'anno in corso. 19.4 - Ogni consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. 19.5 - Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per pretese od eccezioni di qualsiasi genere da parte dei consorziati, che potranno farle valere soltanto se in regola con i pagamenti, 19.6 - A titolo di penale per il ritardato pagamento delle somme dovute, il consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto pro-tempore, aumentato di cinque punti. 20.7 - Per patto espresso i consorziati 19.3 - Fino a quando non sarà approvato il bilancio consuntivo di gestione il Consiglio esigerà dai consorziati congrui acconti trimestrali per contributi alle spese sulla base del bilancio preventivo in precedenza approvato. Dopo la approvazione del bilancio consuntivo per l'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso verranno operati i conguagli sia per l'anno precedente che per l'anticipo dei contributi per l'anno in corso. 19.4 - Ogni consorziato è tenuto a versare i propri contributi entro dieci giorni dalla richiesta da parte del Consiglio di Amministrazione. 19.5 - Il pagamento dei contributi non potrà essere sospeso o ritardato per pretese od eccezioni di qualsiasi genere da parte dei consorziati, che potranno farle valere soltanto se in regola con i pagamenti, 19.6 - A titolo di penale per il ritardato pagamento delle somme dovute, il consorziato inadempiente sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto pro-tempore, aumentato di cinque punti. 2019.7 - Per patto espresso i consorziati 27 BOZZA tenuto a corrispondere gli interessi di mora in ragione del tasso ufficiale di sconto pro-tempore, aumentato di cinque punti. Per patto espresso i consorziati riconoscono che il preventivo e il rendiconto consuntivo annuali approvati dall'Assemblea unitamente al riparto dei contributi a carico di ciascun consorziato sia a titolo di acconto che di conguaglio, costituiscono in caso dì inadempienza ai pagamenti, prova scritta idonea a chiedere ed ottenere da parte del Consorzio, decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 e segg. Codice Procedura Civile immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. riconoscono che il bilancio preventivo e il rendiconto bilancio consuntivo annuali approvati dall'Assemblea unitamente al riparto dei contributi a carico di ciascun consorziato sia a titolo di acconto che di conguaglio, costituiscono in caso di inadempienza ai pagamenti, prova scritta idonea a chiedere ed ottenere da parte del Consorzio, decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 e segg. Codice Procedura Civile immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. riconoscono che il bilancio preventivo e il rendiconto bilancio consuntivo annuali approvati dall'Assemblea unitamente al riparto dei contributi a carico di ciascun consorziato sia a titolo di acconto che di conguaglio, costituiscono in caso di inadempienza ai pagamenti, prova scritta idonea a chiedere ed ottenere da parte del Consorzio, decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 e segg. Codice Procedura Civile immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. TITOLO VII Revisori dei conti TITOLO VII Collegio Sindacale TITOLO VII Collegio Sindacale Articolo 20 Articolo 20 21.1 - L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale, nomina un Collegio Sindacale con funzioni di vigilanza e di controllo contabile composto da tre membri non residenti e non consorziati tutti iscritti all’albo dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. 21.2 - L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. 210.1 - L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale, nomina un Collegio Sindacale con funzioni di vigilanza e di controllo contabile composto da tre membri non residenti e non consorziati tutti iscritti all’albo dei Revisori dei Conti, secondo quanto previsto dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile. 201.2 - L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Art. 21 L'Assemblea, in sede di approvazione del preventivo annuale, nomina una Ditta di Revisori, alla quale sarà affidato il compito della certificazione del consuntivo dell'esercizio cui il preventivo stesso si riferisce. 28 BOZZA TITOLO VIII Commissione Architettura e Territorio TITOLO VIII Commissione Architettura e TerritorioNorme Tecniche Speciali Articolo 22 Articolo 212 22.1 - Le opere da eseguirsi da parte dei consorziati ed elencate nel Regolamento redatto dalla Comissione Architettura e Territorio devono essere sottoposti al preventivo esame ed approvazione della stessa Commissione. 22.2 - La Commissione di Architettura e Territorio è composto da tre a cinque membri nominati dall’Assemblea tra i nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra esperti delle discipline architettoniche, urbanistiche, ambientali e giuridiche. 22.3 - Fa parte di diritto della Commissione di Architettura e Territorio un membro del Consiglio di Amministrazione, da questo appositamente designato. 22.4 - I membri della Commissione di Architettura e Territorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 22.5 – La Commissione di Architettura e Territorio provvederà alla redazione, in coerenza con le Norme Tecniche Speciali, del Regolamento, contenente gli elementi specificati al precedente art.3.6.3 del presente Statuto, che dovrà essere approvato dall'Assemblea straordinaria. 22.6 La Commisione espleta, altresì, su richiesta del Consiglio di amministrazione funzioni 21.1 Nel rispetto della Convenzione e degli atti che la modificheranno, integreranno o sostituiranno, i consorziati osservano le norme tecniche speciali, nonché eventuali modifiche, integrazioni o sostituzioni. 29 21.2 Nei limiti dello scopo del Consorzio, per le finalità di garantire la sicurezza e la salvaguardia del Comprensorio, i consorziati comunicano senza ritardo al Consorzio – su richiesta degli organi consortili – i dati relativi all’effettuazione di opere, rilevanti ai fini dell’osservanza delle norme sopra indicate.. BOZZA consultive per ciò che concerne le problematiche del territorio, dell’urbanistica e dell’ambiente. 22.7 -La Commissione di Architettura e Territorio, nel rispetto di ogni norma di legge, della Convenzione in essere con il Comune di Roma e del presente statuto, valuterà le caratteristiche architettoniche e strutturali dei progetti presentati, eventualmente disponendo modifiche e variazioni. 22.8 - I consorziati si obbligano sin d’ora ad apportare ai loro progetti le modifiche e spostamenti che eventualmente saranno suggeriti dalla Commissione. 22.9 - Spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione di Architettura e Territorio, deliberare in merito alle sanzioni da applicare per opere realizzate senza l’approvazione della Commissione stessa. 22.10 - La Commissione nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente, e si riunisce su convocazione scritta del Presidente, ovvero in caso di impedimento di quest’ultimo del Vice Presidente, ogniqualvolta sarà ritenuto opportuno in relazione alle attività che la stessa Commissione è chiamata ad espletare. TITOLO IX Norme suppletive Art. 22 22.1 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dell’associazione dettate dal Codice Civile. TITOLO X 30 BOZZA Principio di conservazione Art. 23 23.1 La nullità di una o più clausole del presente atto non importa l’invalidità dell’intero Statuto, con eccezione delle disposizioni essenziali concernenti lo scopo del Consorzio e il funzionamento dell’Assemblea. Allegati: a) Convenzione di lottizzazione dell’Olgiata” a rogito del Dr. Vincenzo Papi coad. Notaio Dr. Giorgio Albertazzi del 9.12.1968, rep. 46743, registrato a Roma il 23.12.1968 al n. 23313 vol. 1709 - trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Roma il 27.1.1969, form. n. 5853, visto prefettizio di esecutorietà dell’11.2.1969 - div. II n. 1428 e allegati; b) Norme Tecniche Speciali; c) Perimetro del Consorzio Privato come da stralcio del N.C.I., fogli n. 37 – 38 – 45; d) Voci di spesa del bilancio; e) Piano di ripartizione delle carature; -………… 31
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