La giurisdizione comunitaria e la sua evoluzione giurisprudenziale

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La giurisdizione comunitaria e la sua evoluzione giurisprudenziale
La giurisdizione comunitaria e la sua
evoluzione giurisprudenziale
Prof. Paolo Bargiacchi
Argomenti
In questa lezione parleremo di:
9 La giurisdizione comunitaria.
9 Le camere giurisdizionali.
9 Statuto della Corte e regolamenti di procedura.
9 La Corte dei Conti.
9 Riparto di competenze tra Corte e Tribunale di primo
grado.
9 La
decisiva
importanza
della
giurisprudenza
comunitaria.
9 I principi generali del diritto comunitario.
9 L'irrilevanza del nomen juris dell'atto comunitario.
9 La sentenza Van Gend en Loos.
9 Critica della pretesa sovranazionalità comunitaria.
9 I c.d. poteri impliciti.
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La giurisdizione comunitaria
La Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, fu inserita tra le
Istituzioni comunitarie sin dall'inizio dell'integrazione europea.
Nel 1988, poi, il Consiglio istituì (con la Decisione
n.88/591/CECA-CEE-Euratom) il Tribunale di primo grado che
affiancò, sebbene con competenze più limitate, la Corte. Anche il
Tribunale ha sede a Lussemburgo.
Î Oggi, l'articolo 220, comma , del Trattato di Roma così
recita:
“La Corte di giustizia ed il Tribunale di primo grado
assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, il
rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione
del presente Trattato”
La giurisdizione comunitaria
La creazione del Tribunale si spiega principalmente con la
necessità di diminuire il numero dei ricorsi presentati alla
Corte di giustizia. Nel corso degli anni, infatti, il sempre più
frequente ricorso alla Corte aveva compromesso l'efficienza
della stessa, anche dilatando i tempi procedimentali.
Vi è, poi, anche l'esigenza di creare, per le materie dove
entrambi gli organi giudiziari hanno competenza, il doppio
grado di giurisdizione (garantendo, quindi, il diritto di
impugnativa della sentenze del Tribunale dinanzi alla
Corte), ritenuto elemento essenziale di una efficace ed
effettiva tutela dei diritti del ricorrente.
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Le camere giurisdizionali
Il Trattato di Nizza ha ulteriormente modificato l'articolo 220,
comma 2, del Trattato di Roma (sempre con lo scopo di
diminuire il numero dei ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia),
prevedendo la possibilità di creare “camere giurisdizionali
incaricate di esercitare, in taluni settori specifici, [le]
competenze giurisdizionali previste”.
Le nuove “camere giurisdizionali” sono istituite:
a) con decisione unanime del Consiglio, su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento
europeo e della Corte di giustizia
b) su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione
del Parlamento europeo e della Commissione.
Le camere giurisdizionali
Ad oggi, è stata istituita una sola camera giurisdizionale.
Î Con Decisione n.2004/752/CE-Euratom del 2 novembre 2004,
infatti, il Consiglio ha istituito il Tribunale della funzione pubblica
dell'Unione europea che ha competenza in primo grado sulle
controversie tra la Comunità europea (e l'Euratom) e i loro agenti.
Î La Decisione del Tribunale della funzione pubblica può essere
impugnata, per i soli motivi di diritto, dinanzi al Tribunale di primo
grado (che, quindi, diventa in questo specifico caso, giudice di
secondo grado) la cui Decisione, a sua volta ed in casi eccezionali,
può ancora essere “riesaminata” dalla Corte di giustizia solo “ove
sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto
comunitario siano compromesse” (articolo 225, comma 2, Trattato
di Roma). In questo unico caso eccezionale, quindi, anche a livello
comunitario è introdotto il triplo grado di giurisdizione.
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Statuto della Corte e regolamenti di procedura
In aggiunta alle norme contenute nel Trattato di Roma
(articoli 220-245), lo Statuto della Corte disciplina la
composizione ed il funzionamento dell'Istituzione.
Î Lo Statuto prevede anche alcune disposizioni applicabili
al Tribunale di primo grado e a quello della funzione
pubblica.
Î Lo Statuto è contenuto in un Protocollo allegato al
Trattato ed ha lo stesso valore giuridico di questo.
Î Ciascun organo giudiziario, poi, stabilisce il proprio
regolamento di procedura (che viene comunque
approvato dal Consiglio che vota a maggioranza
qualificata).
La Corte dei Conti
Sebbene non faccia parte del sistema giudiziario “CorteTribunale di primo grado-camere giurisdizionali” (chiamato ad
interpretare ed applicare il diritto della Comunità e, in maniera
più limitata, dell'Unione europea), anche la Corte dei Conti si
configura, oltre che come Istituzione comunitaria, come
organo giudiziario.
Istituita nel 1975, la Corte esercita il controllo finanziario sulle
altre Istituzioni comunitarie (il c.d. “controllo esterno”) come
previsto dall'articolo 246 del Trattato di Roma.
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La Corte dei Conti
Il controllo della
Corte ha ad oggetto
sia la legittimità e la regolarità delle entrate e
delle spese (c.d. controllo formale o di
legittimità)
che l'accertamento sulla sana gestione delle
finanze comunitarie (c.d. controllo sostanziale o
di merito).
La Corte dispone di importanti poteri di controllo ed indagine al
fine di adempiere la sua funzione.
Î Ad esempio, la Corte può controllare la documentazione ed
ordinare controlli in loco presso le sedi e gli archivi delle altre
Istituzioni e delle persone fisiche e giuridiche che ricevono, a
qualunque titolo, contributi a carico del bilancio comunitario.
La Corte dei Conti
All'esito del controllo, la Corte dei Conti produce una
dichiarazione di affidabilità dei conti esaminati che attesta
anche la legittimità e la regolarità delle complessiva
operazione controllata. La dichiarazione è presentata, ex
articolo 248, al Parlamento europeo e al Consiglio.
Di particolare rilievo, poi, è la competenza attribuita alla
Corte dall'articolo 248 (paragrafo 4, comma 4), vale a dire
quella di assistere il Parlamento europeo ed il Consiglio
nella loro attività di controllo sull'esecuzione del bilancio
comunitario.
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Riparto di competenze tra Corte di giustizia e
Tribunale di primo grado
La distribuzione delle competenze tra i due organi giudiziari non delinea
un completo ed organico sistema a doppio grado di giurisdizione.
Nonostante alcune apparenti similitudini, quindi, il sistema di
giurisdizione comunitaria resta differente dai sistemi giurisdizionali degli
Stati membri.
Î In alcuni casi, vi è la possibilità di un ricorso alla Corte avverso le
sentenze del Tribunale ma solo per motivi di diritto e non di fatto.
Î In altri casi, invece, la competenza è attribuita solo alla Corte.
Î Come già detto, poi, nel caso di decisioni emanate da una camera
giurisdizionale, sono possibili tre gradi di giudizio, sebbene
l'impugnativa dinanzi al Tribunale di primo grado sia solo per
motivi di diritto ed il riesame ulteriore dinanzi alla Corte della
decisione “di appello” del Tribunale sia ammessa solo in casi
eccezionali e per un solo motivo di legittimità.
Riparto di competenze tra Corte di giustizia e
Tribunale di primo grado
Mentre la Corte di giustizia ha una competenza generale (cioè è
competente per tutti i tipi di ricorso previsti dal Trattato di Roma), il
Tribunale di primo grado è competente solamente nei casi previsti
9 dall'art. 230 (controllo di legittimità degli atti comunitari ed
eventuale loro annullamento),
9 art. 232 (c.d. ricorso in carenza: “qualora, in violazione del trattato,
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si astengano
dal pronunciarsi, gli Stati membri, le altre Istituzioni ... [e] ogni
persona fisica o giuridica [che contesti all'Istituzione] di avere
omesso di emanare nei suoi confronti un atto” possono fare
ricorso),
9 art. 235 (controversie per il risarcimento dei danni per
responsabilità extracontrattuale della Comunità, cioè per i danni
cagionati dalle Istituzioni comunitarie o dai suoi agenti nell'esercizio
delle loro funzioni”),
9 art. 238 (clausole compromissorie contenute in contratti di diritto
pubblico o privato stipulati dalla Comunità o per conto di questa).
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Riparto di competenze tra Corte di giustizia e
Tribunale di primo grado
ƒ Le controversie ex articolo 236 (le controversie di lavoro tra la
Comunità ed i suoi agenti), originariamente attribuite alla Corte e
successivamente al Tribunale, sono, invece, attribuite oggi al
Tribunale della funzione pubblica.
ƒ Si noti, comunque, che nei ricorsi previsti dagli articoli 230 e 232
(ricorsi in annullamento ed in carenza) la competenza del Tribunale di
primo grado si ha solamente quando il ricorrente è una persona fisica
o giuridica. Ogni volta, infatti, che il ricorso sia presentato da uno
Stato membro, dalla BCE o da una Istituzione comunitaria la
competenza esclusiva è della Corte.
ƒ Sui ricorsi ex articolo 226-227 (procedura di infrazione contro gli Stati
membri per violazione del diritto comunitario), invece, è competente
solamente la Corte di giustizia.
ƒ La competenza pregiudiziale (o di rinvio) prevista dall'art.234 spetta
al Tribunale solo nelle materie specificamente determinate dallo
Statuto. Sul punto, invece, la Corte ha competenza generale.
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