Interventi a favore della conservazione dell`Orso bruno marsicano
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Consiglio Regionale Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano Relazione Signor Presidente, Colleghi Consiglieri, la presente proposta di legge, “Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano”, si pone l’obiettivo, tra le altre cose, di ridurre i conflitti tra le attività agricole e zootecniche anche non professionali e la presenza dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). Tra le specie faunistiche omeoterme maggiormente rappresentative della Regione Abruzzo, l’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), rappresenta sicuramente una priorità assoluta. L’attuale popolazione è stata caratterizzata da un prolungato periodo di isolamento che ne ha determinato una significativa differenziazione genetica e morfologica dalle popolazioni di orsi dell’arco alpino e del resto d’Europa, ed il suo status di conservazione rimane precario. L’Orso bruno marsicano, infatti, è una sottospecie a forte rischio di estinzione, la cui consistenza numerica, sebbene stabile negli ultimi anni, è stimata nel 2014 in 50 orsi (IF 95%: 45 - 69 orsi) ponendosi al di sotto della soglia minima di sopravvivenza nel lungo periodo, soprattutto considerato il limitato numero delle femmine attualmente presenti (Ciucci P. et al 2015). Attualmente l’areale della popolazione comprende il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise (PNALM) e le zone ad esso contigue per una superficie complessiva di circa 2.000 km2, ma anche in aree periferiche a tale comprensorio si registra periodicamente la presenza di individui erratici, con densità estremamente contenute. Tale più ampio areale di presenza si estende in una matrice di oltre 10.000 km2 di habitat idonei alla specie, compresi all’interno del territorio di 5 regioni e 12 province. Il numero estremamente ridotto degli esemplari che sopravvivono all’interno del PNALM, come dimostrato da numerosi studi, non può aumentare a causa delle elevate esigenze di spazio (home range) caratteristici della specie e, pertanto, la sopravvivenza a lungo termine di una popolazione vitale (MPV) del plantigrado è condizionata alla possibilità di espandere l’areale anche in altre aree protette ed in aree esterne alle stesse non oggetto di forme particolari di tutela. Nel caso dell’Orso marsicano la difficoltà di attuare una strategia comune e sinergica tra i vari Enti che, in maniera frammentaria, si occupano di gestione faunistica, viene colmata da alcuni Piani d’azione e Protocolli di seguito enumerati, i cui contenuti sono stati utilizzati ai fini della presente proposta legislativa: Il “Piano d’Azione nazionale per la tutela dell’Orso bruno marsicano” (AA.VV. – 2001, Quad.Cons.Natura. Min. Amb. e ISPRA); Il “Protocollo di intesa per l’attuazione delle azioni prioritarie per la tutela dell’Orso bruno”. Le presenti disposizioni assumono come riferimento: 2 1. Il“Piano d’Azione nazionale per la tutela dell’Orso bruno Marsicano” (AA.VV. – 2001, Quad.Cons.Natura. Min. Amb. e ISPRA) realizzato sulla base delle migliori conoscenze scientifiche sull’Orso bruno marsicano e di un ampio processo di partecipazione e discussione su obiettivi, metodi e azioni necessarie per garantire il miglioramento dello stato di conservazione della specie nell’Appennino centrale sottoscritto ed approvato dalla Regione Abruzzo con la D.G.R. 14.06.2010 n.469. 2. Il “Protocollo di intesa per l’attuazione delle azioni prioritarie per la tutela dell’Orso bruno” promosso dal Ministero dell’Ambiente e sottoscritto il 27 marzo 2014 dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise, dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal Ministero dell’Ambiente. 3. Le “Linee guida per le Regioni e le Province autonome in materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario: valutazione e rendicontazione ai sensi dell’ art. 17 della Direttiva “Habitat” 92/43/CCE” del MATTM. 4. Il D.P.R. 08/09/1997, n. 357 e ss.mm.ii. che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» e dalla direttiva 79/409/CE “Uccelli” e dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano assicurare per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di detto regolamento, tenendo in debita considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali. Le norme proposte attribuiscono risorse finanziarie specifiche per il rimborso e la prevenzione dei danni causati dalla specie all’esterno dei parchi, anche per gli agricoltori o allevatori non professionali, che in quanto tali, nelle zone montane, pur mantenendo attività residuali di coltivazione e allevamento di alto valore culturale ed ambientale, sono esclusi dai risarcimenti dei danni causati dalla fauna selvatica. Permettono, conseguentemente, una migliore compatibilità tra le esigenze di conservazione dell’Orso e le attività agricole e zootecniche residuali di montagna. Modificano la L.R. 10/2003, che disciplina le modalità di rimborso dei danni causati dalla fauna selvatica, al fine di aggiornarla, integrarla, renderla compatibile con le presenti disposizioni e ottimizzarne l’applicazione. Nell’allegato “A” della stessa Legge Regionale vengono pertanto escluse: specie inesistenti in Abruzzo e nell’ Appennino, come la Lince; specie molto elusive che non hanno mai apportato danni alle colture e agli animali domestici in Abruzzo ed in tutta l’Europa, come il Gatto selvatico; specie i cui danni alle colture ed animali domestici sono del tutto irrisori come il Tasso e, soprattutto, l’Aquila reale. Al contrario, vengono inserite, considerato che non sono presenti, specie protette, o non cacciabili, che causano danni alle colture e agli animali domestici regolarmente, come l’Istrice, il Capriolo e lo Storno, o, in forma più occasionale e meno frequente, la Faina e la Donnola. Queste modifiche si rendono necessarie anche in considerazione delle difficoltà di accertamento e/o la rarità o irrisorietà dei danni apportati da altre specie ed i relativi contenziosi in merito agli accertamenti dei danni che ne possono derivare, nonché la necessità di carattere generale di ridurre le spese per il rimborso di danni dubbi o di entità minima, si ritiene pertanto opportuno evitare l’inserimento in allegato di un elenco inutile o eccessivo di specie. 3 Riguardo alle limitate risorse finanziarie, disponibili per il ristoro dei danni al patrimonio zootecnico e alle colture e del conseguente ripetersi di ritardi o mancati pagamenti per i danni subiti dagli allevatori, le norme proposte provvedono ad una modifica ed integrazione dei commi 1 e 4 dell’ Articolo 4 della L.R. 10/2003 finalizzata ad evitare i risarcimenti nei casi di predazioni a carico di bestiame non allevato o custodito nel rispetto della normative vigenti. Il rigoroso rispetto delle norme vigenti per gli allevamenti zootecnici, tra le quali deve essere segnalata la recente entrata in vigore della L. R. 04.01.2014, n.3 Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo, per essere ammessi al risarcimento, è finalizzato, inoltre, a ridurre ogni possibilità di trasmissione di malattie da parte del bestiame all’Orso che possono, come dimostrato recentemente nel caso di un esemplare contagiato da Tubercolosi bovina, determinare la morte del plantigrado. Per le motivazioni elencate nella presente relazione, si esclude la specie Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) tra quelle inserite nell’Allegato A) della L.R. 10/2003. Inoltre, con questa proposta di legge, si uniformano i procedimenti di accertamento e risarcimento del danno sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, tra la presente norma e la citata L.R. 10/2003; si recepisce l’attuazione dei Piani e Linee Guida sopra richiamate per quanto relativo alla specie Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus); si prevedono, altresì, il concorso alla copertura delle spese per la attuazione di attività di monitoraggio all’esterno dei parchi nazionali, dove attualmente non vengono realizzate, con la conseguente carenza di informazioni indispensabili per la tutela della specie e per la corretta istruttoria delle procedure di Vinca, così come richiamate dalla procedura d’indagine EU Pilot 6730/14/ENVI – Attuazione della Direttiva 92/43/CEE di cui alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. DPE 3253 P-4.22.17.4.5 del 27/03/2015. RELAZIONE ALL’EMENDAMENTO INTEGRALMENTE SOSTITUTIVO (Approvato dalla 3^ Commissione) Tra le specie faunistiche maggiormente rappresentative della Regione Abruzzo, l’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus), rappresenta sicuramente una priorità assoluta. L’attuale popolazione è stata caratterizzata da un prolungato periodo di isolamento che ne ha determinato una significativa differenziazione genetica e morfologica dalle popolazioni di orsi dell’arco alpino e del resto d’Europa ed il suo status di conservazione rimane precario. Attualmente, l’areale comprende il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise (PNALM) e le zone ad esso contigue per una superficie complessiva di circa 2.000 km2. Si registra, sempre più spesso, in aree più periferiche a tale comprensorio, la presenza di plantigradi erranti, come chiaramente emerge dai sempre più frequenti avvistamenti, riportati anche dai mezzi di comunicazione. La presente proposta di legge, “Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano”, si pone l’obiettivo, tra le altre cose, di ridurre i conflitti tra chi esercita le attività agricole e zootecniche non professionali e la presenza dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus). Le norme proposte attribuiscono risorse finanziarie specifiche per il rimborso e la prevenzione dei danni causati dalla specie all’esterno dei parchi, esclusivamente per gli agricoltori o allevatori non professionali che, nelle zone montane, pur mantenendo attività residuali di coltivazione e allevamento di alto valore culturale ed ambientale, sono esclusi, 4 ad oggi, dai risarcimenti dei danni causati dalla fauna selvatica. Questo progetto di legge si propone, conseguentemente, di favorire una migliore compatibilità tra le esigenze di conservazione dell’Orso e le attività agricole e zootecniche residuali di montagna. L’articolo 1 individua come priorità della Regione Abruzzo la conservazione dell’Orso bruno marsicano nel quadro della strategia europea e nazionale per la biodiversità e, pertanto, favorisce e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, la tutela della specie in tutto il territorio regionale. Inoltre, mira a ridurre i conflitti, favorendo la coesistenza tra la presenza dell’Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) e le popolazioni residenti. Riconosce, infine, la specie Orso bruno marsicano come animale simbolo regionale. L’articolo 2 stabilisce che la Regione Abruzzo provvede, determinandone i criteri, all’indennizzo dei danni causati dall’Orso nelle aree esterne ai parchi nazionali e regionali, esclusivamente, nei confronti di coloro che non sono in possesso della qualifica IAP (Imprenditore Agricolo Professionale). L’articolo 3, al fine di sensibilizzare le popolazioni residenti ad una corretta convivenza, stabilisce che la Regione partecipa alle iniziative volte alle attività di formazione e gestione contenute nel piano di azione nazionale per la tutela dell’Orso. L’articolo 4 determina criteri stringenti circa l’individuazione delle priorità di spesa, nei limiti degli stanziamenti annuali, relativamente a: indennizzo dei danni alle colture e al patrimonio zootecnico; prevenzione dei danni alle colture e al patrimonio zootecnico; gestione delle attività finalizzate alla sensibilizzazione e riduzione dei conflitti tra le popolazioni residenti e l’Orso bruno marsicano. L’articolo 5 attribuisce alla Giunta regionale il compito di redigere un programma annuale di intervento che individui, a seconda delle necessità del momento, le priorità sancite dall’articolo 4, nonché i casi di esclusione e limitazione di utilizzo delle risorse. La Giunta, inoltre, definisce le modalità, le procedure e i criteri necessari alla concessione dei contributi. L’articolo 6 prevede il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. L’articolo 7 istituisce il fondo regionale per la conservazione dell’Orso bruno in cui possono confluire risorse derivanti, tra l’atro, da donazioni e liberalità di carattere pubblico e privato. L’articolo 8 è la norma finanziaria che determina, per l’annualità 2016, la somma di euro 30.000,00. L’articolo 9 è l’entrata in vigore della norma. RELAZIONE DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE La 3^ Commissione consiliare “Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive” ha esaminato il progetto di legge n. 154/2015 di iniziativa dei Consiglieri Lorenzo Berardinetti - Dino Pepe – Donato Di Matteo e Sandro Mariani, recante “Interventi a favore della conservazione dell’Orso bruno marsicano” nel corso delle sedute tenutesi nei giorni 18/11/2015, 20/4/2016 e 27/4/2016. Sono stati ascoltati in audizione il Presidente regionale Giuseppe Di Marco dell’Associazione Legambiente Abruzzo, il Presidente Domenico D’Aurora dell’Associazione Dalla Parte dell’Orso, i rappresentanti del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise Antonio Carrara e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Domenico Nicoletti. 5 Suggerimenti sono pervenuti dall’Associazione Salviamo l’Orso con nota prot. n. 24775 del 19/11/2015 e dall’Associazione WWF Italia Onlus, Abruzzo con nota prot. n. 24749 del 18/11/2015. Il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio ha trasmesso con note prot. n. 25030 del 20 novembre 2015 e n. 8018 del 4 aprile 2016 le relative schede per l’istruttoria finanziaria ed il Servizio Legislativo, Qualità della legislazione e Studi con nota prot. n. 24750 del 18 novembre 2015 ha trasmesso, altresì, la scheda per l’istruttoria legislativa. La 1^ Commissione consiliare “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” nella seduta straordinaria del 4 aprile 2016, ha espresso parere finanziario favorevole a maggioranza dei presenti sull’art. 10 (Disposizioni finanziarie), così come riformulato dall’emendamento a firma dei Consiglieri Berardinetti e Mariani, trasmesso a questa Commissione per gli adempimenti di competenza. Nella seduta del 27 aprile 2016, la Commissione ha proceduto all’esame finale del progetto di legge al quale sono stati presentati numero 1 emendamento integralmente sostitutivo del testo, che recepisce, tra l’altro, l’emendamento relativo alle Disposizioni finanziarie sopracitato. Nel corso dei lavori della medesima seduta, sono stati presentati numero 3 sub emendamenti all’emendamento integralmente sostitutivo che, posti in votazione, sono stati approvati come segue: o i sub emendamenti nn. 1-2 sono stati approvati a maggioranza dei presenti. Hanno votato a favore: Berardinetti, Olivieri, Balducci, Paolini. Si sono astenuti i Consiglieri Mercante, Ranieri + delega del Consigliere Smargiassi, Febbo, Iampieri e Sospiri; o il sub emendamento n. 3 è stato approvato a maggioranza dei presenti. Hanno votato a favore: Berardinetti, Olivieri, Balducci, Paolini, Febbo, Iampieri e Sospiri. Si sono astenuti i Consiglieri Mercante, Ranieri + delega del Consigliere Smargiassi. La Commissione, di conseguenza, ha approvato a maggioranza dei presenti il testo del progetto di legge, così come modificato. Hanno votato a favore: Berardinetti, Olivieri, Balducci, Paolini. Si sono astenuti i Consiglieri Mercante, Ranieri + delega del Consigliere Smargiassi, Febbo, Iampieri e Sospiri. Pertanto si propone al Consiglio regionale: - di approvare l’allegato progetto di legge n. 154/2015, così come modificato, di iniziativa dei Consiglieri Berardinetti – Pepe – Di Matteo – Mariani.
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