sintesi contrattuale per colf e badanti - validita` 8
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sintesi contrattuale per colf e badanti - validita` 8
SINTESI CONTRATTO LAVORO DOMESTICO - VALIDITA’ 1.3.2007 - 28.2.2011 (la sintesi non esaurisce tutti i contenuti del CCNL) MALATTIA Anzianità di servizio Conservazione del posto per 365 giorni decorrenti dall’evento Periodo massimo indennizzabile per anno solare dall’evento Fino a 6 mesi Da 6 a 24 mesi 10 giorni di calendario 45 giorni di calendario 8 giorni 10 giorni Trattamento economico a totale carico del datore di lavoro > 50% fino al 3° giorno consecutivo > 100% dal 4° giorno in poi Della retribuzione globale di fatto, Oltre 24 mesi 180 giorni di calendario 15 giorni compreso vitto alloggio, se goduto La retribuzione giornaliera è di 1/30 del valore mensile. Serve il certificato medico. L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il datore di lavoro. INFORTUNIO SUL LAVORO Conservazione posto di lavoro per 365 giorni decorrenti dall’evento Trattamento economico > 100% per il giorno dell’infortunio e i successivi 3, a totale carico datore di lavoro, della retribuzione globale di fatto compreso vitto alloggio, se goduto. > 60% per i successivi giorni fino a guarigione, carico INAIL, calcolati sulla retribuzione giornaliera convenzionale. La retribuzione giornaliera è di 1/30 del valore mensile. La denuncia d’infortunio va presentata all’INAIL dal Datore di lavoro entro 2 giorni dall’evento, col certificato medico. Per infortuni fino a 3 giorni non occorre presentarla. L’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisce normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il datore di lavoro. > 10 giorni di calendario, fino a 6 mesi d’anzianità > 45 giorni di calendario, da 6 a 24 mesi d’anzianità > 180 giorni di calendario, oltre i 24 mesi d’anzianità MATERNITA’ Astensione obbligatoria indennizzabile > 2 (1) mesi prima del parto > 3 (4) mesi dopo il parto Indennità di maternità Divieto di licenziamento Pagata dall’INPS con 80% della Da inizio gravidanza, retribuzione convenzionale a purché intervenuta durante condizione che siano versati 52 il rapporto di lavoro, fino al L’astensione facoltativa alla lavoratrice contributi settimanali nei 2 anni termine dell’astensione NON è dovuta, ma può chiederla il padre precedenti o 26 nel precedente obbligatoria (Art. 24) La domanda va presentata direttamente all’INPS, tramite il patronato INCA-CGIL CONTRIBUTI INPS 2009 (rivalutati annualmente) (versati dal 1 al 10 del trimestre successivo cui si riferiscono) Retribuzione oraria effettiva Fino a 24 ore settimanali Fino a 7,17 € ora Oltre 7,18 fino a 8,75 € ora Oltre 8,75 € ora Più di 24 ore settimanali Retribuzione Contributo convenzionale orario con Cuaf Euro 6,36 7,15 8,75 4,62 1,33 1,50 1,83 0,97 Euro (0,32) (0,36) (0,44) (0,23) Contributo orario senza Cuaf (tra coniugi o parenti e affini conviventi entro il terzo grado) 1,33 1,50 1,83 0,96 Euro (0,32) (0,36) (0,44) (0,23) Si versano per trimestre solare tramite bollettino postale. Tra parentesi la parte a carico del lavoratore. Il contributo INPS è sempre orario, pertanto, in caso di retribuzione mensile, occorre ricondurlo all’importo orario, dividendo la paga mensile per il numero di ore retribuite nel mese. La retribuzione oraria effettiva (da usare fino a 24 ore settimanali) si ottiene sommando le quote orarie di: paga, vitto alloggio (per conviventi) e 13°. Es: 7,00 di paga oraria + 0,80 (4,896X26giorni :160 ore/mese) quota oraria di vitto e alloggio + 0,65 (7,00+0,80:12 mesi) quota oraria di tredicesima = 8,45 (7,00+0,80+0,65). Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 - Mestre 1 Per calcolare i contributi trimestrali si moltiplica il n° di ore retribuite settimanali per il n° di settimane contenute nel trimestre riferite a ciascun sabato (le ore successive all’ultimo sabato del trimestre vanno considerate nel successivo) per il contributo orario. Es: 30 ore X 13 set. X 0,97 = 378,30 Euro. Il Datore trattiene la quota a carico del lavoratore: 30 ore X 13 set. X 0,23 = 89,70 Euro. Per il versamento si usa un unico bollettino, diventano due in caso di modifica salariale nel trimestre che comporti variazione di fascia retributiva, oppure di orario (+/-24). Non si versano contributi per giorni di: maternità, infortunio carico Inail, malattia non retribuita, aspettativa e assenze non retribuite. Il contributo senza CUAF è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado e convivente col datore di lavoro. (PARENTI: nonni, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti. AFFINI: suoceri, generi, nuore, cognati e coniugi dei nipoti) I contributi versati valgono per: pensione, disoccupazione, maternità, assistenza sanitaria, assegno nucleo familiare, infortunio. Sono deducibili dai redditi sia del datore, sia del lavoratore. TABELLE RETRIBUTIVE: dal 1.1.2009 – (rivalutati annualmente) CONVIVENTI Tabella A Tabella B Orario ridotto 30 ore D Super D Tempo pieno 54 ore 1.087,27 1.035,50 C Super 880,17 C 828,40 LIVELLI TABELLA C Non conviventi TABELLA D Assistenza notturna TABELLA E Solo attesa Paga oraria 40 ore Fascia oraria 20 - 8 Fascia oraria 21 - 8 7,35 1.250,37 non autosufficiente TABELLA – F INDENNITA’ SOSTITUTIVA DI VITTO E ALLOGGIO Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale 1,709 1,709 1,478 4,896 7,04 B Super 776,62 6,10 600,59 543,64 1.012,20 non autosufficiente 5,80 5,49 598,01 (cifra unica) 893,12 autosufficiente B 724,85 517,75 5,18 A Super 673,07 4,87 A 569,52 4.14 Al lavoratore, convivente ridotto, sarà corrisposta la retribuzione intera prevista dalla tabella B, qualunque sia l’orario di lavoro nel limite massimo delle 30 ore settimanali, compresa l’indennità di vitto e alloggio completa. Paga giornaliera = paga mensile diviso 26 (30 se di calendario) Ore mensili = orario settimanale X 52 : 12 mesi. Retribuzione mensile = Retribuzione oraria X ore lavorate settimanali X 52 : 12 + valore vitto e alloggio se goduto. Retribuzione giorni lavorati = paga mensile diviso 26 X giorni lavorati. Divisori fissi: conviventi a 54 ore = 234. Non conviventi a 40 ore = 173. PERMESSI RETRIBUITI: solo per visite mediche documentate Tipo di prestazione Lavoratori conviventi tempo pieno 54 ore settimanali Lavoratori conviventi orario ridotto 30 ore settimanali Lavoratori non conviventi con più di 30 ore settimanali Lavoratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali Ore anno 16 ore 12 ore 12 ore 12 ore riproporzionate (12:30 =X:ore) Per lutto familiare entro ||° grado spettano 3 giorni lavorativi retribuiti. Per la nascita del figlio 2 giorni retribuiti. SCATTI DI ANZIANITA’ Quantità Valore Massimo 7 biennali 4% sul minimo contrattuale Non sono assorbibili da eventuali retribuzioni superiori ai minimi. Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 - Mestre 2 PERIODO DI PROVA – PREAVVISO - DIMISSIONI Periodo di prova per livelli > 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli D e D super Preavviso con 25 ore o più fino 5 anni di servizio: 15 giorni di calendario (7,5 giorni se dimissioni) Preavviso con 25 ore o più oltre 5 anni di servizio: 30 giorni di calendario (15 giorni se dimissioni) > 8 giorni di lavoro effettivo per i restanti livelli Preavviso con meno 25 ore: Preavviso con meno 25 ore: fino 2 anni di servizio oltre 2 anni di servizio 8 giorni di calendario 15 giorni di calendario Non applicabile L. 108/1990 sui licenziamenti individuali. Il preavviso è dovuto anche in caso di decesso del datore di lavoro. In caso di dimissioni per giusta causa è dovuta l’indennità di mancato preavviso. LAVORO STRAORDINARIO Art.16 Definizione Tipologia Maggiorazione Ore eccedenti l’orario giornaliero o settimanale, cioè: Diurno (dalle ore 6 alle 22) 25% >10 e 54 ore per convivente totale Notturno (dalle ore 22 alle 6) 50% >30 ore per convivente ridotto Domenica e Festività 60% > 8 e 40 ore per i non conviventi Dalle 6 alle 22-da 40 a 44 ore 10% Le maggiorazioni sono calcolate sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto (art.16 co.3) Eventuali ore lavorate oltre l’orario stabilito per convivente ridotto, vanno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se prestate entro le fasce 6.00-14.00 e 14.00-22.00, con le maggiorazioni riportate in tabella per ciascuna tipologia se collocate fuori dalle fasce (art.15 co.2 ultimo capoverso). Le ore supplementari sono retribuite con la paga globale di fatto senza maggiorazioni. LAVORO NOTTURNO Definizione Ore prestate dalle 22 alle 6 Maggiorazione 20% La maggiorazione del 20% non spetta al personale non infermieristico assunto per prestazioni discontinue d’assistenza notturna o prestazioni esclusivamente d’attesa, per i quali sono stabiliti appositi minimi contrattuali, vedi tabelle D, E. LAVORO FESTIVO Definizione domenica, festività nazionali e SS. Patrono Maggiorazione 60% Calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto, compreso vitto alloggio, se goduto. FERIE Numero giorni Calcolo della retribuzione per ogni giorno di ferie >In caso di conviventi e retribuzione mensile: aggiungere alla paga l’indennità vitto 26 giorni lavorativi alloggio e dividere per 26 {850,00+124,10(4,773x26) = 974,10:26 = 37,47} indipendentemente >In caso di retribuzione oraria: le ore retribuite nel mese precedente diviso 26, dalla durata moltiplicato per la paga oraria comprensiva di vitto alloggio (se goduto) {54 ore nel dell’orario mese precedente (12 ore sett. x 4 sett. e due giorni) : 26 = 2 (ore per ogni giorno di lavoro di ferie) x 8,43 (retribuzione oraria comprensiva di vitto e alloggio) = 16,86} Maturano in dodicesimi in base ai mesi di effettivo servizio per frazioni pari o superiori a 15 giorni e anche durante le assenze per maternità obbligatoria, malattia, infortunio, congedo matrimoniale. 13a MENSILITA’ Quando va corrisposta Retribuzione da corrispondere > In caso di paga mensile: Una mensilità della retribuzione globale di fatto, A Natale o entro dicembre compreso vitto alloggio, se goduto. > In caso di paga oraria: paga oraria x le ore settimanali x 52 : 12 Matura in dodicesimi in base ai mesi del rapporto di lavoro per frazioni pari o superiori a 15 giorni, ed anche durante assenze per: malattia, infortunio, maternità, nei limiti della conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Non matura per aspettative, assenze e permessi non retribuiti. Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 - Mestre 3 TFR - Trattamento di fine rapporto Divisore La base di calcolo fisso Rivalutazione annuale L’1,5% + il 75% dell’indice ISTAT sul costo della vita La retribuzione annuale compreso il valore economico di vitto e alloggio 13,5 (escluso lo straordinario) Matura per frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni. Anticipazioni Il 70% del maturato, una volta l’anno, o mensilmente se concordato tra le parti ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO SETTIMANALE E RIPOSO: Art. 15 Tipo di prestazione Orario giornaliero CONVIVENTE TOTALE 10 ore non consecutive Interamente collocate: CONVIVENTE >dalle 6.00 alle 14.00 RIDOTTO >dalle 14.00 alle 22.00 Solo i livelli: B - B Super - C >10 ore su 3 giorni sett. NON CONVIVENTI 8 ore non consecutive Orario Riposo Riposo giornaliero settimanale settimanale 11 ore consecutive 36 ore divise in: (di norma la notte) 54 ore > 24 la domenica 2 ore non retribuite (nel pomeriggio) > 12 altro giorno 30 ore 11 ore 30 ore 11 ore 2 ore non retribuite 40 ore ?? Impegno settimanale su 6 giorni (la domenica, o altro giorno concordato, riposo) ?? Da concordare ?? su 5 o 6 giorni La collocazione dell’orario di lavoro è fissata: dal Datore per il personale convivente a servizio intero entro i limiti giornalieri e settimanali, è concordata fra le parti per i conviventi a servizio ridotto. In caso di prestazioni di lavoro nelle 12 ore di riposo non domenicale, saranno retribuite con la paga globale di fatto maggiorazione del 40%. Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 - Mestre 4 INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI - RETRIBUZIONI - MANSIONI Nuovi livelli D super D C super C B super Tabella (A) CONVIVENTI Tempo pieno 54 ore settimanali Minimi dal 1/1/2009 1.087,27 + 153,12 d’indennità Tabella (B) CONVIVENTI Orario ridotto 30 ore settimanali Minimi dal 1/1/2009 Tabella (C) NON CONVIVENTI Paga oraria 40 ore settimanali Minimi dal 1/1/2009 7,35 1.035,50 + 153,12 d’indennità 7,04 880,17 6,10 828,40 600,59 5,80 776,62 543,64 5,49 B 724,85 517,75 5,18 A super 673,07 4,87 A 569,52 4,14 Profili - Mansioni Sintesi delle esemplificazioni Assistente a persone non autosufficienti (formato) comprese le esigenze di vitto e pulizia della casa, direttore di casa, in possesso di specifico diploma Collaboratori familiari in possesso dei necessari requisiti professionali, con responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento, amministratore beni di famiglia, capo cuoco, capo giardiniere, istitutore Assistenza a persone non autosufficienti (non formato) attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti Collaboratori familiari con specifiche conoscenze teoriche e pratiche, cuoco Assistenza a persone autosufficienti (anziani o bambini) comprese esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti Collaboratori familiari a livello esecutivo, con necessaria esperienza, per lavori relativi al normale andamento della vita familiare, pulizie, lavanderia, stireria Addetti alla compagnia a persone autosufficienti, senza alcuna prestazione di lavoro, baby sitter per vigilanza occasionale/saltuaria in assenza dei familiari Collaboratori familiari generici, senza esperienza, non addetti all’assistenza di persone, con meno di 12 mesi d’esperienza, addetti alle pulizie, lavanderia, stalliere, aiuto cucina, operaio comune Note: Nei livelli (A-B-C-D) troviamo gli addetti al servizio familiare (la casa). Nei livelli Super gli addetti all’assistenza a persone, auto o non autosufficienti. Per un giusto inquadramento, definire prima: se è convivente o non, se è al servizio familiare o alla persona da assistere, se auto o non autosufficiente. La non autosufficienza è documentata: dalla legge 104/92, della commissione prima istanza e dal medico di base attestante che l’assistito non è in grado di svolgere le normali attività della vita quotidiana, es. assumere alimenti, funzioni fisiologiche, igiene personale, deambulare, indossare indumenti. Si può rinunciare a dichiarare la non autosufficienza, rinunciando ai relativi benefici fiscali e assistenziali. Il rapporto di convivenza (tab. A e B) è riferito alla persona assistita (Badato) e non al datore di lavoro qualora i due non coincidano, criterio sostanziale. I conviventi a tempo pieno, addetti all’assistenza a persone non autosufficienti, sono inquadrati nei livelli: C super e D super. I conviventi a tempo pieno, addetti all’assistenza a persone autosufficienti, sono inquadrati nei livelli: A super (compagnia) e B super. I conviventi a tempo pieno, addetti al servizio familiare (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: A, B, C, D. I conviventi ad orario ridotto, addetti all’assistenza a persone autosufficienti, sono inquadrati nel livello: B super, entro fasce orarie 6/14-14/22-3g/settim. I conviventi ad orario ridotto, addetti al servizio familiare (non alla persona), sono inquadrati nei livelli: B e C, entro fasce orarie 6/14-14/22-3g/settimana. Nei rapporti di convivenza a tempo pieno e ridotto, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione mensile intera, fissata per ciascun livello. Per i non conviventi (retribuzione oraria) sono possibili solo i valori della tab. C, fino a un massimo di 40 ore settimanali. Ciascuna combinazione determina: l’orario settimanale applicabile (convivente orario pieno o ridotto - non convivente ad ore); lo stipendio (mensile, orario); la possibilità di beneficiare delle deduzioni fiscali per non autosufficienti (livelli C super e D super); ottenere a certe condizioni (reddito Isee, sanitarie, orario) i benefici dell’assegno regionale di cura (Veneto) per chi assiste in casa persone non autosufficienti (livelli C super e D super). Caaf Cgil Nordest via Peschiera, 5 - Mestre 5
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