TRIPLICE ALLEANZA - Firmata a Vienna il 20 maggio 1882
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TRIPLICE ALLEANZA - Firmata a Vienna il 20 maggio 1882, stabiliva: l'intervento tedesco a favore dell'Italia o quello italiano a favore della Germania in caso di attacco francese; l'intervento delle parti contraenti in caso di attacco di due o più grandi potenze a uno degli Stati firmatari; la benevola neutralità degli alleati nel caso che uno di essi si fosse trovato impegnato in una guerra in condizioni diverse da quelle sopra descritte. Al testo seguiva poi una dichiarazione di ispirazione italiana (caduta nel 1896) in cui si precisava che il trattato non avrebbe dovuto mai essere rivolto contro l'Inghilterra. Negoziata in condizioni assai sfavorevoli, l'alleanza non era molto vantaggiosa per l'Italia e nei successivi rinnovi (1887, 1891, 1896, 1902, 1907, 1912) furono perciò introdotti notevoli emendamenti che la resero più conforme agli interessi italiani. Scoppiata la prima guerra mondiale, l'Italia dichiarò la propria neutralità in base all'articolo 3 del trattato che imponeva l'aiuto reciproco solo in caso di aggressione di un alleato da parte di due potenze e il 3 maggio 1915 denunciò il patto accusando l'Austria di non aver osservato le clausole che le imponevano consultazioni e compensi nei confronti dell'Italia in caso di mutamento dello statu quo nei Balcani. (Sapere.it) PRIMO TRATTATO DETTO DELLA TRIPLICE ALLEANZA (20 maggio 1882) Le LL.MM. l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc…e Re Apostolico di Ungheria, l'Imperatore di Germania e Re di Prussia, e il Re d'Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace generale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò stesso il mantenimento intatto dell'ordine sociale e politico nei loro Stati rispettivi, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell'Europa. Art. 1. Le Alte Parti contraenti si promettono mutualmente pace ed amicizia, e non entreranno in nessuna alleanza od impegno diretto contro alcuno dei loro Stati. Esse si impegnano a venire ad uno scambio di idee sulle questioni politiche ed economiche di indole generale che potessero presentarsi, e si promettono inoltre il oro mutuo appoggio nel limite dei loro propri interessi. Art. 2. Nel caso che l'Italia, senza provocazione diretta da parte sua, fosse per qualunque motivo attaccata dalla Francia, le due altre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata aiuto e assistenza con tutte le loro forze. Questo stesso obbligo incomberà all'Italia nel caso di una aggressione, non direttamente provocata, della Francia contro la Germania. Art. 3. Se una o due delle Alte Parti contraenti, senza provocazione diretta da parte loro, venissero ad essere attaccate e a trovarsi impegnate in una guerra con due o più grandi Potenze non firmatarie del presente trattato, il "casus foederis1" si presenterà simultaneamente per tutte le Alte Parti contraenti. Art. 4. Nel caso che una grande Potenza non firmataria del presente trattato minacciasse la sicurezza degli Stati di una delle Alte Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costretta a farle guerra, le due altre Parti si obbligano ad osservare verso la loro alleata una neutralità benevola. In questo caso ciascuna di esse si riserba la facoltà di prendere parte alla guerra, se lo giudichi opportuno, per fare causa comune con il suo alleato. Art. 5. Se la pace di una delle Alte Parti contraenti venisse ad essere minacciata nelle circostanze previste dagli articoli precedenti, le Alte Parti contraenti, si concerteranno in tempo utile sulle misure militari da prendere in vista di una eventuale cooperazione. Esse s'impegnano fin da ora, in ogni caso di partecipazione comune ad una guerra, a non concludere né armistizio né pace né trattato, che di comune accordo fra di loro. Art. 6. Le Alte Parti contraenti si promettono scambievolmente il segreto sul contenuto e sull'esistenza del presente trattato. Art. 7. Il presente trattato resterà in vigore durante lo spazio di cinque anni, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche. Art. 8. Le ratifiche del presente trattato saranno scambiate a Vienna entro un termine di tre settimane o prima se potrà farsi. 1 Casus foederis è una locuzione latina che significa "caso dell'alleanza". Indica la circostanza per la quale diventa obbligatorio l'intervento di uno dei firmatari di un'alleanza militare a fianco di un altro.
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