CODEX ALIMENTARIUS E BIOTECNOLOGIE Valutazioni sulla
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CODEX ALIMENTARIUS E BIOTECNOLOGIE Valutazioni sulla
CODEX ALIMENTARIUS E BIOTECNOLOGIE Valutazioni sulla seconda task force dedicata ai cibi derivati dalle biotecnologie, a seguito dell'approvazione delle deliberazioni ad opera della plenaria della Commissione Codex alimentarius∗ di Luca Colombo Fondazione Diritti Genetici [9 luglio 2008] Dal 30 giugno al 5 luglio 2008 si è tenuta a Ginevra la 31° sessione plenaria della Commissione Codex Alimentarius (CCA), che ha portato a compimento l'iter di approvazione dei lavori realizzati nel corso della seconda Task Force del Codex Alimentarius consacrata al tema dei cibi derivati dalle biotecnologie. La seconda Task Force fu avviata nel 2004 con decisione della XXVII° CCA con l’obiettivo di sviluppare linee guida per la realizzazione della valutazione del rischio di alimenti derivati da animali con DNA ricombinante, linee guida per la realizzazione della valutazione del rischio di alimenti derivati da piante con DNA ricombinante modificate per benefici nutrizionali o sanitari e linee guida per la valutazione del rischio di presenze di basso livello di materiali GM in cibi derivanti da autorizzazione asincrona1. Nella riunione tenutasi a Roma dal 30 giugno al 7 luglio 2003, la XXVI° Commissione del Codex aveva all’epoca recepito le risultanze del lavoro quadriennale del primo ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on Foods Derived from Biotechnology, raggiungendo un accordo sulle procedure necessarie per valutare la sicurezza dei cibi derivati da piante transgeniche2 e sui principi per la realizzazione dell’analisi di rischio degli alimenti geneticamente modificati3. ∗ Il Codex Alimentarius è un organismo creato nel 1963 da due Agenzie delle Nazioni Unite (Fao e Oms) alle quali risponde istituzionalmente con il mandato di elaborare un corpo di norme relative a produzione e commercio di alimenti, al fine di elevare le garanzie igienico-sanitarie per i consumatori e di definire un set armonico di standards che agevoli il commercio internazionale di alimenti. Alla Commissione del Codex Alimentarius, il cui segretariato è ospitato a Roma presso la Fao, aderiscono 170 paesi. Al suo interno è stata istituita, tra le altre, la Task Force dedicata ai cibi derivati dalle biotecnologie. 1 Codex Alimentarius Commission twenty-ninth session Geneva, Switzerland, 3- 8 july 2006 Report of the fifth session of the Codex ad hoc intergovernmental task force on foods derived from biotechnology Chiba, Japan, 19-23 September 2005 2 CAC/GL 45-2003 Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-dna plants 3 CAC/GL 44-2003 Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology La 31° sessione della CCA del 2008 formalizza così le deliberazioni assunte nel corso del terzo meeting del secondo round della Task Force, tenutosi a Chiba (Giappone) dal 24 al 28 settembre 2007. Al meeting giapponese hanno partecipato 52 paesi membri, 4 organizzazioni intergovernative e 13 organizzazioni non-governative (di cui solo 2 di interesse pubblico, mentre le altre rappresentavano lobby industriali riconosciute come NGOs dai criteri di accreditamento delle organizzazioni internazionali). La Plenaria della CCA ha così ratificato i tre documenti licenziati al termine del meeting giapponese: o Sicurezza degli alimenti derivanti da animali transgenici (o da DNA ricombinante, rDNA) o Due allegati alle linee guida sulle piante transgeniche (linee guida per la realizzazione di valutazione di sicurezza degli alimenti derivati da piante con DNA ricombinante modificate per benefici nutrizionali o sanitari e linee guida per la valutazione del rischio di presenze di basso livello di materiali GM in cibi derivanti da autorizzazione asincrona) Linee guida per animali con DNA ricombinante Le "Linee guida per la condotta di valutazione di rischio per cibi derivati da animali con DNA ricombinante" sono state approvate con un ampio consenso. Le linee guida sugli animali transgenici non differiscono sostanzialmente da quelle relative alle piante transgeniche che il Codex ha adottato nel 2003, con l'ovvia differenziazione nelle parti specifiche legate alla fisiologia vegetale o animale: questo vale anche per la discussa questione dei marcatori antibiotici e della possibilità che insorgano resistenze da parte di microrganismi patogeni, su cui è stata anche convocata una Expert Consultation WHO/FAO. La expert consultation ha analizzato la questione dei geni marcatori e della tecnologia per la loro rimozione (p.e. gene excision repair systems) e ha valutato che sono carenti i dati relativi alla dimostrazione della loro sicurezza d'uso. La decisione assunta dalla Task Force del Codex, sulla scorta del lavoro della Expert Consultation, è stata di non avere argomenti definitivi a supporto della richiesta di rimuovere i paragrafi dedicati ai geni marcatori dal documento sulle linee guida sugli animali transgenici. D'altronde, gli stessi paragrafi sono riportati nelle linee guida sugli alimenti derivati da piante transgeniche, anche se va ricordato che sono intercorsi 5 anni fra l'approvazione delle due linee guida e l'avanzamento scientifico avrebbe permesso un lavoro di analisi e deliberazioni più raffinati. Allegato alle linee guida Codex sui cibi derivati da piante transgeniche modificati per i loro benefici nutrizionali o sanitari Il secondo documento approvato è stato frutto di una bozza prodotta da un gruppo di lavoro ospitato dal Canada ed è costituito da un testo molto sintetico che in sostanza indica cosa si dovrebbe fare in aggiunta a quanto già previsto dalle linee guida sulle piante transgeniche, in caso di variazioni del quadro nutrizionale di un alimento vegetale. Ad esempio, includere dei livelli massimi di assunzione di un nutriente o altre “related substances” che si intendono incrementare in un alimento, o determinare la biodisponibilità di qualsiasi nutriente aggiuntivo, “related substances” o sostanza indesiderata che possano essere contenuti in un cibo. Questo allegato non è stato oggetto di particolari tensioni fra le parti negoziali, anche perché il gruppo di lavoro aveva stabilito che l'allegato non avrebbe trattato la valutazione dei benefici presuntivamente prodotti da questi novel foods, né i claims sanitari che li avrebbero accompagnati, temi altamente conflittuali. Due maggiori controversie hanno contrassegnato questo negoziato: il paragrafo relativo agli studi animali (in particolare per verificare eventuali impatti conseguenti all'alterazione delle vie metaboliche finalizzata a conseguire maggiori contenuti di un particolare composto) e il concetto secondo il quale la pianta modificata a fini sanitari o nutrizionali non deve essere nutrizionalmente peggiore per il consumatore rispetto al cibo convenzionale che ne rappresenta la controparte (per esempio riducendo un nutriente a vantaggio di un altro). Nei due casi un compromesso è stato raggiunto indicando brevi riferimenti al bisogno di studi animali a tal proposito disegnati, nel primo caso, e menzionando la necessità di prestare attenzione a “adverse nutritional effects” nel corso di valutazione dell'alimento. Allegato alle linee guida Codex sui cibi derivati da piante transgeniche modificati nel caso di presenze di basso livello di piante transgeniche (altresì detto, contaminazioni da OGM non autorizzati) La discussione più accesa nel corso di questa II° Task Force è avvenuta proprio su questo punto. Dopo essere stata inizialmente scartata l'ipotesi di lavorare su questo tema nel corso della prima riunione della Task Force (Chiba, 2005)4, il tema è stato reintrodotto nei lavori della Task Force su iniziativa statunitense nel corso del secondo meeting (2006) e ampliato rispetto alla piattaforma di lavoro proposta dagli USA. Questa era finalizzata solo alla semplificazione della procedura di valutazione del rischio, ossia a valutare quali paragrafi delle linee guida Codex sulle piante transgeniche dovevano essere adottati in caso di contaminazioni da eventi non-autorizzati nel paese di importazione. La II° Task Force ha inoltre introdotto una sessione sulla raccolta di informazioni e lo scambio di dati, stabilendo che la procedura debba essere applicata soltanto ai casi in cui la contaminazione riguardi eventi approvati in uno o più paesi secondo le procedure del Codex. A tal proposito è utile rammentare che gli USA, dove vige la “voluntary safety consultation” di OGM, non sottopongono gli alimenti GM a uno schema di valutazione del rischio conforme alle linee guida del Codex, ed eventuali contaminazioni da OGM legalmente in 4Cfr. Rapporto di missione di Luca Colombo: http://www.consigliodirittigenetici.org/new/missionecodex.pdf commercio in quel paese non sarebbero soggetti alla procedura semplificata approvata dalla Task Force. A maggior ragione, contaminazioni di origine statunitense, quali quelle avvenute nel caso del mais Bt10 o del riso LL601 - eventi non approvati da alcun paese, inclusi gli USA - non sarebbero gestite secondo i dettami licenziati dalla Task Force. Infine, si deve segnalare che è stato esplicitamente ricordato che l'allegato non esclude che un paese applichi integralmente la valutazione del rischio secondo le linee guida del Codex (ossia senza procedura ridotta) e lascia al paese stesso la valutazione sull'entità della 'bassa' presenza. Non si elimina, inoltre, la responsabilità dell'industria o dell'esportatore conseguente alla contaminazione. In fin dei conti, va sottolineato che la valutazione ridotta del rischio è sostanzialmente la stessa prevista dalle linee guida senza il riferimento a un'analisi nutrizionale (d'altronde, una ipotetica contaminazione dello 0.5% non cambierebbe il quadro nutrizionale di un alimento con caratteristiche definite al 99.5%). Sulla sezione dedicata all'information sharing è stata decisa la realizzazione di un database ospitato dalla FAO nell'ambito del suo portale sulla salubrità degli alimenti e la salute animale e delle piante, in collaborazione con il Codex, la CBD, l'IPPC, l'OIE, l'OMS e il WTO. Il portale sarà accessibile al pubblico per quanto limitato a un summary delle valutazioni del rischio in virtù della segretezza delle cosiddette 'confidential business informations'. Non vi saranno inoltre riferimenti o link alla Biosafety Clearing House (BCH), il meccanismo di scambio informazioni predisposto dal Protocollo di Biosicurezza della CBD per opposizione esplicita di USA, Australia e Argentina che non hanno firmato quel protocollo e che non lo intendono vedere utilizzato neanche quale strumento di appoggio per il Codex: in questo caso un linguaggio diplomatico è stato usato nel documento della Task Force per permettere di approfittare di strutture esistenti (“links to the information on the same product in other databases maintained by relevant international organizations, as appropriate”). Lo scambio di informazioni concernerà anche l'accesso ai protocolli sui metodi di rilevamento e ai materiali di riferimento per lo sviluppo dei test di detection che permetteranno di procedere alle analisi sulle contaminazioni: un aspetto importante secondo la ratio per la quale 'se non analizzi, non trovi e non sai'. Conclusioni Le deliberazioni della Task Force del settembre 2007 sono state trasmesse alla Commissione Codex Alimentarius con la procedura accelerata (detta: step 5/8) per l'accettazione definitiva, cosa che è avvenuta ai primi di luglio. Le associazioni internazionali dei consumatori ritengono che i risultati del lavoro della Task Force rappresentino una loro vittoria, ma lo stesso viene fatto, ad esempio, da EuropaBio (la lobby europea dell'industria biotecnologica) o dalla US Grains Council (la lobby statunitense del settore delle commodities agricole), con particolare riferimento all'allegato sulle contaminazioni da OGM non-autorizzati. Le interpretazioni offerte da questi organismi lasciano intendere che si cercherà di condizionare la percezione degli operatori del mercato globale agroalimentare relativamente a un presunto via libera per partite di prodotto alimentare contenente presenze di OGM non autorizzati dal/i paese/i importatore/i. Che l'interpretazione data dagli apparati pubblici su come governare il problema delle contaminazioni da OGM non-autorizzati nel paese di importazione possa essere questa è plausibile, ma è altrettanto vero che si tratterebbe di una forzatura illegittima se si pensa -ad esempio- ai casi di contaminazione verificatisi negli scorsi anni (Bt10, LL601, Bt rice) dove nessuna analisi del rischio conforme alle linee guida del Codex era stata realizzata e dove il respingimento alla frontiera resta l'unica misura attualmente valida, così come fece l'UE all'epoca e così come continua ad essere chiamata a fare. Va infine ricordato che, a prescindere dalle valutazioni di merito relative alle deliberazioni della Task Force recepite dalla CCA, nessun paese è obbligato ad adottare alcun documento Codex, in particolare le linee guida, che rappresentano un rango inferiore rispetto agli standard prodotti dal Codex. Questi infatti assumono una valenza vincolante tramite le deliberazioni del WTO.
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