CODEX ALIMENTARIUS E BIOTECNOLOGIE Valutazioni sulla

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CODEX ALIMENTARIUS E BIOTECNOLOGIE Valutazioni sulla
CODEX ALIMENTARIUS E BIOTECNOLOGIE
Valutazioni sulla seconda task force dedicata ai cibi derivati dalle biotecnologie, a seguito
dell'approvazione delle deliberazioni ad opera della plenaria della
Commissione Codex alimentarius∗
di Luca Colombo
Fondazione Diritti Genetici
[9 luglio 2008]
Dal 30 giugno al 5 luglio 2008 si è tenuta a Ginevra la 31° sessione plenaria della
Commissione Codex Alimentarius (CCA), che ha portato a compimento l'iter di
approvazione dei lavori realizzati nel corso della seconda Task Force del Codex Alimentarius
consacrata al tema dei cibi derivati dalle biotecnologie.
La seconda Task Force fu avviata nel 2004 con decisione della XXVII° CCA con l’obiettivo
di sviluppare linee guida per la realizzazione della valutazione del rischio di alimenti derivati
da animali con DNA ricombinante, linee guida per la realizzazione della valutazione del
rischio di alimenti derivati da piante con DNA ricombinante modificate per benefici
nutrizionali o sanitari e linee guida per la valutazione del rischio di presenze di basso livello
di materiali GM in cibi derivanti da autorizzazione asincrona1.
Nella riunione tenutasi a Roma dal 30 giugno al 7 luglio 2003, la XXVI° Commissione del
Codex aveva all’epoca recepito le risultanze del lavoro quadriennale del primo ad hoc Codex
Intergovernmental Task Force on Foods Derived from Biotechnology, raggiungendo un
accordo sulle procedure necessarie per valutare la sicurezza dei cibi derivati da piante
transgeniche2 e sui principi per la realizzazione dell’analisi di rischio degli alimenti
geneticamente modificati3.
∗
Il Codex Alimentarius è un organismo creato nel 1963 da due Agenzie delle Nazioni Unite (Fao e
Oms) alle quali risponde istituzionalmente con il mandato di elaborare un corpo di norme relative a
produzione e commercio di alimenti, al fine di elevare le garanzie igienico-sanitarie per i consumatori
e di definire un set armonico di standards che agevoli il commercio internazionale di alimenti. Alla
Commissione del Codex Alimentarius, il cui segretariato è ospitato a Roma presso la Fao, aderiscono
170 paesi. Al suo interno è stata istituita, tra le altre, la Task Force dedicata ai cibi derivati dalle
biotecnologie.
1 Codex Alimentarius Commission twenty-ninth session Geneva, Switzerland, 3- 8 july 2006 Report of the
fifth session of the Codex ad hoc intergovernmental task force on foods derived from biotechnology
Chiba, Japan, 19-23 September 2005
2 CAC/GL 45-2003 Guideline for the conduct of food safety assessment of foods derived from recombinant-dna
plants
3 CAC/GL 44-2003 Principles for the risk analysis of foods derived from modern biotechnology
La 31° sessione della CCA del 2008 formalizza così le deliberazioni assunte nel corso del
terzo meeting del secondo round della Task Force, tenutosi a Chiba (Giappone) dal 24 al 28
settembre 2007. Al meeting giapponese hanno partecipato 52 paesi membri, 4 organizzazioni
intergovernative e 13 organizzazioni non-governative (di cui solo 2 di interesse pubblico,
mentre le altre rappresentavano lobby industriali riconosciute come NGOs dai criteri di
accreditamento delle organizzazioni internazionali).
La Plenaria della CCA ha così ratificato i tre documenti licenziati al termine del meeting
giapponese:
o
Sicurezza degli alimenti derivanti da animali transgenici (o da DNA
ricombinante, rDNA)
o
Due allegati alle linee guida sulle piante transgeniche (linee guida per la
realizzazione di valutazione di sicurezza degli alimenti derivati da piante
con DNA ricombinante modificate per benefici nutrizionali o sanitari e
linee guida per la valutazione del rischio di presenze di basso livello di
materiali GM in cibi derivanti da autorizzazione asincrona)
Linee guida per animali con DNA ricombinante
Le "Linee guida per la condotta di valutazione di rischio per cibi derivati da animali con
DNA ricombinante" sono state approvate con un ampio consenso.
Le linee guida sugli animali transgenici non differiscono sostanzialmente da quelle relative
alle piante transgeniche che il Codex ha adottato nel 2003, con l'ovvia differenziazione nelle
parti specifiche legate alla fisiologia vegetale o animale: questo vale anche per la discussa
questione dei marcatori antibiotici e della possibilità che insorgano resistenze da parte di
microrganismi patogeni, su cui è stata anche convocata una Expert Consultation WHO/FAO.
La expert consultation ha analizzato la questione dei geni marcatori e della tecnologia per la
loro rimozione (p.e. gene excision repair systems) e ha valutato che sono carenti i dati relativi
alla dimostrazione della loro sicurezza d'uso. La decisione assunta dalla Task Force del
Codex, sulla scorta del lavoro della Expert Consultation, è stata di non avere argomenti
definitivi a supporto della richiesta di rimuovere i paragrafi dedicati ai geni marcatori dal
documento sulle linee guida sugli animali transgenici.
D'altronde, gli stessi paragrafi sono riportati nelle linee guida sugli alimenti derivati da piante
transgeniche, anche se va ricordato che sono intercorsi 5 anni fra l'approvazione delle due
linee guida e l'avanzamento scientifico avrebbe permesso un lavoro di analisi e deliberazioni
più raffinati.
Allegato alle linee guida Codex sui cibi derivati da piante transgeniche modificati per i
loro benefici nutrizionali o sanitari
Il secondo documento approvato è stato frutto di una bozza prodotta da un gruppo di lavoro
ospitato dal Canada ed è costituito da un testo molto sintetico che in sostanza indica cosa si
dovrebbe fare in aggiunta a quanto già previsto dalle linee guida sulle piante transgeniche, in
caso di variazioni del quadro nutrizionale di un alimento vegetale. Ad esempio, includere dei
livelli massimi di assunzione di un nutriente o altre “related substances” che si intendono
incrementare in un alimento, o determinare la biodisponibilità di qualsiasi nutriente
aggiuntivo, “related substances” o sostanza indesiderata che possano essere contenuti in un
cibo.
Questo allegato non è stato oggetto di particolari tensioni fra le parti negoziali, anche perché
il gruppo di lavoro aveva stabilito che l'allegato non avrebbe trattato la valutazione dei
benefici presuntivamente prodotti da questi novel foods, né i claims sanitari che li avrebbero
accompagnati, temi altamente conflittuali.
Due maggiori controversie hanno contrassegnato questo negoziato: il paragrafo relativo agli
studi animali (in particolare per verificare eventuali impatti conseguenti all'alterazione delle
vie metaboliche finalizzata a conseguire maggiori contenuti di un particolare composto) e il
concetto secondo il quale la pianta modificata a fini sanitari o nutrizionali non deve essere
nutrizionalmente peggiore per il consumatore rispetto al cibo convenzionale che ne
rappresenta la controparte (per esempio riducendo un nutriente a vantaggio di un altro). Nei
due casi un compromesso è stato raggiunto indicando brevi riferimenti al bisogno di studi
animali a tal proposito disegnati, nel primo caso, e menzionando la necessità di prestare
attenzione a “adverse nutritional effects” nel corso di valutazione dell'alimento.
Allegato alle linee guida Codex sui cibi derivati da piante transgeniche modificati nel
caso di presenze di basso livello di piante transgeniche (altresì detto, contaminazioni da
OGM non autorizzati)
La discussione più accesa nel corso di questa II° Task Force è avvenuta proprio su questo
punto. Dopo essere stata inizialmente scartata l'ipotesi di lavorare su questo tema nel corso
della prima riunione della Task Force (Chiba, 2005)4, il tema è stato reintrodotto nei lavori
della Task Force su iniziativa statunitense nel corso del secondo meeting (2006) e ampliato
rispetto alla piattaforma di lavoro proposta dagli USA. Questa era finalizzata solo alla
semplificazione della procedura di valutazione del rischio, ossia a valutare quali paragrafi
delle linee guida Codex sulle piante transgeniche dovevano essere adottati in caso di
contaminazioni da eventi non-autorizzati nel paese di importazione. La II° Task Force ha
inoltre introdotto una sessione sulla raccolta di informazioni e lo scambio di dati, stabilendo
che la procedura debba essere applicata soltanto ai casi in cui la contaminazione riguardi
eventi approvati in uno o più paesi secondo le procedure del Codex.
A tal proposito è utile rammentare che gli USA, dove vige la “voluntary safety consultation”
di OGM, non sottopongono gli alimenti GM a uno schema di valutazione del rischio
conforme alle linee guida del Codex, ed eventuali contaminazioni da OGM legalmente in
4Cfr.
Rapporto di missione di Luca Colombo:
http://www.consigliodirittigenetici.org/new/missionecodex.pdf
commercio in quel paese non sarebbero soggetti alla procedura semplificata approvata dalla
Task Force. A maggior ragione, contaminazioni di origine statunitense, quali quelle avvenute
nel caso del mais Bt10 o del riso LL601 - eventi non approvati da alcun paese, inclusi gli
USA - non sarebbero gestite secondo i dettami licenziati dalla Task Force.
Infine, si deve segnalare che è stato esplicitamente ricordato che l'allegato non esclude che un
paese applichi integralmente la valutazione del rischio secondo le linee guida del Codex
(ossia senza procedura ridotta) e lascia al paese stesso la valutazione sull'entità della 'bassa'
presenza. Non si elimina, inoltre, la responsabilità dell'industria o dell'esportatore
conseguente alla contaminazione.
In fin dei conti, va sottolineato che la valutazione ridotta del rischio è sostanzialmente la
stessa prevista dalle linee guida senza il riferimento a un'analisi nutrizionale (d'altronde, una
ipotetica contaminazione dello 0.5% non cambierebbe il quadro nutrizionale di un alimento
con caratteristiche definite al 99.5%).
Sulla sezione dedicata all'information sharing è stata decisa la realizzazione di un database
ospitato dalla FAO nell'ambito del suo portale sulla salubrità degli alimenti e la salute
animale e delle piante, in collaborazione con il Codex, la CBD, l'IPPC, l'OIE, l'OMS e il
WTO. Il portale sarà accessibile al pubblico per quanto limitato a un summary delle
valutazioni del rischio in virtù della segretezza delle cosiddette 'confidential business
informations'. Non vi saranno inoltre riferimenti o link alla Biosafety Clearing House (BCH),
il meccanismo di scambio informazioni predisposto dal Protocollo di Biosicurezza della CBD
per opposizione esplicita di USA, Australia e Argentina che non hanno firmato quel
protocollo e che non lo intendono vedere utilizzato neanche quale strumento di appoggio per
il Codex: in questo caso un linguaggio diplomatico è stato usato nel documento della Task
Force per permettere di approfittare di strutture esistenti (“links to the information on the
same product in other databases maintained by relevant international organizations, as
appropriate”).
Lo scambio di informazioni concernerà anche l'accesso ai protocolli sui metodi di
rilevamento e ai materiali di riferimento per lo sviluppo dei test di detection che
permetteranno di procedere alle analisi sulle contaminazioni: un aspetto importante secondo
la ratio per la quale 'se non analizzi, non trovi e non sai'.
Conclusioni
Le deliberazioni della Task Force del settembre 2007 sono state trasmesse alla Commissione
Codex Alimentarius con la procedura accelerata (detta: step 5/8) per l'accettazione definitiva,
cosa che è avvenuta ai primi di luglio.
Le associazioni internazionali dei consumatori ritengono che i risultati del lavoro della Task
Force rappresentino una loro vittoria, ma lo stesso viene fatto, ad esempio, da EuropaBio (la
lobby europea dell'industria biotecnologica) o dalla US Grains Council (la lobby statunitense
del settore delle commodities agricole), con particolare riferimento all'allegato sulle
contaminazioni da OGM non-autorizzati. Le interpretazioni offerte da questi organismi
lasciano intendere che si cercherà di condizionare la percezione degli operatori del mercato
globale agroalimentare relativamente a un presunto via libera per partite di prodotto
alimentare contenente presenze di OGM non autorizzati dal/i paese/i importatore/i.
Che l'interpretazione data dagli apparati pubblici su come governare il problema delle
contaminazioni da OGM non-autorizzati nel paese di importazione possa essere questa è
plausibile, ma è altrettanto vero che si tratterebbe di una forzatura illegittima se si pensa -ad
esempio- ai casi di contaminazione verificatisi negli scorsi anni (Bt10, LL601, Bt rice) dove
nessuna analisi del rischio conforme alle linee guida del Codex era stata realizzata e dove il
respingimento alla frontiera resta l'unica misura attualmente valida, così come fece l'UE
all'epoca e così come continua ad essere chiamata a fare.
Va infine ricordato che, a prescindere dalle valutazioni di merito relative alle deliberazioni
della Task Force recepite dalla CCA, nessun paese è obbligato ad adottare alcun documento
Codex, in particolare le linee guida, che rappresentano un rango inferiore rispetto agli
standard prodotti dal Codex. Questi infatti assumono una valenza vincolante tramite le
deliberazioni del WTO.