Salvatore Settis Azione popolare
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Salvatore Settis Azione popolare
Salvatore Settis Azione popolare Cittadini per il bene comune 2012 Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino Published bv arrangement with Marco Vigevani Agenzia Letteraria, Milano ‘ wwweinaudiit ISBN Q7888-O6-21293-3 Einaudi Peclie in .oiiiune Capitolo quarto Perché in comune i Cercando la felicittì, Nell’interesse dei “più lontani” (lontani per condizioni di vita, lontani nello spazio, lontani nel tempo le generazioni future), ma anche per nostro immediato beneficio, è sul bene comune che dobbiamo orientare l’ago della bussola. Due sono i fondamenti principali del bene comune. Il primo viene dal passato e si articola nella storia: è 1’ “interesse generale” per come è stato espresso in una costante tradizione etica e giu ridica, nella quale il mutamento del nome (bonum commune, publica utilitas, volontà generale...) non oscura la persistenza di uno stesso sistema di valori. Il secondo fondamento vie ne dal futuro ed è innescato dalla necessità: sappiamo che il dissennato consumo delle risorse, del suolo, delle acque com porta crescenti, gravissime conseguenze sulla Terra e sulla nostra salute; sappiamo che il collasso di millenari equilibri ambientali è già in atto e ci colpisce già oggi, in una bruta le escalation destinata a inasprirsi nel tempo. Sappiamo poi, noi italiani, che alcuni di questi problemi, a cominciare dal consumo dei suoli a scapito delle coltivazioni, raggiungono nel nostro Paese punte intollerabili. L’interesse generale rende dunque necessario arrestare su bito l’ecatombe già in atto, fermare la marcia irresponsabile di chi immola il bene di tutti al miope profitto dei pochi. Fra questi due poli, la nostra lunga storia e le pressanti necessità del tempo a venire, deve muoversi la lungimiranza bifronte di cui abbiamo oggi bisogno. Fra l’uno e l’altro (fra passato e futuro) non c’è nessuna contraddizione, perché essi si incon trano sul tormentato terreno del presente. Perché il passato — •) I non è materia da costruirne chiusi racconti identitari, veri ; è un serbatoio di idee e di esperienze da 1 o fittizi che siano mettere a frutto, ispirazione e lievito per edificare il futuio. Perché, se interroghiamo la lezione che viene dal passato e le urgenze che incombono dal futuro, la risposta è la stessa: non c’è salvezza, se la nostra volonttì generale non saprà riaf fermare con forza l’assoluta priorità del bene comune. Il bene comune come finalità imprescindibile delle co munità umane è la spina dorsale di una cultura della citta dinanza di cui dobbiamo in ogni modo recuperare la traccia e il bandolo. Secondo molti, tuttavia, l’idea del bene comu ne sarebbe l’opposto di un’altra finalità spesso presente nel discorso politico, la «ricerca della felicità», e anzi con essa entrerebbe necessariamente in collisione. Quella pursuit of happiness che la dichiarazione americana di indipendenza (1776) collocò, con la vita e la libertà, fra i diritti inalienabili dell’uomo apparterrebbe al versante dell’individualismo, dei diritti esclusivi della proprietà; e dunque chi cerca la (propria) felicità dovrebbe per forza voltare le spalle al bene comune. , questa dicotomia 2 Secondo Howard Kaminsky, per esempio lacerante della modernità avrebbe origini remote: da un lato l’antichità classica, culla di ogni cultura del bene comune; dall’altro i rigidi diritti di proprietà individuale dell’Euro pa medievale, donde avrebbe radice la cultura della pursuit ofhappiness. La priorità del bene comune sull’interesse in dividuale verrebbe dunque messa in gran dubbio dal peso pressappoco eguale di due principi che occupano, entrambi, uno spazio privilegiato nel discorso politico, ma sembrano in contrasto tra loro. Inoltre, la cultura del bene comune sa rebbe per sua natura elitaria, mentre l’individualismo pro prietario “alla ricerca della felicità” corrisponderebbe a un MAURIZIO BIrrINi, no, Bologna Contro le radici. Tradizione, idcntitci. mclnorla. il Muli 2012 Ciazemhip vs the Puriuit oJ Happiness, Bonum Commune i Private Propert a Modem Contradiction and its MedzevalRoot, in «The Medieval llistoryJournal», voi. VI, n. i, aoo. Capitolo quarto sentire diffuso, che anzi nel nostro tempo, per la prima volta nella storia, è diventato il principale traguardo delle masse. Kaminsky ha forse ragione di caratterizzare gli orizzon ti del presente, con speciale riferimento alle classi medio-alte della società americana in cui egli vive, come dominati da un’etica individualistica che jdentifica ogni possibile felicità con la felicità de/singolo; e non è certo difficile trovare an che in Italia i campioni di uno sfrenato individualismo amicomune. Ma una contrapposizione cosf netta non risponde né a una necessità di natura né alla genealogia storica del “bene comune” e della “ricerca della felicità”; corrisponde ancor meno alle ansie e alle tensioni dell’oggi sui futuro della società e della Terra, che in una rinnovata cultura del bene comune inseguono nuovi modelli di felicità collettiva (anche per le generazioni future), che non neghi ma includa la fe licità individuale. Da secoli, anzi, un robusto filone di pen siero mescola “bene comune” e “ricerca della felicità” in un unico discorso sulla cittadinanza. Cosi è nei testi chiave di Platone e di Aristotele, la cui ombra potente giunge fino a noi. Secondo Platone, la felicità (eudaimonia) si consegue so lo nel buon governo della comunità civile (polis) , che dev’es ; se invece i privati pro 3 sere considerata nella sua interezza prietari diventano «padroni ostili anziché alleati degli altri cittadini», trascineranno nella rovina se stessi e tutta la cit , togliendo in definitiva a ciascuno la sua parte di felicità. 4 tà Anche nella ben diversa prospettiva di Aristotele la felicità (o «il tipo di vita preferibile»), strettamente legata all’eserci zio della ragione e della virtù, viene definita in relazione agli ordinamenti della comunità civile. La «vita felice» spetta alla «polis migliore, cioè quella che pratica coraggio, giustizia e saggezza», e ad essa dev’essere commisurata «la miglior co stituzione»; né può esservi contrasto tra «la felicità di ogni singolo uomo e quella della poiis nel suo complesso: è anzi Repubblica, Ibd., 417 a. 421 bc. Perche in comune 59 evidente che si tratta della stessa cosa» . Da Aristotele parte 5 poi una ricchissima tradizione medievale che si può esempli ficare in Tommaso d’Aquino, con la sua insistenza sul bonum commune civitatis, che per sua natura è superiore al bene dei singolo, poiché per volere divino l’uomo è animai sociale 6 Per Tommaso come per tutta la tradizione cristiana, l’eredi tà dei precetti platonici era filtrata attraverso il De officzis di Cicerone, dove «il precetto di Platone, di tutelare l’uti lità comune dei cittadini (utilitas civium) facendovi sempre riferimento e dimenticando in ogni azione l’utile personale (commoda sua)» è vivamente raccomandato come principale garanzia della concordia civile (I, 23, 8). L’espressione the pursuit of happiness, centrale nella Di chiarazione americana del 1776, viene da John Locke, che la usò quattro volte nel suo Essay Concerning Human Under standing (1689), ma dopo di lui si era caricata di altre impli cazioni. Strutturale per Locke, come per tutta la tradizio ne del pensiero liberale, era la continua oscillazione fra la felicità individuale e la felicità collettiva che può esserne il contesto o l’effetto. Ma nelle riflessioni sulla dinamica fra il singolo e la comunità venne affermandosi l’idea di “felicità generale” (generai happiness), come una formula, non meno eloquente di altre anche se con diversa intonazione, per de signare il bene comune. Fu questa la massima dello scozzese Francis Hutcheson secondo cui «fondamento della morale e del diritto è la maggior felicità del maggior numero pos sibile di uomini» (1725), spesso citata in forma riassuntiva sostituendo “bene” (good) a “felicità” (happiness). Questa la prospettiva di Pietro Verri, per il quale «tutte le leggi de vono avere per scopo la pubblica felicità» (1763). Questa la tesi di Gaetano Filangieri, secondo cui « scopo della mora le pubblica sarà la pubblica felicità» o «felicità nazionale», necessariamente «effetto di una buona legislazione», che Politica, 1323a-1324a. Cosi per esempio nel commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, 1, e a Politica, Proemio, 6 . 1.4, 6u Peree in Capitolo quarto a sua volta dev’essere strettamente legata all’istruzione e all’esercizio della sovranità; perciò le leggi, e non altro, de vono condurre gli uomini alla felicità (1779-80). La felicità pubblica diventa in tal modo un ingrediente necessario del la vita civile, concorre ad articolare i diritti del popolo ma anche del singolo. Assume, insomma, una robusta dimen sione giuridica, non senza contatti con le vicende della Co stituzione americana (nel 1783 Benjamin Franklin mandò a Filangieri, di cui ammirava gli scritti, le Costituzioni dei i Stati, e nel 1787 la Costituzione federale). Su questo punto essenziale (il rapporto fra la felicità e le regole per conseguirla) il lucido pensiero di Filangieri ebbe grande influenza in tutta Europa. Esempio rivelatore è John Stuart Miii, secondo cui, anche se intendiamo la felicità ge nerale come «la somma di tante unità diverse quante sono le persone», lasciando a ciascuno la cura di perseguire il proprio bene, «la felicità, anche quella individuale, si raggiunge solo mediante regole generali, che riconoscano diritti e obbligazio ru reciproche fra le persone; in tal modo, nella maggior parte dei casi, si dovrà rinunciare a un proprio maggior vantaggio . Sul vasto terreno 7 onde non danneggiare il benessere altrui» del bene comune con le sue enormi implicazioni, dall’etica al diritto allo Stato, si inseguono dunque svariate formule “con correnziali”. Esse si distinguono per sfumature anche impor tanti, invocano precedenti talvolta assai diversi, dal diritto romano al germanico, da Platone a Locke, dalla common law alla morale cattolica (dove una specifica continuità lega le ri flessioni dell’Aquinate alla dottrina sociale della Chiesa); ma condividono sempre un punto essenziale: benessere, felicità, pubblico interesse, bene comune rappresentano l’orizzonte di una superiore utilità sociale, che dev’essere anteposta ai profitti e agli interessi del singolo, perché riguarda l’intera collettività. Che deve, anzi, estendersi nel tempo e nello — Lettera a Ceorge Groie, io gennaio 1562, in JOHN o, ks, voi. XV Toronto Universitv Ptess, Toronto 1972 STI’RT Mlii Co1kcted LMHUJ12v spazio, nella riflessione e nei comportamenti alla comunità dei viventi, oggi e nel futuro. — 2. Bene comune, ‘beni comuni’. Fra tutte queste formule, “bene comune’ e certamente quella che oggi ha pib corso; si può anzi temere che ne abbia anche troppo. Facilmente si parla di bene comune per difen dere qualsiasi cosa sia considerata in pericolo. Scegimendo a caso dalla cronaca degli ultimi mesi, ecco alcuni slogan: « Tre ni notte, un bene comune», «Teatro Valle, un bene comune» (o anche «Teatro Coppola, un bene comLine»), ‘VoltjPa;oiL [un libro], un bene comune o, «la Casa delle Donne India Siesta [a Cinecittà] è un bene comune», «lo sport è un ne comune», «un giornale è un bene comune (e a finanzia to dallo Stato)». Come tutte le inflazioni, anche questa può avere conseguenze negative, provocando il logorameuito elia formula e riducendone l’efficacia. Ma perché si ricorre tanto spesso alle parole “bene comune”? Per almeno due ragioni, la prima è che esse sembrano esprimere una verità elementare. nella quale tutti possano prontamente riconoscersi, indivi duando qualcosa che merita di essere difeso, in nome della comunità (o dell’utilità sociale), contro le difficolta, di solito economiche, di un momento. La seconda ragione è la sorap posizione terminologica ,che tende a diventare confusione concettuale) fra “bene comune” (al singolare) e “beni coinu ni” (al plurale). Al singolare, il bene comune é un principio immateriale che appartiene all’universo dei valori e include i diritti fondamentali: salute, lavoro, istruzione, eguaglian za, libertà. Al plurale, i “beni comuni” possono essere cose tangibili (come l’aria, l’acqua, la terra, una anche proprietà immobiliari), delle quali la generalità dei cittadini o una spe cifica comunità può rivendicare la proprieta o fuso. Teatri storici, edifici monumentali, musei possono essrc “beni comuni” nel senso che essi appartengono al patrimonio 62 Capitolo quarto dello Stato o di un ente pubblico; oppure (anche quando il proprietario sia privato) perché la marcata funzione pubbli ca assegna a ciascuno di essi uno statuto particolare, in cui l’interesse della collettività prevale su ogni altro aspetto. Il fatto che ciascuno di essi sia un “bene comune” (al singolare) può esser fonte di qualche ulteriore confusione: per esempio, la fortunata campagna referendaria per l’acqua come bene comune si riferiva, nel solco di una tradizione che rimonta al diritto romano, all’appartenenza pubblica delle acque; ma questa rivendicazione, di natura patrimoniale, si intreccia e si sovrappone al principio del bene comune. Si potrebbe dire che è stato giusto rivendicare la natura di “bene comune” (in senso patrimoniale) delle acque in nome del “bene comune” (in senso valoriale) dei cittadini. Il “bene comune” come va lore si connette, sostanzialmente e storicamente, con concetti come “pubblica utilità”, “pubblico interesse”, “felicità ge nerale”, “utilità sociale” e cosf via; i “beni comuni” possono essere boschi, chiese, spiagge, scuole, pascoli, ferrovie, uni versità, ospedali, montagne, musei, laghi, aree archeologiche. Per esempio, la salute è un “bene comune” (come valore) sancito dalla Costituzione (art. 32), ma non è necessario che sia un “bene comune” (tangibile) l’edificio in cui il cittadino viene curato. Lo stesso si può dire per le scuole pubbliche, che assicurano il diritto all’istruzione (art. Il fatto che molti edifici in cui operano scuole e ospedali siano di proprie tà pubblica è tuttavia assai importante perché, contenendo i costi, facilita l’esercizio di questi e altri diritti costituzio nalmente garantiti. I “beni comuni” (in senso patrimoniale) sono essenziali per il conseguimento del “bene comune” co me valore. L’ambito concettuale, ma anche etico e giuridico, del “bene comune” come valore si definisce anzi al meglio, in Italia, facendo ricorso a una dizione della nostra Costituzio ne: “utilità sociale” (cfr. infra, cap. v). La nozione giuridica di “utilità sociale” implica una netta gerarchia di valori, do ve il bene comune è per sua natura superiore all’interesse del singolo; egualmente, i beni comuni (al plurale) meritano di Perché in comune esser cos chiamati, e di essere strenuamente difesi, proprio in quanto funzionali al pieno adempimento del bene comu ne (come valore). Un largo consenso riscuote oggi la nozione di alcuni be ni comuni globali, per esempio l’aria e il clima, che per loro natura non si arrestano alle frontiere degli Stati. Molto più difficile è riconoscere l’esistenza di “beni comuni” locali, e cioè di terreni, edifici e altri oggetti tangibili che apparten gono non a singole persone fisiche né a banche o imprese ma a tutti i cittadini di una comunità (o del Paese) in quan to tali. Eppure anche i fenomeni degenerativi in corso, an che quelli di grande impatto globale, hanno necessariamente una dimensione locale, che è anzi essenziale per trovarvi so luzione. E auspicabile, per esempio, un accordo fra tutti gli Stati del mondo per arrestare la deforestazione; ma la lenta agonia del Mato Grosso può esser fermata solo dal Brasile. E importantissimo che esistano già accordi, come quello di Kyòto (ic), per fermare il riscaldamento globale, e che vi aderiscano tutti i Paesi, compresi gli Stati Uniti che non lo hanno ancora fatto; ma non vedremo risultati concreti se poi ogni singolo luogo di emissione di gas serra non verrà re golamentato e monitorato dai governi locali. Il governo del territorio è necessariamente locale, anche se con importanti implicazioni globali. Abbiamo oggi molta difficoltà ad accettare la stessa idea di beni comuni locali e tangibili (suoli, edifici...) E chiaro il perché: da secoli si è imposta, ancor più nella mentalità ge nerale che nelle leggi, una concezione della proprietà come diritto di godere delle cose, in modo assoluto ed esclusivo, da parte di individui, famiglie, imprese. E una storia che viene da lontano, in particolare da una fortunata formulazione me dievale che, rimaneggiando categorie del diritto romano, de finiva la proprietà come il «diritto di disporre assolutamente (peifecte) delle cose, purché non sia vietato dalla legge» (Bar tolo da Sassoferrato, 1357). Il passo di Bartolo a sua volta generò l’ancor più fortunato brocardo (o massima giuridica) 64 Perche in cornuio (Ipit ole 4 <LO te che definisce la proprietà come ius utendi, fruendi et abutendi (diritto di usare, godere e distruggere), con terminologia che non appartiene al diritto romano ma a giureconsulti del Cin quecento come Ulrich Zasius. Fu su queste basi che la Dé claration rivoluzionaria del 1789 consacrò la proprietà come «diritto inviolabile e sacro», pur sottomettendola alla «neces sità pubblica legalmente constatata»; e attraverso il Codice napoleonico questa concezione si è fortemente radicata nella coscienza cOmLifle europea. Ci appare invece assai meno f a rniliare l’idea di una forma di proprietà che sia, al contrario, mc1usua: beni comuni, proprietà indivisa di tutti i membri di urta comunita in quanto tali, o addirittura di tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali, e non in seguito a un qualche at to d’acquisto Eppure le forme di appartenenza collettiva dei beni hanno una vita lunghissima e ancora attiva. Non sono la mera sopravvivenza archeologica” di altre eta, anzi possono ancora offrire il modello e la garanzia di un futuro migliore. La loro storia incrini di esser brevemente richiamata. «1 n altro modo di possedeiv» Limitandoci, e solo per assaggi, all’orizzonte italiano, possiamo distinguere due specie principali di possesso collet tivo dei beni: i beni patrinnoniali pubblici (di cui si dirà nel e le proprietà collettive. L’espressione “beni comuni”, se usata come sto facendo con marcata valenza etica e civile, puo cuprirle entrainbe con l’avvertenza, tuttavia, che essa può essere usata in un senso più ristretto, per esempio identificando i “beni comuni” con le sole “proprietà col lettive” di cui subito dirò. O invece, come ha proposto la Commissione Rodotà (vedi infra, § 8), scegliendo la dizio ne “beni pubblici” come categoria onnicomprensiva, e pre vedendo i “beni comuni” come una fattispecie aggiuntiva. Le proprieta collettive sono realtà complesse e variegate, che dopo la legge di riordino (1927) sono spesso designate — complessivamente come “usi civici”. La loro funzione storica è importantissima: prima di tutto, testimoniano una gestio ne collettiva dei suoli e delle risorse, secondo forme sti’et tamente legate a un sistema di valori etici e politici dos e la comunità è più importante del singolo, dove l’uso accorto e lungimirante delle risorse ne impedisce il cieco sfruttanien to. Inoltre, a causa della loro antichità e del loro radicamento territoriale, gli “usi civici” hanno spesso rappresentato il di retto “rivale” della proprietà privata. Intine, sono stati sntc maticamerite smantellati e privatizzati, eppure sOliO riusciti a sopravvivere fino a oggi. Ma che cosa sono ie proprietà coiletuse o “usi C1viLi” Diciamolo con le parole di Carlo Cattaneo ki5 . Questi non sono abusi, non sono tu: è un altro modo dx possedere, un’altra iegslazii’nr no .eti ne sociale, che, inosservato, dmcesc da ren,otissinu ,ooli 1,n,:ì, priv1ie1 non ,ei<o <sOrSO i. Citazione assai efficace, da cui ha preso il titolo lo studio , un libro stroordi 5 di Paolo Grossi Un altro modo di possedere Riassumerne il filo condut scrittura. per nano per dottrina e tore sarebbe qui impossibile, e basterà ricordarne un puntii solo, ma essenziale. L’affermarsi «della proprietà individuale come istituto sociale, come non abdicabile punto d arrivo del progresso storico, come valore assoluto sui piano etico-sociale » ha condotto a una «indisponibilità psicologica a concepire la possibilità di forme alternative di proprietà». Indisponibili tà storica e giuridica, anche, che ha spinto a marginalizzare come residuale ogni traccia di «un altro modo di possedere». quando non addirittura a negarne il fondamento. Si pretese cosi che il passaggio dalla res nullius (di nessuno) di itn mon do primitivo e arcaico alla res umus di un solo proprietario. colui che la occupa per primo) dovesse per obbligata evulu zione coincidere col passaggio dalla barbarie alla civiltà, dal la preistoria alla storia, dal buio alla luce; o addirittura clic la proprietà individuale dovesse essere storicamente anteriore o Giuffrè, Milano 1977. 66 Capitolo quarto Perché in comune ogni forma di proprietà collettiva, e che questa non ne fosse che una temporanea corruzione o deviazione. Questa sorda battaglia contro la proprietà collettiva oc cupa un posto rilevante nel dibattito ottocentesco fra storici e giuristi, ricostruito da Grossi. Essa non andava ingaggiata tanto per contrastare o limitare la portata di sopravviventi proprietà in uso comune, ma per un fine molto più impor tante: scalzare alla radice l’idea che la proprietà collettiva, storicamente prioritaria rispetto all’individualismo proprie tario, possa insidiarne lo status di forma suprema della pro prietà, anzi della civiltà. La rimozione dei beni in proprietà comune dall’orizzonte del discorso era anzi tanto più acca nita, quanto più essi rischiavano di richiamare le idee e i progetti dei filosofi e dei movimenti comunisti, con i loro audaci traguardi di una generalizzata collettivizzazione dei beni. Anche quando la polemica si indirizza verso più lon tani bersagli, come fa Fustel de Coulanges (1889) condan nando l’idea di Rousseau che «la proprietà è contro natura, quel che è naturale è invece la comunità», «ciò che sgomenta Fustel, scrive Grossi, è la teoria comunistica per quanto essa può significare e comportare nel contesto della società europea ottocentesca». Vediamo cosf inscenarsi un interessante paradosso. Le istanze che rivalutavano e rilanciavano per il futuro i vantag gi della proprietà comune (a cominciare da Marx ed Engels) erano innescate da grandiose premesse fjlosofiche, ma anche dalla crescita della nuova civiltà industriale, dei suoi modi di produzione e meccanismi di disumanizzazione; erano, cioè, intrise di modernità. Al polo opposto, la difesa a oltranza del paradigma univoco della proprietà individuale contro la “terra di nessuno” dei beni comuni corrispondeva inve ce puntualmente a un’altra esperienza storica ottocentesca, la land occupancy del West americano, trionfale avanzata dall’Atlantico al Pacifico in cui enormi estensioni di terra, fino allora indivisa proprietà degli Indiani d’America, veni vano occupate, recintate e divise fra i coloni in nome di una — — concezione individualistica della proprietà, quasi proiezione o ipostasi dell’individuo e delle sue libertà e diritti (la prati ca degli homestead acts per la privatizzazione delle terre co minciò nel 1862). Questa esperienza, epica ma arcaica, del West (con la forzata reclusione dei “pellerossa” in apposite “riserve”) è come il paradigma nascosto dell’uso che può farsi dell’idea di proprietà; la sua storia più antica, anzi perfino la sua preistoria, vengono reinterpretate proiettando all’ indietro questo modello contemporaneo, facendone una legge di natu ra, universale e senza tempo, ma anche applicandolo subito tal quale alla proprietà dei mezzi di produzione nella nuova società industriale. Per gli europei, l’occupazione della terra in America eb be il suo corrispettivo più eloquente nelle politiche del co lonialismo, che comportarono spesso la redistribuzione, a beneficio dei coloni, di suoli strappati alle comunità locali o a singoli proprietari. Questo processo fu particolarmen te incisivo e coerente nel più vasto fra gli imperi coloniali, quello britannico, che adottò anche in India e in Australia i sistemi nazionali di iand demarcation (delimitazione delle proprietà), per esempio con l’Indian ForestAct (1865). Il mo dello a monte delle occupazioni di terre, nelle colonie come nel West americano, era lo stesso: le recinzioni (enclosures) dei suoli comuni in Inghilterra, stabilite mediante non me no di 3500 Estate Acts (provvedimenti immobiliari) e Bills far Enclosures of Commans (leggi per la recinzione dei suoli comuni). Approvati dal Parlamento tra il i66o e il 1830, es si avevano disposto la recinzione obbligatoria dei terreni, in particolare open fields e common lands (campi aperti, terre comuni), favorendo la formazione di enormi latifondi priva ti. Contadini e piccoli proprietari furono cosf spogliati delle terre che coltivavano da secoli e, impoveriti, formarono una vasta riserva di manodopera a basso costo, che avrebbe Ea vorito la rivoluzione industriale. La più elaborata giustifica zione teorica venne allora daJohn Locke, nel Secondo tiattato sui governo (1690), dove il passaggio dalla proprietà comune & .dpitUiO jLtai tu della terra alla sua privatizzazione è descritto come la prov videnziale vittoria dei più laboriosi: l)iu ha dato il inondo agli uomini in comune, ma per il loro bene, priche ne traesselo li massimo beneFicio: percio è impossibile sup pori cJic doi esse restate nì comune e iliLOlto. Dio alle dario in uso abii uomini laburios e razionali, che vi abbiano titolo in grazia dei propih la\ oro, e unii ai capricci e alle bramosie dci litigiosi iV, 34). r La proprleta privata di tutta la terra è dunque un’evoluzio ne inevitabile, senza la quale non vi è razionalità né libertà; \ ine devono restare le brame di chi, escluso dalla proprietà delle risorse, si estina capricciosarnente a rivendicarne l’uso. La puisuìt ol happiness non può farsi in comune, non è per tutti. All’opposto, l’attenzione del giovane Marx sulla questio ne sociale fu innescata proprio da un provvedimento (della Dieta renana) che aboliva il diritto consuetudinario di rac cogliere la legna nei boschi privati (“legnatico”). Parteggian do per i proprietari contro i contadini poveri, scrisse allora Marx (1842), la Dieta aveva perpetrato «un completo avvi llnlcnto dello Stato», ridotto a partigiano di un ceto contro gli altri. Un lungo percorso porterà di qui alla netta afferma zione del Capitale (I 8&) secondo cui caratteristica essenziale dello sfruttamento capitalistico del suolo è «il progresso non >olo nell’arte di depredare l’operaio, ma nell’arte di depredare il suolo» (1, cap. xiii). Questo processo, già in atto con l’agri coltura capitalistica che produce «incremento della fertilità per periodi limitati», ma a spese della «rovina delle sue sorgen ti perenni». si accentua con la produzione industriale, che si sviluppa «solo minando al tempo stesso le fonti primigenie di ogni ricchezza: la te,ia e i 7 lavoratore» (corsivi nel testo). Nelle pagine di Marx, l’eaccumulazione originaria» della proprieta è una favola creata per giustificare la sopraffazio ne dei pochi ricchi (presentati come «un’élite industriosa, in telligente e soprattutto ecunoina») sopra la massa dei poveri ritenuti «una canaglia oziosa che dissipava tutto il proprio, e anche di più»). I Bili 5 of Enciosures sono una gigantesca rapina, «decreti in virtù dei quali i proprietari fanno dono a Perche in comune se stessi, in proprietà privata, di suolo pubblico; decreti di espropriazione del popolo», fino a quando, «nel secolo xix, del legame fra agricoltore e proprietà comune si è perduto anche il ricordo», e anche gli oppressi finiscono per «rico noscere come leggi naturali ovvie le esigenze della produzione capitalistica» (I, cap. xxiv). Come si vede anche solo da queste minime citazioni tratte da un contesto di ben altra ricchezza e complessità, i beni comuni (e la loro appropriazione indebita) giocano un ruolo importante nell’argomentazione di Marx. E questo ruolo, proprio perché funzionale al suo progetto di rinnovamento delle coscienze e della società, contribuisce a spiegare lo zelo con cui i beni comuni vennero sminuiti o espulsi dall’orizzonte del discorso. In Italia quelle che il giurista Giacomo Venezian chia mò le «reliquie della proprietà collettiva» (1887) sono an cora ben presenti, nonostante i ripetuti tentativi di cancel lane. Un censimento di questi assetti fondiari collettivi (“usi civici”) ne mostrerebbe l’antichità e insieme le modalità di una sopravvivenza stentata ma ancora assai vitale: secon do una valutazione del Ministero dell’Agricoltura, nel 1947 le terre di uso civico in possesso di Comuni, comunità o as sociazioni agrarie assommavano a tre milioni di ettari, più o meno quanto la somma di Piemonte e Liguria; secondo il più recente censimento Istat dell’agricoltura (2010) le sole terre di uso civico date in gestione a enti ad hoc sono oltre un milione di ettari, press’a poco equivalenti all’estensione dell’Abruzzo, Tre le tipologie principali: a volte la comu nità di riferimento è titolare sia della proprietà (indivisa e inalienabile) sia dell’uso dei suoli; altre volte, alla comunità appartengono diritti perpetui di godimento e d’uso su beni di proprietà altrui, pubblica (per esempio di un Comune) o privata (terre di origine feudale); ci sono poi le terre appar tenenti a comunioni familiari montane, come i “masi chiusi” dell’Alto Adige. In qualche modo affini agli usi civici, anche se con diversa modalità, sono infine i compascoli, una sorta di reciproca servitù d’uso consuetudinaria, per cui è lecito a Capitolo quarto Perche ognuno di usare per il pascolo del bestiame non solo il pro prio fondo, ma anche quelli adiacenti. All’universo degli “usi civici” (talvolta designati con l’antico termine latino communalia) appartengono ad esem pio le partecipanze, vive dal Medioevo a oggi in Emilia e nel Polesine (ma anche a Trino Vercellese) e legate ad ampie estensioni acquitrinose la cui coltivazione richiedeva uno sforzo collettivo; o le comunanze agrarie, modalità di autoorganizzazione sociale diffusa nelle Marche e nell’Umbria per la gestione collettiva delle risorse, specialmente boschi ve. Molti i casi nell’arco alpino: per esempio le consorterie valdostane, le magnifiche comunità come quella di Fiem me, le interessenze del Trentino, normate come «comunio ni private di interesse pubblico». Proprietà comune, uso condiviso e auto-organizzazione sono caratteristiche abitua li di queste comunità, dove la costanza delle consuetudini, spesso tramandatesi oralmente, è più forte di ogni norma scritta. Da un capo all’altro d’Italia, la diversità dei nomi e delle modalità organizzative non può celare le assai più im portanti affinità di fondo. Possiamo riscontrarle, ad esem pio, fra l’ademprivio della Sardegna (proprietà comune di fondi rustici, con diritti di sfruttamento: legnatico, pasco lo, ghiandatico) e le regole o laudi ampezzani, del Cadore e del Friuli, proprietà collettive anch’esse di natura agricola, silvicola e pastorale, come del resto altre forme di appro priazione collettiva della terra nelle stesse aree (vagantivo, pensionatico) o altrove (vicinia lombarda, vischnanca nei Gri gioni, patriziato nel Canton Ticino). Nell’ordinamento na poletano e siciliano gli usi civici, esercitati sui demani (terre pubbliche) delle università (Comuni), ma anche su terreni feudali, valsero come un contrappeso ai latifondi baronali, e furono considerati un diritto naturale (inalienabile e im prescrittibile) degli abitanti del luogo; perciò la giurispru denza del Regno, in contrasto con le tendenze dominanti altrove, considerò la proprietà collettiva come anteriore a ogni altra appropriazione dei suoli. in comune 71 Contro questa antica (e resistentissima) forma di beni comuni si esercitarono a più riprese l’avidità e le leggi. Per esempio in Sardegna, dove nel 1820 vi fu un editto, det to “delle chiudende”, che anche nel nome corrisponde alle enclosures inglesi. Con esso il re Vittorio Emanuele I auto rizzava la recinzione delle terre di proprietà o uso colletti vo, consegnandole di fatto in mano ai privati che avessero i mezzi di farlo a proprie spese, Nel Regno meridionale, intan to, l’enorme estensione delle terre demaniali (i quattro quinti del totale) e la concentrazione della maggior parte di quel che restava nelle mani dei feudatari, con trasmissione eredita ria al primogenito (maggiorascato) fece implodere i regimi di proprietà. A partire dall’eversione della feudalità (i8o6), la “questione demaniale” portò alla suddivisione delle terre per quote, che però si tradusse di fatto, con un processo che prosegui dopo l’Unità, in una concentrazione della proprietà nelle mani dei latifondisti. Il monopolio dei suoli da parte degli agrari e le lotte dei contadini per recuperare quote di proprietà sufficienti al sostentamento crearono una forte conflittualità (Piero Bevilacqua ha parlato di « una vera e propria guerra sociale e giudiziaria»), che giunge fino alle occupazioni dei latifondi dopo la Seconda guerra mondiale. Tanta varietà di nomi e di esiti rispecchia le diversità re gionali italiane, con le loro peculiarità storiche, geografiche e linguistiche; ma rivela anche l’origine delle proprietà colletti ve, che nascono da forme spontanee di auto-organizzazione sociale ed economica imperniate su uno spirito comunitario. Proprio per questo, anzi, nessun legislatore si degnò mai di ridurle a unità se non per reprimerle, con la normativa sulla “liquidazione degli usi civici”, di cui si hanno precedenti nel Settecento, dalla Lombardia a Napoli, e che culmina sotto il fascismo con la legge 1766 del 1927. Come ha scritto Paolo Grossi, se molti usi civici sono ancora restati intatti fino a noi malgrado l’accanita persecuzione subita dal Settecento in poi, è perché, con altrettanto accanimento, sono stati sempre difesi dalle popolazioni come parte integrante e profonda del Capitolo quarto 72 Perché in comune loro costume di vita, strettamente legata alla fisionomia della stessa coniunità. Perciò gli usi civici hanno spesso forma residuale: ad esem pio, quando dopo il 1870 si volle disciplinare il regime pro prietario e d’uso dei vastissimi latifondi del Lazio, dominio delle famiglie principesche di Roma ma da sempre aperti al pascolo e al legnatico, se ne dette ai principi la piena pro prietà proprio come si era fatto in Inghilterra con le enclo sures ma a compensare gli antichissimi diritti consuetudi nari or ora liquidati si scorporarono segmenti del feudo, at tribuendoli agli usi civici e battezzandoli con il nome antico di università agrarie (legge Boselli, 1894). Queste antiche forme di auto-organizzazione delle comu nità sono, oggi come sempre, sotto attacco (si è per esempio proposto di trasformare le comunità in “fondazioni”). Ma, come sempre, scattano anche meccanismi di difesa del loro patrimonio di memoria e di progetti. Designate con l’acro nimo Asbuc (Amministrazione separata beni di uso civico), queste comunità hanno fondato nel 2006 la Consulta Nazio nale della proprietà collettiva; dal 2003 è inoltre attiva una rivista specializzata, l’<Archivio Scialoja-Bolla Annali di studi sulla proprietà collettiva», promossa dalle università di Trento e Firenze. Ma quale può essere, oggi, l’attualità e la funzione degli “usi civici”? Non si tratta solo di una so pravvivenza ormai anacronistica, di usanze desuete che sa rebbe tempo di sopprimere? Che cosa hanno a che fare col discorso sul “bene comune” (come valore) e sui “beni comu ni” (in senso patrimoniale)? Due punti sono oggi particolarmente significativi, e li vedremo infatti affacciarsi, su fronti opposti, sugli scenari a noi contemporanei: la possibile distinzione fra appartenen za e uso delle proprietà collettive e il rapporto fra la comunità e la terra che ne ha permesso la formazione e ne ha garan tito nel tempo le risorse e la memoria. Il primo punto ha a — —, — In «Annali di studi sulu proprieta collettiva», n. i, 2008. che fare con consuetudini e forme del diritto, il secondo con un sistema di valori. Alcune tipologie di “usi civici”, come abbiamo visto, mostrano infatti che anche nella tradizione giuridica italiana è possibile (non necessariamente consiglia bile) un diverso assetto proprietario, nel quale la proprietà e l’uso dei beni vengano disaccoppiati. Come vedremo, que sta osservazione non è senza conseguenze sulla discussione odierna in tema di beni comuni. Molto più rilevante è il secondo punto: l’orizzonte di va lori che intorno alle proprietà comuni e agli usi civici si è creato nel corso della loro lunghissima esistenza. I suoli di uso civico hanno, infatti, un rapporto privilegiato e diretto con la comunità di riferimento. Sono “beni comuni”, rispetto alle collettività di residenti che vi esercitano i vari diritti, come il legnatico, l’erbatico e il pascolo, ma non per l’insieme dei cittadini italiani. Eppure si può dire che essi rappresentano un “bene comune” per tutti gli italiani, in senso valoriale. 11 mantenimento degli antichi assetti fondiari e delle loro mo dalità collettive di gestione corrisponde infatti a una espe rienza storica di straordinario valore, nella quale la comunità supera e assorbe l’individuo e l’egoismo proprietario, anzi si auto-organizza in funzione del suolo e delle sue peculiarità (il paludoso Polesine, i boschi della Val d’Aosta, i pascoli d’Abruzzo). E ancora Paolo Grossi, dalla sua prospettiva di storico del diritto, a darci la chiave di lettura: nei suoli di uso civico i protagonisti sono due: la comunità e la res, cioè la ter ra con cui è concresciuta quella comunità, la sua storia, il suo costume. Perciò nella cultura dei beni di uso civico la terra «è rispettata come si rispetta una creatura vivente», poiché «ad essa è vincolato il problema dell’esistenza di una comunità», e «la terra dev’esser conservata intatta nella sua funzione vi tale per le generazioni future». Questo sistema di affetti e di valori, che oggi definiremmo “ambientali” (la parola ricorre ad esempio nelle più recenti formulazioni, novecentesche, dei laudi del Cadore), appartiene dunque non solo agli orizzonti del futuro, ma anche a preziose esperienze del nostro passato; Perché in comune Capitolo quarto 74 è una riserva aurea di conoscenza locale, di buone pratiche, di etica comunitaria, di capacità di previsione. Queste «co munioni private di interesse pubblico» sono, insomma, un bene comune per tutti gli italiani, anche per quelli che non sono membri di nessuna comunanza, o partecipanza, o Asbuc. 4. Diritto “continentale” e «common law». Fra i temi ricorrenti nella discussione sulla proprietà col lettiva ha speciale risalto il contrasto fra diritto romano, che alla proprietà individuale dette precipua importanza, e di ritti germanici, dove le forme di appropriazione collettiva della terra furono radicate e diffuse. La comparazione fra tradizione romanistica (vista attraverso il filtro del Codice napoleonico) e altri diritti ebbe talora l’intento di afferma re la superiorità del diritto romano, talora invece quello di re lativizzarne la centralità. Nell’un caso e nell’altro, alla pro prietà individuale, assunta a categoria dominante del diritto romano, venivano contrapposti di volta in volta la Markge nossenschaft germanica, la Allmende tedesca e scandinava, la Biirgergemeinschaft svizzera, il Mir russo, la Zadruga degli slavi del Sud, la Township scozzese e inglese e cosf via, fino a esperienze ancor più lontane di proprietà collettiva, per esempio in India o a Giava. Su questa contrapposizione se ne è innestata un’altra, quella fra civil law dell’Europa con tinentale, che sui modello del diritto romano è basata su co dici e leggi, e common law inglese (e statunitense), sistema giuridico di lontana ascendenza germanica sganciato (anche se non del tutto) dal filone romanistico e che si fonda invece sulla consuetudine e sui precedenti giurisprudenziali. Assai diverso è, nelle due divergenti dottrine giuridiche, lo statuto giuridico della proprietà. Nella tradizione continentale, essa è un diritto che insiste su un bene, inteso come una cosa materiale, mentre nei sistemi di common law tende a esserne svincolato, donde la categoria di chose in action (letteralmente «cosa in azione»), distinta dalla chose in possession («cosa pos seduta»): una configurazione estranea alla tradizione romanisti ca. Perciò negli ambiti di common law, secondo una frequente immagine, più che un diritto di proprietà esiste un “fascio di diritti” (a bundie ofrights) che si può rappresentare come una fascina di rami (a bundie of sticks), che possono essere separati e attribuiti a vari soggetti. Questa relativa “immaterialità” del diritto di proprietà ha conseguenze importanti: prima di tutto, rende più agevole disaccoppiare proprietà e uso del bene; inol tre, si presta meglio a coprire altre specie di proprietà, come i titoli finanziari. Nella tradizione di common kw i comrnons (terreni e risorse possedute in comune) hanno sempre avuto un posto importante, anzi lo hanno ancora, pur essendo stati lungamente combattuti da ricorrenti enclosures. Si potrebbe dunque credere che le forme di proprietà collettiva debbano avere, per contrasto, un ruolo marginale nel diritto romano e nelle sue derivazioni continentali. Non è necessariamente cosi. Il diritto romano assegna in fatti un ruolo importante ad alcune tipologie di res commu nes (beni comuni), alternative e convergenti con le forme di proprietà pubblica che sono l’origine storica del patrimonio statale negli Stati preunitari e in Italia, fino a oggi’°. Centra le per i Romani fu la distinzione fra res extra comrnercium (o extra patrlrnonium), rigorosamente sottratte al mercato, e res in commercio (o in patrimonio). Per definizione fuori commer cio, attribuendone la proprietà nominale agli dèi o ai defunti, furono considerate tutte le “cose di diritto divino” (res divini iuris), come i templi e le tombe, ma anche le mura delle città. Più complesso era lo statuto delle “cose di diritto umano” (hu mani iuris). Fra esse, i giuristi romani distinsero tre categorie: quelle che appartengono al genere umano (res communes omnium), come l’aria, le acque, i mari, le spiagge, e sono per loro natura ex tra commercium; — PAOLO MADDALENA, gli studiosi odierni, in www I beni comani nel diritto romano qua/d’e valida idea per .federalismi li, luglio 2012 (apitolo — Perche in comune quarto res paoilcae. che potevano appartenere o al popoio romano nel suo insieme o a uno singola comunita (per esempio un municipium). Esse le potevano essere in tou popuh (come ad esempio le strade, i porti, i fiumi, i circhi, i teatri), e perciò necessariamente extra commercium; oppure in pecunia popoli, e perciò commerciabili; o, analogamente, potevano esser distinte in res in uso publico e res In patrzmornofisci; — infine, le cose di proprietà privata (res przvatae), commerciabii. Fra res communes e res publicae non vi è identità; esse si pongono tuttavia entro una sequenza coerente, formando una sorta di continuurn il cui carattere distintivo è un’appar tenenza collettiva cmi forte e radicata che ad essa può, e in certi casi deve, corrispondere l’inalienabilità del bene. L’ap partenenza pubblica di un gran numero di beni inalienabili, ben presente nel diritto romano, mette in ombra, o meglio assorbe, le forme di proprietà collettiva (per le quali abbiamo usato sopra l’etichetta di “usi civici”), ma in nome di un più forte e stabile dominio delle istituzioni pubbliche. I sistemi di common law, al contrario, contemplano sI forme di pro prietà collettiva o commons, ma sostanzialmente ignorano la categoria giuridica dei beni pubblici inalienabili (demanio). Le acque, per esempio, non sono proprietà pubblica, ma nem meno dei privati nei cui terreni esse scorrono; ne è tuttavia riconosciuto l’uso comune, disaccoppiando proprietà (del ter reno) e uso (delle risorse idriche). La categoria giuridica di cornrnons si riferisce dunque all’uso e non all’appartenenza, anzi si applica trasversalmente sia alle risorse naturali indivisibili (come l’aria o il mare) sia alle proprietà private, che possono esser gravate di diritti consuetudinari d’uso comune. \rediamo cosi inscenarsi, con conseguenze oggi molto im portanti, una netta biforcazione fra i diritti italiani di tradizione romanistica e quelli anglosassoni di common law. I primi pre vedono tre regimi di proprietà (pubblica, collettiva e privata), dove tuttavia la proprietà collettiva può essere sussunta sotto quella pubblica; nei sistemi di common law, invece, la stessa idea di una proprietà pubblica inalienabile (demanio) resta fuori della porta, mentre vi ha luogo quella di “beni comuni” o commons, anche perché favorita dalla netta disgienzione fra appartenenza e disciplina d’uso dei suoli e delle risorse. Nonostante questa differenza di fondo, tuttavia, negli ulti mi decenni il ricorso a categorie di common law è diventato sempre più frequente in Italia, a rimorchio di una dominante economia di mercato secondo il modello arnerìcano. C’è una causa specifica di questa evoluzione o involu zione); ed è il focalizzarsi del discorso politico nostrano sui problemi gravi ma contingenti del debito pubblico, e non su prospettive di lungo periodo come l’uso virtuoso dei beni pubblici per il generale interesse. E come se la natura stessa del debito, legata ai titoli finanziari e ai loro mercati, aves se sospinto le proprietà pubbliche anche le Alpi) verso una sorta di immaterialità virtuale, facendone il corrispettivo di altrettanti pacchetti azionari: è di qui che nasce l’idea di cartolarizzare i beni pubblici, di cui diremo; è per questo che il Ministero delle Finanze ha voluto fissare al centesimo il “prezzo” delle Dolomiti e dei templi di Paestum. Scelte politiche come queste, fatte o subite all’insegna del risana mento del debito pubblico, comportano un netto slittamento verso i linguaggi e le pratiche di common law, che introdu cendo «una certa liquidità della proprietà» U’espressione è di Rodotà) meglio si prestano a favorire i processi di priva tizzazione, sbandierando la smaterializzazione del diritto di proprietà per occultarne gli effetti. Si è in tal modo af fievolita la tradizione giuridica radicata nel diritto romano, e in suo luogo ha preso tacitamente piede la dissociazione, più o meno dichiarata, dell’appartenenza pubblica dei beni comuni, cuore e lievito dei sistemi di civil law come nomi nalmente è ancora il nostro, dal loro uso. Questo processo è stato favorito dal fatto che in una diffusa tipologia di “usi civici” italiani, come abbiamo visto, proprietà e uso dei be ni possono per consuetudine essere disaccoppiati. Si perde cosf tuttavia una delle principali ricchezze della tradizione di matrice romanistica, quel continuum tra res cornmunes e proprietà pubblica che dovrebbe essere il punto dì partenza Capitolo quarto 78 per un radicale ripensamento della natura e delle finalità dei beni pubblici, anche nella fattispecie di beni comuni (in quanto cose materiali), in funzione del bene comune (come valore). Troppo spesso questa conseguenza vien data per inevitabile. Occorre, al contrario, interrogare non solo la nostra tradizione storica ma le categorie del nostro ordina mento vigente (cioè della legalità) per chiedersi se e come la proprietà pubblica, anche nella fattispecie dei beni comuni, possa rispondere a un disegno coerente con le finalità della Costituzione. . Proprietd pubblica: appartenenza e uso. L’altra grande modalità di appropriazione collettiva dei beni è quella dei beni pubblici”. La loro presenza nella tradi zione giuridica e nelle pratiche di governo degli Stati italiani, e poi dell’Italia unita, è stata sempre robusta, e ha contri buito a indebolire e marginalizzare gli usi civici, ora facendoli confluire, di nome o di fatto, nelle proprietà pubbliche (per esempio nei demani comunali), ora considerandoli una loro variante consuetudinaria in via di naturale estinzione. Nella confusa stagione che viviamo, insomma, le due categorie di appropriazione collettiva dei beni sono sotto attacco su due fronti opposti: gli “usi civici” in nome di una rigida biparti zione tra proprietà pubblica e privata, in cui tertium non da tur, le proprietà pubbliche in nome di un servile ossequio alle leggi del mercato ma anche alla common law e all’egemonia americana. Nessun ruolo sembra avere, in questo processo che si svolge lontano dalla coscienza dei cittadini, l’etica co munitaria che innerva l’idea di bene comune (come valore), anzi fonda e legittima l’esistenza di beni comuni, attributo necessario e garanzia di una società civile mirata all’utilità sociale e al pubblico interesse. SAffiNO CASSESE, I beni pubblici. circolazione e tutela, Giuffrè, Milano i 969. Perché in comune Demanio è la parola più frequente per designare le pro prietà pubbliche, ma essa, lo vedremo subito, non ne copre che una parte. L’etimologia, come sempre, dice qualcosa ma non tutto: «demanio» viene dal francese antico demaine, corrispondente al latino dominium, termine che esprimeva il pieno diritto di proprietà, anche privata. Ma l’accezione moderna del termine, in cui è dato per scontato che domi nium per eccellenza è quello dello Stato, risale alla legislazio ne francese fra Rivoluzione e primo Impero, e in particolare al Codice civile di Napoleone (1804). Quando la sua validi tà fu estesa a tutti gli Stati italiani (con la sola eccezione di Sardegna, Sicilia e province austriache), ne fu approntata la doppia traduzione ufficiale in italiano e latino; in alcune edizioni (come quella di Lucca del 1812), il testo italiano è accompagnato dall’indicazione delle fonti di diritto romano dei singoli articoli. Domaine public è qui tradotto con «de manio pubblico», territoire national con « territorio dello Sta to», e più in generale «Stato» corrisponde, nel testo italiano, al francese nation. Viene di qui il Regio Demanio del Codice civile del Regno di Sardegna (1837), e poi il Demanio Pub blico del Codice civile italiano del i86 e di quello del 1942, ancora in vigore. Ma questa nuova articolazione presuppone la costanza del nesso inscindibile fra sovranità, territorio e patrimonio pubblico: Oltre la sovranità, a formare lo Stato concorre necessariamente qualcos’altro di comune e di pubblico: il patrimonio comune, il te soro pubblico, il territorio occupato dalle città, le mura, le strade, le piazze, le chiese, i mercati, gli usi, le leggi e consuetudini, la giustizia (Jean Bodin, 1376). I beni pubblici italiani sono “demanio” solo se destina all’uso gratuito e diretto della generalità dei cittadini o ad altra funzione pubblica essenziale; è per questo che essi sono inalienabili, Accanto al demanio, lo Stato possiede an che un proprio patrimonio, che il Codice civile distingue in “indisponibile”, cioè alienabile solo con forti limitazioni, e “disponibile”, cioè alienabile senza limiti (hanno un proprio ti Perche in comune 8o 81 Capitolo quarto ince demanio e un proprio patrimonio anche Regioni, Prov enti segu le do, zzan e Comuni). Abbiamo dunque, schemati categorie di beni pubblici: Demanio inalienabile Patri nonio indisponibile disponibile inalienabile [con eccezionil alienabile de Sono inclusi fra i beni demaniali necessari quelli del del manio marittimo (che include anche le foci dei fiumi), ti e al demanio idrico (che abbraccia laghi e fiumi, acquedot di di ti anen perm re (ope are tri impianti), del demanio milit stra auto e, strad fesa). Del demanio accidentale fanno parte tici artis e de, ferrovie, aereoporti e beni storici, archeologici (demanio torico-artzstico). dello Essenziale è la distinzione fra demanio e patrimonio abi cont la per nto lame Stato. Per usare il linguaggio del Rego oggi lo quel di littì dello .Stato del 1884, che è il fondamento in in vigore, «costituiscono il demanio pubblico i beni che sono ano il potere dello Stato a titolo di sovranitd», mentre «form di pri titolo a ono rteng patrimonio quelli che allo Stato appa allo ue dunq vata proprietd». I beni demaniali appartengono ili), enab Stato-comunità, cioè ai cittadini (perciò sono inali ona, -pers Stato allo ono rteng mentre i beni patrimoniali appa ta. priva rietà prop secondo un modo di possedere vicino alla iden nte Questa distinzione è concettualmente e storicame icae tica a quella, presente nel diritto romano, fra le res publ pii res le li e popu usu in inalienabili perché perpetuamente li. blicae commerciabili, perché in pecunia popu ta La Costituzione della Repubblica ha dato nuovo orien ziona mento e nuovo senso a queste categorie. Essa non men Stato, il demanio né lo distingue dai beni patrimoniali dello o pri lica pubb è ma si limita a dichiarare che «la proprietà zione la men e vata» art. 42). Questa forte bipartizione elud olo v), dei beni comuni (e vedremo meglio perché nel capit i di regim soli due fra one ma proprio la netta contrapposizi rchia proprietà consente di ri-definirli secondo una netta gera limi ti ituen Cost di valori. Con sapiente strategia, infatti, i che ta, tarono l’assolutezza del dominio della proprietà priva Sta il Codice civile del i86 aveva definito, sulla scia dello orre disp e re gode di to dirit tuto Albertino (1848). come «il ne fac delle cose nella maniera pi6 assoluta, purché non se 436): art, cia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti» et abu di fatto, una riproposizione tal quale dello uus utendi aveva 1Q42 del e civil ice Il Cod tendi degli antichi massimari. rietà prop la endo introdotto una prima attenuazione, defin mo in cose privata come «diritto di godere e disporre delle i degl nza do pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osserva 832). La obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico» (art, zione men rica gene alla Costituzione va oltre: non si ferma della inio dom o di limiti e obblighi, ma circoscrive il pien e legg la proprietà privata: secondo lo stesso art, 42, infatti, e la fun deve « determinarne i limiti allo scopo di assicurarn ma affer e Fort . tutti» zione sociale e di renderla accessibile a socia e zion zione, da cui inevitabilmente discende che “fun ne essere le” e “accessibilità a tutti” devono a maggior ragio La ge caratteri o attributi necessari della proprietà pubblica. te men netta ue rarchia costituzionale di valori antepone dunq a otà Rod la proprietà pubblica a quella privata; per questo, è labili notano, la proprietà privata è esclusa dai «diritti invio to men com 212. so famo il ndo Seco dell’uomo» di cui all’an. di tra sinis di di Calainandrei (1950), «per compensare le forze sero si oppo una rivoluzione mancata, le forze di destra non promessa». ne uzio rivol una one ad accogliere nella Costituzi ta. tenu Una promessa, oggi lo sappiamo, non man neNella Costituzione la proprietà pubblica ha carattere pri rietà cessa rio e prioritanio, anche perché garantisce la prop ionale funz e limit il fissa ne vata, nel momento stesso in cui bli epub pre-r ina nella pubblica utilità. Già secondo la dottr 511 FANO RODOTA, Bologna 1990. 11 icIrh0c di,itto S,di us/L2 pupIwa pttuu il Mulino, 82 Capitolo quarto cana, il demanio necessario (come quello marittimo, idrico, stradale) lo è in due sensi diversi: perché comprende beni di uso collettivo, ma anche perché è componente essenzia le della sovranità. Con la Costituzione repubblicana, questi due sensi diventano uno solo: l’art. i stabilisce infatti che «la sovranità appartiene al popoio», cioè ai cittadini, titola ri delle utilità collettive. Risuona nell’an. i il passaggio del la sovranità dal re alla Nazione (cioè al popolo) deciso per la prima volta nella Costituzione francese del 1791, di cui per questo aspetto siamo eredi. Da allora, e comunque per la no stra Costituzione, beni demaniali, usi collettivi ed esercizio popolare della sovranità sono tutt’uno. Il dominio eminen te e perpetuo dello Stato sulle terre demaniali è costitutivo della nozione stessa di territorio (senza il quale non vi è Sta to), e corrisponde necessariamente al libero godimento delle relative utilità da parte dei cittadini; è, cioè, condizione di eguaglianza, di libertà, di democrazia. Oltre che dar rilievo a tutte le forme di proprietà pubblica e consentire la sussistenza degli “usi civici”, la Costituzione aggiunge altri beni comuni di rilevante interesse pubblico: l’ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i siti archeologici, e in genere i “beni culturali”. Per queste tipologie la garanzia costituzionale, fissata come poi meglio vedremo dall’an. 9 (tutela del paesaggio e del patrimonio sto rico e artistico), nella sua convergenza con l’art. 32 (tutela della salute), prescinde dal regime di proprietà, anche se poi il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004) prevede una tutela più forte per le proprietà pubbliche che per le private. Ma i beni culturali, paesaggistici e ambientali, che siano pubblici o privati, costituiscono un continuum da tu telare non solo in ciascuna delle sue parti, ma nell’insieme. In essi convivono infatti due distinte componenti “patrimo niali”: una si riferisce alla proprietà del singolo bene, che può essere privata o pubblica; l’altra ai valori storici, artisti ci e culturali, che sono sempre e comunque di appartenenza pubblica (cioè di tutti i cittadini), e rimandano a funzioni e Perché in comune fruizioni collettive, a un patrimonio condiviso di cultura e di memoria, a un bene comune (in tal senso, per esempio, la sen tenza n. 232/2005 della Corte costituzionale). Questa secon da componente, all’insegna del pubblico interesse, può esser definita “immateriale”, eppure esige la tutela dell’integrità materiale dei beni culturali, del paesaggio, dell’ambiente. La loro inclusione nell’universo dei beni comuni è rivelatrice: unita alle altre categorie (proprietà pubblica e usi civici), es sa dimostra che i beni comuni sono figura della cittadinanza, rivestono una notevolissima funzione civile, incarnano vitali valori di solidarietà culturale, economica e sociale. I “beni comuni” (tangibili) sono essenziali alla promozione del “be ne comune” come valore. Questa essenziale funzione civile dei beni culturali e di altre fattispecie connesse obbliga a riflettere sul rapporto fra proprietd pubblica e beni comuni. Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, l’una e gli altri costituiscono un con tinuum, e se la Costituzione non menziona i beni comuni non è per disinteresse (né tanto meno per marginalizzarne l’importanza), bensi perché i Costituenti giunsero alla con clusione che la proprietà collettiva (“beni comuni”) potesse anzi dovesse essere tacitamente assorbita entro la categoria onnicomprensiva di proprietà pubblica, rendendone in tal modo più netta ed efficace la contrapposizione categoriale alla proprietà privata. 6. « Commons» e «Anticommons»: due opposte “tragedie Negli ultimi vent’anni molti commentatori e politici, a quel che pare, si sono convinti che ogni aspetto dei beni co muni che abbia natura etica, storica e giuridica debba essere archiviato, anzi messo in soffitta come fastidioso residuo di un tempo che fu. Il loro angolo visuale è un altro, e uno solo: la redditività immediata dei beni comuni. Si dà per scontato che, in questo come in ogni altro ambito della vita, il supre 84 Capitolo quarto mo valore-guida debba essere necessariamente la ricerca dei massimo profitto e la cieca obbedienza a pretese leggi univer sali del mercato. E con questo presupposto che si parla sem pre più spesso di “tragedia dei beni comuni” (tragedy of the commons). Questa fortunata espressione corrisponde a una drammatizzazione dello scenario socio-economico, che qua si narrativamente si traduce in una sorta di apologo, questo: la proprietà indivisa di beni comuni spinge inevitabilmente ciascuno degli aventi titolo a goderne, nei proprio interesse, senza limiti; ma proprio perché quei beni sono accessibili a tutti, si innesca un sovraconsumo che finisce coi dilapidare le risorse fino a renderle insufficienti per la comunità che le possiede. Se per esempio un pascolo è condiviso da molti pa stori, sarà interesse di ciascuno non solo sfruttarlo al massimo per le proprie pecore, ma anche accrescere le dimensioni del gregge; quando ie pecore diventano troppe. l’erba del pasco lo non basta più, l’economia del villaggio crolla di botto, e la comunione del pascolo, che all’inizio era stata economicaniente produttiva, si traduce fatalmente in un meccanismo distruttivo. L’apologo dei cornrnons dà per assodato non solo che la comunità di riferimento sia incapace di autoregolarsi, ma che sarebbe certamente inefficace anche una disciplina pubblica delle risorse (da parte dello Stato o di altre istituzio ni, come in Italia potrebbero esserlo Regioni, Province, Co muni o Comunità montane). Non resta dunque che un’unica soluzione: privatizzare i beni comuni. L’etichetta “tragedia”, applicata a un processo (o a un racconto) come questo, ha una doppia valenza retorica: da un lato, come nelle tragedie in cui vien pugnalato dietro le quinte un personaggio inerme ma positivo, rende omaggio ai beni comuni come a qualcosa di teoricamente nobile. Dall’altro, come in tutte le tragedie che si rispettano, lo snodarsi degli eventi risponde praticamente a una spietata fatalità. Non c’è scelta, la “tragedia dei beni comuni” può avere un lieto fi ne, e uno solo: seppellita la vittima (la proprietà collettiva), entra in scena il vincitore, la proprietà privata. Perche in comune Non era questa, a dire il vero, l’intenzione di Garrer Hardin, il biologo americano che in un famoso articolo su «Science » (1968) parlò per primo di The Traedy of the Cornmons. In esso, è vero, si menziona fra l’altro il caso dei suoli di uso comune (con l’esempio del pascolo, poi sempre ripetuto), e si parla della proprietà privata come «ingiusta ma necessa ria»; ma il vero tema di Hardin era il rapporto fra crescita (illimitata) della popolazione mondiale ed esaurimento delle (limitate) risorse del pianeta. E rispetto a questo macro-pro biema che egli raccomanda una forte regolazione, mediante forme di « mutua coercizione concordata», che nell ‘interes se del genere umano e del pianeta deve limitare l’uso delle risorse (aria, acque, terre) e frenare la crescita demografica, anche a costo di violare le libertà personali degli individui. Poiché le risorse del pianeta sono limitate, egli argomenta, per evitarne l’esaurimento non basta diffondere la coscienza del problema, non basta un diffuso senso di colpa o di an sietà, non basta un generico richiamo alla responsabilità dei cittadini. Non solo: secondo Hardin, un problema di questa portata non ammette soluzioni tecniche, cioè tali da poter si mettere in opera senza modificare la scala dei valori etici. Esiste una famiglia di “problemi senza soluzioni tecniche” (no technìcalsolution problems), di cui questo è uno. Perciò il rapporto fra sovrapopolazione e finitezza delle risorse va affrontato modificando il costume e i valori correnti alla lu ce dei problemi di oggi: cioè mediante una rivoluzione squì sitamente etica, che inneschi e regoli nuovi comportamenti. Occorre dunque, per Hardin, ridefinire la responsabili tà, sulla scia del filosofo Charles Frankel, come «il prodotto di specifici assetti sociali», cioè connettendola strettamente a una regolazione pubblica dell’uso delle risorse. Ma «si può imporre per legge la temperanza (legislate temperance)?», egli si chiede. La sua risposta è: si può, anzi si deve. Il principio di Adam Smith (1776), secondo cui «l’individuo che pensa solo al proprio profitto è guidato da una mano invjsibile a promuovere il pubblico interesse» si è rivelato falso, e lo sa- 86 Capitolo quarto rà tanto più quanto più il nostro pianeta diventa affollato. I problemi dell’oggi esigono un profondo ripensamento del la moralità, che va ricalibrata su un mondo in pericolo: per esempio, gettare in campagna un po’ di spazzatura era forse tollerabile cento anni fa, ma è diventato oggi un delitto per ché la civiltà industriale produce rifiuti ben più abbondanti e più dannosi della civiltà contadina da cui veniamo; e anche perché siamo già troppi, troppo è il suoio occupato dalle discariche, troppo il danno che esse fanno alla salute umana. Il riferimento esplicito è alla situation ethics, una moralità espressamente chiamata a ripensare se stessa a seconda delle circostanze (l’aveva teorizzata in quegli anni Joseph Fletcher, un pioniere della bioetica). Quello che Hardin considera il traguardo del liberalismo, e cioè «il maggior bene possibi le per il maggior numero possibile di uomini» è irrealizzabile in una società del laissez-faire. Occorre ripensare quale sia il maggior bene, o il pubblico interesse, alla luce di una nuova etica capace di generare nuove norme e nuova responsabilità. Come si vede, la formula della tragedy of the commons, per chi l’ha inventata, era calibrata sull’ecologia a scala planetaria, e non mirata a contestare le forme di proprietà collettiva in nome della superiorità della proprietà privata. Le categorie usate da Hardin sono ovviamente quelle della common law, e perciò il confine fra commons e regolazione pubblica delle risorse non coincide con quello dei diritti di tradizione romanistica, ma il punto centrale è un altro. La sua battaglia in favore di una «estensione sostanziale del la moralità» condannava perentoriamente ogni “soluzione tecnica”, che lasci intatta la scala dei valori etici; eppure la “tragedia dei beni comuni” che egli per primo ha messo in scena viene citata spesso, in forma distorta o di seconda mano, proprio per raccomandare una “soluzione tecnica”: la privatizzazione dei beni comuni. Una soluzione che, con movimento rivelatore, lascia intatta, anzi conferma ed esal ta, quella scala dei valori che per Hardin doveva urgentemente essere riformata. Perché in comune 87 Ma sugli scenari del presente la “tragedia dei beni comuni” non è sola: le fa compagnia da qualche tempo il suo rovescio, la “tragedia dei beni anticomuni”. Inventore della formula è stato Michael Heller, un giurista (anch’egli americano) esper to in diritti della proprietà immobiliare. Il suo articolo, The Tragedy of the Anticommons, è uscito sulla «Harvard Law Review» nel 1998, a trent’anni esatti da quello di Hardin a cui simmetricamente corrisponde. Il sottotitolo indica chia ramente il punto di partenza: Property in the Transition from Marx to Markets. Nel turbolento processo di privatizzazione delle proprietà pubbliche in Russia e nell’Europa orientale dopo il crollo dei regimi comunisti (“da Marx ai mercati”, appunto), è accaduto infatti che i beni, o i relativi diritti, siano stati frammentati e segmentati all’eccesso, in modo da accontentare il maggior numero possibile di compratori. La conseguenza è che le singole quote proprietarie sono insuf ficienti a generarne usi redditizi, e che entrando in compe tizione fra loro innescano meccanismi di sottoconsumo, ri ducendo significativamente gli introiti o addirittura paraliz zando la produttività dell’insieme. Gli esempi di Hefler sono vari: la suddivisione dei diritti in Russia, dove fu possibile vendere separatamente la proprietà di un immobile, il dirit to di occuparlo, quello di affittano e quello di modificarne l’uso; la minuta ripartizione delle terre nelle riserve indiane in America, con un frazionamento progressivo tanto spinto da portare nel 1934 a un reddito nominale pro capite di i cent al mese; l’assoluto diritto di proprietà su particelle assai pic cole che ha vanificato la ricostruzione di Kòbe (Giappone) dopo il terremoto del 1994: un isolato, per esempio, non si poté ricostruire nonostante il pieno finanziamento pubblico perché occorreva, e mancò, l’accordo unanime fra gli oltre trecento proprietari, affittuari e occupanti dei singoli lotti. Se mettiamo sulla scena in simultanea le due opposte “tragedie”, il risultato è chiaro: la proprietà collettiva non funziona perché conduce al sovrasfruttamento delle risorse; la quotizzazione molecolare non funziona perché ne provo- Pcrclie in coììuiic Capitolo quarto 88 ca il sottosfruttamento. Ne risulta un mirabile equilibrio: l’unica soluzione virtuosa che resta sul palcoscenico dopo aver sgominato i “cattivi” della commedia (o della tragedia) un è la proprietà privata concentrata in poche mani. Perciò economista norvegese, Rgnvaldur Hannesson, ha potuto proporre la privatizzazione degli oceani secondo il sistema delle enclosures”. Se questo è il punto d’arrivo, non ci vole va poi tanto. Si poteva fare a meno delle categorie di corn mon law, fare a meno di inventare la tragedia dei commons e quella degli anticornmons. Stando allo scenario italiano, bastava ripescare dalla storia patria la questione della de manialità nelle province meridionali, dove senza ricorrere a professori americani accadde proprio questo: la privatiz zazione delle immense proprietà collettive e pubbliche, pas sando talora attraverso una fase di suddivisione in piccole quote, fini con l’innescare processi di accorpamento, sfo ciati in grandi latifondi. Che questo sia stato un processo virtuoso, che abbia generato ricchezza diffusa, senso civi co, democrazia, equilibrio nello sfruttamento delle risorse, davvero io non direi. In questa discussione, che sta riempiendo di sé intere biblioteche, domina la scena politica americana (e, in su bordine, britannica), e dunque il linguaggio della common law; giuristi ed economisti italiani sembrano generalmen te soddisfatti di andare a rimorchio. Anche nella ricerca di un’alternativa, il copione non cambia: in diversa combina zione, vi ricorrono invariabilmente le categorie di un libro , che sebbene non citato da Hardin è si 4 di Mancur Olso& curamente presupposto dalla sua tragedy of the commons. Per Olson, quando è in gioco un bene comune scatta una tensione inevitabile fra l’azione collettiva del gruppo che in quel be ne ha un interesse condiviso e l’opportunismo (free ride) dei singoli individui che di quel gruppo fanno parte. In teoria, “ (Mass.) The Privati2ation of the Oceani, The Mit Press, Cambridge Logica dell’azione collettiva (1965), Feltrinelli, Milano 1990. ialmcuie, cisto 0 i membri del gruppo dovrebbero agire colle che condividono i benefici, ma in pratica il cumpor Lamento dei singoli è opportunistico e dominato dalh ragole coinp titive del mercato; fra un comportamento cooperativo c il proprio interesse individuale, prevale sempre quest’ultimo (tanto più quanto più numeroso è il gruppo di riferimento). Unici correttivi possibili (per Olson): riservare benefici ag giuntivi a chi rispetta le norme cooperative del gruppo (col rischio, tuttavia, di creare minoranze privilegiate) o iinpài re regole coercitive. E lavorando su questi temi che Elinor (istronì ha vinto nel 2009 il premio Nobel per l’economia, Le tesi di questa studiosa presuppongono i lavori di Olson e di Hardin, ma anche osservazioni empiriche sulla capacità di auto-regola zione di determinate comunità che hanno sviluppato lorme equilibrate di gestione dei beni comuni facendo leva su regole condivise digestione, manutenzione e riproduzione dei beni e sull’esclusione da ogni beneficio di chi non le rispetta. Nel , Ostrom respinge l’opposizio 5 suo Governing the Cornrnon? ne frontale fra rigidezza delle norme (che rirnanda al potere regolamentare dello Stato) e competitività selvaggia di un mercato free ride, e rivaluta le antiche e universali consuetu dini di gestione collettiva dei beni comuni, che designa con l’etichetta di comrnons, nell’accezione che essa ha nei dirit ti di common law. Muovendosi fra antropologia, economia e diritto (ma usando anche procedure della teoria dei giochi), Ostrom analizza le modalità organizzative di varie comuni tà, ciascuna delle quali ha un rapporto privilegiato e necessa rio con un determinato bacino di risorse condivise (common poolresource): aree di pesca ad Alanya (Turchia), a Mawelle (Sri Lanka) e sulla costa della Nova Scotia (Canada), aree a pascolo presso Tòrbel (Vallese) e altrove in Svizzera, boschi e terre di Yamanaka e altri villaggi dl Giappone canali e acque d’irrigazione a Valencia e in altri luoghi della Spagna, - 2004 “ Goeernare i beni collettivi (1988), Marsilio, veiezia ieoa. Capitolo quarto ma anche nelle Filippine. In questi luoghi si parlano lingue diversissime e vigono differenti leggi, eppure le consuetudi ni di autoregolazione sviluppate dalle varie comunità, spesso sperimentate già per secoli, hanno molto in comune: per far fronte a situazioni di difficoltà e incertezza nell’uso di risorse limitate, queste e numerosissime altre comunità umane han no elaborato comportamenti cooperativi di lungo periodo, trasmettendoli di generazione in generazione. Per Ostrom, l’esigenza di individuare una piattaforma di strategie comuni nella gestione dei commons rende impratica bile demandare alle pubbliche autorità la minuta regolamen tazione delle risorse e dei comportamenti. La sua soluzione è «una teoria, su base empirica, di forme di azione collettiva (collective action) fondate sull’auto-organizzazione e l’auto governo>. Calibrato su comunità relativamente piccole (fino a i ooo persone), il modello di democrazia partecipativa e cooperativa sviluppato da Ostrom è molto attraente anche se rapportato su scala assai più grande, dove tuttavia un’etica consociativa fondata sul mutuo controllo e sulla condivisione dei benefici dovrebbe evolversi in nuove forme di codifica zione, in cui le regole siano rispettate perché ritenute giuste e convenienti alla comunità nel suo insieme, ma anche per ché garantite a un livello istituzionale. Elinor Ostrom ha co struito questa visione penetrante e originale negli anni della presidenza Reagan con la sua accentuata deregulation antista tale, e certo anche per questo le istituzioni pubbliche, come forza regolativa dei beni comuni, vi appaiono implausibili e distanti. A questa tendenziale assenza dello Stato fa anzi da contrappeso la proposta Ostrom di costruire le comunità di cittadini intorno ai beni comuni; la loro capacità di anteporre il pubblico interesse al profitto individuale, di generare rego le condivise e di rispettarle è essa stessa un “bene comune”, anzi l’incarnazione del bene comune come valore. Può rappre sentare, per l’oggi e per le generazioni future, un capitale so ciale da mettere a frutto. Nelle piccole comunità studiate da Ostrom, certo; ma forse anche su scala più grande. Perche in comune 7. 91 Strategie dì saccheggio. Nel nostro Paese è in corso da alcuni decenni un’accesa discussione sui beni comuni di appartenenza pubblica (de manio e patrimonio), ma essa non ha nulla della ricchezza culturale e teorica di scritti come quelli di Garret Ifardin o di Elinor Ostrom; nulla della loro lungimiranza. C’è stato anzi a quel che pare fra esperti e politici d’ogni tendenza (con pochissime eccezioni) un tacito accordo nella scelta di una prospettiva miope e di corto respiro, che nei beni pub blici vede solo una specie di salvadanaio da saccheggiare per contingenti esigenze di bllancio. L’altra faccia della meda glia è una sorta di conventio ad excludendum che ha espulso dallo spazio del discorso temi considerati, evidentemente, superflui o imbarazzanti. Tali sono la sostanza etica dei be ni comuni, il loro statuto costituzionale, le dinamiche sociali della cooperazione, il rapporto fra beni comuni e proprieta pubblica. Infine, il vincolo necessario che lega da un lato la proprietà pubblica e i beni comuni (in senso patrimoniale) e dall’altro alcune idee-chiave, antiche ma oggi più attuali che mai: il bene comune (come valore) e la ricerca della felicità, per noi e per le generazioni future, in un’italia assai distrat ta, il dibattito sul destino delle proprietà pubbliche si svolge, invece, quasi sempre in termini puramente economici, dan done per scontata la dominanza e l’impellenza, la priorità su qualsiasi altro ordine di valori. L’idea che ha orientato questa discussione è semplice: da un lato, l’Italia ha da decenni un debito pubblico enor me e fuori controllo, che cresce anche perché vi si aggiun gono gli interessi, e che va corretto anche per le pressioni dell’Unione Europea. Dall’altro lato, l’Italia ha un enorme patrimonio pubblico, non sempre gestito in modo redditizio. Ergo, si deve ripianare il debito pubblico, o almeno ridur lo, mediante la dismissione di parti più o meno grandi del patrimonio. Nessuno può negare che la riduzione del debi 92 Capitolo quarto pubblico sia un obiettivo necessario, anche per poterci permettere un livello di spesa corrente che assicuri qualità e quantità dei servizi sociali, dalla scuola alla sanità. Ma la dismissione del patrimonio pubblico è davvero l’unica car ta da giocare su questo tavolo? E, una volta giocata fino in fondo, siamo sicuri che sarebbe efficace? Il vero punto non è se, ma come, con che mezzi abbattere il debito, e farlo, però, evitando che la voragine resti aperta tal quale. L’accu mularsi del debito pubblico non è una fatalità, una congiura di stelle avverse. Occorre analizzarne la genesi, diagnosti care la malattia prima di prescriverne la cura, che dev’esser tale da impedire ricadute. In questi anni è avvenuto preci samente il contrario. Con una periodicità che ricalca l’andamento delle crisi, dai primi anni Novanta molti medici improvvisati hanno promesso all’italia malata di debito guarigioni miracolose a suon di dismissioni. Questa storia comincia almeno nel 1991, quando il VII governo Andreotti (al Tesoro Guido Carli) provò a istituire la “Immobiliare Italia S.p.A.”: essa rima se sulla carta, ma il suo fantasma si materializzò dieci anni dopo, invecchiato e inasprito, nella “Patrimonio dello Stato S p.A.” di Tremonti (di cui dirò subito). Da allora, le ipo tesi di dismissione ricorsero assai spesso, più o meno a ogni Finanziaria, anche con i governi di centro-sinistra del 19962001. Queste norme spesso confuse, velleitarie e inattuabi li hanno però costruito un retroscena di solidi “precedenti” per il Il governo Berlusconi, che infatti appena insediatosi a Palazzo Chigi nel 2001 rilanciò subito il tema con la legge 410: in essa si colpiva al cuore il principio di inalienabilità dei beni demaniali, rendendone possibile il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato con semplice decreto del Ministro dell’ Economia. La strada verso altre devastanti invenzioni era ormai aper ta. Basterà richiamare tre tappe di questo processo degenera tivo. La prima, che ho meglio analizzato nel mio libro Italia 5.p.A. L ‘a.ssalto al patrimonio culturale (2002), fu la costitu tu Perché in comune 93 zione, con legge dello Stato, di una Società per azioni, de nominata “Patrimonio dello Stato S.p.A.”. A essa potevano essere trasferiti parchi nazionali, coste, edifici storici di pro prietà pubblica, monumenti, biblioteche, archivi dello Stato, chiese in proprietà pubblica (come il Pantheon), monumenti e aree archeologiche (come il Colosseo, come Pompei), per un valore complessivo che Tremonti in un’intervista valutò 2000 miliardi di euro. Con propria legge, lo Stato si dichia rava dunque incline a disfarsi dell’intero suo patrimonio in favore di una S.p.A. Era forse il gioco delle tre carte, che ri versando le proprietà pubbliche da un “contenitore” all’altro lasciava di fatto le cose com’erano? No: infatti, secondo la norma, tutti i beni del demanio e tutti i beni del patrimonio dello Stato, dopo esser stati trasferiti alla “Patrimonio dello Stato S.p.A.”, potevano, con decreto del ministro dell’Eco nomia, essere ulteriormente trasferiti a un’altra società, la “Infrastrutture S.p,A.”, aperta anche ai capitali privati. L’in terazione fra le due S.p.A. era pensata come un gigantesco fondo immobiliare, che poteva essere suddiviso in pacchetti azionari, venduto o dato in affitto, utilizzando il meccani smo finanziario noto come “cartolarizzazione”. Questo me todo, introdotto in Italia nel 1999 con una legge del gover no D’Alema, è sperimentato specialmente negli Stati Uniti a garanzia delle ipoteche (mortgage-backed securities); ma in America esso è stato fra le cause principali della “bolla im mobiliare” e della conseguente crisi finanziaria. Una volta appropriatasi del patrimonio immobiliare pub blico, la “Infrastrutture S.p.A.” doveva emettere obbligazioni e collocarle presso le banche, garantendone il valore median te la vendita forzata di beni pubblici a prezzi inferiori (fino al o%) ai prezzi di mercato. In caso di mancata vendita in un termine assai breve (da uno a tre anni), gli immobili dati in garanzia dovevano passare in proprietà delle banche, con l’impegno che i Comuni adottassero varianti urbanistiche per consentirne la “valorizzazione”. «Dunque, lo Stato fa cassa immediatamente ma ad un costo elevatissimo; il finanziato- 94 Capitolo quarto re, a fronte di una cospicua redditività, non si accolla alcun rischio 16. Ma il ricavato di questa operazione era destinato non tanto ad abbattere il debito, quanto a finanziare un nu mero imprecisato e non programmato di grandi opere pub bliche: insomma, la svendita del patrimonio era mirata non solo a trasferire legalmente alle banche l’intero demanio e patrimonio dello Stato, ma anche a finanziare la cementi ficazione sistematica del territorio. Questa operazione im mobiliare-finanziaria, un vero saccheggio ai danni del bene comune, si è in gran parte arenata, per ragioni che vedremo subito. Ma anche una rapina fallita rivela intenzioni e pro getti dei predatori: nel caso in specie, a vantaggio di banche e imprese si provò ad annientare un patrimonio pubblico che non appartiene allo Stato-persona né ai ministri che lo gover nano, bensf allo Stato-comunità, cioè ai cittadini, vittime innocenti di tanta razzia. Se a queste norme si fosse data integrale attuazione, la stessa categoria della proprietà pubblica, pur espressamente prevista dalla Costituzione, sarebbe evaporata nel nulla, e i beni dernaniali sarebbero potuti diventare proprietà privata delle due S.p.A., per essere da loro commerciati e (s)vendu ti. Ma un’operazione cosi smaccata attirò subito la condanna dell’opinione pubblica in Italia e all’estero, specialmente per l’ipotesi di commercializzare siti archeologici, monumenti e luoghi storici. Ne è un esempio un titolo della «Frankfurter Ailgemeine»: Italebani di Roma. Saldi difine stagione. L’Italia scende i propri beni culturali (c luglio 2002). La generale in dignazione generò anticorpi e il processo di privatizzazione, pur producendo guasti e sconquassi, ne risultò depotenziato. Ma questo fallimento non scoraggiò un governo ben deciso a smantellare le strutture della proprietà pubblica. Imparata la lezione, prese allora forma il Piano B, che contemplava due mosse: primo, trasferire le proprietà pubbliche, compresi i in UGO RAFFAELE Dl RA1Mc, Propri coi, economia pubblica e identud nazionale, rotta: idee per AIAITEI, EDOARDO RE VICO IDe STEFANO I4ooorX (a cura di), Invertire le una rifomia della proprieta pubblica, il Mulino, Bologna 2007. Perche in comune beni demaniali, alla Regioni, alle Province e ai Comuni; se condo, ridurre drasticamente i contributi dello Stato a que sti Enti, obbligandoli, per sopravvivere, a disfarsi dei propri beni. Polverizzando le vendite in 19 regioni, i io province (di cui due autonome) e 8092 comuni, il governo evitava di diventare il bersaglio unico dell’indignazione e della protesta anche internazionale, e riduceva la pressione dell’opinione pubblica disperdendola in mille rivoli. Inoltre, veniva reso sostanzialmente impossibile un censimento nazionale del le vendite: invano Roland Benedikter e altri ricercatori dell’università di Stanford hanno cercato di raccogliere dati uf ficiali anche solo sui beni di interesse culturale che sono stati il alienati negli ultimi anni. Con una legge del 2008 (n. governo Berlusconi imponeva a Regioni, Province e Comuni di allegare al proprio bilancio, ogni anno, un «piano di alie nazioni immobiliari», incoraggiando i Comuni a introdurre varianti urbanistiche per favorire la commercializzazione e la cementificazione dei suoli alienati. Un piano separato di dismissionj di immobili del demanio militare veniva intanto avviato dal ministero della Difesa, che addirittura si presentò con un proprio stand a qualche salone immobiliare. Terza e ultima tappa della svendita perseguita dai governi Berlusconi (ma non, o non ancora, contrastata dal gover no Monti) è il cosiddetto “federalismo demaniale” lanciato nel 2010. Lo Stato ha ceduto per legge a Comuni, Province e Regioni 19005 unità del proprio demanio, per un valore nominale di oltre tre miliardi. Passano cosi di mano beni co muni di uso collettivo (demanio idrico e marittimo), caserme e aereoporti, catene montuose, palazzi storici, e cosi via. Il trasferimento comporta che una parte di questi beni diven terà immediatamente disponibile alla vendita, a parole «per produrre ricchezza a beneficio delle collettività territoriali». Un’altra porzione passerà invece al demanio degli enti loca li e delle Regioni, cioè resterà inalienabile sulla carta: ma la stessa legge prevede una forma strisciante di privatizzazione, e cioè il versamento gratuito di beni pubblici (anche dema Capitolo quarto 96 niali) in fondi immobiliari di proprietà privata, purché i pri vati versino nello stesso fondo beni di proprietà equivalente; ed è chiaro che solo grandi banche e imprese potranno farlo. Si capisce cosf come mai le Dolomiti siano state “prezzate” : perché sono destinate a fondi immobiliari, in 7 866 294 euro’ cui i privati verseranno proprietà di valore “equivalente” on de assumerne il pieno controllo. Fu dunque per questo che quasi 700 000 italiani d’ogni provincia (età media 25 anni) morirono sul fronte della Prima guerra mondiale. Il demanio dello Stato viene in tal modo disfatto e de gradato a una condizione residuale; i beni comuni vengono sminuzzati e ceduti al miglior offerente (o al peggiore), eti chettando cinicamente la svendita come “valorizzazione”. Il “federalismo demaniale” è stato reclamizzato dal presidente della Regione Veneto Zaia come la «restituzione ai legittimi proprietari» di beni indebitamente sottratti da uno Statoladrone. Analoga l’esultanza in loco quando la Valle dei Tem pli di Agrigento diventò «patrimonio dei siciliani» (meno di un mese dopo, il sindaco dichiarò l’intenzione di metterla all’asta). Ma prima di questa indegna farsa le Dolomiti erano anche dei siciliani, i templi di Agrigento anche dei veneti: lo spezzatino dei beni pubblici, ridistribuiti su base regionale o comunale, svuota il portafoglio proprietario degli italiani, ci rende tutti più poveri. Come ha scritto efficacemente Galli della Loggia’, fino ad oggi gli italiani potevano pensare di essere, in quanto tali, pa droni dei proprio Paese. Ora non pid. Dobbiamo aspettarci la rovina detinitiva del paesaggio e dei patrimonio naturalistico del nostro Paese, la sua totale mercificazione-cementificazione In questa rincorsa al peggio, il “federalismo demaniale” si segnala, secondo 11 giudice costituzionale Paolo Maddalena, per l’aperta violazione di almeno nove articoli della Costituzione, ° Agenzia del Demanio, doumento del 30 aprile 2010, Veneto, p. 3. Noti su vari giornali (<dl Giornale», 3 agosto 2010, «Il Gazzettino», 4agosto 2010). CRNESTO LALLI DLII A L000IA, Italiani senza Italia, in «Corriere della Sera», agosto 2010, Perche in comune ma soprattutto del principio fondamentale dì «equa riparti zione dei beni fra tutti i cittadini, ispirato ai criteri dell’utffità generale e del preminente interesse pubblico»’». L’atteggiamento dei governi di centro-sinistra su questi temi è stato deludente. Già l’infelice riforma costituziona le del 2001 (governo Amato) aveva eliminato dall’an. 119 l’unico accenno al demanio, parola ormai fastidiosa perché evoca spettri di inalienabilità, Il secondo governo Prodi non fece nulla per cancellare la “Patrimonio dello Stato S.pA.” né la legge 410 del ooi; anzi, con la Finanziaria 2007 esco gitò una mossa laterale, aggiungendo a quella legge commi e codicilli che, parlando di «razionalizzazione e valorizzazione» dei beni pubblici, ne promuoveva la concessione o locazione ai privati per 50 anni, introducendo per fortuna varie caute le per gli immobili di interesse culturale, ma disaccoppiando nettamente l’appartenenza del bene (in capo allo Stato) dal la disciplina d’uso (conferita ai privati). Fu poi lo stesso Tremonti a mettere in liquidazione la “Patrimonio dello Stato S.p.A.” (giugno 201 i). Quanto al “federalismo demaniale”, questo provvedimento del IV governo Berlusconi deve aver convinto anche l’”opposizione”, tanto è vero che Idv ha vo tato a favore, il Pd si è astenuto. Fra destra e sinistra vi è dunque accordo nel far cassa («o almeno darne l’impressione», ha scritto Raffaele Di Raimo) a spese dei beni pubblici, e se le misure finora introdotte dalla destra sono assai più radicali (e irresponsabili), il centro-sini stra ha frenato la corsa, ma non ha fatto marcia indietro. Per replicare a tanta concordia bipartisan, chiediamoci se davvero una strategia di dismissioni possa risolvere l’annoso problema del debito pubblico. E lecito dubitarne, visto che le vendite e svendite seguite alle due aggressive leggi Tremonti del 200 i2002 (menzionate sopra) non hanno avuto alcun effetto di zie 2 PAOLO MADDALLNA, I beni curnanz nel Codice cmi, ne//a tradizione <omanistica e nella Costituzione della Repubblica italiana, in www.tederalismi.it ottobre 2011, Capitolo quarto lungo periodo: per tutta la durata di quella legislatura (200 I2 006), anzi, il rapporto percentuale fra debito pubblico e Pii si è mantenuto fra io6 e to8,8%, e intanto per effetto delle dismissioni è peggiorata la situazione patrimoniale pubblica. Interessante riprova: il modello supremo dei privatizza tori a oltranza, la “ricetta Thatcher”, si è rivelata in tal sen so un fallimento. Come ha dimostrato Massimo Florio , do 20 po i8 anni di privatizzazioni dei governi Thatcher e Major (‘97c)-7) il livello del debito pubblico tornò a essere quello di prinia, intorno al 40% del Pii. Negli stessi anni, il valore del patrimonio pubblico netto calava dal 70-80% dei Pii a meno del 15%: insomma, gli introiti da privatizzazioni so no stati dirottati in gran parte sulla spesa corrente, e dunque ingoiati dal bilancio, senza produrre benefici permanenti per il Paese, anzi peggiorandone il conto patrimoniale. Ma c’è di peggio: contro la party line secondo cui gli investimenti pub blici rendono assai meno di quelli privati, di fatto nei Regno Unito i privati hanno acquistato in prevalenza beni e servizi pubblici che avevano già raggiunto una buona redditività. Per esempio, la più importante fra le imprese pubbliche che furono privatizzate, la British Telecom, aveva raggiunto un reddito operativo pari al 21% dei fatturato; una volta passa ta in mani private, il reddito, dopo una piccola impennata di un anno, rimase esattamente io stesso. Le dismissioni hanno dunque danneggiato la finanza pubblica e hanno causato un forte disinvestimento sui servizi, che non è stato affatto compensato da investimenti privati. Alla fine del ventennio Thatcher-Major, le imprese sono diventate più ricche, i cit tadini più poveri e peggio serviti. Non c’è dunque solo un deficit di bilancio, c’è anche un grave deficit di analisi delle cause e dei rimedi. Fonti gover native e media riportano, si può dire ogni giorno, l’entità del debito sovrano, misurandola mediante il suo rapporto con il The (,ra.t Dive2tztuye. Eva/uating the 1Y/elfare Impact o/the Bntnh Prii’atzz The Mb Press, Cambridge (Mass.) 2004. tlO?O 1979l Perché in comune Pil del Paese, o confrontando questo rapporto con quello di Paesi più “virtuosi” (tipicamente, la Germania). Ma queste misure non ci dicono nulla sul perché mai si sia accumulato un debito tanto gigantesco; non ci spiegano perché esso sia tanto più grande che in Paesi a noi vicini e simili (come la Francia). Il nostro elevatissimo debito pubblico è l’esito di una politica di governo che almeno dagli anni Settanta ha finan ziato in disavanzo una larga parte della spesa primaria, oltre che il costo dei debito (interessi). In questo gioco al rialzo vi sono state oscillazioni e impennate (fino all’ attuale 123,3% del Pii), senza mai raggiungere un equilibrio virtuoso nono stante spericolate operazioni finanziarie. Le ipotizzate dismissioni in massa non possono interrompe re questa spirale perversa né possono modificare in perpetuo le politiche di governo rendendole improvvisamente virtuo se. Come ha scritto Daniele Franco , «la momentanea ridu 21 zione del fabbisogno e del debito dovuta alle dismissioni» potrebbe «indurre a posporre il processo di risanamento dei conti pubblici, determinando un ulteriore peggioramento della situazione patrimoniale netta» e dirottando i proven ti delle dismissioni sulla spesa corrente, con l’aggravante che il patrimonio a cui attingere per rimediare non ci sa rebbe più. Per intendere i meccanismi di formazione e di accumulo del debito pubblico non basta chiamare in causa, come si fa già anche troppo, gli sprechi (che ci sono) o le spese in weifare (che non sono uno spreco). Bisogna chia mare in causa altri fattori, per esempio le altre componenti del debito (banche, imprese, famiglie) che si i-ipercuotono sul debito pubblico. Bisogna scoperchiare la pentola della ren dita parassitaria come quella generata dall’affidamento delle grandi opere a generai contractors che ingoiano fondi pubblici generando profitti per se stessi, debito per io Stato, decresci ta per il Paese. Bisogna constatare che anche le dismissioni convengono più a chi compra sottocosto che allo Stato che In u. MATTEI, E. REVIGLIO e s. RODOA (a cura dij, invertire la ,otta cii. i co Capitolo quarto Peiche in comune svende sé stesso: non sono dunque un farmaco, fanno parte della malattia, generando nuova rendita parassitaria, della specie di quella rendita fondiaria esclusivamente privatistica che è fra le cause dei degrado del territorio, ma anche del de bito pubblico. Ma fra le altre ragioni del nostro deficit fuori controllo una ce n’è che resta quasi sempre sottaciuta: il rap porto fra crescita del debito pubblico e crescita dell’evasione fiscale (142,47 miliardi di euro di tasse non pagate nel 2011). Di evasione fiscale si è parlato poco e male in Italia, almeno fino al governo Monti che ha infranto la congiura del silenzio, ma non ha (ancora?) lanciato misure commisurate alle dimen sioni gigantesche del problema. Esiste, anche se sfugge all’opinione pubblica ed è spesso occultato dagli addetti ai lavori, un preciso rapporto triango lare fra crescita generale dei redditi e del benessere, evasio iìe fiscale cronica, e infine incremento della spesa corrente dello Stato e delle istituzioni pubbliche. L’incremento del la spesa corrente ha seguito grosso modo negli anni la curva del generale benessere (cioè delle aspettative dei cittadini), mentre gli introiti fiscali sono stati artificialmente frenati di stribuendo iniquamente la pressione tributaria, massima sui percettori di reddito fisso e leggera, quasi opzionale, su tutti gli altri, per non dire di sconti, condoni pi o meno tombali e altri artifizi per favorire gli evasori (individui e imprese) e conquistare i loro voti e la loro complicità. In un’irrespon sabile rincorsa verso il baratro, le mancate entrate fiscali non solo hanno impedito il risanamento del debito, ma ne hanno accresciuto la portata e il costo degli interessi, men tre intanto la spesa pubblica, coi suoi mille sprechi, cresceva indisturbata, e cresceva, anzi cresce, la pressione fiscale sui percettori di reddito fisso, riducendone drasticamente le ca pacità di investimento produttivo. Un’analisi adeguata della correlazione fra crescita del debito pubblico e cronica eva sione fiscale forse non si è mai fatta, ma sicuramente non ha raggiunto la coscienza dei cittadini. Solo cosf rimuovendo cinicamente dalla scena l’evasione e i suoi effetti si spiega — — come mai abbia potuto attecchire impunemente Fidea cde la privatizzazione del patrimonio pubblico sia la sola leva di sponibile per ripianare o ridurre il debito sovrano, fingendo di dimenticare che un’evasione fiscale di questa portata non può che riaprire la voragine del debito. Anche la strategia soft di puntare sulle concessioni anzi ché sulle dismissioni (TI governo Prodi) ha un punto debo le. Disaccoppiando l’appartenenza del bene dalla disciplina d’uso, essa da un lato veleggia verso le pratiche e i linguaggi dei diritti di common law, dall’altro introduce una sorta di privatizzazione strisciante. E infatti evidente che, per quan ti vincoli la legge imponga al privato che prende in uao per cinquant’anni un immobile, lo Stato non potrà istituire un custode per ogni vincolo né verificare giorno per giorno se il bene dato in concessione venga custodito e rispettato, o invece stravolto mediante improprie ristrutturazioni e altri abusi. Ti miglior modo di difendere un bene pubblico. nel nostro ordinamento, è di porlo fuori commercio in quanto destinato all’uso comune. Nel nostro immenso patrimonio pubblico ci sono certamente beni che possono essele aliena ti senza pregiudizio per la comunità (edifici senza interesse storico e che non servono ai pubblici uffici). Ma ce ne sono altri che devono, nello spirito della Costituzione e della leg ge, restare rigorosamente inalienabili: tale è ad esempio il de manio idrico, tali numerosissimi immobili storici che sono o potrebbero esser dati in uso a pubbliche istituzioni. in ogni caso, le inefficienze di gestione vanno corrette, ma non so no ragione sufficiente per incrinare in modo irreversibile la consistenza patrimoniale e la credibilità del Paese. E stupefacente che il discorso sulla “necessaria” privatiz zazione dei beni in proprietà pubblica, diretta conseguenza di una politica che favorisce la rendita parassitaria e proteg ge l’evasione fiscale (situazione, quest’ultima, specificamente italiana), abbia poi convocato a proprio sostegno 1 a “tragedia dei beni comuni” e altre strategie e retoriche del discorso, prelevandole all’ingrosso da un mondo, gli Stati Uniti, dove 102 Capitolo quarto l’evasione fiscale è ridottissima, anche perché severamente punita (tutti pagano le tasse, e perciò ciascuno paga meno). Non meno stupefacente è che si sia adottato a modello un Paese dove l’impalcatura del diritto si fonda sui linguaggi di common law. che con la nostra tradizione giuridica e civile hanno ben poco in comune; dove manca ad esempio, lo si è visto, la stessa nozione di un demanio pubblico inalienabile. In una spirale davvero perversa, la crescita esponenziale della spesa pubblica, la promozione delle rendite parassitarie e la rimozione dell’evasione fiscale dalla sfera del discorso politico hanno indirizzato sul solo patrimonio pubblico gli sforzi di recupero del deficit di bilancio; si è cosf tacitamente avviata, senza modificare la Costituzione né le leggi ordinarie, una transizione silente, ma illegale, verso i valori e le pratiche di common /aw, innescando una sorta di de-materializzazione dei beni pubblici per trasformarli in strumenti finanziari e favorirne l’immissione sul mercato. Nessuno, intanto, si è preso la briga di spiegare ai citta dini quanta parte delle proprietà pubbliche (dallo Stato alle Regioni ai Comuni) sarebbe giusto alienare. Nessuno ha ar gomentato perché mai dovremmo considerare più virtuoso alimentare la spesa pubblica non più (o non solo) in deficit, bensi (anche) finanziandola mediante la svendita del patri inonio pubblico, cioè privandone per sempre le generazioni tuture. Nessuno ha chiarito come evitare che, esaurito il patrimonio, il debito pubblico torni a crescere in modo in controllato. Nessuno ci ha detto che cosa accadrà quando dei beni pubblici accumulati nei secoli non sarà rimasto più nulla. La dominante idolatria dei mercati copre di falsi or pelli la politica delle dismissioni: giustificata con la necessità di abbattere il debito, essa in realtà ne modifica la struttu ra, ma impoverendo lo Stato a vantaggio di banche e impre se. Non pone rimedio al saccheggio, ne accresce la portata. Da vent’anni governi d’ogni segno tentano di risolvere il problema del debito pubblico attingendo ai beni pubbli ci come se fossero un pozzo senza fondo. Il maggior guasto Perche in comune io prodotto dal più radicale di questi tentativi, messo in opera da Tremonti nel 200 1-2002, non è però nella nuda lista delle dismissioni, ma nella reazione di giuristi d’ogni scuola, mol ti dei quali, di fronte a quelle leggi eversive, si sono indu striati a produrre interpretazioni che le mettano in qualche modo in armonia con la Costituzione, con il Codice civile e con altre leggi. Che ciascuno di essi lo abbia fatto per servile ossequio al governo allora in carica o per più nobili ragioni im porta, in fondo, assai poco. Più rilevante è che molti giuristi, anche “di sinistra”, abbiano ritenuto doveroso avallare una normativa apertamente ostile al bene comune, che abbiano speso la propria sapienza e il proprio ingegno per ripensare o stravolgere categorie un tempo solidissime. Alcune delle soluzioni proposte, estremiste e implausibili, si spingono a reinterpretare la Costituzione alla luce di fonti di rango infe riore (le leggi Tremonti); altre puntano a frammentare lo sta tuto giuridico dei beni pubblici, distinguendovi la proprietà, la funzione, la destinazione, la disciplina d’uso, i vincoli che vi gravano, gli obblighi e oneri che ne discendono. La party line, insomma, è che non importa chi sia il proprietario di un bene pubblico, purché siano comunque rispettati alcuni vin coli d’uso: foglia di fico poco persuasiva, visto che nessuno dice chi debba garantire, e con quali mezzi, l’osservanza dei vincoli; mentre lo Stato è in disfacimento, andrà forse affi data alla “mano invisibile” del mercato? Il risultato netto è un altro: nessuna garanzia sul rispetto dei vincoli d’uso, ben si una selvaggia deregulation che fa leva sulla segmentazione dello statuto della proprietà pubblica in un bundie oJ rights secondo le pratiche di cominon law. Ma fermiamoci a pensare: nel 200 1-2002, un governo Ber lusconi abolf con un colpo di scure la differenza fra demanio inalienabile e patrimonio disponibile, aprendo la strada alla morte della proprietà pubblica. Tuttavia, non modificò altre norme (prima fra tutte il Codice civile), dove quella differen za continua a leggersi, né cambiò la Costituzione che la pre suppone e la sancisce. La “sinistra” criticò aspramente quel- 1u4 dpltUlO quarto le norme, ma tornata al potere col successivo governo Prodi non fece nulla per correggerle, e ben presto un nuovo gover no Berlusconi poté su di esse innestare nuove norme come il “federalismo demaniale”. Leggi incostiruzionali ed eversive penetrano in tal modo nell’ordinamento, trovano nelle uni versità esegeti arrendevoli, e anche se cozzano contro altre leggi ordinarie, e contro gli stessi principi della Costituzione, insidiano la coerenza del sistema e tendono a soppiantarlo. Come se fossimo già in regime di common l.aw, quel che non viene contestato acquista forza di legge «by a combination of urne and precedent», rafforzando i precedenti col passare del . Si dà per avvenuto il trionfo della common Iaw, e 22 tempo con esso un nuovo statuto “liquido” della proprietà che, si favoleggia, sarebbe determinato da implacabili norme euro pee. Le quali, al contrario, «lasciano del tutto impregiudi caso il regime di proprietà esistente negli Stati membri» . 23 Svuotando la proprietà pubblica della sua anima comu nitaria (della sua continuità con le proprietà collettive e del suo legame coi valori del bene comune), anzi riducendo per sino il demanio a una sorta di superflua proprietà privata dello Stato-persona, si prepara cosi la strada al finale trion fo della proprieta privata concentrata in poche mani. Que sta strategia sembra ormai invincibile. E penetrata a fondo nel discorso pubblico. Insidia il bene comune, pregiudica il dtritto, erode la Costituzione. \’uovc’ mappe. 8. 1 I tentativi di saccheggiare i beni pubblici e le reazioni dei cittadini hanno attratto su questi temi la generale attenzio ne, mettendo in evidenza quanto sia frammentato lo statuto dei beni pubblici in Italia. Da questa consapevolezza nacque 22 TACI’ e CRI XL, The Comcztutzona/ Ongzns o/the Arnerzcan Revolutzon, Cam bridge Universitv Press, New York 201 21 3 lottato SUl fonzionamento dell’Unione huropea, art. 345 Vedi infra, cap. v. Perché in comune la Commissione sui Beni Pubblici presieduta da Stefano Ro dotà, che ha lavorato dal giugno 2007 al febbraio 2008 e ha prodotto una proposta di legge-delega per la riforma degli articoli del Codice civile sul diritto di proprietà. Due libri, a monte e a valle di quei lavori, rendono conto della loro coni plessità: il primo, Invertire la rotta , è una raccolta di saggi; 24 il secondo, I beni pubblici ’ comprende i materiali di lavoro 2 della Commissione Rodotà e gli atti di un convegno sul tema. Dato che lo statuto dei beni pubblici è «disperso in mille rivoli, in classificazioni formalistiche del Codice civile, nonché in una miriade dileggi e leggine speciali», la Commissione ha proposto di riorganizzare la materia partendo dai beni stessi e dalle utffità che essi generano. Per la Costituzione, come abbiamo visto, «la proprietà è pubblica o privata» (art. 42), il nostro ordinamento classifica inoltre la proprietà pubbli ca in tre categorie (già descritte sopra): demanio, patrimonio indisponibile, patrimonio disponibile. La Commissione Rodo tà ha dato nuovo risalto a una categoria ulteriore, quella dei beni comuni, aggiungendola a quelle della proprietà pubblica e della proprietà privata. Inoltre, ha proposto di riarticolare i beni pubblici secondo tre fattispecie: i beni ad appartenenza pubblica necessaria, perché « a titolo di so vranità». Sono essenziali per l’adempimento di finalità costituzionali di interesse primario come i «servizi pubblici essenziali» (ari 43 Cost.), e pertanto inalienabii. Vi rientrano piazze, strade, autostrade e ferro - vie, porti e aereoporti, spiagge, acquedotti, opere di difesa nazionale; 2. beni pubblici sociali, vincolati alla soddisfazione di diritti civili e sociali della persona. Vi rientrano ospedali e scuole pubbliche, musei, abitazioni sociali, tribunali, reti di servizi pubblici, e pertanto sono vincolati a specifiche destinazioni d’uso; beni pubblicifruttiferi, che appartengono a soggetti pubblici, ma in regime di “proprietà privata” in quanto destinati a produrre introi ti, e devono perciò essere opportunamente gestiti o dati in gestione, ma possono anche essere alienati. 24 e S. R000TÀ (a cura di), Invertire la rotta cit. (a cura di), Ibeni pubblici: dal governo democratico dell’economia alla ri forma del Codice civile, Accademia nazionale dei Linceì, Roma 2010. J’.IAT’rEi, E. REVIGUO TDO. i o6 Perche Capitolo quarto Più innovativa e fluida è la categoria dei beni comuni, un “terzo polo” della proprietà che si pone tuttavia in continuità con la proprietà pubblica. I beni comuni «si sottraggono al la logica proprietaria per mettere al centro una dimensione collettiva di fruizione diretta di lungo periodo», che si può anzi spingere fino a disaccoppiare la proprietà dei beni (che può essere pubblica o privata) dalla loro appartenenza alla col lettività che ne ha l’uso e il godimento. Nella proposta della Commissione Rodotà, questa fattispecie è significativamente più estesa rispetto al perimetro degli “usi civici”, che vi sono inglobati e ne risultano insieme rafforzati (perché inseriti in un quadro più garantito) e diluiti (perché perdono specifici ce tà). Il disegno di legge prodotto dalla Commissione definis i beni comuni come «le cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona». Sono, per loro stessa natura) beni fuori com mercio, che «valgono per il loro valore d’uso e non per quello di scambio», anche nell’interesse delle generazioni future. In questa categoria rientrano beni comuni globali e locali: l’aria, le acque e altre risorse naturali, come parchi e foreste, mon tagne e ghiacciai, coste e paesaggi tutelati, beni culturali, ar cheologici e ambientali, usi civici, fauna selvatica e flora tu telata; ma anche, per esempio, le frequenze radiofoniche, re levisive e telefoniche, per le quali la designazione allogena di cornmons è ancor più frequente, perché più legata alla natura “globale” del dibattito sulle nuove sfide del diritto. Questa proposta presuppone una stretta contiguità, anzi continuità, fra i beni “ad appartenenza pubblica necessaria” e i beni comuni: gli uni e gli altri, infatti, hanno in comune una caratteristica essenziale (sono fuori mercato) e un vincolo di scopo (sono finalizzati all’esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini). Infatti, scrive Mattei, «il regime giuridico dei beni pubblici costituisce il fondamento economico e cultu rale più importante per la realizzazione del disegno di socie tà contenuto nella Costituzione stessa». In tal senso, anche l’eventuale alienazione dei beni pubblicifruttiferi richiede «un in comune i caveat generale, molto importante»: questi beni «fanno ur sempre parte del patrimonio per cosi dire “liquido” dì tutti noi» (ancora Mattei). Tutti i cittadini italiani sane tiwlari dei beni pubblici non pro quota ma pro toto, onde eventuali alienazioni dovrebbero comportare garanzie e compensazioni per tutti i titolari di tale portafoglio collettivo di proprietà. Vendere e svendere senza rispettare questo limite vuoi dire borseggiare i cittadini. Se chi vende è il governo, ancor più grave è il delitto: perché le proprietà pubbliche non appar tengono al governo pro tempore, ma alla comunità dei citta dini, anche alle generazioni future che nessun governo deve espropriare dei propri diritti. La contiguità concettuale fra beni pubblici e beni comuni e la loro perfetta analogia di sco po rendono questa conclusione ancor più cogente. . Lo Stato-residuo. Le proposte della Commissione Rodotà sono l’esito più avanzato della discussione di questi anni in Italia, ma sono rimaste per ora inascoltate. Gli stessi giuristi ospitati nei due libri citati sopra prendono talvolta le distanze dalle scelte operate dalla Commissione, anzi esprimono visioni generali profondamente discordanti. Per darne un esempio, scelgo due soli nomi, che come vedremo si collocano a due estremi dello spettro di ipotesi interpretative dello statuto dei beni pubblici: Ugo Mattei (vicepresidente della Com missione) e Giuseppe Guarino (collaboratore del volume Invertire la rotta). o Mattei in parte ripren , incisiv ” In un libro fortunato e 2 de le formulazioni della Commissione, in parte se ne distin gue introducendo una nuova prospettiva. I beni comuni, egli scrive, sono «una tipologia di diritti fondamentali “di ultima generazìone”, finalmente scollegati dal paradigma dominica 26 Bern comuni. Un manh/-sto, Laterza. Roma-Bari 20 il. mS Capitolo quarto Perché in comune le (individualistico) e autoritario (Stato assistenziale)»: perciò è necessario tutelarli «nei confronti tanto dello Stato quanto del potere privato» . Per lui, infatti, proprietà privata e Sta 27 to sovrano sono le due ganasce di una « tenaglia letale» che ha «stritolato i beni comuni». Nell’Europa moderna, teorie della proprietà e teorie della sovranità si sono sviluppate insieme, perciò prosegue Mattei «la sovranità statuale e la proprie tà privata hanno struttura identica, quella dell’esclusione e dell’arbitrio sovrano». Ecco perché lo Stato «da sempre pre siede alla privatizzazione dei beni comuni adoperandosi per ampliare la sfera della proprietà privata», di cui è «complice nella distruzione del terzo fattore». Per «far rinascere i beni comuni», sull’esempio delle più avanzate Costituzioni (Bolivia, Ecuador: ne abbiamo parlato nel cap. iii), sarà dunque neces sario combattere contro la proprietà privata, ma anche con tro lo Stato che ne è il naturale alleato. Bisognerà «respingere l’equazione fra Stato e diritto», considerando al contrario lo stesso diritto come un bene comune; non si deve «trasferire la gestione dei beni comuni a strutture dello Stato o di enti locali», bensi «elaborare strutture di governo partecipato e autenticamente democratico», in «una logica transnazionale e transgenerazionale». Un «governo partecipato dei beni co muni», ispirato dalle proposte di Ostrom, che dovrebbe essere istituzionalizzato « a qualunque livello politicamente possibi le». In tal modo i titolari dei beni comuni potranno «sottrarsi al ricatto politico della discrezionalità fiscale», giacché il Wel Jare State può negare ai cittadini i diritti sociali in nome di crisi fiscali, mentre « i beni comuni non riconoscono altro sovrano rispetto a chi vi accede», e perciò hanno un forte «potenziale di emancipazione», prima per le «comunità di utenti e lavo— — ratori e poi definitivamente per le moltitudini che ne hanno necessità». Come si vede, questa visione tende a scavare un solco fra beni pubblici e beni comuni, anzi a contrapporre gli uni agli altri, secondo un’articolazione che non coincide con quella della Commissione Rodotà. In questo pur generoso discorso, Mattei rischia di giocare il nuovo ruolo dei beni comuni sul tavolo di un programmato indebolirsi non solo dello Stato-persona ma dello Stato-comu nità. Tuttavia, è da temere che l’indebolimento dello Stato come comunità di cittadini, l’affievolirsi della sovranita e la marginalizzazione dei beni pubblici, anche se per effetto di un nuovo impulso verso i beni comuni, fiirebbero per allearsi fatalmente con chi da anni lavora alacremente per smontare lo Stato, la sua sovranità e i suoi valori collettivi, allo sco po di saccheggiare il patrimonio delle proprietà pubbliche. Per meglio intendere la posizione di Mattei, chiediamoci ora: quali sono per lui i “beni comuni”? Il suo libro non ne offre un’organica tassonomia, che si può tuttavia congettu rare, per approssimazione, dalle menzioni sparse nelle sue pagine (specialmente 54): . “beni comuni naturali” a “interesse diffuso” (p. 57) la terra, «bene comune ambientale per eccellenza» p. ambiente, acqua, aria (pp. 54, 6o, 64, to6) boschi, fiumi, torrenti (p. 27) ghiacciai, lido del mare (p. 83) “beni comuni materiali”: piazze, giardini pubblici )p. 5.4) pinacoteche, monumenti (p. 83) chiese (p. 27) — casoale? esitazione terminologica. 40) — — — — - — — - — La frase completa )ihrd., p. x) suona « tutela del pubblico nei confronti tan to dello Stato che del privato». Poiché a p. vo l’autore aveva sottolineato che i be tu comuni sono dotati «di autononsia giuridica e strutturale rispetto tanto alla pro prietà privata quanto a quella pubblica (intesa come demanio e/O patrimonio del lo Stato e delle altre forme di organizzazione politica formale;,>, ho interpretato “pubblico” a p. so come sinonimo di “beni comuni” Ma c’è qui una qualche (non i09 rendita fondiaria (pp. 6o-6i, mo6) petrolio ;p. 66) «disposizione dei ritiuti» )p. 66) “beni comuni immateriali”: — spazio comune del web (p. 54) “beni comuni sociali” il lavoro (pp. 53, mo6) beni culturali, memoria storica, culturale (p. io6) — — sapere (p. s), patrimonio i ‘o Capitolo quarto — — «cultura critica> (p, 70), conoscenza (p. 83) legalità (p. 58), diritto (p. 6o) scuola (p. 6o) università (pp. 70, 71, 107) informazione (pp. 6o, io6), libertà d’informazione (p. 6i), stampa (p. 70) «giurisdizione della rappresentanza politica» (p. 6i) sanità (p. 64) cooperazione sociale (p. 66) In questa mappa di “beni comuni” (al plurale) domina il “bene comune” (al singolare, cioè come valore), mentre vengono rimescolate le categorie della Commissione Ro dotà, nelle quali, per esempio, piazze e spiagge sono “beni ad appartenenza pubblica necessaria”, mentre non vi sono incluse istituzioni (come l’università) né nozioni funziona li di natura etico-politica (come “legalità”, “conoscenza”, “cultura critica”); né, infine, fonti di reddito misto come la “rendita fondiaria” che, nella classificazione Rodotà, può spettare alla proprietà pubblica, a quella privata o, infine, ai “beni comuni” in senso proprio. Nel “manifesto” di Mat tei, la categoria dei “beni comuni” non coincide con quella definita dalla Commissione Rodotà, ma viene ad allargar si indefinitamente. Essa diventa in tal modo assai meno operativa, e proprio perché viene contrapposta allo Stato: per esempio, perché la scuola diventi un bene comune nel senso di Mattei, deve forse essere de-statalizzata, contro l’art. 3 della Costituzione («La Repubblica istituisce scuo le statali per tutti gli ordini e gradi»)? 11 diritto alla salute (art. 32 Cost.) dovrebbe essere strappato al Welfare State per esser garantito e gestito direttamente dalle «comunità di lavoratori o di utenti» (art. 43 Cost.) ? Che cos’è «l’uni versità bene comune, distinta dall’università di Stato» au spicata da Mattei, se non l’università pubblica gestita, co me dovrebbe essere e oggi non è, secondo l’etica valoriale del bene comune? L’incerto perimetro dei “beni comuni” cosf definito, in bilico fra appartenenza e valore, compor ta in realtà un prezzo altissimo: in questo quadro, infatti, Pcrche in comune lo Stato sembra essere il massimo, e il più minaccioso, dei proprietari privati; e, non meno della proprietà privata, è necessariamente un nemico dei beni comuni. Come classifi care, allora, i beni del demanio, che la Commissione Rodotà riversava in quelli «di appartenenza pubblica necessaria» in quanto «soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali»? Vanno considerati nemici dei beni comuni in quanto in capo allo Stato? O vanno sdemania lizzati per immetterli nella categoria “Rodotà” dei “beni comuni”, abolendo la categoria dei beni «ad appartenenza pubblica necessaria»? La diffusa sfiducia nello Stato (di cui Sabino Cassese ha tracciato recentemente storia e implicazioni nel suo sapiente L’Italia: una società senza Stato?’>) spiega forse perché Mattei nel suo libro ricorra tanto poco alla Costituzione, citandone se ben ho visto solo due articoli (32 e 43). Il carattere provo catorio e rivendicativo del suo “manifesto” è degno di atten zione e di rispetto; tuttavia, se vogliamo affrontare effica cemente un tema tanto importante, e se vogliamo farlo oggi e non in un futuro indeterminato, è indispensabile muovere dal forte continuum che corre, pur nella reciproca diversità, fra i “beni comuni” e i “beni pubblici” della classificazione Rodotà, Gli urti e gli altri rimandano a nozioni giuridiche di antica e solida memoria civile, ancora presenti nel nostro ordi namento: i primi, alle forme di proprietà collettiva che abbiamo convenzionalmente etichettato come “usi civici”; i secondi, al demanio e al patrimonio pubblico. Nella proposta Rodo tà mutano i nomi e si chiariscono i perimetri, si arricchisce e muta aspetto la categoria dei “beni comuni”, ma i “beni ad appartenenza pubblica necessaria” e quelli “sociali” restano di pertinenza dello Stato e delle sue articolazioni. Se vogliamo produrre proposte immediatamente opera tive, è questo il punto di partenza necessario, che dev’es Il Mulino, Bologna 20>1. 1 12 Perche in comune Capitolo quarto sere illuminato e interpretato alla luce della Costituzione. Se, al contrario, volessimo rinviare il nuovo assetto dei beni comuni a una fase storica in cui nuovissime e impre cisate strutture di governo partecipato e democratico», diverse da quelle oggi operanti, sostituiscano lo Stato nel le sue funzioni (ivi incluse la giurisdizione della rappre sentanza politica, la regolazione del lavoro e della rendita fondiaria, l’università e la scuola...), finiremmo col con cedere molto tempo, anzi troppo, a chi intanto ogni gior no s’industria a saccheggiare per proprio vantaggio tut te le possibili tipologie di beni pubblicj e di beni comuni. E dunque sul continuurn beni comuni-beni pubblici, e sulle connesse garanzie costituzionali, che bisogna far leva per co strure un progetto concreto e attendibile. Ogni partecipanza emiliana, ogni re,ola del Cadore, ogni ademprivio sardo ha una propria comunità di riferimento, a volte assai piccola: e di quel singolo bene collettivo va conservato, nei suoi valori economici e cooperativi, il fortissimo legame biunivoco con la comunità che lo possiede (o che lo usa). Esistono poi beni che appartengono collettivamente, da millenni, a più vaste comunità di cittadini: tipicamente, i beni oggi demaniali, do mani (forse) “ad appartenenza pubblica necessaria”, secondo la terminologia Rodotà. Beni che appartengono all’insieme dei cittadini, cioè non allo Stato-persona bensi allo Statocomunità che, secondo una lettura fedele della Costituzione, dovrebbe farne uso per il bene comune dei cittadini. Perciò non ha senso, come pure è stato scritto, dire che la scissione di proprietà e uso è irrilevante, dato che non possiamo «ve dere lo Stato in costume da bagno che utilizza le spiagge». Questa voluta confusione fra Stato-persona e Stato-comunità può far sorridere, ma è quanto mai sviante. Assolutizza lo Stato-persona giuridica, conferendogli un’improbabile fisi cità, ma cosi facendo svuota di senso la comunità dei citta dini e la espelle dal dominio del diritto; «come se la persona giuridica, ente soltanto pensato, che non può né godere né sentire, avesse autonoma esistenza», come se si dileguassero i 1 5 nel nulla «i singoli membri della comunità, in funzione dei quali esiste la persona giuridica» . 29 Lo Stato come titolare del demanio e del patrimonio indisponibile non si esaurisce, nemmeno figurativamente, in una “persona”, né tanto meno coincide con qualsivoglia go verno pro tempore. E, prima di tutto, una comunità. E se, come negli ultimi decenni è troppo spesso avvenuto, i go verni sono stati ostili al bene comune (come valore) e han no fatto scempio dei beni pubblici e dei beni comuni, non è certo identificando “Stato” con “governo” che troveremo una via d’uscita. Anzi, come scrive lo stesso Mattei, «il go verno dovrebbe essere il servitore del popolo sovrano, e non viceversa». Per dirlo con Calamandrei, « in una Repubblica fondata sul lavoro, è necessario identificare popolo e Stato», i cittadini con lo Stato-comunità. Lo Stato siamo noì: perciò dobbiamo saper imporre a chi ci governa il pieno rispetto della legalità, e dunque anche fermare il saccheggio dei beni comuni e dei beni pubblici, anzi indirizzarne l’uso, secondo Costituzione, sulla loro utilità sociale. Al polo diametralmente opposto, non solo rispetto a Mat tei ma anche alla Commissione Rodotà, si colloca la visione di un famoso giurista come Giuseppe Guarmno (già deputa to e senatore democristiano, ministro delle Finanze nel VI governo Fanfani e dell’Industria nel I governo Amato), ac ceso sostenitore dell’immissione sul mercato di tutti i beni pubblici. Il suo saggio nel volume Invertire la rotta ° rilancia 3 proposte che egli andava facendo da anni, per esempio in un convegno su Debito pubblico e competitività (Roma, 26 ot tobre 2005). Secondo il ragionamento di Guarino, il Tratta to dell’Unione Europea avrebbe implicitamente abrogato vari principi della Costituzione italiana, sostituendoli con nuovi precetti: fra questi, l’obbligo di conformare il proprio RUDOF VON JHERING, Lo scopo de/diritto (1877), Einaudi, Torino 1972. e S. R000TÀ (a cura di), Invertire la rotta cit. 11. MATTES, E. REVIGLIO 114 Capitolo quarto bilancio alle regole europee e il divieto di regolare comun que il mercato interno. Ne consegue, secondo Guarino, che concetti come “demanio” e “patrimonio indisponibile” (con le relative funzioni), pur essendo ancora normati nel Codice civile, sono ormai obsoleti. Bisogna dunque abbandonare la disciplina italiana in merito, e adottare modelli “globali”; ma Guarino indica come tali solo diritti di common 14w (Gran Bretagna e Stati Uniti), dando per scontato che debbano ta citamente sostituirsi alla civil law del nostro ordinamento. «La sovranità è il bene supremo per lo Stato», è vero, egli dice; ma l’esercizio della sovranità è limitato dalla crescita del debito pubblico, perciò la priorità necessaria è cancellar lo, o almeno ridurne la portata. La dominanza dei mercati scardina i presupposti giuridici e obbliga, secondo Guarino, a riordinare le nostre categorie giuridiche e la disciplina dei beni pubblici a partire dalla gestione del debito; né è pensa bile «toccare gli interessi dei contribuenti, dei consumatori, delle imprese, perché si provocherebbero conflitti sociali». Non resta che una strada praticabile: con «pacata concretez za» bisogna analizzare il patrimonio dello Stato, e alienarne quanto più è possibile. Specialmente appetibii per il mercato, dice Guarino, pos sono essere due categorie di beni immobili: quelli «che lo Sta to impiega direttamente quali sedi di uffici o per altri scopi di pubblica utilità», e quelli «di interesse storico, archeologi co e artistico che fanno parte del demanio pubblico e sono giuridicamente inalienabili». Bisogna dunque «abrogare, con atto avente forza di legge, il vincolo della inalienabilità». Va inoltre creata una società per azioni a cui lo Stato deve con ferire tutti i propri beni, «spogliandosi della sua proprietà originaria»; e qui Guarino si limita a riciclare la “Patrimonio dello Stato S.p.A.” di Tremonti, già in funzione quando egli scrive. Della S.p.A. prevista da Guarino lo Stato sarà inizial mente azionista al xoo%, ma «la cessione rapida [il corsivo è nel testoj della totalità della partecipazione azionaria rap presenta I’optirnurn», ed «è indifferente che il controllo della Perche in comune i 15 società venga acquisito da soggetti esteri». La S.p.A. potrà vendere non solo le azioni, ma gli immobili; anzi, per inco raggiare i compratori lo Stato si impegnerà contestualmente a «prendere in locazione gli immobili con contratti decennali o pluridecennali, con clausola contrattuale che ponga a carico dello Stato locatario tutti gli oneri di ordinaria amministra zione, compresi quelli fiscali». Alla scadenza del contratto di locazione, il proprietario privato dovrà prendere pieno possesso degli immobili «per farne libero uso», a meno che lo Stato non riesca a riscattarli a prezzo rivalutato; nel caso degli immobili che siano sede di uffici statali, se io Stato non riesce a riscattarli potrà chiedere una proroga della locazio ne, ma per non più di cinque anni. Il valore complessivo del patrimonio da alienare è stimato da Guarino in 430 miliardi di euro (meno di un quarto dei 2000 miliardi millantati da Tremonti nel 2002): se, com’egli auspica, tutto fosse rapi damente venduto trasformando il patrimonio in liquidità, il debito pubblico verrebbe significativamente abbattuto. Gua rino ammette che la sua proposta «si presta a critiche», ma si rassegna subito: « Si deve provvedere con quanto lo Stato possiede. Purtroppo non c’è altro». E la sua soluzione ha un vantaggio: «non comporta sacrifici né per singoli né per ca tegorie, non richiede nuove imposizioni, non compressione delle spese, non obbliga a revocare incentivi o investimenti già programmati». A operazione conclusa, secondo Guarino, «l’Italia avrebbe un enorme recupero di immagine». La Costituzione e la legge devono essere, per Guari no, riorientate sulle regole inesorabili del mercato, di cui il Trattato europeo è espressione suprema, e in particolare sul la disciplina del debito. «I partecipi al sistema Italia non si sottraggono alle leggi dell’economia»: dunque il mercato so vrasta la Costituzione e la legge, scardina i presupposti giu ridici del nostro ordinamento rendendoli obsoleti, impone di utilizzare principi e pratiche fuori ordinamento, dissolvendo la nostra tradizione giuridica entro la trionfante common law del Grande Fratello americano. ii6 Cdpitolo quarto Che una tal proposta, ancor più estremista della “Patri monio dello Stato S.p.A.” di Tremonti, venga dalla penna di un grande giurista con dirette esperienze di governo è di per sé significativo. Lo è ancor di più che nel suo ragiona mento sul debito pubblico non vi sia un’analisi della sua for mazione, e che il debito di banche e imprese e l’evasione fiscale non siano nemmeno ricordati fra le concause; che, infine, non vi abbia menzione il fatto che, a uno Stato che fosse rimasto senza beni patrimoniali e che dovesse per giun ta pagare l’affitto per tutti i pubblici uffici, non resterebbe che far leva sugli introiti fiscali, comportando per i cittadini gravissimi sacrifici. Ma che cosa resterebbe dello Stato una volta che si fos se spogliato di ogni bene patrimoniale (ma anche dei titoli finanziari, inclusi tutti nel “piano Guarino”)? E che cosa ne resterebbe, se mai venisse attuata la “linea Mattei”, diame tralmente opposta, per cui allo Stato, nemico naturale dei be ni comuni, devono sostituirsi libere strutture autogestite (per esempio «l’università bene comune, distinta dall’università di Stato»)? Perché a tutti fa orrore l’accusa di “statalismo”? Due meccanismi di logoramento sembrano essersi alleati per svuotare di funzioni e di sostanza lo Stato (e con esso tutte le istituzioni pubbliche, dalla scuola ai Comuni). Da un lato, la frequente inefficienza degli organismi pubblici, che negli ultimi anni si è moltiplicata per effetto di una demeritocra zia ben attenta a sostituire le fedeltà (di partito e di dan) alle professionalità. Dall’altro, la doppia perdita di sovranità dello Stato, verso il basso (le Regioni) e verso l’alto (l’Unione Eu ropea). Delegittimato dalla propria inefficienza e condanna to dalle proprie stesse scelte a un’inarrestabile emorragia di sovranità, quel che in queste opposte concezioni sopravvive è uno Stato-residuo, che potrebbe anche restare senza be ni patrimoniali, privatizzandoli (Guarino); o abdicare ai beni comuni, gestiti da «strutture partecipate e autenticamente democratiche» e non dalle strutture pubbliche (Mattei). Uno Stato, insomma, a cui resterebbe solo «imporre l’osservanza Perché in comune i dei contratti, proteggere la proprietà privata dal furto, mail tenere l’ordine pubblico»: uno Stato minirno . L’Europa a cui 3 si pensa, a sua volta, non è quella dei suoi cittadini, della sua storia, della sua cultura, bensi quella dei Trattati, nei quali il ruolo della cultura e della memoria storica è quasi nullo. E l’Europa dei mercati, a sua volta prona a una logica di globa lizzazione dominata da altre potenze economiche (America, Cina) e dal crescente ruolo politico di poche gigantesche im prese multinazionali, le cui dimensioni finanziarie sono pari o superiori a quelle di molti Stati europei. Per una sorta di eterogenesi dei fini, fattori slegati fra loro (cattivo funziona mento delle istituzioni, malgoverno, sgangherato federalismo nostrano, dominanza dei mercati nelle dinamiche europee, globalizzazione) cospirano nello smontaggio di quel che resta dello Stato. E di fronte a uno Stato in via di liquidazione si capisce che vi sia chi vuole dividerne le spoglie; e che vi sia chi, al contrario, cerca nuove strategie per far rinascere spon taneamente etiche cooperative e solidali. In questo scenario traballante, tuttavia, è il caso di ribadi re con forza che nulla, almeno sulla carta, garantisce i diritti essenziali (libertà eguaglianza democrazia) quanto la Costitu zione: che è la Carta fondamentale dello Stato. Di uno Stato che, c’è ragione di temere, potrebbe finire con l’essere sman tellato per la spinta convergente dei privatizzatori a oltranza e di chi intende i beni comuni in senso marcatamente anti statale. E con questa dolorosa premessa che vanno formulate le domande basilari sui beni comuni e sulla loro necessaria contiguità-continuità con i beni pubblici. Dobbiamo davve ro assegnare ai beni pubblici la sola e unica finalità di riser va aurea a cui attingere, anzi da prosciugare, per ripianare o ridurre il debito sovrano? O dobbiamo invece immaginare che a partire dai beni comuni possa costituirsi una sorta di anti-Stato su cui far leva per fondare una nuova democrazia? MICIIAU Iano 2010. SANDLL, Giustizia. Il natio bene Comune soo; Feitrincili, Mi ii Capitolo quarto Se, al contrario, sapremo affermare la piena continuità fra beni pubblici e beni comuni, allora potremo porre sul tappe to altre e più interessanti domande. Questi beni, in quanto appartenenti alla comunità di cittadini, cioè al popoio, pos sono rivestire più complesse funzioni, di natura economica ma anche etica e civile, in relazione al pubblico interesse, alla comunità nazionale, alle istituzioni della Repubblica? Pos sono contribuire a strutturare una cittadinanza consapevole della superiorità del bene comune sugli interessi di ognuno, convinta dei legami e degli obblighi di solidarietà fra citta dini? Possono dar sostanza e vigore a uno Stato inteso co me comunità dei cittadini? Possiamo noi, in quanto cittadini, contrastare duramente il degrado civile anche a partire dai beni (pubblici e/o comuni) che a noi appartengono? Possia mo, facendo leva su questo nostro portafoglio proprietario, esigere meccanismi di buongoverno e di funzionamento del le istituzioni, anche quelle che oggi appaiono corrotte? Pos siamo ancora appellarci alla nostra Costituzione in nome dei nostri diritti, o dobbiamo considerarla archiviata per sempre? A che cosa ci appoggeremo, dove cercheremo una zattera di salvataggio, su quale muro proveremo a incidere, prima che sia troppo tardi, i principi di una cultura del bene comune che risponda ai bisogni del nostro tempo? Capitolo quinto Un manifesto: la Costituzione Perché l’irrompere dei mercati e delle loro turbolenze sul la scena pubblica genera più reverenza che indignazione, più obbedienza che rivolta? Perché tanto fervore nel piegarsi, a proprio svantaggio, alla dittatura delle Borse o degli spread? In questo cupio dissolvi che infetta non solo banchieri e po litici ma (quasi) tutti i cittadini c’è una rassegnazione all’ine luttabile che ha qualcosa di sacrale, e infatti per descrivere la soggezione della politica ai mercati ricorre a un linguag gio quasi religioso. Come mai? Forse perché, come ha scrit to Cari Schmitt delineando la propria teoria della sovranità, «tutti i concetti decisivi della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati», cioè tolti dal linguag gio delle chiese cristiane e trasferiti nel lessico e nelle prati che della politica’. Più radicale e pertinente l’analisi di Walter Benjamin, in un appunto scritto a ventinove anni, nel 1921: «il cristianesimo dell’età della Riforma non ha favorito il sorgere del capitali smo (come voleva Max Weber), bensf si è tramutato nel capi talismo». Il capitalismo è divenuto esso stesso una religione, «serve ad appagare le stesse ansie, tormenti e inquietudini a cui una volta si cercava risposta nelle religioni». «Parassita del cristianesimo», l’economia del capitale è «l’inaudito caso di un culto che non conosce redenzione ma genera la colpa, Teologia politica. Quattro capitoli tu/la dottrina deda sov,annd (1922), in ID., L.e categorie delpolitico», il Mulino, Bologna ‘<7 2. Vedi anche ROBERI il. ‘<EI SON, Economzcs as Religion: frorn Sarnuelson to Chicago a.d Bevond, Pennsvlvania State University Press, Phiiadelphia 2002. i 20 (.apitulo quinto Un manifesto la anzi la rende universale martellandola nelle coscienze»; che non dona salvezza, ma disperazione e solitudine. « Tramontata è la trascendenza divina, ma Dio non è morto, è incorporato nel destino dell’uomo», ormai dominato da un Dio occulto, «una divinità perennemente incompiuta» che non ha credo né teologia, nia esige il tributo di riti incessanti: le pratiche del mercato e del consumo, della fabbrica e della Borsa . 2 Politica ed economia del nostro tempo sono entrambe insediate nell’antico nido della teologia e si alimentano del suo linguaggio. Nessuno lo ha mostrato meglio di Giorgio Agamben>, che in pagine documentate e incisive ha analiz zato la silenziosa transizione dall’antico discorso teologico sull”oikonomia divina” alla prassi e agli enunciati di un’eco nomia integralmente umana, ma posta ormai al centro del la storia. Divenuta, anzi, il faro abbagliante che squarcia la notte e segna la strada di tutte le scelte politiche. Quella na scosta matrice sacrale spiega la perpetua genuflessione da vanti all’altare dei mercati, le incessanti litanie sull’inesora bile dominio della finanza, la quotidiana abdicazione dello Stato per bocca di politici d’ogni osservanza che dovrebbe ro rappresentano. La devozione ai miti e ai riti di un inafferrabile governo dell’economia, sopranazionale ed extrademocratico, ha inne scato una sorta di misticismo che impone (e ottiene) pronta e prona reverenza, attutisce le coscienze, spodesta ogni discor so sull’equità e la giustizia, sfratta la libertà, la democrazia, la morale. Vittime immolate alle liturgie del potere e del denaro, i cittadini sono (siamo) addestrati a chiudere gli occhi, a non capire, cercando rifugio in una dimensione privata fatalmente schiacciata dalla forza dei mercati. L’onnipotenza del mercato sottomette lo Stato e ne fa il proprio strumento di dominio, infrangendo l’identità fra Stato e comunità dei cittadini, che WAI CEE BENJAIVHN, 5cl concetto di stona, Einaudi, Torino 1997. Vedi MICIIAEL òw, Le capita lisme comme re/igion: Walter Benjamin ci Max Weber, in « Raisons politiquesii, Il. 2009. 121 sarebbe propria della democrazia. La dipendenza dello Sta to dai mercati, con la sua occulta genealogia religiosa, impre gna di sé la politica. Erode e vanifica sovranità e democrazia. Due sono gli scenari su cui questo tema andrebbe al frontato: quello globale e quello nazionale. Il mercato si gnoreggia sull’uno e sull’altro, forza senza volto e perciò invincibile. Ne parliamo come di un’entità astratta (divina, appunto) che opera sulla base dileggi immutabili come la gravitazione universale. La stessa formula della “mano in visibile” introdotta da Adam Smith, o piuttosto il suo uso come slogan-chiave del neoliberismo, è una metaf ora che pretende di descrivere le dinamiche economiche ricorrendo a un linguaggio religioso. Dietro la mano invisibile dei mer cati (che dovrebbe generare l’equilibrio virtuoso non solo dell’economia, ma della società) si cela infatti l’antico fetic cio della mano invisibile della Provvidenza, o di Dio . Si oc 4 cultano cosi dietro una cortina di fumo (o d’incenso) le mani visibilissime di chi manovra i mercati per proprio vantag gio, dalle grandi multinazionali agli operatori della finanza. La natura incorporea delle manovre di Borsa, che muovono enormi somme di denaro senza il minimo rapporto né con la produzione né con il lavoro, contribuisce a dematerializzare questa forza opaca, a renderla inafferrabile e onnipotente. A generare nei cittadini un effetto di sudditanza, un senso di frustrazione che ci acceca e ci rende impotenti di fronte alla devastazione del mondo. Un solo esempio. La crisi dell’agricoltura, l’aumento dei costi del cibo, la riduzione delle superfici agricole dei Paesi avanzati in seguito all’urbanizzazione selvaggia hanno ge nerato, specialmente dal 2007, quel che si chiama liindgrab bing (incetta dei suoli). Imprese, fondi immobiliari, qualche governo (come quello cinese) stanno comprando a prezzi bassissimi enormi estensioni di suoli fertili (e relative acque 3, 2006. In partwolare nel suo Il Regno e la (]/ona, Bollati Boringhieri, ‘Iorino Lostituzione cHE, Sull’origine della nietafora della “mano invisibile”, tra gli altri sui,v L’invenzione dell’economia (2005), Bollati Boriaghieri, Torino 2010 LATOL’ 122 Un manifesto la Costituasone Capitolo quinto da irrigazione) nei Paesi più poveri, specialmente in Afri ca, scacciandone le comunità locali e destinandoli all’agri coltura industrializzata e alla produzione energetica da bio masse. Oltre 200 milioni di ettari (più o meno sette volte l’italia) sono già passati di mano legalmente, condannando alla fame chi ne traeva sostentamento; un solo investitore norvegese si è assicurato i8oooo ettari al costo di centesi . Questo nuovo 5 mi di dollaro l’anno per ettaro, per 99 anni è, con maquillage antico: cuore un ha trionfo del mercato di un nuovo co enclosures, delle neoliberale, la stessa logica lonialismo. Sarà dunque forse questa «la sanguinosa mano invisibile» della «notte che tutto acceca, che benda l’occhio . 6 pietoso del giorno» scenario globale, i beni comuni vengono sac questo Su cheggiati, il privato ingoia il pubblico, la finanza spodesta la produzione e il lavoro. La politica si fa ancella dell’economia, il mercato asservisce la legge e uccide i diritti del cittadino, la giustizia è bandita. Secondo Michael Sandel, il nostro più grande errore è stato credere che se funziona l’economia funzionerà tutto il resto. Ma il mercato non stabilisce né giustizia né eguaglianza né democrazia: al contrario, la cieca fede nel mercato ha eliminato dalla scena ogni dibattito pubblico sull’etica e sulla giustizia 5 sociale, generando crescenti disuguaglianze È dunque oggi in atto un duro scontro fra due posizioni incompatibili: da un lato le millantate virtù di un mercato di vinizzato, dall’altro un’etica pubblica laica, fondata su valori comunitari che esprimono una ricca tradizione umanistica e racchiudono il meglio della storia d’Europa e del mondo dal 1789 a oggi: sovranità popolare, giustizia, democrazia, soli darietà, equità sociale, libertà, cultura. Sulla scena italiana, l’imponenza e l’impellenza del conte sto globale vengono chiamate in causa ogni giorno come ar I dati nel portale /andmatrix e in un rapporto diffuso in Italia dal Wwf: http://www.landcoalition.org/cpl/CPL.sy nthesisreport WH LIAM SHAKi,SPLARi Macbeth, III, 2. Giustizia: il nostro bene comune eit. 523 gomento decisivo per espellere dall’ ambito del discorso ogni altra dimensione (per esempio il bene comune, per esempio la Costituzione). Ma l’orizzonte specificamente nazionale, italiano, è assolutamente essenziale, se professianso un’etica della legalità. Se crediamo che la Repubblica, e proprio per aver voce nel concerto delle nazioni, debba cominciare col rispettare la propria memoria storica, la propria identita, la propria Carta fondamentale, i propri cittadini. Se, insomma, siamo convinti che l’Italia esista ancora. L’indebolirsi della prospettiva nazionale ha fra le sue cause la triplice cessione di sovranità oggi in corso: cessione verso il basso (le Regioni); verso l’alto (l’Unione Europea); e in senso radiale, verso i mercati. Dimensioni tutte ispirate, anche se con qualche orpello e mascheratura, ai soli principi del profitto. Le devoluzioni alle Regioni nascono dalle riven dicazioni leghiste contro “Roma ladrona”; il “federalismo fiscale” e il “federalismo demaniale” non hanno motivazioni ideali, bensf l’intento di rimpinguare le casse delle Regioni più ricche (o di chi le amministra). Quanto all’Unione Euro pea, il grande impulso ideale che ne innescò la nascita all’in domani della guerra, il progetto di una nuova autocoscienza per l’Europa (e di un suo nuovo ruolo nel mondo), si è inari dito coagulandosi in vuota retorica. L’Unione dei Trattati è stata costruita solo intorno all’economia, privilegiando il set tore privato e marginalizzando ogni altro tema, per esempio la cultura e l’equità, per favorire l’integrazione finanziaria e la metamorfosi del cittadino in consumatore. Come ha scritto Guarino, per effetto dei Trattati il ruolo del mercato non è subordinato al volere dello Stato, ne è re vocabile [...111 mercato è divenuto un dio assoluto. Il confine tra pub blico e privato, tra mercato e autorità, non è segnato dall’autorità, ma dal mercato, a cui è assegnato uno spazio quasi totalizzante. Queste due cessioni di sovranità, verso le Regioni e ver so l’Europa, si sommano in un’affannosa rincorsa, diretta a GIUSEPPE GUARINO, Eurosistema. Analisi e prospettive, Giuttrè, Milano soob. 124 Capitolo quinto svuotare Io Stato e a soffocare la stessa categoria giuridica dei beni pubblici in una palude di privatizzazioni. Ma alme no le Regioni e l’Unione sono entità istituzionali tangibili, la cui politica è modellata da chi le governa, persone e partiti individuabili per nome. Più oscura, e perciò più possente e temibile, è la terza perdita di sovranità, la più “centrifuga”: quella verso il “mercato globale”. Essa intride di sé non solo i rapporti internazionali dell’italia, a cominciare dall’Unione Europea, ma anche la vita politica interna, creando un uni verso di regole che sovrasta le leggi e la Costituzione, morti fica lo Stato, ignora i diritti civili. Stentano intanto a pren der forma le nuove coordinate di un ipotetico diritto globale che prenda il posto della deregulation oggi regnante, di una . 9 «democrazia oltre lo Stato» di là da venire L’effetto cumulativo di queste tre (convergenti) riduzio ni dei poteri sovrani dello Stato ha conseguenze pesanti. Ha indebolito il sistema pubblico, lasciandone nominalmente in vigore istituti e figure giuridiche ormai ridotte a una condi zione larvale, e innescando lo smantellamento dello Stato a favore dei privati. A essi è stato affidato per intero il sistema bancario, sono state trasferite grandi rendite prima collocate sul versante pubblico (per esempio telecomunicazioni e au tostrade), sono state delegate senza controlli funzioni assai lucrose (per esempio quelle del generai contractor, che pren de in concessione i lavori pubblici assommando le funzioni di , sono 10 intermediazione finanziaria e di stazione appaltante) state assegnate non solo le attività imprenditoriali ma molti pubblici servizi. In nome dell’Europa, abbiamo manipolato le nostre categorie giuridiche creando inedite ibridazioni, co me le entità «formalmente private ma sostanzialmente pub bliche», perché partecipate da enti pubblici e dirette (nomi nalmente) all’interesse comune. SABINO naudi, Torino (:AssEsh, 11 diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo Stato, Ei 2009. «La legislazione criminogena sui lavori pubblici», in Quo vadis, Italia?, La scuola di Pitagora, Napoli 2011. N1ONiO poi.icsi’rn, ID., Un munIte’ Lo la i,osmim in mne j 12 Valeva la pena? Chi pone questa domanda Idi solito ri spondendo con un “si”) trascura spesso di anahzare due punti cruciali: primo, una nuova Europa doeva iuessa riamente nascere intorno ai dogmi dell’economia <li uleica to, sacrificando l’equità alla concorrenza? () si potevano, e si possono ancora, elaborare modelli alternativi? Stcondo: quali sono le conseguenze sulla compagine sociale di questa stretta obbedienza ai rituali merca tistici? $ appi amo oi mai che, in luogo della mirabile crescita promessa in nome diila “mano invisibile” dei mercati, l’italia e impantanata nella stagnazione, anzi nella recessione; che il debito pubblico ha continuato a crescere; che la qualità dei servizi per i cittadi ni è in calo, mentre ne aumenta il costo; che la politica delle infrastrutture è determinata più dai profitti d’impresa che dal pubblico bene; che la pressione fiscale continua a cresce re e l’evasione fiscale resiste. Sappiamo anche qualcosa di peggio: l’inversione della gerarchia pubblico-privato non ha prodotto solo privatizzazioni selvagge ma anche un massic cio trasferimento di ricchezza verso grandi banche e impre se, a svantaggio delle classi meno agiate e dei giovani, ha prodotto disoccupazione e sotto-occupazione, ha fragilizza to la società nel suo complesso, Contro Io stesso principio di «promozione della coesione sociale e territoriale» affermato dal Trattato di istituzione della Comunita (ari. i6). Questa religione, insomma, ha le sue vittime sacrificali: i cittadini, e in particolare i più giovani e i più deboli, E possibile progettare un futuro in cui abbiano ancora cit tadinanza valori come giustizia, equità, democrazia, libertà? In cui il cuore della politica siano i diritti dei ciztadini? Sa rà possibile, nell’orizzonte globale come in quello italiano, solo se sapremo ricoliocare il bene comune coine alore) e i beni comuni (tangibili) al centro di un nuovo discorso sulla cittadinanza: perché ripensare la proprietà pubblica e i be ni comuni «vuoi dire ripensare la natura stessa dello Stato» (Rodotà). Per andare in questa direzione occorre fare un pas so decisivo: articolarne i principi secondo un manifesto che 126 Capitolo quinto Un manifesto: la Costituzione non rimandi ogni azione a un futuro indeterminato, ma si presti a stimolare un’iniziativa politica immediata. Abbiamo un privilegio, noi italiani: questo manifesto è già pronto. Si chiama Costituzione. Senza ricorrere alla dottrina dei molti commentari che ne sono stati fatti, proviamo a leggerla senz’al tri occhi che quelli della storia, ma anche della dignità più alta che il nostro ordinamento preveda: quella di cittadino. l5eoe oniune Nella Costituzione della Repubblica, entrata in vigore il i gennaio 1948, l’espressione “bene comune” non c’è. Ep pure suo principio ordinatore è precisamente il bene comu ne, in continuità con la publica utilitas che innerva la storia della Penisola. Nei linguaggio della Costituzione, questo con cetto è espresso con altre formule: «interesse della colletti vità» (art. 32), «interesse generale» (artt. 35, 42, 43 e «utilità sociale» e «fini sociali» (art. 41), «funzione socia le» (artt. 42, 45), «utilità generale» (art. 43), «pubblico in teresse» (art. 82). Queste espressioni non sono coincidenti, ma convergenti; si integrano l’una nell’altra in una coeren te architettura di valori. La parola chiave “utilità” ha una densità speciale: evoca non solo la publica utilitas ma anche le riflessioni del pensiero utilitaristico sui nesso fra utilità e felicità degli individui e delle comunità. Per Stuart Miii, ad esempio, «la felicità va ridefinita non solo come uno stato pertinente all’individuo, ma come un’attività che l’individuo pratica in cooperazione con gli altri»”. Ingredienti preziosi di questa utilità generale sono la solidarietà sociale e la forza che deriva dal consapevole perseguimento di fini comuni. Nella Costituzione i rimandi al bene comune si addensa no negli articoli del Titolo III (Rapporti economici e sociali). «Fini di utilità generale» possono determinare l’esproprio di proprietà private (art. 42) 0 il trasferimento di imprese «di preminente interesse generale» (servizi pubblici, fonti di in NADIA URBINATI, 110 .4lternatzve Moderrnty. Mi/i and the Quality of Life, BL N LOGLEsTON, IJALE E. MD LER e L)AVIO WEINSTEIN (a cura di), John StuartMilland 2010. University Press, the Art of LJe, Oxford Oxford 127 energia) allo Stato o a comunità di lavoratori (art. 43’). L’atti vità economica dei privati dev’essere armonizzata con l’«uti lità sociale» e coordinata con l’attività economica pubblica «a fini sociali» (art. 41). La «funzione sociale» costituisce un limite alla proprietà privata (art. 42) e ispira la «coope razione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata» (art. 45). Formule di questo tipo ricorrono, fuo ri del Titolo III, a proposito delle commissioni d’inchiesta delle Camere «su materie di pubblico interesse» (art. 82) o delle «attività di interesse generale» promosse dall’« auto noma iniziativa dei cittadini, singoli e associati» (art. ii8). Infine, l’art. 32 garantisce la tutela della salute non solo co me «fondamentale diritto dell’individuo», ma anche come «interesse della collettività». Questa esplicita sutura fra di ritti individuali e interessi collettivi risponde all’altissimo principio dell’art. : «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle for mazioni sociali ove si svolge la sua personalità». Popolo è la parola più pregnante per designare il soggetto collettivo che è il protagonista della Costituzione. Al popo lo appartiene la sovranità (art. i), perciò in suo nome viene amministrata la giustizia (art. roi). Ad esso compete l’inizia tiva nella formazione delle leggi (art. 71), il potere di abro garle mediante referendum (art. 75) e la facoltà di rivolgere petizioni alle Camere (art. so). L’insieme dei cittadini può anche essere designato come società, al cui «progresso mate riale o spirituale » ognuno deve concorrere «secondo le pro prie possibilità e la propria scelta» (art. 4); 0 come collettività (come nell’art. 32 sul diritto alla salute). Densa di significati è un’altra parola chiave, Nazione, che ricorre nella Costitu zione pochissime volte, a cominciare dall’art. secondo cui la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio Storico e ar tistico della Nazione». Questa e le altre occorrenze (artt. 67 e 98) corrispondono afl’«unità nazionale» rappresentata dal Capo dello Stato (art. 87), nonché alla «Repubblica una e in divisibile» dell’art. ; perciò ministri e sottoSegretari giurano Popolo i 2)’) C.ipitol» Un manite>».» la ostituzioi» esercitare la loro tunzione « nell’interesse supremo della Na zione». Il termine Nazione ha forte valenza etico-politica, ma anche una robusta consistenza fisico-geografica. Corrisponde iniatti all intero «territorio nazionale», evocato come lo sce nario dei diritti: libertà di circolazione (art. i6), diritti civili e sociali (art. 117 rn), diritto al lavoro (art. 120). Popolo, Na zione, Patria (artt. 52, 59) sono nozioni convergenti, pervase da una stessa istanza di democrazia e di eguaglianza. Designa io la comunità dei cittadini nel suo insieme, con uno sguardo inclusivo che abbraccia ie generazioni future, le differenze di genere, di cultura, di reddito e di classe. Frequentissima nella Costituzione, non per questo la pa rola “cittadino” è meno pregnante. Risuona in essa la forza e la dignità del citoyen francese, che la Rivoluzione proiettò sulla scena d’Europa facendone il punto focale di un nuovo status, diametralmente opposto a quello di suddito e imbevu to di valori eterni: libertà, eguaglianza, fraternità. 11 cittadi no è per definizione membro del popolo, e dunque titolare della sovranità, in proprio e pro quota; è soggetto di diritti e di do eri, partecipe di un progetto collettivo che si attua mediante le pubbliche istituzioni. Nella nostra Costituzione la figura del cittadino (e della cittadinanza, intesa sia come coiliunit.à che come orizzonte dei diritti) è definita attraverso calibrate convergenze: l’art. prescrive che « tutti i cittadini hanno pari dignitd .sociale e sono eguali davanti alla legge», e che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertd e I cgaaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo iella persona umana». Ai cittadini spettano diritti inviolabi li come la libertà (artt. 13, 15, i6), e in particolare la libertà di riunione (art, 17), di associazione (artt. i8 e 49), di culto (art. 19). di parola, di pensiero e di stampa (art. 21). A que sti diritti corrispondono i doveri dei cittadini, come quello «di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costitu zione e le leggi», adempiendo «con disciplina ed onore» le funzioni pubbliche (art. 54). di i 29 .iiiiilo Libertà e uguaglianza dei cittadini sono fortemente con nesse con un altro grande tema della Costituzione, il lavoro. Esso ricorre sin dall’incisiva definizione dell’an. i »L Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» Pci-cb «la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto» (art. 4) «in qualsiasi parte del territorio nazionale» (art. 120). Lavoro non è solo prestazione d’opera ma condivisione di re sponsabilità politica e sociale: perciò la Repuhblca non solo «tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» ma cura anche «la formazione e l’elevazione professionalc dei lavorai a ri» (art. 35). Promuove «l’elevazione economica e socia[e del lavoro» (art. 46) e assegna ai lavoratori un ruolo centrale nella gestione delle aziende, «ai fini della elevazione cc000mlca e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzioue (art. 46); perciò è possibile affidare «a comuniia di Iavorater o di utenti determinate imprese [...1 di preminente interesse Il lavoro struttura altri diritti, comc quelli generale» (art. delle donne e dei minori (art, ); ed è al cittadino lavoratoc dignito-, che l’art. 36 assicura una «esistenza libera e 1 J valori del bene comune e l’etica del lavoro e della ct tadinanza determinano i «doveri inderogabili di clidarieta politica, economica e sociale» richiesti ai cittadini (.in. 2’. Simmetricamente, nell’art. 3 la stessa sequenza di aggetti vi qualifica «l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» Libertà, eguaglianza, solidarietà, sviluppo della personai.ita. «equi rapporti sociali» anche nel «razionale sfruttamento del suolo» (art. 44) 50fl0 i pilastri che sorreggono «lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale», finalizzati an che a «rimuovere gli squilibri economici e sociali » (art Virtù della cittadinanza, etica del lavoro e valori econoicici e sociali della produzione si saldano in un unico progel Lo. Mirata al bene comune è la centralità della coltura scol pita nell’art. «il più originale della nostra Costituzione» (Ciampi): «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura , 130 Ambiente Capitolo quinto e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il pa trimonio storico e artistico della Nazione». Cultura, ricerca, tutela contribuiscono al «progresso spirituale della società» (art. 4) e allo sviluppo della personalità individuale (art. 3), legandosi strettamente alla libertà di pensiero (art. 21) e di insegnamento ed esercizio delle arti (art. 33), all’auto nomia delle università, alla centralità della scuola pubblica statale, al diritto allo studio (art. 34). Dando tanto risalto al paesaggio e al patrimonio artistico, la Costituzione è in sintonia con grandi tendenze culturali del nostro tempo, se condo cui la tutela di questi beni e valori non va intesa solo sotto la specie della “bellezza”, ma anche come strumento di educazione all’etica pubblica. Infatti, «etica ed estetica sono una cosa sola», e «l’etica dev’essere una condizione ; è anzi possibile una teoria del 12 del mondo, come la logica» la bellezza, o più in generale della cultura e dell’arte, come «forma visibile della giustizia», incarnazione della «classe più elevata di valori» . 13 Inoltre la Corte costituzionale, ragionando sulla con vergenza fra tutela del paesaggio (art. 9) e diritto alla salute (art. 32) ha stabilito che anche la tutela dell’ambiente è un «valore costituzionale primario e assoluto» in quanto espres sione di un interesse diffuso dei cittadini’ , che esige un iden 4 tico livello di tutela in tutta Italia, come mostra nell’ art. il cruciale termine Nazione. Ambiente, paesaggio, beni culturali formano un insieme unitario e inscindibile la cui estensio ne corrisponde al territorio nazionale; fanno tutt’uno con la cultura, l’arte, la scuola, l’università e la ricerca. Con esse, concorrono in misura determinante al principio di uguaglian za fra i cittadini, alla loro «pari dignità sociale» (art. 3), alla libertà e alla democrazia: perciò la loro funzione è costitu Il LUDWIG WIrrGENSTEIN, Notebooks 1014-r916. a cura di G, H. von Wright, Chicago University Press, Chicago 1979 (note dal fronte, 8 e 24 luglio 1916). ROBERTA DE MONTICELU, La questione civile, Raffaello Cortina, Milano 2011. GIOVANNA D’ALFONSO, La tutela dell’ambiente quale «valore costituzionale primario», in FRANCESCO LUCARELLI (a cura di), Ambiente, territorio e beni cultura li nella giurisprudenza costituzionale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2007. Un manifesto: la Costituzione 131 zionalmente garantita. Il noto adagio di Calamandrei («La scuola, come la vedo io, è un organo “costituzionale”») può perciò applicarsi anche alle altre istituzioni culturali, dalle scuole alle accademie ai musei ai teatri. Lo statuto costituzionale della proprietà, definito dall’art. 42, antepone la proprietà pubblica alla proprietà privata, stabi lisce per quest’ultima un forte limite assegnandole una fun zione sociale, e non menziona espressamente la proprietà col lettiva (i “beni comuni”). Per intendere questa formulazione occorre leggere la Costituzione secondo l’intenzione di chi la scrisse, richiamando il dibattito in Costituente su questo punto”. Il relatore Taviani (Dc) lo introdusse ragionando sul “bene comune”: Quando lo impongano le esigenze del bene comune E... I la legge può riservare alla propriettì collettiva dello Stato, delle regioni, dei comuni o di altri enti di diritto pubblico le imprese e i beni di de terminati e delimitati settori dell’attività economica (III sottocommis sione, z settembre 1946). - — Per definire il “bene comune”, Taviani citò la Costituzione della Repubblica di Weimar (1919): «La proprietà comporta obblighi. Il suo uso dev’essere al tempo stesso un servizio reso nell’interesse generale» (art. I 54). Secondo Taviani, « la destina zione dei beni della terra all’uso comune è primaria rispetto al diritto di proprietà privata», anzi «alla base dell’ordine natu rale dell’economia sta il diritto di tutti àll’uso comune dei be ni» e la Costituzione deve sancire «la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell’interesse di tutto ilpopolo » « al fine di stabilire più equi rapporti sociali». Nessuno mise in dubbio questo principio, e per sottoporre anche la proprietà privata all’interesse generale si proposero formule come vantaggio del la collettività (Fanfani), interessi del/a collettività (il comunista Assennato), interesse collettivo (Aldo Moro), finché prevalse la dizione poi rimasta nell’art. 42, funzione sociale. STEFANO RODOTÀ, ribile diritto cit. «Il sistema costituzionale della proprietà», in ID., Il ter beni comuni i a Capitolo quin Lo Un manifesto: la Costituzione In quei contesto era inevitabile chiamare in causa gli “usi civici” di cui si è detto nel capitolo iv, ma su questo punto le opinioni furono divise. Nella discussione del 26 novembre i q46 (il sottocommissione) Mannironi (Dc) voleva attribuir t’e la disciplina alle Regioni; Ambrosini (anch’egli Dc, più tardi presidente della Corte costituzionale) raccomandò «la liquidazione definitiva degli usi civici»; Terracini (Pci, pre sidente dell’Assemblea) difese gli usi civici come «un grande vantaggio per le popolazioni povere», Conti (Pri) voleva anzi «affermare il diritto delle popolazioni a essere reintegrate di quanto è stato loro rapinato». Per Calamandrei e Terracini gli usi civici dovevano essere disciplinati non dalle Regioni ma dallo Stato, onde evitare «ai ceti degli espropriatori di ancor maggiormente consolidare gli atti arbitrari che hanno Cn qui compiuto», appropriandosi di suoli prima destinati all’uso civico. Per far posto nella Carta agli usi civici, si ten taroito formule come «proprietà delle comunità di lavoro» o proprieta cooperativa», ma senza trovare un accordo. La Costituzione fini dunque con l’eludere il nodo di questo “altro modo di possedere”, conservandone tuttavia qualche traccia, come le «comunità di lavoratori o di utenti» che possono es sere titolari di imprese per «fini di utilità generale» (art. 43); la «ricostituzione delle unità produttive», con riferimento alla piccola e media proprietà (art. 44); la «funzione sociale della cooperazione» (art. 4) e l’incoraggiamento della «pro prietà diretta coitivatrice> (art. 47). Inoltre, secondo Mario Fisposito, l’art. Cosi., in quanto «riconosce e promuove le aUtonoiflie locali» e favorisce il decentramento, comporta la declinazione della sovranità popolare in autonomie territoriali ga rantite, lispetto alle quali si ripete in scala lo stesso rapporto tra co mujutà nazionale, ovvero generale, e territorio, con i medesimi attri buti di necessarieta e diretta strumentalità’ , 6 ‘ap Al centro dell’attenzione dei Costituenti non erano gli tisi civici ma un tenia di ben più ampia portata- come definire 10 personale, zio, 05 Coinun, 27 aprile 2012 133 i regimi di proprietà in armonia con il disegno generale del la Costituzione, e come assegnare alla proprietà privata un ruolo coerente con l’<iinteresse generale del popoio». Con ampia intesa sui principi di fondo, i Costituenti cercarono una formulazione che garantisse la proprietà privata, ma fi nalizzando anch’essa al bene comune. Il socialista Giovanni Lombardi propose anzi di non menzionare affatto la proprietà privata, garantendo nella Carta «la sola proprietà gestita da conduttori e lavoratori diretti o da cooperative»; ma subito vi si oppose Togliatti, con l’argomento che si sta scrivendo una Costituzione che non è la Costituzione socialista, ma corrisponde ad un periodo transitorio di lotta per un regime eco nomico di coesistenza di differenti forze economiche che tendono a soverchiarsi le une con le altre (I sottocommissione, i6 ottabre 1946). Perché la proprietà privata fosse riconosciuta dalla Co stituzione, ma anche indirizzata al bene comune, era impor tante metterla in gerarchia con altre forme di proprietà che al bene comune fossero primariamente orientate. In questo senso Taviani richiamò la proprietà collettiva, che per lui era equivalente a proprietà pubblica o demanio; ma su questo punto non c’era consenso. Per altri, «proprietà collettiva» si riferiva agli usi civici ed era sinonimo di proprietà coopera tiva; per altri ancora evocava il temuto spettro delle collet tivizzazioni sovietiche. Si decise allora di puntare tutte le carte sul lemma più forte, quello della proprietà pubblica, e si giunse alla secca formulazione finale dell’art. 42: «La proprietà è pubblica o privata». In essa, osservò polemica mente Lombardi, non resta «alcuno spiraglio per una pro prietà collettiva», ma Dossetti gli rispose osservando che «lo Stato rappresenta la forma suprema di attività collettiva»; perciò la proprietà collettiva poteva essere tacitamente as sorbita nella proprietà pubblica. L’art. 42 stabiliva cosf una forte gerarchia fra proprietà pubblica e privata. La proprieta pubblica serve, senza che vi sia bisogno di dirlo, l’interesse generale, mentre alla proprietà privata si pongono precisi li miti «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di ren 134 Sovranita Capitolo quinto derla accessibile a tutti». Risolutiva per giungere a questa formulazione finale fu la categoria giuridica della sovranità. Secondo una concezione ricca di precedenti ma svilup pata fra le due guerre dal grande giurista Donato Donati, il titolare della sovranità (il re o il popolo) ha il dominio emi nente sull’intero territorio, e la proprietà fondiaria indivi duale va intesa come una sorta di concessione, che riduce ma non cancella la pienezza del suo dominio. Nella nuova Repubblica, il territorio nel suo insieme andava dunque in teso come res cornmunis la cui appartenenza originaria spet ta al popolo, titolare unico della sovranità. Fu alla luce di questa dottrina che i Costituenti individuarono la « funzione sociale» come principio organizzatore dei regimi di proprie tà, fissando una conseguente gerarchia di valori: la proprietà pubblica, per definizione in usu populi secondo le categorie del diritto romano, è di per sé indirizzata alla «funzione so ciale» ma deve esserlo, per quanto in subordine, anche la proprietà privata. In un arco politico amplissimo, dai democristiani ai co munisti, si convenne su una concezione dei beni economici come garanzia dei diritti dei cittadini e della libertà dello Sta to. Lo statuto costituzionale della proprietà, disse Togliatti, deve assicurare «le uguali condizioni di esistenza dei cittadini, la libertà dei cittadini e quella dello Stato stesso». Ancor più forti le affermazioni di parte cattolica: «un controllo sociale della vita economica è una necessità assoluta imposta dalla vi ta, al fine di temperare e ridurre gli egoismi dei detentori dei mezzi di produzione» (Dossetti); solo la funzione sociale del la proprietà assicura «un ordinamento economico e sociale il quale garantisca il diritto al lavoro, il diritto alla vita» e «una dignità effettiva e non astratta della persona umana» (La Pi ra); «non è possibile permettere che gli egoismi si affermino, ma è necessario porre la barriera dell’interesse collettivo come un orientamento e un controllo di carattere giuridico», per ciò il diritto di proprietà dev’essere «finalizzato costituzio nalmente, nel senso di permettere un coordinamento della Un manifesto: la Costituzione 135 vita economica per il benessere di tutti» (Moro). Sovranità popolare, dominio eminente del territorio e «funzione socia le» a garanzia dei diritti sono i presupposti costituzionali del regime di proprietà fissato dall’art. 42. Secondo voci interessate o servili, i Trattati europei hanno stravolto questo orizzonte dei diritti. Non è vero. Anzi, dice lo stesso Trattato sul funzionamento dell’Unione Euro pea, «i Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri>”. In altri termi ni, secondo i Trattati, il regime di proprietà vigente in cia scuno Stato non può essere modificato da norme europee; e le norme europee sono applicabili in ogni singolo Stato solo se compatibili con la sua Costituzione. Ha torto chi ritiene che le norme europee siano sovraordinate alla Costituzione e che, chissà perché, l’art. del Trattato debba restare let tera morta’ . Al contrario, la sovranità nazionale con le sue 8 caratteristiche (quanto meno quelle di rango costituzionale) dev’essere pienamente esercitata anche nel quadro europeo. L’Europa non è un impero esterno che, dopo aver conqui stato gli Stati membri, possa imporre manu militari un pro prio sistema di regole difformi dall’ordinamento di ciascun Paese. Dev’essere un concerto di voci, anche dissimili, in cui ogni Paese possa portare la propria tradizione culturale, civile, giuridica. Anche l’Italia. C’è una luce che illumina la Costituzione: il bene comu ne, definito come «interesse generale» o «utilità sociale» e strutturato secondo quattro punti cardinali: popolo, lavoro, sovranità, diritti. Il popolo è (in quanto sovrano) la fonte dell’ordinamento, ma anche il titolare dei diritti, in una «Re pubblica democratica fondata sul lavoro», il cittadino-tipo a “ Trattato sui Funzionamento dell’Unione Europea, art. 345 (già art. 293 del Trat tato che istituisce l’Unione Europea, che a sua volta presuppone l’an. 53 del Tratta to di Parigi del 1951). MAIUO ESPOSITO, La triade schm:ttzana à ebours, in Giurisprudenza Costi tuzionale», voi. LV, n. 3, 2010. Europa 36 Capitolo quinto Un manifesto: la Costituzione cui pensava il Costituente fissandone il perimetro dei diritti è il cittadino-lavoratore. La sovranità popolare è determinante nella mappa costituzionale del bene comune perché compor ta il dominio del territorio, in particolare dei beni pubblici e dei beni comuni, e il controllo della funzione sociale della proprietà privata. La proprietà (in particolare quella pubblica) deve essere indirizzata ai fini costituzionali supremi, e dun que a garantire i diritti dei cittadini, titolari della sovranità. Quest’ultimo punto è cruciale, anche per ragionare sui beni comuni (ad esso Mario Esposito” ha dedicato un’ana lisi lucida e serrata). La morfologia giuridica del popolo, co munità primaria da cui nasce lo Stato e protagonista della Costituzione, è delineata nei primi cinque articoli della Car ta, dove però la menzione della forma-Stato ricorre solo una volta, come contraltare alle autonomie locali e ai processi di decentramento (art. ). La parola chiave di questi articoli è invece Repubblica, con una pregnanza di senso che rimanda alla romana respublica: la “cosa pubblica”, o del popolo, quel che esso possiede e i modi del suo governo. La sovranità po polare, nozione giuridica la cui scena originaria è la Francia rivoluzionaria, nasce dalla volontà generale del popolo, e per questo è orientata sul bene comune. La sovranità popolare si esercita in un ambito necessario, il territorio in cui il popolo è insediato. Su di esso il popolo ha «un titolo eminente, la cui configurazione normativa de ve trarsi dalla stessa configurazione giuridica del popoio, da quelle disposizioni della Carta fondamentale che intestano ai cittadini diritti e doveri costituzionali» (Esposito). L’appar tenenza del territorio al popoio sovrano è, argomenta Espo sito, «condizione di pensabilità di ogni ordinamento giuri dico»; richiede l’esistenza e il primato delle proprietà pub bliche e comporta una sorta di “superproprietà” collettiva (del popolo nel suo insieme) sul territorio nella sua interezza, dunque il dominio eminente anche sulla proprietà privata e I beni pubblici. Giappicheffi, Torino 2008. 137 la finalizzazione di ogni forma di proprietà al bene comune. La proprietà pubblica, attributo necessario della sovranità, è essenziale al soddisfacimento di interessi collettivi (utilità sociale, funzione sociale, interesse generale...), che senza una dotazione di beni pubblici non potrebbero essere conseguiti. Essi devono essere regolati da uno specifico statuto proprie tario, che include l’inalienabiità del demanio: la Carta, in fatti, non statuisce la mera possibilità di una proprietà pub blica, ma ne fissa la necessità. Un analogo principio di “riserva pubblica” governa una fattispecie singolare, specifica dell’ordinamento italiano: il paesaggio (e, per estensione, l’ambiente) e il patrinionio sto rico, artistico e archeologico. L’art. Cost., che ne prescrive la tutela collocandola al livello della Nazione (cioè del bene comune di tutti) non distingue in “pubblica” e “privata” la proprietà degli oggetti da tutelare, ma legge Pintero territo rio nazionale come un insieme, che è maggiore della somma delle sue parti, e perciò come insieme va protetto. Nell’am biente, nel paesaggio, negli oggetti del patrimonio culturale convivono dunque due distinte componenti “patrimoniali”: una si riferisce alla proprietà giuridica del singolo bene, che può essere privata o pubblica; l’altra ai valori storici, am bientali, artistici e culturali, che sono sempre e comunque di pertinenza pubblica (cioè di tutti i cittadini). Il dominio eminente del popoio sovrano si esercita dunque anche sulla componente comune dell’ambiente, del paesaggio e del patri monio storico-artistico, chiunque ne sia il possessore. Il nesso saldissimo fra sovranità popolare, beni pubblici e comuni e universo dei diritti ha innescato una discussione feconda, ben rappresentata in Francia da Yves Gaudemet e in Italia da Mario Esposito. I beni pubblici, in quanto espres sione e conseguenza della sovranità del popolo, hanno infatti una vocazione strutturale a farsi strumento per l’esercizio dei diritti dei cittadini. Gaudemet riflette sul sistema francese del demanio, la cui ossatura fondante è identica all’impianto italiano, anzi ne è all’origine. Per lui, il demanio dev’essere lo 538 Capitolo quinto Un manifesto: la Costituzione strumento privilegiato delle grandi libertà pubbliche, «sosti tuendo alla concezione patrimoniale-proprietaria del demanio una nuova concezione politica, portatrice di libertà» °. Più 2 di quella francese, la Costituzione italiana autorizza questo indirizzo, qualificando non solo il demanio, ma il comples so dei beni pubblici, dei beni comuni e dei beni culturali, paesaggistici e ambientali come beni essenziali all’esercizio dei diritti pubblici costituzionalmente garantiti, a cominciare da libertà, eguaglianza, dignità, pieno sviluppo della persona umana. Proprio per questo la Commissione Rodotà (lo abbia mo visto) ha definito i beni comuni «funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della persona». Alla luce della gerarchia delle forme di proprietà dell’art. 42 Cost., si stringono in un solo nodo i diritti dei cittadini e i be ni economici che ne sono la garanzia fattuale. In nome della sovranità popolare, il dominio eminente sull’intero territorio si esercita per gradi. Il demanio pubblico dev’essere integral mente indirizzato all’esercizio delle libertà pubbliche e agli usi e servizi pubblici, perciò è inalienabile. Identica finaliz zazione, con vincoli diversificati e decrescenti, spetta al pa trimonio pubblico (indisponibile e disponibile). All’utilità e alla funzione sociale devono essere indirizzate anche la pro prietà privata e l’iniziativa economica privata (coordinata con la pubblica «a fini sociali»: art. 41). Allo stesso orizzonte di garanzie e di diritti appartengono, infine, le proprietà collet tive o “usi civici”, la cui antichità e radicamento territoria le ne fanno un modello di uso comunitario, di condivisione dei suoli e delle risorse, di equffibrio socio-territoriale con le relative forme di (auto)gestione. Il nesso costituzionale sovranità popolare-beni pubblici e comuni-diritti dei cittadini legittima l’affermazione di Ca lamandrei, che «in una Repubblica fondata sul lavoro è ne cessario identificare popolo e Stato», i cittadini conio StatoLibertés pzsbliques et domaine public, in Libertés. Mékinges Jacqaes Robert, Montchrestien, Paris 1998. 139 comunità. Lo Stato siamo noi, se nella Costituzione sapremo riconoscere un manifesto per il bene comune. Un manifesto già pronto: se vi stiamo ricorrendo cosf poco è perché ne stiamo dimenticando le origini, la forza e lo statuto supremo, ai ver tice dell’ordinamento. Perché ci siamo rassegnati a pratiche di governo che ignorano i diritti costituzionali dei cittadini, sottoponendoli al dispotismo dei mercati; usano i beni co muni e la proprietà pubblica asservendoli al profitto privato a scapito del bene pubblico; giustificano questa abdicazione con la pretesa priorità delle norme europee. Davanti a tanto stravolgimento dei principi, dobbiamo fare della Costituzione il manifesto dei nostri diritti. Anziché puntare su un’Europa fondata solo sulla contabilità dei mercati, dobbiamo portarvi la ricchissima dote ideale, giuridica e culturale di un alto si stema di principi e di diritti, quello della nostra Costituzio ne. Dobbiamo chiederci con urgenza quali mezzi abbiamo noi, i cittadini, di richiamare chi ci governa al rispetto della Costituzione e del bene comune. Dobbiamo esplorare se e come sia praticabile un diritto di resistenza attiva, un’azione popolare per la Costituzione e per il bene comune.