Tfr, clausola di salvaguardia e arretrati: tutte le novità
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Tfr, clausola di salvaguardia e arretrati: tutte le novità
Guida al Lavoro CONTRIBUTI E IRPEF Articoli IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Tfr, clausola di salvaguardia e arretrati: tutte le novità della circolare Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria Ulteriori adempimenti per il sostituto emergono dalla circolare n. 15/E del 16 marzo 2007 con cui l’Agenzia ha provveduto a commentare le novi tà interessanti I’Irpef introdotte con la Finanziaria 2007 Come si ricorderà, l’articolo 1, comma 6, della legge n. 296/2006 ha introdotto un’importante rimodulazione del sistema imponibileimposta Irpef sviluppato intervenendo su scaglioni, ali quote e sulle due tipologie di detrazioni: per spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia. A far data dal 1° gennaio 2007 viene, pertanto, superato l’impianto della riforma dell’Irpef ope rata con duplice intervento (legge. n. 289/2002 e legge n. 311/2004), ripristinando l’impianto precedente, rimodulato da ultimo con l’interven to sulle detrazioni avvenuto ad opera della legge n. 388/2000 e legge n. 448/2001. I nuovi interventi hanno effetti indiretti su trattamento di fine rapporto, ad opera del mec canismo previsto dall’articolo 19, comma 1, Tuir; emolumenti arretrati, ai sensi dell’articolo 21, Tuir. Scaglioni e aliquote al 1° gennaio 2007 Scaglioni N. 14 - 30 marzo 2007 36 Aliquota a) fino a 15.000 euro 23% b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27% c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38% d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41% e) oltre 75.000 euro 43% (1) Con riferimento al Tfr, l’articolo 1, comma 9, della Finanziaria 2007, introduce una clausola di salvaguardia mentre in tema di emolumenti arre trati è stata modificata la norma sull’applicazione delle ritenute contenuta nell’articolo 23, comma 2, lettera c), Tuir. Di seguito si commentano le annotazioni sui pre cedenti temi operate dalla recente circolare. Tfr e clausola di salvaguardia In occasione di un intervento sulle aliquote, la necessità di una clausola di salvaguardia deriva dall’articolo 19, comma 1, Tuir che, con riferimen to al Tfr, dispone che «l’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione (...)». Analoga previsione è prevista al comma 2bis con riferi mento alle indennità equipollenti e al comma 2, per rimando, con riferimento alle altre indennità e somme indicate nell’articolo 17, comma 1, lettera a), Tuir (somme a titolo di transazione, patto di non concorrenza, arrotondamenti del Tfr altre in dennità erogate all’atto della risoluzione del rap porto di lavoro). Posto, dunque, che l’aliquota applicabile è indivi duata nel momento in cui matura il diritto alla percezione e risulta essere funzione di un partico lare meccanismo(1), la rimodulazione degli scaglio ni e l’innalzamento delle aliquote produce un ef fetto negativo ed immediato sull’imposizione del Tfr che essendo la risultante della stratificazione verificatasi nel corso di un ampio periodo di impo sta ha teoricamente attraversato anni in cui l’im posizione avrebbe potuto essere inferiore. Da ciò deriva l’introduzione di un criterio equitativo po sto a salvaguardare il contribuente dagli effetti. Un importante precedente consente di spiegare meglio il concetto. A far data dal 1° gennaio 1998, l’articolo 46 del Dlgs n. 446/1997 ha attuato un intervento analogo a quello in commento con un forte incremento dell’aliquota «base» relativa al Il processo prevede le seguenti fasi prioritaria individuazione di un reddito di riferimento, diverso dall’imponibile; successiva applicazione di aliquote progressive per scaglioni; individuazione dell’aliquota applicabile quale raffronto tra imposta e reddito di riferimento. Guida al Lavoro CONTRIBUTI E IRPEF Articoli IL SOLE 24 ORE dall’articolo 19 Tuir: 1. il sostituto, dapprima, assoggetta ad imposizio ne l’importo secondo il criterio speciale preceden temente richiamato e, 2. successivamente, l’Agenzia, sulla scorta dei dati che il sostituto ha dichiarato attraverso il 770, provvede nuovamente a liquidare le medesime somme con un diverso criterio (aliquota personale del contribuente calcolata come media dell’ultimo quinquennio). Appare immediatamente evidente come sia alta mente improbabile che i due differenti calcoli esi tino il medesimo risultato. Posto, dunque, che il calcolo da parte dell’Agenzia è comunque neces sario, sarebbe stato opportuno evitare la duplica zione dell’attività dei sostituti in sede di liquida zione del Tfr. La circolare n. 15/E/2007, invece, analizzando come la norma nulla disponga in merito rileva che 1. in assenza di un sostituto si rende ovviamente necessaria una verifica del trattamento più favore vole da parte solo dell’Amministrazione finanzia ria; 2. mentre «Se le somme sono erogate da un sostituto d’imposta, in base, al tenore letterale della disposi zione secondo la quale «ai fini della determinazione dell’imposta ... si applicano, se più favorevoli ...» si ritiene che la verifica debba essere effettuata direttamente dal sostituto d’imposta il quale, in sede di determinazione dell’imposta, utilizzerà le ali quote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicem bre 2006, se più favorevoli. Ciò in quanto la deter minazione dell’imposta, ancorché provvisoria, è ef fettuata dal sostituto d’imposta». Scaglioni e aliquote al 31 dicembre 2006 Scaglioni Aliquota a) fino a 26.000 euro 23% b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro 33% c) oltre 33.500 euro e fino a 100.000 euro 39% d) oltre 100.000 euro 43% L’aspetto che evidenzia l’inutilità di tale adempi mento è l’ulteriore considerazione effettuata dal l’Agenzia che chiarisce come la procedura attivata per garantire la salvaguardia del contribuente pre veda che «l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo e di riliquidazione dell’imposta, effettua nuovamente la verifica della tassazione più favore vole nei riguardi del contribuente confrontando i risultati ottenuti applicando i1 sistema della tassa N. 14 - 30 marzo 2007 primo scaglione dell’Irpef, passata dal 10 al 18,5%. Posto che le aliquote applicabili sono indi viduate in relazione al momento in cui sorge il diritto alla percezione del Tfr e che tale diritto coincide, a mente di quanto disposto dalle circolari n. 196/E/97 e n. 3/E/98 «dal primo giorno suc cessivo alla data di cessazione del rapporto di lavo ro», si produsse allora un forte incremento dell’im posizione per i soggetti cessati il 31 dicembre 1997 con decorrenza dal 1° gennaio 1998, con inevitabili polemiche conclusesi con un ordine del giorno adottato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati che impegnava il governo a «sanare» l’eccessiva imposizione. La nuova disposizione prevede, dunque, che «ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rap porto di lavoro, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 di cembre 2006». La particolarità di tale disposizione è che essa non risulta temporalmente limitata; vale a dire che, in teoria, la verifica della clausola di salvaguardia potrebbe divenire un adempimento permanente sine die. Su tale specifico aspetto la circolare n. 15/E/ 2007 nulla dice mentre il paragrafo 4 è, invece, interamente dedicato al tema generale e delimita in modo preciso l’ambito oggettivo della disposi zione. Secondo l’Agenzia, dunque, la salvaguardia si applica all’imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti (indennità, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente del pubblico impiego, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell’art. 50, Tuir, concer nenti i soci di cooperative, i sacerdoti, i titolari di cariche elettive) e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (preavviso; capitalizzazione di pensioni; patto di non concorrenza; provvedimento dell’Autorità giudiziaria o transazione relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro; incentivo all’esodo) di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), Tuir. L’aspetto di maggiore interesse per i sostituti è, però, indicato nel paragrafo 4.2 laddove viene sviluppato il ragionamento circa la gestione della procedura di salvaguardia. Posto che su tale aspetto la norma è silente, infatti, sarebbe stato auspicabile affrancare da un (ulte riore) adempimento i sostituti di imposta anche in ragione della potenziale inutilità dell’adempimen to. L’ordinaria forma di imposizione applicata al Tfr prevede, infatti, un duplice passaggio imposto 37 CONTRIBUTI E IRPEF Articoli zione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alla verifica effettuata, l’Amministrazione finanziaria applicherà la tassazione più favorevole per il contribuente». N. 14 - 30 marzo 2007 Arretrati Come richiamato in premessa, a seguito della rimo dulazione di scaglioni e aliquote nulla è disposto in tema di emolumenti arretrati, al contrario di quanto avvenne in occasione di analoga rimodulazione ad opera della legge n. 289/2002. La circolare integra la carenza della norma chiaren do che per gli arretrati corrisposti nel 2007 e nel 2008, per i quali l’imposta si calcola sulla base del reddito complessivo netto del biennio precedente in cui vigeva il sistema della notax area e delle dedu zioni per oneri di famiglia, debba trovare comun que applicazione l’articolo 23, comma 2, lettera c), del Dpr n. 200/1973 nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2006, secondo la quale il reddito del biennio va assunto al netto delle predette deduzioni. La nuova normativa ha, poi, interessato il criterio di determinazione delle ritenute che i sostituti devono applicare sugli arretrati. L’articolo 1, comma 7, della legge n. 296/2006 ha, infatti, modificato il comma 2, lettera c), del Dpr n. 600/1973, abrogando la disposizione che obbligava a deter minare l’aliquota media applicando le previgenti deduzioni (ex articoli 11 e 12, commi 1 e 2, Tuir nella versione vigente sino al 31 dicembre 2006) e ripristinando le detrazioni previste negli articoli 12 (carichi di famiglia) e 13 (detrazione per categorie reddituali), Tuir. Al paragrafo 2.5 della circolare l’Agenzia commen ta la variazione sottolineando come «la nuova for mulazione della norma consente al sostituto d’imposta che eroga gli arretrati di applicare le detrazioni even tualmente spettanti con riferimento all’anno in cui i redditi si riferiscono, se previste dalla normativa e nella misura in cui le stesse non sono state fruite», secondo la previsione dell’articolo 21, comma 4, Tuir. La detrazione compete: per i redditi di lavoro dipendente, ove non sia già stata pienamente riconosciuta per gli anni in cui gli emolumenti oggetto di erogazione sono matu rati e per i redditi assimilati al reddito di lavoro dipen dente, oltre alla precedente indicazione, se gli stessi sono inclusi tra quelli indicati nel comma 3 dell’ar ticolo 52 Tuir. Un aspetto non affrontato dalla circolare, tanto nel (2) 38 Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE la parte di descrizione delle detrazioni quanto nella parte dedicata agli arretrati, è quello relativo alla procedura da seguire nell’assegnazione delle detra zioni in occasione del pagamento di emolumenti arretrati. Benché le nuove detrazioni varino nel loro am montare in relazione a una percentuale di spettan za che dipende dal reddito complessivo, l’erogazio ne di emolumenti arretrati non comporta una va riazione del reddito complessivo dell’anno di matu razione di detti importi né nell’anno di percezione degli stessi. Ciò significa che l’entità delle detrazioni non risulta incisa dal riconoscimento di maggiori importi maturati in un determinato periodo. Da tale considerazione possono derivare, pertanto, più scenari in diretta dipendenza dalla considera zione secondo cui la detrazione si cristallizza al termine di ogni periodo di imposta con la definitiva determinazione del reddito complessivo (ricavabile dal rigo RN1 di Unico persone fisiche e rigo 6 del modello 730/3 prospetto di liquidazione): in caso di avvenuta presentazione della dichiara zione dei redditi (Unico o 730) nell’anno a cui gli arretrati si riferiscono; ove l’imposta sia risultata capiente: la detrazione è stata pienamente fruita da parte del contribuente; ove l’imposta sia risultata incapiente: la detrazione per la parte non fruita potrà essere fatta valere sugli emolumenti arretrati; in caso di mancata presentazione (in quanto non dovuta) della dichiarazione dei redditi (Unico o 730) nell’anno a cui gli arretrati si riferiscono si possono replicare i casi precedenti (capienza o inca pienza dell’imposta)(2). L’entità degli stessi è rileva bile dal Cud, ove lo stesso sia stato consegnato, ovvero dai documenti che il datore di lavoro ha rilasciato al lavoratore. Ricostruita la precarietà delle informazioni giova osservare come il sostituto erogante gli «arretrati» non abbia alcun compito di ricostruzione dell’even tuale diritto alla detrazione ovvero a una quota delle detrazioni spettante al percipiente. Ai sensi dell’articolo 21, comma 4, secondo periodo, infatti, al fine di far valere la detrazione sull’imposta relati va agli emolumenti arretrati, il percipiente deve rilasciare al sostituto erogante una dichiarazione di spettanza delle detrazioni con relativo accollo di: 1. responsabilità per quanto dichiarato e richiesto e 2. onere di ricostruzione contabile e documentale della detrazione. In tale evenienza e in presenza del Cud potrebbe risultare opportuna la menzione dell’importo di detrazioni non fruito direttamente nella certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta con riferimento all’anno a cui sono riferiti gli arretrati.
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