Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012
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Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012
Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 N. R.G. 63235/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B VERBALE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE n. r.g. 63235/2012 tra RICORRENTE e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ANDREA CUMINI, anche quale erede di MARCELLO CUMINI, MARTINA CUMINI, anche quale erede di MARCELLO CUMINI, GIULIANA MAZZOCCOLI, anche quale erede di MARCELLO CUMINI, FRANCESCA CUMINI, quale erede di MARCELLO CUMINI, non costituita, MARIO FALCONE non costituito, FRANCESCO MARCHESAN, PIERGIOVANNI CELETTO, GIORGIO CUDICIO, ALESSANDRO RIZZOTTI, RESISTENTI Oggi 27 febbraio 2013 alle ore 12 innanzi al g.d. sono comparsi: per il ricorrente l’avv. CANAL e inoltre personalmente l'avv ELISABETTA MARIOTTI curatore del fallimento CUMINI AUTO SRL; per la resistente MAZZOCCOLI gli avvocati CAMPEIS e MOJANA; per i resistenti CELETTO, CUDICIO e MARCHESAN, personalmente il dott. CUDICIO, l’avv. SGALLA, l'avv. CABRINI e l'avv. RITA ROLLI in sostituzione dell'avv. FEDERICO GALGANO; per il resistente RIZZOTTI l'avv. SGALLA, l'avv. CABRINI e l'avv. ROLLI; per la resistente MARTINA CUMINI l'avv. VERONICA BAGGIO per gli altri resistenti nessuno. Ai fini della pratica forense è altresì presente la dott.ssa MARIA DILETTA VERGANI. L'avv. CANAL deposita autorizzazione del giudice delegato del fallimento a proporre ricorso nei confronti di ANDREA CUMINI, nonchè gli a/r relativi alla notificazione nei confronti di FRANCESCA CUMINI e di MARTINA CUMINI, in particolare gli atti notificati a FRANCESCA CUMINI essendo stati ritirati dalla stessa presso l'ufficio postale il 20 dicembre 2012. L'avv. CANAL quanto alle difese avversarie rileva: per quanto riguarda ANDREA CUMINI, che lo stesso era stato nominato procuratore della società fino al 16/12/2005 data di revoca della procura e che comunque era socio della società e non hai mai contestato l'operato dell'organo gestorio; che inoltre sussiste responsabilità quale socio ex 2476 comma 7 cc; l'avv. MARIOTTI sottolinea che ANDREA pagina1 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 FALLIMENTO CUMINI AUTO SRL Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 CUMINI si era dichiarato responsabile delle operazioni fiscalmente scorrette che hanno dato luogo agli accertamenti di imposte; quanto alle eredi di MARCELLO CUMINI che hanno accettato con beneficio d'inventario, insiste per il sequestro sui soli beni di cui all'eredità beneficiata; quanto alle eccezioni di prescrizione che trattandosi di azione esercita dal curatore la prescrizione decorre dal momento dell'emersione della perdita da collocarsi tutt'al più al 9 agosto 2007 data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, il primo ad evidenziare una perdita; quanto all'operazione di lease-back, che la finalizzazione di tale operazione a sottrarre dal patrimonio della srl poi fallita l'immobile di grande pregio emerge già dal documento 12 proveniente da LOCAT del 10/3/2005 nel quale già si individuava il destinatario finale del contratto nella PUNTA LADA; ribadisce che la cessione del contratto a PUNTA LADA risulta effettuata a titolo gratuito e che a seguito di queste vicende la SRL si è trovata a corrispondere come conduttore dell'immobile un canone di affitto alla PUNTA LADA superiore al canone di leasing che questa pagava a LOCAT; quanto alla posizione dei sindaci, che gli stessi non hanno preso alcuna iniziativa a fronte della mancata esecuzione da parte del cda di quanto deliberato in tema di liquidazione della società nella riunione del 28/2/2005, richiamando il tenore di tale delibera. L'avv. CAMPEIS per la resistente MAZZOCCOLI insiste nell'eccezione di prescrizione e di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in quanto il preteso danno non può essere fatto coincidere con il fallimento ma preesiste allo stesso; precisa che l'inventario dei beni dell'eredità beneficiata non è stato ancora completato e che ad oggi non è stata fatta richiesta di liquidazione dai creditori del de cuius. L'avv. BAGGIO insiste nell'eccezione di prescrizione per MARTINA CUMINI. L'avv. CABRINI per i sindaci ribadisce le difese e le eccezioni in particolare di prescrizione e relative al tenore del verbale del cda del 28/2/2005; quanto al contratto di lease-back ribadisce che tale contratto era un atto gestorio di per sé non incongruo come tale non sindacabile dai sindaci, ai quali non era stato sottoposto il documento qui prodotto come 12 dal FALLIMENTO. L'avv. CABRINI e l'avv. ROLLI eccepiscono quanto alla posizione del RIZZOTTI che non è stata prodotta dal FALLIMENTO specifica autorizzazione del g.d. . Il Giudice si riserva di provvedere. Il Giudice Elena Riva Crugnola Successivamente, il g.d. a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede, OSSERVA Il ricorrente FALLIMENTO CUMINI AUTO SRL ha prospettato che: pagina2 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 quanto all'eccezione d'incompetenza formulata dalla MAZZOCCOLI, che sussiste la competenza del Tribunale di Milano in relazione al criterio del foro commissi delicti posto che in Milano si è verificato il fatto dannoso vale a dire il fallimento della società; Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 dello sbilancio tra attivo e passivo del FALLIMENTO (dichiarato il 23.12.2010) pari ad euro 26.689.334,22 (e da riquantificarsi al 16 gennaio 2013 nella misura di circa 40 milioni di euro in dipendenza di insinuazioni tardive) "siano responsabili gli amministratori e i sindaci della società fallita a partire da coloro che erano in carica dal gennaio 2004" ed ha quindi svolto richiesta cautelare ex art.671 cpc nei confronti o (come precisato all'udienza del 12.11.2012 in relazione alla sopravvenuta notizia del decesso di MARCELLO CUMINI e della cancellazione dal Registro delle Imprese di FINAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE, nei confronti dei quali erano state prese conclusioni nel ricorso originario a loro poi non notificato) 1. ANDREA CUMINI in proprio (vicepresidente del c.d.a. sino all’11.10.2004 e, inoltre, socio di CUMINI AUTO chiamato a rispondere degli atti dannosi da lui intenzionalmente decisi o autorizzati ex art.2476 cc settimo comma) e anche quale erede di MARCELLO CUMINI (presidente del c.d.a. dalla costituzione della srl al 21.09.2006 e amministratore unico dal 21.09.2006 al 23.09.2008); 2. MARTINA CUMINI in proprio (consigliere sino all’11.10.2004, consigliere con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 12.10.2004 al 21.9.2006) e anche quale erede di MARCELLO CUMINI; 3. GIULIANA MAZZOCCOLI in proprio (consigliere sino al 21.09.2006) e anche quale erede di MARCELLO CUMINI; 4. FRANCESCA CUMINI quale erede di MARCELLO CUMINI (non costituitasi); 5. MARIO FALCONE (presidente del collegio sindacale dal 1998 al 18.04.2005) (non costituitosi); 6. FRANCESCO MARCHESAN (sindaco dal 19.06.2002 all'1.04.2005); 7. PIERGIOVANNI CELETTO (sindaco dal 19.06.2002 al 18.04.2005); 8. GIORGIO CUDICIO (sindaco dal 02.04.2005 al 18.04.2005); 9. ALESSANDRO RIZZOTTI (direttore generale dal 1998 al 31.05.2005). Quanto al fumus il ricorrente ha addebitato alle controparti in particolare: A. pagg. 3/8 del ricorso: violazione dei principi di redazione del bilancio nell’esercizio 2004, essendosi malamente ricorso al principio di going concern, pur nella consapevolezza -nella riunione del cda del 28.2.2005 avente ad oggetto l'esame della bozza di bilancio- degli intervenuti accertamenti fiscali conseguenti ad indagini anche penali (nei confronti di ANDREA CUMINI) relative a pratiche di vendita di autoveicoli in regime di esenzione iva risultate elusive (cfr. docc. 5 6), accertamenti in riferimento ai quali la tensione finanziaria avrebbe imposto di considerare la società in stato di liquidazione, con conseguente necessità di diversa valutazione in particolare delle rimanenze; conseguente responsabilità ex art.2486 cc per tutta l'attività non conservativa proseguita dopo il 28.2.2005 a carico di tutti i resistenti; B. pagg. 9/13 del ricorso: contratto di sale and lease back (doc.9), stipulato il 14.3.2005 dalla fallita con LOCAT e avente ad oggetto l'immobile sociale, come da delibera del cda dell'8.3.2005 (presenti MARCELLO e MARTINA CUMINI, MAZZOCCOLI e l'intero collegio sindacale), contratto di per sè comportante un prezzo di cessione di euro 3.035.000,00 (al netto dell’IVA) inferiore al valore dell'immobile e il cui ricavo di cessione è stato appostato nel pagina3 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 di: Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 bilancio al 31.12.2005 per l'intero in violazione dell'art.2425bis ultimo comma cc, così evitando l'emersione di perdita di esercizio: contratto inoltre poi ceduto il 10.5.2006 (cfr. doc.13) quanto al lease back alla sas PUNTA LADA di MARCELLO CUMINI, con sottrazione ai creditori della srl della garanzia immobiliare e attribuzione in sostanza a MARCELLO CUMINI del pregiatissimo immobile sociale; C. pagg. 13/15 del ricorso: quantificando il danno nella differenza tra attivo e passivo sia per la carenza e l'inattendibilità della documentazione contabile sia per la causazione del dissesto da parte degli esponenti aziendali a mezzo di attività distrattiva. Quanto al periculum il ricorrente ha poi evidenziato l’incapacità dei patrimoni dei debitori a soddisfare l’ingente credito risarcitorio fatto valere dal fallimento nonchè l’atteggiamento complessivamente fraudolento degli ex amministratori realizzato con lo svuotamento del patrimonio sociale tramite la costituzione di società con socio unico e la loro continua trasformazione. 1. ANDREA CUMINI in proprio (vicepresidente del c.d.a. sino all’11.10.2004) ha eccepito: a. la mancanza di specifica autorizzazione del giudice delegato fallimentare al promovimento della iniziativa cautelare nei suoi confronti: b. la propria estraneità dalla srl a partire dall'11.10.2004, data di sua revoca dall'incarico gestorio; c. la propria estraneità al cda del 28.2.2005; la sua assenza dalle assemblee dei soci del 28.5.2005 e del 30.4.2006 di approvazione dei bilanci, nonostante le false attestazioni di cui ai relativi verbali; d. la propria estraneità rispetto alla sas PUNTA LADA a partire dal 6.11.2006, data di cessione della sua partecipazione quale accomandante a MARCELLO CUMINI; e. la prescrizione sia ex art.2393 cc sia ex art.2949 cc, il relativo termine decorrendo a partire dal 31.12.2004, momento in cui il patrimonio sociale già risultava insufficiente al soddisfacimento dei crediti; quale erede di MARCELLO CUMINI ha eccepito la carenza di propria legittimazione passiva, non rivestendo egli la qualità di erede ma solo quella di chiamato all'eredità, essendo figlio naturale riconosciuto di MARCELLO mai entrato in possesso dei beni ereditari e non avendo accettato nè espressamente nè tacitamente l'eredità. 2. MARTINA CUMINI in proprio (consigliere sino all’11.10.2004, consigliere con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dal 12.10.2004 al 21.09.2006) ha eccepito: a. di aver rivestito solo formalmente la carica di amministratore, non avendo mai partecipato ad alcuna riunione del consiglio né contribuito all’adozione di alcun atto gestorio, compresa la redazione del bilancio, essendo stata una semplice impiegata il cui nome veniva utilizzato dal padre MARCELLO facendolo figurare nei verbali del cda; pagina4 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 svuotamento, a partire dal 2007, del patrimonio della srl in favore delle due società MULTIAUTO SRL e AUTO SRL, entrambe facenti capo al nucleo familiare CUMINI (cessione a AUTO SRL delle vetture presenti in magazzino; 29.4.2010 cessione a AUTO SRL dell'intera azienda sociale al prezzo irrisorio di euro 5.722,00); Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 b. la prescrizione quinquennale dell’azione, il relativo termine decorrendo a partire dal 31.12.2004, momento in cui il patrimonio sociale già risultava insufficiente al soddisfacimento dei crediti; c. il verificarsi degli atti distrattivi in epoca (2007) successiva alla cessazione dalla carica di consigliere (2006); d. la infondatezza degli addebiti avversari relativi al contratto di sale and lease back; e. l’insussistenza del periculum; quale erede di MARCELLO CUMINI ha documentato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario. a. l’incompetenza del Tribunale di Milano, non trovando applicazione nè l'art.18 cpc, nessuno dei resistenti avendo domicilio in Milano, nè l'art.20 cpc, essendo sorta l'obbligazione risarcitoria in Udine, ove la srl aveva sede all'epoca dei fatti contestati e ove sono state poste in essere le condotte addebitate, ed inoltre il forum destinatae solutionis essendo da individuare sempre in riferimento al domicilio degli obbligati in Udine ex art.1182 cc ultimo comma, trattandosi di obbligazione illiquida; b. l’inammissibilità del ricorso, il quale deve necessariamente contenere l’indicazione degli elementi costitutivi dell’azione di merito, oltre che indicarne il nesso causale con il danno di cui é richiesto il risarcimento; c. la prescrizione dell’azione di responsabilità decorrente dalla data di cessazione della carica di amministratore, avvenuta nel caso specifico il 21 settembre 2006; d. quanto al fumus, il non aver mai compiuto atti gestori e non aver preso parte alle assemblee del CDA del 28 febbraio 2005, 8 marzo 2005, 28 maggio 2005 e 30 aprile 2006, oltre che il non poter essere reputata responsabile in quanto carente delle specifiche competenze richieste dall’articolo 2392 cc; e. quanto al periculum, l’inesistenza di alcun mutamento in peius del proprio patrimonio e il non aver posto in essere alcuna condotta dissipativa dello stesso; quale erede di MARCELLO CUMINI: f. ha documentato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e quindi ha eccepito la limitazione di responsabilità ex art.490 cc intra vires in riferimento ai soli beni ereditari di cui all'inventario in corso di redazione; g. ha contestato la pretesa irragionevolezza del prezzo di cessione dell'immobile sociale, producendo al riguardo documentazione; h. ha contestato ogni altro addebito in fatto del FALLIMENTO. 4. FRANCESCA CUMINI quale erede di MARCELLO CUMINI non si è costituita nel procedimento cautelare. 5. MARIO FALCONE (presidente del collegio sindacale dal 1998 al 18.04.2005) non si è costituito nel procedimento cautelare. 6. FRANCESCO MARCHESAN (sindaco dal 19.06.2002 all'1.04.2005), 7. PIERGIOVANNI CELETTO (sindaco dal 19.06.2002 al 18.04.2005), pagina5 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 3. GIULIANA MAZZOCCOLI in proprio (consigliere sino al 21.09.2006) ha eccepito: Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 8. GIORGIO CUDICIO (sindaco dal 02.04.2005 al 18.04.2005) hanno eccepito: a. l’inammissibilità del ricorso in quanto privo di causa petendi e inidoneo a censurare il comportamento dei sindaci la cui responsabilità deve essere specificamente dimostrata e non discende automaticamente da quella degli amministratori; c. nel merito l'infondatezza degli addebiti (nel verbale del CDA del 28.2.2005 non era riscontrabile alcuna causa di scioglimento, poiché l’asserito “deficit finanziario” non comporta necessariamente una ripercussione sui risultati economici: le riserve dell’epoca ammontavano a 1.570.814 euro e avrebbero dovuto essere assorbite prima che potesse essere intaccato il capitale sociale; la vendita di autovetture era stata effettuata al valore di mercato tanto che la casa madre MERCEDES ITALIA SPA ha mantenuto il rapporto con la CUMINI AUTO srl; non vi sarebbero motivi, data anche la vincolatività della relativa procedura, per contestare il prezzo del sale and lease back; la plusvalenza contestata inerisce al bilancio di esercizio del 2005 redatto nel 2006, quando i sindaci già non erano più in carica). 9. ALESSANDRO RIZZOTTI (direttore generale dal 1998 al 31.05.2005) ha eccepito: a. la mancanza di specifica autorizzazione del giudice delegato fallimentare al promovimento della iniziativa cautelare nei suoi confronti; b. la propria estraneità quale direttore generale a tutti gli addebiti, in particolare essendo stato licenziato il 30.5.2005; c. nel merito l'infondatezza degli addebiti con argomentazioni analoghe a quelle dei sindaci. Le varie questioni discusse tra le parti ovvero valutabili d'ufficio saranno qui di seguito esaminate nell'ordine dipendente dal loro carattere potenzialmente dirimente/assorbente. Viene così per prima in gioco la questione relativa alla mancanza di specifica autorizzazione del giudice delegato rispetto al promovimento della iniziativa cautelare nei confronti di ANDREA CUMINI e ALESSANDRO RIZZOTTI. Al riguardo il FALLIMENTO ha prodotto all'udienza del 27.2.2013 autorizzazione -rilasciata il 25.2.2013 dal giudice delegato alla procedura- a proporre ricorso nei confronti di ANDREA CUMINI, cosicché per tale parte la questione è superata, mentre per quanto riguarda il RIZZOTTI, non essendo stata eseguita alcuna produzione integrativa da parte della difesa del FALLIMENTO, rimangono ferme le considerazioni già svolte nell'ordinanza di questo g.d. 16/17.1.2013 1, peraltro 1 Questo il tenore dell'ordinanza: "ritenuto che, in applicazione del principio di cui all'art.182 cpc, occorre assegnare termine alla difesa del FALLIMENTO ricorrente onde integrare l'autorizzazione già espressa ex artt. 25 31 LF dal Giudice delegato alla procedura in riferimento alle iniziative giudiziarie di merito a cautela delle quali è volto il ricorso cautelare in esame, considerato in particolare: che nel provvedimento di autorizzazione prodotto sub 1 dal ricorrente non sono menzionati quali destinatari di tali iniziative nè ANDREA CUMINI nè ALESSANDRO RIZZOTTI, nei cui confronti è stata rivolta la richiesta cautelare in esame, e che tale carenza non può essere superata in riferimento al tenore del programma di liquidazione ex art. 104ter l.f., programma citato dalla difesa del ricorrente e peraltro non prodotto, trattandosi comunque di programma la cui approvazione non esclude la necessità di autorizzazione da parte del GD della esecuzione pagina6 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 b. la prescrizione dell’azione di responsabilità contro i sindaci in quanto questi sono cessati dalla carica il 18 aprile 2005, ed, in particolare, il CUDICIO essendo stato sindaco solamente tra il 2 aprile 2005 e il 19 aprile 2005 e non avendo quindi preso parte ad alcuna assemblea dalla quale fosse potuta scaturire la sua responsabilità; Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 in alcun modo censurate dal ricorrente, cosicché nei confronti del RIZZOTTI il ricorso non può in ogni caso essere accolto. In secondo luogo va poi esaminata l'eccezione di incompetenza svolta dalla resistente MAZZOCCOLI. Al riguardo va premesso che, quanto alla rilevanza della eccezione, deve essere condiviso l'orientamento di legittimità ormai consolidato, secondo il quale "In caso di litisconsorzio facoltativo, va escluso che sia improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti" (cfr., ad es., Cass. n.16800/2006) cosicchè nel caso di specie, vertendosi senz'altro in ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra più condebitori solidali, l'eccezione proposta dalla sola MAZZOCCOLI va comunque valutata per quanto riguarda la sua posizione. Al riguardo va infatti rilevato che la MAZZOCCOLI, pur avendo eccepito la non ricorrenza di tutti i criteri di collegamento in tema di competenza per territorio ipotizzabili, si è limitata, quanto al criterio ex art.20 cpc relativo al "luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio", a negare la competenza del Tribunale di Milano in riferimento alla sede in Udine della società poi fallita e alla commissione nella stessa città delle condotte addebitate: rilievi questi entrambi insufficienti a far escludere la competenza del Tribunale di Milano, posto che la società poi fallita ha comunque trasferito la sua sede in Milano dal 2007 (cfr. visura prodotta sub 3 dal ricorrente, pag.2), sicchè a questa città risultano riconducibili: sia le condotte gestorie addebitate a MARCELLO CUMINI (come erede del quale la MAZZOCCOLI è qui chiamata a rispondere) per l'ultima fase di "svuotamento" della società, sia la definitiva manifestazione del danno in particolare ai creditori sociali, danno da ritenersi emerso solo a seguito del fallimento dell'ente come si dirà più avanti, con tutte le conseguenze quanto al cd forum delicti, senz'altro rilevante rispetto all'azione risarcitoria dei creditori, avente natura extracontrattuale e a tutela (anche) della quale deve ritenersi il FALLIMENTO abbia svolto le richieste cautelari in esame (cfr. sul punto, ad es., Cass. n.18906/2004, secondo la quale: "L'obbligazione da fatto illecito sorge nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica e nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva. Pertanto, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti", previsto dall'art. 20 cpc, deve essere identificato con riguardo al luogo in cui è avvenuto l'evento.(Nella specie la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del giudice del luogo ove un paziente è deceduto a decidere la domanda di risarcimento dei danni conseguiti all' errore di diagnosi di un medico ospedaliero ove era stato ricoverato)". In terzo luogo va poi esaminata la eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta da ANDREA CUMINI rispetto alla sua posizione quale erede di MARCELLO CUMINI. Al riguardo va rilevato che il ricorrente non ha in alcun modo smentito le affermazioni di ANDREA CUMINI relative alla non intervenuta accettazione dell’eredità del padre e alla sua situazione di non possesso dei beni ereditari, sicché tali circostanze vanno ritenute pacifiche, con la conseguenza che, "degli atti ad esso conformi" (cfr. ultimo comma art.106ter LF); omissis fissa per la discussione del ricorso l'udienza del 27 febbraio 2013 ore 12 avanti a sè, assegnando .....termine fino all'udienza al FALLIMENTO ricorrente per il deposito della integrazione della autorizzazione...... pagina7 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 Nel merito l'eccezione risulta poi infondata. secondo un condivisibile orientamento, va ritenuto il difetto di legittimazione di ANDREA CUMINI, risultato non erede ma mero chiamato all’eredità non in possesso dei beni ereditari, rispetto alla pretesa creditoria fatta valere dal FALLIMENTO nei suoi confronti quale erede subentrato nella posizione del de cuius (cfr. al riguardo, ad es. Cass. n.920/1977, secondo la quale: “Nei confronti del chiamato all'eredita, che non abbia accettato e che non sia in possesso di beni ereditari, il creditore del de cuius non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle proprie pretese, ancorchè evochi il chiamato medesimo in qualità non di erede, ma di 'rappresentante dell'eredita'. Infatti, la legittimazione passiva in rappresentanza dell'eredita e prevista esclusivamente con riguardo al chiamato che sia in possesso dei beni ereditari (art 486 cc), mentre, nella diversa ipotesi del chiamato non possessore, l'indicata rappresentanza spetta al curatore dell'eredità, nominato su istanza degli interessati, a norma dell'art 528 cc”, nonché la più recente Cass. n.10197/2000, secondo la quale: “Il chiamato dell'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari non può stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità (ipotesi prevista dall'art. 486 cod. civ. soltanto per il chiamato in possesso dei beni ereditari) e pertanto nei suoi confronti non è possibile ne' proseguire il giudizio instaurato nei confronti del "de cuius", ne' agire ex novo; se, tuttavia, si sia agito contro il chiamato non possessore e costui si sia costituito eccependo la propria carenza di legittimazione , il giudice deve disporne l'estromissione dal giudizio, senza che, peraltro, la semplice costituzione intesa al solo fine di far valere il proprio difetto di legittimazione possa configurarsi come accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di atto pienamente compatibile con la volontà di non accettare l'eredità.”). Nei confronti di ANDREA CUMINI quale erede di MARCELLO CUMINI, allo stato, il ricorso non può quindi in ogni caso essere accolto, dovendosi al riguardo solo ancora osservare che la soluzione sopra seguita non priva comunque di tutela il creditore ricorrente, il quale può utilizzare, oltre che il rimedio della nomina del curatore dell’eredità per la parte giacente ex art.528 cc, anche il meccanismo previsto dall’art.481 cc, richiedendo al Tribunale di fissare un termine “entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità”. Quanto agli altri eredi del defunto MARCELLO CUMINI, MARTINA CUMINI, FRANCESCA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI, si pone poi la questione relativa alla ricorrenza di periculum, avendo sia la MAZZOCCOLI sia MARTINA CUMINI documentato di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario e tale accettazione beneficiata dovendo poi essere ritenuta propria anche di FRANCESCA CUMINI, come affermato da ANDREA CUMINI senza alcuna smentita da parte del FALLIMENTO. Al riguardo va in particolare rilevato che, in dipendenza di tale accettazione, i beni del defunto sono soggetti alla specifica disciplina legale ex artt. 484 ss cc, anche in riferimento ai cui specifici vincoli, dunque, il creditore ricorrente ex art.671 cpc è onerato di dimostrare il requisito del periculum (cfr. sul punto Cass. n.1461/1962, secondo la quale: "Il creditore il quale voglia cautelarsi contro l'erede beneficiato, puo giovarsi, anziché dei mezzi di cauzione (fideiussione, deposito in danno ecc) consentiti dall'art 492 cc, del particolare strumento giuridico del sequestro conservativo, ma egli deve dimostrare il concorso delle condizioni cui detto sequestro e sempre subordinato, l'esistenza cioé in particolare, del fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito."). E, nel caso di specie, nessuna dimostrazione di specifico periculum, tale da far ritenere inadeguati i vincoli gravanti sugli eredi beneficiati in particolare quanto alla alienazione dei beni e quanto alle omissioni nella redazione dell'inventario ex artt. 493 e 494 cc, risulta fornita dal ricorrente, che si è limitato, a fronte della avversaria deduzione, a insistere per "il sequestro sui soli beni di cui all'eredità beneficiata" (cfr. verbale udienza 27.2.2013), senza alcuna prospettazione circa un proprio fondato timore che le eredi beneficiate, pur avendo fatto ricorso alla speciale procedura di inventario accettandone gli obblighi, possano disperdere i beni inventariati ovvero redigere infedelmente l'inventario. pagina8 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 Quanto fin qui detto porta poi ad escludere la necessità di esaminare specificatamente il fumus di fondatezza dell'addebito di responsabilità formulato dal FALLIMENTO come sopra sub C., trattandosi di addebito temporalmente riferibile all'anno 2007, nel quale da un lato solo il defunto MARCELLO CUMINI rivestiva carica gestoria (e quindi solo le sue eredi -per le quali si è detto non è allo stato configurabile specifico periculum- sarebbero chiamate a rispondere) e dall'altro i sindaci resistenti non erano più in carica. Passando al fumus di fondatezza degli altri addebiti, va poi osservato: quanto all'addebito di responsabilità come sopra sub A., o che il FALLIMENTO si è limitato a dedurre responsabilità dei componenti dell'organo gestorio e dell'organo di controllo per la prosecuzione dell'attività tipica in situazione di perdita del capitale sociale, o senza alcuna prospettazione quanto alle specifiche conseguenze di tale prosecuzione in termini di aggravio del passivo dell'ente, o aggravio che neppure è ricavabile in via di presunzione dalla composizione del passivo fallimentare, riferibile, come esposto dal curatore all'udienza del 16.1.2013, "per la maggior parte a crediti tributari di ogni natura", o sulla cui origine in epoca successiva al febbraio 2005 (epoca nella quale, secondo la prospettazione del FALLIMENTO, le risultanze contabili avrebbero imposto di rilevare la perdita del capitale sociale) nessuna evidenza è fornita dal FALLIMENTO, salve le precisazioni del curatore sulle insinuazioni di crediti previdenziali relativi a periodi a partire dal 2006, la cui misura ed entità non è stata peraltro specificata, o sicchè, in definitiva, l'addebito non pare assistito da adeguato fumus di fondatezza quanto alla ampiezza del danno prodotto dalla prospettata condotta di indebita prosecuzione dell'attività sociale, danno comunque riferibile, secondo le stesse precisazioni del curatore, a vicende di omesso pagamento di contributi previdenziali solo a partire dall'anno 2006, anno nel quale in particolare i sindaci erano già cessati dalla carica e nell'ambito del quale le resistenti MARTINA CUMINI e MAZZOCCOLI hanno ricoperto incarichi gestori solo fino al settembre; quanto all'addebito di responsabilità come sopra sub C. o che il FALLIMENTO ha, per un primo verso, qualificato il contratto di sale and lease back stipulato tra la spa LOCAT e la CUMINI AUTO SRL il 10.3.2005 quale atto gestorio irragionevole e dannoso per l’inadeguatezza del prezzo di cessione, a dire del ricorrente molto inferiore al valore del pregiatissimo immobile sociale, inadeguatezza della quale peraltro -a fronte delle contestazioni sul punto delle controparti e della produzione da parte di GIULIANA MAZZOCCOLI (cfr. doc.4 allegato alla memoria integrativa depositata il 20.2.2013) della perizia di stima redatta all’epoca della stipulazione- non ha fornito alcun riscontro, sicchè, per tale verso, l’addebito non pare munito di fumus di fondatezza adeguato; pagina9 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 Per tali motivi dunque non può ritenersi allo stato sussistente adeguato periculum quanto alla autorizzazione di sequestro conservativo nei confronti delle eredi beneficiate del defunto MARCELLO CUMINI, vale a dire FRANCESCA e MARTINA CUMINI nonchè GIULIANA MAZZOCCOLI: nei confronti di FRANCESCA CUMINI, chiamata a rispondere della pretesa risarcitoria del FALLIMENTO solo in quanto erede del padre MARCELLO, il ricorso non può quindi comunque essere accolto, mentre per MARTINA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI, chiamate a rispondere di tale pretesa anche in proprio, il rigetto del ricorso riguarda solo la parte dello stesso che le riguarda quali eredi di MARCELLO CUMINI. Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 o che per tale parte l’addebito risulta munito di adeguato fumus di fondatezza, da un lato i termini di fatto della vicenda risultando documentati e non essendo stati specificatamente smentiti da alcuno dei resistenti, dall’altro dovendosi ritenere (nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente sede) che la intera vicenda si sia risolta nella fuoriuscita dell’immobile sociale dal patrimonio della CUMINI AUTO in favore della sas PUNTA LADA, fuoriuscita non controbilanciata dal finanziamento ricevuto da LOCAT SPA al momento della stipulazione della vendita, a fronte del quale la CUMINI AUTO ha comunque sborsato a LOCAT spa canoni di leasing fino al 10.5.2006 e a PUNTA LADA SAS canoni di locazione (maggiorati) dopo tale data, esborso poi dante causa al riscatto del bene non in capo a CUMINI AUTO ma appunto alla sas, così in sostanza la CUMINI AUTO avendo subito una diminuzione patrimoniale -quantificabile nella presente sede e salvo ulteriori approfondimenti istruttori quantomeno nel valore dell’immobile indicato nel contratto del 10.3.2005- ingiustificata in favore della sas PUNTA LADA, di pertinenza di MARCELLO CUMINI e le cui quote, dopo la trasformazione in srl, sono state poi interamente cedute alla MAZZOCCOLI (cfr. doc.20 e 21 del ricorrente). Ciò posto in termini di fumus dell’addebito distrattivo in esame e del danno derivatone sia alla società sia ai creditori, va poi osservato che la complessiva condotta in esame: va senz’altro addebitata a MARCELLO CUMINI, presidente del cda nel 2005 e nel 2006, anni nei quali sono stati realizzati i vari segmenti della vicenda dannosa e socio accomandatario della sas in favore della quale si è consolidata la distrazione dell’immobile sociale; va poi addebitata anche alla MAZZOCCOLI e a MARTINA CUMINI, la prima consigliere fino al 21.9.2006 e dunque in carica sia al momento della stipulazione del contratto con LOCAT sia al momento della cessione del lease back alla sas, la seconda anch’essa consigliere fino al 21.9.2006 e stipulante, in rappresentanza di CUMINI AUTO, sia l'atto 10.3.2005 con LOCAT sia il contratto di sublocazione commerciale con la sas PUNTA LADA (cfr. doc.14), senza che possano ritenersi rilevanti: o le difese di entrambe tali resistenti in ordine al carattere meramente formale dell’incarico gestorio ricoperto ed alla loro pretesa assenza dal cda disponente la stipulazione del contratto (contrariamente alle risultanze di cui al verbale del cda 8.3.2005, doc. 7 FALLIMENTO, a loro dire redatto da MARCELLO CUMINI, presidente del cda, dandole falsamente presenti), pagina10 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 o che il FALLIMENTO ha poi, per un secondo verso, prospettato come attraverso il contratto del 10.3.2005 sia stata in realtà realizzata la distrazione dell’immobile sociale dal patrimonio della CUMINI AUTO, essendo stato fin dall’origine previsto (cfr. doc.12 ricorrente) che il rapporto di lease back avrebbe dovuto essere ceduto alla sas PUNTA LADA di MARCELLO CUMINI, alla quale quindi, in sostanza, venne con la cessione (poi realizzata il 10.5.2006, cfr. doc.13) attribuito il diritto di riscatto dell’immobile, senza che dalla documentazione sociale risulti al riguardo il pagamento di alcun corrispettivo in favore della CUMINI AUTO ed, anzi, risultando che la sas provvide, quale locataria dell’immobile, a sublocarlo a CUMINI AUTO, ad un canone mensile di euro 48.000,00, maggiore di circa 10.000,00 euro del canone di leasing pattuito in euro 38.341,68 (cfr. doc.14), così la sas ottenendo direttamente dalla CUMINI AUTO la provvista per far fronte agli oneri verso LOCAT e, dunque, per conseguire il risultato finale del riscatto del bene, in danno della originaria proprietaria; Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 o posto che, a ben vedere, tali difese si risolvono nella ammissione di una totale incuria delle due amministratrici per le vicende della società e in particolare per le deliberazioni dell’organo gestorio del quale facevano parte, o totale incuria di per sé in palese contrasto con gli obblighi assunti nell’accettare la carica (in particolare ex art.2381 cc ultimo comma) e la cui dichiarata ampiezza porta a configurare anche per le due resistenti fumus di responsabilità per l’intera vicenda in esame, o resa possibile anche dalla loro completa assenza nelle decisioni gestorie e dal sostanziale abbandono della amministrazione nelle mani del presidente del cda, non può invece essere addebitata ad ANDREA CUMINI, il quale ha ricoperto il ruolo di vicepresidente del cda solo fino all’11.10.2004, data di sua revoca dall’incarico gestorio, e non risulta successivamente altrimenti coinvolto -quale amministratore di fatto- nella gestione sociale e, tantomeno, nelle vicende contrattuali in esame, rispetto alle quali non appare in alcun modo utilizzata la procura institoria rilasciatagli quando era giovanissimo e poi revocata il 16.12.2005 (cfr. doc.3 di ANDREA CUMINI), avendo poi ANDREA CUMINI dismesso la sua partecipazione quale accomandante nella sas PUNTA LADA il 6.11.2006: al riguardo va rilevato che il FALLIMENTO ha fatto valere nei confronti di ANDREA CUMINI anche una responsabilità quale socio della CUMINI AUTO che “non ha mai contestato l’operato dell’organo gestorio” (cfr. verbale udienza 27.2.2013) nonchè ai sensi dell’art.2476 settimo comma cc, titoli di responsabilità questi palesemente privi di fumus, posto che il ricorrente non ha illustrato alcuno specifico contributo causale di ANDREA CUMINI, quale socio, nelle decisioni di stipulazione del contratto 10.3.2005 e di successiva cessione del lease back alla sas PUNTA LADA, decisioni che il FALLIMENTO neppure ha prospettato siano state sottoposte all’assemblea dei soci della CUMINI AUTO; ancora non pare -alla luce della cognizione sommaria propria della presente sede e salvo ogni diverso approfondimento istruttorio di merito- addebitabile ai sindaci resistenti, e ciò in particolare: o quanto a GIORGIO CUDICIO, sindaco per soli pochi giorni dal 2 al 18 aprile 2005 e, dunque, neppure in carica né al momento della deliberazione di stipulare il contratto con LOCAT né in quello di successiva cessione del lease back alla sas PUNTA LADA, o ma anche quanto alla posizione degli altri sindaci, che sono rimasti in carica fino all’aprile 2005 (MARIO FALCONE e PIERGIOVANNI CELETTO fino al 18.4.2005, FRANCESCO MARCHESAN fino all’1.4.2005), vale a dire solo per circa un mese dopo la stipulazione del contratto 10.3.2005, e non erano comunque più in carica al 10.5.2006, data di cessione del lease back, o senza che poi -ai fini della ricorrenza di fumus di fondatezza della loro responsabilità per non aver rilevato il carattere distrattivo della operazione complessiva- possa trarsi alcun elemento univoco dalla missiva prodotta dal ricorrente sub 12, vale a dire dalla missiva 10.3.2005 nella quale LOCAT spa riassumeva, in data corrispondente a quella di stipulazione del contratto originario, i termini della successiva cessione alla sas PUNTA LADA, o trattandosi di missiva indirizzata da LOCAT alla CUMINI AUTO SRL e in particolare all’attenzione “del signor RIZZOTTI” e “della signora GIOVANNA”, pagina11 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 o e rispetto alla quale la loro pretesa ignoranza conferma la violazione dell’obbligo di agire informato gravante anche sugli amministratori non esecutivi; Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 dunque di missiva di per sé non destinata ai sindaci, che hanno negato la stessa sia stata loro sottoposta dal cda o da altri (cfr. verbale udienza 27.2.2013), o senza che poi il FALLIMENTO abbia fornito riscontri in senso contrario, ed, anzi, avendo prodotto il verbale del cda dell’8.3.2005 nel quale è stata deliberata, in presenza dei sindaci, la stipulazione del contratto di sale and lease back presentato dal presidente del cda come “opportuno per motivi finanziari”, senza alcuna illustrazione degli ulteriori (e in realtà già programmati) sviluppi di cessione del rapporto di lease back alla sas. Per quanto fin qui detto il ricorso non può dunque essere accolto per quanto riguarda i sindaci ed ANDREA CUMINI (in proprio), resistenti ai quali non risulta riferibile l’unico addebito loro riconducibile ratione temporis si è detto dotato di fumus di fondatezza. che all’udienza del 27.2.2013 il curatore ha sottolineato che “ANDREA CUMINI si era dichiarato responsabile delle operazioni fiscalmente scorrette che hanno dato luogo agli accertamenti di imposte” rappresentanti la maggior parte del passivo: tale richiamo non pare peraltro rilevante, posto che, come risulta dal tenore del ricorso, il FALLIMENTO non ha rivolto alcun addebito agli organi gestori e di controllo in riferimento alle vicende di “vendita dei veicoli in regime di esenzione IVA attraverso procedure rivelatesi in frode alla normativa comunitaria”, vicende che nel ricorso sono riferite (cfr. pagg. 3/4) solo in quanto avrebbero originato, secondo il ricorrente, il disavanzo finanziario riscontrato nel cda del 28.2.2005 e il conseguente venir meno della continuità aziendale, venir meno posto alla base dell’addebito sopra esaminato sub A.; che il FALLIMENTO, attraverso il richiamo al settimo comma dell’art.2476 cc, parrebbe riferire ad ANDREA CUMINI anche gli episodi distrattivi realizzati nel 2007 e di cui all’addebito sopra richiamato sub C., senza peraltro, anche in questo caso, fornire alcun riscontro circa un diretto contributo causale di ANDREA CUMINI, quale socio della srl CUMINI AUTO, nelle decisioni gestorie poste in essere dal padre di cessione del magazzino e dell’azienda sociale in favore di società riconducibili alla famiglia CUMINI; sicché anche per tali ulteriori profili il ricorso non può trovare accoglimento in relazione ad ANDREA CUMINI. Venendo all’esame della posizione di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI, alle quali si è visto sopra essere riferibile in proprio l’addebito sub B. assistito da fumus di fondatezza, vanno poi ritenute infondate le eccezioni: di inammissibilità del ricorso, svolta dalla MAZZOCCOLI, posto che dal complessivo tenore del ricorso come sopra riassunto sono comunque ricavabili causa petendi e petitum dell’azione risarcitoria di merito a cautela della quale il FALLIMENTO ha svolto la richiesta cautelare ex art.671 cpc nei confronti di amministratori e sindaci, azione risarcitoria da ritenere prospettata cumulativamente dal ricorrente ex art.146 LF sia quale azione di responsabilità sociale sia quale azione di responsabilità dei creditori (cfr., quanto alla configurabilità nell’attuale sistema normativo di legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione di responsabilità dei creditori sociali anche nei confronti di amministratori di srl, le varie pronunce sul tema di questo Tribunale, nonché Cass. n.17121/2010, secondo la quale: “In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cc, agli artt. 2392, 2393 e 2394 cc, e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 lf, in quanto per tale disposizione, pagina12 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 Per quanto riguarda ANDREA CUMINI va poi ancora rilevato: Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 di prescrizione della pretesa di merito, svolta sia dalla MAZZOCCOLI sia da MARTINA CUMINI, la prima in riferimento alla azione di responsabilità e quindi con decorrenza dal 21.9.2006, data di cessazione della sua carica gestoria (cfr. p.9 della memoria difensiva depositata il 9.11.2012), la seconda in riferimento all’azione dei creditori e quindi con decorrenza dal momento di manifestazione della “situazione di decozione della società”, a dire della ricorrente secondo la stessa prospettazione del FALLIMENTO già evidente al momento della approvazione del bilancio al 31.12.2004 (cfr. p.8/9 della memoria difensiva depositata il 10.1.2013). Riguardo a tale ultima eccezione va in particolare osservato che nel caso di specie è senz’altro non prescritta l’azione di responsabilità dei creditori sociali, la quale: può essere esercitata “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti”, e il cui termine prescrizionale di cinque anni (art.2949 cc secondo comma), secondo un condivisibile e consolidato orientamento, decorre quindi dal momento di manifestazione dell’insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile come tale dai creditori, momento non necessariamente coincidente con la dichiarazione di fallimento ma l’onere probatorio relativo alla dimostrazione del quale grava su chi eccepisca la prescrizione e può essere ritenuto assolto a mezzo della dimostrazione “di fatti sintomatici di assoluta evidenza, come la chiusura della sede, bilanci fortemente passivi, l'assenza di cespiti suscettibili di espropriazione forzata” (così, ad esempio Cass. n.8516/2009), dimostrazione questa nel caso di specie non fornita dalle due resistenti, in particolare la CUMINI avendo richiamato le risultanze del bilancio al 31.12.2004 di per sé di non immediata evidenza per il ceto creditorio, come denotato: o dalle stesse argomentazioni difensive di vari resistenti nella presente sede, o e, comunque, dalla prosecuzione dell’attività tipica per almeno altri due anni, evidentemente anche a mezzo del pagamento dei creditori da questa traenti il loro titolo, creditori che, infatti, non risultano insinuati al passivo del FALLIMENTO, si è visto composto per la maggior parte da crediti fiscali e previdenziali, o nonchè dal rilievo del FALLIMENTO relativo della emersione di perdita solo a partire dal bilancio sociale relativo all'esercizio 2006, approvato il 9.8.2007. Quanto alla posizione di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI, in proprio, va infine ritenuto sussistente anche il requisito del periculum, ricavabile: per entrambe, dalla oggettiva entità della pretesa risarcitoria qui ritenuta dotata di fumus, pretesa la cui soddisfazione potrebbe essere frustrata da un'ordinaria gestione del patrimonio delle due resistenti, di per sè sola idonea a sottrarre risorse destinate a soddisfare il FALLIMENTO creditore, così che appare giustificata la richiesta cautelare volta a “bloccare” la consistenza patrimoniale delle resistenti nel suo stato attuale onde garantire la fruttuosità della instauranda azione risarcitoria; e, inoltre: pagina13 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cc”); Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 o per la CUMINI dal diretto coinvolgimento nella stipulazione dei negozi attraverso i quali si è visto sopra è stata realizzata la vicenda distrattiva in favore della sas PUNTA LADA, vicende queste tutte deponenti nel senso di una concreta propensione delle due resistenti a sottrarre alla garanzia dei creditori il proprio patrimonio (la MAZZOCCOLI, quanto alle quote di PUNTA LADA cedute nel 2012 a terzi) e comunque a depauperare il patrimonio sociale sempre in danno dei creditori (la CUMINI, quanto alla operazione distrattiva realizzata in danno della CUMINI AUTO nel 2005/2006), sì che può ritenersi fondato il timore prospettato dal FALLIMENTO ricorrente e va dunque autorizzato sequestro conservativo sui beni delle due resistenti fino alla concorrenza complessiva di euro 3.200.000,00, tenuto conto della quantificazione della posta risarcitoria relativa all’addebito come sopra richiamato sub B. nonché degli accessori della stessa. La regolamentazione delle spese del presente procedimento cautelare va riservata al merito quanto alla posizione di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI in proprio. Quanto a tutte le altre posizioni in relazione alle quali il ricorso viene rigettato tali spese sono invece, ex art.669septies cpc, da regolare nella presente sede. Al riguardo: possono essere interamente compensate le spese relative al rapporto tra il FALLIMENTO e ANDREA CUMINI, MARTINA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI quali eredi di MARCELLO CUMINI, il rigetto essendo dipeso da considerazioni relative alla situazione successoria chiaritasi solo nel procedimento; il FALLIMENTO va invece condannato alla rifusione delle spese in favore di ANDREA CUMINI, in proprio, nonché, complessivamente, in favore dei sindaci costituitisi e in favore di ALESSANDRO RIZZOTTI, spese da liquidarsi, tenuto conto della natura della causa e del la diversa ampiezza dell’attività difensiva svolta: o in complessivi euro 3.000,00 per ANDREA CUMINI; o in complessivi euro 8.000,00 per FRANCESCO MARCHESAN, PIERGIOVANNI CELETTO e GIORGIO CUDICIO, costituitisi con unica difesa; o in complessivi euro 4.000,00 per ALESSANDRO RIZZOTTI; nessuna pronuncia sulle spese va invece adottata per quanto riguarda FRANCESCA CUMINI e MARIO FALCONE, non costituitisi nel procedimento. P.Q.M. Visti gli artt. 669 ter e ss cpc, 671 cpc; autorizza il sequestro conservativo di beni mobili e immobili nonché crediti di pertinenza di MARTINA CUMINI e di GIULIANA MAZZOCCOLI fino alla concorrenza dell’importo complessivo di euro 3.200.000,00, fissando il termine di sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito; pagina14 di 15 Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 o nonché, per la MAZZOCCOLI, dall’essere divenuta cessionaria dell’intero capitale della stessa sas PUNTA LADA, trasformatasi in srl il 22.11.2006 e di poi mutante la propria denominazione in CELESTE SRL, e dall’aver quindi ceduto l’intera propria partecipazione in CELESTE SRL a società estera il 17.5.2012 (cfr. le visure di PUNTA LADA SRL e di CELESTE SRL sub docc. 20 e 21 del ricorrente, e, in particolare, quanto alla cessione delle quote alla società estera da parte della MAZZOCCOLI, pag.4 del doc.21), Accoglimento parziale del 13/03/2013 RG n. 63235/2012 rigetta per il resto il ricorso, compensando interamente le spese relative al rapporto tra il FALLIMENTO e ANDREA CUMINI, MARTINA CUMINI e GIULIANA MAZZOCCOLI quali eredi di MARCELLO CUMINI e condannando il FALLIMENTO alla rifusione delle spese del procedimento in favore di ANDREA CUMINI in proprio, FRANCESCO MARCHESAN, PIERGIOVANNI CELETTO, GIORGIO CUDICIO e ALESSANDRO RIZZOTTI, spese che liquida per ANDREA CUMINI in euro 3.000,00, per il MARCHESAN, il CELETTO e il CUDICIO complessivamente in euro 8.000,00, per il RIZZOTTI in euro 4.000,00, oltre iva e cpa in tutti i casi. Milano, 11 marzo 2013. Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce - Firmato Da: NARDONE MARTINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2c82 Il Giudice Elena Riva Crugnola pagina15 di 15
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