Servizio di documentazione tributaria

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Servizio di documentazione tributaria
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Circolare del 09/08/2005 n. 37
Servizio di documentazione tributaria
Oggetto:
Art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Sistema alternativo di certificazione
delle attivita' spettacolistiche per problemi funzionali di natura tecnica e
commerciale
Testo:
INDICE
PREMESSA
1.
2.
3.
4.
5.
FINALITA' DELLA NORMA
AMBITO DI APPLICAZIONE
PERIODO DI APPLICAZIONE
IL SISTEMA ALTERNATIVO
MODALITA' PER AVVALERSI DEL SISTEMA ALTERNATIVO
PREMESSA
L'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 1 aprile 2005, introduce una norma di
carattere transitorio in materia di certificazione dei corrispettivi delle
attivita' spettacolistiche.
Il testo dell'art. 3, comma 3-bis, citato dispone: "Alle attivita'
dello spettacolo e' esteso, in via di opzione, il regime previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002,
n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere la completa funzionalita'
sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il
Ministero
dell'economia
e
delle
finanze
vigilera'
sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale".
1. FINALITA' DELLA NORMA
L'art. 3,
comma
3-bis, in commento prevede la possibilita' di
certificare i corrispettivi delle attivita' spettacolistiche con i titoli
d'ingresso e gli abbonamenti, recanti il contrassegno del concessionario
(SIAE), disciplinati dal DPR 13 marzo 2002, n. 69, in alternativa alle
ordinarie modalita' di certificazione mediante titoli di accesso emessi con
misuratore fiscale o biglietteria automatizzata di cui al decreto del 13
luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 23
luglio 2001
e 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004.
L'espressione "in attesa che il sistema possa raggiungere la completa
funzionalita' sotto l'aspetto tecnico e commerciale e, comunque, per i due
anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto" evidenzia da una parte la transitorieta' del sistema
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alternativo di certificazione mediante titoli d'ingresso o abbonamenti di
cui al DPR n. 69 del 2002, dall'altra l'esigenza di far fronte ai problemi
funzionali di natura tecnica e commerciale riscontrati dai soggetti che
certificano le attivita' spettacolistiche attraverso gli appositi misuratori
fiscali o le biglietterie automatizzate.
La norma
ha, altresi', lo scopo di far emergere, monitorare e
risolvere nel tempo massimo prefissato di due anni dall'entrata in vigore
della legge
le
criticita' del sistema di certificazione mediante gli
appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Tale esigenza trova chiaro riscontro nel secondo periodo del citato
art. 3, comma 3-bis, in base al quale "Il Ministero dell'economia e delle
finanze vigilera'
sull'attuazione delle relative disposizioni di legge,
sentite la SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale".
Ai fini della richiamata disposizione i problemi funzionali di natura
tecnica e commerciale relativi al sistema di certificazione mediante titoli
di accesso saranno segnalati dagli operatori che scelgono di avvalersi del
sistema alternativo con le modalita' individuate al successivo paragrafo 5.
Le problematiche
ricorrenti,
verranno
selezionate
individuando
preliminarmente quelle
che
possono trovare soluzione sulla base delle
disposizioni normative vigenti e verra' avviato un confronto con i soggetti
interessati per elaborare le soluzioni idonee a garantire il tempestivo
raggiungimento della
completa
funzionalita'
tecnica e commerciale del
sistema.
Dalla lettura
congiunta
dei
due periodi della norma in esame
discende, che l'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005 non ha
inteso introdurre una mera sospensione temporanea dell'utilizzo del sistema
dei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate in argomento, ma si
propone, nell'ottica di una dinamica soluzione delle questioni operative del
settore dello spettacolo, di consentire agli operatori in difficolta' di
utilizzare temporaneamente
un sistema alternativo di certificazione dei
corrispettivi e allo stesso tempo agli organi competenti di monitorare,
esaminare e risolvere in un tempo prestabilito le problematiche funzionali
del sistema.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
In merito
all'ambito
di applicazione della disposizione di cui
all'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005 si segnala, in
premessa, che la facolta' di utilizzare il regime alternativo previsto dal
DPR n.
69
del
2002
e' riferito testualmente "alle attivita' dello
spettacolo".
Sono, quindi, escluse dall'ambito di applicazione della norma in
commento le attivita' di intrattenimento di cui al DPR 26 ottobre 1972, n.
640 che
continuano,
pertanto,
ad
essere
soggette, in via generale
all'obbligo di
certificazione
mediante titolo di accesso emessi dagli
appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
L' obbligo
di certificazione mediante gli appositi misuratori o
biglietterie automatizzate permane anche nelle ipotesi in cui uno stesso
soggetto svolge attivita' di intrattenimento e attivita' spettacolistiche.
Cio' posto, si osserva che le finalita' perseguite dalla norma,
evidenziate nel paragrafo precedente, collegano il sistema alternativo di
certificazione mediante i titoli d'ingresso o gli abbonamenti di cui al DPR
n. 69 del 2002 ai soggetti che organizzano spettacoli i quali riscontrino
obiettivi problemi funzionali di natura tecnica e commerciale relativi al
sistema di certificazione mediante titoli di accesso.
In sostanza la norma consente, in presenza di problemi funzionali di
natura tecnica e commerciale, di sospendere temporaneamente l'utilizzo degli
appositi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate e di utilizzare
nello stesso periodo i titoli d'ingresso con contrassegno SIAE, secondo le
previsione del DPR n. 69 del 2002.
Quest'ultimo sistema di certificazione dei corrispettivi, introdotto
in alternativa ai misuratori fiscali o biglietterie automatizzate dall'art.
3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, non si estende ai soggetti
che organizzano attivita' spettacolistiche per i quali l'attuale ordinamento
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tributario gia' prevede in via ordinaria la possibilita' di avvalersi di
altri sistemi alternativi di certificazione dei corrispettivi.
Si tratta, in sostanza, dei contribuenti destinatari dell'art. 8 del
DPR n. 544 del 1999 ai quali viene riconosciuta, in via ordinaria, la
facolta' di
non
installare
i misuratori fiscali e di documentare i
corrispettivi mediante
ricevuta
fiscale o scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al DM 30 marzo 1992, integrati con le
indicazioni riguardanti la natura dell'attivita' di intrattenimento, la data
e l'ora
dell'evento,
la
tipologia, il prezzo e ogni altro elemento
identificativo dell'intrattenimento o dello spettacolo e delle attivita'
accessorie.
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3. PERIODO DI APPLICAZIONE
L'art. 3,
comma
3-bis,
in
commento
stabilisce che il sistema
alternativo di certificazione dei corrispettivi si applica "comunque, per
due anni
successivi
alla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
La legge n. 43 del 2005 di conversione del decreto-legge n. 7 del 2005
e' entrata in vigore il giorno successivo alla data di sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 75 del 1
aprile 2005); pertanto, la
disposizione di
cui
all'art.
3, comma 3-bis, introdotta in sede di
conversione, si applica a decorrere dal 2 aprile 2005.
Il riferimento ai due anni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione comporta che il limite ultimo di applicazione
della norma e' fissato alla data del 2 aprile 2007.
4. IL SISTEMA ALTERNATIVO
Il DPR
13
marzo
2002,
n.
69,
recante
"Regolamento
per la
semplificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche", ha previsto che le societa' e le associazioni sportive
dilettantistiche possono
certificare i corrispettivi per assistere alle
manifestazioni sportive
dilettantistiche
mediante
l'utilizzo di titoli
d'ingresso o
di abbonamenti recanti il contrassegno del concessionario
(SIAE) di cui all'art. 17 del DPR 26 ottobre 1972, n. 640.
Facilitazioni sono
inoltre
previste
per
l'annotazione
delle
movimentazioni e per la rendicontazione dei titoli di ingresso e degli
abbonamenti.
In particolare
l'art.
5 del DPR n. 69 del 2002 stabilisce che
l'annotazione delle movimentazioni e delle rimanenze dei titoli di ingresso
e degli abbonamenti vengano effettuate su appositi prospetti conformi al
modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
In attuazione
di tale previsione, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle
entrate
datato
20 novembre 2002 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 28 novembre 2002, n. 279) sono
stati approvati tre distinti modelli, denominati rispettivamente SD/1, SD/2
e SD/3: il primo modello riepiloga i titoli d'ingresso relativi a ciascuna
manifestazione sportiva; il secondo riepiloga gli abbonamenti emessi in
ciascun mese; il terzo riepiloga le rimanenze a fine esercizio dei titoli
d'ingresso e degli abbonamenti non utilizzati.
I prospetti
si
basano
sostanzialmente
sulla registrazione degli
elementi identificativi dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti (tipo,
serie, importo) utilizzati o rimasti in carico.
Cio' posto, si osserva, relativamente al modello riepilogativo dei
titoli di ingresso Mod. SD/1, la necessita' che l'organizzatore esercente
attivita' diverse da quelle sportive dilettantistiche (es. cinema e teatro)
integri i dati risultanti dall'anzidetto modello con quelli rilevanti ai
fini delle
attivita'
svolte (indicando ad esempio, oltre al tipo di
manifestazione svolta, il titolo dell'opera, l'autore, la compagnia e la
nazionalita' del film). Gli elementi da evidenziare valgono anche al fine
della fruizione
del credito d'imposta di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n.60.
Si segnala
che, al fine di semplificare la comunicazione degli
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elementi necessari
per le attivita' spettacolistiche diverse da quelle
sportive dilettantistiche, puo' essere utilizzato, in luogo del Mod. SD/1
citato, il modulo C/1 di cui all'allegato C del provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle
entrate
23 luglio 2001, cosi' come sostituito dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 137221 del 3
agosto 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 188
del 12 agosto 2004.
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5. MODALITA' PER AVVALERSI DEL SISTEMA ALTERNATIVO
I soggetti che organizzano attivita' di spettacolo e che riscontrano
problemi funzionali di natura tecnica e commerciale relativi al sistema di
certificazione mediante titoli di accesso possono esercitare la facolta' di
avvalersi del sistema di certificazione disciplinato dal DPR n. 69 del 2002.
La richiesta, indirizzata all'Agenzia delle Entrate, deve essere presentata
direttamente all'Ufficio SIAE competente territorialmente, in relazione alla
sede dell'organizzatore, compilando debitamente gli appositi moduli conformi
ai modelli allegati alla presente circolare (denominati rispettivamente MOD.
Sieta 10 per la richiesta di utilizzo del sistema alternativo e MOD. Sieta
11 per la segnalazione dei problemi tecnici e commerciali).
La richiesta deve essere avanzata dal soggetto che organizza le
attivita' spettacolistiche con riferimento all'intera attivita' dallo stesso
posta in essere.
Si ricorda
che per i problemi di natura tecnica e commerciale
relativi ad alcuni dei sistemi di biglietteria utilizzati da uno stesso
soggetto e' sempre possibile avvalersi delle modalita' di certificazione di
cui al punto 16 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
del 22 ottobre 2002.
I titoli d'ingresso richiesti saranno rilasciati dall'Ufficio SIAE
territorialmente competente in relazione al luogo della manifestazione.
La richiesta deve essere rinnovata entro il 31 dicembre dell'anno
2005 per l'anno 2006 ed entro il 31 dicembre 2006 per il periodo 1 gennaio
- 2
aprile
2007,
qualora perdurino i problemi funzionali tecnici e
commerciali del sistema di certificazione mediante titoli di accesso.
Il competente Ufficio della SIAE, ove abbia gia' provveduto in via
transitoria alla data di emanazione della presente circolare a rilasciare i
titoli di ingresso, invita i soggetti interessati a compilare i menzionati
moduli conformi ai modelli allegati alla presente circolare.
Gli Uffici della SIAE, a seguito della presentazione della richiesta
di avvalersi del sistema alternativo di cui trattasi (modelli Sieta 10 e 11)
da parte dei soggetti interessati, inoltrano all'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale
Amministrazione - per i conseguenti adempimenti, le
informazioni risultanti
dai
predetti
moduli,
indicando
eventuali
osservazioni risultanti dall'esame di fatto dei problemi segnalati.
omissis ....gli allegati sono visibili,in formato PDF, sulla pagina web
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