E-Commerce
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La comunicazione della Commissione Europea n. C 157 del 1997 definisce il commercio elettronico come “lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on line di contenuti digitali; l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni” si può vendere on-line un prodotto, un servizio, ma anche un bene immateriale (ad esempio musica in formato digitale); il cliente può essere sia un consumatore finale (B2C), sia un’altra impresa (B2B) sia una Pubblica Amministrazione (B2G). Presentandola in una pagina web, un sito Inviandola per e-mail Nel primo caso trattasi di offerta al pubblico (un soggetto indeterminato) disciplinata dall’art. 1336 cc Nel secondo caso segue la disciplina della proposta e dell’accettazione art. 1335 cc la proposta si considera pervenuta quando giunge all’indirizzo del destinatario e ai sensi dell’art. 1326 cc il contratto è concluso quando l’accettazione è giunta alla conoscenza della controparte (tale momento coincide con quello della arrivo della mail al provider) Si aggiungono ma rientrano nello schema le vendite attraverso i social network (Face Book, Twitter, ecc…) La direttiva n. 2000/31/CE sul Commercio Elettronico è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 70/2003 Il D.Lgs. 114/98 (cosiddetto “Decreto Bersani”) contiene un articolo che regola una serie di vendite al dettaglio a distanza (art. 18, “Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione”) ! Questo decreto legislativo contiene regole che riguardano: gli obblighi informativi a carico del prestatore di servizi elettronici; la normativa sui contratti conclusi per via elettronica, in particolare: le informazioni che devono essere fornite al contraente da parte del proponente; modalità e tempi di conclusione del contratto. " ! Art. 8 (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale) 1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell' informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare: a. che si tratta di comunicazione commerciale; b. la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale; c. che si tratta di un' offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso; d. che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione. # Il D.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) prevede la disciplina dei contratti B2C garantendo tra le altre cose il foro del consumatore – la residenza dello stesso – tale fatto è di particolare importanza per un effettività della tutela $ Per e-commence valgono i criteri di collegamento fissati dalla l. 218/1995 norma base del Diritto internazionale privato. Essa è attuativa della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 ! $ % Indica come primario criterio di collegamento quello della scelta delle parti (cosa che avviene sempre con le condizioni generali di contratto elemento essenziale senza il quale l’attività di ecommerce non può avere seguito) Solo in difetto si applicano gli altri criteri & $ % A tutela del consumatore dall’attività di un professionista dell’e-commerce si deroga le norme dell’art. 3 sarà applicabile la legge del paese in cui il consumatore abbia la sua abituale residenza In caso di vendita tra privati si applicherà l’ art. 3 ' $ L'articolo 7 del Decreto legislativo n°70/2003 prevede che il fornitore debba rendere facilmente accessibili ai destinatari del servizio le seguenti informazioni: il nome, la denominazione o la ragione sociale; il domicilio o la sede legale; gli estremi che permettono di contattare rapidamente il fornitore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l' indirizzo di posta elettronica; ( Occorre porre attenzione in primo luogo alle condizioni d’uso, condizioni generali di contratto o le note legali. In particolare occorre verificare dove sia la sede legale e quale sia il foro competente. Diffidare di sedi extra Europee che rendono difficoltosa la tutela del consumatore $ $$ ) * Risoluzione delle controversie In caso di controversia tra l' utente ed eBay, il nostro obiettivo è fornire strumenti neutrali ed economicamente convenienti per risolvere la controversia in tempi rapidi. Di conseguenza, l' utente ed eBay accettano che la risoluzione di qualsiasi controversia ai sensi di legge o in via equitativa derivante dal presente Accordo o dai nostri servizi avverrà in conformità con una delle modalità di seguito indicate o in base ad accordi in forma scritta tra l' utente ed eBay. Prima di ricorrere a tali metodi, consigliamo vivamente l' utente di contattarci direttamente per cercare una soluzione visitando la pagina di aiuto Informazioni sull' Assistenza clienti . eBay prenderà in considerazione richieste ragionevoli per risolvere la controversia mediante altre procedure, come la mediazione e l' arbitrato, in alternativa alle vie giudiziarie. Legge applicabile e foro competente. Salvo quando diversamente specificato, il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. L' utente accetta che qualsiasi rivendicazione o controversia nei suoi confronti con riferimento al pagamento delle tariffe relative all' utilizzo dei servizi eBay sia di competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Mediazione e Arbitrato. Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo, ove il valore complessivo della controversia sia inferiore a EUR 10.000 (diecimila euro), potranno essere devolute al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di Mediazione e Conciliazione Online della Camera Arbitrale di Milano. Nel caso di mancata conciliazione, la controversia sarà risolta da un arbitro unico, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. L' arbitrato avrà luogo presso la sede della Camera Arbitrale di Milano. Consumatori. Per tutte le controversie con i consumatori resta salva l' applicazione delle norme imperative di legge in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile. +++ Jurisdiction and Venue You agree that any legal action brought against Tradestead USA shall be governed by the laws of the State of California without regard to its conflict of law principles. You agree that any legal action brought against Tradestead Hong Kong shall be governed by the laws of the Hong Kong without regard to its conflict of law principles. You agree that the sole jurisdiction and venue for any litigation arising from your use of or orders made on the Tradestead sites shall be an appropriate court in Hong Kong. $ A norma del art. 64 del Codice del Consumo d.lgs. 206/2005 il consumatore che stipula un contratto a distanza o fuori dai locali commerciali Può esercitare il diritto di recesso senza motivarlo e senza penali entro 10 giorni $ Per i contratti a distanza, il termine per l' esercizio del diritto di recesso di cui all' articolo 64 decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all' art. 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all' art. 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. , -. $ il termine per l' esercizio del diritto di recesso è di 3 mesi e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. / 0 Già col d.lgs. 221/2007 la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ha elevato il temine per l’esercizio del recesso a 14 giorni Il d.lgs. 79/2011 eleva anch’esso a 14 giorni il temine per contratti di multiproprietà e contratti per vacanze di lungo termine di rivendita e scambio % In Italia il recesso ha un termine di 10 giorni o 14 giorni come visto, ma nel resto dell’Unione Europea il termine è di 7 giorni perché la direttiva lo prevede come minimo lasciando ai singoli stati membri le modifiche in melius 1 Occorre esercitare il diritto di recesso tramite RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO all’indirizzo indicato da controparte nelle informative Si può se siamo verso la fine del termine anticipare via fax il recesso che DEVE, però, OBBLIGATORIAMENTE ESSERE CONFERMATO CON RAC.TA A/R Testo direttiva di armonizzazione del Parlamento UE n. A7-0038/2011: Art. 9 Diritto di recesso prevede: elevazione per tutti i casi del termine per recedere a 14 giorni. nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: i)nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene, ii)nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo, iii)nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; Nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. # 2 ,' ( /( 4 3%2 5 3 [email protected] 06-22938926
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