regolamento per la disciplina dell`attivitá commerciale sulle aree
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regolamento per la disciplina dell`attivitá commerciale sulle aree
COMUNE DI VAL BREMBILLA (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÁ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni e poteri di Consiglio Comunale n. del 1 INDICE Titolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Titolo 2 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Titolo 3 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Titolo 4 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Norme generali Premessa e Finalità Ambito di applicazione Definizioni Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche Titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di vendita Imprenditori agricoli Posteggi riservati Subingressi Esercizio dell’attività in assenza del titolare Trasferimento di mercati, posteggi isolati, fiere Durata delle autorizzazioni e concessioni Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni Esercizio dell’attività di commercio itinerante Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione e/o concessione Sanzioni Normativa igienico-sanitaria pagina 4 pagina 4 pagina 4 pagina 4 pagina 6 Mercati Individuazione dei mercati Norme in materia di funzionamento dei mercati Rilascio in concessione dei posteggi non riservati Rilascio in concessione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli Rilascio in concessione dei posteggi riservati ai portatori di handicap Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze Mercati straordinari pagina 13 pagina 13 pagina 13 pagina 13 pagina 14 Posteggi isolati o fuori mercato Definizione Assegnazione dei posteggi fuori mercato Esercizio dell’attività nei posteggi fuori mercato Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti Variazioni nei posteggi fuori mercato pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 16 pagina 17 Fiere Individuazione delle fiere Definizione e funzionamento delle fiere Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi nelle fiere Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti o comunque non assegnati Calcolo delle presenze pagina 18 pagina 18 pagina 18 pagina 18 pagina 6 pagina 7 pagina 7 pagina 8 pagina 8 pagina 9 pagina 9 pagina 10 pagina 11 pagina 11 pagina 12 pagina 12 pagina 14 pagina 14 pagina 15 pagina 17 pagina 19 pagina 19 2 Articolo 34 Decadenza della concessione di posteggio pagina 19 Titolo 5 Articolo 35 Articolo 36 Autorizzazioni e Concessioni temporanee Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee Autorizzazioni temporanee nell’ambito di manifestazioni non commerciali pagina 20 pagina 20 pagina 20 Articolo 37 pagina 20 Titolo 6 Articolo 38 Articolo 39 Commercio in forma itinerante pagina 22 Titolo abilitativo all’esercizio del commercio in forma itinerante pagina 22 Zone vietate al commercio itinerante pagina 22 Titolo 7 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Norme Finali Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi Indisponibilità o inagibilità del posteggio Canone di concessione suolo pubblico Norme di raccordo Rinvio ad altre norme Entrata in vigore pagina 23 pagina 23 pagina 23 pagina 23 pagina 23 pagina 24 pagina 24 Scheda 1 Scheda 2 Mercato Settimanale Fiera di Sant'Antonio pagina 25 pagina 26 3 Titolo 1 Norme generali Articolo 1 Premessa e Finalità 1. Il presente Regolamento, in applicazione della normativa in materia di commercio su area pubblica (D.Lgs. n. 114/1998, D.Lgs. n. 59/2010 e L.R. n. 6/2010 e s.m.i.), persegue le seguenti finalità: a) la promozione e la valorizzazione dell’attività commerciale su area pubblica in quanto strumento per rivitalizzare i centri urbani ed elemento di crescita economica del territorio. Amministrazione comunale e Associazioni di categoria concordano pertanto sulla necessità di predisporre ed attuare, congiuntamente, politiche attive destinate al sostegno ed alla tutela del settore e sottolineano l’importanza fondamentale dello strumento della concertazione per risolvere le problematiche del comparto; b) il regolare svolgimento e razionalizzazione dell’attività di commercio su area pubblica, attraverso l’adozione di dettagliate norme di funzionamento dei mercati, di accesso ai posteggi, di orari di vendita, di assegnazione dei posteggi, ecc., nonché di puntuali regole di comportamento per l’esercizio dell’attività cui gli operatori devono attenersi; c) la specificazione dei limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su area pubblica in relazione alle esigenze di viabilità, al decoro e al rispetto dei luoghi e dell’arredo urbano; d) la qualificazione dell’esercizio dell’attività commerciale anche con l’affidamento della gestione dei mercati, delle Fiere e di altre manifestazioni a soggetti da individuarsi o individuati nel presente Regolamento; e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della vigente normativa, dei motivi di pubblico interesse, delle nuove ragioni di opportunità tecnica, dei nuovi bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica. 2. Il Regolamento, salvo espressa indicazione contraria, può essere aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione. 3. All’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le norme regolamentari comunali in materia precedentemente emanate. Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. b) per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune sede del posteggio dato in concessione agli operatori; per gli operatori itineranti, la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività presentata all’Ente competente dall’interessato (persona fisica o giuridica); c) per carta di esercizio, il documento contenente gli elementi di identificazione personale dell’operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati nell’ambito dei mercati, delle fiere o in forma itinerante; 4 d) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità. e) per concessione di posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito del mercato o fuori mercato e della fiera; f) per concessione temporanea di posteggio, l’atto comunale che consente la partecipazione (l’utilizzo di un posteggio) a fiere e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario; g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive; i) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, in giorni stabiliti, per l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande; j) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi; k) per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato; l) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale; m) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione; n) per presenze in un mercato, il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. La registrazione della presenza è effettuata dalla polizia Municipale con annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo; o) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l’intera manifestazione, nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. La registrazione della presenza è effettuata dalla polizia Municipale con annotazione dei dati anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo; p) per presenze maturate in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentano in una fiera, senza poter esercitare l'attività di vendita; q) per riservista, l’operatore al quale il Comune riserva posteggi nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della L. 104/92; r) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di scambiarsi il posteggio; s) per SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. Sostituisce ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento 5 di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. t) per settore merceologico, il riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare; u) per spunta, l’operazione giornaliera con la quale, all’inizio dell’orario prefissato di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione, per quella giornata, agli operatori presenti, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati, in un mercato o in una fiera; v) per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, è presente nel mercato o nella fiera all’orario prefissato ed aspira ad occupare, occasionalmente in quella giornata, un posteggio non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato. w) per SUAP (Sportello unico attività produttive), l'ufficio comunale al quale gli imprenditori si rivolgono per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che riguardano l'impresa, è l'unico interlocutore tra l'impresa e la pubblica amministrazione. Articolo 4 Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche 1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 6/2010 art. 20 e s.m.i.). 2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di un'attività di somministrazione alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, i soggetti sopra indicati devono, inoltre essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 20 comma 4 della L.R. n. 6/2010. Articolo 5 Titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di vendita 1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune se effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante, e può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o cooperative ed in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa. La richiesta va presentata in modalità telematica al comune (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”). 2. L’attività di vendita può, quindi, essere esercitata: a) su posteggi dati in concessione; b) in forma itinerante, su qualsiasi area ma nel rispetto delle modalità di cui al presente Regolamento. 3. Il commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta delle competenti autorità (proprietario dell’area). In questo caso la durata dell’autorizzazione non potrà che essere pari a quella del nulla osta. 4. Nel territorio lombardo l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza alle condizioni stabilite dalla legge. 5. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la contestuale concessione di posteggio in un mercato, fiera o fuori mercato, sono rilasciate dal Comune in cui ha sede il posteggio tenendo conto del maggior numero di presenze maturate (nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato) e degli altri criteri di assegnazione stabiliti nel presente Regolamento. Tutti i precedenti criteri sono tenuti di conto anche al fine del rilascio dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. La concessione di posteggio ha una durata temporale. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. L’operatore titolare 6 dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggio è abilitato anche all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi, nei mercati e fuori mercato, alla partecipazione alle fiere. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Il Comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere. 6. Le richieste di nuova autorizzazione e concessione di posteggio possono essere inoltrate solo a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dall’Amministrazione e pubblicato secondo le modalità di legge. 7. Per l'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è necessaria la presentazione della SCIA all’Ente competente dall’interessato, persona fisica o giuridica. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'attività può essere svolta dalla data di ricevimento della SCIA di cui sopra nei modi e nelle forme previste dalla normativa in materia e dal presente Regolamento. La SCIA abilita anche all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato nonché alla partecipazione alle fiere. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti alimentari è idoneo anche alla loro somministrazione solo quando il titolare sia in possesso dei requisiti professionali prescritti per tali attività, suddetta abilitazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. 8. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, l’operatore deve essere in possesso della carta d’esercizio di cui all’art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010. La carta d’esercizio ha finalità di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori. Articolo 6 Imprenditori agricoli 1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, come definiti dal D.Lgs. 228/2001, per quanto attiene il rilascio della sola concessione di posteggio nei mercati e nelle fiere, o della concessione temporanea per le fiere e le manifestazioni straordinarie, nonché per l’esercizio dell’attività di vendita, per l’occupazione giornaliera dei posteggi loro riservati e temporaneamente vacanti e per il rispetto degli orari di vendita. Articolo 7 Posteggi riservati 1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune può riservare posteggi: - ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); - agli imprenditori agricoli professionali, aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile. L’esatta ubicazione dei posteggi riservati risulta 7 dalle singole schede dei mercati e delle fiere approvate contestualmente al presente Regolamento. Tutti i soggetti di cui al presente articolo non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera. Articolo 8 Subingressi 1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta per il subentrante il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività. Ad ogni cambio di proprietà o di gestione dell’azienda, deve corrispondere una comunicazione di subingresso. 2. La comunicazione di subingresso, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, e professionali ove richiesti, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, deve essere presentata al Comune in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”) e nei termini stabiliti dalla vigente normativa. 3. Il subingresso nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica rilasciato a soggetti riservisti di cui al precedente articolo 7, comma 1, per trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, dell’azienda è ammesso soltanto a favore di soggetti in possesso degli stessi requisiti. 4. La reintestazione delle concessioni di posteggio rilasciate agli imprenditori agricoli è ammessa unicamente a seguito del trasferimento, in proprietà o in gestione, dell’intera o di parte dell’azienda agricola cui la concessione afferisce. 5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede, o agli eredi, al quale, anche se non in possesso dei requisiti professionali previsti per il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande, è consentito continuare a titolo provvisorio l’attività per un anno dalla data del decesso del dante causa. Se al termine del periodo suddetto il subentrate non dimostri il possesso dei requisiti, il titolo abilitativo decade. 6. La cessione in proprietà o l’affidamento in gestione dell’azienda commerciale comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze maturate dal cedente con i singoli titoli abilitativi di cui l’azienda è corredata. In ogni caso, le presenze acquisite per subingresso, non potranno in alcun modo essere cumulate a quelle maturate con altre autorizzazioni o titoli abilitativi, né trasferite su altre autorizzazioni o titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, già nella disponibilità del subentrante. 7. L’esercizio dell’attività di vendita è consentito al subentrante, in possesso dei requisiti prescritti, successivamente alla presentazione al Comune, nei termini stabiliti, di regolare comunicazione di subingresso documentata dalla relativa attestazione di ricevimento, in caso contrario si applicheranno le sanzioni previste dalla legge. 8. Il trasferimento dell’azienda comporta, da parte dell’Amministrazione comunale, la verifica in merito alla regolarità dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comune di Val Brembilla dall’azienda medesima. Articolo 9 Esercizio dell'attività in assenza del titolare 1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori. 2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). Tale dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo. 8 Articolo 10 Trasferimento di mercati, posteggi isolati, fiere 1. Lo spostamento definitivo di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato è effettuato dal Comune, con le modalità e nei termini di cui alla legge. Le nuove collocazioni saranno individuate con appositi provvedimenti del Consiglio Comunale, previa eventuale acquisizione di pareri degli Uffici, enti ed organismi esterni interessati. 2. Qualora si debba procedere al trasferimento definitivo o alla modifica dell’assetto di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato per motivi di pubblico interesse, di ordine o sicurezza pubblica o di igiene e sanità pubblica, motivazioni che prescindono da ipotesi di programmazione o di preavviso, il Comune, ai sensi della vigente normativa, consultate le Associazioni di categoria e tenuto conto delle risultanze di eventuali pareri degli Uffici, enti terzi ed organismi esterni interessati, individua le nuove collocazioni o assetto del mercato o della fiera. I termini di decorrenza del provvedimento saranno definiti compatibilmente con l’urgenza di provvedere e comunque dovranno essere congrui. 3. Nelle ipotesi di urgente e temporaneo interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo, così come nel caso di sopravvenuta indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore, può essere disposto il trasferimento immediato di uno o più posteggi ovvero dell’intero mercato, fiera o posteggio isolato, nelle modalità previste dal art. 40 del presente Regolamento. Nei casi in cui interessati dal trasferimento, per le motivazioni di cui ai commi precedenti, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera le nuove collocazioni, nei termini compatibili con l’urgenza di provvedere, sono individuate secondo i seguenti criteri di priorità, che non rivestono carattere di esclusività: - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera; - mediante l'individuazione di nuovi spazi nell’ambito del mercato o della fiera, quando esistano le condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi. L’assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni, qualora non sia raggiunto un accordo fra tutti gli interessati dal trasferimento, avverrà sulla base delle scelte effettuate dai concessionari, interpellati in ordine della maggiore anzianità di presenza sul mercato di ciascun operatore e, a parità, tramite sorteggio. Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato, le nuove collocazioni sono individuate secondo i seguenti criteri in ordine di priorità: - nell’ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti e non assegnati; - individuando nuove postazioni. Articolo 11 Durata delle autorizzazioni e concessioni 1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio e il suo rinnovo è prescritta dalla vigente normativa. 2. Nel caso in cui l’area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell’area da parte del Comune. 3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche appartenenti al demanio di altri Enti, hanno validità per la durata della relativa concessione rilasciata dall’ente proprietario dell’area. 9 Articolo 12 Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni 1. Per ogni mercato, fiera e per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale per il commercio su aree pubbliche, sono redatte apposite schede, con relative planimetrie, nel presente Regolamento. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la periodicità di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento. 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E’ assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l’area fra un posteggio e l’altro nonché spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale ed alla circolazione pedonale e veicolare o comunque non in concessione. Il mantenimento sul posteggio dei veicoli non utilizzati direttamente per la vendita, quando non espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi eccedenti la superficie concessa. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di 1 m., a condizione che non siano di impedimento. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di CD, riproduttori di file audio e video, musicassette e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. La Polizia Municipale effettuerà i controlli. 3. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata stabilita del mercato, della fiera, e dei posteggi fuori mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (per esempio peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 4. Variazioni alle prescrizioni contenute nelle schede e nelle relative planimetrie, di cui al comma 1, motivate da sopravvenute necessità od opportunità, potranno essere adottate con deliberazione della Giunta Comunale. 5. L’orario di accesso alle aree mercatali, salvo diversa prescrizione indicata nelle singole schede, è consentito agli operatori un’ora prima dell’inizio dell’attività ed i singoli posteggi dovranno essere lasciati completamente liberi e sgombri da qualsiasi veicolo, attrezzature, da merci e nettezza di ogni genere, entro un'ora dal termine dell’orario di vendita ovvero al termine dell’orario di vendita previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione. 6. I concessionari devono provvedere alla raccolta differenziata di rifiuti e imballaggi derivanti dall’esercizio dell’attività ed al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori. Gli organizzatori di manifestazioni sono tenuti a restituire le aree interessate dagli eventi sgombre da rifiuti e merci di ogni genere entro un'ora dall'orario di chiusura, eventualmente anche con l’ausilio – a propria cura e spese – dell’ente che gestisce il servizio di igiene urbana. A chi non ottempera a tale obbligo viene applicata la sanzione così come prevista dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti. 7. In ogni scheda sono altresì riportati gli orari di vendita per ogni tipologia di posteggio. 8. Ai fini dell’assegnazione temporanea dei posteggi, l’operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale durata, dopo l’orario prefissato per l’inizio delle vendite. 9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali spuntisti, rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato. 10 Articolo 13 Esercizio dell’attività di commercio itinerante 1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme igienico sanitarie. In virtù di quanto sancito dall'art. 22 comma 2 L.R. n. 6/2010 a causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale imputabile alla presenza dei venditori itineranti, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità di incroci e curve. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 250 metri. 2. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra. 3. Il titolare di un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche svolto su posteggio dato in concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio. 4. L’operatore è tenuto ad avere sempre con sé il titolo autorizzatorio e la carta di esercizio. Articolo 14 Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione e/o concessione 1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio (anche quelli fuori mercato) può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare. 2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per: a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione; c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. n. 104/1992 e dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci. 4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato (anche quelli fuori mercato) e nella fiera decadono: - qualora vengano meno i requisiti per l’esercizio delle attività commerciali (onorabilità e professionali relativamente al settore merceologico alimentare); - qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA; - qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria sopra citati. 5. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria sopra citati. 6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione per quelle di durata superiore a due giorni è da ritenersi assente l’operatore che utilizzi il posteggio per 11 un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della manifestazione. 7. Se lo spuntista che ha acquisito presenze in una graduatoria non si presenta per un periodo consecutivo di 5 anni al mercato o alla Fiera in cui ha esercitato, perde il diritto di rimanere in quella graduatoria. Articolo 15 Sanzioni 1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento alla normativa in materia. Tali violazioni saranno eventualmente accertate dalla Polizia Municipale. 2. Sono considerate violazioni di particolare gravità le infrazioni sotto elencate, a seguito delle quali l’Amministrazione disporrà a carico del concessionario la sospensione dell’attività per un periodo da dieci a venti giorni: a. occupazione di suolo pubblico in eccedenza del 50% rispetto alla superficie in concessione; b. commercio di animali vivi in difetto di osservanza della vigente normativa di tutela dei medesimi, rilevata anche per una sola volta; c. mancato rispetto, nell’occupazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti, della destinazione merceologica dei medesimi o delle riserve previste per alcuni soggetti (handicap e imprenditori agricoli), rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi dalla Polizia Municipale; d. mancanza della idoneità sanitaria delle strutture di vendita, rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi, prescindendo da analoghe disposizioni di organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sanità; e. abbandono, anche temporaneo, del mezzo, o della struttura utilizzata per l’attività, in sosta sul posteggio impedendone, di fatto, l’occupazione da parte di altro operatore; 3. Ai fini della rilevazione delle sanzioni sopra indicate, si considerano come eccedenti la superficie in concessione le porzioni di suolo effettivamente sottratte all’utilizzo pubblico. Articolo 16 Normativa igienico-sanitaria 1. Per l’esercizio del commercio su area pubblica, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato (banco temporaneo, negozio mobile, automarket o costruzione stabile), si intendono integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, particolarmente in materia di vendita e somministrazione di generi alimentari, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate. 2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. Nei mercati e nelle Fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all’alimentazione umana. 12 Titolo 2 Mercati Articolo 17 Individuazione dei mercati 1. L'ubicazione del mercato comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la dimensione e gli orari di attività sono quelli risultanti dalla scheda allegata al presente atto. Articolo 18 Norme in materia di funzionamento dei mercati 1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività e l’erogazione dei servizi necessari al suo funzionamento. 2. Il Comune può prevedere forme diverse di gestione anche affidando le attività mercatali ad un soggetto esterno. 3. Se il mercato ricade in giornata festiva, lo stesso viene regolarmente recuperato il giorno immediatamente precedente, non festivo, in orario antimeridiano o pomeridiano. 4. Ogni operatore su area pubblica, ditta individuale o società, non può ottenere in concessione, o acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di due posteggi nello stesso mercato. 5. Gli eventuali operatori riservisti ai sensi della L. n. 104/1992 e gli imprenditori agricoli non possono ottenere in concessione più di un posteggio riservato. 6. Gli orari di vendita sono quelli risultanti dalla scheda del mercato allegata. 7. Entro un’ora dalla cessazione della vendita, ogni operatore deve provvedere a lasciare il posteggio in concessione completamente sgombro da merci, rifiuti e nettezza di qualsiasi genere. La raccolta dei medesimi deve avvenire nelle attrezzature, nei tempi e con le modalità previste per il relativo servizio gestito dall’Amministrazione o da altro soggetto incaricato. A chi non ottempera a tale obbligo viene applicata la sanzione così come prevista dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti. Articolo 19 Rilascio in concessione dei posteggi non riservati 1. Nell’eventualità dell’esistenza di posteggi vacanti, qualora venga ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni dei posteggi a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico. L'avviso deve contenere: a. elenco dei posteggi da assegnare, con le caratteristiche e la destinazione merceologica di ciascuno; b. eventuale elenco dei posteggi riservati; c. giorno di inizio e termine ultimo per la presentazione delle domande; d. motivi di esclusione dalla partecipazione; e. criteri di formulazione delle graduatorie. Esaminate le domande pervenute al comune con modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), viene formulata la graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità: a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione; b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010; c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività; d. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al 13 registro delle imprese; e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il Comune rilascia autorizzazione e contestuale concessione di posteggio per la durata stabilita dalla normativa vigente. Articolo 20 Rilascio in concessione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli 1. Nell’ipotesi dell’esistenza in un mercato di posteggi vacanti riservati agli imprenditori agricoli, qualora venga ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia la concessione del posteggio a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi con le modalità indicate dall’articolo che precede, e conseguentemente viene formata una graduatoria redatta tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità: a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, su posteggi riservati alla medesima categoria di operatori, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione; b. maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo, quale risulta documentata dall’iscrizione al registro imprese; c. ordine cronologico di presentazione dell'istanza. 2. Ogni imprenditore agricolo non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per compravendita di impresa agricola, più di un posteggio riservato. Articolo 21 Rilascio in concessione dei posteggi riservati ai portatori di handicap 1. Per i posteggi vacanti del mercato eventualmente riservati ai portatori di handicap, come certificati ai sensi della L. 104/1992, il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa autorizzazione a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi con le modalità indicate al precedente articolo 19: a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, su posteggi riservati ai portatori di handicap, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione; b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010; c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività; d. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese; e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza. 2. Ogni operatore riservista non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di un posteggio riservato. 3. Agli operatori di cui al presente articolo è data facoltà di partecipare anche all’assegnazione di posteggi non riservati nell’ambito del mercato, purché non venga superato il limite complessivo di due posteggi. Articolo 22 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze 1. L’operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore con la spunta. L’assenza del concessionario non sarà conteggiata se lo stesso produrrà, entro 10 giorni successivi dalla data dello svolgimento del 14 mercato, idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore. 2. L’assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti nei mercati è effettuata dal personale della Polizia Municipale rispettando la destinazione merceologica dei posteggi e adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze (sempre accertate dalla Polizia Municipale). A parità di numero di presenze nel mercato, si procederà all'assegnazione in base all'ordine cronologico di arrivo. 3. L’assegnazione giornaliera dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap ed agli imprenditori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui al comma precedente e rispettando la destinazione merceologica del posteggio. 4. Qualora l’operatore che ha ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio rinunci esplicitamente ad esercitare l’attività di vendita, non sarà riconosciuta alcuna presenza. 5. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all’assegnatario, l’esercizio dell’attività deve considerarsi illegittimo e l’operatore sanzionato ai sensi della normativa vigente. 6. L’assegnazione giornaliera è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature e arredi, o su cui insistono manufatti stabili di proprietà dell’operatore concessionario oppure dell’Amministrazione. Articolo 23 Mercati straordinari 1. Ai mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di quelle ordinariamente previste, sono autorizzati a partecipare gli operatori che costituiscono l’organico dello stesso giorno della settimana in cui si svolge il mercato, senza riassegnazione dei posteggi. Quando il mercato straordinario si svolge nelle giornate domenicali, è autorizzato ad esercitare l’attività di vendita l’organico dei mercati settimanali esistenti nel territorio di Val Brembilla. 2. E’ possibile lo svolgimento di mercati straordinari o nel giorno 8 dicembre o in una delle due domeniche precedenti il Natale. 3. Le assenze nei mercati straordinari degli operatori concessionari non sono conteggiate come tali, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti, ove ammessi. 4. Il mercato straordinario potrà aver luogo solo se le adesioni degli operatori raggiungano il 40% dell’organico del mercato ordinario. Nel caso in cui le adesioni siano inferiori al numero dei posteggi presenti nel mercato si procederà al compattamento degli operatori mediante estrazione a sorte del posteggio. 15 Titolo 3 Posteggi isolati o fuori mercato Articolo 24 Definizione 1. I posteggi isolati o fuori mercato, qualora istituiti sul territorio comunale, sono individuati in apposite schede allegate al presente Regolamento, distinti per localizzazione e con indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, destinazione merceologica ed eventuale specializzazione. 2. Non sono compresi nell’elenco di cui al comma precedente, i chioschi per la vendita di giornali e riviste né quelli di servizio a impianti per la distribuzione di carburanti su suolo pubblico, in quanto tali attività sono soggette a programmazione e pianificazione diverse da quella del Commercio su aree pubbliche. 3. Per quanto attiene agli impianti di distribuzione di carburante, l’eventuale vendita di alcuni prodotti, accessori (quali ricambi per veicoli, prodotti di manutenzione degli stessi, pile e torce elettriche, catene da neve, frangisole, mappe e guide turistiche, ecc.) potrà essere autorizzata quale attività integrativa di quella principale, senza costituire titolo di abilitazione al commercio su area pubblica in forma itinerante né alla partecipazione a fiere o mercati. Articolo 25 Assegnazione dei posteggi fuori mercato 1. Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale concessione dei posteggi fuori mercato non assegnati avviene tramite avviso pubblico. Fra tutti i soggetti che avranno presentato regolare domanda, in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità ovvero: a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione; b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010; c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività; d. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al registro delle imprese; e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, comunque da prevedere in allegata scheda al presente Regolamento, ma non ancora assegnati, il Comune rilascia l’autorizzazione e la concessione tramite avviso pubblico. La relativa graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri sopra citati. Articolo 26 Esercizio dell’attività nei posteggi fuori mercato 1. L’attività di vendita deve essere svolta nel rispetto degli orari indicati nelle relative schede allegate al presente regolamento. In particolare il posteggio non potrà essere occupato prima di un’ora e mezzo dall’inizio dell’orario vendita e, entro un’ora dal termine dell’orario di attività, deve essere lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza. 2. Nei posteggi ove è autorizzato il commercio di generi alimentari, per motivi igienico-sanitari, tutte le strutture di vendita diverse dai chioschi dovranno essere rimosse al termine dell’attività. L’inosservanza dell’obbligo di rimozione della struttura di vendita costituisce violazione del presente Regolamento e come tale sanzionabile, fatti salvi ulteriori misure da parte della competente 16 Azienda Sanitaria per quanto concerne gli aspetti di ordine igienico. Articolo 27 Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti 1. Il concessionario che, entro l’orario prefissato per l’inizio dell’attività di vendita, non sia presente sul posteggio è considerato assente ed è consentito ad altro operatore su area pubblica l’esercizio del commercio sul posteggio temporaneamente non occupato. Nell’eventualità che il concessionario abbia lasciato il mezzo, o la struttura utilizzata per l’attività, in sosta sul posteggio impedendone, di fatto, l’occupazione da parte di altro operatore, sarà sanzionato per violazione del presente Regolamento ai sensi art. 14. 2. Per l’occupazione dei posteggi occasionalmente liberi, consentita per il solo orario giornaliero di svolgimento dell’attività, la Polizia Municipale adotta come criterio di priorità per gli operatori presenti all’orario prefissato il più alto numero di presenze maturate su quello specifico posteggio. A parità di anzianità di presenze, procederà in base all'ordine cronologico di arrivo. 3. E’ esclusa la possibilità di occupazione giornaliera dei posteggi ove l’Amministrazione abbia assentito la realizzazione da parte degli operatori concessionari, di strutture, attrezzature o arredi che siano legittimamente autorizzati alla permanenza sul suolo pubblico anche in orario in cui non viene esercitata l’attività di vendita (es. chioschi). 4. I posteggi fuori mercato di nuova istituzione, che dovranno risultare dalle schede allegate al presente Regolamento, sono utilizzati dall’Amministrazione per collocazioni provvisorie e temporanee, fino all’espletamento del concorso pubblico per il rilascio in concessione dei posteggi medesimi. Successivamente alla loro assegnazione, potranno essere occupati giornalmente dagli spuntisti nei casi di temporanea assenza del concessionario. Articolo 28 Variazioni nei posteggi fuori mercato 1. Nei posteggi fuori mercato, ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa variazione del genere merceologico commerciabile rispetto a quello autorizzato (alimentari o non alimentari) e risultante dalle schede allegate. E’ vietata la collocazione di strutture e/o arredi permanenti, di qualsiasi tipo, dimensione e/o materiale, sui posteggi fuori mercato assegnati in concessione, in qualsiasi zona del territorio comunale collocati. 17 Titolo 4 Fiere Articolo 29 Individuazione delle fiere L'ubicazione del fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la dimensione e gli orari di attività sono quelli risultanti dalle schede allegate al presente atto. Articolo 30 Definizione e funzionamento delle fiere 1. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. 2. La fiera è gestita dal Comune, che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale. E’ ammesso, tramite deliberazione di Giunta Comunale, l’affidamento dell’organizzazione e la gestione di parte o dell’intera manifestazione, compresa l’ammissione degli operatori e la verifica del possesso dei requisiti morali e professionali da parte dei medesimi, a soggetti esterni all’Amministrazione che dovranno anche provvedere alla cura ed al rispetto di tutti gli adempimenti di ordine igienico-sanitario e di sicurezza imposti dalla normativa vigente in materia. Articolo 31 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere 1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio nella Fiera sulla base di una graduatoria formulata a seguito dell'istanza presentata in modalità telematica al comune (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”). L'istanza deve essere presentata non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento fieristico. 2. Il Comune ha facoltà di rilascio di concessione, anche decennale, del posteggio nella Fiera sulla base di graduatorie formulate tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità ovvero: a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; b. maggior numero di presenze maturate nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; c. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestante dal registro delle imprese; d. ordine cronologico di presentazione dell'istanza. I titolari di concessione decennale, annualmente ed entro 90 giorni prima dello svolgimento dell'evento fieristico, devono confermare la presenza. In presenza di posti liberi, anche chi non è in possesso di concessione decennale, entro 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento fieristico, può richiedere la concessione di posteggio nella fiera secondo quanto stabilito al primo comma del presente articolo. 3. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non saranno rilasciate più di due concessioni di posteggio per ogni Fiera. Nell’ipotesi di Fiera articolata su più giorni si conferma la possibilità per ogni concessionario di operare anche come “riservista” in caso di vacanza dei posteggi, fermo restando che sarà riconosciuta una sola presenza effettiva. 18 Articolo 32 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti o comunque non assegnati 1. Gli operatori concessionari che nel giorno di svolgimento della Fiera non siano presenti sul posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, sono considerati assenti e la Polizia Municipale procede all’assegnazione dei posteggi vacanti ai riservisti. 2. Esaurita l’eventuale graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità ovvero: a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; b. maggior numero di presenze maturate nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio; c. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestante dal registro delle imprese; d. ordine cronologico di arrivo nella fiera. 3. L’assegnazione dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Pertanto, i suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati. Articolo 33 Calcolo delle presenze 1. Ai fini del calcolo delle presenze nella Fiera vengono considerate sia le presenze effettive, quelle, cioè, in cui l’operatore ha svolto attività di vendita che le presenze maturate, quelle, cioè, in cui l'operatore non ha svolto attività di vendita. Nelle Fiere di durata fino a due giorni, ai fini del calcolo delle presenze effettive, è obbligatoria la presenza dell’operatore per l’intera manifestazione, nelle Fiere di durata superiore ai due giorni è da ritenersi presente l’operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo non inferiore a due terzi della durata di ogni singola edizione della Fiera. 2. Per ogni edizione della Fiera potrà essere riconosciuta ad ogni operatore, sia ditta individuale che società, soltanto una presenza effettiva. Articolo 34 Decadenza della concessione di posteggio 1. La concessione di posteggio decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza ammessi dalla vigente normativa. Ogni ulteriore mancata occupazione del posteggio in concessione sarà considerata assenza a tutti gli effetti. 19 Titolo 5 Autorizzazioni e Concessioni temporanee Articolo 35 Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio 1. E’ consentito il rilascio di autorizzazione per il commercio e contestuale concessione temporanea di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni commerciali organizzate e gestite dalle Associazioni di categoria dei commercianti o da Enti e Associazioni preposti alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all’integrazione culturale e sociale tra operatori comunitari ed extracomunitari, allo sviluppo del commercio equo e solidale. 2. La partecipazione alle manifestazioni suddette è consentita anche a soggetti non autorizzati al commercio su area pubblica, ma iscritti al registro delle imprese per l’attività di commercio o produzione di beni, anche artigianale o agricola. Articolo 36 Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee 1. La domanda di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea deve essere presentata, in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), dal soggetto organizzatore al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa. 2. Con la domanda suddetta deve essere fornita dettagliata informazione in ordine agli scopi e finalità della manifestazione, dalla quale risulti anche l’eventuale interesse e/o patrocinio dell’Amministrazione al suo svolgimento, il numero esatto dei partecipanti, la dimensione e il posizionamento dei posteggi, nonché il pagamento del suolo pubblico occupato ovvero l’esenzione dello stesso. 3. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti per l’esercizio dell’attività, da parte degli operatori ammessi a partecipare, nonché indicare dettagliatamente, per gli operatori alimentaristi, i prodotti posti in vendita o preparati e i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi. 4. Deve, inoltre, essere specificatamente garantito il rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza dell’area utilizzata nonché assicurato il mantenimento della completa pulizia dell’area in concessione durante e al termine della manifestazione anche, eventualmente, con l’ausilio – a propria cura e spese – dell’ente gestore del servizio di igiene urbana. 5. L’Amministrazione provvede al rilascio di un’unica autorizzazione della concessione temporanea di posteggio al richiedente. Articolo 37 Autorizzazioni temporanee di commercio nell’ambito di manifestazioni non commerciali 1. Agli organizzatori di manifestazioni a carattere culturale, sportivo o ricreativo, è consentito, per la miglior riuscita delle manifestazioni stesse, chiedere il rilascio di autorizzazione temporanea di commercio a favore di soggetti iscritti nel registro delle imprese (commercianti, artigiani, imprenditori agricoli, ecc.) e individuati dagli organizzatori medesimi almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa. 2. La richiesta suddetta è presentata, in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), dal soggetto organizzatore al 20 Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa unitamente alla ulteriore necessaria documentazione, all’ufficio comunale competente che provvederà al rilascio, al soggetto organizzatore, dell’atto autorizzatorio all’attività di commercio. Deve esser richiesta, inoltre, all’ufficio comunale competente, la concessione di suolo pubblico per la manifestazione. 3. E’ comunque esclusa la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio ove, per le modalità di vendita, il numero dei partecipanti e la tipologia delle merci offerte, si configuri una mera attività di vendita, in assenza di una manifestazione, ricorrenza o evento che ne giustifichi l’esercizio. 4. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, richiesti per l’esercizio dell’attività, da parte degli operatori ammessi a partecipare, nonché indicare dettagliatamente, per gli operatori alimentaristi, i prodotti posti in vendita o preparati e i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi. Deve, inoltre, essere specificatamente garantito il rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza dell’area utilizzata nonché assicurato il mantenimento della completa pulizia dell’area in concessione durante e al termine della manifestazione anche, eventualmente, con l’ausilio - a propria cura e spese - dell’ente gestore del servizio di igiene urbana. 21 Titolo 6 Commercio in forma itinerante Articolo 38 Titolo abilitativo all’esercizio del commercio in forma itinerante 1. L’attività di commercio in forma itinerante, ai sensi della vigente normativa, deve essere esercitata previa SCIA e ricevimento della medesima da parte del Comune in cui l’operatore (persona fisica o giuridica) intende avviare l’attività, e può essere effettuata dalla data di ricevimento della stessa. La richiesta suddetta è presentata, in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), 2. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: a. all'esercizio dell'attività di vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; b. all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato; c. alla partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale. Articolo 39 Zone vietate al commercio itinerante 1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, in virtù di quanto sancito dall'art. 22 comma 2 L.R. n. 6/2010, a causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale imputabile alla presenza dei venditori itineranti e al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, è vietato: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità di incroci e curve. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. 22 Titolo 7 Norme finali Articolo 40 Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi 1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e/o complessivo dei posteggi, nei mercati e nelle fiere, e della loro localizzazione, sempre che disposte per urgenti motivi di interesse pubblico e per comprovata causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente Regolamento. 2. Quando, a seguito del trasferimento definitivo di un mercato, di una fiera o di un posteggio isolato, le condizioni logistiche dell’area di nuovo insediamento lo consentano, è ammesso l’ampliamento della superficie in concessione. L’ampliamento deve riguardare tutti i posteggi del mercato o della fiera e, comunque, essere riconosciuto funzionale all’interesse dell’intero complesso di posteggi. Articolo 41 Indisponibilità o inagibilità del posteggio 1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile un posteggio in concessione nel mercato, anche in via temporanea, per cause di forza maggiore e/o motivi di interesse pubblico, l’operatore interessato ha diritto di scelta, in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti, di nuovo posteggio tra quelli vacanti da usarsi temporaneamente, tenendo conto della distinzione dei settori merceologici, adottando come criterio di priorità l’anzianità, che risulta dalla data di rilascio della concessione di posteggio. 2. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, potranno essere comunque individuati posteggi nella zona immediatamente adiacente all’area mercatale; 3. L’eventuale rinuncia ad operare non è conteggiata assenza. Articolo 42 Canone di concessione suolo pubblico 1. Il corrispettivo per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il competente Ufficio dell’Amministrazione può adire ogni azione di recupero di ordine tributario qualora il pagamento dell’occupazione risultasse in misura inferiore a quella dovuta o nel caso di omesso pagamento. Art. 43 Norme di raccordo Per quanto di competenza si rinvia a quanto previsto dal “Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e per la concessione delle aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e circensi”, dal “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo” e dal “Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” del Comune di Val Brembilla. 23 Art. 44 Rinvio ad altre norme Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Art. 45 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la relativa delibera d’approvazione. 24 Scheda 1 MERCATO SETTIMANALE a) Svolgimento del mercato: annuale Cadenza: settimanale Giornata di svolgimento: lunedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 b) Ubicazione: Via Don Pietro Rizzi, Via IV Novembre, Piazza del Sagrato c) Superficie totale: mq. 1.460 d) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 910 e) Totale posteggi: n. 24 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare/non alimentare e n. 1 riservato ai produttori agricoli; f) Caratteristiche del mercato: sono riportate nella planimetria allegata denominata “Mercato Settimanale” nella quale sono indicati: – ubicazione del mercato, delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; – il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi; g) Orari di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'ordine d'ingresso dei titolari di posteggio deve avvenire in modo tale da recare il minor disagio possibile alla circolazione stradale e agli stessi operatori. Gli operatori che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti nell’area mercatale entro le ore 7.45, pena l’esclusione dalle operazioni di spunta e dall’assegnazione delle presenze. L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio dell’orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. I titolari di posteggio, sino alle ore 7.45, sono tenuti ad allestire il proprio banco vendita in modo tale da non impedire l'accesso a coloro che si presentano presso l'area mercatale in qualità di spuntisti. L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, per il giorno e per gli orari necessari per lo svolgimento del mercato. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. 25 Scheda 2 FIERA DI SANT'ANTONIO a) Svolgimento della fiera: due giorni all'anno in occasione del festeggiamento, ai fini civilistici, dei patroni del Comune di Val Brembilla, in coincidenza con la festività di Sant'Antonio (13 giugno); lo svolgimento della fiera viene spostato ai giorni di sabato e domenica immediatamente successivi. Cadenza: annuale. Giornate di svolgimento: sabato dalle ore 13.00 alle ore 24.00 - domenica dalle ore 8.00 alle ore 24.00. b) Ubicazione: Via Marconi, Via Don Pietro Rizzi, parcheggio posto sul retro del palazzo municipale, Piazza del Sagrato, Via IV Novembre, Via Roma, Via Libertà, Via Case Fuori, Via Donizzetti, nuova area mercato, Piazza Santa Eurosia, centro sportivo di Laxolo. c) Bancarelle di Sant'Antonio: in Via Libertà, Via Don Pietro Rizzi e in parte di Via IV Novembre, come da Tavola 2 allegata denominata “Area destinata alle bancarelle”, max n. 100 posteggi per il settore alimentare/non alimentare. Gli spazi all'interno dei quali saranno collocati i banchi di vendita avranno dimensioni compatibili con l'area e saranno messi a disposizione dell'Amministrazione comunale (nella Tavola 1 allegata, denominata “Ingresso fiera”, viene indicato il varco d'ingresso alla fiera). Orari di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica. Gli operatori che intendono partecipare all’assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti nell’area mercatale entro le ore 7.15, pena l’esclusione dalle operazioni di spunta e dall’assegnazione delle presenze (nella Tavola 1 allegata, denominata “Ingresso Fiera”, sono individuati i parcheggi provvisori per gli spuntisti). L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell’inizio dell’orario di vendita. Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza. d) Area espositiva destinata alla promozione delle attività presenti sul territorio: nel parcheggio posto sul retro del palazzo municipale e in parte di Via IV Novembre, come da Tavola 3 allegata, denominata “Aree destinate agli stand - Pro Loco (area espositiva Pro Loco Val Brembilla)”, viene allestita un'area con gli spazi espositivi degli artigiani, dei commercianti, dei produttori di prodotti tipici e degli hobbisti (si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla). e) Area espositiva destinata all'esposizione di animali tipici: nel parcheggio superiore posto sul retro del palazzo municipale, come da Tavola 3 allegata, denominata “Aree destinate agli stand - Pro Loco (area espositiva - Pro Loco Val Brembilla)”, viene allestita un'area per l'esposizione di animali tipici della fattoria (si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla). f) Area giochi: in località laghetto “Pescatori”, presso il parco pubblico “Donizzetti”, in Via Case Fuori, in Piazza Santa Eurosia e presso il centro sportivo di Laxolo, come da 26 Tavola 3 allegata, denominata “Aree destinate agli stand - Pro Loco (area giochi - Pro Loco Val Brembilla)”, sono previste diverse attività quali pesca nel laghetto, prove di canoa, tiro con l'arco, carrucola con discesa sul laghetto, discesa gommoni (si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla). g) Lungo le vie del paese: sono previste diverse attività e attrazioni (si rimanda a quanto previsto nel regolamento comunale per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla). h) Area destinata agli spettacoli viaggianti: presso la nuova area mercato e nel parco pubblico di Via Don Pietro Rizzi è prevista, come da Tavola 4 allegata, denominata “Area spettacoli viaggianti”, l'istallazione di giostre e giochi (si rimanda a quanto previsto nel Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e per la concessione delle aree comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e circensi del Comune di Val Brembilla). i) Viabilità: nelle giornate di svolgimento della fiera si prevede, come da Tavola 5 allegata, denominata “Viabilità alternativa”, una modifica alla viabilità ordinaria con la chiusura di un tratto della S.P. n. 24 e di un tratto di Via Capodato. l) Centro operativo Comunale (COC): nelle giornate di svolgimento della fiera, in relazione al massiccio afflusso di pubblico, viene attivata la squadra di Protezione Civile Comunale con l'istituzione, presso la sede del Municipio, come da Tavola 5 allegata denominata “Viabilità alternativa”, del Centro operativo Comunale (COC). m) Caratteristiche della fiera: sono riportate nelle planimetrie allegate nelle quali sono indicati l'ubicazione della fiera, la delimitazione delle diverse aree di pertinenza e la superficie complessiva. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, per i giorni e per gli orari necessari per il suo svolgimento. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti. 27