regolamento per la disciplina dell`attivitá commerciale sulle aree

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regolamento per la disciplina dell`attivitá commerciale sulle aree
COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITÁ COMMERCIALE SULLE
AREE PUBBLICHE
Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni e poteri di Consiglio
Comunale n. del
1
INDICE
Titolo 1
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Titolo 2
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Titolo 3
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Titolo 4
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Norme generali
Premessa e Finalità
Ambito di applicazione
Definizioni
Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio
su aree pubbliche
Titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di vendita
Imprenditori agricoli
Posteggi riservati
Subingressi
Esercizio dell’attività in assenza del titolare
Trasferimento di mercati, posteggi isolati, fiere
Durata delle autorizzazioni e concessioni
Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
Esercizio dell’attività di commercio itinerante
Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione
e/o concessione
Sanzioni
Normativa igienico-sanitaria
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Mercati
Individuazione dei mercati
Norme in materia di funzionamento dei mercati
Rilascio in concessione dei posteggi non riservati
Rilascio in concessione dei posteggi riservati agli
imprenditori agricoli
Rilascio in concessione dei posteggi riservati ai
portatori di handicap
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente
vacanti e calcolo delle presenze
Mercati straordinari
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Posteggi isolati o fuori mercato
Definizione
Assegnazione dei posteggi fuori mercato
Esercizio dell’attività nei posteggi fuori mercato
Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato
occasionalmente vacanti
Variazioni nei posteggi fuori mercato
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Fiere
Individuazione delle fiere
Definizione e funzionamento delle fiere
Criteri e modalità per l’assegnazione dei
posteggi nelle fiere
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente
vacanti o comunque non assegnati
Calcolo delle presenze
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Articolo 34
Decadenza della concessione di posteggio
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Titolo 5
Articolo 35
Articolo 36
Autorizzazioni e Concessioni temporanee
Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio
Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni
temporanee
Autorizzazioni temporanee nell’ambito di manifestazioni
non commerciali
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Articolo 37
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Titolo 6
Articolo 38
Articolo 39
Commercio in forma itinerante
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Titolo abilitativo all’esercizio del commercio in forma itinerante pagina 22
Zone vietate al commercio itinerante
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Titolo 7
Articolo 40
Articolo 41
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
Articolo 45
Norme Finali
Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi
Indisponibilità o inagibilità del posteggio
Canone di concessione suolo pubblico
Norme di raccordo
Rinvio ad altre norme
Entrata in vigore
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Scheda 1
Scheda 2
Mercato Settimanale
Fiera di Sant'Antonio
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Titolo 1
Norme generali
Articolo 1
Premessa e Finalità
1. Il presente Regolamento, in applicazione della normativa in materia di commercio su area
pubblica (D.Lgs. n. 114/1998, D.Lgs. n. 59/2010 e L.R. n. 6/2010 e s.m.i.), persegue le seguenti
finalità:
a) la promozione e la valorizzazione dell’attività commerciale su area pubblica in quanto strumento
per rivitalizzare i centri urbani ed elemento di crescita economica del territorio.
Amministrazione comunale e Associazioni di categoria concordano pertanto sulla necessità di
predisporre ed attuare, congiuntamente, politiche attive destinate al sostegno ed alla tutela del
settore e sottolineano l’importanza fondamentale dello strumento della concertazione per risolvere
le problematiche del comparto;
b) il regolare svolgimento e razionalizzazione dell’attività di commercio su area pubblica, attraverso
l’adozione di dettagliate norme di funzionamento dei mercati, di accesso ai posteggi, di orari di
vendita, di assegnazione dei posteggi, ecc., nonché di puntuali regole di comportamento per
l’esercizio dell’attività cui gli operatori devono attenersi;
c) la specificazione dei limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su area pubblica in
relazione alle esigenze di viabilità, al decoro e al rispetto dei luoghi e dell’arredo urbano;
d) la qualificazione dell’esercizio dell’attività commerciale anche con l’affidamento della gestione
dei mercati, delle Fiere e di altre manifestazioni a soggetti da individuarsi o individuati nel presente
Regolamento;
e) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al
servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche
ai sensi della vigente normativa, dei motivi di pubblico interesse, delle nuove ragioni di opportunità
tecnica, dei nuovi bisogni di acquisto espressi dalla popolazione residente e turistica.
2. Il Regolamento, salvo espressa indicazione contraria, può essere aggiornato nelle sue parti con le
stesse modalità previste per la prima approvazione.
3. All’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le norme regolamentari
comunali in materia precedentemente emanate.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
a) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da
servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
b) per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune
sede del posteggio dato in concessione agli operatori; per gli operatori itineranti, la Segnalazione
Certificata di Inizio di Attività presentata all’Ente competente dall’interessato (persona fisica o
giuridica);
c) per carta di esercizio, il documento contenente gli elementi di identificazione personale
dell’operatore commerciale e i titoli autorizzatori utilizzati nell’ambito dei mercati, delle fiere o in
forma itinerante;
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d) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione di
alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la
disponibilità.
e) per concessione di posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito
del mercato o fuori mercato e della fiera;
f) per concessione temporanea di posteggio, l’atto comunale che consente la partecipazione
(l’utilizzo di un posteggio) a fiere e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
g) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla
promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra
operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo
del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e
sportive;
i) per mercato, l’area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività commerciale, in giorni stabiliti, per
l’offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
j) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e
ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
k) per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un
mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
l) per posteggio, le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che
vengono date in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
m) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il
Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto
al rilascio della concessione;
n) per presenze in un mercato, il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato in un
mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale, purché ciò non
dipenda da sua rinuncia. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
La registrazione della presenza è effettuata dalla polizia Municipale con annotazione dei dati
anagrafici dell’operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo;
o) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l’operatore ha effettivamente
esercitato nella fiera stessa. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni
diverse. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per
l’intera manifestazione, nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una
partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione. La registrazione della
presenza è effettuata dalla polizia Municipale con annotazione dei dati anagrafici dell’operatore,
della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo;
p) per presenze maturate in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentano in
una fiera, senza poter esercitare l'attività di vendita;
q) per riservista, l’operatore al quale il Comune riserva posteggi nell’ambito delle aree destinate
all’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della L. 104/92;
r) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un
mercato di scambiarsi il posteggio;
s) per SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la dichiarazione che consente di
iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza
dover attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti
competenti. Sostituisce ogni atto autorizzatorio, licenza, concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall'accertamento
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di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
t) per settore merceologico, il riferimento ai settori Alimentare e Non Alimentare;
u) per spunta, l’operazione giornaliera con la quale, all’inizio dell’orario prefissato di vendita, dopo
aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede
all’assegnazione, per quella giornata, agli operatori presenti, dei posteggi occasionalmente liberi o
non ancora assegnati, in un mercato o in una fiera;
v) per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, è presente nel
mercato o nella fiera all’orario prefissato ed aspira ad occupare, occasionalmente in quella giornata,
un posteggio non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.
w) per SUAP (Sportello unico attività produttive), l'ufficio comunale al quale gli imprenditori si
rivolgono per l'attivazione dei procedimenti amministrativi che riguardano l'impresa, è l'unico
interlocutore tra l'impresa e la pubblica amministrazione.
Articolo 4
Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche
1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare ovvero, in caso di società, il
legale rappresentante o altra persona specificatamente preposta o delegata all'attività, deve essere in
possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente (L.R. n. 6/2010 art. 20 e s.m.i.).
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare e di un'attività di somministrazione
alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, i
soggetti sopra indicati devono, inoltre essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui
all'art. 20 comma 4 della L.R. n. 6/2010.
Articolo 5
Titoli abilitativi all’esercizio dell’attività di vendita
1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune se
effettuato su posteggio dato in concessione e a SCIA se effettuato in forma itinerante, e può essere
svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o
cooperative ed in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa. La richiesta va presentata in
modalità telematica al comune (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del
Comune nella sezione “SUAP”).
2. L’attività di vendita può, quindi, essere esercitata:
a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante, su qualsiasi area ma nel rispetto delle modalità di cui al presente
Regolamento.
3. Il commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad
autorizzazione comunale, previo nulla osta delle competenti autorità (proprietario dell’area). In
questo caso la durata dell’autorizzazione non potrà che essere pari a quella del nulla osta.
4. Nel territorio lombardo l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai
soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza alle
condizioni stabilite dalla legge.
5. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la contestuale concessione di posteggio in un
mercato, fiera o fuori mercato, sono rilasciate dal Comune in cui ha sede il posteggio tenendo conto
del maggior numero di presenze maturate (nel mercato, nella fiera e nel posteggio fuori mercato) e
degli altri criteri di assegnazione stabiliti nel presente Regolamento. Tutti i precedenti criteri sono
tenuti di conto anche al fine del rilascio dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. La
concessione di posteggio ha una durata temporale. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi
fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera. L’operatore titolare
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dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di
posteggio è abilitato anche all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma
itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi, nei mercati e fuori mercato, alla partecipazione alle
fiere. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a
fiere e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario. Il Comune rilascia agli operatori
autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche le concessioni temporanee di posteggio
nelle fiere.
6. Le richieste di nuova autorizzazione e concessione di posteggio possono essere inoltrate solo a
seguito di apposito avviso pubblico predisposto dall’Amministrazione e pubblicato secondo le
modalità di legge.
7. Per l'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è necessaria la
presentazione della SCIA all’Ente competente dall’interessato, persona fisica o giuridica.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore,
nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago. L'attività può essere svolta dalla data di ricevimento della SCIA di cui sopra nei modi e nelle
forme previste dalla normativa in materia e dal presente Regolamento. La SCIA abilita anche
all’esercizio dell’attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato nonché alla
partecipazione alle fiere. Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita dei prodotti
alimentari è idoneo anche alla loro somministrazione solo quando il titolare sia in possesso dei
requisiti professionali prescritti per tali attività, suddetta abilitazione deve risultare da apposita
annotazione sul titolo abilitativo. L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il
consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
8. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell’attività, l’operatore deve essere in possesso
della carta d’esercizio di cui all’art. 21, comma 10, della L.R. 6/2010. La carta d’esercizio ha
finalità di natura identificativa dell’operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree
pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori.
Articolo 6
Imprenditori agricoli
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, come
definiti dal D.Lgs. 228/2001, per quanto attiene il rilascio della sola concessione di posteggio nei
mercati e nelle fiere, o della concessione temporanea per le fiere e le manifestazioni straordinarie,
nonché per l’esercizio dell’attività di vendita, per l’occupazione giornaliera dei posteggi loro
riservati e temporaneamente vacanti e per il rispetto degli orari di vendita.
Articolo 7
Posteggi riservati
1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune può
riservare posteggi:
- ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- agli imprenditori agricoli professionali, aventi sede nel medesimo bacino omogeneo di utenza, per
la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come
disciplinato dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle
medesime.
Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi
pubblici di sostegno all’imprenditoria giovanile. L’esatta ubicazione dei posteggi riservati risulta
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dalle singole schede dei mercati e delle fiere approvate contestualmente al presente Regolamento.
Tutti i soggetti di cui al presente articolo non possono essere titolari di più di una concessione di
posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
Articolo 8
Subingressi
1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda commerciale, per atto tra vivi o a causa di
morte, comporta per il subentrante il diritto alla reintestazione del titolo abilitativo all’esercizio
dell’attività. Ad ogni cambio di proprietà o di gestione dell’azienda, deve corrispondere una
comunicazione di subingresso.
2. La comunicazione di subingresso, corredata dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
di onorabilità, e professionali ove richiesti, resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000,
deve essere presentata al Comune in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno
del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”) e nei termini stabiliti dalla vigente normativa.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica rilasciato a
soggetti riservisti di cui al precedente articolo 7, comma 1, per trasferimento, in gestione o in
proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, dell’azienda è ammesso soltanto a favore di soggetti in
possesso degli stessi requisiti.
4. La reintestazione delle concessioni di posteggio rilasciate agli imprenditori agricoli è ammessa
unicamente a seguito del trasferimento, in proprietà o in gestione, dell’intera o di parte dell’azienda
agricola cui la concessione afferisce.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall’erede, o agli eredi, al
quale, anche se non in possesso dei requisiti professionali previsti per il commercio e/o la
somministrazione di alimenti e bevande, è consentito continuare a titolo provvisorio l’attività per un
anno dalla data del decesso del dante causa. Se al termine del periodo suddetto il subentrate non
dimostri il possesso dei requisiti, il titolo abilitativo decade.
6. La cessione in proprietà o l’affidamento in gestione dell’azienda commerciale comporta anche il
trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze maturate dal cedente con i singoli titoli
abilitativi di cui l’azienda è corredata. In ogni caso, le presenze acquisite per subingresso, non
potranno in alcun modo essere cumulate a quelle maturate con altre autorizzazioni o titoli abilitativi,
né trasferite su altre autorizzazioni o titoli abilitativi di qualsiasi tipologia, già nella disponibilità del
subentrante.
7. L’esercizio dell’attività di vendita è consentito al subentrante, in possesso dei requisiti prescritti,
successivamente alla presentazione al Comune, nei termini stabiliti, di regolare comunicazione di
subingresso documentata dalla relativa attestazione di ricevimento, in caso contrario si
applicheranno le sanzioni previste dalla legge.
8. Il trasferimento dell’azienda comporta, da parte dell’Amministrazione comunale, la verifica in
merito alla regolarità dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comune di Val Brembilla
dall’azienda medesima.
Articolo 9
Esercizio dell'attività in assenza del titolare
1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree
pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione redatta
in conformità con gli articoli 46 e seguenti del D.P.R. n.445/2000 (Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa). Tale dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti
incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
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Articolo 10
Trasferimento di mercati, posteggi isolati, fiere
1. Lo spostamento definitivo di un mercato, di una fiera o di un posteggio fuori mercato è effettuato
dal Comune, con le modalità e nei termini di cui alla legge. Le nuove collocazioni saranno
individuate con appositi provvedimenti del Consiglio Comunale, previa eventuale acquisizione di
pareri degli Uffici, enti ed organismi esterni interessati.
2. Qualora si debba procedere al trasferimento definitivo o alla modifica dell’assetto di un mercato,
di una fiera o di un posteggio isolato per motivi di pubblico interesse, di ordine o sicurezza pubblica
o di igiene e sanità pubblica, motivazioni che prescindono da ipotesi di programmazione o di
preavviso, il Comune, ai sensi della vigente normativa, consultate le Associazioni di categoria e
tenuto conto delle risultanze di eventuali pareri degli Uffici, enti terzi ed organismi esterni
interessati, individua le nuove collocazioni o assetto del mercato o della fiera. I termini di
decorrenza del provvedimento saranno definiti compatibilmente con l’urgenza di provvedere e
comunque dovranno essere congrui.
3. Nelle ipotesi di urgente e temporaneo interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in
un determinato luogo, così come nel caso di sopravvenuta indisponibilità delle aree per comprovate
cause di necessità o di forza maggiore, può essere disposto il trasferimento immediato di uno o più
posteggi ovvero dell’intero mercato, fiera o posteggio isolato, nelle modalità previste dal art. 40 del
presente Regolamento. Nei casi in cui interessati dal trasferimento, per le motivazioni di cui ai
commi precedenti, siano uno o più posteggi di un mercato, di una fiera le nuove collocazioni, nei
termini compatibili con l’urgenza di provvedere, sono individuate secondo i seguenti criteri di
priorità, che non rivestono carattere di esclusività:
- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili dello stesso mercato o fiera;
- mediante l'individuazione di nuovi spazi nell’ambito del mercato o della fiera, quando esistano le
condizioni di fattibilità per il posizionamento dei posteggi.
L’assegnazione dei posteggi nelle nuove collocazioni, qualora non sia raggiunto un accordo fra tutti
gli interessati dal trasferimento, avverrà sulla base delle scelte effettuate dai concessionari,
interpellati in ordine della maggiore anzianità di presenza sul mercato di ciascun operatore e, a
parità, tramite sorteggio.
Nelle ipotesi di trasferimento di posteggi fuori mercato, le nuove collocazioni sono individuate
secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
- nell’ambito di posteggi della stessa tipologia, se previsti e non assegnati;
- individuando nuove postazioni.
Articolo 11
Durata delle autorizzazioni e concessioni
1. La durata delle autorizzazioni con contestuale concessione di posteggio e il suo rinnovo è
prescritta dalla vigente normativa.
2. Nel caso in cui l’area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la durata della
relativa autorizzazione e concessione sarà vincolata alla concreta disponibilità dell’area da parte del
Comune.
3. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
appartenenti al demanio di altri Enti, hanno validità per la durata della relativa concessione
rilasciata dall’ente proprietario dell’area.
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Articolo 12
Localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
1. Per ogni mercato, fiera e per i posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale per il
commercio su aree pubbliche, sono redatte apposite schede, con relative planimetrie, nel presente
Regolamento. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la periodicità di
svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per
categorie di operatori, la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica, nonché le
limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena
l’adozione delle sanzioni previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente
assegnata. E’ assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, l’area fra un posteggio e
l’altro nonché spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso
commerciale ed alla circolazione pedonale e veicolare o comunque non in concessione. Il
mantenimento sul posteggio dei veicoli non utilizzati direttamente per la vendita, quando non
espressamente vietato, è consentito unicamente a condizione che non vengano occupati spazi
eccedenti la superficie concessa. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere
collocate ad un’altezza dal suolo non inferiore a 2,5 m. e possono sporgere dallo spazio loro
assegnato con la concessione per più di 1 m., a condizione che non siano di impedimento. E’ vietato
l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi atti a consentire l’ascolto di CD,
riproduttori di file audio e video, musicassette e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da
non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. La Polizia Municipale
effettuerà i controlli.
3. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata stabilita del mercato, della fiera,
e dei posteggi fuori mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (per
esempio peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà
considerato assente a tutti gli effetti.
4. Variazioni alle prescrizioni contenute nelle schede e nelle relative planimetrie, di cui al comma 1,
motivate da sopravvenute necessità od opportunità, potranno essere adottate con deliberazione della
Giunta Comunale.
5. L’orario di accesso alle aree mercatali, salvo diversa prescrizione indicata nelle singole schede, è
consentito agli operatori un’ora prima dell’inizio dell’attività ed i singoli posteggi dovranno essere
lasciati completamente liberi e sgombri da qualsiasi veicolo, attrezzature, da merci e nettezza di
ogni genere, entro un'ora dal termine dell’orario di vendita ovvero al termine dell’orario di vendita
previsto per ciascuna tipologia di autorizzazione e/o concessione.
6. I concessionari devono provvedere alla raccolta differenziata di rifiuti e imballaggi derivanti
dall’esercizio dell’attività ed al conferimento dei medesimi negli appositi spazi e/o contenitori.
Gli organizzatori di manifestazioni sono tenuti a restituire le aree interessate dagli eventi sgombre
da rifiuti e merci di ogni genere entro un'ora dall'orario di chiusura, eventualmente anche con
l’ausilio – a propria cura e spese – dell’ente che gestisce il servizio di igiene urbana. A chi non
ottempera a tale obbligo viene applicata la sanzione così come prevista dal vigente Regolamento per
la gestione dei rifiuti.
7. In ogni scheda sono altresì riportati gli orari di vendita per ogni tipologia di posteggio.
8. Ai fini dell’assegnazione temporanea dei posteggi, l’operatore è considerato assente, e non può
essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale durata, dopo l’orario prefissato per l’inizio delle
vendite.
9. Ciascun posteggio deve essere occupato per la vendita, anche dagli eventuali spuntisti,
rispettando il settore, alimentare o non alimentare, cui è destinato.
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Articolo 13
Esercizio dell’attività di commercio itinerante
1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate
al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e nel rispetto delle norme
igienico sanitarie. In virtù di quanto sancito dall'art. 22 comma 2 L.R. n. 6/2010 a causa
dell'aumento del traffico veicolare e pedonale imputabile alla presenza dei venditori itineranti, ai
fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:
nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
in prossimità di incroci e curve. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il commercio
su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad una distanza di 250
metri.
2. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con
divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
3. Il titolare di un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche svolto su posteggio dato in
concessione non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è
concessionario di posteggio.
4. L’operatore è tenuto ad avere sempre con sé il titolo autorizzatorio e la carta di esercizio.
Articolo 14
Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione e/o concessione
1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio (anche quelli fuori mercato) può
essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno
solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il
termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati al Comune entro dieci giorni dall'inizio del periodo di
sospensione;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della L. n. 104/1992 e
dall'articolo 42 del D.Lgs. n. 151/2001.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo
cumulativo di quindici mesi. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle società di
persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
4. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato (anche quelli fuori mercato) e nella
fiera decadono:
- qualora vengano meno i requisiti per l’esercizio delle attività commerciali (onorabilità e
professionali relativamente al settore merceologico alimentare);
- qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, presentata prima
della scadenza del termine, l'attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data del rilascio
dell'autorizzazione ovvero entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della SCIA;
- qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro
mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove
questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria sopra citati.
5. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia
utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi
i casi di sospensione volontaria sopra citati.
6. Nelle fiere di durata fino a due giorni è obbligatoria la presenza per l’intera manifestazione per
quelle di durata superiore a due giorni è da ritenersi assente l’operatore che utilizzi il posteggio per
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un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione della manifestazione.
7. Se lo spuntista che ha acquisito presenze in una graduatoria non si presenta per un periodo
consecutivo di 5 anni al mercato o alla Fiera in cui ha esercitato, perde il diritto di rimanere in
quella graduatoria.
Articolo 15
Sanzioni
1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si fa
espresso riferimento alla normativa in materia. Tali violazioni saranno eventualmente accertate dalla
Polizia Municipale.
2. Sono considerate violazioni di particolare gravità le infrazioni sotto elencate, a seguito delle quali
l’Amministrazione disporrà a carico del concessionario la sospensione dell’attività per un periodo
da dieci a venti giorni:
a. occupazione di suolo pubblico in eccedenza del 50% rispetto alla superficie in concessione;
b. commercio di animali vivi in difetto di osservanza della vigente normativa di tutela dei
medesimi, rilevata anche per una sola volta;
c. mancato rispetto, nell’occupazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti, della
destinazione merceologica dei medesimi o delle riserve previste per alcuni soggetti (handicap e
imprenditori agricoli), rilevata per due volte in un periodo di dodici mesi dalla Polizia Municipale;
d. mancanza della idoneità sanitaria delle strutture di vendita, rilevata per due volte in un periodo di
dodici mesi, prescindendo da analoghe disposizioni di organi preposti alla vigilanza in materia di
igiene e sanità;
e. abbandono, anche temporaneo, del mezzo, o della struttura utilizzata per l’attività, in sosta sul
posteggio impedendone, di fatto, l’occupazione da parte di altro operatore;
3. Ai fini della rilevazione delle sanzioni sopra indicate, si considerano come eccedenti la superficie
in concessione le porzioni di suolo effettivamente sottratte all’utilizzo pubblico.
Articolo 16
Normativa igienico-sanitaria
1. Per l’esercizio del commercio su area pubblica, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo
esercitato (banco temporaneo, negozio mobile, automarket o costruzione stabile), si intendono
integralmente richiamate le disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle
leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti, particolarmente in materia di vendita e
somministrazione di generi alimentari, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite
aree attrezzate.
2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Nei mercati e nelle Fiere, è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio, o nei posteggi
contigui, in cui sono esposti e/o commercializzati generi destinati all’alimentazione umana.
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Titolo 2
Mercati
Articolo 17
Individuazione dei mercati
1. L'ubicazione del mercato comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la
dimensione e gli orari di attività sono quelli risultanti dalla scheda allegata al presente atto.
Articolo 18
Norme in materia di funzionamento dei mercati
1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività e l’erogazione dei
servizi necessari al suo funzionamento.
2. Il Comune può prevedere forme diverse di gestione anche affidando le attività mercatali ad un
soggetto esterno.
3. Se il mercato ricade in giornata festiva, lo stesso viene regolarmente recuperato il giorno
immediatamente precedente, non festivo, in orario antimeridiano o pomeridiano.
4. Ogni operatore su area pubblica, ditta individuale o società, non può ottenere in concessione, o
acquisire successivamente per compravendita di azienda commerciale, più di due posteggi nello
stesso mercato.
5. Gli eventuali operatori riservisti ai sensi della L. n. 104/1992 e gli imprenditori agricoli non
possono ottenere in concessione più di un posteggio riservato.
6. Gli orari di vendita sono quelli risultanti dalla scheda del mercato allegata.
7. Entro un’ora dalla cessazione della vendita, ogni operatore deve provvedere a lasciare il
posteggio in concessione completamente sgombro da merci, rifiuti e nettezza di qualsiasi genere. La
raccolta dei medesimi deve avvenire nelle attrezzature, nei tempi e con le modalità previste per il
relativo servizio gestito dall’Amministrazione o da altro soggetto incaricato. A chi non ottempera a
tale obbligo viene applicata la sanzione così come prevista dal vigente Regolamento per la gestione
dei rifiuti.
Articolo 19
Rilascio in concessione dei posteggi non riservati
1. Nell’eventualità dell’esistenza di posteggi vacanti, qualora venga ritenuto opportuno procedere
all’assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia le autorizzazioni e concessioni dei posteggi a
seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico. L'avviso deve contenere:
a. elenco dei posteggi da assegnare, con le caratteristiche e la destinazione merceologica di
ciascuno;
b. eventuale elenco dei posteggi riservati;
c. giorno di inizio e termine ultimo per la presentazione delle domande;
d. motivi di esclusione dalla partecipazione;
e. criteri di formulazione delle graduatorie.
Esaminate le domande pervenute al comune con modalità telematica (seguendo le procedure
previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), viene formulata la
graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, nel mercato dov'è ubicato il
posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010;
c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
d. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al
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registro delle imprese;
e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Ai soggetti utilmente collocati nella graduatoria, il Comune rilascia autorizzazione e contestuale
concessione di posteggio per la durata stabilita dalla normativa vigente.
Articolo 20
Rilascio in concessione dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli
1. Nell’ipotesi dell’esistenza in un mercato di posteggi vacanti riservati agli imprenditori agricoli,
qualora venga ritenuto opportuno procedere all’assegnazione dei medesimi, il Comune rilascia la
concessione del posteggio a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi con le modalità indicate
dall’articolo che precede, e conseguentemente viene formata una graduatoria redatta tenendo conto
dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, su posteggi riservati alla
medesima categoria di operatori, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre
all'assegnazione in concessione;
b. maggior anzianità nella qualità di produttore agricolo, quale risulta documentata dall’iscrizione al
registro imprese;
c. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
2. Ogni imprenditore agricolo non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per
compravendita di impresa agricola, più di un posteggio riservato.
Articolo 21
Rilascio in concessione dei posteggi riservati ai portatori di handicap
1. Per i posteggi vacanti del mercato eventualmente riservati ai portatori di handicap, come
certificati ai sensi della L. 104/1992, il Comune rilascia la concessione del posteggio e la relativa
autorizzazione a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi con le modalità indicate al precedente
articolo 19:
a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, su posteggi riservati ai
portatori di handicap, nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione
in concessione;
b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010;
c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
d. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al
registro delle imprese;
e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
2. Ogni operatore riservista non potrà ottenere in concessione, né acquisire successivamente per
compravendita di azienda commerciale, più di un posteggio riservato.
3. Agli operatori di cui al presente articolo è data facoltà di partecipare anche all’assegnazione di
posteggi non riservati nell’ambito del mercato, purché non venga superato il limite complessivo di
due posteggi.
Articolo 22
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti e calcolo delle presenze
1. L’operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul
posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore con la spunta. L’assenza del concessionario non
sarà conteggiata se lo stesso produrrà, entro 10 giorni successivi dalla data dello svolgimento del
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mercato, idonea documentazione comprovante cause di forza maggiore.
2. L’assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti nei mercati è effettuata dal
personale della Polizia Municipale rispettando la destinazione merceologica dei posteggi e
adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze (sempre accertate dalla Polizia
Municipale). A parità di numero di presenze nel mercato, si procederà all'assegnazione in base
all'ordine cronologico di arrivo.
3. L’assegnazione giornaliera dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap ed agli
imprenditori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente ai
soggetti aventi gli stessi requisiti, secondo le modalità di cui al comma precedente e rispettando la
destinazione merceologica del posteggio.
4. Qualora l’operatore che ha ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio rinunci
esplicitamente ad esercitare l’attività di vendita, non sarà riconosciuta alcuna presenza.
5. Nel caso in cui, successivamente alle operazioni di assegnazione dei posteggi vacanti, venga
rilevata la presenza sul posteggio di un soggetto diverso rispetto all’assegnatario, l’esercizio
dell’attività deve considerarsi illegittimo e l’operatore sanzionato ai sensi della normativa vigente.
6. L’assegnazione giornaliera è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature e arredi, o su
cui insistono manufatti stabili di proprietà dell’operatore concessionario oppure
dell’Amministrazione.
Articolo 23
Mercati straordinari
1. Ai mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di quelle ordinariamente previste, sono
autorizzati a partecipare gli operatori che costituiscono l’organico dello stesso giorno della
settimana in cui si svolge il mercato, senza riassegnazione dei posteggi. Quando il mercato
straordinario si svolge nelle giornate domenicali, è autorizzato ad esercitare l’attività di vendita
l’organico dei mercati settimanali esistenti nel territorio di Val Brembilla.
2. E’ possibile lo svolgimento di mercati straordinari o nel giorno 8 dicembre o in una delle due
domeniche precedenti il Natale.
3. Le assenze nei mercati straordinari degli operatori concessionari non sono conteggiate come tali,
ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti, ove ammessi.
4. Il mercato straordinario potrà aver luogo solo se le adesioni degli operatori raggiungano il 40%
dell’organico del mercato ordinario. Nel caso in cui le adesioni siano inferiori al numero dei
posteggi presenti nel mercato si procederà al compattamento degli operatori mediante estrazione a
sorte del posteggio.
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Titolo 3
Posteggi isolati o fuori mercato
Articolo 24
Definizione
1. I posteggi isolati o fuori mercato, qualora istituiti sul territorio comunale, sono individuati in
apposite schede allegate al presente Regolamento, distinti per localizzazione e con indicazione del
periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, destinazione merceologica ed eventuale
specializzazione.
2. Non sono compresi nell’elenco di cui al comma precedente, i chioschi per la vendita di giornali e
riviste né quelli di servizio a impianti per la distribuzione di carburanti su suolo pubblico, in quanto
tali attività sono soggette a programmazione e pianificazione diverse da quella del Commercio su
aree pubbliche.
3. Per quanto attiene agli impianti di distribuzione di carburante, l’eventuale vendita di alcuni
prodotti, accessori (quali ricambi per veicoli, prodotti di manutenzione degli stessi, pile e torce
elettriche, catene da neve, frangisole, mappe e guide turistiche, ecc.) potrà essere autorizzata quale
attività integrativa di quella principale, senza costituire titolo di abilitazione al commercio su area
pubblica in forma itinerante né alla partecipazione a fiere o mercati.
Articolo 25
Assegnazione dei posteggi fuori mercato
1. Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale concessione dei posteggi fuori mercato non
assegnati avviene tramite avviso pubblico. Fra tutti i soggetti che avranno presentato regolare
domanda, in modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del
Comune nella sezione “SUAP”), sarà redatta apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri in
ordine di priorità ovvero:
a. maggior numero di presenze maturate, con la stessa autorizzazione, nel mercato dov'è ubicato il
posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
b. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, L.R. 6/2010;
c. anzianità di iscrizione al registro delle imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
d. anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dall'iscrizione al
registro delle imprese;
e. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, comunque da prevedere in allegata scheda al
presente Regolamento, ma non ancora assegnati, il Comune rilascia l’autorizzazione e la
concessione tramite avviso pubblico. La relativa graduatoria sarà redatta sulla base dei criteri sopra
citati.
Articolo 26
Esercizio dell’attività nei posteggi fuori mercato
1. L’attività di vendita deve essere svolta nel rispetto degli orari indicati nelle relative schede
allegate al presente regolamento. In particolare il posteggio non potrà essere occupato prima di
un’ora e mezzo dall’inizio dell’orario vendita e, entro un’ora dal termine dell’orario di attività, deve
essere lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza.
2. Nei posteggi ove è autorizzato il commercio di generi alimentari, per motivi igienico-sanitari,
tutte le strutture di vendita diverse dai chioschi dovranno essere rimosse al termine dell’attività.
L’inosservanza dell’obbligo di rimozione della struttura di vendita costituisce violazione del
presente Regolamento e come tale sanzionabile, fatti salvi ulteriori misure da parte della competente
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Azienda Sanitaria per quanto concerne gli aspetti di ordine igienico.
Articolo 27
Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti
1. Il concessionario che, entro l’orario prefissato per l’inizio dell’attività di vendita, non sia presente
sul posteggio è considerato assente ed è consentito ad altro operatore su area pubblica l’esercizio
del commercio sul posteggio temporaneamente non occupato. Nell’eventualità che il concessionario
abbia lasciato il mezzo, o la struttura utilizzata per l’attività, in sosta sul posteggio impedendone, di
fatto, l’occupazione da parte di altro operatore, sarà sanzionato per violazione del presente
Regolamento ai sensi art. 14.
2. Per l’occupazione dei posteggi occasionalmente liberi, consentita per il solo orario giornaliero di
svolgimento dell’attività, la Polizia Municipale adotta come criterio di priorità per gli operatori
presenti all’orario prefissato il più alto numero di presenze maturate su quello specifico posteggio.
A parità di anzianità di presenze, procederà in base all'ordine cronologico di arrivo.
3. E’ esclusa la possibilità di occupazione giornaliera dei posteggi ove l’Amministrazione abbia
assentito la realizzazione da parte degli operatori concessionari, di strutture, attrezzature o arredi
che siano legittimamente autorizzati alla permanenza sul suolo pubblico anche in orario in cui non
viene esercitata l’attività di vendita (es. chioschi).
4. I posteggi fuori mercato di nuova istituzione, che dovranno risultare dalle schede allegate al
presente Regolamento, sono utilizzati dall’Amministrazione per collocazioni provvisorie e
temporanee, fino all’espletamento del concorso pubblico per il rilascio in concessione dei posteggi
medesimi. Successivamente alla loro assegnazione, potranno essere occupati giornalmente dagli
spuntisti nei casi di temporanea assenza del concessionario.
Articolo 28
Variazioni nei posteggi fuori mercato
1. Nei posteggi fuori mercato, ubicati in qualsiasi zona del territorio comunale, non è ammessa
variazione del genere merceologico commerciabile rispetto a quello autorizzato (alimentari o non
alimentari) e risultante dalle schede allegate. E’ vietata la collocazione di strutture e/o arredi
permanenti, di qualsiasi tipo, dimensione e/o materiale, sui posteggi fuori mercato assegnati in
concessione, in qualsiasi zona del territorio comunale collocati.
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Titolo 4
Fiere
Articolo 29
Individuazione delle fiere
L'ubicazione del fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la dimensione e gli orari di
attività sono quelli risultanti dalle schede allegate al presente atto.
Articolo 30
Definizione e funzionamento delle fiere
1. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso, sulle aree
pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare
il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
2. La fiera è gestita dal Comune, che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale.
E’ ammesso, tramite deliberazione di Giunta Comunale, l’affidamento dell’organizzazione e la
gestione di parte o dell’intera manifestazione, compresa l’ammissione degli operatori e la verifica
del possesso dei requisiti morali e professionali da parte dei medesimi, a soggetti esterni
all’Amministrazione che dovranno anche provvedere alla cura ed al rispetto di tutti gli adempimenti
di ordine igienico-sanitario e di sicurezza imposti dalla normativa vigente in materia.
Articolo 31
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere
1. Il Comune rilascia la concessione del posteggio nella Fiera sulla base di una graduatoria
formulata a seguito dell'istanza presentata in modalità telematica al comune (seguendo le procedure
previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”). L'istanza deve essere
presentata non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento
fieristico.
2. Il Comune ha facoltà di rilascio di concessione, anche decennale, del posteggio nella Fiera sulla
base di graduatorie formulate tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità ovvero:
a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del
posteggio;
b. maggior numero di presenze maturate nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del
posteggio;
c. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestante dal registro delle imprese;
d. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
I titolari di concessione decennale, annualmente ed entro 90 giorni prima dello svolgimento
dell'evento fieristico, devono confermare la presenza. In presenza di posti liberi, anche chi non è in
possesso di concessione decennale, entro 60 giorni prima dello svolgimento dell'evento fieristico,
può richiedere la concessione di posteggio nella fiera secondo quanto stabilito al primo comma del
presente articolo.
3. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, non saranno rilasciate più di due concessioni di
posteggio per ogni Fiera. Nell’ipotesi di Fiera articolata su più giorni si conferma la possibilità per
ogni concessionario di operare anche come “riservista” in caso di vacanza dei posteggi, fermo
restando che sarà riconosciuta una sola presenza effettiva.
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Articolo 32
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente vacanti o comunque non assegnati
1. Gli operatori concessionari che nel giorno di svolgimento della Fiera non siano presenti sul
posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, sono considerati assenti e la Polizia
Municipale procede all’assegnazione dei posteggi vacanti ai riservisti.
2. Esaurita l’eventuale graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi
sono assegnati tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità ovvero:
a. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del
posteggio;
b. maggior numero di presenze maturate nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del
posteggio;
c. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestante dal registro delle imprese;
d. ordine cronologico di arrivo nella fiera.
3. L’assegnazione dei posteggi eventualmente riservati ai portatori di handicap e ai produttori
agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal Comune ai soggetti aventi gli stessi
requisiti, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Pertanto, i suddetti posteggi non possono
essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.
Articolo 33
Calcolo delle presenze
1. Ai fini del calcolo delle presenze nella Fiera vengono considerate sia le presenze effettive, quelle,
cioè, in cui l’operatore ha svolto attività di vendita che le presenze maturate, quelle, cioè, in cui
l'operatore non ha svolto attività di vendita. Nelle Fiere di durata fino a due giorni, ai fini del
calcolo delle presenze effettive, è obbligatoria la presenza dell’operatore per l’intera
manifestazione, nelle Fiere di durata superiore ai due giorni è da ritenersi presente l’operatore che
utilizzi il posteggio per un periodo di tempo non inferiore a due terzi della durata di ogni singola
edizione della Fiera.
2. Per ogni edizione della Fiera potrà essere riconosciuta ad ogni operatore, sia ditta individuale che
società, soltanto una presenza effettiva.
Articolo 34
Decadenza della concessione di posteggio
1. La concessione di posteggio decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio per un
numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza
ammessi dalla vigente normativa. Ogni ulteriore mancata occupazione del posteggio in concessione
sarà considerata assenza a tutti gli effetti.
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Titolo 5
Autorizzazioni e Concessioni temporanee
Articolo 35
Autorizzazioni e concessioni temporanee di posteggio
1. E’ consentito il rilascio di autorizzazione per il commercio e contestuale concessione temporanea
di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni commerciali organizzate e gestite dalle
Associazioni di categoria dei commercianti o da Enti e Associazioni preposti alla tutela e/o alla
valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive,
all’integrazione culturale e sociale tra operatori comunitari ed extracomunitari, allo sviluppo del
commercio equo e solidale.
2. La partecipazione alle manifestazioni suddette è consentita anche a soggetti non autorizzati al
commercio su area pubblica, ma iscritti al registro delle imprese per l’attività di commercio o
produzione di beni, anche artigianale o agricola.
Articolo 36
Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee
1. La domanda di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea deve essere presentata, in
modalità telematica (seguendo le procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella
sezione “SUAP”), dal soggetto organizzatore al Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della
manifestazione stessa.
2. Con la domanda suddetta deve essere fornita dettagliata informazione in ordine agli scopi e
finalità della manifestazione, dalla quale risulti anche l’eventuale interesse e/o patrocinio
dell’Amministrazione al suo svolgimento, il numero esatto dei partecipanti, la dimensione e il
posizionamento dei posteggi, nonché il pagamento del suolo pubblico occupato ovvero l’esenzione
dello stesso.
3. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei
requisiti morali e professionali, richiesti per l’esercizio dell’attività, da parte degli operatori
ammessi a partecipare, nonché indicare dettagliatamente, per gli operatori alimentaristi, i prodotti
posti in vendita o preparati e i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute
relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi.
4. Deve, inoltre, essere specificatamente garantito il rispetto della vigente normativa in materia
igienico-sanitaria e di sicurezza dell’area utilizzata nonché assicurato il mantenimento della
completa pulizia dell’area in concessione durante e al termine della manifestazione anche,
eventualmente, con l’ausilio – a propria cura e spese – dell’ente gestore del servizio di igiene
urbana.
5. L’Amministrazione provvede al rilascio di un’unica autorizzazione della concessione temporanea
di posteggio al richiedente.
Articolo 37
Autorizzazioni temporanee di commercio nell’ambito di manifestazioni non commerciali
1. Agli organizzatori di manifestazioni a carattere culturale, sportivo o ricreativo, è consentito, per
la miglior riuscita delle manifestazioni stesse, chiedere il rilascio di autorizzazione temporanea di
commercio a favore di soggetti iscritti nel registro delle imprese (commercianti, artigiani,
imprenditori agricoli, ecc.) e individuati dagli organizzatori medesimi almeno 30 giorni prima
dell’inizio della manifestazione stessa.
2. La richiesta suddetta è presentata, in modalità telematica (seguendo le procedure previste
all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”), dal soggetto organizzatore al
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Comune almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa unitamente alla ulteriore
necessaria documentazione, all’ufficio comunale competente che provvederà al rilascio, al soggetto
organizzatore, dell’atto autorizzatorio all’attività di commercio. Deve esser richiesta, inoltre,
all’ufficio comunale competente, la concessione di suolo pubblico per la manifestazione.
3. E’ comunque esclusa la possibilità del rilascio di autorizzazioni temporanee di commercio ove,
per le modalità di vendita, il numero dei partecipanti e la tipologia delle merci offerte, si configuri
una mera attività di vendita, in assenza di una manifestazione, ricorrenza o evento che ne giustifichi
l’esercizio.
4. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei
requisiti morali e professionali, richiesti per l’esercizio dell’attività, da parte degli operatori
ammessi a partecipare, nonché indicare dettagliatamente, per gli operatori alimentaristi, i prodotti
posti in vendita o preparati e i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute
relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi. Deve, inoltre, essere
specificatamente garantito il rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e di
sicurezza dell’area utilizzata nonché assicurato il mantenimento della completa pulizia dell’area in
concessione durante e al termine della manifestazione anche, eventualmente, con l’ausilio - a
propria cura e spese - dell’ente gestore del servizio di igiene urbana.
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Titolo 6
Commercio in forma itinerante
Articolo 38
Titolo abilitativo all’esercizio del commercio in forma itinerante
1. L’attività di commercio in forma itinerante, ai sensi della vigente normativa, deve essere
esercitata previa SCIA e ricevimento della medesima da parte del Comune in cui l’operatore
(persona fisica o giuridica) intende avviare l’attività, e può essere effettuata dalla data di
ricevimento della stessa. La richiesta suddetta è presentata, in modalità telematica (seguendo le
procedure previste all'interno del sito ufficiale del Comune nella sezione “SUAP”),
2. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a. all'esercizio dell'attività di vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si
trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b. all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c. alla partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale.
Articolo 39
Zone vietate al commercio itinerante
1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, in virtù di quanto sancito dall'art. 22
comma 2 L.R. n. 6/2010, a causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale imputabile alla
presenza dei venditori itineranti e al fine di garantire i dovuti margini di sicurezza per la
circolazione, è vietato: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai
portatori di handicap; in prossimità di incroci e curve. Durante lo svolgimento di un mercato o di
una fiera il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino ad
una distanza di 500 metri.
22
Titolo 7
Norme finali
Articolo 40
Variazione dimensionamento e localizzazione dei posteggi
1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e/o complessivo dei posteggi, nei mercati
e nelle fiere, e della loro localizzazione, sempre che disposte per urgenti motivi di interesse
pubblico e per comprovata causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente
Regolamento.
2. Quando, a seguito del trasferimento definitivo di un mercato, di una fiera o di un posteggio
isolato, le condizioni logistiche dell’area di nuovo insediamento lo consentano, è ammesso
l’ampliamento della superficie in concessione. L’ampliamento deve riguardare tutti i posteggi del
mercato o della fiera e, comunque, essere riconosciuto funzionale all’interesse dell’intero
complesso di posteggi.
Articolo 41
Indisponibilità o inagibilità del posteggio
1. Nel caso in cui risulti indisponibile o inagibile un posteggio in concessione nel mercato, anche in
via temporanea, per cause di forza maggiore e/o motivi di interesse pubblico, l’operatore interessato
ha diritto di scelta, in via prioritaria rispetto agli spuntisti presenti, di nuovo posteggio tra quelli
vacanti da usarsi temporaneamente, tenendo conto della distinzione dei settori merceologici,
adottando come criterio di priorità l’anzianità, che risulta dalla data di rilascio della concessione di
posteggio.
2. Qualora non fossero disponibili posteggi vacanti, potranno essere comunque individuati posteggi
nella zona immediatamente adiacente all’area mercatale;
3. L’eventuale rinuncia ad operare non è conteggiata assenza.
Articolo 42
Canone di concessione suolo pubblico
1. Il corrispettivo per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti. Il competente Ufficio dell’Amministrazione può adire ogni azione di
recupero di ordine tributario qualora il pagamento dell’occupazione risultasse in misura inferiore a
quella dovuta o nel caso di omesso pagamento.
Art. 43
Norme di raccordo
Per quanto di competenza si rinvia a quanto previsto dal “Regolamento per l'esercizio dello
spettacolo viaggiante e per la concessione delle aree comunali per l'installazione di spettacoli
viaggianti e circensi”, dal “Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le
manifestazioni costituenti pubblico spettacolo” e dal “Regolamento per l'organizzazione e il
funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo” del
Comune di Val Brembilla.
23
Art. 44
Rinvio ad altre norme
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari
vigenti in materia.
Art. 45
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la
relativa delibera d’approvazione.
24
Scheda 1
MERCATO SETTIMANALE
a)
Svolgimento del mercato: annuale
Cadenza: settimanale
Giornata di svolgimento: lunedì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00
b)
Ubicazione: Via Don Pietro Rizzi, Via IV Novembre, Piazza del Sagrato
c)
Superficie totale: mq. 1.460
d)
Superficie complessiva dei posteggi: mq. 910
e)
Totale posteggi: n. 24 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche per il settore alimentare/non alimentare e n. 1 riservato
ai produttori agricoli;
f)
Caratteristiche del mercato: sono riportate nella planimetria allegata denominata
“Mercato Settimanale” nella quale sono indicati:
– ubicazione del mercato, delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie
complessiva;
– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei
posteggi;
g)
Orari di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 13.00. L'ordine d'ingresso dei titolari di
posteggio deve avvenire in modo tale da recare il minor disagio possibile alla
circolazione stradale e agli stessi operatori. Gli operatori che intendono partecipare
all’assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono essere presenti
nell’area mercatale entro le ore 7.45, pena l’esclusione dalle operazioni di spunta e
dall’assegnazione delle presenze.
L’accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio
dell’orario di vendita. Entro un'ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno
essere lasciate sgombre da mezzi e nettezza.
I titolari di posteggio, sino alle ore 7.45, sono tenuti ad allestire il proprio banco vendita
in modo tale da non impedire l'accesso a coloro che si presentano presso l'area
mercatale in qualità di spuntisti.
L’area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene
interdetta, con apposita ordinanza, emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione
veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, per il giorno e per gli orari
necessari per lo svolgimento del mercato. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi
degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il
mercato o per i loro spostamenti.
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Scheda 2
FIERA DI SANT'ANTONIO
a)
Svolgimento della fiera: due giorni all'anno in occasione del festeggiamento, ai fini
civilistici, dei patroni del Comune di Val Brembilla, in coincidenza con la festività di
Sant'Antonio (13 giugno); lo svolgimento della fiera viene spostato ai giorni di
sabato e domenica immediatamente successivi.
Cadenza: annuale.
Giornate di svolgimento: sabato dalle ore 13.00 alle ore 24.00 - domenica dalle ore 8.00
alle ore 24.00.
b)
Ubicazione: Via Marconi, Via Don Pietro Rizzi, parcheggio posto sul retro del
palazzo municipale, Piazza del Sagrato, Via IV Novembre, Via Roma, Via Libertà, Via
Case Fuori, Via Donizzetti, nuova area mercato, Piazza Santa Eurosia, centro sportivo
di Laxolo.
c)
Bancarelle di Sant'Antonio: in Via Libertà, Via Don Pietro Rizzi e in parte di Via IV
Novembre, come da Tavola 2 allegata denominata “Area destinata alle bancarelle”, max n.
100 posteggi per il settore alimentare/non alimentare. Gli spazi all'interno dei quali
saranno collocati i banchi di vendita avranno dimensioni compatibili con l'area e saranno
messi a disposizione dell'Amministrazione comunale (nella Tavola 1 allegata, denominata
“Ingresso fiera”, viene indicato il varco d'ingresso alla fiera).
Orari di vendita: dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica. Gli operatori che intendono
partecipare all’assegnazione dei posteggi eventualmente vacanti (spuntisti) devono
essere presenti nell’area mercatale entro le ore 7.15, pena l’esclusione dalle operazioni
di spunta e dall’assegnazione delle presenze (nella Tavola 1 allegata, denominata
“Ingresso Fiera”, sono individuati i parcheggi provvisori per gli spuntisti). L’accesso alle
aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell’inizio dell’orario di vendita.
Entro 1 ora dal termine dell’orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombre
da mezzi e nettezza.
d)
Area espositiva destinata alla promozione delle attività presenti sul territorio: nel
parcheggio posto sul retro del palazzo municipale e in parte di Via IV Novembre, come
da Tavola 3 allegata, denominata “Aree destinate agli stand - Pro Loco (area espositiva Pro Loco Val Brembilla)”, viene allestita un'area con gli spazi espositivi degli artigiani,
dei commercianti, dei produttori di prodotti tipici e degli hobbisti (si rimanda a quanto
previsto nel Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le
manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla).
e)
Area espositiva destinata all'esposizione di animali tipici: nel parcheggio superiore posto
sul retro del palazzo municipale, come da Tavola 3 allegata, denominata “Aree destinate
agli stand - Pro Loco (area espositiva - Pro Loco Val Brembilla)”, viene allestita un'area
per l'esposizione di animali tipici della fattoria (si rimanda a quanto previsto nel
Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le manifestazioni
costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla).
f)
Area giochi: in località laghetto “Pescatori”, presso il parco pubblico “Donizzetti”, in
Via Case Fuori, in Piazza Santa Eurosia e presso il centro sportivo di Laxolo, come da
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Tavola 3 allegata, denominata “Aree destinate agli stand - Pro Loco (area giochi - Pro Loco
Val Brembilla)”, sono previste diverse attività quali pesca nel laghetto, prove di canoa,
tiro con l'arco, carrucola con discesa sul laghetto, discesa gommoni (si rimanda a
quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le
manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla).
g)
Lungo le vie del paese: sono previste diverse attività e attrazioni (si rimanda a quanto
previsto nel regolamento comunale per la disciplina delle autorizzazioni per le sagre e le
manifestazioni costituenti pubblico spettacolo del Comune di Val Brembilla).
h)
Area destinata agli spettacoli viaggianti: presso la nuova area mercato e nel parco
pubblico di Via Don Pietro Rizzi è prevista, come da Tavola 4 allegata, denominata “Area
spettacoli viaggianti”, l'istallazione di giostre e giochi (si rimanda a quanto previsto nel
Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante e per la concessione delle aree
comunali per l'installazione di spettacoli viaggianti e circensi del Comune di Val Brembilla).
i)
Viabilità: nelle giornate di svolgimento della fiera si prevede, come da Tavola 5 allegata,
denominata “Viabilità alternativa”, una modifica alla viabilità ordinaria con la chiusura
di un tratto della S.P. n. 24 e di un tratto di Via Capodato.
l)
Centro operativo Comunale (COC): nelle giornate di svolgimento della fiera, in relazione
al massiccio afflusso di pubblico, viene attivata la squadra di Protezione Civile
Comunale con l'istituzione, presso la sede del Municipio, come da Tavola 5 allegata
denominata “Viabilità alternativa”, del Centro operativo Comunale (COC).
m)
Caratteristiche della fiera: sono riportate nelle planimetrie allegate nelle quali sono
indicati l'ubicazione della fiera, la delimitazione delle diverse aree di pertinenza e la
superficie complessiva.
L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente Regolamento, viene
interdetta, con apposita ordinanza emanata ai sensi del vigente C.d.S., alla circolazione
veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, per i giorni e per gli orari
necessari per il suo svolgimento. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli
operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o
per i loro spostamenti.
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