Prese di posizione del settore assicurativo, aprile 2016

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Prese di posizione del settore assicurativo, aprile 2016
osizioni
N. 1/2016 | 15 aprile 2016
Prese di
posizione del settore assicurativo
Situazione del settore assicurativo | 2
Revisione della legge
d‘assicurazione | 5
sul
contratto
Riforma «previdenza per la vecchiaia» | 7
Assicurazione malattia | 10
Revisione LAINF | 12
SST / Richieste in materia di capitale | 15
Legislazione in materia di sorveglianza | 17
Assicurazione obbligatoria | 18
Assicurazione contro i terremoti | 21
Legge sui servizi finanziari | 23
Politica monetaria | 25
Apertura del mercato | 27
Foreign Account Tax Compliance Act | 29
Scambio automatico di informazioni | 30
Tassa di bollo | 31
Imposta preventiva | 34
Politica della piazza finanziaria | 36
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
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Politica della formazione | 38
Prese di posizione del settore assicurativo
Situazione del settore assicurativo2
„
Situazione del settore assicurativo
Senza le assicurazioni nella nostra società moderna non funzionerebbe più niente. Gli
assicuratori si assumono i rischi dei privati e delle aziende e coprono i danni, di cui
quest’ultimi non possono o non vogliono farsi carico personalmente. Di conseguenza,
l’assicurazione possiede un’enorme importanza economica, perché mette delle risorse a disposizione
degli assicurati e permette l’innovazione e lo sviluppo dell’economia e della società. Da oltre 150 anni
il settore assicurativo svizzero è sinonimo di sicurezza, fiducia e affidabilità. La crescita solida e la
stabilità delle aziende durante la crisi finanziaria ed economica dimostrano che gli assicuratori sono
sulla via del successo e ben posizionati. Il settore assicurativo è uno dei rami economici più grandi e
produttivi del Paese. Crea oltre il 4 percento del valore aggiunto dell’intera economia svizzera e oltre il
40 percento di quello della piazza finanziaria elvetica. Inoltre, gli assicuratori svizzeri sono
importanti datori di lavoro e contribuenti. Fanno parte dei maggiori investitori in Svizzera e
all’estero.
Gli assicuratori crescono costantemente
“
Il settore assicurativo svizzero è sinonimo di fiducia, sicurezza e affidabilità. La crescita costante e solida del volume d’affari e la stabile situazione
economica degli scorsi anni, in particolare anche durante la crisi finanziaria
ed economica, dimostrano che gli assicuratori sono sulla via del successo e
ben posizionati con i loro modelli operativi. L’orientamento coerente verso
un costante miglioramento dell’attività operativa e una severa gestione dei
rischi si sono dimostrati efficaci.
Dati essenziali 2014
–– Volume stabile dei premi nell’assicurazione danni
–– (volume dei premi +0,05% rispetto all’anno precedente)
–– Crescita ininterrotta e moderata nella previdenza professionale (+1,4%)
–– Calo nelle assicurazioni vita individuali (-4,5%)
–– Forte crescita nella riassicurazione (volume dei premi +6,3%)
–– Numero nella media di grandi eventi dannosi e catastrofi naturali in Svizzera e all’estero
–– Buoni risultati operativi
Fonti: ASA, Finma
Le assicurazioni offrono sicurezza
personale ed economica
La sicurezza è un fattore decisivo per il benessere e il comportamento delle persone. Conseguentemente alta è quindi l’esigenza dei privati e delle
aziende di cedere i rischi agli assicuratori e di essere coperti contro costi o
perdite straordinarie in caso di sinistro. Anche una buona copertura assicurativa è uno dei fattori decisivi per la propensione alle spese e al consumo
dei privati.
Cifre salienti 20
–– 20 milioni di contratti assicurativi attivi
–– -6,6 milioni di assicurati rispettivamente di polizze nell’assicurazione vita
–– 1244 miliardi di franchi di somme e rendite assicurate nell’assicurazione
vita
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
Fonti: ASA, Finma
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Situazione del settore assicurativo3
Assicurazioni - Motore economico
Le assicurazioni contribuiscono
sensibilmente al funzionamento
dell’economia
L’assicurazione è un elemento centrale per il funzionamento dell’economia:
tramite la garanzia esterna dei suoi rischi operativi o aziendali, le aziende
possono liberare capitale per lo sviluppo delle loro attività creando così un
maggiore valore aggiunto. Questo tipo di «raccolta di capitale» è diverso
dal credito bancario, perché non mette soltanto a disposizione mezzi, ma
copre anche rischi operazionali.
Cifre salienti 2014
–– 44 miliardi di franchi per pagamenti di sinistri
–– 25 miliardi di franchi di valore aggiunto lordo (oltre il 4% di tutto il valore
aggiunto della Svizzera)
–– 4,5 miliardi di franchi di imposte (effetto fiscale diretto e indiretto; senza
imposta sul valore aggiunto, imposte preventive e tasse di bollo)
Fonti: Finma, Ufficio federale di statistica, BAKBASEL
Assicurazioni - Importanti investitori
Gli assicuratori mettono a disposizione
dell’economia i capitali
Per garantire i loro contratti e i loro obblighi, gli assicuratori hanno bisogno
di un altissimo capitale per le riserve per sinistri, che viene costituito dal
capitale proprio, dai pagamenti dei premi e dagli utili sul capitale. Parallelamente, questo denaro viene messo sul circuito economico, ad esempio
tramite investimenti in titoli e immobili o la concessione di prestiti ipotecari. Il capitale investito crea valore aggiunto di vario genere: come capitale proprio per le aziende, quali immobili per il commercio, l’industria, i
fornitori di prestazioni e i privati o ancora come spazi abitativi per single e
famiglie.
Cifre salienti 2014
–– 560 miliardi di franchi d’investimenti di capitale degli assicuratori
Fonte: Finma
Assicurazioni - Importanti datori di lavoro
Gli assicuratori contano sugli esperti
Gli assicuratori riconoscono, valutano e analizzano i rischi in relazione alla
probabilità, alla frequenza e alla portata di eventuali sinistri. Inoltre, aiutano gli assicurati a gestire i sinistri. Per fare ciò sono necessarie competenze
e conoscenze. Pochi altri settori uniscono così tante professioni sotto un
unico tetto come il ramo assicurativo. Il sapere e il lavoro di questi esperti
aiutano la società e l’economia a riconoscere le opportunità e i pericoli.
Cifre salienti 2015
–– 47 500 collaboratori in Svizzera
–– 66 000 collaboratori all’estero
–– 25,1 miliardi di franchi di costi per l’esercizio dell’assicurazione e per le
imposte (compresi i costi del personale)*
–– 1900 apprendisti
Fonti: SVV, *Finma (2014)
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Situazione del settore assicurativo4
Il settore assicurativo svizzero sostiene il consolidato sistema di formazione duale ed è presente a tutti i livelli formativi: dal settore universitario alle
scuole universitarie professionali, dalla formazione professionale superiore a quella di base. L’offerta formativa degli assicuratori si contraddistingue
per un’elevata permeabilità dei percorsi di formazione e per un massimo riferimento pratico. Attualmente gli assicuratori stanno formando circa 1900
apprendisti.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Alex Schönenberger
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
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Revisione della legge sul contratto d‘assicurazione5
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Revisione della legge sul contratto d’assicurazione
La legge sul contratto d’assicurazione (LCA) è d’importanza capitale per gli assicuratori perché disciplina la relazione contrattuale tra il cliente e la società di assicurazione. Il Consiglio federale voleva sottoporre a una profonda revisione questa legge più che centenaria per
ampliare la tutela dei consumatori. Il Parlamento ha rifiutato questo progetto e ha deciso di procedere
solo a qualche miglioramento puntuale. Gli assicuratori sostengono questo approccio, perché l’attuale legge si è dimostrata efficace, mentre il disegno di legge del Consiglio federale
presenta evidenti lacune: estende in modo esagerato la tutela dei consumatori trascurando
gli effetti negativi delle nuove disposizioni.
“
La LCA disciplina i diritti e i doveri dei
partner contrattuali
La legge sul contratto d’assicurazione (LCA) è d’importanza capitale per
gli assicuratori. Essa disciplina la relazione contrattuale tra il cliente e
l’assicuratore stabilendo i diritti e i doveri delle due parti. Il Consiglio federale voleva sottoporre a una profonda revisione questa legge più che centenaria per ampliare la tutela dei consumatori. A settembre 2011 ha approvato il suo disegno di legge.
l disegno di legge non raggiunge gli
obiettivi
Con questo disegno di legge, il Consiglio federale non ha raggiunto il suo
obiettivo di offrire le stesse opportunità a clienti e assicuratori. Ha invece
esteso in modo esagerato la tutela dei consumatori trascurando gli effetti negativi, in particolare i costi, delle nuove disposizioni. Di principio,
l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni ASA è a favore della revisione della
legge, ma respinge il progetto del Consiglio federale, che presenta gravi
lacune:
–– Moltiplicava le disposizioni obbligatorie.
–– Portava a una regolamentazione eccessiva. Esempio: la presa a carico
obbligatoria dei costi da parte degli assicuratori e la nazionalizzazione
dell’Ufficio dell’Ombudsman privato.
–– Non riprendeva la revisione parziale del 2006/2007.
–– Favoriva la frode assicurativa.
–– Causava costi elevati.
Il disegno di legge presenta chiare lacune
Il Parlamento auspica una revisione snella
Il progetto è stato respinto dal Consiglio nazionale nella sessione invernale 2012 e dal Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2013. Per
entrambe le Camere la revisione totale proposta dal Consiglio federale è
eccessiva. Il Consiglio federale è stato quindi incaricato di presentare una
revisione parziale di alcuni punti selezionati (vedi riquadro finale).
Chance di una legge sul contratto
d’assicurazione equilibrata
L’ASA ha accolto con soddisfazione la decisione di rinvio del Parlamento.
Aveva sempre sottolineato che il progetto presentava diverse importanti
lacune, che portavano a un peggioramento rispetto al diritto in vigore. Il
nuovo progetto dovrebbe permettere di effettuare in modo mirato cambiamenti moderni, laddove necessari.
Il dossier è ora nelle mani del Dipartimento federale delle finanze (DFF).
A fine 2014 un gruppo di lavoro del DFF composto da rappresentanti della
Confederazione, dei consumatori e dell’ASA nonché da esperti ha iniziato
i lavori per una procedura di consultazione. La procedura di consultazione
dovrebbe avere luogo nel 2016.
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Revisione della legge sul contratto d‘assicurazione6
Le direttive del Parlamento
La (nuova) revisione parziale della LCA si deve limitare alle modifiche necessarie sulla base del diritto esistente. Tale revisione deve comprendere o
tenere conto dei seguenti aspetti.
1. L‘attuale LCA va mantenuta e migliorata in modo puntuale. In particolare,
non vanno toccate le disposizioni che si sono rivelate efficaci e quelle già
modificate nell‘ambito della revisione parziale 2006/2007.
2. L‘attuale LCA va modificata solo laddove necessario (anche in considerazione delle conseguenze finanziarie). Esempi:
–– adeguato diritto di revoca (vedi art. 7 progetto)
–– regolamentazione legale della copertura provvisoria (vedi art. 23 progetto)
–– ammissione dell’assicurazione con effetto retroattivo (vedi art. 24
progetto)
–– eliminazione della finzione giuridica in materia di accettazione a sfavore del cliente (art. 12 LCA)
–– adeguata proroga dei termini di prescrizione
–– diritto di disdetta ordinario (vedi art. 52 progetto; impedimento di «patti
leonini».)
Facendo ciò vanno evitati interventi inutili sulla libertà contrattuale.
3. Limitazione adeguata del campo di protezione: vedi grandi rischi secondo
il progetto come passo in questo senso.
4. Vanno utilizzati termini generalmente riconosciuti, non soggetti a interpretazioni (LCA come complemento al CO; unità dell‘ordinamento giuridico).
5. Occorre considerare le transazioni elettroniche.
I destinatari della legge (assicurati e società d‘assicurazione, risp. i rappresentanti dei loro interessi) devono essere coinvolti in modo adeguato
nell‘elaborazione della revisione parziale.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Franziska Streich
(e-mail: [email protected]).
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Riforma «previdenza per la vecchiaia»7
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Riforma «previdenza per la vecchiaia»
«La previdenza per la vecchiaia si appresta ad affrontare grandi sfide: l‘aspettativa di vita
cresce, il ricambio generazionale manca e i rendimenti degli investimenti diminuiscono.
Risulta quindi obbligatoria e urgente un‘ampia riforma per stabilizzare la previdenza per
la vecchiaia. Essa dovrà però mantenere il livello di prestazioni e l‘importanza del 1° e 2° pilastro. La
riforma va focalizzata su misure prioritarie. Vanno invece evitate le misure che non contribuiscono al
raggiungimento dell‘obiettivo della riforma e/o che mettono in pericolo la riforma stessa.
Ciò vale in particolare per le proposte riguardanti l‘assicurazione vita collettiva, la cui applicazione avrebbe gravi conseguenze per le piccole e medie imprese (PMI) affiliate a istituti
collettivi.»
“
La previdenza per la vecchiaia di fronte a
grandi sfide
I sistemi di previdenze per la vecchiaia dei Paesi industrializzati si apprestano ad affrontare grandi sfide. Il fatto che il numero di pensionati in
rapporto alle persone attive aumenti rapidamente grava sui sistemi basati
sulla ripartizione come l‘AVS. Al tempo stesso, la crescente aspettativa di
vita e i bassi rendimenti degli investimenti mettono alla prova i sistemi finanziati tramite il sistema di capitalizzazione come la previdenza professionale. Non viene nemmeno preservato il concetto svizzero del 3° pilastro,
sebbene venga spesso e a ragione considerato esemplare.
Il processo di riforma procede
rapidamente
Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla riforma «previdenza per la vecchiaia 2020». La Commissione della sicurezza
sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha iniziato a gennaio 2015 l‘esame preliminare terminandolo ad agosto 2015. Il Consiglio
degli Stati ha trattato il tema a settembre 2015 in occasione della sessione autunnale delle camere federali. A gennaio 2016 la CSSS-N ha iniziato
l‘esame preliminare della riforma.
L‘ASA sostiene la «previdenza per la
vecchiaia 2020»
In considerazione delle sfide citate inizialmente, l‘ASA sostiene l‘idea
complessiva della riforma «previdenza per la vecchiaia 2020». Appoggia inoltre l‘obiettivo di stabilizzazione della previdenza per la vecchiaia mantenendo il livello di prestazioni e l‘importanza del 1° e 2° pilastro. Per contro,
l‘ASA rifiuta l‘iniziativa popolare «AVSplus: per un‘AVS più forte» inoltrata
dall‘Unione sindacale svizzera (USS) il 17 dicembre 2013, visto che essa
richiede, non tenendo conto delle difficili prospettive finanziarie dell‘AVS,
un aumento di tutte le rendite AVS del 10 percento e quindi uno smantellamento generale del 1° pilastro.
Focus sulle misure prioritarie
La riforma della previdenza per la vecchiaia va orientata coerentemente
sull‘obiettivo di stabilizzazione della previdenza per la vecchiaia mantenendo il livello di prestazioni e l‘importanza del 1° e 2° pilastro. Per fare
questo le misure principali sono:
–– età di pensionamento di riferimento di 65 anni per donne e uomini
nell‘AVS e nella LPP
–– flessibilizzazione dell‘età di pensionamento tra 62 e 70 anni nell‘AVS e
nella LPP
–– aumento dell‘imposta sul valore aggiunto a favore dell‘AVS a condizione
che sia assolutamente necessario
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Prese di posizione del settore assicurativo
Riforma «previdenza per la vecchiaia»8
–– introduzione di un meccanismo d‘intervento per l‘AVS
–– diminuzione dell‘aliquota minima di conversione della LPP al 6,0 percento in combinazione con misure di compensazione, misure per la generazione transitoria e l‘introduzione di un importo di garanzia dell‘aliquota
di conversione.
La diminuzione dell‘aliquota di
conversione è necessaria
La diminuzione dell‘aliquota di conversione è il passo più importante
per stabilizzare la previdenza professionale. La ridistribuzione (dai lavoratori ai pensionati) estranea al sistema causata dal tasso di conversione
troppo alto deve essere ridotta e resa più trasparente con l‘introduzione
dell‘importo di garanzia dell‘aliquota di conversione.
Rinuncia a proposte non mirate
Per non peggiorare le chance del pacchetto della riforma, l‘ASA rinuncia
appositamente a richieste (oggettivamente giustificate, ma attualmente
poco realistiche dal punto di vista politico) come l‘aumento a più di 65 anni
dell‘età di riferimento o a un tasso di conversione inferiore al 6,0 percento.
Per migliorare le possibilità della riforma, le proposte che non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e/o che mettono in pericolo la riforma
vanno trattate in un secondo momento in progetti separati o tralasciate del
tutto. Ciò vale in particolare per i seguenti elementi:
–– ristrutturazione nelle rendite per vedove e per orfani dell‘AVS
–– contributi dei lavoratori indipendenti all‘AVS
–– separazione dell‘AVS dai bilanci della Confederazione
–– proposte di ampliamento
–– proposte riguardanti l‘assicurazione vita collettiva
Non mettere in pericolo l‘assicurazione
vita collettiva
Le disposizioni attualmente in vigore per l‘assicurazione vita collettiva si
sono dimostrate efficaci. Il sistema bilanciato con cura permette agli assicuratori vita di adempiere al loro compito peculiare: garantire la compensazione dei rischi e il funzionamento della società fondata sulla solidarietà.
Le proposte di riforma riguardanti
–– la determinazione dei premi di rischio secondo principi collettivi
–– le eccedenze di risparmio, di rischio e di costi separate
–– l‘aumento del tasso minimo
–– la limitazione dei premi di rischio al 200 percento dei danni attesi
non contribuiscono al raggiungimento dell‘obiettivo della riforma. Anzi,
mettono in pericolo le soluzioni di garanzia degli assicuratori privati e quindi la libertà di scelta, nonché la sicurezza delle rendite per le PMI e i loro
collaboratori. Vanno quindi contro gli interessi delle PMI, degli assicurati e
dell‘economia svizzera.
L‘assicurazione vita collettiva offre alle
PMI una sicurezza su misura
Gli assicuratori vita affiliati all‘Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
sono partner affidabili che offrono l‘assicurazione completa a oltre 160‘000
aziende con oltre un milione di collaboratori, nonché l‘assicurazione rischi
a oltre 50 000 aziende con circa 600 000 collaboratori. In particolare le piccole e medie imprese (PMI) devono poter contare sulle garanzie degli assicuratori perché non posso-no assumersi personalmente i rischi derivanti
dalla previdenza professionale. Gli assicuratori sono in concorrenza tra di
loro e con altri istituti di previdenza. La concorrenza funziona e si riflette
negli utili sul capitale, nei premi di rischio, nelle eccedenze, ecc.
L‘assicurazione vita collettiva, e quindi in particolare il modello di assicurazione completa, può funzionare soltanto se le compagnie assicurative coprono le perdite con il capitale proprio, che mettono a disposizione
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Riforma «previdenza per la vecchiaia»9
per questo scopo. Ciò presuppone che gli utili realizzati negli anni positivi
siano sufficienti per ripagare in modo adeguato il capitale proprio e per
aumentarlo in modo che le perdite degli anni negativi possano essere compensate in tempi ragionevoli. In caso di un peggioramento delle condizioni
quadro questa premessa non sarebbe più data, tanto più che l‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) ha inasprito notevolmente
le richieste per quanto riguarda la costituzione e il mantenimento del capitale di solvibilità.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Adrian Gröbli
(e-mail: [email protected]).
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
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Assicurazione malattia10
Assicurazione malattia
In Svizzera i costi della salute crescono anno dopo anno. Per combattere questa tendenza,
il Consiglio federale ha lanciato la strategia di politica sanitaria «Sanità2020», grazie alla
quale intende con diverse misure ridurre fino al 20 percento i costi della salute, assicurare
l‘accesso al sistema sanitario, nonché aumentare la trasparenza e la controllabilità di quest‘ultimo.
Non è chiaro se le misure proposte possano davvero ridurre i costi. Sicuramente portano
a una limitazione della concorrenza e a costi amministrativi più elevati per gli assicuratori
malattia.
“
I costi della salute aumentano del 4
percento ogni anno
Dall‘introduzione della legge federale sull‘assicurazione malattie (LAMal)
nel 1996, i costi della salute aumentano ogni anno in media attorno al 4
percento. Come principali fattori di costo vengono citati, oltre al progresso
medico e allo sviluppo demografico, anche gli elevati costi amministrativi
degli assicuratori malattia.
Per un ordinamento del mercato e della
concorrenza liberale e nel rispetto dei
principi sociali
L‘ASA si impegna per un ordinamento del mercato e della concorrenza liberale e nel rispetto dei principi sociali. Ciò implica un rafforzamento dei principi dell‘assicurazione, una promozione della concorrenza per quanto riguarda prezzo e qualità, nonché la tutela della libertà delle aziende. Dal punto
di vista degli assicuratori malattia la semplificazione dell‘assicurazione
malattia e la previdenza integrata sono temi importanti.
Rendere il sistema sanitario a prova
di futuro grazie al rafforzamento degli
elementi del diritto sulla concorrenza
Con la strategia sanitaria 2020 il Consiglio federale vuole proteggere i punti
forti dell‘attuale sistema e al tempo stesso equipaggiarsi per le sfide del
futuro. Per gli assicuratori malattia le misure sono incentrate sull‘aumento
della controllabilità e della trasparenza. L‘ASA è a favore di un sistema sanitario trasparente, ma rifiuta una limitazione degli elementi del diritto sulla
consulenza nell‘assicurazione malattia. Appoggia quindi anche un rafforzamento della concorrenza tra i fornitori di prestazione.
Sono necessari stimoli
all‘autoresponsabilità
L‘ASA vuole incrementare gli stimoli all‘autoresponsabilità, in modo da
influenzare lo sviluppo dei costi. Ciò comporta una varietà di diversi modelli assicurativi. Nell‘ambito di «Sanità2020» il Consiglio federale vuole
limitare l‘offerta di modelli assicurativi e il numero dei premi disponibili.
In questo modo si andrebbe a indebolire un elemento di mercato liberale
nell‘assicurazione malattia sociale, mentre rimane da chiarire se queste
misure siano efficaci nella riduzione dei costi.
Sono richieste proporzionalità e
lungimiranza nell‘attuazione della LVAMal
La legge sulla vigilanza sull‘assicurazione malattie (LVAMal) e la compensazione più precisa dei rischi permettono di applicare l‘equità in materia di
finanziamento. Nell‘attuazione della LVAMal l‘ASA richiede proporzionalità
e lungimiranza. Una sorveglianza funzionante e di qualità è importante;
vanno tuttavia evitati interventi sproporzionati nella libertà delle aziende.
Le autorità dovrebbero tenere conto di questi principi, oltre ai requisiti di
protezione dei dati, nelle richieste per la fornitura dei dati.
L‘ASA è a favore della proposta al Consiglio federale di preparare una panoramica con proposte di riforma concrete come alternative all‘attuale
gestione delle ammissioni. Vanno analizzate e valutate diverse varianti
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Assicurazione malattia11
Gestione delle cure ambulatoriali
liberali e orientate alla concorrenza, nonché proposte per l‘allentamento
dell‘obbligo di stipulazione o per la differenziazione dei valori del punto
tariffario.
L‘ASA respinge le casse malati uniche
cantonali
Dopo che anche la votazione popolare del 28 settembre 2014 sulla cassa
malati unica è stata chiaramente rifiutata con una percentuale pari al 61,8
percento, i fautori si stanno adoperando per avvicinarsi al loro obiettivo
tramite le casse malati uniche cantonali nei cantoni a favore. L‘ASA si dichiara contro le casse malati cantonali uniche perché in questo modo si
verrebbe a creare un trattamento discriminatorio della popolazione, il molteplice ruolo dei cantoni verrebbe rafforzato ancora di più e non verrebbe
rispettato il volere del popolo svizzero.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Ann-Karin Wicki
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
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Revisione della legge federale sull‘assicurazione contro gli infortuni12
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Revisione LAINF
Nel 2011 anche il Consiglio degli Stati ha deciso di incaricare il Consiglio federale di riesaminare il progetto di revisione sulla legge federale sull‘assicurazione contro gli infortuni
(LAINF) chiedendogli di limitarsi allo stretto necessario. In seguito, il Dipartimento federale
dell‘interno (DFI) e l‘Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) non si sono occupati personalmente
della rielaborazione del progetto di revisione della legge federale sull‘assicurazione contro gli infortuni
(LAINF), ma hanno delegato i lavori a un gruppo di partner sociali e di assicuratori. A fine 2012, in occasione del secondo incontro di questo gruppo di partner sociali, è stato deciso di concentrarsi sulla revisione tecnica della LAINF in seguito ai grandi lavori pluriennali e alla situazione politica. Quale punto
cardine sono state prese le seguenti decisioni: nessun spostamento del portafoglio dagli assicuratori
privati LAINF alla Suva; nessuna autorizzazione alla SUVA per l‘esercitazione dell‘assicurazione complementare LAINF; autorizzazione alla SUVA per le attività accessorie richieste; ancoraggio
delle condizioni quadro per tariffe dei premi liberalizzate secondo le proposte dell‘ASA;
accordo per una regolamentazione dei sovraindennizzi.
“
Partecipazione attiva dell‘ASA a una
proposta sostenibile di compromesso
Insieme ad altri partner, l‘ASA ha elaborato un‘ampia proposta di compromesso, che è stata approvata da tutte le organizzazioni coinvolte (partner
sociali, associazioni mantello, ASA). Per la relativa richiesta all‘UFSP è stato
formato un team redazionale, composto da un rappresentante dell‘Unione
degli imprenditori, uno dei sindacati, uno della Suva e uno dell‘ASA. A metà
novembre 2013 la richiesta dei partner sociali è stata inoltrata all‘UFSP. Per
la SUVA e l‘ASA è stato possibile sostenere la richiesta perché sin dall‘inizio
entrambe le organizzazioni hanno potuto partecipare alla discussione di
queste importanti questioni. Con questo sostegno, entrambe le organizzazioni segnalano inoltre che anche loro sono disposte, nell‘interesse di
un processo legislativo veloce e affidabile, a distanziarsi da una serie di
rivendicazioni iniziali.
Mirare a soluzioni comuni: commissione
paritetica LAINF
Parte della soluzione di compromesso era anche l‘intenzione dell‘ASA e
della Suva di costituire o riattivare una Commissione paritetica composta da tre rappresentanti di ciascuna parte e da un membro indipendente.
Questo è già successo. Thomas Gächter, professore di diritto all‘Università
di Zurigo, è presidente di questo organo. In casi controversi riguardanti il
suo settore di competenza, la Commissione deve cercare soluzioni consensuali. Attualmente in primo piano figura la limitazione in relazione ad aziende che offrono temporaneamente forza lavoro. Questo organo deve però
anche essere una piattaforma per lo scambio di informazioni e per la collaborazione in caso di modifiche di legge o di ordinanze, a condizione che
si tratti di disposizioni che riguardano entrambe le parti. La Commissione
si è già riunita tre volte. Per quanto riguarda le aziende che offrono lavoratori temporanei la Suva è dell‘opinione che non appena una ditta fornisca personale, quest‘ultima debba essere assicurata presso la Suva. A oggi
sembra che a metà 2016 sarà possibile presentare una relativa proposta di
soluzione da swissstaffing e dalla Seco.
Il Consiglio federale avvia la conferenza
consultiva
Tenendo conto dei partner sociali e degli assicuratori, il Consiglio federale
ha effettuato le modifiche necessarie e pubblicato un messaggio aggiuntivo il 6 giugno 2014. La LAINF, entrata in vigore nel 1984, si è rilevata efficace
secondo il Consiglio federale. Il finanziamento è garantito. Tuttavia, con la
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Revisione della legge federale sull‘assicurazione contro gli infortuni13
revisione intende tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 30
anni (ad esempio liberalizzazione delle tariffe dei premi al 1° gennaio 2007)
ed eliminare singoli punti deboli. Il 18 giugno 2014 si è svolta la conferenza
consultiva con il Consigliere federale Alain Berset. Il 2 luglio 2014 l‘ASA,
coinvolgendo gli organi interessati, ha inoltrato all‘UFSP entro i termini una
presa di posizione scritta.
Il Consiglio federale approva il progetto
da sottoporre al Parlamento
Il 19 settembre 2014 il Consiglio federale ha licenziato il nuovo progetto
da sottoporre al Parlamento. Un‘analisi ha mostrato che il grande impegno
dell‘ASA è stato ripagato e che le questioni importanti per l‘ASA sono state
riprese nel messaggio. Il 14 novembre 2014 la Commissione della sicurezza
sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha invitato anche
l‘ASA a un incontro. In tale occasione l‘ASA ha sottolineato di appoggiare la presa di posizione comune dei partner sociali e di sostenere il messaggio aggiuntivo approvato dal Consiglio federale, nella speranza che il
Parlamento possa concludere tale tema velocemente a sua soddisfazione.
Importanti disposizioni nel messaggio aggiuntivo:
–– Ancoraggio alla legge di un fondo per garantire le rendite future.
–– Ancoraggio alla legge di limiti per evento per rischi di guerre e di catastrofi. Per la copertura di sinistri che superano tali limiti, gli assicuratori
devono costituire un fondo di compensazione, che verrebbe alimentato
grazie a uno speciale supplemento di premio in caso di evento di grandi
proporzioni.
–– A giusta ragione, il Consiglio federale ha ora disciplinato nella LAINF
l‘assicurazione infortuni per le persone disoccupate.
–– Particolarmente importanti sono anche le disposizioni dell‘articolo 66
LAINF. Per quanto riguarda la suddivisione del mercato, l‘ASA e la Suva si
sono accordate di mantenere l‘attuale situazione. In relazione ad alcuni
settori meno commerciali (ottici, bijouterie e gioiellerie, negozi di sport,
negozi di radio e televisori, nonché negozi di decorazione d‘interni) sono
state effettuate delle precisazioni in accordo (vedi anche le precisazioni
della commissione paritetica al punto 5).
–– Risulta inoltre importante la norma relativa al sovraindennizzo nell‘età
di pensionamento, secondo cui, dopo il raggiungimento dell‘età di pensionamento ordinario, le rendite versate a vita dovrebbero essere decurtate affinché le persone infortunate non siano avvantaggiate rispetto a
chi non ha subito un infortunio. È importante che eventuali decurtazioni
della rendita LAINF non vengano compensate da prestazioni LAINF più
elevate.
–– Il Consiglio federale ha anche eliminato i punti deboli; ad esempio
l‘inizio dell‘assicurazione è stato ridefinito: ora sono assicurate anche le
persone in possesso di un contratto di lavoro, ma che non hanno ancora
iniziato l‘attività.
La Commissione della sicurezza sociale
e della sanità del Consiglio nazionale
(CSSS-N) approva il compromesso
Dal 2008 al 2010 la revisione della legge sull‘assicurazione contro gli infortuni è stata molto controversa. Risulta quindi ancora più positivo il fatto
che la CSSS-N abbia sostenuto il compromesso. Tuttavia, la Commissione
incaricata dell‘esame preliminare ha richiesto, diversamente dal progetto
del Consiglio federale, che i datori di lavoro e gli assicuratori possano concordare un prolungamento del tempo di attesa a 30 giorni nell‘assicurazione
contro gli infortuni professionali, a condizione che non venga a crearsi uno
svantaggio per l‘assicurato. In occasione della sessione estiva, nel Consiglio nazionale tutte le parti hanno deciso l‘entrata in materia.
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Revisione della legge federale sull‘assicurazione contro gli infortuni14
La Commissione del Consiglio degli Stati
incaricata dell‘esame preliminare ha
rifiutato il prolungamento del tempo di
attesa
Nella deliberazione di dettaglio la CSSS-S ha richiesto all‘unanimità di revocare il cambiamento completamente materiale deciso dal Consiglio nazionale. La CSSS-S ha rifiutato il prolungamento volontario del tempo di attesa
a 30 giorni nell‘assicurazione contro gli infortuni professionali. Come argomento ha indicato in particolare gli elevati costi amministrativi. Per contro,
ha proposto una disposizione transitoria per la garanzia di quei mezzi che
gli assicuratori privati hanno già versato finora per le indennità di rincaro.
Infine, la Commissione ha richiesto che la Suva sia libera di scegliere in che
modo vuole sciogliere le riserve eccessive (soppressione dell‘art. 90 cpv. 5
LAINF). Per l’ASA era importante poter sancire nella legge una disposizione
transitoria per la garanzia di quei mezzi che gli assicuratori infortuni privati
hanno già versato finora per l‘indennità di rincaro. La Commissione ha approvato tale disposizione (fondo).
Il 4 giugno 2015 il Consiglio nazionale ha deciso l‘entrata in materia. Seguendo la raccomandazione della sua Commissione incaricata dell‘esame
preliminare, ha approvato il prolungamento volontario del tempo di attesa
di 30 giorni nell‘assicurazione contro gli infortuni. Nella sua sessione dell‘8
settembre 2015 il Consiglio degli Stati ha invece rifiutato questo prolungamento, analogamente alla sua Commissione incaricata dell‘esame preliminare. Ha inoltre accettato la disposizione transitoria.
Già il 10 settembre 2015 il Consiglio nazionale si è occupato dell‘eliminazione
non pianificata delle divergenze in relazione alla LAINF. Le differenze rispetto al Consiglio degli Stati (contro un aumento volontario del periodo di
carenza nell‘assicurazione contro gli infortuni e la disposizione transitoria
riguardante il fondo) sono state appianate (approvate) senza discussioni.
L‘ASA è soddisfatta del risultato
L‘ASA è molto soddisfatta del risultato visto che tutte le questioni rilevanti
per lei sono state inserite nella revisione della legge. In occasione della votazione finale del 25 settembre 2015, entrambe le Camere hanno approvato
all‘unanimità il disegno di legge modificato.
Ora si tratta di ricavare il meglio per l‘ASA dalla revisione dell‘ordinanza
sull‘assicurazione contro gli infortuni (OAINF). I relativi lavori sono in pieno svolgimento. Il 2 novembre 2015 l‘ASA ha inoltrato all‘UFSP i suoi input per le modifiche/gli adeguamenti nell‘OAINF. A fine marzo/inizio aprile 2016 verrà aperta la regolare consultazione. La revisione della legge e
dell‘ordinanza entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2017.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Iris Schultheiss
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Positionen der Versicherungswirtschaft
Test svizzero di solvibilità / Richieste in materia di capitale15
„
Test svizzero di solvibilità/Richieste in materia
di capitale
Cinque anni dopo l‘entrata in vigore della nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori
(LSA) e della nuova ordinanza sulla sorveglianza (OS), il 1° gennaio 2011 è stato introdotto definitivamente il Test svizzero di solvibilità (SST). L‘ASA ha contribuito allo sviluppo
di questo importante strumento ed è totalmente a favore di una sorveglianza basata sul rischio. Per
quanto riguarda la forma dell‘SST ci sono tuttavia ancora chiare divergenze d‘opinione tra l‘Autorità
federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) e gli assicuratori privati. Le richieste in materia di
capitale nell‘SST sono, in particolare per gli assicuratori malattia, sensibilmente più elevate rispetto
al nuovo regolamento per la solvibilità II dell‘UE (introdotto il 1° gennaio 2016 con periodo transitorio
fino al 2032). Queste richieste in materia di capitale più elevate per l‘SST portano a distorsioni della
concorrenza (i gruppi svizzeri con filiali nell‘UE sono svantaggiati rispetto alla concorrenza
degli Stati UE) e a conseguenze economiche (le prestazioni di garanzia e le garanzie contro
i rischi non possono più essere rilasciate in modo economico).
“
Equivalenza regolamentazione SST in
Svizzera e Solvency II in UE/Diverse
richieste in materia di capitale
Nell‘autunno 2015 l‘UE ha riconosciuto l‘equivalenza della regolamentazione SST e Solvency II. In pratica però l‘SST e Solvency II non sono identici
quando si tratta dell‘importo riguardante le richieste in materia di capitale.
Con l‘SST gli assicuratori svizzeri, in particolare gli assicuratori vita, devono avere 1,5-2 volte più capitale rispetto agli assicuratori UE nell‘ambito di
Solvency II.
Conseguenze economiche
Le richieste maggiori e disuguali in materia di capitale fanno sì che, in particolare per gli assicuratori vita, le prestazioni di garanzia e le garanzie contro
i rischi non possano più essere rilasciate in modo economico e che quindi
non possano essere offerte o possano essere offerte in modo sempre più
limitato. E questo con ripercussioni per i clienti. Infatti, i rischi da assicurare rimangono ai clienti o alle istituzioni statali. Ciò è totalmente in contrapposizione con gli obiettivi sociali della previdenza professionale e privata.
La Finma vuole esaminare le modifiche
La Finma ha comunicato di volere esaminare l‘allineamento delle richieste
in materia di capitale in Svizzera con l‘UE. Si occupa quindi di una questione da molto tempo sollevata dal settore assicurativo: nell‘ambito delle
leggi attuali, la Finma deve sfruttare il suo margine di manovra tecnico e
rivedere il suo comportamento finora molto restrittivo.
L‘ASA ha individuato sette punti chiave, ai quali il settore desidera che si
effettuino delle modifiche. Resta da vedere se gli adeguamenti nell‘ambito
dell‘attuale spazio di manovra della Finma sono sufficienti o se sono necessarie modifiche alle disposizioni legali, soprattutto all‘OS.
–– Curva dei rendimenti. Il concetto di estrapolazione della curva dei rendimenti nel settore insolvente (quindi a partire da circa 10-15 anni) in un
tasso d‘interesse a lungo termine deve essere inserito nella legislazione.
–– Scenari. La valutazione degli scenari di rischio deve essere, come
nell‘UE, solo un requisito qualitativo. La loro attuale aggregazione può
portare a doppi pagamenti nelle richieste in materia di capitale.
–– Importo minimo. Dal punto di vista economico, l‘importo minimo fa parte degli obblighi assicurativi e deve quindi, come in Solvency II, essere
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15 aprile 2016
Positionen der Versicherungswirtschaft
Test svizzero di solvibilità / Richieste in materia di capitale16
––
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dedotto dal capitale sopportante il rischio e non venire sommato al capitale previsto.
Livello di sicurezza. Con la misura di rischio Expected Shortfall e un livello di confidenza del 99%, nell‘SST il livello di sicurezza è più elevato
rispetto a quello di Solvency II con la misura di rischio Value-at-risk e il
livello di confidenza del 99,5%. Il livello di sicurezza dell‘SST deve essere adeguato a quello di Solvency II
Valutazione dei rischi legati al mercato e ai crediti. Bisogna tenere conto
della diversificazione tra rischi legati al mercato e ai crediti.
Considerazione del modello commerciale. Bisogna tenere in considerazione gli obiettivi costituzionali a lungo termine della previdenza per la
vecchiaia in Svizzera e le disposizioni del Consiglio federale. Il secondo
e il terzi pilastro non possono essere considerati modelli basati sui contributi a breve termine.
Imposte. L‘SST deve essere calcolato sulla base delle imposte, visto che
ciò corrisponde a una prospettiva economica.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Marc Chuard
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Legislazione in materia di sorveglianza17
„
Legislazione in materia di sorveglianza
La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e l‘ordinanza sulla sorveglianza (OS)
devono essere sottoposte a revisione, per svariati motivi: il Test svizzero di solvibilità è
sproporzionatamente severo, i nuovi monopoli nel settore assicurativo o la
crescita degli attuali monopoli vanno evitati e anche l‘attuazione della futura assicurazione
contro i terremoti necessita di modifiche.
Data della revisione LSA non ancora
stabilita
“
La revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e
dell‘ordinanza sulla sorveglianza (OS) figura da molto tempo sulla lista
delle priorità dell‘Associazione Svizzera d‘Assicurazione ASA, che è già intervenuta più volte presso il Dipartimento federale delle finanze (DFF). Purtroppo però non sono stati fatti passi verso la revisione. Non sono ancora
note le intenzioni del nuovo capo di dipartimento Ueli Maurer, né la data
d‘inizio prevista per la revisione della LSA.
L‘OS è stata sottoposta a revisione parziale il 1° luglio 2015. Tale revisione
parziale ha permesso di colmare le lacune che aveva osservato l‘Autorità
europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nell‘ambito del processo di equivalenza. Purtroppo in tale revisione
non sono state prese in considerazione altre importanti questioni del settore assicurativo svizzero.
Gli svantaggi concorrenziali continuano a
crescere
Visto che l‘introduzione del progetto europeo Solvency II ha avuto luogo
con grande ritardo e con un generoso periodo transitorio, cresce lo svantaggio concorrenziale del settore assicurativo svizzero rispetto alla concorrenza europea, soprattutto nelle richieste in materia di capitale. Sono quindi
inevitabili adeguamenti del Test svizzero di solvibilità.
Risulta però anche necessaria una revisione della LSA, al fine di abbattere
le distorsioni della concorrenza tra gli assicuratori statali che beneficiano
di un monopolio e l‘assicurazione privata in seguito alla decisione del Tribunale federale sull‘assicurazione stabili del Canton Glarona. Anche altre
questioni nel settore dei danni della natura necessitano di imminenti adeguamenti nella legislazione.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Marc Chuard
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Assicurazione obbligatoria18
„
Assicurazione obbligatoria
Storicamente la proliferazione incontrollata delle assicurazioni obbligatorie con intenzioni
e obiettivi poco chiari è soprattutto una questione cantonale. Le richieste e le direttive dei
cantoni mettono gli assicuratori di fronte a compiti onerosi e in parte non realistici. Inoltre,
nel 2014 tramite una mozione è stata richiesta l‘introduzione di un‘ampia legge quadro per le assicurazioni obbligatorie a livello federale. Indipendentemente da ciò l‘ASA, già prima di questa mozione,
ha preparato la sua strategia per il settore delle assicurazioni obbligatorie. L‘ASA respinge una legislazione quadro speciale per le assicurazioni obbligatorie, è però a favore di tali leggi nel settore della
responsabilità civile, dove sono utili. Al fine di poter quantificare il grado di utilità di questi obblighi,
l‘ASA ha sviluppato uno schema di valutazione dei rischi. Questo strumento permette di definire nuove
assicurazioni obbligatorie secondo principi omogenei. L‘ASA si impegna affinché l‘assicurazione di
responsabilità civile sia obbligatoria esclusivamente a livello federale e collabora attivamente nel processo legislativo, attualmente nella revisione della legge sul contatto
d‘assicurazione (LCA).
“
Situazione confusa
L‘ASA constata da molto tempo una crescente intensificazione della regolamentazione nel settore dell‘assicurazione obbligatoria di responsabilità
civile. Attualmente in Svizzera oltre ai 100 obblighi cantonali, esistono più
di 40 obblighi riguardanti l‘assicurazione di responsabilità civile a livello
federale. Ciò non indica un sistema normativo trasparente e unitario. In seguito alle diverse richieste cantonali, gli assicuratori sono costretti a sviluppare prodotti diversi causando un maggior onere amministrativo. Tale
amministrazione non soltanto diventa sempre più cara, ma arriva anche ai
suoi limiti ed è fonte di errore. Questa intensificazione della regolamentazione non contribuisce né a migliorare la protezione di terzi, né ad aumentare
la sensibilizzazione dell‘opinione pubblica sui pericoli reali.
L‘obbligo d‘assicurarsi non è una misura
preventiva
Spesso un obbligo d‘assicurarsi acquisisce popolarità in seguito a un
evento di forte impatto emozionale. Se un bambino viene ferito gravemente o ucciso da un cane, l‘opinione pubblica richiede immediatamente
un‘assicurazione di responsabilità civile per i proprietari di cani. Si crede
così non soltanto di proteggere la vittima, ma anche di evitare altri eventi del genere. L‘obbligo d‘assicurarsi non è però una misura preventiva.
Un‘assicurazione obbligatoria non permette di prevenire alcun sinistro.
L‘efficacia di una tale assicurazione subentra solo dopo che un danno si è
verificato. La richiesta di un‘assicurazione obbligatoria deve quindi basarsi
su reali bisogni economici e non essere dettata dall‘emozione.
Assicurazioni obbligatorie laddove utili
Già durante la procedura di consultazione relativa alla revisione totale della
LCA, l‘ASA si è pronunciata a favore delle assicurazioni obbligatorie laddove sono utili. Ha sviluppato una posizione che permette al legislatore di
regolamentare le assicurazioni obbligatorie basandosi su principi analitici
e non soggettivi (v. riquadro in basso). Le assicurazioni obbligatorie cantonali non sono soltanto indesiderate, ma sono anche senza fondamento. Se
un rischio giustifica un‘assicurazione obbligatoria, la conseguenza logica
è una disposizione a livello federale. Ciò che è pericoloso in un cantone
lo è anche in un altro. I pericoli non si fermano ai confini cantonali. Le assicurazioni obbligatorie cantonali creano solo insicurezza giuridica tra la
popolazione; è ad esempio il caso delle diverse norme applicate ai padroni
Le assicurazioni obbligatorie cantonali
creano disparità legali
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Assicurazione obbligatoria19
di cani. Tali differenze contribuiscono nel peggiore dei casi a sottoestimare
i rischi perché vengono valutati diversamente a seconda del cantone. Inoltre, rendono più difficile lo sviluppo di un mercato omogeneo e possono
causare una distorsione della concorrenza.
La mozione «Responsabilità civile
obbligatoria. Disciplinamento uniforme e
adeguamenti» non si è rivelata efficace/
Le richieste verso un‘assicurazione
obbligatoria devono aumentare con il
grado di pericolosità
Le richieste verso l’assicurazione
obbligatoria devono aumentare con il
grado di pericolosità.
Nel 2014 il Parlamento ha respinto la mozione 14.3043 «Responsabilità civile obbligatoria. Disciplinamento uniforme e adeguamenti», che perseguiva gli stessi obiettivi della strategia dell‘ASA, ma con modalità differenti.
Tale mozione mirava a incaricare il Consiglio federale a introdurre per le
assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile un livello di protezione
uniforme per le persone lese sul modello della legge federale sulla circolazione stradale, nonché di esaminare la possibilità di una responsabilità civile privata limitata alle lesioni corporali. La mozione e la strategia
dell‘ASA sulle assicurazioni obbligatorie si differenziano sensibilmente per
quanto riguarda il metodo di applicazione. Secondo la mozione tutte le attività private dovevano essere assicurate in modo omogeneo e obbligatorio.
L‘ASA ha un altro approccio, basato sul rischio: solo ciò che è pericoloso
in generale e può arrecare danno a un gran numero di persone deve sottostare all‘obbligo assicurativo. Non tutte le attività che si svolgono privatamente hanno lo stesso grado di pericolosità; come esempio basta pensare
all‘eclatante diversità di rischio per terzi tra uno sportivo amatoriale e un
cacciatore della domenica. L‘ASA è dell‘opinione che le richieste relative al
contenuto dell‘assicurazione obbligatoria debbano aumentare con il grado
di pericolosità. Rischi elevati giustificano restrizioni più severe.
Il Consiglio federale voleva sollevare di nuovo il tema della regolamentazione delle assicurazioni obbligatorie nell‘ambito della revisione della LCA.
L‘ASA ha consegnato al dipartimento competente una proposta costruttiva
per una regolamentazione quadro nella LCA. C‘è da sperare che questo contributo porti a una norma di base adeguata (le assicurazioni obbligatorie
sono di competenza della Confederazione) e che il contenuto delle assicurazioni obbligatorie venga stabilito di caso in caso secondo la valutazione
del pericolo ai sensi dello schema di valutazione proposto (v. riquadro).
Posizione dell‘ASA sulle assicurazioni obbligatorie
L‘ASA ha sviluppato un piano per l‘emanazione di nuove assicurazioni obbligatorie. Tale piano si basa su tre pilastri: una visione, uno schema di valutazione per i pericoli e l‘uso di strumenti attuariali (catalogo degli strumenti), in
funzione dell‘esposizione al rischio.
Visione
–– L‘ASA è a favore delle assicurazioni obbligatorie laddove sono utili.
–– Le assicurazioni obbligatorie vanno disciplinate secondo principi omogenei
ed esclusivamente a livello federale.
–– L‘ASA partecipa attivamente al processo legislativo.
Schema di valutazione
Lo schema di valutazione serve per l‘analisi e la ponderazione dei rischi. Lo
schema di valutazione «Assicurazioni obbligatorie» si basa su diversi criteri,
tra cui figurano la possibilità di esporsi a un rischio, il numero di possibili
persone lese e il potenziale di danno. Esso permette al legislatore di classificare i criteri che potrebbero giustificare un‘assicurazione obbligatoria. Se
Continua sulla prossima pagina.
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Assicurazione obbligatoria20
si raggiunge un valore limite da definire, il rischio è considerato «degno di
essere soggetto a un‘assicurazione obbligatoria».
Catalogo degli strumenti
I rischi che raggiungono un valore limite possono però essere diversamente
elevati. Perciò il terzo elemento, il catalogo degli strumenti, sostiene il legislatore a definire correttamente il contenuto delle assicurazioni obbligatorie in
funzione di principi attuariali. A seconda dell‘importanza del rischio il semplice obbligo di stipulare un‘assicurazione può essere sufficiente. Generalmente
la determinazione di una somma minima d‘assicurazione si giustifica; in caso
di rischi importanti con un diritto di credito diretto della persona lesa contro
l‘assicuratore a determinate condizioni. In caso di rischi particolarmente
elevati, può essere giustificato perfino un diritto di credito diretto con altre
condizioni.
Il piano permette al legislatore di effettuare una chiara valutazione di ogni
singolo rischio e una classificazione adeguata in funzione della sua escalation. Ciò migliora la trasparenza e la sicurezza giuridica dei consumatori.
L‘ASA ha così creato uno strumento standard utile sia per il legislatore, sia per
l‘assicurazione.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Hubert Bär
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Assicurazione contro i terremoti21
„
Assicurazione contro i terremoti
In Svizzera i terremoti sono rari ma, a causa della densità degli insediamenti e dell‘elevata
concentrazione di beni materiali, rappresentano il pericolo naturale con il maggior potenziale di distruzione. Con la mozione del Consigliere agli Stati Jean-René Fournier inoltrata
al Consiglio federale viene richiesta un‘assicurazione obbligatoria e capillare contro i terremoti. Essa
potrebbe permettere di trovare una soluzione per l‘ultimo pericolo naturale non ancora assicurato.
Nella consultazione non vi è stata però alcuna unanimità a favore dell‘assicurazione contro i terremoti.
Il Consiglio federale ha quindi consigliato al Parlamento di stralciare la mozione Fournier. L‘ASA si rammarica di questa decisione, in quanto così i proprietari di case continuano a non disporre
di una copertura efficace contro i terremoti. Nel frattempo sono stati inoltrati altri due interventi parlamentari allo scopo di creare un‘assicurazione obbligatoria contro i terremoti.
La Svizzera presenta un elevato rischio
sismico
“
La Svizzera dispone di un sistema assicurativo unico al mondo per la tutela
contro le conseguenze finanziarie degli eventi naturali. Quasi tutti i rischi
nel nostro Paese sono assicurati tramite le assicurazioni stabili cantonali o
gli assicuratori privati.
Soltanto contro le conseguenze finanziarie dei terremoti non esiste una
copertura assicurativa obbligatoria. Questo pericolo non deve essere sottovalutato: sebbene la Svizzera presenti un rischio sismico medio, in quasi
tutte le parti del Paese potrebbe verificarsi un terremoto in grado di provocare enormi danni a causa della densità degli insediamenti e dell‘elevata
concentrazione di beni materiali. Già oggi la maggior parte degli assicuratori offre assicurazioni contro il terremoto. Le assicurazioni stabili cantonali
mettono a disposizione, su base volontaria, un importo massimo di due
miliardi di franchi.
Volontà politica e solidarietà per una
copertura ottimale
Il settore pubblico, l‘assicurazione privata e gli assicuratori stabili cantonali hanno esaminato la possibilità di un‘assicurazione capillare contro i
terremoti nell‘ambito di un progetto comune. È ora disponibile una soluzione che assicura il finanziamento della ricostruzione degli edifici dopo un
sisma. Essa si basa sulla solidarietà tra i tre partner e i proprietari di immobili. Questa suddivisione dei ruoli permette una copertura assicurativa
estremamente economica e quindi sostenibile per tutti.
Dopo i tragici terremoti in Giappone e in Nuova Zelanda, il Consigliere agli Stati Jean-René Fournier ha inoltrato nel 2011 una mozione per
un‘assicurazione obbligatoria contro i terremoti. La proposta elaborata è
stata sottoposta per una presa di posizione agli assicuratori cantonali e ad
altre organizzazioni vicine nell‘ambito di un‘ampia consultazione.
Una grande maggioranza si è espressa chiaramente a favore di
un‘assicurazione obbligatoria contro i terremoti. È richiesta una soluzione
a livello federale: i Cantoni amplierebbero così la loro legislazione affinché le assicurazioni stabili cantonali possano aggiungere il rischio sismico.
L‘assicurazione privata stabilirebbe l‘assicurazione contro i terremoti come
il 10° rischio dei danni della natura nell‘ordinanza sulla sorveglianza (OS).
Questa soluzione corrisponde all‘assicurazione contri i danni della natura,
prodotto unico al mondo e esistente con successo in Svizzera da decenni.
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Assicurazione contro i terremoti22
Ripartizione del lavoro in caso di
catastrofe
La gestione di un terremoto richiede la collaborazione (definita precedentemente) e la ripartizione dei compiti tra privati, aziende e settore pubblico.
Quest‘ultimo deve potere concentrare le sue forze in termini finanziari e
di personale sull‘intervento e il ripristino dell‘infrastruttura, mentre i privati e le aziende, insieme alle società di assicurazione private e di diritto
pubblico, devono prendere in mano il ripristino dei propri danni. Anche se
il settore pubblico volesse finanziare una parte dei danni subiti da privati
e aziende, tale intervento non sarebbe realizzabile nella pratica. Soltanto
il settore assicurativo dispone delle infrastrutture tecniche e del personale
necessario per la valutazione dei danni e il versamento delle indennità.
È necessaria la volontà politica di tutte le
persone coinvolte
Per l‘introduzione di un‘assicurazione obbligatoria contro i terremoti è necessaria la volontà politica di tutte le parti coinvolte. Attualmente tale intento non sembra affermarsi in tutti i settori. Così non è garantito l‘ultimo
tassello mancante per un‘ampia copertura contro i danni della natura in
Svizzera. L‘ASA si rammarica di questa situazione.
FNel settore assicurativo il federalismo si
è rivelato efficace
In seguito alla decisione del Consiglio federale, nel Consiglio nazionale
sono stati inoltrati due nuovi interventi. Il primo è stato rifiutato. Esso richiedeva l‘introduzione di un‘assicurazione obbligatoria contro i terremoti
tramite una modica della Costituzione federale. Nel secondo si domanda
che le ipoteche bancarie vengano assicurate obbligatoriamente contro i
sismi. L‘ASA ritiene che il principio federalista si sia consolidato da molto
tempo nel settore assicurativo e che si sia rivelato estremamente efficace.
Questo approccio è ben ancorato nella popolazione e dovrebbe fungere da
base anche per l‘assicurazione contro i rischi sismici.
Sicurezza per le banche
Un‘assicurazione obbligatoria contro i terremoti ridurrebbe la notevole esposizione dei portafogli ipotecari delle banche, perché attualmente gli immobili
sono assicurati contro tutti i danni naturali, tranne i terremoti. Colmando
questa lacuna diminuirebbe l‘esposizione al rischio.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Martin Wüthrich
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Legge sui servizi finanziari23
„
Legge sui servizi finanziari
Non è necessario un coinvolgimento del settore assicurativo nella legge sui servizi finanziari/legge sugli istituti finanziari. Nella sua forma attuale il diritto assicurativo
offre un‘elevata tutela dei consumatori visto che comprende, da un lato, disposizioni
nell‘ambito della concezione dei prodotti e della distribuzione e, dall‘altro, regolamentazioni relative
alla solvibilità degli assicuratori. La legge sui servizi finanziari (LSF) mira a migliorare l‘accesso
ai mercati stranieri, in particolare a quello dell‘UE. Questo non concerne però gli assicuratori poiché la vendita transfrontaliera di assicurazioni è possibile solo in un ambito molto
limitato.
“
Messaggio concernente la legge sui
servizi finanziari/legge sugli istituti
finanziari
I principali avvenimenti che hanno portato al progetto di riforma sono il
fallimento di Lehman Brothers e la frode di Bernard Madoff. Il fallimento di
Lehman Brothers ha causato grandi perdite a numerosi investitori svizzeri. I clienti assicurativi svizzeri, invece, non sono mai stati colpiti. A marzo
2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare le basi legali per migliorare la tutela dei consumatori
in relazione alla vendita di prodotti finanziari. Da giugno a ottobre 2014 il
Consiglio federale ha effettuato la procedura di consultazione. Il 4 novembre 2015 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la legge
sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin). Purtroppo la richiesta primaria dell‘ASA (nessun coinvolgimento nella LSF) non ha
trovato spazio nel messaggio.
Non è necessario un coinvolgimento del
settore assicurato nella LSF/LIFin
Non è necessario un coinvolgimento del settore assicurativo nella legge
sui servizi finanziari che riguarda il mercato finanziario. Per le assicurazioni c‘è bisogno di un approccio settoriale. Eventuali modifiche necessarie
nell‘ambito della tutela dei consumatori vanno effettuate sistematicamente nel quadro della legislazione speciale già esistente (LSA, OS, LCA). Il
messaggio è stato concepito per il settore bancario e si basa sulla direttiva
europea «Markets in Financial Instruments Directive», in breve Mifid. Non
è adatto al settore assicurativo (i contratti assicurativi non sono mandati).
Sia Mifid I (emanazione nel 2004), sia Mifid II (emanazione il 15 maggio
2014) sono pensati per il settore bancario. Le assicurazioni ne sono escluse.
Il settore assicurativo è già fortemente
disciplinato/La LSF non migliora l‘accesso
al mercato
DIl settore assicurativo è già severamente regolamentato tramite leggi speciali (la legge sulla sorveglianza degli assicurati con la relativa ordinanza
sulla sorveglianza e la legge sul contratto di assicurazione). A queste disposizioni legali si aggiungono numerose circolari dell‘Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). Le leggi e le circolari offrono un‘elevata
tutela dei consumatori visto che comprendono, da un lato, disposizioni
nell‘ambito della concezione dei prodotti (ad esempio per le assicurazioni
vita) e della vendita e, dall‘altro, regolamentazioni relative alla solvibilità
degli assicuratori. I sostenitori della legge sui servizi finanziari affermano
che la nuova legge migliori l‘accesso dei fornitori svizzeri di servizi finanziari ai mercati esteri, in particolare quello europeo. Ciò non vale però per gli
assicuratori elvetici: essi non possono svolgere le loro attività sul mercato
internazionale perché il diritto riguardante la sorveglianza del settore assicurativo consente operazioni transfrontaliere solo in casi ben particolari.
Infatti, in Svizzera la stipulazione di contratti oltre il confine è permessa
La LSF non migliora l‘accesso al mercato
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Legge sui servizi finanziari24
solo se l‘assicuratore non sottostà alla sorveglianza o se, in seguito a un
accordo internazionale, è in vigore la libera prestazione di servizio con i
Paesi in questione. Attualmente un tale accordo esiste solo tra la Svizzera e
il Principato del Liechtenstein.
Sistema di certificazione della formazione
«Cicero»
Il 5 gennaio 2015 è entrato in funzione come previsto il registro settoriale
Cicero. Cicero significa «Certified Insurance Competence» ed è la dichiarazione del ramo a favore di una qualità nella consulenza e di un apprendimento continuo. Con Cicero il settore assicurativo va volontariamente oltre
la legislazione: solo gli intermediari assicurativi con una qualifica professionale di base definita vengono inseriti nel registro settoriale. Chi si registra
si impegna a seguire regolarmente formazioni continue nell‘interesse dei
clienti. Cicero diventa quindi il marchio per una consulenza competente. Il
registro pubblico accessibile al sito www.cicero.ch permette di sapere chi
è già registrato come intermediario assicurativo. In questo modo il settore assicurativo mostra l‘importanza che attribuisce alla tutela dei consumatori. Mira inoltre a una consulenza competente e segnala chiaramente
che intende disciplinare la sua categoria professionale sotto la propria
responsabilità. Grazie al suo impegno attivo, il settore assicurativo svizzero è ben equipaggiato per rispondere alle richieste politiche riguardanti
la formazione e il perfezionamento degli intermediari assicurati (qualifica
di base, perfezionamento regolare, obbligo di essere iscritto nel registro).
Nell‘interesse della tutela dei consumatori e di una soluzione chiara e uniforme, l‘ASA si impegna a favore di una regolamentazione legale nella LSA
e LCA.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Franziska Streich
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Politica monetaria25
„
Politica monetaria
L‘abolizione del corso minimo dell‘euro e il calo dei tassi d‘interesse da parte della Banca
nazionale svizzera hanno profondamente modificato le condizioni quadro dell‘economia
elvetica. Il settore assicurativo si dimostra estremamente solido anche in questa situazione. In generale, gli assicuratori hanno assicurato in parte o totalmente i rischi legati alle valute estere
e le quote azionarie dei loro portafogli sono contenute. I tassi d‘interesse costantemente bassi e a
volte perfino negativi rappresentano la sfida maggiore. Tuttavia, le prestazioni e le promesse degli
assicuratori verso i clienti non sono minacciate in alcun modo. Anzi, proprio ora si nota
quanto siano preziose le garanzie offerte dagli assicuratori privati, ad esempio nella previdenza professionale.
“
La Banca nazionale svizzera abbassa
nuovamente i tassi
Il 15 gennaio 2015 la Banca nazionale svizzera (BNS) ha abolito il corso
minimo di 1,20 franchi per un euro. Contemporaneamente ha abbassato di
0,5 punti percentuali i tassi d‘interesse sugli averi in conti giro, fissandoli
a meno 0,75 percento. Inoltre, ha nuovamente adattato verso il basso e in
zona negativa il margine di fluttuazione del Libor a tre mesi, portandolo a
un intervallo compreso tra meno 1,25 e meno 0,25 percento (precedentemente meno 0,75 e più 0,25 percento). Di conseguenze, il franco svizzero si
è fortemente rafforzato.
La decisione della BNS non mette in
pericolo le prestazioni e i valori assicurati
La decisione della BNS non mette in pericolo le prestazioni e i valori assicurati. Una tale situazione sottolinea quanto sia cruciale per i clienti il
ruolo delle garanzie uniche nel modello di assicurazione completa della
previdenza professionale, ma anche nell‘assicurazione vita individuale. I
rendimenti dei prodotti di assicurazione vita esistenti continueranno però
a rimanere a livelli bassi.
La situazione risulterà invece molto più difficile per i nuovi contratti
nell‘assicurazione vita, i cosiddetti nuovi affari: attualmente le persone che
sottoscrivono nuove assicurazione vita possono attendersi, nel migliore
dei casi, solo un interesse marginale sul loro capitale.
Il settore assicurativo privato svizzero è
economicamente sano
Le aziende del settore assicurativo privato svizzero sono economicamente
sane. Dispongono di riserve a sufficienza per far fronte alle loro prestazioni
contrattuali anche nella difficile situazione economica attuale.
La gestione professionale dei rischi si è
dimostrata efficace
La gestione professionale dei rischi fa parte delle attività primarie del
ramo assicurativo. I valori patrimoniali degli assicuratori sono determinati
sulla base degli obblighi, sia per quanto riguarda i volumi, sia per la cronologia. È stato costituto sufficiente capitale (proprio). Gli investimenti sono
diversificati e i rischi legati alle valute straniere sono generalmente assicurati («hedging»). A fine 2014 le «azioni e investimenti simili» costituivano
meno del 3 percento degli investimenti di capitale degli assicuratori.
L‘attuale regolamentazione è efficace. Non c‘è bisogno di un inasprimento
o di ulteriori obblighi. La libertà imprenditoriale e il margine di manovra per le
società d‘assicurazione sono le premesse per gestire e superare con
successo il presente periodo difficile. Allo stato attuale la tendenza a un
eccesso di regolamentazione può mettere gravemente in pericolo il settore
assicurativo.
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Politica monetaria26
La sfida dei tassi d‘interesse
costantemente bassi
La riduzione dei tassi d‘interesse negativi e i tassi d‘interesse costantemente bassi rappresentano una sfida enorme e in continua crescita per
l‘assicurazione privata. Per gli assicuratori diventa sempre più difficile realizzare gli utili necessari partendo da investimenti poco rischiosi. Le prospettive di rendimento devono nuovamente essere corrette verso il basso.
Gli assicuratori potrebbero essere costretti a rinunciare a offrire nuove assicurazione vita classiche.
È assolutamente necessario ridurre nuovamente il tasso d‘interesse minimo LPP, che attualmente si trova all‘1,25 percento. Gli assicuratori richiedono questa misura da molto tempo.
Tenendo conto dell‘attuale evoluzione, la riforma «previdenza per la vecchiaia 2020» diventa quindi ancora più importante e urgente per la Svizzera. La parte del 3° contribuente (i rendimenti degli investimenti) diminuisce
sempre più. Considerando il difficile contesto economico, la competitività
dipende spesso dagli oneri sociali.
Un freno alla crescita delle assicurazioni
Il rallentamento dello sviluppo dell‘economia svizzera si ripercuoterà sui
premi incassati e sulla crescita del settore assicurativo.
L‘assicurazione completa nella previdenza professionale dovrebbe rimanere un‘interessante alternativa alle casse pensioni per le aziende, visto che
riduce il rischio per gli assicurati e i datori di lavoro. Tale vantaggio vale
doppio in una difficile situazione economica con margini bassi. Altrimenti,
in Svizzera le somme salariali più basse e un numero minore di salariati
porterebbero a un calo dei premi incassati.
L‘assicurazione rischi nell‘assicurazione vita individuale rimane interessante. In periodi difficili può infatti offrire una maggiore sicurezza alle persone
singole, ai loro partner e alle loro famiglie. A causa dei bassi rendimenti,
la richiesta di assicurazioni individuali sotto forma di capitale o di rendita
dovrebbe allentarsi.
L‘assicurazione danni dipende dall‘evoluzione economica e dal benessere
della società, e anche dal prezzo di immobili e beni. Ci si può dunque attendere che la crescita a medio termine dei premi incassati in questo settore
sia nulla o moderata.
Gli assicuratori continueranno a lavorare alla loro efficienza e a ottimizzare
i loro processi interni. In singoli casi determinati processi potrebbero essere trasferiti all‘estero per motivi di costi e ciò si tradurrebbe in perdita di
posti di lavoro in Svizzera.
I gruppi assicurativi con sede principale in Svizzera e filiali nell‘area dell‘UE
incasseranno meno premi a causa del tasso di cambio e realizzeranno
meno utili nelle attività estere.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Alex Schönenberger
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Apertura del mercato27
„
Apertura del mercato
La Commissione di esperti del Consiglio federale per l‘ulteriore sviluppo della strategia in
materia di mercati finanziari («Brunetti») ha trattato anche la questione di un ampliamento
dell‘apertura del mercato verso l‘UE. Per gli assicuratori privati svizzeri l‘accesso al mercato
assicurativo europeo è già garantito tramite le filiali e succursali presenti negli Stati membri dell‘UE.
Ciò si basa sull‘Accordo sulle assicurazioni del 1989 e sull‘attuale prassi in materia di autorizzazioni.
L‘ASA è dell‘opinione che attualmente non sia possibile un ampliamento dell‘apertura del
mercato perché mancano i presupposti necessari. È per contro favorevole all‘opzione a
lungo termine di un accesso facilitato al mercato per i fornitori di servizi finanziari.
“
Accordo sulle assicurazioni con l’UE
In virtù dell‘Accordo sulle assicurazioni del 1989 tra la Svizzera e l‘Unione
Europea, gli assicuratori sono autorizzati a creare o acquistare agenzie o
succursali nell‘ambito dell‘assicurazione danni diretta. Questo accordo e
l‘attuale prassi in materia di autorizzazioni dell‘UE si sono rivelati efficaci per gli assicuratori malattia. Di conseguenze, l‘Associazione Svizzera
d‘Assicurazioni ASA non ritiene attualmente necessaria una sua estensione
dall‘assicurazione danni all‘assicurazione vita e alla previdenza. Va invece
accolto con soddisfazione l‘adeguamento tecnico alle attuali disposizioni
relative alla sorveglianza.
Assicuratori svizzeri nell‘UE
Attualmente numerose società di assicurazione svizzere sono presenti
nell‘area UE con filiali e succursali. Da quando sono possibili le relazioni
d‘affari transfrontaliere all‘interno dell‘UE, i maggiori gruppi assicurativi
svizzeri hanno ristrutturato le loro organizzazioni nell‘UE e operano ora da
centri situati nei Paesi UE. L‘assicurazione industriale e la riassicurazione
praticano una sorta di commercio transfrontaliero dalla Svizzera verso l‘UE.
La particolarità di questo commercio B-to-B ha permesso l‘installazione e
la concentrazione di assicuratori industriali e di riassicuratori in Svizzera.
Rischi e opportunità
Argomenti a favore di un ampliamento dell‘apertura del mercato sono
l‘accesso semplificato degli assicuratori svizzeri al mercato assicurativo
europeo e la conseguente opportunità di posizionare la Svizzera come centro globale di tale mercato. Ciò potrebbe permettere di aumentare la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Per contro, però, gli assicuratori
UE potrebbero mettere sotto pressione i margini degli assicuratori elvetici
e il livello di sicurezza in Svizzera potrebbero rischiare di diminuire e di
livellarsi a quello europeo.
In caso di un ampliamento dell’apertura del mercato, gli assicuratori vita
svizzeri potrebbero, in seguito alle maggiori richieste in materia di capitale
ai sensi del Test svizzero di solvibilità (SST) rispetto all‘Europa, continuare
a operare tramite filiali in UE che sottostanno alle regolamentazioni di uno
Stato UE. Anche i tassi di costo più basso nei Paesi UE sosterrebbero questo scenario. Il valore aggiunto supplementare degli assicuratori svizzeri nelle attività estere verrebbe perlopiù generato all‘estero.
Gli assicuratori vita stranieri potrebbero approfittare delle minori richieste
in materia di capitale da parte dell‘Unione Europea e offrire assicurazioni vita più vantaggiose nell‘ambito della libera prestazione dei servizi. Il
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Apertura del mercato28
livello dei prezzi in Svizzera potrebbe ritrovarsi sotto pressione e il valore
aggiunto nel nostro Paese diminuirebbe.
La stabilità e la sicurezza politica ed economica della Svizzera, nonché il
franco forte potrebbero attirare assicurati esteri, in particolare nel settore
della previdenza professionale. Tali attività potrebbero essere offerte dalla Svizzera in seguito alla libera prestazione dei servizi, ma anche tramite
filiali di assicuratori elvetici nell‘UE, che sono assicurate con una garanzie
del capitale della società madre in Svizzera. Questo potrebbe permettere di
approfittare delle minori richieste in materia di capitale in UE continuando
ad offrire la sicurezza svizzera. Il valore aggiunto supplementare degli assicuratori svizzeri rimarrebbe perlopiù all‘estero.
Il mercato svizzero con il suo attuale livello dei prezzi dovrebbe risultare
interessante per gli assicuratori esteri. La libera prestazione dei servizi
permetterebbe a quest‘ultimi di approfittare di tassi di costo più bassi in
UE e di offrire premi più bassi in Svizzera. I prezzi e i margini nel mercato
svizzero saturo si ritroverebbero sotto pressione. Di conseguenza, i posti
di lavoro dei servizi interni potrebbero essere trasferiti all‘estero. Il settore
assicurativo svizzero potrebbe consolidarsi. Per gli assicuratori cose esteri, l‘apertura di una filiale in Svizzera risulterebbe meno interessante. Dovrebbero cercare di acquisire quote di mercato in Svizzera tramite broker e
agenti. Il valore aggiunto in Svizzera potrebbe diminuire.
A medio termine prevalgono gli argomenti contro un ampliamento
dell‘apertura del mercato. Attualmente nemmeno l‘Unione Europea mostra
alcun interesse a tale apertura. Per l‘UE sono più importanti le questioni
sul regime di immigrazione in Svizzera o sul mantenimento della libera circolazione delle persone. Le potrebbe al massimo interessare un accordo
sullo scambio di servizi, che però in Svizzera non avrebbe alcuna chance
dal punto di vista politico.
Level playing field indispensabile
Per un ampliamento dell‘apertura del mercato sarebbero condizioni indispensabili il riconoscimento reciproco dell‘equivalenza della sorveglianza
e della regolamentazione, nonché l‘abbattimento degli ostacoli normativi
(«Level Playing Field»). Ciò significa in particolare che, prima di prendere
in considerazione un ampliamento dell‘apertura del mercato, le richieste
in materia di capitale degli assicuratori svizzeri e di quelli dell‘UE devono
essere paragonabili. Altrimenti gli assicuratori privati svizzeri sarebbero
confrontati a distorsioni sproporzionate della concorrenza.
Fino a quando le condizioni concorrenziali per gli assicuratori privati in
Svizzera e quelle dell‘UE continuano a presentare così tante differenze, il
settore assicurativo non sosterrà un ampliamento dell‘apertura del mercato tramite uno specifico accordo sullo scambio di servizi finanziari o un accordo sullo scambio di servizi.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Marc Chuard
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
„
Foreign Account Tax Compliance Act29
Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca)
La FACTA, la normativa unilaterale statunitense, disciplina lo scambio di informazioni.
Il 2 giugno 2014 è entrato in vigore l’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli
Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA.
Il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto al 30 giugno 2014 la relativa legge
sull’attuazione.
“
Per quanto riguarda la FATCA, la Svizzera aveva optato per il modello 2,
che prevede un trasferimento diretto di informazioni tra gli istituti finanziari della giurisdizione partner e le autorità fiscali statunitensi (IRS). Questo
scambio di informazioni richiede la dichiarazione di consenso dei clienti americani. In caso di mancato consenso, le informazioni non vengono
scambiate automaticamente, ma sulla base della disposizione relativa
all‘assistenza amministrativa nell‘ambito della convenzione per evitare le
doppie imposizioni. Il modello 1 si basa sullo scambio automatico delle
informazioni: gli istituti finanziari della giurisdizione partner comunicano
i dati dei conti americani alla propria autorità fiscale, la quale trasmette
queste informazioni all‘IRS. La maggior parte dei Paesi hanno stipulato con
gli USA un accordo FATCA secondo il modello 1. Sul piano materiale il modello 1 e 2 sono la stessa cosa.
Il passaggio dal modello 2 al modello 1
conformerebbe la FATCA all‘SAI e la FATCA
verrebbe applicata nel diritto interno
A maggio 2014 il Consiglio federale ha licenziato un progetto di mandato
per negoziare con gli USA un passaggio dal modello 2 al modello 1. Con
tale cambiamento la FATCA si conformerebbe allo Scambio automatico di
informazioni (SAI). Inoltre, con il modello 1 la FATCA verrebbe applicata
nell‘ambito del diritto interno. Nel modello 2, in generale l‘applicazione
necessita dell‘approvazione degli Stati Uniti. Il passaggio al modello 1 conferirebbe un‘ampia competenza alla Svizzera in materia d‘interpretazione e
di applicazione, semplificando le cose nella pratica e aumentando la sicurezza giuridica. L‘SAI verrà attuato a breve. È auspicabile una coordinazione
delle tempistiche.
L‘ASA è a favore del passaggio dal
modello 2 al modello 1 a condizione che
l‘appendice II resti in vigore nella sua
formulazione attuale
L‘ASA è di principio a favore del passaggio dal modello 2 al modello 1 della
FATCA. Insiste tuttavia sul fatto che la ripresa dell‘attuale appendice II nella
sua formulazione attuale è di estrema importanza in caso di cambio del
modello. L‘attuale appendice II garantisce alla previdenza statale e professionale (2° pilastro e pilastro 3a con istituti di libero passaggio, istituto collettore, fondi di sicurezza, fondi di previdenza con prestazioni discrezionali
e fondazione d‘investimento della previdenza professionale) l‘esenzione
dal campo di applicazione della FATCA. Di conseguenza, l‘attuale appendice II è nell‘interesse diretto degli oltre 2100 istituti di previdenza con oltre
4,7 milioni di assicurati attivi e passivi (lavoratori e pensionati). Il mantenimento di questa appendice con la sua deroga formulata in modo chiaro e
univoco rappresenta quindi la condizione per un cambio del modello
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Dorothea Bachmann
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
„
Scambio automatico di informazioni (SAI)30
Scambio automatico di informazioni (SAI)
Con lo scambio automatico di informazioni gli istituti finanziari (ad esempio banche ed
assicurazioni) forniscono in modo sistematico e regolare informazioni fiscali rilevanti per
gli Stati di residenza dei contribuenti. Vengono trasmessi anche dati sui redditi
come dividendi, interessi e diritti di licenza, ma anche dati sui redditi provenienti dalle
assicurazioni vita.
SAI diventa standard mondiale
“
A ottobre 2014, 51 Paesi e territori hanno sottoscritto il Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), che mira a garantire l‘applicazione omogenea del Common Reporting Standard (CRS). Questi primi Paesi e territori
firmatari («Early Adopters») si scambieranno automaticamente i dati del
2016 a partire dal 2017.
Fino ad allora quasi 100 Stati, tra cui figurano le principale piazze finanziarie, si sono impegnate ad applicare il CRS.
Il Consiglio federale ha trasmesso due
messaggi al Parlamento
La Svizzera ha sottoscritto l‘MCAA nel novembre 2014. È previsto che la
Svizzera scambierà per la prima volta i dati 2017 nel 2018. A questo scopo il
Consiglio federale ha trasmesso due messaggi al Parlamento. Il primo comprende la Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull‘assistenza
amministrativa), che la Svizzera ha sottoscritto nel 2013. La Convenzione
sull‘assistenza amministrativa è la premessa per tutti gli Stati per la stipulazione dell‘MCAA. La seconda procedura di consultazione è dedicata
all‘MCAA e alla legge SAI, che disciplina l‘attuazione, l‘organizzazione, la
procedura, le vie legali e le disposizioni penali applicabili.
Gli Stati con cui la Svizzera scambierà tali informazioni non sono oggetto
dei messaggi. I relativi accordi bilaterali necessitano dell‘approvazione del
Parlamento.
L‘ASA sostiene l‘introduzione dell‘SAI in
Svizzera
L‘ASA sostiene gli sforzi volti a introdurre l‘SAI. L‘introduzione dell‘SAI è una
conseguenza logica della tendenza globale di creare trasparenza ed evitare
la sottrazione d‘imposta. Il mancato rispetto degli standard internazionali
comporterebbe sanzioni e conseguenze non prevedibili, nonché la perdita della reputazione. L‘ASA si impegna per un‘organizzazione il più simile
possibile alla FATCA e contro un inasprimento nei confronti del CRS. Per
un‘attuazione realistica le regolamentazioni devono tener conto di aspetti
nazionali relativi all‘assicurazione e alla previdenza.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Dorothea Bachmann
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Tassa di bollo31
„
Tassa di bollo
Gli assicuratori sostengono l‘abolizione totale della tassa di bollo. Ciò risulta particolarmente urgente nell‘ambito delle assicurazioni vita visto che tale tassa genera un
gettito fiscale basso, ma numerose conseguenze indesiderate. Come tappa intermedia
dell‘abolizione della tassa di bollo su tutte le assicurazioni, gli assicuratori si dichiarano a
favore dell‘introduzione del principio della localizzazione dei rischi per la riscossione della
tassa di bollo sulle assicurazioni non vita.
“
Gli assicuratori sostengono l‘abolizione di
tutte le tasse di bollo
Gli assicuratori sostengono l‘abolizione di tutte le tasse di bollo, tra cui
figurano la tassa di emissione, la tassa di negoziazione e la tassa di bollo
sui premi assicurativi.
Abolizione urgente della tassa di bollo
sulle assicurazioni vita
È particolarmente importante l‘abolizione della tassa di bollo sui premi
dell‘assicurazione vita del pilastro 3b, visto che tale tassa è obsoleta e porta numerosi effetti indesiderati.
Principio della localizzazione dei rischi
come tappa intermedia
In virtù del principio della localizzazione dei rischi, riscuote l‘imposta sulle
assicurazioni quello Stato in cui si trova il rischio assicurato. L‘introduzione
di tale principio permette di definire la tassa di bollo sulle assicurazioni
non vita in modo compatibile al livello internazionale. Ciò significa che i
rischi esteri sono esonerati mentre quelli nazionali assicurati all‘estero sottostanno a questa imposta.
Abolizione generale della tassa di bollo
Gli assicuratori sono a favore di un‘abolizione generale della tassa di bollo,
quindi anche della tassa di bollo su assicurazioni non vita per rischi nazionali.
Abolizione urgente della tassa di bollo sulle
assicurazioni vita
Massimo sforzo, benefici minimi
La tassa di bollo sui premi dell‘assicurazione vita genera soltanto ancora
un gettito fiscale annuo che si aggira tra i 20-30 milioni di franchi. Al tempo
stesso tale tassa causa elevati onori amministrativi agli uffici delle contribuzioni e agli assicuratori, che risultano totalmente sproporzionati rispetto
al gettito fiscale generato.
Ripercussioni indesiderate a livello
sociopolitico
L‘introduzione della tassa di bollo sui premi assicurativi ha ampliato sistematicamente la riscossione di tale tassa in modo non giustificato. Questo
fenomeno ha contribuito al tracollo del mercato delle assicurazioni vita. Dal
punto di vista sociopolitico ciò non era voluto e risulta in contrapposizione
con i risparmi sensati e auspicati nell‘ambito della previdenza.
La tassa di bollo frena la previdenza
individuale
Sulla base della Costituzione federale, la Confederazione è tenuta a promuovere la previdenza individuale per la vecchiaia. Le assicurazioni di rendite e quelle di capitale riscattabile del pilastro 3b sono rilevanti anche
per i contribuenti che non beneficiano della previdenza professionale,
come ad esempio i lavoratori indipendenti o le persone che non esercitano un‘attività lucrativa. A causa della tassa di bollo, questi prodotti di
previdenza non vengono più stipulati. Ciò è in opposizione all‘obbligo della
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Tassa di bollo32
La tassa di bollo ostacola l‘innovazione
Confederazione di promuovere la previdenza individuale. Forme di finanziamento flessibili che corrispondono alle esigenze dei clienti e vengono
offerte all‘estero non possono essere proposte in Svizzera a causa della
tassa di bollo. In conclusione ciò penalizza i consumatori.
La tassa di bollo discrimina le
assicurazioni
La tassa di bollo registra i premi unici delle assicurazioni di rendite. Gli
utili provenienti da questi prodotti sottostanno inoltre alle imposte sul reddito; il valore di riscatto sottostà all‘imposta sulla sostanza. Questa doppia imposizione non è giustificata e obbliga i clienti a rivolgersi al settore
bancario. Il settore assicurativo risulta quindi discriminato rispetto a quello
bancario.
La tassa di bollo genera un‘imposizione
eccessiva
Per quanto riguarda il pagamento dalle assicurazioni di rendite, il 60 percento è considerato rimborso di capitale non imponibile, mentre il 40%
sottostà all‘imposta sul reddito. Ciò causa un‘imposizione eccessiva ed è
quindi ancora più scioccante visto che si tratta dell‘assicurazione di rendite della previdenza individuale di vecchiaia. Anche il Consiglio federale
ha constatato che la prassi fiscale per i riscatti è contestabile per quanto
riguarda la sua conformità costituzionale.
Principio della localizzazione dei rischi come tappa inter
Principi diversi per la riscossione delle
imposte
Nell‘UE, per l‘imposizione delle assicurazioni è competente lo Stato in cui
si trova il rischio. Questo viene definito come il principio della localizzazione dei rischi. La riscossione della tassa di bollo svizzera segue altri principi: l‘assoggettamento fiscale è legato all‘assicuratore o all‘assicurato
svizzero.
Il principio della localizzazione dei rischi
è vantaggioso
L‘introduzione del principio della localizzazione dei rischi permetterebbe
di rendere la riscossione della tassa di bollo compatibile al livello internazionale. Inoltre, ciò genererebbe ulteriori gettiti fiscali, che compenserebbero le perdite fiscali risultanti dall‘abolizione di tale tassa sui premi
dell‘assicurazione vita. Anche l‘Amministrazione federale delle contribuzioni è a favore di un‘armonizzazione e all‘introduzione del principio della
localizzazione dei rischi.
Il principio della localizzazione dei rischi
impedisce la doppia imposizione
Attualmente se rischi esteri riguardanti assicurazioni di capitali sono assicurati presso assicuratori svizzeri o da assicurati svizzeri, viene riscossa la tassa di bollo. Questo può portare a una doppia imposizione. Con
l‘introduzione del principio della localizzazione dei rischi, la tassa di bollo
in caso di assicurazioni relative a rischi esteri verrebbe soppressa in modo
da eliminare la doppia imposizione e la penalizzazione del settore assicurativo e degli assicurati svizzeri.
Il principio della localizzazione dei
rischi genera più introiti nell‘ambito
dell‘imposta diretta
Il principio della localizzazione dei rischi
genera più introiti nell‘ambito della tassa
di bollo
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
A causa della doppia imposizione, pochi rischi esteri vengono assicurati in
Svizzera. L‘introduzione del principio della localizzazione dei rischi porterebbe quindi soltanto a basse perdite fiscali nell‘ambito della tassa di bollo. Per contro potrebbero essere conclusi in Svizzera affari che attualmente
non vengono effettuati nel nostro Paese. Il risultato di queste attività supplementari sarebbero maggiori entrate nell‘ambito dell‘imposta diretta. Se
rischi svizzeri vengono assicurati presso assicuratori svizzeri o da assicurati svizzeri, viene riscossa la tassa di bollo. Per contro, la tassa di bollo non
viene riscossa se i rischi svizzeri sono assicurati da assicuratori esteri o da
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Tassa di bollo33
assicurati stranieri. L‘introduzione del principio di localizzazione dei rischi
permetterebbe in futuro di assoggettare a tale tassa tutti i rischi svizzeri. Ciò si tradurrebbe con maggiori entrate nell‘ambito della tassa di bollo.
Inoltre, potrebbero essere conclusi in Svizzera affari che attualmente non
vengono effettuati nel nostro Paese. Il risultato di queste attività supplementari sarebbero maggiori entrate nell‘ambito dell‘imposta diretta. Anche
se la tassa di bollo dovesse essere abolita, si potrebbe continuare a contare su questi maggiori introiti
Abolizione generale della tassa di bollo
La tassa di bollo penalizza l‘economia
svizzera
Gli assicuratori mirano a un‘abolizione generale della tassa di bollo, quindi
anche della tassa di bollo su assicurazioni non vita per rischi assicurati
in Svizzera. L‘abolizione totale della tassa di bollo avrebbe ripercussioni
positive sull‘economia. Questo è stato dimostrato anche nel dettaglio dallo
studio «Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Abschaffung der Stempelabgaben – Eine makroökonomische Situationsanalyse» (Conseguenze economiche di un‘abolizione della tassa di bollo - un‘analisi macroeconomica
della situazione; disponibile in tedesco) dell‘istituto di ricerca BAK Basel
pubblicato a settembre 2009.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Dorothea Bachmann
(e-mail: [email protected]).
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15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
„
Imposta preventiva34
Imposta preventiva
Sono urgentemente necessarie riforme nel settore delle obbligazioni e dei titoli
del mercato monetario.
“
I prestiti di aziende sono essenzialmente detenuti da investitori istituzionali. Quest‘ultimi ripiegano su mercati dei capitali esteri a causa dell‘imposta
preventiva. In seguito a tale imposta i gruppi svizzeri emettono le loro obbligazioni e i loro titoli tramite strutture estere. La creazione del valore aggiunto avviene all‘estero. I relativi posti di lavori vengono trasferiti fuori dai
confini svizzeri. La manutenzione di queste strutture estere creano costi
alle aziende svizzere e la funzione di garanzia dell‘imposta viene in parte
a mancare.
Il progetto riguardante la legge federale sul principio del debitore e
dell’agente pagatore nell’imposta preventiva dovrebbe eliminare tali svantaggi. In pratica, si tratterebbe di passare dall‘attuale principio del debitore
a quello dell‘agente pagatore.
Soluzione pragmatica
Come l‘organizzazione mantello dell‘economia economiesuisse e
l‘Associazione Svizzera dei Banchieri, anche l‘Associazione Svizzera
d‘Assicurazioni ASA si è dichiarata a favore dell‘abolizione dell‘imposta
preventiva sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario, nonché
dell‘introduzione contemporanea di un sistema di notifica su questi redditi
svizzeri. In questo modo tale problematica potrebbe essere risolta in modo
più pragmatico, semplice ed economico:
–– I rifinanziamenti potrebbero avvenire sulle borse svizzere tramite le
emissioni dirette.
–– La piazza finanziaria svizzera verrebbe rafforzata, il commercio in Svizzera rivitalizzato e la base di investitori ampliata.
–– La redditività delle aziende svizzere verrebbe aumentata.
–– Si promuoverebbe l‘insediamento delle funzioni di tesoreria con posti di
lavoro qualificati in Svizzera e l‘incremento delle relative prestazioni di
servizio in Svizzera
–– Le perdite fiscali nell‘ambito dell‘imposta preventiva verrebbero compensate in gran parte tramite le maggiori entrate generate nell‘imposta
diretta.
–– CoCos, obbligazioni write off e bail in delle banche riceverebbero lo stesso trattamento.
Riforma dell‘imposta preventiva
rimandata
In seguito ai risultati negativi della procedura di consultazione si è per il
momento rinunciato a una riforma dell‘imposta preventiva. Per contro, vista l‘urgenza, l‘eccezione dell‘imposta preventiva è stata ampliata anche
agli strumenti di capitale delle banche.
Non soltanto le banche devono rispettare prescrizioni normative sul capitale. Gli assicuratori svizzeri sottostanno a un severo regime in materia di
solvibilità, che richiede anche una relativa copertura con capitale regola-
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Imposta preventiva35
mentare. A questo scopo il Consiglio federale ha formulato nell‘articolo 22a
OS le condizioni riguardanti gli strumenti di capitale di terzi che devono
essere soddisfatte affinché possa aver luogo il computo normativo.
Il collocamento sul mercato di capitale dalla Svizzera dei relativi strumenti
assoggettati all‘imposta preventiva è strettamente limitato. Di conseguenza, gli assicuratori sono tenuti a passare a strumenti esteri. Ciò non può
essere l‘obiettivo del legislatore e penalizza durevolmente il settore assicurativo.
L‘ASA è quindi interessata a un‘imminente riforma dell‘imposta preventiva.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Dorothea Bachmann
(e-mail: [email protected]).
Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA
15 aprile 2016
Prese di posizione del settore assicurativo
Politica della piazza finanziaria36
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Politica della piazza finanziaria
Da molti anni l‘Associazione Svizzera d‘Assicurazioni richiede una chiara strategia in
materia di mercati finanziari, nonché le relative misure per rafforzare la piazza finanziaria.
Un gruppo di esperti («Brunetti») incaricato dal Consiglio federale ha presentato a inizio
dicembre 2014 un rapporto con proposte dettagliate per lo sviluppo della strategia relativa
alla piazza finanziaria. Gli assicuratori privati svizzeri hanno preso atto con soddisfazione di questo
rapporto. Molto promettente è in particolare il tempestivo coinvolgimento nel processo della regolamentazione degli operatori sul mercato e degli specialisti. Decisiva sarà l‘effettiva attuazione da parte
della Confederazione delle misure indicate come necessarie dagli esperti. Ciò riguarda in particolare
sempre più il settore dei servizi finanziari. Tuttavia, le conoscenze riguardanti il processo di
regolamentazione devono essere applicate in tutti i settori della Confederazione.
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Per una regolamentazione strettamente
basata sull‘efficacia
Già nel 2012 l‘Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA ha proposto di rielaborare l‘attuale strategia relativa alla piazza finanziaria e di sviluppare misure concrete per rafforzare la piazza finanziaria. Con il rapporto finale del
gruppo di esperti Brunetti relativo all‘ulteriore sviluppo della strategia in
materia di mercati finanziari è ora disponibile una buona base. L‘approccio
partecipativo suggerito dagli esperti di coinvolgere sistematicamente e
tempestivamente gli operatori di mercato e gli esperti nella regolamentazione del mercato finanziario è promettente. Infatti, l‘ASA è dell‘opinione che
la regolamentazione debba essere basata sull‘efficacia. Ciò richiede, oltre
alla valutazione generale del bisogno di regolamentazione, anche le analisi
degli effetti nonché accurate analisi dell‘impatto della regolamentazione;
e questo già agli stadi iniziali. Qui gli operatori di mercato e gli esperti potrebbero fornire preziosi contributi. Nell‘esecuzione della regolamentazione
sono necessarie direttive trasparenti per la comunicazione relativa alla vigilanza sui mercati.
Un ampliamento dell‘apertura del
mercato è opportuno a lungo termine solo
se esiste un level playing field
L‘ASA ritiene sensato l‘obiettivo a lungo termine di un ampliamento
dell‘apertura del mercato per i fornitori di servizi finanziari (vedi presa di
posizione «Apertura del mercato»). Per raggiungere tale obiettivo la Svizzera deve basarsi su standard internazionali e partecipare attivamente negli
organi internazionali dedicati alla regolamentazione dei mercati finanziari. Infatti, l‘equivalenza tra la regolamentazione e la sorveglianza svizzere dei mercati finanziari e quelle dell‘Unione Europea è una premessa per
l‘accesso al mercato e per la concorrenza internazionale. Tale equivalenza
nel settore assicurativo è nel frattempo stata riconosciuta dall‘UE, ma manca ancora un vero e proprio level playing field. Numerose norme svizzere,
in particolare quelle relative alle richieste in materia di capitale, sono più
severe rispetto a quelle dell‘UE. Così risulta però limitata la competitività
delle società svizzere di assicurazione. Un‘apertura del mercato è possibile
solo se le condizioni sono uguali per tutti.
Sono necessarie correzioni nel settore
fiscale
Il rapporto conclusivo del gruppo di esperti contiene una buona analisi
delle condizioni quadro fiscali. Ad esempio gli esperti hanno giustamente fatto notare che deve essere evitata l‘imposizione molteplice dei gruppi
industriali. Purtroppo finora il rapporto degli esperti non ha quasi tenuto
in considerazione altre richieste del ramo assicurativo, come ad esempio l‘abolizione della tassa di bollo nell‘assicurazione vita. Tocca quindi
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Prese di posizione del settore assicurativo
Politica della piazza finanziaria37
alla politica correre ai ripari. È necessario intervenire anche nell‘ambito
dell‘imposta preventiva
Gli assicuratori non hanno una rilevanza
sistemica
L‘analisi e le proposte di provvedimenti nel settore bancario relative alla
problematica «too big to fail» sono convincenti. La rilevanza sistemica degli assicuratori è stata invece esaminata solo in modo sommario. Nonostante ciò, secondo l‘ASA, i risultati sono corretti: a livello nazionale non ci sono
assicuratori di rilevanza sistemica. Di conseguenza, nel settore assicurativo
non è necessario intervenire in merito ai rischi per la stabilità finanziaria.
Bisogna ampliare e rafforzare il dialogo
istituzionalizzato
L‘ASA ritiene che anche in futuro ci sarà bisogno di organi che si occupano di questioni strategiche e normative relative all‘ulteriore sviluppo del
mercato finanziario. Gli assicuratori privati sostengono quindi la decisione
del Consiglio federale di mantenere l‘attuale gruppo di esperti come consiglio consultivo e di rendere il forum della politica della piazza finanziaria
un organo di coordinamento per il dialogo istituzionalizzato tra autorità,
operatori sul mercato e specialisti. Il forum mira a occuparsi di questioni
normative nazionali e internazionali.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Lucius Dürr
(e-mail: [email protected]).
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Prese di posizione del settore assicurativo
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Politica della formazione38
Politica della formazione
Collaboratori competenti sono indispensabili al successo e alla competitività delle aziende affiliate all‘Associazione Svizzera d‘Assicurazioni ASA. Dal punto di vista dei clienti
e dell‘opinione pubblica, elevate competenze professionali e d‘azione sono decisive per
l‘immagine del settore assicurativo. Un sistema rinomato di formazione e perfezionamento
a livello nazionale aumenta l‘attrattività degli assicuratori quali datori di lavoro e assicura a
questo settore il rinnovo a lungo termine dei suoi attori.
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Attiva tutela dei consumatori tramite una
consulenza competente ai clienti
Da gennaio 2015 il settore assicurativo svizzero gestisce il registro settoriale Cicero. Cicero significa «Certified Insurance Competence» ed è la dichiarazione del ramo a favore di una qualità nella consulenza e di un apprendimento continuo. Spesso gli intermediari assicurativi provengono da
altri settori e necessitano di una formazione completa per la loro nuova
qualifica professionale. I membri di Cicero devono aver ottenuto il diploma
di «Intermediario assicurativo AFA» (o una qualifica equivalente) e seguire
regolarmente corsi di perfezionamento. Regolarmente sull‘arco di due anni
devono acquisire 60 crediti di formazione continua, che corrispondono a
3-4 giornate formative all‘anno. Le singole società di assicurazione e gli organismi formativi interaziendali garantiscono la disponibilità di un‘offerta
ampia e attuale nei principali temi. Per Cicero vengono accreditate soltanto
le formazioni che rispettano uno standard qualitativo ben definito.
Impegno per nuove leve qualificate
Il settore assicurativo sostiene il sistema di formazione duale e recluta
personalmente le nuove leve di cui necessita. Fortemente impegnato nella
formazione, il ramo assicurativo forma autonomamente i suoi futuri professionisti. Con circa 1‘800 posti di tirocinio, tale settore fornisce un importante contributo alla promozione delle generazioni future. Insieme a
Confederazione e Cantoni, l‘Associazione per la formazione professionale
dell‘assicurazione (AFA) si assume la responsabilità per il settore assicurativo in qualità di organizzazione nel mondo del lavoro.
Rafforzamento della formazione
professionale superiore
Spesso le qualifiche in assicurazione non sono il primo titolo professionale che si ottiene. Per questo motivo la formazione professionale superiore
è estremamente importante per il settore assicurativo. Una certificazione
professionale superiore completa spesso una qualifica di base in un altro
settore ed è la condizione indispensabile per adempiere ai complessi compiti di una società d‘assicurazione. Il ramo assicurativo sostiene l‘iniziativa
della Confederazione per il rafforzamento della formazione professionale
superiore e le conseguenti modifiche nella legge sulla formazione professionale (LFPr). In particolare, il sovvenzionamento a seconda del caso ci sembra andare nella giusta direzione. Gli assicuratori approvano il fatto che
il sovvenzionamento degli esami di professione e di quelli professionali
superiori sia di competenza della Confederazione. Per contro, sono totalmente contrari al fatto che le scuole specializzate superiori debbano essere
sovvenzionate praticamente solo dai Cantoni. Attualmente la LFPr prevede
l‘esistenza di scuole professionali superiori riconosciute dalla Confederazione, che possono essere sovvenzionate da quest‘ultima con un importo
pari al 25%. Nelle modifiche della LFPr contenute nel messaggio ERI ci si
è dimenticati che queste scuole specializzate superiori nazionali devono
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Politica della formazione39
essere sovvenzionate dalla Confederazione, analogamente ai contributi
cantonali ASSS. Se non si dovesse procedere a tale modifica verrebbero
a crearsi disparità nella promozione delle scuole specializzate superiori. Il
settore assicurativo confida nel fatto che la scuola professionale superiore
in assicurazione (HFV ESA) possa proporre un‘offerta identica con le stesse
esigenze allo stesso prezzo in tutta la Svizzera.
Internazionalizzazione dei diplomi
svizzeri
Il settore assicurativo è a favore dell‘introduzione di un Quadro nazionale
delle qualifiche (QNQ) e intende trasferire le differenti qualifiche in assicurazione in questo nuovo sistema. Tuttavia, gli assicuratori constatano che
nel contesto internazionale l‘importanza del Quadro nazionale delle qualifiche (QNQ) e il Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) è relativamente bassa. Stanno quindi lavorando attivamente alla creazione di un Quadro settoriale delle qualifiche (QSQ) per il settore assicurativo in Europa. In questo
senso è l‘Associazione per la formazione professionale dell‘assicurazione
AFA ad avere il mandato nella sua funzione quale membro dell‘European
Financial Certification Organisation (eficert).
Formazione in assicurazione in tutti i
programmi di formazione
Il settore assicurativo si impegna per lo sviluppo e il sostegno di formazioni
in assicurazione in tutti i programmi di formazione. Oltre alla formazione e
al perfezionamento professionali, gli assicuratori sono attivi anche a livello delle scuole universitarie professionali e delle università. Per il settore
assicurativo è particolarmente importante che questi diversi programmi di
formazione siano permeabili. Una tipica carriera nel ramo assicurativo è
spesso caratterizzata da percorsi formativi diversi. Per la formazione in assicurazione è quindi essenziale un‘elevata permeabilità. Un sistema formativo integrale costituisce quindi la condizione ideale, in particolare anche
per chi arriva da altre professioni.
Forme di apprendimento del futuro
Le società di assicurazione sono aziende high tech del settore terziario.
Le richieste verso il personale, nonché verso la formazione e il perfezionamento sono di conseguenza molto elevate. L‘ASA si impegna quindi per
forme di apprendimento del futuro e osserva costantemente le evoluzioni
nel settore degli strumenti didattici.
Contatto
Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Matthias Stettler
(e-mail: [email protected]).
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