NOTIZIARIO CNEC

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NOTIZIARIO CNEC
NOTIZIARIO CNEC
CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ
MENSILE DEL CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ C.N.E.C
00167 ROMA - Via Cardinal Mistrangelo, 59 - Tel. 06/66043373 - Fax 06/66042883 - www.cnec.it - e-mail: [email protected]
Dir. Resp.: P. GIUSEPPE BELLUCCI S. J. - Autoriz. Tribunale di Roma n. 17124 del 7-2-1978 - Conto Corrente Postale n. 49826001
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbon. postale - 70% - DCB Roma - Tipografia Abilgraph srl - Roma - Contiene inserto redazionale
MAGGIO-GIUGNO 2008
Editoriale
Sommario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EDITORIALE
CONVEGNO NAZIONALE
Assemblea generale associati CNEC
Relazione del Presidente
P. Giorgio Del Col O.M.I.
CONVEGNO NAZIONALE
Cosa cambia dopo la finanziaria 2008
CONVEGNO NAZIONALE
Finanziaria 2008 le novità introdotte dalla
l.244/07: i punti d’interesse per gli enti
ecclesiastici
CONVEGNO NAZIONALE
Fnovità finanziaria 2008: IRAP e IVA
CONVEGNO NAZIONALE
La nuova procedura per le
dimissioni volontarie
CONVEGNO NAZIONALE
Contratto a tempo determinato:
le novità della riforma del Welfare
CONVEGNO NAZIONALE
Conferma sistema HACCP – Reg. CE 852/04
CONVEGNO NAZIONALE
La protezione degli Enti religiosi connessa
all’attività e alle responsabilità sociali
SICUREZZA
La scala a chiocciola mobile
EDITORIA
Speciale convenzione per i soci CNEC
RUBRICA LEGISLATIVA
- Abrogato il decreto 155 (HACCP)
- Infortunio in itinere durante pausa pranzo
- In pensione i certificati medici
VITA DEL CNEC
Struttura centrale e periferica del Centro
Nazionale Economi di Comunità - Cnec
p. 1
5
1
p. 2
LA VITA CONTINUA
p. 7
p. 18
p. 21
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p. 38
p. 42
p. 44
p. 46
p. 48
2000 occhi vispi e 2000 braccia conserte seguono con attenzione P. Enzo che
celebra stamane la Domenica del Buon Pastore alla Messa dei ragazzi alle 9,15
a Parcelles Assainies a Dakar. Sono tanti, come ogni domenica alla loro messa,
ben inquadrati e attenti, anche se ogni tanto qualche tentativo di birichinata ci
scappa. P. Enzo, bresciano, settantacinque anni, si fa seguire con domande e risposte dirette. Quando chiede loro chi desidera entrare in seminario (è la giornata delle vocazioni) parecchie decine di mani si alzano decise. E qui mi commuovo vedendovi come un passaggio di consegne tra il vecchio missionario
appena reduce da un infarto che è tornato per continuare la sua missione finchè
Dio gli darà la forza e la giovane chiesa piena di entusiasmo e di speranza, pur
con tutti i suoi problemi concreti di incarnazione e di prove umane.
E mi viene in rilievo quanto è importante per noi la fedeltà gioiosa e fonte alla
nostra vocazione fino alla fine e la cura del nuovo e del futuro nell’attenzione
alla trasmissione alle nuove generazioni del nostro carisma, ovunque esse siano. Penso anche alla lungimiranza di quel superiore generale che prima di veder morire in Italia la sua congregazione ha deciso e fatto accettare di piantare
dei semi in altre parti del mondo perché costruissero il futuro. Un giorno noi
non ci saremo più: altri continueranno nella Chiesa il nostro carisma anche se
non necessariamente tutte le nostre opere attuali.
Che Maria ci insegni l’arte di ricreare sempre nuovo Gesù nel mondo.
INSERTO
- IL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE
P. Giorgio Del Col O.M.I.
POSTEITALIANE S.P.A. - UDR ROMAAURELIO
ZCZC UFF229 055745 NGC/A0482 RIF20080508-051-13082109
IGRM CO IGRM 065
00120 CITTADELVATICANO 65 08 1309
REV.DO P. GIORGIO DEL COL
PRESIDENTE CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ
VIA CARDINAL MISTRANGELO, 59
00167 ROMA
--OCCASIONE CONVEGNO ECONOME ED ECONOMI ISTITUTI RELIGIOSI SOCOLARI ET SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
SOMMO PONTEFICE RIVOLGE AT PARTECIPANTI BENEAUGURANTE PENSIERO ET MENTRE INCORAGGIA AT PROSEGUIRE
CON RINNOVATO IMPEGNO APPROFONDIMENTO ET RIFLESSIONI SU QUESTIONI GIURIDICHE ET ECONOMICHE AT
LUCE MOTIVAZIONI EVANGELICHE ET ECCLESIALI ASSICURA ORANTE RICORDO ET INVIA AT ORGANIZZATORI
RELATORI ET PRESENTI TUTTI IMPLORATA BENEDIZIONE APOSTOLICA
CARDINALE TARCISIO BERTONE
SEGRETARIO DI STATO DI SUA SANTITÀ
MITTENTE:
3114
08/05 13.11
2
Convegno Nazionale
ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIATI CNEC
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
P. GIORGIO DEL COL O.M.I.
Porgo a tutti un cordiale benvenuto e
un vivo ringraziamento per la vostra
partecipazione a questo XXXVIII
Convegno Nazionale degli Economi
Generali e Provinciali, anche a nome
del Consiglio direttivo, della Segreteria generale, delle Segreterie regionali
e dei componenti delle consulte fiscali, lavoro, tecnica, salute e assistenza,
del gruppo giuridico e del gruppo interdisciplinare. A tutti va il mio particolare ringraziamento per la preziosa
attività professionale e di collaborazione offerta al CNEC.
Invio anche un cordiale saluto alle
Econome ed Economi che non hanno
potuto partecipare.
La scelta del tema principale del Convegno “L’avvenire degli Istituti di vita
consacrata e delle società di vita apostolica: problematiche inerenti le riorganizzazioni” è stato scelto proprio
per presentare ai responsabili degli
Istituti le problematiche che bisogna
affrontare nei diversi aspetti canonico
– civile - fiscale – lavoristico – patrimoniale e nella salvaguardia dei beni
culturali, ciò non solo quando l’istituto
si riorganizza per attività e servizi diversi dal precedente ordinamento ma
soprattutto quando, unitamente alla riorganizzazione, si profila l’opportunità e ancora di più l’esigenza di aggregazione, federazione, unione, fusione
tra istituti anche diversi. Particolare
importanza riveste il fatto che il tema
principale viene trattato l’ultimo giorno, che è una giornata di studio scelta
e preparata insieme tra CISM e CNEC
per superiori ed economi e sarà presieduta da don Alberto Lorenzelli, presidente CISM, con i saluti di Madre Viviana Ballarin eletta un mese fa presidente dell’USMI. Speriamo che questa
collaborazione sia di buon auspicio
anche per il futuro.
Il CNEC dallo scorso mese di ottobre
alla data odierna ha svolto un programma di attività molto intenso.
2
Altre attività inserite nel sito CNEC
sono già programmate fino a dicembre
2008.
In questi mesi sono stati svolti:
4 Comitati di Presidenza
3 Consigli direttivi
1 Giornata di consulenti (quest’anno
erano presenti oltre 140 professionisti
provenienti da diverse regioni)
2 Convegni nazionali compreso questo
odierno
6 Incontri delle consulte e gruppi
6 corsi di pronto soccorso a Torino –
Napoli – Roma – Assisi – Firenze –
Milano
1 corso L. 328/2000 (Accreditamento
– Qualità – Carta dei servizi) a Firenze
4 corsi CE 852/04 inerente l’igiene
alimentare e controlli HACCP a Torino – Napoli – Firenze – Roma
3 Corsi antincendio ad Assisi – Padova - Cagliari
1 Corso per collaboratori amministrativi a Roma
1 Corso di contabilità a Roma
1 Corso di informatica a Roma
1 Corso di cucina a Roma
3 Corsi per esperti di organizzazione
con certificazione CEPAS: 2 a Roma e
1 a Napoli; altri sono programmati ad
Assisi, Firenze e Roma. Sono corsi di
qualità superiore che stanno riscontrando un notevole successo anche
perché fatti in modo veramente adeguato al nostro mondo.
6 Corsi sicurezza sul lavoro previo
accordi con l’ISPESL, l’Università
della Tuscia (VT) e il CNOS: Roma –
Padova – Milano – Firenze - Torino Bari
Per questa ultima attività raccomando
una più numerosa partecipazione. Si
tratta di corsi obbligatori, ribaditi anche recentemente da un testo unico di
legge in cui viene precisata la loro importanza formativa e di prevenzione
nei confronti di ospiti e dei dipendenti.
In tale occasione sono state anche inasprite le sanzioni nei confronti dei responsabili delle strutture inadempienti.
Prossimamente sono previsti corsi a
Bologna (13 maggio), a Genova e Na-
poli (9 giugno) e a Cagliari (17 novembre).
Numerosi anche i Convegni di aggiornamento con argomenti fiscali – lavoristici – sicurezza – risparmio energetico a Torino – Napoli –Padova – Roma –Milano – Pescara – Cagliari –
Bologna – Firenze.
In particolare per quanto riguarda il
“risparmio energetico e le fonti alternative” presso il CNEC da alcuni mesi
sta operando una apposita commissione di esperti che ha prodotto, tra l’altro, un interessante volume offerto agli
economi in omaggio al convegno di
ottobre e in quello attuale. Ciò per
mettere in condizione gli economi di
conoscere i problemi e di valutare attentamente offerte e proposte presentate da ditte disposte ad eseguire lavori
specifici finalizzati al risparmio energetico.
III Master per economi degli Enti Ecclesiastici; è in corso dal mese di ottobre 2007 per la durata di 3 semestri
presso l’Istituto di Teologia dei Padri
Clarettiani a Roma. È frequentato da 20
allievi provenienti da alcune regioni.
Si prevede dal prossimo mese di ottobre, di organizzare il IV Master considerate le diverse richieste già pervenute. Il Master è il massimo della preparazione attualmente possibile per gli
economi/e religiosi/e di nuova o di antica nomina ed è organizzato in modo
da essere frequentato anche da chi abita fuori Roma.
Nel prossimo mese di settembre
(dall’11 al 14) si riuniranno presso un
Istituto religioso di S. Marino i dirigenti centrali e regionali nonché i componenti delle Consulte e gruppi CNEC
per preparare:
1) il convegno nazionale degli economi locali di ottobre che quest’anno
si svolgerà nei giorni 16 – 17 – 18
presso il Palazzo dei congressi in
Roma, sede certamente più prestigiosa e idonea;
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
2) la programmazione delle attività fino a giugno 2009, compreso il
prossimo Convegno Nazionale degli Economi Generali e Provinciali
a maggio 2009.
In questi ultimi mesi (da novembre a
febbraio) un avvocato e un fiscalista
con la partecipazione della presidenza e
della segreteria generale hanno revisionato lo statuto CNEC adeguandolo ai
tempi e alla legislazione attuale, anche
in vista – dopo l’approvazione da parte
dell’Assemblea straordinaria di questo
pomeriggio, con la presenza di un notaio – di richiedere il riconoscimento
giuridico dell’Associazione. Lo Statuto
è stato visionato e discusso in successivi
incontri del Direttivo nazionale presenti
anche i Coordinatori delle Consulte.
Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dello Statuto revisionato
provvederanno anche all’adeguamento
dei regolamenti.
In questi mesi da novembre a maggio
si sono riuniti anche più volte i comitati di coordinamento a presidenza
USMI e CISM a livello nazionale e regionale (Roma – Milano – Padova –
Firenze – Genova) per trattare argomenti connessi a leggi nazionali e regionali e rapporti con Enti locali e organismi ecclesiali.
La presidenza e la Segreteria nazionale
hanno mantenuto cordiali e proficui
rapporti con la CEI, con USMI e CISM
e con altri organismi: UNEBA – FISM
– AGIDAE – FACI – ARIS. In partico-
lare la FACI, con la quale vige una convenzione da un decina d’anni, ci ha
chiesto un’intensa collaborazione per
valutare con i nostri esperti le nuove
convenzioni che la FACI stessa desidera
stipulare e/o che sono proposte a noi a
favore dei nostri e dei loro associati. In
questo modo si è pervenuti alla stipula
delle ultime convenzioni: quella con la
PM Italia per gli impianti fotovoltaici di
certificata sicurezza e di notevole vantaggio per tutti gli associati; quella con
Argenta per le macchine distributrici di
caffè, bevande e snak a prezzi molto
competitivi, a qualità di prodotto e lavoro sottostante garantita; quella con la Siram per la valutazione e conduzione
energetica degli edifici e delle opere
grandi e piccole. Nel campo delle convenzioni FACI vi suggerirei sempre di
cunsultarle sul nostro sito CNEC, perché a volte alcune le togliamo per ragioni etiche o di opportunità, la cui spiegazione può essere sempre chiesta per telefono alla Presidenza CNEC. Anche
con l’ARIS è in corso un vasto dialogo
in vista di un accordo per consentire, tra
l’altro, soprattutto alle religiose, di ricorrere a strutture sanitarie associate all’ARIS per esami clinici particolarmente delicati. Sarà previsto anche nell’accordo, scambio di partecipazione degli
associati alle attività dei due enti.
Le attività del Notiziario CNEC sono
proseguite con regolarità anche per
informare tempestivamente i lettori
associati su tutte le normative che ri-
guardano il fisco, il lavoro, la sicurezza, l’alimentazione, il patrimonio, il
risparmio energetico. Sono proseguiti
con più intensità gli accessi al sito riservato agli associati il cui inserimento è possibile attraverso il codice inviato annualmente a quanti rinnovano
l’abbonamento. Come è noto il sito riservato consente di conoscere, tra
l’altro, i quesiti che provengono dagli
istituti religiosi e le risposte nonché
usufruire del programma “Cireneo”
relativo alla gestione degli immobili.
Circa la possibilità di avere un rapido
contatto con gli associati, si invitano
quanti non l’hanno ancora fatto, di comunicare la loro e-mail; ciò consente
anche di risparmiare sull’invio della
corrispondenza.
Le convenzioni in atto con le ACLI –
Allianz-RAS – FACI – CTG sono state
confermate per il 2008 con reciproca
soddisfazione. Anche i rapporti di collaborazione con la Banca Intesa-SanPaolo
e Banca Prossima proseguono in modo
positivo. Con questa ultima è stato confermato l’impegno per l’installazione di
programmi informatici a vantaggio degli Istituti e gli interventi di manutenzione relativi da parte di Soluzione ed è
stata raggiunta una intesa-convenzione
che offre agli associati CNEC condizioni di assoluta convenienza nel panorama bancario italiano. Passiamo ora alla
relazione economica per il consuntivo
2007 e preventivo 2008.
Relazione del Presidente – esposizione dati Consuntivo 2007
CONTO ECONOMICO DEL CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ
(C.N.E.C.) AL 31.12.2007
RICAVI
–
–
–
–
Quote Associative
Contributi da convegni e Corsi di formazione
Contributi straordinari da Enti
Interessi c/c/ postali e bancari
150.550,00
234.482,00
101.200,00
7.092,03
TOTALI RICAVI
493.324,03
COSTI
Spese Sede Centrale
– Condominio e riscaldamento
– Nettezza urb.; energ.elettrica
– Assicurative
– ICI
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
2.117,00
1.215,18
417,00
3.044,00
6.793,18
3
Convegno Nazionale
Spese generali
– Telefono
– Postali e telegrafiche
– Stampati
– Oneri bancari
– Cancelleria
– Abbonamenti, libri e varie
– Manutenzione macchine
– Offerte
– Assicur. Macchine
– Tessere FACI
7.557,57
44.114,86
17.433,40
801,66
891,30
2.997,79
3.402,36
26.839,50
431,60
17.000,00
121.470,04
Costo del personale
– Stipendi
– Contributi (INPS)
– INAIL dipendenti
– Quote indennità TFR 2007
– IRAP
– Co. Co. Co.
32.835,65
13.768,24
586,50
2.739,41
1.588,00
25.798,27
77.316,07
Acc.to e ammortamento
– Fabbricati sede
– Mobili e attrezzature
10.912,22
10.114,42
21.026,64
Collaboratori professionisti
56.083,22
Organi regionali
37.703,20
Spese per convegni e corsi
– Rimborso spese, spedizioni materiali alle sedi
123.503,18
Spese per notiziario
– Carte, stampa, spedizione
27.556,67
Spese funzionamento Organi statutari e rappresentanza
19.788,82
TOTALI COSTI
Avanzo di gestione
491.241,02
2.083,01
TOTALE A PAREGGIO
493.324,03
SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CENTR NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ
(C.N.E.C.) AL 31.12.2007
ATTIVO
–
–
–
–
–
Cassa
Banche
Conto corrente postale
Deposito titoli
T.F.R.-Assicurazione
Mobili e attrezzature
– Costo storico
– Amm. 31.12.06
– Quota annua 2007
113.075,23
82.967,71
10.114,42
19.993,10
Fabbricato sede
– Costo storico
– Amm. 31.12.06
– Quota anno 2007
363.740,59
70.876,74
10.912,22
281.951,63
TOTALE ATTIVO
4
1.533,47
71.992,92
10.612,30
243.294,20
7.221,97
636.599,59
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
PASSIVO
– Debiti v/ terzi
– Debiti v/ Inps e Irpef
– Debiti v/ collaboratori
5.282,48
5.689,27
9.982,03
Fondo T.F.R.
– Al 31.12.2006
– Incr.to al 31.12.2007
–
–
–
–
–
–
–
–
–
8.456,18
2.739,41
Fondo str. agg.to manuale
Fondo rinnovo macchinari
Fondo per att. regionali
Fondo rischi
Fondo svalutazione titoli
Fondo rinnovo locali
Fondo sviluppo
Capitale netto
Avanzo gestione
9.000,00
30.000,00
40.000,00
60.000,00
15.000,00
75.000,00
10.000,00
363.367,21
2.083,01
TOTALE A PAREGGIO
L’esercizio 2007 si chiude con un
utile di 2.083,01 euro. Se guardiamo
all’andamento globale, spese e entrate più o meno ricalcano l’andamento dell’anno precedente, con un
aumento di circa 40.000 euro sia
nelle entrate da convegni e corsi che
nelle relative voci di spesa. Lo scostamento più forte si nota nelle entrate da quote associative diminuite
di 44.000 euro rispetto al 2006. Questo è dovuto non a una diminuzione
degli iscritti, praticamente stabili intorno ai 1.500 negli ultimi 3 anni,
ma a uno spostamento temporale ne-
11.195,59
636.599,59
gli anni degli arrivi delle quote stesse intorno a fine dicembre, come dimostra l’andamento altalenante dei
ricavi da quote associative di questi
ultimi anni: 151.000 nel 2007,
194.000 nel 2006, 154.000 nel 2005,
171.000 nel 2004, 160.000 nel 2003.
Ma questa diminuzione ha fatto si’
che quest’anno non abbiamo potuto
destinare niente ai fondi, che restano
quelli dello scorso anno e cioè
239.000 euro. Sarebbero sufficienti a
pagare circa la metà dell’appartamento vicino alla nostra sede e messo in vendita questo mese. Stiamo
valutando la cosa con la Presidenza
e il Direttivo.
Le quote associative sono ferme da
molti anni, anche se il “valore” della
tessera CNEC è notevolmente aumentato nel frattempo: basta pensare alla
tessera FACI aggiunta, alla parte riservata del sito e all’uso gratuito del programma Cireneo il cui valore commerciale è molto alto (da 3000 a 5000
euro e l’assistenza telefonica da 400 a
800 euro annui) Per il 2009 vi propongo di adeguare le quote associative lasciandone al Direttivo la determinazione.
PREVENTIVO 2008
Entrate
– Quote associative
– Da Convegni e corsi
– Contributi da Enti
– Interessi
160.000,00
200.000,00
115.000,00
5.000,00
480.000,00
Uscite
– Spese sede centrale
– Spese generali
– Ammortamenti
– Costo del personale e coll. Professionali
– Spese per convegni, corsi e spedizioni
– Organismi regionali
– Spese per notiziario
– Organi statutari e rappresentanza
8.000,00
130.000,00
20.000,00
130.000,00
112.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
480.000,00
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
5
Convegno Nazionale
Relazione del Collegio dei revisori
dei conti sul bilancio al 31.12.2007
Signori associati,
nel corso dell’esercizio abbiamo eseguito le prescritte verifiche di nostra
competenza, sempre riscontrando la
piena conformità dell’attività svolta
alle norme di legge ed a quelle statutarie.
Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti, attestiamo, in via preli-
Totale attività
Totale passività
Risultato di esercizio
Totale costi
Totale ricavi
Possiamo confermarvi che le singole
voci dello stato patrimoniale e del
conto economico, trovano conforto
nelle risultanze della contabilità la cui
regolare tenuta, ai sensi di legge, è stata da noi riscontrata in sede di verifiche periodiche. Il risultato positivo è
anche dovuto ad una attenta gestione
delle entrate abbinata ad una oculata
analisi delle uscite.
La relazione sulla gestione che correda il bilancio, predisposta dal presidente, con la quale concordiamo, ci
esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della gestione aziendale
e sulle prospettive per il corrente esercizio.
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione
del bilancio chiuso al 31.12.2007 sono i medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è
stata fatta ispirandosi al criterio generale di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione della
attività del CNEC.
In particolare i criteri di valutazione
adottati sono i seguenti:
immobilizzazioni materiali: sono
iscritte al costo storico e sono costituite da mobili e arredi, macchine d’ufficio, attrezzature, nonché da un immobile acquisito durante l’anno 2000 e
destinato a sede sociale; gli ammortamenti relativi sono stati calcolati in
6
minare, che il bilancio chiuso al
31.12.2007 così come vi viene presentato, è stato da noi attentamente esaminato.
I principali dati del bilancio consuntivo evidenziano i seguenti valori:
31/12/2007
31/12/2006
636.599,59
634.516,58
2.083,01
491.241,02
493.324,03
617.846,78
615.344,08
2.502,70
511.871,80
514.374,50
coerenza con piani sistematici basati
sulla prevedibile residua possibilità di
utilizzazione dei vari cespiti e portati
quindi in diretta diminuzione degli
stessi.
Le immobilizzazioni finanziarie sono
costituite da titoli obbligazionari valutati al costo di acquisto.
I titoli detenuti per esigenze di tesoreria in regime di risparmio amministrato sono valutati al prezzo di mercato alla data di chiusura dell’esercizio.
I debiti: sono rilevati al valore nominale e comunque coperti dalle giacenze di cassa e banca.
I crediti sono valutati al loro valore
nominale.
I ricavi: sono composti da proventi
connessi alle quote associative oltre
che a contributi e sponsorizzazioni
ottenute a sostegno delle varie manifestazioni istituzionali. Tra i ricavi
sono stati imputati gli interessi attivi
maturati sui conti correnti bancari e
postali.
Le disponibilità liquide sono valutate in base alla loro effettiva consistenza.
Il centro ha regolarmente effettuato i
pagamenti delle retribuzioni e collaborazioni, rispettando i parametri contrattuali correnti.
I contributi previdenziali e assistenziali INPS e le ritenute IRPEF sono stati
versati nei termini di legge.
Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato nella misura pari a quella
prevista dalla legislazione vigente e
dalle disposizioni contrattuali applicate nel settore.
Inoltre il centro, pur non avendo aderito a forme di previdenza complementare, ha provveduto all’accantonamento del fondo stesso presso una compagnia di assicurazione.
In conclusione, dopo aver consigliato
il passaggio a nuovo dell’avanzo di
gestione, formuliamo il nostro assenso
alla approvazione del bilancio in esame e invitiamo le SS.VV. a fare altrettanto.
Il Collegio dei revisori
Avviandomi alla conclusione sento
il dovere di ringraziare i vice presidenti, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti delle consulte
e dei gruppi, il Segretario generale
Dr. Balestrieri e il suo diretto collaboratore Dr. Polzelli, la responsabile
amministrativa Sig.ra Rita Manganozzi e i preziosi collaboratori della
sede centrale Sig.ra Ornella, Lucia,
Stefano per la costante presenza e il
generoso apporto che ciascuno ha
dato nel proprio ambito e responsabilità.
Affido a voi un cordiale saluto per le
vostre comunità, mentre vi prego vivamente di consegnare in segreteria il
questionario e le altre richieste inserite
in cartella.
Rivolgo a tutti voi un rinnovato fraterno augurio di buon lavoro.
Approvazione relazione del Presidente e dei bilanci consuntivo e preventivo
Segue assemblea straordinaria per
l’approvazione del nuovo statuto.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
3
Convegno Nazionale
COSA CAMBIA DOPO
LA FINANZIARIA 2008
Dr. Bertolli Gianluigi
REVERSE CHARGE, AUTOVETTURE E TELEFONIA
Scopo del presente contributo è quello
di fornire una schematica panoramica
delle principali novità introdotte dal
provvedimento in esame.
Reverse charge
Applicazione alla cessione di fabbricati strumentali
L’articolo 17, co. 7, introdotto dalla L.
n. 296/06 (Finanziaria 2007) prevede
che il meccanismo del reverse charge
potrà essere esteso alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri
decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17,
co. 3, della L. n. 400/98, nelle ipotesi
in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del
17 maggio 1977.
Sulla base di questa delega, il D.M.
del 25 maggio 2007 ha esteso, con effetto dal 1° ottobre 2007, il meccanismo del reverse charge alle cessioni di
fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali di cui all’art. 10, co. 1, n.
8-ter), lett. d) DPR n. 633/72.
Si tratta, in sostanza, dei casi di cessione di immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa
utilizzazione senza radicali trasformazioni, per le quali nel relativo atto il
cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. In
assenza di un’opzione da parte del cedente le predette cessioni sono esenti.
Dopo questa innovazione, rimanevano
escluse dall’ambito del reverse charge
le altre ipotesi contemplate dal n. 8-ter
dell’art. 10 e precisamente:
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
a) le cessioni effettuate, entro quattro
anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all’art. 31, co. 1,
lett. c), d) ed e), della L. n. 457/78;
b) le cessioni effettuate nei confronti di
cessionari soggetti passivi d’imposta
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il
diritto alla detrazione d’imposta in
percentuale pari o inferiore al 25%;
c) le cessioni effettuate nei confronti
di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni ossia i privati.
L’articolo 1, co. 156 della L. n. 244/2007
(Finanziaria 2008) è nuovamente intervenuta in materia estendendo il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lett. b) e d)
del n. 8-ter) dell’art. 10 introducendo una
nuova lett. a bis) al co. 6 dell’art. 17.
Il successivo co. 157 stabilisce che la
norma risulterà operativa dal 1° marzo
2008.
Pertanto, alla luce della Finanziaria
2008, si sono ristrette le ipotesi contemplate dall’art. 10 n. 8-ter) che non
rientrano nell’ambito del reverse charge che ora si limitano a:
a) le cessioni effettuate, entro quattro
anni dalla data di ultimazione della
costruzione o dell’intervento, dalle
imprese costruttrici degli stessi o
dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all’art. 1, co. 1,
lett. c), d) ed e), della L. n. 457/78;
b) le cessioni effettuate nei confronti
di cessionari che non agiscono nel-
l’esercizio di impresa, arti o professioni che, essendo privi di partita Iva, non potrebbero attivare il
meccanismo del reverse charge.
La riorganizzazione dell’Iva sulle
autovetture
Il recepimento normativo delle decisioni
comunitarie
La Finanziaria 2008 è intervenuta anche sul tema del regime Iva delle autovetture. In questo caso l’intervento
normativo si è limitato a riscrivere la
legge in modo più organico per recepire gli effetti della sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 14 settembre
2006 che, come ormai noto, ha sancito
l’illegittimità della normativa italiana
laddove escludeva la detraibilità dell’Iva sulle autovetture.
Autovetture ad uso promiscuo
L’art. 19-bis1, co. 1, lett. a), nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2007, stabiliva che non è ammessa in
detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione:
• degli aeromobili e degli autoveicoli
di cui alla lett. e) della tabella B allegata al decreto Iva, quale ne sia
la cilindrata (si tratta, in sostanza,
degli autoveicoli per il trasporto
promiscuo);
• dei relativi componenti e ricambi;
• dei servizi di leasing e noleggio ad
essi riferiti (art. 16, co. 3);
• dei relativi servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione.
La detraibilità era, invece, garantita se
alternativamente tali beni o servizi:
• formavano oggetto dell’attività
propria dell’impresa (commercio,
noleggio o locazione);
7
Convegno Nazionale
• erano destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali
nell’attività propria dell’impresa
(attività di trasportatore).
• relativi componenti e ricambi;
• prestazioni di servizi e di impiego,
custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi.
L’ultimo periodo del co. 1 stabiliva
che la detrazione è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni.
L’applicazione della norma è tuttavia
destinata ad esaurirsi nel tempo, atteso
che dal 1° ottobre 1998 non sono più
ammesse l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli ad uso promiscuo. La lett. a) è stata infatti riscritta
dall’art. 1 co. 261 della Finanziaria
2008 che ha eliminato il riferimento ai
veicoli ad uso promiscuo.
La detrazione era tuttavia ammessa:
• per gli agenti o rappresentanti di
commercio;
• se i beni formavano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
• se i veicoli erano adibiti a trasporto
pubblico.
Autovetture ad uso non promiscuo
L’art. 19-bis1, co. 1, lett. c), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007,
stabiliva l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di:
• ciclomotori;
• motocicli;
• autovetture ed autoveicoli indicati
nell’art. 54, lett. a) e c) del D.Lgs.
n. 285/92;
La norma andava tuttavia letta in combinato disposto con l’art. 30, co. 4, L.
n. 388/00 che ha previsto la detraibilità parziale del 10% per gli acquisti di
ciclomotori, motocicli, autovetture e
autoveicoli a far data dal 1° gennaio
2001. La detrazione è elevata al 50%
per i veicoli elettrici.
La detraibilità limitata, originariamente prevista per il solo 2001, è stata di
anno in anno prorogata. Da ultimo la
Finanziaria per il 2006 ha aumentato
dal 10% al 15% della percentuale di
detraibilità dell’Iva sull’acquisto di
autovetture.
Le disposizioni vanno coordinate con
la sentenza della Corte di Giustizia C
228/05 del 14 settembre 2006 la quale,
oltre ad ampliare le ipotesi di detrazione, ha aperto la strada alla richiesta di
rimborso dell’Iva non detratta negli
anni addietro.
Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale europea L 165/33 del 27 giugno 2007 è stata pubblicata la decisione del Consiglio UE che autorizza
l’Italia a limitare al 40% la detraibilità dell’Iva per i veicoli a motore non
utilizzati interamente per fini professionali.
La disposizione si applica per gli acquisiti effettuati dopo il 27 giugno
2007.
L’articolo 1, co. 261, Legge finanziaria 2008 ha recepito la decisione del
Consiglio 2007/441 CE che ha ammesso, a partire dal 28 giugno 2007,
di limitare la detraibilità dell’Iva per le
autovetture ad uso promiscuo, nella
misura del 40%.
Nella tabella che segue viene riepilogata la deducibilità dei costi auto sia ai fini
della imposizione diretta sia ai fini IVA.
Deducibilità IRPEF IRES IRAP
Validità dal periodo d’imposta 2007
Utilizzatori
Imprese, imprenditori e lavoratori autonomi
Pubblico
Strumentale nell’attività
propria dell’impresa
(noleggiatori,
autoscuole,…)
Uso promiscuo
ai dipendenti
per la maggior
parte del periodo
d’imposta
Uso diverso
dai precedenti
Professionisti
Agenti
e rappresentanti
Deducibilità
100%
90%
40%
40%
80%
Veicoli deducibili
Tutti
Tutti
Tutti
Uno
Tutti
Costo fiscalmente deducibile per manutenzioni, leasing e ammortamenti
Autovetture
e autocaravan
100%
90%
senza limiti di costo
40%
su massimo di
18.075,99 (*)
40%
su massimo
di 18.075,99 (*)
80%
su massimo di
25.823 (*)
Motocicli
100%
90%
senza limiti di costo
40%
su massimo di
4.131,66
40%
su massimo di
4.131,66
80%
su massimo di
4.131,66
Ciclomotori
100%
90%
senza limiti di costo
40%
su massimo di
2.065,83
40%
su massimo di
2.065,83
80%
su massimo di
2.065,83
(*) canone massimo di euro 3.615,20 per locazioni e noleggi full service
8
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
Detraibilità IVA
Validità dal 27/06/2007 al 31/12/2010
Utilizzatori
Detraibilità IVA
Imprese
Uso strumentale
Uso non strum.
100%
40%
Professionisti
Agenti e rappresentanti
40%
100%
Costi detraibili
Acquisto del veicolo e costi accessori, importazione, leasing, noleggio, modificazione, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali.
Tipologia dei veicoli
Tutti i veicoli adibiti al trasporto di beni o persone, con massa non superiore a 3,5 tonnellate e con al massimo nove posti
a sedere compreso quello del conducente.
La nuova detraibilità dell’IVA sulle
spese telefoniche
L’art. 1, commi 261-264, Legge
24/12/2007, n. 244 della Finanziaria
2008 ha modificato le regole per la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto,
l’importazione e il noleggio di telefoni
cellulari e per i servizi di telefonia
mobile.
A partire dal 1° gennaio 2008 cambia
la detraibilità dell’IVA delle spese per
i cellulari. L’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il
bene e il suo utilizzo siano riferibili
esclusivamente all’attività di impresa
o di lavoro autonomo.
Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell’IVA pagata era
ammessa nella misura forfetaria del
50%, senza che fosse stato necessario
provare l’effettivo utilizzo aziendale o
professionale. La modifica è stata necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella europea.
Detraibilità dell’Iva
Dopo le importanti novità in merito alla deducibilità nell’ambito del reddito
d’impresa introdotte con la Finanziaria
2007, le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese
di traffico telefonico, che è consentita
secondo i criteri ordinari previsti dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire
in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, ferma restando la limitazione all’esercizio
del diritto alla detrazione conseguente
all’effettuazione di operazioni esenti o
non soggette all’imposta.
Quindi, dal 1° gennaio 2008, l’IVA sul
traffico telefonico mobile e sull’acqui-
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
foniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta
l’uso personale o familiare ovvero la
messa a disposizione a titolo gratuito
dei beni e servizi suddetti.
Bisogna evidenziare a riguardo che il
comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR
633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50%
del relativo ammontare l’imposta riguardante agli acquisti e alle relative
prestazioni di gestione dei telefonini.
Sembra un avvertimento poiché se si
effettua una detrazione superiore al
50% bisognerà provare l’utilizzo
aziendale o professionale.
sto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il
bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo. Tuttavia, le contemporanee modifiche degli
articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72,
consentono all’imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l’imposta anche in caso di uso promiscuo,
salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale.
Ovviamente nel caso in cui le spese di
acquisizione del cellulare e il relativo
traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività
d’impresa o del professionista nessun
problema poiché l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è
immediatamente detraibile al 100%
senza nessun altro obbligo.
Se invece la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese tele-
REGIME IVA DALL’01/01/2008
Con la finanziaria 2008 è prevista la possibilità di detrarre l’IVA nella misura del 100% se il telefono è usato
in modo esclusivo
TELEFONO
FISSO
USO
ESCLUSIVO
100%
100% (1)
TELEFONO
FISSO
USO
PROMISCUO
50%
50%
TELEFONIA
MOBILE/
CELLULARI
USO
ESCLUSIVO
50%
100%
TELEFONIA
MOBILE/
CELLULARI
USO
PROMISCUO
50%
INERENZA
TELEFONIA
FISSA
E MOBILE
USO
PROMISCUO
con riaddebito
valore utilizzo
50%
100%
Occorre
dimostrare
l’uso esclusivo
(1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre
adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari.
9
Convegno Nazionale
Uso estraneo all’attività – addebito
del valore normale
Il terzo comma dell’articolo 3 del
DPR 633/72 assimila l’uso personale
di un bene ad una prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del relativo valore normale, ma con
rivalsa facoltativa. Il contribuente può
scegliere, quindi, tra due possibilità:
• Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali
beni e servizi per fini imprenditoriali e personali;
• Detrarre tutta l’IVA e poi sottoporre a tassazione l’uso personale o
estraneo all’impresa;
All’imprenditore o professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA:
• di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria
impresa;
• di conservarlo integralmente nel
proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA;
• di inserirlo nella propria impresa
solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo.
Come determinare il valore normale
Un’altra novità della Finanziaria 2008
è l’art. 1, comma 261, Legge n. 244
del 24/12/2007, che ha riformulato
l’art. 13, comma 3, ultimo periodo del
DPR n. 633/72, a norma del quale per
le cessioni che hanno per oggetto beni
per il cui acquisto o importazione la
detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base
imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile
ai sensi di tali disposizioni, l’importo determinato.
ESEMPIO: Nell’ipotesi di cessione di
telefoni cellulari, la base imponibile ai
fini IVA è costituita dalla percentuale
del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte.
• IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%. Base imponibile della
successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore
normale se il prezzo di vendita è
inferiore al valore normale stesso.
• IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%. Base imponibile della
10
apparecchiature terminali per i servizi
di telecomunicazione elettronica a uso
pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n.
104/E. Rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto del modem, ovvero
del router ADSL ed eventualmente
l’acquisto del software specifico. Nei
casi in cui gli operatori stipulano un
contratto di assistenza o di noleggio
che comprenda anche la fornitura di
apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà
evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici
(deducibili all’80%) e la parte inerente
l’assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta
per intero.
successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore
normale se il prezzo di vendita è
inferiore al valore normale stesso.
Questa disposizione è entrata in vigore
a partire dall’1° Marzo 2008.
La deducibilità delle spese telefoniche
Dall’esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per
quella mobile è stata fissata la deducibilità all’80%. Quindi la deducibilità è
passata dal 50% all’80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi
la modifica è peggiorativa perché si
scende dal 100% all’80%. Questo limite alla deduzione vale per le quote
di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Regime in vigore dall’ 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche
SOGGETTI
TELEFONIA FISSA
TELEFONIA MOBILE
Imprese
80%
80%
Lavoratori Autonomi
80%
80%
Autotrasportatori (1)
100%
100%
(1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%.
ANTIRICICLAGGIO: AL VIA LE NUOVE REGOLE
PER ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE
Considerazioni introduttive
Il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre
2007, ha consentito il recepimento
della III Direttiva antiriciclaggio, sostituendo la disciplina contenuta nella
L. n. 197/91, nonché il D.Lgs. n.
56/04 (e i relativi provvedimenti di attuazione). La novella normativa rappresenta un importante passo avanti,
non solo per i cambiamenti sul piano
giuridico-sostanziale, ma anche da un
punto di vista di “razionalizzazione
normativa”: il nuovo decreto si pone
come riferimento normativo principale
per la prevenzione ed il contrasto al
fenomeno del riciclaggio di denaro
sporco e finanziamento del terrorismo.
Il Titolo III del D.Lgs. n. 231/07 prevede restrizioni, oltre che per l’uso del
contante, anche per i titoli al portatore
genericamente intesi. Schematicamen-
te, le novità introdotte in materia di
mezzi di pagamento possono essere
così riepilogate.
Limitazioni all’uso del contante e
dei titoli al portatore: artt. 49, 50, 51
del D.Lgs. n. 231/07
• Divieto di trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a d 5.000.
• Gli assegni di importo superiore a
d 5.000 (assegni circolari, bancari
o postali) devono recare la clausola
di non trasferibilità.
• Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può
essere pari o superiore a d 5.000.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
• Money Transfer.: le somme inviate
non possono superare d 2.000, con
un massimo di d 5.000 in sette
giorni.
Il presente intervento vuole approfondire, in particolare, gli aspetti di dettaglio relativi ai nuovi limiti previsti per
assegni e libretti al portatore.
I nuovi assegni: dal 30 aprile 2008 i
titoli trasferibili diventano l’eccezione
Il 30 aprile 2008 rappresenta la data
del cambiamento radicale in materia
di assegni bancari, postali, circolari,
vaglia postali e cambiari. Il Legislatore è intervenuto limitando drasticamente il loro utilizzo “in forma libera”, al fine di garantire maggiore monitoraggio dei flussi finanziari.
In particolare, è stabilito che i moduli di
assegni bancari e postali siano rilasciati
dalle banche e da Poste Italiane Spa già
muniti “a monte” della clausola di non
trasferibilità. Il cliente per disporre di assegni “liberi” (ossia trasferibili) deve richiedere, per iscritto, il rilascio di appositi moduli di assegni di importo superiore
a d 5.000 (assegni circolari, bancari o
postali) devono, comunque, sempre recare la clausola di non trasferibilità che accompagnerà l’indicazione dell’unico beneficiario. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma
libera (ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato nella medesima forma) è dovuta dal
richiedente, a titolo di imposta di bollo,
la somma di d 1,50. Gli assegni sotto d
5.000 restano liberamente trasferibili,
purché ogni girata rechi il codice fiscale
del girante. In mancanza del codice fiscale, la girata è nulla, inficiando anche
quelle che seguono. Quanto finora descritto può essere riassunto come segue.
Assegni non trasferibili: Apposizione
“a monte” (fin dall’emissione del “format” del libretto) della clausola di non
trasferibilità. Tali assegni non hanno
limiti di importo e possono essere incassati solo dal beneficiario.
Assegni liberi:
• non possono superare d 4.999,99.
• oltre la soglia devono essere obbligatoriamente integrati con la clausola di non trasferibilità.
• sotto d 5.000 sono soggetti a
un’imposta di bolla di d 1,50.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
• includono nel retro uno spazio per
l’apposizione del codice fiscale del
girante. In caso di girata dell’assegno, infatti, è obbligatorio indicare,
subito dopo la firma, il codice fiscale del girante.
• non possono essere incassati, in caso di girata, senza apposizione del
codice fiscale del girante.
• in assenza del codice fiscale, in caso di girata, l’assegno non può essere incassato.
I libretti bancari/postali: doppia
circolazione fino al 30 giugno 2009
I libretti di risparmio bancario e postali si prestano ottimamente, per loro
natura, a costituire strumento di facile
“scambio”, senza che venga lasciata
traccia alcuna dei passaggi intermedi.
Da qui la scelta del D.Lgs. n. 231/07
di intervenire con nuovi limiti anche
per tali titoli. Nello specifico, il saldo
dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari
o superiore a d 5.000. Per i libretti
con saldo pari o superiore a d 5.000
esistenti al 30 aprile, si concede una
moratoria (fino al 30 giugno 2009)
per estinguerli o ricondurli sotto la
soglia.
L’art. 50 del D.Lgs. n. 231/07 vieta,
inoltre, espressamente le intestazioni
fittizie dei libretti. Tale divieto trova
conferma nelle istruzioni della Banca
d’Italia del 12 gennaio 20016 che hanno evidenziato la necessità di porre attenzione ai libretti “trottola”, ossia
quei libretti che passano di mano in
mano molto frequentemente. Dal 30
aprile 2008 fino al 30 giugno 2009 sarà ammessa, dunque, una doppia circolazione di libretti, schematizzabile
come segue:
• vecchi libretti esistenti al 29 dicembre 2007: regolarizzabili entro il 30/06/2009. La regolarizzazione può avvenire attraverso la
riduzione (sotto d 5.000) o attraverso l’estinzione. Per chi non regolarizza, sanzione amministrativa va dal 10 al 20% del saldo del
libretto.
• nuovi libretti al portatore: il nuovo
limite è pari a d 5.000. Al di sopra
della citata soglia tutti i libretti devono essere nominativi.
In relazione alle introdotte modifiche
è importante prendere atto delle preci-
sazioni che sul tema sono state fornite,
con la Circolare ministeriale dell’Economia del 20 marzo 2008, dal Dipartimento del Tesoro, Direzione Valutario,
Antiriciclaggio ed Antiusura. Attraverso tale documento di prassi il Ministero ha fornito alcuni importanti riflessioni integrative del testo legislativo
che di seguito vengono riportate:
• Obbligo di comunicazione di infrazione. Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a d 5.000 senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola
di non trasferibilità, saranno pagati
dagli Istituti di credito e dalle Poste,
ma con obbligo di comunicare l’irregolarità al Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.
51, co. 1) per gli adempimenti sanzionatori successivi.
• I “vecchi” assegni: modalità di
utilizzo. Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche e
Poste Italiane Spa (non adeguate,
dunque, al nuovo “format”) potranno essere comunque utilizzate anche dopo il 30/04/2008. Sarà necessario, tuttavia, apporre su ogni
modulo di assegno la barratura sull’indicazione del limite di d
12.500, nonché la clausola di non
trasferibilità. Per quanto riguarda i
“vecchi” assegni in possesso dei
clienti, potranno essere utilizzati
dagli stessi anche successivamente
al 29 aprile 2008. Il loro utilizzo
sarà consentito conformemente ai
nuovi limiti previsti: assegni trasferibili per importi inferiori a d
5.000, mentre, nel caso di superamento della soglia, sarà necessario
apporre la clausola di non trasferibilità.
• Assegni emessi all’ordine del
traente (“a me medesimo”). Tali
assegni non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui
non è richiesta l’indicazione del
codice fiscale del traente che gira
per l’incasso il titolo. Per tali assegni non è previsto il limite di d
5.000. In caso di irregolarità degli
assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto, i soggetti obbligati (banche e poste)
procederanno alla comunicazione
al Ministero dell’economia e delle
finanze (art.51, co.1, D.Lgs. n.
231/07).
11
Convegno Nazionale
• Codice fiscale per le girate. Il
controllo da parte della banca o
di Poste Italiane Spa circa la regolarità delle girate dovrà essere
esercitato in relazione alla regolarità formale del codice fiscale.
Lo sportello, pertanto, dovrà limitarsi a verificare la correttezza
formale della sequenza alfanumerica. A partire dal 30 aprile 2008,
l’indicazione del codice fiscale
del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano i “vecchi”
moduli). La mancanza del codice
fiscale del girante rende la girata
nulla e tali assegni non verranno
pagati.
• Libretti di deposito al portatore.
Qualora tali libretti siano stai
emessi prima del 30 aprile 2008 e
presentati per l’incasso a decorrere da tale data non c’è infrazione
(né conseguente obbligo di procedere alla comunicazione al Ministero economia e finanze ai sensi
dell’art. 51 co. 1) a patto che il
cessionario rilasci autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente). In assenza
dell’autocertificazione del cessionario, è necessaria, nei 30 giorni
successivi alla presentazione del
libretto per l’incasso, la dichiarazione, da parte del cedente, di avvenuta cessione del libretto. In
mancanza della citata dichiarazione scatterà la violazione e il conseguente obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e
delle finanze.
Profili sanzionatori
Dal 30 aprile 2008, nel caso di pagamenti in contanti per operazioni superiori a s 5.000, oppure di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità
su assegni di importo superiore a s
5.000, scatta la sanzione amministrativa
dall’1% al 40% delle somme trasferite.
Se la somma trasferita è inferiore a s
250.000, il trasgressore potrà definire la
contestazione con il versamento di una
sanzione ridotta pari al 2% delle somme
trasferite, qualora non se ne sia già avvalso per un altro verbale, notificatogli
nei 365 giorni antecedenti la notifica del
verbale per il quale vuole procedere al
pagamento ridotto. Per i libretti al portatore non regolarizzati entro il 30 giugno
2009, invece, la sanzione va dal 10 al
20% del saldo del libretto.
PROROGA DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10%
La Finanziaria 2008, al comma 18 dell’articolo 1, ha previsto la proroga, per
gli anni 2008, 2009 e 2010, per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2008,
della disposizione in base alla quale,
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 7, co. 1, lett.
b), della Legge n. 488/99, si applica
l’aliquota Iva agevolata del 10%. Rimosso, inoltre, ma solo ai fini dell’Iva,
l’onere di distinta specificazione in
fattura del costo della manodopera impiegata.
L’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge
n. 488 del 23/12/1999, precisa che gli
immobili interessati all’agevolazione
sono i fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare ministeriale n. 71/E del 7/4/2000
devono ritenersi tali:
• le singole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da
A1 ad A11, con esclusione della
categoria A10, indipendentemente
dal loro effettivo utilizzo;
• gli edifici di edilizia residenziale
pubblica, caratterizzati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
• gli edifici assimilati alle case di
abitazione non di lusso, ai sensi
dell’art. 1 della Legge n. 659 del
19/7/1961, a condizione che costituiscano stabile residenza di
collettività, quali, ad esempio, or-
12
fanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi;
• le parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa.
• le pertinenze (autorimesse, soffitte,
cantine, eccetera) di immobili abitativi, anche se situati in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi.
L’agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manutenzioni di singole unità
immobiliari non abitative (negozi, uffici,
ecc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa e ai fabbricati
destinati a utilizzazioni pubbliche.
La norma istitutiva dell’agevolazione
Iva, ovvero il menzionato articolo 7,
assoggetta com’è noto all’aliquota ridotta del 10%, in via temporanea, le
prestazioni di servizi aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo
31, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 457 del 5/8/1978, realizzati su
fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata.
In concreto, quindi, l’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria.
Riguardo all’individuazione di tali interventi, sono stati forniti chiarimenti
con la Circolare n. 57/E del 24/2/1998,
paragrafo 3.4:
• manutenzione ordinaria (lett. a),
art. 31, Legge n. 457/1978) sono
gli interventi che riguardano le
opere di riparazione rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:
• la sostituzione integrale o parziale
di pavimenti e le relative opere di
finitura e conservazione;
• la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico,
impianto per lo smaltimento delle
acque bianche e nere);
• rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei
preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
• rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
• rifacimento pavimentazioni esterne
e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
• sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
• riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
• riparazione recinzioni;
• sostituzione di elementi di impianti
tecnologici;
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande,
senza modifica della tipologia di
infisso.
• manutenzione straordinaria (lett.
b), art. 31, Legge n. 457/1978) sono gli interventi che riguardano le
opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi
igienico - sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e
le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.
A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione straordinaria i
seguenti interventi:
• sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con
modifica di materiale o tipologia di
infisso;
• realizzazione ed adeguamento di
opere accessorie e pertinenziali
che non comportarono aumento di
volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali
centrali termiche, impianti di
ascensori, scale di sicurezza canne
fumarie;
• realizzazione ed integrazione di
servizi igienico - sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
• realizzazione di chiusure o aperture
interne che non modifichino lo
schema distributivo delle unita immobiliari e dell’edificio;
• consolidamento delle strutture di
fondazione e in elevazione;
• rifacimento vespai e scannafossi;
• sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta;
• rifacimento di scale e rampe;
• realizzazione di recinzioni, muri di
cinta e cancellate;
• sostituzione solai di copertura con
materiali diversi dai preesistenti;
• sostituzione tramezzi interni, senza
alterazione della tipologia dell’unita immobiliare;
• realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
• interventi finalizzati al risparmio
energetico.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi precedentemente illustrati.
Poiché la norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi sono
escluse dal beneficio le operazioni
consistenti in cessioni di beni.
Al riguardo, occorre ricordare che l’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n. 71 del 7/4/2000, ha ritenuto di
poter ammettere l’agevolazione anche
quando l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere
dall’incidenza della manodopera rispetto
al valore del bene, nel presupposto che
la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero
realizzato mediante cessione con posa in
opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della
qualificazione dell’operazione.
Tuttavia, recentemente l’amministrazione ha ritrattato quanto asserito.
Nella Circolare n. 36/E del 31 maggio
2007 dell’Agenzia delle entrate, al
paragrafo 9, viene, infatti, precisato
che l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti
“beni significativi”, come analizzeremo nel prosieguo della trattazione,
mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”.
Sempre nella circolare n. 71/2000 è stato, inoltre, chiarito che l’agevolazione
non può applicarsi né alle prestazioni
professionali, né nei rapporti di subappalto, per cui opera soltanto nei confronti del committente principale.
Per completezza si ricorda che gli interventi sugli edifici di grado superiore
(restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) rispetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui sopra,
sono stabilmente assoggettati all’aliquota del 10%, ai sensi della tabella A,
parte III, allegata al DPR 633/72. Per
queste tipologie di interventi di recupero
l’aliquota IVA ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale
del fabbricato oggetto di recupero
In particolare si tratta di:
• interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che,
nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo
stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze
dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
• interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, la eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
• interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire
l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un
insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e
della rete stradale.
Impiego di beni significativi
Come precedentemente accennato, la
Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007
dell’Agenzia delle entrate, al paragrafo
9, ha chiarito che l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni
di servizi, mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo
se la relativa fornitura è posta in essere
nell’ambito di un contratto d’appalto”.
A questa regola il legislatore ha però
previsto una eccezione nell’ipotesi in
cui, nella realizzazione dell’intervento, siano impiegati beni di “valore significativo” la cui individuazione è
stata effettuata con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999.
Si tratta in particolare dei seguenti beni:
• ascensori e montacarichi;
• infissi esterni ed interni;
• caldaie;
• video citofoni;
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
• sanitari e rubinetterie da bagno;
• impianti di sicurezza.
13
Convegno Nazionale
Attenzione
Si evidenzia che l’elenco deve ritenersi
tassativo e l’ indicazione si riferisce ai
beni significativi considerati nella loro
interezza. L’aliquota IVA del 10 % si
può applicare ai beni, precedentemente
elencati, soltanto fino a concorrenza
dell’ammontare della prestazione,
considerata al netto del valore dei beni stessi. Questo meccanismo comporta,
di fatto, che, se il valore del bene “significativo” non supera il 50 % di quello
complessivo dell’intervento, quest’ultimo risulta interamente agevolato.
Un esempio aiuterà a comprendere
meglio il meccanismo
Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
a) costo complessivo dell’intervento,
al netto Iva = 3.000 euro;
b) valore dei sanitari (bene significativo) = 2.000 euro.
c) manodopera = 1.000 euro
Il valore del bene (b), di complessivi
2.000 euro, è agevolabile fino a concorrenza del valore della manodopera
(c), ossia di 1.000, mentre non lo è
l’eccedenza di 1.000 euro. Pertanto
l’aliquota IVA del 10 % potrà essere
applicata su complessivi 2.000 euro,
mentre i restanti 1.000 euro saranno
assoggettati all’aliquota IVA ordinaria
del 20%.
L’impresa dovrà indicare distintamente nella fattura il valore dei beni “significativi”.
Inoltre, in caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano
la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 ha precisato che il
valore entro cui applicare l’aliquota del
10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad
un singolo acconto o al solo saldo.
Il valore del bene significativo deve
poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di
corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando
sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all’aliquota del
10%, sia quella da assoggettare all’aliquota ordinaria.
Attenzione
Relativamente alla proroga dell’agevolazione in commento si evidenzia
che il comma 19 dell’articolo 1 della
Finanziaria 2008 ha rimosso, ma solo
ai fini dell’Iva, la disposizione che
prevedeva l’onere di distinta specificazione in fattura del costo della
manodopera impiegata. Diversamente da quanto disposto dalla Finanziaria dell’anno scorso, la condizione
della distinta specificazione in fattura
del costo della manodopera viene
confermata, nel successivo comma
19, solamente nel quadro della proroga della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione, sancita dal
comma 17.
Agli effetti dell’aliquota Iva, quindi,
sulle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2008 l’onere è venuto a cadere,
anche se la sua persistenza ai fini del
bonus Irpef ridimensiona notevolmente l’area applicativa della semplificazione, che in concreto si riduce alle
manutenzioni ordinarie escluse dall’agevolazione 36%.
RIAPERTURA DEI TERMINI
PER RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI
Per effetto della Legge Finanziaria
2008 (comma 91, art. 1), ritorna la
rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio
2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate dal 30 giugno
2008. L’art. 1 comma 91 della Finanziaria 2008, ha disposto la fissazione di un nuovo termine per la rideterminazione:
• del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati;
• dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone.
In particolare, il nuovo termine per la
rivalutazione di dette partecipazioni e
terreni è stato fissato al 30 giugno
2008.
Entro tale data dovranno essere:
• versate le imposte sostitutive, integralmente o limitatamente alla prima rata, previste dalla normativa;
• effettuati la redazione ed il giuramento della perizia di stima.
14
La disciplina in esame trova applicazione unicamente nei confronti dei
possessori di titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o dei titolari di altro
diritto reale sui medesimi alla data del
1° gennaio 2008.
Soggetti interessati alla rivalutazione
delle partecipazioni
• le persone fisiche residenti, per le
partecipazioni la cui cessione non
genera reddito di impresa;
• le società semplici ed equiparate;
• gli enti non commerciali per attività non in regime di impresa;
• i soggetti non residenti, per le
plusvalenze derivanti dalla cessione titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia
che non siano riferibili a stabili
organizzazioni.
I predetti contribuenti devono essere
possessori delle partecipazioni a titolo
di proprietà o essere titolari di altro di-
ritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà) alla data del 1° gennaio
2008.
Si rammenta che la circolare n. 12/E
del 2002, le cui indicazioni sono tutt’ora valide, abbia chiarito che, “...il
contribuente può procedere alla rideterminazione del valore di acquisto
anche solo per una parte della partecipazione detenuta. Pertanto, si ritiene
che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito
rideterminare il valore limitatamente
alla quota parte rappresentativa di
una partecipazione non qualificata.
Tuttavia, in tal caso, l’imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura
del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art.
5 della L. n. 448/2001, commisura
l’imposta non già all’entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all’entità dell’intera partecipazione posseduta dal contribuente ...”.
È possibile rideterminare il valore di
acquisto anche soltanto di una parte
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
della partecipazione posseduta. Nel
caso in cui, pur detenendo una partecipazione qualificata, venga rideterminato il valore limitatamente alla quota
parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata, l’imposta sostitutiva è, comunque, dovuta nella misura del 4 per cento, poiché va commisurata all’entità dell’intera partecipazione posseduta al 1° gennaio 2008, e
non a quella della partecipazione che
s’intende rivalutare.
Attenzione
Nel caso in cui i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in più tranches, al fine di determinare nei confronti di quali tra essi sia valida la rideterminazione del costo, ovvero del
valore di acquisto, si considerano valorizzati quelli acquistati per ultimi.
A seguito della rivalutazione, il valore
rideterminato è utilizzato al momento
del realizzo delle plusvalenze maturate
in caso di cessione a titolo oneroso di
partecipazioni qualificate o meno.
Rideterminazione del valore
dei terreni
La norma di riferimento riserva l’applicazione della rivalutazione alle sole
cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1° gennaio 2008, da persone fisiche ed enti non commerciali che detengono tali beni al di fuori del regime
di impresa, idonee a generare plusvalenze riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’art. 67, comma 1, lettere a) e b), del Tuir .
Interessati dal meccanismo di rivalutazione, quindi, sempre che non siano
posseduti da imprese, sono:
a) terreni lottizzati o sui quali sono
state costruite opere per renderli
edificabili. A tal fine si ricorda che
sono considerati lottizzati quei terreni sui quali è stata eseguita una
qualsiasi operazione obiettivamente
considerata di lottizzazione o di
esecuzione di opere per la edificabilità dei terreni, anche se realizzata
al di fuori di strumenti urbanistici;
b) terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria, tenendo presente che
“tale qualificazione ricorre per i
terreni qualificati come edificabili
dal piano regolatore generale o in
mancanza da altri strumenti urbani-
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
stici vigenti al momento della cessione” (circolare 1° febbraio 2002,
n. 15/E);
c) Terreni agricoli: per essi, il valore
attribuito dalla perizia giurata di
stima, assoggettato all’imposta sostitutiva del 4 per cento, può essere
assunto come valore iniziale ai fini
del calcolo della plusvalenza anche
nelle ipotesi in cui tali cespiti diventino, in seguito, edificabili.
d) terreni agricoli, anche in vista di un
futuro inserimento in uno strumento urbanistico, come già chiarito
dall’Amministrazione finanziaria
nella Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002.
Si evidenzia sull’argomento che, l’Agenzia delle Entrate, con le Circolari
n. 55/E del 20 giugno 2002 e n. 81/E
del 6 novembre 2002 ha fornito importanti chiarimenti su specifiche fattispecie di applicabilità del beneficio.
Tra queste, in particolare si sottolineano:
• la rivalutazione è possibile anche
nel caso in cui oggetto di rivalutazione sia un’area posseduta da più
comproprietari (“comunione pro
indiviso”) ed uno solo di questi intenda rideterminare il valore del
terreno, in ragione della relativa
quota di proprietà.
In tal caso, il soggetto interessato
alla rivalutazione deve promuovere
la perizia di stima dell’area per intero e determinare, successivamente, il valore sul quale calcolare
l’imposta sostitutiva dovuta, in ragione della propria percentuale di
proprietà. Diversamente, qualora
tutti i comproprietari fossero interessati alla rivalutazione, è sufficiente la redazione di un’unica perizia, sulla base della quale calcolare la base imponibile dell’imposta,
ma sono necessari singoli versamenti per ciascun comproprietario,
in ragione della propria quota parte;
• è possibile rivalutare anche il valore delle aree gravate da diritto di
superficie. In tal caso, l’esistenza
di tale diritto influenzerà il valore
del terreno in sede di redazione
della perizia giurata;
• hanno piena facoltà di rivalutare il
valore di un terreno, nel caso in cui
questo sia gravato da un diritto di
usufrutto alla data del 1° gennaio
2008, sia il nudo proprietario che
l’usufruttuario. Al primo, in parti-
colare, è data facoltà di rivalutazione del valore della nuda proprietà
del terreno, costituito, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico dell’Imposta di Registro D.P.R. 13 1/1986,
dalla differenza tra il valore pieno
dell’area ed il valore del diritto reale di godimento della stessa, analogamente a quanto già precisato dalla stessa Amministrazione relativamente al proprietario di un terreno
su cui grava un diritto di superficie. Allo stesso modo, è riconosciuta all’usufruttuario la possibilità di rivalutare il diritto di godimento di cui è titolare, atteso che,
ai fini della tassazione dei redditi,
alle operazioni di costituzione e
trasferimento a titolo oneroso dei
diritti reali di godimento si applicano le stesse regole valide per il trasferimento del diritto di proprietà a
titolo oneroso, ai sensi del comma
5 dell’art. 9 del TUIR 917/1986;
• è possibile rideterminare il valore
di aree, anche nell’ipotesi in cui
queste siano oggetto di procedimenti espropriativi;
• nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni
differenziate all’interno di una
stessa particella catastale e dichiarino edificabile solo una porzione
della stessa, è riconosciuta al contribuente, che ne abbia interesse, la
facoltà di operare la rivalutazione
della sola parte dell’unità catastale
dichiarata edificabile, purché nell’atto di perizia sia fatto preciso riferimento allo strumento urbanistico che la delimita;
• nel caso in cui la rivalutazione di
un’area sia stata operata dal de
cuius o dal donante, l’erede o il donatario della stessa, ai fini del calcolo della plusvalenza, qualora intendano procedere alla cessione del
terreno rivalutato, debbono assumere come valore iniziale del medesimo il valore indicato negli atti
registrati in sede di successione o
donazione.
Con riguardo a detti beni, la rideterminazione del valore di acquisto costituisce valore normale minimo di riferimento, ai fini:
– delle imposte sui redditi;
– dell’imposta di registro;
– dell’imposta ipotecaria;
– dell’imposta catastale.
15
Convegno Nazionale
La circolare n. 16/E del 2005 ha chiarito che “tale norma introduce un criterio di coerenza nella valutazione
economica dei beni valido ai fini delle
imposte sul reddito (determinazione
delle plusvalenze) e delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale”.
Si evidenzia che a tal fine, con la Circolare n. 15/E/2002, è stato precisato
che, in sede di trasferimento, è necessario che il venditore indichi nell’atto se vuole tener conto o meno
del valore periziato dell’area, per
consentire agli uffici verificatori di valutare la corretta applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
In ogni caso, nell’ipotesi in cui il contribuente decida, all’atto del trasferimento
del terreno e, quindi, in sede di determinazione delle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali), di non voler
tenere conto del valore rideterminato
dello stesso (ad esempio se il terreno ha
subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici), anche le plusvalenze, da assoggettare alle imposte
sul reddito, devono essere determinate
non tenendo conto del valore periziato
dell’area, ma assumendo il costo d’acquisto della stessa, secondo gli ordinari
criteri dettati dall’art. 68 del TUIR,
D.P.R. 917/1986 (C.M. 15/E/2002).
Nello stesso ambito, si evidenzia, per
completezza, che anche se non si vuole
tener conto della rivalutazione, non si ha
comunque diritto ad ottenere il rimborso
dell’imposta sostitutiva del 4% già versata e, se si è scelta la rateizzazione della
stessa, restano dovute le eventuali rate
non ancora versate (C.M. 35/E/2004).
Da sottolineare, inoltre, che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare n. 35/E/2004, l’unico caso in
cui il valore dell’area, da assumere ai
fini delle imposte sul trasferimento,
può differire da quello da considerare
per la determinazione delle plusvalenze
imponibili è costituito dai terreni assoggettati a procedure espropriative,
quando la relativa indennità sia inferiore al valore rivalutato dell’area. In tale
ipotesi, infatti, il minor valore rispetto a
quello rivalutato, dichiarato nell’atto di
trasferimento (ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale), consegue
all’applicazione della norma speciale
sugli espropri (D.P.R. 302/2002), mentre resta ferma la possibilità di assumere il valore di perizia per la determinazione dell’eventuale plusvalenza.
16
Ciò vuol dire che le imposte sul “reddito diverso”, ai sensi degli artt. 67 e
68 del TUIR, si applicano su un imponibile pari all’eventuale differenza tra
il valore di esproprio e quello di rivalutazione (l’imposta è dovuta solo se
l’indennità di esproprio è superiore al
valore rivalutato dell’area).
Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia ha precisato (C.M. 16/E/2005) che
relativamente alle cessioni di terreni:
• resta ferma, anche a seguito della rivalutazione, la determinazione della
base imponibile in base al corrispettivo pattuito per la vendita, ai sensi
dell’art. 13 del D.P.R. 633/1972, a
prescindere dal valore delle aree risultante dalla perizia di stima.
A parere dell’Agenzia, comunque, l’applicazione dell’IVA secondo le regole
proprie di determinazione del tributo non
fa venir meno la possibilità di calcolare
la plusvalenza derivante dalla vendita
delle medesime aree sulla base del valore
assoggettato all’imposta sostitutiva (in
tal ambito, è da evidenziare in ogni caso
che le cessioni di aree edificabili rilevano
sia ai fini delle plusvalenze, costituenti
“redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 del
TUIR, che dell’IVA, quando siano poste
in essere da imprenditori agricoli).
Modalità e termini di versamento
dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva, il cui versamento
deve essere effettuato entro il 30 giugno 2008, è fissata nella misura del:
– 4 per cento, per le partecipazioni
che sono “ qualificate” alla data del
1° gennaio 2008;
– 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate;
– 4 per cento per i terreni.
L’imposta può essere versata in unica
soluzione, ovvero essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di
pari importo, a decorrere dalla medesima data; sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
Pertanto, qualora i contribuenti scelgano
di rateizzare il pagamento dell’imposta
sostitutiva, essi dovranno effettuare il
versamento della prima rata entro il 30
giugno 2008, della seconda rata maggiorata degli interessi entro il 30 giugno
2009, nonché della terza rata maggiorata
degli interessi entro il 30 giugno 2010.
Il versamento di detta imposta deve
essere effettuato tramite predisposizione del Modello di pagamento F24.
Il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma
(30 giugno 2008) non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del
calcolo della plusvalenza realizzata.
In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento versata.
Al fine di consentire il versamento
delle relative imposte sostitutive, da
effettuarsi con il modello F24” dovranno essere utilizzati i codici già
previsti, in mancanza di modifica degli stessi, per le precedenti rivalutazioni e stabiliti dalla risoluzione n. 119
del 15 settembre 2004:
“8055” denominato: “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati” ;
“8056” denominato: “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni edificabili e con destinazione agricola”
Nella compilazione del modello “F24”
i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella “Sezione Erario”,
con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si
riferisce il versamento.
Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei
termini di legge ed abbia omesso di
effettuare i successivi versamenti
questi ultimi sono iscritti a ruolo ai
sensi degli articoli 10 e seguenti del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Tuttavia, in tale ipotesi, il contribuente
può avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cosiddetto “ravvedimento operoso”).
Precisamente:
• ad un ottavo del minimo, nel caso
di integrazione del versamento insufficiente o di ritardato pagamento delle rate successive, se esso
viene eseguito entro trenta giorni
dal relativo termine;
• ad un quinto del minimo, se tale
regolarizzazione avviene entro un
anno dalla data di scadenza del relativo termine.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
La sanzione è ridotta, sempre che la
violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziate attività di
accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza:
Nello stesso ambito, è stato ulteriormente precisato che: rimane, comunque, dovuto il versamento delle rate
successive alla prima, nel caso in cui
il contribuente decida, in fase di trasferimento dell’area rivalutata, di
non tener conto del valore periziato
della stessa.
In tale ipotesi, non può neanche essere
richiesto il rimborso dell’imposta già
versata. Le norme agevolative, infatti,
prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un beneficio e il contribuente
non può modificare successivamente la
scelta liberamente effettuata, in mancanza di un’espressa disposizione che lo
consenta; nell’ipotesi di possesso di una
pluralità di aree da rivalutare, può essere corrisposta l’imposta complessivamente dovuta in un unico versamento,
purché questo sia riconducibile al valore attribuito ai singoli terreni, attraverso
l’indicazione del nuovo valore “stimato” di ciascun terreno in sede di dichiarazione dei redditi (C.M. 81/E/2002).
Soggetti abilitati alla redazione della
perizia e sue peculiarità
Sono abilitati alla redazione ed al giuramento della perizia di stima, oltre ai
soggetti iscritti:
– all’Albo dei Dottori commercialisti,
dei Ragionieri e dei Periti commerciali, nonché dei Revisori contabili,
con riguardo alle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati;
– all’Albo degli Ingegneri, Architetti,
Geometri, Dottori agronomi, Agrotecnici, Periti agrari e dei Periti industriali edili, con riguardo ai terreni edificabili e con destinazione
agricola;
Anche i Periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Le perizie stragiudiziali possono essere presentate per l’asseverazione, oltre
che presso la cancelleria del Tribunale,
anche presso gli uffici dei giudici di pace o presso i notai (C.M. 81/E/2002).
Per espressa previsione dell’art. 7, comma 5, della citata L. n. 448 del 2001, il
costo sostenuto per la redazione della
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
perizia, sempre che effettivamente sostenuto dal contribuente, concorre alla
formazione del valore di acquisto dei
terreni oggetto di agevolazione. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che tale costo rappresenta l’unico in grado di influenzare, in aumento, il valore
rideterminato dell’immobile il quale “...
non può essere incrementato degli oneri
inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione”(Circolare 4 agosto 2004 n. 35/E).
La perizia relativa alla rivalutazione
delle partecipazioni deve riguardare
l’intero patrimonio netto della società,
ente o associazione partecipata, di cui
la partecipazione rappresenta una corrispondente frazione.
Sia la redazione della perizia che il
suo giuramento devono, necessariamente, essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2008.
Da sottolineare che, come espressamente precisato dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare 15/E/2002, relativamente alla perizia per la rivalutazione di terreni, è necessario che la redazione ed il giuramento della perizia
avvengano prima della cessione dell’area interessata dalla rivalutazione (e comunque entro il 30 giugno 2008). Questo, in quanto, il valore peritale è assunto
quale minimo anche ai fini dell’imposta
di registro dovuta per la registrazione
dell’atto di trasferimento. È il versamento dell’imposta sostitutiva o della I rata
che può essere eseguito anche dopo la
vendita ma entro il 30 giugno 2008.
Circa particolari casi di applicazione
del beneficio, è stato poi precisato che,
nell’ipotesi in cui l’area da rivalutare
sia posseduta da più soggetti in comproprietà, è possibile far redigere e
giurare un’unica perizia, ferma restando la necessità di effettuare comunque
distinti versamenti dell’imposta sostitutiva (C.M. 81/E/2002).
Solo relativamente alla perizia di stima
per le partecipazioni la Circolare 47/E
del 5 giugno 2002 stabilisce che la stessa possa essere redatta anche successivamente alla cessione. Pertanto i contribuenti potranno vendere nel 2008 prima
del 30 giugno ma entro il trenta procedere alla redazione della perizia relativamente alla partecipazione posseduta
al 1°gennaio e ceduta dopo tale data.
Resta inteso che la perizia, i dati dell’estensore della stessa, ed il codice fiscale
del titolare del bene periziato, nonché le
ricevute di versamento dell’imposta so-
stitutiva, devono essere conservati dal
contribuente e, su richiesta, esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria.
Attenzione
Tra gli altri adempimenti richiesti ai fini dell’agevolazione, inoltre, la Circolare n. 35/E/2004, ha evidenziato anche
quello relativo all’indicazione, in sede
di dichiarazione dei redditi con il modello Unico (quadro RM), del valore rivalutato dei terreni e dell’imposta sostitutiva dovuta. Al riguardo, è stato precisato che i contribuenti che presentano
il modello 730 devono compilare anche
il quadro RM del modello Unico Persone Fisiche ed il relativo frontespizio.
Le spese sostenute per la perizia possono essere legittimamente dedotte dal
reddito di impresa, in quote costanti
nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi, nella sola ipotesi in cui la relazione sia predisposta per conto della società.
Diversamente, nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto dei soci,
la relativa spesa sostenuta andrà ad aumentare il costo rivalutato delle partecipazioni.
Nelle varie circolari che si sono succedute sul tema, l’Agenzia delle Entrate
ha sempre sottolineato come i ripetuti
interventi normativi volti ad ampliare
l’ambito temporale per le rivalutazioni
in oggetto non erano da interpretarsi
come proroghe, in senso tecnico, dei
precedenti termini.
Da ciò consegue che il contribuente
che abbia fruito già in passato di precedenti rivalutazioni, può comunque
rideterminare nuovamente le partecipazioni detenute.
La rivalutazione, però, come precisato,
da ultimo, nella circolare 13 marzo
2006, n. 10/E, va eseguita sul costo storico della partecipazione e pertanto il
contribuente, per le rivalutazioni precedentemente operate, potrà esclusivamente richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: non è
ammessa alcuna compensazione.
Una parziale deroga alla regola summenzionata si verifica quando, per il
pagamento dell’imposta sostitutiva, si
sia optato per la rateizzazione. In tale
ipotesi, infatti, il contribuente è esentato dal versamento della rata o delle
rate successive relative alle precedenti
rideterminazioni di valore.
17
4
Convegno Nazionale
FINANZIARIA 2008 LE NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA L.244/07: I PUNTI D’INTERESSE
PER GLI ENTI ECCLESIASTICI
Dr. Adriano Moracci
IRPEF: le novità
• Proroga agevolazioni fiscali ristrutturazioni e riqualificazione energetica;
• Rivalutazione di quote e terreni.
IRES: le novità
• Riduzione dell’aliquota IRES:
27,5% (art. 77 T.U.I.R.);
• La participation exemption (art. 87
T.U.I.R.);
• Nuovi limiti di deducibilità degli
interessi passivi (art. 96 T.U.I.R.);
• Gli ammortamenti dei beni materiali (art.102 T.U.I.R.);
• I contratti di locazione finanziaria
(art. 102 T.U.I.R.);
• Le spese di rappresentanza (art.
108 T.U.I.R.)
• Le deduzioni extracontabili (art.
109, comma 4 lett. b T.U.I.R.);
• Il consolidato fiscale nazionale
(art. 119 e ss. T.U.I.R.);
• Conferimenti, fusioni e scissioni:
ritorna l’imposta sostitutiva.
IRAP: le novità
• Dal 2009 diretta competenza delle
Regioni;
• Riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria: 3,9%
• La nuova base imponibile: una
quasi vera derivazione dal conto
economico;
• La nuova imposta e le vecchie imposte anticipate: gli accantonamenti magazzino;
• Le deduzioni extracontabili al 31
dicembre 2007;
• Le holding industriali;
• Il problema delle finanziarie di
Gruppo.
IVA: le novità
• La detrazione IVA per il parco auto
aziendale;
• Nuovi concetti nella disciplina IVA:
il valore normale speciale e la detrazione nelle operazioni infragruppo;
• Nuove limitazioni alle compensazioni infragruppo;
18
• Il reverse charge ed i nuovi profili
sanzionatori;
• La trasmissione dei corrispettivi
giornalieri;
• Fatturazione elettronica agli enti
pubblici;
• Trasmissione telematica della richiesta di rimborso/compensazione
del credito IVA trimestrale
La proroga delle agevolazioni fiscali
In particolare, rientrano nella proroga:
• Spese per la ristrutturazione dei
fabbricati destinati ad uso abitativo
(36%) sostenute dal 01.01.2008 al
31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato
in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti;
• Applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per
le spese fatturate dal 01.01.2008 al
31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura;
• Interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus per l’acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per
le spese sostenute entro il 31.12.2010.
Rivalutazione di quote e terreni
• Riaperti i termini dei provvedimenti che consentono, a privati e d enti
non commerciali, la rivalutazione
del costo fiscalmente riconosciuto
di quote societarie e terreni posseduti alla data del 01.01.2008;
• Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e
giuramento della perizia, oltre che
al versamento della sostitutiva (2 o
4%) entro il 30.06.2008
Il principio di derivazione del reddito
fiscale dal bilancio
• Breve cenno al rapporto finale della Commissione Biasco;
• La finanziaria 2008: un primo passo di un lungo percorso verso una
vera derivazione del reddito fiscale
dal bilancio
Principi base sul reddito d’impresa
Art. 109 del T.U.I.R.
• Competenza;
• Certezza (fatti realizzati e misurati)
• Determinabilità (fatti non realizzati, ma misurabili);
• Inerenza.
La nuova aliquota IRES
Riduzione aliquota dal 33% al 27,5%
Rideterminazione in bilancio dei crediti e debiti d’imposta differiti, registrati in bilancio a seguito dello sfasamento temporale d’imputazione.
Ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. C) D.P.R.
601/1973, per gli “enti il cui fine è
equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione” l’imposta continuerà a essere ridotta della metà.
La participation exemption
Art. 87 TUIR al 31 dicembre 2007.
Con la presenza dei seguenti 4 requisiti:
• Possesso ininterrotto della partecipazione da almeno 18 mesi;
• Iscrizione fin dal primo bilancio
della partecipazione tra le “immobilizzazioni finanziarie”;
• Residenza della partecipata in paesi non a fiscalità privilegiata;
• Esercizio di una attività di natura
commerciale (attenzione alle società immobiliari)
L’ 84% della plusvalenza derivante
dalla cessione della partecipazione
è esentato dalla tassazione IRES.
Con la Finanziaria 2008:
• Il periodo minimo di possesso torna ad essere di 12 mesi;
• La percentuale di esenzione è riportata al 95% (ad eccezione per le
partecipazioni svalutate fiscalmente ante riforma IRES: 84%).
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
Per la determinazione della sussistenza del periodo minimo di possesso deve essere adottato il metodo LIFO (le
ultime partecipazioni acquistate sono
quelle cedute per prima).
Deducibilità degli interessi passivi
Regole in vigore fino al 31 dicembre
2007
• Interessi esenti (art. 96 TUIR);
• Pro rata patrimoniale (art. 97 TUIR);
• Thin capitalization (art. 98 TUIR);
In particolare si ricorda che la thin capitalization non si applicava ai soggetti con ricavi non superiori a quelli indicati negli studi di settore ed ai soggetti finanziari.
Inoltre gli interessi indeducibili venivano assimilati ai dividendi e come tale trattati in capo al percettore.
Dal 1 gennaio 2008
• Sono abrogati gli artt. 97 e 98 del
TUIR;
• È completamente riscritto l’art. 96,
il quale prevede.
Ip = interessi passivi + oneri assimilati
(oneri riconducibili ad operazioni finanziarie)
Ia = interessi attivi + proventi assimilati (proventi riconducibili ad operazioni finanziarie)
Dove Ip > Ia
(Ip-Ia) < 30%(A-B + ammortamenti +
can. loc. fin.)
L’eventuale eccedenza di Ip non deducibile può essere recuperata negli esercizi successivi, sempre nel rispetto
della limitazione di cui sopra.
• Assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonché
gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da
contratti di locazione finanziaria,
dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti
derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli
attivi, di quelli derivanti da crediti
della stessa natura;
• Dal 2008 è possibile riportare in
avanti, senza limiti di tempo, gli
interessi passivi non dedotti;
• Dal 2010 l’eventuale ROL eccedente gli interessi passivi potrà
sommarsi ai ROL degli esercizi
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
successivi, anch’esso senza limiti
temporali;
• Per il 2008 è prevista una franchigia di 10.000 euro;
• Per il 2009 la franchigia sarà pari a
5.000 euro.
Gli ammortamenti dei beni materiali
Regole in vigore al 31 dicembre 2007;
• Il combinato disposto degli artt.
102, c. 3 e 109, c. 4 lett b) prevedeva la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati
sui beni materiali, ancorché non registrati dalle scritture contabili. Tali costi dovevono essere riportati
nel quadro EC della dichiarazione
dei redditi e davano origine alla registrazione di imposte differite passive.
A partire dal 1 gennaio 2008:
• L’art. 102 c.3 è stato abrogato. Fiscalmente non sono più ammessi
ammortamenti anticipati ed accelerati sui beni materiali. Unica eccezione permessa è limitata ai soli
nuovi beni entrati in funzione nel
2008: per il primo esercizio l’ammortamento potrà essere effettuato
ad aliquota piena;
• Nella Finanziaria è previsto che
siano revisionati i coefficienti di
ammortamento tabellare;
• Dalla lettura del nuovo art. 102,
con la soppressione delle previsioni dell’art. 109, comma 4, lett. b) si
osserva che quando
Amm.to fiscale teorico ≥ Amm.to civilistico, si deduce fiscalmente solo
l’amm.to civilsitico.
Quando Amm.to fiscale teorico ≤
Amm.to civilistico, si deduce solo
l’amm.to fiscale, operando una variazione in aumento in dichiarazione. Ciò
può avvenire nel primo anno di entrata
in funzione del bene, quando questo è
utilizzato per più della metà del periodo fiscale.
Terreni
È stata inserita in Finanziaria una
“interpretazione autentica” relativa
alle modalità di scorporo dei terreni
dal valore ammortizzabile dei fabbricati.
Dopo oltre 18 mesi, contrariamente a
quanto indicato dalla stessa Amministrazione finanziaria precedentemente,
viene spiegato come attuare lo scorpo-
ro del valore dei terreni, con riferimento in particolare al f.do ammortamento già alimentato alla data di entrata in vigore del DL 223/2006
I contratti di locazione finanziaria
Con riferimento ai nuovi contratti di locazione finanziaria stipulati a partire
dal 1 gennaio 2008, i canoni di locazione finanziaria sostenuti e contabilizzati
dall’impresa utilizzatrice saranno deducibili a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore ai 2/3 (precedentemente era il 50%) del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario.
In caso di beni immobili:
Se 2/3*periodo amm.to < 11 anni durata contratto min 11 anni.
Prima: se 1/2*periodo amm.to < 8 anni durata contratto min 8 anni.
Se 2/3*periodo amm.to > 18 anni durata contratto min 18 anni.
Prima:se 1/2*periodo amm.to < 15 anni durata contratto min 15 anni.
In caso di mezzi di trasporto a motore
ad utilizzo non esclusivamente strumentale:
Se periodo amm.to ≤ durata contratto
(già DL 223/06) la quota di interessi
impliciti desunta dal contratto di leasing è deducibile secondo le previsioni
del nuovo art. 96 del T.U.I.R.
Le spese di rappresentanza
Articolo 108, comma 2 del T.U.I.R
Differenza tra:
• Spese di pubblicità;
• Sponsorizzazioni;
• Spese di rappresentanza.
Le spese di rappresentanza
Secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria:
• Le spese di pubblicità sono quelle
attraverso le quali si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta del prodotto, stimolando la formazione e l'intensificazione della domanda e quindi delle
vendite.
• Le spese di rappresentanza sono
sostenute per finalità non strettamente inerenti all'attività di produzione del reddito d'impresa ma sono rivolte piuttosto a mantenere e
fidelizzare una clientela selezionata (attraverso inviti, ospitalità, regali, etc.). Sono gratuite.
19
Convegno Nazionale
Sentenza di Cassazione 7803/2000.
Le spese di buffet sostenute durante
una fiera allo scopo di incrementare le
vendite, acquisire nuova clientela, incrementare il fatturato sono da ricondurre alle spese di pubblicità, ancorché
non direttamente imputabili ai ricavi
Fino al 31 dicembre 2007:
• Le spese di pubblicità sono interamente deducibili;
• Le spese di rappresentanza sono
deducibili solo nella misura di 1/3
ed in cinque esercizi.
Nuovo art. 108, comma 2 del T.U.I.R.
“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di
inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse,
del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività
internazionale dell'impresa.”
Le deduzioni extracontabili
Riforma del diritto societario (D.Lgs
6/2003)
Eliminazione delle interferenze fiscali
dal bilancio (nuovo art. 2425 cc)
Riforma IRES (D.Lgs. 344/2003)
A seguito delle eliminazioni dal bilancio delle cosiddette interferenze fiscali,
la normativa tributaria (art. 109, comma
4, lett. b)) permise di poter riconoscere
la deducibilità di alcune tipologie di costi non transitati dal conto economico a
condizione di indicarli in dichiarazione
dei redditi, nel Quadro EC. Le maggiori
deduzioni extracontabili originavano
quindi minori imposte correnti e maggiori imposte differite passive.
Doveva però essere soddisfatto il seguente vincolo patrimoniale:
• riserve (di capitali ed utili) a PN ≥ costi extracontabili – differite passive
Esempio:
Costo del bene = 150.000
Coef. Amm.to fiscale € stima vita utile = 12%
Amm.to civ = 18.000
Amm.to fiscale (con anticipato) =
36.000
Deduzione extracontabile = 18.000
Imposta differita passiva (al 33%) =
5.940
Vincolo alla distribuzione delle riserve
= 12.060 (18.000 – 5940).
Nell’ottica di avvicinare il reddito im-
20
ponibile fiscale al reddito lordo civilistico…
• Dal 1 gennaio 2008 l’art. 109,
comma 4 lett. b) non contiene più
la previsione di poter dedurre extracontabilmente tali costi.
• È stato di fatto eliminato il Quadro
EC dalla dichiarazione dei redditi.
La finanziaria 2008 offre quindi al Contribuente tre possibili comportamenti:
1) Mantenere le deduzioni extracontabili riconosciute in dichiarazione
dei redditi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, in attesa
che queste si esauruscano naturalmente;
2) Eliminare il vincolo patrimoniale
di distribuzione delle riserve e degli utili, pagando un’imposta sostitutiva IRES/IRAP pari a 1% del
vincolo stesso;
3) Riallineare i valori fiscali ai valori civilistici, riconoscendo di fatto la possibilità di un doppio ammortamento,
pagando un’imposta sostitutiva calcolata su 3 scaglioni (dal 12 al 16%).
Vincolo di non realizzo per 4 anni.
Riorganizzazioni d’impresa
Conferimenti, fusioni e scissioni.
Fino al 31 dicembre 2007.
Gli artt. 172 (fusione), 173 (scissione),
175 e 176 (conferimenti) del TUIR stabiliscono il principio della neutralità fiscale
in relazione alle operazioni straordinarie.
Nei Conferimenti:
• Eliminazione dei conferimenti d’azienda dal regime realizzativo (ex
art. 175 T.U.I.R.).
Principio di retrodatazione dell’anzianità di possesso:
• Per il conferente ai fini PEX (le
partecipazioni si considerano
iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie);
• per la conferitaria i beni si considerano posseduti anche per il periodo
di possesso del conferente.
A partire dal 2008 è possibile optare
per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali relativi alle immobilizzazioni
materiali ed immateriali (esclusi i beni
merce e le immobilizzazioni finanziarie)
derivanti da perizia, pagando un’imposta sostitutiva a scaglioni (dal 12% al
16%).
Deve però rispettarsi il vincolo temporale di 4 anni successivi a quello del-
l’affrancamento prima di poter realizzare una delle attività rivalutate.
La nuova IRAP
Nuova aliquota IRAP: 3,9%
Impatto sulle imposte anticipate e differite in bilancio.
La derivazione della base imponibile
IRAP dal Bilancio civilistico: abrogato
l’art. 11 bis D.lgs 446/97. Quest’ultima
previsione riguarda unicamente le società di capitali e gli enti commerciali,
nonché le attività commerciali esercitate da enti non commerciali.
Iva: Auto Aziendali
La Legge Finanziaria 2008 ha riformulato l’art. 19-bis 1, lettere c) d) del
DPR 633/1972 modificando la disciplina relativa ai mezzi di trasporto
Principali novità introdotte:
• Soppressione storica distinzione tra
autovetture, autoveicoli e autocarri;
• Nuova nozione di “veicoli stradali
a motore” conformemente a quanto
riportato nella Decisione del Consiglio Europeo del 18 giugno 2007;
Art. 19 - bis 1 lett. c)
• Al fine di determinare le situazioni
nelle quali opera l’indetraibilità oggettiva dell’imposta è stata eliminata
la dicitura ”che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”;
• Si fa riferimento quindi non più all’oggetto dell’attività propria dell’impresa” bensì all’ ”utilizzo
esclusivo” nell’attività d’impresa,
arte o professione
Art. 19 – bis 1, lettera c) e d)
• Inserita nel testo Iva la percentuale
di detraibilità per auto con utilizzo
“non esclusivo”: 40%;
• Detraibilità Iva su costi accessori e
sui pedaggi autostradali limitata da
quanto previsto per il veicolo relativo.
• Decisione della Commissione Europea del 18 giugno 2007
Decorrenza - Effetto retroattivo
• La Legge Finanziaria 2008, stabilisce quale decorrenza delle novità introdotte la data del 28 giugno 2007
Disposizioni per le ONLUS
• Rendiconto beneficiari 5 per mille;
• Nuovo regime delle cessioni alle
ONLUS
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
5
Convegno Nazionale
NOVITÀ FINANZIARIA 2008: IRAP E IVA
Dott. Renzo Gangai Alberton
IRAP imposta regionale sulle attività
produttive
Introduzione
Con l’introduzione della legge finanziaria 2008 l’IRAP assume, a decorrere dal 01/01/08, sempre più la natura
di tributo regionale, pur con le seguenti limitazioni di carattere nazionale:
– la indeducibità dell’irap dalle imposti statali
– l’impossibilità delle regioni di modificare la base imponibile
– rispetto dei limiti delle leggi statali
per la modifica dell’aliquota,
– possibilità per le Regioni di modificare le detrazioni, le deduzioni nonché di introdurre speciali agevolazioni (v. proposta di legge Regione
Veneto nel riordino delle IPAB)
– le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono comunque affidate all’Agenzia delle Entrate
Con le modifiche apportate, mentre fino al 31/12/2007 l’IRAP è stata una
specie di copia dell’ires, il nuovo sistema determina uno sganciamento
dall’ires eliminando, ai fini della determinazione della base imponibile, le
variazioni fiscali collegate all’ires e
adottando il criterio della contabilità.
La base imponibile della “nuova irap”
deriverà per intero dai dati di bilancio.
Altro aspetto importante delle novità
introdotte dalla finanziaria 2008 è che
si prevede la separazione della dichiarazione irap dalla dichiarazione valevole ai fini delle imposte dirette. A
partire dal 2008 (fermo restando gli
aspetti connessi all’accertamento ed
alla riscossione che rimangono all’agenzia delle entrate) la dichiarazione
irap andrà indirizzata direttamente alla
Regione o Provincia autonoma del domicilio fiscale del contribuente.
Analizziamo ora in concreto le novità
in ordine:
– alla determinazione della base imponibile
– alle modifiche dell’aliquota
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
– alle variazioni del bonus per attenuare il cuneo fiscale
– alle modalità di presentazione della
dichiarazione
1) Modalità di determinazione della
base imponibile
La prima grossa novità riguarda proprio le modalità di determinazione del
valore netto della produzione; modalità che variano in funzione del soggetto
e cioè diverse sono le modalità a seconda che si tratti:
a) di società di capitali e di enti commerciali
b) di società di persone, imprese individuali ed enti non commerciali,
fatta salva la possibilità, per coloro
che hanno la contabilità generale,
di optare per le regole proprie delle
società di capitali.
Società di capitali ed enti commerciali.
La struttura di bilancio per tali soggetti è quella prevista dall’art. 2424 (stato
patrimoniale) e 2425 (conto economico) del codice civile così come risulta
dalle modifiche apportate dalle normative comunitarie.
Come segnalato nell’introduzione alla
normativa in esame, per la determinazione del “valore della produzione netta ” su
cui calcolare l’imposta, ci si basa esclusivamente sui valori di bilancio (senza alcun legame, com’è ora, con la determinazione dell’imponibile ai fini ires).
L’imponibile irap si determina come
differenza tra il totale della lettera A e
B del conto economico di cui all’art.
2425 del cc.
La lettera A del 2425 si intitola “valore della produzione” e comprende le
seguenti voci:
1) ricavi delle vendite e prestazioni
2) variazione delle rimanenze
4) incremento delle immobilizzazioni
per lavori interni
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto
esercizio
La lettera B) dell’art. 2425 è titolata
“costi di produzione” e comprende le
seguenti voci di costo :
6)
7)
8)
9)
10)
12)
13)
14)
per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
per servizi
per godimento di beni di terzi
per il personale (suddividendo tra
salari e stipendi, oneri sociali,
trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili,
altri costi)
ammortamento e svalutazioni
(suddividendo tra ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni e
svalutazione dei crediti compreso
nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide)
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
Con la esclusione ai fini della determinazione dell’imponibile irap dei costi
del personale (lett. B n. 9), della svalutazione dei crediti (lett. B n. 10) e della svalutazione per rischi ed altri accantonamenti (lett, B n. 12)
(v. allegato n. 1 sul dettaglio delle singoli voci che possono confluire nei
conti di costi e ricavi sopra richiamati
e che sostanzialmente vanno a formare
il piano dei conti della contabilità)
Sono inoltre indeducibili ai fini della
determinazione della base imponibile
irap, indipendentemente dalla loro collocazione nel conto economico, le seguenti voci:
– spese per il personale dipendente
ed assimilato
– i compensi per collaboratori coordinati e continuativi (comprese le
spese per i contratti a progetto)
– le quote di interessi espliciti inerenti ai contatti di locazione finanziaria (non più determinati forfetariamente
– ICI
Vanno invece considerati (anche se sono messe nelle partite straordinarie) le
plusvalenze (in aumento dei ricavi) e
21
Convegno Nazionale
le minusvalenze (in aumento dei costi)
realizzate nella cessione dei beni immobili non strumentali all’attività dell’impresa ad esclusione dei beni merce
(fanno eccezione le plusvalenze e minusvalenze derivanti da trasferimento
di azienda o di ramo di azienda).
Viene infine ribadito il concetto della
correlazione tra costi e ricavi (v. contributi a copertura delle spese del personale).
In conclusione quindi i componenti
positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i corretti principi contabili.
Si passa quindi dal concetto di bilancio
di esercizio al cui risultato finale venivano apportate numerose ed a volte difficili riclassificazioni e variazioni fiscali, ad una quantificazione dell’imposta
basata su di una chiara identificazione
degli elementi da indicare ed escludere
dallo stesso conto economico.
Il valore della produzione netta deve
essere quantificato ai fini irap in base
alle voci del conto economico senza la
necessità di apportare le variazioni
(neppure quelle extracontabili favorevoli o sfavorevoli al contribuente) previste dal TUIR ai fini della determinazione dell’ires.
Quali saranno le conseguenze ed i problemi che tali variazioni comporteranno
è di difficile previsione, senza dubbio
alcuni problemi rimangono aperti quali
ad esempio quelli relativi all’affitto del
complesso aziendale: converrà senza
dubbio in questa ipotesi la deroga all’art. 2561 2 comma del cc per modo
che il proprietario continui a dedurre gli
ammortamenti. Il conduttore avrà tutto
l’interesse ad accantonare il meno possibile sui rischi futuri ed attendere invece di avere una sopravvenienza passiva
dovuta alle differenze inventariali collocabile nella voce B n. 14 (oneri diversi
di gestione) del conto economico.
Altro aspetto è la preoccupazione derivante dalla possibilità da parte degli
organi di controllo di dissentire dalle
scelte valutative e da iscrizioni effettuate in sede di bilancio.
Società di persone, imprese
individuali ed enti non commerciali
Per tali soggetti, a partire dal 2008, la
base imponibile per la determinazione
dell’irap è data da:
22
RICAVI ( art. 85 c. 1 lett. a), b), f), e g))
+ CONTRIBUTI erogati in base a norme di legge +/- le VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MENO costi sostenuti per l’acquisto di materie prime,
sussidiare, di consumo, delle merci, per
l’acquisto di servizi MENO canoni di
locazione MENO canoni di leasing
MENO ammortamento del beni strumentali materiali ed immateriali.
Come per le società di capitali restano
le indeducibilità degli interessi passivi
e del costo del personale.
Non è chiaro se sono deducibili le
quote di ammortamento per gli oneri
pluriennali (art. 108 tuir: spese relative
a più esercizi).
Altro dubbio rimane (visto che si parla
solo di contratti di locazione) sulla detraibilità dei costi che non sono dei veri e propri canoni di locazione (si pensi ad esempio al rimborso delle spese
in un contratto di comodato).
Come sopra accennato, è possibile, per i
soggetti di cui stiamo parlando e che
hanno la contabilità ordinaria, optare per
la determinazione dell’imposta con il
metodo proprio delle società di capitali.
L’opzione va esercitata entro 60 giorni
dall’emanazione del provvedimento
dell’agenzia delle entrate (avvenuta il
30 marzo 2008), è irrevocabile per un
triennio e si rinnova tacitamente di tre
anni in tre anni salvo diversa comunicazione.
In sostanza se si vuole applicare il metodo proprio delle società di capitali per
la determinazione della base imponibile
irap per l’anno 2008 (e quindi per la dichiarazione relativa all’anno 2008 e
non per quella che presenteremo nei
prossimi mesi), entro il 30 maggio
2008 bisogna inoltrare all’agenzia delle
entrate l’opzione tramite uno specifico
modello scaricabile dal sito del ministero delle finanze (v. copia allegata).
La differenza tra il metodo utilizzato
dalle società di capitali e quello delle
società di persone, consiste nel fatto
che per queste ultime nella determinazione della base imponibile, indipendentemente dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato, i componenti rilevanti agli effetti irap si assumono secondo lo schema sopra riportato con la conservazione delle regole valide per la determinazione del
reddito ai fini delle imposte dirette: in
sostanza secondo il vecchio criterio e
cioè apportando al valore netto della
produzione tutte le variazioni in aumento ed in diminuzione previste per
la determinazione del reddito agli effetti delle imposte dirette. Il che potrebbe anche essere in contrasto con
l’art. 3 della costituzione (disparità di
trattamento), si pensi ad esempio ai
costi delle auto parzialmente deducibili per le società di persone ed imprese
individuali (art. 164 tuir) e totalmente
deducibili per le società di capitali (in
quanto per queste vi è perfetta coincidenza tra imponibile civile ed imponibile fiscale ai fini irap).
Come abbiamo visto, gli enti non
commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile
irap e per l’anno 2008 tale opzione
(valida per tre anni) deve essere inviata entro e non oltre il 30 maggio 2008
(salvo proroghe). Ritengo che la scelta
non possa essere fatta senza aver valutato con attenzione e caso per caso la
convenienza o meno di tale scelta.
Come si è detto nelle società di capitale
la base imponibile irap è determinata
esclusivamente dai dati risultanti dal
conto economico senza tener in alcuna
considerazione le variazioni previste
per la determinazione del reddito imponibile ai fini ires (fatto salvo per alcune
ripercussioni del 2007 e precedenti). I
proventi ed oneri straordinari sono rilevanti solo se componenti tassabili o deducibili di esercizi precedenti e successivi. Sono tassabili le plusvalenze e deducibili le minusvalenze derivanti dalla
vendita di beni patrimonio.
Per gli altri soggetti (compresi gli enti
non commerciali) vi è un rigido schema di quelle che sono le voci attive e
passive che si possono considerare
agli effetti della determinazione dell’imponibile e quindi non si possono
considerare ad esempio i costi per
oneri diversi di gestione (spese generali), non si considerano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive e si devono considerare altresì tutte le variazioni che sono proprie per la determinazione dell’ires.
Di fronte a questo scenario è chiaro
che la scelta non può essere univoca,
ognuno deve fare la simulazione della
situazione e valutare la convenienza a
fare a meno l’opzione.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
Chiariamo infine che l’opzione non
fatta entro il 30 maggio 2008 non implica che non si può più fare, vuol
semplicemente dire che la determinazione dell’irap per l’anno 2008 sarà
fatta secondo le norme proprie dell’ente non commerciale e, nel caso che
ci si accorga che conviene fare l’opzione, questa potrà essere fatta anche
il prossimo anno, vorrà dire che l’opzione varrà a partire dal 2009 e sarà
valida fino al 2011 ed anche oltre, salvo diversa comunicazione.
2) Modifica dell’aliquota irap
A decorrere dal 01/01/2008 l’aliquota
ordinaria passa dal 4,5 al 3,90%.
La riduzione coincide con un allargamento della base imponibile per effetto
della riduzione delle detrazioni per ridurre l’incidenza del cuneo fiscale e,
per le società di capitali, per l’indeducibilità definitiva per gli accantonamenti
nelle voci B12 e B13 (accantonamento
per rischi ed altri accantonamenti)
3) Variazione del bonus per attenuare il nucleo fiscale 2007 2008
Deduzione forfettaria per ogni
Lavoratore impiegato a tempo
Indeterminato (con ragguagli ad anno)
euro 5.000 - 4.600
Idem per aree sott. 10.000 - 9.200
Deduz. Per dipendente fino ad un max di
5 e con valore non superiore a 400.000 2.000 - 1.850
comunitarie in linea generale a patire dal
01/01/2008 l’iva assolta sull’acquisto di
autoveicoli (semprechè l’ente si trovi
nelle condizioni di poter detrarre l’iva
sugli acquisti e cioè che non svolga
esclusivamente operazioni esenti o che
non abbia fatto l’opzione per il 36 bis e
semprechè il bene sia inserito tra i beni
strumentali e cioè iscritti nel registro dei
beni ammortizzabili) è detraibile:
– nella misura del 40% se i veicoli
sono usati solo parzialmente per lo
svolgimento dell’attività.
– 100% se utilizzati esclusivamente
nell’esercizio dell’attività (cosa di
difficile dimostrazione).
Nelle stesse percentuali è ammessa la
detrazione dell’iva sull’acquisto dei ricambi e dei componenti.
Per i veicoli non si fa più riferimento
alla vecchia distinzione tra autovetture, autocarri, etc, ma per veicoli stradali si intendono quelli adibiti al trasporto di persone e cose con una massa autorizzata non superiore a 3.500
Kg e ad un numero di posti a sedere
non superiore ad 8 (escluso il conducente). Tali dati sono tutti reperibili
dalla carta di circolazione.
Per i veicoli di massa superiore l’iva è
totalmente detraibile (semprechè ne ricorrano i presupposti soggettivi).
Per le operazioni inerenti ai veicoli
stradali a motore la decorrenza è anticipata al 28 giugno 2007.
4) Modalità di presentazione delle
dichiarazioni IRAP
La dichiarazione irap relativa all’anno
di imposta 2008 esce dal modello unico ed andrà presentata autonomamente
alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto
passivo (nulla cambia in ordine all’accertamento ed alla riscossione come
pure la indetraibilità dell’irap dalle
imposte statali)
In sostanza a partire dal 2009 l’irap
assume la figura di tributo proprio della regione con il limite che le regioni
non possono modificare la base imponibile ed entro precisi limiti stabiliti
dalle leggi nazionali, possono modificare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali
agevolazioni.
Carburanti e costi di gestione dei veicoli.
La nuova formulazione in ordine alla
detrazione vale anche per l’acquisto di
carburanti e per le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, noleggio e leasing.
Alcune novità in materia di IVA
a) Acquisto autoveicoli
In accoglimento anche delle normative
c) Telefonini cellulari
La nuova finanziaria dà la possibilità
all’imprenditore ed al professionista di
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Cessione dei veicoli.
La base imponibile per la cessione dei
beni acquistati con la detrazione parziale di imposta è determinata moltiplicando il pezzo di vendita per la percentuale
di detrazione a suo tempo esercitata.
b) Pedaggi autostradali
Per i pedaggi autostradali, è ammessa
la detrazione dell’iva nella stessa misura prevista per l’acquisto del veicolo
(entrata in vigore il 28/6/07 non in forma restrittiva com’è ora).
detrarre il 100% (anziché il 50%) dell’iva sull’acquisto e spese di gestione
dei telefonini.
Deve trattarsi naturalmente di strumenti
in uso all’impresa e devono sussistere
le condizioni soggettive per la detraibilità, in caso contrario (uso personale)
non si può far luogo alla detrazione.
Stante le difficoltà di stabilire l’uso
esclusivo di tale strumento si ritiene
che forse è preferibile continuare con
la detrazione del 50% anche per non
essere esposti ad una più aspra attività
di controllo (nello stabilire i criteri di
controllo per il quinquennio 2008/2012
una parte sarà concentrata proprio su
coloro che detraggono per intero i costi
e l’iva dei telefonini).
Cessione dei telefonini.
Come per i veicoli, anche per i telefoni,
in caso di cessione la base imponibile
sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detraibile.
d) Fatturazione elettronica
La finanziaria 2008 all’art. 1 commi
209/214, istituisce l’obbligo della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato. Lo scopo dichiarato è quello di semplificare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, che forse potrà essere anche raggiunto, ma l’effetto immediato è senza
dubbio quello di avere in tempo reale
l’eventuale posizione debitoria nei
confronti del fisco dell’emittente la
fattura e quindi poter procedere eventualmente al blocco del pagamento..
È già stato emesso il decreto che individua nell’agenzia delle entrate il gestore che si avvarrà a sua volta della
Sogei.
Il sistema entrerà in funzione con l’emanazione dell’apposito regolamento
attuativo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
Occorre fare attenzione ai prossimi
provvedimenti poichè trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento l’amministrazione e gli enti
pubblici interessati non potranno più
accettare fatture né procedere al pagamento fintantoché non gli arriva la fattura o notula in forma elettronica.
La fattura elettronica è stata introdotta
nel nostro sistema con il D.Lgs
52/2004 e con la risoluzione 45/2002
l’agenzia delle entrate ha chiarito le
modalità di gestione della fattura elettronica.
23
Convegno Nazionale
e) Gruppi di acquisto solidale
Vengono riconosciute delle agevolazioni fiscali ai gruppi di acquisto solidale, cioè a soggetti associativi senza
fine di lucro, costituiti per svolgere attività di acquisto collettivo e la distribuzione di beni fra gli associati con finalità etiche, di solidarietà sociale, di
sostenibilità ambientale e che non
svolgano attività di somministrazione
e di vendita.
La cessione agli aderenti deve avvenire al costo di acquisto, senza l’applicazione di alcun rincaro.
Tale attività si considera non commerciale ai fini dell’applicazione dell’iva.
Restano applicabili le disposizioni di
cui all’art. 4 delle legge iva:
– divieto, anche in forma indiretta, di
distribuzione di utili
– in caso di scioglimento obbligo di
devoluzione del patrimonio ad altre
associazione aventi finalità analoghe
– uniformità di disciplina nel rapporto tra i soci
– obbligo di approvazione del rendiconto economico e finanziario
– eleggibilità degli organi amministrativi
– intrasferibilità delle quote tra vivi.
f) Certificazione dei corrispettivi
I soggetti che non sono obbligati all’emissione della fattura devono trasmettere all’agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e contestualmente non sono più
obbligati alla tenuta del registro dei
corrispettivi.
Infatti dal 01/01/2009 (in origine era
previsto dal 01/01/08) gli apparecchi
misuratori debbono essere idonei alla
trasmissione telematica ed è previsto:
– la totale deduzione del costo di acquisto
– i contribuenti non sono più soggetti
a verifiche periodiche
– lo scontrino non ha più valenza fiscale
g) Distributori automatici
I soggetti che effettuano la cessione di
beni e le prestazioni di servizi tramite
i distributori automatici sono obbligati
alla memorizzazione delle singole
operazioni:
– su supporto elettronico
– e distintamente per ogni apparecchio utilizzato.
24
Dovrebbe arrivare un chiarimento dell’agenzia delle entrate per chiarirne le modalità. L’entrata in funzione è prevista:
– a partire dal 30/07/09 per gli apparecchi immessi sul mercato prima
del 1/1/09
– a partire dal 1/1/09 nei restanti casi.
h) Solidarietà iva nelle compravendite immobiliari
La solidarietà nel pagamento dell’iva
era stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge finanziaria del
2005 e riguardava:
– autoveicoli
– prodotti di telefonia ed accessori
– personal computer ed accessori
– carni vive e macellate fresche di
ovini, bovini e suini.
La finanziaria 2008 ha introdotto la
solidarietà anche nelle compravendite
immobiliari.
Infatti è previsto che, per le cessioni
immobiliari con corrispettivo inferiore
a quello reale, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per l’iva
non corrisposta sulla differenza tra il
corrispettivo effettivo e quello dichiarato e per la sanzione dal 100% al
200% della maggior imposta.
Tale norma trova applicazione anche
nel caso in cui l’acquirente sia persona
fisica non titolare di partita iva.
Al privato è data la possibilità di regolarizzare la propria posizione provvedendo entro 60 giorni dalla stipula a
versare la maggior imposta e presentare all’ufficio la ricevuta del versamento e la copia della fattura.
Allegato n.1
Descrizione del conto
Conto economico
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) Corrispettivi cessioni di beni e
prestazioni di servizi a cui è diretta l’attività dell’impresa
b) Corrispettivi cessioni materie prime, sussidiarie, semilavorati, altri
beni mobili, esclusi quelli strumentali
c) Rettifiche di ricavi
1) (Resi su vendite)
2) (Sconti su vendite)
3)
4)
2)
a)
b)
3)
a)
1)
2)
b)
1)
2)
4)
a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
5)
a)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
(Abbuoni su vendite)
(Premi su vendite)
Variazione delle rimanenze di
prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
(Rimanenze iniziali)
Rimanenze finali
Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
Rimanenze iniziali
(Lavori di durata ultrannuale)
(Lavori di durata non ultrannuale)
Rimanenze finali
Lavori di durata ultrannuale
Lavori di durata non ultrannuale
Incrementi di immobilizzazioni
per lavori interni
Capitalizzazione di costi per:
Fabbricati civili
Fabbricati industriali
Impianti
Macchinari
Attrezzature
Mobili
Macchine d’ufficio
Automezzi
Brevetti
Diritti di utilizzazione, formule,
informazioni ...
Concessioni
Marchi di fabbrica
Spese di costituzione
Spese di avviamento impianti o
produzione
Spese di pubblicità e propaganda
Spese di studio, ricerca e progettazione
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione
Spese sostenute da imprese di
nuova costituzione
Altri ricavi e proventi
Vari
Provvigioni attive
Proventi per royalties, brevetti,
marchi ...
Proventi immobiliari
Rimborsi spese tratte trasporto
imballi e diversi
Rimborso spese protesti
Rimborso dazio su esportazioni
Contributi contrattuali
Penalità da addebitare ai clienti
Proventi per acquisizione caparre
e prescrizione debiti
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi
Ricavi mensa aziendale
Ricavi circolo aziendale
Plusvalenze ordinarie
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
14) Ripristino di valore di precedenti
svalutazioni
15) Utilizzo fondi
16) Ricavi di personale distaccato
14) arrotondamenti
b) Contributi in conto esercizio
c) Contributi conto capitale (quote
esercizio)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie,
di consumo e di merci
1) Acquisti di produzione
2) Materie prime
3) Semilavorati
4) Prodotti finiti
5) Materiali di consumo
6) Materiali di manutenzione
7) Imballi
8) Altre materie prime ...
9) Acquisti vari
10) Materiale di pulizia
11) Combustibile per riscaldamento
12) Cancelleria
13) Materiale pubblicitario
14) Carburanti e lubrificanti
15) Indumenti di lavoro
16) Prodotti per mensa aziendale (gestione interna)
17) Prodotti per circolo aziendale
(gestione interna)
18) Altri acquisti ...
19) Spese accessorie su acquisti
20) Trasporti su acquisti
21) Provvigioni passive su acquisti
22) Spese di magazzinaggio
23) Spese di importazione
24) Dazi su acquisti
25) Altre spese ...
26) (Rettifiche sui costi)
27) (Resi su acquisti)
28) (Sconti, abbuoni, premi su acquisti)
29) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46
35) Altri ...
7) Per servizi
1) Servizi per acquisti
2) Trasporti
3) Magazzinaggio
4) Servizi di importazione
5) Servizi vari su acquisti
6) Servizi industriali
7) Lavorazioni esterne
8) Energia elettrica
9) Gas
10) Acqua
11) Rimborsi a piè di lista al personale
12) Indennità chilometriche
13) Manutenzione esterna fabbricati
14) Manutenzione esterna macchinari, impianti ...
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
15) Servizi di vigilanza
16) Consulenze tecniche
17) Collaborazioni coordinate e continuative
18) Compensi agli amministratori
19) Accantonamento per indennità fine rapporto collaborazioni
20) Compensi ai sindaci
21) Royalties, diritti d’autore e brevetti
22) Ricerca, addestramento e formazione
23) Pulizia esterna
24) Spese per analisi, prove e laboratorio
25) Facchinaggio e manovalanza
26) Lavanderia indumenti di lavoro
27) Servizi smaltimento rifiuti
28) Servizi commerciali
29) Provvigioni a intermediari
30) Provvigioni occasionali
31) Rimborso spese ad agenti
32) Contributi ENASARCO, FIRR
33) Consulenze commerciali
34) Incentivi di vendita
35) Accantonamenti a fondi indennità sostitutiva di clientela
36) Pubbliche relazioni
37) Pubblicità (non materiale pubblicitario)
38) Mostre e fiere
39) Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)
40) Informazioni sulla clientela
41) Spese di contenzioso e recuperi
crediti
42) Servizi amministrativi
43) Mense gestite da terzi e buoni pasto
44) Manutenzione macchine d’ufficio
45) Canoni di assistenza tecnica (management fees)
46) Spese legali e consulenze
47) Spese telefoniche
48) Spese telex
49) Spese telegrafiche
50) Spese postali e di affrancatura
51) Spese servizi bancari
52) Assicurazioni diverse
53) Vigilanza esterna
54) Spese di rappresentanza
55) Circoli ricreativi
56) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...)
57) Soggiorni (albergo, ristorante,
bar ...)
58) Asili nido e colonie per bambini
48) servizi varie
49) oneri bancari
64) Altre ...
8) Per godimento di beni di terzi
a) Affitti e locazioni
b)
c)
1)
2)
d)
Leasing operativo
Leasing finanziario
beni mobili
beni immobili
Royalties, diritti d’autore e brevetti
f) Altri ...
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
1) Retribuzioni in denaro
2) Retribuzioni in natura
3) Premi e altri elementi simili
b) Oneri sociali
1) Oneri previdenziali a carico dell’impresa
2) Oneri assistenziali a carico dell’impresa
3) Altri oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
1) Transazioni con i dipendenti
2) Servizio sanitario
3) Quote associative a favore dei dipendenti
4) Sussidi occasionali (matrimoni,
nascite, funerali)
5) Borse di studio
6) Omaggi ai dipendenti
7) Costi per il personale distaccato
di terzi presso la società
10) Altri ...
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
1) Ammortamento costi di impianto
e di ampliamento
2) Ammortamento costi di ricerca,
sviluppo e pubblicità
3) Ammortamento diritti di brevetto
industriale e di utilizzo di opere
dell’ingegno
4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili
5) Ammortamento avviamento
6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
1) Ammortamento ordinario terreni
e fabbricati
2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario
3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali
4) Ammortamento ordinario altri
beni materiali
5) Ammortamento anticipato terreni
e fabbricati
6) Ammortamento anticipato impianti e macchinario
25
Convegno Nazionale
7)
Ammortamento anticipato attrezzature industriali e commerciali
8) Ammortamento anticipato altri
beni materiali
9) Ammortamenti anticipati imputati a riserva
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
1) Svalutazioni eccezionali dei beni
ammortizzabili
2) Svalutazioni eccezionali dei beni
non ammortizzabili (terreni)
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e
delle disponibilità liquide
1) Accantonamento per rischi su
crediti
2) Accantonamento per rischi su effetti commerciali scontati
3) Accantonamento per rischi relativi al factoring
4) Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora
11) Variazioni delle rimanenze di
materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
a) Rimanenze iniziali
b) (Rimanenze finali)
12) Accantonamento per rischi
a) Accantonamento al fondo di autoassicurazione per rischi autoassicurati e non
b) Accantonamento al fondo rischi
di collaudo per messa in funzione
beni
c) Accantonamento al fondo rischio
di garanzia
d) Accantonamento al fondo rischio
di manutenzione
e) Accantonamento al fondo rischi
per crediti di firma concessi a terzi
f) Accantonamento al fondo rischi
per effetti scontati non ancora
scaduti
g) Accantonamento al fondo rischi
per contratti a esecuzione differita
h) Accantonamento al fondo rischi
per controversie legali in corso
i) Accantonamento al fondo rischi
per ritardata consegna di lavori o
prodotti
l) Accantonamento al fondo copertura rischi personale
m) Accantonamento al fondo rischi
per lavori ciclici
n) Accantonamento al fondo rischi
per concorsi a premio
o) Accantonamento al fondo rischi
recupero ambientale
p) Accantonamento al fondo copertura perdite partecipate
26
q)
13)
a)
b)
c)
e)
14)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
22)
C)
15)
a)
b)
c)
1)
2)
16)
a)
1)
2)
3)
4)
3)
b)
Accantonamento al fondo prepensionamento e ristrutturazioni
aziendali
Altri accantonamenti
Accantonamento al fondo spese
ripristino beni gratuitamente devolvibili
Accantonamento per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati
Accantonamento al fondo manutenzione e ripristino beni, aziende
in affitto o usufrutto
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse non relative al
reddito imponibile dell’esercizio
Imposte sostitutive
Imposte di bollo
Tributi locali
ICI
Imposta di fabbricazione
Imposta di registro
Imposte ipotecarie e catastali
INVIM
IVA su acquisti utilizzati per vendite esenti
Tasse di concessione governativa
Tasse di circolazione
Tassa sui rifiuti
Altre imposte e tasse
Perdite su crediti, non coperte da
specifico fondo
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria
Abbonamenti riviste, giornali ...
Mensa aziendale
Oneri di utilità sociale
Omaggi a clienti (beni prodotti
da terzi)
Multe e ammende
Minusvalenze ordinarie
imposta patrimoniale
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Altri
Crediti d’imposta sui dividendi
Altri proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da controllanti
Altri ...
Altri ...
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
c)
BOT
BTP
CCT
CTE
BTE
CCT convertibili
CTO
Fondi comuni di investimento
Obbligazioni
Altri proventi ...
Da titoli iscritti nell’attivo circolante
1) BOT
2) BTP
3) CCT
4) CTE
5) BTE
6) CCT convertibili
7) CTO
8) Fondi comuni di investimento
9) Obbligazioni
10) Altri proventi ...
d) Proventi diversi dai precedenti
1) Da imprese controllate
2) Da imprese collegate
3) Da controllanti
4) Altri
a) Interessi di altri crediti
b) Interessi su depositi bancari
c) Interessi su depositi postali
d) Interessi di crediti di imposta
(IVA, IRPEG)
e) Rivalutazione anticipo TFR
f) Abbuoni, sconti, e altri interessi
g) Utilizzo fondo rischi su interessi
di mora, per la parte civilisticamente giustificata
h) Utili da associazioni in partecipazione
17) Interessi e altri oneri finanziari
a) Da imprese controllate
b) Da imprese collegate
c) Da controllanti
d) Altri
1) Interessi e oneri su debiti obbligazionari
2) Interessi passivi sui debiti verso
banche di credito ordinario
3) Interessi passivi su mutui
4) Interessi passivi sui debiti verso
altri finanziatori
5) Interessi passivi sui debiti rappresentati da titoli di credito
6) Interessi passivi sui debiti non
rappresentati da titoli di credito
7) Interessi passivi su altri debiti
(verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali)
8) Sconti e altri oneri finanziari
9) Sconti passivi su effetti commerciali
10) Sconti passivi su effetti finanziari
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
11) Sconti passivi per pagamento
pronta cassa da parte di clienti
12) Spese incasso Italia/estero
13) Commissioni bancarie per protesti
14) Commissioni per fideiussioni
bancarie
15) Spese import-export
16) Spese diverse bancarie
17) Disaggio di emissione obbligazioni
18) Altri oneri collegati a operazioni
finanziarie
19) Accantonamento al fondo rischi
su cambi
17 bis) Utili e perdite su cambi
a) Utili su cambi
b) Perdite su cambi
D) RETTIFICHE DI VALORE DI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
1) In imprese collegate
2) In imprese controllate
3) In imprese controllanti
4) In altre imprese
b) Di immobilizzazioni finanziarie
(che non costituiscono partecipazioni)
1) Crediti immobilizzati
2) Altri titoli
3) Azioni proprie
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)
19) Svalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie
c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
1)
Di titoli inscritti nell’attivo circolante
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi
1) Plusvalenze da alienazioni
a) Diritti di brevetto industriale,
marchi ...
b) Terreni e fabbricati
c) Impianti e macchinari
d) Attrezzature industriali e commerciali
e) Altri beni
f) Partecipazioni
g) Altri titoli
h) Plusvalenze da cessione titoli
i) Plusvalenze da cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
l) Azioni proprie
m) Rivalutazioni avente natura
straordinaria
2) Varie
a) Incasso di un credito considerato
inesigibile
b) Sopravvenienze attive
c) Fatture emesse per un importo
superiore a quelli accertati in
esercizi precedenti
d) Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti
e) Sopravvenuta insussistenza di
oneri, spese, passività
f) Rivalutazioni conseguenti a variazioni nei principi contabili
adottati
g) Indennità conseguite a titolo di
risarcimento anche assicurativo
h) Donazioni
i) Contributi in conto capitale
l)
m)
o)
p)
Utilizzo fondi
sopravvenienze non tassabili
Altre liberalità
Rettifiche per arrotondamento
Euro
21) Oneri
1) Minusvalenze da alienazioni
a) Diritti di brevetto industriale,
marchi ...
b) Terreni e fabbricati
c) Impianti e macchinari
d) Attrezzature industriali e commerciali
e) Altri beni
f) Partecipazioni
g) Altri titoli
h) Svalutazioni aventi natura straordinaria
2) Imposte esercizi precedenti
3) Varie
a) Mancato conseguimento ricavi o
altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito
b) Sopravvenienze passive
c) Spese, perdite e oneri che hanno
concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi
d) Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti
e) Svalutazioni e insussistenze di attività iscritte in bilancio
f) Svalutazioni conseguenti a variazioni nei principi contabili adottati
g) Minusvalenze non fiscalmente
deducibili
h) Altre ...
m) Rettifiche per arrotondamento
Euro
27
6
Convegno Nazionale
LA NUOVA PROCEDURA
PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE
Procedura – Obblighi – Rischio di nullità – Problematiche
Rag. Roberto Ciotti
Origine della disposizione
e riferimenti normativi
L’origine di questa disposizione
nasce dalla necessità del Legislatore di contrastare il fenomeno delle
c.d. “dimissioni in bianco”, cioè
senza data e contestualmente all’assunzione, per poi essere utilizzate da datori di lavoro senza scrupoli per disfarsi rapidamente del
lavoratore.
ro.gov.it e compilare il modulo on
line.
Terminata la registrazione, la compilazione e l’invio del modello, il
sistema rilascerà un “Codice Numerico di Identificazione” e la data
di validità, che rendono univoco e
definitivo il modello.
Entro 15 giorni dalla data di validità, il lavoratore dovrà consegnare il
modello al datore di lavoro.
Fonti normative
– Legge 188 del 17/10/2007
– Decreto
Interministeriale
21/1/2008
– Circolare Ministero del Lavoro
4/3/2008
– Circolare Ministero del Lavoro
25/3/2008
Trasmissione tramite intermediario:
Il lavoratore, in alternativa, potrà
rivolgersi presso uno dei soggetti
abilitati dal Ministero del Lavoro,
che provvederanno all’assistenza
sulla compilazione e all’invio telematico del modello:
– Centri Impiego
– Comuni
– DPL e Uffici preposti nelle regioni a statuto speciale (scelta
obbligatoria nel caso di dimissioni avvenute durante i periodi
di tutela per maternità o matrimonio)
– Sindacati e Patronati (convenzionati)
La procedura
Dal 5 Marzo 2008 la nuova procedura prevede che le dimissioni del
lavoratore potranno essere presentate esclusivamente mediante compilazione del modulo telematico
MDV, pena la nullità delle dimissioni.
L’unico soggetto obbligato nella
procedura è il lavoratore, a cui
spetta la compilazione e la trasmissione telematica diretta o tramite
intermediario, dell’apposito modello di comunicazione.
Trasmissione diretta:
Il lavoratore dimissionario dovrà
registrarsi sul sito www.mdv.lavo-
28
Non esiste alcuna competenza territoriale. Il dipendente dimissionario può richiedere la compilazione
del modello delle dimissioni presso qualsiasi intermediario accreditato indipendentemente dal luogo
di lavoro o di residenza del lavoratore
Compilazione del modello
Il modello on line deve essere
compilato in tutte le sue parti. Ovviamente, essendo una procedura
telematica guidata, la non completa
o non corretta compilazione, ne
impedisce l’invio.
Se la compilazione del modello è
fatta tramite l’intermediario, oltre
alla firma del lavoratore deve contenere il timbro del soggetto abilitato.
Controllo del datore di lavoro
Il datore di lavoro che riceve il modulo di dimissioni volontarie entro
15 giorni dalla emissione, deve
prestare particolare attenzione alla
corrispondenza delle informazioni
contenute, ai codici fiscali del lavoratore e del datore di lavoro, alla
corrispondenza della tipologia contrattuale e dell’orario di lavoro indicati.
Inoltre deve verificare che la decorrenza delle dimissioni deve corrispondere:
– alla data di inizio del periodo di
preavviso
– al primo giorno di non lavoro in
mancanza del preavviso
Il modello deve essere firmato dal
lavoratore e timbrato dal soggetto
abilitato, se utilizzato.
Il datore di lavoro deve comunque
predisporre la comunicazione telematica di cessazione (Unificato
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
LAV – Cessazione) entro 5 giorni
dalla data di cessazione.
Soggetti Obbligati
(art. 1, c. 2, L. 188/2007)
“… si intendono tutti i contratti
inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del
codice civile, indipendentemente
dalle caratteristiche e dalla durata,
nonché i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a
progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti
di associazione in partecipazione di
cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi
redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci”.
Rientrano tra i soggetti obbligati i
Dipendenti del settore pubblico o
privato con qualsiasi tipologia e
durata contrattuale:
– Operai
– Impiegati
– Quadri
– Dirigenti
– Rapporto di lavoro domestico,
Colf e Badanti
– Co.Co.Co, Co.Co.Pro
– Collaborazioni occasionali
– Socio lavoratore di cooperativa
– Contratti di agenzia e rappresentanza
Non rientrano nell’obbligo:
– I componenti degli organi di
amministrazione e controllo di
società e partecipanti a collegi e
commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomo.
– Rapporti di pubblico impiego
disciplinati dall’art.3 DL
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
–
–
–
–
–
–
165/2001 (vedi elenco nella
Circolare Ministero del Lavoro
25/3/2008)
Le forme di lavoro autonomo
regolate dall’art.2222 del c.c.
Stage, tirocini
Prestazioni di lavoro accessorio
(art.70 DL 276/03)
Lavoratori marittimi
Agenti e rappresentanti che si
avvalgono di una autonomia
imprenditoriale
Attività professionali con obbligo di iscrizione in appositi albi
professionali.
Cessazioni di rapporto di lavoro
che non rientrano nell’obbligo della normativa:
– Il licenziamento
– La risoluzione consensuale
– Il pensionamento (di vecchiaia
o anzianità)
– Le dimissioni durante il periodo
di prova
– Le dimissioni presentante prima
del 5 Marzo 2008
– Le dimissioni incentivate (incentivo economico a fronte di
dimissioni)
– Il trasferimento del contratto
Particolarità
– Non si può sostituire il modulo
telematico con uno cartaceo. Le
dimissioni non hanno alcuna
validità e il rapporto proseguirà
senza interruzione.
– Non esiste alcuna delega. Il lavoratore dimissionario deve recarsi personalmente presso i
soggetti intermediari.
– Anche nel contratto a tempo determinato, qualora il dipendente
o il collaboratore dovesse recedere per dimissioni anticipando
la data della normale scadenza,
è tenuto a seguire la procedura
telematica
– Le lavoratrici madri, per tutta la
durata della gravidanza, fino ad
un anno di età del bambino, e i
lavoratori che si dimettono nel
periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del matrimonio e il compimento di un
anno dalla data delle nozze, dovranno obbligatoriamente rivolgersi alla DPL competente per
territorio, al fine di adempiere
anche alla convalida delle dimissioni secondo quanto stabilito dal vigente art.55 del T.U. n.
151/2001.
– Il lavoratore potrà annullare le
dimissioni precedentemente comunicate al Ministero del Lavoro (sempre che non abbia già
provveduto alla consegna al datore di lavoro) o rettificare la
data di decorrenza o altro dato
errato
– Il termine dei cinque giorni per
la comunicazione on–line dalla
cessazione del rapporto va rispettato anche se il lavoratore
ha prodotto delle dimissioni anticipate volontarie nulle. Tale
obbligo, va adempiuto nei termini in quanto è strettamente
correlato alla fine effettiva della
prestazione lavorativa.
– Le dimissioni durante il periodo
di prova non rientrano nella fattispecie, in quanto il rapporto di
lavoro non è stabilizzato ed
ognuna delle parti può recedere
in qualsiasi momento.
– Le dimissioni presentate prima
del 5 marzo 2008 sono valide e
non necessitano della compilazione del modello ministeriale,
anche se a causa del preavviso
la cessazione dovesse avvenire
dopo la suddetta data.
Esempio: Data di presentazione
delle dimissioni: 1 Marzo 2008
29
Convegno Nazionale
con preavviso di 1 mese, quindi
data effettiva di cessazione lavorativa 1 Aprile 2008. Non viene richiesta la compilazione del modulo telematico.
Nullità
Le dimissioni volontarie presentate
con altri modelli o con semplice
lettera, sono NULLE.
La nullità comporta la mancanza di
prescrizione, pertanto le dimissioni
potrebbero essere impugnate dal
lavoratore anche a distanza di tempo(art. 1422 c.c.) e può essere fatta
valere da chiunque abbia interesse
(art. 1421 c.c.).
Problematiche
Ma come può difendersi un datore
di lavoro che riceve dal proprio
dipendente le dimissioni redatte
sul modello non ufficiale e non
presentate secondo le forme consentite?
Oltre alle proprie capacità persuasive, il datore di lavoro non può far
altro che procedere secondo le dis-
30
posizioni contrattuali e contestare
l’infrazione disciplinare per assenza ingiustificata.
Potrebbe essere opportuno inoltre,
comunicare l’inadempienza alla
DPL.
La Circolare del 4 marzo 2008 rimanda la soluzione alla contrattazione collettiva per definire i
comportamenti concludenti da
equiparare alle dimissioni formali
e aggiunge che in assenza delle
stesse potrebbe valere l’indirizzo
espresso dalla Corte di Cassazione del 10 maggio 1998, n. 5776,
secondo il quale la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore, assume il valore di fatto concludente da cui si desume la volontà di dimettersi, senza pertanto
l’attivazione della procedura in
esame.
Una eventuale scorciatoia potrebbe
essere rappresentata dalla risoluzione consensuale del rapporto,
non tenuta al rispetto di questo tipo
di disposizioni.
Una contraddizione che emerge
dalla nuova normativa riguarda tutti quei rapporti che non prevedono
la forma scritta per il licenziamento, come nel rapporto di lavoro domestico dove la nuova procedura
sembra non adeguata alla situazione. Non si capisce perché siano
esclusi i lavoratori marittimi e non
i domestici.
Altro dubbio nasce dalla procedura telematica di comunicazione.
Chi garantisce che sia lo stesso
interessato ad effettuare l’iscrizione e la comunicazione quando è
sufficiente per chiunque, con intento fraudolento, farlo con la copia del documento di riconoscimento?
L’unica certezza che offre la nuova
disposizione è quella dell’aggravio
delle procedure burocratiche e del
rischio che corre il datore di lavoro
a cui vengono ribaltati gli oneri per
la cessazione di lavoro anche quando è il lavoratore a volersi dimettere, mentre il dipendente inadempiente non rischia alcuna sanzione
amministrativa.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
7
Convegno Nazionale
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO:
LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL WELFARE
Dr.ssa Gemma Fiorilli
Il contratto a tempo determinato, disciplinato dal Dlgs n. 368/2001, ha
subito sostanziali modifiche per effetto della Legge 24 dicembre 2007, n.
247. L’efficacia di tali modifiche decorre dal 1° gennaio 2008 e sono per
lo più descritte nella circolare della
Confindustria n. 19005 del
28.01.2008 e nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 2.05.2008.
Con la predetta norma, in sostanza,
il legislatore ha inteso restringere in
modo significativo l’utilizzo del
contratto a tempo determinato.
Si possono dunque delineare i nuovi
caratteri fondamentali di questo tipo
di contratto.
Eccezionalità.
Il legislatore ha inteso ridurre l’ambito di applicazione del contratto a
tempo determinato.
Dal 1° gennaio 2008, infatti, il contratto di lavoro subordinato verrà stipulato di regola a tempo indeterminato: in altri termini il contratto a
termine assume il carattere di “eccezione rispetto alla norma”. Già la
precedente normativa subordinava la
possibilità di assumere un lavoratore
a termine alla sussistenza di determinate condizioni di carattere piuttosto
generale.
L’art. 1, comma1 DLgs 368/2001
prevede che tali condizioni potevano
essere di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il legislatore ha inteso, con la L.
247/2007, rafforzare la specificità di
tali condizioni, tanto da vincolare il
datore di lavoro a provare la loro
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
sussistenza al momento dell’assunzione.
Il datore di lavoro, infatti è tenuto a
specificare per iscritto sulla lettera di
assunzione le specifiche ragioni per
cui è giustificabile il ricorso al contratto a termine. Non è dunque consentita
al datore di lavoro la semplice e generica indicazione di quanto previsto dalla norma, ma le motivazioni dovranno
essere identificate in maniera sufficientemente precisa con riferimento al
caso di specie.
Anche la giurisprudenza prevalente
conferma l’orientamento secondo cui
“l’onere imposto al datore di lavoro
dalla norma in esame non può essere
assolto con il mero uso di espressioni
che ripetono o riecheggiano una o più
delle categorie generali ed astratte di
cui al comma 1, ma deve risolversi
nella indicazione delle specifiche ragioni concrete e transitorie, espressione quindi di reali ed oggettive esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
che hanno indotto il datore di lavoro
alla scelta dell’assunzione a tempo
determinato del lavoratore. (omissis)...” (Trib. Milano sent. N. 1025 del
26.03.2007).
E ancora: “La necessità di una specifica individuazione nell’accordo scritto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine non può che
tradursi sul piano processuale nella
possibilità di verifica oggettiva da
parte del Giudice di tali ragioni: è
quindi evidente che non è sufficiente
un mero richiamo a formule di stile e
generiche, che si limitino a riprodurre
il dettato normativo, ma è di contro
necessario che nell’atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali che hanno reso necessaria l’assunzione nell’ambito della
struttura in cui è stata inserito il dipendente con specifico riferimento alle mansioni affidate... (omissis)”
(Trib. Roma sent. N. 10166 del
22.05.2006).
Particolare attenzione deve essere
posta anche alle mansioni affidate al
lavoratore, elemento, questo, che andrà ad incidere anche sulla durata
del rapporto a termine come si spiegherà meglio nel prosieguo.
Successione dei contratti.
La nuova normativa prevede la fissazione di una durata massima pari a 36
mesi sia per la successione, sia per la
reiterazione dei rapporti di lavoro a
termine. La norma infatti prevede che,
superato questo termine (considerando anche proroghe e rinnovi), il rapporto si considera a tempo indeterminato. Risulta opportuno ricordare che
oltre il limite di 36 mesi si applica il
periodo di tolleranza di 20 giorni (e la
corrispondente maggiorazione retributiva) previsto dall’art. 5, comma 2,
D.Lgs 368/2001.
Sembra utile a questo punto ricordare che per proroga si intende la
prosecuzione del rapporto dopo la
sua scadenza, a seguito di specifico
accordo tra le parti, mentre per prosecuzione si intende la continuazione di fatto del rapporto dopo la scadenza.
La precedente disciplina aveva già
individuato una serie di casi in cui la
successione di contratti a termine
31
Convegno Nazionale
comportasse la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si ritiene possa essere utile riepilogare le varie casistiche possibili.
– Se il contratto è inferiore a 6 mesi e prosegue oltre il 20° giorno,
allora il contratto si considera a
tempo indeterminato dopo il 20°
giorno;
– Se il contratto è superiore a 6 mesi e prosegue dopo il 30° giorno,
allora il contratto si considera a
tempo indeterminato dopo il 30°
giorno;
– Se il lavoratore viene riassunto a
termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto avente durata
inferiore a 6 mesi, allora il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato;
– Se il lavoratore viene riassunto a
termine entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto avente durata
superiore a 6 mesi, allora il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato;
– Se il lavoratore viene riassunto con
un secondo contratto a termine senza soluzione di continuità con il
primo, allora il rapporto di lavoro
si considera a tempo indeterminato
a partire dalla data del primo contratto.
Tornando alla previsione del limite
dei 36 mesi, occorre in primo luogo
indicare meglio a cosa si riferisce
questo limite temporale. Ciò significa che la durata complessiva dei diversi rapporti di lavoro a termine stipulati con lo stesso lavoratore per lo
svolgimento di mansioni equivalenti
non può superare i 36 mesi.
Occorre precisare che la norma fa
espressamente riferimento allo “stesso datore di lavoro”: ciò vuol dire
che in fattispecie quali ad esempio la
cessione d’azienda o di un suo ramo,
dovrà computarsi un nuovo limite di
36 mesi in capo al cessionario, altrimenti questo ultimo si troverebbe a
32
rispondere di comportamenti posti in
essere dal suo dante causa e dei quali
potrebbe addirittura non averne conoscenza, soprattutto se molto datati.
Come sopra menzionato, occorre
porre particolare attenzione al concetto di equivalenza delle mansioni
affidate al dipendente. In realtà non
è del tutto agevole per il datore di lavoro stabilire quali possano essere
considerate mansioni equivalenti, in
quanto tale espressione è stata nel
tempo adottata anche in giurisprudenza in modo sempre più estensivo.
Si ritiene, dunque, di intendere come
equivalenza di mansioni non solo
l’affinità di compiti affidati al lavoratore e lo stesso livello di inquadramento (equivalenza oggettiva), ma
anche l’omogenea ed analoga professionalità necessaria per svolgere
le mansioni, seppure non identiche,
affidate allo stesso lavoratore (equivalenza soggettiva).
Anche la giurisprudenza si è espressa più volte circa il concetto di equivalenza delle mansioni affermando
che sono equivalenti le mansioni che
rispettano la professionalità acquisita
dal prestatore, professionalità che
può essere ‘danneggiata’ anche soltanto dall’assegnazione di nuove
mansioni che rientrino, in ipotesi,
nella stessa qualifica contrattuale di
quelle svolte in precedenza, ma che
consentano l’utilizzazione o l’arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase
del rapporto (Cass. Sez. Un.
7.08.1998 n. 7755 e Cass. Sez. Un.
24.11.2006 n. 25033). Quindi, qualora fosse svolto un periodo di lavoro con espletamento di mansioni non
equivalenti a quelle effettuate nel
precedente rapporto a termine, tale
periodo non sarà conteggiato ai fini
del raggiungimento del limite temporale dei 36 mesi.
Esistono tuttavia dei casi in cui il
limite dei 36 mesi può essere superato.
Innanzitutto tale limite non si applica al primo contratto tra le parti: ciò
vuol dire che, conformemente anche
alle norme comunitarie, il primo
contratto a termine può avere durata
superiore a 36 mesi.
Il limite dei 36 mesi può essere inoltre superato, solo per una volta, con
un ulteriore contratto a termine di
durata non superiore a 8 mesi, stipulato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro e alla presenza (obbligatoria) di un rappresentante delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o abbia conferito apposito mandato. Questa procedura ha
solo l’obiettivo di accertare una libera volontà del lavoratore a stipulare
l’ulteriore contratto ma non vale come garanzia di genuinità del contratto in termini di conferma della effettiva presenza delle condizioni legali
che lo giustificano. Una garanzia in
tal senso potrà essere ottenuta tramite l’istituto di certificazione ex artt.
75-81 D.Lgs 276/2003.
La durata dell’ulteriore contratto è
fissata dalle organizzazioni sindacali
ed il mancato rispetto della durata
dell’ultimo contratto comporterà che
il nuovo contratto si considera a
tempo indeterminato.
Si elencano qui di seguito gli altri
casi in cui tale limite non viene applicato:
• Per i successivi contratti stipulati
per lo svolgimento di mansioni
non equivalenti, cioè con differenziati livelli di inquadramento
contrattuale e secondo i principi
di equivalenza delle mansioni sopra specificati;
• Per le attività stagionali ex Dpr n.
1525/1963 e altre specifiche attività che saranno individuate dagli
avvisi comuni ai CCNL;
• Per i contratti con i dirigenti per i
quali, per effetto delle modifiche
apportate all’art. 10, comma 4 del
D.Lgs 368/2001, è consentita la
stipulazione di contratti di lavoro
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
•
•
•
•
•
a tempo determinato, purché di
durata non superiore a 5 anni;
Per i contratti di lavoro temporaneo di cui alla L. 196/1997 e successive modificazioni (e di conseguenza per i contratti di somministrazione disciplinati dal
D.Lgs 276/2003);
Per i contratti avviati dalle liste di
mobilità ai sensi della L.
223/1991;
Per i rapporti di apprendistato,
nonché per le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che,
pur se caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro veri e
propri (ad esempio stages, tirocini ecc.);
Per i rapporti di lavoro in agricoltura e per gli operai a tempo determinato ex art. 12, comma 2 del
D.Lgs 375/1993;
Per i contratti del settore turismo
e dei pubblici esercizi in cui è
ammessa l’assunzione diretta di
manodopera per l’esecuzione di
speciali servizi di durata non superiore a 3 anni, nonché di inserimento, tenuto conto della natura
speciale del contratto.
Per quanto concerne l’entrata in vigore del limite dei 36 mesi, si fa presente che la norma prevede che i
contratti già in essere alla data del 1°
gennaio 2008 proseguiranno fino alla loro naturale scadenza anche se
questa sia superiore a 36 mesi.
È necessario sottolineare anche che i
periodi già svolti con contratto a termine, anche prima del 1° gennaio
2008, cominceranno a essere computati ai fini del raggiungimento del
tetto dei 36 mesi solo dopo che siano
decorsi 15 mesi dalla entrata in vigore della L. 247/2007 (1° gennaio
2008). A partire dunque dal 1° aprile
2009 per i contratti già in essere, ovvero quelli da stipulare, i datori di
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
lavoro dovranno fare attenzione a
non aver superato i 36 mesi, considerando anche tutti i periodi pregressi svolti.
La norma prevede infatti un cosiddetto regime transitorio per il periodo compreso tra il 1° gennaio
2008 ed il 31 marzo 2009 ai fini del
computo dei periodi di lavoro per il
raggiungimento del limite dei 36
mesi.
Con riferimento al periodo transitorio si riepilogano nel seguente prospetto le previsioni normative.
1. I contratti a termine in corso alla
data di entrata in vigore della L.
247/2007: essi possono legittimamente superare sia il limite dei 36
mesi, sia il termine del regime
transitorio stabilito al 31 marzo
2009 senza alcun rischio di conversione in contratto a tempo indeterminato.
2. Il periodo di lavoro già effettuato
alla data di entrata in vigore della
L. 247/2007 si computa, insieme
ai periodi successivi di attività ai
fini della determinazione del periodo massimo dei 36 mesi, decorsi 15 mesi dalla medesima data. In altre parole non si procede
alla verifica del superamento del
limite massimo dei 36 mesi nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 marzo 2009 (è
come se a tal fine questo periodo
restasse “congelato”). Durante
questo periodo per effetto della
successione dei contratti a termine il rapporto di lavoro può superare il suddetto limite senza alcuna conseguenza.
3. Qualora il rapporto venga avviato
durante il periodo transitorio e si
protragga oltre il 31 marzo 2009
superando, per sommatoria con il
periodo già lavorato entro il 31
dicembre 2007 il periodo di 36
mesi, allora deve considerarsi a
tempo indeterminato. In termini
più semplici ciò vuol dire che,
ove un dipendente avesse già lavorato prima del 31 dicembre
2007 e venisse riassunto durante
il periodo transitorio con contratto a termine che abbia scadenza
successiva al 31 marzo 2009, allora ai fini del calcolo dei 36 mesi si computeranno sia i mesi lavorati prima del 31 dicembre
2007, sia i mesi lavorati successivamente al 31 marzo 2009.
Tenendo presente che la norma si
esprime in termini di “36 mesi”, potrebbero sorgere dei dubbi sulla conversione di periodi non coincidenti
con il mese esatto o con multipli dello stesso. A tal proposito si ritiene di
adottare come soluzione il computo
operato seguendo la regola del calendario comune convertendo in
giorni complessivi il periodo di 36
mesi stabilito dalla norma. Pertanto i
36 mesi coincidono ad un periodo
complessivo di 1.095 giorni (ossia
365 giorni X 3 anni).
Diritto di precedenza
Mentre la norma dettata dal DLgs
368/2001 attribuiva alla contrattazione collettiva l’individuazione dei diritti di precedenza per l’assunzione
degli ex dipendenti a termine, la norma attuale reintroduce questo automatico diritto di precedenza in capo
agli ex lavoratori stessi.
Si tratta del diritto di precedenza ad
essere assunti in un’azienda per la
quale i dipendenti avevano già prestato la propria attività lavorativa:
nello specifico questo diritto viene
riconosciuto a tutti quei lavoratori
che hanno prestato attività presso
un’azienda con uno o più contratti a
termine, per un periodo complessivo
di almeno sei mesi, diritto da far valere per le future assunzioni che avverranno nei 12 mesi successivi alla
cessazione del rapporto e che riguarderanno lo svolgimento delle medesime mansioni.
33
Convegno Nazionale
Tuttavia in questo caso è da sottolineare che il riferimento alle “medesime mansioni” è più restrittivo rispetto al concetto di “mansioni
equivalenti” di cui si è trattato in
precedenza. Ciò vuol dire che le
mansioni che saranno svolte nel
contratto a tempo indeterminato devono essere identiche a quelle già
svolte nel contratto a termine. La
complicazione operativa può avvenire se, nell’ambito della successione dei contratti a termine utili per il
raggiungimento dei sei mesi richiesti, al lavoratore siano state affidate
mansioni diverse. In questo caso deve essere dunque attivato un contatore autonomo riferito alle singole
mansioni svolte.
Ai lavoratori stagionali è riconosciuto inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per le stesse
attività stagionali, senza necessità di
ulteriori requisiti.
La norma in esame subordina il diritto di precedenza alla condizione
che il lavoratore eserciti tale diritto
attraverso una manifestazione di volontà al datore di lavoro. Tale manifestazione deve avvenire entro sei
mesi (per i lavoratori a termine con
diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato) ovvero
entro tre mesi (per i lavoratori stagionali con diritto di precedenza nelle assunzioni a termine).
La norma non dà indicazioni circa le
modalità con cui questa volontà debba essere manifestata. Si ritiene co-
34
munque che nel caso in cui il datore
di lavoro voglia procedere alle assunzioni e questa volontà di avvalersi del diritto di precedenza non venga manifestata, esso sia libero di
procedere all’assunzione di terzi
soggetti. In caso contrario, invece,
cioè quando il lavoratore abbia manifestato la sua volontà in tal senso,
il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a contattare direttamente il lavoratore il quale, a sua volta, sarà libero di accettare o meno la proposta
contrattuale.
Occorre precisare che in ogni caso
questo diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
Deroghe ai limiti quantitativi stabiliti dai CCNL
Il D.Lgs 368/2001, all’art. 10, delega
alla contrattazione collettiva la fissazione di limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato.
Di conseguenza la legittimità della
stipula di un contratto a termine non
è solo subordinata all’effettiva presenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ma deve anche soggiacere al
numero massimo imposto dai contratti collettivi nazionali di categoria
in capo al datore di lavoro.
La normativa vigente prevede tuttavia delle deroghe ai predetti limiti:
ciò vuol dire che in determinati casi
è consentito al datore di lavoro di
stipulare un numero illimitato di
contratti a termine. A decorrere dal
1° gennaio 2008 questi casi sono:
– Nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura
non uniforme con riferimento ad
aree geografiche e/o compartimenti merceologici;
– Per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese
le attività già previste nell’elenco
allegato al DPR 1525/1963 e successive modificazioni;
– Per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici e
televisivi;
– Per i contratti con lavoratori di
età superiore a 55 anni;
Resta affidato alla contrattazione
collettiva la possibilità di stabilire
dei limiti per le seguenti fattispecie:
– Contratti a termine stipulati per
l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi
dell’anno;
– Contratti a termine stipulati a
conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, ovvero conclusi
quando l’assunzione abbia luogo
per l’esecuzione di un’opera o di
un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario ed occasionale;
– Contratti a termine che non siano
superiori a 7 mesi, compresa l’eventuale proroga.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
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Convegno Nazionale
CONFERMA SISTEMA HACCP – REG. CE 852/04
Dr.ssa Alessandra Mauti
La riorganizzazione legislativa in
materia di sicurezza alimentare ha
completato il suo iter con l’emanazione del recente D. Lgs. n. 193 del
6 novembre 2007, il quale ha sancito
l’applicazione dei regolamenti comunitari del cosiddetto “Pacchetto
Igiene”, abrogando una serie di
provvedimenti nazionali (D. Lgs.
155/97; art. 2 della legge n. 283/62).
Tale iniziativa conferma gli obiettivi
prefissati già da qualche tempo dalla
Comunità Europea riguardo la salubrità degli alimenti ed enfatizza ulteriormente le responsabilità degli
operatori delle imprese alimentari.
È conferita ulteriore importanza alle
procedure e ai documenti di autocontrollo igienico secondo il metodo
HACCP, alle buone pratiche di lavorazione, alla formazione del personale alimentarista, alla manutenzione
dei locali e delle attrezzature, al rispetto delle temperature di conservazione dei prodotti deperibili e alla
qualità delle acque utilizzate per le
preparazioni alimentari.
Vengono confermati alcuni obblighi
e sono introdotte anche sostanziali
novità.
Le conferme:
a. applicazione HACCP
Il Reg. 852/04 (uno dei 4 provvedimenti del Pacchetto Igiene) diventa
il riferimento determinante per le industrie alimentari, in quanto contiene i principi di base per la produzione e commercializzazione igienica di
tutti gli alimenti ed ha sostituito il D.
Lgs. 155/97.
L’art. 5 del Regolamento, denominato “analisi dei pericoli e punti critici di controllo” stabilisce che gli
operatori del settore alimentare devono:
• dimostrare all’Autorità competente il rispetto delle procedure
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
basate sui principi HACCP, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’impresa alimentare;
• garantire che tutti i documenti in
cui sono descritte le procedure
operative siano costantemente
aggiornati;
• conservare ogni documento e registrazione per un periodo adeguato.
Molta importanza è attribuita, non
solo alla stesura del Piano e Registro
Autocontrollo, ma anche alla corretta e puntuale applicazione nel tempo
di quanto è stato predisposto come
protocollo di lavoro.
Ogni singola realtà produttiva ha le
proprie peculiarità ed è essenziale
che, le documentazioni HACCP descrivano ciò che viene effettivamente svolto in modo semplice e conciso, nel rispetto del criterio “scrivi
ciò che fai e fai quello che scrivi”.
b. Procedure di tracciabilità
Secondo la legislazione vigente
(Reg. CE 178/2002 - artt. 17,18,19),
gli operatori del settore alimentare
sono tenuti all’applicazione di un sistema di rintracciabilità di tutti i prodotti alimentari manipolati, che garantisca alle autorità competenti una
solida base di informazioni per l’individuazione delle responsabilità
lungo l’intera filiera produttiva e
permetta l’attivazione di procedure
operative di ritiro dal mercato e/o di
richiamo degli alimenti che possono
presentare un rischio per il consumatore.
Si richiede, pertanto, che in tutte le
fasi della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare, gli
operatori siano in grado di definire
esattamente la provenienza ed il destino delle materie prime, degli in-
gredienti, dei semilavorati e dei prodotti finiti utilizzati.
Adottare un sistema di rintracciabilità, permette di risalire tempestivamente a quegli alimenti dannosi per
la salute oppure inadatti al consumo
umano, che condividono lo stesso rischio sanitario ed, in caso di ritiro, di
contenere il quantitativo del prodotto
da eliminare.
Il Reg. 178/02 prevede l’obbligo di
documentare e registrare gli approvvigionamenti delle materie prime in
entrata (rintracciabilità a monte) e di
gestire l’esclusione dal mercato degli alimenti ritenuti non più commestibili, ottenuti in condizioni tecnologiche simili (procedura di ritiro/richiamo).
Secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento CE (commi 1,2
dell’art.18), tutte le comunità, nell’ambito della propria attività di
preparazione e somministrazione di
pasti per terzi, devono predisporre
le seguenti procedure di rintracciabilità:
• Rintracciabilità a monte (forniture derrate alimentari)
• Ritiro e richiamo dei prodotti
alimentari (materie prime, alimenti trasformati)
Rintracciabilità a monte
Al fine di garantire il rintraccio delle
materie prime acquistate, devono essere messe a disposizione dell’autorità pubblica le informazioni necessarie a contattare per tempo le ditte
fornitrici in caso di emergenze sanitarie.
Occorre predisporre quindi un elenco dettagliato di tutti i fornitori abituali/occasionali, comprendente la
ragione sociale della Società, i nominativi del rappresentante e del responsabile dell’autocontrollo, i reca-
35
Convegno Nazionale
piti di telefono, di fax e di posta elettronica.
I fornitori, a loro volta, devono indicare sul documento di accompagnamento della merce, tutti gli elementi
identificativi per agevolarne la rintracciabilità.
Presso la sede operativa della realtà
produttiva, devono essere raccolti e
conservati per un congruo periodo di
tempo i documenti di trasporto o le
fatture della merce in entrata indicanti:
• Ragione sociale e recapito dei
fornitori
• Natura e quantità dei beni ricevuti
• Data di ricevimento
• Ulteriori informazioni utili all’individuazione del prodotto (partita
lotto)
Procedura di ritiro/richiamo
L’obiettivo del ritiro e richiamo di un
prodotto, è quello di proteggere la salute pubblica, attraverso una serie di
misure volte ad escludere che un determinato alimento possa esplicare
effetti dannosi sui consumatori (contaminazione dovuta a materiale estraneo o a batteri patogeni, deterioramento, putrefazione).
Nel caso di informativa da parte di
un fornitore o di riscontro a seguito
delle proprie verifiche di autocontrollo svolte sulle fasi di ricevimento e di
stoccaggio, circa la non conformità
ai requisiti di sicurezza di un prodotto alimentare, il Responsabile
HACCP dell’Istituto deve provvedere a ritirare in modo tempestivo le
materie prime e i prodotti ritenuti
inadatti al consumo umano, collaborando fattivamente con l’azienda fornitrice ed il servizio ASL territorialmente competente, nella realizzazione delle contromisure di circoscrizione ed eliminazione del pericolo.
Questo sistema di rintraccio a monte
e a valle della filiera alimentare, va
ad integrare il sistema più generale
di gestione della qualità e di realizzazione delle procedure di autocontrollo igienico.
Le novità:
c. Notifica delle imprese alimentari
Un elemento innovativo introdotto
36
dalla normativa europea (art. 6 del
Reg. 852/04) è costituito dalla procedura di notifica/registrazione di
tutte le imprese alimentari.
La registrazione è finalizzata alla
programmazione dell’attività di vigilanza; lo scopo di tale procedura è
permettere alle autorità competenti
di conoscere il numero, l’ubicazione
e la tipologia degli stabilimenti alimentari, al fine di permettere l’esecuzione dei controlli ufficiali ogni
qualvolta giudicato necessario.
Ciascun gestore, la cui impresa debba iniziare l’attività di preparazione
e somministrazione alimentare, deve
presentare al Comune di appartenenza un’autocertificazione utilizzando
la modulistica della DIA (Dichiarazione Inizio Attività), fornita dagli
uffici comunali competenti.
La DIA deve essere presentata nei
seguenti casi:
• apertura di nuova attività
• modifica del ciclo produttivo
• ampliamento dell’attività esistente
• trasferimento di attività
• cambio di gestione (ragione sociale).
La notifica deve essere accompagnata da una planimetria aggiornata dei
locali adibiti alla manipolazione alimentare e da una relazione tecnica,
che specifichi le caratteristiche degli
impianti, le modalità del ciclo produttivo e la descrizione dei prodotti
finali (con particolare riferimento all’approvvigionamento di acqua potabile, allo smaltimento dei residui solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e alla stesura del piano di autocontrollo).
A seguito della presentazione della
notifica non è prevista, da parte dell’Ufficio competente, l’emissione di
alcun nulla osta sanitario, ma soltanto una presa d’atto e l’attivazione di
procedure interne per la elaborazione e archiviazione delle informazioni ricevute.
Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio,
somministrazione e vendita alimentare non sono quindi più soggette al
rilascio dell’autorizzazione sanitaria
sancita dall’art. 2 della legge
283/62) e la registrazione non è subordinata all’ispezione preventiva da
parte del personale tecnico dell’Azienda USL territoriale.
Le realtà produttive già in possesso
di autorizzazione ai sensi della normativa precedente, non devono inoltrare nuova comunicazione, ma saranno registrate d’ufficio dai Servizi
preposti, sulla base dei dati precedentemente acquisiti.
Presupposto della DIA è che, al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiari che
la struttura possiede i requisiti igienico-sanitari prescritti dal Reg.
852/04.
Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, saranno gli incaricati dei
Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende USL a verificare la rispondenza di quanto autocertificato nella
DIA; nel caso di dichiarazioni mendaci, si è perseguibili a sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000 per i reati di falsità in atti
e uso di atto falso.
d. Formazione ed aggiornamento
professionale
L’obbligo della formazione professionale per tutto il personale addetto
alla preparazione e somministrazione degli alimenti (compresi i Responsabili HACCP), è stato notevolmente ribadito dal Reg. 852/04 e
dalle diverse disposizioni regionali
italiane, che hanno previsto l’abolizione del rinnovo/rilascio delle tessere sanitarie ed hanno prescritto il
coinvolgimento diretto del personale, attraverso una periodica e comprovata educazione sanitaria.
Premessa importante sancita dalla
normativa, è che l’applicazione delle
procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la collaborazione e l’impegno pieni da parte di
tutti gli addetti.
Secondo il cap. XII dell’Allegato II
del Reg. 852/04, l’imprenditore alimentare deve garantire che i propri
dipendenti abbiano ricevuto idonea
formazione circa:
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
• l’igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico-sanitari connessi alla manipolazione
alimentare;
• l’applicazione delle misure di autocontrollo correlate allo specifico settore produttivo ed alle
mansioni svolte dal lavoratore
stesso.
L’obiettivo è quello che, ciascun
incaricato conosca e comprenda i
vari rischi insiti in tutta la filiera
alimentare e come tali i pericoli
possano essere prevenuti o minimizzati, tramite una corretta prassi
igienica.
Gli addetti alla manipolazione degli
alimenti devono, quindi, ricevere
una specifica formazione in materia
di igiene personale e di buone pratiche di lavorazione (GMP) ed essere
sottoposti a valutazione esterna, circa il grado di apprendimento delle
conoscenze impartite.
Il potenziamento dei controlli di vigilanza ufficiale prevede, infatti,
che gli organi preposti alle visite
ispettive, prendano visione e verifichino la congruità della documentazione allegata nel registro di autocontrollo, compresa quella relativa alle iniziative formative svolte
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
(attestato di frequenza, test di verifica).
e. Sanzioni
La filosofia di base dei nuovi regolamenti europei sulla sicurezza alimentare è quella, da un lato di responsabilizzare ogni operatore del settore e, dall’altro, di ottimizzare l’organizzazione
dell’attività di vigilanza ufficiale.
Gli organi di controllo preposti (SIAN,
servizi veterinari, NAS) hanno il compito di verificare che il monitoraggio
interno e le registrazioni effettuati dal
gruppo HACCP garantiscano nell’impresa alimentare la salubrità degli alimenti manipolati e di conseguenza la
salute degli utenti finali.
Le carenze igienico-strutturali rilevate nel corso di una visita ispettiva devono essere eliminate entro un termine prefissato, prescritto nel verbale di
accertamento redatto dagli ispettori.
Qualora le inadeguatezze riscontrate
non venissero revocate nel tempo richiesto, l’autorità competente applica con un successivo provvedimento
le dovute sanzioni amministrative
pecuniarie.
Circa la durata del congruo periodo
concesso alla realtà produttiva per
eliminare le non conformità contestate, il nuovo D. Lgs. 193/07 all’art.
6, comma 7 si discosta dalla norma-
tiva precedente (Legge comunitaria
1999 – art. 10, punto 4).
A tal proposito il D. lgs. 193/07 fa
decadere il limite minimo dei 120
giorni che erano previsti dalla Legge
comunitaria 1999 fra il 1° accertamento e l’eventuale applicazione
della multa e demanda all’autorità
ispettiva la decisione sui termini di
adeguamento concessi.
L’intervallo temporale che deve trascorrere tra il primo accertamento e
il secondo in cui possono essere impartite le sanzioni è, quindi, esclusivamente a discrezione dell’organo di
vigilanza.
In sintesi, le nuove normative prevedono che la salubrità degli alimenti
sia assicurata da un meccanismo globale che responsabilizza:
• il produttore alimentare nell’attivazione di un monitoraggio sulla
propria attività;
• l’autorità ufficiale nella vigilanza
dell’attuazione pratica dell’autocontrollo.
L’intento è quello di sviluppare, sempre più un sistema preventivo efficace, in grado di coinvolgere in prima
persona gli operatori del settore alimentare, prescrivendo loro un addestramento specifico e permanente e
le procedure di autocertificazione.
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Convegno Nazionale
LA PROTEZIONE DEGLI ENTI RELIGIOSI
CONNESSA ALL’ATTIVITÀ E ALLE
RESPONSABILITÀ SOCIALI
Leonardo Scilla
Buon giorno a tutti. Vi porgo il saluto
mio personale e poi quello della mia
compagnia, in particolare del Dott.
Biagini che doveva essere il relatore
ufficiale e che, a malincuore, è stato
trattenuto in Direzione a Milano. Voi
sapete che l’Allianz sta vivendo un
momento importante di aggregazione
di tre compagnie e quindi ci sono
problematiche sulla gestione da affrontare.
Abbiamo iniziato ieri a parlare di sicurezza con gli architetti. Io riprendo
questo discorso cercando di prendere
l’avvio con qualcosa di leggero.
Partiamo allora da una piccola storia
che racconta di un discepolo che va
nella cella del monaco e gli dice: “la
mia fiducia in Dio è così grande che
non ho neppure legato il mio asino,
l’ho affidato alla provvidenza di
Dio”. Il monaco risponde: “Non bisogna scomodare Dio per qualcosa
che tu stesso puoi fare”.
Molte volte, non solo nel mondo religioso ma in ognuno di noi, abita
questo concetto di non capire quelli
che sono i rischi che ci circondano.
In particolare, negli enti religiosi ci
sono tutta una serie di rischi che vivete quotidianamente. Rischi che
possono coinvolgere i vostri beni:
danni da incendio, danni da acqua (e
qui vado veloce perché suppongo
che alcuni di voi ci saranno cascati!!!), danni da furto, danni che noi
inconsapevolmente facciamo a terzi
con conseguenti richieste risarcitorie, spesso elevate, danni su cui noi
siamo vittime per la prepotenza al-
38
trui (inadempienze contrattuali, fornitori che fanno quello che vogliono
perché tanto voi siete delle suore e
passate sopra a tutto, e così via). Ci
sono poi i rischi delle persone (gli
infortuni, le malattie invalidanti), i
rischi che riguardano la gestione delle persone che operano nei vostri
istituti (quindi i rapporti con i dipendenti, con i volontari, e che comprendono tutto quel coacervo di rischi che sono stati enunciati molto
bene ieri soprattutto dall’architetto
Calabrese).
Che cosa fare davanti a questi rischi? Abbiamo solo due scelte: o ne
prendo atto, sono disposto a subire
in proprio le conseguenze di un
eventuale accadimento del rischio, e
quindi pago quando ci sono i danni
da pagare coinvolgendo il mio istituto, oppure vado a predisporre
un’adeguata protezione assicurativa
per tutelarmi dalle negatività – su
queste scelte voi già sapete che il
vostro scopo è totalmente diverso da
quello di un’azienda, e quindi tutte
le vostre risorse dovrebbero essere
rivolte all’adempimento degli indirizzi scaturiti dai carismi dei vostri
fondatori.
Non per niente anche il codice di diritto canonico, al canone 1284 enuncia che gli amministratori devono vigilare affinché i beni affidati alla loro cura non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando
contratti di assicurazione.
Quindi anche il diritto canonico dà
degli indirizzi ben precisi.
Quali sono le coperture assicurative?
Andiamo velocemente su quelle ormai già entrate nella routine: i rischi
danni incendio che devono prevedere una copertura integrale ed estesa
ai rischi dei danni atmosferici e vandalici; per i danni da furto c’è una
garanzia integrale furto e rapina; c’è
inoltre una polizza di responsabilità
civile che garantisce la richiesta di
risarcimento,e poi, ecco la novità –
che poi non è tanto una novità, ma
ancora non è attecchita nel nostro
mondo: le polizze di tutela legale.
Quante volte voi economi vi siete
trovati a discutere con un terzo, fornitore di beni o di servizi, e non siete
soddisfatti; a un certo punto però si
decide di non far partire un’azione
legale perché costerebbe di più per
tanti altri motivi. Anche qui c’è l’assicuratore che vi può aiutare a tutelare i vostri diritti.
La polizza infortuni ormai è classica: polizza infortuni per voi, per i
vostri dipendenti, per gli alunni nelle scuole.
Un settore nuovo, con un anno di vita, è quello per la gestione del TFR,
il discorso della previdenza integrativa; tutte le convenzioni previdenziali non solo per quello che riguarda i vostri dipendenti, ma direi forse
in maniera più importante per quello
che riguarda voi religiosi.
Nel settore sanitario stanno uscendo
poi una serie di prodotti importanti,
tipo la Long Term Care che è una
copertura che va a garantire una rendita in caso di una malattia invalidan-
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
te o di infortunio invalidante che non
permetta alla persona di vivere una
vita normale e di compiere le azioni
comuni tipo mangiare, bere, vestirsi.
Sta uscendo poi un altro prodotto che
sia chiama Dread Desease che è una
copertura indirizzata verso i rischi
gravi. Nel momento in cui una persona dovesse avere una malattia grave
o invalidante, ad esempio devo fare
un baypass coronario, ho un infarto
in corso, insorge un cancro, e chi più
ne ha più ne metta, questa garanzia
interviene una tantum con l’erogazione di un capitale di 10.000,
20.000, 30.000, 50.000 euro che vanno a tamponare le difficoltà immediate in cui la persona si trova nel
momento in cui cade questa tegola
addosso, nel vostro caso l’aiuto è diretto proprio verso l’Istituto.
Passiamo ad alcune indicazioni specifiche peri vostri danni: non vi fermate mai al rischio incendio. Chiedete ai vostri assicuratori!!
Molti di voi mi conoscono, io adesso
ho una divisa che è quella di Allianz,
ma ho sempre parlato da consulente,
indipendentemente dalla compagnia
di assicurazione! Chiedete e pretendete che le polizze siano fatte bene e
siano complete; polizze che prevedano danni da eventi atmosferici; polizze che prevedano i danni che vi
possono essere causati da black out,
da alterazioni della corrente ai vostri
strumenti elettrici ed elettronici (io
ho saputo di congregazioni che hanno speso decine di migliaia di euro
perché gli è saltata la centralina del
telefono, i computer). Ormai non si
parla più solo di televisione; quasi
tutti gli istituti si stanno informatizzando. Pensate ad una curia provincializza o generalizia, che ormai è un
ufficio altamente informatizzato, che
si vede bloccato tutto!
Non trascurerei poi i danni da furto e
rapina, soprattutto al sud sono al corrente di istituti religiosi di suore dove, al di là del danno diretto dei soldi
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
o dei paramenti rubati, ci sono stati
danni ai componenti dell’istituto; so
di una suora che purtroppo è deceduta per un infarto a seguito di un furto
e rapina. Anche qui, è vero, stiamo
facendo forse un discorso molto laico, ma è importante avere delle coperture che permettano alla Congregazione più che al singolo religioso,
di poter portare avanti il discorso per
il quale ognuno di voi ha fatto una
scelta di vita fondamentale.
A proposito dei rischi di responsabilità poi, non cesserò mai di ribadire
che le vostre polizze di responsabilità civile per la maggior parte sono
insufficienti se non inefficaci. Partiamo dal discorso della persona che è
andata in pensione e viene da voi per
offrire la sua opera senza alcuna ricompensa solo per fare qualcosa e
rimanere attivo. Racconto di fatti
che sono accaduti veramente e che
sono passati poi attraverso l’assicuratore, perché magari la persona cade dall’albero mentre cura il vostro
giardino, si rompe la schiena e da
quel momento sono guai, perché
esce fuori che lavorava in nero, non
era assicurato e chi più ne ha più ne
metta. Oppure il bambino di un asilo
che fa a pugni col compagno e i genitori chiedono un risarcimento tramite avvocato alla suora di 32.000
euro, per il dentista, per danno biologico, danno morale, e anche qui chi
più ne ha più ne metta. Attenzione!
Le polizze di responsabilità civile
sono fondamentali; chiedete dei
massimali elevati! Non è vero, come
molti vi dicono, che se uno chiede
un massimale di 5 milioni di euro invece che di un milione paga cinque
volte! Non c’è questa proporzione!
Da uno a cinque, ci sarà un aumento
del premio del 30% , ma è meglio
spendere quei 100/150 euro in più
che ritrovarsi ad essere costretti a
dover vendere beni di proprietà della
congregazione per pagare un danno.
Quello è un vero “peccato mortale”,
perché andiamo a distrarre risorse e
beni che sono stati realizzati per lo
scopo della congregazione, non per
andare a pagare il bambino che si è
rotto 4 denti davanti!
Ancora. Molte congregazioni stanno
creando associazioni a loro collegate.
Attenzione! Perché se l’associazione
nasce come ONLUS, è la stessa associazione che ha l’obbligo di avere la
copertura assicurativa per i propri
membri e per la responsabilità civile;
c’è un decreto legge specifico che riguarda le attività di volontariato e
quindi le associazioni devono assicurarsi.
E se queste associazioni non si configurano autonomamente, siete voi
che ne rispondete, sia per i danni
che i volontari possono fare a terzi,
sia per i danni che i volontari subiscono. Naturalmente i dipendenti
sono coperti dalle garanzie di legge,
ma tenete presente che se un dipendente ha un infortunio e non vengono rispettate le normative di sicurezza, non solo il dipendente può farvi
causa, ma anche l’INAIL non pagherà i danni o, se pagherà i danni
al dipendente, si rivarrà nei confronti dell’istituto. Quando fate una polizza di responsabilità civile e avete
dei dipendenti, inserite sempre la
copertura per i dipendenti, la cosiddetta RCO (Allianz, nel prodotto
studiato per il CNEC la dà gratuitamente, ma chi non ha le nostre coperture la richieda, perché ci si mette in tranquillità).
Abbiamo già parlato dei rischi della
tutela legale: avete la possibilità di
godere di un’assistenza giudiziaria,
pur usufruendo dell’assistenza dei
vostri legali che, a quel punto, non
pagate più voi, ma li paga la compagnia.
Mi vorrei soffermare adesso su quelli che sono i rischi della persona e in
particolare le soluzioni per la terza
età. Il problema della previdenza dei
religiosi è ormai un problema anno-
39
Convegno Nazionale
so. Da quando sono in questo vostro
mondo ne ho sempre sentito parlare
ed è un problema che non si risolve
mai.
Forse perché si parte da un concetto
sbagliato, cioè dal singolo religioso,
mentre invece, secondo me, il discorso va affrontato a livello congregazionale, perché mi rendo conto
che ognuno di voi ha fatto delle
scelte e tra queste scelte c’è il voto
di povertà, e credo che sia fondamentale che questo voto sia mantenuto, ma al di sopra del singolo religioso c’è comunque un’entità che è
la Congregazione, la quale ha degli
obblighi, sia per quanto riguarda gli
scopi per i quali è nata, sia per
quanto riguarda l’obbligo di mantenere voi stesse/i.
Non ci nascondiamo che l’età media
dei religiosi si sta alzando, non ci
nascondiamo che le vocazioni sono
in calo. Quale è il rischio allora?
Accadrà che ad un certo punto molte congregazioni si troveranno ad
utilizzare la maggior parte, se non
tutte le risorse, per il mantenimento
dei propri membri anziani, è quella
che io chiamo l’implosione della
Congregazione. È come se ci accartocciassimo su di noi. Ma se io uso
tutte le mie risorse finanziarie per
mantenere gli anziani religiosi, che
senso ha lo scopo per cui questa
Congregazione è nata? E questa è
una domanda che soprattutto voi
economi dovete farvi. Dovete pensare allora di impostare una gestione
congregazionale, sulla quale la compagnia di assicurazione, o l’istituto
finanziario, o la banca vi possono
dare il supporto tecnico, anche se
dovete continuare a mantenerne la
gestione.
Ho accennato anche ai religiosi extracomunitari – e qui in Italia ormai
ne abbiamo tantissimi – qui c’è, secondo me, una disparità, perché bene
o male i religiosi italiani a 65 anni
(almeno fino ad ora) hanno diritto al
40
cosiddetto assegno sociale. I religiosi extracomunitari non hanno questa
funzione e io mi immagino una consorella o un confratello della Bolivia, dell’India che, arrivato ad una
certa età anela a trascorrere i suoi ultimi anni nel paese di origine.
A questo punto nasce spontanea la
domanda: ma chi lo mantiene?
Certamente non il ministero del
welfare di quel singolo paese, perché sono più poveri di noi! Esiste
quindi una disparità che credo possa essere risolta dall’economo con
la creazione di un – scusate il termine molto banale – salvadanaio di
accumulazione al quale poi l’economo generale o provinciale, grazie
alla gestione fatta dai professionisti
(perché ognuno deve avere il suo
ruolo) possa poi andare ad attingere, per riconoscere quel minimo di
rendita che permetta al religioso o
alla religiosa una dignitosa sopravvivenza.
Anche qui c’è il codice di diritto canonico che parla molto chiaramente.
All’articolo 610, parlando di erezione delle case dice: (…) che non si
proceda se non si ritiene possibile
provvedere in modo adeguato alle
necessità dei membri. Allarghiamo
questo concetto dall’erezione della
casa alla gestione generale dell’istituto.
E dai religiosi passo ai dipendenti.
So che voi state aspettando – come
stiamo aspettando tutti – il famoso
fondo pensione per i dipendenti.
Quello che vi posso dire è che esiste
una legge che sta indirizzando la gestione del trattamento di fine rapporto
verso i fondi pensione. E tutto quello
che viene previsto dalla legge, soprattutto in tema di facilitazioni fiscali, è
essenzialmente indirizzato verso questo settore.
Tutti i benefici fiscali che ricadono
sia su di voi come datore di lavoro,
sia sui dipendenti che fanno questa
scelta, sono impostati solo per la
scelta del fondo pensione. Il mantenere una situazione di trattamento di
fine rapporto – e parliamo non di
quello che avete accumulato fino al
31/12/2006, ma dal 1/1/2007, quindi
in divenire, è fondamentale indirizzarlo verso fondi pensione.
Fondi pensione negoziali, se ci fossero. Erano stati annunciati a maggio
dell’anno scorso. Devo dire che già a
maggio dell’anno scorso ero molto
scettico, perché conosciamo i tempi
per realizzare un fondo pensione negoziale e i costi che comportano la
sua realizzazione.
Allora io mi domando e vi domando:
perché non rivolgersi a strutture che
hanno già alle spalle un’esperienza e
hanno già dei fondi aperti su cui andare ad indirizzare questa scelta dei
dipendenti?
I vantaggi, senza annoiarvi più di
tanto, sono vari: l’istituto religioso
ha una deducibilità del reddito
d’impresa del 6%; ha l’esonero del
versamento del contributo al fondo
di garanzia TFR; da quest’anno ha
l’esonero del pagamento dai cosiddetti “oneri impropri” che è pari allo 0,19% e, mano mano che si andrà
avanti arriverà allo 0,28%; ha l’esonero della rivalutazione del TFR ,
perché viene gestito dal fondo pensione; si toglie la “rogna” della gestione della liquidazione, perché a
quel punto il rapporto è tra il fondo
pensione e il dipendente. Anche i
dipendenti hanno dei vantaggi: la
possibilità di detrarre oltre 5.000
euro dalla loro dichiarazione dei
redditi; la possibilità di avere rendimenti finanziari all’11% invece del
12,50%; di avere anticipazioni sul
TFR immediatamente per le spese
mediche e non, come prescrive la
legge sul TFR dopo 8 anni; una tassazione al termine che invece di essere una tassazione media – come
attualmente è sul TFR tra il 23 e il
24% - è al massimo il 15%, e che
per i giovani che hanno una lunga
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Convegno Nazionale
età di lavoro può arrivare fino 9%.
Vi immaginate che vuol dire una
differenza di tassazione del 9% invece che del 24%?
Noi abbiamo una proposta. Nel nostro stile di consulenti non ci siamo
mai fatti avanti in modo invasivo,
anche perché siamo rispettosi di
quello che voi decidete nel vostro
interno e quindi eravamo anche
speranzosi di vedere un fondo negoziale per i religiosi. Ancora però
questo non c’è e il tempo passa. A
questo punto io mi sento in obbligo
di dirvi: noi ci siamo; noi abbiamo
un fondo specifico indirizzato per
voi, con costi estremamente contenuti, con linee di investimento che
sono state impostate in base a quello che la legge sui fondi pensione
ci dà, quindi con garanzie sia per
voi che per i dipendenti. Sono anni
che con discrezione cerchiamo di
essere vostri partner per quello che
riguarda la nostra competenza di
assicuratori e di gestori di previdenza. Cerchiamo nei nostri limiti
di darvi il massimo, certamente
un’azienda grande come la nostra
può causare involontariamente anche dei problemi, che però cerchiamo sempre di risolvere al meglio e
privilegiando sempre il rapporto di
servizio verso di voi.
Ci conforta come il CNEC ci abbia
dato sempre fiducia e ci sta dando
fiducia, proprio per la nostra posizione di non voler essere prevaricanti nelle vostre scelte ma di metterci veramente al fianco vostro come esperti assicurativi. Certo, se
poi ci scegliete non può che farci
piacere, ma in questo – me ne dovete dare atto – vi abbiamo sempre lasciato liberi consigliandovi sempre
gli indirizzi specifici per voi. L’importante alla fine è che voi siate ben
assicurati.
Vi ringrazio per l’ascolto e vi auguro un buon proseguimento dei
lavori.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
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10
Sicurezza
LA SCALA A CHIOCCIOLA MOBILE
Arch. Gaetano Callocchia
La scala, a chiocciola o circolare, mobile
nasce dall’esigenza di dotare di un impianto di sollevamento anche le unità
abitative unifamiliari multipiano di modeste dimensioni sfruttando lo spazio e la
struttura di una scala circolare.
La scala, a chiocciola o circolare, mobile
non si propone di sostituire un impianto
di sollevamento tradizionale (ascensore o
piattaforma elevatrice) ma si propone come un ottimo ausilio per il sollevamento
di persone nei vari piani (assolvendo alla
doppia funzione di scale e impianto di
sollevamento) per alcuni casi particolari
come ad esempio: abitazioni dove lo spazio è molto modesto; monolocali sovrapposti; abitazioni in zone sismiche; abitazioni unifamiliari con anziani.
Il movimento della scala è molto semplice:
azionando il motore si mette in movimento
l’asse portante con vite senza fine. Tale asse rivestito di camicia metallica porta scala
nel ruotare fa avvitare (in salita e/o in discesa) l’asse portante della scala spostando
la stessa in alto o in basso secondo necessità. La scala è dotata di tutti i dispositivi di
sicurezza elettrici e manuali per garantire
un corretto e appropriato funzionamento.
In caso di mancanza di corrente la scala
può riportarsi a terra manualmente
42
La scala, a chiocciola o
circolare, si compone di:
1. un motore collocato al
pavimento;
2. un’asse portante a vite
appoggiato a pavimento su
un perno portante;
3. una cinghia di
trasmissione per il
movimento dell’asse
portante;
4. una struttura su asse
centrale porta scala;
5. un ancoraggio a cuscino
in sommità;
6. parapetto ancorato sulla
scala
7. una portella di sicurezza
alla base;
8. una pulsantiera di
comando.
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Sicurezza
NUOVE OPPORTUNITÀ DI SPOSTAMENTO
NELLE ABITAZIONI UNIFAMILIARI GRAZIE
ALLA SCALA A CHIOCCIOLA MOBILE,
BREVETTATA DALL’ARCHITETTO
GAETANO CALLOCCHIA
Elisabetta Lo Iacono
La mobilità tra i diversi piani delle
abitazioni si arricchisce di un nuovo
impianto, la scala a chiocciola mobile,
come possibilità aggiuntiva rispetto al
tradizionale ascensore o alla piattaforma elevatrice, brevettata dall’architetto romano Gaetano Callocchia.
Architetto Callocchia, come nasce
questa idea e a quali esigenze intende dare una risposta?
Le difficoltà a spostarsi da un piano
all’altro sono una delle principali problematiche degli anziani e di quanti
hanno un handicap permanente o
transitorio, in quanto spesso le scale
rappresentano una ingombrante barriera alla piena vivibilità degli ambienti.
È evidente che la scala a chiocciola
mobile non può rappresentare l’alternativa all’ascensore, in quanto non dotata di un’ampia piattaforma di sollevamento, ma ha però il vantaggio di
risolvere il problema dello spostamento da un piano a un altro anche in presenza di spazi molto ridotti.
Uno dei maggiori limiti nella realizzazione di ascensori o piattaforme elevatrici è, infatti, la necessità di adeguati
spazi in mancanza dei quali l’opera
non è fattibile.
In quali casi si può ricorrere alla
scala a chiocciola mobile?
Si tratta di una soluzione valida per le
unità abitative unifamiliari a più piani
ma di modeste dimensioni, per monolocali sovrapposti dove non è possibile
la realizzazione di un ascensore o, ancora, per abitazioni costruite in zone
sismiche.
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Per quest’ultima tipologia di costruzioni, in particolare, quali sono i
vantaggi di una scala di questo tipo?
Sappiamo che nelle aree sismiche l’uso dell’ascensore rappresenta un potenziale problema in quanto un terremoto può provocarne il blocco. Sia nel
caso di una iterruzione dell’energia
elettrica, sia in presenza di un evento
più importante che può richiedere anche ore di tempo prima di giungere alla riattivazione del servizio. In questi
casi il vantaggio della scala mobile a
chiocciola è evidente: anche in caso di
un fenomeno sismico la scala può assolvere sempre alla sua tradizionale
funzione, non facendo quindi incorrere nel rischio di rimanere bloccati all’interno della cabina.
Di cosa necessita la realizzazione di
una simile scala e qual è il funzionamento?
Questa soluzione richiede solo l’utilizzo dello spazio necessario per la costruzione di una scala circolare, ovvero a chiocciola. In questo modo la scala mobile circolare consente di sollevare le persone raggiungendo i
diversi piani semplicemente posizionandosi su uno scalino e azionando il
sicuro ed efficace sistema di sollevamento, mediante una pulsantiera di comando.
La scala così realizzata assolve sia alla
sua tradizionale e statica funzione, che
richiede all’utente di salire o scendere
i gradini, sia a quella innovativa che
consente al soggetto di rimanere fermo su un gradino e di mettere in funzione il meccanismo elevatore.
Una volta posizionato sullo scalino
più basso se l’intenzione è di salire o,
viceversa, su quello in alto per scendere al piano inferiore, l’utente può azionare il motore della scala che, sistemato sul pavimento dalla base della struttura, mette in funzione una cinghia di
trasmissione per il movimento dell’asse portante, caratterizzato dal sistema
a vite senza fine. L’asse della struttura,
rivestito in camicia metallica porta
scala, nel momento in cui inizia a ruotare provoca una sorta di avvitamento
in salita o in discesa, a seconda dell’impostazione prescelta dall’utente
che potrà così, in pochi istanti, trovarsi
al piano desiderato senza alcuno sforzo, semplicemente attendendo lo spostamento della scala nel punto prestabilito.
E dal punto di vista della sicurezza?
Si tratta di operazioni che possono essere compiute con la massima semplicità e nella più completa sicurezza, in
quanto questa nuova scala è dotata di
tutti i dispositivi di sicurezza elettrici e
manuali per garantire un corretto e appropriato funzionamento.
Ma in caso di interruzione dell’energia elettrica?
Nessun problema anche in questa ipotesi in quanto l’utente può praticare il
tradizionale utilizzo della scala, percorrendo i gradini restanti a raggiungere il piano o, se impossibilitato a
muoversi, l’impianto è stato progettato
in maniera tale che la scala più essere
facilmente riportata a terra manualmente.
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Editoria
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Editoria
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12
Rubrica Legislativa
RUBRICA LEGISLATIVA IN MATERIA
DI IGIENE ALIMENTARE E DI SICUREZZA
SUL LAVORO
Continua la attività della rubrica, curata da S.Spiridigliozzi (specialista
Medicina del Lavoro, Docente in
Igiene Amb.Confinati), il cui obiettivo è quello di segnalare le nuove
disposizioni e gli orientamenti tecnico-legislativi per supportare i Lettori
nella fitta trama di normative riguardanti la sicurezza alimentare e la
prevenzione degli infortuni.
Abrogato il decreto 155 (HACCP)
Sulla G.U. n°261 del 9-11-07 è stato
pubblicato il D.Lgs.193 del 6-11-07
che apporta delle sostanziali modifiche nell’ambito delle delicate problematiche riguardanti la sicurezza alimentare. Innanzitutto il citato decreto
ha abrogato lo storico D.Lgs.155/97,
anche se questa progressiva demolizione era iniziata con l’emanazione
del Reg. CE 852/04. Ricordiamo che
il citato Decreto, recepimento della
Direttiva comunitaria 43/1993, aveva
sostanzialmente introdotto in Italia la
applicazione del sistema HACCP in
tutti i settori alimentari e quindi era
risultato particolarmente innovativo
nella gestione della filiera alimentare, trasformando la logica prevenzionale da analisi del prodotto ad analisi
del processo. Riteniamo doveroso
precisare che il decreto di recente
pubblicazione conferma l’obbligo di
applicare i principi dell’HACCP, ribaditi inequivocabilmente nel Pacchetto Igiene e più in particolare nel
Reg.CE 852/04, ma rende più agevole il percorso e introduce nuovi elementi e sanzioni.
Per quanto riguarda le abrogazioni
ricordiamo, ad esempio, che oltre al
D.Lgs.155 sono stati soppressi:
46
– D.Lgs.156/97 relativo alle misure
attinenti il controllo ufficiale
– D.P.R. 495/97 in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili
– D.P.R. 309/98 riguardante l’immissione sul mercato di carni macinate e preparazione
– art. 2 della Lg.283/62 riguardante
il rilascio delle Autorizzazioni sanitarie
L’aspetto sanzionatorio è divenuto
sicuramente più rigido e si estende
alle varie fasi della filiera alimentare. A titolo esemplificativo elenchiamo alcune rigorose azioni disciplinari previste;
– mancato inoltro della D.I.A alla
Autorità competente: da 1.500 a
9.000 euro
– non rispetto dei requisiti in materia di igiene: da 500 a 3.000 euro
– omissione predisposizione procedure di autocontrollo del sistema
HACCP: da 1.000 a 6.000 euro
– mancata eliminazione delle inadeguatezze evidenziate dalla ASL
(prescrizioni): da 1.000 a 6.000
euro
– immissione in commercio di carni fresche senza bollatura sanitaria: da 3.000 a 18.000 euro
Infortunio in itinere durante
pausa pranzo
Successivamente al 2000, anno in
cui è stato definitivamente codificato
l’infortunio in itinere dal D.Lgs.
38/2000, sono state emanate numerose sentenze, spesso in contrasto tra
loro, a testimonianza del fatto che tale istituto rappresenta una evidente
incertezza normativa ed uno dei motivi più frequenti di contrasto tra
INAIL, lavoratore e datore di lavoro.
Ritengo indispensabile rammentare
che l’infortunio in itinere è, come
definito dall’art. 12 del citato decreto, un evento lesivo occorso al lavoratore durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; qualora
non sia presente un servizio di mensa aziendale, è compreso il normale
percorso tra luogo di lavoro e quello
di consumazione.
La componente essenziale in grado
di perimetrare convenientemente
l’infortunio è rappresentata dalla coincidenza di tempo e di luogo.
Ma il principale fattore di criticità e
di contestazioni dibattimentali è correlato all’uso del mezzo privato. Infatti, la norma (art 12 del
D.Lgs.38/00) prevede l’utilizzo del
mezzo privato solo se necessitato.
Con la sentenza n°25742 del 10-1207 la Corte di Cassazione (sezione
lavoro), raccogliendo il ricorso di un
lavoratore che nel raggiungere la
propria abitazione durante la pausa
del pranzo veniva investito, ha stabilito che “non costituisce rischio elettivo l’uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di
lavoro quando la distanza non sia
coperta da un regolare servizio di
mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli; soprattutto quando il lavoratore, nello spazio di un’ora di pausa pranzo, deve
raggiungere la propria abitazione,
desinare e tornare al lavoro”.
Chiaramente nella sentenza due sono
gli elementi che hanno indotto il ma-
NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008
Rubrica Legislativa
gistrato ad accogliere favorevolmente il ricorso:
– la azienda non era dotata di mensa interna
– il breve intervallo consentito per
il pranzo (1 ora)
Già in precedenza il dibattuto passaggio (uso mezzo privato) era strato
affrontato dalla Corte Costituzionale
(sezione lavoro) che, con la sentenza
N°995 del 17-1-2007, aveva fornito
un altro indicatore sulla contrastata
questione. Infatti, il giudice aveva riconosciuto come infortunio in itinere
un incidente in cui era rimasto coinvolto un lavoratore alla guida di un
mezzo privato: il dipendente può utilizzare un proprio mezzo, non per
comodità personale, ma perché il
servizio pubblico comportava un ritardo “abnorme” rispetto all’orario
di lavoro.
Tale impostazione adottata per il riconoscimento dell’infortunio in itinere privilegia non la distanza dal
posto di lavoro o dal punto di somministrazione, bensì il tempo impiegato per trasferirsi con i normali
mezzi pubblici.
In conclusione, traducendo il principio seguito nella sentenza n°
25742/07, si può affermare che il
collegamento disagiato con un servi-
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zio pubblico di trasporto tra posto di
lavoro e abitazione, la mancanza di
una mensa interna nonché il breve
intervallo concesso dal datore di lavoro per il pranzo, hanno indotto il
lavoratore ad utilizzare necessariamente il mezzo proprio.
In pensione i certificati medici
Secondo una indagine statistica condotta da un Istituto preposto è emerso
che in Italia vengono rilasciati, a causa di norme ormai superate ed obsolete (Reg.Decreto 653 del 1925, R.D.
147 del 1927, R.D. 2330 del 1929
etc...) circa 6 milioni di certificati
ogni anno, per una spesa complessiva
di almeno 40 milioni di euro. La
maggioranza dei certificati, giudicati
inutili e scarsamente efficaci dal punto di vista prevenzionale, sottraggono
non solo denaro ai cittadini, ma anche
tempo libero poiché il rilascio comporta spesso percorsi burocratici incerti e quanto mai farraginosi.
Questa bulimia documentale dovrebbe cessare con la emanazione del
Decreto relativo alla semplificazione
degli adempimenti amministrativi
connessi alla tutela della salute (attualmente ha ottenuto il parere favorevole del Senato), cosicché molte
certificazioni, universalmente riconosciute inutili, verranno abolite.
A titolo esemplificativo ricordo le
più vetuste e poco condivisibili dal
punto di vista medico-preventivo:
– certificato di sana e robusta costituzione
– idoneità apprendista
– assunzione nel pubblico impiego
– idoneità per impiego di gas tossici
– cessione del quinto della retribuzione
– libretto di idoneità sanitaria per
alimentaristi
– riammissione al lavoro degli alimentaristi (non contagiosità)
– idoneità fisica per insegnanti di
ruolo
Ritengo doveroso far presente che l’abolizione del lungo corteo di certificazioni stabilito da norme ormai antiquate è motivato e giustificato dal fatto
che attualmente esistono precise disposizioni, di chiara matrice comunitaria e di incontestabile validità scientifica, che prevedono la sorveglianza sanitaria in base alla presenza di rischi
convenzionali ed emergenti; ad esempio il lavoratore esposto a rumore, a
vibrazioni, ai vdt, a prodotti chimici
etc. deve essere sottoposto a visita medica (preventiva e periodica) come
previsto dall’ampio panorama normativo (D.Lgs.626/94, D.Lgs.25/02,
D.Lgs.195/06, D.Lgs.257/06 etc.)
47
14
Vita del Cnec
STRUTTURA
CENTRALE E PERIFERICA
DEL “CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ - CNEC”
Presidente:
P. Giorgio Del Col, Missionari Oblati di Maria Immacolata - cell. 335/8040454
Vicepresidenti:
Sr. Sandra Arnoldi Suore Dorotee di Cemmo
P. Gigi Pennacchi, Istituto Cavanis
P. Lorenzo Sibona, Giuseppini del Murialdo
Consiglieri:
P. Giuseppe Bellucci, Padri Gesuiti
Fr. Adriano Busatto, Frati Minori
Sr. Gianna Campagnolo, Suore Divina Provvidenza
Sr. Angela Colombi, Missionarie Comboniane
Dott. Antonio Fanari
Dr.ssa Sebastiana (Nuccia) Garro, P.A.F.O.M.
Sr. Iolanda Guerriero, Figlie Maria Ausiliatrice
Sig.na Lucia Mazzone, Ass.ne “Vivere In”
Don Enrico Minuscoli, Seminario di Bergamo
Dr. Paolo Treveri Gennari
P. Giulio Zangaro, Passionisti
Revisori dei conti:
Rag. Edoardo Ciotti
Rag. Dario Paris
Rag. Plinio Piccolo
Segretario Generale:
Dr. Vincenzo Balestrieri
SEGRETERIE REGIONALI
ABRUZZO E MOLISE - Sr. Rosaria TOMASETTI - Ist.
Ravasco - Via Italica, 40 - 65127 PESCARA - Tel.
085/64160 - E-mail: [email protected] oppure
[email protected]
CALABRIA - Don Domenico GERACI - Via XXV luglio,
40 - 89122 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965/24289 Fax 0965/24753 - E-mail: [email protected]
CAMPANIA - Rag. Francesco FIORENTINO - Via Prota, 69 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) - Tel.
081/8612237 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]
EMILIA ROMAGNA - Suor Gabriella DI SERAFINO Suore della Piccola Missione - Via Vallescura, 6 - 40136
BOLOGNA - Tel. 051/583292 - Fax 051/332910 - E-
48
mail: [email protected] oppure [email protected]
LAZIO - Sr. Sandra ARNOLDI - Suore Dorotee di Cemmo
- Via della Pineta Sacchetti, 502 - 00168 ROMA - Tel. e
Fax 06/3017936-7 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]
LIGURIA - Dr.ssa Marina FERRETTI - Via G.T. Invrea, 20
- 16129 GENOVA - Tel. 010/588464 - Fax 010/564308 E-mail: [email protected] oppure [email protected]
LOMBARDIA - Dott. Franco CASARONE - Via Oldofredi, 14 - 20124 MILANO - Cell. 337/339933 - E-mail:
[email protected] oppure [email protected]
MARCHE E UMBRIA - Sr. Oriana VETTORELLO Suore Oblate di S. Francesco di Sales - Via della Cupa,
46 - 06123 - Perugia - Tel. 075/5723859 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - Rag. Anna Maria
TUNINETTI - Salesiani Piemonte Valle D’Aosta - Via
M. Ausiliatrice, 32 - 10152 TORINO - Tel.
011/5224435 - Fax 011/5224687 - E-mail: mtuninetti
@salesiani-icp.net oppure [email protected]
PUGLIA E BASILICATA - Rag. Lucia MAZZONE - Ass.
“Vivere in” - Contrada Piangevano, 224/A - 70043 MONOPOLI (BA) - Tel. 080/6907012 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]
SARDEGNA - Dr. Antonio FANARI - Via dei Monsoni, 17
09126 CAGLIARI - Tel. e Fax 070/372300 - E-mail:
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SICILIA - Riferimento: Sig. Salvatore LICARI - Economo
Seminario Vescovile di Trapani - Via Cosenza, 90 91016 CASA SANTA ERICE (TP) - Cell. 329/5924254
- E-mail: [email protected] - Sig. Gaspare DAMIANO Economo Diocesi di Trapani - C.so Vittorio Emanuele,
8 - 91100 TRAPANI - Cell. 347/3732932 - E-mail: [email protected] oppure [email protected]
TOSCANA - Prof. Giuseppe CASINI - Piazza Beccari, 6 52037 SANSEPOLCRO (AR) - Tel. e fax 0575/735696
- Maria Grazia GIUFFRIDA - Cell. 348/7905800 - EMail: [email protected] oppure [email protected]
TRIVENETO - P. Gigi PENNACCHI - Scuole di Carità
Ist. Cavanis - Dorsoduro 898 - 30123 VENEZIA - Tel.
041/795192 - Fax 041/5239233 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] oppure Rag. Plinio
PICCOLO - Tel. e fax 049/8022620
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