NOTIZIARIO CNEC
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NOTIZIARIO CNEC CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ MENSILE DEL CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ C.N.E.C 00167 ROMA - Via Cardinal Mistrangelo, 59 - Tel. 06/66043373 - Fax 06/66042883 - www.cnec.it - e-mail: [email protected] Dir. Resp.: P. GIUSEPPE BELLUCCI S. J. - Autoriz. Tribunale di Roma n. 17124 del 7-2-1978 - Conto Corrente Postale n. 49826001 Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbon. postale - 70% - DCB Roma - Tipografia Abilgraph srl - Roma - Contiene inserto redazionale MAGGIO-GIUGNO 2008 Editoriale Sommario 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. EDITORIALE CONVEGNO NAZIONALE Assemblea generale associati CNEC Relazione del Presidente P. Giorgio Del Col O.M.I. CONVEGNO NAZIONALE Cosa cambia dopo la finanziaria 2008 CONVEGNO NAZIONALE Finanziaria 2008 le novità introdotte dalla l.244/07: i punti d’interesse per gli enti ecclesiastici CONVEGNO NAZIONALE Fnovità finanziaria 2008: IRAP e IVA CONVEGNO NAZIONALE La nuova procedura per le dimissioni volontarie CONVEGNO NAZIONALE Contratto a tempo determinato: le novità della riforma del Welfare CONVEGNO NAZIONALE Conferma sistema HACCP – Reg. CE 852/04 CONVEGNO NAZIONALE La protezione degli Enti religiosi connessa all’attività e alle responsabilità sociali SICUREZZA La scala a chiocciola mobile EDITORIA Speciale convenzione per i soci CNEC RUBRICA LEGISLATIVA - Abrogato il decreto 155 (HACCP) - Infortunio in itinere durante pausa pranzo - In pensione i certificati medici VITA DEL CNEC Struttura centrale e periferica del Centro Nazionale Economi di Comunità - Cnec p. 1 5 1 p. 2 LA VITA CONTINUA p. 7 p. 18 p. 21 p. 28 p. 31 p. 35 p. 38 p. 42 p. 44 p. 46 p. 48 2000 occhi vispi e 2000 braccia conserte seguono con attenzione P. Enzo che celebra stamane la Domenica del Buon Pastore alla Messa dei ragazzi alle 9,15 a Parcelles Assainies a Dakar. Sono tanti, come ogni domenica alla loro messa, ben inquadrati e attenti, anche se ogni tanto qualche tentativo di birichinata ci scappa. P. Enzo, bresciano, settantacinque anni, si fa seguire con domande e risposte dirette. Quando chiede loro chi desidera entrare in seminario (è la giornata delle vocazioni) parecchie decine di mani si alzano decise. E qui mi commuovo vedendovi come un passaggio di consegne tra il vecchio missionario appena reduce da un infarto che è tornato per continuare la sua missione finchè Dio gli darà la forza e la giovane chiesa piena di entusiasmo e di speranza, pur con tutti i suoi problemi concreti di incarnazione e di prove umane. E mi viene in rilievo quanto è importante per noi la fedeltà gioiosa e fonte alla nostra vocazione fino alla fine e la cura del nuovo e del futuro nell’attenzione alla trasmissione alle nuove generazioni del nostro carisma, ovunque esse siano. Penso anche alla lungimiranza di quel superiore generale che prima di veder morire in Italia la sua congregazione ha deciso e fatto accettare di piantare dei semi in altre parti del mondo perché costruissero il futuro. Un giorno noi non ci saremo più: altri continueranno nella Chiesa il nostro carisma anche se non necessariamente tutte le nostre opere attuali. Che Maria ci insegni l’arte di ricreare sempre nuovo Gesù nel mondo. INSERTO - IL SERVIZIO TELEMATICO FISCONLINE P. Giorgio Del Col O.M.I. POSTEITALIANE S.P.A. - UDR ROMAAURELIO ZCZC UFF229 055745 NGC/A0482 RIF20080508-051-13082109 IGRM CO IGRM 065 00120 CITTADELVATICANO 65 08 1309 REV.DO P. GIORGIO DEL COL PRESIDENTE CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ VIA CARDINAL MISTRANGELO, 59 00167 ROMA --OCCASIONE CONVEGNO ECONOME ED ECONOMI ISTITUTI RELIGIOSI SOCOLARI ET SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA SOMMO PONTEFICE RIVOLGE AT PARTECIPANTI BENEAUGURANTE PENSIERO ET MENTRE INCORAGGIA AT PROSEGUIRE CON RINNOVATO IMPEGNO APPROFONDIMENTO ET RIFLESSIONI SU QUESTIONI GIURIDICHE ET ECONOMICHE AT LUCE MOTIVAZIONI EVANGELICHE ET ECCLESIALI ASSICURA ORANTE RICORDO ET INVIA AT ORGANIZZATORI RELATORI ET PRESENTI TUTTI IMPLORATA BENEDIZIONE APOSTOLICA CARDINALE TARCISIO BERTONE SEGRETARIO DI STATO DI SUA SANTITÀ MITTENTE: 3114 08/05 13.11 2 Convegno Nazionale ASSEMBLEA GENERALE ASSOCIATI CNEC RELAZIONE DEL PRESIDENTE P. GIORGIO DEL COL O.M.I. Porgo a tutti un cordiale benvenuto e un vivo ringraziamento per la vostra partecipazione a questo XXXVIII Convegno Nazionale degli Economi Generali e Provinciali, anche a nome del Consiglio direttivo, della Segreteria generale, delle Segreterie regionali e dei componenti delle consulte fiscali, lavoro, tecnica, salute e assistenza, del gruppo giuridico e del gruppo interdisciplinare. A tutti va il mio particolare ringraziamento per la preziosa attività professionale e di collaborazione offerta al CNEC. Invio anche un cordiale saluto alle Econome ed Economi che non hanno potuto partecipare. La scelta del tema principale del Convegno “L’avvenire degli Istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica: problematiche inerenti le riorganizzazioni” è stato scelto proprio per presentare ai responsabili degli Istituti le problematiche che bisogna affrontare nei diversi aspetti canonico – civile - fiscale – lavoristico – patrimoniale e nella salvaguardia dei beni culturali, ciò non solo quando l’istituto si riorganizza per attività e servizi diversi dal precedente ordinamento ma soprattutto quando, unitamente alla riorganizzazione, si profila l’opportunità e ancora di più l’esigenza di aggregazione, federazione, unione, fusione tra istituti anche diversi. Particolare importanza riveste il fatto che il tema principale viene trattato l’ultimo giorno, che è una giornata di studio scelta e preparata insieme tra CISM e CNEC per superiori ed economi e sarà presieduta da don Alberto Lorenzelli, presidente CISM, con i saluti di Madre Viviana Ballarin eletta un mese fa presidente dell’USMI. Speriamo che questa collaborazione sia di buon auspicio anche per il futuro. Il CNEC dallo scorso mese di ottobre alla data odierna ha svolto un programma di attività molto intenso. 2 Altre attività inserite nel sito CNEC sono già programmate fino a dicembre 2008. In questi mesi sono stati svolti: 4 Comitati di Presidenza 3 Consigli direttivi 1 Giornata di consulenti (quest’anno erano presenti oltre 140 professionisti provenienti da diverse regioni) 2 Convegni nazionali compreso questo odierno 6 Incontri delle consulte e gruppi 6 corsi di pronto soccorso a Torino – Napoli – Roma – Assisi – Firenze – Milano 1 corso L. 328/2000 (Accreditamento – Qualità – Carta dei servizi) a Firenze 4 corsi CE 852/04 inerente l’igiene alimentare e controlli HACCP a Torino – Napoli – Firenze – Roma 3 Corsi antincendio ad Assisi – Padova - Cagliari 1 Corso per collaboratori amministrativi a Roma 1 Corso di contabilità a Roma 1 Corso di informatica a Roma 1 Corso di cucina a Roma 3 Corsi per esperti di organizzazione con certificazione CEPAS: 2 a Roma e 1 a Napoli; altri sono programmati ad Assisi, Firenze e Roma. Sono corsi di qualità superiore che stanno riscontrando un notevole successo anche perché fatti in modo veramente adeguato al nostro mondo. 6 Corsi sicurezza sul lavoro previo accordi con l’ISPESL, l’Università della Tuscia (VT) e il CNOS: Roma – Padova – Milano – Firenze - Torino Bari Per questa ultima attività raccomando una più numerosa partecipazione. Si tratta di corsi obbligatori, ribaditi anche recentemente da un testo unico di legge in cui viene precisata la loro importanza formativa e di prevenzione nei confronti di ospiti e dei dipendenti. In tale occasione sono state anche inasprite le sanzioni nei confronti dei responsabili delle strutture inadempienti. Prossimamente sono previsti corsi a Bologna (13 maggio), a Genova e Na- poli (9 giugno) e a Cagliari (17 novembre). Numerosi anche i Convegni di aggiornamento con argomenti fiscali – lavoristici – sicurezza – risparmio energetico a Torino – Napoli –Padova – Roma –Milano – Pescara – Cagliari – Bologna – Firenze. In particolare per quanto riguarda il “risparmio energetico e le fonti alternative” presso il CNEC da alcuni mesi sta operando una apposita commissione di esperti che ha prodotto, tra l’altro, un interessante volume offerto agli economi in omaggio al convegno di ottobre e in quello attuale. Ciò per mettere in condizione gli economi di conoscere i problemi e di valutare attentamente offerte e proposte presentate da ditte disposte ad eseguire lavori specifici finalizzati al risparmio energetico. III Master per economi degli Enti Ecclesiastici; è in corso dal mese di ottobre 2007 per la durata di 3 semestri presso l’Istituto di Teologia dei Padri Clarettiani a Roma. È frequentato da 20 allievi provenienti da alcune regioni. Si prevede dal prossimo mese di ottobre, di organizzare il IV Master considerate le diverse richieste già pervenute. Il Master è il massimo della preparazione attualmente possibile per gli economi/e religiosi/e di nuova o di antica nomina ed è organizzato in modo da essere frequentato anche da chi abita fuori Roma. Nel prossimo mese di settembre (dall’11 al 14) si riuniranno presso un Istituto religioso di S. Marino i dirigenti centrali e regionali nonché i componenti delle Consulte e gruppi CNEC per preparare: 1) il convegno nazionale degli economi locali di ottobre che quest’anno si svolgerà nei giorni 16 – 17 – 18 presso il Palazzo dei congressi in Roma, sede certamente più prestigiosa e idonea; NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale 2) la programmazione delle attività fino a giugno 2009, compreso il prossimo Convegno Nazionale degli Economi Generali e Provinciali a maggio 2009. In questi ultimi mesi (da novembre a febbraio) un avvocato e un fiscalista con la partecipazione della presidenza e della segreteria generale hanno revisionato lo statuto CNEC adeguandolo ai tempi e alla legislazione attuale, anche in vista – dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea straordinaria di questo pomeriggio, con la presenza di un notaio – di richiedere il riconoscimento giuridico dell’Associazione. Lo Statuto è stato visionato e discusso in successivi incontri del Direttivo nazionale presenti anche i Coordinatori delle Consulte. Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dello Statuto revisionato provvederanno anche all’adeguamento dei regolamenti. In questi mesi da novembre a maggio si sono riuniti anche più volte i comitati di coordinamento a presidenza USMI e CISM a livello nazionale e regionale (Roma – Milano – Padova – Firenze – Genova) per trattare argomenti connessi a leggi nazionali e regionali e rapporti con Enti locali e organismi ecclesiali. La presidenza e la Segreteria nazionale hanno mantenuto cordiali e proficui rapporti con la CEI, con USMI e CISM e con altri organismi: UNEBA – FISM – AGIDAE – FACI – ARIS. In partico- lare la FACI, con la quale vige una convenzione da un decina d’anni, ci ha chiesto un’intensa collaborazione per valutare con i nostri esperti le nuove convenzioni che la FACI stessa desidera stipulare e/o che sono proposte a noi a favore dei nostri e dei loro associati. In questo modo si è pervenuti alla stipula delle ultime convenzioni: quella con la PM Italia per gli impianti fotovoltaici di certificata sicurezza e di notevole vantaggio per tutti gli associati; quella con Argenta per le macchine distributrici di caffè, bevande e snak a prezzi molto competitivi, a qualità di prodotto e lavoro sottostante garantita; quella con la Siram per la valutazione e conduzione energetica degli edifici e delle opere grandi e piccole. Nel campo delle convenzioni FACI vi suggerirei sempre di cunsultarle sul nostro sito CNEC, perché a volte alcune le togliamo per ragioni etiche o di opportunità, la cui spiegazione può essere sempre chiesta per telefono alla Presidenza CNEC. Anche con l’ARIS è in corso un vasto dialogo in vista di un accordo per consentire, tra l’altro, soprattutto alle religiose, di ricorrere a strutture sanitarie associate all’ARIS per esami clinici particolarmente delicati. Sarà previsto anche nell’accordo, scambio di partecipazione degli associati alle attività dei due enti. Le attività del Notiziario CNEC sono proseguite con regolarità anche per informare tempestivamente i lettori associati su tutte le normative che ri- guardano il fisco, il lavoro, la sicurezza, l’alimentazione, il patrimonio, il risparmio energetico. Sono proseguiti con più intensità gli accessi al sito riservato agli associati il cui inserimento è possibile attraverso il codice inviato annualmente a quanti rinnovano l’abbonamento. Come è noto il sito riservato consente di conoscere, tra l’altro, i quesiti che provengono dagli istituti religiosi e le risposte nonché usufruire del programma “Cireneo” relativo alla gestione degli immobili. Circa la possibilità di avere un rapido contatto con gli associati, si invitano quanti non l’hanno ancora fatto, di comunicare la loro e-mail; ciò consente anche di risparmiare sull’invio della corrispondenza. Le convenzioni in atto con le ACLI – Allianz-RAS – FACI – CTG sono state confermate per il 2008 con reciproca soddisfazione. Anche i rapporti di collaborazione con la Banca Intesa-SanPaolo e Banca Prossima proseguono in modo positivo. Con questa ultima è stato confermato l’impegno per l’installazione di programmi informatici a vantaggio degli Istituti e gli interventi di manutenzione relativi da parte di Soluzione ed è stata raggiunta una intesa-convenzione che offre agli associati CNEC condizioni di assoluta convenienza nel panorama bancario italiano. Passiamo ora alla relazione economica per il consuntivo 2007 e preventivo 2008. Relazione del Presidente – esposizione dati Consuntivo 2007 CONTO ECONOMICO DEL CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ (C.N.E.C.) AL 31.12.2007 RICAVI – – – – Quote Associative Contributi da convegni e Corsi di formazione Contributi straordinari da Enti Interessi c/c/ postali e bancari 150.550,00 234.482,00 101.200,00 7.092,03 TOTALI RICAVI 493.324,03 COSTI Spese Sede Centrale – Condominio e riscaldamento – Nettezza urb.; energ.elettrica – Assicurative – ICI NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 2.117,00 1.215,18 417,00 3.044,00 6.793,18 3 Convegno Nazionale Spese generali – Telefono – Postali e telegrafiche – Stampati – Oneri bancari – Cancelleria – Abbonamenti, libri e varie – Manutenzione macchine – Offerte – Assicur. Macchine – Tessere FACI 7.557,57 44.114,86 17.433,40 801,66 891,30 2.997,79 3.402,36 26.839,50 431,60 17.000,00 121.470,04 Costo del personale – Stipendi – Contributi (INPS) – INAIL dipendenti – Quote indennità TFR 2007 – IRAP – Co. Co. Co. 32.835,65 13.768,24 586,50 2.739,41 1.588,00 25.798,27 77.316,07 Acc.to e ammortamento – Fabbricati sede – Mobili e attrezzature 10.912,22 10.114,42 21.026,64 Collaboratori professionisti 56.083,22 Organi regionali 37.703,20 Spese per convegni e corsi – Rimborso spese, spedizioni materiali alle sedi 123.503,18 Spese per notiziario – Carte, stampa, spedizione 27.556,67 Spese funzionamento Organi statutari e rappresentanza 19.788,82 TOTALI COSTI Avanzo di gestione 491.241,02 2.083,01 TOTALE A PAREGGIO 493.324,03 SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CENTR NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ (C.N.E.C.) AL 31.12.2007 ATTIVO – – – – – Cassa Banche Conto corrente postale Deposito titoli T.F.R.-Assicurazione Mobili e attrezzature – Costo storico – Amm. 31.12.06 – Quota annua 2007 113.075,23 82.967,71 10.114,42 19.993,10 Fabbricato sede – Costo storico – Amm. 31.12.06 – Quota anno 2007 363.740,59 70.876,74 10.912,22 281.951,63 TOTALE ATTIVO 4 1.533,47 71.992,92 10.612,30 243.294,20 7.221,97 636.599,59 NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale PASSIVO – Debiti v/ terzi – Debiti v/ Inps e Irpef – Debiti v/ collaboratori 5.282,48 5.689,27 9.982,03 Fondo T.F.R. – Al 31.12.2006 – Incr.to al 31.12.2007 – – – – – – – – – 8.456,18 2.739,41 Fondo str. agg.to manuale Fondo rinnovo macchinari Fondo per att. regionali Fondo rischi Fondo svalutazione titoli Fondo rinnovo locali Fondo sviluppo Capitale netto Avanzo gestione 9.000,00 30.000,00 40.000,00 60.000,00 15.000,00 75.000,00 10.000,00 363.367,21 2.083,01 TOTALE A PAREGGIO L’esercizio 2007 si chiude con un utile di 2.083,01 euro. Se guardiamo all’andamento globale, spese e entrate più o meno ricalcano l’andamento dell’anno precedente, con un aumento di circa 40.000 euro sia nelle entrate da convegni e corsi che nelle relative voci di spesa. Lo scostamento più forte si nota nelle entrate da quote associative diminuite di 44.000 euro rispetto al 2006. Questo è dovuto non a una diminuzione degli iscritti, praticamente stabili intorno ai 1.500 negli ultimi 3 anni, ma a uno spostamento temporale ne- 11.195,59 636.599,59 gli anni degli arrivi delle quote stesse intorno a fine dicembre, come dimostra l’andamento altalenante dei ricavi da quote associative di questi ultimi anni: 151.000 nel 2007, 194.000 nel 2006, 154.000 nel 2005, 171.000 nel 2004, 160.000 nel 2003. Ma questa diminuzione ha fatto si’ che quest’anno non abbiamo potuto destinare niente ai fondi, che restano quelli dello scorso anno e cioè 239.000 euro. Sarebbero sufficienti a pagare circa la metà dell’appartamento vicino alla nostra sede e messo in vendita questo mese. Stiamo valutando la cosa con la Presidenza e il Direttivo. Le quote associative sono ferme da molti anni, anche se il “valore” della tessera CNEC è notevolmente aumentato nel frattempo: basta pensare alla tessera FACI aggiunta, alla parte riservata del sito e all’uso gratuito del programma Cireneo il cui valore commerciale è molto alto (da 3000 a 5000 euro e l’assistenza telefonica da 400 a 800 euro annui) Per il 2009 vi propongo di adeguare le quote associative lasciandone al Direttivo la determinazione. PREVENTIVO 2008 Entrate – Quote associative – Da Convegni e corsi – Contributi da Enti – Interessi 160.000,00 200.000,00 115.000,00 5.000,00 480.000,00 Uscite – Spese sede centrale – Spese generali – Ammortamenti – Costo del personale e coll. Professionali – Spese per convegni, corsi e spedizioni – Organismi regionali – Spese per notiziario – Organi statutari e rappresentanza 8.000,00 130.000,00 20.000,00 130.000,00 112.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 480.000,00 NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 5 Convegno Nazionale Relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio al 31.12.2007 Signori associati, nel corso dell’esercizio abbiamo eseguito le prescritte verifiche di nostra competenza, sempre riscontrando la piena conformità dell’attività svolta alle norme di legge ed a quelle statutarie. Sulla base dei controlli e degli accertamenti eseguiti, attestiamo, in via preli- Totale attività Totale passività Risultato di esercizio Totale costi Totale ricavi Possiamo confermarvi che le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, trovano conforto nelle risultanze della contabilità la cui regolare tenuta, ai sensi di legge, è stata da noi riscontrata in sede di verifiche periodiche. Il risultato positivo è anche dovuto ad una attenta gestione delle entrate abbinata ad una oculata analisi delle uscite. La relazione sulla gestione che correda il bilancio, predisposta dal presidente, con la quale concordiamo, ci esime da ulteriori considerazioni sull’andamento della gestione aziendale e sulle prospettive per il corrente esercizio. Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2007 sono i medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi al criterio generale di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione della attività del CNEC. In particolare i criteri di valutazione adottati sono i seguenti: immobilizzazioni materiali: sono iscritte al costo storico e sono costituite da mobili e arredi, macchine d’ufficio, attrezzature, nonché da un immobile acquisito durante l’anno 2000 e destinato a sede sociale; gli ammortamenti relativi sono stati calcolati in 6 minare, che il bilancio chiuso al 31.12.2007 così come vi viene presentato, è stato da noi attentamente esaminato. I principali dati del bilancio consuntivo evidenziano i seguenti valori: 31/12/2007 31/12/2006 636.599,59 634.516,58 2.083,01 491.241,02 493.324,03 617.846,78 615.344,08 2.502,70 511.871,80 514.374,50 coerenza con piani sistematici basati sulla prevedibile residua possibilità di utilizzazione dei vari cespiti e portati quindi in diretta diminuzione degli stessi. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da titoli obbligazionari valutati al costo di acquisto. I titoli detenuti per esigenze di tesoreria in regime di risparmio amministrato sono valutati al prezzo di mercato alla data di chiusura dell’esercizio. I debiti: sono rilevati al valore nominale e comunque coperti dalle giacenze di cassa e banca. I crediti sono valutati al loro valore nominale. I ricavi: sono composti da proventi connessi alle quote associative oltre che a contributi e sponsorizzazioni ottenute a sostegno delle varie manifestazioni istituzionali. Tra i ricavi sono stati imputati gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari e postali. Le disponibilità liquide sono valutate in base alla loro effettiva consistenza. Il centro ha regolarmente effettuato i pagamenti delle retribuzioni e collaborazioni, rispettando i parametri contrattuali correnti. I contributi previdenziali e assistenziali INPS e le ritenute IRPEF sono stati versati nei termini di legge. Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato nella misura pari a quella prevista dalla legislazione vigente e dalle disposizioni contrattuali applicate nel settore. Inoltre il centro, pur non avendo aderito a forme di previdenza complementare, ha provveduto all’accantonamento del fondo stesso presso una compagnia di assicurazione. In conclusione, dopo aver consigliato il passaggio a nuovo dell’avanzo di gestione, formuliamo il nostro assenso alla approvazione del bilancio in esame e invitiamo le SS.VV. a fare altrettanto. Il Collegio dei revisori Avviandomi alla conclusione sento il dovere di ringraziare i vice presidenti, i componenti del Consiglio direttivo, i componenti delle consulte e dei gruppi, il Segretario generale Dr. Balestrieri e il suo diretto collaboratore Dr. Polzelli, la responsabile amministrativa Sig.ra Rita Manganozzi e i preziosi collaboratori della sede centrale Sig.ra Ornella, Lucia, Stefano per la costante presenza e il generoso apporto che ciascuno ha dato nel proprio ambito e responsabilità. Affido a voi un cordiale saluto per le vostre comunità, mentre vi prego vivamente di consegnare in segreteria il questionario e le altre richieste inserite in cartella. Rivolgo a tutti voi un rinnovato fraterno augurio di buon lavoro. Approvazione relazione del Presidente e dei bilanci consuntivo e preventivo Segue assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo statuto. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 3 Convegno Nazionale COSA CAMBIA DOPO LA FINANZIARIA 2008 Dr. Bertolli Gianluigi REVERSE CHARGE, AUTOVETTURE E TELEFONIA Scopo del presente contributo è quello di fornire una schematica panoramica delle principali novità introdotte dal provvedimento in esame. Reverse charge Applicazione alla cessione di fabbricati strumentali L’articolo 17, co. 7, introdotto dalla L. n. 296/06 (Finanziaria 2007) prevede che il meccanismo del reverse charge potrà essere esteso alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, co. 3, della L. n. 400/98, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977. Sulla base di questa delega, il D.M. del 25 maggio 2007 ha esteso, con effetto dal 1° ottobre 2007, il meccanismo del reverse charge alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui all’art. 10, co. 1, n. 8-ter), lett. d) DPR n. 633/72. Si tratta, in sostanza, dei casi di cessione di immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione. In assenza di un’opzione da parte del cedente le predette cessioni sono esenti. Dopo questa innovazione, rimanevano escluse dall’ambito del reverse charge le altre ipotesi contemplate dal n. 8-ter dell’art. 10 e precisamente: NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 a) le cessioni effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 31, co. 1, lett. c), d) ed e), della L. n. 457/78; b) le cessioni effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%; c) le cessioni effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni ossia i privati. L’articolo 1, co. 156 della L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) è nuovamente intervenuta in materia estendendo il meccanismo del reverse charge anche alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lett. b) e d) del n. 8-ter) dell’art. 10 introducendo una nuova lett. a bis) al co. 6 dell’art. 17. Il successivo co. 157 stabilisce che la norma risulterà operativa dal 1° marzo 2008. Pertanto, alla luce della Finanziaria 2008, si sono ristrette le ipotesi contemplate dall’art. 10 n. 8-ter) che non rientrano nell’ambito del reverse charge che ora si limitano a: a) le cessioni effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 1, co. 1, lett. c), d) ed e), della L. n. 457/78; b) le cessioni effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nel- l’esercizio di impresa, arti o professioni che, essendo privi di partita Iva, non potrebbero attivare il meccanismo del reverse charge. La riorganizzazione dell’Iva sulle autovetture Il recepimento normativo delle decisioni comunitarie La Finanziaria 2008 è intervenuta anche sul tema del regime Iva delle autovetture. In questo caso l’intervento normativo si è limitato a riscrivere la legge in modo più organico per recepire gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 settembre 2006 che, come ormai noto, ha sancito l’illegittimità della normativa italiana laddove escludeva la detraibilità dell’Iva sulle autovetture. Autovetture ad uso promiscuo L’art. 19-bis1, co. 1, lett. a), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007, stabiliva che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione: • degli aeromobili e degli autoveicoli di cui alla lett. e) della tabella B allegata al decreto Iva, quale ne sia la cilindrata (si tratta, in sostanza, degli autoveicoli per il trasporto promiscuo); • dei relativi componenti e ricambi; • dei servizi di leasing e noleggio ad essi riferiti (art. 16, co. 3); • dei relativi servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione. La detraibilità era, invece, garantita se alternativamente tali beni o servizi: • formavano oggetto dell’attività propria dell’impresa (commercio, noleggio o locazione); 7 Convegno Nazionale • erano destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa (attività di trasportatore). • relativi componenti e ricambi; • prestazioni di servizi e di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi. L’ultimo periodo del co. 1 stabiliva che la detrazione è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni. L’applicazione della norma è tuttavia destinata ad esaurirsi nel tempo, atteso che dal 1° ottobre 1998 non sono più ammesse l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli ad uso promiscuo. La lett. a) è stata infatti riscritta dall’art. 1 co. 261 della Finanziaria 2008 che ha eliminato il riferimento ai veicoli ad uso promiscuo. La detrazione era tuttavia ammessa: • per gli agenti o rappresentanti di commercio; • se i beni formavano oggetto dell’attività propria dell’impresa; • se i veicoli erano adibiti a trasporto pubblico. Autovetture ad uso non promiscuo L’art. 19-bis1, co. 1, lett. c), nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007, stabiliva l’indetraibilità dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di: • ciclomotori; • motocicli; • autovetture ed autoveicoli indicati nell’art. 54, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 285/92; La norma andava tuttavia letta in combinato disposto con l’art. 30, co. 4, L. n. 388/00 che ha previsto la detraibilità parziale del 10% per gli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli a far data dal 1° gennaio 2001. La detrazione è elevata al 50% per i veicoli elettrici. La detraibilità limitata, originariamente prevista per il solo 2001, è stata di anno in anno prorogata. Da ultimo la Finanziaria per il 2006 ha aumentato dal 10% al 15% della percentuale di detraibilità dell’Iva sull’acquisto di autovetture. Le disposizioni vanno coordinate con la sentenza della Corte di Giustizia C 228/05 del 14 settembre 2006 la quale, oltre ad ampliare le ipotesi di detrazione, ha aperto la strada alla richiesta di rimborso dell’Iva non detratta negli anni addietro. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale europea L 165/33 del 27 giugno 2007 è stata pubblicata la decisione del Consiglio UE che autorizza l’Italia a limitare al 40% la detraibilità dell’Iva per i veicoli a motore non utilizzati interamente per fini professionali. La disposizione si applica per gli acquisiti effettuati dopo il 27 giugno 2007. L’articolo 1, co. 261, Legge finanziaria 2008 ha recepito la decisione del Consiglio 2007/441 CE che ha ammesso, a partire dal 28 giugno 2007, di limitare la detraibilità dell’Iva per le autovetture ad uso promiscuo, nella misura del 40%. Nella tabella che segue viene riepilogata la deducibilità dei costi auto sia ai fini della imposizione diretta sia ai fini IVA. Deducibilità IRPEF IRES IRAP Validità dal periodo d’imposta 2007 Utilizzatori Imprese, imprenditori e lavoratori autonomi Pubblico Strumentale nell’attività propria dell’impresa (noleggiatori, autoscuole,…) Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta Uso diverso dai precedenti Professionisti Agenti e rappresentanti Deducibilità 100% 90% 40% 40% 80% Veicoli deducibili Tutti Tutti Tutti Uno Tutti Costo fiscalmente deducibile per manutenzioni, leasing e ammortamenti Autovetture e autocaravan 100% 90% senza limiti di costo 40% su massimo di 18.075,99 (*) 40% su massimo di 18.075,99 (*) 80% su massimo di 25.823 (*) Motocicli 100% 90% senza limiti di costo 40% su massimo di 4.131,66 40% su massimo di 4.131,66 80% su massimo di 4.131,66 Ciclomotori 100% 90% senza limiti di costo 40% su massimo di 2.065,83 40% su massimo di 2.065,83 80% su massimo di 2.065,83 (*) canone massimo di euro 3.615,20 per locazioni e noleggi full service 8 NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale Detraibilità IVA Validità dal 27/06/2007 al 31/12/2010 Utilizzatori Detraibilità IVA Imprese Uso strumentale Uso non strum. 100% 40% Professionisti Agenti e rappresentanti 40% 100% Costi detraibili Acquisto del veicolo e costi accessori, importazione, leasing, noleggio, modificazione, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali. Tipologia dei veicoli Tutti i veicoli adibiti al trasporto di beni o persone, con massa non superiore a 3,5 tonnellate e con al massimo nove posti a sedere compreso quello del conducente. La nuova detraibilità dell’IVA sulle spese telefoniche L’art. 1, commi 261-264, Legge 24/12/2007, n. 244 della Finanziaria 2008 ha modificato le regole per la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto, l’importazione e il noleggio di telefoni cellulari e per i servizi di telefonia mobile. A partire dal 1° gennaio 2008 cambia la detraibilità dell’IVA delle spese per i cellulari. L’imposta pagata è interamente detraibile a condizione che il bene e il suo utilizzo siano riferibili esclusivamente all’attività di impresa o di lavoro autonomo. Fino al 31 dicembre 2007, per i cellulari, la detrazione dell’IVA pagata era ammessa nella misura forfetaria del 50%, senza che fosse stato necessario provare l’effettivo utilizzo aziendale o professionale. La modifica è stata necessaria per adeguare la normativa nazionale a quella europea. Detraibilità dell’Iva Dopo le importanti novità in merito alla deducibilità nell’ambito del reddito d’impresa introdotte con la Finanziaria 2007, le modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 riguardano la detrazione per i telefoni cellulari e per le spese di traffico telefonico, che è consentita secondo i criteri ordinari previsti dell’art. 19 del D.P.R. 633/72, vale a dire in funzione dell’utilizzo del bene o servizio acquistato nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione, ferma restando la limitazione all’esercizio del diritto alla detrazione conseguente all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette all’imposta. Quindi, dal 1° gennaio 2008, l’IVA sul traffico telefonico mobile e sull’acqui- NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 foniche risultasse difficile, gli imprenditori e i professionisti potranno esercitare integralmente il diritto alla detrazione e assoggettare poi a imposta l’uso personale o familiare ovvero la messa a disposizione a titolo gratuito dei beni e servizi suddetti. Bisogna evidenziare a riguardo che il comma 255, articolo 1 della Finanziaria 2008, stabilisce che per il quinquennio 2008- 2012, nel fissare i criteri selettivi di cui all’art. 51 del DPR 633/72, gli uffici dovranno concentrare l’attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50% del relativo ammontare l’imposta riguardante agli acquisti e alle relative prestazioni di gestione dei telefonini. Sembra un avvertimento poiché se si effettua una detrazione superiore al 50% bisognerà provare l’utilizzo aziendale o professionale. sto, noleggio o locazione di cellulari sarà interamente detraibile a patto che il bene sia utilizzato interamente per l’attività d’impresa o lavoro autonomo. Tuttavia, le contemporanee modifiche degli articoli 3, 13 e 14 del D.P.R. 633/72, consentono all’imprenditore o al professionista di detrarre integralmente l’imposta anche in caso di uso promiscuo, salvo poi assoggettare a IVA l’uso personale o familiare proprio o dei propri dipendenti, sulla base del valore normale. Ovviamente nel caso in cui le spese di acquisizione del cellulare e il relativo traffico telefonico siano inequivocabilmente riferibili interamente all’attività d’impresa o del professionista nessun problema poiché l’imposta per l’acquisto dell’apparecchio e dei canoni è immediatamente detraibile al 100% senza nessun altro obbligo. Se invece la stima “preventiva” dell’utilizzo imprenditoriale delle spese tele- REGIME IVA DALL’01/01/2008 Con la finanziaria 2008 è prevista la possibilità di detrarre l’IVA nella misura del 100% se il telefono è usato in modo esclusivo TELEFONO FISSO USO ESCLUSIVO 100% 100% (1) TELEFONO FISSO USO PROMISCUO 50% 50% TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO ESCLUSIVO 50% 100% TELEFONIA MOBILE/ CELLULARI USO PROMISCUO 50% INERENZA TELEFONIA FISSA E MOBILE USO PROMISCUO con riaddebito valore utilizzo 50% 100% Occorre dimostrare l’uso esclusivo (1) Bisogna applicare il principio di inerenza se il telefono fisso è utilizzato in modo promiscuo, per ridurre adeguatamente la percentuale di detrazione spettante. A questo proposito si consiglia, in ogni caso, la stipulazione di un Contratto Affari. 9 Convegno Nazionale Uso estraneo all’attività – addebito del valore normale Il terzo comma dell’articolo 3 del DPR 633/72 assimila l’uso personale di un bene ad una prestazione di servizi da assoggettare ad imposta sulla base del relativo valore normale, ma con rivalsa facoltativa. Il contribuente può scegliere, quindi, tra due possibilità: • Limitare subito al 50% il diritto alla detrazione per l’utilizzo di tali beni e servizi per fini imprenditoriali e personali; • Detrarre tutta l’IVA e poi sottoporre a tassazione l’uso personale o estraneo all’impresa; All’imprenditore o professionista è pertanto concesso di scegliere ai fini IVA: • di inserire il bene stesso integralmente nel patrimonio della propria impresa; • di conservarlo integralmente nel proprio patrimonio privato escludendolo in tal modo completamente dal sistema dell’IVA; • di inserirlo nella propria impresa solamente fino a concorrenza dell’impiego professionale effettivo. Come determinare il valore normale Un’altra novità della Finanziaria 2008 è l’art. 1, comma 261, Legge n. 244 del 24/12/2007, che ha riformulato l’art. 13, comma 3, ultimo periodo del DPR n. 633/72, a norma del quale per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni, l’importo determinato. ESEMPIO: Nell’ipotesi di cessione di telefoni cellulari, la base imponibile ai fini IVA è costituita dalla percentuale del prezzo di vendita corrispondente alla percentuale di IVA detratta a monte. • IVA detratta a monte secondo inerenza: 60%. Base imponibile della successiva cessione: 60% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso. • IVA detratta a monte secondo inerenza: 40%. Base imponibile della 10 apparecchiature terminali per i servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico come chiarito dalla risoluzione ministeriale del 17 maggio 2007, n. 104/E. Rientrano anche le spese sostenute per l’acquisto del modem, ovvero del router ADSL ed eventualmente l’acquisto del software specifico. Nei casi in cui gli operatori stipulano un contratto di assistenza o di noleggio che comprenda anche la fornitura di apparecchi come il centralino telefonico e il personal computer bisognerà evidenziare in fattura la quota di prestazione di assistenza o noleggio riguardante gli apparecchi telefonici (deducibili all’80%) e la parte inerente l’assistenza o il noleggio per il personal computer che potrà esse dedotta per intero. successiva cessione: 40% del prezzo di vendita oppure del valore normale se il prezzo di vendita è inferiore al valore normale stesso. Questa disposizione è entrata in vigore a partire dall’1° Marzo 2008. La deducibilità delle spese telefoniche Dall’esercizio 2007, per i costi sostenuti sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile è stata fissata la deducibilità all’80%. Quindi la deducibilità è passata dal 50% all’80% per la telefonia mobile, mentre per i telefoni fissi la modifica è peggiorativa perché si scende dal 100% all’80%. Questo limite alla deduzione vale per le quote di ammortamento, per i canoni di locazione finanziaria o il noleggio, le spese di impiego e manutenzione delle SCHEMA RIEPILOGATIVO Regime in vigore dall’ 1/01/2007 sulla deducibilità delle spese telefoniche SOGGETTI TELEFONIA FISSA TELEFONIA MOBILE Imprese 80% 80% Lavoratori Autonomi 80% 80% Autotrasportatori (1) 100% 100% (1) Nel limite di 1 apparecchio per ciascun veicolo utilizzato per il trasposto merci. Le spese dei telefoni eccedenti il numero dei veicoli utilizzati, sono deducibili all’80%. ANTIRICICLAGGIO: AL VIA LE NUOVE REGOLE PER ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE Considerazioni introduttive Il D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, ha consentito il recepimento della III Direttiva antiriciclaggio, sostituendo la disciplina contenuta nella L. n. 197/91, nonché il D.Lgs. n. 56/04 (e i relativi provvedimenti di attuazione). La novella normativa rappresenta un importante passo avanti, non solo per i cambiamenti sul piano giuridico-sostanziale, ma anche da un punto di vista di “razionalizzazione normativa”: il nuovo decreto si pone come riferimento normativo principale per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo. Il Titolo III del D.Lgs. n. 231/07 prevede restrizioni, oltre che per l’uso del contante, anche per i titoli al portatore genericamente intesi. Schematicamen- te, le novità introdotte in materia di mezzi di pagamento possono essere così riepilogate. Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore: artt. 49, 50, 51 del D.Lgs. n. 231/07 • Divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a d 5.000. • Gli assegni di importo superiore a d 5.000 (assegni circolari, bancari o postali) devono recare la clausola di non trasferibilità. • Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a d 5.000. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale • Money Transfer.: le somme inviate non possono superare d 2.000, con un massimo di d 5.000 in sette giorni. Il presente intervento vuole approfondire, in particolare, gli aspetti di dettaglio relativi ai nuovi limiti previsti per assegni e libretti al portatore. I nuovi assegni: dal 30 aprile 2008 i titoli trasferibili diventano l’eccezione Il 30 aprile 2008 rappresenta la data del cambiamento radicale in materia di assegni bancari, postali, circolari, vaglia postali e cambiari. Il Legislatore è intervenuto limitando drasticamente il loro utilizzo “in forma libera”, al fine di garantire maggiore monitoraggio dei flussi finanziari. In particolare, è stabilito che i moduli di assegni bancari e postali siano rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa già muniti “a monte” della clausola di non trasferibilità. Il cliente per disporre di assegni “liberi” (ossia trasferibili) deve richiedere, per iscritto, il rilascio di appositi moduli di assegni di importo superiore a d 5.000 (assegni circolari, bancari o postali) devono, comunque, sempre recare la clausola di non trasferibilità che accompagnerà l’indicazione dell’unico beneficiario. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera (ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato nella medesima forma) è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di d 1,50. Gli assegni sotto d 5.000 restano liberamente trasferibili, purché ogni girata rechi il codice fiscale del girante. In mancanza del codice fiscale, la girata è nulla, inficiando anche quelle che seguono. Quanto finora descritto può essere riassunto come segue. Assegni non trasferibili: Apposizione “a monte” (fin dall’emissione del “format” del libretto) della clausola di non trasferibilità. Tali assegni non hanno limiti di importo e possono essere incassati solo dal beneficiario. Assegni liberi: • non possono superare d 4.999,99. • oltre la soglia devono essere obbligatoriamente integrati con la clausola di non trasferibilità. • sotto d 5.000 sono soggetti a un’imposta di bolla di d 1,50. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 • includono nel retro uno spazio per l’apposizione del codice fiscale del girante. In caso di girata dell’assegno, infatti, è obbligatorio indicare, subito dopo la firma, il codice fiscale del girante. • non possono essere incassati, in caso di girata, senza apposizione del codice fiscale del girante. • in assenza del codice fiscale, in caso di girata, l’assegno non può essere incassato. I libretti bancari/postali: doppia circolazione fino al 30 giugno 2009 I libretti di risparmio bancario e postali si prestano ottimamente, per loro natura, a costituire strumento di facile “scambio”, senza che venga lasciata traccia alcuna dei passaggi intermedi. Da qui la scelta del D.Lgs. n. 231/07 di intervenire con nuovi limiti anche per tali titoli. Nello specifico, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a d 5.000. Per i libretti con saldo pari o superiore a d 5.000 esistenti al 30 aprile, si concede una moratoria (fino al 30 giugno 2009) per estinguerli o ricondurli sotto la soglia. L’art. 50 del D.Lgs. n. 231/07 vieta, inoltre, espressamente le intestazioni fittizie dei libretti. Tale divieto trova conferma nelle istruzioni della Banca d’Italia del 12 gennaio 20016 che hanno evidenziato la necessità di porre attenzione ai libretti “trottola”, ossia quei libretti che passano di mano in mano molto frequentemente. Dal 30 aprile 2008 fino al 30 giugno 2009 sarà ammessa, dunque, una doppia circolazione di libretti, schematizzabile come segue: • vecchi libretti esistenti al 29 dicembre 2007: regolarizzabili entro il 30/06/2009. La regolarizzazione può avvenire attraverso la riduzione (sotto d 5.000) o attraverso l’estinzione. Per chi non regolarizza, sanzione amministrativa va dal 10 al 20% del saldo del libretto. • nuovi libretti al portatore: il nuovo limite è pari a d 5.000. Al di sopra della citata soglia tutti i libretti devono essere nominativi. In relazione alle introdotte modifiche è importante prendere atto delle preci- sazioni che sul tema sono state fornite, con la Circolare ministeriale dell’Economia del 20 marzo 2008, dal Dipartimento del Tesoro, Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura. Attraverso tale documento di prassi il Ministero ha fornito alcuni importanti riflessioni integrative del testo legislativo che di seguito vengono riportate: • Obbligo di comunicazione di infrazione. Gli assegni emessi, a decorrere dal 30 aprile 2008, per importi pari o superiori a d 5.000 senza l’indicazione del nome o della regione sociale del beneficiario e/o la clausola di non trasferibilità, saranno pagati dagli Istituti di credito e dalle Poste, ma con obbligo di comunicare l’irregolarità al Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 51, co. 1) per gli adempimenti sanzionatori successivi. • I “vecchi” assegni: modalità di utilizzo. Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche e Poste Italiane Spa (non adeguate, dunque, al nuovo “format”) potranno essere comunque utilizzate anche dopo il 30/04/2008. Sarà necessario, tuttavia, apporre su ogni modulo di assegno la barratura sull’indicazione del limite di d 12.500, nonché la clausola di non trasferibilità. Per quanto riguarda i “vecchi” assegni in possesso dei clienti, potranno essere utilizzati dagli stessi anche successivamente al 29 aprile 2008. Il loro utilizzo sarà consentito conformemente ai nuovi limiti previsti: assegni trasferibili per importi inferiori a d 5.000, mentre, nel caso di superamento della soglia, sarà necessario apporre la clausola di non trasferibilità. • Assegni emessi all’ordine del traente (“a me medesimo”). Tali assegni non sono sottoposti alla disciplina degli assegni liberi, per cui non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo. Per tali assegni non è previsto il limite di d 5.000. In caso di irregolarità degli assegni emessi all’ordine del traente e girati ad altro soggetto, i soggetti obbligati (banche e poste) procederanno alla comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze (art.51, co.1, D.Lgs. n. 231/07). 11 Convegno Nazionale • Codice fiscale per le girate. Il controllo da parte della banca o di Poste Italiane Spa circa la regolarità delle girate dovrà essere esercitato in relazione alla regolarità formale del codice fiscale. Lo sportello, pertanto, dovrà limitarsi a verificare la correttezza formale della sequenza alfanumerica. A partire dal 30 aprile 2008, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre dovuta (anche se si utilizzano i “vecchi” moduli). La mancanza del codice fiscale del girante rende la girata nulla e tali assegni non verranno pagati. • Libretti di deposito al portatore. Qualora tali libretti siano stai emessi prima del 30 aprile 2008 e presentati per l’incasso a decorrere da tale data non c’è infrazione (né conseguente obbligo di procedere alla comunicazione al Ministero economia e finanze ai sensi dell’art. 51 co. 1) a patto che il cessionario rilasci autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente). In assenza dell’autocertificazione del cessionario, è necessaria, nei 30 giorni successivi alla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione, da parte del cedente, di avvenuta cessione del libretto. In mancanza della citata dichiarazione scatterà la violazione e il conseguente obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze. Profili sanzionatori Dal 30 aprile 2008, nel caso di pagamenti in contanti per operazioni superiori a s 5.000, oppure di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità su assegni di importo superiore a s 5.000, scatta la sanzione amministrativa dall’1% al 40% delle somme trasferite. Se la somma trasferita è inferiore a s 250.000, il trasgressore potrà definire la contestazione con il versamento di una sanzione ridotta pari al 2% delle somme trasferite, qualora non se ne sia già avvalso per un altro verbale, notificatogli nei 365 giorni antecedenti la notifica del verbale per il quale vuole procedere al pagamento ridotto. Per i libretti al portatore non regolarizzati entro il 30 giugno 2009, invece, la sanzione va dal 10 al 20% del saldo del libretto. PROROGA DELL’ALIQUOTA IVA AGEVOLATA AL 10% La Finanziaria 2008, al comma 18 dell’articolo 1, ha previsto la proroga, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le operazioni fatturate dal 1° gennaio 2008, della disposizione in base alla quale, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 7, co. 1, lett. b), della Legge n. 488/99, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%. Rimosso, inoltre, ma solo ai fini dell’Iva, l’onere di distinta specificazione in fattura del costo della manodopera impiegata. L’art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 488 del 23/12/1999, precisa che gli immobili interessati all’agevolazione sono i fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare ministeriale n. 71/E del 7/4/2000 devono ritenersi tali: • le singole unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11, con esclusione della categoria A10, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo; • gli edifici di edilizia residenziale pubblica, caratterizzati dalla prevalenza della destinazione abitativa; • gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 659 del 19/7/1961, a condizione che costituiscano stabile residenza di collettività, quali, ad esempio, or- 12 fanotrofi, brefotrofi, ospizi, conventi; • le parti comuni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa. • le pertinenze (autorimesse, soffitte, cantine, eccetera) di immobili abitativi, anche se situati in edifici destinati prevalentemente ad usi diversi. L’agevolazione non può, di contro, applicarsi alle manutenzioni di singole unità immobiliari non abitative (negozi, uffici, ecc.), anche se situate in edifici a prevalente destinazione abitativa e ai fabbricati destinati a utilizzazioni pubbliche. La norma istitutiva dell’agevolazione Iva, ovvero il menzionato articolo 7, assoggetta com’è noto all’aliquota ridotta del 10%, in via temporanea, le prestazioni di servizi aventi per oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della Legge n. 457 del 5/8/1978, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. In concreto, quindi, l’agevolazione riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Riguardo all’individuazione di tali interventi, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 57/E del 24/2/1998, paragrafo 3.4: • manutenzione ordinaria (lett. a), art. 31, Legge n. 457/1978) sono gli interventi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente. A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: • la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione; • la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); • rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori; • rifacimento intonaci interni e tinteggiatura; • rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali; • sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni; • riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni; NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale • riparazione recinzioni; • sostituzione di elementi di impianti tecnologici; • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso. • manutenzione straordinaria (lett. b), art. 31, Legge n. 457/1978) sono gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso. A titolo esemplificativo, sono compresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi: • sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso; • realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportarono aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza canne fumarie; • realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici; • realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unita immobiliari e dell’edificio; • consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione; • rifacimento vespai e scannafossi; • sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d’imposta; • rifacimento di scale e rampe; • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate; • sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti; • sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unita immobiliare; • realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali; • interventi finalizzati al risparmio energetico. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 L’agevolazione riguarda le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi precedentemente illustrati. Poiché la norma menziona esclusivamente le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio le operazioni consistenti in cessioni di beni. Al riguardo, occorre ricordare che l’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n. 71 del 7/4/2000, ha ritenuto di poter ammettere l’agevolazione anche quando l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione. Tuttavia, recentemente l’amministrazione ha ritrattato quanto asserito. Nella Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle entrate, al paragrafo 9, viene, infatti, precisato che l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, con il particolare meccanismo limitativo previsto per i cosiddetti “beni significativi”, come analizzeremo nel prosieguo della trattazione, mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”. Sempre nella circolare n. 71/2000 è stato, inoltre, chiarito che l’agevolazione non può applicarsi né alle prestazioni professionali, né nei rapporti di subappalto, per cui opera soltanto nei confronti del committente principale. Per completezza si ricorda che gli interventi sugli edifici di grado superiore (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione) rispetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di cui sopra, sono stabilmente assoggettati all’aliquota del 10%, ai sensi della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72. Per queste tipologie di interventi di recupero l’aliquota IVA ridotta si rende applicabile a prescindere dalla categoria catastale del fabbricato oggetto di recupero In particolare si tratta di: • interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio; • interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti; • interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Impiego di beni significativi Come precedentemente accennato, la Circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 dell’Agenzia delle entrate, al paragrafo 9, ha chiarito che l’agevolazione in esame si applica soltanto alle prestazioni di servizi, mentre le cessioni di beni sono sottoposte all’aliquota ridotta “solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito di un contratto d’appalto”. A questa regola il legislatore ha però previsto una eccezione nell’ipotesi in cui, nella realizzazione dell’intervento, siano impiegati beni di “valore significativo” la cui individuazione è stata effettuata con Decreto del Ministro delle Finanze del 29/12/1999. Si tratta in particolare dei seguenti beni: • ascensori e montacarichi; • infissi esterni ed interni; • caldaie; • video citofoni; • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; • sanitari e rubinetterie da bagno; • impianti di sicurezza. 13 Convegno Nazionale Attenzione Si evidenzia che l’elenco deve ritenersi tassativo e l’ indicazione si riferisce ai beni significativi considerati nella loro interezza. L’aliquota IVA del 10 % si può applicare ai beni, precedentemente elencati, soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione, considerata al netto del valore dei beni stessi. Questo meccanismo comporta, di fatto, che, se il valore del bene “significativo” non supera il 50 % di quello complessivo dell’intervento, quest’ultimo risulta interamente agevolato. Un esempio aiuterà a comprendere meglio il meccanismo Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari: a) costo complessivo dell’intervento, al netto Iva = 3.000 euro; b) valore dei sanitari (bene significativo) = 2.000 euro. c) manodopera = 1.000 euro Il valore del bene (b), di complessivi 2.000 euro, è agevolabile fino a concorrenza del valore della manodopera (c), ossia di 1.000, mentre non lo è l’eccedenza di 1.000 euro. Pertanto l’aliquota IVA del 10 % potrà essere applicata su complessivi 2.000 euro, mentre i restanti 1.000 euro saranno assoggettati all’aliquota IVA ordinaria del 20%. L’impresa dovrà indicare distintamente nella fattura il valore dei beni “significativi”. Inoltre, in caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 ha precisato che il valore entro cui applicare l’aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all’intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all’aliquota del 10%, sia quella da assoggettare all’aliquota ordinaria. Attenzione Relativamente alla proroga dell’agevolazione in commento si evidenzia che il comma 19 dell’articolo 1 della Finanziaria 2008 ha rimosso, ma solo ai fini dell’Iva, la disposizione che prevedeva l’onere di distinta specificazione in fattura del costo della manodopera impiegata. Diversamente da quanto disposto dalla Finanziaria dell’anno scorso, la condizione della distinta specificazione in fattura del costo della manodopera viene confermata, nel successivo comma 19, solamente nel quadro della proroga della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione, sancita dal comma 17. Agli effetti dell’aliquota Iva, quindi, sulle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2008 l’onere è venuto a cadere, anche se la sua persistenza ai fini del bonus Irpef ridimensiona notevolmente l’area applicativa della semplificazione, che in concreto si riduce alle manutenzioni ordinarie escluse dall’agevolazione 36%. RIAPERTURA DEI TERMINI PER RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI Per effetto della Legge Finanziaria 2008 (comma 91, art. 1), ritorna la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate dal 30 giugno 2008. L’art. 1 comma 91 della Finanziaria 2008, ha disposto la fissazione di un nuovo termine per la rideterminazione: • del valore di acquisto delle partecipazioni, detenute da persone fisiche non esercenti attività di impresa, non negoziate in mercati regolamentati; • dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone. In particolare, il nuovo termine per la rivalutazione di dette partecipazioni e terreni è stato fissato al 30 giugno 2008. Entro tale data dovranno essere: • versate le imposte sostitutive, integralmente o limitatamente alla prima rata, previste dalla normativa; • effettuati la redazione ed il giuramento della perizia di stima. 14 La disciplina in esame trova applicazione unicamente nei confronti dei possessori di titoli, quote o diritti a titolo di proprietà o dei titolari di altro diritto reale sui medesimi alla data del 1° gennaio 2008. Soggetti interessati alla rivalutazione delle partecipazioni • le persone fisiche residenti, per le partecipazioni la cui cessione non genera reddito di impresa; • le società semplici ed equiparate; • gli enti non commerciali per attività non in regime di impresa; • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni. I predetti contribuenti devono essere possessori delle partecipazioni a titolo di proprietà o essere titolari di altro di- ritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà) alla data del 1° gennaio 2008. Si rammenta che la circolare n. 12/E del 2002, le cui indicazioni sono tutt’ora valide, abbia chiarito che, “...il contribuente può procedere alla rideterminazione del valore di acquisto anche solo per una parte della partecipazione detenuta. Pertanto, si ritiene che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, sia consentito rideterminare il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata. Tuttavia, in tal caso, l’imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 5 della L. n. 448/2001, commisura l’imposta non già all’entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all’entità dell’intera partecipazione posseduta dal contribuente ...”. È possibile rideterminare il valore di acquisto anche soltanto di una parte NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale della partecipazione posseduta. Nel caso in cui, pur detenendo una partecipazione qualificata, venga rideterminato il valore limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata, l’imposta sostitutiva è, comunque, dovuta nella misura del 4 per cento, poiché va commisurata all’entità dell’intera partecipazione posseduta al 1° gennaio 2008, e non a quella della partecipazione che s’intende rivalutare. Attenzione Nel caso in cui i titoli, le quote o i diritti siano stati acquistati in più tranches, al fine di determinare nei confronti di quali tra essi sia valida la rideterminazione del costo, ovvero del valore di acquisto, si considerano valorizzati quelli acquistati per ultimi. A seguito della rivalutazione, il valore rideterminato è utilizzato al momento del realizzo delle plusvalenze maturate in caso di cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate o meno. Rideterminazione del valore dei terreni La norma di riferimento riserva l’applicazione della rivalutazione alle sole cessioni di terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008, da persone fisiche ed enti non commerciali che detengono tali beni al di fuori del regime di impresa, idonee a generare plusvalenze riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’art. 67, comma 1, lettere a) e b), del Tuir . Interessati dal meccanismo di rivalutazione, quindi, sempre che non siano posseduti da imprese, sono: a) terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili. A tal fine si ricorda che sono considerati lottizzati quei terreni sui quali è stata eseguita una qualsiasi operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per la edificabilità dei terreni, anche se realizzata al di fuori di strumenti urbanistici; b) terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, tenendo presente che “tale qualificazione ricorre per i terreni qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o in mancanza da altri strumenti urbani- NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 stici vigenti al momento della cessione” (circolare 1° febbraio 2002, n. 15/E); c) Terreni agricoli: per essi, il valore attribuito dalla perizia giurata di stima, assoggettato all’imposta sostitutiva del 4 per cento, può essere assunto come valore iniziale ai fini del calcolo della plusvalenza anche nelle ipotesi in cui tali cespiti diventino, in seguito, edificabili. d) terreni agricoli, anche in vista di un futuro inserimento in uno strumento urbanistico, come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 9/E del 30 gennaio 2002. Si evidenzia sull’argomento che, l’Agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 55/E del 20 giugno 2002 e n. 81/E del 6 novembre 2002 ha fornito importanti chiarimenti su specifiche fattispecie di applicabilità del beneficio. Tra queste, in particolare si sottolineano: • la rivalutazione è possibile anche nel caso in cui oggetto di rivalutazione sia un’area posseduta da più comproprietari (“comunione pro indiviso”) ed uno solo di questi intenda rideterminare il valore del terreno, in ragione della relativa quota di proprietà. In tal caso, il soggetto interessato alla rivalutazione deve promuovere la perizia di stima dell’area per intero e determinare, successivamente, il valore sul quale calcolare l’imposta sostitutiva dovuta, in ragione della propria percentuale di proprietà. Diversamente, qualora tutti i comproprietari fossero interessati alla rivalutazione, è sufficiente la redazione di un’unica perizia, sulla base della quale calcolare la base imponibile dell’imposta, ma sono necessari singoli versamenti per ciascun comproprietario, in ragione della propria quota parte; • è possibile rivalutare anche il valore delle aree gravate da diritto di superficie. In tal caso, l’esistenza di tale diritto influenzerà il valore del terreno in sede di redazione della perizia giurata; • hanno piena facoltà di rivalutare il valore di un terreno, nel caso in cui questo sia gravato da un diritto di usufrutto alla data del 1° gennaio 2008, sia il nudo proprietario che l’usufruttuario. Al primo, in parti- colare, è data facoltà di rivalutazione del valore della nuda proprietà del terreno, costituito, ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico dell’Imposta di Registro D.P.R. 13 1/1986, dalla differenza tra il valore pieno dell’area ed il valore del diritto reale di godimento della stessa, analogamente a quanto già precisato dalla stessa Amministrazione relativamente al proprietario di un terreno su cui grava un diritto di superficie. Allo stesso modo, è riconosciuta all’usufruttuario la possibilità di rivalutare il diritto di godimento di cui è titolare, atteso che, ai fini della tassazione dei redditi, alle operazioni di costituzione e trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali di godimento si applicano le stesse regole valide per il trasferimento del diritto di proprietà a titolo oneroso, ai sensi del comma 5 dell’art. 9 del TUIR 917/1986; • è possibile rideterminare il valore di aree, anche nell’ipotesi in cui queste siano oggetto di procedimenti espropriativi; • nell’ipotesi in cui gli strumenti urbanistici prevedano destinazioni differenziate all’interno di una stessa particella catastale e dichiarino edificabile solo una porzione della stessa, è riconosciuta al contribuente, che ne abbia interesse, la facoltà di operare la rivalutazione della sola parte dell’unità catastale dichiarata edificabile, purché nell’atto di perizia sia fatto preciso riferimento allo strumento urbanistico che la delimita; • nel caso in cui la rivalutazione di un’area sia stata operata dal de cuius o dal donante, l’erede o il donatario della stessa, ai fini del calcolo della plusvalenza, qualora intendano procedere alla cessione del terreno rivalutato, debbono assumere come valore iniziale del medesimo il valore indicato negli atti registrati in sede di successione o donazione. Con riguardo a detti beni, la rideterminazione del valore di acquisto costituisce valore normale minimo di riferimento, ai fini: – delle imposte sui redditi; – dell’imposta di registro; – dell’imposta ipotecaria; – dell’imposta catastale. 15 Convegno Nazionale La circolare n. 16/E del 2005 ha chiarito che “tale norma introduce un criterio di coerenza nella valutazione economica dei beni valido ai fini delle imposte sul reddito (determinazione delle plusvalenze) e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale”. Si evidenzia che a tal fine, con la Circolare n. 15/E/2002, è stato precisato che, in sede di trasferimento, è necessario che il venditore indichi nell’atto se vuole tener conto o meno del valore periziato dell’area, per consentire agli uffici verificatori di valutare la corretta applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In ogni caso, nell’ipotesi in cui il contribuente decida, all’atto del trasferimento del terreno e, quindi, in sede di determinazione delle imposte indirette (registro, ipotecarie e catastali), di non voler tenere conto del valore rideterminato dello stesso (ad esempio se il terreno ha subito un deprezzamento per cause naturali o per effetto dell’adozione di nuovi strumenti urbanistici), anche le plusvalenze, da assoggettare alle imposte sul reddito, devono essere determinate non tenendo conto del valore periziato dell’area, ma assumendo il costo d’acquisto della stessa, secondo gli ordinari criteri dettati dall’art. 68 del TUIR, D.P.R. 917/1986 (C.M. 15/E/2002). Nello stesso ambito, si evidenzia, per completezza, che anche se non si vuole tener conto della rivalutazione, non si ha comunque diritto ad ottenere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 4% già versata e, se si è scelta la rateizzazione della stessa, restano dovute le eventuali rate non ancora versate (C.M. 35/E/2004). Da sottolineare, inoltre, che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E/2004, l’unico caso in cui il valore dell’area, da assumere ai fini delle imposte sul trasferimento, può differire da quello da considerare per la determinazione delle plusvalenze imponibili è costituito dai terreni assoggettati a procedure espropriative, quando la relativa indennità sia inferiore al valore rivalutato dell’area. In tale ipotesi, infatti, il minor valore rispetto a quello rivalutato, dichiarato nell’atto di trasferimento (ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale), consegue all’applicazione della norma speciale sugli espropri (D.P.R. 302/2002), mentre resta ferma la possibilità di assumere il valore di perizia per la determinazione dell’eventuale plusvalenza. 16 Ciò vuol dire che le imposte sul “reddito diverso”, ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, si applicano su un imponibile pari all’eventuale differenza tra il valore di esproprio e quello di rivalutazione (l’imposta è dovuta solo se l’indennità di esproprio è superiore al valore rivalutato dell’area). Per quanto riguarda l’IVA, l’Agenzia ha precisato (C.M. 16/E/2005) che relativamente alle cessioni di terreni: • resta ferma, anche a seguito della rivalutazione, la determinazione della base imponibile in base al corrispettivo pattuito per la vendita, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 633/1972, a prescindere dal valore delle aree risultante dalla perizia di stima. A parere dell’Agenzia, comunque, l’applicazione dell’IVA secondo le regole proprie di determinazione del tributo non fa venir meno la possibilità di calcolare la plusvalenza derivante dalla vendita delle medesime aree sulla base del valore assoggettato all’imposta sostitutiva (in tal ambito, è da evidenziare in ogni caso che le cessioni di aree edificabili rilevano sia ai fini delle plusvalenze, costituenti “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67 del TUIR, che dell’IVA, quando siano poste in essere da imprenditori agricoli). Modalità e termini di versamento dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva, il cui versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno 2008, è fissata nella misura del: – 4 per cento, per le partecipazioni che sono “ qualificate” alla data del 1° gennaio 2008; – 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate; – 4 per cento per i terreni. L’imposta può essere versata in unica soluzione, ovvero essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data; sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Pertanto, qualora i contribuenti scelgano di rateizzare il pagamento dell’imposta sostitutiva, essi dovranno effettuare il versamento della prima rata entro il 30 giugno 2008, della seconda rata maggiorata degli interessi entro il 30 giugno 2009, nonché della terza rata maggiorata degli interessi entro il 30 giugno 2010. Il versamento di detta imposta deve essere effettuato tramite predisposizione del Modello di pagamento F24. Il versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma (30 giugno 2008) non consente l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento versata. Al fine di consentire il versamento delle relative imposte sostitutive, da effettuarsi con il modello F24” dovranno essere utilizzati i codici già previsti, in mancanza di modifica degli stessi, per le precedenti rivalutazioni e stabiliti dalla risoluzione n. 119 del 15 settembre 2004: “8055” denominato: “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati” ; “8056” denominato: “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola” Nella compilazione del modello “F24” i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella “Sezione Erario”, con l’indicazione, quale periodo di riferimento, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento. Qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Tuttavia, in tale ipotesi, il contribuente può avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (cosiddetto “ravvedimento operoso”). Precisamente: • ad un ottavo del minimo, nel caso di integrazione del versamento insufficiente o di ritardato pagamento delle rate successive, se esso viene eseguito entro trenta giorni dal relativo termine; • ad un quinto del minimo, se tale regolarizzazione avviene entro un anno dalla data di scadenza del relativo termine. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziate attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza: Nello stesso ambito, è stato ulteriormente precisato che: rimane, comunque, dovuto il versamento delle rate successive alla prima, nel caso in cui il contribuente decida, in fase di trasferimento dell’area rivalutata, di non tener conto del valore periziato della stessa. In tale ipotesi, non può neanche essere richiesto il rimborso dell’imposta già versata. Le norme agevolative, infatti, prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un beneficio e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata, in mancanza di un’espressa disposizione che lo consenta; nell’ipotesi di possesso di una pluralità di aree da rivalutare, può essere corrisposta l’imposta complessivamente dovuta in un unico versamento, purché questo sia riconducibile al valore attribuito ai singoli terreni, attraverso l’indicazione del nuovo valore “stimato” di ciascun terreno in sede di dichiarazione dei redditi (C.M. 81/E/2002). Soggetti abilitati alla redazione della perizia e sue peculiarità Sono abilitati alla redazione ed al giuramento della perizia di stima, oltre ai soggetti iscritti: – all’Albo dei Dottori commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti commerciali, nonché dei Revisori contabili, con riguardo alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati; – all’Albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Dottori agronomi, Agrotecnici, Periti agrari e dei Periti industriali edili, con riguardo ai terreni edificabili e con destinazione agricola; Anche i Periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le perizie stragiudiziali possono essere presentate per l’asseverazione, oltre che presso la cancelleria del Tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace o presso i notai (C.M. 81/E/2002). Per espressa previsione dell’art. 7, comma 5, della citata L. n. 448 del 2001, il costo sostenuto per la redazione della NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 perizia, sempre che effettivamente sostenuto dal contribuente, concorre alla formazione del valore di acquisto dei terreni oggetto di agevolazione. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale costo rappresenta l’unico in grado di influenzare, in aumento, il valore rideterminato dell’immobile il quale “... non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione”(Circolare 4 agosto 2004 n. 35/E). La perizia relativa alla rivalutazione delle partecipazioni deve riguardare l’intero patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, di cui la partecipazione rappresenta una corrispondente frazione. Sia la redazione della perizia che il suo giuramento devono, necessariamente, essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2008. Da sottolineare che, come espressamente precisato dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare 15/E/2002, relativamente alla perizia per la rivalutazione di terreni, è necessario che la redazione ed il giuramento della perizia avvengano prima della cessione dell’area interessata dalla rivalutazione (e comunque entro il 30 giugno 2008). Questo, in quanto, il valore peritale è assunto quale minimo anche ai fini dell’imposta di registro dovuta per la registrazione dell’atto di trasferimento. È il versamento dell’imposta sostitutiva o della I rata che può essere eseguito anche dopo la vendita ma entro il 30 giugno 2008. Circa particolari casi di applicazione del beneficio, è stato poi precisato che, nell’ipotesi in cui l’area da rivalutare sia posseduta da più soggetti in comproprietà, è possibile far redigere e giurare un’unica perizia, ferma restando la necessità di effettuare comunque distinti versamenti dell’imposta sostitutiva (C.M. 81/E/2002). Solo relativamente alla perizia di stima per le partecipazioni la Circolare 47/E del 5 giugno 2002 stabilisce che la stessa possa essere redatta anche successivamente alla cessione. Pertanto i contribuenti potranno vendere nel 2008 prima del 30 giugno ma entro il trenta procedere alla redazione della perizia relativamente alla partecipazione posseduta al 1°gennaio e ceduta dopo tale data. Resta inteso che la perizia, i dati dell’estensore della stessa, ed il codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché le ricevute di versamento dell’imposta so- stitutiva, devono essere conservati dal contribuente e, su richiesta, esibiti o trasmessi all’Amministrazione finanziaria. Attenzione Tra gli altri adempimenti richiesti ai fini dell’agevolazione, inoltre, la Circolare n. 35/E/2004, ha evidenziato anche quello relativo all’indicazione, in sede di dichiarazione dei redditi con il modello Unico (quadro RM), del valore rivalutato dei terreni e dell’imposta sostitutiva dovuta. Al riguardo, è stato precisato che i contribuenti che presentano il modello 730 devono compilare anche il quadro RM del modello Unico Persone Fisiche ed il relativo frontespizio. Le spese sostenute per la perizia possono essere legittimamente dedotte dal reddito di impresa, in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi, nella sola ipotesi in cui la relazione sia predisposta per conto della società. Diversamente, nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta andrà ad aumentare il costo rivalutato delle partecipazioni. Nelle varie circolari che si sono succedute sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha sempre sottolineato come i ripetuti interventi normativi volti ad ampliare l’ambito temporale per le rivalutazioni in oggetto non erano da interpretarsi come proroghe, in senso tecnico, dei precedenti termini. Da ciò consegue che il contribuente che abbia fruito già in passato di precedenti rivalutazioni, può comunque rideterminare nuovamente le partecipazioni detenute. La rivalutazione, però, come precisato, da ultimo, nella circolare 13 marzo 2006, n. 10/E, va eseguita sul costo storico della partecipazione e pertanto il contribuente, per le rivalutazioni precedentemente operate, potrà esclusivamente richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: non è ammessa alcuna compensazione. Una parziale deroga alla regola summenzionata si verifica quando, per il pagamento dell’imposta sostitutiva, si sia optato per la rateizzazione. In tale ipotesi, infatti, il contribuente è esentato dal versamento della rata o delle rate successive relative alle precedenti rideterminazioni di valore. 17 4 Convegno Nazionale FINANZIARIA 2008 LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.244/07: I PUNTI D’INTERESSE PER GLI ENTI ECCLESIASTICI Dr. Adriano Moracci IRPEF: le novità • Proroga agevolazioni fiscali ristrutturazioni e riqualificazione energetica; • Rivalutazione di quote e terreni. IRES: le novità • Riduzione dell’aliquota IRES: 27,5% (art. 77 T.U.I.R.); • La participation exemption (art. 87 T.U.I.R.); • Nuovi limiti di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 T.U.I.R.); • Gli ammortamenti dei beni materiali (art.102 T.U.I.R.); • I contratti di locazione finanziaria (art. 102 T.U.I.R.); • Le spese di rappresentanza (art. 108 T.U.I.R.) • Le deduzioni extracontabili (art. 109, comma 4 lett. b T.U.I.R.); • Il consolidato fiscale nazionale (art. 119 e ss. T.U.I.R.); • Conferimenti, fusioni e scissioni: ritorna l’imposta sostitutiva. IRAP: le novità • Dal 2009 diretta competenza delle Regioni; • Riduzione dell’aliquota IRAP ordinaria: 3,9% • La nuova base imponibile: una quasi vera derivazione dal conto economico; • La nuova imposta e le vecchie imposte anticipate: gli accantonamenti magazzino; • Le deduzioni extracontabili al 31 dicembre 2007; • Le holding industriali; • Il problema delle finanziarie di Gruppo. IVA: le novità • La detrazione IVA per il parco auto aziendale; • Nuovi concetti nella disciplina IVA: il valore normale speciale e la detrazione nelle operazioni infragruppo; • Nuove limitazioni alle compensazioni infragruppo; 18 • Il reverse charge ed i nuovi profili sanzionatori; • La trasmissione dei corrispettivi giornalieri; • Fatturazione elettronica agli enti pubblici; • Trasmissione telematica della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale La proroga delle agevolazioni fiscali In particolare, rientrano nella proroga: • Spese per la ristrutturazione dei fabbricati destinati ad uso abitativo (36%) sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti; • Applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura; • Interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e bonus per l’acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010. Rivalutazione di quote e terreni • Riaperti i termini dei provvedimenti che consentono, a privati e d enti non commerciali, la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti alla data del 01.01.2008; • Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e giuramento della perizia, oltre che al versamento della sostitutiva (2 o 4%) entro il 30.06.2008 Il principio di derivazione del reddito fiscale dal bilancio • Breve cenno al rapporto finale della Commissione Biasco; • La finanziaria 2008: un primo passo di un lungo percorso verso una vera derivazione del reddito fiscale dal bilancio Principi base sul reddito d’impresa Art. 109 del T.U.I.R. • Competenza; • Certezza (fatti realizzati e misurati) • Determinabilità (fatti non realizzati, ma misurabili); • Inerenza. La nuova aliquota IRES Riduzione aliquota dal 33% al 27,5% Rideterminazione in bilancio dei crediti e debiti d’imposta differiti, registrati in bilancio a seguito dello sfasamento temporale d’imputazione. Ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. C) D.P.R. 601/1973, per gli “enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione” l’imposta continuerà a essere ridotta della metà. La participation exemption Art. 87 TUIR al 31 dicembre 2007. Con la presenza dei seguenti 4 requisiti: • Possesso ininterrotto della partecipazione da almeno 18 mesi; • Iscrizione fin dal primo bilancio della partecipazione tra le “immobilizzazioni finanziarie”; • Residenza della partecipata in paesi non a fiscalità privilegiata; • Esercizio di una attività di natura commerciale (attenzione alle società immobiliari) L’ 84% della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione è esentato dalla tassazione IRES. Con la Finanziaria 2008: • Il periodo minimo di possesso torna ad essere di 12 mesi; • La percentuale di esenzione è riportata al 95% (ad eccezione per le partecipazioni svalutate fiscalmente ante riforma IRES: 84%). NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale Per la determinazione della sussistenza del periodo minimo di possesso deve essere adottato il metodo LIFO (le ultime partecipazioni acquistate sono quelle cedute per prima). Deducibilità degli interessi passivi Regole in vigore fino al 31 dicembre 2007 • Interessi esenti (art. 96 TUIR); • Pro rata patrimoniale (art. 97 TUIR); • Thin capitalization (art. 98 TUIR); In particolare si ricorda che la thin capitalization non si applicava ai soggetti con ricavi non superiori a quelli indicati negli studi di settore ed ai soggetti finanziari. Inoltre gli interessi indeducibili venivano assimilati ai dividendi e come tale trattati in capo al percettore. Dal 1 gennaio 2008 • Sono abrogati gli artt. 97 e 98 del TUIR; • È completamente riscritto l’art. 96, il quale prevede. Ip = interessi passivi + oneri assimilati (oneri riconducibili ad operazioni finanziarie) Ia = interessi attivi + proventi assimilati (proventi riconducibili ad operazioni finanziarie) Dove Ip > Ia (Ip-Ia) < 30%(A-B + ammortamenti + can. loc. fin.) L’eventuale eccedenza di Ip non deducibile può essere recuperata negli esercizi successivi, sempre nel rispetto della limitazione di cui sopra. • Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura; • Dal 2008 è possibile riportare in avanti, senza limiti di tempo, gli interessi passivi non dedotti; • Dal 2010 l’eventuale ROL eccedente gli interessi passivi potrà sommarsi ai ROL degli esercizi NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 successivi, anch’esso senza limiti temporali; • Per il 2008 è prevista una franchigia di 10.000 euro; • Per il 2009 la franchigia sarà pari a 5.000 euro. Gli ammortamenti dei beni materiali Regole in vigore al 31 dicembre 2007; • Il combinato disposto degli artt. 102, c. 3 e 109, c. 4 lett b) prevedeva la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati sui beni materiali, ancorché non registrati dalle scritture contabili. Tali costi dovevono essere riportati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi e davano origine alla registrazione di imposte differite passive. A partire dal 1 gennaio 2008: • L’art. 102 c.3 è stato abrogato. Fiscalmente non sono più ammessi ammortamenti anticipati ed accelerati sui beni materiali. Unica eccezione permessa è limitata ai soli nuovi beni entrati in funzione nel 2008: per il primo esercizio l’ammortamento potrà essere effettuato ad aliquota piena; • Nella Finanziaria è previsto che siano revisionati i coefficienti di ammortamento tabellare; • Dalla lettura del nuovo art. 102, con la soppressione delle previsioni dell’art. 109, comma 4, lett. b) si osserva che quando Amm.to fiscale teorico ≥ Amm.to civilistico, si deduce fiscalmente solo l’amm.to civilsitico. Quando Amm.to fiscale teorico ≤ Amm.to civilistico, si deduce solo l’amm.to fiscale, operando una variazione in aumento in dichiarazione. Ciò può avvenire nel primo anno di entrata in funzione del bene, quando questo è utilizzato per più della metà del periodo fiscale. Terreni È stata inserita in Finanziaria una “interpretazione autentica” relativa alle modalità di scorporo dei terreni dal valore ammortizzabile dei fabbricati. Dopo oltre 18 mesi, contrariamente a quanto indicato dalla stessa Amministrazione finanziaria precedentemente, viene spiegato come attuare lo scorpo- ro del valore dei terreni, con riferimento in particolare al f.do ammortamento già alimentato alla data di entrata in vigore del DL 223/2006 I contratti di locazione finanziaria Con riferimento ai nuovi contratti di locazione finanziaria stipulati a partire dal 1 gennaio 2008, i canoni di locazione finanziaria sostenuti e contabilizzati dall’impresa utilizzatrice saranno deducibili a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai 2/3 (precedentemente era il 50%) del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento ordinario. In caso di beni immobili: Se 2/3*periodo amm.to < 11 anni durata contratto min 11 anni. Prima: se 1/2*periodo amm.to < 8 anni durata contratto min 8 anni. Se 2/3*periodo amm.to > 18 anni durata contratto min 18 anni. Prima:se 1/2*periodo amm.to < 15 anni durata contratto min 15 anni. In caso di mezzi di trasporto a motore ad utilizzo non esclusivamente strumentale: Se periodo amm.to ≤ durata contratto (già DL 223/06) la quota di interessi impliciti desunta dal contratto di leasing è deducibile secondo le previsioni del nuovo art. 96 del T.U.I.R. Le spese di rappresentanza Articolo 108, comma 2 del T.U.I.R Differenza tra: • Spese di pubblicità; • Sponsorizzazioni; • Spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza Secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria: • Le spese di pubblicità sono quelle attraverso le quali si porta a conoscenza della generalità dei consumatori l'offerta del prodotto, stimolando la formazione e l'intensificazione della domanda e quindi delle vendite. • Le spese di rappresentanza sono sostenute per finalità non strettamente inerenti all'attività di produzione del reddito d'impresa ma sono rivolte piuttosto a mantenere e fidelizzare una clientela selezionata (attraverso inviti, ospitalità, regali, etc.). Sono gratuite. 19 Convegno Nazionale Sentenza di Cassazione 7803/2000. Le spese di buffet sostenute durante una fiera allo scopo di incrementare le vendite, acquisire nuova clientela, incrementare il fatturato sono da ricondurre alle spese di pubblicità, ancorché non direttamente imputabili ai ricavi Fino al 31 dicembre 2007: • Le spese di pubblicità sono interamente deducibili; • Le spese di rappresentanza sono deducibili solo nella misura di 1/3 ed in cinque esercizi. Nuovo art. 108, comma 2 del T.U.I.R. “Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa.” Le deduzioni extracontabili Riforma del diritto societario (D.Lgs 6/2003) Eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio (nuovo art. 2425 cc) Riforma IRES (D.Lgs. 344/2003) A seguito delle eliminazioni dal bilancio delle cosiddette interferenze fiscali, la normativa tributaria (art. 109, comma 4, lett. b)) permise di poter riconoscere la deducibilità di alcune tipologie di costi non transitati dal conto economico a condizione di indicarli in dichiarazione dei redditi, nel Quadro EC. Le maggiori deduzioni extracontabili originavano quindi minori imposte correnti e maggiori imposte differite passive. Doveva però essere soddisfatto il seguente vincolo patrimoniale: • riserve (di capitali ed utili) a PN ≥ costi extracontabili – differite passive Esempio: Costo del bene = 150.000 Coef. Amm.to fiscale € stima vita utile = 12% Amm.to civ = 18.000 Amm.to fiscale (con anticipato) = 36.000 Deduzione extracontabile = 18.000 Imposta differita passiva (al 33%) = 5.940 Vincolo alla distribuzione delle riserve = 12.060 (18.000 – 5940). Nell’ottica di avvicinare il reddito im- 20 ponibile fiscale al reddito lordo civilistico… • Dal 1 gennaio 2008 l’art. 109, comma 4 lett. b) non contiene più la previsione di poter dedurre extracontabilmente tali costi. • È stato di fatto eliminato il Quadro EC dalla dichiarazione dei redditi. La finanziaria 2008 offre quindi al Contribuente tre possibili comportamenti: 1) Mantenere le deduzioni extracontabili riconosciute in dichiarazione dei redditi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, in attesa che queste si esauruscano naturalmente; 2) Eliminare il vincolo patrimoniale di distribuzione delle riserve e degli utili, pagando un’imposta sostitutiva IRES/IRAP pari a 1% del vincolo stesso; 3) Riallineare i valori fiscali ai valori civilistici, riconoscendo di fatto la possibilità di un doppio ammortamento, pagando un’imposta sostitutiva calcolata su 3 scaglioni (dal 12 al 16%). Vincolo di non realizzo per 4 anni. Riorganizzazioni d’impresa Conferimenti, fusioni e scissioni. Fino al 31 dicembre 2007. Gli artt. 172 (fusione), 173 (scissione), 175 e 176 (conferimenti) del TUIR stabiliscono il principio della neutralità fiscale in relazione alle operazioni straordinarie. Nei Conferimenti: • Eliminazione dei conferimenti d’azienda dal regime realizzativo (ex art. 175 T.U.I.R.). Principio di retrodatazione dell’anzianità di possesso: • Per il conferente ai fini PEX (le partecipazioni si considerano iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie); • per la conferitaria i beni si considerano posseduti anche per il periodo di possesso del conferente. A partire dal 2008 è possibile optare per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali (esclusi i beni merce e le immobilizzazioni finanziarie) derivanti da perizia, pagando un’imposta sostitutiva a scaglioni (dal 12% al 16%). Deve però rispettarsi il vincolo temporale di 4 anni successivi a quello del- l’affrancamento prima di poter realizzare una delle attività rivalutate. La nuova IRAP Nuova aliquota IRAP: 3,9% Impatto sulle imposte anticipate e differite in bilancio. La derivazione della base imponibile IRAP dal Bilancio civilistico: abrogato l’art. 11 bis D.lgs 446/97. Quest’ultima previsione riguarda unicamente le società di capitali e gli enti commerciali, nonché le attività commerciali esercitate da enti non commerciali. Iva: Auto Aziendali La Legge Finanziaria 2008 ha riformulato l’art. 19-bis 1, lettere c) d) del DPR 633/1972 modificando la disciplina relativa ai mezzi di trasporto Principali novità introdotte: • Soppressione storica distinzione tra autovetture, autoveicoli e autocarri; • Nuova nozione di “veicoli stradali a motore” conformemente a quanto riportato nella Decisione del Consiglio Europeo del 18 giugno 2007; Art. 19 - bis 1 lett. c) • Al fine di determinare le situazioni nelle quali opera l’indetraibilità oggettiva dell’imposta è stata eliminata la dicitura ”che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa”; • Si fa riferimento quindi non più all’oggetto dell’attività propria dell’impresa” bensì all’ ”utilizzo esclusivo” nell’attività d’impresa, arte o professione Art. 19 – bis 1, lettera c) e d) • Inserita nel testo Iva la percentuale di detraibilità per auto con utilizzo “non esclusivo”: 40%; • Detraibilità Iva su costi accessori e sui pedaggi autostradali limitata da quanto previsto per il veicolo relativo. • Decisione della Commissione Europea del 18 giugno 2007 Decorrenza - Effetto retroattivo • La Legge Finanziaria 2008, stabilisce quale decorrenza delle novità introdotte la data del 28 giugno 2007 Disposizioni per le ONLUS • Rendiconto beneficiari 5 per mille; • Nuovo regime delle cessioni alle ONLUS NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 5 Convegno Nazionale NOVITÀ FINANZIARIA 2008: IRAP E IVA Dott. Renzo Gangai Alberton IRAP imposta regionale sulle attività produttive Introduzione Con l’introduzione della legge finanziaria 2008 l’IRAP assume, a decorrere dal 01/01/08, sempre più la natura di tributo regionale, pur con le seguenti limitazioni di carattere nazionale: – la indeducibità dell’irap dalle imposti statali – l’impossibilità delle regioni di modificare la base imponibile – rispetto dei limiti delle leggi statali per la modifica dell’aliquota, – possibilità per le Regioni di modificare le detrazioni, le deduzioni nonché di introdurre speciali agevolazioni (v. proposta di legge Regione Veneto nel riordino delle IPAB) – le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono comunque affidate all’Agenzia delle Entrate Con le modifiche apportate, mentre fino al 31/12/2007 l’IRAP è stata una specie di copia dell’ires, il nuovo sistema determina uno sganciamento dall’ires eliminando, ai fini della determinazione della base imponibile, le variazioni fiscali collegate all’ires e adottando il criterio della contabilità. La base imponibile della “nuova irap” deriverà per intero dai dati di bilancio. Altro aspetto importante delle novità introdotte dalla finanziaria 2008 è che si prevede la separazione della dichiarazione irap dalla dichiarazione valevole ai fini delle imposte dirette. A partire dal 2008 (fermo restando gli aspetti connessi all’accertamento ed alla riscossione che rimangono all’agenzia delle entrate) la dichiarazione irap andrà indirizzata direttamente alla Regione o Provincia autonoma del domicilio fiscale del contribuente. Analizziamo ora in concreto le novità in ordine: – alla determinazione della base imponibile – alle modifiche dell’aliquota NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 – alle variazioni del bonus per attenuare il cuneo fiscale – alle modalità di presentazione della dichiarazione 1) Modalità di determinazione della base imponibile La prima grossa novità riguarda proprio le modalità di determinazione del valore netto della produzione; modalità che variano in funzione del soggetto e cioè diverse sono le modalità a seconda che si tratti: a) di società di capitali e di enti commerciali b) di società di persone, imprese individuali ed enti non commerciali, fatta salva la possibilità, per coloro che hanno la contabilità generale, di optare per le regole proprie delle società di capitali. Società di capitali ed enti commerciali. La struttura di bilancio per tali soggetti è quella prevista dall’art. 2424 (stato patrimoniale) e 2425 (conto economico) del codice civile così come risulta dalle modifiche apportate dalle normative comunitarie. Come segnalato nell’introduzione alla normativa in esame, per la determinazione del “valore della produzione netta ” su cui calcolare l’imposta, ci si basa esclusivamente sui valori di bilancio (senza alcun legame, com’è ora, con la determinazione dell’imponibile ai fini ires). L’imponibile irap si determina come differenza tra il totale della lettera A e B del conto economico di cui all’art. 2425 del cc. La lettera A del 2425 si intitola “valore della produzione” e comprende le seguenti voci: 1) ricavi delle vendite e prestazioni 2) variazione delle rimanenze 4) incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio La lettera B) dell’art. 2425 è titolata “costi di produzione” e comprende le seguenti voci di costo : 6) 7) 8) 9) 10) 12) 13) 14) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci per servizi per godimento di beni di terzi per il personale (suddividendo tra salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto trattamento di quiescenza e simili, altri costi) ammortamento e svalutazioni (suddividendo tra ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ammortamento delle immobilizzazioni materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazione dei crediti compreso nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide) accantonamenti per rischi altri accantonamenti oneri diversi di gestione Con la esclusione ai fini della determinazione dell’imponibile irap dei costi del personale (lett. B n. 9), della svalutazione dei crediti (lett. B n. 10) e della svalutazione per rischi ed altri accantonamenti (lett, B n. 12) (v. allegato n. 1 sul dettaglio delle singoli voci che possono confluire nei conti di costi e ricavi sopra richiamati e che sostanzialmente vanno a formare il piano dei conti della contabilità) Sono inoltre indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile irap, indipendentemente dalla loro collocazione nel conto economico, le seguenti voci: – spese per il personale dipendente ed assimilato – i compensi per collaboratori coordinati e continuativi (comprese le spese per i contratti a progetto) – le quote di interessi espliciti inerenti ai contatti di locazione finanziaria (non più determinati forfetariamente – ICI Vanno invece considerati (anche se sono messe nelle partite straordinarie) le plusvalenze (in aumento dei ricavi) e 21 Convegno Nazionale le minusvalenze (in aumento dei costi) realizzate nella cessione dei beni immobili non strumentali all’attività dell’impresa ad esclusione dei beni merce (fanno eccezione le plusvalenze e minusvalenze derivanti da trasferimento di azienda o di ramo di azienda). Viene infine ribadito il concetto della correlazione tra costi e ricavi (v. contributi a copertura delle spese del personale). In conclusione quindi i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i corretti principi contabili. Si passa quindi dal concetto di bilancio di esercizio al cui risultato finale venivano apportate numerose ed a volte difficili riclassificazioni e variazioni fiscali, ad una quantificazione dell’imposta basata su di una chiara identificazione degli elementi da indicare ed escludere dallo stesso conto economico. Il valore della produzione netta deve essere quantificato ai fini irap in base alle voci del conto economico senza la necessità di apportare le variazioni (neppure quelle extracontabili favorevoli o sfavorevoli al contribuente) previste dal TUIR ai fini della determinazione dell’ires. Quali saranno le conseguenze ed i problemi che tali variazioni comporteranno è di difficile previsione, senza dubbio alcuni problemi rimangono aperti quali ad esempio quelli relativi all’affitto del complesso aziendale: converrà senza dubbio in questa ipotesi la deroga all’art. 2561 2 comma del cc per modo che il proprietario continui a dedurre gli ammortamenti. Il conduttore avrà tutto l’interesse ad accantonare il meno possibile sui rischi futuri ed attendere invece di avere una sopravvenienza passiva dovuta alle differenze inventariali collocabile nella voce B n. 14 (oneri diversi di gestione) del conto economico. Altro aspetto è la preoccupazione derivante dalla possibilità da parte degli organi di controllo di dissentire dalle scelte valutative e da iscrizioni effettuate in sede di bilancio. Società di persone, imprese individuali ed enti non commerciali Per tali soggetti, a partire dal 2008, la base imponibile per la determinazione dell’irap è data da: 22 RICAVI ( art. 85 c. 1 lett. a), b), f), e g)) + CONTRIBUTI erogati in base a norme di legge +/- le VARIAZIONE DELLE RIMANENZE MENO costi sostenuti per l’acquisto di materie prime, sussidiare, di consumo, delle merci, per l’acquisto di servizi MENO canoni di locazione MENO canoni di leasing MENO ammortamento del beni strumentali materiali ed immateriali. Come per le società di capitali restano le indeducibilità degli interessi passivi e del costo del personale. Non è chiaro se sono deducibili le quote di ammortamento per gli oneri pluriennali (art. 108 tuir: spese relative a più esercizi). Altro dubbio rimane (visto che si parla solo di contratti di locazione) sulla detraibilità dei costi che non sono dei veri e propri canoni di locazione (si pensi ad esempio al rimborso delle spese in un contratto di comodato). Come sopra accennato, è possibile, per i soggetti di cui stiamo parlando e che hanno la contabilità ordinaria, optare per la determinazione dell’imposta con il metodo proprio delle società di capitali. L’opzione va esercitata entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento dell’agenzia delle entrate (avvenuta il 30 marzo 2008), è irrevocabile per un triennio e si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni salvo diversa comunicazione. In sostanza se si vuole applicare il metodo proprio delle società di capitali per la determinazione della base imponibile irap per l’anno 2008 (e quindi per la dichiarazione relativa all’anno 2008 e non per quella che presenteremo nei prossimi mesi), entro il 30 maggio 2008 bisogna inoltrare all’agenzia delle entrate l’opzione tramite uno specifico modello scaricabile dal sito del ministero delle finanze (v. copia allegata). La differenza tra il metodo utilizzato dalle società di capitali e quello delle società di persone, consiste nel fatto che per queste ultime nella determinazione della base imponibile, indipendentemente dal regime contabile (ordinario o semplificato) adottato, i componenti rilevanti agli effetti irap si assumono secondo lo schema sopra riportato con la conservazione delle regole valide per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette: in sostanza secondo il vecchio criterio e cioè apportando al valore netto della produzione tutte le variazioni in aumento ed in diminuzione previste per la determinazione del reddito agli effetti delle imposte dirette. Il che potrebbe anche essere in contrasto con l’art. 3 della costituzione (disparità di trattamento), si pensi ad esempio ai costi delle auto parzialmente deducibili per le società di persone ed imprese individuali (art. 164 tuir) e totalmente deducibili per le società di capitali (in quanto per queste vi è perfetta coincidenza tra imponibile civile ed imponibile fiscale ai fini irap). Come abbiamo visto, gli enti non commerciali, possono optare per la determinazione della base imponibile irap e per l’anno 2008 tale opzione (valida per tre anni) deve essere inviata entro e non oltre il 30 maggio 2008 (salvo proroghe). Ritengo che la scelta non possa essere fatta senza aver valutato con attenzione e caso per caso la convenienza o meno di tale scelta. Come si è detto nelle società di capitale la base imponibile irap è determinata esclusivamente dai dati risultanti dal conto economico senza tener in alcuna considerazione le variazioni previste per la determinazione del reddito imponibile ai fini ires (fatto salvo per alcune ripercussioni del 2007 e precedenti). I proventi ed oneri straordinari sono rilevanti solo se componenti tassabili o deducibili di esercizi precedenti e successivi. Sono tassabili le plusvalenze e deducibili le minusvalenze derivanti dalla vendita di beni patrimonio. Per gli altri soggetti (compresi gli enti non commerciali) vi è un rigido schema di quelle che sono le voci attive e passive che si possono considerare agli effetti della determinazione dell’imponibile e quindi non si possono considerare ad esempio i costi per oneri diversi di gestione (spese generali), non si considerano le plusvalenze, le minusvalenze e le sopravvenienze attive e passive e si devono considerare altresì tutte le variazioni che sono proprie per la determinazione dell’ires. Di fronte a questo scenario è chiaro che la scelta non può essere univoca, ognuno deve fare la simulazione della situazione e valutare la convenienza a fare a meno l’opzione. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale Chiariamo infine che l’opzione non fatta entro il 30 maggio 2008 non implica che non si può più fare, vuol semplicemente dire che la determinazione dell’irap per l’anno 2008 sarà fatta secondo le norme proprie dell’ente non commerciale e, nel caso che ci si accorga che conviene fare l’opzione, questa potrà essere fatta anche il prossimo anno, vorrà dire che l’opzione varrà a partire dal 2009 e sarà valida fino al 2011 ed anche oltre, salvo diversa comunicazione. 2) Modifica dell’aliquota irap A decorrere dal 01/01/2008 l’aliquota ordinaria passa dal 4,5 al 3,90%. La riduzione coincide con un allargamento della base imponibile per effetto della riduzione delle detrazioni per ridurre l’incidenza del cuneo fiscale e, per le società di capitali, per l’indeducibilità definitiva per gli accantonamenti nelle voci B12 e B13 (accantonamento per rischi ed altri accantonamenti) 3) Variazione del bonus per attenuare il nucleo fiscale 2007 2008 Deduzione forfettaria per ogni Lavoratore impiegato a tempo Indeterminato (con ragguagli ad anno) euro 5.000 - 4.600 Idem per aree sott. 10.000 - 9.200 Deduz. Per dipendente fino ad un max di 5 e con valore non superiore a 400.000 2.000 - 1.850 comunitarie in linea generale a patire dal 01/01/2008 l’iva assolta sull’acquisto di autoveicoli (semprechè l’ente si trovi nelle condizioni di poter detrarre l’iva sugli acquisti e cioè che non svolga esclusivamente operazioni esenti o che non abbia fatto l’opzione per il 36 bis e semprechè il bene sia inserito tra i beni strumentali e cioè iscritti nel registro dei beni ammortizzabili) è detraibile: – nella misura del 40% se i veicoli sono usati solo parzialmente per lo svolgimento dell’attività. – 100% se utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività (cosa di difficile dimostrazione). Nelle stesse percentuali è ammessa la detrazione dell’iva sull’acquisto dei ricambi e dei componenti. Per i veicoli non si fa più riferimento alla vecchia distinzione tra autovetture, autocarri, etc, ma per veicoli stradali si intendono quelli adibiti al trasporto di persone e cose con una massa autorizzata non superiore a 3.500 Kg e ad un numero di posti a sedere non superiore ad 8 (escluso il conducente). Tali dati sono tutti reperibili dalla carta di circolazione. Per i veicoli di massa superiore l’iva è totalmente detraibile (semprechè ne ricorrano i presupposti soggettivi). Per le operazioni inerenti ai veicoli stradali a motore la decorrenza è anticipata al 28 giugno 2007. 4) Modalità di presentazione delle dichiarazioni IRAP La dichiarazione irap relativa all’anno di imposta 2008 esce dal modello unico ed andrà presentata autonomamente alla Regione o alla Provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo (nulla cambia in ordine all’accertamento ed alla riscossione come pure la indetraibilità dell’irap dalle imposte statali) In sostanza a partire dal 2009 l’irap assume la figura di tributo proprio della regione con il limite che le regioni non possono modificare la base imponibile ed entro precisi limiti stabiliti dalle leggi nazionali, possono modificare le aliquote, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Carburanti e costi di gestione dei veicoli. La nuova formulazione in ordine alla detrazione vale anche per l’acquisto di carburanti e per le prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione, noleggio e leasing. Alcune novità in materia di IVA a) Acquisto autoveicoli In accoglimento anche delle normative c) Telefonini cellulari La nuova finanziaria dà la possibilità all’imprenditore ed al professionista di NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Cessione dei veicoli. La base imponibile per la cessione dei beni acquistati con la detrazione parziale di imposta è determinata moltiplicando il pezzo di vendita per la percentuale di detrazione a suo tempo esercitata. b) Pedaggi autostradali Per i pedaggi autostradali, è ammessa la detrazione dell’iva nella stessa misura prevista per l’acquisto del veicolo (entrata in vigore il 28/6/07 non in forma restrittiva com’è ora). detrarre il 100% (anziché il 50%) dell’iva sull’acquisto e spese di gestione dei telefonini. Deve trattarsi naturalmente di strumenti in uso all’impresa e devono sussistere le condizioni soggettive per la detraibilità, in caso contrario (uso personale) non si può far luogo alla detrazione. Stante le difficoltà di stabilire l’uso esclusivo di tale strumento si ritiene che forse è preferibile continuare con la detrazione del 50% anche per non essere esposti ad una più aspra attività di controllo (nello stabilire i criteri di controllo per il quinquennio 2008/2012 una parte sarà concentrata proprio su coloro che detraggono per intero i costi e l’iva dei telefonini). Cessione dei telefonini. Come per i veicoli, anche per i telefoni, in caso di cessione la base imponibile sarà determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale detraibile. d) Fatturazione elettronica La finanziaria 2008 all’art. 1 commi 209/214, istituisce l’obbligo della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni dello Stato. Lo scopo dichiarato è quello di semplificare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, che forse potrà essere anche raggiunto, ma l’effetto immediato è senza dubbio quello di avere in tempo reale l’eventuale posizione debitoria nei confronti del fisco dell’emittente la fattura e quindi poter procedere eventualmente al blocco del pagamento.. È già stato emesso il decreto che individua nell’agenzia delle entrate il gestore che si avvarrà a sua volta della Sogei. Il sistema entrerà in funzione con l’emanazione dell’apposito regolamento attuativo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Occorre fare attenzione ai prossimi provvedimenti poichè trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento l’amministrazione e gli enti pubblici interessati non potranno più accettare fatture né procedere al pagamento fintantoché non gli arriva la fattura o notula in forma elettronica. La fattura elettronica è stata introdotta nel nostro sistema con il D.Lgs 52/2004 e con la risoluzione 45/2002 l’agenzia delle entrate ha chiarito le modalità di gestione della fattura elettronica. 23 Convegno Nazionale e) Gruppi di acquisto solidale Vengono riconosciute delle agevolazioni fiscali ai gruppi di acquisto solidale, cioè a soggetti associativi senza fine di lucro, costituiti per svolgere attività di acquisto collettivo e la distribuzione di beni fra gli associati con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e che non svolgano attività di somministrazione e di vendita. La cessione agli aderenti deve avvenire al costo di acquisto, senza l’applicazione di alcun rincaro. Tale attività si considera non commerciale ai fini dell’applicazione dell’iva. Restano applicabili le disposizioni di cui all’art. 4 delle legge iva: – divieto, anche in forma indiretta, di distribuzione di utili – in caso di scioglimento obbligo di devoluzione del patrimonio ad altre associazione aventi finalità analoghe – uniformità di disciplina nel rapporto tra i soci – obbligo di approvazione del rendiconto economico e finanziario – eleggibilità degli organi amministrativi – intrasferibilità delle quote tra vivi. f) Certificazione dei corrispettivi I soggetti che non sono obbligati all’emissione della fattura devono trasmettere all’agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri e contestualmente non sono più obbligati alla tenuta del registro dei corrispettivi. Infatti dal 01/01/2009 (in origine era previsto dal 01/01/08) gli apparecchi misuratori debbono essere idonei alla trasmissione telematica ed è previsto: – la totale deduzione del costo di acquisto – i contribuenti non sono più soggetti a verifiche periodiche – lo scontrino non ha più valenza fiscale g) Distributori automatici I soggetti che effettuano la cessione di beni e le prestazioni di servizi tramite i distributori automatici sono obbligati alla memorizzazione delle singole operazioni: – su supporto elettronico – e distintamente per ogni apparecchio utilizzato. 24 Dovrebbe arrivare un chiarimento dell’agenzia delle entrate per chiarirne le modalità. L’entrata in funzione è prevista: – a partire dal 30/07/09 per gli apparecchi immessi sul mercato prima del 1/1/09 – a partire dal 1/1/09 nei restanti casi. h) Solidarietà iva nelle compravendite immobiliari La solidarietà nel pagamento dell’iva era stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge finanziaria del 2005 e riguardava: – autoveicoli – prodotti di telefonia ed accessori – personal computer ed accessori – carni vive e macellate fresche di ovini, bovini e suini. La finanziaria 2008 ha introdotto la solidarietà anche nelle compravendite immobiliari. Infatti è previsto che, per le cessioni immobiliari con corrispettivo inferiore a quello reale, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per l’iva non corrisposta sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello dichiarato e per la sanzione dal 100% al 200% della maggior imposta. Tale norma trova applicazione anche nel caso in cui l’acquirente sia persona fisica non titolare di partita iva. Al privato è data la possibilità di regolarizzare la propria posizione provvedendo entro 60 giorni dalla stipula a versare la maggior imposta e presentare all’ufficio la ricevuta del versamento e la copia della fattura. Allegato n.1 Descrizione del conto Conto economico A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni a) Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta l’attività dell’impresa b) Corrispettivi cessioni materie prime, sussidiarie, semilavorati, altri beni mobili, esclusi quelli strumentali c) Rettifiche di ricavi 1) (Resi su vendite) 2) (Sconti su vendite) 3) 4) 2) a) b) 3) a) 1) 2) b) 1) 2) 4) a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 5) a) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) (Abbuoni su vendite) (Premi su vendite) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti (Rimanenze iniziali) Rimanenze finali Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Rimanenze iniziali (Lavori di durata ultrannuale) (Lavori di durata non ultrannuale) Rimanenze finali Lavori di durata ultrannuale Lavori di durata non ultrannuale Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Capitalizzazione di costi per: Fabbricati civili Fabbricati industriali Impianti Macchinari Attrezzature Mobili Macchine d’ufficio Automezzi Brevetti Diritti di utilizzazione, formule, informazioni ... Concessioni Marchi di fabbrica Spese di costituzione Spese di avviamento impianti o produzione Spese di pubblicità e propaganda Spese di studio, ricerca e progettazione Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento, trasformazione Spese sostenute da imprese di nuova costituzione Altri ricavi e proventi Vari Provvigioni attive Proventi per royalties, brevetti, marchi ... Proventi immobiliari Rimborsi spese tratte trasporto imballi e diversi Rimborso spese protesti Rimborso dazio su esportazioni Contributi contrattuali Penalità da addebitare ai clienti Proventi per acquisizione caparre e prescrizione debiti Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi Ricavi mensa aziendale Ricavi circolo aziendale Plusvalenze ordinarie NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale 14) Ripristino di valore di precedenti svalutazioni 15) Utilizzo fondi 16) Ricavi di personale distaccato 14) arrotondamenti b) Contributi in conto esercizio c) Contributi conto capitale (quote esercizio) B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1) Acquisti di produzione 2) Materie prime 3) Semilavorati 4) Prodotti finiti 5) Materiali di consumo 6) Materiali di manutenzione 7) Imballi 8) Altre materie prime ... 9) Acquisti vari 10) Materiale di pulizia 11) Combustibile per riscaldamento 12) Cancelleria 13) Materiale pubblicitario 14) Carburanti e lubrificanti 15) Indumenti di lavoro 16) Prodotti per mensa aziendale (gestione interna) 17) Prodotti per circolo aziendale (gestione interna) 18) Altri acquisti ... 19) Spese accessorie su acquisti 20) Trasporti su acquisti 21) Provvigioni passive su acquisti 22) Spese di magazzinaggio 23) Spese di importazione 24) Dazi su acquisti 25) Altre spese ... 26) (Rettifiche sui costi) 27) (Resi su acquisti) 28) (Sconti, abbuoni, premi su acquisti) 29) Beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 35) Altri ... 7) Per servizi 1) Servizi per acquisti 2) Trasporti 3) Magazzinaggio 4) Servizi di importazione 5) Servizi vari su acquisti 6) Servizi industriali 7) Lavorazioni esterne 8) Energia elettrica 9) Gas 10) Acqua 11) Rimborsi a piè di lista al personale 12) Indennità chilometriche 13) Manutenzione esterna fabbricati 14) Manutenzione esterna macchinari, impianti ... NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 15) Servizi di vigilanza 16) Consulenze tecniche 17) Collaborazioni coordinate e continuative 18) Compensi agli amministratori 19) Accantonamento per indennità fine rapporto collaborazioni 20) Compensi ai sindaci 21) Royalties, diritti d’autore e brevetti 22) Ricerca, addestramento e formazione 23) Pulizia esterna 24) Spese per analisi, prove e laboratorio 25) Facchinaggio e manovalanza 26) Lavanderia indumenti di lavoro 27) Servizi smaltimento rifiuti 28) Servizi commerciali 29) Provvigioni a intermediari 30) Provvigioni occasionali 31) Rimborso spese ad agenti 32) Contributi ENASARCO, FIRR 33) Consulenze commerciali 34) Incentivi di vendita 35) Accantonamenti a fondi indennità sostitutiva di clientela 36) Pubbliche relazioni 37) Pubblicità (non materiale pubblicitario) 38) Mostre e fiere 39) Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione) 40) Informazioni sulla clientela 41) Spese di contenzioso e recuperi crediti 42) Servizi amministrativi 43) Mense gestite da terzi e buoni pasto 44) Manutenzione macchine d’ufficio 45) Canoni di assistenza tecnica (management fees) 46) Spese legali e consulenze 47) Spese telefoniche 48) Spese telex 49) Spese telegrafiche 50) Spese postali e di affrancatura 51) Spese servizi bancari 52) Assicurazioni diverse 53) Vigilanza esterna 54) Spese di rappresentanza 55) Circoli ricreativi 56) Viaggi (ferrovia, aereo, auto ...) 57) Soggiorni (albergo, ristorante, bar ...) 58) Asili nido e colonie per bambini 48) servizi varie 49) oneri bancari 64) Altre ... 8) Per godimento di beni di terzi a) Affitti e locazioni b) c) 1) 2) d) Leasing operativo Leasing finanziario beni mobili beni immobili Royalties, diritti d’autore e brevetti f) Altri ... 9) Per il personale a) Salari e stipendi 1) Retribuzioni in denaro 2) Retribuzioni in natura 3) Premi e altri elementi simili b) Oneri sociali 1) Oneri previdenziali a carico dell’impresa 2) Oneri assistenziali a carico dell’impresa 3) Altri oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi 1) Transazioni con i dipendenti 2) Servizio sanitario 3) Quote associative a favore dei dipendenti 4) Sussidi occasionali (matrimoni, nascite, funerali) 5) Borse di studio 6) Omaggi ai dipendenti 7) Costi per il personale distaccato di terzi presso la società 10) Altri ... 10) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1) Ammortamento costi di impianto e di ampliamento 2) Ammortamento costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 3) Ammortamento diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno 4) Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili 5) Ammortamento avviamento 6) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1) Ammortamento ordinario terreni e fabbricati 2) Ammortamento ordinario impianti e macchinario 3) Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali 4) Ammortamento ordinario altri beni materiali 5) Ammortamento anticipato terreni e fabbricati 6) Ammortamento anticipato impianti e macchinario 25 Convegno Nazionale 7) Ammortamento anticipato attrezzature industriali e commerciali 8) Ammortamento anticipato altri beni materiali 9) Ammortamenti anticipati imputati a riserva c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 1) Svalutazioni eccezionali dei beni ammortizzabili 2) Svalutazioni eccezionali dei beni non ammortizzabili (terreni) d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 1) Accantonamento per rischi su crediti 2) Accantonamento per rischi su effetti commerciali scontati 3) Accantonamento per rischi relativi al factoring 4) Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci a) Rimanenze iniziali b) (Rimanenze finali) 12) Accantonamento per rischi a) Accantonamento al fondo di autoassicurazione per rischi autoassicurati e non b) Accantonamento al fondo rischi di collaudo per messa in funzione beni c) Accantonamento al fondo rischio di garanzia d) Accantonamento al fondo rischio di manutenzione e) Accantonamento al fondo rischi per crediti di firma concessi a terzi f) Accantonamento al fondo rischi per effetti scontati non ancora scaduti g) Accantonamento al fondo rischi per contratti a esecuzione differita h) Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso i) Accantonamento al fondo rischi per ritardata consegna di lavori o prodotti l) Accantonamento al fondo copertura rischi personale m) Accantonamento al fondo rischi per lavori ciclici n) Accantonamento al fondo rischi per concorsi a premio o) Accantonamento al fondo rischi recupero ambientale p) Accantonamento al fondo copertura perdite partecipate 26 q) 13) a) b) c) e) 14) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 22) C) 15) a) b) c) 1) 2) 16) a) 1) 2) 3) 4) 3) b) Accantonamento al fondo prepensionamento e ristrutturazioni aziendali Altri accantonamenti Accantonamento al fondo spese ripristino beni gratuitamente devolvibili Accantonamento per oneri di manutenzione e ripristino di beni apportati Accantonamento al fondo manutenzione e ripristino beni, aziende in affitto o usufrutto Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Imposte e tasse non relative al reddito imponibile dell’esercizio Imposte sostitutive Imposte di bollo Tributi locali ICI Imposta di fabbricazione Imposta di registro Imposte ipotecarie e catastali INVIM IVA su acquisti utilizzati per vendite esenti Tasse di concessione governativa Tasse di circolazione Tassa sui rifiuti Altre imposte e tasse Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo Contributi ad associazioni sindacali e di categoria Abbonamenti riviste, giornali ... Mensa aziendale Oneri di utilità sociale Omaggi a clienti (beni prodotti da terzi) Multe e ammende Minusvalenze ordinarie imposta patrimoniale PROVENTI E ONERI FINANZIARI Proventi da partecipazioni Da imprese controllate Da imprese collegate Altri Crediti d’imposta sui dividendi Altri proventi da partecipazioni Altri proventi finanziari Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da imprese controllate Da imprese collegate Da controllanti Altri ... Altri ... Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) c) BOT BTP CCT CTE BTE CCT convertibili CTO Fondi comuni di investimento Obbligazioni Altri proventi ... Da titoli iscritti nell’attivo circolante 1) BOT 2) BTP 3) CCT 4) CTE 5) BTE 6) CCT convertibili 7) CTO 8) Fondi comuni di investimento 9) Obbligazioni 10) Altri proventi ... d) Proventi diversi dai precedenti 1) Da imprese controllate 2) Da imprese collegate 3) Da controllanti 4) Altri a) Interessi di altri crediti b) Interessi su depositi bancari c) Interessi su depositi postali d) Interessi di crediti di imposta (IVA, IRPEG) e) Rivalutazione anticipo TFR f) Abbuoni, sconti, e altri interessi g) Utilizzo fondo rischi su interessi di mora, per la parte civilisticamente giustificata h) Utili da associazioni in partecipazione 17) Interessi e altri oneri finanziari a) Da imprese controllate b) Da imprese collegate c) Da controllanti d) Altri 1) Interessi e oneri su debiti obbligazionari 2) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario 3) Interessi passivi su mutui 4) Interessi passivi sui debiti verso altri finanziatori 5) Interessi passivi sui debiti rappresentati da titoli di credito 6) Interessi passivi sui debiti non rappresentati da titoli di credito 7) Interessi passivi su altri debiti (verso fornitori, Erario, enti previdenziali e assistenziali) 8) Sconti e altri oneri finanziari 9) Sconti passivi su effetti commerciali 10) Sconti passivi su effetti finanziari NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale 11) Sconti passivi per pagamento pronta cassa da parte di clienti 12) Spese incasso Italia/estero 13) Commissioni bancarie per protesti 14) Commissioni per fideiussioni bancarie 15) Spese import-export 16) Spese diverse bancarie 17) Disaggio di emissione obbligazioni 18) Altri oneri collegati a operazioni finanziarie 19) Accantonamento al fondo rischi su cambi 17 bis) Utili e perdite su cambi a) Utili su cambi b) Perdite su cambi D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 18) Rivalutazioni a) Di partecipazioni 1) In imprese collegate 2) In imprese controllate 3) In imprese controllanti 4) In altre imprese b) Di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) 1) Crediti immobilizzati 2) Altri titoli 3) Azioni proprie c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) 19) Svalutazioni a) Di partecipazioni b) Di immobilizzazioni finanziarie c) Di titoli iscritti nell’attivo circolante NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 1) Di titoli inscritti nell’attivo circolante E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 20) Proventi 1) Plusvalenze da alienazioni a) Diritti di brevetto industriale, marchi ... b) Terreni e fabbricati c) Impianti e macchinari d) Attrezzature industriali e commerciali e) Altri beni f) Partecipazioni g) Altri titoli h) Plusvalenze da cessione titoli i) Plusvalenze da cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali l) Azioni proprie m) Rivalutazioni avente natura straordinaria 2) Varie a) Incasso di un credito considerato inesigibile b) Sopravvenienze attive c) Fatture emesse per un importo superiore a quelli accertati in esercizi precedenti d) Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti e) Sopravvenuta insussistenza di oneri, spese, passività f) Rivalutazioni conseguenti a variazioni nei principi contabili adottati g) Indennità conseguite a titolo di risarcimento anche assicurativo h) Donazioni i) Contributi in conto capitale l) m) o) p) Utilizzo fondi sopravvenienze non tassabili Altre liberalità Rettifiche per arrotondamento Euro 21) Oneri 1) Minusvalenze da alienazioni a) Diritti di brevetto industriale, marchi ... b) Terreni e fabbricati c) Impianti e macchinari d) Attrezzature industriali e commerciali e) Altri beni f) Partecipazioni g) Altri titoli h) Svalutazioni aventi natura straordinaria 2) Imposte esercizi precedenti 3) Varie a) Mancato conseguimento ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito b) Sopravvenienze passive c) Spese, perdite e oneri che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi d) Rettifiche di costi e di ricavi relativi a esercizi precedenti e) Svalutazioni e insussistenze di attività iscritte in bilancio f) Svalutazioni conseguenti a variazioni nei principi contabili adottati g) Minusvalenze non fiscalmente deducibili h) Altre ... m) Rettifiche per arrotondamento Euro 27 6 Convegno Nazionale LA NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE Procedura – Obblighi – Rischio di nullità – Problematiche Rag. Roberto Ciotti Origine della disposizione e riferimenti normativi L’origine di questa disposizione nasce dalla necessità del Legislatore di contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, cioè senza data e contestualmente all’assunzione, per poi essere utilizzate da datori di lavoro senza scrupoli per disfarsi rapidamente del lavoratore. ro.gov.it e compilare il modulo on line. Terminata la registrazione, la compilazione e l’invio del modello, il sistema rilascerà un “Codice Numerico di Identificazione” e la data di validità, che rendono univoco e definitivo il modello. Entro 15 giorni dalla data di validità, il lavoratore dovrà consegnare il modello al datore di lavoro. Fonti normative – Legge 188 del 17/10/2007 – Decreto Interministeriale 21/1/2008 – Circolare Ministero del Lavoro 4/3/2008 – Circolare Ministero del Lavoro 25/3/2008 Trasmissione tramite intermediario: Il lavoratore, in alternativa, potrà rivolgersi presso uno dei soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro, che provvederanno all’assistenza sulla compilazione e all’invio telematico del modello: – Centri Impiego – Comuni – DPL e Uffici preposti nelle regioni a statuto speciale (scelta obbligatoria nel caso di dimissioni avvenute durante i periodi di tutela per maternità o matrimonio) – Sindacati e Patronati (convenzionati) La procedura Dal 5 Marzo 2008 la nuova procedura prevede che le dimissioni del lavoratore potranno essere presentate esclusivamente mediante compilazione del modulo telematico MDV, pena la nullità delle dimissioni. L’unico soggetto obbligato nella procedura è il lavoratore, a cui spetta la compilazione e la trasmissione telematica diretta o tramite intermediario, dell’apposito modello di comunicazione. Trasmissione diretta: Il lavoratore dimissionario dovrà registrarsi sul sito www.mdv.lavo- 28 Non esiste alcuna competenza territoriale. Il dipendente dimissionario può richiedere la compilazione del modello delle dimissioni presso qualsiasi intermediario accreditato indipendentemente dal luogo di lavoro o di residenza del lavoratore Compilazione del modello Il modello on line deve essere compilato in tutte le sue parti. Ovviamente, essendo una procedura telematica guidata, la non completa o non corretta compilazione, ne impedisce l’invio. Se la compilazione del modello è fatta tramite l’intermediario, oltre alla firma del lavoratore deve contenere il timbro del soggetto abilitato. Controllo del datore di lavoro Il datore di lavoro che riceve il modulo di dimissioni volontarie entro 15 giorni dalla emissione, deve prestare particolare attenzione alla corrispondenza delle informazioni contenute, ai codici fiscali del lavoratore e del datore di lavoro, alla corrispondenza della tipologia contrattuale e dell’orario di lavoro indicati. Inoltre deve verificare che la decorrenza delle dimissioni deve corrispondere: – alla data di inizio del periodo di preavviso – al primo giorno di non lavoro in mancanza del preavviso Il modello deve essere firmato dal lavoratore e timbrato dal soggetto abilitato, se utilizzato. Il datore di lavoro deve comunque predisporre la comunicazione telematica di cessazione (Unificato NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale LAV – Cessazione) entro 5 giorni dalla data di cessazione. Soggetti Obbligati (art. 1, c. 2, L. 188/2007) “… si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci”. Rientrano tra i soggetti obbligati i Dipendenti del settore pubblico o privato con qualsiasi tipologia e durata contrattuale: – Operai – Impiegati – Quadri – Dirigenti – Rapporto di lavoro domestico, Colf e Badanti – Co.Co.Co, Co.Co.Pro – Collaborazioni occasionali – Socio lavoratore di cooperativa – Contratti di agenzia e rappresentanza Non rientrano nell’obbligo: – I componenti degli organi di amministrazione e controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purchè si configurino come rapporti di lavoro autonomo. – Rapporti di pubblico impiego disciplinati dall’art.3 DL NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 – – – – – – 165/2001 (vedi elenco nella Circolare Ministero del Lavoro 25/3/2008) Le forme di lavoro autonomo regolate dall’art.2222 del c.c. Stage, tirocini Prestazioni di lavoro accessorio (art.70 DL 276/03) Lavoratori marittimi Agenti e rappresentanti che si avvalgono di una autonomia imprenditoriale Attività professionali con obbligo di iscrizione in appositi albi professionali. Cessazioni di rapporto di lavoro che non rientrano nell’obbligo della normativa: – Il licenziamento – La risoluzione consensuale – Il pensionamento (di vecchiaia o anzianità) – Le dimissioni durante il periodo di prova – Le dimissioni presentante prima del 5 Marzo 2008 – Le dimissioni incentivate (incentivo economico a fronte di dimissioni) – Il trasferimento del contratto Particolarità – Non si può sostituire il modulo telematico con uno cartaceo. Le dimissioni non hanno alcuna validità e il rapporto proseguirà senza interruzione. – Non esiste alcuna delega. Il lavoratore dimissionario deve recarsi personalmente presso i soggetti intermediari. – Anche nel contratto a tempo determinato, qualora il dipendente o il collaboratore dovesse recedere per dimissioni anticipando la data della normale scadenza, è tenuto a seguire la procedura telematica – Le lavoratrici madri, per tutta la durata della gravidanza, fino ad un anno di età del bambino, e i lavoratori che si dimettono nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del matrimonio e il compimento di un anno dalla data delle nozze, dovranno obbligatoriamente rivolgersi alla DPL competente per territorio, al fine di adempiere anche alla convalida delle dimissioni secondo quanto stabilito dal vigente art.55 del T.U. n. 151/2001. – Il lavoratore potrà annullare le dimissioni precedentemente comunicate al Ministero del Lavoro (sempre che non abbia già provveduto alla consegna al datore di lavoro) o rettificare la data di decorrenza o altro dato errato – Il termine dei cinque giorni per la comunicazione on–line dalla cessazione del rapporto va rispettato anche se il lavoratore ha prodotto delle dimissioni anticipate volontarie nulle. Tale obbligo, va adempiuto nei termini in quanto è strettamente correlato alla fine effettiva della prestazione lavorativa. – Le dimissioni durante il periodo di prova non rientrano nella fattispecie, in quanto il rapporto di lavoro non è stabilizzato ed ognuna delle parti può recedere in qualsiasi momento. – Le dimissioni presentate prima del 5 marzo 2008 sono valide e non necessitano della compilazione del modello ministeriale, anche se a causa del preavviso la cessazione dovesse avvenire dopo la suddetta data. Esempio: Data di presentazione delle dimissioni: 1 Marzo 2008 29 Convegno Nazionale con preavviso di 1 mese, quindi data effettiva di cessazione lavorativa 1 Aprile 2008. Non viene richiesta la compilazione del modulo telematico. Nullità Le dimissioni volontarie presentate con altri modelli o con semplice lettera, sono NULLE. La nullità comporta la mancanza di prescrizione, pertanto le dimissioni potrebbero essere impugnate dal lavoratore anche a distanza di tempo(art. 1422 c.c.) e può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (art. 1421 c.c.). Problematiche Ma come può difendersi un datore di lavoro che riceve dal proprio dipendente le dimissioni redatte sul modello non ufficiale e non presentate secondo le forme consentite? Oltre alle proprie capacità persuasive, il datore di lavoro non può far altro che procedere secondo le dis- 30 posizioni contrattuali e contestare l’infrazione disciplinare per assenza ingiustificata. Potrebbe essere opportuno inoltre, comunicare l’inadempienza alla DPL. La Circolare del 4 marzo 2008 rimanda la soluzione alla contrattazione collettiva per definire i comportamenti concludenti da equiparare alle dimissioni formali e aggiunge che in assenza delle stesse potrebbe valere l’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione del 10 maggio 1998, n. 5776, secondo il quale la prolungata assenza ingiustificata del lavoratore, assume il valore di fatto concludente da cui si desume la volontà di dimettersi, senza pertanto l’attivazione della procedura in esame. Una eventuale scorciatoia potrebbe essere rappresentata dalla risoluzione consensuale del rapporto, non tenuta al rispetto di questo tipo di disposizioni. Una contraddizione che emerge dalla nuova normativa riguarda tutti quei rapporti che non prevedono la forma scritta per il licenziamento, come nel rapporto di lavoro domestico dove la nuova procedura sembra non adeguata alla situazione. Non si capisce perché siano esclusi i lavoratori marittimi e non i domestici. Altro dubbio nasce dalla procedura telematica di comunicazione. Chi garantisce che sia lo stesso interessato ad effettuare l’iscrizione e la comunicazione quando è sufficiente per chiunque, con intento fraudolento, farlo con la copia del documento di riconoscimento? L’unica certezza che offre la nuova disposizione è quella dell’aggravio delle procedure burocratiche e del rischio che corre il datore di lavoro a cui vengono ribaltati gli oneri per la cessazione di lavoro anche quando è il lavoratore a volersi dimettere, mentre il dipendente inadempiente non rischia alcuna sanzione amministrativa. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 7 Convegno Nazionale CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: LE NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL WELFARE Dr.ssa Gemma Fiorilli Il contratto a tempo determinato, disciplinato dal Dlgs n. 368/2001, ha subito sostanziali modifiche per effetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 247. L’efficacia di tali modifiche decorre dal 1° gennaio 2008 e sono per lo più descritte nella circolare della Confindustria n. 19005 del 28.01.2008 e nella circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 2.05.2008. Con la predetta norma, in sostanza, il legislatore ha inteso restringere in modo significativo l’utilizzo del contratto a tempo determinato. Si possono dunque delineare i nuovi caratteri fondamentali di questo tipo di contratto. Eccezionalità. Il legislatore ha inteso ridurre l’ambito di applicazione del contratto a tempo determinato. Dal 1° gennaio 2008, infatti, il contratto di lavoro subordinato verrà stipulato di regola a tempo indeterminato: in altri termini il contratto a termine assume il carattere di “eccezione rispetto alla norma”. Già la precedente normativa subordinava la possibilità di assumere un lavoratore a termine alla sussistenza di determinate condizioni di carattere piuttosto generale. L’art. 1, comma1 DLgs 368/2001 prevede che tali condizioni potevano essere di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il legislatore ha inteso, con la L. 247/2007, rafforzare la specificità di tali condizioni, tanto da vincolare il datore di lavoro a provare la loro NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 sussistenza al momento dell’assunzione. Il datore di lavoro, infatti è tenuto a specificare per iscritto sulla lettera di assunzione le specifiche ragioni per cui è giustificabile il ricorso al contratto a termine. Non è dunque consentita al datore di lavoro la semplice e generica indicazione di quanto previsto dalla norma, ma le motivazioni dovranno essere identificate in maniera sufficientemente precisa con riferimento al caso di specie. Anche la giurisprudenza prevalente conferma l’orientamento secondo cui “l’onere imposto al datore di lavoro dalla norma in esame non può essere assolto con il mero uso di espressioni che ripetono o riecheggiano una o più delle categorie generali ed astratte di cui al comma 1, ma deve risolversi nella indicazione delle specifiche ragioni concrete e transitorie, espressione quindi di reali ed oggettive esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che hanno indotto il datore di lavoro alla scelta dell’assunzione a tempo determinato del lavoratore. (omissis)...” (Trib. Milano sent. N. 1025 del 26.03.2007). E ancora: “La necessità di una specifica individuazione nell’accordo scritto delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine non può che tradursi sul piano processuale nella possibilità di verifica oggettiva da parte del Giudice di tali ragioni: è quindi evidente che non è sufficiente un mero richiamo a formule di stile e generiche, che si limitino a riprodurre il dettato normativo, ma è di contro necessario che nell’atto scritto vengano puntualmente esplicitate le esigenze datoriali che hanno reso necessaria l’assunzione nell’ambito della struttura in cui è stata inserito il dipendente con specifico riferimento alle mansioni affidate... (omissis)” (Trib. Roma sent. N. 10166 del 22.05.2006). Particolare attenzione deve essere posta anche alle mansioni affidate al lavoratore, elemento, questo, che andrà ad incidere anche sulla durata del rapporto a termine come si spiegherà meglio nel prosieguo. Successione dei contratti. La nuova normativa prevede la fissazione di una durata massima pari a 36 mesi sia per la successione, sia per la reiterazione dei rapporti di lavoro a termine. La norma infatti prevede che, superato questo termine (considerando anche proroghe e rinnovi), il rapporto si considera a tempo indeterminato. Risulta opportuno ricordare che oltre il limite di 36 mesi si applica il periodo di tolleranza di 20 giorni (e la corrispondente maggiorazione retributiva) previsto dall’art. 5, comma 2, D.Lgs 368/2001. Sembra utile a questo punto ricordare che per proroga si intende la prosecuzione del rapporto dopo la sua scadenza, a seguito di specifico accordo tra le parti, mentre per prosecuzione si intende la continuazione di fatto del rapporto dopo la scadenza. La precedente disciplina aveva già individuato una serie di casi in cui la successione di contratti a termine 31 Convegno Nazionale comportasse la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si ritiene possa essere utile riepilogare le varie casistiche possibili. – Se il contratto è inferiore a 6 mesi e prosegue oltre il 20° giorno, allora il contratto si considera a tempo indeterminato dopo il 20° giorno; – Se il contratto è superiore a 6 mesi e prosegue dopo il 30° giorno, allora il contratto si considera a tempo indeterminato dopo il 30° giorno; – Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 giorni dalla scadenza di un contratto avente durata inferiore a 6 mesi, allora il secondo contratto si considera a tempo indeterminato; – Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 20 giorni dalla scadenza di un contratto avente durata superiore a 6 mesi, allora il secondo contratto si considera a tempo indeterminato; – Se il lavoratore viene riassunto con un secondo contratto a termine senza soluzione di continuità con il primo, allora il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dalla data del primo contratto. Tornando alla previsione del limite dei 36 mesi, occorre in primo luogo indicare meglio a cosa si riferisce questo limite temporale. Ciò significa che la durata complessiva dei diversi rapporti di lavoro a termine stipulati con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti non può superare i 36 mesi. Occorre precisare che la norma fa espressamente riferimento allo “stesso datore di lavoro”: ciò vuol dire che in fattispecie quali ad esempio la cessione d’azienda o di un suo ramo, dovrà computarsi un nuovo limite di 36 mesi in capo al cessionario, altrimenti questo ultimo si troverebbe a 32 rispondere di comportamenti posti in essere dal suo dante causa e dei quali potrebbe addirittura non averne conoscenza, soprattutto se molto datati. Come sopra menzionato, occorre porre particolare attenzione al concetto di equivalenza delle mansioni affidate al dipendente. In realtà non è del tutto agevole per il datore di lavoro stabilire quali possano essere considerate mansioni equivalenti, in quanto tale espressione è stata nel tempo adottata anche in giurisprudenza in modo sempre più estensivo. Si ritiene, dunque, di intendere come equivalenza di mansioni non solo l’affinità di compiti affidati al lavoratore e lo stesso livello di inquadramento (equivalenza oggettiva), ma anche l’omogenea ed analoga professionalità necessaria per svolgere le mansioni, seppure non identiche, affidate allo stesso lavoratore (equivalenza soggettiva). Anche la giurisprudenza si è espressa più volte circa il concetto di equivalenza delle mansioni affermando che sono equivalenti le mansioni che rispettano la professionalità acquisita dal prestatore, professionalità che può essere ‘danneggiata’ anche soltanto dall’assegnazione di nuove mansioni che rientrino, in ipotesi, nella stessa qualifica contrattuale di quelle svolte in precedenza, ma che consentano l’utilizzazione o l’arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto (Cass. Sez. Un. 7.08.1998 n. 7755 e Cass. Sez. Un. 24.11.2006 n. 25033). Quindi, qualora fosse svolto un periodo di lavoro con espletamento di mansioni non equivalenti a quelle effettuate nel precedente rapporto a termine, tale periodo non sarà conteggiato ai fini del raggiungimento del limite temporale dei 36 mesi. Esistono tuttavia dei casi in cui il limite dei 36 mesi può essere superato. Innanzitutto tale limite non si applica al primo contratto tra le parti: ciò vuol dire che, conformemente anche alle norme comunitarie, il primo contratto a termine può avere durata superiore a 36 mesi. Il limite dei 36 mesi può essere inoltre superato, solo per una volta, con un ulteriore contratto a termine di durata non superiore a 8 mesi, stipulato presso la Direzione Provinciale del Lavoro e alla presenza (obbligatoria) di un rappresentante delle organizzazioni sindacali cui il lavoratore aderisca o abbia conferito apposito mandato. Questa procedura ha solo l’obiettivo di accertare una libera volontà del lavoratore a stipulare l’ulteriore contratto ma non vale come garanzia di genuinità del contratto in termini di conferma della effettiva presenza delle condizioni legali che lo giustificano. Una garanzia in tal senso potrà essere ottenuta tramite l’istituto di certificazione ex artt. 75-81 D.Lgs 276/2003. La durata dell’ulteriore contratto è fissata dalle organizzazioni sindacali ed il mancato rispetto della durata dell’ultimo contratto comporterà che il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Si elencano qui di seguito gli altri casi in cui tale limite non viene applicato: • Per i successivi contratti stipulati per lo svolgimento di mansioni non equivalenti, cioè con differenziati livelli di inquadramento contrattuale e secondo i principi di equivalenza delle mansioni sopra specificati; • Per le attività stagionali ex Dpr n. 1525/1963 e altre specifiche attività che saranno individuate dagli avvisi comuni ai CCNL; • Per i contratti con i dirigenti per i quali, per effetto delle modifiche apportate all’art. 10, comma 4 del D.Lgs 368/2001, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale • • • • • a tempo determinato, purché di durata non superiore a 5 anni; Per i contratti di lavoro temporaneo di cui alla L. 196/1997 e successive modificazioni (e di conseguenza per i contratti di somministrazione disciplinati dal D.Lgs 276/2003); Per i contratti avviati dalle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991; Per i rapporti di apprendistato, nonché per le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur se caratterizzate dall’apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro veri e propri (ad esempio stages, tirocini ecc.); Per i rapporti di lavoro in agricoltura e per gli operai a tempo determinato ex art. 12, comma 2 del D.Lgs 375/1993; Per i contratti del settore turismo e dei pubblici esercizi in cui è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 anni, nonché di inserimento, tenuto conto della natura speciale del contratto. Per quanto concerne l’entrata in vigore del limite dei 36 mesi, si fa presente che la norma prevede che i contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2008 proseguiranno fino alla loro naturale scadenza anche se questa sia superiore a 36 mesi. È necessario sottolineare anche che i periodi già svolti con contratto a termine, anche prima del 1° gennaio 2008, cominceranno a essere computati ai fini del raggiungimento del tetto dei 36 mesi solo dopo che siano decorsi 15 mesi dalla entrata in vigore della L. 247/2007 (1° gennaio 2008). A partire dunque dal 1° aprile 2009 per i contratti già in essere, ovvero quelli da stipulare, i datori di NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 lavoro dovranno fare attenzione a non aver superato i 36 mesi, considerando anche tutti i periodi pregressi svolti. La norma prevede infatti un cosiddetto regime transitorio per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 marzo 2009 ai fini del computo dei periodi di lavoro per il raggiungimento del limite dei 36 mesi. Con riferimento al periodo transitorio si riepilogano nel seguente prospetto le previsioni normative. 1. I contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della L. 247/2007: essi possono legittimamente superare sia il limite dei 36 mesi, sia il termine del regime transitorio stabilito al 31 marzo 2009 senza alcun rischio di conversione in contratto a tempo indeterminato. 2. Il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della L. 247/2007 si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo dei 36 mesi, decorsi 15 mesi dalla medesima data. In altre parole non si procede alla verifica del superamento del limite massimo dei 36 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 marzo 2009 (è come se a tal fine questo periodo restasse “congelato”). Durante questo periodo per effetto della successione dei contratti a termine il rapporto di lavoro può superare il suddetto limite senza alcuna conseguenza. 3. Qualora il rapporto venga avviato durante il periodo transitorio e si protragga oltre il 31 marzo 2009 superando, per sommatoria con il periodo già lavorato entro il 31 dicembre 2007 il periodo di 36 mesi, allora deve considerarsi a tempo indeterminato. In termini più semplici ciò vuol dire che, ove un dipendente avesse già lavorato prima del 31 dicembre 2007 e venisse riassunto durante il periodo transitorio con contratto a termine che abbia scadenza successiva al 31 marzo 2009, allora ai fini del calcolo dei 36 mesi si computeranno sia i mesi lavorati prima del 31 dicembre 2007, sia i mesi lavorati successivamente al 31 marzo 2009. Tenendo presente che la norma si esprime in termini di “36 mesi”, potrebbero sorgere dei dubbi sulla conversione di periodi non coincidenti con il mese esatto o con multipli dello stesso. A tal proposito si ritiene di adottare come soluzione il computo operato seguendo la regola del calendario comune convertendo in giorni complessivi il periodo di 36 mesi stabilito dalla norma. Pertanto i 36 mesi coincidono ad un periodo complessivo di 1.095 giorni (ossia 365 giorni X 3 anni). Diritto di precedenza Mentre la norma dettata dal DLgs 368/2001 attribuiva alla contrattazione collettiva l’individuazione dei diritti di precedenza per l’assunzione degli ex dipendenti a termine, la norma attuale reintroduce questo automatico diritto di precedenza in capo agli ex lavoratori stessi. Si tratta del diritto di precedenza ad essere assunti in un’azienda per la quale i dipendenti avevano già prestato la propria attività lavorativa: nello specifico questo diritto viene riconosciuto a tutti quei lavoratori che hanno prestato attività presso un’azienda con uno o più contratti a termine, per un periodo complessivo di almeno sei mesi, diritto da far valere per le future assunzioni che avverranno nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto e che riguarderanno lo svolgimento delle medesime mansioni. 33 Convegno Nazionale Tuttavia in questo caso è da sottolineare che il riferimento alle “medesime mansioni” è più restrittivo rispetto al concetto di “mansioni equivalenti” di cui si è trattato in precedenza. Ciò vuol dire che le mansioni che saranno svolte nel contratto a tempo indeterminato devono essere identiche a quelle già svolte nel contratto a termine. La complicazione operativa può avvenire se, nell’ambito della successione dei contratti a termine utili per il raggiungimento dei sei mesi richiesti, al lavoratore siano state affidate mansioni diverse. In questo caso deve essere dunque attivato un contatore autonomo riferito alle singole mansioni svolte. Ai lavoratori stagionali è riconosciuto inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per le stesse attività stagionali, senza necessità di ulteriori requisiti. La norma in esame subordina il diritto di precedenza alla condizione che il lavoratore eserciti tale diritto attraverso una manifestazione di volontà al datore di lavoro. Tale manifestazione deve avvenire entro sei mesi (per i lavoratori a termine con diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato) ovvero entro tre mesi (per i lavoratori stagionali con diritto di precedenza nelle assunzioni a termine). La norma non dà indicazioni circa le modalità con cui questa volontà debba essere manifestata. Si ritiene co- 34 munque che nel caso in cui il datore di lavoro voglia procedere alle assunzioni e questa volontà di avvalersi del diritto di precedenza non venga manifestata, esso sia libero di procedere all’assunzione di terzi soggetti. In caso contrario, invece, cioè quando il lavoratore abbia manifestato la sua volontà in tal senso, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a contattare direttamente il lavoratore il quale, a sua volta, sarà libero di accettare o meno la proposta contrattuale. Occorre precisare che in ogni caso questo diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Deroghe ai limiti quantitativi stabiliti dai CCNL Il D.Lgs 368/2001, all’art. 10, delega alla contrattazione collettiva la fissazione di limiti quantitativi per il ricorso al contratto a tempo determinato. Di conseguenza la legittimità della stipula di un contratto a termine non è solo subordinata all’effettiva presenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ma deve anche soggiacere al numero massimo imposto dai contratti collettivi nazionali di categoria in capo al datore di lavoro. La normativa vigente prevede tuttavia delle deroghe ai predetti limiti: ciò vuol dire che in determinati casi è consentito al datore di lavoro di stipulare un numero illimitato di contratti a termine. A decorrere dal 1° gennaio 2008 questi casi sono: – Nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o compartimenti merceologici; – Per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al DPR 1525/1963 e successive modificazioni; – Per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici e televisivi; – Per i contratti con lavoratori di età superiore a 55 anni; Resta affidato alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire dei limiti per le seguenti fattispecie: – Contratti a termine stipulati per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; – Contratti a termine stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, ovvero conclusi quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario ed occasionale; – Contratti a termine che non siano superiori a 7 mesi, compresa l’eventuale proroga. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 8 Convegno Nazionale CONFERMA SISTEMA HACCP – REG. CE 852/04 Dr.ssa Alessandra Mauti La riorganizzazione legislativa in materia di sicurezza alimentare ha completato il suo iter con l’emanazione del recente D. Lgs. n. 193 del 6 novembre 2007, il quale ha sancito l’applicazione dei regolamenti comunitari del cosiddetto “Pacchetto Igiene”, abrogando una serie di provvedimenti nazionali (D. Lgs. 155/97; art. 2 della legge n. 283/62). Tale iniziativa conferma gli obiettivi prefissati già da qualche tempo dalla Comunità Europea riguardo la salubrità degli alimenti ed enfatizza ulteriormente le responsabilità degli operatori delle imprese alimentari. È conferita ulteriore importanza alle procedure e ai documenti di autocontrollo igienico secondo il metodo HACCP, alle buone pratiche di lavorazione, alla formazione del personale alimentarista, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature, al rispetto delle temperature di conservazione dei prodotti deperibili e alla qualità delle acque utilizzate per le preparazioni alimentari. Vengono confermati alcuni obblighi e sono introdotte anche sostanziali novità. Le conferme: a. applicazione HACCP Il Reg. 852/04 (uno dei 4 provvedimenti del Pacchetto Igiene) diventa il riferimento determinante per le industrie alimentari, in quanto contiene i principi di base per la produzione e commercializzazione igienica di tutti gli alimenti ed ha sostituito il D. Lgs. 155/97. L’art. 5 del Regolamento, denominato “analisi dei pericoli e punti critici di controllo” stabilisce che gli operatori del settore alimentare devono: • dimostrare all’Autorità competente il rispetto delle procedure NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 basate sui principi HACCP, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’impresa alimentare; • garantire che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure operative siano costantemente aggiornati; • conservare ogni documento e registrazione per un periodo adeguato. Molta importanza è attribuita, non solo alla stesura del Piano e Registro Autocontrollo, ma anche alla corretta e puntuale applicazione nel tempo di quanto è stato predisposto come protocollo di lavoro. Ogni singola realtà produttiva ha le proprie peculiarità ed è essenziale che, le documentazioni HACCP descrivano ciò che viene effettivamente svolto in modo semplice e conciso, nel rispetto del criterio “scrivi ciò che fai e fai quello che scrivi”. b. Procedure di tracciabilità Secondo la legislazione vigente (Reg. CE 178/2002 - artt. 17,18,19), gli operatori del settore alimentare sono tenuti all’applicazione di un sistema di rintracciabilità di tutti i prodotti alimentari manipolati, che garantisca alle autorità competenti una solida base di informazioni per l’individuazione delle responsabilità lungo l’intera filiera produttiva e permetta l’attivazione di procedure operative di ritiro dal mercato e/o di richiamo degli alimenti che possono presentare un rischio per il consumatore. Si richiede, pertanto, che in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione alimentare, gli operatori siano in grado di definire esattamente la provenienza ed il destino delle materie prime, degli in- gredienti, dei semilavorati e dei prodotti finiti utilizzati. Adottare un sistema di rintracciabilità, permette di risalire tempestivamente a quegli alimenti dannosi per la salute oppure inadatti al consumo umano, che condividono lo stesso rischio sanitario ed, in caso di ritiro, di contenere il quantitativo del prodotto da eliminare. Il Reg. 178/02 prevede l’obbligo di documentare e registrare gli approvvigionamenti delle materie prime in entrata (rintracciabilità a monte) e di gestire l’esclusione dal mercato degli alimenti ritenuti non più commestibili, ottenuti in condizioni tecnologiche simili (procedura di ritiro/richiamo). Secondo quanto previsto dal suddetto Regolamento CE (commi 1,2 dell’art.18), tutte le comunità, nell’ambito della propria attività di preparazione e somministrazione di pasti per terzi, devono predisporre le seguenti procedure di rintracciabilità: • Rintracciabilità a monte (forniture derrate alimentari) • Ritiro e richiamo dei prodotti alimentari (materie prime, alimenti trasformati) Rintracciabilità a monte Al fine di garantire il rintraccio delle materie prime acquistate, devono essere messe a disposizione dell’autorità pubblica le informazioni necessarie a contattare per tempo le ditte fornitrici in caso di emergenze sanitarie. Occorre predisporre quindi un elenco dettagliato di tutti i fornitori abituali/occasionali, comprendente la ragione sociale della Società, i nominativi del rappresentante e del responsabile dell’autocontrollo, i reca- 35 Convegno Nazionale piti di telefono, di fax e di posta elettronica. I fornitori, a loro volta, devono indicare sul documento di accompagnamento della merce, tutti gli elementi identificativi per agevolarne la rintracciabilità. Presso la sede operativa della realtà produttiva, devono essere raccolti e conservati per un congruo periodo di tempo i documenti di trasporto o le fatture della merce in entrata indicanti: • Ragione sociale e recapito dei fornitori • Natura e quantità dei beni ricevuti • Data di ricevimento • Ulteriori informazioni utili all’individuazione del prodotto (partita lotto) Procedura di ritiro/richiamo L’obiettivo del ritiro e richiamo di un prodotto, è quello di proteggere la salute pubblica, attraverso una serie di misure volte ad escludere che un determinato alimento possa esplicare effetti dannosi sui consumatori (contaminazione dovuta a materiale estraneo o a batteri patogeni, deterioramento, putrefazione). Nel caso di informativa da parte di un fornitore o di riscontro a seguito delle proprie verifiche di autocontrollo svolte sulle fasi di ricevimento e di stoccaggio, circa la non conformità ai requisiti di sicurezza di un prodotto alimentare, il Responsabile HACCP dell’Istituto deve provvedere a ritirare in modo tempestivo le materie prime e i prodotti ritenuti inadatti al consumo umano, collaborando fattivamente con l’azienda fornitrice ed il servizio ASL territorialmente competente, nella realizzazione delle contromisure di circoscrizione ed eliminazione del pericolo. Questo sistema di rintraccio a monte e a valle della filiera alimentare, va ad integrare il sistema più generale di gestione della qualità e di realizzazione delle procedure di autocontrollo igienico. Le novità: c. Notifica delle imprese alimentari Un elemento innovativo introdotto 36 dalla normativa europea (art. 6 del Reg. 852/04) è costituito dalla procedura di notifica/registrazione di tutte le imprese alimentari. La registrazione è finalizzata alla programmazione dell’attività di vigilanza; lo scopo di tale procedura è permettere alle autorità competenti di conoscere il numero, l’ubicazione e la tipologia degli stabilimenti alimentari, al fine di permettere l’esecuzione dei controlli ufficiali ogni qualvolta giudicato necessario. Ciascun gestore, la cui impresa debba iniziare l’attività di preparazione e somministrazione alimentare, deve presentare al Comune di appartenenza un’autocertificazione utilizzando la modulistica della DIA (Dichiarazione Inizio Attività), fornita dagli uffici comunali competenti. La DIA deve essere presentata nei seguenti casi: • apertura di nuova attività • modifica del ciclo produttivo • ampliamento dell’attività esistente • trasferimento di attività • cambio di gestione (ragione sociale). La notifica deve essere accompagnata da una planimetria aggiornata dei locali adibiti alla manipolazione alimentare e da una relazione tecnica, che specifichi le caratteristiche degli impianti, le modalità del ciclo produttivo e la descrizione dei prodotti finali (con particolare riferimento all’approvvigionamento di acqua potabile, allo smaltimento dei residui solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e alla stesura del piano di autocontrollo). A seguito della presentazione della notifica non è prevista, da parte dell’Ufficio competente, l’emissione di alcun nulla osta sanitario, ma soltanto una presa d’atto e l’attivazione di procedure interne per la elaborazione e archiviazione delle informazioni ricevute. Le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita alimentare non sono quindi più soggette al rilascio dell’autorizzazione sanitaria sancita dall’art. 2 della legge 283/62) e la registrazione non è subordinata all’ispezione preventiva da parte del personale tecnico dell’Azienda USL territoriale. Le realtà produttive già in possesso di autorizzazione ai sensi della normativa precedente, non devono inoltrare nuova comunicazione, ma saranno registrate d’ufficio dai Servizi preposti, sulla base dei dati precedentemente acquisiti. Presupposto della DIA è che, al momento della presentazione della comunicazione, il titolare dichiari che la struttura possiede i requisiti igienico-sanitari prescritti dal Reg. 852/04. Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, saranno gli incaricati dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL a verificare la rispondenza di quanto autocertificato nella DIA; nel caso di dichiarazioni mendaci, si è perseguibili a sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per i reati di falsità in atti e uso di atto falso. d. Formazione ed aggiornamento professionale L’obbligo della formazione professionale per tutto il personale addetto alla preparazione e somministrazione degli alimenti (compresi i Responsabili HACCP), è stato notevolmente ribadito dal Reg. 852/04 e dalle diverse disposizioni regionali italiane, che hanno previsto l’abolizione del rinnovo/rilascio delle tessere sanitarie ed hanno prescritto il coinvolgimento diretto del personale, attraverso una periodica e comprovata educazione sanitaria. Premessa importante sancita dalla normativa, è che l’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP implica la collaborazione e l’impegno pieni da parte di tutti gli addetti. Secondo il cap. XII dell’Allegato II del Reg. 852/04, l’imprenditore alimentare deve garantire che i propri dipendenti abbiano ricevuto idonea formazione circa: NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale • l’igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico-sanitari connessi alla manipolazione alimentare; • l’applicazione delle misure di autocontrollo correlate allo specifico settore produttivo ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso. L’obiettivo è quello che, ciascun incaricato conosca e comprenda i vari rischi insiti in tutta la filiera alimentare e come tali i pericoli possano essere prevenuti o minimizzati, tramite una corretta prassi igienica. Gli addetti alla manipolazione degli alimenti devono, quindi, ricevere una specifica formazione in materia di igiene personale e di buone pratiche di lavorazione (GMP) ed essere sottoposti a valutazione esterna, circa il grado di apprendimento delle conoscenze impartite. Il potenziamento dei controlli di vigilanza ufficiale prevede, infatti, che gli organi preposti alle visite ispettive, prendano visione e verifichino la congruità della documentazione allegata nel registro di autocontrollo, compresa quella relativa alle iniziative formative svolte NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 (attestato di frequenza, test di verifica). e. Sanzioni La filosofia di base dei nuovi regolamenti europei sulla sicurezza alimentare è quella, da un lato di responsabilizzare ogni operatore del settore e, dall’altro, di ottimizzare l’organizzazione dell’attività di vigilanza ufficiale. Gli organi di controllo preposti (SIAN, servizi veterinari, NAS) hanno il compito di verificare che il monitoraggio interno e le registrazioni effettuati dal gruppo HACCP garantiscano nell’impresa alimentare la salubrità degli alimenti manipolati e di conseguenza la salute degli utenti finali. Le carenze igienico-strutturali rilevate nel corso di una visita ispettiva devono essere eliminate entro un termine prefissato, prescritto nel verbale di accertamento redatto dagli ispettori. Qualora le inadeguatezze riscontrate non venissero revocate nel tempo richiesto, l’autorità competente applica con un successivo provvedimento le dovute sanzioni amministrative pecuniarie. Circa la durata del congruo periodo concesso alla realtà produttiva per eliminare le non conformità contestate, il nuovo D. Lgs. 193/07 all’art. 6, comma 7 si discosta dalla norma- tiva precedente (Legge comunitaria 1999 – art. 10, punto 4). A tal proposito il D. lgs. 193/07 fa decadere il limite minimo dei 120 giorni che erano previsti dalla Legge comunitaria 1999 fra il 1° accertamento e l’eventuale applicazione della multa e demanda all’autorità ispettiva la decisione sui termini di adeguamento concessi. L’intervallo temporale che deve trascorrere tra il primo accertamento e il secondo in cui possono essere impartite le sanzioni è, quindi, esclusivamente a discrezione dell’organo di vigilanza. In sintesi, le nuove normative prevedono che la salubrità degli alimenti sia assicurata da un meccanismo globale che responsabilizza: • il produttore alimentare nell’attivazione di un monitoraggio sulla propria attività; • l’autorità ufficiale nella vigilanza dell’attuazione pratica dell’autocontrollo. L’intento è quello di sviluppare, sempre più un sistema preventivo efficace, in grado di coinvolgere in prima persona gli operatori del settore alimentare, prescrivendo loro un addestramento specifico e permanente e le procedure di autocertificazione. 37 9 Convegno Nazionale LA PROTEZIONE DEGLI ENTI RELIGIOSI CONNESSA ALL’ATTIVITÀ E ALLE RESPONSABILITÀ SOCIALI Leonardo Scilla Buon giorno a tutti. Vi porgo il saluto mio personale e poi quello della mia compagnia, in particolare del Dott. Biagini che doveva essere il relatore ufficiale e che, a malincuore, è stato trattenuto in Direzione a Milano. Voi sapete che l’Allianz sta vivendo un momento importante di aggregazione di tre compagnie e quindi ci sono problematiche sulla gestione da affrontare. Abbiamo iniziato ieri a parlare di sicurezza con gli architetti. Io riprendo questo discorso cercando di prendere l’avvio con qualcosa di leggero. Partiamo allora da una piccola storia che racconta di un discepolo che va nella cella del monaco e gli dice: “la mia fiducia in Dio è così grande che non ho neppure legato il mio asino, l’ho affidato alla provvidenza di Dio”. Il monaco risponde: “Non bisogna scomodare Dio per qualcosa che tu stesso puoi fare”. Molte volte, non solo nel mondo religioso ma in ognuno di noi, abita questo concetto di non capire quelli che sono i rischi che ci circondano. In particolare, negli enti religiosi ci sono tutta una serie di rischi che vivete quotidianamente. Rischi che possono coinvolgere i vostri beni: danni da incendio, danni da acqua (e qui vado veloce perché suppongo che alcuni di voi ci saranno cascati!!!), danni da furto, danni che noi inconsapevolmente facciamo a terzi con conseguenti richieste risarcitorie, spesso elevate, danni su cui noi siamo vittime per la prepotenza al- 38 trui (inadempienze contrattuali, fornitori che fanno quello che vogliono perché tanto voi siete delle suore e passate sopra a tutto, e così via). Ci sono poi i rischi delle persone (gli infortuni, le malattie invalidanti), i rischi che riguardano la gestione delle persone che operano nei vostri istituti (quindi i rapporti con i dipendenti, con i volontari, e che comprendono tutto quel coacervo di rischi che sono stati enunciati molto bene ieri soprattutto dall’architetto Calabrese). Che cosa fare davanti a questi rischi? Abbiamo solo due scelte: o ne prendo atto, sono disposto a subire in proprio le conseguenze di un eventuale accadimento del rischio, e quindi pago quando ci sono i danni da pagare coinvolgendo il mio istituto, oppure vado a predisporre un’adeguata protezione assicurativa per tutelarmi dalle negatività – su queste scelte voi già sapete che il vostro scopo è totalmente diverso da quello di un’azienda, e quindi tutte le vostre risorse dovrebbero essere rivolte all’adempimento degli indirizzi scaturiti dai carismi dei vostri fondatori. Non per niente anche il codice di diritto canonico, al canone 1284 enuncia che gli amministratori devono vigilare affinché i beni affidati alla loro cura non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando contratti di assicurazione. Quindi anche il diritto canonico dà degli indirizzi ben precisi. Quali sono le coperture assicurative? Andiamo velocemente su quelle ormai già entrate nella routine: i rischi danni incendio che devono prevedere una copertura integrale ed estesa ai rischi dei danni atmosferici e vandalici; per i danni da furto c’è una garanzia integrale furto e rapina; c’è inoltre una polizza di responsabilità civile che garantisce la richiesta di risarcimento,e poi, ecco la novità – che poi non è tanto una novità, ma ancora non è attecchita nel nostro mondo: le polizze di tutela legale. Quante volte voi economi vi siete trovati a discutere con un terzo, fornitore di beni o di servizi, e non siete soddisfatti; a un certo punto però si decide di non far partire un’azione legale perché costerebbe di più per tanti altri motivi. Anche qui c’è l’assicuratore che vi può aiutare a tutelare i vostri diritti. La polizza infortuni ormai è classica: polizza infortuni per voi, per i vostri dipendenti, per gli alunni nelle scuole. Un settore nuovo, con un anno di vita, è quello per la gestione del TFR, il discorso della previdenza integrativa; tutte le convenzioni previdenziali non solo per quello che riguarda i vostri dipendenti, ma direi forse in maniera più importante per quello che riguarda voi religiosi. Nel settore sanitario stanno uscendo poi una serie di prodotti importanti, tipo la Long Term Care che è una copertura che va a garantire una rendita in caso di una malattia invalidan- NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale te o di infortunio invalidante che non permetta alla persona di vivere una vita normale e di compiere le azioni comuni tipo mangiare, bere, vestirsi. Sta uscendo poi un altro prodotto che sia chiama Dread Desease che è una copertura indirizzata verso i rischi gravi. Nel momento in cui una persona dovesse avere una malattia grave o invalidante, ad esempio devo fare un baypass coronario, ho un infarto in corso, insorge un cancro, e chi più ne ha più ne metta, questa garanzia interviene una tantum con l’erogazione di un capitale di 10.000, 20.000, 30.000, 50.000 euro che vanno a tamponare le difficoltà immediate in cui la persona si trova nel momento in cui cade questa tegola addosso, nel vostro caso l’aiuto è diretto proprio verso l’Istituto. Passiamo ad alcune indicazioni specifiche peri vostri danni: non vi fermate mai al rischio incendio. Chiedete ai vostri assicuratori!! Molti di voi mi conoscono, io adesso ho una divisa che è quella di Allianz, ma ho sempre parlato da consulente, indipendentemente dalla compagnia di assicurazione! Chiedete e pretendete che le polizze siano fatte bene e siano complete; polizze che prevedano danni da eventi atmosferici; polizze che prevedano i danni che vi possono essere causati da black out, da alterazioni della corrente ai vostri strumenti elettrici ed elettronici (io ho saputo di congregazioni che hanno speso decine di migliaia di euro perché gli è saltata la centralina del telefono, i computer). Ormai non si parla più solo di televisione; quasi tutti gli istituti si stanno informatizzando. Pensate ad una curia provincializza o generalizia, che ormai è un ufficio altamente informatizzato, che si vede bloccato tutto! Non trascurerei poi i danni da furto e rapina, soprattutto al sud sono al corrente di istituti religiosi di suore dove, al di là del danno diretto dei soldi NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 o dei paramenti rubati, ci sono stati danni ai componenti dell’istituto; so di una suora che purtroppo è deceduta per un infarto a seguito di un furto e rapina. Anche qui, è vero, stiamo facendo forse un discorso molto laico, ma è importante avere delle coperture che permettano alla Congregazione più che al singolo religioso, di poter portare avanti il discorso per il quale ognuno di voi ha fatto una scelta di vita fondamentale. A proposito dei rischi di responsabilità poi, non cesserò mai di ribadire che le vostre polizze di responsabilità civile per la maggior parte sono insufficienti se non inefficaci. Partiamo dal discorso della persona che è andata in pensione e viene da voi per offrire la sua opera senza alcuna ricompensa solo per fare qualcosa e rimanere attivo. Racconto di fatti che sono accaduti veramente e che sono passati poi attraverso l’assicuratore, perché magari la persona cade dall’albero mentre cura il vostro giardino, si rompe la schiena e da quel momento sono guai, perché esce fuori che lavorava in nero, non era assicurato e chi più ne ha più ne metta. Oppure il bambino di un asilo che fa a pugni col compagno e i genitori chiedono un risarcimento tramite avvocato alla suora di 32.000 euro, per il dentista, per danno biologico, danno morale, e anche qui chi più ne ha più ne metta. Attenzione! Le polizze di responsabilità civile sono fondamentali; chiedete dei massimali elevati! Non è vero, come molti vi dicono, che se uno chiede un massimale di 5 milioni di euro invece che di un milione paga cinque volte! Non c’è questa proporzione! Da uno a cinque, ci sarà un aumento del premio del 30% , ma è meglio spendere quei 100/150 euro in più che ritrovarsi ad essere costretti a dover vendere beni di proprietà della congregazione per pagare un danno. Quello è un vero “peccato mortale”, perché andiamo a distrarre risorse e beni che sono stati realizzati per lo scopo della congregazione, non per andare a pagare il bambino che si è rotto 4 denti davanti! Ancora. Molte congregazioni stanno creando associazioni a loro collegate. Attenzione! Perché se l’associazione nasce come ONLUS, è la stessa associazione che ha l’obbligo di avere la copertura assicurativa per i propri membri e per la responsabilità civile; c’è un decreto legge specifico che riguarda le attività di volontariato e quindi le associazioni devono assicurarsi. E se queste associazioni non si configurano autonomamente, siete voi che ne rispondete, sia per i danni che i volontari possono fare a terzi, sia per i danni che i volontari subiscono. Naturalmente i dipendenti sono coperti dalle garanzie di legge, ma tenete presente che se un dipendente ha un infortunio e non vengono rispettate le normative di sicurezza, non solo il dipendente può farvi causa, ma anche l’INAIL non pagherà i danni o, se pagherà i danni al dipendente, si rivarrà nei confronti dell’istituto. Quando fate una polizza di responsabilità civile e avete dei dipendenti, inserite sempre la copertura per i dipendenti, la cosiddetta RCO (Allianz, nel prodotto studiato per il CNEC la dà gratuitamente, ma chi non ha le nostre coperture la richieda, perché ci si mette in tranquillità). Abbiamo già parlato dei rischi della tutela legale: avete la possibilità di godere di un’assistenza giudiziaria, pur usufruendo dell’assistenza dei vostri legali che, a quel punto, non pagate più voi, ma li paga la compagnia. Mi vorrei soffermare adesso su quelli che sono i rischi della persona e in particolare le soluzioni per la terza età. Il problema della previdenza dei religiosi è ormai un problema anno- 39 Convegno Nazionale so. Da quando sono in questo vostro mondo ne ho sempre sentito parlare ed è un problema che non si risolve mai. Forse perché si parte da un concetto sbagliato, cioè dal singolo religioso, mentre invece, secondo me, il discorso va affrontato a livello congregazionale, perché mi rendo conto che ognuno di voi ha fatto delle scelte e tra queste scelte c’è il voto di povertà, e credo che sia fondamentale che questo voto sia mantenuto, ma al di sopra del singolo religioso c’è comunque un’entità che è la Congregazione, la quale ha degli obblighi, sia per quanto riguarda gli scopi per i quali è nata, sia per quanto riguarda l’obbligo di mantenere voi stesse/i. Non ci nascondiamo che l’età media dei religiosi si sta alzando, non ci nascondiamo che le vocazioni sono in calo. Quale è il rischio allora? Accadrà che ad un certo punto molte congregazioni si troveranno ad utilizzare la maggior parte, se non tutte le risorse, per il mantenimento dei propri membri anziani, è quella che io chiamo l’implosione della Congregazione. È come se ci accartocciassimo su di noi. Ma se io uso tutte le mie risorse finanziarie per mantenere gli anziani religiosi, che senso ha lo scopo per cui questa Congregazione è nata? E questa è una domanda che soprattutto voi economi dovete farvi. Dovete pensare allora di impostare una gestione congregazionale, sulla quale la compagnia di assicurazione, o l’istituto finanziario, o la banca vi possono dare il supporto tecnico, anche se dovete continuare a mantenerne la gestione. Ho accennato anche ai religiosi extracomunitari – e qui in Italia ormai ne abbiamo tantissimi – qui c’è, secondo me, una disparità, perché bene o male i religiosi italiani a 65 anni (almeno fino ad ora) hanno diritto al 40 cosiddetto assegno sociale. I religiosi extracomunitari non hanno questa funzione e io mi immagino una consorella o un confratello della Bolivia, dell’India che, arrivato ad una certa età anela a trascorrere i suoi ultimi anni nel paese di origine. A questo punto nasce spontanea la domanda: ma chi lo mantiene? Certamente non il ministero del welfare di quel singolo paese, perché sono più poveri di noi! Esiste quindi una disparità che credo possa essere risolta dall’economo con la creazione di un – scusate il termine molto banale – salvadanaio di accumulazione al quale poi l’economo generale o provinciale, grazie alla gestione fatta dai professionisti (perché ognuno deve avere il suo ruolo) possa poi andare ad attingere, per riconoscere quel minimo di rendita che permetta al religioso o alla religiosa una dignitosa sopravvivenza. Anche qui c’è il codice di diritto canonico che parla molto chiaramente. All’articolo 610, parlando di erezione delle case dice: (…) che non si proceda se non si ritiene possibile provvedere in modo adeguato alle necessità dei membri. Allarghiamo questo concetto dall’erezione della casa alla gestione generale dell’istituto. E dai religiosi passo ai dipendenti. So che voi state aspettando – come stiamo aspettando tutti – il famoso fondo pensione per i dipendenti. Quello che vi posso dire è che esiste una legge che sta indirizzando la gestione del trattamento di fine rapporto verso i fondi pensione. E tutto quello che viene previsto dalla legge, soprattutto in tema di facilitazioni fiscali, è essenzialmente indirizzato verso questo settore. Tutti i benefici fiscali che ricadono sia su di voi come datore di lavoro, sia sui dipendenti che fanno questa scelta, sono impostati solo per la scelta del fondo pensione. Il mantenere una situazione di trattamento di fine rapporto – e parliamo non di quello che avete accumulato fino al 31/12/2006, ma dal 1/1/2007, quindi in divenire, è fondamentale indirizzarlo verso fondi pensione. Fondi pensione negoziali, se ci fossero. Erano stati annunciati a maggio dell’anno scorso. Devo dire che già a maggio dell’anno scorso ero molto scettico, perché conosciamo i tempi per realizzare un fondo pensione negoziale e i costi che comportano la sua realizzazione. Allora io mi domando e vi domando: perché non rivolgersi a strutture che hanno già alle spalle un’esperienza e hanno già dei fondi aperti su cui andare ad indirizzare questa scelta dei dipendenti? I vantaggi, senza annoiarvi più di tanto, sono vari: l’istituto religioso ha una deducibilità del reddito d’impresa del 6%; ha l’esonero del versamento del contributo al fondo di garanzia TFR; da quest’anno ha l’esonero del pagamento dai cosiddetti “oneri impropri” che è pari allo 0,19% e, mano mano che si andrà avanti arriverà allo 0,28%; ha l’esonero della rivalutazione del TFR , perché viene gestito dal fondo pensione; si toglie la “rogna” della gestione della liquidazione, perché a quel punto il rapporto è tra il fondo pensione e il dipendente. Anche i dipendenti hanno dei vantaggi: la possibilità di detrarre oltre 5.000 euro dalla loro dichiarazione dei redditi; la possibilità di avere rendimenti finanziari all’11% invece del 12,50%; di avere anticipazioni sul TFR immediatamente per le spese mediche e non, come prescrive la legge sul TFR dopo 8 anni; una tassazione al termine che invece di essere una tassazione media – come attualmente è sul TFR tra il 23 e il 24% - è al massimo il 15%, e che per i giovani che hanno una lunga NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Convegno Nazionale età di lavoro può arrivare fino 9%. Vi immaginate che vuol dire una differenza di tassazione del 9% invece che del 24%? Noi abbiamo una proposta. Nel nostro stile di consulenti non ci siamo mai fatti avanti in modo invasivo, anche perché siamo rispettosi di quello che voi decidete nel vostro interno e quindi eravamo anche speranzosi di vedere un fondo negoziale per i religiosi. Ancora però questo non c’è e il tempo passa. A questo punto io mi sento in obbligo di dirvi: noi ci siamo; noi abbiamo un fondo specifico indirizzato per voi, con costi estremamente contenuti, con linee di investimento che sono state impostate in base a quello che la legge sui fondi pensione ci dà, quindi con garanzie sia per voi che per i dipendenti. Sono anni che con discrezione cerchiamo di essere vostri partner per quello che riguarda la nostra competenza di assicuratori e di gestori di previdenza. Cerchiamo nei nostri limiti di darvi il massimo, certamente un’azienda grande come la nostra può causare involontariamente anche dei problemi, che però cerchiamo sempre di risolvere al meglio e privilegiando sempre il rapporto di servizio verso di voi. Ci conforta come il CNEC ci abbia dato sempre fiducia e ci sta dando fiducia, proprio per la nostra posizione di non voler essere prevaricanti nelle vostre scelte ma di metterci veramente al fianco vostro come esperti assicurativi. Certo, se poi ci scegliete non può che farci piacere, ma in questo – me ne dovete dare atto – vi abbiamo sempre lasciato liberi consigliandovi sempre gli indirizzi specifici per voi. L’importante alla fine è che voi siate ben assicurati. Vi ringrazio per l’ascolto e vi auguro un buon proseguimento dei lavori. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 41 10 Sicurezza LA SCALA A CHIOCCIOLA MOBILE Arch. Gaetano Callocchia La scala, a chiocciola o circolare, mobile nasce dall’esigenza di dotare di un impianto di sollevamento anche le unità abitative unifamiliari multipiano di modeste dimensioni sfruttando lo spazio e la struttura di una scala circolare. La scala, a chiocciola o circolare, mobile non si propone di sostituire un impianto di sollevamento tradizionale (ascensore o piattaforma elevatrice) ma si propone come un ottimo ausilio per il sollevamento di persone nei vari piani (assolvendo alla doppia funzione di scale e impianto di sollevamento) per alcuni casi particolari come ad esempio: abitazioni dove lo spazio è molto modesto; monolocali sovrapposti; abitazioni in zone sismiche; abitazioni unifamiliari con anziani. Il movimento della scala è molto semplice: azionando il motore si mette in movimento l’asse portante con vite senza fine. Tale asse rivestito di camicia metallica porta scala nel ruotare fa avvitare (in salita e/o in discesa) l’asse portante della scala spostando la stessa in alto o in basso secondo necessità. La scala è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza elettrici e manuali per garantire un corretto e appropriato funzionamento. In caso di mancanza di corrente la scala può riportarsi a terra manualmente 42 La scala, a chiocciola o circolare, si compone di: 1. un motore collocato al pavimento; 2. un’asse portante a vite appoggiato a pavimento su un perno portante; 3. una cinghia di trasmissione per il movimento dell’asse portante; 4. una struttura su asse centrale porta scala; 5. un ancoraggio a cuscino in sommità; 6. parapetto ancorato sulla scala 7. una portella di sicurezza alla base; 8. una pulsantiera di comando. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Sicurezza NUOVE OPPORTUNITÀ DI SPOSTAMENTO NELLE ABITAZIONI UNIFAMILIARI GRAZIE ALLA SCALA A CHIOCCIOLA MOBILE, BREVETTATA DALL’ARCHITETTO GAETANO CALLOCCHIA Elisabetta Lo Iacono La mobilità tra i diversi piani delle abitazioni si arricchisce di un nuovo impianto, la scala a chiocciola mobile, come possibilità aggiuntiva rispetto al tradizionale ascensore o alla piattaforma elevatrice, brevettata dall’architetto romano Gaetano Callocchia. Architetto Callocchia, come nasce questa idea e a quali esigenze intende dare una risposta? Le difficoltà a spostarsi da un piano all’altro sono una delle principali problematiche degli anziani e di quanti hanno un handicap permanente o transitorio, in quanto spesso le scale rappresentano una ingombrante barriera alla piena vivibilità degli ambienti. È evidente che la scala a chiocciola mobile non può rappresentare l’alternativa all’ascensore, in quanto non dotata di un’ampia piattaforma di sollevamento, ma ha però il vantaggio di risolvere il problema dello spostamento da un piano a un altro anche in presenza di spazi molto ridotti. Uno dei maggiori limiti nella realizzazione di ascensori o piattaforme elevatrici è, infatti, la necessità di adeguati spazi in mancanza dei quali l’opera non è fattibile. In quali casi si può ricorrere alla scala a chiocciola mobile? Si tratta di una soluzione valida per le unità abitative unifamiliari a più piani ma di modeste dimensioni, per monolocali sovrapposti dove non è possibile la realizzazione di un ascensore o, ancora, per abitazioni costruite in zone sismiche. NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Per quest’ultima tipologia di costruzioni, in particolare, quali sono i vantaggi di una scala di questo tipo? Sappiamo che nelle aree sismiche l’uso dell’ascensore rappresenta un potenziale problema in quanto un terremoto può provocarne il blocco. Sia nel caso di una iterruzione dell’energia elettrica, sia in presenza di un evento più importante che può richiedere anche ore di tempo prima di giungere alla riattivazione del servizio. In questi casi il vantaggio della scala mobile a chiocciola è evidente: anche in caso di un fenomeno sismico la scala può assolvere sempre alla sua tradizionale funzione, non facendo quindi incorrere nel rischio di rimanere bloccati all’interno della cabina. Di cosa necessita la realizzazione di una simile scala e qual è il funzionamento? Questa soluzione richiede solo l’utilizzo dello spazio necessario per la costruzione di una scala circolare, ovvero a chiocciola. In questo modo la scala mobile circolare consente di sollevare le persone raggiungendo i diversi piani semplicemente posizionandosi su uno scalino e azionando il sicuro ed efficace sistema di sollevamento, mediante una pulsantiera di comando. La scala così realizzata assolve sia alla sua tradizionale e statica funzione, che richiede all’utente di salire o scendere i gradini, sia a quella innovativa che consente al soggetto di rimanere fermo su un gradino e di mettere in funzione il meccanismo elevatore. Una volta posizionato sullo scalino più basso se l’intenzione è di salire o, viceversa, su quello in alto per scendere al piano inferiore, l’utente può azionare il motore della scala che, sistemato sul pavimento dalla base della struttura, mette in funzione una cinghia di trasmissione per il movimento dell’asse portante, caratterizzato dal sistema a vite senza fine. L’asse della struttura, rivestito in camicia metallica porta scala, nel momento in cui inizia a ruotare provoca una sorta di avvitamento in salita o in discesa, a seconda dell’impostazione prescelta dall’utente che potrà così, in pochi istanti, trovarsi al piano desiderato senza alcuno sforzo, semplicemente attendendo lo spostamento della scala nel punto prestabilito. E dal punto di vista della sicurezza? Si tratta di operazioni che possono essere compiute con la massima semplicità e nella più completa sicurezza, in quanto questa nuova scala è dotata di tutti i dispositivi di sicurezza elettrici e manuali per garantire un corretto e appropriato funzionamento. Ma in caso di interruzione dell’energia elettrica? Nessun problema anche in questa ipotesi in quanto l’utente può praticare il tradizionale utilizzo della scala, percorrendo i gradini restanti a raggiungere il piano o, se impossibilitato a muoversi, l’impianto è stato progettato in maniera tale che la scala più essere facilmente riportata a terra manualmente. 43 11 44 Editoria NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Editoria NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 45 12 Rubrica Legislativa RUBRICA LEGISLATIVA IN MATERIA DI IGIENE ALIMENTARE E DI SICUREZZA SUL LAVORO Continua la attività della rubrica, curata da S.Spiridigliozzi (specialista Medicina del Lavoro, Docente in Igiene Amb.Confinati), il cui obiettivo è quello di segnalare le nuove disposizioni e gli orientamenti tecnico-legislativi per supportare i Lettori nella fitta trama di normative riguardanti la sicurezza alimentare e la prevenzione degli infortuni. Abrogato il decreto 155 (HACCP) Sulla G.U. n°261 del 9-11-07 è stato pubblicato il D.Lgs.193 del 6-11-07 che apporta delle sostanziali modifiche nell’ambito delle delicate problematiche riguardanti la sicurezza alimentare. Innanzitutto il citato decreto ha abrogato lo storico D.Lgs.155/97, anche se questa progressiva demolizione era iniziata con l’emanazione del Reg. CE 852/04. Ricordiamo che il citato Decreto, recepimento della Direttiva comunitaria 43/1993, aveva sostanzialmente introdotto in Italia la applicazione del sistema HACCP in tutti i settori alimentari e quindi era risultato particolarmente innovativo nella gestione della filiera alimentare, trasformando la logica prevenzionale da analisi del prodotto ad analisi del processo. Riteniamo doveroso precisare che il decreto di recente pubblicazione conferma l’obbligo di applicare i principi dell’HACCP, ribaditi inequivocabilmente nel Pacchetto Igiene e più in particolare nel Reg.CE 852/04, ma rende più agevole il percorso e introduce nuovi elementi e sanzioni. Per quanto riguarda le abrogazioni ricordiamo, ad esempio, che oltre al D.Lgs.155 sono stati soppressi: 46 – D.Lgs.156/97 relativo alle misure attinenti il controllo ufficiale – D.P.R. 495/97 in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili – D.P.R. 309/98 riguardante l’immissione sul mercato di carni macinate e preparazione – art. 2 della Lg.283/62 riguardante il rilascio delle Autorizzazioni sanitarie L’aspetto sanzionatorio è divenuto sicuramente più rigido e si estende alle varie fasi della filiera alimentare. A titolo esemplificativo elenchiamo alcune rigorose azioni disciplinari previste; – mancato inoltro della D.I.A alla Autorità competente: da 1.500 a 9.000 euro – non rispetto dei requisiti in materia di igiene: da 500 a 3.000 euro – omissione predisposizione procedure di autocontrollo del sistema HACCP: da 1.000 a 6.000 euro – mancata eliminazione delle inadeguatezze evidenziate dalla ASL (prescrizioni): da 1.000 a 6.000 euro – immissione in commercio di carni fresche senza bollatura sanitaria: da 3.000 a 18.000 euro Infortunio in itinere durante pausa pranzo Successivamente al 2000, anno in cui è stato definitivamente codificato l’infortunio in itinere dal D.Lgs. 38/2000, sono state emanate numerose sentenze, spesso in contrasto tra loro, a testimonianza del fatto che tale istituto rappresenta una evidente incertezza normativa ed uno dei motivi più frequenti di contrasto tra INAIL, lavoratore e datore di lavoro. Ritengo indispensabile rammentare che l’infortunio in itinere è, come definito dall’art. 12 del citato decreto, un evento lesivo occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, è compreso il normale percorso tra luogo di lavoro e quello di consumazione. La componente essenziale in grado di perimetrare convenientemente l’infortunio è rappresentata dalla coincidenza di tempo e di luogo. Ma il principale fattore di criticità e di contestazioni dibattimentali è correlato all’uso del mezzo privato. Infatti, la norma (art 12 del D.Lgs.38/00) prevede l’utilizzo del mezzo privato solo se necessitato. Con la sentenza n°25742 del 10-1207 la Corte di Cassazione (sezione lavoro), raccogliendo il ricorso di un lavoratore che nel raggiungere la propria abitazione durante la pausa del pranzo veniva investito, ha stabilito che “non costituisce rischio elettivo l’uso del mezzo proprio di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro quando la distanza non sia coperta da un regolare servizio di mezzi pubblici che assicurino il trasporto in tempi ragionevoli; soprattutto quando il lavoratore, nello spazio di un’ora di pausa pranzo, deve raggiungere la propria abitazione, desinare e tornare al lavoro”. Chiaramente nella sentenza due sono gli elementi che hanno indotto il ma- NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 Rubrica Legislativa gistrato ad accogliere favorevolmente il ricorso: – la azienda non era dotata di mensa interna – il breve intervallo consentito per il pranzo (1 ora) Già in precedenza il dibattuto passaggio (uso mezzo privato) era strato affrontato dalla Corte Costituzionale (sezione lavoro) che, con la sentenza N°995 del 17-1-2007, aveva fornito un altro indicatore sulla contrastata questione. Infatti, il giudice aveva riconosciuto come infortunio in itinere un incidente in cui era rimasto coinvolto un lavoratore alla guida di un mezzo privato: il dipendente può utilizzare un proprio mezzo, non per comodità personale, ma perché il servizio pubblico comportava un ritardo “abnorme” rispetto all’orario di lavoro. Tale impostazione adottata per il riconoscimento dell’infortunio in itinere privilegia non la distanza dal posto di lavoro o dal punto di somministrazione, bensì il tempo impiegato per trasferirsi con i normali mezzi pubblici. In conclusione, traducendo il principio seguito nella sentenza n° 25742/07, si può affermare che il collegamento disagiato con un servi- NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008 zio pubblico di trasporto tra posto di lavoro e abitazione, la mancanza di una mensa interna nonché il breve intervallo concesso dal datore di lavoro per il pranzo, hanno indotto il lavoratore ad utilizzare necessariamente il mezzo proprio. In pensione i certificati medici Secondo una indagine statistica condotta da un Istituto preposto è emerso che in Italia vengono rilasciati, a causa di norme ormai superate ed obsolete (Reg.Decreto 653 del 1925, R.D. 147 del 1927, R.D. 2330 del 1929 etc...) circa 6 milioni di certificati ogni anno, per una spesa complessiva di almeno 40 milioni di euro. La maggioranza dei certificati, giudicati inutili e scarsamente efficaci dal punto di vista prevenzionale, sottraggono non solo denaro ai cittadini, ma anche tempo libero poiché il rilascio comporta spesso percorsi burocratici incerti e quanto mai farraginosi. Questa bulimia documentale dovrebbe cessare con la emanazione del Decreto relativo alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (attualmente ha ottenuto il parere favorevole del Senato), cosicché molte certificazioni, universalmente riconosciute inutili, verranno abolite. A titolo esemplificativo ricordo le più vetuste e poco condivisibili dal punto di vista medico-preventivo: – certificato di sana e robusta costituzione – idoneità apprendista – assunzione nel pubblico impiego – idoneità per impiego di gas tossici – cessione del quinto della retribuzione – libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi – riammissione al lavoro degli alimentaristi (non contagiosità) – idoneità fisica per insegnanti di ruolo Ritengo doveroso far presente che l’abolizione del lungo corteo di certificazioni stabilito da norme ormai antiquate è motivato e giustificato dal fatto che attualmente esistono precise disposizioni, di chiara matrice comunitaria e di incontestabile validità scientifica, che prevedono la sorveglianza sanitaria in base alla presenza di rischi convenzionali ed emergenti; ad esempio il lavoratore esposto a rumore, a vibrazioni, ai vdt, a prodotti chimici etc. deve essere sottoposto a visita medica (preventiva e periodica) come previsto dall’ampio panorama normativo (D.Lgs.626/94, D.Lgs.25/02, D.Lgs.195/06, D.Lgs.257/06 etc.) 47 14 Vita del Cnec STRUTTURA CENTRALE E PERIFERICA DEL “CENTRO NAZIONALE ECONOMI DI COMUNITÀ - CNEC” Presidente: P. Giorgio Del Col, Missionari Oblati di Maria Immacolata - cell. 335/8040454 Vicepresidenti: Sr. Sandra Arnoldi Suore Dorotee di Cemmo P. Gigi Pennacchi, Istituto Cavanis P. Lorenzo Sibona, Giuseppini del Murialdo Consiglieri: P. Giuseppe Bellucci, Padri Gesuiti Fr. Adriano Busatto, Frati Minori Sr. Gianna Campagnolo, Suore Divina Provvidenza Sr. Angela Colombi, Missionarie Comboniane Dott. Antonio Fanari Dr.ssa Sebastiana (Nuccia) Garro, P.A.F.O.M. Sr. Iolanda Guerriero, Figlie Maria Ausiliatrice Sig.na Lucia Mazzone, Ass.ne “Vivere In” Don Enrico Minuscoli, Seminario di Bergamo Dr. Paolo Treveri Gennari P. Giulio Zangaro, Passionisti Revisori dei conti: Rag. Edoardo Ciotti Rag. Dario Paris Rag. Plinio Piccolo Segretario Generale: Dr. Vincenzo Balestrieri SEGRETERIE REGIONALI ABRUZZO E MOLISE - Sr. Rosaria TOMASETTI - Ist. Ravasco - Via Italica, 40 - 65127 PESCARA - Tel. 085/64160 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] CALABRIA - Don Domenico GERACI - Via XXV luglio, 40 - 89122 REGGIO CALABRIA - Tel. 0965/24289 Fax 0965/24753 - E-mail: [email protected] CAMPANIA - Rag. Francesco FIORENTINO - Via Prota, 69 - 80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) - Tel. 081/8612237 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] EMILIA ROMAGNA - Suor Gabriella DI SERAFINO Suore della Piccola Missione - Via Vallescura, 6 - 40136 BOLOGNA - Tel. 051/583292 - Fax 051/332910 - E- 48 mail: [email protected] oppure [email protected] LAZIO - Sr. Sandra ARNOLDI - Suore Dorotee di Cemmo - Via della Pineta Sacchetti, 502 - 00168 ROMA - Tel. e Fax 06/3017936-7 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] LIGURIA - Dr.ssa Marina FERRETTI - Via G.T. Invrea, 20 - 16129 GENOVA - Tel. 010/588464 - Fax 010/564308 E-mail: [email protected] oppure [email protected] LOMBARDIA - Dott. Franco CASARONE - Via Oldofredi, 14 - 20124 MILANO - Cell. 337/339933 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] MARCHE E UMBRIA - Sr. Oriana VETTORELLO Suore Oblate di S. Francesco di Sales - Via della Cupa, 46 - 06123 - Perugia - Tel. 075/5723859 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] PIEMONTE E VALLE D’AOSTA - Rag. Anna Maria TUNINETTI - Salesiani Piemonte Valle D’Aosta - Via M. Ausiliatrice, 32 - 10152 TORINO - Tel. 011/5224435 - Fax 011/5224687 - E-mail: mtuninetti @salesiani-icp.net oppure [email protected] PUGLIA E BASILICATA - Rag. Lucia MAZZONE - Ass. “Vivere in” - Contrada Piangevano, 224/A - 70043 MONOPOLI (BA) - Tel. 080/6907012 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] SARDEGNA - Dr. Antonio FANARI - Via dei Monsoni, 17 09126 CAGLIARI - Tel. e Fax 070/372300 - E-mail: [email protected] SICILIA - Riferimento: Sig. Salvatore LICARI - Economo Seminario Vescovile di Trapani - Via Cosenza, 90 91016 CASA SANTA ERICE (TP) - Cell. 329/5924254 - E-mail: [email protected] - Sig. Gaspare DAMIANO Economo Diocesi di Trapani - C.so Vittorio Emanuele, 8 - 91100 TRAPANI - Cell. 347/3732932 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] TOSCANA - Prof. Giuseppe CASINI - Piazza Beccari, 6 52037 SANSEPOLCRO (AR) - Tel. e fax 0575/735696 - Maria Grazia GIUFFRIDA - Cell. 348/7905800 - EMail: [email protected] oppure [email protected] TRIVENETO - P. Gigi PENNACCHI - Scuole di Carità Ist. Cavanis - Dorsoduro 898 - 30123 VENEZIA - Tel. 041/795192 - Fax 041/5239233 - E-mail: [email protected] oppure [email protected] oppure Rag. Plinio PICCOLO - Tel. e fax 049/8022620 NOTIZIARIO CNEC N. 5/2008